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	<title>10/2/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/2/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.722</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2015-n-722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2015-n-722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.722</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi – Est. De Michele E.N.F.A.P. Nazionale – Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale (Avv.ti M- B- Zammit, G. Gallo) c/ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. Stato) sulla nullità del provvedimento amministrativo adottato in esecuzione del giudicato sulla base di presupposti nuovi rispetto a quelli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2015-n-722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2015-n-722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.722</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi – Est. De Michele<br /> E.N.F.A.P. Nazionale – Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale (Avv.ti M- B- Zammit, G. Gallo) c/ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla nullità del provvedimento amministrativo adottato in esecuzione del giudicato sulla base di presupposti nuovi rispetto a quelli dedotti in giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Esecuzione del giudicato – Reiterazione della procedura – Provvedimento amministrativo – Limiti soggettivi e oggettivi del giudicato – Rispetto – Obbligo – Conseguenze – Presupposti nuovi – Reformatio in peius –  Nullità – Esclusione – Esercizio potestà di autotutela</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È nullo per violazione del giudicato, anche indipendentemente da un’autonoma impugnativa, ex  art. 21  septies l. n. 241/1990, il provvedimento adottato dall’Amministrazione chiamata a reiterare la procedura, che operi una reformatio in peius della posizione per la quale è stata richiesta la tutela giurisdizionale su presupposti nuovi rispetto a quelli dedotti in giudizio. Infatti, in sede di esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’Amministrazione deve attenersi ai limiti soggettivi e oggettivi del giudicato medesimo, che fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, per quanto attiene al titolo dell’azione e al bene della vita che ne forma oggetto, ivi comprese questioni che – benché non dedotte in giudizio – costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione (con copertura estesa non solo al dedotto, ma anche al deducibile), con esclusione in ogni caso di domande nuove. I presupposti per la nuova misura assunta possono pertanto essere ricercati eventualmente solo nell’autonomo esercizio della potestà di autotutela, con le garanzie procedimentali e le regole di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8656 del 2014, proposto da E.N.F.A.P.Nazionale &#8211; Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Zammit e Giovanna Gallo, con domicilio eletto presso la prima in Roma, Via Alessandria, 130; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali &#8211; Dir.Gen.per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale delòlo Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. VI n. 07011/2010, resa tra le parti, concernente revoca contributo e restituzione somme già erogate;<br />
</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero del Lavoro &#8211; Dir.Gen.per le Politiche Attive e Passive del Lavoro;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Zammit e Marrone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Con ricorso per ottemperanza n. 8656/14, notificato il 15 ottobre 2014 e depositato il 28 ottobre 2014, l’Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale (E.N.F.A.P.) chiedeva che fosse data corretta esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, n. 7011 del 21 settembre 2010, notificata il 30 ottobre 2010, con la quale era stato annullato un provvedimento di recupero, riferito all’importo di €. 1.106.149,23, corrispondente alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di anticipazione (€. 7.486.559,21) e quanto ritenuto dovuto (€. 6.380.409,98) per la realizzazione di un progetto (denominato Assoform) per la realizzazione di 56 corsi di formazione professionale, a carico del Fondo Sociale Europeo, per denegato riconoscimento dell’ammissibilità di 22 “voci” di costo e delle correlative spese Nella sentenza da ottemperare, in particolare, era ritenuta fondata ed assorbente la censura, riferita ad un vizio procedurale, riferito alla mancata intesa fra Stato e Regione; nello svolgimento dell’attività di vigilanza sui corsi di formazione di cui trattasi. In asserita esecuzione della predetta decisione, tuttavia, il Ministero del Lavoro operava, d’intesa con le Regioni interessate, una verifica ex novo di tutte le “voci” di costo, relative ai 56 corsi realizzati dall’ENFAP, ivi comprese quelle già espressamente ammesse a contribuzione, con finale revoca – espressa nel decreto n. 1718/Segr.D.G./2014 del 28 agosto 2014 – dell’intero contributo – corrispondente ad €. 9.358.199,01 – accordato nel 1994, con conseguente richiesta restituzione dell’intero anticipo a suo tempo versato, pari ad €. 7.486.559,21. <br />
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame, proposto in via di ottemperanza, debba trovare accoglimento, risultando il provvedimento in questione emesso in violazione del giudicato, con conseguente nullità del medesimo, anche indipendentemente da un’autonoma impugnativa, ex art. 21 septies della legge n. 241/1990, come integrata dalla legge n. 15/2005 (cfr. al riguardo, per il principio, Cons. St., sez. V, 13.3.2000, n. 1328 e 24.9.2003, n. 5455; Cons. St., sez. IV, 8.5.2002, n. 2505 e 6.4.2004, n. 1845).<br />
Come confermato da una pacifica giurisprudenza, infatti, l’efficacia del giudicato amministrativo di annullamento deve essere contenuta nei limiti soggettivi ed oggettivi della controversia, da identificare nella correlazione fra “petitum” e “causa petendi”, in rapporto alla lesione che giustificava l’avvio del giudizio, nei termini dedotti dall’interessato (ovvero, nel caso di specie, limitatamente alla richiesta restituzione – con atto n. prot. 17/VII/012380 del 29 aprile 2008 – di una quota parte del contributo, in precedenza accordato per la realizzazione di corsi di formazione professionale). Tale richiesta era stata ritenuta illegittima in sede giurisdizionale (nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7011 del 2010), per un vizio formale, che implicava reiterazione della medesima procedura, con modalità tali da escludere le ragioni di invalidità dell’atto, ravvisate nella medesima sentenza. Al fine di operare detta reiterazione procedurale, l’Amministrazione era chiamata, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., ad attenersi ai limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato, che fa stato fra le parti (nonché fra i loro eredi e aventi causa), per quanto attenga al titolo dell’azione ed al bene della vita che ne formava oggetto, ivi comprese questioni che – benchè non dedotte in giudizio – costituissero presupposto logico e indefettibile della decisione (con copertura estesa, come si suole affermare, non solo al dedotto, ma anche al deducibile), con esclusione in ogni caso di domande nuove (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., Ad. Plen. 22 dicembre 1982, n. 19; Cons. St., sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 7112 e 22 gennaio 2013; Cons. St., sez. V, 26 maggio 1989, n. 324, 22 novembre 1996, n. 1389, 12 dicembre 2008, n. 6189 e 2 febbraio 2010, n. 438; Cons. St., sez. VI, 26 giugno 1996, n. 854, 17 febbraio 2009, n. 873 e 27 dicembre 2011, n. 6836).<br />
Appare evidente che l’integrale revoca del contributo, concesso circa venti anni prima, non costituiva esecuzione del giudicato – come enunciato nella motivazione dell’atto – non potendo l’effetto conformativo della sentenza implicare una “reformatio in peius” della posizione, di cui era stata richiesta ed ottenuta tutela in giudizio; i ravvisati presupposti per la nuova misura assunta, pertanto, potevano essere ricercati solo, eventualmente, nell’autonomo esercizio della potestà di autotutela, ma con le garanzie procedimentali e le regole, di cui all’art. 21 nonies della citata legge n. 241 del 1990, in alcun modo ravvisabili nel caso di specie.<br />
Nei termini in cui è stato formulato, pertanto, il provvedimento non può che essere dichiarato nullo, in accoglimento del ricorso per ottemperanza in esame;<br />
Le spese giudiziali – da porre a carico della parte soccombente – vengono liquidate nella misura di €. 3.000,00 (euro tremila/00).<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto e, per l&#8217;effetto, dispone quanto segue: <br />
1) ORDINA al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di dare corretta esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, n. 7011 del 21 settembre 2010, nei termini esposti nella presente pronuncia, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero &#8211; se anteriore &#8211; dalla data di notifica della stessa a cura della parte ricorrente, tenuto conto della dichiarata nullità del decreto del n. 1718/Segr.D.G./2014 del 28 agosto 2014;<br />
2) DISPONE che, in rapporto a quanto sopra, la citata Amministrazione si dia carico di ogni adempimento interno, in ordine alla completezza dell’iter istruttorio della pratica, al fine di addivenire ad una pronuncia conclusiva motivata, entro il termine di cui al precedente punto 1, tenuto conto della natura perentoria di tale termine, determinato nell’ambito del presente giudizio di ottemperanza in relazione al diritto soggettivo perfetto della ricorrente all’esecuzione del giudicato, e all’interesse sostanziale al medesimo sotteso;<br />
3) CONDANNA la parte anzidetta al pagamento delle spese giudiziali, che vengono liquidate nella misura complessiva €. 3.000,00 (Euro tremila/00);<br />
5) ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa;<br />
6) DEMANDA alla Segreteria della sezione la trasmissione di copia integrale della presente sentenza alle parti in causa;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/02/2015</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2015-n-722/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2015-n-692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2015-n-692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.692</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Gaviano Clea S.p.a. (Avv. A. Manzi) c/ Comune di Pieve di Soligo (Avv. Furlan) in tema di requisiti progettuali per il riconoscimento dei servizi svolti da committenti private 1. Contratti della p.a. – Gara – Servizi di progettazione- Requisiti di qualificazione &#8211; Art. 263 D.lgs.163/2006 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2015-n-692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2015-n-692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.692</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti – Est. Gaviano<br /> Clea S.p.a. (Avv. A. Manzi) c/ Comune di Pieve di Soligo (Avv. Furlan)</span></p>
<hr />
<p>in tema di requisiti progettuali per il riconoscimento dei servizi svolti da committenti private</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Servizi di progettazione- Requisiti di qualificazione &#8211; Art. 263 D.lgs.163/2006 – Servizi svolti per committenti private – Prova – Copia del relative contratto e fatture – Sufficienza – Avvenuta esecuzione dei lavori – Non occorre &#8211; Ragioni </p>
<p>2. Contratti della p.a. – Cessione di ramo d’azienda – Antecente alla gara – Obbligo dichiarativo – In capo al cedente &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini del riconoscimento dei servizi delle progettazioni di committenza privata vale la regola dettata dall’art. 263, comma 2 D.lgs. 163/2006 per cui “non rileva la mancata realizzazione dei lavori relativi” dal momento che dell’esecuzione effettiva di tali lavori non è affatto preteso che venga data dimostrazione. Ne consegue che per   il riconoscimento delle progettazioni di commitenza privata è sufficiente esibire copia del relativo contratto e delle pertinenti fatture sottoponendo all’Amministrazione la valutazione di semplice idoneità tecnica che è suscettibile di conseguimento nell’ambito proprio del tipo di procedimento amministrativo in concreto interessato. Inoltre ove il committente sia privato la valutazione circa l’effettiva corretta esecuzione dell’incarico progettuale compete al medesimo committente che lo ha remunerato.</p>
<p>2. Per attribuire rilievo alla cessione di ramo d’azienda nelle gare d’appalto non può prendersi a riferimento la data di stipula del negozio dovendo invece individuarsi il momento effettivo di acquisizione di efficacia della predetta cessione. Ne consegue che in caso di cessione di ramo d’azienda non ancora perfezionatosi prima della presentazione delle offerte non sussiste alcun obbligo per il concorrente di presentare le dichiarazioni ex art. 38 del Codice inerenti i soggetti amministratori della società cedente del ramo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7348 del 2014, proposto dalla s.p.a. Clea, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Lago e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Comune di Pieve di Soligo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Furlan, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;<br />
la Provincia di Treviso, rappresentata e difesa dagli avv. Sebastiano Tonon e Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Ettore Verino, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13; </p>
<p>nei confronti di<br />
Setten Genesio S.p.a. in proprio e quale capogruppo del R.T.I. con Fiel S.p.a. e Pre System S.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Diego Signor, con domicilio eletto presso l’avv. Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi, n. 4; </p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1195/2014, preceduta dal dispositivo n. 1143/2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di costruzione e della gestione della nuova palestra polifunzionale comunale.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pieve di Soligo, della Provincia di Treviso e della s.p.a. Setten Genesio;<br />
Visto l’appello incidentale proposto dalla controinteressata;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, Mario Ettore Verino, Michele Costa su delega dell&#8217;avv. Francesco Furlan, nonché Federica Scafarelli, su delega dell&#8217;avv. Diego Signor;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1 La Clea s.p.a., seconda classificata nella procedura selettiva indetta dalla Provincia di Treviso, per conto del Comune di Pieve di Soligo, per l’affidamento della concessione per la redazione della progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori di costruzione e, infine, la gestione della nuova palestra polifunzionale dello stesso Comune, proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per il Veneto impugnando la determinazione n. 279 del 16 maggio 2014 di aggiudicazione definitiva della commessa in favore del RTI tra le imprese Setten Genesio s.p.a., Fiel s.p.a. e Pre System s.p.a. (di seguito, il RTI Setten).<br />
L’impugnativa era affidata a motivi che il Giudice di prime cure avrebbe così sunteggiato:<br />
a) violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché sarebbe mancata la necessaria indicazione con riferimento a “<i>soggetti rilevanti di società acquisite tra il giorno corrispondente al termine ultimo per la presentazione delle offerte e il giorno corrispondente all’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara</i>”; <br />
b) violazione degli artt. 75 e 113 del d.lgs. n. 163 del 2006 e della <i>lex specialis</i>, in relazione agli artt. 1943 e 1393 c.c., ed eccesso di potere, poiché il sig. Carpenè, sottoscrittore della garanzia allegata dall’aggiudicataria, sarebbe stato privo dei necessari poteri in relazione all’importo di euro 550.000, essendo legittimato a garantire, quanto al ramo cauzioni, solo fino ad un importo massimo di euro 525.000;<br />
c) violazione dell’art. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010, della <i>lex specialis</i>, e dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere, in quanto il raggruppamento tra progettisti facente capo alla soc. Veneto Progetti (indicato dall’aggiudicataria ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 163 del 2006) non possiederebbe i requisiti minimi di capacità tecnica richiesti in relazione alla “parte servizi”: e questo sia con riferimento all’opera denominata “<i>Progetto di finanza per la realizzazione e la gestione della nuova sede degli uffici comunali” </i>del Comune di Conegliano (TV), poiché questo non risulterebbe mai stato approvato dall’Amministrazione, nemmeno nella forma della dichiarazione di pubblico interesse, sia con riferimento all’opera denominata “<i>Nuova Cittadella Sanitaria presso il presidio ospedaliero di Treviso</i>”, il cui progetto nemmeno sarebbe stato mai approvato dalla stazione appaltante.<br />
La ricorrente avanzava anche una domanda risarcitoria, in forma specifica o, in subordine, per equivalente. <br />
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, la Provincia di Treviso controdeducendo nel merito di tutte le censure e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Analogamente faceva il controinteressato RTI Setten, che proponeva anche un ricorso incidentale inteso a sostenere che l’avversaria dovesse essere esclusa dalla procedura, con conseguente carenza di legittimazione da parte sua all’impugnativa degli atti di gara.<br />
Il ricorso incidentale si articolava nelle seguenti censure:<br />
a) violazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 per la genericità del contratto di avvalimento stipulato fra Clea s.p.a. e I.C.I. Impianti Civili Industriali soc. coop. a r.l.;<br />
b) violazione dell’art. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010, della <i>lex specialis</i> e dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
2. Il T.A.R. adìto con la sentenza n. 1195/2014 in epigrafe, emessa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 C.P.A., respingeva il ricorso principale (alla cui disamina dava la precedenza per ragioni di economia processuale) e dichiarava conseguentemente improcedibile quello incidentale.<br />
3. Avverso tale decisione seguiva la proposizione del presente appello alla Sezione da parte della soccombente, dapprima contro il dispositivo di sentenza emesso dal Tribunale, e indi integrato con motivi aggiunti dopo la pubblicazione del testo integrale della pronuncia.<br />
Il RTI Setten, a sua volta, notificava un appello incidentale contro la stessa sentenza, con il quale riproponeva il proprio originario ricorso incidentale (deducendo, tra l’altro, che l’esame del suo primo mezzo avrebbe dovuto precedere quello del gravame avversario).<br />
Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio anche in questo nuovo grado. <br />
Il Comune di Pieve di Soligo sottolineava l’urgenza della realizzazione dell’opera e ribadiva la propria estraneità alla procedura (anche ai fini della domanda risarcitoria esperita <i>ex adverso</i>), concludendo per il rigetto dell’appello principale. <br />
La Provincia di Treviso, dopo avere analiticamente controdedotto alle doglianze della Clea s.p.a. illustrandone l’infondatezza, concludeva nello stesso senso.<br />
La società Clea, dal canto suo, replicava all’appello incidentale chiedendone il rigetto, oltre che l’accoglimento dell’appello principale.<br />
Il RTI aggiudicatario, invece, richiamate le tesi del proprio gravame incidentale, argomentava nel senso dell’infondatezza dei motivi dell’impugnativa avversaria, insistendo per la reiezione di quest’ultima.<br />
Le concorrenti contrapposte presentavano infine degli scritti di replica.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
4, La sentenza impugnata merita conferma. <br />
Risulta corretta la statuizione del TAR, per la quale pur in presenza di un ricorso incidentale c.d. escludente, può essere esaminato con priorità il ricorso principale, atteso che la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha ribadito anche di recente che, in ossequio al superiore canone dell’economia processuale, il giudice può, in concreto, ritenere preferibile tale prioritario esame quanto meno nei casi in cui il ricorso principale sia palesemente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile (Ad.Pl., nn. 9/2014 e 4/2011).<br />
4 Orbene, manifestamente infondate sono le contestazioni mosse con l’appello principale avverso i capi della sentenza in epigrafe che hanno respinto i primi due motivi dell’originario ricorso introduttivo.<br />
5 Il primo di tali mezzi poggiava sull’assunto che Setten s.p.a., avendo acquisito in affitto un ramo di azienda di Consta s.p.a. nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e la data di presentazione delle offerte (31 gennaio 2014), avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 anche rispetto ai soggetti muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico della detta società.<br />
5a Il Tribunale ha disatteso la censura, facendo osservare che il contratto di affitto di ramo di azienda in questione, pur stipulato l’8 gennaio 2014, era divenuto produttivo di effetti soltanto a partire dal 13 febbraio 2014, ossia in epoca successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. <br />
Su tale considerazione il T.A.R. ha escluso la configurabilità di alcun onere dichiarativo in ordine ai requisiti morali degli esponenti di un operatore economico (come la Consta s.p.a.) che alla data di presentazione delle offerte (31 gennaio 2014) non aveva ancora ceduto (<i>recte</i>: affittato) il proprio ramo di azienda alla concorrente.<br />
5b Ora, l’appellante ha riproposto in questa sede la propria doglianza in maniera sostanzialmente meccanica ed apodittica, senza fornire alcun argomento di puntuale critica all’<i>iter</i> logico seguito dal primo Giudice. Essa, in particolare, non contesta che l’efficacia dell’affitto abbia preso a prodursi solo dal 13 febbraio 2014, ma si limita ad opporre che su tale data dovrebbe prevalere quella in cui il contratto stesso è stato stipulato e reso pubblico, data a partire dalla quale il rapporto di affitto d’azienda doveva ritenersi comunque costituito.<br />
5c La decisione del Tribunale risulta però pienamente condivisibile, in ragione del fatto che alla data in cui la controinteressata redigeva le dichiarazioni <i>ex</i> art. 38 cit. di propria pertinenza, come pure alla scadenza stabilita per la presentazione delle offerte di gara, il contratto di affitto di ramo d’azienda non aveva ancora concretizzato i suoi effetti giuridici, e non si era quindi ancora verificata quella confluenza nell’organismo d’impresa della concorrente di una nuova struttura aziendale che avrebbe dovuto costituire il presupposto per l’estensione alla sfera dell’ulteriore soggetto indicato degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38 d.lgs. cit. (cfr. Ad.Pl. nn. 10 e 21/2012).<br />
La sentenza di prime cure è a più forte ragione meritevole di adesione se si considera, inoltre, che il contratto di affitto del quale si discute non era stato sottoposto dalle parti ad un semplice termine iniziale, ma addirittura ad un meccanismo condizionale. L’art. 6 del suo testo (“<i>CondizioniSospensive</i>”) stabiliva, infatti, che l’efficacia dell’affitto era sospensivamente condizionata, “<i>ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1353 del codice civile, all’avveramento (…) di ciascuna delle seguenti condizioni sospensive </i>…”.<br />
Di conseguenza, alla data fissata per la presentazione delle offerte non solo il “<i>rapporto di affittodi azienda</i>” non poteva dirsi esistente, ma la produzione degli effetti del relativo contratto non era solo futura, ma altresì addirittura incerta.<br />
6 Il secondo mezzo di prime cure verteva sulla pretesa inidoneità della garanzia prestata in gara dalla controinteressata.<br />
La censura si ricollegava al fatto che il sig. Carpenè, agente assicurativo sottoscrittore della garanzia allegata dall’aggiudicataria, era personalmente legittimato a garantire, quanto al ramo cauzioni, solo fino ad un importo massimo di euro 525.000.<br />
Da ciò la ricorrente desumeva che questi non avrebbe potuto impegnarsi, al tempo stesso, ai fini della cauzione provvisoria e di quella definitiva dell’avversaria, in quanto la somma dei relativi valori, raggiungendo l’ammontare di euro 550.000, avrebbe superato la soglia indicata quale limite del suo potere rappresentativo.<br />
6a Il Tribunale ha disatteso la doglianza facendo notare che. <br />
&#8211; in primo luogo, la <i>lex specialis</i> si limitava a prevedere, in aderenza alla disciplina prevista dall’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, la presentazione di una cauzione provvisoria, nonché “<i>l’impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8<br />
&#8211; in secondo luogo, la Setten s.p.a. aveva offerto in gara, per tutte le imprese raggruppate, la conforme garanzia fideiussoria n. 2014/13/6233315, a firma dall’Agente generale di “Italiani Assicurazioni s.p.a.”, recante, appunto, la specificazione che, “<br />
Tanto premesso, il primo Giudice ha reputato infondato l’assunto che ai fini della verifica del rispetto del limite di valore connotante il potere rappresentativo dell’agente assicurativo si sarebbero potuti cumulare gli importi della cauzione provvisoria e di quella definitiva.<br />
Il T.A.R. ha osservato, infatti, che le due cauzioni “<i>costituiscono negozi autonomi e distinti, fra loro non sovrapponibili, poiché volti a coprire rischi relativi a fasi diverse della medesima procedura: la cauzione provvisoria è infatti diretta a garantire l’affidabilità dell’offerta; quella definitiva, invece, l’adempimento di tutte le obbligazioni che l’aggiudicatario si assume con la sottoscrizione del contratto. Sicché l’efficacia della cauzione provvisoria cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto</i>.”<br />
E poiché né la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, ammontante ad euro 69.903,45 euro, né la garanzia definitiva, dell’importo di euro 475.271,61, singolarmente considerate, superavano la soglia fissata per ciascuna garanzia nell’importo di 525.000 euro, anche questo mezzo è stato rigettato.<br />
6b Il motivo viene riproposto con il presente appello.<br />
Anche in questo caso ciò è stato però fatto in modo apodittico, senza prendere in sostanziale considerazione la puntuale motivazione che il primo Giudice aveva svolto nel disattenderlo, e senza quindi fornire alcuno specifico argomento di critica al relativo <i>iter</i> logico. <br />
L’appellante si è limitata ad obiettare che le considerazioni svolte dal T.A.R. non avrebbero fatto venir meno “<i>il fatto che l’agente, sottoscrivendo la polizza che si deve presentare in gara, impegna irrevocabilmente la società a farsi garante per entrambi gli importi delle due garanzie, e cioè per l’intero importo costituito dalla somma dei due</i>”.<br />
6c Anche sotto questo profilo la decisione in epigrafe si manifesta comunque meritevole di conferma.<br />
La visura camerale in atti denota che l’agente assicurativo disponeva del potere rappresentativo per la sottoscrizione delle polizze “<i>di importo singolo non maggiore di euro 525.000</i>”. E poiché tale limite riguardava “<i>l’importo singolo</i>” di ciascuna polizza, già questo dato letterale deponeva per l’esclusione della possibilità di sommare ai fini in discussione il valore delle due diverse garanzie.<br />
Il valore delle due garanzie non si sarebbe potuto sommare, inoltre, in quanto non solo era diverso l’oggetto dell’una e dell’altra, ma le medesime non erano sovrapponibili nemmeno con riferimento al loro periodo di efficacia, poiché in concreto l’operatività dell’una avrebbe escluso quella dell’altra (la cauzione provvisoria avrebbe esaurito i propri effetti, giusta l’art. 75 cit. comma 6, con la stipula del contratto con l’Amministrazione, mentre solo a seguito di tale stipula avrebbe preso ad operare la garanzia definitiva, diretta appunto a garantirne l’esecuzione).<br />
Inoltre, per quanto le due cauzioni siano state fin qui poste sullo stesso piano, in realtà il sig. Carpené, in aderenza all’art. 75 d.lgs. cit., aveva sottoscritto, a suo tempo, unicamente la polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria, e non anche quella per la cauzione definitiva, rispetto alla quale aveva solo assunto un prodromico vincolo <i>de contrahendo</i>. <br />
Sicché alla luce di questa considerazione deve ulteriormente escludersi che il limite connotante il potere rappresentativo dell’agente sia stato superato.<br />
7 Il motivo di appello che residua esige un esame più approfondito.<br />
La doglianza della Clea s.p.a. attiene –in sintesi- ad una violazione dell’art. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010, scaturente dal fatto che il sub-raggruppamento tra progettisti avente quale capogruppo la soc. Veneto Progetti, indicato dall’aggiudicataria ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 163/2006, non possiederebbe i requisiti minimi di capacità tecnica richiesti in relazione alla componente servizi della commessa. <br />
La carenza dei requisiti tecnici dei progettisti indicati dal raggruppamento controinteressato deriverebbe dal fatto che per entrambe le procedure di <i>project financing</i> da essi allegate (il “<i>Progetto di finanza per la realizzazione e la gestione della nuova sede degli uffici comunali</i> “ del Comune di Conegliano (TV); la “<i>Nuova Cittadella Sanitaria presso il presidio ospedaliero di Treviso</i>”) ci si troverebbe di fronte a servizi di progettazione mai approvati, né tanto meno dichiarati di pubblico interesse dalle stazioni appaltanti, e, pertanto, in casi di servizi non “<i>fatti propri</i>” dall’Amministrazione, come invece richiesto dall’art. 263 del d.P.R. 207/2010.<br />
7a Occorre allora subito rilevare, da un lato, le previsioni dettate in proposito dalla <i>lex specialis</i>; dall’altro, i contenuti della produzione che l’aggiudicataria aveva effettuato in gara per dimostrare la sussistenza del requisito in discussione.<br />
7a1 Il bando di gara esigeva che il concorrente dimostrasse di “<i>aver svolto i servizi di cui all’art. 252 del d.P.R. 207 del 2010, espletati nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del presente bando” </i>per un<i> “importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe I cat. c, alla classe I cat. g, alla classe III cat. c”, “stabilito in 4 volte l’importo globale dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare</i>” (cfr. pag. 6 del disciplinare). <br />
Era inoltre specificato che “<i>I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente</i>”.<br />
7a2 Quanto alla produzione dell’aggiudicataria, la sentenza impugnata, non contestata sullo specifico punto, dà atto di quanto segue.<br />
La controinteressata ai fini della dimostrazione del requisito ha prodotto, con riguardo alla prima procedura di <i>project financing</i> (indetta dal Comune di Conegliano nel 2004), la dichiarazione resa dal committente privato (a.t.i. CCC/Gemmo Impianti), sottoscritta del direttore del Servizio di fatturazione, attestante il periodo in cui il servizio di ingegneria e architettura è stato espletato (2004), il tipo di prestazione resa (“progetto preliminare”), l’importo dei lavori per i quali sono stati espletati i servizi: “classe I c Euro 12.137.156 di cui VP” (Veneto Progetti) Euro “7.767.779,84” e, infine, l’avvenuta effettuazione della prestazione (“prestazione conclusa: sì”)(cfr. i docc.ti 14 e 15 della controinteressata). <br />
Il progetto preliminare presentato dall’a.t.i. CCC/Gemmo Impianti quale aspirante “promotore” è stato dichiarato a suo tempo “ammissibile” dall’Amministrazione (cfr. verbale del 31.8.2004 dell’Area Servizi al Territorio della Città di Conegliano: doc. 17 della controinteressata), ma la procedura non si è mai conclusa, con la conseguenza che non è stata effettuata alcuna valutazione amministrativa del grado di fattibilità delle proposte né dell’interesse pubblico dell’opera.<br />
Venendo alla seconda procedura di <i>project financing</i>, quella indetta dall’AULSS n. 9 di Treviso per l’affidamento del contratto di costruzione e gestione relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e all’esecuzione dei lavori di realizzazione della “Cittadella Sanitaria” presso il Presidio Ospedaliero di Treviso, la Veneto Progetti ha proceduto, dietro contratto del 24 maggio 2011, a redigere il “<i>progetto preliminare/offerta</i>” relativo all’opera suddetta a favore del soggetto privato Impresa Costruzioni G. Maltauro s.p.a., mandataria della costituenda A.T.I. che in seguito avrebbe partecipato alla gara (doc. 21 della controinteressata). <br />
Al fine della comprova del servizio di progettazione, è stata prodotta un’attestazione proveniente dal committente Costruzioni G. Maltauro s.p.a., nella quale il direttore generale di tale società ha specificato il periodo in cui tale servizio è stato espletato (“gennaio 2011-luglio 2011”), il tipo di prestazione resa (“progettazione preliminare”), il valore dell’importo dei lavori per i quali sono stati espletati i servizi di ingegneria e, infine, l’avvenuta “regolarità dei servizi di ingegneria prestati” (doc. 16 della controinteressata).<br />
L’A.T.I. ha poi presentato il relativo progetto nell’ambito della procedura di evidenza pubblica classificandosi seconda nella graduatoria provvisoria (doc. 23 della controinteressata), senza che però la procedura stessa sia sfociata in alcuna aggiudicazione definitiva. <br />
Il Tribunale ha osservato, infine, che a comprova dell’effettivo espletamento delle predette prestazioni di progettazione “<i>sono state altresì allegate le fatture rispettivamente emesse per ciascun incarico di progettazione, che risultano regolarmente pagate dal committente privato</i>” (cfr. i docc. 19 e 22 della controinteressata).<br />
7b Fatte queste necessarie premesse, vanno ricordati il nucleo della doglianza dedotta dalla ricorrente, e la motivazione con cui la stessa è stata disattesa dal T.A.R..<br />
La tesi di fondo sostenuta dalla Clea s.p.a. è che i servizi di progettazione pregressi allegati dalla progettista indicata dall’aggiudicataria non fossero idonei a dimostrarne la capacità tecnica, in quanto i relativi progetti non erano mai stati approvati, né tanto meno dichiarati di pubblico interesse, dalle Stazioni appaltanti, onde non sarebbero stati mai “<i>fatti propri</i>” dall’Amministrazione, come invece richiederebbe l’art. 263 del d.P.R. 207/2010 per i progetti di committenza pubblica.<br />
Il Tribunale ha però disatteso tale impostazione, osservando che la soc. Veneto Progetti in entrambi i casi allegati aveva proceduto a redigere le proprie progettazioni nell’ambito di contratti aventi quale committente un operatore economico privato, e senza mai entrare a far parte dell’A.T.I. che avrebbe concorso in gara. <br />
La materia sarebbe stata, quindi, soggetta alle disposizioni che l’art. 263 del d.P.R. 207/2010 prevede per le progettazioni a committenti privati, e non pubblici. E tali disposizioni nella fattispecie non risultavano violate, anche perché nemmeno esse imponevano quale condizione per la valutabilità dei servizi di progettazione pregressi quella dell’avvenuta realizzazione delle opere che ne costituivano oggetto.<br />
7c Con il presente appello la soc. Clea ha svolto approfondite critiche avverso il rigetto del proprio mezzo.<br />
In sintesi, le sue argomentazioni seguono il seguente percorso logico.<br />
L’appellante deduce che le due progettazioni – richiamate dalla Veneto Progetti per dimostrare la propria capacità tecnica – si sarebbero dovute intendere quali servizi a committenza pubblica, e non già privata, in quanto esse erano state redatte esclusivamente in funzione della partecipazione a procedure di gara.<br />
Non varrebbe l’obiezione che il progettista incaricato ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 163/2006 non sarebbe formalmente un concorrente in gara, non essendovi ragione per cui la stessa progettazione, ai fini della maturazione di un requisito ai sensi dell’art. 263 d.P.R. cit., debba soggiacere a disciplina diversa a seconda di come il concorrente scelga di presentarsi in gara, se associato al progettista, che in tal caso avrebbe quindi anch’esso veste di concorrente, o meno.<br />
Per l’applicazione dell’art. 263 il committente dovrebbe considerarsi “pubblico” non solo quando l’Amministrazione contratti direttamente con un progettista incluso nella compagine concorrente in gara, ma anche quando, come nella fattispecie, la progettazione sia stata eseguita su incarico del soggetto concorrente, in quanto comunque richiesta dall’Amministrazione e funzionale alla partecipazione alla gara da questa indetta.<br />
Dalla qualificazione delle due progettazioni vantate dalla Veneto Progetti quali servizi a committenza pubblica, sarebbe discesa la conseguenza che alla riconoscibilità di tali progetti ai fini di causa avrebbero ostato, ai sensi dell’art. 263, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, tanto la mancata certificazione della regolare esecuzione dei servizi stessi, quanto la loro mancata approvazione, da parte delle Amministrazioni rispettivamente interessate.<br />
L’appellante puntualizza, infine, per un verso, che sarebbe stato sufficiente il disconoscimento dell’utilità anche di una sola delle due progettazioni in questione per considerare non soddisfatto il requisito di capacità tecnica ai fini della gara in controversia; per altro verso, che la causa giustificativa della richiesta esclusione dell’avversaria andava ricondotta non solo al mancato possesso del predetto requisito, ma anche –e in ogni caso- alla sua mancata comprova nel termine perentorio all’uopo stabilito.<br />
7d Nemmeno questo motivo di appello, tuttavia, per quanto diffusamente motivato, risulta persuasivo.<br />
Va riportato il testo completo della disposizione regolatrice della materia in discussione, il più volte citato art. 263 (“<i>Requisiti di partecipazione</i>”), comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, che così recita.<br />
“<i>I servizi di cui all&#8217;articolo 252 valutabili” </i>(cioè quelli attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria) “<i>sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l&#8217;approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all&#8217;articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall&#8217;operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell&#8217;avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale e&#8217; stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima</i>.”<br />
Il comma in rilievo, come è già ampiamente emerso, nel regolare la maturazione dei requisiti di capacità tecnica spendibili nelle procedure di gara, traccia, dunque, una distinzione tra progetti commissionati dall’Amministrazione e progetti “<i>svolti per committenti privati</i>” e disciplina separatamente la riconoscibilità ai fini indicati degli uni e degli altri. <br />
Il senso e i limiti di questa differenziazione devono essere necessariamente tratti dallo stesso testo normativo della cui interpretazione si tratta, e pertanto dalla volontà legislativa da questo oggettivamente espressa.<br />
7e A questo riguardo la Sezione ritiene utile focalizzare preventivamente l’attenzione sulla disciplina specificamente prevista per i progetti svolti per committenti privati.<br />
Rispetto a tali progetti la norma è testuale nel riconoscere che l’operatore economico possa di regola limitarsi a dichiarare la buona e regolare esecuzione dei servizi da esso prestati, fermo poi il suo onere di fornire, dietro richiesta della Stazione appaltante, la prova dell&#8217;avvenuta esecuzione degli stessi servizi attraverso “<i>gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale e&#8217; stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima</i>.”<br />
Orbene, la possibilità che la prova dell&#8217;avvenuta esecuzione dei servizi in questione possa essere raggiunta anche attraverso una semplice “<i>copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima</i>”, e nulla più di ciò, impone di riconoscere che anche per i progetti di committenza privata valga la regola per cui ai fini del riconoscimento dei servizi stessi “<i>Non rileva … la mancata realizzazione dei lavori … relativi</i>”, dal momento che dell’esecuzione effettiva di tali lavori non è affatto preteso che venga data dimostrazione (che non verrebbe, del resto, nemmeno dalla produzione -pure reputata sufficiente dalla norma- degli “<i>atti autorizzativi o concessori</i>”).<br />
7f Una volta richiamato il contenuto della disciplina dettata per la riconoscibilità delle progettazioni di committenza privata, la Sezione deve mettere a fuoco due ulteriori aspetti del regime in esame: quello riguardante le regole dettate dallo stesso art. 263 cit. per i progetti di committenza pubblica, e infine quello della demarcazione tra committenza pubblica e privata.<br />
7g Con riferimento al primo aspetto, si può subito osservare che la norma della cui interpretazione si tratta non esige quale condizione per il riconoscimento in discussione che il singolo progetto sia risultato aggiudicatario (vale notare che nella pronuncia della Sezione VI 14 luglio 2014, n. 3663, la formulazione di tale ipotesi è avvenuta solo a titolo di esempio). <br />
Una condizione così rigida sarebbe oltremodo restrittiva della possibilità per i professionisti che dispiegano attività progettuali per la Pubblica Amministrazione di spendere le relative esperienze, sul piano della capacità tecnica acquisita, in funzione di gare successive; essa sarebbe, inoltre, espressione di un approccio non coerente con quello che ha ispirato l’ampio riconoscimento già visto per le progettazioni di committenza privata, per le quali è sufficiente, come si è detto, esibire copia del relativo contratto e delle pertinenti fatture.<br />
Al fine indicato non può quindi reputarsi necessario che il progetto abbia conseguito l’aggiudicazione (che, tra l’altro, potrebbe sfuggire anche al miglior progetto tecnico in gara, le quante volte non assistito da un’offerta economica altrettanto competitiva). <br />
Deve ritenersi invece sufficiente che il progetto sottoposto all’Amministrazione abbia riportato la valutazione di –semplice- idoneità tecnica che era suscettibile di conseguimento nell’ambito proprio del tipo di procedimento amministrativo in concreto interessato.<br />
7h Venendo alla demarcazione tra committenza privata e pubblica dei progetti del cui riconoscimento si tratta, la Sezione non rinviene motivi per discostarsi dal senso letterale delle espressioni utilizzate nel testo della norma oggetto di esame. <br />
Il testo normativo risulta imperniato sulla natura giuridica (pubblica o privata) del committente del servizio, piuttosto che sulla circostanza che quest’ultimo sia stato reso, o meno, nella prospettiva della partecipazione ad una procedura di gara, oppure infine sulla circostanza che si discuta di opere intrinsecamente pubbliche o private. <br />
Quanto all’elemento della “committenza” dei progetti, inoltre, non si ravvisa ragione per ritenere che la norma abbia utilizzato una nozione che non fosse quella tecnico-giuridica, per riferirsi invece ad un concetto meramente empirico quale quello di finale destinatario/utilizzatore della prestazione progettuale.<br />
Tanto premesso, una volta che emerga un pregresso “<i>servizio svolto per un committente privato</i>”, il quale risulti comprovato dal relativo contratto nonché dalle conferenti fatture, deve ritenersi che tale prestazione sia per ciò stesso riconoscibile quale indice di capacità tecnica in forza della regola dettata dalla seconda parte dell’art. 263, comma 2 (il cui <i>incipit</i> è appunto in questi termini: “<i>Sonovalutabilianche</i> i servizi svolti per committenti privati documentati …”).<br />
Né si vede come siffatta sua spendibilità possa venir meno per la ragione del successivo impiego del progetto, da parte del suo committente, ai fini di un procedimento di evidenza pubblica (nella specie, di <i>project financing</i>) in cui lo stesso progettista non rivestirà comunque la qualità di parte. <br />
Ove il committente sia un privato, è infine del tutto logico che la valutazione circa l’effettiva corretta esecuzione dell’incarico progettuale competa al medesimo committente che lo ha remunerato (a prescindere dall’impiego che questi farà del progetto stesso).<br />
7i L’appellante, come si è visto, ha criticato l’argomento che il progettista incaricato ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 163/2006 non sarebbe un concorrente in gara, opponendo che non sarebbe logico che la stessa progettazione, ai fini della maturazione di un requisito, possa soggiacere a disciplina diversa a seconda di come il concorrente si presenti in gara, se associato al progettista -che in tal caso avrebbe quindi anch’esso veste di concorrente- o meno.<br />
La pur acuta obiezione, tuttavia, non persuade. <br />
Proprio la circostanza che la norma da interpretare sia impostata sul distinguo tra committenza pubblica e privata impone un trattamento differenziato delle due ipotesi appena dette. <br />
D’altra parte, il fatto che il progettista abbia, o meno, la veste di partecipante al procedimento amministrativo in cui il suo progetto viene in ultima analisi presentato, lungi dall’apparire un mero dettaglio formale, sembra invece di rilievo centrale ai fini in discussione, poiché da esso dipende l’instaurarsi di una relazione giuridica dello stesso progettista con la Stazione appaltante.<br />
7l Alla luce delle precedenti considerazioni, le progettazioni allegate dalla soc. Veneto Progetti, in quanto progetti preliminari redatti per committenti privati per la presentazione di proposte di finanza di progetto, devono essere dunque considerate di committenza privata, e non pubblica, e come tali non soggette al regime di cui alla prima parte del comma 2 dell’art. 263 cit., bensì a quello della sua parte seconda.<br />
Ne consegue che la censura riproposta in questa sede dall’appellante, che poggia sul presupposto contrario, deve essere disattesa.<br />
La sentenza di prime cure risulta pertanto meritevole di conferma anche sotto questo conclusivo profilo.<br />
8. Per le ragioni che precedono, l’appello principale va respinto.<br />
9. Al rigetto dell’appello principale consegue la declaratoria di improcedibilità di quello incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse al suo esame.<br />
10. La mancanza di un’interpretazione giurisprudenziale consolidata sul tema oggetto del motivo centrale del gravame principale giustifica anche per il presente grado la compensazione tra le parti in causa delle spese processuali.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, respinge l’appello principale n. 7348 del 2014 e dichiara improcedibile quello incidentale.<br />
Compensa tra le parti le spese processuali del presente grado<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore<br />
Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/02/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2015-n-692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.721</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2015-n-721/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Baccarini – Est. Castriota Scanderbeg Borgomeo &#038; Co s.r.l. (Avv.ti S. Vinti e F. Barone) c/ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. Stato), n.c. Ernst &#038; Young Financial Business Advisor s.p.a. (Avv. A. Clarizia) sull&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;impresa che indica i costi della sicurezza in misura pari</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini – Est. Castriota Scanderbeg<br /> Borgomeo &#038; Co s.r.l. (Avv.ti S. Vinti e F. Barone) c/ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. Stato), n.c. Ernst &#038; Young Financial Business Advisor s.p.a. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;impresa che indica i costi della sicurezza in misura pari a zero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Lex specialis – Offerta – Oneri aziendali per la sicurezza – Onere dichiarativo – Mancata previsione –Indicazione – Obbligo – Sussiste – Ragioni </p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Servizi intellettuali – Offerta – Costi da interferenza – Natura eventuale – Conseguenze – Pari a zero – Ammissibilità – Oneri aziendali per la sicurezza – Indicazione – Obbligo –  Sussiste – Pari a zero – Inammissibilità – Conseguenze – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare d’appalto l’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli art. 86, comma 3 bis,  e 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 un adempimento imposto direttamente dalla legge al punto che, anche a fronte della eventuale mancata previsione nella lex specialis  di gara dell’onere dichiarativo e della correlata causa specifica di esclusione, le citate disposizioni normative devono ritenersi immediatamente precettive e idonee a eterointegrare le regole della procedura selettiva.</p>
<p>2. La circostanza che l’amministrazione abbia escluso la sussistenza di rischi da interferenze non esclude l’onere per l’impresa di prevedere e quantificare in sede di offerta i costi  della sicurezza c.d. “ a rischio specifico”. Infatti, a differenza dei costi da “interferenza” di cui all’art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che sono soltanto eventuali e che ben possono essere pari a zero in un servizio di natura eminentemente intellettuale, i costi aziendali interni devono essere necessariamente indicati e non possono essere pari a zero, posto che anche in un servizio intellettuale non vi può essere assenza di rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori dell’impresa affidataria del servizio. Ne consegue che l’omessa previa indicazione dei costi per la sicurezza rende l’offerta incompleta sotto un profilo di particolare rilevanza, alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, impedendo alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa, con il corollario che la sanzione per tale omissione non può che essere l’esclusione dalla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8083 del 2014, proposto da:<br />
Borgomeo &#038; Co s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti e Ferruccio Barone, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, Via Emilia n. 88; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro-tempore,rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p>nei confronti di<br />
Ernst &#038; Young Financial Business Advisor s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, Via Principessa Clotilde n.2; </p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III BIS n. 5309/2014, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti della direzione generale dell&#8217;immigrazione e delle politiche di integrazione in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati) nonchè risarcimento danni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ernst &#038; Young Financial Business Advisor Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Fedeli per delega dell’avvocato Vinti, l’avvocato Clarizia e l’avvocato dello Stato Garofoli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.- La società Borgomeo &#038; Co. s.r.l., risultata seconda graduata nella gara d’appalto indetta dal Ministero del lavoro per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione in materia di minori stranieri, impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 20 maggio 2014 n. 5309 che ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado dalla stessa proposto in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla parte intimata in primo grado Ernst &#038; Young Financial Business Advisors s.p.a., aggiudicataria della gara.<br />
L’appellante si duole dell’erroneità della gravata sentenza, rilevando che l’indicazione nella propria offerta in relazione al costo della sicurezza del personale, rappresentata come pari a “zero”, avrebbe dovuto ritenersi pienamente conforme alle prescrizioni di gara, tenuto conto in particolare che era oggetto d’appalto un servizio di natura “intellettuale” e che pertanto non vi era alcun costo di sicurezza da dichiarare. <br />
In ogni caso, stante la tassatività delle cause di esclusione indicate nell’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici, giammai la stazione appaltante, come ipotizzato dal Tar, avrebbe potuto far luogo all’esclusione della concorrente senza richiedere previamente i chiarimenti istruttori a sostegno della indicazione relativa ai costi per la sicurezza.<br />
La società appellante ha quindi insistito per la reiezione del ricorso incidentale di primo grado e per l’accoglimento dell’originario ricorso, incentrato essenzialmente sulla indeterminatezza della offerta della aggiudicataria Ernst &#038; Young Financial Business Advisors s.p.a. riguardo alla composizione del gruppo di lavoro che avrebbe dovuto affiancare l’autorità ministeriale nello svolgimento dell’assistenza tecnica oggetto d’appalto (e sulle correlative erronee determinazioni assunte dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’offerta dell’aggiudicataria e di attribuzione alla stessa del punteggio, ritenuto dall’odierna appellante assolutamente incongruo).<br />
Ha concluso l’appellante per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado e per l’annullamento dell’aggiudicazione ovvero, ove <i>medio tempore</i> fosse già intervenuto il contratto con l’aggiudicataria, per il risarcimento del danno da determinarsi nel 10% del ribasso offerto e nel 3% per la perdita delle <i>chances</i> lavorative.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.<br />
Si è altresì costituita la società Ernst &#038; Young per contrastare l’appello e chiedere la conferma della impugnata sentenza.<br />
All’udienza del 16 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.<br />
2.- Come anticipato in fatto, nella impugnata sentenza il giudice di primo grado ha qualificato come “escludente” il ricorso incidentale proposto in primo grado dalla aggiudicataria Ernst &#038; Young e, di conseguenza, lo ha esaminato in via prioritaria rispetto al ricorso principale, in ossequio all’indirizzo giurisprudenziale ormai costante di questo Consiglio di Stato (a seguito di Ad. plen. 25 febbraio 2014 n. 9); indi, esaminando il merito del predetto ricorso incidentale, ha accolto detta impugnazione sull’assorbente rilievo secondo cui il RTI Borgomeo &#038;C.non avrebbe indicato nella propria offerta l’importo relativo agli oneri di sicurezza, prescritto a pena di esclusione dalla <i>lex specialis</i> di gara.<br />
3.- Il Collegio ritiene che la sentenza meriti conferma, risultando effettivamente fondato, nei sensi divisati dai giudici di prime cure, il ricorso incidentale di primo grado.<br />
4.- Come anticipato, la società C. Borgomeo &#038; C. ha indicato, nella propria offerta economica, i costi della sicurezza in misura pari a “0”. Con tale indicazione la odierna società appellante ha inteso specificare di non sopportare costi per la sicurezza dei propri dipendenti, in relazione all’appalto di che trattasi. Col primo motivo, l’appellante deduce la piena legittimità di tale indicazione ( e la corretta determinazione della stazione appaltante di non far luogo alla sua esclusione)sulla base delle seguenti argomentazioni:<br />
l’indicazione non sarebbe stata omessa (in quanto l’indicazione zero esprimerebbe un “preciso valore”) e non potrebbe essere assimilata, come erroneamente ritenuto dal Tar, alla ipotesi della mancata indicazione dei costi per la sicurezza; la stessa sarebbe il frutto di valutazioni autonome e discrezionali di essa concorrente che, in relazione alle modalità con cui intendeva svolgere i servizi oggetto d’appalto, si sarebbe correttamente determinata ad indicare un valore pari a zero;<br />
al più si sarebbe potuto sostenere che l’ indicazione non fosse congrua, ma ciò non avrebbe potuto comportare l’esclusione della concorrente dalla gara, quanto piuttosto l’apertura di un sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, in cui la concorrente sarebbe stata ammessa, nel rispetto del principio del contraddittorio, a fornire le proprie giustificazioni;<br />
in considerazione della particolare natura del servizio, lo stesso capitolato d’oneri ( art. 5) stabiliva che “ non sussiste l’obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I. in quanto gli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero, tenuto conto della natura strettamente intellettuale del servizio”;<br />
&#8211; l’onere di indicare il costo per la sicurezza aziendale discenderebbe dagli artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dal cui combinato disposto discenderebbe il suddetto obbligo anche nell’ipotesi in cui la <i>lex specialis<br />
-da ultimo, proprio in ragione della carenza di una sicura base normativa, la stazione appaltante avrebbe potuto al più attingere ai poteri di soccorso istruttorio di cui all’art. 46 del d.lgs. 163 del 2006, senza poter far luogo all’automatica esclusione<br />
5.- Il Collegio è del parere che il motivo d’appello, nelle distinte declinazioni in cui lo stesso è stato articolato, non meriti di essere esaminato favorevolmente.<br />
Va premesso che, in linea generale, nelle gare d&#8217;appalto l&#8217;indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, comma 3-bis, e art. 87, comma 4, del d lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti) un adempimento direttamente imposto dalla legge (Cons. Stato &#8211; Sez. V, 29-02-2012, n. 1172) al punto che, anche a fronte della eventuale mancata previsione, nella lex specialis di gara, dell’onere dichiarativo e della correlata causa specifica di esclusione, le citate disposizioni normative devono ritenersi immediatamente precettive ed idonee ad eterointegrare le regole della procedura selettiva. Ma ciò che appare dirimente ( ed è argomento idoneo a superare la prospettata inapplicabilità alla gara in oggetto del richiamato paradigma normativo di rango primario) è che, nella specie, la <i>lex specialis</i> di gara prescriveva chiaramente ( cfr. allegato 5,fax simile di gara), a pena di esclusione, l&#8217;indicazione dell&#8217;importo relativo agli oneri della sicurezza e lo schema relativo all’offerta economica, conteneva un riquadro specifico (n.1) per l&#8217;indicazione degli oneri della sicurezza, adempimento assolto puntualmente dalla ricorrente incidentale ERNST &#038; YOUNG.<br />
Non appare convincente, al proposito, la tesi difensiva della odierna appellante, che ha invocato a sostegno della propria tesi difensiva l&#8217;art.5 del capitolato d&#8217;oneri, il quale precisava che &#8220;ai sensi di quanto disposto dall&#8217;art. 26 commi 1,2, 3 e 5 del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non sussiste l&#8217;obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I. in quanto gli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero, tenuto conto della natura strettamente intellettuale del servizio.&#8221; <br />
E’ qui evidente l’equivoco in cui incorre l’odierna parte appellante laddove sovrappone alla nozione di costi aziendali o “interni” quella inerente i costi da “interferenza”, prevista all’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (strumento deputato unicamente ad indicare le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo esclusivamente i c.d. “rischi da interferenze” tra i propri lavoratori e quelli dell’impresa appaltatrice e prevederne i relativi costi della sicurezza).Orbene se, in relazione a tali ultimi costi, può ben dirsi che essi siano soltanto eventuali e che ben possono essere pari a zero in un servizio di natura eminentemente intellettuale quale quello oggetto d’appalto) non altrettanto può ripetersi a proposito dei costi aziendali interni, che andavano necessariamente indicati e che non potevano essere pari a zero posto che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, anche in un servizio intellettuale non vi può essere assenza di rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori dell’impresa affidataria del servizio ( si pensi solo, quali costi specifici per i rischi connessi al luogo di lavoro, come oggi previsto dal comma 3 bis dell’art.83 del Codice dei contratti pubblici, ai rischi alla salute derivanti dall’uso di strumenti informatici). <br />
Pertanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l&#8217;omessa previa indicazione dei costi per la sicurezza &#8211; sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture- rende l&#8217;offerta incompleta sotto un profilo di particolare rilevanza, alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, impedendo alla stazione appaltante un adeguato controllo sull&#8217;affidabilità dell&#8217;offerta stessa, con il corollario che la sanzione per tale omissione non può che essere l&#8217;esclusione dalla gara, come espressamente stabiliva, nella fattispecie in esame, la <i>lex specialis</i> di gara.<br />
La circostanza, quindi, che l’amministrazione abbia escluso la sussistenza di rischi da interferenze &#8211; e, nel caso in esame, l&#8217;obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I. in quanto gli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero, “tenuto conto della natura strettamente intellettuale del servizio” &#8211; non esclude l’onere per l’impresa di prevedere e quantificare in sede di offerta i costi della sicurezza c.d. “da rischio specifico” il cui obbligo, come già evidenziato, deriva direttamente dalla disciplina generale in materia di contratti pubblici di cui ha fatto corretta applicazione la stazione appaltante nella redazione del bando di gara. <br />
Tale adempimento, nel caso in esame, non è stato assolto, con la conseguenza che non può neppure aderirsi alla tesi esposta dal difensore della ricorrente principale, secondo cui tale aspetto, al più, avrebbe potuto essere preso in considerazione in sede di esame della congruità dell’offerta. Ed infatti, il Capitolato d’oneri e disciplinare di gara allegato alla determina a contrarre dell’11 settembre 2013 prevedeva espressamente, all’art.12, che qualsiasi onere relativo al rispetto della normativa vigente a tutela dei lavoratori, anche sotto il profilo previdenziale e della sicurezza, fosse posto a carico dell’aggiudicatario, con esonero totale dell’amministrazione anche per eventuali ipotesi di infortunio di qualsiasi genere anche per attività svolte nei locali dell’amministrazione procedente, con la conseguenza che tali costi avrebbero dovuto senz’altro essere computati nell’ambito del rischio specifico della concorrente. <br />
Né dalla documentazione fornita dalla concorrente in sede di gara avrebbero potuto trarsi elementi utili a rilevare la sussistenza dei costi specifici di sicurezza; dal che consegue l’inapplicabilità del precedente richiamato dall’odierna appellante a sostegno delle proprie tesi difensive (Cons. St. 22 gennaio 2014 n.330) e del principio normativo in tema di soccorso istruttorio (art. 46 d.lgs. cit.), disposizione questa che non può consentire ( secondo la sua univoca interpretazione) integrazioni postume di indicazioni relative all’offerta mancanti agli atti di gara e ritenute essenziali sotto comminatoria di esclusione (pena altrimenti la violazione del principio della <i>par condicio competitorum)</i>.<br />
In definitiva, la peculiarità della prestazione oggetto d’appalto( da svolgersi nell’ambito di locali e con l’utilizzo di supporti tecnologici altrui, ma a rischio esclusivo dell’aggiudicatario) imponeva ai concorrenti a pena di esclusione ( comminata dall’art.31, recante ulteriori cause di esclusione dalla procedura) di indicare espressamente i costi di sicurezza aziendale con indicazione numerica ( necessariamente superiore allo zero), restando ininfluente a tal fine la mera attestazione formale ( priva di riscontro sostanziale) circa la“regolarità nei confronti delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, pur richiesta da altra disposizione del disciplinare di gara ( cfr.art.20 lett. g) ).<br />
In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, risulta corretta la sentenza impugnata che, sull’assorbente ritenuta fondatezza dell’esaminato motivo di ricorso incidentale di primo grado, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale di primo grado dell’odierna società appellante.<br />
L’appello va pertanto respinto e va confermata la impugnata sentenza..<br />
6.- Va da sé che nessun seguito potrebbe avere, attesa la corretta declaratoria di improcedibilità del ricorso originario ( conseguente all’accoglimento dell’impugnazione incidentale di primo grado), la richiesta risarcitoria avanzata dalla odierna appellante già col ricorso introduttivo..La delibazione di quella richiesta suppone l’accertamento della sussistenza delle condizioni di legittima partecipazione alla gara della concorrente e della ricorrenza ( quantomeno) di un’alta probabilità di ottenerne l’aggiudicazione: condizioni che qui evidentemente non ricorrono, per quanto si è detto, già sotto il preliminare profilo della legittimazione partecipativa, rivelatasi insussistente in capo alla società Borgomeo &#038;CO s.r.l..<br />
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello ( RG n. 8083/14), come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la società appellante al pagamento, in favore delle parti appellate costituite, delle spese e degli onorari di questo grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre iva e cpa, se dovuti, in favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in euro 2.500,00( duemilacinquecento/00), oltre iva e cpa se dovuti, in favore della società Ernst &#038; Young.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />
Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/02/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2015-n-684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Alessandro Pajno, est. Luigi Massimiliano Tarantino Banca di Credito Popolare, Soc. Coop. Per Azioni (Avv.ti Gennaro Terracciano, Raffaele Montefusco) c. Comune di Caserta (Avv. Antonio Nardone), Comune di Caserta Comm.Ne Straordinaria di Liquidazione (n.c.), e Banca della Campania (n.c.), Banca Popolare Emilia Romagna (n.c.) sulla decorrenza dei termini per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2015-n-684/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pajno, est. Luigi Massimiliano Tarantino<br /> Banca di Credito Popolare, Soc. Coop. Per Azioni (Avv.ti Gennaro Terracciano, Raffaele Montefusco) c. Comune di Caserta (Avv. Antonio Nardone), Comune di Caserta Comm.Ne Straordinaria di Liquidazione (n.c.), e  Banca della Campania (n.c.), Banca Popolare Emilia Romagna (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza dei termini per l&#8217;impugnazione degli atti di una gara pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Art. 37 c.p.a.- Rimessione in termini &#8211; Errore scusabile  &#8211; Principio della perentorietà dei termini – Deroga &#8211; Ipotesi tassative &#8211; Necessità – Sussiste &#8211; Fattispecie</p>
<p>2. Contratti con la P.A.- Art. 77 D.Lgs. n.163/2006 – Comunicazione via fax co.5 quater D.Lgs. n.163/2006 – Modalità tipica &#8211; Comunicazione tra la Stazione Appaltante e i concorrenti – E’strumento giuridicamente vincolante – Idoneità – Decorrenza termini – Impugnazione – Sussiste – Ragioni</p>
<p>3. Contratti con la P.A. &#8211; Atti di gara &#8211; Impugnazione – Atto lesivo &#8211; Termine – Art. 79 D.Lgs. 163/2006 &#8211; Dopo dieci giorni entro i quali può esercitarsi l’accesso agli atti – Necessità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel processo amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 37 del c.p.a., la rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale, in quanto deroga al principio della perentorietà dei termini di impugnazione, e la disposizione relativa deve essere considerata di stretta interpretazione: in particolare, il beneficio può essere riconosciuto in presenza, di un quadro normativo da poco assestatosi o di un orientamento giurisprudenziale ancora in via di consolidazione (1).(Nel caso di specie, il Consiglio di Stato non ha concesso la rimessione in termine richiesta da parte ricorrente, ritenendo che la fattispecie in esame si origina in un momento storico nel quale l’assoggettabilità anche dei provvedimenti di revoca dell’affidamento di contratti pubblici al termine dimidiato per proporre ricorso risulta essersi consolidata)</p>
<p>2. In materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 77 D.L.vo n. 163/2006, la comunicazione via fax è modalità tipica di comunicazione di notizie e informazioni ai partecipanti alle gare d&#8217;appalto: la stessa, pertanto, deve ritenersi giuridicamente vincolante per i concorrenti, posto che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema, basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall&#8217;apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente, garantiscono una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio (in particolare, il fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova). Ne deriva che il suddetto strumento è idoneo a far decorrere termini perentori per l’impugnazione giurisdizionale degli atti di gara. (2)</p>
<p>3.  In materia di contratti pubblici, il termine per l’impugnazione giurisdizionale decorre dal momento in cui l’interessato, a conoscenza dell’adozione di un atto lesivo, ha avuto la possibilità di conoscere le ragioni a fondamento dello stesso, ossia nel nostro ordinamento dopo dieci giorni entro i quali può esercitarsi l’accesso agli atti ex art. 79, comma 5-quater, d.lgs. 163/2006. (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, considerato che l’Amministrazione aveva comunicato via fax l’avvenuta revoca della concessione, ha ritenuto intempestivo il ricorso notificato  oltre il termine derivante dalla sommatoria dei dieci giorni previsti comma 5-quater, dell’art. 79, d.lgs. n. 163/2006 e dei trenta giorni stabiliti dal comma 5 dell’art. 120 c.p.a.)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr: Consiglio di Stato, ad. plen., 9 agosto 2012, n. 32; Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2013, n. 42199;<br />
(2)  cfr: Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2007 n. 2951.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5330 del 2014, proposto da:<br />
Banca di Credito Popolare, Soc. Coop. Per Azioni, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Raffaele Montefusco, con domicilio eletto presso lo studio legale Terracciano in Roma, largo Arenula, n. 34; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Caserta, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Nardone, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13; Comune di Caserta Comm.Ne Straordinaria di Liquidazione; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Banca della Campania, Banca Popolare Emilia Romagna; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI SEZIONE VIII, n. 2665/2014, resa tra le parti, concernente revoca affidamento in concessione del servizio di tesoreria &#8211; ris. danni – mcp.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Montefusco, C. De Portu su delega dell&#8217;avvocato Antonio Nardone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con il presente gravame l’appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale il TAR per la Campania dichiarava irricevibile il ricorso di prime cure, ritenendone tardiva la notifica, in quanto la stessa veniva posta in essere il 30 ottobre 2013, mentre il provvedimento di revoca impugnato era stato comunicato via fax il 17 settembre 2013. In particolare, il primo giudice notava che dalla memoria depositata dalla ricorrente il 4 marzo 2013 a pag. 3 era possibile evincere che il suddetto provvedimento in data 17 settembre 2013 era stato effettivamente ricevuto. La comunicazione via fax ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 163/2006, secondo il TAR, è mezzo utilizzabile per le notizie ed informazioni ai partecipanti alle gare d’appalto. La prova contraria circa il difetto di funzionamento dell’apparecchio deve essere fornito dal ricevente. Ai sensi dell’art. 120 comma 5 c.p.a. il termine per impugnare decorre dalla comunicazione ex art. 79 d.lgs. 163/2006 ovvero dalla conoscenza dell’atto. Le forme dell’art. 79 non sono tassative, restando in vita la regola generale secondo la quale il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto, quindi a prescindere dal fatto che l’uso del fax fosse stato autorizzato dalla ricorrente. È sufficiente per far decorrere il termine in questione che la conoscenza riguardi: a) autorità emanante; b) contenuto del dispositivo; c) effetto lesivo, mentre la conoscenza della motivazione può anche essere successiva e dare la stura alla proposizione di motivi aggiunti. Né secondo la motivazione della pronuncia impugnata può ritenersi che la disciplina che prevede il termine dimidiato di trenta giorni per impugnare non si estenda agli atti di autotutela.<br />
Infine, il giudice di prime cure respingeva al domanda risarcitoria attesa la sua genericità.<br />
2. L’originario ricorrente propone appello, invocando la riforma della sentenza del TAR per le seguenti ragioni: a) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la sentenza avrebbe omesso di valutare il V motivo di ricorso che segnalava un’autonoma illegittimità del provvedimento di riaffidamento del servizio alla Banca della Campania per violazione degli artt. 55 e 56 d.lgs. 163/2006, in quanto l’amministrazione non avrebbe potuto procedere ad un affidamento diretto, ma rinnovare la procedura di evidenza pubblica; b) violazione dell’art. 120 c.p.a., perché il termine dimidiato non si applicherebbe agli atti di autotutela. Inoltre, la previsione del termine dimidiato sarebbe correlata alla comunicazione delle motivazioni del provvedimento. Entrambe le condizioni nella fattispecie non sarebbero sussistenti; c) violazione dell’art. 120 c.p.a. perché non esisterebbe la prova della piena conoscenza dell’atto, che risulterebbe, inoltre, non essere stato inviato alla sede legale dell’appellante; d) erronea sarebbe ancora la sentenza nella parte in cui ha dichiarato infondata la domanda di risarcimento che al più poteva essere dichiarata improcedibile, essendo subordinata ad eventi futuri.<br />
Con lo stesso atto ripropone i motivi non esaminati dal giudice di primo grado: I) violazione art. 7, l. 241/90; II) eccesso di potere, per motivazione pretestuosa e per violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi; III) non utilizzabilità del potere di revoca di cui all’art. 21 quinquies; IV) violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ed insussistenza dei presupposti di cui all’art. 38 lett. f); V) violazione degli artt. 55, 56 d.lgs. 163/2006. Inoltre, insiste per il risarcimento del danno, che assume aver subito.<br />
3. Costituitosi in giudizio il Comune di Caserta nel chiedere la conferma della sentenza di primo grado evidenzia che la nota prot. 66836/2013 sarebbe stata inviata alla filiale di Caserta ed il mancato invio alla sede legale non escluderebbe il requisito della conoscenza piena, tanto che anche in precedenza l’interlocuzione tra l’amministrazione e l’appellante sarebbe avvenuta con la filiale di Caserta. L’appellante sarebbe stato a conoscenza della suddetta nota tanto che in seguito avrebbe avanzato istanza di accesso in relazione all’atto dalla stessa richiamato. Infine, a sostegno della propria tesi rammenta le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Giust., 8 maggio 2014, C-161/2013.<br />
4. Pronunciando interinalmente sull’istanza cautelare avanzata dall’appellate la Sezione la respingeva con l’ordinanza n. 3130/2014, con la seguente motivazione: “<i>Considerato che, prima facie, le censure proposte avverso la sentenza gravata, che ha dichiarato irricevibile il ricorso dinanzi al TAR, non integrano il requisito del fumus boni juris, in relazione alla piena conoscenza del provvedimento impugnato in primo grado anche alla luce dell’insegnamento contenuto nella pronuncia della Corte di Giustizia, 8 maggio 2014, C-161/2013</i>”.<br />
5. Con memoria del 30 dicembre 2014 l’appellante reitera le proprie ragioni, sottolineando che in fattispecie identica questo Consiglio con sentenza n. 3719/2014 avrebbe concesso errore scusabile. Inoltre, la decisione della Corte di Giustizia sarebbe riferibile solo alla disciplina prevista dall’art. 79, d.lgs. 163/2006. Ancora, il termine di impugnazione non potrebbe decorrere dalla mera conoscenza degli atti, ma dal loro contenuto lesivo.<br />
6. Con memoria del 9 gennaio 2015 l’amministrazione comunale sostiene che il precedente citato dall’appellante non conterrebbe principi applicabili anche nella fattispecie in esame, avendo concesso l’errore scusabile in una controversia sorta a poco più di un mese dall’entrata in vigore del d.lgs. 53/2010. Inoltre, sottolinea che il rito speciale previsto dall’art. 120. c.p.a. si applicherebbe anche gli atti di autotutela, facendo notare che in presenza di una comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 79 d.lgs. 163/2006, sarebbe onere del ricorrente invocare l’accesso agli atti, sicché il termine per impugnare si incrementerebbe dei dieci giorni ivi previsti. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa sarebbe inammissibile in quanto generica e formulata per la prima volta in appello. In subordine dovrebbe esserne rilevata l’infondatezza.<br />
7. L’appello è infondato e non può essere accolto, dovendo trovare conferma la pronuncia di prime cure.<br />
8. Quanto al precedente giurisprudenziale citato dall’appellante, che invoca la concessione dell’errore scusabile è agevole verificare come lo stesso, benché affermi l’applicabilità del termine dimidiato anche nel caso di impugnazione di una atto di autotutela relativo a provvedimenti inerenti procedure di affidamento di contratti pubblici, non tratti un caso analogo all’odierno ed infatti, nella sentenza n. 3710/2014 questa Sezione afferma che: “<i>L’entrata in vigore del d.lgs. n. 53/2010, poche settimane prima della impugnazione delle determinazioni dirigenziali di cui trattasi, ha quindi prodotto una modificazione della norma con riguardo al termine per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio in quel rito speciale.</i><br />
<i>Quindi, anche se, ai sensi dell&#8217;art. 37 del c.p.a., nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale, in quanto deroga al principio della perentorietà dei termini di impugnazione, e la disposizione relativa deve essere considerata di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, ad. plen., 9 agosto 2012, n. 32), tuttavia il beneficio può essere riconosciuto in presenza, come nel caso che occupa, di un quadro normativo da poco assestatosi o di un orientamento giurisprudenziale ancora in via di consolidazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2013, n. 42199)</i>”. Nella sentenza citata il beneficio dell’errore scusabile viene consesso anche in ragione del fatto che al tempo dell’impugnazione dei provvedimenti oggetto del ricorso di prime cure “…<i>la normativa in materia non era perfettamente chiara nell’indicare esplicitamente l’applicabilità del rito speciale anche ai provvedimenti di revoca della aggiudicazione, tanto che, come sopra evidenziato, è stato necessario per precisarlo l’intervento di pronunce giurisprudenziali</i>”.<br />
La fattispecie in esame si origina, invece, in un momento storico nel quale l’assoggettabilità anche dei provvedimenti di revoca dell’affidamento di contratti pubblici al termine dimidiato per proporre ricorso risulta essersi consolidata. Ed, infatti, un precedente utile alla soluzione del caso in esame è, invece, quello rappresentato da Cons. St., Sez. III, 11 luglio 2012, n. 4116, secondo il quale: “<i>Esaminando prioritariamente le censure proposte avverso la decisione di irricevibilità, per l&#8217;appellante la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che al caso di specie si applicassero i termini dimezzati di cui all&#8217;art. 120 Cod. proc. amm.; trattandosi di provvedimenti di eliminazione del finanziamento in precedenza disposto, per l&#8217;appellante troverebbe applicazione l&#8217;ordinario termine di decadenza rimanendo &#8220;del tutto casuale che l&#8217;eliminazione del finanziamento riguardi una procedura di affidamento di lavori pubblici&#8221; (pagina 13 dell&#8217;appello).</i><br />
<i>La doglianza non ha pregio poiché non v&#8217;è dubbio che &#8220;l&#8217;eliminazione&#8221; del finanziamento è atto a monte nella vicenda in questione e che il provvedimento concretamente lesivo è quello di revoca della gara pubblica; conseguentemente il regime processuale non può che essere quello proprio delle procedure di evidenza pubblica. Sotto altro aspetto va ricordato che, ai sensi dell&#8217;art. 32 comma 1, secondo periodo, se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV; quindi non v&#8217;è dubbio che nel caso di specie doveva trovare applicazione il rito speciale previsto per gli appalti in quanto rientrante proprio nelle disposizioni del titolo V del libro IV</i>”.<br />
9. Allo stesso modo l’appello non coglie nel segno quando sostiene che il fax non sarebbe un idoneo mezzo di trasmissione. In via generale va ricordato che la comunicazione via fax è espressamente contemplata dall&#8217;art. 77 D.L.vo n. 163 del 2006 quale modalità tipica di comunicazione di notizie e informazioni ai partecipanti alle gare d&#8217;appalto la stessa, pertanto, deve ritenersi giuridicamente vincolante per i concorrenti, specie quando vi è la prova che rappresentava un mezzo ordinario di comunicazione tra l’amministrazione committente e l’esecutore del contratto. Sotto questo profilo non rileva che la stessa sia stata inviata non alla sede legale, ma alla sede di Caserta, in quanto proprio dagli atti difensivi di prime cure l’odierna appellante, come già rilevato dal primo giudice, ha comunque manifestato di averne avuto conoscenza nella stessa data in cui è stata comunicata presso quella filiale.<br />
Occorre, inoltre, precisare che la questione della validità, efficacia, adeguatezza del fax, quale idoneo strumento di comunicazione, è stata già affrontata e risolta in senso positivo da questo Consiglio di Stato con convincenti argomentazioni, dalle quali non vi è ragione di discostarsi (Sez. VI, 4 giugno 2007 n. 2951; Sez. VI, 24 novembre 2011 n. 6208). È stato, in particolare, affermato che &#8220;<i>Il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l&#8217;utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall&#8217;apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati, indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire l&#8217;effettività della comunicazione</i>&#8221; (Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2007 n. 2951). Si è altresì aggiunto, sempre nella ricordata decisione: &#8220;<i>&#8230;Posto quindi che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l&#8217;idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova. Semmai la prova contraria può solo concernere la funzionalità dell&#8217;apparecchio ricevente; ma questa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio&#8230;</i> &#8220;.<br />
Va, altresì, chiarito che la giurisprudenza di questo Consiglio ritiene che la piena conoscenza del provvedimento si abbia quando il suo destinatario ha contezza anche delle ragioni sulle quali l’atto lesivo poggia (Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2011 n. 2646). Questo principio va, però, traguardato anche sulla scorta della disciplina prevista dall’art. 79, d.lgs. 163/2006, che deve essere interpretata alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, , 8 maggio 2014, C-161/2013, secondo la quale: “<i>La modifica apportata alla direttiva 92/13 dalla direttiva 2007/66 e l’articolo 49 della direttiva 2004/17 hanno ampiamente contribuito a che un offerente al quale non è stato affidato un appalto sia informato del risultato della procedura di aggiudicazione di tale appalto e dei motivi che ne sono alla base. Sul fondamento dell’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17, l’offerente può chiedere che gli siano fornite informazioni dettagliate.</i><br />
<i>35 Il principio della certezza del diritto impone che le informazioni così ottenute e quelle che si sarebbero potute ottenere non possano più servire come fondamento per la proposizione di un ricorso da parte dell’offerente dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale… Conformemente alla giurisprudenza della Corte, ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici possono essere garantiti soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni [v., in tal senso, sentenza Uniplex (UK), EU:C:2010:45, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].</i>”<br />
Secondo la Corte, pertanto, il termine per impugnare può decorrere anche dal momento in cui l’interessato, a conoscenza dell’adozione di un atto lesivo, ha avuto la possibilità di conoscere le ragioni a fondamento dello stesso, ossia nel nostro ordinamento dopo dieci giorni entro i quali può esercitarsi l’accesso agli atti ex art. 79, comma 5-<i>quater</i>, d.lgs. 163/2006. Nella fattispecie in esame l’amministrazione aveva comunicato via fax l’avvenuta revoca della concessione per le motivazioni riportate nella determinazione dirigenziale n. 1447 dell’11 settembre 2013. Pertanto, poiché l’accesso alla citata determinazione poteva avvenire grazie alla facoltà concessa all’odierno appellante ai sensi del comma 5-quater, dell’art. 79, d.lgs. n. 163/2006. Disposizione che, in via generale, riguarda anche le decisioni prese riguardo all’aggiudicazione come si evince dal comma 1 della citata norma. Deve concludersi che il ricorso di prime cure risulta intempestivo perché notificato oltre il termine derivante dalla sommatoria dei dieci giorni previsti comma 5-quater, dell’art. 79, d.lgs. n. 163/2006 e dei trenta giorni stabiliti dal comma 5 dell’art. 120 c.p.a. In questo modo si raggiunge un corretto bilanciamento tra il principio di certezza dell’azione amministrativa e quello di effettività della tutela giurisdizionale.<br />
10. In ordine, invece, al quinto motivo del ricorso di primo grado che contiene una censura autonoma in relazione al provvedimento di affidamento del servizio di tesoreria alla Banca della Campania in via diretta, anche a voler prescindere dall’eccezione di difetto di interesse sollevata dall’amministrazione comunale, appare opportuno rammentare che la stessa appellante agisce per conseguire un affidamento senza gara e che le procedure precedentemente svolte si erano concluse infruttuosamente, sicché non si ravvisa alcuna delle denunciate violazioni.<br />
11. Quanto alla riproposta domanda di risarcimento del danno, la stessa non può che essere traguardata a quanto esposto nel ricorso introduttivo di primo grado, non potendo essere ulteriormente ampliato in sede d’appello il <i>thema decidendi</i>. Sicché esaminate le pagg. 27 e 28 del ricorso di primo grado, nelle quali si avanza la richiesta di risarcimento del danno appare corretta la valutazione di genericità operata dal giudice di prime cure, essendosi limitato il ricorrente a richiedere il danno subito per il periodo in cui il contratto ha già avuto eventualmente esecuzione, in questo modo non specificando le poste del danno, né offrendone una sua sia pure approssimativa quantificazione. Né può opporsi che il danno ancora non si era verificato al tempo della domanda, giacché in ogni caso l’originario ricorrente avrebbe dovuto integrare la domanda risarcitoria almeno prima dell’assunzione in decisione del giudizio di primo grado, non potendo proporla direttamente in seconde, stante il carattere autonomo dell’azione risarcitoria, che obbliga viepiù il ricorrente al rispetto del doppio grado di giudizio.<br />
12. L’appello deve, quindi, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
l &#8216;appello lo respinge.<br />
Condanna Banca di Credito Popolare, Soc. Coop. Per Azioni al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge in favore del Comune di Caserta.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2015-n-684/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2015 n.684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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