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	<title>10/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2007 n.1164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-3-2007-n-1164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-3-2007-n-1164/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2007 n.1164</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Edilizia Domus s.p.a. (avv.ti Fioretta, Tanzarella) c. Comune di Novara (avv.ti Fioretta, Ribolzi) obbligo pagamento contributo di concessione per edifici destinati a scuole private Edilizia e urbanistica – Contributi di concessione – Scuole private – Sono dovuti. Gli edifici da adibire a scuole</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-3-2007-n-1164/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2007 n.1164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-3-2007-n-1164/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2007 n.1164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Edilizia Domus s.p.a. (avv.ti Fioretta, Tanzarella) c. Comune di Novara (avv.ti Fioretta, Ribolzi)</span></p>
<hr />
<p>obbligo pagamento contributo di concessione per edifici destinati a scuole private</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Contributi di concessione – Scuole private – Sono dovuti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli edifici da adibire a scuole private non rientrano tra le opere pubbliche o di interesse generale aventi titolo ai sensi dell’art. 9 lett. f) L. 10/1977 all’esenzione dal contributo di concessione. Infatti le stesse non sono accessibili a tutti e sono gestite con criteri di impresa a scopo di lucro, caratteristiche che le differenziano dalle opere pubbliche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>– SEZIONE I –</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso R.G.R. n. 1219/85 proposto dalla società<br />
<B>EDILIZIA DOMUS S.P.A.</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, e da <B>FERLA MIRELLA</B>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Fioretta e Giancarlo Tanzarella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, corso Francia, 58, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI NOVARA</B>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare  in giudizio per deliberazione G.M. 13 giugno 1985, n. 965, ratificata con deliberazione C.C. 22 luglio 1985, n. 459 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Piero Fioretta e dall’avv. prof. Cesare Ribolzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, corso Francia, 58, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della nota comunale 22 marzo 1985, prot. n. 18363, nella parte in cui, con riferimento ad istanza di concessione edilizia presentata dalla società ricorrente, determina l’ammontare del contributo <i>ex</i> art. 3 L. 28 gennaio 1977, n. 10;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Novara;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; udito inoltre alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 l’avv. Piero Fioretta  per il Comune di Novara;<br />
Visto l’art. 26, comma 4 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dal-l’art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto possibile decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che i ricorrenti espongono che il Comune di Novara ha rilasciato lla società Edilizia Domus s.p.a. concessione edilizia per l’esecuzione di opere su un immobile di proprietà già adibito ad attività industriali, dirette a trasformarlo in tre distinte scuole private legalmente riconosciute;<br />
Considerato che il Comune ha determinato l’importo del relativo contributo in L. 101.336.100 per oneri di urbanizzazione e L. 26.902.025 per costo di costruzione;<br />
Considerato che il ricorso è proposto, oltre che dalla società Edilizia Domus s.p.a., anche da Mirella Ferla;<br />
Considerato che il Comune di Novara eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la perte riferita a quest’ultima;<br />
Considerato che la memoria difensiva di parte ricorrente chiarisce che quest’ultima è il “gestore” dell’istituto scolastico che ha sede nell’immobile per cui è causa;<br />
Ritenuto che, in tale posizione, Mirella Ferla non è titolare di alcun diritto o interesse direttamente azionabile in ordine alla misura del contributo di concessione dovuto al Comune da parte della società proprietaria dell’immobile;<br />
Ritenuto che per la parte ad essa riferita il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile;<br />
Ritenuto che lo stesso resta comunque ammissibile nella parte riferita all’Ediizia Domus s.p.a. e come tale deve essere affrontato nel merito;<br />
Considerato che i ricorrenti deducono violazione dell’art. 9, lett. f) L. 28 gennaio 1977, n. 10, a mente del quale sono esenti dal contributo di concessione “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti (…)”;<br />
Considerato che, secondo gli stessi, poiché l’art. 33 Cost. attribuisce anche ai soggetti privati il “diritto di istituire scuole e istituti di istruzione senza oneri per lo Stato” e poiché scuole ed istituti riconosciuti sarebbero in tutto parificati alle corrispondenti istituzioni pubbliche quanto alla validità dei titoli da essi rilasciati, ai primi dovrebbero riconoscersi gli stessi benefici previsti per i secondi, ivi compresa, in particolare, l’esenzione dal contributo di concessione edilizia;<br />
Ritenuto per contro che l’espressione «opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti» che, a sensi dell’art. 9, lett. f) L. 28 gennaio 1977, n. 10 determina l’esenzione dal contributo di concessione, è un ridondante sinonimo di «opera pubblica» che, in quanto tale, può essere realizzata solo da un soggetto pubblico o da un privato, per concessione, delega e simili figure organizzative;<br />
Ritenuto pertanto che non può beneficiare di tale esenzione la realizzazione di un edificio da adibire a scuola privata, atteso altresì che essa, in quanto tale e contrariamente alle opere pubbliche vere e proprie, da un lato non è accessibile a tutti, e dall’altro è gestita con criteri di impresa a scopo di lucro (T.A.R. Veneto, II, 5 dicembre 1992, n. 947; v. anche, più recentemente Cons. St., V, 6 ottobre 2000, n. 5323; Cons. St., V, 2 dicembre 2002, n. 6618; T.A.R. Lombardia, 9 febbraio 2004, n. 653);<br />
Ritenuto che, in ragione delle esposte considerazioni, il ricorso deve quindi essere conclusivamente respinto;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I – definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, secondo motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 7 marzo 2007 con l’intervento dei magistrati<br />
Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto	&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti	&#8211; I^ Referendario</p>
<p>
Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 10 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-3-2007-n-1164/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2007 n.1164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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