<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-2-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-2-2016/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>10/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/10-2-2016/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</a></p>
<p>Pres. Rel. Perozziello Il Caso SNIA e Caffaro: la non configurabilità di una scissione distrattiva e i risvolti in materia ambientale Scissione – Trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica – Scissione distrattiva &#8211; Non configurabile Nell’ambito di una fattispecie legale di scissione non è configurabile un indebito “trasferimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rel. Perozziello</span></p>
<hr />
<p>Il Caso SNIA e Caffaro: la non configurabilità di una scissione distrattiva e i risvolti in materia ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Scissione – Trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica – Scissione distrattiva &#8211; Non configurabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nell’ambito di una fattispecie legale di scissione non è configurabile un indebito “trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica”, giacchè nei termini concretamente proposti tale assunto finisce inevitabilmente per risolversi in una censura degli effetti tipici di qualunque operazione di scissione quale fisiologicamente caratterizzata dalla suddivisione fra due o più società di un patrimonio originariamente unitario (pur sempre sulla base di peculiari meccanismi di garanzia reputati idonei, in via generale ed astratta, ad assicurare la neutralità dell’operazione rispetto alle esigenze di tutela dei terzi) e dunque, in realtà, in una contestazione della stessa legittimità dell&#8223;istituto quale disegnato dal legislatore (nazionale e comunitario).<br />
In particolare, nell’ambito di un operazione di scissione non è configurabile un indebito “trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica”, in quanto, nei confronti dei soci, il corrispettivo della diminuzione del valore di partecipazione nella scissa è dato dalla acquisizione di una proporzionale quota di partecipazione nella beneficiaria, mentre, nei confronti dei creditori, la diminuzione della garanzia patrimoniale nei diretti confronti della scissa risulta compensata ex lege dalla responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti pregressi nella medesima misura della attribuzione ricevuta.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/?download=882">Sentenza(268575_1_MI)</a> <small>(3 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.588</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-588/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-588/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.588</a></p>
<p>Pres. Lipari, Est. Santoleri Sulla inapplicabilità dei parametri di calcolo ex D.M. 55/2014 per la liquidazione delle spese legali relative al giudizio di ottemperanza di decreti ingiuntivi Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Decreti ingiuntivi &#8211; Spese processuali – Parametri ex D.M. 55/2014 – Applicabilità – Esclusione – Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.588</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.588</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari, Est. Santoleri</span></p>
<hr />
<p>Sulla inapplicabilità dei parametri di calcolo ex D.M. 55/2014 per la liquidazione delle spese legali relative al giudizio di ottemperanza di decreti ingiuntivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Decreti ingiuntivi &#8211; Spese processuali – Parametri ex D.M. 55/2014 – Applicabilità – Esclusione – Ragioni &#8211; Conseguenze – Liquidazione alle spese in via equitativa&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudizio di ottemperanza di decreti ingiuntivi emessi dal giudice ordinario, ha natura esecutiva e si appalesa di ben minore impegno e complessità professionale rispetto all’ordinario giudizio di cognizione: ad esso non possono quindi applicarsi i parametri previsti dal D.M. per l’attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità.&nbsp;Deve dunque provvedersi alla liquidazione delle spese in via equitativa: per la quantificazione possono utilizzarsi in via analogica – anche se con le opportune correzioni, trattandosi di un processo diverso – i parametri previsti per il processo esecutivo civile (tabella 16) provvedendo alle rivalutazioni del 30% previste dal citato D.M. fino a raggiungere il valore della controversia, operando poi la riduzione del 30%, tenendo conto dalla tipologia seriale del giudizio.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;				</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00588/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 07815/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 7815 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Banca Ifis Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Flavio Lorusso, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, Via Laura Mantegazza, 24;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Azienda Sanitaria Regionale del Molise (Asrem);&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza del T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00315/2015, resa tra le parti, concernente quantificazione spese di giudizio relativo all&#8217;esecuzione dei decreti ingiuntivi esecutivi n. 152/2013 398/2013 e 838/2013 del Tribunale Ordinario di Campobasso &#8211; corresponsione somme<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 il Cons. Stefania Santoleri e udito per la parte appellante l’Avv. Francesco Racanelli su delega di Flavio Lorusso;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>			Con ricorso ex art. 112 n. 2 lett c) c.p.a. proposto dinanzi al T.A.R. Molise, la Banca IFIS S.p.A. ha chiesto al primo giudice di ordinare all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise di dare completa esecuzione ai Decreti Ingiuntivi irrevocabili n. 152/2013 — n. 398/2013 — n. 838/2013 emessi dal Tribunale Ordinario di Campobasso, corrispondendo le seguenti somme:<br />	<br />
			&#8212; € 9.209.746,03 per sorte capitale residuale;<br />	<br />
			&#8212; gli interessi a norma del Decreto Legislativo n. 231/02;<br />	<br />
			&#8211; € 74.068,62 per spese di registrazione dei titoli esecutivi.<br />	<br />
			La Banca IFIS, ha chiesto altresì la nomina di un Commissario ad acta per dare esecuzione ai giudicati in caso di ulteriore inerzia dell&#8217;Amministrazione Sanitaria debitrice, con condanna al pagamento delle spese giudiziali del procedimento di ottemperanza.<br />	<br />
			Con sentenza n. 315/2015, depositata il 23 luglio 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, ha accolto il ricorso ordinando all&#8217;Amministrazione intimata di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, entro il termine perentorio di giorni 60 decorrente dalla data di notificazione della decisione, condannando l&#8217;Amministrazione intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese relative al giudizio liquidate complessivamente in € 350,00 oltre IVA, CAP e rimborso del contributo unificato pagato.<br />	<br />
			Lamenta l’appellante che il T.A.R. Molise per una causa, avente un valore di oltre 10 milioni di euro, ha quantificato le spese giudiziali nella misura irrisoria di Euro 350,00 oltre oneri accessori e contributo unificato.<br />	<br />
			Ha dunque proposto appello avverso il capo di sentenza che ha pronunciato sulla condanna alle spese di lite rilevando che:<br />	<br />
			&#8212; la pronuncia sulle spese giudiziali costituisce, anche nel procedimento di ottemperanza, un provvedimento giurisdizionale;<br />	<br />
			&#8212; il giudice dell&#8217;impugnazione può sindacare anche l&#8217;ingiusta statuizione sulle spese giudiziali, emessa in primo grado nel procedimento di ottemperanza, trattandosi di &#8220;un chiaro error in procedendo&#8221;;<br />	<br />
			&#8212; la legge 24 marzo 2012 n. 27 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema codicistico, nonché le disposizioni (all&#8217;epoca) vigenti che, &#8220;per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe professionali di<br />
			&#8212; il decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 (applicabile anche ai processi che si svolgono dinanzi al Giudice Amministrativo), ha definitivamente disciplinato i parametri per la quantificazione delle spese giudiziali, disponendo all&#8217;articolo 4 n. 1<br />
			&#8212; la giurisprudenza ha già precisato che il giudice di appello è tenuto a ricalcolare il compenso dovuto al professionista quando i minimi tariffari sono stati palesemente violati;<br />	<br />
			&#8212; nel caso di specie la quantificazione delle spese sarebbe manifestamene sproporzionata ed irrisoria tenuto conto del valore della controversia di oltre 10 milioni di euro, per la quale il primo giudice avrebbe posto a carico della parte soccombente l&#8217;e<br />
			Ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello con condanna dell&#8217;Azienda Sanitaria Regionale del Molise al pagamento delle spese giudiziali del procedimento di primo grado (N. 142/2015 del Registro Ricorsi del TAR Molise) nella misura di Euro 17.278,07, oltre accessori di legge ovvero, in via subordinata, nella misura di giustizia stabilita dal giudice di appello.<br />	<br />
			L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
			In data 18 dicembre 2015 l’appellante ha depositato una memoria nella quale ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.<br />	<br />
			Alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.				</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>			Con l’unico motivo di appello la Banca Ifis ha dedotto la violazione dell’art. 26 c.p.a. in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, rilevando, altresì, la manifesta irrazionalità ed irrisorietà delle spese giudiziali liquidate rispetto al valore della causa e la mancata motivazione su detta quantificazione.<br />	<br />
			La censura è fondata nei termini in seguito precisati.<br />	<br />
			La giurisprudenza amministrativa – come correttamente rilevato dall’appellante &#8211; ha affermato che le statuizioni del T.A.R. sulle spese, essendo espressione di un ampio potere discrezionale sono sindacabili in appello, quando risultano &#8220;manifestamente irrazionali o in contrasto con le tariffe professionali&#8221; (Consiglio di Stato, Sezione V 17 settembre 2001 n. 4847; Consiglio di Stato Sezione VI, n. 2103/2011).<br />	<br />
			Il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 – applicabile alla fattispecie in esame &#8211; dispone che (articolo 1) &#8220;il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all&#8217;avvocato (&#8230;) comprese le ipotesi di liquidazione&#8221;.<br />	<br />
			L&#8217;articolo 4 del suddetto Decreto Ministeriale, dispone che &#8220;ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell&#8217;urgenza e del pregio dell&#8217;attività prestata dell&#8217;importanza, della natura delle difficoltà e del valore dell&#8217;affare, delle condizioni soggettive del cliente dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (&#8230;). Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all&#8217;80% e diminuiti fino al 50%&#8221;.<br />	<br />
			Ha poi ricordato l’appellante che quando non sussistono questioni di fatto e di diritto, il compenso può essere ridotto, a norma dell&#8217;art. 4 n. 4 del D.M. n. 55/2014, nella misura massima del 30% del compenso professionale.<br />	<br />
			Ne consegue che il giudice dispone di un potere discrezionale nella quantificazione delle spese giudiziali poste a carico della parte soccombente nel rispetto dei parametri individuati nel suddetto decreto ministeriale.<br />	<br />
			Pertanto, la somma di € 350,00 liquidata dal primo giudice – tenuto conto del valore della controversia – viola palesemente i limiti tariffari.<br />	<br />
			Occorre quindi provvedere a rideterminare la somma dovuta per le spese giudiziali di primo grado.<br />	<br />
			L’appellante ha ricordato che l&#8217;articolo 6 del D.M. n. 55/2014 dispone che :&#8221;alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale per le controversie da euro 520.000,01 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia&#8221;.<br />	<br />
			Pertanto, per una causa di valore compreso tra Euro 8.000.000,01 ed Euro 12.000.000,00 si applicano i parametri per una causa di valore sino ad Euro 8.000.000,00 aumentati fino al 30 per cento, secondo i criteri desumibili dalla normativa in precedenza richiamata.<br />	<br />
			Secondo l’appellante, quindi, le spese di lite (calcolate a norma degli art. 1-4-5-6 del D.M. 55/2014 e dalla Tabella n. 21 allegata in calce al medesimo Decreto Ministeriale) dovrebbero essere così liquidate:<br />	<br />
			A) FASE DI STUDIO € 7.769,31<br />	<br />
			B) FASE INTRODUTTIVA € 4.511,21<br />	<br />
			C) FASE DECISIONALE € 12.902,43<br />	<br />
			Sull&#8217;importo complessivo rinveniente dalle suindicate fasi del procedimento di primo grado (€ 25.182,95) potrebbe essere applicata una riduzione del 30% prevista dall&#8217;articolo 4 n. 4 del D.M. n. 55/2014 (ove il giudice dovesse individuare nella controversia incardinata in primo grado l&#8217;assenza di questioni di fatto e diritto) nella misura di € 7.554,88 sicché l&#8217;importo complessivo delle spese giudiziali risulterebbe pari ad € 17.628,07 (ovvero € 25.182,95 &#8211; € 7.554,88 = € 17.628,07).<br />	<br />
			Pertanto le spese giudiziali del giudizio di primo grado ammonterebbero € 17.628,07 da cui detrarre la somma di € 350,00 liquidata dal giudice di primo grado nell&#8217;impugnata sentenza, per un totale complessivo di € 17.278,07 oltre agli accessori previsti dalla legge; in via subordinata l’appellante ha chiesto la liquidazione delle spese secondo giustizia da parte del giudice di appello.<br />	<br />
			La quantificazione delle spese prospettata dall’appellante non appare corretta.<br />	<br />
			Come già ricordato l’appellante ha preso in considerazione i parametri di cui agli artt. 1-4-5-6 del D.M. 55/2014 e la Tabella n. 21 allegata in calce al medesimo Decreto Ministeriale.<br />	<br />
			Detta tabella, in particolare, riguarda i giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ma si riferisce – chiaramente – ai giudizi di cognizione, come si evince dalla articolazione della tabella stessa che distingue le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria, decisionale, cautelare.<br />	<br />
			Il giudizio di ottemperanza di decreti ingiuntivi emessi dal giudice ordinario, ha natura esecutiva e si appalesa di ben minore impegno e complessità professionale rispetto all’ordinario giudizio di cognizione: ad esso non possono quindi applicarsi i parametri previsti dal D.M. per l’attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità.<br />	<br />
			Deve dunque provvedersi alla liquidazione delle spese in via equitativa: per la quantificazione possono utilizzarsi in via analogica – anche se con le opportune correzioni, trattandosi di un processo diverso – i parametri previsti per il processo esecutivo civile (tabella 16) provvedendo alle rivalutazioni del 30% previste dal citato D.M. fino a raggiungere il valore della controversia, operando poi la riduzione del 30%, tenendo conto dalla tipologia seriale del giudizio.<br />	<br />
			Ritiene, dunque il Collegio di dover liquidare a titolo di spese per il doppio grado di giudizio la somma di € 5.000,00 oltre accessori di legge, dalla quale dovrà essere dedotta la somma di € 350,00 già liquidata dal giudice di primo grado, ove già corrisposta dall’Amministrazione debitrice.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
			definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
			lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore della parte appellante delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila/00), somma dalla quale dovrà essere detratto l’importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) già liquidato dal giudice di primo grado, ove già corrisposto dall’Amministrazione debitrice, oltre I.V.A. e C.P.A.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Marco Lipari, Presidente<br />	<br />
			Carlo Deodato, Consigliere<br />	<br />
			Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
			Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />	<br />
			Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore				</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 10/02/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.588</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.577</a></p>
<p>Pres. Cirillo, Est. Fina Concernente le modalità di ripartizione del tetto di spesa aziendale. 1. Accreditamento e accordi – Determinazione dei tetti di spesa – Parametri. 2. Accreditamento e accordi – Determinazione dei tetti di spesa – Parametri – Criterio della spesa storica – Motivazione. 3. Accreditamento e accordi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo, Est. Fina</span></p>
<hr />
<p>Concernente le modalità di ripartizione del tetto di spesa aziendale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accreditamento e accordi – Determinazione dei tetti di spesa – Parametri.</p>
<p>2. Accreditamento e accordi – Determinazione dei tetti di spesa – Parametri – Criterio della spesa storica – Motivazione.</p>
<p>3. Accreditamento e accordi – Determinazione dei tetti di spesa – Parametri – Criterio della spesa storica – Mancato utilizzo del <em>budget</em>.</p>
<p>4. Accreditamento e accordi – Erogazione delle prestazioni – Accordo contrattuale unico – Inammissibilità.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve evidenziarsi che il criterio della spesa storica per giurisprudenza ormai specifica anche di questo Consiglio (CdS sez. III n. 5602/2013), costituisce un parametro valido e legittimo, cui ancorare la determinazione dei tetti di spesa sanitaria.</p>
<p>2. La scelta del criterio della spesa storica per la determinazione dei tetti di spesa sanitaria non necessita di una specifica motivazione.</p>
<p>3. La circostanza che la società abbia avviato una ristrutturazione aziendale con conseguente non utilizzazione del <em>budget </em>assegnato per l’esercizio precedente e rimodulazione dell’offerta che ha determinato una riduzione, superiore alla metà, dei posti letto accreditati, non poteva costituire valido presupposto per conservare i medesimi tetti di spesa acquisiti per l’anno 2012.</p>
<p>4. Un accordo contrattuale in relazione a più strutture distinte non può ritenersi ammissibile posto che la normativa di riferimento (art. 8-<em>quater</em> e <em>quinques</em> d.lgs. n. 502/1992) non sembra avallare tale impostazione atteso che le autorizzazioni, gli accreditamenti e gli accordi sono subordinati alla sussistenza dei requisiti, sia soggettivi, cioè legati alla professionalità del titolare, sia oggettivi, vale a dire, connessi all’idoneità della struttura.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00577/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 01488/2015 REG.RIC.<br />
<img decoding="async" alt="Descrizione: logo" height="67" src="file://localhost/Users/gennylucidi/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image002.png" width="59" /><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2015, proposto da:<br />
Associazione Italiana Strutture Sanitarie Private &#8211; Aissp, Kinetika Sardegna Srl, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Massimo Lai, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, Via Antoni Gramsci 24;<br />
contro<br />
Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Camba, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso . Uff. Rappr. Reg.Ne Sardegna in Roma, Via Lucullo 24; Azienda Sanitaria Locale N.8 di Cagliari, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Uras, con domicilio eletto presso Mauro Cati in Roma, Via Cassiodoro 9;<br />
nei confronti di<br />
Casa di Cura Sant&#8217;Anna Srl, Azienda Sanitaria Locale N.5 di Oristano, Casa di Cura Villa Elena Srl, Sant&#8217;Antonio Srl; Nuova Casa di Cura Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Castelli, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 00654/2014, della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 01005/2014, resa tra le parti, concernente modalità di ripartizione del tetto di spesa aziendale per l&#8217;anno 2014<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Azienda Sanitaria Locale N.8 di Cagliari e di Nuova Casa di Cura Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Maria Stefania Masini su delega di Massimo Lai, Roberto Uras e Carlo Castelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Vengono appellate le sentenze del Tar Sardegna- n. 654/2014 e n. 1005/2014 – con le quali erano rigettati: il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, proposti dalle odierne appellanti.<br />
Il nodo centrale della questione risiede nell’asserita illegittima estensione del criterio di distribuzione del budget regionale alle strutture private operanti nell’ambito territoriale della ASL di Cagliari.<br />
In forza del criterio distributivo utilizzato, vistosamente irragionevole, sostengono le interessate, era attribuito alla Kinetika, per tutte le sue tre sedi operative- Città di Quartu, Casa di cura Lay e Casa di cura Sant’Elena -, un tetto di spesa complessivo inferiore di € 1.657.206,00, rispetto a quello del 2012 e di € 938.924,00, rispetto a quello del 2013.<br />
Tale estensione, sempre ad avviso delle appellanti, costituisce violazione e falsa applicazione della Delibera D.RG. 2/1 del 22.1. 2014, nonché dell’art. 32/8°c della L. n. 449/1997 che attribuisce solo alla Regione e non anche all’azienda Sanitaria la potestà di stabilire autoritativamente i limiti massimi annuali di spesa e i preventivi annuali delle prestazioni.<br />
La sentenza non si è pronunciata, secondo le interessate, sulle censure di difetto d’istruttoria e di motivazione, limitandosi ad una valutazione d’intrinseca logicità del criterio adottato.<br />
Inoltre nessun chiarimento viene fornito in ordine all’applicazione della prevista decurtazione del 2,66% al tetto 2012 – art. 15 D.L. n. 95/2012 – decurtazione che , invece, risulta gravemente sperequata, stante la riduzione di un ulteriore importo di € 506.000, somma ridistribuita tra le altre strutture.<br />
.La carenza di motivazione, proseguono le appellanti, risulta evidente nella parte in cui non si ravvisano le questioni d’illogicità ed irragionevolezza del concetto di minor importo liquidabile, espresso nel criterio distributivo, senza valutare l’esistenza di fattori contingenti, non imputabili alla gestione della struttura (ristrutturazione aziendale e rimodulazione dell’offerta sanitaria) ed inoltre la sentenza ha errato nella parte in cui non ha rilevato che gran parte del mancato utilizzo del budget 2012 era dovuto al mancato utilizzo del budget medesimo per effetto dell’approvazione delle nuove Linee Guida per la codifica delle Schede di dimissione ospedaliera(SDO, DGR n.32/75 del 24.7.2012).<br />
Venendo all’esame di questo primo gruppo di censure, si osserva, quanto al primo punto, che la Delibera regionale n. 2/1 del 22.1. 2014 ha approvato per l’anno 2014, la ripartizione tra le ASL del tetto di spesa per l’acquisizione, dagli erogatori privati, delle prestazioni di assistenza ospedaliera.<br />
La ASL di Cagliari ha ritenuto di uniformarsi, nell’ambito della propria sfera di autonomia e discrezionalità, ai criteri fissati dalla Regione, diretti a privilegiare l’appropriatezza delle prestazioni – criterio del 2% -rispetto all’importo storico della spesa. Nella specie l’Azienda sanitaria ha dunque applicato i criteri regionali, utilizzando, per il 98%, il fatturato storico, liquidato nel 2012 e per il 2%, il parametro di qualità.<br />
Al riguardo deve evidenziarsi che il criterio della spesa storica per giurisprudenza ormai pacifica anche di questo Consiglio(CdS sez III n. 5602/2013), costituisce un parametro valido e legittimo, cui ancorare la determinazione dei tetti di spesa sanitaria.<br />
In proposito la scelta del criterio suddetto non necessita, pertanto, di una specifica motivazione.<br />
Detta determinazione non può essere condizionata, così come sostengono le appellanti, a situazioni contingenti, quali le ristrutturazioni aziendali, le quali non sono imposte dall’amministrazione, ma rientrano nella sfera delle scelte operate dall’imprenditore.<br />
Nella sostanza, per ciascuna casa di cura, si è preso a riferimento l’importo liquidabile nel 2012 e non il tetto di spesa, astrattamente considerato e dunque un dato reale, cioè il fatturato prodotto nel 2012, ma con decurtazione del 2,66%, in applicazione dell’art. 15 del D.L.95/2012.<br />
La circostanza che la società abbia avviato una ristrutturazione aziendale con conseguente non utilizzazione del budget assegnato per l’esercizio precedente e rimodulazione dell’offerta che ha determinato una riduzione, superiore alla metà, dei posti letto accreditati, non poteva, come si è detto, costituire valido presupposto per conservare i medesimi tetti di spesa acquisiti per l’anno 2012.<br />
In sostanza, rispetto al fatturato 2012, la società ricorrente, come sottolinea la decisione impugnata, ha subìto ,poi, una decurtazione contenuta di € 264.360,00, pari allo 0,65% del fatturato anzidetto.<br />
Peraltro in forza di uno specifico accordo AIOP- AISSP,la mancata utilizzazione della totalità del budget assegnato, consentiva la ridistribuzione delle risorse disponibili tra gli altri erogatori che avessero prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget stesso.<br />
Irrilevante appare la riduzione della tariffazione di alcune prestazioni(interventi odontoiatrici ecc.) restando indimostrata l’effettiva incidenza di tali specifiche attività sanitarie, sull’ammontare complessivo delle prestazioni effettuate e quindi sul budget assegnato.<br />
Sui punti anzidetti la sentenza impugnata è sufficientemente chiara ed articolata.<br />
Quanto all’applicazione del criterio di qualità comportante il riconoscimento del 2% del tetto di spesa, l’ASL , in esecuzione della Delibera regionale sopra indicata, aveva tenuto conto del rapporto tra due parametri:1. la percentuale LEA(livelli essenziali di assistenza) in regime 2”, cioè DH (day hospital medici + chirurgici); 2. il totale dei ricoveri LEA della casa di cura.<br />
Il primo indice del rapporto suindicato non poteva estendersi anche ai casi di ricovero ordinario, atteso che il criterio intendeva valorizzare “rectius” premiare le prestazioni sanitarie rese soltanto in regime diurno e quindi senza pernottamento nella struttura.<br />
Infine con riguardo al diritto a stipulare con l’ASL 8 un contratto unico in considerazione dell’unicità del centro di erogazione delle prestazioni, pur se distinto in distinte sedi operative, si osserva che la normativa di riferimento – art. 8 quater e quinques. D.lgs. n. 502/1992 – non sembra avallare tale impostazione, atteso che le autorizzazioni, gli accreditamenti e gli accordi sono subordinati alla sussistenza dei requisiti, sia soggettivi, cioè legati alla professionalità del titolare, sia oggettivi, vale a dire, connessi all’idoneità della struttura. Dal che si evince che un accordo contrattuale in relazione a più strutture distinte non era ammissibile.<br />
Con riferimento all’ulteriore gruppo di censure (motivi aggiunti al ricorso introduttivo) respinto con sent. 1005/2014 si rileva che tutti i dati, in base ai quali sono stati effettuati i conteggi, sono stati forniti dalle strutture sanitarie e che il Tar ha svolto accertamenti istruttori in base ai quali è emerso – relazione dell’Amministrazione sanitaria &#8211; che nelle prestazioni globali in DH erano computate non solo quelle rese in un’unica giornata, ma anche le prestazioni effettuate in una pluralità di giornate, cioè rese “a cicli” per il medesimo paziente, sicché le discordanze rappresentate dalla ricorrente- tra i dati in possesso della ASL e quelli rielaborati dall’interessata &#8211; non apparivano indicative di un errato computo delle prestazioni in DH svolte dalle rispettive case di cura.<br />
Peraltro la stessa ASL 8 aveva rilevato nella sua relazione che le indicazioni fornite attraverso il “fileA” non consentivano di acclarare la veridicità di quanto successivamente dichiarato dalla società ricorrente.<br />
Inoltre la ricostruzione operata dalla ricorrente medesima in ordine ai ricoveri diurni delle diverse strutture sanitarie (la discrasia tra date di ricovero e date di dimissioni non era indicativa di pernottamenti, poiché le prestazioni possono svilupparsi anche nell’arco di più giornate ) era, secondo le risultanze istruttorie, alquanto generica e non suffragata da dati probanti.<br />
In conclusione l’appello, essendo infondati tutti i motivi esaminati, risulta infondato e quindi deve essere respinto.<br />
Le spese di lite, tenuto conto del carattere prevalentemente interpretativo e della complessità delle questioni poste, possono compensarsi tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Spese compensate .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br />
Sergio Fina, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Calabria &#8211; Parere &#8211; 10/2/2016 n.6</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-calabria-parere-10-2-2016-n-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-calabria-parere-10-2-2016-n-6/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-calabria-parere-10-2-2016-n-6/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Calabria &#8211; Parere &#8211; 10/2/2016 n.6</a></p>
<p>Pres. Ginestra INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI &#8211;&#160;Incarichi a titolo gratuito a soggetti esterni all’amministrazione – Presupposti e condizioni &#8211; Pubblicità La Sezione si pronuncia sul quesito di un Comune relativo alla possibilità di costituire uno staff tecnico che dovrà redigere un piano urbanistico, ricorrendo ad apporti professionali esterni alla propria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-calabria-parere-10-2-2016-n-6/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Calabria &#8211; Parere &#8211; 10/2/2016 n.6</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-calabria-parere-10-2-2016-n-6/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Calabria &#8211; Parere &#8211; 10/2/2016 n.6</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ginestra</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI &#8211;&nbsp;Incarichi a titolo gratuito a soggetti esterni all’amministrazione – Presupposti e condizioni &#8211; Pubblicità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Sezione si pronuncia sul quesito di un Comune relativo alla possibilità di costituire uno staff tecnico che dovrà redigere un piano urbanistico, ricorrendo ad apporti professionali esterni alla propria pianta organica prestati a titolo gratuito.<br />
La Sezione osserva che la disposizione generale che consente alle pubbliche amministrazioni (ivi compresi gli enti locali) l&#8217;affidamento di incarichi a soggetti esterni è contenuta nell&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165; a tal proposito, sono richiamati i presupposti individuati dalla giurisprudenza per la legittimità degli affidamenti in questione.<br />
Il Collegio, peraltro, rileva che il corrispettivo costituisce un elemento ritenuto non essenziale, ma naturale&nbsp; nel senso che il contratto d’opera si presume oneroso. Al libero professionista, infatti, è consentita la prestazione gratuita per i motivi più vari, che possono consistere nella cd. “<em>affectio</em>&#8220;, nella &#8220;<em>benevolentia</em>&#8220;, come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza. La gratuità delle prestazioni professionali o la rinuncia al compenso non trovano alcun ostacolo allorché siano fondate su specifici presupposti causali.<br />
La decisione di far ricorso a collaborazioni di tipo gratuito deve nondimeno accompagnarsi all’indizione di una procedura selettiva tra i professionisti interessati ad offrire gratuitamente la propria prestazione d&#8217;opera. La procedura comparativa fra più offerte di incarico gratuito è necessaria per garantire lo svolgimento di una gara di progettazione a parità di condizioni fra i professionisti, perché la selezione deve avvenire su altri elementi di valutazione, diversi da quello della congruità economica delle offerte. La procedura comparativa per l&#8217;affidamento di incarichi anche a titolo gratuito, da parte delle pubbliche amministrazioni, è posta a tutela del principio europeo di tutela della libertà di concorrenza; si tratta di principio di portata generale che vale per tutti i contratti della P.A, ivi compresi quelli a titolo gratuito, nei quali, in ogni caso, è presente un’utilità contendibile sul mercato. Non va trascurato l’indiretto vantaggio, anche economico, discendente dall’aver conseguito quello specifico incarico professionale, concorrerà ad accrescere il prestigio professionale e la notorietà da parte del progettista candidato.<br />
La Sezione, pertanto, ritiene che l’Amministrazione comunale possa procedere all’indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito di redazione del piano urbanistico, con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute. Tuttavia, il bando dovrà integrare tutti gli elementi necessari per l’esatta individuazione del contenuto della prestazione richiesta, onde consentire la valutazione oggettiva degli elaborati tecnici che vengano così prodotti, senza pretesa di corrispettivo, dai tecnici interessati a prestare appunto gratuitamente la propria opera professionale. La gratuità, nondimeno, non sarà suscettibile di diventare elemento potenzialmente discriminante e spendibile in successive comparazioni con altri professionisti, in altrettante procedure di gara indette da committenti pubblici e privati.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. 6/2016</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI</strong><strong> CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO per la CALABRIA</strong><br />
&nbsp;</div>
<div><strong>composta dai Magistrati</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dott. Giuseppe Ginestra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente f.f., relatore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dott. Michela Muti&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Referendario<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dott. Raffaele Maienza&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dott. Elisabetta Usai &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Referendario<br />
&nbsp;<br />
<strong>nella Camera di consiglio del 29 gennaio </strong><strong>2016</strong><br />
&nbsp;<br />
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12&nbsp; luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;<br />
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;<br />
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;<br />
VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto &#8220;Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo&#8221;;<br />
Vista la delibera delle SS.RR. in sede di controllo n. 8/CONTR/2010;<br />
Vista la legge regionale n. 1/2007, istitutiva del consiglio delle autonomie locali nella regione Calabria, e s.m.i.;<br />
Visto il decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n. 21 del 28 settembre 2012, relativo all’insediamento del consiglio delle autonomie locali con decorrenza dal 1 ottobre 2012;<br />
VISTA la nota prot. n. 116071 del &nbsp;23 dicembre 2015 (prot. in arrivo n. 5441 del 28/12/2015), con la quale il Comune di <strong>&nbsp;Catanzaro </strong>ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;<br />
VISTA l’ordinanza n. 1/2016, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna seduta;<br />
UDITO il Presidente f.f., Dr. Giuseppe Ginestra, relatore;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></div>
<p>Il Sindaco del Comune di Catanzaro, con la nota sopraindicata, ha inoltrato richiesta di parere in ordine alla possibilità di costituire uno staff tecnico che dovrà redigere il Piano Strutturale Comunale, ricorrendo ad apporti professionali esterni alla propria pianta organica prestati a titolo gratuito a favore dell’Ente.<br />
Il Comune precisa che ai sensi del D.M. n. 143/2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all&#8217;architettura ed all&#8217;ingegneria) le stazioni appaltanti devono indicare in gara l’importo del compenso professionale minimo previsto dalla tariffa. Nella specie il Comune di Catanzaro asserisce che le condizioni finanziarie non consentono “un ulteriore stanziamento di € 450.000 per la redazione del P.S.C.” per come attestato dal Servizio finanziario comunale.<br />
Conseguentemente, è intendimento dell’Amministrazione comunale procedere alla formulazione di un bando pubblico per il conferimento di incarichi a titolo gratuito con la sola previsione del rimborso spese per la formazione dello staff di progettisti esterni per la anzidetta redazione del P.S.C.<br />
Viene, infine, richiamata conferente giurisprudenza, nonché rappresentata la circostanza della mancata ricostituzione del CAL (Consiglio delle Autonomie Locali).<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
In via preliminare, occorre innanzitutto verificare l’ammissibilità della suddetta richiesta di parere, avanzata dal Sindaco del Comune di Catanzaro, dal punto di vista soggettivo, <em>id est</em> sul duplice terreno della legittimazione attiva sia dell’ente che dell’organo richiedente.<br />
In tema, in ossequio agli indirizzi interpretativi opinati dalla Sezione delle Autonomie, pare appena il caso di evidenziare che la legittimazione attiva alla richiesta di parere debba essere “<em>circoscritta ai soli enti previsti dalla norma, stante la natura speciale che essa assume, rispetto all’ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte</em>”, tra i quali rientrano, <em>de plano,</em> i Comuni e le Amministrazioni provinciali.<br />
Per converso, con riguardo all’individuazione dell’organo titolare della <em>legittimatio ad petendum</em>, non può che richiamarsi quanto testualmente previsto, in tema, dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, a norma del quale “ulteriori forme di collaborazione” nonchè “pareri in materia di contabilità pubblica” possono essere richiesti “anche da Comuni, Province e Città metropolitane”, e tuttavia “di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito”.<br />
La menzionata disposizione attribuisce dunque all’istituendo Consiglio delle autonomie locali la legittimazione formale esclusiva (salva diversa disposizione normativa), seppure derivata (“tramite”), alla formulazione-presentazione alla Corte dei conti di richieste di parere in materia di contabilità pubblica e in generale di ulteriori forme di collaborazione concernenti problematiche relative anti locali.<br />
Ciò nonostante, a partire dall’entrata in vigore della menzionata legge n. 131/2003 e nelle more dell’istituzione dei suddetti consigli delle autonomie locali, questa Sezione di controllo, sulla scorta delle indicazioni tracciate dalla Sezione autonomie di questa Corte, ha ritenuto, in via interpretativa, di &nbsp;poter accedere a richieste di pareri direttamente avanzate da sindaci e presidenti di provincie, avuto riguardo all’effettivo ritardo registrato nella formale istituzione del menzionato Consiglio delle autonomie locali nell’ordinamento regionale calabrese.<br />
Quest’ultimo, istituito con legge regionale n. 1/2007, è stato formalmente costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 21 del 28 settembre 2012, e si è concretamente insediato in data 1 ottobre 2012.<br />
&nbsp;Ciò inevitabilmente comporta la piena operatività della menzionata disposizione di legge che prevede la legittimazione formale esclusiva del Consiglio delle autonomie locali alla formulazione-presentazione alla Corte dei conti di richieste di pareri in materia di contabilità pubblica e in generale di ulteriori forme di collaborazione concernenti problematiche proprie degli enti locali.<br />
Tuttavia, nella fattispecie, la richiesta di parere è stata inoltrata a questa Sezione direttamente dal Sindaco del Comune di Catanzaro, stante la rappresentata inoperatività del C.A.L. che dovrebbe invero essere ricostituito per la sopravvenuta modifica della relativa normativa regionale in materia (L.R. n. 24 del 27/11/2015)&nbsp; in conseguenza della soppressione delle Province, nonché per la mancata reintegrazione del nuovo organismo a seguito delle intervenute dimissioni del Presidente del CAL medesimo, peraltro coincidente con il Sindaco istante.<br />
La Sezione, dunque, ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere avanzata dal Comune di Catanzaro, stante la diretta <em>legittimatio ad petendum</em> del Sindaco, posto che il rilevato mancato funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali &#8211; organo istituito dalla L. R. n. 29 del 26 ottobre 2006 in attuazione dell’art. 123 della Costituzione, con funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di controllo – non osta alla predetta legittimazione.<br />
&nbsp;Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è del pari ammissibile, avendo per oggetto un quesito riguardante la corretta interpretazione ed applicazione di norme riguardanti la contabilità pubblica, materia sulla quale, ai sensi della l. n. 131/2003, possono essere resi pareri dalle Sezioni regionali di controllo.<br />
A titolo di completamento, appare utile ricordare, siccome peraltro precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, che possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere la disamina di eventuali problematiche esclusivamente da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, quindi, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni relative a casi o atti gestionali concreti e specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.<br />
Pertanto, questo Collegio, con riguardo al quesito posto, ritiene di potersi pronunciare solo sull’istituto di carattere generale oggetto della richiesta, senza ingerirsi nelle autonome scelte gestionali dell’Ente da adottarsi nel caso concreto.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">*****</div>
<p>Nel merito, il Comune di Catanzaro rappresenta la questione dell’ammissibilità di collaborazioni a titolo gratuito da parte di professionisti di vario genere (geometri, ingegneri, architetti, avvocati), ovvero se sia legittimo l&#8217;affidamento da parte di un ente locale di incarichi a titolo gratuito a soggetti esterni alla propria organizzazione.<br />
&nbsp;<br />
1. Orbene, la nozione di incarichi esterni delle pubbliche amministrazioni è un concetto di sintesi che racchiude in sé incarichi di diverso tipo, oggetto e durata. Il minimo comune denominatore di essi è rappresentato dal profilo soggettivo: sono tutti svolti da soggetti esterni all&#8217;organizzazione delle pubbliche amministrazioni che li conferiscono, al fine di colmare la temporanea mancanza all&#8217;interno dell’Amministrazione interessate amministrazione di una specifica professionalità.<br />
Già la Corte dei conti, in sede di controllo, con deliberazione delle Sezioni riunite n. 6 del 15 febbraio 2005, ha fornito una esaustiva definizione delle più comuni tipologie di incarichi esterni il cui contenuto coincide con il contratto di prestazione d&#8217;opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229-2238 del codice civile.<br />
La disposizione generale che consente alle pubbliche amministrazioni (ivi compresi gli enti locali) l&#8217;affidamento di incarichi a soggetti esterni è contenuta nell&#8217;articolo 7, comma 6°, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (e s.m.i.), in ordine alla quale questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi compiutamente (vd. deliberazione n. 183/2008) evidenziando come la norma in questione rappresenti il punto di arrivo di un lungo quanto tormentato percorso svolto a più riprese dal legislatore, e riassuma concetti già elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, nella duplice prospettiva sia del contenimento degli oneri di spesa sia della individuazione (selezione) di compiti e funzioni da potersi legittimamente affidare all&#8217;esterno. Giova sul punto richiamare, in estrema sintesi, la necessità che concorrano esigenze istituzionali specifiche, definite e temporanee, cui le pubbliche amministrazioni non possano far fronte “con personale in servizio” ovvero che sia accertata l’impossibilità da parte dell’Ente pubblico di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, così, dunque, riaffermando il principio dell&#8217;efficiente e razionale organizzazione delle risorse umane incardinate nell’organizzazione stabile dell’Ente medesimo. Inoltre i destinatari dell’incarico individuale con contratti di lavoro autonomo possono essere soltanto “esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, potendosi prescindere dal requisito della specializzazione universitaria (id. est. dal possesso della laurea magistrale o del titolo equipollente) in specifiche e ben determinate ipotesi (professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell&#8217;arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, e fermo restando comunque anche in questi casi l’obbligo dell’amministrazione conferente di accertare il presupposto essenziale della maturata esperienza nel peculiare settore specifico di riferimento). Infine, devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione richiesta, la quale deve in ogni caso comportare una prestazione altamente qualificata (in linea con il requisito soggettivo della particolare e comprovata specializzazione di cui supra), nonché risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente.<br />
&nbsp;<br />
2. Ritornando alla disamina della fattispecie specifica, il Comune di Catanzaro ritiene necessario implementare l’organizzazione tecnica dell’Ente attraverso il ricorso a professionisti esterni da destinare alla redazione del Piano strutturale del Comune (PSC), intervento già inserito nella programmazione approvata dal Consiglio comunale (con deliberazione n. 25 del 13/05/2015).<br />
Il Piano strutturale comunale è uno strumento urbanistico generale che delinea per tutto il territorio comunale, a tempo indeterminato, le scelte e i contenuti strutturali e strategici, di assetto e di sviluppo necessari per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici del contesto territoriale di ambito regionale e/o provinciale. Il PSC presenta due distinti caratteri: uno strategico ed uno strutturale. Quello strategico, di natura politico programmatica, indica lo specifico obiettivo di tutela e sviluppo urbano e territoriale che con il piano si intende perseguire nel medio-lungo periodo; quello strutturale, invece, individua &nbsp;l&#8217;organizzazione, le componenti fisiche e materiali necessarie funzionalmente alla realizzazione degli obiettivi strategici predeterminati. Il PSC è dotato di una complessa valenza plurisettoriale atteso che, partendo dalla conoscenza del territorio e delle relative risorse fisiche, definisce le strategie di governo del territorio funzionali alle misure di sviluppo economico sociale, compatibili con l&#8217;assetto strutturale, nonchè gli strumenti di carattere operativo ed attuativo utilizzabili per il raggiungimento del miglior percorso di sviluppo territoriale possibile.<br />
Tanto premesso, è evidente come sia imprescindibile una corretta individuazione delle figure professionali deputate alla redazione del Piano de quo ed a cui, evidentemente, devono applicarsi le norme poste a presidio dell’esecuzione dei lavori pubblici contenuti nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgvo n. 163/2006) e relativo Regolamento di attuazione. Infatti, una particolare categoria di incarichi esterni conferiti dalle pubbliche amministrazioni, quali stazioni appaltanti, è costituita dagli incarichi di progettazione esterna di opere pubbliche il cui affidamento trova autonoma e compiuta disciplina nell&#8217;art. 90 e seguenti del Codice anzidetto, il quale espressamente individua i soggetti che possono essere affidatari degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici. La norma più rilevante, ai fini che ne occupano, è quella che legittima l&#8217;affidamento di incarichi di progettazione esterna in materia di lavori pubblici (comma 6° art.cit.).<br />
&nbsp;<br />
3. Scrutinando, ora, la specifica problematica esposta dal Comune di Catanzaro in ordine alla gratuità degli incarichi professionali di tipo autonomo, la Sezione preliminarmente rileva che, in tema di tariffe professionali, il Codice degli appalti (citato DLgs n.163/2006) non riporta alcun divieto espresso circa l’ inammissibilità di contratti di prestazioni d&#8217;opera intellettuale a titolo gratuito, ma prevede solo che le tariffe fisse e minime costituiscano, nell&#8217;ambito delle varie tabelle professionali, parametri di riferimento dei compensi professionali, ora non più vincolanti, ma meramente indicativi e derogabili.<br />
E’ agevole, pertanto, argomentare come l’elemento, normativamente previsto, del corrispettivo costituisca un elemento ritenuto non essenziale, ma naturale (Cass. N. 5472/1999) nel senso che il contratto d’opera si presume oneroso. La puntuale determinazione del prezzo, dunque, può anche mancare, non essendo prevista a pena di nullità, con la conseguenza che in tal caso il prezzo va determinato secondo le tariffe e gli usi o direttamente dal giudice (ex art. 2225 cod. civ.), non essendo applicabile il principio della retribuzione sufficiente sancito, solo per il lavoro subordinato, dall’art. 36 della Carta Costituzionale.<br />
Secondo la consolidata giurisprudenza- formatasi in subjecta materia- sia della Cassazione civile (ex plurimis Sez. III, 30 dicembre 1993, n. 13008; Sez. II, 3 dicembre 1994, n. 10393) nonché della Corte dei conti (Sezione controllo Puglia n. 46/2013), al libero professionista e&#8217; consentita la prestazione gratuita per i motivi piu&#8217; vari, che possono consistere nell’ “affectio&#8221;, nella &#8220;benevolentia&#8221;, come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, nonché persino avuto riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio (Cass. Civ.n. 8787/2000; id. Sez. lav 27/09/2010 n. 20269; etc). La gratuita&#8217; delle prestazioni professionali e/o la rinuncia al compenso non trovano alcun ostacolo allorché siano fondate su specifici presupposti causali, atteso che a norma dell’art. 2233 del codice civile, in tema di professioni intellettuali, il compenso va determinato in base alla tariffa solo ove non sia stato liberamente pattuito; con ciò ponendo una graduazione tra i diversi criteri di determinazione del corrispettivo, ed attribuendo così rilevanza a quello di natura convenzionale, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva. Di conseguenza, concludendo, stante la primazia della fonte contrattuale, il compenso del professionista, ancorchè elemento naturale del contratto di prestazione d’opera intellettuale, può anche essere oggetto di rinunzia da parte del professionista medesimo, per considerazioni di ordine sociale e di convenienza, anche con riguardo ad un suo personale e indiretto vantaggio, a nulla ostando la natura (pubblica o privata) del soggetto destinatario/beneficiario (Cass. Civ. SS.UU. n. 18450 del 2005).<br />
&nbsp;<br />
4. Il Comune richiedente, inoltre, rappresenta la necessità di ricorrere a qualificati soggetti esterni (per assicurare il raggiungimento di determinati obiettivi e/o realizzare specifici progetti), i quali prestino la propria attività professionale gratuitamente stante le dichiarate difficoltà finanziarie dell’Ente medesimo, ed in assenza di idonee professionalità interne.<br />
La decisione di far ricorso a collaborazioni di tipo gratuito, deve comunque accompagnarsi all’indizione di una procedura selettiva tra i professionisti interessati ad offrire gratuitamente la propria prestazione d&#8217;opera. La procedura comparativa fra più offerte di incarico gratuito è necessaria per garantire lo svolgimento di una gara d’appalto di progettazione a parità di condizioni fra i professionisti, perchè la selezione deve avvenire su altri elementi di valutazione, diversi da quello della considerazione della congruità economica delle offerte; per cui la gratuità delle candidature all&#8217;incarico si connota come identico presupposto per la valutazione comparativa delle offerte professionali medesime.<br />
La procedura comparativa per l&#8217;affidamento di incarichi anche a titolo gratuito, da parte delle pubbliche amministrazioni, è posta a tutela del principio comunitario di tutela della libertà di concorrenza. Trattasi di principio di portata generale che vale per tutti i contratti della P.A, ivi compresi quelli a titolo gratuito (Consiglio di Stato&nbsp; sentenza n. 60/2006 cit.) e nei quali, in ogni caso, è presente comunque un’utilità contendibile sul mercato (cfr. Corte conti, Sez.Controllo Veneto, n. 230/2010).<br />
&nbsp;<br />
5. La Sezione, pertanto, ritiene, alla luce di quanto sin qui esposto, che l’Amministrazione comunale possa procedere alla indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito di redazione del nuovo Piano di Sviluppo Comunale, con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute. Tuttavia, il bando dovrà integrare tutti gli elementi necessari per l’esatta individuazione del contenuto della prestazione richiesta, onde consentire la valutazione oggettiva degli elaborati tecnici che vengano così prodotti, senza pretesa di corrispettivo, dai tecnici interessati a prestare appunto gratuitamente la propria opera professionale.<br />
Concludendo riassuntivamente: l’Ente pubblico è tenuto a rappresentare nel bando di concorso le specifiche esigenze progettuali necessarie per il raggiungimento del fine istituzionale e la puntuale descrizione della prestazione d’opera richiesta; dovrà attivare una procedura concorsuale in linea con il principio di rispetto della libera concorrenza, nonché di quello di leale concorrenza previsto da ogni codice deontologico professionale, in quanto l’offerta di gratuita prestazione non va ad inficiare l’obbligo comunque della necessaria selezione tecnica, elemento imprescindibile nell’affidamento di opere pubbliche da parte di stazioni appaltanti soggette all’applicazione del Codice dei lavori pubblici. Infine, va precisato, l’indiretto vantaggio, anche economico, discendente dall’aver conseguito quello specifico incarico professionale, concorrerà ad accrescere il prestigio professionale e la notorietà da parte del progettista candidato, ma la gratuità non sarà suscettibile di diventare elemento potenzialmente discriminante e spendibile in successive comparazioni con altri professionisti, in altrettante procedure di gara indette da committenti pubblici e privati, atteso che l’elemento economico del corrispettivo esula dal rapporto sinallagmatico che l’Ente intende concludere, ed in cui rileva invece la rispondenza della progettualità candidata alle specifiche caratteristiche tecniche espresse nel capitolato di gara.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
<strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Calabria</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERA</strong></div>
<p>Nelle suesposte considerazioni e osservazioni è il parere della Sezione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></div>
<p>La trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Catanzaro<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2016</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE f.f., RELATORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.TO (Dott. Giuseppe Ginestra)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 10 febbraio 2016<br />
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.TO dott. Elena RUSSO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-calabria-parere-10-2-2016-n-6/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Calabria &#8211; Parere &#8211; 10/2/2016 n.6</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
