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	<title>10/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2883</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-5-2004-n-2883/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-5-2004-n-2883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2883</a></p>
<p>Pres. Salvatore – Est. Deodato Comune di Milano (Avv.ti Surano e Izzo) c/ Mozzi ed altri (Avv. Marzano) – AEM s.p.a. (Avv.ti Ferrari e Manzi) Edilizia ed urbanistica – strade &#8211; strade interquartiere – natura – progetto di approvazione – necessità di preventiva valutazione di impatto ambientale – insussistenza Le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-5-2004-n-2883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-5-2004-n-2883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2883</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore – Est. Deodato<br />
Comune di Milano (Avv.ti Surano e Izzo) c/ Mozzi ed altri (Avv. Marzano) – AEM s.p.a. (Avv.ti Ferrari e Manzi)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – strade &#8211; strade interquartiere – natura – progetto di approvazione – necessità di preventiva valutazione di impatto ambientale – insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Le strade interquartiere sono contemplate nel nostro ordinamento come tipologia autonoma e distinta da quelle di scorrimento ed i Comuni hanno il potere di prevedere quel tipo di strade nel regolamento viario e nel conseguente PUT; tali strade sono estranee al novero delle infrastrutture i cui progetti devono essere preceduti dalla valutazione di impatto ambientale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">I progetti sulle strade interquartiere non necessitano di preventiva valutazione di impatto ambientale</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">N.2883/2004 Reg. Dec.<br />
N. 11679 Reg. Ric.e N. 12125 Reg. Ric. Anno 2003</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DECISIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso in appello iscritto al NRG 11679 dell’anno 2003 proposto da:</p>
<p><b>COMUNE DI MILANO </b>rappresentato e difeso da: Avv. MARIA RITA SURANO Avv. RAFFAELE IZZO con domicilio eletto in Roma VIA CICERONE 28 presso RAFFAELE IZZO</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>MIOZZI PATRIZIA</b> rappresentata e difesa da: Avv. ARTURO MARZANO Avv. FELICE C. BESOSTRI con domicilio eletto in Roma VIA SABOTINO,45 presso ARTURO MARZANO</p>
<p><b>STENDARDI ESTERINA</b> rappresentata e difesa da: Avv. ARTURO MARZANO<br />
Avv. FELICE C. BESOSTRI con domicilio eletto in Roma VIA SABOTINO,45 presso ARTURO MARZANO</p>
<p><b>WILLE ANNE MARIE</b> rappresentata e difesa da: Avv. ARTURO MARZANO Avv. FELICE C. BESOSTRI con domicilio eletto in Roma VIA SABOTINO,45 presso ARTURO MARZANO</p>
<p><b>MUSUMARRA ANTONINO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ARTURO MARZANO Avv. FELICE C. BESOSTRI con domicilio eletto in Roma VIA SABOTINO,45 presso ARTURO MARZANO</p>
<p><b>WISER FLAVIO</b> non costituitosi;</p>
<p><b>DAMIANI MARIA LUISA</b> rappresentata e difesa da: Avv. ARTURO MARZANO Avv. FELICE C. BESOSTRI con domicilio eletto in Roma VIA SABOTINO,45 presso ARTURO MARZANO</p>
<p><b>VELLA ALBERTO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ARTURO MARZANO Avv. FELICE C. BESOSTRI con domicilio eletto in Roma VIA SABOTINO,45 presso ARTURO MARZANO</p>
<p><b>BESOSTRI FELICE C.</b>rappresentato e difeso da: Avv. ARTURO MARZANO con domicilio eletto in Roma VIA SABOTINO,45 presso ARTURO MARZANO</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b> non costituitosi;</p>
<p><b>A.E.M. SPA</b> non costituitosi;</p>
<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE NIGUARDA CA&#8217; GRANDA</b> non costituitosi;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO:Sezione II 4513/2003,</p>
<p>e sul ricorso in appello iscritto al NRG 12125 dell’anno 2003 proposto da:</p>
<p><b>AEM SPA</b> rappresentato e difeso da: Avv. FRANCO GIUSEPPE FERRARI Avv. LUIGI MANZI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA F. CONFALONIERI, 5 presso LUIGI MANZI</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REGIONE LOMBARDIA</b> non costituitosi;</p>
<p><b>COMUNE DI MILANO </b>non costituitosi;</p>
<p><b>AZ. OSPED. OSPEDALE NIGUARDA CA&#8217; GRANDA</b> non costituitosi;</p>
<p><b>MIOZZI PATRIZIA </b> rappresentata e difesa da: Avv. ARTURO MARZANO Avv. FELICE C. BESOSTRI con domicilio eletto in Roma VIA SABOTINO,45 presso ARTURO</p>
<p><b>MARZANO STENDARDI ESTERINA</b> non costituitosi;</p>
<p><b>WISER FLAVIO </b>non costituitosi;</p>
<p><b>MUSUMARRA ANTONINO </b>non costituitosi;</p>
<p><b>WILLE ANNE MARIE</b> non costituitosi;</p>
<p><b>DAMIANI MARIA LUISA</b> rappresentata e difesa da: Avv. ARTURO MARZANO Avv. FELICE C. BESOSTRI con domicilio eletto in Roma VIA SABOTINO,45 presso ARTURO MARZANO</p>
<p><b>VELLA ALBERTO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ARTURO MARZANO Avv. FELICE C. BESOSTRI con domicilio eletto in Roma VIA SABOTINO,45 presso ARTURO MARZANO</p>
<p><b>BESOSTRI FELICE C.</b> rappresentato e difeso da: Avv. ARTURO MARZANO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA SABOTINO,45 presso ARTURO MARZANO</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO:Sezione II 4513/2003,<br />
Relatore alla pubblica udienza del 6 aprile 2004 il consigliere Carlo Deodato;</p>
<p>Uditi gli avvocati Maria Rita Surano, Luigi Manzi, Ferrari Franco Giuseppe e Felice C. Besostri;<br />
Visto il dispositivo di sentenza 252/04;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con la sentenza appellata venivano accolti due ricorsi (riuniti) proposti da diversi cittadini, residenti nelle vicinanze del luogo di realizzazione dell’opera, contro le delibere del Comune di Milano di approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo aventi ad oggetto la realizzazione di una strada di collegamento tra Viale Fermi e Via Imperatore, giudicate illegittime, e, quindi, annullate, in quanto non precedute dalla valutazione di impatto ambientale, ritenuta necessaria.<br />
Avverso tale decisione proponevano rituale appello, con due distinti ricorsi, il Comune di Milano e l’AEM S.p.A. (quest’ultima quale società incaricata di realizzare l’impianto di illuminazione della strada), riproponendo le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso in primo grado, già disattese dal T.A.R., contestando nel merito la correttezza del giudizio di illegittimità delle delibere di approvazione dei progetti dell’opera in questione e concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.<br />
Si costituivano i Sigg.ri Patrizia Miozzi, Maria Luisa Damiani, Alberto Vella, Felice C. Besostri (in entrambi i ricorsi), Esterina Stendardi, Annemarie Wille e Antonino Musumarra (nel solo ricorso n.11679/03), contestando la fondatezza delle censure dedotte a sostegno degli appelli e domandandone la reiezione.<br />
Non si costituivano, invece, in entrambi i ricorsi, le altre parti appellate.<br />
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2004 il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1.- L’identità della sentenza impugnata con i due appelli indicati in epigrafe impone la riunione e la trattazione congiunta dei relativi ricorsi.</p>
<p>2.- Come già rilevato in fatto, il Tribunale Milanese, giudicando ritualmente introdotti i ricorsi proposti dai cittadini residenti nella zona interessata dalla realizzazione dell’infrastruttura contestata, ha ritenuto le delibere impugnate viziate dall’omessa acquisizione della valutazione di impatto ambientale.<br />
Tale conclusione è stata raggiunta dai primi giudici in esito ad una complessa ed articolata analisi della ratio della direttiva CEE n.85/337 del 27 giugno 1995, alla conseguente disapplicazione del d.P.R. 12 aprile 1996, o, comunque, ad una sua interpretazione conforme al citato atto comunitario, ed all’apprezzamento delle caratteristiche oggettive della strada che imponevano, secondo le argomentazioni svolte nella decisione gravata, la verifica delle implicazioni ambientali della realizzazione dell’opera, con le modalità prescritte dalla direttiva (giudicata direttamente applicabile nell’ordinamento interno).</p>
<p>2.1- Gli appellanti ripropongono, in via pregiudiziale, le eccezioni di inammissibilità del ricorso in primo grado, già disattese dal T.A.R., criticano, nel merito, la correttezza del convincimento, assunto a fondamento della decisione gravata, della necessità dell’acquisizione della v.i.a. per l’approvazione dei progetti dell’opera in contestazione ed invocano, quindi, l’annullamento della decisione appellata e la conseguente reiezione dei ricorsi di primo grado (o la declaratoria della loro ammissibilità).</p>
<p>2.2- Gli appellati (originari ricorrenti) contestano la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali, difendono, nel merito, la correttezza del giudizio di illegittimità reso in primo grado, ribadiscono la necessità della soggezione del progetto alla procedura di v.i.a. e concludono per la reiezione degli appelli.</p>
<p>2.3- Si premette che la sostanziale identità delle questioni di diritto introdotte con i relativi ricorsi (nonostante le trascurabili differenze registrabili tra le relative prospettazioni difensive) ne consente una disamina congiunta.</p>
<p>3.- Ordine logico impone il preliminare esame delle eccezioni di rito riproposte dagli appellanti.<br />
Si rileva, al riguardo, che l’infondatezza nel merito dei ricorsi di primo grado, per come appresso argomentata, esime il Collegio dalla verifica della loro rituale introduzione e che, comunque, la natura della posizione soggettiva azionata: interesse all’osservanza delle regole procedimentali prescritte a tutela dell’ambiente e la documentata vicinitas della situazione abitativa dei ricorrenti alla zona interessata dall’opera impediscono di qualificare la situazione degli istanti come interesse diffuso, imponendone, di contro, la classificazione come qualificato e differenziato, e ne legittimano senz’altro la tutela giurisdizionale per mezzo dell’impugnazione delle delibere approvative dei progetti di un’opera asseritamente pregiudizievole per le condizioni ambientali di vita degli interessati.</p>
<p>4.- Nel merito le parti controvertono in ordine alla necessità del rispetto della procedura di v.i.a. per l’approvazione del progetto in contestazione e, in particolare, in ordine all’ascrivibilità della strada in questione al novero delle opere pubbliche che esigono l’osservanza di quell’adempimento procedimentale.</p>
<p>5.- La soluzione delle questioni controverse postula una preliminare ricognizione della normativa di riferimento, onde ricavarne i parametri di giudizio della legalità dell’approvazione del progetto contestato.</p>
<p>5.1- La direttiva comunitaria n.85/337, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, disciplina, all’art.4, l’istituto della valutazione di impatto ambientale, distinguendo i progetti, elencati nell’allegato I, che vi devono essere sottoposti da quelli, elencati nell’allegato II, per i quali viene demandata agli Stati membri la determinazione dei criteri e dei presupposti che rendono obbligatorio il rispetto della relativa procedura.<br />
La direttiva si compone, dunque, di due tipi di prescrizioni: una, immediatamente precettiva e vincolante, che impone l’acquisizione della v.i.a. per i progetti indicati nel I allegato, senza che al legislatore nazionale residui alcun margine di apprezzamento in ordine ai presupposti costituivi del relativo obbligo; l’altra, contenuta nel comma 2 dell’art.4, che si limita a riservare alla valutazione discrezionale degli Stati membri la determinazione delle caratteristiche delle opere elencate nell’allegato II che impongono la soggezione dei relativi progetti alla procedura di v.i.a..<br />
Dall’esame dei predetti allegati si ricava che le opere viarie diverse dalle autostrade risultano classificate tra quelle per le quali compete al legislatore nazionale la regolamentazione dei presupposti della v.i.a. e che, quindi, per l’opera in questione non risulta configurabile un’efficacia diretta ed immediata della direttiva.</p>
<p>5.2- Il legislatore italiano ha provveduto a dare attuazione alla citata direttiva, individuando, all’art.1 del d.P.R. 12 aprile 1996 (emanato in esecuzione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146), le strade di scorrimento in aree urbane a quattro o più corsie con lunghezza superiore a 1.500 metri (o a 750 se ricadenti in aree naturali protette) tra le opere i cui progetti devono essere sottoposti alla procedura di v.i.a..<br />
Come si vede, l’atto normativo interno di recepimento non risulta direttamente confliggente con la direttiva, rivelandosi, anzi, del tutto coerente con la previsione comunitaria che riserva agli Stati membri la determinazione dei presupposti della procedura di v.i.a. per le tipologie di opere alle quali va ascritte quella in contestazione.</p>
<p>5.3- Ne consegue che il giudizio sull’obbligatorietà della v.i.a. va formulato in applicazione del citato regime giuridico nazionale dell’istituto e non anche in attuazione della direttiva comunitaria.<br />
L’applicazione diretta delle direttive comunitarie negli ordinamenti degli Stati membri postula, infatti, che sia inutilmente scaduto il termine per il loro recepimento e che l’atto europeo contenga prescrizioni dettagliate e, come tali, applicabili senza bisogno di ulteriore intermediazione normativa (cfr. ex multis Corte di Giustizia, 4 marzo 1999, causa C-423/97) ovvero che una disposizione nazionale (successiva) risulti contrastante con i principi enunciati nella direttiva (anteriore) e che la prima vada, quindi, disapplicata al fine di assicurare l’attuazione della seconda, in ragione della preminenza del diritto comunitario nell’ipotesi di conflitto con atti nazionali difformi (Corte Cost, 8 giugno 1984, n.170).<br />
Nella fattispecie in esame risultano inconfigurabili entrambe tali situazioni: la direttiva è stata recepita e risulta, in ogni caso, priva, nella parte considerata, di prescrizioni precise ed incondizionate; l’atto nazionale attuativo si rivela carente di profili di contrasto con i principi nella stessa contenuti (anche tenuto conto dell’ampia discrezionalità riservata ai legislatori nazionali nell’individuazione dei progetti soggetti alla procedura di v.i.a.).</p>
<p>6.- Esclusa, quindi, la diretta applicabilità della direttiva 85/337, l’unico paradigma normativo di valutazione della legittimità dell’attività amministrativa contestata resta il d.P.R. 12 aprile 1996.</p>
<p>6.1- Il presente giudizio si risolve, di conseguenza, nella verifica dell’ascrivibilità dell’opera in questione tra quelle che, secondo la normativa di riferimento, esigono l’acquisizione della v.i.a. e, pertanto, nella sua classificabilità come strada di scorrimento.</p>
<p>6.2- La catalogazione dell’opera risulta complicata dalle circostanze che il Comune di Milano l’ha formalmente qualificata come “strada interquartiere”, che tale tipologia di strada non è, tuttavia, contemplata nella classificazione contenuta nell’art.2 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada) e che risulta, invece, prevista nella direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici (oggi delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 12 aprile 1995, avente ad oggetto le istruzioni per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico.</p>
<p>6.3- Si tratta, quindi, di ricostruire la natura dei rapporti tra i suddetti atti, normativi ed amministrativi, e di assegnare a ciascuno la corrispondente valenza sostanziale, con l’avvertenza che la classificazione risultante da tale opera ermeneutica non può essere disattesa dal giudice amministrativo sulla base di apprezzamenti sostanzialistici (non praticabili, a fronte di catalogazioni costitutive formali) e di valutazioni tecniche (riservate, in quanto tali, all’amministrazione titolare della relativa competenza).</p>
<p>6.4- Nell’ambito di tale indagine riveste carattere logicamente antecedente la questione, per molti aspetti decisiva, dell’ammissibilità nel nostro ordinamento delle strade interquartiere e del valore della corrispondente classificazione comunale.<br />
Deve, al riguardo, osservarsi che la catalogazione delle strade contenute nel d.lgs. n. 285/92 non può reputarsi tassativa, in difetto di qualsivoglia elemento positivo che ne indichi il carattere esaustivo, e che risulta, quindi, legittima la previsione di ulteriori tipologie di strade, purchè contenuta in atti aventi natura normativa.<br />
Orbene, l’art.36 del d.lgs. n.285/92, che prescrive, per alcuni Comuni, l’obbligo di adozione del piano urbano del traffico, sancisce espressamente al comma 6, quale relativa regola di azione, il rispetto delle direttive emanate dal Ministero dei Lavori pubblici &#8211; così contestualmente investito della potestà di disciplinare la redazione dei piani di traffico veicolare.<br />
Il Ministero ha esercitato tale potere con l’emanazione della direttiva del 12 aprile 1995 che, nelle premesse, chiarisce che le relative istruzioni sono indirizzate ai Comuni e che le stesse, per la fase di redazione del PUT, “hanno valenza di prescrizioni”.<br />
A tale atto ministeriale, ancorchè denominato direttiva e privo dei caratteri formali del regolamento, va, tuttavia, riconosciuta valenza normativa, in quanto contenente una disciplina generale ed astratta dell’esercizio della competenza dei Comuni nella redazione del PUT, dotato di portata innovativa dell’ordinamento giuridico nonché emanato nell’esercizio di un potere attribuito da una norma di rango primario (idonea, in quanto tale, ad assegnare al Ministero la relativa potestà regolamentare, anche se priva di tale qualificazione formale).<br />
La direttiva, di contro, risulta, per le medesime ragioni, priva di natura meramente amministrativa, in quanto finalizzata a regolamentare in via generale l’esercizio di funzioni amministrative e sprovvista dei caratteri particolari e tipicamente provvedimentali che caratterizzano indefettibilmente queste ultime.<br />
Così riconosciuto il carattere normativo della citata direttiva ministeriale, si deve rilevare che la stessa contempla espressamente, al punto 1.2 dell’allegato, le strade interquartiere, definendole come vie intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere, fra quelle che i Comuni di più vaste dimensioni hanno la facoltà di prevedere nel PUT.</p>
<p>6.5- La riscontrata valenza normativa della direttiva ministeriale implica due corollari: le strade interquartiere sono contemplate nel nostro ordinamento come tipologia autonoma e distinta da quelle di scorrimento; i Comuni hanno il potere di prevedere quel tipo di strade nel regolamento viario e nel conseguente PUT (anche tenuto conto che la direttiva non risulta impugnata dagli originari ricorrenti).<br />
Ne consegue, innanzitutto, che la classificazione della strada in questione come interquartiere nel PUT di Milano si rivela coerente con la normativa primaria di riferimento e con le pertinenti competenze pianificatorie del Comune.<br />
Non solo, ma a tale catalogazione va riconosciuta valenza costituita del regime giuridico della strada, nel senso che il codice della strada e la relativa direttiva ministeriale si limitano a prevedere, in astratto, le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade, mentre la classificazione in concreto dell’opera viaria risulta riservata dalla normativa primaria (e, segnatamente, dagli artt.13 e 36 d.lgs. n.285/92) all’iniziativa provvedimentale dell’ente proprietario.<br />
Ciò non significa che quest’ultimo possa catalogare l’opera arbitrariamente ed in attuazione di parametri difformi da quelli stabiliti dalla normativa primaria, ma che la classificazione comunale può essere disattesa, o, meglio, annullata, solo in esito ad un giudizio di legittimità governato dalle regole che presidiano la valutazione giurisdizionale degli atti amministrativi e non anche sulla base di un apprezzamento sostanzialistico che prescinda del tutto dalla considerazione della sua valenza provvedimentale e dall’analisi dei relativi margini di discrezionalità riservati all’ente proprietario (come ha erroneamente fatto il T.A.R.).</p>
<p>6.6- Occorre, in proposito, avvertire che i margini del sindacato di legittimità della controversa classificazione risultano piuttosto ristretti, sia in quanto la disciplina normativa di riferimento si rivela priva di parametri di riferimento precisi ed univoci: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5 novembre 2001, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, riporta una serie di caratteristiche costitutive prive della necessaria puntualità (diversi elementi strutturali vengono indicati con riferimento alle dimensioni minime e massime e risultano, in parte, coincidenti tra le strade urbane di quartiere e quelle di scorrimento) e le definizioni contenute nel codice della strada risultano carenti ed incomplete, in quanto riferite solo ad alcuni aspetti delle strade, sia in quanto l’individuazione degli ulteriori caratteri costituivi delle strade risulta rimessa alla potestà regolamentare dei Comuni, che la esercitano proprio con il regolamento viario e con il conseguente piano urbano del traffico.</p>
<p>6.7- Sulla base di tali premesse, si rileva che, anche prescindendo dalla controversa questione della rituale impugnazione della delibera approvativa del PUT (che si rivela, a ben vedere, irricevibile per tardività), non consta che il Comune di Milano abbia scorrettamente esercitato la sua potestà valutativa tecnico-discrezionale (chè di questo si tratta, quando si verte sulla legittimità della catalogazione di una strada) e risulta, anzi, che la contestata classificazione è stata deliberata in coerenza con le prescrizioni contenute nella direttiva ministeriale del 12 aprile 1995 e nel decreto ministeriale in data 5 novembre 2001, nei limiti in cui risultano utilizzabili nel presente giudizio, e con il presupposto regolamento viario.<br />
A ben vedere, infatti, la strada in questione, per come progettata, risulta priva di banchine pavimentate (previste dall’art.2 d.lgs. n.285/1992 come uno dei caratteri essenziali delle strade di scorrimento), presenta un limite massimo di velocità di 50 km/h (evidentemente significativo della sua destinazione a flussi di traffico veicolare più contenuti di quelli propri delle strade di scorrimento, anche tenuto conto che il PUT di Milano contempla, per queste ultime, un limite massimo di 70 km/h) e risulta vietata agli automezzi superiori a 35 q. (con ulteriore riscontro della sua finalizzazione ad una viabilità locale, diversa da quella tipica delle arterie di scorrimento).</p>
<p>6.8- Tenuto, pertanto, conto che gli altri elementi strutturali non risultano decisivi della natura della strada (rivelandosi, per lo più, coincidenti o sovrapponibili, secondo la stessa normativa regolamentare di riferimento) e che la valutazione concludente di quest’ultima compete all’attività pianificatoria e classificatoria del Comune, connotata, come già rilevato, da un ampio spazio di discrezionalità tecnica, deve concludersi per la correttezza della catalogazione dell’opera viaria in questione come “strada interquartiere” e, quindi, per la sua estraneità al novero delle infrastrutture i cui progetti devono essere preceduti dalla valutazione di impatto ambientale.<br />
Con ulteriore argomentazione, riconosciuta fondata dal T.A.R., gli originari ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità delle delibere impugnate anche in quanto riferite ad un’opera inserita nel più ampio progetto di realizzazione di una strada lunga 11 km (denominata “strada interquartiere nord”) e, come tale, sicuramente soggetta alla procedura di v.i.a. (in quanto compresa tra quelle elencate nell’allegato I della citata direttiva comunitaria).<br />
Gli appellanti criticano la correttezza della valutazione compiuta dai primi giudici in merito all’effettiva lunghezza della strada, sostenendo la mancanza di qualsiasi provvedimento comunale che autorizzi la conclusione che l’opera in questione costituisce un limitato segmento di un’unitaria arteria di collegamento lunga oltre 10 km e già progettata dal Comune.</p>
<p>7.1- L’assunto è fondato.</p>
<p>7.2- Gli elementi allegati dagli originari ricorrenti a dimostrazione della programmazione della “strada interquartiere nord”, del suo carattere unitario e dell’intento elusivo sotteso alla sua realizzazione frazionata si rivelano, infatti, del tutto insufficienti ed inidonei a documentare, con il dovuto rigore, che la strada in contestazione si inserisce nel progetto di una via di collegamento delle dimensioni riferite.</p>
<p>7.3- La mera ideazione di quella strada nelle linee guida di un piano di riqualificazione urbana elaborato da un professionista privato all’uopo incaricato, l’approvazione del progetto di un ulteriore tratto della presunta arteria di collegamento e la sua previsione nel piano territoriale di coordinamento provinciale non valgono, in particolare, ad attestare l’avvenuta deliberazione da parte del Comune della realizzazione di quell’opera, che, sola, potrebbe consentire l’accertamento del carattere unitario dell’opera e, quindi, della soggezione del relativo progetto alla procedura di v.i.a..</p>
<p>7.4- Anche sotto tale profilo, quindi, va esclusa la necessità della valutazione delle implicazioni ambientali dell’opera in questione e, di conseguenza, della sussistenza della violazione riscontrata in prima istanza.</p>
<p>8.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento degli appelli e, in riforma della decisione appellata, la reiezione dei ricorsi di primo grado.</p>
<p>9.- La complessità delle questioni controverse giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Riunisce i ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e, in riforma della decisione appellata, respinge il ricorso di primo grado; dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br />
PAOLO SALVATORE &#8211; Presidente<br />
ANTONINO ANASTASI &#8211; Consigliere<br />
VITO POLI &#8211; Consigliere<br />
ANNA LEONI &#8211; Consigliere<br />
CARLO DEODATO &#8211; Consigliere est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/05/2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-5-2004-n-2883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-5-2004-n-2124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giancarlo GIAMBARTOLOMEI – Presidente ed Estensore Soc. LA CENTOTRENTATRE (avv. E. Follieri, I. Follieri) c. COMUNE DI FOGGIA (n.c.). spetta all&#8217;a.g.o. la controversia avente ad oggetto il corrispettivo di un appalto del servizio di vigilanza di immobili in proprietà dell&#8217;ente appaltante Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-5-2004-n-2124/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-5-2004-n-2124/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo GIAMBARTOLOMEI – Presidente ed Estensore<br /> Soc. LA CENTOTRENTATRE (avv. E. Follieri, I. Follieri) c. COMUNE DI FOGGIA (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>spetta all&#8217;a.g.o. la controversia avente ad oggetto il corrispettivo di un appalto del servizio di vigilanza di immobili in proprietà dell&#8217;ente appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Servizio di vigilanza – Appalto – Corrispettivo – Pagamento – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella cognizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la pretesa al pagamento del corrispettivo di un appalto del servizio di vigilanza presso beni immobili dell’ente appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Spetta all’a.g.o. la controversia avente ad oggetto il corrispettivo di un appalto del servizio di vigilanza di immobili in proprietà dell’ente appaltante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Nr. 2124/2004	Reg. Sent.<br />	<br />
Nr. 681/2004 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ai sensi dell’art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;<br />
sul ricorso n.681 del 2004 proposto dalla<br />
<b>soc. Coop. A rl. Vigilantes Notturna e Diurna “LA CENTOTRENTATRE” da Foggia</b>, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico ed Ilde Follieri ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via P. Fiore n.14 (studio avv. Fabrizio Lofoco);</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Foggia</b>, in persona del sindaco pro-tempore (n.c.);</p>
<p>per l’ accertamento del diritto e la condanna<br />
al pagamento della somma di euro 519.907,76 (cinquecentodiciannovemilanovecentosette/76) oltre interessi e svalutazione per le prestazioni relative al servizio di vigilanza rese in esecuzione del contratto d’ appalto del 15 luglio 2002 rep. N.7871;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 22 aprile 2004, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;<br />
Uditi gli avv.ti Enrico ed Ilde Follieri;<br />
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, in conformità di quanto previsto dall’art.3 ,co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;<br />
Sentite sul punto le parti costituite;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Premesso che:<br />
-per essere l’ aggiudicataria per il servizio di vigilanza sui beni immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Foggia giusto, contratto 15 luglio 2002 n. 7871 e l’ affidataria del c.d. “progetto obiettivo (del 1° luglio 2003 n.513; del8 settembre</p>
<p> Considerato che:<br />
-l’ art. 7, co.2, lett.b) della l. n.205 del 2000 assegna alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie “”tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, mentre la lett. e) quelle “riguardanti le att<br />
-la controversia in esame ha a suo oggetto prestazioni di natura patrimoniale rese in favore dell’ appaltante, soggetto pubblico direttamente beneficiario del servizio, per cui il relativo contratto è riconducibile alla categoria degli appalti pubblici di</p>
<p> Ritenuto che:<br />
-pur in presenza di alcune isolate pronunzie (cfr. Tar Marche 3 giugno 2003 n.470; Tar Sicilia, CT, 7 gennaio 2002 n. 7) che affermano meramente esemplificativo e non già tassativo il riferimento in detto art. 7, 2° co. ad alcune specie di controversie so</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez.II, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 aprile 2004</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 10.05.2004<br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.1634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2004-n-1634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2004-n-1634/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2004-n-1634/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.1634</a></p>
<p>Presidente Dott. Ezio Maria Barbieri, Estensore Dott.ssa Elena Quadri. Provincia di Pavia (avv.ti Mariarosa Cantarella e Valeria Maggiani) contro Regione Lombardia (Avvocatura Regionale) e nei confronti di CR S.R.L. (avv.to Tiziano Giovanelli) e altri. in tema di valutazione regionale di impatto ambientale per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2004-n-1634/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.1634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2004-n-1634/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.1634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Dott. Ezio Maria Barbieri, Estensore Dott.ssa Elena Quadri.<br /> Provincia di Pavia (avv.ti Mariarosa Cantarella e Valeria Maggiani) contro Regione Lombardia (Avvocatura Regionale) e nei confronti di CR S.R.L. (avv.to Tiziano Giovanelli) e altri.</span></p>
<hr />
<p>in tema di valutazione regionale di impatto ambientale per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Valutazione regionale di impatto ambientale – Impianti di inertizzazione e di termodistruzione di rifiuti pericolosi &#8211; Art. 5 D.P.C.M.  3 settembre 1999 – Occorre che i lavori siano già iniziati – Richiamo alla giurisprudenza amministrativa in tema di decadenza dalla concessione edilizia per mancato inizio dei lavori.</p>
<p>2. Ambiente – Valutazione regionale di impatto ambientale – Impianti di incenerimento e di trattamento termico di rifiuti pericolosi – D.P.R. 12 aprile 1996 – Dichiarazione di intento circa l’impegno a mantenersi al di sotto del limite previsto dalla legge – Irrilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 5 D.P.C.M. 3 settembre 1999, l’effettivo inizio dei lavori deve essere valutato con specifico e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell’intervento edificatorio programmato ed autorizzato.</p>
<p>2. Non hanno alcun rilievo le dichiarazioni di intento della ditta circa il proprio impegno a mantenersi al di sotto del limite previsto dalla legge, dato che la normativa fa esclusivo riferimento alla capacità nominale dell’impianto.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento della Dott.ssa Rita Previtali <a href="/ga/id/2004/6/1540/d">&#8220;Sulla necessità di procedere alla Valutazione d’Impatto Ambientale in caso di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero rifiuti</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di valutazione regionale di impatto ambientale per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />prima sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1406/02 proposto da</p>
<p><b>PROVINCIA DI PAVIA</b>, rappresentata  e difesa  dagli avv.ti Mariarosa Cantarella e Valeria Maggiani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Fontana n.25; </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata  e difesa  dall’avv. Antonella Forloni ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale in Milano, via 4 novembre n. 5;</p>
<p><b>CR S.R.L., </b>costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte n.16;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
della delibera della giunta regionale n. VII/8220 dell’1.3.2002 con cui si rinnova l’autorizzazione alla CS S.r.l. all’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l’impianto di Sannazzaro de’ Burgondi;</p>
<p>con ricorso per motivi aggiunti, della deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 nella parte in cui delibera di “disporre che la sospensione parziale dell’efficacia della d.g.r. 8220/02 ha validità sino all’avvenuto rilascio di nulla osta all’esercizio da parte della Provincia di Pavia a seguito della realizzazione delle strutture previste dal progetto autorizzato e, comunque, non oltre il 1/03/05” e per il conseguente accertamento e declaratoria della decadenza della ditta CR S.r.l. dall’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle sezioni degli impianti identificati alle sezioni nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11, per il decorso del termine annuale per l’inizio dei lavori nelle sezioni sopra identificate, così come indicato nella D.G.R. del 6.8.2002, n. 7/10161 e dal richiamato d. dirett. 5.8.1998, n. 4301 Tutela Ambientale, avente per oggetto “Circolare sugli effetti della Delib. G.R. ex art. 27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”.</p>
<p>sul ricorso n. 1429/02 proposto da</p>
<p><b>COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI,</b><br />
rappresentato  e difeso  dall’avv. Francesco Adavastro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Fontana n.25; </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata  e difesa  dall’avv. Antonella Forloni ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale in Milano, via 4 novembre n. 5;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>CR S.R.L., </b>costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte n.16;<br />
<b>PROVINCIA DI PAVIA</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
delle determinazioni in ordine al rinnovo dell’autorizzazione a C.R. S.r.l. per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’impianto in Sannazzaro de’ Burgondi di cui alla delibera della giunta regionale n. VII/8220 dell’1.3.2002 in ogni sua parte o quantomeno relativamente all’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, con varianti sostanziali, degli impianti di inertizzazione e termodistruzione di rifiuti anche pericolosi; dei verbali della conferenza dei servizi in data 18.2.2002, 7.2.2002, 18.10.2001; nonché del connesso provvedimento di autorizzazione ex DPR 203/88 alla “installazione di un impianto per la termodistruzione di rifiuti speciali e tossico-nocivi…” di cui al decreto n. 659 del 21.1.2002 del Dirigente dell’Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale della regione Lombardia, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ed in specie, occorrendo, della DGR VII/1003 del 3.8.2000;<br />
con ricorso per motivi aggiunti, del Decreto n. 401 in data 21.1.2003 a firma del Dirigente della Struttura Protezione Aria della regione Lombardia, recante autorizzazione all’istanza di variante presentata da C.R. S.r.l. per la rilocalizzazione e l’aumento della potenzialità ricettiva di un impianto di incenerimento in comune di Sannazzaro de’ Burgundi ed atti connessi;<br />
con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, della deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 nella parte in cui delibera di “disporre che la sospensione parziale dell’efficacia della d.g.r. 8220/02 ha validità sino all’avvenuto rilascio di nulla osta all’esercizio da parte della Provincia di Pavia a seguito della realizzazione delle strutture previste dal progetto autorizzato e, comunque, non oltre il 1/03/05” e per il conseguente accertamento e declaratoria della decadenza della ditta CR S.r.l. dall’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle sezioni degli impianti identificati alle sezioni nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11, per il decorso del termine annuale per l’inizio dei lavori nelle sezioni sopra identificate, ed atti connessi.</p>
<p>sul ricorso n. 2022/03 proposto da</p>
<p><b>CR S.R.L., </b>rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte n.16;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata  e difesa  dall’avv. Marco Cederle ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale in Milano, via 4 novembre n. 5;</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum di</p>
<p><b>CIRCOLO LEGAMBIENTE L’AIRONE DELLA LOMELLINA</b>,<br />
rappresentato  e difeso  dagli avv.ti Francesco Adavastro e Serena Filippi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Fontana n.25;per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione della giunta regionale n. VII/12640 del 7.4.2003 con la quale è stata denegata sia l’approvazione del progetto della variante sostanziale relativa all’impianto di termovalorizzazione che l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in comune di Sannazzaro de’ Burgondi; della comunicazione n. 5761 del 20.2.2003 e dei verbali delle conferenze di servizi del 14.10.2002, del 17.6.2002 e del 15.5.2002 ed atti connessi;</p>
<p>e per la condanna<br />
della regione Lombardia al risarcimento del danno ingiusto così arrecato, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31.3.1998, n. 80, come sostituiti dall’art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205.</p>
<p>sul ricorso n. 2939/03 proposto da</p>
<p><b>CR S.R.L., </b>rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte n.16;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata  e difesa  dall’avv. Marco Cederle ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale in Milano, via Pola n.14;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 con la quale è stata disposta la “sospensione parziale dell’efficacia dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. 1 marzo 2002, n. 8220…” ed atti connessi, comprese le note nn. 21976 del 27.6.2003 e 32576 del 6.10.2003;<br />
e per la condanna<br />
della regione Lombardia al risarcimento del danno ingiusto così arrecato, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31.3.1998, n. 80, come sostituiti dall’art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205.</p>
<p>Visti i ricorsi  con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Lombardia e della C.R. S.r.l.;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Circolo Legambiente l’Airone della Lomellina;<br />
Visti i ricorsi per motivi aggiunti relativi al primo ed al secondo gravame;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti  a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Udito il ref. Elena Quadri, designato relatore per l’udienza del 25.3.2004; Uditi i difensori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorsi all’esame del Collegio concernono provvedimenti relativi all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti non pericolosi e speciali pericolosi svolta dalla società CR s.r.l. presso l’impianto sito nel comune di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia. Con il primo gravame la provincia di Pavia impugna la d.g.r. dell’1.3.2002 indicata in epigrafe, che ha disposto il rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio delle suddette operazioni di smaltimento e/o recupero, sostanzialmente nella parte afferente l’attività di incenerimento ed inertizzazione di rifiuti tossico/nocivi, deducendo un unico, articolato, motivo:</p>
<p>Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, sviamento dall’interesse pubblico, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento dei fatti. La delibera impugnata si porrebbe, infatti, in contrasto con la normativa vigente in tema di valutazione di impatto ambientale e di conferenza di servizi, atteso che l’autorizzazione all’attività di incenerimento ed inertizzazione di rifiuti tossico/nocivi, costituente un nuovo impianto, avrebbe dovuto essere sottoposta alla preventiva valutazione di impatto ambientale regionale, come risultante dai pareri negativi espressi dalla provincia di Pavia  e dal comune di Sannazzaro de’ Burondi, nonché della stessa regione in occasione della conferenza di servizi del 18.10.2001. <br />
Si sono costituiti la regione intimata e la società controinteressata, che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato parzialmente la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 indicata in epigrafe, deducendo la violazione dell’art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 22/97; della d.g.r. del 6.8.02, n. 7/10161, nonché del decreto dirett. della tutela ambientale n. 4301/98; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, per sviamento dall’interesse pubblico, per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà, per travisamento dei presupposti e dei fatti, atteso che nel maggio 2003, data dei sopralluoghi effettuati, la società controinteressata non avrebbe ancora dato inizio ai lavori di realizzazione di gran parte delle sezioni impiantistiche di cui all’autorizzazione del 28.2.97, poi rinnovata l’1.3.02, dovendo, di conseguenza, essere considerata decaduta dall’autorizzazione medesima.  <br />
Con il secondo ricorso il comune ha impugnato la d.g.r. dell’1.3.2002 e gli altri provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:</p>
<p>Violazione della normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia di VIA; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifesta, difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà; violazione di legge per difetto assoluto di motivazione, atteso che l’amministrazione, tra l’altro, avrebbe omesso l’espletamento della preliminare procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente alla nuova attività di inertizzazione e termodistruzione di rifiuti speciali e pericolosi;<br />
Si sono costituiti la regione intimata e la società controinteressata, che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.<br />
Con il ricorso per motivi aggiunti il comune impugna il decreto n. 401 del 21.1.2002, con il quale il Dirigente della Struttura Protezione Aria della regione Lombardia ha autorizzato la variante richiesta da C.R. S.r.l. per la rilocalizzazione e l’aumento della potenzialità ricettiva di un impianto di incenerimento, deducendo sostanzialmente gli stessi motivi dedotti nel ricorso principale.<br />
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato parzialmente la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 indicata in epigrafe, deducendo sostanzialmente gli stessi motivi dedotti dalla provincia avverso il medesimo provvedimento.<br />
Con il terzo ricorso la CR s.r.l. impugna la deliberazione della giunta regionale n. VII/12640 del 7.4.2003 con la quale è stata denegata sia l’approvazione del progetto della variante sostanziale relativa all’impianto di termovalorizzazione che l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:</p>
<p>Violazione degli artt. 7 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per carenza di istruttoria, mancanza di motivazione e aggravamento del procedimento; violazione del DPR 12.4.1996 (All. A); eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e buon andamento, per contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta.<br />
Si è costituita in giudizio la regione intimata, che ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza nel merito, eccependone in via preliminare l’irricevibilità in relazione ad alcuni atti con il medesimo impugnati.<br />
Successivamente è intervenuto in giudizio ad opponendum il circolo Legambiente “L’airone della Lomellina”, che ha in via preliminare eccepito l’inammissibilità del gravame, chiedendone, comunque, il rigetto per infondatezza nel merito.<br />
La ricorrente ha successivamente eccepito l’inammissibilità ed infondatezza dell’atto di intervento formulando, inoltre, istanza risarcitoria, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 31.3.1998, n. 80.<br />
Con il quarto ricorso la CR s.r.l. ha impugnato la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 con la quale è stata disposta la sospensione parziale dell’efficacia dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. 1 marzo 2002, n. 8220 e gli altri atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:</p>
<p>Violazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 5.2.1997, n. 22, della L.R. 7.6.1980, n. 94 e del R.R. 9.1.1982, n. 3; eccesso di potere per carenza di istruttoria e per mancanza di motivazione; Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, per mancanza di motivazione e per aggravamento del procedimento. <br />
La ricorrente ha, poi, formulato istanza risarcitoria, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 31.3.1998, n. 80.</p>
<p>Si è costituita in giudizio la regione intimata, che ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza nel merito.<br />
Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 25.3.2004, i gravami sono stati, quindi, trattenuti per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con i gravami all’esame i ricorrenti assumono l’illegittimità di alcuni provvedimenti relativi all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti non pericolosi e speciali pericolosi svolta dalla società CR s.r.l. presso l’impianto sito nel comune di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia.  <br />
Deve in via preliminare disporsi la riunione dei presenti gravami, il cui merito il collegio ritiene di esaminare congiuntamente, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
I primi due ricorsi (R.G. n. 1406/02 e n. 1429/02) risultano fondati per le seguenti considerazioni.<br />
Le amministrazioni ricorrenti lamentano, in sostanza, l’illegittimo operato della regione nella procedura di rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte dalla CR s.r.l. presso l’impianto sito in Sannazzaro de’ Burgondi, assumendone l’illegittimità nella parte in cui non avrebbe sottoposto i nuovi impianti di inertizzazione e termoutilizzazione di rifiuti pericolosi alla preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.P.R. 12.4.1996, la cui necessità sarebbe stata, peraltro, riconosciuta dalla stessa regione in sede di rinnovo dell’autorizzazione nel 1997, nonché nel corso della conferenza di servizi del 2001.<br />
Per la difesa regionale, al contrario, il rinnovo dell’autorizzazione sarebbe del tutto legittimo, non essendo necessaria la V.I.A. regionale in quanto le due linee di inertizzazione e di termoutilizzazione sarebbero state già autorizzate in precedenza ed in fase di realizzazione, come si evincerebbe dai verbali di sopralluogo versati in atti, attestanti la cantierizzazione mediante recinzione con rete plastificata arancione dell’area adibita alla realizzazione di tali impianti. <br />
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 3.9.1999, infatti, : “Le regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull&#8217;ambiente, per i quali la procedura di VIA è sottoposta alla loro competenza”.<br />
In proposito il collegio osserva che gli impianti di inertizzazione e di termodistruzione di rifiuti pericolosi, in quanto nuovi e comportanti notevoli rischi per l’ambiente, dovevano essere sottoposti alla preventiva procedura regionale di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del D.P.R. 12.4.1996 e del relativo allegato A.<br />
Dai sopralluoghi effettuati dalla provincia di Pavia, i cui verbali risultano depositati in atti, si evince, infatti, che, nonostante le aree destinate alla realizzazione di tali impianti fossero recintate con la rete plastificata arancione, non era stato effettuato alcun intervento edilizio.<br />In proposito appare utile richiamare il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa in tema di decadenza dalla concessione  edilizia, per il quale  l’effettivo  inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico  e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell’intervento edificatorio  programmato  ed   autorizzato,   all’evidente scopo  di  evitare  che il  termine  prescritto possa essere eluso con ricorso a  lavori  fittizi e  simbolici e non oggettivamente significativi di un  effettivo   intendimento  del titolare  della  concessione  stessa di  procedere  alla costruzione  dell’opera  progettata (cfr., per tutte,  Cons. di Stato,  sez. V, 16 novembre 1998, n. 1615).<br />
Dall’esame del rinnovo dell’autorizzazione operato con delibera n. 25625 del 1997 risulta, inoltre, che le attività suddette (di inertizzazione e termodistruzione di rifiuti tossico nocivi o pericolosi ex d.lgs. n. 22/97) non erano affatto ricomprese nel rinnovo, proprio per il mancato espletamento delle necessaria procedura di V.I.A.(vedi pag. 5, nn. 2 e 3, della citata delibera).<br />
Non potevano, dunque, ricevere applicazione né l’art. 5 del D.P.C.M. 3.9.1999, né la D.G.R. n. 42226 del 24.3.2000, invocati, invece, dalla regione a giustificazione della mancata effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, atteso che gli impianti di inertizzazione e di termodistruzione di rifiuti pericolosi non erano stati autorizzati e non erano in fase di realizzazione.<br />
Tale assunto risulta, del resto, confermato dai successivi provvedimenti adottati dalla regione Lombardia.<br />
Con il terzo ricorso (R.G. n.2022/03), infatti, la C.R. s.r.l. impugna  la deliberazione della giunta regionale n. VII/12640 del 7.4.2003 con la quale è stata denegata sia l’approvazione del progetto della variante sostanziale relativa all’impianto di termovalorizzazione che l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.<br />
Il collegio ritiene di poter assorbire le eccezioni preliminari sollevate con riferimento ad alcuni atti impugnati con tale gravame, nonché in relazione all’atto di intervento ad opponendum del circolo Legambiente “L’airone della Lomellina”, in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso. <br />
La CR lamenta, in sostanza, l’illegittimità del provvedimento per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento teso all’emanazione dell’atto impugnato, per la carenza di istruttoria e di motivazione, per l’aggravamento del procedimento amministrativo, nonché per la violazione del D.P.R. 12.4.1996 (allegato A). Infine, censura il contraddittorio operato  dell’amministrazione che, dopo essersi pronunziata favorevolmente, avrebbe denegato l’autorizzazione.<br />
Il collegio osserva, in proposito, che la delibera regionale impugnata ben esplicita l’iter istruttorio espletato, nonché le ragioni tecniche della necessità di sottoporre l’impianto alla procedura di V.I.A. regionale, ragioni che risultano, altresì, limpidamente evidenziate nella nota prot. n. 2802 del 31 gennaio  2003 richiamata dalla delibera del 7.4.2003.<br />
In particolare, per la vigente normativa nazionale e comunitaria devono essere assoggettati alla V.I.A. regionale i progetti di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento termico con capacità nominale dei forni superiore a 100 t/giorno, tenuto conto del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria dei rifiuti inceneriti.<br />
Non possono, dunque, avere alcun rilievo le dichiarazioni di intento della ricorrente circa il proprio impegno a mantenersi al di sotto del limite previsto dalla legge, atteso che la normativa fa esclusivo riferimento alla capacità nominale dell’impianto, quindi alla sua potenziale capacità di incenerimento in relazione alle caratteristiche dei rifiuti.<br />
Poiché la ditta ha dichiarato nella nota del 13.1.2003 che “è tecnicamente ed economicamente necessario anzi indispensabile, utilizzare rifiuti con un potere calorifico di almeno 3600 Kcal/Kg” e tenuto conto dei dati progettuali indicati nel prospetto del costruttore, la capacità di incenerimento del forno è risultata superiore alle 100 t/giorno e, come tale, l’impianto doveva essere assoggettato alla procedura di V.I.A. regionale, come chiaramente e specificamente esplicitato nella delibera impugnata.<br />
Nonostante la ricorrente fosse stata messa a conoscenza di tale necessità con le note regionali del 20.12.2002 e del 20.2.2003, la stessa, in data 21.2.2003, ha ribadito la propria contrarietà ad attivare la procedura di V.I.A. regionale, impedendo l’ulteriore prosecuzione del procedimento e determinando l’emissione della delibera regionale impugnata. <br />
Riguardo, poi, ai vizi procedurali lamentati, per costante giurisprudenza non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio dei procedimenti instaurati su istanza di parte, come nella fattispecie in questione; dalle precedenti considerazioni, nonché dall’esame della delibera impugnata, risulta, inoltre, l’evidente infondatezza delle censure relative all’assunta carenza di motivazione e di istruttoria, nonché di quelle relative all’aggravamento del procedimento ed alla contraddittorietà dell’azione amministrativa.<br />
Dalle risultanze dell’approfondita istruttoria regionale, fondata sulla vigente normativa del settore, è, infatti, inequivocabilmente emersa la necessità di sottoporre preventivamente il progetto relativo agli impianti alla V.I.A. regionale, a nulla rilevando gli eventuali pareri in senso opposto espressi in precedenza da alcuni uffici tecnici.<br />
Il gravame va, dunque, respinto, unitamente all’istanza risarcitoria, in considerazione del legittimo operato della regione.<br />
Per le stesse ragioni risultano fondati anche i motivi aggiunti presentati nel secondo ricorso (R.G. n.1429/02) avverso il decreto n. 401 in data 21.1.2003 a firma del Dirigente della Struttura Protezione Aria della regione Lombardia, con il quale è stata autorizzata senza il preventivo esperimento della valutazione regionale di impatto ambientale la variante presentata da C.R. S.r.l. per la rilocalizzazione e l’aumento della potenzialità ricettiva dell’impianto di incenerimento.<br />
Con il quarto gravame (R.G. n. 2939/03) la C.R. s.r.l. impugna la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 con la quale è stata disposta la sospensione parziale dell’efficacia dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. 1 marzo 2002, n. 8220, assumendone sostanzialmente l’illegittimità per la violazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 5.2.1997, n. 22, della L.R. 7.6.1980, n. 94 e del R.R. 9.1.1982, n. 3, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, per mancanza di motivazione e per aggravamento del procedimento, oltre che per violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90.<br />
Il gravame è fondato con riferimento al primo motivo di doglianza, non essendo stata effettuata la “previa diffida” prevista dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 22/97, in base al quale: “Quando a seguito di controlli successivi all&#8217;avviamento degli impianti questi non risultino conformi all&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell&#8217;atto di autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest&#8217;ultima è sospesa, previa diffida,…”.<br />
Né, in proposito, può aderirsi alla difesa dell’amministrazione regionale, secondo la quale la diffida sarebbe costituita dalla nota del 27 giugno 2003, costituendo tale nota una mera comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione ex art. 28 del d.lgs. 22/97 a seguito degli accertamenti e delle valutazioni emerse nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla provincia di Pavia e dalla regione in data 22 e 23 maggio 2003 presso l’impianto di Sannazzaro de’ Burgondi, al fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte dell’interessata.<br />
Il ricorso va, dunque, accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, salvo che con riferimento alla parte dei provvedimenti relativa agli impianti di incenerimento e di termovalorizzazione, per la quale va dichiarata l’improcedibilità del gravame non sussistendo più l’interesse della ricorrente alla decisione in virtù dell’annullamento del presupposto provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione disposto mediante l’accoglimento dei primi due gravami.<br />
La   domanda  di   risarcimento   del  danno, non  sostenuta  dalle  allegazioni   probatorie necessarie   all’accertamento   della   responsabilità  dell’amministrazione, risulta proposta in  modo generico e, quindi, va  respinta.  Ai fini del risarcimento grava, infatti,  sul  danneggiato l’onere  di provare,  ai  sensi  dell’art.  2697 c.c.,  tutti  gli  elementi costitutivi della   responsabilità per fatto illecito: danno, nesso  di causalità e colpa (cfr., per tutte, Cons. di Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 416).<br />
Il collegio ritiene, infine, che i motivi aggiunti presentati nei ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02 avverso la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 debbano dichiararsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’accoglimento dei primi due ricorsi e del quarto gravame.<br />
Per le suesposte considerazioni i ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02 vanno accolti, e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento degli atti avversati, limitatamente alle parti oggetto delle impugnazioni; il ricorso n. 2022/03  va respinto, unitamente all’istanza risarcitoria formulata, assorbendosi le eccezioni sollevate in via preliminare; il ricorso n. 2939/03 va accolto in parte e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alla porzione di atto riguardante gli impianti di incenerimento ed inertizzazione, in ragione dell’accoglimento dei primi due gravami; l’istanza di risarcimento va respinta per genericità; i motivi aggiunti presentati nei ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02 avverso la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’accoglimento dei primi due ricorsi e del quarto gravame; i motivi aggiunti presentati nel ricorso n. 1429/02 avverso il decreto n. 401 in data 21.1.2003 a firma del Dirigente della Struttura Protezione Aria della regione Lombardia vanno accolti, disponendosi l’annullamento dell’atto avversato. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione &#8211;  accoglie i ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02; respinge il ricorso n. 2022/03; accoglie in parte il ricorso n. 2939/03 e nella restante parte lo dichiara improcedibile; dichiara improcedibili i motivi aggiunti presentati nei ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02 avverso la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003; accoglie i motivi aggiunti presentati nel ricorso n. 1429/02 avverso il decreto n. 401 in data 21.1.2003, come in motivazione.<br />Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso, in Milano, il 25.3.2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Ezio Maria Barbieri         Presidente <br />
Elena Quadri                    giudice est.<br />
Luca Monteferrante         giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2004-n-1634/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.1634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2004 n.2723</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-10-5-2004-n-2723/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-10-5-2004-n-2723/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-10-5-2004-n-2723/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2004 n.2723</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione, diffida ed ordine – impugnazione – pendenza istanza di sanatoria – giudizio sulla condonabilita’ – pregiudizialita’ &#8211; immobile realizzato in zona con vincoli di inedificabilita’ o ambientali &#8211; tutela cautelare avverso ordine di demolizione – rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-10-5-2004-n-2723/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2004 n.2723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-10-5-2004-n-2723/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2004 n.2723</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione, diffida ed ordine – impugnazione – pendenza istanza di sanatoria – giudizio sulla condonabilita’ – pregiudizialita’ &#8211; immobile realizzato in zona con vincoli di inedificabilita’ o ambientali &#8211; tutela cautelare avverso ordine di demolizione – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/6/4134/g">Ordinanza n. 2481 del 27 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI &#8211; SESTA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2723/2004<br />
Registro Generale:5879/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
MICHELE PERRELLI Presidente<br />LEONARDO PASANISI Cons. , relatore<br />
IDA RAIOLA Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 Maggio 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 5879/2004 proposto da:<br />
<b>RICCI ANTONIO</b>rappresentato e difeso da:<br />
RUSSO GIUSEPPEcon domicilio eletto in NAPOLISEGRETERIA T.A.R.presso<br />
RUSSO GIUSEPPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI</b>(Avv. Aldo Starace)</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento del 14.04.04 di demolizione opere abusive;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. LEONARDO PASANISI<br />Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;</p>
<p>RILEVATO che parte ricorrente chiede preliminarmente la sospensione del presente giudizio in applicazione della normativa sul condono edilizio, di cui al D.L. n. 269/03 (conv. L.n. 326/03);</p>
<p>CONSIDERATO peraltro che la sospensione del giudizio non è automatica, essendo subordinata all’astratta sanabilità delle opere abusivamente eseguite, sotto il profilo oggettivo, temporale, finanziario (cfr. C.d.S. Sez. IV, ord. n. 2037 del 4 maggio 2004; Cass., Sez. 3^ Pen., 3.2.2004 n. 3992, secondo cui, in particolare, “spetta al Giudice Penale e non già all’Autorità Amministrativa, verificare la sussistenza dei presupposti affinché possa essere applicata la normativa di condono edilizio);</p>
<p>CONSIDERATO che non sono assolutamente suscettibili di sanatoria nè le opere abusive in contrasto con preesistenti vincoli di inedificabilità (ai sensi dell’art. 33 della L. n. 47/85), nè quelle realizzate su immobili genericamente soggetti a vincoli a tutela di interessi ambientali, paesistici e idrogeologici, parimenti impostiprima della loro esecuzione (ai sensi dell’art. 32, c. 27, lett. d ), D.L. n. 269/03 cit.);</p>
<p>RITENUTO, pertanto, che, nella specie, sussistendo sia il vincolo generico di cui al D.M. 12/9/57, sia quello specifico di inedificabilità di cui al P.T.P. Campi Flegrei del 1999, le opere abusive in questione non appaiono astrattamente condonabili in quanto in palese contrasto con tali vincoli (come peraltroespressamente indicato nella motivazione dell’impugnato provvedimento);</p>
<p>RITENUTO, quanto alle altre censure, che le stesse appaiono prive di fondamento giuridico, non avendo l’Autorità Amministrativa alcun obbligo di ulteriore motivazione in presenza dell’oggettivo riscontro dell’abusività dell’opera (cfr. TAR Toscana, 8 novembre 2000, n. 2292);<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 10 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-10-5-2004-n-2723/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2004 n.2723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-5-2004-n-225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-5-2004-n-225/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.225</a></p>
<p>Pres.- Est. Lignani Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia (Avv. Mariani Marini e Picciurro) c. Ministero della Giustizia (Avv.ra Distrettuale dello Stato) sul riconoscimento dei titoli conseguiti all&#8217;estero ai fini dell&#8217;iscrizione ad albo professionale 1. Professioni – titoli conseguiti all’estero – in assenza di formazione professionale – riconoscimento – è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-5-2004-n-225/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-5-2004-n-225/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.225</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.- Est. Lignani<br /> Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia (Avv. Mariani Marini e Picciurro) c. Ministero della Giustizia (Avv.ra Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul riconoscimento dei titoli conseguiti all&#8217;estero ai fini dell&#8217;iscrizione ad albo professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Professioni – titoli conseguiti all’estero – in assenza di formazione professionale – riconoscimento – è escluso</p>
<p>2. Professioni – iscrizione ad albo professionale – requisiti – fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art.1 del d.lgs. 115/92, i titoli rilasciati da un Paese membro della CE, attestanti una formazione professionale, al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio di una professione, sono ammessi al riconoscimento solo se includono l’attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni in una università o istituto di istruzione superiore o altro istituto dello stesso livello di formazione.</p>
<p>2. Per il vigente D.P.R. n.328/2001, l’iscrizione all’ albo professionale presuppone il possesso di laurea specialistica e il superamento di apposito esame di Stato. Pertanto, non è ammesso al riconoscimento il titolo professionale ottenuto in altro Paese CE sulla base del mero riconoscimento di titoli professionali precedentemente conseguiti in Italia</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero ai fini dell’iscrizione ad albo professionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 360/2002, proposto dal<br />
<b>Consiglio del&#8217;Ordine degli Ingegneri di Perugia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alarico Mariani Marini e dall&#8217;avv. Francesca Picciurro con domicilio eletto presso gli stessi in Perugia, via Mario Angeloni, 80/b</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>  in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato e legalmente domiciliato presso la stessa in Perugia, via degli Offici, 14</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>1) <b>dr. Luciano BLOIS</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sauro Mariotti e Marco Sartorio, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, via Fani, 14</p>
<p>2) <b>Consiglio Nazionale degli Ingegneri</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituito</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del Direttore generale della giustizia civile 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2002, con il quale è stato riconosciuto al dr. Blois il titolo professionale di &#8220;chartered engineer&#8221; quale titolo valido per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale, e per l&#8217;esercizio della professione in Italia; e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e quello del dr. Blois;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, notificato il 28 gennaio 2004 e depositato il 10 febbraio successivo;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di &#8220;motivi aggiunti&#8221; notificato il 16 marzo 2004 e depositato il 30 marzo successivo;<br />	<br />
	Viste le memorie e gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
	Data per letta, all&#8217;udienza del 28 aprile 2004, la relazione del Presidente Lignani e udite le parti come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	1.	Con decreto dirigenziale 16 maggio 2002 il Ministero della Giustizia ha riconosciuto al dr. Luciano Blois, cittadino italiano, il titolo professionale britannico di &#8220;chartered engineer&#8221; quale titolo valido per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli Ingegneri, sezione A, settore industriale, e per l&#8217;esercizio della relativa professione in Italia.<br />	<br />
	Successivamente l&#8217;interessato ha chiesto l&#8217;iscrizione all&#8217;Ordine degli Ingegneri di Perugia.<br />	<br />
	Il Consiglio dell&#8217;Ordine degli Ingegneri di Perugia ha impugnato, davanti a questo T.A.R., il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo professionale, deducendo vari motivi di legittimità.<br />	<br />
	Il ricorso è stato notificato al Ministero, quale autorità emanante, e al dr. Blois, quale controinteressato.<br />	<br />
	Enrambi si sono costituiti, sollevando eccezioni preliminari e contestando, nel merito, il fondamento del ricorso.<br />	<br />
	In corso di giudizio, a cura del ricorrente il contraddittorio è stato esteso nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.<br />	<br />
	Successivamente il ricorrente ha presentato motivi aggiunti.																																																																																												</p>
<p>	2.	Vengono preliminarmente in esame le eccezioni sollevate dalle parti resistenti.																																																																																											</p>
<p>	2.1.	Il controinteressato eccepisce l&#8217;incompetenza territoriale del T.A.R. adìto, con l&#8217;argomento che il provvedimento impugnato promana da un organo dell&#8217;amministrazione centrale dello Stato e non ha efficacia territorialmente limitata.<br />	<br />
	Il Collegio osserva che l&#8217;eccezione è inammissibile, in quanto non è stata proposta nelle forme e nei termini di cui all&#8217;art. 31 della legge n. 1034/1971 (istanza di regolamento di competenza).																																																																																												</p>
<p>	2.2.	Il Ministero invece eccepisce l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto d&#8217;interesse (o di legittimazione) con l&#8217;argomento che il Consiglio dell&#8217;Ordine degli Ingegneri di Perugia è, bensì, tutore degli interessi dei suoi iscritti, ma detti interessi, relativamente alla fattispecie, non sono diversi né distinti rispetto a quelli dell&#8217;intera categoria.<br />	<br />
	Quest&#8217;ultima, peraltro, è istituzionalmente rappresentata, a livello nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale ha partecipato al procedimento che si è concluso con il provvedimento impugnato; in particolare, è intervenuto con un proprio rappresentante alla &#8220;conferenza di servizi&#8221; esprimendo parere favorevole. In questa situazione, ad avviso della difesa del Ministero, il Consiglio locale non avrebbe titolo ad interpetare gli interessi della categoria in modo difforme da come li ha interpretati il Consiglio Nazionale.<br />	<br />
	Il Collegio ritiene infondata questa eccezione.<br />	<br />
	Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio dell&#8217;Ordine di Perugia entrano in causa non solo e non tanto quali associazioni rappresentative dei loro iscritti e degli interessi di questi ultimi, ma anche e soprattutto quali organi pubblici, titolari ciascuno di una ben definita sfera di competenze.<br />	<br />
	Il Consiglio dell&#8217;Ordine locale ha, tra l&#8217;altro, la funzione di iscrivere i professionisti all&#8217;albo, con un atto che riveste una precisa rilevanza pubblicistica, sia quanto ai suoi effetti, sia quanto alla valutazione dei presupposti. Tale valutazione non ha significativi margini di discrezionalità, ma ciò non toglie che l&#8217;organo cui essa è affidata abbia il potere e il dovere di verificare la regolarità e la validità dei titoli che vengono prodotti. Nell&#8217;ipotesi che si tratti di titoli che non soddisfano i requisiti di legge, negherà l&#8217;iscrizione; nell&#8217;ipotesi che presentino (supposti) vizi di legittimità, non potrà disapplicarli, ma potrà provocare il sindacato di legittimità nelle sedi competenti: ad esempio, sollecitando un riesame in via di autotutela oppure &#8211; come nel caso presente &#8211; ricorrendo al giudice della legittimità.																																																																																												</p>
<p>	2.3.	Non si può dire neppure che il Consiglio dell&#8217;Ordine (locale) e il Consiglio Nazionale siano organi di un medesimo ente, e tanto meno che vi sia una relazione di tipo gerarchico.<br />	<br />
	Il Consiglio Nazionale è stato istituito con un atto regolamentare (r.d. 23 ottobre 1935, n. 2537) con la denominazione di &#8220;commissione centrale&#8221;, avente sede presso il Ministero dei lavori pubblici e con la (sola) funzione di esaminare i ricorsi contro gli atti degli Ordini locali concernenti l&#8217;iscrizione dei professionisti. Con d.lgs.lt. n. 382 del 1944 la sua sede è stata trasferita presso il Ministero di grazia e giustizia; ed ha assunto il nome di &#8220;Consiglio Nazionale&#8221; per effetto del d.lgs. n. 6 del 1946. Al di fuori delle sue funzioni di seconda istanza nei procedimenti di iscrizione, non ha poteri di indirizzo, direttiva, avocazione, controllo, etc., nei confronti degli Ordini provinciali; e non ha un potere generale di supremazia che gli consenta di esprimere manifestazioni di volontà e/o di giudizio impegnative e vincolanti per l&#8217;intera categoria e per gli Ordini provinciali.<br />	<br />
	Sicché, il fatto che il Consiglio Nazionale abbia espresso parere favorevole all&#8217;emanazione di un determinato provvedimento non esclude, di per sé, che il Consiglio dell&#8217;Ordine provinciale possa impugnare quel provvedimento per (supposti) vizi di legittimità.																																																																																												</p>
<p>	2.4.	E&#8217; palesemente inconferente con la questione ora in esame il richiamo, fatto dalla difesa del controinteressato, a quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 7 aprile 1997, n. 2996 (e in precedenza con le conformi decisioni n. 1545 del 1997, n. 3184 del 1985 e n. 3295 del 1993), negando all&#8217;Ordine locale la legittimazione a ricorrere in via giurisdizionale contro le decisioni del rispettivo Consiglio nazionale. <br />	<br />
	In tutti quei casi, invero, si discuteva di impugnazioni proposte dall&#8217;Ordine locale dei giornalisti contro decisioni emesse in secondo grado in riforma di decisioni dello stesso Ordine locale. In altre parole la Corte di cassazione ha affermato che un Consiglio locale, che abbia visto accogliere dal Consiglio nazionale un ricorso contro una propria decisione, non è legittimato ad impugnare a sua volta l&#8217;atto del Consiglio nazionale. Venivano dunque in questione i rapporti fra gli organi di primo e secondo grado nell&#8217;àmbito di un unico procedimento articolato in più gradi.<br />	<br />
	Nel caso in esame, invece, il Consiglio nazionale non ha emesso una decisione di secondo grado, bensì ha partecipato a titolo meramente consultivo (parere necessario ma non vincolante: art. 12, d. lgs. n. 115/1992) al procedimento preordinato alla decisione di altre autorità (la conferenza di servizi e il Ministro della giustizia). Il provvedimento finale, poi (il decreto di riconoscimento) non si configura come atto endoprocedimentale rispetto al successivo, distinto procedimento di iscrizione all&#8217;albo, che si svolge, in prima istanza, davanti al Consiglio dell&#8217;Ordine, stante l&#8217;autonomia dei due procedimenti.<br />	<br />
	Si può osservare, comunque, che altra ben nota decisione della Suprema Corte (Sezioni Unite, 5 novembre 1993, n. 10942, sull&#8217;affare &#8220;Studio Carnelutti&#8221;) ha riconosciuto, invece, che il Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati è legittimato a ricorrere contro atti del Consiglio Nazionale Forense. A fortiori si deve giungere alla stessa conclusione nella presente controversia, nella quale, come già detto, il Consiglio del&#8217;Ordine provinciale non impugna un atto del Consiglio Nazionale, bensì un decreto ministeriale nell&#8217;emanazione del quale il Consiglio Nazionale è intervenuto solo a titolo consultivo.<br />	<br />
	Conviene sottolineare, infatti, che tutti i precedenti giurisprudenziali citati (in un senso e nell&#8217;altro) si riferiscono a casi nei quali oggetto dell&#8217;impugnativa degli Ordini locali erano delibere dei rispettivi Consigli Nazionali, emesse con tutte le formalità di rito a conclusione di procedimenti altrettanto formali. In questo caso, invece, non risulta che sia intervenuta una formale delibera del Consiglio Nazionale; non risulta neppure se, quando e come la questione gli sia stata sottoposta in sede collegiale, né se al rappresentante designato siano state date istruzioni precise oppure (com&#8217;è verosimile) il mandato di pronunciarsi a propria discrezione; non è stata precisata neppure la qualifica della persona mandataria (componente del Consiglio Nazionale, o altro: tuttavia negli atti questa persona è indicata con il titolo di dottore, non di ingegnere, e perciò è lecito supporre che rappresentasse la categoria senza farne parte). <br />	<br />
	L&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 115/1992, invero, si limita a dire che la conferenza di servizi è formata esclusivamente da funzionari di vari ministeri e che in essa «sono sentiti» (senza entrare propriamente a farne parte) un «rappresentante dell&#8217;Ordine o della categoria professionale» e un «docente universitario in rappresentanza delle Università». In questo contesto è chiaro che i due rappresentanti non esprimono una volontà deliberativa, né in quanto membri della conferenza (perché non sono tali) né in quanto organi dei rispettivi ordinamenti (perché non sono nemmeno questo) né, infine, come nuncii di una volontà deliberata nella sede competente (perché non esiste delibera).<br />	<br />
	La loro funzione è piuttosto quella di fornire un parere di discrezionalità tecnica in merito alla corrispondenza dei titoli professionali e dei corsi di studio. Un parere, peraltro, puramente verbale e non motivato nonché (come tutto lascia credere) reso sulla base di una conoscenza degli atti appena sommaria. <br />	<br />
	Naturalmente, tale essendo lo schema dell&#8217;art. 12, comma 4, anche un parere reso in tale forma (rectius: mancanza di forme) è sufficiente ad integrare il procedimento ai fini della validità del decreto conclusivo; e infatti la parte ricorrente non solleva censure a questo riguardo. Ma altro è dire questo, e altro sarebbe dire che un siffatto parere abbia un valore dispositivo ed impegnativo non solo nei confronti del Consiglio Nazionale (come si può ammettere) ma anche nei confronti degli altri soggetti interessati, quali i singoli professionisti e gli Ordini provinciali.																																																																																												</p>
<p>	2.5.	Ma vi è di più.<br />	<br />
	Dato e non concesso che valga il principio per cui l&#8217;apprezzamento degli interessi della categoria, una volta esternato dal Consiglio Nazionale, sottragga agli Ordini locali ogni margine per un apprezzamento di segno contrario, sta di fatto che in questo caso la diversità di orientamento fra i collegi dei due livelli non esprime (o non soltanto) un diverso apprezzamento degli interessi della categoria.<br />	<br />
	Si è visto, infatti, che quello reso dal Consiglio Nazionale (rectius da un suo emissario di qualifica non precisata) è un parere di discrezionalità tecnica, e non già un &#8220;gradimento&#8221; manifestato dal punto di vista degli interessi della categoria. Tanto meno lo sono le deliberazioni di competenza del Consiglio dell&#8217;Ordine provinciale. Un atto di &#8220;gradimento&#8221; non è richiesto, né è concepibile che venga negato. Se un professionista possiede tutti i titoli e requisiti per ottenere, prima, il riconoscimento ministeriale, e, poi, l&#8217;iscrizione all&#8217;albo, né il Consiglio Nazionale né quello locale possono legittimamente opporsi adducendo l&#8217;interesse contrario della categoria. <br />	<br />
	Non discutendosi dunque di un apprezzamento di interessi, ma di un giudizio tecnico-giuridico sulla riconoscibilità del titolo, non si può negare al Consiglio dell&#8217;Ordine provinciale la legittimazione ad andare in contrario avviso rispetto al Consiglio Nazionale (o chi per esso) e a provocare il sindacato di legittimità.<br />	<br />
	Resterebbe invece su un piano extragiuridico, e come tale non avrebbe rilievo in questa sede, la considerazione che, vista la sommarietà del procedimento di riconoscimento, sia conforme all&#8217;interesse generale interpetare con criteri non troppo restrittivi le regole in materia di accesso al giudice della legittimità. 																																																																																												</p>
<p>	2.6.	L&#8217;eccezione preliminare va dunque respinta.<br />	<br />
	Altra questione è se fosse necessario o meno stabilire il contraddittorio nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.<br />
	Tale questione è stata sollevata dalla difesa del Ministero nel controricorso depositato il 10 gennaio 2004 (pag. 5). Dopo aver contestato la legittimazione del ricorrente, il Ministero afferma che ove mai si volesse riconoscere tale legittimazione, non si potrebbe allora disconoscere al Consiglio Nazionale la qualità di «controinteressato».<br />	<br />
	Preso atto di tale affermazione, il ricorrente, che già aveva tempestivamente notificato il ricorso ad un controinteressato (il dr. Blois) ha integrato il contraddittorio nei confronti dell&#8217;altro (supposto) controinteressato (il Consiglio Nazionale). L&#8217;atto di integrazione del contraddittorio è stato notificato il 26 gennaio 2004 e depositato il 10 febbraio successivo. Il Consiglio Nazionale non si è costituito (e dalla notifica alla data dell&#8217;udienza sono trascorsi oltre 90 giorni).<br />	<br />
	In tale situazione, il Collegio ritiene superfluo discutere se il Consiglio Nazionale debba realmente ritenersi controinteressato in senso tecnico (contraddittore necessario). Se lo è, l&#8217;integrazione effettuata in corso di giudizio, preceduta dalla notifica nei termini ad altro controinteressato, è utile ai fini della completezza del contraddittorio; se non lo è, il fatto che il ricorso sia stato tuzioristicamente notificato ad un soggetto che non è parte necessaria non comporta ovviamente alcun vizio.<br />	<br />
	Per completezza, ci si può chiedere se il Consiglio Nazionale fosse parte necessaria non quale controinteressato ma quale autorità emanante o coemanante (in tale ipotesi l&#8217;integrazione del contraddittorio in corso di giudizio sarebbe tardiva). A tale quesito si deve rispondere negativamente, perché, come si è visto, dato e non concesso che la conferenza di servizi sia un organo deliberante, il rappresentante del Consiglio Nazionale non ne fa parte, ma vi è solo &#8220;sentito&#8221;. E gli organi intervenuti a titolo consultivo in un procedimento non si considerano &#8220;coemananti&#8221; ai fini della necessità di contraddittorio in sede di impugnazione dell&#8217;atto terminale.																																																																																												</p>
<p>	3.	Passando ora all&#8217;esame del merito, conviene esporre in dettaglio gli elementi di fatto.																																																																																											</p>
<p>	3.1.	Il provvedimento impugnato riconosce al dr. Blois il titolo professionale di &#8220;ingegnere&#8221; ai fini dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale, e dell&#8217;esercizio della relativa professione. <br />	<br />
	E&#8217; opportuno ricordare che, per il vigente d.P.R. n. 328/2001,  l&#8217;iscrizione all&#8217;albo professionale nella sezione A presuppone il possesso di una laurea specialistica, detta anche di secondo livello; e il superamento dell&#8217;apposito esame di stato. L&#8217;impugnato decreto di riconoscimento surroga, a questi fini, il titolo di laurea e altresì l&#8217;abilitazione professionale ordinariamente conseguita a mezzo dell&#8217;esame di Stato.<br />	<br />
	Per quanto riguarda il settore &#8220;ingegneria industriale&#8221;, l&#8217;art. 46 del d.P.R. n. 328/2001 precisa che la relativa attività professionale consiste in «pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo, gestione, valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell&#8217;energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica» e che in particolare spettano agli iscritti della sezione A le suddette attività in quanto implichino «l&#8217;uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi».<br />	<br />
	L&#8217;art. 47 del medesimo regolamento precisa che le lauree che dànno titolo all&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli ingegneri, settore industriale, sono quelle in ingegneria aerospaziale e astronautica, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria dell&#8217;automazione, ingegneria elettrica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria gestionale, ingegneria meccanica, ingegneria navale, scienza e ingegneria dei materiali. 																																																																																												</p>
<p>	3.2.	Ciò posto, si osserva che il principale titolo di studio conseguito in Italia dal dr. Blois, e cioè la laurea in geologia, non ha alcuna attinenza con la professione di &#8220;ingegnere industriale&#8221;.<br />	<br />
	Ed invero, non solo tale laurea non è contemplata fra quelle che dànno titolo all&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli ingegneri (di qualsiasi settore, massime quello industriale) ma anche dal punto di vista sostanziale non vi è alcuna apprezzabile coincidenza fra i rispettivi piani di studio. Si veda la documentazione prodotta dal ricorrente, nonché, per la normativa ora in vigore, il d.m. 4 agosto 2000, in G.U. 19 ottobre 2000 (piani di studio delle lauree di primo livello) e il d.m. 28 novembre 2000, in G.U. 23 gennaio 2001 (piani di studio delle lauree specialistiche).<br />	<br />
	Ugualmente poco (ossia nulla) attinenti alla professione di &#8220;ingegnere industriale&#8221; sono altri titoli conseguiti in Italia dal dr. Blois. Ci si riferisce al diploma in &#8220;ecologia&#8221; rilasciato dall&#8217;Istituto Superiore di Medicina Olistica ed Ecologia dell&#8217;Università di Urbino; nonché a due diplomi rilasciati dall&#8217;Università Italiana per Stranieri di Perugia-Centro di ricerca e documentazione sulle risorse idriche, all&#8217;esito di due corsi estivi (di oggetto diverso ma nella stessa materia e cioè &#8220;studi sui rischi idrogeologici&#8221;: frane, slavine, terremoti e simili) svoltisi entrambi dal 18 luglio al 12 agosto 1988 (doc. 5 e 6 del fascicolo del controinteressato). E, ancora, alle abilitazioni all&#8217;insegnamento nelle scuole medie superiori per le materie &#8220;arte mineraria&#8221; e &#8220;scienze naturali, chimica e geografia&#8221;.<br />	<br />
	Il diploma di &#8220;perito industriale&#8221;, con le relative abilitazioni, potrebbe sembrare più attinente, ma trattandosi di un titolo di scuola secondaria, e non universitario, non può essere preso in considerazione ai fini di cui si discute.																																																																																												</p>
<p>	3.3.	Sin qui, i titoli conseguiti dal dr. Blois in Italia.<br />	<br />
	Si passa ora ad esaminare quelli rilasciati in Gran Bretagna da organismi non governativi, ma rivestiti di un certo valore legale secondo le peculiari regole di quell&#8217;ordinamento.<br />	<br />
	Vengono in esame, innanzi tutto, quattro certificati, rilasciati tutti in data 6 marzo 2001 da un organismo denominato UK-NARIC, &#8220;centro nazionale d&#8217;informazione per il riconoscimento accademico nel Regno Unito&#8221;: documenti nn. 18-21 nel fascicolo del controinteressato. Ciascuno di questi certificati attesta che il dr. Blois possiede un determinato titolo italiano (rispettivamente: le due abilitazioni di perito tecnico, la laurea in geologia, e il diploma post-laurea in ecologia) e che esso è comparable con un determinato titolo britannico.<br />	<br />
	Dalla lettura di tali documenti appare evidente che l&#8217;UK-NARIC si è limitato ad un riscontro cartaceo, senza esprimere valutazioni di merito, e senza riferirsi ad elementi integrativi quali, ad es. corsi di studio seguiti in Gran Bretagna, esami di profitto, pubblicazioni scientifiche o altro. In effetti non risulta che il dr. Blois abbia integrato il suo curriculum italiano (che è quello sopra descritto) frequentando in Gran Bretagna corsi di alcun genere, con o senza esame finale, o svolgendo un tirocinio o altra attività professionale. Agli atti non ve ne è traccia ed il silenzio della difesa del dr. Blois &#8211; a fronte di una precisa contestazione contenuta nel ricorso introduttivo, nonché di un invito del Collegio a dare chiarimenti sul punto in sede di discussione orale &#8211; è significativo.<br />	<br />
	Conviene anche sottolineare che, quanto ai due titoli di livello universitario (la laurea in geologia e il diploma urbinate di ecologia) i due correlativi certificati dell&#8217;UK-NARIC attestano la corrispondenza o &#8220;comparabilità&#8221; (is comparable to) con titoli britannici, identificando questi ultimi, peraltro, solo in riferimento al &#8220;grado&#8221; accademico (degree) e non ad un settore scientifico-professionale determinato. Così della laurea in geologia è detto che è comparable al &#8220;grado&#8221; (degree) di &#8220;laureato&#8221; (bachelor), ma senza precisare la disciplina o il settore professionale.<br />	<br />
	Per usare una espressione approssimativa ma efficace, si può dire che i quattro certificati dell&#8217;UK-NARIC non sono altro che la &#8220;traduzione&#8221; in lingua inglese dei correlativi diplomi italiani.																																																																																												</p>
<p>	3.4.	Sulla base dei certificati dell&#8217;UK-NARIC il dr. Blois ha ottenuto l&#8217;iscrizione all&#8217;Institution of Minings and Metallurgy la quale comporta a sua volta l&#8217;accesso alla registrazione presso l&#8217;Engineering Council con il titolo di chartered engineer.																																																																																											</p>
<p>	3.5.	A questo punto, il dr. Blois ha chiesto al governo italiano il riconoscimento di quest&#8217;ultimo titolo ai fini dell&#8217;ammissione all&#8217;attività professionale di &#8220;ingegnere industriale&#8221;, ai sensi del d.P.R. n. 115/1992<br />	<br />
	La domanda è stata sottoposta alla conferenza di servizi presso il Ministero della Giustizia. Nella seduta dell&#8217;11 gennaio 2002, la conferenza, esaminato il caso del dr. Blois e con il parere conforme del rappresentante della categoria ha verbalizzato quanto segue: «si esprime parere negativo, in quanto è in possesso di una formazione come geologo» aggiungendo, alquanto incongruamente: «pertanto l&#8217;amministrazione procedente si fa carico di avvertirlo che può fare domanda per quest&#8217;ultima professione» (doc. 11 nel fascicolo dell&#8217;Avvocatura dello Stato).																																																																																												</p>
<p>	3.6.	La pronuncia negativa della conferenza di servizi è stata comunicata all&#8217;interessato con una lettera del Ministero (12 febbraio 2002) nella quale si spiegava che «pur tenuto conto della Sua formale iscrizione in qualità di chartered engineer (&#8230;) il Suo percorso formativo rispecchia specificamente quello della professione di geologo e non quello della professione di ingegnere. Manca pertanto nel Suo caso la corrispondenza tra il profilo professionale da Lei conseguito nel Regno Unito ed il profilo professionale dell&#8217;ingegnere in Italia» (doc. 12 nel fascicolo dell&#8217;Avvocatura dello Stato).<br />	<br />
	La lettera prosegue con una postilla di cui peraltro non vi è traccia nel verbale della conferenza di servizi: «Peraltro, se Lei è in possesso di esperienza professionale nello specifico ambito ingegneristico, potrà documentarla con adeguate certificazioni (&#8230;) al fine di una eventuale nuova considerazione della Sua istanza di riconoscimento».																																																																																												</p>
<p>	3.7.	Il dr. Blois ha quindi presentato un atto intestato &#8220;certificazione di esperienza professionale&#8221; rilasciato dalla cooperativa &#8220;Demetra soc. coop. a r.l.&#8221; con sede in Perugia (doc. 13 e ss. nel fascicolo dell&#8217;Avvocatura dello Stato). <br />	<br />
	Nel documento si attesta che «il prof. Luciano Blois svolge per contro della Demetra soc. coop. a r.l. dal 15.11.1993 l&#8217;attività di Direttore del Laboratorio Altamente Qualificato e di Direttore Tecnico dei Servizi di Ingegneria Integrata (&#8230;). Nell&#8217;ambito della suddetta attività (&#8230;) nel campo dell&#8217;Ingegneria Ambientale, delle Georisorse e delle Geotecnologie, ha espletato numerosi incarichi professionali attinenti ai settori della Ingegneria Civile e Ambientale e della Ingegneria Industriale (&#8230;) che vengono qui di seguito specificati e distinti (&#8230;)». Segue un elenco di incarichi professionali che, a quanto pare, riguardano nella stragrande maggioranza la progettazione e/o la direzione dei lavori di coltivazione e/o di riambientamento di cave, e, in misura minore, dei lavori di realizzazione di invasi collinari o di escavazione di pozzi.																																																																																												</p>
<p>	3.8.	Nella seduta del 28 marzo 2002, la conferenza di servizi si è così pronunciata sulla posizione del dr. Blois: «Si esprime parere favorevole, senza l&#8217;applicazione di misure compensative, per l&#8217;iscrizione all&#8217;abo, sezione A, settore industriale, in quanto, rispetto alla conferenza di servizi dell&#8217;11 febbraio [rectius: 11 gennaio] 2002, il dott. Blois, in possesso del titolo professionale di chartered engineer, produce nuova documentazione da cui risulta una esperienza professionale di ingegnere industriale. Il rappresentante di categoria si esprime nei medesimi termini» (doc. 20 nel fascicolo dell&#8217;Avvocatura dello Stato).<br />	<br />
	Infine il Ministro della Giustizia, in data 16 maggio 2002 «viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute dell&#8217;11 gennaio e 11 febbraio 2002 [rectius: 11 gennaio e 28 marzo] e preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria (&#8230;), ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell&#8217;esercizio della professione di &#8220;ingegnere&#8221; e l&#8217;iscrizione all&#8217;albo nella sezione A, settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative», ha decretato il riconoscimento del titolo professionale, nei termini testé precisati (doc. 21 nel fascicolo dell&#8217;Avvocatura dello Stato).																																																																																												</p>
<p>	3.9.	E&#8217; seguito il ricorso del Consiglio dell&#8217;Ordine degli Ingegneri di Perugia, della cui ammissibilità si è detto sopra.																																																																																											</p>
<p>	4.	Esposto, così, in dettaglio l&#8217;andamento dei fatti, si può ora passare all&#8217;esame delle questioni di diritto.<br />	<br />
	Il primo e principale motivo di ricorso viene efficacemente sintetizzato dal ricorrente nell&#8217;affermazione che nella fattispecie non vi è stato tanto il &#8220;riconoscimento&#8221;, quanto il &#8220;riconoscimento del riconoscimento&#8221; di un titolo &#8211; provedimento estraneo, peraltro, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di riconoscimento di titoli.<br />	<br />
	Questa censura è fondata, nel senso che si mostrerà appresso.																																																																																												</p>
<p>	4.1.	La materia è disciplinata a livello comunitario dalla direttiva 89/48 del 21 dicembre 1988, e a livello nazionale dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che ne costituisce l&#8217;attuazione.<br />	<br />
	Nessuna delle parti in causa deduce che la normativa nazionale attui quella comunitaria in modo inesatto, infedele o incompleto. Ci si può dunque riferire essenzialmente al d.lgs. n. 115/92 come fonte nazionale che correttamente riproduce i princìpi di quella comunitaria.<br />	<br />
	Ciò posto, si osserva che l&#8217;art. 1 del decreto legislativo dispone che «sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l&#8217;esercizio di una professione» e che «i titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l&#8217;attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione».<br />	<br />
	Appare dunque chiaro che oggetto e presupposto del riconoscimento non è un titolo inteso come documento cartaceo, bensì un titolo che «attesti» (e in quanto la attesti) una determinata formazione. <br />	<br />
	Questa caratteristica, ad avviso del Collegio, è posseduta solo dai titoli rilasciati a seguito di una diretta conoscenza e di una diretta valutazione, da parte dell&#8217;autorità (o ente, organismo, etc.) che rilascia il titolo.<br />	<br />
	Non è posseduta, invece, dai titoli che costituiscano il mero riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Paese. Siffatti titoli, invero, non «attestano» alcunché, o comunque nulla più di ciò che è attestato dal titolo da essi riconosciuto. <br />	<br />
	Ciò comporta che il soggetto che abbia conseguito un titolo professionale in un Paese dell&#8217;Unione, e ne abbia poi conseguito il riconoscimento in un secondo Paese, potrà ottenere, bensì, il riconoscimento ancora in un terzo e poi in quarto Paese, e così via, ma sottoponendo a riconoscimento sempre e solo il suo titolo originario. E&#8217; possibile che nel secondo Paese (o nel terzo, nel quarto, etc.) per effetto del riconoscimento il soggetto si trovi a poter svolgere un esercizio professionale più ampio di quello che gli è consentito dal titolo originario nel Paese in cui questo è stato rilasciato. Ma resta il fatto che la sua formazione professionale è sempre e solo quella «attestata» dal titolo originario; ed è perciò che in caso di riconoscimenti multipli oggetto del riconoscimento è sempre il titolo originario.<br />	<br />
	In caso contrario si determinerebbero effetti paradossali e contrari ad ogni senso comune &#8211; quasi un illusorio gioco di specchi &#8211; come ben esemplifica il caso presente.																																																																																												</p>
<p>	4.2.	Questa interpretazione, a ben vedere, è sottintesa anche nel pur confuso modo di procedere del Ministero e della sua conferenza di servizi.<br />	<br />
	Ed invero, nella prima seduta, quella dell&#8217;11 gennaio 2002, e nell&#8217;ancor più esplicita comunicazione del 12 febbraio (documenti 11 e 12 nel fascicolo dell&#8217;Avvocatura dello Stato) è stato detto che il titolo di chartered engineer del dr. Blois non può essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento del titolo di ingegnere, perché la sottostante formazione dell&#8217;interessato attiene esclusivamente alle discipline geologiche, e per nulla a quelle ingegneristiche. <br />	<br />
	Ciò dimostra che il Ministero e la conferenza di servizi ritengono (ad avviso di questo Collego giustamente) che il loro compito non si esaurisca nel prendere atto che, sulla carta, venga esibito il titolo di chartered engineer, ma includa anche la verifica di ciò che quel titolo attesta nella sostanza; sino a negare il riconoscimento in caso di risultato negativo.<br />	<br />
	La conferenza di servizi ha aggiunto l&#8217;invito al richiedente a riproporre la sua domanda per ottenere il riconoscimento del titolo di geologo; vero è che la conferenza mostrava così di non rendersi conto che quel titolo aveva già valore legale in Italia, ma l&#8217;episodio è nondimeno significativo, perché comprova che oggetto della disamina della conferenza non è (solo) il titolo ma (anche) la sottostante formazione professionale. O, in altre parole, che oggetto del riconoscimento è il titolo originario (nella fattispecie: quello di geologo) e che non è ammesso il &#8220;riconoscimento del riconoscimento&#8221;.<br />	<br />
	Giova notare che né la difesa del Ministero, né quella del dr. Blois (il quale, per farlo, avrebbe forse dovuto proporre ricorso incidentale) hanno dedotto che quella prima decisione fosse errata o illegittima. Si può quindi dare per acquisito che l&#8217;esibizione di un documento britannico di chartered engineer non produca effetti vincolanti ai fini di cui di discute. 																																																																																												</p>
<p>	4.3.	Poiché nella seconda occasione (28 marzo 2002) la conferenza di servizi ha deciso, invece, per l&#8217;accoglimento della domanda, ci si deve chiedere se in questa nuova decisione si ravvisi la revoca o il riesame della precedente.<br />	<br />
	La risposta dev&#8217;essere negativa.<br />	<br />
	La motivazione della seconda decisione della conferenza, benché stringata, è abbastanza chiara: la conferenza non ha modificato il proprio giudizio (negativo) sulla riconoscibilità del titolo del richiedente, in sé considerato, ma ha ritenuto che il problema fosse superato grazie alla documentazione integrativa prodotta nel frattempo. Vale a dire, la documentazione attestante l&#8217;attività professionale, asseritamente ingegneristica, svolta de facto in Italia per alcuni anni.<br />	<br />
	Se è vero, peraltro, che la conferenza di servizi aveva già emesso il suo giudizio (mai contestato dal richiedente e mai riesaminato dalla stessa conferenza) riguardo alla inidoneità del titolo britannico siccome attestante una formazione esclusivamente geologica e per nulla ingegneristica, ne consegue inevitabilmente che nell&#8217;intendimento della conferenza l&#8217;unico titolo idoneo a dare accesso all&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli ingegneri industriali, surrogando insieme la laurea in ingegneria e l&#8217;esame di Stato, è rappresentato proprio da quell&#8217;esercizio de facto di attività professionale.																																																																																												</p>
<p>	4.4.	Il ricorrente Consiglio dell&#8217;Ordine propone (con i motivi agiunti) vari argomenti per sostenere che all&#8217;attestazione della cooperativa &#8220;Demetra&#8221; non poteva essere riconosciuta efficacia probatoria nel senso ritenuto dal richiedente. Deduce inoltre che se quanto attestato risponde al vero, ne risulterebbe documentato un illecito, e cioè l&#8217;esercizio abusivo della professione di ingegnere.<br />	<br />
	Il Collegio ritiene superfluo affrontare tali questioni. Ed invero, anche volendo ritenere, da un lato, che l&#8217;attestazione della &#8220;Demetra&#8221; comprovi l&#8217;acquisizione di una esperienza professionale ingegneristica, e, dall&#8217;altro lato, che l&#8217;attività svolta a tal fine dall&#8217;interessato sia stata lecita, resta fermo che si tratta pur sempre di una esperienza acquisita solo de facto.<br />	<br />
	E, nell&#8217;ordinamento legale delle professioni in Italia, in nessun caso l&#8217;esercizio de facto di una professione (ancorché, in ipotesi, lecito) può surrogare insieme il titolo di studio e l&#8217;esame di Stato.<br />	<br />
	Solo nel sistema del d.lgs. n. 115/1992, e ai fini del riconoscimento di un titolo straniero, l&#8217;esperienza professionale acquisita può essere presa in considerazione quale alternativa alle &#8220;misure compensative. Ma il problema di eventuali misure compensative (o della loro esenzione mediante l&#8217;attestazione di una esperienza professionale) in tanto ha ragione di porsi, in quanto vi sia, comunque, un titolo straniero suscettibile di riconoscimento per quella data professione.<br />	<br />
	E, nella specie, mancava proprio quest&#8217;ultimo presupposto, sia perché, come detto sopra, in questo caso non veniva richiesto il &#8220;riconoscimento&#8221; ma il &#8220;riconoscimento del riconoscimento&#8221;, sia perché, come detto (senza contestazioni) dalla conferenza di servizi nella sua prima seduta, il titolo prodotto dal richiedente poteva essere riconosciuto non ai fini della professione di ingegnere, bensì ai fini di quella di geologo.																																																																																												</p>
<p>	5.	In conclusione, il ricorso va accolto, con annullamento dell&#8217;atto impugnato.<br />	<br />
	Le spese seguono la soccombenza.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria accoglie il ricorso ed annulla l&#8217;atto impugnato. Condanna il Ministero della Giustizia ed il controinteressato dr. Blois, in solido, al pagamento delle spese legali in favore della parte ricorrente, liquidandole in Euri 4.000, oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.<br />
	Ordina che la presente decisione venga eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Perugia il 28 aprile 2004, dal Tribunale amministrativo regionale dell&#8217;Umbria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:<br />	<br />
1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente, relatore<br />
2) Avv. Annibale Ferrari <br />
3) Dr. Carlo Luigi Cardoni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-5-2004-n-225/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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