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	<title>10/4/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/4/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2007 n.302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-4-2007-n-302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-4-2007-n-302/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2007 n.302</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore C. G. (avv.ti C. Napolitano e W. Marchesini) c. il C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano (avv.ti S. Germini Brutti e F. Cosenza) ed il Comitato Provinciale di Perugia del C.O.N.I. (n. c.) sui criteri di riparto di giurisdizione in materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-4-2007-n-302/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2007 n.302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-4-2007-n-302/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2007 n.302</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore<br /> C. G. (avv.ti C. Napolitano e W. Marchesini) c. il C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano (avv.ti S. Germini Brutti e F. Cosenza) ed il Comitato Provinciale di Perugia del C.O.N.I. (n. c.)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego e sulla disciplina applicabile ad un rapporto di lavoro instaurato dal CONI senza previo pubblico concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Criterio di riparto –Portata.<br />
2. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Criterio di riparto –Frazionamento della giurisdizione per le pretese a cavallo del 30 giugno 1998 – Inapplicabilità &#8211; Ragioni.<br />
3. Pubblico impiego – Costituzione del rapporto – Accertamento in sede giudiziale &#8211; Previa impugnazione di atti istitutivi – Necessità – Non sussiste – Presupposti – Verifica giudiziale degli indici rivelatori.<br />
4. Pubblico impiego – Assunzione &#8211; Normativa giuslavoristica – Inapplicabilità – Mancato espletamento pubblico concorso – Nullità del rapporto.</p>
<p>5. Pubblico impiego – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato – L. n. 230/62 &#8211; Inapplicabilità – Conseguenza.</p>
<p>6. Pubblico impiego – Licenziamento – Effetti &#8211; In presenza di un rapporto nullo per mancato espletamento del pubblico concorso – Natura dichiarativa dell’inefficacia del rapporto.</p>
<p>7. Pubblico impiego – Prestazioni rese sulla base di un contratto di lavoro nullo – Art. 2126 c.c. – Applicabilità – Conseguenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 69, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165), il quale ha trasferito al giudice ordinario le controversie concernenti il pubblico impiego privatizzato ed ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando all’uopo la locuzione generica ed atecnica di “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998” ovvero “anteriore a tale data”, va interpretato nel senso che il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria non deve essere collegato rigidamente ad un atto giuridico o all’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o al momento di insorgenza della contestazione e, quindi, di instaurazione della controversia, ma deve essere ancorato al dato storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze &#8211; così come posti a base della pretesa avanzata &#8211; in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. (1) Si deve, peraltro, avere riguardo al momento del verificarsi dei fatti costitutivi della pretesa azionata, qualora essi vengano in rilievo indipendentemente dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro. Laddove, invece, alla base della pretesa giudiziale si ponga una lesione prodotta da un atto di gestione di natura provvedimentale (o negoziale), in quanto la disciplina del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un apprezzamento dell’Amministrazione medesima, deve farsi riferimento al momento in cui tale apprezzamento intervenga e, cioè, al momento dell’emanazione dell’atto lesivo. (2)</p>
<p>2. Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego, il criterio del frazionamento della giurisdizione in presenza di pretese patrimoniali relative ad un periodo a cavallo del termine stabilito dall’articolo 45, comma 17, (3) non può essere seguito, per evidenti ragioni di ragionevolezza e di coerenza con la stessa ratio della disposizione transitoria, qualora si sia di fronte ad una vicenda contenziosa unitaria per quanto attiene alla natura del petitum e della causa petendi. In simili casi, può ritenersi che la giurisdizione del giudice amministrativo eserciti una vis actractiva nei confronti di quella parte della vicenda contenziosa che continua a svolgersi senza soluzione di continuità nel periodo in cui è subentrata la giurisdizione del giudice ordinario.(4)<br />
3. Ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego sono ininfluenti, sia il “nomen iuris” attribuito all’atto che vi ha dato origine, sia l’espressa negazione della sussistenza del rapporto di pubblico impiego o l’affermazione della natura libero-professionale del rapporto, contenute negli atti istitutivi o nell’apposita convenzione sottoscritta dalle parti, trattandosi di qualificazioni prive di diretta incidenza lesiva. Pertanto, l’accertamento giudiziale del rapporto di pubblico impiego è ammissibile indipendentemente dalla tempestiva impugnazione degli atti che qualificavano il rapporto come libero-professionale, rilevando a tal fine non tanto il contenuto dell’atto costitutivo del rapporto, quanto la sua concreta attuazione e, quindi, la verifica della sussistenza degli indici rivelatori del pubblico impiego, (5) i quali consistono: nella collaborazione del lavoratore ai fini istituzionali dell’amministrazione, nella continuità ed esclusività delle prestazioni lavorative, nella predeterminazione della retribuzione, nella subordinazione gerarchica e, essenzialmente, nella volontà manifestata dalla pubblica amministrazione di inserire in modo stabile il prestatore di lavoro nella propria organizzazione. (6)</p>
<p>4. Sono inapplicabili le regole giuslavoristiche ai rapporti con la p.a., per i quali è decisivo il divieto di costituire rapporti di pubblico impiego in violazione delle norme sull’assunzione mediante concorso pubblico, violazione che determina la nullità del rapporto. (7)</p>
<p>5. Sono inapplicabili le regole giuslavoristiche ai rapporti con la p.a. e, in particolare, la L. 18 aprile 1962 n. 230, nella parte in cui prevede la trasformazione automatica a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione di disposizioni cogenti, occorrendo un’apposita fonte normativa primaria che deroghi alla regola costituzionale del pubblico concorso per l’accesso ai ruoli del pubblico impiego. (8)</p>
<p>6. Il provvedimento di licenziamento di una dipendente della p.a. assunto senza previo pubblico concorso non può considerarsi viziato, in quanto, in realtà, si limita a dichiarare l’inefficacia di un rapporto nullo per legge e ad inibirne, conseguentemente, la prosecuzione; il provvedimento di licenziamento, in tali casi, concreta un atto di mero accertamento dovuto. (9)</p>
<p>7. A fronte di un rapporto che deve intendersi nullo di diritto devono, nondimeno, essere ritenuti applicabili i meccanismi di protezione, dal punto di vista retributivo e contributivo &#8211; previdenziale, previsti dall&#8217;art. 2126 c.c., per il periodo di espletamento delle prestazioni di fatto; deve pertanto ritenersi che, qualora la p.a. ponga in essere, anche se sotto il “nomen iuris” di contratto di appalto ovvero d’opera, un rapporto avente in realtà le caratteristiche del lavoro subordinato, seppur nullo di diritto, per mancato espletamento del concorso o della eventuale prova selettiva, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione trovi comunque applicazione l’art. 2126 c.c., con conseguente diritto dell’interessato alle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. (10)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr., CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 7 luglio 2005, n. 14258; 3 maggio 2005, n. 9101; 6 febbraio 2003, n. 1809; vedi anche CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 10 aprile 2003, n. 1914 e 20 settembre 2002, n. 4781.<br />
(2) cfr. CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 17 ottobre 2002, n. 14766; 23 gennaio 2004, n. 1234.<br />
(3) Cfr. CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE &#8211; Sentenza 21 dicembre 2000, n. 1323.<br />
(4) Cfr. in motivazione, TAR PUGLIA – BARI – SEZIONE I &#8211; Sentenza 14 luglio 2001, n. 2907 e 8 gennaio 2002, n. 48; T.A.R. SICILIA – PALERMO – SEZIONE II &#8211; Sentenza 15 novembre 2002, n. 3907.<br />
Il Collegio osserva che, “anche volendo limitare la cognizione di questo Collegio al periodo compreso fra il 1° settembre 1989 e il 30 giugno 1998, la (eventuale) decisione nel senso della qualificazione del rapporto come lavoro subordinato (pubblico impiego) avrebbe necessariamente effetto anche per il periodo successivo: invero non è stato dedotto, né da una parte né dall’altra, che siano intervenute modifiche rilevanti. Pertanto per il periodo posteriore al 30 giugno 1998 vi sarebbero solo pretese meramente consequenziali.”.<br />
(5) Cfr. in motivazione CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 22 giugno 2004, n. 4413.<br />
(6) Cfr. in motivazione CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 23 giugno 2003, n. 3709; 8 agosto 2003, n. 4580; 1 ottobre 2002, n. 5137.<br />
(7) cfr. CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA &#8211; Sentenza 29 febbraio 1992, n. 2, 5 marzo 1992, n. 6 e 9 settembre 1992, n. 10.<br />
Il Collegio osserva che “il C.O.N.I. è inserito tra gli enti pubblici non economici parastatali di cui alla legge 70/1975, il cui articolo 6, comma 3, dispone la nullità di ogni assunzione disposta in deroga alle disposizioni contenute nella legge medesima, che sancisce l’obbligo dell’assunzione del personale attraverso pubblico concorso, mentre consente l’assunzione temporanea di personale “straordinario” soltanto per un periodo massimo di tre mesi, rinnovabili dopo che sia trascorso almeno un semestre, soltanto in presenza di esigenze indilazionabili e determinate nella durata ed attingendo agli elenchi dei disoccupati presso gli uffici di collocamento (presupposti che comunque evidentemente non ricorrono nel caso in esame). Ciò senza contare le nullità previste da disposizioni aventi portata generale, quali l’articolo 36 del d.lgs. 29/1993 e l’articolo 3, comma 28, della legge 537/1993.<br />
(8) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 14 aprile 2004, n. 2167, 27 aprile 2004, n. 2560 e 22 giugno 2004, n. 4425; ID., SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 21 novembre 2003, n. 7601, 11 giugno 2003, n. 3281, 20 maggio 2003, n. 2743.<br />
(9) Cfr. TAR UMBRIA &#8211; Sentenza 2 maggio 2002, n. 239.<br />
(10) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza  11 marzo 2004, n. 1234; ID. SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 7 settembre 2001, n. 4671; 20 maggio 2003, n. 2741. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul <b>ricorso n. 405/2000</b>, proposto  da</p>
<p><B>C. G.,</B> rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Napolitano e Walter Marchesini, anche domiciliataria in Perugia, alla via Dottori n. 85;<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; il <B>C.O.N.I. – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO</B>, in persona del presidente legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Germini Brutti e Franco Cosenza, la prima anche domiciliataria in Perugia, alla Pia<br />
<br />
&#8211; il <B>COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA DEL C.O.N.I</B>., non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego tra il C.O.N.I. e la ricorrente;<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del licenziamento comunicato alla ricorrente con lettera del Presidente del Comitato Provinciale di Perugia prot. 243 in data 10 maggio 2000, e di tutti gli atti presupposti o conseguenti;<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del C.O.N.I. alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed alla corresponsione delle differenze retributive conseguentemente spettanti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO  E  DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> La ricorrente ha lavorato presso il Comitato Provinciale di Perugia del C.O.N.I. dal 1 settembre 1989.<br />
Il rapporto con la ricorrente è stato dapprima sospeso, con nota del presidente del Comitato prot. 193 in data 12 aprile 2000 (che cita le sopraggiunte circolari del C.O.N.I. Centrale prot. 5441 e 4608), e poi definitivamente interrotto, con nota prot. 243 in data 10 ottobre 2000. <br />
<b><br />
2.</b> La ricorrente ha proposto ricorso in sede civile, chiedendo, previo annullamento di detta ultima nota, l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del C.O.N.I. alla corresponsione delle retribuzioni non percepite.<br />
Con sentenza 5 luglio 2002 n. 287/02, il Tribunale di Perugia in funzione di Giudice del Lavoro ha dichiarato il difetto di giurisdizione.<br />
La ricorrente ha pertanto adito questo TAR, per le medesime pretese, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e contraddittorietà, nonché violazione della legge 604/1966, e sottolineando a tal fine :<br />
&#8211; che ha svolto continuativamente per undici anni mansioni di segretaria <i>part time </i>presso il Servizio Impianti Sportivi (protocollo, contabilità dei mutui relativi alla realizzazione degli impianti e dei contributi per l’acquisto delle attrezzature<br />
&#8211; che il proprio rapporto presentava i seguenti caratteri/indici del rapporto di pubblico impiego : eseguiva le direttive che le venivano impartite dal responsabile del predetto Servizio ovvero, per l’esecuzione di ulteriori mansioni di segreteria, dirett<br />
&#8211; che non è stata dimostrata l’esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, che, soli, consentirebbero il licenziamento ai sensi della legge 604/1966.<br />
<b><br />
3.</b> Il C.O.N.I. si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, anche eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questioni in parte attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.<br />
<b><br />
4.</b> Occorre pregiudizialmente disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione.<br />
La Corte di Cassazione ha precisato che l’art. 45, comma 17, del d.lgs. 80/1998 (ora art. 69, comma 7, del d.lgs. 165/2001), il quale ha trasferito al giudice ordinario le controversie concernenti il pubblico impiego privatizzato ed ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando all’uopo la locuzione generica ed atecnica di “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998” ovvero “anteriore a tale data”, va interpretato nel senso che il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria non deve essere collegato rigidamente ad un atto giuridico o all’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o al momento di insorgenza della contestazione e, quindi, di instaurazione della controversia, ma deve essere ancorato al dato storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze &#8211; così come posti a base della pretesa avanzata &#8211; in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (cfr., Cass. Civ., SS. UU., 7 luglio 2005, n. 14258; 3 maggio 2005, n. 9101; 6 febbraio 2003, n. 1809; vedi anche Cons. Stato, VI, 10 aprile 2003, n. 1914 e 20 settembre 2002, n. 4781). Si deve, peraltro, avere riguardo al momento del verificarsi dei fatti costitutivi della pretesa azionata, qualora essi vengano in rilievo indipendentemente dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro. Laddove, invece, alla base della pretesa giudiziale si ponga una lesione prodotta da un atto di gestione di natura provvedimentale (o negoziale), in quanto la disciplina del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un apprezzamento dell’Amministrazione medesima, deve farsi riferimento al momento in cui tale apprezzamento intervenga e, cioè, al momento dell’emanazione dell’atto lesivo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 17 ottobre 2002, n. 14766; 23 gennaio 2004, n. 1234). <br />
Nel caso in esame, la pretesa azionata dalla ricorrente è quella relativa all’accertamento del rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, e dei diritti patrimoniali conseguenti.<br />
L’impugnazione del licenziamento presenta carattere strumentale, in relazione all’impossibilità di ottenere dal giudice amministrativo la disapplicazione di atti non tempestivamente impugnati, ed acquista significato autonomo nella prospettiva della rivendicazione, consequenziale rispetto a quella della natura del rapporto di lavoro, della durata indeterminata del medesimo. <br />
I fatti costitutivi della pretesa principale sono le prestazioni lavorative; esse, peraltro, si sono protratte fino all’aprile del 2000, quindi in parte si collocano oltre il termine del 30 giugno 1998, che discrimina la giurisdizione.<br />
Ne dovrebbe discendere una pronuncia di (parziale) inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, relativamente al periodo luglio 1998 &#8211; aprile 2000.<br />
Tuttavia, il Collegio è dell’avviso che il criterio del frazionamento della giurisdizione in presenza di pretese patrimoniali relative ad un periodo a cavallo del termine stabilito dall’articolo 45, comma 17 (che pure è stato affermato dalla Cassazione – cfr. SS.UU. 21 dicembre 2000, n. 1323),  non possa essere seguito, per evidenti ragioni di ragionevolezza e di coerenza con la stessa <i>ratio</i> della disposizione transitoria, qualora – come nel caso in esame – si sia di fronte ad una vicenda contenziosa unitaria per quanto attiene alla natura del <i>petitum</i> e della <i>causa petendi</i> . In simili casi, può ritenersi che la giurisdizione del giudice amministrativo eserciti una <i>vis actractiva</i> nei confronti di quella parte della vicenda contenziosa che continua a svolgersi senza soluzione di continuità nel periodo in cui è subentrata la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR Puglia, Bari, I, 14 luglio 2001, n. 2907 e 8 gennaio 2002, n. 48; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 15 novembre 2002, n. 3907).<br />
D’altra parte, anche volendo limitare la cognizione di questo Collegio al periodo compreso  fra il 1° settembre 1989 e il 30 giugno 1998, la (eventuale) decisione nel senso della qualificazione del rapporto come lavoro subordinato (pubblico impiego) avrebbe necessariamente effetto anche per il periodo successivo: invero non è stato dedotto, né da una parte né dall’altra, che siano intervenute modifiche rilevanti. Pertanto per il periodo posteriore al 30 giugno 1998 vi sarebbero solo pretese meramente consequenziali.<br />
<b><br />
5.</b> Nel merito, la difesa del C.O.N.I. eccepisce che il rapporto è stato saltuario e non ha mai portato all’inserimento della ricorrente nell’organizzazione dell’ente, e comunque ha sempre avuto natura di prestazione di lavoro autonomo o, al più, di collaborazione coordinata e continuativa, essendo privo del vincolo di subordinazione.<br />
<b>5.1.</b> Dall’esame della documentazione acquisita al fascicolo processuale, può  evincersi che :<br />
&#8211; la ricorrente ha emesso, pressoché senza soluzione di continuità, dal settembre 1989 al dicembre 2000, nei confronti del Comitato Provinciale di Perugia, atti (denominati “ricevute”, “quietanze” o “dichiarazioni”) relativi ai pagamenti ricevuti per le a<br />
&#8211; i predetti atti sono stati vistati e firmati dal Presidente e dal Segretario del Comitato Provinciale del C.O.N.I. di Perugia.<br />
&#8211; il carattere delle mansioni svolte dalla ricorrente è stato attestato dal precedente presidente del Comitato, con dichiarazione prot. 698/P in data 11 ottobre 1993, e da quello che ha adottato l’atto impugnato, con dichiarazione del 1998; ivi si legge c<br />
&#8211; il nome della ricorrente figura nel verbale della Giunta Provinciale n. 6/94 in data 16 giugno 1994, dove viene indicata tra gli “impiegati e collaboratori in veste di assistenti” di supporto al componente della Giunta al quale il presidente aveva  affi<br />
&#8211; l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Perugia, con atto prot. 12751 in data 26 ottobre 1996, ha contestato al C.O.N.I. l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, in relazione all’utilizzazione di cinque soggetti (tra cui la rico<br />
<b>5.2.</b> La veste formale data al rapporto appare quindi quella di una collaborazione coordinata e continuativa.<br />
Tuttavia, ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego sono ininfluenti sia il “nomen iuris” attribuito all’atto che vi ha dato origine, sia l’espressa negazione della sussistenza del rapporto di pubblico impiego o l’affermazione della natura libero-professionale del rapporto, contenute negli atti istitutivi o nell’apposita convenzione sottoscritta dalle parti, trattandosi di qualificazioni prive di diretta incidenza lesiva. Pertanto, l’accertamento giudiziale del rapporto di pubblico impiego è ammissibile indipendentemente dalla tempestiva impugnazione degli atti che qualificavano il rapporto come libero-professionale, rilevando a tal fine non tanto il contenuto dell’atto costitutivo del rapporto, quanto la sua concreta attuazione e, quindi, la verifica della sussistenza degli indici rivelatori del pubblico impiego (cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 18 dicembre 2003, n. 8343; VI, 22 giugno 2004, n. 4413).<br />
Questi consistono nella collaborazione del lavoratore ai fini istituzionali dell’amministrazione, nella continuità ed esclusività delle prestazioni lavorative, nella predeterminazione della retribuzione, nella subordinazione gerarchica e, essenzialmente, nella volontà manifestata dalla pubblica amministrazione di inserire in modo stabile il prestatore di lavoro nella propria organizzazione (cfr. tra le tante , Cons. Stato, V, 23 giugno 2003, n. 3709; 8 agosto 2003, n. 4580; 1 ottobre 2002, n. 5137).<br />
<b>5.3.</b> Per quanto esposto, è sufficientemente provato che il rapporto è durato continuativamente per oltre undici anni ed ha riguardato praticamente tutte le attività di segreteria concernenti uno dei settori di attività istituzionale dell’organo provinciale dell’ente.<br />
Tali attività di segreteria risultano svolte in via esclusiva dalla ricorrente, a supporto del presidente e del componente della Giunta provinciale delegato al settore.<br />
Il contenuto di dette attività, estrinsecatesi nell’utilizzazione dei più diffusi programmi applicativi per la contabilità e l’amministrazione degli uffici, porta ad escludere che la ricorrente abbia svolto (anche) funzioni di consulenza, ovvero espletato attività comportanti un margine di autonomia decisionale, in ordine non soltanto agli obiettivi da raggiungere, ma anche delle modalità operative e degli strumenti utilizzabili.<br />
L’orario di lavoro è stato costante (ancorché presentasse carattere di atipicità, rispetto alla presenza giornaliera a tempo pieno, che era la regola dell’impiego pubblico dell’epoca), ed anche la retribuzione sembra aver avuto, pur con variazioni dell’importo indicato nelle ricevute e con un aumento nel tempo, un importo unitario mensile sostanzialmente omogeneo, se si considera l’arco temporale complessivo del rapporto.<br />
Niente di più e niente di meno, dunque, di ciò che sarebbe accaduto con l’assunzione di un impiegato di concetto dell’ente.<br />
In tale contesto, connotato dalla maggior parte degli indici rivelatori dell’esistenza del rapporto di pubblico impiego, eccepire (come fa la difesa del C.O.N.I.) la mancata dimostrazione della soggezione al potere del datore di lavoro di impartire direttive specifiche sull’esecuzione della prestazione lavorativa e di vigilarne l’applicazione, sembra poco più che un formalismo. Infatti, una volta predeterminate le mansioni e le modalità operative ed i programmi da utilizzare, sembra ragionevole ritenere che, nell’ambito di una struttura burocratica elementare come quella del Comitato provinciale, e di fronte ad una segretaria diligente (quale deve essere stata la ricorrente, tenuto conto che l’incarico le è stato rinnovato per oltre ottanta volte), non vi sia stato bisogno di mettere per iscritto direttive o ordini (e tanto meno richiami o contestazioni).<br />
<b>5.4.</b> Quanto agli effetti che discendono da tale accertamento, tuttavia, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla giurisprudenza consolidata, che è ferma nel ritenere:<br />
&#8211; inapplicabili le regole giuslavoristiche ai rapporti con la p.a., per i quali è decisivo il divieto di costituire rapporti di pubblico impiego in violazione delle norme sull’assunzione mediante concorso pubblico, violazione che determina la nullità del- inapplicabile, in particolare, la legge 230/1962, nella parte in cui prevede la trasformazione automatica a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione di disposizioni cogenti, occorrendo un’apposita font<br />
In questa prospettiva, il provvedimento impugnato non può considerarsi viziato, in quanto, in realtà, si limita a dichiarare l’inefficacia di un rapporto nullo per legge e ad inibirne, conseguentemente, la prosecuzione; è, cioè, un atto di mero accertamento, dovuto (cfr. TAR Umbria 2 maggio 2002, n. 239, peraltro relativa alla controversia instaurata da un’altra dei cinque dipendenti menzionati al punto 5.1.).<br />
Ed appaiono infondate le pretese al riconoscimento, ai fini giuridici (con l’inquadramento, o comunque una riassunzione, prosecuzione o stabilizzazione del rapporto) del rapporto di pubblico impiego in conseguenza del periodo di attività supportato dagli incarichi “di collaborazione” continuativamente attribuiti alla ricorrente.<br />
<b>5.5</b> Viceversa, anche in questo caso conformemente all’orientamento consolidato, deve essere accolta la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per il periodo oggetto degli incarichi “di collaborazione”.<br />
Infatti, la giurisprudenza afferma ormai che, a fronte di un rapporto che deve intendersi nullo di diritto devono, nondimeno, essere ritenuti applicabili i meccanismi di protezione, dal punto di vista retributivo e contributivo &#8211; previdenziale, previsti dall&#8217;art. 2126 c.c., per il periodo di espletamento delle prestazioni di fatto; deve pertanto ritenersi che, qualora la p.a. ponga in essere, anche se sotto il “nomen iuris” di contratto di appalto ovvero d’opera, un rapporto avente in realtà le caratteristiche del lavoro subordinato, seppur nullo di diritto, atteso che si è provveduto all’assunzione senza il superamento del prescritto concorso o della eventuale prova selettiva, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione trova comunque applicazione l’art. 2126 c.c., con conseguente diritto dell’interessato alle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 11 marzo 2004, n. 1234; V, 7 settembre 2001, n. 4671; 20 maggio 2003, n. 2741).<br />
<b>5.6.</b> A questo punto occorre considerare che la ricorrente non ha specificato quale sia la posizione, nell’ambito dell’organizzazione del C.O.N.I. <i>pro tempore</i> vigente, ed i connessi parametri, normativi o contrattuali, ai quali ritiene debbano essere riferite le attività svolte.<br />
In questo, il giudice non può sostituirsi alle parti.<br />
Pertanto, il Collegio non può che limitarsi ad accertare l’esistenza, tra la ricorrente ed il C.O.N.I., nel periodo 1° settembre 1989 – 12 aprile 2000, di un rapporto di pubblico impiego, avente le caratteristiche suindicate, ai soli effetti indicati al punto 5.5., ed a condannare l’Ente al pagamento delle differenze retributive conseguentemente dovute ed alla connessa regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.<br />
La quantificazione di tali effetti con riferimento all’organizzazione ed alla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del C.O.N.I esula invece dalla presente controversia.<br />
<b><br />
6.</b> Sussistono giustificati motivi per dispore la compensazione delle spese tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo dell’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo <b>accoglie parzialmente</b> e, per l’effetto, accerta il diritto della ricorrente alle differenze retributive ed alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, nei sensi e limiti indicati in parte motiva, e <b>condanna</b> l’Amministrazione al pagamento delle somme conseguentemente spettanti, oltre a rivalutazione ed interessi di legge, ed agli adempimenti connessi.<br />
Spese compensate. <br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 7 febbraio 2007, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Avv. Pier Giorgio Lignani	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Avv. Annibale Ferrari	 &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Dott. Pierfrancesco Ungari &#8211;	Consigliere, estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-4-2007-n-302/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2007 n.302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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