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	<title>10/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decisione &#8211; 10/3/2004 n.1213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-decisione-10-3-2004-n-1213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-decisione-10-3-2004-n-1213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decisione &#8211; 10/3/2004 n.1213</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. Salemi Locatelli Geom. Gabriele s.p.a. (Avv.ti Antonio Di Vita, Ercole Romano, Paolo Vaiano e Diego Vaiano) c/ Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato) sui limiti del sindacato di legittimità nei confronti dei giudizi estetici dell&#8217;amministrazione dei beni culturali Atto amministrativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-decisione-10-3-2004-n-1213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decisione &#8211; 10/3/2004 n.1213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-decisione-10-3-2004-n-1213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decisione &#8211; 10/3/2004 n.1213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini &#8211; Est. Salemi <br /> Locatelli Geom. Gabriele s.p.a. (Avv.ti Antonio Di Vita, Ercole Romano, Paolo Vaiano e Diego Vaiano) c/ Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del sindacato di legittimità nei confronti dei giudizi estetici dell&#8217;amministrazione dei beni culturali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – discrezionalità tecnica – giudizi estetici – sindacato di legittimità – limiti – giudizi effettivamente opinabili – esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Se l’Amministrazione, assunto correttamente un criterio tecnico, assume provvedimenti incoerenti o incompatibili con esso, la sua attività è illegittima, perché affetta da contraddittorietà e illogicità; analogamente si deve ritenere che se l’Amministrazione applichi un criterio tecnico assurdo la sua attività sia illegittima, perché il principio di ragionevolezza esige che l’Amministrazione operi in base ad un criterio tecnicamente ammissibile, suffragato. Ma quando l’Amministrazione applichi in modo coerente un criterio tecnico di per sé astrattamente ammissibile, è sottratto alla verifica del giudice quanto sia effettivamente opinabile, fermo restando che quando siano possibili criteri diversi per una valutazione tecnica il giudice non può sostituire il proprio criterio o la propria soluzione a quelli adottati dall’Amministrazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del prof. Nino Paolantonio <a href="/ga/id/2004/3/1418/d">&#8220;Ancora un passo indietro del Consiglio di Stato sul sindacato di legittimità&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sui limiti del sindacato di legittimità nei confronti dei giudizi estetici dell’amministrazione dei beni culturali</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N. 1213/04 Reg.Dec.<br />
N. 1043  Reg.Ric.- ANNO 2003<br />
<center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</center></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dalla<br />
<b> società Locatelli Geom. Gabriele s.p.a.</b>, in persona dell’amministratore delegato geom. Roberto Tadolti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Di Vita, Ercole Romano, Paolo Vaiano e Diego Vaiano e presso lo studio di questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3.<br />
<center>contro</center></p>
<p>il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.<br />
                                              e nei confronti</p>
<p>del <b>Comune di Cavernago, n.c. </b><br />
                                               per l&#8217;annullamento</p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I &#8211; n. 382 del 29 gennaio 2002.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato.<br />         Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi l’avv. D. Vaiano, l’avv.Romano e, nelle preliminari, l’avvocato dello Stato Volpe.<br /> Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b></p>
<p>Con istanza del 2 ottobre 2000, la società Locatelli geom. Gabriele s.p.a. chiedeva l’autorizzazione ad aprire e coltivare una cava in area soggetta al vincolo indiretto imposto a tutela del Castello di Cavernago, ai sensi dell’art. 21 della legge 1° giugno 1939 n. 1089, con decreto 15 ottobre 1998 del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali.<br />
Con provvedimento 4 dicembre 2000, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano riteneva il progetto di attività estrattiva incompatibile con le prescrizioni di tutela.<br />
La società impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il diniego per violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Successivamente, in data 17 aprile 2001, presentava un nuovo progetto sul quale la Soprintendenza tornava ad esprimersi negativamente, con provvedimenti del 4 giugno e 4 agosto 2001, impugnati con motivi aggiunti.<br />
Con sentenza n. 382 del 29 gennaio 2002, il giudice respingeva il ricorso, osservando che la valutazione relativa alla compatibilità del progetto di attività estrattiva con il vincolo indiretto posto a tutela del Castello di Cavernago era di esclusiva competenza del competente Ministero e si traduceva in un giudizio di merito, contrassegnato da discrezionalità tecnica, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi macroscopici di travisamento, illogicità, irrazionalità, non ravvisabili nella fattispecie.<br />
Rilevava in proposito che il vincolo si proponeva la salvaguardia dell’integrità del castello “e delle sue condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro” e a tal fine stabiliva che l’area segnata dal vincolo “doveva rimanere libera da ulteriori costruzioni e non doveva essere oggetto di movimenti di terra (ad esclusione di quelli agronomico/botanici).<br />
Soggiungeva che scopo dichiarato del vincolo era quello di preservare l’area che circonda il quadrato fortilizio come “cornice originale, ricca di suggestioni pittoriche, in armonia con l’espressione agricola che connota (ancor oggi) la vasta pianura bergamasca e dalla quale non si deve prescindere se si vuole che il monumento non divenga un cimelio quasi mummificato dai restauri, ma sia ancor vivo di una umanità che ne fa il cuore pulsante di questo brano di paesaggio rurale”.  <br />
Nella specie, ad avviso del T.A.R., erano chiare ed esaustive le ragioni – frutto di apprezzamento non arbitrario – sottese al diniego di approvazione: ancorché meno invasivo del precedente, articolato in un numero maggiore di fasi, singolarmente di dimensioni minori e, più attento al termine della coltivazione, il nuovo progetto restava incompatibile col vincolo, giacché l’alterazione della morfologia del terreno e della cornice ambientale nel quale il monumento si iscriveva comprometteva i valori di “visibilità” presidiati dal vincolo. Né rilevava la previsione di ripristino finale del piano di campagna, giacché la durata dell’intervento e la sua radicalità non consentivano di minimizzare il vulnus arrecato medio tempore ai valori tutelati.<br />
Con ricorso notificato il 28 gennaio 2003, la società Locatelli ha proposto appello avverso la summenzionata sentenza.<br />
Resiste al ricorso il Ministero appellato.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>1.- Forma oggetto del ricorso in appello la sentenza n. 382 del 29 gennaio 2002 con la quale il T.A.R. per la Lombardia, Sezione I, ha respinto il ricorso proposto dalla società Locatelli geom. Gabriele s.p.a. per l’annullamento dei provvedimenti adottati in data 4 dicembre 2000, 4 giugno e 4 agosto 2001 attraverso cui la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Milano ha ritenuto incompatibile con il vincolo indiretto posto a tutela del Castello di Cavernago (già Martinengo Colleoni, ora Gonzaga) il progetto di attività estrattiva presentato dalla ricorrente.</p>
<p>2.- Con il primo motivo di censura, l’appellante sostiene come la sentenza impugnata si presenti del tutto erronea già nella premessa maggiore, logica e concettuale, che ispira e sorregge il ragionamento poi sviluppato nella parte motivazionale: l’adesione cioè all’idea che, nella specifica materia della tutela di beni culturali, le valutazioni tecniche che sono demandate dall’ordinamento alla competenza delle autorità preposte alla cura di tale settore debbano considerarsi – come viene espressamente affermato – alla stregua di valutazioni “di merito,…non sindacabili in sede di legittimità se non per vizi macroscopici di travisamento, illogicità, irrazionalità”. <br />
A suo avviso, il giudice di prime cure, così opinando, sembra aver assunto un atteggiamento volto ad un’acritica riaffermazione di principi i quali, una volta considerati del tutto pacifici in giurisprudenza, sono stati viceversa da qualche tempo del tutto superati dalle più recenti posizioni giurisprudenziali, le quali hanno esattamente precisato come, in via del tutto generale, non possa più ritenersi in alcun modo che, laddove una funzione amministrativa debba essere svolta in conformità ad una valutazione di natura tecnica, questa possa essere equiparata ad una valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità costituzionalmente garantito ovvero sindacabile laddove si riscontrino ictu oculi (come sovente si trovava affermato) evidenti sintomi di una sua radicale ed evidente illogicità.<br />
In particolare, pare ormai necessario accettare il principio che, in siffatte ipotesi, il relativo giudizio di legittimità dovrà essere finalizzato “..Non al mero controllo estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute” (C.d.S., Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601): poiché “…il tasso più o meno elevato di opinabilità del giudizio e la circostanza che la valutazione spetta, in prima battuta, all’amministrazione, non autorizzano a ritenere che ci si trovi in presenza di un insindacabile apprezzamento dell’interesse pubblico.   <br />
La censura è infondata.<br />
Non v’è dubbio che la decisione della Sezione IV, citata dall’appellante, abbia riconosciuto al giudice amministrativo un margine più ampio di sindacato sulle valutazioni tecniche dell’Amministrazione.<br />
I termini e la portata dell’innovazione richiedono, tuttavia, di essere precisati.<br />
Come rilevato da autorevole dottrina in sede di commento alla summenzionata decisione, la questione dei limiti del sindacato del giudice amministrativo rispetto all’attività di ordine tecnico dell’Amministrazione riguarda solo un ambito di tale attività: quella che comporta valutazioni c.d. opinabili.<br />
La questione si pone, infatti, per quelle valutazioni che si prestano, obiettivamente, a una pluralità di risultati, perché comportano l’utilizzo di canoni tecnici non univoci. Si pensi a quanto si verifica proprio in tema di valutazioni estetiche, ai fini dell’imposizione di un vincolo su una cosa di interesse storico o artistico: non è possibile tradurre la valutazione estetica in operazioni puramente logiche, perché il punto di partenza dell’operazione amministrativa è costituito dai canoni (o criteri) di valutazione ed essi non sono uniformi. I canoni estetici sono differenti tra loro, riflettono sensibilità ed opinioni diverse, e la legge non ha operato alcuna scelta a favore dell’uno o dell’altro. Di conseguenza, salvo casi estremi in cui la rilevanza storica o artistica della cosa è riconosciuta pacificamente, o è negata altrettanto pacificamente, non è possibile stabilire a priori se una cosa debba essere vincolata; spetta all’Amministrazione applicare un canone estetico e conseguentemente, in base a tale canone, assoggettare o meno a vincolo quella certa certa cosa.<br />
Per i profili che riguardano il sindacato giurisdizionale, v’è da dire che se l’Amministrazione, assunto correttamente un criterio tecnico, assume provvedimenti incoerenti o incompatibili con esso, la sua attività è illegittima, perché affetta da contraddittorietà e illogicità; analogamente si deve ritenere che se l’Amministrazione applichi un criterio tecnico assurdo (si pensi al caso che ritenga insignificante un’opera d’arte unanimemente riconosciuta di valore assoluto), la sua attività sia illegittima, perché il principio di ragionevolezza esige che l’Amministrazione operi in base ad un criterio tecnicamente ammissibile, suffragato.<br />
Il problema si pone, invece, quando l’Amministrazione applichi in modo coerente un criterio tecnico di per sé astrattamente ammissibile, dovendosi chiedere, in questo caso, se il sindacato del giudice amministrativo si possa estendere alla verifica del criterio scelto dall’Amministrazione.<br />
In questo ambito la summenzionata decisione della IV Sezione persegue il chiaro intento di circoscrivere i limiti della insindacabilità alla valutazione tecnica che sia realmente opinabile e risolve il problema nel senso che non ogni profilo intrinseco della valutazione tecnica è sottratto alla verifica del giudice, ma è sottratto alla verifica del giudice solo quanto sia effettivamente opinabile, fermo restando che quando siano possibili criteri diversi per una valutazione tecnica il giudice non può sostituire il proprio criterio o la propria soluzione a quelli adottati dall’Amministrazione.<br />
In particolare, il sindacato sull’operazione tecnica non può essere risolto, collocando sullo stesso piano discrezionalità tecnica e merito amministrativo, giacché la questione di fatto, che costituisce presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si trasforma – soltanto perché opinabile – in una questione di opportunità, anche se è antecedente o successiva ad una scelta di merito.<br />
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi, allora, in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.<br />
Poste queste premesse, deve, però, escludersi che nella fattispecie in esame il sindacato del giudice di prime cure sia rimasto circoscritto ai profili estrinseci della valutazione tecnica compiuta dall’Amministrazione. Di là dal richiamo alla formula tralaticia, che ha tradizionalmente limitato il sindacato giurisdizionale ai profili estrinseci della valutazione tecnica, è dato, invece, cogliere dalla motivazione della sentenza come l’esame del primo giudice si sia soffermato sui contenuti del giudizio tecnico espresso dall’Amministrazione sub specie della correttezza del criterio tecnico prescelto e della sua applicazione.</p>
<p>3.- Col secondo motivo di gravame l’appellante lamenta che sia nei provvedimenti impugnati in primo grado quanto nella sentenza resa dal T.A.R. risultano pressoché del tutto assenti profili motivazionali specifici con riferimento agli aspetti del progetto di attività estrattiva da essa presentato ed alle ragioni per le quali queste avrebbero determinato un pregiudizio agli interessi pubblici tutelati attraverso il provvedimento di vincolo indiretto.<br />
La censura è infondata.<br />
Il vincolo indiretto sulla quale si basa il provvedimento impugnato ha disposto che “l’area segnata ai mappali deve rimanere libera da ulteriori costruzioni e non deve essere oggetto di movimenti di terra (ad esclusione di quelli agronomici/botanici), intendendo garantire “la salvaguardia dell’integrità del detto immobile e delle sue condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro. La relazione tecnico-scientifica allegata al decreto di vincolo descrive lo stato attuale dell’ambiente circostante per evidenziare come esso sia ancora connotato dal paesaggio agreste che, come tale, consente la migliore vista e la più idonea fruizione del castello. Nel contempo, la relazione evidenzia come i terreni oggetto del vincolo indiretto abbiano da almeno due secoli l’attuale destinazione agricola, elemento questo che conferma le ragioni di opportunità della sua conservazione.<br />
Nella precedente decisione con cui aveva respinto il ricorso proposto dalla società contro il decreto impositivo del vincolo, il T.A.R. aveva, fra l’altro, affermato che “..in astratto la coltivazione di una cava ipotizzata in autonome fasi di lavorazione per singole fasce di terreno e subordinata al completo ripristini della fascia sfruttata non è di per sé preclusa dal provvedimento censurato, ma la compatibilità della suddetta lavorazione con il vincolo disposto dovrà essere valutata in concreto attraverso peraltro la predisposizione di un programma adeguato”.<br />
Ebbene, proprio valutando in concreto le modalità prospettate dalla società nel suo nuovo progetto di sfruttamento della cava, la Soprintendenza ha ritenuto non compatibile l’intervento con le esigenza di tutela espressamente indicate nel decreto di vincolo per la considerazione che esso prevedeva scavi, sbancamenti e alterazioni sensibili dello stato dei luoghi, tali da sconvolgere per molti anni la situazione ambientale.<br />
Tali presupposti di fatto non sono suscettivi di essere smentiti ove si consideri che il progetto, pur aumentando il numero delle fasi in cui si articolava l’intervento (passate da 4 a 10) prevedeva: a) l’impianto di lavorazione interamento compreso nella perimetrazione dell’ambito sottoposto alla disciplina di tutela indiretta, esteso per molti ettari di superficie, con profondità di scavo di 15 metri sotto il livello di campagna; b) un programma da realizzarsi per cinque lotti della durata di quattro anni ciascuno e quindi di durata ventennale; c) il ripristino mediante riempimento dell’enorme fossa con materiale inerte per una profondità di m. 13,5 con sovrastante “cappellaccio” di m. 1,5, di terreno.<br />
Deve, infine, escludersi che il suesposto apprezzamento tecnico sia stato pregiudicato dalla ritenuta incompatibilità di una qualsiasi attività estrattiva – comunque svolta – con le finalità di tutela indiretta del vincolo, risultando, invece, dagli atti che l’incompatibilità con il decoro del castello è stata ravvisata dall’Amministrazione nella specifica proposta presentata dalla società appellante, in quanto basata su esigenze tecniche ritenute imprescindibili (ad esempio continuità dell’attività estrattiva fino al completo sfruttamento per una durata pluriennale, la profondità di 15 metri con conseguente cospicua dimensione degli invasi di scavo).</p>
<p>4.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br />Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del giudizio.</p>
<p><center><b>P. Q. M. </center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio Giovannini Presidente<br />
Giuseppe Romeo Consigliere<br />
Giuseppe Minicone Consigliere<br />
Rosanna De Nictolis Consigliere<br />
Guido Salemi Consigliere, relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-decisione-10-3-2004-n-1213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Decisione &#8211; 10/3/2004 n.1213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1210</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1210/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1210</a></p>
<p>Pres. f.f., Pajno ; Est., Balucani Di Lucente (Avv. Casellato) c/ Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura Generale dello Stato). la conservazione della anzianità nella qualifica già ricoperta dal dipendente pubblico non può essere estesa all&#8217;ipotesi di passaggio da un ruolo ad un altro a seguito di concorso per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1210/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1210/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1210</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f., Pajno ; Est., Balucani <BR> Di Lucente (Avv. Casellato) c/ Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura Generale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>la conservazione della anzianità nella qualifica già ricoperta dal dipendente pubblico non può essere estesa all&#8217;ipotesi di passaggio da un ruolo ad un altro a seguito di concorso per esami</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – riconoscimento di anzianità del pregresso servizio &#8211;  concorso per esami – costituzione nuovo rapporto di impiego – T.U. n.3/57, art. 200 – inapplicabilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La conservazione della anzianità nella qualifica già ricoperta dal dipendente pubblico è tassativamente limitata dalla legge al caso previsto dall’art. 200 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 relativo agli impiegati trasferiti con il loro consenso “da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione”. Per tale motivo – che soddisfa anche l’esigenza di tutela degli interessi dei dipendenti che già appartenevano al nuovo ruolo &#8211; è impossibile estendere siffatta previsione all’ipotesi di passaggio da un ruolo ad un altro a seguito di concorso per esami, che dà luogo al sorgere di un nuovo e autonomo rapporto di impiego.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La conservazione della anzianità nella qualifica già ricoperta dal dipendente pubblico non può essere estesa all’ipotesi di passaggio da un ruolo ad un altro a seguito di concorso per esami.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N.1210/04 Reg.Dec.<br />
N. 12101 Reg.Ric. &#8211; ANNO   2001</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</center></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da<br />
<b>DI LUCENTE FELICE</b> rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Casellato, ed elettivamente, domiciliato presso il medesimo in Roma, viale Regina Margherita 290;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>IL <b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II ter 4 luglio 2001, n. 6116;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Amministrazione appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 28 ottobre 2003 il Consigliere Lanfranco Balucani e uditi l’avv. Casellato e l’avv. dello Stato Noviello;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO e DIRITTO</center></b></p>
<p>1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio il dott. DI LUCENTE FELICE, in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato dal 01.06.1994 con il profilo professionale di collaboratore agrario, VII qualifica funzionale, instava per il riconoscimento della anzianità maturata nello stesso profilo e nella stessa qualifica, a decorrere dal 11.7.1998, presso l’Ispettorato Repressione Frodi, dal quale era transitato al C.F.S..</p>
<p>2. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito, dopo aver accantonato la eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa dell’atto di inquadramento del ricorrente nella nuova posizione presso il Corpo Forestale dello Stato, ha respinto il ricorso avendo ritenute infondate le censure prospettate dal dott. DI LUCENTE il quale aveva sostenuto:<br />
&#8211; che all’effettiva identità delle mansioni svolte presso l’Ispettorato Repressione Frodi e presso il Corpo Forestale dello Stato corrispondeva l’unicità della qualifica funzionale rivestita;<br />
<br />&#8211; che essendo identico, in entrambe le posizioni, l’ente di riferimento del rapporto d’impiego (vale a dire il Ministero dell’Agricoltura), era individuabile una sicura continuità tra i servizi svolti presso l’Ispettorato Repressioni Frodi e il Corpo Forestale dello Stato.</p>
<p>3. Nei riguardi dell’anzidetta sentenza il dott. DI LUCENTE ha interposto appello censurando le motivazioni addotte dal primo giudice sotto i seguenti profili:</p>
<p>a) la sentenza del TAR non tiene conto della identità di contenuto del profilo professionale, né della identità dell’ente di appartenenza;<br />
b) non può costituire argomento contrario, ai fini del riconoscimento della anzianità del pregresso servizio, la distinzione delle dotazioni organiche dell’Ispettorato Repressione Frodi e del Corpo Forestale dello Stato;<br />
c) non può essere preclusiva del riconoscimento di anzianità la disposizione di cui all’art. 200 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 ove tale riconoscimento è previsto per i dipendenti trasferiti <<da un ruolo all’altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione>>;<br />
d) non valgono ad escludere la continuità tra il servizio prestato presso l’Ispettorato Repressione Frodi ed il Corpo Forestale dello Stato talune peculiarità del rapporto d’impiego presso quest’ultimo organismo.</p>
<p>4. L’appello è infondato.<br />
Al riguardo occorre premettere che – come già rilevato dal giudice di prime cure – l’odierno appellante ha superato un concorso pubblico per esami per l’accesso al Corpo Forestale dello Stato: il che ha comportato la instaurazione “ex novo” di un rapporto di impiego (distinto da quello precedentemente instaurato nell’ambito della stessa Amministrazione), come è comprovato anche dal fatto che l’appellante ha regolarmente svolto il periodo di prova prima della nomina in ruolo nel Corpo Forestale.<br />
Ciò posto, la pretesa avanzata con l’appello in esame si scontra con il principio d’ordine generale in materia di pubblico impiego (di cui questa Sezione ha fatto puntuale applicazione nella decisione n. 571 del 30 settembre 1965), in base al quale la conservazione della anzianità nella qualifica già ricoperta dal dipendente pubblico è legislativamente limitata ad ipotesi tassative, e segnatamente al caso contemplato dall’art. 200 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 secondo cui la conservazione dell’anzianità pregressa compete agli impiegati trasferiti con il loro consenso <<da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione>>.<br />
Tale previsione normativa non può ricomprendere infatti anche l’ipotesi di passaggio da uno ad altro ruolo a seguito di concorso per esami (che dà luogo al sorgere di un nuovo e autonomo rapporto di impiego), né potrebbe essere estesa a siffatta ipotesi, non solo perché va ritenuta di stretta applicazione, ma anche per la buona ragione che la “volontarietà” del passaggio per concorso esclude necessariamente il diritto di chi lo compie ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano.</p>
<p>5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 28 ottobre 2003 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Alessandro PAJNO Presidente f.f.<br />
Luigi MARUOTTI Consigliere<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere<br />
Giuseppe ROMEO	Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI Consigliere Est.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres., Giovannini; Est. Minicone D’Apolito (Avv. M.Lauro) c/ Ministero della Pubblica Istruzione e Provveditorato agli Studi di Napoli (Avvocatura Generale dello Stato) non ha effetto viziante l&#8217;eventuale difetto di motivazione del provvedimento che neghi il diritto di partecipare ad un concorso riservato Concorsi – sessione riservata di esami per il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1211/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Giovannini; Est. Minicone<BR> D’Apolito (Avv. M.Lauro) c/ Ministero della Pubblica Istruzione e Provveditorato agli Studi di Napoli (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>non ha effetto viziante l&#8217;eventuale difetto di motivazione del provvedimento che neghi il diritto di partecipare ad un concorso riservato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi – sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della scuola elementare &#8211; mancanza di requisiti previsti per legge – esclusione &#8211; presunta illegittimità per carenza di motivazione e di istruttoria – violazione artt. 3 e 97 Cost. – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La partecipazione ad un concorso riservato configura un diritto soggettivo perfetto il cui accertamento da parte del Giudice Amministrativo va condotto esclusivamente alla stregua della sussistenza o no in capo all’istante, dei requisiti di ammissione previsti dalla legge. Pertanto non ha rilievo viziante l’eventuale difetto di motivazione di cui sia, in ipotesi, affetto il provvedimento che tale diritto neghi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non ha effetto viziante l’eventuale difetto di motivazione del provvedimento che neghi il diritto di partecipare ad un concorso riservato</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N.1211/04 &#8211; Reg.Dec.<br />
N.  2461 Reg.Ric. &#8211; ANNO   2002</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</center></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2461 del 2002, proposto da<br />
<b>D’APOLITO Maria Rosaria</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Lauro, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Ludovisi, 35;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, in persona del Ministro pro-tempore, e il Provveditorato agli studi di Napoli, in persona del Provveditore pro-tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. II, n. 1750 del 20 aprile 2001.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Udito l’avv. dello Stato Volpe;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO E DIRITTO</center></b></p>
<p>1. Con ricorso notificato il 7 febbraio 2001, la sig.ra Maria Rosaria D’Apolito impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, il provvedimento del Provveditore agli studi di Napoli, in data 28 dicembre 2000, di esclusione dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare.<br />
Avverso tale atto l’interessata deduceva: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza assoluta di motivazione; violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria; disparità di trattamento; violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;<br /> ingiustizia ed illogicità manifeste; sviamento.<br />
2. Il giudice adito ha ritenuto infondato il ricorso in considerazione:<br />
a) della mancanza, in capo alla ricorrente, del requisito di cui all’art. 2 comma 1 dell’O.M. n.153/1999, per avere la stessa prestato servizio esclusivamente in attività parascolastiche;<br />
b) dell’inapplicabilità alla fattispecie dell’obbligo di avviso dell’inizio del procedimento, essendo stato questo avviato su iniziativa di parte.</p>
<p>3. Avverso tale decisione ha proposto appello l’interessata, deducendo:<br />
&#8211; carenza e contraddittorietà della motivazione, per non avere il primo giudice analizzato la correttezza del provvedimento in relazione all’idoneità delle certificazioni di servizio depositate nel fascicolo di primo grado e per aver omesso di spiegare “l<br />
&#8211; mancata valutazione del fumus boni juris, per avere il T.A.R. “ignorato come la mancata concessione del provvedimento cautelare richiesto a mezzo ricorso possa avere arrecato un grave danno” alla ricorrente;<br />
&#8211; mancata valutazione del periculum in mora, per avere il primo giudice omesso di considerare il grave danno derivante alla ricorrente dall’esclusione dalla procedura, cui si sarebbe potuto ovviare con l’ordinare l’ammissione alla frequenza del corso nonc<br />
&#8211; illegittimità del provvedimento di esclusione per tutti i vizi prospettati in primo grado, insufficientemente esaminati dal T.A.R.</p>
<p>4. Si è costituita l’amministrazione, senza svolgere memorie difensive.</p>
<p>5. L’appello è del tutto destituito di fondamento.</p>
<p>6. La partecipazione al concorso riservato de quo configura un diritto soggettivo perfetto, il cui accertamento, da parte del giudice amministrativo, va condotto esclusivamente alla stregua della sussistenza o no, in capo all’istante, dei requisiti di ammissione previsti dalla legge, onde non ha rilievo viziante l’eventuale difetto di motivazione da cui sia, in ipotesi, affetto il provvedimento che tale diritto neghi.</p>
<p>6.1. Ora, la ricorrente, come risulta dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado e come essa stessa, del resto, ammette anche in appello, fa valere, per il conseguimento del periodo minimo di servizio richiesto dal bando di concorso e dalla legge 3 maggio 1999 n. 124, l’insegnamento nelle attività integrative parascolastiche, istituite dai comuni ex L. Reg. Campania n. 4 del 3 gennaio 1983.<br />
Tali attività, alla stregua di quanto è già stato affermato dalla Sezione, dal cui orientamento il Collegio non ha ragione per discostarsi, non è valutabile come servizio di insegnamento, essendo utile, a tali fini, ai sensi dell&#8217; art. 2 comma 4 della già citata legge n. 124 del 1999, il solo servizio di insegnamento corrispondente a posto di ruolo o relativo a classi di concorso (cfr. Cons. St., VI Sez., 7 agosto 2003, n. 4560).</p>
<p>7. Ugualmente infondata è la doglianza di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, giacché, in disparte il rilievo che la partecipazione dell’interessata al procedimento (vincolato nelle sue conclusioni) non avrebbe potuto arrecare alcun utile contributo ai fini di un esito diverso, sta di fatto che, come è giurisprudenza costante, l’obbligo di comunicazione di cui alla norma citata non sussiste nelle ipotesi di procedimento iniziato, come nella specie, a richiesta dell’interessato.</p>
<p>8. Le considerazioni che precedono assorbono sia la doglianza di carenza di motivazione della decisione impugnata (che, come è giurisprudenza costante, non comporta ex se l’annullamento di quest’ultima, stante l’effetto devolutivo dell’appello) sia, ovviamente, quelle attinenti alla mancata concessione del provvedimento cautelare in primo grado, posto che il lamentato danno grave ed irreparabile è evidentemente recessivo rispetto all’accertamento &#8211; avvenuto con decisione immediata, resa nell’esercizio del potere conferito al giudice amministrativo dall’art. 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 – dell’infondatezza, nel merito, del gravame.</p>
<p>9. Ne conseguono il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.<br />
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia, possono essere equamente compensate.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Giorgio GIOVANNINI Presidente<br />
Giuseppe ROMEO	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.<br />
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere<br />
Domenico CAFINI	Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1206</a></p>
<p>Pres., Schinaia; Est., De Nictolis I.N.A.I.L. (Avv. L. Vuoso) c/ Autieri, Bonagura, Bramante ed altri (non costituitisi) la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme dovute ai pubblici dipendenti vanno calcolati sull&#8217;ammontare netto del credito Pubblico impiego – spettanze economiche riconosciute al dipendente – modalità di calcolo della rivalutazione e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1206</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres., Schinaia; Est., De Nictolis<br />
I.N.A.I.L. (Avv. L. Vuoso) c/ Autieri, Bonagura, Bramante ed altri (non costituitisi)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme dovute ai pubblici dipendenti vanno calcolati sull&#8217;ammontare netto del credito</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – spettanze economiche riconosciute al dipendente – modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi – sull’ammontare netto del credito.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute a pubblici dipendenti deve essere effettuato sull’ammontare netto del credito e non sulle somme lorde poste a base del prelievo fiscale, in quanto la quota del capitale destinata a ritenute fiscali è una somma di cui i dipendenti non potrebbero mai disporre, e che dunque è improduttiva, nei loro confronti, di interessi e rivalutazione (Vedi C. Stato, V, 30 gennaio 2002, n. 508; C. Stato, ad. plen., 30 marzo 1999, n. 3; C. Stato, VI, 22 gennaio 2002, n. 381; C. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2002, n. 996; C. Stato, VI, 3 giugno 2002, n. 3089; C. Stato, VI, 10 luglio 1996, n. 931; C. Stato, VI, 20 marzo 1995, n. 295).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme dovute ai pubblici dipendenti vanno calcolati sull’ammontare netto del credito</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">N.1206/04 &#8211; Reg.Dec.<br />
N. 1259 Reg.Ric. &#8211; ANNO 1999</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello n. 1259/1999, proposto da<br />
<b>I.N.A.I.L.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Vuoso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via IV Novembre, n. 144;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p style="text-align: justify;"><b>AUTERI DOMENICO GAETANO, BONAGURA RITA, BRAMANTE VINCENZO, CACCURI GIUSEPPE, CARBONI LUCIANO, CASELLI GIANNINO, CASTALDI LUIGI, CERCHIA FRANCESCO, COGGIO DANIELA E LANZONI GABRIELLA quali eredi DI COGGIO PAOLO LUIGI, DE MATTEO GIACOMO, DE MITRI ANTONIO, DE PALMA ORONZO, DI GIORGIO GIUSEPPE, DORO ALTAN ALESSANDRO, FICARA CONCETTO, GIOVANNELLI SERGIO, MANISCALCO LUCA, PARADISI CARLO, PARI ARDUINO, PREVITI LILIANA, PROLI PIERLUIGI, SALERNO GIANFRANCO, TESTA TOMMASO, TOMBESI CORRADO, TOTTOLA ONOFRIO, VEZZOSI ANGIOLINO</b>, non costituiti in appello;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, III, 17 settembre 1998, n. 2360, resa tra le parti.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l&#8217;avv. Colaiocco su delega dell’avv. Vuoso per l’appellante;<br />
ritenuto e considerato quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO E DIRITTO</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">1. La sentenza in epigrafe, che riconosce agli appellati spettanze economiche, con interessi e rivalutazione, viene appellata parzialmente dall’I.N.A.I.L., limitatamente al punto in cui stabilisce che interessi e rivalutazione monetaria vanno calcolati sulle somme dovute a titolo di capitale, computate al lordo delle ritenute fiscali.<br />
Ritiene l’appellante che la base di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria debba essere la somma dovuta a titolo principale calcolata al netto, e non al lordo delle ritenute fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’appello è fondato.<br />
Sulla questione si è specificamente pronunciata l’adunanza plenaria di questo Consesso, ritenendo che il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute a pubblici dipendenti deve essere effettuato sull’ammontare netto del credito del pubblico impiegato, e non sulle somme lorde poste a base del prelievo fiscale (C. Stato, ad. plen., 30 marzo 1999, n. 3).<br />
Anche la giurisprudenza delle sezioni semplici è univocamente orientata nel senso che interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro vanno computati sul capitale netto depurato delle ritenute previdenziali e fiscali, e non sul capitale a lordo delle ritenute di legge (C. Stato, VI, 22 gennaio 2002, n. 381; C. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2002, n. 996; C. Stato, VI, 3 giugno 2002, n. 3089; C. Stato, VI, 10 luglio 1996, n. 931; C. Stato, VI, 20 marzo 1995, n. 295).<br />
La correttezza di tale soluzione si coglie ove si consideri che nel calcolo di interessi e rivalutazione occorre basarsi sulle somme effettivamente erogate, o effettivamente da erogare, vale a dire le somme nette, perché la quota del capitale destinata a ritenute fiscali è una somma di cui i dipendenti non potrebbero mai disporre, e che dunque è improduttiva, nei loro confronti, di interessi e rivalutazione (C. Stato, V, 30 gennaio 2002, n. 508).<br />
E, invero:<br />
&#8211; il ritardo nel pagamento danneggia l’avente diritto con specifico riferimento alla somma netta che avrebbe dovuto essergli corrisposta alla scadenza di legge, e non alla somma lorda, idealmente comprensiva delle ritenute a vario titolo operate;<br />
&#8211; dette ritenute vengono effettuate prima ancora che il credito viene percepito dal titolare, sicché l’integrazione rappresentata dalla rivalutazione e dagli interessi non può che riguardare il credito netto (C. Stato, IV, 16 gennaio 1993, n. 54).</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’appello va per quanto esposto accolto.<br />
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </b></center></p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2004 con la partecipazione di:</p>
<p>Mario Egidio SCHINAIA &#8211; Presidente<br />
Luigi MARUOTTI &#8211; Consigliere<br />
Giuseppe ROMEO &#8211; Consigliere<br />
Rosanna DE NICTOLIS &#8211; Consigliere Est.<br />
Domenico CAFINI &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1203</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Schinaia – Est. De Nictolis Catanzaro(Avv.ti Barbieri e Gregorio) c/ Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura dello Stato) Pubblico impiego – rapporto di lavoro a tempo determinato – atto costitutivo del rapporto – natura – atto autoritativo – conseguenze – impugnazione nei termini di decadenza – necessità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia – Est. De Nictolis<br />
Catanzaro(Avv.ti Barbieri e Gregorio) c/ Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – rapporto di lavoro a tempo determinato – atto costitutivo del rapporto – natura – atto autoritativo – conseguenze – impugnazione nei termini di decadenza – necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Gli atti costitutivi di rapporti di lavoro a termine hanno carattere autoritativo, con conseguente onere di impugnarli nel termine di decadenza stabilito in via generale per la tutela degli interessi legittimi, perché &#8211; altrimenti &#8211; il giudice amministrativo, contro i principi generali, dovrebbe disapplicare la determinazione autoritativa della pubblica amministrazione</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">Con <a href="/ga/id/2004/3/1420/d">“postilla” del prof. Nino Paolantonio</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Gli atti costitutivi di rapporti di lavoro a termine hanno natura di provvedimenti autoritativi e vanno impugnati nei termini di decadenza</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">N.1203/04 &#8211; Reg.Dec.<br />
N. 5392 Reg.Ric. &#8211; ANNO 1998</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello n. 5392/1998, proposto da<br />
<b> CATANZARO EMILIO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Barbieri e dall’avv. Cordelia Gregorio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, piazza Annibaliano, 23;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b>, in persona del Ministro in carica, e Soprintendenza Archeologica per la Calabria, in persona del legale rappresentante in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per la Calabria &#8211; Catanzaro, 17 marzo 1998, n. 211, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l&#8217;avvocato Gregorio per l’appellante, e l&#8217;avvocato dello Stato G. Mangia per l’amministrazione appellata;<br />
ritenuto e considerato quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO E DIRITTO</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso di primo grado l’odierno appellante deduceva di essere stata assunto a partire dal 1986 con contratti di lavoro a tempo determinato, più volte reiterati, con qualifica di custode e guardia notturna, presso la Soprintendenza archeologica per la Calabria.<br />
Senza precisare fino a che data sarebbe stata rinnovata l’assunzione a tempo determinato, invocava in suo favore l’applicazione dell’art. 4 bis, d.l. n. 148/1993, che dà facoltà alle amministrazioni pubbliche di trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti a tempo determinato per il personale assunto in qualifiche per cui sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado.<br />
Lamentava che mentre in altre Regioni d’Italia le Soprintendenze avrebbero proceduto alla stabilizzazione dei precari, nella Regione Calabria non si sarebbe fatto altrettanto, perché sarebbe mancata una corretta verifica degli organici del personale e dei carichi di lavoro. Sarebbe risultata una situazione di esubero di personale, preclusiva della stabilizzazione dei precari, ma ad avviso della ricorrente tale esubero sarebbe imputabile ad un non corretto calcolo del personale in organico, essendosi tenuto conto di personale di altre amministrazioni, assegnato provvisoriamente, e dovendosi altresì, ad avviso della ricorrente, per calcolare gli organici, tenersi conto del personale precario.<br />
Con il ricorso di primo grado si chiedeva, pertanto, che il giudice accertasse e dichiarasse la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il diritto all’assunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il T.ar. adito, con la sentenza in epigrafe, dichiarava il ricorso inammissibile, osservando che la pretesa volta a conseguire la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato ha consistenza di interesse legittimo e deve essere fatta valere mediante una azione impugnatoria entro il termine di decadenza. Sicché, la proposta azione di accertamento sarebbe inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con l’atto di appello si ripropongono tutte le censure di cui al ricorso di primo grado e si lamenta, avverso la sentenza, che l’accertamento giurisdizionale della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, investirebbe posizioni di diritto soggettivo e non richiederebbe l’impugnazione di atti entro termini di decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. La giurisprudenza ritiene che nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in cui coesistono diritti soggettivi e interessi legittimi, sebbene non sia necessario scriminare i due tipi di situazioni giuridiche soggettive al fine di determinare la giurisdizione, occorre tuttavia distinguerle al fine di individuarne il diverso regime processuale (C. Stato, ad. plen., 26 marzo 2003, n. 4; C. Stato, VI, 27 gennaio 2003, n. 426).<br />
In particolare, per quel che qui rileva, il tipo di situazione soggettiva lesa implica l’assoggettamento dell’azione a termine di decadenza (per gli interessi legittimi) o a termine di prescrizione (diritti soggettivi).</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Proprio nell’ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego, il giudice amministrativo ha sempre distinto gli atti autoritativi dagli atti paritetici: i primi, lesivi di interessi legittimi e impugnabili entro termini di decadenza, i secondi, lesivi di diritti soggettivi, e contestabili entro termini di prescrizione, anche con azione di mero accertamento (C. Stato, ad. plen., 15 febbraio 1994, n. 3; C. Stato, ad. plen., 20 marzo 1989, n. 8).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Ciò premesso, per quel che riguarda gli atti costitutivi di rapporti di lavoro a termine, la giurisprudenza amministrativa ritiene che gli stessi hanno carattere autoritativo, con conseguente onere di impugnarli nel termine di decadenza stabilito in via generale per la tutela degli interessi legittimi, perché &#8211; altrimenti &#8211; il giudice amministrativo, contro i principi generali, dovrebbe disapplicare la determinazione autoritativa della pubblica amministrazione (C. Stato, ad. plen., 15 dicembre 1981, n. 11).<br />
Nel caso di pluralità di atti successivi, che reiterano nel tempo il rapporto di lavoro a termine, occorre quanto meno impugnare l’ultimo di tali provvedimenti (C. Stato, IV, 21 agosto 2002, n. 4262; C. Stato, IV, 21 novembre 1997, n. 1392; C. Stato, VI, 27 gennaio 1996, n. 136).</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Nel caso di specie, la parte non ha impugnato gli atti costitutivi dei rapporti di lavoro a termine, ma si è limitata a esperire una azione di accertamento del proprio preteso diritto ad essere assunta a tempo indeterminato.<br />
Ma rispetto all’assunzione a tempo indeterminato la parte non poteva vantare un diritto soggettivo, bensì un interesse legittimo, da azionare o con azione impugnatoria, o con una azione di silenzio – inadempimento, previa diffida e messa in mora dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. Invero, la norma che la parte invoca, è l’art. 4 bis, co. 6, d.l. n. 148/1993, a tenore del quale per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1 (vale a dire la previa verifica dei carichi di lavoro), procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.<br />
Tale norma non contempla un diritto soggettivo all’assunzione, in quanto l’assunzione è subordinata alla verifica dei carichi di lavoro e delle vacanze di organico, e dunque vi è un potere discrezionale dell’amministrazione di procedere o non procedere all’assunzione medesima (C. Stato, VI, 16 aprile 1998, n. 517, in motivazione; C. Stato, IV, 2 marzo 2001, n. 1172, in motivazione).<br />
Vi è invece un interesse legittimo dei lavoratori a tempo determinato, da azionare, alternativamente:<br />
&#8211; mediante impugnazione dei contratti a termine;<br />
&#8211; mediante la procedura del silenzio – inadempimento, previa diffida all’amministrazione a procedere alla verifica dei carichi di lavoro e delle vacanze in organico;<br />
&#8211; mediante impugnazione degli atti di ricognizione dei carichi di lavoro e delle vacanze in organico, se ritenuti illegittimi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.6. L’azione di mero accertamento, come proposta in prime cure, correttamente è stata dichiarata inammissibile dal T.a.r.<br />
Considerata la normativa di riferimento, il giudice amministrativo non ha il potere di dichiarare costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, perché ciò implicherebbe o una sostituzione del giudice all’amministrazione inerte nelle attività di verifica dei carichi di lavoro e degli organici, o una disapplicazione dei provvedimenti con cui l’amministrazione abbia verificato i carichi di lavoro e gli organici.<br />
Né l’uno né l’altro tipo di poteri sono attribuiti al giudice amministrativo: in caso di inerzia dell’amministrazione, il giudice può solo ordinarle di provvedere, previa rituale instaurazione dell’azione giudiziale contro il silenzio – inadempimento (art. 21 bis, l. Tar); in caso di provvedimenti illegittimi, il giudice non può disapplicarli, ma solo annullarli se specificamente, tempestivamente e ritualmente impugnati dalla parte.</p>
<p style="text-align: justify;">4.7. Solo per completezza, il Collegio osserva che la parte né in prime cure né in grado di appello si è premurata quanto meno di dedurre fino a che data è stata assunta con contratto a tempo determinato.<br />
Sicché, mancano elementi essenziali persino per comprendere se ricorressero i requisiti soggettivi indispensabili per l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del citato art. 4 bis, co. 6, d.l. n. 148/1993, vale a dire la sussistenza in atto del rapporto di lavoro a tempo determinato al momento della sua trasformazione, non dovendo avere subìto interruzioni (in tal senso C. Stato, IV, 2 marzo 2001, n. 1172, secondo cui il citato art. 4 bis, co. 6, &lt;&gt;).<br />
Né i poteri istruttori di ufficio del giudice amministrativo, che entro certi limiti possono colmare lacune probatorie delle parti, possono spingersi fino al punto di compiere accertamenti per colmare non mancate allegazioni di prove, ma addirittura, come è nella specie, mancate allegazioni di fatti nella redazione dell’atto di ricorso.<br />
Per quanto esposto, l’appello va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In considerazione della qualità soggettiva dell’appellante (lavoratore precario), le spese di lite possono essere compensate.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </b></center></p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2004 con la partecipazione di:<br />
Mario Egidio SCHINAIA &#8211; Presidente<br />
Luigi MARUOTTI &#8211; Consigliere<br />
Giuseppe ROMEO &#8211; Consigliere<br />
Rosanna DE NICTOLIS &#8211; Consigliere Est.<br />
Domenico CAFINI &#8211; Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1205</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giorgio GIOVANNINI Presidente &#8211; Giuseppe MINICONE Consigliere Est. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avvocatura dello Stato) c/ Sabbioni (n.c.) è legittimo il nulla osta paesaggistico rilasciato a sanatoria Ambiente – autorizzazione paesaggistica – rilasciata dopo la realizzazione del manufatto – legittimità Poiché il principio di tipicità degli atti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio GIOVANNINI Presidente &#8211; Giuseppe MINICONE Consigliere Est.<br /> Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avvocatura dello Stato) c/ Sabbioni (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>è legittimo il nulla osta paesaggistico rilasciato a sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – autorizzazione paesaggistica – rilasciata dopo la realizzazione del manufatto – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché il principio di tipicità degli atti amministrativi non comporta che il momento di esercizio del potere amministrativo non possa essere spostato in avanti in tutti i casi in cui sia ancora possibile effettuare le valutazioni che ne sono alla base, è legittima l&#8217;effettuazione postuma della valutazione di compatibilità tra l&#8217;opera già realizzata ed il vincolo paesaggistico in quanto la possibilità di una verifica ex post circa la compatibilità paesistica dell&#8217;intervento non è contraddetta né dalla peculiarità della fattispecie né dal sistema normativo, né un siffatto giudizio è, evidentemente, suscettibile di essere influenzato dall’avvenuta realizzazione del manufatto, dal momento che o l&#8217;intervento è compatibile con il vincolo ed allora lo era sia prima che dopo la realizzazione, o non lo è ed allora l&#8217;autorizzazione postuma non può essere rilasciata, non già perché non chiesta in precedenza, ma perché non poteva essere rilasciata anche se richiesta tempestivamente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E’ legittimo il nulla osta paesaggistico rilasciato a sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N.1205/04 &#8211; Reg.Dec.<br />
N.  111 Reg.Ric. &#8211; ANNO 1999<br />
<center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</center></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 111 del 1999, proposto dal<br />
<b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
<center>contro</center></p>
<p><b>Sabbioni Giada</b>, nella qualità di amministratore del villaggio turistico “Torraca”, con sede in Caprioli di Pisciotta, non costituita;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, n. 598 del 27 ottobre 1997.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Udito l’avv. dello Stato Volpe;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Con ricorso notificato il 21 dicembre 1991, la sig.ra Giada Sabbioni, nella qualità di amministratrice del villaggio turistico “Torraca”, impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, il decreto del Ministro per i Beni Culturali e ambientali del 4 settembre 1991, con il quale era stato disposto l’annullamento del nulla-osta paesaggistico rilasciatole dal comune di Pisciotta sulla domanda di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, in relazione allo spostamento di un gruppo di servizi centralizzati del villaggio citato.<br />
Avverso gli atti impugnati venivano dedotte le seguenti censure:<br />
a) violazione dell’art. 82, comma nono, del DPR 24 luglio 1977 n. 616, come modificato dall’art. 1 della legge n. 431/1985 ed eccesso di potere per tardività della comunicazione del provvedimento ministeriale;<br />
b) violazione dell’art. 7 della legge n. 1497/1939 e dell’art. 13 della legge n. 47/1985 ed eccesso di potere, per avere il Ministero effettuato una valutazione di merito e non di legittimità e per avere considerato inapplicabile alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico l’accertamento di conformità previsto dal citato art. 13;<br />
c) violazione dell’art. 82, comma nono, del DPR 24 luglio 1977 n. 616, come modificato dall’art. 1 della legge n. 431/1985 in relazione all’art. 1 quinquies della medesima legge, e del D.M. 21 settembre 1984 ed eccesso di potere, stante l’avvenuta scadenza, al 31 dicembre 1986 del divieto assoluto di modificazione del territorio.<br />
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla asserita (dal Ministero) impossibilità di sanatoria delle opere edilizie abusive realizzate nelle zone sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale, ancorché conformi allo strumento urbanistico vigente al momento di presentazione della domanda di sanatoria ed a quello della loro realizzazione.<br />
Appella l’amministrazione, sostenendo, con richiamo anche ad un parere di questo Consiglio di Stato, Sez. II, n. 28/1989, che la possibilità della sanatoria non sarebbe prevista dalla legge n. 1497/1939, che inibisce le costruzioni in zona vincolata in assenza di autorizzazione; né potrebbe ritenersi applicabile la sanatoria ex art. 13 della legge 8 febbraio 1985, n. 47, che si riferirebbe solo alle opere conformi agli strumenti urbanistici, eseguite senza concessione, e non anche a quelle realizzate in violazione di vincoli e divieti posti a tutela di interessi diversi, protetti, come nella specie, da altre norme.<br />
In tale ipotesi, infatti, dovrebbe farsi luogo all’adozione delle sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 1497/1939.<br />
La controparte intimata non si è costituita.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, il ricorso è stato introitato per la decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>1. L’appello è infondato</p>
<p>2. La questione di diritto sulla quale la Sezione è chiamata a pronunciarsi concerne la possibilità che l&#8217;Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilasci in via postuma l&#8217;autorizzazione prescritta dall&#8217;art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497 nel corso del procedimento di sanatoria di cui all&#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1985.<br />
2.1. Secondo il Ministero appellante (che critica la contraria decisione del T.A.R.) il chiaro dato letterale del citato art. 7 non consentirebbe un&#8217;interpretazione favorevole all&#8217;ammissibilità del rilascio ex post dell&#8217;autorizzazione paesaggistica.</p>
<p>2.2. Al riguardo, va, innanzi tutto, osservato, in linea generale, che il principio di tipicità degli atti amministrativi non comporta che il momento di esercizio del potere amministrativo non possa essere spostato in avanti in tutti i casi in cui sia ancora possibile effettuare le valutazioni che ne sono alla base.<br />
Per quel che concerne l&#8217;autorizzazione di cui si controverte si tratta, quindi, di verificare se, in concreto, sussistano o meno impedimenti all&#8217;effettuazione postuma della valutazione di compatibilità tra l&#8217;opera già realizzata ed il vincolo paesaggistico.</p>
<p>2.3. In proposito, la Sezione ritiene di non doversi discostare dall&#8217;orientamento espresso in precedenti decisioni (cfr., per tutte, VI Sez., n. 6130 del 16 novembre 2000), in quanto la possibilità di una verifica ex post circa la compatibilità paesistica dell&#8217;intervento non è contraddetta né dalla peculiarità della fattispecie né dal sistema normativo.<br />
La valutazione di impatto paesaggistico, infatti, non muta in relazione al fatto che l&#8217;opera sia stata realizzata o no, giacché l&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo deve, in entrambi i casi, verificare se quel determinato tipo di intervento sia compatibile con il vincolo stesso.<br />
D’altra parte, un siffatto giudizio non è, evidentemente, suscettibile di essere influenzato dall’avvenuta realizzazione del manufatto, dal momento che o l&#8217;intervento è compatibile con il vincolo ed allora lo era sia prima che dopo la realizzazione, o non lo è ed allora l&#8217;autorizzazione postuma non può essere rilasciata, non già perché non chiesta in precedenza, ma perché non poteva essere rilasciata anche se richiesta tempestivamente.</p>
<p>2.4. Quanto, poi, al rilievo, sotteso alla tesi dell’Amministrazione, che, una volta modificato lo stato dei luoghi, potrebbe diventare difficile, se non impossibile, ricostruire la situazione precedente all&#8217;intervento e, quindi, valutare la sua compatibilità con il vincolo paesistico, è sufficiente ribadire che ogni valutazione di compatibilità presuppone una comparazione tra la situazione antecedente all&#8217;intervento e l&#8217;impatto derivante dall&#8217;edificazione e che, in caso di autorizzazione postuma, l&#8217;Amministrazione deve essere posta in grado di effettuare tale comparazione da parte dell&#8217;interessato, su cui graverà, ove necessario, l&#8217;onere di produrre la documentazione relativa alla condizione dei luoghi antecedente l&#8217;intervento.<br />
Il giudizio potrà, quindi, essere negativo, tutte le volte in cui detto raffronto non si riveli possibile sia per il mancato assolvimento del descritto onere da parte del privato sia perché la realizzazione dell&#8217;opera ha, in concreto, eliminato o cancellato il bene tutelato.</p>
<p>3. Secondo il Ministero appellante una siffatta interpretazione della disciplina contrasterebbe, tuttavia, con il disposto dell&#8217;art. 15 della legge n. 1497 del 1939, che prevede l&#8217;applicazione di una sanzione alternativa (demolizione o pagamento di un&#8217;indennità) in caso di interventi realizzati, senza autorizzazione, in zone soggette al vincolo: l&#8217;obbligo di attivare la procedura sanzionatoria, di cui al citato art. 15, precluderebbe il rilascio di un&#8217;autorizzazione postuma.<br />
Sennonché è proprio la previsione di tale alternativa, secondo la quale la demolizione non è conseguenza ineluttabile dell’assenza dell’autorizzazione, a convincere della possibilità del suo rilascio in sanatoria, ove sussista la compatibilità della costruzione abusiva con il vincolo.  <br />
Ed infatti, ove l’Amministrazione decida di comminare la sanzione pecuniaria, con esclusione della demolizione, appare del tutto illogico che l&#8217;opera possa, poi, restare priva di titolo concessorio ex art. 13 della legge n. 47 del 1985, giacché una siffatta evenienza comporterebbe la conseguente necessità di demolizione e quest’ultima si porrebbe in irrisolta contraddizione proprio con il meccanismo sanzionatorio di cui al citato art. 15, che, come detto, prevede la sanzione pecuniaria come alternativa alla demolizione stessa.</p>
<p>4. In definitiva, l&#8217;esame sistematico della disciplina di cui agli artt. 7 e 15 della legge n. 1497 del 1939 ed all&#8217;art. 13 della legge n. 1497 del 1939 consente di concludere nel senso della possibilità di formalizzare, attraverso un&#8217;autorizzazione postuma, in parte equipollente alla fattispecie di cui all&#8217;art. 7, la verifica di compatibilità ambientale implicita nel meccanismo sanzionatorio di cui all&#8217;art. 15, così conferendo alla legittimazione paesaggistica una veste formale spendibile ai fini della favorevole definizione del separato procedimento di cui all&#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1985.<br />
Una diversa interpretazione condurrebbe, oltre tutto, anche all&#8217;irragionevole conseguenza della demolizione di un edificio conforme alla normativa urbanistica ed al contesto paesaggistico e, quindi, realizzabile nuovamente e nella stessa forma dopo la demolizione, previo conseguimento dell&#8217;autorizzazione e del titolo concessorio.</p>
<p>5. In conclusione, deve ritenersi l&#8217;illegittimità dell&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Pisciotta, in quando adottato esclusivamente sull&#8217;erroneo presupposto dell&#8217;inammissibilità del rilascio di un&#8217;autorizzazione postuma nel corso di un procedimento di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985.<br />
L&#8217;appello deve, quindi, essere respinto.<br />
Non vi è luogo a statuire sulle spese, non essendosi costituita l’appellata.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Giorgio GIOVANNINI		Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE		Consigliere Est.<br />	<br />
Rosanna DE NICTOLIS		Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI			Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1209</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Minicone Ursini (Avv. Cinque) c/ Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avvocatura dello Stato) l&#8217;individuazione, da parte del giudice, della norma applicata dall&#8217;amministrazione non costituisce integrazione giudiziale della motivazione Atto amministrativo – motivazione – norma applicata dall’amministrazione – individuazione da parte del giudice – nella</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est. Minicone<br /> Ursini (Avv. Cinque) c/ Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;individuazione, da parte del giudice, della norma applicata dall&#8217;amministrazione non costituisce integrazione giudiziale della motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – motivazione – norma applicata dall’amministrazione – individuazione da parte del giudice – nella sentenza di merito – integrazione giudiziale della motivazione – inconfigurabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nei poteri del giudice amministrativo, in sede di verifica della legittimità della sanzione, individuare, in assenza di un espressa citazione, la disposizione disciplinante la fattispecie, giacché una operazione siffatta non integra una (supposta) carente motivazione dell’atto, ma si risolve nella definizione del presupposto normativo, che è a fondamento del potere esercitato, ai fini del controllo di conformità dell’agire dell’amministrazione a tale presupposto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N.1209/04- Reg.Dec.<br />
N.  8256 Reg.Ric. &#8211; ANNO   2001</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</center></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8256 del 2001, proposto da<br />
<b>URSINI Giacomo </b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Cinque, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Stefano Notarmuzi, in Roma, Via Amiternum n. 3;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Ministero per i Beni Culturali e Ambientali</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila, n. 767 del 3 ottobre 2000.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Uditi l’avv. Notarmuzi, per delega dell’avv. Cinque, e l’avv. dello Stato Volpe;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Con ricorso notificato l’11 novembre 1993, il sig. Giacomo Ursini impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, Sede di L’Aquila, il decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali in data 3 giugno 1993, con il quale era stata disposta la demolizione di un porticato di sua proprietà, adiacente la monumentale Chiesa di S. Benedetto, sita in L’Aquila, frazione Arischia, realizzato in conformità a concessione edilizia rilasciata dal Comune di L’Aquila, nel quadro della ristrutturazione del fabbricato posto a ridosso della predetta Chiesa.<br />
Avverso l’atto impugnato il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 – che attribuisce al Ministro la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità delle cose immobili soggette alla tutela di detta legge -, in quanto nessuna prescrizione di salvaguardia sarebbe mai stata emanata né risulterebbero vincoli trascritti nei registri della Conservatoria, come dimostrato, del resto, dalla concessione edilizia rilasciata.<br />
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, affermando che, nella specie, avuto riguardo alla circostanza che l’opera realizzata, essendo in aderenza alla facciata della Chiesa, ne aveva effettuato una modifica non autorizzata, era stato violato non l’art. 21 bensì l’art. 11 della citata legge n. 1089/1939, onde la concessione edilizia rilasciata era da ritenersi priva di efficacia.<br />
Contro tale decisione ha proposto il presente appello l’interessato, lamentando che il primo giudice avrebbe fornito al provvedimento una motivazione postuma.<br />
In ogni caso, l’art. 11 della legge n. 1089/39 non riguarderebbe la fattispecie, essendo detta norma rivolta alle province, ai comuni e agli enti e istituti legalmente riconosciuti, in relazione ai beni di interesse storico e artistico appartenenti a loro, laddove, nel caso concreto, destinatario del provvedimento sarebbe un privato e lo stesso riguarderebbe una casa di civile abitazione, separata e distinta dalla Chiesa.<br />
L’Amministrazione appellata si è costituita, depositando la memoria difensiva svolta in primo grado.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>1. Il sig. Giacomo Ursini appella la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo ha respinto il suo ricorso contro il decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali in data 3 giugno 1993, recante l’obbligo di demolizione e rimessa in pristino dello stato precedente, in relazione a lavori edilizi non autorizzati e consistenti nella realizzazione di un porticato adiacente la monumentale Chiesa di S. Benedetto, sita in L’Aquila, frazione Arischia, soggetta alle disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.<br />
1.1. Sostiene, innanzi tutto, l’interessato che il primo giudice, fondando la legittimità del provvedimento impugnato sull’avvenuta violazione dell’art. 11 della citata legge n. 1089/39 – che impone il divieto di modificare, senza la previa autorizzazione del Ministero, i beni oggetto di tutela – avrebbe, da un lato, operato una non consentita integrazione postuma della motivazione, dall’altro inconferentemente applicato detta norma al caso concreto, cui, al più, poteva ritenersi pertinente l’art. 21 della legge stessa, riguardante il vincolo indiretto, volto al rispetto delle distanze per evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni di cui sopra, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.<br />
La violazione dell’art. 21, tuttavia, secondo l’assunto dell’appellante, presupporrebbe la previa introduzione delle misure di vincolo, da annotarsi nei registri della Conservatoria, onde, non essendo stata mai emanata alcuna prescrizione in tal senso (come dimostrato, del resto, dal rilascio della concessione edilizia per le opere de quibus), non sussisterebbe l’ipotesi infrattiva legittimante l’intervento sanzionatorio del Ministero.</p>
<p>2. L’assunto non può essere condiviso.</p>
<p>3. Non sussiste, innanzi tutto, la dedotta violazione, da parte del primo giudice, del divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Quest’ultimo, come risulta dalle premesse e dal dispositivo, costituisce esercizio del potere sanzionatorio spettante al Ministero, in presenza di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 1089/1939 sulle cose di interesse storico e artistico.<br />
Orbene, rientra nei poteri del giudice amministrativo, in sede di verifica della legittimità della sanzione, individuare, in assenza di un espressa citazione, la disposizione disciplinante la fattispecie, giacché una operazione siffatta non integra una (supposta) carente motivazione dell’atto, ma si risolve nella definizione del presupposto normativo, che è a fondamento del potere esercitato, ai fini del controllo di conformità dell’agire dell’amministrazione a tale presupposto.</p>
<p>3.1. Orbene, nell’ipotesi che interessa, correttamente il primo giudice ha ritenuto che l’intervento posto in essere dal ricorrente ricadesse nell’ambito della previsione di cui all’art. 11 della citata legge n. 1089 del 1939 (relativa al divieto di modificare il bene tutelato) e che, di conseguenza, fossero da disattendere le censure di illegittimità sollevate dall’interessato, che muovevano dall’erronea presupposizione che la fattispecie rientrasse nella sfera di operatività dell’art. 21 della stessa legge, riguardante, invece, la tutela del contesto ambientale nel quale il bene stesso è inserito.<br />
Ed invero, l’intervento in contestazione ha riguardato la costruzione (in sede di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà dell’appellante, addossato al lato della Chiesa di S. Benedetto, in posizione arretrata) di un avancorpo coperto, tale da risultare allineato ed in continuità con la facciata della Chiesa stessa, alterandone direttamente (come risulta anche dalle fotografie depositate in giudizio) la linea prospettica.<br />
Un intervento di tal fatta, per le sue caratteristiche peculiari, non può che essere considerato come modificativo del bene tutelato e non, come pretende riduttivamente l’istante, infrattivo di prescrizioni riguardanti le distanze (peraltro, mai introdotte con le forme di legge), giacché l’ipotesi normativa dell’art. 21 della legge n. 1089/1939 presuppone necessariamente il persistere dell’autonomia fisica del bene stesso (venendo in rilievo solo la valutazione di quali modificazioni siano consentite nell’ambiente circostante per tutelarne il valore storico-artistico) e non è pertinente, quindi, ad interventi che, alla stregua di quello in esame, incidano immediatamente su di esso attraverso l’aggiunta, senza soluzione di continuità, di altri manufatti.</p>
<p>4. Frutto di evidente travisamento appare, poi, la tesi subordinata dell’appellante, secondo il quale, nel caso di specie, il divieto di cui all’art. 11 della legge n. 1089/1939 sarebbe, comunque, inapplicabile, giacché detta disposizione avrebbe come destinatari solo le province, i comuni, gli enti e gli istituti legalmente riconosciuti e come oggetto i beni ad essi appartenenti, laddove, nel caso di specie, destinatario del provvedimento sarebbe un privato cittadino e oggetto dell’asserita tutela sarebbe una casa di civile abitazione.<br />
Ed invero, da un lato, è fuor di dubbio che l’atto impugnato abbia ad oggetto diretto la tutela della Chiesa di S. Benedetto, in quanto deturpata dalle modifiche apportate alla casa del ricorrente; dall’altro, la norma de qua, pur riguardando i beni appartenenti agli enti locali o, comunque, diversi dallo Stato, opera nei confronti di chiunque attenti alla loro integrità, non potendosi logicamente ammettere che interventi vietati al legittimo detentore restino, invece, insuscettibili di sanzione, ove posti in essere da un terzo.</p>
<p>5. Per tutte le considerazioni esposte l’appello deve essere respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese e onorari di giudizio, che liquida nella misura di € 2.000,00 (duemila/00)<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Giorgio GIOVANNINI		Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE		Consigliere Est.<br />	<br />
Rosanna DE NICTOLIS		Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI			Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1212</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1212/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1212</a></p>
<p>Giorgio GIOVANNINI Presidente &#8211; Giuseppe MINICONE Consigliere Est. Napolitano (Avv. lauro) c/ Ministero della Pubblica Istruzione (n.c.) la situazione soggettiva di chi partecipa ad un concorso riservato è di diritto soggettivo, sicché i provvedimenti incisivi di tale situazione possono anche essere non motivati Atto amministrativo – motivazione – procedura per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1212/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1212</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio GIOVANNINI Presidente &#8211; Giuseppe MINICONE Consigliere Est.<br /> Napolitano (Avv. lauro) c/ Ministero della Pubblica Istruzione (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>la situazione soggettiva di chi partecipa ad un concorso riservato è di diritto soggettivo, sicché i provvedimenti incisivi di tale situazione possono anche essere non motivati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – motivazione – procedura per conseguimento di idoneità all’insegnamento nella scuola elementare – situazione soggettiva azionata in giudizio – diritto soggettivo – conseguenza – atti della procedura – motivazione – necessità – esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>In una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare la partecipazione al concorso riservato de quo configura un diritto soggettivo perfetto, il cui accertamento, da parte del giudice amministrativo, va condotto esclusivamente alla stregua della sussistenza o no, in capo all’istante, dei requisiti di ammissione previsti dalla legge, onde non ha rilievo viziante l’eventuale difetto di motivazione da cui sia, in ipotesi, affetto il provvedimento che tale diritto neghi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La situazione soggettiva di chi partecipa ad un concorso riservato è di diritto soggettivo, sicché i provvedimenti incisivi di tale situazione possono anche essere non motivati</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N.1212/04 &#8211; Reg.Dec.<br />
N.  2462 Reg.Ric. &#8211; ANNO   2002</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</center></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2462 del 2002, proposto da<br />
<b> NAPOLITANO Maria Giovanna</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Lauro, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Ludovisi, 35;</p>
<p><center>contro<center></p>
<p>il <b>Ministero della Pubblica Istruzione </b>, in persona del Ministro pro-tempore, e il Provveditorato agli studi di Napoli, non costituiti;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. II, n. 1344 del 27 marzo 2001.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Nessuno comparso per l’appellante;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO E DIRITTO</center></b></p>
<p>1. Con ricorso notificato il 7 febbraio 2001, la sig.ra Maria Giovanna Napolitano impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, il provvedimento del Provveditore agli studi di Napoli, in data 28 dicembre 2000, di esclusione dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare.<br />
Avverso tale atto l’interessata deduceva: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza assoluta di motivazione; violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria; disparità di trattamento; violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; ingiustizia ed illogicità manifeste; sviamento.<br />
2. Il giudice adito ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando le proprie precedenti decisioni sfavorevoli sulla medesima questione.</p>
<p>3. Avverso tale decisione ha proposto appello l’interessata, deducendo:<br />
&#8211; carenza assoluta e contraddittorietà della motivazione, per non avere il primo giudice analizzato la correttezza del provvedimento in relazione all’idoneità delle certificazioni di servizio depositate nel fascicolo di primo grado;<br />&#8211; mancata valutazione del fumus boni juris, per avere il T.A.R. “ignorato come la mancata concessione del provvedimento cautelare richiesto a mezzo ricorso possa avere arrecato un grave danno” alla ricorrente;<br />
&#8211; mancata valutazione del periculum in mora, per avere il primo giudice omesso di considerare il grave danno derivante alla ricorrente dall’esclusione dalla procedura, cui si sarebbe potuto ovviare con l’ordinare l’ammissione alla frequenza del corso nonc<br />
&#8211; illegittimità del provvedimento di esclusione per tutti i vizi prospettati in primo grado, non esaminati affatto dal T.A.R.</p>
<p>4. L’amministrazione intimata non si è costituita..</p>
<p>5. L’appello è destituito di fondamento.</p>
<p>6. La partecipazione al concorso riservato de quo configura un diritto soggettivo perfetto, il cui accertamento, da parte del giudice amministrativo, va condotto esclusivamente alla stregua della sussistenza o no, in capo all’istante, dei requisiti di ammissione previsti dalla legge, onde non ha rilievo viziante l’eventuale difetto di motivazione da cui sia, in ipotesi, affetto il provvedimento che tale diritto neghi</p>
<p>6.1. Ora, la ricorrente, come risulta dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado e come essa stessa, del resto, ammette anche in appello, fa valere, per il conseguimento del periodo minimo di servizio richiesto dal bando di concorso e dalla legge 3 maggio 1999 n. 124, l’insegnamento nelle attività integrative parascolastiche, istituite dai comuni ex L. Reg. Campania n. 4 del 3 gennaio 1983.<br />
Tali attività, alla stregua di quanto è già stato affermato dalla Sezione, dal cui orientamento il Collegio non ha ragione per discostarsi, non è valutabile come servizio di insegnamento, essendo utile, a tali fini, ai sensi dell&#8217; art. 2 comma 4 della già citata legge n. 124 del 1999, il solo servizio di insegnamento corrispondente a posto di ruolo o relativo a classi di concorso (cfr. Cons. St., VI Sez., 7 agosto 2003, n. 4560).</p>
<p>7. Ugualmente infondata è la doglianza di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, giacché, in disparte il rilievo che la partecipazione dell’interessata al procedimento (vincolato nelle sue conclusioni) non avrebbe potuto arrecare alcun utile contributo ai fini di un esito diverso, sta di fatto che, come è giurisprudenza costante, l’obbligo di comunicazione di cui alla norma citata non sussiste nelle ipotesi di procedimento iniziato, come nella specie, a richiesta dell’interessato.</p>
<p>8. Le considerazioni che precedono assorbono sia la doglianza di carenza assoluta di motivazione della decisione impugnata (che, come è giurisprudenza costante, non comporta ex se l’annullamento di quest’ultima, stante l’effetto devolutivo dell’appello) sia, ovviamente, quelle attinenti alla mancata concessione del provvedimento cautelare in primo grado, posto che il lamentato danno grave ed irreparabile è evidentemente recessivo rispetto all’accertamento &#8211; avvenuto con decisione immediata, resa nell’esercizio del potere conferito al giudice amministrativo dall’art. 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 – dell’infondatezza, nel merito, del gravame.</p>
<p>9. Ne conseguono il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.<br />
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Giorgio GIOVANNINI		Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE		Consigliere Est.<br />	<br />
Rosanna DE NICTOLIS		Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI			Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giorgio GIOVANNINI Presidente &#8211; Roberto GAROFOLI Consigliere Est. Azienda Policlinico Umberto I (Avv.ti Scoca, Molè, Castelli Avolio) c/ Musca (Avv. Sanino) – Università “La Sapienza” di Roma (n.c.) e Regione Lazio (n.c.) solo la legge può attribuire all&#8217;inerzia amministrativa il valore legale tipico di assenso Silenzio della pubblica amministrazione –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1226/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio GIOVANNINI Presidente &#8211; Roberto GAROFOLI Consigliere Est.<br /> Azienda Policlinico Umberto I (Avv.ti Scoca, Molè, Castelli Avolio) c/ Musca (Avv. Sanino) – Università “La Sapienza” di Roma (n.c.) e Regione Lazio (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>solo la legge può attribuire all&#8217;inerzia amministrativa il valore legale tipico di assenso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Silenzio della pubblica amministrazione – serbato su intesa – effetto – assenso alla proposta – esclusione – tutela azionabile – silenzio inadempimento</span></span></span></p>
<hr />
<p>In assenza di una previsione normativa che assegni al silenzio serbato da una delle Autorità procedenti ad un’intesa il significato di assenso sulla proposta formulata dall’altra, deve ritenersi che, ferme le possibili responsabilità connesse a quell’atteggiamento omissivo, il solo strumento giuridico azionabile nel tentativo di ovviare alle inerzie in cui incorra l’Amministrazione tenuta a manifestare il consenso sia quello del silenzio rifiuto secondo le sue tipiche e rituali formalità che consentono di acclarare l’inattività e di sanzionare l’inadempimento, a termini del novellato art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Solo la legge può attribuire all’inerzia amministrativa il valore legale tipico di assenso</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </center></b></p>
<p>N.1226/04- Reg.Dec.<br />
N. 6740 Reg.Ric. &#8211; ANNO   2003</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</center></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>Sul ricorso in appello proposto DALL’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Marcello Molè e Giuseppe Castelli Avolio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p><b> MUSCA ANTONINO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Parioli n. 180;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”</b>, in persona del Rettore p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b>DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA</b>, in persona del Ministro p.t., non costituito;</p>
<p><b>DELLA REGIONA LAZIO </b> , in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, non costituita;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sez. III, 29 maggio 2003, n. 4857.</p>
<p>Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003 relatore il Consigliere dott. Roberto Garofoli;<br />
Uditi l’avv. Molè, l’avv. Police per delega dell’avv. Scoca, l’avv. Sanino e l’avv. dello Stato Vessichelli.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Con il ricorso di primo grado l’odierno appellato, professore ordinario di 1^ fascia dell’Università di Roma “La Sapienza” incardinato nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, titolare nell’ambito del Policlinico Universitario Umberto I di funzioni assistenziali connesse all’attività didattica e di ricerca, ha impugnato la nota del Direttore Generale datata 30 gennaio 2003 con la quale è stata disposta la cessazione della ordinaria attività assistenziale a far data dal 1 febbraio 2003. <br />
Ha dedotto, in particolare, le seguenti censure: <br />
I. – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 382/80 e dell’art. 15 nonies D.Lg.vo 229/99 nel testo novellato dalla Consulta con sentenza n. 71/2001, del D. Lg.vo 21 dicembre 1999 n. 517 nonché del D.P.C.M. 24 maggio 2001. Violazione della L. 241/90 nonché dei principi in tema di procedimento amministrativo. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche in particolare sviamento, falsità della causa e dei presupposti, illogicità, perplessità, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.<br />
Si è censurato il comportamento del Direttore Generale che a dicembre ha inviato al Rettore un atto redatto unilateralmente, ignorando la situazione fattuale delle varie disparate unità operative e, il 31 gennaio, ha comunicato al ricorrente che si è consolidato a suo danno un provvedimento negativo per asserita inottemperanza del Rettore all’intesa, con collocamento in “pensionamento assistenziale” praticamente il giorno dopo, per di più in violazione delle regole procedimentali prescritte dalla legge 241/90;<br />
II. – violazione e falsa applicazione del DPR 382/80 e dell’art. 15 nonies D.Lg.vo 229/99 nel testo novellato dalla Consulta con sentenza n. 71/2001, del D. Lg.vo 21 dicembre 1999 n. 517 nonché del D.P.C.M. 24 maggio 2001. Violazione del giudicato e dei principi in tema di diritto di difesa. Violazione della L. 241/90 nonché dei principi in tema di procedimento amministrativo. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche in particolare sviamento, falsità della causa e dei presupposti, illogicità, perplessità, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.Si è contestata la nota del Direttore Generale sul rilievo secondo cui solo dall’operatività dell’Accordo Università-Azienda può discendere l’entrata in vigore del Protocollo che in modo espresso rimette ad Accordi Attuativi le modalità di espletamento della nuova disciplina. Inoltre, in mancanza di puntuale istruttoria ed in assenza del dovuto procedimento, il Direttore Generale ha unilateralmente adottato il provvedimento in tempi ristretti sul presupposto che, in mancanza di obiezioni formulate dal Rettore, il Disciplinare – peraltro generico – era da ritenersi approvato e, quindi, formato l’Accordo. Ma in nessuna parte del Protocollo – continua il ricorrente – è rinvenibile un termine entro il quale il Rettore avrebbe dovuto esprimere le sue osservazioni e le forme di silenzio assenso sono legalmente tipizzate, per cui palese è la circostanza che nella specie non si sarebbe realizzato l’incontro di due volontà espressamente manifestate.<br />
Avverso la sentenza con la quale il primo Giudice ha accolto il ricorso insorge l’appellante sostenendone l’erroneità e chiedendone quindi l’annullamento.<br />
All’udienza del 16 dicembre 2003 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Giova ricostruire il quadro normativo e la vicenda amministrativa.<br />
La questione portata al vaglio del Collegio è quella relativa al cosiddetto “pensionamento assistenziale” del personale medico universitario, previsto dall’art. 15 – nonies, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dall’art. 13 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. <br />
Questa disposizione – relativa alla cessazione dalle ordinarie attività assistenziali e dalla direzione di strutture assistenziali per raggiunti limiti di età pur in costanza di servizio universitario per l’attività docente e di ricerca – così recita:<br />
“Il personale medico universitario di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all’articolo 6, comma 1, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa dalle predette attività e direzione al compimento dell’età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avrà compiuto sessantasei anni e all’età di sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli d’intesa tra le regioni e le Università e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le Università e le aziende sanitarie ai sensi dell’articolo 6, comma 1, disciplinano le modalità e i limiti per l’utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all’attività didattica e di ricerca”.Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 7 – 16 marzo 2001, n. 71, ha dichiarato l’illegittimità del suddetto comma nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario in argomento dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d’intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l’utilizzazione del medesimo personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all’attività didattico – scientifica. <br />
L’Università di Roma “La Sapienza” e la Regione Lazio hanno quindi sottoscritto in data 2 agosto 2002 il relativo protocollo di intesa, recante disciplina dell’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Università (art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517). In particolare l’art. 8 dell’allegato I, recante Norme in materia di personale docente, prevede che “Il personale medico universitario di cui all’articolo 102 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, ove ricoperte, al raggiungimento dei limiti massimi di età indicati nell’art. 15 nonies, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 aggiunto dall’articolo 13 del D.Lgs 19.6.1999, n. 229 (la cessazione dell’attività assistenziale sarà contestuale alle risultanze anagrafiche). Detto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all’attività di didattica e di ricerca potrà essere utilizzato nell’ambito del dipartimento di appartenenza, all’interno del monte ore previsto dal relativo stato giuridico universitario (350 ore tempo pieno, 250 ore tempo definito), fino ad un massimo del 60 % dello stesso. Le modalità di espletamento di questa disciplina andrà inserita nell’organizzazione dei reparti e dei servizi d’intesa tra Direttore generale e Rettore per la necessità di armonizzare la disciplina stessa alle specificità dei singoli dipartimenti. Tale disciplina si applica fino al collocamento fuori ruolo, previsto dalle normative vigenti. Con l’inizio dell’Anno Accademico 2002/2003 entreranno in vigore le norme di cui al presente punto”. <br />
Con provvedimento del 30 gennaio 2003, impugnato in primo grado, il Direttore Generale ha disposto la cessazione dalle funzioni assistenziali con effetto dal 1° febbraio 2003, ai sensi dell’art. 15 – nonies, comma 2, del D. Lvo 19 giugno 1999, n. 229, pur in mancanza di apposita stipulazione dell’accordo attuativo.<br />
Più nel dettaglio, all’adozione di tale provvedimento il Direttore Generale è pervenuto, stando alla tesi difensiva sostenuta dall’Azienda, sull’assunto secondo cui, a seguito della formalizzazione della richiesta di intesa, trasmessa con raccomandata del 23 dicembre 2002 e poi reiterata, avente ad oggetto il “disciplinare per lo svolgimento della attività assistenziali residue connesse con la didattica e la ricerca da parte del personale universitario cessato per raggiunti limiti di età dalle attività assistenziali ordinarie”, si sarebbe raggiunta l’intesa ancorché per comportamento concludente del Rettore; circostanza, questa, asseritamene confortata dall’ulteriore silenzio serbato dal Rettore a fronte della nota con la quale l’Azienda sanitaria, in data 17 gennaio 2003, ha manifestato la presa d’atto del consenso ritenuto implicitamente rappresentato dallo stesso Rettore sul disciplinare inviatogli.<br />
Ciò posto, il Collegio, salva la prospettabilità in altra sede di eventuali forme di responsabilità del Rettore ricollegabili alla condotta omissiva ripetutamente posta in essere, ritiene di dover disattendere le argomentazioni con cui la difesa dell’Azienda appellante ha sostenuto che l’intesa si sarebbe perfezionata per effetto di un complessivo comportamento significativo e concludente dello stesso Rettore.<br />
Come rimarcato dal primo Giudice, “lo strumento dell’intesa – che costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione (nella specie tra lo Stato e le Regioni) – si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto sottoposto ad intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo. E’ pur vero che tale forma di partecipazione, proprio in quanto ispirata a esigenze di leale cooperazione, non deve condurre a situazioni paralizzanti né tradursi in una lesione del principio di buon andamento dell’amministrazione, quale quella che si verrebbe a determinare ove il procedimento non dovesse concludersi entro termini ragionevoli. Ma questo giusto rilievo – se rende certamente auspicabile la previsione da parte del legislatore, nelle ipotesi di intesa, di termini certi per la conclusione del procedimento, nonché di meccanismi sostitutivi destinati a superare eventuali atteggiamenti ostruzionistici – non può, d’altro canto, giustificare, in assenza di tali termini e di tali meccanismi, da parte della competente Autorità tenuta a pronunciarsi sulla proposta, un declassamento dell’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva non vincolante” (Corte cost., nn. 747/1988; 351/1991).<br />
In assenza, quindi, di una previsione normativa che assegni al silenzio serbato da una delle Autorità tra cui l’intesa deve formarsi il significato di assenso sulla proposta formulata dall’altra, deve ritenersi che, ferme si ribadisce le possibili responsabilità connesse a quell’atteggiamento omissivo, il solo strumento giuridico azionabile nel tentativo di ovviare alle inerzie in cui incorra l’Amministrazione tenuta a manifestare il consenso sia quello del silenzio rifiuto secondo le sue tipiche e rituali formalità che consentono di acclarare l’inattività e di sanzionare l’inadempimento, a termini del novellato art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
E non vi è dubbio che le esposte coordinate ermeneutiche debbano applicarsi al caso di specie atteso che, a prescindere dalla questione relativa alla applicabilità del termine di quindici giorni all’intesa di cui si tratta, nonché da quella afferente la natura sollecitatoria o perentoria dello stesso, manca la espressa previsione di meccanismi sostitutivi destinati a superare gli atteggiamenti ostruzionistici posti in essere da una delle Autorità chiamate a perfezionare l’intesa; sicché non restava che azionare il rimedio di cui al citato art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Alla stregua delle ragioni esposte va dunque respinto il ricorso.<br />
Spese compensate.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso.<br />
Spese compensate</p>
<p>Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio GIOVANNINI				Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI					Consigliere<br />	<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI				Consigliere<br />	<br />
Roberto GAROFOLI					Consigliere Est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-414/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-414/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.414</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione – coltivazione di cava – autorizzazione rilasciata nonostante il parere negativo espresso in sede di Conferenza di Servizi – istanza cautelare di comitato controinteressaato &#8211; accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2313 del 21 maggio 2004 R E P U B B</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-414/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-414/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – coltivazione di cava – autorizzazione rilasciata nonostante il parere negativo espresso in sede di Conferenza di Servizi – istanza cautelare di comitato  controinteressaato  &#8211;  accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/5/4077/g">Ordinanza n. 2313 del 21 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A  I T A L I A N A<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione </b></p>
<p>Reg. Ord. n. 414/04<br />
Reg. Gen. n. 265/04</p>
<p>composto dai Signori:<br />
&#8211; Alfredo GOMEZ de AYALA &#8211; Presidente<br />
&#8211; Bernardo BAGLIETTO &#8211; Primo Referendario, estensore<br />
&#8211; Paolo PERUGGIA &#8211; Primo Referendario<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2004</p>
<p>Visto l’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;</p>
<p>Visto il ricorso n. 265/04 proposto da <b>BAILO Renzo</b>, in proprio e quale presidente del <b>COMITATO AMBIENTE E TERRITORIO BORGO REVEL</b>, <b>SALZA Maurilio, CASA Stefania, MOSSINO Mauro, ALBUS Gianfranco, TORRESIN Renzo</b>, rappresentati e difesi dal prof. avv. Paolo Scaparone e dall’avv. Cinzia Picco, elettivamente domiciliati in Torino, Via san Francesco d’Assisi, 14 presso lo studio degli stessi;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di VEROLENGO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Claudio Dal Piaz, presso il cui studio domicilia in Torino, via Sant’Agostino,12;<br />
e nei confronti<br />
dell’impresa <b>PIEMONTE SCAVI s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore Franco Ulla, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Carozzo, presso il cui studio domicilia in Torino, via Amedeo Avogadro, 26;</p>
<p>per l’annullamento,<br />previa sospensione dell’esecuzione,<br />
dell’autorizzazione alla coltivazione di cava rilasciata alla Piemonte Scavi s.r.l. dal responsabile del settore edilizia ed urbanistica e della Materia inerente le miniere cave e torbiere nella persona dell’Assessore delegato all’edilizia 4/12/2003 n. 2;</p>
<p>della deliberazione della Giunta Comunale di Verolengo 21/11/2003 n. 85 con cui sono state attribuite funzioni di gestione all’Assessore in attuazione dell’art. 53 co. 23 l. 338/2000, nel testo modificato dall’art. 29 co. 4 l. n. 448/2001;</p>
<p>della deliberazione del Consiglio Comunale di Verolengo 19/2/2003 n. 1 con cui è stata approvata la bozza per la coltivazione di cava in Borgo Revel;<br />
di tutti gli altri atti comunque connessi del procedimento<br />
nonché per il risarcimento del danno</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verolengo e della controinteressata Piemonte Scavi srl.;</p>
<p>Udito il relatore, Primo Referendario Bernardo Baglietto e uditi, altresì, per le parti l’avv. prof. Paolo Scaparone, l’avv. Cristina Roggia in sostituzione dell’avv. prof. Claudio Dal Piaz e l’avv. Alessandra Carozzo;</p>
<p>Ritenuto che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile richiesto dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21.7.2000, n. 205.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione &#8211; accoglie<br />
la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Torino, 10 marzo 2004.</p>
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