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	<title>10/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2363</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-4-2020-n-2363/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-4-2020-n-2363/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2363</a></p>
<p>P. Troiano, Pres., A. Verrico, Est. Sulla illegittimità  del diniego del permesso di costruire fondato sulla asserita decadenza delle previsioni quinquennali del regolamento urbanistico, decadenza che non si applica agli interventi diretti, la cui realizzazione non richiede l&#8217;adozione della pianificazione di coordinamento e dettaglio, ma solo un titolo edilizio. 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-4-2020-n-2363/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2363</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-4-2020-n-2363/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2363</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Troiano, Pres., A. Verrico, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità  del diniego del permesso di costruire fondato sulla asserita decadenza delle previsioni quinquennali del regolamento urbanistico, decadenza che non si applica agli interventi diretti, la cui realizzazione non richiede l&#8217;adozione della pianificazione di coordinamento e dettaglio, ma solo un titolo edilizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Edilizia e urbanistica &#8211; Regolamento urbanistico, natura ancipite: disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Effetto decadenziale del decorso inutile dei cinque anni- Vale solo per l&#8217;edificazione soggetta all&#8217;approvazione di un piano attuativo.<br /> <br /> 2. Edilizia e urbanistica- Diniego del permesso di costruire fondato sull&#8217;assunto del decorso del termine decadenziale- Illegittimo se l&#8217;intervento oggetto di permesso non richiede uno strumento urbanistico attuativo &#8211; Fattispecie.<br /> </span></p>
<hr />
<p>1. Il regolamento urbanistico disciplina l&#8217;attività  urbanistica ed edilizia per l&#8217;intero territorio comunale e esso si compone di due parti: la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. I vincoli preordinati alla espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione e perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall&#8217;approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi. Ne consegue che l&#8217;ambito di applicazione di tale effetto decadenziale, dovuto al trascorrere dei cinque anni, è circoscritto ai casi in cui la disciplina urbanistica sottopone l&#8217;edificazione all&#8217;approvazione di un piano attuativo. Per converso, tale disposizione non può trovare applicazione con riferimento agli interventi c.d. diretti, la cui realizzazione è subordinata al mero rilascio del permesso di costruire, potendosi pertanto prescindere dall&#8217;adozione della pianificazione di coordinamento e dettaglio.<br /> 2. Con riferimento al caso di specie, in cui l&#8217;intervento oggetto dell&#8217;istanza di permesso di costruire è previsto da una scheda progetto del regolamento urbanistico del Comune di Siena, le NTA del regolamento urbanistico prevedono che &#8220;<em>le Schede Progetto sono elaborati guida riferiti ad aree di trasformazione, per le quali, in ragione della minore complessità  e/o estensione dei singoli interventi, non è necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo</em>&#8220;. L&#8217;impugnato diniego risulta allora illegittimo laddove trova causa nella dichiarata decadenza delle previsioni quinquennali di trasformazione del regolamento urbanistico.<br /> Pubblicato il 10/04/2020</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p><strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3535 del 2019, proposto dal Comune di Siena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la s.p.a. La Prospettiva e la s.r.l. Opportunity, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Calugi e Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Roberto Righi in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> la società  cooperativa Etruria, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1309/2018, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società  La Prospettiva s.p.a. e Opportunity s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l&#8217;avvocato NiccolÃ² Bruno, su delega dell&#8217;avvocato Stefano Grassi, l&#8217;avvocato Giovanni Calugi e l&#8217;avvocato Roberto Righi;<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Toscana (R.G. n. 909/2017), la s.p.a. La Prospettiva, proprietaria di un&#8217;area situata nel territorio del Comune di Siena, a ridosso della strada Massetana-Romana, e censita catastalmente al foglio di mappa 87, particelle 180, 186 e 199 del catasto edilizio comunale, impugnava l&#8217;atto del Comune di Siena prot. n. 120/spec. del 24 aprile 2017 di decadenza del permesso di costruire n. 22, ad essa rilasciato il 5 aprile 2016, e la relazione tecnica prot. n. 49/spec. del 19 aprile 2017, avente ad oggetto &#8220;<em>Verifica cantiere Società  La Prospettiva s.r.l. in Via Massetana</em>&#8220;.<br /> 1.1. Con successivo ricorso dinanzi al T.a.r. per la Toscana (R.G. n. 336/2018) la medesima società  unitamente alla s.r.l. Opportunity, promissaria acquirente del terreno oggetto del precedente titolo edilizio, impugnava l&#8217;atto del Comune di Siena del 28 dicembre 2017, con cui veniva respinta l&#8217;istanza di permesso di costruire presentata dalla società  La Prospettiva il 3 agosto 2017 (p.e. n. 1912/2017), per la &#8220;<em>realizzazione nuovo complesso per varie attività  (Scheda TU30)</em>&#8220;, in strada Massetana Romana. Le società  chiedevano altresì¬ la condanna, <em>ex</em> art. 34, comma 1, lett. c) del c.p.a., del Comune di Siena al rilascio del permesso di costruire richiesto dalla società  La Prospettiva con la domanda del 3 agosto 2017.<br /> 2. Il T.a.r., previa riunione dei due ricorsi, con la sentenza n. 1309 del 12 ottobre 2018, ha respinto il ricorso R.G. n. 909/2017 ed ha accolto il ricorso R.G. n. 336/2018, per l&#8217;effetto annullando l&#8217;atto con esso impugnato. Ha quindi compensato le spese del giudizio tra le parti.<br /> Secondo il Tribunale, in particolare:<br /> a) quanto alla dichiarata decadenza del permesso di costruire n. 22/2016:<br /> a.1) &#8220;<em>le attività  preliminari poste in essere dalla società  sulla porzione di terreno interessata dalla nuova edificazione non potevano ritenersi sufficienti ad integrare il presupposto dell&#8217;effettivo inizio dei lavori entro l&#8217;anno dal rilascio del permesso</em>&#8220;;<br /> a.2) in relazione ai fatti che, in tesi della ricorrente, avrebbero impedito per forza maggiore l&#8217;effettivo avvio dei lavori, non è rilevante a tal fine:<br /> a.2.1.) la traslazione della condotta fognaria, in quanto, considerato che il titolo edificatorio era stato rilasciato in conformità  al progetto esecutivo, non era necessaria alcuna ulteriore intesa o autorizzazione da parte del Comune;<br /> a.2.2.) l&#8217;autorizzazione richiesta ad ANAS, poichè questa stessa azienda, riscontrando l&#8217;istanza, aveva comunicato che non era necessaria alcuna autorizzazione;<br /> a.3) solo con un provvedimento espresso e motivato di proroga del termine di inizio e fine lavori, adottato prima della scadenza del termine di validità  del titolo, è possibile evitare la decadenza del permesso di costruire;<br /> a.4) è ultronea la comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della natura dichiarativa del provvedimento di decadenza del permesso di costruire;<br /> b) quanto al rigetto dell&#8217;istanza di permesso di costruire datata 3 agosto 2017:<br /> b.1) è fondata l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione attiva a ricorrere della società  Opportunity;<br /> b.2) nel caso di specie risultano essere state rispettate tutte le condizioni previste dall&#8217;art. 128, comma 3, delle NTA del regolamento urbanistico per attuare le trasformazioni disciplinate dalla scheda di progetto TU30 mediante intervento edilizio diretto, potendosi pertanto prescindere dalla preventiva approvazione di un piano attuativo;<br /> b.3) va condivisa l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 55 della l.r. n. 1/2005, giÃ  espressa dalla Regione Toscana con parere del 22 marzo 2016, secondo cui la decadenza ivi sancita si riferisce alle sole previsioni del piano urbanistico generale di rinvio ad un successivo livello di pianificazione attuativa;<br /> b.4) per converso, nel caso di specie, la scheda TU30 prevede un intervento edificatorio diretto, sia in ragione di quanto previsto in generale per le schede progetto dall&#8217;art. 14 delle NTA al regolamento urbanistico, sia in particolare per quanto dalla stessa previsto nel dettaglio;<br /> b.5) è inconferente con il caso di specie il riferimento alla &#8220;<em>sentenza della Corte di Cassazione penale Sez. 3 n. 52861 del 14/12/2016</em>&#8221; effettuato dal provvedimento di diniego impugnato.<br /> 3. Il Comune di Siena ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso R.G. n. 336/2018.<br /> In particolare, l&#8217;appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:<br /> <em>i</em>) &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 55 della L.R. n. 1/2005; Violazione e falsa applicazione degli articoli 14, 128 e 129 delle NTA del R.U. del Comune di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 24 gennaio 2011, pubblicata sul BURT il 6 aprile 2011; Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità , travisamento dei fatti</em>&#8220;;<br /> <em>ii</em>) &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza, irragionevolezza e illogicità  della motivazione, travisamento dei fatti, sviamento di potere. Difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta</em>&#8220;;<br /> <em>iii</em>) &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza e illogicità  della motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sviamento di potere. Ingiustizia manifesta</em>&#8220;;<br /> <em>iv</em>) &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione degli articoli 97 e 111, Cost.; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 55, commi 4, 5, 6 e 7 della L.R. n. 1/2005. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere. Ingiustizia manifesta</em>&#8220;.<br /> 3.1. Si sono costituite in giudizio le società  La Prospettiva s.p.a. e Opportunity s.r.l., le quali, depositando memoria difensiva, si sono opposte all&#8217;appello e ne hanno chiesto l&#8217;integrale rigetto. Le società , in particolare, sottolineano che, ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 128, comma 3 e dell&#8217;art. 14 delle NTA del regolamento, le trasformazioni disciplinate dalle schede progetto si attuano con intervento edilizio diretto, non essendo necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. Le appellate eccepiscono inoltre l&#8217;inammissibilità  (oltre all&#8217;infondatezza) della censura di cui all&#8217;appello relativa all&#8217;assenza dell&#8217;atto unilaterale d&#8217;obbligo, deducendo al riguardo che ciò realizzerebbe un&#8217;illegittima integrazione della motivazione dell&#8217;impugnato provvedimento di diniego. Infine, con riferimento al quarto motivo di appello, le società  eccepiscono che la presentazione di un&#8217;osservazione nell&#8217;ambito del procedimento di approvazione della variante di aggiornamento del piano strutturale e del nuovo piano operativo non consente di affermare il venir meno dell&#8217;interesse al ricorso, nè la presenza di una volontà  contraria al <em>petitum</em> del ricorso.<br /> Le appellate inoltre ripropongono, ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a., la seconda, quarta e quinta censura del ricorso originario, nonchè la domanda di condanna del Comune a rilasciare il permesso di costruire richiesto con l&#8217;istanza presentata in data 3 agosto 2017, avendo il T.a.r. omesso di pronunciarsi al riguardo.<br /> 3.2. In data 20 giugno 2019 la s.p.a. La Prospettiva ha proposto appello incidentale condizionato, impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il ricorso R.G. n. 909/2017, chiedendone pertanto l&#8217;annullamento nella denegata ipotesi di accoglimento dell&#8217;appello principale presentato dal Comune di Siena. La società , in particolare, solleva le seguenti censure in tal modo rubricate:<br /> <em>i</em>) &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 15 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dell&#8217;art. 133 della l.r. 10 novembre 2014, n. 65. Violazione delle norme in materia di giusto procedimento</em>&#8220;;<br /> <em>ii</em>) &#8220;<em>Violazione dell&#8217;art. 15 del d.p.r. 66 giugno 2001, n. 380 e dell&#8217;art. 133 della l.r. 10 novembre 2014, n. 65. Violazione delle norme in materia di giusto procedimento</em>&#8220;;<br /> <em>iii</em>) &#8220;<em>Violazione dell&#8217;art. 15 del d.p.r. n. 380/2001, dell&#8217;art. 133 della l.r. n. 65/2014 e degli artt. 7, 9 e 10 della legge n. 241/90</em>&#8220;.<br /> In particolare, la società  ha dedotto l&#8217;erroneità  delle statuizioni con cui il primo giudice ha respinto il primo e il secondo motivo del ricorso R.G. n. 909/2017, escludendo che il termine di inizio dei lavori autorizzati con il permesso di costruire n. 22/2016 si fosse interrotto per effetto del verificarsi di cause di forza maggiore non imputabili alla società . L&#8217;appellante incidentale ha dedotto altresì¬ l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo del ricorso R.G. n. 909/2017, escludendo che &#8211; ai fini del legittimo avvio del procedimento volto alla dichiarazione di decadenza del permesso di costruire n. 22/2016 &#8211; l&#8217;Amministrazione comunale fosse tenuta a comunicare l&#8217;avvio di tale procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990.<br /> 3.3. Con memoria difensiva depositata il 4 novembre 2019 il Comune di Siena ha replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle censure dedotte. Con riferimento all&#8217;appello incidentale condizionato, l&#8217;Ente ha in primo luogo eccepito l&#8217;irricevibilità  dello stesso a causa della tardività  della relativa notificazione e nel merito si è opposto ad esso, chiedendone l&#8217;integrale rigetto.<br /> 3.4. Le parti hanno infine depositato rispettivamente memoria di replica, insistendo nelle proprie difese e conclusioni.<br /> In particolare, le società , in relazione all&#8217;eccezione di irricevibilità  dell&#8217;appello incidentale condizionato, hanno dedotto che lo stesso è stato notificato in data 11 giugno 2019, laddove l&#8217;appello principale, notificato dal Comune in data 10 aprile 2019, è stato ricevuto dalla s.p.a. La Prospettiva tramite posta in data 15 aprile 2019.<br /> Quanto alla replica del Comune, esso sostiene che la decadenza riguarderebbe non solo le trasformazioni, come espressamente previsto dall&#8217;art. 55, c. 5, l.r. n. 1/2005, bensì¬ per analogia anche quegli interventi diretti (come quello del caso di specie) che, in quanto implicanti un rilevante impatto sul carico urbanistico, sulla programmazione e sull&#8217;ordinato assetto dell&#8217;attività  economica a livello locale (come dimostrato anche dalla previsione di opere di interesse pubblico: es. parcheggio, opere per la mobilità  interna), sono assimilabili alle trasformazioni. Infatti anche per tali interventi sarebbe necessaria una pianificazione attuativa.<br /> 4. All&#8217;udienza del 5 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br /> 5. L&#8217;appello proposto dal Comune di Siena è infondato e deve, pertanto, essere respinto.<br /> 6. Il Collegio ritiene di dover premettere in punto di fatto che:<br /> a) in data 4 novembre 2013 la società  La Prospettiva s.p.a. presentava istanza di permesso di costruire per la realizzazione del complesso previsto dalla scheda progetto TU 30 e delle annesse opere di urbanizzazione;<br /> b) invero, all&#8217;area relativa all&#8217;istanza, di proprietà  della società  (foglio 87, particelle 180, 186 e 199), si riferiscono le previsioni della scheda progetto TU30 del regolamento urbanistico del Comune di Siena, approvato dal Consiglio comunale con delibera del 24 gennaio 2011, pubblicato sul BURT il 6 aprile 2011;<br /> c) tale scheda progetto, denominata &#8220;<em>Massetana Polifunzionale</em>&#8220;, prevede la realizzazione nell&#8217;area in questione di un complesso per varie attività  quali sale cinematografiche, impianti sportivi al coperto, spazi attrezzati per la salute e il benessere, artigianato di servizio, ristorante e bar;<br /> d) in seguito all&#8217;acquisizione dei diversi pareri rilasciati in sede di conferenza di servizi (sedute del 13 febbraio 2014, del 15 maggio 2014, del 15 luglio 2014, del 5 aprile 2016 e del 16 marzo 2016) ed alla sottoscrizione da parte della s.p.a. La Prospettiva in data 4 aprile 2016 di atto unilaterale d&#8217;obbligo in favore del Comune di Siena, l&#8217;Ente stesso in data 5 aprile 2016 rilasciava alla società  istante il permesso di costruire n. 22/2016, avente ad oggetto l&#8217;attuazione degli interventi previsti nella scheda di progetto TU 30 (&#8220;<em>esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo complesso per varie attività  in Strada Massetana Romana</em>&#8220;);<br /> e) a seguito del sopralluogo effettuato in data 10 aprile 2017, il Comune di Siena, con il provvedimento del 24 aprile 2017 (prot. n. 120/spec.), comunicava alla società  La Prospettiva s.p.a. l&#8217;avvenuta decadenza del citato titolo edilizio per mancato tempestivo inizio dei lavori nel termine di un anno dalla data di rilascio del provvedimento stesso, come previsto dall&#8217;art. 1 del permesso di costruire, ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 nonchè dell&#8217;art. 15 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380;<br /> f) in data 3 agosto 2017, la società  La Prospettiva s.p.a. presentava istanza prot. n. 58530 per ottenere il rilascio di un nuovo permesso di costruire in relazione agli interventi giÃ  in precedenza assentiti;<br /> g) in data 28 dicembre 2017 il Comune di Siena, sulla scorta di quanto previsto nel parere della conferenza dei servizi del 17 ottobre 2017 e dopo aver trasmesso alla società  il preavviso di diniego con nota del 24 ottobre 2017 ed acquisito le relative osservazioni, adottava il provvedimento di rigetto;<br /> h) con contratto preliminare del 2 febbraio 2018 la società  La Prospettiva prometteva di vendere alla s.r.l. Opportunity il proprio terreno, sottoponendone l&#8217;efficacia alla condizione sospensiva del &#8220;<em>rilascio entro il 31 gennaio 2019 da parte del Comune di Siena a favore de La Prospettiva del permesso di costruire che consenta la costruzione dell&#8217;immobile descritto nel progetto allegato al presente atto</em>&#8221; (termine in seguito prorogato al 31 gennaio 2020).<br /> 7. Ciò considerato, in via preliminare occorre rilevare l&#8217;intervenuto passaggio in giudicato della statuizione relativa alla dichiarazione del difetto di legittimazione attiva della s.r.l. Opportunity, attesa la mancata impugnazione del relativo capo della sentenza gravata.<br /> 8. Nel merito, va dato atto che, con il primo motivo, il Comune lamenta l&#8217;erronea interpretazione dell&#8217;art. 55 della l.r. n. 1/2005 fornita dalla sentenza impugnata. Invero, ad avviso dell&#8217;ente appellante, ai sensi del comma 5 di tale articolo, le previsioni di cui al comma 4, che descrivono il contenuto specifico della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, &#8220;<em>perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall&#8217;approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi</em>&#8220;. La scheda progetto TU 30, secondo l&#8217;appellante, rientrerebbe nel novero delle prescrizioni di trasformazione urbana del territorio di cui all&#8217;art. 55, comma 1, lett. b) della l.r. n. 1/2005 e, pertanto, sarebbe soggetta al limite di efficacia quinquennale sancito dal citato comma 5.<br /> Tali affermazioni, peraltro, riceverebbero conferma da un compendio di previsioni normative, tra quelle dell&#8217;art. 95, comma 3, lett. d) e comma 11 della l.r. n. 65/2014 e degli articoli 128 e 129 delle NTA del regolamento del Comune di Siena, nonchè dell&#8217;art. 2, comma 5 delle medesime NTA.<br /> Viene inoltre censurata la statuizione del primo giudice, con cui, per assentire l&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento di cui alla scheda TU 30, si afferma la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all&#8217;art. 128 delle NTA del Comune di Siena. In senso contrario viene infatti eccepita l&#8217;assenza del requisito sub b) di tale norma, con cui si prescrive che le trasformazioni disciplinate dalle schede progetto si attuano con intervento edilizio diretto qualora &#8220;<em>b) venga sottoscritto dal proponente un atto unilaterale d&#8217;obbligo, corredato da idonea polizza fideiussoria, con l&#8217;impegno di realizzare le dotazioni pubbliche o di uso pubblico descritte nella scheda di progetto antecedentemente alla dichiarazione di fine lavori delle opere di edilizia privata</em>&#8220;.<br /> D&#8217;altro canto, secondo il Comune tale presupposto non potrebbe essere integrato dal negozio unilaterale sottoscritto dalla società  in data 4 aprile 2016 con riferimento al permesso di costruire n. 22/2016 e, in quanto tale, anch&#8217;esso colpito dall&#8217;atto decadenziale relativo al titolo edilizio.<br /> 8.1. Con il secondo motivo l&#8217;appellante censura la descrizione dell&#8217;intervento edilizio fornita dal primo giudice, rilevando al contrario che esso, piuttosto che costituire una marginale modifica dell&#8217;abitato, determina una complessa e incisiva trasformazione territoriale, idonea a mutare notevolmente il tessuto urbanistico ed edilizio rispetto al lotto di proprietà  della società  La Prospettiva s.p.a. Ne consegue che &#8220;<em>l&#8217;attuazione della scheda TU30 non sia possibile senza un adeguato livello di approfondimento progettuale, volto a integrare e specificare le indicazioni risultanti dal citato documento</em>&#8220;.<br /> 8.2. Con la terza censura l&#8217;appellante impugna inoltre il capo della sentenza con cui è stato accolto il terzo motivo del ricorso introduttivo, secondo cui gli atti comunali impugnati avrebbero richiamato un precedente giurisprudenziale inconferente (Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2016, n. 52861), così¬ peraltro disattendendo l&#8217;obbligo di puntuale e analitica motivazione in ordine alle ragioni giuridiche della decisione amministrativa. Al riguardo il Comune sottolinea la pertinenza al caso di specie del principio di diritto affermato nella citata pronuncia.<br /> 8.3. Infine, con un quarto motivo di appello l&#8217;ente si lamenta dell&#8217;erroneità  della sentenza di primo grado laddove questa avrebbe omesso di considerare la circostanza che &#8211; a seguito della decadenza delle previsioni del piano operativo &#8211; il Comune di Siena ha avviato il procedimento di approvazione del nuovo regolamento urbanistico e che, nell&#8217;ambito di tale procedimento, la società  La Prospettiva s.p.a. ha presentato un contributo partecipativo, chiedendo un cambio radicale della destinazione urbanistica del lotto di sua proprietà : ossia la sostituzione della destinazione &#8220;<em>servizi culturali</em>&#8221; e &#8220;<em>artigianato di servizio e servizi alla persona</em>&#8221; con la funzione commerciale-direzionale mediante la realizzazione di una media struttura di vendita. Tale circostanza denoterebbe la palese contraddittorietà  della volontà  della società , nonchè il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso originario.<br /> 9. Il Collegio, esaminando preliminarmente quest&#8217;ultima censura, esclude che le osservazioni presentate dalla società  La Prospettiva nell&#8217;ambito del procedimento di approvazione del nuovo regolamento urbanistico, sebbene distanti dal contenuto delle difese rese nel presente giudizio, possano denotare il sopravvenire di un difetto di interesse nella decisione del ricorso originario, nè, tanto meno, possano rappresentare una contraddittorietà  nella volontà  della società  tale da poter incidere sull&#8217;andamento del giudizio.<br /> Invero, fino all&#8217;approvazione del nuovo strumento urbanistico, resta pienamente vigente ed efficace il precedente, alla stregua del quale deve quindi essere valutata la assentibilità  del progetto di cui all&#8217;istanza del 3 agosto 2017.<br /> 10. Nel merito, i restanti motivi di appello, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di stretta connessione tra loro, risultano destituiti di fondamento.<br /> 11. Al riguardo, si rileva che il Comune, in ossequio a quanto previsto dal parere della conferenza dei servizi del 17 ottobre 2017, motivava l&#8217;impugnato diniego in relazione all&#8217;affermata decadenza delle &#8220;<em>previsioni quinquennali di trasformazione del Regolamento urbanistico ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 4 e 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1</em>&#8220;, tra le quali figurerebbero anche le potenzialità  edificatorie contenute nella scheda TU30 che regolamenta lo sviluppo dell&#8217;area dove è sito il terreno in discorso. Invero, ad avviso dell&#8217;amministrazione comunale, le opere connesse alla realizzazione di opere di urbanizzazione di cui alla scheda progetto presenterebbero &#8220;<em>indubbia rilevanza e complessità  necessarie alla funzionalità  urbanistica del lotto edificatorio e di raccordo con l&#8217;edificato preesistente</em>&#8221; e dunque non sarebbero pìù realizzabili attraverso un intervento diretto.<br /> 11.1. Le argomentazioni addotte dal Comune ai fini del diniego al permesso di costruire, e ribadite nel presente atto di appello, non convincono, atteso che:<br /> a) ai sensi dell&#8217;art. 55 (rubricato &#8220;<em>Regolamento urbanistico</em>&#8220;) della l.r. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (&#8220;<em>Norme per il governo del territorio</em>&#8220;):<br /> a.1) il regolamento urbanistico disciplina l&#8217;attività  urbanistica ed edilizia per l&#8217;intero territorio comunale e esso si compone di due parti: la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti (lett. a) e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (lett. b) (comma 1);<br /> a.2) con quest&#8217;ultima disciplina (lett. b), il regolamento urbanistico individua e definisce varie tipologie di interventi, dettagliatamente individuate al comma 4 del medesimo articolo;<br /> a.3) &#8220;<em>le previsioni di cui al comma 4 ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall&#8217;approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi</em>&#8221; (comma 5);<br /> b) ne consegue che l&#8217;ambito di applicazione di tale effetto decadenziale, dovuto al trascorrere dei cinque anni, è circoscritto ai casi in cui la disciplina urbanistica sottopone l&#8217;edificazione all&#8217;approvazione di un piano attuativo. Per converso, tale disposizione non può trovare applicazione con riferimento agli interventi c.d. diretti, la cui realizzazione è subordinata al mero rilascio del permesso di costruire, potendosi pertanto prescindere dall&#8217;adozione della pianificazione di coordinamento e dettaglio;<br /> c) con riferimento al caso di specie, in cui &#8211; come visto &#8211; l&#8217;intervento oggetto dell&#8217;istanza di permesso di costruire è previsto dalla scheda progetto TU30 del regolamento urbanistico del Comune di Siena, l&#8217;art. 14, comma 1, delle NTA del regolamento urbanistico prevede espressamente che &#8220;<em>le Schede Progetto sono elaborati guida riferiti ad aree di trasformazione, per le quali, in ragione della minore complessità  e/o estensione dei singoli interventi, non è necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo</em>&#8220;;<br /> c.1) per converso, in tali ipotesi la previa approvazione di un piano attuativo viene richiesta unicamente in caso (che non è quello in esame) di realizzazione di diversa soluzione progettuale rispetto a quella prevista dalla scheda di progetto, al fine di illustrare &#8220;<em>le motivazioni che hanno condotto alla diversa soluzione progettuale</em>&#8221; (cfr. art. 14, comma 5, NTA citato) ovvero &#8220;<em>nel caso in cui il proponente, nel rispetto degli elementi prescrittivi e non modificabili indicati in precedenza, intenda variare il numero dei lotti oppure discostarsi dallo schema progettuale proposto dalla Scheda stessa</em>&#8221; (art. 128, comma 4, delle NTA);<br /> d) del resto, la conferma della natura di intervento diretto si trae dalla previsione dell&#8217;art. 128, comma 3, delle NTA del regolamento, ove si afferma che &#8220;<em>le trasformazioni disciplinate dalle Schede Progetto si attuano con intervento edilizio diretto qualora: a) ne vengano rispettate integralmente le indicazioni; b) venga sottoscritto dal proponente un atto unilaterale d&#8217;obbligo, corredato da idonea polizza fideiussoria, con l&#8217;impegno di realizzare le dotazioni pubbliche o di uso pubblico descritte nella scheda</em>&#8220;;<br /> d.1) invero, con riferimento al permesso di costruire n. 22/2016 preceduto dalla sottoscrizione in data 4 aprile 2016 di atto unilaterale d&#8217;obbligo della s.p.a. La Prospettiva in favore del Comune di Siena, entrambe le condizioni risultavano rispettate;<br /> e) peraltro, l&#8217;adozione di una pianificazione attuativa risulta non necessaria proprio in ragione della disciplina particolarmente dettagliata di ciascuna scheda di progetto, che, ai sensi del citato art. 14, commi 3 e 4, individua &#8220;<em>il dimensionamento complessivo dell&#8217;intervento; le dotazioni pubbliche o di uso pubblico da garantire; l&#8217;articolazione del verde privato; le caratteristiche delle trasformazioni edilizie da realizzare</em>&#8221; (comma 3) e &#8220;<em>contiene lo schema progettuale della trasformazione da realizzare, con l&#8217;indicazione delle diverse funzioni e della loro organizzazione spaziale</em>&#8220;;<br /> e.1) di ciò si trae conferma dall&#8217;esame della scheda progetto TU30, rilevante nella fattispecie, la quale presenta una disciplina molto dettagliata, sia con riferimento all&#8217;edificio che in relazione al dimensionamento delle dotazioni pubbliche o di uso pubblico, recando in concreto &#8220;<em>Riferimenti quantitativi</em>&#8220;, &#8220;<em>Dotazioni pubbliche e di verde privato da garantire</em>&#8220;, &#8220;<em>Prescrizioni e indicazioni progettuali per gli interventi edilizi</em>&#8221; e individuando le relative condizioni di fattibilità ;<br /> f) in senso contrario, del resto, non può rilevare il precedente giurisprudenziale citato nell&#8217;atto impugnato (Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 52861), di per sè non conferente con il caso in esame attinente &#8211; come visto &#8211; ad un progetto realizzabile mediante intervento diretto, avendo infatti ad oggetto un&#8217;ipotesi di lottizzazione abusiva in relazione ad un intervento edilizio la cui realizzazione si intende subordinata dallo strumento urbanistico comunale alla preventiva approvazione di un &#8220;<em>progetto di insieme, di iniziativa pubblica o privata</em>&#8220;.<br /> 11.2. In conclusione, come correttamente rilevato dal primo giudice, l&#8217;impugnato diniego risulta illegittimo laddove trova causa nella dichiarata decadenza delle previsioni quinquennali di trasformazione del regolamento urbanistico, tra cui, ad avviso dell&#8217;Ente, risulterebbero anche le potenzialità  edificatorie di cui alla scheda progetto TU30. Peraltro, ad ulteriore conferma della natura di intervento diretto del complesso <em>de quo</em> rileva che il permesso di costruire n. 22/2016 veniva rilasciato in assenza della preventiva approvazione di un piano attuativo.<br /> 12. In ordine alla censura inerente alla mancanza dell&#8217;atto unilaterale d&#8217;obbligo nella nuova istanza di permesso presentata dalla società  La Prospettiva in data 3 agosto 2017, il Collegio osserva che:<br /> a) come visto, la sottoscrizione dell&#8217;atto unilaterale d&#8217;obbligo da parte del proponente rappresenta, ai sensi dell&#8217;art. 128, comma 3, delle NTA, presupposto per attuare con intervento edilizio diretto le trasformazioni disciplinate dalle schede di progetto, unitamente all&#8217;integrale rispetto delle indicazioni ivi previste;<br /> b) ciò nonostante, l&#8217;impugnato diniego veniva esclusivamente adottato in ragione dell&#8217;intervenuta decadenza delle previsioni quinquennali di trasformazione del regolamento urbanistico, non essendo in alcun modo motivato in base all&#8217;assenza dell&#8217;atto unilaterale d&#8217;obbligo con riferimento alla nuova domanda del permesso di costruire (p.e. n. 1912/2017).<br /> Ne consegue che la censura deve essere dichiarata inammissibile, poichè altrimenti si finirebbe per introdurrebbe surrettiziamente un&#8217;indebita integrazione della motivazione del provvedimento impugnato.<br /> 13. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l&#8217;appello deve essere respinto e, per l&#8217;effetto, deve essere confermata l&#8217;impugnata pronuncia nonchè l&#8217;annullamento dell&#8217;atto di diniego del 28 dicembre 2017, con riserva di adozione da parte del Comune di Siena di ulteriori provvedimenti su aspetti non coperti dal giudicato.<br /> 14. In ragione dell&#8217;infondatezza dell&#8217;appello principale, deve essere dichiarato improcedibile l&#8217;appello incidentale condizionato presentato dalla società  La Prospettiva.<br /> Parimenti improcedibili sono i motivi assorbiti in primo grado riproposti in questa sede dalle società .<br /> 15. La novità  della questione controversa giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (R.G. n. 3535/2019), come in epigrafe proposto dal Comune di Siena, lo respinge.<br /> Dichiara improcedibili l&#8217;appello incidentale condizionato presentato dalla società  La Prospettiva, nonchè i motivi assorbiti in primo grado riproposti in questa sede dalle società .<br /> Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Troiano, Presidente<br /> Leonardo Spagnoletti, Consigliere<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.61</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2020-n-61/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.61</a></p>
<p>Aldo Carosi, Presidente e Redattore; (Ordinanza del 9 ottobre 2018 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l&#8217;Umbria, nel giudizio vertente tra il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l&#8217;Umbria e C. S., iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2020-n-61/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2020-n-61/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.61</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Carosi, Presidente e Redattore; (Ordinanza del 9 ottobre 2018 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l&#8217;Umbria, nel giudizio vertente tra il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l&#8217;Umbria e C. S., iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018).</span></p>
<hr />
<p>Danno all&#8217;immagine della P.A: danno arrecato da assenze sul posto di lavoro indebite e fraudolente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><b>1.- Pubblica Amministrazione &#8211; danno erariale &#8211; danno all&#8217;immagine della p.A- &#8211; danno arrecato da assenze sul posto di lavoro indebite e fraudolente &#8211; art. 55-quater, comma 3-quater del DLgs. n. 165/2001 &#8211; violazione dell&#8217;art. 76 Cost. &#8211; sussiste</b></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell&#8217;art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016 per violazione dell&#8217;art. 76 della Costituzione in quanto la materia delegata risulta unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l&#8217;introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità  amministrativa: non può dunque ritenersi compresa, in particolare, la specifica fattispecie del danno all&#8217;immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante «Modifiche all&#8217;articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare», promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l&#8217;Umbria, nel giudizio vertente tra il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l&#8217;Umbria e C. S. con ordinanza del 9 ottobre 2018, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.<br /> Visti l&#8217;atto di costituzione, fuori termine, di C. S., nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con sentenza non definitiva e ordinanza del 9 ottobre 2018, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l&#8217;Umbria, nel giudizio di responsabilità  promosso dalla Procura regionale nei confronti di C. S., ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante «Modifiche all&#8217;articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare», in attuazione dell&#8217;art. 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento all&#8217;art 76 della Costituzione, nonchè all&#8217;art. 3 Cost., anche in combinazione con gli artt. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU) e all&#8217;art. 4 del Protocollo n. 7 di detta Convenzione fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98.<br /> 1.1.- Il giudice a quo riferisce che la Procura regionale aveva convenuto in giudizio la sig.ra C. S. per sentirla condannare al pagamento di euro 20.064,81 in quanto, in qualità  di pubblica dipendente, aveva falsamente attestato la propria presenza in servizio in quattro giornate tra le ore 17:00 e le ore 18:00.<br /> Pìù specificamente, la Procura regionale aveva contestato alla convenuta un danno patrimoniale pari a 64,81 euro, derivante dalla percezione indebita della retribuzione nei periodi per i quali era mancata la prestazione lavorativa. Aveva chiesto inoltre la condanna al pagamento del danno all&#8217;immagine da determinarsi in via equitativa, per un importo ritenuto congruo e pari a 20.000,00 euro, tanto ai sensi dell&#8217;art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 116 del 2016, in attuazione dell&#8217;art. 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015.<br /> Il giudice a quo riferisce ancora che la causa, in quanto ritenuta matura, è stata trattenuta in decisione ed è stata definita nella camera di consiglio del 19 luglio 2018, tenutasi al termine della complessiva udienza pubblica.<br /> Il Collegio, con sentenza non definitiva, ha ritenuto fondata l&#8217;azione risarcitoria promossa nei confronti della convenuta, condannandola al risarcimento del danno patrimoniale da percezione indebita della retribuzione in mancanza di prestazione lavorativa e, limitatamente all&#8217;an debeatur, anche a risarcire il pregiudizio recato all&#8217;immagine della pubblica amministrazione di appartenenza.<br /> In particolare, il giudice contabile umbro ha ritenuto integrata dalla convenuta la condotta di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l&#8217;alterazione dei sistemi di rilevamento e altre modalità  fraudolente di cui all&#8217;art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall&#8217;art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 115, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella formulazione in vigore al tempo dei fatti in questione, in quanto la condotta era stata accertata attraverso strumenti di sorveglianza e di registrazione.<br /> Il giudice rimettente rammenta che gli artt. 55-quater e 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 prevedono, inoltre, che la Procura regionale della Corte dei conti debba perseguire i responsabili richiedendo la condanna al risarcimento sia del «danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione», che del danno all&#8217;immagine, la cui liquidazione è rimessa alla «valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione [fermo restando che] l&#8217;eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità  dell&#8217;ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia».<br /> Osserva che i dipendenti pubblici tenuti al rispetto di un orario di lavoro, in quanto la prestazione può essere svolta solo presso l&#8217;ufficio pubblico, sono obbligati a prestarla secondo le modalità , le forme e i tempi stabiliti dal datore di lavoro pubblico, avendo l&#8217;utenza un vero e proprio diritto pubblico soggettivo all&#8217;esercizio del potere e al disbrigo delle pratiche di ufficio per tutto il periodo di apertura della struttura.<br /> La convenuta, invece, in violazione delle predette regole di condotta e degli obblighi di presenza in servizio, aveva modificato l&#8217;orario di uscita, anticipandolo di un&#8217;ora rispetto a quello da lei dichiarato e attestato, disvelando una predeterminazione intenzionale.<br /> Per tali ragioni, il giudice a quo ha condannato la convenuta al pagamento di euro 64,81, pari alle retribuzioni indebitamente percepite in assenza di prestazione lavorativa.<br /> Quanto al danno all&#8217;immagine, il Collegio ha ritenuto sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi oggettivi, soggettivi e sociali della posta risarcitoria avendo avuto la vicenda risonanza nella stampa locale allegata agli atti del giudizio.<br /> Osserva che le nuove previsioni normative applicabili alla specie presenterebbero funzioni sanzionatorie e deterrenti per rendere efficace il contrasto dei comportamenti assenteistici. Sicchè l&#8217;azione di responsabilità  contabile intestata alla procura regionale, ontologicamente compensativa, tendendo al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato, come anche riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo nella sentenza 13 maggio 2014, Rigolio contro Italia, subirebbe nella norma impugnata una evidente «torsione sanzionatoria» che, comunque, secondo il giudice rimettente, non si presenterebbe, sotto questo specifico profilo funzionale, costituzionalmente irragionevole, in considerazione delle condotte che tende a contrastare.<br /> Tuttavia, il giudice a quo ritiene che la quantificazione del danno all&#8217;immagine come introdotta dalla riforma del 2016, renderebbe rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità  costituzionale secondo i seguenti profili.<br /> 1.2.- Il giudice a quo ritiene che sia innanzitutto violato l&#8217;art. 76 Cost.<br /> Espone il rimettente che la norma è stata introdotta dal legislatore delegato (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 116 del 2016, rubricato «Modifiche all&#8217;art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»), in attuazione dell&#8217;art. 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015, il quale fissa il seguente principio e criterio direttivo: «introduzione di norme in materia di responsabilità  disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare».<br /> Secondo il Collegio rimettente, il decreto delegato non avrebbe potuto incidere sulla disciplina dell&#8217;azione di responsabilità  amministrativa intestata alla Procura regionale della Corte dei conti, nè tanto meno avrebbe potuto porre regole finalizzate a far assumere ai criteri di computo del danno all&#8217;immagine una funzione sanzionatoria, comunque non confondibile, sia funzionalmente che strutturalmente, con il procedimento disciplinare che il legislatore delegato aveva posto a oggetto della delega.<br /> Anche in ragione della natura di mero «riordino» del decreto legislativo in materia disciplinare, fissata espressamente dall&#8217;art. 17 della legge n. 124 del 2015, il giudice a quo sostiene che il legislatore delegato non avrebbe potuto introdurre norme di diritto sostanziale volte a fissare criteri di liquidazione del danno all&#8217;immagine da falsa attestazione della presenza in servizio fissando una soglia sanzionatoria inderogabile nel minimo, che potrebbe essere sproporzionata rispetto al caso concreto.<br /> Osserva che nell&#8217;ordinamento italiano sarebbe ampiamente ammesso, nella materia del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il cumulo di sanzioni civili, penali, amministrative e contabili (viene citata la sentenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, Grande camera, 15 novembre 2016, A. e B. contro Norvegia; nonchè la sentenza di questa Corte n. 43 del 2018).<br /> Ciò posto, secondo il giudice rimettente, la descritta eterogeneità  e non confondibilità  tra i poteri sanzionatori disciplinari del datore di lavoro pubblico e i poteri di azione nell&#8217;interesse generale intestati alla Procura regionale della Corte dei conti, renderebbe palese l&#8217;eccesso di delega in cui sarebbe incorso il legislatore.<br /> 1.3.- La Corte dei conti ritiene violato altresì¬ l&#8217;art. 3 Cost., anche in combinazione con gli art. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 6 della CEDU e all&#8217;art. 4 del Protocollo n. 7, in quanto norme interposte, per violazione dei principi di gradualità  e proporzionalità  sanzionatoria.<br /> Secondo il rimettente la previsione normativa sarebbe manifestamente irragionevole in quanto obbligherebbe il giudice contabile a infliggere una condanna sanzionatoria senza tener conto dell&#8217;offensività  in concreto della condotta posta in essere.<br /> Obietta, inoltre, che l&#8217;obbligatorietà  del minimo sanzionatorio («sei mensilità  dell&#8217;ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia»), in ipotesi di fondatezza della contestazione relativa al danno all&#8217;immagine, impedirebbe al Collegio di dare rilevanza ad altre circostanze peculiari e caratterizzanti il caso concreto, imponendo al giudicante un verdetto condannatorio pur in presenza di condotte marginali e tenui che abbiano prodotto un pregiudizio minimo, violando sia il principio di proporzionalità  che quello della gradualità  sanzionatoria.<br /> La disposizione violerebbe pertanto i principi fondamentali e generali in materia sanzionatoria impedendo una valutazione appropriata della fattispecie concreta ponendosi in contrasto con la citata giurisprudenza sovranazionale convenzionale ed eurounitaria.<br /> Evidenzia infine il giudice a quo che la formulazione normativa precluderebbe ogni margine all&#8217;interpretazione giudiziale costituzionalmente orientata, in quanto obbligherebbe comunque il giudice, in caso di fondatezza dell&#8217;azione risarcitoria pubblicistica esperita dalla procura regionale, a condannare il convenuto nella misura minima non inferiore a sei mensilità  dell&#8217;ultimo stipendio in godimento.<br /> L&#8217;obbligatorietà  del minimo edittale sanzionatorio renderebbe pertanto impossibile ogni adeguamento al caso concreto, precludendo l&#8217;operatività  del principio di proporzionalità  della sanzione che impone l&#8217;adeguamento della tipologia e consistenza della misura sanzionatoria al grado, natura e carattere della violazione riscontrata.<br /> Il Collegio rimettente osserva ulteriormente che, stante la fondatezza dell&#8217;azione e nonostante la tenuità  del fatto e il carattere lieve delle violazioni riscontrate (pochissime ore di falsa attestazione in relazione a quattro giornate non reiterate), dovrebbe applicare il minimo sanzionatorio che, a giudizio del medesimo, apparirebbe eccessivo, sproporzionato e irragionevole.<br /> 2.- Ãˆ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, deducendo l&#8217;infondatezza delle questioni sollevate.<br /> In riferimento alla violazione dei principi e criteri direttivi di cui all&#8217;art. 76 Cost., il Presidente del Consiglio rammenta che la Corte ha affermato in pìù occasioni che la determinazione dei principi e dei criteri direttivi, ai sensi dell&#8217;art. 76 Cost., soprattutto ove riguardi interi settori di disciplina od organici complessi normativi, non osta all&#8217;emanazione da parte del legislatore delegato di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, non essendo il suo compito limitato a una «mera scansione linguistica» delle previsioni contenute nella delega (sono richiamate le sentenze n. 10 del 2018, n. 278 del 2016, n. 194 e n. 146 del 2015, n. 47 e n. 229 del 2014, n. 426 del 2008). Il legislatore delegato sarebbe quindi libero di individuare e tracciare i necessari contenuti attuativi, secondo l&#8217;ordinaria sfera della discrezionalità  legislativa (è richiamata la sentenza n. 44 del 1993) e, pur nell&#8217;ambito invalicabile dei confini dati dalle possibilità  applicative desumibili dalle norme di delega, sarebbe ugualmente libero di interpretare e scegliere fra le alternative che gli si offrono, di valutare le specifiche situazioni da disciplinare e di effettuare le conseguenti scelte nella fisiologica attività  di riempimento che lega i due livelli normativi (sono richiamate le sentenze n. 229 del 2014, n. 98 del 2008 e n. 163 del 2000). Ove così¬ non fosse, si prosegue, al legislatore delegato verrebbe riservata una funzione di rango quasi regolamentare, priva di autonomia precettiva, in aperto contrasto con il carattere pur sempre primario del provvedimento legislativo delegato.<br /> Il controllo di conformità  della norma delegata alla norma delegante richiederebbe un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l&#8217;uno, relativo alle norme che determinano l&#8217;oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui esse si collocano e individuando le ragioni e le finalità  poste a fondamento della stessa; l&#8217;altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega. Il contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi dovrebbe essere identificato, dunque, accertando il complessivo contesto normativo e le finalità  che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l&#8217;interpretazione della loro portata. Queste, fintanto che sia possibile, andrebbero lette nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, dovrebbero essere interpretati avendo riguardo alla ratio della delega e al complessivo quadro di riferimento.<br /> 2.1.- Tanto premesso, osserva l&#8217;interveniente che la disposizione impugnata, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, risulterebbe pienamente riconducibile nell&#8217;ambito della delega di cui alla legge n. 124 del 2015, costituendo un coerente sviluppo e un completamento dei principi e dei criteri direttivi impartiti con la legge delega, essendo funzionale alla tutela di un bene-valore, il buon andamento della pubblica amministrazione, coessenziale all&#8217;esercizio dei poteri e delle funzioni pubbliche.<br /> Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la responsabilità  per danno all&#8217;immagine, sebbene non si sovrapponga a quella disciplinare, si inserirebbe nella pìù ampia definizione di responsabilità  amministrativa, di cui costituirebbe una ulteriore declinazione, sostanziandosi nella responsabilità  con carattere evidentemente anche sanzionatorio per la grave perdita di prestigio della personalità  pubblica e nel pregiudizio arrecato al rapporto di fiducia intercorrente tra cittadini e amministrazione, che affievolisce il desiderio di partecipazione e il sentimento di appartenenza e di affidamento alle istituzioni (è richiamata la sentenza n. 355 del 2010).<br /> Proprio gli interessi lesi, riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, consentirebbero di ritenerla una forma di responsabilità  strettamente connessa a quella disciplinare conseguente alla violazione degli obblighi comportamentali propri del dipendente, considerata la peculiarità  del lavoro presso la pubblica amministrazione.<br /> Posto che nei riguardi del dipendente incombe un dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità  e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità  dell&#8217;attività  che svolge, la funzione della responsabilità  disciplinare, non diversamente da quella della responsabilità  amministrativa posta a tutela dell&#8217;immagine della pubblica amministrazione nell&#8217;ambito dei rapporti tra amministrazione e cittadino, consisterebbe nell&#8217;assicurare il rispetto del pubblico interesse al buon andamento dell&#8217;amministrazione seppure all&#8217;interno del rapporto lavorativo.<br /> Il danno all&#8217;immagine sarebbe, dunque, intrinsecamente correlato alla condotta fraudolenta realizzata dal dipendente pubblico e alle sanzioni disciplinari che da questa derivano in quanto si sostanzierebbe, seppure sotto un diverso aspetto, nel pregiudizio arrecato al medesimo bene giuridico tutelato, ovvero il buon andamento e l&#8217;imparzialità  che l&#8217;apparato pubblico è chiamato ad assicurare ai sensi dell&#8217;art. 97 Cost.<br /> L&#8217;interdipendenza intercorrente tra la sanzione disciplinare del licenziamento e l&#8217;azione di responsabilità  per il risarcimento del danno all&#8217;immagine della pubblica amministrazione deriverebbe, in sintesi, dalla particolarità  del rapporto lavorativo considerato, il pubblico impiego, e dalla specificità  e rilevanza attribuita alla finalità  di contrasto dei comportamenti di falsa attestazione della presenza, in ragione della quale è stata disposta una disciplina singolare comprensiva di un procedimento disciplinare accelerato e di un licenziamento in assenza di preavviso e la previsione del danno all&#8217;immagine secondo una quantificazione minima.<br /> Nonostante la fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio si muova nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro, essa giungerebbe necessariamente a coinvolgere quello sociale.<br /> La tutela del diritto all&#8217;immagine della pubblica amministrazione, introdotta con il d.lgs. n. 116 del 2016, non confliggerebbe, pertanto, con l&#8217;art. 76 Cost. in quanto si inquadrerebbe coerentemente con l&#8217;introduzione nel sistema di norme in materia di responsabilità  disciplinare dei pubblici dipendenti, attesa la comune finalità , in ambiti diversi ma strettamente contigui, di assicurare il prestigio, la credibilità  e il corretto funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione.<br /> La peculiarità  del pubblico impiego, unita all&#8217;esigenza di costruire un sistema di responsabilità  in grado di coniugare le finalità  richiamate, potrebbe indubbiamente giustificare l&#8217;introduzione di una sanzione non propriamente disciplinare, ma capace di completarne la funzione perchè indirizzata a fronteggiare gli attuali gravi e frequenti fenomeni di assenteismo che la legge delega intendeva reprimere, considerato soprattutto l&#8217;ampio clamore mediatico suscitato da tali violazioni.<br /> L&#8217;obiettivo che la legge delega n. 124 del 2015 mirerebbe a conseguire sarebbe, in altre parole, quello di un potenziamento del livello di efficienza dei pubblici uffici finalizzato a contrastare i fenomeni di scarsa produttività  e di assenteismo &#8211; proposito che anche il decreto attuativo ha perseguito mediante un potenziamento dei meccanismi di repressione &#8211; e, conseguentemente, l&#8217;introduzione di un&#8217;azione di responsabilità  per il danno all&#8217;immagine cagionato dal dipendente con la sua condotta.<br /> Il legislatore delegato avrebbe così¬ posto l&#8217;accento sulla volontà  del legislatore delegante di introdurre regole stringenti in ordine all&#8217;esercizio del potere disciplinare da parte dei soggetti pubblici, declinandone la volontà , implicita e connessa, di perseguire il previsto rafforzamento dell&#8217;efficienza della pubblica amministrazione anche attraverso l&#8217;azione richiamata, avente un evidente effetto deterrente rispetto alle condotte fraudolente dei dipendenti pubblici.<br /> L&#8217;intervento normativo censurato dai giudici rimettenti sarebbe, dunque, rigorosamente in linea con le esigenze di efficienza e di salvaguardia del prestigio dell&#8217;amministrazione perseguite dal legislatore. Sarebbe, infatti, indubbio che la perpetrata condotta infedele del dipendente incida negativamente sull&#8217;efficienza, sul decoro, sulla reputazione e sul buon andamento dell&#8217;amministrazione di appartenenza, non solo all&#8217;interno del rapporto di lavoro, ma anche negli stessi amministrati, generando sfiducia verso l&#8217;amministrazione statuale.<br /> 2.2.- In relazione all&#8217;ulteriore questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede che l&#8217;eventuale condanna per il danno all&#8217;immagine non possa essere inferiore alle sei mensilità  dell&#8217;ultimo stipendio in godimento, il Presidente del Consiglio ritiene innanzitutto opportuno vagliare la natura cosiddetta mista della responsabilità  per danno all&#8217;immagine, che presenterebbe sia profili sanzionatori che risarcitori.<br /> Per un verso, sussisterebbe la finalità  anche risarcitoria di tale responsabilità , volta al ristoro della screditata immagine della pubblica amministrazione, con conseguente danno suscettibile di valutazione economica in quanto lesivo del principio di legittimo affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ragione della natura della situazione giuridica lesa, non avrebbe valenza patrimoniale. Il riferimento alla patrimonialità  del danno dovrebbe essere inteso come attinente alla quantificazione monetaria del pregiudizio subÃ¬to e non all&#8217;individuazione della natura giuridica di esso (è richiamata la sentenza n. 355 del 2010).<br /> Per altro verso, posto che la responsabilità  amministrativa, rispetto alle altre forme di responsabilità  previste dall&#8217;ordinamento, presenta una peculiare connotazione data dall&#8217;accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori (sono richiamate le sentenze n. 355 del 2010, n. 453 e n. 371 del 1998), la responsabilità  qui considerata assumerebbe anche natura sanzionatoria.<br /> Pertanto, considerata la natura anche punitiva della condanna al risarcimento, secondo l&#8217;interveniente la fissazione di un criterio di determinazione del quantum dovuto per la violazione posta in essere dal dipendente risulterebbe ragionevole e in armonia con un sistema che guarda all&#8217;efficienza dell&#8217;azione amministrativa.<br /> La disposizione impugnata non prescinderebbe, invero, dall&#8217;identificazione di un puntuale pregiudizio arrecato all&#8217;amministrazione danneggiata, ma, a monte, tenderebbe a porre riparo a un comportamento contraddistinto da un elevato livello di offensività , prevedendo un minimo di danno in considerazione del fatto che la stessa sussistenza della violazione rappresenterebbe un fatto grave, che il legislatore delegato ha inteso in ogni caso sanzionare secondo un minimo ragionevolmente stabilito.<br /> Si tratterebbe di una violazione presuntivamente grave che non precluderebbe, peraltro, dato un minimo di condanna in ragione del vulnus che il comportamento illecito in sè comporta, una valutazione giudiziale di proporzionalità  in relazione alla fattispecie concreta, tanto che lo stesso art. 55-quater, comma 3-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, presuppone sempre una valutazione equitativa del giudice nel caso di condotte che meritino una maggiore condanna da parte del dipendente.<br /> Pertanto, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri dovrebbe escludersi che la citata disposizione configuri tout court un automatismo nell&#8217;indicazione del danno minimo risarcibile, nè questa potrebbe essere ritenuta irragionevole data anche la difficoltà  di quantificazione di un pregiudizio di tal tipo, vista la specificità  della sanzione connessa alla gravità  di una condotta dolosa indubbiamente grave, immediatamente lesiva del vincolo fiduciario intercorrente non solo tra il lavoratore e la pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, ma anche tra quest&#8217;ultima e l&#8217;intera collettività .<br /> Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio la proporzionalità  nella quantificazione del danno minimo sarebbe anche assicurata dal riferimento espresso della disposizione all&#8217;ultimo stipendio del dipendente a cui è ascritta la violazione, tenuto conto del fatto che lo stipendio varia in ragione della posizione ricoperta dal dipendente nell&#8217;ambito dell&#8217;amministrazione e del rilievo delle relative mansioni, cui conseguentemente è ancorata anche la lesività  della condotta in relazione al buon andamento e al prestigio di cui all&#8217;art. 97 Cost.<br /> Il danno minimo predefinito così¬ determinato sarebbe congruo rispetto alla lesione perpetrata dalla condotta infedele, qualificabile in termini di lesione dei principi di rango costituzionale ed eurounitario, quali il buon andamento e l&#8217;imparzialità  della pubblica amministrazione, atteso l&#8217;alto grado di discredito sociale che intrinsecamente connota la condotta del dipendente.<br /> La predeterminazione della misura minima del risarcimento del danno all&#8217;immagine, contenuta nell&#8217;art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, non sarebbe, quindi, manifestamente irragionevole, poichè corrisponde alla natura polifunzionale di questa ipotesi di responsabilità .<br /> Pìù precisamente, la norma costituirebbe il necessario riconoscimento a livello di fonte primaria dell&#8217;interesse non solo compensativo, ma anche sanzionatorio, sotteso alla responsabilità  amministrativa (è richiamata la pronuncia della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 5 luglio 2017, n. 16601).<br /> In altri termini, si prosegue, la disposizione risulterebbe costituzionalmente legittima poichè verrebbe a soddisfare l&#8217;esigenza di esplicitare, mediante la predeterminazione della misura minima del risarcimento, il carattere al tempo stesso riparatorio e sanzionatorio della responsabilità  amministrativa per danno all&#8217;immagine, realizzando in questo modo un adeguato contemperamento tra le diverse funzioni dell&#8217;istituto, che non apparirebbe nè manifestatamente irragionevole, nè confliggente con alcuno dei parametri evocati dal giudice rimettente.<br /> L&#8217;episodicità  del comportamento o la sua limitazione ad alcune ore o a un&#8217;unica giornata lavorativa non costituirebbero ragioni sufficienti per negare la sussistenza di un inadempimento così¬ grave e le conseguenze, poichè anche in tali ipotesi non si potrebbe giustificare chi commette una violazione connotata da un così¬ peculiare disvalore disciplinare e sociale.<br /> Il limite minimo inderogabile risulterebbe, quindi, conforme al principio di proporzionalità  riconosciuto nel nostro ordinamento, in quanto finalizzato a garantire un minimo e giusto equilibrio tra gli interessi giuridici coinvolti anche in presenza della violazione di minore offensività .<br /> 3.- Si è costituita in giudizio C. S. con memoria spedita a mezzo posta l&#8217;8 maggio 2019 e pervenuta in data 9 maggio 2019.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l&#8217;Umbria, con sentenza non definitiva e ordinanza del 9 ottobre 2018, pronunciata nel giudizio di responsabilità  promosso dalla Procura regionale nei confronti di C. S., ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 (Modifiche all&#8217;articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, lettera s, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare), in attuazione dell&#8217;art. 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, nonchè all&#8217;art. 3 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all&#8217;art. 4 del Protocollo n. 7 di detta Convenzione, fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98.<br /> 1.1.- Espone il giudice a quo che la Procura regionale aveva esercitato l&#8217;azione di responsabilità  amministrativa nei confronti di una dipendente comunale che, per quattro giorni, pur uscendo effettivamente alle ore 17:00, aveva attestato falsamente la propria presenza in servizio sino alle ore 18:00.<br /> La Procura regionale aveva contestato alla convenuta un danno patrimoniale pari a 64,81 euro, derivante dalla percezione indebita della retribuzione nei periodi per i quali è mancata la prestazione lavorativa. Aveva chiesto, inoltre, la condanna al risarcimento del danno all&#8217;immagine, determinato in via equitativa nell&#8217;importo di euro 20.000,00, ai sensi dell&#8217;art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 116 del 2016.<br /> Il rimettente, con sentenza non definitiva, ha ritenuto fondata l&#8217;azione risarcitoria promossa nei confronti della convenuta, condannandola al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla percezione indebita della retribuzione in mancanza di prestazione lavorativa e, limitatamente all&#8217;an debeatur, condannandola altresì¬ a risarcire il pregiudizio recato all&#8217;immagine della pubblica amministrazione di appartenenza, ritenendo integrata la condotta di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l&#8217;alterazione dei sistemi di rilevamento e altre modalità  fraudolente, come previsto dall&#8217;art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall&#8217;art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella formulazione in vigore al tempo dei fatti in questione.<br /> Con particolare riferimento al danno all&#8217;immagine, il giudice a quo ritiene sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi oggettivi, soggettivi e sociali della posta risarcitoria, avendo avuto la vicenda risonanza nella stampa locale, come risulterebbe dagli atti del giudizio.<br /> Osserva poi che le nuove previsioni normative applicabili alla fattispecie presenterebbero valenza sanzionatoria e deterrente onde rendere efficace il contrasto dei comportamenti assenteistici. Sicchè, aggiunge, l&#8217;azione di responsabilità  contabile, ontologicamente compensativa, tendendo al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato &#8211; come anche riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo nella sentenza 13 maggio 2014, Rigolio contro Italia &#8211; subirebbe con la norma impugnata un&#8217;evidente «torsione sanzionatoria» che, comunque, non si presenterebbe, sotto questo specifico profilo funzionale, costituzionalmente irragionevole, in considerazione delle condotte che tende a contrastare.<br /> Nondimeno, il giudice a quo ritiene che la quantificazione del danno all&#8217;immagine, come introdotta dalla riforma del 2016, renderebbe non manifestamente infondate le questioni di legittimità  costituzionale secondo i seguenti profili.<br /> 1.2.- Il giudice a quo ritiene anzitutto violato l&#8217;art. 76 Cost.<br /> Espone il rimettente che la norma è stata introdotta dal legislatore delegato (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 116 del 2016) in attuazione dell&#8217;art. 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015, il quale fissa il seguente principio e criterio direttivo: «introduzione di norme in materia di responsabilità  disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare».<br /> Secondo il rimettente, il decreto delegato non avrebbe potuto incidere sulla disciplina dell&#8217;azione di responsabilità  amministrativa, nè tanto meno avrebbe potuto porre regole finalizzate a far assumere ai criteri di computo del danno all&#8217;immagine una valenza sanzionatoria, comunque non confondibile, sia funzionalmente che strutturalmente, con il procedimento disciplinare che il legislatore delegato aveva posto a oggetto della delega.<br /> Anche in ragione della natura di mero «riordino» del decreto legislativo in materia disciplinare, espressamente prevista dall&#8217;art. 17 della legge n. 124 del 2015, secondo il giudice a quo il legislatore delegato non avrebbe potuto introdurre norme di diritto sostanziale volte a fissare criteri di liquidazione del danno all&#8217;immagine da falsa attestazione della presenza in servizio, fissando una soglia sanzionatoria inderogabile nel minimo, che potrebbe essere sproporzionata rispetto al caso concreto.<br /> 1.3.- La Corte dei conti ritiene violato altresì¬ l&#8217;art. 3 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 6 della CEDU e all&#8217;art. 4 del Protocollo n. 7 di detta Convenzione, in quanto la norma denunciata obbligherebbe il giudice contabile a infliggere una condanna sanzionatoria senza tener conto dell&#8217;offensività  in concreto della condotta posta in essere.<br /> L&#8217;obbligatorietà  del minimo sanzionatorio, imponendo al giudice di condannare il responsabile nella misura non inferiore a sei mensilità  dell&#8217;ultimo stipendio in godimento, gli impedirebbe di dare rilevanza ad altre circostanze peculiari e caratterizzanti il caso concreto, anche in presenza di condotte marginali e tenui che avessero prodotto un pregiudizio minimo, violando sia il principio di proporzionalità  che quello della gradualità  sanzionatoria.<br /> 2.- Anzitutto deve essere dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio di C. S. <em>omissis </em><br /> 3.- Giova poi riassumere sinteticamente il quadro normativo, sia in relazione alla pìù generale fattispecie del danno all&#8217;immagine, sia in riferimento alla specifica configurazione di quello causato da indebite assenze realizzate mediante l&#8217;alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza in servizio o con altre modalità  fraudolente.<br /> 3.1.- Il danno all&#8217;immagine, frutto di un&#8217;elaborazione giurisprudenziale del giudice contabile come categoria particolare del danno erariale, ha trovato una sua normazione con l&#8217;art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato, in pari data, dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009).<br /> Stabilisce il citato art. 17, comma 30-ter, che «[l]e procure della Corte dei conti esercitano l&#8217;azione per il risarcimento del danno all&#8217;immagine nei soli casi e nei modi previsti dall&#8217;articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche). A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale [&#038;]Â».<br /> L&#8217;art. 7 della legge n. 97 del 2001 prevedeva che «[l]a sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell&#8217;articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinchè promuova entro trenta giorni l&#8217;eventuale procedimento di responsabilità  per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».<br /> Tale fattispecie è stata identificata da questa Corte come «danno derivante dalla lesione del diritto all&#8217;immagine della p.a. nel pregiudizio recato alla rappresentazione che essa ha di sè in conformità  al modello delineato dall&#8217;art. 97 Cost.» (sentenza n. 355 del 2010).<br /> In ordine alla tipizzazione delle fattispecie di danno all&#8217;immagine è stato anche affermato che «il legislatore non [ha] inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì¬ circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione imputabile a un dipendente di questa. In altri termini, non è condivisibile una interpretazione della normativa censurata nel senso che il legislatore abbia voluto prevedere una responsabilità  nei confronti dell&#8217;amministrazione diversamente modulata a seconda dell&#8217;autorità  giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria. La norma deve essere univocamente interpretata, invece, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità  per danni all&#8217;immagine dell&#8217;ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria» (sentenza n. 355 del 2010).<br /> Successivamente, l&#8217;art. 51, comma 7, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), ha previsto che «[l]a sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinchè promuova l&#8217;eventuale procedimento di responsabilità  per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».<br /> Inoltre, l&#8217;art. 4, comma 1, lettera g), dell&#8217;allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni) al medesimo codice di giustizia contabile ha abrogato l&#8217;art. 7 della legge n. 97 del 2001. Sul punto, tuttavia, questa Corte ha affermato che «il giudice a quo non ha vagliato la possibilità  che il dato normativo di riferimento legittimi un&#8217;interpretazione secondo cui, nonostante l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 97 del 2001, che si riferisce ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, non rimanga privo di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell&#8217;art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, e non si è chiesto se si tratta di rinvio fisso o mobile. L&#8217;ordinanza, quindi, trascura di approfondire la natura del rinvio, per stabilire se è tuttora operante o se, essendo venuto meno, la norma di riferimento è oggi interamente costituita dal censurato art. 51, comma 7» (sentenza n. 191 del 2019).<br /> Ancora, la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, con la sentenza 13 maggio 2014, nella causa Rigolio contro Italia, nel respingere il ricorso ha affermato che il giudizio di responsabilità  amministrativa davanti alla Corte dei conti per danno all&#8217;immagine cagionato all&#8217;amministrazione non attiene a un&#8217;accusa penale ai sensi dell&#8217;art. 6 della Convenzione (paragrafi 38 e 46) e che, pertanto, non può essere applicato, nella fattispecie, il paragrafo 3 dello stesso art. 6. Analogamente, non sono state accolte le censure formulate in riferimento all&#8217;art. 7 della CEDU e all&#8217;art. 2 del Protocollo 7, sulla base della considerazione che la somma che il ricorrente è stato condannato a pagare ha natura di risarcimento e non di pena (paragrafo 46).<br /> 3.2.- Relativamente alla particolare fattispecie del danno all&#8217;immagine prodotto in conseguenza di indebite assenze dal servizio, l&#8217;art. 7 (PrincÃ¬pi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità  dei dipendenti pubblici) della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all&#8217;ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro e alla Corte dei conti), stabiliva al comma 1, primo periodo, che «[l]&#8217;esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità  dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell&#8217;articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività  ed assenteismo». Il comma 2 di tale disposizione disponeva che, nell&#8217;esercizio della delega di cui al citato articolo, il Governo si attenesse ai seguenti princÃ¬pi e criteri direttivi: «[&#038;] lettera e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l&#8217;obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonchè del danno all&#8217;immagine subÃ¬to dall&#8217;amministrazione».<br /> In attuazione di detta delega, il d.lgs. n. 150 del 2009 ha introdotto nel d.lgs. n. 165 del 2001 l&#8217;art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni), secondo cui: «1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l&#8217;alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità  fraudolente, ovvero giustifica l&#8217;assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità  penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonchè il danno all&#8217;immagine» subiti dall&#8217;amministrazione.<br /> In seguito, l&#8217;art. 16 (Procedure e criteri comuni per l&#8217;esercizio di deleghe legislative di semplificazione), comma 1, della legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo ad adottare «[&#038;] decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori [&#038;] a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa». Quindi, l&#8217;art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015 ha previsto che «[i] decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati [&#038;] nel rispetto dei seguenti princÃ¬pi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all&#8217;articolo 16: [&#038;] s) introduzione di norme in materia di responsabilità  disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare [&#038;]Â».<br /> In attuazione di tale delega l&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016 ha inserito il comma 3-quater all&#8217;art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che, nel caso in cui la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l&#8217;alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità  fraudolente (comma 1, lettera a), sia accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze (comma 3-bis), la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall&#8217;avvio del procedimento disciplinare. La procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d&#8217;immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L&#8217;azione di responsabilità  è esercitata, con le modalità  e nei termini di cui all&#8217;art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) &#8211; convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 &#8211; entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità  di proroga. L&#8217;ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l&#8217;eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità  dell&#8217;ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.<br /> Questa Corte, con sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale, tra l&#8217;altro, dell&#8217;art. 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l&#8217;art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anzichè previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La medesima sentenza ha precisato inoltre che «[l]e pronunce di illegittimità  costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà  accertare l&#8217;effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà  di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione».<br /> In seguito, il Governo, nell&#8217;ambito dei decreti legislativi adottati dopo aver acquisito l&#8217;intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano &#8211; al fine di porre rimedio al vizio accertato dalla sentenza n. 251 del 2016 &#8211; con il decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all&#8217;articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, lettera s, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare), ha previsto all&#8217;art. 1 che «[i]l decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016» e, all&#8217;art. 5 (Disposizioni finali), che «[s]ono fatti salvi gli effetti giÃ  prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016».<br /> Infine, deve evidenziarsi che, con altro analogo precedente provvedimento (art. 16, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), è stato modificato anche l&#8217;art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilendo che «al comma 2, le parole &#8220;il danno all&#8217;immagine subiti dall&#8217;amministrazione&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;il danno d&#8217;immagine di cui all&#8217;articolo 55-quater, comma 3-quater&#8221;Â», in tal modo uniformando pro futuro la fattispecie del danno all&#8217;immagine considerata dai due articoli, attraverso la regola giÃ  introdotta con il precedente d.lgs. n. 116 del 2016.<br /> L&#8217;ulteriore fattispecie di danno erariale introdotta con l&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016, enucleata da quella pìù generale giÃ  prevista dall&#8217;art. 55-quater, presenta indubbi aspetti peculiari, in ragione del venir meno della cosiddetta pregiudizialità  penale &#8211; in quanto sono dettate disposizioni che impongono al Procuratore presso la Corte dei conti di agire sollecitamente entro ristrettissimi tempi, senza attendere nè l&#8217;instaurazione del processo penale nè la sentenza che lo definisce &#8211; nonchè della predeterminazione legislativa di criteri per la determinazione del danno in via equitativa, salva la fissazione di un minimo risarcibile pari a sei mensilità  dell&#8217;ultimo stipendio percepito dal responsabile.<br /> 4.- Tanto premesso, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016, sollevata in riferimento all&#8217;art. 76 Cost., è fondata.<br /> 4.1.- A differenza di quanto avvenuto con la precedente legge n. 15 del 2009, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l&#8217;obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all&#8217;immagine subÃ¬ti dall&#8217;amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015.<br /> L&#8217;art. 17, comma 1, lettera s), di detta legge prevede unicamente l&#8217;introduzione di norme in materia di responsabilità  disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare.<br /> Tale particolare disposizione di delega, come risulta dagli atti preparatori, non era presente nel testo iniziale del disegno di legge (A.S. n. 1577), ma è stata introdotta con emendamento (n. 13.500) del relatore nel corso dell&#8217;esame in Senato. Nella discussione parlamentare la questione della responsabilità  amministrativa non risulta essere mai stata oggetto di trattazione.<br /> Quindi, la materia delegata è unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l&#8217;introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità  amministrativa.<br /> Deve essere ulteriormente sottolineato che detta delega è ricompresa in una pìù ampia, diretta a dettare norme di semplificazione. In tale contesto è particolarmente significativa l&#8217;espressa prescrizione (art. 16, comma 2, della legge n. 124 del 2015) che, «[n]ell&#8217;esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princÃ¬pi e criteri direttivi generali: a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive; b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; [&#038;]Â», in tal modo lasciando al legislatore delegato ridottissimi margini innovativi, tanto che, nella fissazione degli ulteriori princÃ¬pi e criteri direttivi (come previsto dall&#8217;art. 16, comma 3), il successivo art. 17 definisce i decreti delegati come espressamente finalizzati al «riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».<br /> In proposito, questa Corte ha affermato pìù volte che, in quanto delega per il riordino, essa concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità  per l&#8217;introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princÃ¬pi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (ex multis, sentenze n. 94, n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 e n. 230 del 2010).<br /> Non può dunque ritenersi compresa la materia della responsabilità  amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all&#8217;immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.<br /> 4.2.- La disposizione in esame, giÃ  testualmente richiamata, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l&#8217;avvio, la prosecuzione e la conclusione dell&#8217;azione di responsabilità  da parte del procuratore della Corte dei conti.<br /> Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega precedentemente enunciato, risulta inequivocabile il suo contrasto con l&#8217;art. 76 Cost.<br /> Sebbene le censure del giudice rimettente siano limitate all&#8217;ultimo periodo del comma 3-quater dell&#8217;art. 55-quater, che riguarda le modalità  di stima e quantificazione del danno all&#8217;immagine, l&#8217;illegittimità  riguarda anche il secondo e il terzo periodo di detto comma perchè essi sono funzionalmente inscindibili con l&#8217;ultimo, così¬ da costituire, nel loro complesso, un&#8217;autonoma fattispecie di responsabilità  amministrativa non consentita dalla legge di delega.<br /> 5.- Devono essere, dunque, dichiarati costituzionalmente illegittimi il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell&#8217;art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016.<br /> Restano assorbiti i rimanenti profili di censura.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara inammissibile la costituzione di C.S. nel giudizio di legittimità  costituzionale di cui in epigrafe;<br /> 2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell&#8217;art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020.<br /> F.to:<br /> Aldo CAROSI, Presidente e Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decreto &#8211; 10/4/2020 n.2373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-decreto-10-4-2020-n-2373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-decreto-10-4-2020-n-2373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decreto &#8211; 10/4/2020 n.2373</a></p>
<p>Sergio Santoro, Presidente, Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore; Parti: (O. Gregor, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi, Manfred Natzler e Joachim Unterholzner, c. Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Lukas Plancker, Michele Purrello e Renate von Guggenberg; SNAM Rete</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-decreto-10-4-2020-n-2373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decreto &#8211; 10/4/2020 n.2373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-decreto-10-4-2020-n-2373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decreto &#8211; 10/4/2020 n.2373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro, Presidente, Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore; Parti: (O. Gregor, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi, Manfred Natzler e Joachim Unterholzner, c. Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Lukas Plancker, Michele Purrello e Renate von Guggenberg; SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Mario Azzarita)</span></p>
<hr />
<p>Decreto di espropriazione per p.u.: non va trascrizione ex art. 2643 C.C.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Pubblicità  immobiliare &#8211; decreto di espropriazione per p.u. &#8211; trascrizione ex art. 2643 C.C. &#8211; non va ricompreso.</strong><br /> <br /> <strong>2.- Proprietà  &#8211; usucapione &#8211; sanatoria ex art. 32, L. Prov. Bolzano n. 10/1991 &#8211; ratio e porata.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Fra gli atti soggetti a trascrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2643 ss. cod. civ., non si può ricomprendere il decreto di espropriazione per pubblica utilità  (cui è assimilabile, un decreto di asservimento in funzione della costituzione di una servità¹ per un&#8217;opera infrastrutturale di pubblico interesse), con riguardo al quale la trascrizione (o, nei territori in cui vige il sistema tavolare, l&#8217;iscrizione nel libro fondiario) assolve ad una mera funzione di pubblicità -notizia del decreto d&#8217;esproprio (rispettivamente, di asservimento) che, sul piano sostanziale, esplica un&#8217;efficacia erga omnes in forza di legge, indipendentemente da qualsiasi iscrizione nei registri immobiliari (o nel libro fondiario) e, in quanto tale, è sempre opponibile agli eventuali successivi acquirenti dell&#8217;immobile espropriato o asservito.</em><br /> <br /> <em>2. L&#8217;art. 32 L. prov. Bolzano n. 10/1991 introduce una fattispecie di sanatoria amministrativa di situazioni giuridiche soggettive di natura reale consolidatesi per il decorso di un lasso temporale ultraventennale &#8211; non a caso coincidente con il termine ordinario di usucapione -, o per il perfezionamento di una fattispecie espropriativa (cui è assimilabile un asservimento coattivo in funzione della costituzione di una servità¹ funzionale ad un opera infrastrutturale di pubblico interesse), ed è teso a conformare lo stato tavolare alla situazione di diritto, connotata dal perfezionamento di una fattispecie acquisitiva extratavolare di un diritto reale immobiliare in favore di un&#8217;amministrazione pubblica o di uno dei soggetti contemplati dall&#8217;art. 1 l. prov. n. 10/1991. </em><br /> <em>L&#8217;articolo all&#8217;esame &#8211; che esclude le garanzie procedimentali proprie dell&#8217;istituto espropriativo ordinario e il pagamento di qualsiasi indennità  -, lungi dall&#8217;introdurre una nuova fattispecie d&#8217;acquisto della proprietà  o di altri diritti reali immobiliari in favore delle pubbliche amministrazioni o soggetti assimilati, si limita a prevedere la facoltà  di regolarizzare tavolarmente acquisti extratavolari giÃ  perfezionati sul piano del diritto sostanziale e risalenti nel tempo, facendo espressamente salva la riserva di giurisdizione sull&#8217;accertamento dei relativi diritti da parte della competente autorità  giudiziaria (così¬ l&#8217;ultimo periodo del comma 1 del citato articolo di legge: «I provvedimenti così¬ emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall&#8217;autorità  giudiziaria»).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/04/2020<br /> <strong>N. 02373/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09626/2015 REG.RIC.</strong><br /> <br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9626 del 2015, proposto da O. Gregor, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi, Manfred Natzler e Joachim Unterholzner, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Lukas Plancker, Michele Purrello e Renate von Guggenberg, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;<br /> SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Mario Azzarita, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Antonino Strano in Roma, via Aureliana, n. 53;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa &#8211; Sezione autonoma di Bolzano, n. 241/2015, resa tra le parti e concernente: espropriazione per pubblica utilità ;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Massimo Colarizi, Antonino Strano per delega degli avvocati Azzarita e Bandarin, e Michele Costa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa &#8211; Sezione autonoma di Bolzano respingeva il ricorso n. 353 del 2014, proposto da O. Gregor il decreto della Provincia autonoma di Bolzano n. 300/6.3 del 1° settembre 2014 (e gli atti presupposti, connessi e consequenziali), con il quale ai sensi dell&#8217;art. 32 l. prov. n. 10/1991, al fine di regolarizzare nel libro fondiario l&#8217;asservimento di alcuni fondi (tra cui l&#8217;area di 190 mq della p.f. 1695/1 in P.T. 5015/II C.C. Gries attualmente di proprietà  del ricorrente), a suo tempo disposto con decreti del Presidente della giunta provinciale a servizio del metanodotto per il trasporto del gas metano da Bolzano a Merano. Il metanodotto era stato realizzato nel periodo 1986 &#8211; 1988 in attuazione di espressa previsione contenuta nella legge provinciale n. 46/1983 e sulla base della conseguente convenzione intercorsa fra la Provincia autonoma e SNAM S.p.A., con la quale la Provincia si era impegnata di mettere a disposizione di SNAM le aree per la realizzazione del metanodotto, di costruire direttamente un manufatto interrato al cui interno posare il tubo della condotta e di sostenere i costi per l&#8217;esproprio o l&#8217;asservimento dei terreni di terzi. Sebbene i procedimenti di asservimento fossero stati svolti regolarmente, con l&#8217;emanazione dei relativi decreti e il pagamento delle indennità  ai proprietari, per i fondi indicati nell&#8217;impugnato decreto non era stata eseguita l&#8217;intavolazione del diritto di servità¹ in questione nel libro fondiario. Quanto al fondo di cui è causa, lo stesso all&#8217;epoca della realizzazione del metanodotto era di proprietà  del Consorzio di bonifica Foce Passirio &#8211; Foce Isarco, al quale era stata versata anche la relativa indennità , e solo in epoca successiva era stato acquistato dal signor O. Raimund, il quale a sua volta con atto di donazione lo aveva trasferito al figlio O. Gregor, originario ricorrente ed odierno appellante.<br /> Il T.r.g.a. adÃ¬to &#8211; previa declaratoria di inammissibilità  del motivo dedotto dal ricorrente per la prima volta nella memoria conclusiva del 4 maggio 2015 in ordine all&#8217;estensione, al tracciato e al contenuto della servità¹, nonchè in ordine all&#8217;individuazione dell&#8217;area asservita, essendosi il ricorrente sempre limitato a eccepire che il metanodotto fosse stato costruito in epoca anteriore all&#8217;acquisto del fondo da parte del proprio dante causa &#8211; respingeva il ricorso sulla base dei seguenti rilievi:<br /> &#8211; destituito di fondamento era il motivo di inapplicabilità  della legge provinciale n. 10/1991 &#8211; dedotto sotto il profilo che i lavori di costruzione del metanodotto non rientrerebbero nella competenza della Provincia -, in quanto, a norma dell&#8217;art. 1, comma 2, l. prov. 15 aprile 1991, n. 10 (<em>Espropriazioni per causa di pubblica utilità  per tutte le materie di competenza provinciale</em>), sono assoggettate all&#8217;ambito applicativo della legge provinciale anche le espropriazioni e costituzioni di servità¹ coattive per la realizzazione di opere e interventi da parte di enti pubblici e privati diversi dalle pubbliche amministrazioni indicate nel comma 1, purchè dichiarati di pubblica utilità  o considerati da leggi speciali di pubblico interesse;<br /> &#8211; escludeva l&#8217;applicabilità , al caso di specie, dell&#8217;art. 42-<em>bis</em> l. n. 327/2001 (cui nell&#8217;ordinamento provinciale corrisponde l&#8217;art. 32-<em>bis</em> l. prov. n. 10/1991), non versandosi in un&#8217;ipotesi di occupazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, bensì¬ in una fattispecie di regolarizzazione tavolare di un acquisto extratavolare legittimamente perfezionato sul piano del diritto sostanziale in esito al regolare svolgimento della procedura impositiva della servità¹;<br /> &#8211; dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 32 l. prov. n. 10/1991, quale sollevata dalla parte ricorrente;<br /> &#8211; affermava la sussistenza di tutti i presupposti per l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 32 l. prov. n. 10/1991, essendo irrilevante sia la circostanza che sul fondo di proprietà  del ricorrente non sussistessero delle costruzioni (in quanto tale fondo rientrava comunque nella zona di rispetto) sia la circostanza del duplice trasferimento a titolo particolare, e riteneva altresì¬ infondata la censura del difetto di motivazione, risultando sufficiente il riferimento ai presupposti cui il citato articolo di legge subordinava la regolarizzazione tavolare.<br /> 2. Avverso tale sentenza interponeva appello l&#8217;originario ricorrente, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppur adattati all&#8217;impianto motivazionale dell&#8217;impugnata sentenza, e chiedendo, in sua riforma, l&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado.<br /> 3. Si costituivano in giudizio, con atti separati, SNAM Rete Gas e la Provincia autonoma di Bolzano, contestando la fondatezza dell&#8217;appello e chiedendone la reiezione.<br /> 4. All&#8217;udienza pubblica del 14 novembre 2019 &#8211; nella quale la difesa dell&#8217;appellante eccepiva la tardività  delle produzioni documentali di SNAM Rete Gas in data 23 ottobre 2019, in particolare del doc. 3 &#8211; la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 5. Premesso che, in applicazione del c.d. &#8216;principio della ragione pìù liquida&#8217;, corollario del principio di economia processuale, si può tralasciare l&#8217;esame delle eccezioni di inammissibilità  del ricorso di primo grado, (ri)proposte dalla Provincia, e del ricorso in appello, proposte dalla Provincia e da SNAM Rete Gas, si osserva che l&#8217;appello è infondato.<br /> 5.1. In primo luogo, deve confermarsi la declaratoria di inammissibilità , contenuta nell&#8217;appellata sentenza, del motivo dedotto dall&#8217;originario ricorrente per la prima volta nella memoria conclusiva del 4 maggio 2015 in ordine all&#8217;estensione, al tracciato e al contenuto della servità¹ di metanodotto, nonchè in ordine all&#8217;individuazione dell&#8217;area oggetto della servità¹ medesima. Infatti, il ricorrente, nel ricorso introduttivo di primo grado, oltre a proporre motivi di violazione di legge, sotto un profilo fattuale si era limitato a dedurre che il metanodotto era stato costruito in epoca anteriore all&#8217;acquisto del fondo da parte del proprio dante causa, con la conseguenza che la <em>causa petendi</em> era rimasta cristallizzata ai motivi specifici dedotti nel ricorso introduttivo e l&#8217;introduzione di motivi nuovi nella memoria conclusiva era ormai preclusa.<br /> 5.2. Altrettanto correttamente è stato respinto il motivo per cui la fattispecie dedotta in giudizio esulerebbe dall&#8217;ambito di applicazione della legge provinciale sull&#8217;espropriazione per pubblica utilità , in quanto:<br /> &#8211; il metanodotto in questione, di collegamento della città  di Merano alla rete SNAM sul tratto Bolzano-Merano, era stato realizzato, negli anni 1986 &#8211; 1988, sulla base della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 46 (rubricata «<em>Interventi diretti a consentire la realizzazione del metanodotto Bolzano-Merano e del condotto per il trasporto dei fanghi dall&#8217;impianto di depurazione di Merano all&#8217;impianto di Bolzano</em>»), il cui art. 1 testualmente recita(v): «<em>La Giunta provinciale, sulla base di apposita convenzione, è autorizzata ad assegnare alla SNAM S.p.A. un contributo a fondo perduto per la realizzazione del metanodotto nel tratto compreso tra Bolzano e Merano, secondo il tracciato da definirsi nella convenzione, nonchè a corrispondere alla SNAM stessa le spese di risarcimento dei danni e le indennità  per le servità¹ necessarie alla realizzazione dei relativi impianti</em>»;<br /> &#8211; nella convenzione rep. n. 14791 del 23 gennaio 1987, stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano e SNAM S.p.A. in attuazione della citata l. prov. n. 46/1983, era previsto che «<em>il fangodotto e il metanodotto verranno collocati, per il tratto di tracciato in comune lungo l&#8217;argine in sponda destra dell&#8217;Adige, in apposito manufatto entro la sommità  del corpo arginale</em>», e che tale manufatto venisse realizzato a cura e spese della Provincia, la quale si è anche impegnata di mettere a disposizione di SNAM le aree per la realizzazione dell&#8217;opera e di sostenere i costi per gli espropri e indennizzi da versare in favore di terzi proprietari dei fondi interessati dall&#8217;opera medesima (v. i punti 3, 5 e 7 della citata convenzione, nonchè la relazione tecnico-economica ad essa allegata, <em>sub</em> doc. 3 del fascicolo di primo grado della Provincia);<br /> &#8211; con deliberazione della giunta provinciale n. 7173 del 1° dicembre 1986, rimasta inoppugnata, l&#8217;opera è stata dichiarata di pubblica utilità  (doc. 2 del fascicolo di primo grado della Provincia);<br /> &#8211; trattasi pertanto di fattispecie di lavori dichiarati di pubblica utilità , interamente realizzati sul territorio provinciale, come tale assoggettata alla disciplina provinciale sulle espropriazioni per pubblica utilità , oggi dettata dalla l. n. 10/1991, in attuazione della competenza legislativa primaria riservata alle Province autonome dall&#8217;art. 8, n. 22), d.P.R. n. 670/1972, in materia di «<em>espropriazione per pubblica utilità  per tutte le materie di interesse provinciale</em>» (v. anche le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 381/1974, attributiva alle province autonome delle attribuzioni dell&#8217;amministrazione dello Stato in materia, tra l&#8217;altro, di espropriazione per pubblica utilità  e di lavori pubblici di interesse provinciale).<br /> Ne deriva che il T.r.g.a. ha correttamente dichiarato applicabile, alla fattispecie dedotta in giudizio, la disciplina dettata dalla l. prov. n. 10/1991, con richiamo all&#8217;art. 1, comma 2, della citata legge, per cui la relativa disciplina si applica «<em>anche all&#8217;espropriazione e alla costituzione di servità¹ coattive per la realizzazione di opere od interventi da realizzarsi da altri enti pubblici e privati </em>[diversi dalle pubbliche amministrazioni indicate nel comma 1; n.d.e.]<em>, o da singoli individui, purchè dichiarati di pubblica utilità , o siano considerati da leggi speciali di pubblico interesse</em>».<br /> 5.3. Passando all&#8217;esame delle censure inerenti all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 32 l. n. 10/1991, si osserva che le stesse correttamente sono state respinte dal T.r.g.a..<br /> 5.3.1. In linea di fatto, alla luce della documentazione acquisita al giudizio &#8211; con la precisazione che, al riguardo, deve essere disattesa l&#8217;eccezione della tardività  delle produzioni documentali effettuate da SNAM Rete Gas in forma digitale in data 23 ottobre 2019, versandosi in fattispecie rientrante nell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 119, lettera f), cod. proc. amm., con la conseguente dimidiazione dei termini processuali, ed essendo i documenti rilevanti ai fini della decisione, compreso l&#8217;atto del 18 giugno 1987 prodotto <em>sub</em> doc. 3, comunque giÃ  stati prodotti in primo grado, segnatamente dalla Provincia autonoma di Bolzano in allegato alla memoria di costituzione del 3 febbraio 2015 -, deve ritenersi comprovato che:<br /> &#8211; il fondo oggi di proprietà  dell&#8217;odierno appellante &#8211; costituito dall&#8217;area di 190 mq della p.f. 1695/1 in P.T. 5051/II C.C. Gries, che all&#8217;epoca della realizzazione del metanodotto faceva parte della p.f. 1695 in P.T. 542/II C.C. Gries di proprietà  del Consorzio di bonifica Foce Passirio &#8211; Foce dell&#8217;Isarco -, unitamente ad altri fondi di proprietà  del Consorzio di bonifica (e di numerosi altri fondi di proprietà  di terzi), era stato assoggettato a procedimento di asservimento per la costituzione della servità¹ di metanodotto, sfociato nel pagamento dell&#8217;indennità  di lire 14.336.300 in favore del Consorzio (v. doc. 2, 3, 4, 5 e 6 del fascicolo di primo grado della Provincia, in particolare l&#8217;atto del 18 giugno 1987 firmato dal presidente del Consorzio e contenente dichiarazione di quietanza);<br /> &#8211; gli atti del procedimento espropriativo e di asservimento non risultano essere stati impugnati;<br /> &#8211; in seguito la servità¹ di metanodotto, ancorchè costituita in forza di regolare procedimento amministrativo impositivo, non è, invece, stata intavolata nel libro fondiario in favore di SNAM (è irrilevante, nella presente sede, la ragione contingente della mancata intavolazione, rilevando unicamente il dato di fatto, incontestato e pacifico tra le parti, che la stessa non sia intervenuta);<br /> &#8211; in epoca successiva alla conclusione del procedimento di asservimento (ripetesi, rimasto inoppugnato), la p.f. 1695 è stata frazionata nelle pp.ff. 1695/1, 1695/2 e 1695/3;<br /> &#8211; la p.f. 1695/1 è stata venduta <em>cum omni causa</em>, ossia nello stato di fatto e diritto esistente al momento della stipula contrattuale (v. clausola contrattuale n. 3), con contratto di compravendita del 24 novembre 1992, dal Consorzio di bonifica all&#8217;allora affittuario O. Raimund, padre dell&#8217;odierno appellante, ed è, infine, stato acquistato in proprietà  da quest&#8217;ultimo in forza di atto di donazione del 13 novembre 1998 (v. doc. 7 e 8 del fascicolo di primo grado della Provincia).<br /> 5.3.2. A fronte di siffatta situazione, manifestamente infondata è il richiamo, da parte dell&#8217;odierno appellante dell&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante <em>ex</em> art. 42-<em>bis</em> d.P.R. 327/2001 (rispettivamente, nell&#8217;ordinamento provinciale, <em>ex</em> art. 32-<em>bis</em> l. prov. n. 10/1991), il quale presuppone l&#8217;illegittimità  della pregressa procedura di imposizione coattiva della servità¹ e l&#8217;asservimento <em>sine titolo</em> del bene del privato, mentre, nel caso di specie, risulta documentalmente comprovato che l&#8217;area in contestazione era stata legittimamente asservita alla servità¹ di metanodotto nei confronti dell&#8217;originario proprietario (il Consorzio di bonifica) &#8211; dante causa a titolo particolare (indiretto) dell&#8217;odierno appellante -, il quale aveva regolarmente percepito la relativa indennità .<br /> In secondo luogo, del tutto irrilevante, sotto il profilo dell&#8217;assetto sostanziale della situazione di diritto reale (costituzione di servità¹ di metanodotto) determinatasi in esito al rituale svolgimento della procedura di asservimento nei confronti dell&#8217;originario proprietario, è l&#8217;intervenuta alienazione del bene all&#8217;odierno appellato con la correlativa intavolazione del diritto di proprietà  in favore del medesimo, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, fra gli atti soggetti a trascrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2643 ss. cod. civ., non si può ricomprendere il decreto di espropriazione per pubblica utilità  (cui, ai fini <em>de quibus</em>, è assimilabile, un decreto di asservimento in funzione della costituzione di una servità¹ per un&#8217;opera infrastrutturale di pubblico interesse), con riguardo al quale la trascrizione (o, nei territori in cui vige il sistema tavolare, l&#8217;iscrizione nel libro fondiario) assolve ad una mera funzione di pubblicità -notizia del decreto d&#8217;esproprio (rispettivamente, di asservimento) che, sul piano sostanziale, esplica un&#8217;efficacia <em>erga omnes</em> in forza di legge, indipendentemente da qualsiasi iscrizione nei registri immobiliari (o nel libro fondiario) e, in quanto tale, è sempre opponibile agli eventuali successivi acquirenti dell&#8217;immobile espropriato o asservito (v., <em>ex plurimis</em> &#8211; con specifico riferimento al sistema della trascrizione, ma <em>in parte qua</em> estensibili anche al sistema tavolare -, Cass. civ., Sez. III, 23 aprile 2001, n. 5978; id., 4 agosto 2000, n. 10229).<br /> In terzo luogo, devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l&#8217;adozione del decreto <em>ex</em> art. 32 l. prov. n. 10/1991 che, sotto la rubrica «<em>Regolazione tavolare di vecchie pendenze</em>», testualmente recita: «<em>1. Ãˆ autorizzata l&#8217;emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell&#8217;indennità , qualora dette opere esistano da pìù di vent&#8217;anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti così¬ emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall&#8217;autorità  giudiziaria. 2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l&#8217;intavolazione del relativo diritto</em>».<br /> Come chiarito dall&#8217;orientamento ormai consolidato di questo Consiglio di Stato (v., <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4952), il sopra citato art. 32 l. prov. n. 10/1991 introduce una fattispecie di sanatoria amministrativa di situazioni giuridiche soggettive di natura reale consolidatesi per il decorso di un lasso temporale ultraventennale &#8211; non a caso coincidente con il termine ordinario di usucapione -, o per il perfezionamento di una fattispecie espropriativa (cui, ripetesi, è assimilabile un asservimento coattivo in funzione della costituzione di una servità¹ funzionale ad un opera infrastrutturale di pubblico interesse), ed è teso a conformare lo stato tavolare alla situazione di diritto, connotata dal perfezionamento di una fattispecie acquisitiva extratavolare di un diritto reale immobiliare in favore di un&#8217;amministrazione pubblica o di uno dei soggetti contemplati dall&#8217;art. 1 l. prov. n. 10/1991. Occorre, al riguardo, precisare che inconferente è il richiamo, da parte dell&#8217;appellante, alla comune disciplina civilistica di cui agli artt. 1061 ss. cod. civ., versandosi in un&#8217;ipotesi di servità¹ costituita in forza di provvedimento amministrativo.<br /> L&#8217;articolo all&#8217;esame &#8211; che esclude le garanzie procedimentali proprie dell&#8217;istituto espropriativo ordinario e il pagamento di qualsiasi indennità  -, lungi dall&#8217;introdurre una nuova fattispecie d&#8217;acquisto della proprietà  o di altri diritti reali immobiliari in favore delle pubbliche amministrazioni o soggetti assimilati, si limita a prevedere la facoltà  di regolarizzare tavolarmente acquisti extratavolari giÃ  perfezionati sul piano del diritto sostanziale e risalenti nel tempo, facendo espressamente salva la riserva di giurisdizione sull&#8217;accertamento dei relativi diritti da parte della competente autorità  giudiziaria (v. l&#8217;ultimo periodo del comma 1 del citato articolo di legge: «<em>I provvedimenti così¬ emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall&#8217;autorità  giudiziaria</em>»). Infatti, la Corte costituzionale, con l&#8217;ordinanza n. 250 del 20 giugno 2005, nel dichiarare manifestamente la questione di legittimità  costituzionale del citato art. 32, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativo &#8211; Sezione autonoma di Bolzano nell&#8217;ambito di un altro giudizio, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, 117 e 97 della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670/1072 ed all&#8217;art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, ha messo in rilievo che il giudice rimettente, nel formulare l&#8217;eccezione di incostituzionalità , non aveva tenuto presente la sopra citata clausola di riserva giurisdizionale, «<em>nè ha tentato di fornire una interpretazione dell&#8217;intera norma censurata, che avrebbe potuto consentire il superamento dei dubbi di costituzionalità  prospettati, in presenza di una disposizione che non pregiudica i diritti riconosciuti dall&#8217;autorità  giudiziaria</em>» (v. così¬, testualmente, la citata ordinanza della Corte costituzionale).<br /> Ebbene, nella specie ci troviamo di fronte ad una situazione, nella quale le pretese riconducibili ad un pieno sostanziale godimento della situazione proprietaria non sono fondate, proprio per l&#8217;esistenza di una regolare procedura di asservimento, che non può essere duplicata senza determinare un indebito oggettivo e un danno erariale per l&#8217;amministrazione, mentre eventuali pretese da evizione parziale attengono al rapporto privatistico tra le parti del contratto di compravendita ed esulano dall&#8217;ambito oggettivo del presente giudizio.<br /> Ciò che rileva nella specie è un fenomeno di scissione fra titolarità  formale ed appartenenza del bene, non sconosciuto al diritto civile ed amministrativo (si pensi a controversie su demanio, usi civici, intestazioni ed appartenenze di conti correnti <em>et similia</em>) e che conduce ad affermare che la situazione del ricorrente non è di piena appartenenza e quindi non può condurre a reclamare il provvedimento oggetto della domanda giudiziale rigettata in primo grado.<br /> Ne deriva, oltre all&#8217;infondatezza delle censure relative all&#8217;insussistenza dei presupposti applicativi dell&#8217;art. 32, anche la manifesta infondatezza della questioni di legittimità  costituzionale sollevata dall&#8217;odierno appellante.<br /> A ciò si aggiunge &#8211; con argomento subordinato, ma autonomamente sufficiente a sorreggere la statuizione reiettiva di primo grado &#8211; che, nel sistema tavolare, il conflitto tra l&#8217;acquirente extratavolare a titolo originario (qualora, in denegata ipotesi, a tale paradigma si voglia ricondurre l&#8217;acquisizione del diritto di servità¹ di metanodotto in capo a SNAM), il quale non abbia intavolato il proprio diritto, e l&#8217;acquirente per atto fra vivi dall&#8217;intestatario tavolare deve risolversi in base all&#8217;art. 5 r.d. n. 499/1929, che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze del libro fondiario, per cui l&#8217;acquisto sulla fede del libro fondiario è assistito da una presunzione di buona fede in capo all&#8217;acquirente, la quale può, tuttavia, essere superata dalla prova della sua malafede (v., su tali principi, sebbene riferiti all&#8217;acquisto per usucapione, <em>ex plurimis</em>, Cass. civ., Sez. II, 5 dicembre 2017, n. 29089; id., 5 luglio 2002, n. 9735). Nella specie, la mala fede è desumibile, in modo preciso e univoco:<br /> &#8211; in primo luogo, dalla qualità  di affittuario del primo acquirente, il quale &#8211; anche in considerazione della cartellonistica notoriamente connotante il tracciato dei metanodotti e dell&#8217;evidenziazione nel PUC del Comune di Bolzano del tracciato e della zona di rispetto del metanodotto in questione (v. doc. 6 e 7 delle produzioni di SNAM Rete Gas), nonchè in applicazione di massime di comune esperienza &#8211; non poteva non essere a conoscenza dell&#8217;esecuzione dei lavori di realizzazione del metanodotto e del correlativo asservimento della p.f. 1695/1 quale zona di rispetto;<br /> &#8211; in secondo luogo, dalla qualità  di donatario dell&#8217;odierno appellante, legato al primo acquirente a titolo particolare da uno stretto rapporto di parentela.<br /> Anche per tale ragione deve affermarsi l&#8217;opponibilità , ai successivi acquirenti della proprietà  del fondo asservito, della servità¹ di elettrodotto costituita in favore di SNAM in forza di una fattispecie procedimentale e provvedimentale impositiva di natura giuspubblicistica.<br /> 5.4. Per le considerazioni tutte sopra svolte, l&#8217;impugnato decreto <em>ex</em> art. 32 l. prov. n. 10/1992 deve ritenersi legittimo, sicchè, in reiezione dell&#8217;appello, s&#8217;impone la conferma dell&#8217;impugnata sentenza.<br /> 6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 9626 del 2015), lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma l&#8217;impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2359</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2020-n-2359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2020-n-2359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2359</a></p>
<p>Pres. F. Caringella, Est. A. Rotondano Parti Tea Reteluce s.r.l., (Avv.ti E. Coffrini, M. Colarizi, M. Coffrini) IN.VA. s.p.a., (Avv.ti C. De Portu, F. Fantini) B-Lite s.r.l., (Avv. M. Ortenzi) Sull&#8217;avvalimento e sui contenuti minimi del relativo contratto 1. Appalti &#8211; Avvalimento &#8211; Contenuto contratto di avvalimento &#8211; Risorse &#8211; Indicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2020-n-2359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2020-n-2359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2359</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Caringella, Est. A. Rotondano Parti Tea Reteluce s.r.l., (Avv.ti E. Coffrini, M. Colarizi, M. Coffrini) IN.VA. s.p.a., (Avv.ti C. De Portu, F. Fantini) B-Lite s.r.l., (Avv. M. Ortenzi)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;avvalimento e sui contenuti minimi del relativo contratto</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">1. Appalti &#8211; Avvalimento &#8211; Contenuto contratto di avvalimento &#8211; Risorse &#8211; Indicazione specifica.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Appalti &#8211; Avvalimento &#8211; Clausole del contratto di avvalimento &#8211; Prestito requisiti economico finanziari e risorse per eseguire lavori &#8211; Impegno dell&#8217;ausiliaria &#8211; Sufficientemente determinato o determinabile &#8211; Responsabilità  solidale nei confronti della Stazione Appaltante.</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. A fronte della distinzione tra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità ) e risorse, solamente per quest&#8217;ultime è giustificata l&#8217;esigenza di una messa a disposizione in modo specifico, in quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico, cioè di &#8220;cose che possono formare oggetto di diritti&#8221; ex art. 821 c.c.. </em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>2. Qualora l&#8217;ausiliaria abbia messo a disposizione dell&#8217;ausiliata l&#8217;intera organizzazione aziendale, consentendole di acquisire la certificazione di qualità  richiesta, si deve esclude che il prestito dei requisiti sia rimasto su un piano meramente astratto e cartolare e che le previsioni contrattuali siano generiche o assimilabili a mere formule di stile. Pertanto, è da ritenersi soddisfatta la finalità  dell&#8217;avvalimento se le clausole del contratto contengono l&#8217;impegno dell&#8217;ausiliaria, in modo sufficientemente determinato o, quanto meno, determinabile a mettere a disposizione dell&#8217;ausiliata i requisiti di carattere economico-finanziario e le risorse eventualmente necessarie all&#8217;esecuzione dei lavori, assumendo in relazione agli interventi edilizi oggetto del prestito dei requisiti la responsabilità  solidale nei confronti della stazione appaltante, così¬ da garantire una determinata affidabilità  ed un concreto supplemento di responsabilità .</em></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 10/04/2020</p>
<p><b>N. 02359/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p><b>N. 04929/2019 REG.RIC.</b></p>
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4929 del 2019, proposto da<br />
Tea Reteluce s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermes Coffrini, Massimo Colarizi, Marcello Coffrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>IN.VA. s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, Comune di Courmayeur, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio De Portu, Fabio Fantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>B-Lite s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Livia Ranuzzi in Roma, viale delle Medaglie D&#8217;Oro, 266;</p>
<p><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta (Sezione Prima), 15 maggio 2019, n 26, resa tra le parti;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di In.Va. s.p.a., del Comune di Courmayeur e di B-Lite s.r.l., che ha spiegato anche appello incidentale;</p>
<p>Visto il dispositivo di sentenza n. 8639 del 20 dicembre 2019;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Coffrini, De Portu ed Ortenzi;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO</p>
<p>1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta, la Tea Rete Luce s.r.l.- classificatasi prima in graduatoria nella procedura telematica di <i>project financing</i> indetta da IN.VA. s.p.a. per conto del Comune di Courmayeur per l’affidamento della concessione, di durata ventennale, avente ad oggetto la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e la gestione a ridotto impatto ambientale degli impianti di illuminazione di proprietà o di competenza comunale &#8211; ha domandato l’annullamento della determinazione del Responsabile dell’area tecnica gestionale del Comune di Courmayeur n. 7 del 14 gennaio 2019 recante l’aggiudicazione definitiva della gara, ex art. 32, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla B-Lite s.r.l.: quest’ultima, nella qualità di soggetto promotore che aveva redatto il progetto di fattibilità posto a base di gara, aveva infatti esercitato con nota del 21 novembre 2018, previo invito del Comune, il diritto di prelazione ex art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>1.1. Il ricorso introduttivo era affidato ad un unico ed articolato motivo con cui la Tea Reteluce lamentava “<i>Violazione e/o erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di finanza di progetto di cui all’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o erronea applicazione delle norme del disciplinare di gara con particolare riferimento agli artt. 15.2. e 16; illogicità, travisamento, falso presupposto”.</i></p>
<p>1.2. Con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente formulava le seguenti ulteriori censure:</p>
<p>I. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 15.8 del disciplinare di gara in tema di sopralluogo; travisamento; falso presupposto;</p>
<p>II. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 89 d.lgs. n. 50/2016 in tema di avvalimento; illogicità; travisamento; falso presupposto di diritto anche in riferimento all’art. 15.9 del disciplinare di gara; mancata allegazione di documentazione prescritta dal disciplinare a supporto dell’avvalimento;</p>
<p>III. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 47 codice appalti in tema di costo del lavoro con riferimento all’art. 17.6 del disciplinare di gara; illogicità; travisamento;</p>
<p>IV. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 183 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 15.6 del disciplinare di gara in tema di cauzione: illogicità; falso presupposto; omessa verifica della documentazione presentata;</p>
<p>V. Ulteriore violazione e/o erronea applicazione dell’art. 15.2 del disciplinare di gara; travisamento; falso presupposto; illogicità.</p>
<p>1.3. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione disposta a favore di B-Lite, sollevando molteplici profili di censura.</p>
<p>1.4. In particolare, con il ricorso introduttivo la Tea Reteluce censurava il mancato aggiornamento del Piano Economico Finanziario (d’ora in avanti<i> “PEF”</i>) in sede di presentazione dell’offerta economica, da parte del promotore che aveva apportato modifiche in corso di gara al progetto, assumendo che ciò costituisse causa di esclusione.</p>
<p>1.5. Con i motivi aggiunti, proposti dopo l’accesso agli atti, si evidenziavano i seguenti ulteriori profili di illegittimità asseritamente inficianti l’aggiudicazione: <i>a)</i> violazione dell’obbligo del sopralluogo (di cui all’art. 15.8 del disciplinare di gara) in quanto posto in essere da soggetto non abilitato; <i>b)</i> indeterminatezza e genericità degli avvalimenti stipulati tra la concorrente e le imprese ausiliarie; <i>c)</i> omessa puntuale indicazione dei costi della manodopera, per avere l’aggiudicataria indicato un importo onnicomprensivo del costo del lavoro, senza specificare numero degli addetti e mansioni assegnate; <i>d)</i> illegittimità delle modalità di costituzione della cauzione provvisoria, in quanto ai fini di garanzia l’aggiudicataria aveva presentato copia di un assegno bancario e non il suo originale; <i>e)</i> violazione dell’obbligo di aggiornamento del PEF in relazione alle modifiche apportate al progetto dal soggetto promotore.</p>
<p>1.6. Si costituivano in giudizio IN.VA. e il Comune di Courmayeur che eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della prima e contestavano comunque la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.</p>
<p>1.7. Si costituiva in giudizio anche la controinteressata B- Lite che eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità sotto vari profili del ricorso e dei motivi aggiunti (in particolare, per carenza di interesse al ricorso: sul presupposto che, anche nel caso di esclusione, il promotore non avrebbe comunque perso il diritto di prelazione, con conseguente inutilità per la ricorrente di un eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta), nonché la loro irricevibilità (per omessa tempestiva impugnazione di atti presupposti); e nel merito ne argomentava l’infondatezza, insistendo per il rigetto.</p>
<p>2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo ha: <i>a)</i> respinto perché infondate l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di IN.VA., nonché quella di difetto di interesse al ricorso sollevata dalla controinteressata; <i>b)</i> dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo e il quinto motivo aggiunto per omessa tempestiva impugnazione del diniego di esclusione della B-Lite a seguito di specifica richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente (sul rilievo per cui il diniego era stato motivato con indicazione espressa delle ragioni per cui il mancato adeguamento del Piano Economico Finanziario non avrebbe dovuto dar luogo, secondo la stazione appaltante, all’esclusione della B-Lite e doveva essere quindi tempestivamente impugnato, in quanto atto immediatamente lesivo dell’interesse della ricorrente); <i>c) </i>ritenuto che i rilievi mossi dalla Tea Reteluce con tali censure (nonostante l’assorbente profilo di irricevibilità) fossero comunque infondati, stante la lievità delle modifiche apportate e l’assenza di un’espressa comminatoria di esclusione nella <i>lex specialis</i> in relazione alla violazione di tale adempimento; <i>d)</i> ritenuto ricevibili e infondati nel merito il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo aggiunto.</p>
<p>3. Avverso la sentenza ha proposto appello Tea Reteluce, deducendone l’erroneità e ingiustizia e chiedendone la riforma per i seguenti motivi:<i> “1) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 120, comma 2 bis Cod. proc. amm. e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016- Illogicità- Travisamento- Falso presupposto; 2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 in tema di avvalimento- illogicità- travisamento- falso presupposto di diritto anche con riferimento all’art. 15.9 del Disciplinare di gara- Mancata allegazione di documentazione prescritta dal disciplinare a supporto dell’avvalimento; 3) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 47 Cod. app. in tema di costo del lavoro anche con riferimento all’art. 17.6 del Disciplinare di gara- illogicità- travisamento; 4) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 15.6 del Disciplinare di gara in tema di cauzione- Illogicità- Falso presupposto- Omessa verifica della documentazione presentata; 5) Ulteriore violazione e/o erronea applicazione dell’art. 15.2. del Disciplinare di gara- travisamento- falso presupposto- illogicità”.</i></p>
<p>3.1. Con i motivi di gravame dedotti, l’appellante ha sostanzialmente riproposto tutte le doglianze articolate nel primo giudizio, ad eccezione del primo motivo aggiunto sulla violazione dell’obbligo di sopralluogo.</p>
<p>3.2. Si sono costituite in resistenza anche nel presente giudizio IN.VA e il Comune di Courmayeur, insistendo per il rigetto dell’appello.</p>
<p>3.3. Si è costituita per resistere al gravame anche la controinteressata B-Lite che ha spiegato, altresì, appello incidentale condizionato contro i capi della sentenza che hanno respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per carenza di interesse e che, disattesa l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, hanno ritenuto tempestivi e ricevibili i primi quattro motivi aggiunti.</p>
<p>3.4. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2019, dopo la rituale discussione, nel corso della quale il difensore di IN.VA. e del Comune ha dichiarato di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>4. Va, in primo luogo, esaminato l’appello principale di Tea Reteluce, con cui sono censurate le statuizioni della sentenza che hanno dichiarato irricevibili per tardività il ricorso introduttivo e il quinto motivo aggiunto, diretti a contestare la mancata esclusione della B-Lite (in quanto proposti oltre il termine di trenta giorni ex artt. 120, comma 2 <i>bis</i>, Cod. proc. amm. e 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016) e respinto, perché infondati, gli altri motivi aggiunti.</p>
<p>4.1. I motivi di gravame, con cui l’appellante ha sostanzialmente riproposto le censure già formulate in primo grado (ad eccezione del primo motivo aggiunto, concernente la violazione dell’obbligo di sopralluogo da parte di B-Lite), sono tutti infondati, per le ragioni di seguito evidenziate.</p>
<p>5. Con il primo motivo di appello, la Tea Reteluce assume che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo perché proposto <i>“ben oltre i trenta giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 120, comma 2 bis, c.p.a. e 29 del d.lgs. 50/2016”</i> ed altresì perché <i>“inammissibilmente rivolto avverso il provvedimento di aggiudicazione e non contro il diniego di esclusione sopra citato”</i>.</p>
<p>5.1. L’appellante osserva che il Tribunale amministrativo avrebbe ingiustamente trascurato le peculiarità della fattispecie, connotata dall’ iniziale aggiudicazione della gara alla società appellante, sì che solo con l’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore e la sua successiva accettazione da parte del Comune (mediante l’approvazione della nuova aggiudicazione alla B-Lite con la determina dirigenziale impugnata in prime cure) era sorto l’interesse concreto, diretto ed attuale al ricorso. Prima di allora, infatti, l’appellante avrebbe avuto un interesse meramente eventuale a contestare l’ammissione di altre concorrenti collocatesi in posizione deteriore in graduatoria, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ove proposto: tanto più che la fase dell’ammissione si ridurrebbe, sempre secondo l’appellante, ad un momento endoprocedimentale della gara, finalizzato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 alla <i>“verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché alla sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico professionali”</i>; laddove la valutazione della conformità delle offerte alle previsioni della <i>lex specialis</i> sarebbe propria di altra fase, culminata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, la cui impugnazione coinvolgerebbe, in tesi, tutti gli atti della procedura, ivi compresa l’ammissione dei concorrenti, senza necessità di individuare distintamente ed impugnare anche tali atti.</p>
<p>5.2. L’assunto è infondato.</p>
<p>5.3. Correttamente la sentenza appellata ha dichiarato l’irricevibilità del motivo unico dedotto con il ricorso introduttivo, per mancata impugnazione entro il termine decadenziale ex artt. 120 comma 2 <i>bis</i> Cod. proc. amm. e 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, decorrente dalla pubblicazione sul profilo del committente o dal momento in cui gli atti di esclusione o ammissione sono resi in concreto disponibili. Bene, infatti, il primo giudice ha rilevato che detto termine nella fattispecie fosse stato ampiamente disatteso, in quanto in base alle circostanze di fatto la ricorrente già con la nota del 21 settembre 2018, comunicatale da IN.VA in pari data, aveva acquisito piena conoscenza del provvedimento di ammissione ed era stata posta in condizioni di conoscere le ragioni per le quali, secondo la stazione appaltante, la B.Lite non doveva essere esclusa dalla gara in relazione alle problematiche evidenziate dalla stessa ricorrente (con la precedente nota del 22 agosto 2018), relative al mancato aggiornamento del piano economico finanziario. Le censure poi formulate con il ricorso principale, con cui la Tea Reteluce sosteneva che avrebbe dovuto essere impedita l’ammissione dell’offerta aggiudicataria alle successive fasi di gara, erano infatti reiterative delle asserite carenze lamentate con la richiesta di esclusione della B-Lite.</p>
<p>5.4. Le argomentazioni dell’appellante non sovvertono il condivisibile ragionamento del primo giudice secondo cui la ricorrente aveva l’onere di impugnare immediatamente (<i>id est</i>: nei trenta giorni decorrenti dal 21 settembre 2018) la nota di non esclusione della controinteressata, che non costituiva atto meramente endoprocedimentale. Detto diniego motivato, con indicazione delle ragioni che non consentivano di accogliere la richiesta di esclusione sulla base dell’istruttoria espletata (in particolare, a seguito dei chiarimenti resi dalla B.Lite e dell’invio di documentazione da parte della società di asseverazione che attestava la non necessità di adeguare il PEF in ragione della lievità delle modifiche apportate), costituiva, infatti, già un atto immediatamente lesivo dell’interesse della ricorrente ad ottenere l’esclusione del soggetto promotore sì da impedirgli l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50 del 2016: esso andava perciò impugnato entro il termine decadenziale, decorrente dalla sua piena conoscenza o al più dall’esercizio del diritto di prelazione da parte della B-Lite.</p>
<p>5.5. Non può, dunque, condividersi la tesi dell’appellante circa l’asserita carenza iniziale dell’interesse ad impugnare la mancata esclusione della B-Lite che si era classificata in posizione non utile in graduatoria e la sua concreta ed effettiva ricorrenza solo in conseguenza del provvedimento di aggiudicazione a suo favore.</p>
<p>5.6. Pertanto, la sentenza appellata ha bene ritenuto che la facoltà di cui all’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 residua a conclusione della gara alla quale il promotore ha preso parte, di modo che la sua partecipazione alla procedura selettiva e la valutazione della sua offerta costituiscono <i>condicio sine qua non</i> ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione: ne viene che l’appellante aveva certamente un interesse diretto, concreto e attuale all’esclusione della concorrente dalla procedura (al fine di impedirle l’esercizio della prelazione nella qualità di soggetto promotore e la conseguente aggiudicazione).</p>
<p>6. Per ragioni di connessione con le doglianze appena respinte, può procedersi all’esame del quinto motivo di appello con cui la Tea Reteluce contesta la dichiarazione di irricevibilità del quinto motivo aggiunto e il presupposto su cui la sentenza impugnata ha fondato tale dichiarazione.</p>
<p>6.1. In particolare, secondo l’appellante avrebbe errato il Tribunale amministrativo a ritenere che con il quinto motivo aggiunto la ricorrente si sarebbe limitata a <i>“riprendere e ampliare i profili di doglianza dell’unico motivo del ricorso principale”</i>: in ciò non avvedendosi invece che quanto con esso dedotto era solo la diretta conseguenza dell’accesso agli atti e che, pertanto, le censure ivi formulate erano del tutto differenti rispetto a quelle articolate con ricorso introduttivo. Il Tribunale amministrativo avrebbe, dunque, dovuto delibare nel merito le censure proposte per verificarne il fondamento.</p>
<p>6.2. Anche tale motivo deve ritenersi infondato, per ragioni analoghe a quelle che hanno condotto al rigetto del primo mezzo di censura.</p>
<p>6.3. A tale riguardo, giova solo ulteriormente evidenziare che con tale mezzo la ricorrente si doleva della violazione ed erronea applicazione dell’art. 15.2. del disciplinare di gara a mente del quale era riconosciuta al promotore la facoltà di apportare, in sede di gara, modifiche e miglioramenti al progetto e ad ognuno dei documenti già consegnati, prevedendo che<i> “in tal caso dovranno essere presentati i necessari aggiornamenti al PEF”</i>, con onere per il promotore di indicare, inoltre, se e dove erano state apportate dette modifiche e miglioramenti. Lamentava, dunque, la ricorrente che entrambi gli adempimenti non sarebbero stati rispettati dalla B-Lite che, a fronte di un’offerta tecnica variata, non aveva né indicato le modifiche (inerenti alla durata della concessione per anni diciannove in luogo di quella di anni venti, a base di gara, e alla prevista sostituzione di pali in aggiunta a quanto indicato nel progetto) né aggiornato il PEF. Risulta allora evidente che le doglianze articolate con il ricorso introduttivo (con il quale pure si contestava il mancato aggiornamento del PEF da parte del promotore nonostante questi avesse offerto un ulteriore ribasso percentuale) e con il quinto motivo aggiunto avessero, in sostanza, identico oggetto e contenuto; e che non valesse perciò a differire il termine per l’impugnazione e ad escluderne quindi la sua tardività l’accesso agli atti successivamente esercitato dalla ricorrente. Anche tali censure andavano, dunque, tempestivamente sollevate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del diniego motivato di esclusione della B-Lite in relazione alle cause indicate dalla stessa appellante (riconducibili, in ogni caso, al mancato adeguamento del PEF prescritto dal disciplinare in caso di modifiche al progetto a base di gara).</p>
<p>6.4. Per completezza, osserva poi il Collegio che tali rilievi, come a ragione rilevato dal primo giudice, sono comunque anche infondati, poiché, in disparte ogni considerazione sulla natura delle modifiche apportate, la legge di gara non prevedeva l’esclusione per l’ipotesi di violazione della norma del disciplinare su indicata e degli adempimenti ivi prescritti.</p>
<p>6.5. Si osserva, inoltre, che la motivazione della sentenza appellata è anche immune dalle contraddizioni censurate dalla difesa della B-Lite: giustamente, per quanto finora detto, essa ha, infatti, da un lato, rilevato l’irricevibilità del ricorso introduttivo e del quinto motivo aggiunto, perché tardivamente proposti rispetto al termine decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento di ammissione (i<i>d est</i>: dal diniego motivato di esclusione di cui alla nota di IN.VA. del 21 settembre 2018); dall’altro, ha ritenuto (senza con ciò procrastinare <i>sine die</i> il termine di impugnazione) che gli ulteriori mezzi di censura, in ragione del loro effettivo contenuto, erano stati elaborati in relazione alla conoscenza degli atti intervenuta solo a seguito dell’accesso e che pertanto i relativi termini ai fini del ricorso decorrevano soltanto dal momento in cui era stata resa disponibile all’interessata la documentazione dalla quale erano emerse le ragioni di illegittimità nell’operato della stazione appaltante.</p>
<p>7. Con il secondo motivo di impugnazione, l’appellante torna a lamentare che i contratti di avvalimento sottoscritti dalla B- Lite con l’impresa ausiliaria Guyon Pellisier si sarebbero limitati ad un richiamo estremamente generico al possesso da parte dell’ausiliaria dei requisiti quali <i>“declinati nel disciplinare di gara”</i>, senza fornirne concreta dimostrazione: in particolare, il punto 15. 4, lett. c) del Disciplinare richiedeva il possesso della classifica III nella medesima categoria OG10 che l’ausiliaria non vanta (possedendo solo la qualificazione SOA nella corrispondente categoria ma per la classifica II).</p>
<p>7.1. Analoghe considerazioni sono ribadite con riguardo all’avvalimento stipulato con la GBSOLS s.r.l. (con contratto del 20 luglio 2018) che, concernendo i requisiti di capacità tecnico organizzativa e professionale, avrebbe dovuto contenere una puntuale indicazione delle risorse messe a disposizione, specie ove si consideri che, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, per i titoli di studio e le esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi della capacità di altri soggetti, solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi, per cui tali capacità sono richieste. Anche in relazione a tale profilo, la sentenza sarebbe dunque censurabile perché, contrariamente a quanto ivi ritenuto, non risultava dimostrata l’assunzione diretta delle prestazioni professionali di cui all’avvalimento.</p>
<p>7.2. Anche tali argomentazioni non possono trovare accoglimento.</p>
<p>7.3. Sono corrette e meritano integrale conferma le statuizioni di prime cure che hanno respinto le censure della ricorrente relative all’invalidità dei contratti di avvalimento, sia quanto all’asserita genericità nell’indicazione dei requisiti prestati dall’ausiliaria, sia con riguardo al difetto di un impegno, da parte dell’impresa ausiliaria nel secondo avvalimento su indicato, all’esecuzione diretta delle prestazioni.</p>
<p>7.4. In relazione al primo profilo, sovvengono le previsioni di cui all’art. 15, comma 4, del Disciplinare (<i>“Criteri di selezione per l’ammissibilità alla gara”</i>). In particolare, detta disposizione alla lett. c) (<i>“Capacità tecniche e professionali”</i>)<i> </i>ha prescritto che: <i>“Ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente …deve: attestare il possesso di attestazione SOA rilasciata da società di cui al D. P. R. del 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OG10, classifica III o superiore</i>” oppure, in alternativa, <i>“attestare il possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 90 del D. P. R. del 5 ottobre 2010 n. 207: a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all&#8217;importo per le opere edili del contratto da stipulare (Euro 136.435,00); b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell&#8217;importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l&#8217;importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l&#8217;importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l&#8217;importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);</i> <i>c) Adeguata attrezzatura tecnica.”</i></p>
<p>7.4.1. Alla luce delle richiamate previsioni della legge di gara, deve allora ritenersi che il contenuto di tali contratti sia del tutto coincidente con la disciplina normativa dei contenuti dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<p>7.4.2. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento nelle gare di appalto, si è stabilita una distinzione tra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità) e risorse: solamente per queste ultime è giustificata l&#8217;esigenza di una messa a disposizione in modo specifico, in quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico, cioè di &#8220;cose che possono formare oggetto di diritti&#8221; ex art. 821 c.c; con il corollario che soltanto in questa ipotesi l&#8217;oggetto del contratto di avvalimento deve essere determinato, in tutti gli altri casi essendo sufficiente la sua semplice determinabilità (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen. 4 novembre 2016, n. 23; V, 16 luglio 2018, n. 4329; V, 26 novembre 2018, n. 6690).</p>
<p>7.4.3. Nel caso di specie, l’impresa ausiliaria Guyon Pellisier ha messo a disposizione della concorrente, ai fini della partecipazione alla gara e dell’esecuzione dei lavori edili del contratto da stipulare, <i>“la sua qualificazione nella categoria OG 10 classifica II ed i suoi requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 come declinati nel disciplinare di gara, idonei a consentire l’esecuzione degli interventi edilizi oggetto dell’appalto in argomento e ad eseguire detti lavori in regime di subappalto”</i>. Come bene rilevato dalla sentenza appellata, l’ausiliaria ha, dunque, messo a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale che le ha consentito di acquisire quella certificazione di qualità, dovendo perciò escludersi che il prestito dei requisiti sia rimasto, nel caso in esame, su un piano meramente astratto e cartolare e che le previsioni contrattuali siano generiche o assimilabili a mere formule di stile.</p>
<p>Alla luce delle esposte considerazioni deve pertanto ritenersi che sia soddisfatta la finalità dell’avvalimento poiché le clausole del contratto contengono l’impegno dell’ausiliaria, in modo sufficientemente determinato o, quanto meno, determinabile a mettere a disposizione dell’ausiliata i requisiti di carattere economico-finanziario e le risorse eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori, assumendo in relazione agli interventi edilizi oggetto del prestito dei requisiti la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante e così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità (Cons. di Stato, sez. V, 22 dicembre 2016, n. 5423).</p>
<p>7.5. Sono altresì infondate le censure sollevate avverso il contratto di avvalimento stipulato con la GBSOLS avente ad oggetto l’esecuzione dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di efficientamento oggetto del contratto.</p>
<p>7.5.1. Si osserva, infatti, che l’impresa ausiliaria si è impegnata a mettere disposizione della concorrente, ai fini della partecipazione alla gara e per l’esecuzione di detti servizi, “<i>la sua capacità tecnico-organizzativa ed in particolare la risorsa professionale dell’Ing. Roberto Canu, nonché tutte le risorse per consentire l’esecuzione dei servizi di ingegneria in argomento”</i>.</p>
<p>7.5.2. Il contratto di avvalimento ha previsto poi testualmente che <i>“l’impresa ausiliaria eseguirà direttamente i servizi per cui è stato richiesto il presente avvalimento delle capacità richieste per la sua esecuzione”</i>; ed inoltre che <i>“l’impresa ausiliaria assume la responsabilità solidale con l’impresa avvalente nei confronti della stazione appaltante relativamente all’esecuzione dei servizi di progettazione oggetto di concessione”</i>.</p>
<p>7.5.3. Alla luce delle proposizioni contrattuali richiamate, merita dunque conferma la sentenza appellata laddove ha ritenuto che la dichiarazione resa dall’ausiliaria, nei termini in cui è formulata, consente di rilevare con chiarezza l’impegno da essa assunto ad eseguire i servizi di progettazione ed ingegneria oggetto di concessione, mettendo a disposizione le necessarie risorse professionali.</p>
<p>8. Con il terzo motivo è stata lamentata la erroneità della sentenza per aver ritenuto che l’offerta economica della controinteressata B-Lite non violasse le previsioni del disciplinare in ordine alla dichiarazione sui costi della manodopera, laddove invece detta offerta non forniva i dati richiesti dalla <i>lex specialis</i>, limitandosi ad una mera dichiarazione riassuntiva (ed onnicomprensiva) del costo di lavoro, in assenza di indicazioni ad elementi che consentissero di valutare l’attendibilità di quanto esposto; dal che sarebbe derivata, in applicazione della disciplina normativa inderogabile, l’esclusione dalla gara per la mancata puntuale indicazione dei costi della manodopera che è lacuna non colmabile attraverso il soccorso istruttorio.</p>
<p>8.1. La censura così articolata non merita favorevole considerazione.</p>
<p>8.2. Come correttamente rilevato dalla sentenza di prime cure, l’appellata B-Lite ha reso la sua dichiarazione sui costi della manodopera a mezzo del modello fornito da IN.VA., nel quale ha indicato il costo onnicomprensivo della manodopera (in euro 230.000,00), distinguendo tra il costo relativo ai lavori e quello inerente ai servizi di manutenzione: tale dichiarazione è pienamente conforme al dettato di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, considerato che né la legge né la <i>lex specialis</i> di gara richiedono un’elencazione specifica delle varie voci di costo.</p>
<p>8.3. Come evidenziato nella sentenza appellata la censura, per come è formulata, sembra allora rivolta a contestare una supposta non attendibilità dell’offerta, senza tuttavia che tale fase procedurale, attinente all’eventuale valutazione di congruità dell’offerta economica complessivamente considerata, sia venuta in essere; dal che l’assenza di vizi di legittimità rilevabili nella fattispecie.</p>
<p>9. Con il quarto motivo, è infine censurata la statuizione della sentenza secondo cui la mancata presentazione della cauzione provvisoria nei termini prescritti dal disciplinare configurerebbe <i>“tutt’al più una mera irregolarità sanabile con il soccorso istruttorio”</i>. Al contrario, la presentazione della cauzione con mera fotocopia dell’assegno bancario e non con l’allegazione dell’originale del titolo equivarrebbe a mancata prestazione della cauzione: ne viene che la garanzia e serietà dell’offerta è irrimediabilmente compromessa, senza possibilità di regolarizzazioni postume.</p>
<p>9.1. Anche dette censure non sono idonee a scalfire le corrette e ragionevoli conclusioni cui è giunto il primo giudice in ordine alla regolarità della garanzia prestata e delle modalità della sua costituzione.</p>
<p>9.2. Al riguardo è dirimente osservare che la procedura di gara prevedeva la presentazione telematica delle offerte, di modo che non era possibile produrre all’interno dell’offerta (inviata telematicamente) l’originale dell’assegno bancario: prodotta quindi inizialmente una copia (scansionata) del titolo, la B-Lite provvedeva poi, nella seduta per l’esame della documentazione amministrativa, a produrre l’assegno bancario in originale (come risulta da verbale di gara del 24 luglio 2018). La trasmissione in fotocopia non era dunque in alcun modo idonea a ledere l’esigenza di certezza nella costituzione della cauzione provvisoria da parte del concorrente.</p>
<p>9.3. In ogni caso, le contestate modalità di presentazione della cauzione provvisoria, ove pure diano luogo all’asserita invalidità della cauzione (il che è da escludersi per quanto già detto), non costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara, ma mere irregolarità sanabili attraverso il soccorso istruttorio (come chiarito dalla consolidata giurisprudenza in materia di mancata presentazione della cauzione provvisoria o di sua invalidità: cfr. Cons. di Stato, III, 23 novembre 2017, n. 5467; sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4528, che aggiunge la precisazione per la quale il principio esposto trova applicazione a prescindere dagli stati soggettivi del concorrente relativi all&#8217;imputabilità o meno dell&#8217;omissione o della irregolarità; nonché in precedenza Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2015, n. 3918; sez. V, 10 febbraio 2015, n. 687; sez. V, 23 marzo 2018, n. 1846).</p>
<p>10. In conclusione, l’appello principale di Tea Reteluce va respinto.</p>
<p>11. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello incidentale.</p>
<p>12. Sussistono giusti motivi, per la complessità e parziale novità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone: <i>a)</i> respinge l’appello principale di Tea Reteluce s.r.l.; <i>b)</i> dichiara improcedibile l’appello incidentale di B-Lite s.r.l.</p>
<p>Dispone compensarsi tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Francesco Caringella, Presidente</p>
<p>Raffaele Prosperi, Consigliere</p>
<p>Angela Rotondano, Consigliere, Estensore</p>
<p>Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p>Giovanni Grasso, Consigliere</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/4/2020 n.206</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-4-2020-n-206/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/4/2020 n.206</a></p>
<p>&#8220;Avvalimento, le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria devono essere determinate &#8221; nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 10 aprile 2020, n. 2359 a  cura di Martina Marchitelli Avvalimento, le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria devono essere determinate nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE</p>
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<p style="text-align: left;">&#8220;Avvalimento, le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria devono essere determinate &#8221; nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 10 aprile 2020, n. 2359 a  cura di Martina Marchitelli</p>
<hr />
<p>Avvalimento, le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria devono essere determinate</p>
<p style="text-align: right;">nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2020-n-2359/" target="_blank" rel="noopener" data-cke-saved-href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/28595"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 10 aprile 2020, n. 2359</strong></a> a  cura di Martina Marchitelli</p>
<p>Prologo</p>
<p>Per il Consiglio di Stato l’oggetto del contratto di avvalimento deve specificare le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, mentre per requisiti generali è sufficiente la loro determinabilità. Tale principio è stato affermato nella sentenza n. 2359 del 10 aprile 2020.</p>
<p>Infatti, il Supremo Consesso Amministrativo, nel considerare la distinzione che in giurisprudenza viene fatta tra requisiti generali e risorse, ha chiarito che, se per i primi è sufficiente la loro determinabilità, invece, per le seconde è necessario l’indicazione della loro messa a disposizione in modo specifico, in quanto le risorse costituiscono beni in senso tecnico-giuridico ai sensi dell’art. 821 c.c.., ovverosia &#8220;cose che possono formare oggetto di diritti&#8221;.</p>
<p>Le clausole del contratto di avvalimento devono, altresì, estrinsecare l’inequivocabile impegno dell’ausiliaria nel prestito dei requisiti di carattere economico-finanziario e le risorse che si renderanno necessarie per eseguire i lavori, in modo sufficientemente determinato o almeno determinabile, a presidio dell’affidabilità dell’intervenuto concreto prestito dei requisiti da parte dell’ausiliaria all’operatore economico, tale da comportare &#8211; come noto &#8211; la responsabilità in solido di entrambi nei confronti della Stazione Appaltante.</p>
<p>La vicenda in esame</p>
<p>Il Consiglio di Stato &#8211; nel giudizio avente ad oggetto la procedura telematica di <i>project financing</i> per l’affidamento della concessione volta alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e la gestione a ridotto impatto ambientale degli impianti di illuminazione di proprietà o di competenza del Comune di Courmayeur – tra le plurime doglianze sollevate dall’appellante è stato chiamato a pronunciarsi sulla validità dei contratti di avvalimento prodotti in gara dalla controinteressata, ritenuti generici e non probanti il concreto prestito dei requisiti richiesti dalla lex specialis.</p>
<p>L’<i>iter</i> logico argomentativo seguito dal Giudice Amministrativo</p>
<p>Il Consiglio di Stato, in relazione alle censure formulate dall’appellante, ha ritenuto corretta la posizione del Giudice di prime cure ed ha, pertanto, reputato validi i contratti di avvalimento presentati in gara dalla società controinteressata e conformi all’art. 89 D.Lgs. 50/2016.</p>
<p>In particolare, il G.A. ha ribadito la distinzione intercorrente tra requisiti generali &#8211; da intendersi quelli di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo &#8211; e risorse, specificando che le clausole contrattuali, se per i primi devono garantire la loro determinabilità, per le risorse, invece, devono recare la loro specifica indicazione. Tale differenziazione risiede nella natura delle risorse che, alla luce dell’art. 821 c.c.., sono “cose che possono formare oggetto di diritti”.</p>
<p>Nella fattispecie in esame il Consiglio di Stato ha rilevato che l’ausiliaria ha messo a disposizione dell’operatore economico la SOA richiesta dal Disciplinare, necessaria per la realizzazione dei lavori oggetto di gara. Di qui, il prestito della complessiva organizzazione aziendale &#8211; tale da consentire all’ausiliata di acquisire la certificazione di qualità &#8211; ha determinato una concreta messa a disposizione dei requisiti richiesti che non può, dunque, considerarsi astratta e cartolare e, parimenti, nemmeno le clausole contrattuali possono ritenersi generiche o mere formule di stile.</p>
<p>In definitiva, per il G.A. i contratti di avvalimento fanno emergere l’impegno dell’ausiliaria in modo sufficientemente determinato o, quanto meno, determinabile a mettere a disposizione dell’ausiliata i requisiti di carattere economico-finanziario e le risorse necessarie per realizzare i lavori, facendo altresì sorgere la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante.</p>
<p style="text-align: center;"><br data-cke-eol="1" /></p>
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