<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-3-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-3-2005/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>10/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-3-2005/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.95</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2005-n-95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2005-n-95/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2005-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.95</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO regioni e libretti di idoneità sanitaria per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti Regioni – Regione Veneto: Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2003, in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica &#8211; Disposizioni per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2005-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.95</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2005-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.95</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>regioni e libretti di idoneità sanitaria per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni – Regione Veneto: Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2003, in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2004</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003, in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 37 della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2004), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">regioni e libretti di idoneità sanitaria per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:  Fernanda		CONTRI	  Presidente;  Guido		NEPPI MODONA   Giudice; Piero Alberto	CAPOTOSTI	Giudice; Annibale		MARINI	Giudice; Franco		BILE	Giudice;  Giovanni Maria	FLICK	Giudice; Francesco		AMIRANTE	Giudice;  Ugo			DE SIERVO	Giudice;  Romano		VACCARELLA	Giudice; Paolo		MADDALENA	Giudice; Alfio		FINOCCHIARO	Giudice;  Alfonso		QUARANTA	Giudice;  Franco		GALLO	Giudice																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 1 della legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41, recante «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica» e dell&#8217;articolo 37 della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2004”, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 20 febbraio e il 1° aprile 2004, depositati in cancelleria il 1° marzo e il 9 aprile successivi ed iscritti ai nn. 25 e 44 del registro ricorsi 2004.</p>
<p>	Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Veneto;<br />	<br />
	udito nell&#8217;udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />	<br />
	uditi l&#8217;avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, con distinti ricorsi, nei confronti della legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica) e nei confonti dell&#8217;art. 37 della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2004), per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione. Il primo ricorso è stato notificato il giorno 20 febbraio 2004 e depositato il 1° marzo 2004 (iscritto al n. 25 del registro ricorsi del 2004) ed il secondo è stato notificato il giorno 1° aprile 2004 e depositato il giorno 9 aprile 2004 (iscritto al n. 44 del registro ricorsi del 2004).<br />
    2. – Il ricorrente evidenzia che l&#8217;art. 1 della legge della Regione Veneto, sotto la rubrica “Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari”, dispone, al comma 1, che gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione previsti dall&#8217;art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica agli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dagli artt. 37, 39 e 40 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), siano sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione, salvo che l&#8217;interessato ne faccia esplicita richiesta. Aggiunge poi, al comma 2, che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, definisce i criteri per la predisposizione di misure di autocontrollo, formazione e informazione e le modalità di monitoraggio e sorveglianza delle misure suddette, nonché i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare. <br />
    Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che l&#8217;art. 1 della legge regionale impugnata esorbiti dalla competenza della Regione, in quanto, «nel prevedere che il personale addetto all&#8217;industria alimentare non sia tenuto ad acquisire il libretto di idoneità sanitaria», violerebbe «un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute pubblica». Tale principio sarebbe sancito dall&#8217;art. 14 della legge n. 283 del 1962, che costituirebbe norma imperativa attinente all&#8217;ordine pubblico posta a tutela del diritto alla salute, così come affermato anche da talune pronunce della Corte di cassazione. Questo principio troverebbe la propria ragion d&#8217;essere nell&#8217;esigenza di evitare che operatori non sani entrino a contatto con i prodotti alimentari con possibile rischio di contaminazione degli stessi.<br />
    La disposizione impugnata, pertanto, sarebbe lesiva non solo del terzo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione, ma anche della competenza statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, concernente la materia “ordine pubblico e sicurezza”.</p>
<p>    3. – In relazione all&#8217;art. 37 della legge della Regione Basilicata, il ricorrente mette in evidenza che con essa si dispone l&#8217;esonero per i farmacisti ed i dipendenti delle farmacie dall&#8217;obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all&#8217;art. 14 della legge n. 283 del 1962, nonché l&#8217;esonero delle ASL dall&#8217;obbligo del rilascio o rinnovo del medesimo libretto.<br />
    Sulla base di argomentazioni identiche a quelle espresse in relazione al ricorso relativo alla legge della Regione Veneto, il ricorrente ritiene che le disposizioni impugnate violino “un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute”. Circostanza, questa, che determinerebbe la violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione. Sarebbe violato inoltre l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, in quanto si invaderebbe anche la competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordine pubblico e sicurezza”.</p>
<p>    4. – Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
    In via preliminare la difesa regionale osserva come le censure svolte dall&#8217;Avvocatura si appuntino unicamente sull&#8217;art. 1 della legge regionale n. 41 del 2003 e che pertanto solo tale norma sarebbe oggetto dell&#8217;impugnazione.<br />
    Nel merito la Regione resistente contesta che la legge n. 283 del 1962 attenga alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, dovendo piuttosto inquadrarsi nell&#8217;ambito della tutela della salute.<br />
    Inoltre, la difesa regionale precisa che il libretto di idoneità sanitaria rappresenterebbe «non l&#8217;unica, ma una soltanto delle modalità attraverso le quali il legislatore statale ha inteso tutelare la salute» nell&#8217;ambito della produzione e vendita delle sostanze alimentari; tant&#8217;è vero che il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/4/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l&#8217;igiene dei prodotti alimentari), avrebbe previsto misure diverse pur nella materia omogenea dell&#8217;“igiene dei prodotti alimentari”, dettando norme aventi carattere generale.<br />
    Osserva ancora la difesa regionale che l&#8217;art. 14 della legge n. 283 del 1962 non detterebbe un principio fondamentale, cui la legge regionale deve uniformarsi, ma piuttosto una disposizione di dettaglio, in quanto espressiva di una delle tante soluzioni tecniche, condizionate dall&#8217;esperienza e dal progresso scientifico, che può essere data all&#8217;esigenza di controllo dell&#8217;igiene dei prodotti alimentari. Il principio fondamentale in materia sarebbe, infatti, non già quello del controllo esterno, bensì quello dell&#8217;autocontrollo, posto dal richiamato d.lgs. n. 155 del 1997, in conformità con i risultati delle ricerche svolte dagli organismi sanitari internazionali e recepiti anche dalla normativa regionale impugnata.</p>
<p>    5. – La Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.</p>
<p>    6. – In prossimità dell&#8217;udienza, la difesa della Regione Veneto ha depositato una memoria nella quale ribadisce la parziale inammissibilità e comunque l&#8217;infondatezza della questione sollevata.<br />
    In particolare, la resistente ribadisce l&#8217;avvenuta adozione a livello comunitario ed a livello nazionale di rinnovate modalità di tutela dell&#8217;igiene alimentare e richiama la sentenza n. 162 del 2004 di questa Corte, che ha dichiarato infondati identici rilievi sollevati dal G</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con distinti ricorsi, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei confronti dell&#8217;art. 1 della legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003, in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica) e nei confronti dell&#8217;art. 37 della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2004), in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>    2. – Il ricorrente sostiene che queste disposizioni, eliminando l&#8217;obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all&#8217;art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica agli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti (legge della Regione Veneto n. 41 del 2003) e per il personale delle farmacie (legge della Regione Basilicata n. 1 del 2004), violerebbero un principio fondamentale stabilito dalla legislazione statale a tutela della salute. Al tempo stesso, i legislatori regionali avrebbero anche violato l&#8217;esclusiva competenza legislativa statale in tema di “ordine pubblico e sicurezza”, di cui al secondo comma, lettera h), dell&#8217;art. 117 della Costituzione, dal momento che l&#8217;obbligo posto dall&#8217;art. 14 della legge n. 283 del 1962 sarebbe qualificabile come vincolo di ordine pubblico, anche sulla base di alcune sentenze della Corte di cassazione.<br />
    3. – Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei due ricorsi presentano ampi profili di analogia e quindi i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.</p>
<p>    4. – In via preliminare occorre rilevare che, benché nell&#8217;epigrafe del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio avverso la legge della Regione Veneto n. 41 del 2003 si faccia generico riferimento all&#8217;intera legge, dalla motivazione e dalle conclusioni del ricorso emerge chiaramente che la questione di legittimità costituzionale è limitata al solo art. 1, e ciò peraltro conformemente a quanto risulta dalla relazione del Ministro per gli affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri che ha deciso l&#8217;impugnativa della legge regionale in questione.</p>
<p>    5. – Le questioni proposte nei due ricorsi non sono fondate.<br />
    Come questa Corte ha avuto occasione di rilevare nella sentenza n. 162 del 2004 (cfr. il punto 4.1. del Considerato in diritto), la censura riferita alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, di cui alla lettera h) del secondo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione, è infondata, dal momento che, nel vigore del nuovo art. 117 della Costituzione, fin dalla sentenza n. 407 del 2002 questa Corte ha sempre ribadito che tale materia si riferisce “all&#8217;adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell&#8217;ordine pubblico” (da ultimo, cfr. sentenze n. 428, n. 162 e n. 6 del 2004). Inoltre, deve essere ribadito anche in questa sede che il termine “ordine pubblico” utilizzato dalla Corte di cassazione in alcune pronunce concernenti l&#8217;obbligo di dotarsi del libretto sanitario sulla base della legislazione statale, ha il significato proprio della disciplina codicistica, sostanzialmente diverso da quello utilizzato dal secondo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione.</p>
<p>    6. – Nella richiamata sentenza n. 162 del 2004 (cfr. il punto 4.2. del Considerato in diritto), questa Corte ha altresì analiticamente argomentato che la legislazione in materia di tutela della disciplina igienica degli alimenti è stata di recente profondamente trasformata anzitutto dalla adozione in una serie di direttive della Comunità europea di modalità diverse di tutela dell&#8217;igiene dei prodotti alimentari, fondate sull&#8217;autocontrollo da parte degli imprenditori e dei lavoratori dei settori interessati, seppure sotto il controllo pubblico. Queste direttive sono state recepite dal legislatore statale mediante il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 (Attuazione della direttiva 89/39/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari), il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l&#8217;igiene dei prodotti alimentari), nonché il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 (Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari). Tali testi normativi affiancano al preesistente sistema delineato dall&#8217;art. 14 della legge n. 283 del 1962 un diverso sistema di tutela igienica degli alimenti, basato per lo più su vasti poteri di controllo e di ispezione, che si riferiscono pure al comportamento igienico del personale che entra in contatto con le diverse sostanze alimentari.<br />
    In tal modo sono stati individuati sistemi diversificati di tutela dell&#8217;igiene degli alimenti, così che ben può la legislazione regionale scegliere fra le diverse possibili specifiche modalità per garantire l&#8217;igiene degli operatori del settore. Ciò che resta invece vincolante è «l&#8217;autentico principio ispiratore della disciplina in esame, ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri» (sentenza n. 162 del 2004). <br />
    La scelta delle Regioni Veneto e Basilicata di sopprimere l&#8217;obbligo del libretto di idoneità sanitaria, pertanto, non determina di per sé la violazione di tale principio fondamentale, dal momento che deve comunque essere considerata implicitamente fatta salva l&#8217;applicazione del diverso sistema di tutela dell&#8217;igiene dei prodotti alimentari disciplinata dai decreti legislativi n. 156 del 1997, n. 155 del 1997 e n. 123 del 1993.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
	riuniti i giudizi,<br />	<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003, in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe;<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 37 della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2004), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.																																																																																												</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-10-3-2005-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.95</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2005 n.96</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2005-n-96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2005-n-96/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2005-n-96/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2005 n.96</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO in tema di condono edilizio Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 – Condono edilizio. Viene ordinata la restituzione degli atti al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2005-n-96/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2005 n.96</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2005-n-96/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2005 n.96</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>in tema di condono edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 – Condono edilizio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Viene ordinata la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, al Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana e al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di condono edilizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></b></p>
<p>composta dai signori: Fernanda		CONTRI	Presidente; Guido		NEPPI MODONA  Giudice; Piero Alberto	CAPOTOSTI	Giudice; Annibale		MARINI Giudice; Franco		BILE Giudice; Giovanni Maria	FLICK Giudice; Francesco		AMIRANTE Giudice; Ugo			DE SIERVO Giudice; Romano		VACCARELLA Giudice; Paolo		MADDALENA Giudice; Alfio		FINOCCHIARO Giudice; Alfonso		QUARANTA Giudice; Franco		GALLO Giudice																																																																		</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), promossi con due ordinanze del 21 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, e con ordinanze del 14 gennaio 2004 dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana e del 20 febbraio 2004 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rispettivamente iscritte ai nn. 259, 260, 297 e 445 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 16, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004 e nella edizione straordinaria del 3 giugno 2004.</p>
<p>	Visti gli atti di intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo e del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo.<br />	<br />
    Ritenuto che con due ordinanze del 21 gennaio 2004, di contenuto sostanzialmente identico, iscritte ai nn. 259 e 260 del registro ordinanze del 2004, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell&#8217;art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, per contrasto con gli articoli 3, 27, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo e terzo comma, 118, primo comma e 120, secondo comma, della Costituzione;<br />
    che il rimettente premette di essere chiamato a decidere su un ricorso per l&#8217;annullamento di due ordinanze del Comune di Nardò, che disponevano la demolizione di alcune parti di due immobili che risulterebbero realizzati senza concessione edilizia e di avere accolto le istanze cautelari formulate dai ricorrenti. L&#8217;accoglimento di tali istanze si sarebbe basato sulla considerazione che è intervenuto l&#8217;art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale ha previsto la possibilità di sanare una serie di abusi edilizi prorogando al 31 marzo 2003 i termini al riguardo previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell&#8217;attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni e integrazioni (con particolare riguardo all&#8217;art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724);<br />
    che il giudice a quo afferma che la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate si porrebbe come una questione pregiudiziale, «un antecedente logico-giuridico necessario per la decisione della causa, ed è pertanto palesemente rilevante nei giudizi in esame»;<br />
    che nelle ordinanze di rimessione si rileva come vi sia la violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione là dove non viene escluso che del condono possano beneficiare anche coloro che sono già sottoposti a procedimento sanzionatorio per l&#8217;accertato abuso; venendo meno il vantaggio dell&#8217;auto-denunzia si riscontrerebbe, secondo il rimettente, l&#8217;irragionevolezza della norma «per sproporzione rispetto allo scopo perseguito»;<br />
    che il succedersi ciclico delle leggi incriminatici e delle sanatorie produrrebbe inoltre, secondo il Tribunale rimettente, un effetto svilente dell&#8217;efficacia preventiva delle sanzioni in materia edilizia, in violazione dell&#8217;art. 27, terzo comma, della Costituzione;<br />
    che la violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione si riscontrerebbe inoltre nella norma oggetto di censura in quanto non prevede che gli oneri di concessione debbano essere comunque uguali o superiori al valore venale dell&#8217;immobile abusivamente ampliato o modificato, in quanto permetterebbe a chi ha violato la legge di ottenere un vantaggio economico;<br />
    che la normativa censurata, inoltre, violerebbe non solo i principî di eguaglianza, ragionevolezza, buona amministrazione e tutela ambientale, «ma anche le competenze regionali concorrenti in materia di governo del territorio» di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto con essa lo Stato, «lungi dal dettare principî generali, imporrebbe invece una eccezione che, in quanto tale, non può costituire principio, dettando, peraltro, disposizioni estremamente precise e dettagliate, senza prevedere il coinvolgimento partecipativo delle Regioni», e senza che ciò possa essere giustificato neanche dall&#8217;art. 120, secondo comma, della Costituzione, poiché non sarebbe stato rispettato il relativo procedimento;<br />
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata;<br />
    che con ordinanza emessa il 14 gennaio 2004, e iscritta al numero 297 del registro ordinanze del 2004, il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 2003, per violazione degli articoli 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 97, primo comma e 117, terzo comma, della Costituzione;<br />
    che l&#8217;ordinanza di rimessione è stata resa nel corso di un giudizio penale, nel quale la difesa dell&#8217;imputata ha chiesto che venga dichiarata la sospensione del giudizio, prospettando l&#8217;eventualità di fruire del condono, secondo i meccanismi delineati dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, richiamate dalla norma censurata;<br />
    che il rimettente, in ordine alla rilevanza, evidenzia come il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale;<br />
    che il giudice a quo ritiene vi sia violazione degli articoli 3, 9, secondo comma, 32, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto nella giurisprudenza costituzionale precedente, in relazione alle normative del 1985 e del 1994, era stato riconosciuto il carattere “necessariamente eccezionale” del condono edilizio e in quanto la norma oggetto di censura reintrodurrebbe nell&#8217;ordinamento, a distanza di pochi anni, tale meccanismo, prevedendo anche il pagamento di una somma a titolo di oblazione;<br />
    che la disciplina impugnata violerebbe anche l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed in particolare le competenze da esso assegnate alle Regioni in materia di governo del territorio;<br />
    che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata;<br />
    che con ordinanza del 20 febbraio 2004, iscritta al n. 445 del registro ordinanze del 2004, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, per contrasto con gli articoli 3 e 112 della Costituzione;<br />
    che in ordine alla rilevanza della questione il giudice a quo sottolinea come l&#8217;art. 32, al comma 36, preveda tra le condizioni per il verificarsi dell&#8217;effetto estintivo di alcuni dei reati contestati anche il decorso di trentasei mesi dalla data del suddetto pagamento; l&#8217;estinzione dei reati non potrebbe dunque aver luogo prima dell&#8217;ottobre 2007, in quanto i trentasei mesi decorrerebbero dalla data del settembre 2004 individuata dalla norma censurata come data ultima possibile per il completamento del versamento della somma dovuta;<br />
    che il rimettente ritiene inoltre, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che nei precedenti casi di condono edilizio il legislatore aveva ragionevolmente introdotto le norme in presenza di una situazione grave e diffusa di illegalità con la finalità di porvi rimedio attraverso un intervento complesso, ma definitivo, per il quale era necessario anche prevedere la non punibilità di alcuni reati;<br />
    che la norma censurata determinerebbe inoltre la violazione dell&#8217;art. 112 della Costituzione in quanto sarebbe alterato «il principio dell&#8217;obbligatorietà dell&#8217;azione penale e della pena nonché l&#8217;intero volto del sistema costituzionale in materia penale»;<br />
    che con successive memorie l&#8217;Avvocatura dello Stato ha chiesto che nei giudizi di cui alle ordinanze n. 260 e n. 297 del registro ordinanze del 2004, analogamente a quanto previsto dall&#8217;ordinanza di questa Corte n. 198 del 2004, sia disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente. <br />
    Considerato che l&#8217;identità della normativa impugnata, la parziale coincidenza delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di remissione, rendono opportuna la riunione dei giudizi;<br />
    che questa Corte, con sentenza n. 196 del 2004, nel pronunciarsi sui ricorsi proposti da diverse Regioni avverso l&#8217;art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nonché sul testo del medesimo art. 32 così come risultante ad opera della conversione in legge intervenuta con la legge 24 novembre 2003, n. 326, con cui venivano sollevate questioni in parte analoghe a quelle formulate dai rimettenti, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale parziale della normativa impugnata;<br />
    che, pertanto, tale sentenza ha sostanzialmente modificato la disciplina dell&#8217;art. 32 sulla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio; <br />
    che analogamente si è espressa l&#8217;ordinanza n. 197 del 2004; <br />
    che, inoltre, successivamente il Governo ha adottato il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, il cui articolo 5, dando esecuzione alla sentenza di questa Corte n. 196 del 2004, ha introdotto una serie di modificazioni all&#8217;art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come risultante ad opera della conversione in legge intervenuta con la legge n. 326 del 2003;<br />
    che, alla luce delle predette considerazioni, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, per un nuovo esame dei termini delle questioni e della loro rilevanza nei giudizi a quibus.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riuniti i giudizi,<br />
    ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, al Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana e al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-10-3-2005-n-96/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2005 n.96</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1075</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-3-2005-n-1075/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-3-2005-n-1075/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-3-2005-n-1075/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1075</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. Est. F. Mucci ed A. Ulivieri (Avv.ti P. Bastianini e F.M. Pozzi) contro il Comune di Arcidosso (Avv. G. Gratteri) e nei confronti di S. Zacchini (Avv. N. Tamburo) sulla legittimità dei giudizi e della graduatoria di un concorso pur in presenza di un verbale redatto in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-3-2005-n-1075/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1075</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-3-2005-n-1075/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1075</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. Est.<br /> F. Mucci ed A. Ulivieri (Avv.ti P. Bastianini e F.M. Pozzi) contro il Comune di Arcidosso (Avv. G. Gratteri) e nei confronti di S. Zacchini (Avv. N. Tamburo)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dei giudizi e della graduatoria di un concorso pur in presenza di un verbale redatto in maniera succinta ed in un tempo successivo rispetto alla data di svolgimento della prova orale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Organi collegiali – Processo verbale – Funzione &#8211; Verbale redatto in maniera succinta ed in un tempo successivo rispetto alla data in cui la commissione giudicatrice ha valutato la prova orale dei candidati ammessi – Non pregiudica la legittimità né dei relativi giudizi né della formazione della graduatoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle riunioni di organi collegiali il verbale costituisce l’elemento probante delle esternazioni delle determinazioni degli organi medesimi ed è condizione necessaria perché queste ultime acquistino rilevanza esterna. Il che lo differenzia dal c.d. brogliaccio che si traduce in un documento per memoria, riassuntivo dei fatti e degli avvenimenti della seduta, privo di rilevanza esterna. Nella fattispecie le circostanze che il verbale sia stato redatto in maniera succinta ed in un tempo successivo rispetto alla data in cui la commissione giudicatrice ha valutato la prova orale dei candidati ammessi, non pregiudicano di per sè la legittimità né dei relativi giudizi né della formazione della graduatoria, peraltro, resi pubblici mediante affissione subito dopo il termine della prova con sottoscrizione della commissione di esame e del segretario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 1799/2003 proposto da</p>
<p><b>MUCCI Francesca e ULIVIERI Annalisa</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Bastianini e Francesco Massimo Pozzi, per delega a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Firenze, Lungarno Vespucci 20;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI ARCIDOSSO</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gratteri, per delega in calce ala copia notificata del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Maggio, n.30;</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p><b>ZACCHINI Simone</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Tamburo, per delega a margine della memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vittorio Chierroni in Firenze, Via De’ Rondinelli n.2;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione del Responsabile di Area del Comune di Arcidosso n.86 del 24.7.2003 e di ogni atto presupposto e conseguente ed in particolare del verbale n.5 portante la data del 12 luglio 2003, avente ad oggetto la formazione della graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo categ. D, posizione D1;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e del controinteressato Zacchini;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 l’avv. A. Cuccurullo per F. M. Pozzi per le ricorrenti, l&#8217;avv. G. Gratteri per il Comune di Arcidosso e l&#8217;avv. N. Tamburro per il controinteressato S. Zacchini. Relatore il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia.<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE DEL FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2003 Mucci Francesca e Ulivieri Annalisa impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’amministrazione comunale di Arcidosso approvava la graduatoria di merito del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo categoria D, posizione D1.<br />
Premettevano in fatto le ricorrenti di aver partecipato al concorso in questione riportando nelle prove scritte, rispettivamente, la Mucci 54,47 punti e la Ulivieri 49 punti, mentre il controinteressato Zacchini conseguiva il punteggio di 49.<br />
Peraltro, nelle prove orali sia la Mucci che la Ulivieri venivano accreditate di un punteggio inferiore al voto minimo di 21/30, necessario per superare la prova. In particolare, la prima otteneva punti 17,10/30 mentre la seconda conseguiva il punteggio di 19,60/30.<br />
Viceversa il candidato Zacchini conseguiva punti 24,55/30, aggiudicandosi il primo posto della graduatoria finale.<br />
A sostegno del gravame le ricorrenti deducevano in diritto:<br />
1) Violazione dell’art.15, 1° comma, del D.P.R. 9.5.1994, n.487. Eccesso di potere per violazione del principio di con testualità della redazione dei verbali di gara e della loro sottoscrizione rispetto alla seduta di riferimento poiché il verbale n.5 relativo allo svolgimento della prova orale ed alla formazione della graduatoria sarebbe stato redatto dalla commissione giudicatrice in un momento successivo rispetto alla data di formazione dello stesso.<br />
2) Violazione dell’art.12, 1° comma, del D.P.R. 9.5.1994, n.487. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di trasparenza. Difetto di motivazione. Contrarietà a precedente disposizione della stessa Commissione. Mancato rispetto dei criteri di correzione, in quanto l’espressione del giudizio da parte della Commissione giudicatrice attraverso il semplice voto violerebbe il principio della obbligatorietà della motivazione degli atti amministrativi.<br />
Le ricorrenti pertanto concludevano chiedendo l’accoglimento del gravame con vittoria delle spese di giudizio.<br />
Si opponevano al ricorso sia l’amministrazione comunale che il controinteressato i quali, dopo aver sollevato alcune eccezioni di inammissibilità, concludevano chiedendone il rigetto perché anche infondato nel merito. Vinte le spese di causa.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1.-Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate in limine litis dalle parti resistenti, palesandosi lo stesso infondato nel merito.<br />
2.-Per la stessa ragione appare inutile disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della candidata Guidoni Sabrina classificatasi, in posizione idonea, al secondo posto della graduatoria.<br />
3.-Con il primo mezzo di impugnazione le ricorrenti deducono l’illegittimità della prova orale -superata soltanto dai candidati classificati ai primi due posti della graduatoria finale- in quanto il relativo processo verbale non sarebbe stato redatto nello stesso giorno, immediatamente dopo, cioè, lo svolgimento della prova.<br />
L’assunto ad avviso del Collegio è infondato.<br />
Com’è noto la verbalizzazione consiste nella redazione di un documento preordinato alla rappresentazione, descrizione e certificazione di fatti, rilevanti per l’ordinamento, accaduti e constatati nella loro storicità.<br />
Nelle riunioni di organi collegiali il verbale costituisce l’elemento probante delle esternazioni delle determinazioni degli organi medesimi ed è condizione necessaria perché queste ultime acquistino rilevanza esterna. Il che lo differenzia dal c.d. brogliaccio che si traduce in un documento per memoria, riassuntivo dei fatti e degli avvenimenti della seduta, privo di rilevanza esterna.<br />
Peraltro, il verbale, in quanto espressione di attività di narrazione e di documentazione della sequenza storica degli accadimenti, si distingue nettamente dagli atti che traducono il contenuto delle determinazioni assunte nello svolgimento della seduta, sicchè, in assoluto, eventuali vizi del processo verbale non ridondano necessariamente sugli atti medesimi. <br />
Pertanto, le eventuali censure volte a contestare la legittimità del verbale sotto il profilo della sua irregolarità formale, quando dallo stesso processo verbale emergano le indicazioni necessarie, ancorchè succinte, a legittimare le determinazioni assunte, non possono inficiare le determinazioni medesime.<br />
In altri termini e con riferimento alla fattispecie in esame, il fatto che il verbale sia stato redatto in maniera succinta ed in un tempo successivo rispetto alla data in cui la commissione giudicatrice ha valutato la prova orale dei candidati ammessi, non pregiudica la legittimità né dei relativi giudizi né della formazione della graduatoria, peraltro, resi pubblici mediante affissione subito dopo il termine della prova con sottoscrizione della commissione di esame e del segretario<br />
Cosa diversa, sarebbe stata, ovviamente, se il processo verbale fosse stato redatto ed approvato da commissione la cui composizione fosse risultata irregolare.<br />
Quindi non pare affatto necessaria la contestualità della redazione del verbale rispetto agli atti o ai fatti oggetto di verbalizzazione. Anzi è ormai consuetudine e pratica quotidiana che la redazione del processo verbale delle riunioni collegiali avvenga in un momento successivo alla seduta cui la verbalizzazione si riferisce. Infatti, accade il più delle volte che il segretario dell’organo collegiale prenda appunti e formi il brogliaccio che utilizzerà personalmente (ovvero coadiuvato da collaboratori) per la redazione definitiva del documento processuale.<br />
Né pare condivisibile la rigida interpretazione proposta dalle ricorrenti dell’art.15, 1° comma, del D.P.R. 1994/487, secondo cui la norma, allorquando dispone che la commissione di esame “redige giorno per giorno un processo verbale”, imporrebbe inderogabilmente la contestualità tra determinazioni assunte dal collegio e redazione del processo verbale. La disposizione, ad avviso del Collegio, va interpretata in concreto cum grano salis; non fosse altro per il fatto dell’impossibilità di far sempre coincidere, soprattutto nelle sedute gravose, in cui gli argomenti da trattare sono molteplici e complessi ed alto è il numero dei candidati da esaminare. <br />
Comunque, come si è detto sopra, la non contestualità denunciata non assume valore invalidante né nei confronti dei giudizi formulati dalla commissione di esame né nei confronti della graduatoria finale. Tanto ciò è vero che per la giurisprudenza amministrativa l’assenza di verbalizzazione delle prove orali in un pubblico concorso non comporta necessariamente l’obbligo di reiterare le prove quando l’operato della commissione di esame possa comunque essere ricostruito ex post (in tal senso Cons. St., VI, 30.3.2004, n.1711).<br />
4.-Con il secondo motivo di gravame le ricorrenti contestano i giudizi espressi dalla commissione tramite un voto aritmetico senza l’ausilio di una qualche motivazione che desse conto dell’iter percorso dalla commissione per giustificare tale voto.<br />
Anche questa censura, ad avviso del Collegio, dev’essere rigettata.<br />
Innanzi tutto perché sia il bando di concorso sia il presupposto regolamento comunale –peraltro, non impugnati dalle ricorrenti –imponevano che l’ammissione dei candidati alla prova orale nonché il superamento di quest’ultima, si conseguissero esclusivamente per mezzo di voto numerico: almeno 21/30mi per ogni singola prova scritta ed orale. <br />
In secondo luogo perché costituisce orientamento ormai pacifico sia di questa Sezione (cfr. sentenza 30.12.2003, n.5220, cui adde I Sez., 20.4.2004, n.1214) che della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., IV, 17.12.2003, n.8320; 2.12.2003, n.5355; 8.7.2003, n.4084; 21.3.2003, n.1491 e 10.7.2001, n.3866 ) quello di ritenere valido il giudizio espresso con punteggio numerico, senza l’espressione di una motivazione analitica, soprattutto allorquando il giudizio così espresso sia immune da vizi e da censure di illogicità.<br />
Né appare fondato l’assunto delle ricorrenti secondo cui, avendo la commissione elaborato alcuni criteri per la valutazione delle singole prove (sia scritte che orali), il voto numerico avrebbe dovuto essere necessariamente giustificato attraverso una motivazione suppletiva.<br />
La individuazione di tali criteri, infatti, (riferiti alla conoscenza delle materie, alla chiarezza dell’esposizione, al corretto uso della lingua italiana ed ai corretti riferimenti legislativi), essendo, essi, tipologicamente predeterminati, non impediva in alcun modo alla commissione di esprimersi attraverso il voto numerico, di per sé idoneo ed esaustivo, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (in tal senso cfr. Cons. St., V, 16.12.2004, n.8095.<br />
Del resto le ricorrenti si sono limitate a censurare il giudizio aritmetico, ritenuto di per sé insufficiente per valutare la prova orale dei candidati, senza addurre alcuna contestazione in ordine alla correttezza ed alla entità del voto ad esse attribuito, voto, la cui espressione ha seguito lo stesso iter dei voti (positivi) conseguiti nelle prove scritte dalle ricorrenti medesime e ritenuti dalle stesse immuni da qualsiasi censura.<br />
In conclusione le esposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana –Sezione seconda- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna le ricorrenti al pagamento in favore del Comune resistente e del controinteressato delle spese ed onorari di giudizio che liquida complessivamente nella somma di €. 2.000,00 (duemila/00), oltre gli oneri ed accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2005 <br />
con l’intervento dei sigg.</p>
<p>Giuseppe PETRUZZELLI		&#8211;		Presidente, est.<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA	&#8211;		Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-3-2005-n-1075/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1075</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1000</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1000/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1000</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Montedoro sulla cd. violazione del giudicato cautelare e sull&#8217;obbligo di scorta degli impianti di deposito di prodotti petroliferi 1. Processo amministrativo – Motivi d’appello – Mera riproduzione delle doglianze proposte in primo grado – Inammissibilità. 2. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Motivi dedotti per relationem ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1000</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, Est. Montedoro</span></p>
<hr />
<p>sulla cd. violazione del giudicato cautelare e sull&#8217;obbligo di scorta degli impianti di deposito di prodotti petroliferi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Motivi d’appello – Mera riproduzione delle doglianze proposte in primo grado – Inammissibilità.																																																																																												</p>
<p>2. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Motivi dedotti per relationem ad altro ricorso – Inammissibilità – Riunione dei due giudizi – Irrilevanza.</p>
<p>3. Industria e commercio &#8211; Impianti di deposito degli oli minerali – obbligo di scorta – Sussistenza – Criterio di calcolo &#8211; Immissione in consumo dei prodotti petroliferi.<br />
4. Processo amministrativo – Violazione dei cd. giudicati cautelari – Sussistenza &#8211; Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile il motivo d’appello che si limiti alla mera riproposizione delle doglianze a suo tempo proposte in primo grado, senza svolgere alcuna censura sulla sentenza appellata</p>
<p>2. E’ inammissibile il ricorso giurisdizionale i cui motivi siano dedotti per relationem ai motivi contenuti in altro analogo ricorso giurisdizionale vertente sulla stessa materia del contendere, né tale vizio può essere sanato dalla riunione dei due procedimenti giurisdizionali disposta dal giudice ma solo dall’eventuale possibilità di desumere, comunque, dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso, le dette censure, pur se espressamente enunciate.</p>
<p>3. Il criterio fondante l’obbligo di scorta, nella legge 10 marzo 1986 n. 61 e relativo decreto di attuazione nonché di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 e del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, è dato non dalla capacità di stoccaggio, né dalla tipologia dell’impianto, ma dall’immissione in consumo dei prodotti petroliferi.</p>
<p>4. Perché sussista una violazione dei c.d. giudicati cautelari, nella decisione di merito devono riscontrarsi atti di violazione, o meramente elusivi, della pronuncia cautelare, da intendersi come quelli che in concreto e in qualsiasi forma diano esecuzione all’originario provvedimento pur privato di autoritarietà dalla detta decisione cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dalla</p>
<p><b>Società GAFFOIL SNC</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Paolo Salvia, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio di Gianmarco Grez;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO &#8211; DIREZIONE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE</b>, in persona del legale rappresentante p.t,</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO</b>, in persona del Ministro pro tempore, non costituiti;</p>
<p><b>MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE</b> in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza  del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III ter &#8211; n. 8303 del 2002; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2004 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.<br />
Udito l’avv. dello Stato Pampanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente, titolare di concessione prefettizia per il deposito di oli minerali ad uso commerciale, impugna il decreto del 1 giugno 2000 relativo all’imposizione di scorte d’obbligo dei prodotti petroliferi per l’anno 2000, e la presupposta precedente comunicazione con cui lo stesso MINISTERO aveva richiesto alla ricorrente di trasmettere i dati relativi alla quantità di prodotto immesso al consumo nel 1999 al fine della determinazione delle predette scorte d’obbligo per il 2000.<br />
Il ricorso è affidato alla articolazione di sette motivi di gravame :<br />
1) Illegittimità derivata per tutti i motivi già dedotti con i ricorsi nr. 6469/1996, nr. 6251/1997 e nr. 7062/1997 che si abbiano per integralmente ripetuti e trascritti parola per parola, e per quanto di autonoma ragione : per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 ; dell’art. 2 comma 5 della legge 10 marzo 1986 n. 61, del D.M. di attuazione della legge 24 luglio 1987 e degli artt. 2,3, e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e per eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, per contraddittorietà fra atti e comportamenti della stessa amministrazione, per illogicità manifesta, per incongruità, per vizio del procedimento e per difetto assoluto di motivazione.<br />
I provvedimenti di determinazione delle scorte obbligatorie per l’anno 2000- oggetto del ricorso – sono illegittimi e vanno annullati per gli stessi motivi già dedotti con i precedenti ricorsi prima indicati, nonché con i ricorsi nr. 11222/1998 e nr. 10576/1999 avverso i provvedimenti già adottati dal MINISTERO di determinazione delle scorte obbligatorie per gli anni 1996,1997, 1998 e 1999 .<br />
Infatti i provvedimenti impugnati hanno ritenuto la società ricorrente come impresa tenuta al mantenimento delle scorte d’obbligo fissate dal Ministero mentre la stessa, avendo soltanto attività di deposito di oli minerali allo stato S.I.F. con capacità inferiore ai 3000 m.c. è tenuta a mantenere le scorte come richieste dalla legge e come fissate dal Prefetto.<br />
Non si comprende – deduce il ricorrente – come i provvedimenti impugnati abbiano imposto la tenuta di scorte obbligatorie per complessive 24.075 tonnellate laddove il deposito consente globalmente una quantità complessiva di appena m.c. 1190.<br />
Il MINISTERO ha imposto una scorta pari a 20 volte la capacità del deposito, e non si comprende come il MINISTERO abbia potuto ritenere la società ricorrente nel novero delle imprese tenute a rispettare la normativa ministeriale.<br />
Si richiama la circolare 238F, citata dalla nota ministeriale n. 954941 del 22 giugno 1996, alla luce della quale per i depositi autorizzati dalla Prefettura, con capacità inferiore ai 3000 m. c. la determinazione delle scorte d’obbligo è di competenza del Prefetto.<br />
Inoltre si assume che il MINISTERO non avrebbe tenuto alcun conto della nota di osservazioni inviate dalla società ricorrente in data 22 gennaio 1999 in risposta alla richiesta ministeriale del 14 gennaio 2000.<br />
Con tale nota di osservazioni la società ricorrente esponeva al MINISTERO di gestire solo attività di deposito di oli minerali in sospensione d’imposta (c.d. S.I.F.) con capacità inferiore ai 3000 m.c., di essere tenuta al mantenimento delle scorte d’obbligo nella misura fissata dal Prefetto e comunque in relazione all’effettiva capacità del deposito espressa dal volume geometrico dei serbatoi e richiamava le ordinanze del Tar del Lazio di sospensione delle precedenti determinazioni del Ministero.<br />
In detta nota la società ricorrente invitava il MINISTERO ad astenersi dall’adozione di ulteriori provvedimenti, relativi alla fissazione di scorte obbligatorie.<br />
Si richiamava anche un orientamento della Suprema Corte di Cassazione ( Cass. 22 novembre 1991 n. 12584 ) secondo la quale la scorta di riserva negli impianti di deposito degli oli minerali deve essere calcolata con esclusivo riguardo ai prodotti che siano nella materiale disponibilità del titolare degli impianti medesimi ed in relazione all’effettiva capacità del deposito.<br />
Si richiamava inoltre la disciplina di cui alla legge 10 marzo 1986 n. 61 secondo la quale i titolari di concessioni relative ad impianti di depositi commerciali ed industriali di prodotti petroliferi hanno l’obbligo di mantenere una scorta di riserva in misura pari al dieci per cento della capacità dei depositi stessi, come confermato dall’art.1 della circolare emanata dal MINISTERO DELL’INDUSTRIA in data 14 marzo 1986 ( Cass. 3 agosto 1994 n. 7209 ).<br />
2) Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al r.d. 2 novembre 1933 n. 1741, r.d. 20 luglio 1934 n. 1303, l. 18 aprile 1962 n. 189, legge 7 maggio 1965 n. 460, art. 2 comma 5 della legge 10 marzo 1986 n. 61 , che attribuiscono al Prefetto poteri in materia di concessione dei depositi minori di oli minerali, per eccesso di potere per errore nei presupposti, per difetto di motivazione ed incompetenza.<br />
Si ripete con questo motivo la censura secondo la quale la competenza all’adozione dell’atto di determinazione della quantità annuale delle scorte d’obbligo, per i depositi di oli minerali minori, spetta al Prefetto e non al MINISTERO, e va comunque decisa in relazione alla capacità del deposito espressa dal volume geometrico dei serbatoi e senza superare il dieci per cento della capacità degli stessi.<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 9, dell’art. 2 comma 5 della legge 10 marzo 1986 n. 61, del D.M. di attuazione  24 luglio 1987, e degli artt. 2,3,10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per violazione e falsa applicazione delle norme di cui al r.d. 2 novembre 1933 n. 1741, r.d. 20 luglio 1934 n. 1303, della legge 18 aprile 1962 n. 189, della legge 7 maggio 1965 n. 460, dell’art. 2 comma 5 della legge 10 marzo 1986 n. 61, che attribuiscono al Prefetto poteri in materia di concessione dei depositi minori di oli minerali, per illegittimità derivata dei provvedimenti già adottati dallo stesso MINISTERO, e che ora sono stati reiterati con riguardo alle scorte d’obbligo per il 1998, per eccesso di potere per errore nei presupposti, per illogicità, per incongruenza, per contraddittorietà, e per difetto di motivazione.<br />
Il provvedimento impugnato (decreto 1 giugno 2000) costituisce reiterazione del procedimento già posto in essere per gli anni dal 1996 al 1999, con atti già sospesi dal giudice amministrativo, e sono quindi viziati per illegittimità derivata per gli stessi motivi che hanno determinato le precedenti ordinanze di sospensione.<br />
Inoltre il predetto provvedimento ignora l’atto di autolimitazione adottato dallo stesso MINISTERO con la circolare 238F. che aveva riconosciuto ed espressamente fatto salva la competenza del Prefetto sui depositi minori di oli minerali.<br />
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 2 della legge 10 marzo 1986 nr. 61, dell’art. 1 comma 5 della legge 29 ottobre 1993 n. 427 e delle norme e dei principi che attribuiscono al Prefetto poteri in materia di concessione dei depositi minori di oli minerali e di fissazione delle scorte d’obbligo, per incompetenza, per eccesso di potere per errore nei presupposti, per contraddittorietà, per illogicità, difetto di istruttoria, per vizio del procedimento, per incongruità, per difetto di motivazione.<br />
Gli atti impugnati con il ricorso sono evidentemente basati sull’erroneo presupposto che l’art. 2 comma 5 della legge 10 marzo 1986 n. 61 non esoneri i depositi autorizzati con decreto prefettizio, dalle disposizioni ministeriali relativi all’imposizione delle scorte stesse.<br />
Si ricorda che la competenza del Prefetto è stata sostenuta dallo stesso MINISTERO nel giudizio nr. 7062/1997, richiamando altresì la norma che limita le scorte al 10% della capacità dei serbatoi.<br />
Si richiama in modo specifico l’art. 1 comma 5 della legge 29 ottobre 1993 n. 427. Per il resto si propongono analoghe argomentazioni rispetto ai precedenti motivi.<br />
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 103 Cost. degli artt. 1,2, e 3 della legge 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi generali di imparzialità e buon andamento e tutela dell’affidamento, delle norme e dei principi in tema di effettività della tutela cautelare, delle norme e dei principi generali in tema di unicità del potere e del procedimento, per eccesso di potere per difetto nei presupposti, per illogicità, per incongruità, per falsa causa  e per difetto di motivazione.<br />
Gli atti impugnati sono illegittimi perché espressione dello stesso potere esercitato con l’adozione degli atti già sospesi dal Tar con riferimento agli anni 1996-1999.<br />
Vi sarebbe quindi violazione dei giudicati cautelari e del principio di effettività della giustizia amministrativa, non potendo l’amministrazione adottare atti con medesimo contenuto di atti già sospesi.<br />
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97, 24, 113 Cost. degli artt. 1, 2, 3, della legge n. 241/1990, e dei principi generali in tema di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’amministrazione pubblica e di effettività della tutela giurisdizionale. Per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in tema di esecuzione delle ordinanze di sospensione. Per illegittimità derivata. Per eccesso di potere per difetto nei presupposti, per illogicità manifesta, per vizio del procedimento, per difetto di istruttoria, per incongruità, per manifesta ingiustizia e per difetto di motivazione.<br />
Sostanzialmente con questo motivo si reitera la censura proposta con il motivo cinque.<br />
7) Violazione e falsa applicazione della direttiva 68/414/CE, dell’art. 4 comma 4 lett. c) della legge 15 marzo 1997 n. 59, degli artt. 5,8,9, del d.gls. 11 febbraio 1998 n. 32, dell’art. 12 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 420 e delle norme e dei principi generali in tema di procedimento amministrativo, di buon andamento, efficacia ed economia dell’azione amministrativa e di fissazione delle scorte obbligatorie, per eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, per vizio del procedimento, per difetto di istruttoria, per illogicità, per difetto di motivazione, per incompetenza.<br />
L’art. 4 comma 4 lett. C) della legge 15 marzo 1997 n. 59 ha condotto, in esecuzione di delega al riordino della disciplina delle attività economiche ed industriali all’adozione del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 che, in esecuzione della direttiva 68/414/CE ha costituito L’AGENZIA NAZIONALE DELLE SCORTE DI RISERVA, riservando ad essa la gestione delle scorte obbligatorie di cui alla legge 10 marzo 1986 nr. 61 e successive modifiche ed integrazioni (art. 8 citato decreto legislativo).<br />
Il MINISTERO, quindi, è rimasto titolare solo del potere di fissazione dei criteri generali per la individuazione delle capacità disponibili, ovvero di quelle capacità di stoccaggio non utilizzate, delle quali, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 32/1998 è fatto obbligo alle sole società concessionarie di cui all’art. 16 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 di garantire l’uso ai soggetti ivi identificati.<br />
Il MINISTERO non avrebbe mai potuto emanare gli atti impugnati, specie in relazione a società autorizzata dal Prefetto ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 420, l’Agenzia nazionale delle scorte non avendo alcuna competenza sui depositi minori, per i quali nulla viene innovato.<br />
Con la sentenza impugnata il Tar del Lazio Sez. III ter, dopo aver sostenuto l’inammissibilità della prima parte del primo motivo formulato per relationem perfectam ad altri ricorsi, ha preso unitariamente in considerazione le censure avanzate con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, ritenendo sussistente la competenza del MINISTERO e rilevante il solo presupposto stabilito dalla legge dell’immissione in consumo dei prodotti petroliferi non della capacità di stoccaggio o la tipologia del soggetto.<br />
Secondo il Tar del Lazio l’art. 2 comma 5 della legge 10 marzo 1986 n. 61, su cui è fondato in buona sostanza il ricorso, stabilisce solo una competenza del Prefetto di disporre delle riserve, in una certa misura, nel caso di crisi energetica, ma non detta un regime speciale per i depositi prefettizi.<br />
Quanto poi alla circostanza della asimmetria fra quantità delle scorte d’obbligo e capacità dei depositi il giudice di primo grado osserva che il parametro rilevante ai fini della fissazione dei quantitativi di scorta è la quantità di prodotti immessa nel mercato, con conseguente proporzionalità del provvedimento adottato. <br />
Quanto poi al quinto e sesto motivo il Tar rileva che le ordinanze adottate non potevano essere fonte di stabili orientamenti per la p.a. stante la loro natura interinale ed il loro oggetto limitato a vicende storicamente diverse, anche se analoghe.<br />
L’ultimo motivo è rigettato sul rilievo per cui l’AGENZIA non era operante alla data di adozione del provvedimento impugnato, in ogni caso si rileva che all’AGENZIA spettano poteri di mera autogestione delle scorte fissate dal MINISTERO (come confermato dall’art. 1 del d.lgs. 31 gennaio 2001 n. 22 di attuazione della direttiva 98/83/CE).<br />
Con ricorso in appello si ripropongono in primo luogo tutte le doglianze già proposte in primo grado (motivo 1), si contesta la ritenuta inammissibilità della prima parte del ricorso di primo grado, sostenendo che dal contesto degli argomenti utilizzati in ricorso era possibile desumere il vizio sostanziale prospettato (motivo 2), si contesta che la società ricorrente, quale soggetto che semplicemente commercia e rivende prodotti petroliferi, ossia quale impresa esercente un mero deposito commerciale sia tenuta al pagamento dell’imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine, non essendo né impresa di fabbricazione né di importazione di prodotti soggetti ad accisa (motivo 3, prima parte).<br />
Il soggetto commerciale ancorché autorizzato ad operare in sospensione d’imposta non è tenuto al mantenimento delle scorte, né acquisisce la qualità di produttore od importatore, soli soggetti che immettono in consumo il prodotto.<br />
L’art. 2 del t.u. n. 504/1995 prevede che l’attività di produzione e di importazione siano i soli fattori determinativi dell’insorgenza dell’obbligo di pagare il tributo.<br />
La sospensione dell’imposta attiene al momento di esigibilità della stessa non al momento, antecedente, della sua insorgenza.<br />
L’interpretazione accolta dal giudice di primo grado determinando una equiparazione fra i depositi transfrontalieri e quelli commerciali che operano in sospensione d’imposta sarebbe del tutto irragionevole, prevedendo, a carico di società esercenti il commercio, i medesimi obblighi che gravano su imprese di raffinazione.<br />
Per l’ipotesi della ritenuta equiparazione fra soggetti esercenti il commercio e fabbricanti od importatori viene sollevata questione incidentale di illegittimità costituzionale (motivo 3 seconda parte articolato in lett. a) e lett. b)).<br />
Il quarto motivo di appello ripropone il quinto ed il sesto motivo del ricorso di primo grado e critica la sentenza.<br />
Il quinto motivo di appello ripropone il settimo motivo del ricorso di primo grado e critica la sentenza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è infondato e merita il rigetto.<br />
Con il primo motivo l’appellante ripropone le doglianze avanzate in primo grado, esso è inammissibile in conformità all’orientamento del Consiglio per cui è inammissibile il motivo d’appello, che si limita alla mera riproposizione delle doglianze a suo tempo proposte in primo grado, senza svolgere alcuna censura sulla sentenza appellata (C. Stato, sez. V, 09-12-2000, n. 6539).<br />
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile quella parte del primo motivo che ha denunciato l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi già dedotti con precedenti ricorsi 6496/96, 6251/97,7062797 sulla base della generica affermazione per cui tali motivi “qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti parola per parola”.<br />
Si sostiene che il contesto delle argomentazioni portate in ricorso avrebbe consentito l’esame di tali doglianze.<br />
In proposito vale il principio affermato da C. Stato, sez. IV, 10-12-1998, n. 1758 che valutando l’ammissibilità di alcuni motivi aggiunti ha posto un principio valido in via generale, statuendo che la proposizione di motivi aggiunti ad integrazione delle originarie censure, a seguito della conoscenza integrale dell’atto impugnato ovvero dopo il deposito di documenti da parte dell’amministrazione nel corso del giudizio, è sempre ammissibile, anche dopo la proposizione del ricorso (purché entro il termine di impugnazione); tuttavia, la deduzione extra testuale di tali ulteriori motivi non può essere effettuata ob relationem ad altro ricorso già presentato innanzi al medesimo giudice, sia per evidenti ragioni di certezza e garanzia, sia perché ai sensi dell’art. 6 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, ogni gravame proposto innanzi alla sezione giurisdizionale deve contenere chiaramente «i motivi su cui si fonda il ricorso».<br />
In sostanza è inammissibile il ricorso giurisdizionale i cui motivi siano dedotti per relationem ai motivi contenuti in altro analogo ricorso giurisdizionale vertente sulla stessa materia del contendere, né tale vizio può essere sanato dalla riunione dei due procedimenti giurisdizionali disposta dal giudice ma solo dall’eventuale possibilità di desumere, comunque, dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso, le dette censure, pur se espressamente enunciate.<br />
Orbene gli argomenti evincibili sono stati esaminati poiché, per quanto desumibile anche dalle precisazioni effettuate in sede di appello essi si risolvevano nella rilevanza delle ordinanze di sospensione e della tipologia del deposito della società ricorrente (deposito minore autorizzato dal Prefetto), ai fini dell’esonero (totale o parziale) dall’obbligo di mantenimento delle scorte.<br />
Sicché il secondo motivo d’appello è per un verso infondato (perché la prima parte del primo motivo del ricorso originario è stata formulata in modo inammissibile) e per altro verso inammissibile per carenza di interesse poiché lamenta la mancata presa in considerazione di argomenti, ricavabili dal contesto del ricorso, che sono stati esaminati dal giudice di primo grado.<br />
Il terzo motivo di appello è il motivo centrale dell’impugnazione proposta.<br />
Va qui premesso che la normativa sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi rilevante ratione temporis, era quella di cui alla legge 10 marzo 1986 n. 61 e relativo decreto di attuazione nonché di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 e del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32.<br />
Tali norme attribuiscono, tra l’altro, al Ministero dell’Industria (art 2 comma 3 della legge 10 marzo 1986 n. 61) il compito di fissare annualmente le scorte obbligatorie di riserva dei prodotti petroliferi, con proprio decreto, ripartendone l’onere tra i soggetti interessati, in proporzione alle immissioni in consumo dei principali prodotti petroliferi, effettuate nel corso dell’anno precedente.<br />
Il criterio fondante l’obbligo di scorta, nella normativa predetta, è dato non dalla capacità di stoccaggio, né dalla tipologia dell’impianto, ma in via esclusiva ed inequivocabile, dall’immissione in consumo dei prodotti petroliferi.<br />
La nozione di immissione in consumo, per quanto qui rileva, è ricavabile poi dall’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 9, che recita : “a decorrere dal 1 marzo 1991, tutti coloro che, nel corso dell’anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all’obbligo della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti:<br />
a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina);<br />
b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburanti per motori di aviazione del tipo cherosene;<br />
c) oli combustibili.”<br />
L’immissione in consumo – recita il comma 2 della norma citata – è desunta da verificarsi dei presupposti per il pagamento dell’imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine.<br />
Quanto poi all’obbligo di tenuta della scorta nella misura del dieci per cento delle relative capacità essa riguarda i produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, ed i depositi commerciali ed industriali che non operano in sospensione d’imposta (regime SIF) o che non abbiano natura di depositi doganali (art. 2 comma 3 della legge 10 marzo 1986 n. 61). E’ pacifico in atti che la società ricorrente operi in regime di sospensione d’imposta.<br />
La discrezionalità del legislatore al fine di valutare il momento dell’immissione in consumo ha dato rilievo al presupposto per il pagamento e non per l’insorgenza dell’obbligazione tributaria. (fabbricazione o importazione).<br />
Non vi è dubbio sul fatto che i depositi minori prefettizi siano compresi nell’applicazione della normativa.<br />
Essi sono citati dall’art. 2 comma 5 della legge 10 marzo 1986 n. 61 – come esattamente rilevato dal Tar – solo al fine di esentarli dalla soggezione  al potere del MINISTERO di dettare disposizioni in ordine alla utilizzazione ed alla riduzione temporanea delle scorte. Ai sensi dell’art. 2 comma 5 legge citata, l’utilizzazione e la riduzione temporanea delle scorte sono, in casi di crisi petrolifera, disposti dal Prefetto per i depositi minori, ma ciò non significa che i depositi minori siano esenti, in via generale, dal rispetto delle disposizioni ministeriale relative all’obbligo annuale di costituire una scorta di riserva, obbligo che è stabilito dal MINISTRO DELL’INDUSTRIA, ai sensi dell’art, 2 comma 3 della legge 10 marzo 1986 n. 61.  <br />
L’obbligo di scorta non si fonda sulla capacità di stoccaggio ma esclusivamente sulla immissione al consumo di prodotti delle categorie indicate.<br />
I depositi di capacità inferiore a 3000 mc normalmente si limitano a commercializzare ad imposta assolta, e, pertanto, in virtù della mancata immissione in consumo, ai sensi dell’art, 2 comma 3 della legge 10 marzo 1986 n.61 sono tenuti al mantenimento di un a scorta pari al dieci per cento della capacità di stoccaggio.<br />
Ma qualora essi ottengano l’autorizzazione ad operare , fiscalmente, in regime di sospensione d’imposta, essi divengono depositi fiscali, riconosciuti dall’amministrazione finanziaria, ed allora, in qualità di “immissori al consumo” di prodotti petroliferi, ricompresi nelle categorie predette, devono ottemperare agli obblighi di scorta previsti dalla legge.<br />
Il deposito che la società ricorrente gestisce in Santa Maria Capua Vetere è un deposito fiscale (vedasi nota dell’Amministrazione del 7 agosto 2000 e comunicato UTF di Napoli con l’allegata nota 11110 del 9 maggio 1995) soggetto agli obblighi della normativa sulle scorte d’obbligo, indipendentemente dal fatto che il regime autorizzatorio per la gestione degli impianti sia prefettizio o ministeriale.<br />
Nessun rilievo nella soluzione della controversia in esame può avere l’art. 2 del t.u. accise che riguarda solo il momento di insorgenza dell’obbligazione tributaria non considerato dal legislatore quale presupposto per la nascita dell’obbligo di costituzione delle scorte di riserva.<br />
La ricostruzione della disciplina qui operata in via interpretativa è stata confermata dal legislatore con il d.lgs. 31 gennaio 2001 n. 22 (ius superveniens, entrato in vigore  successivamente ai fatti di causa) che ha stabilito che “ il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1, è tenuto all’obbligo di scorta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dall’impianto presso cui è avvenuta l’immissione in consumo”.<br />
La legge 23 agosto 2004 n. 239 (art. 1 comma 90) ha poi eliminato ogni dubbio sostituendo tale dizione con la seguente: “il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell’impianto presso il quale è avvenuta l’immissione in consumo”.<br />
L’art. 1 comma 92 ha poi abrogato l’art. 8 del dlgs. n. 22 del 2001, che disciplinava i depositi minori.<br />
Quanto poi ai profili di incostituzionalità denunciati, appare evidente che essi non sussistono, poiché non appare irragionevole la differenziazione – effettuata dal legislatore &#8211; fra depositi commerciali che operano in sospensione d’accisa (soggetti all’obbligo di scorta in proporzione all’immissione in consumo) e depositi commerciali che operano ad accisa assolta ( soggetti ad obbligo di scorta nella misura del dieci per cento della capacità di stoccaggio), poiché è evidente che i primi immettono in consumo prodotti per i quali l’imposta deve ancora essere assolta, e, quindi, per loro libera scelta imprenditoriale, operano in modo analogo agli importatori ( c.d. depositi frontalieri), circostanza ritenuta sintomatica di maggiore professionalità ; mentre gli altri operano su prodotti ad accisa assolta e, quindi, in condizioni organizzative e contabili diverse rispetto ai primi. Ne deriva che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità posta con riferimento al principio di uguaglianza (perché le situazioni sono differenti ed appare ragionevole la differenziazione operata dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità) e di libertà d’impresa (poiché l’impresa deve valutare ogni circostanza legata alle modalità operative della propria attività e del regime fiscale prescelto).<br />
Né rileva il principio di capacità contributiva poiché l’obbligo di mantenere delle scorte non è un obbligo fiscale, ma un obbligo di facere collegato ad esigenze di politica industriale.<br />
Quanto poi alla denunciata violazione delle norme costituzionali di cui all’art. 3, 11, 76 e 77, per il fatto che la nozione comunitaria di immissione al consumo interno non sarebbe stata “adeguatamente” tradotta nella normativa nazionale di attuazione della direttiva 98/83/CE va rilevato che la normativa nazionale in esame (legge n. 9/1991 e legge n. 61/1986) è precedente alla direttiva invocata come parametro, sicché non può sussistere la violazione delle norme costituzionali rubricate. <br />
Quanto poi ad una generica contrarietà alla normativa comunitaria relativa alla nozione di immissione in consumo, va rilevato che al direttiva 68/414/CE faceva (e fa) riferimento all’obbligo degli Stati membri di “adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative appropriate al fine di mantenere in modo permanente nella Comunità, fatte salve le disposizioni di cui all&#8217;articolo 7, un livello di scorte di prodotti petroliferi pari almeno a 90 (originariamente 65) giorni del consumo interno giornaliero medio dell&#8217;anno civile precedente di cui all&#8217;articolo 4, per ciascuna delle categorie di prodotti petroliferi di cui all&#8217;articolo 2”.<br />
Non vi è nella normativa comunitaria in tema di scorte alcun riferimento all’immissione in consumo, ma , all’art. 6 che disciplina i criteri di calcolo del livello minimo di scorte si menzionano le imprese di immagazzinaggio e distribuzione all’ingrosso, distintamente dalle imprese di importazione come imprese da considerare nel calcolo, con conseguente rilevanza dei depositi commerciali.<br />
Ne deriva la possibilità di considerare ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti alla costituzione delle scorte -nella discrezionalità attuativa lasciata allo Stato membro ed in assenza di una disposizione che tassativamente indichi tassativamente tali soggetti &#8211; depositi commerciali che hanno modalità operative analoghe a quelle degli importatori.<br />
Tale modalità di attuazione del diritto comunitario non appare al Collegio né iniqua né discriminatoria.<br />
Quanto al quarto motivo di appello, che ripropone il quinto ed il sesto motivo del ricorso di primo grado, va rilevato che non sussiste alcuna violazione dei c.d. giudicati cautelari, in quanto le decisioni adottate dal Tar del Lazio erano riferite a diverse annualità ed in  proposito va ricordato che la decisione cautelare ha portata limitata e transitoria nel tempo ed è inidonea a dare un assetto definitivo ai rapporti in contesa, essendo finalizzata ad impedire che nel corso del giudizio vi sia una modificazione delle situazioni sostanziali coinvolte, insuscettibile di ripristino con la decisione di merito; pertanto, il provvedimento cautelare non può comprimere il potere dell’amministrazione sino alla decisione in giudicato, precludendo alla stessa di pronunciarsi nuovamente sulla stessa questione, dovendosi invece ritenere inibiti solo atti di violazione, o meramente elusivi, della pronuncia cautelare, da intendersi come quelli che in concreto e in qualsiasi forma diano esecuzione all’originario provvedimento pur privato di autoritarietà dalla detta decisione cautelare (in tal senso condivisibilmente T.a.r. Toscana, sez. III, 28-06-1996, n. 487).<br />
Se non è dubitabile che l’amministrazione, nonostante l’ordinanza di sospensione possa apprezzare nuovamente, riesercitando il potere la vicenda controversa nel corso del giudizio, e provvedendo con diversi motivi, è senz’altro indubitabile che l’amministrazione possa esercitare &#8211; nello stesso senso prescelto in provvedimenti già sospesi &#8211; lo stesso potere in diverse vicende storiche, successive all’emanazione dei provvedimenti cautelari del giudice, anche se dotate di tratti di analogia e ciò proprio al fine di mantenere integra la propria posizione e la possibilità di salvaguardare complessivamente l’interesse pubblico fino alla definizione della regula iuris con una sentenza di merito che passi in cosa giudicata.  <br />
Ciò è evidente nel caso di provvedimenti da adottarsi a cadenza annuale che, invero, potrebbero risultare di problematica attuazione, qualora venissero adottati solo dopo la definizione del giudizio di impugnativa di un provvedimento relativo a diversa annualità.<br />
Il quinto motivo di appello ripropone il settimo motivo di ricorso che appare infondato tenuto conto che l’istituzione dell’AGENZIA NAZIONALE PER LE SCORTE non modifica i criteri per la determinazione e ripartizione degli obblighi di scorta e non tocca le competenze del MINISTERO che, per quanto detto, riguardano anche i depositi “prefettizi”.<br />
Ne consegue il rigetto dell’appello.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,   respinge  il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 5 novembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giorgio GIOVANNINI	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giancarlo MONTEDORO	&#8211;	Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1008</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1008/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1008/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1008</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Montedoro sulla giurisdizione del G.A. nelle controversie concernenti la determinazione del compenso da parte della Camera arbitrale Giurisdizione e competenza – Appalti pubblici &#8211; Impugnazione della determinazione sul compenso degli arbitri – Giurisdizione amministrativa – Ragioni Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1008/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1008/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1008</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, Est. Montedoro</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. nelle controversie concernenti la determinazione del compenso da parte della Camera arbitrale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Appalti pubblici &#8211; Impugnazione della determinazione sul compenso degli arbitri – Giurisdizione amministrativa – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione del compenso da parte della Camera arbitrale, essendo tale determinazione esercizio di un potere amministrativo (e non un atto negoziale di arbitraggio), a fronte del quale il ricorrente vanta una posizione di interesse legittimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><b>COMUNE DI SIENA</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Pisillo e Paolo Carbone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma via Nomentana n. 303;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAMERA ARBITRALE DEI LAVORI PUBBLICI</b>, in persona del Presidente p.t., non costituita;</p>
<p><b>GARANTE LAVORI PUBBLICI</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>avv. prof. RODOLFO VITOLO, PAOLO EMILIO PAOLINI, NICOLA SALVI</b>, (membri del Collegio Arbitrale dell’8/2/2002), rappresentati e difesi dall’avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliati presso lo studio Grez in Roma Lungotevere Flaminio n. 46;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lazio Sez. III &#8211; n. 974 del 2004; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio degli appellati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2004 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.<br />
Uditi l’avv. Mancini per delega dell’avv. Carbone e l’avv. dello Stato Pampanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso proposto dal Comune di Siena avverso la determinazione del compenso del Collegio Arbitrale per i lavori pubblici in data 12 marzo 2003, comunicata in data 4 aprile 2003, in relazione al procedimento n. 10/2002 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al suddetto provvedimento.<br />
L’appello sostiene la esistenza , in materia, della giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Si sono costituiti i controinteressati, chiedendo la reiezione dell’impugnativa.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è fondato.<br />
Il Tar ha ritenuto che il provvedimento di liquidazione del compenso spettante al Collegio arbitrale incida su diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, e, quindi, che la sua cognizione appartenga al giudice ordinario, poiché al riguardo non ricorre alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
L’art. 32 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in  materia di lavori pubblici) nel dettare le disposizioni relative alla definizione delle controversie in materia di lavori pubblici, ha stabilito che “1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 31 bis possono essere deferite ad arbitri. <br />
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l’Autorità di cui all’art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del compenso dovuto dalle parti per la decisione della controversia. <br />
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici, disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l’incarico di arbitro, nonché la durata dell’incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.”<br />
L’art. 150 del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109) prevede tra l’altro, per quanto qui interessa:<br />
“1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte fra la stazione appaltante e l’appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell’art. 32 della legge. L’arbitrato ha natura rituale. …<br />
5. ….La Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.<br />
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.”<br />
In attuazione di quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 109/1994 è stato emanato il D.M. 2 dicembre 2000 n. 398 (regolamento contenente le norme di procedura del giudizio arbitrale) il quale, nel dettare disposizioni in tema di spese del procedimento, all’art. 10 stabilisce che : “Il Collegio, tenendo conto dell’esito della lite, sulla base del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel lodo a carico di quale delle parti, ed eventualmente in che misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il collegio provvede contestualmente alla liquidazione delle spese di difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati. <br />
2. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato, ai sensi dell’articolo 32 della legge, dalla Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla tariffa allegata, avuto riguardo al valore della controversia e al numero ed importanza delle questioni trattate. La Camera arbitrale provvede inoltre alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri di cui alla legge dell’8 luglio 1980 n. 319.<br />
3. L’ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo….<br />
7. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle somme di cui al comma 2 , salvo rivalsa fra loro.”<br />
E’ pacifico che dall’art. 32 della legge n. 109/1994 e dalla disciplina secondaria richiamata, si desume la natura facoltativa, volontaria, consensuale dell’arbitrato in materia di lavori pubblici, arbitrato tuttavia amministrato, che si svolge presso la Camera arbitrale, competente alla tenuta dell’albo dei consulenti e dei giudici arbitrali, nonché alla determinazione dell’acconto e del compenso finale spettante al collegio arbitrale.<br />
La determinazione della Camera arbitrale è un atto amministrativo vero e proprio e non un atto negoziale di arbitraggio, come si desume dalla natura amministrata dell’arbitrato in esame.<br />
L’atto camerale poi non incide sull’an del diritto soggettivo al compenso, ma sul quantum dello stesso, avendo detto organo amministrativo, sulla base dei parametri tariffari prefissati, un’indubbia discrezionalità amministrativa nella fissazione della misura del compenso.<br />
Tale potere discrezionale è stato previsto al fine di istituire una forma di controllo amministrativo in funzione di garanzia e moderazione della misura dei compensi liquidati nel corso delle procedure arbitrali, poiché l’indubbia utilità e flessibilità dello strumento arbitrale nella visione del legislatore è stata coniugata con un controllo pubblico sulle modalità di svolgimento degli arbitrati e sui costi complessivi relativi a detta attività, controllo che è esitato nella predeterminazione di un’apposita tariffa.    <br />
La Camera arbitrale poi è un organo amministrativo che, pur operando in piena autonomia ed indipendenza (tanto che è collocata presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) è pur sempre amministrativo , ossia fa parte della pubblica amministrazione.<br />
La Camera, nel momento in cui determina il compenso, è sfornita di qualsiasi interesse che non sia quello di garanzia delle parti del procedimento arbitrale e di rispetto del principio di legalità , trasparenza, imparzialità e correttezza.<br />
Il compito affidato alla Camera è quello di quantificare il compenso dovuto al collegio arbitrale in base alla tariffa specialmente prevista e vincolante per le parti, valutando all’uopo la prestazione resa dal collegio arbitrale.<br />
Si tratta di un potere autoritativo, non fondato su alcuna base negoziale, poiché non vi è alcun negozio che fondi detto potere della Camera, e di un potere discrezionale, limitato ed orientato dai parametri previsti nelle tariffe professionali, e consistente nella determinazione del compenso ossia nella fissazione del “quantum” di una prestazione oggetto di un diritto soggettivo quanto all’an debeatur.<br />
Il Comune di Siena ha contestato le modalità di esercizio del potere discrezionale della Camera Arbitrale, per cui trattandosi di una determinazione proveniente da un’autorità amministrativa la Sezione ritiene che non possa disconoscersi alle parti alla stregua del noto canone di cui agli artt. 24 e 113 Cost., il potere di gravarsi contro l’ordinanza innanzi al giudice amministrativo, ai fini del sindacato sui profili di legittimità della stessa ( in caso di superamento dei limiti minimo e massimo della tariffa) ferma restando l’incensurabilità nel merito delle determinazioni assunte (insindacabilità che ha meritato all’ordinanza camerale di liquidazione la qualificazione “enfatica” di “non impugnabile”).<br />
Il diritto soggettivo è potere di agire tutelato dalla norma in via diretta senza l’intermediazione dell’attività amministrativa, e va rilevato che tale situazione giuridica soggettiva  non ricorre le quante volte, come nel caso di specie, sia previsto che l’amministrazione intervenga nell’ambito di un rapporto contrattuale, esercitando un potere di determinazione del quantum di una prestazione monetaria sulla base di una tariffa predeterminata in via generale a tutela di interessi pubblici. <br />
In tal caso a fronte del potere amministrativo sussiste la posizione giuridica denominata interesse legittimo.<br />
E’ evidente quindi che sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.<br />
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al giudice di primo grado.<br />
Spese del giudizio al definitivo.  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, e per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di primo grado che designa nello stesso Tar Lazio Sez. III.<br />
Spese del giudizio al definitivo.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il   5 novembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giorgio GIOVANNINI	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giancarlo MONTEDORO	&#8211;	Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-1008/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-991/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.991</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Balucani sulla natura non ricettizia della concessione per la radiodiffusione Autorizzazione e concessione – Concessione per la radiodiffusione – Natura ricettizia – Insussistenza – Ragioni – Registrazione da parte della Corte dei Conti – Natura La concessione per la radiodiffusione contemplata dall’art. 16 L. n. 223/1990 produce</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Balucani</span></p>
<hr />
<p>sulla natura non ricettizia della concessione per la radiodiffusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Concessione per la radiodiffusione – Natura ricettizia – Insussistenza – Ragioni – Registrazione da parte della Corte dei Conti – Natura</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La concessione per la radiodiffusione contemplata dall’art. 16 L. n. 223/1990 produce l’immediato effetto di vincolare l’Amministrazione a riconoscere la sussistenza del titolo abitativo e ad astenersi dalla adozione di atti repressivi della attività svolta; essa peraltro interviene in una fase in cui l’attività concessa è già in atto (in virtù della autorizzazione ex lege prevista dall’art. 32 della stessa legge). Non può quindi attribuirsi alla stessa natura recettizia. Né tale assunto confligge con la necessaria registrazione dell’atto da parte della Corte dei Conti il cui atto ha natura di “condicio iuris” della efficacia del provvedimento concessorio, sicché, una volta verificatosi l’evento della condizione, la concessione va considerata efficace sotto tutti gli aspetti a decorrere dalla data della sua emanazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal</p>
<p><b>Ministero delle Comunicazioni</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Radiocecina Uno S.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sez. I, 24 novembre 1998, n. 621;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. dello Stato Vessichelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Toscana Radiocecina Uno S.r.l. ha impugnato il decreto ministeriale 4.3.1994 che le accordava la concessione per l’esercizio degli impianti di radiodiffusione in ambito locale nelle parti in cui :<br />
&#8211; si fissava alla data del 4.3.1994 l’efficacia della concessione;<br />
&#8211; si determinava l’ammontare e le modalità di versamento del canone dovuto;<br />
&#8211; si indicavano gli impianti oggetto della concessione unitamente alle province interessate al servizio.</p>
<p>2. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle questioni concernenti l’ammontare del canone concessorio e la sua decorrenza (devolute ai sensi dell’art. 5 L. n. 1034/1971 alla cognizione della A.G.O.); ha accolto il ricorso per la parte in cui l’Amministrazione ha preteso di attribuire efficacia ed operatività alla concessione dalla data di sottoscrizione del decreto (accogliendo la tesi della ricorrente circa la natura ricettizia dell’atto di concessione); lo ha altresì accolto, in conseguenza della ritenuta natura ricettizia della concessione, per la parte  relativa alla lamentata discrasia tra impianti contenuti nell’elenco allegato A) e quelli dichiarati dalla società in aggiornamento del primo elenco.</p>
<p>3. Nei riguardi della anzidetta pronuncia, per la parte in cui il ricorso di Radiocecina Uno, è stato accolto, il Ministero delle Comunicazioni ha interposto appello sostenendo la natura non ricettizia dell’atto di concessione.</p>
<p>4. L’appello è fondato.<br />
Come è stato riconosciuto dalla costante giurisprudenza, i provvedimenti amministrativi non hanno di regola carattere ricettizio, bensì producono effetti a decorrere dalla data della loro adozione, tranne i casi in cui una norma disponga diversamente, ovvero quando per il raggiungimento del fine cui sono rivolti sia necessaria la collaborazione del destinatario.<br />
Alla stregua di siffatto criterio questa Sezione, più volte chiamata a pronunciarsi sulla natura ricettizia della concessione per la radiodiffusione, contemplata dall’art. 16 L. n. 223/1990, ha escluso tale natura osservando che sin dalla data della sua emanazione l’Amministrazione è tenuta a riconoscere la sussistenza del titolo abitativo e ad astenersi dalla adozione di atti repressivi della attività svolta, e che pertanto gli effetti della concessione si esplicano sin dall’inizio senza che sia possibile distinguere nell’ambito del provvedimento concessorio tra statuizioni favorevoli o sfavorevoli per il destinatario (in tal senso Con. St. , VI 29 gennaio 2002, n. 473; 20 maggio 2002, n. 2725; 18 dicembre 2002, n. 7017; 8 gennaio 2003, n. 1; 8 aprile 2003, n. 1885; nonché Cons. St. II, parere, n. 2800/95 del 26 marzo 1997).<br />
Né la natura ricettizia della concessione potrebbe essere desunta (ad avviso della giurisprudenza soprarichiamata) dalla sua sottoposizione al controllo, in quanto l’atto di registrazione da parte della Corte dei Conti ha natura di “condicio iuris” della efficacia del provvedimento concessorio, sicché, una volta verificatosi l’evento della condizione, la concessione va considerata efficace sotto tutti gli aspetti a decorrere dalla data della sua emanazione.<br />
Si aggiunga infine, a conferma della natura non ricettizia dell’atto, che il provvedimento di concessione per la radiodiffusione di cui all’art. 16 L. n. 223 del 1990, nel sistema delineato dalla anzidetta legge, interviene in una fase in cui l’attività concessa è già in atto (in virtù della autorizzazione ex lege prevista dall’art. 32 della stessa legge), e non v’è pertanto ragione per la quale la concessione non debba spiegare immediatamente ogni suo effetto fin dalla data del rilascio.</p>
<p>5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in  riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dalla società Radiocecina Uno S.r.l..<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio VARRONE		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI	&#8211;	Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.995</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-995/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-995/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.995</a></p>
<p>Pres. Marrone, Est. Minicone sulla sindacabilità di un atto di riesame espressione di una autonoma voluntas deliberandi 1. Processo amministrativo – Pubblico Impiego &#8211; Riesame del giudizio di congruenza delle mansioni – Autonoma impugnabilità – Condizioni – Medesimo contenuto del precedente atto – Irrilevanza. 2. Processo amministrativo – Procedimento amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.995</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.995</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Marrone, Est. Minicone</span></p>
<hr />
<p>sulla sindacabilità di un atto di riesame espressione di una autonoma voluntas deliberandi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Pubblico Impiego &#8211; Riesame del giudizio di congruenza delle mansioni – Autonoma impugnabilità – Condizioni – Medesimo contenuto del precedente atto – Irrilevanza.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Procedimento amministrativo &#8211; Assenza di istruttoria – Sintomo della natura confermativa dell’atto precedente – Condizioni – Sindacabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ove l’Amministrazione, a seguito dell’istanza di riesame del giudizio di congruenza delle mansioni svolte dagli interessati, avvii un procedimento specifico per provvedere a tale riesame che si concluda con un’apposita deliberazione, quest’ultimo atto è suscettibile ex se di impugnazione, indipendentemente dalla circostanza che il suo contenuto finale non si discosti da quello della precedente determinazione, a suo tempo non contestata in via giudiziale.</p>
<p>2. L’assenza di istruttoria può essere sintomatica della natura meramente confermativa di un atto, laddove essa consegue all’intenzione dell’Autorità amministrativa di non rivisitare le determinazioni già adottate e non oppugnate. Qualora, invece, l’Amministrazione abbia avviato un procedimento di revisione, riconoscendo la legittimità della richiesta dei dipendenti in tal senso, l’atto finale di detto procedimento, può essere sindacato per tutti i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere e, quindi, anche per non essere stati assunti, attraverso una congrua istruttoria, tutti gli elementi di conoscenza e di giudizio necessari ad una compiuta rappresentazione dei fatti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 3103 del 2001, proposto</p>
<p>dall’<b>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA</b>, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sassu Maria Ester, Giugliano Anna, Conti Angela Giuseppina, Petrone Francesca, Cusanno Anna e Giuffrè Franco Donato</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Dino Dei Rossi, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 36;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III, n. 14 del 2 gennaio 2001.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio degli appellati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Uditi l’avv. dello Stato Vessichelli e l’avv. Dei Rossi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 17 dicembre 1993, i sigg.ri Sassu Maria Ester, Giugliano Anna, Conti Angela Giuseppina, Petrone Francesca, Cusanno Anna e Giuffrè Franco Donato, in servizio presso la I e la II Clinica ostetrica e ginecologica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, inquadrati nel profilo di ostetrico, livello VI bis, impugnavano, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il provvedimento 19 ottobre 1993, con il quale, in sede di riesame dell’istanza da essi avanzata per l’accertamento della congruenza delle loro mansioni, era stata riaffermata la spettanza del livello di appartenenza e, quindi, negato il VII livello.<br />
A sostegno dell&#8217;impugnativa deducevano sia con l’atto introduttivo sia con motivi aggiunti:<br />
a) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 63 del 1989, eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, essendo incomprensibile come all&#8217;esame per il VII livello fosse  stata ammessa la sola dipendente Marisa Messina, attesa l&#8217;identicità delle loro mansioni rispetto a quelle di quest’ultima.<br />
 b) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 63 del 1989, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto l&#8217;apposita Commissione non aveva svolto alcuna istruttoria o lo aveva fatto in modo superficiale.<br />
 c) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 63 del 1989, eccesso di potere per falsità nei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria  e contraddittorietà, giacché l&#8217;Amministrazione non aveva considerato che i ricorrenti avevano sempre svolto il coordinamento del personale ausiliario ed infermieristico generico e professionale, nonché che quest&#8217;ultimo era inquadrato nel VI livello come gli ostetrici  che lo dirigevano e coordinavano.<br />
d) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 63 del 1989, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, non emergendo le ragioni del diniego.<br />
e) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 63 del 1989, eccesso di potere per falsità nei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, tenuto conto che con atti formali l&#8217;Università aveva già accertato la loro equiparazione al personale ospedaliero con qualifica di operatore professionale coordinatore, liv. VII, ai sensi del D.P.R. n. 761 del 1979 e del D.P.R. n. 384 del 1990, nonché che la loro attività rientrava, comunque, nella declaratoria della VII q.f. di cui al D.P.C.M. 24 settembre 1981, poiché richiedeva una specifica preparazione a livello universitario o formazione equivalente, comportava l&#8217;esercizio di una notevole autonomia, del coordinamento del personale ausiliario ed infermieristico nonché  l&#8217;assunzione  di  responsabilità  anche  per l&#8217;attività svolta da tale personale; inoltre, era stato trascurato l&#8217;obbligo dei ricorrenti, quali impiegati di clinica universitaria, di formazione professionale e di didattica nei confronti degli allievi ostetrici, con conseguente funzione di coordinamento e supervisione gerarchica, funzione non svolta dagli ostetrici ospedalieri.<br />
f) – Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria, in quanto né la Commissione nominata per il riesame della situazione relativa all&#8217;applicazione della legge n. 63 del 1989, né il Consiglio di amministrazione avevano svolto alcuna istruttoria e chiesto alcuna informativa sulla reale posizione degli ostetrici richiedenti il VII livello.<br />
 g) &#8211; Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, difetto assoluto di istruttoria e contraddittorietà, perché non era stato considerato che l&#8217;istante Anna Giugliano aveva dichiarato in domanda di aver svolto attività di coordinamento, al pari della dipendente Messina, ma anche, a differenza di questa, di essere in possesso del diploma di abilitazione a funzioni direttive, il quale, come evidenziato dalla stessa Commissione, è l&#8217;unico titolo di studio che differenzia i profili del VII livello dagli omologhi del VI ed ancorché nella seduta del 14 ottobre 1993  il Rettore avesse preannunciato la convocazione degli uffici, affinché entro 24 ore indicassero il titolo di studio di ciascun interessato.<br />
h) &#8211; Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, giacché neppure era stato considerato che la ricorrente Maria Ester Sassu svolgeva attività di coordinamento dell&#8217;ambulatorio di ginecologia oncologica, attestata già nel 1988; che la ricorrente Francesca Petrone aveva dichiarato in domanda di svolgere mansioni di vice-maestra della scuola di ostetricia minore (ruolo comportante capacità professionale, specifica competenza tecnica, predisposizione di programmi didattici, cioè i capisaldi della declaratoria di VII q.f.), nonché che ella aveva espletato attività di coordinamento nell&#8217;ambulatorio di senologia della II Clinica ostetrica e nel reparto di patologia della gravidanza; che la ricorrente Anna Cusanno aveva svolto attività di coordinamento nell&#8217;ambulatorio di sterilità della I e II Clinica ostetrica e nel reparto di Patologia della gravidanza; che i ricorrenti Angela Giuseppina Conti e Franco Donato Giuffrè erano stati responsabili della richiesta e fornitura dei medicinali presso il servizio interno di farmacia, nonché della richiesta e della tenuta dei registri dei medicinali stupefacenti, ed in relazione a tali attività avevano coordinato il personale ausiliario addetto al servizio.<br />
i) &#8211; Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, in quanto tutti i ricorrenti avevano dichiarato in domanda di effettuare l&#8217;assistenza alla visita del primario alle inferme e di recepire direttamente gli ordini relativi all&#8217;andamento generale del servizio, ovverosia compiti rientranti nella declaratoria del VII livello del D.P.C.M. 24.9.1981 richiamato nello schema prestampato di domanda.<br />
Il giudice adito, disattese le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, sollevate dall’Amministrazione universitaria, e condivisa, invece, l’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento del preteso diritto dei ricorrenti all’inquadramento nella VII qualifica funzionale, ha accolto il ricorso per il profilo impugnatorio, sul rilievo che il provvedimento negativo circa la spettanza del VII livello non risultava sorretto né da una motivazione congrua né dalla necessaria attività istruttoria.<br />
Di conseguenza, il T.A.R. ha annullato la deliberazione del 19 ottobre 1993, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Avverso detta decisione ha proposto appello l’Università, reiterando, innanzi tutto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto rivolto contro un atto confermativo della determinazione di inquadramento nell’attuale livello, già conosciuto dai ricorrenti fin dal 21 gennaio 1993.<br />
La natura confermativa dell’atto, sarebbe, del resto, avvalorata proprio dall’assenza di istruttoria, rilevata dal T.A.R.<br />
Nel merito, l’Amministrazione ha sostenuto l’erroneità della sentenza appellata, in quanto, da un lato, la valutazione di ascrivibilità delle mansioni ad un determinato profilo sarebbe attività vincolata, come tale non avente necessità di motivazione; dall’altro, i ricorrenti non avevano svolto alcun rilievo circa l’organizzazione del servizio, che consentiva la presenza di una sola posizione di coordinamento e non di “quaranta”, come preteso dagli interessati.<br />
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.<br />
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. L’Università degli Studi La Sapienza di Roma si duole della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto, per difetto di motivazione e di istruttoria, il ricorso proposto dagli odierni appellati, in servizio presso la I e la II Clinica ostetrica e ginecologica, inquadrati nel profilo di ostetrico, livello VI bis, contro il provvedimento che ha loro negato l’inquadramento, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 63/1989, nel VII livello, in relazione alle mansioni svolte.<br />
2. L’appello è infondato.<br />
3. Va, innanzi tutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado (già respinta dal T.A.R. e riproposta in questa sede come motivo di gravame), sorretta dal rilievo che l’atto impugnato sarebbe confermativo del precedente inquadramento, conosciuto fin dal 21 gennaio 1993 e non tempestivamente gravato.<br />
E’ sufficiente osservare al riguardo (come del resto già esaurientemente argomentato dal primo giudice) che l’Amministrazione, a seguito dell’istanza di riesame del giudizio di congruenza delle mansioni svolte dagli interessati con il livello VI bis, non si è limitata a ribadire sic et simpliciter le proprie precedenti determinazioni in proposito, ma ha accettato di avviare un procedimento specifico per provvedere a tale riesame, che si è concluso con un’apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 ottobre 1993. <br />
Quest’ultimo atto, dunque, lungi dal rivelarsi meramente confermativo del precedente, appare frutto dell’esercizio di una nuova attività amministrativa e, come tale, alla stregua della giurisprudenza pacifica, è suscettibile ex se di impugnazione, indipendentemente dalla circostanza che il suo contenuto finale non si discosti da quello della precedente determinazione, a suo tempo non contestata in via giudiziale.<br />
4. Le considerazioni che precedono danno anche ragione della configurabilità, in seno al nuovo procedimento, del vizio di carenza di istruttoria rilevato dal T.A.R., giacché, contrariamente a quel che afferma l’Avvocatura dello Stato, tale conclusione non si pone affatto in contraddizione con l’asserita autonomia del provvedimento impugnato.<br />
Ed invero l’assenza di istruttoria può essere sintomatica della natura meramente confermativa di un atto, laddove essa consegue all’intenzione dell’Autorità amministrativa di non rivisitare le determinazioni già adottate e non oppugnate.<br />
Qualora, invece, come nella specie, l’Amministrazione abbia avviato un procedimento di revisione, riconoscendo la legittimità della richiesta dei dipendenti in tal senso, l’atto finale di detto procedimento, essendo espressione di una autonoma voluntas deliberandi, può essere sindacato per tutti i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere e, quindi, anche per non essere stati assunti, attraverso una congrua istruttoria, tutti gli elementi di conoscenza e di giudizio necessari ad una compiuta rappresentazione dei fatti.<br />
5. Ciò premesso, il Collegio deve rilevare come il difetto di istruttoria, posto dal T.A.R. a fondamento dell’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, non sia stato in alcun modo contestato dall’appellante, che, anzi, lo ha posto espressamente a sostegno dell’argomentazione (già riconosciuta infondata) circa l’inoppugnabilità della deliberazione del 19 ottobre 1993.<br />
E tanto basta, essendosi sul punto formato il giudicato, a precludere la possibilità della richiesta riforma della sentenza appellata, che va, quindi, interamente confermata, procedendo anche il vizio di carenza di motivazione (anch’esso individuato dal T.A.R.) dalla rilevata mancanza di accertamenti istruttori, in ordine alle funzioni effettivamente svolte dai ricorrenti in primo grado e alla loro compatibilità (trattandosi di sei e non di “quaranta” posizioni di coordinamento, come incomprensibilmente affermato dall’Avvocatura dello stato) con l’organizzazione concreta del servizio di clinica ostetrica.<br />
6. Le spese del grado di giudizio possono essere equamente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 19 novembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede<br />
giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio VARRONE		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211;	Consigliere Est.<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI	&#8211;	Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.995</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.999</a></p>
<p>Pres. Marrone, Est. Balucani sulla cumulabilità del beneficio dell&#8217;inquadramento ex L. n. 63/1989 ed ex L. n. 21/1991 Pubblico impiego – Personale universitario non docente &#8211; Beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 ed ex L. n. 21/1991 &#8211; Cumulabilità Stante le differenti finalità delle due normative sull’inquadramento del personale universitario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.999</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Marrone, Est. Balucani</span></p>
<hr />
<p>sulla cumulabilità del beneficio dell&#8217;inquadramento ex L. n. 63/1989 ed ex L. n. 21/1991</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Personale universitario non docente &#8211; Beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 ed ex L. n. 21/1991 &#8211; Cumulabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Stante le differenti finalità delle due normative sull’inquadramento del personale universitario non docente, il beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 è cumulabile, e non già alternativo, con l’inquadramento di cui alla L. n. 21/1991.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><b>VADA Adelaide, TAGLE’ Maria Rosaria, e LANDI Massimo</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Pucci e Patrizia Totaro, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, viale Mazzini n. 114/B;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Università degli Studi di Salerno</b>, in persona del suo Rettore p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. II, 5 giugno 2001, n. 2551;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito altresì, l’avv. Pucci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.	Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Campania gli odierni appellanti, appartenenti ai ruoli del personale non docente della Università degli Studi di Salerno, impugnavano le note rettorali in data 27.2.1996 con le quali veniva respinta la loro richiesta di inquadramento nella VIII qualifica funzionale ai sensi dell’art. 9 D.L. 24 novembre 1990, n. 344, conv. in L. 23 gennaio 1991, n. 21.<br />	<br />
A fondamento del gravame i ricorrenti sostenevano:<br />
&#8211; di rivestire la VII qualifica funzionale per effetto dell’inquadramento disposto a norma della legge n. 63/1989, con decorrenza 15 marzo 1989;<br />
&#8211; di aver presentato la predetta istanza di inquadramento sulla base dei requisiti previsti dalla citata L. n. 21/1991.<br />
2.	Con sentenza indicata in epigrafe il TAR ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:<br />	<br />
&#8211; ai ricorrenti non era applicabile la disposizione di cui all’art. 9 D.L. n. 344/1990, in quanto alla data del D.L. cit. non rivestivano la VII qualifica;<br />
&#8211; nessun elemento testuale o sistematico consente di ritenere che il beneficio previsto dall’art. 9 L. n. 21/1991 costituisca titolo per sommarvi un altro beneficio (inquadramento ex D.L. n. 344/1990);<br />
3.	Avverso la anzidetta sentenza gli interessati hanno interposto appello censurando le motivazioni addotte dal primo giudice.<br />	<br />
4.	L’appello è fondato.<br />	<br />
4.1	Va anzitutto osservato che, diversamente da quanto prospettato nella sentenza appellata, il beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 è cumulabile, e non già alternativo, con l’inquadramento di cui alla L. n. 21/1991.<br />	<br />
Al riguardo giova osservare che nel nuovo sistema imperniato sulle qualifiche funzionali (introdotto con legge 11 luglio 1980 n. 312) il personale amministrativo non docente in servizio alla data dell’1 luglio 1978 è stato collocato, ai sensi dell’art. 85, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, e ciò anche in difetto del titolo di studio; in tale contesto il D.I. 10.12.1980 ha consentito l’inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte, se superiori, in presenza di determinati requisiti temporali inerenti allo svolgimento delle mansioni medesime.<br />
Con la legge 21 febbraio 1989, n. 63 il legislatore dettava una norma di completamento della originaria disposizione di inquadramento, estendendo l’inquadramento per mansioni ex art. 85 cit. al personale assunto o inquadrato su posti di ruolo successivamente al 1° luglio 1979 o che non avesse potuto beneficiare dell’inquadramento medesimo per mancanza dei requisiti temporali previsti dal menzionato D.I. 10.12.1980.<br />
E’ poi intervenuta la previsione di cui all’art. 9, 2° comma, D.L. 24 novembre 1990, n. 344 (convertito in L. 23 gennaio 1991, n. 21) che, a differenza delle precedenti, non è norma generale sull’inquadramento in base alle mansioni svolte, ma ha come destinatari specificatamente i dipendenti in possesso della VII qualifica, enucleando tra costoro i dipendenti in possesso del diploma di laurea o, in via alternativa, quelli che erano provvisti sin dal 1° luglio 1979 di “professionalità” di VII qualifica.<br />
Con ciò è evidente l’intento del legislatore di privilegiare, ai fini dell’accesso all’VIII qualifica (ed in luogo della ordinaria procedura concorsuale) i dipendenti in possesso di idonei requisiti culturali o di esperienza lavorativa pluriennale.<br />
Stante dunque le differenti finalità delle due normative sull’inquadramento del personale universitario non docente (perequativa e imperniata sulle mansioni svolte la L. n. 63/1989; volta a valorizzare le risorse professionali interne il D.L. n. 344/1990), le stesse debbono ritenersi perfettamente cumulabili.<br />
4.2.	Passando ad esaminare se nella fattispecie sussistessero le condizioni per l’inquadramento degli odierni appellanti nella VIII qualifica, in applicazione dell’art. 9, 2° comma, D.L. n. 344/1990, la circostanza che essi abbiano acquisito, ex lege n. 63/1989, l’inquadramento nella VII qualifica con decorrenza 15.3.1989, in virtù di provvedimento successivo alla entrata in vigore del citato D. L., non esclude che gli stessi potessero fruire dell’ulteriore inquadramento nella VIII qualifica <br />	<br />
Recita la disposizione in esame: <<il personale rivestente profili di “collaboratore tecnico” dell’area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria di settima qualifica …, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1° luglio 1979 con le predette professionalità, è inquadrato, secondo l’anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento d’inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto>>.<br />
Orbene dalla lettura della norma non si evince affatto che il provvedimento di inquadramento nella VII qualifica (necessario per fruire del passaggio alla VIII) debba essere stato già adottato alla data di entrata in vigore del D. L. n. 344/1990; condizione essenziale è semmai quella di poter vantare un inquadramento nella VII qualifica con decorrenza da tale data.<br />
In definitiva l’inquadramento nella VII qualifica attribuito agli appellanti con decorrenza retroattiva al 15.3.1989 (data di entrata in vigore della legge n. 63/1989), non può non comportare che gli stessi siano equiparati a tutti gli effetti a coloro che abbiano conseguito l’inquadramento nella VII qualifica (in applicazione della stessa L. n. 63/1989) già in epoca precedente al D. L. n. 344/1990.<br />
5.	Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere annullato il diniego di inquadramento nella VIII qualifica impugnato in primo grado.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio VARRONE		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI	&#8211;	Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1708</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-1708/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-1708/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-1708/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1708</a></p>
<p>Pres. Coraggio, Est. Carpentieri Vodafone Omnitel N.V. (avv. G. Sartorio) c. Comune di Napoli (avv.ti G. Tarallo e altri) sussiste la possibilità dei Comuni di vietare l&#8217;installazione di impianti di telefonia su edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e specifici 1 Ambiente e territorio – Installazione di antenne per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-1708/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1708</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-1708/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1708</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio, Est. Carpentieri<br /> Vodafone Omnitel N.V. (avv. G. Sartorio) c. Comune di Napoli (avv.ti G. Tarallo e altri)</span></p>
<hr />
<p>sussiste la possibilità dei Comuni di vietare l&#8217;installazione di impianti di telefonia su edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e specifici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Ambiente e territorio – Installazione di antenne per telefonia mobile – Potestà regolamentare del Comune – Sussiste – Motivi</p>
<p>2 Ambiente e territorio – Installazione di antenne per telefonia mobile – Regolamento del comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Art. 2 – Legittimità – Sussiste – Motivi</p>
<p>3 Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Installazione di antenne per telefonia mobile &#8211; Regolamento del comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Art. 2, comma 6 – Legittimità – Non sussiste – Motivi</p>
<p>4 Ambiente e territorio – Installazione di antenne per telefonia &#8211; Regolamento del comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Art. 3 – Insussistenza del silenzio-assenso nel caso di inutile decorso del termine della procedura approvativa – Illegittimità &#8211; Sussiste</p>
<p>5 Ambiente e territorio – Installazione di antenne per telefonia  – Regolamento del comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Art. 3 – Impianti con potenza superiore a 100 W – Autorizzazione ex L.R. n.14/2001 – Illegittimità – Sussiste</p>
<p>6 Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Installazione di antenne per telefonia &#8211; Regolamento del comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Art. 4 – Installazione  di più di due impianti, per condominio avente più di 6 unità immobiliari, e più di un impianto per quelli fino a  6 unità – Illegittimità &#8211; Sussiste – Motivi</p>
<p>7 Ambiente e territorio –Installazione impianti di telefonia – Regolamento del comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Art. 7 &#8211; Onere aggiuntivo di euro 500 ad impianto a carico del gestore – Illegittimità – Sussiste – Motivi</p>
<p>8 Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Installazione di impianti di telefonia &#8211; Regolamento del comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Introduzione dei criteri localizzativi degli impianti radioelettrici &#8211; Definizione degli “obiettivi di qualità” consistenti in criteri localizzativi – E’ competenza dei Comuni e delle Regioni<br />
9 Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Installazione impianti di telefonia &#8211; Regolamento del comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Criteri localizzativi – Legittimità – Sussiste &#8211; Fattispecie</p>
<p>10 Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Installazione di impianti di telefonia &#8211; Regolamento del comune di Napoli approvato con delibera n. 104/03 – Limitazioni alla localizzazione – Illegittimità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Sussiste la potestà regolamentare del Comune  in tema di installazioni di antenne per telefonia mobile sulla base della normativa vigente e in riferimento alla posizione di autonomia riconosciuta all’ente comunale dal nuovo Titolo quinto della Parte seconda della Costituzione introdotto dalla riforma del 2001.</p>
<p>2 E’ legittimo l’art. 2 del regolamento del comune di Napoli, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 104 del 2003  che prevede la presentazione annuale di un piano di installazioni, poiché  risponde ad evidenti criteri di razionalità dell’azione amministrativa l’esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti al fine di orientare l’attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio</p>
<p>3 E’ illegittima la previsione contenuta nell’art. 2, comma 6, del regolamento del comune di Napoli nella parte in cui  è previsto l’obbligo del gestore di rimodulare la proposta in caso di riscontro di “valori di emissione prossimi ai limiti fissati dalla legge” per contrasto con la disciplina dettata dal d.p.C.M. del luglio 2003; resta, tuttavia, salvo il potere comunale di pretendere la riduzione a conformità in caso di accertata sovrapposizione e sommatoria di più fonti di emissione.</p>
<p>4 E’ illegittima la previsione normativa del regolamento del Comune di Napoli, prevista nell’art. 3, nella parte in cui non prevede che l’inutile decorso del termine finale ivi stabilito per la conclusione della procedura approvativa equivalga ad assenso.</p>
<p>5 E’ illegittima la previsione normativa dell’art. 3 del regolamento del Comune di Napoli, nella parte in cui è prevista la specifica autorizzazione provinciale, di cui all’art. 3 della legge regionale n. 14 del 2001, per gli impianti che impieghino una potenza elettrica superiore ai 100 W.</p>
<p>6 E’ illegittima la previsione normativa dell’art. 4 nella parte in cui vieta l’installazione di più di due impianti, per condominio avente più di 6 unità immobiliari, e più di un impianto per quelli fino a  6 unità, in quanto elusivo delle prescrizioni del d.p.C.M. del 10 luglio 2003.<br />
7 E’ illegittimo l’articolo 7, nella parte in cui impone un onere aggiuntivo di euro 500 ad impianto a carico del gestore  poiché in contrasto con l’articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche.<br />
8 E’ consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti radioelettrici nell’ambito della definizione degli “obiettivi di qualità” consistenti in criteri localizzativi, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d, ed all’art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro n. 36 del 2001; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione.</p>
<p>9 Sono criteri localizzativi legittimi i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, in quanto riferiti a specifici edifici.</p>
<p>10 Sono limitazioni alla localizzazione, e quindi illegittime, i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti a culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco,  aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /></b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> &#8211; Sezione I^ &#8211;</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
	1) Giancarlo Coraggio &#8211; Presidente <br />	<br />
	2) Paolo Carpentieri &#8211; Consigliere – relatore<br />	<br />
	3) Guglielmo Passarelli Di Napoli &#8211; Referendario																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10787/2003 Reg. Gen., proposto<br />dalla <b>Vodafone Omnitel N.V.</b>, con sede legale in Amsterdam e sede dell’amministrazione gestionale in Ivrea (TO), alla Via Jervis 77, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Napoli alla Via dei Mille 16,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso la sede legale dell’ente;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione</p>
<p><b><u>quanto al ricorso introduttivo</u>:</b></p>
<p>1) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 18.6.2003 con la quale il Comune ha approvato, recependo con n.ro 5 emendamenti, la proposta della Giunta comunale contenuta nella delibera n. 4937 del 30.12.2002, avente ad oggetto il “Regolamento per la disciplina delle procedure e della modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 kHz e 300 GHz”; 2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ivi comprese, per quanto di ragione, la presupposta delibera di G.C. n. 4937 del 30.12.2002 e la successiva nota prot. n. 2075 del 24.7.2003 con la quale il Dirigente del Servizio di progettazione e valutazione ambientale del comune di Napoli, in applicazione del Regolamento impugnato sub 1), ha rappresentato che l’ente “non potrà dare seguito ad istanze di autorizzazioni o denunce di inzio attività, relative ad installazioni di antenne per telefonia mobile che non sia comprese nel piano approvato delle installazioni di cui all’art. 2 del citato Regolamento”.;</p>
<p><b><u>quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 novembre 2003</u>:</b></p>
<p>1) delle note prot. nn. 3221, 3222, 3223, 3225, 3228, 3229, 3231, 3232 del 22.10.2003; nn. 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249 e 3250 del 22.10.2003 e n. 3383 del 31.10.2003, con le quali il Dirigente del Servizio ambiente del comune di Napoli, con riferimento alle denunce di inizio attività ovvero alle istanze inoltrate per la realizzazione di altrettante postazioni di antenne per telecomunicazione cellulare, comunica che “sono sospesi i termini di cui alla denuncia di inizio attività, fino all’approvazione del piano. . . .delle installazioni, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento”.;<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 dicembre 2003:<br />
1) della nota prot. n. 3457 del 6.11.2003, con le quali il medesimo Dirigente comunale, con riferimento alla denuncia di inizio attività per la realizzazione di altra postazione di antenne per telecomunicazione cellulare,, comunica che “sono sospesi i termini di cui alla denuncia di inizio attività, fino all’approvazione del piano . . . .delle installazioni, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento.;</p>
<p><u>quanto ai ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 10 maggio 2004</u>:</p>
<p>1) della nota prot. 1111 del 31.3.2004 con la quale il Dirigente del Servizio ambiente del comune di Napoli ha diffidato la Vodafone dall’iniziare o riprendere i lavori per l’installazione di ben ventotto stazioni radio base nominativamente individuate, nonché “di qualsiasi altra stazione radio base che non sia conforme alle norme previste dal Regolamento comunale, attualmente vigente ad esclusione dell’art. 2, sospeso dal T.A.R. Campania con le suddette ordinanze”; 2) della nota prot. n. 1435 del 15.4.2004 con la quale il Dirigente del Servizio ambiente del comune di Napoli, nel rilevare la non conformità al Regolamento comunale delle istanze e d.i.a. presentate dalla Vodafone e dirette a realizzare la Rete anche nella modalità UMTS (cd. Videofonia) diffida “dal procedere all’installazione delle suddette stazioni radio base e di qualsiasi altro impianto che non siano conformi al citato Regolamento”.;</p>
<p><b><u>quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 luglio 2004</u>:</b></p>
<p>1) della nota prot. n. 1733 del 6.5.2004 con la quale il Dirigente del Servizio ambiente del Comune di Napoli, nel rilevare la non conformità al Regolamento comunale delle istanze e d.i.a. presentate dalla Vodafone e dirette a realizzare la Rete anche nella modalità UMTS (cd. videofonia) diffida “dal procedere all’installazione delle suddette stazioni radio base e di qualsiasi altro impianto che non siano conformi al citato Regolamento” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>	VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, con le annesse produzioni;<br />	<br />
	VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	VISTI i ricorsi per motivi aggiunti depositati dalla difesa di parte ricorrente in data 28 novembre 2003, 19 dicembre 2003, 10 maggio 2004 e 7 luglio 2004;<br />	<br />
	VISTA l’ordinanza n. 6041/2003 del 10 dicembre 2003 con la quale la Sezione ha accolto in parte la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;<br />	<br />
VISTE le successive ordinanze nn. 384/2004 del 21 gennaio 2004 e 2982/2004 del 19 maggio 2004, con le quali la Sezione ha accolto le domande di sospensione degli ulteriori atti impugnati con i motivi aggiunti;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
	UDITI alla pubblica udienza del 24 novembre 2004 &#8211; relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;<br />	<br />
	RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La controversia ha ad oggetto il regolamento del comune di Napoli per la Dsciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 kHz e 300 GHz, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003 in accoglimento, con 5 emendamenti, della proposta della giunta comunale di cui alla delibera n. 4937 del 30 dicembre 2002.<br />
I numerosi motivi aggiunti proposti successivamente al ricorso introduttivo – ed in epigrafe dettagliatamente elencati – vertono su atti applicativi conseguenti, con i quali l’amministrazione comunale, in attuazione del regolamento, ha per diversi motivi non accolto le domande della società ricorrente volte a conseguire il titolo per l’installazione di impianti radioelettrici con funzioni di stazione radio base per la rete cellulare di telefonia mobile.<br />
La società ricorrente ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, dubitando del potere comunale di dettare siffatte norme regolamentari e sostenendo, in definitiva, che il regolamento impugnato aggrava i procedimenti in violazione della normativa nazionale, oggi rifluita nel codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259 del 2003), ed invade il campo riservato alla normativa statale in tema di fissazione dei limiti massimi di esposizione ad inquinamenti di natura fisica e di determinazione dei tetti d radiofrequenza compatibili con la salute umana, di cui agli articoli 2, comma 14, della legge 349 del 1986, 1, comma 6, n. 15), della legge 249 del 1997 e 4 della legge quadro n. 36 del 2001 (poteri di recente riesercitati con il d.P.C.M. 8 luglio 2003). <br />
Resiste in giudizio il comune di Napoli difendendo la legittimità dei suoi atti e chiedendo il rigetto delle azioni avversarie.<br />
Dopo la fase cautelare – in epigrafe riportata – la causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza del 24 novembre 2004 e indi in quella sede assunta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Pregiudiziale e potenzialmente assorbente di ogni altra questione è la disamina del regolamento comunale, che regge invero tutti gli atti applicativi ”a valle”, impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti elencati nell’epigrafe.<br />
Il regolamento comunale rinviene la propria base giuridica nell’articolo 8, comma 6, della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 2001 (I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici). Nel preambolo motivazionale della delibera di proposta della giunta comunale il presupposto di fatto dell’intervento regolamentare è in sintesi focalizzato nel rilievo del <<continuo sviluppo delle telecomunicazioni (che) fa prevedere una domanda crescente di utilizzo della risorsa “campo totale ammissibile”>>. Vengono altresì richiamati, come antecedenti “storici” dell’intervento del comune nel tentativo di “governare” l’impatto urbanistico edilizio e ambientale del fenomeno, i precedenti atti, ormai peraltro superati (anche a seguito di un contenzioso giurisdizionale amministrativo su di essi sviluppatori), relativi al “protocollo d’intesa relativo al rilascio delle autorizzazioni per le installazioni di stazioni radio base” firmato dall’amministrazione comunale intimata, dalla Asl Napoli 1 e dai gestori di telefonia mobile in data 3 febbraio 1999.<br />
Il contenuto innovativo centrale del regolamento è costituito dal “piano delle installazioni”. L’articolo 2, infatti, impone agli operatori, quale condizione per poter ottenere le autorizzazioni dell’articolo 4 del d.lgs. 198 del 2002 (ora art. 87 d.lgs. 259 del 2003), la presentazione, annualmente, di un piano delle installazioni “nel quale devono essere riportati . . . gli impianti da installare nonché tutti gli impianti esistenti, compresi quelli da modificare successivamente all’approvazione del piano”. La norma prevede che il piano presentato dal gestore è soggetto ad approvazione e che ha validità di 12 mesi. Esclude l’installazione di singoli impianti non compresi nel piano. Stabilisce alcune prescrizioni per gli impianti esistenti (i gestori devono assumersi l’impegno di dimettere o adeguare entro 18 mesi quelli – anche se già autorizzati &#8211; che non dovessero risultare conformi al piano approvato). <br />L’articolo 3 disciplina la procedura autorizzativa. Essa è la seguente: il comune entro venti giorni manda il piano all’Arpa Campania ai fini della pronuncia di questa struttura di controllo ambientale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dell’allora vigente d.lgs. 198 del 2002. L’Arpa si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Nei venti giorni successivi il comune approva il piano (in tutto 60 giorni dalla presentazione). Conseguentemente, una volta approvato il piano, i singoli impianti sono autorizzati con denuncia di inizio di attività se di potenza in singola antenna fino a 20 W, con specifico titolo autorizzativo se di potenza da 20 fino a 100 W, con la specifica autorizzazione provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14, se di potenza superore a 100 W, ferma restando la necessità del separato titolo edilizio.<br />
L’articolo 4 detta particolari “prescrizioni”, premettendo, al comma 1, una sorta di motivazione sul punto che tali prescrizioni non costituirebbero limitazioni di tipo urbanistico, ma solo condizioni finalizzate a garantire il rispetto da parte dei gestori dell’obbligo di utilizzare impianti adeguati allo sviluppo delle conoscenze tecnologiche e al relativo perfezionamento tecnico. Le prescrizioni sono le seguenti: <br />
1) gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne; <br />
2) gli impianti (ad eccezione delle microcelle) non possono essere installati a meno di 25 metri (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana (media) superiore alle quattro ore (di cui all’art. 4, comma 2. del d.m. – allora vigente – 10 settembre 1998, n. 381); <br />
3) è vietato installare impianti su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stresso fabbricato adibite a loghi di permanenza superiori alle quattro ore; <br />
4) è vietato installare impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche; è vietato installare impianti più di due impianti per ogni condominio avente più di 6 unità immobiliari e più di un impianto per quelli fino a 6 unità immobiliari; <br />
5) tutti gli impianti devono essere muniti di un dispositivo di controllo continuo delle potenze elettriche di alimentazione, provvisto di interruttore automatico quando la potenza utilizzata risulti superiore a quella massima consentita, nonché di un sistema di trasmissione dati a un server remoto per il telecontrollo. <br />
L’articolo 5 prevede la verifica delle installazioni e la sigillatura dei dispositivi di controllo all’atto dell’attivazione degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo, con conseguente termine per l’adeguamento (pena la decadenza dal titolo) in caso di emersione di dati non conformi a quanto autorizzato.<br />
L’articolo 7 stabilisce che gli oneri della procedura sono a carico del gestore e li quantifica in 500 euro. <br />
L’articolo 9 prevede che il Sindaco può esercitare i suoi poteri contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica “in presenza di particolari concentrazioni di inquinanti o di rischi sanitari. Contempla altresì la possibilità di adozione di provvedimenti cautelari e delle misure atte a pervenire alla riduzione a conformità, come previsto dall’allegato al d.m. 381 del 1998 (vigente all’atto dell’adozione del regolamento). I commi 5 e 6 prevedono la revoca del titolo in caso di reiterazione del superamento dei limiti di esposizione e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative da euro 5.000 ad euro 25.000.<br />
Con il ricorso in esame la società ricorrente contesta in primo luogo la competenza comunale a dettare regole per l’installazione degli impianti radioelettrici dopo la legge regionale 14 del 2001 e il codice delle comunicazioni elettroniche, che avrebbero disciplinato in maniera esaustiva la materia, non lasciando nessuno spazio residuo alla potestà regolamentare comunale. <br />
Censura quindi talune, singole previsioni del regolamento: in particolare<br />
a) l’articolo 2, commi 3 e 4, che prevede l’obbligo di dismissione degli impianti già autorizzati se in contrasto con il piano di installazione annuale;<br />b) lo stesso articolo 2, soprattutto commi 4, 5 e 8, che aggraverebbe il procedimento per il conseguimento del titolo abilitativo in violazione sia dell’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche che della legge regionale n. 14 del 2001; la previsione di una previa approvazione del piano annuale, secondo parte ricorrente, sarebbe legittima solo a condizione di non snaturare il sistema del silenzio-assenso introdotto dalla legislazione statale, nel senso di prevedere che la stessa approvazione del piano annuale, decorsi i termini previsti dall’articolo 3 del regolamento, debba ritenersi conseguibile per silentium;<br />
c) ancora l’articolo 2, comma 6, nella parte in cui prevede l’obbligo del gestore di rimodulare la proposta in caso di riscontro di “valori di emissione prossimi ai limiti fissati dalla legge”, con irrigidimento indiretto della soglia dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e l’ambiente stabiliti inderogabilmente dalla normativa statale; <br />
d) l’articolo 3, nella parte in cui, a valle dell’approvazione del piano annuale, sottopone l’autorizzazione all’installazione di ogni singolo impianto a procedure difformi da quelle previste dalla legislazione statale e regionale, in particolare escludendo il silenzio-assenso per gli impianti di potenza superiore a 100 W, in violazione, tra l’altro, delle linee guida regionali di cui alla delibera 16 giugno 2003, n. 2006; <br />
e) lo stesso articolo 3, nella parte in cui attribuisce la competenza alla conclusione del procedimento al servizio comunale competente in materia di inquinamento elettromagnetico, lì dove tale competenza spetta, per legge regionale, alla Provincia; <br />
f) l’articolo 4, nella parte in cui introduce ulteriori prescrizioni e criteri aggiuntivi a quelli stabiliti dalla normativa statale (oggi d.P.C.M. 8 luglio 2003), oltre che asseritamente immotivati e illogici; in particolare, la previsione di criteri c.d. distanziali si porrebbe in contrasto con la normativa statale che, al contrario, mostrerebbe inequivocamente di consentire l’installazione degli impianti all’interno o in prossimità di zone residenziali, subordinandola esclusivamente al rispetto dei valori di campo elettromagnetico maggiormente cautelativi ivi stabiliti; <br />
g) ancora l’articolo 4, comma 5, ove si limita il numero degli impianti in relazione al numero delle unità immobiliari dell’edificio, con una limitazione aggiuntiva che sarebbe in contrasto con il sistema, articolato solo sulla definizione di tetti di radiofrequenza da non superare, oltre che irragionevole e illogica; <br />
h) l’articolo 8, nella parte in cui impone un onere aggiuntivo di euro 500 ad impianto in violazione dell’articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche e attribuisce al comune – anziché alla regione, come previsto dalla legge regionale 14/2001 e dal d.m. 398/1998 – la competenza a disporre la riduzione a conformità; <br />
i) l’articolo 4, commi 6 e 7, nella parte in cui impone sistemi di telecontrollo a distanza e in automatico non disponibili allo stato delle conoscenze tecniche e comunque troppo onerosi e superflui, attesa l’istruttoria tecnica preventiva sul rispetto dei tetti di radiofrequenza imposti dalla legge.<br />
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla questione pregiudiziale della sussistenza del potere comunale di dettare regole per l’installazione di impianti del genere di quelli oggetto di causa.<br />
Ritiene il Collegio che la sussistenza di tale potestà regolamentare vada invece affermata, alla stregua del sistema normativo vigente, anche in riferimento alla particolare posizione di autonomia riconosciuta all’ente comunale dal nuovo Titolo quinto della Parte seconda della Costituzione introdotto dalla riforma del 2001. Si tratta, piuttosto, di capire entro quali limiti e su quale ambito tale potestà regolamentare può legittimamente esercitarsi.<br />
Può prescindersi nella presente controversia dall’esame della questione se il potere regolamentare comunale sia o non subordinato all’integrale, previo esercizio, da parte dello Stato, della funzione regolamentare prevista dall’articolo 4 della legge quadro n. 36 del 2001, ovvero all’esercizio, da parte della regione, delle funzioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e c), stessa legge, in tema di individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile e di definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti. Ed infatti, quest’ultima funzione è stata già esercitata dalla regione Campania con la ripetuta legge regionale n. 14 del 2001 (il cui testo attualmente vigente va coordinato con il sopravvenuto d.lgs. n. 198 del 2002, vigente al tempo dell’adozione del regolamento impugnato, i cui contenuti normativi sono sostanzialmente rifluiti nel codice delle comunicazioni elettroniche del 2003). Non ignora difatti il Collegio, al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che pretende, ai fini dell’esercizio del potere regolamentare comunale di cui all’articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001, la previa definizione, da parte della legge regionale, delle competenze spettanti allo stesso comune (Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2997; sez. V, 18 novembre 2002, n. 6391). Ma nel caso in esame questa funzione normativa regionale risulta già esercitata, giusta la richiamata legge regionale n. 14 del 2001, donde l’inconferenza, in questa sede, di questo tipo di rilievo. <br />
Si tratterà, dunque, di verificare la conformità delle previsioni regolamentari con i dettami delle riferite leggi statali (nonché con quelli degli atti regolamentari e delle norme tecniche statali in materia di definizione dei tetti di radiofrequenza tollerabili: d.P.C.M. 8 luglio 2003), ma non sussiste un problema di fondamento giuridico e di competenza in generale dell’ente locale ad esercitare la funzione regolamentare.<br />
Al riguardo è utile esaminare partitamene i contenuti del regolamento impugnato secondo l’ordine di successione degli articoli, come nello schema espositivo sopra seguito, cominciando dai profili concernenti il piano annuale degli impianti, per poi procedere all’analisi delle specifiche prescrizioni e delle previsioni sanzionatorie e sui controlli.<br />
Il piano delle installazioni è previsto dall’articolo 2. Questo strumento, in sé considerato, non è illegittimo, poiché risponde ad evidenti criteri di razionalità dell’azione amministrativa l’esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti al fine di orientare l’attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni. Tale previsione, nella sua finalità istruttorio-ricognitiva, non è a ben vedere contestata neppure dalla società ricorrente, che ne riconosce l’implicita inerenza allo svolgimento della funzione autorizzatoria (a prescindere da espresse disposizioni normative di rango superiore che la prevedano).<br />
Merita però condivisione la censura mossa dalla società ricorrente alla procedura di approvazione del piano, disciplinata dall’articolo 3. I termini ivi previsti non sono perentori e il loro inutile decorso equivale a mera inerzia non significativa dell’amministrazione. Il che rischia di vanificare l’impianto della normativa nazionale che è imperniato sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge (silenzio-assenso). La previsione normativa è dunque illegittima nella parte in cui non prevede che l’inutile decorso del termine finale ivi stabilito per la conclusione della procedura approvativa equivalga ad assenso. Parimenti illegittima è la previsione, a valle di questo meccanismo di pianificazione concertata, di procedure autorizzative, relativamente ai singoli impianti, diverse da quelle stabilite dall’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche (atteso che, inoltre, ogni diversa disciplina sul punto della legge regionale n. 14 del 2001 deve considerarsi abrogata dalla sopravvenuta normativa nazionale incompatibile). E’ dunque illegittima e va annullata, in particolare, la previsione dell’articolo 3, comma  , che rinvia al normale procedimento autorizzativo edilizio per gli impianti che impieghino una potenza elettrica superiore ai 100 W. E’ invece legittima la previsione regolamentare che esclude l’installazione di singoli impianti che non siano compresi nel piano, ché altrimenti ne verrebbe inficiata la logica e la funzione stessa di questo strumento. Illegittima è invece la previsione di effetti “retroattivi” del piano, sub specie di prescrizione dell’assunzione, da parte dei gestori, dell’impegno di dismettere o adeguare entro 18 mesi gli impianti – ancorché già autorizzati &#8211; che non dovessero risultare conformi al piano approvato. <br />
E’ altresì illegittima la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 6, ove è stabilito l’obbligo del gestore di rimodulare la proposta in caso di riscontro di “valori di emissione prossimi ai limiti fissati dalla legge”; l’emissione di campo elettrico e magnetico con valori prossimi (ma inferiori) al tetto di radiofrequenza compatibile con la salute umana, stabilito dalla norma statale, non può infatti impedire l’autorizzazione, pena la violazione della disciplina uniforme dettata dal d.P.C.M. del luglio 2003. Resta naturalmente salvo il potere comunale di pretendere la riduzione a conformità (mediante riduzione della potenza elettrica impiegata negli impianti) in caso di accertata sovrapposizione e sommatoria, in loco, di più fonti di emissione.<br />
L’esame delle censure relative all’articolo 4 pone il tema della legittimità dei criteri c.d. distanziali. Essi, a detta della ricorrente, si porrebbero in contrasto con la normativa statale che non pone distanze di rispetto, ma esclusivamente dei limiti del valore di campo elettromagnetico, maggiormente cautelativi nel caso di tutela dall’inquinamento elettromagnetico di aree “sensibili”. <br />
Il nodo centrale attorno al quale ruota la riferita questione consiste nel comprendere il senso della previsione dell’articolo 8, comma 6, della vigente legge quadro n. 36 del 2001 (che assegna ai comuni il potere di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) nell’ambito del quadro giuridico mutato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 198 del 2002 (poi annullato per eccesso di delega da Corte cost. n. 303 del 2003), le cui previsioni sono pressoché identicamente riprodotte nel codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 259 del 2003. <br />
Come ripetuto più volte negli atti di causa, la nuova disciplina (soprattutto articoli 86 e 87 del d.lgs. 259/2003) prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e sono soggette (art. 87) a procedimenti autorizzatori speciali improntati a criteri di massima accelerazione ed efficienza, imperniati sugli istituti del silenzio assenso e della denuncia di inizio di attività, minutamente descritti dalla norma statale. Da qui la difficoltà, in questo mutato contesto giuridico, di comprendere la portata della surrichiamata norma attributiva di potere regolamentare ai comuni. In specie ove si consideri la pacifica riserva allo Stato della funzione di determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall&#8217;articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), della legge 36 del 2001, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all&#8217;articolo 1 della medesima legge quadro ora citata.<br />
Come si interpreta la previsione di legge che assegna al potere regolamentare comunale la duplice funzione di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, e di mirare però anche, nel contempo, a minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; e come si conciliano queste due funzioni, l’una di sicura attribuzione comunale, l’altra però riservata allo Stato? <br />
Al riguardo la recente giurisprudenza – sia del giudice amministrativo che della Corte costituzionale &#8211; ha fornito significativi elementi di orientamento e di chiarificazione. La giurisprudenza non nega il potere regolamentare comunale, ma lo si limita al punto da svuotarne sostanzialmente la funzione. Così la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2997 del 30 maggio 2003, richiamata da parte ricorrente, nel ribadire che la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato non rientra nell’ambito delle competenze attribuite ai Comuni dal citato articolo 8, ha ulteriormente affermato che “alla stregua della disposizione in esame nemmeno è consentito che il Comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti <<misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale>>; ovvero di introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc….) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo (cfr. in tal senso Cons. St. VI, 3 giugno 2002, n. 3095)”. “In definitiva – ha concluso il giudice d’appello &#8211; la attribuzione ai Comuni di un potere regolamentare volto a <<minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici>> (oltre che <<per assicurare il coretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti>>) deve essere esercitato pur sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento”. Con l’ulteriore corollario che “non può il regolamento comunale sovrapporre un proprio autonomo sistema di cautele (per prevenire i rischi dell’elettromagnetismo) alla specifica normativa statale che ha fissato i limiti delle esposizioni”.<br />
Analoghe le indicazioni ritraibili dalle pronunce del giudice delle leggi.<br />
Con la sentenza 7 novembre 2003, n. 331 la Consulta ha esaminato la censura di invasione della sfera di attribuzione normativa statale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la norma regionale (legge regionale della Lombardia 6 marzo 2002, n. 4) che stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.<br />
Al riguardo la Corte ha rilevato che la legge quadro 36/2001 affronta specificamente il problema della protezione speciale degli ambienti abitativi, degli ambienti scolastici e dei luoghi adibiti a permanenze prolungate, in vista delle finalità di cui all’art. 1, lettere b) e c), della legge medesima, prevedendo speciali valori di attenzione [art. 3, comma 1, lettera c)] – più rigorosi dei generali limiti di esposizione posti a salvaguardia della salute della popolazione in generale [art. 3, comma 1, lettera b)]. Sulla base di questa premessa il giudice delle leggi ha giudicato incostituzionale la norma regionale censurata sul rilievo che “Per far fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall’esposizione a campi elettromagnetici, il legislatore statale, con le anzidette norme fondamentali di principio, ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, un criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito (sia pure non in alternativa, ma in aggiunta) dalla legge regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione”. “Né, a giustificare il tipo di intervento della legge lombarda, ha proseguito la Corte, è sufficiente il richiamo alla competenza regionale in materia di governo del territorio, che la legge quadro, al numero 1) della lettera d) dell’art. 3, riconosce quanto a determinazione dei &#8220;criteri localizzativi&#8221;. A tale concetto non possono infatti ricondursi divieti come quello in esame, un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da &#8220;criteri di localizzazione&#8221; in &#8220;limitazioni alla localizzazione&#8221;, dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla citata norma della legge n. 36. Questa interpretazione, d’altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e all’evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi”. Al fine di motivare questa scelta la Corte si è premurata altresì di dichiarare non più attuale un suo precedente orientamento (sentenza n. 382 del 1999) che aveva invece giudicato conforme al riparto costituzionale delle competenze una norma regionale del Veneto che aveva prescritto distanze di rispetto dagli elettrodotti maggiori e più severe rispetto a quelle statali allora vigenti. La Corte ha in proposito osservato che “da questa pronuncia, a parte la non puntuale coincidenza di materia, non può trarsi in generale il principio della derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle Regioni, degli standard posti dallo Stato. La questione allora decisa non si collocava entro un’organica disciplina statale di principio, mentre ora esiste una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni (cfr. la sentenza di questa Corte n. 307 del 2003, punto 7 del &#8220;considerato in diritto&#8221;). In questo contesto, interventi regionali del tipo di quello ritenuto dalla sentenza del 1999 non incostituzionale, in quanto aggiuntivo, devono ritenersi ora incostituzionali, perché l’aggiunta si traduce in una alterazione, quindi in una violazione, dell’equilibrio tracciato dalla legge statale di principio.<br />
La Corte costituzionale ha però, con la stessa sentenza in esame, giudicato conforme a Costituzione un’altra norma della legge lombarda impugnata, quella che vietava “l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione &#8220;in corrispondenza&#8221; delle aree &#8220;sensibili&#8221; che si sono in precedenza dette”, e ciò perché, secondo la Consulta, tale previsione “non si discosta sostanzialmente, sotto il profilo che qui interessa, da altra disposizione regionale che vieta l’installazione dei medesimi impianti &#8220;su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido&#8221;, ritenuta da questa Corte, con la già citata sentenza n. 307 del 2003 (v. il punto 20 del &#8220;considerato in diritto&#8221;), compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001. Il divieto ora in questione, come quello esaminato in questa sentenza, non eccede l’ambito di un &#8220;criterio di localizzazione&#8221;, sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell’art. 8, comma 1, lettera e), della legge quadro, spetta alle Regioni. Esso, infatti, a differenza di quello contenuto nell’art. 3, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2002, precedentemente esaminato, comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l’impossibilità della localizzazione stessa. <br />
Con la citata sentenza n. 307 del 2003 la Corte aveva difatti giudicato conforme a Costituzione l’articolo 10, comma 1, della legge della Puglia 8 marzo 2002, n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz” ai cui sensi è vietata l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido”. In questa occasione la Corte ha respinto la censura statale secondo cui tale divieto assoluto avrebbe un contenuto diverso ed eccedente rispetto all’unico parametro del valore di campo elettromagnetico prescritto dal d.m. n. 381 del 1998, cui rinvia la norma transitoria dell’art. 16 della legge quadro. Il divieto in questione, siccome riferito a specifici edifici, è stato giudicato non eccedente l’ambito di un “criterio di localizzazione”, in negativo, degli impianti, e dunque rientrante nell’ambito degli “obiettivi di qualità” consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni dall’art. 3, comma 1, lettera d, e dall’art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro, né di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti.<br />
Alla stessa stregua di quanto visto nella sentenza n. 331/2003, la Corte, nella pronuncia n. 307 del 2003, ha invece annullato la previsione dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale della Marche n. 25 del 13 novembre 2001 che stabilisce che con atto della Giunta regionale sono determinate le distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici “destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi”, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico–artistici o individuati come edifici di pregio storico–architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi. <br />Anche questo annullamento è basato sul rilievo della “genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, tali da configurare non già un quadro di prescrizioni o standard urbanistici, bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione”.<br />
Volendo dedurre un criterio applicativo di sintesi da questo materiale giurisprudenziale, potrebbe proporsi il seguente enunciato: è consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti de quibus, nell’ambito della funzione di definizione degli “obiettivi di qualità” consistenti in criteri localizzativi, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d, ed all’art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione. Sono criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi “in negativo”) i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici; sono, invece, limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico–artistici o individuati come edifici di pregio storico–architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.<br />
In conclusione, i comuni possono legittimamente vietare l’installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e specifici. Non possono introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee.<br />
La regola desumibile dalla esaminata giurisprudenza, pur nella sua apparente chiarezza, non risulta in realtà di facile ed univoca applicazione. Essa, al di là della formulazione che può sembrare tassativa (o, comunque, ancorata ad elementi oggettivi e ben definiti), risulta essere in realtà piuttosto “aperta” all’intervento integrativo dell’interprete, tramite la clausola generale della concretezza, specificità e non eterogeneità, predicata con riferimento al criterio distanziale “legittimo”. Il vaglio di non eterogeneità e di specificità introduce in definitiva nel canone di valutazione in esame un elemento significativo di discrezionalità, che va governato secondo il criterio della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione.<br />
Si tratta ora di capire se le misure distanziali previste dal comune di Napoli (gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne; ad eccezione delle microcelle, inoltre devono esservi almeno 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media superiore alle quattro ore) debbano inscriversi tra le limitazioni vietate o tra i criteri localizzativi consentiti.<br />
Il Collegio opina per l’accoglibilità di questa seconda opzione: il criterio è sufficientemente specifico ed omogeneo ed è proporzionato e non irragionevole. L’unica condizione che deve porsi alla legittimità del suddetto criterio consiste nella previsione della possibilità di una deroga al divieto ove il gestore dimostri l’assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare, o la efficace copertura di un’area con il segnale irradiato, se non posizionando la stazione radio base esattamente nel punto che sarebbe vietato in base al criterio distanziale.<br />
Si tratta, osserva tuttavia criticamente parte ricorrente, di limiti aggiuntivi a quelli – espressi esclusivamente in termini di tetto di radiofrequenza compatibile – scelti dalla normativa statale, cui è riservata questa disciplina. Si tratterebbe altresì di limiti non sorretti da adeguata istruttoria tecnica e perciò in definitiva illogici, indimostrati e non supportati da idonea motivazione alla stregua delle attuali risultanze della migliore scienza e conoscenza umana nella materia.<br />
Al contrario ritiene il Collegio che la ragionevolezza di tali previsioni (contenute in 50 metri nella direzione del lobo principale di irradiazione delle antenne e 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti adibiti a permanenze di più di quattro ore) trovi la sua base nel principio di precauzione e nella specifica modalità di articolazione delle misure stesse, che non vietano in modo assoluto il posizionamento di una stazione radio base a distanze inferiori da quelle prescritte, ma vietano che nella linea di irradiamento principale dell’impianto radiante siano intersecate abitazioni poste a una distanza inferiore rispetto a quella stabilita. Si tratta, in definitiva, di criteri localizzativi che attuano un bilanciamento degli opposti interessi in gioco sicuramente ragionevole e proprorzionato.<br />
Né la parte ricorrente ha affermato e tanto meno dimostrato che tali criteri impediscono di fatto il completamento della rete.<br />
Inoltre la natura di criteri localizzativi e non di limiti alla localizzazione di queste distanze di rispetto è ulteriormente garantita dalla ”condizione” sopra apposta al riconoscimento della loro legittimità: si è al riguardo precisato, infatti, e va qui ribadito, che esse in tanto possono considerarsi legittime, in quanto sia in concreto sempre possibile una localizzazione alternativa, sicché le predette distanze di rispetto non sono tali da poter determinare l’impossibilità della localizzazione stessa: l’amministrazione comunale dovrà infatti consentire una deroga al divieto quando il gestore dimostri (in contraddittorio con gli uffici pubblici competenti) che non esiste una localizzazione alternativa capace di assicurare un risultato accettabile (anche si di qualità inferiore) di copertura di una determinata fascia territoriale. <br />
Analoghe considerazioni giustificano il rigetto delle censure rivolte avverso l’ulteriore prescrizione di divieto di installazione su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato adibite a luoghi di permanenza superiori alle quattro ore. Anche tale prescrizione si presenta legittima, siccome specifica e omogenea, nonché non irragionevole, secondo un principio di precauzione, non costituendo un limite alla localizzazione, ma un criterio localizzativo.<br />
Illegittima deve giudicarsi, invece, la previsione di divieto di installazione di più di due impianti per ogni condominio avente più di 6 unità immobiliari e di più di un impianto per quelli fino a 6 unità immobiliari. Questo divieto, infatti, mira a evitare gli effetti negativi della sovrapposizione dei campi elettromagnetici generati da una pluralità di impianti ubicati nello stesso luogo. Ma esso, in tal modo, elude le prescrizioni dell’allegato C al d.m. 381 del 1998 (oggi d.P.C.M. del 10 luglio 2003) dirette per l’appunto a realizzare la riduzione a conformità in caso di superamento del tetto di radiofrequenza consentito a causa della sommatoria di più campi elettromagnetici concentrati nello stesso luogo.<br />
Legittima è invece la misura di divieto di installazione di impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche. Soccorre sul punto testualmente la richiamata giurisprudenza costituzionale (sentenze 307/2003 e 331/2003) che ha giudicato legittima la previsione regionale di divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni &#8220;su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido&#8221; e &#8220;in corrispondenza&#8221; delle aree &#8220;sensibili&#8221;, in quanto previsione compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001, perché non eccedente l’ambito di un &#8220;criterio di localizzazione&#8221;, sia pure formulato in negativo. Si tratta, infatti, come osservato dalla Corte, di un criterio che comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l’impossibilità della localizzazione stessa. La misura introdotta dal regolamento del comune di Napoli è sotto questo profilo sufficientemente specifica ed omogenea, poiché impone il limite distanziale solo rispetto a due precise tipologie di edifici (strutture sanitarie e scolastiche), e per ragioni di precauzione sorrette da ben più ampia e condivisa acquisizione medico-scientifica. <br />
Occorre adesso procedere all’esame delle ulteriori previsioni regolamentari censurate.<br />
E’ illegittimo l’articolo 7, nella parte in cui impone un onere aggiuntivo di euro 500 ad impianto, poiché in contrasto con l’articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche. Il predetto articolo 93, infatti, rubricato Divieto di imporre altri oneri, prevede espressamente che le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l&#8217;impianto di reti o per l&#8217;esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Il comma 2 precisa altresì che Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all&#8217;articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell&#8217;esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l&#8217;applicazione della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all&#8217;articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell&#8217;eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all&#8217;articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”. <br />
Parimenti illegittimo, per difetto di istruttoria, deve giudicarsi l’articolo 4, commi 6 e 7, nella parte in cui impone sistemi di telecontrollo a distanza e in automatico. E’ rimasta, infatti, non confutata la tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui si tratterebbe di tecnologie non disponibili allo stato delle conoscenze tecniche e/o comunque troppo onerosi. <br />
L’articolo 5 è invece legittimo, nella parte in cui prevede la verifica delle installazioni all’atto dell’attivazione degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo, con conseguente termine per l’adeguamento (pena la decadenza dal titolo) in caso di emersione di dati non conformi a quanto autorizzato. <br />Cade, invece, la previsione, contenuta sempre nell’articolo 5, di una preventiva sigillatura dei dispositivi di controllo, atteso che la previsione impositiva di tali sistemi di controllo, di cui all’articolo 4, è stata giudicata illegittima e annullata.<br />
E’ infondata la censura rivolta contro la disciplina del potere comunale contingibile e urgente a tutela della salute pubblica “in presenza di particolari concentrazioni di inquinanti o di rischi sanitari”, contemplato dall’articolo 9. Con la condizione implicita del rispetto dei generali canoni e limiti imposti dal diritto vivente all’esercizio di poteri straordinari d’urgenza. Parimenti legittima, siccome risolventesi in un rinvio all’allegato C al d.m. 381 del 1998 (vigente all’atto dell’adozione del regolamento), è la previsione della possibilità di adozione di misure atte a pervenire alla riduzione a conformità.<br />
La società ricorrente contesta, infine, le previsioni sanzionatorie recate dal regolamento impugnato (art. 9, commi 5 e 6), sia sub specie di revoca-sanzione del titolo in caso di reiterazione del superamento dei limiti di esposizione, sia sub specie di irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative (da euro 5.000 ad euro 25.000).<br />
In merito occorre distinguere la sanzione ripristinatoria, incidente sul rapporto autorizzatorio (revoca-sanzione o declaratoria di decadenza), dalla sanzione afflittiva. La prima è legittima, poiché di regola rientrante nel potere amministrativo autorizzatorio. La seconda è invece illegittima, in quanto violativa della riserva di legge scaturente dalla generale previsione dell’articolo 1 della legge 689 del 1981. Difatti, come chiarito dal parere del Consiglio di Stato, sez. I, 17 ottobre 2001, n. 885/2001, l’avvenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 267 del 2000, dell’articolo 106 del precedente testo unico n. 383 del 1934, impedisce, in mancanza di una norma primaria, di riconoscere al potere regolamentare comunale la potestà di introdurre ex novo sanzioni amministrative, ostandovi la riserva di legge desumibile dal comb. disp. degli artt. 23 e 25 Cost. (alla stregua della generale previsione dell’articolo 1 della legge n. 689 del 1981).<br />
In conclusione e in sintesi, riguardo alla “parte generale” dell’impugnativa, relativa al regolamento comunale, essa deve in parte accogliersi e in parte respingersi, nei seguenti termini:<br />
&#8211; è rigettata la censura di incompetenza/carenza di potere comunale ad emanare il regolamento impugnato;<br />
&#8211; è parimenti respinta la censura diretta a conseguire l’annullamento in toto della previsione del “piano delle installazioni”;<br />
&#8211; è invece illegittima e va annullata – con accoglimento del relativo mezzo di gravame &#8211; la previsione “retroattiva” relativa agli impianti esistenti (secondo cui i gestori devono assumersi l’impegno di dimettere o adeguare entro 18 mesi quelli – anche se<br />
&#8211; è altresì illegittima e va annullata la disciplina della procedura autorizzativa contenuta nell’articolo 3 nella parte in cui non prevede un termine perentorio per l’approvazione del piano, decorso il quale il piano medesimo si abbia per approvato;<br />
&#8211; ugualmente illegittima e da annullarsi è la previsione dell’articolo 3 che impone la specifica autorizzazione provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14, per gli impianti di potenza superore a 100 W, ferma- sono in parte legittime le particolari “prescrizioni” dettate dall’articolo 4; le relative censure andranno accolte solo nei limiti di seguito precisati:<br /> in particolare, è legittima la previsione per cui gli impianti devono essere installati in modo<br />
&#8211; è legittima altresì l’ulteriore prescrizione per cui gli impianti (ad eccezione delle microcelle) non possono essere installati a meno di 25 metri (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici ad<br />
&#8211; è inoltre legittimo il divieto di installare impianti su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stresso fabbricato adibite a loghi di permanenza superiori alle quattro ore, così come il divieto di installare i<br />
&#8211; è invece illegittimo e va annullato il divieto di installare più di due impianti per ogni condominio avente più di 6 unità immobiliari e più di un impianto per quelli fino a 6 unità immobiliari; <br />
&#8211; è illegittima e va annullata la previsione secondo la quale tutti gli impianti devono essere muniti di un dispositivo di controllo continuo delle potenze elettriche di alimentazione, provvisto di interruttore automatico quando la potenza utilizzata risu<br />
&#8211; è in parte legittima la disposizione recata dall’articolo 5 che prevede la verifica delle installazioni all’atto dell’attivazione degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo, con conseguente termine per l’adeguamento (pena la decadenza dal t<br />
&#8211; è illegittimo e va annullato l’articolo 7 nella parte in cui stabilisce che gli oneri della procedura sono a carico del gestore e li quantifica in 500 euro; <br />
&#8211; è legittima (con conseguente rigetto delle connesse censure) la disposizione dell’articolo 9 che prevede che il Sindaco può esercitare i suoi poteri contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica “in presenza di particolari concentrazioni di inqu<br />
&#8211; è viceversa illegittima la previsione – non sorretta da idonea norma di legge primaria – della irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative da euro 5.000 ad euro 25.000.<br />
Occorre adesso procedere alla disamina dei motivi aggiunti diretti avverso i singoli atti provvedimentali adottati dal comune di Napoli in applicazione delle suesposte regole amministrative.<br />
Già con il ricorso principale la Vodafone ha altresì impugnato la nota prot. n. 2075 del 24 luglio 2003 con la quale il Dirigente del Servizio di progettazione e valutazione ambientale del comune di Napoli, in applicazione del Regolamento, ha rappresentato che l’ente “non potrà dare seguito ad istanze di autorizzazioni o denunce di inizio attività, relative ad installazioni di antenne per telefonia mobile che non siano comprese nel piano approvato delle installazioni di cui all’art. 2 del citato Regolamento”.<br />
Questa determinazione è legittima siccome conforme alla previsione regolamentare introduttiva del piano annuale delle installazioni (salvo il discorso dell’approvazione tacita del predetto piano per inutile decorso dei termini approvativi dal regolamento medesimo ivi specificati). Il relativo mezzo di impugnazione andrà dunque rigettato <br />
Con il primo atto di proposizione di motivi aggiunti depositato in data 28 novembre 2003 la società ricorrente impugna le note prot. nn. 3221, 3222, 3223, 3225, 3228, 3229, 3231, 3232, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249 e 3250 del 22 ottobre 2003, nonché la nota n. 3383 del 31.10.2003, con le quali il Dirigente del Servizio ambiente del comune di Napoli, con riferimento alle denunce di inizio attività ovvero alle istanze inoltrate per la realizzazione di altrettante postazioni di antenne per telecomunicazione cellulare, ha comunicato che “sono sospesi i termini di cui alla denuncia di inizio attività, fino all’approvazione del piano. . . .delle installazioni, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento”.<br />
Anche queste determinazioni, per gli stessi motivi ora riferiti riguardo alla precedente nota prot. n. 2075 del 24 luglio 2003, devono giudicarsi legittime, con le medesime avvertenze sopra enunciate rispetto al precedente capo d’impugnazione. Anche questo ricorso per motivi aggiunti andrà dunque rigettato.<br />
Identiche le conclusioni che devono valere per il secondo atto di proposizione di motivi aggiunti, depositato in data 19 dicembre 2003, con il quale la Vodafone contesta la analoga nota prot. n. 3457 del 6 novembre 2003 di comunicazione della sospensione dei termini di cui alla denuncia di inizio attività fino all’approvazione del piano . . . .delle installazioni, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento”.<br />
Diverse devono invece essere le conclusioni relative al terzo atto di motivi aggiunti, depositato dalla società ricorrente il 10 maggio 2004. Qui viene impugnata la nota prot. 1111 del 31 marzo 2004 con la quale il Dirigente del Servizio ambiente del comune di Napoli ha diffidato la Vodafone dall’iniziare o riprendere i lavori per l’installazione di ventotto stazioni radio base nominativamente individuate, nonché “di qualsiasi altra stazione radio base che non sia conforme alle norme previste dal Regolamento comunale, attualmente vigente ad esclusione dell’art. 2, sospeso dal T.A.R. Campania con le suddette ordinanze”, nonché la nota prot. n. 1435 del 15 aprile 2004 con la quale il medesimo organo comunale, nel rilevare la non conformità al Regolamento comunale delle istanze e delle d.i.a. presentate dalla Vodafone e dirette a realizzare la Rete anche nella modalità UMTS (cd. Videofonia), ha diffidato “dal procedere all’installazione delle suddette stazioni radio base e di qualsiasi altro impianto che non siano conformi al citato Regolamento”. Questi provvedimenti devono infatti annullarsi dovendo il comune riesaminare la posizione di ciascun singolo impianto alla stregua del regolamento così come emendato a seguito della presente pronuncia giurisdizionale di parziale annullamento. L’amministrazione intimata dovrà infatti caso per caso riesaminare ciascuna domanda di autorizzazione e ciascuna denuncia di inizio di attività per verificare se il singolo impianto ricada o meno nei limiti distanziali di cui all’articolo 4 del regolamento, giudicati legittimi da questa Sezione.<br />
Identiche conclusioni di accoglimento, nei sensi dinanzi precisati, devono trarsi riguardo all’ultimo atto di motivi aggiunti depositato in data 7 luglio 2004, concernente la nota prot. n. 1733 del 6 maggio 2004 con la quale il Dirigente del Servizio ambiente del Comune di Napoli, nel rilevare la non conformità al Regolamento comunale delle istanze e d.i.a. presentate dalla Vodafone e dirette a realizzare la Rete anche nella modalità UMTS (cd. videofonia) diffida “dal procedere all’installazione delle suddette stazioni radio base e di qualsiasi altro impianto che non siano conformi al citato Regolamento” .<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^,</b></p>
<p>definitivamente pronunciando sul ricorso e sugli annessi atti di proposizione di motivi aggiunti in epigrafe indicati, così decide:<br />
a) accoglie in parte il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il regolamento del comune di Napoli per la disciplina delle procedure e della modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 kHz e 300 GHz, approvato con delibera consiliare n. 104 del 18 giugno 2003, limitatamente alle previsioni degli articoli 3, 4 e 5, nei limiti e nei sensi specificati in motivazione, 4, commi 6 e 7, 7 e 8; rigetta l’impugnativa diretta avverso la nota prot. n. 2075 del 24 luglio 2003;<br />
b) respinge i ricorsi per motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2003 e il 19 dicembre 2003;<br />
c) accoglie il terzo e i quarto atto di motivi aggiunti, depositati dalla società ricorrente il 10 maggio 2004 e il depositato in data 7 luglio 2004, nei termini di cui in motivazione;<br />
d) compensa per intero tra le parti e spese di causa.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre e 1 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-1708/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1708</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.145</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-145/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-145/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.145</a></p>
<p>Pres. F. Mariuzzo – Est. S. Tenca. 1. Edilizia e urbanistica – mutamento di destinazione d’uso c.d. funzionale – obbligo del pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione &#8211; Sussiste. 2. Edilizia e urbanistica – Interventi funzionali che determinano incrementi della domanda di infrastrutture e opere collettive – Obbligo del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-145/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-145/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.145</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Mariuzzo – Est. S. Tenca.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – mutamento di destinazione d’uso c.d. funzionale – obbligo del pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione &#8211; Sussiste.<br />
2. Edilizia e urbanistica – Interventi funzionali che determinano incrementi della domanda di infrastrutture e opere collettive – Obbligo del pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione – Sussistenza &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) L’intervento edilizio (quale il mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie – c.d. funzionale –, secondo le previsioni della l. reg. n. 1/2001) espletabile senza il previo rilascio di un titolo abilitativo oneroso, non esonera ipso jure dalla necessità di pagamento degli oneri di urbanizzazione.<br />
2) Il contributo per gli oneri di urbanizzazione è dovuto ogniqualvolta dall’esame della fattispecie concreta risulti che l’intervento (strutturale e/o funzionale) abbia determinato un incremento della domanda di infrastrutture ed opere collettive. Diversamente ragionando si incentiverebbe la richiesta di titoli edilizi per opere che impongono un minor carico urbanistico con successivo mutamento di destinazione d’uso senza il pagamento dei maggiori oneri ad esso collegati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia <br />&#8211; Sezione staccata di Brescia &#8211; </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 129 del 2003 proposto da<br />
<b>BISIGNANO DOMENICO</b><br />
rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Piselli e Giovanni Carattoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, Corso Magenta n. 43/d;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BERGAMO</b>,<br />
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Vito Gritti, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Malta n. 12;<br />
per l’annullamento <br />
del provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Bergamo in data 14/11/2002 n. 3554 rep., che ha imposto il versamento degli oneri di urbanizzazione per un cambio di destinazione d’uso non accompagnato da opere edilizie;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;<br />
Udito il ref. dott. Stefano Tenca, designato relatore per l’udienza del 25/2/2005;  <br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente – proprietario di un appartamento localizzato nel centro di Bergamo – ha modificato la preesistente destinazione residenziale realizzandovi lo studio per la propria attività professionale di dottore commercialista. <br />
In punto di fatto egli ha rappresentato quanto segue:<br />
&#8211;	che con comunicazione in data 6/9/2001, l’amministrazione comunale è stata avvertita della sua intenzione di mutare la destinazione d’uso dell’alloggio di proprietà;<br />	<br />
&#8211;	che l’unità immobiliare ha una dimensione inferiore ai 150 m²;<br />	<br />
&#8211;	che non è stata compiuta alcuna opera edilizia;<br />	<br />
&#8211;	che nella zona B, ove insiste l’appartamento, il vigente P.R.G. ammette indistintamente gli immobili a destinazione residenziale e quelli a destinazione direzionale.<br />	<br />
Con il provvedimento gravato, il Comune ha imposto il pagamento di € 3.971,35 a titolo di contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.<br />
Con ricorso notificato in data 10/1/2003, tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, il Sig. Bisignano ha impugnato il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />
&#8211;	Violazione della L. 28/1/1977 n. 10 e della L.r. 15/1/2001 n. 1, in virtù delle quali gli interventi effettuati sarebbero sottoposti ad un regime di assoluta gratuità, come autorevolmente confermato dalla circolare emessa dal Comune di Milano il 22/5/2002;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere per contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione, la quale avrebbe in precedenza affermato l’esenzione dell’operazione dagli oneri di urbanizzazione, mentre a distanza di oltre un anno si sarebbe improvvisamente rideterminata senza fornire una congrua motivazione del sacrificio dell’affidamento maturato in capo al soggetto interessato;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto i cittadini che agiscono con diligenza segnalando il compimento di modifiche di destinazione d’uso senza opere edilizie resterebbero esposti a conseguenze più gravose rispetto a coloro che – avvalendosi dell’opportunità prevista dalla legge – decidono di omettere qualsiasi comunicazione evitando in tal modo di essere costretti a sopportare oneri economici;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento, in quanto il provvedimento impugnato conterrebbe un indebito richiamo della sentenza della Sezione n. 957/2002, la quale farebbe riferimento ad una fattispecie radicalmente diversa da quella in esame.<br />	<br />
L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 25/2/2005 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Osserva il Collegio che il presente giudizio è di carattere dichiarativo, poiché il ricorrente mira a far accertare che non è dovuto alcun contributo concessorio per l’intervenuto mutamento di destinazione d’uso dell’alloggio di proprietà – da residenziale a direzionale – in assenza di opere edilizie. <br />
Il ricorrente ha in particolare dedotto la violazione della L. 28/1/1977 n. 10 e della L.r. 15/1/2001 n. 1, in virtù delle quali gli interventi effettuati sarebbero sottoposti ad un regime di assoluta gratuità, come autorevolmente confermato dalla circolare emessa dal Comune di Milano il 22/5/2002. Ha aggiunto il Sig. Bisignano che – prima della disciplina recentemente introdotta dal legislatore regionale – la giurisprudenza avrebbe già affermato che il mutamento di destinazione d’uso cd. funzionale di un edificio non è soggetto a concessione edilizia e neppure al versamento del contributo per le opere di urbanizzazione, trattandosi di un’attività totalmente neutrale sotto il profilo urbanistico. La L.r. 1/2001 confermerebbe il citato orientamento qualificando tali tipologie di intervento come attività edilizie del tutto libere ed assoggettandole unicamente ad una comunicazione preventiva al Comune che diviene addirittura facoltativa quando, come nella specie, l’unità immobiliare ha una superficie lorda di pavimento inferiore ai 150 m².<br />
Una simile impostazione non può essere condivisa dal Collegio.<br />
Ad avviso della costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V – 26/7/1984 n. 592; T.A.R. Catania – 31/7/1979 n. 408), il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, cosicché il tipo di uso offre la giustificazione giuridica all’an debeatur, mentre le modalità concrete dell’uso danno la ragione del quantum (Consiglio di Stato, sez. V – 23/5/1997 n. 529).<br />
Il presupposto imponibile per il pagamento dei contributi di urbanizzazione va ravvisato nella domanda di una maggiore dotazione di servizi (rete viaria, fognature, ecc.) nell’area di riferimento, che sia indotta dalla destinazione d’uso concretamente impressa all’alloggio, in quanto una diversa utilizzazione rispetto a quella stabilita nell’originario titolo abilitativo può determinare una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico (Sentenza Sezione 11/6/2004 n. 646; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 2/10/2003 n. 4502; Consiglio Stato, sez. V – 25/5/1995 n. 822). <br />
Il Collegio osserva, in termini generali, che il fondamento del contributo di urbanizzazione – da versare al momento del rilascio di una concessione edilizia – non consiste nell&#8217;atto amministrativo in sé bensì nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare sugli interessati che beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime, secondo modalità eque per la comunità (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II – 13/11/2001 n. 3699).<br />
Pertanto, anche nel caso della modificazione della destinazione d&#8217;uso cui si correla un maggior carico urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione al titolare del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa: il mutamento è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, cosicché la circostanza che le modifiche di destinazione d’uso senza opere non sono soggette a preventiva concessione o autorizzazione sindacale non comporta ipso jure l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e quindi la gratuità dell’operazione (cfr., in tal senso, sentenza Sezione 23/1/1998 n. 34). <br />
Un diverso ragionamento sarebbe evidentemente inaccettabile, dal momento che gli interessati sarebbero altrimenti indotti a chiedere ed ottenere una concessione edilizia che sconta il pagamento di un minor contributo per il basso carico urbanistico, per poi mutare liberamente la destinazione d&#8217;uso originaria senza pagare i più elevati oneri che derivano dal maggior carico urbanistico. <br />
Se è comunque indispensabile l’esame della fattispecie concreta per accertare se il nuovo insediamento o la nuova opera abbia determinato un incremento nella domanda di strutture ed opere collettive (T.A.R. Piemonte, sez. I – 4/12/1997 n. 821; Consiglio di Stato, sez. V – 29/1/2004 n. 295), nella specie il mutamento di destinazione – da residenziale a direzionale – è riconducibile ad una classe diversa e più onerosa della precedente tale che, se la concessione fosse stata richiesta fin dall’origine per la nuova destinazione, avrebbe comportato un diverso e meno favorevole regime contributivo urbanistico: ai fini del calcolo dei cd. standard, uno studio per l’attività professionale di dottore commercialista assume la consistenza di un distinto ed autonomo centro d&#8217;attrazione, non riconducibile alle esigenze di normale vivibilità delle zone residenziali, ed è pertanto fonte di un maggiore carico urbanistico (Consiglio Stato – sez. V, 19 maggio 1998 n. 626).<br />
Del resto, non confligge con la delineata ricostruzione l’invocata norma di cui all’art. 2 comma 2 della L.r. 1/2001, la quale dispone testualmente che “I mutamenti di destinazione d&#8217;uso di immobili, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell&#8217;interessato al comune, ad esclusione di quelli riguardanti unità immobiliari o parti di esse, la cui superficie lorda di pavimento non sia superiore a centocinquanta metri quadrati, per i quali la comunicazione non è richiesta…..”. La previsione – nell’ottica della semplificazione dei rapporti tra cittadino ed autorità amministrativa –  introduce una nuova disciplina dei titoli abilitativi cui è subordinato l’esercizio dell’attività edilizia riconoscendo ampia efficacia alle autonome dichiarazioni del privato, ma senza tuttavia incidere sulle regole sostanziali che esigono il concorso di quest’ultimo al maggiore carico urbanistico determinato dal mutamento di destinazione d’uso funzionale o strutturale del suo edificio. Né può essere valorizzata la circolare del Comune di Milano n. 4/2002 la quale, in disparte restando la sua scarsa chiarezza nell’affrontare il punto controverso, costituisce un atto la cui operatività è circoscritta all’ordinamento particolare dell’amministrazione dalla quale promana, privo di valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei ad essa.<br />
Non può rilevare, infine, neppure la dedotta contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione, la quale avrebbe tardato nel formulare la richiesta di pagamento dopo avere addirittura espresso contrario avviso: al di là della veridicità dell’affermazione, è sufficiente rilevare al riguardo come il versamento del contributo assume un carattere rigidamente vincolato al verificarsi delle condizioni normativamente previste, per cui l’accertata debenza dà sufficientemente conto di per sè delle conclusioni cui è pervenuta l&#8217;amministrazione e preclude al ricorrente di far valere ragioni fondate su asseriti ripensamenti o disparità di trattamento (Consiglio Stato, sez. IV – 27/4/2004 n. 2561).<br />
In definitiva, a fronte dell’accertato mutamento di destinazione d’uso, l’amministrazione ha legittimamente provveduto a calcolare di nuovo il quantum dovuto in relazione al diverso carico urbanistico derivante dall’insediamento di un’attività di tipo direzionale piuttosto che di una residenza, tenuto presente che, come già illustrato, il contributo di urbanizzazione non è geneticamente collegato al rilascio di una nuova concessione edilizia, ma rappresenta la compartecipazione posta a carico del titolare dell’alloggio alle utilità derivanti dalla presenza delle opere di urbanizzazione (cfr. Sentenza Sezione 13/6/2002 n. 957).<br />
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia –  definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di Bergamo la somma di € 2.850 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.</p>
<p>Così deciso, in Brescia, il 25/2/2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
	Francesco MARIUZZO	&#8211; Presidente<br />	<br />
	Mauro PEDRON		&#8211; Giudice <br />	<br />
Stefano TENCA 		#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-10-3-2005-n-145/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
