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	<title>10/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15614</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15614/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15614/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15614</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Luccioli – P.M. Martone Smith Adel, Halo Mimoza (avv. Visconti) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato) 1. – Competenza e Giurisdizione – Regolamento Preventivo di giurisdizione – Petitum c.d. sostanziale – Giurisdizione amministrativo. 2. – Competenza e Giurisdizione – Esercizio del potere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15614/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15614/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15614</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Luccioli – P.M. Martone<br /> Smith Adel, Halo Mimoza (avv. Visconti) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Competenza e Giurisdizione – Regolamento Preventivo di giurisdizione – Petitum c.d. sostanziale – Giurisdizione amministrativo.</p>
<p>2. – Competenza e Giurisdizione – Esercizio del potere amministrativo – Tutela risarcitoria – Giurisdizione amministrativa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La regola del riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa non è determinata dal mero petitum, ma dal c.d. petitum sostanziale, desunto dal contemperamento della domanda con il titolo giuridico in base al quale viene proposta l’azione, il quale deve essere valutato, a prescindere dalla prospettazione della parte, nella sua effettività e concretezza. Pertanto, ai fini della decisione sulla giurisdizione la domanda va esaminata in relazione al vero oggetto della controversia quale risulta dalla stessa natura della materia dedotta in giudizio.</p>
<p>2. – E’ competente a decidere il giudice amministrativo in ogni ipotesi in cui la vertenza abbia ad oggetto la contestazione della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, ossia quando l’atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l’annullamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8934_8934.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15614/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15612</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15612/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15612</a></p>
<p>Pres. Prestipino – Rel. De Matteis – P.M. Iannelli De Martino Brunella (avv.ti Martire, Chiantera) c. Federazione Italiana Tennis, C.O.N.I., Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Tennis (avv. Tonucci) Lavoro subordinato – Licenziamento – Federazioni sportive – Ufficio periferico – Controversie – Giurisdizione del giudice ordinario. Il rapporto di lavoro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15612/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15612/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15612</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Prestipino – Rel. De Matteis – P.M. Iannelli<br /> De Martino Brunella (avv.ti Martire, Chiantera) c. Federazione Italiana Tennis, C.O.N.I., Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Tennis (avv. Tonucci)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro subordinato – Licenziamento – Federazioni sportive – Ufficio periferico – Controversie – Giurisdizione del giudice ordinario.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rapporto di lavoro tra una federazione sportiva nazionale ed un dipendente di un ufficio periferico, anche prima della Legge 23 marzo 1981, n. 91, ha natura privata, posto che, anche prima di tale legge, era da escludersi la possibilità che le fondazioni creassero ex novo rapporti di pubblico impiego.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8936_8936.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15612/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15609/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15609/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15609</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Forte – P.M. Martone Comune di Cles (avv.ti Stella Richter, Dalla Fior) c. Azienda Agricola Maso Romano (avv.ti Severini, Pompeati) 1. &#8211; Competenza e giurisdizione – Tutela risarcitoria – Occupazione usurpativa – Giurisdizione del Giudice Ordinario. 2. &#8211; Occupazione usurpativa – Configurabilità – Violazione diritto soggettivo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15609/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15609/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Forte – P.M. Martone<12> Comune di Cles (avv.ti Stella Richter, Dalla Fior) c. Azienda Agricola Maso Romano (avv.ti Severini, Pompeati)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211;  Competenza e giurisdizione – Tutela risarcitoria – Occupazione usurpativa – Giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<p>2. &#8211;  Occupazione usurpativa – Configurabilità – Violazione diritto soggettivo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; La tutela risarcitoria in materia di occupazione usurpativa spetta al Giudice Ordinario. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.</p>
<p>2. – La configurabilità di un’occupazione usurpativa per effetto della realizzazione dell’opera sul terreno del privato nonostante la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità comporta la violazione del diritto soggettivo del proprietario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8939_CASS_8939.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15609/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15615</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15615/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15615/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15615</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Bonomo – P.M. MartoneTomazzolli (avv. Severini, Pompeati) c. Comune di Cles (Stella Richter, Dalla Fior) 1. – Competenza e Giurisdizione – Tutela risarcitoria – Occupazione usurpativa – Giurisdizione del Giudice Ordinario. 2. – Giustizia Civile – Tutela risarcitoria – Occupazione usurpativa – Inefficacia dichiarazione pubblica utilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15615/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15615</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15615/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15615</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Bonomo – P.M. Martone<br />Tomazzolli (avv. Severini, Pompeati) c. Comune di Cles (Stella Richter, Dalla Fior)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Competenza e Giurisdizione – Tutela risarcitoria – Occupazione usurpativa – Giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<p>2. – Giustizia Civile –  Tutela risarcitoria – Occupazione usurpativa – Inefficacia dichiarazione pubblica utilità – Violazione diritto soggettivo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La tutela risarcitoria in materia di occupazione usurpativa spetta al Giudice Ordinario.</p>
<p>2. – La configurabilità di un’occupazione usurpativa per effetto della realizzazione dell’opera sul terreno del privato nonostante la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità comporta la violazione del diritto soggettivo del proprietario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8940_8940.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15615/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15615</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15618/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15618/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15618</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Forte – P.M. Ciccolo Jolly s.r.l. (avv. Paoletti, Rubino) c. Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale Coordinamento incentivi alle imprese e Commissione di Accertamento presso il Ministero delle Attività Produttive (Avvocatura dello Stato) Competenza e Giurisdizione – Regolamento preventivo di giurisdizione – Misura del contributo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15618/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15618/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Forte – P.M. Ciccolo<br /> Jolly s.r.l. (avv. Paoletti, Rubino) c. Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale Coordinamento incentivi alle imprese e Commissione di Accertamento presso il Ministero delle Attività Produttive (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e Giurisdizione – Regolamento preventivo di giurisdizione – Misura del contributo già concesso – Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sulla riduzione del contributo già concesso in via provvisoria da parte dell’ente erogante ha cognizione l’autorità giudiziaria ordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8955_8955.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15618/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15620</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15620/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15620/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15620/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15620</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Balletti – P.M. Ceniccola Repubblica del Perù (avv. Cossu) c. Lacerra (avv. Lettieri) c. I.N.P.S. (avv. Cossu, Correra, Coretti) 1. – Competenza e Giurisdizione – Regolamento preventivo di giurisdizione – Licenziamento – Reintegrazione nel posto di lavoro – Ente straniero &#8211; Giurisdizione del Giudice straniero. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15620/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15620/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15620</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Balletti – P.M. Ceniccola<br /> Repubblica del Perù (avv. Cossu) c. Lacerra (avv. Lettieri) c. I.N.P.S. (avv. Cossu, Correra, Coretti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Competenza e Giurisdizione – Regolamento preventivo di giurisdizione – Licenziamento – Reintegrazione nel posto di lavoro – Ente straniero &#8211; Giurisdizione del Giudice straniero.</p>
<p>2. – Competenza e Giurisdizione – Contributi previdenziali – Aspetti patrimoniali &#8211; Ente straniero – Giurisdizione del Giudice Ordinario.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – E’ esclusa la giurisdizione del giudice italiano per la domanda volta alla reintegrazione nel posto di lavoro, investendo detta pretesa in via diretta i poteri organizzativi-sovrani dell’ente straniero, a nulla rilevando che in corso di causa il lavoratore licenziato abbia optato per il risarcimento del danno in luogo della reintegrazione originariamente richiesta, giacchè tale domanda richiede pur sempre una valutazione del comportamento datoriale ostativa dell’esercizio della giurisdizione italiana.</p>
<p>2. – La controversia concernente il pagamento di differenze retributive, avendo ad oggetto aspetti esclusivamente patrimoniali del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.15628</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15628/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-7-2006-n-15628/</guid>

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<p>Pres. Carbone – Rel. Balletti – P.M. Carestia Consolato della Repubblica della Tunisia (avv. Madia, Leva, Cianciaruso) c. Ayed (avv. Grez, Cleva) 1. – Competenza e Giurisdizione – Regolamento preventivo di giurisdizione – Licenziamento – Risarcimento danni – Ente straniero &#8211; Giurisdizione del Giudice straniero. 2. – Competenza e Giurisdizione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Balletti – P.M. Carestia<br /> Consolato della Repubblica della Tunisia (avv. Madia, Leva, Cianciaruso) c. Ayed (avv. Grez, Cleva)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Competenza e Giurisdizione – Regolamento preventivo di giurisdizione – Licenziamento – Risarcimento danni – Ente straniero &#8211; Giurisdizione del Giudice straniero.</p>
<p>2. – Competenza e Giurisdizione – Contributi previdenziali – Aspetti patrimoniali &#8211; Ente straniero – Giurisdizione del Giudice Ordinario.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – E’ esclusa la giurisdizione del giudice italiano sulla questione concernente la declaratoria di illegittimità del licenziamento con riferimento anche alle conseguenze risarcitorie – patrimoniali.</p>
<p>2. – Sulle questioni concernenti le ulteriori richieste patrimoniali permane la giurisdizione del giudice italiano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5753</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-5753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-5753/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-5753/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5753</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Ferrari Impresa Costruzioni Generali Alaimo s.r.l. ( Avv.ti F. Paletti, G. Rubino) c/ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Avv. dello Stato), Soa Impianti s.p.a.(n.c.) sui limiti di legittimità dell&#8217;inserimento nel casellario informatico della notizia relativa al rilascio di attestazioni in favore dell&#8217;impresa cessionaria sulla base</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Baccarini        Est. Ferrari<br /> Impresa Costruzioni Generali Alaimo s.r.l. ( Avv.ti F. Paletti, G. Rubino) c/ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Avv. dello Stato), Soa Impianti s.p.a.(n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti di legittimità dell&#8217;inserimento nel casellario informatico della notizia relativa al rilascio di attestazioni in favore dell&#8217;impresa cessionaria sulla base di certificazioni false dell&#8217;impresa cedente</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Appalti pubblici &#8211; Annotazione nel casellario informatico della notizia relativa ad attestazioni rilasciate in base a certificazioni false &#8211; Art. 27, co. 2, lett. t, d.p.r. 34/2000 &#8211; Legittimità &#8211; In caso di certificazioni acquisite a seguito dell’acquisto di ramo d’azienda &#8211; Sussiste &#8211;  Ragioni &#8211; Limiti.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ex art. 27, co. 2, lett. t, d.p.r. 34/2000 (normativa sul sistema di qualificazione delle imprese) può legittimamente inserire nel casellario informatico la notizia  che un’attestazione di qualità è stata emessa sulla base di certificati che non hanno trovato un riscontro oggettivo in atti o attestazioni della p.a., anche quando, in caso di trasferimento di ramo d’azienda, si tratti di documentazione falsa dell’impresa cedente di cui quella cessionaria si sia servita ex art. 15, 9 co., d.p.r. 34/2000 (al fine di ottenere la predetta attestazione), poiché ciò costituisce esercizio di un potere discrezionale sindacabile solo nel caso di manifesta illogicità. In tal caso tuttavia è necessario che tale notizia sia fornita in modo completo, ossia  specificando la circostanza relativa all’appartenenza dei suddetti certificati alla cedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti di legittimità dell’inserimento nel casellario informatico della notizia relativa al rilascio di attestazioni in favore dell’impresa cessionaria sulla base di certificazioni false dell’impresa cedente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. Reg.Sent.<br />
Anno	2006<br />	<br />
N.  11235  Reg.Ric.<br />
Anno	2005																																																																																												</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
 &#8211; SEZIONE TERZA &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11235/05, proposto dalla</p>
<p> <b>Impresa Costruzioni Generali  Alaimo s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Paoletti e Girolamo Rubino  e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via G. Buzzoni n. 3,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata, nonché</p>
<p>nei confronti</p>
<p>della <b>Soa Impianti s.p.a. &#8211; Società Organismo di attestazione</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
della delibera del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella parte in cui si assume che l’attestazione n. 0522/49/01, rilasciata il 13 febbraio 2004, è stata emessa sulla base di certificazioni che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di Pubbliche amministrazioni e si dispone l’inserimento del predetto accertamento nel casellario informatico, nonché  di ogni altro provvedimento antecedente, successivo o comunque connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;      <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 maggio 2006 il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato in data 22 e 23 novembre 2005  l’Impresa Costruzioni Generali  Alaimo s.r.l. impugna la delibera del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella parte in cui si assume che l’attestazione n. 0522/49/01, rilasciatale il 13 febbraio 2004, è stata emessa sulla base di certificazioni che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di Pubbliche amministrazioni e si dispone l’inserimento del predetto accertamento nel casellario informatico.<br />
Espone, in fatto, di aver acquistato, con atto del 23 luglio 2003, il ramo d’azienda della Ecomoviter s.r.l. operante nel settore degli appalti pubblici e di aver ottenuto, in data 13 febbraio 2004, la nuova attestazione dalla Soa Impianti s.p.a.  (n. 0522/49/01), a mezzo della quale è stata qualificata anche in base ai requisiti posseduti dalla cedente Ecomiviter s.r.l., ai sensi dell’art. 15, nono comma, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34. Successivamente, con  atto n. 6320 del 1° agosto 2005, la ricorrente ha a sua volta ceduto il proprio ramo d’azienda relativo ai lavori pubblici con l’annessa struttura (beni e risorse) alla Mcn s.r.l.. Ha quindi chiesto la cancellazione della propria attestazione, dovendosi procedere alla qualificazione del nuovo soggetto risultante dalla cessione. Senonché, nello stesso periodo l’Autorità per la  vigilanza sui lavori pubblici, in occasione di un controllo a campione, ha rilevato che l’attestazione che la ricorrente aveva acquisito a seguito dell’acquisto di ramo d’azienda, avvalendosi dei requisiti della Ecomoviter s.r.l., era stata emessa sulla base di certificazioni che non avevano trovato oggettivo riscontro in atti o attestazioni di Pubbliche amministrazioni. Peraltro, preso atto dell’intervenuta richiesta di cancellazione di detta attestazione, inoltrata dalla ricorrente a seguito della cessione del proprio ramo d’azienda, l’Autorità ha archiviato il procedimento sanzionatorio di annullamento dell’attestazione ma ha comunque disposto l’annotazione nel casellario informativo dell’accertamento effettuato.</p>
<p> 2. Avverso la predetta disposizione la ricorrente è insorta deducendo:<br />
a) Violazione e falsa applicazione  artt. 17 e 18 D.P.R. n. 34 del 2000 &#8211; Eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento dei fatti. L’annotazione è stata disposta ai sensi degli artt. 17, primo comma, lett. m) e 27, secondo comma, lett. t), D.P.R. n. 34 del 2000 senza considerare che la falsità dei certificati non era imputabile alla ricorrente ma alla cedente Ecomoviter s.r.l..</p>
<p>3. Si è costituita in giudizio l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  per resistere al ricorso.</p>
<p>4. La Soa Impianti s.p.a. non si è costituita in giudizio.</p>
<p>5. Con ordinanza n. 559 del 26 gennaio 2006 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.</p>
<p>6. All’udienza del  24 maggio 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Come esposto in narrativa, a seguito  di una verifica a campione ex art. 14 D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha accertato che l’attestazione n. 0522/49/01, rilasciata all’impresa ricorrente Costruzioni Generali Alaimo s.r.l. il 13 febbraio 2004, era stata emessa sulla base di certificazioni che non avevano trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di Pubbliche amministrazioni. La stessa Autorità, preso atto che la società aveva chiesto la cancellazione della predetta attestazione per aver ceduto il relativo ramo d’azienda, ha ritenuto di non poter proseguire il procedimento sanzionatorio  di annullamento dell’attestazione, che ha quindi archiviato. Ha però giudicato opportuno, in applicazione degli artt. 17, primo comma, lett. m) [articolo, questo, citato solo nella parte motiva della delibera del 4 agosto 2005] e 27, secondo comma, lett. t), D.P.R. n. 34 del 2000 e delle determinazioni nn. 19 del 2002 e 1 del 2005,  inserire nel casellario informatico delle imprese la notizia che l’Impresa Costruzioni Generali  Alaimo s.r.l.  “ha chiesto la cancellazione dell’attestazione  n. 0522/49/01 del 13 febbraio 2004. La richiesta ha costituito anticipata esecuzione del procedimento di controllo dell’Autorità, che ha accertato che il rilascio dell’attestazione è avvenuto sulla base dei documenti, circa il possesso dei requisiti richiesti dal D.P.R. n. 34 del 2000 e s.m., che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di Pubbliche amministrazioni”.<br />
Con un unico motivo la ricorrente afferma l’illegittimità di detta annotazione sul rilievo che la falsità dei certificati non è imputabile a lei  ma alla cedente Ecomoviter s.r.l. e che il possesso, da parte di  quest’ultima, di un’attestazione di qualità aveva fatto insorgere il legittimo affidamento sulla pregressa verifica, da parte della Soa, della veridicità dei certificati attestanti il possesso dei requisiti della cedente, di cui la ricorrente cessionaria si è avvalsa ex art. 15, nono comma, D.P.R. n. 34 del 2000.<br />
Il ricorso è fondato, seppure con le precisazioni di seguito riportate.<br />
Occorre preliminarmente  precisare che ai fini del decidere non rileva, come sembra ritenere l’Amministrazione nella relazione del 15 dicembre 2005, accertare se la falsità di certificati di esecuzione lavori  di un’impresa cedente, di cui l’impresa cessionaria si è servita ex art. 15, nono comma, D.P.R. n. 34 del 2000 per ottenere l’attestazione, possa o no portare all’annullamento della stessa attestazione da parte dell’Autorità per i lavori pubblici. Nel caso in esame, infatti, la stessa Autorità ha archiviato il procedimento di annullamento perché la ricorrente, che a sua volta aveva ceduto il proprio ramo d’azienda, aveva chiesto la cancellazione della contestata attestazione. Ciò che rileva, invece, è verificare se è o meno corretta l’annotazione che l’Autorità ha fatto nel casellario informatico.<br />
L’Autorità, nel preambolo della delibera impugnata, ha chiarito di ritenere necessaria l’annotazione della circostanza fattuale che “l’attestazione … è stata emessa sulla base di certificazioni che non hanno trovato riscontro oggettivo in fatti o attestazioni di pubbliche amministrazioni” nel casellario informatico delle imprese al precipuo fine di assicurare completezza e trasparenza dell’informazione. La normativa sul nuovo sistema di qualificazione delle imprese, attuato dal D.P.R.  n. 34 del 2000, prevede, infatti, un complesso meccanismo di pubblicizzazione dei dati relativi alle imprese qualificate, con l&#8217;istituzione presso l&#8217;Osservatorio dei lavori pubblici (art. 4, comma 10, lettera c), L. 11 febbraio 1994 n. 109) di un casellario informatico (art. 27 D.P.R. n. 34 del 2000) in cui vanno inseriti, appunto in via informatica, per ogni impresa qualificata, tra le altre “tutte le altre notizie  … che, indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario” (secondo comma, lett. t). <br />
Rileva però il Collegio che se l’Autorità ha ritenuto &#8211; nell’esercizio di un potere discrezionale sindacabile solo nel caso di manifesta illogicità &#8211; che la predetta notizia fosse di rilevanza tale da dover essere pubblicizzata ex art. 27, secondo comma, lett. t), D.P.R. n. 34 del 2000,  parimenti necessario è che la stessa sia fornita in modo completo, e cioè aggiungendo che i certificati non veritieri appartenevano alla cedente Ecomoviter s.r.l., dalla quale la soc. Costruzioni Generali Alaimo ha acquistato il relativo ramo d’azienda, circostanza quest’ultima che nella sua realtà fattuale è riconosciuta dalla stessa Autorità nella delibera impugnata.<br />
Alla ricorrente, del resto, non è attribuibile neanche un comportamento contrario all’ordinaria diligenza. Ha chiarito la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Determinazione 5 giugno 2002 n. 11) che nel caso di acquisto di ramo d’azienda, affinché la trasmissione dei requisiti già spettanti al cedente abbia luogo, è sufficiente la sola manifestazione di volontà del cessionario di avvalersi degli stessi, e ciò in quanto la disamina della documentazione volta a verificare la sussistenza dei requisiti degli esecutori dei lavori pubblici spetta  esclusivamente agli organismi di attestazione autorizzati dall&#8217;Autorità a svolgere tale attività.<br />
Da questa premessa consegue la necessità che l’Autorità integri l’annotazione effettuata nel casellario informatico con la precisazione che le certificazioni di esecuzione lavori, in virtù delle quali era stata rilasciata all’ Impresa Costruzioni Generali  Alaimo s.r.l. l’attestazione n. 0522/49/01 del  13 febbraio 2004, appartenevano alla cedente Ecomoviter s.r.l..</p>
<p>2. In questi limiti il ricorso deve essere accolto.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dall’ Impresa Costruzioni Generali  Alaimo s.r.l., lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  24 maggio 2006, dal<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZAin Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Stefano Baccarini                            Presidente <br />
Germana Panzironi                        Componente<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-5753/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5745</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-7-2006-n-5745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-7-2006-n-5745/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-7-2006-n-5745/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5745</a></p>
<p>Pres. Corsaro; Rel. SantoleriIRIDE S.r.l. (Avv.ti R. Masiani e M. Gadaleta) c. MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE (Avv. dello Stato) e nei cfr. CENTROBANCA &#8211; BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE S.p.A. (Avv.ti R. A. Jacchia, M. C. Franchini, I. Picciano, F. Ferraro e M. F. Soriano) sulla natura di atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-7-2006-n-5745/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-7-2006-n-5745/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5745</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro; Rel. Santoleri<br />IRIDE S.r.l. (Avv.ti R. Masiani e M. Gadaleta) c. MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE  (Avv. dello Stato)  e nei cfr. CENTROBANCA &#8211; BANCA DI CREDITO FINANZIARIO  E MOBILIARE S.p.A. (Avv.ti R. A. Jacchia, M. C. Franchini, I. Picciano, F. Ferraro e M. F. Soriano)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura di atto di autotutela del provvedimento di riduzione del contributo concesso in via provvisoria ai sensi della L. 488/92 ed adottato a causa di errori non imputabili all&#8217;impresa beneficiaria, sul conseguente obbligo di motivazione di detto atto, nonchè sulla posizione di affidamento consolidato dell&#8217;impresa rispetto ad esso</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contributi ed agevolazioni – Contributo ex L. 488/92 concesso in via provvisoria &#8211;  Rideterminazione del contributo per motivi non imputabili alla beneficiaria – Posizione dell’impresa – Affidamento consolidato suscettibile di tutela &#8211; Sussiste.</p>
<p>2. Contributi ed agevolazioni – Contributo ex L. 488/92 concesso in via provvisoria &#8211;  Rideterminazione del contributo per motivi non imputabili alla beneficiaria – Natura dell’atto – Atto di autotutela – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ipotesi di rideterminazione del contributo ex L. 488/92 per effetto di comportamenti tenuti non dalla beneficiaria bensì dalla banca concessionaria (che, nella specie, ha ritenuto ammissibile il contributo per un importo superiore a quello spettante sulla base della normativa applicabile) e dal Ministero (anch’esso deputato a vigilare sulla corretta applicazione delle norme regolamentari di settore), la posizione dell’impresa è “consolidata” e suscettibile di tutela anche in presenza di un provvedimento di concessione in via provvisoria, sia perché la revoca del contributo non interviene per fatti imputabili all’impresa, sia perché dalla concessione provvisoria derivano oneri che l’impresa non avrebbe assunto qualora avesse saputo fin principio di poter contare su un’agevolazione di importo inferiore.</p>
<p>2. Il provvedimento di riduzione del contributo in via provvisoria adottato a causa di errori imputabili alla Banca concessionaria ed al Ministero costituisce atto di autotutela e, come tale, deve essere congruamente motivato sulle ragioni di pubblico interesse sottese all’adozione dell’atto, non potendo invocarsi, in considerazione dell’affidamento incolpevolmente ingenerato nei confronti dell’impresa, la sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa trattandosi di denaro pubblico erogato indebitamente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura di atto di autotutela del provvedimento di riduzione del contributo concesso in via provvisoria ai sensi della L. 488/92 ed adottato a causa di errori non imputabili all’impresa beneficiaria, sul conseguente obbligo di motivazione di detto atto, nonchè sulla posizione di affidamento consolidato dell’impresa rispetto ad esso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. R.G. 8259/04</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione Terza Ter &#8211;</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro        Presidente; Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore; Dott. Giulia Ferrari                Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8259/04, proposto dalla<br />
società <b>IRIDE S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Masiani e Mauro Gadaleta  ed elettivamente domiciliata presso  lo studio del primo sito in Roma, Via Ugo Bassi n. 3.</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della società <b>CENTROBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO  E MOBILIARE S.p.A.</b> (succeduta a Centrobanca – Studio Finanziario S.p.a) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto A. Jacchia, Maria Cristina Franchini, Irene Picciano, Fabio Ferraro e Maria Francesca Soriano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio De Berti Jacchia Franchini Forlani sito in Roma, Via Bertoloni n. 14</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto n. 132017 del 28/4/04 del Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese che ha revocato  gran parte del contributo concesso con decreto n. 105874 del 30/11/01 per la realizzazione di un nuovo impianto turistico-alberghiero in Andria (BA) ai sensi della L. 488/92 e successive norme di attuazione, con ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto, per quanto di interesse, ed in particolare: della nota della Centrobanca SF in data 9/1/04, della circolare del Ministero Industria Commercio ed Artigianato n. 900516 del 13/12/00, del D.M. 527/95 art. 4 comma 2, della comunicazione di avvio del procedimento del Ministero delle Attività Produttive del 14/1/04 e 29/1/04.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e della banca concessionaria;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 25 maggio 2006 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Roberto Masiani per la parte ricorrente e l’Avv. Irene Picciano per la Centrobanca S.p.a.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>Con istanza del 31/5/01, la ricorrente ha chiesto la concessione di contributi ai sensi della L. 488/92 in forza del IX° bando per il settore turistico-alberghiero, anno 2000, per la realizzazione di un nuovo impianto in Andria (BA).<br />
Il programma di investimenti – redatto sulla base dei moduli forniti dall’Amministrazione – prevedeva le seguenti spese:<br />
a) progettazione e studi                                                   £.   300.000.000<br />
b) suolo aziendale                                                            £.   900.000.000<br />
c) opere murarie o assimilate                                        £. 6.800.000.000<br />
d) macchinari impianti e attrezzature                             £    820.000.000<br />
Tot.                                                                                    £. 8.820.000.000<br />
Incaricata dell’istruttoria era la banca concessionaria Centrobanca S.F. S.p.A. che ha ritenuto ammissibili tutte le spese previste dal progetto, riducendo soltanto quelle per il suolo aziendale da £. 900.000.000 a £. 880.000.000.<br />
Pertanto, il Ministero con decreto di concessione provvisoria n. 105874 del 30/11/01, ha disposto l’erogazione di un contributo di € 1.231.765,20 (£. 2.350.000.000) sulla base del predetto programma di spese, ritenute tutte ammissibili tranne che per £. 20.000.000 con riferimento alla voce b) – suolo aziendale – per un totale complessivo di £. 8.800.000.000 (€ 4.544.820,07).<br />
La ricorrente ha ottenuto il pagamento della prima rata di contributo di € 410.588,40  in data 4/6/02 ed ha avviato il programma di investimenti realizzandone l’89%.<br />
Con atto notarile rep. n. 9037 dell’11/10/02, la società ricorrente ha acquistato  la struttura ricettiva sita in Andria alla località “Cocevola” per il prezzo di € 3.821.781.05 ed ha contratto, per far fronte al pagamento, il mutuo ipotecario con l’Istituto Meliorbanca S.p.A. in data 7/6/02.<br />
Quando stava per chiedere il pagamento della seconda rata di contributo, la banca Concessionaria con note del 24/9/03 e 9/1/04 ha comunicato al Ministero di aver effettuato un errore nella individuazione delle spese agevolabili, avendo ammesso erroneamente le spese relative all’acquisto dell’immobile per oltre il 50% dell’investimento complessivo ammissibile, in violazione del punto 3.8 della circolare ministeriale n. 900516 del 13/12/00 e dei punti V e VI dell’allegato 3 della circolare stessa.<br />
Le spese agevolabili si ridurrebbero secondo la banca concessionaria da € 4.544.820 ad € 940.900 e quindi il contributo concedibile passerebbe da € 1.231.765,20 ad € 249.736,86 (in tre quote di € 83.245,62).<br />
Il Ministero ha recepito quanto comunicato dalla banca, e con D.M. 132017 del 28/4/04, ha disposto la riduzione del contributo ad € 249.736,86 ed ha ordinato alla beneficiaria di provvedere alla restituzione della somma di € 327.342,78 già erogata anticipatamente maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria.<br />
Avverso detto provvedimento, ed avverso tutti gli atti del procedimento, la ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:</p>
<p>1) Violazione dell’art. 8 D.M. 20/10/95 n. 527. Violazione dell’art. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta. Violazione dei principi generali in materia di autotutela.<br />
Ritiene la ricorrente che il provvedimento impugnato non sarebbe stato adottato sulla base delle ipotesi previste dal D.M. 527/95, ma costituirebbe ipotesi di revoca disposta, peraltro, quando l’atto aveva già avuto esecuzione ed aveva prodotto effetti irreversibili: ritiene la ricorrente, quindi che avrebbe dovuto essere congruamente motivato in ordine ai presupposti di interesse pubblico  sulla base dei quali sarebbe stato emesso.<br />
Questo provvedimento, infatti, esporrebbe l’Amministrazione alla possibile azione risarcitoria per i danni subiti a causa dell’errore in fase istruttoria, mentre la stessa Amministrazione ben potrebbe evitare i danni, rivalendosi direttamente nei  confronti della banca concessionaria alla quale è imputabile l’errore.</p>
<p>2) Illegittimità della circolare n. 900516 del 13/12/00 e del D.M. 527 in parte qua. Violazione e falsa applicazione  dell’art. 1 D.L. 415/92, art. 3 L. 488/92, art. 5 D.Lgs. n. 96/93, delib. CIPE 27/4/98 e D.M. 3/7/00 – Violazione del principio di legalità, violazione dell’art. 17 L. 400/88, art. 3, 98 e 41 Cost. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifsta, illegittimità derivata di tutti i provvedimenti impugnati.<br />
Deduce la ricorrente l’illegittimità della circolare ministeriale n. 900516 del 2000 – nella parte in cui stabilisce il limite massimo di spesa per l’acquisto delle opere murarie &#8211; e dello stesso D.M. 527/95 nella parte in cui demanda al Ministero di fissare con circolare i limiti di ammissibilità delle singole tipologie di spese.</p>
<p>3) Violazione, falsa interpretazione ed applicazione della circolare ministeriale n. 900516 del 2000 e del D.M. 527/95 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 D.L. 415/92, art. 4 L. 488/92, art. 5 D.Lgs. 96/93, delib. CIPE 27/4/95 e succ. mod., art. 9 L. 449/97, D.M. 20/7/98, artt. 3, 97 e 41 Cost. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione- Erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta.<br />
Ritiene la ricorrente che anche applicando il limite del 50% sulle spese per opere murarie l’entità del contributo concedibile sarebbe comunque molto maggiore di quello riconosciuto dalla P.A.</p>
<p>4) Violazione, falsa interpretazione ed applicazione della circolare ministeriale n. 900516 del 2000 e del D.M. 527/95 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 D.L. 415/92, art. 4 L. 488/92, art. 5 D.Lgs. 96/93, delib. CIPE 27/4/95 e succ. mod., art. 9 L. 449/97, D.M. 20/7/98, artt. 3, 97 e 41 Cost. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione- Erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta.<br />
Sostiene poi la ricorrente che i calcoli oltre ad essere errati, sarebbero del tutto incomprensibili: di qui il difetto di motivazione.</p>
<p>5) Violazione art. 8 e art. 3 L. 241/90<br />
Deduce la ricorrente che la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata inviata presso la sede legale della società e non presso l’ufficio indicato nella domanda, e che comunque il provvedimento non recherebbe l’indicazione del termine e dell’autorità nei confronti della quale ricorrere.</p>
<p>6) Violazione dell’art. 8 D.M. 527/95 – Violazione della circolare ministeriale n. 900516 del 13/12/00 – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta.<br />
Ritiene la ricorrente che nel chiedere la  restituzione delle somme erogate anticipatamente l’Amministrazione non potrebbe pretendere anche le maggiori somme a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria, non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art. 8 del D.M. 527/95.<br />
Con successivi motivi aggiunti notificati il 29/11/04 la ricorrente ha proposto le seguenti ulteriori censure:</p>
<p>A)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà ed illogicità manifesta.																																																																																												</p>
<p>Ribadisce la ricorrente il già dedotto vizio di difetto di motivazione.<br />
B)  Violazione, falsa interpretazione ed applicazione della circolare ministeriale n. 900516 del 2000 e del D.M. 527/95 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 D.L. 415/92, art. 4 L. 488/92, art. 5 D.Lgs. 96/93, delib. CIPE 27/4/95 e succ. mod., art. 9 L. 449/97, D.M. 20/7/98, artt. 3, 97 e 41 Cost. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione- Erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta.<br />
Precisa la ricorrente la censura già proposta con il terzo motivo e contesta il criterio di calcolo seguito, perché non farebbe riferimento agli investimenti complessivi previsti nel progetto, ma ai soli importi agevolabili.</p>
<p>C) Violazione, falsa interpretazione ed applicazione della circolare ministeriale n. 900516 del 2000 e del D.M. 527/95 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; errore nei presupposti di fatto e di diritto, errore di calcolo dell’investimento agevolabile, travisamento, illogicità manifesta.<br />
Deduce la ricorrente che l’Amministrazione non avrebbe conteggiato per errore la spesa per l’acquisto del suolo.</p>
<p>D) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. 241/90 – Illegittimità dell’art. 5 D.M. 527/95 in parte qua. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 4 e art. 6 D.M. 527/95 in parte qua. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto.<br />
Sostiene la ricorrente di non aver commesso alcun errore nella redazione della domanda, e che comunque, la banca concessionaria avrebbe dovuto svolgere gli opportuni accertamenti al fine di correggere l’eventuale errore.<br />
Sussisterebbe quindi la responsabilità della banca e dello stesso Ministero per omesso controllo sulla correttezza dell’istruttoria.<br />
Conclude, quindi, la ricorrente chiedendo l’accoglimento del ricorso.<br />
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione degli atti presupposti circolare ministeriale n. 900516 del 13/12/00 e D.M. 527/95. Ha poi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Anche la banca concessionaria si è costituita in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità dell’impugnazione della propria nota del 9/1/04 trattandosi di atto endoprocedimentale inidoneo a ledere la sfera giuridica di terzi. Ha proposto anch’essa l’eccezione di tardività del ricorso nei confronti degli atti presupposti (circolare ministeriale e D.M. 527/95) e ha poi concluso chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Il ricorso già fissato per l’udienza pubblica del 26/1/06, è stato rinviato all’udienza pubblica del 25/5/06 al fine di consentire la notifica del ricorso nei confronti della banca concessionaria Centrobanca  &#8211; Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. succeduta nei rapporti facenti capo alla Centrobanca SF S.p.a. per effetto di atto di fusione per incorporazione.<br />
La ricorrente ha provveduto a rinotificare il ricorso al nuovo soggetto e la stessa Centrobanca S.p.A. ha provveduto a costituirsi in giudizio.<br />
All’udienza pubblica del 25 maggio 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare le eccezioni di inammissibilità e tardività dedotto da ambedue le parti resistenti.<br />
L’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione dei propri atti – qualificati come endoprocedimentali e come tali non lesivi della sfera giuridica di terzi &#8211; dedotta dalla banca concessionaria, non può essere accolta, atteso che la carenza di interesse al ricorso sussiste solo ove gli atti endoprocedimentali siano oggetto di impugnazione diretta, e non quando, invece, come nel caso di specie – oggetto di impugnazione sia il provvedimento finale e con esso vengano gravati anche gli atti endoprocedimentali.<br />
Peraltro, non si riesce a comprendere quale sia l’utilità della suddetta eccezione, tenendo conto del contenuto della nota datata 9/1/04 con la quale la banca riconosceva di essere incorsa in errore nella ripartizione delle voci di spesa.<br />
Per quanto concerne, invece, la questione relativa alla dedotta tardività dell’impugnazione del decreto ministeriale 527/95 e della circolare ministeriale n. 900516 del 13/12/00, ritiene il Collegio di condividere l’assunto delle resistenti, in quanto detti atti – pur avendo natura regolamentare – contengono, per quanto di interesse nella presente controversia, disposizioni di dettaglio sufficientemente determinate e come tali direttamente lesive.<br />
La tardività delle censure proposte nei confronti degli atti presupposti non impedisce, però, la disamina dei motivi di gravame dedotti nei confronti del provvedimento di rideterminazione del contributo, ed in particolare, del primo motivo di ricorso.<br />
Con questo profilo di impugnazione la ricorrente sostiene che l’atto impugnato – D.M. 132017 del 28/4/04 – costituirebbe un vero e proprio atto di revoca parziale del contributo a suo tempo concesso con D.M. 105874 del 30/11/01, disposto dopo aver accertato l’errore commesso in sede istruttoria dalla banca concessionaria.<br />
Pertanto, detto atto, non potrebbe qualificarsi come normale atto di rideterminazione del contributo ai sensi dell’art. 8 del D.M. 527/95 (disposto quindi per “inadempimenti” compiuti dalla società beneficiaria), costituendo, invece, atto adottato in sede di autotutela e come tale soggetto alle specifiche disposizioni che lo riguardano, prima tra tutte l’obbligo di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse in ponderazione con gli interessi privati, meritevoli anch’essi di tutela in considerazione dell’affidamento creatosi.<br />
La difesa erariale e quella della banca concessionaria hanno replicato che la provvisorietà delle agevolazioni concesse con il primo decreto del 30/11/01 n. 105874, escluderebbe in radice la ipotizzabilità del consolidamento della posizione vantata dalla ricorrente, e quindi dell’esistenza di una qualche forma di affidamento tutelabile.<br />
L’interesse pubblico alla rideterminazione del contributo sarebbe in re ipsa, trattandosi di denaro pubblico erogato indebitamente.<br />
Ritiene il Collegio che la tesi delle resistenti non possa essere condivisa.<br />
Nella fattispecie, infatti, non si verte nel comune regime della rideterminazione del contributo per effetto di comportamenti tenuti dalla beneficiaria (come nel caso, invero assai frequente, in cui l’impresa non abbia realizzato completamenti gli investimenti ritenuti ammissibili, ovvero abbia variato parte del progetto originario, nel qual caso la P.A. può provvedere a rideterminare il contributo spettante adeguandolo ai dati reali desunti dal collaudo), in cui la provvisorietà del contributo – ben conosciuta dall’impresa richiedente – esclude l’esistenza dell’affidamento; nel caso di specie, infatti, per espressa ammissione della banca (cfr. note datate 24/9/03 e 9/1/04) è stato concesso erroneamente alla ricorrente un importo di gran lunga più elevato di quello spettante sulla base della normativa applicabile (punto 3.8 della circolare ministeriale più volte richiamata n. 900516 del 13/12/00), e su questo dato di fatto – l’avvenuta concessione di un contributo  in via provvisoria di € 1.231.765,20 (£. 2.350.000.000) la società ricorrente ha iniziato il suo programma di investimenti acquistando l’immobile previsto nel progetto e contraendo un mutuo ipotecario per poterlo pagare, confidando ragionevolmente sulla sicurezza dell’erogazione.<br />
La riduzione del contributo, non essendo riconducibile all’operato dell’impresa, non poteva ritenersi in alcun modo prevedibile: ne consegue la sussistenza in capo alla ricorrente di un affidamento incolpevole, e come tale meritevole di tutela.<br />
In altre parole, la posizione della ricorrente deve qualificarsi come “consolidata” anche in presenza di un provvedimento di concessione in via provvisoria, sia perché la revoca del contributo non è intervenuta per fatti imputabili all’impresa, sia perché dalla concessione provvisoria sono derivati oneri a carico dell’impresa stessa, oneri di un’entità tale che essa non avrebbe assunto qualora avesse saputo fin principio di poter contare su un’agevolazione di molto inferiore.<br />
Per maggiore precisione, occorre aggiungere che neppure l’erronea indicazione nella domanda, da parte della ricorrente, delle spese previste per le opere murarie ed assimilate, può costituire valida ragione per escludere l’affidamento della ricorrente, atteso che la domanda era stata vagliata positivamente dalla banca concessionaria deputata contrattualmente a verificare l’ammissibilità, non soltanto del progetto di investimenti, ma anche delle spese preventivate nel progetto stesso, e che lo stesso Ministero, deputato anch’esso a vigilare sulla corretta applicazione delle norme regolamentari nei procedimenti di concessione dei contributi ex L. 488/92, nulla aveva rilevato al riguardo<br />
Il provvedimento di riduzione del contributo in via provvisoria adottato con D.M. 28/4/04 n. 132017 costituisce quindi atto di autotutela, e come tale, avrebbe dovuto essere congruamente motivato sulle ragioni di pubblico interesse sottese all’adozione dell’atto, non potendo invocarsi, in considerazione della particolarità del caso di specie e dell’affidamento incolpevolmente ingenerato nei confronti della società ricorrente, la semplice presunzione di interesse pubblico richiamata dalla difesa delle parti resistenti.<br />
Il ricorso deve essere quindi accolto per difetto di motivazione, disponendosi di conseguenza, l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-<br />
accoglie<br />
il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
	Condanna l’Amministrazione resistente e la società Centrobanca S.p.A., in solido, a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi € 1.500 oltre accessori di legge.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 maggio 2006.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.2006</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-7-2006-n-2006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-7-2006-n-2006/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.2006</a></p>
<p>sulle condizioni per la legittimità delle clausole del bando di gara relativo all&#8217;aggiudicazione del servizio di tesoreria attribuenti un determinato punteggio al concorrente che si impegni a compiere erogazioni liberali a favore della p.a. e sulla qualifica del contratto di tesoreria Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Bandi ed avvisi di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle condizioni per la legittimità delle clausole del bando di gara relativo all&#8217;aggiudicazione del servizio di tesoreria attribuenti un determinato punteggio al concorrente che si impegni a compiere erogazioni liberali a favore della p.a. e sulla qualifica del contratto di tesoreria</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Bandi ed avvisi di gara – Servizio di tesoreria – Clausole che attribuiscono un determinato punteggio al concorrente che si impegni a compiere erogazioni liberali a favore della p.a – Legittimità – Condizioni.</p>
<p>Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Bandi ed avvisi di gara – Servizio di tesoreria – Contratto di tesoreria – Non è qualificabile come contratto di appalto – Esula dall’ambito applicativo del D. Lgs. n. 157/1995 e succ. modd. e intt.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito di una gara bandita dalla p.a. per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria sono legittime le clausole che attribuiscono un determinato punteggio al concorrente che si impegni a compiere erogazioni liberali a favore della p.a. soltanto a condizione che esse siano accessorie rispetto agli altri criteri di valutazione delle offerte, ed in particolare rispetto ai criteri che evidenziano le capacità delle banche a svolgere correttamente il servizio, ossia a condizione che l’erogazione liberale non costituisca l’elemento risolutivo per la scelta del contraente a discapito degli altri criteri propriamente attinenti all’oggetto della gara. Il bando di gara può quindi prevedere la clausola che contempli la futura conclusione di un contratto di sponsorizzazione accessivo al servizio di cassa e di tesoreria, riservando a tale componente dell’offerta economica una quota del punteggio da attribuire agli istituti di credito concorrenti.<br />
Il contratto di tesoreria non può essere qualificato come contratto di appalto ai sensi dell’art. 1655 cod. civ., mancando la corresponsione da parte dell&#8217;amministrazione di un corrispettivo in denaro in favore dell&#8217;istituto bancario. Esso è, nella prassi, un contratto a titolo gratuito o comunque privo di obblighi a carico dell&#8217;amministrazione di corrispondere somme in favore degli istituti bancari, posto che gli istituti bancari chiedono di partecipare alle gare per l&#8217;aggiudicazione dei servizi di tesoreria non per trarre diretto beneficio dalla gestione del servizio, ma soprattutto per ampliare la propria clientela, per sviluppare i propri servizi e la propria attività nelle aree ove si svolge il servizio di tesoreria, in ragione degli indubbi benefici, anche in termini pubblicitari e d&#8217;immagine, derivanti dallo suo svolgimento per conto dell&#8217;ente pubblico. Ne consegue l’estraneità del contratto di tesoreria dall&#8217;ambito di applicazione del T.U. approvato con D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e succ. modd. e intt.,  recante la disciplina di  attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, in quanto l’art. 3 del D.L.vo cit. definisce expressis verbis gli appalti pubblici di servizi come contratti a titolo oneroso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,<br />
prima Sezione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso		Presidente<br />	<br />
Italo Franco			Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco			Consigliere, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso <B>R.G</B>. <b>2714/2005</b>, proposto dalla <br />
<b>Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., </b>in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Domenichelli, dall’Avv. Guido Zago e dall’Avv. Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Via Felice Cavallotti n. 22,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
 &#8211; l’<b>Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta Padovana” di Cittadella </b>(Padova), in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; l’<b>Azienda U.L.S.S. n. 17 di Este </b>(Padova), in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
</b> &#8211; <b>Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana – Soc. coop. a r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Fantini, dall’Avv. Carlo Scarpa, dall’Avv. Giovanni Mangialardi e dall’Avv. Alessandro Vasta, con elezione di domicilio in Venezia presso lo studio dell’Avv. Roberto Barbalich, San Polo n. 2999;<br />
&#8211;	<b>Banca Atestina di Credito Cooperativo – Soc. coop. a r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Fantini, dall’Avv. Carlo Scarpa, dall’Avv. Giovanni Mangialardi e dall’Avv. Alessandro Vasta, con elezione di domicilio in Venezia presso lo studio dell’Avv. Roberto Barbalich, San Polo n. 2999;<br />	<br />
&#8211; l’<b>Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova</b>, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; l’<b>Azienda Ospedaliera di Padova</b>, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b> della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 15 di Cittadella dd. 14 novembre 2005 n. 997, recante l’aggiudicazione nei confronti dell’associazione temporanea di imprese costituita dalla Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana Soc. coop. a r.l. e dalla Banca Atestina di Credito Cooperativo – Soc. coop. a r.l. del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo 2006 – 2011 delle Aziende U.L.S.S. n. 15 di Cittadella e n. 17 di Este; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la lettera d’invito Prot. n. 99989/Bil dd. 18 ottobre 2005, a firma del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie della medesima Azienda U.L.S.S. n. 15, nella parte in cui si contempla, tra gli <i>“elementi e criteri di valutazione”</i>, i <i>“contributi annuali in denaro per iniziative in campo socio-sanitario”</i>, nella parte in cui, nel contemplare i punteggi attribuibili mediante i predetti <i>“criteri di attribuzione”</i>, prevede di riconoscere 30 punti complessivi all’offerta tecnica e 25 punti complessivi ai predetti <i>“contributi annuali in denaro per iniziative in campo socio-sanitario”</i> e nella parte in cui si stabilisce che tale punteggio massimo sia assegnato <i>“alla m migliore offerta”</i>, ossia al <i>“contributo” </i>più alto, a prescindere dall’entità del medesimo; e, ancora, compreso l’art. 1, punto 2, del “Capitolato speciale – convenzione per la gestione del servizio di tesoreria cassa”, a’ sensi del quale <i>“entro il periodo di vigenza del presente contratto, il servizio potrà essere esteso all’U.L.S.S. n. 16 di Padova e all’Azienda Ospedaliera di Padova, a discrezione delle rispettive Amministrazioni. In tale eventualità l’Istituto di credito si impegna ad estendere ai suddetti contraenti tutte le condizioni applicate agli odierni contraenti, fatte salvi particolari e diverse modalità di erogazione dei servizi, in particolare dei servizi integrativi previsti al successivo art. 4, che dovranno essere concordati tra le parti”</i>.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 3 dicembre 2005 e depositato il 5 dicembre 2005;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana – Soc. coop. a r.l. e della Banca Atestina di Credito Cooperativo – Soc. coop. a r.l.;<br />
 viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nella pubblica udienza del 22 giugno 2006 (relatore il consigliere Fulvio Rocco)  l’Avv. Briganti, in sostituzione dell’Avv. Domenichelli, per la ricorrente Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. e l’Avv. Barbalich, in sostituzione dell’Avv. Fantini, per le controinteressate Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana – Soc. coop. a r.l. e della Banca Atestina di Credito Cooperativo – Soc. coop. a r.l.;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  E  DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.1.	</b>La ricorrente, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., espone che con avviso dd. 23 settembre 2005 il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 15 Alta Padovana di Cittadella (Padova) ha reso noto l’intendimento dell’Azienda medesima di affidare mediante gara a trattativa privata la gestione del servizio di tesoreria e di cassa della medesima U.L.S.S. n. 15, nonché dell’U.L.S.S. n. 17 di Este (Padova) per il periodo gennaio 2006 – dicembre 2011, invitando contestualmente gli Istituti di credito interessati a presentare la relativa domanda di partecipazione entro la data del 18 ottobre 2005 (cfr. Doc. 1 di parte ricorrente).<br />	<br />
La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha presentato, quindi, domanda di partecipazione alla gara in questione (cfr. <i>ibidem</i>, doc. 2), ricevendo la lettera di invito Prot. n. 99989/Bil. dd. 18 ottobre 2005 a firma del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie della medesima U.L.S.S. n. 15.<br />
Va rilevato, per quanto qui segnatamente interessa, che tale lettera di invito indica sia i <i>“requisiti di partecipazione” </i>alla gara che gli <i>“elementi e criteri di valutazione” </i>delle offerte, disponendo – altresì – che il servizio in questione (tradizionalmente gratuito per l’Amministrazione appaltante) sarà aggiudicato sulla base sia di un’<i>”offerta tecnica”</i>, sia di un’<i>”offerta economica”</i>: la prima contraddistinta dall’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti sui complessivi 100 disponibili e articolata sulle categorie degli <i>“aspetti dimensionali ed esperienza acquisita” </i>(punti 15) e della <i>“capillarità della rete” </i>(punti 15); la seconda articolata, invece, sulle categorie del <i>“tasso di interesse a debito sull’anticipazione” </i>(punteggio massimo 40) e del <i>“tasso di interesse a credito” </i>(punti 5).<br />
La ricorrente precisa sin d’ora che l’insieme delle sopradescritte categorie dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è risultato ininfluente agli effetti dell’aggiudicazione dell’appalto, avendo tutti i concorrenti conseguito al riguardo il punteggio di zero punti (cfr. <i>ibidem</i>, doc. 6).<br />
La medesima ricorrente giustifica tale circostanza affermando che i concorrenti, in base sempre alla <i>lex specialis </i>della gara, avrebbero dovuto offrire un tasso a ribasso rispetto all’Euribor, ossia al tasso europeo di riferimento: ma essendo quest’ultimo sensibilmente basso nell’attuale frangente economico, nessun Istituto di credito concorrente ha reputato conveniente proporre un ulteriore ribasso del tasso.<br />
Conseguentemente, tutti i concorrenti hanno nella specie offerto un tasso eguale all’Euribor.<br />
La ricorrente, a questo punto, evidenzia che l’offerta economica comprendeva pure la categoria <i>“contributi annuali in denaro per iniziative in campo socio sanitario”</i>, con punteggio massimo attribuibile pari a 25 e ripartito – a sua volta – nelle sottocategorie <i>“contributi su acquisti attrezzature” </i>(massimo 18 punti), <i>“contributi per la realizzazione di iniziative in campo socio-sanitario” </i>(massimo punti 4) della restituzione degli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa da destinare sempre ad iniziative nell’ambito socio-sanitario (massimo punti 3).<br />
La ricorrente rimarca – altresì – che nella medesima lettera di invito si dispone pure che il punteggio massimo stabilito per ciascuna delle testè citate sottocategorie sarebbe stato <i>tout court </i>attribuito alla migliore offerta, ossia al contributo più alto, a prescindere dall’entità del medesimo, ed evidenzia che il servizio – secondo quanto disposto dall’art. 1, punto 2, dello schema di convenzione annesso alla predetta lettera d’invito- potrà essere esteso anche all’U.L.S.S. n. 16 e all’Azienda Ospedaliera di Padova <i>“a discrezione delle medesime Amministrazioni”</i>.<br />
La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha quindi inoltrato la propria offerta &#8211; priva di contributi in danaro per le anzidette iniziative in campo socio-sanitario &#8211; all’U.L.S.S. n. 15.<br />
Con nota Prot. 110477/Bil. dd. 16 novembre 2005 a firma del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie dell’U.L.S.S. n. 15 la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata notiziata dell’avvenuta aggiudicazione del servizio all’associazione temporanea di imprese costituita dalla Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana Soc. coop. a r.l. e della Banca Atestina di Credito Cooperativo Soc. coop. a r.l. (cfr. <i>ibidem</i>, doc. 6).<br />
La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo evidenzia che dalla “griglia” di valutazione delle offerte annessa alla comunicazione testè citata si evince che l’elemento decisivo agli effetti dell’aggiudicazione del servizio è segnatamente costituito dal punteggio ottenuto per i contributi offerti per l’acquisto di attrezzature e per le iniziative in campo sanitario: a fronte di tali due sottocategorie di valutazione l’associazione di banche aggiudicatarie del servizio stesso hanno conseguito, infatti, 22 punti – ossia il massimo contemplato dalla <i>lex specialis </i>della gara – colmando in tal modo il rilevante distacco  che l’associazione medesima ha riportato nella valutazione dell’offerta tecnica rispetto a quella presentata dalla Cassa di Risparmio medesima (11,56 punti a fronte dei 30 punti conseguiti dalla ricorrente).<br />
1.2. A fronte di tutto ciò, con il ricorso in epigrafe la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo chiede l’annullamento  della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 15 di Cittadella dd. 14 novembre 2005 n. 997, recante l’aggiudicazione nei confronti dell’associazione temporanea di imprese costituita dalla Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana Soc. coop. a r.l. e dalla Banca Atestina di Credito Cooperativo – Soc. coop. a r.l. del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo 2006 – 2011 delle Aziende U.L.S.S. n. 15 di Cittadella e n. 17 di Este; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la lettera d’invito Prot. n. 99989/Bil dd. 18 ottobre 2005, a firma del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie della medesima Azienda U.L.S.S. n. 15, nella parte in cui si contempla, tra gli <i>“elementi e criteri di valutazione”</i>, i <i>“contributi annuali in denaro per iniziative in campo socio-sanitario”</i>, nella parte in cui, nel contemplare i punteggi attribuibili mediante i predetti <i>“criteri di attribuzione”</i>, prevede di riconoscere 30 punti complessivi all’offerta tecnica e 25 punti complessivi ai predetti <i>“contributi annuali in denaro per iniziative in campo socio-sanitario”</i> e nella parte in cui si stabilisce che tale punteggio massimo sia assegnato <i>“alla m migliore offerta”</i>, ossia al <i>“contributo” </i>più alto, a prescindere dall’entità del medesimo; e, ancora, compreso l’art. 1, punto 2, del “Capitolato speciale – convenzione per la gestione del servizio di tesoreria cassa”, a’ sensi del quale <i>“entro il periodo di vigenza del presente contratto, il servizio potrà essere esteso all’U.L.S.S. n. 16 di Padova e all’Azienda Ospedaliera di Padova, a discrezione delle rispettive Amministrazioni. In tale eventualità l’Istituto di credito si impegna ad estendere ai suddetti contraenti tutte le condizioni applicate agli odierni contraenti, fatte salvi particolari e diverse modalità di erogazione dei servizi, in particolare dei servizi integrativi previsti al successivo art. 4, che dovranno essere concordati tra le parti”</i>.<br />
La ricorrente deduce, al riguardo, l’avvenuta violazione e falsa applicazione – sotto più profili &#8211; dell’art. 210 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 8 della L.R. 14 settembre 1994 n. 55, violazione dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento nelle procedure concorsuali e del principio di buona amministrazione promanante dall’art. 97 Cost., eccesso di potere per illogicità, incongruità e contraddittorietà manifeste, eccesso di potere per sviamento.<br />
2.	Si sono costituite in giudizio la Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana Soc. coop. a r.l. e la Banca Atestina di Credito Cooperativo – Soc. coop. a r.l., eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei presupposti provvedimenti asseritamene costituiti dalla deliberazione  del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 15 n. 805 dd. 22 settembre 2005 e del processo verbale dd. 11 novembre 2005 della Commissione giudicatrice della gara, ma  replicando comunque anche al merito delle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
3.	Non si sono, per contro, costituite in giudizio l’Azienda U.L.S.S. n. 15, l’Azienda U.L.S.S. n. 16,  l’Azienda U.L.S.S. n. 17 e l’Azienda Ospedaliera di Padova.<br />	<br />
4.	 Con ordinanza n. 2714 dd. 15 dicembre 2005 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati avanzata dalla ricorrente, rilevando che “allo stato” il ricorso appariva “sorretto da apprezzabili elementi di <i>fumus boni iuris</i>, con particolare riferimento ai motivi sub 1 e 2 con i quali si deduce l’abnorme incongruenza dei criteri di valutazione dei punteggi previsti dalla lettera d’invito” e che sussistevano “i presupposti per la concessione della misura cautelare, essendo la gestione del servizio in atto affidata all’istituto ricorrente, sicchè, a’ sensi dell’art. 23-bis, terzo comma (della L. 6 dicembre 1971 n. 1034) la causa va fissata alla pubblica udienza del giorno 22 giugno 2006 … per la discussione di merito”.<br />	<br />
5.	Con ordinanza n. 1098 dd. 7 marzo 2006 la Sezione V del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalle controinteressate avverso la predetta statuizione cautelare di questa Sezione, rilevando “che, in vista dell’udienza di discussione nel merito del ricorso fissato per il 22 giugno 2006”, non sussistevano “ragioni per disporre la riforma dell’ordinanza appellata, rimanendo impregiudicate le questioni di diritto poste con l’atto di appello”.<br />	<br />
6.	Alla pubblica udienza del 22 giugno 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
7.	Il Collegio deve innanzitutto farsi carico di disaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa delle controinteressate, secondo le quali la ricorrente non avrebbe impugnato – pur avendone l’onere – sia la deliberazione n. 805 dd. 22 settembre 2005 con la quale il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 15 ha approvato ,a’ sensi dell’art. 8 della L.R. 55 del 1994 le modalità di affidamento del servizio di tesoreria, sia il verbale della Commissione giudicatrice della gara dd. 11 novembre 2005 mediante il quale sono stati attribuiti i punteggi alle concorrenti e sarebbe stata conseguentemente disposta l’aggiudicazione del servizio alle controinteressate medesime.<br />	<br />
   Tali eccezioni vanno respinte.<br />
    Per quanto attiene, infatti, alla predetta deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. “Alta Padovana” n. 805 dd. 22 settembre 2005, va innanzitutto rilevato che tale atto non può, <i>ex lege</i>, ricondursi a provvedimento presupposto rispetto al bando di gara in quanto il predetto art. 8 della L.R. 55 del 1994 dispone, al comma 2, che “il Direttore Generale” dell’Azienda U.L.S.S “con proprio atto, deve definire le specifiche modalità e procedure dei pagamenti dell’Unità locale socio &#8211; sanitaria e dell’Azienda ospedaliera e individuare i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi”.<br />
     Ciò, pertanto, non significa – di per sé – che il medesimo Direttore Generale deve approvare con l’atto (<i>rectius</i>: provvedimento) in questione anche i criteri e le modalità di affidamento del servizio di cui trattasi.<br />
     In ogni caso, l’eccezione delle controinteressate proposta al riguardo non è stata dalle stesse comprovata mediante la produzione di copia della deliberazione di cui trattasi e dalla quale possa evincersi l’asserita natura presupposta della deliberazione medesima rispetto alla <i>lex specialis</i> disciplinante la gara, dimodochè anche per la presente fattispecie non può che trovare  applicazione il principio dell’onere della prova  (cfr. art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ.), “pienamente applicabile al giudizio amministrativo” (cfr. ad es. Consiglio Stato, Sez. IV, 12 novembre 2001, n. 5786), “senza condizioni qualora si tratti di materiale probatorio la cui produzione in giudizio rientri nella piena disponibilità della parte interessata” (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2000 n. 2329): principio, per l’appunto, nel caso di specie non osservato dalla parte che si è astenuta dalla produzione del documento che supporterebbe il proprio assunto.<br />
	Né, da ultimo, va sottaciuto che la parte ricorrente, allorquando ha inequivocabilmente contestato il contenuto della <i>lex specialis </i>della gara da essa reputato contrario al proprio interesse ha puntualmente adempiuto all’onere a sua volta prescrittole, stante il fatto che è la lettera d’invito a configurarsi, nella specie, come provvedimento recante la <i>lex specialis </i>anzidetta e, quindi, a porsi come specificamente e concretamente lesivo dell’interesse della ricorrente medesima.<br />	<br />
   Per quanto attiene, invece, all’omessa impugnazione del verbale di gara dd. 11 novembre 2005, risulta assorbente la considerazione che nel procedimento di scelta dell’affidatario del servizio di tesoreria di un ente pubblico (nella specie, di un’Azienda Sanitaria), l&#8217;atto conclusivo del procedimento medesimo, come tale impugnabile innanzi al giudice amministrativo, è la delibera di approvazione dei lavori della commissione giudicatrice, non il verbale di provvisoria aggiudicazione, che ha invece natura meramente endoprocedimentale (cfr. sul punto, <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 1998 n. 543).<br />
    8.1. Venendo al merito di causa, il ricorso in epigrafe va accolto.<br />
    8.2. La ricorrente si richiama, innanzitutto, alla pregressa giurisprudenza di questa stessa Sezione che in già in altre occasioni ha avuto modo di rilevare che la previsione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria che preveda l’attribuzione di un determinato punteggio a fronte di una dichiarata disponibilità del concorrente ad effettuare erogazioni liberali a favore della stazione appaltante “snatura la gara di aggiudicazione” del servizio stesso, configurandosi la previsione stessa come “una sorta di prezzo per conseguire l’appalto che non ha nulla a che vedere con il corrispettivo naturale dello specifico oggetto del contratto, introducendo” in tal modo “un elemento anomalo rispetto al costo dei servizi, non suscettibili di valutazione oggettiva, con la conseguenza d’invertire la causa del rapporto contrattuale” (cfr., ad es., le sentenze di questa stessa Sezione n. 1237 dd. 4 aprile 2002 e n. 1326 dd. 14 luglio 2000).<br />
    La ricorrente, peraltro, si richiama pure alla giurisprudenza che reputa legittime le surriferite clausole sulla futura disponibilità a compiere erogazioni liberali soltanto a condizione che le stesse sostanzino una mera accessorietà del contributo rispetto agli altri criteri di valutazione delle offerte, ed in particolare rispetto ai criteri che evidenziano le capacità delle banche a svolgere correttamente il servizio (cfr., ad es., Cons. Stato, A.P., 18 giugno 2002 n. 6), ossia – detto altrimenti – a condizione che l’erogazione liberale non costituisca l’elemento risolutivo per la scelta del contraente a discapito degli altri criteri propriamente attinenti all’oggetto della gara (cfr. <i>ibidem</i>).<br />
   8.3. Il Collegio, per parte propria, evidenzia che l’attuale giurisprudenza reputa, in linea di principio, legittima la previsione, nell’ambito dei bandi di gara emanati per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria di una pubblica amministrazione, di una clausola che contempli la futura conclusione di un contratto di sponsorizzazione accessivo al servizio di cassa e di tesoreria riservando a tale componente dell’offerta economica una quota del punteggio da attribuire ai vari istituti bancari concorrenti, che, a loro volta, ottengono, in tal modo, una forma di pubblicità al fine di ampliare la propria clientela (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2003 n. 6073, in riforma dell’anzidetta sentenza n. 1326 del 2000, resa da questa stessa Sezione).<br />
   In tale evenienza, infatti, viene prefigurata tra le parti la susseguente stipula di un contratto di sponsorizzazione, mediante il quale un soggetto, cosiddetto <i>sponsee</i> o sponsorizzato, assume, normalmente verso corrispettivo, l&#8217;obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto, detto <i>sponsor</i> o sponsorizzatore; lo <i>sponsee</i> offre, nella sostanza, una forma di pubblicità indiretta allo <i>sponsor</i> e la sponsorizzazione  va, pertanto, qualificata come contratto atipico (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2001 n. 6073).<br />
   A tale conclusione la giurisprudenza è pervenuta riconducendo in astratto il servizio di tesoreria nel novero dei servizi bancari e finanziari, ricompresi nell&#8217;ambito di applicazione del T.U. approvato con D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e succ. modd. e intt.,  recate la disciplina di  attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi (cfr. <i>ivi</i>,  art. 1 ed all. 1, sub 6), ma evidenziando che la disciplina medesima non sembra – di per sé &#8211; applicabile, quanto meno in via diretta, al servizio di tesoreria, in quanto l’art. 3 del medesimo D.L.vo 157 del 1995 definisce <i>expressis verbis </i>gli appalti pubblici di servizi come contratti a titolo oneroso, nel mentre il contratto di tesoreria è, nella prassi, un contratto a titolo gratuito o comunque privo di obblighi a carico dell&#8217;amministrazione di corrispondere somme in favore degli istituti bancari, posto che &#8211;  in concreto &#8211; gli istituti bancari chiedono di partecipare alle gare per l&#8217;aggiudicazione dei servizi di tesoreria non per trarre diretto beneficio dalla gestione del servizio (che spesso avviene a titolo gratuito se non addirittura in perdita), ma soprattutto per ampliare la propria clientela, per sviluppare i propri servizi e la propria attività nelle aree ove si svolge il servizio di tesoreria, in ragione degli indubbi benefici, anche in termini pubblicitari e d&#8217;immagine, derivanti dallo suo svolgimento per conto dell&#8217;ente pubblico (cfr. espressamente sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2001 n. 3245).<br />
     Se in generale – quindi &#8211; le gare per l&#8217;aggiudicazione di un servizio  comportano la determinazione di un compenso per le prestazioni svolte dal gestore in favore dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, la gara per l&#8217;aggiudicazione del servizio di tesoreria si caratterizza in prevalenza per la selezione di un gestore che non ottiene uno specifico compenso per la gestione in quanto tale, poiché ottiene i descritti e prevalenti vantaggi economici a seguito dell&#8217;aggiudicazione del servizio di tesoreria (svolto anche nell&#8217;interesse proprio, in connessione con la consueta attività bancaria).<br />
     Da ciò, pertanto, si trae la conseguenza che il contratto di tesoreria,  non può essere qualificato come contratto di appalto ai sensi dell’art. 1655 cod. civ., mancando  &#8211; per l’appunto &#8211; la corresponsione da parte dell&#8217;amministrazione di un corrispettivo in denaro in favore dell&#8217;istituto bancario: e, sempre da ciò, discende  la natura atipica del contratto di tesoreria (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, dec. 6073 del 2003 cit.).<br />
    Giova rilevare &#8211; per inciso &#8211; che proprio questa considerazione di fondo è stata utilizzata per smentire la sussistenza, all’interno del nostro ordinamento, di un divieto per le pubbliche amministrazioni di porre in essere contratti innominati o misti, vigendo solo per i privati la regola dell&#8217;autonomia contrattuale cui invece si contrapporrebbe per le pubbliche amministrazioni medesime l&#8217;opposto principio di stretta legalità, che consente di operare solo con strumenti nominati e tipici. <br />
     E’ stato infatti osservato, a tale proposito, che ove ciò fosse vero, le pubbliche amministrazioni non potrebbero addirittura stipulare contratti di tesoreria, proprio in quanto essenzialmente atipici, come – del resto &#8211; quelli di sponsorizzazione (cfr. decisione Cons. Stato Sez. VI cit.).<br />
      Al di là della specifica disposizione dettata per gli Enti Locali e contenuta nell’art. 119 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, a’ sensi dell’art. 43, commi 1 e 2 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, “al fine di favorire l&#8217;innovazione dell&#8217;organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni” in genere – quindi, anche le Aziende Sanitarie – “possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”; tali “iniziative … devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l&#8217;attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”.<br />
	Con espresso richiamo a quanto già rilevato circa la peculiare realtà di mercato in cui gli istituti bancari partecipano alle gare in questione al precipuo fine di ampliare la propria clientela e le proprie attività, la giurisprudenza reputa – quindi &#8211; che il bando di gara può riguardare tali ulteriori e remunerative attività, e prevedere un contratto di sponsorizzazione accessivo al contratto di tesoreria e riservare a tale voce una quota del punteggio da attribuire agli istituti di credito concorrenti, in modo che l&#8217;Amministrazione possa disporre anch&#8217;essa di un beneficio economico a causa dello svolgimento di attività comunque svolte dal gestore nel prevalente interesse proprio e dirette all&#8217;ampliamento della propria clientela, anche tramite forme pubblicitarie che lo svolgimento del servizio offre e che con il contratto di sponsorizzazione vengono espressamente previste: e, “del resto, il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione delle indicate iniziative ed i criteri di attribuzione dei punteggi sono stati previsti espressamente nella lettera di invito, in modo che in alcun modo può ritenersi lesa la <i>par condicio</i> dei partecipanti alla gara, che … (sono) tutti edotti della clausola e della sua parziale incidenza ai fini dell&#8217;aggiudicazione” (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, dec. 6073 del 2003 cit.)<br />	<br />
      Il Collegio &#8211; per parte propria &#8211; nel condividere gli assunti che precedono, rileva che alle medesime conclusioni si perviene anche nell’ipotesi, che qui sembra ricorrente, in cui la clausola in questione si configuri come erogazione liberale “pura”, ossia non necessariamente correlata dalla lettera di invito ad  una futura stipulazione tra le parti di un contratto di sponsorizzazione (essenzialmente sinallagmatico, per quanto detto innanzi, poiché a fronte della dazione del contributo l’Amministrazione Pubblica associa alla propria attività il logo, il marchio o il nominativo dello <i>sponsor</i>, con conseguente applicazione al contratto stesso dell’I.V.A., a’ sensi dell’art.  74 del T.U. approvato con D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e succ. modd. e intt.), ma verosimilmente circoscritta  all’assunzione di un impegno unilaterale all’erogazione che comunque comporta, di per sé, a favore del soggetto che la effettuerà, il vantaggio di sensibili deduzioni dall’imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito (cfr.  art. 65 del T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e succ. modd. e intt.).<br />
      Anche in tale fattispecie si producono, comunque, per effetto della prefigurazione di future erogazioni liberali quali componenti dell’offerta economica, i medesimi vantaggi di cui al predetto art. 43, commi 1 e 2, a favore delle amministrazioni pubbliche e i benefici fiscali a favore del vincitore della gara..<br />
     8.4. Ciò posto,  nell’economia della presente causa necessita pure affrontare la questione relativa ai criteri in base a cui deve essere aggiudicato il contratto di tesoreria.<br />
     Pur non applicandosi nella specie in via diretta, per quanto dianzi evidenziato, la disciplina contenuta nel  D.L.vo 157 del 1995,  si reputa che le amministrazioni debbano, in assenza di disciplina specifica, trarre comunque dalla disciplina ivi contenuta i principi generali, in base a cui elaborare la <i>lex specialis</i> della gara: e, in tale contesto, appare pertanto maggiormente compatibile con le caratteristiche del contratto, descritte in precedenza, il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. art. 23, comma 1, lett. b), del D. L.vo. 157 del 1995 cit.) rispetto a quello del prezzo più basso (cfr. decisione Cons. Stato Sez. VI  cit.)<br />
       Se così è, la qualità dei servizi offerti non può – quindi &#8211; essere valutata avendo unicamente  riguardo alle condizioni di conto corrente offerte dalla banca, ma anche in considerazione degli ulteriori elementi predeterminati dall&#8217;amministrazione e rispondenti al perseguimento di pubblici interessi, quali – ad esempio, e come è stato per l’appunto previsto dalla <i>lex specialis </i> qui in esame – gli <i>“aspetti dimensionali e l’esperienza acquisita” </i>dai diversi istituti di credito e la <i>“capillarità della rete”</i>.<br />
       Ciò che importa, comunque, è che i criteri di attribuzione dei punteggi ed il pagamento di un corrispettivo in danaro per le erogazioni liberali siano espressamente previsti nella lettera di invito alla gara, e – per quanto qui segnatamente più rileva – sia riconosciuta maggior rilevanza ponderale agli elementi di valutazione delle offerte che tengano conto degli aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa ed organizzativa del concorrente e dell&#8217;economia del servizio di tesoreria in sè considerato, nel mentre il punteggio conferibile in relazione alle  sponsorizzazioni o erogazioni liberali che siano dovrà essere modulato in termini più che altro residuali e tali, quindi, da non costituire l&#8217;elemento discriminante principale e &#8211; per la sua oggettiva portata &#8211; tendenzialmente risolutivo dell’<i>iter</i> concorsuale: e ciò al fine di evitare che mediante tale componente economica la procedura concorsuale venga convertita in una sorta di gara con offerte illimitate in aumento, essenzialmente legate al contributo offerto, con aggiudicazione al soggetto disposto ad offrire per essa, il rialzo più elevato senza la previa definizione, a tal fine, di un ragionevole e bilanciato tetto massimo, coerente con gli effettivi benefici sinallagmaticamente ritraibili del concorrente attraverso la contribuzione medesima, ma anche e soprattutto con il limitato rilievo che può assumere nella gara un elemento non costituente indice di particolari capacità nell&#8217;espletamento dei servizi di tesoreria (cfr., puntualmente, Cons. Stato, A.P. 6 del 2002 cit.).<br />
    Nel caso di specie, la <i>lex specialis </i>contempla l’attribuzione di 45 punti per l’offerta economica “pura” (ossia: 40 punti per il tasso di interesse a debito sull’anticipazione e 5 punti per il tasso di interesse a credito), 25 punti per i contributi (ossia: 18 per contributi offerti su acquisti per attrezzature sanitarie e altri investimenti; 4 punti per contributi finalizzati ad iniziative  in campo socio-sanitario e 3 punti per contributi derivanti dalla restituzione di eventuali interessi passivi corrisposti dall’U.L.S.S. a fronte dell’anticipazione di cassa ricevuta e parimenti da devolvere ad iniziative in campo socio-sanitario) e 30 punti per l’offerta tecnica (ossia: 15 punti per gli aspetti dimensionali e l’esperienza acquisita e 15 punti per la capillarità della rete).<br />
    Secondo la tesi delle controinteressate, la previsione di un massimale di 25 punti per le erogazioni a fronte del massimale di 75 punti complessivamente previsto per le altre componenti dell’offerta economica e per le componenti dell’offerta tecnica renderebbe ben evidente il carattere del tutto residuale del punteggio destinato alle erogazioni medesime nell’insieme della valutazione delle offerte: e ciò renderebbe, pertanto, tale quadro di valutazione delle offerte del tutto compatibile con i dianzi esposti principi giurisprudenziali.<br />
     La difesa della ricorrente – per contro – a ragione evidenzia il carattere assolutamente “neutro” che nelle attuali condizioni di mercato contraddistingue le componenti dell’offerta economica: assunto, questo, eloquentemente comprovato, nella specie,  dalla circostanza che entrambe le concorrenti hanno riportato 0 punti sia per quanto attiene all’offerta relativa al tasso di interesse a debito, sia per quanto attiene all’offerta riguardante il tasso di interesse a credito.<br />
In tal modo, pertanto, essendo venuto a mancare – come, del resto, era prevedibile &#8211; il massimale di 45 punti complessivamente destinato all’offerta economica in senso stretto, si è rivelata discriminate proprio la valutazione delle erogazioni: e la valutazione stessa ha pesantemente inciso in senso negativo sulla valutazione della qualità del servizio (che, viceversa, doveva risultare premiante), posto che a fronte dei ben 30 punti sulla qualità riportati dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (ossia il massimo attribuibile), l’Associazione temporanea costituita dal Credito Cooperativo Alta Padovana e Banca Atestina di Credito ha potuto utilmente assommare il ben minore risultato di 11,56 punti conseguito nella valutazione della qualità con i 22 punti conseguiti sulle erogazioni.<br />
    In tal modo, l’effetto puramente distorsivo e sviante delle erogazioni rispetto al pubblico fine che indefettibilmente si identifica – per contro – nella scelta del concorrente che evidenzia i maggiori profili di qualità del servizio risulta nella specie comprovato, anche a prescindere dalla stessa comparazione della posizione del soggetto vincitore della gara con la posizione della ricorrente, dalla circostanza che, in applicazione dei parametri di giudizio qui contestati il servizio dovrebbe essere  aggiudicato, in modo del tutto illogico, a favore di un’associazione temporanea tra istituti di credito che ha conseguito un totale di 33,56 punti, ripartiti nella misura di 22 punti a fronte delle erogazioni, e di 11,56 punti appena a fronte della valutazione degli indicatori di qualità: ossia, nelle stesse componenti dell’offerta, la categoria di punteggio che dovrebbe essere meramente “residuale” è divenuta maggioritaria rispetto al punteggio riportato nelle categorie della qualità , ed è divenuta comunque decisiva per l’aggiudicazione del servizio anche a discapito della concorrente che aveva evidenziato maggiori elementi di qualità nella propria offerta.<br />
    In relazione a ciò, quindi, le censure della ricorrente proposte al riguardo vanno accolte.<br />
    8.5. Da ultimo, va evidenziato che la ricorrente ha contestato – come si è visto innanzi &#8211; anche la clausola della <i>lex specialis </i>che contempla la possibilità di estensione del servizio anche all’U.L.S.S. n. 16 di Padova e all’Azienda Ospedaliera di Padova, a mera discrezione di tali Amministrazioni.<br />
      La ricorrente ha rilevato, a tale riguardo, che tale estensione avverrebbe &#8211; comunque &#8211; senza alcuna previa valutazione del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti idonei  all’espletamento del servizio in questione anche per conto di tali ulteriori soggetti; e a tale riguardo la ricorrente medesima ha pure evidenziato che, nella specie, la <i>lex specialis </i>chiede ai ricorrenti di documentare la propria capacità tecnica indicando i propri sportelli operativi presenti nel solo territorio delle U.L.S.S. nn. 15 e 17, e non già quelli operanti nel territorio dell’U.L.S.S. n. 16 e dell’Azienda Ospedaliera di Padova.<br />
       Il Collegio – per parte propria – rileva che tale omissione risulta, di per sé, illogica a fronte della pur divisata volontà di ampliare il servizio anche a tali ulteriori contesti territoriali, e rende pertanto <i>ex se </i>illegittima la clausola impugnata dalla ricorrente; senza sottacere che, comunque, la <i>lex speciali </i>della gara risulta, sotto questo stesso profilo, carente anche laddove non considera l’elemento delle anticipazioni di cassa e quello delle stesse erogazioni liberali che, nell’evenienza dell’ampliamento in questione, dovrebbero ragionevolmente anche riguardare le predette U.L.S.S. n. 16 e Azienda Ospedaliera di Padova.<br />
     Anche la clausola in questione va, pertanto, annullata.<br />
     9. Le spese e gli onorari del giudizio possono – peraltro – essere integralmente compensati tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo <b>accoglie</b>, e, per l’effetto, <b>annulla i provvedimenti impugnati</b>.<br />
<b>Compensa </b>integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
<b>Ordina </b>che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 22 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-7-2006-n-2006/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.2006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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