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	<title>10/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2006-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2006-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2006-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.88</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. VACCARELLA sulla illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 103, della finanziaria 2005, nella parte in cui la norma si applica alla regione Friuli-Venezia Giulia Impiego pubblico -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) -Amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, comma 2 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2006-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2006-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. VACCARELLA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 103, della finanziaria 2005, nella parte in cui la norma si applica alla regione Friuli-Venezia Giulia</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impiego pubblico -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) -Amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, comma 2 e all&#8217;art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2000 e successive modificazioni &#8211; Possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dall&#8217;anno 2008, entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell&#8217;anno precedente, previo esperimento della procedura di mobilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia. La norma censurata comprime illegittimamente l&#8217;autonomia regionale imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio – quale il «previo esperimento delle procedure di mobilità»: cfr. sentenza n. 388 del 2004 – idonei a contenere la spesa corrente) non giustificabili dall&#8217;esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza che lo Stato può salvaguardare prescrivendo “criteri ed obiettivi” ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 390 del 2004; n. 417 e n. 449 del 2005).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
  Presidente: Annibale MARINI;<br />
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,<br />
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge finanziaria 2005), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 28 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 3 marzo 2005 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2005.<br />
	<i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	<i>udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella;<br />	<br />
	<i>uditi</i> l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l&#8217;avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>	1.– Col ricorso iscritto al n. 28 del registro ricorsi del 2005, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso giudizio di legittimità costituzionale avverso l&#8217;art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005) impugnando, tra gli altri, il comma 103, il quale stabilisce che «a decorrere dall&#8217;anno 2008, le amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, comma 2, e all&#8217;articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell&#8217;anno precedente». Assume la Regione che detta norma violi l&#8217;autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, in materia di organizzazione, riconosciutale dagli artt. 4, numero 1), 8, nonché 48 e seguenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), tenendo anche conto, per quanto riguarda i limiti di cui all&#8217;art. 4, dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />	<br />
	La ricorrente osserva che la norma impugnata, pur avendo finalità di “coordinamento della finanza pubblica”, incide tuttavia sull&#8217;organizzazione amministrativa della Regione in violazione dei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale.<br />	<br />
	In particolare, rammenta la Regione Friuli-Venezia Giulia come la Corte, prendendo in esame norme che, analogamente a quella oggi denunciata, stabilivano che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute […] entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell&#8217;anno 2002» – e successivamente  2003 – (art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), ne ha dichiarato l&#8217;illegittimità, in quanto la disposizione in esse contenuta «non si limita a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma pone un precetto specifico e puntuale sull&#8217;entità della copertura delle vacanze verificatesi nel 2002, imponendo che tale copertura non sia superiore al 50 per cento», in tal modo risolvendosi «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell&#8217;area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri […] ed obiettivi […] ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenza n. 390 del 2004).<br />	<br />
	Ritiene la ricorrente che tali principi, dalla Corte già fissati in precedenza (sentenza n. 376 del 2003 e sentenza n. 36 del 2004) e successivamente ribaditi (sentenza n. 414 del 2004), siano stati violati dalla norma oggi censurata la quale, contenendo le assunzioni a tempo indeterminato «entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell&#8217;anno precedente», pone un vincolo «specifico e puntuale» che esorbita dal potere statale di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, lede l&#8217;autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, sancita in materia di organizzazione dagli artt. 4, numero 1), 8, nonché 48 e seguenti dello statuto regionale.	La Regione Friuli-Venezia Giulia conclude osservando che la censura non avrebbe ragion d&#8217;essere ove si dovesse ritenere che la clausola di salvaguardia recata dall&#8217;art. 1, comma 569, della legge finanziaria 2005 (la quale testualmente prevede che «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti») fosse intesa in modo da escludere l&#8217;applicabilità dell&#8217;impugnato comma 103 alla ricorrente; ciò che potrebbe ritenersi alla luce della previsione dell&#8217;art. 1, comma 38, della medesima legge, a tenore del quale «per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007», secondo un modello che, dunque, renderebbe ulteriormente irrazionale il ritenere configurato un vincolo rigido in relazione al personale.<br />	<br />
	2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio per mezzo dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, osserva in primo luogo che la norma impugnata, applicabile solo a decorrere dal 2008, non determina alcuna lesione attuale delle attribuzioni della Regione, risolvendosi in «una previsione programmatica e indicativa di una politica generale di bilancio, la cui attuazione dipenderà dalla situazione finanziaria complessiva del tempo in cui è destinata ad operare».<br />	<br />
	L&#8217;Avvocatura ritiene comunque infondata la questione per la inapplicabilità alla ricorrente della norma denunciata &#8722; il cui unico scopo è quello di porre un limite generale alla spesa corrente, la cui voce principale è quella per il personale &#8722; proprio alla stregua della richiamata previsione speciale dell&#8217;art. 1, comma 38, della legge n. 311 del 2004.<br />	<br />
	3.– In prossimità dell&#8217;udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria in replica alle difese articolate dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato.<br />	<br />
	La ricorrente, dopo aver dichiarato di prendere atto della circostanza che l&#8217;Avvocatura non ritiene applicabile alla Regione Friuli-Venezia Giulia la norma impugnata, ribadisce che essa «fissa un limite preciso e rigido, destinato ad operare senza che siano previste valutazioni della situazione finanziaria che si avrà nel 2008», ed inoltre che l&#8217;attualità del lamentato <i>vulnus</i> all&#8217;autonomia organizzativa e finanziaria regionale non è condizionata dal fatto che il vincolo sia destinato ad operare dal 2008, traducendosi l&#8217;opposta tesi in un sostanziale diniego di giustizia, laddove all&#8217;odierna inattualità dell&#8217;interesse si aggiungerebbe l&#8217;impossibilità di contestare la norma nel 2008 per l&#8217;intervenuto decorso del termine stabilito dall&#8217;art. 127 della Costituzione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>	1.– La Regione Friuli-Venezia Giulia lamenta l&#8217;illegittimità costituzionale – in relazione agli articoli 4, numero 1), 8 e 48 e seguenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo anche conto, per quanto riguarda i limiti di cui all&#8217;art. 4, dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dell&#8217;art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2005), in quanto, disponendo che «a decorrere dall&#8217;anno 2008, le amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, comma 2, e all&#8217;articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell&#8217;anno precedente», pone un vincolo “specifico e puntuale” in tema di assunzioni, così esorbitando dai limiti posti al potere statale di coordinamento della finanza pubblica dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.<br />	<br />
	2.– Preliminarmente, deve essere disposta la separazione della questione di legittimità costituzionale del comma 103 dalle altre, che investono altri commi dell&#8217;art. 1 della legge n. 311 del 2004, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il medesimo ricorso; questioni che saranno oggetto di distinte pronunce.<br />	<br />
	3.– L&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse è priva di pregio, dovendo la questione di legittimità costituzionale della legge essere proposta, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall&#8217;art. 127 della Costituzione: dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dal ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione (sentenze n. 287 e n. 263 del 2005; n. 407 del 2002), ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile (sentenza n. 234 del 2005).<br />	<br />
	4.– Deve altresì essere respinta la tesi, prospettata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale non vi sarebbe, <i>ab origine, </i>materia del contendere per l&#8217;inapplicabilità alla Regione ricorrente della disposizione censurata.<br />	<br />
	In proposito, deve rilevarsi che, da un lato, la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 569 è troppo generica per giustificare tale conclusione, mentre, dall&#8217;altro lato, la previsione del comma 38 – con il suo inequivoco riferirsi agli anni 2005, 2006 e 2007 – è troppo specifica per consentire di ritenere tale previsione estensibile all&#8217;anno 2008, al quale la norma censurata si riferisce.<br />	<br />
	5.– Nel merito, il ricorso è fondato.<br />	<br />
	L&#8217;art. 4, numero 1), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione»; locuzione che, letta in connessione con quanto la medesima norma prevede subito dopo riguardo «allo stato giuridico ed economico del personale», rende chiaro come l&#8217;autonomia regionale debba potersi manifestare non solo nel disciplinare normativamente i propri uffici, ma anche nell&#8217;organizzarli, destinando ad essi il personale ritenuto necessario.<br />	<br />
	Ciò posto, è evidente che la norma censurata comprime illegittimamente l&#8217;autonomia regionale imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio – quale il «previo esperimento delle procedure di mobilità»: cfr. sentenza n. 388 del 2004 – idonei a contenere la spesa corrente) non giustificabili dall&#8217;esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza che lo Stato può salvaguardare prescrivendo “criteri ed obiettivi” ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 390 del 2004; n. 417 e n. 449 del 2005).</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, nei confronti dell&#8217;art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
	<i>dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.<br />
<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />
</b></i></u>Annibale MARINI, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Romano VACCARELLA, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />
<u><i><b><br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.<u><i></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2006-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2006 n.100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2006-n-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2006-n-100/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2006 n.100</a></p>
<p>Pres. BILE, Red. MAZZELLA la Corte ribadisce la sostanziale identità di risultato tra comunicazione e notificazione Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza -Ricorso -Previsto deposito presso la segreteria del T.A.R. adito -Notifica del ricorso all&#8217;Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale -Mancata previsione, secondo la giurisprudenza del Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2006-n-100/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2006 n.100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2006-n-100/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2006 n.100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE, Red. MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la Corte ribadisce la sostanziale identità di risultato tra comunicazione e notificazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza -Ricorso -Previsto deposito presso la segreteria del T.A.R. adito -Notifica del ricorso all&#8217;Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale -Mancata previsione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato costituente &#8220;diritto vivente&#8221;. Subordinatamente, in caso di riconoscimento della natura regolamentare della norma censurata: Giudizio di ottemperanza -Rinvio all&#8217;art. 91 del R.D. n. 642/1907 &#8211; Notifica del ricorso all&#8217;Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale -Mancata previsione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato costituente &#8220;diritto vivente&#8221;.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia. La Corte, con la pronuncia n. 441 del 2005 ha affermato che, nonostante nella disciplina del codice di rito non manchino differenze formali tra comunicazione e notificazione, esse non incidono sulla sostanziale identità di risultato tra le due forme. La comunicazione «al pari della notificazione, costituisce senz&#8217;altro mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei principî della difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost. e del contraddittorio, quale presupposto del &#8220;giusto processo&#8221; ex art. 111, secondo comma, Cost., a condizione che la stessa assicuri una informazione completa e tempestiva del ricorso che ne forma oggetto».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Franco BILE,;<br />
  Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,<br />
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e, in subordine, degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), e dell&#8217;art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato), promosso con ordinanza del 26 aprile 2005 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sul ricorso proposto dalla Farmacia Galante contro l&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Trapani iscritta al n. 428 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.<br />
	<i>Visto</i> l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	<i>udito</i> nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.<BR><br />
<i>    Ritenuto</i> che con ordinanza emessa il 28 gennaio 2005, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e, in subordine, degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), e dell&#8217;art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione;<br />
    che nel procedimento sottoposto all&#8217;esame del rimettente, Galante Antonino, titolare della omonima farmacia,  aveva proposto ricorso per ottemperanza in relazione al decreto  n. 1015 del 6 settembre 2001, con il quale era stato ingiunto alla Azienda Usl n. 9 di Trapani, in persona del legale rappresentante, il pagamento relativo ad una fornitura di presidi sanitari e relativi interessi; <br />
    che detto giudizio era stato introdotto mediante deposito presso la segreteria del Tribunale dell&#8217;originale del ricorso e che quest&#8217;ultimo era stato poi comunicato, a cura della stessa segreteria del TAR, all&#8217;amministrazione nei confronti della quale era stata chiesta la pronunzia giudiziale, conformemente alle prescrizioni dell&#8217;art. 91 del r.d. n. 642 del 1907;<br />
    che a giudizio del TAR rimettente, la mancata notifica del ricorso, da parte del ricorrente, all&#8217;amministrazione, non consentiva, alla luce dei parametri costituzionali sopra menzionati, di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, poiché lo strumento della comunicazione, adottato nel caso di specie, era privo di quei requisiti formali e sostanziali, presenti nella notificazione, volti ad assicurare la piena ed effettiva conoscenza da parte dell&#8217;amministrazione interessata del procedimento giurisdizionale pendente;<br />
    che, quanto alla natura giuridica del r.d. n. 642 del 1907, il TAR reputa debba affermarsi la natura legislativa della predetta norma;<br />
    che, secondo il rimettente, la giurisprudenza non ha offerto una soluzione condivisibile del problema, dato che, nonostante alcuni TAR abbiano affermato la necessità della previa notificazione del ricorso per esecuzione del giudicato, tale orientamento non ha trovato riscontro nella giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, agli effetti della instaurazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza, è sufficiente la comunicazione della proposizione del ricorso a cura della segreteria del giudice amministrativo; <br />
    che detta soluzione appare al rimettente del tutto inadeguata, poiché contraria ai principi costituzionali in tema di attività giurisdizionale e di giusto processo, desumibili dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, dato che, nel procedimento di cui all&#8217;art. 91 del r.d. n. 642 del 1907, la conoscenza del ricorso da parte dell&#8217;amministrazione è affidata esclusivamente alla comunicazione della segreteria, effettuata senza le formalità e garanzie proprie della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, il che non è sufficiente ad assicurare la «piena consapevolezza dell&#8217;avvenuta introduzione di un procedimento giurisdizionale»;<br />
    che, ove la Corte dovesse affermare la natura regolamentare del citato art. 91 del r.d. n. 642 del 1907, il rimettente dubita della costituzionalità degli artt.<i> </i>19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge n. 1034 del 1971 e dell&#8217;art. 27, primo comma, numero 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nelle parti in cui tali norme, rinviando all&#8217;art. 91 del r.d. n. 642 del 1907, consentono l&#8217;introduzione del giudizio per esecuzione del giudicato senza la previa notifica del ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario.<br />
<i>    Considerato</i> che, con ordinanza emessa il 28 gennaio 2005, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e, in subordine, degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), e dell&#8217;art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), per violazione degli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione;<br />
    che, quanto alla natura giuridica della norma impugnata, questa Corte, nelle più recenti pronunce e, da ultima, nella sentenza  n. 441 del 2005, ne ha affermato la piena natura legislativa, il che impone di ritenere assorbita la questione di costituzionalità relativa agli articoli 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge n. 1034 del 1971 e dell&#8217;art. 27, primo comma, numero 4, del r.d. n. 1054 del 1924, prospettata in via subordinata;<br />
    che, quanto al merito della questione, questa Corte, con la citata pronuncia n. 441 del 2005 ha affermato che, nonostante nella disciplina del codice di rito non manchino differenze formali tra comunicazione e notificazione, esse non incidono sulla sostanziale identità di risultato tra le due forme, allorché, come anche ritenuto dal Consiglio di Stato in recenti decisioni, con una interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 91, sia effettuata la comunicazione dell&#8217;intero atto; <br />
    che invero questa Corte ha concluso che la comunicazione «al pari della notificazione, costituisce senz&#8217;altro mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei principî della difesa in giudizio <i>ex</i> art. 24, secondo comma, Cost. e del contraddittorio, quale presupposto del &#8220;giusto processo&#8221; <i>ex</i> art. 111, secondo comma, Cost., a condizione che la stessa assicuri una informazione completa e tempestiva del ricorso che ne forma oggetto»; <br />
    che in definitiva, prosegue questa Corte, «nonostante l&#8217;origine risalente dell&#8217;art. 91, la forma di comunicazione dallo stesso prescelta appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, solo che la si interpreti nel senso di prevedere un obbligo di comunicare l&#8217;atto nella sua interezza, in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda e l&#8217;articolazione tempestiva dei mezzi di difesa»;<br />
    che pertanto la questione, già ritenuta da questa Corte infondata, deve essere dichiarata manifestamente infondata.<br />
<i>    Visti</i> gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br />
<b></p>
<p align=center>    Per questi motivi<br />
    la corte costituzionale
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.<br />
<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />
</b></i></u>Franco BILE, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Luigi MAZZELLA, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />
<u><i><b><br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2006-n-100/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2006 n.100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2006 n.101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2006-n-101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2006-n-101/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2006-n-101/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2006 n.101</a></p>
<p>Pres. BILE, Red. MAZZELLA sulle caratteristiche del processo in materia di acque pubbliche Giustizia amministrativa -Tribunali regionali delle acque pubbliche &#8211; Sentenze di primo grado -Efficacia esecutiva immediata &#8211; Mancata previsione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 205, primo comma, del regio decreto 11 novembre del 1933,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2006-n-101/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2006 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2006-n-101/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2006 n.101</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE, Red. MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle caratteristiche del processo in materia di acque pubbliche</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa -Tribunali regionali delle acque pubbliche &#8211; Sentenze di primo grado -Efficacia esecutiva immediata &#8211; Mancata previsione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 205, primo comma, del regio decreto 11 novembre del 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Taranto. Il processo in materia di acque pubbliche, pur con il rinvio meramente «residuale» alle norme del codice di procedura civile per tutto ciò che non sia espressamente regolato nel testo unico del 1933, presenta innegabili aspetti di specialità per più profili anche relativi all&#8217;esecuzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Franco BILE,;<br />
  Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,<br />
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 205, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) promosso con ordinanza del 19 gennaio 2005 dal Tribunale di Taranto, nel procedimento di opposizione all&#8217;esecuzione promosso dal Consorzio di bonifica Stornara e Tara contro Domenico Settanni iscritta al n. 477 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006.<br />
	<i>Udito</i> nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.<br />	<br />
<i>    Ritenuto</i> che, con separati ricorsi depositati il 9 settembre 2003 presso il Tribunale di Taranto, il Consorzio di bonifica Stornara e Tara ha proposto formale opposizione alle procedure esecutive promosse in suo danno da Domenico Settanni ed altri in forza di altrettante sentenze di condanna emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d&#8217;appello di Napoli, notificate in forma esecutiva nel periodo dal 18 aprile 2003 al 13 giugno 2003;<br />
    che le procedure sono state poi riunite in quanto aventi tutte ad oggetto il pignoramento delle somme di pertinenza del Consorzio dovute dalla Soget s.p.a., dalla Regione Puglia e del San Paolo Banco di Napoli s.p.a., istituto tesoriere dell&#8217;ente consortile;<br />
    che a sostegno dell&#8217;opposizione il Consorzio ha eccepito l&#8217;illegittimità delle azioni per difetto di validi titoli esecutivi, non rientrando tra questi le sopra citate sentenze di condanna secondo il disposto dell&#8217;art. 205, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che non prevede, infatti, la provvisoria esecutività delle sentenze dei tribunali regionali di prima istanza, se non disposta dal giudice a seguito di apposita richiesta delle parti;<br />
    che il Tribunale di Taranto, condividendo la tesi dell&#8217;opponente come sopra espressa, ha sollevato, con ordinanza del 19 gennaio 2005, questione di legittimità costituzionale del citato art. 205 del r.d. n. 1775 del 1933, in relazione agli articoli  3 e 24 della Costituzione;<br />
    che, data per scontata la rilevanza della questione in ordine all&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione in esame, il rimettente ha sostenuto la non manifesta infondatezza della questione, in riferimento ai richiamati parametri costituzionali, sotto il duplice profilo sia della ingiustificata privazione del diritto delle parti di ottenere una sentenza di primo grado automaticamente esecutiva, con disparità di trattamento rispetto a coloro che adiscono i tribunali ordinari per i quali, a norma dell&#8217;art. 282 del codice di procedura civile, l&#8217;esecutività si ha <i>ope legis, </i>sia della irragionevolezza di tale impedimento, nulla ostando a che le sentenze del tribunale regionale delle acque pubbliche al pari di quelle del giudice ordinario di primo grado siano soggette ad inibitoria, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933 alle disposizioni del codice di rito ordinario;<br />
    che non v&#8217;è stata costituzione delle parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.<br />
<i>    Considerato</i> che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Taranto, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, investe l&#8217;art. 205, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede l&#8217;automatica efficacia esecutiva delle sentenze rese in prime cure dal Tribunale regionale delle acque pubbliche;<br />
    che, secondo il giudice <i>a quo</i>, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il profilo della privazione del diritto di ottenere sentenza di primo grado automaticamente esecutiva con disparità di trattamento rispetto  a coloro che adiscono i tribunali ordinari e della irragionevolezza di tale impedimento, ancorché la medesima sentenza sia soggetta ad inibitoria, stante il rinvio alle disposizioni del codice di rito compiuto dal citato art. 208; <br />
	che la questione non è priva di rilevanza, atteso che la sua soluzione dipende proprio dall&#8217;accertamento della esecutività o meno delle sentenze di primo grado emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d&#8217;appello di Napoli;<br />	<br />
	che questa Corte ha già avuto occasione di escludere l&#8217;esistenza di un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali tra diversi tipi di giudizio, ben potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (cfr. sentenza n. 251 del 1989 e sentenza n. 82 del 1996);<br />	<br />
    che il processo in materia di acque pubbliche, pur con il rinvio meramente «residuale» alle norme del codice di procedura civile per tutto ciò che non sia espressamente regolato nel testo unico del 1933, presenta innegabili aspetti di specialità per più profili anche relativi all&#8217;esecuzione, che viene, ad esempio, espressamente esclusa in via provvisoria per le sentenze dei tribunali di prima istanza se emesse nei confronti dell&#8217;amministrazione dello Stato;<br />
    che la norma impugnata, tuttora operante, è speciale rispetto alle vigenti disposizioni del codice di rito, delle quali può farsi applicazione nel processo davanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche solo nei limiti indicati dal testo unico, più volte citato, per cui il complessivo sistema processuale disegnato dalla normativa del 1933, in quanto caratterizzato dall&#8217;intreccio di interessi di varia natura, pubblici e privati, non consente di operare integrazioni, attingendo alle corrispondenti norme del codice di rito, al di fuori dei casi in cui il rinvio a queste ultime sia espressamente disposto (come è avvenuto con l&#8217;art. 208 del citato t.u.), dal momento che ogni ulteriore intervento sistematico resta riservato alla discrezionalità del legislatore, da esercitarsi nei limiti della ragionevolezza;<br />
    che, pertanto, la disposizione impugnata, nella parte in cui prevede la provvisoria esecutività delle sentenze dei tribunali regionali delle acque pubbliche solo su istanza della parte e previa valutazione del giudice adìto, non deve ritenersi per ciò solo incompatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente;<br />
    che, in particolare, non potendosi trarre dalla Carta costituzionale alcun argomento per ritenere l&#8217;esecutorietà provvisoria delle sentenze di primo grado alla stregua di un principio generale diretto a garantire l&#8217;uniformità tra tutte le procedure variamente previste e disciplinate dal legislatore, la norma impugnata deve ritenersi non priva di razionalità e non configura alcuna ipotesi di violazione dell&#8217;art. 3 Cost.;<br />
    che neanche è ravvisabile alcuna lesione dell&#8217;art. 24 Cost., dal momento che la previsione della esecutività della sentenza di primo grado emessa dai tribunali regionali delle acque pubbliche, ancorché condizionata alla richiesta di parte ed alla espressa disposizione del giudice, non è certamente tale da comportare alcuna apprezzabile compressione del diritto di difesa dell&#8217; interessato;<br />
    che, dunque, la questione è manifestamente infondata.<br />
<i>    Visti</i> gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
    LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza  della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 205, primo comma, del regio decreto 11 novembre del 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Taranto con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />
</b></i></u>Franco BILE, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Luigi MAZZELLA, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<u><i><b><br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.</p>
<p>Il Direttore della Cancelleria<u><i><b><br />
</i></u></p>
<p align=center>
<p align=justify>
<u><i></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2006-n-101/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2006 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.1271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2006-n-1271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2006-n-1271/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2006-n-1271/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.1271</a></p>
<p>Pres. Schinaia, est. De Nictolis Ricorsi riuniti: &#8211; Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato) c. Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti P. d’Amelio, A. Guarino, B. Libonati, C. Tesauro, A. Toffoletto) e altri &#8211; Albacom s.p.a., Colt Telecom s.p.a., Tiscali s.p.a. (Avv.ti R. Caiazzo e G. Pesce) c. Telecom</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2006-n-1271/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.1271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2006-n-1271/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.1271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia, est. De Nictolis<br /> Ricorsi riuniti:<br />                                        &#8211; Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato) c. Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti P. d’Amelio, A. Guarino, B. Libonati, C. Tesauro, A. Toffoletto) e altri<br /> &#8211; Albacom s.p.a., Colt Telecom s.p.a., Tiscali s.p.a. (Avv.ti R. Caiazzo e G. Pesce) c. Telecom Italia s.p.a. (n.c.) e altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul carattere anticoncorrenziale delle clausole offerte da un imprenditore in posizione dominante sul mercato delle telecomunicazioni e sulla non cumulabilità delle sanzioni in tema di illeciti amministrativi anticoncorrenziali con altre sanzioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Appello &#8211;  Contestazione analitica dei singoli punti e passaggi della sentenza impugnata – Non occorre – Confutazione del nucleo essenziale della sentenza &#8211; sufficienza<br />
2. Concorrenza e mercato – Sanzioni –Obbligo della Autorità di comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio ai clienti dell’impresa sottoposta a procedimento &#8211; Esclusione</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Competenze dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni – Rapporti con la competenza in materia antitrust dell’Autorità Garante della Conocorrenza del Mercato – Autonomia delle rispettive sfere di competenza</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – Sanzioni –  Provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Natura – Contenuto<br />
5. Concorrenza e mercato &#8211; Posizione dominante di un’impresa – Nozione<br />
6. Concorrenza e mercato – Procedimento sanzionatorio &#8211; Giudizio di non replicabilità da parte dei concorrenti dell’offerta fatta agli utenti finali da parte dell’operatore dominante nel settore delle telecomunicazioni – Parametri di valutazione &#8211; Delibera 152/2002 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni &#8211;  Natura vincolante  &#8211; Conseguenze</p>
<p>7. Concorrenza e mercato &#8211; Procedimento sanzionatorio – Clausole offerte da un imprenditore in posizione dominante sul mercato in tema di sconti fidelizzanti, di esclusiva, di penalizzazione in caso di mancato raggiungimento di determinate soglie di consumo e di adeguamento a migliori condizioni fatte da altri operatori  – Abuso di posizione dominante – Sussiste &#8211; Fattispecie</p>
<p>8. Concorrenza e mercato &#8211; Clausole contrattuali autorizzate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Conseguenze in tema di applicabilità delle sanzioni comminate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<br />
9. Concorrenza e mercato – Abuso di posizione dominante – Valutazione – Criteri<br />
10. Concorrenza e mercato &#8211; Illeciti amministrativi anticoncorrenziali &#8211;  Collegamento con altri illeciti &#8211; Cumulo giuridico delle sanzioni – Possibilità – Esclusione – Eccezioni &#8211;  Art. 8, co. 2, l. n. 689/1981 in materia di violazioni in materia previdenziale e assistenziale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’appello, in virtù della distinzione tra capi, punti e passaggi, deve investire tutti i capi che si pronunciano su specifici motivi e investire altresì i singoli punti se da un attento esame si possa desumere che in relazione ad essi c’è una specifica soccombenza. Non è dunque indispensabile che l’appello si spinga ad una analiticità tale da censurare singole affermazioni della sentenza, vale a dire singoli punti o passaggi, essendo ammissibile un appello che confuti sinteticamente il nucleo essenziale dei capi o punti di sentenza su cui v’è soccombenza effettiva.2. Nei procedimenti sanzionatori condotti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, i clienti dell’impresa sanzionata hanno un interesse riflesso e derivato, sicché non è obbligatorio l’avviso di avvio del procedimento nei loro confronti, salvo il loro spontaneo intervento.</p>
<p>3. I compiti attribuiti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) in tema di definizione dei mercati rilevanti e delle posizioni dominanti nel settore delle telecomunicazioni, non determinano il venir meno della generale competenza antitrust spettante all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: quest’ultima deve acquisire il parere della prima, che è obbligatorio e non vincolante, sicchè l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può discostarsene con adeguata motivazione.</p>
<p>4. I provvedimenti dell’Autorità antitrust hanno natura atipica e sono articolati in più parti: a) una prima fase di accertamento dei fatti; b) una seconda di «contestualizzazione» della norma posta a tutela della concorrenza, che facendo riferimento a «concetti giuridici indeterminati» (quali il mercato rilevante, l’abuso di posizione dominante, le intese restrittive della concorrenza) necessita di un’esatta individuazione degli elementi costitutivi dell’illecito contestato (le norme in materia di concorrenza non sono di «stretta interpretazione», ma colpiscono il dato sostanziale costituito dai comportamenti collusivi tra le imprese, non previamente identificabili, che abbiano oggetto o effetto anticoncorrenziale); c) una terza fase in cui i fatti accertati vengono confrontati con il parametro come sopra «contestualizzato»; d) un’ultima fase di applicazione delle sanzioni, previste dalla disciplina vigente.</p>
<p>5. Per posizione dominante di un’impresa su un dato mercato s’intende la possibilità da un lato di tenere comportamenti indipendenti, svincolati da quelli degli altri operatori concorrenti, senza con ciò subire pregiudizi, e dall’altro di ostacolare una concorrenza effettiva.</p>
<p>6. I parametri in base ai quali va espresso il giudizio di non replicabilità da parte dei concorrenti dell’offerta fatta agli utenti finali da parte dell’operatore dominante nel settore delle telecomunicazioni, contenuti nella delibera 152/2002 dell’AGCom, sono stati scelti nell’ambito di una pluralità di parametri economici, con una valutazione di carattere opinabile, che rientra nella scelta amministrativa discrezionale, sicché essi, purché non siano viziati da travisamento o illogicità, non possono essere sostituiti con diversi parametri proposti dalla parte.</p>
<p>7. Le clausole di scontistica fidelizzante, di esclusiva, di penalizzazione in caso di mancato raggiungimento di determinate soglie di consumo, di adeguamento a migliori condizioni fatte da altri operatori, se offerte da un imprenditore in posizione dominante sul mercato, con il preciso obiettivo di conservazione e recupero di quote di mercato, sono abusive in quanto volte ad ostacolare l’ingresso di concorrenti sul mercato (abuso di impedimento), anche ove, in ipotesi, non siano svantaggiose per i clienti.</p>
<p>8. Le clausole contrattuali autorizzate dall’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni nei confronti dell’operatore in posizione dominante non possono essere dichiarate anticoncorrenziali da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato se non previa adeguata valutazione della portata e dell’ambito dell’autorizzazione; in ogni caso, l’intervenuta autorizzazione incide sull’elemento soggettivo dell’abuso, e ne esclude la gravità, sicché può essere comminata la sanzione della diffida e non la sanzione pecuniaria.</p>
<p>9. Correttamente l’abuso di posizione dominante viene considerato &#8220;molto grave&#8221;, avuto riguardo alla &#8220;responsabilità particolare&#8221; che grava sull’operatore dominante, alla sistematicità e reiterazione delle condotte abusive, alla consapevole sottrazione al controllo dell’Autorità di regolamentazione, al comprovato intento anticoncorrenziale perseguito nei confronti dei concorrenti, al raggiungimento dello scopo, alla recidiva e alla cessazione delle condotte solo a seguito di una pluralità di procedimenti sanzionatori.</p>
<p>10. In materia di illeciti amministrativi anticoncorrenziali, ancorché annessi dal vincolo della continuazione (identità del disegno illecito), non è applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni, salvo il caso di violazioni in materia previdenziale e assistenziale ex art. 8, comma 2, l. n. 689/1981.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota di Federico Marini Balestra <a href="/ga/id/2006/3/2370/d">&#8220;Prime note sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10.2.2006 n. 1271&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8091_8091.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2006-n-1271/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.1271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.2874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2006-n-2874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2006-n-2874/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.2874</a></p>
<p>Pres. ff. ed Est. Nappi Iovino (Avv.ti Militerni, Iadanza, Tardone e Biamonte) c. Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Commissione straordinaria dell’ASL NA 4 (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) e Regione Campania (Avv.ti Baroni, Bove e Panariello dell’Avvocatura regionale) &#8211; (respinge) 1. … Sanità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2006-n-2874/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.2874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2006-n-2874/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.2874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ff. ed Est. Nappi<br /> Iovino (Avv.ti Militerni, Iadanza, Tardone e Biamonte) c. Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Commissione straordinaria dell’ASL NA 4 (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) e Regione Campania (Avv.ti Baroni, Bove e Panariello dell’Avvocatura regionale) &#8211; (respinge)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. … Sanità &#8211; Azienda Unità Sanitaria Locale &#8211; Scioglimento dei relativi organi e nomina della commissione straordinaria per l’amministrazione provvisoria &#8211; Per infiltrazioni mafiose o per condizionamenti della criminalità organizzata &#8211; In applicazione dell’art. 146 del T.U. EE.LL. &#8211; Possibilità &#8211; Sussiste.</p>
<p>2. Sanità &#8211; Azienda Unità Sanitaria Locale &#8211; Scioglimento dei relativi organi e nomina della commissione straordinaria per l’amministrazione provvisoria &#8211; Per infiltrazioni mafiose o per condizionamenti della criminalità organizzata &#8211; In applicazione dell’art. 146 del T.U. EE.LL – Illegittimità costituzionale – Non sussiste.</p>
<p>3. Sanità &#8211; Azienda Unità Sanitaria Locale &#8211; Scioglimento dei relativi organi e nomina della commissione straordinaria per l’amministrazione provvisoria &#8211; Per infiltrazioni mafiose o per condizionamenti della criminalità organizzata &#8211; In applicazione dell’art. 146 del T.U. EE.LL – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi del rinvio di cui all’art. 146  del decreto legislativo n. 267/2000, è applicabile ad una ASL la disciplina di cui all’art. 143 D.Lgs. 267/00 che prevede il potere del Ministero dell’Interno di disporre lo scioglimento delle Amministrazioni locali quando emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni.<br />
2. E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 146 D.Lgs. 267/00 nella parte in cui estende alle ASL il potere ministeriale di scioglimento previsto dall’art. 143 D.Lgs. 267/00: tale norma non può considerarsi invasiva dell’autonomia amministrativa della Regione- di cui le aziende sanitarie sono enti dipendenti – laddove il potere di scioglimento riflette un momento di discrezionalità legislativa ispirata dalla  imprescindibile esigenza di ripristino dell’ordine pubblico e sicurezza- di competenza esclusiva dello stato ex art. 117 della Costituzione.<br />
3. E’ legittimo il decreto ministeriale di scioglimento di una ASL per infiltrazioni mafiose ex art. 143 D.Lgs. 267/00, motivato con riferimento ad indagini che hanno evidenziato  interventi condizionanti da parte di cosche camorristiche sulle determinazioni della stessa ASL, nonché in presenza dell’aggiudicazione di un appalto del servizio di pulizia di 24 miliardi di vecchie lireo a una società con soci condannati per associazione mafiosa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SEDE DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai Magistrati:</p>
<p>Dr. Luigi Domenico NAPPI-Presidente ff. Rel.<br />
Dr. Paolo CORCIULO-Componente<br />
Dr. Carlo BUONAURO- Componente</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 7410/2005R. G. proposto dal <br />
<b>dr. Iovino Salvatore</b>  in persona del rappresentante legale p. t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti I.Militerni, F.Iadanza, A.Tardone e A. Biamonte  con i quali elettivamente domicilia in Napoli via Riviera di Chiaia n. 286</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Presidenza della Repubblica</b>, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Commissione straordinaria dell’ASL NA 4 in persona dei rispettivi rappresentanti legali pp. tt. tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliataria, ope legis, in via Diaz </p>
<p align=center>e contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Regione Campania</b> in persona del Presidente della relativa Giunta rappresentato e difeso dagli avv.ti V. Baroni, A. Bove e R. Panariello dell’Avvocatura regionale con i quali elettiva mente domicilia in Napoli via S. Lucia n. 81</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dei seguenti atti:<br />
-decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. 2132/05/Area II EE.LL. del 24.10.2005 con il quale, nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto presidenziale, è stato disposto il Commissariamento dell’Asl NA 4;<br />
-decreto del Ministero dell’interno n. 17102/128/51del 21.4.2005;<br />
decreto n. 1201/2005con cui il Prefetto della Provincia di Napolinominava la Commissione di accesso presso la ASL NA 4;<br />
-relazioni della Commissione di accesso;<br />
telegramma n. 1595/23 del Ministero dell’Interno;<br />
-delibera del 21.10.2005 del Consiglio dei Ministri-di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguente;</p>
<p>nonchè<br />
per la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti; </p>
<p>VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; <br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI i motivi aggiunti depositati il 2.12.2005 e il 19.1.2006;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
UDITI nella Camera di Consiglio dell’1 febbraio 2006  il relatore dr. Luigi Domenico Nappi e gli Avv.ti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il gravame in epigrafe ritualmente notificato il dr. Iovino Salvatore , già Direttore Generale della ASL NA 4 ha   impugnato  i provvedimenti nella stessa epigrafe indicati, in particolare i provvedimenti con i quali si disponeva nei confronti della stessa ASL, in applicazione dell’art. 146 del D.lgs n. 267/2000, lo scioglimento dei relativi organi e la nomina della commissione straordinaria per l’amministrazione provvisoria dellAzienda sanitaria locale.<br />
  I provvedimenti impugnati secondo il ricorrente sarebbero stati illegittimamente adottati perché viziati da eccesso di potere sotto molteplici profili illustrati con dovizia di argomenti con numerosi motivil’ultimo dei quali incentrato sulla sospettata illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 146 del D. Lgs. n. 267/2000. <br />
Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio sostenendo sia la manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sia la infondatezza del gravame del quale chiedevano il rigetto.<br />
Alla pubblica udienza del 1° febbraio 2005 il ricorso passava in decisione.  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>E’ controversa, nel presente giudizio, la legittimità dei provvedimenti in epigrafe in particolare del decreto presidenziale di applicazione alla ASL NA 4 della norma di cui all’art. 146 del decreto legislativo n. 267/2000 secondo cui “ le disposizioni di cui agli artt. 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali  di cui all’art. 2, comma 1, ( “..si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni”) nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque nominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti”. E’ di tale decreto che il Collegio deve prioritariamente occuparsi posto che  gli altri provvedimenti impugnati sono ad esso strumentali e ne seguono la sorte. <br />
La prima questione che, sollevata dalla ricorrente, il Collegio deve affrontare è quella della applicabilità della riportata norma alle aziende sanitarie locali.<br />
Va detto subito che la normativa estesa dall’art. 146 del D.Lgs n. 267/2000 agli enti nello stesso articolo indicati  riguarda lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.<br />
La tesi della inapplicabilità di tale normativa alle AA.SS.LL. è prospettata dalricorrente in duplice versione. La prima, radicale, è imperniata sull’asserita illegitimità costituzionale della norma in relazione agli artt. 3, 76, 114, 117 e 118 della Cost.; la seconda, meno invasiva, fà leva  sul suo tenore letterale ed in particolare sull’inciso “in quanto compatibili con i relativi ordinamenti” . Su tale inciso la Regione fà perno per sostenere che le AA.SS.LL. non sarebbero passibili di scioglimento ex art. 146 per carenza del presupposto, in thesi necessario, della collegialità dei relativi organi. Da siffatta premessa l’istante fa discendere  che con la tecnica della interpretazione adeguatrice l’Amministrazione avrebbe dovuto determinarsi nel senso della  incompatibilità della norma in esame con l’ordinamento delle  AA.SS.LL. <br />
L’impostazione va disattesa in entrambe le articolazioni.<br />
La seconda , più fragile, va subito scartata perchè urta contro il chiaro tenore letterale della norma che estende espressamente agli “organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali” l’istituto dello scioglimento  previsto dal precedente art. 143 dello stesso decreto legislativo chiudendo ogni spazio per interpretazioni adeguatrici. La ricostruzione della norma nel senso preteso dal ricorrente avrebbe effetto sostanzialmente abrogativo della norma medesima, e come tale è da ritenersi preclusa a questo giudice. Né può presumersi che lo scioglimento degli organi delle AASSLL sia incompatibile con l’ordinamento delle stesse AASSLL per il carattere monocratico e non collegiale degli stessi organi. Vi ostano in primo luogo l’espressa contemplazione, nella norma, delle aziende sanitarie locali (il cui ordinamento era ben noto al legislatore) ed in secondo luogo la logica ispiratrice  della operata estensione normativa a cui è indifferente la struttura monocratica o collegiale dell’organo passibile di scioglimento, e che coincide appieno con la ratio  della normativa estesa alle AA.SS.LL, posto che l’articolo 146 si appalesa norma integrativa della normativa in essa richiamata dal momento che gli enti in essa indicati sono in qualche misura  filiazioni o comunque proiezioni dei Comuni. Sembra dunque logico  presumere che lo stesso art. 146 sia stato concepito dal legislatore come una longa manus per aggredire le infiltrazioni mafiose inseguendole anche  in organismi  di derivazione comunale e comunque ai comuni geneticamente in qualche misura riconducibili.  <br />
Venendo ora all’esame della eccezione di illegittimità costituzionale  dell’art. 146 del citato decreto legislativo, il collegio ritiene che la relativa questione è manifestamente infondata. Deve ritenersi infatti privo di pregio l’argomento posto a base della sospettata illegittimità costituzionale e cioè l’argomento secondo cui la norma sarebbe invasiva dell’autonomia amministrativa della Regione- di cui le aziende sanitarie sono enti dipendenti. <br />
In realtà l’autonomia regionale nell’ipotesi normativa dell’art. 146  entra in gioco sì ma non come valore leso dalla norma bensi come valore che, compromesso dalle ingerenza mafiosa nella struttura sanitaria, trova nella norma  un serio presidio in quanto strumento volto alla reintegrazione del valore medesimo recuperandolo all’ente che ne istituzionalmente  titolare affrancandolo dalla soggezione alla criminalità mafiosa. A tale proposito giova rimarcare che  il meccanismo dello scioglimento,  nella previsione della relativa normativa, scatta quando si delinei un quadro indiziario che fà ragionevolmente presumere che forze canorristiche  si siano infiltrate nell’area della istituzione comunale o provinciale e sovrapponendosi ai rispettivi organi consiliari attentino alla sicurezza pubblica o ne condizionino le scelte di fondo in modo tale che si possa ritenerle riconducibili  non all’autonoma  e consapevole volontà dell’ente ma  alla volontà prava della organizzazione malavitosa. Ne deriva quindi una situazione connotata dal coinnesto di due componenti tra loro strettamente legate: ordine pubblico gravemente compromesso per la arbitraria  “occupazione” da parte della organizzazione camorristica di una  pubblica istituzione e autonomia compressa o fortemente dimidiata della istituzione medesima. <br />
In mancanza, ab intra, dall’interno cioè dell’ordinamento dell’ente, di mezzi adeguati per il superamento dell’attentato ai due riferiti valori deve ritenersi che la censurata norma riflette un momento di discrezionalità legislativa ispirata dalla  imprescindibile esigenza di ripristino dell’ordine pubblico e sicurezza- di competenza esclusiva dello stato ex art. 117 della Costituzione &#8211; con sottrazione dell’ente alla sudditanza criminale e reintegrazione dell’autonomia propria dell’ente pubblico. <br />
Sgombrato il campo dalle cennate eccezioni vanno ora esaminati nel merito i motivi di ricorso, verificando in particolare se ricorrono nella fattispecie i presupposti normativi della misura applicata. Al riguardo deve subito rilevarsi che le dedotte censure riguardano figure varie  di eccesso di potere e sono affasciate da un comune denominatore e cioè dalla asserita  genericità dei suddetti presupposti ritenuti dalla ricorrente non tali da giustificare la misura adottata. La relativa critica nasce evidentemente dalla nota sentenza 19.3.1993 n. 103 della Corte Costituzionale che in sede di scrutinio della legittimità costituzionale della normativa in questione, ha fissato com’è noto principi cardine a garanzia del legittimo esercizio del potere di scioglimento dei consigli comunali e provinciali , contro il rischio di possibili scadimenti e applicazioni degenerative.<br />
 Vale qui ricordare in particolare  che il Giudice delle leggi ha, in subietta materia,  enunciato i principi che lo scioglimento dei comuni e delle province è una misura starordinaria per fronteggiare emergenze straordinarie in ordine per un verso all’accertata o notoria diffusione della criminalità organizzata nel territorio e per altro verso alle precarie condizioni di funzionalità dell’ente locale; come tale la misura  non è sindacabile, in sede di legittimità, se non in presenza di vizi che manifestino lo sviamento e la deviazione dal suo fine istituzionale; l’Amministrazione ha un ampio margine di discrezionalità nella concreta individuazione  dei  presupposti della misura che deve comunque fondarsi su fatti concreti obiettivamente verificabili con i quali deve essere in rapporto di stringente conseguenzialità.<br />
Nella scia  di tali pricipi pienamente condivisi, il Collegio deve dunque soffermarsi sulla esistenza e consistenza dei fatti posti a base del gravato provvedimento. L’indagine deve muovere dalla relazione della Commissione di accesso richiamata nei provvedimenti impugnati e asse portante degli stessi.  <br />
Prima però di procedere all’esame di tale relazione e all’analisi dei relativi dati, occorre premettere che non giova alla ricorrente addurre l’avvenuto avvicendamento-disposto dalla Regione, prima del  provvedimento impugnato, tra i titolari degli organi di vertice dell’ASL NA 4- in thesi ritenuto  preclusivo del potere di scioglimento degli organi della stessa ASL. In proposito è sufficiente osservare che i due provvedimenti operano su piani diversi e autonomi: l’avvicendamento è   preordinato alla sostituzione dei citati titolari per assicurare la legittimità dell’azione amministrativa sotto il profilo precipuo della sua imparzialità; lo scioglimento  opera invece sul piano straordinario e più profondo degli interventi necessari al ripristino, con sottrazione dell’ente alla servitù delle determinanti di  matrice malavitosa,  dell’autonomia dell’ente. <br />
Ritornando ora ai presupposti della misura impugnata va rilevato che la citata relazione di accesso investe e copre con dovizia di dati supportati da obiettivi  riscontri l’intero panorama dell’agire amministrativo dell’ASL .<br />
Essa è densa di  circostanze e chiarimenti su specifiche vicende che la ricorrente ha contestato non nella loro storicità ma nella loro concludenza ai fini dello scioglimento, assumendo che non vi sarebbe correlazione logica tra i fatti indicati e la misura applicata. I primi insomma non sarebbero sintomatici di interferenze e condizionamenti mafiosi decisivi nelle   determinazioni dell’ASL.<br />
Al riguardo conviene ricordare che per per costante giurisprudenza i fatti posti a base della misura dissolutoria (nella specie i fatti indicati nella relazione) non vanno valutati atomisticamente, in modo isolato e disorganico, ma in un quadro  di insieme e nella loro concatenazione logica, perché sia favorita, in una unitaria visione di  sintesi, l’emersione di profili non risultanti da un’analisi individua,  e che la norma sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, in quanto norma a contenuto indeterminato, è integrata  dalla competente Autorita con valutazioni connesse ad apprezzamenti discrezionali elevati al rango di   regola concreta. <br />
Venendo ora allo specifico dei fatti indicati nella relazione della Commissione di accesso va notato innanzitutto che nell’area di competenza della ASL NA 4,  estesa a ben 35 Comuni con un bacino di utenza di circa 500.000 abitanti e con una spesa annua di circa 1000 miliardi di vecchie lire, operano, ben radicati,  circa 70 clan camorristici con forte propensione al controllo delle attività amministrative ed economiche collaterali alla gestione della cosa pubblica, nonchè al rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative. La massiccia presenza di sodalizi criminali in  zona   è dimostrata dalla circostanza che in più di dieci dei suddetti Comuni i relativi consigli comunali sono stati sciolti per infiltrazioni camorristiche  ex art. 143 del D. Lvo n. 267/2000.<br />
Emerge ancora dalla citata  relazione una fitta trama di rapporti tra  ASL NA 4 e determinate organizzazioni camorristiche operanti in loco. In tal senso si appalesano decisive le seguenti circostanze:<br />
-personaggi di spicco di dette organizzazioni, in veste di collaboratore di giustizia, ammettevano,  in sede di interrogatorio reso alla competente autorità, che ditte controllate e gestite dai clan erano favorite negli appalti e persino nelle assunzioni-due ex presidenti di due  ex USL (Nola e San Giuseppe Ves. ) erano stati arrestati e ammettevano interventi condizionanti da parte di cosche camorristiche sulle determinazioni delle stesse UU.SS.LL;<br />
-uncollaboratore di giustizia, già personaggio di spicco della camorra, ammetteva in sede di interrogatorio  che il controllo degli appalti indetti dall’ASL era dominio di un clan imperante che aveva nel relativo settore anche un personaggio di fiducia de<br />
-il 2. 4. 2001 venivano tratti in arresto sei funzionari dell’ASL NA 4 tra cui il Direttore generale peraltro rinviato a giudizio con decreto  del 4.10.2005 per reati di notevole gravità associazione per delinquere per tangenti pagate da un centro di cura<br />
-il dr. Mancusi Barone, ex magistrato dal profilo morale ineccepibile e di indubbia affidabilità,  nominato direttore amministrativo della predetta ASL dopo che due apprezzati  manager precedentementi nominati per l’espletamento dello stesso incarico  si- sistematica disapplicazione  da parte dell’ASL NA 4 del protocollo di legalità stipulato il 12.9.1993 dall’allora Direttore generale col Prefetto di Napoli;<br />
&#8211; sitematica violazione della normativa antimafia nell’attività contrattuale dell’Azienda sanitaria;<br />
-affidamento diretto, senza gara, del servizio di pulizia degli immobili in uso all’ASL;<br />
Queste e molte altre ancora le vicende indicate nella riferita relazione come denotative della precaria funzionalità della struttura sanitaria e di condizionamento della stessa all’arbitrio di sodalizi camorristici.<br />
Né giova al ricorrente obiettare che  quelle appena richiamate sarebbero  vicende inidonee a giustificare la misura perché risalenti (talune) nel tempo.<br />
L’accennata denuncia del dr. Mancusi Barone  e l’aggiudicazione di un appalto del servizio di pulizia dei locali dell’ASL  NA 4 di 24 miliardi di vecchie lire a una società con soci condannati per associazione mafiosa e da ritenere perciò una proiezione di una determinata organizzazione camorristica,  avvenute nell’anno 2003,  dimostrano la permanente presenza, occulta e determinante, della camorra nelle decisioni dell’ASL  e che quindi il relativo fenomeno, anziché esaurirsi,  proseguiva secondo una linea di progressiva  evoluzione registrando soltanto un cambio di regia, dopo  la scomparsa dalla scena  di un determinato capoclan  detenuto  e divenuto collaboratore di giustizia, per l’avvenuta “successione” a lui di altri personaggi ascesi al vertice della gerarchia camorristica; nuovi, beninteso, nel ruolo di capo clan, ma ben conosciuti agli organi di polizia come figure note del mondo della malavita. <br />
Sul quadro fattuale contrassegnato  dalle riportate vicende e da altre ancora indicate nella relazione, tutte comunque convergenti verso la stessa conclusione della esistenza di una abnorme soggezione dell’ASL alle forze malavitose,   poggiano  l’impugnato provvedimento di scioglimento degli organi della ASL NA 4 e gli atti ad esso connessi. <br />
Non sembra seriamente contestabile che tra le premesse fattuali dianzi riportate e le conclusioni dalle stesse premesse tratte dall’Amministrazione per le sue determinazioni finali esiste un nesso di innegabile correlazione e di rigorosa compatibilità logico-giuridica. Ed emerge addirittura la necessarietà, nel contesto delineato nella piu volte citata relazione, della misura adottata come unica misura capace di  spezzare la perversa spirale che da tempo avvolgeva l’azienda nei suoi centri decisionali con notevole ricaduta negativa  sulla efficienza del servizio pubblico e sulla immagine della istituzione.<br />
Il ricorso deve quindi ritenersi privo di fondamento e pertanto deve essere rigettato.<br />
Si ravvisano tuttavia valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Napoli, Sezione I pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta siccome infondato.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio dell’1 e del 7 febbraio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2006-n-2874/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.2874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.313</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2006-n-313/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2006-n-313/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2006-n-313/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.313</a></p>
<p>B. Perricone Pres. &#8211; C. Testori Est. Nubile s.p.a. (Avv. R.G. Marra) contro Hera s.p.a. (Avv. A. Carullo) e nei confronti di Consar s.c.a r.l. (non costituita) sulla valutazione dei servizi analoghi a quello oggetto dell&#8217;appalto Contratti della p.a. – Svolgimento della gara &#8211; Valutazione dei servizi analoghi a quello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2006-n-313/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.313</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2006-n-313/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.313</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">B. Perricone Pres. &#8211; C. Testori Est.<br /> Nubile s.p.a. (Avv. R.G. Marra) contro Hera s.p.a. (Avv. A. Carullo) e nei confronti di Consar s.c.a r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla valutazione dei servizi analoghi a quello oggetto dell&#8217;appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Svolgimento della gara &#8211; Valutazione dei servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto – Considerazione anche del rilievo economico degli stessi – È legittima</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella valutazione dei servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto è corretta l&#8217;impostazione seguita dalla Commissione di gara che, nel verificare il profilo in questione, non si è limitata al solo aspetto oggettivo dei servizi considerati, ma ha rivolto l&#8217;attenzione anche al rilievo economico degli stessi (in conformità, peraltro, con quanto previsto in tema di capacità tecnica dall&#8217;art. 14 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 157/1995). Nè appare contestabile la considerazione svolta dalla Commissione di gara circa l&#8217;insufficienza, ai fini della richiesta analogia, dell&#8217;indicazione dei servizi elencati dall&#8217;impresa ricorrente come &#8220;di supporto&#8221; alla conduzione operativa e alla gestione di discariche. Tale indicazione difatti non coincide con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto di cui si controverte (riguardante la movimentazione di materie per la gestione operativa di discariche) ed è altresì del tutto generica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE I</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>composto dai signori:<br />
<b>Dott. Bartolomeo Perricone	&#8211;		Presidente<br />	<br />
Dott. Giancarlo Mozzarelli		&#8211;		Consigliere<br />
Dott. Carlo Testori			&#8211;		Consigliere rel.est.</b>	<b><br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 184 del 2004 proposto da</p>
<p><b>NUBILE s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto G. Marra e con lui elettivamente domiciliata in Bologna, via San Felice n. 6, presso lo studio dell&#8217;Avv. Giorgio Sacco,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>HERA s.p.a.</b>, costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Antonio Carullo, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n. 47,</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>di <b>CONSAR s.c.a r.l.</b>, controinteressata, non costituitasi in giudizio,</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
del verbale di gara del 19/12/2003 che ha determinato l&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara a procedura aperta avente ad oggetto l&#8217;affidamento del servizio di movimentazione materie per la gestione operativa delle discariche per rifiuti non pericolosi di Imola e Ravenna, per il periodo 1/2/2004 &#8211; 31/1/2005, con facoltà di rinnovo, alle stesse condizioni contrattuali, di anno in anno, per ulteriori due esercizi, suddiviso nei lotti 1 e 2, anche nella parte in cui ha altresì aggiudicato la gara relativa al lotto 2 alla ditta CONSAR; nonché di tutti gli atti connessi ed in particolare, per quanto di interesse, della clausola del bando di cui al punto 9).</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di HERA s.p.a.;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006 gli Avv.ti R.G. Marra e A. Carullo;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<u></p>
<p align=center>
</u><b>FATTO     e     DIRITTO</p>
<p>
</b><u></p>
<p align=justify>
</u><br />
1) HERA s.p.a. di Bologna ha indetto nel 2003 una gara a procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di movimentazione materie per la gestione operativa delle discariche per rifiuti non pericolosi di Imola e Ravenna, per il periodo 1/2/2004 &#8211; 31/1/2005, con facoltà di rinnovo di anno in anno per ulteriori due esercizi, suddiviso in due lotti.<br />
La società Nubile s.r.l. ha presentato domanda di partecipazione alla gara, limitatamente al lotto n. 2, ma la sua offerta è stata esclusa perché la Commissione di gara ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla concorrente non era conforme a quanto disposto dal punto 9) del bando.<br />
Contro tale determinazione e contro l’aggiudicazione del servizio all&#8217;odierna controinteressata CONSAR s.c.a r.l. la società Nubile ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando molteplici censure.<br />
Si è costituita in giudizio HERA s.p.a. chiedendo la reiezione del gravame.<br />
La domanda cautelare presentata con l&#8217;atto introduttivo del giudizio è stata riunita al merito.<br />
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie in vista dell&#8217;udienza del 23 febbraio 2006, in cui la causa è passata in decisione.</p>
<p>2) Il bando di gara prescriveva che l&#8217;offerta fosse corredata &#8220;<i>a pena di esclusione</i>&#8221; dalla documentazione specificamente richiesta, tra cui:<br />
<i>9) elenco dettagliato dei servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto svolti dall’Impresa negli ultimi tre esercizi, riportante l&#8217;importo, la descrizione e la durata del servizio e i destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, dal quale risulti lo svolgimento, nell&#8217;arco di un unico anno, di servizi analoghi a quello del presente bando. Tale elenco dovrà essere corredato da almeno due certificati di buon esito rilasciati dagli enti committenti attestanti la regolare esecuzione del servizio;</i>.<br />
Il bando precisava altresì: &#8220;<i>La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni o dei documenti sopra elencati comporterà l&#8217;esclusione dalla gara</i>&#8220;.<br />
La Commissione di gara ha escluso la ricorrente dalla partecipazione alla procedura per non avere prodotto documentazione conforme a quanto prescritto dal citato punto 9); in particolare è stato ritenuto che i due servizi di cui all&#8217;elenco presentato dall&#8217;impresa Nubile non fossero analoghi a quello oggetto dell&#8217;appalto. In sostanza la predetta Commissione ha rilevato:<br />
•	che i servizi in questione erano definiti &#8220;<i>di supporto</i>&#8221; alla conduzione operativa e alla gestione di discariche e non di movimentazione materie per la gestione operativa;<br />	<br />
•	che i relativi importi erano sensibilmente inferiori rispetto a quello a base d&#8217;asta;<br />	<br />
•	che in ogni caso la concorrente non aveva certificato lo svolgimento di almeno due servizi analoghi nell&#8217;arco di un unico anno.</p>
<p>3) Con il primo motivo di ricorso la società Nubile censura che la sanzione dell&#8217;esclusione prevista dal bando era unicamente correlata alla assenza di qualche dichiarazione e/o documento, mentre invece una dichiarazione incompleta (quale sarebbe quella della ricorrente) doveva tutt’al più determinare una richiesta di chiarimenti.<br />
La tesi non è condivisibile. Le prescrizioni del bando erano finalizzate alla presentazione non di dichiarazioni e documenti &#8220;qualsiasi&#8221;, bensì di dichiarazioni e documenti che valessero ad attestare il possesso dei requisiti richiesti; se tale obiettivo non era raggiunto, se cioè i requisiti richiesti non risultavano dichiarati e/o documentati come prescritto, conseguiva l&#8217;esclusione. Una diversa interpretazione, quale quella suggerita dall&#8217;impresa interessata, finirebbe con l&#8217;attribuire alla previsione di bando una valenza meramente formale e non sostanziale, dunque inutile e, anzi, illogica.<br />
Si tratta allora di verificare se delle prescrizioni precedentemente citate la Commissione di gara ha fatto o meno corretta applicazione.</p>
<p>4) Il punto 9) del bando disponeva la presentazione di un<i> </i>elenco dettagliato dei <u>servizi analoghi</u> a quell&#8217;oggetto dell’appalto; tale analogia è stata ritenuta insussistente dalla stazione appaltante in relazione ai due servizi elencati dall&#8217;impresa ricorrente, sia sotto il profilo oggettivo, sia per quanto riguarda l&#8217;importo degli stessi. Premesso che il concetto di &#8220;<i>servizi analoghi</i>&#8221; non può evidentemente identificarsi con il concetto di &#8220;<i>servizi identici</i>&#8220;, il Collegio ritiene corretta l&#8217;impostazione seguita dalla Commissione di gara che, nel verificare il profilo in questione, non si è limitata al solo aspetto oggettivo dei servizi considerati, ma ha rivolto l&#8217;attenzione anche al rilievo economico degli stessi (in conformità, peraltro, con quanto previsto in tema di capacità tecnica dall&#8217;art. 14 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 157/1995).<br />
Quanto al primo aspetto non appare contestabile la considerazione svolta dalla Commissione di gara circa l&#8217;insufficienza, ai fini della richiesta analogia, dell&#8217;indicazione dei servizi elencati dall&#8217;impresa Nubile come &#8220;<i>di supporto</i>&#8221; alla conduzione operativa e alla gestione di discariche; tale indicazione non solo non coincide con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto di cui si controverte (riguardante la movimentazione materie per la gestione operativa di discariche), ma, per la sua genericità, non consente neppure di valutare adeguatamente il profilo che qui interessa. Peraltro, atteso che si trattava di valutare non in senso formale, bensì sostanziale il possesso di requisiti e tenuto conto, altresì, che il confronto tra servizi in termini di analogia si traduce necessariamente in una valutazione (più o meno ampiamente) discrezionale, sussistevano i presupposti perché la stazione appaltante, in applicazione dell&#8217;art. 16 del D.Lgs. n. 157/1995, invitasse l&#8217;odierna ricorrente a fornire chiarimenti circa l&#8217;esatta natura dei servizi di supporto che aveva elencato; ciò non avrebbe comportato alcuna lesione della <i>par condicio</i> rispetto agli altri concorrenti, essendo l&#8217;iniziativa finalizzata solo ad acquisire una più puntuale conoscenza dei titoli già fatti valere nella procedura dall&#8217;impresa interessata (che poi ha avuto modo di documentare, nel presente giudizio, l&#8217;attinenza con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto quantomeno del servizio prestato per il Comune di Brindisi).<br />
 Tuttavia, se anche la Commissione di gara avesse così operato, sarebbe rimasta irrimediabilmente ostativa al riconoscimento dell&#8217;analogia richiesta (e dunque all&#8217;ammissione in gara dell&#8217;impresa Nubile) la netta differenza, in termini di valore economico, tra il servizio di cui si controverte (di importo annuo presunto pari a euro 550.000,00) e quelli elencati dalla ricorrente (di importo complessivamente inferiore alla metà: euro 24.789,94 + euro 173.824,72).<br />
Un ulteriore (e di per sé solo determinante) elemento ostativo è stato poi correttamente individuato dalla Commissione di gara nella circostanza che la dichiarazione presentata dall&#8217;impresa Nubile non recava indicazione circa lo svolgimento, nell&#8217;arco di un unico anno, di almeno due servizi analoghi a quello da appaltare. La ricorrente sostiene che la disposizione di bando non può essere letta nel senso preteso dalla stazione appaltante, non contenendo alcun riferimento al necessario svolgimento di una pluralità di servizi nel medesimo anno. Al contrario, il Collegio condivide quanto ritenuto da HERA, tenuto conto:<br />
•	che almeno due erano i servizi analoghi da elencare, dovendo l&#8217;elenco essere corredato da almeno due certificati di buon esito;<br />	<br />
•	che il requisito concernente &#8220;<i>lo svolgimento, nell&#8217;arco di un unico anno, di servizi analoghi a quello del… bando</i>&#8221; utilizza al plurale il sostantivo &#8220;servizio&#8221;: il che induce ragionevolmente a riferire la previsione ad una pluralità di servizi e non ad uno solo (e in quest’ultimo senso la disposizione avrebbe potuto sicuramente esprimersi);<br />	<br />
•	che in ogni caso l&#8217;interpretazione sostenuta dalla ricorrente (secondo cui bastava un solo servizio nell&#8217;arco di un anno) renderebbe del tutto inutile la prescrizione del bando perché è ovvio che ciascuno dei servizi elencati era riconducibile almeno all&#8217;arco di un unico anno; mentre la previsione trova un senso solo se riferita a più servizi svolti nel medesimo anno.</p>
<p>5) Le censure fin qui esaminate risultano dunque infondate, nei sensi appena precisati; e alla stessa conclusione si deve pervenire per quanto concerne i presunti profili di illegittimità della clausola di cui al punto 9) del bando. Anche ad ammettere che la clausola in questione poteva essere formulata in termini più chiari, essa risulta comunque sufficientemente comprensibile nel suo contenuto e d&#8217;altra parte, con particolare riferimento alla prescrizione relativa alla pluralità di servizi svolti in un unico anno, neppure in sede giurisdizionale la società ricorrente ha dimostrato il possesso del requisito in questione; né la prescrizione contestata supera, ad avviso del Collegio, il limite della ragionevolezza in rapporto alle finalità di garanzia per la stazione appaltante che persegue. </p>
<p>6) Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />
<u></p>
<p align=center>
</u><b>P.Q.M.</p>
<p>
</b><u></p>
<p align=justify>
</u><br />
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 23 febbraio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-3-2006-n-313/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.313</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.5244</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-10-3-2006-n-5244/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-10-3-2006-n-5244/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-10-3-2006-n-5244/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.5244</a></p>
<p>Pres. Nicastro, Est. L.A. Scarano Lo Monaco ( Avv. V. Faraone) c/ USL/5 Montalbano Jonico, ( Avv. V. Montagna ). in tema di responsabilità extracontrattuale e sulla necessità della specificazione del motivo di ricorso per Cassazione 1. Processo &#8211; Ricorso per cassazione &#8211; Obbligo di necessaria specificazione del motivo. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-10-3-2006-n-5244/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.5244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-10-3-2006-n-5244/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2006 n.5244</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicastro, Est.  L.A. Scarano<br /> Lo Monaco ( Avv. V. Faraone) c/ USL/5 Montalbano Jonico, ( Avv. V. Montagna ).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di responsabilità extracontrattuale e sulla necessità della specificazione del motivo di ricorso per Cassazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo &#8211; Ricorso per cassazione &#8211; Obbligo di necessaria specificazione del motivo.</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento &#8211; Azione di risarcimento del danneggiato &#8211; Mancata specificazione del titolo &#8211; Configurabilità come extracontrattuale ogniqualvolta manchi il riferimento all’inadempimento di specifiche obbligazioni contrattuali.</p>
<p>3. Sanità &#8211; Servizio veterinario pubblico &#8211; Prestazione erogata su richiesta del privato &#8211; Imposizione compenso &#8211; Legittimo &#8211; Condizioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il motivo di ricorso per Cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità, come invece per l’atto d’appello, deve essere necessariamente specifico, ed articolarsi nell’enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.</p>
<p>2. Deve ritenersi proposta l’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. laddove dalla formulazione della domanda non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell’esercizio di un’azione di responsabilità contrattuale (la cui proposizione presuppone che la domanda sia espressamente fondata sull’inadempimento del debitore di una determinata ed specifica obbligazione contrattuale).<br />
3. Qualora la prestazione veterinaria pubblica sia erogata su richiesta del fruitore per il perseguimento di suoi scopi personali di natura privata, è legittima l’imposizione di un compenso per la prestazione erogata ( fattispecie in tema di diritto di c.d. “rivisita”).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di responsabilità extracontrattuale e sulla necessità della specificazione del motivo di ricorso per Cassazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8151_CASS_8151.pdf">cliccaqui</a></p>
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