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	<title>10/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2010 n.24</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-3-2010-n-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-3-2010-n-24/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2010 n.24</a></p>
<p>P. Turco Pres. M. Filippi Est. Trait d&#8217;Union Societa&#8217; Cooperativa Sociale e La Libellula Società Cooperativa Sociale (Avv.ti G. Borney e D. Torrione) contro il Comune di Aosta (Avv. G. Santilli) e nei confronti di Pro.Ges. Societa&#8217; Cooperativa Sociale a r.l. &#8211; Servizi Integrati alla Persona (Avv.ti A. Consol e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-3-2010-n-24/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2010 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-3-2010-n-24/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2010 n.24</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Turco Pres. M. Filippi Est.<br /> Trait d&#8217;Union Societa&#8217; Cooperativa Sociale e La Libellula Società Cooperativa Sociale (Avv.ti G.<br /> Borney e D. Torrione) contro il Comune di Aosta (Avv. G.<br /> Santilli) e nei confronti di Pro.Ges. Societa&#8217; Cooperativa Sociale a r.l. &#8211; Servizi <br />Integrati alla Persona (Avv.ti A. Consol e M. Rutigliano)</span></p>
<hr />
<p>sul necessario rispetto dei caratteri e del numero di parole massimi indicati nella lettera di invito per la presentazione di un progetto, sulla competenza del dirigente alla nomina della commissione e sui limiti alle censure circa la professionalità dei componenti della stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Procedura ristretta – Appalto di servizi – Lettera di invito – Limiti massimi al progetto<i> (numero di pagine 50 riferite all’utilizzo del carattere times new roman, di dimensione 12, interlinea singola)</i> – Rispetto – Necessità – Inserimento di parte del progetto in altra busta – Fattispecie &#8211; Esclusione – Va disposta 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Comuni &#8211; Potere di nomina della Commissione – Competenza – Dirigente &#8211; Sussistenza	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Commissione – Competenza dei suoi membri &#8211; Può essere censurata se i soggetti siano palesemente privi dei requisiti minimi necessari e non invece quando sia assicurato un adeguato livello di professionalità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una procedura ristretta per “<i>l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare, strutture per anziani, centri diurni, assistenza domiciliare di quartiere</i>” laddove la lettera di invito abbia stabilito che il “Progetto di dettaglio” – indicato al n. 1) dell’elenco dei “documenti richiesti”, da inserire nella prima delle tre buste dell’offerta – non avrebbe dovuto superare «<i>il numero di pagine 50 riferite all’utilizzo del carattere times new roman, di dimensione 12, interlinea singola</i>» specificando poi che «<i>si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o delle modalità di presentazione</i>» è illegittima l’ammissione alla gara di una concorrente  il cui progetto sia di quasi 200 pagine, suddivise tra le diverse voci: componente tecnico progettuale; metodo e organizzazione del lavoro; strumenti di controllo programmi qualità; composizione team; piano formativo. Né si può ritenere che l’indicato limite sia stato rispettato perché il “progetto di gestione” presentato ed inserito nella prima busta della relativa offerta, aveva in effetti un numero di pagine inferiore a 50. Risulta infatti dagli atti che l’ulteriore e corposa documentazione “<i>afferente il metodo e l’organizzazione del lavoro e la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio</i>” è stata inserita nella terza busta, contenente la «<i>rimanente documentazione</i>». Orbene è evidente che tale documentazione fa parte del progetto. Ciò è avvalorato dalla lettera di invito la quale specificava che tale documentazione avrebbe dovuto essere «<i>inclusa in tre pieghi o buste separati e sigillati: il primo con il progetto gestionale di dettaglio, il secondo con l’offerta economica e il terzo con la rimanente documentazione</i>». Tale “<i>rimanente documentazione</i>” quindi va evidentemente riferita alle tre dichiarazioni del legale rappresentante.</p>
<p>2. Con riguardo alle gare indette dai Comuni, il potere di nomina della commissione giudicatrice rientra nell’ambito della competenza del dirigente e ciò vale anche nella Regione Valle d’Aosta la cui legislazione ha recepito il principio di separazione tra funzione di direzione politica e attività gestionale (leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45 e 7 dicembre 1998 n. 54).</p>
<p>3. La competenza dei membri della Commissione può essere censurata se i soggetti siano palesemente privi dei requisiti minimi necessari e non invece quando sia assicurato un adeguato livello di professionalità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00024/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00068/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p>	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 68 del 2009, proposto da:	</p>
<p><b>Trait d&#8217;Union Società Cooperativa Sociale e La Libellula Società Cooperativa Sociale</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Borney e Davide Torrione, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, piazza Narbonne, 16; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Aosta</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Pro.Ges. Società Cooperativa Sociale a r.l. <i></b></i>&#8211; <b>Servizi Integrati alla Persona</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Consol e Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>A) in via principale, in via subordinata, in via di ulteriore subordine e in via residuale, dei seguenti atti:<br />	<br />
1) verbali in data 3 giugno 2009, 4 giugno 2009, 11 giugno 2009 e 12 giugno 2009 &#8211; concernenti la gara per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare, strutture per anziani, centri diurni, assistenza domiciliare di quartiere per il periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2011, bandita dal Comune di Aosta con determinazione dirigenziale nr. 436 del 7 aprile 2009 &#8211; con particolare riguardo alle valutazioni e all’attribuzione dei punteggi, nonché alla formazione della graduatoria;<br />	<br />
2) provvedimento di aggiudicazione provvisoria;<br />	<br />
3) comunicazione del Comune di Aosta in data 17 giugno 2009, Prot. n. 104/a;<br />	<br />
4) provvedimento dirigenziale n. 897, del 24 giugno 2009, di aggiudicazione definitiva della gara alla Cooperativa Sociale “Pro.Ges”, nonché, ove già stipulato, del contratto di appalto tra il Comune di Aosta e la cooperativa medesima;<br />	<br />
B) in via subordinata ed in via residuale:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento dirigenziale n. 755, del 3 giugno 2009, con cui è stata nominata la commissione di gara;<br />	<br />
C) in via residuale dei seguenti atti:<br />	<br />
1) deliberazione n. 70, del 3 aprile 2009, con cui la Giunta Comunale ha autorizzato l’indizione della gara in questione;<br />	<br />
2) bando di gara pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Aosta il 6 aprile 2009;<br />	<br />
3) provvedimento dirigenziale n. 436, del 7 aprile 2009, con cui è stato autorizzato l’avvio della procedura di gara;<br />	<br />
4) provvedimento dirigenziale n. 511, del 20 aprile 2009, con cui è stato rettificato il bando di gara;<br />	<br />
5) provvedimento dirigenziale n. 608, dell’8 maggio 2009;<br />	<br />
6) comunicazione 8 maggio 2009 con cui sono state invitate a partecipare alla gara una serie di ditte fra le quali la ricorrente;<br />	<br />
D) di ogni altro atto comunque connesso, anche se non conosciuto dalle ricorrenti;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aosta e della societa&#8217; cooperativa Pro.Ges.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da Pro.Ges.; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il cons. Maddalena Filippi e uditi gli avvocati: Giovanni Borney e Davide Torrione per le cooperative ricorrenti; Giorgio Santilli e Margherita Buscaglino (su delega e per conto dell&#8217;avv. Santilli) per il Comune di Aosta; nonché Massimo Rutigliano e Adriano Consol per la cooperativa controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Oggetto della controversia all’esame è l’intera procedura di gara indetta dal Comune di Aosta per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare, strutture per anziani, centri diurni, assistenza domiciliare di quartiere, per il periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2011.<br />	<br />
1.a &#8211; Le ricorrenti – Trait d&#8217;Union e La Libellula, entrambe società cooperative sociali – espongono in fatto quanto segue:<br />	<br />
&#8211; in data 3 aprile 2009, con deliberazione n. 70, la Giunta Municipale di Aosta dava avvio alla procedura di gara;<br />	<br />
&#8211; in data 7 aprile 2009, con determinazione dirigenziale n. 436, venivano approvati tutti i documenti di gara (bozza di convenzione, bando, disciplinare, lettera d’invito);<br />	<br />
&#8211; in data 20 aprile 2009, con determinazione dirigenziale 511, in rettifica di quanto previsto dal bando di gara, il termine per l’invio degli inviti e per la presentazione dell’offerta veniva fissato, rispettivamente, al giorno venerdì 8 maggio 2009 e al<br />
&#8211; in data 3 giugno 2009, con determinazione dirigenziale n. 755, veniva nominata la Commissione di gara la quale si riuniva nel pomeriggio del medesimo giorno;<br />	<br />
&#8211; nei giorni 4, 11 e 12 giugno 2009 la Commissione procedeva all’esame delle offerte tecniche, all’esito del quale attribuiva a Pro.Ges. il punteggio di 55/70, al Raggruppamento Trait d&#8217;Union 50/70, mentre a Planet Plus quello di 28/70 (punteggio che – in<br />
&#8211; in data 15 giugno 2009 la Commissione procedeva all’esame delle offerte economiche e all’attribuzione dei punteggi complessivi, derivanti dalla somma dell’offerta tecnica e dell’offerta economica: il servizio veniva provvisoriamente aggiudicato a Pro.Ge<br />
&#8211; in data 24 giugno 2009, con determina dirigenziale n. 897, e previa verifica del possesso dei requisiti enunciati in sede di gara, venivano approvati i verbali di gara e la gestione del servizio veniva definitivamente affidata alla cooperativa sociale P<br />
1.b – Con il ricorso all’esame la cooperativa sociale Trait d&#8217;Union – che sottolinea di aver gestito il servizio in questione dall’anno 2000, senza soluzione di continuità, in regime di affidamento e di proroga – e la cooperativa sociale La Libellula impugnano tutti gli atti della procedura, compresi quelli concernenti la nomina della Commissione di gara.<br />	<br />
2. – Il Comune di Aosta si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque respinto.<br />	<br />
Anche la controinteressata Pro.Ges., si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza di tutte le censure dedotte.<br />	<br />
Con ricorso incidentale, notificato alle ricorrenti e al Comune di Aosta, Pro.Ges. chiede l’annullamento degli atti di gara “in parte qua”, in relazione alla mancata esclusione dell’offerta presentata dalle ricorrenti.<br />	<br />
All’udienza del 13 gennaio 2010 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.<br />	<br />
3. – Ragioni di priorità logica inducono il Collegio ad iniziare l’esame dall’impugnativa incidentale.<br />	<br />
3.a – Va subito rilevata l’infondatezza delle eccezioni dedotte dalle cooperative ricorrenti.<br />	<br />
Esse muovono dall’assunto che il ricorso incidentale sarebbe in realtà formulato in termini di ricorso autonomo: di conseguenza l’impugnazione sarebbe tardiva – rispetto alla data di conoscenza della mancata esclusione dell’offerta del Raggruppamento Trait d’Union &#8211; o comunque inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
Ad escludere la fondatezza dell’assunto su cui entrambe le eccezioni si fondano basta la lettura del ricorso incidentale, interamente costruito sul mero interesse di Pro.Ges. a mantenere la posizione di vantaggio acquisita con l’aggiudicazione e dunque presentato con l’unica finalità di dimostrare l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse.<br />	<br />
4. – Con la censura centrale Pro.Ges. sostiene che l’offerta presentata dalle ricorrenti principali – in quanto non conforme alle prescrizioni della lettera di invito – avrebbe dovuto essere esclusa.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
4.a &#8211; Come rileva la ricorrente incidentale, la lettera di invito in data 8 maggio 2009 chiariva che il “Progetto di dettaglio” – indicato al n. 1) dell’elenco dei “documenti richiesti”, da inserire nella prima delle tre buste dell’offerta – non avrebbe dovuto superare «il numero di pagine 50 riferite all’utilizzo del carattere times new roman, di dimensione 12, interlinea singola».<br />	<br />
La medesima lettera di invito specificava poi che «si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o delle modalità di presentazione».<br />	<br />
E’ circostanza incontestata che il progetto presentato dalle ricorrenti principali avesse un numero di pagine di gran lunga superiore al limite massimo stabilito dalla lettera di invito (quasi 200 pagine, suddivise tra le diverse voci: componente tecnico progettuale; metodo e organizzazione del lavoro; strumenti di controllo programmi qualità; composizione team; piano formativo).<br />	<br />
Né si può ritenere che il limite stabilito dalla lettera di invito sia stato rispettato perché il “progetto di gestione” presentato dal Raggruppamento Trait d&#8217;Union, ed inserito nella prima busta della relativa offerta, aveva in effetti un numero di pagine inferiore a 50.<br />	<br />
Risulta infatti dagli atti che l’ulteriore e corposa documentazione “afferente il metodo e l’organizzazione del lavoro e la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio” è stata inserita nella terza busta, contenente la «rimanente documentazione».<br />	<br />
Nemmeno si può condividere quanto sostengono le ricorrenti principali quando contestano la fondatezza della censura rilevando come questi diversi elaborati non costituivano parte integrante del “Progetto di dettaglio” e come, di conseguenza, avrebbero dovuto essere inseriti, anziché nella prima, nella terza busta dell’offerta, contenente la «rimanente documentazione».<br />	<br />
Una tale interpretazione non trova infatti conferma nelle prescrizioni contenute nella lettera di invito, la cui chiarezza sul punto depone in senso contrario.<br />	<br />
Come si legge alla voce 1), del paragrafo “Norme” della lettera di invito, nel “Progetto di dettaglio” avrebbero dovuto essere «evidenziati gli elementi utili alla valutazione della qualità dell’offerta più avanti individuati».<br />	<br />
Sotto il paragrafo “valutazione qualità dell’offerta”, la lettera di invito chiarisce poi che «la qualità dell’offerta è valutata con riferimento:<br />	<br />
a. alla componente tecnico progettuale;<br />	<br />
b. al metodo ed organizzazione del lavoro;<br />	<br />
c. alla composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio».<br />	<br />
Sicché non possono esservi dubbi che la “ulteriore documentazione” presentata dalle ricorrenti – e concernente il metodo e l’organizzazione del lavoro, nonché la composizione del ‘team’ proposto per lo svolgimento del servizio – dovesse essere ritenuta parte integrante del “Progetto di dettaglio” e fosse quindi da inserire nella prima busta.<br />	<br />
4.b &#8211; Del resto, alle stesse conclusioni si arriva anche considerando quanto prescritto dalla lettera d’invito a proposito delle buste contenenti l’offerta.<br />	<br />
La ‘lex specialis’ – che pure su questo punto è chiara e non consente dubbi interpretativi – stabiliva che i documenti richiesti per la partecipazione alla gara erano cinque: il ‘Progetto di dettaglio’ (indicato al n. 1); l’offerta (indicata al n. 2); e tre distinte dichiarazioni del legale rappresentante, in ordine alla conoscenza di tutte le circostanze rilevanti, alla accettazione delle condizioni che regolano il servizio, e a tutti gli elementi utili per la valutazione della qualità dell’offerta (dichiarazioni indicate ai nn. 3, 4 e 5).<br />	<br />
La lettera di invito specificava poi che tale documentazione avrebbe dovuto essere «inclusa in tre pieghi o buste separati e sigillati: il primo con il progetto gestionale di dettaglio, il secondo con l’offerta economica e il terzo con la rimanente documentazione».<br />	<br />
Tale “rimanente documentazione” va evidentemente riferita alle tre dichiarazioni del legale rappresentante.<br />	<br />
Sotto questo profilo deve ritenersi fondato anche il terzo motivo del ricorso incidentale con cui Pro.Ges. lamenta l’illegittimità dell’operato della Commissione la quale – pur avendo accertato che nella terza busta dell’offerta presentata dal Raggruppamento Trait d&#8217;Union erano contenuti documenti diversi dalle indicate dichiarazioni del legale rappresentante e concernenti «materiale di completamento dell’offerta progetto» (cfr. verbale giugno 2009, pag. 15) – ha ritenuto ammissibile una tale integrazione, proseguendo nell’esame senza tenere conto dell’esplicita ed inequivoca previsione del bando che sanziona con l’esclusione le irregolarità documentali.<br />	<br />
Tanto più che &#8211; considerata la natura della prescrizione violata (il limite massimo di pagine) e la sua incidenza diretta sul contenuto degli elaborati progettuali – la mancata esclusione dell’offerta che non rispetti una tale prescrizione si traduce in una sicura violazione della ‘par condicio’ tra i concorrenti.<br />	<br />
Alcun rilievo infine può attribuirsi – proprio in relazione alla chiarezza della ‘lex specialis’ &#8211; alla circostanza che il responsabile del procedimento abbia ritenuto di non rispondere alla richiesta di chiarimenti formulata in data 15 maggio 2009 dal Raggruppamento Trait d’Union, evidenziando come «essendo stati licenziati gli atti di gara, i quesiti formulati sfuggono alla competenza dello scrivente servizio, in quanto ormai rimessi alla conoscenza dei partecipanti e alla conoscenza e alla decisione della commissione chiamata all’affidamento».<br />	<br />
4.c &#8211; Il ricorso incidentale va dunque accolto.<br />	<br />
5. – Quanto al ricorso principale, come giustamente evidenziato nell’ultima memoria dalle cooperative ricorrenti, l’interesse ad una decisione nel merito residua con riguardo alle censure proposte in via subordinata: l’accoglimento del ricorso incidentale comporta infatti l’inammissibilità di tutti i motivi dedotti avverso la valutazione compiuta dalla Commissione sulle due offerte rimaste in gara (Raggruppamento Trait d&#8217;Union e Pro.Ges.), avverso i criteri seguiti e l’attribuzione dei rispettivi punteggi.<br />	<br />
L’accoglimento del ricorso incidentale non fa invece venir meno l’interesse ad una decisione in ordine alla fondatezza delle censure dedotte &#8211; in via subordinata &#8211; con riguardo alla legittimità degli atti di nomina della Commissione, alla sua composizione, nonché ad alcune norme della ‘lex specialis’.<br />	<br />
6. – Con il primo motivo formulato in via subordinata le cooperative ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici (approvato con decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006), sostenendo che il brevissimo tempo intercorso tra la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la nomina della commissione (solo 38 minuti) dimostrerebbe che, in realtà, tale nomina è avvenuta prima della scadenza del termine. <br />	<br />
Il motivo non è fondato. <br />	<br />
Come ricorda la difesa del Comune, la stessa disciplina di gara (non contestata sul punto dalle ricorrenti) prevedeva che – scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato al 3 giugno 2009, ore 12 – lo stesso 3 giugno 2009, alle ore 15, si sarebbe svolta la prima seduta pubblica della Commissione, al fine di consentire la chiusura dei lavori entro il successivo 30 giugno.<br />	<br />
Va d’altra parte aggiunto che 30 minuti sono tecnicamente sufficienti per prendere contatto con i singoli commissari e per predisporre il testo della delibera di nomina.<br />	<br />
Sicché il breve tempo intercorso non basta per ritenere violata la disposizione invocata, ai sensi della quale la nomina dei commissari di gara deve essere effettuata “dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte”, a nulla rilevando che le convocazioni dei singoli commissari risultino effettuate un paio di minuti prima dell’ora (12,37) in cui è stato adottato l’atto dirigenziale e un paio di ore prima dell’apposizione – su tale atto &#8211; del visto contabile (avvenuto alle 14,12 del medesimo giorno).<br />	<br />
7. – Con il secondo motivo le ricorrenti principali sostengono che – in violazione di quanto disposto dal Regolamento comunale per i contratti (da ritenersi applicabile alla specie, anche in relazione a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401) – la Commissione è stata nominata dal dirigente senza la preventiva adozione, da parte della Giunta, di una deliberazione in ordine ai criteri di nomina di soggetti esterni e alla determinazione dei compensi, atto che sarebbe stato tanto più necessario, considerata «la rilevanza e peculiarità dell’appalto» (art. 17, comma 3, del Regolamento).<br />	<br />
Anche questa censura non è fondata.<br />	<br />
Proprio alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 401/2007 deve infatti ritenersi che – quando, come nella specie, la Regione non abbia adottato una specifica disciplina sul punto &#8211; trovi applicazione la disposizione dettata dall’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici (articolo del resto più volte invocato dalle stesse ricorrenti), ai sensi del quale la Commissione è nominata «dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto» e quindi dal dirigente. <br />	<br />
Non v’è dubbio infatti che la disciplina di fonte primaria è destinata a prevalere su quella secondaria, dettata con il regolamento comunale.<br />	<br />
Va d’altra parte aggiunto che, con riguardo alle gare indette dai Comuni, l’orientamento della giurisprudenza è ormai costante nel ricondurre il potere di nomina della commissione giudicatrice nell’ambito della competenza del dirigente (Cons. St. 28 dicembre 2007 n. 6723), orientamento che, come sottolinea la difesa dell’Amministrazione, deve ritenersi applicabile anche nella Regione Valle d’Aosta la cui legislazione ha recepito il principio di separazione tra funzione di direzione politica e attività gestionale (leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45 e 7 dicembre 1998 n. 54).<br />	<br />
8. &#8211; Con altro gruppo di censure le cooperative ricorrenti lamentano ancora la violazione dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici con riguardo alla composizione della Commissione di gara.<br />	<br />
8.a &#8211; Sotto un primo profilo (terza e quarta censura subordinata), si sostiene che due componenti esterni aventi la qualifica di segretari di enti locali – le dottoresse Piera Jorrioz e Lucia Vauthier – non sono forniti di specifiche competenze relativamente al settore cui si riferisce l’appalto; si deduce, quindi, il difetto di motivazione del provvedimento di nomina, sia sul punto, sia in ordine alla assenza di professionalità adeguate nell’ambito dell’organico del Comune di Aosta.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Come si legge nella determina n. 755/2009, il Dirigente – rilevato che un solo funzionario interno (la dottoressa Pisani) era da ritenersi sufficientemente esperto nello specifico settore – evidenziava come, proprio «al fine di consentire la selezione delle offerte basata su conoscenze tecniche approfondite» e «tenuto conto della complessità dei servizi», nel procedimento in questione emergesse l’opportunità di «chiamare a far parte della predetta commissione anche commissari scelti all’esterno dell’ente tra funzionari di Amministrazioni pubbliche». <br />	<br />
Va poi sottolineato che, come rileva la difesa del Comune, la dottoressa Jorrioz è segretario di Comunità Montana, unico dirigente amministrativo e responsabile apicale della gestione dei servizi sociali (che dall’anno 1999 sono stati incardinati presso la Comunità Montana); la dott.ssa Vauthier è segretario comunale, ed è l’unico dirigente nei Comuni in cui ha prestato la sua attività, e nei quali ha coordinato e gestito i servizi per gli anziani, tra cui l’assistenza domiciliare, fino al passaggio delle competenze alla Comunità Montana. <br />	<br />
Sicché – considerate le rispettive professionalità e tenuto conto che, come del resto è stato osservato (T.A.R. Sardegna Cagliari, 7 febbraio 2003 , n. 156), la competenza dei membri della Commissione può essere censurata se i soggetti siano palesemente privi dei requisiti minimi necessari e non invece quando sia assicurato un adeguato livello di professionalità &#8211; la motivazione dell’atto risulta congrua ed adeguata a dar conto delle ragioni della nomina delle dottoresse Jorrioz e Vauthier, in qualità di componenti esterni all’Amministrazione.<br />	<br />
8.b – Sotto altro profilo (quinta censura subordinata) si sostiene che la nomina della dottoressa Paola Pisani – considerate le funzioni di controllo e di verifica da essa svolte in qualità di responsabile nel settore dei “minori” &#8211; sarebbe stata effettuata in violazione dell’espresso divieto contenuto nell’articolo 84, comma 4, ai sensi del quale «i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».<br />	<br />
Anche questa censura non è fondata.<br />	<br />
Come si ricava dalla dettagliata e puntuale ricostruzione fornita dalla difesa del Comune, la dottoressa Pisani &#8211; funzionario responsabile dell’unità operativa “minori e disagio” &#8211; non ha svolto alcuna attività ispettiva o di vigilanza con riguardo al servizio di assistenza agli anziani, cui si riferisce l’affidamento in esame.<br />	<br />
8.c – Sotto altro profilo (sesta censura subordinata) si sostiene che – in violazione dei commi 2 e 7 del medesimo articolo 84 &#8211; il dott. Minelli ha assunto la funzione di presidente della Commissione, pur essendo il soggetto competente alla approvazione dei verbali di gara, e pur trovandosi in situazione di incompatibilità in relazione ad una lite pendente con il Comune. <br />	<br />
Anche questa censura non è fondata.<br />	<br />
Il più recente orientamento della giurisprudenza non ritiene illegittimo che, con riguardo a procedure concorsuali indette da amministrazioni comunali, il dirigente competente ad approvare l’esito della gara assuma anche l’incarico di presidente della Commissione giudicatrice: si è infatti osservato che «non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei dirigenti alle commissioni di gara» in quanto «il rafforzamento del modello della responsabilità dirigenziale innescato dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, sottolinea l&#8217;opposta esigenza che il dirigente segua direttamente le procedure del cui risultato è tenuto a rispondere», con la conseguenza che «non sussiste incompatibilità tra le funzioni di Presidente della Commissione di gara e quella di responsabile del procedimento. A diverse conclusioni non può neanche condurre l&#8217;attribuzione in capo al dirigente del compito di approvare gli atti della Commissione, atteso che detta approvazione non può essere ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della correttezza del procedimento, strettamente connessa alla responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale» (Cons. St., 12 giugno 2009, n. 3716). <br />	<br />
E’ invece inconferente il richiamo alla disciplina sulle incompatibilità.<br />	<br />
L’articolo 51 del codice di procedure civile – richiamato dal comma 7 dell’ articolo 84 del Codice dei contratti pubblici – prevede l’obbligo di astensione del giudice in caso di “causa pendente &#8230;. con una delle parti”. <br />	<br />
In applicazione di tale principio, l’incompatibilità che il legislatore ha inteso prevedere con riguardo ai componenti delle commissioni di gara non può che riferirsi all’ipotesi di cause pendenti tra commissari e partecipanti alla gara. Non riguarda invece la diversa ipotesi – che si è verificata nella specie – in cui la lite è insorta tra un componente della Commissione in qualità di dipendente dell’amministrazione che l’ha designato e l’amministrazione medesima: in questo caso infatti la pendenza della lite non incide sulla terzietà della posizione del commissario rispetto ai concorrenti. <br />	<br />
9. – Con motivi formulati in via ulteriormente subordinata si deduce l’illegittimità dei verbali di gara perché – in violazione dell’articolo 83, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 &#8211; la Commissione avrebbe introdotto ulteriori criteri di valutazione delle offerte: il riferimento è a quanto stabilito nel corso della prima riunione in ordine al significato dell’espressione “filiera corta” e alla necessaria considerazione – in sede di valutazione della composizione del ‘team’ &#8211; dell’obbligo di assunzione del personale già impiegato nel servizio. <br />	<br />
Anche questi motivi non sono fondati.<br />	<br />
Sul punto vanno infatti condivise le considerazioni con cui la difesa del Comune osserva che il legislatore – sopprimendo il terzo periodo dell’art. 83, comma 4, che prescriveva alle Commissioni giudicatrici di «fissare in via generale i criteri motivazionali» ai fini dell’attribuzione dei punteggi per ogni criterio e subcriterio di valutazione &#8211; ha inteso evitare che, a offerte già depositate, possano essere introdurre criteri di selezione potenzialmente discriminatori tra i concorrenti.<br />	<br />
Nella specie va però escluso che la Commissione abbia introdotto veri e propri “sub-criteri”, ma deve al contrario ritenersi che quanto precisato circa i due punti richiamati costituisca mero chiarimento interpretativo, idoneo a fornire una chiave di lettura dei giudizi sintetici che sarebbero poi stati espressi con riguardo ai singoli punteggi.<br />	<br />
10. – Con l’ultimo motivo dedotto in via ulteriormente subordinata, le ricorrenti principali lamentano che &#8211; in violazione del richiamato articolo 83 del Codice sui contratti pubblici- il bando di gara non prevedesse criteri e sub-criteri di valutazione, indicati invece nella lettera di invito. <br />	<br />
Ad escludere la fondatezza del motivo basta il richiamo all’articolo 67 del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale i criteri di selezione dell’offerta &#8211; «se non figurano già nel bando di gara» – sono contenuti nella lettera di invito (comma 2, lett. e). <br />	<br />
E’ del resto evidente che – ai fini della serietà della procedura concorsuale – ciò che rileva è la garanzia che i criteri di valutazione delle offerte siano comunque resi noti ai partecipanti in tempo utile per l’elaborazione delle rispettive offerte.<br />	<br />
E’ invece inammissibile &#8211; perché generico &#8211; il profilo del motivo con cui si deduce il difetto di specificazione e di dettaglio dei criteri indicati nella lettera di invito.<br />	<br />
11. – Il ricorso principale va dunque in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto.<br />	<br />
Le spese e le competenze di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta <br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso incidentale;<br />	<br />
&#8211; in parte dichiara inammissibile, in parte respinge il ricorso principale.<br />	<br />
Condanna le ricorrenti al pagamento – a favore del Comune di Aosta e della società cooperativa Pro.Ges &#8211; delle spese e delle competenze di lite, liquidate in €. 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna delle parti resistenti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Turco, Presidente<br />	<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-3-2010-n-24/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2010 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2010 n.1352</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2010-n-1352/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2010-n-1352/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2010-n-1352/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2010 n.1352</a></p>
<p>Pres. F. Donadono, est. M. Buonauro International Security Services S.p.A., Service Group S.r.l., Im.I. Project S.r.l. (Avv. Geremia Biancardi) c. Regione Campania (Avv.ti Almerina Bove e Maria D&#8217;Elia) c. Leonessa S.p.A., So.Ge.Si., Ecatech Group S.r.l. (Avv. Enrico Soprano) sulla mancata allegazione del documento di identità all&#8217;offerta della concorrente in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2010-n-1352/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2010 n.1352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2010-n-1352/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2010 n.1352</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Donadono, est. M. Buonauro<br /> International Security Services S.p.A., Service Group S.r.l., Im.I. Project<br /> S.r.l. (Avv. Geremia Biancardi) c. Regione Campania (Avv.ti  Almerina Bove e<br /> Maria D&#8217;Elia) c. Leonessa S.p.A., So.Ge.Si., Ecatech Group S.r.l.<br /> (Avv. Enrico Soprano)</span></p>
<hr />
<p>sulla mancata allegazione del documento di identità all&#8217;offerta della concorrente in sede di gara di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara di appalto – Offerta economica – Mancata allegazione del documento d’ identità &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare d’appalto, la mancata allegazione del documento di identità alla scheda dell’offerta economica del concorrente, prevista dalla lex specialis a pena di esclusione, non può essere sanata con altri dati forniti in sede di offerta, né può consentirsi la regolarizzazione successiva, poiché la predetta omissione costituisce una irregolarità non sanabile oltre che una violazione della disciplina regolatrice dell’appalto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 623 del 2010, proposto da:<br />
<b>International Security Services S.p.A.</b>, <b>Service Group S.r.l.</b>, <b>Im.I. Project S.r.l.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Geremia Biancardi, con domicilio eletto presso l’avv. Actis in Napoli, via S. Lucia,107,; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Regione Campania Giunta</b>, rappresentato e difeso dall’avvocatura regionale &#8211; Almerina Bove e Maria D&#8217;Elia &#8211; con domicilio eletto presso la sede in Napoli, via S. Lucia, n. 81; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>La Leonessa S.p.A.</b>, <b>So.Ge.Si.</b>, <b>Ecatech Group S.r.l.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto in Napoli, via Melisurgo, n. 4; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del verbale del 7 gennaio 2010, nella parte in cui non ha escluso dalla gara il Raggruppamento La Leonessa s.p.a.; del verbale del 18/1/2010, nella parte in cui è stata dichiarata ammissibile l’offerta del R.T.I. La Leonessa s.p.a.; della nota prot. n. 51203 del 21/01/2010, contenente la graduatoria con la quale è stata aggiudicata provvisoriamente la gara al R.T.I La Leonessa, relativamente al lotto n. 4; della nota prot. n. 79633 del 29/01/2010 a firma del Presidente della Commissione, nonché del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato della Giunta Regionale della Campania, nella quale si comunicano le determinazioni assunte dalla Commissione di gara in relazione all’atto di invito e significazione di cui al prot. 21336 del 12/01/2010; nonché di ogni altro atto connesso, collegato e/o preordinato, se e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania Giunta e di La Leonessa S.p.A. e di So.Ge.Si. e di Ecatech Group S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; le società International Security Services S.p.A., Service Group S.r.l., Im.I. Project S.r.l. partecipavano in forma di associazione temporanea alla gara divisa in cinque lotti indetta dalla Regione Campania per l’affidamento triennale dei servizi di vi<br />
<br />	<br />
&#8211; all’esito delle operazioni di gara, relativamente al IV lotto, le predette società si classificavano al secondo posto della graduatoria provvisoria, alle spalle del RTI costituito da Istituto di Vigilanza La Leonessa, So.Ge.Si. s.r.l. ed Ecatech Group s<br />
&#8211; avverso la graduatoria provvisoria proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale le richiamate società, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;<br />	<br />
&#8211; lamentavano le ricorrenti la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato, essendo l‘offerta di quest’ultimo stata presentata in violazione di quanto prescritto dall’art. 11, punto 5, lettera a) del disciplinare di gara, secondo cui l’offerta<br />
&#8211; si sono costituite in giudizio le società Istituto di Vigilanza La Leonessa, So.Ge.Si s.r.l. e Ecotech Group s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, proponendo anche ricorso incidentale volto ad ottenere l’annullamento della<br />
&#8211; si costituiva in giudizio la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare; <br />	<br />
&#8211; alla camera di consiglio del 24 febbraio 2010, ritenuti sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione;<br />	<br />
Considerato che:<br />	<br />
&#8211; con riferimento alla questioni che pone la presente controversia riguardo alla regolarità formale dell’offerta della controinteressata – essendo la mancata osservanza dei limiti minimi tariffari questione rilevante ai fini della congruità dell’offerta s<br />
&#8211; relativamente alla prima problematica, innanzitutto, non si pone alcuna questione in ordine al fatto che il mancato accompagnamento all’offerta della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore fosse stato sanzionato dalla legge di gara con l<br />
&#8211; in tal senso, non sembra che la nozione di “accompagnamento” possa essere legittimamente intesa, nel senso fatto proprio dalle controinteressate, come possibile separazione fisica tra dichiarazione negoziale e fotocopia del documento; al riguardo, non i<br />
&#8211; ritiene, pertanto, il Collegio che la separazione fisica determinata dall’inserimento in buste separate – seppur contenute nello stesso plico generale – della fotocopia del documento di identità e dell’offerta non consentiva in alcun modo di ritenere qu<br />
&#8211; inoltre, la prescrizione del disciplinare oggetto di impugnazione, oltre a non contrastare con l’art. 38, non può considerarsi nemmeno irragionevole, né eccessivamente gravosa; da un lato l’importanza connessa alla presentazione dell’offerta economica,<br />
&#8211; conclusivamente la prima censura appare fondata, con assorbimento della restante parte del ricorso, mentre va respinto il ricorso incidentale;<br />	<br />
&#8211; le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Prima Sezione <br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale; <br />	<br />
&#8211; condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali sostenute da International Security Services S.p.A., Service Group S.r.l., Im.I. Project S.r.l., che si liquidano in complessivi €1.500,00(Millecinquecento/00), oltre al rimborso del cont<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Fabio Donadono, Presidente FF<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2010-n-1352/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2010 n.1352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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