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	<title>10/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3066</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3066/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3066</a></p>
<p>Pres. Carboni – Est. Pietronilla Bellavia C. (avv.ti Lessona e Colagrande) c/ Comune di Alberobello (avv.ti Loiodice e Lagrotta) sulla giurisdizione in materia di controversia su canoni non corrisposti dal soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione di parcheggio pubblico Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Servizio di gestione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3066</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carboni – Est. Pietronilla Bellavia<br /> C. (avv.ti Lessona e Colagrande) c/ Comune di Alberobello (avv.ti Loiodice e Lagrotta)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di controversia su canoni non corrisposti dal soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione di parcheggio pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Servizio di gestione di aree comunali a pagamento – Controversia in materia di canoni non corrisposti da parte del soggetto affidatario – Giurisdizione ordinaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Premesso che la gestione di un parcheggio a pagamento su aree comunali costituisce un servizio pubblico, trattandosi di un servizio a favore della collettività, sia pure a domanda dei singoli interessati e prestato dietro pagamento, la controversia in materia di canoni non corrisposti dal soggetto affidatario al Comune concedente appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, poiché l’art. 33 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative ai pubblici servizi, fra cui anche quelle “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 5 &#8211; 6 luglio 2004, n. 204, nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, anziché delle “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle su indennità, canoni ed altri corrispettivi”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10143, notificato il 6 novembre 2004 e depositato il 18 novembre 2004, proposto da</p>
<p><b>C.I.P.E.S. (Compagnia Italiana Promozione e Servizi)</b>, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Piero Lessona e Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. Paisiello, n. 55, presso lo studio dell’avv. F. G. Scoca, giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Alberobello</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ombrone, n. 12, pal. B, giusta procura in calce al ricorso avversario;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sez. II di Bari – n. 2282/2004, pubblicata il 24 maggio 2004;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria difensiva dell’appellato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2004, per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente avanzata dall’appellante, relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia, uditi gli avv.ti Colagrande e Follieri per delega dell’avv. Loiodice,<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>I°- La Sezione procede alla decisione del presente ricorso in appello in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, avendo di ciò avvertito le parti in causa nella camera di consiglio del 21 dicembre 2004, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare avanzata dall’appellante.</p>
<p>II°- La C.I.P.E.S., odierna appellante, ha proposto, davanti al T.A.R. Puglia &#8211; sede di Bari -, ricorso in opposizione al decreto del Presidente del menzionato T.A.R. 30 agosto 2002, n. 12, con il quale le era stato ingiunto di pagare al Comune di Alberobello per canoni non corrisposti, relativi ad un appalto di gestione di aree di sosta a pagamento, la complessiva somma di euro 22.735,42, più gli interessi legali, dalle date di scadenza dei singoli pagamenti non effettuati sino al soddisfo.<br />
La Sez. II del T.A.R., con la sentenza n. 2282/2004, pubblicata il 24 maggio 2004, dopo aver respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’opponente, ha rigettato il ricorso nel merito.<br />
Contro tale sentenza è rivolto il presente ricorso in appello proposto dalla C.I.P.E.S..<br />
L’appellato Comune di Alberobello, costituitosi in giudizio, con successiva memoria sostiene che la controversia rientra nella giurisdizione di questo giudice amministrativo nonché l’infondatezza nel merito dell’avversario ricorso.</p>
<p>III°- L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo circa la vertenza in oggetto, sollevata dall’appellante C.I.P.E.S., è fondata.<br />
In proposito, si precisa, anzitutto, che, così come ritenuto dal T.A.R., nella specie si verte in tema di pubblici servizi, essendo tale il parcheggio a pagamento su aree comunali, trattandosi di un servizio a favore della collettività, sia pure a domanda dei singoli interessati e prestato dietro pagamento.<br />
Ciò posto, si osserva che il contestato decreto ingiuntivo riguarda esclusivamente il pagamento di canoni non corrisposti al Comune di Alberobello alle scadenze pattuite, da parte della C.I.P.E.S., affidataria del servizio.<br />
Il T.A.R. ha ritenuto competente in materia il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, sostitutivo dell’art. 33 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative ai pubblici servizi, fra le quali ha esplicitamente elencato quelle “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”.<br />
La detta norma, con la sentenza della Corte costituzionale 5 &#8211; 6 luglio 2004, n. 204, è stata, però, dichiarata incostituzionale, per violazione degli artt. 25,102 e 103 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, anziché delle “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle su indennità, canoni ed altri corrispettivi”.<br />
In forza di tale sentenza della Corte costituzionale, la presente controversia, riguardante esclusivamente il pagamento di canoni relativi all’affidamento di un pubblico servizio, rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Donde la fondatezza dell’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’appellante, anche con riferimento alla detta sentenza della Corte costituzionale.<br />
Né, nel caso, rileva il fatto che la summenzionata sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta successivamente (5 – 6 luglio 2004) alla pronuncia dell’impugnata sentenza (effettuata il 22 aprile 2004).<br />
Le dichiarazioni d’illegittimità costituzionale delle norme ordinarie pronunciate dalla prefata Corte operano, infatti, su tutti i procedimenti non esauriti al momento della pubblicazione delle relative sentenze.<br />
Nella fattispecie in esame, non essendo stato il procedimento ancora definito con sentenza passata in giudicato, la questione di giurisdizione posta con il ricorso in appello va, quindi, necessariamente risolta in conformità alla citata sentenza della Corte costituzionale.<br />
Per quanto considerato, la questione oggetto del ricorso in esame non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì nella giurisdizione del giudice ordinario, così come sostenuto dall’appellante.</p>
<p>IV°- Conclusivamente, il ricorso in appello va accolto e, conseguentemente, l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio e, del pari, va annullato il decreto ingiuntivo opposto dall’odierna appellante davanti al T.A.R..<br />
Quanto alle spese del presente grado di giudizio sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla per difetto di giurisdizione, la sentenza del T.A.R. Puglia – Sez. II di Bari – n. 2282 del 22 aprile 2004, pubblicata il 24 maggio, nonché il decreto ingiuntivo del Presidente di tale Tribunale 30 agosto 2002, n. 12, oggetto di opposizione in primo grado.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 21 dicembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Raffaele Carboni			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	&#8211; Consigliere redattrice<br />	<br />
Aniello Cerreto			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Nicolina Pullano		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Michele Corradino		&#8211;		Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3064</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3064/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3064</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Pietronilla Bellavia Q.T.S. S.p.A. (avv.ti E. Romanelli, Cocchi e Quaglia) c/ G.C. s.r.l. (avv.ti Ciampoli e Ferrari) sulla applicabilità del dimezzamento del termine per il deposito del ricorso in appello Processo amministrativo – Appello – Rito accelerato ex art. 23 bis, l. 1034 del 1971 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3064/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3064</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3064/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3064</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Pietronilla Bellavia<br /> Q.T.S. S.p.A. (avv.ti E. Romanelli, Cocchi e Quaglia) c/ G.C. s.r.l. (avv.ti Ciampoli e Ferrari)</span></p>
<hr />
<p>sulla applicabilità del dimezzamento del termine per il deposito del ricorso in appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Appello – Rito accelerato ex art. 23 bis, l. 1034 del 1971 – Termine per il deposito del ricorso in appello – È ridotto alla metà</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso avverso provvedimenti relativi ad una gara di affidamento ed esecuzione di un pubblico servizio (servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a favore dei dipendenti) rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 23 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e, pertanto, trova applicazione la riduzione a metà dei prescritti termini processuali, con la conseguenza che il ricorso deve essere depositato, a pena di irricevibilità, entro il termine di giorni quindici dall’ultima notificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2968 del 12 aprile 2004, proposto da</p>
<p><b>Qui! Ticket Service s.p.a.</b>, corrente in Genova, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Gregorio Fogliani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Romanelli, Luigi Cocchi e Silvio Quaglia ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, sc. A, int. 4, presso lo studio del primo dei detti patroni, giusto mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Gemeaz Cusin s.r.l.</b>, corrente in Segrate, in persona del suo procuratore speciale, dr. Sandro Fertino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giustino Ciampoli ed Ugo Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via P.A. Micheli, n. 78, giusto mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Napoli Servizi s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Campania &#8211; Sez. I^ di Napoli – 18 febbraio 2004, n. 2383;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Gemeaz Cusin s.r.l. con i relativi allegati;<br />
Visto il decreto del Presidente della Sezione 3 aprile 2004, n. 1507, con il quale è stata rigettata la domanda della ricorrente intesa ad ottenere misure cautelari urgenti ex art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Vista la successiva ordinanza di questa Sezione 6 aprile 2004, n. 1544, parimenti reiettiva dell’istanza cautelare della ricorrente,<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2004, nominata relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi gli av.ti Pafundi per delega degli avv.ti Cocchi e Quaglia e Ferrari;<br />
Visto il dispositivo della decisione 16 novembre 2004, n. 483, pubblicato il 17 novembre 2004;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Gemeaz Cusin s.r.l., con ricorso proposto davanti al Tar Campania – Sede di Napoli, impugnò la propria esclusione dalla gara indetta il 26 novembre 2003 da Napoli Servizi s.p.a. per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediane buoni pasto a favore dei dipendenti, estendendo l’impugnativa al bando di gara e al relativo capitolato di appalto.<br />
La predetta Società, con successivi motivi aggiunti, ha, poi, impugnato l’aggiudicazione, in via provvisoria, del servizio a Qui! Ticket Service s.p.a..<br />
La Sezione prima dell’adito T.A.R., con la sentenza in forma semplicifata 18 febbraio 2004, n. 2383, ha accolto in parte il succitato ricorso e, per l’effetto, ha annullato il capitolato speciale di appalto nella parte concernente la modalità di presentazione dell’offerta (a mezzo raccomandata con a.r. e/o posta celere), l’esclusione della ricorrente dalla gara e gli ulteriori atti conseguenziali.<br />
Contro la citata sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto da Qui! Ticket Service s.p.a., assistito dai seguenti motivi di gravame:<br />
1°) “Inammissibilità del ricorso di 1° grado a causa dall’omessa notifica alla controinteressata Qui! Tichet Service s.p.a.”;<br />
2°) “Violazione degli artt. 21, comma 9, 26 e 23 bis legge 6/12/71, n. 1034, e s.m.i;”<br />
3°) “Legittimità della clausola della lex specialis annullata dalla decisione di 1° grado”.<br />
L’appellante, dopo aver motivato in ordine alle proposte censure, conclude per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
L’appellata Gemeaz Cusin s.r.l., costituitasi in giudizio, controdeduce in ordine ai proposti motivi di appello ed insta per la reiezione del gravame con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di giudizio.<br />
Ambedue le parti, con le rispettive memorie, insistono nei loro assunto difensivi.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il presente ricorso in appello è irricevibile.<br />
L’art. 23 bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della L. 21 luglio 2000, n. 205, per i ricorsi proposti davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto particolari provvedimenti prevede, al comma 2, la riduzione a metà dei termini processuali, salvo quelli per la proposizione di tali ricorsi.<br />
Tra i provvedimenti per i quali opera la detta riduzione dei termini processuali, elencati al comma 1 del citato art. 23 bis, sono ricompresi, “sub” lettera c, “i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti”.<br />
Il presente ricorso in appello, come emerge dall’esposizione in fatto, concerne provvedimenti relativi ad una gara di affidamento ed esecuzione di un pubblico servizio (servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a favore dei dipendenti) e, pertanto, operava nel caso la riduzione a metà dei prescritti termini processuali.<br />
Il termine ridotto di giorni 15 (metà del normale termine di giorni 30) operante per il deposito del ricorso in appello, nella fattispecie, non è stato rispettato.<br />
Il ricorso in appello “de quo”, notificato all’appellata e alla controinteressata in data 20 marzo 2004, è stato, infatti, depositato soltanto il 12 aprile 2004 e, quindi, oltre il termine di 15 giorni, nella specie operante.<br />
Donde la rilevata irricevibilità del presente ricorso in appello, in quanto tardivamente depositato.<br />
Tale ricorso in appello deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.<br />
Il che esime il Collegio – come fa – dall’esaminare nel merito le censure proposte a carico dell’appellata sentenza.<br />
Quanto alle spese e agli onorari del presente giudizio sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione quinta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in appello specificato in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 16 novembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta) riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Agostino Elefante                    &#8211;     Presidente<br />
Raffaele Carboni                    &#8211;      Consigliere<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia &#8211;  Consigliere redattrice<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani &#8211;      Consigliere<br />
Paolo Buonvino    &#8211;                        Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3064/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3064</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3050</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carboni – Est. Pullano P. (Avv. Salazar) c/ Comune di Reggio Calabria (Avv. De Tommasi) sull&#8217;inquadramento del personale avviato al lavoro in base alla legge sull&#8217;occupazione giovanile Pubblico impiego – Inquadramento – Personale avviato al lavoro sulla base della legge sull’occupazione giovanile 1 giugno 1977 n. 285 – Criterio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carboni – Est. Pullano<br /> P. (Avv. Salazar) c/ Comune di Reggio Calabria (Avv. De Tommasi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inquadramento del personale avviato al lavoro in base alla legge sull&#8217;occupazione giovanile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Inquadramento – Personale avviato al lavoro sulla base della legge sull’occupazione giovanile 1 giugno 1977 n. 285 – Criterio – Corrispondenza alla idoneità conseguita in sede di formazione professionale quale accertata attraverso procedura concorsuale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dall’esame della L. n. 138 del 1984 risulta chiaro che l’inquadramento del personale assunto in base alla normativa sulla occupazione giovanile va effettuato in corrispondenza alla specifica idoneità dallo stesso conseguita in sede di formazione professionale, quale accertata attraverso l’apposita procedura concorsuale. Pertanto, gli inquadramenti disposti dalle leggi n. 285 del 1977 e n. 138 del 1984, sebbene facciano riferimento, per la individuazione delle posizioni da conferire, alle qualifiche funzionali introdotte dal d.P.R. n. 347, non sono disciplinati dalla normativa di detto D.P.R. e, quindi, non sono disciplinate dall’art. 40 di detto decreto, ma sono regolate dalla particolare normativa che ad essi specificamente si riferisce.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 135 del 1997 proposto dalla</p>
<p><b>d.ssa Isabella Pascale</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Salazar ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 130, presso lo studio dell’Avv. Filippo Neri</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Reggio Calabria</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario De Tommasi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Consolo</p>
<p>per la riforma <br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Sezione di Reggio Calabria, n. 882 del 23 dicembre 1995.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti	Sanino e Ruggieri in sostituzione, rispettivamente, degli avv.ti Salazar e De Tommasi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO   e   DIRITTO</b></p>
<p>La Giunta Municipale di Reggio Calabria, con delibera n. 3 del 17.1.1992, ha provveduto all’inquadramento nella terza qualifica funzionale di 11 dipendenti &#8211; tra le quali la d.ssa Pascale &#8211; avviate al lavoro con la qualifica di “operaio qualificato” in base alla legge sull’occupazione giovanile (L. 1.6.1977 n. 285).<br />
La d.ssa Pascale ha impugnato la delibera suddetta dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Calabria chiedendone l’annullamento per violazione ed errata applicazione, sotto più profili, dell’art. 40 del d.P.R. 25.6.1983 n. 347 e per eccesso di potere per erroneità e per mancata e/o errata valutazione dei presupposti, non essendosi tenuto conto che le mansioni da lei effettivamente svolte erano riconducibili alla settima e all’ottava qualifica funzionale.<br />
Il Tribunale adito ha respinto il ricorso, osservando che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, gli inquadramenti ai sensi dell&#8217;art. 40 devono essere effettuati solo in base alla comparazione tra il contenuto della qualifica formalmente rivestita prevista dal precedente ordinamento ed il contenuto funzionale tipico delle nuove qualifiche, introdotte dal medesimo decreto presidenziale, senza che vengano in rilievo le mansioni effettivamente espletate dagli interessati.<br />
Ha, inoltre, chiarito che è insuperabile il divieto assoluto di diverso inquadramento, posto dall’art. 5 della L. 16.5.1984 n. 138, secondo il quale l&#8217;inquadramento in ruolo del personale assunto in base alla L. n. 285 del 1977 doveva essere effettuato per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali era stata conseguita l&#8217;idoneità, indipendentemente dal titolo di studio posseduto e dalle funzioni esercitate.<br />
Con l’appello in esame la d.ssa Pascale chiede la riforma della sentenza, a suo dire errata, e reitera i motivi di gravame dedotti in primo grado.<br />
L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha illustrato i motivi di infondatezza dell’appello, che ha, poi, ribadito anche nella memoria depositata in prossimità dell’udienza.<br />
L’appello è infondato, in quanto sia la sentenza di primo grado che la deliberazione impugnata sono esenti dalle critiche alle stesse rivolte.<br />
Come ritenuto dal giudice di primo grado, è del tutto corretto l’indirizzo seguito dal Comune di Reggio Calabria che ha provveduto all’inquadramento del personale, preavviato nei progetti per i servizi socialmente utili ed incluso nelle graduatorie uniche regionali di cui all’art. 26 del d.l. 30.12.1979 n. 663, in piena osservanza della L. n. 138 del 1984 (nella specie, come si vedrà, non era certamente applicabile l’art. 40 del d.P.R. n. 347 del 1983).<br />
Dall’esame della L. n. 138 del 1984 risulta chiaro che l’inquadramento del personale assunto in base alla normativa sulla occupazione giovanile va effettuato in corrispondenza alla specifica idoneità dallo stesso conseguita in sede di formazione professionale, quale accertata attraverso l’apposita procedura concorsuale.<br />
Pertanto, gli inquadramenti disposti dalle leggi n. 285 del 1977 e n. 138 del 1984, sebbene facciano riferimento, per la individuazione delle posizioni da conferire, alle qualifiche funzionali introdotte dal d.P.R. n. 347, non sono disciplinati dalla normativa di detto D.P.R. e, quindi, non sono disciplinate dall’art. 40 di detto decreto, ma sono regolate dalla particolare normativa che ad essi specificamente si riferisce.<br />
L’art. 40 citato riguarda solo il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali introdotte con il d.P.R. n. 347 del 1983, con effetti dall’1.1.1983, del personale già dipendente degli enti locali.<br />
Tale norma, quindi, non è applicabile alla d.ssa Pascale, diventata dipendente del Comune di Reggio Calabria a seguito del suo inquadramento, ai sensi della legge n. 138 del 1984, in posizione soprannumeraria, con decorrenza 1.6.1985, nella qualifica di provenienza (ossia quella di “operaia qualificata” corrispondente al terzo livello del d.P.R. n. 347 del 1983) per la quale aveva conseguito l’idoneità.<br />
Di conseguenza, si rivelano prive di fondamento e non attinenti alla fattispecie tutte le argomentazioni difensive tendenti a collocare la posizione dell’appellante nell’ambito di operatività dell’art. 40 del più volte citato d.P.R..<br />
Per le considerazioni che precedono, l’appello va, quindi, respinto.<br />
Le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.<br />
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Reggio Calabria, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Raffaele	CARBONI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Rosalia	BELLAVIA	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Aniello	CERRETO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Nicolina	PULLANO	&#8211; Consigliere est.<br />	<br />
Michele	CORRADINO	#NOME?</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3307</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-6-2005-n-3307/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Aldo Ravalli – Presidente, Giovanni Palatiello – Estensore. Artorafa di Vito Intini &#038; C. s.r.l. (avv. F. Silvestre, C.A. Parisi), Consorzio S.I.S.R.I di Brindisi (avv. G. Stefanelli). Calò Lenoci s.r.l. (avv. R. Montanaro). in tema di applicazione dell&#8217;art.43, d.P.R. n.327 del 2001, con riferimento ad un provvedimento di acquisizione adottato</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Giovanni Palatiello – Estensore.<br /> Artorafa di Vito Intini &#038; C. s.r.l. (avv. F. Silvestre, C.A. Parisi), Consorzio S.I.S.R.I di Brindisi (avv. G. Stefanelli). Calò Lenoci s.r.l. (avv. R. Montanaro).</span></p>
<hr />
<p>in tema di applicazione dell&#8217;art.43, d.P.R. n.327 del 2001, con riferimento ad un provvedimento di acquisizione adottato da un consorzio a.s.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità – Testo unico – Art.43, d.P.R. n.327 del 2001 – Provvedimento di acquisizione – Dedotta illegittimità – Domande di restituzione del fondo e di risarcimento del danno – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità – Testo unico – Art.43, d.P.R. n.327 del 2001 – Interpretazione.</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità – Testo unico – Art.43, d.P.R. n.327 del 2001 – Provvedimento di acquisizione – Ha natura eccezionale.</p>
<p>4. Pubblica amministrazione – Consorzi per le aree di sviluppo industriale – Art. 36 comma 4, l. n.317 del 1991 – Mutamento della struttura, dei compiti e delle attribuzioni – Esclusione.</p>
<p>5. Espropriazione per pubblica utilità – Testo unico – Art.43, d.P.R. n.327 del 2001 – Autorità ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001 – Consorzi per le aree di sviluppo industriale – Sono inclusi.6. Espropriazione per pubblica utilità – Testo unico – Art.43, d.P.R. n.327 del 2001 – Provvedimento di acquisizione – Consorzi di sviluppo industriale – Utilizzazione del bene – Significato.</p>
<p>7. Espropriazione per pubblica utilità – Testo unico – Art.43, d.P.R. n.327 del 2001 – Provvedimento di acquisizione – Acquisizione al patrimonio indisponibile – Significato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, la giurisdizione del giudice amministrativo si estende anche alle domande di restituzione del fondo e di risarcimento del danno, in quanto pretese di reintegrazione in forma specifica e per equivalente consequenziali alla dedotta illegittimità del provvedimento autoritativo di acquisizione ex art. 43, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.</p>
<p>2. In tema di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, art. 43, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 -nell’intento di adeguare l’ordinamento di settore ai parametri imposti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, prima ancora, ai principi enunciati dall’art. 42, cost.-  persegue una chiara finalità di “regolarizzazione” e “sanatoria” delle procedure ablatorie illegittime e dei comportamenti illeciti dell’Amministrazione in campo espropriativo; pertanto, detta norma non può che riferirsi, come ogni disposizione di sanatoria, a qualunque situazione pregressa di illegittimità ed illiceità posta in essere dalla p.a., con l’unico limite costituito dall’eventuale giudicato che esplicitamente riconosca al privato il diritto alla restituzione del bene, diritto, che, allora, a tali condizioni, il sopravvenuto provvedimento di acquisizione ex art. 43, d.P.R. n. 327 del 2001, non può più rimettere in discussione.<br />
3. In tema di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 43, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, l’atto di acquisizione, che assorbe dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio, deve non solo valutare la pubblica utilità dell’opera, ma deve altresì tener conto che il potere acquisitivo in parola -avente, in qualche misura, valore “sanante” dell’illegittimità della procedura espropriativa, anche se solo ex nunc- ha natura “eccezionale” e non può risolversi in una mera alternativa alla procedura ordinaria; pertanto, il nuovo provvedimento deve trovare la sua giustificazione nella particolare rilevanza dell’interesse pubblico posto a raffronto con l’interesse del privato e la motivazione dell’atto di acquisizione dovrà essere particolarmente esaustiva della valutazione degli interessi in conflitto e gli stessi requisiti per l’ammissibilità del provvedimento di acquisizione dovranno essere valutati rigorosamente, dovendosi escludere, per esempio, come rilevato anche in dottrina, che il provvedimento possa far leva sulla semplice utilizzabilità dell’immobile ovvero sulla sua astratta idoneità a essere utilizzato per il soddisfacimento di un interesse generale, facendo per contro riferimento la norma all’utilizzazione in atto per un interesse pubblico specifico e concreto.</p>
<p>4.  La mera qualificazione di &#8220;enti pubblici economici&#8221; attribuita dall&#8217;art. 36 comma 4, l. 5 ottobre 1991 n.317, ai consorzi per le aree di sviluppo industriale – già previsti dall&#8217;art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978 n.218 (quali enti pubblici non economici) &#8211; non ne ha immutato la struttura, né i compiti e le attribuzioni, che attengono a funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale,  e consistenti, in particolare, nell’acquisizione (mediante la promozione delle necessarie procedure espropriative ex art. 53, comma 7, d.P.R. 218 del 1978) delle aree localizzate nei nuclei di industrializzazione e destinate alla edificazione di impianti industriali, nella sistemazione di tali aree e nella conseguente cessione agli imprenditori per la concreta realizzazione dell’impianto produttivo.</p>
<p>5. I consorzi per le aree di sviluppo industriale sono a tutt’oggi enti pubblici titolari di funzioni pubbliche di interesse generale, per il perseguimento delle quali dispongono anche del potere di promuovere procedure ablatorie; onde essi rientrano a pieno titolo nel novero delle “autorità” di cui all’ art. 43, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nozione questa, volutamente, atecnica, incentrata, non tanto sulla natura del soggetto che agisce, quanto sul dato obiettivo dell’esercizio di poteri autoritativi.</p>
<p>6. Con riferimento ai consorzi di sviluppo industriale, per utilizzazione del bene ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, d.P.R.  8 giugno 2001 n.327, deve intendersi l’acquisizione di aree e la cessione a terzi imprenditori delle stesse per la realizzazione di un insediamento produttivo.</p>
<p>7. In tema di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 43, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, l’acquisizione al patrimonio indisponibile è elemento esegetico che non può essere inteso esclusivamente alla luce della sua portata letterale, ma va interpretato in relazione al requisito (funzionale) della destinazione dell’immobile (irreversibilmente trasformato in assenza di titolo) e poi acquisito ex art. 43 cit., al perseguimento di scopi di interesse  pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE<br />
PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Sentenze: 3307/2005<br />
Registro Generale: 975/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI                         Presidente<br />ETTORE MANCA                       Ref. <br />
GIOVANNI PALATIELLO        Ref.  relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 1° dicembre 2004<br />
Visto il ricorso 975/2004  proposto da:<br />
<b>Artorafa di Vito Intini &#038; C. s.r.l. </b>(già Panificio Pugliese s.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti  Francesco Silvestre e Consiglio Armando Parisi, con domicilio eletto in Lecce, alla Via S. Trinchese n. 63 presso lo studio dell’avv. Massimo Erroi;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consorzio S.I.S.R.I.</b> (Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese) di Brindisi, in persona del Commissario Straordinario in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Stefanelli, con domicilio eletto in Lecce, alla Via Oberdan  n. 11 presso lo studio dell’avv. Carlo Casciaro;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Calò Lenoci s.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Montanaro ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via F. Bacile n. 3, presso lo studio dell’avv. Antonio Guglielmo ;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
della deliberazione n. 40 del 5.4.2004, con la quale il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi ha disposto l’acquisizione al patrimonio consortile ex art. 43, commi 1 e 2, D.P.R. 327/2001 del fondo di proprietà della società ricorrente, sito nella zona industriale di Ostuni, alla contrada Grisiglio, in catasto al foglio 74, particella 335 (ex 1 B), esteso are 68,50, determinando, altresì, in  € 50.280,18 il risarcimento del danno da corrispondere alla ricorrente;  nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, nonché</p>
<p>per la condanna<br />
 del Consorzio S.I.S.R..I. di Brindisi, e dell’odierna detentrice del fondo, la Calò Lenoci s.r.l., <u>in via principale</u> a riconsegnare alla legittima proprietaria, Artorafa di Vito Intini &#038; C. s.r.l. il fondo medesimo e a risarcire a quest’ultima tutti i danni subiti e subendi fino al rilascio del fondo, <u>in via subordinata</u> al pagamento del valore venale del fondo stesso, così come prescritto dall’art. 36 del D.P.R. n. 327/2001, da quantificarsi nella misura che sarà determinata da un C.T.U. di cui si chiede la nomina;  vista l’atto di costituzione del Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi e della Calò Lenoci s.r.l.  con i relativi allegati;<br />
viste le memorie conclusive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa; <br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi altresì per le parti, l’Avv. Francesco Silvestre, l’Avv. Raffaele Montanaro e l’Avv. Gianfranco Stefanelli;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato il 4 maggio 2004 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 14 maggio, si espone quanto segue.<br />
Con decreto prot. 7386/ I° Settore in data  27/9/1993 il Prefetto di Brindisi ha disposto l’espropriazione  in favore del Consorzio del Porto e dell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi di un fondo di proprietà della Artorafa di Vito Intini &#038; C.<b> </b>s.r.l.  (sito nella zona industriale di Ostuni, alla contrada Grisiglio, in catasto al foglio 74, particella 335 (ex 1 B), esteso are 68,50) per la realizzazione di opifici industriali nell’Agglomerato Industriale di Ostuni.<br />
In accoglimento del ricorso della società espropriata contraddistinto dal n. 2040/1993 di R.G., questo Tribunale, con sentenza della Sezione Prima n. 1422 del 28 dicembre 1999, ha annullato il predetto decreto di espropriazione e la presupposta deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio del Porto e dell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi n. 263/ASI del 14.12.1992, contenete dichiarazione della pubblica utilità delle opere da eseguire ai sensi del D.P.R. n. 218/1978.<br />
La sentenza del T.A.R. è stata confermata dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato con le decisioni n. 525 dell’8 febbraio 2001 e n. 3883 dell’11 luglio 2001.<br />
Nelle more del giudizio amministrativo, con atto di citazione notificato il 2.12.1993 e trascritto in pari data, la Artorafa di Vito Intini &#038; C.<b> </b>s.r.l. ha adito il Tribunale Ordinario di Brindisi con un’azione di rivendica, chiedendo la condanna del Consorzio S.I.S.R.I. alla restituzione del fondo.<br />
Con atto notarile  del 30.3.1994, registrato a Ostuni il 13.4.1994 al n. 862 e trascritto presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Brindisi l’8.4.1994 ai nn. 4779/4215, il Consorzio S.I.S.R.I., ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 218/1978, ha trasferito in proprietà alla ditta Calò Lenoci s.r.l., tra gli altri, il fondo di  proprietà della Artorafa di Vito Intini &#038; C.<b> </b>s.r.l. per la realizzazione di un opificio industriale secondo il progetto approvato dal Consorzio con delibera n. 203 del 20.9.1996 ed in base alla concessione edilizia n. 383/96 del 7.11.1997 rilasciata dal Comune di Ostuni.<br />
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 850 in data 10/07 – 29/08/03, registrata in Brindisi il 5.11.2003, trascritta presso la Conservatoria dei R.R.I.I. il 9.10.2003 e notificata il 17.9.2003 – sulla premessa che, a seguito dell’annullamento con sentenza di questo T.A.R. n. 1422 del 1999 del decreto di esproprio n. 7386/1993 e della presupposta dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera consortile n. 263/1992, l’occupazione (avvenuta in data 29.10.2003) del fondo di proprietà dell’attrice da parte del Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi per la realizzazione di un opificio industriale era divenuta illecita <i>ab origine, </i>poiché priva di titolo (il decreto di esproprio) e di una seria valutazione degli interessi e delle finalità pubbliche perseguite (la dichiarazione di pubblica utilità) &#8211; accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi alla restituzione del fondo in favore dell’odierna ricorrente, nonché al risarcimento dei danni da determinarsi in separata sede per la mancata disponibilità dell’immobile dal 29.10.1993.<br />
Con atto di citazione notificato il 12.11.2003, il Consorzio S.I.S.R.I. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Brindisi.<br />
In pendenza del giudizio d’appello, il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi ha adottato la deliberazione n. 40 del 5.4.2004, notificata in data 8.4.2004, con la quale è stata disposta l’acquisizione al patrimonio consortile ex art. 43, commi 1 e 2, D.P.R. 327/2001 del fondo di proprietà Artorafa di Vito Intini &#038; C.<b> </b>s.r.l. (già Panificio Pugliese s.r.l.), sito nella zona industriale di Ostuni, alla contrada Grisiglio, in catasto al foglio 74, particella 335 (ex 1 B), esteso are 68,50, determinando, altresì, in  € 50.280,18 il risarcimento del danno da corrispondere alla ditta proprietaria.<br />
Con il ricorso in trattazione Artorafa di Vito Intini &#038; C.<b> </b>s.r.l. ha chiesto l’annullamento di tale deliberazione consortile nonché <b> </b>la condanna<b> </b>del Consorzio S.I.S.R..I. di Brindisi, e dell’odierna detentrice del fondo, la Calò Lenoci s.r.l., in via principale, alla restituzione del fondo medesimo ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi fino al rilascio del fondo, in via subordinata, al pagamento del valore venale del fondo stesso, così come prescritto dall’art. 36 del D.P.R. n. 327/2001, previo espletamento di C.T.U..<br />
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di diritto:<u><br />
1. Violazione ed errata interpretazione dell’art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001.<br />
</u>L’art. 43 D.P.R. 327 del 2001 esige che il bene sia stato occupato dalla Pubblica Amministrazione, sia stato modificato dalla stessa, sia stato utilizzato per scopi di interesse pubblico e rimanga acquisito al suo patrimonio indisponibile.<br />
Nel caso in esame non ricorrerebbe nessuno dei predetti presupposti di legge.<br />
In particolare si assume che:<br />
a)	l’immobile per cui è causa non è stato utilizzato da una Pubblica Amministrazione atteso che il Consorzio S.I.S.R.I., ottenuto il decreto di esproprio del fondo, lo cedette subito dopo alla Calò Lenoci s.r.l.;<br />	<br />
b)	l’opera realizzata sul fondo anzidetto non è destinata a conseguire scopi di pubblico interesse;<br />	<br />
c)	il Consorzio S.I.S.R.I. è un ente pubblico economico e, come tale, non è legittimato ad emanare provvedimenti ablativi o acquisitivi della proprietà altrui;<br />	<br />
d)	il Consorzio S.I.S.R.I., non essendo una pubblica amministrazione, non ha un patrimonio indisponibile destinato all’uso pubblico e, quindi, non può acquisire alcunché, come dimostrato dal fatto che nell’atto deliberativo impugnato si dà espressamente atto che, con successiva delibera, si provvederà al trasferimento dei suoli alla Calò Lenoci s.r.l..<br />	<br />
2<u>) Violazione degli artt. 834 cod. civ. e 42 Cost.<br />
</u>L’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 non poteva trovare applicazione nella fattispecie poiché il fondo occupato senza titolo non è stato utilizzato per soddisfare alcun  pubblico interesse.<br />
3<u>) Violazione dell’art. 53, comma 7, del T.U. n. 218 del 1978.</u> <br />
In base all’art. 53, comma 7, D.P.R. n. 218 del 1978 gli espropriati hanno diritto alla restituzione degli immobili ceduti dal Consorzio S.I.S.R.I. a terzi per l’impianto di nuovi stabilimenti industriali qualora tali immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.   <br />
Il decreto di esproprio fu emesso dal Prefetto di Brindisi in data 27.9.1993; il fondo espropriato venne ceduto alla Calò Lenoci s.r.l. con atto notarile in data 30.3.1994; il progetto dell’opera è stato definitivamente approvato in data 19.3.1999; i lavori sono stati ultimati in data 10.1.2002; a tutt’oggi non risulta essere stato rilasciato il prescritto certificato di agibilità e non risulta essere stata avviata alcuna attività.<br />
Ne consegue che, nella fattispecie, né il Consorzio S.I.S.R.I., né la Calò Lenoci s.r.l., erano legittimati ad acquisire al loro patrimonio il fondo illecitamente sottratto all’odierna ricorrente.<br />
<u>4) Violazione dell’art. 948 cod. civ..<br />
</u>La delibera consortile impugnata si pone in contrasto con il giudicato del T.A.R. n. 1422 del 1999 che aveva annullato il decreto di esproprio e la presupposta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da eseguire, con il conseguente obbligo delle parti resistenti di restituire l’immobile all’odierna ricorrente, sancito anche dal Tribunale ordinario di Brindisi con la sentenza n. 850 del 2003.<br />
<u>5) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 43, comma 7, 36 e 37 del D.P.R. n. 327 del 2001.<br />
</u>In via del tutto subordinata si deduce che la determinazione del risarcimento spettante all’odierna ricorrente andava operata non mediante applicazione dell’art. 37 D.P.R. 327 del 2001, bensì in base all’art. 36 del D.P.R. cit..che disciplina proprio l’ipotesi di  espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità.     <br />
Si sono costituite in giudizio sia il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi che la Calò Lenoci s.r.l. contestando diffusamente le avverse censure e chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, che, ai sensi dell’art. 43, comma 3, D.P.R. n. 327 del 2001, venga disposta la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario nella misura già determinata ed offerta dal Consorzio ai sensi dell’ art. 43, commi 2, lett. c) e 6, e dell’art. 55D.P.R. 327 del 2001, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.<br />
Alla Camera di Consiglio del 26 maggio 2004, la Sezione, con ordinanza n. 595/2004, ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.    <b><br />
</b>All’udienza pubblica del 1° dicembre 2004, la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center><b> Diritto </b></p>
<p></b> <b><br />
1.)</b>	 In via preliminare il Tribunale deve farsi carico della questione di giurisdizione, suscettibile di esame <i>ex officio</i> ex art. 30, comma 1, L. 1034 del 1971.  <br />	<br />
In proposito osserva il Collegio che, in base all’ art. 53 del D.P.R.. 327 del 2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari sull’ espropriazione per pubblica utilità, in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003,: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico” (comma 1).<br />
In giurisprudenza si dubita della conformità a Costituzione  dell’art. 53, comma 1, D.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui devolve al giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto (oltre che gli atti, i provvedimenti e gli accordi) anche i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, poiché tale norma verrebbe ad estendere la giurisdizione esclusiva del G.A. a questioni nelle quali non sarebbe ravvisabile. quel “nodo gordiano” tra interesse legittimo e diritto soggettivo che, secondo la sentenza della Consulta n. 204 del 2004, è necessario per  giustificare l’attribuzione “complessiva” della vicenda contenziosa al giudice amministrativo. <br />
 (v. T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara, ord. 21 ottobre 2004, n. 868).<br />
Altri Giudicanti hanno perfino ritenuto che l’art. 53, comma 1, D.P.R. n. 327 del 2001 sia stato implicitamente travolto, <i>in parte qua</i>, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 che ha espunto dall’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di urbanistica ed edilizia ex art. 34 D.Lvo 80 del 1998 come modificato dall’art. 7 della Legge n. 205 del 2000 le controversie riguardanti l’illiceità di meri “comportamenti” della pubblica amministrazione (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, I,  29 ottobre 2004 n. 2422; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 9 agosto 2004 n. 607).<br />
Restano, invece, sicuramente devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie di cui all’art. 43 del T.U. n.327 del 2001, in quanto afferenti l’esercizio di un vero e proprio potere amministrativo di carattere ablatorio con oggetto l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente dell’immobile utilizzato “per scopi di interesse pubblico”, nonché la determinazione del risarcimento dei danni subiti in favore del proprietario (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 94/2005; id., 607/2004).<br />
Come esposto in narrativa, con il gravame in trattazione Artorafa di Vito Intini &#038; C.<b> </b>s.r.l. ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 40 del 5.4.2004, con la quale il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi ha disposto l’acquisizione al patrimonio consortile ex art. 43, commi 1 e 2, D.P.R. 327/2001 di un fondo di sua proprietà, sito nella zona industriale di Ostuni, alla contrada Grisiglio, in catasto al foglio 74, particella 335 (ex 1 B), esteso are 68,50, nonchè <b> </b>la condanna<b> </b>del Consorzio S.I.S.R..I. di Brindisi, e dell’odierna detentrice del fondo, la Calò Lenoci s.r.l., in via principale, alla restituzione del fondo medesimo ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi fino al rilascio del fondo, ed in via subordinata, al pagamento del valore venale del fondo stesso, così come prescritto dall’art. 36 del D.P.R. n. 327/2001, previo espletamento di C.T.U&#8230;<br />
Ciò stante, alla luce dei suesposti principi, deve essere ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale, che &#8211; ai sensi dell’art. 35, comma 1, D.Lgs. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 l. 205 del 2000 e dell’art. 7, comma 3, L. 1034 del 1971 come  modificato dall’art. 35, comma 4, D.Lgs. 80 del 1998, così come sostituito dall’art. 7 L. 205 del 2000 – si estende anche alle connesse domande di restituzione del fondo e di risarcimento del danno, in quanto pretese di reintegrazione in forma specifica e per equivalente consequenziali alla dedotta illegittimità del provvedimento autoritativo di acquisizione ex art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001.<br />
<b>2.)    </b>Passando all’esame del merito della controversia, con il primo motivo la ricorrente deduce che non sarebbero ravvisabili i presupposti per l’applicazione dell’art. 43 D.P.R. 327 del 2001.<br />
In particolare si assume che:<br />
a)	l’immobile per cui è causa non è stato utilizzato da una Pubblica Amministrazione atteso che il Consorzio S.I.S.R.I., ottenuto il decreto di esproprio del fondo, lo cedette subito dopo alla Calò Lenoci s.r.l.;<br />	<br />
b)	l’opera realizzata sul fondo anzidetto non è destinata a conseguire scopi di pubblico interesse;<br />	<br />
c)	il Consorzio S.I.S.R.I. è un ente pubblico economico e, come tale, non è legittimato ad emanare provvedimenti ablativi o acquisitivi della proprietà altrui;<br />	<br />
d)	il Consorzio S.I.S.R.I., non essendo una pubblica amministrazione, non ha un patrimonio indisponibile destinato all’uso pubblico e, quindi, non può acquisire alcunché, come dimostrato dal fatto che nell’atto deliberativo impugnato si dà espressamente atto che, con successiva delibera, si provvederà al trasferimento dei suoli alla Calò Lenoci s.r.l..<br />	<br />
La censura è, nel suo complesso, infondata per le ragioni di seguito esposte.<br />
Ed invero, a seguito dell’annullamento con la sentenza di questo T.A.R. n. 1422 del 1999, confermata in appello, del decreto di esproprio n. 7386/1993 e della presupposta dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera consortile n. 263/1992, l’occupazione (avvenuta in data 29.10.2003) del fondo di proprietà dell’attrice da parte del Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi per la realizzazione di un opificio industriale  è divenuta illecita <i>ab origine, </i>poiché priva di titolo (il decreto di esproprio) e di una seria valutazione degli interessi e delle finalità pubbliche perseguite (la dichiarazione di pubblica utilità).<br />
L’ atto notarile  del 30.3.1994, registrato a Ostuni il 13.4.1994 al n. 862 e trascritto presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Brindisi l’8.4.1994 ai nn. 4779/4215, con il quale il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 218/1978, trasferì in proprietà alla ditta Calò Lenoci s.r.l., tra gli altri, il fondo di  proprietà della Artorafa di Vito Intini &#038; C.<b> </b>s.r.l. per la realizzazione di un opificio industriale è inopponibile all’odierna ricorrente ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ. in quanto trascritto successivamente alla trascrizione (in data 2.12.1993) della domanda di rivendica dell’immobile <i>de quo</i>, poi accolta dal Tribunale Ordinario di Brindisi con la sentenza n. 850 in data 10/07 – 29/08/2003, registrata in Brindisi il 5.11.2003 e trascritta presso la Conservatoria dei R.R.I.I. il 9.10.2003, ad oggi gravata d’appello.<br />
Dunque, il caso di esame, è riconducibile allo schema dell’occupazione usurpativa di un fondo privato ricadente nel vigente Piano Regolatore A.S.I. degli agglomerati periferici del Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi.<br />
Quest’ultimo, al fine di evitare la doverosa restituzione dell’immobile (sancita anche dal Giudice Civile, sia pure mediante una sentenza non ancora coperta dal giudicato), assumendo che l’immobile stesso, nelle more, è stato irreversibilmente utilizzato dalla ditta Calò Lenoci s.r.l. (cessionaria ex art. 53, comma 7, D.P.R. n. 218 del 1978)  per la realizzazione di un opificio industriale, ha adottato il provvedimento di acquisizione di cui all’art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, contestualmente determinando il risarcimento spettante alla proprietaria ablata.<br />
A tale proposito giova evidenziare che il citato articolo 43 del T.U. n. 327 del 2001, nel disciplinare la “utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, stabilisce che “l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”.<br />
Come di recente chiarito dalla decisione n. 2 del 2005 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ciò significa riconoscimento all’autorità amministrativa del potere di acquisire al patrimonio pubblico anche un bene occupato senza titolo idoneo, purchè ciò avvenga sulla base di un formale atto amministrativo fondato sulla “valutazione degli interessi in conflitto” e con l’attribuzione al privato del ristoro del danno.<br />
La norma postula quindi, accomunando nel regime ogni forma di occupazione senza titolo, la possibilità dell’acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione, con un formale provvedimento amministrativo, “valutati gli interessi in conflitto”.<br />
In altri termini, la norma &#8211; nell’intento di adeguare l’ordinamento di settore ai parametri imposti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, prima ancora, ai principi enunciati dall’art. 42 della Costituzione nazionale &#8211;  persegue una chiara finalità di “regolarizzazione” e “sanatoria” delle procedure ablatorie illegittime e dei comportamenti illeciti dell’Amministrazione in campo espropriativo: tale finalità è pacifica in dottrina ed è stata esplicitamente enunciata nel parere 29 marzo 2001, n. 4/2001 reso sul T.U. dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, al cui punto 29.4. si afferma che l’art. 43 “mira ad eliminare” le ipotesi di occupazione appropriativa nonché usurpativa;  <br />
Ma se così è, esso non può che riferirsi, come ogni disposizione di sanatoria, a qualunque situazione pregressa di illegittimità ed illiceità posta in essere dalla P.A., con l’unico limite costituito dall’ eventuale giudicato che esplicitamente riconosca al privato il diritto alla restituzione del bene, diritto, che, allora, a tali condizioni, il sopravvenuto provvedimento di acquisizione ex art. 43 T.U. n. 327 del 2001 non può più rimettere in discussione. <br />
Quanto ai presupposti del particolare potere ablatorio di cui all’art. 43 cit.., la valutazione – quella degli interessi in conflitto – è da condurre con particolare rigore. <br />
In particolare l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione sopra richiamata, ha, altresì, chiarito che l’atto di acquisizione, che assorbe dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio, deve non solo valutare la pubblica utilità dell’opera, ma deve altresì tener conto che il potere acquisitivo in parola &#8211; avente, in qualche misura, valore “sanante” dell’illegittimità della procedura espropriativa, anche se solo <i>ex nunc</i> &#8211; ha natura “eccezionale” e non può risolversi in una mera alternativa alla procedura ordinaria.<br />
 Il nuovo provvedimento deve perciò trovare la sua giustificazione nella <i>particolare</i> rilevanza dell’interesse pubblico posto a raffronto con l’interesse del privato.<br />
La motivazione dell’atto di acquisizione dovrà essere, quindi, particolarmente esaustiva della valutazione degli interessi in conflitto e gli stessi requisiti per l’ammissibilità del provvedimento di acquisizione dovranno essere valutati rigorosamente, dovendosi escludere, per esempio, come rilevato anche in dottrina, che il provvedimento possa far leva sulla semplice utilizzabilità dell’immobile ovvero sulla sua astratta idoneità a essere utilizzato per il soddisfacimento di un interesse generale, facendo per contro riferimento la norma all’utilizzazione in atto per un interesse pubblico specifico e concreto.<br />
Ciò posto, gli assunti della ricorrente, volti a contestare la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti per l’adozione dell’atto di acquisizione ex art. 43 cit., non sono condivisibili.<br />
Ed invero, la norma in esame dispone che l’atto di acquisizione rientra nella competenza “dell’autorità che utilizza” il bene, a prescindere (conformemente, del resto, alla ratio dell’intero meccanismo acquisitivo di cui all’art. 43, commi 1 e 2, cit. che è preordinato a consentire, con la massima larghezza possibile, la sanatoria dei precedenti comportamenti illeciti della P.A.), dall’amministrazione che abbia, in passato, adottato il provvedimento di esproprio e/o l’atto dichiarativo della pubblica utilità, poi ritenuti illegittimi dal G.A., ovvero dal soggetto pubblico che abbia concretamente realizzato l’opera pubblica o di pubblica utilità.<br />
Evidentemente, la norma non tiene conto della specifica disciplina che regola l’attività dei consorzi industriali ed, alla quale, ovviamente, va armonizzato il disposto dell’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001.<br />
Orbene, la mera qualificazione di &#8220;enti pubblici economici&#8221; attribuita dall&#8217;art. 36, quarto comma, della legge n. 317 del 1991 ai consorzi per le aree di sviluppo industriale – già previsti dall&#8217;art. 50 del D.P.R. n. 218 del 1978 (quali enti pubblici non economici) &#8211; non ne ha immutato la struttura, né i compiti e le attribuzioni, che attengono a funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale (cfr., Cass. SS.UU. 16.11.1999, n. 781), e consistenti, in particolare, nell’acquisizione (mediante la promozione delle necessarie procedure espropriative ex art. 53, comma 7, D.P.R. 218 del 1978) delle aree localizzate nei nuclei di industrializzazione e destinate alla edificazione di impianti industriali, nella sistemazione di tali aree e nella conseguente cessione agli imprenditori per la concreta realizzazione dell’impianto produttivo (v. D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e L. 1 marzo 1986, n. 64, ed, in particolare, per ciò che concerne al Regione Puglia, l’art. 2, comma 3, nn. 1) e 3) L.R. 3 ottobre 1986, n. 31).<br />
Inoltre, ai sensi degli art. 49 e 53 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (applicabili ai fatti di causa <i>ratione temporis)</i>, le opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l’ammodernamento degli stabilimenti già esistenti nei territori del Mezzogiorno, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Pertanto gli insediamenti industriali in questione costituiscono opere di pubblica utilità, anche se rimangono di esclusiva proprietà privata (cfr. C.d.S., Sez. IV, 3.6.1996, n. 720; 8.2.2001 n. 525; 11.7.2001, n. 3883, queste ultime due rese <i>inter partes</i>)<br />
Ciò stante, osserva il Collegio  che:<br />
a)	i Consorzi S.I.S.R.I., al di là della loro qualificazione legislativa, sono a tutt’oggi enti pubblici titolari di funzioni pubbliche di interesse generale, per il perseguimento delle quali dispongono anche del potere di promuovere procedure ablatorie; onde essi rientrano a pieno titolo nel novero delle “autorità” di cui all’art. 43 cit., nozione questa, volutamente, atecnica, incentrata, non tanto sulla natura del soggetto che agisce, quanto sul dato obiettivo dell’esercizio di poteri autoritativi;<br />	<br />
b)	 con riferimento ai Consorzi S.I.S.R.I., per utilizzazione del bene ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 cit., deve intendersi l’acquisizione di aree e la cessione a terzi imprenditori delle stesse per la realizzazione di un insediamento produttivo; in altri termini, l’acquisizione di aree e la cessione a terzi imprenditori delle stesse per la realizzazione di un insediamento produttivo costituisce, in base alla legge, la tipica forma di utilizzazione delle aree occupate da parte dei Consorzi di Sviluppo industriale; onde la circostanza che, nella fattispecie, il fondo di proprietà della ricorrente, dapprima occupato dal Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi in data 29.10. 1993, sia stato ceduto alla Calà Lenoci s.r.l. (soggetto privato che ha concretamente realizzato l’opificio industriale) appare del tutto irrilevante e non priva il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi della legittimazione ad adottare l’atto di acquisizione ex art. 43 cit., essendo, di contro, pacifico che il predetto Consorzio abbia destinato (ed intenda tutt’ora destinare) il fondo <i>de quo</i> al perseguimento dei suoi fini istituzionali, come, peraltro, dimostrato  dal fatto che nell’atto deliberativo impugnato si dà espressamente atto che, con successiva delibera, si provvederà al (ri)trasferimento dei suoli alla Calò Lenoci s.r.l.;<br />	<br />
c)	l’acquisizione al patrimonio indisponibile è elemento esegetico che non può essere inteso esclusivamente alla luce della sua portata letterale, ma va interpretato in relazione al requisito (funzionale) della destinazione dell’immobile (irreversibilmente trasformato in assenza di titolo) e poi acquisito ex art. 43 cit., al perseguimento di scopi di interesse  pubblico; requisito che, nella fattispecie, è sicuramente soddisfatto (almeno in parte, come si dirà nel prosieguo della motivazione), ove si consideri che, allo stato, a quanto risulta dagli atti di causa, l’insediamento produttivo della Calò Lenoci s.r.l. è stato completato ed è pienamente funzionante già da alcuni anni e lo stesso Consorzio S.I.S.R.I. di Brinsidi, come rilevato al punto che precede, nell’atto deliberativo impugnato, ha dato espressamente atto che, con successiva delibera,  provvederà al (ri)trasferimento dei suoli alla Calò Lenoci s.r.l.;<br />	<br />
d)	l’opificio industriale realizzato sul fondo in argomento costituisce un’opera privata di interesse pubblico ai sensi degli artt. 49 e 53 D.P.R. n. 218/1978 e l’interesse pubblico al mantenimento della funzionalità di tale impianto (coinvolgendo anche delicate problematiche di rilievo occupazionale) è senz’altro prevalente rispetto all’interesse privato del ricorrente;<br />	<br />
<b>3.)</b> Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che l’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 non poteva trovare applicazione nella fattispecie poiché il fondo occupato senza titolo non è stato utilizzato per soddisfare alcun  pubblico interesse.<br />
La censura è in parte fondata.<br />
Ed invero, come risulta dalla deliberazione consortile impugnata e dalle difese della stessa Calò Lenoci s.r.l, l’opificio industriale in argomento (destinato alla produzione di manufatti e di prodotti per l’edilizia) presenta un’estensione complessiva di mq 3.640 (= tremilaseicentoquaranta), di cui  3.200 mq per capannoni, 220 mq per servizi e per abitazione custode e 220 mq per uffici commerciali, mentre il fondo privato per cui è causa, già occupato <i>sine titulo</i> dal Consorzio S.I.S.R.I., e poi fatto oggetto di acquisizione ex art. 43 comma 1, D.P.R. 327 del 2001 con la deliberazione consortile n. 40/2004, ha un ‘estensione complessiva di ben 6.850 mq (= seimilaottocentocinquanta).<br />
Ne consegue, che tale fondo solo in parte è stato materialmente utilizzato per la realizzazione dell’impianto produttivo della Calò Lenoci s.r..l., come, del resto, ammesso anche nel corpo della motivazione dell’atto di acquisizione gravato, laddove si rileva incidentalmente che tale opificio industriale “ricade in parte su suoli già di proprietà della Panificio Pugliese s.r.l.” (oggi Artorafa di Vito Intini &#038;  C. s.r.l.).<br />
Né risulta provato in causa che la porzione del fondo <i>de quo</i> eccedente l’estensione dell’opificio industriale in parola sia stata utilizzata quale pertinenza (degli impianti <i>de quibus</i>) che soddisfa esigenze pubbliche.  <br />
Ciò stante, il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui ha disposto l’acquisizione ex art. 43 D.P.R. 327 del 2001 al patrimonio consortile anche di quella porzione del fondo di proprietà della società ricorrente, non destinata alla realizzazione dell’impianto in parola e quindi non utilizzata per il soddisfacimento di un alcun interesse pubblico specifico e concreto.<br />
<b>4.)</b> Con la terza censura la ricorrente deduce di aver diritto, ai sensi dell’’art. 53, comma 7, D.P.R. n. 218 del 1978, alla restituzione dell’ immobile ceduto dal Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi alla Calò Lenoci s.r.l. poiché quest’ultima non avrebbe rispettato il termine di 5 anni dal decreto di esproprio per il completamento dell’opificio industriale.<br />
Il motivo è privo di pregio.<br />
Ed invero, come rilevato al punto n. 1 della motivazione,  la norma dell’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 persegue la chiara finalità di “regolarizzazione” e “sanatoria” delle procedure ablatorie illegittime e dei comportamenti illeciti dell’Amministrazione in campo espropriativo, sia che si tratti di ipotesi di occupazione appropriativa, sia che si ricada nello schema dell’occupazione usurpativa.  <br />
Ma se così è, essa non può che riferirsi, come ogni disposizione di sanatoria, a qualunque situazione pregressa di illegittimità ed illiceità posta in essere dalla P.A., e dunque anche alla eventuale violazione del termine di realizzazione dell’impianto industriale <i>de quo; </i>ciò nel senso che, nei limiti di cui al punto che precede, il provvedimento di acquisizione ex art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001 impugnato è per sua stessa natura abilitato dalla legge a sacrificare (in funzione del soddisfacimento di scopi di interesse pubblico) anche l’eventuale diritto alla restituzione di cui all’art. 53, comma 7, del T.U. n. 218 del 1978.<br />
<b>5.)</b> Con il quarto motivo si deduce che la delibera consortile impugnata si pone in contrasto con il giudicato del T.A.R. n. 1422 del 1999 che aveva annullato il decreto di esproprio e la presupposta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da eseguire, con il conseguente obbligo delle parti resistenti di restituire l’immobile all’odierna ricorrente, sancito anche dal Tribunale ordinario di Brindisi con la sentenza n. 850 del 2003, opponibile alla Calo Lenoci s.r.l. ex artt. 2652 e 2653 cod. civ., il cui titolo di acquisto è stato trascritto successivamente alla trascrizione dell’atto di citazione in rivendica <br />
Anche tale censura è infondata.<br />
Ed infatti, posto che l’istituto ex art. 43 cit. consente alla P.A. di sanare anche il fenomeno dell’occupazione usurpativa, l’unico limite a tale “regolarizzazione postuma” è costituito dall’ eventuale giudicato che esplicitamente riconosca al privato il diritto alla restituzione del bene (così anche T.A.R. Emilia Romagna, Sezione I, n. 2160 del 2003).<br />
Sennonché, nella fattispecie, la sentenza n. 850 in data 10/07 – 29/08/20003 con la quale il Tribunale Ordinario di Brindisi ha accolto la domanda della società odierna ricorrente di rivendica dell’immobile <i>de quo</i>, non è passata in cosa giudicata formale, essendo stata gravata d’appello dal Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi con atto di citazione del 12.11.2003; onde tale pronuncia non poteva di per sé precludere l’adozione dell’atto di acquisizione in parola, sia pure con i limiti di cui al punto 3 della motivazione.<br />
<b>6.)</b> Con il quinto motivo la ricorrente, per l’ipotesi del rigetto della domanda di restituzione del fondo, denuncia la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui il risarcimento del danno è stato determinato con i criteri di cui all’art. 37 D.P.R. 327 del 2001, anziché con quelli previsti dal precedente art. 36.<br />
La doglianza è priva di pregio.<br />
Ed invero, i parametri per il calcolo della somma dovuta al proprietario del fondo in caso di acquisizione ex art. 43 D.P.R. 327 del 2001 sono espressamente indicati nel comma 6 del predetto art. 43 (applicabile sia nel caso di cui al primo comma che in quello contemplato dal quarto comma) e, per i casi soggetti alla disciplina transitoria, dall’art. 55.<br />
Fuor di luogo è, pertanto, il richiamo dell’art. 36, i cui criteri non sono menzionati dal citato 6° comma e la cui applicabilità è limitata alla procedura di espropriazione (legittima), fattispecie ben diversa dall’acquisizione ex art. 43.<br />
<b>7.) </b>Stante<b> </b>l’illegittimità del provvedimento di acquisizione impugnato, nei limiti e per le ragioni esposte al punto 3 della motivazione, occorre esaminare le domande di restituzione del fondo (per la parte non destinata al soddisfacimento di scopi di interesse pubblico) e di risarcimento del danno asseritamene subiti e subendi dalla ricorrente fino al rilascio del fondo in parte qua, in quanto pretese di reintegrazione in forma specifica e per equivalente consequenziali ex art. 7, comma 3, L. 1034 del 1971 come  modificato dall’art. 35, comma 4, D.Lgs. 80 del 1998, così come sostituito dall’art. 7 L. 205 del 2000.<br />
<b>7.1)</b> A tale riguardo, sia il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi che la Calò Lenoci s.r.l., il primo in qualità di “amministrazione che ne ha interesse” (essendo il Consorzio istituzionalmente chiamato a promuovere lo sviluppo industriale del Brindisino), e la seconda in quanto “soggetto privato che attualmente utilizza il bene”, hanno chiesto che, ai sensi dell’art. 43, comma 3, D.P.R. n. 327 del 2001, venga disposta la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario nella misura già determinata ed offerta dal Consorzio ai sensi dell’ art. 43, commi 2, lett. c) e 6, e dell’art. 55D.P.R. 327 del 2001, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. <br />
Occorre, innanzitutto, rilevare che tale domanda (efficacemente definita in dottrina come domanda di “autocondanna”) non integra, a rigore, una domanda riconvenzionale (non ampliando l’oggetto del giudizio come individuato mediante il ricorso introduttivo: cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna n. 2160/2003), ma semmai una mera eccezione (con cui si oppone il controdiritto alla utilizzazione del bene per scopi di interesse pubblico, volto a paralizzare la pretesa restitutoria fatta valere dal ricorrente); dunque essa è stata ritualmente  proposta mediante memoria di costituzione depositata in cancelleria; peraltro, la Calò Lenoci s.r.l ha anche provveduto alla notifica della memoria di costituzione sia al Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi che alla ricorrente, osservando opportunamente le forme del ricorso incidentale, onde il contraddittorio sul punto può ritenersi ritualmente instaurato.<br />
Ciò stante, osserva il Collegio che la domanda di “autocondanna” al risarcimento del danno, “con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo” di cui al terzo comma dell’art. 43 T.U. n. 327 del 2001, postula l’effettiva utilizzazione per scopi di interesse pubblico del fondo per cui e causa e, quindi, la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello dedotto dal ricorrente.<br />
Nella fattispecie, come osservato al punto 3 della motivazione, il fondo per cui è causa (esteso mq 6.850) solo in parte è stato materialmente utilizzato per la realizzazione dell’impianto produttivo della Calò Lenoci s.r..l.. (avente una superficie complessiva di soli mq 3.640).  <br />
I resistenti non hanno provato che la porzione del fondo <i>de quo</i> eccedente l’estensione dell’opificio industriale sia stata utilizzata quale pertinenza (degli impianti <i>de quibus</i>) che soddisfa esigenze pubbliche; né risulta che il fondo acquisito (per la parte eccedente la superficie dell’opificio) sia stato destinato al soddisfacimento di altro interesse pubblico.   <br />
Ne consegue l’infondatezza della domanda ex art. 43, comma 3, cit. in esame non sussistendo il requisito della concreta utilizzazione della porzione di fondo da restituire per il soddisfacimento di scopi di interesse pubblico.<br />
Tale porzione di terreno dovrà, pertanto, essere restituita dal Consorzio S.I.S.R.I. alla società ricorrente.<br />
A ciò non osta l’ atto notarile  del 30.3.1994, registrato a Ostuni il 13.4.1994 al n. 862 e trascritto presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Brindisi l’8.4.1994 ai nn. 4779/4215, con il quale il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 218/1978, trasferì in proprietà alla ditta Calò Lenoci s.r.l., tra gli altri, il fondo di  proprietà della Artorafa di Vito Intini &#038; C.<b> </b>s.r.l. per la realizzazione dell’opificio industriale, atteso che tale atto traslativo è inopponibile all’odierna ricorrente, ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., in quanto trascritto successivamente alla trascrizione (in data 2.12.1993) della domanda di rivendica dell’immobile <i>de quo</i>, poi accolta dal Tribunale Ordinario di Brindisi con la sentenza n. 850 in data 10/07 – 29/08/2003, registrata in Brindisi il 5.11.2003 e trascritta presso la Conservatoria dei R.R.I.I. il 9.10.2003, ad oggi gravata d’appello.<br />
Invece, la parte del fondo che è stata concretamente destinata alla realizzazione dell’opificio industriale in parola resta acquisita al Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi.<br />
Per essa rimane ferma la quantificazione del danno legittimamente operata dal Consorzio, nella misura proporzionalmente corrispondente.  <br />
<b>7.2) </b>Deve, invece, essere respinta la domanda di risarcimento del danno per equivalente.<b>  <br />
</b>Ciò in quanto, per il principio dell&#8217;onere della prova ex art. 2697 cod. civ., anche nel giudizio amministrativo la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della Pubblica amministrazione deve essere fondata su una puntuale dimostrazione ed una congrua quantificazione del danno conseguente all&#8217;illegittimità che determina l&#8217;annullamento giurisdizionale dell&#8217;atto; in mancanza dell&#8217;allegazione di ogni indizio di prova sul punto deve conseguentemente essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno (cfr. C.d.S, V, 11 luglio 2001, n. 3863; T.A.R. Marche, 12 maggio 2004, n. 297; T.A.R. Lazio, Sez. II, 15 febbraio 2002, n. 1058; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V^, 8 febbraio 2002, n. 762).<br />
Nella fattispecie, la società ricorrente chiede genericamente “il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi fino al rilascio” della porzione del  fondo in parola, senza, tuttavia, fornire neanche un indizio di prova (come, per esempio, una relazione tecnica di stima) in ordine alla dimostrazione e, soprattutto, alla quantificazione di tale voce di danno; né, al riguardo, rileva il fatto che la ricorrente, nel ricorso introduttivo, abbia formulato istanza di C.T.U., atteso che l’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi del Giudice non può sopperire all’inerzia della parte ricorrente, che abbia omesso di allegare la prova (nella sua disponibilità) dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria.<b><br />
8.)</b> In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto solo in parte e, per l’effetto, il provvedimento di acquisizione in epigrafe indicato deve essere annullato nei limiti di cui al punto 3.) della motivazione, con la conseguente condanna delle parti resistenti a restituire alla società ricorrente la porzione del fondo di cui al punto 7.1) della motivazione (e cioè la parte del fondo acquisito non utilizzata per la realizzazione dell’opificio industriale); deve, invece, essere respinta la domanda di risarcimento del danno per equivalente.  <br />
<b>9.)</b> Stante la peculiarità delle questioni decise, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.  <br />
<b></p>
<p align=center><b> P.Q.M.</b></p>
<p>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso <b>n. 975/2004</b> indicato in epigrafe, lo accoglie in parte, e per l’effetto, così provvede:<br />
1)	annulla il provvedimento di acquisizione in epigrafe indicato nei limiti di cui al punto 3.) della motivazione;<br />	<br />
2)	 condanna le parti resistenti a restituire alla società ricorrente la porzione del fondo di cui al punto 7.1) della motivazione (e cioè la parte del fondo acquisito non utilizzata per la realizzazione dell’opificio industriale);<br />	<br />
3)	 respinge  la domanda di risarcimento del danno per equivalente.<br />	<br />
4)	compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2004.</p>
<p>Aldo RAVALLI – Presidente<br />
Giovanni PALATIELLO &#8211; Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 10 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-6-2005-n-3307/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.12195</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2005-n-12195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone, est. Criscuolo Martinis (Avv.ti A. Paparo e M. Rodinò) c. Amministrazione provinciale di Catanzaro (Avv. G. Sigillò) sull&#8217;estensione della nullità della delibera di conferimento di un incarico professionale anche al contratto stipulato con il professionista Contratti della P.A. – Vizi – Nullità della delibera di conferimento di incarico</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2005-n-12195/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.12195</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, est. Criscuolo<br /> Martinis (Avv.ti A. Paparo e M. Rodinò) c. Amministrazione provinciale di Catanzaro (Avv. G. Sigillò)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;estensione della nullità della delibera di conferimento di un incarico professionale anche al contratto stipulato con il professionista</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Vizi – Nullità della delibera di conferimento di incarico professionale – Estensione al contratto stipulato con il professionista – Sussiste – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 R.D. 3 marzo 1934, n. 383, la delibera con il quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l’incarico per la progettazione di un’opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell’ente soltanto se contenga la previsione dell’ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L’inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d’opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l’idoneità a costituire titolo per il compenso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/6817_6817.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.2419</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-6-2005-n-2419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-6-2005-n-2419/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.2419</a></p>
<p>Bruno Amoroso, Presidente; Italo Franco, Relatore non rientra nella nozione di interesse legittimo l&#8217;interesse del ricorrente rivolto direttamente a contrastare il vantaggio conseguito da altri soggetti, anche se egli voglia in tal modo indirettamente conseguire un proprio vantaggio 1. Processo &#8211; Legittimazione ed interesse processuale – Nozione di interesse legittimo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-6-2005-n-2419/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.2419</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-6-2005-n-2419/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.2419</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bruno Amoroso,		Presidente; Italo Franco,			Relatore</span></p>
<hr />
<p>non rientra nella nozione di interesse legittimo l&#8217;interesse del ricorrente rivolto direttamente a contrastare il vantaggio conseguito da altri soggetti, anche se egli voglia in tal modo indirettamente conseguire un proprio vantaggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo &#8211; Legittimazione ed interesse processuale – Nozione di interesse legittimo – Non vi rientra l’interesse che ha come scopo immediato solo quello di contrastare un vantaggio conseguito da altri soggetti.																																																																																								</p>
<p>2. Processo &#8211; Legittimazione ed interesse processuale – Interesse legittimo – Interesse oppositivo – Interesse pretensivo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non rientra nella nozione di interesse legittimo e per questo è insuscettibile di tutela giurisdizionale l’interesse del soggetto che non intende conseguire, attraverso il ricorso, un vantaggio proprio, ovvero intende contrastare una lesione arrecata alla sua sfera giuridica, bensì mira a contrastare il vantaggio conseguito da altri soggetti. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il ricorrente sia il soggetto proprietario di un fondo che, a seguito di precedente ricorso giurisdizionale da lui esclusivamente promosso, abbia ricevuto, insieme con i fondi dei proprietari finitimi, una destinazione urbanistica vantaggiosa della quale vuole godere autonomamente, in modo di lucrare su un incremento di valore che non spetterebbe anche ai proprietari dei fondi finitimi.</p>
<p>2. L’interesse legittimo di tipo oppositivo (ab origine considerato pressoché come l’unico riconoscibile) si caratterizza fondamentalmente, dal punto di vista contenutistico, per riguardare (e sorgere in relazione a) un provvedimento che arreca un vulnus o lesione alla sfera giuridica, economica, morale, professionale, ecc. del soggetto destinatario.L’interesse di tipo pretensivo (figura elaborata più di recente in giurisprudenza e in dottrina), è notoriamente legato all’aspettativa (rectius: pretesa) dell’emissione di un provvedimento ampliativo o accrescitivo della sfera giuridica da parte della P.A. competente, come nelle ipotesi in cui il cittadino abbia invano richiesto il rilascio di una concessione o autorizzazione, et similia, e la P.A. sia rimasta inerte ovvero l’abbia denegata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso		Presidente;<br />
Angelo De Zotti		Consigliere;<br />
Italo Franco			Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1698/2004, proposto da</p>
<p><b>Oscar carrozzeria di Pol Oscar e C. s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante Pol Oscar, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio d’Alesio e Mauro Ferruzzi, con domicilio eletto presso il secondo in Venezia- Mestre, via San Pio X n. 1, come da mandato a margine del ricorso</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Veneto</b> in persona del Presidente della G.R pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Romano Morra, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, dell’Avvocatura regionale, con elezione di domicilio presso la Giunta regionale in Venezia, Pal</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di San Biagio di Callalta</b> in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Pignata Angelo</b>, non costituitosi in giudizio, e di <b>Vendrame Paolo e Vendrame Marinella</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Raffaella Benedetta Bellin e Franco Stivanello Gussoni, con domicilio presso il secondo in Venezia, Dorsoduro, n. 3593, come da procura a.l. a margine della memoria di costituzione</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera della G.R. n. 688 del 12.3.2004 con la quale è stata definitivamente approvata, ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 61/85, limitatamente alla parte in cui attribuisce vocazione artigianale- industriale alle aree contigue a quella di proprietà del ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso o presupposto, negli stessi limiti, in particolare il parere reso dalla C.T.R. l’11.2.2004, e la delibera consiliare di controdeduzioni del Comune n. 57 dell’1.12.2003.</p>
<p>   Visto il ricorso, notificato l’11.6.2004, e depositato presso la segreteria il 21.6.2004, con i relativi allegati;<br />
    visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione, depositato il 28.6.2004 e dei controinteressati, depositato il 30.6.2004;<br />
    viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
    visti gli atti tutti della causa;<br />
   uditi alla pubblica udienza del 1° aprile 2005, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Carlesso in sostituzione dell’avv. D’Alesio per la parte ricorrente, l’avv. Zanlucchi per la Regione  e l’avv. Bellin per i controinteressati.<br />
   Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone il Sig. Pol Oscar di avere a suo tempo impugnato la D.G.R. n. 56 del 10.01.95 di  approvazione della variante al P.R.G. di S. Biagio di Callalta, ai sensi dell’art. 45 della L.R.  n. 61/85, particolarmente in relazione al disposto stralcio della riclassificazione da E2- zona agricola di primaria importanza) a D1- zona produttiva artigianale- industriale, di un’area di complessivi mq. 21.632, comprensiva di aree di proprietà di esso sig. Pol e di vari altri nominativi, fra cui gli odierni controinteressati. Adito per l’annullamento di siffatto stralcio, questo Tribunale Amministrativo, Sez. 1^, con sentenza n. 994 del 17.1.2002, accoglieva il ricorso, per la parte di interesse della ricorrente, sostanzialmente censurando l’operato della Regione là dove essa aveva introdotto modifiche d’ufficio ai sensi del citato art. 45, sovrapponendo così le proprie scelte e valutazioni di merito a quelle del Comune, che poteva essere indotto a un ripensamento mediante rinvio della variante con proposte di modifica  ai sensi del successivo art. 46. A sua volta il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 406 dell’8.7.2003, aveva confermato la pronuncia resa in primo grado.<br />
Di conseguenza la Regione si induceva a rettificare la delibera annullata in parte qua, disponendo il rinvio al Comune, con proposte di modifica in conformità al parere reso dalla C.T.R. (ancora nel senso dello stralcio), ai sensi dell’art. 46 citato, con D.G.R. n. 2859 del 18.9.2003. Il Comune presentava le sue deduzioni nel senso di riproporre la destinazione a zona D1, con delibera consiliare n. 57 dell’1.12.2003 (ed anche il Pol interveniva nel procedimento, con deduzioni del 13.11.2003, chiedendo che solo il suo fondo beneficiasse della destinazione D1), cui seguiva nuovo parere della C.T.R. -adesivo alla proposta del Comune, e rettificativo del suo precedente parere, sopra citato- in data 11.2.2004 e, infine, la pedissequa D.G.R. n. 688 in data 12.3.2004, pubblicata sul B.U.R. n. 35 del 30.3.2004.<br />
Contro tali determinazioni insorge il Sig. Pol Oscar con il ricorso in epigrafe. Premette il ricorrente che, poiché è legittimato ad agire, secondo la giurisprudenza, anche il soggetto residente in una zona incisa dal P.R.G., a maggior ragione lo è il proprietario. Egli ha, inoltre, interesse ad impugnare la D.G.R. n. 688/2004, in quanto proprietario di un fondo a destinazione artigianale in zona D1 in cui sono state inserite, su proposta del Comune, anche le aree di proprietà di altri soggetti che si sono resi acquiescenti per non avere, a suo tempo, proposto impugnativa contro la delibera n. 56 del 10.1.95, e che ora, a seguito dell’accoglimento del ricorso da egli solo proposto, vengono a beneficiare del notevole incremento di valore (data la scarsità di aree destinate a insediamenti produttivi in Comune) conseguente alla una classificazione D1 che, per effetto della sentenza favorevole, competeva soltanto al fondo di sua proprietà, cui esclusivamente deve intendersi riferito l’annullamento giudiziale. <br />
Tanto premesso, con il primo motivo deduce violazione degli art. 42 ss. della L.R.  n. 61/85; eccesso di potere per sviamento.<br />
Sostiene il ricorrente che la sentenza di accoglimento limitava l’annullamento dello stralcio a quanto di interesse della Oscar carrozzeria s.n.c. Non essendo stata impugnata la richiamata D.G.R. dagli altri proprietari di aree nella zona, queste conservano l’originaria destinazione agricola, mentre soltanto la proprietà del ricorrente può assumere la destinazione artigianale. Del tutto anomala, pertanto, è la procedura introdotta con la delibera consiliare n. 57/2003, poiché si procede all’emissione di atti volti alla variazione di previsioni urbanistiche invece di dare esecuzione al giudicato (donde lo sviamento): se il comune e la Regione avessero inteso attribuire anche ai fondi degli altri proprietari la medesima destinazione di zona, avrebbero dovuto procedere all’approvazione di una variante ad hoc.<br />
Con il secondo mezzo si deduce eccesso di potere per difetto di presupposto, sul rilievo che, non essendo esecutivi di una pronuncia giudiziale, gli atti gravati sono anche privi di presupposto, dal momento che il giudicato del G.A., anche quando riguarda un atto generale, non ha efficacia erga omnes, donde l’illegittimità dell’estensione del giudicato de quo a tutti i terreni ricompresi nella zona.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione, eccependo in primis irricevibilità del gravame, siccome proposto oltre il termine di legge dalla data di pubblicazione sul BUR (30.4.2004) di un atto ad efficacia generale, e infondatezza nel merito, avendo lo stesso ricorrente richiesto l’annullamento in toto, o limitatamente alla zona D1, della D.G.R. di approvazione del P.R.G. e che, in forza della sentenza, non occorreva nuova variante per attribuire la medesima destinazione ai proprietari di fondi nella stessa zona. Con successiva memoria il medesimo patrocinio eccepisce inammissibilità per carenza di interesse tutelabile, quello azionato dovendosi considerare aspettativa di mero fatto poiché gli atti impugnati non cagionano lesione alcuna al ricorrente, ma vantaggio ad altri,  né sono in contrasto con il giudicato. <br />
Si sono costituiti anche due dei controinteressati, i quali, dopo avere rilevato che erroneamente il ricorrente indica in mq. 6.000 l’area di sua proprietà, poiché la metà appartiene ad essi, eccepiscono a loro volta, anche con successiva memoria, inammissibilità del gravame, che pare atto emulativo, per non essere atto lesivo il provvedimento impugnato, che invece lo avvantaggia, né in contrasto con il giudicato. Eccepiscono ancora irricevibilità rispetto alla data di pubblicazione, e infondatezza nel merito, poiché chiaramente le sentenze riguardano l’intera zona D1, e omessa impugnazione della D.G.R. n. 2859 del 18.9.2003.<br />
Con memoria conclusionale parte ricorrente, dopo avere riconosciuto l’errore quanto all’estensione del terreno di sua proprietà, replica alle eccezioni avversarie, rimarcando il valore strumentale dell’impugnativa al fine dell’incremento di valore del proprio terreno, e ribadendo la sussistenza dell’interesse ad agire e le censure svolte nel merito.<br />
All’udienza i difensori comparsi hanno svolto la discussione, insistendo sulle rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1- In via preliminare occorre soffermarsi innanzi tutto sulla questione inerente alla ricevibilità o meno del ricorso all’esame, avendo le parti avversarie eccepito la tardività dello stesso rispetto alla data di pubblicazione sul B.U.R. (30.4.2004) della delibera della G.R. n. 688 del 12.3.2004, di cui è causa. In proposito, specialmente la difesa della regione ha posto l’accento sul fatto che si tratta di atto ad efficacia generale (P.R.G. del Comune), come tale soggetto a pubblicazione, e non a notifica individuale, per il quale, dunque, il termine per l’impugnazione decorre dalla data della pubblicazione. Analoghe osservazioni ha formulato la difesa dei controinteressati. In sede di replica, poi, il patrono di parte ricorrente si è richiamato alla disposizione della L.R. n. 61/85 per sostenere che il dies a quo coinciderebbe con la data di esecutività dell’atto (che si consegue con il decorso di 15 giorni dalla pubblicazione).<br />
Al riguardo osserva il Collegio che, nonostante la non contestabilità, in astratto, degli argomenti addotti a sostegno dell’eccezione, le peculiarità del caso di specie inducono a ritenere che debba aversi riguardo –peraltro mantenendosi, così, nella scia delle ulteriori eccezioni mosse dalle stesse parti avversarie, come si evincerà da quanto segue- maggiormente al fatto che la delibera regionale impugnata, pur essendo atto pianificatorio, e come tale a efficacia generale, in realtà riguarda pochi soggetti (i proprietari delle aree ricadenti nella zona D1/15), in primo luogo il ricorrente, che era risultato vittorioso nel precedente contenzioso. E’, infatti, in esecuzione delle richiamate sentenze –a lui favorevoli, come ricordato- che la Regione ha iniziato il procedimento, concluso con la D.G.R. n. 688 del 12.3.2004.<br />
Per tali ragioni, sussistono dubbi, quanto meno, circa l’esigenza che la delibera in questione dovesse essere notificata a tale ristretto numero di soggetti, o almeno al ricorrente, come osservato in sede di replica e nella discussione orale all’udienza dal difensore di parte ricorrente. In presenza di siffatti dubbi, non può ritenersi irricevibile il ricorso, dovendosi dare preferenza, appunto nei casi dubbi, alla tesi favorevole all’impugnabilità. Pertanto l’eccezione in tal senso formulata ex adverso è rigettata.</p>
<p>2- La difesa dei controinteressati ha anche tentato di sostenere che il ricorso sarebbe da respingere perché mai impugnata la delibera n. 2859 del 18.9.2003, con la quale la G.R. aveva avviato il procedimento di approvazione ex art. 46 del P.R.G., rinviando al Comune lo stesso, con proposte di modifica, delibera che sarebbe divenuta perciò inoppugnabile. Senonché, pare evidente che si tratta di delibera, emessa in dichiarata esecuzione del giudicato più volte richiamato, di ripresa del procedimento, che poi si è concluso con l’emissione dell’impugnata D.G.R. n. 688 del 13.3.2004, di approvazione di detto P.R.G., e come tale priva affatto di determinazioni provvedimentali. Le osservazioni in parola si rivelano, pertanto, inconcludenti.<br />
3.1- Diverso discorso deve farsi in relazione alla ben più consistente eccezione –mossa con riguardo alla natura dell’interesse fatto valere in giudizio- di inammissibilità del gravame sotto il profilo della carenza di interesse tutelabile. Trattasi, invero, di questione che presenta profili che non risultano altre volte sottoposti al G.A., e che  riveste un certo interesse dal punto di vista teorico- sistematico.<br />
Parte ricorrente ha, in verità, evidenziato chiaramente, e rimarcato con la sua memoria conclusionale, la natura dell’interesse fatto valere, sul presupposto di una lettura delle sentenze ad essa favorevoli in ordine alla portata, ed anzi all’estensione, del giudicato, lettura da ritenersi erronea, come si dirà di qui a poco. E’ stata sottolineata, altresì, la finalità dell’azione giudiziale intrapresa, esplicitamente rivolta a far conseguire al terreno di proprietà un incremento di valore che non spetterebbe, invece, secondo la prospettazione attorea, alle poche altre aree contermini, inserite nella stessa zona territoriale omogenea.<br />
Orbene, se ciò è esatto, non si discosta molto dal vero il patrocinio dei controinteressati allorquando osserva che il ricorso de quo è assimilabile ad un atto emulativo, in quanto posto in essere non per conseguire un vantaggio proprio, ovvero per contrastare una lesione arrecata alla sfera giuridica di chi agisce in giudizio, bensì allo scopo di contrastare il vantaggio conseguito da altri soggetti, le cui proprietà si avvantaggerebbero di una classificazione di zona che dovrebbe intendersi riferita esclusivamente alla propria. (In realtà l’obbiettivo avuto di mira è proprio quello di lucrare su un incremento di valore che, se riguardasse solo la proprietà del ricorrente, sarebbe –si dice- ben più consistente, in ragione della rarità delle aree edificabili a scopo produttivo; ma sta di fatto che, nell’immediato, il ricorso è diretto a rimuovere il beneficio economico derivante ad altri dal provvedimento avversato, mentre l’incremento di valore ne conseguirebbe come effetto mediato).<br />
Ora, stando alle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali in ordine alle diverse tipologie di posizioni soggettive sussumibili sotto la categoria dell’interesse legittimo –come tali azionabili davanti al giudice amministrativo-, e stando alle correnti teorizzazioni in materia di giustizia nei confronti della P.A., deve dirsi che l’interesse fatto valere dall’odierno ricorrente, come osservato specialmente dalla difesa della Regione, non presenta i caratteri né dell’interesse legittimo di tipo oppositivo, né di quello di tipo pretensivo (per rimanere alle due più importanti categorie correntemente accettate).<br />
Ed invero, l’interesse legittimo di tipo oppositivo (ab origine considerato pressoché come l’unico riconoscibile) si caratterizza fondamentalmente, dal punto di vista contenutistico, per riguardare (e sorgere in relazione a) un provvedimento che arreca un vulnus o lesione alla sfera giuridica, economica, morale, professionale, ecc. del soggetto destinatario. Orbene, tornando al provvedimento qui impugnato, non può dirsi che lo stesso arrechi una lesione al ricorrente, chè, anzi, dando esecuzione al giudicato a lui favorevole, realizza l’interesse a vedere classificata la zona ove è inscritto il terreno di proprietà non più agricola, ma edificabile a fini produttivi. Dunque, non può parlarsi di interesse legittimo di tipo oppositivo.<br />
Ma nemmeno ricorre, nella specie, l’ipotesi dell’interesse di tipo pretensivo (figura elaborata più di recente in giurisprudenza e in dottrina), notoriamente legato all’aspettativa (rectius: pretesa) dell’emissione di un provvedimento ampliativo o accrescitivo della sfera giuridica da parte della P.A. competente, come nelle ipotesi in cui il cittadino abbia invano richiesto il rilascio di una concessione o autorizzazione, et similia, e la P.A. sia rimasta inerte ovvero l’abbia denegata. Con tutta evidenza non ci si trova, nella fattispecie, al cospetto di un interesse legittimo di tipo pretensivo.<br />
In conclusione, l’interesse fatto valere con il ricorso all’esame non può ritenersi rientrare nel novero di quelli tutelabili. Il ricorso, per tale ragione, deve ritenersi inammissibile.</p>
<p>3-2- Del resto –e ciò si dice incidenter tantum, data l’inammissibilità testé dichiarata- l’assunto su cui poggiava l’azione giudiziale instaurata con il medesimo ricorso non può condividersi; e ciò, oltre a configurare infondatezza nel merito, suona a conferma, per altra via, della dichiarata non tutelabilità dell’interesse che se ne fa discendere.<br />
Ed invero, concisamente si osserva, in primis, che lo stesso ricorrente aveva, con il ricorso accolto con le richiamate sentenze, chiesto (in subordine) l’annullamento dello stralcio del P.R.G. nella parte ove si classificava D1 la zona in questione, come eccepito ex adverso. In secondo luogo, va rilevato che il disposto annullamento della D.G.R., da intendersi limitato alla parte in cui si disponeva lo stralcio (come correttamente eccepito dalle controparti), non poteva certamente valere soltanto nei confronti del ricorrente. Infatti, per quanto, in linea di principio, il giudicato esplichi effetti soltanto nei riguardi delle parti in causa, il giudicato del G,.A., segnatamente in ipotesi di annullamento giudiziale di atti ad efficacia generale (fra i quali debbono senza meno ricomprendersi gli atti pianificatori, oltre agli atti amministrativi normativi,   come,   ad   es.,  i  regolamenti),	  produce effetti erga omnes, vale a dire anche nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al contenzioso che ne ha provocato l’annullamento. La cosa non deve sembrare strana, ove solo si rifletta sul fatto che il contenuto di simili atti amministrativi è inscindibile, siccome diretto alla generalità degli associati o ad un gruppo di essi. Sul punto, è appena il caso di osservare che la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato non rileva, dal momento che in essa si afferma che non sempre il giudicato del G.A. esplica effetti erga omnes (il che è perfettamente comprensibile, e non contrasta con quanto sopra brevemente osservato).<br />	<br />
Il ricorso va, dunque, per le ragioni brevemente esposte, dichiarato inammissibile per difetto di interesse tutelabile.<br />
Le peculiarità e la novità delle questioni esaminate inducono, peraltro, il Collegio a compensare integralmente fra le parti le spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo dichiara inammissibile.<br />
	Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 1 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-6-2005-n-2419/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.2419</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3068</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-6-2005-n-3068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-6-2005-n-3068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3068</a></p>
<p>Pres. Salvatore, est. Deodato Ministero dell’interno, ministero dell’economia e delle finanze, ministero delle politiche agricole, Ministero della difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. Stato) c. Md helicopters inc. (avv.ti l. Manzi e l. Mazzeo) c. Agusta s.p.a. (avv.ti a. Pezzana ev. Angiolini) le esigenze di riservatezza e di protezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-6-2005-n-3068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-6-2005-n-3068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3068</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, est. Deodato<br /> Ministero dell’interno, ministero dell’economia e delle finanze, ministero delle politiche agricole, Ministero della difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri  (avv. Stato) c. Md helicopters inc. (avv.ti l. Manzi e l. Mazzeo) c. Agusta s.p.a. (avv.ti a. Pezzana ev. Angiolini)</span></p>
<hr />
<p>le esigenze di riservatezza e di protezione della sicurezza dello Stato nell&#8217;acquisto di strumenti da utilizzare negli elicotteri militari legittimano la secretazione della intera fornitura di elicotteri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Forniture di elicotteri – Decreto di secretazione – Esclusione delle procedure ad evidenza pubblica – Legittimità – Motivi																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Forniture di elicotteri – Decreto di secretazione – Competenza del Ministero dell’Interno – Sussiste – Ragioni &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In presenza di esigenze di riservatezza nell’acquisto di strumenti (o di parti di strumenti)  da utilizzare negli elicotteri militari, è legittima la secretazione della intera fornitura di elicotteri, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.c), d.lgs. n.358/92 (che contempla, tra le diverse ipotesi di esclusione della normativa sulla pubblica selezione dei fornitori di amministrazioni pubbliche, quella della secretazione della fornitura per esigenze di sicurezza dello Stato). Infatti, essendo in presenza di una fattispecie caratterizzata sia dalla destinazione di elicotteri in questione al c.d. “dual use “ (e cioè all’uso sia civile che militare), sia dalle finalità di protezione della sicurezza dello Stato richieste come presupposto per l’utilizzo della misura della secretazione, non è possibile separare gli oggetti delle forniture.<br />
2. La titolarità in capo al Ministero dell’interno dei compiti amministrativi di protezione della sicurezza pubblica (ex art.14 decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300) radica la legittimazione del Ministro a deliberare una misura, quale quella della decretazione, preordinata ad assicurare l’efficace tutela degli interessi assegnati alla sua cura istituzionale, quand’anche incidente su rapporti contrattuali intestati ad altre amministrazioni dello Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>   <u>A) sul ricorso in appello n.516/2005 proposto da</u><br />
    <b>MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, MINISTERO DELLA DIFESA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI </b><br />
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MD HELICOPTERS INC.</b><br />rappresentata e difesa da: Avv.  LUIGI MANZI e dall’AVV. LUCA MAZZEO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI 5<br />
presso MANZI LUIGI</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>AGUSTA S.P.A.</b><br />
rappresentata e difesa da: Avv.  ALDO PEZZANA e AVV. VITTORIO ANGIOLINI<br />
con domicilio  eletto in Roma LARGO DEL TEATRO VALLE 6<br />
presso ALDO PEZZANA<br />
EUROCOPTER S.A.S<br />
non costituitasi;	 																																																																																												</p>
<p><u>B) sul ricorso in appello n.636/2005 proposto da</u></p>
<p><b>AGUSTA S.P.A. </b><br />
rappresentata e difesa da: Avv.  ALDO PEZZANA e AVV. VITTORIO ANGIOLINI<br />
con domicilio  eletto in Roma LARGO DEL TEATRO VALLE 6<br />
presso ALDO PEZZANA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MD HELICOPTERS INC.</b> <br />
rappresentata e difesa da: Avv.  LUIGI MANZI e dall’AVV. LUCA MAZZEO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI 5<br />
presso MANZI LUIGI<br />
e nei confronti di<br />
<b>MINISTERO DELL’INTERNO</b> e <b>MINISTERO DELLA DIFESA</b><br />
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E<br /> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
non costituiti<br />
per l&#8217;annullamento, della sentenza del TAR LAZIO – ROMA Sez. I ter n. 13609/2004, resa tra le parti, concernente FORNITURA ELICOTTERI DI TIPOLOGIA LEGGERA.</p>
<p>Visti gli atti di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio ed i relativi appelli incidentali della MD Helicopters in entrambi i ricorsi;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agusta S.p.A. nel ricorso n.516/05 e dei Ministeri dell’interno e della difesa nel ricorso n.636/05;<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 aprile 2005 il Consigliere Antonino Anastasi ed uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Fiengo, l’Avv. Luigi Manzi, l’Avv. Aldo Pezzana e l’Avv. Vittorio Angiolini.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza appellata il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del ricorso n.12009/03 (e dei relativi motivi aggiunti) proposto dalla MD Helicopters Inc., annullava il decreto in data 11 luglio 2003 con cui il Ministro dell’interno aveva disposto la secretazione della fornitura di elicotteri della tipologia leggera per le esigenze delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco ed i successivi atti con i quali alcune amministrazioni centrali avevano acquistato (a trattativa privata c.d. pura) diversi velivoli dalla Agusta S.p.A. (in particolare quelli con cui erano stati comprati: un elicottero da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, diciassette da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sette da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza e tre da parte del Corpo Forestale dello Stato) e dichiarava inammissibili i ricorsi (nn.8452, 8453, 8454 e 8455/04) con i quali erano stati autonomamente impugnati i decreti di approvazione di tali contratti.<br />
Avverso siffatta decisione proponevano rituale appello, con due distinti ricorsi, i Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e della difesa e la Agusta, riproponendo, seppur con accenti e prospettazione diverse, le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso in primo grado, già disattese dal T.A.R., censurando nel merito la correttezza del giudizio di illegittimità del decreto di secretazione e dei conseguenti affidamenti diretti delle forniture in contestazione e concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.<br />
Si costituiva, nel ricorso n.516/05, la Agusta, aderendo alle difese delle amministrazioni appellanti e formulando le medesime conclusioni, così come, nel ricorso n.636/05 i Ministeri dell’interno e della difesa aderivano alle richieste ivi spiegate dalla appellante Agusta.<br />
Resisteva, in entrambi i ricorsi, la MD Helicopters, contestando la fondatezza delle censure, pregiudiziali e di merito, dedotte a fondamento degli appelli avversari, riproponendo le censure assorbite con la decisione appellata, impugnando in via incidentale, ma condizionata, i capi con cui erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti in via autonoma contro i decreti approvativi dei contratti di fornitura ed era stata disattesa la domanda risarcitoria ed invocando la reiezione dei ricorsi e la riforma della decisione appellata, limitatamente alle parti gravate con l’appello incidentale condizionato. <br />
Le parti illustravano ulteriormente le loro tesi mediante il deposito di memorie difensive.  <br />
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2005 i ricorsi venivano trattenuti in decisione.    </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- L’identità della sentenza impugnata con i due appelli indicati in epigrafe impone la riunione e la trattazione congiunta dei relativi ricorsi.<br />
2.- Come già rilevato in fatto, i giudici di prima istanza, giudicando ritualmente introdotti il ricorso n.12009/03 ed i pertinenti motivi aggiunti proposti dalla MD Helicopters (sotto i diversi profili contestati, ivi compreso quello relativo alla sussistenza della giurisdizione amministrativa) e ritenendo fondato ed assorbente il secondo motivo di gravame, hanno annullato il decreto di secretazione delle forniture di elicotteri per le esigenze delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco ed i successivi atti d’acquisito, ritenendo il primo viziato dalla sproporzionata ed ingiustificata estensione della sottrazione alla concorrenza delle procedure di acquisto di tutti gli elicotteri, e non solo delle parti strettamente necessarie ad assicurare la loro interoperabilità con quelli militari, ed i secondi affetti, oltre chè da invalidità derivata, dal difetto delle condizioni che autorizzano la trattativa privata, ed ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti in via autonoma avverso gli atti di acquisito (in quanto già ritualmente gravati con lo strumento dei motivi aggiunti).<br />
2.1- Gli appellanti ripropongono, in via pregiudiziale, le eccezioni di inammissibilità (sotto diversi profili) del ricorso in primo grado e dei relativi motivi aggiunti, già disattese dal T.A.R., contestano, nel merito, la correttezza del convincimento, assunto a fondamento della decisione gravata, della sproporzione, rispetto alle effettive necessità di tutela della sicurezza nazionale, della controversa misura della secretazione delle forniture di elicotteri destinate a soddisfare le esigenze delle Forze di Polizia, criticano, altresì, il giudizio di illegittimità dell’affidamento di queste ultime alla Agusta a trattativa privata c.d. pura e concludono per la riforma della decisione gravata e per la declaratoria della inammissibilità o per il rigetto del ricorso di primo grado.<br />
2.2- L’appellata MD Helicopters difende, di contro, la correttezza del gravato giudizio di illegittimità, tanto del decreto di secretazione quanto dei successivi contratti di fornitura, ripropone, in via condizionata, i motivi assorbiti in primo grado ed appella, in via incidentale, il capo reiettivo della domanda risarcitoria e quello dichiarativo della inammissibilità degli autonomi gravami proposti contro i decreti approvativi degli affidamenti diretti della fornitura alla Agusta, concludendo conformemente.<br />
3.- Il rispetto dell’ordine logico nella trattazione delle questioni imporrebbe la preliminare disamina delle eccezioni di rito dedotte dalle parti appellanti ed attinenti, sostanzialmente, alla rituale introduzione del giudizio di primo grado e dei motivi aggiunti, sotto i diversi profili del difetto delle condizioni che legittimano l’attivazione di quest’ultimo strumento, della carenza, in capo alla MD Helicopters, dell’interesse e della legittimazione a ricorrere e della mancanza di giurisdizione amministrativa limitatamente all’impugnativa dei contratti. <br />
Il Collegio, pur consapevole della natura logicamente antecedente, nella disamina degli appelli, delle questioni dianzi riassunte, reputa, tuttavia, di prescindere dal loro scrutinio e di definire la controversia nel merito, anche tenuto conto della rilevanza degli interessi (pubblici e privati) sottesi al dibattito relativo alla correttezza dei contestati affidamenti diretti e delle sue evidenti implicazioni in ordine alla tutela della concorrenza, affrontando e risolvendo la questione centrale afferente la legittimità della secretazione della fornitura della quale la validità degli acquisti controversi costituisce corollario.<br />
Anche ammettendo, infatti, la ritualità (peraltro dubbia) dell’introduzione del giudizio in primo grado (sotto i diversi profili contestati dagli odierni appellanti), si perviene, comunque, alla reiezione, per come appresso argomentata, dell’azione proposta in primo grado ed intesa ad ottenere l’annullamento degli affidamenti diretti ad Agusta delle forniture in questione. <br />
Tenuto, pertanto, conto dell’economia del percorso argomentativo sotteso alla presente decisione nonché degli interessi relativi alle posizioni processuali contrapposte, il Collegio ritiene che l’infondatezza del ricorso originario lo esima dalla delibazione delle eccezioni preliminari, senza che siffatta omissione pregiudichi alcuna delle parti in causa.<br />
4.- Nel merito, occorre principiare dall’esame delle critiche rivolte da entrambe le parti appellanti al capo della decisione con cui è stato giudicato illegittimo il decreto del Ministro dell’interno in data 11 luglio 2003, siccome ingiustificatamente esteso agli acquisiti degli interi elicotteri da parte delle Forze di Polizia, anziché circoscritto alle sole parti delle macchine che, in quanto direttamente funzionali ad assicurarne l’interoperabilità con i velivoli propriamente militari, necessitavano effettivamente della copertura garantita dalla secretazione.<br />
4.1- Sostengono, di contro, le appellanti che, per un verso, il percorso argomentativo seguito dai primi giudici risulta fondato sull’erroneo presupposto della natura e della destinazione “civili” degli apparecchi, che, per un altro, il decreto del Ministro dell’interno non imponeva il ricorso alla trattativa privata e che, per un altro ancora, le esigenze di sicurezza fondanti la misura in esame potevano essere pienamente soddisfatte solo con l’estensione della sua efficacia a tutte la macchina, e non anche (come erroneamente ritenuto dai primi giudici) con la sua limitazione ad alcune parti della struttura del mezzo.<br />
4.2- Tale ultimo argomento si rivela, tra gli altri, quello decisivo, al fine di dimostrare la correttezza del decreto di secretazione.<br />
Premesso, infatti, che la ricorrenza del presupposto di quest’ultima misura, e cioè l’esigenza di tutelare la sicurezza dello Stato per mezzo della sottrazione dell’acquisto di strumenti impiegati nella sua difesa interna al regime della concorrenza nella scelta del fornitore non risulta negata dal T.A.R. (né, a quanto consta, contestata dall’originaria ricorrente), occorre verificare se l’estensione di tale misura alla fornitura dei velivoli (nel loro complesso) fosse conforme alla previsione di cui all’art.4, comma 1, lett.c) decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358 (alla stregua del quale dev’essere scrutinata la legittimità della secretazione).<br />
4.3- Risulta necessaria, al riguardo, una sintetica ricostruzione della funzione e della finalità dell’istituto della secretazione, che nella presente controversia così come delimitata dalle censure proposte assume una decisiva rilevanza, non sul piano ontologico come in altre occasioni, ma su quello squisamente giuridico.<br />
Con l’art.296 del Trattato, l’ordinamento fondamentale della Comunità Europea ha introdotto un significativo spazio di deroga della disciplina vigente (peraltro successivamente ribadito dall’art.10 della direttiva n.18/04), per mezzo dell’assegnazione agli Stati membri della potestà di sottrarre alcuni atti e provvedimenti al regime di pubblicità, quando la relativa esigenza di riservatezza risulti giustificata dalla necessità, non altrimenti realizzabile, di tutelare adeguatamente la sicurezza dello stato (lett. a dell’art.296).<br />
Tale ultima disposizione deve, in particolare, intendersi come giustificata dall’esigenza di assicurare agli Stati membri il libero e sovrano esercizio del loro potere di governo in ordine alla difesa della loro integrità territoriale, come fondata sull’indefettibile necessità di garantire agli stessi l’autonoma disciplina delle misure di polizia intese a proteggere la comunità amministrata e, in definitiva, come preordinata a tutelare la pienezza della sovranità nazionale in un ambito (la difesa della sicurezza interna) estraneo al novero di quelli ceduti alla comunità sovranazionale e che esula, come tale, dalle competenze comunitarie. <br />
In coerenza con il principio appena illustrato, l’art. 4, comma 1, lett.c), d.lgs. n.358/92 contempla, tra le diverse ipotesi di esclusione della normativa sulla pubblica selezione dei fornitori di amministrazioni pubbliche, quella della secretazione della fornitura per esigenze di sicurezza dello Stato.<br />
Dalla disciplina appena riferita, si ricava, quindi, il principio che la concorrenza, nella gerarchia dei valori protetti e garantiti dagli ordinamenti comunitario e nazionale, non è il bene primario ed assoluto, la cui salvaguardia non tollera eccezioni o deroghe (come vorrebbe l’originaria ricorrente), ma si presta, di contro, a recedere quando la piena ed efficace realizzazione di interessi giudicati preminenti (quali la difesa o la sicurezza degli Stati membri) impongono l’esclusione di talune attività dall’accesso aperto e competitivo alla contrattazione pubblica degli operatori nel mercato di riferimento.<br />
In particolare, con lo strumento della secretazione, si intende offrire alle amministrazioni dello Stato la possibilità di sottrarre al regime dell’evidenza pubblica l’acquisto di mezzi che, per il loro utilizzo ai fini della protezione della sicurezza nazionale (da valersi quale difesa, anche interna, della comunità territoriale), sono dotati di caratteristiche tecniche e funzionali che, se pubblicizzate, diminuirebbero sensibilmente la loro efficacia operativa.<br />
Con l’applicazione di tale misura, in sostanza, si vuole evitare la pubblicità della fornitura e, quindi, a quel fine, si consente un acquisto in deroga alle procedure di selezione imposte dalla legislazione di derivazione comunitaria, nella consapevolezza che l’applicazione di quest’ultima vanificherebbe le esigenze di riservatezza nella provvista di strumenti impiegati per la difesa interna dello Stato (cioè per la sua sicurezza).<br />
4.4- Tanto premesso, si deve rilevare che, nella fattispecie in esame, l’incontestata finalizzazione dei velivoli in questione al c.d. “dual use “ (e cioè all’uso sia civile che militare) e la segnalata ratio dell’istituto della secretazione impediscono di operare quella separazione degli oggetti delle forniture che, secondo il T.A.R. era, viceversa, praticabile.<br />
Ciò che, invero, il Ministro dell’interno intendeva evitare, con l’adozione della misura controversa, era proprio la diffusione (direttamente imposta dall’attivazione di una procedura selettiva aperta, o anche ristretta) della notizia dell’acquisto di velivoli che, ancorchè immediatamente impiegati in uso civile, fossero al contempo attrezzati per l’interazione con apparecchi militari.<br />
4.5- Come, infatti, diffusamente argomentato dall’appellante Agusta (con rilievi di ordine tecnico non contraddetti o smentiti da contrarie allegazioni della società appellata), l’acquisito, con procedura ad evidenza pubblica, delle macchine sprovviste della strumentazione necessaria a garantirne l’interoperabilità non avrebbe, in ogni caso, potuto prescindere dalla descrizione, nel capitolato, delle caratteristiche del velivolo che ne assicurano la compatibilità con le strumentazioni propriamente militari (ancorchè non contestualmente richieste) e che ne garantiscono la predisposizione alle supplementari installazioni meccaniche ed elettroniche (da divulgarsi, quindi, già con il bando della gara che avrebbe dovuto essere indetta, secondo la censurata costruzione del T.A.R.).<br />
Ne consegue che, in presenza di incontestate esigenze di riservatezza nell’acquisito di strumenti (o di parti di strumenti) impiegati nella protezione della sicurezza dello Stato (non negata, si ripete, neanche dai giudici di prima istanza), la misura della secretazione della (intera) fornitura di elicotteri destinati (anche) a quella finalità si rivela senz’altro coerente con il presupposto che autorizza la sottrazione dell’acquisito al regime della concorrenza e con la finalità che configura il perimetro ed il contenuto della relativa potestà amministrativa.<br />
E’ sufficiente, al riguardo, ribadire che, ammettendo la legittimità della secretazione per i soli strumenti che assicurano il funzionamento interoperativo degli elicotteri, si finisce per negare ogni soddisfazione all’interesse che (viceversa e contraddittoriamente) si riconosce contestualmente apprezzabile ed esistente: si impone, cioè, alle amministrazioni centrali che intendono acquistare elicotteri destinati a finalità (anche militari) di rendere pubblica non solo la loro intenzione di approvvigionarsi di elicotteri civili, ma anche quella di impiegare i mezzi a scopo di difesa.<br />
Sennonché, con la diffusione di tale informazione si pregiudica proprio quell’interesse alla riservatezza, alla cui piena soddisfazione, di contro, il decreto di secretazione risulta correttamente preordinato.<br />
Risulta, in definitiva, impossibile scindere l’oggetto della fornitura e circoscrivere l’applicazione del regime dell’evidenza pubblica alle sole parti del mezzo non strumentali all’impiego interoperativo, senza impedire la completa soddisfazione dell’esigenza di riservatezza sopra segnalata e, quindi, senza nuocere al relativo, preminente (anche sulla concorrenza) interesse della sicurezza dello Stato.<br />
4.6- Ne consegue che la contestata secretazione, oltre ad essere legittimamente fondata su esigenze di tutela apprezzabili nella loro consistenza e pregnanza, si rivela anche correttamente estesa, nel suo ambito oggettivo, alla fornitura dei velivoli, nella loro interezza strutturale.     <br />
5.- Seguendo l’ordine logico nella disamina delle questioni controverse, si deve procedere all’esame delle deduzioni (impropriamente qualificate come impugnazioni incidentali condizionate) con le quali la MD Helicopters ripropone le censure dedotte con il ricorso di primo grado e rimaste assorbite nella decisione appellata.<br />
5.1- Con la prima di tali censure si reitera la contestazione della competenza del Ministro dell’interno a decretare la secretazione di forniture che interessano altre amministrazioni centrali dello Stato.<br />
Il motivo è infondato e va disatteso.<br />
E’ sufficiente, al riguardo, rilevare che la presupposta esigenza di tutela della sicurezza dello Stato, esplicitamente assunta a sostegno del provvedimento, autorizzava senz’altro il Ministro dell’interno, quale titolare della competenza istituzionale in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica interna (ex art.14 decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300), a provvedere all’adozione di misure direttamente e specificamente indirizzate a proteggere quegli interessi.<br />
La indiscussa titolarità in capo al Dicastero dell’interno dei compiti amministrativi di protezione della sicurezza pubblica radicava, in sintesi, la legittimazione del Ministro a deliberare una misura preordinata ad assicurare l’efficace tutela degli interessi assegnati alla sua cura istituzionale, quand’anche (come in questo caso) incidente su rapporti contrattuali intestati ad altre amministrazioni dello Stato. <br />
5.2- Con il secondo motivo si assume lo sviamento dell’operato del Ministro, sostenendosi, al riguardo, che la secretazione sia stata disposta al solo fine di favorire la società Agusta, quale venditrice poi prescelta nelle contestate forniture.<br />
Anche tale doglianza si rivela priva di fondamento.<br />
Mentre, invero, l’assunto in esame si fonda, a ben vedere, sull’unico rilievo della conformità delle conclusioni del gruppo tecnico di valutazione con il programma di ammodernamento della flotta elicotteristica elaborato proprio dalla società Agusta, il vizio di sviamento esige, per la sua configurabilità, la dimostrazione, fondata su indizi più pregnanti di quello allegato dalla MD Helicopters, della preordinazione dell’azione amministrativa censurata al perseguimento di interessi diversi da quelli riservati alla cura istituzionale dell’amministrazione procedente (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 17 dicembre 2003, n.8306).<br />
In conformità al principio da ultimo enunciato, si deve, allora, rilevare che la prospettazione che sorregge la censura in esame risulta fondata sull’esclusivo rilievo della coincidenza della proposta della Agusta con gli accertamenti compiuti e con le conclusioni formulate dal gruppo tecnico, ma si rivela sprovvista di qualsivoglia apprezzabile riscontro alla tesi che la denunciata uniformità di elaborazioni fosse ascrivibile alla precisa e determinante volontà di favorire la Agusta (nel chè si sostanzierebbe il vizio di sviamento).<br />
La mera conformità dei documenti confrontati impedisce, in sintesi, in difetto di ulteriori riscontri, di concludere nel senso (voluto dalla società appellata) che l’amministrazione ha deliberato la secretazione al solo scopo di acquistare gli elicotteri prodotti e proposti dalla Agusta, restando del tutto plausibile la diversa ipotesi che la uniformità delle elaborazioni derivasse dalla effettiva coincidenza dell’interesse pubblico (in questo caso, quindi, adeguatamente realizzato) all’acquisto di macchine idonee a soddisfare le esigenze pertinenti alla sicurezza dello Stato con quello privato dell’impresa produttrice. <br />
5.3- La reiezione dei capi dell’appello incidentale esaminato (così qualificati dalla stessa MD Helicopters) impone, quindi, di giudicare il decreto di secretazione immune da tutti i vizi denunciati.      <br />
6.- Così riconosciuta la legittimità del decreto di secretazione, si deve rilevare che i suoi effetti sui successivi contratti non sono stati correttamente apprezzati dai primi giudici (risultando, peraltro, a volte fraintesi ed equivocati dalle stesse parti e, ancor prima, dalle medesime amministrazioni).<br />
6.1- Le parti, invero, hanno dibattuto a lungo sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla trattativa privata (per come disciplinata dal d.lgs. n.358/92), senza considerare che il primo effetto della secretazione è proprio l’esclusione della fornitura dall’ambito applicativo oggettivo del d.lgs. n.358/92, sicchè risulta inconferente rispetto all’oggetto del giudizio (quanto meno nell’ipotesi della conferma della legittimità del presupposto decreto del Ministro dell’interno) l’analisi della sussistenza delle circostanze che autorizzano la procedura negoziata, secondo la disciplina ivi contenuta.<br />
6.2- Premesso, infatti, che, come riconosce la stessa MD Helicopters (cfr. pag.15 e 16 della memoria di costituzione), tutti e quattro gli atti approvativi degli acquisiti diretti degli elicotteri dalla Agusta risultano fondati (anche) sul richiamo al presupposto decreto di secretazione (quale atto legittimante la trattativa privata c.d. pura), non si vede per quale ragione le amministrazioni avrebbero dovuto rinvenire una giustificazione diversa ed ulteriore rispetto a quella, di per sé sufficiente a legittimare gli affidamenti diretti, della sottrazione della fornitura al regime degli appalti pubblici.<br />
Una volta ammessa, infatti, la correttezza di tale ultima misura, resta consentita ogni iniziativa diretta ad acquisire direttamente sul mercato (e senza necessità di alcuna selezione tra le imprese ivi operanti) le macchine coperte dalla secretazione.<br />
6.3- Tutte le censure indirizzate in primo grado contro i contratti di acquisito (e non riferibili alla presupposta illegittimità del decreto di secretazione), e cioè quelle relative alla violazione degli art.4, lett.e), e 9 d.lgs. n.358/92, risultano, in particolare, ulteronee ed inutili, a fronte della riscontrata estraneità delle forniture impugnate all’ambito applicativo oggettivo del d.lgs. n.358/92, presupponendo, infatti, logicamente (ed erroneamente), la soggezione degli acquisti a quel regime il che evidenzia l’inconfigurabilità relativamente ai contratti di acquisto di una questione di giurisdizione, posto che nella ricostruzione della vicenda nei termini sovraesposti, gli stessi rimangono estranei all’oggetto del giudizio.<br />
6.4- La circostanza, in particolare, che i provvedimenti di acquisto degli elicotteri siano stati motivati anche con riferimento a presupposti autorizzativi ulteriori e diversi dal requisito riferibile agli effetti direttamente prodotti dal decreto di secretazione (e, in particolare, alla necessità di sottrarre alla contrattazione pubblica una fornitura di strumenti di difesa, ex art. 4, lett.e d.lgs. n.358/92 ed all’esigenza di acquistare macchine idonee ad assicurare l’interoperabilità con quelle già in dotazione, per mezzo del completamento della flotta esistente) non consente, invero, di assegnare a quella parte delle motivazioni valenza decisiva della validità degli affidamenti in contestazione, che restano, invero, giustificati e legittimati dalla sola e semplice sottrazione delle forniture al regime della selezione concorrenziale dell&#8217;impresa venditrice.<br />
In coerenza con il recepito principio secondo cui, nell’ipotesi in cui il provvedimento impugnato risulta sorretto da diversi motivi, ciascuno idoneo, da solo, a legittimare la relativa determinazione, risultano irrilevanti le contestazioni rivolte a uno o più capi della motivazione dell’atto che non servano a privarlo di tutti i presupposti giustificativi, si deve, infatti, osservare che, in presenza di una motivazione articolata e complessa degli atti di affidamento (nell’economia della quale il riferimento al decreto di secretazione si rivela decisivo), le doglianze indirizzate agli altri profili (pure indicati dalle amministrazioni come legittimanti la trattativa privata) devono giudicarsi inammissibili per difetto di interesse: il loro accoglimento non implicherebbe, infatti, l’annullamento dei relativi decreti, che resterebbero (si ripete) validamente sorretti dalla presupposta secretazione, e non arrecherebbe, quindi, alla società iniziale ricorrente alcuna apprezzabile utilità (il cui solo possibile conseguimento radica l’interesse a ricorrere; cfr. ex multis Cons. St., sez.V, 6 ottobre 2003, n.5899), giuridica od economica.<br />
6.5- Così chiarito che i motivi indirizzati a censurare le ragioni giustificative della trattativa privata, diverse dal decisivo riferimento alla secretazione della fornitura, si rivelano del tutto inidonei, a fronte della riscontrata legittimità di quest’ultimo, a provocare l’annullamento degli affidamenti impugnati, si deve rilevare l’infondatezza (e, anche qui, l’inconferenza) di un’altra censura, dedotta dall’originaria ricorrente con i motivi aggiunti e specificamente indirizzata a contestare l’acquisito di tre elicotteri da parte del Corpo Forestale dello Stato: la presunta violazione delle statuizioni, passate in giudicato, con le quali il giudice amministrativo (T.A.R. del Lazio n.6354/2002 e Consiglio di Stato nn.5102/2003 e 5517/2004) aveva annullato i provvedimenti di revoca della gara già indetta con il bando n.3/2000.<br />
La censura si rivela, in particolare, non pertinente e priva di pregio, per due ordini di considerazioni: per la diversità dell’oggetto del giudizio in ordine al quale si è formato il giudicato di annullamento e per la differenza (rispetto a quella inizialmente bandita) della nuova commessa, nell’oggetto e nella finalità della relativa fornitura.<br />
In merito al primo punto, è sufficiente rilevare che, mentre i ricorsi in relazione ai quali sono state pronunciate le decisioni asseritamente violate erano rivolti contro i provvedimenti di revoca di una gara già bandita (con conseguente affermazione dell’insussistenza delle ragioni giustificative dell’atto di ritiro), oggi si verte della diversa questione della legittimità della secretazione della fornitura, con riferimento alla quale il riscontro dell’invalidità della revoca si rivela del tutto inconferente: i presupposti che autorizzano l’esercizio dei due tipi di poteri (revoca di un bando e secretazione di una fornitura) risultano così differenti ed eterogenei da non tollerare alcuna comparazione o sovrapposizione e da impedire il riconoscimento di qualsivoglia portata vincolante del giudicato relativo all’illegittimo esercizio dell’una potestà, rispetto alla inedita attivazione dell’altra.<br />
Quanto, inoltre, al secondo profilo, che comprende anche lo scrutinio della dedotta violazione dell’art.23 quinquies legge n.30 marzo 1998, n.61 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n.6), basti osservare che la predetta disposizione, nell’autorizzare il potenziamento della flotta elicotteristica del Corpo Forestale dello Stato al fine (non esclusivo, a quanto è dato intendere dalla lettura della norma) del contrasto degli incendi boschivi, non impedisce all’amministrazione interessata di (scegliere di) impiegare i suoi velivoli (anche) in operazioni di polizia (in coerenza, tra l’altro, con i suoi compiti istituzionali), in interazione con apparecchi in dotazione a forze della difesa, e, quindi, di procurarsi il carattere del c.d. “dual use” nelle nuove acquisizioni (né, si ripete, tale scelta può giudicarsi preclusa dalle menzionate decisioni).    <br />
6.6- Anche il capo in esame va, quindi, riformato, con conseguenti reiezione (quanto ai denunciati vizi di illegittimità derivata e di violazione di precedenti giudicati) e declaratoria dell’inammissibilità (quanto alle altre censure) dell’impugnazione, con i motivi aggiunti, degli atti approvativi dei contratti di acquisto.<br />
7.- Resta, ancora, da dichiarare inammissibile, in quanto tardivamente proposto, l’appello incidentale riferito al capo di reiezione della domanda risarcitoria proposta in primo grado (peraltro infondato nel merito, stante il rigetto dell’impugnazione degli atti asseritamente produttivi del pregiudizio del quale viene chiesto il ristoro).   <br />
Dovendosi, invero, qualificare l’impugnazione in esame quale appello incidentale improprio, e cioè come sostanzialmente principale, in quanto riferito ad un capo privo di vincoli di dipendenza o di connessione con quello o con quelli impugnati principaliter ed in relazione al quale, quindi, la parte appellante (rimasta interamente soccombente) conserva un interesse autonomo (Cons. St., sez. IV, 25 luglio 2001, n.4077), il termine per la proposizione del gravame va individuato in quello di trenta giorni (come stabilito dall’art.23-bis, comma 7, legge 6 dicembre 1971, n.1034), con la conseguenza che la sua documentata violazione &#8211; il ricorso è stato notificato solo in data 18 febbraio 2005, a fronte della notificazione della decisione, idonea a far decorrere il termine breve anche nei riguardi della parte che l’ha eseguita (Cons. St., sez. IV, 6 maggio 2003, n.2364), in data 13 dicembre 2004 &#8211; comporta la declaratoria dell’inammissibilità del relativo gravame.<br />
8.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento degli appelli (riuniti), con la conseguente reiezione del ricorso di primo grado n.12009/03 e dei pertinenti motivi aggiunti, il rigetto dell’appello incidentale condizionato, relativamente alla riproposizione delle censure assorbite in prima istanza, e la declaratoria della sua inammissibilità, con riferimento al gravame della statuizione reiettiva della domanda risarcitoria.<br />
9.- La complessità delle questioni dibattute giustifica la compensazione per intero tra tutte le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV:<br />
a.	riunisce gli appelli; <br />	<br />
b.	accoglie gli appelli principali e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado con i relativi motivi aggiunti; <br />	<br />
c.	dichiara l’appello incidentale in parte inammissibile e in parte lo respinge; <br />	<br />
d.	compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />
      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa;<br />
     Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori:<br />
<b>IL PRESIDENTE</b><br />
<i>Paolo Salvatore </i></p>
<p><b>L’ESTENSORE</b><br />
<i>Carlo Deodato</i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-6-2005-n-3068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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