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	<title>10/11/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/11/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.7214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-7214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-7214/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.7214</a></p>
<p>Pres. A. Scafuri, est. A. Storto Societa&#8217; Bifulco Group S.r.l. (Avv. Gian Luca Lemmo) c. Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali – Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. di Napoli e provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Ottaviano (N.C.) sull&#8217;illegittimità del provvedimento di annullamento di autorizzazione paesistica da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-7214/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.7214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-7214/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.7214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Scafuri, est. A. Storto<br /> Societa&#8217; Bifulco Group S.r.l. (Avv. Gian Luca Lemmo) c. Ministero per i Beni e le<br /> Attivita&#8217; Culturali – Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. di Napoli e provincia<br /> (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Ottaviano (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del provvedimento di annullamento di autorizzazione paesistica da parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, nelle ipotesi in cui la P.A. abbia riesaminato nel merito l&#8217;autorizzazione rilasciata dall&#8217;organo subdelegato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione paesistica – Annullamento da parte del Ministero BB.CC.AA. – Fondato su considerazioni tecnico discrezionali – Illegittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il potere ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesistica ad estrema difesa del vincolo può avvenire per qualsiasi vizio di legittimità (di incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere), ma è da escludersi che il Ministero possa annullare l’autorizzazione paesistica sulla base di proprie considerazioni tecnico-discrezionali, contrarie a quelle effettuate dalla Regione o dall’ente subdelegato, non attribuendo la legge in tale fattispecie al Ministero la possibilità di esprimere valutazioni di merito (1)	</p>
<p></b>________________________________<br />	<br />
<i>1) cfr. ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 marzo 2009, n. 1215.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,	</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 5024 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Societa&#8217; Bifulco Group S.r.l</b>., in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 31	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali – Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. di Napoli e provincia</b> – in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, alla via Diaz, 11; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Comune di Ottaviano<i></b></i>, in persona del Sindaco p.t.</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>1) del decreto della Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. di Napoli prot.n. 17125 del 04/09/2009, recante l&#8217;annullamento del provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 15 del 06/05/2009 rilasciato dal Responsabile UTC VII Settore del Comune di Ottaviano; <br />	<br />
2) della relativa nota comunale di comunicazione prot.n. 16826 del 14/09/2009.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 22/10/2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>RILEVATO che il provvedimento soprintendentizio – di annullamento del provvedimento comunale che abilita la ricorrente alla realizzazione di un manufatto (opificio) ad uso commerciale in area esterna al P.T.P. su un fondo di circa 5.000 mq. – è essenzialmente motivato col fatto «che le opere di sistemazione dell’area esterna non prevedono alcuna opera necessaria per mitigare l’impatto ambientale del volume da realizzare» per cui «l’intervento, che prevede anche la soppressione di parte del noccioleto presente si pone dequalificante sotto l’aspetto paesaggistico»; <br />	<br />
CONSIDERATO che tale motivazione – vertendo su aspetti di merito in ordine, appunto, al contestato impatto di «dequalificazione» dell’aera dal punto di vista paesaggistico – finisce per esorbitare dal potere di annullamento dell&#8217;autorizzazione paesistica attribuito dalla legge alla Soprintendenza il quale non può comportare un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall&#8217;ente locale, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell&#8217;autorizzazione, estrinsecandosi invece in un controllo di mera legittimità (cfr., ex multis, Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 marzo 2009, n. 1215);<br />	<br />
RITENUTA, pertanto, l’illegittimità del provvedimento gravato che va perciò annullato;<br />	<br />
RITENUTO, infine, di regolare le spese secondo la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (R.G. n. 5024/2009), lo accoglie e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento dell’atto soprintendentizio impugnato.</p>
<p>Condanna il Ministero resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre maggiorazioni, i.v.a. e c.a.p., se dovuti, come per legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 22/10/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Angelo Scafuri, Consigliere<br />	<br />
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-7214/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.7214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2743/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2743</a></p>
<p>sulle modalità di assegnazione di seggi di consigliere comunale in caso di ballottaggio Elezioni &#8211; Risultati elettorali – Attribuzione seggio di consigliere comunale La ripartizione dei seggi spettanti alla maggioranza che ha eletto il Sindaco al secondo turno deve essere effettuata tenendo conto del gruppo di liste risultante dagli apparentamenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2743/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2743/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2743</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulle modalità di assegnazione di seggi di consigliere comunale in caso di ballottaggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Risultati elettorali – Attribuzione seggio di consigliere comunale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La ripartizione dei seggi spettanti alla maggioranza che ha eletto il Sindaco al secondo turno deve essere effettuata tenendo conto del gruppo di liste risultante dagli apparentamenti del ballottaggio, e non dei diversi gruppi del primo turno.<br />
Infatti, l’Amministrazione deve tener conto della cifra elettorale complessiva del gruppo formatosi in occasione del ballottaggio (composto dalla sommatoria della cifra elettorale riportata da ciascuna lista al primo turno) e suddividerla per la cifra elettorale di ciascuna lista, senza tener conto della cifra elettorale di ciascuno dei gruppi del primo turno nella composizione antecedente alla loro confluenza nell’unico gruppo formatosi per il ballottaggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Luigino Damoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Leoni, Michele Romano e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia &#8211; Mestre, via Cavallotti, 22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Negrar<i></b></i>, non costituitosi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Claudio Viviani<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernanda Ascari, Leonello Azzarini, Manuela Giacchetti, con domicilio eletto presso Leonello Azzarini in Venezia-Mestre, via Verdi, 33; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del verbale delle Operazioni dell&#8217;Ufficio Centrale del 23 giugno 2009, relativo alle elezioni comunali svoltesi nel Comune di Negrar in data 5 giugno 2009 – 6 giugno 2009 e del 21 giugno 2009 – 22 giugno 2009 per il turno di ballottaggio.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Claudio Viviani;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Parisi, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per la parte ricorrente e l’avv. Fernanda Ascari per il controinteressato costituito;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il Comune di Negrar ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti e deve eleggere 20 consiglieri comunali.<br />	<br />
Alle elezioni del 5 e 6 giugno 2009 si sono presentati 5 candidati sindaci collegati con le liste singole o con gruppi di liste di seguito indicate:<br />	<br />
&#8211; Giorgio Dal Negro con il gruppo di liste: PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar;<br />	<br />
&#8211; Sergio Cinquetti con il gruppo di liste: Lista Tosi; Lega Nord;<br />	<br />
&#8211; Diego Zanotti con il gruppo di liste: Lista Zanotti; Progetto Nord Est;<br />	<br />
&#8211; Gianni Guglielmo Pozzani con la lista singola: Vivi Negrar;<br />	<br />
&#8211; Valentino Viviani con il gruppo di liste: Insieme per Negrar; Partecipazione democratica; Viviani Sindaco Negrar al centro.<br />	<br />
Al primo turno sono risultati più votati i candidati Giorgio Dal Negro e Valentino Viviani, ma nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta richiesta dall’art. 72, comma 4 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, cosicché si è reso necessario lo svolgimento del secondo turno di ballottaggio.<br />	<br />
In vista del ballottaggio il gruppo di liste che al primo turno ha sostenuto il candidato Giorgio Dal Negro (il gruppo di liste: PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar) si è collegato con il gruppo di liste facente capo al candidato Sergio Cinquetti (il gruppo di liste: Lista Tosi; Lega Nord) e alla lista facente capo al candidato Sindaco Gianni Guglielmo Pozzani (la lista singola: Vivi Negrar)<br />	<br />
Il candidato Giorgio Dal Negro è risultato eletto Sindaco.<br />	<br />
L’Ufficio centrale elettorale per ripartire i seggi nell’ambito delle liste collegate al candidato eletto Sindaco (PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar; Lista Tosi; Lega Nord; Vivi Negrar), ha suddiviso la cifra elettorale complessiva del gruppo di liste collegato al Sindaco ammesso al ballottaggio (costituita dalla sommatoria delle cifre elettorali conseguite al primo turno) per la cifra elettorale di ciascuna lista.<br />	<br />
I 13 quozienti più alti, che è il numero dei seggi da attribuire alla coalizione per effetto del premio di maggioranza, hanno determinato l’attribuzione di 4 consiglieri al PDL, 3 consiglieri alla Lega Nord, 2 consiglieri alla Lista Tosi, 2 consiglieri alla lista Vivi Negrar e 2 consiglieri alla lista Progetto Negrar.</p>
<p>2. Il ricorrente Luigino Damoli, candidato nella lista Unione di Centro Casini (UDC) per le elezioni del Consiglio comunale, impugna il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale sostenendo che questi avrebbe errato nella ripartizione dei seggi da attribuire alla maggioranza, perché non avrebbe dovuto tener conto dei raggruppamenti di liste del secondo turno, facendo un unico riparto tra tutte le liste che nel secondo turno hanno sostenuto il candidato risultato eletto Sindaco Giorgio Dal Negro, ma avrebbe dovuto effettuare un doppio riparto, il primo tra le liste e i gruppi di liste collegate con il proprio candidato Sindaco al primo turno, il secondo riferito a ciascuna lista del gruppo.<br />	<br />
In tal modo (cfr. la tabella 1 allegata al ricorso) si avrebbe una diversa ripartizione dei 13 seggi spettanti alle liste della maggioranza. Al gruppo che al primo turno ha sostenuto il candidato Giorgio Dal Negro (PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar) spetterebbero 7 rappresentanti; al gruppo che ha sostenuto al primo turno il candidato Sergio Cinquetti (Lista Tosi; Lega Nord) spetterebbero 5 rappresentanti; alla lista che al primo turno ha sostenuto il candidato Gianni Guglielmo Pozzani (Vivi Negrar) spetterebbe 1 solo rappresentante. Facendo un’ulteriore ripartizione tra le singole liste del gruppo che al primo turno ha sostenuto il candidato Giorgio Dal Negro (PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar) un rappresentante spetterebbe all’UDC e, in particolare, al ricorrente Luigino Damoli.<br />	<br />
In pratica, secondo la prospettazione del ricorrente, nell’ambito del numero di seggi che sulla base dei risultati del secondo turno di ballottaggio sono da attribuire alla maggioranza (13), sarebbero stati erroneamente attribuiti 2 seggi, anziché 1, alla lista Vivi Negrar, e nessun seggio anziché 1 alla lista UDC.</p>
<p>3. Si è costituito in giudizio il controinteressato Claudio Viviani, candidato della lista Vivi Negrar che ha riportato il maggior numero di preferenze, eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
Con una prima eccezione afferma che il ricorso sarebbe inammissibile perché non notificato a colui che vedrebbe effettivamente compromessa la propria posizione a seguito di un eventuale accoglimento del ricorso, in quanto dei due seggi attribuiti alla lista Vivi Negrar, uno è stato attribuito a Gianni Guglielmo Pozzani quale candidato Sindaco della lista Vivi Negrar non eletto al primo turno, e uno a sé, il più votato della lista; tuttavia Gianni Guglielmo Pozzani ha rinunciato al seggio perché è stato nominato assessore e al suo posto è subentrato un altro candidato, che ha riportato un numero di preferenze inferiore al proprio nell’ambito della lista Vivi Negrar e che sarebbe pertanto l’effettivo controinteressato, perché destinato a perdere il seggio in caso di accoglimento del ricorso.<br />	<br />
L’eccezione non è fondata.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 21, primo comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, applicabile anche al giudizio elettorale in mancanza di una disciplina diversa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2000 , n. 3534), ai fini dell’ammissibilità del ricorso è sufficiente la notifica ad almeno uno dei controinteressati, e questi sono individuabili al momento della proclamazione degli eletti, che è l&#8217;oggetto tipico del giudizio elettorale.<br />	<br />
Pertanto eventuali modifiche successive nella composizione del Consiglio comunale che comportino l’indicazione di altri soggetti i cui interessi verrebbero compromessi dall’accoglimento del ricorso, impongono tutt&#8217;al più l&#8217;integrazione del contraddittorio, ma non incidono sull’ammissibilità del ricorso.</p>
<p>4. Con una seconda eccezione il controinteressato deduce che il ricorso sarebbe inammissibile per genericità, in quanto omette di spiegare perché un seggio attribuito alla lista Vivi Negrar dovrebbe essere attribuito al ricorrente.<br />	<br />
L’eccezione deve essere respinta, in quanto il ricorrente con le tabelle di cui agli allegati al ricorso 1 e 2, dimostra come, ove fosse accolta la sua tesi (secondo cui il riparto dei seggi tra le liste di maggioranza, raggruppatesi al secondo turno per sostenere il medesimo candidato Sindaco, deve essere effettuato dapprima tra i raggruppamenti del primo turno, e successivamente tra le singole liste di ciascun raggruppamento), un seggio attribuito alla lista Vivi Negrar verrebbe ad essere attribuito alla lista UDC e nell’ambito di questa al ricorrente che ha riportato il maggior numero di preferenze (cfr. pag. 62 del verbale).</p>
<p>5. Nel merito il ricorso è infondato.<br />	<br />
La questione di carattere interpretativo da cui dipende la soluzione della controversia è se l&#8217;assegnazione dei seggi debba essere operata, come afferma il ricorrente, con riferimento alle liste o gruppi di liste così come configurati al primo turno elettorale, costituiti a sostegno degli originari candidati alla carica di Sindaco, ovvero, conformemente all’operato dell’Amministrazione, si debba tenere conto degli apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio ai fini dell&#8217;elezione del Sindaco.<br />	<br />
L’art. 73, comma 8, del Dlgs. n. 267 del 2000 dispone che “per l&#8217;assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, <i>nel turno di elezione del Sindaco</i>, con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, &#8230; sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere”.<br />	<br />
Come è reso chiaro dall’espresso riferimento al turno di elezione del Sindaco contenuto in questa norma (che riproduce l&#8217;articolo 7, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 che utilizzava la corrispondente espressione “a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco”) la giurisprudenza è giunta ripetutamente ad affermare che “<i>la ripartizione dei seggi assegnati al consiglio comunale va effettuata, con il metodo D’Hondt, dapprima tra le liste o gruppi di liste collegate allo stesso candidato Sindaco, e poi tra le liste all’interno di ogni gruppo; e non è in discussione che, nel caso di ballottaggio &#8211; in vista del quale le liste possono effettuare un nuovo collegamento tra loro oltre che con il candidato Sindaco &#8211; i seggi vadano ripartiti avendo riguardo ai nuovi collegamenti tra liste e non già a quelli del primo turno</i>” (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4936) e che la ripartizione “<i>va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno, sicché le diverse liste finiscono, a tal fine, per essere considerate come un unico nuovo gruppo, senza distinzione fra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente</i>” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008 , n. 6123), in quanto “<i>per la specifica rilevanza che la legge ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe contraddittorio se alle coalizioni tra gli stessi non fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio</i>” (cfr. Consiglio di Stato. Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; id. 25 maggio 1998, n. 692; id. 23 novembre 1996, n. 1416).<br />	<br />
Pertanto la tesi del ricorrente secondo cui la ripartizione dei seggi spettanti alla maggioranza che ha eletto il Sindaco al secondo turno avrebbe dovuto essere effettuata tenendo conto non del gruppo di liste risultante dagli apparentamenti del ballottaggio, ma dei diversi gruppi del primo turno, che è la premessa per la sottrazione di un seggio alla lista Vivi Negrar e l’attribuzione del medesimo alla lista UDC, deve essere respinta, perché ad essa ostano la lettera della legge (l’articolo 73, comma 10, del testo unico citato) e le ragioni di carattere sistematico espresse dalla giurisprudenza sopra richiamata.<br />	<br />
E’ invece corretta la ripartizione effettuata dall’Amministrazione che ha tenuto conto della cifra elettorale complessiva del gruppo formatosi in occasione del ballottaggio (composto dalla sommatoria della cifra elettorale riportata da ciascuna lista al primo turno) e l’ha suddivisa per la cifra elettorale di ciascuna lista, senza tener conto della cifra elettorale di ciascuno dei gruppi del primo turno nella composizione antecedente alla loro confluenza nell’unico gruppo formatosi per il ballottaggio.<br />	<br />
Per completezza è anche opportuno sottolineare che la decisione del Consiglio di Stato Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4936, è erroneamente invocata dal ricorrente nell’ultima memoria come favorevole alla propria tesi; la pronuncia afferma infatti il medesimo principio di diritto cui si è attenuta l’Amministrazione anche nel caso all’esame e che era stato dichiarato dalla sentenza Tar Campania, Sez. II, 7 febbraio 2005, n. 852, appellata in quella sede, e riformata solamente per una diversa ricostruzione degli elementi di fatto (il Giudice di ultima istanza ha affermato che la pronuncia di primo grado era incorsa in errore affermando l’esistenza di un nuovo collegamento tra liste in vista del ballottaggio che invece non era mai avvenuto).<br />	<br />
In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Le peculiarità della vicenda oggetto della controversia giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Marco Buricelli, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2743/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2763/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2763</a></p>
<p>sul requisito di affidabilità in tema di porto d&#8217;armi Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Discrezionalità – Porto d’armi – Commissione di reati – Valutazione sulla personalità del soggetto Posto che la ratio delle norme sul rilascio delle autorizzazioni di polizia è di prevenire la commissione di fatti lesivi della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2763/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2763/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul requisito di affidabilità in tema di porto d&#8217;armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Discrezionalità – Porto d’armi – Commissione di reati – Valutazione sulla personalità del soggetto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Posto che la ratio delle norme sul rilascio delle autorizzazioni di polizia è di prevenire la commissione di fatti lesivi della sicurezza pubblica e non, invece, di sanzionare reati già commessi, ne discende che il Prefetto ha il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando, per circostanze legate alla condotta e, in definitiva, alla personalità del soggetto, non vi sia la presumibile certezza della sua completa affidabilità. E tale inaffidabilità del soggetto non è insita nella mera commissione di reati nei quali difetti una diretta relazione con l&#8217;uso delle armi.<br />
L’amministrazione, qualora intenda revocare l’autorizzazione per il possesso di armi, deve valutare se gli elementi che connotano i reati commessi siano o meno indicativi di una personalità portata alla violenza fisica contro le persone, o tale, comunque, da giustificare, in punto di pericolosità o di inidoneità del soggetto, la prudenziale inibizione dal possesso di armi in capo al suo titolare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2009, proposto da</p>
<p><b>Fabio Dalla Tomba</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Paolo De Blasio e Giovanni Borgo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia &#8211; Mestre, via Fapanni, 24/3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero dell&#8217;Interno<i></b></i>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto del Prefetto di Vicenza prot. n. 1480/2009 Area 1^bis P.A. in data 30.1.2009, notificato in data 01.3.2009 con il quale l&#8217;Amministrazione ha decretato il divieto al Sig. Fabio Dalla Tomba di detenere, a qualunque titolo, armi, munizioni e materiale esplodente;<br />	<br />
del decreto del Questore di Vicenza Cat. 2-2/6F/P.A.S. Reg. n. 12/2009/Revoca in data 20.2.2009, notificato in data 01.3.2009 con il quale l&#8217;Amministrazione ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia n. 800238-M.</p>
<p>Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria del TAR con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il referendario Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori Pietro Paolo De Blasio per la parte ricorrente e Simone Cardin per l&#8217;Amministrazione dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Prefetto di Vicenza, preso atto della comunicazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza con la quale si rendeva noto che il sig. Fabio Dalla Tomba era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché indagato per i reati di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento dell’IVA e bancarotta, decretava il divieto per il ricorrente di detenere armi, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., per essere venuti meno i requisiti della buona condotta e dell’affidabilità nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle stesse.<br />	<br />
Il ricorrente deduce l’illegittimità del predetto divieto e del conseguente provvedimento di revoca del porto di fucile per uso caccia, adottato dal Questore di Vicenza: <br />	<br />
1) per violazione dell’art. 27 Cost. e per eccesso di potere per ingiustizia manifesta in quanto il solo fatto di essere stato sottoposto a procedimento penale non è sufficiente per vietare la detenzione di armi, dovendo, invece, essere operate dall’amministrazione procedente anche valutazioni in ordine alle qualità personali e ai comportamenti del detentore delle armi tali da destare allarme sociale per la pericolosità intrinseca del soggetto; <br />	<br />
2) per eccesso di potere per carenza di motivazione, per illogicità e per irragionevolezza in quanto la Prefettura e la Questura hanno omesso di evidenziare le circostanze di fatto ritenute preclusive all’uso delle armi e non hanno effettuato alcuna valutazione in merito alla personalità del ricorrente, al suo stile di vita, alle sue frequentazioni.<br />	<br />
Il Ministero dell’Interno, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso in considerazione dell’ampio grado di discrezionalità attribuito all’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Il Collegio con l’ordinanza n. 576 del 4.6.2009 ha respinto la domanda di misure cautelari ritenendo non sussistente il requisito del periculum.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’8.10.2009 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.<br />	<br />
Le due censure con le quali il ricorrente lamenta l’illegittimità del divieto di detenzione armi e della conseguente revoca del porto di fucile per uso caccia perché l’Amministrazione non ha correttamente valutato i fatti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse tra di loro. <br />	<br />
Innanzitutto occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, il giudizio prognostico svolto dall’Amministrazione competente in sede di emissione del divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. mira all’accertamento del possesso del requisito di affidabilità.<br />	<br />
L’indagine volta a tal fine deve, dunque, investire la condotta di vita del soggetto interessato nel suo complesso, con riguardo all&#8217;osservanza delle comuni regole di convivenza sociale e di quelle tradotte in precetti giuridici, a salvaguardia dei valori fondamentali dell&#8217;ordinamento, così che non emerga il ripetersi di fatti e circostanze da cui l&#8217;Autorità di Pubblica Sicurezza possa dedurre la possibilità di un abuso delle armi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 5462).<br />	<br />
Nel caso in esame il divieto di detenzione armi impugnato si fonda sul convincimento formatosi sulla scorta dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del ricorrente perché indagato per i reati di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA e bancarotta.<br />	<br />
Ed infatti il Prefetto di Vicenza ha ritenuto che l’essere stato oggetto di misure cautelari in relazione a reati di particolare gravità, quali quelli per i quali è stato indagato il sig. Dalla Tomba, abbia determinato il venire meno dell’esistenza dei requisiti dell’affidabilità e della sicurezza nella detenzione delle armi in capo al ricorrente, a prescindere dalla circostanza che i fatti ascrittigli non siano in alcun modo connessi all’uso delle armi.<br />	<br />
Posto che la ratio delle norme sul rilascio delle autorizzazioni di polizia è di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della sicurezza pubblica e non, invece, di sanzionare reati già commessi, ne discende che il Prefetto ha il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando, per circostanze legate alla condotta e, in definitiva, alla personalità del soggetto, non vi sia la presumibile certezza della sua completa affidabilità. <br />	<br />
Orbene, ciò premesso, e tenuto conto della motivazione del provvedimento impugnato, il Collegio osserva che se è intuitivo che qualora risultino reati commessi proprio mediante l&#8217;uso (o l&#8217;abuso) delle armi, l&#8217;inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi, sicché il divieto di detenzione delle armi non abbisogna, in genere, di altra motivazione, è altrettanto evidente che se negli anzidetti reati difetti una diretta relazione con l&#8217;uso delle armi, non si può assumere che questi ultimi determinino implicitamente l’inaffidabilità del soggetto interessato, ai fini della revoca della relativa autorizzazione, se, quantomeno, gli elementi che connotano i suddetti reati non siano indicativi, di una personalità portata alla violenza fisica contro le persone, o tale, comunque, da giustificare, in punto di pericolosità o di inidoneità del soggetto, la prudenziale inibizione dal possesso di armi in capo al suo titolare.<br />	<br />
Sulla scorta dei rammentati principi, il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. impugnato risulta, quindi, nella specie, viziato, laddove omette di motivare per quale ragione (non implicita nei fatti stessi) dalla commissione di reati tributari, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’omesso versamento dell’IVA (avendo il GIP escluso già in sede di ordinanza cautelare la integrazione dei reati di associazione a delinquere e di bancarotta) si possa desumere l’inaffidabilità del ricorrente nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità) tale da escludere la sussistenza in capo al titolare dell’autorizzazione delle “sufficienti garanzie di non abusare delle armi” previste dalla norma sopracitata.<br />	<br />
Dal provvedimento prefettizio impugnato non emergono, infatti, elementi ulteriori, diversi dalla contestata commissione di reati finanziari o tributari, relativi alla personalità del ricorrente, che possano ragionevolmente giustificare, anche attraverso il mero richiamo ai fatti sottostanti la valutazione di inaffidabilità nell’uso delle armi, sotto il cennato profilo della pericolosità generica legata a specifici comportamenti negativi desunti dalla sua vita lavorativa, personale e sociale.<br />	<br />
Sulla scorta delle suesposte considerazioni i motivi di censura risultano, quindi, fondati e il ricorso avverso il divieto di detenzione di armi va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Dall’annullamento del provvedimento prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. discende automaticamente l’annullamento del decreto del Questore di Vicenza di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, in quanto atto dovuto e consequenziale al primo provvedimento.<br />	<br />
Appaiono nondimeno sussistere giustificati motivi, in considerazione dei fatti posti a fondamento della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, per compensare tra le parti le spese di lite. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Marco Buricelli, Consigliere<br />	<br />
Marina Perrelli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2763/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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