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	<title>10/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.1029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2020-n-1029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2020-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.1029</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore; PARTI: (Rosa P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, c. Comune di Minturno non costituito in giudizio) La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità  di apporti partecipativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2020-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2020-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.1029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Rosa P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, c. Comune di Minturno non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità  di apporti partecipativi dei soggetti interessati .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia &#8211; abusi edilizi &#8211; totale o parziale difformità  delle opere realizzate &#8211; accertamento &#8211; competenza della p.A. &#8211; normativa di riferimento &#8211; artt. 31 e 34 DPR 380/2001.<br /> <br /> 2.- Procedimento amministrativo &#8211; L. n. 241/1990 &#8211; garanzie e partecipazione procedimentali &#8211; abusi edilizi &#8211; vanno escluse.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Spetta all&#8217;Amministrazione accertare la totale o parziale difformità  delle opere realizzate rispetto a quelle legittimamene assentite, sicchè non può affermarsi che la demolizione debba essere sempre ordinata in parte qua, ossia in relazione alle opere eccedenti rispetto a quanto legittimamente assentito: ciò, infatti, risulta in contrasto con quanto disposto dagli artt. 31 e 34 del d.p.r. n. 380/2001.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità  di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della relativa domanda. Ciò anche in applicazione dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l&#8217;Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/02/2020<br /> <strong>N. 01029/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03170/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3170 del 2014, proposto da Rosa P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, n. 47;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Minturno non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 726/2013, resa tra le parti, concernente diniego del permesso di costruire in sanatoria e conseguente ordine di demolizione delle opere eseguite.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per le parti l&#8217;avvocato Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio, Sezione staccata di Latina, l&#8217;odierna appellante invocava l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza n. 48 del 12 ottobre 2007, recante diniego di permesso di costruire a sanatoria e conseguente ordine di demolizione delle opere eseguite.<br /> 2. Il primo giudice respingeva il ricorso, ponendo in luce, da un lato, come la ricorrente non avesse dato la prova del completamento funzionale delle opere oggetto dell&#8217;istanza di condono alla data del 31 marzo 2003; dall&#8217;altro, come anche l&#8217;ordine di demolizione fosse immune dalle censure prospettate dalla ricorrente.<br /> 3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l&#8217;originaria ricorrente, lamentandone l&#8217;erroneità  per le seguenti ragioni: a) essendo il deposito giÃ  tramezzato, e dotato di finestrature, nonchè dotato della &#8221;predisposizione degli allacci agli impianti tecnologici di servizio&#8221;, non sarebbe coretto affermare che il cambio di destinazione d&#8217;uso della porzione di immobile originariamente destinata a deposito non fosse stata funzionalmente ultimata alla data del 31/03/2003. Ciò in forza della natura mista (parte abitazione e parte deposito) del fabbricato originariamente assentito con le concessioni edilizia n. 171 datata 04/12/1995 e n. 17 datata 19/01/2001 e della circostanza che, essendo giÃ  l&#8217;originario fabbricato dotato di allacci alla fognatura, ed essendo il deposito giÃ  tramezzato e dotato di aperture alle data del 31/03/2003, il medesimo sarebbe stato perfettamente ammissibile a condono; b) in subordine non potrebbe, comunque, negarsi l&#8217;ammissibilità  del condono per le opere strutturali realizzate in relazione al medesimo in difformità  dalle concessioni edilizie 04/12/1995, n. 171, e 19/01/2001, n. 17. Non si sarebbe, quindi, potuta negare la sanatoria per le opere strutturali realizzate prima del 31 marzo 2003 (aumento di volume del sottotetto di soli mc 14) diverse dalla tamponatura realizzata nel 2007; c) in ulteriore subordine il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordine di demolizione totale del manufatto. Ciò in quanto l&#8217;ordine di demolizione sarebbe un atto vincolato solo per le opere abusive e non potrebbe essere disposto per le opere realizzate in forza delle concessioni edilizie 04/12/1995, n. 171, e 19/01/2001, n. 17; d) il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato che non avrebbe motivato in relazione alla memoria depositata all&#8217;indomani dell&#8217;avviso ex art. 10-bis, l. 241/1990.<br /> 4. L&#8217;appello è infondato e non può essere accolto.<br /> 4.1. Quanto alla prima censura è evidente che la realizzazione delle opere funzionali al mutamento di destinazione d&#8217;uso di parte dell&#8217;immobile destinato precedentemente a deposito non fosse stata completata all&#8217;epoca di presentazione della domanda di condono ed in ogni caso al termine ultimo richiesto dall&#8217;art. 32, d.l. 269/2003, per fruire dell&#8217;istanza di condono. Ciò si evince in modo sufficientemente chiaro dalla relazione comunale del 1 agosto 2003, ove si descrive uno stato di fatto che non rappresenta la presenza di quelle opere che tipicamente caratterizzano una civile abitazione.<br /> 4.2. Del pari infondata è la seconda doglianza che invoca una condonabilità  delle opere strutturali comportanti un aumento di volume di mc 14, che non può essere condivisa in ragione della loro non scorporabilità  rispetto al contenuto dell&#8217;istanza di condono.<br /> 4.3. Del pari infondata risulta la terza doglianza atteso che spetta all&#8217;amministrazione accertare la totale o parziale difformità  delle opere realizzate rispetto a quelle legittimamene assentite, sicchè non può affermarsi che la demolizione debba essere sempre ordinata in parte qua, ossia in relazione alle opere eccedenti rispetto a quanto legittimamente assentito. Ciò, infatti, risulta in contrasto con quanto disposto dagli artt. 31 e 34 del d.p.r. n. 380/2001. Nella fattispecie, inoltre, è emerso che le opere abusive realizzate tendevano alla realizzazione di un&#8217;opera diversa da quella prevista dall&#8217;atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione (cfr. <em>ex plurimis</em>, Cons. St., Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104), sicchè l&#8217;ordine di demolizione risulta correttamente adottato.<br /> 4.4. Quanto, infine, all&#8217;ultima censura contenuta nell&#8217;odierno gravame deve rilevarsi che questo Consiglio con giurisprudenza oramai consolidata (cfr. <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato Sez. IV, 22/07/2019, n. 5122) ha definito i limiti di partecipazione dell&#8217;interessato ai procedimenti inerenti agli abusi edilizi, tanto da affermare che: &#8220;<em>La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità  di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della relativa domanda. Ciò anche in applicazione dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l&#8217;Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati</em>&#8220;. Ciò a maggior ragione impedisce di attribuire alcun rilievo al paventato difetto di motivazione del diniego di sanatoria in relazione alla memoria depositata dall&#8217;appellante in data 10 agosto 2007.<br /> 5. Il presente gravame deve, quindi, essere respinto. Non deve farsi luogo alla disciplina sulle spese in mancanza di costituzione di parte appellata.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Nulla spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.617</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-2-2020-n-617/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-2-2020-n-617/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.617</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore; PARTI: OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Lucio de Luca di Melpignano e Federico Maria de Luca di Melpignano contro &#8211; ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-2-2020-n-617/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.617</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-2-2020-n-617/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.617</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore; PARTI: OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Lucio de Luca di Melpignano e Federico Maria de Luca di Melpignano contro &#8211; ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;  &#8211; COMUNE DI ERCOLANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Nicola Mainelli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Luigi Rispoli</span></p>
<hr />
<p>l silenzio-assenso, previsto dall&#8217;art. 13, commi 1 e 4, l. n. 394 del 1991, sulle richieste di nulla osta agli enti gestori dei parchi, non è stato implicitamente abrogato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005, che ha sostituito il testo dell&#8217;art. 20 l. n. 241 del 1990 al comma 4.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Ambiente e territorio- silenzio- assenso &#8211; art. 13, commi 1 e 4, l. n. 394/1991- abrogazione implicita &#8211; va esclusa &#8211; atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico- art. 20 L. n. 241/1990 -non si applica.</p>
<p> 2.Procedimento amministrativo- silenzio assenso ex. art. 20 comma 4 l. n. 241 del 1990- eccezioni alla operatività  del silenzio assenso &#8211; riferibilità  alle sole disposizioni del novellato art. 20 della L. n. 241/1990 &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Il silenzio-assenso, previsto dall&#8217;art. 13, commi 1 e 4, l. n. 394 del 1991, sulle richieste di nulla osta agli enti gestori dei parchi, non è stato implicitamente abrogato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005, che ha sostituito il testo dell&#8217;art. 20 l. n. 241 del 1990 stabilendo, al comma 4, che la nuova disciplina del silenzio assenso non si applicasse agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.</p>
<p> 2. L&#8217;art. 20 comma 4 l. n. 241 del 1990 è chiaro nel riferire l&#8217;eccezione all&#8217;operatività  del silenzio assenso (con riferimento agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, paesaggistico e l&#8217;ambiente) solo alle &quot;disposizioni del presente articolo&quot;, escludendo pertanto le ipotesi di silenzio assenso previste da disposizioni precedenti come quella di cui all&#8217;art. 13 l. n. 394 del 1991. Rispetto a tale ipotesi di silenzio assenso deve, dunque, ritenersi che il nuovo testo dell&#8217;art. 20 l. n. 241 del 1990 nulla abbia innovato. Tale conclusione è in linea con la ratio della riforma della l. n. 241 del 1990 (introdotta con la I. n. 8o del 2005) che è stata quella di ampliare l&#8217;istituto del silenzio assenso: sarebbe, pertanto, irragionevole ritenere che tale generalizzazione abbia comportato un effetto abrogante su norme che tale istituto giÃ  prevedevano.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 10/02/2020 </p>
<p style="text-align: justify;">N. 00617/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00116/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso n. 116/2016 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto da: <br /> ACCARDO DOMENICA, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Lucio de Luca di Melpignano e Federico Maria de Luca di Melpignano, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, alla Via Cesario Console, n. 3 e domicilio digitale, come da p.e.c.: luciodeluca@avvocatinapoli.legalmail.it ; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge; <br /> &#8211; COMUNE DI ERCOLANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Nicola Mainelli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Luigi Rispoli, in Napoli, alla P. zza Trieste e Trento, n. 48 e domicilio digitale, come da p.e.c.: nicolamainelli.avvocatinapoli@legalmail.it;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto al ricorso introduttivo: </p>
<p style="text-align: justify;">a) del parere negativo ex art. 32, L. 47/1985 reso con nota del Direttore Generale in data 23.10.2015, prot. 5083, in relazione alla &#8220;richiesta inviata dal Comune di Ercolano in data 4.3.2015, prot. 760&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) di ogni altro atto anteriore, connesso o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10, L. 241/90 recante il &#8220;preavviso&#8221; di parere negativo, in data 11 agosto 2015, prot. 4159;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto ai motivi aggiunti, notificati il 26.02.2016 e depositati il 14.03.2016:</p>
<p style="text-align: justify;">a) del provvedimento del dirigente &#8220;Settore Pianificazione Urbanistica &#8211; Ufficio Condono&#8221;, in data 9.2.2016, prot. n. 6435 di &#8220;rigetto&#8221; dell&#8217;istanza di condono edilizio ex L. 724/04 acquisito al protocollo comunale sotto il numero 10654/1995;</p>
<p style="text-align: justify;">b) di ogni altro atto anteriore, connesso e consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso con i relativi allegati ed i motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le produzioni delle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti tutti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi &#8211; Relatore alla pubblica udienza del 14 gennaio 2020 il dott. Vincenzo Cernese &#8211; i difensori delle parti come da verbale di udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 16.12.2015 e depositato l&#8217;11.01.2016, Accardo Domenica &#8211; nella dedotta qualità  di proprietaria di un piccolo immobile (2 vani ed accessori) nel Comune di Ercolano, alla Via Viuolo, 47 &#8211; riferisce, in fatto, che: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; detto immobile le è pervenuto giusta atto di donazione della nuda proprietà  da parte della madre M.G.M., in virtà¹ di atto notarile del 9.12.1993 e successivo consolidamento dell&#8217;usufrutto a seguito del decesso della madre avvenuto in data 20.6.2006;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la madre, M.G.M. ed il defunto marito A.A. &#8211; entrambi coltivatori diretti &#8211; avevano realizzato tale costruzione senza alcun titolo autorizzativo nel 1993 ed, a seguito del decesso del marito, M.G.M. presentava istanza di condono edilizio ex L. 724/94, acquisito al protocollo del Comune di Ercolano in data 27.2.1995, sotto il n. 10654;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dopo 20 anni il Comune di Ercolano trasmetteva la menzionata istanza di condono alla Soprintendenza BB.AA.PP. di Napoli e Provincia per il parere di competenza ex art. 32 L. 47/85 e succ. mod., che veniva reso in senso favorevole al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica con provvedimento 1.4.2015, prot. 1469;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; pertanto il Comune di Ercolano, con provvedimento dirigenziale 31 luglio 2015, prot. 38341, rilasciava l&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 59 alla ricorrente Domenica Accardo (nelle more divenuta vedova di R.A.) in ragione della conformità  dell&#8217;opera al Piano Territoriale Paesistico dell&#8217;area vesuviana, approvato con Decreto del Ministro per i BB.CC.AA. del 4.7.2002 ed al &quot;Piano per la Valutazione della Compatibilità  Paesistica degli interventi oggetto di istanza di condono ex L. 47/85 e 724/94&quot;, di cui al &quot;Protocollo di Intesa&quot; 25 luglio 2001 intercorso tra la Regione Campania e la Soprintendenza napoletana, redatto ai sensi dell&#8217;art. 23 del P.T.P. e sottoscritto in data 13.2.2013 dalla Direzione Regionale del MIBACT e dal Comune di Ercolano.</p>
<p style="text-align: justify;">Date tali premesse preso atto che l&#8217;Ente Parco Nazionale del Vesuvio, su richiesta del Comune di Ercolano in data 4 marzo 2015 prot. 76o (la cui Commissione per il Paesaggio aveva giÃ  espresso parere paesistico-ambientale favorevole in data 6.2.2015, in quanto &quot;l&#8217;intervento non costituisce limitazione per la panoramica del sito ed è conforme, altresì¬ ai sensi dell&#8217;art. 11 delle Norme Tecniche del Piano di Valutazione&quot;), con nota del Direttore Generale in data 23 ottobre 2015, prot. 5083, aveva comunicato il parere negativo al rilascio dell&#8217;autorizzazione edilizia in sanatoria ex L. 724/94 per l&#8217;intervento in questione, Domenica Accardo, nella spiegata qualità  propone la formale impugnativa in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo che il Comune di Ercolano, acquisito il parere negativo dell&#8217;Ente Parco prot. 5083/2015, con provvedimento in data 9.2.2016, prot. 6435, aveva rigettato l&#8217;istanza di condono presentata ai sensi della legge 724/1994, parte ricorrente, con i motivi aggiunti in epigrafe ha impugnato anche il predetto provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio l&#8217;Ente Parco Nazionale del Vesuvio chiedendo il rigetto del ricorso, sì¬ come infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha resistito in giudizio anche il Comune di Ercolano chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, sì¬ come inammissibili ed infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2020, il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, sono stati ritenuti in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente il difensore della ricorrente ha dichiarato la persistenza dell&#8217;interesse alla decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">In rito va esaminata l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva (con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio), sollevata dal resistente Comune di Ercolano.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto quest&#8217;ultimo sostiene che, in ragione della sopravvenienza della pronuncia della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, giusta sentenza n. 17/2016, pubblicata in data 27/6/2016 &#8211; con cui in merito alla questione circa la validità  o meno del parere negativo definitivo censurato, si è statuito la perdurante vigenza della rubricata previsione normativa di cui al cit. art. 13 L n. 394/91- rispetto al diniego adottato, il censurato provvedimento di rigetto di istanza di condono edilizio si poneva come atto dovuto .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione va disattesa, in uno alla richiesta di estromissione dal giudizio, sol si consideri che parte ha domandato non solo l&#8217;annullamento del parere negativo dell&#8217;Ente Parco, ma anche del conseguente diniego di condono ex lege 724/1994 da parte del resistente Comune, mentre l&#8217;addotta circostanza che quest&#8217;ultimo abbia un contenuto vincolato al parere dell&#8217;Ente Parco, non esclude che trattasi di un provvedimento costitutivo con il quale viene doverosamente valutata un&#8217;istanza del privato. L&#8217;eccezione invero trasferisce in punto di legittimazione quella che è in sostanza una questione di merito, e non può trovare accoglimento. </p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, nel merito, a sostegno del predetto ricorso, vengono dedotti i seguenti profili:</p>
<p style="text-align: justify;">I.- Violazione dell&#8217;art. 13 della L. 6.12.1991 N&#8221; 394, nonchè la violazione dell&#8217;art. 3 del Regolamento dell&#8217;Ente Parco, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 40 del 21.4.1998, nonchè l&#8217;eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">II.- Violazione dell&#8217;art. 2, co. 4, e dell&#8217;art. 3, commi 1 e 5, del Regolamento dell&#8217;ente Parco e violazione del giusto procedimento di legge, non intendendosi come il Direttore dell&#8217;Ente possa aver espresso parere negativo, senza avere acquisito il &#8220;parere motivato&#8221;, espresso a maggioranza semplice, della &#8220;Commissione Tecnica Consultiva&#8221;, cui compete l&#8217;istruttoria della pratica (art. 3, co. 5).</p>
<p style="text-align: justify;">III.- Violazione del giusto procedimento di legge ed eccesso di potere, essendo la &quot;mini-costruzione&quot; (2 vani ed accessori) stata realizzata dai defunti genitori della ricorrente Accardo &#8211; coltivatori diretti al pari dell&#8217;attuale ricorrente &#8211; in epoca precedente all&#8217;entrata in vigore della legge quadro sulle aree protette e, quindi, ben prima dell&#8217;entrata in vigore del Piano del Parco del Vesuvio, approvato con delibera del Consiglio Regionale della Campania pubblicato sul B.U.R.C. del 27.1.2010. n. 9, per modo che sarebbe del tutto iniquo applicare una normativa sopravvenuta, a distanza di venti anni dalla richiesta, nonostante il parere favorevole della competente Soprintendenza BB.AA.PP., allorquando, cioè, si sarebbe consolidato un legittimo affidamento da parte del proprietario.</p>
<p style="text-align: justify;">IV.- Violazione degli artt. 3 e 13 L. 7.8.1990, n. 241, nonchè eccesso di potere (per difetto di interesse pubblico e carenza di motivazione, in quanto il ritardo ventennale con cui è stato emesso il provvedimento impugnato, alla stregua di consolidata giurisprudenza, non può prescindere da una puntuale motivazione sulle ragioni di pubblico interesse per le quali l&#8217;interesse del privato &#8211; che su quel ritardo ha visto consolidarsi una posizione di legittimo affidamento alla conservazione dell&#8217;opera &#8211; debba cedere il passo.</p>
<p style="text-align: justify;">V. &#8211; Violazione dell&#8217;art. 10 bis, L. 7.8.1990, n. 241, come mod., dall&#8217;art. 9, co.3, L. 180/2011, parimenti illegittimo è il &quot;preavviso di parere negativo&quot; ex art. 10 bis L. 241/90, comunicato dall&#8217;Ente Parco con nota in data 11.8.2015 essendo viziato dagli stessi motivi innanzi esposti in relazione al &quot;parere negativo definitivo&quot;. </p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato in relazione alla prima censura, che assume valenza assorbente rispetto a tutte le altre, nei termini di cui appresso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale censura si deduce la violazione dell&#8217;art. 13 della L. 6.12.1991 N&#8221; 394, nonchè la violazione dell&#8217;art. 3 del Regolamento dell&#8217;Ente Parco, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 40 del 21.4.1998, al riguardo rilevandosi che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 13, co. 1, della legge quadro sulle aree protette 394/1991, recita testualmente: &quot;il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all&#8217;interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell&#8217;Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità  tra le disposizioni del piano e del regolamento e l&#8217;intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in senso conforme l&#8217;art. 3, co. 5 e 6, del Regolamento del Parco del Vesuvio precisa: &quot;Il Direttore esamina i procedimenti per il rilascio del nulla osta istruiti dalla Commissione tecnica consultiva, e decide entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di produzione della istanza ove non vi sia stata richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa; in caso di tale richiesta il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di produzione della documentazione e/o dei chiarimenti. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della istanza, senza adozione di alcuna decisione da parte del Direttore, l&#8217;istanza si considera accolta&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ed il co. 7 di detto art. 3 precisa ulteriormente: &quot;Quando la Commissione ritiene di non poter esprimere il parere su di una istanza, per la particolare complessità  ed eccezionalità  della questione, rimette gli atti, con decisione e relazione motivata, al Direttore che propone, con urgenza, la questione al Presidente dell&#8217;Ente per la convocazione del Consiglio direttivo per l&#8217;esame dell&#8217;istanza. In tale ipotesi non viene nè interrotto, nè sospeso il termine di sessanta giorni per la forma-zione del silenzio assenso&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella fattispecie in esame il Comune di Ercolano ha chiesto all&#8217;Ente Parco il parere di competenza ex art. 32 L. 47/85 con nota in data 4 marzo 2015, prot. 760, mentre il Direttore dell&#8217;Ente Parco, &quot;esaminata la documentazione allegata alla nota di trasmissione &#8230; visto il Regolamento dell&#8217;Ente Parco &#8230; ha comunicato il parere negativo al rilascio del titolo edilizio in sanatoria&quot; per l&#8217;immobile in questione, con nota in data 29 ottobre 2015, prot. 5083, ben oltre, quindi, il termine perentorio di 60 giorni prescritto dall&#8217;art. 13, co. 1, L. 394/1991 e ribadito dall&#8217;art. 3, co. 5, 6 e 7 del Regolamento dell&#8217;Ente; che si tratti di termine perentorio è fuori di dubbio in quanto la normativa richiamata prevede espressamente la formazione del silenzio assenso e l&#8217;istanza intesa ad ottenere il N.O.&quot; si considera accolta&quot; (art. 3, co. 6 e 7, Reg. cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">La prospettazione di parte ricorrente è condivisibile, nei termini di cui appresso.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura inerisce alla sopravvivenza della fattispecie speciale di silenzio-assenso prevista dall&#8217;art. 13 1. n. 394 del 1991 (c.d. legge speciale sui parchi), pur dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 20 della legge 241/90 che, nel generalizzare le ipotesi di silenzio assenso relativamente a tutti gli atti ampliativi della sfera giuridica del privato ha, perà² escluso, al comma 4, la materia culturale e paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione è stata risolta con la sentenza del Consiglio di Stato ad. plen., 27/07/2016, n.17, statuendo che: &lt;&lt; Il silenzio-assenso, previsto dall&#8217;art. 13, commi 1 e 4, l. n. 394 del 1991, sulle richieste di nulla osta agli enti gestori dei parchi, non è stato implicitamente abrogato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005, che ha sostituito il testo dell&#8217;art. 20 l. n. 241 del 1990 stabilendo, al comma 4, che la nuova disciplina del silenzio assenso non si applicasse agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico &gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, con la citata sentenza l&#8217;adunanza plenaria ha rilevato che nella giurisprudenza costituzionale non si rinviene una indicazione in senso preclusivo alla possibilità  per il legislatore ordinario statale di prevedere il silenzio-assenso anche in materia ambientale, purchè nei limiti chiariti nelle pronunce della stessa Corte costituzionale, laddove, cioè, si tratti di valutazioni con tasso di discrezionalità  non elevatissimo; e neppure la giurisprudenza comunitaria ha fornito indicazioni preclusive in tal senso, mentre con la 10.6.2004 n. 87 ha affermato soltanto la necessità  dell&#8217;istruttoria approfondita su dette problematiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia poichè il nulla osta dell&#8217;Ente parco di cui all&#8217;art. 13 l. n. 394 del 1991 ha ad oggetto la previa verifica di conformità  dell&#8217;intervento con le disposizioni del piano per il parco e del regolamento del parco e non sottende un giudizio tecnico-discrezionale autonomo e distinto da quello giÃ  dettagliatamente fatto e reso noto, seppure in via generale, mediante i rammentati strumenti, la previsione del silenzio assenso in caso di inerzia dell&#8217;Ente parco non fa venir meno la cura concreta dell&#8217;interesse ambientale e non configura un sistema che sovverte i principi fondamentali rammentati dalla Corte costituzionale volti a perimetrare il silenzio-assenso in materia ambientale solo in presenza di valutazioni con elevato tasso di discrezionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto il dictum della Plenaria va condiviso limitatamente alla presente fattispecie ed agli effetti dell&#8217;accoglimento del ricorso in esame, in cui deve ritenersi formato il silenzio assenso .</p>
<p style="text-align: justify;">Non merita pertanto condivisione la difesa della resistente amministrazione, che fa riferimento alla posizione giurisprudenziale anteriore alla citata adunanza plenaria- v. per tutti Consiglio di Stato nella sentenza n. 5188 del 28 ottobre 2013 , a mente della quale si applica l&#8217;art. 20 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 80/2005, ovvero una disposizione che esclude la possibilità  di provvedimento tacito favorevole per gli atti e procedimenti riguardanti tra l&#8217;altro il patrimonio culturale e paesaggistico, l&#8217;ambiente. </p>
<p style="text-align: justify;">La presente controversia deve perà² essere risolta tenendo conto dell&#8217;insegnamento della Plenaria successivamente intervenuta.</p>
<p style="text-align: justify;">A ragione rileva parte ricorrente che costituisce ius receptum &#8211; giÃ  prima dell&#8217;avvento della citata sentenza della Plenaria &#8211; l&#8217;insegnamento giurisprudenziale secondo cui: &lt;&lt; L&#8217;art. 20 comma 4 1. n. 241 del 1990 è chiaro nel riferire l&#8217;eccezione all&#8217;operatività  del silenzio assenso (con riferimento agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, paesaggistico e l&#8217;ambiente) solo alle &quot;disposizioni del presente articolo&quot;, escludendo pertanto le ipotesi di silenzio assenso previste, anche nell&#8217;ambito di procedimenti dello stesso tipo di quelli richiamati, da disposizioni precedenti, come appunto quella di cui all&#8217;art. 13 1. n. 394 del 1991. Rispetto a tale ipotesi di silenzio assenso deve, dunque, ritenersi che il nuovo testo dell&#8217;art. 20 1. n. 241 del 1990 nulla abbia innovato. Tale conclusione è in linea con la ratio della riforma della 1. n. 241 del 1990 (introdotta con la I. n. 8o del 2005) che è stata quella di ampliare l&#8217;istituto del silenzio assenso: sarebbe, pertanto, irragionevole ritenere che tale generalizzazione abbia comportato un effetto abrogante su norme che tale istituto giÃ  prevedevano &gt;&gt; (Cons. Stato, sez. 6a, 17.6.2014, n. 3047; id. Sez. 4a, 28.10.2013 n. 5188; id. Sez. 6a, 29.12.2008 n. 6591; Tar Lazio, Latina, Sez. 1a, 3.3.2010 n. 203; Tar Puglia Bari, Sez. 2a, 14.1.2010 n. 53).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, la violazione del termine perentorio di 60 giorni prescritto dal cit. art. 13 della Legge quadro sulle aree protette (e ribadito dal cit. art. 3 del Regolamento dell&#8217;Ente Parco) comporta la conseguenza che &#8220;il nulla osta si intende rilasciato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, l&#8217;accoglimento della presente censura, che soddisfa pienamente l&#8217;interesse di parte ricorrente comporta l&#8217;assorbimento di tutte le altre; invero a motivo della intempestività  dell&#8217;espressione del parere recato dall&#8217;impugnata nota del Direttore Generale in data 23.10.2015, prot. 5083 &#8211; per essersi giÃ  formato il silenzio-assenso sulla richiesta del Comune il ricorso introduttivo si appalesa fondato e va, quindi, accolto con il conseguente annullamento del citato parere. A fronte del provvedimento tacito positivo unica possibilità  dell&#8217;Ente Parco sarebbe stata quella di adottare atti di autotutela, nei termini di cui all&#8217;art 21 nonies legge 241/90, il che non risulta effettuato .</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi aggiunti &#8211; con i quali viene impugnato il provvedimento di diniego di condono emanato dal Comune di Ercolano in conseguenza del parere negativo vincolante dell&#8217;Ente Parco deducendo, per invalidità  derivata, i medesimi vizi giÃ  fatti valere col ricorso introduttivo &#8211; sono anch&#8217;essi fondati e vanno quindi accolti con il conseguente annullamento del provvedimento del dirigente &#8220;Settore Pianificazione Urbanistica &#8211; Ufficio Condono&#8221; del Comune di Ercolano, in data 9.2.2016, prot. n. 6435 di &#8220;rigetto&#8221; dell&#8217;istanza di condono ex art. 32, L. 47/1985.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero dal provvedimento gravato con motivi aggiunti non traspare alcun ulteriore motivo di diniego del provvedimento favorevole. </p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico dell&#8217;Ente Parco, che ha adottato la decisione sostanzialmente determinante anche per le determinazioni comunali, mentre sussistono giusti motivi per dichiararle integralmente compensate nei confronti del resistente Comune che si è limitato a recepire il parere negativo dell&#8217;Ente parco. .</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 116/2016 R.G.), proposto da Accardo Domenica, così¬ dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">a) accoglie il ricorso introduttivo, nei sensi di cui in motivazione, e, per l&#8217;effetto, annulla la nota del Direttore Generale dell&#8217;Ente Parco Nazionale del Vesuvio prot. 5083 del 23.10.2015, recante parere negativo ex art. 32, L. 47/1985;</p>
<p style="text-align: justify;">b) accoglie i motivi aggiunti e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento del dirigente &#8220;Settore Pianificazione Urbanistica &#8211; Ufficio Condono&#8221; del Comune di Ercolano, in data 9.2.2016, prot. n. 6435 di &#8220;rigetto&#8221; dell&#8217;istanza di condono edilizio, con salvezza per gli ulteriori provvedimenti;</p>
<p style="text-align: justify;">c) condanna l&#8217;Ente Parco Nazionale del Vesuvio al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad oneri accessori come per legge ed al rimborso del contributo unificato, se effettivamente assolto, mentre le dichiara integralmente compensate nei confronti dell&#8217;intimato Comune .</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pappalardo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Da Assegnare Magistrato, Consigliere</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-2-2020-n-617/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.617</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.281</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-2-2020-n-281/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-2-2020-n-281/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-2-2020-n-281/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.281</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: Systema Ambiente S.p.A. rapp. avv.ti F. Bellocchio, G.Ciampoli e A. Cappellini c. Città  Metropolitana di Milano rapp. avv.ti M. Ferrari, N. M. Gabigliani e A. Zimmitti e c. Regione Lombardia rapp. avv.to V. Fidani e nei confronti di Comune di Inzago non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-2-2020-n-281/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.281</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: Systema Ambiente S.p.A. rapp. avv.ti F. Bellocchio, G.Ciampoli e A. Cappellini c. Città  Metropolitana di Milano rapp. avv.ti M. Ferrari, N. M. Gabigliani e A. Zimmitti e c. Regione Lombardia rapp. avv.to V. Fidani e nei confronti di Comune di Inzago non costituito.</span></p>
<hr />
<p>La scelta di un criterio di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti non vincola l&#8217;amministrazione a utilizzare il medesimo criterio anche nel futuro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente e territorio &#8211; V.I.A. &#8211; Smaltimento rifiuti &#8211; Impianto di smaltimento &#8211; Localizzazione &#8211; Criteri.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em> <br /> In tema di localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti, deve escludersi che l&#8217;opzione per una diversa soluzione operata in passato dallo stesso Ente imponga al medesimo un particolare vincolo per il futuro, essendo evidenti, specie in campo ambientale, le rilevanti modifiche che il trascorrere del tempo porta con sè, sia sul piano delle azioni precauzionali che di prevenzione dell&#8217;inquinamento.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-2-2020-n-281/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.281</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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