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	<title>10/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10700</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10700/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10700</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Preden – P.M. Iannelli Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (avv. Stato) c. Vitale Filomena (n.c.) dopo la l. 168/1989 l&#8217;Università può valersi del patrocinio &#8220;autorizzato&#8221; dell&#8217;Avvocatura dello Stato Processo – Università statali – Patrocinio in giudizio – Post l. 168/1989 –Avvocatura dello Stato &#8211; Patrocinio</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10700/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10700</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Preden – P.M. Iannelli<br /> Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (avv. Stato) c. Vitale Filomena (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">dopo la l. 168/1989 l&#8217;Università può valersi del patrocinio &ldquo;autorizzato&rdquo; dell&#8217;Avvocatura dello Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Università statali – Patrocinio in giudizio – Post l. 168/1989 –Avvocatura dello Stato &#8211; Patrocinio obbligatorio ex r.d. 1611/1933 – Insussistenza – Patrocinio autorizzato ex r.d. 1592/1933 &#8211; Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche dopo l’entrata in vigore della l. 168/1989 deve ritenersi che l’Avvocatura dello dello Stato possa operare il patrocinio in giudizio delle Università statali sotto forma di patrocinio autorizzato ex r.d. 1592/1933.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-198/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.198</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est. R.R. Service s.r.l. (Avv.ti G. Cugurra ed E. Pontiroli) contro la Provincia di Reggio Emilia (Avv. P. Coli) e nei confronti della Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c. a r.l. (Avv. F. Bassi) in tema di R.T.I. o A.T.I. in un appalto per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-198/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.<br /> R.R. Service s.r.l. (Avv.ti G. Cugurra ed E. Pontiroli) contro la Provincia di Reggio Emilia (Avv. P. Coli) e nei confronti della Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c. a r.l. (Avv. F. Bassi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di R.T.I. o A.T.I. in un appalto per il servizio di progettazione per il restauro e la ristrutturazione di un complesso immobiliare; sulla determinazione dei corrispettivi spettanti ad architetti ed ingegneri incaricati di redigere progetti a seguito dell&#8217;annullamento del D.M. 4/4/2001</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Appalto per il servizio di progettazione per il restauro e la ristrutturazione di un complesso immobiliare – Norma del bando di gara che richiede la presentazione di un documento attestante la“…descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure finora adottate per garantire la qualità dell’attività di progettazione” &#8211; Concorrenti presentatisi in forma associativa temporanea &#8211; La disposizione deve intendersi riferita ai soli componenti del R.T.I. o A.T.I. che impieghino effettivamente nel servizio di progettazione oggetto di appalto le proprie attrezzature tecniche ed i propri strumenti<br />
2. Contratti della p.a. – Determinazione dei corrispettivi spettanti ad architetti ed ingegneri incaricati di redigere progetti &#8211; Annullamento da parte del giudice amministrativo del D.M. 4 aprile 2001 &#8211; Continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949, n. 143</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In un appalto per il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione di un complesso immobiliare, laddove il bando di gara prescriva la presentazione di un documento attestante la “…descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure finora adottate per garantire la qualità dell’attività di progettazione”, tale disposizione della lex specialis deve necessariamente intendersi riferita – nel caso di concorrenti presentatisi in forma associativa temporanea – ai soli componenti del R.T.I. o A.T.I. che impiegano effettivamente nel servizio di progettazione oggetto di appalto le proprie attrezzature tecniche ed i propri strumenti<br />
2. In tema di appalti per servizi di progettazione, per la determinazione dei corrispettivi spettanti ad architetti ed ingegneri incaricati di redigere i progetti, a seguito dell’annullamento, da parte del giudice amministrativo, del D.M. 4 aprile 2001 recante “aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti” e fino all&#8217;emanazione d&#8217;un nuovo decreto interministeriale, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949, n. 143</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di R.T.I. o A.T.I. in un appalto per il servizio di progettazione per il restauro e la ristrutturazione di un complesso immobiliare; sulla determinazione dei corrispettivi spettanti ad architetti ed ingegneri incaricati di redigere progetti a seguito dell&#8217;annullamento del D.M. 4/4/2001</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A    I T A L I A N A <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 219/03   REG.  RIC<br />
N. 198 REG. SENT.<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori: Dott. Gaetano  CICCIO’	Presidente; Dott. Umberto GIOVANNINI	Consigliere Rel.est; Dott.  Italo       CASO                        Consigliere																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato il seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 219 del 2003, proposto da<br />
<b>R.R Service s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di A.T.I. con: Studio dott. arch. Maria Cristina Costa, Studio Termotecnici e associati, Ingeos – Studio associato di Ingegneria di Saverio Fontana e Paolo Del Monte e Studio tecnico dott. ing. Giuseppe Gasparini, rappresentati e difesi dall’Avv. Giorgio CUGURRA e dall’Avv. Elena PONTIROLI ed elettivamente domiciliati  presso lo studio dei medesimi, in  Parma, via Mistrali n. 4</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Provincia di Reggio Emilia</b>, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo COLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Mario RAMIS,  in Parma, borgo G. Tommasini n. 20;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di R.T.I. con: Studio Mauro Severi Architetto e Studio d’Ingegneria  Giuseppe Herman, rappresentati e difesi- ARTEAS Progetti Associazione Professionale, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di A.T.I. con: Bisi e Merkus Studio associato, Architektenburo Prins. &#038; Kentie b.v., Erreci Ingegneri associati, Cavazioni s.r.l. ed Ess</p>
<p>e con l’intervento ad adiuvandum di</p>
<p><b>Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Emilia</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco BASSI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Parma via Petrarca n. 20</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 343 del 2/4/2003, con la quale l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia ha aggiudicato il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione del complesso immobiliare della ex O.P.G. a R.T.I. avente Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c. a r.l. quale capogruppo e di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso ed, in particolare, della valutazione delle offerte economiche presentate sia da R.T.I. avente Cooperativa Architetti – Progettazione s.c. a r.l. quale capogruppo che da A.T.I. avente Arteas Progetti Associazione Professionale quale capogruppo</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Emilia e della controinteressata A.T.I. avente quale mandataria Arteas Progetti;<br />
Visto l’intervento ad adiuvandum di Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 18/4/2006, relatore il Dott. Umberto GIOVANNINI, gli Avv.ti Giorgio CUGURRA ed Elena PONTIROLI per i ricorrenti, l’Avv. Paolo COLI per l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, l’Avv. Paolo MICHIARA per A.T.I. avente Arteas Progetti quale mandataria e l’Avv. Franco BASSI per l’interveniente ad adiuvandum;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 219 del 2003, notificato il 24/5/2003 e depositato il 29/5/2003, la ricorrente A.T.I. chiede l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale in data 2/4/2003, con la quale la Provincia di Reggio Emilia ha aggiudicato il servizio di  progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione del complesso immobiliare della ex O.P.G. a Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c.r.l. e di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso ed, in particolare, della valutazione delle offerte economiche presentate dalla suddetta concorrente e da A.T.I. ricorrente.<br />
A.T.I. ricorrente, dopo avere rappresentato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:<br />
A) Violazione e falsa applicazione del bando di gara;<br />
Tra i documenti da allegare all’offerta è compreso il doc. B1.1.3 concernente la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati pr la prestazione del servizio e delle misure finora adottate pr garantire la qualità dell’attività di progettazione.<br />
L’Ing. Herman, componente il R.T.I. aggiudicatario non ha descritto né la propria attrezzatura, né le suddette misure.<br />
La Provincia, anziché escludere il R.T.I., ha ritenuto di potere prescindere da tali elementi sulla base della circostanza che il raggruppamento concorrente di tale attrezzatura di uno dei mandanti non intendeva avvalersi, ma ciò non esclude che il medesimo, dovendo comunque contribuire con la propria capacità organizzativa e professionale, avrebbe dovuto produrre il documento relativo alle misure da lui stesso adottate.    <br />
B) Violazione della lex specialis di gara e del D.M. 4/4/2001;<br />
Al bando della gara pubblica in questione, pubblicato dalla Provincia di Reggio Emilia in data 10/7/2002, era allegata una scheda per il calcolo dei corrispettivi per l’attività progettuale che indicava esplicitamente il D.M. 4/4/2001 (Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici” quale riferimento per effettuare il calcolo dei corrispettivi per l’attività progettuale oggetto di appalto.<br />
Sono state presentate solo tre offerte, ma quella di A.T.I. ricorrente è stata l’unica a rispettare i minimi delle tariffe degli onorari previsti nel citato decreto.<br />
Ciò nonostante, tutte e tre le offerte sono state valutate e la ricorrente si è classificata al terzo posto, mentre la gara è stata aggiudicata alla Cooperativa Architetti e Ingegneri s.c. a r.l.. <br />
Essendo necessario formulare l’offerta prendendo a riferimento il tariffario di cui al citato decreto ministeriale, i partecipanti alla gara potevano manovrare sia in aumento che in diminuzione rispetto alla stima operata dalla amministrazione appaltante solo relativamente alle prestazioni accessorie (non contemplate nel tariffario), ma non potevano che manovrare in aumento relativamente alle prestazioni progettuali, dato che l’Amministrazione Provinciale ha esposto nella scheda costituente allegato al bando di gara, l’onorario calcolato secondo il minimo tariffario.<br />
Pertanto, l’offerta minima ammissibile dal bando poteva spingersi fino ad azzerare i compensi per le prestazioni accessorie, ma non ammetteva ribassi riguardo alle tariffe minime per le prestazioni progettuali esposte nella scheda.<br />
C) Violazione art. 7 comma 1 lett. I) punto 6 L. n. 166 del 2002;<br />
La norma in rubrica ha introdotto, nell’art. 17 della L. n. 109 del 2004, il comma 12 ter che dispone “Fino all’emanazione del decreto ivi previsto continua ad applicarsi quanto stabilito nel Decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001”.<br />
Il bando richiama esplicitamente il decreto 4/4/2001, proprio perché la legge sui lavori pubblici impone di rispettare il tariffario minimo vigente.<br />
Anche se tale decreto è stato annullato dal T.A.R. del Lazio, il T.A.R. Veneto ha chiarito che l’art. 7 della L. n. 166 del 2002 è stato emanato esplicitamente al fine di sussumere la disciplina regolamentare nella fonte primaria, al fine di conferirle stabilità indipendentemente dall’atto regolamentare sottostante, gravato di impugnazione e suscettibile di annullamento (T.A.R. Veneto, sez. 1^, 16/4/2003 n. 2651).<br />
Nel caso in esame, il bando è stato pubblicato prima che il D.M. 4/4/2001 fosse annullato e indica espressamente il decreto quale riferimento per il calcolo degli onorari.<br />
In ogni caso, ogni dubbio della Provincia di Reggio Emilia al riguardo avrebbe dovuto venire meno con l’entrata in vigore della L. n. 166 del 2002.<br />
L’avere disatteso i minimi tariffari del decreto viola non solo la lex specialis di gara ma anche la stessa legge che ha conferito agli stessi il rango di norma primaria.<br />
D) Eccesso di potere per illogicità manifesta;<br />
Sotto diverso profilo, un’offerta che propone un ribasso del 50% rispetto al prezzo base esposto dall’amministrazione, oltre a porsi in contrasto con il D.M. 4/4/2001 doveva essere qualificata come anomala e, pertanto, trattandosi di appalto di servizi, l’amministrazione appaltante avrebbe dovuto valutare l’effettiva serietà  dell’offerta.<br />
Le offerte che sono scese al di sotto dei minimi tariffari dovevano essere escluse non solo perché in contrasto con un’univoca prescrizione della lex specialis, ma anche perché anomale e non serie.<br />
&#8211; Con memoria conclusiva depositata in data 6/4/2006, A.T.I. ricorrente, dopo avere ulteriormente illustrato le argomentazioni che precedono (specie in riferimento all’inderogabilità dei minimi tariffari e alla necessità, nella specie, di una verifica del</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>L’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, costituitasi in giudizio, in resistenza alle argomentazioni di parte ricorrente ritiene infondato il ricorso, chiedendone, conseguentemente, la reiezione con vittoria di spese ed onorari.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>Si è inoltre costituito in giudizio il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa risultato aggiudicatario della gara, che, ritenendo anch’esso infondato il ricorso, chiede che lo stesso sia respinto e che A.T.I. ricorrente sia condannata al pagamento delle spese di lite.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti Conservatori di Reggio Emilia, intervenuto in adesione delle ragioni dei ricorrenti, sostiene la fondatezza del ricorso e ne chiede, pertanto, l’accglimento.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>Alla pubblica udienza del 18/4/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, essa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso, la Associazione Temporanea d’Imprese avente R.R. Service s.r.l. quale mandataria, che ha partecipato alla gara pubblica bandita dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione del complesso immobiliare dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, impugna il provvedimento di aggiudicazione della suddetta gara al concorrente R.T.I. avente Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c.r.l. quale impresa mandataria.<br />
Con il primo motivo, la ricorrente censura l’ammissione alla gara del R.T.I divenuto in seguito aggiudicatario della stessa, poiché uno dei componenti del suddetto Raggruppamento risulta non avere presentato la documentazione prevista al punto B2.1.3 del bando relativa alla “…descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure finora adottate per garantire la qualità dell’attività di progettazione”.<br />
Il Tribunale deve rilevare l’infondatezza del motivo, poiché tale disposizione della lex specialis deve necessariamente intendersi riferita – nel caso appunto di concorrenti presentatisi in forma associativa temporanea – ai soli componenti del R.T.I. o A.T.I. che impiegano effettivamente nel servizio di progettazione oggetto di appalto le proprie attrezzature tecniche ed i propri strumenti.<br />
Nel caso in esame, pertanto, ove dagli atti di causa non risulta che il R.T.I. aggiudicatario intenda servirsi anche delle attrezzature del proprio componente Ing. Herman per l’esecuzione del servizio, deve ritenersi che la documentazione presentata dal suddetto concorrente sia conforme alla riferita disposizione del bando.     <br />
Con il secondo mezzo d’impugnazione, la ricorrente ritiene illegittimo il gravato provvedimento di aggiudicazione, in quanto ambedue le altre concorrenti la cui offerta è stata valutata dall’amministrazione appaltante, avrebbero dovuto essere escluse dalla gara poiché entrambe – in violazione di quanto previsto dalla lex specialis di gara &#8211; hanno presentato offerte per la progettazione in ribasso rispetto all’importo base d’asta ed al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 4 aprile 2001.<br />
La censura è infondata, in quanto in nessuna sua disposizione il bando prevede che l’offerta relativa ai corrispettivi per l’attività progettuale non potesse essere soggetta a ribasso né che dovessero essere rispettati i minimi tariffari previsti dal suddetto decreto relativamente all’attività di progettazione.<br />
 Il bando, al contrario, espressamente non ammette offerte economiche in aumento (vedasi punto n. 2, busta C.) e inoltre, esso, sia nella parte in cui disciplina l’offerta economica (sempre al punto n. 2, busta C) sia nell’all. n. 1, concernente il “modulo offerta” predisposto dall’Amministrazione appaltante, non fa alcun riferimento al citato D.M. 4 aprile 2001.<br />
D’altra parte, non sembra condivisibile la tesi di A.T.I. ricorrente, stante che l’asserito espresso riferimento del bando al decreto ministeriale su cui la stessa imposta non solo la censura in esame, ma, in definitiva, l’intero ricorso, è contenuto unicamente in un prospetto allegato al bando avente la chiara finalità di costituire lo “Importo a base d’asta, comprese le spese tecniche, per l’esecuzione delle progettazioni preliminari, definitiva ed esecutiva…”<br />
Ne consegue che le tariffe indicate nel decreto ministeriale sono state utilizzate dalla amministrazione appaltante al limitato fine di determinare l’importo a base d’asta ed evidenziare, altresì, i criteri seguiti ed i calcoli effettuati per pervenire all’importo di Euro 521.000,00 al netto di C.N.P.A.I.A. e I.V.A., senza che emerga in alcun modo dal bando di gara la volontà dell’Amministrazione appaltante di prefigurare il citato decreto 4 aprile 2001 quale elemento essenziale ed assolutamente vincolante per la formulazione delle offerte.<br />
Da siffatto indiretto e marginale riferimento contenuto unicamente in un prospetto allegato al bando di gara, non sembra pertanto né coerente né ragionevole trarre la duplice conclusione che le norme della lex specialis precludessero, peraltro riguardo alla sola attività di progettazione, offerte economiche in ribasso o comunque inferiori ai minimi tariffari previsti dal decreto ministeriale riguardo ai corrispettivi per l’effettuazione del servizio di progettazione.<br />
E’ evidente, inoltre, come non ha mancato di rilevare la difesa dell’Amministrazione Provinciale, che non essendo esplicitamente ammesse, ai sensi dello stesso bando, offerte in aumento per tutti indistintamente gli elementi che vanno a comporre l’offerta economica, quest’ultima doveva necessariamente consistere nell’indicazione – anche in riferimento alla progettazione &#8211; di un ribasso dell’importo preso a base d’asta o, al limite, nell’indicazione dell’importo stesso.<br />
Le considerazioni che precedono valgono anche per confutare la prima parte del terzo mezzo d’impugnazione, anch’essa imperniata, come si è detto, su ambedue gli errati presupposti dell’espresso richiamo della lex specialis al D.M. 4 aprile 2001 e, ulteriormente, della ritenuta cogente applicabilità, alla gara in questione, della disciplina sui minimi tariffari ivi prevista.<br />
Il Collegio ritiene, inoltre, che non possa essere condivisa l’ulteriore argomentazione – sempre contenuta nel terzo mezzo – rilevante l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione sub specie della mancata applicazione dell’art. 7, primo comma, lett. I) punto 6 della L. n. 166 del 2002 che, avendo inserito il comma 12 ter nell’art. 17 della L. n. 109 del 1994, avrebbe, secondo la prospettazione di A.T.I. ricorrente, elevato il D.M. 4 aprile 2001(espressamente richiamato nel suddetto comma aggiunto) al rango di fonte normativa primaria, con ritenuto superamento, in tal modo, della sentenza del T.A.R. Lazio –RM- n. 6552 del 23/7/2002 (poi seguita dalla successiva sentenza n. 7067 del 8/8/2002 ) che, nel frattempo, aveva annullato il decreto stesso.<br />
Anche se tale tesi trova esplicito appoggio giurisprudenziale in alcune sentenze del T.A.R. Veneto (n. 2651 e n. 2813 del 2003), il Tribunale ritiene di doversi allineare, sulla questione, a quanto sostenuto, in più occasioni, dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.<br />
Più in dettaglio, con propria determinazione n. 27/2002 del 16/12/2002, l’Autorità ha affermato “…l’inconfigurabilità di una legificazione, per rinvio, di un provvedimento amministrativo annullato, per giunta antecedentemente all’entrata in vigore della legge che allo stesso rinvia.”.<br />
A tale conclusione l’Autorità perviene sulla base della constatazione che “…la L. n. 166 del 2002, pur avendo inserito nell’art. 17 della L. n. 109 del 1994 il suddetto comma 12-ter, non ha soppresso il comma 14-ter dello stesso articolo, il quale stabilisce che, fino all’emanazione del decreto previsto dall’art. 14-bis (che è poi quello annullato dal T.A.R.), continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949 n. 143.”.<br />
La suesposta tesi è pienamente condivisibile, dal momento che il mantenimento in vita – quale disciplina transitoria in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto &#8211; della normativa previgente il D.M. annullato in sede giurisdizionale, contraddice esplicitamente, sul piano logico-giuridico, le conclusioni cui perviene la tesi sostenuta dal T.A.R. Veneto, che è fondata, appunto, sulla ritenuta ultrattività del decreto annullato per effetto della “legificazione” operata dalla L. n. 166 del 2002.<br />
L’adesione alla tesi da ultima esposta, comporta, quale ulteriore conseguenza, l’infondatezza anche dell’ultimo mezzo d’impugnazione.<br />
L’Amministrazione appaltante ha infatti accertato – e, sul punto, nessuna specifica obiezione risulta pervenuta da parte di A.T.I ricorrente &#8211; che quanto meno il ribasso offerto da R.T.I. aggiudicataria fosse comunque superiore ai minimi tariffari previsti dalla l. n. 143 del 1949 e s. m. e i. che sono vigenti, come si è detto, quale disciplina intertemporale, fino all’adozione del decreto sostitutivo del D.M. 4 aprile 2001.<br />
Risulta pertanto l’evidente infondatezza della censura che ritiene “anomala” o quanto meno in sospetto di anomalia un’offerta economica per servizi di progettazione che era superiore ai minimi tariffari vigenti in quel momento.<br />
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, anche in considerazione del supporto giurisprudenziale che ha avuto la tesi della ricorrente sulla questione principale della causa, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio. </p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 219 del 2003 di cui in epigrafe, lo respinge. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 10 maggio 2006</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-198/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.200</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est. Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti R. Troiano ed A. Fantini) contro il Comune di Parma (Avv. G. Cugurra) sulle differenze funzionali e strutturali tra le stazioni radio base per la telefonia cellulare di tipo &#8220;fisso&#8221; e quelle di tipo &#8220;mobile&#8221; 1. Edilizia ed urbanistica –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-200/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.<br /> Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti R. Troiano ed A. Fantini) contro il Comune di Parma (Avv. G. Cugurra)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle differenze funzionali e strutturali tra le stazioni radio base per la telefonia cellulare di tipo &ldquo;fisso&rdquo; e quelle di tipo &ldquo;mobile&rdquo;</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Stazioni radio base per la telefonia cellulare &#8211; Impianto di tipo “fisso” &#8211; È destinato a modificare in modo definitivo e permanente l’ambiente circostante &#8211; Impianto di tipo “mobile” &#8211; Deve garantire solo provvisoriamente e per un tempo assai limitato la copertura territoriale del servizio</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Stazioni radio base per la telefonia cellulare &#8211; Impianto di tipo “mobile” &#8211; Non può presentare una struttura tale che lo assimili o anche solo che lo avvicini, sotto tale profilo, ad un impianto di tipo “fisso”</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di stazioni radio base per la telefonia cellulare, mentre l’installazione di un nuovo impianto “fisso” è destinata a modificare in modo definitivo e permanente l’ambiente circostante, la collocazione di un impianto “mobile” deve garantire solo provvisoriamente e per un tempo assai limitato (che non può, di norma, superare i quattro mesi) la copertura territoriale del servizio nelle more della conclusione dell’ordinario iter procedimentale relativo alla richiesta di installazione di un nuovo impianto definitivo.<br />
In tema di stazioni radio base per la telefonia cellulare l’impianto di tipo “mobile” non può presentare una struttura tale che lo assimili o anche solo che lo avvicini, sotto tale profilo, ad un impianto destinato ad essere installato in loco in via definitiva per assicurare in modo permanente la copertura del servizio. Difatti, qualora si annettesse precipua rilevanza alla sola caratteristica della “facile amovibilità della struttura”, ritenendo irrilevante l’aspetto strutturale, la normativa regionale &#8211; così non rettamente interpretata &#8211; presterebbe il fianco a facili elusioni da parte dei gestori. A questi ultimi basterebbe disporre di una nutrita schiera di tecnici ed operatori, per riuscire a dimostrare che anche il più complesso ed impattante impianto “fisso” di telefonia mobile, in quanto all’occorrenza concretamente rimuovibile in tempi brevi, ben potrebbe fruire del regime autorizzatorio semplificato di cui all’art. 12 L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle differenze funzionali e strutturali tra le stazioni radio base per la telefonia cellulare di tipo “fisso” e quelle di tipo “mobile”</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A    I T A L I A N A <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 181/05  REG.RIC.<br />
N.  200 REG.SEN.<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:Dott. Gaetano  CICCIO’	Presidente; Dott. Umberto  GIOVANNINI	Consigliere rel.est; Dott.  Italo        CASO                       Consigliere																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 181 del 2005, proposto da<br />
<b>Vodafone Omnitel N.V.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo TROIANO e dall’Avv. Alberto FANTINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Monica CALLAI, in  Parma, borgo del Parmigianino n. 15</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Comune di Parma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio CUGURRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Parma, via Mistrali n. 4</p>
<p>per  l’annullamento<br />
previa sospensiva: a) della nota in data 18/3/2005, con la quale il Comune di Parma ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di presunte opere abusive realizzate nell’immobile di via Zarotto n. 31 e il ripristino dello stato dei luoghi; b) della nota in data 24/2/2005, con la quale lo stesso Comune ha ordinato alla ricorrente “l’immediata sospensione delle opere in corso”; c) del verbale in data 22/2/2005, con il quale la Polizia Municipale di Parma ha rilevato che nel suddetto immobile erano in corso lavori per l’installazione di una antenna di telefonia mobile; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione   Comunale intimata;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21/2/2006, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. MASCELLO, in delegata sostituzione dell’Avv. Riccardo TROIANO per la società ricorrente e l’Avv. Annalisa MOLINARI, in delegata sostituzione dell’Avv. Giorgio CUGURRA per l’Amministrazione Comunale resistente; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con il ricorso n. 181 del 2005, notificato il 29/4/2005 e depositato il 9/5/2005, la società ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva: a) della nota in data 18/3/2005, con la quale il Comune di Parma le ha ingiunto la demolizione di presunte opere abusive realizzate nell’immobile di via Zarotto n. 31 e il ripristino dello stato dei luoghi; b) della nota in data 24/2/2005, con la quale il Comune di Parma ha ordinato alla medesima “l’immediata sospensione delle opere in corso”; c) del verbale in data 22/2/2005, con il quale la Polizia Municipale di Parma ha rilevato che nel suddetto immobile “erano in corso lavori per l’installazione di una antenna di telefonia mobile”; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.<br />
La ricorrente, in data 26/9/2003 chiedeva al Comune di Parma l’autorizzazione edilizia per l’installazione di un impianto fisso di telefonia mobile nel suddetto sito, ma l’Amministrazione negava l’assenso.<br />
La ricorrente impugnava dinanzi al T.A.R. Parma detto provvedimento negativo, comunicando nel contempo al Comune che, al fine di garantire il servizio pubblico di telefonia mobile in attesa della suddetta autorizzazione, avrebbe proceduto ad installare in loco una stazione radio base mobile e provvisoria, ai sensi dell’art. 12 L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000.<br />
Riguardo all’aspetto dell’inquinamento elettromagnetico promanante da detto impianto, avevano espresso parere favorevole sia A.R.P.A che la Azienda U.S.L. di Parma.<br />
Il Comune di Parma comunicava tuttavia alla ricorrente la non idoneità del sito prescelto per l’installazione della stazione radio base provvisoria e la ricorrente provvedeva ad impugnare anche tale atto dinanzi al T.A.R..<br />
All’esito della fase cautelare detto provvedimento veniva sospeso dal giudice amministrativo di prime cure e quindi, non, avendo il Comune provveduto ad  impugnare l’ordinanza del T.A.R. Parma dinanzi al Consiglio di Stato, la ricorrente procedeva all’installazione dell’impianto  mobile in questione.<br />
Sopravvenivano i provvedimenti comunali in epigrafe, che la ricorrente ritiene illegittimi per i seguenti motivi in diritto: <br />
1)	Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta; Violazione dei principi generali in tema di efficacia delle ordinanze cautelari e dell’art. 97 Cost.<br />	<br />
Il Comune di Parma ha adottato l’ordine di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere realizzate dalla società ricorrente sul presupposto che l’impianto di telefonia mobile installato fosse di tipo fisso e non mobile.<br />
Tale presupposto è totalmente errato, dato che l’impianto in questione, come risulta anche dalla descrizione dei lavori contenuta nel verbale della stessa Polizia Municipale, consiste in  un impianto mobile di telefonia mobile espressamente consentito, nelle more del rilascio dell’autorizzazione per un impianto di tipo fisso, dall’art. 12 della L.R. Emilia – Romagna n. 30 del 2000.<br />
D’altra parte, stante la mancata impugnazione, da parte del Comune di Parma, dell’ordinanza del T.A.R. che aveva sospeso il provvedimento di diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto fisso, la ricorrente – al fine di garantire la copertura  del servizio pubblico di telefonia mobile alla medesima affidato unitamente ad altri gestori, legittimamente ha installato in loco un impianto di tipo provvisorio.<br />
2) Violazione degli artt. 9 e 12 L.R. n. 30 del 2000, dell’art. 12 della Del. G.R. n. 197 del 2001, dell’art. 117 Cost.; Incompetenza del Comune; violazione del principio di precauzione; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; sviamento di potere; <br />
 L’impianto in questione non è localizzato in una delle c.d. “aree sensibili” ovvero in una delle zone indicate dall’art. 9 L.R. n. 30 del 2000 e, inoltre, secondo quanto risulta dai suddetti pareri di A.R.P.A. e della Az. U.S.L. di Parma, le onde elettromagnetiche promananti dallo stesso rientrano nei limiti massimi posti dalla normativa vigente riguardo alla esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici.<br />
In riferimento a tale impianto mobile, quindi, ricorrevano tutti i presupposti richiesti dalla legge (art. 12 L.R. n. 30 del 2000) affinché lo stesso fosse autorizzato dal Comune.<br />
La tutela sanitaria della popolazione dalle onde elettromagnetiche generate da impianti di telefonia mobile è riservata alla competenza statale, per cui sono illegittimi per incompetenza gli atti impugnati che, in concreto, risultano ingerirsi indebitamente in tale settore di esclusiva competenza statale.<br />
Inoltre, il Comune non ha dimostrato che il diniego fosse finalizzato alla ricerca di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.<br />
Sotto diverso profilo, inoltre, il Comune non poteva limitarsi a imporre alla ricorrente la rimozione dell’impianto mobile in oggetto, dovendo essa anche indicare alla stessa una localizzazione alternativa in grado di assicurare comunque la prestazione di un servizio di qualità.<br />
Infine, i provvedimenti impugnati, non dando alcuna documentazione riguardo agli effetti potenzialmente lesivi dell’impianto mobile in oggetto &#8211; si pongono in contrasto con il principio di precauzione, quale dettato in ambito europeo e recepito nel ns. ordinamento, dato che – secondo la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione &#8211; il ricorso ad esso è giustificato solo quando la fattispecie riunisce tre condizioni ossia: l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l’ampiezza dell’incertezza scientifica.<br />
3)	Violazione dell’art. 41 Cost. e dei principi generali in materia di libertà d’impresa; grave lesione del servizio pubblico di telefonia mobile;<br />	<br />
I provvedimenti del Comune hanno illegittimamente ostacolato la società nello svolgimento del servizio di pubblica utilità di realizzazione della rete di telefonia mobile sia con tecnica numerica (GSM) che con tecnica digitale. (UMTS).<br />
Con memoria depositata in data 20/6/2005, la ricorrente precisava ulteriormente le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio, soprattutto in relazione alla ribadita caratteristica di “impianto mobile” della stazione radio base in questione.<br />
Con la memoria conclusiva depositata in data 10/2/2006, la ricorrente, ribaditi ed ulteriormente illustrati i motivi di ricorso, insiste per l’accoglimento dello stesso con condanna del Comune di Parma alla refusione delle spese di lite.   </p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>L’amministrazione Comunale intimata, costituitasi in giudizio, con la comparsa di costituzione e successive memorie depositate il 23/5/2005 e il 10/2/2006 chiede la reiezione del ricorso, ritenendo che lo stesso sia infondato, attesa la legittimità della qualificazione di impianto fisso di telefonia mobile attribuita nel provvedimento impugnato alla stazione radio base in questione.<br />
Il Comune di Parma chiede, inoltre, che parte ricorrente sia condannata al pagamento delle spese di lite.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>Alla pubblica udienza del 21/2/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Vodafone Omnitel N.V., società che gestisce in ambito nazionale e unitamente ad altri soggetti, il servizio di pubblica utilità di telefonia mobile, impugna, con il ricorso in esame, i provvedimenti con i quali l’Amministrazione Comunale di Parma ha ingiunto alla stessa, in un primo momento di sospendere i lavori concernenti l’installazione di un impianto di telefonia mobile sul fabbricato residenziale di via Zarotto n. 31 in Parma e, quindi, in via definitiva, di demolire le opere già installate nel sito e, ulteriormente, di ripristinare lo stato dei luoghi.<br />
Secondo l’Amministrazione Comunale procedente, il suddetto impianto di telefonia mobile sarebbe di tipo “fisso” e non “mobile”, per cui la sua installazione, oltre a richiedere il rilascio del relativo titolo edilizio, avrebbe dovuto essere previamente autorizzata ai sensi di quanto espressamente disposto, per tale tipologia di impianti, dall’art. 8 della L.R. Emilia – Romagna 31/10/2000 n. 30, come modificata dalle successive LL.RR. 13/11/2001 n. 34 e 25/11/2002 n. 30. <br />
Il Collegio deve rilevare, in via preliminare, che dall’esame del ricorso emerge che tutte censure sono in concreto imperniate – all’opposto della tesi sostenuta dal Comune &#8211; sulla ritenuta caratteristica di “mobilità” e non di “fissità” dell’impianto di telefonia mobile in questione.<br />
Sulla base di tali premesse, il gestore attuale ricorrente sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, poiché l’installazione di un impianto da qualificarsi di tipo “mobile”, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i., non avrebbe dovuto essere preceduta dal rilascio, da parte all’Amministrazione Comunale, di alcun titolo edilizio ed autorizzatorio.<br />
Al riguardo, il Tribunale ritiene che la esposta questione sia dirimente ai fini del decidere la causa in esame e che, pertanto, si debba in primo luogo stabilire &#8211; sulla base della vigente normativa regionale: L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i. e relative disposizioni applicative (Del. Giunta Regionale n. 197 del 20/2/2001), se l’impianto di telefonia mobile di cui si controverte sia di tipo “fisso” (art. 8 L.R.) o di tipo “mobile” (art.12 L.R.).<br />
L’art. 8 L.R. n. 30 del 2000 disciplina la procedura ordinaria che i singoli gestori del servizio devono seguire per ottenere l’autorizzazione comunale all’installazione, in via definitiva, di un impianto c.d. “fisso” di telefonia mobile.<br />
La disposizione prevede, al riguardo, una procedura complessa ed articolata che presuppone, di norma, la predisposizione, da parte di ogni gestore, del programma annuale dei nuovi impianti da installare all’interno del territorio comunale e che si svolge, inoltre, attraverso un’ulteriore fase istruttoria in cui il Comune, previa pubblicazione del suddetto programma al fine di acquisire eventuali osservazioni da parte dei soggetti privati e pubblici ai quali possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del nuovo impianto, acquisisce i pareri tecnici sotto il profilo ambientale e sanitario di A.R.P.A e della locale Azienda U.S.L..<br />
La  decisione finale di autorizzare l’installazione degli impianti previsti nel Programma o anche solo di parte di essi, oltre a presupporre necessariamente l’accertamento che ogni nuovo impianto fisso rispetti i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati da apposita normativa regolamentare statale, impone al Comune di verificare che esso non sia localizzato all’interno delle aree c.d. “sensibili” di cui all’art. 9 della stessa legge regionale.<br />
L’amministrazione procedente dovrà infine tenere conto, ai fini della complessa valutazione che le compete, sia delle esigenze dei gestori di copertura del servizio di telefonia mobile sul territorio sia, ai sensi del settimo comma della norma, della necessità di minimizzare le emissioni elettromagnetiche e di ridurre il più possibile l’impatto ambientale che comporta la realizzazione di un nuovo impianto fisso di telefonia mobile.<br />
Tali strutture sono costituite, di regola, da un’antenna di rilevante altezza, da una piattaforma in materiale cementizio che la sorregge e, negli impianti da installarsi sul tetto di edifici, da antenna e parabole fissate ad una palina, da una “sala apparati” necessaria per il corretto funzionamento dell’impianto e, infine, dai relativi cavi di collegamento con l’antenna.   <br />
Per perseguire tale obiettivo di minimizzazione dell’impatto ambientale e sanitario anche mediante la razionale pianificazione e distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile nonché mediante il riordino delle installazioni esistenti, la suddetta norma  consente ai Comuni di assumere idonee iniziative per coordinare  le richieste di autorizzazione annualmente inoltrate dai diversi gestori e, ulteriormente, di promuovere e favorire accordi tra i medesimi finalizzati all’utilizzo delle stesse strutture impiantistiche.       <br />
E’ evidente che tale complesso ed articolato procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di un impianto “fisso” sul sito prescelto, è imposto soprattutto dalla necessità di approfonditi controlli e valutazioni sul piano ambientale e sanitario che devono precedere l’autorizzazione ad installare – in via definitiva – strutture  di rilevanti dimensioni  e generatrici di campi elettromagnetici che si irradiano sugli edifici circostanti e, quindi, sulle persone abitanti all’interno degli stessi.<br />
Il successivo art. 12 della legge regionale, che disciplina il procedimento per l’installazione di un impianto c.d. “mobile” di telefonia mobile, è imperniato, viceversa, su una disciplina autorizzatoria oltremodo semplificata, che richiede unicamente al gestore interessato di darne “…comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della collocazione” e di corredare detta comunicazione con il “… parere favorevole di A.R.P.A. e dell’A.U.S.L….”.<br />
Riguardo alla localizzazione di impianti provvisori, la norma prevede poi un’unica forma di controllo da parte del Comune, rappresentata dalla possibilità di chiedere al gestore, entro trenta giorni dalla comunicazione di installazione, una diversa ubicazione dell’impianto stesso.<br />
Si deve osservare, pertanto, che nessuna delle richiamate disposizioni indica espressamente quali siano le caratteristiche strutturali e tecniche che connotano un impianto mobile di telefonia mobile.<br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale individuazione sia possibile, innanzitutto tenendo nel dovuto conto le ben diverse funzioni a cui detti impianti sono rispettivamente destinati.<br />
In concreto, mentre l’installazione di un nuovo impianto fisso è destinata a modificare in modo definitivo e permanente l’ambiente circostante, la collocazione di un impianto “mobile” deve garantire  solo provvisoriamente e per un tempo assai limitato (che non può, di norma, superare i quattro mesi) la copertura territoriale del servizio nelle more della conclusione dell’ordinario iter procedimentale relativo alla richiesta di installazione di un nuovo impianto definitivo.<br />
Ad avviso del Collegio risulta inoltre dirimente la constatazione della marcata diversità della disciplina autorizzatoria voluta espressamente dal legislatore regionale per l’una tipologia di impianti rispetto all’altra, proprio in relazione alle diverse funzioni che, rispettivamente, gli impianti fissi e quelli “mobili” devono assolvere.<br />
Sulla base di questi presupposti, si ritiene di potere affermare, in primo luogo, che l’impianto “mobile” non possa presentare una struttura tale che lo assimili o anche solo che lo avvicini, sotto tale profilo, ad un impianto destinato ad essere installato in loco in via definitiva per assicurare in modo permanente la copertura del servizio.<br />
La difesa della ricorrente sostiene, a contrario, l’irrilevanza dell’aspetto strutturale al fine di distinguere l’impianto fisso da quello mobile, ritenendo essa di dovere attribuire esclusiva rilevanza ad un diverso elemento ravvisato nella “facile amovibilità dell’impianto” che caratterizzerebbe, da un punto di vista funzionale, il solo impianto “mobile” di telefonia mobile.<br />
Il Collegio ritiene che tali argomentazioni non possano essere condivise.<br />
Innanzitutto, occorre evidenziare che il dato letterale non sembra confortare la tesi della ricorrente, poiché è evidente che un impianto “facilmente amovibile” è cosa ben diversa da un impianto “mobile”, il quale, per essere tale, deve essere costituito da una struttura che, nella sua interezza, può essere spostata con immediatezza dalla propria sede (come, ad esempio, nel caso di impianti montati su carrelli con ruote), senza che si rendano necessari specifici e ulteriori lavori di disancoramento dal terreno o di smantellamento di opere murarie e/o edilizie di fissaggio dell’impianto.<br />
La stessa Regione, poi, con la citata deliberazione della Giunta Regionale 20/2/2001 n. 197, nel dettare ai Comuni specifiche direttive applicative della L.R. n. 30 del 2000, all’art. 12 della stessa direttiva, concernente, appunto, la disciplina di dettaglio riguardante gli impianti mobili di telefonia mobile, ha espressamente definito tali quegli impianti che siano “…installati su strutture mobili”.<br />
Né, ad avviso del Collegio è dato pervenire a diverse conclusioni, in relazione a quanto successivamente affermato – peraltro in riscontro ad un quesito formulato, sul punto, da altro gestore di telefonia mobile &#8211; dal Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico  della stessa Regione Emilia – Romagna.<br />
Si ritiene infatti che tale Ufficio, nell’indicare che un impianto di telefonia mobile possa essere qualificato di tipo “mobile” se possiede i requisiti della temporaneità, della precarietà e della amovibilità, non abbia affatto inteso condividere (seppure indirettamente) la tesi sostenuta dalla ricorrente, dal momento che, affinché tale indicazione possa ritenersi coerente con la suddetta normativa regionale sia di rango primario che secondario, tutte e tre le predette caratteristiche devono essere sussistenti e riferibili all’intera struttura; non potendo bastare, come erroneamente sostiene la difesa della ricorrente, che la struttura sia in tutto o in parte “di agevole rimozione”.      <br />
Il Collegio ritiene che tale argomento sia sufficiente per dissipare qualsivoglia dubbio in relazione a quali impianti possano effettivamente essere qualificati “mobili” e, quindi, essere installati mediante la semplice comunicazione del gestore di cui all’art. 12 L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i..    <br />
In ogni caso, anche a volere seguire, in via meramente ipotetica, la tesi sostenuta dalla ricorrente, si perverrebbe comunque a conclusioni illogiche, in quanto palesemente contrastanti con la chiara volontà del legislatore regionale di semplificare al massimo il regime autorizzatorio esclusivamente per quegli impianti che, oltre ad avere un minimo impatto sul territorio, siano strutturalmente e funzionalmente utilizzabili solo per la copertura del servizio in un arco temporale assai limitato e che, una volta esauritasi la loro contingente e provvisoria funzione, possano essere immediatamente spostati altrove.<br />
Si ritiene di dovere aggiungere, infine, che, qualora si annettesse precipua rilevanza alla sola caratteristica della “facile amovibilità della struttura”, la normativa regionale &#8211; così non rettamente interpretata &#8211; presterebbe il fianco a facili elusioni da parte dei gestori.<br />
A questi ultimi basterebbe infatti disporre di una nutrita schiera di tecnici ed operatori, per riuscire a dimostrare  che  anche il  più complesso ed impattante impianto “fisso” di telefonia mobile, in quanto all’occorrenza  concretamente rimuovibile in tempi brevi, ben potrebbe fruire del regime autorizzatorio semplificato di cui all’art. 12 L.R. n. 30 del 2000.<br />
Tale eventualità comporterebbe &#8211; quale conseguenza  certamente non voluta ed anzi chiaramente avversata dal legislatore regionale &#8211; che un impianto da qualificarsi strutturalmente e funzionalmente come definitivo possa essere installato e funzionare, solo perché “facilmente amovibile”, pur in mancanza di tutti quei preventivi controlli, cautele, valutazioni e garanzie partecipative di cui, come si è visto, è costellato l’iter procedimentale tracciato dall’art. 8 L.R. n. 30 del 2000.<br />
Scendendo ora a trattare la fattispecie in esame alla luce della definizione di impianto “mobile” di telefonia mobile sopra indicata, quale risultante di una corretta interpretazione della lettera e della ratio delle richiamate disposizioni regionali sia di rango primario che regolamentare, non può che inferirsene l’infondatezza del ricorso, stante che l’impianto Vodafone Omnitel localizzato in Parma, via Zarotto n. 31, è di tipo “fisso”.<br />
Dagli atti di causa e, in particolare, dalla documentazione fotografica depositata dalla difesa dell’Amministrazione Comunale, nonché dal progetto relativo al suddetto impianto, emerge inequivocabilmente che trattasi di struttura costituita, oltre che da “…antenne e parabole di progetto… agganciate ad una palina” installata sul tetto dell’edificio, da apparati di radiotrasmissione provvisori “…posizionati nell’unica porzione di copertura piana esistente…” e, conseguentemente, da cavi e fili elettrici di collegamento tra detti componenti.<br />
Tale impianto, che, peraltro, dal raffronto dei relativi progetti, risulta differire solo in alcuni dettagli da quello originariamente destinato  ad essere installato in modo definitivo sul tetto dell’edificio in questione, non essendo costituito da una struttura che può essere immediatamente spostata nella sua interezza, non possiede le caratteristiche dell’impianto “mobile” di telefonia mobile, con conseguente legittimità dei provvedimenti comunali che ne hanno imposto la demolizione in quanto opera realizzata in assenza del  titolo edilizio e della specifica autorizzazione comunale prevista dall’art. 8 L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i..<br />
A ciò ulteriormente consegue l’infondatezza anche di parte del secondo motivo di ricorso, dato che, una volta stabilita, nel senso precisato, la tipologia dell’impianto in questione, risulta del tutto irrilevante stabilire (in quanto questione inerente una tipologia di impianti diversa da quella di cui è causa) se la indicazione di una diversa localizzazione dell’impianto “mobile” prescritta dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 2000 competa al Comune o al gestore.<br />
Parimenti inconsistente è, infine, il terzo motivo, in quanto l’attribuzione ex lege alla ricorrente della licenza su tutto il territorio nazionale della realizzazione e della gestione del servizio di telefonia mobile con i sistemi G.S.M. e U.M.T.S., all’evidenza non implica che la stessa, pur essendo incaricata dell’espletamento di un servizio di pubblica utilità che, nello specifico, prevede anche la copertura dell’intero territorio nazionale, possa ritenersi affrancata dal rispetto della disciplina autorizzatoria degli impianti di telefonia mobile attribuita alle Regioni e, nello specifico, introdotta dalla Regione Emilia Romagna con la più volte citata L.R. n. 30 de 2000 e s.m. e i..<br />
Per le ragioni suesposte, il ricorso è respinto.<br />
Il Collegio ritiene tuttavia che, anche in considerazione della novità e della complessità delle questioni oggetto della presente decisione, sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese relative al presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 181 del 2005 di cui in epigrafe, lo respinge. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 10 maggio 2006</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-200/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.2316</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-2316/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-2316/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.2316</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. M. Mereu ed altro (Avv. A.L. Mereu ) contro il Ministero per i beni le attività culturali (Avvocatura dello Stato) sulla natura non costitutiva del vincolo di interesse storico particolarmente importante della notificazione prevista dagli art. 1 e 3 l. 1 giugno 1939 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-2316/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.2316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-2316/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.2316</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> M. Mereu ed altro (Avv. A.L. Mereu ) contro il Ministero per i beni le attività culturali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura non costitutiva del vincolo di interesse storico particolarmente importante della notificazione prevista dagli art. 1 e 3 l. 1 giugno 1939 n. 1089</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali &#8211; Dichiarazione di interesse storico particolarmente importante &#8211; Notificazione prevista dagli art. 1 e 3 l. 1 giugno 1939 n. 1089 &#8211; Ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo artistico o storico, che è perfetto indipendentemente da essa</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante la notificazione prevista dagli art. 1 e 3 l. 1 giugno 1939 n. 1089 ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo artistico o storico, che è perfetto indipendentemente da essa, essendo preordinata esclusivamente a creare nel proprietario o possessore o detentore della cosa la conoscenza legale degli obblighi su di lui incombenti (fattispecie in cui è stata ritenuta inefficace la notifica effettuata ai legali che erano interceduti, per conto di cliente coperto da segreto professionale, per proporre la vendita del bene di interesse storico all’amministrazione, la quale aveva immotivatamente ritenuto fosse detenuto presso il loro studio)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura non costitutiva del vincolo di interesse storico particolarmente importante della notificazione prevista dagli art. 1 e 3 l. 1 giugno 1939 n. 1089</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2316 REG. SENT.<br />
ANNO 2006<br />
n.	4212  Reg. Ric.<br />	<br />
Anno 1993</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 4212/93 proposto da<br />
<b>MEREU Massimo</b> e<b> FRATONI Roberto</b> rappresentati e difesi dall’avv. Anna Lucia Mereu e domiciliati ex lege presso la Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Ministero dei beni culturali e ambientali</b> in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del decreto in data 23 luglio 1993 con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi della legge n. 1089/1939, un cippo in pietra con iscrizione etrusca, compiutamente in esso descritto, notificandolo ai ricorrenti nella qualità di proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo del medesimo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza dell’11 aprile 2006, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Riferiscono ai ricorrenti di essere stati contattati, in qualità di esercenti la professione legale, da un soggetto, il cui nominativo asseriscono essere coperto da segreto professionale, che, affermando di essere proprietario di un cippo etrusco di notevole importanza archeologica, ne intendeva cedere la proprietà in favore di musei italiani o stranieri, secondo la migliore offerta.<br />
Attese le implicazioni connesse all&#8217;incarico, peraltro accettato con riserva, l&#8217;avv. Mereu prendeva contatti con la Soprintendenza archeologica della Toscana onde accertarne l&#8217;eventuale interesse all&#8217;acquisto. Richiesto di rendere noto il nome del proprio cliente, il ricorrente opponeva un rifiuto al quale conseguiva l&#8217;interruzione dei contatti con la suddetta Amministrazione. <br />
Per conseguenza i ricorrenti declinavano l&#8217;incarico ricevuto dall&#8217;asserito proprietario del cippo.<br />
Successivamente i ricorrenti ricevevano la notificazione del decreto impugnato nel quale si asserisce che il bene di rilevante interesse archeologico in esso descritto era detenuto presso lo studio dei medesimi.<br />
Contro tale atto ricorrono il sig. Mereu e consorte chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di fatto illogicità manifesta.<br />
2. Violazione falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto in data 23 luglio 1993 con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi della legge n. 1089/1939, un cippo in pietra con iscrizione etrusca, compiutamente in esso descritto, notificandolo ai ricorrenti nella qualità di proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo del medesimo.<br />
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.<br />
Dispone, infatti, l’art. 3 della l. 1 giugno 1939, n. 1089 che “Il ministro per l&#8217;educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell&#8217;art. 1 che siano di interesse particolarmente importante”.<br />
Occorre, quindi, che il provvedimento sia notificato a chi riveste la qualità di proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene ritenuto di interesse particolare artistico, storico, archeologico o etnografico.<br />
Orbene, come rilevato con entrambi i motivi di gravame, l’atto impugnato non reca alcuna dimostrazione che il bene sul quale è stato imposto il vincolo in parola sia effettivamente nella disponibilità, a qualsiasi titolo, dei ricorrenti i quali, del resto, negano anche di avere ricevuto alcun mandato dal proprietario del bene stesso.<br />
Deve, peraltro, rilevarsi che la notificazione prevista dagli art. 1 e 3 l. 1 giugno 1939 n. 1089 ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo artistico o storico, che è perfetto indipendentemente da essa, essendo preordinata esclusivamente a creare nel proprietario o possessore o detentore della cosa la conoscenza legale degli obblighi su di lui incombenti (T.A.R. Liguria, sez. I, 19 aprile 2004, n. 448).<br />
Ne discende che, a prescindere dall’efficacia oggettiva della dichiarazione di imposizione del vincolo, essa non può avere effetti nei confronti dei ricorrenti, quantomeno al fine, indimostrato, di ritenere questi ultimi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene in questione.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato, nei limiti sopra precisati.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti in motivazione specificati, annullando, per l’effetto, l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, l’11 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  16 MAGGIO 2006<br />
Firenze, lì  16 MAGGIO 2006</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-2316/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.2316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.2090</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-2090/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-2090/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-2090/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.2090</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; S. Romano Est. Tecnireco s.r.l. ed altri (Avv.ti M. Lupo e G. D’Apollonio) contro il Ministero per i beni le attività culturali, la Soprintendenza dei beni architettonici e per il paesaggio di Siena e Grosseto (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Consorzio Arkè (Avv.ti D.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-2090/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.2090</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; S. Romano Est.<br /> Tecnireco s.r.l. ed altri (Avv.ti M. Lupo e G. D’Apollonio) contro il Ministero per i beni le attività culturali, la Soprintendenza dei beni architettonici e per il paesaggio di Siena e Grosseto (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Consorzio Arkè (Avv.ti D. Iaria e M.S. Masini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla determinazione dell&#8217;offerta più vantaggiosa nel settore dei beni culturali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Determinazione dell’offerta più vantaggiosa &#8211; È rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Ragionevolezza &#8211; Settore dei beni culturali &#8211; La scelta dell’esecutore deve cadere su un’impresa in possesso di esperienza specifica afferente alla medesima species di lavorazioni di quella oggetto dell’appalto &#8211; Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Previsione di un determinato punteggio per i lavori realizzati negli ultimi cinque anni antecedenti la data del bando, relativi al restauro di superfici in materiale lapideo su prospetti esterni di beni architettonici vincolati, superiori ad un determinato importo – Legittimità &#8211; Violazione dell’art. 9 del d. lgs. n. 30/2004 &#8211; Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di appalti la determinazione dell’offerta più vantaggiosa è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione e trova il proprio limite nella ragionevolezza delle scelte effettuate. Nel settore dei beni culturali la stazione appaltante deve essere soprattutto garantita sul fatto che la scelta dell’esecutore cada su un’impresa in possesso di esperienza specifica afferente alla medesima species di lavorazioni di quella oggetto dell’appalto.<br />
Ne consegue che la previsione, fra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, di un determinato punteggio per i lavori realizzati negli ultimi cinque anni antecedenti la data del bando, relativi al restauro di superfici in materiale lapideo su prospetti esterni di beni architettonici vincolati, superiori ad un determinato importo è del tutto legittima né sembra violare l’art. 9 del d. lgs. n. 30/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso <b>n. 494/2005</b> proposto da</p>
<p><b>TECNIRECO s.r.l.</b> di Fusetti Sergio  e Virilli Paolo,<br />
<b><br />
nonché da COOBEC,<br />
IL LABORATORIO DEL RESTAURO,<br />
MERCURI E TALARICO S.N.C.,<br />
DR. CARLO USAI,<br />
C.B.C. CONSERVAZIONE BENI CULTURALI soc. coop.,<br />
ICSA s.r.l.,</b><br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Lupo e Giuseppe D’Apollonio ed elettivamente domiciliati in Firenze, corso Italia n. 29;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</b></i>contro</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</i><br />
MINISTERO PER I BENI LE ATTIVITA’ CULTURALI<i></b></i>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
<B>SOPRINTENDENZA DEI BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DI SIENA E GROSSETO</B>, in persona del Soprintendente pro-tempore,<br />
rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; 	<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</i>CONSORZIO ARCHE’ (recte, ARKE’)<i></b></i>, in proprio e come mandataria di A.T.I. con l’impresa Antonio Forcellino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Iaria e Maria Stefania Masini ed elettivamente domiciliato in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento del Soprintendente dei Beni Architettonici  e per il Paesaggio per le province di Siena e Grosseto, con il quale è stata disposta a favore dell’a.t.i. Arché l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto i lavori di consolidamento e restauro della facciata principale del Duomo di Siena, nonché dei verbali di gara  e del bando di gara, nonché del disciplinare come modificato con provvedimento del 12.1.2005;<br />
nonché per la condanna al risarcimento del danno derivante dall’illegittimo svolgimento della gara e dalla successiva aggiudicazione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e dell’a.t.i. Consorzio Arké &#8211; A. Forcellino;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 marzo 2006, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti M.Lupo, S.Pizzorno (avv. Stato) e D.Iaria;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO<br />
<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>Avendo partecipato alla gara per l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento e restauro della facciata principale del Duomo di Siena, la società Tecnireco e i soggetti in epigrafe indicati hanno impugnato il provvedimento del Soprintendente dei Beni Architettonici  e per il Paesaggio per le province di Siena e Grosseto, con il quale è stata disposta a favore dell’a.t.i. Arké &#8211; A. Forcellino l’aggiudicazione dell’appalto sopra indicato, nonché i verbali di gara,  il bando di gara ed il disciplinare come modificato con provvedimento del 12.1.2005<br />
Avverso gli atti impugnati i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:<br />
1) in violazione del principio di massima partecipazione alle gare, la disciplina di gara privilegerebbe il soggetto che ha eseguito un solo appalto di un determinato valore nel quinquennio di riferimento, rispetto a chi, nello stesso periodo, ne ha eseguito un numero notevolmente maggiore conseguendo un fatturato maggiore;<br />
2) il criterio prescelto privilegerebbe solo il fatturato ed imporrebbe, di fatto, una categoria  superiore a quella richiesta dal bando;<br />
3) violazione del principio in base al quale la valutazione SOA, per una determinata categoria di lavori, già valutata per l’ammissione alla gara, non può essere valutata per attribuire il punteggio tecnico (art. 9 d. lgs. 22.1.2004 n. 30);<br />
4) vanificazione del criterio obbligatorio e previsto dalla normativa di settore della valutazione dei <i>curricula </i>in relazione alla tipologia dell’intervento, a vantaggio dei criterio del valore dei contratti eseguiti nell’ultimo quinquennio;<br />
5) violazione della proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando rispetto al valore dell’appalto;<br />
6) limitazione della possibilità di partecipazione alla gara, derivante dalla valutazione riferita solo ai lavori dell’ultimo quinquennio.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
Costituitasi in giudizio, l’a.t.i. Consorzio Arké – Antonio Forcellino ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso,  l’inammissibilità di un motivo nuovo dedotto con mera memoria non notificata; nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DIRITTO<br />
<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>1 – In via preliminare, il Collegio rileva che due dei soggetti ricorrenti (indicati come dr. Carlo Usai e C.B.C. Conservazione Beni Culturali soc. coop.) non risultano dagli atti del procedimento amministrativo cui si riferiscono gli atti impugnati.<br />
In particolare, dal verbale di aggiudicazione in data 1° marzo 2005 (prodotto come doc. 5 dall’a.t.i. controinteressata), contenente l’elenco delle imprese che hanno presentato le offerte tecniche e le offerte economiche, l’elenco delle ditte escluse e quello finale dei punteggi complessivi attribuiti, non emergono i soggetti di cui trattasi né come singole imprese né come componenti di associazioni temporanee.<br />
Inoltre, sia nella prima che nella seconda memoria, prodotte dalla difesa dei ricorrenti, emergono altri soggetti (Astante Conservazione e Restauro s.r.l. e Impresa Giacomo Casaril) che non risultano dagli atti del procedimento, né sono compresi tra gli stessi soggetti che hanno promosso l’atto introduttivo del giudizio.<br />
Pertanto, il ricorso, in parte qua, deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p>2 – I ricorrenti hanno impugnato il bando, i verbali di gara nonché il provvedimento aggiudicazione dell’appalto dei lavori di consolidamento e restauro della facciata principale del Duomo di Siena, censurando in via principale la clausola del bando di gara che prevede, quale valutazione dell’elemento tecnico, l’attribuzione di un punteggio massimo di trenta punti esclusivamente in rapporto al fatturato per lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio.<br />
Come criterio di aggiudicazione, il disciplinare di gara prevede quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 9 comma 3, d. lgs. n. 30/2004, secondo i seguenti elementi di valutazione: elemento prezzi con punteggio massimo di 51 punti; “elemento tecnico: punteggio massimo di 49 punti, di cui: massimo 30 punti: saranno attribuiti 4 punti per ogni lavoro, di importo superiore a euro 300.000,00, realizzato negli ultimi 5 anni antecedenti la data del bando di gara, relativo al restauro di superfici in materiale lapideo su prospetti esterni di beni architettonici vincolati ai sensi del d. lgs. n. 42/04, applicando una maggiorazione di un punto ogni euro 100.000,00 di lavori eseguiti a partire da euro 300.000,00 in su, fino al punteggio massimo di 30 punti”; massimo 19 punti: saranno determinati per un numero massimo di 3 interventi realizzati su complessi monumentali di notevole importanza storica con materiali lapidei, attribuendo da 1 a 19 punti massimo per ogni intervento in relazione all’affinità con l’intervento oggetto dell’appalto.<br />
Deducono i ricorrenti, con il primo motivo, che il criterio di attribuzione del punteggio per l’elemento tecnico discriminerebbe le imprese che, pur essendo qualificate a partecipare alla procedura di selezione, non abbiano eseguito, nel quinquennio anteriore, lavori per importi superiori ad Euro 300.000,00, finendo per privilegiare il soggetto che ha eseguito un solo appalto di un determinato valore nel quinquennio di riferimento, rispetto a chi, nello stesso periodo, ne ha eseguito un numero notevolmente maggiore conseguendo un fatturato maggiore; in tal modo resterebbero violate sia le disposizioni di cui alla legge Merloni e al d.p.r. n. 34/2000 (principio della massima partecipazione delle imprese alle procedure di selezione), sia quelle di al d.m. n. 294/2000, come modificato dal d.m. n. 420/2001 (avuto riguardo alle caratteristiche tecniche e giuridiche che connotano la qualificazione, l’affidamento e lo svolgimento dei lavori nella categoria OS2).<br />
Sempre nell’ambito del medesimo primo motivo, deducono altresì che, in contrasto con i principi fissati dal legislatore, la clausola del bando privilegerebbe solo il fatturato e, nello specifico, il lavoro di punta e che consentirebbe di ottenere un punteggio per l’elemento tecnico solo alle imprese che posseggono una iscrizione SOA per categorie superiori alla III, e cioè per categorie superiori a quella richiesta dal bando (che richiede l’attestato SOA per la categoria OS2, classifica III); pertanto, la clausola censurata sarebbe illegittima anche perché mirata ad eludere il previsto sistema normativo di qualificazione.</p>
<p>3 &#8211; Tutte le censure articolate nel motivo in esame sono infondate.<br />
Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per omessa impugnativa immediata del bando, sollevata dalla difesa dell’a.t.i. controinteressata; infatti, non trattasi nella specie di clausola idonea a determinare un immediato arresto del procedimento, come in genere vale per tutte le clausole del bando, relative alle modalità di valutazione delle offerte ed all’attribuzione dei punteggi, nonché alle modalità di svolgimento della gara ed alla composizione della commissione giudicatrice.<br />
Pertanto, non vi è motivo di derogare al principio generale che i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno, normalmente,  impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato (<i>Ad. Pl.</i>, 29.1.2003 n. 1; <i>Cons. St.</i>, V, 16.3.2005 n. 1079).<br />
Nel merito, si osserva quanto segue.<br />
Come precisato dalla controinteressata, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha confermato la legittimità del bando di cui è causa, a seguito di una nota inviatale dall’Associazione operatori beni culturali e dei chiarimenti forniti dalla Soprintendenza.<br />
In particolare, premesso che la determinazione dell’offerta più vantaggiosa è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione e trova il proprio limite nella ragionevolezza delle scelte effettuate, nel settore dei beni culturali la stazione appaltante deve essere soprattutto garantita sul fatto che la scelta dell’esecutore cada su un’impresa in possesso di esperienza specifica afferente alla medesima <i>species</i> di lavorazioni di quella oggetto dell’appalto.<br />
Nella specie, il bando richiede “l’esecuzione di singoli lavori ognuno di importo almeno pari a trecentomila euro, e cioè a circa il 30% dell’importo a base d’asta, percentuale che, <i>ex se</i>, non appare sproporzionata, né si rileva una riduzione della concorrenza tenuto conto che concorrono a definire il punteggio dell’elemento tecnico anche altri fattori” (cfr. doc. 3 prodotto dalla controinteressata).<br />
In effetti, nella fattispecie, a fronte di un importo dei lavori da aggiudicare, fissato a base d’asta in euro 884.549,57, il criterio di richiedere la dimostrazione di avere eseguito, nel quinquennio antecedente, lavori per un importo di almeno 300.000 euro appare del tutto ragionevole; né appare censurabile che, dopo la predetta soglia minima, che vale l’attribuzione di 4 punti, sia riconosciuto un ulteriore punto ogni 100.000 euro di lavori eseguiti a partire da essa, fino al raggiungimento del punteggio massimo di trenta punti previsto dal bando.<br />
Il criterio che si basa sul fatturato dei lavori eseguiti, in relazione alla specificità dell’intervento (restauro di superfici in materiale lapideo su prospetti esterni di beni architettonici vincolati), oltre a palesarsi proporzionato in rapporto all’importo dei lavori, appare contemperato anche dalla previsione di altri 19 punti (al massimo) da attribuire per ogni intervento in relazione all’affinità con quello oggetto dell’appalto.<br />
Né vale la tesi astrattamente prospettata dai ricorrenti per dimostrare l’illegittimità del criterio, il quale penalizzerebbe ingiustamente l’impresa che abbia eseguito dieci lavori inferiori alla soglia minima fissata dal bando (es. dieci appalti da 299.000 euro), alla quale verrebbero attribuiti zero punti, a fronte di un’altra impresa che ne abbia eseguito uno di 2.900.000 euro, che si vedrebbe attribuito il punteggio massimo di trenta punti.<br />
In primo luogo, il controllo di legittimità dell’atto amministrativo impugnato (nella specie, della clausola del bando di gara che prevede un determinato criterio di attribuzione del punteggio) non va condotto sulla base di un’ipotesi teorica, bensì in base ai requisiti concretamente posseduti dal ricorrente e al punteggio attribuito, in ipotesi irragionevolmente penalizzante il soggetto che abbia partecipato alla gara.<br />
Nella fattispecie, nessuna delle imprese ricorrenti ha dedotto, e tanto meno provato, di essersi trovata nelle condizioni ipotizzate in ricorso e di essere stata, conseguentemente, ingiustamente penalizzata dal criterio censurato.<br />
Ove tale fosse stata la posizione di alcuna delle imprese ricorrenti, con la prevedibile e anzi necessitata conseguenza di vedersi attribuito il punteggio di zero (punti) per l’elemento tecnico relativo ai lavori eseguiti, la clausola del bando sottoposta alla censura in esame avrebbe dovuto essere impugnata, correttamente, in via immediata, comportando, per l’impresa ipotizzata, una sicura e rilevante lesione dei propri interessi tale da pregiudicare, <i>ex se</i> e indipendentemente da ogni attività di valutazione dell’offerta, la possibilità di utile aggiudicazione della gara.<br />
In concreto, è invece accaduto che, alla gara di che trattasi, hanno partecipato ben 37 imprese e che molte delle imprese ricorrenti hanno ottenuto punteggi eccellenti, relativamente al criterio di valutazione censurato (come risulta dal verbale di aggiudicazione: cfr. doc. 5 dell’a.t.i. controinteressata).<br />
In particolare, per l’offerta tecnica, sono stati attribuiti 39 punti all’a.t.i. aggiudicataria, 38 punti all’a.t.i. Tecnireco/Mercuri e Talarico, 28 punti all’a.t.i. Icsa/Il Laboratorio del Restauro, 27 punti all’a.t.i. COOBEC/S.E.I.<br />
Infine, nessuna delle imprese partecipanti alla gara ha conseguito zero punti, il che dimostra l’astrattezza della ipotesi postulata dai ricorrenti e la totale infondatezza della censura prospettata, sotto il particolare profilo esaminato.<br />
Va inoltre aggiunto che, dal punteggio complessivamente attribuito per l’elemento tecnico, non si ricava quanto sia ascrivibile alla valutazione dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente, che abbiano superato la soglia minima di fatturato prevista (per i quali sono attribuiti al massimo trenta punti), e quanto alla valutazione degli ulteriori interventi affini (per ognuno dei quali il bando prevede l’attribuzione da 1 a 19 punti).<br />
Tanto consente di ritenere privo di fondamento il motivo in esame, anche sotto il profilo che la clausola del bando privilegerebbe solo il fatturato e, nello specifico, il lavoro di punta.</p>
<p>4 – Parimenti infondate si palesano le censure (di cui ai motivi secondo, terzo e quarto sopra indicati) con cui si deducono: la violazione del principio in base al quale la valutazione SOA, per una determinata categoria di lavori, già valutata per l’ammissione alla gara, non può essere valutata per attribuire il punteggio tecnico (art. 9 d. lgs. 22.1.2004 n. 30); nonché la vanificazione del criterio obbligatorio dei <i>curricula, </i>in relazione alla tipologia dell’intervento, a vantaggio dei criterio del valore dei contratti eseguiti nell’ultimo quinquennio.<br />
La natura del bene culturale oggetto di gara e la complessità dell’intervento di restauro, che nella specie hanno indotto l’amministrazione appaltante a stabilire criteri tesi ad evitare che l’aggiudicazione della gara avvenisse a favore di una impresa di recente costituzione, di modesta esperienza o di ridotte dimensioni, dovendo essa garantire l’eccellenza del risultato, stanno alla base della possibilità, per la stazione appaltante, di richiedere, quale ulteriore requisito di partecipazione, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, individuato in base alla tipologia dell’opera oggetto di appalto (art. 5 comma 3 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 30).<br />
Nella fattispecie, peraltro, la stazione appaltante non ha posto tale condizione fra i requisiti di partecipazione alla gara.<br />
Ha, invece, previsto, fra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, un determinato punteggio per i lavori realizzati negli ultimi cinque anni antecedenti la data del bando, relativi al restauro di superfici in materiale lapideo su prospetti esterni di beni architettonici vincolati, superiori ad un determinato importo.<br />
Tale scelta discrezionale della stazione appaltante, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non viola l’art. 9 del d. lgs. n. 30/2004.<br />
Infatti, da un lato, per quanto già precisato, non risulta violata la disposizione che prevede che gli elementi valutati ai fini della partecipazione alla gara non possono essere apprezzati quale componenti dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 9 comma 4).<br />
Dall’altro, l’amministrazione ha facoltà di aggiudicare i lavori, di importo stimato inferiore a 5.000.000 di euro, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, <b>ancorché non esclusivi</b>, il prezzo, nonché l’apprezzamento dei <i>curricula</i> dell’impresa esecutrice (art. 9, comma 3).<br />
Nella specie, la scelta di attribuire un determinato punteggio per i lavori realizzati negli ultimi cinque anni, come uno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, non viola la disposizione richiamata, attesa la non esclusività degli elementi di valutazione previsti come obbligatori dalla norma medesima.<br />
In ordine al rilievo che la valutazione SOA, per una determinata categoria di lavori, già valutata per l’ammissione alla gara, non potrebbe essere valutata per attribuire il punteggio tecnico, si osserva, in primo luogo, che essa non è stata oggetto di doppia valutazione.<br />
Il Collegio rileva, altresì, che, secondo la corretta osservazione della controinteressata, la qualificazione SOA, per le opere di categoria OS2, non distingue tra differenti categorie specialistiche, rivelandosi non esaustiva ai fini di una rigorosa selezione tra le imprese per interventi su opere di rilevante interesse storico artistico.<br />
Infatti, in base allegato A al d.p.r. 25 gennaio 2000 n. 34, la categoria di opere specializzate, indicata come OS2, riguarda “l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico”.<br />
Essa, pertanto, può essere conseguita da imprese specializzate nel restauro del legno, del bronzo, della carta, dei dipinti da tavola, dei dipinti su tela, degli affreschi, degli stucchi delle sculture, eccetera, e non anche, necessariamente, nell’esecuzione di lavori su monumenti lapidei all’esterno.<br />
Pertanto, ben si giustifica la scelta della stazione appaltante di valutare con un punteggio specifico, pur senza qualificarla come un requisito di partecipazione alla gara, l’esecuzione di lavori relativi al “restauro di superfici in materiale lapideo su prospetti esterni di beni architettonici vincolati”, che costituisce elemento di valutazione del tutto distinto dalla qualificazione SOA richiesta ai fini della partecipazione alla gara.</p>
<p>5 – Gli altri motivi dedotti sono manifestamente infondati, sulla scorta delle considerazioni esposte.</p>
<p>6 – Conclusivamente, il ricorso, in parte deve essere dichiarato inammissibile, in parte va rigettato in quanto infondato.<br />
Spese ed onorari di giudizio vanno posti a carico della parte soccombente e a favore dell’a.t.i. controinteressata, nella misura di cui in dispositivo; devono essere compensati quelli tra i ricorrenti e l’amministrazione resistente. <br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, a favore della società controinteressata, che si liquidano nella misura di Euro 2.000,00 (duemila); compensa le spese di giudizio tra i ricorrenti e l’amministrazione resistente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 marzo 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  10 MAGGIO 2006</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-2090/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.2090</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.560</a></p>
<p>B. Perricone Pres. G. Mozzarelli Est. S. Khiari (Avv. A.E. Boni) contro il Ministero Infrastrutture e Trasporti &#8211; sede di Modena (Avvocatura dello Stato) è illegittima la revisione della patente di guida disposta quando ancora non sia intervenuta la definizione della contestazione all&#8217;infrazione al Codice della strada Circolazione stradale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">B. Perricone Pres. G. Mozzarelli Est.<br /> S. Khiari (Avv. A.E. Boni) contro il  Ministero Infrastrutture e Trasporti &#8211; sede di Modena (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è illegittima la revisione della patente di guida disposta quando ancora non sia intervenuta la definizione della contestazione all&#8217;infrazione al Codice della strada</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale &#8211; Revisione della patente di guida &#8211; Mancata definizione della contestazione all’infrazione al Codice della strada – Violazione art. 126 bis del Codice della strada &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la revisione della patente di guida disposta quando ancora non sia intervenuta la definizione della contestazione all’infrazione al Codice della strada, come richiesto dall’art. 126 bis del Codice della strada</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è illegittima la revisione della patente di guida disposta quando ancora non sia intervenuta la definizione della contestazione all’infrazione al Codice della strada</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 560/2006<br />
		Registro Generale:  1389/2004																																																																																											</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente; GIANCARLO MOZZARELLI Cons., relatore; CARLO TESTORI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 23 Marzo 2006 <br />
Visto il ricorso 1389/2004  proposto da:<br />
<b>KHIARI SADOK</b>  rappresentato e difeso da: BONI AVV. ALBERTO E. con domicilio eletto in BOLOGNA  STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR  </p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI &#8211; SEDE DI MODENA</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, sede di Modena, prot. n° P. 24450M datato 03/08/2004, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida per essersi esaurito il punteggio di 20 punti attribuito al ricorrente, e – all’occorrenza – del presupposto verbale di accertamento di violazione amministrativa n° 410639Z, redatto dalla Sottosezione di Polizia Stradale di Genova Sampierdarena, con il quale è stata contestata al ricorrente la violazione dell’art. 179 comma II° del C.d.S. con conseguente decurtazione di 10 punti sulla patente di guida.<br />
Uditi alla udienza pubblica del 23.3.2006 i procuratori delle parti indicati nel verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorrente impugna gli atti meglio indicati dianzi presentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti, mentre l’Amministrazione resistente richiede direttamente il rigetto del ricorso.<br />
Con memoria del 10.3.2005 il ricorrente delinea ulteriormente le proprie argomentazioni.<br />
Con ordinanza 11.3.2005 n. 266, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.</p>
<p>2. Il ricorso è – ad avviso del Collegio – manifestamente inammissibile (per difetto di giurisdizione) nella parte relativa all’impugnazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa del Codice della Strada, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.<br />
Nel merito, il ricorso è invece fondato nella parte relativa all’impugnazione della disposta revisione della patente di guida.<br />
E ciò, nella considerazione assorbente che all’atto di adozione dell’impugnato provvedimento sopraindicato – 3.8.2004 – la originaria contestazione della violazione amministrativa al Codice della Strada (art. 179, secondo comma) di cui al verbale in data 8.12.2003 n. prot. 410639Z (allegato n. 2 al ricorso) non risultava ancora definita ai sensi della norma di cui all’art. 126 bis C.d.S., poiché nel termine di sessanta giorni dalla contestazione medesima – quale è indicato nel verbale predetto – l’interessato aveva proposto ricorso gerarchico al Prefetto territorialmente competente in data 3.1.2004 e, a seguito dell’atto prefettizio di rigetto di tale ricorso gerarchico in data 10.3.2004, successivamente notificato in data 6.7.2004, il predetto risulta aver presentato ricorso avverso quest’ultimo atto innanzi al Giudice di pace di Modena in data 6.8.2004.<br />
All’atto di adozione dell’impugnata revisione della patente di guida non sussisteva pertanto il presupposto dell’intervenuta definizione della contestazione di infrazione al Codice della strada, quale è richiesto dall’art. 126 bis cit.</p>
<p>3. Il ricorso deve essere pertanto in parte dichiarato inammissibile (per difetto di giurisdizione) ed in parte accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnata revisione della patente di guida, restando peraltro salvi e riservati gli eventuali, ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione procedente.<br />
Ritiene infine il Collegio che vi siano sufficienti ragioni per compensare interamente tra le parti spese ed onorari di giudizio, in considerazione dell’esito complessivo della controversia.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione  Prima:<br />
a) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione (nella parte relativa all’impugnazione del verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada);<br />
b) accoglie il ricorso nella parte residua ed annulla l’impugnato decreto;<br />
c) spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna in data 23.3.2006</p>
<p>Depositata in segreteria in data 10/05/2006<br />
Bologna, lì 10/05/2006</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2006 n.536</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2006-n-536/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2006-n-536/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2006-n-536/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2006 n.536</a></p>
<p>Pres. D’Arpe, Est. Balloriani &#8211; Maglio (Avv. Sticchi Damiani) c. Sottocommissione Elettorale Cincondariale di Galatina (Avv.ra Stato), Prefetto di Lecce (Avv.ra Stato) e Comune di Galatina (Avv. Mormandi). Elezioni – elezioni amministrative &#8211; Impugnativa di atti antecedenti la delibera di proclamazione degli eletti &#8211; Ammissibilità &#8211; esclusione di liste elettorali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2006-n-536/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2006 n.536</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2006-n-536/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2006 n.536</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Arpe, Est. Balloriani &#8211; Maglio (Avv. Sticchi Damiani) c. Sottocommissione Elettorale Cincondariale di Galatina (Avv.ra Stato), Prefetto di Lecce (Avv.ra Stato) e Comune di Galatina (Avv. Mormandi).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – elezioni amministrative &#8211; Impugnativa di atti antecedenti la delibera di proclamazione degli eletti &#8211; Ammissibilità &#8211; esclusione di liste elettorali – tutela cautelare – accoglimento. (G.S.)</p>
<p>E’ ammissibile un ricorso proposto contro un provvedimento di esclusione di una lista dalla competizione elettorale comunale, non potendosi condividere l’indirizzo espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 24 novembre 2005, n. 10, secondo cui dovrebbe essere esclusa la possibilità di impugnazione, prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni elettorali. La tutela cautelare puo’ essere accordata se il ritardo nel deposito della lista e’ giustificabile. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Registro Ordinanze: 536/2006<br />
Registro Generale: 715/2006</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA PUGLIA  &#8211; LECCE<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ENRICO D&#8217;ARPE Presidente<br />ETTORE MANCA Ref.<br />MASSIMILIANO BALLORIANI Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 Maggio 2006<br />
Visto il ricorso 715/2006 proposto da:<br />
<b>MAGLIO FRANCESCO </b><br />
rappresentato e difeso da:STICCHI DAMIANI ERNESTOcon domicilio eletto in LECCEVIA 95 RGT FANTERIA, 9presso STICCHI DAMIANI ERNESTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CINCONDARIALE DI GALATINA</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede</p>
<p><b>PREFETTO DI LECCE</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI GALATINA </b><br />
rappresentato e difeso da:MORMANDI GIUSEPPEcon domicilio eletto in LECCEVIA F.SCO RUBICHI 23presso SEGRETERIA TAR<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del verbale n. 140 del 30 aprile 2006 con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Galatina ha deliberato di non ammettere per l’elezione del Consiglio comunale di Galatina (fissata per i giorni 28-29 maggio 2006) la candidatura alla carica di sindaco del sig. Francesco Maglio (detto Franco), nell’ambito della lista contraddistinta dal contrassegno &#8220;Corona circolare blu con dodici stelle gialle, circoscrivente un ramoscello di cinque foglie verdi e la scritta MRE, di colore rosso, su fondo bianco sfumato in celeste e corona circolare con sei stelle gialle, striscia tricolore e rosone basilica S. Caterina, con dicitura&#8221;Insieme per Galatina&#8221; su fondo blu&#8221;; del verbale n. 144 del 1/5/2006 con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Galatina ha confermato il provvedimento di esclusione di cui al verbale n. 140 del 30 aprile 2006; in via subordinata, del provvedimento di estremi non conosciuti dal ricorrente con il quale si è disposto che le liste elettorali dovessero essere presentate presso l’Ufficio elettorale piuttosto che presso la segreteria del Comune; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, ove occorra, della nota del 30/4/2006 a firma del segretario generale del Comune di Galatina;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI GALATINA<br />PREFETTO DI LECCE<br />SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CINCONDARIALE DI GALATINA<br />
Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi altresì per le parti l’Avv. Sticchi Damiani, l’Avv. dello Stato Libertini e l’Avv. Mormandi;</p>
<p>Premesso che i ricorrenti impugnano gli atti con i quali la competente sottocommissione elettorale non ammetteva alle prossime elezioni amministrative comunali la lista MRE &#8220;Insieme per Galatina&#8221; (di cui il ricorrente è candidato Sindaco).</p>
<p>Considerato che, secondo l’indirizzo espresso da Ad. Plen. C.d.S. 24.11.05, n. 10, dovrebbe essere esclusa la possibilità di impugnazione, prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni elettorali;</p>
<p>Ritenuto, tuttavia, che, vieppiù nel caso di liste escluse dalla competizione elettorale, tale indirizzo non può essere condiviso, risultando per un verso evidente il carattere immediatamente lesivo dei provvedimenti in parola, e, per altro verso, che una tutela giurisdizionale accordata in un momento successivo allo svolgimento delle elezioni e, quindi, in un contesto anche politicamente ormai mutato, non è coerente con i principi, anche costituzionali, sul giusto processo (principalmente: effettività e tempestività della tutela, riferibile ad un bene della vita che pare essere la partecipazione a &#8220;quella&#8221; tornata di voto caratterizzata da un preciso contesto temporale e ambientale).</p>
<p>Ritenuto, d’altronde, che gli inconvenienti prospettati nella citata sentenza n. 10/05 non sembrano avere una portata tale da superare le considerazioni fin qui esposte, anche valutato che:</p>
<p>&#8211; l’illegittima esclusione di una lista produce sul risultato elettorale effetti invalidanti di portata non minore -ed, anzi, potenzialmente, superiore-, a quelli riconducibili ad un’ammissione disposta in sede cautelare -o in primo grado- e non confermat</p>
<p>&#8211; il tenore letterale dell’art. 83, comma 11, t.u. 570/60, introdotto dall’art. 2 l. 1147/66, pare suscettibile di una diversa lettura, che riconnetta alla proclamazione degli eletti solo la funzione di dies a quo per la proposizione del ricorso, oltre ch</p>
<p>&#8211; l’interpretazione prospettata sembra creare ingiustificate disparità di trattamento tra i meccanismi di tutela cautelare e di merito in materia elettorale e quelli propri, secondo il diritto vivente, di casi analoghi (procedure concorsuali, procedure di</p>
<p>Considerato, inoltre, nel merito della vicenda, che l’esclusione impugnata si è basata sul presupposto di un ritardo minimo (2 minuti) nella presentazione della lista MRE &#8220;Insieme per Galatina&#8221;.</p>
<p>Che tale ritardo minimo, proprio per la sua entità, è imputabile verosimilmente allo spostamento dell’ufficio in cui depositare le liste in altro stabile adiacente (senza adeguata pubblicità) &#8211; a prescindere dalla legittimità del provvedimento con cui tale spostamento è stato disposto &#8211; e quindi per ciò solo non è riferibile a colpa del ricorrente.</p>
<p>Che le precedenti considerazioni, alla luce del principio del favor participationis delle liste dei candidati alla competizione elettorale (che, tra l’altro, viene anche ad ulteriore supporto dell’ammissibilità dell’impugnazione immediata dell’esclusione), inducono a ritenere – ad una sommaria delibazione &#8211; illegittima l’esclusione impugnata (Consiglio di Stato, sentenza n.2297 del 2001).<br />
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie (Ricorso numero 715/2006) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, ammette con riserva la lista MRE &#8220;Insieme per Galatina&#8221; (di cui il ricorrente è candidato Sindaco) a partecipare alla elezione comunale in esame.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 10 Maggio 2006<br />
Enrico D’ARPE – Presidente<br />
Massimiliano BALLORIANI – Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10 maggio 2006.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3407</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3407/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3407</a></p>
<p>Pres. Corsaro; Rel. Santoleri. Curatela Fallimentare della IVAM – INDUSTRIA VETRARIA ED AFFINI di Maiello Domenico e Mario S.n.c. (Avv. A. Romano) c. Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) (Avv. Stato) sulla legittimità del provvedimento di revoca dei contributi ex art. 21 L. 219/81 motivato</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3407/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3407</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro; Rel. Santoleri.<br /> Curatela Fallimentare della IVAM – INDUSTRIA VETRARIA ED AFFINI di Maiello Domenico e Mario S.n.c. (Avv. A. Romano) c. Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del provvedimento di revoca dei contributi ex art. 21 L. 219/81 motivato dal fallimento della società che li ha ottenuti</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e sovvenzioni – Contributi per le aree terremotate – Provvedimento di revoca in ragione del fallimento della società – Legittimità – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il provvedimento di revoca dei contributi concessi ai sensi dell’art. 21 della L. n. 219/81 motivato dall’avvenuto fallimento della società, poiché quest’ultimo, anche se non è espressamente contemplato tra le ipotesi di decadenza, nondimeno costituisce fattore impeditivo al raggiungimento delle finalità per le quali il contributo è stato erogato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del provvedimento di revoca dei contributi ex art. 21 L. 219/81 motivato dal fallimento della società che li ha ottenuti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione  Terza Ter &#8211;</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro        Presidente; Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore;  Giulia Ferrari                Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9685/99, proposto dalla<br />
<b>Curatela Fallimentare della IVAM – INDUSTRIA VETRARIA ED AFFINI di Maiello Domenico e Mario S.n.c.</b> in persona del curatore fallimentare Avv. Anito Ciaramella legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di autorizzazione del Giudice Delegato dall’Avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliata presso  lo studio dell’Avv. Ennio Luponio sito in Roma, Via Michele Mercati n. 51</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive)</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto emesso dal Direttore Generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 2 del 13/1/99, comunicato con nota dell’1/3/99, con il quale si commina alla ditta IVAM Industria Vetraria S.n.c., la decadenza dai benefici previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 30/3/90 n. 76, con l’obbligo per la curatela fallimentare di rimettere al Ministero dell’Industria la somma erogata a titolo di anticipazione, oltre interessi e spesa di collaudo, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, il parere dei consulenti giuridici espresso in data 25/3/98, non comunicato</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Filippo Maria Salvo per delega dell’Avv. Antonio Romano per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Gianna De Socio per l’Amministrazione resistente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il provvedimento indicato in epigrafe il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) ha decretato la decadenza della società ricorrente dai benefici  ex art. 21 della L. 14/5/81 n. 219 a suo tempo concessi in considerazione dell’intervenuto fallimento della società, evento questo impeditivo al raggiungimento delle finalità previste dallo stesso art. 21 della legge.<br />
Con il medesimo atto, il Ministero ha ordinato la restituzione delle somme erogate, con interessi e spese di collaudo.<br />
Avverso detto provvedimento la curatela fallimentare ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:<br />
1)	Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e ss. della L. 219/81, come modificati dal D.Lgs. 30/3/90 n. 76 – Violazione e falsa applicazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 47/219/ZA del 13/5/86 e n. 15 del 13/6/88 – Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti.<br />	<br />
Deduce la ricorrente che l’intervenuto fallimento della ditta non costituirebbe elemento idoneo a decretare la decadenza dai contributi, non essendo espressamente previsto nella normativa di settore.<br />
2)	Ulteriore violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 76/90 e del disciplinare della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la fruizione dei contributi concessi a norma dell’art. 21 della L. 219/81 – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.<br />	<br />
Sostiene poi la ricorrente che i contributi sarebbero stati impiegati per la realizzazione degli impianti, ed  i macchinari si troverebbero presso la sede della società.<br />
Non ricorrerebbero quindi i presupposti per decretare la revoca del contributo.<br />
Il dissesto finanziario sarebbe intervenuto solo a causa del ritardato pagamento dei contributi da parte del Ministero.<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con provvedimento in data 29/1/88 del Presidente del Consiglio dei Ministri, la società ricorrente è stata ammessa, in via provvisoria, a beneficiare di contributi di cui all’art. 21 della L. 14/5/81 n. 219, e successive modificazioni, per l’importo di £. 315.204.898.<br />
Con decreto del 28/2/90, è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo complessivo di £. 451.685.138 corrispondente ad un contributo di £. 339.000.000.<br />
La società ha ottenuto £. 90.000.000 a titolo di acconti ed in seguito al collaudo degli impianti, con decreto del 9/1/95 è stato riconosciuto il contributo finale di £. 430.227.850.<br />
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) n. 7306/96, la società IVAM S.n.c. è stata dichiarata fallita.<br />
Con il decreto in data 13/1/99, il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato ha disposto la decadenza dal contributo concesso in quanto a causa dell’intervenuto fallimento la società non sarebbe più in grado di raggiungere le finalità connesse alla concessione del contributo di cui all’art. 21 della L. 219/81.<br />
Sostiene la ricorrente che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo sia perché il fallimento non costituirebbe, secondo la normativa di settore, fattispecie idonea a decretare la decadenza dai contributi, sia perché gli investimenti sarebbero stati realizzati ed i beni sarebbero ancora presso la sede aziendale.<br />
Entrambe le censure non sono condivisibili.<br />
Come ha correttamente rilevato la difesa erariale, il fallimento anche se non è espressamente contemplato tra le ipotesi per le quali può decretarsi la decadenza dai contributi, nondimeno costituisce fattore impeditivo al raggiungimento delle finalità per le quali il contributo è stato erogato.<br />
La normativa di agevolazione è diretta alla ricostruzione e sviluppo degli impianti produttivi distrutti dal terremoto al fine di consentire la ripresa dell’attività produttiva.<br />
Il fallimento della società è di per sé fattore impeditivo al proseguimento dell’attività produttiva, e come tale costituisce la violazione massima degli impegni assunti al momento del conseguimento del contributo.<br />
Pertanto, il provvedimento di decadenza  costituisce espressione del potere di autotutela dell’Amministrazione, e può essere quindi adottato anche se non espressamente previsto nella normativa di settore.<br />
Inoltre, poiché la finalità del contributo è quella di assicurare lo sviluppo economico delle aree colpite dal terremoto,  la mera realizzazione degli investimenti, senza il necessario esercizio dell’attività produttiva con i conseguenti risvolti occupazionali, non può legittimare la conservazione del contributo.<br />
La declaratoria di decadenza deve ritenersi pertanto legittima.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-<br />
respinge<br />
il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3407/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3410/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3410</a></p>
<p>Pres. Corsaro; Rel. Santoleri ABBOTT S.p.a. (Avv.ti M. Sanino e R. Arbib) c. I.N.R.C.A. – ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA ANZIANI V.E. II (Avv.ti I. Leonelli e F. Urciuoli) sull&#8217;illegittima esclusione da una gara d&#8217;appalto per la mancata accettazione di clausole nulle concernenti i termini di pagamento delle fatture</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro; Rel. Santoleri   <br /> ABBOTT S.p.a. (Avv.ti M. Sanino e R. Arbib) c. I.N.R.C.A. – ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA ANZIANI V.E. II  (Avv.ti I. Leonelli e F. Urciuoli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittima esclusione da una gara d&#8217;appalto per la mancata accettazione di clausole nulle concernenti i termini di pagamento delle fatture ed i relativi interessi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Offerta – Mancata accettazione di clausole nulle sui termini di pagamento delle fatture – Esclusione – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata accettazione di clausole, nulle di diritto, concernenti i termini di pagamento delle fatture e che modificano a vantaggio dell’Amministrazione gli interessi da corrispondere in caso di ritardo, non è causa di esclusione dalla gara, perché non implica la presentazione di un’offerta diversa o condizionata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittima esclusione da una gara d’appalto per la mancata accettazione di clausole nulle concernenti i termini di pagamento delle fatture ed i relativi interessi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione  Terza Ter &#8211;</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro        Presidente; Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore;                     Dott. Giulia Ferrari                Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 81/2006, proposto dalla<br />
<b>società ABBOTT S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Sanino e Riccardo Arbib ed elettivamente domiciliata presso  lo studio legale Sanino sito in Roma, Viale Parioli n. 180</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>I.N.R.C.A. – ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA ANZIANI V.E. II &#8211; </b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti Irene Leonelli e Flavia Urciuoli ed elettivamente domiciliato presso di quest’ultima studio sito in Roma Via Cola di Rienzo n. 111</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della delibera di esclusione della società ricorrente  dalla gara a pubblico incanto per la fornitura di cateteri, cannule, tubi e sonde varie, comunicata con nota prot. 12297/05-ML del 26/10/05;<br />	<br />
&#8211;	per quanto di ragione, del capitolato generale, del capitolato speciale, del disciplinare di gara, degli eventuali verbali, degli eventuali criteri per la valutazione delle offerte, dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, degli eventuali contratti di fornitura stipulati;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto ai predetti annesso, ovvero connesso, presupposto e consequenziale.<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Mario Sanino per la parte ricorrente e l’Avv. Flavia Urciuoli per l’Amministrazione resistente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente ha partecipato alla gara per pubblico incanto per la fornitura di cateteri, cannule, tubi e sonde varie indetta dall’I.N.R.C.A. di Ancona per le sedi di Ancona, Fermo, Roma, Cosenza, Casatenuovo (LC) e Cagliari.<br />
La società Abbott S.p.a. ha espresso riserva sulle clausole introdotte nel capitolato generale (art. 28), nel capitolato speciale (art. 13), nel disciplinare di gara e nell’accluso schema di contratto che dispongono – in deroga alla disciplina di legge – migliori condizioni per la stazione appaltante per ciò che concerne i termini di pagamento ed il regime degli interessi in caso di ritardato pagamento.<br />
La stazione appaltante dopo aver rilevato che per effetto dell’art. 2 lett. b) del disciplinare di gara e dell’art. 4 comma 2 del capitolato generale, la presentazione dell’offerta comporta per la ditta l’accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara, ha precisato che ai sensi dell’art. 8 del capitolato speciale (o meglio del capitolato generale) dovevano ritenersi nulle le offerte presentate in modo difforme da quanto stabilito dagli atti di gara, ovvero quelle condizionate, e con il provvedimento impugnato ha decretato l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara.<br />
Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto la seguente censura:<br />
1)	Nullità della clausola di cui all’art. 13 del capitolato speciale di gara. Violazione dei principi di autotutela, correttezza, equità, imparzialità, legalità ed efficienza delle pubbliche amministrazioni. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7 del D.Lgs. 9/10/02 n. 231. Violazione degli artt. 8 e 28 del capitolato generale di gara. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per sviamento, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione.<br />	<br />
Richiama la ricorrente l’orientamento della giurisprudenza secondo cui le clausole che stabiliscono maggiori termini per il pagamento delle fatture, e prevedono riduzioni del tasso di interesse in caso di ritardato pagamento, dovrebbero ritenersi nulle per contrarietà a norme di legge, e conseguentemente dovrebbe ritenersi illegittima l’esclusione dalla gara per la mancata accettazione di clausole affette da nullità.<br />
Peraltro, l’esclusione dalla gara sarebbe comunque illegittima perché la società Abbott non avrebbe presentato né un’offerta difforme da quella prevista nella lex specialis di gara, né un’offerta condizionata,  avendo espresso soltanto delle riserve in ordine ai termini di pagamento delle fatture e al regime del tasso di interesse in caso di tardivo pagamento, considerato che dette clausole si ponevano in contrasto con le disposizioni di legge.<br />
Pertanto non ricorrevano i presupposti per disporre la sua esclusione dalla gara.<br />
Infine, l’esclusione sarebbe comunque immotivata, giacchè a fronte di specifica questione sollevata dalla ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto approfondire la questione prima di decretare l’esclusione dalla gara.<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio la resistente che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad alcun controinteressato e per la mancata impugnazione dello schema di contratto approvato dall’Ente in sede di potestà regolamentare con atto n. 106 del 25/2/04, delle direttive regionali circa i modi ed i  termini di spesa che l’ente sanitario deve rispettare, e per la tardiva impugnazione del capitolato.<br />
Ha poi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Con ordinanza n. 596/06 la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente è stata accolta disponendosi la sua ammissione con riserva alla gara.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha meglio illustrato le sue tesi difensive.<br />
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della resistente.<br />
Infondata è l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ad alcun controinteressato, atteso che, trattandosi di impugnazione del provvedimento di esclusione della gara non è configurabile alcun controinteressato al quale notificare il ricorso.<br />
Altrettanto infondata è l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dello schema di contratto o delle direttive regionali: innanzitutto – come ha correttamente rilevato la difesa della ricorrente – detto atto non ha valenza provvedimentale ed inoltre accede al capitolato speciale ritualmente impugnato; inoltre l’art. 5 dello schema di contratto è stato puntualmente impugnato dalla ricorrente.<br />
Quanto alle direttive regionali, la ricorrente, non avendone cognizione, non avrebbe potuto impugnarle e la stessa parte resistente neppure ha provveduto a fornire indicazioni precise al loro riguardo.<br />
L’eccezione, quindi, si appalesa del tutto generica ed indimostrata.<br />
Infine, l’impugnazione del capitolato non può ritenersi tardiva, in quanto l’interesse alla sua impugnazione è sorto soltanto al momento in cui la stazione appaltante ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla gara.<br />
Passando alla disamina del merito, ritiene il Collegio di dover confermare l’assunto dedotto nella motivazione della propria ordinanza cautelare n. 596/06, che richiama l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. V 11/1/06 n. 43; 12/5/05 n. 1638; T.A.R. Piemonte Sez. II 5/1/04 n. 4; 14/2/04 n. 250; T.A.R. Abruzzo Sez. Pescara 4/3/06 n. 152; ecc.).<br />
Come ha correttamente rilevato la difesa della ricorrente nella memoria depositata il 31/3/06, la giurisprudenza ha ormai chiarito che la mancata accettazione di clausole concernente i termini di pagamento delle fatture e che modificano a vantaggio dell’Amministrazione gli interessi da corrispondere in caso di ritardo, non può costituire motivo per disporre l’esclusione dalla gara: dette clausole, difformi da quelle legalmente imposte dal D.Lgs. 231/02 – devono ritenersi nulle per contrasto con norme imperative – e come tali non possono comportare effetti sull’ammissione alla gara; inoltre la mancata accettazione di dette clausole, nulle di diritto, da parte del soggetto che partecipa alla gara, non implica la presentazione di un’offerta diversa o condizionata, ma assume l’esclusiva valenza di segnalare la loro non conformità a legge impedendo la formazione dell’accordo su clausole imposte autoritativamente che si appalesano ingiustificate ed immotivate e contrarie alla corretta prassi commerciale.<br />
Pertanto, poiché nella fattispecie la ricorrente si è limitata a segnalare la difformità delle clausole che riguardano i termini di pagamento ed il tasso di interesse rispetto alle previsioni legali, chiarendo che non avrebbe accettato in sede di esecuzione del contratto pagamenti effettuati sulla base di parametri difformi da quelli previsti con norme imperative, non si ravvisano gli estremi dell’offerta difforme o condizionata tali da legittimare l’esclusione dalla gara.<br />
Il ricorso deve essere pertanto accolto disponendosi l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-<br />
accoglie<br />
il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Bruno Amoroso, Presidente &#8211; Lorenzo Stevanato, Relatore solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2&#8211;quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce in via esclusiva al</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bruno Amoroso, 		Presidente &#8211;  Lorenzo Stevanato, Relatore</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2&#8211;quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce in via esclusiva al Tar del Lazio la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali nelle situazioni di emergenza di cui all&#8217;art. 5, comma 1, l. n. 225/1992</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale &#8211; Questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2–quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06 per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione.																																																																																											</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale &#8211; Art. 125 della Costituzione – Contrasto con il principio del decentramento e dell’articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado.</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale – Art. 25 della Costituzione – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge.</p>
<p>4. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale – Artt. 3, 24, 113 della Costituzione – Ridotta possibilità di tutela dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e disparità di trattamento.</p>
<p>5. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale – Art. 111 della Costituzione – Contrasto con il principio della ragionevole durata dei processi.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il collegio dubita della costituzionalità dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2–quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06, nella parte in cui attribuisce in via esclusiva al Tar del Lazio, anche per l’adozione di misure cautelari, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali nelle situazioni di emergenza di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 225/1992, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione.</p>
<p>2. Anzitutto, si evidenzia il contrasto con l’art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio del decentramento e dell’articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado, ivi espressa. La norma costituzionale, attuata con la legge n. 1034 del 1971 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, implica che la sfera di competenza di questi ultimi abbia rilievo e garanzia costituzionali e non si comprende perché essa debba subire una deroga generalizzata con l’attribuzione della competenza funzionale inderogabile al T.a.r del Lazio, allorquando le singole situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente locale.</p>
<p>3. Altro profilo di incostituzionalità va ravvisato nella violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della Costituzione. La norma costituzionale ora citata, stabilendo che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, esclude che vi possa essere una designazione del giudice da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, dopo che la controversia sia insorta. Perché tale principio possa considerarsi rispettato occorre che la regola di competenza sia prefissata rispetto all&#8217;insorgere della controversia, mentre le disposizioni qui sospettate di incostituzionalità contravvengono a tale regola: il comma 2-quater dispone lo spostamento di competenza ai processi pendenti e addirittura consente una riforma dei provvedimenti assunti in sede cautelare.<br />
4. Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale si ravvisa nella violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Le nuove norme, attribuendo la competenza al Tar del Lazio, recano un grave disagio ai ricorrenti, non giustificato dalla natura accentrata della pubblica amministrazione o dall’efficacia estesa a tutto il territorio nazionale dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del giudice di primo grado. Ciò riduce le possibilità di tutela dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore difficoltà ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l’azione presso il T.a.r. del Lazio, piuttosto che presso gli organi giurisdizionali periferici, e comporta in via derivata una disparità di trattamento con conseguente violazione dell’art. 3 Cost..<br />
5. La concentrazione presso il T.a.r. del Lazio delle controversie indicate potrebbe influire negativamente sui tempi dei processi e, sotto questo profilo, la scelta del legislatore è illogicamente antitetica al principio di ragionevole durata dei processi, di cui all’art. 111, co. 1, Costituzione, la cui corretta applicazione vorrebbe invece che le controversie fossero normalmente distribuite presso ciascun T.a.r. periferico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato	&#8211;	Consigliere, relatore<br />	<br />
Fulvio Rocco		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
ORDINANZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
sul ricorso n. 1274/04 e sui relativi motivi aggiunti, proposti da</p>
<p><b>MANENTE LILIANA, MANENTE GILBERTO, TOMBACCO GIORGIO, FRANZOI LUCIANO, CARRARO ANTONIO, ARTUSO PRIMA, SCANTAMBURLO GINO, MICHIELETTO GIUSEPPE, MOGNO ROBERTO, MOGNO GIOVANNI, PELLIZZON GIANLUCA, BARBATO ENZO, MARTIGNON RENATO e MARTIGNON DONATELLA</b> rappresentati e difesi dagli avv. Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre-Venezia, Via Cavallotti 22;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,<i> </i>il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, il COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO  ECONOMICO AMBIENTALE DI MESTRE, il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, la COMMISSIONE SPECIALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed A.N.A.S. S.p.a.</b> in persona dei legali rappresentanti<i> pro tempore,</i> rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;</p>
<p>la <B>REGIONE VENETO</B> in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Biagini e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce 466/g;</p>
<p>la <B>PROVINCIA DI VENEZIA</B> in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta Provinciale, non costituita in giudizio;</p>
<p>la <B>PROVINCIA DI TREVISO</B> in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta Provinciale, non costituita in giudizio;</p>
<p>il <B>COMUNE DI MARTELLAGO</B> in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
di <B>COMBI PIER FRANCESCO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Piazzale Roma 464;</p>
<p>dell’<b>A.T.I. costituita tra IMPREGILO S.p.a. (capogruppo mandataria, GRANDI LAVORI FINCOSIT e CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (mandanti)</b> in persona del legale rappresentante<i> pro tempore,</i> non costituita in giudizio; <br />
e di <B>PASSANTE DI MESTRE S.C.P.A.</B> in persona del legale rappresentante<i> pro tempore,</i> rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Santa Croce 466/g; <br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio  economico ambientale della viabilità di Mestre 20.9.2004 n. 12/2004, di approvazione del progetto definitivo dell’autostrada A4 &#8211; Variante di Mestre &#8211; Passante autostradale nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, tra cui le deliberazioni del C.I.P.E. 21.12.2001, 31.10.2002 e 7.11.2003, i d.p.c.m. 28.2.2003 e 13.2.2004, l’ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 19.3.2003, i pareri dell’A.N.A.S. e delle amministrazioni territoriali interessate e gli accordi quadro con le amministrazioni stesse, i pareri del Ministero dell’ambiente e del Ministero per i beni e le attività culturali ed il parere del Comitato tecnico scientifico 15.9.2004.</p>
<p>	Visto il ricorso notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;<br />	<br />
	visti i motivi aggiunti successivamente notificati;<br />	<br />
	visti gli atti di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	visti gli atti tutti della causa;		<br />	<br />
	uditi alla pubblica udienza del 27 aprile 2006 (relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato) gli avvocati: Cervesato, in sostituzione di Zambelli, per la parte ricorrente, Cerillo per le PP.AA. e per il Commissario delegato per l’emergenza socio  economico ambientale di Mestre, Cristante, in sostituzione di Biagini, per la Regione Veneto, Pacifici, in sostituzione di Grimani, per  Passante di Mestre s.c.p.a. e Bianchini per Combi Pier Francesco;<br />	<br />
	ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I ricorrenti, residenti e proprietari di immobili in Comune di Martellago, incisi dal tracciato del progettato passante autostradale di Mestre, hanno presentato il ricorso in epigrafe avverso il decreto di approvazione del progetto definitivo dell’autostrada A4 &#8211; Variante di Mestre &#8211; Passante autostradale ed avverso gli atti connessi, deducendo più censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si sono costituiti in giudizio sia le intimate Amministrazioni sia la Società consortile di progetto Passante di Mestre incaricata dell’esecuzione delle opere sia il controinteressato Pier Francesco Combi ed hanno controdedotto puntualmente.<br />
In sede di discussione orale, all’udienza del 27.4.2006, è stata sollevata la questione pregiudiziale di incostituzionalità dell’art. 3, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater della L. 21/06, che sembra attribuire la competenza esclusiva sulla presente controversia al T.a.r. del Lazio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p>
</b><br />
Costituiscono oggetto del giudizio il decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio  economico ambientale della viabilità di Mestre 20.9.2004 n. 12/2004, di approvazione del progetto definitivo dell’autostrada A4 &#8211; Variante di Mestre &#8211; Passante autostradale, e gli atti presupposti o conseguenti, tra cui le deliberazioni del C.I.P.E. 21.12.2001, 31.10.2002 e 7.11.2003, i d.p.c.m. 28.2.2003 e 13.2.2004, l’ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 19.3.2003, i pareri dell’A.N.A.S. e delle amministrazioni territoriali interessate e gli accordi quadro con le amministrazioni stesse, i pareri del Ministero dell’ambiente e del Ministero per i beni e le attività culturali ed il parere del Comitato tecnico scientifico 15.9.2004. <br />
Si tratta di atti e provvedimenti tutti riconducibili ai poteri conferiti al Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza del settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre. La situazione di emergenza era stata dichiarata con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, emanato ex art. 5, co. 1, L. 225/92, anch’esso impugnato.<br />
Perciò, la controversia ha per oggetto un provvedimento commissariale (nonché atti connessi) “consequenziale” a tale ordinanza emergenziale, come previsto dall’art. 3, co. 2-bis, della legge 27 gennaio 2006, n. 21 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, che recita: “<i>In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza  di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”.<br />
</i>Il comma 2-ter, a sua volta, prescrive che “<i>Le questioni di cui al comma 2 bis sono rilevate di ufficio”</i>, diversamente dalla norma processuale vigente in tema di incompetenza territoriale dei tribunali amministrativi, che esclude la rilevabilità d’ufficio (art. 31 L. 1034/71: la parte che l’eccepisce deve proporre apposito regolamento preventivo davanti al Consiglio di Stato). Secondo le nuove disposizioni, il tribunale adito, territorialmente incompetente, non può in ogni caso pronunciarsi sull’istanza cautelare, diversamente dal normale regime processuale che non preclude tale pronuncia, se non sia stato ancora proposto il regolamento preventivo di competenza.<br />
I citati tre commi dell’art. 3 L. 21/06 si configurano – ad avviso del Collegio &#8211; come norme processuali “intruse” (che sarebbero vietate secondo la circolare di “drafting” 2.5.2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri) in una legge che ha un oggetto (apparentemente) limitato all’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (così il titolo della legge). Anche la rubrica dell’articolo nel quale tali norme sono state inserite ha un oggetto diverso e più limitato (“Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie”).<br />
Tuttavia, il testuale tenore delle disposizioni legislative in commento non depone affatto a favore di un’interpretazione che ne limiti gli effetti ai soli provvedimenti relativi all’emergenza rifiuti nella Regione Campania. <br />
Infatti, il comma 2-bis è riferito a “<i>tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225</i>”. <br />
Inoltre, la formulazione del comma 2-ter, secondo periodo,  laddove prevede che “<i>Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034</i>, e quella del comma 2-quater, secondo periodo, laddove prevede che “<i>L&#8217;efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso” </i>suggeriscono una valenza generale dello spostamento di competenza, perché altrimenti non si sarebbero usate le locuzioni “<i>Davanti al giudice amministrativo</i>” e <i>“un tribunale amministrativo diverso”, </i>ma le locuzioni “<i>Davanti al tribunale amministrativo della Campania</i>” e <i>“il tribunale amministrativo della Campania”</i>.<br />
Anche se dai lavori parlamentari si evince che il Governo, autore dell’emendamento inserito nella legge in controversia, intendeva limitare lo spostamento di competenza giurisdizionale alle sole situazioni emergenziali dei rifiuti in Campania, tuttavia ciò non è sufficiente ad orientare il Collegio verso una tale interpretazione delle disposizioni processuali, perché si dovrebbe altrimenti forzare il significato letterale delle parole. <br />
Com’è noto, infatti, ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell&#8217;interpretazione di una legge. Se da essi possono trarsi elementi utili ai fini dell&#8217;individuazione del significato di singole disposizioni normative e della <i>ratio </i>che le giustifica, tale operazione trova tuttavia un limite in ciò che la volontà da essi risultante non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall&#8217;intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (<i>voluntas legis</i>), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (<i>voluntas legislatoris</i>).<br />
Le nuove disposizioni, dunque, si applicano – secondo l’interpretazione del Collegio – anche alla presente controversia.<br />
Circa la rilevanza della questione ai fini della decisione da assumere, essa appare evidente. <br />
Invero, il Collegio sarebbe tenuto, sulla base della normativa sopravvenuta &#8211; ove non dubitasse della legittimità costituzionale di essa &#8211; a dichiarare <i>tout court </i>improcedibile il ricorso, con sentenza in forma semplificata ex art. 26 L. 1034/71, come prescritto dal comma 2-ter dell’art. 3 del D.L. 245/05 conv. in L. 21/06, perché le nuove disposizioni che spostano la competenza “si applicano anche ai processi in corso” come recita il comma 2-quater. <br />
Della costituzionalità dei citati commi 2-bis, 2-ter e 2–quater del D.L. 245/05 conv. in L. 21/06, in ordine alla competenza funzionale del T.a.r. del Lazio, il Collegio dubita per diverse ragioni.<br />
Anzitutto, si evidenzia il contrasto con l’art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio del decentramento e dell’articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado, ivi espressa (“<i>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica</i>”), nonché col principio di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 Cost.. <br />
La previsione costituzionale dell’art. 125, attuata con la legge n. 1034 del 1971 che ha istituito i tribunali amministrativi regionali, implica che la sfera di competenza di questi ultimi abbia rilievo e garanzia costituzionali, né si vede perché essa debba subire una deroga generalizzata (pure in controtendenza alla riforma del titolo quinto della Costituzione) con attribuzione alla competenza funzionale inderogabile al T.a.r del Lazio, allorquando le singole situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente locale.<br />
Una deroga generale al principio derivante dall’art. 125 della Costituzione, secondo cui i singoli T.a.r. sono posti su un piano paritario, con lo spostamento di competenza ad un tribunale diverso da quello territorialmente competente, non si giustificherebbe nemmeno facendo ricorso all’argomento che il tribunale locale sarebbe troppo sensibile ed esposto alle tensioni che possono sorgere presso la popolazione locale, derivanti dagli eventi emergenziali e dai mezzi straordinari impiegati per affrontarli.<br />
Anzitutto, tale ipotetica finalità non sarebbe in assoluto garantita nemmeno dalla concentrazione delle controversie di cui si tratta presso il T.a.r. del Lazio, e ciò relativamente a quelle situazioni di emergenza riguardanti la Regione Lazio.  <br />
Ciò che vale per i giudici operanti nei T.A.R. regionali, invero non può non valere, se l’idea di fondo è quella della sovraesposizione del giudice locale, per il giudice che ha sede nella capitale e che decide cause che riguardano il proprio territorio.<br />
E comunque, al perseguimento di tale esigenza, altri dovrebbero essere i rimedi, di carattere non generale ed assoluto ma da applicarsi caso per caso ed in relazione a situazioni contingenti: ad esempio, lo spostamento di competenza potrebbe avere una sua ragionevolezza se fosse concepito e disciplinato similmente alle fattispecie di rimessione del processo ex artt. 45 e ss. C.p.p. (c.d. “legittima suspicione”) e non in via generale. <br />
D’altronde, se questa fosse la <i>ratio </i>inespressa delle disposizioni in esame, che peraltro rivelerebbe una ben scarsa considerazione per la professionalità e la dignità dei magistrati amministrativi in servizio presso i T.a.r. periferici, la loro introduzione resta di fatto inspiegabile, anche se considerata essa stessa una scelta emergenziale,   perché situazioni di questo tipo (tensione presso le popolazioni coinvolte che si sia riverberata sui giudici amministrativi locali, minandone la serenità di giudizio) non si sono finora registrate e comunque anche in questa prospettiva esiste la immediata devoluzione della questione al giudice d’appello che è certamente in grado di correggere questa possibile distorsione del giudizio sin qui del tutto virtuale.<br />
Se invece, com’è anche possibile ipotizzare, la <i>ratio </i>sottostante delle disposizioni legislative in questione fosse da ricercarsi nell’esigenza di assicurare un sistema più “rafforzato” di protezione civile, si dovrebbe concludere che la finalità surrettizia delle disposizioni in esame sarebbe quella di evitare che, di fronte all&#8217;imminenza ed alla gravità del pericolo per l&#8217;integrità di beni fondamentali dell&#8217;uomo, il giudice amministrativo periferico possa utilizzare con leggerezza lo strumento cautelare, paralizzando l’efficacia di urgenti ed indilazionabili interventi di protezione civile.<br />
Senonché, tale esigenza sembra già garantita dalla previsione che ai processi si applicano le norme di accelerazione ex art. 23 bis, co. 2 e ss., L. 1034/71 (come previsto dal comma 2-ter, secondo periodo, dell’art. 3 D.L. 245/05 conv. in L. 21/06).<br />
Ma soprattutto, se questa è l’esigenza sottesa alle norme sullo spostamento di competenza, anch’essa rivela una ben scarsa considerazione per la professionalità e la dignità dei magistrati amministrativi in servizio presso i T.a.r. periferici, del tutto ingiustificata perché la loro qualificazione, la loro esperienza e lo svolgimento della loro carriera sono perfettamente identici a quelli dei magistrati in servizio presso il T.a.r. del Lazio.<br />
Tale <i>ratio </i>rivela, poi, un disegno, irrazionale ed incompatibile col dettato costituzionale dell’art. 125 Cost., inteso a modificare l’assetto ordinamentale della giustizia amministrativa, sia creando un’asimmetria tra il T.a.r centrale e quelli periferici che va ben oltre l’attuale criterio di riparto delle competenze basato sull’efficacia (regionale o ultraregionale) dei provvedimenti delle autorità centrali dello Stato, sia diversificando le funzioni dei magistrati amministrativi, secondo che prestino servizio presso il T.a.r centrale o presso un T.a.r. periferico.<br />
Peraltro, lo spostamento della competenza su questa materia è irrazionalmente solo parziale, poiché il regime derogatorio sulla competenza esclusiva del T.a.r. del Lazio riguarda le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non i decreti governativi che dichiarano lo stato di emergenza. Questi ultimi, infatti, non essendo nominati dalle norme in questione, continuano a rientrare, paradossalmente, nell’ordinaria competenza dei T.a.r. presso la Regione in cui i provvedimenti sono destinati ad avere efficacia.<br />
A ciò si aggiunga che il comma 2-quater dispone:<i> Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L&#8217;efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso”.</i> <br />
In tal modo, il T.a.r. del Lazio non assume soltanto una nuova competenza funzionale esclusiva di primo grado, ma sembra configurarsi anche come vero e proprio giudice di appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo “modificare” o “revocare” le misure cautelari da questo concesse, in contrasto con la sua natura di organo di giustizia amministrativa di primo grado. <br />
Altri profili di irragionevolezza emergono, poi: a) dal fatto che viene imposta ai tribunali periferici (dal comma 2-ter) la pronuncia declinatoria di competenza con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 1034/71 (ciò che rientra, invece, nella discrezionalità del giudicante) e contemporaneamente viene prescritta l’applicazione dei commi 2 e seguenti dell’art. 23-bis della stessa legge 1034/71, che riguardano un diverso e più complesso modo di procedere in giudizio (dimezzamento dei termini, fissazione accelerata dell’udienza; possibilità di emanazione di ordinanze cautelari in caso di estrema gravità ed urgenza); b) dal fatto che la mancata riproposizione – per la quale non è previsto un <i>dies a quo</i> &#8211; del ricorso davanti al T.a.r. del Lazio (come previsto dal comma 2-quater) quando siano state emanate pronunce cautelari da un T.a.r. periferico, comporta la permanenza di efficacia di tali pronunce nonostante la norma preveda la loro modifica o revoca da parte del T.a.r. del Lazio.    <br />
Sotto i profili appena esposti emerge, quindi, un contrasto con l’art. 125 Cost. nonché un’intrinseca irragionevolezza delle norme in questione, in contrasto col postulato fondamen¬tale recato dall&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
Altro profilo di incostituzionalità va ravvisato nella violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della Costituzione. <br />
La norma costituzionale ora citata, stabilendo che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, esclude che vi possa essere una designazione del giudice da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, dopo che la controversia sia insorta. Perché tale principio possa considerarsi rispettato occorre che la regola di competenza sia prefissata rispetto all&#8217;insorgere della controversia, mentre le disposizioni qui sospettate di incostituzionalità  contravvengono a tale regola riconducibile all’art. 25 della Costituzione.<br />
Tale profilo di incostituzionalità si evidenzia particolarmente nella parte della disciplina in questione (comma 2-<i>quater</i>) che dispone lo spostamento di competenza ai processi pendenti (com’è quello presente) e addirittura consente – come già esposto &#8211; una riforma dei provvedimenti assunti in sede cautelare. <br />
Pertanto, anche l’art. 25 della Carta costituzionale appare vulnerato dalla normativa in esame.<br />
Inoltre, le nuove norme recano un grave disagio ai ricorrenti, non giustificato dalla natura accentrata della pubblica amministrazione o dall’efficacia estesa a tutto il territorio nazionale dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del T.a.r. del Lazio, secondo il normale criterio di riparto della competenza tra T.a.r. del Lazio e tribunali periferici.<br />
Ciò comporta una violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto riduce le possibilità di tutela dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore difficoltà ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l’azione presso il T.a.r. del Lazio, piuttosto che presso gli organi giurisdizionali periferici, nonché in via derivata una disparità di trattamento con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.. <br />
Infine, la concentrazione presso il T.a.r. del Lazio di queste controversie potrebbe influire negativamente sui tempi dei processi e, sotto questo profilo, la scelta del legislatore è illogicamente antitetica al principio di ragionevole durata dei processi (art. 111, co. 1, Costituzione) la cui corretta applicazione vorrebbe invece che le controversie fossero normalmente distribuite presso ciascun T.a.r. periferico.<br />
Sotto gli anzidetti profili, il Collegio ravvisa un contrasto dell’art. 3, co. 2-bis, 2-ter e 2–quater, del D.L. 245/05 conv. in L. 21/06, con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione. <br />
Il giudizio va pertanto sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione,  ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. 30.11.2005 n. 245 convertito in legge 27.1.2006 n. 21.<br />
Sospende quindi il giudizio ed ordina l&#8217;immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.<br />
Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comu¬nicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 27 aprile 2006.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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