<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10/6/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-6-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-6-2019/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2021 16:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>10/6/2019 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-6-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/6/2019 n.51</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-6-2019-n-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-6-2019-n-51/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-6-2019-n-51/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/6/2019 n.51</a></p>
<p>Nota a sentenza a Tar Calabria del 13 maggio 2019, n. 324 a cura di di Manuela Cundari LA DISCIPLINA TRANSITORIA A SEGUITO DELL&#8217;ABROGAZIONE DEL RITO SUPER ACCELERATO IN MATERIA DI APPALTI di Manuela Cundari Prologo La sentenza del Tar Calabria qui in esame è una delle prime pronunce aventi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-6-2019-n-51/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/6/2019 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-6-2019-n-51/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/6/2019 n.51</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-13-5-2019-n-324/">Tar Calabria del 13 maggio 2019, n. 324</a> a cura di di Manuela Cundari</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><b>LA DISCIPLINA TRANSITORIA A SEGUITO DELL&#8217;ABROGAZIONE DEL RITO SUPER ACCELERATO IN MATERIA DI APPALTI</b></p>
<p style="text-align: right;">di Manuela Cundari</p>
<p><b>Prologo</b></p>
<p align="JUSTIFY">La sentenza del Tar Calabria qui in esame è una delle prime pronunce aventi ad oggetto il rito applicabile dopo l&#8217;abrogazione da parte dell&#8217;art. 1, comma 4, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.del c.d. rito &#8220;super speciale&#8221; o &#8220;super accelerato&#8221; di cui all&#8217;art. 120, comma 2 bis, c.p.a.</p>
<p align="JUSTIFY">A seguito di tale abrogazione l&#8217;impugnazione delle esclusioni ed ammissioni all&#8217;esito della verifica dei requisiti tornerà  ad essere posticipata al momento dell&#8217;aggiudicazione definitiva, residuando soltanto il rito &#8220;speciale&#8221; appalti, disciplinato dall&#8217;art. 120 del c.p.a.</p>
<p align="JUSTIFY">Con riferimento al diritto transitorio il legislatore ha assunto quale riferimento temporale non l&#8217;avvio della procedura di affidamento quale la pubblicazione del bando di gara o la spedizione della lettera d&#8217;invito, bensì l&#8217;inizio del processo, specificando all&#8217;art. 1, comma 5, del D.L. n. 32 del 2019 che &#8220;<i>le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Sul punto i giudici del Tar Calabria hanno statuito che per ragioni ispirate a fondamentali esigenze di effettività  di tutela giurisdizionale nonchè di ordine logico &#8211; sistematico, e nell&#8217;ottica di chi agisce in giudizio o di chi lo ha iniziato, per &#8220;<i>processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto</i>&#8221; debbano intendersi quelli notificati a partire da questa data, e non quelli depositati prima del 19 aprile.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>Il fatto</b></p>
<p align="JUSTIFY">Nel corso della discussione in camera di consiglio davanti ai giudici del Tar Calabria di una causa avente ad oggetto l&#8217;impugnazione dell&#8217;esclusione di un costituendo r.t.i. è emersa la questione relativa alla disciplina transitoria applicabile a seguito dell&#8217;abrogazione del rito &#8220;super speciale&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Nello specifico ci si è chiesti se la controversia dovesse o meno continuare ad essere regolata dall&#8217;art. 120, comma 2 bis c.p.a., dal momento che il ricorso, seppur validamente notificato anteriormente, è stato depositato lo stesso giorno dell&#8217;entrata in vigore del nuovo decreto che ha eliminato il rito &#8220;super speciale&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo</b></p>
<p align="JUSTIFY">Nel concludere che il rito &#8220;super speciale&#8221; continua a trovare applicazione per i ricorsi validamente notificati anteriormente ancorchè depositati lo stesso giorno dell&#8217;entrata in vigore del D.L. n. 32/2019, il Tar Calabria ha in primo luogo dato rilevo agli effetti sostanziali e processuali scaturenti dalla notifica del ricorso introduttivo.</p>
<p align="JUSTIFY">Ed invero in ragione del canone del <i>tempus regit actum</i>,<i> </i>poichè al momento della notifica il ricorrente ha giù  compiuto una scelta in merito al rito, è evidente che questi non può subire conseguenze pregiudizievoli solo per effetto dell&#8217;entrata in vigore di nuove disposizioni processuali intervenute tra la notifica e il deposito dell&#8217;atto introduttivo. Si finirebbe altrimenti per giustificare un&#8217;applicazione retroattiva della nuova normativa processuale.</p>
<p align="JUSTIFY">Da un punto di vista processuale, invece, ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 5, c.p.a., è a decorrere dalla data di notifica del ricorso che viene fissata <i>ope legis</i> l&#8217;udienza in camera di consiglio per l&#8217;eventuale trattazione della domanda cautelare nei termini dimezzati ex art. 119 c.p.a.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel proseguire il ragionamento i giudici sottolineano, inoltre, che in materia di appalti pubblici il momento della notifica del ricorso introduttivo, più¹ che quello del suo deposito, risponde espressamente ad irrinunciabili esigenze di certezza sostanziale e speditezza procedimentale.</p>
<p align="JUSTIFY">A dimostrazione di ciù² si prende come esempio quanto stabilito dall&#8217;art.32, comma 11, del d.lgs. n.50/16, in quanto ai sensi di tale disposizione il divieto per la stazione appaltante di stipulare il contratto di appalto in pendenza di un ricorso giurisdizionale proposto avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva (c.d. &#8220;stand still&#8221; processuale) scatta dalla notifica dell&#8217;istanza cautelare.</p>
<p>L&#8217; intera sentenza è consultabile al seguente link: <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-13-5-2019-n-324/">Tar Calabria del 13 maggio 2019, n. 324</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-6-2019-n-51/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/6/2019 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-6-2019-n-1318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-6-2019-n-1318/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-6-2019-n-1318/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1318</a></p>
<p>D. Giordano Pres., R. Vampa Est.; PARTI: OMISSIS rapp. avv.ti E. Mazzaro e S. Gerunda c. Ministero dell&#8217;Interno rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato. Anche un solo episodio di spaccio di droga può giustificare il provvedimento del Questore di sospensione della licenza per la conduzione di esercizio pubblico. Testo unico delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-6-2019-n-1318/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-6-2019-n-1318/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres., R. Vampa Est.; PARTI: OMISSIS rapp. avv.ti E. Mazzaro e S. Gerunda c. Ministero dell&#8217;Interno rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Anche un solo episodio di spaccio di droga può giustificare il provvedimento del Questore di sospensione della licenza per la conduzione di esercizio pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza &#8211; sospensione licenza commerciale &#8211; singolo episodio di spaccio di stupefacenti &#8211; sufficiente.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>Anche un solo episodio di spaccio di droga può giustificare il provvedimento del Questore di sospensione della licenza per la conduzione di esercizio pubblico.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="RIGHT"><b>N. 01318/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p align="RIGHT"><b>N. 02047/2013 REG.RIC.</b></p>
<p align="CENTER">
<p align="CENTER">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Mazzaro e Stefano Gerunda, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Gerunda in Milano, piazza Borromeo, 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria <i>ex lege</i> in Milano, via Freguglia, 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Questore di Milano del 28.6.2013 con cui veniva disposta <i>ex</i> art. 100 TULPS la sospensione per 15 giorni della conduzione dell&#8217;esercizio pubblico denominato &#8220;<i>-OMISSIS-</i>&#8221; dito in Cornaredo;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità ;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>nonchè per il risarcimento</i></p>
<p style="text-align: justify;">dei danni ritratti in ragione dell&#8217;impugnato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il provvedimento impugnato veniva sospesa per 15 giorni la licenza per la conduzione dell&#8217;esercizio pubblico in epigrafe individuato, in ragione degli esiti di un controllo di polizia effettuato nel locale in data 17 maggio 2013, allorquando veniva arrestato un cittadino senegalese colto in flagranza mentre cedeva ad un avventore un involucro contenente sostanza stupefacente. Altri involucri contenente sostanze psicotrope di diversa tipologia venivano poi rinvenuti all&#8217;interno del locale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Avverso detto provvedimento insorgeva il sig. -OMISSIS-, titolare dell&#8217;autorizzazione relativa all&#8217;esercizio in questione, a motivi del gravame deducendo la violazione degli artt. 100 TULPS e 3 l. 241/909, l&#8217;eccesso di potere sotto plurimi profili, nonchè la violazione del principio di proporzionalità , atteso che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il provvedimento impugnato si sarebbe fondato su di un episodio isolato, così che il locale <i>de quo</i> non costituirebbe un &#8220;<i>ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose</i>&#8220;, ovvero un pericolo per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vi sarebbe una discrepanza tra le risultanze del verbale di perquisizione del locale del 17 maggio 2013, ove si darebbe conto di sette avventori perquisiti con esito negativo, e il provvedimento gravato, nel quale si sarebbero citati ben 17 avventori gravati da precedenti di polizia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in ogni caso, la tenuità  delle circostanze di cui è menzione nel provvedimento, ed il loro carattere isolato, avrebbero dovuto indurre l&#8217;Autorità  ad adottare la sospensione per uno <i>spatium temporis</i> più¹ limitato, in ossequio al principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Il ricorrente articolava, altresì, apposita istanza di risarcimento dei danni ritratti in ragione della chiusura del locale per il periodo di 15 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Si costituiva il Ministero dell&#8217;interno instando per la reiezione del gravame e, all&#8217;esito della pubblica udienza del 17 aprile 2019, la causa veniva introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Vanno, in via liminare, rammentate le circostanze di fatto che hanno giustificato la decisione del Questore di Milano, assunta con decreto del 28 giugno 2013, di sospendere per quindici giorni, ai sensi dell&#8217;art. 100, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) la licenza per la conduzione dell&#8217;esercizio pubblico gerito dal ricorrente, sito in Cornaredo.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. In particolare, durante la perquisizione effettuata <i>in loco</i> in data 17 maggio 2013:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; veniva individuato un cittadino senegalese nel mentre cedeva sostanza stupefacente ad altro avventore del bar;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; venivano rinvenuti, disseminati all&#8217;interno del locale, due involucri in carta stagnola del peso lordo di gr 9.7, con all&#8217;interno sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonchè 6 involucri di carta del complessivo lordo di gr. 3,8 ciascuno con all&#8217;interno cocaina (cfr., verbale di sequestro dei CC di Cornaredo del 18 maggio 2013, ore 2:45, versato in atti);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; venivano rinvenuti, ancora, un involucro in carta stagnola del peso lordo di gr. 2,3, contenente marijuana, un involucro del peso lordo di 1 gr, contenente hashish, due involucri del peso lordo di gr. 0,6 ciascuno con all&#8217;interno cocaina (cfr., verbale di sequestro del 18 maggio 2013, h 3:15);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei 34 avventori del bar, 17 risultavano avere precedenti di polizia (cfr., altresì, segnalazione dei CC di Cornaredo del 30 maggio 2013); all&#8217;uopo e contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nessuna discrepanza v&#8217;è tra questo dato (citato espressamente nel provvedimento) e quello indicato nel verbale di perquisizione, ove si dà  conto di 7 avventori soggetti a perquisizione, trattandosi giustappunto del &#8220;campione&#8221; di persone prescelto dai militari dal novero dei presenti (in numero di 34), tutti identificati anche attraverso la interrogazione delle banche dati (di qui i precedenti di polizia rinvenuti per 17 persone);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il cittadino senegalese, colto in flagranza, nell&#8217;atto di cedere stupefacenti, veniva sottoposto a perquisizione domiciliare e, di poi, tratto in arresto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2. A fronte delle gravi risultanze del controllo effettuato <i>in loco</i> -tenuto conto della quantità  di stupefacenti rinvenuta, delle circostanze ambientali rinvenute nel locale, della natura dei frequentatori, del flagrante episodio di cessione di stupefacenti- legittima e immune dai vizi che solo qui possono rilevare, si appalesa la valutazione del Questore circa la ricorrenza dei presupposti per l&#8217;adozione della misura prevista dall&#8217;art. 100 r.d. n. 773 del 1931.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Giova, all&#8217;uopo, il rimarcare la natura della misura disciplinata dal citato art. 100, e le condizioni necessarie per la sua adozione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.1. La norma che fonda il gravato provvedimento dispone che &#8220;<i>Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore puo&#8217; sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l&#8217;ordine pubblico, per la moralità  pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. 2. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.2. E&#8217; dunque evidente che si tratta di una potestà  avente intrinseche finalità  di prevenzione, giustificata da situazioni e circostanze che mettono in pericolo la sicurezza pubblica (CdS, III, 29 novembre 2018, n. 6791; Id., id., 27 settembre 2018, n. 4529).</p>
<p style="text-align: justify;">La norma persegue, quindi, un obiettivo di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza di una situazione che metta a repentaglio tale interesse per consentire al Questore l&#8217;adozione della misura <i>de qua</i>, nell&#8217;esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (CdS III, 29 luglio 2015, n. 3752).</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Tutto ciù² chiarito in fatto e in diritto, appaiono palesemente infondati il primo ed il secondo motivo, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, e con i quali sostanzialmente si deduce che gli episodi individuati nel decreto non sono sufficienti o comunque idonei a supportare l&#8217;impugnata sospensione, lamentandosi altresì una asserita discrepanza tra il verbale redatto dai Carabinieri di Cornaredo nell&#8217;immediatezza degli eventi e le circostanze di fatto successivamente rappresentate nel provvedimento (in punto di numero di avventori presenti nel bar al momento del controllo e di quelli gravati da precedenti di polizia).</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.1. E, invero, la quantità  di involucri, di peso e dimensioni differenti, contenente sostanza stupefacente di diverso tipo (cocaina, marijuana e hashish), la flagranza dello spaccio, la natura delle persone presenti nel bar (<i>recte</i>, i precedenti di polizia acclarati nei lorio confronti), depongono per la ragionevolezza del giudizio emanato dal Questore circa il pericolo per la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.2. Nessun contrasto, poi, v&#8217;è tra il verbale citato dal ricorrente (con 7 avventori sottoposti a perquisizione) e il dato contenuto nel gravato provvedimento afferente alle 17 persone gravate da precedenti di polizia. Siccome sopra accennato, e risultante da una disamina piana della documentazione versata in atti dalla resistente Autorità , il dato relativo alle 7 persone è riferito giustappunto al campione di persone sottoposto a perquisizione (sulle 34 identificate, 17 delle quali con precedenti di polizia).</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.3. Inconferente, di poi, è il richiamo alla pronunzia di questo TAR, n. 663/13, relativa ad una fattispecie in cui a fondare il provvedimento <i>ex</i> art. 100 TULPS era stata la mera presenza nel locale di persone con &#8220;precedenti&#8221;; tutt&#8217;affatto distinta, e di ben diversa gravità , è la situazione che ci occupa, stante la quantità  di droga rinvenuta nel locale e l&#8217;episodio di flagrante cessione di sostanze stupefacenti acclarato dalle forze dell&#8217;ordine.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.4. Nè può rilevare la circostanza che all&#8217;adozione del provvedimento gravato si sia giunti all&#8217;esito di un singolo sopralluogo, ciù² che impedirebbe la qualificazione del locale nei termini di &#8220;<i>abituale ritrovo di persone pregiudicate</i>&#8220;. E, invero, siccome testimoniato dall&#8217;utilizzo delle congiunzioni disgiuntive, l&#8217;art. 100 TULPS subordina la emanazione della misura della sospensione a condizioni tra loro alternative, con una previsione di chiusura che attribuisce rilevanza al fatto che il locale &#8220;<i>comunque, costituisca un pericolo per l&#8217;ordine pubblico, per la moralità  pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini</i>&#8220;. E i fatti richiamati sono, indubitabilmente, indicativi di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico, suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata. In tale contesto l&#8217;avversata misura ablatoria, espressione, come si è detto, di apprezzamento discrezionale, risponde alla <i>ratio</i> di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione &#8211; nella fattispecie, anche al fine di compravendere sostanze stupefacenti- e, dall&#8217;altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità  preposte (TAR Lombardia, I, n. 857 del 2014; TAR Friuli Venezia Giulia, 29 giugno 2018, n. 233).</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, ad onta di quanto opinato da parte ricorrente, l&#8217;adozione del suddetto provvedimento ben può prescindere dalla concreta riferibilità  delle medesime condotte ai titolari della licenza ovvero a soggetti determinati, collegati, anche di fatto, al pubblico esercizio e indipendentemente dalla responsabilità  dell&#8217;esercente, il cui diritto a svolgere l&#8217;attività  commerciale può legittimamente subire limitazioni ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività  (CdS, I, 20 dicembre 2016, n. 2644).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. In ultimo, in relazione al terzo mezzo, la sospensione disposta dal Questore non risulta neppure in contrasto con il principio di proporzionalità , trattandosi di un periodo di 15 giorni che non costituisce -come erroneamente opinato dal ricorrente- la &#8220;<i>pena massima prevista dalla normativa</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.1. E ciù² avuto riguardo al disposto di cui all&#8217;art. 9, comma 3, l. n. 287 del 1991, che, dopo avere stabilito che &#8220;<i>la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall&#8217;articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza &#038; non può avere durata superiore a quindici giorni</i>&#8220;, nondimeno demanda alla Autorità  la adozione della misura ablatoria <i>de qua agitur</i> per &#8220;<i>una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.2. Orbene, deve ritenersi che l&#8217;accertata destinazione dell&#8217;esercizio in questione a luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, da parte di soggetto di poi tratto in arresto, possa adeguatamente giustificare l&#8217;adozione del provvedimento impugnato per la &#8220;ordinaria&#8221; misura massima di 15 giorni, considerata la effettiva consistenza degli elementi istruttori acquisiti a seguito delle indagini, e l&#8217;esperienziale legame intercorrente -secondo l&#8217;<i>id quod plerumque accidit</i>&#8211; tra l&#8217;utilizzo di psicotropi, specie in contesti di gruppo, e l&#8217;insorgenza di pericoli per la pubblica sicurezza (TAR Basilicata, 13 marzo 2019, n. 297).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.3. Di qui la congruità  del provvedimento in esame, con il quale il Questore ha fatto buon governo della discrezionalità  conferita dall&#8217;art. 100 TULPS, anche in punto di effettiva determinazione del periodo di sospensione, tenuto conto delle gravi risultanze istruttorie rivenienti dai controlli del 17 maggio 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. E ciù² anche a voler trascurare il di per sì© dirimente rilievo per cui, stante l&#8217;assoluta preminenza degli interessi pubblici presidiati dalla potestà  oggetto di scrutinio e tenuto conto della solidità  dell&#8217;impianto fattuale che ne ha fondato l&#8217;esercizio, il limitato periodo di efficacia della misura di polizia non ha assunto connotazioni sproporzionate ovvero implicanti un eccessivo sacrificio della sfera giuridica dell&#8217;interessato, siccome è dimostrato -a tacer d&#8217;altro- dallo stesso contegno del ricorrente che, una volta attinto dal provvedimento, non ha neanche proceduto ad attivare i rimedi cautelari e di urgenza contemplati dall&#8217;ordinamento al fine di elidere e/o limitare il paventato nocumento.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La reiezione del ricorso implica, giusta i principi generali, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-6-2019-n-1318/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1314/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1314/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1314</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: Giovanni Cappello rapp. avv.ti R. Modena e S. Volonterio c. Ministero della Difesa rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato La scheda valutativa degli Ufficiali di grado elevato, quando rechi un giudizio anche minimamente meno positivo rispetto alle valutazioni espresse negli anni precedenti, deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1314/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1314/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: Giovanni Cappello rapp. avv.ti R. Modena e S. Volonterio c. Ministero della Difesa rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>La scheda valutativa degli Ufficiali di grado elevato, quando rechi un giudizio anche minimamente meno positivo rispetto alle valutazioni espresse negli anni precedenti, deve essere motivato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Schede di valutazione &#8211; Flessione di rendimento &#8211; Difetto di motivazione &#8211; Accoglimento</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>&#8220;Pur ritenendosi in linea di massima condivisibili le considerazioni dell&#8217;amministrazione, secondo cui le valutazioni maggiormente positive ottenute in passato non possono essere poste a fondamento di una pretesa di invariabilità  delle stesse, essendo ciascun documento caratteristico strettamente correlato al periodo oggetto del giudizio, nondimeno, il Collegio è dell&#8217;avviso che, se un Ufficiale di grado elevato ha meritato giudizi particolarmente lusinghieri, l&#8217;attribuzione di giudizi che, sia pur lusinghieri, sono meno elogiativi dei precedenti è tale da poter incidere ai fini della progressione di carriera, deve essere in qualche misura motivata&#8221;.<br /> </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 01314/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00988/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 988 del 2015, proposto da Giovanni Cappello, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Modena e Stefania Volonterio, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Milano, viale Bianca Maria, 15;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del decreto a firma del Vice Direttore Generale &quot;<em>pro tempore</em>&quot; della DGPM del Ministero della Difesa, n. 109 d.d. 19 dicembre 2014, notificato all&#8217;Ufficiale ricorrente il 27 febbraio 2015 presso la sede di servizio in Solbiate Olona (VA) insieme con la comunicazione prot. M.D/GMIL 0075937-11-02-2015, a firma del Direttore della 10^ Divisione del V Reparto della DGPM, che parimenti si impugna, provvedimenti con i quali è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal Ten. Col. Cappello avverso la s.v. n. 80, nonchè di ogni altro atto e in particolar modo della s.v. n. 80, con riferimento a quattro dei giudizi interni e finali nonchè alla mancanza di formule elogiative aggiuntive rispetto alla qualifica di &quot;<em>eccellente</em>&quot; comunque attribuita.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2019 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1) Con ricorso notificato il 16 aprile 2015 e depositato il successivo 6 maggio 2015 l&#8217;esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone l&#8217;illegittimità  sulla base di un unico articolato motivo, come di seguito rubricato:<br /> &#8211; violazione degli artt. 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90, come integrata dalla legge n. 15/05 (artt. 3, 10 bis e 24 in particolare); carenza assoluta &#8211; o quantomeno apoditticità , illogicità  e contraddittorietà  &#8211; della motivazione, violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di redazione della documentazione caratteristica (legge n. 1695/62, d.P.R. n. 1431/65, d.lgs.vo n. 66/10, così come specificato dal d.P.R. n. 90/10, artt. 688-699) anche alla luce della emanazione del d.P.R. n. 164 del 15 ottobre 2008 e relative &quot;istruzioni&quot; d.d. 25 novembre 2008, nonchè, della direttiva d.d. 23 dicembre 2008, a firma del direttore generale della D.G.P.M. del Ministero della Difesa e successive circolari esplicative; eccesso di potere per sviamento, vizio della funzione valutativa, contraddittorietà  (con riferimento sia alla qualifica finale che ai giudizi ed aggettivazioni di quattro voci interne della s.v. n. 80), illogicità  e perplessità , travisamento dei fatti ed ingiustizia grave e manifesta, nonchè, precostituzione, non obiettività  ed incoerenza di giudizio, carenza assoluta &#8211; o quanto meno apoditticità  della motivazione delle valutazioni; eccesso di potere per incompetenza del direttore della 10^ divisione del V reparto della D.G.P.M. ad emanare provvedimenti aventi carattere decisorio su ricorsi gerarchici demandati esclusivamente ai superiori ricoprenti l&#8217;incarico di direttore generale o vice direttore generale della D.G.P.M. (con rinveniente violazione del d.M. 16 gennaio 2013 in materia di organizzazione interna e competenze attribuite ai vari Organi e Uffici della D.G.P.M. e dell&#8217;art. 4 comma I del Decreto 11 dicembre 2014, citati in premessa al decreto n. 109 impugnato).<br /> 2) Si è costituito l&#8217;intimato Ministero, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.<br /> 3) All&#8217;udienza pubblica del 12 febbraio 2019, presenti gli avv. R. Modena per la parte ricorrente ed F. Cermola per l&#8217;Avvocatura dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 4) Preliminarmente il Collegio ritiene di organizzare lo scrutinio del ricorso estrapolando, dalla non perspicua formulazione del motivo, i quattro profili di illegittimità  dedotti, due di carattere formale e due di carattere sostanziale.<br /> 4.1) I primi due attengono:<br /> 4.1.1) da un lato, alla violazione degli artt. 24, 97, 111 e 113 della Costituzione e degli artt. 3, 10 bis e 24 della legge n. 241/90.<br /> Ciù², poichè il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico è stato emanato senza la disamina e la considerazione delle osservazioni del ricorrente dell&#8217;8 gennaio 2015, redatte dopo avere ricevuto la relazione dell&#8217;Amministrazione del 27 settembre 2014 e contenenti elementi integrativi del ricorso gerarchico che, se conosciuti dal Vice Direttore Generale della D.G.P.M., che ha esaminato il decreto n. 109, di cui si controverte, avrebbero potuto influire sulla decisione. Che le osservazioni non siano state considerate emerge dal tenore stesso dell&#8217;atto impugnato (in cui non si menziona la disamina della memoria integrativa del ricorrente) da parte dell&#8217;Organo decidente, e dalla data, anteriore rispetto alla redazione della predetta memoria, di stesura (19 dicembre 2014 a fronte della data di stesura della memoria che è 1&#8217;8 gennaio 2015). Se ne ricava che, le osservazioni del Ten. Col. Cappello non sono mai state esaminate dal Vice Direttore Generale della D.G.P.M. a cui, in base alla normativa vigente, spettava il compito di decidere sulla fondatezza o meno del ricorso gerarchico e sulla correttezza della s.v. n. 80 impugnata. Ciù², tenuto anche conto che, tra la data di emanazione del decreto n. 109 (19 dicembre 2014) e la sua notifica al ricorrente (27 febbraio 2015) sono trascorsi oltre due mesi, cioè un lasso di tempo congruo per l&#8217;esame, previa, per l&#8217;appunto, riapertura del procedimento decisorio, alla luce dell&#8217;intervenuta conoscenza, giù  dall&#8217;8 gennaio 2015, della memoria integrativa da parte del Vice Direttore della D.G.P.M.<br /> 4.1. 2) Da altro lato, viene dedotto il vizio di eccesso di potere per incompetenza del Direttore della 10^ Divisione del V reparto della D.G.P.M. ad emanare provvedimenti aventi carattere decisorio su ricorsi gerarchici, demandati esclusivamente ai superiori ricoprenti l&#8217;incarico di Direttore Generale o Vice Direttore Generale della D.G.P.M. (con violazione del d.M. 16 gennaio 2013 in materia di organizzazione interna e competenze attribuite ai vari organi e uffici della D.G.P.M. e dell&#8217;art. 4, comma 1 del decreto 11 dicembre 2014 citati in premessa al decreto n. 109 impugnato).<br /> Ciù², poichè la valutazione della memoria del ricorrente ed il giudizio sulla sua utilizzabilità  ai fini decisori sono stati posti in essere da un soggetto &#8211; il Direttore della 10^ Divisione del V Reparto della DGPM, estensore della comunicazione datata 11 febbraio 2015, parimenti impugnata &#8211; incompetente, in violazione della normativa citata nel decreto n. 109, che attribuisce al Direttore Generale o, se delegato da questi come nel caso di specie, al Vice Direttore Generale della D.G.P.M., la potestà  di decidere su ricorsi gerarchici presentati dai militari. Si legge, infatti, nella predetta comunicazione dell&#8217;11 febbraio, che: «<em>1. In esito a quanto pervenuto con la lettera a riferimento, si comunica che questa amministrazione, con decreto n. 109 del 19 dicembre 2014 ha provveduto a definire il ricorso gerarchico presentato dal Ten. Col. Giovanni CAPPELLO il 1° agosto 2014, avverso la scheda valutativa n. 80 (periodo 18 luglio 2013 26 gennaio 2014). 2. Tale provvedimento è stato trasmesso in data 13 gennaio c.a. mediante il sistema ADHOC al Comando in indirizzo. Alla luce di quanto esposto non vi sono, quindi, le condizioni per poter riaprire il procedimento contenzioso &quot;de quo&quot;, che si è concluso con l&#8217;emanazione del decreto sopra citato. Ad ogni buon conto, al fine di garantire una correttezza sostanziale nei rapporti con l&#8217;amministrato e di soddisfare le sue legittime aspettative, si è ritenuto, in via del tutto informale, di esaminare i contenuti della relazione contro deduttiva presentata e non sono stati rinvenuti elementi tali da poter riesaminare la decisione assunta in data 19 dicembre 2014</em>».<br /> 4.2) I restanti due profili d&#8217;illegittimità , dedotti nel ricorso, rivestono, invece, carattere più¹ sostanziale e attengono:<br /> 4.2.1) da un lato, alla carenza assoluta o, quantomeno, apoditticità , illogicità  e contraddittorietà  della motivazione, alla violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di redazione della documentazione caratteristica (legge n. 1695/62, d.P.R. n. 1431/65, d.lgs. n. 66/10, artt. 688-699), anche alla luce del d.P.R. n. 164, del 15 ottobre 2008, e relative &quot;<em>istruzioni</em>&quot; datate 25 novembre 2008, nonchè, della direttiva datata 23 dicembre 2008, a firma del Direttore Generale della D.G.P.M. del Ministero della Difesa e successive circolari esplicative.<br /> Si contesta, qui, in primo luogo, l&#8217;affermazione dell&#8217;Amministrazione secondo cui il ricorrente, nel periodo oggetto di valutazione, avrebbe svolto solo l&#8217;incarico di Ufficiale Addetto alle Informazioni Genio e non anche quello di Capo Sezione.<br /> Indi, si lamenta l&#8217;irregolarità  della s.v. n. 80, in ragione della sua compilazione da parte di un solo Superiore in violazione dell&#8217;obbligo imposto dalla normativa di riferimento di intervento di almeno due Superiori della linea gerarchica.<br /> 4.2.2) Da altro lato, su un piano ancor più¹ sostanziale, si deducono i vizi di eccesso di potere per sviamento, per contraddittorietà  (con riferimento sia alla qualifica finale che ai giudizi ed aggettivazioni di quattro voci interne della s.v n. 80), per illogicità  e perplessità , per travisamento dei fatti e ingiustizia grave e manifesta, nonchè, per la non obiettività  ed incoerenza di giudizio e carenza assoluta o quanto meno apoditticità  della motivazione delle valutazioni.<br /> Ciù², poichè il decreto n. 109 e la s.v. n. 80 &quot;<em>in parte qua</em>&quot; (cioè limitatamente alle 4 voci interne in cui si è verificato un abbassamento di giudizio e all&#8217;assenza di formule elogiative aggiuntive rispetto alla qualifica apicale di &quot;<em>eccellente</em>&quot; comunque attribuita al ricorrente) non motivano la repentina flessione del livello di giudizio operata con la s.v. n. 80 rispetto alla precedente s.v. n. 79 (avente ad oggetto lo stesso incarico assolto e redatta, tra gli altri, anche dal Gen. Castellano quale 1° revisore) e, più¹ in generale, rispetto ai precedenti documenti caratteristici, dal n. 72 in poi, relativi sempre alle stesse funzioni di cui alla s.v. n. 80, anche se esercitate in ambito internazionale. La difesa dell&#8217;Amministrazione, ove in motivazione afferma che ogni valutazione caratteristica è indipendente da quelle che precedono e che seguono, è infondata sotto più¹ profili.<br /> In primo luogo, spiega il medesimo patrocinio, perchè essa è identica a quella del decreto n. 121, sempre a firma del Vice Direttore Generale della D.G.P.M., con cui pure era stato rigettato il precedente ricorso del Ten. Col. Cappello avverso il r.i. n. 78, decreto annullato dal TAR della Lombardia, con la sentenza n. 558/15, sul presupposto che, in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti giù  riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell&#8217;iter logico seguito, di volta in volta, dall&#8217;Amministrazione.<br /> Inoltre, essa trascura quanto affermato nella direttiva prot. 0328464 datata 25 luglio 2011, con cui il Direttore Generale della D.G.P.M.,Â <em>&quot;(&#8230;) Nell&#8217;ottica (&#8230;) di ridurre l&#8217;area dell&#8217;illegittimità  per evitare proliferazione di atti di annullamento e rettifica (dei documenti caratteristici nda) con conseguente allungamento dei tempi procedimentali e lievitazione dei costi di esercizio</em>&quot;, ha statuito al punto g): &quot;<em>carenza di motivazione nel caso di sensibile flessione della valutazione. Con elevata frequenza si registrano documenti in cui repentini abbassamenti di qualifica (di un livello o finanche di due livelli) dopo una serie ininterrotta di valutazioni apicali non vengono supportati da adeguato apparato motivazionale. Si evidenzia come sia indispensabile che in tali circostanze risultino nel documento elementi oggettivi di riscontro alla base di tali sensibili flessioni</em>&quot;.<br /> Ebbene, nella specie nessun elemento è stato fornito, atteso che il compilatore unico non adduce neanche un solo episodio da cui far discendere la riscontrata flessione, nel periodo oggetto di valutazione con la s.v. n. 80, del comportamento posto in essere dal valutando, concludendo addirittura il documento caratteristico con un giudizio finale con il seguente testuale tenore: &quot;<em>Ufficiale Superiore in possesso di elevate qualità  morali e di carattere e forte di una preparazione professionale di ottimo livello. Ha svolto il suo incarico con responsabilità  e senso del dovere partecipando con successo alle attività  addestrative condotte in ambito internazionale. Di rilievo le sue capacità  organizzative evidenziate durante la fase di preparazione dell&#8217;Esercitazione</em>Â &#038;<em>Â la sua attiva e preziosa partecipazione al progetto relativo all&#8217;ampliamento dell&#8217;HQ di NRDC-ITA. L&#8217;Ufficiale ha fornito un ottimo rendimento complessivo, raggiungendo gli obiettivi assegnatigli e facendo ben figurare il C.A. Lo ritengo un Ufficiale su cui fare pieno e sicuro affidamento</em>&quot;.<br /> Nè tanto meno la mancanza di motivazione e di correlazione tra giudizi interni e qualifica finale sussistente nella s.v. n. 80 viene integrata e superata dalla relazione difensiva del Gen. Castellano che si limita ad affermare in proposito che <em>&quot;(&#8230;) nel caso di specie non vi è stato un &quot;tracollo&quot; della valutazione, ma lievissime oscillazioni di alcune delle voci analitiche che oltre ad essere del tutto fisiologiche, riguardano qualità  relative al comportamento ed alle prestazioni servizio che sono suscettibili di variazioni di periodo in periodo ed anche da un momento all&#8217;altro. Per quanto attiene poi la lamentata, immotivata flessione nella valutazione di alcune delle citate voci analitiche con riferimento ai giudizi precedenti, è notorio che le valutazioni periodiche sono autonome e indipendenti l&#8217;una dall&#8217;altra; nella compilazione della documentazione caratteristica, è necessario solo che la qualifica assegnata ed i giudizi complessivi siano supportati da un corrispondente livello delle valutazioni analitiche, come più¹ volte evidenziato anche nelle circolari di Codesta direzione Generale</em>&quot; per poi aggiungere con riferimento al giudizio complessivo finale che &quot;<em>le considerazioni appena fatte valgono anche per il giudizio complessivo finale, formulato nel rispetto dei consolidati principi di libera facoltà  di giudizio e dell&#8217;altissima discrezionalità  del sottoscritto valutatore</em>&quot;.<br /> Risulta, poi, violata &#8211; prosegue il ricorrente patrocinio &#8211; la regola, ribadita nella Circolare prot. n. 0288FS8 del 10 giugno 2010, a firma del Direttore Generale della DGPM, secondo cui, con riferimento alla casistica &quot;<em>Disamina con particolare riferimento alla costante valutazione di alcune voci di particolare valenza</em>&quot;, si statuisce che, &#8220;<em>(&#8230;) Tale argomento (&#8230;) rimane una problematica persistente e delicata, in quanto un documento non opportunamente equilibrato tra aggettivazioni interne, giudizi e qualifica finale (laddove prevista), è affetto dal vizio dell&#8217;eccesso di potere nelle figure tipiche dell&#8217;illogicità  e/o contraddittorietà  dell&#8217;atto&#038;&#8221;.</em><br /> Nella specie, prosegue l&#8217;esponente, è evidente e macroscopica non solo la discrasia tra il livello non apicale della valutazione delle voci interne più¹ volte citate con il giudizio finale dello stesso compilatore ove si parla di &quot;<em>ottime qualità  morali</em>&quot; (cioè le più¹ elevate possibili nda) nonchè col giudizio sul rendimento (&quot;o<em>ttimo</em>&quot;, cioè quello più¹ elevato possibile che, in base alle circolari citate, presuppone voci interne e più¹ specificatamente la valutazione della &quot;<em>motivazione al lavoro</em>&quot; apicali), ma addirittura sussiste un&#8217;inammissibile contraddittorietà  di esse con le valutazioni espresse nel DCI allegato alla s.v. n. 80 a firma del Ten. Col. Appleton, che non solo attribuisce giudizi interni tutti del massimo livello possibile (comprese le 4 voci giudicate in termini solo para-apicali dal Gen. Castellano), ma addirittura così si esprime nel giudizio finale: &quot;<em>Il rendimento del Tenente Colonnello Cappello è stato esemplare; ha rapidamente ed efficacemente svolto gli obiettivi assegnatigli. Durante la preparazione della &#038;, la prima esercitazione Interforze del Comando di NRDC-ITA, il Ten. Col. Cappello ha creato il primo collegamento tra la sua posizione e la nuova &#038; Questo collegamento amplia il suo ruolo, da Servizio informazioni del Genio sulle capacità  Genio del nemico a Informazioni del Genio &#038; Allo stesso tempo quale Sostituto del Capo Sezione delle Infrastrutture, il Ten. Col. Cappello ha supervisionato in maniera esperta la fase iniziale del progetto e dell&#8217;identificazione delle necessità  per l&#8217;ingrandimento del Infrastrutturale di NRDC-ITA. Promuovetelo immediatamente a Colonnello e sfidatelo con incarichi con maggiori responsabilità  in altre organizzazioni internazionali</em>&quot;, giudizio cui il revisore Gen. B. Gulyas aggiunge: &quot;<em>Il Ten. Col. Giovanni Cappello è un eccellente Ufficiale che ha la capacità  di avere successo in ogni posizione nessun problema è difficile. Il suo spiccato intelletto gli permette di risolvere complessi problemi, velocemente e con minimo contributo. Il Ten. Col. Cappello è il tipo di Ufficiale che vorrei vedere nella mia organizzazione quale Colonnello, sostengo la sua promozione</em>&quot;.<br /> La lesività  dell&#8217;intervenuto ridimensionamento di note interne e della perdita della formula elogiativa aggiuntiva di cui alla s.v. n. 80 è manifesta perchè, conclude la difesa dell&#8217;esponente, in sede di giudizio per l&#8217;avanzamento al grado di Colonnello, cui l&#8217;esponente medesimo aspira, rileva il livello più¹ o meno apicale delle valutazioni caratteristiche relative al grado di Tenente Colonnello, grado con il quale l&#8217;Ufficiale è stato sottoposto alla valutazione operata con la scheda valutativa n. 80, qui contestata.<br /> 5) Con le proprie controdeduzioni, l&#8217;Amministrazione evidenzia, in sostanza, quanto segue:<br /> &#8211; infondata la censura sollevata in merito ad una presunta illegittimità  della nota n. M_D GMIL 0075937 dell&#8217;11 febbraio 2015 a firma del Direttore della 10^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare, con la quale veniva comunicata la tardività  delle memorie aggiuntive presentate dall&#8217;Ufficiale. Al riguardo, si evidenzia che, contrariamente alla tesi dell&#8217;esponente, rientra tra le funzioni del citato dirigente, ai sensi dell&#8217;art. 21, comma 1, lettera f, punto 1 del D.M. del 26 marzo 2013 e dell&#8217;art. 6 della Legge n. 241/90, la cura e l&#8217;istruttoria del contenzioso di competenza della Divisione. D&#8217;altro canto, le osservazioni del ricorrente alla relazione formulata dall&#8217;estensore del documento caratteristico impugnato sono pervenute all&#8217;Amministrazione il 30 gennaio 2015 e, dunque, in data successiva all&#8217;emanazione del decreto decisorio di rigetto, firmato il 19 dicembre 2014 e trasmesso con posta certificata al Comando di appartenenza del ricorrente in data 13 gennaio 2015. Ciù² nondimeno, l&#8217;Amministrazione precisa che, per correttezza sostanziale ha ritenuto, in via del tutto informale, di esaminare i contenuti della predetta memoria, concludendo nel senso di escludere la presenza in essa di elementi tali da indurre ad un riesame della decisione precedentemente assunta;<br /> &#8211; quanto ai presunti &#8220;vizi sostanziali&#8221; del documento caratteristico, reputa il resistente che il ricorrente non ha mai svolto i compiti specifici indicati nella Job Description della posizione di SO 1 ENG LOG INFRA (consulenza in campo ambientale, sviluppo di concetti e policy del Comando nel campo interforze della ingegneria integrata alla logistica) e non ha potuto ricoprire tale incarico poichè privo degli specifici requisiti nazionali previsti dalla Job Description del citato profilo di impiego (Comando di Battaglione Genio e Laurea in ingegneria civile);<br /> &#8211; sui vizi &#8220;formali&#8221;, poi, rileva il resistente che il paragrafo 14/C della circolare M_D GMIL/V/SS/0610740 in data 23 dicembre 2008, non esclude la possibilità  di astensione di una o più¹ autorità , auspicando piuttosto, laddove ne ricorrano le condizioni, un intervento plurimo per garantire una maggiore obiettività . Del resto, il successivo paragrafo 14/D prevede che, addirittura, qualora eccezionalmente dovesse verificarsi un&#8217;astensione di tutte le autorità  chiamate ad esprimersi (doc. 5 stralcio), deve essere comunque redatto il documento caratteristico previsto in relazione alla durata del periodo in esame. D&#8217;altronde, quello dell&#8217;astensione è un istituto previsto dall&#8217;ordinamento a garanzia del valutato, impedendo che sia giudicato in assenza dei necessari elementi fattuali di riscontro, in quanto ciù² renderebbe la valutazione priva della indispensabile obiettività  e imparzialità  di giudizio. Nel caso concreto, è di tutta evidenza che il 2Â° revisore, data l&#8217;assoluta esiguità  del periodo di valutazione (2 giorni) non ha ravvisato le condizioni necessarie per esprimersi. Anche la decisione del Comando di appartenenza di non nominare un compilatore appare assolutamente rispettosa della normativa vigente: la circolare n. M_DGMIL V SS 06010740 datata 23 dicembre 2008, al paragrafo 18, prevede espressamente come procedere alla formazione del documento caratteristico nazionale in area NATO. In tal senso, nel periodo valutato il superiore diretto dell&#8217;Ufficiale era inconfutabilmente il Ten. Col. Appleton, delle Forze armate USA e, quindi, correttamente la scheda valutativa doveva essere compilata dall&#8217;autorità  intervenuta, Capo di Stato Maggiore di NRDC-ITA, che era appunto il superiore italiano esistente sulla linea ordinativa internazionale del giudicando;<br /> &#8211; da ultimo, si ritiene inconsistente ogni raffronto tra la scheda valutativa in esame e i precedenti documenti caratteristici, atteso che, secondo i criteri che devono necessariamente guidare la compilazione di un documento caratteristico, ogni valutazione, in quanto relativa a un periodo ben preciso e determinato, deve essere considerata del tutto autonoma e, come tale, non collegata alle precedenti, dovendo essa avere ad oggetto esclusivamente la qualità  del servizio e le doti professionali e personali rivelate dal valutando nell&#8217;arco temporale preso in considerazione. In ragione di ciù², l&#8217;eventuale contrasto con precedenti o successive e più¹ favorevoli valutazioni non costituisce indizio di illegittimità  del documento contraddistinto dall&#8217;attribuzione di un giudizio finale meno favorevole, ma è, invece, garanzia di veridicità  e imparzialità  della valutazione stessa.<br /> Nel caso di specie, dunque, non si ravvisa quella macroscopica incoerenza o irragionevolezza che, configurando un&#8217;ipotesi di eccesso di potere, potrebbe indurre a ritenere la valutazione espressa immotivata e non obiettiva.<br /> 6) Il Collegio ritiene di doversi soffermare sul motivo da ultimo riportato (sub 4.2.2), che, per la sua pregnanza, soddisfa più¹ degli altri l&#8217;interesse per la cui tutela è proposto il ricorso in epigrafe.<br /> Si osserva, a tal proposito, quanto segue.<br /> 6.1) E&#8217; incontestato il ridimensionamento di giudizio operato con la s.v. n. 80 rispetto a quello espresso nella precedente s.v. n. 79 (relativa allo stesso incarico ricoperto nella s.v. 80), nonchè, nelle ss.vv. successive (nn. 81 e ss. depositate in giudizio il 27.12.2018), conclusesi tutte con giudizi interni e finali apicali e con formula elogiativa aggiuntiva alla qualifica di &#8220;<em>eccellente</em>&#8220;.<br /> La flessione della valutazione nella s.v. 80 emerge, in dettaglio, in corrispondenza delle seguenti voci:<br /> &#8211; &#8220;<em>aspetto esteriore</em>&#8221; e &#8220;<em>ascendente</em>&#8221; (di cui alla Parte I: Qualità  fisiche morali e di carattere), rispettivamente passate da &#8220;Impeccabile/Brillante&#8221; a &#8220;Distinto nel portamento e nel tratto&#8221; e da &#8220;In ogni circostanza agisce con autorevolezza&#8221; a &#8220;Riscuote facilmente stima e apprezzamento&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;<em>capacità  relazionali</em>&#8221; e &#8220;<em>motivazione al lavoro e dedizione</em>&#8221; (di cui alla Parte III: Qualità  Professionali), rispettivamente passate da &#8220;Brillante. Intrattiene eccellenti relazioni istituzionali&#8221; a &#8220;Molto comunicativo ed efficace&#8221; e da &#8220;Convinto e disinteressato si dedica all&#8217;Istituzione senza risparmio&#8221; a &#8220;Motivato, cerca sempre di dare il meglio di sì©&#8221;;<br /> &#8211; qualifica finale di &#8220;<em>eccellente</em>&#8220;, senza formule elogiative.<br /> 6.2) Sennonchè, nessun elemento è addotto da parte del compilatore a giustificazione della suindicata flessione, mentre è evidente la discrasia, non solo, tra il livello non apicale della valutazione delle quattro voci interne giù  citate e il giudizio finale, cui lo stesso compilatore è pervenuto, ma, altresì, tra di esse e le valutazioni espresse nel DCI (Documento caratteristico internazionale) allegato alla s.v. n. 80, a firma del Ten. Col. Appleton. Quest&#8217;ultimo, in particolare, non solo attribuisce giudizi interni di livello apicale nelle stesse voci giudicate in termini sub-apicali dal compilatore della s.v. n. 80, ma, addirittura, si esprime nel giudizio finale in termini (in precedenza riportati), affatto elogiativi, pienamente condivisi dal revisore.<br /> 6.3) Ora, se è vero che i giudizi formulati sui militari dai superiori gerarchici con le schede valutative sono caratterizzati da un&#8217;ampia discrezionalità  tecnica, è altrettanto vero che gli stessi possono essere sindacati in sede giurisdizionale per manifesta illogicità  o per travisamento dei fatti (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 1245 del 24 gennaio 2017), anche al cospetto di flessioni, com&#8217;è nella specie, apparentemente lievi. Va evidenziato, infatti, su tale ultimo aspetto, che, specie negli avanzamenti a gradi molto elevati è frequente che gli ufficiali scrutinati conseguano il giudizio apicale, per cui possono assumere rilievo determinante le attestazioni di lode e le altre aggettivazioni utilizzate in sede di valutazione (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sezione II, 19 aprile 2019, n. 2559, id., sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 407, id., 14 febbraio 2018, n. 947; nonchè, sulla rilevanza delle aggettivazione elogiative aggiunte alle qualifiche conseguite nelle valutazioni caratteristiche nell&#8217;ambito dei giudizi di avanzamento, cfr. Cons. Stato, IV, 17 aprile 2019, n. 2504).<br /> Ove, infatti, non si ammettesse un sindacato di legittimità  sulle espressioni utilizzate in sede di valutazione, svincolando le stesse da qualunque esigenza motivazionale, &#8220;<em>si correrebbe il rischio di rendere di fatto insindacabile l&#8217;intero procedimento valutativo</em>&#8221; (così, T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 1245 del 24 gennaio 2017).<br /> 6.4) Ne consegue che, pur ritenendosi in linea di massima condivisibili le considerazioni dell&#8217;amministrazione, secondo cui le valutazioni maggiormente positive ottenute nel passato non possono essere poste a fondamento di una pretesa di invariabilità  delle stesse, essendo ciascun documento caratteristico strettamente correlato al periodo oggetto del giudizio, nondimeno, il Collegio è dell&#8217;avviso che, se un Ufficiale di grado elevato ha meritato giudizi particolarmente lusinghieri, l&#8217;attribuzione di giudizi che, sia pur lusinghieri, sono meno elogiativi dei precedenti e tali da poter incidere ai fini della progressione di carriera, deve essere in qualche misura motivata.<br /> Detto altrimenti, &#8220;<em>se è vero che ogni valutazione è autonoma dalle precedenti, è altrettanto vero che la carriera di un Ufficiale rappresenta un unicum in cui le valutazioni precedenti possono essere assunte come metro di comparazione, con la necessità , quindi, di procedere ad una, sia pure sintetica e non analitica, indicazione delle ragioni che non hanno consentito all&#8217;interessato di proseguire nel percorso di assoluta eccellenza dei pregressi periodi</em>&#8221; (così, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 407, che riprende, confermandola, T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 1245, del 24 gennaio 2017; nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1121).<br /> 6.5) Nel caso di specie, le valutazioni che, nel periodo 18 luglio 2013 &#8211; 26 gennaio 2014, hanno privato il ricorrente del giudizio apicale in quattro dei ventisette giudizi interni e delle formule elogiative aggiuntive rispetto alla qualifica finale di &quot;<em>eccellente</em>&quot;, non riportano, neanche in termini sintetici, le ragioni essenziali dell&#8217;intervenuta modifica, rispetto al percorso di assoluta eccellenza del periodo pregresso.<br /> Esse, a ben vedere, non soltanto non sono coerenti con le espressioni utilizzate nel giudizio finale dallo stesso compilatore della s.v. 80, ma sono altresì confliggenti con la documentazione allegata alla scheda stessa (qual è il DCI- Documento caratteristico internazionale, a firma del Ten. Col. Appleton, in precedenza citato).<br /> Risultano, pertanto, fondate le suindicate (sub n. 4.2.2) censure di eccesso di potere per illogicità  e difetto di motivazione, con assorbimento delle restanti, non espressamente scrutinate.<br /> 7) In ragione delle suesposte considerazioni, quindi, il ricorso, come in epigrafe specificato, previo assorbimento delle censure non scrutinate, deve essere accolto; per l&#8217;effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, nelle parti relative ai giudizi censurati quanto alla s.v. n.80, in epigrafe meglio specificate, con conseguente obbligo per l&#8217;Amministrazione di rideterminarsi rispetto ad esse, tenendo conto dei rilievi sopra formulati.<br /> 8) Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.<br /> Condanna il resistente Ministero alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1314/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1317</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1317/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1317/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1317</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., V. S. Mameli Est., PARTI: Fagioli Costruzioni S.r.l. rapp. avv.ti G. Dal Molin e A. Dal Molin c. INPS rapp. avv.to M. Mogavero Nonostante la giurisdizione a conoscere della legittimità  del provvedimento di intimazione del versamento dei contributi spetti al giudice civile, l&#8217;annullamento degli atti presupposti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1317/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1317/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1317</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., V. S. Mameli Est., PARTI: Fagioli Costruzioni S.r.l. rapp. avv.ti G. Dal Molin e A. Dal Molin c. INPS rapp. avv.to M. Mogavero</span></p>
<hr />
<p>Nonostante la giurisdizione a conoscere della legittimità  del provvedimento di intimazione del versamento dei contributi spetti al giudice civile, l&#8217;annullamento degli atti presupposti impone all&#8217;INPS di adottare comunque i conseguenti provvedimenti in forza del principio di buona fede.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Richiesta di integrazione salariale &#8211; Giurisdizione del giudice civile e del giudice amministrativo &#8211; Illegittimità  del provvedimento presupposto &#8211; Principio di buona fede</strong><br /> </span></p>
<hr />
<p>&#8220;Va rilevato che il provvedimento di intimazione al versamento dei contributi attiene, in tesi, alla violazione dell&#8217;obbligo contributivo. La relativa impugnazione rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Risulta fondata l&#8217;impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione salariale, che costituisce indubbiamente, come giù  rilevato, il presupposto giuridico dell&#8217;intimazione al versamento dei contributi. Ne consegue che, in applicazione del principio di buona fede che incombe anche sull&#8217;Amministrazione pubblica, l&#8217;INPS dovrà  assumere i conseguenti provvedimenti tenuto conto che è venuto meno l&#8217;atto presupposto<em>&#8220;.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/06/2019<br /> <strong>N. 01317/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00081/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 81 del 2017, proposto da Fagioli Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Graziano Dal Molin e Alessandro Dal Molin, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via M.A. Bragadino, n. 2;  <strong><em>contro</em></strong><br /> INPS, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mirella Mogavero, con domicilio eletto presso l&#8217;Avvocatura Distrettuale dell&#8217;Istituto in Milano, via Savarè n. 1;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) del provvedimento a firma del Direttore della sede provinciale dell&#8217;INPS di Lecco del 08/07/2016, di rigetto della richiesta di integrazione salariale relativamente al periodo 1.02.2016 al 27.02/2016, pari a n. 4 settimane con la seguente motivazione per ciascuna settimana: &#8220;in base alla redazione delle note allegate alla pratica la causale è da ascriversi ai rapporti fra l&#8217;impresa e la committenza e quindi non integrabile&#8221;;<br /> 2) della nota del Direttore dell&#8217;INPS di Lecco, del 08/07/2016 con la quale &#8220;in riferimento alla reiezione della domanda presentata in data 15 febbraio 2016 per il periodo dal 01/02/2016 al 27/02/2016&#8221; invita l&#8217;Azienda a &#8220;provvedere, per le ore che non sono state autorizzate e al versamento dei relativi contributi previdenziali&#8221;.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Inps;<br /> Visti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La Società  ricorrente ha per oggetto sociale, oltre alla realizzazione di nuovi fabbricati, la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, soprattutto industriali.<br /> In data 15 febbraio 2016 la società  ha presentato all&#8217;INPS, Sede territoriale di Lecco, con modalità  telematica su apposito modello, la domanda di integrazione salariale ordinaria per il periodo dal 01/02/2016 al 27/02/2016, quindi per 4 settimane intere per un totale di 1600 ore, per mancanza di commesse, ordini e lavoro e, in definitiva, per la contrazione temporanea dell&#8217;attività .<br /> Alla scadenza del termine indicato nell&#8217;istanza del 15 febbraio, l&#8217;attività  è regolarmente ripresa.<br /> Con provvedimento dell&#8217;8 luglio 2016 il Direttore della Sede Provinciale di Lecco dell&#8217;INPS ha rigettato la richiesta di integrazione salariale &#8220;<em>in quanto la causale sarebbe da iscriversi a rapporti fra l&#8217;impresa e la committenza e quindi non integrabile</em>&#8220;<br /> Con separato provvedimento è stato chiesto il versamento dei contributi relativi alla retribuzione rimasta a carico dell&#8217;impresa per effetto della reiezione della domanda.<br /> Avverso il provvedimento in data 8 agosto 2016 la società  ha proposto, ai sensi dell&#8217;art. 17 del D.lgs. n. 148/2015, ricorso gerarchico al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee Provinciale INPS, presso la sede di Lecco, che, tuttavia, non si è espresso entro il termine di 90 giorni.<br /> Quindi con il ricorso indicato in epigrafe la società  ha impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione salariale e l&#8217;intimazione di versamento dei contributi.<br /> Si è costituito in giudizio l&#8217;INPS, che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne ha eccepito l&#8217;inammissibilità  sotto diversi profili.<br /> In vista della trattazione nel merito la ricorrente ha depositato scritti difensivi, insistendo nelle proprie conclusioni.<br /> Indi all&#8217;udienza pubblica del 7 maggio 2019 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:<br /> I) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 11 del D.lgs. n. 148/2015; errore sui presupposti:<br /> la richiesta inoltrata dalla Società  ricorrente faceva esplicito riferimento ad una temporanea &#8220;mancanza di ordini, commesse e lavoro&#8221;, mancanza che sarebbe connessa alla situazione di crisi del mercato edilizio. Ricorrerebbero quindi le condizioni di cui all&#8217;art. 11 del D.lgs. 148/2015. La contrazione dell&#8217;attività  non sarebbe dipesa dall&#8217;azienda, da contrasti con i committenti, da scarsa organizzazione aziendale, ma unicamente dal fatto che nel periodo considerato la Fagioli Costruzioni non avrebbe ricevuto ordini o richieste di interventi manutentivi. Pertanto la situazione dell&#8217;impresa sarebbe da qualificare come situazione transitoria non prevedibile e non imputabile all&#8217;imprenditore;<br /> II) eccesso di potere per travisamento dei fatti; errore sui presupposti: secondo il provvedimento impugnato, sulla base delle note allegate alla pratica, la circostanza indicata dall&#8217;impresa sarebbe da ascriversi ai rapporti fra la stessa e la committenza. In ultima analisi l&#8217;evento interruttivo sarebbe imputabile al datore di lavoro. In realtà  dalla documentazione allegata alla domanda emergerebbe il contrario: la sospensione dell&#8217;attività  nel mese di febbraio sarebbe stata determinata dal fatto che, per quel periodo, non vi sarebbe stata nessuna chiamata da parte di nessuna azienda che compone l&#8217;elenco di ditte Clienti che si servono della impresa ricorrente. Si tratterebbe di un evento straordinario, verificatosi per la prima volta dal 1984 ad oggi, superato in quanto l&#8217;attività  è stata ripresa dopo le quattro settimane denunciate, come indicato nella domanda del 15 febbraio 2016, al punto &#8220;P&#8221;;<br /> III) illegittimità  derivata: con riferimento alla nota dell&#8217;8 luglio 2016 recante l&#8217;invito a versare i contributi previdenziali vi sarebbe invalidità  derivata dall&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto presupposto.<br /> 2. La difesa dell&#8217;INPS ha eccepito l&#8217;irricevibilità  del ricorso per tardività  nonchè l&#8217;inammissibilità  per difetto di giurisdizione in relazione alla nota di intimazione del versamento dei contributi.<br /> 3. L&#8217;eccezione di irricevibilità  non è fondata.<br /> A detta dell&#8217;Istituto resistente il ricorso sarebbe stato proposto oltre il termine decadenziale. Non varrebbe a differire il termine di 60 giorni la proposizione del ricorso al Comitato Provinciale in data 8 agosto 2016, il cui ipotetico riscontro, anche a mezzo silenzio rigetto, non risulterebbe essere stato specifico oggetto da impugnativa.<br /> 3.1. La tesi non può essere condivisa.<br /> In materia di ricorso gerarchico il silenzio mantenuto dall&#8217;Autorità  investita del ricorso stesso non si configura come inadempienza, e dunque non dà  luogo all&#8217;impugnazione del silenzio come tale, bensì come mero fatto che abilita il privato interessato a ricorrere al giudice amministrativo impugnando non il silenzio dell&#8217;Autorità  sovraordinata, ma il provvedimento giù  impugnato inutilmente in via gerarchica (<em>ex multisÂ </em>T.A.R. Catania sez. IV 6 agosto 2018, n. 1674).<br /> 3.2. Il ricorso pertanto deve essere ritenuto tempestivamente proposto, tenuto conto della data di scadenza del termine per la decisione sul ricorso gerarchico (7 novembre 2016) e la data di notificazione a mezzo posta (28 dicembre 2016).<br /> 4. Merita invece accoglimento l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione in relazione alla nota del Direttore dell&#8217;INPS di Lecco dell&#8217;8 luglio 2016 con la quale &#8220;in riferimento alla reiezione della domanda presentata in data 15 febbraio 2016 per il periodo dal 01/02/2016 al 27/02/2016&#8221; si invita l&#8217;Azienda a &#8220;provvedere, per le ore che non sono state autorizzate, al versamento dei relativi contributi previdenziali&#8221;.<br /> 4.1. Va in proposito precisato che la società  ricorrente ha impugnato due distinti provvedimenti. Ricorre pertanto un&#8217;ipotesi di pluralità  di domande di annullamento di altrettanti provvedimenti, certamente avvinti da una connessione logico-giuridica (Ad. Plen. n. 5/2015).<br /> 4.2. Tale connessione tuttavia non risulta utile ai fini della concentrazione davanti al giudice amministrativo della cognizione di entrambi i provvedimenti, stante la vigenza, nell&#8217;ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità  della giurisdizione per motivi di connessione.<br /> 4.3. I due provvedimenti pertanto possono e devono essere esaminati partitamente in relazione al profilo della giurisdizione.<br /> 4.4. Ciù² posto va rilevato che il provvedimento di intimazione al versamento dei contributi attiene, appunto, in tesi, alla violazione dell&#8217;obbligo contributivo. La relativa impugnazione rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.<br /> 4.5. Il Collegio ritiene, perà², opportuno precisare quanto segue.<br /> Come si andrà  ad esporre <em>infra</em>, risulta fondata l&#8217;impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione salariale, che costituisce indubbiamente, come giù  rilevato, il presupposto giuridico dell&#8217;intimazione di versamento dei contributi. Ne consegue che, in applicazione del principio di buona fede che incombe anche sull&#8217;Amministrazione pubblica, l&#8217;INPS dovrà  assumere i conseguenti provvedimenti tenuto conto che è venuto meno l&#8217;atto presupposto.<br /> 5. Come anticipato, quindi, il ricorso è fondato in relazione al provvedimento di rigetto della domanda di integrazione salariale.<br /> 5.1. I motivi di gravame (primo e secondo) possono essere esaminati congiuntamente.<br /> 5.2. La motivazione del rigetto poggia sul rilievo secondo cui la contrazione dell&#8217;attività  sarebbe dipesa dai rapporti tra la società  ricorrente e la committenza, quindi, in ultima analisi, ascrivibile alla stessa organizzazione aziendale dell&#8217;istante.<br /> 5.3. La motivazione non sembra coerente con l&#8217;attività  svolta dall&#8217;impresa, apparendo piuttosto l&#8217;esito di una sommaria istruttoria e di valutazioni non contestualizzate rispetto al caso concreto.<br /> 5.4. Invero la società  è incaricata della manutenzione edile ordinaria e straordinaria di alcuni edifici, prevalentemente sedi di aziende industriali, secondo le esigenze e con le modalità  stabilite dall&#8217;altro contraente, che svolge, nella maggioranza dei casi, un&#8217;attività  produttiva.<br /> 5.5. Non risulta contestato che nel periodo oggetto della richiesta non vi sia stata nessuna chiamata da parte di nessuna azienda che compone l&#8217;elenco di ditte clienti che si servono della società  ricorrente. Ugualmente non contestata è la circostanza che l&#8217;azienda, operante dal 1984, abbia chiesto per la prima volta nel 2016 l&#8217;integrazione salariale. Infine altrettanto incontestato è che l&#8217;attività  sia ripresa dopo le quattro settimane denunciate.<br /> 5.6. Ad avviso del Collegio ricorrono i presupposti di cui all&#8217;art. 11 del D.lgs. 148/2015 per ottenere il beneficio della integrazione salariale, sia sotto il profilo della temporaneità  della situazione sia quanto alla non imputabilità  della contrazione di attività  all&#8217;impresa richiedente.<br /> 5.7. Ora, non è dubitabile che sia stata una situazione temporanea, considerato che non solo l&#8217;attività  è ripresa ma che si è trattato di un episodio isolato nella vita della società , che vanta una trentennale presenza sul mercato.<br /> L&#8217;unicità  dell&#8217;episodio rileva anche sotto il profilo della non imputabilità  del fatto alla società . Ed invero non si ravvisano elementi per ascrivere l&#8217;assenza di attività  &#8211; nel periodo considerato -all&#8217;incapacità  organizzativa dell&#8217;impresa. D&#8217;altro canto l&#8217;elevato numero di clienti della ricorrente, sulla base della documentazione prodotta (cfr. in particolare doc. 6) e non contestata dall&#8217;Istituto resistente, testimonia un&#8217;ampia platea del parco clienti e dunque,Â <em>ex ante</em>, un sistema di organizzazione del lavoro che punta sulla potenziale molteplicità  della domanda proprio per evitare situazioni di inattività .<br /> 6. Per le ragioni che precedono deve essere accolto il ricorso con riferimento al provvedimento di rigetto della domanda di integrazione salariale, che va conseguentemente annullato.<br /> 7. L&#8217;esito complessivo del giudizio e l&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnazione del provvedimento presupposto giustificano la parziale compensazione delle spese nella misura della metà , dovendosi porre l&#8217;altra metà  a carico dell&#8217;Istituto resistente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br /> &#8211; dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione l&#8217;impugnazione della nota del Direttore dell&#8217;INPS di Lecco dell&#8217;8 luglio 2016 di invito al versamento dei contributi previdenziali;<br /> &#8211; accoglie il ricorso e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento dell&#8217;8 luglio 2016 di rigetto dell&#8217;istanza di integrazione salariale.<br /> Condanna l&#8217;INPS al pagamento a favore della ricorrente della metà  delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Compensa l&#8217;altra metà .<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1317/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 10/6/2019 n.688</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-10-6-2019-n-688/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-10-6-2019-n-688/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-10-6-2019-n-688/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 10/6/2019 n.688</a></p>
<p>A. Gabbricci Pres. Est.; PARTI: Sodexo Italia spa rapp. avv.to M. Di Giandomenico c. Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus rapp. avv.ti A. Carà¹, M. Chiesa L&#8217;ipotetica sospensione cautelare della legge di gara non può estendersi all&#8217;aggiudicazione ormai intervenuta. Contratti della P.A. &#8211; concorrenti &#8211; intervenuta aggiudicazione &#8211; eventuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-10-6-2019-n-688/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 10/6/2019 n.688</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-10-6-2019-n-688/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 10/6/2019 n.688</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Gabbricci Pres. Est.; PARTI: Sodexo Italia spa rapp. avv.to M. Di Giandomenico c. Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus rapp. avv.ti A. Carà¹, M. Chiesa</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;ipotetica sospensione cautelare della legge di gara non può estendersi all&#8217;aggiudicazione ormai intervenuta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Contratti della P.A. &#8211; concorrenti &#8211; intervenuta aggiudicazione &#8211; eventuale successiva sospensione cautelare della legge di gara &#8211; conseguenze &#8211; persistenza aggiudicazione</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va escluso che l&#8217;ipotetica sospensione cautelare della legge di gara, tanto più¹ in presenza di un controinteressato non evocato, possa estendersi all&#8217;aggiudicazione ormai intervenuta, applicando analogicamente la regola per cui la stessa aggiudicazione definitiva, sfavorevole al ricorrente che avesse impugnato il bando, realizza un proprio effetto lesivo, per cui, rispetto ad essa, l&#8217;ipotetico annullamento dello stesso bando avrebbe, almeno di norma, un effetto viziante e non caducante, lasciando così persistere la stessa aggiudicazione non impugnata, senza utilità  quindi per il ricorrente che non abbia provveduto anche a tale impugnazione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/06/2019<br /> <strong>N. 00688/2019 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 00763/2018 REG.RIC. Â Â Â Â Â Â Â Â Â </strong></p>
<p> <strong>ORDINANZA</strong><br /> Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 763 del 2018, proposto da Sodexo Italia S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall&#8217;avv. Mariangela Di Giandomenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Privata Maria Teresa n. 4;</p>
<p> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Annalisa Carà¹ e Micaela Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Milano, via dei Piatti 11;  l&#8217;Agenzia di Tutela della Salute &#8211; ATS dell&#8217;Insubria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> &#8211; del bando di gara, pubblicato in G.U.R.I., V serie speciale, n. 24 del 26.2.2018, con il quale la Fondazione ha indetto la gara d&#8217;appalto per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione presso la stessa Fondazione, per un valore complessivo di € 2.765.000,00;<br /> &#8211; di tutti gli atti presupposti e connessi e conseguenziali e, segnatamente:<br /> &#8211; dell&#8217;avviso di indizione gara per l&#8217;espletamento di procedura aperta ai sensi dell&#8217;art. 60 d.lgs. 50/2016 per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione- presso la Fondazione Molina Onlus &#8211; Varese&#8221; e del Capitolato speciale, pubblicati sul sito della Fondazione;<br /> &#8211; delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito della Fondazione.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus;<br /> Vista l&#8217;ordinanza collegiale 26 aprile 2019, n. 931, con la quale è stato sospeso il giudizio in epigrafe, sino all&#8217;esito del regolamento di giurisdizione proposto;<br /> Vista la nuova domanda per la concessione di misure cautelari collegiali, ex artt. 10, II comma e 55 c.p.a., notificata il 15 maggio 2019;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2019 il pres. Cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p> Ritenuto e considerato:<br /> che, con ordinanza collegiale 26 aprile 2019, n. 931, è stato sospeso il giudizio principale, dopo che la Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus, parte resistente nel giudizio quale Stazione appaltante, aveva proposto regolamento di giurisdizione, dubitando della competenza del giudice amministrativo, in quanto la stessa non presenterebbe i caratteri dell&#8217;organismo di diritto pubblico;<br /> che, successivamente, Sodexo Italia S.p.A. ha proposto un&#8217;istanza cautelare, ex art. 10, II comma, c.p.a. (per cui, nel giudizio sospeso a seguito di regolamento per giurisdizione, &#8220;possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione&#8221;), adducendo che &#8220;in data 15 maggio 2019, la Fondazione ha comunicato a Sodexo, &#038; l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto in favore della società  prima classificata SIR S.r.l., seguita da Pellegrini S.p.A., seconda in graduatoria&#8221;, e che &#8220;il contratto sarà  stipulato il prossimo 19 giugno&#8221;;<br /> che una prima istanza cautelare era giù  stata respinta dalla Sezione con ordinanza 20 aprile 2018, n. 602, rilevando come non fosse stata data la prova &#8220;dell&#8217;esistenza di condizioni di gara ostative alla proposizione di un&#8217;offerta congrua e consapevole, tanto è vero che risulta che l&#8217;offerta è stata ritualmente presentata ed è prossima la sua valutazione da parte della stazione appaltante&#8221;, consentendo così il completamento della procedura di gara;<br /> che, con la nuova istanza cautelare, non sono state proposte ulteriori censure avverso gli atti inizialmente gravati, nè è stato impugnato, anche solo derivatamente, il provvedimento di aggiudicazione (nè, tantomeno, dunque, è stato specificato l&#8217;eventuale profilo d&#8217;illegittimità  del bando che avrebbe determinato la graduatoria finale pregiudizievole); e va comunque escluso che l&#8217;ipotetica sospensione cautelare della legge di gara, tanto più¹ in presenza di un controinteressato non evocato (SIR S.r.l.), possa estendersi all&#8217;aggiudicazione ormai intervenuta, applicando analogicamente la regola per cui la stessa aggiudicazione definitiva, sfavorevole al ricorrente che avesse impugnato il bando, realizza un proprio effetto lesivo, per cui, rispetto ad essa, l&#8217;ipotetico annullamento dello stesso bando avrebbe, almeno di norma, un effetto viziante e non caducante, lasciando così persistere la stessa aggiudicazione non impugnata, senza utilità  quindi per il ricorrente che non abbia provveduto anche a tale impugnazione;<br /> che la nuova istanza cautelare va giudicata pertanto inammissibile, e le spese della nuova fase cautelare seguono la soccombenza;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), dichiara inammissibile la suindicata domanda cautelare.<br /> Condanna la ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida in € 1.500,00 in favore della Fondazione resistente, oltre accessori di legge.<br /> La presente ordinanza sarà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-10-6-2019-n-688/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 10/6/2019 n.688</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.3136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2019-n-3136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2019-n-3136/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2019-n-3136/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.3136</a></p>
<p>Pres. Scudeller, Est. Russo Rifiuti &#8211; Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati &#8211; Accertamento dell&#8217;elemento soggettivo. In caso di rinvenimento di rifiuti lasciati sul fondo altrui da ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2019-n-3136/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.3136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2019-n-3136/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.3136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scudeller, Est. Russo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Rifiuti &#8211; Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati &#8211; Accertamento dell&#8217;elemento soggettivo.</p>
</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In caso di rinvenimento di rifiuti lasciati sul fondo altrui da ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l&#8217;elemento soggettivo della responsabilità . Tanto perchè giù  l&#8217;art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997, ed ora l&#8217;art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, escludono l&#8217;imputazione oggettiva della responsabilità , richiedendo che sia accertata quantomeno la colpa, fermo restando che le Autorità  amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento (artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03136/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03818/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3818 del 2018, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Pasquale Balsamo, Raffaele Balsamo, Rosaria Balsamo e Maria Napolano, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Vergara e Vincenzo Cerbone, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Napoli, alla via Generale Orsini 46, pec francescovergara@avvocatinapoli.legalmail.it e vincenzocerbone@avvocatinapoli.legalmail.it;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Acerra, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto in Napoli, presso l&#8217;Avvocatura Regionale, alla via Santa Lucia 81, pec angelomarzocchella@pec.regione.campania.it;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento,</i></b></p>
<p style="text-align: justify;"><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</i></p>
<p style="text-align: justify;">della nota del Segretario Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Riqualificazione Urbana del Comune di Acerra prot. n. 35774 del 31 maggio 2018 e dell&#8217;ordinanza sindacale emessa in data 26 giugno 2018, ai sensi degli artt. 192 e 242 D. Lgs. 152/2006, di rimozione rifiuti, bonifica e messa in sicurezza del fondo ivi specificato.</p>
<p style="text-align: justify;"> Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto notificato il 12 settembre 2018 e depositato l&#8217;8 ottobre seguente, i ricorrenti hanno premesso di essere comproprietari di un terreno, sito nel Comune di Acerra, in località  Calabricito, riportato in catasto al foglio 4, part. 216, di circa 5086 mq., in virtà¹ di successione legittima al sig. Giuseppe Balsamo (deceduto il 29.4.2007), che a sua volta aveva comprato il fondo con atto del 16.6.1989, coltivandolo fino a quando il bene fu sottoposto a sequestro (con decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola dell&#8217;11.10.1995), per presunto inquinamento ambientale risalente ad epoca antecedente all&#8217;acquisto da parte del de cuius (che pertanto non ha assunto la veste di indagato nè di imputato nel relativo processo, conclusosi comunque con sentenza di assoluzione). Essi hanno precisato che, ancorchè il sig. Giuseppe Balsamo nell&#8217;anno 1998 avesse provveduto anche alla recinzione del fondo (con paletti di sostegno di 2 mt. di altezza), al fine di evitare lo scarico abusivo di rifiuti ad opera di terzi, fu destinatario dell&#8217;ordinanza comunale n. 10 del 26.1.1999 di rimozione dei rifiuti. Il dante causa dei ricorrenti diffidà² il Comune di Acerra (con atto del 23.2.1999) a sospendere l&#8217;efficacia del provvedimento e con esposto (del 24.2.1999) chiese alla Procura della Repubblica di essere sostituito nell&#8217;incarico di custode giudiziario del bene sequestrato. Con denunce del 3.7.2000 e dell&#8217;11.10.2002 segnalà² lo scarico abusivo di vari materiali di risulta ad opera di ignoti (accertato a seguito di sopralluogo del 5.10.2001), la rottura di parte della recinzione e l&#8217;incendio di vari rifiuti ivi abbandonati da terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di fatto gli interessati hanno aggiunto che, all&#8217;atto del dissequestro, disposto nel 2003, hanno constatato la presenza sul suolo di buche, trincee e scavi, eseguiti su disposizione dell&#8217;A.G., che rendono difficile e pericoloso l&#8217;accesso (cfr. lettera inviata all&#8217;ASL Napoli 2 Nord in data 5.6.2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciononostante, il dirigente del Settore Ambiente e Riqualificazione Urbana del Comune di Acerra, con provvedimento n. 55 del 4.8.2016, ha ordinato loro di eseguire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul terreno di proprietà  nel termine di 30 giorni, ex art. 192 D. Lgs. 152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Essi hanno quindi gravato l&#8217;ordinanza davanti a questo T.A.R. con ricorso R.G. n. 4775/2016, denunciando in primo luogo l&#8217;incompetenza del dirigente che aveva emanato l&#8217;atto, trattandosi di potestà  attribuita al Sindaco dalla norma richiamata. A seguito della revoca in autotutela dell&#8217;ordinanza n. 55/2016, questa Sezione V ha dichiarato l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto d&#8217;interesse con sentenza n. 385 del 16 gennaio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il medesimo contenuto dispositivo del provvedimento è stato recepito dal Sindaco del Comune di Acerra con altra ordinanza, priva di data e numero di protocollo, impugnata dagli interessati con ricorso R.G. n. 1581/2017, notificato il 13 aprile 2017 e depositato il 26 seguente. A seguito della pronuncia cautelare favorevole del T.A.R., il Sindaco del Comune di Acerra ha emesso una nuova ordinanza n. 29 del 20.6.2017, sempre ai sensi dell&#8217;art. 192 D. Lgs. 152/2006, di &#8220;bonifica e messa in sicurezza&#8221; dello stesso suolo, a mezzo di &#8220;rimozione, recupero/smaltimento dei rifiuti&#8221; nonchè redazione di &#8220;un piano di indagine preliminare, finalizzato all&#8217;accertamento di eventuali contaminazioni delle matrici ambientali&#8221;. Con atto prot. 39282 del 14.7.2017 il Dirigente del Settore Ambiente e Riqualificazione Urbana dello stesso ente territoriale ha diffidato i ricorrenti ad eseguire l&#8217;intervento entro 30 giorni. Entrambi gli atti lesivi sono stati impugnati con motivi aggiunti depositati il 27.10.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 2544 del 18.4.2018 questa Sezione ha accolto il ricorso R.G. n. 1581/2017, come integrato dai motivi aggiunti e, per l&#8217;effetto, ha annullato in parte qua i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, i ricorrenti hanno lamentato che il Comune di Acerra, disattendendo la sentenza n. 2544/2018, avrebbe nuovamente reiterato il contenuto dei provvedimenti giù  annullati, adottando i seguenti atti:</p>
<p style="text-align: justify;">a) nota prot. n. 35774 del 31 maggio 2018, con cui il Segretario Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Riqualificazione Urbana del Comune di Acerra, con riferimento al suolo dei ricorrenti (riportato in catasto al foglio 4, part. 216), oggetto dell&#8217;ordinanza n. 29 del 20.6.2017, ha invitato gli interessati ad ottemperare alle relative prescrizioni, disponendo che in mancanza &#8220;verrà  trasmessa la certificazione dell&#8217;inottemperanza alle competenti autorità  con azione in danno da parte dell&#8217;Ente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">b) ordinanza sindacale emessa in data 26 giugno 2018, ai sensi degli artt. 192 e 242 D. Lgs. 152/2006, di rimozione rifiuti, bonifica e messa in sicurezza del medesimo fondo, con redazione di un &#8220;piano di caratterizzazione&#8221; nonchè di &#8220;un piano di indagine preliminare, finalizzato all&#8217;accertamento di eventuali contaminazioni delle matrici ambientali ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 239 comma 2 e 242&#8221; e di un &#8220;progetto di smaltimento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">I due atti testà© indicati alle lettere a) e b) sono stati gravati col ricorso in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Nullità  per violazione ed elusione della sentenza del T.A.R. Campania n. 2544/2018 &#8211; Violazione art. 112, comma 1, c.p.a. e degli artt. 3 e 21 septies L. 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione artt. 192 e 242 D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e art. 3 L. 7/8/1990 n. 241 &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza ed erroneità  dei presupposti di fatto e di diritto;</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione degli artt. 7, 9 e 10 L. 7/8/1990, n. 241, e dei principi del giusto procedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">4) Violazione degli artt. 192 e 242 D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e art. 3 L. 7/8/1990, n. 241 &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza ed erroneità  dei presupposti di fatto e di diritto;</p>
<p style="text-align: justify;">5) Violazione dell&#8217;art. 192 D. Lgs. 152/2006 ed incompetenza &#8211; Nullità  per violazione del giudicato (sentenza della Sezione n. 385/2017) &#8211; Violazione art. 3 L. 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti e contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intimato Comune di Acerra non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto depositato in data 12 novembre 2018 la parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Campania, la quale si è costituita in giudizio con memoria depositata il 30 novembre 2018, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque l&#8217;inammissibilità  del ricorso nella parte in cui menziona la nota regionale n. 344291 del 29 maggio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">In esito all&#8217;udienza camerale del 6 dicembre 2018, con ordinanza n. 1844 del 7 dicembre 2018, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza sindacale impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 7 maggio 2019, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In via preliminare, in accoglimento dell&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Campania, va disposta la sua estromissione dal presente giudizio, non essendo la suddetta Amministrazione &#8211; alla quale in via cautelativa la parte ricorrente ha esteso il contraddittorio &#8211; qualificabile come parte necessaria del processo nè in qualità  di autorità  emanante nè quale eventuale controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, con specifico riferimento al primo profilo, va precisato che gli atti impugnati sono solo la nota prot. n. 35774 del 31 maggio 2018 e l&#8217;ordinanza sindacale datata 26 giugno 2018, entrambe riferibili al Comune di Acerra. Invece, la nota regionale n. 344291 del 29 maggio 2018 e la delibera di G.R. n. 831 del 18 dicembre 2017, pur menzionate nell&#8217;ambito del secondo motivo, non hanno costituito oggetto di specifiche doglianze.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Sempre in rito, il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte in cui, con il quinto motivo, censura per incompetenza la giù  citata nota prot. n. 35774 del 31 maggio 2018, con cui il Segretario Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Riqualificazione Urbana del Comune di Acerra ha invitato gli interessati ad ottemperare alle prescrizioni oggetto dell&#8217;ordinanza n. 29 del 20.6.2017, disponendo che in mancanza &#8220;verrà  trasmessa la certificazione dell&#8217;inottemperanza alle competenti autorità  con azione in danno da parte dell&#8217;Ente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, trattasi di atto non avente natura provvedimentale, atteso che con lo stesso non è stato imposto un nuovo ordine di facere ai privati ma si è solo richiamato il contenuto precettivo del precedente provvedimento sindacale, senza effettuare nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, sicchè lo stesso non è autonomamente lesivo e quindi non è impugnabile. Peraltro, la carenza d&#8217;interesse discende ulteriormente dal fatto che l&#8217;ordinanza n. 29 del 20.6.2017 è stata annullata da questa Sezione con la sentenza n. 2544 del 18.4.2018, comportando questa l&#8217;automatico travolgimento della suddetta nota, che si configura quale atto meramente esecutivo e consequenziale del provvedimento sindacale anteriore.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda impugnatoria va pertanto dichiarata inammissibile nella parte sopra circoscritta, stante l&#8217;originario difetto d&#8217;interesse a ricorrere nei confronti di un atto insuscettibile di arrecare una lesione diretta ed attuale alla posizione soggettiva degli instanti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nel merito il ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Come giù  rilevato in sede cautelare, ad avviso del Collegio, l&#8217;ordinanza impugnata col ricorso in epigrafe risulta affetta dai medesimi vizi giù  censurati con la richiamata sentenza n. 2544 del 18.4.2018, con cui questa Sezione ha annullato due analoghi provvedimenti in precedenza emessi dallo stesso Comune di Acerra. Invero, con la richiamata pronuncia è stata ravvisata la fondatezza delle censure di violazione dell&#8217;art. 192 del D.L. vo n. 152/2006 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, &#8220;in relazione alla mancata verifica della colpa dei titolari del fondo, cui ascrivere la responsabilità  del segnalato stato di abbandono, atteso che la norma presuppone che la rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati da terzi non possa essere addebitata oggettivamente ai proprietari dell&#8217;immobile oggetto dello sversamento abusivo dei rifiuti.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, la Sezione ha richiamato, in primo luogo, il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Sez. I, 19 marzo 2004, n. 3042; Sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004, 10 aprile 2012, n. 6438 del 9 dicembre 2014, n. 1706, e 3 febbraio 2015, n. 692; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2003, n. 168; Sez. V, 26 gennaio 2012, n. 333) secondo cui, &#8220;in caso di rinvenimento di rifiuti lasciati sul fondo altrui da ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l&#8217;elemento soggettivo della responsabilità . Tanto perchè giù  l&#8217;art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, ed ora l&#8217;art. 192 del codice dell&#8217;ambiente, escludono l&#8217;imputazione oggettiva della responsabilità , ribadendo che sia accertata quantomeno la colpa, fermo restando che le Autorità  amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento (artt. 242 e 244 D.L. vo n. 152/2006). Il citato art. 192 dispone, infatti, al terzo comma, primo periodo che &#8220;[&#038;] chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento alla fattispecie concreta, la Sezione ha osservato che &#8220;non risulta compiuto un idoneo accertamento in ordine all&#8217;imputabilità  soggettiva del segnalato accumulo di rifiuti atteso che il provvedimento è stato adottato sulla sola base di quanto comunicato dal Corpo Forestale dello Stato (con nota acquisita al protocollo comunale in data 6.6.2016), a seguito di sopralluogo, senza che alla stessa abbia fatto seguito alcun ulteriore approfondimento istruttorio circa l&#8217;individuazione dei soggetti effettivamente resisi responsabili dell&#8217;abbandono incontrollato dei materiali di risulta. Di contro, i ricorrenti hanno rappresentato, con le osservazioni giù  prodotte nel corso del contraddittorio procedimentale e riproposte in sede giurisdizionale, le complesse vicende relative al fondo di proprietà , evidenziando in sintesi che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il bene fu sottoposto a sequestro (con decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola dell&#8217;11.10.1995), per presunto inquinamento ambientale risalente ad epoca antecedente all&#8217;acquisto da parte del de cuius Giuseppe Balsamo (che pertanto non ha assunto la veste di indagato nè di imputato nel relativo processo, conclusosi comunque con sentenza di assoluzione);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nell&#8217;anno 1998 il proprietario ha provveduto anche alla recinzione del fondo (con paletti di sostegno di 2 mt. di altezza), al fine di evitare lo scarico abusivo di rifiuti ad opera di terzi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 24.2.1999 lo stesso presentà² esposto alla Procura della Repubblica (rappresentando lo stato dei luoghi e chiedendo di essere sostituito nell&#8217;incarico di custode giudiziario);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con denunce del 3.7.2000 e dell&#8217;11.10.2002 fu segnalato lo scarico abusivo di vari materiali di risulta ad opera di ignoti (accertato a seguito di sopralluogo del 5.10.2001), la rottura di parte della recinzione e l&#8217;incendio ad opera di sconosciuti di vari rifiuti abbandonati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;atto del dissequestro, disposto nel 2003, erano presenti sul suolo buche, trincee e scavi, eseguiti su disposizione dell&#8217;A.G.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; gli odierni ricorrenti, subentrati nella titolarità  del cespite in virtà¹ di successione legittima al sig. Giuseppe Balsamo, deceduto il 29.4.2007, hanno chiesto il ripristino dello stato dei luoghi, senza tuttavia ottenere riscontro;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la situazione sopra descritta anche attualmente rende difficile e pericoloso l&#8217;accesso al sito (cfr. lettera inviata dai ricorrenti all&#8217;ASL Napoli 2 Nord in data 5.6.2014).&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Il Collegio reputa che il denunciato deficit istruttorio e motivazionale affligga anche l&#8217;ulteriore ordinanza sindacale emessa in data 26 giugno 2018, in quanto il Comune di Acerra si è limitato nuovamente a reiterare l&#8217;ordine senza procedere ad un approfondito esame delle vicende, anche giudiziarie, che hanno riguardato il cespite immobiliare e, soprattutto, senza effettuare un&#8217;adeguata valutazione dell&#8217;elemento soggettivo della colpa in capo ai proprietari dell&#8217;immobile oggetto dell&#8217;illecito abbandono dei rifiuti, prevista in via generale dall&#8217;art. 192 del Codice dell&#8217;Ambiente e puntualmente specificata nella ripetuta sentenza n. 2544/2018 con riferimento al caso concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l&#8217;ordinanza gravata, rivolta ad una pluralità  di destinatari, si limita a richiamare i pregressi provvedimenti e la normativa di riferimento senza premurarsi di dimostrare &#8211; con specifico riguardo al fondo di proprietà  dei ricorrenti &#8211; che il descritto stato dei luoghi sia conseguente ad una condotta negligente degli stessi, neanche a titolo di culpa in vigilando, e senza tenere minimamente conto della peculiarità  della fattispecie. Come si è giù  osservato nella precedente pronuncia, gli odierni ricorrenti, oltre a non aver avuto la disponibilità  del bene per il lungo periodo sopra indicato (dal 1995 al 2003), nel corso del tempo si sono anche concretamente adoperati sia con opere materiali (recinzione del fondo) sia attraverso numerosi esposti e denunce diretti a segnalare alle competenti autorità  l&#8217;abusivo sversamento di rifiuti da parte di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè vale il richiamo all&#8217;inserimento del terreno dei ricorrenti tra quelli censiti dal Decreto interministeriale dell&#8217;11.3.2014, ai fini del divieto di produzione agroalimentare e di vendita dei prodotti ortofrutticoli, circostanza peraltro giù  nota in quanto esaminata dalla Sezione nella precedente decisione, ove è stata reputata inconferente rispetto ai vizi rilevati. Infatti, l&#8217;inserimento del fondo nel censimento dei siti inquinati, effettuato col Piano Regionale di Bonifica, non dispensa il Sindaco dalla verifica in concreto della sussistenza di tutti i presupposti per l&#8217;adozione delle misure previste dagli articoli 192 e 242 T.U. 152/2006, con particolare riferimento all&#8217;individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento, non potendosi configurare in materia una forma di responsabilità  oggettiva del titolare del diritto di proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Tanto è sufficiente per accogliere il ricorso ed annullare, in parte qua, l&#8217;ordinanza sindacale impugnata, persistendo la mancanza di un&#8217;adeguata valutazione dell&#8217;elemento soggettivo della colpa in capo agli odierni ricorrenti in merito l&#8217;illecito abbandono di rifiuti da parte di terzi sul suolo di proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;">4. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione della Regione Campania, lo accoglie entro i limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla in parte qua l&#8217;ordinanza sindacale emessa in data 26 giugno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Acerra a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre alla refusione del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2019-n-3136/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.3136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
