<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-6-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-6-2004/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>10/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-6-2004/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2483</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2483/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2483/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2483/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2483</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Raffaele Greco – Estensore Confindustria Puglia-Federazione dell’industria della Puglia e altro (avv. E. Sticchi Damiani) c. Presidente della Regione Puglia (Avv. Stato), Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del bacino le/3 (n.c.), Comune di Ugento (n.c.), Regione Puglia (avv. P. Nicolardi)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2483/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2483/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2483</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Raffaele Greco – Estensore<br /> Confindustria Puglia-Federazione dell’industria della Puglia e altro (avv. E. Sticchi Damiani) c. Presidente della Regione Puglia (Avv. Stato), Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del bacino le/3 (n.c.), Comune di Ugento (n.c.),  Regione Puglia (avv. P. Nicolardi) [interveniente ad opponendum]</span></p>
<hr />
<p>in tema di impugnazione della clausola del bando di un appalto pubblico che preclude la partecipazione alla gara di certe imprese in caso di loro mancata presentazione della domanda di partecipazione alla stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Appalto pubblico – Bando – Clausola che preclude la partecipazione di certe imprese – Soggetti lesi – Impugnazione – Previa presentazione della domanda di partecipazione – Necessità – Esclusione – Condizioni.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Smaltimento e/o lavorazione di rifiuti – Impianto – Realizzazione e gestione – Gestione come elemento centrale del servizio – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui alcune imprese operanti nello specifico settore oggetto della gara per l’affidamento di un appalto pubblico lamentino l’esistenza di una clausola del bando che preclude loro la possibilità di partecipare alla stessa in qualsiasi modo, l’esercizio del diritto di azione non può essere subordinato alla previa presentazione di una domanda di partecipazione certamente destinata a non essere accolta, laddove le censure si appuntino proprio sulla clausola del bando di gara asseritamente discriminatoria o ingiustamente limitatrice della par condicio.</p>
<p>2. In caso di gara d’appalto avente ad oggetto la realizzazione e successiva gestione di un impianto per lo smaltimento e/o la lavorazione di rifiuti, il cui elemento centrale è la gestione di siffatto servizio, la materiale costruzione dell’impianto costituisce attività soltanto prodromica, accessoria e strumentale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di impugnazione della clausola del bando di un appalto pubblico che preclude la partecipazione alla gara di certe imprese in caso di loro mancata presentazione della domanda di partecipazione alla stessa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2483/04 Reg.Sent.<br />
N. 806/04 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
SEDE DI BARI &#8211; SEZIONE III</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205<br />
sul ricorso n. 806 del 2004 proposto da</p>
<p>&#8211; <b>Confindustria Puglia</b> – <b>Federazione dell’Industria della Puglia</b>, in persona del procuratore generale pro tempore ing. Gianni Mongelli, con sede in Bari alla Tridente, 22/a;</p>
<p>&#8211; <b>“Fosso del Prete” società consortile a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Gino Montinaro, con sede in Campi Salentina (LE) alla via Provinciale Campi – Squinzano Km 2,00;</p>
<p>&#8211; <b>Impresud S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Maria Rosaria Patrizio, con sede in Foggia alla via Lecce, 2;</p>
<p>&#8211; <b>Immobil Daunia S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Mario Michele Patrizio, con sede in Foggia alla via Trinitapoli C.da Passo Breccioso;</p>
<p>&#8211; <b>Ecoambiente S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Salvatore Matarrese, con sede in Bari alla via Ferorelli – Zona Industriale, 3;</p>
<p>&#8211; <b>Serveco S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore rag. Pietro Vito Chirulli, con sede in Martina Franca (TA) alla via G. Grassi, 23;</p>
<p>&#8211; <b>Calabreseengineering S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Lorenzo Calabrese, con sede in Bari alla via T. Columbo (Zona Industriale), 47;</p>
<p>&#8211; <b>Ecologica S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Vito Miccolis, con sede in Roma alla via Panama, 95;</p>
<p>&#8211; <b>Lombardi Ecologia S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Rocco Lombardi, con sede in Triggiano (BA) alla via Casalino, 103;</p>
<p>&#8211; <b>Monticava Strade S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Pasquale Dello Preite, con sede in Campi Salentina (LE) alla piazza Mercato, 21;</p>
<p>&#8211; <b>Co.Gene. S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore geom. Luigi Stomaci, con sede in Lecce alla via Portogallo (Zona Industriale), 6;</p>
<p>&#8211; <b>I.CO.M. di Pasquale Muccio</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Pasquale Muccio, con sede in Taurisano alla via M. d’Otranto;</p>
<p>&#8211; <b>Gial Plast S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Dario M. Federico, con sede in Traviano (LE) alla via L. Lagrange – Zona Industriale;</p>
<p>&#8211; <b>Axa S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Giampiero Corvaglia, con sede in Lecce al viale Gran Bretagna (Zona Industriale), 24;</p>
<p>&#8211; <b>Geotec Ambiente S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Alessandro Strafino, con sede in Veglie (LE) alla via C. Costa, 25;</p>
<p>&#8211; <b>Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Alberto De Flamineis, con sede in Bari alla via G. Fanelli, 206/4;</p>
<p>&#8211; <b>Sud Gas S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Fabio Montinaro, con sede in Campi Salentina (LE) alla via F.lli Rosselli, 21;<br />
tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Putignani, 168, presso lo studio del prof. avv. Raffaele Guido Rodio,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>Presidente pro tempore della Regione Puglia</b>, nella qualità di Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nella Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa ivi elettivamente do</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa ivi elettivamente domiciliato alla via Melo, 97;<br />
nonché nei confronti</p>
<p>&#8211; dell’ <b>Autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino LE/3</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituita nel presente giudizio;</p>
<p>&#8211; del <b>Comune di Ugento</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito nel presente giudizio;<br />
e con l’intervento ad opponendum</p>
<p>&#8211; della <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Nicolardi ed elettivamente domiciliata  in Bari alla via Q. Sella, 120, presso lo studio dell’avv. Luigi Paccione;</p>
<p>per l’annullamento, previa concessione della tutela cautelare,<br />
&#8211; del decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia nr. 312 del 13.12.2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia nr. 154 del 31.12.2003, unitamente agli allegati schemi di “Bando”, “Estratto” e “Capitolato d’one<br />
&#8211; del bando di gara del 17.12.2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (parte II) nr. 299 del 27.12.2003;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, del decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia nr. 313 del 10.12.2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 15</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate ed interveniente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti presentato dai medesimi ricorrenti sopra indicatiper l’annullamento, previa concessione della tutela cautelare,<br />
&#8211; del decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia nr. 24 del 17.2.2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 26 del 4.3.2004, unitamente all’allegato “Avviso di correzioni, rettifiche e precisazioni ai ban<br />
&#8211; dell’ “Avviso di correzioni, rettifiche e precisazioni ai bandi per la gestione dei rifiuti urbani nella Regione Puglia e relativa proroga dei termini di presentazione delle offerte” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (parte I<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla Camera di Consiglio del 27 maggio 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in via incidentale, il  dott. Raffaele Greco;<br />
Uditi in camera di consiglio l’avv. Sticchi Damiani per i ricorrenti, l’Avvocato dello Stato per le Amministrazioni intimate e l’avv. Nicolardi per la Regione Puglia;<br />
Considerato che il ricorso può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché manifestamente inammissibile ed infondato, per le ragioni di seguito esposte;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato presso la Segreteria della Sezione di Lecce di questo Tribunale il 4 marzo 2004, i ricorrenti in epigrafe indicati., rispettivamente associazione di categoria rappresentativa delle imprese pugliesi ed imprese tutte operanti nel settore della raccolta e trattamento dei rifiuti urbani, hanno impugnato gli atti in epigrafe meglio indicati, con i quali è stato indetto “pubblico incanto ai sensi del D. Lgs. nr. 157/95” per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione (inclusa l’acquisizione dell’area), per una durata contrattuale massima di 17 anni, di un “sistema impiantistico complesso a servizio del bacino LE/3” costituito da un centro di selezione, una linea di biostabilizzazione e un’annessa discarica di servizio/soccorso, da realizzare nel Comune di Ugento, unitamente all’affidamento della sola gestione del centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, già realizzato nello stesso Comune di Ugento, con contestuale approvazione degli schemi di “Bando”, “Estratto” e “Capitolato d’oneri”.<br />
Con i citati provvedimenti, si è prevista, in attuazione del P.O.R. Puglia 2000-2006, “l’erogazione di una quota di finanziamento pubblico per la realizzazione degli impianti, a valere sulle risorse della deliberazione C.I.P.E. 3.5.2002, nr. 36 – Riparto risorse aree depresse 2002-2004, pari al 50 % dell’investimento e comunque non superiore a € 4.500.000,00, secondo quanto fissato con deliberazione di G.R. nr. 2231 del 23.12.2002”.<br />
I suddetti provvedimenti sono stati adottati in dichiarata attuazione dei poteri previsti dall’art. 4 co. I dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno nr. 3184 del 22.3.2002, così come integrato dall’art. 3 co. I dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 3271 del 12.3.2003, secondo cui “il Commissario delegato – Presidente della Regione Puglia a seguito di procedure di gara comunitaria, anche con il contributo finanziario commissariale o attraverso procedure di finanza di progetto, stipula contratti per la realizzazione e/o gestione di impianti a titolarità pubblica di produzione di combustibile derivato da rifiuti e/o di termovalorizzazione”.<br />
Inoltre, pur richiamando il proprio precedente decreto nr. 308 del 30.9.2002, con cui era stata istituita tra i Comuni interessati l’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del Bacino LE/3, il Commissario ha affermato l’improcrastinabilità dell’attivazione di procedure idonee al definitivo superamento dello stato di emergenza, a fronte dei tempi prevedibili perché le Autorità di gestione – ancorché già istituite – divenissero operative, con la conseguente necessità di avviare la procedura per l’affidamento della gestione del sistema impiantistico complesso, salvo il diritto di subentro nella posizione contrattuale del Commissario stesso da parte dell’Autorità di gestione ovvero del Comune sede dell’impianto.<br />
Il pubblico incanto in oggetto veniva bandito ai sensi del D. Lgs. nr. 157/95 e succ. modif., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23 co. I lett. b) dello stesso D. Lgs.<br />
Avverso i provvedimenti innanzi richiamati insorgono gli odierni ricorrenti, deducendone i seguenti profili di illegittimità:<br />
Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 4 dell’O.M. nr. 3184/02; Erronea qualificazione e falsa presupposizione in diritto; Violazione dei principi dell’ordinamento comunitario e nazionale in materia di concessioni ed appalti pubblici; Eccesso di potere per violazione di circolare interpretativa; Violazione degli artt. 1, 28 e 36 L.R. nr. 13/00; Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà con riferimento alle delibere di G.R. nr. 1697 dell’11.12.2000 e nr. 2231 del 23.12.2002; Incompetenza; Violazione degli artt. 1, 3 e 11 della Direttiva nr. 93/37/CEE e dei relativi allegati; Violazione dei principi di tutela della concorrenza e di massima partecipazione alle procedure di gara; Violazione dell’art. 2 L. nr. 109/94 e dell’art. 98 D.P.R. nr. 554/99; Violazione dell’art. 20 L. nr. 109/94 e degli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 71, 84 e 85 D.P.R. nr. 554/99; Violazione dell’art. 14 O.M. nr. 3184/02; Violazione dell’art. 5 L. nr. 225/92; Difetto di motivazione, stante l’errore nella qualificazione di base della fattispecie oggetto della gara, considerata quale concessione di servizi laddove, alla stregua di tutti i parametri normativi ed interpretativi innanzi richiamati, avrebbe dovuto essere inquadrata quale concessione di lavori pubblici, atteso che il suo oggetto prevalente era rappresentato dalla realizzazione dell’impianto non in precedenza esistente, rispetto al quale la successiva gestione del servizio per un certo lasso di tempo costituiva prestazione accessoria, rientrando nel corrispettivo riconosciuto all’aggiudicatario il diritto di gestire temporaneamente il servizio con il conseguente sfruttamento economico, con il corollario della necessità di applicare non già la Direttiva nr. 92/50/CEE ed il D. Lgs. nr. 157/95, ma bensì la Direttiva nr. 93/37/CEE e la L. nr. 109/94, ovvero, in alternativa, stante la compresenza di attività riconducibili ad entrambe le tipologie di concessioni, di dissociare gli affidamenti soggetti a discipline comunitarie differenti, evitandone la reductio ad unum nell’ambito di un’unica procedura di gara, il tutto in violazione dell’O.M. e delle delibere regionali sopra richiamate, nonché della L.R. nr. 13 del 25.9.2000, le quali imponevano, come unica valida alternativa allo schema della finanza di progetto, quella della concessione di costruzione e gestione, e con una serie di ricadute, in termini di illegittimità certamente non giustificate dai poteri derogatori riconosciuti al Commissario, sotto i seguenti profili:<br />
a) previsione, quale requisito di partecipazione alla gara, dell’idoneità delle imprese concorrenti, sia come singole che se riunite in Associazione temporanea, ad eseguire direttamente i lavori di realizzazione degli impianti, e del possesso dei requisiti di cui all’art. 8 L. nr. 109/94 attestati mediante appositi certificati S.O.A., con conseguente ingiusta restrizione del bando alle sole imprese di costruzione e violazione del principio di massima partecipazione alla gara;<br />
b) scelta del pubblico incanto in luogo del sistema della licitazione privata, come richiesto dall’art. 20 co. II L. nr. 109/94;<br />
c) mancata predisposizione di un progetto preliminare da porre a base di gara, come richiesto dal medesimo art. 20 co. II L. nr. 109/94, nonché di un piano economico e finanziario di massima, come richiesto dall’art. 18 D.P.R. nr. 554/99;<br />
d)  mancata indicazione nel bando di gara della percentuale da appaltare obbligatoriamente a terzi e del livello massimo e della struttura delle tariffe da praticare all’utenza, con la metodologia del loro adeguamento nel tempo, nonché della facoltà o dell’obbligo per il concessionario di costituire società di progetto ex art. 37quinquies L. nr. 109/94, così come richiesto dall’art. 85 D.P.R. nr. 554/99;<br />Violazione dell’art. 11 e dell’Allegato V della Direttiva nr. 93/37/CEE; Violazione degli artt. 7 e 17 e dell’Allegato III della Direttiva nr. 92/50/CEE; Violazione degli artt. 23 e 73 D.P.R. nr. 554/99; Violazione degli artt. 1, 2 e 3 D.P.C.M. nr. 55 del 10.1.1991 e del relativo Allegato I; Violazione degli artt. 4 e 8 D. Lgs. nr. 157/95 e del relativo Allegato IV; Violazione degli artt. 98 e 99 D.P.R. nr. 554/99; Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e massima partecipazione alle gare pubbliche; Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.; Difetto di motivazione; Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, risultando non rispettato l’obbligo, sussistente tanto in caso di concessione di lavori pubblici quanto in quello di appalto pubblico di servizi, di indicare nel bando l’importo dei lavori o dei servizi posti a base di gara, quanto meno in via presuntiva, mediante indicazione del quantitativo o entità del contratto ovvero delle prestazioni, o ancora della quantità dei servizi da fornire, con la conseguenziale illegittimità delle clausole che imponevano a pena di esclusione requisiti soggettivi – ed in particolare il conseguimento di un fatturato annuo minimo nell’ultimo triennio e lo svolgimento di servizi affini per un determinato importo minimo nel medesimo triennio -, che avrebbero dovuto essere rapportati proprio all’importo complessivo dell’appalto, non potendo neanche in tal senso soccorrere il richiamo, operato nell’art. 4, lett. A.2.3) e A.2.4) del Disciplinare d’oneri, all’art. 6 co. I D.P.C.M. nr. 55/91, che è disposizione riferita ad ipotesi (appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U. e inferiore a 35 milioni di E.C.U.) rispetto alla quale i predetti requisiti, così come richiesti, apparivano del tutto sproporzionati ed irragionevoli, oltre che contraddittori rispetto ai requisiti ingiustificatamente differenti richiesti dallo stesso Commissario negli altri 9 decreti ad identico oggetto emanati in pari data, con riguardo ad analoghe opere da realizzarsi in altri bacini;<br />
Violazione dell’art. 19 L. nr. 109/94; Violazione dell’art. 3 co. VIII L. nr. 415/98; Violazione degli artt. 18, 85 e 86 D.P.R. nr. 554/99; Violazione dell’art. 117 D. Lgs. nr. 267/00; Eccesso di potere per illogicità manifesta; Violazione del principio di ragionevolezza; Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2 co. II O.M. nr. 3045/00; Incompetenza; Erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 4 co. I O.M. nr. 3184/02;<br /> Contraddittorietà dell’azione amministrativa, per avere l’Amministrazione, mediante una serie di clausole prevedenti l’obbligo per il concessionario di eseguire rilievi, studi e approfondimenti rispetto al dato meramente indicativo di produzione di rifiuti riportato in 238 t/giorno (art. 2 del Disciplinare d’oneri), con conseguente assunzione di piena responsabilità al riguardo ed espressa liberazione della stazione appaltante da ogni responsabilità (art. 7), e l’obbligo di indicazione della tariffa, rispetto alla quale era previsto il solo adeguamento annuale secondo l’indice ISTAT (art. 7), posto totalmente a carico dei concorrenti l’alea derivante dalla variabilità del dato costituito dal quantitativo giornaliero di rifiuti conferiti, senza prevedere alcun altro meccanismo di adeguamento della tariffa, e quindi omettendo di assicurare al concessionario del servizio l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione, mediante la predisposizione del piano economico e finanziario previsto dall’art. 19 L. nr. 109/94 (applicabile anche alle concessioni di servizi pubblici), senza che la deroga potesse giustificarsi in virtù del disposto dell’art. 2 co. II O.M. nr. 3045/00, che è riferito ad ambito oggettivo del tutto differente (realizzazione di sette impianti di produzione di C.D.R. specificamente localizzati), e comunque dovendo essere l’eventuale deroga assistita da congrua motivazione;<br />Violazione e mancata applicazione degli artt. 37quinquies L. nr. 109/94 e s.m. e 85 D.P.R. nr. 554/99, stante la già evidenziata mancata previsione nel bando della facoltà o dell’obbligo per l’aggiudicatario di costituire una società di progetto;<br />
Violazione dell’art. 23 co. IV D. Lgs. nr. 157/95 e s.m.; Violazione del principio di imparzialità, stante la violazione del divieto di cumulo in capo allo stesso soggetto affidatario della progettazione e della realizzazione e gestione dei lavori e dei servizi progettati;<br />
Incompetenza; Violazione dell’art. 118 Cost. e del principio di sussidiarietà; Violazione degli artt. 5 e 120 Cost. e del principio di leale cooperazione tra i livelli di governo; Violazione dell’art. 11 O.M. nr. 3077/00; Violazione dell’art. 5 co. II e V L. nr. 225/92; Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento dei fatti, per essersi il Commissario sostituito alle Autorità di gestione, invadendone le attribuzioni, senza previamente porle in mora, ovvero accertare l’affettiva impossibilità che potessero provvedere tempestivamente, e comunque senza coinvolgerle in alcun modo;<br />
Violazione dell’art. 5 L. nr. 225/92 sotto altro profilo; Violazione dei principi generali in materia di attribuzione dei poteri emergenziali; Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità; Difetto di motivazione, atteso che in ogni caso, quand’anche si ipotizzasse la legittimità dell’azione dell’Amministrazione in forza dei poteri derogatori attribuiti dall’art. 14 co. I O.M. nr. 3184/02, quest’ultimo sarebbe illegittimo in parte qua laddove prevede in maniera generica la derogabilità integrale dei Dd. Lgss. nn. 22/97 e 157/95, oltre che della quasi totalità delle previsioni di cui alla L. nr. 109/94, senza peraltro indicare il nesso di strumentalità tra le norme di emergenza e le norme di cui si consentirebbe la temporanea sospensione;<br />
Violazione dell’art. 21 co. VII D. Lgs. nr. 22/97, nel testo modificato dall’art. 23 L. nr. 179/02; Violazione delle norme e dei principi di diritto comunitario ed interno in materia di tutela della concorrenza; Violazione dell’art. 41 Cost.; Violazione del principio di ragionevolezza; Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, non potendo in alcun modo gli atti impugnati essere interpretati nel senso dell’introduzione di un regime di privativa pubblica, tale da imporre la “esclusività” della titolarità pubblica degli impianti, per le attività di realizzazione e gestione degli impianti di termovalorizzazione.<br />
Chiedevano pertanto le ricorrenti l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.<br /> Le Amministrazioni intimate si costituivano in data 8 marzo 2004, eccependo in via preliminare l’incompetenza della Sezione di Lecce, e nel merito chiedendo genericamente che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato.<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 26 marzo 2004 e depositato in Segreteria il 2 aprile 2004, i ricorrenti impugnavano l’ulteriore decreto commissariale nr. 24 del 17.2.2004 e gli atti allegati e connessi, con cui venivano corretti errori materiali e fornite alcune precisazioni e rettifiche rispetto alle previsioni dei precedenti decreti nn. 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 e 312 del 13.12.2003: avverso tali provvedimenti venivano riproposte, in via derivata, le medesime censure già articolate nel ricorso originario.<br />
In data 9 aprile 2004 la Regione Puglia depositava atto di intervento ad opponendum, argomentando diffusamente in ordine alla sussistenza del proprio interesse ad intervenire nel presente giudizio, nonché chiedendo genericamente il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.<br />
Con successiva memoria depositata in data 21 aprile 2004, la Regione Puglia eccepiva in via preliminare la tardività dell’impugnazione del decreto commissariale nr. 312 del 13.12.2003 e dell’O.M. nr. 3184/02, ed inoltre l’inammissibilità del ricorso quanto alla posizione di Confindustria per difetto di legittimazione, nonché con riguardo a tutti i ricorrenti, non risultando che gli stessi avessero presentato domanda di partecipazione alla gara per cui è processo, e comunque mancando la prova di uno specifico e concreto pregiudizio che ciascuno di essi avrebbe ricavato dalle disposizioni del bando, non essendo queste ultime immediatamente lesive.<br />
Nel merito, l’Amministrazione regionale controdeduceva articolatamente alle censure di controparte, concludendo per l’infondatezza del ricorso e della connessa domanda cautelare.<br />
Con decreto del 22 aprile 2004, il Presidente della Sezione di Lecce, preso atto dell’adesione delle altre parti all’eccezione di incompetenza formulata dalle Amministrazioni intimate, disponeva la trasmissione degli atti a questa Sede di Bari.<br />
All’esito della trasmissione degli atti, i ricorrenti depositavano in data 12 maggio 2004 nuova istanza cautelare, reiterando la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
Con memoria depositata in data 26 maggio 2004, gli stessi ricorrenti insistevano nelle proprie richieste, controdeducendo ai rilievi di controparte.<br />
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2004, fissata per l’esame della predetta domanda di sospensiva, la Regione Puglia ha depositato ulteriori articolate memorie, insistendo sia nelle eccezioni preliminari sia nelle  già esposte conclusioni di merito.<br />
Nella circostanza, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza breve ai sensi dell’art. 26 co. IV e V L. nn 1034/71, come introdotti dall’art. 9 L. nr. 205/00, dandone comunicazione alle parti presenti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. In via preliminare, va accolta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività sollevata dalla Regione Puglia, limitatamente all’impugnazione del Decreto commissariale nr. 313 del 10.12.2003 (che i ricorrenti hanno gravato quale atto presupposto, e “ove occorra”).<br />
Infatti, risulta per tabulas che il predetto provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R.P. del 24.12.2003, e pertanto il termine per la relativa impugnazione è scaduto al 23.2.2004 (essendo festivo il 22, sessantesimo dalla pubblicazione): ne consegue che l’odierno ricorso, notificato in data 24.2.2004, va considerato tardivo.<br />
Le osservazioni dei ricorrenti sul punto, incentrate sulla circostanza che il decreto in oggetto nulla ancora disponeva in ordine alle modalità della gara ed alle clausole di partecipazione, possono al più determinare la non incidenza della riscontrata tardività sulle censure articolate sui predetti punti, ma non modificano la conclusione sopra raggiunta.<br />
Va invece disattesa l’analoga eccezione in ordine all’impugnazione dell’Ordinanza Ministeriale nr. 3184/02: tale atto, infatti, stante la sua natura regolamentare e generale, deve ritenersi aver prodotto la (eventuale) lesione all’interesse dei ricorrenti non già dal momento della sua adozione, ma solo per effetto dei Decreti emessi dal Commissario Delegato nell’esercizio dei poteri che egli da essa Ordinanza ha derivato.<br />
In altri termini, non può condividersi l’impostazione della Regione Puglia, che proprio dalla natura di atto generale della citata O.M. trae argomento per sostenere la tardività del ricorso: al riguardo, è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza in tema di interesse a ricorrere, secondo cui la lesione che il ricorrente riceve dal provvedimento impugnato deve essere attuale e concreto, non potendo consistere nel pericolo di un pregiudizio soltanto potenziale ed eventuale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 18.12.1987, nr. 790; id., 20.11.1987, nr. 703).</p>
<p>2. Proseguendo nell’esame delle questioni preliminari sollevate dalla Regione Puglia, va ora affrontata quella relativa alla sussistenza o meno della legittimazione a ricorrere in capo alla ricorrente Confindustria Puglia, nei cui confronti è stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Invero, costituisce orientamento giurisprudenziale pressoché costante quello secondo cui alle associazioni di categoria è consentito impugnare atti concernenti singoli associati solo se ed in quanto gli stessi concretino anche una lesione dell’interesse collettivo statutariamente tutelato da dette associazioni, risolvendosi, altrimenti, l’azione in una non consentita sostituzione processuale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 12.2.2002, nr. 6049).<br />
Nel caso di specie, Confindustria Puglia ricorre, significativamente assieme ad un gruppo di ben determinate società operanti nel settore oggetto della gara per cui è processo, per lamentare sostanzialmente l’illegittimità del bando di gara, che, in virtù di una erronea opzione di fondo (l’aver individuato la disciplina del D. Lgs. nr. 157/95, anziché quella della L. nr. 109/94), determina l’ingiusta esclusione di alcune imprese, con grave vulnus a fondamentali principi di concorrenza ed apertura del mercato.<br />
Ebbene, non risulta al Collegio che sia stata fornita convincente dimostrazione che la tutela di tali valori rientri tra gli obiettivi dell’associazione di categoria in questione, non essendo la stessa specificamente indicata tra gli scopi dell’ente (cfr. art. 2 dello Statuto di Confindustria Puglia allegato al ricorso introduttivo), né potendosi apoditticamente ritenere che essa coincida con l’obiettivo di “promuovere le condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale” ovvero di agevolare la “coscienza dei valori sociali e civili e di comportamento propri dell’imprenditoria nel contesto di una libera società in sviluppo”: ciò che implicherebbe riconoscere all’associazione ricorrente un ruolo – quello di garante dell’interesse collettivo alla trasparenza del mercato – la cui effettiva sussistenza è quanto meno eccessivo evincere da previsioni così late e generiche.<br />
In altri termini, la legittimazione a ricorrere di Confindustria Puglia appare carente non già, come argomentato dall’Amministrazione, per la situazione di potenziale conflitto d’interesse che vi sarebbe al suo interno (tra iscritti facultati a partecipare alla gara de qua, ed altri invece esclusi), ma per non esser stata fornita la prova positiva che l’affermata illegittimità dei provvedimenti impugnati si traduca in un pregiudizio a tutti o ad alcuno degli interessi collettivi tutelati.<br />
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Confindustria Puglia.</p>
<p>3. Ulteriore eccezione di inammissibilità, sollevata dall’Amministrazione regionale, si fonda sulla mancanza di prova della partecipazione delle imprese ricorrenti alla gara per cui è processo.<br />
Ad avviso del Collegio, l’eccezione va disattesa.<br />
Ed invero, come correttamente evidenziato dalla difesa dei ricorrenti, l’orientamento tradizionale, che ritiene la partecipazione alla gara presupposto indispensabile per la sussistenza dell’interesse ad impugnare le disposizioni del bando, è stato di recente oggetto di parziale revisione da parte della giurisprudenza amministrativa, anche per effetto delle spinte “garantiste” della Corte di Giustizia CE, giudicandosi eccessivamente penalizzante subordinare l’esercizio del diritto di azione alla previa presentazione di una domanda di partecipazione certamente destinata a non essere accolta, con i correlativi oneri economici, laddove le censure si appuntino proprio su clausole del bando di gara asseritamente discriminatorie o ingiustamente limitatrici della par condicio.<br />
In tale ipotesi, è stato giustamente rilevato che l’interesse tutelato è quello consistente nella stessa aspirazione a partecipare alla gara, e solo in via mediata quello all’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15.7.2003, nr. 6429, citata dai ricorrenti).<br />
Naturalmente, affinché il riconoscimento dell’azionabilità di un tale interesse non si traduca nell’attribuzione di un generico potere di controllo di legalità dell’attività amministrativa, occorrerà pur sempre che i ricorrenti dimostrino di essere titolari di una specifica e concreta pretesa di partecipazione alla gara, e che questa risulti frustrata per effetto delle clausole impugnate del bando.<br />
Nel caso di specie, il ricorso non è stato proposto da quisque de populo, ma da un gruppo di imprese tutte operanti nello specifico settore oggetto della gara, le quali lamentano esser loro ingiustamente preclusa la possibilità di partecipare alla stessa in qualsiasi modo: è appena il caso di evidenziare che tale preclusione non è esclusa neanche qualora le imprese ricorrenti ritengano di riunirsi in Associazione temporanea, giusta il disposto dell’art. 3 del Disciplinare d’oneri, che richiede che anche in tale ipotesi ciascuna delle imprese associate sia “in grado di eseguire direttamente i lavori di realizzazione dell’impianto”.<br />
L’impugnazione, oltre ad investire le scelte di fondo dell’Amministrazione nella qualificazione dell’oggetto della gara e nella disciplina conseguentemente applicabile, si concentra anche su singole e specifiche clausole del bando, la cui illegittimità a detta dei ricorrenti discende sia da tali scelte che da autonome considerazioni: sotto tale profilo, va disattesa anche l’ulteriore eccezione d’inammissibilità sollevata dall’Amministrazione regionale, essendo agevolmente ricavabili dalla lettura del ricorso le clausole del bando asseritamente illegittime.</p>
<p>4. Nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.<br />
Con riguardo alla questione di ordine generale posta dai ricorrenti, relativa alla qualificazione dell’oggetto della gara, il Collegio non ignora le difficoltà che possono esservi nell’inquadrare la procedura per cui è processo tra gli appalti pubblici di servizi di cui al D. Lgs. nr. 157/95, ovvero tra le concessioni di lavori pubblici ex L. nr. 109/94: in particolare, come sottolineato dall’Amministrazione regionale, gli ampi riferimenti interpretativi e giurisprudenziali forniti da parte ricorrente in ordine alla necessità di cogliere il criterio discretivo tra i due istituti nella accessorietà o meno della realizzazione dell’opera rispetto alla gestione del servizio cui la stessa è strumentale, e nella conseguente riconducibilità o meno di tale gestione a mero elemento integrativo della controprestazione prestata dalla P.A. al privato aggiudicatario, lascia del tutto impregiudicato il quesito se l’oggetto della gara all’esame sia da ricondurre all’uno o all’altro dei due schemi.<br />
Sul punto vi è certamente disparita di opinioni in giurisprudenza, potendosi reperire, accanto all’orientamento richiamato dai ricorrenti, altrettanto autorevoli pronunce di segno opposto, e segnatamente nel senso di considerare, in ipotesi di gara avente ad oggetto la realizzazione e successiva gestione di un impianto per lo smaltimento e/o la lavorazione di rifiuti, quale elemento centrale la gestione di siffatto servizio, rispetto al quale la materiale costruzione dell’impianto costituisce attività soltanto prodromica, accessoria e strumentale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10.6.2002, nr. 3207; Sez. VI, 6.9.2000, nr. 4688).<br />
È a questo secondo orientamento che il Collegio ritiene di aderire, apparendo convincenti i rilievi dell’Amministrazione, che ha insistito nell’evidenziare come il vero primario oggetto dell’attenzione del Commissario Delegato, nell’adozione dei provvedimenti oggi impugnati, sia stato il servizio di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani, con il dichiarato proposito di introdurre in tale settore innovazioni determinanti (impiego dei rifiuti per la produzione di combustibile ovvero termovalorizzazione), rispetto alle quali la realizzazione di nuovi impianti, ovvero il potenziamento di impianti già esistenti, costituisce circostanza meramente accidentale ed “eventuale”: tale aggettivo – è opportuno precisarlo, in replica agli argomenti di parte ricorrente – va inteso con riguardo non già alla possibilità che impianti idonei preesistano o meno alla gara, ma alla più generale valutazione logica e teleologica degli elementi esenziali e connaturali della gara in oggetto.<br />
In altri termini, discende dalla ratio stessa dell’intervento attuato con la gara per cui è processo che, mentre sarebbe astrattamente concepibile un suo esperimento limitato alla sola gestione del servizio (ove, per avventura, vi fossero idonei impianti già esistenti), viceversa non avrebbe alcun senso la mera realizzazione di impianti disgiunta dalla successiva gestione del servizio.<br />
Ai fini del raggiungimento di una tale conclusione, un criterio ermeneutico decisivo è fornito dall’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97 (disposizione significativamente quasi del tutto pretermessa dai ricorrenti nella loro pur articolata esposizione), nel quale, seppur riferito alla gestione dei servizi in regime ordinario e non emergenziale, non può non cogliersi il segno di un evidente favor legislativo verso l’accorpamento in capo ad unico soggetto della realizzazione degli impianti e della gestione del servizio: il tutto – è quasi inutile sottolinearlo – all’interno di un contesto nel quale il secondo obiettivo è pacificamente centrale rispetto al primo.<br />
Quanto fin qui esposto rende giustizia anche dell’ulteriore profilo, affacciato dai ricorrenti sia pure in via subordinata, in ordine alla possibilità di qualificare l’oggetto della gara come concessione “mista” di lavori e servizi, con la conseguente necessità di scinderne la disciplina: sul punto, è sufficiente richiamare gli arresti giurisprudenziali che, in riferimento alle gare aventi ad oggetto l’affidamento a terzi non del semplice svolgimento di funzioni pubblicistiche, ma di attività a carattere imprenditoriale costituenti servizio alla collettività, considerano necessario l’impiego dello strumento dell’appalto di servizi in luogo della concessione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, nr. 4688/00 cit.).<br />
Tale schema, in quanto comportante un’analitica e dettagliata disciplina quanto alle modalità dell’affidamento, appare indubbiamente più garantito e conforme ai principi di trasparenza dell’azione amministrativa e massima apertura del mercato.</p>
<p>5. Dalle considerazioni che precedono discende che va ritenuta corretta la scelta dell’Amministrazione, che ha qualificato l’oggetto della gara come appalto di servizi ai sensi del D. Lgs. nr. 157/95, anziché come concessione di lavori ai sensi della L. nr. 109/94.<br />
Tale conclusione risulta assorbente rispetto alle ulteriori censure articolate dai ricorrenti col primo motivo di ricorso, in riferimento ad una serie di violazioni di disposizioni della citata legge nr. 109/94, il cui rispetto sarebbe stato necessario in virtù della qualificazione dell’oggetto della gara quale appalto di lavori: è il caso, in particolare, dell’affermata violazione dell’art. 20, sulla scorta del quale i ricorrenti sostengono che sarebbe stato doveroso procedere all’affidamento mediante licitazione privata, anziché mediante pubblico incanto.<br />
Al riguardo, il Collegio non può non condividere i rilievi dell’Amministrazione resistente, che ha sottolineato il contrasto stridente tra tale censura e le esigenze di trasparenza conclamate dagli stessi ricorrenti, atteso che non è revocabile in dubbio che la procedura dell’appalto mediante pubblico incanto appaia più aderente a siffatte esigenze, rispetto a quella dell’affidamento in concessione mediante licitazione privata.<br />
Del pari priva di pregio è la doglianza formulata dai ricorrenti in ordine alla preclusione della partecipazione alla gara per imprese che non siano in possesso dei requisiti di qualificazione S.O.A.: ed invero, stante l’acclarata natura di appalto di servizi dell’affidamento in oggetto, la previsione rappresenta null’altro che la puntuale applicazione del disposto di cui all’art. 8 co. XIsepties L. nr. 109/94, il quale, nel prevedere la necessità che gli eventuali lavori accessori siano realizzati da soggetti in possesso dei predetti requisiti di qualificazione, si riferisce a tutte le ipotesi in cui dei lavori accessori in fatto siano previsti dal bando, siano o meno di rilievo economico inferiore al 50 % (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 25.2.2004, nr. 1555).</p>
<p>6. Infondato è anche il secondo motivo d’impugnazione, incentrato sulla presunta mancata indicazione nel bando dell’importo dell’appalto, con la consequenziale illegittimità delle clausole impositive dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti per la partecipazione alla gara.<br />
Ed invero, non risponde al vero che l’Amministrazione abbia omesso di indicare nel bando gli elementi essenziali idonei a definire il valore e l’entità dell’oggetto della gara: vero è invece che le disposizioni del decreto impugnato vanno lette nel contesto normativo e provvedimentale in cui s’inquadrano, essendo state precedute da un approfondito studio delle esigenze e delle caratteristiche dei vari territori interessati agli interventi, sotto il profilo della popolazione residente, del quantitativo stimato di rifiuti prodotti e di altri parametri ugualmente significativi.<br />
Tali rilevazioni, come opportunamente evidenziato dall’Amministrazione regionale, sono confluite nel Decreto commissariale nr. 296/02, ampiamente richiamato dal provvedimento oggi impugnato, in cui è contenuta un’analitica valutazione dei costi degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché dei loro costi di allestimento e gestione, in riferimento alle caratteristiche dei vari bacini di utenza interessati: su questi precisi dati sono poi calibrate le diverse scelte adottate nei Decreti (fra cui quello oggetto dell’odierna impugnazione) emessi in data 13.12.2003, scelte che perciò stesso non appaiono né irragionevoli né ingiustificate, come invece sostenuto dai ricorrenti.<br />
I rilievi appena svolti rendono affatto inconferenti le ulteriori doglianze formulate nel ricorso introduttivo in ordine all’asserita violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, con riferimento alle clausole del bando che prevedono i requisiti di capacità tecnica ed economica per la partecipazione alla gara: tali censure vengono articolate, sul presupposto della mancanza nel bando di ogni indicazione sull’importo dell’appalto, muovendo dall’ipotesi che questo sia da determinare in base all’art. 6 D.P.C.M. nr. 55/91, richiamato espressamente dall’art. 4, lett. A.2.3) e A.2.4), del Disciplinare d’oneri.<br />
Poiché, peraltro, per quanto si è osservato risulta infondato il presupposto sopra richiamato, e sotto altro profilo l’art. 6 D.P.C.M. nr. 55/91 risulta richiamato a tutt’altro riguardo (e segnatamente al fine di richiamare la sola cornice normativa di riferimento in cui s’inscrive l’intervento del Commissario Delegato, legittimato dalla situazione di emergenza ambientale in atto), ne consegue che le censure in esame sono destituite di fondamento.</p>
<p>7. Le considerazioni che precedono consentono di concludere per l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, incentrato sull’asserita carenza di indicazioni nel bando in ordine all’entità del servizio, o comunque di ogni specificazione di criteri idonei a consentire ai partecipanti di valutare la convenienza della gara sotto il profilo economico-finanziario.<br />
Infatti, una più che sufficiente base di calcolo in tal senso risulta evincibile proprio dai criteri e parametri sopra richiamati, di cui al Decreto commissariale nr. 296/02, nel quale è anche contenuta la previsione di una produzione media di 845 t/giorno di rifiuti, che costituisce il dato di riferimento su cui l’Amministrazione ha fondato le proprie stime orientative.<br />
È opportuno sottolineare che il giudizio di sufficienza di siffatti dati non può non tener conto dell’estrema complessità ed ampiezza del servizio oggetto della gara, che con ogni evidenza è suscettibile di variazioni fino ad un certo punto prevedibili, in dipendenza da una pluralità di fattori, sì da rendere di fatto ineliminabile il permanere di una quota di alea in capo ai partecipanti alla gara: a questo limite intrinseco va commisurata ogni valutazione giurisdizionale in ordine all’ottemperanza agli obblighi di rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dei predetti partecipanti, richiamati da parte ricorrente.</p>
<p>8. Inconferente è poi la doglianza di cui al quarto motivo d’impugnazione, relativa alla mancata previsione nel bando della facoltà o dell’obbligo per il concessionario di costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 37 quinquies L. nr. 109/94.<br />
Al riguardo, è sufficiente osservare che le disposizioni richiamate dai ricorrenti a sostegno della necessità di una tale previsione (artt. 37quinquies L. nr. 109/94 e 85 D.P.R. nr. 554/99), essendo riferite all’ipotesi di affidamento in concessione di lavori o servizi, non sono applicabili al caso di specie, in cui – come ampiamente illustrato – trattasi di appalto di servizi.</p>
<p>9. Infondata è anche la doglianza di cui al quinto motivo di ricorso, in relazione a presunta violazione dell’art. 23 co. IV D. Lgs. nr. 157/95, per avere la gara all’esame ad oggetto sia la progettazione che la successiva esecuzione dei lavori.<br />
Ed invero, l’incompatibilità prevista dalla disposizione innanzi richiamata deve intendersi limitata al solo caso in cui la progettazione si ponga in una fase anteriore allo svolgimento della gara, e non costituisca essa stessa oggetto dell’appalto: solo in tale caso, infatti, vi è l’esigenza di evitare che il soggetto già segnalatosi all’Amministrazione per aver ottenuto l’affidamento della progettazione possa poi partecipare alla gara per l’esecuzione dell’opera, ciò che comporterebbe un’evidente alterazione della par condicio (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 27.12.2000, nr. 2689).<br />
Che questa sia la corretta interpretazione emerge anche dall’ulteriore rilievo secondo cui, diversamente opinando, nessun senso avrebbe la successiva previsione in base alla quale “della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara”: infatti, sarebbe inutile richiamare nel bando una preclusione di ordine generale, operante ex lege nei confronti di chiunque, mentre viceversa il richiamo è indispensabile laddove l’incompatibilità sia relativa, e riferita soltanto a chi per avventura abbia già in precedenza ottenuto l’affidamento della redazione del progetto.</p>
<p>10. Con riguardo al sesto, settimo e ottavo motivi di ricorso, tutti incentrati sull’asserita illegittimità dell’esercizio dei poteri straordinari da parte del Commissario Delegato, o in via subordinata sull’illegittimità delle ordinanze attributive di tali poteri, anche questi appaiono infondati.<br />
Sul punto, per quanto attiene alle ipotizzate violazioni dell’attuale riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni, ovvero del principio di sussidiarietà, il Collegio non può che richiamare le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza costituzionale in proposito, anche dopo la riforma attuata con la L. Cost. nr. 3/01.<br />
In particolare, è stato evidenziato che, rientrando la materia della gestione dell’emergenza fra le competenze statali, non è illegittima l’attribuzione di poteri extra ordinem ad organi dello Stato, anche qualora l’esercizio degli stessi porti ad incidere su competenze regionali, purché siano rispettati i limiti della temporaneità e del rispetto dei principi generali dell’ordinamento (cfr. C. Cost., 5.2.2003, nr. 39, e le altre decisioni citate dall’Amministrazione regionale).<br />
Al di là di tale rilievo di ordine generale, il Collegio in ogni caso non ritiene che i provvedimenti oggetto dell’odierna impugnazione abbiano travalicato i limiti imposti all’esercizio del predetti poteri straordinari, e segnatamente quelli di cui alla L. nr. 225/92: in particolare, l’eventuale deroga alle procedure amministrative previste dalla legge in subiecta materia appare fondata sull’espressa previsione dell’art. 14 dell’O.M. nr. 3184/02, che elencava analiticamente le disposizioni di legge cui il Commissario era autorizzato a derogare (ivi compresa, per intero, la L. nr. 109/94), col che risultava soddisfatto il requisito dell’indicazione specifica delle principali norme derogabili, di cui all’art. 5 co. V L. nr. 225/92.<br />
Inoltre, come evidenziato dall’Amministrazione, anche l’esigenza di indicare il nesso di strumentalità fra siffatte deroghe e le norme di emergenza risultava soddisfatta, potendosi agevolmente evincere tale nesso dal combinato disposto degli artt. 2 e 14 della citata ordinanza, il primo dei quali indica gli obiettivi di fondo che il Commissario deve perseguire per il superamento dell’emergenza, ed il secondo – come detto – elenca le disposizioni di legge a tal fine eventualmente derogabili.<br />
Argomento decisivo nel senso qui sostenuto, peraltro, si ricava dall’intervento attuato dal legislatore con la L. nr. 62/03, di conversione con modifiche del D.L. nr. 15/03, che all’art. 1ter, nel ridefinire attribuzioni e poteri del Commissario Delegato, ha espressamente fatto salvi gli effetti delle precedenti ordinanze attributive di poteri extra ordinem, fra cui quelle oggi impugnate.</p>
<p>11. Sussistono altresì giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 806 del 2004:<br />
&#8211;	dichiara irricevibile il ricorso avverso il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia nr. 313 del 10.12.2003;<br />	<br />
&#8211;	dichiara inammissibile il ricorso proposto da Confindustria Puglia – Federazione dell’Industria della Puglia;<br />	<br />
&#8211;	respinge il ricorso proposto dalle altre società ricorrenti avverso gli ulteriori provvedimenti in epigrafe indicati.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2004, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Amedeo	URBANO,		Presidente<br /> <br />
Raffaele	GRECO,		Componente est.<br />	<br />
Roberto M.      BUCCHI,           	Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2483/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2579</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Doris Durante – Estensore Studio Cinque Outdoor (avv. F. Lofoco) c. Comune di Andria (avv. G. Di Bari, G. De Candia), Dirigente Settore Risorse Economiche del Comune di Andria (n.c.) sulla disciplina riguardante la cartellonistica pubblicitaria 1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Doris Durante – Estensore<br /> Studio Cinque Outdoor (avv. F. Lofoco) c. Comune di Andria (avv. G. Di Bari, G. De Candia),  Dirigente Settore Risorse Economiche del Comune di Andria (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla disciplina riguardante la cartellonistica pubblicitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Cartellonistica pubblicitaria – Comune – Regolamento – Norma restrittiva della possibilità di installazione – In assenza di espressa previsione legislativa – E’ illegittima.</p>
<p>2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Cartellonistica pubblicitaria – Comune – Piano generale degli impianti – Mancata adozione – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di cartellonistica pubblicitaria, è illegittima la norma del regolamento comunale che, in mancanza di una espressa previsione legislativa, impedisce l’installazione nel centro abitato di impianti ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti preesistenti.</p>
<p>2. In tema di cartellonistica pubblicitaria, la mancata adozione del piano generale degli impianti non vanifica la possibilità per i privati di effettuare la pubblicità, atteso che, in tali circostanze, l’ente pubblico non può opporre un generalizzato e immotivato diniego alle istanze di installazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla disciplina riguardante la cartellonistica pubblicitaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 925 del 2004 proposto dalla</p>
<p><b>società Studio Cinque Outdoor</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Lofoco, presso il cui studio in Bari,  alla Via P.Fiore n. 14, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Andria</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Di Bari e dall’Avv. Giuseppe De Candia, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Dante Alighieri, n. 25 presso l’Avv. Alberto Bagnoli;</p>
<p>il <b>Dirigente p.t. del Settore Risorse Economiche</b> – Servizio Risorse Tributarie del Comune di Andria, non costituito in giudizio;<br />
per l’annullamento, previa emanazione di misura cautelare,<br />
della nota provvedimento prot. 157/2004 del 20.2.2004 emessa dal Funzionario Responsabile del Settore Risorse Economiche – Servizio Risorse Tributarie;<br />
della delibera di consiglio comunale n.21 del 28.3.2003 nella parte in cui, al punto 2, vieta la installazione di mezzi pubblicitari da collocare ad una distanza lineare inferiore a 100 mt da preesistenti impianti;<br />
di ogni provvedimento prodromico, connesso e consequenziale e/o correlato a quelli impugnati;</p>
<p>per l’accertamento<br />
dell’obbligo del Comune di Andria a rilasciare l’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente, nonché dell’obbligo del Comune di Andria ad adottare senza ulteriore indugio il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni così come previsto dall’art.3, d.lgv. 207/93;</p>
<p>per il risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in ragione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 27.5.2004, il Cons. Doris Durante;<br />
Uditi, l’Avv. Fabrizio Lofoco, l’Avv. Giuseppe Di Bari e l’Avv. Ottavia Matera su delega dell’Avv. Giuseppe De Candia;<br />
Considerato che alla camera di consiglio fissata per la trattazione della istanza cautelare il collegio si è riservato di decidere la causa nel merito dandone comunicazione alle parti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Considerato che il Comune di Andria, in merito alla richiesta di autorizzazione alla installazione di due poster pubblicitari bifacciali su pali da adibirsi a pubblicità fissa ovvero affissione diretta da ubicarsi in via Corato,  ha comunicato il diniego alla installazione “poiché non è rispettata la distanza di m.100 da preesistenti impianti, come stabilito al punto 2 della delibera di consiglio comunale (n.21 del 28.3.2003).”;<br />
Visto che la società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di diniego e –in parte qua- della delibera di consiglio comunale richiamata per relationem nel provvedimento, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.23, co.6 del Codice della Strada, violazione e falsa applicazione dell’art.51, commi 4 e 6, DPR 16 dicembre 1993, n.495 ed eccesso di potere sotto diversi profili, nonché difetto di motivazione ed omessa comunicazione di avvio del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 36, d.lgv. 507/93 e dell’art.41 Cost..<br />
Ritenuta infondata la eccezione di tardività della impugnazione della norma regolamentare (art.2, delibera consiliare n.21 del 28.3.2003) dovendosi valutare la tempestività della impugnazione della norma a carattere generale e astratto in relazione all’atto applicativo che rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari.<br />
Considerato che la norma regolamentare impugnata “non è consentita in modo tassativo l’installazione di mezzi da allocare ad una distanza lineare inferiore a m.100 da preesistenti impianti e/o sui beni privati”, introduce un limite nella installazione della cartellonistica pubblicitaria che non trova fondamento nelle norme del codice della strada che, in relazione al posizionamento di cartelli, insegne e mezzi pubblicitari entro i centri abitati, fissa distanze inferiori e ne ammette anche la deroga “nell’interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale” (art.23, co.6, C.d.S.);<br />
 che la distanza di 100 metri è prevista dal codice della strada per tutti gli impianti da allocarsi fuori dei centri abitati, sicché non è applicabile per i centri abitati.<br />
Ritenuto che la tesi difensiva del Comune secondo la quale, il Comune ha il potere di fissare limiti nella dislocazione della cartellonistica pubblicitaria oltre che per assicurare il rispetto della normativa del codice della strada, anche per assicurare il rispetto del complesso delle funzioni ad esso attribuite e di cui lo stesso è titolare, costituisce pura petizione di principio, non evidenziandosi nella delibera alcuna relazione tra il regime delle distanze e l’interesse pubblico che con detta disposizione si intende tutelare;<br />
Considerato, peraltro, che la norma regolamenatare in questione, per quanto è rappresentato nell’epigrafe della delibera,  costituisce disposizione transitoria, ad integrazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni approvato con delibera consiliare n.74 del 27.6.1994, valevole fino alla approvazione del piano generale della pubblicità e delle pubbliche affissioni in itinere “al fine di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti pubblicitari, la cui coerenza, sta determinando un pregiudizievole contenzioso”;<br />
Ritenuto che, in base alla citata motivazione (o meglio valutazione di opportunità) il suddetto regime delle distanze si pone alla stregua di misura di salvaguardia non consentita ove non prevista dalla legge.<br />
Ritenuto che il diritto di iniziativa economica dei privati non può subire limiti che non siano espressamente previsti dalla legge;<br />
Considerato che in base al d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, dispositivo dell’obbligo del Comune di istituire l’imposta sulla pubblicità e il servizio delle pubbiche affissioni, fermo il limite finalizzato al contemperamento dei diritti di espressione e di iniziativa economica con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti, il Comune deve solo disciplinare la materia, nel senso di determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l&#8217;installazione, nonchè i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, ripartendo la superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonchè la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l&#8217;effettuazione di affissioni dirette e non può prevedere preclusioni assolute che non trovano fondamento né nella legge, né in interessi di diversa natura meritevoli di tutela;<br />
Ritenuto, alla stregua delle considerazioni di cui sopra che il regime delle distanze introdotte con disposizione transitoria, è privo di fondamento giuridico, oltre ad essere irragionevole ed illogico, sicché va annullata la disposizione che ha introdotto tale limite, con i conseguenti effetti caducatori sul provvedimento di diniego di cui costituisce unico presupposto.<br />
Ritenuta inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di dotarsi di regolamento ai sensi dell’art.3, d.lgv. 507/93 e di adottare il piano generale degli impianti, vertendosi in materia regolata da norme di azione sicché l’inadempimento dell’amministrazione può essere fatto valere attraverso apposito procedimento di messa in mora ed impugnazione del silenzio, disciplinato dalla l. 205/2000;<br />
Ravvisata, comunque, la infondatezza della domanda relativa al regolamento, atteso che il Comune di Andria è dotato di regolamento approvato con delibera consiliare n.74 del 27.6.1994, integrato con la delibera 21/28.3.2003;<br />
Ritenuto, quanto all’obbligo di adottare il piano generale degli impianti, che la mancanza di tale piano (attualmente in corso di adozione)  che predetermina esattamente i luoghi destinati alle pubbliche affissioni sia pubbliche che private e facilita la stessa attività autorizzatoria del comune, non vanifica affatto la possibilità per i privati di effettuare la pubblicità, atteso che in mancanza del piano l’ente pubblico non può opporre un generalizzato e immotivato diniego alle istanze di installazione, ma deve di volta in volta verificare la sussistenza non solo dei requisiti soggettivi ma anche di quelli oggettivi alla stregua dei criteri e dei principi fissati dal regolamento.<br />
Ritenuta inammissibile la domanda di risarcimento danni per genericità.<br />
Ritenuto,  per le ragioni esposte, di accogliere il ricorso limitatamente all’annullamento della norma regolamentare (art.2, delibera consiliare n.21 del 28.3.2003) con i conseguenti effetti caducatori sulla nota 157/2004, con compensazione di spese e competenze di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione Terza, Accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera di consiglio comunale n.21 del 28.3.2003 limitatamente al punto 2, con i conseguenti effetti caducatori sul provvedimento 157/2004.<br />
Per il resto dichiara inammissibile il ricorso.<br />
Compensa spese e competenze di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27.5.2004, con l’intervento dei Magistrati,</p>
<p>Amedeo Urbano,               Presidente<br />
Doris Durante,                 Consigliere est.<br />
Raffaele Greco,                Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2590</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2590/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2590</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Raffaele Greco – Estensore Comune di Grumo Appula (avv. P. Balducci) c. Provincia di Bari (avv. S. Minucci, R. Dipierro), Regione Puglia (n.c.), Tersan Puglia &#038; Sud Italia s.p.a. (avv. L. Paccione) in tema di conferenza di servizi ex art. 27, d.lg. n. 22 del 1997</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2590</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Raffaele Greco – Estensore<br /> Comune di Grumo Appula (avv. P. Balducci) c. Provincia di Bari (avv. S. Minucci, R. Dipierro),  Regione Puglia (n.c.), Tersan Puglia &#038; Sud Italia s.p.a. (avv. L. Paccione)</span></p>
<hr />
<p>in tema di conferenza di servizi ex art. 27, d.lg. n. 22 del 1997</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza dei servizi ex art. 27, d.lg. n. 22 del 1997 – Natura istruttoria.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza dei servizi di natura istruttoria – Particolari formalismi – Rispetto – Necessità – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La conferenza dei servizi prevista dall’art. 27, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, ha natura istruttoria e non decisoria.</p>
<p>2. In caso di conferenza di servizi di natura istruttoria, non è necessario il rispetto di particolari formalismi in ordine alla convocazione, alla costituzione ed al funzionamento della stessa, essendo rilevante unicamente il dato sostanziale che i soggetti tenuti a parteciparvi lo abbiano fatto ed abbiano espresso il proprio avviso, ovvero siano state poste in grado di farlo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di conferenza di servizi ex art. 27, d.lg. n. 22 del 1997</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2590/04 Reg.Sent.<br />
N. 670/01 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
SEDE DI BARI &#8211; SEZIONE III</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 670 del 2001 proposto da</p>
<p><b>Comune di Grumo Appula</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Balducci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, via Melo, 114,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; la <b>Provincia di Bari</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabatino Minucci e Rosa Dipierro ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Bari alla via E. Mola, 34;</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituita nel presente giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Tersan Puglia &#038; Sud Italia s.p.a.</b>, in persona del procuratore generale e legale rappresentante pro tempore sig. Silvestro Delle Foglie, con sede in Modugno lungo la S.S. 98 km 79+700, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bari, via Dante Alighieri, 193,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva,<br />
&#8211; della delibera della Giunta Provinciale di Bari nr. 424 del 4.9.2000, recante l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost ed attivi<br />
&#8211; ove occorra: del parere reso dal Comitato Tecnico Provinciale in date 2.7.1999 e 24.1.2000, favorevole alla approvazione del progetto relativo all’impianto di compostaggio della Tersan Puglia ed alla autorizzazione all’esercizio dello stesso; nonché del<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bari e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale del 3.5.2001, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensiva;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del 27 maggio 2004, il Ref. dott. Raffaele Greco;<br />
Uditi l’avv. Balducci per il ricorrente, l’avv. Minucci per l’Amministrazione resistente e l’avv. Paccione per la controinteressata;<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato e depositato in Segreteria il 2 aprile 2001, il Comune di Grumo Appula ha impugnato, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di precedente ricorso straordinario al Capo dello Stato, i provvedimenti in epigrafe indicati.<br />
In particolare, il ricorrente ha premesso di essere stato interessato all’istanza presentata dalla Tersan Puglia &#038; Sud Italia s.p.a. in data 22.9.1997 (prot. nr. 188), ai sensi degli artt. 27 e 28 D. Lgs. nr. 22/97, alla Provincia di Bari per il rilascio di autorizzazione per la realizzazione, in Grumo Appula, contrada Trullo dei Gendarmi, di un “impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost ed attività florovivaistica in  serra”.<br />
Sul progetto veniva espresso parere negativo sia dalla Commissione del Territorio sia dalla Commissione edilizia comunali, rispettivamente in data 7.3.1998 e 17.3.1998, ritenendosi le opere incompatibili con le esigenze di tutela urbanistico-territoriale, paesaggistica ed ambientale.<br />
Nelle more della convocazione di apposita Conferenza di servizi ex art. 27 D. Lgs. nr. 22/97, indetta dalla Provincia, e dello svolgimento della stessa, anche il Consiglio Comunale di Grumo Appula, con delibera nr. 89 del 5.8.1999, esprimeva parere contrario all’intervento.<br />
Peraltro, né nella sua prima seduta del 6.8.1999, né in quella successiva del 10.3.2000, la Conferenza di servizi adottava alcuna determinazione conclusiva.<br />
In data 9.8.2000, con nota prot. nr. 11053, il Comune di Grumo Appula, nel ribadire il proprio dissenso, chiedeva all’Amministrazione provinciale di Bari rimettersi le determinazioni conclusive del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14 co. IV L. nr. 241/90.<br />
Malgrado ciò, la Giunta Provinciale di Bari, con delibera nr. 424 del 4.9.2000, approvava il progetto presentato dalla Tersan Puglia.<br />
A seguito di ciò, il Comune di Grumo Appula, previa deliberazione di C.C. nr. 86 del 28.9.2000, disponeva con provvedimento sindacale nr. 14148 del 20.10.2000 la sospensione della deliberazione della G.P. nr. 424/00, ai sensi dell’art. 14 co. IIIbis L. nr. 241/90.<br />
Conseguentemente, la Provincia di Bari riconvocava la Conferenza di Servizi, che, nella seduta del 17.11.2000, all’unanimità esprimeva parere negativo all’autorizzazione.<br />
Avverso i provvedimenti del Comune di Grumo Appula e le nuove determinazioni della Conferenza di Servizi, insorgeva la Tersan Puglia innanzi a questo Tribunale (ric. nr. 3248/00), ottenendo la sospensione dei provvedimenti impugnati con ordinanza nr. 1448 del 21.12.2000, confermata dal Consiglio di Stato.<br />
In conseguenza di ciò, il Comune di Grumo Appula proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la delibera di G.P. nr. 424/00, al quale la Tersan Puglia faceva opposizione con atto notificato in data 3.3.2001.<br />
Pertanto, il ricorrente si costituiva innanzi a questo Tribunale, riproponendo i seguenti motivi di ricorso:<br />
Violazione dell’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, per avere l’Amministrazione provinciale invitato a partecipare alla Conferenza di Servizi non solo alcuni dei Comuni effettivamente interessati alla realizzazione dell’impianto, ma anche tutti i Comuni rientranti nel bacino individuato in sede di pianificazione regionale relativa ai rifiuti solidi urbani, dei quali non tutti potevano considerarsi interessati, dovendo individuarsi tale interesse qualificato esclusivamente sulla base del criterio del collegamento territoriale con l’impianto a realizzarsi, in tal modo creando il rischio di falsare ovvero condizionare in modo non corretto le risultanze della Conferenza stessa;<br />
Eccesso di potere per difetto di convocazione della Conferenza di Servizi, per avere l’Amministrazione, nella prima seduta della Conferenza di Servizi, omesso di convocare il Comune di Altamura, poi convocato solo per la seconda seduta, con conseguente modificazione della composizione della Conferenza in corso d’opera;<br />
Violazione dell’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione; Contraddittorietà, per avere l’Amministrazione provinciale adottato il provvedimento impugnato senza che la Conferenza di Servizi avesse adottato alcuna determinazione conclusiva, emergendo dal verbale della seduta dal 10.3.2000 che tre Comuni (Grumo Appula, Toritto e Cassano Murge) si erano espressi in senso sfavorevole, e non potendo ritenersi tali avvisi superati dal parere del Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000, che aveva confermato il proprio precedente avviso favorevole, essendo tale parere anteriore alla seduta della Conferenza;<br />
Violazione dell’art. 14 L. nr. 241/90; Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione; Difetto di istruttoria, per avere l’Amministrazione intimata omesso di dar corso alla richiesta formulata dal Comune di Grumo Appula ex art. 14 co. IV L. nr. 241/90, di investire della questione il Presidente del Consiglio dei Ministri, omettendo altresì di darne atto nel provvedimento impugnato e di motivare in ordine al suo mancato accoglimento;<br />
Violazione degli artt. 4 e 6 D.P.R. nr. 357/97, dell’art. 6 L. nr. 394/91, degli artt. 6 e 8 L.R. nr. 19/97, della Circolare della Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, stante l’incompatibilità dell’intervento de quo con le norme di salvaguardia ambientale sopra richiamate, da considerarsi già in vigore all’epoca, essendo stati ricompresi i suoli interessati nel sito “Murgia Alta”, dichiarato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CE, con nota del Ministero dell’Ambiente del 24.12.1998, prot. S.N.C./D.G./98/20775, su proposta regionale formulata con nota del 30.11.1998, prot. nr. 9608;<br />
Violazione dell’art. 6 della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e degli artt. 5 e 6 D.P.R. nr. 357/97; Violazione della Circolare della Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, essendo stato il suolo in oggetto, inoltre, proposto dalla Regione Puglia, con deliberazione di G.R. nr. 3310 del 23.7.1996, quale Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/432/CEE, e conseguentemente inserito nell’elenco contenuto nel D.M. 3.4.2000, con la conseguente necessità di assoggettamento del progetto a valutazione d’incidenza ambientale, ciò che non risultava fatto nella specie;<br />
Violazione dell’art. 27 D. lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Difetto di motivazione; Erronea considerazione dei presupposti, stante la mancanza di ogni motivazione in ordine alla compatibilità del progetto con la destinazione agricola della zona, apoditticamente ritenuta dal Comitato Tecnico Provinciale, non potendo ritenersi ciò sufficiente a motivare la modifica della destinazione urbanistica dell’area, né apparendo sufficiente il mero rilievo dell’essere previsto in zona un altro impianto di compostaggio, stante la prossimità dell’area con zone turistiche e residenziali;<br />
Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, atteso che l’attività istruttoria della Conferenza di Servizi si era risolta nella mera acquisizione del parere del Comitato Tecnico Provinciale, omettendo di acquisire la V.I.A. e di compiere i necessari approfondimenti in ordine alle problematiche sollevate dalle Amministrazioni dissenzienti;<br />
Eccesso di potere per illogicità e difetto d’istruttoria, stanti le notevoli e numerose carenze tecniche presentate dal progetto per cui è processo, relativo a processo produttivo alquanto complesso e precario, tale da richiedere attrezzature adeguate e costanti ed efficaci controlli;<br />
Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti; Violazione di legge: artt. 6 e 5 D. Lgs. nr. 22/97, per avere l’Amministrazione intimata assentito anche il trattamento di materiali assolutamente non compatibili con il processo di trasformazione biologica.<br />
Il ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.<br />
In data 30 aprile 2001, la controinteressata Tersan Puglia &#038; Sud Italia s.p.a. si costituiva depositando articolato atto, nel quale, dopo aver richiamato in fatto gli antefatti della vicenda oggi all’esame, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato, con la conseguente irricevibilità del ricorso in riassunzione, e nel merito controdeduceva ampiamente alle doglianze di parte ricorrente, chiedendone il rigetto.<br />
In data 2 maggio 2001, anche la Provincia di Bari si costituiva, opponendosi motivatamente all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.<br />
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2001, questo Tribunale respingeva la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenendone insussistenti i presupposti.<br />
Fissata l’udienza di discussione, in data 15 maggio 2004 il ricorrente ha depositato articolata memoria, replicando alle eccezioni in rito di parte avversa ed insistendo nelle proprie richieste; nella stessa data, anche la controinteressata ha depositato breve memoria conclusionale.<br />
All’udienza del 27 maggio 2004, la difesa della controinteressata ha sollevato ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, argomentando dalla nullità della delibera di conferimento di incarico al difensore del Comune ricorrente ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell’oggetto.<br />
Nell’occasione, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Vanno anzi tutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata, incentrate sull’asserita inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che si tradurrebbe in consequenziale inammissibilità anche del ricorso giurisdizionale.<br />
Le eccezioni sono infondate.<br />
Privo di pregio, in particolare, è l’argomento basato sulla presunta non definitività del provvedimento impugnato, tale da renderne impossibile l’impugnazione con ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. nr. 1199/71, a seguito della condotta tenuta dallo stesso Comune di Grumo Appula, che – come visto – aveva ritenuto di adottare provvedimenti sospensivi dell’efficacia della deliberazione di G.P. nr. 424/00.<br />
L’eccezione è viziata da un’evidente confusione tra il concetto di definitività dell’atto amministrativo, che attiene alla possibilità o meno di esperimento di rimedi amministrativi avverso di esso, e quello ben diverso di sua esecutività, concernente l’attitudine a produrre effetti: è evidente che la sospensione della delibera provinciale, pur paralizzandone l’efficacia, non ne ha modificato la natura di atto definitivo, non essendo possibili avverso di essa ulteriori ricorsi amministrativi, al di là del ricorso straordinario stesso.<br />
Sotto altro profilo, la controinteressata ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività, rappresentando che, essendosi in precedenza instaurato contenzioso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale in conseguenza del ricorso proposto da essa Tersan Puglia avverso i provvedimenti comunali di sospensione della delibera nr. 424/00, ed essendosi ritualmente costituito il Comune di Grumo Appula in tale giudizio, esso avrebbe avuto l’onere, qualora avesse inteso sollevare doglianze avverso la delibera di G.P., di farlo mediante ricorso incidentale nell’ambito di detto giudizio, ai sensi degli artt. 22 L. nr. 1034/71 e 37 R.D. nr. 1054/24, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre gravame amministrativo: ciò anche perché in un primo momento il ricorrente non aveva inteso impugnare la citata delibera, preferendo attivarsi mediante i suddetti provvedimenti di sospensione, e solo a seguito della sospensiva concessa da questo Tribunale nel giudizio conseguente al ricorso nr. 3248/00 si era nuovamente materializzato il suo interesse a gravare il provvedimento provinciale.<br />
Sul punto, ritiene il Collegio che appare anzi tutto arduo ritenere operante il principio di alternatività di cui all’art. 9 D.P.R. nr. 1199/71 in un caso come quello che occupa, trattandosi di ricorsi non aventi identità di oggetto, riguardando il gravame amministrativo la deliberazione di G.P. nr. 424/00 ed il preesistente ricorso giurisdizionale il provvedimento sindacale di sospensione della stessa.<br />
L’argomentazione della controinteressata, secondo cui il Comune di Grumo Appula avrebbe avuto l’onere di far valere le proprie doglianze avverso la delibera provinciale mediante ricorso incidentale nel giudizio da essa proposto col ricorso nr. 3248/00, non è condivisibile, in quanto non tiene conto che l’interesse a ricorrere ravvisabile in capo all’Amministrazione ricorrente non è derivato dalla proposizione di tale gravame, ma al contrario nasceva in via autonoma ed originaria dal pregiudizio che essa riteneva di ricevere per effetto della delibera de qua, per poi perdere attualità e concretezza a seguito della sospensione della stessa, e quindi riacquistarla in conseguenza dell’ordinanza di sospensiva.</p>
<p>2. Altrettanto priva di pregio è l’ulteriore eccezione, sollevata all’udienza di discussione della causa, in ordine all’asserita nullità della delibera di conferimento dell’incarico per indeterminatezza dell’oggetto.<br />
La controinteressata argomenta tale nullità dal carattere a suo dire anomalo di una delibera che, come quella versata in atti, estende il mandato del difensore, già incaricato della proposizione del ricorso straordinario, anche al ricorso in sede giurisdizionale, a seguito della richiesta di trasposizione avanzata proprio dalla Tersan Puglia: in tal modo – si osserva –  il mandato viene ad avere due oggetto tra loro incompatibili, perché alternativi, con la conseguenza che sarebbe impossibile determinarne l’effettivo contenuto.<br />
Il Collegio ritiene che siffatta indeterminatezza non sussista nel caso di specie, essendo inequivocabilmente individuabile il preciso ed unico oggetto della delibera di incarico de qua, tenendo conto del contesto logico e cronologico in cui è stata adottata: infatti, come peraltro rilevato dalla stessa controinteressata, la citata delibera di “estensione” del mandato difensivo fu emessa nel momento in cui, a seguito dell’opposizione proposta dalla Tersan Puglia al ricorso straordinario già proposto, si rendeva necessario per l’Amministrazione ricorrente riassumere il ricorso dinanzi al giudice amministrativo; sicché appare del tutto evidente, ad onta dell’espressione adoperata nel testo della delibera, che con essa s’intese conferire al difensore incarico di proporre il ricorso giurisdizionale in luogo di quello amministrativo, e non certo una facoltà di scelta fra l’uno e l’altro rimedio (risultando all’epoca, oltre tutto, già proposto il gravame amministrativo).</p>
<p>3. Nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.<br />
In particolare, e partendo dai primi tre motivi d’impugnazione, che per le ragioni appresso evidenziate possono essere considerati unitariamente, occorre muovere dalla qualificazione giuridica attribuibile alla Conferenza di servizi in cui si sarebbero verificate le illegittimità ipotizzate da parte ricorrente.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura istruttoria, e non “decisoria”, alla conferenza di servizi prevista dall’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97 (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 20.11.2002, nr. 234/03; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 24.1.2002, nr. 278), trattandosi unicamente del metodo che il legislatore ha individuato, nell’ambito di un procedimento amministrativo promosso e condotto da un’unica Amministrazione (nella specie, quella provinciale), per raccogliere in maniera più organica e spedita i vari elementi di conoscenza necessario, oltre ai pareri di tutti gli organi, enti ed altre Amministrazioni chiamate ad esprimersi nell’ambito del procedimento medesimo, in vista dell’adozione di un provvedimento conclusivo rientrante comunque nelle attribuzioni del soggetto promotore e titolare della procedura.<br />
Sotto tali aspetti, la conferenza del tipo appena descritto si distingue nettamente da quella avente natura “decisoria”, in cui invece l’intento è quello di coordinare in un unico luogo istituzionale le attività di più Amministrazioni chiamate a concorrere alla determinazione conclusiva, che si concretizzerà in un provvedimento adottato dalla stessa conferenza, all’esito di un’attività istruttoria e di una discussione e decisione perciò stesso tenute al rispetto  di determinate forme, ed assistite dalla previsione di specifici rimedi (è il caso dei poteri previsti dalla L. nr. 241/90 a favore delle Amministrazioni dissenzienti, su cui si tornerà appresso).<br />
Se allora è al primo dei due schemi illustrati che va ricondotta la Conferenza di Servizi promossa dalla Provincia di Bari nel caso di specie, non può non conseguirne l’infondatezza delle censure articolate dall’Amministrazione ricorrente in ordine alla presenza di soggetti non direttamente interessati, alle modifiche nella composizione della Conferenza da una seduta all’altra ed al mancato raggiungimento di una determinazione conclusiva.<br />
Infatti, in tema di conferenza di servizi di natura istruttoria, la giurisprudenza è pacifica nel sottolineare, attesa la sua indicata natura di strumento di semplificazione procedimentale, la non necessità del rispetto di particolari formalismi in ordine alla convocazione, alla costituzione ed al funzionamento della stessa, essendo rilevante unicamente il dato sostanziale che i soggetti tenuti a parteciparvi lo abbiano fatto ed abbiano espresso il proprio avviso, ovvero siano state poste in grado di farlo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13.11.2001, nr. 34/02).<br />
Per le stesse ragioni, è stato evidenziato come in questo tipo di conferenza non sia affatto necessario che i risultati dell’attività svolta si concretizzino in una determinazione conclusiva unitaria, giacché quel che conta è che tale attività sia idonea a fornire gli elementi istruttori necessari all’Amministrazione titolare del procedimento (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 27.6.2002, nr. 984).<br />
Dai rilievi che precedono consegue che alcuna importanza può avere la circostanza che in ipotesi, come avvenuto nel caso di specie, in sede di conferenza di  servizi alcuni soggetti esprimano avvisi configgenti tra di loro, non essendo la conferenza deputata a comporre tale contrasto, ma unicamente a raccogliere i vari interessi da ponderare nel procedimento: spetterà poi all’Amministrazione procedente compiere tale ponderazione e valutazione, così come nella specie fatto dalla Provincia di Bari nell’adozione dell’impugnata delibera nr. 424/00.<br />
Del resto, che la Conferenza di Servizi – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – avesse esaurito le proprie attività con la seduta del 10.3.2000 risulta evidente dalla lettura del relativo verbale, da cui emerge non solo che la Conferenza non si aggiornò per un’eventuale prosecuzione dei lavori, ma che nemmeno si diede atto della necessità o dell’opportunità di ulteriori attività.<br />
Né può condividersi l’opinione del ricorrente, secondo cui in ogni caso le determinazioni della Conferenza avrebbero dovuto considerarsi “inequivocabilmente negative” per il solo fatto che tre Comuni si erano espressi in senso sfavorevole all’approvazione del progetto: infatti, tenuto conto della natura e funzione appena indicate della Conferenza stessa, quei pareri contrari costituivano soltanto alcuni degli elementi raccolti ai fini delle determinazioni conclusive dell’Amministrazione provinciale.<br />
Nemmeno va condivisa la censura di carente istruttoria formulata dall’Amministrazione ricorrente, emergendo con ogni evidenza che le conclusioni della Provincia, favorevoli all’approvazione del progetto, furono fondate essenzialmente sul parere del Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000 (portato all’attenzione della Conferenza nella stessa seduta del 30.1.2000), il quale, confermando altro parere positivo già in precedenza reso, aveva analiticamente esaminato i profili problematici sollevati dai Comuni dissenzienti, ritenendoli superabili e comunque non ostativi all’approvazione dell’intervento.<br />
Alcun riguardo può avere, in proposito, la circostanza evidenziata dall’Amministrazione ricorrente, secondo cui gli avvisi contrari furono espressi dai Comuni dissenzienti nella seduta del 30.1.2000, e quindi in epoca successiva al richiamato parere del Comitato Tecnico Provinciale: infatti, risulta per tabulas che tali pareri erano in ogni caso fondati su argomenti già in precedenza rappresentati dalle Amministrazioni dissenzienti (il Comune di Grumo Appula lo aveva fatto con la menzionata delibera consiliare nr. 89/99), e che il Comitato aveva avuto modo di vagliare ed approfondire nella seduta del 24.1.2000: non risulta dunque che vi fossero nuovi ed ulteriori profili istruttori da esaminare.<br />
Per le medesime ragioni va disatteso anche l’ottavo motivo di gravame, relativo proprio all’asserito mancato esame dei profili sollevati dall’Amministrazione dissenziente.</p>
<p>4. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, l’infondatezza delle censure di parte ricorrente discende anche in questo caso dalle osservazioni sopra fatte in ordine alla natura istruttoria della Conferenza di Servizi de qua.<br />
Ed invero, l’Amministrazione si duole della circostanza che la Provincia di Bari tenne in assoluto non cale la richiesta, formulata dal Comune di Grumo Appula ex art. 14 co. IV L. nr. 241/90, di rimettere le determinazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, stante il dissenso emerso in seno alla Conferenza su questioni di tutela ambientale.<br />
Alla luce dei rilievi sopra svolti, il Collegio ritiene pacifico che la disposizione di cui al citato art. 14 co. IV rientri nel complesso di norme applicabili alla sola conferenza di servizi “decisoria”, e che pertanto nessun addebito possa muoversi all’Amministrazione provinciale per il mancato riscontro all’istanza del Comune di Grumo Appula.</p>
<p>5. Privi di pregio sono anche il quarto ed il quinto motivi di ricorso, basati sulla circostanza che l’area interessata al progetto rientrerebbe rispettivamente in Zona di Interesse Speciale (Z.I.S.) ed in Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati ai sensi delle vigenti normative comunitarie, con la conseguente operatività di misure di salvaguardia, ovvero necessità di assoggettamento dell’intervento a V.I.A.<br />
La controinteressata Tersan Puglia contesta in fatto le circostanze affermate da parte ricorrente, assumendo che non risponde al vero che il sito interessato dall’intervento ricada in alcuna delle aree protette sopra indicate.<br />
Sul punto, il Collegio non può che rilevare come l’Amministrazione non abbia prodotto alcun elemento documentale a sostegno del proprio asserto (che, peraltro, non risulta aver formato oggetto di specifici rilievi da parte del Comune di Grumo Appula nel corso del procedimento sfociato nella delibera oggi impugnata): in applicazione, dei comuni principi in materia di prova, la circostanza deve ritenersi pertanto non provata.</p>
<p>6. Va disatteso anche il settimo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta mancata considerazione dell’incompatibilità dell’intervento con la destinazione urbanistica dell’area, nonché della sua prossimità a zone turistiche.<br />
Ed invero, con riguardo alla prima questione, il parere del Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000, recepito dalla deliberazione provinciale nr. 424/00, appare sufficientemente motivato in ordine all’insussistenza di contrasto tra il progetto e la destinazione agricola imposta all’area de qua: è appena il caso di rammentare che una siffatta tipizzazione non comporta di per sé la preclusione a qualunque tipo di intervento, e neanche è funzionale solo ed unicamente alla tutela dell’attività agricola, essendo piuttosto da ricondursi all’esigenza di un equilibrato e bilanciato sviluppo del tessuto urbano.<br />
Tanto premesso, risulta esente da censure la valutazione dell’Amministrazione resistente che, anche sulla base della pianificazione regionale già approvata che prevedeva in loco un ulteriore impianto di compostaggio, ha ritenuto il progetto  non incompatibile con la destinazione urbanistica dell’area.<br />
Con riguardo alla prossimità del sito rispetto a zone turistiche, anche su tale circostanza l’Amministrazione ricorrente non risulta aver fornito prova documentale, dovendosi per tanto accreditarsi le risultanze le risultanze della relazione tecnica di parte depositata dalla controinteressata, da cui emerge che la distanza minima dell’impianto dai più consistenti insediamenti abitati è di 8 km, e quella dagli insediamenti turistici di Mellito fra i 4 ed i 7 km: distanze tali da far ritenere corrette le valutazioni di non interferenza formulate dall’Amministrazione provinciale.</p>
<p>7. Per quanto attiene, poi, alle censure sollevate con il nono motivo di ricorso, non può non condividersi l’avviso della controinteressata, nel senso che esse esorbitano dai limiti del sindacato giurisdizionale, per investire le scelte di discrezionalità tecnica compiute dall’Amministrazione nel rilasciare l’autorizzazione de qua.<br />
Ciò appare evidente, sol che si consideri che i vari profili in base ai quali l’Amministrazione ricorrente ritiene “inadeguato” il progetto assentito concernono le modalità tecniche di lavorazione dei rifiuti o di effettuazione dei controlli e delle verifiche, e non si concretano nella contestazione della violazione di specifiche ed individuate disposizioni.<br />
In altri termini, dette doglianze attengono al giudizio di compatibilità ambientale e industriale dell’opera assentita, che con ogni evidenza rientra in una sfera di valutazioni della P.A. non sindacabile in sede giurisdizionale.</p>
<p>8. Va disatteso, infine, anche il decimo motivo di ricorso, relativo a presunta violazione degli artt. 6 e 57 D. Lgs. nr. 22/97, non risultando che la normativa, anche secondaria, richiamata da parte ricorrente comporti preclusione assoluta ed indiscriminata all’impiego per la realizzazione di compost dei materiali – plastica da rifiuti solidi urbani e fanghi contenenti cromo – che, a dire del ricorrente, sarebbero in suscettibili di essere ammessi al compostaggio.<br />
Infatti, dalla lettura dell’art. 1quater co. L. nr. 690/76, emerge che agli scarichi di insediamenti civili possono essere assimilati anche quelli di insediamenti industriali, purché risultino assimilabili per caratteristiche dei prodotti a quelli degli insediamenti abitativi: ne deriva che, in difetto delle disposizioni tecniche destinate a regolamentare il processo di compostaggio (come sottolineato dalla stessa Amministrazione ricorrente), le valutazioni di compatibilità di tali sostanze con la lavorazione restano rimesse alla concreta valutazione tecnica della P.A., con giudizio ancora una volta sottratto al sindacato giurisdizionale.</p>
<p>9. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che appare equo liquidare in euro duemila.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento, pro quota a favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, delle spese di giudizio, che liquida in euro duemila.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2004, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Amedeo	URBANO,		Presidente<br /> <br />
Raffaele	GRECO,		Componente est.<br />	<br />
Roberto M.      BUCCHI,           	Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.5534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-6-2004-n-5534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-6-2004-n-5534/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-6-2004-n-5534/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.5534</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Santoleri Società Silo S.r.l. (Avv. P. Stella Richter) c/ Società Sviluppo Italia S.p.a. (Avv.ti A. Greco e A. Sambiagio) sulla giurisdizione in tema di revoca delle agevolazioni per l&#8217;imprenditoria giovanile Provvedimento amministrativo &#8211; Annullamento e revoca – Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile – Giurisdizione – È dell’AGO –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-6-2004-n-5534/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.5534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-6-2004-n-5534/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.5534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Santoleri<br /> Società Silo S.r.l.  (Avv. P. Stella Richter) c/ Società Sviluppo Italia S.p.a. (Avv.ti A. Greco e A. Sambiagio)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in tema di revoca delle agevolazioni per l&#8217;imprenditoria giovanile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Provvedimento amministrativo &#8211; Annullamento e revoca – Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile – Giurisdizione – È dell’AGO – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>Quando si controverta in tema di annullamento o di revoca di un’agevolazione per l’imprenditoria giovanile per contrasto originario con il pubblico interesse sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre in caso di controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti ma non erogati, o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del beneficiario, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla giurisdizione in tema di revoca delle agevolazioni per l’imprenditoria giovanile</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. R.G. 4314/03</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione Terza Ter &#8211;</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro,  Presidente;  Dott. Umberto Realfonzo, Consigliere; Dott. Stefania Santoleri, Consigliere relatore,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4314/03, proposto<br />
dalla <b>società SILO S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliata presso  il suo studio sito in Roma, Viale G. Mazzini n. 11.</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>SOCIETA’ SVILUPPO ITALIA S.p.a.</b> (incorporante della I.G. S.p.a. per atto di fusione a rogito Notaio Paolo Castellini di Roma Rep. N. 59636) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Greco e Alessio Sambiagio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Piemonte n. 39.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera 17/12/02, comunicata con nota 27/2/03 spedita il 4 marzo successivo, con la quale l’Amministratore delegato ha revocato le agevolazioni a suo tempo riconosciute alla ricorrente, dando incarico alla struttura di “procedere al recupero coattivo del credito, con il disimpegno delle somme resesi disponibili”, nonché di ogni altro atto comunque connesso o presupposto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 4 marzo 2004 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Sara Piccoli su delega dell’Avv. Paolo Stella Richter per la parte ricorrente e l’Avv. Alessio Sambiagio per l’Amministrazione resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>La ricorrente è stata ammessa alle agevolazioni previste dal D.L. 30/12/85 n. 786, convertito con legge 28/2/86 n. 44, ai fini della realizzazione di un progetto di stabilimento per la selezione, lavorazione, calibratura e surgelazione di prodotti ortofrutticoli.<br />
Con il provvedimento impugnato, la società Sviluppo Italia S.p.a. ha disposto la revoca delle agevolazioni per il mancato tempestivo completamento dei lavori.<br />
Avverso detto provvedimento la ricorrente deduce il seguente articolato motivo di gravame:</p>
<p>Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assoluta carenza di istruttoria, inadeguata motivazione, violazione dei principi generali in materia di decadenza.<br />
Sostiene la ricorrente che il mancato completamento dei lavori sarebbe derivato da impedimenti indipendenti dalla sua volontà, dei quali sarebbe stata edotta la società Sviluppo Italia S.p.a.<br />
Durante i lavori, infatti, sarebbe stata scoperta del tutto accidentalmente una condotta d’acqua di proprietà del Consorzio degli Acquedotti degli Aurunci.<br />
Detta interferenza avrebbe bloccato i lavori fino al momento dello spostamento della condotta, avvenuto soltanto con il collaudo dell’opera effettuato nell’ottobre 2002.<br />
Un secondo impedimento sarebbe derivato dal blocco dei lavori di sistemazione del livello del terreno, di realizzazione del muro di cinta, e dello scavo per le condutture elettriche imposto dal Comune per la rettifica del tracciato della Via Pantanelle, ove è localizzato il nuovo stabilimento, e ciò fino all’approvazione da parte del Comune di Fondi del nuovo progetto intervenuta con delibera 10/7/02 n. 91.<br />
Il progetto avrebbe subito un’ulteriore modifica a causa della scoperta di una servitù a favore del Consorzio di Bonifica della piana di Fondi e di Monte San Biagio.<br />
Inoltre, problemi sarebbero sorti anche con le ditte appaltatrici dei lavori, tanto che la ricorrente avrebbe dovuto stipulare un nuovo contratto di appalto con altra ditta.<br />
Sebbene tutti questi fatti impeditivi sarebbero stati rappresentati alla Società Sviluppo Italia S.p.a., l’ente non ne avrebbe tenuto conto, pur non potendo dichiararsi una decadenza qualora l’adempimento sia risultato impossibile per factum principis o comunque non sia imputabile all’interessato.<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio la società intimata che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha comunque chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memoria e documenti insistendo nelle loro tesi difensive.<br />
All’udienza pubblica del 4 marzo 2004, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.<br />
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 570/04; 3672/2003; Cons. Stato, sez. IV. 11.4.2002, n. 1989; Cass. SS.UU. 20.4.2003 n. 5617; Cass. SS.UU. 13.4.2003, n. 5991; ecc.), il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell’autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’amministrazione di annullare i procedimenti concessori per vizi di legittimità, ovvero di revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere.<br />
Ne deriva che quando si controverta in tema di atti di annullamento o di revoca per contrasto originario con il pubblico interesse sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre in caso di controversie  instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dallo stesso provvedimento di attribuzione del beneficio (e quindi in generale dalla disciplina regolatrice del rapporto), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. 25/5/99 n. 288; Cons. Stato Sez. V 27/3/00 n. 1765; Cass. SS.UU. 5/9/97 n. 8585; 10/5/01 n. 183; 23/2/01 n. 66; ecc.).<br />
Da questo deriva che, nell’ipotesi (come in specie) in cui si controverta della legittimità della “revoca” del contributo già concesso – disposta per il mancato rispetto degli obblighi indicati nel provvedimento di concessione da parte del beneficiario (mancato completamento delle opere e mancata presentazione della documentazione richiesta relativa alle quietanze rilasciate dai fornitori in riferimento al primo SAL nei termini indicati nella concessione) &#8211; , ovvero della ripetizione degli importi erogati, la competenza è del giudice ordinario, dovendosi riconoscere al privato una situazione di diritto soggettivo a fronte della mancata erogazione di quanto allo stesso spetta in conseguenza di un provvedimento di attribuzione.<br />
Ne consegue la fondatezza dell’eccezione sollevata dalla difesa della Società Sviluppo Italia S.p.a., e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-<br />
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2004.</p>
<p>Francesco Corsaro                         PRESIDENTE<br />
Stefania Santoleri                           ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-6-2004-n-5534/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.5534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-6-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-6-2004-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-6-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.0</a></p>
<p>Pres. P. Jann – Avv. Gen. Colomer Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di alcuni progetti pubblici o privati – Repubblica italiana – Decisione della Regione Abruzzo di non sottoporre il progetto “Lotto zero” alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-6-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-6-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Jann – Avv. Gen. Colomer <br /> Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di alcuni progetti pubblici o privati – Repubblica italiana – Decisione della Regione Abruzzo di non sottoporre il progetto “Lotto zero” alla valutazione di impatto ambientale – Carenza di motivazione – Ricorso –  E’ fondato</span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché la normativa comunitaria e quella italiana di recepimento prevedono che determinati progetti pubblici e privati debbano essere sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale, l’eventuale decisione dello Stato membro, o di una sua amministrazione locale o decentrata competente a disciplinare la materia, di non sottoporre il progetto alla verifica prodromica alla VIA, deve essere adeguatamente motivata; pertanto, qualora non risulti che la decisione, con cui l’autorità competente esclude la necessità di procedere alla VIA, sia fondata su una previa verifica effettuata secondo i criteri previsti dalla direttiva comunitaria, lo Stato membro, venendo meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva, deve rispondere dell’inadempimento.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Stefano Tarullo &#8220;Esenzione dei progetti dalla valutazione di impatto ambientale ed obbligo di motivazione&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Progetto “Lotto Zero” in Abruzzo: la Repubblica italiana ha violato la direttiva 85/337/CEE sulla VIA</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE<br />Prima Sezione</b></p>
<p>10-giu-04</p>
<p>«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell&#8217;impatto di taluni progetti pubblici o privati – Progetto “Lotto zero”»</p>
<p>Nella causa C-87/02,<br />
<b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dai sigg. M. van Beek e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p align=right>ricorrente,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Repubblica italiana</b>, rappresentata dal sig. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p align=right>convenuta,</p>
<p>avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all&#8217;allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), richiedesse una valutazione dell&#8217;impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell&#8217;art. 4, n. 2, di tale direttiva,</p>
<p align=center><b>LA CORTE<br />Prima Sezione</b></p>
<p>composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, <br />
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer<br />
cancelliere: sig. R. Grass<br />
vista la relazione del giudice relatore,<br />sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza dell&#8217;8 gennaio 2004, <br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1 <br />
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»; in prosieguo: il progetto «Lotto zero»), rientrante tra quelli enumerati all’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.</p>
<p align=center><b>Contesto normativo</b></p>
<p><b>Normativa comunitaria</b><br />
2<br />Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva 85/337 attiene alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possano presentare un impatto ambientale importante.<br />
3 <br />
Conformemente al n. 2 dello stesso articolo si intende per «progetto»:«– la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,– altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».<br />
4 <br />
L’art. 2, n. 1, della direttiva così recita:«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».<br />
5 <br />
L’art. 4 della direttiva 85/337 così dispone: <br />
«1.Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10. <br />
2.I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. <br />
A tal fine, gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».<br />
6 <br />
L’allegato II della direttiva 85/337, relativa ai progetti di cui all’art. 4, n. 2, della stessa, menziona nel suo punto 10, intitolato «Progetti d’infrastruttura», alla lett. d): <br />
«Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall’allegato I)».<br />
7 <br />
L’art. 5 della direttiva precisa, sostanzialmente, le informazioni minime che il committente deve fornire. L’art. 6 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità ed il pubblico interessato siano informati e possano esprimere il proprio parere prima dell’avvio del progetto. <br />L’art. 8 impone alle autorità competenti l’obbligo di tener conto delle informazioni raccolte ai sensi degli artt. 5 e 6, e l’art. 9 istituisce l’obbligo per le autorità competenti di informare il pubblico in merito alla decisione presa ed alle condizioni che eventualmente l’accompagnano.<br />
8<br />La direttiva 85/337 prevede, al suo art. 12, che gli Stati membri prendano le misure necessarie per conformarsi alla direttiva nel termine di tre anni a decorrere dalla sua notifica. La direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985.<br />
9<br />Tale direttiva è stata modificata mediante la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), il cui art. 3, n. 1, ne prevede la trasposizione entro il 14 marzo 1999. La direttiva 97/11 non era quindi applicabile all’epoca dei fatti controversi nella presente causa.<br />
10 <br />
L’art. 4, nn. 2 e segg., della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, così dispone:<br />«2.Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante<br />a)un esame del progetto caso per caso;<br />o<br />b)soglie o criteri fissati dagli Stati membri,<br />se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. <br />
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b). <br />
3.Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III. <br />
4.Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico».<br />
<b>Normativa nazionale</b><br />
11<br />Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» (GURI n. 210 del 7 settembre 1996, pag. 28; in prosieguo: il «decreto 12 aprile 1996»), così prevede al suo art. 1:«1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l’attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto. (…)<br />(…) <br />
4.Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato B che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.(…) <br />
6.Per i progetti elencati nell’allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l’autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all’art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale».<br />
12 <br />
L’art. 10, commi 1 e 2, del decreto 12 aprile 1996 dispone quanto segue:<br />«1.Per i progetti di cui all’art. 1, comma 6, il committente, o l’autorità proponente, richiede la verifica di cui al medesimo comma. Le informazioni che il committente o l’autorità proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente. <br />
2.L’autorità competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all’allegato D, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell’autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano […] provvedono affinché l’elenco [dei progetti] per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici».<br />
13<br />L’allegato B di tale decreto 12 aprile 1996, relativo alle tipologie progettuali di cui all’art. 1, comma 4, di tale decreto, menziona al punto 7, lett. g) e h):<br />«g)strade extraurbane secondarie; <br />
h)costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1 500 metri».<br />
14 <br />
L’allegato D del decreto 12 aprile 1996 enumera gli elementi di cui devono tener conto le autorità competenti nell’esaminare le caratteristiche e l’ubicazione del progetto nell’ambito della verifica prevista all’art. 1, sesto comma, dello stesso decreto.<br />
15<br />La Regione Abruzzo ha trasposto il decreto 12 aprile 1996 con legge regionale 23 settembre 1997, n. 112, intitolata «Norme urgenti per il recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996».</p>
<p align=center><b>Procedimento precontenzioso</b></p>
<p>16<br />Risulta dall’atto introduttivo del ricorso presentato dalla Commissione che l’11 maggio 1998 tale istituzione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni sul progetto Lotto zero. Secondo le informazioni di cui disponeva all’epoca la Commissione, tale progetto sarebbe stato autorizzato senza essere stato sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e senza essere stato oggetto di una previa verifica diretta a stabilire la necessità di una valutazione di impatto ambientale.<br />
17<br />La Commissione era stata informata, nell’ambito di una questione posta da un membro del Parlamento europeo, del fatto che il progetto consisteva nella costruzione di una strada costituita da un tratto a scorrimento rapido, di 10,50 metri di larghezza, comportante quattro viadotti e quattro gallerie. La strada, che avrebbe traversato una zona prossima all’abitato a pochi metri dal centro storico del Comune di Teramo, in Abruzzo, avrebbe interessato l’alveo del fiume Tordino, oggetto di un progetto di valorizzazione ambientale finanziato dalla Comunità, denominato «Fiume Tordino medio corso». Tale area sarebbe stata proposta dalla Repubblica italiana quale sito di importanza comunitaria nell’ambito della procedura volta a costituire la rete ecologica europea denominata «Natura 2000», ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).<br />
18 <br />
Con lettera 23 luglio 1998 la Repubblica italiana ha confermato alla Commissione che il progetto riguardava effettivamente la costruzione di una strada a due corsie di un’ampiezza di 10,50 metri e di lunghezza non precisata, il cui tratto traversante il territorio del Comune di Teramo interessava la destra idrografica del fiume Tordino e misurava 5 440 metri di lunghezza, di cui 2 260 metri di viadotto e 930 metri di galleria.<br />
19<br />Dallo scambio epistolare tra la Commissione, il Ministero italiano dell’Ambiente e la Rappresentanza permanente risulta che, il 12 marzo 1999, la Regione Abruzzo avrebbe dato il proprio accordo per la realizzazione dell’opera e che il commissario straordinario nominato per la detta opera aveva deciso di non sottoporre l’intervento né ad una valutazione d’impatto ambientale né ad una previa verifica.<br />
20 <br />
Con lettera 21 maggio 1999 il suddetto Ministero avrebbe ricordato i requisiti fissati dal decreto 12 aprile 1996 e avrebbe invitato il commissario straordinario per la realizzazione del progetto e la Regione Abruzzo a motivare la decisione di non sottoporre il detto progetto né ad una valutazione d’impatto ambientale né ad una previa verifica. Il commissario straordinario avrebbe allora chiesto alla Regione Abruzzo di avviare le procedure regionali previste per la verifica della compatibilità ambientale, ai sensi del decreto 12 aprile 1996.<br />
21<br />Il progetto sarebbe stato sottoposto alla procedura destinata a verificare se dovesse formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale. La Regione Abruzzo, considerando, in particolare, che l’area di cui trattasi non rientrasse tra le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e della legge regionale n. 38/96 avrebbe deciso, con decreto regionale 15 novembre 1999, n. 25/99, prot. n. 3624, di emanare un parere favorevole riguardo alla verifica della compatibilità ambientale e quindi di esonerare il progetto dalla valutazione di impatto ambientale.<br />
22<br />Con lettera 30 maggio 2000, trasmessa alla Commissione con nota della Rappresentanza permanente in data 16 giugno 2000, il Ministero italiano dell’Ambiente ha precisato che il decreto regionale n. 25/99 era stato adottato dietro parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale (in prosieguo: il «comitato di coordinamento») datato 22 ottobre 1999, n. 3/76, che a sua volta rinviava ad un parere del Genio civile del quale non era fatta alcuna menzione nel decreto regionale n. 25/99. Il decreto non avrebbe in alcun modo spiegato tale omissione e non fornirebbe alcun argomento a sostegno della decisione presa dall’amministrazione regionale.<br />
23<br />Il 24 ottobre 2000 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica italiana, nella quale enunciava che dagli elementi in suo possesso non risultava che la Regione Abruzzo avesse sottoposto il progetto di cui trattasi, rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337, ad una verifica destinata a stabilire se le sue caratteristiche richiedessero una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 di tale direttiva.<br />
24 <br />
Non avendo considerato soddisfacenti le diverse risposte fornite dalle autorità italiane a tale lettera di diffida, la Commissione, con lettera 18 luglio 2001, ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato che fissava un termine di due mesi per adottare le misure necessarie a conformarvisi.</p>
<p align=center><b>Procedimento dinanzi alla Corte</b></p>
<p>25 <br />
La Corte ha deciso di porre diversi quesiti alla Repubblica italiana e alla Commissione e di chiedere loro di produrre numerosi documenti. In particolare, ha chiesto alla Repubblica italiana di produrre il parere del Genio civile menzionato nell’ambito del procedimento precontenzioso. Dopo aver esaminato le risposte e i documenti, ai sensi dell’art. 44 bis del regolamento di procedura, ha deciso di pronunciarsi senza udienza.</p>
<p align=center><b>Nel merito</b></p>
<p><b>Argomenti delle parti </b></p>
<p>26<br />La Commissione ricorda che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 85/337, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. L’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337 autorizza, in particolare, gli Stati membri a fissare criteri o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli artt. 5-10.<br />
27 <br />
La Commissione precisa che, come risulta dalla sentenza 16 settembre 1999, causa C 435/97, WWF e a. (Racc. pag. I 5613), in mancanza di un atto legislativo che specifichi, a priori e globalmente, i progetti che vanno sottoposti ad una procedura di valutazione dell’impatto ambientale, gli Stati membri possono dispensare un progetto determinato da tale procedura solo a seguito di un esame in concreto dello stesso che spieghi, in base ad una valutazione complessiva, i motivi per i quali tale progetto non è atto ad avere un impatto sull’ambiente.<br />
28 <br />
Con il decreto 12 aprile 1996, la Repubblica italiana non avrebbe precisato, a priori e globalmente, a norma dell’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337, quali progetti dovevano essere sottoposti ad una valutazione d’impatto ambientale, ma si sarebbe limitata a designare i progetti passibili di verifica destinata a determinare la necessità di effettuare una valutazione d’impatto ambientale. Sarebbero tali i progetti di cui all’allegato B del decreto 12 aprile 1996, in particolare al punto 7, lett. g) (strade secondarie extraurbane) o lett. h) (costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1 500 metri), corrispondenti ai progetti enumerati all’allegato II della direttiva 85/337, in particolare al punto 10, lett. d) ed e) (costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti).<br />
29<br />Secondo la Commissione, poiché corrisponde ai progetti previsti da tali disposizioni, il progetto Lotto avrebbe dovuto essere sottoposto ad una verifica e la decisione di non procedere ad una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva 85/337 avrebbe dovuto essere motivata in termini chiari e precisi. La decisione di non sottoporre tale progetto ad una valutazione non menzionerebbe alcun criterio di valutazione determinato in precedenza e neppure chiarirebbe se sia stata effettuata la verifica di cui all’art. 1, comma 6, del decreto 12 aprile 1996, né, per l’ipotesi in cui essa sia stata effettuata, ne preciserebbe le modalità. La maniera in cui è motivato il decreto regionale n. 25/99 farebbe quindi ritenere che la Regione Abruzzo non abbia verificato se fosse necessario sottoporre il progetto ad una valutazione a norma degli artt. 5-10 della direttiva 85/337. Nella sua memoria di replica, la Commissione precisa che il parere del comitato di coordinamento, cui fa riferimento il decreto n. 25/99, non le è mai stato comunicato.<br />
30<br />Essa sottolinea che, anche se il contenuto e il meccanismo della verifica di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 sono stati elaborati solo dalla direttiva 97/11, che modifica la direttiva 85/337 ma non è applicabile nella fattispecie, non è ammissibile che essi siano completamente ignorati e che la decisione non contenga alcuna motivazione.<br />
31 <br />
Peraltro, la tesi secondo cui il rigetto, da parte dei giudici nazionali, di ricorsi presentati dalle associazioni per la protezione dell’ambiente impedirebbe alla Commissione di verificare se uno Stato membro abbia onorato gli obblighi derivanti dalla direttiva sarebbe priva di qualsiasi fondamento e contraria alla giurisprudenza della Corte. Risulterebbe, in effetti, dalla citata sentenza WWF e a., che è compito del giudice nazionale verificare se le autorità competenti abbiano correttamente valutato la rilevanza dell’impatto di un progetto sull’ambiente. Ciò non escluderebbe tuttavia che la Corte possa pronunciarsi sugli obblighi degli Stati membri derivanti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 e che pertanto la Commissione abbia, in base ai poteri conferitile dall’art. 226 CE, il dovere di intervenire per denunciare la violazione di una disposizione del diritto comunitario.<br />
32 <br />
La Commissione sottolinea infine che uno Stato membro deve rispondere non solo degli inadempimenti del suo governo centrale, ma anche di quelli delle sue amministrazioni locali e decentrate.<br />
33<br />La Repubblica italiana ricorda le circostanze relative all’adozione del decreto 15 novembre 1999, n. 25/99, da parte della Regione Abruzzo.<br />
34 <br />
Riguardo alla motivazione di tale decisione, essa sostiene che l’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 consente di verificare caso per caso se un progetto debba essere sottoposto a valutazione. Tale direttiva prevederebbe così l’adozione di una misura esplicita prima di sottoporre un progetto a valutazione. Sarebbe pertanto giustificato consentire alle autorità competenti di mantenere il silenzio laddove non sia necessaria una valutazione e imporre loro di provvedere formalmente solo laddove un progetto debba essere sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale.<br />
35 <br />
Tale sarebbe la modalità prevista dall’art. 10, secondo comma, del decreto 12 aprile 1996 secondo cui, nel caso in cui non ritenga necessario procedere ad una valutazione, l’autorità competente può mantenere il silenzio, il che equivale ad una decisione di conclusione della procedura di verifica.<br />
36<br />La Repubblica italiana contesta in ogni caso l’inadempimento dedotto, poiché l’autorità nazionale competente ha adottato un provvedimento espresso, vale a dire il decreto n. 25/99, motivato mediante un riferimento al parere del comitato di coordinamento.<br />
37<br />Essa ricorda che, come risulta dalla citata sentenza WWF e a., è compito del giudice nazionale verificare se le autorità competenti abbiano correttamente valutato la rilevanza dell’impatto di un progetto sull’ambiente. Nella fattispecie, il progetto Lotto zero sarebbe stato sottoposto al sindacato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio a seguito di un ricorso proposto dall’Associazione Italia Nostra-Onlus e dall’Associazione Italiana per il World Wildlife Fund. Con ordinanza 21 giugno 2000, tale giudice avrebbe respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione delle decisioni impugnate relative al detto progetto.</p>
<p align=center><b>Giudizio della Corte </b></p>
<p>38 <br />
In via preliminare, si deve ricordare che la circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni l’attuazione di direttive non può avere alcuna influenza sull’applicazione dell’art. 226 CE. Risulta infatti da una giurisprudenza costante che gli Stati membri non possono richiamarsi a situazioni del loro ordinamento interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie. Sebbene ogni Stato membro sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze normative sul piano interno, tuttavia, a norma dell’art. 226 CE, esso resta il solo responsabile, nei confronti della Comunità, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (sentenza 13 dicembre 1991, causa C 33/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I 5987, punto 24; in questo senso, v., del pari, ordinanza 1º ottobre 1997, causa C 180/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. I 5245, punto 7). Non rileva pertanto, nella fattispecie, che l’inadempimento risulti da una decisione della Regione Abruzzo.<br />
39 <br />
D&#8217;altro canto, la proposizione di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale contro il provvedimento di un’autorità nazionale oggetto di un ricorso per inadempimento e la decisione di tale giudice di non sospendere l’esecuzione del detto provvedimento non possono avere rilevanza sulla ricevibilità del ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione. Infatti, l’esistenza di azioni esperibili dinanzi ai giudici nazionali non può impedire l’esercizio del ricorso contemplato dall’art. 226 CE, dato che le due azioni perseguono scopi ed hanno effetti diversi (v. sentenze della Corte 17 febbraio 1970, causa 31/69, Commissione/Italia, Racc. pag. 25, punto 9, e 18 marzo 1986, causa 85/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1149, punto 24).<br />
40 <br />
Riguardo al ricorso in esame, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 85/337, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. L’art. 4, n. 2, secondo comma, della stessa direttiva dispone che «gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».<br />
41 <br />
La Corte ha già statuito che l’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337 menziona, a titolo indicativo, i metodi cui gli Stati membri possono ricorrere per determinare quali dei progetti appartenenti all’allegato II debbano essere sottoposti ad una valutazione ai sensi della direttiva 85/337 (sentenza WWF e a., cit., punto 42).<br />
42 <br />
Di conseguenza, la direttiva conferisce in proposito agli Stati membri un margine di discrezionalità e non osta, quindi, a che essi impieghino altri metodi per specificare i progetti che richiedono una valutazione d’impatto ambientale conformemente alla direttiva. Pertanto, la direttiva non esclude affatto dal novero di tali metodi quello consistente nel dichiarare, sulla base d’un esame caso per caso di ciascun progetto considerato oppure in forza d’un atto legislativo nazionale, che uno specifico progetto, contemplato dall’allegato II della direttiva, non è soggetto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (sentenza WWF e a., cit., punto 43).<br />
43<br />Tuttavia, il fatto che gli Stati membri dispongano del margine di discrezionalità ricordato al punto precedente non è da solo sufficiente ad escludere un determinato progetto dalla procedura di valutazione di cui alla direttiva. Diversamente, il margine di discrezionalità che l’art. 4, n. 2, della direttiva riconosce agli Stati membri potrebbe da questi essere utilizzato per sottrarre uno specifico progetto all’obbligo di valutazione anche quando esso potrebbe, per la sua natura, dimensione o ubicazione, avere un impatto ambientale significativo (sentenza WWF e a., cit., punto 44).<br />
44 <br />
Ne consegue che, qualunque sia il metodo adottato da uno Stato membro per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno una valutazione d’impatto ambientale, vale a dire la sua individuazione per via legislativa o in seguito ad un esame caso per caso, tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla valutazione d’impatto nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente ai sensi della direttiva, a meno che lo specifico progetto esonerato potesse essere ritenuto, in base ad una valutazione complessiva, inidoneo ad avere ripercussioni ambientali importanti (sentenza WWF e a., cit., punto 45).<br />
45 <br />
Nella fattispecie, l’inadempimento riguarda un progetto di costruzione di una strada che, ai sensi della normativa italiana di trasposizione della direttiva 85/337 e ai sensi della direttiva stessa, avrebbe dovuto formare oggetto di una previa verifica della necessità di sottoporlo ad una valutazione. La Commissione imputa essenzialmente alla Repubblica italiana il fatto che, nella decisione della Regione Abruzzo di non procedere a una valutazione d’impatto ambientale, non compare alcuna motivazione, il che lascia supporre che la previa verifica non sia stata effettuata.<br />
46 <br />
Dall’esame dei documenti prodotti risulta che il decreto n. 25/99, con il quale la Regione Abruzzo esprime un parere favorevole sull’esito della procedura di previa verifica e decide di sottrarre il progetto alla procedura di valutazione, è motivato solo per sommi capi e si limita a rinviare al parere favorevole del comitato di coordinamento. Quest’ultimo parere, che è formato dal verbale manoscritto della riunione del detto comitato, tenutasi il 22 ottobre 1999, consiste in una frase che esprime il parere favorevole e indica che, per la sua adozione, il comitato disponeva del parere del Genio civile 6 luglio 1999, n. 8634.<br />
47<br />Come rileva giustamente l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, tale parere del servizio del Genio civile di Teramo, prodotto su domanda della Corte, non costituisce un parere sull’impatto ambientale del progetto, ma solo un’autorizzazione ai «soli fini idraulici» ad attraversare il fiume Tordino e a realizzare alcuni lavori. Riguardo al documento allegato dalla Repubblica italiana al suo controricorso e la cui pagina iniziale, contenente le necessarie precisazioni circa la natura del documento, è stata prodotta su domanda della Corte, non risulta che esso sia previsto dalla legge nell’ambito della procedura di previa verifica. La Corte non dispone peraltro di elementi che consentano di concludere che esso sia stato utilizzato dall’autorità competente a fondamento della sua decisione.<br />
48 <br />
Risulta da questi elementi che la previa verifica della necessità di sottoporre il progetto Lotto zero ad uno studio sull’impatto ambientale non è stata effettuata e che l’inadempimento come formulato dalla Commissione nelle sue conclusioni è dimostrato.<br />
49 <br />
Occorre tuttavia rilevare che, se tale parere del Genio civile non fosse stato prodotto, su domanda della Corte, sarebbe stato impossibile controllare se la previa verifica fosse stata o meno effettuata. In proposito è importante sottolineare che una decisione con la quale l’autorità competente considera che le caratteristiche di un progetto non richiedano che esso sia sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale deve contenere o essere accompagnata da tutti gli elementi che consentano di controllare che essa è fondata su una previa verifica adeguata, effettuata secondo i requisiti posti dalla direttiva 85/337.<br />
50 <br />
In conclusione, occorre dichiarare che, non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all’allegato II della direttiva 85/337, richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.</p>
<p align=center><b>Sulle spese</b></p>
<p>51 <br />
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE (Prima Sezione)<br />
dichiara e statuisce:<br />1) <br />
Non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva. <br />
2) <br />
La Repubblica italiana è condannata alle spese.<br />
Jann Rosas La Pergola<br />
Silva de Lapuerta<br />									 Lenaerts																																																																																				</p>
<p>Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-6-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.66</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-6-2004-n-66/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-6-2004-n-66/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-6-2004-n-66/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.66</a></p>
<p>Antonio GUIDA &#8211; Presidente; Maddalena FILIPPI – Consigliere estensore società IMPRESA TRE COLLI s.p.a (Avv. Donatella Locatelli) contro CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VALPELLINE (non costituitosi in giudizio) sulle modalità di trasmissione delle offerte e sulla partecipazione di A.T.I. di tipo &#8220;misto&#8221; 1. Modalità di trasmissione delle offerte – Impiego</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-6-2004-n-66/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.66</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-6-2004-n-66/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.66</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio GUIDA &#8211; Presidente; Maddalena FILIPPI – Consigliere estensore<br /> società IMPRESA TRE COLLI s.p.a (Avv. Donatella Locatelli) contro CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VALPELLINE (non costituitosi in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità di trasmissione delle offerte e sulla partecipazione di A.T.I. di tipo &#8220;misto&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Modalità di trasmissione delle offerte – Impiego dei servizi di “postacelere” o di raccomandata semplice in luogo del servizio di raccomandata a.r. prescritto negli atti di gara – Legittimità – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2.	Configurabilità di A.T.I. di tipo “misto” in assenza di specifica previsione di bando ed in presenza della dichiarazione del concorrente di voler assumere la forma di A.T.I. orizzontale – Ammissibilità – Principio del favor partecipationis.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La formulazione del disciplinare di gara che prescrive che le offerte siano trasmesse “a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale” non consente l’esclusione delle offerte pervenute con raccomandata semplice ovvero con “postacelere”. Va infatti osservato, quanto alla prima ipotesi, che la formalità dell’avviso di ricevimento risponde ad una finalità di esclusivo interesse del mittente ai fini dell’eventuale prova della tempestività dell’offerta. Pertanto, non presiedendo quella formalità alla tutela di un interesse dell’Amministrazione o della par condicio dei concorrenti, l’inosservanza di essa non può determinare l’esclusione.<br />
Quanto invece alla spedizione mediante “postacelere”, è sufficiente osservare come la giurisprudenza abbia riconosciuto l’equivalenza tra questa modalità di spedizione e quella con raccomandata, tenuto conto dell’identità delle relative caratteristiche (Cons. St., Sez. V, n. 2626/03 cit.)</p>
<p>2.	Va condivisa la scelta della Commissione di gara che – rilevata la mancanza delle iscrizioni necessarie per l’ammissione di un’ATI come raggruppamento orizzontale (forma in effetti indicata dall’interessata nelle dichiarazioni) – ha ritenuto, “in applicazione del principio generale del favor partecipationis”, che il raggruppamento potesse partecipare alla gara in qualità di ATI mista nonostante né il bando né il disciplinare di gara prevedessero tale forma di raggruppamento che, per contro, è espressamente riconosciuta dalla legge regionale n. 12 del 1996 (art. 28) e comunque pacificamente ammessa dalla giurisprudenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle modalità di trasmissione delle offerte e sulla partecipazione di A.T.I. di tipo “misto”</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N.    66/2004 R.S.<br />
N.  101/2003 R.G.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta</b></p>
<p>composto dai Signori: Antonio GUIDA &#8211; Presidente; Maddalena FILIPPI &#8211; Consigliere relatore; Francesco RICCIO &#8211; Consigliere  ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 101/2003 proposto<br />
dalla <b>società IMPRESA TRE COLLI s.p.a,</b> in persona del legale rappresentante signor Tarcisio Persegona, rappresentata e difesa dall’ Avv. Donatella Locatelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in Aosta, Avenue du Conseil des Commis n. 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VALPELLINE</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>della <b>ditta GUGLIOTTA GAETANO</b>, in persona del titolare Gaetano Gugliotta, in proprio e quale capogruppo mandataria dell&#8217;ATI formata dalla stessa e dalle società SO.CE.A s.r.l. e Gontier Massimo s.r.l., società tutte costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dagli Avvocati Margherita Buscaglino e Giorgio Santilli, ed elettivamente domiciliate in Aosta, presso la Segreteria del T.A.R., piazza Accademia S. Anselmo, 2;<br />
nonché nei confronti</p>
<p>della <b>società TOUR RONDE s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>nonché nei confronti</p>
<p>della <b>società EDILUBOZ s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria dell&#8217;ATI formata dalla stessa e dalle società Cometto e Tercinod s.a.s. e Angelini Vincenzo, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del verbale di gara del 22.08.2003 &#8211; relativo all&#8217;apertura delle offerte economiche per l&#8217;affidamento, mediante asta pubblica, dell&#8217;esecuzione dei lavori di intervento globale di sistemazione e irrigazione in località Ansermin, Chez. Cailleur e Semon ne<br />
<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore del Raggruppamento temporaneo anzidetto e comunque dell&#8217;aggiudicazione definitiva, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 260 dell&#8217;08.11.03;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale agli atti impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio delle società Gugliotta Gaetano, Gontier Massimo s.r.l. e SO.CE.A. S.r.l.;<br />
Visto gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 21 aprile 2004, relatore il Consigliere Maddalena Filippi, l’avv. Donatella Locatelli per la ditta ricorrente e l’avv. Alessandro Quagliolo su delega e per conto degli avvocati Margherita Buscaglino e Giorgio Santilli  per il consorzio di miglioramento fondiario;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. – La società ricorrente &#8211; in qualità di impresa che ha partecipato alla gara per pubblico incanto indetta, con bando pubblicato il 24 luglio 2003, dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Valpelline, per l’esecuzione di lavori relativi ad un intervento di sistemazione e irrigazione in località Ansermin, Chez Cailleur e Semon del Comune di Valpelline, per l&#8217;importo complessivo di € 2.482.171,98 &#8211; impugna i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva al raggruppamento ATI Gugliotta &#8211; SO.CE.A. s.r.l. &#8211; Gontier Massimo S.r.l.</p>
<p>1.a – Con la prima censura (violazione di legge con riferimento ai principi generali in materia di appalti pubblici; eccesso di potere per violazione dell’articolo 2 del Disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto dei presupposti) la società ricorrente sostiene che la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere le imprese la cui offerta è stata inviata – anziché a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale come previsto dal bando – a mezzo di &#8220;postacelere&#8221;  (come è avvenuto per l’offerta del Consorzio Nazionale Cooperative di lavoro e produzione Ciro Menotti, della Con scoop, della Beton Villa s.p.a., della Ambiente s.r.l. e della Codelfa Prefabbricati s.p.a.), oppure a mezzo raccomandata semplice (come è avvenuto  per l’offerta della Tour Ronde s.r.l., della Fratelli Bazzani s.p.a, della ATI Ediluboz, della ATI SIAM, della ISAF s.r.l., della Biella Scavi s.r.l., della Impresa Brambati &#038; C. s.r.l., del Consorzio Ravennate delle Cooperative Produzione e Lavoro, e della ATI F.lli Clusaz).</p>
<p>1.b – Con la seconda censura (Violazione di legge, con riferimento all&#8217;articolo 28, comma 9 bis, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni; Eccesso di potere per erronea ed illogica valutazione dei presupposti; Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione) la società ricorrente lamenta la violazione della richiamata disposizione regionale nella parte in cui (lett. a) prescrive che, nelle associazioni di imprese in forma orizzontale, la somma delle classifiche di iscrizione delle imprese associate nella o nelle categorie prevalenti sia almeno pari all&#8217;importo dei lavori a base d&#8217;asta: tale requisito – pur testualmente riferito all’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori – dovrebbe essere inteso come requisito di qualificazione ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Nella specie la Commissione avrebbe ammesso alla gara una serie di ATI orizzontali (precisamente l&#8217;ATI Ediluboz, l&#8217;ATI CO.GE.CA., l&#8217;ATI I.R. &#038; B., l&#8217;ATI Mancini Costruzioni Generali, l&#8217;ATI SIAM e l&#8217;ATI Ecosistema) anche se la somma delle classifiche di iscrizione nella categoria prevalente (e cioè la OS1) non è risultata pari o superiore all&#8217;importo dei lavori a base d&#8217;asta.<br />
1.c – Con la terza censura (Violazione di legge, con riferimento all’art. 13 della legge n. 109 del 1994; Violazione di legge, con riferimento all&#8217;art. 95, comma 2, del D.P.R. N. 554 del 1999; Eccesso di potere per violazione del Disciplinare di gara, con riferimento all’articolo 1; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti) la società ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe illegittimamente ammesso alla gara sei ATI orizzontali (l&#8217;ATI Ediluboz, l&#8217;ATI CO.GE.CA., l&#8217;ATI I.R. &#038; B., l&#8217;ATI Mancini Costruzioni Generali, l&#8217;ATI SIAM e l&#8217;ATI Ecosistema) in quanto l’art. 95 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e lo stesso disciplinare di gara non consentirebbero alle ATI orizzontali di cumulare le iscrizioni possedute in tutte le categorie, comprese quelle scorporabili; inoltre – in violazione dei requisiti minimi previsti dalle stesse disposizioni &#8211; le imprese mandatarie di tali ATI orizzontali risultano iscritte nella categoria prevalente (OS1) per un importo inferiore al 40% dell’importo complessivo dell’intervento.</p>
<p>1.d – Con l’ultimo motivo (Violazione e falsa applicazione del bando e del Disciplinare di gara; Violazione di legge, con particolare riferimento all’articolo  28, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 12/96; Violazione di legge, con riferimento all’articolo 13 della legge n. 109/94; Eccesso di potere per erronea ed illogica valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta) la società ricorrente sostiene che l’ATI Ecosistema &#8211; qualificata dalla Commissione come raggruppamento di tipo “misto” &#8211; avrebbe dovuto essere esclusa sia perché il bando e il disciplinare di gara non avrebbero previsto tale forma di raggruppamento, sia perché la stessa ATI Ecosistema avrebbe dichiarato di voler assumere la forma di ATI  orizzontale, sia infine per- ché, trattandosi di un raggruppamento costituito da due sole imprese, sarebbe comunque esclusa la stessa configurabilità di una ATI mista.</p>
<p>2. – Le imprese facenti parte del raggruppamento risultato vincitore – la ditta Gugliotta Gaetano, capogruppo mandataria dell&#8217;ATI, e le società SO.CE.A s.r.l. e Gontier Massimo s.r.l. – si sono costituite in giudizio sostenendo l’infondatezza e l’inammissibilità dei motivi di ricorso.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – Il ricorso ha per oggetto l’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo controinteressato dell’appalto dei lavori di sistemazione e irrigazione per un importo complessivo di € 2.482.171,98.<br />
Il ricorso non è fondato.</p>
<p>2. – E’ prima di tutto infondata la censura con cui si lamenta la mancata esclusione dalla gara delle imprese la cui offerta è stata inviata a mezzo di &#8220;postacelere&#8221;, o di raccomandata semplice, anziché a mezzo di “raccomandata A.R. del servizio postale” come previsto dal bando.<br />
L&#8217;art. 2 del disciplinare di gara, nell&#8217;indicare le modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte, stabiliva che: &#8220;I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l&#8217;esclusione dalla gara, devono pervenire all&#8217;indirizzo di cui al p.to 1 del bando (…), entro e non oltre le ore 12.00 del 21.08.2003 esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale&#8221;.<br />
2.a – Secondo la lettura interpretativa della società ricorrente, la formulazione della disposizione e la circostanza che fossero indicate in neretto le sole parole “&#8230; pena l’esclusione dalla gara, &#8230; entro e non oltre le ore 12.00 del 21.08.2003 esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale” non consentirebbe di avere dubbi circa la volontà dell’Amministrazione di comminare la sanzione dell’esclusione dalla gara, non solo a chi avesse fatto pervenire il plico contenente l’offerta oltre le ore 12 del 21 agosto 2003, ma anche a chi avesse fatto pervenire il plico con un mezzo diverso dalla raccomandata A.R. del servizio postale.<br />
Il Collegio ritiene invece che &#8211; considerata la collocazione, nell’ambito della disposizione, dell’inciso “pena l’esclusione dalla gara” &#8211; la comminatoria dell’esclusione, certamente riferibile all’ipotesi del mancato rispetto della scadenza, non sia riferibile, altrettanto pacificamente, alla diversa ipotesi della mancata utilizzazione del mezzo di spedizione indicato nell’articolo. <br />
Né può bastare – a superare il dubbio interpretativo derivante dalla collocazione dell’inciso contenente la comminatoria dell’esclusione – la sola circostanza che anche la parte della disposizione relativa alle modalità di spedizione, così come quella relativa alla scadenza, sia stata evidenziata con il carattere grassetto. <br />
E’ invece decisivo il richiamo al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il rigore della sanzione dell’esclusione esige che la stessa sia esplicitata dall’amministrazione con formule univoche: altrettanto pacifica è la giurisprudenza nell’affermare che, qualora il contenuto di una clausola del bando sia equivoco, esso deve essere interpretato nel senso di privilegiare la più ampia partecipazione alla gara.<br />
D’altra parte, nemmeno è rilevante l’uso dell’avverbio “esclusivamente”: anche a questo proposito la giurisprudenza ha avuto occasione di osservare che, proprio in relazione al rigore della sanzione dell’esclusione, il difetto dei necessari requisiti di evidenza e di intelligibilità della clausola di esclusione preclude all’interprete di assegnare all’uso dell’ avverbio “esclusivamente” tale portata sanzionatoria (Cons. St., Sez. V, n. 2626/03).<br />
2.b – Con riguardo poi all’interpretazione della parte della disposizione relativa alle modalità di spedizione delle offerte (“a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale”), il Collegio ritiene che non possa essere condivisa la tesi secondo cui una tale formulazione avrebbe comunque dovuto indurre la Commissione di gara ad escludere le offerte pervenute con raccomandata semplice, anziché con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con “postacelere”.<br />
Va infatti osservato, quanto alla prima ipotesi, che la formalità dell’avviso di ricevimento risponde ad una finalità di esclusivo interesse del mittente ai fini dell’eventuale prova della tempestività dell’offerta. Pertanto, non presiedendo quella formalità alla tutela di un interesse dell’Amministrazione o della par condicio dei concorrenti, l’inosservanza di essa non può determinare l’esclusione.<br />
Quanto invece alla spedizione mediante “postacelere”, è sufficiente osservare come la giurisprudenza abbia riconosciuto l’equivalenza tra questa modalità di spedizione e quella con raccomandata, tenuto conto dell’identità delle relative caratteristiche (Cons. St., Sez. V, n. 2626/03 cit.).<br />
Del resto, la specificazione contenuta nel comma successivo della stessa disposizione del disciplinare  &#8211; ove si stabiliva che “Non è ammesso il recapito mediante consegna diretta a mani ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata” &#8211; conferma che le prescrizioni concernenti le modalità di spedizione delle offerte fossero rivolte, più che ad imporre la sola forma della raccomandata con avviso di ricevimento, ad escludere l’utilizzo di sistemi diversi dal servizio postale, nel cui ambito certamente rientrano la raccomandata semplice e la “postacelere”.</p>
<p>3. – La rilevata infondatezza della prima censura comporta il venir meno dell’interesse all’esame delle ulteriori censure: dai prospetti di calcolo depositati dalle imprese controinteressate in sede di discussione dell’istanza cautelare &#8211; e non contestati dalla società ricorrente – risulta infatti che, in caso di mancato integrale accoglimento del primo motivo, la stessa ricorrente non potrebbe comunque risultare aggiudicataria dei lavori.</p>
<p>4. – Va del resto aggiunto che – come già rilevato in sede di pronuncia sull’istanza cautelare (respinta con ordinanza n. 81/2003) – anche le censure dedotte con gli ulteriori motivi di ricorso non sono comunque fondate.</p>
<p>4.a –  Quanto alla lamentata violazione dell’articolo 28, comma 9 bis, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 &#8211; nella parte in cui (lett. a) prescrive che, nelle associazioni di imprese in forma orizzontale, la somma delle classifiche di iscrizione delle imprese associate nella o nelle categorie prevalenti sia almeno pari all&#8217;importo dei lavori a base d&#8217;asta – ad escludere la fondatezza della censura è sufficiente il rilievo che tale prescrizione, come si legge nello stesso comma 9-bis, costituisce un requisito di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori: il richiamo a tale norma è comunque da ritenersi non pertinente in quanto – con l’avvio del nuovo sistema di qualificazione basato sugli attestati SOA e la soppressione dell’Albo – lo scrutinio in ordine ai requisiti di partecipazione deve essere condotto sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 95 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 554 del 1999.</p>
<p>4.b – Con altro motivo la società ricorrente lamenta la violazione dei requisiti fissati dallo stesso articolo 95 del Regolamento: tale disposizione – richiamata pressoché testualmente dal disciplinare di gara – non consentirebbe alle ATI orizzontali di cumulare le iscrizioni possedute in tutte le categorie, comprese quelle scorporabili; richiederebbe inoltre che le mandatarie di ATI orizzontali siano iscritte nella categoria prevalente per un importo non inferiore al 40% dell’importo complessivo dell’intervento.<br />
Il disciplinare di gara stabiliva che “i prescritti requisiti economico finanziari richiesti per l’impresa singola devono essere posseduti dall’impresa mandataria … nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti …ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”.<br />
La censura è infondata.<br />
Il comma 1 dello stesso articolo 95 (pure riprodotto nel disciplinare di gara) prevede che l’impresa singola possa partecipare alla gara, non solo quando sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, ma anche quando “sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi”. <br />
La tesi interpretativa della ricorrente muove dal presupposto erroneo  che l’ipotesi alternativa prevista con riguardo all’impresa singola si applichi alle ATI verticali o a quelle miste, ma non alle ATI orizzontali: in realtà non vi sono ragioni logiche, né giuridiche, per escludere che una ATI orizzontale possa qualificarsi sommando le iscrizioni in tutte le categorie. Anzi, l’analogia dell’ATI orizzontale con l’impresa singola è ancora più forte che non rispetto alle altre forme di raggruppamento.<br />
Ne segue che &#8211; riconosciuta la possibilità di una qualificazione attraverso la somma delle iscrizioni nelle diverse categorie indicate nel bando, per classifiche adeguate ai rispettivi importi &#8211; non può condividersi nemmeno l’interpretazione secondo cui la disposizione richiederebbe che la mandataria possieda l’iscrizione in misura pari al 40% dell’importo totale dei lavori, e non dell’importo della sola categoria prevalente.</p>
<p>4.c –  E’ infondata anche l’ultima censura con cui si sostiene che l’ATI Ecosistema, qualificata dalla Commissione come raggruppamento di tipo “misto”, avrebbe dovuto essere esclusa sia perché il bando e il disciplinare di gara non avrebbero previsto tale forma di raggruppamento, sia perché la stessa ATI avrebbe dichiarato di voler assumere la forma di ATI orizzontale, sia infine perché, trattandosi di un raggruppamento costituito da due sole imprese, sarebbe comunque esclusa la stessa configurabilità di una ATI mista: va invece condivisa la scelta della Commissione che, come si legge nel verbale di gara &#8211; rilevata la mancanza delle iscrizioni necessarie per l’ammissione di tale ATI come raggruppamento orizzontale (forma in effetti indicata dall’interessata nelle dichiarazioni) – ha ritenuto, “in applicazione del principio generale del favor partecipationis”, che il raggruppamento potesse partecipare alla gara in qualità di ATI mista, forma di raggruppamento espressamente riconosciuta dalla legge regionale n. 12 del 1996 (art. 28) e comunque pacificamente ammessa dalla giurisprudenza. Alle stesse conclusioni si giunge del resto attraverso l’applicazione del fondamentale principio di conservazione degli atti giuridici.</p>
<p>5. – Il ricorso va dunque respinto.<br />
Quanto alle spese e alle competenze di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Aosta, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2004.<br />
Depositata in Segreteria in data 10 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-6-2004-n-66/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.66</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.9357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2004-n-9357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2004-n-9357/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2004-n-9357/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.9357</a></p>
<p>Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Federica Tondin Maria Palmigiano (Avv.ti Pasquale e Brunella Cioffi) contro il Comune di Santa Maria la Carità (Avv. Enzo Maria Marenghi) contro il Comitato Regionale di Controllo per la Regione Campania su alcuni aspetti processuali e previdenziali del rapporto di pubblico impiego 1.Pubblico impiego – Eccezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2004-n-9357/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.9357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2004-n-9357/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.9357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Federica Tondin<br /> Maria Palmigiano (Avv.ti Pasquale e Brunella Cioffi) contro il Comune di Santa Maria la Carità (Avv. Enzo Maria Marenghi) contro il Comitato Regionale di Controllo per la Regione Campania</span></p>
<hr />
<p>su alcuni aspetti processuali e previdenziali del rapporto di pubblico impiego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Pubblico impiego – Eccezione di litispendenza – In riferimento alla domanda di accertamento del diritto a percepire le differenze retributive – E’ infondata – Sussiste solo nell’ipotesi di controversie proposte davanti ad organi diversi dell’autorità giudiziaria ordinaria – Risoluzione ex art. 42 c.p.c.<br />
2.  Pubblico impiego – Rapporto costituito contra legem – Nullità &#8211; Non esclude l’applicabilità dell’art. 2126 nel caso di prestazione lavorativa di fatto – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Conseguenze di ordine patrimoniale</p>
<p>3. Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Principio della c.d. “perpetuatio iurisdictionis” – Riferimento alla legge in vigore al momento della prima azione processuale – Successiva reiterazione della iniziativa – Non è idonea ad incardinare la cognizione di un giudice diverso sulla stessa domanda</p>
<p>4. Pubblico impiego – Riconoscimento di rapporto di impiego di fatto &#8211; Regolamentazione della posizione previdenziale &#8211; Prescrizione – Durata decennale</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’eccezione di litispendenza sollevata in riferimento alla domanda di accertamento del diritto a percepire le differenze retributive è infondata sotto il profilo della avventa proposizione della medesima domanda avanti al giudice ordinario. Ed invero, la litispendenza riguarda unicamente l’ipotesi di controversie proposte davanti ad organi diversi dell’autorità giudiziaria ordinaria tant’è che per esplicita previsione dell’art. 42 c.p.c. le questioni relative vengono risolte attraverso il rimedio del regolamento necessario di competenza che non può essere ovviamente utilizzato per contestazioni attinenti alla giurisdizione.</p>
<p>2. La nullità di un rapporto d’impiego pubblico costituito contra legem, se da un canto implica che l’atto costitutivo di tale rapporto non possa essere valida fonte regolatrice di un siffatto rapporto, dall’altro lato non esclude l’applicabilità al prestatore d’opera dei meccanismi di protezione sociale, retributivi e previdenziali, nel caso in cui questi abbia svolto di fatto la prestazione lavorativa, in quanto il rapporto di lavoro nullo comporta comunque l’applicazione dell’art. 2126 c.c. per il periodo di servizio effettivamente reso.</p>
<p>3. Anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e della l. 21 luglio 2000 n. 205, spettava alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle controversie avente ad oggetto diritti patrimoniali che trovano il proprio fatto genetico in un rapporto di lavoro con un ente pubblico, irrilevante restando la circostanza che l’eventuale provvedimento lesivo fosse stato in precedenza oggetto di accertamento del giudice ordinario E’ il principio della c.d. “perpetuatio iurisdicionis” sancito dall’art. 5 c.p.c. in base al quale il conflitto tra giudice ordinario e giudice amministrativo va risolto facendo riferimento alla legge in vigore al momento della prima azione processuale che segna in concreto la nascita della lite e la successiva reiterazione della iniziativa non è idonea ad incardinare la cognizione di un giudice diverso sulla stessa domanda</p>
<p>4. Il riconoscimento del rapporto di impiego di fatto e del connesso diritto al godimento del relativo livello retributivo, comporta altresì l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale dell’interessato nei limiti della prescrizione che relativamente a tali crediti ha una durata decennale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217;applicabile l’art. 2126 cc nel caso di prestazione lavorativa di fatto</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>n. 9357/04 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI, SEZIONE V</b></p>
<p>composto dai signori: Carlo d’Alessandro  Presidente; Ugo De Maio &#8211; Consigliere<br />
Federica Tondin  &#8211; Referendario, estensore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 5637 del 1999 R.G., proposto da<br />
<b>Maria Palmigiano,</b> rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale e Brunella Cioffi, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Garibaldi n. 80</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Santa Maria la Carità</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Maria Marenghi, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Carlo Poerio n. 98, presso lo studio dell’avvocato Antonio Palma<br />
&#8211;	il <b>Comitato Regionale di Controllo per la Regione Campania </b>																																																																																												</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto dovuto per prestazioni di lavoro subordinato effettuate in qualità di bidella presso la scuola materna comunale dall’1/10/1989 al 30/6/1992, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, e per la condanna del Comune resistente al pagamento delle somme corrispondenti nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale, il tutto previa declaratoria di “nullità e/o inefficacia” delle determinazioni del Co.Re.Co. di Napoli nn. 112 – 145 e 171 del 1988 con le quali erano state annullate le delibere della Giunta Municipale di Santa Maria la Carità nn. 352 – 463 del 1988 aventi ad oggetto l’assunzione in servizio della sig.ra Palmigiano<br />
Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 29 aprile 2004 la dott.ssa Federica Tondin; <br />
uditi altresì i difensori come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con un precedente ricorso al T.a.r. (n. 2650/1989 R.G.) la ricorrente ha chiesto: a) l’annullamento delle delibere del Co.Re.Co. nn. 112 – 145 e 171 del 1988 con le quali erano state annullate le delibere della Giunta Municipale di Santa Maria la Carità nn. 352 – 463 del 1988 aventi ad oggetto la sua assunzione in servizio;<br />
b) l’accertamento dell’intervenuta costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune resistente;<br />
c) la condanna di quest’ultimo al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto in esecuzione di singole convenzioni costituive di rapporti a tempo determinato rinnovate di anno in anno e quanto dovuto  in base agli accordi vigenti nel settore dell’impiego pubblico.<br />
Il T.a.r. adito, con sentenza n. 204/1994, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, ha condannato il Comune resistente al pagamento delle differenze retributive richieste; la sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato ed è  passata in giudicato.<br />Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente, premesso di  aver continuato a svolgere le medesime mansioni di bidella presso la scuola materna comunale in pendenza del primo ricorso – e ciò in ottemperanza alla pronuncia cautelare del T.a.r. emessa nell’ambito di quel procedimento -, svolge le domande in epigrafe indicate in relazione al periodo successivo a quello coperto dal giudicato (1989 – 1992).</p>
<p>2. Si è costituito in giudizio in Comune di Santa Maria la Carità, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, comunque, nel merito la prescrizione del credito azionato.</p>
<p>All’udienza del 29/4/2004 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>3. La domanda di “declaratoria di nullità e/o inefficacia” delle delibere del Co.Re.Co. è inammissibile perché identica a quella già definita tra le medesime parti con sentenza passata in giudicato.</p>
<p>4. La domanda di accertamento del diritto a percepire le differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto in base alla normativa vigente è invece fondata, nei limiti della prescrizione eccepita dalla resistente.<br />
In via preliminare osserva il Collegio che non ha pregio l’eccezione di violazione del divieto di bis in idem, poiché il presente ricorso ha ad oggetto le prestazioni eseguite in un periodo di tempo successivo a quello coperto dal giudicato. <br />
E’ altresì infondata l’eccezione di litispendenza, sotto il profilo dell’avvenuta (e peraltro non documentata) proposizione della medesima domanda avanti al giudice ordinario. Al riguardo, infatti,  è da osservare che la litispendenza riguarda unicamente l&#8217;ipotesi di controversie proposte davanti ad organi diversi dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria, tant&#8217;è che, per esplicita previsione dell&#8217;art. 42 c.p.c., le questioni relative, pur non riguardando in senso stretto problematiche attinenti alla violazione dei criteri di ripartizione della cognizione nell&#8217;ambito della giurisdizione ordinaria, vengono risolte attraverso il rimedio del regolamento necessario di competenza, che non può essere ovviamente utilizzato per contestazioni attinenti alla giurisdizione (cfr. Cass., 12/9/1984, n. 4792; 10/12/1982, n. 6764; 6/10/1981, n. 5243).<br />
Sennonché, i criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo hanno appunto lo scopo di soddisfare tali esigenze.<br />
E&#8217; pertanto da escludere, sul piano logico e sistematico, che due giudici diversi possano essere contemporaneamente chiamati a decidere una stessa domanda.<br />
Orbene, l&#8217;art. 5 c.p.c., nello stabilire che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, sancisce il principio della c.d. &#8220;perpetuatio iurisdictionis&#8221;, in base al quale le modifiche normative comportanti il trasferimento della giurisdizione ad un giudice diverso non determina la sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito (cfr. Cass., ss. uu., 22/2/2002, n. 2624).<br />
Da ciò si può desumere che le innovazioni introdotte in tema di riparto della giurisdizione sono ininfluenti ai fini della determinazione della competenza a conoscere su di una controversia già pendente. In definitiva, il conflitto tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si risolve in base al principio della prevenzione proprio della litispendenza (che non può derogare ai criteri di riparto della giurisdizione), ma va piuttosto risolto, in forza del principio della &#8220;perpetuatio iurisdictionis&#8221;, facendo riferimento alla legge in vigore al momento della prima azione processuale, che segna in concreto la nascita della lite, laddove la successiva reiterazione della iniziativa non è idonea ad incardinare la cognizione di un giudice diverso sulla stessa domanda. Ora, la presente controversia, incardinata anteriormente al 15/9/2000 ed avente ad oggetto diritti patrimoniali che trovano il proprio fatto genetico in un rapporto di lavoro con un ente pubblico anteriore al 1998, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>5. Venendo al merito, osserva il Collegio che questo Ta.r. ha già accolto, con sentenza passata in giudicato, la domanda della ricorrente di accertamento del proprio diritto a percepire le differenze retributive tra quanto effettivamente corrispostole e quanto previsto dalla normativa vigente, per il periodo anteriore al 1989. La ricorrente allega di avere svolto, fino al 30/6/1992 ed in ottemperanza all’ordinanza cautelare del T.a.r., le medesime mansioni di bidella presso l’amministrazione resistente, producendo attestazioni conformi del Sindaco del Comune. La resistente non contesta tale fondamentale elemento di fatto, che quindi può darsi  quindi per provato, ma eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito. <br />
In punto di diritto, va rilevato che il rapporto di lavoro instaurato dagli enti locali al di fuori delle procedure o dei termini previsti dalla legge 8 gennaio 1979 n.3, sia esso rapporto a termine o a tempo indeterminato, nasce e vive come rapporto di mero fatto, rispetto al quale gli indici rivelatori del pubblico impiego assumono soltanto la funzione di astratta qualificazione ai fini di determinazione della giurisdizione e della disciplina economica e previdenziale relativa alle prestazioni lavorative (Cons. di Stato Ad. plen. 5 marzo 1992, n. 5).<br />
Invero, pur quando un rapporto di lavoro è sorto di fatto, in violazione di una norma ostativa alla sua qualificazione come rapporto di pubblico impiego, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante la fictio iuris di esistenza del rapporto, quanto alle sue conseguenze di ordine patrimoniale. Si tratta di nullità in quanto il rapporto è in contrasto con le disposizioni che prevedono il pubblico concorso, e tale nullità va intesa in senso tecnico, ovvero nel senso che l&#8217;atto genetico del rapporto (sorto di fatto) è improduttivo di effetti ai fini della costituzione di un rapporto di pubblico impiego.<br />
Per volontà di legge infatti il provvedimento adottato in suo favore è improduttivo, in quanto tale, di qualsiasi effetto giuridico, anche se i fatti e le attività storicamente verificatisi a seguito dell&#8217;instaurazione del rapporto di lavoro producono le limitate ed autonome conseguenze, consistenti nella costituzione di un rapporto lavorativo di fatto, dell’articolo 2126 c.c..<br />
Ne deriva che al soggetto nominato con provvedimento radicalmente nullo (anche se con un contratto d&#8217;opera o d’appalto in forma di attribuzione di un incarico, reiterato nel tempo, dissimulante, come nel caso in esame, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato) deve riconoscersi il diritto al trattamento economico corrispondente alla prestazione di fatto svolta (Consiglio Stato sez. V, 22 febbraio 2001, n. 979, Consiglio Stato sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2057)<br />
Con riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune resistente, va rilevato che le pretese patrimoniali per spettanze retributive che trovano la propria fonte direttamente nella legge, ivi comprese quelle dovute in forza dell’art. 2126 c.c., soggiacciono, in ogni caso, anche in costanza del rapporto di lavoro, al termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cons. St., sez. V, 27/2/2001, n. 1062;  sez. V, 20/9/2002, n. 4796; Corte cost., 20/11/1969, n. 143; Cass., sez. lav., 12/3/1996, n. 2004).<br />
Nel caso di specie, la ricorrente ha interrotto la prescrizione con atti del 18/6/1997 e del 17/2/1999, per cui  il credito retributivo vantato dalla ricorrente è prescritto limitatamente ai ratei stipendiali maturati prima del 18/6/1992.<br />
Per il periodo successivo e per il servizio effettivamente prestato, spettano pertanto alla ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per la qualifica funzionale corrispondente alle mansioni affidate con i contratti nulli e quanto già percepito dall’interessata, con maggiorazione di rivalutazione e interessi, decorrenti dalla data di maturazione dei relativi ratei e calcolati sull’importo nominale del credito (cfr. Cons. St., ad. plen., 15/6/1998, n. 3).</p>
<p>6. E’, infine, da rilevare che il riconoscimento del rapporto di impiego di fatto e del connesso diritto al godimento del relativo livello retributivo, comporta altresì l’obbligo per il Comune di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale dell’interessata (cfr. Cons. St., ad. plen., 6/10/1992, n. 11; Cass., sez. lav., 14/6/1999, n. 5895), nei limiti della prescrizione che, peraltro, relativamente a tali crediti ha una durata decennale.</p>
<p>7. In definitiva, per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame può essere accolto solo in parte. Sussistono pertanto giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5637/1999, così provvede:<br />
&#8211;	dichiara l’inammissibilità della domanda di annullamento delle delibere del Co.Re.Co;<br />	<br />
&#8211;	accoglie per il resto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso e, per l’effetto, condanna il Comune di S. Maria la Carità  a provvedere per quanto di ragione al pagamento delle somme spettanti ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente.<br />	<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli il  29 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2004-n-9357/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.9357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.11019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11019/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11019/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.11019</a></p>
<p>Giuseppe Ianniruberto &#8211; Presidente Borgo Andrea + altri (Avv.ti Federico Sorrentino e Piero Mancusi)contro Camera dei Deputati (Avvocatura generale dello Stato) l&#8217;autodichia parlamentare nelle cause di lavoro Parlamento – Concorsi personale &#8211; Autodichia – Insindacabilità – Regolamenti parlamentari – Rapporto di lavoro L’autodichia della Camera dei Deputati si estende anche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11019/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.11019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11019/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.11019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Ianniruberto &#8211; Presidente Borgo Andrea + altri (Avv.ti Federico Sorrentino e Piero Mancusi)contro Camera dei Deputati (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;autodichia parlamentare nelle cause di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Parlamento – Concorsi personale &#8211; Autodichia – Insindacabilità – Regolamenti parlamentari – Rapporto di lavoro</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’autodichia della Camera dei Deputati si estende anche alle controversie relative ai concorsi per l’assunzione del personale, in base all’art. 46 Cost. e ai regolamenti parlamentari. Viene ribadita, altresì, la insindacabilità dei regolamenti parlamentari e la esclusività della giurisdizione domestica.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Prof. Tommaso Edoardo Frosini <a href="/ga/id/2004/7/1583/d"> Sugli eccessi dell’autodichia parlamentare</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’autodichia parlamentare nelle cause di lavoro</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo completo della sentenza clicca qui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11019/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.11019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.11074</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11074/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11074/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11074/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.11074</a></p>
<p>Pres. G. Ianniruberto; Est. A. Mensitieri>br> BRICOPIODA di Roberto Balzarotti (Avv. Mario Lovatelli) c/COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (Avv. Fabio Lorenzoni) la controversia relativa al risarcimento del danno per il mancato rilascio di autorizzazione commerciale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quale domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11074/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.11074</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11074/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.11074</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Ianniruberto; Est. A. Mensitieri>br> BRICOPIODA di Roberto Balzarotti (Avv. Mario Lovatelli) c/COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (Avv. Fabio Lorenzoni)</span></p>
<hr />
<p>la controversia relativa al risarcimento del danno per il mancato rilascio di autorizzazione commerciale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quale domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione civile &#8211; Giurisdizione ordinaria e amministrativa &#8211; In genere &#8211;<br />
Mancato rilascio di autorizzazione commerciale &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Controversia &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Esclusione &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussistenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia relativa al risarcimento del danno per il mancato<br />
rilascio di autorizzazione commerciale non attiene alla &#8220;materia<br />
urbanistica&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80,<br />
bensi&#8217; alla materia del commercio, riguardo alla quale il comune ha<br />
un potere autorizzatorio volto a rimuovere un limite all&#8217;esercizio,<br />
da parte del privato, della libera iniziativa economica,<br />
costituzionalmente garantita; conseguentemente tale controversia<br />
esula dalla giurisdizione piena ed esclusiva del giudice<br />
amministrativo, prevista dalla norma citata, e rientra, invece, nella<br />
giurisdizione del giudice ordinario, quale domanda risarcitoria ex<br />
art. 2043 cod. civ. per illegittimo esercizio di una funzione<br />
pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la controversia relativa al risarcimento del danno per il mancato rilascio di autorizzazione commerciale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quale domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4735_4735.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-6-2004-n-11074/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.11074</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
