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	<title>10/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.741</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-10-5-2007-n-741/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-10-5-2007-n-741/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.741</a></p>
<p>Pubblica Amministrazione – Silenzio della Pubblica Amministrazione su istanza volta ad imporre alla P.A. l’esercizio del potere di autotutela – Possibilità di configurare detto silenzio come silenzio-rifiuto – Non sussiste Il mancato riscontro da parte della P.A. di un’istanza del privato non assume rilevanza come ipotesi di silenzio-rifiuto non solo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-10-5-2007-n-741/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.741</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-10-5-2007-n-741/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.741</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Silenzio della Pubblica Amministrazione su istanza volta ad imporre alla P.A. l’esercizio del potere di autotutela – Possibilità di configurare detto silenzio come silenzio-rifiuto  – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il mancato riscontro da parte della P.A. di un’istanza del privato non assume rilevanza come ipotesi di silenzio-rifiuto non solo nei casi (individuate dalla giurisprudenza) di istanza di riesame di un atto divenuto inoppugnabile per inutile decorso del termine di decadenza, di istanza di estensione <i>ultra partes</i> del giudicato e di istanza manifestamente infondata, ma anche nel caso in cui l’istanza sia volta ad imporre l’esercizio del potere di autotutela nei confronti di un atto già impugnato in sede giurisdizionale e <i>sub judice </i>al momento dell’istanza, non essendo il ricorso in materia di silenzio rifiuto ontologicamente configurabile rispetto alla domanda volta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 329 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>Porto di Arenzano s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Corsica 10/4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
</b></i>contro</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Regione Liguria</b>, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marina Crovetto, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Genova, alla via Fieschi, 15; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>&#8211; <b>Comune di Genova</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Costarainera</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>Alpi Liguri Sviluppo e Turismo s.r.l.</b>, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</i></b>del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Liguria sull&#8217;istanza, formulata in data 27.2.2006, di riesame della determinazione negativa già assunta dalla Regione (con deliberazione di giunta regionale 22.10.2004, n. 1200) in merito alla concessione di un contributo per il finanziamento di un progetto di riqualificazione del porto turistico di Arenzano.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/05/2007 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con ricorso ex art. 21-bis della legge n. 1034/1971 la società Porto di Arenzano s.p.a. agisce avverso il silenzio serbato dalla Regione Liguria in merito ad una istanza, formulata in data 27.2.2006, di riesame della determinazione negativa già assunta dalla Regione (con deliberazione di giunta regionale 22.10.2004, n. 1200) in merito alla concessione di un contributo per il finanziamento di un progetto di riqualificazione del porto turistico di Arenzano.<br />
La società ricorrente espone che il diniego di concessione del contributo di cui alla deliberazione del giunta regionale 22.10.2004, n. 1200 è stato fatto oggetto di specifica impugnazione dinanzi a questo Tribunale, con ricorso assunto al numero di registro generale n. 131/2005.<br />
Nelle more della definizione del ricorso R.G. n. 131/2005, con istanza in data 27.2.2006 la società Porto di Arenzano s.p.a. ha sollecitato l’amministrazione regionale a riesaminare la propria determinazione negativa, addivenendo alla concessione del contributo richiesto.<br />
Con il ricorso in epigrafe la società Porto di Arenzano s.p.a. agisce ora avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su detta istanza, anche a seguito dell’invio di un apposito atto di sollecito.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale, instando per l’inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso.<br />
Alla camera di consiglio del 10.5.2007 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.<br />
Il Collegio deve innanzitutto dare atto del rigetto dell&#8217;istanza di rinvio della discussione del ricorso, formulata dal legale della società ricorrente nel corso delle chiamate preliminari alla camera di consiglio del 10.5.2007.<br />
Da un punto di vista generale, può osservarsi che non esiste in capo alle parti un diritto al rinvio della discussione del ricorso (Cons. di St., V, 11.5.2004, n. 2952; id., IV, 25.11.2003, n. 7775), vieppiù in un rito speciale di carattere accelerato ed officioso &#8211; quale quello previsto dall’art. 21-bis L. n. 1034/1971 &#8211; configurato dalla legge in modo da giungere in tempi brevissimi ad un accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione ad un obbligo di provvedere.<br />
Nel caso di specie, inoltre, le motivazioni poste a base dell&#8217;istanza di rinvio della discussione (cioè l’esigenza di esaminare la sentenza resa sul ricorso R.G. n. 131/05 nonché la nota 7.5.2007 depositata in giudizio dalla Regione Liguria), non facendo riferimento alla sopravvenienza di fatti nuovi, appaiono generiche e non meritevoli di considerazione.<br />
Da un lato, infatti, già all’atto della notifica del ricorso ex art. 21-bis L. 1024/1971 (26.3.2007) la ricorrente ed il suo legale erano ben consapevoli vuoi della pendenza del ricorso R.G. n. 131/2005, vuoi della circostanza che questo fosse appena stato chiamato e discusso all’udienza pubblica del 15 marzo 2007 (il ricorso è stato poi definito dalla Sezione con sentenza di accoglimento 12.4.2007, n. 629).<br />
Dall’altro, la nota 7.5.2007 dell’amministrazione regionale (doc. 2 delle produzioni 9.5.2007 di parte resistente) non fa altro che preannunciare il riesame della pratica in ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 629/2007, sicché essa non determina la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso avverso il silenzio, né contiene manifestazioni di volontà provvedimentale suscettibili di autonoma impugnazione.<br />
Ciò posto, il ricorso è inammissibile.<br />
In materia di ricorsi avverso il silenzio, la pubblica amministrazione non è obbligata a provvedere su un&#8217;istanza del privato non solo nelle ipotesi individuate dalla giurisprudenza (istanza di riesame dell&#8217;atto divenuto inoppugnabile per inutile decorso del termine di decadenza; istanza manifestamente infondata; istanza di estensione ultra partes del giudicato), ma anche nel caso in cui l&#8217;istanza volta all&#8217;esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto un precedente provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale, e sub judice al momento dell&#8217;istanza, non essendo la procedura del silenzio rifiuto ontologicamente configurabile rispetto alla domanda volta a sollecitare l&#8217;esercizio del potere di autotutela (T.A.R. Lazio, I, 11.1.2006, n. 239; T.A.R. Puglia-Lecce, I, 11-05-2006, n. 2504; T.A.R. Veneto, II, 24.4.2003, n. 3016).<br />
E ciò, all’evidente fine di evitare la proliferazione di inutili e dispendiose iniziative giurisdizionali in relazione ad un’unica vicenda sostanziale.<br />
Nel caso di specie, la domanda di riesame in data 27.2.2006 &#8211; sulla quale si è formato il silenzio avversato in questa sede &#8211; era volta per l’appunto a sollecitare l’esercizio dell’autotutela rispetto ad un provvedimento negativo (la deliberazione di giunta regionale 22.10.2004, n. 1200) già impugnato in sede giurisdizionale (cfr. il ricorso R.G. n. 131/2005) e sub judice al momento dell&#8217;istanza.<br />
Ne discende che sull’amministrazione regionale non gravava alcun obbligo a provvedere ex art. 2 L. 241/1990.<br />
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. </p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Dichiara il ricorso inammissibile.<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della Regione Liguria delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10/05/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />
Angelo Vitali, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/05/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-10-5-2007-n-741/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.741</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.362</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-5-2007-n-362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-5-2007-n-362/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.362</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, Rel. de Francisco ASL N.9 di Trapani (Avv. L. Mione) c. Comune di Terrasini (Avv. L. Giamporcaro); Comune di Montelepre (n.c.); Comune di Marsala (Avv. G. Cucchiara sulla sussistenza dell&#8217;obbligo a carico del Comune di corrispondere alla ASL le spese sostenute per il ricovero di un soggetto residente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-5-2007-n-362/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.362</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-5-2007-n-362/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.362</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo, Rel. de Francisco<br />  ASL N.9 di Trapani (Avv. L. Mione) c.<br /> Comune di Terrasini (Avv. L. Giamporcaro);<br /> Comune di Montelepre (n.c.);<br /> Comune di Marsala (Avv. G. Cucchiara</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza dell&#8217;obbligo a carico del Comune di corrispondere alla ASL le spese sostenute per il ricovero di un soggetto residente cui sia stato riconosciuto lo status di handicappato successivamente al ricovero medesimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – Comune – Obbligo di corrispondere alla ASL le spese anticipate per il ricovero di un soggetto residente – Riconoscimento dello status di handicappato successivo al ricovero – Sussiste – Natura della prestazione a prevalente rilevanza sociale &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste l’obbligo a carico del Comune di residenza di corrispondere le somme anticipate dalla ASL ad un Istituto di Cura, in caso di ri-covero su ordine del Tribunale, di un soggetto residente nel medesimo comune, quando tali prestazioni siano configurabili come prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, anche nel caso in cui lo status di handi-cappato sia stato riconosciuto successivamente al ricovero. Infatti, tale dato prova, quantomeno a livello indiziario, che il ricovero sia ricon-ducibile ad esigenze anche terapeutiche ed il successivo riconoscimen-to di un handicap è indice della sussistenza, sin dall’origine, della condizione di minorazione fisica poi formalmente comprovata, mentre al contrario, la ASL deve farsi carico della spesa solo nel caso in cui si tratti di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ossia aventi natura almeno in parte sanitaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>RPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Giustizia amministrativa<br />
per la Regione siciliana<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sui ricorsi riuniti nn. 1359/05, 1360/05 e 57/06 proposti da<br />
&#8211; Ric. n. 1359/05 &#8211; A<b>.S.L. N. 9 DI TRAPANI</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Mione ed elettivamente domiciliato in Palermo, via della Libertà, 135, presso lo studio dell’avv. Sergio Frinchi</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI TERRASINI</B>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Giamporcaro, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Don Orione, 35, presso lo studio dell’avv. Benedetto Giordano;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo (sez. int. I) n. 911 del 30 maggio 2005.</p>
<p>&#8211; Ric. n. 1360/05 &#8211; <B>A.S.L. N. 9 DI TRAPANI</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Mione ed elettivamente domiciliato in Palermo, via della Libertà, 135, presso lo studio dell’avv. Sergio Frinchi</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI MONTELEPRE</B>, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo (sez. int. I) n. 910 del 30 maggio 2005.</p>
<p>&#8211; Ric. n. 57/06 &#8211; <B>A.S.L. N. 9 DI TRAPANI</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Mione ed elettivamente domiciliato in Palermo, via della Libertà, 135, presso lo studio dell’avv. Sergio Frinchi;<


<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI MARSALA</B>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Cucchiara, ed elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Leoni, 49, presso lo studio dell’avv. Marcello Sparacio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo (sez. int. I) n. 908 del 30 maggio 2005.</p>
<p>Visti i ricorsi, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. L. Giamporcaro per il comune di Terrasini e dell’avv. G. Cucchiara per il comune di Marsala;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2006, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />
Uditi altresì l’avv. L. Mione per l’A.S.L. n. 9 di Trapani, l’avv. L. Giamporcaro per il comune di Terrasini e l’avv. G. Cucchiara per il comune di Marsala;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Vengono in decisione gli appelli avverso le sentenze indicate in epigrafe, che hanno respinto i ricorsi proposti in prime cure dall’odier-na appellante per la condanna dei Comuni rispettivamente in ciascuno di essi intimati alla corresponsione delle somme pagate dalla A.S.L. ricorrente all’Istituto Medico Psico-Pedagogico Villa Nazareth della Fondazione Auxilium di Valderice a fronte del ricovero per vari anni, su ordine del Tribunale per i minorenni di Palermo, di alcuni minori residenti negli stessi comuni.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1. – Gli appelli in epigrafe – in quanto connessi per l’oggetto ed il titolo, nonché per la parziale dipendenza della loro decisione dalla risoluzione di identiche questioni – possono opportunamente riunirsi.<br />
2.<b> – </b>Sebbene trattisi di materia già devoluta alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato dall’art. 29, I comma, n. 6, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (“<i>ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro</i>”), ma ormai confluita nella più generale previsione dell’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, concernente “<i>tutte le controversie in materia di pubblici servizi</i>”, poi dichiarato parzialmente incostituzionale da Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204 (cfr., sul punto, C.d.S., V, 10 gennaio 2005, n. 27, resa in un caso per questi versi analogo al presente), il Collegio ritiene di non dover esaminare d’ufficio profili relativi alla sussistenza della giurisdizione amministrativa, espressamente affermata in sentenza e non fatta oggetto di specifico gravame, secondo l’orientamento tracciato da C.d.S., A.P., 30 agosto 2005, n. 4.<br />
3. –<b> </b>Circa il merito degli appelli, di eguali contenuti, va rilevato che essi sono globalmente volti a dimostrare la natura non già sanitaria, bensì socio-assistenziale, dei ricoveri per cui è causa: con il corollario dell’obbligo di sostenere il relativo onere finale da parte dell’ultimo Comune di residenza dell’internato, anziché della A.S.L. che lo ha anticipato (la quale deve farsi carico della spesa in via definitiva solo quando si tratti di prestazioni di natura almeno in parte sanitaria).<br />
Esso, nel primo motivo, denuncia la sentenza gravata per “<i>erronea valutazione delle prove, con specifico riferimento ai provvedimenti autoritativi del Tribunale per i minorenni</i>”: l’appellante contesta che potesse ritenersi di natura almeno in parte sanitaria (neuropsichiatria infantile) l’intervento disposto dal Tribunale per i minori ricoverati.<br />
Il secondo motivo denuncia l’“<i>errata interpretazione della convenzione stipulata dall’A.U.S.L. n. 9 con l’Istituto Fondazione Auxilium – violazione e falsa applicazione degli artt. 26 L. n. 833/1978 e 7 L. n. 104/1992</i>”: l’Istituto eroga, oltre all’assistenza medico-psico-pedagogica, anche trattamenti di mero sostegno sociale, quali sarebbero stati, fino all’anno 2000, quelli per i minori <i>de quibus</i>.<br />
Il terzo l’“<i>errata interpretazione ed applicazione del D.P.C.M. 14/2/01 &#8220;atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitari”</i>”: erroneamente il primo giudice avrebbe considerato quelle erogate quali prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (art. 3, comma 1, D.P.C.M. cit.), anziché prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art. 3, comma 2).<br />
Il quarto “<i>violazione e falsa applicazione dell’art. 59 L.R. n. 22/1986 – errata valutazione della nota n. 393 del 30.1.2002 dell’Assessorato agli Enti locali, Servizi socio/assistenziali di volontariato</i>”: a detta nota non andrebbe riconosciuto alcun carattere decisorio circa la natura sanitaria neppure dello specifico trattamento ivi considerato, oltre a non essere stata sottoscritta dall’Assessore regionale, ma da un dipendente dell’assessorato.<br />
Il quinto “<i>violazione dei principi e le norme che regolano l’ammissibilità e rilevanza delle prove</i>”: erroneamente non sarebbero state assunte anche le prove testimoniali dedotte in ricorso, apparendo la causa insufficientemente istruita sotto il profilo fattuale.<br />
4. –<b> </b>Tali motivi, che per la loro stretta connessione possono trattarsi congiuntamente, non sono fondati, non rivelandosi idonei a sovvertire la condivisibile motivazione in base alla quale la sentenza gravata ha giudicato infondata la tesi della parte ricorrente; essi, in altri termini, non riescono a dimostrare – come sarebbe stato necessario per vedere accolta la domanda creditoria svolta in regresso dalla A.S.L n. 9 di Trapani nei confronti dei Comuni di ultima residenza degli assistiti – la natura esclusivamente assistenziale, e non già anche sanitaria, dei ricoveri di cui trattasi.<br />
In specifico riferimento a ciascuno dei singoli motivi di appello – e dunque additivamente rispetto alla convincente e condivisa motivazione della sentenza gravata – osserva il Collegio quanto segue.<br />
1) Circa il I motivo di appello, che la sintetica motivazione del decreto che dispone il ricovero non può essere avulsa dal contesto di tutti gli altri elementi correttamente presi in esame dal primo giudice, al fine di escludere la natura anche sanitaria delle prestazioni rese dall’Istituto Medico Psico-Pedagogico Villa Nazareth della Fondazione Auxilium di Valderice in favore dei minori in discorso.<br />
2) La circostanza che il ricovero sia stato disposto dall’Autorità giudiziaria minorile anteriormente al momento in cui, nell’anno 2000, alla maggior parte dei minori ricoverati è stato riconosciuto lo <i>status</i> di handicappati – lungi dal dimostrare, come assume l’appellante nel II motivo di gravame, che fino al 2000 il ricovero non avesse natura sanitaria – prova semmai, a livello indiziario, che il ricovero per tutta la sua durata sia riconducibile ad esigenze anche terapeutiche; ciò in quanto, non dovendosi presumere un significativo peggioramento delle condizioni di salute dei ricoversati durante la loro permanenza in istituto, il successivo riconoscimento di un handicap è indice, al contrario, della sussistenza sin dall’origine della condizione di minorazione fisica poi formalmente comprovata, che è plausibile considerare essere stata, sin dall’inizio, almeno una delle ragioni che diedero causa al ricovero.<br />
3) La distinzione, sottesa al III motivo di appello, tra prestazioni sanitarie rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria è certamente sottile, sicché ne risulta in qualche misura opinabile la concreta riferibilità a ciascuno dei singoli soggetti di cui si tratta; tuttavia – anche al di là del principio di cui all’art. 2697, I comma, cod. civ., che impone il rigetto della domanda nei casi in cui non sia fornita la piena prova del diritto fatto valere – risulta convincente la completa disamina di ogni elemento disponibile operata dal giudice di primo grado nell’ampia motivazione della sentenza gravata, condivisa dal Collegio e che non risulta scalfita dalla riproposizione, da parte dell’appellante, delle argomentazioni già vanamente svolte nel ricorso.<br />
4) Circa il IV motivo di appello, che la nota assessorile ivi citata non è stata assunta dal T.A.R. come provvedimento decisorio, bensì come uno degli elementi di valutazione che hanno concorso a formare il convincimento, qui condiviso, del giudice di prime cure.<br />
5) Circa, infine, il V motivo di appello, che il Collegio condivide altresì la valutazione svolta dal primo giudice circa la completezza istruttoria della causa allorché venne assegnata in decisione, anche in considerazione del fatto che l’invocata prova testimoniale – in quanto intrinsecamente legata alla soggettiva percezione dei fatti da parte del testimone – non può ammettersi in ordine alla prova della natura delle prestazioni rese ai minori ricoverati anteriormente al 2000, anche per la notoria inammissibilità dei capitoli di prova con cui si richieda al teste di rendere dichiarazioni di carattere valutativo.<br />
In conclusione, gli appelli riuniti in epigrafe vanno respinti.<br />
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunisce gli appelli in epigrafe e li respinge.<br />
Spese del presente grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso a Palermo il 13 dicembre 2006 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.<br />
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 10 maggio 2007</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.416</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-416/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il provvedimento che impedisce un intervento edilizio ed attiva una procedura di vincolo indiretto, se il danno lamentato e’ di natura privata ed economica. Su tale danno prevalgono infatti le esigenze di tutela del patrimonio storico artistico, tanto piu’ se vi e’ un’accurata motivazione della p.a., che</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento che impedisce un intervento edilizio ed attiva una procedura di vincolo indiretto, se il danno lamentato e’ di natura privata ed economica. Su tale danno prevalgono infatti le esigenze di tutela del patrimonio storico artistico, tanto piu’ se vi e’ un’accurata motivazione della p.a., che innovi precedenti valutazioni favorevoli al privato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE</b></p>
<p align=center><b>TERZA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 416/2007<br />
Registro Generale: 578/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANGELA RADESI Presidente<br />  GIUSEPPE DI NUNZIO Cons., relatore<br />
RAFFAELE POTENZA Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 10 Maggio 2007<br />
Visto il ricorso 578/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. INIZIATIVE TOSCANE S.R.L.</b>rappresentata e difesa da:MORBIDELLI GIUSEPPEcon domicilio eletto in FIRENZEVIA LAMARMORA 14presso<br />
MORBIDELLI GIUSEPPE  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI SIENA </b><br />
rappresentata e difesa da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede<br />
COMUNE DI PIENZA non costituitosi in giudizio</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della nota (non comunicata alla ricorrente) di comunicazione di avio di procedimento amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 46 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., avente ad oggetto &#8220;PIENZA (SI) &#8211; Frazione Monticchiello, Aree e immobili prospicienti il complesso immobiliare denominato &#8220;Cinta muraria di Monticchiello con torri, porte, rocca e relativa viabilità pubblica urbana&#8221;, adottata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto in data 24 gennaio 2007 &#8211; prot. 1098; ed in particolare degli effetti cautelari ex art. 46, comma 3°, d. lgs. 47/2004 di cui a tale nota di inizio del procedimento, nonché della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto del 1.3.2007 prot. n. 2863 e del conseguente provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune di Pienza prot. n. 629/1627/1756, e di tutti gli atti presupposti conseguenti o comunque connessi se lesivi.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI SIENA<br />
Udito il relatore Cons. GIUSEPPE DI NUNZIO  e uditi, altresì, per le parti costituite gli avv.ti G. Morbidelli e P. Pirollo (Avv. St);<br />
Rilevato che la “cinta muraria di Monticchiello”, oggetto delle contestate misure cautelari per l’imposizione del vincolo indiretto de quo, è tutelata  nelle “liste dell’UNESCO del Patrimonio Mondiale”, è compresa nel “Parco della Val D’Orcia” ed è soggetta a vincolo ambientale;<br />
Ritenuto pertanto che il danno arrecato dal diniego in data 09.03.07 al progetto edilizio di cui trattasi &#8211; unico atto impugnato, prima facie, con natura provvedimentale &#8211; alla società ricorrente, essendo di natura privata ed economica, non possa prevalere sulle preminenti esigenze del patrimonio storico e artistico sopra citate;<br />
Considerata inoltre l’accurata motivazione del predetto diniego, preceduto da un’attività istruttoria che ha consapevolmente innovato le precedenti valutazioni che avevano comportato autorizzazioni ambientali, motivazione che induce a escludere, ad un primo sommario esame, la presenza di profili di fondatezza;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 10 maggio 2007</p>
<p>F.to Angela Radesi<br />
F.to Giuseppe Di Nunzio<br />
F.to Mara Vagnoli &#8211; Segretario</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.2245</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-5-2007-n-2245/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-5-2007-n-2245/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.2245</a></p>
<p>Pres. Trotta, Rel. Polito Spa Praxi (avv. F.Laudadio) c. Universita’ degli Studi di Napoli Federico II (avv. L.Napolitano) sul concetto di errore grave ex art. 12, co. 1 lett. c) D.Lgs. 157/1995 nella predisposizione dei quiz per le prove universitarie 1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; Esclusione dalla</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-5-2007-n-2245/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.2245</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Rel. Polito<br /> Spa Praxi (avv. F.Laudadio) c. Universita’ degli Studi di Napoli Federico II (avv. L.Napolitano)</span></p>
<hr />
<p>sul concetto di errore grave ex art. 12, co. 1 lett. c) D.Lgs. 157/1995 nella predisposizione dei quiz per le prove universitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; Esclusione dalla gara per errore grave – Errore commesso durante un contratto con altra amministrazione – Rilevanza.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto &#8211; Esclusione dalla gara – Errore grave ex art. 12, co. 1 lett. c) D.lgs. 157/1995 &#8211; Rilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima l’esclusione dalla gara per il servizio di gestione preselezioni universitarie, disposta nei confronti di un’impresa che, in altre procedure di preselezione, abbia compiuto un grave errore (nella specie, predisponendo un numero di plichi con test inferiore al numero dei candidati, causando l’annullamento della prova e la ripetizione della procedura di selezione). Infatti la valenza precettiva dell’art. 12, co. 1 lett. c) d.lgs. 157/1995 non può essere circoscritta ai soli casi in cui il grave errore, espressione del “deficit” di capacità professionale, sia stato commesso in un precedente rapporto contrattuale intercorso con la stessa amministrazione che ha indetto la gara.</p>
<p>2. La nozione di errore grave che si riflette sulla capacità professionale dell’aspirante all’appalto del servizio, nell’accezione recepita dall’art. 12, co. 1, lett. c) D. lgs. 157/1995 prescinde dal rilevo che allo stesso abbiano dato i contraenti, secondo le regole generali dell’adempimento delle obbligazioni, ai fini della possibile risoluzione del rapporto o di una riduzione del corrispettivo dovuto. Ciò che rileva è che l’errore ascritto sia espressione di un difetto di capacità professionale e lo stesso, nella sua obiettiva rilevanza, può essere “accertato con qualsiasi mezzo di prova” da parte dell’ Amministrazione aggiudicatrice.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2007/9/2778/d">commento dell&#8217;Avv. Guglielmo Saporito</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>DECISIONE</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso in appello proposto dalla</p>
<p><b>Praxi S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’avv.to Felice Laudadio, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46 – IV B, presso il dott. Giammarco Grez;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l’<b>Università degli Studi di Napoli, Federico II</b>, costituitasi in giudizio, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Angelico, n. 38;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>C.N.I.P.E.C. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campani, Sez. I^, n. 3976/2006 del 05.05.2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Napoli, Federico II;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 6 febbraio 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Uditi gli avv.ti Laudadio e Napolitano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1). Con lettera del 24.3.2005, prot. 021964, l&#8217;Università degli Studi di Napoli Federico II diramava l&#8217;invito a partecipare a una gara, con procedura ristretta, per l&#8217;affidamento del servizio di gestione delle preselezioni e delle prove scritte relative a concorsi banditi dall&#8217;Università, per la durata di un anno rinnovabile, col criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Alla gara partecipavano cinque ditte. <br />
Terminato l&#8217;esame delle offerte, la commissione di gara formulava la classifica, che vedeva collocata al primo posto la Praxi s.p.a., al secondo la C.N.I.P.E.C. s.r.l., al terzo l&#8217;Istituto Ricerche Psicologiche s.r.l., al quarto la CSF Consulting s.r.l. ed al quinto la Softability s.r.l.<br />
Acquisite le giustificazioni inerenti l&#8217;offerta della Praxi s.p.a., sospetta di anomalia, e valutatele positivamente, il 9.6.2005 la commissione di gara proponeva l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto alla ditta Praxi s.p.a.<br />
In data 23.6.2005, tuttavia, l&#8217;Università riceveva dalla C.N.I.P.E.C. s.r.l. una segnalazione concernente gravi errori che sarebbero stati commessi dalla CSF Consulting s.r.l. e dalla Praxi s.p.a. nell’esercizio della loro attività a favore di altre amministrazioni pubbliche e pertanto richiedeva informazioni alle amministrazioni in questione.<br />
Per quanto concerne la Praxi s.p.a., l&#8217;Amministrazione committente riceveva riscontro dall’Università Orientale di Napoli, la quale riferiva che la Praxi s.p.a., nella gestione di un concorso di ammissione a una scuola di specializzazione all’insegnamento, avrebbe predisposto un numero di plichi inferiore al numero dei candidati, determinando l’annullamento e la ripetizione del concorso.<br />
In relazione a tali circostanze, l’Università degli Studi di Napoli &#8220;Federico II&#8221;, data comunicazione di avvio del procedimento e, valutate le controdeduzioni presentate dall&#8217;interessata, escludeva dalla gara la Praxi s.p.a., ai sensi dell’art. 12, lett. c), d.lgs. 157/95, con decreto del Direttore amministrativo dell&#8217;Università n. 1171 del 5.7.05.</p>
<p>2) Avverso tale decreto la Praxi s.p.a. insorgeva avanti al T.A.R. per la Campania con ricorso notificato il 19.7.05 deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
In particolare, la ricorrente sosteneva:<br />
&#8211; che l’errore addebitatole nella gestione della procedura concorsuale dell&#8217;Università Orientale non sarebbe dipeso da sua colpa ma da quella della ditta che aveva fornito i plichi sigillati, contenuti in contenitori a loro volta sigillati e aperti al mom<br />
&#8211; che essa ricorrente aveva provveduto a farsi integralmente carico degli oneri di ripetizione della prova, tanto che l’Università Orientale aveva provveduto al pagamento del corrispettivo, previa apposizione del visto di regolare esecuzione, affidandole- che l&#8217;errore, peraltro commesso nei confronti di una diversa stazione appaltante, non poteva ritenersi grave perché non vi era stata alcuna alterazione dell’equilibrio sinallagmatico del rapporto, poi regolarmente eseguito. 	Deduceva quindi difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione ai fatti come sopra riportati, soggiungendo che il provvedimento impugnato non avrebbe dato conto delle ragioni che avevano indotto l&#8217;Amministrazione a disattendere i chiarimenti offerti dalla ricorrente nelle proprie controdeduzioni.</p>
<p>3). Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava poi le determinazioni con cui la commissione di gara, a seguito dell&#8217;esclusione delle predette società Praxi e CSF Consulting, formulava una nuova graduatoria, esaminava i chiarimenti forniti dalla nuova prima classificata C.N.I.P.E.C. s.r.l. e, ritenuti gli stessi ampiamente convincenti, proponeva l&#8217;aggiudicazione in favore di quest&#8217;ultima società.<br />
In tal sede denunciava il grave errore di valutazione che sarebbe stato commesso dalla commissione di gara ritenendo convincenti le giustificazioni offerte dalla C.N.I.P.E.C. malgrado le stesse, avallando la congruità della voce D dell&#8217;offerta (&#8220;prezzo offerto per la gestione delle procedure concorsuali&#8221;), avrebbero al contempo escluso la correttezza della voce E (&#8220;prezzo offerto per la gestione SICSI&#8221;); lamentava la circostanza che l&#8217;offerta presentata dalla controinteressata non sarebbe stata quella economicamente più vantaggiosa; sosteneva, infine, che la C.N.I.P.E.C. avrebbe tenuto condotte non conformi a correttezza e buona fede nell&#8217;esecuzione di contratti di appalto con i Comuni di Livorno e di Perugia incorrendo in errori gravi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale, sì da integrare il presupposto per la sua esclusione, ex art. 12 d.lgs. 157/95, dalla gara indetta dall&#8217;Università di Napoli.<br />
Si doleva, inoltre, dell&#8217;illegittimità derivata dei predetti atti in virtù dei vizi degli atti ad essi preordinati, denunciati con il ricorso introduttivo.</p>
<p>4). Con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente, premettendo di aver diffidato l&#8217;Università a provvedere all&#8217;esclusione della C.N.I.P.E.C. s.r.l. dalla gara, in ragione degli accennati gravi errori dalla stessa asseritamente commessi nell&#8217;esecuzione di contratti di appalto coi comuni di Livorno e di Perugia, impugnava il provvedimento adottato dall&#8217;Università a conclusione del relativo procedimento, con cui l&#8217;Amministrazione, assunte informazioni presso i Comuni predetti, si determinava a non adottare alcun provvedimento di esclusione.<br />
La ricorrente sosteneva l&#8217;illegittimità anche di tale provvedimento, per vizi derivati dagli atti presupposti, nonché per vizi propri (essenzialmente per eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché violazione di legge ed eccesso di potere per &#8220;simulazione procedimentale&#8221;, in relazione a un assunto stravolgimento dell&#8217;iter procedimentale), chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare della sua efficacia, e reiterando la domanda risarcitoria.</p>
<p>5) Con al sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.<br />
In particolare statuiva: <br />
&#8211; che l’applicazione dell’art. 12, comma primo, lett. c) del d.lgs. n. 157/1995, ove è prevista l’esclusione della gara dei concorrenti “che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con ogni mezzo dall’- che nella l’ errore ascritto alla Soc. Praxi in relazione ad appalto di servizio intercorso con l’ l’Università Orientale era connotato dagli estremi di gravità;<br />
&#8211; che la determinazione di esclusione era stata adottata in base ad adeguata istruttoria e sorretta da idonea motivazione.<br />
Avverso la decisione reiettiva la Soc. Praxi ha proposto atto di appello ed ha confutato le conclusioni del giudice di primo grado <br />
Si è costituita in giudizio l’ Università degli Studi di Napoli, Federico II che ha contraddetto ai motivi di impugnativa e chiesto il, rigetto del ricorso.<br />
In sede di note conclusive la Soc. Praxi ha insistito nelle proprie tesi difensive.<br />
All’udienza del 6 febbraio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p>6). La sentenza appellata merita conferma.<br />
6.1). L’art. 12, comma primo, lett. c) del d.lgs. n. 157/1995 stabilisce l’ esclusione dalla gara dei concorrenti che “nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice”. La disposizione è reiterativa dell’art. 29, paragrafo 1, lett. d, della direttiva 92/50/CEE che assume a riferimento “gravi violazioni dei doveri professionali”. <br />
Il collegio ravvisa di non accedere alla tesi della Società appellante tesa a circoscrivere la valenza precettiva della norma epigrafata ai soli casi in cui il grave errore, espressione del “deficit” di capacità professionale, sia stato commesso in un precedente rapporto contrattuale intercorso con la stessa amministrazione che ha indetto la gara.<br />
A tale conclusione osta in primo luogo la lettera della norma innanzi riportata e della stessa direttiva comunitaria, che non circoscrivono affatto la loro valenza precettiva a soli rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante. L’art. 12, comma primo, lett. c) del d.lgs. n. 157/1995 è disposizione che assume a riferimento indistintamente tutta la precedente “attività professionale” della impresa che aspira all’affidamento del servizio ed eleva ad elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale l’essere incorsa in precedenti rapporti contrattuali in errori ed inadempienze caratterizzati dalla gravità ed influenti sull’idoneità dell’ impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico perseguiti dall’ ente committente.<br />
La perdita generalizzata della capacità di fare offerte per negligenza (o malafede) nell’ esecuzione di altra impresa è del resto principio risalente nella disciplina dei contratti con la pubblica amministrazione e trova riscontro negli artt. 3, comma terzo, del r.d. n. 2440/1923 e 68, primo comma, del r.d. 827/1924. A siffatte evenienze, del resto, gli art. 21 e 22 della legge 10.02.1962, n. 57, collegavano la cancellazione dall’albo dei costruttori con preclusione di partecipare alle gare per lavori di maggiore importo da eseguirsi in favore di organismi pubblici.<br />
Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante:<br />
&#8211; non vi è una indebita compressione al principio di massima partecipazione alle gare, perché detto principio deve coordinarsi con i criteri selettivi inerenti all’idoneità tecnico/professionale, alla capacita economica, finanziaria e morale degli aspiran<br />
&#8211; non si introduce un’ incontrollata sfera di valutazione dell’Amministrazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, perché l’esclusione si collega al dato obiettivo della “gravità” di errori nell’ attività di impresa e la valutazio<br />
&#8211; non può assumersi a canone interpretativo dell’ art. 12, comma primo, lett. c) del d.lgs. n. 157/1995, la previsione di cui all’art. 75, comma primo, lett. f), del regolamento di attuazione della legge n. 109/1994 approvato con d.P.R. n. 554/1999 e succ<br />
<br />
7). La determinazione di esclusione dalla gara della Soc. Praxi non è viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
Nell’ atto di esclusione il Direttore Amministrativo dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II” del 05.07.2005 indica in modo puntuale i presupposti del provvedere (non corretto adempimento dell’attività di gestione della Soc. Praxi relativa a concorso svoltosi presso l’ Università degli Studi di Napoli “L’ Orientale” per aver “predisposto un numero di plichi inferiore al numero dei candidati da esaminare, così determinando l’annullamento e la ripetizione del concorso”. Dà atto di avere preso in considerazione le deduzioni contrarie all’esclusione della Praxi, sottolinea la circostanza che l’errore commesso riguarda “procedur(a) di selezione del tutto analog(a) a quella gara di appalto (da ultimo) indetta”, e lo qualifica assistito dalle connotazioni di gravità per aver determinato la ripetizione della procedura concorsuale, con grave inadempimento contrattuale nei confronti dell’ Amministrazione committente che ha “ricevuto grave nocumento alla sua immagine per l’eco che la vicenda ha avuto sulla stampa con conseguente grave clima di sospetto sulla gestione dei concorsi”.<br />
Risulta, pertanto, ampiamente esternato l’ “iter” logico valutativo osservato dall’ Amministrazione e non vi è stata menomazione per il destinatario del provvedimento nella conoscenza dei motivi dell’esclusione che è stato posto in condizione di poter ampiamente sviluppare in ricorso le tesi contrarie alla disposta esclusione.</p>
<p>8). Con un ulteriore ordine argomentativo la Soc. Praxi nega che l’errore ascritto in relazione alla gestione di prove concorsuali su affidamento dell’ Università “L’ Orientale” possa essere qualificato come grave, così da consentire l’esclusione dalla gara in applicazione dell’ art. 12, comma primo, lett. c) del d.lgs. n. 157/1995. Ciò sui rilievi che lo stesso non ha inciso, per importanza, nell’economia del rapporto sinallagmatico con la stazione appaltante, che ha provveduto al pagamento di tutti i corrispettivi, facendo proprie le prestazione rese ed attestandone, quindi, la regolarità.<br />
Osserva il Collegio che la nozione di errore grave che si riflette sulla capacità professionale dell’aspirante all’appalto del servizio, nell’accezione recepita dal citato art. 12, comma primo, lett. c), prescinde dal rilevo che allo stesso abbiano dato i contraenti, secondo le regole generali dell’adempimento delle obbligazioni, ai fini della possibile risoluzione del rapporto o di una riduzione del corrispettivo dovuto.<br />
Ciò che rileva è che l’errore ascritto sia espressione di un difetto di capacità professionale e lo stesso, nella sua obiettiva rilevanza, può essere “accertato con qualsiasi mezzo di prova” da parte dell’ Amministrazione aggiudicatrice.<br />
Nella specie l’attività di verifica della stazione appaltante non si pone in contrasto con quanto previsto dall’ 12, comma primo, lett. c), né la valutazione effettuata viola i criteri di ragionevolezza e proporzionalità che devono presiedere l’ azione amministrativo.<br />
Ed invero:<br />
&#8211; l’errore è intervenuto nella gestione di una procedura concorsuale del tutto analoga a quella oggetto dell’appalto indetto dall’ Università degli Studi di Napoli “Federico II”;<br />
&#8211; l’errore (predispozione di plichi contenenti i “tests” inferiori al numero dei candidati da esaminare) ha comportato l’annullamento della prova e la ripetizione della procedura di selezione;<br />
&#8211; si è determinato nocumento all’immagine dell’ Amministrazione committente per l’eco della vicenda sui mezzi di comunicazione e per il clima di sospetto indotto quanto alla gestione dei concorsi.<br />
Ove si considerino la peculiarità degli interessi coinvolti nello svolgimento di procedure concorsuali e l’avvertita esigenza che le fasi della selezione si svolgano in un clima di trasparenza ed imparzialità, non si configura illogica né sproporzionata la determinazione dell’ Università che ha qualificato come “grave” l’errore in cui è incorsa la Soc. Praxi e ne ha tratto le conseguenze sul grado di professionalità necessaria per l’affidamento del servizio di gestione delle preselezioni e prove scritte di concorsi banditi dall’ Università medesima, che deve dare garanzia, in attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento, del regolare svolgimento delle operazioni in assenza di ritardi e di irregolarità per possibili errori ed omissioni della Società affidataria </p>
<p>9). Stante l’accertata preclusione a partecipare alla gara in base a quanto previsto dell’ art. 12, comma primo, lett. c) del d.lgs. n. 157/1995 le ulteriori doglianze che investono, negli aspetti tecnici ed economici, l’offerta del Soc. C.N.I.P.E.C. – risultata aggiudicataria – non sono sostenute da un interesse attuale e diretto all’annullamento, neanche sotto il profilo strumentale della ripetizione del concorso per la presenza di altre imprese utilmente collocate nella graduatoria finale.<br />
L’appello va, quindi, respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI &#8211; nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2007 con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Gaetano Trotta	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino Luce		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito	&#8211;	Consigliere relatore ed estensore </p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 10/05/2007<br />
</b>(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-5-2007-n-2245/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.2245</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2229</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2229/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2229/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2229</a></p>
<p>Non va sospesa la gara di affidamento da parte di un Comune di lavori di riduzione del rischio idrogeologico. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE SECONDA BIS Registro Ordinanze: 2229/2007 Registro Generale: 3541/2007 nelle persone dei Signori: PATRIZIO GIULIA PresidentePAOLO RESTAINO Cons., relatore SOLVEIG COGLIANI Cons. ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2229/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2229</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2229/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2229</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara di affidamento da parte di un Comune di lavori di riduzione del rischio idrogeologico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2229/2007<br />
Registro Generale:  3541/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente<br />PAOLO RESTAINO Cons., relatore<br />
SOLVEIG COGLIANI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 10 Maggio 2007<br />
Visto il ricorso 3541/2007  proposto da:<br />
<b>SOC IMPRESA TECNOSYSTEM SNC </b><br />
rappresentato e difeso da:ESPOSITO AVV. GAETANO &#8211; PETRONE AVV. MARCOcon domicilio eletto in ROMAVIA PILO ALBERTELLI, 1pressoPETRONE AVV. MARCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI AFFILE </b>rappresentato e difeso da:MICHETTI AVV. ENRICOcon domicilio eletto in ROMAVIA GIOVANNI NICOTERA,  29presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC ITESA SRL </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
1)del verbale di gara del 14.2.2007;<br />
2)del verbale di gara del 19.3.2007;<br />
3)della determina n. 34 del 7.3.2007.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI AFFILE<br />
Udito il relatore Cons. PAOLO RESTAINO  e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente, considerato che il ricorso, almeno in sede di prima e sommaria delibazione, non appare assistito da elementi di fondatezza</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II bis – RESPINGE  la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 10 Maggio 2007<br />
PRESIDENTE<br />
CONSIGLIERE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2229/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2229</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.1445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.1445</a></p>
<p>Non va sospesa la graduatoria di concorso a 10 posti di farmacista ASL, in quanto la riserva invocata dalla ricorrente ex art. 16 L. n. 68/99 per disabili presuppone l’esistenza dello stato di disoccupazione almeno al momento della partecipazione al concorso (requisito non posseduto dalla ricorrente). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.1445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.1445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la graduatoria di concorso a 10 posti di farmacista ASL, in quanto la riserva invocata dalla ricorrente ex art. 16 L. n. 68/99 per disabili presuppone l’esistenza dello stato di disoccupazione almeno al momento della partecipazione al concorso (requisito non posseduto dalla ricorrente). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>QUINTA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1445/2007<br />
Registro Generale: 2150/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO ONORATO  Presidente<br />ANDREA PANNONE   Consigliere<br /> MICHELANGELO FRANCAVILLA  Primo Referendario relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 10 Maggio 2007<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 2150/2007  proposto da:<br />
<b>ROSTAN STEFANIA</b>rappresentato e difeso da:VERDE FRANCOcon domicilio eletto in NAPOLISEGRETERIA T.A.R.</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.S.L.  NAPOLI 5  </b><br />
rappresentato e difeso da:AFELTRA FRANCESCO SAVERIO &#8211; MARTUCCI EDUARDOcon domicilio eletto in NAPOLISEGRETERIA TAR<br />
e nei confronti di<br /><b>DI GENNARO DANIELA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione della graduatoria generale di merito affissa presso la sede legale dell’ASL NA 5 in Castellammare di Stabia relativa a concorso pubblico per titoli ed esami per n. 10 posti di farmacista dirigente disciplina farmaceutica territoriale indetto dall’ASL  NA 5;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
A.S.L.  NAPOLI 5<br />
Udito il relatore Primo Ref. MICHELANGELO FRANCAVILLA<br /> Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;<br />
Considerato che il ricorso non appare, allo stato, assistito da sufficienti profili di fondatezza in quanto, secondo l’orientamento seguito dal giudice di appello (Cons.Stato Sez. VI n. 7004/06) la riserva invocata dalla ricorrente ex art. 16 L.n. 68/99 presuppone l’esistenza dello stato di disoccupazione almeno al momento della partecipazione al concorso (requisito non posseduto dalla ricorrente come si evince dal curriculum della stessa);<br />
Ritenuto che non  sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
R E S P I N G E  la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, 10 Maggio 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL PRIMO REFERENDARIO ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-1445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.1445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-105/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-105/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.105</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile, se risulta tardiva l’impugnativa del piano di localizzazione, in quanto la conoscenza di tale atto si e’ realizzata al momento della presentazione del permesso di costruzione dell’impianto. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA BASILICATAPOTENZA Registro</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-105/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile, se risulta tardiva l’impugnativa del piano di localizzazione, in quanto la conoscenza di tale atto si e’ realizzata al momento della presentazione del permesso di costruzione dell’impianto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA BASILICATA<br />POTENZA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 105/07<br />
Registro Generale: 149/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAMOZZI Presidente<br />GIANCARLO PENNETTI Cons., relatore<br />
PASQUALE MASTRANTUONO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 09 Maggio 2007<br />
Visto il ricorso 149/2007  proposto da:<br />
<b>ALCATEL ITALIA SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:BERARDENGO AVV. FRANCESCO &#8211; CASSOLA AVV. WALTERcon domicilio eletto in POTENZAVIA MAZZINI, 23/ApressoSARLI AVV. ENZO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MARSICONUOVO </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento n.1908 del 20-2-2007: diniego autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. GIANCARLO PENNETTI  e uditi,  per le parti, gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto insussistente il requisito del “fumus” atteso chè l’impugnativa del piano di localizzazione appare tardivamente proposta in quanto, come da giurisprudenza di questo TAR, la conoscenza di tale atto si è realizzata al momento della presentazione del permesso di costruzione dell’impianto, cioè in data 23/1/07 laddove il gravame risulta notificato solo in data 20/4/07;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>POTENZA, li 09 Maggio 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />L’ESTENSORE<br />
Depositata in Segreteria il 10-5-2007<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n.186)  Il Segretario Generale</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2199/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2199</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto di approvazione delle graduatorie al corso-concorso per reclutamento dirigenti scolastici se risultano congruamente valutati dall’amministrazione i requisiti soggettivi per la partecipazione al concorso. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 23 ottobre 2007 n. 5591 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto di approvazione delle graduatorie al corso-concorso per reclutamento dirigenti scolastici se   risultano congruamente valutati dall’amministrazione i requisiti soggettivi per la partecipazione al concorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10933/g">Ordinanza sospensiva del 23 ottobre 2007 n. 5591</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2199/2007<br />
Registro Generale: 3137/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente, relatore<br />  GIULIO AMADIO Cons.<br />FRANCESCO ARZILLO Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 10 Maggio 2007<br />
Visto il ricorso 3137/2007  proposto da:<br />
<b>ALBANO DANIELA ED ALTRI &#8211; BURGIO ONOFRIA &#8211; CASCINO GESUALDO &#8211; CROCE MATTEO &#8211; GIURATO ROSARIO &#8211; MARRALE GRAZIELLA &#8211; NAPOLI MAURIZIO &#8211; SUTERA MARGHERITA &#8211; TERRANOVA GIUSEPPINA </b><br />
rappresentati e difesi da:DANILE AVV GIUSEPPE con domicilio eletto in ROMAVIA DELLA GIULIANA, 73pressoNANNI AVV NICOLA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA </b><br />
per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto di approvazione delle graduatorie al corso-concorso di dirigenti scolastici;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />Nominato relatore il Presidente Saverio CORASANITI e uditi alla Camera di Consiglio del 10 maggio  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  10 maggio 2007</p>
<p>Il Presidente est.: Saverio Corasaniti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2217</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2217/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2217/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2217</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento ministeriale di rimodulazione dei corsi speciali per abilitazione all’insegnamento, impugnato da insegnanti non di ruolo, dovendosi dare prevalenza al buon andamento ed allo svolgimento degli esami in relazione ai corsi gia’ terminati. L’Amministrazione e’ quindi tenuta a predisporre le misure idonee a garantire lo svolgimento degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2217/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2217/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2217</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento ministeriale di rimodulazione dei corsi speciali per abilitazione all’insegnamento, impugnato da insegnanti non di ruolo, dovendosi dare prevalenza al buon andamento ed allo svolgimento degli esami in relazione ai corsi gia’ terminati. L’Amministrazione e’ quindi tenuta a predisporre le misure idonee a garantire lo svolgimento degli esami finali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12171/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1957</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12172/g">Ordinanza sospensiva del 31 luglio 2007 n. 4145</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12173/g">Ordinanza sospensiva del 31 luglio 2007 n. 4103</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2217/2007<br />
Registro Generale: 1602/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons., relatore<br />
FRANCESCO ARZILLO Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 10 Maggio 2007<br />
Visto il ricorso 1602/2007  proposto da:<br />
<b>ATZORI LUCIANOED ALTRI </b><br />
rappresentati e difesi da:BARBERIO AVV. MAURO &#8211; PORCU AVV. STEFANOcon domicilio eletto in ROMAVIA DELLA VITE, 7pressoMASINI AVV. MARIA STEFANIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b><br />
<b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI CAGLIARI</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA SARDEGNA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della nota prot. n. 2310/06 – rimodulazione dei percorsi formativi dei corsi abilitanti speciali disciplinati dal DM n. 85/2005;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217; UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA SARDEGNA<br />UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI CAGLIARI<br />Nominato relatore il Consigliere Giulio AMADIO e uditi alla Camera di Consiglio del 10 maggio  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che:<br />
a) alla stregua dell’art. 3  del D.M. n. 85/2005 i corsi avrebbero dovuto concludersi entro la fine dell’anno accademico 2005/2006;<br />
b) il comma 7 del medesimo articolo prevede che i corsi si concludano con l’esame finale;<br />
c) i provvedimenti direttoriali  incidono sulla modulazione temporale dei corsi, e comportano un generale differimento della conclusione degli  stessi, con il relativo esame finale;<br />
d) ferma restando la necessità di approfondire nella fase di merito la legittimità di tali provvedimenti direttoriali sotto il profilo della compatibilità con la competenza in merito riservata al Ministro (art. 2, commi 3 e 3-bis del D.L. 97/2004, conv. in L. n. 143/2004), va rilevata, in questa sede, la sussistenza del fumus boni juris in relazione al fatto che il previsto differimento delle prove di esame si estende anche  ai corsi già terminati (o che sono in via di imminente  ultimazione);<br />
e) l’esigenza di assicurare la parità di trattamento tra tutti i corsisti, posta dall’Amministrazione a fondamento di tale estensione, non può infatti essere considerata prevalente rispetto alla necessità di assicurare il buon andamento e l’efficienza dell’azione amministrativa, e  di procedere quindi  allo svolgimento degli esami in relazione ai corsi già terminati o in via di imminente ultimazione;<br />
f)   la mancata prevalenza del criterio di parità di trattamento &#8211; nei termini cui fa riferimento l’Amministrazione &#8211; discende:<br />
&#8211; dalla considerazione che non ci si trova in presenza di una procedura concorsuale strettamente intesa;<br />
&#8211; dal  fatto che gli interessati sono destinati a confluire in una graduatoria alimentata da diversi canali di provenienza, con afflussi anche temporalmente diversificati, e comunque rispecchianti situazioni non omogenee;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
accoglie l’istanza cautelare, con l’effetto che l’Amministrazione è tenuta a predisporre tutte le misure idonee a garantire lo svolgimento dell’esame finale, in relazione ai corsi già terminati o che comunque saranno ultimati entro la fine di maggio 2007, in tempo utile per l’inclusione degli interessati, a pieno titolo, nelle graduatorie permanenti, in vista delle nomine relative al prossimo anno scolastico.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, 10 maggio 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Giulio Amadio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-10-5-2007-n-2217/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2007 n.2217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.4242</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2007-n-4242/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2007-n-4242/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2007-n-4242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.4242</a></p>
<p>Pres. Corsaro; Rel. De Leoni SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA (Avv.ti M. Sanino e L. Palasciano) c. Ministero delle Infrastrutture, S.I.I.T. – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti per la Lombardia e la Liguria – Settore infrastrutture, Autorità Portuale di Genova (Avv. dello Stato) + altri. sulla legittimità dell&#8217;esclusione del raggruppamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2007-n-4242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.4242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2007-n-4242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.4242</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro;  Rel. De Leoni <br /> SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA (Avv.ti M. Sanino e L. Palasciano) c. Ministero delle Infrastrutture, S.I.I.T. – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti per la Lombardia e la Liguria – Settore infrastrutture, Autorità Portuale di Genova (Avv. dello Stato) + altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione del raggruppamento che successivamente alla fase di pre-qualifica si sia unificato ad altro raggruppamento concorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Modificazione soggettiva dei concorrenti &#8211; Unificazione di due raggruppamenti temporanei che abbiano partecipato singolarmente alla fase di pre-qualifica &#8211; Esclusione – Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’unificazione nella fase di offerta di due raggruppamenti temporanei, che abbiano partecipato singolarmente alla fase di pre-qualifica, è legittima causa di esclusione dalla gara. Nel momento in cui si manifesta la volontà, da parte delle Imprese, di partecipare alla procedura in risposta al bando di gara, si assume una posizione formalmente e sostanzialmente differenziata rispetto alla generica posizione di operatore economico: ne consegue l’immodificabilità della veste giuridica assunta, in ossequio ad un principio di carattere generale valevole per tutte le tipologie di appalto (Fattispecie relativa alla licitazione privata per l’affidamento della progettazione esecutiva e costruzione del Terminal Contenitori nel Porto di Genova).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell&#8217;esclusione del raggruppamento che successivamente alla fase di pre-qualifica si sia unificato ad altro raggruppamento concorrente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />	<br />
		        PER IL LAZIO – SEZIONE III TER	</b></p>
<p>	Ha pronunciato la seguente sentenza																																																																																												</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 515 del 2007/Reg.gen., proposto dalla<br />
<b>SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Laura Palasciano, con domicilio eletto in Roma, Viale Parioli, n. 180;</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>&#8211; Il <b>Ministero delle Infrastrutture</b>, in persona del Ministro pro-tempore, la <b>S.I.I.T. – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti per la Lombardia e la Liguria – Settore infrastrutture</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore;  l</p>
<p>e, nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>Società TECNIS S.p.A.</b> in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI costituenda con BROSKALIS ITALIA E SI.GEN.CO., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi,</p>
<p>&#8211;	della <b>Società G.L.F. – Grandi Lavori Fincosit S.p.A.</b> – in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituenda con Coopsette Sooc. Coop. Impresa Pietro Cidonio S.p.A., Società Italiana Dragaggi S.p.A. e Consorzio Stabile PA.MO.TER. Scarl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pellegrino e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto in Roma, Corso Rinascimento, n. 11;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	dell’aggiudicazione, comunicata con nota 8.5.2006, relativa alla licitazione privata per l’affidamento dell’appalto integrato del Terminal Contenitori del porto di Genova – Calata Bettolo;<br />	<br />
&#8211;	della presupposta graduatoria, comunicata con atto del 12.4.2006, n. 3534;<br />	<br />
&#8211;	della graduatoria finale comunicata dalla Commissione di gara al Ministero delle Infrastrutture con nota del 12.4.2006 e delle note ministeriali del 3.4.2006 e del  6.4.2006, non conosciute, nonché, ove intervenuto, del contratto con la sua conseguente declaratoria di inefficacia;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, di aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
&#8211;	del verbale n. 436 del 29 marzo 2007, con il quale l’Autorità Portuale di Genova ha approvato il verbale di aggiudicazione n. 4497 di Rep. del 22 marzo 2007, nonché dello stesso verbale di aggiudicazione;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di tutte le Amministrazioni intimate nonché della Società controinteressata Tecnis S.p.A. e della Società Grandi Lavori Fincosit S.p.A.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  3 maggio 2007   il  magistrato dott.ssa Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	Con ricorso notificato il 15 gennaio 2007 e con tre successivi atti dedotti nella via dei motivi aggiunti, notificati, rispettivamente, l’8 marzo 2007, il 4 aprile 2007 ed, infine, il 14 aprile 2007, la Società Italiana Condotte d’Acqua, impugna gli atti specificati in epigrafe, relativi alla licitazione privata per l’affidamento della progettazione esecutiva e costruzione del Terminal Contenitori nel Porto di Genova, comprensivo di tre lotti, facenti parte dell’intervento riprogrammato all’interno del Piano operativo triennale 2005-2007, approvato dal Comitato Portuale con deliberazione 14 luglio 2004.<br />	<br />
	La ricorrente, dopo aver ricostruito le vicende che hanno interessato la gara in questione, chiarisce che per effetto della sentenza di questo Tribunale n.  12512 del 2006, confermata dal Consiglio di Stato (dispositivo n. 78  del  22 febbraio 2007  della VI Sez.), l’A.T.I. Grandi Lavori è stata esclusa dalla gara e la ricorrente, prima collocata al terzo  posto in graduatoria,  è slittata al secondo, sicché ha visto attualizzarsi e concretizzarsi il proprio interesse ad impugnare l’aggiudicazione della licitazione privata nei confronti dell’ATI TECNIS.<br />	<br />
Deduce:<br />
1.	violazione e falsa applicazione dell’art. 35 decreto legislativo n. 152 del 1999; della lex specialis di gara e delle inderogabili prescrizioni a base del progetto definitivo con particolare riferimento all’art. 8.2.4., comma 11, del C.S.A.; eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia ed illogicità, travisamento del fatto, disparità di trattamento; violazione del principio di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa.<br />	<br />
La ricorrente contesta le modalità seguite dalla controinteressata ATI TECNIS in ordine allo scarico dei materiali dragati in quanto, in spregio alla normativa vigente in materia ambientale (art. 35 d. lgs. n. 152/1999, confermata integralmente all’art. 109  del nuovo Codice  Ambiente) ed al Progetto definitivo, posto a base di gara dalla Stazione Appaltante, prevede nella propria offerta che il materiale di scavo subacqueo recuperato dal fondo marino venga scaricato nuovamente in mare con scarico libero non conterminato né protetto, nell’area denominata “zona 5” destinata al successivo dragaggio;<br />
2.	violazione  e falsa applicazione della lex di gara e dell’art. 140 del d.P.R. n. 554 del 1999 e  del CSA; eccesso di potere sotto vari profili.<br />	<br />
Con un secondo articolato motivo la ricorrente deduce: a) che la lex specialis richiedeva ai concorrenti specifiche dichiarazioni impegnative e documentazioni attestanti la disponibilità dei mezzi marittimi, poiché tali mezzi rivestono una particolare importanza. In particolare, con riguardo alla motoretta “Avon” ed al rimorchiatore BKS la controinteressata  non avrebbe fornito la documentazione che attestasse l’idoneità di detti mezzi, sia sotto il profilo della efficienza tecnica sia della immediata disponibilità, sicché avrebbe dovuto essere esclusa, non possedendo, al momento dell’offerta, i mezzi tecnici richiesti dalla lex specialis; b) che non avrebbe rispettato la clausola di cui al punto IV della lettera di invito che prescriveva la messa a disposizione, a titolo esclusivo, di una serie di mezzi marittimi durante l’esecuzione dei lavori, mediante la produzione di una dichiarazione, rilasciata dal proprietario e/o armatore attestante la messa a disposizione a titolo esclusivo; c) violazione del punto AA p.5 della lettera di invito, che contempla l’obbligo di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. La controinteressata, infatti, non solo non ha ottemperato alla disposizione, ma ha presentato dichiarazioni non conformi alle disposizioni della lex specialis; d) la ricorrente assume che, in difformità del punto VIII della lettera di invito, l’ATI TECNIS ha prodotto la dichiarazione sottoscritta dal direttore tecnico dell’impresa proprietaria della cava e non dal proprietario della cava stessa; e) in ordine alle variazioni progettuali migliorative consentite dalla lettera di invito, osserva la ricorrente, che l’ATI TECNIS ha proposto varianti sostanziali alle opere rispetto al C.S.A., quali la modifica delle tipologie dei cassoni, la sostituzione, per alcuni tratti, dei cassoni con palandole, la realizzazione di banchina a giorno su darsena tecnica, etc..;<br />
3.	violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />	<br />
Con tale motivo viene censurato il comportamento della Commissione all’esito della verifica, poiché non ha dato conto degli elementi valutativi per giungere alla positiva verifica di congruità dell’offerta  Tecnis. L’offerta Tecnis, infatti,  sarebbe connotata da evidenti elementi di anomalia sia in ordine ai cassoni, i cui costi sarebbero sottostimati, poiché  non corrispondono alla somma dei costi unitari delle due componenti acciaio e calcestruzzi  come pure sarebbe anomalo il costo unitario per la fornitura e posa in opera degli stessi;<br />
4.	Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche.<br />	<br />
La ricorrente pone l’accento sul tempo impiegato dalla Commissione nel valutare la congruità delle offerte relative alle tre ATI ammesse alle fasi successive, rilevando l’inadeguatezza di tale intervallo temporale, in particolare, con riguardo all’offerta della controinteressata, tanto che la Commissione stessa ha segnalato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una riscontrata criticità dell’offerta TECNIS.<br />
Sotto altro profilo, la ricorrente rileva una discordanza tra il cronoprogramma generale presentato dalla contronteressata e quello firmato dagli Enti concessionari, gestori delle attività portuali di bunkeraggio del terminal petroli ed olii minerali all’interno del porto, articolando una serie di censure finalizzate alla dimostrazione di macroscopiche incongruenze che inficerebbero l’offerta dell’ATIO TECNIS, con grave ripercussione sul tempo totale d’esecuzione dei lavori.<br />
Con un primo atto di motivi aggiunti, notificati l’8 marzo 2007, la ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Con tale motivo la ricorrente contesta la produzione di documenti in fotocopia, accompagnata da una autocertificazione emessa ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445 del 2000, effettuata dalla ricorrente, sicché non risultano pienamente osservate le prescrizioni della lettera di invito previste per la presentazione delle dichiarazioni di cui al punto AA o) VIII, IX e X, sanzionate con l’esclusione dalla gara;<br />
	Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificati il 4 aprile 2007, la ricorrente ripropone i motivi già dedotti con l’atto introduttivo del giudizio, evidenziando in particolare, la mancata ottemperanza alle prescrizioni della lettera di invito previste per la presentazione delle dichiarazioni di cui al punto AA o) VIII, IX e X da parte della controinteressata, avendo esibito tali dichiarazioni in semplice fotocopia. Tuttavia, ancorché avesse presentato, come la stessa controinteressata ha comunicato in sede di Camera di consiglio del 5 aprile 2007, le dichiarazioni di cui si discute, viene evidenziata la inidoneità di tale adempimento a superare le illegittimità dedotte,  poiché si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria in carenza della documentazione e pur in presenza di un pronunciamento del Giudice (Ordinanza TAR Lombardia). La Committente ha atteso circa un anno per consentire la regolarizzazione e, tuttavia, l’ottemperanza all’incombente non è in armonia con le disposizioni della lettera di invito, tenuto anche conto che il termine previsto dagli atti di gara era ampiamente trascorso e, comunque, gli atti depositati dimostrano che al momento dell’offerta la Soc. Tecnis non era in grado di dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e dalla lettera di invito. <br />	<br />
	Con un terzo atto di motivi aggiunti, notificato il 14 aprile 2007 a seguito di accesso agli atti dell’Autorità Portuale di Genova,  la ricorrente deduce ancora la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili, rilevando un grave inadempimento documentale da parte della controinteressata, che non avrebbe esibitola dichiarazione OAA x) in originale, e cioè  “la dichiarazione attestante la disponibilità di idoneo impianto di frantumazione…”.Aggiunge, inoltre, che non vi sarebbe rispondenza tra la dichiarazione CESA resa in sede di gara e quella resa da CESA in sede di aggiudicazione definitiva. Ciò che è stato prodotto è una mera dichiarazione senza alcuna rilevanza e senza la minima rispondenza alle prescrizioni della lex specialis di gara.<br />	<br />
Si è costituita l’Amministrazione intimata e la controinteressata A.T.I. Tecnis,. Quest’ultima, con ricorso incidentale, notificato il  14 febbraio 2007, afferma l’illegittima mancata esclusione della ricorrente principale. In particolare deduce: violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di raggruppamenti temporanei di impresa e di qualificazione dei medesimi; violazione del principio della par condicio in sede di gara e del principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti di imprese.<br />
In sede di prequalifica, infatti, la Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. e la Società Impreglio S.p.A. sono state pre-selezionate in distinti raggruppamenti temporanei. La  Società Impreglio ha chiesto di partecipare quale mandataria in costituendo RTI con la mandante Società Sirti e la Società Italiana Condotte d’Acqua S.p.A., a sua volta, ha fatto richiesta di partecipare alla gara quale mandataria di un costituendo RTI con la Società Siemens S.p.A., sicché l’Amministrazione le ha invitate separatamente. Senonché nella successiva fase di offerta i due raggruppamenti temporanei si sono unificati indicando, come capogruppo, la Società ricorrente. <br />
Le parti hanno affidato al deposito di successive memorie lo sviluppo di ulteriori argomentazioni difensive; e, in considerazione della perdurante pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 12512 del 2006 di questo Tribunale, ha proposto ricorso incidentale, la Società G.L.F. Grandi Lavori Fincosit S.p.A., deducendo vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
All’Udienza del 3 maggio 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso incidentale prodotto dalla Soc. G.L.F. è inammissibile.<br />
Con sentenza di questo Tribunale n.  12512 del 2006, confermata dal Consiglio di Stato (dispositivo n. 78  del  22 febbraio 2007  della VI Sez.), resa su ricorso proposto dalla società Grandi Lavori Fincosit, è stato accolto il ricorso incidentale proposto dalla   Soc. Tecnis e, per l’effetto, la ricorrente principale è stata definitivamente esclusa dalla gara. Segue da ciò che la soc. GLF, che non riveste più la qualità di concorrente della gara in questione, non è legittimata a proporre ricorso incidentale, che va pertanto dichiarato inammissibile.  Alla carenza di legittimazione consegue che non può trovare tutela neanche l’interesse strumentale che la stessa soc. GLF vanta all’annullamento di tutte le operazioni di gara.</p>
<p>2. Come è stato recentemente affermato dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Sez III ter. N. 12512/06 del 2006), deve essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale, con il quale si deduce sostanzialmente la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di raggruppamenti temporanei di impresa e di qualificazione dei medesimi. Si assume in particolare che la Società Italiana Condotte d’Acqua S.p.A. avrebbe violato il generale principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti di imprese durante le fasi di gara. La  Società Impreglio, infatti, aveva chiesto di partecipare quale mandataria in costituendo RTI con la mandante Società Sirti e la Società Italiana Condotte d’Acqua S.p.A., a sua volta, aveva fatto richiesta di partecipare alla gara quale mandataria di un costituendo RTI con la Società Siemens S.p.A., sicché l’Amministrazione le ha invitate separatamente. Senonché, nella successiva fase di offerta i due raggruppamenti temporanei hanno proceduto ad una unificazione, presentando un’offerta unica ed indicando, come capogruppo, la Società ricorrente.<br />
	Il motivo è fondato alla luce della più recente giurisprudenza del Giudice di appello (Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2006. n. 1267) che, in quanto espressione di un principio di carattere generale, tendente alla immodificabilità degli esiti del procedura di pre-qualifica, è estensibile ad ogni tipo di appalto. <br />	<br />
Afferma il Consiglio di Stato, in una fattispecie relativa ad un appalto di servizi, ma con un ragionamento che fa leva proprio sulla normativa relativa ai Lavori Pubblici (art. 93 del d.P.R. n. 554 del 1999) che la scelta se concorrere singulatim, in a.t.i. costituenda o in a.t.i. già costituita, è oggetto di un diritto insindacabile degli operatori economici e da ultimo riconosciuto dall’art. 4, par. 2, della direttiva n. 18/2004, deve essere compiuta all’inizio della procedura onde consentire alla Stazione appaltante ed ai concorrenti di avere contezza della platea dei competitori e, soprattutto, del ventaglio numerico delle offerte. E ciò sul rilievo che il procedimento di evidenza pubblica, che si apre con la pubblicazione del bando per concludersi con l’aggiudicazione definitiva,  ha natura essenzialmente e sostanzialmente unitaria, non potendosi scindere il nesso funzionale che avvince la fase di preselezione e quella della valutazione delle offerte. Invero, nel momento in cui si manifesta la volontà, da parte delle Imprese, di partecipare alla procedura in risposta al bando di gara, si assume una posizione formalmente e sostanzialmente differenziata rispetto alla generica posizione di operatore economico cui consegue l’immodificabilità della veste giuridica assunta. La fase di qualificazione cristallizza e circoscrive, dunque, non solo il numero dei partecipanti alla gara, ma soprattutto il numero delle offerte richieste, non consentendo una alterazione del titolo di partecipazione, poiché, se così fosse, si creerebbe uno iato tra il numero del candidati istanti ed offerenti, che incide fortemente sull’interesse della Stazione appaltante a poter contare su un numero di offerte corrispondente al numero dei soggetti positivamente pre-qualificati e, quindi, invitati. <br />
	In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il Collegio ritiene di dover condividere, il ricorso incidentale deve essere accolto, con conseguente inammissibilità del ricorso principale.<br />	<br />
	Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.	Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III TERdefinitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: a) accoglie il ricorso incidentale;  b) dichiara inammissibile il ricorso principale; c) dichiara inammissibile  il ricorso incidentale proposto dalla Società Grandi Lavori Ficonsit S.p.A..<br />
	Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma addì     3 maggio 2007       dal  <br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER<br />
IL LAZIO<br />
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:<br />
Francesco Corsaro		Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni 	Componente estensore<br />	<br />
Stefano Fantini		Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2007-n-4242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2007 n.4242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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