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	<title>10/4/2010 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2010 n.3239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-4-2010-n-3239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-4-2010-n-3239/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2010 n.3239</a></p>
<p>D. Giordano Pres. &#8211; D. Simeoli Est. Edison Trading s.p.a. (Avv. A. Travi) contro AEEG (Avvocatura dello Stato), Gestore dei servizi elettrici s.p.a. (Avv.ti F. Anaclerio, S. Fidanzia, A. Gigliola) e Terna s.p.a. (Avv.ti M. Sanino, F. Passeggio ed F. Viola) sulla ammissibilità della trasposizione in sede giurisdizionale di un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-4-2010-n-3239/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2010 n.3239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres. &#8211; D. Simeoli Est. <br /> Edison Trading s.p.a. (Avv. A. Travi) contro AEEG (Avvocatura dello Stato), Gestore dei servizi elettrici s.p.a. (Avv.ti F. Anaclerio, S. Fidanzia, A. Gigliola) e Terna s.p.a. (Avv.ti M. Sanino, F. Passeggio ed F. Viola)</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissibilità della trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario richiesta dell&#8217;AEEG e sulla legittimità della disciplina inerente la regolazione dei prezzi di acquisto dell&#8217;energia mediante introduzione ex post di un limite massimo ai valori medi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale – Art. 10 DPR 119/1971 &#8211;  Interpretazione &#8211; Fattispecie relativa all’AEEG – Ammissibilità della trasposizione	</p>
<p>2. Autorità amministrative indipendenti – Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas – Esecuzione decreto del Capo dello Stato su ricorso straordinario – Fattispecie relativa alla legittimità della disciplina inerente la regolazione dei prezzi di acquisto dell’energia mediante introduzione ex post di un limite massimo ai valori medi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il primo comma dell’art. 10 del decreto n. 1199 del 1971, così come integrato dalla sentenza additiva Corte Costituzionale 29.7.1982 n. 148, deve interpretarsi nel senso che, ai fini dell’esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, ai controinteressati e agli enti pubblici non statali sono equiparati le autorità amministrative indipendenti che abbiano emanato l’atto impugnato con ricorso straordinario. Esse possono, infatti, optare immediatamente per la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, o restare, invece, nella sede straordinaria prescelta dal ricorrente, con ciò stesso rinunciando alla tutela giurisdizionale (in quanto la mancata opposizione preclude loro l’impugnativa della decisione per vizi che non siano di forma o del procedimento). Nella specie l’AEEG rientra, senza dubbio a pieno titolo, nel paradigma appena tracciato, difatti nella sua attività di regolazione e controllo del settore di competenza, la stessa opera, per espressa volontà di legge, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (art. 2, comma 5, l. 481 del 1995). L’ordinamento segna un “distacco” non solo organico ma, soprattutto, marcatamente funzionale dell’organo di regolazione rispetto al Governo, al cui indirizzo politico non soggiace. E’ quindi indubitabile che l’AEEG (contro il quale è rivolto il ricorso straordinario), non essendo riconducibile al medesimo ambito organizzatorio dell’autorità governativa decidente, assuma nel procedimento contenzioso straordinario la veste di mera controparte rispetto al ricorrente, senza alcun potere di decidere e neppure di influire sulla vertenza. Non le si può, pertanto, eccepire il difetto della facoltà di trasposizione in sede giurisdizionale poiché essa, al pari del controinteressato, ha un interesse qualificato a resistere in giudizio. Diversamente opinando, il principio dell’alternatività tra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale verrebbe a collidere irrimediabilmente con l’art. 113 Cost. che sancisce il diritto ad un giudice imparziale (non avendo l’autorità neppure, in conseguenza della negata facoltà di scelta in pendenza del procedimento, il diritto ad impugnare senza limitazioni la intervenuta decisione sul ricorso straordinario proposto contro l’atto da essa emanato); si realizzerebbe, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al ricorrente che avrebbe, invece, “piena libertà” di adire la tutela giurisdizionale o rinunciare ad essa	</p>
<p>2. In relazione all’annullamento parziale, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, di una delibera dell’AEEG inerente la disciplina dell’avvio della Borsa Elettrica (con riferimento alla regolazione dei prezzi di acquisto dell’energia) e conseguente adeguamento ai criteri indicati nella decisione presidenziale, stante il carattere retroattivo dell’annullamento della disciplina di regolazione contenuta nella delibera n. 48, l’organo tutorio aveva il dovere di ripronunciarsi ora per allora al fine di ricomporre la cornice giuridica del mercato regolato, con la medesima decorrenza del provvedimento annullato. In specie L’AEEG era tenuta a rimuovere la lacuna nella disciplina del corrispettivo ravvisata dal Capo dello Stato, introducendo, sia pure ex post, un limite massimo ai valori medi; non era, invece, tenuta a dettare un quadro di regolazione avente la finalità specifica di risarcire l’operatore economico del danno ingiusto asseritamente dovuto a fattori di mercato contingenti in uno a comportamenti di imprese concorrenti di cui si assume l’illiceità. Difatti l’effetto conformativo scaturente da una pronuncia di annullamento persegue l’interesse pubblico di ricondurre l’azione amministrativa ai canoni di legalità divisati dal giudice. Tale interesse è qualitativamente diverso da quello patrimoniale tutelato con il rimedio risarcitorio, che presuppone il ricorrere di ben altri requisiti di fattispecie. Ne consegue la legittimità della delibera in oggetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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