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	<title>10/11/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/11/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.4943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-4943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-4943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.4943</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore Miggiano (avv. A. Vantaggiato) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Soprintendenza per i Beni Architettonici il Paesaggio il Patrimonio Storico ed Artistico per le Provincie di Lecce Brindisi e Taranto (Avv. Stato), Comune di Santa Cesarea Terme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-4943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.4943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-4943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.4943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore<br /> Miggiano (avv. A. Vantaggiato) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Soprintendenza per i Beni Architettonici il Paesaggio il Patrimonio Storico ed Artistico per le Provincie di Lecce Brindisi e Taranto (Avv. Stato), Comune di Santa Cesarea Terme (n.c.), Regione Puglia (n.c.), Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla conformità alla Costituzione dell&#8217;art. 146 comma 8, d.lg. n. 42 del 2004, e sulla sua immediata applicabilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Autorizzazione paesaggistica in sanatoria – Art.146 comma 8, d.lg. n.42 del 2004 – Immediata applicabilità – Art.159, d.lg. n.42 del 2004 – Interferenza – Esclusione.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Autorizzazione paesaggistica in sanatoria – Art.146 comma 8, d.lg. n.42 del 2004 – Divieto – Contrasto con la Costituzione – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di autorizzazione paesaggistica, l’efficacia derogatoria della disciplina temporanea contenuta nell’art.159, d.lg. 22 gennaio 2004 n.42, è allo stato (e cioè sino all’approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell’art. 156 ovvero ai sensi dell’art. 143 e dopo il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 145, d.lg. n.42 del 2004) prevalente solo sulle corrispondenti norme che regolano il procedimento de quo nel suo regime ordinario, senza che ciò comporti alcuna interferenza con la nuova delimitazione e configurazione del potere autorizzatorio in questione, il quale risulta, con norma immediatamente applicabile, delineato dall’art. 146 nella sua sostanziale connotazione e nella sua estensione operativa.</p>
<p>2. In materia paesaggistica, l’immediata applicazione del divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 146 comma 8, d. lg. 22 gennaio 2004 n. 42, in ragione della natura sostanziale di tale norma delimitativa del relativo potere, come tale non incisa dalle previsioni transitorie di rango esclusivamente procedimentali del successivo art. 159, non manifesta alcun profilo di contrasto con l’impianto costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale  per la Puglia<br />
Sezione Prima di Lecce</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli 	Presidente &#8211;<br />
Enrico d’Arpe	Componente &#8211;<br />
Ettore Manca	Componente &#8211; relatore &#8211;<br />
ha pronunziato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1180/05 presentato:<br />
&#8211; da <b>Miggiano Nazarena Maria</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Zanardelli 7;</p>
<p align=center>contro:</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;</p>
<p>&#8211; la <b>Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico ed Artistico per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto</b>, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stat</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Santa Cesarea Terme</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;</p>
<p>&#8211; l’<b>Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia</b>, in persona del suo dirigente pro tempore, non costituito;<br />
per l’annullamento:<br />
&#8211; del decreto prot. n. 2143/B di data sconosciuta con il quale la Soprintendenza annullava il provvedimento del Sindaco del Comune di Santa Cesarea Terme n. 1127, di autorizzazione paesaggistica in sanatoria;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della nota in data 27.1.05, prot. n. 691/04, del Dirigente del Settore Urbanistico Regionale.</p>
<p>Visto il ricorso.<br />
Designato alla pubblica udienza del 26 ottobre 2005 il relatore dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti presenti, come da verbale d’udienza.<br />
Osservato quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>1.- Nel ricorso si espone che:<br />
1.2 la Sig.ra Miggiano è proprietaria, in Santa Cesarea Terme ed in particolare in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di una casa destinata alla residenza estiva, oggetto di alcuni interventi edilizi abusivamente realizzati -in particolare consistenti in un piano interrato ed in una modificazione degli accessi al camminamento comune.<br />
1.3 Relativamente a tali opere ella presentava, nel marzo del 2001, un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 13 l. 47/85: l’iter amministrativo che ne seguiva, tuttavia, subiva una serie di rallentamenti, anche dovuti alla pendenza per gli stessi fatti di un processo penale.<br />
1.4 Soltanto nel febbraio del 2005, dunque, l’A.C. rilasciava il prescritto nulla-osta, poi inviato alla competente Soprintendenza.<br />
1.5 Questa, con il decreto n. 2143/B, annullava tuttavia il provvedimento comunale.<br />
2.- Il decreto appena citato e gli altri atti indicati in epigrafe venivano dunque impugnati per i seguenti motivi:<br />
A)	Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/04. Sviamento di potere. Travisamento dei fatti. Violazione del giusto procedimento e dell’art. 97 Cost..<br />	<br />
B)	Violazione del principio di irretroattività delle norme che incidono su fattispecie penali. Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/04 in relazione all’art. 13 l. 47/85.<br />	<br />
C)	Errata applicazione dell’art. 146 d.lgs. 42/04.<br />	<br />
3.- All’udienza del 26 ottobre 2005 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1.- Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si indicheranno.</p>
<p>2.- Deve anzitutto rilevarsi che, su alcune delle questioni giuridiche poste con il ricorso (v., in particolare, l’ultimo motivo di gravame), il Tribunale si è già espresso con precedenti sentenze (v., fra le altre, quelle nn. 8603/04 e 871/05), nelle cui motivazioni si esponeva quanto segue. <br />
2.2 Non può trovare accoglimento l’argomento di censura tendente ad evidenziare il carattere non immediatamente operativo del divieto contenuto nell’art. 146, comma 10, lett. C) del D. lgs. n. 42/2004 (<<L’autorizzazione paesaggistica:<br />
&#61531;…&#61533; c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi>>), sul rilievo che lo stesso dovrebbe entrare in vigore solo a far tempo dell’andata a regime del nuovo procedimento autorizzatorio, con conseguente applicazione alla fattispecie in esame della disciplina transitoria dettata dal successivo art. 159 che non contempla espressamente tale divieto.<br />
In senso contrario si osserva infatti che la disciplina transitoria introdotta da quest’ultima norma -nel prevedere l’immediata comunicazione, avente altresì per il privato efficacia notiziale di avvio del procedimento, alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, unitamente ai relativi supporti documentali di parte ed istruttori d’ufficio eventualmente nella forma di una relazione illustrativa, nonché la fissazione del termine per il rilascio dell’autorizzazione, delle relative sospensioni ed infine dei poteri statali di annullamento e sostituzione- evidenzia già sul piano testuale un contenuto meramente procedurale (peraltro coerente con la rubrica “Procedimento di autorizzazione in via transitoria”), che non interferisce sui profili sostanziali dell’esercizio del potere concessorio e sulla sua connotazione in termini di necessaria anteriorità rispetto alla realizzazione dell’opera. Sempre sul piano lessicale tale conclusione rinviene ulteriori supporti argomentativi nella lettera delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo, le quali, per un verso, con un enunciato tipicamente ricognitivo di una situazione di divieto di autorizzazione ex post, ribadiscono la preclusione di dar inizio ai lavori in difetto della stessa (comma 2); e, per altro verso, dettano una disciplina speciale ed a carattere esplicitamente temporanea  -che espressamente contempla il rilascio dell’autorizzazione solo dopo l’approvazione dei piani paesaggistici- per quelle fattispecie residuali oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 1 quinquies del D. L. n. 312/1985 e pubblicati nella G.U in data anteriore al 6.9.1985 (comma 5).<br />
Emergono pertanto, già sul piano dell’interpretazione letterale delle disposizioni in esame, la loro differente natura giuridica, la loro diversa portata precettiva ed il conseguente regime giuridico scaturente dalla loro combinazione: a fronte dell’immediatamente cogente previsione relativa al divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria sancita dal citato art. 146 (che è norma sostanziale ed espressione di un giudizio di valore), il regime transitorio dettato dal successivo art. 159 trova applicazione limitatamente  ai profili procedurali (che, in quanto attinenti alle sole modalità di esercizio del potere, non ne possono incidere l’intrinseca conformazione). In altri termini, l’efficacia derogatoria di quest’ultima disciplina temporanea deve ritenersi allo stato (e cioè sino all’approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell’art. 156 ovvero ai sensi dell’art. 143 e dopo il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004) prevalente solo sulle corrispondenti norme che regolano il procedimento de quo nel suo regime ordinario, senza che ciò comporti alcuna interferenza con la nuova delimitazione e configurazione del potere autorizzatorio in questione, il quale risulta, con norma immediatamente applicabile, delineato dall’art. 146 nella sua sostanziale connotazione e nella sua estensione operativa.<br />
2.3 Questo principio d’altronde -e cioè l’immediata applicazione del divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 146, comma 8, lett. C) del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in ragione della natura sostanziale di tale norma delimitativa del relativo potere, come tale non incisa dalle previsioni transitorie di rango esclusivamente procedimentali del successivo art. 159-, non manifesta alcun profilo di contrasto con l’impianto costituzionale, ponendosi per converso in un rapporto di immediata inverazione, a livello di normativa primaria, della tavola assiologica scaturente dalla Grundnorm: in positivo, infatti, il fondamentale rango che il valore paesaggio rinviene nel testo costituzionale e nella evoluzione della sensibilità giuridico-sociale risulta pienamente ed effettivamente garantito proprio attraverso un intervento amministrativo di tipo preventivo, che valuti la compatibilità del progetto edificatorio con il contesto ambientale di riferimento nella sua dimensione reale e nel suo intrinseco ed assoluto  significato, con esclusione di valutazioni operate in un quadro già comunque inciso dall’opera ormai realizzata (e ciò esclude anche la sussistenza delle contestate violazioni degli artt. 3 e 97 Cost.). <br />
2.4 In negativo, a giudizio di questo Collegio, non risultano affatto sussistere le prospettate censure di irragionevolezza e di contraddittorietà intrinseca in ordine al delineato assetto legislativo in materia. <br />
Ed invero, in primo luogo, deve osservarsi che l’elaborazione giurisprudenziale in tema di ammissibilità dell’autorizzazione paesaggistica postuma ed il relativo supporto motivazionale, da un lato, prendevano le mosse proprio dall’assenza di un espresso divieto normativo, anche implicito, di adozione dell’atto a posteriori; dall’altro, già si evidenziava l’impossibilità di richiamare nell’ambito della materia della tutela del paesaggio la norma sull’accertamento di conformità propria del settore edilizio (art. 13 L. n. 47/1985), e ciò sia per il più pregnante significato che il valore paesaggio riceve in forza dell’art. 9 Cost., sia per il contenuto valutativo sotteso all’autorizzazione de qua a fronte del carattere fortemente vincolato della sanatoria edilizia. Al riguardo, con particolare riferimento al caso in questione ed alla fase transitoria in cui lo stesso si colloca, occorre condividere l’osservazione secondo cui le motivazioni poste a fondamento del divieto di autorizzazione paesaggistica e l’intrinseca coerenza del sistema appaiono vieppiù consistenti proprio in relazione alla caratteristica articolazione temporale e di progressivo completamento della nuova normativa: è proprio in tale segmento storico/procedimentale -in cui la connotazione dell’attuale pianificazione paesaggistica non consente alla stessa di porsi quale stringente criterio per la verifica della compatibilità di una trasformazione del territorio con il superprimario interesse paesaggistico, a differenza di quanto preconizzato dall’art. 143 D. Lgs. n. 42/2004 con riguardo ai futuri piani dotatati di un ben maggiore livello contenutistico sul punto- che, rimanendo siffatta verifica affidata ad un esercizio del potere autorizzatorio fortemente discrezionale, resta particolarmente avvertita la necessità di assicurare che tale valutazione abbia luogo di necessità anteriormente alla modifica dello stato delle cose. <br />
2.5 Ne consegue sia una piena razionalità nell’attuale assetto normativo, sia un’ulteriore conferma dell’immediata applicabilità del divieto in esame, atteso che lo spostamento della sua operatività al termine della fase transitoria di cui all’art. 159 (e cioè una volta introdotta la nuova pianificazione paesaggistica) finirebbe contraddittoriamente per tradire la ragione giustificatrice propria dell’introduzione del suddetto divieto.<br />
2.6 Né, infine, colgono nel segno le pur perspicaci osservazioni in ordine ad una intrinseca contraddittorietà del ricostruito sistema normativo nella misura in cui lo stesso, a fronte di un assoluto divieto di rilascio formale autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ha mantenuto e riproposto la sanzione alternativa tra la demolizione dell’opera ed il pagamento di un’indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito (art. 167 D. Lgs. n. 42/2004). In disparte il tema dell’idoneità di siffatta argomentazione a fondare il dubbio di legittimità costituzionale sull’art. 146 piuttosto che non su tale ultima normativa in ragione degli già evidenziati valori sottesi al divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, deve osservarsi come siano profondamente diversi ed incommensurabili gli ambiti operativi delle due norme, di tal che alcuna incongruenza logico-giuridica può desumersi dal loro confronto. Ed, invero, non appare corretta una ricostruzione della fattispecie dell’alternativa sanzionatoria di cui al citato art. 167 in termini tali da configurare nella decisione della P.A. di optare per la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione una sorta di  autorizzazione postuma implicita, con conseguente irrazionalità ed illegittimità costituzionale della norma in contestazione in ragione dell’assolutezza operativa che la caratterizza. In senso contrario s’osserva che l’eventuale applicazione della sola sanzione pecuniaria, da un lato, presuppone comunque l’accertamento di una violazione rispetto al valore paesaggistico, sia pure di consistenza tale da non imporre la demolizione dell’opera, laddove l’intervento autorizzatorio esclude in radice ogni profilo di incidenza sullo stessa; dall’altro e soprattutto, proprio in considerazione di tale diverso giudizio di fondo, pur garantendo sul piano effettuale il mantenimento della struttura, nondimeno -diversamente dall’intervento autorizzatorio- non ne elide il carattere di illecito, condizionando la sorte giuridica (si pensi alla circolazione del bene; al vincolo che dallo stesso deriva in sede di successiva pianificazione territoriale; ecc.) e materiale (si pensi ad un bene ancora a rustico o non ultimato) dell’opera edilizia. Ne consegue che, in ragione dell’assoluta diversità dei rispettivi ambiti operativi e delle connessa portata effettuale, alcuna contraddizione discende dalla contemporanea vigenza delle due norme in questione e della relativa conformazione dei rispettivi poteri in capo all’amministrazione, di tal che, con specifico riguardo al caso di specie, non può ritenersi illegittimo l’impugnato diniego per omesso, preventivo esercizio del potere ex art. 167.<br />
2.7 Ancora, non pare pertinente il riferimento ad una pretesa ed irragionevole retroattività della nuova disciplina, atteso che, a fronte della riconosciuta natura sostanziale della norma che delimita l’ambito applicativo del potere autorizzatorio de quo, il principio tempus regit actum, riferito all’iter amministrativo, implica che il provvedimento finale del procedimento, che esprime l’assetto pubblicistico degli interessi coinvolti nella fattispecie, deve obbedire alle scelte di valore espresse dalla legge vigente alla data di adozione dell’atto.<br />
2.8 Ai concetti fin qui richiamati, inoltre, si deve aggiungere che la rigorosità del sistema normativo così come intepretato, ritenuta irragionevole e sproporzionata dai ricorrenti, ne costituisce invece a giudizio del Tribunale uno dei tratti più innovativamente caratterizzanti, permeandone la ratio nel senso di attribuirgli una valenza dissuasiva che, in assenza di questa immediata e piena precettività, lo stesso non avrebbe certamente potuto assumere: dissuasività che peraltro, come evidenziato in varie occasioni anche dalla Corte di giustizia della Comunità europea, costituisce, insieme alla effettività e alla proporzionalità -cui pure si fa riferimento nel ricorso, e rispetto alla quale va ribadita la centralità dei valori paesaggistici in gioco-, uno dei criteri tramite i quali valutare il concetto di adeguatezza dei meccanismi sanzionatori.   </p>
<p>3.- Tanto considerato con riguardo al tema, più generale, dei rapporti tra gli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/04, il Collegio rileva tuttavia che la ricorrente sottolinea come alcune circostanze renderebbero quello in esame un caso connotato da profili di specialità.<br />
3.2  Si evidenzia, in specie, che l’articolazione temporale dell’iter amministrativo poi sfociato nel decreto oggetto d’impugnazione dovrebbe giustificare valutazioni diverse rispetto a quelle appena esposte, nel senso, in particolare, dell’inapplicabilità della normativa introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.<br />
3.2 Viene così fatto riferimento:<br />
a)	all’anteriorità dell’intervento edilizio abusivo -risalente ad un periodo precedente al marzo del 2001- rispetto al Codice predetto;<br />	<br />
b)	all’avvenuto completamento, anche in questo caso diversi mesi prima del 1° maggio 2004 -data di entrata in vigore del Codice-, della fase istruttoria del procedimento, che solo per i ritardi della stessa p.a. si sarebbe poi concluso nel corso del 2005, e dunque sotto la vigenza del citato art. 146 D.Lgs. 42/04.  																																																																																												</p>
<p>4.- Tanto esposto, occorre dunque chiedersi se la collocazione temporale dell’abuso edilizio, della domanda di sanatoria e di parte del relativo procedimento fossero elementi tali da rendere la fattispecie assoggettabile al regime normativo precedente, o, per meglio dire, a  quello vigente all’epoca in cui la Miggiano realizzava le opere e ne chiedeva la regolarizzazione. <br />
4.2 Ad avviso del Collegio la risposta dev’essere negativa.<br />
4.3 Nonostante le obiettive peculiarità del caso, difatti, lo stesso non può comunque sfuggire alla regola generale valevole per le ipotesi di successione di norme e disciplina del procedimento, e cioè quella secondo cui tempus regit actum: ogni fase o atto dell’iter amministrativo, dunque, viene disciplinato quanto alla struttura, ai requisiti ed al ruolo funzionale dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza. In altri termini, gli atti emessi sotto l’imperio della legge precedente conservano validità ma la produzione degli effetti finali sarà in ogni caso regolata dalla normativa nel frattempo intervenuta (fra le molte, T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 marzo 2005, n. 443; T.A.R. Lazio, sez. III, 3 marzo 2005, n. 1622; Consiglio Stato, sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2984; T.A.R. Lazio, sez. I, 21 dicembre 2004, n. 16971; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 marzo 2003, n. 282; Consiglio Stato, sez. IV, 2 aprile 2002, n. 1815).<br />
4.4 Quanto, ancor più specificamente, al sopravvenire durante il corso del procedimento di una nuova norma di legge che disciplini la materia in maniera diversa da quella vigente al momento dell’avvio del procedimento stesso o di una sua fase precedente, il principio in parola comporta in particolare per l’amministrazione l’obbligo di applicare la normativa in vigore al momento dell’adozione del provvedimento definitivo: ricondotto alla fattispecie in esame, dunque, il principio appena delineato imponeva al Sindaco di delibare l’istanza della ricorrente secondo la disciplina nelle more intervenuta e, pertanto, di respingerla sulla base del più volte citato art. 146 T.U. 42/04.  <br />
4.5 I ritardi accumulati dall’Amministrazione, d’altronde, oltre a non poter incidere sull’ambito di efficacia della regola in parola, potevano essere tempestivamente contrastati da parte della ricorrente mediante gli strumenti previsti per i casi di inerzia della p.a. dal legislatore, attivando, ad esempio, la procedura per silenzio rifiuto o, più nello specifico, sollecitando l’intervento surrogatorio della Soprintendenza (cfr. art. 151, u.c., T.U. 490/99).<br />
4.6 Debbono pertanto disattendersi, per quanto fin qui scritto, i rilievi di illegittimità prospettati, pur suggestivamente, dalla difesa della Sig.ra Miggiano.</p>
<p>5.- Un ultimo cenno, infine, al tema dell’indennità pecuniaria ex art. 167 T.U. citato: la scelta tra demolizione delle opere e pagamento dell&#8217;indennità attiene ad un momento successivo a quello concernente la sanatoria dell’intervento abusivo, ed, anzi, presuppone la mancata regolarizzazione dello stesso.  <br />
5.2 Nessuna violazione, dunque, neppure sotto quest’ultimo profilo.</p>
<p>6.- Per tutto ciò che si è fin qui esposto il ricorso va in definitiva respinto.</p>
<p>7.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>p.q.m.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, respinge il ricorso n. 1180/05 indicato in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-4943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.4943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.512</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2005-n-512/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>sui presupposti della configurabilità del &#8220;silenzio-inadempimento&#8221; e della utilizzabilità del giudizio ex art. 21-bis della legge n. 1034/1971 Procedimento amministrativo – Silenzio inadempimento – Giudizio ex art. 21-bis della legge n. 1034/1971 – Presupposti – Inerzia rispetto all’obbligo di provvedere – Inesperibilità del giudizio ex art. 21-bis per sindacare il</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sui presupposti della configurabilità del &#8220;silenzio-inadempimento&#8221; e della utilizzabilità del giudizio ex art. 21-bis della legge n. 1034/1971</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Silenzio inadempimento – Giudizio ex art. 21-bis della legge n. 1034/1971 – Presupposti – Inerzia rispetto all’obbligo di provvedere – Inesperibilità del giudizio ex art. 21-bis per sindacare il mero comportamento omissivodell’amministrazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudizio speciale ed accelerato di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034/1971, come modificata dalla legge n. 205/2000, è stato introdotto nell’ordinamento esclusivamente quale specifico e celere strumento processuale per contrastare efficacemente l’illegittimo silenzio della P.A. su un’istanza del cittadino nei confronti della quale sussiste per essa l’obbligo di provvedere.<br />
Il comportamento della P.A. che si qualifichi non già come “silenzio-inadempimento”, ovvero come inerzia ad adottare un provvedimento su istanza del privato, bensì quale mero comportamento omissivo dell’amministrazione, in quanto tale, non è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo mediante proposizione del ricorso ex art. 21-bis della legge n. 1034/1971.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Gaetano Cicciò	Presidente      	&#8211;<br />
Dott. Umberto Giovannini	Consigliere Rel.est &#8211;<br />
Dott.  Italo Caso                                 Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 203 del 2005, proposto ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 2 della L. n. 205 del 2000 dal</p>
<p>sig. <b>Salvatore MAZZELLA</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco NAPOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. TANZI, in Parma,  Galleria Polidoro n. 7  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t. e <b>Comando Regionale dei Carabinieri Emilia Romagna</b>, in persona del Comandante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna via G. Reni n. 4 sono domiciliati ex lege.</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>sig. Carlo CHIURI – Comandante Stazione CC di Montecchio Emilia</b> – non costituito in giudizio;</p>
<p>per  ottenere<br />
ex art. 21 bis L. n. 1034 del 1971, declaratoria di illegittimità della mancata esecuzione del provvedimento con cui il Comando Regione Emilia Romagna dei Carabinieri aveva in precedenza concesso al ricorrente, Maresciallo dell’Arma, l’alloggio di servizio.  </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa intimata;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 18/10/2005, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. NAPOLI per il ricorrente e l’Avv.dello Stato ZITO per l’Amministrazione resistente; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 203 del 2005, notificato il 19/5/2005 e depositato il 27/5/2005, il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, chiede al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 21 bis della L. n. 1034 del 1971, sentenza dichiarativa dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comando Regione Emilia Romagna dei Carabinieri sulla sua richiesta e successiva formale diffida a dare esecuzione al provvedimento con il quale lo stesso Comando gli aveva precedentemente concesso, in occasione del suo trasferimento su domanda alla Stazione CC di Montecchio Emilia, uno degli alloggi di servizio esistenti presso la locale caserma. <br />
Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento del danno che egli ritiene di avere subito quale conseguenza del gravato silenzio serbato dall’Amministrazione intimata.<br />
Secondo la difesa del sottufficiale, il comportamento inerte del Comando Regionale dei Carabinieri, che è seguito all’adozione del provvedimento di concessione dell’alloggio di servizio, costituisce violazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, nella parte in cui, al secondo comma, detta norma prevede che la pubblica amministrazione debba concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un determinato termine massimo che, nel caso di concessione dell’alloggio di servizio, il decreto ministeriale 8/8/1996 n. 690, al allegato n. 1 fissa espressamente in giorni novanta.<br />
Secondo il ricorrente, entro il predetto termine massimo,  l’Amministrazione avrebbe dovuto non solo adottare il provvedimento di concessione dell’alloggio, ma anche renderlo materialmente disponibile al titolare del diritto.<br />
Conseguentemente, il silenzio serbato dall’Amministrazione si porrebbe in contrasto anche con il D.M. 3 giugno 1989, in tema di alloggi di servizio, nella parte in cui detto regolamento del Ministero della Difesa prevede che “…nel caso che l’assegnatario non lasci libero l’alloggio entro i termini di cui all’art. 4, verrà emessa formale ordinanza di recupero coatto che sarà eseguita entro 60 giorni” e, ulteriormente, anche laddove l’art. 2, comma 2 dello stesso decreto, chiarisce che l’assegnazione dell’alloggio è finalizzata ad assicurare la costante e immediata disponibilità dell’assegnatario nonché l’efficienza del servizio e la sicurezza delle caserme.   <br />
Il ricorrente sostiene, infine, che l’Amministrazione della Difesa abbia violato anche la propria circolare del 8/1/1998, nella parte in cui essa precisa che in nessun caso può essere autorizzata la proroga per il rilascio dell’alloggio di servizio oltre il periodo massimo previsto dall’art. 4 del D.I. 3/6/1989, dal momento che lo stesso Comando Regionale dei Carabinieri con nota in data 7/2/2005, adottata in esito ad una richiesta di accesso agli atti del procedimento presentata sempre dall’attuale ricorrente, ha ritenuto che la citata disposizione regolamentare non si applicasse alla fattispecie in esame, poiché, in questi casi, l’alloggio di servizio è indisponibile non a causa di occupazione abusiva del precedente occupante, bensì quale conseguenza dell’oggettiva indisponibilità dell’alloggio di servizio che quest’ultimo avrebbe dovuto, a sua volta, occupare. <br />
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ritenendo infondato il ricorso, ne chiede la reiezione, vinte le spese.<br />
Alla camera di consiglio del 18/10/2005, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />
Il Tribunale deve osservare che il ricorso é inammissibile, stante che, nel caso di specie, non è dato rilevare, da parte dell’Amministrazione resistente, un silenzio inadempimento avverso il quale l’interessato poteva opporsi, dinanzi al giudice amministrativo, con il rito speciale e accelerato previsto dall’art. 21 bis L. n. 1034 del 1971, come introdotto dall’art. 2 della L. n. 205 del 2000.<br />
Invero, dall’esame degli atti di causa, risulta che Il Comando Regionale dei Carabinieri abbia adottato, in favore del ricorrente, formale provvedimento di concessione dell’alloggio di servizio e che, di conseguenza, la successiva mancata effettiva immissione del sottufficiale nella disponibilità dei locali deve essere qualificata non già quale inerzia ad adottare un  provvedimento su un istanza del privato nei confronti della quale sussiste l’obbligo di provvedere, ma quale mero comportamento omissivo dell’Amministrazione che, in quanto tale, non è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo mediante proposizione di ricorso  ex art. 21 bis L. n. 1034 del 1971.<br />
Tale giudizio speciale ed accelerato è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 2 della L. n. 205 del 2000 esclusivamente quale specifico e celere strumento processuale per contrastare efficacemente l’illegittimo silenzio della P.A. su un’istanza del cittadino nei confronti della quale sussiste per essa l’obbligo di provvedere.<br />
La fattispecie in esame riguarda una controversia relativa ad alloggio di servizio assegnato ad un  pubblico dipendente che appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che tale trattamento è direttamente connesso con il rapporto di pubblico impiego (v. Cass. Civ. SS.UU. 29/11/1995 n. 12341) e dato che le controversie relative al personale militare e delle Forze di Polizia, unitamente ad altre particolari categorie di dipendenti pubblici, non sono state devolute dal D. Lgs. n. 80 del 1998 al giudice ordinario. <br />
Riguardo al caso in trattazione, pertanto, il suddetto comportamento omissivo del Comando Regionale dei Carabinieri, avrebbe dovuto essere aggredito &#8211; sempre dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, con ricorso ordinario da portare in udienza pubblica e nel rispetto dei termini e delle procedure previste per tale processo, mediante azione di accertamento del diritto non concretamente ed effettivamente riconosciuto dal Comando Regionale Carabinieri e/o, nel caso l’interessato ritenesse che la citata nota di tale Ufficio in data 15/2/2005 abbia natura di provvedimento di diniego di rendere effettivamente disponibile l’alloggio di servizio, con azione ordinaria impugnatoria di tale atto.<br />
In sede di proposizione del nuovo ricorso, poi, dovranno essere verificate anche tutte le posizioni dei soggetti ai quali, dall’accoglimento dell’azione proposta, deriverebbe una lesione della propria posizione soggettiva e, quindi, non solo la posizione dell’attuale Comandante della stazione CC di Montecchio Emilia che occupa l’alloggio attribuito all’attuale ricorrente (già intimato quale controinteressato nel presente gravame) ma anche quella dell’Ufficiale dei Carabinieri che, dalla data in cui è stato trasferito, occupa a tutt’oggi, con le proprie masserizie, l’alloggio di servizio destinato al Comandante della Stazione.<br />
 Risulta parimenti inammissibile, in via derivata, l’azione risarcitoria  presentata dal ricorrente contestualmente all’azione principale. <br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso ex art. 21 bis L. n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 2 della L. n. 205 del 2000 n.  203  del 2005 di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del  18 ottobre 2005</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.507</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2005-n-507/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2005-n-507/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2005-n-507/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.507</a></p>
<p>sulla necessità della preventiva comunicazione delle ragioni ostative all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza e sulla inoperatività della preclusione all&#8217;annullamento di cui all&#8217;art. 21-octies della legge n. 241/1990 qualora il margine di discrezionalità dell&#8217;amministrazione sia così ampio da impedire al giudice di compiere l&#8217;accertamento ex ante sul contenuto del provvedimento Procedimento amministrativo – Provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2005-n-507/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.507</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2005-n-507/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.507</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della preventiva comunicazione delle ragioni ostative all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza e sulla inoperatività della preclusione all&#8217;annullamento di cui all&#8217;art. 21-octies della legge n. 241/1990 qualora il margine di discrezionalità dell&#8217;amministrazione sia così ampio da impedire al giudice di compiere l&#8217;accertamento ex ante sul contenuto del provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Provvedimento di diniego a fronte dell’istanza del privato – Adottato in mancanza del preventivo avviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>Provvedimento amministrativo – Preclusione all’annullamento ex art. 21-octies della legge n. 241/1990 – Discrezionalità della P.A. – Impossibilità dell’accertamento ex ante del contenuto del provvedimento – Inoperatività della preclusione all’annullamento di cui all’art. 21-octies della legge n. 241/1990.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005, il provvedimento di diniego adottato su un’istanza del privato che non sia preceduto dall’avviso delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, al fine di consentire al privato il contraddittorio con l’amministrazione prima delle sue conclusive determinazioni e l’eventuale rappresentazione alla stessa di elementi di valutazione utili alla decisione finale.</p>
<p>Non opera la preclusione all’annullamento di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, qualora residuino in capo all’amministrazione margini di discrezionalità così significativi da impedire al giudice, pur a fronte degli elementi introdotti in giudizio dalla P.A., l’accertamento ex ante del contenuto del provvedimento che sarebbe adottato in esito al contraddittorio in precedenza mancato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott.  Gaetano Cicciò	Presidente	&#8211;<br />
Dott.  Umberto Giovannini	Consigliere &#8211;<br />
Dott.  Italo Caso	Consigliere  Rel.Est. &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000<br />
sul ricorso n. 362 del 2005 proposto da</p>
<p><b>Cerrito Ettore</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Bertoncini e dall’avv. Giuseppe Manfredi, ed elettivamente domiciliato in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno e la Questura di Piacenza</b>, in persona del rispettivi rappresentanti legali p.t., difesi e rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento in data 18 agosto 2005, con cui la Questura di Piacenza ha respinto la richiesta di revoca del decreto di sospensione della procedura di rinnovo della licenza di «porto di fucile per uso caccia» del ricorrente;<br />
di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi o collegati, e in particolare del decreto del Questore di Piacenza in data 4 aprile 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Piacenza;<br />
Vista l’istanza cautelare del ricorrente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio in data 8 novembre 2005 l’avv. Manfredi per il ricorrente e l’avv. Lumetti per l’Avvocatura dello Stato;<br />
Visto l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000), che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza succintamente motivata”, ove – nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare – il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;</p>
<p>Considerato che con decreto in data 4 aprile 2005 il Questore di Piacenza disponeva la sospensione della procedura di rinnovo della licenza di «porto di fucile per uso caccia» del ricorrente, motivando la decisione con la carenza del “requisito di massima affidabilità cui nell’interesse pubblico sono subordinate le autorizzazioni di polizia ed in particolare quelle relative al porto d’armi”, e ciò in ragione della pendenza di un procedimento penale per violazione dell’art 582 cod.pen., nonché per la sussistenza di taluni precedenti, anche penali;<br />
     che, sopraggiunta una «sentenza di non doversi procedere» per remissione della querela, l’interessato invocava il riesame della sua istanza;<br />
     che la Questura di Piacenza, tuttavia, respingeva la richiesta, nell’assunto che “l’episodio delittuoso per ingiurie e lesioni personali … evidenzia, in ogni caso, una condotta che è sintomatica della possibilità di abuso della licenza” e che “persistono tuttora gli effetti negativi derivanti dalle sentenze di condanna richiamate nel decreto di quest’ufficio del 4.4.2005” (v. provvedimento in data 18 agosto 2005);<br />
     che avverso il nuovo diniego ha proposto impugnativa il ricorrente, lamentandone l’illegittimità sotto molteplici profili;<br />
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (introdotto dall’art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), nei “procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”;<br />
     che, risolvendosi nel definitivo rigetto della domanda di rinnovo della licenza di «porto di fucile per uso caccia», il diniego nella circostanza opposto al ricorrente avrebbe dovuto quindi essere preceduto dall’avviso delle ragioni della non spettanza del titolo abilitativo invocato, al fine di consentire al privato il contraddittorio con l’Amministrazione prima delle sue conclusive determinazioni e l’eventuale rappresentazione alla stessa di elementi di valutazione utili alla decisione finale;<br />
     che la fondatezza della censura incentrata sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 riveste carattere assorbente degli altri motivi di doglianza e determina di per sé l’annullamento dell’atto impugnato (v., tra le altre, TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 13 luglio 2005 n. 1381);<br />
     che nella fattispecie, del resto, non opera la preclusione di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005), residuando in capo alla Questura di Piacenza margini di discrezionalità così significativi da impedire al Collegio, pur a fronte degli elementi introdotti in giudizio dall’Amministrazione, l’accertamento ex ante del contenuto del provvedimento che sarebbe adottato in esito al contraddittorio in precedenza mancato;<br />
Considerato, in definitiva, che – stante la manifesta fondatezza del ricorso – il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971;<br />
     che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità che il giudizio fosse definito nel merito;<br />
     che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento in data 18 agosto 2005.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio in data 8 novembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-10-11-2005-n-507/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.507</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2005 n.2809</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-10-11-2005-n-2809/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-10-11-2005-n-2809/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-10-11-2005-n-2809/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2005 n.2809</a></p>
<p>Pres. Radesi, Est. SpadavecchiaC. Raimondi ed altri (Avv.ti M. Bassani, C. Bassani e P. Ferrarsi) c/ Comune di Bormio (Avv. L. Pedana). anche per i motivi aggiunti su provvedimenti sopravvenuti è necessaria un apposita procura, a differenza da quelli volti a censurare sotto diversi profili atti già impugnati Processo amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-10-11-2005-n-2809/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2005 n.2809</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Radesi, Est. Spadavecchia<br />C. Raimondi ed altri (Avv.ti M. Bassani, C. Bassani e P. Ferrarsi) c/ Comune di Bormio (Avv. L. Pedana).</span></p>
<hr />
<p>anche per i motivi aggiunti su provvedimenti sopravvenuti è necessaria un apposita procura, a differenza da quelli volti a censurare sotto diversi profili atti già impugnati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Motivi aggiunti su provvedimenti sopravvenuti – Apposita procura ad litem – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche per i motivi aggiunti che investono provvedimenti sopravvenuti, ancorché possano innestarsi nel processo pendente, è necessaria apposita procura ad litem, anche nel caso in cui tale potere sia previsto nel mandato originario con riferimento agi atti già impugnati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">anche per i motivi aggiunti su provvedimenti sopravvenuti è necessaria un apposita procura, a differenza da quelli  volti a censurare sotto diversi profili atti già impugnati</span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.622</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-10-11-2005-n-622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-10-11-2005-n-622/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.622</a></p>
<p>Pres. Catoni , est. NazzaroCPL CONCORDIA S.c. a r.l. (Avv. A. Modesti) c. AZIENDA USL di Pescara ed altri sulla incompetenza dell&#8217;organo emanante a deliberare il bando di gara; sulla omessa verbalizzazione della procedura di valutazione delle offerte tecniche da parte della sub-commissione; sulla necessità della seduta pubblica per l&#8217;apertura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-10-11-2005-n-622/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-10-11-2005-n-622/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.622</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Catoni , est. Nazzaro<br />CPL CONCORDIA S.c. a r.l. (Avv. A. Modesti) c. AZIENDA USL di Pescara ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla incompetenza dell&#8217;organo emanante a deliberare il bando di gara; sulla omessa verbalizzazione della procedura di valutazione delle offerte tecniche da parte della sub-commissione; sulla necessità della seduta pubblica per l&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte tecniche; sugli effetti della scadenza della cauzione provvisoria; sulla applicabilità dell&#8217;art. 21-octies in caso di mancata esclusione a seguito della scadenza della cauzione provvisoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto di servizi &#8211; Partecipazione alla gara – Conseguenze &#8211; Acquiescenza</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Offerta tecnica – Apertura delle buste – Pubblicità della seduta – Necessità &#8211; Non sussiste</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Offerta tecnica – Apertura delle buste – Omessa verbalizzazione – Conseguenze</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Cauzione provvisoria – Scadenza del termine di validità – Omessa richiesta di proroga – Conseguenze</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Omessa richiesta di proroga della cauzione provvisoria – Mancata esclusione – Annullabilità del provvedimento di aggiudicazione – Non sussiste – Applicabilità dell’art. 21-octies l. n. 241/1990</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La formale ed incondizionata partecipazione alla gara da parte di un’impresa determina acquiescenza al bando adottato dall’organo incompetente.</p>
<p>2. L’apertura delle busta contenente i dati tecnici dell’offerta costituisce una mera operazione materiale, da eseguire nell’imminenza della relativa valutazione, anche in seduta non pubblica, a garanzia della riservatezza ed integrità degli elaborati.</p>
<p>3. L’omessa verbalizzazione dell’avvenuta apertura delle buste contenenti i dati tecnici dell’offerta, e del contenuto delle buste stesse, deve essere considerata mera irregolarità, essendo l’apertura delle buste un adempimento materiale necessario e logicamente propedeutico alla cognizione delle offerte tecniche ivi contenute. Pertanto tale irregolarità può essere sanata dalla relazione tecnica ed analitica fornita dalla sub-commissione, quale momento assorbente ogni formalità preliminare.</p>
<p>4. La prestazione della cauzione provvisoria costituisce un requisito la cui sussistenza è necessaria, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui venga a scadere il termine di validità della cauzione provvisoria, l’omissione della richiesta di proroga costituisce una negligenza della Stazione Appaltante.</p>
<p>5. La mancata esclusione, da parte della Stazione Appaltante, delle imprese concorrenti che non abbiano adempiuto alla proroga della cauzione provvisoria, non importa l’annullabilità del provvedimento di aggiudicazione, in applicazione dell’art. 21-octies della l. n. 241/90, nel caso in cui la procedura di appalto si sia conclusa senza che alcuna ditta si sia liberata dall’offerta presentata. Tale conseguenza, infatti, contrasterebbe con il principio di conservazione e con i valori giuridici di economicità e di buona amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla incompetenza dell’organo emanante a deliberare il bando di gara; sulla omessa verbalizzazione della procedura di valutazione delle offerte tecniche da parte della sub-commissione; sulla necessità della seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche; sugli effetti della scadenza della cauzione provvisoria; sulla applicabilità dell’art. 21-octies in caso di mancata esclusione a seguito della scadenza della cauzione provvisoria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.D&#8230;.622/05&#8230;..<br />
N.R.G.278/2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di Pescara</b></p>
<p>composto dai magistrati: -Antonio CATONI presidente; -Michele ELIANTONIO consigliere; -Dino NAZZARO consigliere relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Nel giudizio proposto con ric. n. 278 del 2005 dalla<br />
<b>Società CPL CONCORDIA coop. A r.l.</b>, quale rappresentata, in proprio, quale capogruppo mandataria, ed nome e per conto delle mandanti ELYO ITALIA s.r.l e COFATECH SERVIZI S.p.a, costituenti una A.T.I., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea MODESTI, come in ricorso;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>L’<b>AZIENDA USL di PESCARA</b>;<br />
LA <b>REGIONE ABRUZZO</b>, in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;</p>
<p><b>SIRAM Spa</b>, capogruppo mandataria ATI Siram – OMNIA SERVITIA srl, quale rappresentata, entrambe costituite con l’avv. Giulio CERCEO e l’avv. prof. Lucio V. MOSCARINI come in atti;</p>
<p><b>PETROLIFERA ESTENSE Spa</b>, capogruppo mandataria ATI con OLICAR Spa, CARBOTERMO Spa, CONSORZIO RAVENNATE e C.E.I.F. scarl;</p>
<p><b>MANUTENCOOP FACILITY MANEGEMENT Spa</b>, capogruppo mandataria ATI con ORION sca r.l. e ARISTEA SERVICE sca r.l.;</p>
<p><b>TECKAL srl</b>, capogruppo mandataria ATI con GEMMO IMPIANTI;</p>
<p><b>GUERRATO Spa</b>, quale rappresentata, interveniente “ad adiuvandum”, costituita con l’avv. Alessia FLORIO, come in atti</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
-del bando di gara della AUSL/Pescara: gestione integrata servizio di energia con fornitura combustibile, conduzione, esercizio e manutenzione impianti tecnologici, progettazione ed esecuzione opere impiantistiche per trasformazione e distribuzione energi<br />
-della delibera della GRA n. 753/30.8.2004 (istituzione dell’Ufficio Unico per gli Acquisti – UUA);<br />
-delle determinazioni del Dirigente dell’assessorato regionale alla sanità n. 100/11.10.2004 e n. 113/22.11.2004 (avviso pubblico per la formazione elenco tecnici competenti esterni ed organizzazione dell’UUA);<br />
-della delibera GRA n. 19/26.1.2005 (approvazione elenco dei tecnici esterni);<br />
della nota prot. n. 41/S del 16.2.2005 del componente della Giunta preposto alla Sanità (designazione dei componenti per la commissione di gara, costituita con atto 6/UUA del 16.2.2005);<br />
-della determinazione nn. 5/UUA del 16.2.2005 del Dirigente l’ufficio Unico degli Acquisti della Direzione Sanità della Regione Abruzzo (presa d’atto di subentro dell’UUA alla AUSL/Pescara);<br />
-della nota prot. n. 4623/UUA del 21.2.2005 del Dirigente l’Ufficio Unico Acquisti (fissazione della seduta pubblica per il 28.2.2005);<br />
del verbale della seduta pubblica del 28.2.2005 della Commissione di Gara (apertura plichi e buste “A” ed ammissione delle sei ditte partecipanti) e del verbale della seduta riservata del 28.2.2005 (delega a tre componenti dell’esame tecnico delle buste “B”);<br />
-della relazione tecnica, del 28.4.2005, degli ingg. P. Bertola, A. Musacci e A. Ponticello;<br />
-del verbale della seduta riservata del 28.4.2005 della Commissione di gara (esame relazione tecnica, valutazione ed attribuzione dei punteggi);<br />
della nota prot. n. 12313/UUA del 13.5.2005 del Dirigente l’Ufficio Unico degli Acquisti (prosieguo della gara in data 20.5.2005);<br />
-del verbale della Commissione di gara di aggiudicazione provvisoria del 20.5.2005;<br />
-della determinazione n. 13/UUA del Dirigente dell’ufficio Unico degli Acquisti della Regione Abruzzo (aggiudicazione definitiva);<br />
con condanna della AUSL/Pescara e della Regione Abruzzo al risarcimento in forma specifica e/o per equivalente;</p>
<p>visto il ricorso, l’intervento “ad adiuvandum”, le costituzioni in giudizio, le memoria  ed i documenti esibiti;<br />
udito all’udienza del 3 novembre 2005  il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. A. MODESTI, L.V. MOSCARINI, G. CERCEO, M. G: LOPARDI e A. FLORIO;<br />
visto le conclusioni rassegnate in atti;<br />
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>-La AUSL di Pescara comprende tre presidi ospedalieri: Pescara, Penne, Popoli, ciascuno dei quali ha un distinto contratto per i servizi di cui trattasi, di cui, due in scadenza (Pescara e Penne) ed uno valido fino al 2009.<br />
IL bando di gara pubblicato il 3/10.6.2004 (base d’asta €26.000.000,00) attiene a tutta la AUSL di Pescara, con seduta pubblica fissata, in un primo tempo, per il 30.9.2004 e poi rinviata al 28.2.2005.<br />
In data 21.2.2005 è subentrato alla AUSL/Pescara, l’Ufficio Unico degli Acquisti ed, in data 28.2.2005, si è riunita la Commissione di valutazione, che, aperte le buste con la lettera “A” (documentazione amministrativa), ammetteva le sei partecipanti e, nel contempo, delegava tre componenti per relazionare sugli elaborati tecnici, che, senza stendere alcun verbale della loro attività, hanno redatto una relazione sulle offerte tecniche (buste “B”), la cui apertura, ad avviso dei ricorrenti, resterebbe incerta in punto di “come e quando” avvenuta, essendo la ditta ricorrente rimasta assente, perché non informata.<br />
La Commissione di gara, infine, conosciuta la relazione, avrebbe stabilito i criteri di valutazione ed attribuiti i punteggi; aperte le buste “C” (offerte economiche), veniva stilata la graduatoria, che ha visto la ATI Siram in testa con punti =93,44= (offerta di €5.095.853,02), che si è aggiudicata la gara, e la Concordia quarta con punti =85,17=.<br />
L’ATI Concordia, anche se quarta, censura le tre offerte che la precedono e la stessa procedura di gara, che andrebbe ripetuta.<br />
-IL bando di gara sarebbe illegittimo perché: a) alla data del 3.6.2004 era già vigente l’art. 117 della LRA n. 15/2004 (31.5.2004), che trasferiva la competenza all’Ufficio Unico degli Acquisti, che, peraltro, non era ancora operativo (è stato istituito-la procedura risulta viziata in quanto: c) l’apertura dei plichi (offerte tecniche) non è avvenuta in presenza dei rappresentanti delle ditte (art. 39 capitolato speciale), né risulterebbe alcuna verbalizzazione, d) l’operato dei delegati della Commissio<br />
Con motivi aggiunti si rileva, inoltre,: i) che le cauzioni provvisorie, valide per giorni =180=, erano tutte scadute il 21.9.2004, né a ciò poteva sopperire la conferma verbale fatta in data 20.5.2005, l) che la Siram non aveva una sede operativa entro i trenta Km dalla USL di Pescara, m) che a vantaggio della stessa sarebbero state computate le migliorie per il presidio di Popoli (una cabina elettrica, già affidata a trattativa privata alla Siram e dalla stessa già realizzata), nonchè per Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria, anche qui per lavori già eseguiti di recente e/o in via di espletamento, n) che la ditta aggiudicataria non ha previsto nell’offerta, lo smaltimento dei materiali delle cabine elettriche da sostituire e del gas dei gruppi &#8211; frigo. <br />
Vi è contestuale richiesta risarcitoria in forma specifica e/o per equivalente.<br />
Le difese avversarie oppongono: 1) una carenza d’interesse e la tardività del motivo sub –a, in relazione alla emissione – pubblicazione del bando, attenendo esso alla competenza dell’organo emanante; comunque, la LRA n. 15/2004, entrata in vigore il 1.6.2004, non sarebbe stata immediatamente operativa, per la mancanza dello stesso U.U.A., che è subentrato dopo la sua istituzione ed organizzazione, gestendo le fasi ulteriori; 2) per gli edifici di Popoli, Scafa e S. Valentino, l’appalto sarebbe stato limitato alle sole “verifiche elettriche”, mentre le migliorie rappresenterebbero un’opzione per la AUSL, libera di accettarle o meno; 3) la seduta pubblica sarebbe richiesta per la verifica della integrità dei plichi ed apertura delle buste “A” e “C”; la sub-commissione ha svolto, infine , solo un lavoro propedeutico riservando alla Commissione la valutazione finale e l’attribuzione dei punteggi, come da capitolato; 4) non andava fatta alcuna valutazione di offerta anomala, dovendosi valutare, oltre l’aspetto economico, quello tecnico e, quindi, l’offerta nella sua complessità; i punteggi rappresentano la risultanza logica della stessa valutazione, stante la graduazione degli stessi.<br />
Le censure avversarie vengono tutte confutate in modo analitico.<br />
La Soc. Guerrato ha spiegato un intervento in causa che è qualificato “adesivo al gravame”, insistendo sul principio di pubblicità delle operazioni di apertura delle buste “B” e di collegialità delle operazioni di gara, nonché sull’assenza di verbalizzazione delle stesse. Concludendo per l’annullamento dell’aggiudicazione e la ripetizione dell’intera procedura.<br />
L’Avvocatura dello Stato ritiene le censure dedotte inammissibili ed infondate, come da analitiche controdeduzioni.<br />
_IL ricorso, basato su un interesse strumentale, teso al rinnovo della stessa procedura e, quindi, all’azzeramento della situazione con la riapertura della gara, attiene ad una pluralità di atti che involgono l’intero appalto; essi vanno dalla pubblicazione del bando (3/10.6.2004) all’aggiudicazione definitiva (24.5. 2005); il gravame, notificato il 18/19.7.2005, si prospetta tempestivo nei confronti dell’atto conclusivo e finale, assorbente le fasi infraprocedimentali, attraverso cui si è sviluppata la fattispecie nella sua complessità.<br />
In via preliminare, va considerato l’intervento adesivo “ad adiuvandum”, esperito dalla soc. Guerrato.<br />
Sul piano processuale, pur con qualche distinguo dottrinale e/o isolate pronunce, costituisce “ius receptum” che, nel processo amministrativo non è possibile utilizzare, da parte di un cointeressato, l’intervento in causa, per sfuggire alla perentorietà dei termini impugnatori (C.S., IV, n. 2804/30.5.2005, n. 3113/14.6.2005; IV, n. 2929/7.6.2005); il cointeressato, infatti, avendo un pari interesse personale, diretto ed attuale, opererebbe un intervento “litisconsortile”, mentre quello “adesivo” al gravame del ricorrente, esige che vi sia un interesse di mero fatto o, comunque, indiretto e/o non ancora attuale, tale da non consentire l’impugnativa autonoma dell’atto.<br />
Nel caso di specie, la soc. Guerrato era concorrente, al pari della cpl Concordia, nella stessa gara di appalto, riportando un punteggio complessivo di =73,35= e classificandosi sesta; essa era titolare di un interesse strumentale all’annullamento, per ottenere il rifacimento della procedura, con posizioni azzerate, e doveva gravare il provvedimento di aggiudicazione con autonomo ricorso, il che avrebbe fatto, come riferito in udienza, con un successivo ricorso n. 342, depositato in data 10.10.2005, senza contestuale istanza di fissazione di udienza, circostanza che non ha consentito la trattazione congiunta dei gravami.<br />
L’intervento in causa, quindi, è anteriore (24.9.2005), ma deve essere dichiarato inammissibile, al di là di ogni declaratoria di tempestività o meno, non potendo esso essere valutato in forma autonoma ed in considerazione del fatto che è stato depositato in giudizio, senza le previe necessarie notificazioni alle parti.<br />
Passando all’esame del ricorso, alcuni motivi dedotti investono la legittimità del bando di gara, sostenendosi, in via prioritaria, la incompetenza della AUSL/Pescara a deliberarlo (28.5.2004) ed a pubblicarlo (3/10.6.2004), a seguito dell’entrata in vigore (1.6.2004) della LRA n. 15/2004 (art.117), che aveva accentrato ogni competenza presso l’Ufficio Unico per gli Acquisti (U.U.A.); la censura è inammissibile, poiché, trattandosi di un vizio inficiante la validità del bando, postulava un’impugnativa diretta ed immediata, senza farvi acquiescenza, mediante la formale ed incondizionata partecipazione alla gara, non potendosi valutare l’interesse ad agire in relazione all’esito favorevole o meno della procedura, con evidente sviamento dell’utilizzo della funzione giurisdizionale.<br />
La ritenuta illegittimità del bando di gara, invero, si pone “ex ante” e non discende da una regola intrinseca, dubbiosa e/o ambigua, influente in sede di aggiudicazione; la doglianza di parte attiene, infatti, ad un ritenuto contrasto normativo che è considerato assoluto e pregiudiziale, tale da rendere “inutiliter” la stessa partecipazione alla gara.<br />
La ditta ricorrente, peraltro, ipotizzando la competenza della AUSL/Pescara, sostiene, in via gradata, che tutta la gestione della procedura doveva essere conservata dall’Azienda, senza intervento dell’U.U.A., ancora non costituito (30.8.2004) ed operativo (26.1.2005), essendo il bando la “lex specialis” della procedura di gara. IL subentro dell’U.U.A. è avvenuto con nota del 21.2.2005 n. 4623/UUA, anch’essa tardivamente impugnata, rispetto alla sua conoscenza “in itinere”; il mutamento gestionale è, comunque, avvenuto, nell’ambito di una gara disciplinata da un bando già emanato, che è proseguita, senza alterazione alcuna dei contenuti, in conformità del principio di continuità dell’azione amministrativa, operante in presenza di trasferimento di funzioni “ope legis” ad altro organismo pubblico; trattasi, infatti, di norme che investono l’organizzazione di un servizio, che, in assenza di testuale diversa previsione, hanno immediata applicazione dalla loro effettiva operatività, nel rispetto della disciplina sostanziale stabilita.<br />
Ulteriore censura, relativa al bando, è la inclusione nello stesso dell’appalto della gestione del presidio di Popoli, per il quale era ancora vigente un contratto con scadenza 2009; tale motivo è inammissibile, in quanto, essendo la stessa soc. cpl Concordia, contrattualmente obbligata per Popoli, è palese il suo interesse all’immediata impugnativa “in parte qua”, stante l’interferenza del bando con il contratto, nonchè la erroneità del contenuto “ab initio” del nuovo appalto complessivo; in merito, comunque, vi sono le note prot. n. 1236/G.P. e n. 1248 del 28.8.2004, di precisazione e di rettifica, con valenza ufficiale, dell’oggetto contrattuale, che viene limitato, per Popoli, Scafa e Tocco da Casauria, alle sole “verifiche elettriche”; esse hanno, quindi, superato la doglianza di parte.<br />
La lamentata circostanza, peraltro, non vanifica la possibilità di eventuali proposte di migliorie, per aumentare l’affidabilità &#8211; efficienza degli impianti esistenti, anche per cabine elettriche, già esistenti e/o in costruzione, in relazione ad un progetto più complessivo, di generale potenziamento delle strutture.<br />
L’offerta tecnica della Siram, che è anteriore alla trattativa privata per la realizzazione di una nuova cabina elettrica di media tensione presso il Presidio di Popoli (delibera n. 808/30.5.2005), attiene, inoltre, all’integrazione ed al potenziamento dell’impianto elettrico di Popoli, che resta una possibilità sempre verificabile da parte della stazione appaltante, sul piano dell’utilità; la problematica, pertanto, attiene alla fase di realizzazione, con la possibilità di modificazione dei lavori, secondo le reali esigenze del presidio (art. 24 capitolato speciale).   <br />
Passando all’esame della procedura, quale in concreto svoltasi, viene dedotta la violazione dell’art. 39 del capitolato speciale, che pone la regola della seduta pubblica per l’apertura dei plichi, che devono essere esternamente integri, nonché delle buste “A” e “B”, ivi contenute; la busta “B”, con i dati tecnici, sarebbe stata aperta, invece, in seduta riservata.<br />
IL capitolato stabilisce che i legali rappresentanti della ditte invitate possono presenziare alla seduta per “l’apertura dei plichi”, che è, pertanto, pubblica; per l’apertura delle buste “A” e “B”, non è indicata tassativamente la seduta pubblica e deve farsi riferimento alla normativa primaria (artt. 64, comma 5^ e 91, comma 3^, L. n. 554/21.12.1999), che prevede le sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi; lo stesso disciplinare di gara non esclude la seduta riservata (art.6).<br />
L’apertura della busta, contenente la documentazione amministrativa, deve essere pubblica, imponendosi la verifica della completezza della documentazione richiesta, con la esclusione della ditta non in regola; ciò esige una tempestività delle operazioni (visura immediata degli atti e del contraddittorio) e della loro pubblicità; per le offerte tecniche, l’apertura della busta rappresenta una mera operazione materiale, che va fatta nell’imminenza della stessa valutazione, ovvero in seduta non pubblica, a garanzia della riservatezza ed integrità degli elaborati.<br />
I progetti presentati, essendo oggetto di preciso ed analitico esame, da parte della sub-commissione, prima, e della commissione di gara, dopo, trovano nella valutazione specifica degli stessi la conferma della loro autenticità e completezza.<br />
Non risulta, inoltre, che la ricorrente, presente nella seduta del 28.2.2005, che ha previsto la convocazione della ulteriore seduta pubblica solo per l’apertura delle offerte economiche, abbia formulato alcuna richiesta in merito; sul piano sostanziale, infine, trova valenza l’art. 21octies L. 241/1990, non essendo stato prospettato alcun elemento sul fatto che il dato documentale tecnico esaminato non sia quello presentato.  <br />
Si censura, altresì, la mancata verbalizzazione dell’apertura delle buste “B” e del loro contenuto; tali aspetti sono superati dalla relazione tecnica ed analitica della sub-commissione, quale momento fondamentale ed assorbente di ogni formalità preliminare, la cui omissione non può essere considerata che una mera irregolarità, essendo l’apertura delle buste un adempimento materiale necessario e logicamente propedeutico alla cognizione delle offerte tecniche ivi contenute.<br />
L’apertura, inoltre, non è avvenuta in seduta pubblica, perchè la Commissione (verbale 28.2.2005) ha abbinato l’operazione all’esame delle offerte tecniche, demandata, stante la natura complessa e l’elevata tecnologia delle stesse, ad una sub-commissione, ristretta ai solo componenti specializzati; questi sono stati onerati di svolgere tutte le attività preparatorie (anche l’apertura delle buste) ed istruttorie, con la redazione di una relazione finale, che rappresenta un dato oggettivo e garantistico, di valore sostanziale, la quale dà cognizione, non solo dell’apertura delle buste, ma del loro contenuto.<br />
In punto di valutazione “tecnica”, s’invoca il principio di collegialità della Commissione, vedendosi nella delega ristretta ai tre ingegneri, una violazione di tale regola; il verbale del 28.4.2005 attesta, invero, come la Commissione di gara abbia, nella sua interezza, esaminata la relazione dei tre componenti e valutati i contenuti tecnici dei progetti-offerta, in relazione al capitolato speciale ed ai criteri, ivi indicati. Essa, inoltre, ha evidenziato gli aspetti che sono stati alla base della propria valutazione, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, senza aggiungere alcun criterio ulteriore (e successivo), ma puntualizzando, riassuntivamente, gli elementi ritenuti più rilevanti, presenti nel capitolato; trattasi di un verbale, con allegata la relazione dei tecnici, che viene ad essere di complessive pagine =43=, a riprova dell’attento esame dei progetti presentati e di come la commissione si sia trovata unitariamente concorde.<br />
La correlazione tra criteri di valutazione e punteggi numerici, delimitati nel massimo, conferma la collegialità dell’attività e l’esaustività della giustificazione &#8211; motivazione in forma aritmetica, contenendo la relazione tecnica la puntualizzazione sul piano argomentativo, che non presenta, al controllo estrinseco di legittimità, aspetti di palese illogicità o travisamento.<br />
Parte ricorrente lamenta che non vi sia stata la verifica delle offerte anomale (art. 25 d. lgs. n. 157/1995), relativamente al secondo e terzo classificato; il motivo ipotizza un’anomalia “a catena”, che dovrebbe coinvolgere il terzo graduato, una volta che l’offerta del secondo sia stata esclusa per anomalia, dovendosi di volta in volta stabilire la nuova soglia di riferimento.<br />
Come illustrato graficamente nel ricorso della soc. Concordia, in  base alle offerte economiche originarie, la soglia di anomalia involgerebbe la sola ditta Teckal/Gemmo, che una volta esclusa fa esaurire la verifica; la ricorrente sarà, in via eventuale, terza classificata, ma resta ferma l’aggiudicazione fatta alla ditta vincitrice; di qui l’inammissibilità del motivo avverso l’aggiudicazione finale, che resterebbe confermata.<br />
Si sostiene che la nomina della commissione di gara, fatta dal Dirigente Dell’U.U.A., sarebbe illegittima, essendo di competenza della Giunta; il motivo è privo di pregio perchè la delibera di GRA n. 19/26.1.2005, come ricordano gli atti dirigenziali UUA n. 6/16.2.2005 e n. 13/24.5.2005, ha delegato al responsabile dell’U.U.A. il potere di nominare la commissione, in base all’elenco approvato dalla Giunta ed alle designazioni fatte dall’assessore competente.<br />
Nei motivi aggiunti si solleva la questione della validità della cauzione provvisoria, limitata a giorni =180= dalla presentazione dell’offerta (termine ultimo fissato per il 24.9.2004), che sarebbe scaduta prima della stessa aggiudicazione, non essendo stata riconfermata in modo formale dai partecipanti all’ATI; la durata, invero, coincide con il periodo minimo, durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta; trattasi di un requisito a pena di esclusione dell’offerta, che deve esistere al momento della presentazione delle stesse offerte.<br />
La conclusione sarebbe che, decorsi i =180= giorni e stante l’inefficacia sopravvenuta, tutte le ditte andrebbero escluse.<br />
A stretto rigore, il disciplinare di gara (titolo II, art. 2, n. 3) pone tale cauzione come facente parte della documentazione amministrativa &#8211; busta”A”), a pena di esclusione, ed è, quindi, un requisito dell’offerta, che è stato verificato alla data di apertura delle buste “A”, alla presenza delle ditte interessate, ivi compreso il rappresentante della ditta Concordia; è, quindi, una previsione di gara, ben conosciuta da tutti i partecipanti, che vi hanno ottemperato e che non rappresenta affatto una circostanza nuova o sopravvenuta; la censura poteva (e doveva) essere proposta con il ricorso originario.<br />
Per stabilire la inammissibilità del motivo aggiunto, è, peraltro, rilevante, quale “dies a quo”, l’epoca di conoscenza dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta con atto del 24.5.2005; il ricorso con motivi aggiunti, notificati il 19/20.8.2005, durante il periodo di sospensione dei termini processuali, deve essere considerato tempestivo, non essendo stato documentato l’epoca di effettiva conoscenza dell’aggiudicazione.<br />
La procedura di gara, invero, ha subito un allungamento dei tempi, a seguito del subingresso dell’Ufficio U.A., senza che la stessa sia stata formalmente sospesa, ma solo differita; come già precisato, la cauzione provvisoria del 2% rappresentava una garanzia per il mantenimento dell’offerta fatta, rilevante in sede di ammissione delle stesse, avvenuta in data 28.2.2005, ovvero dopo il 21.2.2005, indicato come completamento dei previsti =180= giorni, che l’Amministrazione non ha mai richiesto di prorogare.<br />
Va, altresì, ricordato, che, né alla data del 28.2.2005, né successivamente, prima dell’aggiudicazione, alcuna ditta ha fatto comunicazione scritta di liberarsi dalla propria offerta, per cui esse sono rimaste valide e vincolanti per le parti, fino alla conclusione della gara; quella che è venuta meno, è la copertura cauzionale provvisoria, ed era onere della stazione appaltante chiederne la proroga, essendo tutte le ditte in regola, in relazione alla documentazione amministrativa presentata entro il 24.9.2004; trattandosi di una negligenza dell’Amministrazione, vale lo “imputet sibi”. Essa, peraltro, non essendo venuta meno alcuna offerta, non ha avuto alcuna influenza in negativo, rilevandosi “ex post” del tutto superflua.<br />
Dal punto di vista della regolarità formale, è palese la poca diligenza della stazione appaltante, ma, sul piano sostanziale, non vi è stata alcuna conseguenza e la gara si è conclusa con tutti gli iniziali partecipanti; in merito, va validamente considerato ed applicato l’art. 21octies della L. 241/90, quale modificato dalla L. 15/2005, trattandosi, non di un inadempimento delle ditte, ma di una dimenticanza dell’Amministrazione; va, altresì, considerato come la procedura di appalto si sia regolarmente conclusa con stipula del contratto ed il rilascio della cauzione definitiva; un annullamento della gara, per un vizio che non ha avuto alcuna incidenza sostanziale, contrasta con il principio di conservazione dei valori giuridici, di economicità e di buona amministrazione.       <br />
Altro motivo aggiunto è rappresentato dalla ritenuta violazione dell’art. 17 del capitolato speciale, che stabilisce il possesso, alla data di consegna degli impianti, di una sede operativa che deve essere distante meno di 30 Km dall’AUSL di Pescara, oltre il presidio fisso presso i locali di Pescara; il requisito attiene principalmente alla organizzazione territoriale, avvero al criterio di cui ai punti IV) dell’art. 39 del capitolato. Nella relazione tecnica si legge che la centrale operativa di direzione è sita nel comune di Pescara (altra è prevista, come da progetto, in Chieti), il che soddisfa, al di là del “transit point”, che concerne specificamente lo stoccaggio e lo smistamento dei materiali, la richiesta del capitolato speciale.<br />
Per le migliorie dei servizi e degli impianti, si torna ad insistere sulla cabina elettrica di Popoli, di cui si è già detto; la questione, invero, riguarda esclusivamente l’Amministrazione ed eventuali responsabilità patrimoniali, ma non la ditta offerente, che, al momento della formulazione degli interventi migliorativi, non era ancora beneficiaria di altro separato contratto, né la cabina poteva ritenersi già realizzata, essendo la trattativa privata successiva all’aggiudicazione e giustificata con l’urgenza ed indifferibilità dei lavori di costruzione della stessa; il tutto, pertanto, attiene alla verifica di fattibilità dei lavori in sede di esecuzione del contratto di appalto, ma non alla valutazione delle offerte tecniche, che conservano integralmente il loro valore, stante la possibilità di convenire sulla utilità e/o convenienza di realizzare una cabina elettrica più potente e/o diversa.<br />
Con gli ultimi due motivi aggiunti, si sostiene che la ditta vincitrice non si sarebbe addossato, come dovuto, l’incarico di smaltire il materiale derivante dalla demolizione delle cabine elettriche dell’ospedale di Pescara, e che non vi sarebbe stato, da parte dell’Amministrazione, una valutazione adeguata dei lavori offerti dall’Ati &#8211; Siram/Omnia.<br />
La relazione tecnica smentisce tali affermazioni, perché il servizio di smaltimento dei rifiuti è espressamente previsto (pag. 11) ed attiene a tutte le attività connesse all’appalto; per quanto concerne la carenza valutativa, parte ricorrente fa delle esemplificazioni, ripetendo che non è previsto lo smaltimento dei gas di frigorifero, il che non è esatto, stante l’onnicompresività del servizio offerto, e che vi sarebbe una duplicazione dei lavori “in miglioria”, per vari edifici (Scafa, S. Valentino, Tocco da Casauria e Città S. Angelo); in proposito non si può che ripetere come le circostanze non hanno incidenza in sede di esame tecnico, che deve considerare tutte le proposte fatte, rivolte sempre verso una soluzione ottimale, ma assume rilevanza in fase esecutiva, quando l’Amministrazione dovrà considerare la fattibilità, con la più ampia possibilità di richiedere tutte le modifiche “secondo le proprie reali esigenze” (art. 24 capitolato speciale); alla previsione e/o possibilità tecnica migliorativa, segue la verificazione concreta della necessità e/o utilità.<br />
IL gravame va, quindi, respinto e, consequenzialmente, è inammissibile la richiesta risarcitoria; la particolare complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,<br />
-dichiara inammissibile l’intervento in causa della Guerrato spa;<br />
-respinge il ricorso in epigrafe;<br />
-dichiara inammissibile la richiesta risarcitoria;<br />
-spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 3 novembre 2005.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito in segreteria in data  10.11.2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-10-11-2005-n-622/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</a></p>
<p>Pres. C. W. A. TIMMERMANS, Rel. J. KLUCKA Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie e. College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Rinvio pregiudiziale – Autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari &#8211; Direttiva 91/414/CEE – Art. 8 – Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio Comunità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. W. A. TIMMERMANS, Rel. J. KLUCKA<br /> Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie e. College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Rinvio pregiudiziale – Autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari &#8211; Direttiva 91/414/CEE – Art. 8 – Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Rinvio pregiudiziale – Autorizzazione all’immissione in commercio dei biocidi – Direttiva 98/8/CE – Art. 16 – Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 16 n. 1 della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, dev’essere interpretato nel senso che non costituisce un obbligo di “standstill”. Tuttavia gli artt. 10, secondo comma TCE, 249, terzo comma TCE nonché la direttiva 98/8 impongono che durante il periodo transitorio di cui all’art. 16 n. 1 di tale direttiva, gli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo previsto dalla direttiva stessa.</p>
<p>L’art. 8 n. 2 della direttiva 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, dev’essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell’allegato I della direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di quest’ultima, esso non deve tener conto di quanto disposto dagli artt. 4 o 8 n. 3 della medesima direttiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
10 novembre 2005</b></p>
<p>Nella causa C 316/04,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 22 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2004, nella causa tra</p>
<p><b>Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie</b></p>
<p>e</p>
<p><b>College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen</b>,</p>
<p>in presenza di:</p>
<p><b>3M Nederland BV e a</b>.,</p>
<p>LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, R. Schintgen, G. Arestis e J. Klu&#269;ka (relatore), giudici,<br />
avvocato generale: sig. F. G. Jacobs<br />
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 giugno 2005,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–       per la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, dal sig. J. Rutteman, in qualità di agente;<br />
–       per la 3M Nederland BV e a., dall’avv. D. Waelbroeck, avocat;<br />
–       per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster, J. G. M. van Bakel e C. M. Wissels, in qualità di agenti;<br />
–       per il governo danese, dal sig. A. Rahbøl Jacobsen, in qualità di agente, assistito dall’avv. P. Biering, advokat;<br />
–       per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;<br />
–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Doherty e M. van Beek, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2005,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p></b>1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni transitorie della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), e di quelle della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).<br />
2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie (in prosieguo: la «Stichting») e il College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (in prosieguo: il «College»), in merito alla procedura e alle condizioni previste dal diritto olandese per il rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei pesticidi.<br />
<b> Contesto normativo<br />
</b><i> La normativa comunitaria<br />
</i> La direttiva 91/414<br />
3       Conformemente all’art. 2, n. 1, della direttiva 91/414, si intendono per prodotti fitosanitari «le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui vengono consegnate all’utilizzatore», destinate principalmente a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali dagli organismi nocivi. Ai sensi dell’art. 2, n. 4, di tale direttiva, le sostanze attive sono definite come «le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi un’azione generale o specifica» sugli organismi nocivi o su vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali. <br />
4       Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 91/414, un prodotto fitosanitario può essere immesso in commercio e utilizzato in uno Stato membro soltanto se è stato autorizzato dalle autorità competenti di quest’ultimo conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.<br />
5       In forza dell’art. 4, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se «le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I e sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite» nonché quelle menzionate al n. 1, lett. b) f), dello stesso articolo.<br />
6       L’art. 4, n. 5, della direttiva 91/414 è formulato come segue:<br />
«Le autorizzazioni possono essere riesaminate in qualsiasi momento se risulta che i requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti. In tal caso gli Stati membri possono esigere che il richiedente l’autorizzazione, o la parte a cui è stato accordato ai sensi dell’articolo 9 un ampliamento del campo di applicazione, fornisca ulteriori informazioni necessarie ai fini del riesame. Le autorizzazioni, ove occorra, possono essere mantenute per il periodo necessario a completare il riesame e a fornire tali ulteriori informazioni».<br />
7       L’art. 8 della direttiva citata riguarda le misure transitorie e derogatorie. Il n. 1 di detto articolo precisa i requisiti che devono essere soddisfatti per rilasciare un’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non compresa nell’allegato I della stessa direttiva e che non era ancora in commercio due anni dopo la notifica di quest’ultima.<br />
8       L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 così dispone:<br />
«In deroga all’articolo 4 e fatte salve le disposizioni del terzo comma nonché della direttiva 79/117/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima.<br />
(…)».<br />
9       In forza dello stesso art. 8, n. 3, «laddove autorizzino il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, prima di procedere a tale esame, debbono applicare il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a v), nonché lettere da c) a f), tenendo conto delle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire».<br />
10     Ai sensi dell’art. 13, n. 6, della direttiva 91/414, «per le sostanze attive già sul mercato due anni dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri potranno continuare nel rispetto delle disposizioni del trattato ad applicare le norme nazionali precedentemente vigenti per quanto attiene ai dati prescritti, sino a che dette sostanze non saranno iscritte nell’allegato I».<br />
11     Secondo quanto disposto dall’art. 23 di tale direttiva, l’attuazione di quest’ultima avrebbe dovuto avvenire «entro un termine di due anni a decorrere dalla data della notifica». <br />
 La direttiva 98/8<br />
12     Conformemente all’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 98/8, i biocidi sono definiti come «principi attivi e (…) preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici».<br />
13     Ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva, «gli Stati membri prescrivono che un biocida non possa essere immesso sul mercato e utilizzato nel loro territorio se non ha ottenuto l’autorizzazione a norma della presente direttiva».<br />
14     L’art. 5, n. 1, della medesima direttiva prevede che gli Stati membri autorizzano un biocida soltanto se «il suo o i suoi principi attivi sono elencati negli allegati I o I A e i requisiti ivi stabiliti sono soddisfatti» e in presenza di un certo numero di altri requisiti.<br />
15     L’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, relativo alle misure transitorie, prevede che «uno Stato membro può, per un periodo di 10 anni (…), continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato. Esso può, in particolare, secondo le norme nazionali, autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell’allegato I o I A (…)». Tuttavia, tali principi attivi devono trovarsi già in commercio entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore di tale direttiva, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli di ricerca e sviluppo scientifici o di ricerca e sviluppo volti alla produzione.<br />
16     Conformemente allo stesso art. 16, n. 5, «le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche continuano ad applicarsi durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2».<br />
17     L’art. 34 della medesima direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Ai sensi del suo art. 35, tale direttiva «entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione», vale a dire il 14 maggio 1998.<br />
<i> La normativa nazionale<br />
</i>18     L’art. 2, n. 1, della legge sui pesticidi (Bestrijdingsmiddelenwet) del 1962 (Stb. 1962, n. 288), nella versione applicabile all’epoca dei fatti della causa principale (in prosieguo: la «Bmw»), dispone quanto segue:<br />
«È fatto divieto di fornire, di disporre o tenere in giacenza, di far circolare o utilizzare nei Paesi Bassi un pesticida che non risulti essere stato autorizzato ai sensi della presente legge, o, nel caso di biocidi a basso rischio, registrato».<br />
19     L’art. 3, n. 1, della Bmw è diretto a recepire principalmente quanto disposto dall’art. 4, n. 1, della direttiva 91/414. In particolare, il detto art. 3, n. 1, lett. a), punti 1 10, stabilisce condizioni che rispecchiano essenzialmente quelle fissate al detto art. 4, n. 1, lett. b), sub i) v), e lo stesso art. 3, n. 1, lett. b) d), stabilisce le condizioni che rispecchiano quelle previste al detto art. 4, n. 1, lett. c) e).<br />
20     L’art. 3, n. 2, lett. a), della Bmw è diretto a recepire le disposizioni dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 91/414.<br />
21     L’art. 4, n. 1, della stessa legge prevede che le decisioni sull’autorizzazione o sulla registrazione dei pesticidi siano adottate, su domanda, dal College.<br />
22     L’art. 25 quinquies della Bmw è formulato come segue:<br />
«1.      In deroga a quanto disposto ai sensi o in forza degli artt. 3, 3 bis, 4, n. 1, e 5, n. 1, un prodotto fitosanitario la cui sostanza attiva o le cui sostanze attive sono state indicate dal College è autorizzato o registrato d’ufficio, a partire dal momento di cui al n. 3.<br />
2.      All’atto dell’indicazione di una sostanza attiva, di cui al n. 1, si deve tener conto degli effetti della sostanza attiva di cui trattasi secondo quanto disposto all’art. 3, n. 1, lett. a), punti 3 10.<br />
3.      L’autorizzazione o la registrazione (…) resta in vigore, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, n. 1, fino alla scadenza del termine entro cui va data esecuzione ad un regime comunitario avente per oggetto la sostanza attiva di cui trattasi, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), fermo restando che, in ogni caso, essa viene a scadenza dopo il 26 luglio 2003, oppure il 15 maggio 2010, qualora, entro la data prevista, non venga istituito alcun regime comunitario da cui possa dedursi se la sostanza attiva di cui trattasi possa essere usata come base, rispettivamente, per un prodotto fitosanitario o un biocida.<br />
(…)».<br />
<b> Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali<br />
</b>23     Il 12 giugno 2002 la Stichting proponeva un reclamo avverso la decisione pronunciata lo stesso giorno, con cui il College stabiliva un elenco delle sostanze attive ai sensi dell’art. 25 quinquies della Bmw e rilasciava d&#8217;ufficio le autorizzazioni di cui allo stesso articolo.<br />
24     Con decisione 12 maggio 2004 il College considerava le censure della Stichting infondate.<br />
25     Il 28 maggio 2004 la Stichting proponeva un ricorso avverso la detta decisione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven che, chiamato a risolvere sostanzialmente una questione relativa alla compatibilità dell’art. 25 quinquies della Bmw con le disposizioni transitorie delle direttive 91/414 e 98/8, decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      a)     Se l’art. 8 della direttiva sui prodotti fitosanitari si presti ad essere direttamente applicato dai giudici nazionali dopo che il termine di cui all’art. 23 di tale direttiva è scaduto.<br />
         b)     Se l’art. 16 della direttiva sui biocidi si presti ad essere direttamente applicato dai giudici nazionali dopo che il termine di cui all’art. 34 di tale direttiva è scaduto.<br />
2)      Se l’art. 16 della direttiva sui biocidi debba essere interpretato nel senso che tale disposizione ha lo stesso significato di quella di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari.<br />
3)      Se l’art. 16, n. 1, della direttiva sui biocidi debba essere interpretato come un obbligo di mantenimento dello status quo – «standstill».<br />
Qualora tale questione dovesse avere soluzione negativa:<br />
Se l’art. 16, n. 1, della direttiva sui biocidi ponga limiti per quanto riguarda le modifiche delle norme nazionali aventi ad oggetto l’immissione sul mercato di biocidi e, in caso affermativo, quali siano tali limiti.<br />
4)      Qualora alla questione sub 2) dovesse essere data soluzione negativa:<br />
         a)     Se l’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell’allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto di quanto disposto nell’art. 4 della medesima direttiva.<br />
         b)     Se l’art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere inoltre interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell’allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto di quanto disposto nell’art. 8, n. 3, della medesima direttiva.<br />
5)      Se l’art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che con riesame debba essere anche intesa una valutazione dove venga tenuto conto degli effetti della sostanza attiva di cui trattasi sulla salute dell’uomo e degli animali e sull’ambiente, sulla cui base tale sostanza attiva viene indicata, con la conseguenza che, per effetto di tale indicazione, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva sono autorizzati o registrati d’ufficio.<br />
6)      Se l’art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che comprende solo disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame o se tale disposizione debba essere intesa nel senso che le condizioni ivi indicate sono anche determinanti circa il modo in cui un riesame dev’essere predisposto ed espletato».<br />
<b> Sulle questioni pregiudiziali<br />
</b><i> Sulla ricevibilità<br />
</i>26     Nelle osservazioni presentate alla Corte il governo francese manifesta in via preliminare, alcuni dubbi in merito alla ricevibilità di determinate questioni sollevate.<br />
27     Esso rileva, anzitutto, che il giudice del rinvio si riferisce, nella prima parte della prima questione, a tutto l’art. 8 della direttiva 91/414 senza precisare di quale dei numeri di tale articolo, che riguardano situazioni notevolmente diverse, si tratti. Esso considera poi che l’art. 23 di tale direttiva concerne solo l’applicazione dell’art. 10, n. 1, secondo trattino, della stessa, relativo alle procedure di riconoscimento reciproco riguardo ad alcuni requisiti di cui all’art. 4 della direttiva 91/414. Di conseguenza, la prima parte della prima questione relativa all’interpretazione dell’art. 8 della stessa direttiva sarebbe irricevibile in quanto la soluzione non è necessaria per la soluzione della controversia nella causa principale.<br />
28     Infine, per quanto riguarda la seconda parte della prima questione, ma anche la seconda e la terza questione, relative all’interpretazione della direttiva 98/8, il governo francese ritiene che esse siano irricevibili, in quanto la controversia nella causa principale riguarda i prodotti fitosanitari e non i biocidi.<br />
29     A questo proposito occorre ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali, istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, quando le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C 415/93, Bosman, Racc. pag. I 4921, punto 59, e 19 febbraio 2002, causa C 35/99, Arduino, Racc. pag. I 1529, punto 24).<br />
30     Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in presenza delle quali è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, citate sentenze Bosman, punto 61, e Arduino, punto 25).<br />
31     Nel caso di specie, non risulta manifestamente che le questioni sollevate dal giudice del rinvio rientrino in una di tali fattispecie.<br />
32     Da un lato, sebbene il College van Beroep voor het bedrijfsleven non abbia indicato nella prima parte della prima questione i numeri dell’art. 8 della direttiva 91/414 a cui intendeva riferirsi, il detto giudice ha tuttavia fornito alla Corte tutti gli elementi necessari affinché essa sia in grado di fornirgli una soluzione utile. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta senza dubbio che il College van Beroep voor het bedrijfsleven si riferiva ai nn. 2 e 3 del detto art. 8, laddove essi riguardano i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della stessa direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, nonché al n. 1 dell’art. 23 di tale direttiva, nella parte in cui esso fissa il termine per il suo recepimento in due anni a decorrere dalla data della notifica della direttiva stessa.<br />
33     Dall’altro lato, non si può sostenere che l’interpretazione della direttiva 98/8 non abbia alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale o che la questione sollevata sia di natura teorica, poiché sia dalla decisione di rinvio sia dalle osservazioni del governo olandese risulta che l’art. 25 quinquies della Bmw è diretto a recepire non solo l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, ma anche l’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8.<br />
34     Pertanto, tutte le questioni sollevate sono ricevibili.<br />
<i> Nel merito<br />
</i> Sulla terza questione<br />
35     Con la terza questione, che occorre analizzare per prima, il giudice del rinvio chiede se l’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 debba essere interpretato nel senso che costituisce un obbligo di «standstill» o se il detto articolo contenga altre restrizioni al diritto degli Stati membri di modificare i loro sistemi di autorizzazione esistenti durante il periodo transitorio.<br />
36     Secondo la Stichting, l’assenza nella direttiva 91/414 dei termini «continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti», che figurano invece all’art. 16 della direttiva 98/8, significa che il sistema delle autorizzazioni all’immissione in commercio applicabile all’epoca dell’entrata in vigore di quest’ultima direttiva dev’essere mantenuto. Sarebbero autorizzate modifiche a tale sistema solo qualora esse portino ad un sistema più conforme alla direttiva 98/8.<br />
37     Occorre anzitutto rilevare che l’eventuale esistenza di un obbligo di «standstill» non può essere dedotta dal tenore stesso dell’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, articolo che non contiene alcuna formulazione esplicita in tal senso.<br />
38     Un tale obbligo di «standstill» non risulta neanche dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 98/8, ai cui sensi, da un lato, «gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare per un periodo limitato di tempo biocidi che non rispondano alle condizioni summenzionate, in particolare quando ciò sia reso necessario da un pericolo imprevisto che minaccia le persone, gli animali o l’ambiente e che non può essere combattuto con altri mezzi» e, dall’altro, «la procedura comunitaria non dovrebbe impedire agli Stati membri di autorizzare per un periodo di tempo limitato l’impiego nel loro territorio di biocidi contenenti principi attivi che non siano ancora stati inseriti nell’elenco comunitario, purché sia stato presentato un fascicolo conforme ai requisiti comunitari e purché gli Stati membri interessati ritengano che detti principi attivi e i biocidi siano conformi alle condizioni comunitarie stabilite al riguardo».<br />
39     Inoltre, come fanno valere giustamente la 3M Nederland BV e a. (in prosieguo: la «3M Nederland e a.»), il governo olandese e la Commissione delle Comunità europee, l’art. 16, n. 5, della direttiva 98/8 dispone che le disposizioni della direttiva 83/189, che stabilisce una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, continuano ad applicarsi durante il periodo transitorio. Occorre inoltre rilevare che l’art. 34, n. 3, della direttiva 98/8 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla medesima direttiva. Poiché il n. 1 di tale articolo prevede una comunicazione specifica delle misure interne adottate al fine di recepire la direttiva 98/8, e tenuto conto dello scopo di quanto disposto dagli artt. 16, n. 5, e 34, n. 3, della stessa, si deve necessariamente rilevare che tale direttiva ha previsto anche modifiche dei sistemi nazionali durante il periodo transitorio diverse da quelle dirette ad assicurare il recepimento della stessa.<br />
40     Ne consegue che i termini «continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato», di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, non devono essere interpretati nel senso che costituiscono un obbligo di «standstill». <br />
41     Tuttavia, il diritto degli Stati membri di modificare i loro sistemi di autorizzazione dei biocidi non può essere considerato illimitato.<br />
42     Occorre infatti ricordare che, se gli Stati membri non sono tenuti ad adottare le misure di recepimento di una direttiva prima della scadenza del termine previsto a tal fine, dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché dalla direttiva stessa risulta che, in pendenza di tale termine, essi devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa (sentenza 18 dicembre 1997, causa C 129/96, Inter Environnement Wallonie, Racc. pag. I 7411, punto 45). Lo stesso vale per quanto riguarda un periodo transitorio, come quello previsto nel caso di specie all’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, durante il quale gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare i loro sistemi nazionali, sebbene essi non siano conformi alla direttiva citata.<br />
43     Di conseguenza, spetta al giudice nazionale valutare se tale sia il caso delle disposizioni nazionali di cui è chiamato a verificare la legittimità.<br />
44     Occorre quindi risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 dev’essere interpretato nel senso che non costituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 98/8 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all’art. 16, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa.<br />
 Sulla quarta questione<br />
45     Con la quarta questione, che si suddivide in due parti, il giudice del rinvio chiede se l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell’allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di quest’ultima, debba tenersi conto di quanto disposto agli artt. 4 o 8, n. 3, della medesima direttiva.<br />
46     In via preliminare va rilevato, come fanno valere giustamente la 3M Nederland e a., il governo olandese e la Commissione, che l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 si applica in deroga all’art. 4 della medesima direttiva e che, a differenza del citato art. 8, n. 1, esso non specifica i requisiti da soddisfare per rilasciare un’autorizzazione all’immissione in commercio. Tuttavia, il detto articolo precisa che una tale autorizzazione viene rilasciata fatte salve le disposizioni dello stesso art. 8, n. 3.<br />
47     Ai sensi del detto n. 3, «gli Stati membri (…) debbono applicare il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a v), nonché lettere da c) a f)», al momento di procedere al «riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive» non elencate nell’allegato I della direttiva 91/414 e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima direttiva, e prima di procedere a tale riesame.<br />
48     Un tale riesame presuppone, come sostengono anche la 3M Nederland e a. e il governo olandese, che il prodotto fitosanitario sia già stato oggetto di un’autorizzazione all’immissione in commercio e che quest’ultima sia ancora valida. Ciò si può dedurre, in particolare, dall’art. 4, n. 5, della direttiva 91/414, ai cui sensi le autorizzazioni di prodotti fitosanitari le cui sostanze attive sono elencate all’allegato I di tale direttiva possono essere riesaminate in qualsiasi momento se c’è motivo di credere che uno dei requisiti per la loro concessione non sia più soddisfatto.<br />
49     Inoltre, come è stato dichiarato al punto 39 della sentenza 3 maggio 2001, causa C 306/98, Monsanto (Racc. pag. I 3279), è alla luce dei requisiti di cui all’art. 4, n. 1, lett. b), sub i) v), e lett. c) f), della direttiva 91/414 che gli Stati membri decidono di procedere al riesame dei prodotti fitosanitari.<br />
50     L’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev’essere quindi interpretato nel senso che la procedura di riesame prevista da tale disposizione comporta una fase preliminare, funzionalmente legata a quest’ultimo, durante la quale gli Stati membri sono anche tenuti a rispettare i requisiti previsti all’art. 4, n. 1, lett. b), sub i) v), e lett. c)-f), di tale direttiva. Tuttavia, la detta fase è distinta dalla procedura di autorizzazione prevista dall’art. 8, n. 2, della medesima direttiva.<br />
51     Pertanto, non risulta che gli Stati membri siano tenuti ad osservare le disposizioni dell’art. 4, n. 1, lett. b), sub i) v), e lett. c) f), della direttiva 91/414 quando decidono di rilasciare un’autorizzazione all’immissione in commercio, nel loro rispettivo territorio, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell’allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di quest’ultima. Pertanto, in linea di principio, ai fini del rilascio di tali autorizzazioni all’immissione in commercio è applicabile la procedura definita a livello nazionale.<br />
52     Tuttavia, i governi danese e francese fanno valere sostanzialmente che l’obbligo di rispettare, in caso di procedura di autorizzazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, le disposizioni dell’art. 4 di tale direttiva, di cui allo stesso art. 8, n. 3, deriva dal combinato disposto dei termini «fatte salve le disposizioni del terzo comma» e «laddove autorizzino il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di cui al paragrafo 2», che figurano rispettivamente ai nn. 2 e 3 del citato art. 8.<br />
53     Tale argomento non può essere accolto.<br />
54     Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 70 72 delle sue conclusioni, il rinvio effettuato dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 al n. 3 dello stesso articolo si limita a precisare che i prodotti fitosanitari autorizzati conformemente ai requisiti del diritto interno, ai sensi del detto n. 2, non esulano dalla procedura e dalle condizioni specifiche del riesame definite al detto art. 8, n. 3. Parallelamente, i termini «laddove autorizzino il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di cui al paragrafo 2» significano che la procedura di riesame prevista all’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 si applica ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima. La detta procedura riguarda quindi prodotti autorizzati conformemente al detto art. 8, n. 2.<br />
55     Tale interpretazione è conforme al sistema e alla finalità del regime transitorio istituito dalla direttiva 91/414, che prevede anche per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze non elencate nell’allegato I e, di conseguenza, autorizzati sulla base dell’art. 8, n. 2, della stessa direttiva una procedura di riesame, la quale corrisponde, per certi aspetti, alla procedura di riesame di diritto comune prevista all’art. 4, n. 5, di tale direttiva.<br />
56     Inoltre, per quanto riguarda i requisiti in materia di produzione di dati a cui è soggetto il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, l’art. 13, n. 6, della direttiva 91/414 prevede che gli Stati membri potranno continuare, nel rispetto delle disposizioni del Trattato CE, ad applicare le norme nazionali precedentemente vigenti per quanto attiene ai dati prescritti, sino a che dette sostanze non saranno iscritte nell’allegato I di tale direttiva.<br />
57     Tenuto conto di quanto precede, la quarta questione va risolta dichiarando che l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 dev’essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell’allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di quest’ultima, esso non deve tenere conto di quanto disposto negli artt. 4 o 8, n. 3, della medesima direttiva.<br />
 Sulla seconda questione<br />
58     Con la seconda questione, che occorre esaminare di seguito, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, nonostante le diverse formulazioni, i regimi transitori previsti agli artt. 16, n. 1, della direttiva 98/8 e 8, n. 2, della direttiva 91/414 abbiano lo stesso significato.<br />
59     A tale proposito occorre anzitutto rilevare che, conformemente al ventesimo ‘considerando’ della direttiva 98/8, si dovrebbe assicurare uno stretto coordinamento con altre normative comunitarie, in particolare con la direttiva 91/414.<br />
60     Inoltre, va ricordato che l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 nonché l’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 hanno lo scopo di consentire agli Stati membri di applicare, durante il periodo transitorio definito in queste due direttive, le procedure nazionali di autorizzazione esistenti per l’immissione in commercio dei prodotti coperti dalle medesime direttive e contenenti sostanze attive non ancora valutate a livello comunitario.<br />
61     Di conseguenza, nulla sembra indicare che la volontà del legislatore comunitario fosse quella di conferire a questi ultimi un significato diverso.<br />
62     La detta interpretazione è rafforzata dai punti 43 e 44 della citata sentenza Monsanto, ai cui sensi la Corte ha dichiarato che il regime transitorio previsto all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 corrisponde alla soluzione accolta all’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8.<br />
63     Alla luce di quanto precede, la seconda questione dev’essere risolta dichiarando che l’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 ha lo stesso significato dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.<br />
 Sulla quinta questione<br />
64     Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se con riesame, ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, debba essere intesa anche una valutazione ai sensi dell’art. 25 quinquies, n. 2, della Bmw, valutazione che può avere come conseguenza l’indicazione della sostanza attiva ai fini dell’autorizzazione o della registrazione d’ufficio dei prodotti fitosanitari che la contengono.<br />
65     La Stichting sostiene che l’indicazione delle sostanze attive, in forza dell’art. 25 quinquies della Bmw, dev’essere considerata come un’autorizzazione ai sensi degli artt. 3, 4 e 8 della direttiva 91/414. Il governo francese sostiene che la nozione di riesame di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva, conformemente all’art. 8, n. 2, della medesima direttiva, deve comprendere non solo il riesame di prodotti che beneficiano già di un’autorizzazione all’immissione in commercio, ma anche l’esame di prodotti nuovi che non ne beneficiano ancora e che contengono una sostanza attiva già utilizzata nei prodotti che disponevano di un’autorizzazione ai sensi di quest’ultima disposizione. La Commissione fa valere che, alla stregua della procedura di riesame dei prodotti prevista all’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, la valutazione delle sostanze attive di cui all’art. 25 quinquies della Bmw si basa su un’iniziativa delle autorità nazionali. Di conseguenza, la Stichting, il governo francese e la Commissione concludono che la detta valutazione costituirebbe un riesame e dovrebbe rispettare i requisiti del citato art. 8, n. 3.<br />
66     La 3M Nederland e a. e il governo olandese sostengono, per contro, che gli artt. 8, n. 3, della direttiva 91/414 e 25 quinquies della Bmw hanno oggetti e ambiti di applicazione diversi. Infatti, il primo di tali articoli si applicherebbe solo in caso di riesame dei prodotti che dispongono ancora di un’autorizzazione valida, conformemente al punto 34 della citata sentenza Monsanto, mentre il secondo si applicherebbe solo ai pesticidi le cui autorizzazioni giungano alla scadenza. Inoltre, tenuto conto delle differenze nella definizione dei termini «riesame» e «verifica», non possono essere considerati riesami ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 né le proroghe automatiche delle autorizzazioni né la valutazione delle sostanze attive, la quale, ai sensi dell’art. 25 quinquies della Bmw, tiene conto degli effetti sulla salute dell’uomo e degli animali e sull’ambiente.<br />
67     A tale proposito occorre ricordare, come è già stato affermato al punto 48 della presente sentenza, che un riesame ai sensi della direttiva 91/414 presuppone che il prodotto fitosanitario in questione sia già stato oggetto di un’autorizzazione e che quest’ultima sia ancora valida al momento del riesame.<br />
68     D’altra parte, dal combinato disposto degli artt. 4, n. 5, e 8, n. 3, della direttiva 91/414 risulta che l’oggetto di tale riesame non è una rivalutazione di una sostanza attiva isolata, bensì quella del prodotto fitosanitario finale, e che un tale riesame è effettuato su iniziativa delle autorità nazionali e non su quella dei singoli interessati.<br />
69     Pertanto, la quinta questione dev’essere risolta dichiarando che spetta al giudice del rinvio giudicare se la valutazione prevista all’art. 25 quinquies, n. 2, della Bmw corrisponda a tutte le caratteristiche del riesame ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 e, in particolare, a quelle precisate ai punti 67 e 68 della presente sentenza.<br />
 Sulla sesta questione<br />
70     Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 comprenda unicamente disposizioni relative alla comunicazione di dati preliminari a un riesame o se debba essere inteso nel senso che le condizioni ivi indicate incidono anche sul modo in cui un riesame dev’essere predisposto ed espletato.<br />
71     A tale proposito è già stato ricordato al punto 47 della presente sentenza che, conformemente all’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, gli Stati membri debbono applicare il disposto dell’art. 4, n. 1, lett. b), sub i) v), e lett. c) f), della direttiva citata quando effettuano il «riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive» non elencate nell’allegato I della stessa direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, e prima di procedere a tale esame. D’altra parte, dal tenore dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 risulta che gli Stati membri devono applicare tale disposizione tenendo conto delle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire.<br />
72     Le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1, lett. b) e), della direttiva 91/414 riguardano la sicurezza e l’efficacia dei prodotti fitosanitari. Da parte sua, l’art. 4, n. 1, lett. f), della stessa direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di determinare limiti massimi di residui e di notificarli alla Commissione per approvazione. È alla luce di tali criteri che gli Stati membri decidono di procedere al riesame di prodotti fitosanitari (v., in tal senso, citata sentenza Monsanto, punto 39).<br />
73     Occorre inoltre constatare, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, che l’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 non contiene alcuna norma relativa all’organizzazione e allo svolgimento del riesame. <br />
74     Alla luce di ciò, occorre risolvere la sesta questione dichiarando che l’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev’essere interpretato nel senso che comprende solo disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame.<br />
 Sulla prima questione<br />
75     Con la prima questione, suddivisa in due parti, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 8, nn. 2 e 3, della direttiva 91/414 e 16, n. 1, della direttiva 98/8 producano un effetto diretto dopo la scadenza dei termini previsti per recepire tali direttive nel diritto interno.<br />
76     Alla luce della soluzione fornita alle altre questioni, non è necessario risolvere questa prima questione.<br />
77     Secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest’ultima, nonché il loro dovere, ai sensi dell’art. 10 CE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi dei detti Stati, ivi compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (v., segnatamente, sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891, punto 26, e 13 novembre 1990, causa C 106/89, Marleasing, Racc. pag. I 4135, punto 8).<br />
78     Per questo, nell’applicare il diritto interno, in particolare le disposizioni di una normativa come quella di specie, appositamente adottata al fine di attuare quanto prescritto da una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 249, terzo comma, CE (v. in questo senso, segnatamente, citate sentenze Von Colson e Kamann, punto 26, e Marleasing, punto 8).<br />
<b> Sulle spese<br />
</b>79     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:</p>
<p><b>1)      L’art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, dev’essere interpretato nel senso che non costituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 98/8 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all’art. 16, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa.<br />
2)      L’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dev’essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell’allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di quest’ultima, esso non deve tenere conto di quanto disposto negli artt. 4 o 8, n. 3, della medesima direttiva.<br />
3)      L’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 ha lo stesso significato dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.<br />
4)      Spetta al giudice del rinvio giudicare se la valutazione prevista all’art. 25 quinquies, n. 2, della legge sui pesticidi (Bestrijdingsmiddelenwet) del 1962 corrisponda a tutte le caratteristiche del riesame ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414.<br />
5)      L’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev’essere interpretato nel senso che comprende solo disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame.<br />
6)      Non è necessario risolvere la prima questione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</a></p>
<p>Pres. P. JANN, Rel. K. SCHIEMANN Commissione delle Comunità europee c. Repubblica d’Austria Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici – Direttiva 92/50/CEE – Procedura di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi – Contratto riguardante lo smaltimento di rifiuti – Mancanza di una gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. JANN, Rel. K. SCHIEMANN<br /> Commissione delle Comunità europee c. Repubblica d’Austria</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici – Direttiva 92/50/CEE – Procedura di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi – Contratto riguardante lo smaltimento di rifiuti – Mancanza di una gara d’appalto – Violazione della direttiva 92/50/CEE</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 8 della direttiva 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, prevede che gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A vengano aggiudicati in base alle disposizioni dei titoli da III a VI della direttiva stessa. Ai sensi dell’art. 15 della direttiva le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o negoziata rendono nota tale intenzione con un bando di gara.</p>
<p>Nel caso in cui un’autorità aggiudicatrice ha l’intenzione di concludere un contratto a titolo oneroso riguardante servizi che rientrano nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 92/50 con una società giuridicamente distinta da essa, nel capitale della quale detiene una partecipazione con una o più imprese private, le procedure di appalto pubblico previste da tale direttiva devono in ogni caso essere applicate.<br />
Poiché il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Möbling è stato concluso senza che fossero rispettate le norme di procedura e di pubblicità previste dal combinato disposto degli artt. 8, 11 n. 1 e 15 n. 2 della direttiva 92/50 la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />
10 novembre 2005</b></p>
<p>Nella causa C 29/04,<br />
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 28 gennaio 2004</p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Repubblica d’Austria</p>
<p></b>LA CORTE (Prima Sezione)<br />
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e M. Ileši&#269;, giudici,<br />
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed<br />
cancelliere: sig. R. Grass</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 aprile 2005,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p></b>1       Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, poiché il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Mödling è stato stipulato senza osservare le norme di procedura e di pubblicità risultanti dal combinato disposto degli artt. 8, 11, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.<br />
<b> Contesto normativo<br />
</b>2       L’art. 1 della direttiva 92/50 stabilisce quanto segue:<br />
[Ai fini della presente direttiva s’intendono per:<br />
«a)      <i>“appalti pubblici di servizi”</i>, i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice, (…)<br />
(…)<br />
b)      <i>“amministrazioni aggiudicatrici”</i>, lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.<br />
(…)<br />
c)      <i> “prestatori di servizi”</i> le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono servizi. (…)<br />
d)      <i>“procedure aperte”</i> le procedure nazionali nell’ambito delle quali tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare offerte; <br />
e)      <i>“procedure ristrette”</i> le procedure nazionali nell’ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i prestatori di servizi invitati dall’amministrazione; <br />
f)      <i>“procedure negoziate”</i> le procedure nazionali nell’ambito delle quali le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi»;<br />
(…)»<br />
3       L’art. 8 di tale direttiva così recita:<br />
«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI».<br />
4       L’art. 11, n. 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:<br />
«Nell’aggiudicare gli appalti pubblici di servizi le amministrazioni applicano le procedure definite nell’articolo 1, lettere d), e) e f) adattate ai fini della presente direttiva».<br />
5       Secondo l’art. 15, n. 2, della direttiva 92/50:<br />
«Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti nell’articolo 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara».<br />
<b> I fatti e la fase precontenziosa<br />
</b>6       Il 21 maggio 1999, la città di Mödling, in occasione della riunione del consiglio comunale, decideva di creare un organismo giuridicamente indipendente per far fronte ai compiti ad esso attribuiti dalla legge del Land della Bassa Austria concernente lo smaltimento dei rifiuti (Niederösterreichisches Abfallwirtschaftsgesetz) del 1992 (LGB1. 8240) allo scopo, in particolare, di fornire prestazioni di servizi in materia di gestione ecologica dei rifiuti e di realizzare le relative operazioni commerciali, segnatamente nel campo dello smaltimento dei rifiuti.<br />
7       Pertanto, il 16 giugno 1999, veniva redatto l’atto costitutivo della società Stadtgemeinde Mödling AbfallwirtschaftsgmbH (in prosieguo: la «società Abfall»), il cui capitale sociale era interamente detenuto dalla città di Mödling. Il 25 giugno 1999, il consiglio comunale di Mödling deliberava di incaricare a titolo esclusivo della gestione dei rifiuti sul territorio comunale la società Abfall.<br />
8       Il 15 settembre 1999, con un contratto concluso a tempo indeterminato ed entrato in vigore con efficacia retroattiva il 1° luglio 1999, la città di Mödling attribuiva in via esclusiva alla società Abfall la raccolta e il trattamento dei suoi rifiuti. Tale contratto fissava l’importo della remunerazione, e cioè un importo fisso per ogni bidone o cassonetto, che la città di Mödling doveva versare alla società Abfall.<br />
9       In occasione della riunione del 1° ottobre 1999, il consiglio comunale di Mödling decideva di cedere il 49% delle quote della società Abfall alla società Saubermacher Dienstleistungs-Aktiengesellschaft (in prosieguo: la «società Saubermacher»). Secondo il verbale relativo a tale riunione, dopo la delibera adottata il 25 giugno 1999, avevano avuto luogo vari colloqui con i rappresentanti delle società interessate ad una partecipazione nell’ambito di attività della società Abfall, in particolare con la società Saubermacher.<br />
10     Il 6 ottobre 1999, veniva modificato l’atto costitutivo della società Abfall, per consentire l’adozione, da parte dell’assemblea generale, della maggior parte delle decisioni a maggioranza semplice e per fissare il quorum al 51% del capitale sociale. Si decideva anche che la rappresentanza di tale società, nelle sue relazioni interne ed esterne, sarebbe stata assicurata da almeno due soci dotati di poteri di firma congiunti, purché fossero stati nominati due amministratori.<br />
11     La cessione delle quote summenzionate veniva effettivamente realizzata il 13 ottobre 1999. Tuttavia, la società Abfall iniziava le sue attività operative solo il 1° dicembre successivo, e cioè in un momento in cui la società Saubermacher deteneva già una parte delle quote di tale società.<br />
12     Dal 1° dicembre 1999 al 31 marzo 2000, la società Abfall svolgeva la sua attività esclusivamente per conto della città di Mödling. In seguito, dopo la messa in esercizio della stazione di carico, essa forniva prestazioni anche a terzi, in particolare a altri comuni del distretto.<br />
13     Dopo avere invitato la Repubblica d’Austria a presentare le sue osservazioni, il 2 aprile 2003 la Commissione le inviava un parere motivato in cui constatava la violazione delle disposizioni della direttiva 92/50 risultante dal fatto che la città di Mödling non aveva indetto una gara d’appalto per l’attribuzione del contratto di smaltimento dei rifiuti di cui si tratta, mentre tale contratto doveva essere considerato come un appalto pubblico di servizi ai sensi di tale direttiva. <br />
14     In risposta a tale parere motivato, la Repubblica d’Austria affermava che la conclusione del contratto in parola con la società Abfall non rientrava nell’ambito di applicazione delle direttiva relative agli appalti pubblici, in quanto riguardava un’operazione interna tra il comune di Mödling e la società Abfall.<br />
15     Non essendo rimasta soddisfatta di tale risposta, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.<br />
<b> Sul ricorso<br />
</b><i> Argomenti delle parti<br />
</i>16     La Commissione afferma che, dal momento che ricorrono le condizioni di applicazione della direttiva 92/50, le norme di procedura definite all’art. 11, n. 1, di tale direttiva e le regole di pubblicità contenute all’art. 15, n. 2, di essa sono pienamente applicabili. <br />
17     Secondo la Commissione, contrariamente a quanto sostenuto dal governo austriaco nell’ambito della fase precontenziosa, non sussiste alcun elemento che dimostri l’esistenza di un rapporto interno tra il comune di Mödling e la società Abfall. A tale riguardo, la Commissione si riferisce alla sentenza 18 novembre 1999, causa C 107/98, Teckal (Racc. pag. I 8121, punto 50), nella quale la Corte ha giudicato che l’appello alla concorrenza non è obbligatorio nell’ipotesi in cui l’autorità pubblica, che è un’autorità aggiudicatrice, eserciti sull’ente distinto di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e in cui tale ente realizzi la parte più importante della propria attività con l’autorità pubblica o le autorità pubbliche che lo controllano. <br />
18     La Commissione sostiene che anche se tale sentenza è stata pronunciata con riferimento all’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), la posizione adottata dalla Corte può essere trasposta a tutte le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. La Commissione invoca la citata sentenza Teckal a sostegno del suo argomento secondo cui è solo nel caso in cui l’autorità aggiudicatrice esercita un controllo illimitato sull’aggiudicataria che le direttive sugli appalti pubblici non si applicano. Se un’impresa privata detiene delle quote nella società aggiudicataria occorre, secondo la Commissione, presumere che l’autorità aggiudicatrice non possa esercitare su tale società «un controllo analogo a quello da ess[a] esercitato sui propri servizi» ai sensi di tale sentenza. Una partecipazione minoritaria di un’impresa privata sarebbe quindi sufficiente ad escludere l’esistenza di un’operazione interna. <br />
19     Inoltre, la Commissione fa osservare che, nella fattispecie, la partecipazione minoritaria della società Saubermacher implica l’esistenza a profitto di quest’ultima di diritti di veto e del potere di designare uno dei due amministratori aventi gli stessi diritti, il che esclude che la città di Mödling possa esercitare sulla società Abfall un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. <br />
20     A suo difesa, il governo austriaco contesta, in primo luogo, la ricevibilità del ricorso della Commissione. <br />
21     Esso sostiene che la creazione della società Abfall, la conclusione del contratto riguardante lo smaltimento dei rifiuti e la cessione delle quote costituiscono tre operazioni distinte che non avrebbero dovuto essere esaminate alla luce delle disposizioni della direttiva 92/50, ma direttamente alla luce di quelle del Trattato CE. Una violazione di tale direttiva potrebbe quindi essere ipotizzata solo nel caso in cui tali operazioni fossero state decise per eludere l’applicazione della direttiva 92/50 o nel caso in cui la cessione delle quote di cui si tratta potrebbe realizzare un’operazione rientrante nelle disposizioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.<br />
22     Orbene, nel corso della procedura per inadempimento, la Commissione non avrebbe formulato alcuna osservazione su tali ipotesi. Essa non avrebbe, né nel caso del procedimento precontenzioso, né nel ricorso, definito l’oggetto della controversia e non avrebbe neppure provato che il contratto in esame sarebbe stato concluso in violazione della direttiva 92/50 né esposto le ragioni per cui essa ritiene che l’esistenza di un’operazione interna sia essenziale nella presente causa. <br />
23     In secondo luogo, nel merito, il governo austriaco rimprovera alla Commissione di ignorare il fatto che, al momento della conclusione del contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti con la società Abfall, le quote di quest’ultima erano detenute per il 100 % dalla città di Mödling. Così, in presenza di un’operazione interna, non sarebbe stata richiesta una gara d’appalto.<br />
24     Inoltre, tale governo considera che la nozione di «un controllo analogo a quello (…) esercitato sui propri servizi» ai sensi della citata sentenza Teckal, non implica un controllo identico, ma un controllo comparabile. La città di Mödling avrebbe mantenuto tale controllo, anche dopo la cessione del 49 % delle quote della società Abfall.<br />
<i> Giudizio della Corte–<br />
</i> Sulla ricevibilità<br />
25     Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, dall’altro, di far valere utilmente i suoi motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (v., in particolare, sentenze 10 maggio 2001, causa C152/98, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I 3463, punto 23, e 15 gennaio 2002, causa C439/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I 305, punto 10).<br />
26     Ne consegue, innanzi tutto, che l’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso previsto dal medesimo articolo. Pertanto, il ricorso dev’essere basato sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato. Se una censura non è stata formulata nel parere motivato, essa è irricevibile in sede di procedimento dinanzi alla Corte (v., in particolare, sentenza Commissione/Italia, cit., punto 11).<br />
27     In secondo luogo, il parere motivato deve contenere un’esposizione coerente e dettagliata delle ragioni che hanno indotto la Commissione al convincimento che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi impostigli dal Trattato CE (v., in particolare, sentenze 4 dicembre 1997, causa C207/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I 6869, punto 18, e 15 gennaio 2002, Commissione/Italia, cit., punto 12).<br />
28     Nel caso di specie, al punto 16 del suo parere motivato e al punto 13 della sua lettera di diffida, la Commissione ha fatto valere che la cronologia degli avvenimenti, dalla decisione del consiglio comunale di Mödling di incaricare in via esclusiva la società Abfall della gestione dei rifiuti di quel comune fino alla cessione del 49% delle quote di tale società alla società Saubermacher, provava che il periodo durante il quale la città di Mödling aveva detenuto il 100% delle quote della società Abfall costituiva in realtà solo una fase intermedia all’assunzione di una partecipazione di un’impresa privata in tale società. Quindi la Commissione nel corso della fase precontenziosa ha chiaramente dichiarato di rifiutare la tesa della città di Mödling fondata sull’esistenza di tre operazioni distinte.<br />
29     La Commissione ha quindi esposto in modo coerente e dettagliato le ragioni per cui, considerando applicabili le disposizioni della direttiva 92/50, la conclusione del contratto che attribuiva in via esclusiva alla società Abfall la raccolta e il trattamento dei rifiuti della città di Mödling non poteva essere considerata come un’operazione interna e avrebbe dovuto costituire oggetto di una procedura d’appalto pubblico.<br />
30     Pertanto, occorre constatare che l’oggetto del ricorso era chiaramente definito e che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo austriaco deve essere respinta. <br />
 Nel merito<br />
31     Nell’ambito del presente ricorso, la Commissione rimprovera, in sostanza, alle autorità austriache di aver permesso l’attribuzione, da parte di un comune, di un appalto pubblico di servizi ad una società giuridicamente distinta da tale comunità e detenuta, al 49%, da una società privata, senza che fosse attuata la procedura d’appalto pubblico prevista dalla direttiva 92/50.<br />
32     In via preliminare, occorre constatare che le condizioni di applicazione di tale direttiva ricorrevano nella fattispecie. Infatti, la città di Mödling è considerata, in quanto comunità territoriale, come un’«amministrazione aggiudicatrice», ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 92/50, che ha concluso un contratto a titolo oneroso con la società Abfall che è un «prestatore di servizi», ai sensi dell’art. 1, lett. c), della stessa direttiva. I servizi di raccolta e di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato I A di tale direttiva. Inoltre, secondo le constatazioni della Commissione, che non sono state contestate dal governo austriaco, la soglia fissata all’art. 7, n. 1, della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 328, pag. 1) era stata superata nel caso di specie.<br />
33     Di conseguenza, l’aggiudicazione dell’appalto relativo a tali servizi, alla luce dell’art. 8 della direttiva 92/50, poteva avvenire solo nel rispetto delle regole previste ai titoli III VI di tale direttiva, in particolare degli artt. 11 e 15, n. 2 di essa. Orbene, in forza di quest’ultima disposizione, l’autorità aggiudicatrice interessata doveva pubblicare un bando di gara. <br />
34     Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, l’appello alla concorrenza non è obbligatorio, anche se la controparte contrattuale è un ente giuridicamente distinto dall’autorità aggiudicatrice, nell’ipotesi in cui l’autorità pubblica, che è un’autorità aggiudicatrice, eserciti sull’ente distinto di cui si tratta un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e in cui tale ente realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano (sentenze cit. Teckal, punto 50, e 11 gennaio 2005, causa C 26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, Racc. pag. I 1, punto 49).<br />
35     Il governo austricato sostiene che ciò accade nella fattispecie, per cui non occorreva applicare le procedure di appalto pubblico di servizi previste dalla direttiva 92/50.<br />
36     In primo luogo, tale governo afferma che la conclusione del contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti con la società Abfall, che è stato concluso quando le quote di tale società erano ancora interamente detenute dalla città di Mödling, non ha avuto lo scopo di stabilire un rapporto tra persone giuridiche autonome, poiché tale ente locale poteva esercitare sulla società Abfall un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. Di conseguenza, tale contratto non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 92/50 e alla città di Mödling non sarebbe imposto alcun obbligo di procedere ad una gara d’appello. <br />
37     Tale argomento non può essere accolto. <br />
38     Senza che appaia necessario decidere la questione se la detenzione, da parte del comune di Mödling, dell’intero capitale della società Abfall alla data dell’attribuzione dell’appalto pubblico di servizi fosse necessaria per stabilire che il detto ente locale esercitava sulla società Abfall un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, occorre rilevare che la data rilevante nella fattispecie per valutare se le disposizioni della direttiva 92/50 dovrebbero essere applicate non è la data effettiva dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione. Anche se è vero che per ragioni di certezza del diritto occorre in generale esaminare l’eventuale obbligo per l’autorità aggiudicatrice di procedere ad una gara d’appalto alla luce delle condizioni esistenti alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui si tratta, le circostanze particolari della presente causa richiedono che siano presi in considerazione degli avvenimenti successivamente intervenuti. <br />
39     Occorre ricordare che la cessione del 49% delle quote della società Abfall è intervenuta due settimane dopo che tale società è stata incaricata, in esclusiva e a tempo indeterminato, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti della città di Mödling. Inoltre, la società Abfall è diventata operativa solo dopo che la società Saubermacher ha rilevato una parte delle sue quote.<br />
40     Così, è pacifico che attraverso una costruzione artificiale comprendente più fasi distinte, e cioè la creazione della società Abfall, la conclusione con essa del contratto di smaltimento dei rifiuti e la cessione del 49% delle quote di tale società alla società Saubermacher, un appalto pubblico di servizi è stato attribuito ad un’impresa di economia mista in cui il 49% delle quote sono detenute da un’impresa privata.<br />
41     Quindi l’aggiudicazione di tale appalto deve essere esaminata tenendo conto dell’insieme di tali fasi nonché il loro obiettivo e non in funzione dello svolgimento cronologico in senso stretto di esse, come propone il governo austriaco.<br />
42     Esaminare, come propone il governo austriaco, l’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui si tratta considerando esclusivamente la data in cui è avvenuta, senza tener conto degli effetti della cessione in termini molto brevi del 49% delle quote della società Abfall alla società Saubermacher, comprometterebbe l’effetto utile della direttiva 92/50. La realizzazione dell’obiettivo perseguito da quest’ultima, e cioè la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, sarebbe compromessa se le autorità aggiudicatici potessero ricorrere a manovre dirette a celare l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi a società ad economia mista.<br />
43     In secondo luogo, il governo austriaco sostiene che, anche dopo aver ceduto il 49% delle quote della società Abballa alla società Saubermacher, la città di Mödling aveva mantenuto un controllo identico a quello esercitato sui propri servizi. Tale circostanza, alla luce della citata sentenza Teckal, l’avrebbe dispensata dal procedere ad un appalto pubblico in quanto la conclusione del contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti costituiva un’operazione interna.<br />
44     A tale proposito, occorre ricordare che, nella fattispecie, il contratto in esame, che riguarda servizi rientranti nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 92/50, è stato concluso a titolo oneroso tra un’autorità aggiudicatrice e una società di diritto privato giuridicamente distinta da essa, nel capitale della quale l’autorità aggiudicatrice detiene una partecipazione maggioritaria.<br />
45     Nella citata sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, la Corte ha già esaminato la questione se, in tali circostanze, l’autorità aggiudicatrice è tenuta ad applicare le procedure di gara d’appalto previste dalla direttiva 92/50 a causa del solo fatto che un’impresa privata detiene una partecipazione, anche di minoranza, nel capitale della società controparte contrattuale.<br />
46     Essa ha giudicato che la partecipazione, anche di minoranza, di un’impresa privata nel capitale di una società a cui partecipa anche l’autorità aggiudicatrice interessata esclude in ogni caso che tale autorità aggiudicatrice possa esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit. punto 49).<br />
47     Il rapporto tra un’autorità pubblica, che è un’autorità aggiudicatrice, e i suoi propri servizi è disciplinato da considerazioni ed esigenze proprie al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Al contrario, qualsiasi piazzamento di capitale privato in un’impresa obbedisce a considerazioni relative agli interessi privati e persegue obiettivi di natura diversa (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 50).<br />
48     L’aggiudicazione di un appalto pubblico ad un’impresa ad economia mista senza appello alla concorrenza comprometterebbe l’obiettivo di concorrenza libera e non falsata e il principio di parità di trattamento degli interessati previsto dalla direttiva 92/50, in quanto tale procedura offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale di tale impresa un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 51).<br />
49     La Corte ha dichiarato che nel caso in cui un’autorità aggiudicatrice ha l’intenzione di concludere un contratto a titolo oneroso riguardante servizi che rientrano nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 92/50 con una società giuridicamente distinta da essa, nel capitale della quale detiene una partecipazione con una o più imprese private, le procedure di appalto pubblico previste da tale direttiva devono in ogni caso essere applicate (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 52).<br />
50     Così, alla luce di quanto precede, occorre constatare che, poiché il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Mödling è stato concluso senza che fossero rispettate le norme di procedura e di pubblicità previste dal combinato disposto degli artt. 8, 11, n. 1, 15, n. 2, della direttiva 92/50, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.<br />
<b> Sulle spese<br />
</b>51     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.</p>
<p>Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce</p>
<p><b>1)      Poiché il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Mödling è stato concluso senza che fossero rispettate le norme di procedura e di pubblicità previste dal combinato disposto degli artt. 8, 11, n. 1, 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.<br />
2)      La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0-3/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</a></p>
<p>Pres. P. JANN, Rel. K. LENAERTS Commissione delle Comunità europee c. Repubblica portoghese Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Inadempimento di uno Stato – Direttiva 89/106/CEE – Procedimento nazionale di omologazione – Mancata presa in considerazione dei certificati di omologazione redatti in altri Stati membri – Prodotti da costruzione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0-3/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0-3/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. JANN, Rel. K. LENAERTS<br /> Commissione delle Comunità europee c. Repubblica portoghese</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Inadempimento di uno Stato – Direttiva 89/106/CEE – Procedimento nazionale di omologazione – Mancata presa in considerazione dei certificati di omologazione redatti in altri Stati membri – Prodotti da costruzione – Non applicabilità della direttiva al caso di specie</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Inadempimento di uno Stato – Decisione 3052/95/CE – Procedimento nazionale di omologazione – Mancata presa in consegna dei certificati di omologazione redatti in altri Stati membri – Prodotti da costruzione – Violazione della decisione 3052/95/CE</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Inadempimento di uno Stato – Artt. 28 e 30 TCE – Mancata conformità dei procedimenti di omologazione con gli artt. 28 e 30 TCE – Violazione da parte dello Stato membro &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La direttiva 89/106 ha come scopo quello di eliminare gli ostacoli agli scambi creando condizioni che consentano ai materiali da costruzione di essere liberamente commercializzati all’interno della Comunità. La direttiva precisa i requisiti essenziali cui debbono soddisfare gli edifici e le opere nei quali i materiali da costruzione debbono essere utilizzati; tali requisiti sono attuati mediante norme armonizzate e norme nazionali di trasposizione, mediante benestare tecnici europei e mediante specificazioni tecniche nazionali riconosciute a livello comunitario. Ai sensi dell’art. 6 della direttiva 89/106 gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l’immissione sul mercato o l’utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni della direttiva.</p>
<p>Le decisione 3052/95/CE, che istituisce una procedura di informazione reciproca delle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci, prevede che quando uno Stato membro si oppone alla libera circolazione o all’immissione in commercio di un certo modello o di un certo tipo di prodotto fabbricato o commercializzato legalmente in un altro Stato membro, esso notifica alla Commissione tale misura, qualora questa abbia quale effetto diretto o indiretto un divieto generale, un diniego di autorizzazione all’immissione in commercio, la modifica del modello o un ritiro dal commercio. Tale obbligo di notifica non si applica ex art. 3 alle misure adottate esclusivamente in applicazione di disposizioni comunitarie di armonizzazione.</p>
<p>La misura adottata dal governo portoghese non è una misura ai sensi della direttiva 89/106. La misura di cui trattasi non beneficia pertanto dell’esenzione di notifica ex art. 3 della decisione 3052/95.</p>
<p>Non avendo tenuto conto dei certificati di omologazione rilasciati da altri Stati membri in occasione di un procedimento di omologazione e non avendo informato la Commissione di una siffatta misura, la normativa portoghese non rispetta il principio di proporzionalità ed è in conseguenza in contrasto con gli artt. 28 e 30 TCE. La Repubblica Portoghese è pertanto venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 e 30 TCE nonché della decisione n. 3052/95/CE.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />
10 novembre 2005</b></p>
<p>Nella causa C 432/03,<br />
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 10 ottobre 2003</p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Repubblica portoghese</p>
<p></b>LA CORTE (Prima Sezione),<br />
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Lenaerts (relatore) e E. Juhász, giudici,<br />
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed<br />
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 giugno 2005,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2005,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p></b>1       Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte constati che, non avendo tenuto conto di certificati d’omologazione rilasciati da altri Stati membri in occasione di un procedimento di omologazione, ai sensi dell’art. 17 del regolamento generale portoghese sulle costruzioni urbane (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), adottato con il decreto legge 7 agosto 1951, n. 38/382 (Diário do Governo, Série I – n. 166, del 7 agosto 1951, pag. 715, in prosieguo: il «decreto legge»), di tubi di polietilene importati da detti altri Stati membri e non avendo informato la Commissione di un siffatto provvedimento, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché degli artt. 1 e 4, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052/95/CE, che istituisce una procedura di informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all’interno della Comunità (GU L 321, pag. 1).<br />
<b> Contesto normativo<br />
</b><i> La normativa comunitaria<br />
</i>2       La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU 1989, L 40, pag. 12), come modificata con direttiva del Consiglio 22 luglio 19993, n. 93/68/CEE (GU L 220, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/106»), si applica, ai sensi del suo art. 1, n. 1, ai materiali da costruzione nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all’art. 3, n. 1, della medesima direttiva.<br />
3       A tenore dell’art. 1, n. 2, della direttiva 89/106, è considerato come materiale da costruzione ai fini della detta direttiva «qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile».<br />
4       Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di questa direttiva, gli Stati membri prendono le misure necessarie per fare sì che i prodotti di cui all’art. 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all’art. 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti.<br />
5       L’art. 3, n. 1, della medesima direttiva prevede che tali requisiti essenziali sono enunciati nell’allegato I della direttiva in termini di obiettivi. I detti requisiti hanno ad oggetto talune caratteristiche delle opere in materia di resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute e ambiente, sicurezza dell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e ritenzione di calore.<br />
6       Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/106, per specificazioni tecniche, s’intendono, ai fini di tale direttiva, le norme e i benestare tecnici. <br />
7       L’art. 4, n. 2, di tale direttiva prevede che gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati di soddisfare i summenzionati requisiti essenziali, qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura «CE», la quale attesta che essi sono conformi alle relative norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate, ad un benestare tecnico europeo o alle specificazioni tecniche nazionali di cui al n. 3 di tale articolo nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate.<br />
8       Il detto n. 3 consente agli Stati membri di comunicare alla Commissione i testi delle relative specificazioni tecniche nazionali che essi considerano conformi ai requisiti essenziali affinché questa trasmetta agli altri Stati membri dette specificazioni tecniche nazionali che si presumono conformi ai requisiti essenziali.<br />
9       L’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 89/106 così dispone:<br />
«1.      Gi Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l’immissione sul mercato o l’utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.<br />
Gli Stati membri provvedono affinché l’utilizzazione di tali prodotti ai fini cui sono destinati non venga proibita da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati che agiscono sotto forma di impresa pubblica o di organismo pubblico, in base ad una posizione di monopolio.<br />
2.      Gli Stati membri consentono tuttavia che i prodotti non contemplati dall’art. 4, paragrafo 2, siano immessi sul mercato nel proprio territorio, se soddisfano prescrizioni nazionali conformi al Trattato, fintantoché le specificazioni europee di cui ai capitoli II e III dispongano diversamente. (…)»<br />
10     L’art. 16 della stessa direttiva è così formulato:<br />
«1.      Se, per un determinato prodotto, non esistono le specificazioni tecniche di cui all’articolo 4, lo Stato membro di destinazione, agendo a richiesta e in singoli casi, considera come conformi alle disposizioni nazionali in vigore i prodotti che hanno superato le prove e i controlli effettuati, nello Stato membro di produzione, da un organismo riconosciuto secondo i metodi in vigore nello Stato membro di destinazione o riconosciuti come equivalenti da tale Stato membro.<br />
2. Lo Stato membro di produzione comunica allo Stato membro di destinazione, la cui regolamentazione è applicabile alle prove ed ai controlli da effettuare, quale organismo esso intenda riconoscere a tal fine. Lo Stato membro di destinazione e lo Stato membro produttore si scambiano tutte le informazioni necessarie. Finito tale scambio di informazioni lo Stato membro produttore riconosce l’organismo in tal modo designato. Se uno Stato membro nutre dubbi, esso provvede a motivarli ed a informarne la Commissione.<br />
3. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi designati si forniscano mutua assistenza.<br />
4. Qualora uno Stato membro constati che un organismo riconosciuto non effettua i collaudi e i controlli regolarmente secondo le sue disposizioni nazionali, esso lo comunica allo Stato membro in cui l’organismo è riconosciuto. Quest’ultimo, entro un termine appropriato, informa lo Stato membro che ha effettuato la comunicazione, circa i provvedimenti presi. Qualora lo Stato membro che ha effettuato la comunicazione non ritenga sufficienti detti provvedimenti, esso può vietare o subordinare a particolari condizioni l’immissione sul mercato e l’utilizzazione del prodotto in questione. Esso ne informa l’altro Stato membro e la Commissione».<br />
11     La decisione 3052/95 all’art. 1 così dispone:<br />
«Quando uno Stato membro si oppone alla libera circolazione o all’immissione in commercio di un certo modello o di un certo tipo di prodotto fabbricato o commercializzato legalmente in un altro Stato membro, esso notifica alla Commissione tale misura, qualora questa abbia, quale effetto diretto o indiretto,<br />
–       un divieto generale,<br />
–       un diniego di autorizzazione di immissione in commercio,<br />
–       la modifica del modello o del tipo di prodotto in causa ai fini dell’immissione o del mantenimento in commercio, o<br />
–       un ritiro dal commercio».<br />
12     L’art. 3, n. 2, della decisione 3052/95 prevede che tale obbligo di notifica non si applica, tra l’altro, alle misure adottate esclusivamente in applicazione di disposizioni comunitarie di armonizzazione e alle misure che sono notificate alla Commissione in virtù di disposizioni specifiche.<br />
13     L’art. 4, nn. 1 e 2, di tale decisione dispone che la notifica di cui all’art. 1 è compiuta in modo sufficientemente dettagliato e in forma chiara e comprensibile e che la comunicazione delle informazioni di cui trattasi ha luogo entro un termine di 45 giorni a decorrere dalla data in cui è stata adottata la misura.<br />
<i> La normativa nazionale<br />
</i>14     In virtù dell’art. 17 del decreto legge, l’uso di nuovi materiali o metodi di costruzione per i quali non esistano specificazioni ufficiali né vi siano sufficienti sperimentazioni pratiche è soggetto a previo parere favorevole del laboratorio nazionale di ingegneria civile (Laboratório Nacional de Engenharia Civil, in prosieguo: l’«LNEC»).<br />
15     Secondo i decreti del ministero dei lavori pubblici 2 novembre 1970 (Diário do Governo, Série II – n. 261, del 10 novembre 1970, pag. 7834) e 7 aprile 1971 (Diário do Governo, Série II – n. 91, del 19 aprile 1971, pag. 2357), solo i materiali plastici omologati dallo LNEC possono essere utilizzati nella rete di distribuzione idrica.<br />
<b> Fase precontenziosa <br />
</b>16     Nell’aprile 2000, la Commissione ha ricevuto una denuncia da una società portoghese a cui l’organismo di controllo, la Empresa Pública de Águas Livres de Lisboa SA (in prosieguo: la «EPAL»), non aveva concesso l’autorizzazione richiesta per l’installazione di tubi di polietilene importati da Italia e Spagna nel sistema di tubature di un edificio con la motivazione che i tubi non erano stati omologati dall’LNEC. La società denunciante si è poi rivolta all’LNEC per ottenere l’attestazione dell’equivalenza dei certificati stranieri di cui era in possesso.<br />
17     Con lettera 26 maggio 2000, l’LNEC informava l’impresa denunciante del rigetto della sua richiesta di un attestato di equivalenza del certificato rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici (in prosieguo: l’«IIP») con la motivazione che quest’ultimo non figurava tra i membri dell’associazione europea per il benestare tecnico delle costruzioni (in prosieguo. l’«UEATC»), né era uno degli altri organismi con cui l’LNEC aveva concluso un accordo di cooperazione nel settore di cui trattasi.<br />
18     Con lettera di diffida 12 settembre 2000, la Commissione informava la Repubblica portoghese che assoggettando, in virtù dell’art. 17 del decreto legge, tubi di polietilene importati da altri Stati membri ad una procedura di omologazione senza tenere in considerazione i certificati emessi da un organismo di certificazione in tali altri Stati membri e non informando la Commissione di siffatta misura, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE e degli artt. 1 e 4, n. 2, della decisione 3052/95.<br />
19     Giudicando insoddisfacente la risposta dalle autorità portoghesi, la Commissione indirizzava loro il 16 maggio 2001 un parere motivato con il quale le invitava ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla notifica<br />
20     Non essendo soddisfatta della risposta delle autorità portoghesi la Commissione ha proposto il presente ricorso.<br />
<b> Sul ricorso<br />
</b><i> La prima censura, che deduce la violazione degli artt. 28 CE e 30 CE<br />
</i> Argomenti delle parti<br />
21     La Commissione rileva in primo luogo che, se è vero che i tubi di cui trattasi sono «materiali da costruzione» ai sensi della direttiva 89/106, essi non costituiscono oggetto di norme armonizzate ai sensi dell’art. 4 di tale direttiva. Per quanto riguarda il procedimento speciale previsto dall’art. 16 della direttiva, esso non sarebbe stato applicabile nella specie in ragione, da una parte, del fatto che non esisterebbero specificazioni tecniche portoghesi relative ai tubi di cui trattasi e, dall’altra, del fatto che le modalità di certificazione e di concessione di omologazione in vigore nei due Stati membri di cui trattasi non sarebbero né identiche né equivalenti. Le regole alle quali i detti tubi sono soggetti in Portogallo dovrebbero pertanto essere esaminate alla luce degli artt. 28 CE e 30 CE.<br />
22     Infatti, il procedimento di omologazione al quale è subordinata, ai sensi dell’art. 17 del decreto legge, l’utilizzazione di tubi di polietilene importati da altri Stati membri costituirebbe una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione. Le autorità portoghesi non avrebbero indicato le ragioni per le quali i tubi di cui trattasi non assicurano un livello di protezione della salute e della vita delle persone equivalenti a quello che la normativa portoghese vuole assicurare.<br />
23     Conformemente alla giurisprudenza in materia di libera circolazione delle merci, le autorità portoghesi sarebbero obbligate a tener conto dei certificati rilasciati da enti di certificazione di altri Stati membri che, pur non essendo membri della UEATC, sono riconosciuti dagli altri Stati membri come abilitati alla certificazione dei prodotti di cui trattasi. Le autorità portoghesi, se non disponevano di informazioni sufficienti sul contesto giuridico nel quale l’IIP aveva emesso il suo certificato, avrebbero potuto ottenerle dalle autorità italiane.<br />
24     Per quanto riguarda l’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, sarebbe inoltre sproporzionato negare l’omologazione dei tubi per il motivo che l’LEC riserva l’omologazione a sistemi di impianto idraulico.<br />
25     Ad ogni modo, per essere giustificato anche se deroga a libertà fondamentali, un regime di previa autorizzazione amministrativa dovrebbe essere basato su criteri obiettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale di valutazione delle autorità nazionali affinché tale potere non venga esercitato in maniera arbitraria.<br />
26     Il governo portoghese sostiene che le disposizioni nazionali di cui trattasi danno semplicemente esecuzione all’art. 2 della direttiva 89/106, il quale fa obbligo agli Stati membri di far sì che i materiali da costruzione possano essere immessi sul mercato solo se la loro utilizzazione nelle opere alle quali essi sono destinati consente a queste ultime di soddisfare i requisiti essenziali sanciti nell’allegato I a tale direttiva.<br />
27     Siccome i tubi di cui trattasi non costituiscono l’oggetto né di una norma armonizzata o di un accordo tecnico europeo, né di una specificazione tecnica nazionale riconosciuta a livello comunitario, la Repubblica portoghese avrebbe il diritto di sottoporli ad un procedimento di omologazione quale previsto dall’art. 17 del decreto legge.<br />
28     Per quanto riguarda i prodotti considerati nella direttiva 89/106, il principio secondo il quale uno Stato membro non potrebbe esigere delle analisi o delle prove qualora queste siano state già state effettuate in un altro Stato membro, si concretizzerebbe del resto nel procedimento speciale di controllo di conformità previsto dall’art. 16 di tale direttiva. Orbene, nella specie, la Repubblica italiana, in quanto Stato di produzione non avrebbe seguito tale procedura.<br />
29     Dal momento che l’LNEC non era in grado di cooperare con l’IIP, non avrebbe potuto, pena la violazione dell’art. 16 della direttiva 89/106, omologare i tubi sulla sola base del certificato emesso dall’IIP. Infatti, riconoscere un certificato in tali condizioni equivarrebbe ad accettare il principio del riconoscimento di qualsiasi certificato emesso da qualsiasi ente indipendentemente da qualsiasi garanzia circa l’idoneità dei prodotti di cui trattasi e l’effettività e sufficienza dei meccanismi di controllo.<br />
30     Infine, un regime basato sul controllo della conformità dei sistemi di impianto idraulico non ostacolerebbe necessariamente gli scambi di tubi tra il Portogallo e gli altri Stati membri più di un regime di omologazione di tubi singoli. Infatti, la garanzia della sicurezza delle costruzioni non potrebbe essere assicurata dal solo controllo dei tubi isolati.<br />
 Giudizio della Corte<br />
31     Prima di esaminare la conformità del procedimento di omologazione, previsto dall’art. 17 del decreto legge, con gli artt. 28 CE e 30 CE, occorre verificare se , come sostenuto dal governo portoghese, la Repubblica portoghese, applicando tale procedimento si sia solo limitata a conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 89/106.<br />
32     La direttiva 89/106 ha come scopo principale quello di eliminare gli ostacoli agli scambi creando condizioni che consentano ai materiali da costruzione di essere liberamente commercializzati all’interno della Comunità. A tal fine, essa precisa i requisiti essenziali cui debbono soddisfare gli edifici e le opere nei quali i materiali da costruzione debbono essere utilizzati e che sono attuati mediante norme armonizzate e norme nazionali di trasposizione, mediante benestare tecnici europei e mediante specificazioni tecniche nazionali riconosciute a livello comunitario. Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 89/106, gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l’immissione sul mercato o l’utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni di questa stessa direttiva.<br />
33     Le parti concordano sul fatto che i tubi di cui trattasi, pur essendo «materiali da costruzione» ai sensi della direttiva 89/106, non costituiscono l’oggetto né di una norma armonizzata o di un benestare tecnico europeo né di una specificazione tecnica nazionale riconosciuta a livello comunitario ai sensi dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.<br />
34     Per quanto riguarda i materiali da costruzione che non ricadono sotto l’art. 4, n. 2, della direttiva 89/106, l’art. 6, n. 2, di tale direttiva dispone che gli Stati membri ne consentono l’immissione sul mercato nel loro territorio se tali prodotti soddisfano prescrizioni nazionali conformi al Trattato Ce e fintantoché le specificazioni tecniche europee dispongano diversamente.<br />
35     Così la direttiva 89/106 conferma che uno Stato membro può assoggettare l’immissione sul mercato nel suo territorio di un materiale da costruzione non rientrante in specificazioni tecniche armonizzate o riconosciute a livello comunitario solo a disposizioni nazionali conformi agli obblighi che derivano dal Trattato, e in particolare, al principio della libera circolazione delle merci sancito negli artt. 28 CE e 30 CE.<br />
36     È vero che l’art. 16 della direttiva 89/106 prevede una procedura speciale, ai sensi della quale un materiale da costruzione, originario di uno Stato membro e per il quale non esistono specificazione tecniche armonizzate o riconosciute a livello comunitario, dev’essere considerato dallo Stato membro di destinazione conforme alle disposizioni in vigore in tale Stato se ha superato le prove ed i controlli effettuati nello Stato membro di produzione da un ente autorizzato secondo le modalità in vigore nello Stato membro di destinazione o da questo riconosciute equivalenti. <br />
37     Conformemente a tale procedimento speciale, lo Stato membro di destinazione e lo Stato membro di produzione si scambiano tutte le informazioni necessarie per consentire allo Stato membro di produzione di riconoscere un organismo a tal fine. Se uno Stato membro nutre dubbi, provvede a motivarli e a informarne la Commissione conformemente all’art. 16, n. 2, della direttiva 89/106.<br />
38     Tuttavia, l’art. 16 della direttiva 89/106 non regola la situazione di un operatore economico che ha importato un materiale da costruzione per il quale non esistono specificazioni tecniche armonizzate o riconosciute a livello comunitario qualora lo Stato membro di produzione non abbia indicato allo Stato membro di destinazione l’ente che ha riconosciuto o che ha l’intenzione di riconoscere a tal fine.<br />
39     Inoltre, l’inazione di uno degli Stati membri interessati dal detto procedimento non può, di per sé, giustificare l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione delle merci di fronte alla quale verrebbe a trovarsi un operatore economico in occasione dell’utilizzazione del prodotto di cui trattasi in un altro Stato membro.<br />
40     Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo portoghese, il procedimento speciale previsto dall’art. 16 della direttiva non esclude che il rifiuto da parte di un organismo di omologazione, quale l’LNEC, di attestare, nell’ambito di un procedimento di omologazione come quello risultante dall’art. 17 del decreto legge e dai decreti ministeriali del 1970 e 1971, l’equivalenza di un certificato rilasciato da un organismo di omologazione di uno Stato membro sia valutato con riferimento agli artt. 28 CE e 30 CE.<br />
41     Si deve a questo proposito rilevare che il requisito di una previa omologazione di un prodotto per attestare la sua idoneità ad un determinato uso, come pure il rifiuto, in questo contesto, del riconoscimento dell’equivalenza dei certificati rilasciati in un altro Stato membro, restringono l’accesso al mercato dello Stato membro di importazione e costituiscono una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi dell’art. 28 CE (v., in questo senso, sentenza 8 maggio 2003, causa C 14/02, ATRAL, Racc. pag. I 4431, punti 62 e 63).<br />
42     Secondo una giurisprudenza costante, una siffatta misura può essere giustificata solo da uno dei motivi di interesse generale enumerati all’art. 30 CE o da una delle ragioni imperative sancite dalla giurisprudenza della Corte, a condizione in particolare, che tale provvedimento sia idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v. sentenze 22 gennaio 2002, causa C 390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I 607, punto 33; 20 giugno 2002, cause riunite C 388/00 e C 429/00, Radiosistemi, Racc. pag. I 5845, punti 40-42, e 8 settembre 2005, causa C 40/04, Yonemoto, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55).<br />
43     Il procedimento di omologazione, previsto dall’art. 17 del decreto legge ha lo scopo di garantire la sicurezza dei materiali utilizzati negli stabilimenti e nelle opere di costruzione e, serve, di conseguenza, anch’esso a perseguire l’obiettivo di protezione della salute e della vita delle persone.<br />
44     Dalla costante giurisprudenza risulta che, in mancanza di una normativa di armonizzazione, gli Stati membri restano liberi di decidere in merito al livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone e al requisito di una previa autorizzazione all’immissione sul mercato di tali prodotti (v. sentenza 27 giugno 1996, causa C 293/94, Brandsma, Racc. pag. I 3159, punto 11).<br />
45     Tuttavia, una misura istituita da uno Stato membro non può essere considerata necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito se costituisce, sostanzialmente, una duplicazione di controlli già effettuati nell’ambito di altre procedure nello Stato medesimo o in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza, Canal Satélite Digital, citata, punto 36).<br />
46     Come la Corte ha già affermato, anche se gli Stati membri sono liberi di assoggettare ad un nuovo procedimento di esame e di omologazione un prodotto già omologato in un altro Stato membro, le loro autorità sono tenute tuttavia a contribuire allo snellimento dei controlli nel commercio intracomunitario. Da ciò consegue che esse non hanno il diritto di esigere senza necessità analisi tecniche o chimiche o prove di laboratorio quando le stesse analisi e prove sono già state effettuate in un altro Stato membro e i loro risultati sono a disposizione di tali autorità o possono, su loro richiesta, essere messi a loro disposizione (sentenza 17 dicembre 1981, causa 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, Racc. pag. 3277, punto 14, Brandsma, già citata, punto 12 e 17 settembre 1998, causa C 400/96, Harpegnies, Racc. pag. I 5121, punto 35).<br />
47     La stretta osservanza di tale obbligo richiede un comportamento attivo da parte dell’organismo nazionale adito con una domanda di omologazione di un prodotto o di riconoscimento, in questo contesto, dell’equivalenza di un certificato emesso da un organismo di omologazione di un altro Stato membro. Un siffatto comportamento attivo s’impone del resto, se del caso, anche a quest’ultimo organismo e spetta, a questo riguardo, agli Stati membri assicurarsi che gli organismi di omologazione competenti cooperino reciprocamente, allo scopo di facilitare i procedimenti da seguire per ottenere l’accesso al mercato nazionale dello Stato membro di importazione.<br />
48     Nella specie, l’LNEC ha rifiutato di riconoscere l’equivalenza del certificato rilasciato dall’IIP per il motivo che quest’ultimo organismo non era membro della UEATC, alla quale l’LNEC è affiliato, e non aveva concluso con questo alcun accordo di cooperazione nel settore di cui trattasi. Dagli atti risulta che l’LNEC non ha né chiesto all’impresa denunciante le informazioni da essa detenute che gli avrebbero consentito di valutare la natura del certificato emesso dall’IIP, né contattato quest’ultimo al fine di ottenere siffatte informazioni.<br />
49     Orbene, assoggettando, a norma dell’art. 17 del decreto legge, l’utilizzazione del prodotto di cui trattasi ad un procedimento di omologazione senza tener conto, in questo contesto, di un certificato rilasciato da un organismo di omologazione di un altro Stato membro e senza chiedere all’impresa denunciante o al detto organismo le informazioni necessarie, le autorità portoghesi sono venute meno al dovere di cooperazione che deriva, nell’ambito di una domanda di omologazione di un prodotto importato da un altro Stato membro, dagli artt. 28 CE e 30 CE.<br />
50     Per quanto riguarda i requisiti concreti ai quali l’omologazione dei tubi di cui trattasi dovrebbe essere soggetta in Portogallo, i quali, secondo il governo portoghese, andrebbero oltre i requisiti tecnici accolti dall’IIP, si deve ricordare che un regime di previa autorizzazione amministrativa, per essere giustificato anche quando deroghi ad una libertà fondamentale, deve comunque fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario (sentenza Canal Satélite Digital, citata, punto 35).<br />
51     Orbene, l’art. 17 del decreto legge, nella misura in cui prevede unicamente che l’uso di nuovi materiali o procedimenti di costruzione per i quali non esistono specificazioni ufficiali né pratica sufficiente di utilizzazione è subordinato alla previa autorizzazione dell’LNEC, già non soddisfa siffatti requisiti.<br />
52     Assoggettando i tubi di cui trattasi ad un procedimento di omologazione quale quello previsto all’art. 17 del decreto legge, la normativa portoghese non rispetta pertanto il principio di proporzionalità ed è, di conseguenza, in contrasto con gli artt. 28 CE e 30 CE.<br />
53     Da ciò consegue che il primo motivo sollevato dalla Commissione è fondato.<br />
<i> Sul secondo motivo che deduce la violazione degli artt. 1 e 4, n. 2, della decisione 3052/95<br />
</i> Argomenti delle parti<br />
54     La Commissione sostiene che il rifiuto della EPAL di omologare i prodotti di cui trattasi in assenza di un certificato dell’LNEC e il rifiuto di quest’ultimo di riconoscere l’equivalenza del certificato rilasciato dall’IIP costituiscono, insieme considerati, una «misura» ai sensi della decisione n. 3052/95, che avrebbe pertanto dovuto esserle notificata nei 45 giorni successivi alla sua adozione.<br />
55     Il governo portoghese replica che dall’art. 3, n. 2, della decisione n. 3052/95 risulta che tale obbligo di modifica non si applica alle misure adottate unicamente in applicazione di disposizioni comunitarie di armonizzazione. Orbene, rifiutando di riconoscere il certificato emesso dalla IIP come equivalente ad un&#8217;omologazione nazionale, la Repubblica portoghese non avrebbe fatto altro che dare attuazione all’obbligo che le incombe in forza della direttiva 89/106.<br />
 Giudizio della Corte<br />
56     L’art. 1 della decisione 3052/95 ha ad oggetto le misure con le quali uno Stato membro ostacola la libera circolazione dei prodotti fabbricati o commercializzati legalmente in un altro Stato membro.<br />
57     Per «misura» la decisione 3052/95 intende qualsiasi misura adottata da uno Stato membro, diversa da una decisione giudiziaria, avente l’effetto di limitare la libera circolazione di merci legalmente prodotte o commercializzate in uno Stato membro, quale che ne sia la forma o l’autorità dalla quale promana (sentenza Radiosistemi, citata, punto 68).<br />
58     Nei limiti in cui le decisioni adottate dalla EPAL e dall’LNEC, ai sensi del decreto legge e dei decreti ministeriali 2 novembre 1970 e 7 aprile 1971, hanno di fatto, nel loro insieme, l’effetto di vietare l’utilizzo dei tubi di cui trattasi, debbono considerarsi come una misura ai sensi dell’art. 1 della decisione 3052/95.<br />
59     Come è stato sopra rilevato ai punti 31-35, non si tratta di una misura prescritta dalla direttiva 89/106. Contrariamente a quanto asserito dalla Repubblica portoghese, la misura di cui trattasi non beneficia pertanto dell’esenzione dalla notifica prevista dall’art. 3, n. 2, della decisione 3052/95.<br />
60     La Repubblica portoghese, non avendo notificato alla Commissione una siffatta misura entro il termine di 45 giorni ha pertanto violato gli obblighi che le incombono in forza della decisione 3052/95.<br />
61     Di conseguenza, anche la seconda censura della Commissione é fondata.<br />
62     Alla luce di tutto quanto sopra considerato, si deve constatare che, non avendo tenuto conto dei certificati di omologazione rilasciati da altri Stati membri in occasione di un procedimento di omologazione, a norma dell’art. 17 del decreto legge, di tubi di polietilene importati da tali altri Stati membri e non avendo informato la Commissione di una siffatta misura, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché degli artt. 1 e 4, n. 2, della decisione 3052/95/CE.<br />
<b> Sulle spese<br />
</b>63     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica portoghese la quale è rimasta soccombente, quest’ultima va condannata alle spese.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce</p>
<p><b>1)      Non avendo tenuto conto di certificati di omologazione rilasciati da altri Stati membri in occasione di un procedimento di omologazione, ai sensi dell’art. 17 del regolamento generale sulle costruzioni urbane, adottato con decreto legge 7 agosto 1951, n. 38/382, di tubi di polietilene importati da tali altri Stati membri e non avendo informato la Commissione delle Comunità europee di una siffatta misura, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché degli artt. 1 e 4, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052/95/CE, che istituisce una procedura di informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all’interno della Comunità.<br />
2)      La Repubblica portoghese è condannata alle spese.</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-0-3/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18852</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18852/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18852/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18852</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. F. Guarracino Lavanderia D’Alessio (Avv. Antonio Romano e Edoardo Romano) c. Azienda Ospedaliera Rummo (Avv. Enrico Soprano). sulla possibilità che un&#8217;ATI costituenda muti la sua composizione successivamente alla valutazione delle offerte 1. Contratti della P.A. &#8211; Aggiudicazione della gara ad un’ATI costituenda – Mutamento del raggruppamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18852/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18852/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18852</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. F. Guarracino<br /> Lavanderia D’Alessio (Avv. Antonio Romano e Edoardo Romano) c. Azienda Ospedaliera Rummo (Avv. Enrico Soprano).</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità che un&#8217;ATI costituenda muti la sua composizione successivamente alla valutazione delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211;  Aggiudicazione della gara ad un’ATI costituenda – Mutamento del raggruppamento successivamente alla valutazione delle offerte e prima della stipula del contratto – Inammissiblità – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211;  Aggiudicazione della gara ad un’ATI costituenda – Mutamento del raggruppamento successivamente alla valutazione delle offerte e prima della stipula del contratto – Nel caso in cui le altre imprese del raggruppamento dichiarino di possedere da sole i requisiti di ammissione ovvero di poter assolvere al servizio – Inammissibilità – Sussiste.</p>
<p>3.  Contratti della P.A. – Revoca dell’aggiudicazione definitiva – Avviso di avvio del procedimento – Obbligo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Pur in mancanza, in materia di appalti di servizi, di un divieto analogo a quello espressamente sancito nell&#8217;art. 13, co. 5 bis, della legge 109/94, deve escludersi che le imprese raggruppate &#8211; che, a termini dell&#8217;art. 11, co. 2, del d.lgs. 157/95, abbiano presentato un&#8217;offerta congiunta da esse sottoscritta, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e assumendo l&#8217;impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dal medesimo articolo &#8211; possano, successivamente alla fase di prequalificazione o, a maggior ragione, alla valutazione della offerta, mutare la composizione del raggruppamento: ciò sarebbe in contrasto col principio della contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla gara (1).</p>
<p>2. Il divieto per l’ATI aggiudicataria di mutare la propria composizione dopo la valutazione delle offerte sussiste anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;impegno delle altre imprese del raggruppamento venga meno e permanga un&#8217;unica impresa che dichiari di possedere da sola i requisiti di ammissione ovvero di poter assolvere al servizio (2).</p>
<p>2. Non necessita l’avviso di avvio del procedimento nel caso di revoca, da parte della P.A., del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara d’appalto all’ATI costituenda.In tale caso ricorre, infatti, un&#8217;ipotesi in cui l&#8217;adozione del provvedimento finale è doverosa e vincolata, i presupposti fattuali sono incontestati, non vi sono margini di incertezze nel quadro normativo di riferimento e l&#8217;annullamento del provvedimento per violazione dell&#8217;obbligo formale di comunicazione di avvio del procedimento consentirebbe comunque all&#8217;Azienda di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto: circostanze in presenza delle quali si è escluso, ancor prima della introduzione dell&#8217;art. 21 octies nella legge 241/90, la rilevanza invalidante dell&#8217;eventuale inosservanza della norma invocata da parte ricorrente (3).</p>
<p>___________________<br />
(1) C.d.S., sez. V, 29 settembre 2003, n. 5509, in tema tuttavia di appalto di forniture.<br />
(2) Cfr. TAR Campania, sez. I, 22 gennaio 2003, n. 375,<br />(3) C.d.S., Sez. IV, 30 settembre 2003, n. 5003</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> sezione I</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Giancarlo Coraggio			Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono			Consigliere<br />	<br />
Francesco Guarracino 		Referendario rel.																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p></B>sul ricorso n. <b>2336/03</b>, proposto dalla<br /> <b>LAVANDERIA D&#8217;ALESSIO s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentate <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Romano e Eduardo Romano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Trieste e Trento n. 48</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l&#8217;<b>Azienda Ospedaliera “G. Rummo&#8221;</b>, in persona del Direttore Generale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Soprano, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;</p>
<p><b>e nei confronti di</b><br />
<b>Pacifico s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e quale capogruppo dell&#8217;ATI tra la stessa e la Eurolav s.a.s. e l&#8217;American Laundry Ospedaliera s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Caracciolo n. 15, presso lo studio Laudadio-Scotto;</p>
<p><b>per l’annullamento</b><br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della deliberazione del direttore generale dell&#8217;Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento n. 1486 del 20.12.2002, con la quale è stata sancita la revoca dell’aggiudicazione della licitazione privata per il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, intervenuta all’esito delle operazioni di gara e trasfusa nella precedente deliberazione n. 1445 del 10.12.2002;</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione dell&#8217;Azienda Ospedaliera &#8220;G. Rummo&#8221;;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione con ricorso incidentale della Pacifico s.r.l., in proprio e n.q.;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;<br />
Vista l&#8217;ordinanza del 26.3.2003, n. 1442;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 14 febbraio 2003 e depositato il successivo giorno 28, la Lavanderia D&#8217;Alessio s.a.s., che in costituenda A.T.I. con la Lavanderia Americana s.r.l. si era aggiudicata una licitazione privata indetta dall&#8217;Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento per l&#8217;affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, ha impugnato il provvedimento n. 1486 del 20.12.2002 con cui l&#8217;Azienda, avendo la Lavanderia Americana s.r.l. comunicato in data 18.12.2002 l&#8217;indisponibilità a svolgere il servizio appaltato, ha disposto la revoca dell&#8217;aggiudicazione e l&#8217;affidamento del servizio all&#8217;A.T.I. Pacifico s.r.l., Eurolav s.a.s. e American Laundry Ospedaliera s.p.a.<br />
La ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia, del provvedimento impugnato, proponendo avverso di esso due motivi di ricorso per lamentare, da un lato, che la revoca dell&#8217;aggiudicazione non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e, dall&#8217;altro, che la comunicazione con cui l&#8217;associanda Lavanderia Americana s.r.l. ha reso noto di non poter confermare la validità dell&#8217;offerta economica non avrebbe consentito di revocare l&#8217;aggiudicazione anche nei confronti di essa ricorrente, stante l&#8217;autonomia sostanziale della sua partecipazione alla gara, seppur avvenuta in congiunzione formale con la predetta società, atteso che non era stato ancora stipulato il contratto di mandato per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese tra le società e che la ricorrente aveva più volte manifestato la volontà di garantire il corretto svolgimento del servizio appaltato.<br />
Si sono costituiti in giudizio l&#8217;Azienda Ospedaliera &#8220;G. Rummo&#8221;, che ha successivamente prodotto una memoria difensiva, e la Pacifico s.r.l., in proprio e nella qualità di impresa mandataria dell&#8217;ATI cui il provvedimento impugnato ha contestualmente affidato il servizio.<br />
In particolare, la Pacifico s.r.l. ha proposto ricorso incidentale subordinato avverso l&#8217;originario atto di aggiudicazione della gara, sostenendo che la costituenda ATI tra la Lavanderia Americana s.r.l. e la ricorrente dovesse essere esclusa per violazione delle disposizioni della <i>lex specialis</i> che prescrivevano l&#8217;isolamento e la separazione fisica dell&#8217;area di produzione e stoccaggio della biancheria pulita da quella di lavorazione della biancheria sporca e l&#8217;utilizzo di attrezzature adibite esclusivamente al trattamento di biancheria sanitaria, ovvero che alla proposta progettuale della stessa ATI andasse attribuito un punteggio pari a zero.<br />
Con ordinanza del 26 marzo 2003, n. 1442, la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.<br />
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese.<br />
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005, uditi i difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>E&#8217; contestata la legittimità del provvedimento col quale l&#8217;Azienda Ospedaliera “G. Rummo” ha revocato l&#8217;aggiudicazione alla ATI costituenda tra le imprese Lavanderia Americana s.r.l. e Lavanderia D&#8217;Alessio s.a.s. di una gara per l&#8217;affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro di biancheria, a seguito della nota del 18.12.2002 con cui la Lavanderia Americana, mandataria della predetta A.T.I. costituenda, aveva comunicato, essendo decorso il termine di vincolatività dell&#8217;offerta, &#8220;di non poter confermare l&#8217;efficacia e la validità&#8221; della stessa, concludendo che &#8220;ogni proposta di aggiudicazione, o dichiarazione unilaterale di aggiudicazione non sarà presa in considerazione&#8221;.<br />
La ricorrente si duole del fatto che non le sia stato dato l&#8217;avviso di avvio del procedimento di revoca e sostiene che la decisione della Lavanderia Americana s.r.l., non essendo stato ancora stipulato il contratto di mandato, non le era imputabile, sicché, possedendo essa ricorrente, autonomamente, tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l&#8217;aggiudicazione non poteva essere revocata anche nei suoi confronti.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Pur in mancanza, in materia di appalti di servizi, di un divieto analogo a quello espressamente sancito nell&#8217;art. 13, co. 5 bis, della legge 109/94, deve escludersi che le imprese raggruppate che, a termini dell&#8217;art. 11, co. 2, del d.lgs. 157/95, abbiano presentato un&#8217;offerta congiunta da esse sottoscritta, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e assumendo l&#8217;impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dal medesimo articolo, possano, successivamente alla fase di prequalificazione o, a maggior ragione, alla valutazione della offerta, mutare la composizione del raggruppamento (TAR Campania, sez. I, 22 gennaio 2003, n. 375), poiché ciò sarebbe in contrasto col principio della contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla gara; il che vale anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;impegno delle altre imprese del raggruppamento venga meno e permanga un&#8217;unica impresa che dichiari di possedere da sola i requisiti di ammissione ovvero di poter assolvere al servizio (cfr. C.d.S., sez. V, 29 settembre 2003, n. 5509, in tema tuttavia di appalto di forniture).<br />
Per tali ragioni a nulla rileva, in contrario, la circostanza che nel caso in esame il raggruppamento temporaneo non fosse stato ancora costituito (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 30.1.2003, n. 185).<br />
Neppure il motivo di ricorso attinente alla dedotta violazione dell&#8217;art. 7 della legge 241/90 merita accoglimento.<br />
Ricorre, infatti, un&#8217;ipotesi in cui l&#8217;adozione del provvedimento finale è doverosa e vincolata, i presupposti fattuali sono incontestati, non vi sono margini di incertezze nel quadro normativo di riferimento e l&#8217;annullamento del provvedimento per violazione dell&#8217;obbligo formale di comunicazione di avvio del procedimento consentirebbe comunque all&#8217;Azienda di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto: circostanze in presenza delle quali si è escluso, ancor prima della introduzione dell&#8217;art. 21 <i>octies</i> nella legge 241/90, la rilevanza invalidante dell&#8217;eventuale inosservanza della norma invocata da parte ricorrente (C.d.S., Sez. IV, 30 settembre 2003, n. 5003).<br />
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Condanna la Lavanderia D’Alessio s.a.s. al pagamento delle spese processuali in favore dell&#8217;Azienda Ospedaliera “G. Rummo&#8221; e della Pacifico s.r.l., in proprio e n.q., che liquida nella somma di € 2.000,00 (duemila/00) a favore di ciascuna di esse, oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18838</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18838/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18838/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18838</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo Casa di Cura s.r.l. Villa Margherita (Avv. Maria Rosaria Manselli) c. ASL NA 1 (Avv. Militerni, Nardone, Ceceri). sulla giurisdizione del G.A. in materia di diritti di credito scaturenti da rapporti concessori con il S.S.N. 1. Competenza e giurisdizione – Giurisdizione del G.A. in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18838/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18838</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo<br /> Casa di Cura s.r.l. Villa Margherita (Avv. Maria Rosaria Manselli) c. ASL NA 1 (Avv. Militerni, Nardone, Ceceri).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. in materia di diritti di credito scaturenti da rapporti concessori con il S.S.N.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – Giurisdizione del G.A. in materia di diritti di credito scaturenti da rapporti concessori con il S.S.N. – Non sussiste.<br />
2. Competenza e giurisdizione – Giurisdizione del G.A. in materia di diritti di credito scaturenti da rapporti concessori con il S.S.N. – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La giurisdizione esclusiva del G.A. non è configurabile nelle ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto diritti di credito, ancorché scaturenti da rapporti concessori  ex lege quale quello  relativo all’accreditamento  con il S.S.N. (Consiglio di  Stato, Sezione V 10.1.2005 n. 27).2. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all’accertamento del diritto della società ricorrente a ricevere il pagamento di prestazioni sanitarie la cui erogabilità a carico del S.S.N. è stata invece contestata dall’Azienda Sanitaria resistente; nella fattispecie, le contestate decurtazioni non costituiscono espressione di un potere autoritativo dell’Amministrazione, risultando fondate sia su ragioni afferenti la corretta esecuzione del rapporto, sia su una  diversa interpretazione della normativa di settore, senza quindi che il diritto azionato trovi la propria fonte diretta nell’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Azienda (1).</p>
<p>______________________<br />
(1) Cfr.: Consiglio di Stato sez. V, 4 novembre 2004, n. 7141; Consiglio di Stato Sez. V 11.1.2005 ord.n. 12; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 luglio 2004, n. 10376 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />&#8211; Sezione Prima &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.10897/2003 proposto da<br />
<b>Casa di Cura s.r.l. Villa Margherita</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Maria Rosaria Manselli,  presso lo studio del quale domicilia in Napoli, piazza Amedeo n. 8;</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale Na 1</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Innocenzo Militerni, Antonio Nardone  e Giuseppe Ceceri ed elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera di Chiaja n. 276, presso lo studio Militerni Nardone Ceceri &#038; Associati;</p>
<p>nonché contro<br />
<b>Regione Campania</b>  in persona del  Presidente p.t., non costituita in giudizio</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione<br />
della nota della ASL Na 1 prot. n. 3855 del 4.6.2003, pervenuta in data 9.6.2003  e dell’allegato prospetto riepilogativo, della deliberazione aziendale n. 615 del 14.4.2003, mai comunicata alla ricorrente, e per quanto possa occorrere, ove lesive, delle note n. 11362 del 20.12.1996 e n. 6577 del 22.7.1998 ivi richiamate e mai comunicate alla ricorrente e di ogni altro atto ancorché interno e non noto comunque connesso presupposto e/o consequenziale  e lesivo degli interessi della  ricorrente</p>
<p>nonché<br />
per la declaratoria e per l’accertamento del  diritto della ricorrente ad ottenere l’intero pagamento delle  prestazioni erogate nell’anno 2000 e  consequenzialmente per la condanna della ASL Na 1 al pagamento  in favore della ricorrente della somma di lire 746.818.520 pari ad € 385.699,57, ancora dovuta, oltre ad interessi e risarcimento dei danni.<br />
nonché mediante  la proposizione di motivi aggiunti<br />
a) Della nota della ASL Na 1 prot. 7638 del 17.12.2003 e dell’allegato prospetto riepilogativo pervenuta il successivo 18.12.2003;<br />
b) della delibera aziendale n. 2198 del 15.7.2003m mai comunicata alla ricorrente;<br />
c) delle note della ASL Na1 prot. 11362 del 20.12.1996 e prot. 6577 del 22.7.1998 e del verbale in data 14.5.2003 tra l’AIOP e la ASL Na 1, ove lesivi e per quanto di ragione;<br />
d) per quanto possa occorrere, ove lesiva, della nota della ASL Na 1 prot. 8978 del 14.9.2001, richiamata nella suddetta nota rep.n. 7638;<br />
e) di ogni altro atto ancorché interno e non noto comunque connesso presupposto e/o consequenziale  e lesivo degli interessi della  ricorrente</p>
<p>nonché <br />
per la declaratoria e per l’accertamento del  diritto della ricorrente ad ottenere l’intero pagamento delle  prestazioni erogate nel periodo gennaio-agosto 2001 e  consequenzialmente per la condanna della ASL Na 1 al pagamento  in favore della ricorrente della somma di lire 780.084.060 pari ad € 402.879,79, ancora dovuta, oltre ad interessi e risarcimento del maggior danno.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della ASL NA 1;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 12.10.2005 il Primo Referendario, dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.</p>
<p align=center><b>FATTO E  MOTIVI  DELLA  DECISIONE</b></p>
<p>La Casa di Cura Villa Margherita s.r.l., struttura  temporaneamente accreditato con il S.S.N. per diversi psoti letto in diverse specialità,  erogava e contabilizzava per l’anno 2000 prestazioni di assistenza saniataria per un importo di € 2.380.277,54, regolarmente fatturate ed inviate.<br />
Con nota del 4.6.2003 n.3855  la ASL Na 1 comunicava di avere proceduto, con deliberazione aziendale n. 615 del 14.4.2003, ai prescritti controlli sulle prestazioni erogate e contabilizzate secondo i criteri di congruità di cui alle note n. 11362 del 20.12.1996 e n. 6577 del 22.7.1998, evidenziando di avere riscontrato delle prestazioni incongrue, comportanti un calcolo del saldo dovuto per l’anno 2000 pari a €90.277,00.<br />
Avverso dette note proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la casa di Cura Villa margherita s.r.l., chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari; veniva altresì chiesta la condanna della ASL Na 1 al pagamento di tutte le prestazioni erogate nell’anno 2000, per un importo di €385.699,57.<br />
La ricorrente lamentava in primo luogo che le attività di controllo ed accertamento erano state compiute in violazione delle disposizioni in materia in quanto operate in assenza di contraddittorio ed oltre i  termini di novanta giorni o di quattro mesi dal ricevimento della distinta riepilogativa prescritti in sede di contrattazione di settore. <br />
In secondo luogo si doleva la ricorrente che la griglia di valutazione introdotta dall’impugnata nota aziendale n. 11362del 20.12.1996 non era più applicabile a decorrere dal 1°.1.1998, per cui illegittimamente l’Amministrazione vi aveva fatto ricorso per procedere al contestato ricalcalo in riduzione del saldo per l’anno 2000; infine, lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento di controllo e comunque la mancata instaurazione di ogni preventivo contraddittorio  in merito. <br />
Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Na 1 che rilevava che le decurtazioni erano state operate  con riferimento a prestazioni ritenute incongrue o comunque contestate, evidenziando tra l’altro la correttezza del procedimento di verifica adottato. <br />
Con motivi aggiunti notificati il 17.2.2004 e depositati in data 11.3.2004 parte ricorrente impugnava la nota della ASL Na 1 n., 7638 del 17.12.2003 e la richiamata nota 8978 del 14.9.2001, nonché la deliberazione aziendale n. 2198 del 15.7.2003, atti con i quali l’Amministrazione sanitaria aveva proceduto al controllo delle prestazioni erogate e contabilizzate dalla Casa di Cura nel periodo gennaio/agosto 2001; all’esito della verifica emergevano prestazioni contestate e non riconosciute  per una somma pari ad € 342.555,89, importo che veniva così detratto dal saldo da liquidare per il periodo di riferimento.<br />
I motivi di censura erano simili a quelli proposti con il ricorso introduttivo, essendo state dedotti profili di contestazioni  di natura procedimentale e partecipativa, nonché   contestazioni in merito alla validità dei criteri di  controllo adottati. <br />
La società ricorrente chiedeva sia tutela cautelare che la condanna dell’Amministrazione al pagamento di €402.879,79, pari al valore delle prestazioni non riconosciute, oltre a prestazioni non contestate, oltre accessori. <br />
Anche in tale circostanza si costituiva in giudizio la ASL Na 1 contestando le pretese di parte ricorrente.<br />
Alla camera di consiglio del 21.4.2004, con ordinanza n. 2289/04, il Tribunale respingeva la domanda cautelare.<br />
All’udienza di discussione del 12.10.2005, la causa veniva trattenuta per la decisione di merito.<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Con la sentenza n. 204 del 5-6 luglio 2004 n. 204, pubblicata sulla G.U. del 14.7.2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma primo del D.lgs. 31.3.1998 n. 80,come sostituito dall’art. 7, lettera a) della legge 21.7.2000 n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “<i>tutte controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli</i>”, anziché  “<i>le controversia in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione  o da un gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7.8.1990 n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza  ed al controllo nei confronti del gestore</i>”.<br />
Con la predetta  decisione la Corte Costituzionale ha  in radice escluso la possibilità che il legislatore possa operare <i>tout court </i>una devoluzione in favore del giudice amministrativo di interi blocchi di materie,  e cioè prescindendo da una preventiva valutazione  circa l’effettiva sussistenza di quell’intreccio inscindibile tra  situazioni di diritto soggettivo ed interesse legittimo che l’ordinamento costituzionale assume come presupposto indefettibile per l’attribuzione al giudice naturale degli interessi anche della giurisdizione sui diritti soggettivi.<br />
La Corte ha altresì specificato che “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo&#8221;,  per cui il relativo criterio di verifica  si sostanzia nell’accertare se quest’ultima abbia agito in veste di autorità e quindi  se la controversia verta o meno sull&#8217;esercizio  di una pubblica funzione.<br />
Il Consiglio di Stato, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha  così ritenuto che la giurisdizione esclusiva non è configurabile nelle ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto diritti di credito, ancorché scaturenti da rapporti concessori  <i>ex lege </i>quale quello  relativo all’accreditamento  con il S.S.N. (Consiglio di  Stato, Sezione V 10.1.2005 n. 27). <br />
Tale sopravvenienza normativa indotta dalla pronuncia di incostituzionalità produce i propri effetti anche nei giudizi pendenti, attesa la efficacia retroattiva che assiste simili pronunce, anche in deroga a principio di cui all’art.5 c.p.c.  <br />
Nel caso di specie, oggetto di controversia è l’accertamento del diritto della società ricorrente a ricevere il pagamento di prestazioni sanitarie la cui erogabilità a carico del S.S.N. è stata invece contestata dall’Azienda Sanitaria resistente; va rilevato che, nella fattispecie, le contestate decurtazioni non costituiscono espressione di un potere autoritativo dell’Amministrazione, risultando fondate sia su ragioni afferenti la corretta esecuzione del rapporto, sia su una  diversa interpretazione della normativa di settore, senza quindi che il diritto azionato trovi la propria fonte diretta nell’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Azienda.<br />
In conclusione, riguardando esclusivamente la tutela di un diritto soggettivo di credito, la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato sez. V, 4 novembre 2004, n. 7141; Consiglio di Stato Sez. V 11.1.2005 ord.n. 12;<i> </i>T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 luglio 2004, n. 10376) .<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p></B>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione I <br />
&#8211;<i>Dichiara l’inammissibilità del ricorso; <br />
&#8211; Spese compensate; <br />
</i>Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 23.3.2005  e 13.4.2005 dai magistrati:  <br />
dott. Giancarlo  Coraggio                  Presidente<br />
dott. Luigi Domenico Nappi 	        Consigliere.<br />	<br />
dott. Paolo Corciulo 		     Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18838/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18838</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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