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	<title>10/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.5781</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-6-2008-n-5781/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-6-2008-n-5781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.5781</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. M. Buonauro Centro di Patologia Clinica e Diagnostica Giuseppina Rega (Avv. G. Cavallaro) c. ASL NA 4 (Avv.ti C. Di Biase e g. D’Antonio) sulla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo&#160; nelle controversie relative ai diritti di credito quando la P.A. non sia coinvolta come Autorità Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-6-2008-n-5781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.5781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-6-2008-n-5781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.5781</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. M. Buonauro<br /> Centro di Patologia Clinica e Diagnostica Giuseppina Rega   (Avv. G. Cavallaro) c. ASL NA 4 (Avv.ti C. Di Biase e g. D’Antonio)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo&nbsp; nelle controversie relative ai diritti di credito quando la P.A. non sia coinvolta come Autorità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza – Pubblici Servizi &#8211; Controversie relative a diritti di credito, nelle quali la P.A. non sia coinvolta come Autorità &#8211; In base all’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art.33 del D. Lgs. n.80/1998 come modificato dall’art.7 della Legge n. 205/2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.204/2004, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non comprende le controversie riguardanti diritti di credito, nelle quali la Pubblica Amministrazione non sia coinvolta come Autorità (1). Peraltro la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DELLA CAMPANIA<br />
PRIMA   SEZIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>composto dai Signori:</b>	ANTONIO GUIDA Presidente   <br />	<br />
				FABIO DONADONO Cons. <br />	<br />
MICHELE BUONAURO Ref. , relatore <b><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso 8009/2003  proposto da: <I>CENTRO DI PATOLOGIA CLINICA E DIAGNOSTICA GIUSEPPINA REGA   </I>rappresentato e difeso da: <I>CAVALLARO GENNARO </I>con domicilio eletto in NAPOLI  <I>SEGRETERIA T.A.R.<br />
</I><br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><I>A.S.L.  NAPOLI  4 </I>rappresentata e difesa da: <i>DI BIASE CHIARA D&#8217;ANTONIO GELSOMINA con domicilio eletto in POMIGLIANO D&#8217;ARCO VIA NAZ.DELLE PUGLIE INS.EX L.219 presso la sua sede<br />
</i><br />
per il pagamento di quanto dovuto in relazione a prestazioni sanitarie;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: <i><B>A.S.L. NAPOLI 4</B> <br />
</i>Uditi altresì alla pubblica udienza del <b>4 giugno 2008</b>, relatore il referendario MICHELE BUONAURO, i difensori delle parti come da verbale di udienza;</p>
<p>            <b>Premesso</b> che il ricorrente chiede il pagamento di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;<br />
<b>Considerato</b> che va preliminarmente verificata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia;<br />
            <b>Ritenuto</b> che:<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in<br />
&#8211; la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti ( cfr. Cass., ss. uu., 6.<br />
            <b>Ritenuto</b>, pertanto, che sussiste il difetto di giurisdizione del tribunale sul ricorso in esame, il cui oggetto è devoluto alla cognizione del giudice ordinario;<br />
            <b>Ritenuto</b> che sussistono di giusti motivi per la compensazione delle spese di causa;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione dichiara inammissibile il ricorso  in epigrafe per difetto di giurisdizione.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del <b>4 giugno 2008</b>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-6-2008-n-5781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.5781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.5825</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-10-6-2008-n-5825/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-10-6-2008-n-5825/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-10-6-2008-n-5825/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.5825</a></p>
<p>Pres., est. C.D’Alessandro M.Ciliento (Avv. P. Monaco ) c. Comune di Caivano (N.C.) sullo schema giuridico delineato dall&#8217;art. 7 della Legge 47/85 in ordine ai provvedimenti di demolizione di opere abusive 1. Atto amministrativo – Procedimento – Partecipazione – Omessa comunicazione – Impossibilità di contenuto diverso del provvedimento – Accertamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-10-6-2008-n-5825/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.5825</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-10-6-2008-n-5825/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.5825</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. C.D’Alessandro<br /> M.Ciliento  (Avv. P. Monaco ) c. Comune di Caivano  (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sullo schema giuridico delineato dall&#8217;art. 7 della Legge 47/85 in ordine ai provvedimenti di demolizione di opere abusive</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Procedimento – Partecipazione – Omessa comunicazione – Impossibilità di contenuto diverso del provvedimento – Accertamento nel corso del giudizio – Divieto di annullamento dell’atto ex art. 21 octies L. 241/1990 – Applicabilità.<br />
2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione – Art. 7 Legge 47/85-  Apprezzamenti discrezionali della P.A. – Non sussistono  – Ragioni.</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Provvedimenti repressivi – Adozione – Competenza del Sindaco – Sussisteva ante L. n. 191/98.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’’art. 21 octies della legge 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato: (nel caso di specie il TAR Campania ha considerato inevitabile la sanzione repressiva sicchè, anche nelle ipotesi di contestazioni da parte del ricorrente, alcuna alternativa sul piano decisionale si poneva all’Amministrazione procedente.<br />
2. Ai sensi dello schema giuridico delineato dall’art. 7 della Legge 47/85 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali da parte della P.A., atteso che l’applicazione della sanzione demolitoria rispetto ad un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è &#8220;in re ipsa&#8221; l’interesse pubblico alla sua rimozione. (1)</p>
<p>3. La competenza del dirigente o del responsabile dell&#8217;ufficio o del servizio quanto ai provvedimenti sanzionatori, in materia edilizia, è stata introdotta solo con l&#8217;art. 2 comma 123, l. 18 giugno 1998 n. 191, di talché in data anteriore alla novella della suddetta disposizione normativa, il Sindaco poteva legittimamente emanare provvedimenti demolitori per abusi edilizi (2) (nella fattispecie il TAR Campania ha ritenuto legittimo il provvedimento emanato dal sindaco in quanto emanato prima della riforma della Legge 191/98).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 07 febbraio 2008 , n. 603; Consiglio Stato , sez. V, 02 ottobre 2002, n. 5159.</p>
<p>2.. cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; 4 luglio 2001, n. 3071;  Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
Sezione Seconda
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
composto dai Signori Magistrati:<br />
<b>dr. Carlo d’Alessandro 		&#8211;	Presidente <br />	<br />
dr. ssa Anna Pappalardo	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
dr. Umberto Maiello 		&#8211;	Primo Ref. , relatore<br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 7558/1998,  </b>proposto da</p>
<p><b>Maria CILIENTO, </b>rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Monaco e domiciliata d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria T.A.R.<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il Comune di Caivano, </b>in persona del legale rappresentante pro – tempore,<b>  </b>n.c.<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’ordine di demolizione n. 169 del 18.5.1998;</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 15.5.2008 il dott. Umberto Maiello;<br />
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Comune di Caivano, con ordinanza di demolizione n. 169 del 18.5.1998, ha contestato alla parte ricorrente l’abusiva edificazione, su un edificio sito alla via Scotta n. 30, di una sopraelevazione con una superficie di ingombro pari a mq. 65 circa.<br />
Avverso il suddetto provvedimento, con il gravame in epigrafe, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:<br />
1)	risulterebbero violate le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;<br />	<br />
2) il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto direttamente firmato dal Sindaco; <br />
3) la demolizione arrecherebbe pregiudizio alle opere regolarmente assentite;<br />
4) la misura sanzionatoria più coerente con la fattispecie di illecito in contestazione sarebbe quella prevista dall’art. 12 della legge 47/1985.<br />
Il Comune di Caivano non si è costituito in giudizio.<br />
All’udienza del 15.5.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è infondato e, pertanto va respinto.<br />
Giusta quanto anticipato nella premessa in fatto, il presente giudizio verte sulla legittimità dell’ordine di demolizione spedito dal Comune di Caivano a fronte dell’abusiva edificazione, su un edificio sito alla via Scotta n. 30, di una sopraelevazione con una superficie di ingombro pari a mq. 65 circa.<br />
Tanto premesso, priva di pregio si rivela, anzitutto, la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, la cui cura è imposta all’Autorità procedente dall’art. 7 della legge 241/1990.<br />
Ed, invero, dirimente in senso ostativo alle pretese attoree appaiono anche le previsioni di cui all’art. 21 octies della legge 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. <br />
L’inconferenza della censura in esame discende, invero, dalla ineluttabilità della sanzione repressiva comminata dal Comune di Caivano, anche a cagione dell’assenza – come verrà in prosieguo meglio evidenziato &#8211; di specifici e rilevanti profili di contestazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento giustificativo, sicchè alcuna alternativa sul piano decisionale si poneva all’Amministrazione procedente.  <br />
Né può essere revocata in dubbio la completezza dell’ordito motivazionale, pienamente idoneo a suffragare il contestato abuso.<br />
A tal riguardo, mette conto evidenziare che la tipologia costruttiva e le dimensioni del contestato manufatto (sopraelevazione di circa 65 mq.) che integra una nuova costruzione, riflettono con assoluta evidenza la sussistenza dell’abuso che, in ragione della innegabile trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che ad esso si riconnette, imponeva il previo rilascio di uno specifico permesso di costruire che valesse ad autorizzarne l’esecuzione.<br />
Di contro, la realizzazione dell’opera in contestazione, in mancanza del suddetto titolo abilitativo, di per se stessa, fondava la reazione repressiva dell’organo di vigilanza, che, nell’ambito della disciplina di settore, assurge ad atto dovuto. <br />
In altri termini, nello schema giuridico delineato dall’art. 7 della legge n. 47/1985 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’applicazione della sanzione demolitoria rispetto ad un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è &#8220;in re ipsa&#8221; l’interesse pubblico alla sua rimozione ( cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; 4 luglio 2001, n. 3071;  Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529).<br />
In ragione di quanto evidenziato, del tutto in conferente è, dunque, il riferimento contenuto nell’atto di gravame alla diversa fattispecie di cui all’art. 12 della legge 47/1985 relativa alle opere eseguite in parziale difformità, non configurabile nel caso in esame per la radicale assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio.<br />
Né – per le medesime ragioni – è possibile prendere in esame le conseguenze asseritamente pregiudizievoli per l’integrità delle opere regolarmente assentite, trattandosi di impedimento che assume rilievo pur sempre nell’economia della diversa fattispecie sopra richiamata ( art. 12 della legge 47/1985) – qui non configurabile &#8211; delle opere eseguite in parziale difformità dal titolo abilitativo.<br />
Senza contare che le argomentazioni attoree si rivelano, prima ancora che prive di qualsivoglia riscontro, apodittiche e di dubbia comprensione:  viene, invero, in rilievo la demolizione di una sopraelevazione abusiva che, di per se stessa, non svolge anche funzioni di sostegno rispetto ad altri manufatti. <br />
Anche la residua censura di incompetenza deve ritenersi priva di pregio.<br />
Sul punto, è sufficiente ribadire, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito da questo Tribunale, che la competenza del dirigente o del responsabile dell&#8217;ufficio o del servizio quanto ai provvedimenti sanzionatori, in materia edilizia, è stata introdotta solo con l&#8217;art. 2 comma 123, l. 18 giugno 1998 n. 191, talché il censurato provvedimento di demolizione adottato dal Sindaco in data 18 maggio 1998 è, sotto tale profilo, legittimo ( cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 07 febbraio 2008 , n. 603; Consiglio Stato , sez. V, 02 ottobre 2002 , n. 5159).<br />
Peraltro, nel caso in esame, il provvedimento risulta sottoscritto anche dal dirigente di settore, sicchè ben può essere imputato, su un piano decisorio, anche al suddetto organo burocratico.<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato. <br />
Non essendosi costituita l’Amministrazione intimata, nulla è dovuto per le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />
Nulla spese.<br />
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 15.5.2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-10-6-2008-n-5825/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.5825</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte d&#8217;Appello di Venezia &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.821</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dappello-di-venezia-sentenza-10-6-2008-n-821/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dappello-di-venezia-sentenza-10-6-2008-n-821/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dappello-di-venezia-sentenza-10-6-2008-n-821/">Corte d&#8217;Appello di Venezia &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2008 n.821</a></p>
<p>N. Greco Pres. &#8211; M. Bazzo Est. Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) contro Morosina s.p.a. (Avv.ti G. Orsoni, L.M. Benvenuti, U. Ruffolo e B. Grazzini) sulla natura demaniale delle c.d. &#8220;valli da pesca&#8221; situate all&#8217;interno della laguna</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">N. Greco Pres. &#8211; M. Bazzo Est.<br /> Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) contro Morosina s.p.a. (Avv.ti G. Orsoni, L.M. Benvenuti, U. Ruffolo e B. Grazzini)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura demaniale delle c.d. &ldquo;valli da pesca&rdquo; situate all&#8217;interno della laguna di Venezia e sulla natura normativa del regolamento di polizia lagunare 20.12.1841</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio – C.d. “valli da pesca” situate all’interno della conterminazione della laguna di Venezia – Art. 28 Cod. nav. &#8211; Art. 1 del R.D. n. 1853/1936 – Hanno natura demaniale &#8211; Trasferimenti di proprietà del bene e comportamento inattivo della P.A. &#8211; Irrilevanza</p>
<p>2. Demanio e patrimonio – Regolamento di polizia lagunare 20.12.1841 del Governo austriaco – Natura normativa cogente propria delle leggi – Sussistenza &#8211; Afferma la demanialità della laguna concepita quale sistema comprendente anche le valli della pesca</span></span></span></span></span></p>
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<p>1. Le c.d. “valli da pesca” situate all’interno della conterminazione della laguna di Venezia hanno natura demaniale ai sensi dell’art. 28 Cod. nav., essendo del resto la demanialità della laguna già espressamente contemplata dall’art. 1 del R.D. n. 1853/1936 (ribadita dall’art. 1 dellla L. n. 366/1963), ed affermata, anche in relazione alla c.d. “laguna morta” , costituita appunto dalla valli da pesca, già con sentenza 31.5.1921 del T.S.A.P.. La natura demaniale dei beni della laguna (“fondo pubblico”), peraltro era stata affermata già dal par. 54 del regolamento del 20.12.1841 del Governo austriaco, siccome già riconosciuto da cassazione Firenze con sentenza 14.7.1904. Né possono rilevare in senso contrario i successivi trasferimenti di proprietà del bene ed il comportamento inattivo della P.A. atteso che l’appartenenza di un bene al demanio naturale marittimo (necessario) si pone quale conseguenza della presenza delle connotazioni fisiche considerate dalla legge, e ciò indipendentemente da atti ricognitivi dell’amministrazione o da formalità pubblicitarie</p>
<p>2. Il regolamento di polizia lagunare 20.12.1841 del Governo austriaco – adottato in conformità ai §§ 287 e 1455 c.c. austriaco e rimasto in vigore fino al r.D.L. 18.6.1936 n. 1853, come si desume dal preambolo del suddetto D.L. evidenzia, senza ombra di dubbio, la sua natura normativa cogente propria delle leggi. In detto regolamento risulta espressamente affermata la demanialità della laguna di Venezia, concepita quale sistema comprendente anche le valli della pesca, con la conseguenza che queste ultime, in quanto appartenenti al demanio necessario marittimo non potevano e non possono formare oggetto di proprietà privata e neppure di altro godimento privato se non alle condizioni a tal riguardo fissate dalla legge stessa</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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