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	<title>10/4/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/4/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2060</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-4-2012-n-2060/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-4-2012-n-2060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2060</a></p>
<p>Pres. Volpe – Est. Lopilato L. R. in qualità di titolare della Ditta Eurospin ed altri (Avv.ti S. Dragogna e M. Calò) c/ Comune di Merano (Avv.ti M. Carbucicchio, C. A. Troili Molossi) e Ditta Individuale L. M. &#8211; Eurospin (Avv. M. Calò) sulla prevalenza del piano urbanistico rispetto al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-4-2012-n-2060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-4-2012-n-2060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2060</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Volpe – Est. Lopilato<br /> L. R. in qualità di titolare della Ditta Eurospin ed altri (Avv.ti S. Dragogna e M. Calò) c/ Comune di Merano (Avv.ti M. Carbucicchio, C. A. Troili Molossi) e Ditta Individuale L. M. &#8211; Eurospin (Avv. M. Calò)</span></p>
<hr />
<p>sulla prevalenza del piano urbanistico rispetto al piano commerciale e sull&#8217;onere di riproporre &ldquo;espressamente&rdquo; nell&#8217;atto di appello le domande non accolte nella sentenza di primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudizio – Atto sopravvenuto – Adozione – Impugnazione con motivi aggiunti – Evocazione in giudizio autorità emanante – Necessità – Sussiste 	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Prevalenza sui piani commerciali – Sussiste – Ragione – Deroghe – Ammissibilità – Limiti	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Appello – Domande non accolte – Riproposizione espressa con illustrazione – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, qualora l’atto sopravvenuto venga adottato da una autorità amministrativa diversa da quella già evocata in giudizio, è necessario che il ricorso venga ad essa notificato, pena l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.	</p>
<p>2. Le prescrizioni contenute nei piani urbanistici, rispondendo all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali e dunque alla libertà di iniziativa economica. La diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce di attribuire in astratto prevalenza al piano commerciale rispetto al piano urbanistico. Tuttavia, il legislatore, nel rispetto delle competenze costituzionalmente previste, può adottare una legge che operi un diverso bilanciamento degli interessi e attribuisca maggiore rilevanza all’esigenza di assicurare la libertà economica connessa all’esercizio dell’attività commerciale.	</p>
<p>3. L’art. 346 c.p.c. (applicabile prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo che ne ha sostanzialmente recepito il contenuto) prevede che le domande non accolte nella sentenza di primo grado devono essere «espressamente» riproposte. Di conseguenza, la generica riproposizione dei motivi di primo grado ritenuti non oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado, rende inammissibili i relativi motivi di appello. Nella specie, gli appellanti hanno richiamato, solo enunciandole e senza illustrarle né svolgerle, tutte le censure prospettate senza distinguere quelle che non sono state accolte e quelle che non sono state esaminate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 750 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>Lorenzi Rodolfo, in qualità di titolare della Ditta Eurospin, Forcellini Remo e Forcellini Glauco, in «qualità di comproprietari della p.ed. 2302», rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Dragogna e Maurizio Calò, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Antonio Gramsci, n. 36; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Merano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirio Carbucicchio, Carlo Alberto Troili Molossi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Manlio Gelsomini, n. 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ditta Individuale Lorenzi Mirko &#8211; Eurospin, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Calò, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via A. Gramsci, n. 36; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del 14 novembre 2003, n. 427 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa-sezione autonoma per la Provincia di Bolzano.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Calò e Troili Molossi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.– Con licenza del 6 aprile 1987, n. 1650 il Sindaco del Comune di Merano ha autorizzato la ditta Forcellini Glauco &#038;C- s.n.c. (successivamente divenuta Forcellini Glauco &#038; Remo s.n.c.) ad esercitare in Merano, alla via WolKenstein, numeri 27-29, la vendita al dettaglio per le tabelle merceologiche I-VI-VII. <br />	<br />
Con atto dell’assessore comunale al commercio del 4 ottobre 1994 – adottato su parere favorevole del 27 settembre 1994 della commissione comunale del commercio al dettaglio – la ditta è stata autorizzata al trasferimento dell’azienda dalla via ove era ubicata alla via Zuegg n. 32 che si trova nella medesima zona comunale 5 (Maia Bassa Ovest). <br />	<br />
Con atto dell’assessore comunale al commercio adottato nel febbraio del 1995 la ditta veniva autorizzata ad ampliare la superficie di vendita da 289 a 489 mq. <br />	<br />
Successivamente i sig.ri Forcellini hanno ceduto l’azienda al sig. Lorenzi Rodolfo, il quale ha richiesto la volturazione dell’autorizzazione all’esercizio della relativa attività. <br />	<br />
A questo punto il Comune ha adottato i seguenti atti amministrativi: <br />	<br />
a) atto del Sindaco del 22 gennaio 1996, prot. n. 13440, di revoca dell’autorizzazione del febbraio 1995 all’ampliamento della superficie di vendita sopra riportata; <br />	<br />
b) atto del Sindaco del 22 gennaio 1996, prot. n. 12386, di diniego di volturazione dell’autorizzazione di vendita al dettaglio per impedimento urbanistico costituito dalla incompatibilità dell’attività con la destinazione produttiva impressa all’area; <br />	<br />
c) ordinanza del Sindaco del 20 febbraio 1996, prot. n. 4723-95, con la quale è stata disposta la sospensione di qualsiasi attività di commercio al dettaglio per intervenuto abusivo «cambio di destinazione d’uso»;<br />	<br />
d) atto dell’assessore comunale al commercio del 18 marzo 1996, prot. n. 31098, avente ad oggetto la rettifica della decisione assunta dalla commissione comunale per la disciplina del commercio di parere favorevole al trasferimento dell’azienda; <br />	<br />
e) ordinanza del Sindaco dell’11 aprile 1996, prot. n. 3107, con la quale è stato ordinato il ripristino dei luoghi nello stato anteriore al cambiamento di destinazione d’uso. <br />	<br />
1.1.– Tutti i provvedimenti riportati sono stati impugnati con due separati ricorsi innanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa-sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. In sintesi, i motivi della illegittimità sarebbero rappresentati dal fatto che il piano commerciale, le cui previsioni dovrebbero prevalere rispetto al piano urbanistico, consentirebbe la destinazione d’uso contestata dal Comune. <br />	<br />
Nel corso del giudizio è stata impugnata la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano del 18 dicembre 2000, n. 4961 di approvazione del nuovo piano urbanistico comunale per non avere lo stesso risolto il contrasto tra il precedente piano urbanistico generale e le previsioni del piano commerciale, mantenendo la destinazione dell’area dove si trova l’esercizio commerciale quale zona produttiva di completamento. In particolare, si è dedotto che lo stesso non avrebbe tenuto conto del fatto che la maggiore parte degli edifici avrebbero destinazione residenziale. <br />	<br />
Il Tribunale adito, con sentenza del 1° ottobre 2003, n. 427, ha, previa riunione dei due ricorsi, dichiarato inammissibile i motivi aggiunti in quanto gli stessi «non risultano essere stati notificati alla Provincia Autonoma di Bolzano nella sua qualità di parte processuale in quanto amministrazione emanante». Gli altri motivi posti a fondamento dei ricorsi sono stati dichiarati non fondati. In particolare, si è affermato che il piano urbanistico di Merano, vigente all’epoca dell’adozione degli atti, vieta che nella zona ove è collocata l’attività degli appellanti si possa svolgere l’attività commerciale al dettaglio in quanto la stessa è destinata ad insediamenti produttivi come risulterebbe anche dal vincolo d’uso posto, ai sensi dell’art. 35 della legge provinciale n. 15 del 1972, con deliberazione comunale. <br />	<br />
2.– Con l’atto di appello, in epigrafe, la predetta sentenza è stata impugnata per i motivi indicati nei successivi punti. <br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale chiedendo il rigetto dell’appello. <br />	<br />
Ha proposto atto di intervento ad <i>adiuvandum </i>la ditta individuale Lorenzi Mirko-Eurospin chiedendo l’accoglimento dell’appello. <br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive. <br />	<br />
3.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica fissata per la discussione gli appellanti, con nota del 7 febbraio 2012, hanno chiesto che la trattazione della questione venisse rinviata in quanto la Provincia Autonoma, con deliberazione della Giunta provinciale del 30 gennaio 2012, n. 154, ha approvato il disegno di legge di liberalizzazione dell’attività commerciale che consentirebbe lo svolgimento di tale attività anche nei centri storici e nei centri urbani. L’amministrazione comunale, con atto del 10 febbraio 2012, si è opposta al rinvio. <br />	<br />
Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.– La questione all’esame della Sezione attiene al rapporto tra disciplina del commercio e del territorio e, in particolare, alla correttezza della sentenza impugnata che ha stabilito che, in relazione alla vicenda concreta sopra descritta, l’esistenza di vincoli urbanistici impedirebbero lo svolgimento di una attività commerciale al dettaglio in zone a destinazione produttiva. <br />	<br />
3.– L’appello non è fondato. <br />	<br />
4.– In via preliminare, anche ai fini della delimitazione del <i>thema decidendum</i>, deve essere esaminato il motivo con il quale gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la impugnazione del nuovo piano comunale di Merano – approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano del 18 dicembre 2000, n. 4961 – per mancata notificazione dei motivi aggiunti alla Provincia. In particolare, si rileva che – essendo i motivi proposti «ulteriori mezzi di conferma dell’illegittimità degli atti già impugnati e non motivi aggiunti concretanti ricorso integrativo ai sensi della legge n. 205 del 2000» – non sarebbe stata necessaria la notifica anche alla Provincia «non trattandosi di autorità emanante degli atti impugnati e non essendo parte del contenzioso».<br />	<br />
Il motivo non è fondato. <br />	<br />
Gli odierni appellanti hanno impugnato, nel giudizio di primo grado, con lo strumento dei motivi aggiunti, il predetto provvedimento amministrativo di approvazione del nuovo piano urbanistico comunale. Nel caso in cui l’atto sopravvenuto venga adottato da una autorità amministrativa diversa da quella già evocata in giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5813), come è avvenuto nella specie, è necessario che il ricorso venga ad essa notificato. Nella vicenda in esame non avendo gli appellanti proceduto alla rituale notificazione del ricorso per motivi aggiunti il Tar li ha correttamente dichiarati inammissibili. <br />	<br />
E’ bene aggiungere che il provvedimento in esame è stato impugnato con un autonomo ricorso notificato alla Provincia di Bolzano che è stato definito con sentenza di rigetto dello stesso Tar del 31 maggio 2010, n. 158, oggetto, a sua volta, di appello ancora pendente. Tuttavia, gli atti impugnati in questo giudizio sono stati adottati vigenti il pregresso strumento urbanistico comunale. L’eventuale modifica sopravvenuta della pianificazione urbanistica potrà soltanto legittimare gli appellanti a presentare, eventualmente, una nuova domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività economica. <br />	<br />
5.– Con un primo ordine di motivi si censura la sentenza impugnata per avere la stessa addotto ragioni di ordine urbanistico per giustificare la «compressione del principio costituzionale della libera iniziativa economica». Gli appellanti assumono, invece, che il piano del commercio e, più in generale, la disciplina provinciale del commercio consentirebbe lo svolgimento della relativa attività nella zona ove è stata trasferita l’attività stessa. Ne consegue che alla stessa dovrebbe essere attribuita prevalenza, per la sua natura speciale, rispetto a previsioni eventualmente discordanti del piano regolatore generale. Né, si rileva nell’atto di appello, potrebbe assumere rilevanza il vincolo d’uso, posto ai sensi dell’art. 35 della legge provinciale n. 15 del 1972, in quanto tale vincolo avrebbe rilevanza esclusivamente a fini urbanistici e non anche «ai fini della regolamentazione del commercio».<br />	<br />
I motivi non sono fondati. <br />	<br />
In via preliminare è necessario stabilire quale sia il rapporto esistente tra la disciplina del commercio e quella urbanistica. <br />	<br />
Le prescrizioni contenute nei piani urbanistici, rispondendo all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali e dunque alla libertà di iniziativa economica. La diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce di attribuire in astratto prevalenza, come sostenuto dagli appellanti, al piano commerciale rispetto al piano urbanistico. La giurisprudenza amministrativa, sia pur con riguardo a fattispecie diverse da quella in esame, ha più volte affermato questo principio (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3262; Id., sez. IV, 5 agosto 2005 , n. 419). <br />	<br />
Chiarito ciò, occorre, adesso, valutare come sia stato, nell’ambito della Provincia di Bolzano all’epoca dell’adozione degli atti impugnati, costruito il rapporto tra la pianificazione del commercio e la pianificazione urbanistica. <br />	<br />
La legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 (Disciplina del commercio), vigente <i>ratione temporis</i>, ha disciplinato il piano comunale di adeguamento della rete di vendita. In particolare, l’art. 11 ha stabilito che il predetto piano dovrà determinare «le norme che regolano l’insediamento di attività commerciali da inserirsi nei piani urbanistici». Alla luce di tale normativa risulta, pertanto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, che è stata prevista una norma di coordinamento tra la pianificazione commerciale e quella urbanistica. <br />	<br />
Ma anche a volere ritenere che la disciplina del commercio richiamata non impedisse, al momento della sua adozione, lo svolgimento della vendita al dettaglio nella zona ove l’attività è stata trasferita nondimeno la successiva disciplina urbanistica, di seguito riportata, ha chiaramente vietato che detta attività potesse, all’epoca dell’adozione degli atti impugnati, essere autorizzata. <br />	<br />
Il piano urbanistico comunale del Comune di Merano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 24 agosto 1981, n. 4701, ha, infatti, incluso l’area ove si svolge l’attività degli appellanti nell’ambito della zona «artigianale, piccola industria e commercio» destinandola prevalentemente ad insediamenti produttivi. <br />	<br />
Con deliberazione della giunta comunale dell’11 settembre 1985 n. 1440 l’area in esame è stata assoggettata, ai sensi dell’art. 35 della legge provinciale n. 15 del 1972, al predetto vincolo d’uso che, prevede la medesima disposizione, «rimane in vigore fino al cambiamento della destinazione urbanistica della zona del piano urbanistico comunale».<br />	<br />
L’art. 45, comma 10, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia urbanistica), vigente all’epoca dell’adozione degli atti impugnati, stabilisce che nelle predette zone è ammesso il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio solo in funzione della prevalente attività commerciale o industriale e limitatamente agli articoli della gamma merceologica strettamente legati all’attività principale. Per le aziende di commercio all’ingrosso le autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio sono ammissibili solamente per combustibili, materiali edili, prodotti per l’esercizio dell’agricoltura, automobili, macchine utensili e mobili. <br />	<br />
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve, pertanto, ritenersi che la disciplina urbanistica dell’area in esame vietava che in essa si potesse svolgere l’attività di commercio al dettaglio. <br />	<br />
In definitiva, l’amministrazione provinciale ha agito nel rispetto della normativa che – al momento dell’adozione degli atti impugnati incluso quello che ha revocato l’autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita – disciplinava l’esercizio del potere nel settore in questione. <br />	<br />
Quanto esposto non esclude ovviamente che il legislatore, nel rispetto delle competenze costituzionalmente previste, possa adottare una legge che operi un diverso bilanciamento degli interessi e attribuisca maggiore rilevanza all’esigenza di assicurare la libertà economica connessa all’esercizio dell’attività commerciale. <br />	<br />
In questa direzione si muove la recente legge provinciale del 16 marzo 2012 n. 7 – non applicabile nella specie – con cui è stato liberalizzato il commercio al dettaglio nella Provincia di Bolzano (art. 1). Per quanto attiene specificamente lo svolgimento di tale attività nelle zone produttive si è previsto che «stante la scarsità di aree idonee all’esercizio di attività produttive e di commercio all’ingrosso e in considerazione del prevalente interesse generale di salvaguardia delle esigenze dell’ambiente urbano, della pianificazione ambientale e del traffico, e di quelle culturali e sociali, finalizzato all’integrazione del commercio al dettaglio nelle zone residenziali, il commercio al dettaglio nelle zone produttive è ammesso solo quale eccezione nei casi» che vengono specificamente indicati. <br />	<br />
5.– Con un secondo ordine di motivi gli appellanti hanno dichiarato di volere «integralmente» devolvere in appello i motivi proposti «contro gli atti» impugnati in primo grado, riportandosi «per economia processuale, in forma sintetica con rinvio allo loro stesura integrale nei rispettivi ricorsi». Con riguardo ad entrambi i ricorsi di primo grado, n. 160 e n. 361 del 1996, vengono riportati alle pagine 19-21 dell’atto di appello la indicazione delle violazioni prospettate nella rubrica dei ricorsi stessi.<br />	<br />
I motivi sono inammissibili. <br />	<br />
L’art. 346 cod. proc. civ. – applicabile prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo che ne ha sostanzialmente recepito il contenuto (v. art. 101, secondo comma) – prevede che le domande non accolte nella sentenza di primo grado devono essere «espressamente» riproposte. <br />	<br />
Nel caso in esame gli appellanti hanno richiamato, solo enunciandole e senza illustrarle né svolgerle, tutte le censure prospettate senza distinguere quelle che non sono state accolte e quelle che non sono state esaminate. Il principio di specificità delle censure in sede di appello e l’obbligo di pronunciarsi nei limiti della domanda impediscono al Collegio di effettuare una distinzione tra i motivi di primo grado al fine di valutare quali sono stati esaminati dal Tar e quali no. Nella specie, tra l’altro, dalla lettura dei ricorsi di primo grado, se si escludono alcune specificazioni argomentative, non emerge con chiarezza quale sarebbe la parte di doglianze non esaminate dal giudice di primo grado. <br />	<br />
In definitiva, la generica modalità di riproposizione dei motivi – che gli appellanti hanno dichiarato non essere stati oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado – rende inammissibili i relativi motivi di appello. <br />	<br />
6.– La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. <br />	<br />
Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti del giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-4-2012-n-2060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-4-2012-n-2063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-4-2012-n-2063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2063</a></p>
<p>Pres. Coraggio – Est. Contessa Università degli Studi de L&#8217;Aquila e Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv. Stato) c/ M. F. e F. T. + altri (Avv. L. Vuolo) sull&#8217;inconfigurabilità di un dovere di riconoscimento delle procedure di ammissione ai corsi universitari nei paesi membri della UE Diritto dell’Unione</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-4-2012-n-2063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio – Est. Contessa <br /> Università degli Studi de L&#8217;Aquila e Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv. Stato) c/ M. F. e F. T. + altri (Avv. L. Vuolo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inconfigurabilità di un dovere di riconoscimento delle procedure di ammissione ai corsi universitari nei paesi membri della UE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto dell’Unione Europea – Titoli di studio e professionali – Paesi membri – Riconoscimento – Necessità – Sussiste – Procedure di ammissione corsi universitari – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ordinamento comunitario garantisce – a talune condizioni – il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione. Infatti, l’art. 149 TCE (attuale art. 165 del Trattato di Lisbona) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni. Ne consegue che altra cosa è il riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplinato al livello comunitario dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206), mentre ben altra cosa è il c.d. ‘riconoscimento accademico’, il quale consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro. Questo secondo tipo di riconoscimento non conosce misure di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni e resta interamente rimesso alle scelte normative dei singoli Stati membri. Pertanto, se ciò è vero per il c.d. ‘riconoscimento accademico’ in senso proprio, a maggior ragione è vero in relazione alle previsioni di cui alla l. 264 del 1999 circa l’accesso ai corsi di laurea e l’individuazione dei presupposti e delle condizioni per l’accesso agli anni dei corsi di laurea successivi al primo. Nella specie è stato statuito che il riconoscimento in un altro Paese membro dell’UE della procedura di ammissione presso alcune Università della Romania e della conseguente frequenza ai corsi non rinviene alcun fondamento nell’ambito del diritto comunitario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2891 del 2011, proposto dall’Universita&#8217; degli Studi de L&#8217;Aquila, e dal Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Marcello Fasolino e Ferdinando Trotta, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2011, proposto dall’Universita&#8217; degli Studi de L&#8217;Aquila, e dal Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Giulia Pellegrino, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2897 del 2011, proposto dall’Universita&#8217; degli Studi de L&#8217;Aquila, e dal Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Perla Della Monica, Domenico Damiano, Stefano Scarpa e Simona Ferrara, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2898 del 2011, proposto dall’Universita&#8217; degli Studi de L&#8217;Aquila, e dal Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Chiara Ferraioli, Raffaele Nubi, Giandomenico Nigro Imperiale e Raffaele Nubi, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2991 del 2011, proposto dall’Universita&#8217; degli Studi de L&#8217;Aquila, e dal Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Luigi Fedele e Rossella Gifuni, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 2891 del 2011: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;aquila, Sezione I, n. 861/2010, resa tra le parti;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 2893 del 2011: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;aquila, Sezione I, n. 859/2010, resa tra le parti;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 2897 del 2011: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;aquila, Sezione I, n. 860/2010, resa tra le parti; <br />	<br />
quanto al ricorso n. 2898 del 2011: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;aquila, Sezione I, n. 862/2010, resa tra le parti; <br />	<br />
quanto al ricorso n. 2991 del 2011: della sentenza informa semplificata del T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;aquila, Sezione I, n. 6/2011, resa tra le parti</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Ferdinando Trotta, Giulia Pellegrino, Stefano Scarpa, Simona Ferrara, Chiara Ferraioli, Raffaele Nubi, Giandomenico Nigro Imperiale, Raffaele Nubi, Luigi Fedele e Rossella Gifuni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Gerardis e l’avvocato Vuolo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con cinque ricorsi di analogo contenuto proposti dinanzi al T.A.R. per l’Abruzzo nel corso del 2010, gli odierni appellati, premesso di aver frequentato il primo anno di corso presso la Facoltà di odontoiatria e protesi dentaria, ovvero presso la Facoltà di medicina, farmacia e medicina dentaria presso alcune Università rumene, impugnavano gli atti dell’Università degli Studi de L’Aquila con cui era stato respinto il rilascio del nulla-osta al proseguimento del corsi di studi presso quell’Università per l’anno accademico 2010/2011.<br />	<br />
Con le sentenze in epigrafe il Tribunale adìto accoglieva i ricorsi in questione e, per l’effetto, disponeva l’annullamento dei richiamati provvedimenti di diniego.<br />	<br />
Le sentenze in questione venivano gravate in appello dall’Università degli Studi de L’Aquila, la quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi:<br />	<br />
<i>1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della l. 264 del 1999, nonché dell’articolo 2 del decreto rettorale n. 1466/2010 (bando di ammissione)</i><br />	<br />
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che sia gli articoli 1 e 4 della legge n. 264 del 1999, sia gli articoli 5 e 6 del D.M. 270 del 2004; sia – infine &#8211; lo stesso bando di ammissione invocato dagli odierni appellati richiedevano comunque, ai fini del passaggio da un Ateneo all’altro, l’avvenuto superamento della prova di accesso di cui alla l. 264, cit., stante la comune <i>ratio</i> volta a far sì che l’accesso (e la prosecuzione) ai corsi di laurea per cui è causa sia caratterizzata dal perseguimento di alti standard formativi.<br />	<br />
In particolare, il bando pubblicato dall’Università appellante nell’agosto del 2010 al fine dell’iscrizione ai corsi di laurea per anni successivi al primo, doveva essere inteso nel senso di ammettere l’iscrizione solo agli studenti che (conformemente alla legge 264 del 1999) avessero già superato il ‘test’ di ingresso presso altro Ateneo nazionale.<br />	<br />
<i>2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 18, n. 1, 21, n. 1 e 165, n. 2, secondo trattino del TFUE – Trattato sul funzionamento dell’UE – (già: articoli 12, n. 1, 18, n. 1 e 149, n. 2, secondo trattino del TCE)</i><br />	<br />
Erroneamente il T.A.R. avrebbe ritenuto che i provvedimenti impugnati in prime cure risultassero violativi dei princìpi comunitari di libera circolazione e di soggiorno di cui all’art. 165 del TFUE (già: art. 149 TCE).<br />	<br />
Al contrario, il diritto comunitario primario e derivato non osterebbero all’introduzione negli ordinamenti nazionali di una previsione (quale quella nella presente sede censurata) secondo cui è possibile accedere ad anni del corso di laurea successivi al primo a condizione di aver superato presso un’Università nazionale il c.d. ‘test di ingresso’.<br />	<br />
Ed infatti, in base al diritto comunitario, occorre tenere distinta la questione del riconoscimento delle qualifiche professionali dalla diversa questione dei riconoscimenti accademici ovvero (come nel caso di specie) dei riconoscimenti dei soli titoli di accesso a corsi di studio accademici.<br />	<br />
La disciplina in tema di accessi universitari è demandata alla disciplina degli Stati membri ed è tendenzialmente sottratta a misure di armonizzazione al livello UE, ragione per cui le disposizioni primarie e secondarie di cui l’Università ha nel caso di specie fatto applicazione non presentano discrasie con il diritto dell’UE.<br />	<br />
Del resto, anche ad ammettere che tali misure abbiano un effetto restrittivo, esse risultano comunque giustificate da condizioni oggettive di interesse generale e risultano proporzionate rispetto allo scopo perseguito.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio gli appellati in epigrafe indicati i quali hanno concluso nel senso della reiezione del gravame.<br />	<br />
Con le ordinanze numm. 1984, 1985, 1987, 1989 e 2015, rese all’esito della camera di consiglio del 6 maggio 2011, questo Consiglio ha accolto l’istanza di sospensione cautelare delle sentenze impugnate, proposta in via incidentale dall’appellante.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giungono alla decisione del Collegio cinque ricorsi in appello proposti dall’Università degli Studi de L’Aquila avverso altrettante sentenze del T.A.R. dell’Abruzzo con cui sono stati accolti i ricorsi proposti da alcuni studenti i quali avevano seguito il primo anno di corsi presso Università rumene e, per l’effetto, sono stati annullati i provvedimenti con cui l’Università aveva respinto l’istanza di iscrizione al secondo anno del corso di studi.<br />	<br />
2. In primo luogo il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (art. 70, c.p.a.).<br />	<br />
3. Gli appelli in epigrafe sono fondati.<br />	<br />
3.1. La prima questione che il Collegio ritiene di affrontare concerne il passaggio delle sentenze gravate con cui il T.A.R. ha affermato che il diniego di ammissione degli appellati al secondo anno di corsi concretasse una violazione dei princìpi comunitari in tema di libera circolazione e di soggiorno di cui all’art. 165 del TFUE (già: art. 149 TCE).<br />	<br />
Giova ribadire al riguardo che le pretese vantate dai ricorrenti in primo grado (volte al riconoscimento della procedura di ammissione presso alcune Università della Romania e della conseguente frequenza ai corsi) non rinvengono alcun fondamento nell’ambito del diritto comunitario. <br />	<br />
Sotto tale aspetto, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla conclusioni cui, in punto di diritto, è giunto nel corso della fase cautelare e in relazione alle quali gli stessi appellati non hanno fornito nuovi o ulteriori elementi.<br />	<br />
Ed infatti (anche ad ammettere l’equipollenza fra il corso di studi frequentato in Romania dall’appellato e l’omologo corso di studi italiano), l’ordinamento comunitario garantisce – a talune condizioni – il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate al livello comunitario).<br />	<br />
Del resto, lo stesso art. 149 TCE (divenuto art. 165 con il Trattato di Lisbona ed espressamente richiamato nell’ambito della pronuncia in esame) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni.<br />	<br />
Giova sottolineare al riguardo che: <br />	<br />
&#8211; altra cosa è il riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplinato al livello comunitario dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206), mentre<br />	<br />
&#8211; ben altra cosa è il c.d. ‘riconoscimento accademico’, il quale consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro. Questo secondo tipo di riconoscimento non conosce, allo stato at<br />
&#8211; lo stesso articolo 149 del TCE (che il Tribunale ha ritenuto determinante al fine di rilevare l’illegittimità dell’operato dell’Ateneo) si limita a fissare quale obiettivo <i>meramente tendenziale</i> dell’operato della Comunità quello di favorire la mo<br />
Conseguentemente, le sentenze in epigrafe sono meritevoli di riforma per aver ritenuto l’illegittimità <i>de jure communitario</i> di atti limitativi (pienamente giustificati in base alla normativa nazionale di rango primario) in relazione ai quali nessuna disposizione del diritto comunitario primario o derivato poneva vincoli di sorta.<br />	<br />
4. In sede di memoria per l’udienza di merito, alcuni degli appellanti hanno affermato che, anche a prescindere dai risvolti comunitari della questione, era la stessa disciplina organica di Ateneo a consentire loro l’iscrizione ai corsi di laurea per gli anni successivi al primo.<br />	<br />
Vengono, in particolare, richiamate le previsioni di cui agli articoli 19 e 26 del Regolamento didattico di Ateneo, i quali non porrebbero alcuna sorta di pregiudiziale con riferimento alle previsioni di cui alla l. 264 del 1999 per ciò che riguarda l’accesso agli anni successivi al primo .<br />	<br />
In definitiva, nella tesi degli appellati, era lo stesso Regolamento didattico dell’Università ad ammettere la loro iscrizione, a ciò non ostando le previsioni di cui alla più volte richiamata legge n. 264 del 1999.<br />	<br />
4.1. L’argomento non può essere condiviso. <br />	<br />
Si osserva al riguardo che la tesi in questione (la quale, a ben vedere, si fonda piuttosto su un’omissione del Regolamento didattico, che non su previsioni espresse favorevoli agli appellati) si scontra a propria volta contro un dato testuale incontestabile rinvenibile nell’ambito del bando di iscrizione ai corsi di laurea per anni successivi al primo.<br />	<br />
In particolare, il paragrafo 2 dell’articolo 2 del bando in questione (non impugnato) indicava quali espresse ‘condizioni’ per l’accesso agli anni di corso successivi al primo: a) l’iscrizione in corso presso facoltà di medicina e chirurgia di altri Atenei italiani (requisito – questo – pacificamente non posseduto dagli appellati), ovvero b) l’aver vinto il concorso nazionale di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia (requisito – anche questo – pacificamente non posseduto dagli appellati).<br />	<br />
4.2. Per le medesime ragioni deve considerarsi destituita di fondamento la tesi (sostenuta dagli appellati in sede di memoria per l’udienza di merito) secondo cui l’appello in epigrafe sarebbe inammissibile per una sorta di immanente inconciliabilità fra le posizioni sostanziali proprie – rispettivamente &#8211; del Ministero e dell’Università appellanti.<br />	<br />
La tesi in questione è infondata, in quanto infondato è il presupposto logico-fattuale su cui essa poggia (ossia, la circostanza che l’Ateneo avrebbe espressamente ammesso all’iscrizione agli anni successivi al primo gli studenti provenienti da Università straniere i quali non avevano mai svolto il test di ingresso di cui alla legge 264 del 1999).<br />	<br />
5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma delle sentenze oggetto di impugnativa, deve essere disposta la reiezione dei primi ricorsi.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e per l’effetto, in riforma delle sentenze gravate, dispone la reiezione dei ricorsi proposti in primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-4-2012-n-2063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-10-4-2012-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-10-4-2012-n-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-10-4-2012-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2</a></p>
<p>Pres. Trotta &#8211; Est. De Nictolis Aviogas Sicilia s.r.l. (Avv. A.Lanfranchi) / Comune di Messina (Avv. A. Merlo) sull&#8217;ammissibilità del giudizio di ottemperanza ex art. 112 comma 3 lett. c) per l&#8217;esecuzione di una ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., emessa nei confronti della p.a., resa in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-10-4-2012-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-10-4-2012-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  &#8211;  Est. De Nictolis <br /> Aviogas Sicilia s.r.l. (Avv. A.Lanfranchi) / Comune di Messina (Avv. A. Merlo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del giudizio di ottemperanza ex art. 112 comma 3 lett. c) per l&#8217;esecuzione di una ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., emessa nei confronti della p.a., resa in un procedimento di espropriazione presso terzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ex art. 112 comma 2 lett. c) c.p.a. – Proponibilità – Condizioni. 	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ordinanza di assegnazione somme ex art. 533 c.p.c. – Ammissibilità – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett.c) c.p.a., ha per oggetto le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Si richiede pertanto un provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario con il carattere della decisorietà e passato in giudicato, rivolto alla pubblica amministrazione o soggetta ad essa equiparato dall’ordinamento. </p>
<p>2.	L’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 533 c.p.c. nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione o soggetto ad essa equiparato ai sensi del c.p.a., avendo portata decisoria (dell’esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per il decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione  mediante giudizio di ottemperanza (art.112 comma 3, lett.c), art. 7, comma 2, c.p.a.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale di A.P. 1 del 2012, proposto da </p>
<p>Aviogas Sicilia s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Lanfranchi, con domicilio in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Messina, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Arturo Merlo, con domicilio in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>su rimessione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>con ordinanza collegiale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 22/2012, resa tra le parti</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 marzo 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e udito per l’appellante l’avvocato Lanfranchi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> Con decreto ingiuntivo n.103 del 2002, rilasciato dal Tribunale di Messina in favore della società Aviogas Sicilia s.r.l., è stato ingiunto alla Lega nazionale per il cane – sez. provinciale di Messina di pagare alla creditrice una somma di circa euro 150.000 oltre accessori.<br />	<br />
In difetto di opposizione da parte dell’ingiunta il decreto diveniva definitivo.<br />	<br />
<i>2.</i> Essendo a sua volta la Lega creditrice del comune di Messina, la Aviogas ha promosso espropriazione presso terzi <i>ex</i> art. 543 e ss. cod. proc. civ. con atto di pignoramento del luglio 2003, notificato alla Lega (quale debitore) e al comune di Messina (quale terzo pignorato).<br />	<br />
<i>3.</i> Il giudice dell’esecuzione, vista la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato comune di Messina, con ordinanza in data 18 marzo 2004 – non opposta &#8211; ha assegnato alla Aviogas la somma pignorata.<br />	<br />
<i>4.</i> Nonostante una formale diffida il Comune di Messina non ha dato esecuzione all’ordinanza di assegnazione.<br />	<br />
<i>5.</i> L’Aviogas ha quindi proposto avanti al Tar Sicilia &#8211; Catania ricorso per l’ottemperanza, onde veder dichiarato l’obbligo del Comune di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione al giudicato derivante dalla predetta ordinanza di assegnazione somme.<br />	<br />
L’adito Tribunale (con la sentenza della sez. II, 9 dicembre 2009, n. 2073) ha dichiarato inammissibile il ricorso, statuendo che, avendo il giudizio di ottemperanza come presupposto un giudicato reso in un giudizio di cognizione, non potrebbe darsi ottemperanza in sede giurisdizionale amministrativa ad una decisione resa nell’ambito del giudizio esecutivo civile.<br />	<br />
<i>6.</i> La sentenza è stata impugnata dalla soccombente società con appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.<br />	<br />
<i>7</i>. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza 2 gennaio 2012, n. 2, ha rimesso l’esame della causa all’adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 10, comma 4, d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, sussistendo un contrasto di giurisprudenza sulla questione controversa.<br />	<br />
Rileva l’ordinanza di rimessione che l’orientamento fatto proprio dal Tar con la sentenza appellata, e secondo cui il giudizio di ottemperanza non potrebbe essere utilizzato per conseguire l’esecuzione di provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione civile, trova (per quanto almeno riguarda l’ordinanza <i>ex</i> art. 553 cod. proc. civ.) puntuale smentita nella prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato.<br />	<br />
Quest’ultima infatti ritiene ammissibile il ricorso per ottenere l&#8217;ottemperanza dell&#8217;amministrazione all&#8217;ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei confronti di quest&#8217;ultima, in base al rilievo che detta ordinanza, non revocabile dal giudice della esecuzione né reclamabile, si consolida se non impugnata con il rimedio dell&#8217;opposizione agli atti esecutivi nel termine e acquisisce, quindi, quel carattere di definitività che consente di agire per la sua ottemperanza.<br />	<br />
L’ordinanza di rimessione prosegue rilevando che opposto è l’orientamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che ha escluso l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza nei confronti delle ordinanze esecutive di assegnazione crediti (cfr. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 262 del 1999).<br />	<br />
L’ordinanza aderisce a tale orientamento negativo, in base alle considerazioni che seguono:<br />	<br />
&#8211; l’ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. rappresenta l’atto conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi e comporta il trasferimento della titolarità del credito pignorato dal debitore esecutato<br />
&#8211; tale ordinanza di norma non ha natura decisoria, neppure implicita, del diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato perché, senza accertare in alcun modo l&#8217;entità dell&#8217;obbligo del terzo, dà solo atto della dichiarazione r<br />
&#8211; ove non opposta, l’ordinanza assume il carattere della definitività, ma tale profilo non sembra poter in realtà legittimare l’esperimento del giudizio di ottemperanza, in quanto dal punto di vista formale gli elementi essenziali per l’ammissibilità, inn<br />
&#8211; l’ordinanza di assegnazione invece non sarebbe ontologicamente suscettibile di passare in giudicato e cioè di far stato ad ogni effetto tra le parti; essa inoltre e soprattutto (rientrando nell’ambito dei provvedimenti diretti ad assicurare l’ordinato s<br />
&#8211; tale tesi negativa troverebbe conferma nell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., a tenore del quale il ricorso in ottemperanza è dato per conseguire attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati d<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> Il prevalente orientamento sinora espresso dal Consiglio di Stato è nel senso dell’ammissibilità del rimedio del giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione di una ordinanza di assegnazione del credito, emessa a carico di una pubblica amministrazione [Cons. St., sez. IV, 1° aprile 1992, n. 352; Id., sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7401; Id., sez. IV, 6 novembre 2008, n. 5485; Id., sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6241; Id., sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7463]; tale orientamento è seguito anche da una parte della giurisprudenza dei Tar [Tar Campania – Napoli, sez. V, 20 gennaio 2005 n. 247].<br />	<br />
Tale orientamento risulta contrastato sia dal precedente del Consiglio di giustizia ammistrativa per la Regione Siciliana [14 giugno 1999 n. 262], sia da decisioni di Tar [Tar Campania – Napoli, sez. V, 10 ottobre 2008 n. 14692, non appellata; Id., 13 novembre 2009 n. 7373, riformata da Cons. St., sez. V, n. 7463/2010; Tar Lazio – Roma, sez. II, 8 luglio 2009, n. 6667, non appellata; Tar Sicilia – Palermo, sez. I, 5 luglio 2006, n. 1575, non appellata; Tar Sicilia – Catania, sez. II, 30 giugno 2009, n. 1202, non appellata].<br />	<br />
<i><br />	<br />
2.</i> Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ha per oggetto le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrativa di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.<br />	<br />
Si richiede pertanto un provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario con il carattere della decisorietà e passato in giudicato, rivolto ad una pubblica amministrazione o soggetta ad essa equiparato dall’ordinamento.<br />	<br />
<i><br />	<br />
3.</i> Si tratta allora anzitutto di stabilire se costituisca o meno provvedimento decisorio avente attitudine al giudicato l’ordinanza di assegnazione di un credito, emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. dal giudice civile dell’esecuzione nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi ai sensi dell’art. 543 e ss. cod. proc. civ., e in cui la pubblica amministrazione abbia la veste del terzo debitore del debitore.<br />	<br />
Occorre poi stabilire, ove si riconosca a detta ordinanza carattere decisorio e attitudine al giudicato, se la stessa possa esere considerata fonte di un obbligo di conformazione in capo ad una pubblica amministrazione, suscettibile di ottemperanza.<br />	<br />
<i><br />	<br />
4.</i> Nel corso del processo di espropriazione presso terzi, il terzo – debitore del debitore pignorato – può:<br />	<br />
a) comparire all’udienza stabilita e fare la dichiarazione circa l’esistenza e l’ammontare del proprio debito (art. 547 cod. proc. civ.);<br />	<br />
b) non comparire all’udienza stabilita ovvero comparire e rifiutare di fare la dichiarazione, o rendere dichiarazione contestata.<br />	<br />
Nel primo caso il giudice dell’esecuzione provvede a emettere l’ordinanza di assegnazione del credito al creditore esecutante (art. 553 cod. proc. civ.).<br />	<br />
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, in sede di assegnazione <i>ex</i> art. 553 cod. proc. civ. di crediti pignorati, il giudice dell’esecuzione deve controllare, anche d’ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, se il credito preteso dal creditore pignorante corrisponda alle indicazioni del titolo esecutivo e può esercitare d’ufficio poteri di valutazione e, implicitamente, di riduzione di quanto domandato [Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2003 n. 5510; Id., sez. lav., 16 febbraio 2000 n. 1728; Id., sez. III, 10 settembre 1996 n. 8215] <br />	<br />
Nel secondo caso, si apre un giudizio di cognizione per l’accertamento del credito, a conclusione del quale, se il credito è accertato, il processo esecutivo prosegue e viene emessa l’ordinanza di assegnazione del credito (artt. 549, 549,553 cod. proc. civ.).<br />	<br />
Pertanto l’ordinanza di assegnazione del credito postula sempre e comunque l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito, vuoi sulla base della dichiarazione, non contestata, del terzo debitore, vuoi sulla base di un giudizio di cognizione incidente nel processo di esecuzione presso terzi. E infatti, l’art. 553 cod. proc. civ. dispone che il giudice ordina l’assegnazione del credito “<i>se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore</i>”.<br />	<br />
L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato rappresenta l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo [Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2011, n. 7508; Id., sez. III, 29 ottobre 2003 n. 16232].<br />	<br />
<i><br />	<br />
5.</i> Quanto ai rimedi avverso tale ordinanza, la stessa non è revocabile né modificabile da parte del giudice dell’esecuzione, e deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l’appello, quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore; il suddetto provvedimento non è invece mai soggetto al ricorso per cassazione <i>ex</i> art. 111 Cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile [Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2011 n. 5529; Id., sez. III, 22 giugno 2007 n. 14574; Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2008 n. 4578].<br />	<br />
Con l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, pertanto, si conclude la procedura di espropriazione presso terzi [Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2005 n. 26036].<br />	<br />
<i><br />	<br />
6.</i> Tale ordinanza ha una portata di accertamento e pertanto decisoria, in quanto da un lato dà atto dell’esistenza e della misura del credito (vuoi sulla base della dichiarazione del terzo, vuoi sulla base dell’esito di un giudizio di cognizione incidente nel processo di esecuzione) e dall’altro lato trasferisce tale credito dal debitore pignorato al creditore esecutante.<br />	<br />
L’ordinanza è suscettibile di divenire definitiva se non impugnata con i rimedi per essa previsti, e tale definitività è equiparabile al giudicato, atteso che l’ordinanza inoppugnata non può essere ulteriormente contestata.<br />	<br />
<i><br />	<br />
7.</i> Si apre a questo punto lo scenario dei rimedi nel caso in cui l’ordinanza di assegnazione del credito resti ineseguita, perché il terzo debitore non provveda al pagamento in favore del creditore esecutante.<br />	<br />
Sotto tale profilo, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione [Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2003 n. 3976].<br />	<br />
In quanto titolo esecutivo, e trattandosi di un giudicato con portata decisoria, i possibili rimedi sono sia un nuovo giudizio esecutivo civile sia il giudizio di ottemperanza.<br />	<br />
<i><br />	<br />
8.</i> Sotto tale profilo, va confutato l’assunto, contenuto nella sentenza del Tar oggetto del presente appello, secondo cui il giudizio di ottemperanza sarebbe inammissibile perché verrebbe a inserirsi nell’ambito di un giudizio civile di esecuzione ancora in corso.<br />	<br />
L’assunto non può essere condiviso, in quanto il giudizio di espropriazione presso terzi si chiude in via definitiva con l’ordinanza di assegnazione del credito, e non costituisce una fase della procedura esecutiva presso terzi anche il complesso delle operazioni, logicamente successive, di pagamento del debito [Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4505].<br />	<br />
<i><br />	<br />
9.</i> Acclarato che l’ordinanza di assegnazione del credito ha natura decisoria e attitudine al giudicato, si tratta di verificare, secondo quanto premesso, se essa possa essere ritenuta fonte di un obbligo di conformazione della pubblica amministrazione.<br />	<br />
<i>9.1.</i> Un argomento addotto contro l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza muove dalla considerazione che esso è previsto per ottenere l’esecuzione di un giudicato del giudice ordinario (o di altro giudice diverso dall’amministrativo), purché il provvedimento giurisdizionale definisca un giudizio di cognizione in cui è parte una pubblica amministrazione. E ciò in coerenza con la funzione e la tradizionale configurazione del giudizio, nato per ottenere l’adempimento (conformazione) da parte dell’amministrazione alla sentenza emessa dal giudice ordinario nei suoi confronti, e solo successivamente esteso alle sentenze del giudice amministrativo [Tar Campania – Napoli, sez. V, 10 ottobre 2008, n. 14692; Id., sez. V, 13 novembre 2009, n. 7373; Tar Lazio – Roma, sez. II, 8 luglio 2009, n. 6667].<br />	<br />
Pertanto, in relazione ai giudicati del giudice ordinario, il giudizio di ottemperanza è ammissibile se la pubblica amministrazione sia in via diretta l’autore della “<i>lesione di un diritto civile o politico</i>”.<br />	<br />
Nel caso invece dell’ordinanza di assegnazione di un credito vantato verso una p.a., la lite originaria sarebbe tra un creditore e un debitore privato, di cui il debitore privato a sua volta creditore della pubblica amministrazione.<br />	<br />
<i>9.2. </i>Tale argomento non può essere condiviso, ove si consideri che il giudizio di ottemperanza va ammesso in relazione a qualunque giudicato del giudice ordinario in cui sia parte una pubblica amministrazione, anche per crediti privatistici.<br />	<br />
Ora, nel caso del processo di espropriazione verso terzi, con l’ordinanza di assegnazione, un credito vantato da un privato verso una pubblica amministrazione, viene accertato come esistente e trasferito da un creditore privato ad altro creditore privato.<br />	<br />
Vi è pertanto il presupposto di un dovere di conformazione della pubblica amministrazione ad un ordine del giudice civile che riconosce l’esistenza di un debito della stessa.<br />	<br />
<i>9.3.</i> Ulteriore obiezione alla soluzione affermativa è che laddove si ammettesse il giudizio di ottemperanza in relazione all’ordinanza di assegnazione somme, non si avrebbe un “<i>cumulo di procedure</i>” (del tutto ammissibile, con i limiti sopra riportati), né procedure di esecuzione/ottemperanza “<i>parallele</i>”, bensì un giudizio di ottemperanza come esecuzione dell’esecuzione, cioè come giudizio di esecuzione ulteriore di un’altra procedura esecutiva che, in quanto definita, non ha più bisogno di alcun altro provvedimento giurisdizionale [Tar Campania – Napoli, sez. V, 10 ottobre 2008, n. 14692; Id., sez. V, 13 novembre 2009, n. 7373; Tar Lazio – Roma, sez. II, 8 luglio 2009, n. 6667].<br />	<br />
<i>9.4.</i> Se è vero che l’ordinanza di assegnazione del credito conclude la procedura esecutiva, non è tuttavia dimostrato che tale procedura, in quanto definita, non abbia più bisogno di altro provvedimento giurisdizionale, atteso che le esigenze di pienezza e effettività della tutela postulano, al contrario, la individuazione di rimedi efficaci quando la pubblica amministrazione, nonostante l’ordine di esecuzione del credito, resti ancora inerte.<br />	<br />
<i><br />	<br />
10</i>. In conclusione, l’orientamento negativo è supportato da argomenti che non convincono, in quanto da un lato non risulta dimostrata la asserita portata non decisoria e la inettitudine al giudicato dell’ordinanza di assegnazione del credito, e dall’altro lato, come è stato dimostrato, l’ordinanza di assegnazione del credito comporta l’accertamento di un debito della pubblica amministrazione e la condanna al relativo pagamento, e dunque implica un obbligo di conformazione.<br />	<br />
Pertanto va confermato l’orientamento affermativo, con formulazione del seguente principio di diritto: <i>l’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione o soggetto ad essa equiparato ai sensi del cod. proc. amm., avendo portata decisoria (dell’esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (art. 112, comma 3, lett. c), art. 7, comma 2, cod. proc. amm.).</i><br />	<br />
<i><br />	<br />
11.</i> Ne consegue che nel caso di specie il giudizio di ottemperanza è ammissibile.<br />	<br />
Per la prosecuzione del giudizio di ottemperanza e l’adozione delle congrue misure del caso, la causa viene restituita al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc. amm.<br />	<br />
<i><br />	<br />
12.</i> L’esistenza del contrasto di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), parzialmente pronunciando sull’appello in epigrafe:<br />	<br />
1) dichiara ammissibile il ricorso di primo grado;<br />	<br />
2) enuncia il principio di diritto come da motivazione e ordina la restituzione degli atti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per la prosecuzione del giudizio;<br />	<br />
3) compensa le spese della presente fase.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Paolo Turco, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-10-4-2012-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-4-2012-n-358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-4-2012-n-358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-4-2012-n-358/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.358</a></p>
<p>G. Iannini – Presidente f.f., E. Raganella – Estensore sulla legittimità di una ordinanza contingibile e urgente con quale si obbliga il fornitore del servizio idrico a continuare l&#8217;erogazione nonostante il mancato pagamento del corrispettivo da parte del Comune 1. Contratti della p.a. – Servizio idrico – Società mista e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-4-2012-n-358/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-4-2012-n-358/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Iannini – Presidente f.f., E. Raganella – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità di una ordinanza contingibile e urgente con quale si obbliga il fornitore del servizio idrico a continuare l&#8217;erogazione nonostante il mancato pagamento del corrispettivo da parte del Comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Servizio idrico – Società mista e Comuni – Somministrazione di acqua potabile – Contratto con effetti protettivi a favore del terzo.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Contratto di somministrazione di acqua potabile – Società mista e un Comune – Corrispettivo – Mancato pagamento – Intenzione di ridurre il servizio – Continuazione della fornitura – Ordinanza contingibile e urgente – E’ legittima.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il contratto di somministrazione di acqua potabile concluso tra una società mista e i Comuni sembra ricalcare la figura, elaborata per effetto dell’influsso di teorie tedesche, del contratto con effetti protettivi a favore del terzo, da cui nascono obblighi di protezione di interessi soggetti diversi dalla controparte; infatti, con la somministrazione di acqua, tale società fornisce una risorsa primaria ed essenziale della persona, afferente ad un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute, che non è nella sua disponibilità.	</p>
<p>2. In caso di contratto di somministrazione di acqua potabile concluso tra una società mista e un Comune, rispetto al quale il Comune non ha pagato il corrispettivo, è legittima l’ordinanza contingibile ed urgente con la quale si obbliga la società a continuare la fornitura a fronte dell’intenzione espressa di ridurre il servizio senza però specificare le modalità e i tempi della riduzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 217 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Societa&#8217; Risorse Idriche Calabresi Spa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Scalea, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sangiovanni, con domicilio eletto presso Giuseppe Sangiovanni in Scalea, via Plinio il Vecchio,1 c/o Uff Leg; Comune di Scalea Quale Ufficiale del Governo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>DELL&#8217;ORDINANZA N.4/12 CON LA QUALE SI ORDINA ALLA SORICAL SPA DI ASSICURARE LA FORNITURA IDRICA AL COMUNE DI SCALEA; NONCHE&#8217; NOTA SINDACALE N.28/GAB/2012</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Scalea;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sorical s.p.a. è una società mista a prevalente capitale pubblico regionale, costituita dalla Regione Calabria ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 10/97, a cui la stessa Regione, quale soggetto titolare, ha affidato lo svolgimento del servizio idropotabile in favore dei Comuni calabresi. Quale corrispettivo del servizio idropotabile erogato, l’art. 8 della convenzione di concessione del 13 giugno 2003 ha previsto a favore della Sorical il diritto di addebitare e riscuotere dai Comuni il costo maggiorato di IVA.<br />	<br />
Il Comune di Scalea si sarebbe reso inadempiente ai suoi obblighi di pagamento, avendo maturato al 4° trimestre 2011 un debito di € 7.662.092,30 oltre accessori.<br />	<br />
Con nota del 15.2.2012, la Sorical diffidava il Comune di Scalea a corrispondere la seconda rata e avvisava l’Ente che a far data dal 16/02/2012, dalle ore 15,00, si sarebbe dato corso alla riduzione della fornitura idrica.<br />	<br />
A fronte della citata comunicazione, il sindaco del Comune di Scalea, emetteva l’ordinanza contingibile e urgente n. 4 del 15.02.2012 con cui intimava a Sorical di desistere dalla minacciata interruzione della fornitura.<br />	<br />
Con ricorso notificato in data 29/02/2012 la Sorical s.p.a. adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza del sindaco n. 4 del 15.2.2012, con la quale si ordinava alla Sorical s.p.a. di desistere dalla minacciata interruzione della fornitura idrica, nonché della nota sindacale n. 28 del 16/2/2012.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Scalea che chiedeva il rigetto dell’istanza di sospensiva e la reiezione del ricorso.<br />	<br />
All’udienza in camera di consiglio del 22 marzo, previa discussione delle parti, il Collegio si riservava sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Sorical s.p.a., società mista a prevalente partecipazione pubblica regionale, è affidataria della Regione dello svolgimento del servizio idropotabile in favore dei comuni calabresi. Quale corrispettivo del servizio erogato, l’art. 8 della convenzione di concessione del 13 giugno 2003 ha previsto a favore della Sorical il diritto di addebitare e riscuotere dai Comuni il costo maggiorato di Iva. Tra la Sorical e il Comune di Scalea è intervenuta in data 6/10/ 2009 rep. N.60/Ut una convenzione ad hoc in forza della quale l’utente, cioè il Comune di Scalea, si obbliga a pagare al fornitore, la Sorical s.p.a., quale corrispettivo della fornitura d’acqua, euro 0,1904 a metro cubo di acqua erogata a “gravità” e euro 0,3174 a mc. di acqua erogata per “sollevamento e/o potabilizzata” per l’anno 2009.<br />	<br />
La Sorical s.p.a. e il comune di Scalea sono dunque i paciscenti di un contratto di somministrazione che prevede in capo alla Sorical s.p.a. l’obbligo di somministrare in via continuativa l’acqua potabile e in capo al Comune, fruitore del servizio, l’obbligo di corrispondere un corrispettivo. L’origine della controversia è il mancato pagamento da parte del Comune di Scalea del corrispettivo pattuito, pari a euro 7.662.092.30 oltre accessori. La Sorical, anziché intraprendere immediatamente la strada contenziosa, tentava la strada stragiudiziale del componimento bonario della controversia, dapprima mediante diffide ad adempiere, di poi attraverso l’esercizio di un’atipica eccezione di inadempimento, la cui atipicità si rinviene nel fatto che la Sorical con la nota del 15.2.2012 non rifiutava di adempiere integralmente la propria prestazione, nei termini di cui all’art. 1460 c.c., ma si determinava ad una sua riduzione. A fronte di tale rimedio squisitamente civilistico, il Comune che persegue notoriamente non un interesse proprio ma l’interesse della comunità territoriale di cui è ente esponenziale, reagiva con uno strumento dirompente e dissuasivo marcatamente autoritativo quale appunto l’ordinanza contingibile e urgente.<br />	<br />
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso avverso l’ordinanza sindacale sia infondato.<br />	<br />
La Sorical propone due motivi di ricorso che si sostanziano nella carenza dei presupposti di fatto e diritto per l’emanazione dell’ordinanza.<br />	<br />
La ricorrente con il primo motivo di ricorso rileva il travisamento dei fatti da parte del Sindaco di Scalea. Invero, mentre nella nota del 15/2/2012 la Sorical preannunciava al Comune la riduzione della fornitura idrica, in caso di persistente mancato pagamento, il sindaco nell’ordinanza del giorno successivo richiamava la suddetta nota che preavvisava il Comune della interruzione della fornitura idrica.<br />	<br />
La circostanza che nel preambolo dell’ordinanza sindacale si faccia riferimento alla minacciata interruzione della fornitura idrica da parte della Sorical piuttosto che alla sua riduzione (in effetti nella missiva del 15.2.2012 la Sorical preavvisava della riduzione del servizio e non della sua interruzione) non incide sulla legittimità complessiva del provvedimento.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, infatti, il preannuncio della riduzione della fornitura idrica costituisce una circostanza tale da legittimare l’esercizio del potere extra ordinem attribuito al sindaco.<br />	<br />
L’eccezione d’inadempimento esercitata dalla Sorical, oltre che costituire uno strumento ordinario di autotutela del credito previsto dall’art. 1460 c.c., consentito anche al monopolista legale (Cass. sez. un. n.1232/2004), è stata prevista nell’art. 2 co.3 della convezione di utenza rep. n.675 del 2009 intervenuta tra la Sorical e il Comune di Scalea. In forza di tale disposizione il fornitore potrebbe ridurre, sospendere o interrompere la fornitura anche per morosità dell’utente non sanata entro 15 giorni da apposita diffida.<br />	<br />
Ciò posto, non bisogna trascurare un dato rilevante: i beneficiari finali della somministrazione di acqua sono le persone fisiche interessate alla fornitura di acqua potabile che non sono parti né in senso formale né in senso sostanziale della convenzione intercorsa tra la Sorical s.p.a., erogatore del servizio e il Comune utilizzatore della risorsa idrica. Le persone interessate alla fornitura di acqua potabile, infatti, sottoscrivono con il Comune di Scalea un successivo contratto di fornitura ai sensi dell’art. 7 reg. com. 14/02/2005. Il contratto di somministrazione concluso tra la Sorical s.p.a. e i Comuni sembra ricalcare la figura, elaborata per effetto dell’influsso di teorie tedesche, del contratto con effetti protettivi a favore del terzo, da cui nascono obblighi di protezione di interessi soggetti diversi dalla controparte (Cass. 29 luglio 2004 n.14488). Con la somministrazione di acqua, infatti, la Sorical fornisce una risorsa primaria ed essenziale della persona, afferente ad un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute, che non è nella sua disponibilità.<br />	<br />
Di tale circostanza non si è fatta in alcun modo carico la Sorical s.p.a. che nella nota del 15/2/2012 non indica le modalità con cui intende ridurre il servizio sul territorio servito dalla rete idrica comunale; non comunica, in buona sostanza, di quanto ridurrà la fornitura, né per quanto tempo; non fornisce alcun elemento di rassicurazione al Comune che ha il dovere di assicurare la continuità del servizio alla comunità che rappresenta. A titolo meramente esemplificativo nella nota non si dice in che termini verrà assicurato il servizio idropotabile alle strutture sanitarie pubbliche, alle scuole di ogni ordine e grado, alle forze dell’ordine, in particolare ai vigili del fuoco che con l’acqua, come è noto, fronteggiano gli incendi, con imprevedibili ripercussioni sul vivere dell’intera comunità localizzata nel Comune di Scalea.<br />	<br />
Il sindaco nei presupposti di diritto dell’ordinanza richiama sia l’art. 50 co. V sia l’art. 54 co. 4 d.lgs. 267/2000; non richiama invece l’art. 54 co. V che la Sorical erroneamente pone a base del primo motivo di ricorso. Dalla lettura del corpo del provvedimento impugnato si evince chiaramente che la situazione da fronteggiare era rappresentata dall’imminente pericolo per l’incolumità pubblica. Tale pericolo costituisce il presupposto delle ordinanze di cui all’art. 54 co. 2. che recita” Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumita&#8217; dei cittadini; per l&#8217;esecuzione dei relativi ordini puo&#8217; richiedere al prefetto, ove occorra, l&#8217;assistenza della forza pubblica”.<br />	<br />
La ricorrente con il secondo motivo di ricorso sostiene che sono carenti in concreto i presupposti per l’esercizio del potere sindacale ovvero gli elementi della contingibilità e urgenza.<br />	<br />
A tale riguardo è opportuno brevemente richiamare l’elaborazione giurisprudenziale in ordine proprio a tali presupposti. Il generale potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti presuppone la necessità di provvedere in via d&#8217;urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l&#8217;incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento (T.A.R. Roma Lazio sez. II 17 ottobre 2011 n. 7994).<br />	<br />
Nello specifico l&#8217;art. 54 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 autorizza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti allorquando ricorra l’urgente necessità di provvedere con efficacia e immediatezza nei casi di pericolo attuale o imminente, non altrimenti fronteggiabile con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità); l&#8217;impossibilità di differire l&#8217;intervento in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (da cui il carattere dell&#8217;urgenza), con la conseguenza che tali provvedimenti non possono essere emanati per fronteggiare le esigenze prevedibili, permanenti, ovvero per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi permanenti (Cons. Stato sez. V 20 febbraio 2012 n. 904;T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I 3 novembre 2011 n. 1049).<br />	<br />
Sull’imprevedibilità del pericolo il Collegio si è già pronunciato, evidenziando come proprio la laconicità e genericità della nota della Sorical (“la Società procederà a ridurre la fornitura idrica normalmente erogata al Comune a far data dal giorno 16.2.2012 alle ore 15,00”) apriva degli scenari catastrofici: agli ospedali e ai bambini nelle scuole sarebbe stata assicurata la continuità del servizio? La riduzione si sarebbe protratta fino al periodo estivo allorquando notoriamente si registra un notevole aumento della popolazione?<br />	<br />
Per quanto attiene invece al secondo presupposto, la contingibilità, secondo la giurisprudenza consolidata non è necessario che la situazione pregiudizievole si sia verificata in epoca prossima all&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza: il requisito dell&#8217;urgenza è riferito al pericolo e non al fatto generatore del rischio (T.A.R. Lecce sez. III 11 aprile 2009 n. 711; Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1904).<br />	<br />
Alla stregua di tali principi, non è rilevante che nella vicenda odierna la fonte causale della minacciata interruzione della somministrazione (ovvero il credito vantato da Sorical s.p.a.) sia risalente, ma è rilevante il tempo che la Sorical ha concesso al Comune di Scalea per mettersi in regola con i pagamenti onde evitare la riduzione della fornitura idrica nonché la sussistenza e reperibilità di altri mezzi ordinari con cui il Comune di Scalea avrebbe potuto fronteggiare il paventato pericolo. Orbene la nota della Sorical è pervenuta via fax al Comune di Scalea il 15 febbraio 2012; la paventata riduzione della fornitura avrebbe avuto inizio il giorno successivo; in tale ristrettissimo arco temporale è difficile comprendere con quali strumenti ordinari il Comune avrebbe potuto fronteggiare la minacciata interruzione.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che il quantum del credito vantato da Sorical è contestato dal medesimo Comune che ammette nella precedente nota del 18/01/2012 l’impossibilità di sopportare il gravoso onere dei costi imposti.<br />	<br />
In conclusione, a seguito della nota Sorical s.p.a. del 15/02/2012 veniva a configurarsi una situazione imminente di pericolo effettivo non altrimenti fronteggiabile che ha legittimato l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente.<br />	<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Iannini, Presidente FF<br />	<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario<br />	<br />
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-4-2012-n-358/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2012 n.358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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