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	<title>10/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3410</a></p>
<p>Pres. Corsaro; Rel. Santoleri ABBOTT S.p.a. (Avv.ti M. Sanino e R. Arbib) c. I.N.R.C.A. – ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA ANZIANI V.E. II (Avv.ti I. Leonelli e F. Urciuoli) sull&#8217;illegittima esclusione da una gara d&#8217;appalto per la mancata accettazione di clausole nulle concernenti i termini di pagamento delle fatture</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro; Rel. Santoleri   <br /> ABBOTT S.p.a. (Avv.ti M. Sanino e R. Arbib) c. I.N.R.C.A. – ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA ANZIANI V.E. II  (Avv.ti I. Leonelli e F. Urciuoli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittima esclusione da una gara d&#8217;appalto per la mancata accettazione di clausole nulle concernenti i termini di pagamento delle fatture ed i relativi interessi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Offerta – Mancata accettazione di clausole nulle sui termini di pagamento delle fatture – Esclusione – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata accettazione di clausole, nulle di diritto, concernenti i termini di pagamento delle fatture e che modificano a vantaggio dell’Amministrazione gli interessi da corrispondere in caso di ritardo, non è causa di esclusione dalla gara, perché non implica la presentazione di un’offerta diversa o condizionata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittima esclusione da una gara d’appalto per la mancata accettazione di clausole nulle concernenti i termini di pagamento delle fatture ed i relativi interessi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione  Terza Ter &#8211;</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro        Presidente; Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore;                     Dott. Giulia Ferrari                Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 81/2006, proposto dalla<br />
<b>società ABBOTT S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Sanino e Riccardo Arbib ed elettivamente domiciliata presso  lo studio legale Sanino sito in Roma, Viale Parioli n. 180</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>I.N.R.C.A. – ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA ANZIANI V.E. II &#8211; </b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti Irene Leonelli e Flavia Urciuoli ed elettivamente domiciliato presso di quest’ultima studio sito in Roma Via Cola di Rienzo n. 111</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della delibera di esclusione della società ricorrente  dalla gara a pubblico incanto per la fornitura di cateteri, cannule, tubi e sonde varie, comunicata con nota prot. 12297/05-ML del 26/10/05;<br />	<br />
&#8211;	per quanto di ragione, del capitolato generale, del capitolato speciale, del disciplinare di gara, degli eventuali verbali, degli eventuali criteri per la valutazione delle offerte, dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, degli eventuali contratti di fornitura stipulati;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto ai predetti annesso, ovvero connesso, presupposto e consequenziale.<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Mario Sanino per la parte ricorrente e l’Avv. Flavia Urciuoli per l’Amministrazione resistente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente ha partecipato alla gara per pubblico incanto per la fornitura di cateteri, cannule, tubi e sonde varie indetta dall’I.N.R.C.A. di Ancona per le sedi di Ancona, Fermo, Roma, Cosenza, Casatenuovo (LC) e Cagliari.<br />
La società Abbott S.p.a. ha espresso riserva sulle clausole introdotte nel capitolato generale (art. 28), nel capitolato speciale (art. 13), nel disciplinare di gara e nell’accluso schema di contratto che dispongono – in deroga alla disciplina di legge – migliori condizioni per la stazione appaltante per ciò che concerne i termini di pagamento ed il regime degli interessi in caso di ritardato pagamento.<br />
La stazione appaltante dopo aver rilevato che per effetto dell’art. 2 lett. b) del disciplinare di gara e dell’art. 4 comma 2 del capitolato generale, la presentazione dell’offerta comporta per la ditta l’accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara, ha precisato che ai sensi dell’art. 8 del capitolato speciale (o meglio del capitolato generale) dovevano ritenersi nulle le offerte presentate in modo difforme da quanto stabilito dagli atti di gara, ovvero quelle condizionate, e con il provvedimento impugnato ha decretato l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara.<br />
Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto la seguente censura:<br />
1)	Nullità della clausola di cui all’art. 13 del capitolato speciale di gara. Violazione dei principi di autotutela, correttezza, equità, imparzialità, legalità ed efficienza delle pubbliche amministrazioni. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7 del D.Lgs. 9/10/02 n. 231. Violazione degli artt. 8 e 28 del capitolato generale di gara. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per sviamento, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione.<br />	<br />
Richiama la ricorrente l’orientamento della giurisprudenza secondo cui le clausole che stabiliscono maggiori termini per il pagamento delle fatture, e prevedono riduzioni del tasso di interesse in caso di ritardato pagamento, dovrebbero ritenersi nulle per contrarietà a norme di legge, e conseguentemente dovrebbe ritenersi illegittima l’esclusione dalla gara per la mancata accettazione di clausole affette da nullità.<br />
Peraltro, l’esclusione dalla gara sarebbe comunque illegittima perché la società Abbott non avrebbe presentato né un’offerta difforme da quella prevista nella lex specialis di gara, né un’offerta condizionata,  avendo espresso soltanto delle riserve in ordine ai termini di pagamento delle fatture e al regime del tasso di interesse in caso di tardivo pagamento, considerato che dette clausole si ponevano in contrasto con le disposizioni di legge.<br />
Pertanto non ricorrevano i presupposti per disporre la sua esclusione dalla gara.<br />
Infine, l’esclusione sarebbe comunque immotivata, giacchè a fronte di specifica questione sollevata dalla ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto approfondire la questione prima di decretare l’esclusione dalla gara.<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio la resistente che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad alcun controinteressato e per la mancata impugnazione dello schema di contratto approvato dall’Ente in sede di potestà regolamentare con atto n. 106 del 25/2/04, delle direttive regionali circa i modi ed i  termini di spesa che l’ente sanitario deve rispettare, e per la tardiva impugnazione del capitolato.<br />
Ha poi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Con ordinanza n. 596/06 la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente è stata accolta disponendosi la sua ammissione con riserva alla gara.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha meglio illustrato le sue tesi difensive.<br />
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della resistente.<br />
Infondata è l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ad alcun controinteressato, atteso che, trattandosi di impugnazione del provvedimento di esclusione della gara non è configurabile alcun controinteressato al quale notificare il ricorso.<br />
Altrettanto infondata è l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dello schema di contratto o delle direttive regionali: innanzitutto – come ha correttamente rilevato la difesa della ricorrente – detto atto non ha valenza provvedimentale ed inoltre accede al capitolato speciale ritualmente impugnato; inoltre l’art. 5 dello schema di contratto è stato puntualmente impugnato dalla ricorrente.<br />
Quanto alle direttive regionali, la ricorrente, non avendone cognizione, non avrebbe potuto impugnarle e la stessa parte resistente neppure ha provveduto a fornire indicazioni precise al loro riguardo.<br />
L’eccezione, quindi, si appalesa del tutto generica ed indimostrata.<br />
Infine, l’impugnazione del capitolato non può ritenersi tardiva, in quanto l’interesse alla sua impugnazione è sorto soltanto al momento in cui la stazione appaltante ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla gara.<br />
Passando alla disamina del merito, ritiene il Collegio di dover confermare l’assunto dedotto nella motivazione della propria ordinanza cautelare n. 596/06, che richiama l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. V 11/1/06 n. 43; 12/5/05 n. 1638; T.A.R. Piemonte Sez. II 5/1/04 n. 4; 14/2/04 n. 250; T.A.R. Abruzzo Sez. Pescara 4/3/06 n. 152; ecc.).<br />
Come ha correttamente rilevato la difesa della ricorrente nella memoria depositata il 31/3/06, la giurisprudenza ha ormai chiarito che la mancata accettazione di clausole concernente i termini di pagamento delle fatture e che modificano a vantaggio dell’Amministrazione gli interessi da corrispondere in caso di ritardo, non può costituire motivo per disporre l’esclusione dalla gara: dette clausole, difformi da quelle legalmente imposte dal D.Lgs. 231/02 – devono ritenersi nulle per contrasto con norme imperative – e come tali non possono comportare effetti sull’ammissione alla gara; inoltre la mancata accettazione di dette clausole, nulle di diritto, da parte del soggetto che partecipa alla gara, non implica la presentazione di un’offerta diversa o condizionata, ma assume l’esclusiva valenza di segnalare la loro non conformità a legge impedendo la formazione dell’accordo su clausole imposte autoritativamente che si appalesano ingiustificate ed immotivate e contrarie alla corretta prassi commerciale.<br />
Pertanto, poiché nella fattispecie la ricorrente si è limitata a segnalare la difformità delle clausole che riguardano i termini di pagamento ed il tasso di interesse rispetto alle previsioni legali, chiarendo che non avrebbe accettato in sede di esecuzione del contratto pagamenti effettuati sulla base di parametri difformi da quelli previsti con norme imperative, non si ravvisano gli estremi dell’offerta difforme o condizionata tali da legittimare l’esclusione dalla gara.<br />
Il ricorso deve essere pertanto accolto disponendosi l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-<br />
accoglie<br />
il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</a></p>
<p>Bruno Amoroso, Presidente &#8211; Lorenzo Stevanato, Relatore solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2&#8211;quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce in via esclusiva al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bruno Amoroso, 		Presidente &#8211;  Lorenzo Stevanato, Relatore</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2&#8211;quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce in via esclusiva al Tar del Lazio la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali nelle situazioni di emergenza di cui all&#8217;art. 5, comma 1, l. n. 225/1992</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale &#8211; Questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2–quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06 per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione.																																																																																											</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale &#8211; Art. 125 della Costituzione – Contrasto con il principio del decentramento e dell’articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado.</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale – Art. 25 della Costituzione – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge.</p>
<p>4. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale – Artt. 3, 24, 113 della Costituzione – Ridotta possibilità di tutela dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e disparità di trattamento.</p>
<p>5. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale – Art. 111 della Costituzione – Contrasto con il principio della ragionevole durata dei processi.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il collegio dubita della costituzionalità dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2–quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06, nella parte in cui attribuisce in via esclusiva al Tar del Lazio, anche per l’adozione di misure cautelari, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali nelle situazioni di emergenza di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 225/1992, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione.</p>
<p>2. Anzitutto, si evidenzia il contrasto con l’art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio del decentramento e dell’articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado, ivi espressa. La norma costituzionale, attuata con la legge n. 1034 del 1971 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, implica che la sfera di competenza di questi ultimi abbia rilievo e garanzia costituzionali e non si comprende perché essa debba subire una deroga generalizzata con l’attribuzione della competenza funzionale inderogabile al T.a.r del Lazio, allorquando le singole situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente locale.</p>
<p>3. Altro profilo di incostituzionalità va ravvisato nella violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della Costituzione. La norma costituzionale ora citata, stabilendo che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, esclude che vi possa essere una designazione del giudice da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, dopo che la controversia sia insorta. Perché tale principio possa considerarsi rispettato occorre che la regola di competenza sia prefissata rispetto all&#8217;insorgere della controversia, mentre le disposizioni qui sospettate di incostituzionalità contravvengono a tale regola: il comma 2-quater dispone lo spostamento di competenza ai processi pendenti e addirittura consente una riforma dei provvedimenti assunti in sede cautelare.<br />
4. Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale si ravvisa nella violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Le nuove norme, attribuendo la competenza al Tar del Lazio, recano un grave disagio ai ricorrenti, non giustificato dalla natura accentrata della pubblica amministrazione o dall’efficacia estesa a tutto il territorio nazionale dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del giudice di primo grado. Ciò riduce le possibilità di tutela dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore difficoltà ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l’azione presso il T.a.r. del Lazio, piuttosto che presso gli organi giurisdizionali periferici, e comporta in via derivata una disparità di trattamento con conseguente violazione dell’art. 3 Cost..<br />
5. La concentrazione presso il T.a.r. del Lazio delle controversie indicate potrebbe influire negativamente sui tempi dei processi e, sotto questo profilo, la scelta del legislatore è illogicamente antitetica al principio di ragionevole durata dei processi, di cui all’art. 111, co. 1, Costituzione, la cui corretta applicazione vorrebbe invece che le controversie fossero normalmente distribuite presso ciascun T.a.r. periferico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato	&#8211;	Consigliere, relatore<br />	<br />
Fulvio Rocco		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
ORDINANZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
sul ricorso n. 1274/04 e sui relativi motivi aggiunti, proposti da</p>
<p><b>MANENTE LILIANA, MANENTE GILBERTO, TOMBACCO GIORGIO, FRANZOI LUCIANO, CARRARO ANTONIO, ARTUSO PRIMA, SCANTAMBURLO GINO, MICHIELETTO GIUSEPPE, MOGNO ROBERTO, MOGNO GIOVANNI, PELLIZZON GIANLUCA, BARBATO ENZO, MARTIGNON RENATO e MARTIGNON DONATELLA</b> rappresentati e difesi dagli avv. Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre-Venezia, Via Cavallotti 22;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,<i> </i>il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, il COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO  ECONOMICO AMBIENTALE DI MESTRE, il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, la COMMISSIONE SPECIALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed A.N.A.S. S.p.a.</b> in persona dei legali rappresentanti<i> pro tempore,</i> rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;</p>
<p>la <B>REGIONE VENETO</B> in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Biagini e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce 466/g;</p>
<p>la <B>PROVINCIA DI VENEZIA</B> in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta Provinciale, non costituita in giudizio;</p>
<p>la <B>PROVINCIA DI TREVISO</B> in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta Provinciale, non costituita in giudizio;</p>
<p>il <B>COMUNE DI MARTELLAGO</B> in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
di <B>COMBI PIER FRANCESCO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Piazzale Roma 464;</p>
<p>dell’<b>A.T.I. costituita tra IMPREGILO S.p.a. (capogruppo mandataria, GRANDI LAVORI FINCOSIT e CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (mandanti)</b> in persona del legale rappresentante<i> pro tempore,</i> non costituita in giudizio; <br />
e di <B>PASSANTE DI MESTRE S.C.P.A.</B> in persona del legale rappresentante<i> pro tempore,</i> rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Santa Croce 466/g; <br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio  economico ambientale della viabilità di Mestre 20.9.2004 n. 12/2004, di approvazione del progetto definitivo dell’autostrada A4 &#8211; Variante di Mestre &#8211; Passante autostradale nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, tra cui le deliberazioni del C.I.P.E. 21.12.2001, 31.10.2002 e 7.11.2003, i d.p.c.m. 28.2.2003 e 13.2.2004, l’ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 19.3.2003, i pareri dell’A.N.A.S. e delle amministrazioni territoriali interessate e gli accordi quadro con le amministrazioni stesse, i pareri del Ministero dell’ambiente e del Ministero per i beni e le attività culturali ed il parere del Comitato tecnico scientifico 15.9.2004.</p>
<p>	Visto il ricorso notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;<br />	<br />
	visti i motivi aggiunti successivamente notificati;<br />	<br />
	visti gli atti di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	visti gli atti tutti della causa;		<br />	<br />
	uditi alla pubblica udienza del 27 aprile 2006 (relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato) gli avvocati: Cervesato, in sostituzione di Zambelli, per la parte ricorrente, Cerillo per le PP.AA. e per il Commissario delegato per l’emergenza socio  economico ambientale di Mestre, Cristante, in sostituzione di Biagini, per la Regione Veneto, Pacifici, in sostituzione di Grimani, per  Passante di Mestre s.c.p.a. e Bianchini per Combi Pier Francesco;<br />	<br />
	ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I ricorrenti, residenti e proprietari di immobili in Comune di Martellago, incisi dal tracciato del progettato passante autostradale di Mestre, hanno presentato il ricorso in epigrafe avverso il decreto di approvazione del progetto definitivo dell’autostrada A4 &#8211; Variante di Mestre &#8211; Passante autostradale ed avverso gli atti connessi, deducendo più censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si sono costituiti in giudizio sia le intimate Amministrazioni sia la Società consortile di progetto Passante di Mestre incaricata dell’esecuzione delle opere sia il controinteressato Pier Francesco Combi ed hanno controdedotto puntualmente.<br />
In sede di discussione orale, all’udienza del 27.4.2006, è stata sollevata la questione pregiudiziale di incostituzionalità dell’art. 3, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater della L. 21/06, che sembra attribuire la competenza esclusiva sulla presente controversia al T.a.r. del Lazio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p>
</b><br />
Costituiscono oggetto del giudizio il decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio  economico ambientale della viabilità di Mestre 20.9.2004 n. 12/2004, di approvazione del progetto definitivo dell’autostrada A4 &#8211; Variante di Mestre &#8211; Passante autostradale, e gli atti presupposti o conseguenti, tra cui le deliberazioni del C.I.P.E. 21.12.2001, 31.10.2002 e 7.11.2003, i d.p.c.m. 28.2.2003 e 13.2.2004, l’ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 19.3.2003, i pareri dell’A.N.A.S. e delle amministrazioni territoriali interessate e gli accordi quadro con le amministrazioni stesse, i pareri del Ministero dell’ambiente e del Ministero per i beni e le attività culturali ed il parere del Comitato tecnico scientifico 15.9.2004. <br />
Si tratta di atti e provvedimenti tutti riconducibili ai poteri conferiti al Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza del settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre. La situazione di emergenza era stata dichiarata con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, emanato ex art. 5, co. 1, L. 225/92, anch’esso impugnato.<br />
Perciò, la controversia ha per oggetto un provvedimento commissariale (nonché atti connessi) “consequenziale” a tale ordinanza emergenziale, come previsto dall’art. 3, co. 2-bis, della legge 27 gennaio 2006, n. 21 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, che recita: “<i>In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza  di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”.<br />
</i>Il comma 2-ter, a sua volta, prescrive che “<i>Le questioni di cui al comma 2 bis sono rilevate di ufficio”</i>, diversamente dalla norma processuale vigente in tema di incompetenza territoriale dei tribunali amministrativi, che esclude la rilevabilità d’ufficio (art. 31 L. 1034/71: la parte che l’eccepisce deve proporre apposito regolamento preventivo davanti al Consiglio di Stato). Secondo le nuove disposizioni, il tribunale adito, territorialmente incompetente, non può in ogni caso pronunciarsi sull’istanza cautelare, diversamente dal normale regime processuale che non preclude tale pronuncia, se non sia stato ancora proposto il regolamento preventivo di competenza.<br />
I citati tre commi dell’art. 3 L. 21/06 si configurano – ad avviso del Collegio &#8211; come norme processuali “intruse” (che sarebbero vietate secondo la circolare di “drafting” 2.5.2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri) in una legge che ha un oggetto (apparentemente) limitato all’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (così il titolo della legge). Anche la rubrica dell’articolo nel quale tali norme sono state inserite ha un oggetto diverso e più limitato (“Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie”).<br />
Tuttavia, il testuale tenore delle disposizioni legislative in commento non depone affatto a favore di un’interpretazione che ne limiti gli effetti ai soli provvedimenti relativi all’emergenza rifiuti nella Regione Campania. <br />
Infatti, il comma 2-bis è riferito a “<i>tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225</i>”. <br />
Inoltre, la formulazione del comma 2-ter, secondo periodo,  laddove prevede che “<i>Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034</i>, e quella del comma 2-quater, secondo periodo, laddove prevede che “<i>L&#8217;efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso” </i>suggeriscono una valenza generale dello spostamento di competenza, perché altrimenti non si sarebbero usate le locuzioni “<i>Davanti al giudice amministrativo</i>” e <i>“un tribunale amministrativo diverso”, </i>ma le locuzioni “<i>Davanti al tribunale amministrativo della Campania</i>” e <i>“il tribunale amministrativo della Campania”</i>.<br />
Anche se dai lavori parlamentari si evince che il Governo, autore dell’emendamento inserito nella legge in controversia, intendeva limitare lo spostamento di competenza giurisdizionale alle sole situazioni emergenziali dei rifiuti in Campania, tuttavia ciò non è sufficiente ad orientare il Collegio verso una tale interpretazione delle disposizioni processuali, perché si dovrebbe altrimenti forzare il significato letterale delle parole. <br />
Com’è noto, infatti, ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell&#8217;interpretazione di una legge. Se da essi possono trarsi elementi utili ai fini dell&#8217;individuazione del significato di singole disposizioni normative e della <i>ratio </i>che le giustifica, tale operazione trova tuttavia un limite in ciò che la volontà da essi risultante non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall&#8217;intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (<i>voluntas legis</i>), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (<i>voluntas legislatoris</i>).<br />
Le nuove disposizioni, dunque, si applicano – secondo l’interpretazione del Collegio – anche alla presente controversia.<br />
Circa la rilevanza della questione ai fini della decisione da assumere, essa appare evidente. <br />
Invero, il Collegio sarebbe tenuto, sulla base della normativa sopravvenuta &#8211; ove non dubitasse della legittimità costituzionale di essa &#8211; a dichiarare <i>tout court </i>improcedibile il ricorso, con sentenza in forma semplificata ex art. 26 L. 1034/71, come prescritto dal comma 2-ter dell’art. 3 del D.L. 245/05 conv. in L. 21/06, perché le nuove disposizioni che spostano la competenza “si applicano anche ai processi in corso” come recita il comma 2-quater. <br />
Della costituzionalità dei citati commi 2-bis, 2-ter e 2–quater del D.L. 245/05 conv. in L. 21/06, in ordine alla competenza funzionale del T.a.r. del Lazio, il Collegio dubita per diverse ragioni.<br />
Anzitutto, si evidenzia il contrasto con l’art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio del decentramento e dell’articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado, ivi espressa (“<i>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica</i>”), nonché col principio di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 Cost.. <br />
La previsione costituzionale dell’art. 125, attuata con la legge n. 1034 del 1971 che ha istituito i tribunali amministrativi regionali, implica che la sfera di competenza di questi ultimi abbia rilievo e garanzia costituzionali, né si vede perché essa debba subire una deroga generalizzata (pure in controtendenza alla riforma del titolo quinto della Costituzione) con attribuzione alla competenza funzionale inderogabile al T.a.r del Lazio, allorquando le singole situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente locale.<br />
Una deroga generale al principio derivante dall’art. 125 della Costituzione, secondo cui i singoli T.a.r. sono posti su un piano paritario, con lo spostamento di competenza ad un tribunale diverso da quello territorialmente competente, non si giustificherebbe nemmeno facendo ricorso all’argomento che il tribunale locale sarebbe troppo sensibile ed esposto alle tensioni che possono sorgere presso la popolazione locale, derivanti dagli eventi emergenziali e dai mezzi straordinari impiegati per affrontarli.<br />
Anzitutto, tale ipotetica finalità non sarebbe in assoluto garantita nemmeno dalla concentrazione delle controversie di cui si tratta presso il T.a.r. del Lazio, e ciò relativamente a quelle situazioni di emergenza riguardanti la Regione Lazio.  <br />
Ciò che vale per i giudici operanti nei T.A.R. regionali, invero non può non valere, se l’idea di fondo è quella della sovraesposizione del giudice locale, per il giudice che ha sede nella capitale e che decide cause che riguardano il proprio territorio.<br />
E comunque, al perseguimento di tale esigenza, altri dovrebbero essere i rimedi, di carattere non generale ed assoluto ma da applicarsi caso per caso ed in relazione a situazioni contingenti: ad esempio, lo spostamento di competenza potrebbe avere una sua ragionevolezza se fosse concepito e disciplinato similmente alle fattispecie di rimessione del processo ex artt. 45 e ss. C.p.p. (c.d. “legittima suspicione”) e non in via generale. <br />
D’altronde, se questa fosse la <i>ratio </i>inespressa delle disposizioni in esame, che peraltro rivelerebbe una ben scarsa considerazione per la professionalità e la dignità dei magistrati amministrativi in servizio presso i T.a.r. periferici, la loro introduzione resta di fatto inspiegabile, anche se considerata essa stessa una scelta emergenziale,   perché situazioni di questo tipo (tensione presso le popolazioni coinvolte che si sia riverberata sui giudici amministrativi locali, minandone la serenità di giudizio) non si sono finora registrate e comunque anche in questa prospettiva esiste la immediata devoluzione della questione al giudice d’appello che è certamente in grado di correggere questa possibile distorsione del giudizio sin qui del tutto virtuale.<br />
Se invece, com’è anche possibile ipotizzare, la <i>ratio </i>sottostante delle disposizioni legislative in questione fosse da ricercarsi nell’esigenza di assicurare un sistema più “rafforzato” di protezione civile, si dovrebbe concludere che la finalità surrettizia delle disposizioni in esame sarebbe quella di evitare che, di fronte all&#8217;imminenza ed alla gravità del pericolo per l&#8217;integrità di beni fondamentali dell&#8217;uomo, il giudice amministrativo periferico possa utilizzare con leggerezza lo strumento cautelare, paralizzando l’efficacia di urgenti ed indilazionabili interventi di protezione civile.<br />
Senonché, tale esigenza sembra già garantita dalla previsione che ai processi si applicano le norme di accelerazione ex art. 23 bis, co. 2 e ss., L. 1034/71 (come previsto dal comma 2-ter, secondo periodo, dell’art. 3 D.L. 245/05 conv. in L. 21/06).<br />
Ma soprattutto, se questa è l’esigenza sottesa alle norme sullo spostamento di competenza, anch’essa rivela una ben scarsa considerazione per la professionalità e la dignità dei magistrati amministrativi in servizio presso i T.a.r. periferici, del tutto ingiustificata perché la loro qualificazione, la loro esperienza e lo svolgimento della loro carriera sono perfettamente identici a quelli dei magistrati in servizio presso il T.a.r. del Lazio.<br />
Tale <i>ratio </i>rivela, poi, un disegno, irrazionale ed incompatibile col dettato costituzionale dell’art. 125 Cost., inteso a modificare l’assetto ordinamentale della giustizia amministrativa, sia creando un’asimmetria tra il T.a.r centrale e quelli periferici che va ben oltre l’attuale criterio di riparto delle competenze basato sull’efficacia (regionale o ultraregionale) dei provvedimenti delle autorità centrali dello Stato, sia diversificando le funzioni dei magistrati amministrativi, secondo che prestino servizio presso il T.a.r centrale o presso un T.a.r. periferico.<br />
Peraltro, lo spostamento della competenza su questa materia è irrazionalmente solo parziale, poiché il regime derogatorio sulla competenza esclusiva del T.a.r. del Lazio riguarda le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non i decreti governativi che dichiarano lo stato di emergenza. Questi ultimi, infatti, non essendo nominati dalle norme in questione, continuano a rientrare, paradossalmente, nell’ordinaria competenza dei T.a.r. presso la Regione in cui i provvedimenti sono destinati ad avere efficacia.<br />
A ciò si aggiunga che il comma 2-quater dispone:<i> Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L&#8217;efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso”.</i> <br />
In tal modo, il T.a.r. del Lazio non assume soltanto una nuova competenza funzionale esclusiva di primo grado, ma sembra configurarsi anche come vero e proprio giudice di appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo “modificare” o “revocare” le misure cautelari da questo concesse, in contrasto con la sua natura di organo di giustizia amministrativa di primo grado. <br />
Altri profili di irragionevolezza emergono, poi: a) dal fatto che viene imposta ai tribunali periferici (dal comma 2-ter) la pronuncia declinatoria di competenza con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 1034/71 (ciò che rientra, invece, nella discrezionalità del giudicante) e contemporaneamente viene prescritta l’applicazione dei commi 2 e seguenti dell’art. 23-bis della stessa legge 1034/71, che riguardano un diverso e più complesso modo di procedere in giudizio (dimezzamento dei termini, fissazione accelerata dell’udienza; possibilità di emanazione di ordinanze cautelari in caso di estrema gravità ed urgenza); b) dal fatto che la mancata riproposizione – per la quale non è previsto un <i>dies a quo</i> &#8211; del ricorso davanti al T.a.r. del Lazio (come previsto dal comma 2-quater) quando siano state emanate pronunce cautelari da un T.a.r. periferico, comporta la permanenza di efficacia di tali pronunce nonostante la norma preveda la loro modifica o revoca da parte del T.a.r. del Lazio.    <br />
Sotto i profili appena esposti emerge, quindi, un contrasto con l’art. 125 Cost. nonché un’intrinseca irragionevolezza delle norme in questione, in contrasto col postulato fondamen¬tale recato dall&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
Altro profilo di incostituzionalità va ravvisato nella violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della Costituzione. <br />
La norma costituzionale ora citata, stabilendo che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, esclude che vi possa essere una designazione del giudice da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, dopo che la controversia sia insorta. Perché tale principio possa considerarsi rispettato occorre che la regola di competenza sia prefissata rispetto all&#8217;insorgere della controversia, mentre le disposizioni qui sospettate di incostituzionalità  contravvengono a tale regola riconducibile all’art. 25 della Costituzione.<br />
Tale profilo di incostituzionalità si evidenzia particolarmente nella parte della disciplina in questione (comma 2-<i>quater</i>) che dispone lo spostamento di competenza ai processi pendenti (com’è quello presente) e addirittura consente – come già esposto &#8211; una riforma dei provvedimenti assunti in sede cautelare. <br />
Pertanto, anche l’art. 25 della Carta costituzionale appare vulnerato dalla normativa in esame.<br />
Inoltre, le nuove norme recano un grave disagio ai ricorrenti, non giustificato dalla natura accentrata della pubblica amministrazione o dall’efficacia estesa a tutto il territorio nazionale dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del T.a.r. del Lazio, secondo il normale criterio di riparto della competenza tra T.a.r. del Lazio e tribunali periferici.<br />
Ciò comporta una violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto riduce le possibilità di tutela dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore difficoltà ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l’azione presso il T.a.r. del Lazio, piuttosto che presso gli organi giurisdizionali periferici, nonché in via derivata una disparità di trattamento con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.. <br />
Infine, la concentrazione presso il T.a.r. del Lazio di queste controversie potrebbe influire negativamente sui tempi dei processi e, sotto questo profilo, la scelta del legislatore è illogicamente antitetica al principio di ragionevole durata dei processi (art. 111, co. 1, Costituzione) la cui corretta applicazione vorrebbe invece che le controversie fossero normalmente distribuite presso ciascun T.a.r. periferico.<br />
Sotto gli anzidetti profili, il Collegio ravvisa un contrasto dell’art. 3, co. 2-bis, 2-ter e 2–quater, del D.L. 245/05 conv. in L. 21/06, con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione. <br />
Il giudizio va pertanto sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione,  ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. 30.11.2005 n. 245 convertito in legge 27.1.2006 n. 21.<br />
Sospende quindi il giudizio ed ordina l&#8217;immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.<br />
Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comu¬nicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 27 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3432</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-10-5-2006-n-3432/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-10-5-2006-n-3432/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3432</a></p>
<p>Pres. Orciuolo, Est. Politi A. Imbalzano (Avv.ti S. Ridolfi, M. Mariani) c/ Ministero della Difesa, Comando Regionale Militare Centrale- S.M. Ufficio Affari Generali- Sezione Alloggi, Comando Militare Regionale Marche- Sezione Infrastrutture ed Alloggi (Avv. dello Stato) sui presupposti di un&#8217;azione risarcitoria da parte di militare per mancata assegnazione di idoneo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-10-5-2006-n-3432/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3432</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-10-5-2006-n-3432/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3432</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo, Est. Politi<br /> A. Imbalzano (Avv.ti S. Ridolfi, M. Mariani) c/ Ministero della Difesa,  Comando Regionale Militare Centrale- S.M. Ufficio Affari Generali- Sezione Alloggi, Comando Militare Regionale Marche- Sezione Infrastrutture ed Alloggi (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti di un&#8217;azione risarcitoria da parte di militare per mancata assegnazione di idoneo alloggio di servizio&nbsp; e sui criteri di valutazione della colpa della p.a.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato- Assegnazione di alloggi di servizio- Applicazione di regime concessorio- Conseguenze- Situazione soggettiva del militare &#8211; Interesse legittimo</p>
<p>2. Responsabilità della pubblica amministrazione &#8211; Azione di risarcimento del danno da mancata concessione di una determinata tipologia di alloggio di servizio- Improponibilità dell’azione risarcitoria in assenza di idoneo giudizio impugnatorio e rivolto nei confronti dell’inerzia amministrativa</p>
<p>3. Responsabilità della pubblica amministrazione &#8211; Elemento soggettivo &#8211; Colpa &#8211; Accertamento- Criteri.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Gli alloggi di servizio delle Forze Armate sono beni patrimoniali indisponibili, soggetti, per tale natura, al regime delle concessioni di diritto pubblico. Ne consegue che la posizione del soggetto avente titolo all’assegnazione di alloggio in base alla pertinente disciplina riveste qualità non già di diritto soggettivo perfetto, ma di interesse legittimo.																																																																																												</p>
<p>2.	 In materia di assegnazione di alloggi militari di servizio, l’azione di risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo è inammissibile in difetto del previo esperimento di un giudizio impugnatorio nei confronti del diniego ovvero nei confronti dell’inerzia dell’amministrazione (nella specie, in relazione al mancato esercizio dell’azione di recupero dell’alloggio occupato sine titulo da altri). 																																																																																												</p>
<p>3.	In tema di giudizio risarcitorio, la colpa della pubblica amministrazione deve essere ricostruita in termini oggettivi, confrontando il comportamento effettivamente tenuto con quello richiesto dall’ordinamento e tenendo conto dei vizi che inficiano il provvedimento, della gravità della violazione commessa, dell’ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo, dei precedenti giurisprudenzali, delle condizioni concrete e dell’apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento (1).																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Così anche Cons. di Stato, Sez. V, 28 maggio 2004 n. 3465</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I-bis</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>Sentenza</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 5470 del 2000, proposto da</p>
<p><b>Imbalzano Antonino</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro Ridolfi e Marco Mariani, presso lo studio del primo elettivamente domiciliato, in Roma, via Barberini n. 47</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t.;</p>
<p>il <b>Comando Regione Militare Centrale – S.M. Ufficio Affari Generali – Sezione Alloggi</b>, in persona del legale rappresentante;</p>
<p>il <b>Comando Militare Regionale “Marche” – Sezione Infrastrutture ed Alloggi</b>, in persona del legale rappresentante;<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p align=center>
per il risarcimento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del danno derivato al ricorrente in qualità di pubblico impiegato dipendente del Ministero della Difesa dalla violazione della disciplina vigente in materia di assegnazione degli alloggi di servizio delle Forze Armate di cui al D.M. 16 gennaio 1997 n. 253.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 26 aprile 2006 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>Fatto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Espone preliminarmente il ricorrente di essere stato trasferito, con provvedimento del 3 luglio 1997, dalla sede del Distretto Militare di Perugina alla sede del 121^ Reggimento “Macerata” di Fano.<br />
Soggiunge di aver chiesto l’assegnazione di un alloggio “ASI” (alloggio di servizio connesso all’incarico) spettategli ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 5 e 6, lett. a), del D.M. 253/1997 in quanto ufficiale prestante servizio presso un comando o reparto con sede nel Presidio.<br />
Al ricorrente veniva poi assegnato un alloggio “ASC” in precarie condizioni di abilitabilità, nel quale l’interessato si vedeva costretto a dimorare da solo; mentre l’alloggio “ASI” dal medesimo richiesto continuava ad essere occupato – <i>sine titulo</i> – dal suo predecessore nella sede anzidetta, anche in seguito al trasferimento di quest’ultimo presso l’Accademia Militare di Modena.<br />
Lamenta il ricorrente che l’Amministrazione militare abbia reiteratamente osservato, a fronte della richiesta di assegnazione di alloggio “ASI” dal medesimo avanzata, una condotta omissiva della quale si assume – in quanto lesiva di una posizione giuridica di diritto soggettivo – l’illiceità.<br />
Rileva che l’assegnazione di alloggi “ASI” è destinata a protrarsi esclusivamente per il periodo di permanenza nell’incarico per cui l’alloggio stesso è stato concesso: la cessazione di tale incarico comportando la perdita del titolo ed il conseguente obbligo di lasciare libero l’alloggio stesso entro i successivi novanta giorni.<br />
L’Amministrazione, in particolare, non avrebbe provveduto ad avviare la procedura di recupero coattivo dell’alloggio <i>sine titulo</i> occupato dal predecessore del ricorrente; né avrebbe a quest’ultimo assegnato alcun alloggio “ASI” resosi <i>medio tempore</i> disponibile.<br />
Sostiene il ricorrente che tale condotta avrebbe al medesimo prodotto un danno patrimoniale, rappresentato:<br />
&#8211;	dalla somma corrispondente ai pasti serali dal ricorrente procuratisi fuori dall’alloggio e della mensa militare per cinque giorni settimanali e per i pasti principali del sabato, della domenica e dei giorni festivi (per complessive lire 17.000.000);<br />	<br />
&#8211;	dalla somma corrispondente al costo del viaggio Fano – Foligno, affrontato con cadenza quindicinale per rivedere la propria famiglia impossibilitata a trasferirsi nell’alloggio al sig. Imbalzano assegnato (per complessive lire 7.500.000);<br />	<br />
&#8211;	dalla somma corrispondente all’acquisto ed al trasporto a Foligno di una roulotte nella quale i propri familiari potessero vivere in seguito al sisma verificatosi nell’area in questione (per complessive lire 6.100.000);<br />	<br />
se, ai titoli di cui sopra, il ricorrente avanza una richiesta risarcitoria il cui ammontare si ragguaglia a lire 30.600.000, l’interessato sollecita altresì il ristoro del danno non patrimoniale asseritamente risentito per effetto della mancata assegnazione dell’alloggio alla quale assume di aver avuto titolo, da commisurarsi mediante valutazione equitativa.<br />
Conclude la parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente condanna dell’intimata Amministrazione alla liquidazione degli importi corrispondenti al pregiudizio dal medesimo risentito, giusta la quantificazione di cui sopra.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 aprile 2006.</p>
<p align=center>
<b>Diritto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il proposto gravame è inammissibile.<br />
<b>1.</b> Con esso il ricorrente sig. Imbalzano ha fatto valere una pretesa risarcitoria a fronte del pregiudizio patrimoniale – e non patrimoniale – asseritamente risentito per effetto della mancata disponibilità dell’alloggio di servizio “ASI” al medesimo spettante: lamentando, al riguardo, che l’Amministrazione militare abbia osservato una condotta reiteratamente (quanto colpevolmente) omissiva, trascurando di porre in essere i necessari comportamenti al fine di procedere al recupero dell’alloggio onde trattasi, occupato <i>sine titulo</i> da altro collega.<br />
<b>2.</b> La disamina proposta al Collegio – come sopra riassunto il <i>petitum</i> dedotto in giudizio – non può non muovere dalla individuazione e qualificazione della posizione giuridica soggettiva della quale il ricorrente assume la titolarità in relazione alla pretesa (rimasta insoddisfatta) di assegnazione di alloggio “ASI”.<br />
La materia degli alloggi militari è stata organicamente e compiutamente regolata dalla legge 18 agosto 1978 n. 497 con il relativo regolamento approvato con D.M. 1 marzo 1980 n. 155.<br />
Per l&#8217;art. 6 della menzionata legge n. 497 del 1978 gli alloggi sono classificati in:<br />
1)	alloggi ASGC (alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi);<br />	<br />
2)	alloggi ASIR ASI (alloggi di servizio connessi all&#8217;incarico con o senza annessi locali di rappresentanza);<br />	<br />
3)	alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari);<br />	<br />
4)	alloggi APP (alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito) o alloggi SLI (per il personale militare imbarcato) e relativi familiari di passaggio;<br />	<br />
5)	alloggi ASC (alloggi collettivi di servizio nell&#8217;ambito delle infrastrutture militari per ufficiali e sottufficiali destinati nella sede).<br />	<br />
L&#8217;alloggio concretamente assegnato al sig. Imbalzano – che aveva richiesto un alloggio “ASI” – rientra nella categoria “ASC” di cui al punto 5) del menzionato art. 6 della citata legge n. 497 del 1978.<br />
Ciò osservato in punto di fatto, si rammenta che l&#8217;art. 17 della legge n. 497 del 1978 precisa che l&#8217;assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative (e non a quello privatistico).<br />
Né il pagamento di un canone mensile esclude la natura di “concessione di alloggio di servizio” dell&#8217;uso di locali assegnati al dipendente esclusivamente in ragione dell&#8217;ufficio da lui ricoperto (T.A.R. Lazio, sez. I, 30 aprile 1987 n. 947; Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 1983 n. 844).<br />
Gli alloggi di servizio, infatti, sono beni patrimoniali indisponibili e, per loro natura, possono formare oggetto di concessioni di diritto pubblico, e non di negozi di diritto privato; pertanto, legittimamente l&#8217;Amministrazione emana ordini di rilascio in via di autotutela, a nulla rilevando la presenza di una prestazione patrimoniale a carico dell&#8217;utente, quali che siano la misura e le modalità di accertamento e di pagamento della medesima ed ancorché tale pagamento continui pur dopo la perdita del titolo ad occupare l&#8217;alloggio (T.A.R. Lazio, sez. I, 11 dicembre 1987 n. 1935 e 20 febbraio 1985 n. 198; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 18 marzo 1986 n. 41).<br />
Se, alla stregua di quanto sopra indicato, gli alloggi concessi dall&#8217;Amministrazione militare ai propri dipendenti rientrano nei beni assegnati ad un “servizio governativo”, ai sensi dell&#8217;art. 1 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, ne consegue che spetta alla predetta Amministrazione la potestà di autotutela allo scopo di riottenere la disponibilità dell&#8217;alloggio, qualora venga meno, in seguito al collocamento in congedo dell&#8217;utente, il titolo in base al quale l&#8217;assegnazione è stata disposta.<br />
A tanto accede che la posizione del concessionario – ovvero, del soggetto avente titolo all’assegnazione di alloggio in base alla pertinente disciplina – riveste qualità non già di diritto soggettivo perfetto, ma di interesse legittimo.<br />
Tale, infatti, è la valutazione operata dalla giurisprudenza: la quale, nel rilevare come, in base al generale principio della relatività delle fattispecie, è ben concepibile che il medesimo interesse sostanziale possa assumere qualificazioni giuridiche differenti in base al contesto nel quale viene in considerazione, ha ritenuto che:<br />
&#8211;	se l&#8217;interesse a godere dell&#8217;alloggio precedentemente concesso, ha consistenza di diritto soggettivo nelle relazioni del concessionario con tutti i soggetti dell&#8217;ordinamento, che si svolgono sul piano paritetico,<br />	<br />
&#8211;	esso assume, invece, i contorni dell&#8217;interesse legittimo nei rapporti con l&#8217;Amministrazione, dotata del potere di disporre la revoca dell&#8217;originaria assegnazione per ragioni di preminente interesse pubblico (T.A.R. Sardegna, 1° dicembre 1998 n. 1202).<br />	<br />
Se la posizione giuridica dell’assegnatario ha natura e consistenza di interesse legittimo a fronte del potere autoritativo di autotutela esercitabile dall’Amministrazione ai fini del recupero (coattivo) dell’immobile, analogamente deve ritenersi qualificabile tale situazione soggettiva nella fase in cui il soggetto – pur positivamente contemplato dall’ordinamento a tali fini – aspiri alla concessione dell’alloggio.<br />
Escluso, conseguentemente, che il pubblico dipendente vanti, nei confronti dell’Amministrazione concedente, posizioni giuridiche di diritto soggettivo quanto al rapporto nascente dalla concessione di alloggio (vista nel suo momento genetico, nel corso dello svolgimento del rapporto stesso, nonché con riferimento agli atti a carattere modificativo e/o estintivo), a tale considerazione conseguono ricadute non secondarie quanto alla tutela accordata in sede risarcitoria a fronte della lamentata compromissione della posizione giuridica soggettiva anzidetta.<br />
<b>2.</b> A fronte di una posizione di interesse legittimo, è infatti necessario interrogarsi se la tutela risarcitoria dall’ordinamento apprestata ove a tale situazione sia arrecato un pregiudizio ingiusto possa – o meno – prescindere dal previo svolgimento di un giudizio impugnatorio con il quale sia sancita l’illegittimità dell’atto e/o della condotta che tale danno ha arrecato.<br />
È, questa, la problematica della c.d. “pregiudiziale amministrativa”.<br />
È infatti noto che, una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell’atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, è stato escluso da un prevalente orientamento giurisprudenziale l&#8217;accertamento incidentale da parte del giudice stesso dell&#8217;illegittimità dell’atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio: con la conseguenza che l&#8217;azione di risarcimento del danno, proponibile sia unitamente all&#8217;azione di annullamento che in via autonoma, è ammissibile solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento , in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari (Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005 n. 5893).<br />
Nel caso di specie, è necessario osservarlo, gli atti di causa – e fra essi, gli atti difensivi prodotti nel giudizio dal ricorrente – non hanno consentito di evidenziare che il medesimo si sia gravato nella competente sede giurisdizionale:<br />
&#8211;	avverso il diniego di concessione dell’alloggio “ASI” al medesimo asseritamente spettante;<br />	<br />
&#8211;	ovvero, avverso l’inerzia che il sig. Imbalzano ha lamentato aver contrassegnato la condotta dell’Amministrazione quanto all’esercizio dell’azione di recupero dell’alloggio che l’interessato assume essere stato <i>sine titulo</i> occupato da altri, impedendogliene conseguentemente la fruizione.<br />	<br />
Deve, conseguentemente, interrogarsi l’adito giudice se, in difetto del previo svolgimento del giudizio “impugnatorio”, la pretesa risarcitoria con l’atto introduttivo del presente giudizio dedotta possa, nondimeno, avere ammissibile ingresso al sindacato giurisdizionale; impregiudicata – e sarà questa un’indagine che la Sezione si ripromettere di condurre di seguito alla disamina di tale problematica – la sussistenza delle altre condizioni dell’esercitabilità dell’azione risarcitoria, <i>in primis </i>quella rappresentata dalla configurabilità di una condotta (almeno) colposa da parte dell’Amministrazione.<br />
Vanno, in argomento, richiamati i noti principi affermati dalla giurisprudenza (cfr. <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2005 n. 4730, 7 giugno 2005 n. 2949 e 14 marzo 2005 n. 1047), che possono così sintetizzarsi:<br />
&#8211;	l&#8217;art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come modificato con la legge n. 205 del 2000, consente al giudice amministrativo di verificare se l&#8217;accoglimento della domanda principale di annullamento dell&#8217;atto autoritativo comporti una tutela pienamente soddisfacente e se sia il caso di disporre la condanna ad un risarcimento, qualora il ricorrente non possa conseguire dall&#8217;annullamento una piena tutela o una effettiva utilità;<br />	<br />
&#8211;	la condanna al risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell&#8217;accertamento della illegittimità dell&#8217;atto autoritativo, ma presuppone l&#8217;ulteriore accertamento della colpevolezza dell&#8217;apparato amministrativo, che il giudice amministrativo effettua senza formalismi (e senza gravare alcuno dell&#8217;onere della relativa prova), tenendo conto delle deduzioni delle parti e di quanto emerge dalla documentazione acquisita.<br />	<br />
Deve conseguentemente desumersi che <u>l&#8217;azione di risarcimento del danno</u> – senz’altro proponibile sia unitamente all&#8217;azione di annullamento che in via autonoma – su dimostra <u>ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento</u>, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 marzo 2003 n. 4).<br />
Per cui nel caso in cui, ai fini del risarcimento del danno degli interessi legittimi, occorra il previo annullamento dell&#8217;atto amministrativo illegittimo, ovvero la declaratoria di illegittimità del contegno omissivo osservato dall’Amministrazione (come il Collegio ritiene ricorra appunto nella fattispecie all’esame) allora l’azione risarcitoria non può essere ammissibilmente esperita in difetto del previo svolgimento del giudizio “impugnatorio”, che assume rilievo pregiudiziale ai fini della devolvibilità al sindacato giurisdizionale della pretesa onde trattasi.<br />
Diversamente, del resto, verrebbe a delinearsi un duplice ordine di conseguenze contrarie a fondamentali principi dell’ordinamento giuridico, rappresentate:<br />
&#8211;	dalla pratica “eludibilità” dei termini decadenziali posti a condizione dell’esercizio dell’azione di annullamento (ipotesi che viene a sostanziarsi ove si ritenga che, in difetto dell’impugnazione nel divisato termine di legge, sia comunque possibile esercitare nel termine prescrizionale l’azione risarcitoria avente ad oggetto il danno arrecato da un atto che, quantunque non impugnato, verrebbe ad essere <i>incidenter tantum</i> sindacabile con riveniente “disapplicazione”, sia pure limitatamente al caso sottoposto al vaglio giudiziale);<br />	<br />
&#8211;	e, conseguentemente, dalla necessaria attribuzione al giudice, in sede di giudizio risarcitorio (che ha natura di accertamento e di eventuale condanna) di un potere disapplicativo di atti amministrativi (non impugnati nel termine decadenziale) fuori dalle ipotesi in cui siffatta potestà è dall’ordinamento positivamente riconosciuta.<br />	<br />
<b>3.</b> Unitamente al punto rappresentato dall’esigenza, ove vengano in considerazioni profili di pregiudizio arrecato a posizioni di interesse legittimo, che l’atto presupposto venga sottoposto previamente a sindacato nell’ambito del giudizio di legittimità da incardinare dinanzi al competente giudice amministrativo, va poi considerata l’esigenza che la pretesa risarcitoria trovi fondamento nella dimostrata presenza di un atteggiamento (almeno) colposo riscontrabile nella condotta osservata dall’Amministrazione.<br />
<b>3.1</b> È noto infatti (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. Lazio, sez. II-bis, 22 agosto 2005 n. 6265) che l’ingresso all’esercizio dell’azione risarcitoria postula, quali condizioni dell’azione stessa, che l’attore dimostri:<br />
&#8211;	l’esistenza di un pregiudizio (necessariamente quantificabile) che alla propria posizione giuridica soggettiva lamenti essere stato arrecato da un atto, ovvero dalla condotta tenuta dall’Amministrazione;<br />	<br />
&#8211;	l’esistenza di un nesso di derivazione causale fra danno e atto e/o condotta dell’Amministrazione;<br />	<br />
&#8211;	la riconducibilità del danno stesso ad un comportamento almeno colposo dell’Amministrazione stessa.<br />	<br />
Una prima osservazione che deve essere fatta al riguardo è che l&#8217;attività dell&#8217;Amministrazione pubblica non può essere ricondotta ad un atteggiamento psicologico dell&#8217;agente, suscettibile di produrre un danno nei limiti in cui esso si traduca una condotta riprovevole, ma è il frutto di procedimenti impersonali che la rendono oggettiva, di modo che l&#8217;imputazione a colpa della condotta dell&#8217;Amministrazione va considerata in termini di raffronto tra il comportamento effettivamente tenuto e quello richiesto dall&#8217;ordinamento per evitare la lesione dell&#8217;interesse dei singoli cittadini.<br />
La seconda osservazione è che la responsabilità della pubblica amministrazione, nell&#8217;ambito dell&#8217;attività procedimentale, non si esaurisce nella responsabilità aquiliana, ma si estende alla cosiddetta responsabilità da &#8220;contatto sociale&#8221;, con ciò intendendo una figura introdotta dalla giurisprudenza (Corte Cass. Civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589), caratterizzata dal fatto che la fattispecie può essere sottoposta alle regole proprie dell&#8217;obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto.<br />
Ora, secondo un noto indirizzo giurisprudenziale, la ricostruzione del rapporto tra Pubblica Amministrazione procedente e privato come “contatto sociale qualificato” permette di delineare l&#8217;effettiva dimensione dell&#8217;eventuale danno ingiusto, in quanto i comportamenti positivi e negativi della Pubblica Amministrazione, parametrati sulle regole (generali e speciali) che governano il procedimento amministrativo, possono tradursi nella lesione patrimoniale dell&#8217;interesse del privato al bene della vita realizzabile mercé l&#8217;intermediazione del procedimento stesso, di talché il diritto al risarcimento dell&#8217;eventuale danno derivante da atti illegittimi presenta una fisionomia <i>sui generis</i>, non riducibile al mero modello aquiliano ex art. 2043 c.c., essendo caratterizzata dal rilievo di alcuni tratti della responsabilità precontrattuale e della responsabilità per inadempimento di obbligazioni, da cui discendono importanti corollari in ordine alla disciplina concretamente applicabile con particolare riguardo al termine di prescrizione, all&#8217;area del danno risarcibile ed all&#8217;onere della prova dell&#8217;imputazione soggettiva: corollari tra i quali va considera quello secondo il quale l&#8217;accertata illegittimità dell&#8217;atto ritenuto lesivo dell&#8217;interesse del cittadino rappresenta, nella generalità dei casi, indice presuntivo della colpa della Pubblica Amministrazione, alla quale incombe l&#8217;onere di provare la sussistenza di un errore scusabile (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2005 n. 4461 e 6 agosto 2001 n. 4239).<br />
Peraltro, anche relativamente ai giudizi di risarcimento danni nei confronti della responsabilità della Pubblica Amministrazione trova applicazione l&#8217;art. 2697 c.c., con la conseguenza che il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda (danno, nesso di causalità e colpa); con la conseguenza che, anche accedendo alla riportata ricostruzione della responsabilità dell’Amministrazione, riferibile distintamente alla natura extracontrattuale o alla cd. “responsabilità da contatto qualificato”, l&#8217;assolvimento al dedotto obbligo è suscettivo di riscontro relativizzato alla singola vicenda processuale e lo stesso va pertanto valutato alla stregua delle affermazioni e delle indicazioni contrarie, opposte e documentalmente provate (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 22 giugno 2004 n. 438).<br />
<b>3.2</b> Nel caso in esame, non è invero ravvisabile, alla luce delle coordinate interpretative precedentemente esposte, una condotta dell’Amministrazione militare qualificabile in termini di “colpa”.<br />
Va infatti ribadito che il risarcimento del danno non integra – laddove la relativa pretesa venga esercitata in seguito o, comunque, in conseguenza, del previo svolgimento di un giudizio impugnatorio (circostanza, questa, che nel caso di specie, giusta quanto in precedenza rilevato, non ricorre) – una conseguenza “automatica” dell&#8217;annullamento giurisdizionale, ma richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: oltre alla lesione della posizione soggettiva d&#8217;interesse tutelata dall&#8217;ordinamento, è indispensabile – come in precedenza sottolineato – che sia accertata la colpa dell’Amministrazione e l&#8217;esistenza di un danno al patrimonio, e che sussista un nesso causale tra l&#8217;illecito e il danno subito.<br />
Come la giurisprudenza ha puntualizzato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2004 n. 3465), più che accedere direttamente alla colpa intesa come profilo soggettivo di responsabilità e ritenuta configurabile quando l&#8217;adozione dell&#8217;atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità, è indispensabile accedere ad una nozione di tipo oggettivo, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, della gravità della violazione commessa dall’Amministrazione, anche alla luce dell&#8217;ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all&#8217;organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell&#8217;apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento.<br />
Pertanto, potrà riconoscersi la colpa dell’Amministrazione se la violazione appare grave e se essa matura in un contesto nel quale nei confronti dell&#8217;indirizzo assunto dall&#8217;Amministrazione siano formulabili addebiti ragionevoli, specie sul piano della diligenza e della perizia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3169 e sez. VI, 18 dicembre 2001 n. 6281).<br />
L’applicazione di tali principi al caso di specie induce il Collegio a ritenere, invero, che non siano individuabili elementi tali da consentire di qualificare la condotta tenuta dall’Amministrazione militare in termini di “colpa”.<br />
Infatti, a fronte della richiesta di assegnazione di alloggio “ASI”, dal ricorrente avanzata nel mese di dicembre 1997, l’Amministrazione si è vista preclusa la possibilità di esperire i necessari comportamenti preordinati al recupero dell’alloggio occupato <i>sine titulo</i> da altro militare (il tenente colonnello Patrizi: al quale, peraltro, già in data 13 ottobre 1997 era stato intimato di rilasciare l’alloggio in questione) in presenza della determinazione “soprassessoria” con la quale, in data 4 novembre 1997, il “piano di recupero degli alloggi di servizio” veniva sospeso <i>sine die</i>.<br />
A fronte della situazione di <i>impasse</i> come sopra determinatasi, l’Amministrazione (nota del 18 agosto 1998) proponeva l’assegnazione all’Imbalzano di altro alloggio “ASI” (n. 5921), previo cambio di destinazione (tale alloggio risultava, infatti, inizialmente destinato a temporanea sistemazione, in quanto alloggio “AST”).<br />
Seguiva a tale determinazione l’avvio degli occorrenti lavori di straordinaria manutenzione (sopralluogo tecnico del 19 novembre 1998) e di cambio di utenza, alla cui ultimazione accedeva la “riassegnabilità” dell’alloggio in questione (cfr. nota del 16 febbraio 2000), peraltro intervenuta in tempo non utile in ragione dell’assegnazione del ricorrente Imbalzano, <i>medio tempore</i>, ad altro incarico in diversa sede di lavoro.<br />
Né la circostanza, dal ricorrente pure esplicitata, relativa all’assegnazione di alloggi “ASI” nei confronti di altri colleghi non aventi rispetto al medesimo titolo poziore trova conferma nelle risultanze documentali acquisite al giudizio.<br />
Come illustrato dall’Amministrazione con relazione del 30 maggio 2000, i tre alloggi assegnati agli Ufficiali Bernardini, Baldo e D’Alessio nel giugno e novembre 1998 appartenevano, infatti, alla categoria “AST” e non già alla categoria “ASI”, richiesta dal ricorrente; mentre l’alloggio “ASI” assegnato al sottufficiale La Rocca nell’ottobre 1997 risulta aver formato oggetto di formale determinazione anteriormente alla presentazione, da parte del ricorrente Imbalzano, di istanza di assegnazione.<br />
<b>4. </b>Le circostanze precedentemente evidenziate consentono al Collegio di escludere che la proposta azione risarcitoria sia assistita dalle esposte condizioni di esercitabilità, in quanto:<br />
&#8211;	non solo il ricorrente ha omesso l’impugnazione di eventuali atti di diniego, ovvero della condotta asseritamente omissiva dell’Amministrazione (come tale qualificabile mediante attivazione della prevista procedura preordinata alla formazione del silenzio giuridicamente significativo), quale presupposto per la deduzione in sede giudiziaria della pretesa risarcitoria ora all’esame;<br />	<br />
&#8211;	ma, secondo quanto posto in evidenza al precedente punto 3.2, la condotta dell’Amministrazione, quale emergente dall’esame degli acquisiti rilievo documentali, non appare assistita da connotazioni in termini di colposità, tali da integrare la presenza – unitamente alla già indicata illegittimità di atti e/o comportamenti da essa adottati e/o posti in essere – di un indefettibile presupposto per l’ammissibile sottoposizione a sindacato dell’azione risarcitoria.<br />	<br />
<b>4.</b> Il gravame, secondo quanto precedentemente esposto, deve dunque essere dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – dichiara inammissibile, giusta quanto esposto in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2006, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Elia ORCIUOLO – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Pietro MORABITO – Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-10-5-2006-n-3432/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3432</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-10-5-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-10-5-2006-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.0</a></p>
<p>Pres. H. LEGAL sugli aiuti di Stato nel settore dell&#8217;aviazione civile Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 230 Trattato CE – Ricorso in carenza – Legittimazione ad agire – Aiuti di Stato – Mancata apertura del procedimento di indagine formale – Contestazione in sede giudiziale – Denunciante – Concorrente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-10-5-2006-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-10-5-2006-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. H. LEGAL</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli aiuti di Stato nel settore dell&#8217;aviazione civile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 230 Trattato CE – Ricorso in carenza – Legittimazione ad agire – Aiuti di Stato – Mancata apertura del procedimento di indagine formale – Contestazione in sede giudiziale – Denunciante – Concorrente del beneficiario – È legittimato – Finalità – Rispetto delle garanzie procedurali.</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 230 Trattato CE – Ricorso in carenza – Aiuti di Stato – Denuncia – Omesso esame – Termine ragionevole – Rispetto – Necessità – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È ricevibile il ricorso in carenza proposto, in materia di aiuti di Stato, da un concorrente del beneficiario che abbia inviato una denuncia alla Commissione, quando questo sia diretto a contestare il mancato rispetto delle garanzie procedurali attribuite al ricorrente dall’art. 88, par. 2, del Trattato CE, in particolare in caso di omessa apertura del procedimento di indagine formale.</p>
<p>Le denunce inviate alla Commissione debbono essere esaminate entro un termine ragionevole, che tenga conto della complessità della fattispecie e della necessità di acquisire informazioni dallo Stato membro in questione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)<br />
</b>10 maggio 2006 </p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Nella causa T 395/04,<br />
<b><br />
Air One SpA,</b> con sede in Chieti, rappresentata dagli avv.ti G. Belotti e M. Padellaro, <br />
ricorrente,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
Commissione delle Comunità europee,</b> rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
convenuta,</p>
<p>avente ad oggetto una domanda fondata sull’art. 232 CE diretta a far dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono avendo omesso di adottare una decisione in ordine alla denuncia presentata dalla ricorrente il 22 dicembre 2003 sugli aiuti che sarebbero stati illegittimamente accordati dalla Repubblica italiana alla compagnia aerea Ryanair,</p>
<p align=center>
<b>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO<br />
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composta dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici,<br />
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2006,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p> Fatti all’origine della controversia<br />
</b><br />
1       Con lettera del 22 dicembre 2003 la ricorrente inviava alla Commissione una denuncia contestando taluni aiuti che le autorità italiane avrebbero illegittimamente concesso alla compagnia aerea Ryanair sotto forma di riduzione dei prezzi dei servizi aeroportuali e di assistenza in scalo. La ricorrente invitava la Commissione a ingiungere alla Repubblica italiana di sospendere il versamento di tali aiuti.<br />
2       Poiché tale denuncia era rimasta senza risposta, la ricorrente, con lettera del 26 gennaio 2004, chiedeva alla Commissione di accusarne ricevuta.<br />
3       Con lettera 17 febbraio 2004 la Commissione confermava di aver ricevuto la denuncia, registrata il 29 dicembre 2003. La Commissione chiedeva alla ricorrente di poter rivelare il suo nome alle autorità italiane o, in caso negativo, di trasmetterle una versione non riservata della denuncia.<br />
4       Con lettera 23 febbraio 2004, la ricorrente, a quel momento in attesa di una risposta, invitava la Commissione a indagare sugli aiuti denunciati.<br />
5       Con telecopia del 1° marzo 2004, la ricorrente inviava alla Commissione una versione non riservata della sua denuncia.<br />
6       L’11 giugno 2004, permanendo in attesa di un riscontro, la ricorrente invitava formalmente la Commissione a prendere posizione sulla sua denuncia ai sensi dell’art. 232 CE. <br />
7       Con lettera del 9 luglio 2004, la Commissione inviava la denuncia della ricorrente alle autorità italiane, invitandole a verificare la rispondenza al vero del suo contenuto e a replicarvi entro un termine di tre settimane. Su richiesta delle autorità italiane, tale termine veniva prorogato al 30 settembre 2004.<br />
8       Con telecopia del 13 settembre 2004, la Commissione informava la ricorrente del fatto che la versione non riservata della sua denuncia era stata trasmessa alle autorità italiane il 9 luglio 2004 e che a queste ultime era stato concesso un termine di risposta che scadeva il 30 settembre 2004.<br />
<b><br />
 Procedimento e conclusioni delle parti<br />
</b><br />
9       Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2004, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.<br />
10     Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza dell’11 gennaio 2006.<br />
11     La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:<br />
–       dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE astenendosi dal prendere posizione, seppur formalmente richiesta di farlo, sulla denuncia presentata il 22 dicembre 2003 relativamente agli aiuti di Stato illegittimi che le autorità italiane avrebbero concesso al vettore aereo Ryanair;<br />
–       ordinare alla Commissione di prendere posizione senza indugio su tale denuncia e sulle misure cautelari richieste;<br />
–       condannare la Commissione alle spese, ciò anche in caso di non luogo a statuire in ragione dell’adozione di un atto da parte della Commissione nelle more del presente giudizio.<br />
12     La Commissione chiede che il Tribunale voglia:<br />
–       dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato;<br />
–       condannare la ricorrente alle spese.<br />
<b><br />
 Sulla ricevibilità<br />
<i></b><br />
 Argomenti delle parti<br />
</i>13     La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto la ricorrente non ha dimostrato di essere direttamente e individualmente interessata dalla decisione che la Commissione stessa avrebbe omesso di adottare. Non avendo fornito prove sufficienti a dimostrare che le misure denunciate abbiano pregiudicato i suoi interessi, la ricorrente non sarebbe legittimata ad agire.<br />
14     La Commissione ritiene che spetti alla ricorrente dimostrare la misura della lesione della sua posizione sul mercato (ordinanza del Tribunale 27 maggio 2004, causa T 358/02, Deutsche Post e DHL/Commissione, Racc. pag. II 1565, punto 37), indipendentemente dalla fase del procedimento al termine della quale la Commissione ha preso la decisione che forma oggetto del ricorso di annullamento. Essa deplora tuttavia che la giurisprudenza del Tribunale si sia sviluppata nel senso di una maggiore permissività. Riconoscendo a qualsiasi impresa che faccia valere un rapporto di concorrenza, anche non sostanziale, la qualità di interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e, di conseguenza, la legittimazione ad agire, tale giurisprudenza condurrebbe a svuotare di contenuto il requisito di cui agli artt. 230 CE e 232 CE secondo il quale un singolo dev’essere direttamente e individualmente interessato da una decisione per poterne chiedere l’annullamento o denunciare la carenza del suo autore. La Commissione aggiunge che i suoi dubbi corrispondono a quelli espressi dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2005 relative alla causa C 78/03 P, definita con sentenza della Corte 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (non ancora pubblicata nella Raccolta). Essa invita il Tribunale ad adottare un orientamento più rigoroso in ordine ai criteri di ricevibilità, in conformità alla posizione espressa dalla Corte nelle sentenze 25 luglio 2002, causa C 50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I 6677), e 1° aprile 2004, causa C 263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré (Racc. pag. I 3425).<br />
15     La Commissione ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato di essere pregiudicata in maniera sostanziale dalle misure statali da essa denunciate, in particolare quanto alla loro incidenza sulla sua posizione concorrenziale. Il semplice fatto di essere un concorrente potenziale del beneficiario delle misure statali denunciate non basterebbe a considerare la ricorrente come «direttamente e individualmente interessata». <br />
16     Senza giungere sino ad esigere una coincidenza perfetta tra le linee aeree servite dalla ricorrente e dalla Ryanair, la Commissione ritiene che spetti alla ricorrente dimostrare l’esistenza di una relazione di sostituibilità tra le sue linee e quelle della Ryanair. Nella fattispecie, il rapporto di concorrenza tra la Ryanair e la ricorrente sarebbe trascurabile. Infatti, solo la linea tra Roma e Francoforte sarebbe servita dalle due compagnie. Tuttavia, la ricorrente gestirebbe tale linea in cooperazione con la Lufthansa, attraverso un accordo di condivisione di codici. Pertanto, non sarebbe possibile ritenere che i voli su tale linea possano essere considerati riservati alla ricorrente.<br />
17     La ricorrente sostiene che il ricorso è ricevibile. <br />
18     In primo luogo, l’interpretazione esageratamente restrittiva dei requisiti di ricevibilità proposta dalla Commissione non corrisponderebbe allo stato attuale della giurisprudenza del Tribunale (v. sentenza del Tribunale 1° dicembre 2004, causa T 27/02, Kronofrance/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34, e la giurisprudenza citata).<br />
19     In secondo luogo, sarebbe palese che la ricorrente, concorrente potenziale della Ryanair, è parte interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. La sua crescita sarebbe frenata dagli aiuti accordati alla Ryanair, in particolare sulle linee in partenza dagli aeroporti italiani di Roma (Ciampino), Milano (Bergamo, Orio al Serio), Pescara, Alghero e Venezia (Treviso).<br />
20     In terzo luogo, la ricorrente sottolinea che, se non fosse direttamente e individualmente interessata dagli aiuti concessi alla sua concorrente Ryanair, essa non avrebbe impiegato le sue risorse per denunciare tali aiuti ed intentare un ricorso.<br />
21     In quarto luogo, la tesi dell’irricevibilità sostenuta dalla Commissione sarebbe contraria agli obiettivi del Trattato in materia di controllo degli aiuti. Infatti, le denunce di imprese terze contribuirebbero all’efficace esercizio, da parte della Commissione, delle sue prerogative esclusive in materia.<br />
22     In quinto luogo, per quanto riguarda le regole di concorrenza applicabili alle imprese, la giurisprudenza avrebbe già riconosciuto la ricevibilità dei ricorsi destinati a controllare le decisioni o le omissioni della Commissione quando quest’ultima è investita di una denuncia avente ad oggetto l’esistenza di un’infrazione (sentenza della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 13). Tali principi dovrebbero del pari applicarsi in materia di aiuti di Stato. La ricorrente rileva, in particolare, che il Tribunale ha già sancito la ricevibilità di un ricorso intentato da un concorrente potenziale contro una decisione in materia di controllo delle concentrazioni (sentenza del Tribunale 3 aprile 2003, causa T 114/02, BaByliss/Commissione, Racc. pag. II 1279).<br />
23     In sesto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non può far valere la citata ordinanza Deutsche Post e DHL/Commissione per contestare la sostanziale lesione dei suoi interessi. Tale ordinanza riguarderebbe un ricorso di annullamento avverso una decisione assunta, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, a conclusione di una procedura formale di esame degli aiuti nel corso della quale i terzi erano stati debitamente invitati a presentare le loro osservazioni.<br />
<i><br />
 Giudizio del Tribunale<br />
</i>24     Innanzi tutto, si deve constatare l’irricevibilità del capo della domanda della ricorrente diretto a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di prendere posizione, senza indugio, sulla denuncia e sulla domanda di misure cautelari della ricorrente. Il giudice comunitario non è competente a rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione nell’ambito di un ricorso fondato sull’art. 232 CE. Il Tribunale ha unicamente la possibilità di accertare l’esistenza di una carenza, dopodiché, ai sensi dell’art. 233 CE, l’istituzione interessata è tenuta ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del Tribunale comporta (sentenze del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T 74/92, Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II 115, punto 75, e 9 settembre 1999, causa T 127/98, UPS Europe/Commissione, Racc. pag. II 2633, punto 50). <br />
25     Per quanto riguarda la ricevibilità del capo della domanda diretto all’accertamento di una carenza da parte della Commissione, è importante sottolineare che gli artt. 230 CE e 232 CE sono espressione di uno stesso rimedio giurisdizionale. Ne consegue che, come l’art. 230, quarto comma, CE consente ai singoli di proporre ricorso d’annullamento contro un atto delle istituzioni di cui non sono destinatari se questo atto li riguarda direttamente ed individualmente, così l’art. 232, terzo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che conferisce loro anche la facoltà di proporre ricorso per carenza contro un’istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li riguarderebbe allo stesso modo (sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C 68/95, T. Port, Racc. pag. I 6065, punto 59). <br />
26     Occorre pertanto verificare se la ricorrente sarebbe legittimata a proporre un ricorso di annullamento relativo ad almeno uno degli atti che la Commissione poteva adottare al termine della fase preliminare di esame degli aiuti di cui all’art. 88, n. 3, CE e che sarebbe consistito nel riconoscere vuoi che le misure denunciate non costituivano un aiuto, vuoi che esse costituivano un aiuto ma risultavano compatibili con il mercato comune, vuoi che esse richiedevano l’avvio del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE.<br />
27     La giurisprudenza ha già ammesso la ricevibilità di un ricorso proposto da un concorrente del beneficiario di un aiuto e diretto a far constatare l’omessa adozione, da parte della Commissione, di una decisione in base alla fase preliminare di esame degli aiuti prevista dall’art. 88, n. 3, CE (sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T 95/96, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II 3407, punti 57-70, e 3 giugno 1999, causa T 17/96, TF1/Commissione, Racc. pag. II 1757, punti 26-36). <br />
28     La Commissione si oppone all’applicazione di tale soluzione nel caso di specie. Le sue critiche, in sostanza, si articolano in tre punti.<br />
29     In primo luogo, essa fa valere che la qualità di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non dovrebbe bastare per dichiarare un concorrente legittimato ad agire. Occorrerebbe che quest’ultimo dimostri una lesione sostanziale dei propri interessi, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza per la ricevibilità dei ricorsi contro decisioni adottate in esito al procedimento formale di esame degli aiuti previsto dall’art. 88, n. 2, CE.<br />
30     A questo proposito occorre ricordare che, qualora, senza aprire il procedimento formale di esame ex art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, con decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2, CE possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C 198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I 2487, punto 23; 15 giugno 1993, causa C 225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I 3203, punto 17, e 2 aprile 1998, causa C 367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I 1719, punto 40). <br />
31     Per questi motivi, il giudice comunitario dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una decisione del genere, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso tenda, proponendo il ricorso stesso, a far salvaguardare i diritti procedurali che esso trae da quest’ultima disposizione (sentenze Cook/Commissione, cit., punti 23-26, e Matra/Commissione, cit., punti 17-20). <br />
32     Per contro, se il ricorrente contesta nel merito la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale o una decisione presa al termine del procedimento formale di esame, il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare per ammettere la ricevibilità del ricorso. Egli deve allora dimostrare di godere di uno status particolare ai sensi della sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 52/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195). Ciò avviene in particolare nel caso in cui la posizione sul mercato del ricorrente sia sostanzialmente pregiudicata dall’aiuto che forma oggetto della decisione di cui si tratta (v., in questo senso, sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391, punti 22 25, e ordinanza della Corte 18 dicembre 1977, causa C 409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I 7531, punto 45).<br />
33     Tale giurisprudenza, recentemente riaffermata con la citata sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, dimostra così l’importanza da annettere alle varie fasi del procedimento di esame degli aiuti, il che è stato riconosciuto dalla Commissione all’udienza. Così, la Commissione non può utilmente far valere la citata ordinanza Deutsche Post e DHL/Commissione per concludere, sul presupposto che la posizione della ricorrente sul mercato di cui trattasi non sarebbe sostanzialmente pregiudicata dalla concessione delle misure denunciate, nel senso dell&#8217;irricevibilità del ricorso. Infatti, l’ordinanza di irricevibilità di cui sopra, fondata sulla mancanza di pregiudizio sostanziale alla posizione concorrenziale delle due imprese ricorrenti, è stata emessa in una causa vertente su un ricorso proposto contro una decisione della Commissione adottata in esito al procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE e nell’ambito del quale gli interessati erano stati debitamente invitati a presentare le loro osservazioni.<br />
34     Occorre pertanto respingere la tesi della Commissione mirante ad estendere a tutti i ricorsi diretti contro le decisioni in materia di aiuti di Stato le condizioni di ricevibilità applicabili ai ricorsi diretti contro decisioni prese in esito al procedimento formale di esame degli aiuti previsto dall’art. 88, n. 2, CE, o ai ricorsi diretti contro decisioni prese sul fondamento dell’art. 88, n. 3, CE che non mirino alla salvaguardia delle garanzie procedurali degli interessati, ma a contestare nel merito la fondatezza di tali decisioni.<br />
35     In secondo luogo, la Commissione obietta che la ricorrente non può essere equiparata ad una parte interessata legittimata ad agire, non avendo essa provato di essere sostanzialmente pregiudicata dagli aiuti denunciati.<br />
36     Anche tale obiezione dev’essere respinta. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, gli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE sono le persone, imprese o associazioni eventualmente lese nei loro interessi dall’erogazione di un aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (sentenze della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16; Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 41, e Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 36). La giurisprudenza sorta dalla citata sentenza Intermills/Commissione è stata sancita all’art. 1, lett. h), del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), ai sensi del quale la nozione di parti interessate comprende «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». La qualità di interessato non è pertanto riservata alle imprese sostanzialmente pregiudicate dalla concessione di aiuti.<br />
37     In terzo luogo, la Commissione obietta che un concorrente potenziale non può essere considerato come parte interessata legittimata ad agire.<br />
38     Nella fattispecie, poiché la ricorrente è già presente sul mercato italiano dei servizi regolari di trasporto aereo di passeggeri, la qualità di interessata non può esserle rifiutata per il solo motivo che le linee da essa gestite direttamente non coincidono perfettamente con quelle del beneficiario delle misure controverse. Ai fini dell’esame della ricevibilità basta constatare che la ricorrente è una concorrente del beneficiario delle misure statali denunciate, in quanto tali due imprese gestiscono, direttamente o indirettamente, servizi regolari di trasporto aereo di passeggeri in partenza da o a destinazione di aeroporti italiani, in particolare di aeroporti regionali.<br />
39     Per quanto riguarda i collegamenti internazionali, la ricorrente offre, in particolare, servizi di questo genere tra Roma e Francoforte, due città che sono servite anche dalla Ryanair. Certo, la ricorrente non gestisce direttamente tale linea con apparecchi della propria flotta, ma ha concluso un accordo di condivisione di codici con la Lufthansa. Tale circostanza non permette tuttavia di nascondere il fatto che la ricorrente ha potuto offrire al pubblico servizi di trasporto tra tali due città. Disponendo già di una flotta di apparecchi, la ricorrente è peraltro in condizione di sviluppare la propria attività verso altre destinazioni anch’esse servite dalla Ryanair. Per quanto riguarda i collegamenti nazionali, è giocoforza constatare che se, all’epoca dei fatti, la Ryanair non gestiva linee che collegassero fra loro città italiane, nulla permette di escludere che essa possa farlo in seguito in concorrenza diretta con la ricorrente.<br />
40     Queste circostanze permettono di mettere in luce l’esistenza di un rapporto di concorrenza sufficiente, ai fini dell’esame della ricevibilità, tra la ricorrente e il beneficiario delle misure denunciate.<br />
41     Di conseguenza, la ricorrente è una parte interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Essa sarebbe quindi legittimata a contestare una decisione della Commissione presa ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE allo scopo di ottenere il rispetto dei suoi diritti procedurali nella sua qualità di parte interessata. Pertanto, essa è legittimata a chiedere al Tribunale di accertare l’eventuale carenza della Commissione, dato che non si può escludere che la Commissione prenda posizione sulla denuncia senza avviare il procedimento formale di esame.<br />
42     Il ricorso è dunque ricevibile.<br />
<b><br />
 Sul merito<br />
<i></b><br />
 Argomenti delle parti<br />
</i>43     La ricorrente sostiene che la Commissione era tenuta a statuire sulla sua denuncia entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui era stata adita. Tale termine sarebbe tanto più breve quanto più è precisa la denuncia inviata alla Commissione. La Commissione non può prolungare indefinitamente l’esame preliminare delle misure statali che hanno formato oggetto di una denuncia alla luce dell’art. 88 CE, qualora essa, come nel caso di specie, abbia accettato di avviare tale esame (citata sentenza Gestevisión Telecinco/Commissione, punti 72-74). L’eventuale decisione della Commissione di non avviare l’esame sul merito e di non dar seguito ad una denuncia o di respingere la domanda di misure cautelari dovrebbe, a maggior ragione, intervenire entro un termine molto inferiore.<br />
44     Nella fattispecie, la Commissione non avrebbe rispettato tale obbligo essendo rimasta inattiva per nove mesi. La ricorrente sottolinea il carattere irragionevole dell’atteggiamento della Commissione che, negli undici mesi che hanno seguito la presentazione della denuncia, si è limitata a trasmettere quest’ultima alle autorità italiane. Nell’ambito del ricorso in esame, la Commissione non avrebbe addotto alcun altro elemento che consenta di verificare l’esistenza di un qualsiasi atto di istruzione compiuto nel corso di tale periodo. Il suo ruolo, esclusivamente passivo, sarebbe incompatibile con il principio di buona amministrazione. Vi sarebbe dunque un’omissione di agire, che configura una carenza ai sensi dell’art. 232 CE. <br />
45     La ricorrente fa rilevare che tale carenza è per di più patente in quanto gli aiuti controversi riguardano l’impresa Ryanair, il cui finanziamento ha già formato oggetto di indagini da parte del servizio della direzione generale «Energia e trasporto» della Commissione specializzato nell’applicazione degli aiuti di Stato al settore aereo, al quale la denuncia è stata inviata (decisione della Commissione 12 febbraio 2004, 2004/393/CE, concernente i vantaggi concessi dalla regione Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi, GU L 137, pag. 1). Per quanto riguarda l’esistenza di risorse statali, la ricorrente fa altresì osservare che, ad eccezione dell’aeroporto di Roma Ciampino, tutte le società di gestione di aeroporti considerate nella sua denuncia sono detenute, in via maggioritaria, da enti pubblici.<br />
46     La Commissione avrebbe dovuto almeno pronunciarsi entro un termine ragionevole sulle domande di misure cautelari formulate nella denuncia, conformemente all’art. 11 del regolamento n. 659/1999. <br />
47     La Commissione contesta la fondatezza di tali affermazioni.<br />
48     In primo luogo, essa ricorda che i denuncianti non sono destinatari di decisioni in materia di aiuti di Stato, comprese quelle di non avviare il procedimento formale di esame degli aiuti previsto dall’art. 88, n. 2, CE (citata sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 45). Tali decisioni avrebbero infatti per destinatari i soli Stati membri interessati. Di conseguenza, solo nei confronti degli Stati membri interessati la Commissione sarebbe tenuta ad agire per quanto riguarda le misure statali controverse.<br />
49     In secondo luogo, la Commissione afferma che il primo obbligo che le incombe quando essa è investita di una denuncia in materia di aiuti di Stato è quello di esaminare tale denuncia e, se del caso, di sentire lo Stato membro interessato, al fine di decidere se debba essere avviato un procedimento. Essa ricorda che il regolamento n. 659/1999 (art. 10, art. 11, nn. 1 e 2, e art. 20, n. 2) le impone di esaminare senza indugio le informazioni ricevute e di chiedere chiarimenti allo Stato membro interessato. In esito a tale fase investigativa preliminare, la Commissione avrebbe allora l’obbligo di prendere posizione e di comunicarla al denunciante oppure di comunicare a quest’ultimo che non vi sono motivi sufficienti per esprimere un parere.<br />
50     La Commissione sostiene di aver adempiuto tali obblighi. Innanzi tutto, essa asserisce di aver informato la ricorrente, con lettera del 17 febbraio 2004, che i servizi competenti avrebbero analizzato le informazioni fornite e avrebbero verificato se potesse essere avviata un’azione presso le autorità italiane. La Commissione ricorda di aver interrogato in tale occasione la ricorrente sull’eventuale carattere riservato di informazioni contenute nella denuncia. Tale lettera dimostrerebbe dunque che la denuncia era già oggetto di esame nel mese di febbraio.<br />
51     Successivamente, la Commissione, con lettera del 9 luglio 2004, avrebbe interrogato le autorità italiane sulle misure considerate nella denuncia al fine di raccogliere informazioni e precisazioni ulteriori rispetto agli elementi forniti nella denuncia. Essa ne avrebbe informato la ricorrente il 13 settembre 2004. La Commissione ne deduce che, a tale data, la ricorrente non poteva ignorare che la sua denuncia formava oggetto di esame, il che escluderebbe ogni ipotesi di carenza.<br />
52     In terzo luogo, la Commissione sottolinea che gli atti che essa ha potuto compiere sino ad ora rientrano nell’ambito della fase preliminare che dovrebbe permetterle di adottare uno degli atti previsti dall’art. 4, nn. 2, 3 e 4, del regolamento n. 659/1999, cioè l’adozione di una decisione che dichiari che le misure in questione non sono aiuti o che si tratta di aiuti compatibili o che va avviato un procedimento formale sulla base dell’art. 88, n. 2, CE. In esito a tale procedimento, la ricorrente avrebbe allora la possibilità di sottoporre al sindacato del Tribunale l’atto così adottato.<br />
53     In quarto luogo, la Commissione sostiene di non essere soggetta ad alcun termine per esaminare aiuti non notificati. Infatti, il termine considerato nella sentenza della Corte 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz (Racc. pag. 1471) non sarebbe applicabile agli aiuti non notificati (citata sentenza Gestevisión Telecinco/Commissione, punto 78). Per questi ultimi, l’art. 10, n. 2, del regolamento n. 659/1999 prevederebbe che la Commissione possa o debba chiedere informazioni allo Stato membro prima di avviare il procedimento formale.<br />
54     È vero che il regolamento n. 659/1999 imporrebbe alla Commissione di esaminare senza indugio i fatti ad essa sottoposti, dato che il carattere ragionevole della durata di tale esame deve essere valutato alla luce delle circostanze e del contesto di ciascuna pratica (citata sentenza Gestevisión Telecinco/Commissione, punto 75). Essa non sarebbe però tenuta a fornire ai denuncianti spiegazioni dettagliate sulle indagini in corso.<br />
55     Nella fattispecie, la durata del procedimento amministrativo sarebbe stata di circa undici mesi a partire dalla ricezione della versione riservata della denuncia e di nove mesi a partire dalla ricezione della sua versione non riservata. Tenuto conto delle circostanze e del contesto della pratica, tale durata non sarebbe irragionevole. La Commissione sottolinea quattro difficoltà particolari incontrate nella trattazione della denuncia:<br />
–       i pretesi aiuti controversi intervenivano in un settore complesso (trasporto aereo di passeggeri e servizi aeroportuali);<br />
–       i soggetti erogatori dei pretesi aiuti erano società nel cui capitale i pubblici poteri disponevano di diverse partecipazioni, il che complicava, per lo Stato membro e per la Commissione, la raccolta di informazioni relative agli accordi tra tali soggetti erogatori e la Ryanair;<br />
–       era difficile verificare se gli aiuti denunciati si basassero su risorse statali o fossero imputabili allo Stato;<br />
–       la denuncia della ricorrente invitava la Commissione a estendere la sua indagine a tre società di gestione di infrastrutture aeroportuali identificate con il solo nome dell’aeroporto da esse gestito, il che implicava un notevole lavoro supplementare da parte della Commissione.<br />
56     La Commissione ritiene di aver agito con diligenza dopo essere stata diffidata ad agire dalla ricorrente.<br />
57     La Commissione deduce dalla cronologia del procedimento che, alla data della proposizione del ricorso in esame (il 5 ottobre 2004), la ricorrente non poteva ignorare lo stato di avanzamento dell’indagine. Tenuto conto del termine di risposta imposto alle autorità italiane, la ricorrente non poteva ragionevolmente attendersi una presa di posizione della Commissione prima del 5 ottobre 2004. Le informazioni fornite dalle autorità italiane sarebbero state ricevute dalla Commissione il 7 ottobre 2004 e informazioni complementari sarebbero state fornite il 9 novembre 2004.<br />
58     Infine, per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di buona amministrazione, la Commissione ritiene che tale motivo, dedotto per la prima volta in sede di replica, sia nuovo e quindi irricevibile.<br />
<i><br />
 Giudizio del Tribunale<br />
</i>59     In via preliminare, si deve rilevare che l’argomentazione relativa alla violazione del principio di buona amministrazione non è stata espressamente svolta nell&#8217;atto introduttivo del giudizio. Tuttavia, tale argomentazione è strettamente connessa a quella relativa al superamento di un termine ragionevole nell’esame della denuncia che costituisce il motivo unico del presente ricorso. Pertanto, tale argomentazione non può essere considerata come un motivo nuovo ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale ed è quindi ricevibile.<br />
60     Occorre verificare se, al momento della diffida indirizzata alla Commissione ai sensi dell’art. 232 CE, gravasse su quest’ultima un obbligo di agire.<br />
61     Nei limiti in cui essa possiede una competenza esclusiva per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione è tenuta, nell’interesse di una buona amministrazione delle norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, a procedere ad un esame diligente e imparziale di una denuncia relativa all’esistenza di un aiuto incompatibile con il mercato comune. Ne consegue che la Commissione non può prolungare indefinitamente l’esame preliminare di misure statali che hanno formato oggetto di una denuncia, qualora essa, come nel caso di specie, abbia accettato di avviare un siffatto esame chiedendo informazioni allo Stato membro interessato. Il carattere ragionevole della durata dell’esame di una denuncia dev’essere valutato sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali che la Commissione deve espletare e della complessità della pratica (citate sentenze Gestevisión Telecinco/Commissione, punti 72-75, e TF1/Commissione, punti 73-75). <br />
62     Nella fattispecie, la Commissione ha ricevuto la denuncia della ricorrente il 29 dicembre 2003. Nel momento in cui la Commissione è stata diffidata ad agire ai sensi dell’art. 232 CE, vale a dire l’11 giugno 2004, l’esame della denuncia durava quindi da meno di sei mesi.<br />
63     La pratica è innegabilmente complessa e di una certa novità, malgrado l’adozione, tre mesi circa dopo la presentazione della denuncia della ricorrente, della decisione 2004/393.<br />
64     Per quanto riguarda le difficoltà sollevate dall’esame della denuncia, può essere rilevato che quest’ultima riguardava diversi aeroporti italiani senza tuttavia designare specificamente tutti i soggetti erogatori degli aiuti denunciati. Benché la denuncia abbia riguardato nominativamente le società So.ge.a.al, Saga e Aeroporti di Roma, titolari della gestione degli aeroporti di Alghero, di Pescara e di Roma, la ricorrente invitava altresì la Commissione ad estendere la sua indagine agli accordi conclusi dalla Ryanair con altri aeroporti italiani, in particolare quelli di Treviso, di Pisa e di Bergamo (Orio al Serio). Al fine, in particolare, di verificare la presenza di risorse di origine pubblica, le autorità italiane hanno dovuto chiedere un termine supplementare di due mesi per identificare i soggetti gestori degli aeroporti interessati. <br />
65     D’altro canto, la Commissione non è rimasta inattiva dopo aver ricevuto la denuncia della ricorrente. Infatti, il 9 luglio 2004 essa ha interrogato le autorità italiane dopo aver ottenuto dalla ricorrente una versione non riservata della sua denuncia. La risposta di queste ultime è pervenuta alla Commissione il 7 ottobre 2004, ossia in maniera quasi concomitante con la scadenza del termine di ricorso.<br />
66     È vero che non è stata offerta al Tribunale alcuna spiegazione che consenta di comprendere perché la Commissione ha atteso più di quattro mesi per trasmettere alle autorità italiane la versione non riservata della denuncia e chiedere loro di fornire informazioni. Malgrado tale ritardo, resta il fatto che la durata totale dell’indagine rimane inferiore a quella di pratiche di complessità analoga in relazione alle quali il Tribunale ha concluso nel senso dell’esistenza di una carenza illegittima. Occorre ricordare, a questo proposito, che la durata di trattazione delle denunce nelle pratiche esaminate nelle citate sentenze Gestevisíon Telecinco/Commissione e TF1/Commissione era, nella prima di tali pratiche, di 47 mesi per la prima denuncia e di 26 mesi per la seconda denuncia e, nella seconda pratica, di 31 mesi. <br />
67     Questi elementi, considerati nel loro insieme, non permettono di ritenere che, alla data della diffida ad agire, la durata dell’esame della denuncia eccedesse i limiti del termine ragionevole. <br />
68     Il ricorso deve pertanto essere respinto.<br />
<b><br />
 Sulle spese<br />
</b><br />
69     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi<br />
</b><br />
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dichiara e statuisce:<br />
<b>1)      Il ricorso è respinto.<br />
2)      La ricorrente è condannata alle spese.<br />
</b><br />
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 maggio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-10-5-2006-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3405</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3405/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3405/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3405</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Santoleri Curatela Fallimentare della Centro Gamma Alimentari S.r.l. (Avv. A. Romano) c/ M.A.P. (Avv. Stato) sulla ammissibilità del provvedimento di decadenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell&#8217;art. 21 L. 218/81 anche qualora non espressamente previsto dalla normativa di settore Contributi e finanziamenti – Agevolazione ex. Art. 21</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3405/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3405/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3405</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Santoleri<br /> Curatela Fallimentare della Centro Gamma Alimentari S.r.l. (Avv. A. Romano) c/ M.A.P. (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla ammissibilità del provvedimento di decadenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell&#8217;art. 21 L. 218/81 anche qualora non espressamente previsto dalla normativa di settore</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e finanziamenti – Agevolazione ex. Art. 21 L. 218/81 – Ricostruzione zone terremotate – Fallimento del beneficiario  &#8211; Provvedimento di decadenza dei contributi – Ammissibilità – Sussiste – Autotutela della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il fallimento di una società che abbia beneficiato delle agevolazioni ex. art. 21 L. 218/81, ai fini della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, anche se non  espressamente contemplato dalla norma, determina la decadenza dai contributi costituendo fattore impeditivo al raggiungimento delle finalità per le quali il beneficio è stato erogato, a nulla rilevando la cessione a terzi dei beni oggetto di agevolazione (nella fattispecie locazione dell’azienda); il provvedimento di decadenza  costituisce espressione del potere di autotutela dell’Amministrazione e può essere adottato anche se non espressamente previsto nella normativa di settore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione  Terza Ter-</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro       &#8211; Presidente<br />
Dott. Stefania Santoleri        &#8211; Consigliere, relatore                                           <br />
Dott. Giulia Ferrari               &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso <b>n. 9679/99</b>, proposto dalla</p>
<p><b>Curatela Fallimentare della Centro Gamma Alimentari S.r.l. </b>in persona del curatore fallimentare Dott. Agostino Garbo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di autorizzazione del Giudice Delegato dall’Avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliata presso  lo studio dell’Avv. Ennio Luponio sito in Roma, Via Michele Mercati n. 51 .</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive)</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge.</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del decreto emesso dal Direttore Generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 347 del 2/12/98, comunicato con nota dell’1/3/99, con il quale si commina alla ditta Gamma Alimentari S.r.l., la decadenza dai benefici previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 30/3/90 n. 76, con l’obbligo per la curatela fallimentare di rimettere al Ministero dell’Industria la somma erogata a titolo di anticipazione, oltre interessi e spesa di collaudo, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, il parere dei consulenti giuridici espresso in data 25/3/98, non comunicato.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Filippo Maria Salvo per delega dell’Avv. Antonio Romano per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Gianna De Socio per l’Amministrazione resistente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il provvedimento indicato in epigrafe il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) ha decretato la decadenza della società ricorrente dai benefici  ex art. 21 della L. 14/5/81 n. 219 a suo tempo concessi in considerazione dell’intervenuto fallimento della società, evento questo impeditivo al raggiungimento delle finalità previste dallo stesso art. 21 della legge.<br />
Con il medesimo atto, il Ministero ha ordinato la restituzione delle somme erogate, con interessi e spese di collaudo.<br />
Avverso detto provvedimento la curatela fallimentare ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:<br />
1)	Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e ss. della L. 219/81, come modificati dal D.Lgs. 30/3/90 n. 76 – Violazione e falsa applicazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 47/219/ZA del 13/5/86 e n. 15 del 13/6/88 – Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti.<br />	<br />
Deduce la ricorrente che l’intervenuto fallimento della ditta non costituirebbe elemento idoneo a decretare la decadenza dai contributi, non essendo espressamente previsto nella normativa di settore.<br />
2)	Ulteriore violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 76/90 e del disciplinare della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la fruizione dei contributi concessi a norma dell’art. 21 della L. 219/81 – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.<br />	<br />
Sostiene poi la ricorrente che i contributi sarebbero stati impiegati per la realizzazione degli impianti, e l’attività produttiva sarebbe attiva avendo la società ceduto in locazione l’intera azienda alla società fattoria San Nicola S.r.l.<br />
Il dissesto finanziario sarebbe intervenuto solo a causa del ritardato pagamento dei contributi da parte del Ministero.<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con provvedimento in data 7/5/87, del Ministero designato all’attuazione degli interventi di cui all’art. 21 della L. 14/5/81 n. 219 e successive modificazioni, la società Centro Gamma Alimentari S.r.l. è stata ammessa, in via provvisoria, a beneficiare di contributi per un investimento di £. 315.204.898.<br />
Con decreto del 1/8/98, è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo complessivo di £. 316.482.812 corrispondente ad un contributo di £. 237.000.000.<br />
La società ha ottenuto £. 28.000.000 a titolo di acconti ed in seguito al collaudo degli impianti, con decreto del 28/3/97 è stato riconosciuto il contributo finale di £. 217.862.000.<br />
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) n. 2707/96, la società Centro Gamma alimentari S.r.l. è stata dichiarata fallita.<br />
Con il decreto in data 2/12/88, il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato ha disposto la decadenza dal contributo concesso in quanto a causa dell’intervenuto fallimento la società non sarebbe più in grado di raggiungere le finalità connesse alla concessione del contributo di cui all’art. 21 della L. 219/81.<br />
Sostiene la ricorrente che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo sia perché il fallimento non costituirebbe, secondo la normativa di settore, fattispecie idonea a decretare la decadenza dai contributi, sia perché gli impianti non sarebbero inattivi essendo intervenuta la locazione dell’azienda.<br />
Entrambe le censure non sono condivisibili.<br />
Come ha correttamente rilevato la difesa erariale, il fallimento anche se non è espressamente contemplato tra le ipotesi per le quali può decretarsi la decadenza dai contributi, nondimeno costituisce fattore impeditivo al raggiungimento delle finalità per le quali il contributo è stato erogato.<br />
La normativa di agevolazione è diretta alla ricostruzione e sviluppo degli impianti produttivi distrutti dal terremoto. al fine di consentire la ripresa dell’attività produttiva.<br />
Il fallimento della società è di per sé fattore impeditivo al proseguimento dell’attività produttiva, e come tale costituisce la violazione massima degli impegni assunti al momento del conseguimento del contributo.<br />
Pertanto, il provvedimento di decadenza  costituisce espressione del potere di autotutela dell’Amministrazione, e può essere quindi adottato anche se non espressamente previsto nella normativa di settore.<br />
La locazione dell’azienda non assume alcun rilievo perché l’attività produttiva non può essere svolta da soggetti diversi dal beneficiario del contributo.<br />
Il contributo, infatti, viene erogato solo dopo che l’Amministrazione ha verificato, nel richiedente,  la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge; i beni, poi, sono soggetti al vincolo di destinazione, non potendo il concessionario né distrarli dall’uso previsto, né cederli a terzi:  ne consegue che la locazione dell’azienda non può costituire fattore impeditivo alla declaratoria di decadenza, poiché la conservazione delle agevolazioni presuppone il perseguimento delle finalità produttive da parte del solo soggetto beneficiario dei contributi, essendo del tutto irrilevante la cessione a terzi dei beni oggetto di agevolazione (se non addirittura vietata in quanto non autorizzata).<br />
In conclusione, il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti. </p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-</p>
<p align=center>respinge<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3405/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3408</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3408</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Santoleri C. Alvino (Avv.ti C. de Vita, E. de Vita e L. Capodicasa) c/ Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avv. Stato) la mancata indicazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale non ne preclude la valutazione da parte della P.A. 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3408</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Santoleri<br /> C. Alvino (Avv.ti C. de Vita, E. de Vita e L. Capodicasa) c/ Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la mancata indicazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale non ne preclude la valutazione da parte della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Illegittima mancata costituzione del rapporto – Diritto del dipendente alla restitutio in integrum – Non sussiste</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Titoli di preferenza – Art. 5 D.P.R. n. 487/94 – Non sono assimilabili ai titoli di merito &#8211; Utilizzo automatico ed eventuale</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Titoli di preferenza – Mancata indicazione nella domanda di partecipazione – Produzione nei termini previsti dal bando di concorso &#8211; Valutazione degli stessi da parte della P.A. – Ammissibilità – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di pubblico impiego, la restitutio in integrum dal punto di vista economico spetta al pubblico dipendente solo in caso di illegittima interruzione del rapporto di impiego e non in caso di accertata illegittima mancata costituzione del rapporto.</p>
<p>2. I cosiddetti titoli di preferenza, indicati nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, non dovendo essere esaminati e valutati dalla Commissione esaminatrice; tali titoli, infatti, servono esclusivamente alla redazione della graduatoria nell’ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio e pertanto la loro utilizzazione è meramente eventuale e vengono applicati in modo del tutto automatico.</p>
<p>3. Non è precluso all’Amministrazione di valutare i titoli di preferenza che non siano stati indicati nell’ambito della domanda di partecipazione al concorso qualora  siano stati comunque prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione  Terza Ter-</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro       &#8211; Presidente<br />
Dott. Stefania Santoleri        &#8211; Consigliere, relatore                                           Dott. Giulia Ferrari               &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso <b>n. 13239/99</b>, proposto da</p>
<p><B>ALVINO CATERINA</B>, rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo de Vita, Emanuela de Vita e Laura Capodicasa ed elettivamente domiciliata presso  il loro studio sito in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62.</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
il MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>D’ALESSANDRO ANTONELLA</B>, controinteressata, non costituita in giudizio.</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del decreto direttoriale 9/6/99, comunicato in data 22/6/99, nonché di tutti gli atti antecedenti e/o conseguenti, comunque connessi e collegati, provvedimento con il quale è stato rigettato il ricorso in opposizione presentato dalla ricorrente avverso il decreto direttoriale 10/5/99 con il quale era stata approvata la graduatoria del concorso per esami per il conseguimento di cinque posti di Dirigente Amministrativo nel ruolo del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, bandito con D.D. 4/7/97, e dichiarate vincitrice le Dott.sse Valery Brillo Antonella, Piezzo Simonetta, Romano Rosaria, Lanzara Rosanna e D’Alessandro Antonella.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Vista la memoria prodotta da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e udito, altresì, l’Avv. Carlo de Vita per la parte ricorrente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per esami a cinque posti di Dirigente Amministrativo nel ruolo del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, indetto con D.D. 4/7/97 e pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 80 del 14/10/97.<br />
La ricorrente ha conseguito il medesimo punteggio della controinteressata Dott.ssa D’Alessandro, ed entrambe si sono collocate in parità al quinto posto della graduatoria.<br />
L’Amministrazione ha quindi risolto la situazione di ex aequo facendo riferimento ai titoli di preferenza.<br />
Ha stilato la graduatoria finale ponendo al quinto posto la controinteressata D’Alessandro, preferita in quanto in possesso del titolo di preferenza consistente nell’aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l’Amministrazione che aveva indetto il concorso (art. 5, comma 4, n. 17 del D.P.R. 487/94).<br />
L’Amministrazione non ha invece tenuto conto dei titoli di preferenza indicati dalla ricorrente e documentati nei termini previsti dal bando di concorso.<br />
La Dott.ssa Alvino ha quindi proposto ricorso in opposizione deducendo che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto del possesso del titolo di preferenza da essa indicati nella domanda e documentati, mentre avrebbe attribuito rilievo al titolo di preferenza della controinteressata anche se non indicato nella  domanda di partecipazione al concorso.<br />
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha respinto il ricorso in opposizione sostenendo che la ricorrente avrebbe fatto riferimento nella domanda alla “invalidità civile” del padre – titolo non valutabile – e non alla sua “invalidità per servizio” (in seguito documentata), titolo questo che non sarebbe stato indicato nella domanda e che quindi non avrebbe potuto essere oggetto di considerazione; per quanto concerne la controinteressata, ha sostenuto che il titolo del “lodevole servizio” – anche se non indicato nella domanda -, sarebbe una qualità del servizio e sarebbe stato direttamente conosciuto dall’Amministrazione.<br />
Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:<br />
1)	Violazione degli artt. 16 comma 1 del D.P.R. 487/94, 3 comma 4 lett. g) e 5 comma 21 D.D. 4/7/97. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errata valutazione dei presupposti.<br />	<br />
Deduce la ricorrente che secondo il bando di concorso – e secondo lo stesso D.P.R. 487/94 – l’Amministrazione deve tener conto dei soli titoli di preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso.<br />
L’Amministrazione, quindi, non avrebbe potuto valutare il titolo di preferenza della controinteressata, non essendo stato indicato nella domanda.<br />
2)	Violazione degli artt. 5, comma 4 D.P.R. 487/94 e 3 comma 4 lett. g) del D.D. 4/7/97. Eccesso di potere per motivazione illogica ed incongrua.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che non vi sarebbe equivalenza tra il mero “prestare servizio” ed il prestare “lodevole servizio”, tant’è che solo il lodevole servizio costituirebbe titolo di preferenza: pertanto  l’Amministrazione non avrebbe potuto valutare alla controinteressata detto titolo di preferenza non essendo stato indicato nella domanda, e non essendo ricompreso nella mera indicazione del servizio alle dipendenze dell’Amministrazione che aveva indetto il concorso.<br />
3)	Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, della manifesta ingiustizia, e della contraddittorietà della motivazione.<br />	<br />
L’Amministrazione avrebbe tenuto un atteggiamento formalistico nei confronti della ricorrente e molto più sostanzialistico nei confronti della controinteressata: di qui il vizio di disparità di trattamento.<br />
4)	Altro eccesso di potere sotto il profilo dell’errata valutazione di presupposti e della manifesta ingiustizia.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che l’invalidità per servizio sarebbe una specificazione dello stato di invalidità del padre, indicato nella domanda.<br />
Il rigore interpretativo tenuto dall’Amministrazione sarebbe del tutto illegittimo ed ingiustificato.<br />
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio senza svolgere attività difensiva.<br />
La controinteressata, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
All’udienza pubblica del 6 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente, classificata in posizione non utile al momento dell’approvazione della graduatoria, è stata successivamente assunta in servizio con decreto del 16/3/00, avente efficacia con decorrenza 22/12/99.<br />
Pertanto, l’interesse al ricorso residua soltanto per ciò che concerne la posizione in ruolo, atteso che i vincitori del concorso sono stati assunti con decorrenza 10/6/99 ed occupano posizioni anteriori nel ruolo dell’Amministrazione.<br />
Con la memoria depositata il 16 marzo 2006, quindi, la ricorrente ha insistito nella sua richiesta di accoglimento del ricorso ai fini della decorrenza della nomina in servizio e della posizione nel ruolo nel Ministero, ed ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive che le sarebbero spettate ove fosse stata riconosciuta vincitrice del concorso, quantificando la somma in € 11.024,23.<br />
Ritiene il Collegio di dover precisare fin d’ora che l’unica pretesa che la ricorrente può far valere in questo giudizio è quella relativa alla sua collocazione in graduatoria e alla sua corretta posizione nel ruolo dell’Amministrazione, non potendo vantare alcuna pretesa di carattere economico atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata, la restitutio in integrum dal punto di vista economico spetta al pubblico dipendente solo in caso di illegittima interruzione del rapporto di impiego, e non quando viene accertata l’illegittima mancata costituzione del rapporto (Cons. Stato Sez. IV 28/7/05 n. 4005; T.A.R. Lazio Sez. II 27/4/05 n. 3126; Cons. Stato Sez. V 8/9/03 n. 5014; cons. Stato Sez. VI 4/4/03 n. 1752; ecc.).<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Ritiene il Collegio di dover richiamare la propria giurisprudenza in ordine alla valutabilità dei titoli di preferenza, prodotti nei termini e posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma  non indicati al momento della presentazione della domanda (T.A.R. Lazio Sez. III Ter n. 711/04).<br />
Innanzitutto  i cosiddetti titoli di preferenza, indicati nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, per i quali l’art. 8 del D.P.R. n. 487/94 prescrive che devono essere valutati prima dell’espletamento delle prove di esame.<br />
Non devono infatti essere esaminati e valutati dalla Commissione esaminatrice, ma servono esclusivamente alla redazione della graduatoria nell’ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio.<br />
La loro utilizzazione è quindi meramente eventuale e vengono applicati in modo del tutto automatico, nel rispetto dell’ordine previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94.<br />
Si tratta quindi di vedere, se la mancata indicazione (o scorretta indicazione) del possesso dei titoli di preferenza nell’ambito della domanda di partecipazione al concorso, possa poi precludere all’Amministrazione di valutarli, sebbene siano stati prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.<br />
Non vi è dubbio che seguendo attentamente le indicazioni contenute nel bando di concorso, sia  la ricorrente che la controinteressata avrebbero dovuto provvedere ad indicare correttamente fin dal momento della partecipazione alla selezione il possesso dei suddetti titoli (è sufficiente leggere l’art. 3 lett. g) e l’art. 5 del bando di concorso), nondimeno, però, il Collegio ritiene di non potersi attestare su un’interpretazione formalistica del bando stesso, in un caso come quello in questione, nel quale, come già rilevato, i titoli erano posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, sono stati prodotti entro il termine prescritto, e per di più, per quanto concerne la controinteressata erano già in possesso dell’Amministrazione che aveva indetto il concorso – dovendo lo stesso Ministero dell’Industria rilasciare l’attestato di lodevole servizio – mentre per ciò che concerne la ricorrente, il titolo di preferenza era stato indicato nella domanda, anche se in modo parzialmente scorretto.<br />
Per quanto concerne la controinteressata, infatti, l’Amministrazione, ha seguito un criterio di tipo “sostanzialistico” ed ha ritenuto valutabile il titolo di preferenza del “lodevole servizio” alle proprie dipendenze, anche se non menzionato nella domanda di partecipazione al concorso.<br />
Il Collegio condivide pienamente l’operato dell’Amministrazione, poiché lo stesso art. 16 del D.P.R. n. 487/94, stabilisce che non vi è obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già posseduti dall’Amministrazione, e ciò al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell’Amministrazione stessa.<br />
Non è invece condivisibile l’eccesso di formalismo assunto nei confronti della ricorrente, che peraltro si appalesa del tutto irragionevole se confrontato con la logica seguita nei confronti della controinteressata.<br />
Innanzitutto né dal bando di concorso, né dai principi che regolano le procedure concorsuali – par condicio tra i candidati e divieto di aggravamento della procedura concorsuale – può  desumersi il divieto della valutazione dei titoli di preferenza erroneamente indicati.<br />
Ritiene innanzitutto il Collegio che dalla disposizione dell’art. 4 del bando di concorso (Termine per il possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso) non possa desumersi il divieto della loro valutazione.<br />
Detta norma, infatti, si riferisce esclusivamente ai casi di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione o per mancata indicazione di tutte le dichiarazioni necessarie ai fini dell’ammissione stessa.<br />
Poiché la dichiarazione in questione deve considerarsi meramente eventuale (ben potendo il candidato non essere titolare di alcun titolo di preferenza), la norma sull’esclusione non risulta applicabile al caso di specie, tanto più che la vicenda non attiene all’esclusione dal concorso, ma alla sola valutazione dei titoli di preferenza ai fini dello spostamento nella graduatoria finale.<br />
L’Amministrazione ha però dedotto il divieto di valutazione dei titoli di preferenza dall’art. 5 del bando che fa espresso riferimento ai titoli “già indicati nella domanda”, avendo ritenuto diversi lo stato di “invalidità civile” indicato nella domanda, e quello di “invalidità per servizio” valutabile ai sensi del D.P.R. 487/94.<br />
Detta interpretazione sembra al Collegio troppo formalistica, perché la non corretta indicazione del possesso dei titoli nell’ambito della domanda, non ha avuto né l’effetto di aggravare il procedimento, né ha arrecato ritardi all’Amministrazione nel redigere la graduatoria finale, poiché i documenti inviati dalla ricorrente sono pervenuti insieme a quelli prodotti dagli altri candidati.<br />
Alcuna lesione è derivata quindi all’Amministrazione per effetto della dimenticanza.<br />
Non sembra poi al Collegio che l’errore nel quale è incorsa la ricorrente abbia avuto un qualche effetto sulla posizione degli altri candidati: come già ricordato, infatti, i titoli in questione – posseduti e prodotti nei termini &#8211; sono stati esaminati tutti nello stesso momento, alla scadenza del termine di quindici giorni dall’espletamento del colloquio, e pertanto la loro pregressa indicazione, non dovendo detti titoli essere previamente valutati, non può in alcun modo aver violato la par condicio tra i concorrenti (semmai proprio la loro previa conoscenza, avrebbe potuto, in ipotesi, assumere rilievo nelle valutazioni della Commissione esaminatrice).<br />
In sintesi, poiché l’irregolarità della domanda della ricorrente, non ha arrecato alcun nocumento né all’Amministrazione, né ha violato la par condicio tra i concorrenti, ritiene il Collegio che l’interpretazione fornita dall’Amministrazione delle norme del bando – con riferimento, peraltro, alla sola ricorrente &#8211; sia eccessivamente formalistica, e contraria al principio di collaborazione fra amministrazione ed amministrati, riconducibile al più generale principio di buona amministrazione.<br />
L’Amministrazione, in presenza della documentazione attestante il possesso di titoli di preferenza prodotta dalla ricorrente, avrebbe dovuto considerarla sufficiente ai fini della redazione della graduatoria, o avrebbe quantomeno dovuto invitare la ricorrente a correggere la domanda se lo avesse ritenuto necessario.<br />
Peraltro, l’atteggiamento formalistico tenuto nei confronti della ricorrente stride in modo evidente con l’atteggiamento sostanzialistico tenuto nei confronti della controinteressata, avendo in pratica l’Amministrazione utilizzato parametri diversi in presenza di situazioni del tutto analoghe.<br />
Di qui la fondatezza della censura di contraddittorietà e disparità di trattamento.<br />
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto disponendosi l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-</p>
<p align=center>accoglie<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
	Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.000 oltre accessori di legge.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-5-2006-n-3408/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.3408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10701/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10701</a></p>
<p>Pres. Nicastro – Rel. Di Nanni – P.M. Palmieri Romualdo Perla (avv. G. Rossi) c. Regione Umbria (avv. Manuali) e Amministrazione Provinciale di Perugia (n.c.) danni da fauna selvatica: al G.O. la controversia sull&#8217;entità dell&#8217;indennizzo al proprietario danneggiato Giurisdizione e competenza – Controversia in ordine all’indennizzo dei danni subiti dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10701/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10701/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicastro – Rel. Di Nanni – P.M. Palmieri<br /> Romualdo Perla (avv. G. Rossi) c. Regione Umbria (avv. Manuali) e Amministrazione Provinciale di Perugia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">danni da fauna selvatica: al G.O. la controversia sull&#8217;entità dell&#8217;indennizzo al proprietario danneggiato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversia in ordine all’indennizzo dei danni subiti dal proprietario di terreni coltivati da parte di fauna selvatica – Criteri di indennizzo determinati ex lege – Stima di carattere tecnico riguardante i valori indicati nelle norme – Necessità – Potere discrezionale della P.A. – Insussistenza – Diritto soggettivo del proprietario – Devoluzione al Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di controversia in ordine all’indennizzo spettante a proprietario di terreni coltivati per i danni causati da fauna selvatica, quando la legge che prevede l’indennizzo stabilisca dei criteri di indennizzo per l’applicazione dei quale è necessaria solo una stima tecnica riguardante i valori indicati ex lege, senza l’esercizio di poteri discrezionali, il proprietario danneggiato è titolare di un diritto soggettivo all’indennizzo, con il che la controversia deve essere devoluta al Giudice Ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8429_8429.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10701/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10700</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10700/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10700</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Preden – P.M. Iannelli Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (avv. Stato) c. Vitale Filomena (n.c.) dopo la l. 168/1989 l&#8217;Università può valersi del patrocinio &#8220;autorizzato&#8221; dell&#8217;Avvocatura dello Stato Processo – Università statali – Patrocinio in giudizio – Post l. 168/1989 –Avvocatura dello Stato &#8211; Patrocinio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10700/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-10-5-2006-n-10700/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.10700</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Preden – P.M. Iannelli<br /> Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (avv. Stato) c. Vitale Filomena (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">dopo la l. 168/1989 l&#8217;Università può valersi del patrocinio &ldquo;autorizzato&rdquo; dell&#8217;Avvocatura dello Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Università statali – Patrocinio in giudizio – Post l. 168/1989 –Avvocatura dello Stato &#8211; Patrocinio obbligatorio ex r.d. 1611/1933 – Insussistenza – Patrocinio autorizzato ex r.d. 1592/1933 &#8211; Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche dopo l’entrata in vigore della l. 168/1989 deve ritenersi che l’Avvocatura dello dello Stato possa operare il patrocinio in giudizio delle Università statali sotto forma di patrocinio autorizzato ex r.d. 1592/1933.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-198/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.198</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est. R.R. Service s.r.l. (Avv.ti G. Cugurra ed E. Pontiroli) contro la Provincia di Reggio Emilia (Avv. P. Coli) e nei confronti della Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c. a r.l. (Avv. F. Bassi) in tema di R.T.I. o A.T.I. in un appalto per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-198/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.<br /> R.R. Service s.r.l. (Avv.ti G. Cugurra ed E. Pontiroli) contro la Provincia di Reggio Emilia (Avv. P. Coli) e nei confronti della Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c. a r.l. (Avv. F. Bassi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di R.T.I. o A.T.I. in un appalto per il servizio di progettazione per il restauro e la ristrutturazione di un complesso immobiliare; sulla determinazione dei corrispettivi spettanti ad architetti ed ingegneri incaricati di redigere progetti a seguito dell&#8217;annullamento del D.M. 4/4/2001</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Appalto per il servizio di progettazione per il restauro e la ristrutturazione di un complesso immobiliare – Norma del bando di gara che richiede la presentazione di un documento attestante la“…descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure finora adottate per garantire la qualità dell’attività di progettazione” &#8211; Concorrenti presentatisi in forma associativa temporanea &#8211; La disposizione deve intendersi riferita ai soli componenti del R.T.I. o A.T.I. che impieghino effettivamente nel servizio di progettazione oggetto di appalto le proprie attrezzature tecniche ed i propri strumenti<br />
2. Contratti della p.a. – Determinazione dei corrispettivi spettanti ad architetti ed ingegneri incaricati di redigere progetti &#8211; Annullamento da parte del giudice amministrativo del D.M. 4 aprile 2001 &#8211; Continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949, n. 143</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In un appalto per il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione di un complesso immobiliare, laddove il bando di gara prescriva la presentazione di un documento attestante la “…descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure finora adottate per garantire la qualità dell’attività di progettazione”, tale disposizione della lex specialis deve necessariamente intendersi riferita – nel caso di concorrenti presentatisi in forma associativa temporanea – ai soli componenti del R.T.I. o A.T.I. che impiegano effettivamente nel servizio di progettazione oggetto di appalto le proprie attrezzature tecniche ed i propri strumenti<br />
2. In tema di appalti per servizi di progettazione, per la determinazione dei corrispettivi spettanti ad architetti ed ingegneri incaricati di redigere i progetti, a seguito dell’annullamento, da parte del giudice amministrativo, del D.M. 4 aprile 2001 recante “aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti” e fino all&#8217;emanazione d&#8217;un nuovo decreto interministeriale, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949, n. 143</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di R.T.I. o A.T.I. in un appalto per il servizio di progettazione per il restauro e la ristrutturazione di un complesso immobiliare; sulla determinazione dei corrispettivi spettanti ad architetti ed ingegneri incaricati di redigere progetti a seguito dell&#8217;annullamento del D.M. 4/4/2001</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A    I T A L I A N A <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 219/03   REG.  RIC<br />
N. 198 REG. SENT.<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori: Dott. Gaetano  CICCIO’	Presidente; Dott. Umberto GIOVANNINI	Consigliere Rel.est; Dott.  Italo       CASO                        Consigliere																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato il seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 219 del 2003, proposto da<br />
<b>R.R Service s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di A.T.I. con: Studio dott. arch. Maria Cristina Costa, Studio Termotecnici e associati, Ingeos – Studio associato di Ingegneria di Saverio Fontana e Paolo Del Monte e Studio tecnico dott. ing. Giuseppe Gasparini, rappresentati e difesi dall’Avv. Giorgio CUGURRA e dall’Avv. Elena PONTIROLI ed elettivamente domiciliati  presso lo studio dei medesimi, in  Parma, via Mistrali n. 4</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Provincia di Reggio Emilia</b>, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo COLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Mario RAMIS,  in Parma, borgo G. Tommasini n. 20;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di R.T.I. con: Studio Mauro Severi Architetto e Studio d’Ingegneria  Giuseppe Herman, rappresentati e difesi- ARTEAS Progetti Associazione Professionale, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di A.T.I. con: Bisi e Merkus Studio associato, Architektenburo Prins. &#038; Kentie b.v., Erreci Ingegneri associati, Cavazioni s.r.l. ed Ess</p>
<p>e con l’intervento ad adiuvandum di</p>
<p><b>Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Emilia</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco BASSI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Parma via Petrarca n. 20</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 343 del 2/4/2003, con la quale l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia ha aggiudicato il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione del complesso immobiliare della ex O.P.G. a R.T.I. avente Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c. a r.l. quale capogruppo e di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso ed, in particolare, della valutazione delle offerte economiche presentate sia da R.T.I. avente Cooperativa Architetti – Progettazione s.c. a r.l. quale capogruppo che da A.T.I. avente Arteas Progetti Associazione Professionale quale capogruppo</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Emilia e della controinteressata A.T.I. avente quale mandataria Arteas Progetti;<br />
Visto l’intervento ad adiuvandum di Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 18/4/2006, relatore il Dott. Umberto GIOVANNINI, gli Avv.ti Giorgio CUGURRA ed Elena PONTIROLI per i ricorrenti, l’Avv. Paolo COLI per l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, l’Avv. Paolo MICHIARA per A.T.I. avente Arteas Progetti quale mandataria e l’Avv. Franco BASSI per l’interveniente ad adiuvandum;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 219 del 2003, notificato il 24/5/2003 e depositato il 29/5/2003, la ricorrente A.T.I. chiede l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale in data 2/4/2003, con la quale la Provincia di Reggio Emilia ha aggiudicato il servizio di  progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione del complesso immobiliare della ex O.P.G. a Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c.r.l. e di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso ed, in particolare, della valutazione delle offerte economiche presentate dalla suddetta concorrente e da A.T.I. ricorrente.<br />
A.T.I. ricorrente, dopo avere rappresentato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:<br />
A) Violazione e falsa applicazione del bando di gara;<br />
Tra i documenti da allegare all’offerta è compreso il doc. B1.1.3 concernente la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati pr la prestazione del servizio e delle misure finora adottate pr garantire la qualità dell’attività di progettazione.<br />
L’Ing. Herman, componente il R.T.I. aggiudicatario non ha descritto né la propria attrezzatura, né le suddette misure.<br />
La Provincia, anziché escludere il R.T.I., ha ritenuto di potere prescindere da tali elementi sulla base della circostanza che il raggruppamento concorrente di tale attrezzatura di uno dei mandanti non intendeva avvalersi, ma ciò non esclude che il medesimo, dovendo comunque contribuire con la propria capacità organizzativa e professionale, avrebbe dovuto produrre il documento relativo alle misure da lui stesso adottate.    <br />
B) Violazione della lex specialis di gara e del D.M. 4/4/2001;<br />
Al bando della gara pubblica in questione, pubblicato dalla Provincia di Reggio Emilia in data 10/7/2002, era allegata una scheda per il calcolo dei corrispettivi per l’attività progettuale che indicava esplicitamente il D.M. 4/4/2001 (Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici” quale riferimento per effettuare il calcolo dei corrispettivi per l’attività progettuale oggetto di appalto.<br />
Sono state presentate solo tre offerte, ma quella di A.T.I. ricorrente è stata l’unica a rispettare i minimi delle tariffe degli onorari previsti nel citato decreto.<br />
Ciò nonostante, tutte e tre le offerte sono state valutate e la ricorrente si è classificata al terzo posto, mentre la gara è stata aggiudicata alla Cooperativa Architetti e Ingegneri s.c. a r.l.. <br />
Essendo necessario formulare l’offerta prendendo a riferimento il tariffario di cui al citato decreto ministeriale, i partecipanti alla gara potevano manovrare sia in aumento che in diminuzione rispetto alla stima operata dalla amministrazione appaltante solo relativamente alle prestazioni accessorie (non contemplate nel tariffario), ma non potevano che manovrare in aumento relativamente alle prestazioni progettuali, dato che l’Amministrazione Provinciale ha esposto nella scheda costituente allegato al bando di gara, l’onorario calcolato secondo il minimo tariffario.<br />
Pertanto, l’offerta minima ammissibile dal bando poteva spingersi fino ad azzerare i compensi per le prestazioni accessorie, ma non ammetteva ribassi riguardo alle tariffe minime per le prestazioni progettuali esposte nella scheda.<br />
C) Violazione art. 7 comma 1 lett. I) punto 6 L. n. 166 del 2002;<br />
La norma in rubrica ha introdotto, nell’art. 17 della L. n. 109 del 2004, il comma 12 ter che dispone “Fino all’emanazione del decreto ivi previsto continua ad applicarsi quanto stabilito nel Decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001”.<br />
Il bando richiama esplicitamente il decreto 4/4/2001, proprio perché la legge sui lavori pubblici impone di rispettare il tariffario minimo vigente.<br />
Anche se tale decreto è stato annullato dal T.A.R. del Lazio, il T.A.R. Veneto ha chiarito che l’art. 7 della L. n. 166 del 2002 è stato emanato esplicitamente al fine di sussumere la disciplina regolamentare nella fonte primaria, al fine di conferirle stabilità indipendentemente dall’atto regolamentare sottostante, gravato di impugnazione e suscettibile di annullamento (T.A.R. Veneto, sez. 1^, 16/4/2003 n. 2651).<br />
Nel caso in esame, il bando è stato pubblicato prima che il D.M. 4/4/2001 fosse annullato e indica espressamente il decreto quale riferimento per il calcolo degli onorari.<br />
In ogni caso, ogni dubbio della Provincia di Reggio Emilia al riguardo avrebbe dovuto venire meno con l’entrata in vigore della L. n. 166 del 2002.<br />
L’avere disatteso i minimi tariffari del decreto viola non solo la lex specialis di gara ma anche la stessa legge che ha conferito agli stessi il rango di norma primaria.<br />
D) Eccesso di potere per illogicità manifesta;<br />
Sotto diverso profilo, un’offerta che propone un ribasso del 50% rispetto al prezzo base esposto dall’amministrazione, oltre a porsi in contrasto con il D.M. 4/4/2001 doveva essere qualificata come anomala e, pertanto, trattandosi di appalto di servizi, l’amministrazione appaltante avrebbe dovuto valutare l’effettiva serietà  dell’offerta.<br />
Le offerte che sono scese al di sotto dei minimi tariffari dovevano essere escluse non solo perché in contrasto con un’univoca prescrizione della lex specialis, ma anche perché anomale e non serie.<br />
&#8211; Con memoria conclusiva depositata in data 6/4/2006, A.T.I. ricorrente, dopo avere ulteriormente illustrato le argomentazioni che precedono (specie in riferimento all’inderogabilità dei minimi tariffari e alla necessità, nella specie, di una verifica del</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>L’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, costituitasi in giudizio, in resistenza alle argomentazioni di parte ricorrente ritiene infondato il ricorso, chiedendone, conseguentemente, la reiezione con vittoria di spese ed onorari.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>Si è inoltre costituito in giudizio il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa risultato aggiudicatario della gara, che, ritenendo anch’esso infondato il ricorso, chiede che lo stesso sia respinto e che A.T.I. ricorrente sia condannata al pagamento delle spese di lite.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti Conservatori di Reggio Emilia, intervenuto in adesione delle ragioni dei ricorrenti, sostiene la fondatezza del ricorso e ne chiede, pertanto, l’accglimento.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>Alla pubblica udienza del 18/4/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, essa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso, la Associazione Temporanea d’Imprese avente R.R. Service s.r.l. quale mandataria, che ha partecipato alla gara pubblica bandita dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il restauro e la ristrutturazione del complesso immobiliare dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, impugna il provvedimento di aggiudicazione della suddetta gara al concorrente R.T.I. avente Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione s.c.r.l. quale impresa mandataria.<br />
Con il primo motivo, la ricorrente censura l’ammissione alla gara del R.T.I divenuto in seguito aggiudicatario della stessa, poiché uno dei componenti del suddetto Raggruppamento risulta non avere presentato la documentazione prevista al punto B2.1.3 del bando relativa alla “…descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure finora adottate per garantire la qualità dell’attività di progettazione”.<br />
Il Tribunale deve rilevare l’infondatezza del motivo, poiché tale disposizione della lex specialis deve necessariamente intendersi riferita – nel caso appunto di concorrenti presentatisi in forma associativa temporanea – ai soli componenti del R.T.I. o A.T.I. che impiegano effettivamente nel servizio di progettazione oggetto di appalto le proprie attrezzature tecniche ed i propri strumenti.<br />
Nel caso in esame, pertanto, ove dagli atti di causa non risulta che il R.T.I. aggiudicatario intenda servirsi anche delle attrezzature del proprio componente Ing. Herman per l’esecuzione del servizio, deve ritenersi che la documentazione presentata dal suddetto concorrente sia conforme alla riferita disposizione del bando.     <br />
Con il secondo mezzo d’impugnazione, la ricorrente ritiene illegittimo il gravato provvedimento di aggiudicazione, in quanto ambedue le altre concorrenti la cui offerta è stata valutata dall’amministrazione appaltante, avrebbero dovuto essere escluse dalla gara poiché entrambe – in violazione di quanto previsto dalla lex specialis di gara &#8211; hanno presentato offerte per la progettazione in ribasso rispetto all’importo base d’asta ed al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 4 aprile 2001.<br />
La censura è infondata, in quanto in nessuna sua disposizione il bando prevede che l’offerta relativa ai corrispettivi per l’attività progettuale non potesse essere soggetta a ribasso né che dovessero essere rispettati i minimi tariffari previsti dal suddetto decreto relativamente all’attività di progettazione.<br />
 Il bando, al contrario, espressamente non ammette offerte economiche in aumento (vedasi punto n. 2, busta C.) e inoltre, esso, sia nella parte in cui disciplina l’offerta economica (sempre al punto n. 2, busta C) sia nell’all. n. 1, concernente il “modulo offerta” predisposto dall’Amministrazione appaltante, non fa alcun riferimento al citato D.M. 4 aprile 2001.<br />
D’altra parte, non sembra condivisibile la tesi di A.T.I. ricorrente, stante che l’asserito espresso riferimento del bando al decreto ministeriale su cui la stessa imposta non solo la censura in esame, ma, in definitiva, l’intero ricorso, è contenuto unicamente in un prospetto allegato al bando avente la chiara finalità di costituire lo “Importo a base d’asta, comprese le spese tecniche, per l’esecuzione delle progettazioni preliminari, definitiva ed esecutiva…”<br />
Ne consegue che le tariffe indicate nel decreto ministeriale sono state utilizzate dalla amministrazione appaltante al limitato fine di determinare l’importo a base d’asta ed evidenziare, altresì, i criteri seguiti ed i calcoli effettuati per pervenire all’importo di Euro 521.000,00 al netto di C.N.P.A.I.A. e I.V.A., senza che emerga in alcun modo dal bando di gara la volontà dell’Amministrazione appaltante di prefigurare il citato decreto 4 aprile 2001 quale elemento essenziale ed assolutamente vincolante per la formulazione delle offerte.<br />
Da siffatto indiretto e marginale riferimento contenuto unicamente in un prospetto allegato al bando di gara, non sembra pertanto né coerente né ragionevole trarre la duplice conclusione che le norme della lex specialis precludessero, peraltro riguardo alla sola attività di progettazione, offerte economiche in ribasso o comunque inferiori ai minimi tariffari previsti dal decreto ministeriale riguardo ai corrispettivi per l’effettuazione del servizio di progettazione.<br />
E’ evidente, inoltre, come non ha mancato di rilevare la difesa dell’Amministrazione Provinciale, che non essendo esplicitamente ammesse, ai sensi dello stesso bando, offerte in aumento per tutti indistintamente gli elementi che vanno a comporre l’offerta economica, quest’ultima doveva necessariamente consistere nell’indicazione – anche in riferimento alla progettazione &#8211; di un ribasso dell’importo preso a base d’asta o, al limite, nell’indicazione dell’importo stesso.<br />
Le considerazioni che precedono valgono anche per confutare la prima parte del terzo mezzo d’impugnazione, anch’essa imperniata, come si è detto, su ambedue gli errati presupposti dell’espresso richiamo della lex specialis al D.M. 4 aprile 2001 e, ulteriormente, della ritenuta cogente applicabilità, alla gara in questione, della disciplina sui minimi tariffari ivi prevista.<br />
Il Collegio ritiene, inoltre, che non possa essere condivisa l’ulteriore argomentazione – sempre contenuta nel terzo mezzo – rilevante l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione sub specie della mancata applicazione dell’art. 7, primo comma, lett. I) punto 6 della L. n. 166 del 2002 che, avendo inserito il comma 12 ter nell’art. 17 della L. n. 109 del 1994, avrebbe, secondo la prospettazione di A.T.I. ricorrente, elevato il D.M. 4 aprile 2001(espressamente richiamato nel suddetto comma aggiunto) al rango di fonte normativa primaria, con ritenuto superamento, in tal modo, della sentenza del T.A.R. Lazio –RM- n. 6552 del 23/7/2002 (poi seguita dalla successiva sentenza n. 7067 del 8/8/2002 ) che, nel frattempo, aveva annullato il decreto stesso.<br />
Anche se tale tesi trova esplicito appoggio giurisprudenziale in alcune sentenze del T.A.R. Veneto (n. 2651 e n. 2813 del 2003), il Tribunale ritiene di doversi allineare, sulla questione, a quanto sostenuto, in più occasioni, dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.<br />
Più in dettaglio, con propria determinazione n. 27/2002 del 16/12/2002, l’Autorità ha affermato “…l’inconfigurabilità di una legificazione, per rinvio, di un provvedimento amministrativo annullato, per giunta antecedentemente all’entrata in vigore della legge che allo stesso rinvia.”.<br />
A tale conclusione l’Autorità perviene sulla base della constatazione che “…la L. n. 166 del 2002, pur avendo inserito nell’art. 17 della L. n. 109 del 1994 il suddetto comma 12-ter, non ha soppresso il comma 14-ter dello stesso articolo, il quale stabilisce che, fino all’emanazione del decreto previsto dall’art. 14-bis (che è poi quello annullato dal T.A.R.), continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della legge 2 marzo 1949 n. 143.”.<br />
La suesposta tesi è pienamente condivisibile, dal momento che il mantenimento in vita – quale disciplina transitoria in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto &#8211; della normativa previgente il D.M. annullato in sede giurisdizionale, contraddice esplicitamente, sul piano logico-giuridico, le conclusioni cui perviene la tesi sostenuta dal T.A.R. Veneto, che è fondata, appunto, sulla ritenuta ultrattività del decreto annullato per effetto della “legificazione” operata dalla L. n. 166 del 2002.<br />
L’adesione alla tesi da ultima esposta, comporta, quale ulteriore conseguenza, l’infondatezza anche dell’ultimo mezzo d’impugnazione.<br />
L’Amministrazione appaltante ha infatti accertato – e, sul punto, nessuna specifica obiezione risulta pervenuta da parte di A.T.I ricorrente &#8211; che quanto meno il ribasso offerto da R.T.I. aggiudicataria fosse comunque superiore ai minimi tariffari previsti dalla l. n. 143 del 1949 e s. m. e i. che sono vigenti, come si è detto, quale disciplina intertemporale, fino all’adozione del decreto sostitutivo del D.M. 4 aprile 2001.<br />
Risulta pertanto l’evidente infondatezza della censura che ritiene “anomala” o quanto meno in sospetto di anomalia un’offerta economica per servizi di progettazione che era superiore ai minimi tariffari vigenti in quel momento.<br />
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, anche in considerazione del supporto giurisprudenziale che ha avuto la tesi della ricorrente sulla questione principale della causa, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio. </p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 219 del 2003 di cui in epigrafe, lo respinge. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 10 maggio 2006</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-200/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.200</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est. Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti R. Troiano ed A. Fantini) contro il Comune di Parma (Avv. G. Cugurra) sulle differenze funzionali e strutturali tra le stazioni radio base per la telefonia cellulare di tipo &#8220;fisso&#8221; e quelle di tipo &#8220;mobile&#8221; 1. Edilizia ed urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-200/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-5-2006-n-200/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.<br /> Vodafone Omnitel N.V. (Avv.ti R. Troiano ed A. Fantini) contro il Comune di Parma (Avv. G. Cugurra)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle differenze funzionali e strutturali tra le stazioni radio base per la telefonia cellulare di tipo &ldquo;fisso&rdquo; e quelle di tipo &ldquo;mobile&rdquo;</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Stazioni radio base per la telefonia cellulare &#8211; Impianto di tipo “fisso” &#8211; È destinato a modificare in modo definitivo e permanente l’ambiente circostante &#8211; Impianto di tipo “mobile” &#8211; Deve garantire solo provvisoriamente e per un tempo assai limitato la copertura territoriale del servizio</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Stazioni radio base per la telefonia cellulare &#8211; Impianto di tipo “mobile” &#8211; Non può presentare una struttura tale che lo assimili o anche solo che lo avvicini, sotto tale profilo, ad un impianto di tipo “fisso”</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di stazioni radio base per la telefonia cellulare, mentre l’installazione di un nuovo impianto “fisso” è destinata a modificare in modo definitivo e permanente l’ambiente circostante, la collocazione di un impianto “mobile” deve garantire solo provvisoriamente e per un tempo assai limitato (che non può, di norma, superare i quattro mesi) la copertura territoriale del servizio nelle more della conclusione dell’ordinario iter procedimentale relativo alla richiesta di installazione di un nuovo impianto definitivo.<br />
In tema di stazioni radio base per la telefonia cellulare l’impianto di tipo “mobile” non può presentare una struttura tale che lo assimili o anche solo che lo avvicini, sotto tale profilo, ad un impianto destinato ad essere installato in loco in via definitiva per assicurare in modo permanente la copertura del servizio. Difatti, qualora si annettesse precipua rilevanza alla sola caratteristica della “facile amovibilità della struttura”, ritenendo irrilevante l’aspetto strutturale, la normativa regionale &#8211; così non rettamente interpretata &#8211; presterebbe il fianco a facili elusioni da parte dei gestori. A questi ultimi basterebbe disporre di una nutrita schiera di tecnici ed operatori, per riuscire a dimostrare che anche il più complesso ed impattante impianto “fisso” di telefonia mobile, in quanto all’occorrenza concretamente rimuovibile in tempi brevi, ben potrebbe fruire del regime autorizzatorio semplificato di cui all’art. 12 L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle differenze funzionali e strutturali tra le stazioni radio base per la telefonia cellulare di tipo “fisso” e quelle di tipo “mobile”</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A    I T A L I A N A <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 181/05  REG.RIC.<br />
N.  200 REG.SEN.<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:Dott. Gaetano  CICCIO’	Presidente; Dott. Umberto  GIOVANNINI	Consigliere rel.est; Dott.  Italo        CASO                       Consigliere																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 181 del 2005, proposto da<br />
<b>Vodafone Omnitel N.V.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo TROIANO e dall’Avv. Alberto FANTINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Monica CALLAI, in  Parma, borgo del Parmigianino n. 15</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Comune di Parma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio CUGURRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Parma, via Mistrali n. 4</p>
<p>per  l’annullamento<br />
previa sospensiva: a) della nota in data 18/3/2005, con la quale il Comune di Parma ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di presunte opere abusive realizzate nell’immobile di via Zarotto n. 31 e il ripristino dello stato dei luoghi; b) della nota in data 24/2/2005, con la quale lo stesso Comune ha ordinato alla ricorrente “l’immediata sospensione delle opere in corso”; c) del verbale in data 22/2/2005, con il quale la Polizia Municipale di Parma ha rilevato che nel suddetto immobile erano in corso lavori per l’installazione di una antenna di telefonia mobile; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione   Comunale intimata;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21/2/2006, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. MASCELLO, in delegata sostituzione dell’Avv. Riccardo TROIANO per la società ricorrente e l’Avv. Annalisa MOLINARI, in delegata sostituzione dell’Avv. Giorgio CUGURRA per l’Amministrazione Comunale resistente; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con il ricorso n. 181 del 2005, notificato il 29/4/2005 e depositato il 9/5/2005, la società ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva: a) della nota in data 18/3/2005, con la quale il Comune di Parma le ha ingiunto la demolizione di presunte opere abusive realizzate nell’immobile di via Zarotto n. 31 e il ripristino dello stato dei luoghi; b) della nota in data 24/2/2005, con la quale il Comune di Parma ha ordinato alla medesima “l’immediata sospensione delle opere in corso”; c) del verbale in data 22/2/2005, con il quale la Polizia Municipale di Parma ha rilevato che nel suddetto immobile “erano in corso lavori per l’installazione di una antenna di telefonia mobile”; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.<br />
La ricorrente, in data 26/9/2003 chiedeva al Comune di Parma l’autorizzazione edilizia per l’installazione di un impianto fisso di telefonia mobile nel suddetto sito, ma l’Amministrazione negava l’assenso.<br />
La ricorrente impugnava dinanzi al T.A.R. Parma detto provvedimento negativo, comunicando nel contempo al Comune che, al fine di garantire il servizio pubblico di telefonia mobile in attesa della suddetta autorizzazione, avrebbe proceduto ad installare in loco una stazione radio base mobile e provvisoria, ai sensi dell’art. 12 L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000.<br />
Riguardo all’aspetto dell’inquinamento elettromagnetico promanante da detto impianto, avevano espresso parere favorevole sia A.R.P.A che la Azienda U.S.L. di Parma.<br />
Il Comune di Parma comunicava tuttavia alla ricorrente la non idoneità del sito prescelto per l’installazione della stazione radio base provvisoria e la ricorrente provvedeva ad impugnare anche tale atto dinanzi al T.A.R..<br />
All’esito della fase cautelare detto provvedimento veniva sospeso dal giudice amministrativo di prime cure e quindi, non, avendo il Comune provveduto ad  impugnare l’ordinanza del T.A.R. Parma dinanzi al Consiglio di Stato, la ricorrente procedeva all’installazione dell’impianto  mobile in questione.<br />
Sopravvenivano i provvedimenti comunali in epigrafe, che la ricorrente ritiene illegittimi per i seguenti motivi in diritto: <br />
1)	Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta; Violazione dei principi generali in tema di efficacia delle ordinanze cautelari e dell’art. 97 Cost.<br />	<br />
Il Comune di Parma ha adottato l’ordine di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere realizzate dalla società ricorrente sul presupposto che l’impianto di telefonia mobile installato fosse di tipo fisso e non mobile.<br />
Tale presupposto è totalmente errato, dato che l’impianto in questione, come risulta anche dalla descrizione dei lavori contenuta nel verbale della stessa Polizia Municipale, consiste in  un impianto mobile di telefonia mobile espressamente consentito, nelle more del rilascio dell’autorizzazione per un impianto di tipo fisso, dall’art. 12 della L.R. Emilia – Romagna n. 30 del 2000.<br />
D’altra parte, stante la mancata impugnazione, da parte del Comune di Parma, dell’ordinanza del T.A.R. che aveva sospeso il provvedimento di diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto fisso, la ricorrente – al fine di garantire la copertura  del servizio pubblico di telefonia mobile alla medesima affidato unitamente ad altri gestori, legittimamente ha installato in loco un impianto di tipo provvisorio.<br />
2) Violazione degli artt. 9 e 12 L.R. n. 30 del 2000, dell’art. 12 della Del. G.R. n. 197 del 2001, dell’art. 117 Cost.; Incompetenza del Comune; violazione del principio di precauzione; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; sviamento di potere; <br />
 L’impianto in questione non è localizzato in una delle c.d. “aree sensibili” ovvero in una delle zone indicate dall’art. 9 L.R. n. 30 del 2000 e, inoltre, secondo quanto risulta dai suddetti pareri di A.R.P.A. e della Az. U.S.L. di Parma, le onde elettromagnetiche promananti dallo stesso rientrano nei limiti massimi posti dalla normativa vigente riguardo alla esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici.<br />
In riferimento a tale impianto mobile, quindi, ricorrevano tutti i presupposti richiesti dalla legge (art. 12 L.R. n. 30 del 2000) affinché lo stesso fosse autorizzato dal Comune.<br />
La tutela sanitaria della popolazione dalle onde elettromagnetiche generate da impianti di telefonia mobile è riservata alla competenza statale, per cui sono illegittimi per incompetenza gli atti impugnati che, in concreto, risultano ingerirsi indebitamente in tale settore di esclusiva competenza statale.<br />
Inoltre, il Comune non ha dimostrato che il diniego fosse finalizzato alla ricerca di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.<br />
Sotto diverso profilo, inoltre, il Comune non poteva limitarsi a imporre alla ricorrente la rimozione dell’impianto mobile in oggetto, dovendo essa anche indicare alla stessa una localizzazione alternativa in grado di assicurare comunque la prestazione di un servizio di qualità.<br />
Infine, i provvedimenti impugnati, non dando alcuna documentazione riguardo agli effetti potenzialmente lesivi dell’impianto mobile in oggetto &#8211; si pongono in contrasto con il principio di precauzione, quale dettato in ambito europeo e recepito nel ns. ordinamento, dato che – secondo la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione &#8211; il ricorso ad esso è giustificato solo quando la fattispecie riunisce tre condizioni ossia: l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l’ampiezza dell’incertezza scientifica.<br />
3)	Violazione dell’art. 41 Cost. e dei principi generali in materia di libertà d’impresa; grave lesione del servizio pubblico di telefonia mobile;<br />	<br />
I provvedimenti del Comune hanno illegittimamente ostacolato la società nello svolgimento del servizio di pubblica utilità di realizzazione della rete di telefonia mobile sia con tecnica numerica (GSM) che con tecnica digitale. (UMTS).<br />
Con memoria depositata in data 20/6/2005, la ricorrente precisava ulteriormente le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio, soprattutto in relazione alla ribadita caratteristica di “impianto mobile” della stazione radio base in questione.<br />
Con la memoria conclusiva depositata in data 10/2/2006, la ricorrente, ribaditi ed ulteriormente illustrati i motivi di ricorso, insiste per l’accoglimento dello stesso con condanna del Comune di Parma alla refusione delle spese di lite.   </p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>L’amministrazione Comunale intimata, costituitasi in giudizio, con la comparsa di costituzione e successive memorie depositate il 23/5/2005 e il 10/2/2006 chiede la reiezione del ricorso, ritenendo che lo stesso sia infondato, attesa la legittimità della qualificazione di impianto fisso di telefonia mobile attribuita nel provvedimento impugnato alla stazione radio base in questione.<br />
Il Comune di Parma chiede, inoltre, che parte ricorrente sia condannata al pagamento delle spese di lite.</p>
<p align=center>§ § §</p>
<p>Alla pubblica udienza del 21/2/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Vodafone Omnitel N.V., società che gestisce in ambito nazionale e unitamente ad altri soggetti, il servizio di pubblica utilità di telefonia mobile, impugna, con il ricorso in esame, i provvedimenti con i quali l’Amministrazione Comunale di Parma ha ingiunto alla stessa, in un primo momento di sospendere i lavori concernenti l’installazione di un impianto di telefonia mobile sul fabbricato residenziale di via Zarotto n. 31 in Parma e, quindi, in via definitiva, di demolire le opere già installate nel sito e, ulteriormente, di ripristinare lo stato dei luoghi.<br />
Secondo l’Amministrazione Comunale procedente, il suddetto impianto di telefonia mobile sarebbe di tipo “fisso” e non “mobile”, per cui la sua installazione, oltre a richiedere il rilascio del relativo titolo edilizio, avrebbe dovuto essere previamente autorizzata ai sensi di quanto espressamente disposto, per tale tipologia di impianti, dall’art. 8 della L.R. Emilia – Romagna 31/10/2000 n. 30, come modificata dalle successive LL.RR. 13/11/2001 n. 34 e 25/11/2002 n. 30. <br />
Il Collegio deve rilevare, in via preliminare, che dall’esame del ricorso emerge che tutte censure sono in concreto imperniate – all’opposto della tesi sostenuta dal Comune &#8211; sulla ritenuta caratteristica di “mobilità” e non di “fissità” dell’impianto di telefonia mobile in questione.<br />
Sulla base di tali premesse, il gestore attuale ricorrente sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, poiché l’installazione di un impianto da qualificarsi di tipo “mobile”, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i., non avrebbe dovuto essere preceduta dal rilascio, da parte all’Amministrazione Comunale, di alcun titolo edilizio ed autorizzatorio.<br />
Al riguardo, il Tribunale ritiene che la esposta questione sia dirimente ai fini del decidere la causa in esame e che, pertanto, si debba in primo luogo stabilire &#8211; sulla base della vigente normativa regionale: L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i. e relative disposizioni applicative (Del. Giunta Regionale n. 197 del 20/2/2001), se l’impianto di telefonia mobile di cui si controverte sia di tipo “fisso” (art. 8 L.R.) o di tipo “mobile” (art.12 L.R.).<br />
L’art. 8 L.R. n. 30 del 2000 disciplina la procedura ordinaria che i singoli gestori del servizio devono seguire per ottenere l’autorizzazione comunale all’installazione, in via definitiva, di un impianto c.d. “fisso” di telefonia mobile.<br />
La disposizione prevede, al riguardo, una procedura complessa ed articolata che presuppone, di norma, la predisposizione, da parte di ogni gestore, del programma annuale dei nuovi impianti da installare all’interno del territorio comunale e che si svolge, inoltre, attraverso un’ulteriore fase istruttoria in cui il Comune, previa pubblicazione del suddetto programma al fine di acquisire eventuali osservazioni da parte dei soggetti privati e pubblici ai quali possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del nuovo impianto, acquisisce i pareri tecnici sotto il profilo ambientale e sanitario di A.R.P.A e della locale Azienda U.S.L..<br />
La  decisione finale di autorizzare l’installazione degli impianti previsti nel Programma o anche solo di parte di essi, oltre a presupporre necessariamente l’accertamento che ogni nuovo impianto fisso rispetti i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati da apposita normativa regolamentare statale, impone al Comune di verificare che esso non sia localizzato all’interno delle aree c.d. “sensibili” di cui all’art. 9 della stessa legge regionale.<br />
L’amministrazione procedente dovrà infine tenere conto, ai fini della complessa valutazione che le compete, sia delle esigenze dei gestori di copertura del servizio di telefonia mobile sul territorio sia, ai sensi del settimo comma della norma, della necessità di minimizzare le emissioni elettromagnetiche e di ridurre il più possibile l’impatto ambientale che comporta la realizzazione di un nuovo impianto fisso di telefonia mobile.<br />
Tali strutture sono costituite, di regola, da un’antenna di rilevante altezza, da una piattaforma in materiale cementizio che la sorregge e, negli impianti da installarsi sul tetto di edifici, da antenna e parabole fissate ad una palina, da una “sala apparati” necessaria per il corretto funzionamento dell’impianto e, infine, dai relativi cavi di collegamento con l’antenna.   <br />
Per perseguire tale obiettivo di minimizzazione dell’impatto ambientale e sanitario anche mediante la razionale pianificazione e distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile nonché mediante il riordino delle installazioni esistenti, la suddetta norma  consente ai Comuni di assumere idonee iniziative per coordinare  le richieste di autorizzazione annualmente inoltrate dai diversi gestori e, ulteriormente, di promuovere e favorire accordi tra i medesimi finalizzati all’utilizzo delle stesse strutture impiantistiche.       <br />
E’ evidente che tale complesso ed articolato procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di un impianto “fisso” sul sito prescelto, è imposto soprattutto dalla necessità di approfonditi controlli e valutazioni sul piano ambientale e sanitario che devono precedere l’autorizzazione ad installare – in via definitiva – strutture  di rilevanti dimensioni  e generatrici di campi elettromagnetici che si irradiano sugli edifici circostanti e, quindi, sulle persone abitanti all’interno degli stessi.<br />
Il successivo art. 12 della legge regionale, che disciplina il procedimento per l’installazione di un impianto c.d. “mobile” di telefonia mobile, è imperniato, viceversa, su una disciplina autorizzatoria oltremodo semplificata, che richiede unicamente al gestore interessato di darne “…comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della collocazione” e di corredare detta comunicazione con il “… parere favorevole di A.R.P.A. e dell’A.U.S.L….”.<br />
Riguardo alla localizzazione di impianti provvisori, la norma prevede poi un’unica forma di controllo da parte del Comune, rappresentata dalla possibilità di chiedere al gestore, entro trenta giorni dalla comunicazione di installazione, una diversa ubicazione dell’impianto stesso.<br />
Si deve osservare, pertanto, che nessuna delle richiamate disposizioni indica espressamente quali siano le caratteristiche strutturali e tecniche che connotano un impianto mobile di telefonia mobile.<br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale individuazione sia possibile, innanzitutto tenendo nel dovuto conto le ben diverse funzioni a cui detti impianti sono rispettivamente destinati.<br />
In concreto, mentre l’installazione di un nuovo impianto fisso è destinata a modificare in modo definitivo e permanente l’ambiente circostante, la collocazione di un impianto “mobile” deve garantire  solo provvisoriamente e per un tempo assai limitato (che non può, di norma, superare i quattro mesi) la copertura territoriale del servizio nelle more della conclusione dell’ordinario iter procedimentale relativo alla richiesta di installazione di un nuovo impianto definitivo.<br />
Ad avviso del Collegio risulta inoltre dirimente la constatazione della marcata diversità della disciplina autorizzatoria voluta espressamente dal legislatore regionale per l’una tipologia di impianti rispetto all’altra, proprio in relazione alle diverse funzioni che, rispettivamente, gli impianti fissi e quelli “mobili” devono assolvere.<br />
Sulla base di questi presupposti, si ritiene di potere affermare, in primo luogo, che l’impianto “mobile” non possa presentare una struttura tale che lo assimili o anche solo che lo avvicini, sotto tale profilo, ad un impianto destinato ad essere installato in loco in via definitiva per assicurare in modo permanente la copertura del servizio.<br />
La difesa della ricorrente sostiene, a contrario, l’irrilevanza dell’aspetto strutturale al fine di distinguere l’impianto fisso da quello mobile, ritenendo essa di dovere attribuire esclusiva rilevanza ad un diverso elemento ravvisato nella “facile amovibilità dell’impianto” che caratterizzerebbe, da un punto di vista funzionale, il solo impianto “mobile” di telefonia mobile.<br />
Il Collegio ritiene che tali argomentazioni non possano essere condivise.<br />
Innanzitutto, occorre evidenziare che il dato letterale non sembra confortare la tesi della ricorrente, poiché è evidente che un impianto “facilmente amovibile” è cosa ben diversa da un impianto “mobile”, il quale, per essere tale, deve essere costituito da una struttura che, nella sua interezza, può essere spostata con immediatezza dalla propria sede (come, ad esempio, nel caso di impianti montati su carrelli con ruote), senza che si rendano necessari specifici e ulteriori lavori di disancoramento dal terreno o di smantellamento di opere murarie e/o edilizie di fissaggio dell’impianto.<br />
La stessa Regione, poi, con la citata deliberazione della Giunta Regionale 20/2/2001 n. 197, nel dettare ai Comuni specifiche direttive applicative della L.R. n. 30 del 2000, all’art. 12 della stessa direttiva, concernente, appunto, la disciplina di dettaglio riguardante gli impianti mobili di telefonia mobile, ha espressamente definito tali quegli impianti che siano “…installati su strutture mobili”.<br />
Né, ad avviso del Collegio è dato pervenire a diverse conclusioni, in relazione a quanto successivamente affermato – peraltro in riscontro ad un quesito formulato, sul punto, da altro gestore di telefonia mobile &#8211; dal Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico  della stessa Regione Emilia – Romagna.<br />
Si ritiene infatti che tale Ufficio, nell’indicare che un impianto di telefonia mobile possa essere qualificato di tipo “mobile” se possiede i requisiti della temporaneità, della precarietà e della amovibilità, non abbia affatto inteso condividere (seppure indirettamente) la tesi sostenuta dalla ricorrente, dal momento che, affinché tale indicazione possa ritenersi coerente con la suddetta normativa regionale sia di rango primario che secondario, tutte e tre le predette caratteristiche devono essere sussistenti e riferibili all’intera struttura; non potendo bastare, come erroneamente sostiene la difesa della ricorrente, che la struttura sia in tutto o in parte “di agevole rimozione”.      <br />
Il Collegio ritiene che tale argomento sia sufficiente per dissipare qualsivoglia dubbio in relazione a quali impianti possano effettivamente essere qualificati “mobili” e, quindi, essere installati mediante la semplice comunicazione del gestore di cui all’art. 12 L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i..    <br />
In ogni caso, anche a volere seguire, in via meramente ipotetica, la tesi sostenuta dalla ricorrente, si perverrebbe comunque a conclusioni illogiche, in quanto palesemente contrastanti con la chiara volontà del legislatore regionale di semplificare al massimo il regime autorizzatorio esclusivamente per quegli impianti che, oltre ad avere un minimo impatto sul territorio, siano strutturalmente e funzionalmente utilizzabili solo per la copertura del servizio in un arco temporale assai limitato e che, una volta esauritasi la loro contingente e provvisoria funzione, possano essere immediatamente spostati altrove.<br />
Si ritiene di dovere aggiungere, infine, che, qualora si annettesse precipua rilevanza alla sola caratteristica della “facile amovibilità della struttura”, la normativa regionale &#8211; così non rettamente interpretata &#8211; presterebbe il fianco a facili elusioni da parte dei gestori.<br />
A questi ultimi basterebbe infatti disporre di una nutrita schiera di tecnici ed operatori, per riuscire a dimostrare  che  anche il  più complesso ed impattante impianto “fisso” di telefonia mobile, in quanto all’occorrenza  concretamente rimuovibile in tempi brevi, ben potrebbe fruire del regime autorizzatorio semplificato di cui all’art. 12 L.R. n. 30 del 2000.<br />
Tale eventualità comporterebbe &#8211; quale conseguenza  certamente non voluta ed anzi chiaramente avversata dal legislatore regionale &#8211; che un impianto da qualificarsi strutturalmente e funzionalmente come definitivo possa essere installato e funzionare, solo perché “facilmente amovibile”, pur in mancanza di tutti quei preventivi controlli, cautele, valutazioni e garanzie partecipative di cui, come si è visto, è costellato l’iter procedimentale tracciato dall’art. 8 L.R. n. 30 del 2000.<br />
Scendendo ora a trattare la fattispecie in esame alla luce della definizione di impianto “mobile” di telefonia mobile sopra indicata, quale risultante di una corretta interpretazione della lettera e della ratio delle richiamate disposizioni regionali sia di rango primario che regolamentare, non può che inferirsene l’infondatezza del ricorso, stante che l’impianto Vodafone Omnitel localizzato in Parma, via Zarotto n. 31, è di tipo “fisso”.<br />
Dagli atti di causa e, in particolare, dalla documentazione fotografica depositata dalla difesa dell’Amministrazione Comunale, nonché dal progetto relativo al suddetto impianto, emerge inequivocabilmente che trattasi di struttura costituita, oltre che da “…antenne e parabole di progetto… agganciate ad una palina” installata sul tetto dell’edificio, da apparati di radiotrasmissione provvisori “…posizionati nell’unica porzione di copertura piana esistente…” e, conseguentemente, da cavi e fili elettrici di collegamento tra detti componenti.<br />
Tale impianto, che, peraltro, dal raffronto dei relativi progetti, risulta differire solo in alcuni dettagli da quello originariamente destinato  ad essere installato in modo definitivo sul tetto dell’edificio in questione, non essendo costituito da una struttura che può essere immediatamente spostata nella sua interezza, non possiede le caratteristiche dell’impianto “mobile” di telefonia mobile, con conseguente legittimità dei provvedimenti comunali che ne hanno imposto la demolizione in quanto opera realizzata in assenza del  titolo edilizio e della specifica autorizzazione comunale prevista dall’art. 8 L.R. n. 30 del 2000 e s.m. e i..<br />
A ciò ulteriormente consegue l’infondatezza anche di parte del secondo motivo di ricorso, dato che, una volta stabilita, nel senso precisato, la tipologia dell’impianto in questione, risulta del tutto irrilevante stabilire (in quanto questione inerente una tipologia di impianti diversa da quella di cui è causa) se la indicazione di una diversa localizzazione dell’impianto “mobile” prescritta dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 2000 competa al Comune o al gestore.<br />
Parimenti inconsistente è, infine, il terzo motivo, in quanto l’attribuzione ex lege alla ricorrente della licenza su tutto il territorio nazionale della realizzazione e della gestione del servizio di telefonia mobile con i sistemi G.S.M. e U.M.T.S., all’evidenza non implica che la stessa, pur essendo incaricata dell’espletamento di un servizio di pubblica utilità che, nello specifico, prevede anche la copertura dell’intero territorio nazionale, possa ritenersi affrancata dal rispetto della disciplina autorizzatoria degli impianti di telefonia mobile attribuita alle Regioni e, nello specifico, introdotta dalla Regione Emilia Romagna con la più volte citata L.R. n. 30 de 2000 e s.m. e i..<br />
Per le ragioni suesposte, il ricorso è respinto.<br />
Il Collegio ritiene tuttavia che, anche in considerazione della novità e della complessità delle questioni oggetto della presente decisione, sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese relative al presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 181 del 2005 di cui in epigrafe, lo respinge. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 10 maggio 2006</p>
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