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	<title>10/11/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/11/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.1392</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-11-2020-n-1392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-11-2020-n-1392/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-11-2020-n-1392/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.1392</a></p>
<p>Rosaria Trizzino, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore Procedure per l&#8217;assegnazione di concessioni demaniali portuali : la legittimazione a contestarne l&#8217; esito discende dalla partecipazione alle stesse. Demanio &#8211; concessioni demaniali portuali &#8211; procedure per l&#8217;assegnazione &#8211; partecipazione- legittimazione a contestare l&#8217;esito &#8211; ne discende.  Nelle procedure per l&#8217;assegnazione di concessioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-11-2020-n-1392/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.1392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-11-2020-n-1392/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.1392</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Procedure per l&#8217;assegnazione di concessioni demaniali portuali : la legittimazione a contestarne l&#8217; esito discende dalla partecipazione alle stesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Demanio &#8211; concessioni demaniali portuali &#8211; procedure per l&#8217;assegnazione &#8211; partecipazione- legittimazione a contestare l&#8217;esito &#8211; ne discende.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nelle procedure per l&#8217;assegnazione di concessioni demaniali portuali rilasciate per effettuare attività  di movimentazione merci, l&#8217;interesse a contestarne l&#8217;esito può nascere solo con la partecipazione alle stesse poichè in tale momento l&#8217;operatore economico entra in contatto con il potere pubblico dispiegato dall&#8217;Autorità  per regolare lo svolgimento della procedura, nonchè con gli operatori economici controinteressati i quali, a loro volta, aspirano a conseguire lo stesso bene della vita. In assenza di partecipazione alla procedura, la posizione dell&#8217;operatore economico non è diversa da quella del quivis de populo in quanto manca in capo suo la titolarità  di una posizione giuridica sostanziale e normativamente qualificata da far valere e, con ciò, la legittimazione al ricorso avverso gli esiti della procedura stessa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/11/2020<br /> <strong>N. 01392/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01204/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Compagnia Impresa Lavoratori Portuali &#8211; CILP s.r.l. in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Federico De Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via de&#8217; Pucci 4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> l&#8217;Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale &#8211; Livorno in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria <em>ex lege</em> in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Lorenzini &amp; C. s.r.l. in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Domenico Iaria, Alberto Torrazza e Franco Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il secondo in Firenze, via de&#8217; Rondinelli 2;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>con il ricorso introduttivo</em>:<br /> &#8211; della delibera nr. 61 adottata il 25 giugno 2019 dal Comitato di Gestione dell&#8217;Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che ha autorizzato la società  Lorenzini &amp; C. s.r.l. &#8220;allo svolgimento di operazioni portuali &#8230; fino al 31 dicembre 2029&#8221; nel rispetto del &#8220;piano di impresa presentato in sede di istanza&#8221; prevedendo che &#8220;entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando di gara per l&#8217;affidamento in concessione mediante project financing ex art. 183 D.Lgs. 50/2016 della realizzazione e gestione del Terminal Contenitori della Piattaforma Europa&#8221; la medesima società  debba provvedere &#8220;a pena di decadenza a presentare un Piano di Impresa &#8230;che preveda l&#8217;impegno a riprogrammare l&#8217;attività  nei settori merceologici del terminal presso cui opera&#8221; con possibilità  di continuare a svolgere da allora &#8220;solo in via residuale&#8221; traffici containerizzati e prevedendo quindi che &#8220;la presente autorizzazione decadrà  (solo) qualora la società  , alla data di entrata in esercizio del nuovo Terminal Containers della Piattaforma Europa non abbia attuato la riconversione delle proprie attività  in linea con quelle previste dal Piano Regolatore Portuale per l&#8217;area Porto Multipurpose&#8221;;<br /> &#8211; della delibera nr. 62 adottata il 25 giugno 2019 dal Comitato di Gestione dell&#8217;AdSP che ha &#8220;espresso parere favorevole all&#8217;aggiornamento del Piano di Impresa presentato da Lorenzini &amp; C. s.r.l. il 24 dicembre 2018 prot. AdSP 25104 e al relativo Piano Economico Finanziario del 15 febbraio 2019 prot. AdSP 5661 per il rilascio dell&#8217;atto suppletivo all&#8217;accordo sostitutivo vigente, come autorizzato con la delibera del Comitato Portuale del 3 agosto 2016 n. 32&#8221;, subordinando tale parere favorevole alla condizione che dopo la &#8220;entrata in esercizio del terminal dedicato al traffico di movimentazione e stoccaggio dei containers della Piattaforma Europa , la società  potrà  esercitare per la durata residua della concessione esclusivamente il nuovo piano di impresa con riferimento a funzione logistica portuale fra quelle ammesse dal Piano Regolatore Portuale per l&#8217;area porto multipurpose, con la possibilità  di continuare a svolgere traffico di containers soltanto in via residuale&#8221;; perciò autorizzando la stipula di atto suppletivo di concessione ex art. 18 L. 84/94 a favore di Lorenzini con riguardo a: (a) aree oggetto dell&#8217;accordo sostitutivo di concessione demaniale n. 107/2006 e successivi atti integrativi &#8220;come risultanti dai verbali di consegna nel giugno/luglio 2017&#8221;; (b) aree retrostanti la banchina 15C per complessivi mq 6.475, (c) &#8220;aree per complessivi mq 6.475 per le parti non utilizzate per aree di viabilità  comune secondo le conclusioni espresse dalla Commissione Tecnica di Valutazione&#8221; ed autorizzando &#8220;in via transitoria il mantenimento in concessione a Lorenzini dell&#8217;area retrostante la Darsena Uno per circa 54.000 mq fino al momento in cui potrà  garantire la delocalizzazione delle attività  ivi svolte in aree equivalenti compatibile con le funzioni previste dal Piano Regolatore Portuale&#8221;;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale nonchè per il risarcimento del danno.<br /> <em>con ricorso per motivi aggiunti depositato il 12 novembre 2019</em><br /> &#8211; del provvedimento nr. 141/2019 del 21 agosto 2019 con il quale il Commissario dell&#8217;AdSP MTS ha disposto il rilascio a favore della Lorenzini &amp; C. s.r.l. di una concessione provvisoria ex art. 10 Regolamento Naigazione Marittima per il periodo 1.07.2019 &#8211; 31.12.2019 &#8220;delle aree e dei beni demaniali marittimi oggetto della Delibera del Comitato di Gestione n. 62/2019 per lo svolgimento di operazioni portuali secondo quanto autorizzato e prescritto con Delibera del Comitato di Gestione n. 61/2019&#8221;.<br /> <em>con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 12 marzo 2020</em>:<br /> &#8211; dell&#8217;atto suppletivo nr. 111 del Registro Concessioni e nr. 184 del Repertorio Atti &#8220;all&#8217;accordo sostitutivo di concessione demaniale nr. 107/2006 modificato ed integrato con atto suppletivo nr. 31/2011 e con atto suppletivo nr. 25/2014&#8221;, sottoscritto il 5 dicembre 2019 fra l&#8217;Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e la Lorenzini &amp; C. s.r.l. nonchè per l&#8217;impugnazione, sotto ulteriore profilo di illegittimità , delle delibere n. 61 e n. 62 del 25 giugno 2019, nonchè per l&#8217;impugnazione di ogni altro atto, noto o ignoto, presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lorenzini &amp; C. s.r.l. e dell&#8217;Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale &#8211; Livorno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 23 maggio 2015, n. 36, è stato approvato il Piano Regolatore Portuale di Livorno ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;articolo 5 della legge 28 gennaio 1984, n. 84 comprendendo, per quanto di interesse nella presente sede, l&#8217;intera Sponda Est della Darsena Toscana e le aree retrostanti fino al confine con la Darsena Uno (o Darsena Inghirami) e con il Terminal Sintermar nel c.d. &#8220;porto multipurpose&#8221; disciplinato dalla scheda 5 delle Normativa di Attuazione.<br /> L&#8217;impresa Lorenzini &amp; C. ha presentato all&#8217;Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (nel seguito anche &#8220;Autorità &#8220;), rispettivamente il 10 e il 16 settembre del 2015, istanze per la proroga per 10 anni e sei mesi della concessione n. 107/2006 di cui era titolare presso il porto di Livorno, calata Lucca, zona sponda Est darsena Toscana, e per una concessione in ampliamento con durata pari alla proroga sopraindicata finalizzata al mantenimento dell&#8217;area retrostante l&#8217;accosto 15/C. Le istanze sono state pubblicate dal 14 ottobre 2015 al 16 novembre 2015 senza che siano pervenute opposizioni o domande concorrenti.<br /> Con deliberazione 3 agosto 2016, n. 32, il Comitato Portuale ha espresso parere favorevole alla prosecuzione della concessione ponendo specifiche condizioni.<br /> Successivamente il Comitato di gestione dell&#8217;Autorità  ha adottato le deliberazioni 25 giugno 2019, nn. 61 e 62, relative rispettivamente al rinnovo alla Lorenzini per la durata di dieci anni e sei mesi dell&#8217;autorizzazione ad operare come impresa ex art. 16 della l. n. 84/1994, attuando gli obiettivi del piano di impresa presentato il 27 dicembre 2018, ed alla stipula con la stessa di un nuovo accordo suppletivo di concessione demaniale per la medesima durata.<br /> Le deliberazioni sono state impugnate con ricorso principale dalla Compagnia Impresa Lavoratori Portuali -C.I.L.P. (nel seguito anche &#8220;Compagnia&#8221;), che opera come &#8216;terminalista&#8217; nel Porto di Livorno su aree e banchine demaniali ottenute in concessione o su aree private delle quali ha acquisito la disponibilità , retrostanti gli accosti della sponda est della Darsena Toscana, notificato il 24 settembre 2019 e depositato il 2 ottobre 2019, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br /> Si sono costituiti l&#8217;Autorità  e la controinteressata impresa Lorenzini eccependo l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse e chiedendone comunque la reiezione nel merito.<br /> La Compagnia aveva a suo tempo proposto all&#8217;Autorità  istanza di concessione di durata decennale per le aree pubbliche che deteneva, richiedendo in concessione anche gli accosti 15C e 15D e le aree retrostanti, e la richiesta è stata respinta con provvedimento dell&#8217;Autorità  17 aprile 2019, prot. 12919 impugnato con ricorso avanti questo Tribunale Amministrativo sub R.g. n. 822/2019.<br /> Il 19 agosto 2019, nel frattempo, la ricorrente aveva inoltrato due istanze per l&#8217;accesso ai documenti menzionati nelle premesse degli atti impugnati e non avendo avuto riscontro, ha proposto nell&#8217;ambito del presente processo istanza ai sensi dell&#8217;articolo 116, comma 2, del codice al processo amministrativo impugnando il silenzio rigetto.<br /> 2. Il 28 agosto 2019 è stato pubblicato sul sito dell&#8217;Autorità  un avviso con il quale si rendeva noto che con provvedimento 21 agosto 2019, n. 141, era stato disposto il rilascio a favore dell&#8217;impresa Lorenzini una concessione provvisoria per il periodo decorrente dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Tale provvedimento è stato impugnato con primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 novembre 2019 e depositato il 12 novembre 2019.<br /> L&#8217;odierna ricorrente aveva anche inoltrato all&#8217;Autorità  una seconda domanda di accesso che a sua volta rimasta inevasa e pertanto, nell&#8217;ambito del presente processo, ha proposto una seconda istanza ex art. 116 c.p.a.<br /> L&#8217;Autorità , il 7 novembre 2019, ha comunicato il parziale accoglimento delle domande di accesso formulate dalla ricorrente e con ordinanza di questo Tribunale Amministrativo 23 dicembre 2019, n. 1755, è stata dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo ai documenti ostesi e per il resto le istanze della ricorrente sono state respinte.<br /> 3. Con l&#8217;atto suppletivo nr. 111 Registro Concessioni e nr. 184 Repertorio atti l&#8217;Autorità , in attuazione delle delibere del Comitato di Gestione del 25 giugno 2019 nn. 61 e 62, ha concesso alla Lorenzini, in ampliamento alle superfici giÃ  concesse, un&#8217;area demaniale marittima di complessivi mq. 8.655 retrostante le aree di banchina dell&#8217;accosto 15 e le ha consentito di proseguire l&#8217;utilizzo di ulteriori superfici demaniali marittime per mq. 85.657, per un totale di mq. 94.312 comprensive delle banchine corrispondenti agli accosti 15A e 15B. Anche questo provvedimento è stato impugnato con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 10 marzo 2020 e depositato il 12 marzo 2020.<br /> All&#8217;udienza del 20 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 4. Il gravame è inammissibile poichè, come correttamente eccepito dalle controparti, la ricorrente non ha presentato alcuna domanda concorrente con quelle dell&#8217;impresa Lorenzini per la proroga della concessione e l&#8217;ampliamento della medesima, le quali sono state pubblicate dal 14 ottobre 2015 fino al 16 novembre 2015 senza alcuna opposizione. Non si comprende allora quale sia l&#8217;interesse, ed ancor pìù la legittimazione, della ricorrente ad impugnare i provvedimenti che tali domande hanno accolto.<br /> La legittimazione ad impugnare un provvedimento concessorio rilasciato a terzi sussiste se l&#8217;operatore economico ha partecipato alla procedura volta all&#8217;attribuzione del bene, poichè è la partecipazione alla procedura che qualifica e trasforma l&#8217;interesse di fatto, al generale rispetto della legalità  e sussistente in capo a ciascun consociato, in interesse legittimo mettendo il privato in condizione di dialogare con il potere pubblico e di influire sul suo esercizio, sia con l&#8217;intervento nel procedimento sia con l&#8217;eventuale reazione giudiziaria ad un provvedimento sfavorevole emanato dall&#8217;Amministrazione.<br /> L&#8217;interesse a verificare il corretto esercizio del potere pubblico nel controllo sull&#8217;attività  economica svolta dai concorrenti non può concretizzarsi in una verifica generalizzata sull&#8217;operato dell&#8217;autorità  preposta; esso emerge dal novero dell&#8217;interesse di fatto trasformandosi interesse legittimo e determinando così¬ la legittimazione dell&#8217;operatore economico alla reazione giudiziaria solo laddove quest&#8217;ultimo possa vantare una posizione sostanziale qualificata. Tale posizione nasce nel momento in cui egli entra in contatto con altri operatori economici concorrenti, assumendo così¬ la titolarità  di una posizione qualificata al rispetto della legge da parte loro e dell&#8217;autorità  preposta alla vigilanza e regolazione sul settore di mercato rilevante nel caso di specie.<br /> Con riferimento alle procedure per l&#8217;assegnazione di concessioni demaniali portuali rilasciate per effettuare attività  di movimentazione merci, l&#8217;interesse a contestarne l&#8217;esito può nascere solo con la partecipazione alle stesse poichè in tale momento l&#8217;operatore economico entra in contatto con il potere pubblico dispiegato dall&#8217;autorità  per regolare lo svolgimento della procedura, nonchè con gli operatori economici controinteressati i quali, a loro volta, aspirano a conseguire lo stesso bene della vita. In assenza di partecipazione alla procedura, la posizione dell&#8217;operatore economico non è diversa da quella del <em>quivis de populo</em> in quanto manca in capo suo la titolarità  di una posizione giuridica sostanziale e normativamente qualificata da far valere e, con ciò, la legittimazione al ricorso avverso gli esiti della procedura stessa.<br /> Il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese processuali vengono tuttavia compensate tra le parti stante il contesto conflittuale riguardante l&#8217;intera gestione del porto di Livorno in cui si inserisce la controversia.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosaria Trizzino, Presidente<br /> Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore<br /> Nicola Fenicia, Primo Referendario</p>
<p> </p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.11621</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-11-2020-n-11621/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-11-2020-n-11621/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.11621</a></p>
<p>Vincenzo Blanda, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore PARTI: Soc Senico di Mura Denise &#38; C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Scifo contro Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-11-2020-n-11621/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.11621</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-11-2020-n-11621/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.11621</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Blanda, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore PARTI: Soc Senico di Mura Denise &amp; C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Scifo contro Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La ratio degli incentivi all&#8217;autoimprenditorialita&#8217; e all&#8217;autoimpiego ex dlgs 185/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Agevolazioni e finanziamenti &#8211; incentivi all&#8217;autoimprenditorialita&#8217; e all&#8217;autoimpiego ex dlgs 185/2000 &#8211; ratio &#8211; profili tecnici ed economici e della credibilità  del progetto &#8211; valutazioni discrezionali &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La ratio delle agevolazioni ex d.lgs. 185/2000 è quella di premiare iniziative imprenditoriali nuove e credibili che dimostrino la presenza di una accertata potenzialità  e capacità , non essendo sufficiente la mera corrispondenza del progetto presentato ai limiti massimi di valore previsti dalla normativa. Proprio in ragione di ciò, l&#8217;esame delle domande di agevolazioni economiche, rimesso agli organi di Invitalia, afferisce non solo a profili tecnici ed economici, ma anche alla valutazione della credibilità  sostanziale del progetto presentato, richiedendo valutazioni di tipo discrezionale non sindacabili in sede di legittimità  se non per vizi di macroscopica illogicità , che nella specie non è dato ravvisare.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/11/2020<br /> <strong>N. 11621/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06636/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 6636 del 2012, proposto da<br /> Soc Senico di Mura Denise &amp; C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Scifo, con domicilio eletto presso lo studio Mario Gerundo in Roma, via della Luce, 46;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;<br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della delibera datata 20/04/2012 di non ammissibilità  della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al D.Lgs 21 aprile 200 n. 185 presentata, dalla ricorrente il 07.06.2011, comunicata con nota datata 20.04.2012, ricevuta il 10 maggio 2012;<br /> &#8211; della Delibera CIPE 14/02/2002 n. 5, ove occorra e in parte qua, di ogni altro atto presupposto, consequenziale, anteriore o successivo.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO</p>
<p> La società  ricorrente ha presentato una domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. 185/2000, per l&#8217;apertura di un pub birreria, in affiliazione con il franchisor Jamaica Happy Pub, sito nel Comune di Carbonia.<br /> Invitalia ha comunicato, con nota del 20 aprile 2012, la non ammissione al finanziamento in quanto &lt;&lt;<em>con riferimento al profilo di criticità  progettuale &#8220;Carenza di validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa&#8221; il dimensionamento degli investimenti non è coerente con la quantificazione dei prodotti/servizi che si intende produrre e commercializzare e pertanto non è dimostrata la fattibilità  dell&#8217;iniziativa. Infine, l&#8217;importo complessivo degli investimenti previsti determina un&#8217;elevata esposizione finanziaria iniziale, a fronte della quale non sono state indicate adeguate fonti di copertura e pertanto non è dimostrata la sostenibilità  finanziaria dell&#8217;iniziativa. Con riferimento al profilo di criticità  progettuale &#8220;Mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l&#8217;iniziativa proposta e carenza di validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;attività  proposta&#8221; non è emersa una adeguata consapevolezza da parte del soggetto proponente su aspetti fondamentali dell&#8217;attività  proposta. In particolare, non sono state fornite informazioni chiare, coerenti ed esaustive in relazione ai seguenti aspetti: le previsioni di costo e ricavo</em>&gt;&gt;.<br /> Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione d.lgs. 21 Aprile 2000 n. 185; Violazione della Del. CIPE 14 febbraio 2002 n. 5; Violazione D.M.295/2001, violazione dell&#8217;art. 10 bis legge 241/1990, violazione dell&#8217;art. 5 d.lgs. 31.03.1998 n.123 e dell&#8217;art. 3 d.m. n.295/2001; Eccesso di potere. 2. Violazione delle disposizioni indicate. Violazione dell&#8217;art. 3 legge 241/1990. Eccesso di potere.<br /> Sostiene la ricorrente: che il piano di investimenti è adeguato e che non sussistono le criticità  indicate da Invitalia nel provvedimento impugnato; che l&#8217;art. 1 della delibera CIPE n. 5/2002, nella parte in cui prevede i criteri di valutazione delle domande, è illegittimo perchè inserendo la voce &#8220;validità  tecnica, economica e finanziaria&#8221; ha conferito ad Invitalia un eccessivo potere discrezionale di valutare nel merito i progetti sottoposti al suo esame; che la motivazione è insufficiente e che non tiene conto delle osservazioni presentate ex art. 10 bis l. 241/1990.<br /> Invitali ha eccepito il difetto di competenza di questo Tribunale e ha controdedotto nel merito.<br /> All&#8217;udienza del 30 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> Ãˆ infondata l&#8217;eccezione di incompetenza di questo Tribunale posto che la ricorrente impugna espressamente la delibera CIPE la cui valenza attiene all&#8217;intero territorio nazionale.<br /> Nel merito il ricorso è infondato.<br /> Per l&#8217;art. 15 del d.lgs. 185/2000 &#8220;<em>Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall&#8217;Unione europea; b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall&#8217;Unione europea; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative</em>&#8220;.<br /> Il d.m. 295/2001, recante &#8220;criteri e modalità  di concessione degli incentivi a favore dell&#8217;autoimpiego&#8221;, all&#8217;art. 4, sotto la rubrica &#8220;Procedimento di valutazione delle domande&#8221;, dispone che &#8220;<em>1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo l&#8217;ordine cronologico di ricevimento da parte di Sviluppo Italia e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in due fasi: a) una fase preliminare, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l&#8217;esame della domanda e della documentazione di cui all&#8217;articolo 3; b) una fase successiva, durante la quale le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l&#8217;attendibilità  professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità  dell&#8217;idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa</em>&#8220;, specificando al comma 2 che &#8220;<em>nella valutazione delle domande di ammissione Sviluppo Italia si attiene ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE</em>&#8220;.<br /> Il CIPE ha fissato tali criteri ed indirizzi con delibera n. 5 del 14 febbraio 2002, nella quale viene richiesta, in particolare, la coerenza fra le caratteristiche professionali del proponente e l&#8217;iniziativa proposta nonchè l&#8217;esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l&#8217;iniziativa a partire dal momento della concessione dell&#8217;agevolazione e della validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa.<br /> Dal quadro normativo-regolamentare così¬ ricostruito emerge che la ratio di tali agevolazioni è quella di premiare iniziative imprenditoriali nuove e credibili che dimostrino la presenza di una accertata potenzialità  e capacità , non essendo sufficiente la mera corrispondenza del progetto presentato ai limiti massimi di valore previsti dalla normativa. Proprio in ragione di ciò, l&#8217;esame delle domande di agevolazioni economiche, rimesso agli organi di Invitalia, afferisce non solo a profili tecnici ed economici, ma anche alla valutazione della credibilità  sostanziale del progetto presentato, richiedendo valutazioni di tipo discrezionale non sindacabili in sede di legittimità  se non per vizi di macroscopica illogicità , che nella specie non è dato ravvisare.<br /> La giurisprudenza ha rilevato che &lt;&lt;<em>Giova premettere come la necessità  di apprezzare in modo particolarmente rigoroso gli elementi che fondano la previsione favorevole di finanziamento di iniziative imprenditoriali a carico dell&#8217;erario costituisca principio unanimemente affermato dalla giurisprudenza, anche comunitaria. In particolare, l&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha affermato la necessità  di far emergere valori pubblicistici nel settore imprenditoriale interessato dall&#8217;erogazione di misure finanziarie, in quanto ogniqualvolta &quot; l&#8217;Autorità  nazionale, ovvero quella Comunitaria, si risolve ad erogare una provvidenza economica in favore degli imprenditori operanti in un settore, a tale determinazione -unitamente a considerazioni relative alla opportunità  o necessità  di favorire od incentivare lo sviluppo o la crescita del settore via via prescelto &#8211; si accompagna la considerazione che le condizioni del libero mercato non garantirebbero adeguatamente il perseguimento delle dette esigenze se con incentivate attraverso la erogazione di misure lato sensu &quot;compensative&quot; dello stato di difficoltà  in cui vengono a trovarsi gli imprenditori del settore&quot; (cfr. Cons. Stato, A.P. 7 giugno 2012, n. 20). Esse sono dunque preordinate al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, pur implicandolo, quello dei destinatari, il che &quot;vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario, ma anche quello dell&#8217;organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale; logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto pìù conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, anche allo scopo di evitare che si configurino aiuti di stato illegittimi&quot; (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2012, n. 3778; sui principi generali in materia di contributi pubblici, Ad. plen. n. 20 del 2012, cit. supra; Corte giust. UE, sez. VIII, 26 maggio 2016, C-273/15). La valutazione di tali elementi comporta l&#8217;espletamento, ad opera del soggetto erogatore, di un&#8217;attività  istruttoria che, attraverso l&#8217;analisi del progetto imprenditoriale nel contesto socio-economico nel quale si colloca, consente di esprimere una ragionevole prognosi sull&#8217;attendibilità  del risultato imprenditoriale che ci si prefigge, in una logica che trascende dunque le soggettive esigenze del richiedente, per quanto umanamente e professionalmente apprezzabili.</em><br /> <em>La particolare natura di tale giudizio si riflette sulla latitudine del sindacato del giudice amministrativo in guisa da escludere che questi possa sostituirsi all&#8217;organo valutatore, esorbitando dai confini di un sindacato estrinseco, secondo cui &quot;il giudice amministrativo non può mai sostituirsi all&#8217;amministrazione nell&#8217;esercizio di valutazioni discrezionali, al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito stabiliti dalla legge&quot; (cfr. Cons. Stato, A.P., 9 giugno 2016, n. 11).</em><br /> <em>In tale logica, il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, in sede di legittimità , è limitato ai profili di incompetenza e di violazione di legge e, quanto al vizio di eccesso di potere, lo stesso può essere vagliato solo per profili di irragionevolezza e contraddittorietà  della motivazione (cfr. ex multisCons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1508, riferita a fattispecie analoga). La finalità  delle agevolazioni, dunque, desumibile dalla relativa disciplina, è quella di garantire che, attraverso la loro erogazione vengano stimolati sia la qualificazione della professionalità  di soggetti privi di occupazione, sia la promozione della cultura di impresa (v. ancora Cons. Stato, n. 1508/2018, cit. supra)&gt;&gt; </em>(Cons. St., sez. II, 18 settembre 2020, n.5470).<br /> Posti questi principi, è da rilevare che il provvedimento impugnato, ritenendo la non ammissione per &#8220;mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l&#8217;iniziativa proposta&#8221; e per &#8220;carenza di validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa&#8221;, non denota profili di macroscopica illogicità , rilevando in particolare, giÃ  con la comunicazione ex art. 10 bis, che &#8220;<em>l&#8217;importo complessivo degli investimenti previsti determina un&#8217;elevata esposizione finanziaria iniziale, a fronte della quale non sono state indicate adeguate fonti di copertura e pertanto non è dimostrata la sostenibilità  finanziaria dell&#8217;iniziativa</em>&#8221; e che &#8220;<em>le previsioni di costo e ricavo; infatti, le previsioni economico finanziarie formulate in sede di colloquio sono in contrasto con quanto indicato in domanda</em>&#8220;.<br /> Non è chi non veda come la complessità  dell&#8217;articolazione del giudizio ne implichi la pìù che sufficiente ampiezza motivazionale, esente da censure posto che il sindacato del giudice amministrativo in un caso come questo, ove l&#8217;amministrazione ha un&#8217;ampia discrezionalità  tecnica, deve ritenersi circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità , irragionevolezza o arbitrarietà , nella presente fattispecie non riscontrabili, posto anche che, con la proposizione del gravame, il ricorrente finirebbe per sostituire le proprie previsioni &#8211; incidenti inevitabilmente su aspetti di merito amministrativo &#8211; con quelle dell&#8217;amministrazione.<br /> Infine, è da rilevare che Invitalia ha tempestivamente comunicato i motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda ex art. 10 bis, l. 241/1990, con nota del 15 febbraio 2012 inviata il 5 marzo 2012 all&#8217;indirizzo indicato dal ricorrente nella domanda di agevolazioni.<br /> In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br /> Stante la particolarità  della questione le spese possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Vincenzo Blanda, Presidente<br /> Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore<br /> Raffaele Tuccillo, Primo Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</a></p>
<p>Franco Frattini Presidente; PARTI: (Omissis in proprio e nella qualità  di esercente la patria potestà  sui minori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini Presidente; PARTI:  (Omissis in proprio e nella qualità  di esercente la patria potestà  sui minori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29; Presidente della Giunta della Regione Campania, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla cautela monocratica richiesta in grado di appello avverso i provvedimenti della regione Campania di limitazione della didattica in presenza</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Sanità  pubblica &#8211; misure anti pandemia da Covid -19 &#8211; Regione Campania &#8211;  provvedimenti presidenziali limitativi della didattica in presenza &#8211; richiesta di tutela cautelare monocratica in grado di appello &#8211; va respinta.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nella richiesta cautelare sui  provvedimenti della Regione Campania di limitazione della didattica in presenza, non risultano, prima facie, decisivi elementi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta, va sottolineato, alla pìù rigorosa prevenzione della salute pubblica nell&#8217;ambito territoriale di competenza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 10/11/2020<br /> <strong>N. 06454/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 08641/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>DECRETO</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 8641 del 2020, proposto dal sig.-OMISSIS-in proprio e nella qualità  di esercente la patria potestà  sui minori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;<br /> Presidente della Giunta della Regione Campania, non costituito in giudizio;<br /> per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la sospensione delle attività  didattiche in presenza per la scuola dell&#8217;infanzia e i connessi servizi educativi, nonchè per la scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 14 novembre 2020;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;<br /> Considerato, quanto alla ammissibilità  della presente istanza in appello avverso il decreto del Presidente del T.A.R. Campania sez. Quinta, n. 2025/2020, che le censure proposte dagli appellanti riguardano<br /> 1) la affermata compressione &#8211; dal 5 al 14 novembre 2020 &#8211; del diritto degli alunni alla istruzione, con riguardo agli alunni della scuola primaria, secondaria e dell&#8217;infanzia, per i quali l&#8217;attività  in presenza sarebbe l&#8217;unico strumento idoneo per assicurare la necessaria educazione/istruzione<br /> 2) la affermata compressione del diritto al lavoro dei genitori, odierni appellanti, in quanto impossibilitati a svolgere la ordinaria attività  lavorativa ove i figli assai piccoli siano costretti a restare a casa<br /> A fronte di tali interessi, tutti riferiti a valori costituzionalmente tutelati, vi è l&#8217;interesse/dovere di prevenzione e tutela della incolumità  e salute pubblica, specialmente nell&#8217;attuale fase pandemica, che anch&#8217;esso trova diretto fondamento nella Costituzione, e sul quale la Regione ha fondato la propria ordinanza impugnata;<br /> Ritenuto che, in tali circostanze, ricorre uno dei limitatissimi casi per i quali il Consiglio di Stato, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata del c.p.a., ammette l&#8217;istanza in appello, visto il pericolo affermato di irreversibile lesione di interessi che trovano diretto fondamento nella Carta.<br /> Ritenuto, quanto ai profili cautelari dedotti dagli appellanti:<br /> A) Sulla completezza dei dati medico-scientifici posti a base dell&#8217;ordinanza impugnata:<br /> &#8211; gli appellanti assumono che i dati scientifici sarebbero riferiti ad epoca anteriore alla adozione del D.P.C.M. 4 novembre 2020, che ha classificato la Regione Campania in &#8220;zona gialla&#8221; dove è tuttora inserita;<br /> &#8211; gli stessi appellanti affermano inoltre che i dati regionali posti a base dell&#8217;ordinanza, ritenuti non &#8220;aggiornati ad epoca successiva al D.P.C.M.&#8221; (come invece il decreto presidenziale appellato ha ritenuto), presenterebbero profili di contraddittorietà  con alcuni aggiornamenti della stessa ASL di Benevento circa gli effetti di contrazione dei contagi nel periodo di chiusura 15 ottobre &#8211; 25 ottobre 2020, e che inoltre nella stessa ordinanza n. 89/2020 la Regione ammetterebbe la mancanza attuale di documentazione scientifica circa l&#8217;impatto della chiusura della scuola sulla diffusione del contagio;<br /> &#8211; la Regione Campania, costituitasi nella presente fase di appello cautelare, ritiene invece che gli elementi istruttori e i dati scientifici posti a base dell&#8217;ordinanza n. 89 siano successivi al 3 novembre 2020, e di essi si darebbe conto nella relazione dell&#8217;Unità  di crisi regionale allegata agli atti, confermata dalla successiva nota della stessa Unità  di crisi in data 8 novembre 2020; entrambe le relazioni farebbero specifico riferimento, sin da quella posta a base della ordinanza n. 89/2020, a dati specifici, relativi al territorio campano, che giustificherebbero &#8211; sia valutando il positivo effetto della precedente sospensione &#8220;in presenza&#8221; sia mediante prognosi degli effetti stimati a partire dal 5 novembre 2020 &#8211; la prosecuzione della sospensione scolastica &#8220;in presenza&#8221; di cui al provvedimento regionale impugnato<br /> A.1) Ritiene questo giudice che le relazioni dell&#8217;Unità  di crisi regionale, ancorchè idonee in questa fase di delibazione sommaria ad evidenziare che una attività  istruttoria è stata compiuta, non esauriscano il dovere dell&#8217;Amministrazione di rendere conoscibili &#8211; per le parti ed ai fini del sindacato giurisdizionale (consentito, come la stessa Regione conferma) sulla eventuale illogicità , ragionevolezza e contraddittorietà  dell&#8217;atto impugnato e delle valutazioni ad esso presupposte &#8211; i dati scientifici nella loro interezza, con gli aggiornamenti giornalieri e con le indicazioni scientifiche prognostiche del minor impatto-contagio dovuto alla sospensione &#8220;in presenza&#8221; dell&#8217;attività  didattica.<br /> B) Sulla ponderazione comparata degli interessi in contrasto.<br /> Ritenuto, come detto in premessa, che sono in gioco interessi aventi, tutti, fondamento diretto in principi costituzionali.<br /> Considerato che, senza negare il carattere prioritario &#8211; nella presente fase di pandemia &#8211; del diritto alla salute dei cittadini, gli appellanti lamentano, come osservato, la non attualità , carenza e contraddittorietà  dei dati scientifici contenuti nella istruttoria regionale;<br /> Ritenuto che non è in discussione, in presenza di istruttoria conforme ai principi di attualità  e completezza, il potere di ciascun presidente regionale di adottare provvedimenti pìù restrittivi rispetto a quanto il D.P.C.M. prevede per la &#8220;zona di rischio&#8221; in cui la Regione è inserita;<br /> Considerato che in questa sede, fermo quanto osservato sub A.1), non sono forniti dagli appellanti decisivi elementi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta, come è detto, alla pìù rigorosa prevenzione della salute pubblica nell&#8217;ambito territoriale di competenza.<br /> Ritenuto, in conclusione, che debba essere respinta l&#8217;istanza cautelare, ma che debba essere ordinato fin d&#8217;ora, ai fini del prosieguo della fase cautelare innanzi al primo giudice, il deposito dei dati e della documentazione scientifica, acquisiti dalla Unità  di crisi regionale nel periodo 3 &#8211; 5 novembre, cui la relazione in atti ha fatto riferimento, nonchè i dati scientifici/medici prognostici sull&#8217;effetto positivo della sospensione scolastica &#8220;in presenza&#8221; ai fini della contrazione dei contagi.</p>
<p> P.Q.M.<br /> Respinge l&#8217;istanza cautelare.<br /> Dispone l&#8217;acquisizione agli atti del giudizio, introdotto con l&#8217;impugnazione della ordinanza n. 89/2020, della documentazione integrale contenente i dati medico-scientifici di cui al punto A.1) e al paragrafo conclusivo della parte motiva del presente decreto.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.<br /> Così¬ deciso in Roma il giorno 10 novembre 2020.</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-decreto-10-11-2020-n-208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-decreto-10-11-2020-n-208/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.208</a></p>
<p>Facciolini s.r.l. (Avv. F. Troilo) c/Consorzio della Bonifica Burana (Avv. F. Ventura). Il termine per il deposito dell&#8217;istanza di discussione da remoto non è perentorio 1. Processo amministrativo &#8211; Discussione da remoto &#8211; Istanza &#8211; Termine &#8211; Perentorietà  &#8211; Esclusione.  1. La norma di cui al comma 4 dell&#8217;art. 25</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-decreto-10-11-2020-n-208/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Facciolini s.r.l. (Avv. F. Troilo) c/Consorzio della Bonifica Burana (Avv. F. Ventura).</span></p>
<hr />
<p>Il termine per il deposito dell&#8217;istanza di discussione da remoto non è perentorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo amministrativo &#8211; Discussione da remoto &#8211; Istanza &#8211; Termine &#8211; Perentorietà  &#8211; Esclusione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La norma di cui al comma 4 dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020 va interpretata nel senso che il termine fino a cinque giorni liberi prima dell&#8217;udienza per il deposito dell&#8217;istanza di discussione da remoto non è perentorio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/11/2020<br /> <strong>N. 00208/2020 REG.PROV.PRES.</strong><br /> <strong>N. 00655/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>DECRETO</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 655 del 2020, proposto da<br /> Facciolini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consorzio della Bonifica Burana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Caprarie n. 7;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Pro.Lav. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della Deliberazione n. 288 del 14.09.2020 (mai trasmessa alla ricorrente), con cui il Comitato Amministrativo del Consorzio Bonifica Burana ha aggiudicato, alla controinteressata, denominata &#8220;Intervento di conservazione della risorsa idrica finalizzato all&#8217;irrigazione mediante realizzazione di un impianto pluvirriguo nel Comune di San Prospero (Mo)&#8221;, nonchè della nota prot. 2020/12794 del 16.09.2020, con cui è stata comunicata &#8211; ex art. 75, comma 6, lett. a) D.lgs. 50/16 &#8211; l&#8217;adozione della citata deliberazione,<br /> nonchè<br /> &#8211; di tutti i verbali di gara, compresi quelli relativi alla fase di scrutino della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, specie nella parte in cui il contratto di avvalimento presentato dalla aggiudicataria è stato ritenuto valido, nonchè i verbali delle sedute riservate (ivi comprese le tabelle contenenti i punteggi attribuiti alle componenti tecniche), specie nella parte in cui la Commissione ha attribuito i propri giudizi in maniera collegiale,<br /> e, comunque,<br /> &#8211; di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e cor-relati a quelli sopraindicati, ancorchè non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione, nonchè il ban-do/disciplinare/capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabili nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla Commissione giudicatrice il proprio operato, nonchè che la commissione avrebbe potuto &#8211; attraverso l&#8217;attribuzione, da parte dei Commissari, di coefficienti identici, per tutte le voci di valutazione e con riguardo a tutte le offerte in gara &#8211; effettuare colle-gialmente le proprie valutazioni,<br /> nonchè:<br /> &#8211; in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a., per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente sti-pulato);<br /> &#8211; in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità  al risarcimento in forma specifica, per l&#8217;accertamento della illegittimità  del provvedimento di aggiudicazione,</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;opposizione proposta dalla parte ricorrente in data 9 /11/2020 in ordine alla richiesta di discussione da remoto da tenersi all&#8217;udienza camerale del 12 novembre 2020 avanzata dalla parte controinteressata, in pari data ;<br /> Viste in particolare le ragioni di tale opposizione riconducibili a due circostanze:<br /> a) l&#8217;essere la domanda di discussione da remoto tardiva in quanto presentata nella non osservanza di quanto previsto dall&#8217;art. 25 comma 4 del d.l n. 137/2020 secondo cui &#8221; l&#8217;istanza di discussione orale di cui al quarto periodo del decreto legge n.28 del 2020 può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell&#8217;udienza pubblica &#8221; ;<br /> b) l&#8217;essere il difensore della parte ricorrente impegnato nello stesso giorno in udienza ( 12/11/2020 ) presso il Consiglio di Stato in discussione da remoto per altre cause dal medesimo patrocinate<br /> Rilevato che le ragioni poste a sostegno dell&#8217;opposizione non appaiono ostative all&#8217;accoglimento della richiesta avanzata dalla parte controinteressata in quanto:<br /> 1) relativamente al punto sub a) la norma di cui al comma 4 dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020 va interpretata nel senso che il termine fino a cinque giorni liberi prima dell&#8217;udienza non è perentorio;<br /> 2) con riferimento al punto sub b) ben può il difensore farsi sostituire all&#8217;udienza camerale da altro collega debitamente a ciò delegato .<br /> Rilevato altresì¬ che la controversia introdotta col ricorso di cui all&#8217;epigrafe involge situazioni e questioni alquanto delicate sia in punto di fatto che di diritto e tenuto altresì¬ conto degli interessi in essa coinvolti, elementi tutti inclinano a far ritenere quanto mai utile la discussione orale sia pure da remoto della causa</p>
<p> P.Q.M.<br /> IL Tribunale Amministrativo regionale per l&#8217;Emilia Romagna sede di Bologna Sezione I ° così¬ dispone:<br /> a) Rigetta l&#8217;opposizione proposta in data 9 novembre 2020 dalla parte ricorrente in ordine alla istanza di discussione orale da remoto avanzata dalla parte controinteressata ;<br /> b) dispone la discussione orale da remoto per l&#8217;udienza camerale del 12 novembre 2020 della trattazione collegiale dell&#8217;incidente cautelare di cui al ricorso n.655/2020<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Così¬ deciso in Bologn/ Caserta il giorno 10 novembre 2020.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-decreto-10-11-2020-n-208/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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