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	<title>10/3/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/3/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2014-n-1098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2014-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1098</a></p>
<p>Pres. Scola – Est. Meschino Esso Italiana S.r.L. (Avv.ti M. Siragusa, G.C. Rizza, A. De Stefano) c/ AGCM (Avv. Stato); Alitalia-Linee aeree italiane S.r.L. (N.C.) Processo amministrativo – Controinteressato – Mancata notificazione – Errore scusabile – Sussiste – Ragioni – Orientamento giurisprudenziale – Affidamento – Conseguenze – Ricorso – Ammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2014-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2014-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scola – Est. Meschino<br /> Esso Italiana S.r.L. (Avv.ti M. Siragusa, G.C. Rizza, A. De Stefano) c/ AGCM (Avv. Stato); Alitalia-Linee aeree italiane S.r.L. (N.C.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Controinteressato – Mancata notificazione – Errore scusabile – Sussiste – Ragioni – Orientamento giurisprudenziale – Affidamento – Conseguenze – Ricorso – Ammissibilità – Integrazione del contraddittorio – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ove la stessa amministrazione non individui soggetti suscettibili di subire un pregiudizio dall’accoglimento dell’istanza di accesso, il ricorso proposto non è inammissibile per difetto di notificazione ad uno dei controinteressati (1), comporta sul piano fattuale l’apparenza di una regola conforme, tale da ingenerare nel ricorrente l’affidamento circa la sussistenza di un corrispondente indirizzo ermeneutico (2). La peculiare situazione processuale che ne deriva è atta a giustificare la concessione dell’errore scusabile (del ricorrente che abbia omesso di notificare ad un controinteressato processuale in assenza di coinvolgimento dello stesso in sede procedimentale) e la connessa disposizione di integrazione del contraddittorio, nel quadro del bilanciamento dei valori in gioco che, modulato in relazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall’eventuale (non prevedibile) overruling, consente e impone la rimessione in termine (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. St., Sez. IV, nn. 4703/2012, 677/2012, 2968/2011, 2096/2010.<br />
(2) Cfr., Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso r.g.a.n. 8752/2013, proposto dalla s.r.l. Esso Italiana, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Siragusa, G. Cesare Rizza e Alessandro De Stefano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza di Spagna, 15; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.g.c.m.), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
s.p.a. Alitalia-Linee aeree italiane, in amministrazione straordinaria, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sezione I, n. 9261/2013, resa tra le parti e concernente <i>sanzioni per comportamento anticoncorrenziale</i>.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante appellata.<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014, il Consigliere Maurizio Meschino e uditi, per le parti, gli avvocati Alessandro De Stefano, Mario Siragusa, G. Cesare Rizza e l’avvocato dello Stato Anna Colabolletta.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il provvedimento 14 giugno 2006 n. 15604, emesso a conclusione del procedimento istruttorio n. I641, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in seguito Autorità), sanzionava le società Eni s.p.a., Esso Italiana s.r.l., Kuwait Petroleum Italia s.p.a., Shell Italia s.p.a., Shell Italia Aviazione s.r.l., Tamoil Italia s.p.a. e Total Italia s.p.a., per aver messo in atto un&#8217;intesa unica e complessa, che aveva ripartito il mercato della fornitura di <i>jet fuel</i> (carburante per aerei a turbina) e impedito l&#8217;ingresso di nuovi operatori, nonché per aver attuato un intenso e continuativo scambio d’informazioni idonee al raggiungimento di tali obiettivi, in violazione dell&#8217;articolo 81 del Trattato U.e..<br />
Il provvedimento veniva impugnato e fatto salvo dal giudice amministrativo, anche nel secondo grado di giudizio.<br />
2. In seguito, con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2013, Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. conveniva in giudizio Esso Italiana s.r.l., insieme con Eni s.p.a. e Kuwait Petroleum Italia s.p.a., dinanzi al Tribunale civile di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni, asseritamente subìti a causa dell&#8217;intesa così accertata ed indicati in oltre 900 milioni di euro.<br />
3. La Esso, rappresentando la necessità di accedere a documenti acquisiti al fascicolo del sopra citato procedimento, onde apprestare adeguatamente in causa le proprie difese, con istanza 25 marzo 2013, chiedeva all’Autorità, in via principale, di accedere ed estrarre copia integrale o di tutti i documenti acquisiti al fascicolo istruttorio del relativo procedimento, ovvero, in subordine, di un numero di documenti, provenienti da Alitalia o relativi alla sua posizione, parzialmente o totalmente coperti dal segreto, o di tutti i documenti versati nel fascicolo del procedimento, dopo la data di chiusura della fase istruttoria.<br />
L’Autorità, con il provvedimento 24 aprile 2013 n. 25802, respingeva l’istanza, ricordando che la Esso, in quanto parte del procedimento, avrebbe già posseduto la documentazione richiesta, nella versione accessibile alle parti, e che il T.a.r. per il Lazio avrebbe respinto un’analoga richiesta, fatta da Alitalia in riferimento allo stesso procedimento, con la sentenza n. 1344/2012, affermante con chiarezza che <i>“le prerogative di cui all’art. 24, comma 7, della legge 241 del 1990 non possono risultare più ampie di quelle riconosciute dall’art. 13 del d.P.R. n. 217/1998 alle parti nel corso del procedimento. Non appaiono quindi sussistere i presupposti per consentire a codesta società di accedere a documenti richiesti, in quanto coperti da riservatezza ai sensi del suddetto art. 13, commi 2 e 3”</i>.<br />
4. La s.r.l. Esso Italiana (in seguito solo ricorrente), con il ricorso n. 4902/2013, proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, chiedeva:<br />
-a) l’annullamento del detto provvedimento dell’Autorità e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;<br />
&#8211; b) l’accertamento del diritto di accedere e di estrarre copia degli atti del suddetto procedimento e che fosse disposta: 1) in via principale, l’esibizione immediata di tutti i documenti acquisiti al fascicolo del procedimento A.g.c.m. n. I641, nella lo<br />
5. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione I, con la sentenza n. 9261/2013, dichiarava il ricorso inammissibile, compensava le spese di lite in ragione della metà e condannava la Esso alla rifusione del residuo in favore dell’Autorità, liquidandolo in euro duemilacinquecento/00.<br />
6. Con l’appello in epigrafe si chiede l’annullamento della sentenza di primo grado e con ciò che sia disposta, ai sensi dell’art. 116, c.p.a., l’esibizione immediata:<br />
&#8211; in via principale, di tutti i documenti acquisiti al fascicolo istruttorio del procedimento dell’Autorità n. I641, nella versione non coperta dal segreto;<br />
&#8211; ove ciò non sia ritenuto praticabile, in via subordinata: a) di tutti i documenti del fascicolo istruttorio provenienti da Alitalia e parzialmente o totalmente secretati, identificati, nell’indice allegato alla comunicazione delle risultanze istruttorie<br />
In estremo subordine, ove questo Consiglio di Stato ritenesse di non potersi pronunciare nel merito, si chiede di disporre il rinvio al T.a.r. per il Lazio, Roma, affinché il giudizio ivi prosegua e venga definito, previa integrazione del contraddittorio.<br />
7. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2014 la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Nella sentenza di primo grado si procede, in via preliminare, ad accertare se, ai sensi dell’art. 116, c.p.a., il ricorso sia inammissibile per omessa notificazione ad almeno un controinteressato e si afferma al riguardo, in sintesi, che:<br />
&#8211; nella specie, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. <i>c</i>), legge n. 241/1990, l’Alitalia ha di certo la qualità di controinteressato nel giudizio instaurato dalla Esso, poiché la documentazione richiesta potrebbe ledere il suo diritto alla riservate<br />
&#8211; non varrebbe in contrario la deduzione della ricorrente per cui, non avendo l’Autorità applicato nel procedimento <i>de quo</i> l’art. 3, d.P.R. n. 184/2006 (<i>Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi</i>), per i<br />
&#8211; tale soluzione non è infatti condivisibile &#8211; prosegue il primo giudice &#8211; poiché subordina l’individuazione del controinteressato nel processo, spettante al giudice secondo la normativa processuale, alla condotta tenuta dall’amministrazione durante l’ant<br />
2. Nell’appello:<br />
-a) si censura, anzitutto, la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, affermando che la giurisprudenza del Consiglio di Stato &#8211; non condivisa in primo grado &#8211; risponderebbe nel modo più efficace alla <i>ratio</i> della disciplina sulla partecipazione<br />
-b) ciò rilevato, si deduce altresì che comunque il primo giudice, una volta ritenuti sussistenti interessi confliggenti di terzi, avrebbe al più dovuto qualificare la mancata notificazione come errore scusabile e disporre l’integrazione del contraddittor<br />
3. Il collegio condivide la censura per cui nel caso in esame si sarebbe dovuto riconoscere alla ricorrente l’errore scusabile e disporre l’integrazione del contraddittorio, per le ragioni che ora si espongono.<br />
All’atto della notificazione del ricorso di primo grado (in data 27 maggio 2013) risultava infatti alla ricorrente un ribadito orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ove la stessa amministrazione non individui soggetti suscettibili di subìre un pregiudizio dall’accoglimento dell’istanza di accesso, il ricorso proposto non è inammissibile per difetto di notificazione ad uno dei controinteressati, come affermato nelle citate sentenze di questo Consiglio (sez. IV, n. 2093/2010 e n. 2968/2011) nonché, si soggiunge, confermato anche successivamente (Sez. VI, n. 677 e n. 4703 del 2012).<br />
Sussisteva perciò oggettivamente la situazione per cui poteva dirsi creata sul piano fattuale “<i>l’apparenza di una regola …conforme</i>” e quindi ingenerato nella ricorrente l’affidamento circa la sussistenza di un corrispondente indirizzo ermeneutico, “<i>in assenza di indici di prevedibilità della correlativa modificazione</i>” (Cass. civ., sez. un., sent. 11 luglio 2011 n. 15144).<br />
Pertanto, nel momento in cui il primo giudice ha ritenuto di non applicare l’indirizzo giurisprudenziale sopra esposto e contestualmente ha altresì espressamente individuato almeno un controinteressato (Alitalia), si è determinata una peculiare situazione processuale atta a giustificare la concessione dell’errore scusabile e la connessa disposizione d’integrazione del contraddittorio, nel quadro del bilanciamento dei valori in gioco che, modulato in relazione “<i>alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall’eventuale (non prevedibile) </i>overruling”, consente e impone la rimessione in termine (Cass. civ., sez. un. cit.).<br />
Ciò rilevato, si deve concludere che sussistono le condizioni per l’annullamento con rinvio della gravata sentenza al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., al fine dell’integrazione del contraddittorio.<br />
La particolarità della questione esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) annulla l’impugnata sentenza n. 9261/2013 del T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione I, con correlativo rinvio al primo giudice, per la necessaria integrazione del contraddittorio, come da motivazione.<br />
Oneri del doppio grado di giudizio compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />
Carlo Mosca, Consigliere<br />
Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2014-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1120</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1120/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1120</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Sinatra Cofely Italia S.p.A.; Sovigest – Società Valorizzazione Immobiliari e Gestioni S.p.A.; Ingenium Real Estate S.p.A. (Avv.ti C.G. Cardia, E. e F. Lubrano) c/ INPS (Avv.ti G. De Ruvo, D. Anziano, L. Policastro); Romeo Gestioni S.p.A. (Avv.ti R. e R. Ferola, B.L. Napolitano); CNS &#8211; Consorzio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1120</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Sinatra<br /> Cofely Italia S.p.A.; Sovigest – Società Valorizzazione Immobiliari e Gestioni S.p.A.; Ingenium Real Estate S.p.A. (Avv.ti C.G. Cardia, E. e F. Lubrano) c/ INPS (Avv.ti G. De Ruvo, D. Anziano, L. Policastro); Romeo Gestioni S.p.A. (Avv.ti R. e R. Ferola, B.L. Napolitano); CNS &#8211; Consorzio di Servizi società Cooperativa (Avv.ti A. Clarizia, S. Astorri, E. Perrettini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale – Nuovo aggiudicatario – Verifica dei requisiti ex art. 48, co. 2, D.Lgs. 163/2006 – Natura – Atto non confermativo della verifica precedentemente effettuata – Atto indefettibile per la stipula del contratto di aggiudicazione – Conseguenze – Istanza cautelare – Accoglimento.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale – Nuovo aggiudicatario – Verifica dei requisiti ex art. 48, co. 2, D.Lgs. 163/2006 – Ricorso autonomo – Ammissibilità – Ragioni – Conseguenze – Istanza cautelare – Accoglimento.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicatario risultante da giudicato – Verifica dei requisiti ex art. 48, co. 2, D.Lgs. 163/2006 – Istanza cautelare – Accoglimento – Ragioni – Gravi inadempimenti accertati con giudicato civile – Valutazione in sede istruttoria – Insufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di appalti di servizi, va sospesa la determinazione con la quale la S.A. verifica positivamente i requisiti dell’aggiudicatario risultante da scorrimento di graduatoria a seguito di giudicato amministrativo, trattandosi di atto: a) non meramente confermativo della precedente verifica dei requisiti operata a carico della controinteressata, scaturendo da autonoma istruttoria; b) configurante presupposto indefettibile per la stipulazione del contratto (1) ex art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale l’aggiudicazione definitiva e la relativa approvazione non sono efficaci sino a che non vi sia stata la prescritta verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, disciplinata dall’art. 48, comma 2, Codice degli Appalti; </p>
<p>2. In materia di appalti di servizi, va sospesa la determinazione con la quale la S.A. verifica positivamente i requisiti dell’aggiudicatario risultante da scorrimento di graduatoria a seguito di giudicato amministrativo, tenuto conto che tale atto, ponendosi nell’area che ha «a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge il giudicato» (2), non è impugnabile con il giudizio di ottemperanza di fronte al medesimo Giudice d’appello che ha statuito l’aggiudicazione alla seconda classificata.</p>
<p>3. In materia di appalti di servizi, va sospesa la determinazione con la quale la S.A. verifica positivamente i requisiti dell’aggiudicatario risultante da scorrimento di graduatoria a seguito di giudicato amministrativo, attesa l’insufficiente valutazione in sede istruttoria circa i rilevanti inadempimenti della controinteressata, acclarati con sentenza civile passata in giudicato, salva la piena discrezionalità della Stazione Appaltante nel valutare la rilevanza di tali fatti ai fini dell’instaurazione del nuovo rapporto contrattuale con la attuale aggiudicataria.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 10.<br />
(2) Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1857 del 2014, proposto da:</p>
<p>Soc Cofely Italia Spa (Mandataria), Soc Sovigest &#8211; Società Valorizzazione Immobiliari e Gestioni Spa, Soc Sovigest &#8211; Società Valorizzazione Immobiliari e Gestioni Spa (Mandante), Soc Ingenium Real Estate Spa, Soc Ingenium Real Estate Spa (Mandante) in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Carlo Geronimo Cardia, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso Studio Legale Lubrano &#038; Associati in Roma, via Flaminia, 79, come da procura in calce al ricorso;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona el Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano, Lucia Policastro, con domicilio eletto presso Gaetano De Ruvo in Roma, via Cesare Beccaria, 29; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Soc Romeo Gestioni Spa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Ferola, Renato Ferola, Bianca Luisa Napolitano, con domicilio eletto presso Raffaele Ferola in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br />
Cns &#8211; Consorzio di Servizi Società Cooperativa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Stefano Astorri, Enzo Perrettini, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;<br />
Soc Europa Gestioni Immobiliari; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>PREVIA SOSPENSIONE DELL&#8217;EFFICACIA, DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DELL’I.N.P.S. 30 GENNAIO 2014, N. 3, CON LA QUALE LA GARA INDETTA DALL’INPS PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E DI RAPPORTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO DEL MEDESIMO È STATA AGGIUDICATA ALLA SOCIETÀ ROMEO GESTIONI S.P.A., DOPO AVERE POSITIVAMENTE VERIFICATO I REQUISITI DELLA STESSA.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di Soc Romeo Gestioni Spa e di Cns &#8211; Consorzio di Servizi Società Cooperativa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato che, all’esame sommario proprio della fase cautelare:<br />
1) allo stato degli atti non paiono fondate le eccezioni di rito proposte dalle parti resistenti, in quanto:<br />
1-a) la attuale posizione in graduatoria della ricorrente è utile a radicarne la legittimazione alla impugnazione in esame, attese la intervenuta estromissione del RTI Prelios (originario aggiudicatario) in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 60362013 in atti, nonché la esclusione dalla graduatoria del terzo graduato consorzio CNS ad opera della stazione appaltante e la perdita di efficacia del decreto cautelare ottenuto da tale concorrente nell’ambito del giudizio n.r.g. 80702011 incardinato davanti a questo TAR, non essendo seguita misura cautelare collegiale;<br />
1-b) non pare sussistere la dedotta tardività dell’impugnazione, posto che la verifica dei requisiti di aggiudicazione in capo alla controinteressata del giudizio definito con la decisione n. 60632013 del Consiglio di Stato, effettuata in ottemperanza a quanto testualmente disposto da tale sentenza, appare comunque atto indefettibile ai sensi dell’art. 11 comma VIII del d. lgs. n. 1632006, per cui l’aggiudicazione definitiva e la relativa approvazione non sono efficaci sino a che non vi sia stata la prescritta verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, disciplinata dall’art. 48 comma II, con le seguenti conseguenze sul piano processuale:<br />
1-b-1) l’atto impugnato non appare meramente confermativo della precedente verifica dei requisiti operata a carico della controinteressata, tanto da scaturire da autonoma istruttoria (censurata da parte ricorrente);<br />
1-b-2) tale atto è indefettibile presupposto per la stipulazione del contratto, poichè (come affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 25.2.2014), l’adempimento di cui all’art. 48, comma secondo incide in modo diretto sull’esito operativo della procedura, condizionando l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; si tratta quindi di un “<i>adempimento essenziale per la definizione del procedimento in connessione con il suo scopo poiché, se la verifica è positiva, viene stipulato il contratto, se manca, si procede al ricalcolo della soglia di anomalia e all’eventuale nuova aggiudicazione, con effetto determinante, in entrambi i casi, per la conclusione efficace della procedura</i>”.<br />
1-b-3) il medesimo atto non pare impugnabile con il giudizio di ottemperanza di fronte al medesimo Giudice d’appello che ha statuito l’aggiudicazione alla seconda classificata, giacchè –per quanto detto sopra- si pone nell’area che ha “<i>a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel giudicato</i>” (passo da A.P. n. 22013);<br />
2) le censure proposte dalla ricorrente non paiono prive di profili di fondatezza nella parte in cui denunziano la insufficiente valutazione, in sede istruttoria, delle vicende legate a rilevanti inadempimenti della controinteressata verso gli Enti previdenziali cui l’INPS è successore a titolo universale, acclarati anche in una sentenza civile passata in giudicato del Tribunale di Roma, salva la piena discrezionalità della stazione appaltante nel valutare la rilevanza di tali fatti ai fini dell’instaurazione del nuovo rapporto contrattuale con la attuale aggiudicataria;<br />
3) non paiono <i>prima facie</i> fondate le censure contenute nel ricorso incidentale c.d. escludente, in quanto:<br />
3-a) ai sensi dell’ art. 9 del disciplinare punto b.2) le categorie di qualificazione necessarie per lo svolgimento dell’appalto potevano essere possedute cumulativamente dai partecipanti in RTI;<br />
3-b) l’art. 9 punto a.3 del disciplinare prevedeva che il requisito del fatturato minimo fosse frazionabile senza limiti all’interno del RTI in via di cumulo;<br />
Ritenuta la sussistenza di elementi di pregiudizio sufficienti all’accoglimento della domanda cautelare, correlati al subentro della controinteressata nel servizio in questione;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe, e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
Fissa la data di discussione del ricorso nel merito alla pubblica udienza del 18 giugno 2014, ore di regolamento.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere<br />
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2014-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2014-n-40/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2014-n-40/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.40</a></p>
<p>Pres. G. Silvestri, est. A Carosi Pres. Cons. Ministri, (Avv. M. Massella Ducci Teri) c. Provincia autonoma Bolzano (S. Beikircher) Corte dei conti &#8211; Sezioni regionali -Controllo equilibri bilanci &#8211; Carattere cogente – Ratio. Corte dei conti &#8211; Sezioni regionali &#8211; Controlli &#8211; Carattere non collaborativo ed interdittivo- Ammissibilità Legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2014-n-40/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2014-n-40/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.40</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Silvestri, est. A Carosi<br /> Pres. Cons. Ministri, (Avv. M. Massella Ducci Teri) c. Provincia autonoma Bolzano (S. Beikircher)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte dei conti &#8211; Sezioni regionali -Controllo  equilibri bilanci &#8211;  Carattere  cogente – Ratio. </p>
<p>Corte dei conti &#8211; Sezioni regionali &#8211; Controlli &#8211; Carattere non collaborativo ed interdittivo- Ammissibilità</p>
<p> Legge finanziaria Prov. Bolzano n. 22/2012, art. 12 &#8211; Istituzione organismo autonomo di controllo &#8211; Attribuzione esclusiva &#8211;  Sottrazione funzioni  istituzionali Corte conti &#8211; Contrasto art. 81 e 117 Cost.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio  e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. </p>
<p>Il controllo di legittimità e regolarità contabile di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL sui i  bilanci preventivi e i rendiconti  consuntivi  degli  enti  locali  si risolve nel giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste e la stretta correlazione di tale attività di  verifica con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla stessa Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali e tali misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. </p>
<p> Considerato che il sindacato di legittimità e regolarità sui conti esercitato dalla Sezioni regionali della Corte dei conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie,  l’art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 viola gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. e gli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale e, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto sottrae – per acquisirlo alla sfera funzionale della Provincia, in assenza di previsione statutaria – alla Corte dei conti, organo a ciò deputato dal legislatore statale, il sindacato sulla legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare il rispetto – in detto ambito provinciale – dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, alla cui attuazione detti enti concorrono.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, comma 1, 12 e 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-6 marzo 2013, depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2013.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;<br />
udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />
udito l’avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stephan Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2013, con ricorso notificato a mezzo posta il 1° – 6 marzo 2013 e depositato in data 7 marzo 2013, ha promosso questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – legge finanziaria 2013), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2013, Supplemento n. 1.<br />
1.1.– In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 lamentando la violazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.<br />
Espone il ricorrente che l’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate). I commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, sostituiscono gli articoli 7-bis e 7-quater, della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 e prevedono l’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i proprietari di veicoli a metano o a gas metano liquido (GPL), nonché per i proprietari di veicoli con alimentazione ibrida a idrogeno. Il successivo comma 3 della disposizione censurata, nel disciplinare i servizi di esazione, introduce, nella stessa legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, l’art. 11-bis (rubricato «Corrispettivi per il servizio di esazione») secondo il quale l’assessore provinciale alle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonché il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica è assunto dalla Provincia.<br />
Il comma 4, che inserisce il comma 5-quater nell’art. 21-bis della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 , a sua volta, prevede che agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate e aventi natura giuridica diversa da quella di azienda pubblica per il servizio alla persona (APSP), spetta, dal 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato.<br />
Il comma 5, del citato art. 1, inserisce nell’art. 21-bis della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 i commi 13-bis e 13-ter, che introducono riduzioni a deduzioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.<br />
Il comma 6 della disposizione che si censura, che sostituisce l’art. 21-quinquiesdecies della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, infine, fissa l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) per l’anno 2012 al 9,5 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 9 per cento.<br />
Tali disposizioni, secondo il ricorrente, introdurrebbero agevolazioni fiscali, assunzioni a carico della Provincia del costo per il servizio di esazione, deduzioni da base imponibile IRAP e riduzioni di aliquota; alcune di esse (commi 4 e 6) avrebbero anche effetto retroattivo, applicandosi i benefici dalla stessa previsti per l’anno 2012 e tutte, indistintamente, comporterebbero minori entrate. Nondimeno, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, il minor gettito, non sarebbe stato quantificato, né sarebbero stati indicati i relativi mezzi di copertura. Per tali motivi l’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost. e con i principi che sovrintendono alla potestà legislativa della Provincia, come fissata nello statuto speciale.<br />
1.2.– Lo Stato impugna poi l’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 lamentando la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.<br />
Espone il ricorrente che l’art. 2 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 (Agevolazioni nell’ambito dell’imposta municipale propria – IMU – e disposizioni sul catasto), inserendo nell’art. 1, relativo alla «Potestà regolamentare del comune in materia di imposta municipale propria», al comma 1, dopo la lettera h), la seguente ulteriore lettera: «i) agevolazione, consistente in una detrazione d’imposta, per le abitazioni (categoria catastale A) e per le unità immobiliari (categoria catastale D) che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell’impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale».<br />
Tale disposizione, secondo lo Stato, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto eccederebbe dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano in base alle disposizioni del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e detterebbe disposizioni difformi dalla normativa nazionale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», in violazione, quindi, dell’art. 117, terzo comma, Cost. Osserva in proposito il ricorrente che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), all’art. 1, comma 380, detta alcune modifiche all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata istituita l’IMU. In particolare, la lettera a) del richiamato art. 1, comma 380, prevede la soppressione del comma 11 del citato art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, che ha disposto la riserva in favore dello Stato del gettito dell’imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, consentendo, peraltro, agli enti locali di incrementare sino a tre punti l’aliquota standard. La norma che si censura si porrebbe, quindi, in contrasto con tali disposizioni. Infatti, rileva il ricorrente che l’art. 2, primo comma, della legge provinciale n. 22 del 2012, nel modificare la precedente legge provinciale n. 8 del 2012, in materia di agevolazioni nell’ambito dell’imposta municipale propria (IMU), avrebbe introdotto un’ulteriore agevolazione, consistente in una detrazione d’imposta, per le abitazioni ricomprese nella categoria catastale A e per le unità immobiliari comprese nella categoria catastale D, «che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze [&#8230;] di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell’impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». Tale detrazione, prosegue il ricorrente, che ricalcherebbe la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta prevista dall’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, costituirebbe nella sostanza un’agevolazione a favore di tutte le unità immobiliari di cui alla categoria catastale A (in particolare, abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) e D (opifici industriali e commerciali), di proprietà di imprese e utilizzati come abitazione dal titolare dell’impresa e dal suo nucleo familiare.<br />
In proposito, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che, con riferimento agli immobili compresi nella categoria catastale D, la detrazione introdotta dalla norma provinciale in esame a favore di questa tipologia di immobili verrebbe ad incidere sulla quota di gettito del tributo riservata ora allo Stato.<br />
1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, denunciandone la violazione degli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost.<br />
Espone in proposito il ricorrente che l’art. 12, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano n. 22 del 2012, modifica la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), inserendo nell’art. 23 (recte: art. 24), prima dell’ultimo periodo del comma 1, il seguente periodo: «Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi».<br />
Tale disposizione, secondo il ricorrente, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto viola gli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché l’art. 79 dello statuto speciale, approvato con il d.P.R. n. 670 del 1972. Espone in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), all’art. 148, prevede la disciplina dei controlli esterni sulla gestione degli enti locali ed all’art. 148-bis disciplina il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.<br />
In particolare, l’art. 148 prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino la legittimità e la regolarità delle questioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.<br />
L’art. 148-bis, a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.<br />
La norma censurata, secondo il ricorrente, disponendo che l’organismo di valutazione, istituito presso la Direzione generale della Provincia, eserciti le funzioni di controllo di cui ai richiamati artt. 148 e 148-bis del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, contrasterebbe con la normativa statale richiamata, nonché con l’art. 79 dello statuto speciale del Trentino Alto-Adige.<br />
Al riguardo, si evidenzia da parte della difesa statale che i controlli previsti dalla citata norma statutaria sarebbero connessi ai compiti attribuiti alle Province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno, di provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento ai propri enti locali ed enti strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all’art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché di vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei predetti enti. In ogni caso, si prosegue, tali controlli non potrebbero considerarsi sostitutivi di quelli ordinariamente esercitati dalla Corte dei conti, considerato, peraltro, che le Province autonome dovranno, in ogni caso, dare notizia degli esiti dei propri controlli alla competente sezione della Corte dei conti medesima. A sostegno di quanto sopra esposto, il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 1995, aveva evidenziato che le disposizioni contenute negli statuti speciali in materia di controlli non precludono che possa essere istituito dal legislatore un tipo di controllo che abbia ad oggetto l’attività amministrativa, considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che debba essere eseguito, non già in rapporto a parametri di stretta legalità, ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento. <br />
La difesa statale richiama inoltre la sentenza n. 64 del 2005 che, nel sancire l’eliminazione dei controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali a seguito dell’abrogazione del primo comma dell’art. 125 e dell’art. 130 Cost., non aveva escluso la persistente legittimità dell’attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, ed anche la sentenza n. 267 de1 2006, che aveva sancito che il controllo sulla gestione costituisce un controllo successivo ed esterno all’Amministrazione. <br />
Espone il ricorrente che l’estensione di tale controllo a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, è il frutto di una scelta del legislatore che ha inteso superare la dimensione un tempo “statale” della finanza pubblica riflessa dall’art. 100 Cost. ed ha riconosciuto alla Corte dei conti, nell’ambito del disegno tracciato dagli artt. 97, primo comma, 28, 81 e 119 Cost., il ruolo di organo posto al servizio dello “Stato – comunità”, quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. Tale impostazione avrebbe peraltro assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, tra cui, in particolare, l’obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. In tale contesto, essenzialmente volto a salvaguardare l’equilibrio complessivo della finanza pubblica, si inserirebbe, secondo il ricorrente, il controllo affidato alle sezioni regionali della Corte dei conti, il cui compito è di verificare, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. <br />
Pertanto, conclude il patrocinio dello Stato, l’articolo 12, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto eccederebbe dalle competenze statutarie di cui agli artt. 8, 9 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché dalla competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento di finanza pubblica», prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, Cost., ed estesa, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), alla Provincia autonoma di Bolzano quale forma di autonomia più ampia, cui la Provincia, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Rammenta in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri che, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni e Province ad autonomia ordinaria in base all’art. 119 Cost., si impone anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.<br />
1.4.– Lo Stato impugna infine l’art. 23, commi 2 e 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 denunciandone la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.<br />
Tale norma modifica la legge provinciale 2 dicembre 1985, n.16 (Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone).<br />
In particolare, il comma 2 dell’articolo censurato, prevede che l’assessore provinciale, competente in materia di trasporto di passeggeri su strada e rotaia, «[&#8230;] è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l’istituzione dei servizi di trasporto dell’impresa incaricata, un importo fino ad un massimo del 70 per cento sul costo del servizio».<br />
Il successivo comma 10 dell’art. 23 aggiunge un comma all’art. 16 della legge prov. Bolzano n. 16 del 1985, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi.<br />
Osserva il ricorrente che le predette disposizioni provinciali non prevedrebbero alcun limite al costo del servizio e conseguentemente non fornirebbero contezza dell’importo che l’assessore provinciale potrà corrispondere. Tali norme sarebbero pertanto suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati, per i quali non è indicata alcuna copertura finanziaria.<br />
Per tali motivi, secondo il ricorrente, l’art. 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost. e con i principi che sovrintendono alla potestà legislativa della Provincia, come fissata nello statuto speciale.<br />
2.– Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano.<br />
2.1.– La resistente, in ordine all’impugnazione dell’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, con il quale è stata inserita, dopo la lettera h) del comma 1 dell’art. 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 (Agevolazioni nell’ambito dell’imposta municipale propria – IMU – e disposizioni sul catasto), la lettera i), eccepisce la cessata materia del contendere.<br />
2.2.– Sulla asserita illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., la Provincia autonoma osserva che i commi 1 e 2 dell’art. 1 di detta legge avrebbe semplicemente reso uniformi le disposizioni contenute nella legge provinciale n. 9 del 1998, laddove in taluni casi veniva utilizzata la parola «veicolo» e in altri la parola «autoveicolo». La nuova formulazione di tali disposizioni costituirebbe, dunque, una modifica meramente formale, volta al mero miglioramento lessicale del testo. Inoltre, dal punto di vista finanziario, prosegue la resistente, la modifica introdotta non svolgerebbe alcun effetto, in quanto i motoveicoli, categoria inclusa nei veicoli assieme agli autoveicoli, non sono possibili destinatari delle agevolazioni, per la semplice ragione che non risultano ancora in circolazione motoveicoli a metano, GPL, ibridi e tantomeno ad idrogeno.<br />
2.3.– Quanto all’art. 1, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la Provincia autonoma evidenzia che si tratterebbe di una minore entrata di circa 600.000 euro annui, della quale sarebbe stato tenuto conto nel bilancio per l’anno finanziario 2013 approvato con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l&#8217;anno finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015), dove all’unità previsionale di base n. 112 è previsto un aumento di gettito pari a 5,5 milioni di euro rispetto all’anno finanziario 2012 e quindi tale minore entrata troverebbe copertura nel maggior gettito previsto. <br />
2.4.– Con riguardo al comma 4 dell’impugnato art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la resistente rammenta che eventuali esenzioni o riduzioni dell’aliquota speciale dell’IRAP da parte delle Province autonome sono consentite dalla modifica dell’art. 73 dello statuto d’autonomia, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2010 (sentenza n. 357 del 2010) e, comunque, precisa la Provincia autonoma di Bolzano, di tale minore entrata sarebbe stato debitamente tenuto conto nella legge di bilancio (è richiamata la relazione accompagnatoria al disegno di legge provinciale laddove la minore entrata è stata stimata in circa euro 1.100.000,00 a carico del bilancio 2013, ed è stata altresì indicata la copertura della minore entrata, individuandola nella minore spesa per contributi alle strutture in questione).<br />
2.5.– Con riguardo al comma 5 dell’impugnato art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, si evidenzia che esso non introdurrebbe agevolazioni per soggetti già contribuenti sul territorio provinciale.<br />
Quindi, secondo la resistente, tale disposizione non potrebbe produrre perdite di gettito rispetto agli esercizi precedenti ma, verosimilmente, un maggior gettito dovuto all’insediamento di nuove spese nel territorio provinciale. Parimenti, secondo la Provincia autonoma, anche per i «buoni per la conciliazione famiglia e lavoro», erogabili da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti, la relazione al disegno di legge relativo alla finanziaria ha previsto che la modifica introdotta non produca effetti stimabili sul bilancio 2013.<br />
2.6.– Infine, con riferimento al comma 6 dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, evidenzia la resistente che la riduzione di gettito derivante dalla fissazione dell’aliquota al 9 per cento è stimata in euro 400.000,00 circa. Tale importo, si prosegue, sarebbe ampiamente compensato dall’aumento di gettito del tributo in questione, registrato già nel corso del 2012 e ritenuto costante per il 2013; quindi, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, le predette disposizioni troverebbero comunque la loro copertura nella previsione delle maggiori entrate, giusta la legge di bilancio approvata con legge provinciale n. 23 del 2012<br />
2.7.– Con riguardo all’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la Provincia espone che l’art. 11-bis (rubricato «Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano») del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) così come inserito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, prevede espressamente che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». Anche il d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce all’art. 1, comma 2, che le disposizioni del medesimo testo unico non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.<br />
Sulla base di questa premessa, secondo la Provincia autonoma, si dovrebbe escludere in linea principio che le nuove disposizioni si applichino direttamente in Provincia di Bolzano e che comunque spetti alla Provincia autonoma di Bolzano adeguare le proprie disposizioni a tali novità legislative.<br />
Con l’art. 12, comma 3, della legge n. 22 del 2012 la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe quindi dato unicamente attuazione alle novità derivanti dal predetto decreto-legge affidando all’organismo di valutazione, istituito presso la Direzione generale della Provincia, le funzioni di controllo attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi.<br />
Nel caso di specie, trattasi, da un lato, di un controllo esterno sugli enti locali da parte della Corte dei conti (art. 148, comma 1) e del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 148, comma 2) con eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria (art. 148, comma 4) e, dall’altro lato, del rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali (art. 148-bis) con esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali con obbligo di trasmissione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (art. 148-bis, comma 3).<br />
Si tratterebbe quindi, secondo la resistente, di una peculiare procedura di controllo ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.<br />
In proposito, la Provincia autonoma di Bolzano espone che essa è dotata, tra l’altro, di autonomia finanziaria ai sensi delle disposizioni comprese nel Titolo VI dello statuto speciale e che, nel quadro delle regole relative a tale autonomia, l’art. 79 regola in modo esaustivo i modi in cui la Provincia concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e gli artt. 80 e 81 attribuiscono alla Provincia competenza legislativa concorrente in materia di finanza locale. A sua volta, si prosegue, il Titolo VII dello statuto speciale disciplina i rapporti fra Stato, Regione e Provincia. Ne deriverebbe, secondo tale prospettazione, che la materia dei controlli statali sugli enti locali dovrebbe ritenersi rientrare in tale Titolo, e che quindi l’integrazione e l’attuazione delle norme statutarie potrà essere compiuta solo dalle norme di attuazione adottate ai sensi dell’art. 107 dello statuto. Per quel che riguarda i controlli della Corte dei conti, la Provincia autonoma richiama in particolare il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti). Inoltre, la Provincia autonoma evidenzia che i controlli che gli organi statali possono svolgere sulla Provincia autonoma di Bolzano (e sugli enti locali in essa compresi) sono regolati dalle norme di attuazione, in particolare dal d.P.R. n. 305 del 1988: infatti, l’art. 2, comma 1, di tale decreto dispone che «il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento»; l’art. 6 stabilisce che «per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento dell’attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l’esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l’ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti».<br />
In base al comma 2, «Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati», ed il comma 3 dispone che «il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili».<br />
Il comma 3-bis stabilisce poi che, «In attuazione e per le finalità di cui all’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».<br />
In base al comma 3-ter, «La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».<br />
L’art. 10 del d.P.R. n. 305 del 1988, infine, disciplina il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e di quello delle Province di Trento e di Bolzano, ad opera delle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige.<br />
Da tutto quanto sopra esposto si dovrebbe dedurre, secondo la Provincia autonoma, che le norme di attuazione ammettono un solo controllo statale in relazione alla Provincia autonoma di Bolzano, costituito dal controllo sulla gestione in senso stretto, dato che l’art. 6, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 305 del 1988 precisa che: «il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili», ed il comma l rinvia alle leggi statali per lo svolgimento di tale controllo e non per l’individuazione di ulteriori controlli. <br />
Inoltre, prosegue la resistente, dall’art. 6 risulta anche che il controllo sulla finanza degli enti locali è affidato alla Provincia dall’art. 79, comma 3, ultimo periodo, dello statuto e dalle stesse norme di attuazione, e che ulteriori controlli sulla «regolare gestione finanziaria», con funzione collaborativa, possono essere richiesti dalle Province, ma – si obietta – certo non imposti dallo Stato.<br />
Il d.P.R. n. 305 del 1988, secondo la resistente, detterebbe in sostanza una disciplina completa dei controlli della Corte dei conti nella Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto della particolare autonomia finanziaria configurata dall’art. 79 dello statuto speciale e dalla struttura della relazioni tra lo Stato e la Provincia. <br />
L’integrazione di tale disciplina non potrebbe avvenire pertanto che con ulteriori norme di attuazione, emanate con l’apposita procedura in commissione paritetica, e non unilateralmente, ad opera del legislatore statale.<br />
In merito, secondo la Provincia autonoma, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 267 del 2006, invocata dalla difesa dello Stato, avrebbe in realtà confermato che la disciplina dei controlli statali sulle Regioni a statuto speciale è riservata alle norme di attuazione.<br />
Tanto sarebbe poi stato ulteriormente ribadito, si prosegue, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), il cui art. 20 stabilisce che «1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 [Regioni] e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio dei bilanci di cui all’articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle re¬lative norme di attuazione. 2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1». Tale disposizione confermerebbe quindi, secondo la Provincia autonoma, che l’unico controllo possibile sulle Regioni è quello di gestione e che, per le Regioni a statuto speciale, la materia spetta alle norme di attuazione.<br />
Espone inoltre la resistente che la Provincia autonoma di Bolzano ha ritenuto comunque opportuno adeguarsi ai principi ricavabili dalle disposizioni di cui agli artt. 148 e 148-bis senza attendere l’emanazione di nuove norme di attuazione, ma ovviamente assegnando ad un proprio organo indipendente il controllo sugli enti locali. <br />
In proposito, secondo la Provincia autonoma, se si interpretassero diversamente le due predette norme, esse dovrebbero ritenersi costituzionalmente illegittime, in quanto introdurrebbero un controllo di regolarità finanziaria diverso da quello di gestione in senso stretto previsto dalle norme di attuazione, facendo derivare dal nuovo controllo obblighi di regolarizzazione e sanzioni. Tale controllo non avrebbe affatto carattere collaborativo e non sarebbe finalizzato a portare determinate situazioni nella consapevolezza della Provincia autonoma di Bolzano, affinché questa istituisca i rimedi che autonomamente individua, ma sarebbe un controllo dal cui esercizio deriverebbero effetti giuridici vincolanti e, in ipotesi di non attuazione delle correzioni così divenute obbligatorie, specifiche misure sanzionatorie. Sarebbe, quindi, un controllo dal quale deriverebbe una precisa limitazione giuridica dell’autonomia costituzionale garantita alla Provincia, mentre proprio la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto che i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale sono dominati dal principio dell’accordo, che mancherebbe del tutto nel caso specifico.<br />
Osserva ulteriormente la Provincia autonoma di Bolzano che l’art. 148 sopra menzionato introduce anche la possibilità di verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali, da parte del competente Ministero anche attraverso le rilevazioni tramite il SIOPE.<br />
Il SIOPE è il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche; esso nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria generale dello Stato, la Banca d’Italia e l’ISTAT, in attuazione dall’articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), ed è disciplinato dall’art. 14, commi da 6 ad 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Dunque, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, l’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000 renderebbe applicabili anche nei confronti degli enti locali siti nella Provincia autonoma di Bolzano verifiche ministeriali «sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Invece, evidenzia la resistente, l’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, richiamato dalla nuova disposizione, prevede «verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e pertanto si dovrebbe convenire che anche sotto tale angolo visuale tale disposizione non potrebbe obbligare direttamente la Provincia autonoma di Bolzano.<br />
In conclusione, secondo la resistente, le disposizioni di cui agli articoli 148 e 148-bis, nella parte in cui attribuiscono ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni regionali della Corte dei conti, in relazione agli enti locali provinciali, poteri di controllo al di là di quanto consentito dallo statuto e dalle norme di attuazione sarebbero in ogni caso illegittimi, qualora fossero intesi nel senso che tali poteri spetterebbero unicamente a tali organi ed alla Provincia autonoma di Bolzano fosse preclusa la disciplina di questi ulteriori poteri di controllo ed ispettivi.<br />
La Provincia autonoma di Bolzano rammenta, inoltre, che l’art. 79, comma 3, dello statuto d’autonomia dispone che, «Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali [&#8230;]», aggiungendo che «Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale» e che «Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». In attuazione di tali norme, l’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 stabilisce che «sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».<br />
Secondo la Provincia autonoma di Bolzano sarebbe dunque chiaro che, in base allo statuto e alle norme di attuazione, spetterebbe alla Provincia la vigilanza finanziaria sugli enti locali siti nella Provincia di Bolzano e quindi legittimamente il legislatore provin¬ciale avrebbe affidato i relativi compiti all’Organismo di valutazione.<br />
Sottolinea inoltre la resistente che tale potere di vigilanza si collega alla generale competenza provinciale in materia di «finanza locale» (art. 80 dello Statuto) e al fatto che è la Provincia che fornisce ai Comuni «idonei mezzi finanziari» (art. 81 dello statuto). In base all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), «le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato […] sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano»; inoltre, «le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all’assunzione di personale, le modalità di ricorso all’indebitamento, nonché le procedure per l’attività contrattuale».<br />
La Provincia autonoma evidenzia altresì che il controllo di cui agli artt. 148 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, non ha carattere meramente collaborativo, dato che «In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione» (art. 148, comma 4) e che «Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria» (art. 148-bis, comma 3).<br />
Al contrario, secondo la Provincia autonoma, l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 escluderebbe che, «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome» la legge statale possa attribuire «agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».<br />
In definitiva, secondo la Provincia autonoma di Bolzano l’applicazione diretta agli enti locali della Provincia di Bolzano delle precitate disposizioni sarebbe in ogni caso illegittima, sia in quanto non si tratta di controlli collaborativi, ma di controlli che esprimono un potere statale di supremazia sugli enti locali, non previsti né ammessi dallo statuto e dalle norme di attuazione, sia in quanto, in precisa e palese contraddizione con lo statuto e le norme di attuazione, istituiscono un potere di controllo sugli enti locali parallelo e concorrente rispetto a quello che è espressamente attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano. E sarebbe quindi per tali motivi, ovvero per evitare qualsiasi duplicazione di controlli, che la Provincia autonoma di Bolzano ha attribuito, in attuazione della potestà legislativa primaria della Provincia in materia di «organizzazione interna», che comprende la potestà di regolare il bilancio provinciale e le verifiche contabili, le funzioni predette al proprio organismo indipendente di valutazione.<br />
2.8.– Con riguardo infine alla censura dei commi 2 e 10 dell’art. 23 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 per asserita mancata copertura finanziaria, la Provincia autonoma osserva che la disposizione impugnata avrebbe in realtà introdotto un limite preciso alle eventuali spese per i servizi autorizzati, cioè un limite massimo di corrispettivo non esistente nella disciplina previgente, ed esso quindi rispetterebbe pertanto pienamente l’art. 81, quarto comma, Cost. Evidenzia in proposito che l’importo massimo del 70 per cento viene valutato sulla base di un preventivo presentato dai richiedenti l’istituzione dei servizi o dell’impresa di trasporto incaricata. La spesa riconosciuta ammissibile è individuata sulla base del percorso chilometrico e di un dettagliato preventivo di spesa; inoltre la copertura finanziaria degli eventuali contributi da riconoscere è indicata dalla disponibilità del capitolo n. 12100.20 del piano di gestione del bilancio provinciale approvato con legge provinciale n. 23 del 2012. Quindi, qualora si dovesse raggiungere per i servizi autorizzati il limite massimo ivi previsto l’assessore provinciale non potrebbe più autorizzare nuovi servizi, in quanto non coperti.<br />
Comunque sia, prosegue la resistente, in ottemperanza all’art. 2 della legge prov. Bolzano n. 17 del 1993, la Provincia dovrà provvedere a definire i criteri per l’attribuzione dei contributi di cui sopra. In ogni caso, la resistente evidenzia che si tratta di un contributo senza imposizioni di obblighi di servizio e senza obblighi per l’amministrazione di concederlo, rientrante quindi nell’ampia discrezionalità amministrativa.<br />
Simile argomento, secondo la Provincia autonoma, dovrebbe valere anche per il comma 2 dell’art. 13 della legge prov. Bolzano n. 16 del 1985, aggiunto dal comma 10 dell’art. 23 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012. La norma ha introdotto un limite nel conteggio dei chilometri di trasferimento ai fini del calcolo del contributo d’esercizio. Secondo la Provincia autonoma, a tanto si sarebbe addivenuti – in un’ottica di risparmio per l’amministrazione pubblica – provvedendo quindi a limitare al 12 per cento (servizio extraurbano) ed al 6 per cento (servizio urbano) gli effettivi chilometri di servizio percorsi da conteggiarsi per il calcolo del contributo ordinario di esercizio. Si tratterebbe, quindi, di un contributo per obblighi di servizio pubblico la cui copertura finanziaria sarebbe comunque data dalla disponibilità del capitolo n. 12100.05 del piano di gestione del bilancio provinciale.<br />
Al riguardo, la Provincia autonoma evidenzia che sino ad oggi, sulla base dell’art. 17 della legge provinciale n. 16 del 1985, anche i chilometri di trasferimento (ove i mezzi adibiti viaggiavano senza passeggeri) erano rimborsati al 100 per cento.<br />
Conclude, quindi, la Provincia autonoma osservando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale per asserita mancata copertura finanziaria delle due norme censurate comporterebbe proprio l’effetto contrario a quello voluto dal legislatore provinciale, e cioè un aumento di spesa.<br />
3.– Successivamente lo Stato, con atto del 6 giugno 2013, depositato in data 3 settembre 2013, ha rinunciato all’impugnazione dell’art. 2, comma 1, della legge prov. n. 22 del 2012, in quanto tale norma è stata abrogata dall’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali). La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia con delibera del 21 giugno 2013, depositata in data 24 luglio 2013.<br />
4.– Con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3), sono stati inseriti i commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 5-ter, 6-bis e comma 2-bis – tutti contenenti disposizioni per la copertura delle spese ivi previste – all’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, nonché il comma 2-bis all’art. 23 della medesima legge provinciale.<br />
In relazione a tali sopravvenienze, lo Stato, con atto del 27 novembre 2013, depositato in data 10 dicembre 2013, ha rinunciato anche all’impugnazione degli artt. 1, commi da 1 a 6, e 23, comma 2. La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato tale ulteriore rinuncia con delibera del 9 dicembre 2013, depositata in data 23 dicembre 2013.<br />
5.– Con memoria depositata in data 24 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha confermato la rinuncia a tutte le questioni, tranne quella relativa all’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, in relazione alla quale ha svolto ulteriori considerazioni. In tale memoria il ricorrente si richiama inoltre a quanto affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2013.<br />
6.– Nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano ha rammentato ulteriormente che spetterebbe alla medesima disciplinare i controlli sugli enti locali in quanto la materia della «finanza locale» sarebbe devoluta alla competenza concorrente della Provincia ai sensi dell’art. 80 dello statuto, come anche confermato dall’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 8, 9 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). <br />
1.1.– L’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 – che aveva previsto il riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposta municipale unica (IMU) per gli immobili ricadenti nella categoria catastale D, non previste dalla disciplina statale – è stato abrogato dall’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali). Per l’effetto il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia alla relativa impugnazione, seguita da accettazione da parte della Provincia.<br />
1.2.– Con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3), sono stati inseriti i commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 5-ter, 6-bis e comma 2-bis – tutti contenenti disposizioni per la copertura delle spese ivi previste – all’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, nonché il comma 2-bis all’art. 23 della medesima legge provinciale.<br />
In relazione a tali sopravvenienze, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione anche degli artt. 1, commi da 1 a 6, e 23, comma 2. La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato tale ulteriore rinuncia.<br />
1.3.– Con la memoria depositata il 24 dicembre 2013 il ricorrente ha confermato la rinuncia a tutte le questioni, tranne che a quella relativa all’art. 12, in relazione alla quale ha svolto ulteriori considerazioni.<br />
Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri non ha menzionato tra le norme per le quali manifestava la volontà di rinunciare il comma 10 dell’art. 23, sicché residua la relativa questione.<br />
1.4.– L’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), sostituendo l’art. 3 ed inserendo nell’art. 24, comma 1, prima dell’ultimo periodo, il seguente: «Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi». In tal modo i controlli previsti negli artt. 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – cosiddetto testo unico enti locali (TUEL) – sono stati attribuiti all’«Organismo di valutazione per l’effettuazione dei controlli», istituito presso la Direzione generale della Provincia.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che l’art. 148 del TUEL prevede che siano le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Ricorda inoltre che il successivo art. 148-bis, a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. <br />
Secondo il ricorrente, la Provincia autonoma di Bolzano, attribuendo tali controlli al proprio «Organismo di valutazione per l’effettuazione dei controlli», avrebbe sottratto le suddette competenze alla Corte dei conti, in violazione degli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 8, 9 e 79, dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Il legislatore provinciale avrebbe esorbitato dalla competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento di finanza pubblica» – prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, Cost. ed estesa ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – spettante alla Provincia autonoma di Bolzano quale forma di autonomia più ampia. Nella memoria depositata in data 24 dicembre 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri si richiama inoltre a quanto affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2013. <br />
1.5.– L’art. 23, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16 (Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone), aggiungendo, dopo il comma 1 dell’art. 16, il seguente comma: «2. Il contributo per i chilometri di trasferimento viene erogato nella stessa misura del costo standard di cui all’articolo 17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio extraurbano il contributo per i chilometri di trasferimento non potrà superare il 12 per cento degli effettivi chilometri di servizio percorsi, mentre per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio urbano lo stesso contributo non potrà superare il 6 per cento. Con delibera della Giunta provinciale possono essere fissate modalità e pure condizioni per scostamenti dalle sopra citate percentuali». <br />
Nel ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri, riferendosi sia al comma 2 che al comma 10 dell’art. 23, lamenta che le citate disposizioni provinciali non prevedrebbero alcun limite al costo del servizio, con la conseguenza che sarebbero suscettibili di comportare maggiori oneri, senza quantificazione ed indicazione di alcuna copertura finanziaria.<br />
2 – In via preliminare deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione agli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1 e 23, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br />
3.– La questione dell’art. 23, comma 10, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. è inammissibile. <br />
Il ricorrente, infatti, non motiva l’eccepita illegittimità costituzionale.<br />
4.– Con riguardo all’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, occorre precisare che, conformemente alla relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, cui rinvia la delibera ad impugnare, le censure sono argomentate solo nei confronti del comma 2. Poiché la delibera ad impugnare, stante la natura politica del ricorso (sentenza n. 278 del 2010), delimita l’oggetto del giudizio e determina in modo inderogabile l’ambito in cui l’Avvocatura dello Stato è chiamata ad esercitare la relativa difesa tecnica (ex plurimis, sentenza n. 149 del 2012), deve ritenersi che in concreto l’oggetto del sindacato di legittimità costituzionale sia circoscritto al citato comma 2.<br />
Tale disposizione stabilisce che l’organismo di valutazione previsto dall’art. 24 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, e successive modifiche, «esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi».<br />
4.1.– Ciò premesso, le questioni sollevate nei confronti dell’art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», ed agli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale sono fondate.<br />
L’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 definisce espressamente il sindacato sui bilanci degli enti locali come controllo finanziario di legittimità e regolarità, mentre l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 recita «1. Le sezioni regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente. 3. Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».<br />
Dal combinato dell’art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 e delle richiamate disposizioni del TUEL emerge che la norma impugnata trasferisce – per quel che riguarda gli enti locali del territorio provinciale – le competenze assegnate dal TUEL alla Corte dei conti ad un proprio organismo di valutazione, modificando ratione loci una funzione di controllo assegnata dalla legge statale alla magistratura contabile. In tal modo la Provincia ritiene di avere esercitato una propria competenza sulla base degli artt. 79, 80 e 81 dello statuto speciale.<br />
4.2.– Questa Corte ha già precisato che la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali del proprio territorio non pone in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo affidato alla Corte dei conti, «in veste di organo terzo (sentenza n. 64 del 2005) a servizio dello “Stato-comunità” (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997), [garante del rispetto] dell’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. Del resto, la necessità di coordinamento della finanza pubblica […] riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della “finanza pubblica allargata”, come già affermato da questa Corte (in particolare, sentenza n. 425 del 2004)» (sentenza n. 267 del 2006). <br />
La coesistenza di competenze parallele della Corte dei conti e degli enti territoriali ad autonomia speciale non comporta affatto – come di seguito meglio precisato – che i controlli così intestati siano coincidenti e sovrapponibili e neppure che la Provincia autonoma sia titolare di una potestà legislativa in grado di concentrarle nella propria sfera di attribuzione.<br />
Innanzitutto, le due tipologie di sindacato attribuite alla Corte dei conti ed alla Provincia autonoma di Bolzano sono ispirate a ragioni e modalità di esercizio diverse, anche con riguardo agli interessi in concreto tutelati; che nel primo caso riguardano la finanza statale nel suo complesso, nel secondo quella provinciale.<br />
4.3.– La diversità finalistica e morfologica tra i controlli in materia finanziaria, di cui possono essere intestatarie le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e quelli spettanti alla Corte dei conti rende opportuno un richiamo circa i vigenti rapporti tra la disciplina del patto di stabilità esterno e quello interno, e – più in generale – tra i vincoli finanziari concordati dall’Italia in ambito comunitario ed i criteri attraverso cui lo Stato ripartisce la portata delle restrizioni tra gli enti del settore pubblico allargato, in primis quelli territoriali. Infatti, è proprio con riguardo alle complesse relazioni finanziarie nascenti da tali obblighi che si pongono in regime di strumentalità le disposizioni contenute nell’art. 148, comma 1, e nell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, come rispettivamente modificato ed introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012.<br />
Il patto di stabilità esterno e, più in generale, i vincoli di finanza pubblica obbligano l’Italia nei confronti dell’Unione europea ad adottare politiche di contenimento della spesa, il cui rispetto viene verificato in relazione al bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche (sentenze n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004). Al fine di assicurare il rispetto di detti obblighi comunitari, è necessario predisporre controlli sui bilanci preventivi e successivi delle amministrazioni interessate al consolidamento, operazione indispensabile per verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli. Questi ultimi, in quanto derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli altri accordi stipulati in materia, sono direttamente riconducibili, oltre che al «coordinamento della finanza pubblica» invocato dal ricorrente, anche ai parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., che vi sono inscindibilmente collegati, poiché nel caso specifico il coordinamento adempie principalmente alla finalità di predisporre strumenti efficaci di sindacato sul rispetto del vincolo gravante sul complesso dei conti pubblici, dalla cui sommatoria dipendono i risultati suscettibili di comparazione per verificare il conseguimento degli obiettivi programmati.<br />
Detti obblighi hanno origine – come già sottolineato da questa Corte (sentenza n. 36 del 2004) – nel momento in cui il patto di stabilità ha assunto cogenza anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche che partecipano al bilancio nazionale consolidato. Quest’ultimo deve corrispondere ai canoni stabiliti dalla stessa Unione europea mentre le sue componenti aggregate, costituite dai bilanci degli enti del settore allargato, sono soggette alla disciplina statale che ne coordina il concorso al raggiungimento dell’obiettivo stabilito in sede comunitaria. <br />
I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.<br />
Dunque, tale tipo di sindacato, che la norma impugnata vorrebbe concentrare nella sfera di attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano, è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale. <br />
Per la sua intrinseca finalità questo tipo di verifica non può essere affidato ad un singolo ente autonomo territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l’imparzialità e l’indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti. Questi ultimi trascendono l’ambito territoriale provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto dialettico con gli interessi della Provincia autonoma sotto il profilo del concreto riscontro delle modalità con cui i singoli enti del territorio provinciale rispettano i limiti di contenimento della spesa.<br />
4.4.– Al riguardo, non è fondata l’eccezione della Provincia autonoma, secondo cui la materia sarebbe dominata – per quel che concerne le autonomie speciali – dal principio dell’accordo, che nel caso di specie mancherebbe completamente. È vero, invece, che la disciplina statale, debitamente integrata da specifici accordi con le autonomie speciali, costituisce parametro normativo per la nuova tipologia di controlli nei confronti degli enti locali, che il legislatore nazionale ha assegnato alla Corte dei conti a far data dall’esercizio 2006. <br />
La Provincia autonoma confonde la disciplina delle modalità di conformazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali – profili suscettibili di accordo, fermo restando il doveroso concorso di queste ultime al raggiungimento degli obiettivi in materia (ex multis, sentenza n. 425 del 2004) – con quella afferente al sindacato uniforme e generale sui conti degli enti locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari, che il legislatore statale ha assegnato alla Corte dei conti in ragione della sua natura di organo posto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012 e n. 267 del 2006).<br />
Acclarato che il contenuto e gli effetti delle pronunce della Corte dei conti non possono essere disciplinati dal legislatore regionale (sentenza n. 39 del 2014), è conseguentemente fuor di dubbio che la Provincia autonoma non possa impadronirsi di tale conformazione del controllo, assumendolo nella propria sfera funzionale.<br />
Dunque, gli accordi con le Regioni a statuto speciale, riguardando le peculiari modalità di attuazione dei vincoli comunitari e nazionali nell’ambito del territorio provinciale e regionale, assumono sotto tale profilo carattere di parametro normativo primario per la gestione finanziaria degli enti subregionali tra i quali, appunto, gli enti locali territorialmente interessati, mentre non possono riguardare la disciplina del sindacato sulla gestione finanziaria degli enti locali, che deve essere uniforme, neutro ed imparziale nell’intero territorio nazionale e che – in ragione di tale esigenza – è stato assegnato alla Corte dei conti.<br />
4.5.– Ciò non vuol dire che, pur nella loro teleologica diversità, i controlli della Corte dei conti e quelli regionali non possano essere funzionalmente collegati. In tale prospettiva risulta perfettamente coerente la stessa impostazione dell’art. 79, terzo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige, invocato dalla resistente a sostegno della propria tesi.<br />
Detta disposizione prevede che: «Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell’economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall’anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall’applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». <br />
È evidente il collegamento funzionale di tale norma con il controllo assegnato dal legislatore statale alla Corte dei conti: essa prevede che gli esiti del controllo della Regione e delle Province autonome finalizzato al coordinamento territoriale siano comunicati alle competenti sezioni della Corte dei conti, al fine di integrare in modo appropriato l’istruttoria di quest’ultima, necessaria per esercitare il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, a sua volta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali sui bilanci degli enti pubblici operanti nell’intero territorio nazionale.<br />
Dunque, lo statuto non attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano una competenza diretta di controllo di legittimità e regolarità sui conti degli enti locali, ma collega le sue attribuzioni in materia di sindacato sulla gestione e sulla finanza locale a quelle demandate alla Corte dei conti, in tal modo indirettamente riconoscendone l’alterità.<br />
4.6.– In questa prospettiva non ha fondamento neppure l’ulteriore eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, secondo cui l’intestazione alla Corte dei conti di un tipo di sindacato come quello degli artt. 148, comma 1, e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 non sarebbe compatibile con la particolare autonomia riconosciuta dalle norme costituzionali e dallo statuto e con la natura collaborativa del controllo della Corte dei conti.<br />
Le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013). <br />
Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] […] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014).<br />
In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l’esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014)<br />
4.7.– Dunque, l’art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 viola gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. e gli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale e deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto sottrae – per acquisirlo alla sfera funzionale della Provincia, in assenza di previsione statutaria – alla Corte dei conti, organo a ciò deputato dal legislatore statale, il sindacato sulla legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare il rispetto – in detto ambito provinciale – dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, alla cui attuazione detti enti concorrono.<br />
Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate nei confronti dell’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 in riferimento all’art. 97 Cost.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – legge finanziaria 2013);<br />
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; <br />
3) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e dell’art. 23, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promosse, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
4) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. ed agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2014.<br /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2014-n-40/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1110</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Blanda T. C. (Avv.ti F. Lubrano e E. Lubrano) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) Università – Professore universitario di II fascia – Abilitazione – Giudizio Commissione – Giudizio esperto nominato dalla Commissione – Confronto – Istanza cautelare – Accoglimento In</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Blanda<br /> T. C. (Avv.ti F. Lubrano e E. Lubrano) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Professore universitario di II fascia – Abilitazione – Giudizio Commissione – Giudizio esperto nominato  dalla Commissione – Confronto – Istanza cautelare – Accoglimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di abilitazione al ruolo di professore di seconda fascia, il giudizio da parte della Commissione contrastante con quello positivo espresso dall’esperto nominato dalla medesima Commissione appare inevitabilmente incongruo. Conseguentemente va accolta l’istanza incidentale limitatamente all’obbligo di rivalutazione delle pubblicazioni da parte di una commissione in diversa composizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2014, proposto da:</p>
<p>Tessa Canella, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lubrano e Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso Studio Legale Lubrano &#038; Associati in Roma, via Flaminia, 79;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 11/a4 &#8211; scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso appare assistito da sufficiente <i>fumus boni iuris</i> in ordine alla incongruità del giudizio della Commissione rispetto a quello positivo reso dall’esperto nominato dalla medesima commissione;<br />
Considerato che nelle more, atteso il danno grave ed irreparabile, sussistono i presupposti di cui all’art. 55, comma 9, c.p.a. per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato limitatamente all’obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione, del curriculum della candidata, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, assegnando il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente;<br />
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1115</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1115/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1115</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Blanda S.B. (Avv. S. Profeta) c/ Il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Messina (Avvocatura Generale dello Stato) Università – Professore di I fascia – Abilitazione – Valutazione pubblicazioni – Commissione – Giudizio non idoneità – Singoli Commissari – Giudizio positivo a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1115/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1115/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1115</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Blanda<br /> S.B. (Avv. S. Profeta) c/ Il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Messina (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Professore di I fascia – Abilitazione – Valutazione pubblicazioni – Commissione – Giudizio non idoneità – Singoli Commissari – Giudizio positivo a maggioranza – Confronto – Incongruità – Istanza cautelare – Ammissibilità – Conseguenze – Riesame – Commissione differente composizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di abilitazione al ruolo di professore universitario di prima fascia, il giudizio da parte della Commissione di non idoneità rispetto al numero delle pubblicazione del candidato è incongruente allorquando lo stesso giudizio individuale dei singoli  commissari risulta positivo a maggioranza dei 3/5. Conseguentemente va accolta dell’istanza incidentale limitatamente all’obbligo di rivalutazione del pubblicazioni da parte di una commissione in diversa composizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2014, proposto da:</p>
<p>Stefano Benussi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Messina, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>del giudizio di non idoneità all&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/e1 &#8220;chirurgia cardio-toraco-vascolare&#8221;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Universita&#8217; degli Studi di Messina;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in ordine alla incongruità del giudizio della Commissione rispetto al numero delle pubblicazioni del candidato, considerato peraltro che il giudizio individuale dei singoli commissari risulta positivo a maggioranza dei 3/5;<br />
Considerato che nelle more, atteso il danno grave ed irreparabile, sussistono i presupposti di cui all’art. 55, comma 9, c.p.a. per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato limitatamente all’obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione, del curriculum della candidata, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, assegnando il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente;<br />
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1115/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1113</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1113/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1113/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1113</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Blanda F.M. (Avv.ti A. Di Lascio, S. Monzani, D. Vaiano) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato) Università – Professore universitario di seconda fascia – Abilitazione scientifica nazionale – Ragioni – Nomina esperto – Parere pro veritate – Commissione esaminatrice – Valutazione negativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1113/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1113/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1113</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Blanda<br /> F.M. (Avv.ti A. Di Lascio, S. Monzani, D. Vaiano) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Professore universitario di seconda fascia – Abilitazione scientifica nazionale – Ragioni – Nomina esperto – Parere pro veritate – Commissione esaminatrice – Valutazione negativa – Congruenza delle pubblicazioni – Conseguenze – Accoglimento istanza cautelare – Obbligo di rivalutazione –  Commissione in diversa composizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, attesa la sussistenza di sufficiente fumus boni iuris in ordine allo specifico profilo di conoscenza dell’esperto chiamato a esprimere il parere pro veritate nei confronti del candidato e attesa la congruenza delle pubblicazioni del candidato rispetto al settore concorsuale, sussistendo nelle more i presupposti di cui all’art. 55, comma 9 c.p.a., merita accoglimento l’istanza incidentale di sospensione della valutazione negativa limitatamente all’obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione, del curriculum del candidato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2014, proposto da: </p>
<p>Francesco Mores, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Di Lascio, Saul Monzani e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 11/a4 &#8211; scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in ordine alla specifico profilo di conoscenza dell’esperto chiamato ad esprimere il parere pro veritate nei confronti del candidato e della congruenza delle pubblicazioni del candidato rispetto al settore concorsuale atteso che il ricorrente ha redatto diverse pubblicazioni sulla storia del cristianesimo laddove il settore 11/A4 riferimento anche al settore delle “scienze storico religiose”;<br />
Considerato che nelle more, atteso il danno grave ed irreparabile, sussistono i presupposti di cui all’art. 55, comma 9, c.p.a. per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato limitatamente all’obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione, del curriculum del candidato, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, assegnando il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente;<br />
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1113/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2014-n-1457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2014-n-1457/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2014-n-1457/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1457</a></p>
<p>Pres. Guadagno, est. Graziano New Ecology Srl (Avv. Stefano e Francesco Casertano) c. Comune di San Sebastiano al Vesuvio (Avv. Valerio Barone) nei confronti di Sagi Service srl (Avv. Luca Tozzi) 1. Contratti della P.A. – Requisiti di moralità professionale – Dichiarazioni ex art. 38 D.lgs. 163/2006 – Società di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2014-n-1457/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2014-n-1457/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guadagno, est. Graziano<br /> New Ecology Srl (Avv. Stefano e Francesco Casertano) c. Comune di San Sebastiano al Vesuvio (Avv. Valerio Barone) nei confronti di Sagi Service srl (Avv. Luca Tozzi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Requisiti di moralità professionale – Dichiarazioni ex art. 38 D.lgs. 163/2006 – Società di capitali con due soli soci al 50% &#8211; Obbligo di dichiarazione – Sussiste per entrambi – Ragioni.  </p>
<p>2. Contratti della P.A. – Ricorso avverso l’esclusione dalla gara – Infondatezza – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di appalti pubblici, laddove i titolari della ditta partecipante alla gara siano due soci al 50%, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di moralità professionale previste dall’art. 38 D.lgs. 163/2006 devono essere rese da entrambi, atteso che, pur non essendo qualificabile nessuno di loro come socio di maggioranza, gli stessi hanno un paritario potere idoneo a influenzare le decisioni societarie. Pertanto, deve ritenersi legittima l’esclusione dalla gara della ditta che abbia  presentato la dichiarazione ex art. 38 relativamente alla sola persona dell’amministratore unico e non anche all’altro socio paritario. (1)</p>
<p>2. Nel caso in cui un’impresa sia legittimamente esclusa da una gara, la stessa non ha interesse ad impugnare l’aggiudicazione pronunciata a favore di un’altra ditta, non potendo trarre alcun vantaggio dall’annullamento, a meno che alla gara abbiano partecipato due sole imprese o salvo il caso in cui la ricorrente dimostri che nessun’altra impresa aveva titolo a partecipare alla gara e a divenirne aggiudicataria. Pertanto, nel caso di infondatezza del ricorso avverso l’esclusione dalla gara, vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva intervenuta a favore di un’altra concorrente. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 6 Novembre 2013 n. 24.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 Maggio 2009, n. 2871.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2717 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
New Ecology S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Casertano, Francesco Casertano, con domicilio eletto presso Francesco Casertano in Napoli, via Pietro Colletta N. 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di San Sebastiano al Vesuvio in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valerio Barone, con domicilio eletto presso Valerio Barone in Napoli, piazza Sannazzaro,71; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Sagi Service S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, via Toledo N. 323; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della determina r.g. n. 175/2013 e n.20/2013 con le quali il Comune di San Sebastiano al Vesuvio ha escluso la società ricorrente dalla gara per l&#8217;affidamento del servizio di gestione integrata quinquennale dei r.s.u., aggiudicando la commessa alla Sagi service s.r.l.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Sebastiano al Vesuvio in Persona del Sindaco P.T. e di Sagi Service S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;Udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.1. La ricorrente impugna con il ricorso in epigrafe le determine n. 20 e 175 del 2013 con le quali il Comune di S. Sebastiano al Vesuvio l’ha esclusa dalla gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata quinquennale dei rifiuti aggiudicando provvisoriamente la gara alla Sagi Service s.r.l, instando anche per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato nelle more.<br />
Il bando e il disciplinare di gara in atti disponevano more solito che le imprese partecipanti non rientrassero in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. La lex specialis prescriveva al fine che nella busta contenente la documentazione amministrativa dovesse essere inserita la domanda di ammissione con una dichiarazione unica, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, recante tutte le dichiarazioni richieste e sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa partecipante.<br />
La New Ecology, in stretta adesione alle predette clausole, predisponeva anche la suddetta dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione per la sussistenza di procedimenti di prevenzione e condanne penali di cui all’art. 38, comma 1, lettere b e c.<br />
In prima battuta la commissione di gara, verificata la documentazione, ammetteva alla procedura sia la ricorrente che la controinteressata, risultando provvisoriamente aggiudicataria la prima impresa.<br />
Successivamente, con la determina n.175/2013 la stazione appaltante comunicava alla New Ecology la sua esclusione dalla gara perché la dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione per la sussistenza di procedimenti penali e di applicazione di misure di prevenzione doveva essere resa oltre che dal sig. U. Ponzo (amministratore unico della ricorrente), anche dal sig. L. Fedi, socio della compagine, atteso che entrambi sono titolari di quote paritarie del 50% del capitale sociale e che quindi il sig. Fedi è in grado di esercitare un determinante potere di direzione o comunque un’influenza sulle scelte strategiche e sulla gestione di una società con scarso numero di soci.<br />
Nel provvedimento gravato il delineato convincimento è fatto derivare dalla sentenza n. 5113/2013 del Consiglio di Stato e dalle determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 16.5.2012 e 12.10.2012.<br />
1.2. Si costituivano in giudizio il Comune di S. Anastasia e la controinteressata producendo memorie.<br />
Alla Camera di Consiglio del 18.7.2013 la Sezione respingeva la domanda cautelare motivando la decisione con richiamo alla decisione n. 513/2013 del Consiglio di Stato.<br />
La ricorrente interponeva motivi aggiunti, regolarmente notificati, depositati il 4.10.2013, con i quali estendeva il gravame alla determina di aggiudicazione definitiva alla Sagi Service s.r.l.<br />
Tutte le parti depositavano memorie per il merito.<br />
Alla pubblica Udienza del 23 gennaio 2014 sule conclusioni delle parti il gravame è stato ritenuto in decisione.<br />
2.1. tutti i motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente, rubricando le medesime censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, del bando e del disciplinare, carenza di presupposti e travisamento, in alcuni motivi denunciandosi anche la violazione dell’art. 46 del Codice dei contratti e del relativo potere – dovere di soccorso istruttorio.<br />
Nella tesi della ricorrente con la L. 12 luglio 2011 n. 106 di conversione del d.l. n. 70/2011, l’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui ai commi b) e c) dell’art. 38, coma 1 del Codice è stato esteso, tra gli altri, anche “al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci”, in ossequio alla ratio di estendere l’obbligo dichiarativo dell’insussistenza di pregiudizi penali non solo agli amministratore de iure ma anche ai soci che detengano il controllo di fatto della società.<br />
Ora, nel caso di società costituita da soli due soci, ciascuno dei quali detentore solo del 50% del capitale sociale, non è individuabile alcun socio di maggioranza. Lo stesso modulo di domanda di partecipazione alla gara all’esame non recava alcuna previsione circa l’obbligo di rendere la dichiarazione de qua relativamente ai soci di maggioranza, ostando quindi all’impugnata esclusione anche l’adesione che la ricorrente ha prestato alle regole di gara, di cui ha fatto puntuale applicazione limitandosi a presentare la dichiarazione di cui all’art. 38 unicamente con riguardo all’amministratore unico della società.<br />
E’ dunque socio di maggioranza secondo la ricorrente solo quel componente che da solo ed attraverso la sua partecipazione è in grado di avere il controllo della società. La stessa giurisprudenza del Tribunale ha di recente precisato che la maggioranza del capitale si raggiunge ove si possegga una quota pari al 50% più 1 della quote I (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 22.8.2011, n. 4232).<br />
Per la deducente la giurisprudenza di prime cure più di recente ha individuato una terza tesi tra quella formalistica legata al dato letterale della norma e favorevole alla ricorrente e quella sostanzialistica espressa dal Consiglio di Stato n. 513/2013; detta terza tesi sostiene che è socio di maggioranza colui che detiene una maggioranza qualificata rispetto agli altri, circostanza che non ricorre nel caso di proprietà di due soci al 50%, conseguendone che in assenza di clausola di lex specialis che preveda espressamente l’esclusione, in caso di omissione della dichiarazione da parte di uno dei due soci paritari, potrà procedersi all’estromissione dalla gara solo ove risulti che il socio che non ha prodotto la dichiarazione di moralità sia effettivamente privo dei requisiti. Prima della relativa esclusione dovrebbe essere dunque disposta apposita istruttoria (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. IV. 4.3.2013 n. 669).<br />
La violazione del dovere di soccorso istruttorio è specifico oggetto anche dei motivi terzo e quarto.<br />
2.2. A seguito della recente Decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 6 novembre 2013 n. 24 non può essere condivisa la prospettazione della ricorrente e deve ritenersi che obbligati a rendere la dichiarazione di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici siano entrambi i soci, ciascuno titolare del 50% del capitale sociale.<br />
La Plenaria, invero, con la richiamata decisione ha affermato il principio di diritto secondo cui “L’espressione <socio di maggioranza> di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 comma 1 D.L.vo n. 163 del 2006, e alla lettera m ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale,anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale sociale o , se i soci sono tre, al socio titolare del 50%”.<br />
2.3. Per il vero il Collegio non può non rimarcare come da un lato siffatta interpretazione è sicuramente da qualificare praeter legem, poiché la norma individua l’obbligato a rendere la dichiarazione de qua nel “socio di maggioranza” e tale non è, in caso di società con due soli soci, come quello di specie, nessuno dei due soci titolari solo del 50% cadauno del capitale sociale, ossia di una quota aritmeticamente paritaria e non maggioritaria della compagine sociale.<br />
Dall’altro, va osservato che con il limitare il concetto di “socio di maggioranza”, in caso di società con tre soci, al solo socio che possiede il 50% del capitale, l’autorevole interpretazione della Plenaria lascia comunque sguarnito il sistema, escludendo tutti i soci dall’obbligo di rendere la dichiarazione di moralità, nel caso di società con tre soci, nessuno dei quali possieda il 50% ma con almeno uno dei soci che possieda la maggioranza relativa, ovverosia il 33,50 o il 34% del capitale sociale.<br />
In tale fattispecie di sicuro è ravvisabile un socio di maggioranza relativa. Ma costui, stando al principio affermato dall’Adunanza Plenaria, non è tenuto a rendere la dichiarazione di cui all’art. 38 del Codice, con il conseguente inevitabile vuoto di garanzia per la stazione appaltante.<br />
La lettura fornita dal Supremo Consesso pecca, dunque, per difetto nel caso appena delineato di tre soci, dei quali almeno uno è titolare del 33,1% o più del capitale sociale, ovverosia della maggioranza relativa ma che non è tenuto a rendere la dichiarazione in analisi.<br />
Per eccesso laddove, come nel caso che occupa, estende ad entrambi i soci paritari, titolari solo del 50% ciascuno del capitale sociale, l’obbligo di rendere la dichiarazione di moralità pur non essendo nessuno dei due qualificabile aritmeticamente come socio di maggioranza, neanche relativa.<br />
Giova evidenziare che le tratteggiate perplessità che induce l’interpretazione della Plenaria con riguardo al principio di tassatività delle cause di esclusione e al tenore letterale dell’art. 38, nonché alla sua natura di norma eccezionale poiché derogante al principio di massima partecipazione alle gare, erano state agitate anche dalla Sezione rimettente, che nell’Ordinanza di rimessione aveva affermato di “propendere per la tesi per cui l’espressione <socio di maggioranza> deve intendersi nel senso di “socio titolare di azioni e quote in misura superiore al 50%, poiché, in sintesi (…) nelle società di capitali composte da due o tre soci (…) tale autonomo potere di condizionamento è esercitabile soltanto dal socio titolare di più del 50% del capitale, poiché nel caso di due soci al 50%, ciascuno ha soltanto un potere negativo, di veto, ma non di controllo sulla società”.<br />
Per la Sezione rimettente, inoltre, l’interpretazione aderente al dato letterale della norma, “elimina le difficoltà applicative che altrimenti si porrebbero, è la più coerente con i valori costituzionali ed euro unitari di buon andamento dell’amministrazione, di proporzionalità e di massima partecipazione alle procedure di gara e di tutela dell’affidamento dei concorrenti, nonché con la ratio dell’art. 38 che è norma di stretta interpretazione, poiché limitativa della partecipazione alle gare” (sintesi della tesi della Sezione rimettente, contenuta nella decisione della Plenaria n. 24/2013, punto 4).<br />
Segnala il Collegio che la riferita posizione dell’Ordinanza di rimessione coincideva con una recente pronuncia della V Sezione del Consiglio di Stato che ha precisato che “in presenza di una ripartizione del capitale in parti uguali tra tre soci, manca la possibilità di ipotizzare alcuna forma di concentrazione di poteri in un unico soggetto, cui è correlato l’obbligo della dichiarazione ai sensi dell&#8217;art. 38 citato”(Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2013,n. 3963).<br />
La Plenaria ha tuttavia optato per una tesi sostanzialistica intendendo per socio di maggioranza l’insieme dei due soci, titolari di una quota paritaria e ciò facendo leva “ sulla finalità della normativa che come detto è quella di assicurare che non partecipino alle gare, né stipulino contratti con le amministrazioni pubbliche, società di capitali con due o tre soci per le quali non siano attestati i previsti requisiti di idoneità morale in capo ai soci aventi un potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione della società; dovendosi accedere a un’interpretazione teleologica delle disposizioni de qua che, senza fermarsi al dato meramente letterale, si armonizzi con la ratio specifica della normativa sugli appalti pubblici, per la quale è ostativo il mancato possesso dei requisiti morali da parte di soci idonei a influenzare, in termini decisivi ed ineludibili, le decisioni societarie”.<br />
L’Adunanza ha concluso che un socio ha un tale potere quando per adottare le decisioni non si può prescindere dal suo apporto (…) Questa situazione si riscontra nel caso di due soci al 50% poiché nessuna decisione può essere presa se uno dei due soci è contrario, mentre entrambi devono concordare su ciascuna decisione” (A.P. n. 24/2013, punto 9.2.).<br />
Posto dunque il delineato quadro di diritto vivente, non può il Collegio che respingere il ricorso principale dichiarando l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici anche a carico del sig. Fedi, socio al 50% unitamente al solo Umberto Ponzo che ha già reso la dichiarazione in questione in quanto amministratore della società.<br />
La illustrata infondatezza del ricorso principale dispensa il Collegio dallo scrutinio di quello incidentale.<br />
3. I motivi aggiunti depositati il 4.10.2013 con i quali la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta a favore dell’impresa Sagi Service s.r.l. controinteressata, devono essere dichiarati inammissibili in forza del granitico insegnamento giurisprudenziale secondo il quale un’impresa legittimamente esclusa da una gara non ha interesse ad impugnare l’aggiudicazione pronunciata a favore di un’altra impresa, nessun vantaggio potendo ritrarre dall’eventuale annullamento dell’aggiudicazione a causa della legittimità della sua esclusione dalla procedura, salvo il caso di partecipazione alla gare di due sole imprese o l’ipotesi in cui la ricorrente dimostri che nessun’altra impresa aveva titolo a partecipare alla competizione e a divenirne aggiudicataria (ma non è questa la fattispecie per cui è controversia).<br />
E’ stato infatti al riguardo precisato che “L&#8217;impresa legittimamente esclusa da una gara d&#8217;appalto in tanto può avere interesse, nell&#8217;ottica della rinnovazione della selezione, a contestare l&#8217;aggiudicazione ad altri dell&#8217;appalto in quanto dimostri che nessun altro concorrente aveva titolo a parteciparvi e/o ad esserne aggiudicatario” (Consiglio Stato , sez. V, 11 maggio 2009 , n. 2871).<br />
In definitiva, alla luce delle argomentazioni finora illustrate, il ricorso principale si profila infondato mentre i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.<br />
Le spese possono essere compensate tra le costituite parti in ragione della novità delle questioni affrontate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.<br />
Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />
Ida Raiola, Consigliere<br />
Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2014-n-1457/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.473</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-3-2014-n-473/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-3-2014-n-473/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-3-2014-n-473/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.473</a></p>
<p>Pres. P. Buonvino, est. B. Massari AVR s.p.a. (Avv. ti F. Vagnucci, F. Toscano, A. Cancrini) c. CIS s.r.l. (Avv. A. Grazzini), Comuni di Agliana, Montale e Quarrata (non costituiti) e nei confronti di L&#8217;Arca soc. coop., ATI soc. coop. e Cooperativa sociale C.A.G.I. a r.l. (Avv.ti G.o Scarafiocca e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-3-2014-n-473/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.473</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-3-2014-n-473/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.473</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Buonvino, est. B. Massari<br /> AVR s.p.a. (Avv. ti F. Vagnucci, F. Toscano, A. Cancrini) c. CIS s.r.l. (Avv. A. Grazzini), Comuni di Agliana, Montale e Quarrata (non costituiti) e nei confronti di L&#8217;Arca soc. coop., ATI soc. coop. e Cooperativa sociale C.A.G.I. a r.l. (Avv.ti G.o Scarafiocca e C.S. Santoro).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Requisiti di moralità professionale &#8211; Dichiarazioni di cui all&#8217;art. 38 d.lgs. 163/06. &#8211; Direttore Tecnico &#8211; Riferimento al soggetto che riveste tale posizione rispetto al settore cui la commessa si riferisce &#8211; Estensione dell&#8217;obbligo a tutti i preposti tecnici anche a settori di attività estranei all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto da assegnare &#8211; Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;art. 38 d.lgs. 163/06, con la locuzione di &#8220;amministratori muniti del potere di rappresentanza&#8221; ci si riferisce a un&#8217;individuata cerchia di persone fisiche che, in base alla disciplina codicistica e dello statuto sociale, sono abilitate ad agire per l&#8217;attuazione degli scopi societari e che, proprio in tale veste qualificano in via ordinaria, quanto ai requisiti di moralità e di affidabilità, l&#8217;intera compagine sociale (Cons. Stato ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23). In armonia con la ratio della norma, il riferimento dell’art. 38 d.lgs. 163/2006 alla figura del direttore tecnico vale a richiamare coloro che rivestano tale posizione rispetto al settore operativo nel quale la commessa si inscrive, e non anche tutti i preposti tecnici ai settori di attività in qualsiasi modo implicate nell’attività esecutiva dell’appalto con la conseguenza che non può essere escluso il concorrente che abbia omesso di presentare le dichiarazioni ex art. 38 citato relativamente alla figura del direttore tecnico, se la posizione del soggetto attiene ad un diverso settore rispetto all’oggetto dell’appalto da assegnare, tale per cui non può essere considerato un “direttore tecnico” (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2011, n. 6136; id., 25 gennaio 2011, n. 513).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2014, proposto da:<br />
Avr S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Vagnucci, Francesco Toscano, Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso Orsola Cortesini in Firenze, via Lamarmora, 14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Cis S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Grazzini, con domicilio eletto presso Andrea Grazzini in Firenze, via Palestro n. 3;<br />
Comune di Agliana, in persona del Sindaco p.t.;<br />
Comune di Montale, in persona del Sindaco p.t.;<br />
Comune di Quarrata, in persona del Sindaco p.t.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>L&#8217;Arca Soc. Coop. e Rti Soc.Coop. a r.l. e Coop. Sociale C.A.G.I. a r.l., Ati Soc. Coop. a r.l. e Rti Arca Soc. Coop e Coop.Sociale C.A.G.I. a r.l., Coop.Sociale C.A.G.I. a r.l., e Rti Arca Soc.Coop. e Ati Soc. Coop., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Germano Scarafiocca, C. Sara Santoro, con domicilio eletto presso Germano Scarafiocca in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta n.16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento, comunicato il 3.01.2014, con cui CIS S.r.l. ha aggiudicato in via definitiva il &#8220;Servizio di raccolta domiciliare delle frazioni multimateriali leggere, vetro, carta e cartone dei rifiuti urbani e assimilati nei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata&#8221; al RTI L&#8217;Arca;<br />
&#8211; ove occorra, della nota del 3.01.2014 con la quale CIS ha comunicato ai concorrenti l&#8217;aggiudicazione definitiva del&#8217;appalto controverso al RTI L&#8217;Arca;<br />
&#8211; degli atti e dei verbali della procedura, nonche&#8217; di tutta l&#8217;attivita&#8217; della Commissione giudicatrice, nella parte in cui hanno disposto l&#8217;ammissione alla gara del RTI L&#8217;Arca e/o non ne hanno disposto l&#8217;esclusione;<br />
&#8211; dell&#8217;operato di CIS S.r.l. nella parte in cui ha omesso di riscontrare l&#8217;istanza di autotutela annessa all&#8217;informativa in ordine all&#8217;intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243-bis, D.Lgs. n. 163/2006 aritoclata da AVR S.p.A.;<br />
&#8211; nonche&#8217; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorche&#8217; attualmente non conosciuti,<br />
con conseguente declaratoria di inefficacia<br />
del contratto eventualmente nelle more stipulato con l&#8217;illegittimo aggiudicatario,<br />
e per la condanna<br />
dell&#8217;Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante aggiudicazione nei confronti del medesimo della commessa oggetto di affidamento e subentro nell&#8217;esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a., proponendosi sin d&#8217;ora anche la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente monetario nella misura che sara&#8217; determinata in corso di causa.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CIS s.r.l. e di L&#8217;Arca Soc. Coop. e Rti Ati Soc.Coop. A R.L. e Coop. Sociale C.A.G.I. A R.L. e di Ati Soc. Coop. A R.L. e Rti Arca Soc. Coop e Coop.Sociale C.A.G.I. A R.L. e di Coop.Sociale C.A.G.I. A R.L. e Rti Arca Soc.Coop. e Ati Soc. Coop.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato che:<br />
&#8211; viene impugnata l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;affidamento del servizio di raccolta domiciliare di rifiuti urbani e assimilati dei comuni di Agliana, Montale e Quarrata, indetta con deliberazione del consiglio d&#8217;amministrazione del 26 giug<br />
&#8211; viene dedotta la duplice violazione dell&#8217;art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, oltre che del disciplinare di gara, in quanto l’impresa mandataria del RTI al quale la gara è stata aggiudicata non avrebbe reso, per taluni dei direttori tecni<br />
osservato che:<br />
&#8211; quanto alla sig. Davini Donatella, indicata come direttore tecnico per il quale detta dichiarazione sarebbe stata omessa, come risulta dalla documentazione afferente all&#8217;Albo nazionale dei gestori ambientali, la medesima non ricopre più tale incarico a<br />
&#8211; il sig. Baglini Tommaso riveste la qualifica di direttore tecnico ex art. 87 del d.p.r. 207/2010 ed è inserito nell&#8217;attestazione SOA di qualificazione all&#8217;esecuzione di lavori pubblici &#8211; cat. OG1 &#8211; le cui funzioni sono, pertanto, limitate e circoscritte<br />
ritenuto che:<br />
&#8211; con la locuzione di &#8220;<i>amministratori muniti del potere di rappresentanza</i>&#8221; ci si riferisce a un&#8217;individuata cerchia di persone fisiche che, in base alla disciplina codicistica e dello statuto sociale, sono abilitate ad agire per l&#8217;attuazione degli<br />
&#8211; tuttavia, in armonia con la ratio della norma, il riferimento dell’art. 38 d.lgs. 163/2006 alla figura del direttore tecnico vale a richiamare coloro che rivestano tale posizione rispetto al settore operativo nel quale la commessa si inscrive, e non anc<br />
&#8211; deve desumersi, pertanto, che, ai fini della procedura oggetto di causa, e alla stregua del preciso oggetto (raccolta domiciliare di rifiuti urbani e assimilati) dell&#8217;appalto da assegnare, la posizione del sig. Baglini non possa essere considerata quell<br />
&#8211; pertanto, per le ragioni esposte il ricorso vada respinto, seguendo le spese del giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 oltre IVA e CPA. in favore di ciascuna delle controparti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-3-2014-n-473/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.473</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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