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	<title>10/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.876</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-876/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-876/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.876</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori di sede universitaria in Bari, appalto integrato da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ex articolo 82, comma secondo, del decreto legislativo 163/2006 (base d&#8217;asta a € 11.245.436,13, oltre iva); l’istante aveva offerto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-876/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.876</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-876/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.876</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori di sede universitaria in Bari, appalto integrato da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ex articolo 82, comma secondo, del decreto legislativo 163/2006 (base d&#8217;asta a € 11.245.436,13, oltre iva); l’istante aveva offerto un ribasso del 52,94%, ma l&#8217;offerta è stata ritenuta anomala, con giudizio della stazione appaltante che costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso d’illogicità manifesta o di erroneità fattuale…[e] deve tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme. L&#8217;Università (che si è avvalsa di una specifica commissione tecnica) ha sollevato una rilevante serie di rilievi, come, per esempio, incongruenze sul costo del pavimento di mattonelle di cemento colorato (variamente corrette), assenza di listini, mancato impegno a mantenere fisso il prezzo per i contratti riguardanti materiali in rame e lamiere in acciaio (impegno imposto dal bando per tutti gli articoli), numerose sottostime sulle ore di lavorazione che raggiungono il 90%; anche il prospetto delle ore scaturente dall&#8217;intesa tra l&#8217;Associazione nazionale costruttori edili e le sigle sindacali, invocato dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi, sembra non pertinente, perché in quest&#8217;intesa viene chiaramente dichiarato che le percentuali d’incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell&#8217;opera lì calcolate valgono solo ai fini della procedura di emersione del lavoro sommerso, mentre non possono essere utilizzate per altri fini e comunque (espressamente) non &#8220;quali indicatori per i prezzi degli appalti&#8221;. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00876/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01710/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2011, proposto dalla <b>Gruppo Ge.Di. a r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Chiara Marvulli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D&#8217;Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Università degli Studi di Bari</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente e Domenico Carbonara, con domicilio eletto in Bari, presso l’Ufficio legale, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>A.T.I. tra Garibaldi S.r.l.</b> &#8211; <b>Ing. Antonio Resta &#038; C. </b>&#8211; <b>Debar Costruzioni S.p.A.</b> &#8211; <b>Cit S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 82/A; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 50735 del 28.7.2011 a firma del Dirigente del Dipartimento Affari Generali dell&#8217;Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, recante esclusione del Gruppo GE.DI. s.r.l. dalla gara per l’affidamento dei lavori “nuova sede della<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 49980 del 26.7.2011 a firma del Dirigente del Dipartimento Affari Generali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, successivamente comunicato, recante comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto;<br />	<br />
&#8211; dei verbali della Commissione giudicatrice, nessuno escluso, e, in particolare, dei verbali n. 3 del 4.6.2011, n. 4 del 21.6.2011,n. 8 del 21.7.2011 e n. 9 del 22.7.2011, nella parte in cui l’offerta della società Gruppo è stata sottoposta a verifica di<br />
&#8211; dei verbali della Commissione tecnica di esperti nominata con verbale n. 4 del 21.6.2011;<br />	<br />
&#8211; ove stipulato, del contratto di appalto del quale si chiede anche la declaratoria d’inefficacia;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto ai predetti comunque connessi, presupposti e conseguenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, gli atti inditivi della procedura, con particolare riferimento al disciplinare di gara, nella parte in cui circoscrive i 	</p>
<p>nonché previa declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto,<br />	<br />
per il risarcimento in forma specifica mercè aggiudicazione della gara d’appalto de qua in favore della odierna ricorrente e condanna alla conseguenziale stipulazione del contratto o, in subordine, ove non fosse possibile disporre nei termini anzidetti, per il risarcimento per equivalente da liquidarsi nella misura del 5 % dell’offerta presentata in gara, oltre ai costi sostenuti per la partecipazione al procedimento concorsuale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e della A.T.I. Garibaldi S.r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 del codice del processo amministrativo approvato con il decreto 2 luglio 2010 n. 104;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Luigi D&#8217;Ambrosio, per delega dell&#8217;avv. Chiara Marvulli, Gaetano Prudente e Francesco Paolo Bello;	</p>
<p>Considerato che il ricorso riguarda un appalto integrato d’aggiudicare con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ex articolo 82, comma secondo, del decreto legislativo 163/2006 (base d&#8217;asta a € 11.245.436,13, oltre iva);<br />	<br />
Considerato che l’istante aveva offerto un ribasso del 52,94%, ma l&#8217;offerta è stata ritenuta anomala;<br />	<br />
Considerato che “Secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso d’illogicità manifesta o di erroneità fattuale…[e] deve tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2010 n. 1414)” (T.A.R. Puglia, Bari, I Sezione, 29 luglio 2011 n. 1194);<br />	<br />
Considerato che l&#8217;Università (che si è avvalsa di una specifica commissione tecnica) ha sollevato una rilevante serie di rilievi (riportati in sintesi nello schema allegato al verbale n. 5 del 5 luglio 2011), come, per esempio, incongruenze sul costo del pavimento di mattonelle di cemento colorato (variamente corrette, in ultimo con la nota del fornitore del 29 luglio 2011, successiva all&#8217;ultima verifica in contraddittorio del 22 luglio 2011), assenza di listini, mancato impegno a mantenere fisso il prezzo per i contratti riguardanti materiali in rame e lamiere in acciaio (mentre tale impegno era imposto dal bando per tutti gli articoli), numerose sottostime sulle ore di lavorazione che raggiungono il 90%;<br /> <br />
Considerato al proposito che il prospetto delle ore scaturente dall&#8217;intesa tra l&#8217;Associazione nazionale costruttori edili e le sigle sindacali, invocato dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi, sembra non pertinente, perché in quest&#8217;intesa viene chiaramente dichiarato che le percentuali d’incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell&#8217;opera lì calcolate valgono solo ai fini della procedura di emersione del lavoro sommerso, mentre non possono essere utilizzate per altri fini e comunque (espressamente) non &#8220;quali indicatori per i prezzi degli appalti&#8221;;<br />	<br />
Considerato pertanto che, già sotto l’aspetto del fumus boni iuris, non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;<br />	<br />
visto l’articolo 57 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) respinge la suindicata domanda cautelare.	</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00, per ognuna delle parti costituite.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 10/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-876/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.876</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.873</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-873/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-873/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-873/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.873</a></p>
<p>Va sospesa, su ricorso di una banca, la delibera di Giunta municipale con la quale si autorizza la cessione di un contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana (stipulato tra il Comune e la cedente), cessione operata in favore della cessionaria in costanza di pignoramento eseguito ad impulso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-873/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.873</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-873/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.873</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su ricorso di una banca, la delibera di Giunta municipale con la quale si autorizza la cessione di un contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana (stipulato tra il Comune e la cedente), cessione operata in favore della cessionaria in costanza di pignoramento eseguito ad impulso della banca ricorrente; infatti, premesso che la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa (cfr. TAR Lazio, sez. I, 10 marzo 2011 n. 2187), la banca ricorrente ha interesse a contestare il provvedimento comunale di autorizzazione alla cessione del contratto, per conservare le proprie ragioni di credito nei confronti della cedente, anche con riguardo al residuo periodo di affidamento del servizio; inoltre, vi e&#8217; fumus di incompetenza della Giunta, difetto del parere di regolarità tecnica e contabile e violazione di norme e principi in materia di contratti pubblici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00873/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01732/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2011, proposto da <b>Banca Popolare Pugliese società cooperativa</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Dario Lolli, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Giovinazzo</b>, non costituito; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Innovambiente Puglia s.r.l.</b>, non costituita;<br /> <br />
<b>Daneco Impianti s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, 7; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della delibera di Giunta municipale n. 38 del 12 aprile 2011, con la quale si autorizza la cessione del contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana (stipulato tra il Comune di Giovinazzo e la Innovambiente Puglia s.r.l. il 6 agosto 2010), cessione operata in favore della Daneco Impianti s.r.l. in costanza di pignoramento eseguito ad impulso della banca ricorrente;<br />	<br />
del contratto di cessione stipulato in data 6 aprile 2011;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Daneco Impianti s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Lolli e Molfetta (per delega di Clarizio);	</p>
<p>Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare che<br />	<br />
&#8211; la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa (cfr., su fattispecie affine, TAR Lazio, sez. I, 10 marzo 2011 n. 2187);<br />	<br />
&#8211; la ricorrente ha interesse a contestare il provvedimento comunale di autorizzazione alla cessione del contratto, per conservare le proprie ragioni di credito nei confronti di Innovambiente Puglia s.r.l., anche con riguardo al residuo periodo di affidame<br />
&#8211; le censure dedotte appaiono sorrette da fumus, in relazione all’incompetenza della Giunta, al difetto del parere di regolarità tecnica e contabile ed alla violazione delle norme e dei principi in materia di contratti pubblici;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia della delibera di Giunta municipale n. 38 del 12 aprile 2011.	</p>
<p>Condanna il Comune di Giovinazzo al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti resistenti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Presidente FF<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-873/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.873</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1348/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1348/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1348</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento con il quale si aggiudica in modo definitivo alla società controinteressata l&#8217;appalto per la fornitura per un periodo di sei ani di un sistema per l&#8217;acquisizione, l&#8217;archiviazione, la gestione e la distribuzione di immagini; Ritenuto, anche in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1348/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1348/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento con il quale si aggiudica in modo definitivo alla società controinteressata l&#8217;appalto per la fornitura per un periodo di sei ani di un sistema per l&#8217;acquisizione, l&#8217;archiviazione, la gestione e la distribuzione di immagini; Ritenuto, anche in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso, non sussistere un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti deve essere valutato in maniera particolarmente rigorosa; Tenuto conto anche della prevalenza dell’interesse pubblico alla esecuzione del contratto, in ragione della esigenza (in caso di accoglimento della domanda cautelare) di prorogare il contratto attualmente in essere con la società ricorrente, da cui conseguirebbero sia minore efficienza della strumentazione (essendo quella attualmente in uso, a tenore di quanto in atti e di quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione e della società controinteressata in camera di consiglio, operante con lastre fotografiche e non mediante digitalizzazione delle immagini), sia un esborso per il mantenimento in essere di metodi di acquisizione di immagini che l’Amministrazione ha già deciso di abbandonare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01348/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02934/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2934 del 2011, proposto da <b>Andra spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvo Zappalà, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto, 184;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l&#8217;<b>Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina – Policlinico “Gaetano Martino”</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Caratozzolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Attilio Toscano in Catania, via Milano, 85; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>ESAOTE spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Roppo e Donato De Luca, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via Lago di Nicito, 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvediemento n 00520/2011, con il quale si aggiudica in modo definitivo alla società controinteressata l&#8217;appalto per la fornitura per un periodo di sei ani di un sistema per l&#8217;acquisizione, l&#8217;archiviazione, la gestione e la distribuzione di immagi<br />
&#8211; della deliberazione del direttore generale n. 820 del 7/9/2011;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara, del capitolato speciale, dei criteri di aggiudicazione, dei verbali della commissione dell&#8217;intero procedimento e di ogni altro provvedimento prodromico, connesso e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina – Policlinico “Gaetano Martino”e di ESAOTE spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che parte ricorrente allega il pregiudizio argomentando che «…Si tratta di un appalto di notevolissima importanza sia sotto il profilo dell’investimento imprenditoriale che sia sotto il profilo dello sviluppo economico …» (ricorso, pag. 8);<br />	<br />
Ritenuto, anche in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso (TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 8 settembre 2011, n. 2196), non sussistere un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti deve essere valutato in maniera particolarmente rigorosa;<br />	<br />
Tenuto conto anche della prevalenza dell’interesse pubblico alla esecuzione del contratto, in ragione della esigenza (in caso di accoglimento della domanda cautelare) di prorogare il contratto attualmente in essere con la società ricorrente, da cui conseguirebbero sia minore efficienza della strumentazione (essendo quella attualmente in uso, a tenore di quanto in atti e di quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione e della società controinteressata in camera di consiglio, operante con lastre fotografiche e non mediante digitalizzazione delle immagini), sia un esborso per il mantenimento in essere di metodi di acquisizione di immagini che l’Amministrazione ha già deciso di abbandonare;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della fase cautelare debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), respinge la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.	</p>
<p>Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase cautelare, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, se dovuti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Milana, Presidente FF<br />	<br />
Francesco Bruno, Consigliere<br />	<br />
Diego Spampinato, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1348/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1347</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione dell’ATI ricorrente dalla gara – limitatamente a due lotti &#8211; per la fornitura di alta tecnologia RNM tradizionali ed aperte, gamma camera e n. 1 tac 128 slice per le aziende sanitarie della Regione Siciliana; Ritenuto, in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione dell’ATI ricorrente dalla gara – limitatamente a due lotti &#8211; per la fornitura di alta tecnologia RNM tradizionali ed aperte, gamma camera e n. 1 tac 128 slice per le aziende sanitarie della Regione Siciliana; Ritenuto, in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso, di confermare quanto deciso con la citata ordinanza 1202/2011 in ordine alla insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti deve essere valutato in maniera particolarmente rigorosa; Considerato altresì che, nel corso della odierna discussione in camera di consiglio, ci si è soffermati sia sulla possibilità dell’aggiudicatario di effettuare la fornitura in tempi compatibili con il finanziamento comunitario (che richiederebbe, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, la “contabilizzazione” entro il 15 dicembre 2011), sia sulla possibilità, prevista dal bando, della esecuzione di quota della fornitura – in ipotesi – da parte del secondo e del terzo graduato; Considerato, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, che entro il 15 dicembre 2011 debba essere eseguita (“contabilizzata”) la quota della fornitura il cui impegno troverà soddisfazione a valere sul finanziamento comunitario, e che – in base alle ipotesi effettuate in sede di riunioni fra Amministrazione ed aggiudicatario – la società aggiudicataria sarà in grado di effettuare tale quota di fornitura; Ritenuto altresì, in considerazione della rilevanza economica dell’appalto e della circostanza che, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, una quota della fornitura sarà eseguita nel corso dell’anno 2012, opportuno fissare la data della trattazione del ricorso nel merito alla udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01347/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02372/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2372 del 2011, proposto da <b>Ignazio Alì Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmelo Barreca, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Consoli Xibilia, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, 45; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Philips Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Todarello, Giuseppe Fuda, Claudia Sarocco, e Alessandro Arcifa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via Grasso Finocchiaro, 75; <b>Regione Siciliana, Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Pianificazione Strategica dello stesso Assessorato</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149; <b>Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele di Catania</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota n. 11442 del 1 luglio 2011, concernente l’esclusione dell’ATI ricorrente dalla gara –limitatamente ai lotti nn. 1 e 2 &#8211; per la fornitura di alta tecnologia RNM tradizionali ed aperte, gamma camera e n. 1 tac 128 slice per le aziende sanitarie<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti pregiudizievoli (verbali, comunicazioni varie, bando di gara, disciplinare di gara).	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania e di Regione Siciliana e di Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Salute e di Philips Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare 6 ottobre 2011, n. 1202, con cui è stata rigettata in via interinale la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso, di confermare quanto deciso con la citata ordinanza 1202/2011 in ordine alla insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti deve essere valutato in maniera particolarmente rigorosa;<br />	<br />
Ritenuto quindi che la domanda cautelare non possa essere accolta;<br />	<br />
Considerato altresì che, nel corso della odierna discussione in camera di consiglio, ci si è soffermati sia sulla possibilità dell’aggiudicatario di effettuare la fornitura in tempi compatibili con il finanziamento comunitario (che richiederebbe, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, la “contabilizzazione” entro il 15 dicembre 2011), sia sulla possibilità, prevista dal bando, della esecuzione di quota della fornitura – in ipotesi – da parte del secondo e del terzo graduato;<br />	<br />
Considerato, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, che entro il 15 dicembre 2011 debba essere eseguita (“contabilizzata”) la quota della fornitura il cui impegno troverà soddisfazione a valere sul finanziamento comunitario, e che – in base alle ipotesi effettuate in sede di riunioni fra Amministrazione ed aggiudicatario – la società aggiudicataria sarà in grado di effettuare tale quota di fornitura;<br />	<br />
Ritenuto altresì, in considerazione della rilevanza economica dell’appalto e della circostanza che, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, una quota della fornitura sarà eseguita nel corso dell’anno 2012, opportuno fissare la data della trattazione del ricorso nel merito alla udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della fase cautelare debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), respinge la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati; fissa la data della trattazione del ricorso nel merito alla udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012.	</p>
<p>Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase cautelare, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, se dovuti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Milana, Presidente FF<br />	<br />
Francesco Bruno, Consigliere<br />	<br />
Diego Spampinato, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-1347/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.1347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-357/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-357/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.357</a></p>
<p>Pres. ed Est. C. Lamberti C. P. (avv. B. Pauselli) c/ Comune di Castiglione del Lago (avv. A. Mariani Marini) immobili destinati ad attività agrituristica ed esenzione dall&#8217;onere di contribuzione ex art. 9, comma 1, lett. a) L. 20 gennaio 1977 n. 10 Edilizia ed urbanistica &#8211; Contributi di concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-357/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-357/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. C. Lamberti<br /> C. P. (avv. B. Pauselli) c/ Comune di Castiglione del Lago (avv. A. Mariani Marini)</span></p>
<hr />
<p>immobili destinati ad attività agrituristica ed esenzione dall&#8217;onere di contribuzione ex art. 9, comma 1, lett. a) L. 20 gennaio 1977 n. 10</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Contributi di concessione &#8211; Esenzione &#8211; Art. 9, comma 1, lett. a), L. 20 gennaio 1977 n. 10 – In considerazione di attività di imprenditore agricolo  – Portata &#8211;  Edifici destinati ad attività agrituristiche – Non vi rientrano</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’esenzione dall’onere della contribuzione ex art. 9, comma 1, lett. a), L. 20 gennaio 1977 n. 10 è applicabile solo nei confronti dei locali destinati ad abitazione del conduttore dell’azienda agricola e non può estendersi agli immobili destinati ad attività agrituristiche, non necessari alla conduzione dell’azienda agricola e devolvibili, come tali, a ospitalità e alloggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 288 del 2001, proposto da:</p>
<p>C. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Brunella Pauselli, con domicilio eletto presso la stessa in Perugia, via Cortonese, 74/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Castiglione del Lago, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
oneri concessori relativi alla richiesta di concessione edilizia per lavori di risanamento fabbricato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Castiglione del Lago;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il sig. Cesarini Piero ha presentato il 4 dicembre 2000 domanda di concessione edilizia al Comune di Castiglione del Lago per lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale di sua proprietà da destinare ad attività agrituristica. Il fabbricato, censito al Catasto Terreni al fg. 80 part. 56, insiste su area classificata come zona &#8220;Ac&#8221; nel vigente PRG (emergenze storico-architettoniche &#8211; art. 16 NTA).<br />	<br />
1.1. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Commissione edilizia nella seduta del 26 febbraio 2001, comunicato con atto prot. 6684 del 14 marzo 2001, nel quale era specificato l’obbligo di provvedere al pagamento dei contributi di cui alla legge n. 10/1977, trattandosi di una concessione onerosa.<br />	<br />
1.2. I contributi sono stati determinati nella misura di Lire 11.218.691, per quello commisurato all&#8217;incidenza delle spese di urbanizzazione e di Lire 9.623.186 per quello commisurato al costo della costruzione, il cui pagamento è stato richiesto in quanto l’edificio da risanare era classificato dal P.R.G. come casolare tipico e pertanto non poteva fruire della concessione gratuita ex art. 9, lett. a) L. n. 10/1977, pur essendo il ricorrente imprenditore agricolo a titolo principale.<br />	<br />
1.3. Il Comune di Castiglione del Lago ha rilasciato al sig. Piero Cesarini la concessione edilizia in data 26 aprile 2001, assolti gli obblighi ex lege n. 10/1977.<br />	<br />
2. Con il presente ricorso n. 288/2001 notificato il 12 maggio 2001, il sig. Piero Cesarini chiede l&#8217;annullamento del provvedimento prot. 6684 del 14 marzo 2001 nella parte in cui specifica che la concessione è onerosa e deve corrispondere i contributi di cui alla legge n. 10/1977.<br />	<br />
2.1. Nel ricorso si afferma in particolare che il fabbricato rappresenta un bene strumentale all’attività di agriturismo: come tale non perde il requisito della ruralità in quanto il sedime e il fabbricato rimangono catastalmente fondo agricolo.<br />	<br />
2.2. Nella qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, il ricorrente afferma che anche l’attività agrituristica, alla quale è incontestabilmente devoluto l’immobile oggetto di concessione, va annoverata fra quelle dirette alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo.<br />	<br />
2.3. Richiama, al proposito, l’oggetto dell’attività esercitata, riferito dall’art. 2, L. n. 730/1985, alla ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e loro familiari attraverso l&#8217;utilizzazione della propria azienda che è in rapporto di connessione e ribadisce la complementarità dell’attività agrituristica rispetto a quella di coltivazione del fondo e nonché la specialità dell’attività agrituristica riconosciuta dal legislatore in sede di classamento degli immobili a destinazione speciale dall’art. 3, co. 156, L. n. 662/1996.<br />	<br />
3. Nel ricorso si è costituito il Comune di Castiglione del Lago chiedendone il rigetto previa inammissibilità in quanto generico.<br />	<br />
3.1. Il Comune richiama la localizzazione dell&#8217;immobile da PRG, su area classificata &#8220;Ac&#8221; (zona non agricola) e la classificazione come &#8220;casolare tipico&#8221;, fra gli elementi che costituiscono testimonianza dell&#8217;opera di antropizzazione del territorio che come tali vanno tutelati per conservare l&#8217;identità del luogo e per migliorare la possibilità di lettura corretta delle sue trasformazioni (art. 16 NTA).<br />	<br />
4. In prossimità dell’udienza le parti hanno presentato memoria e replica.<br />	<br />
4.1. All’udienza di discussione del 26 ottobre 2011 la causa viene in decisione.<br />	<br />
5. La domanda non è sorretta da fondamento e va respinta.<br />	<br />
5.1. Dei requisiti previsti dall’art. 9, co. 1, lett. a), L. n. 10/1977 per l’esonero dal pagamento del contributo per l&#8217;incidenza delle spese di urbanizzazione e del costo di costruzione, le opere realizzate dal ricorrente integrerebbero, ad avviso del Comune, soltanto quello relativo al possesso dello status di imprenditore agricolo a titolo principale, ma non gli altri.<br />	<br />
5.2. Secondo quanto assume l’amministrazione locale nella memoria di costituzione e nelle successive depositate in atti, l’immobile nel quale sono state realizzate le opere di ristrutturazione non è situato in zona classificata agricola dallo strumento urbanistico vigente e le opere non attengono alla conduzione del fondo, come anche prevede l’art. 9, co. 1, lett. a), L. n. 10/1977 affinché le stesse siano considerate esenti dal contributo introdotto dall’art. 3 della legge medesima.<br />	<br />
5.3. Nel contestare gli assunti del Comune, il ricorrente richiama il parere n. 5493 del 6 giugno 2001, reso dalla Direzione regionale politiche territoriali ambiente e infrastrutture della regione Umbria, a mente del quale “anche il requisito della funzionalità alla conduzione del fondo delle opere richiesto dall’art. 9, lett. a) della L. n. 10/1977 si ritiene sussistere nel caso di risanamento del fabbricato da destinare ad attività agrituristica”.<br />	<br />
5.4. Nel parere si afferma che l’attività di agriturismo è connessa con l’attività agricola e perciò è funzionale alla conduzione del fondo: di talché lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati (art. 2, co. 2, L. n. 730/1985). Si sostiene, inoltre, che l’art. 2, co. 6, l.r. n. 28/1998 (rectius: n. 28/1997) dispone che i fondi e gli edifici interessati comunque restano o sono da considerare ad uso rurale o strumentale al fondo ai sensi dell’art. 3, co. 156, l. n. 622/1996 (sulla revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali).<br />	<br />
6. Chiarite così le tesi in controversia, nessuna indicazione a favore dell’una o dell’altra può essere tratta, ad avviso del Collegio, dall’art. 16 delle N.T.A. al P.R.G. del comune di Castiglione del Lago e dall’azzonamento in zona “Ac” dell’area di sedime del fabbricato riportato dal certificato di destinazione urbanistica del 12 novembre 2001 allegato in atti, nel quale il fabbricato è censito nel catasto terreni.<br />	<br />
6.1. L’art. 16, punto 4 delle N.T.A. al P.R.G. detta la disciplina degli interventi sulle emergenze storico &#8211; architettoniche (AI) presenti nel territorio del Comune, rinviando ad un’apposita schedatura l’individuazione degli immobili costituenti beni culturali sparsi nel territorio e consentendo per i casolari tipici individuati “Ac”, il riutilizzo, previa approvazione di un piano di recupero, dei volumi eliminati dal corretto restauro dell’impianto originario purché tali volumi siano utilizzati in modo da non alterare le caratteristiche edilizie e tipologiche degli edifici oggetto del restauro.<br />	<br />
6.2. La “legenda” relativa all’azzonamento descrive le aree classificate come “AIc” (non come “Ac” priva di riscontro) come “Emergenze storico architettoniche diffuse nel territorio &#8211; casolari tipici e nuclei di valore ambientale”, prestandosi ad essere interpretata siccome riguardante “… le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi … ” rispetto alle “… parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi…” previste dalla classificazione delle zone territoriali omogenee contenuta nell’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968.<br />	<br />
6.3. Per le aree sulle quali insistano casolari tipici e nuclei di valore ambientale non è prevista una specifica classificazione nella “legenda” relativa all’azzonamento delle aree da P.R.G.: non possono, infatti, essere considerate “centri e nuclei storici” classificati sotto la lett. “A”, né come zone agricole: nonostante la classificazione delle zone agricole in maniera estremamente particolareggiata sotto la lett. “E” della legenda, non è però dato ravvisare una categoria riguardante le aree di sedime occupate da casolari tipici soggetti a ristrutturazione.<br />	<br />
6.4. In assenza di precisi riferimenti testuali non è, dunque, possibile ritenere che lo strumento urbanistico all’epoca vigente nel Comune si prestasse ad escludere l’azzonamento dell’immobile in zona agricola.<br />	<br />
7. Va invece condiviso l’assunto del Comune laddove afferma che l’esonero dal contributo per il rilascio della concessione non può estendersi agli immobili destinati ad attività agrituristiche perché limitato, dall’art. 9 L. n. 10/1977, “alle residenze funzionali alla conduzione del fondo e alle esigenze dell&#8217;imprenditore agricolo a titolo principale”, ai sensi dell&#8217;art. 12, L. n. 153/1975.<br />	<br />
7.1. Nell’art. 9 L. n. 10/1977 l’esenzione è, dunque collegata al contemporaneo verificarsi di un duplice ordine di presupposti, entrambi di carattere oggettivo: la conduzione del fondo e le esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, il cui coacervo determina l’assolvimento dell’obbligo della compartecipazione agli oneri generali di urbanizzazione e del costo di costruzione previsti a carico del costruttore.<br />	<br />
7.2. Secondo costante giurisprudenza, gli oneri introdotti dall’art. 3 della legge n. 10/1977 sono direttamente connessi al carico urbanistico individuabile per la relativa zona (ex plurimis: Cons. St., sez. V, 26 marzo 2009, n. 1804) e ai maggiori oneri necessari per la realizzazione delle infrastrutture necessarie in relazione alla trasformazione urbanistica progettata (ex plurimis: T.A.R. Lazio, sez. II, 2 dicembre 1981, n. 1142).<br />	<br />
7.3. Dell’attività agrituristica, come regolamentata dell&#8217;art. 2 L. n. 730/1985 all’epoca vigente (ora L. n. 96/2006), è stato evidenziato il rapporto di connessione o complementarietà con le attività agricole in senso stretto, al confine fra l’attività agricola e l’attività di ricezione turistica in senso stretto (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 18 maggio 2004, n. 3006) diretta come tale a promuovere l&#8217;avvicinamento alla campagna e alla fruizione dei suoi prodotti di cittadini normalmente estranei al mondo rurale, che vengono a soddisfare esigenze di tipo turistico ricreativo in un ambiente naturale (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 maggio 1998, n. 970, T.A.R. Toscana, sez. I, 27 maggio 1997, n. 152).<br />	<br />
7.4. In tal senso, la l.r. Umbria, n. 28/1997 nel descrivere le attività caratteristiche dell’agriturismo specifica, all’art. 2, co. 4, che ne fanno parte sia preparazione e somministrazione di pasti e bevande costituiti da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali, la vendita diretta di prodotti alimentari dell&#8217;azienda, l&#8217;organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di tutela dell&#8217;ambiente collegate agli usi e alle tradizioni locali sia l’alloggio e l’ospitalità nelle strutture e nelle aree attrezzate all&#8217;aperto.<br />	<br />
7.5. Per quanto attiene alle strutture devolute all’ospitalità e l’alloggio, l’art. 3 della legge prevede che sono tali i locali siti nell&#8217;abitazione dell&#8217;imprenditore agricolo ubicata nel fondo e gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo e gli annessi in muratura non più necessari alla conduzione dell&#8217;azienda purché contigui ad appezzamenti di terreno coltivati o destinati ad integrazione o completamento dell&#8217;attività svolta.<br />	<br />
7.6. Nella l.r. Umbria n. 28/1997, la connessione dell&#8217;attività agricola per natura con l&#8217;attività di agriturismo e la loro reciproca accessorietà appaiono limitate alla vendita diretta dei prodotti alimentari, alla ristorazione e all’organizzazione di attività ricreative collegate agli usi e alle tradizioni locali. Dalla connessione e dall’accessorietà dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica esula invece l’ospitalità e l’alloggio perché esercitata in locali non più necessari alla conduzione dell’azienda agricola oltre che nei locali destinati ad abitazione dell’imprenditore agricolo.<br />	<br />
7.7. Consegue che l’esenzione dall’onere della contribuzione ex art. 3, L. n. 10/1977 dei locali destinati all’agriturismo è applicabile nei soli confronti dei locali destinati ad abitazione del conduttore dell’azienda agricola, peraltro già esenti in forza della qualifica dello stesso di agricoltore a titolo principale ma non nei riguardi degli altri edifici, perché destinati ad agriturismo in quanto non necessari alla conduzione dell’azienda agricola, e devolvibili, come tali ad ospitalità ed alloggio.<br />	<br />
7.8. Sia pure connessa a quella tipicamente agricola, l’attività di agriturismo rimane pur sempre un’attività imprenditoriale: non è conseguentemente ravvisabile alcuna ragione perché la loro edificazione o ristrutturazione non partecipi agli oneri connessi al maggior carico urbanistico e ai maggiori oneri per la realizzazione delle infrastrutture.<br />	<br />
8. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto per le ragioni di cui in motivazione.<br />	<br />
8.1. Le spese del giudizio devono essere compensate per la novità delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria respinge il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.359</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-359/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-359/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.359</a></p>
<p>Pres. ed est. C. Lamberti C. D&#8217;O. S.p.A. (avv.ti F. Di Giacomo, L. Tizi e A. Chiavacci) c/ Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale Toscana Sardegna Umbria (Avv. Distr. St.) Ufficio delle Dogane di Perugia la notoria solvibilità nell&#8217;art. 90 del Testo Unico delle leggi doganali 1. Dogane</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-359/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-359/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.359</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. C. Lamberti<br /> C. D&#8217;O. S.p.A. (avv.ti F. Di Giacomo, L. Tizi e A. Chiavacci) c/ Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale Toscana Sardegna Umbria (Avv. Distr. St.) Ufficio delle Dogane di Perugia</span></p>
<hr />
<p>la notoria solvibilità nell&#8217;art. 90 del Testo Unico delle leggi doganali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Dogane – Cauzione – Esonero – art. 90 Testo unico leggi doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 – Condizioni – Notoria Solvibilità – Estremi 	</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Art. 10-bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 – Istituto del c.d. preavviso di rigetto – Mancato adempimento dell’onere – Conseguenze processuali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di prestare cauzione previsto dall’art. 90 del Testo Unico delle Leggi doganali (T.U.L.D.) approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, la norma richiede che la solvibilità dell’operatore economico sia notoria, cioè presenti un grado di certezza e di affidabilità di livello quanto mai elevato, ed emerga all’esito di una valutazione improntata a particolare rigore	</p>
<p>2. Il mancato adempimento dell’onere procedimentale previsto dall’art. 10-bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. – che è volto a consentire all’interessato di dedurre tempestivamente, nel procedimento, eventuali circostanze idonee ad influire sul contenuto dell&#8217;atto così anticipando e prevenendo il contenzioso giurisdizionale -, non consente di introdurre le medesime circostanze in sede di ricorso, demandando al giudice una valutazione appartenente all’amministrazione (nella specie, la ricorrente tendeva a introdurre nel giudizio circostanze rilevanti ai fini della verifica di notoria solvibilità ex art. 90 T.U.L.D. ma non dedotte a valle del preavviso di rigetto)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 113 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>C. D&#8217;O. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Di Giacomo, Lorenzo Tizi, con domicilio eletto presso Alfonso Chiavacci in Perugia, via Campo di Marte, 6/C; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale Toscana Sardegna Umbria, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;<br />
Ufficio delle Dogane di Perugia; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
del provvedimento prot. n. 16859 del 14.12.2010 emesso dal Direttore dell&#8217;Ufficio delle Dogane di Perugia, mediante il quale si determinava la mancata concessione alla Costa d&#8217;Oro S.p.A. del beneficio dell&#8217;esonero dell&#8217;obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali ex art. 90 T.U.L.D. D.P.R. 23.1.1973 n. 43 e di ogni altro atto conseguente e presupposto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e di Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale Toscana Sardegna Umbria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso in epigrafe, la società Costa d&#8217;Oro S.p.A., esercente l’attività di produzione e commercializzazione di oli vegetali, relativamente alla quale essa compie frequentemente operazioni doganali, impugna il provvedimento prot. n. 16859 del 14.12.2010 emesso dal Direttore dell&#8217;Ufficio delle Dogane di Perugia con il quale è stata rigettata la richiesta di ottenere, quale ditta di notoria solvibilità, l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di prestare cauzione ex art. 90 T.U.L.D. D.P.R. 23.1.1973 n. 43, fino all&#8217;ammontare di € 6.000.000,00, per operazioni di introduzione in deposito doganale e/o temporanea importazione.<br />	<br />
In due distinte censure di violazione dell’art. 90, TULD sono contestati i presupposti in base ai quali sarebbe stato emanato il diniego. Si afferma in particolare che i carichi penali pendenti nei confronti dei legali rappresentanti della società sarebbero di lievi entità e comunque non riguarderebbero tutti gli amministratori della società ma soltanto alcun di essi. Si deduce inoltre che le considerazioni contenute nella precedente domanda di rateizzazione del debito relativo ad un contenzioso in essere con l’Agenzia della Dogane per l’importo di € 128.458,31 non possono essere fatti valere per negare alla società il requisito della notoria solvibilità. Si ritiene, infine che la valutazione della notoria solvibilità affidata ad un programma informatico, come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle dogane prot. n. 820 del 29.03.2005, non sarebbe idonea a valutare in maniera integrale tutti i parametri patrimoniali, finanziari ed economici sui bilanci della Costa d’Oro s.p.a. nel triennio 2007 – 2009. La società ha richiesto infine il risarcimento patrimoniale del danno sofferto, quantificato nel corso dell’udienza in € 57.0000,00.<br />	<br />
L’agenzia delle dogane si è costituita in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto delle avverse censure e depositando documentazione.<br />	<br />
Con ordinanza presidenziale n. 86 del 18 maggio 2011 è stata rigettata l’istanza della società ricorrente di espletamento di CTU ai sensi dall’art. 67 c.p.a..<br />	<br />
La causa viene in decisione all’udienza del 12 ottobre 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il provvedimento in premesse, il Direttore dell&#8217;Ufficio delle Dogane di Perugia ha rigettato la richiesta della società Costa d&#8217;Oro S.p.A., esercente l’attività di produzione e commercializzazione di oli vegetali, di esonero dall&#8217;obbligo di prestare cauzione ex art. 90 T.U.L.D. di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, per operazioni di introduzione in deposito doganale e/o temporanea importazione quale ditta di notoria solvibilità.<br />	<br />
Dei presupposti menzionati nella motivazione del provvedimento è privo di giuridico rilievo quello inerente ai carichi pendenti dei legali rappresentanti della società, considerato che la notoria solvibilità cui è connesso l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali opera su un piano del tutto autonomo rispetto alle decisioni che eventualmente potrà assumere il giudice penale (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 24 gennaio 2003, n. 116). Non ha perciò rilievo che a carico degli amministratori della società fossero pendenti i reati riferiti alla violazione dell’art. 560 c.p. per un infortunio sul lavoro (sigg.ri Sabatini e Santirosi) e alla violazione dell’art. 4, comma 49, L. 350/2003 per non conformità dell’etichettatura di prodotti commercializzati (sig. Santirosi).<br />	<br />
Diverse conclusioni si impongono in relazione agli ulteriori aspetti di censura in cui sono articolati i due motivi di ricorso, diretti rispettivamente a contestare il procedimento logico giuridico in esito al quale è stato negato alla ricorrente il requisito della “notoria solvibilità” cui l’art. 90 T.U.L.D. di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 subordina l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate.<br />	<br />
Nella circolare n. 21 in data 28 gennaio 1993 dell’agenzia delle dogane, più che la sostanza del requisito della solvibilità è riportata la metodologia dell’accertamento, con precipuo riguardo alle informazioni della Guardia di finanza e dell’esame dei bilanci aziendali. La circostanza è da ascrivere ai diversi significati che assume la nozione di solvibilità.<br />	<br />
Nel diritto delle obbligazioni, la solvibilità raffigura il complesso degli elementi soggettivi e oggettivi diretti a verificare l&#8217;affidabilità del contraente (arg. Cass., sez. III, 7 dicembre 2004, n. 22983) per ciò che attiene alla valutazione che egli possa adempiere agli obblighi nei confronti della controparte (arg. Tribunale Roma, 21 luglio 2004). Nell’ambito dei contratti pubblici, la garanzia di solvibilità attiene al possesso di un patrimonio netto aziendale rivelatore della consistenza finanziaria adeguata all&#8217;entità dell&#8217;appalto (arg. T.A.R. Emilia Romagna Parma, 8 novembre 2006, n. 498). Nel diritto fallimentare, infine, la solvibilità è considerata al negativo sotto l’aspetto dell&#8217;insolvenza del debitore, vale a dire della ricerca di segni esteriori in base ai quali possa pervenirsi alla conoscenza effettiva, secondo un criterio di normale causalità, dell’incapacità dell’impresa di soddisfare i debiti aziendali (Tribunale Trani, 13 marzo 2007, n. 185).<br />	<br />
Nel testo unico doganale la solvibilità è la condizione che esonera le ditte private, diverse cioè dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dall’obbligo di prestare cauzione. Detta condizione deve essere perdippiù “notoria” riferita cioè ad un coacervo di elementi dai quali sia desumibile la riconosciuta capacità del soggetto di adempiere alle proprie obbligazioni risultante nel mondo esterno degli operatori economici.<br />	<br />
Equiparando i soggetti privati a quelli pubblici, la norma richiede un grado di certezza e di affidabilità di livello quanto mai elevato, in grado di preservare l’amministrazione doganale da ogni rischio d’inadempimento: e questo giustifica il particolare rigore cui è improntata la valutazione della notoria solvibilità.<br />	<br />
Sotto questo aspetto non appare censurabile, sul piano della motivazione del provvedimento, che l’amministrazione abbia attribuito significativo rilievo a quanto dichiarato nell’istanza di sospensione in data 2 agosto 2010 del debito doganale gravante sulla stessa ricorrente. È la stessa Costa d’Oro s.p.a. a dichiarare che, pur potendo vantare una buona situazione economico-patrimoniale, non è in condizione di corrispondere la somma richiesta in un lasso di tempo circoscritto in quanto la propria liquidità è posta a garanzia della linea di credito aperta con le banche nonché per il normale funzionamento dell’attività.<br />	<br />
D’altra parte le dichiarazioni della società finiscono per coincidere, in buona parte, con quanto emerso nella relazione di servizio del 12 novembre 2010 che non ha ritenuto la società Costa d’Oro s.p.a. in possesso del requisito della notoria solvibilità considerato il “file di rating previsto dalla procedura adottata con nota n. 820 del 29 marzo 2005…”. Nella predetta circolare è prevista la ricerca di soluzioni tecniche appropriate in grado di garantire lo snellimento del servizio e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’esonero di prestare garanzia.<br />	<br />
Consegue che, diversamente da quanto sostenuto nelle censure dalla ricorrente, la valutazione dell’amministrazione non si è basata solamente su quanto evidenziato dalla relazione di servizio, ma sull’analisi dei dati in suo possesso, come dichiarati dalla stessa ricorrente nell’istanza in data 2 agosto 2010 di sospensione del debito doganale.<br />	<br />
A fronte della logica congruità dell’operato dell’amministrazione e del suo convincimento formatosi sull’insieme degli elementi in suo possesso, non riveste alcun rilievo la solidità dell’azienda sul piano economico finanziario descritta nel secondo motivo anche sulla scorta delle certificazioni del tribunale di Spoleto e della Banca d’Italia.<br />	<br />
A parte ogni riserva sulla valenza delle suddette certificazioni a dimostrare il requisito della notoria solvibilità, va rilevato che secondo il tenore letterale del provvedimento impugnato, la stessa società, dopo l’avviso del provvedimento sfavorevole ex art. 10-bis, L. n. 241/1990, non aveva provveduto all’invio di ulteriori documenti o osservazioni circa la solidità del suo stato patrimoniale e della sua condizione sul mercato.<br />	<br />
Che la ricorrente non abbia adempiuto all’onere procedimentale propedeutico all&#8217;adozione del provvedimento finale volto a consentire all’interessato di dedurre tempestivamente, nel procedimento, eventuali circostanze idonee ad influire sul contenuto dell&#8217;atto così anticipando e prevenendo il contenzioso giurisdizionale, non consente di introdurre le medesime circostanze in sede di ricorso, demandando al giudice una valutazione appartenente all’amministrazione.<br />	<br />
Anche sotto questo aspetto la censura deve essere respinta, ferma naturalmente restando la possibilità della Costa d’Oro s.p.a. di rappresentare le medesime circostanze in sede di autotutela o di una nuova istanza sulla quale l’amministrazione dovrà ulteriormente pronunziarsi.<br />	<br />
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. <br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza da liquidare come in dispositivo, tenendo conto della novità della questione trattata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) a favore dell’Agenzia delle dogane Direzione Interregionale Toscana, Sardegna Umbria.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-360/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.360</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari Ditta Individuale C. F., Ditta Individuale M. G., S. A. M. L.ca &#038; Ivo S.r.l., A. 2000 S.a.s. di G. L. (avv.ti Prof. R. Villata, D. Dodaro e L. Calzoni) c/ Regione Umbria (avv.ti P. Manuali e C. Iannotti) e nei confronti di A.R.P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-360/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari<br /> Ditta Individuale C. F., Ditta Individuale M. G., S. A. M. L.ca &#038; Ivo S.r.l., A. 2000 S.a.s. di G. L. (avv.ti Prof. R. Villata, D. Dodaro e L. Calzoni) c/ Regione Umbria (avv.ti P. Manuali e C. Iannotti) e nei confronti di A.R.P.A. Umbria</span></p>
<hr />
<p>principio di precauzione, principio di proporzionalità e perimetrazione di zone vulnerabili da nitrati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Zone vulnerabili da nitrati – Perimetrazione – Art. 26, comma 9, D.M. 7 aprile 2006 – Attività amministrativa &#8211; Principi applicabili &#8211; Principi di proporzionalità e precauzione &#8211; Armonizzazione – Necessità – Conseguenze &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di perimetrazione di zone vulnerabili da nitrati (ZNV) ex art. 26, comma 9, D.M. Ambiente 7 aprile 2006, il principio di precauzione deve essere armonizzato, nella sua concreta attuazione, con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco; da ciò discende che tutte le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia debbono essere assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di un’attività istruttoria parimenti ineccepibile (alla luce di tali principi, il Collegio ha ritenuto legittime le misure regionali dirette ad ampliare l’area della zona vulnerabile da nitrati mediante l’individuazione di due fasce – “A” (area ristretta) e “B (area intermedia) – sottoposte a particolare protezione in ragione del diverso livello di azoto riscontrato)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 28 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Ditta Individuale C. F., Ditta Individuale M. G., S. A. M. L.ca &#038; Ivo S.r.l., A. 2000 S.a.s. di G. L., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Riccardo Villata e Domenico Dodaro, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Umbria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Manuali e Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
A.R.P.A. Umbria, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
della delibera della Giunta Regionale n. 1330 del 28 settembre 2010, pubblicata nel B.U.R.U. n. 51 del 3 novembre 2010, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 393 dell&#8217;8 marzo 2010 concernente &#8216;Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Petrignano di Assisi: riadeguamento della perimetrazione e nuovo programma di azione – Modifiche” nonché degli atti presupposti, consequenziali e/o connessi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La controversia è collegata alla situazione di inquinamento ambientale del comprensorio suinicolo ubicato (soprattutto) nel territorio dei Comuni di Bettona, Bastia Umbra e Cannara. I provvedimenti adottati per farvi fronte, concernenti il funzionamento dell’impianto di trattamento dei reflui zootecnici di Passaggio di Bettona e le misure restrittive imposte agli allevatori, sono già stati oggetto di pronunce di questo Tribunale (cfr., da ultimo, sent. 8 giugno 2010, nn. 358, 359 e 360 e 1 giugno 2010, nn. 351 e 356).<br />	<br />
1.1. Per quanto interessa direttamente la presente controversia, con d.G.R. n. 1201/2005 (a causa dell’elevata presenza di detti inquinanti nella porzione settentrionale dell’acquifero della Valle Umbra, in destra del Chiascio), è stata individuata, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 152/1999 (oggi riprodotto nell’articolo 92 del d.lgs. 152/2006), la “zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (ZVN)” denominata “Petrignano di Assisi” (comprendente aree dei tre Comuni suddetti e di quelli di Assisi e Torgiano).<br />	<br />
Con d.G.R. n. 2052/2005 è stato adottato un primo programma di azione per la tutela della ZVN, che, tra l’altro, consente l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento fino ad un apporto di azoto organico complessivo di 170 kg/ha annui. <br />	<br />
1.2. In seguito, sottolinea la Regione (cfr. memoria in data 3 febbraio 2011):<br />	<br />
&#8211; l’A.R.P.A. Umbria, con nota in data 10 luglio 2009 prot. 13934, ha trasmesso una relazione sulla permanente gravità della situazione ambientale del comprensorio suinicolo; dopo la chiusura dell’impianto di Passaggio di Bettona e l’avvio di un’indagine p<br />
&#8211; in data 20 novembre 2009, si è tenuto un incontro con il Ministero dell’ambiente, in esito al quale si è convenuto di ridefinire, a titolo cautelativo, la perimetrazione della ZVN, di introdurre in un’area ristretta limiti più restrittivi alle concentra<br />
1.3. Occorre aggiungere che l’Autorità di Bacino del Tevere ha incluso, nel Piano di gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale adottato con la deliberazione n. 1 in data 24 febbraio 2010, una “Misura Supplementare” che, nella prospettiva del raggiungimento degli obbiettivi di qualità fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, prevede per le Regioni, nelle zone in cui vengano riscontrate nelle acque di falda concentrazioni di nitrati superiori a 150 mg/l, l’obbligo di introdurre nei programmi di azione norme più restrittive di quelle contenute nel Codice della Buona Pratica Agricola approvato con il d.m. 19 aprile 1999; in particolare, vengono previste una riduzione pari al 30% del carico di azoto totale riferito al fabbisogno colturale individuato nel Codice e comunque una soglia massima di 130 Kg/ha, nonché la possibilità di stabilire un termine per l’eliminazione di qualsiasi apporto al terreno di nitrati in forma organica.<br />	<br />
2. Nel marzo del 2010 l’A.R.P.A. ha effettuato una campagna di monitoraggio volta a verificare lo stato delle falde idriche, per valutare l’efficacia del programma di azione; i risultati della campagna (cfr. relazione tecnica, trasmessa con nota prot. 8143 in data 13 aprile 2010 – prot. reg. 62650) hanno rilevato in più punti valori di concentrazione di nitrati superiori a 150 mg/l.<br />	<br />
2.1. E’ utile riportare per intero le &#8220;<i>Considerazioni finali</i>&#8221; di detta relazione tecnica sulla campagna di monitoraggio.<br />	<br />
Secondo l’A.R.P.A. &#8220;<i>Confrontando i risultati analitici delle due campagne, emerge un peggioramento dal punto di vista qualitativo delle acque sotterranee, nelle porzioni orientale e sud-orientale dell’area indagata, ed incrementi nelle concentrazioni di nitrati piuttosto rilevanti (vedere allegato B). Il peggioramento della situazione attuale rispetto alla campagna estiva potrebbe essere imputabile al trasporto in falda dei nitrati presenti nel suolo, ad opera delle abbondanti precipitazioni atmosferiche che hanno caratterizzato la stagione invernale. Vi sono tuttavia dei segnali positivi, desumibili dalle concentrazioni di nitriti, azoto ammoniacale e dalla presenza di batteri di origine fecale riscontrate nella recente campagna, che rispetto alla precedente, sono sensibilmente diminuite. Occorre evidenziare che i nitriti sono una componente metastabile dell’azoto che tende a trasformarsi velocemente in nitrati o in ammonio a seconda delle condizioni di pH e di potenziale redox della soluzione. Anche l’azoto ammoniacale, nelle falde freatiche (in quelle confinate può essere naturalmente presente in questa forma), tende a trasformarsi in nitrato, forma più stabile; pertanto, la presenza di tali sostanze in un acquifero freatico potrebbe indicare la presenza di un inquinamento recente. Si reputa necessario proseguire l’attività di monitoraggio sulla rete attuale, per avere informazioni di maggior dettaglio sulla qualità delle acque sotterranee in un periodo di osservazione più lungo per evidenziare, oltre alle ciclicità stagionali, la presenza di eventuali trend evolutivi</i>&#8220;.<br />	<br />
2.2. E’ seguita l’adozione della d.G.R. 8 marzo 2010, n. 393, non pubblicata e mai divenuta operativa. <br />	<br />
2.3. Dopo un confronto con le associazioni di categoria ed ulteriori accertamenti tecnici, che hanno condotto a modifiche del predetto provvedimento, è stata adottata la d.G.R. 28 settembre 2010, n. 1331, con la quale, in modifica della d.G.R. 2052/2005, sono state introdotte prescrizioni più restrittive.<br />	<br />
In particolare, per quanto interessa la presente controversia, l’area della ZVN è stata ampliata, e nell’ambito di essa sono state individuate due fasce – “A” (area ristretta) e “B (area intermedia) – sottoposte a particolare protezione in ragione del diverso livello di azoto riscontrato; per quanto interessa direttamente la controversia, nelle fasce A e B, è stato introdotto il divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti dei suini e, nella sola fascia A, è stata imposta la riduzione del 30% del carico di azoto, che comunque non deve essere superiore a 170 Kg/ha, come già stabilito per tutta la ZVN (punto 5); inoltre, è stato disposto che l’invio della comunicazione al Comune di cui agli articoli 13 e 14 della d.G.R. 2052/2005 (comunicazione preventiva di utilizzo di effluenti zootecnici) avvenga nelle forme del Documento Unico di Comunicazione, di cui alla misura Q34 del Piano di Tutela delle Acque, mediante apposita procedura informatizzata, o, nelle more dell’operatività di tale procedura, in forma cartacea (punto 4).<br />	<br />
Ciò, per la durata di due anni (punto 8), salvi gli esiti del monitoraggio demandato all’A.R.P.A. e le eventuali conseguenti conferme o revisioni delle prescrizioni, da effettuare al termine di ogni anno di osservazione (punto 9).<br />	<br />
3. Le società ricorrenti, che esercitano attività zootecnica ed agricola su aree comprese nella ZVN, impugnano dette prescrizioni della d.G.R. 1331/2010.<br />	<br />
Deducono le censure appresso sintetizzate.<br />	<br />
3.1. La nuova perimetrazione della ZVN comprende una superficie complessiva (ha 1687 circa per la zona A e 426 ha circa per la zona B) molto più estesa del territorio interessato dai superamenti della soglia critica di 150 mg/l (soltanto 6 punti sui 17 esaminati, concentrati in un’area assai limitata), e pertanto il suo provvedimento non appare proporzionato ai presupposti giustificativi ed agli scopi perseguiti.<br />	<br />
3.2. Irragionevole ed apodittica appare anche l’aver ascritto la contaminazione da azoto organico all’utilizzazione agronomica di effluenti suini, posto che l’A.R.P.A. aveva rilevato una riduzione delle sorgenti attive di inquinamento e che il peggioramento dello stato della falda appare piuttosto riconducibile alla percolazione di nitrati già presenti nel suolo. <br />	<br />
3.3. Il divieto di utilizzare a fini agricoli effluenti organici e non concimi sintetici è irragionevole e si pone in contrasto con gli articoli 92 e ss. del d.lgs. 152/2006 e 26 del d.m. 7 aprile 2006 n. 109, che promuovono la pratica della fertirrigazione nelle zone vulnerabili proprio per la sua capacità di ridurre il rischio di percolazione di azoto nelle acque profonde.<br />	<br />
Allo stesso modo, non è giustificato che il divieto colpisca soltanto gli effluenti suini e non quelli bovini e ovicaprini, se si considera che, ove trattati con sistemi di compostaggio, gli effluenti palabili di origine suina contengono pressoché la medesima quantità di azoto del letame bovino, e che non vi sono ormai (a seguito del Regolamento CE 1334/2003, che ha imposto una riduzione dei metalli pesanti quali additivi sui mangimi per suini) differenze sostanziali nella composizione chimica dei mangimi utilizzati per le diverse specie.<br />	<br />
Incomprensibile, prima che ingiustificato è il fatto che il divieto comprenda indistintamente la zona A e la zona B (anziché escludere quest’ultima, come pure era stato proposto in sede istruttoria).<br />	<br />
Altrettanto illogica ed irragionevole è la prescrizione di cui al punto 4, che – diversamente da quanto previsto dalla d.G.R. 2052/2005 &#8211; stabilisce il limite massimo di azoto utilizzabile per le coltivazioni agricole considerando, ai fini del calcolo, anche i nitrati di origine sintetica (ciò, a dire delle imprese ricorrenti, impedirebbe loro di produrre il mais per alimentare il bestiame).<br />	<br />
3.4. Il divieto predetto contrasta con le misure Q 33 e Q 34 del Piano di tutela delle acque della Regione approvato con l.r. 25/2010, che consentono l’impiego agronomico degli effluenti (la prima, in via transitoria per gli allevamenti collegati all’impianto di depurazione di Bettona, ancora non funzionante; la seconda, per gli altri allevamenti, previa realizzazione di misure di adeguamento inerenti il trattamento degli effluenti, da realizzare entro il 2013). <br />	<br />
3.5. Illogico ed irragionevole appare infine l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui agli articoli 13 e 14 della d.G.R. 2052/2005 nella forma del Documento Unico di Comunicazione di cui alla misura Q 34 del Piano, predetta, cui sono tenuti gli impianti di allevamento intensivo (ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 152/2006, oggi sostituito dall’articolo 112 del d.lgs. 152/2006); infatti, la procedura informatizzata su cui è incardinato il sistema del DUC non è ancora stata definita, e non è nemmeno stato predisposto un modello cartaceo di riferimento utilizzabile nelle more.<br />	<br />
4. Si è costituita in giudizio la Regione Umbria e controdeduce puntualmente.<br />	<br />
5. Il Collegio osserva anzitutto come non sia in discussione l’esistenza del potere di imporre misure restrittive del tipo di quelle impugnate – previste dal Piano di Gestione citato, basato sull’articolo 26, comma 9, del d.m. 7 aprile 2006, che, nel dettare criteri per la disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in attuazione dell’articolo 38 del d.lgs. 152/1999, considera le &#8220;<i>misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative</i> … <i>ivi compresa l’ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine</i>&#8220;, e riconducibili anche a quanto previsto dall’allegato 7, parte II, paragrafo 4, della Parte Terza del d.lgs 152/2006. Bensì la proporzionalità e la logicità o coerenza interna di dette misure, alla luce degli accertamenti effettuati.<br />	<br />
5.1. Le ricorrenti ricordano come il principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa implichi che l&#8217;Amministrazione debba adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolva, in sostanza, nell&#8217;affermazione secondo cui le autorità non possano imporre, sia con atti normativi che con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura sproporzionata, e cioè superiore, a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo che l&#8217;autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all&#8217;obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr., tra le altre, TAR Campania, Napoli, IV, 22 novembre 2010, n. 25589). <br />	<br />
Tuttavia, nella materia della tutela ambientale, trova immediata applicabilità anche il principio di precauzione, ogniqualvolta sussistano incertezze riguardo all&#8217;esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, non occorrendo attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi; tale principio assume carattere di principio generale, di criterio interpretativo del sistema giuridico, e non consente, in sede di bilanciamento fra protezione della salute e libertà economica, di esonerare le imprese dall&#8217;adottare a loro spese le indispensabili misure di cautela (cfr. T.G.A., Trento, I, 8 luglio 2010, n. 171).<br />	<br />
Le ricorrenti, al riguardo, sottolineano che il principio di precauzione deve essere armonizzato, nella sua concreta attuazione, con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco; ne discende che tutte le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia debbono essere assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimenti ineccepibile (cfr. TAR Toscana, II, 31 agosto 2010, n. 5145; TAR Liguria, II, 15 ottobre 2010, n. 9501; T.A.R. Campania, Napoli, V, 2 novembre 2009, n. 6758).<br />	<br />
5.2. Chiariti i parametri di valutazione delle scelte regionali, va detto che la prospettazione delle imprese ricorrenti è incentrata sulla mancanza di consequenzialità tra risultanze tecnico-scientifiche presupposte, e contenuto delle misure contestate (in sostanza, sarebbe ingiustificato l’aver ascritto la contaminazione da azoto organico all’utilizzazione agronomica di effluenti suini); e considera sostanzialmente irrilevanti le vicende pregresse della zona e gli accertamenti effettuati in precedenza.<br />	<br />
Occorre però sottolineare che la relazione dell’A.R.P.A. dell’aprile 2010 evidenzia, come dato certo, una situazione di peggioramento qualitativo della acque sotterranee rispetto a quella rilevata nella precedente campagna di misurazioni effettuata nell’estate 2009.<br />	<br />
Che ciò sia essenzialmente dovuto al trasporto dei nitrati presenti nel suolo e che l’accresciuta concentrazione di nitrati si accompagni ad un’evoluzione positiva dell’inquinamento, con la riduzione del rilascio delle sostanze inquinanti, è – come dimostra il contenuto ma anche il tenore lessicale delle &#8220;<i>Considerazioni finali</i>&#8221; (&#8221; … <i>potrebbe essere imputabile</i> … <i>potrebbe indicare la presenza di un inquinamento recente </i>… &#8220;)- un’ipotesi; basata su significativi elementi sintomatici, ma pur sempre un ipotesi: tanto che la stessa A.R.P.A., ritiene necessario acquisire informazioni di maggior dettaglio in un periodo di osservazione più lungo, prima di poter &#8220;<i>evidenziare, oltre alle ciclicità stagionali, la presenza di eventuali trend evolutivi</i>&#8220;.<br />	<br />
Non appaiono privi di significato, poi, anche i dati risultanti dalle precedenti misurazioni, sempre riferite al c.d. anello di fertirrigazione, da cui risultavano le responsabilità (anche) della conduzione degli allevamenti suinicoli e della cattiva gestione delle infrastrutture di depurazione, ai fini del verificarsi del grave inquinamento da nitrati (e non solo), all’origine dell’adozione dei provvedimenti sopra ricordati. Anche in questo caso, non è superfluo sottolineare come nelle conclusioni (cfr. relazione luglio 2009, pagg. 16-19), la situazione riscontrata venisse definita dall’A.R.P.A. &#8221; … <i>ingestibile ed incontrollabile</i> … <i>In particolare risulta impossibile determinare i reali volumi di liquami distribuiti per ettaro di superficie e relative quantità di azoto, nel rispetto della normativa vigente, pur con l’installazione di contalitri in entrata e in uscita dall’impianto</i> …&#8221; e che fossero emerse &#8221; … <i>varie irregolarità relative al superamento dei limiti di azoto per ettaro di superficie previsti dalla normativa</i> …&#8221; così da affermare che l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, ed in particolare di quelli suinicoli, potrebbe &#8220;… <i>considerarsi più come smaltimento al suolo di un rifiuto di cui disfarsi, piuttosto che di una pratica agronomica finalizzata al riutilizzo degli elementi nutritivi (azoto, fosforo e potassio) e della sostanza organica per soddisfare i bisogni delle colture agrarie</i> …&#8221; .<br />	<br />
Può aggiungersi che, in relazione all’ipotesi del ridimensionamento della sorgente attiva di inquinamento, sono state esternate considerazioni che non confortano sulla stabilità di detto fenomeno (e quindi sulla superfluità di un rafforzamento delle misure all’uopo precedentemente adottate). Infatti – come sottolinea la Regione, ma si tratta di fatti notori, considerati anche nelle sentenze di questo Tribunale, succitate – a partire dal 2009 si è determinato un drastico ridimensionamento dell’attività suinicola, a causa della chiusura del depuratore di Bettona, dell’adozione di un nuovo regolamento comunale (più restrittivo) per la disciplina dell’attività zootecnica, e dell’adozione da parte del Comune di Bettona del divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti nei confronti di numerose aziende.<br />	<br />
In altri termini, il ridimensionamento della sorgente attiva di inquinamento sembra dovuto (anche, o soprattutto) alla riduzione (temporanea) delle attività zootecniche, e non all’efficacia del programma d’azione adottato con la d.G.R. 2052/2005.<br />	<br />
5.3. Ad avviso del Collegio, in tale contesto, caratterizzato da un peggioramento della situazione dei corpi idrici, nonostante l’attuazione del primo programma d’azione, e quindi dall’esigenza di intervenire in modo più rapido ed incisivo, il principio di precauzione giustificava l’allargamento della ZVN e l’introduzione di misure più restrittive per le attività agricole e zootecniche, anche in mancanza di una prova diretta del fatto che il rilascio di inquinanti dai terreni non fosse diminuito nella quantità auspicata.<br />	<br />
5.4. Quanto al contenuto delle misure adottate, anzitutto non sembra illogico o sproporzionato che la nuova perimetrazione non sia stata strettamente correlata ai punti di prelievo nei quali l’A.R.P.A. aveva riscontrato il superamento della soglia di 150 mg/l.<br />	<br />
La Regione ha sottolineato (con riferimento alla planimetria – doc. n. 5) le ragioni per le quali le misure di protezione degli acquiferi sotterranei non possono essere limitate ai punti di maggiore criticità individuati dall’A.R.P.A.: <br />	<br />
&#8211; l’area interessata dal c.d. anello di fertirrigazione è ubicata in prossimità degli spartiacque sotterranei che delimitano la zona di alimentazione dei campi pozzi ad uso idropotabile pubblico di Petrignano e di Cannara;<br />	<br />
&#8211; lo spartiacque è di tipo dinamico, in quanto è funzione del regime dei prelievi e del bilancio idrogeologico del bacino; di conseguenza, in caso di periodi siccitosi e/o di incrementi di prelievi dal campo pozzi, detti spartiacque tendono ad avvicinarsi<br />
&#8211; l’andamento piezometrico riportato nella planimetria illustra le motivazioni dell’inserimento nelle aree di ampliamento delle zone sottogradiente idraulico, che possono pertanto essere interessate dalla diffusione dell’inquinamento con concentrazioni ch<br />
In sostanza, in considerazione di dette caratteristiche oggettive della zona e del reticolo idrografico, il principio di precauzione ben consentiva di estendere la perimetrazione.<br />	<br />
Le ricorrenti obiettano che tali considerazioni non fossero state esternate nella relazione A.R.P.A. dell’aprile 2010, formalmente richiamata nel documento istruttorio posto alla base del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Il Collegio osserva che il documento istruttorio, nel prendere in esame le richieste presentate in sede di partecipazione, quanto ai motivi per i quali non si ritiene possibile circoscrivere le perimetrazioni delle fasce A e B ai soli “picchi di concentrazione” di nitrati superiori a 150 mg/l, ribadisce sinteticamente che &#8220;<i>la definizione delle fasce è avvenuta attraverso l’individuazione del bacino idrogeologico afferente l’area gravemente inquinata il cui ridimensionamento comporterebbe l’inefficacia del nuovo programma di azione</i>&#8220;. Trattandosi di dati (essenzialmente: presenza di spartiacque di tipo dinamico, zone sottogradiente idraulico) tendenzialmente oggettivi e documentati, già evidenziati nelle relazioni dell’A.R.P.A. del luglio e dell’ottobre del 2009, alle quali la relazione dell’aprile 2010 evidentemente si ricollega – e, peraltro, non contestati in giudizio &#8211; il riferimento ad essi non comporta alcuna violazione del divieto di integrazione postuma del provvedimento.<br />	<br />
5.5. Non sembra ravvisabile una contraddizione viziante nella difformità di contenuto, rispetto alle misure Q33 e Q34 del Piano regionale di tutela delle acque.<br />	<br />
Dette previsioni risultano collegate a determinati presupposti (adeguamento e riattivazione dell’impianto di depurazione di Bettona; adeguamento dell’impianto di Olmeto; realizzazione di misure di adeguamento inerenti il trattamento degli effluenti da parte degli allevatori), ancora mancanti e per la cui realizzazione sono comunque previsti tempi più lunghi (cfr. d.G.R. in data 31 maggio 2010, n. 802 e 25 ottobre 2010, n. 1501).<br />	<br />
L’integrazione del programma di azione per la ZVN risponde invece ad una logica di immediato contrasto della situazione di inquinamento, perdurante nonostante le iniziative assunte in precedenza, e – come esposto – è dichiaratamente destinata ad operare nel breve periodo ed intrinsecamente soggetta a revisioni o conferme.<br />	<br />
Pertanto, tra le previsioni dei due provvedimenti non vi è contraddizione, ma complementarietà; ed anche laddove fosse ravvisabile un contrasto irriducibile, dovrebbe darsi la prevalenza a quelle del secondo.<br />	<br />
5.6. Restano da valutare i profili di censura che riguardano la coerenza per così dire “interna” delle misure restrittive impugnate.<br />	<br />
Va ribadito che l’individuazione delle zone A e B è finalizzata all’applicazione o meno della ulteriore misura della riduzione del carico massimo di azoto consentito, e quindi ha una sua validità anche se il divieto di fertirrigazione accomuna le due aree.<br />	<br />
Poi, la ricomprensione dei concimi sintetici nel limite massimo di azoto utilizzabile per le coltivazione appare tutt’altro che illogica ed irragionevole. Infatti, la logica di una siffatta misura è quella di preservare le falde da una eccessiva concentrazione di inquinanti, e quindi ben può risultare priva di rilevanza la fonte di provenienza dei nitrati.<br />	<br />
Quanto alla lamentata discriminazione tra effluenti suini ed effluenti delle altre categorie di bestiame da allevamento, non sembra che le ricorrenti abbiano interesse a contestare un trattamento più favorevole riservato a diversi settori zootecnici di cui non fanno parte. La limitazione, peraltro, si spiega semplicemente con il fatto che nella zona, da decenni, esiste un importante distretto suinicolo, e non vi sono importanti allevamenti bovini o ovicaprini, ed è pertanto con gli allevamenti di suini che le misure di tutela dovevano fare i conti. D’altra parte, è perfino superfluo ribadire che è da tali allevamenti che sono derivate le problematiche in questione, all’origine dell’individuazione della ZVN e della stessa introduzione delle misure Q 33, Q 34 e Q 35, nel Piano di tutela delle acque.<br />	<br />
Viene anche censurata l’llogicità e la non sostenibilità economica della combinazione tra la prescrizione sul carico massimo di azoto (tanto più, nella misura ridotta applicabile alla zona A) ed il divieto di fertirrigazione con effluenti suini (applicabile alle zone A e B).<br />	<br />
Il Collegio rileva come detta combinazione non precluda – come lamentano le ricorrenti – il commercio del concime organico da esse prodotte, né comunque ne impedisce l’utilizzazione in aree diverse della ZVN ed in zone esterne ad essa.<br />	<br />
Non può negarsi che si ponga in controtendenza rispetto alle disposizioni volte a promuovere tale pratica agronomica. La misura combinata – oltre a rendere meno economico l’allevamento dei suini nella zona, che non si può giovare degli effluenti suini per concimare (nelle zone A e B) la coltivazione di mais destinata all’alimentazione dei suini stessi – potrebbe risultare una diseconomia anche dal punto di vista del “bilancio ambientale” complessivo degli impatti legati alla zootecnia. Va però considerato, ancora una volta, che proprio gli allevamenti suinicoli sono all’origine della problematiche ambientali nella zona; che i moderni concimi chimici sono formulati al fine di consentire un lento rilascio delle sostanze nel suolo per evitare, o quanto meno ridurre i fenomeni negativi di infiltrazione nella falda; e che, quindi, la compressione della libertà di iniziativa economica, sotto il profilo della limitazione delle sinergie produttive, e la conseguente ridotta razionalità nella organizzazione del ciclo produttivo, appaiono giustificate dalla preminente esigenza di tutela ambientale di fronte a fenomeni di grave inquinamento.<br />	<br />
Può sottolinearsi che tali fenomeni avrebbero potuto giustificare addirittura misure più drastiche ed in grado di garantire risultati più rapidi e sicuri, mentre l’iniziativa della Regione, nel corso degli ultimi anni, sembra caratterizzata da una gradualità nell’introduzione di misure di protezione e risanamento ambientale, volta a tener conto dell’esigenza di salvaguardare (in forme ambientalmente sostenibili) l’attività zootecnica.<br />	<br />
5.7. Infine, la trasmissione del Documento Unico di Comunicazione attraverso la procedura informatizzata è prevista come sistema di comunicazione a regime, surrogabile nelle more della realizzazione della procedura dal tradizionale modello cartaceo.<br />	<br />
Non è provato se il modello cartaceo di DUC sia stato o meno reso disponibile. Ma sembra evidente che, fino a che non venisse reso disponibile, nessun inadempimento e nessuna sanzione potrebbero essere contestati alle imprese a fronte del ritardato inoltro della comunicazione richiesta.<br />	<br />
L’eventuale inadempimento non appare quindi in grado di inficiare la previsione in questione.<br />	<br />
6. In conclusione, il provvedimento impugnato si sottrae a tutte le censure dedotte.<br />	<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto.<br />	<br />
7. In considerazione della complessità ed opinabilità delle questioni esaminate, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-360/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.882</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-882/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-882/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.882</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento con cui la Dirigente del Comune di Venezia dispone il diniego del rilascio di un’autorizzazione all&#8217;occupazione di suolo pubblico in Venezia, su conforme parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, se non appare sussistente il requisito del danno grave e irreparabile, atteso il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-882/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.882</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-882/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.882</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento con cui la Dirigente del Comune di Venezia dispone il diniego del rilascio di un’autorizzazione all&#8217;occupazione di suolo pubblico in Venezia, su conforme parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, se non appare sussistente il requisito del danno grave e irreparabile, atteso il carattere temporaneo dell’autorizzazione rivendicata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00882/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01775/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Premies Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Debora Pretin, Marco Franco, con domicilio eletto presso Debora Pretin in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Venezia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maurizio Ballarin, domiciliata per legge in Venezia, S. Marco, 4091;<br />	<br />
<b>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; <b>Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento prot. n. 339578 del 16.08.2011, notificato in data 26.08.2011, con cui la Dirigente della Direzione Sviluppo Economico del Comune di Venezia disponeva il diniego del rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;occupazione di suolo pubblico in Venezia, Campiello Flaminio Corner;<br />	<br />
della nota prot. n. 316870 del 28.07.2011 con cui il Servizio Sportello Impresa 2 della Direzione Sviluppo Economico del Comune di Venezia comunicava alla ricorrente i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza;<br />	<br />
del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, espresso con nota prot. n. 11308 del 20.07.2011, allegato alla suddetta nota comunale prot. n. 316870 del 28.07.2011;<br />	<br />
del parere della Soprintendenza per i Beni Archittetonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, espresso con nota prot. n. 10193 del 30.06.2011, non conosciuto, richiamato nel provvedimento comunale di diniego prot. n. 339578 del 16.08.2011;<br />	<br />
della nota della Soprintendenza prot. n. 14564 del 27.09.2011;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Che nella specie non appare sussistente il requisito del danno grave e irreparabile atteso il carattere temporaneo dell’autorizzazione rivendicata.<br />	<br />
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 55, comma 1^, del D.Lvo n. 104/2010 e le spese della fase cautelare possono essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), RESPINGE la domanda di misure cautelari.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Morgantini, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-882/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.882</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.889</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-889/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.889</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare dell&#8217;impresa non aggiudicataria avverso l&#8217;esito della gara per l&#8217;affidamento in concessione della progettazione costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, di un policlinico universitario: in particolare si e&#8217; sottolineato: l&#8217;equivalenza della produzione documentale su CD a quella su piattaforma web, trattandosi in entrambi i casi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-889/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-889/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.889</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare dell&#8217;impresa non aggiudicataria avverso l&#8217;esito della gara per l&#8217;affidamento in concessione della progettazione costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, di un policlinico universitario: in particolare si e&#8217; sottolineato: l&#8217;equivalenza della produzione documentale su CD a quella su piattaforma web, trattandosi in entrambi i casi di produzione in formato digitale; la legittimita&#8217; in sede di offerta di presentare, per una componente dell’offerta economica, un valore molto basso o pari a zero; la prevalenza, rispetto alle indicazioni del PEF presentato dall’aggiudicataria, dell’offerta economica della stessa espressa in euro/kwh; la discrezionalità del giudizio della commissione che ha escluso la sussistenza di anomalie. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00889/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01155/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Cofely Italia Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Rizzo, con domicilio eletto presso Enrico Rizzo in Bologna, via Ugo Bassi 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso Andrea Zanetti in Bologna, via Marsala, 28; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Manutencoop Facility Management Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Mastragostino, Cristiana Carpani, con domicilio eletto presso Franco Mastragostino in Bologna, p.zza Aldrovandi 3; <b>Cpl Concordia Soc. Coop, Ing. Ferrari Spa, Acea Costruzioni Spa</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso Gualtiero Pittalis in Bologna, via S.Vitale 55; <b>Siram S.p.A.</b>, <b>Iter Soc.Coop.</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 31 agosto 2011,dell&#8217;Azienda Ospedaliero — Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi comunicata a mezzo raccomandata anticipata via fax in data 2 settembre 2011, con la quale è stato agg<br />
Management S.p.a., Siram S.p.a. e Iter Soc. Coop., l&#8217;affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi dell&#8217;Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi (doc. n. 2);<br />	<br />
&#8211; del provvedimento PG n. 0039839 del 27 ottobre 2010 con il quale il Coordinamento Attività Tecniche Integrate dell&#8217;Azienda Ospedaliero — Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi ha fornito le precisazioni alla lettera di invito (doc. n. 3<br />
&#8211; dei verbali di gara della procedura ristretta ai sensi dell&#8217;art. 153, commi 1-14 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l&#8217;affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e gestione di Studio legale<br />
centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi dell&#8217;Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi, ed in particolare dei verbali n. 16, 17, 18, 19, 20 e 21, con i quali la Commissione tecnica ha ritenuto di non escludere le offerte presentate in violazione delle norme stabilite dalla procedura di gara (doc. n. 4);<br />	<br />
-del contratto the nelle more dovesse essere stato stipulato con l&#8217;impresa aggiudicataria;<br />	<br />
di ogni eventuale determinazione e di ogni altro provvedimento di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva ad oggi non conosciuto; &#8211; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi e di Manutencoop Facility Management Spa e di Cpl Concordia Soc. Coop e di Ing. Ferrari Spa e di Acea Costruzioni Spa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Manutencoop Facility Management S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Cristiana Carpani, Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso Franco Mastragostino in Bologna, p.zza Aldrovandi 3;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che dal ricorso non emergono profili che possano condurre al suo accoglimento avuto riguardo:<br />	<br />
&#8211; alla equivalenza della produzione documentale su CD a quella su piattaforma web, trattandosi in entrambi i casi di produzione in formato digitale;<br />	<br />
&#8211; alla facoltà in sede di offerta di presentare, per una componente dell’offerta economica (prezzo sul corrispettivo integrativo di disponibilità), un valore molto basso o pari a zero;<br />	<br />
&#8211; alla prevalenza rispetto alle indicazioni del PEF presentato dall’aggiudicataria dell’offerta economica della stessa espressa in euro/kwh;<br />	<br />
&#8211; alla discrezionalità del giudizio della commissione che ha escluso la sussistenza di anomalie.<br />	<br />
Considerato che, per quanto sopra, non risulta necessario esaminare il ricorso incidentale il cui terzo motivo appare comunque meritevole di approfondimento.<br />	<br />
Le spese della fase cautelare vengono poste a carico della ricorrente nella misura indicata nel dispositivo	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Emilia Romagna (Sezione Seconda)Rigetta l’istanza cautelare.	</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento a titolo di spese di giudizio a favore di Azienda Ospedaliera S. Orsola e di Manutencoop Facility Management della somma di Euro 5000,00 (cinquemila/00), oltre a CPA ed IVA per ciascuno; a favore di CPL Concordia, ing. Ferrari spa; ACEA Costruzioni della somma complessiva di Euro 5000,00 (cinquemila/00), oltre a CPA ed IVA.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Umberto Giovannini, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.892</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-892/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.892</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento sindacale avente ad oggetto nomine di amministratori in una Fondazione locale, se il ricorso appare fondato nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 5 della Statuto della Fondazione che fissa in cinque anni la durata del mandato (le ultime nomine erano avvenute nel 2008, ma</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-892/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.892</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento sindacale avente ad oggetto nomine di amministratori in una Fondazione locale, se il ricorso appare fondato nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 5 della Statuto della Fondazione che fissa in cinque anni la durata del mandato (le ultime nomine erano avvenute nel 2008, ma erano state revocate a seguito del commissariamento del Comune nel maggio 2011). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00892/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01133/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Adriano Orlandini</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Marelli, con domicilio eletto presso Alessandro Marelli in Bologna, via D&#8217;Azeglio N. 39;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cento</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Dal Ben, con domicilio eletto presso Michele Gigliotti in Bologna, Vial. degli Andalò N.5; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Marcella Cariani, Ivan Greghi, Cinzia Ferrarini, Fondazione Patrimonio Agli Studi, Regione Emilia Romagna</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,del provvedimento sindacale prot.28382 in data 29.06.2011, non notificato, avente ad oggetto: Fondazione patrimonio degli studi di Cento &#8211; nuove nomine trasmesso con nota prot.28842 in data 01.07.2011 indirizzata alla medesima Fondazione e registrata nel protocollo della stessa al n.70 in data 11.07.2011;	</p>
<p>di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale del precedente, anche non cognito;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cento;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, in sede di sommaria delibazione, il ricorso appare fondato nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 5 della Statuto della Fondazione che fissa in cinque anni la durata del mandato.<br />	<br />
Tenuto conto del carattere interpretativo della controversia sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese della fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Emilia Romagna (Sezione Seconda)<br />
Accoglie l’istanza cautelare e fissa per la trattazione del merito l’udienza del 16 febbraio 2012.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Umberto Giovannini, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-11-2011-n-892/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/11/2011 n.892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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