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	<title>10/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/10/2011 n.1226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-10-2011-n-1226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-10-2011-n-1226/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/10/2011 n.1226</a></p>
<p>Va sospesa con remand la determinazione dirigenziale di un Comune che nega l’autorizzazione ad eseguire il piano di lottizzazione, se vi e&#8217; insufficienza ed inadeguatezza della motivazione per relationem posta a corredo dell’impugnata determinazione dirigenziale. Sussiste il danno conseguente al prolungato fermo nell’esame della proposta di lottizzazione e per l&#8217;effetto:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-10-2011-n-1226/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/10/2011 n.1226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-10-2011-n-1226/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/10/2011 n.1226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa con remand la determinazione dirigenziale di un Comune che nega l’autorizzazione ad eseguire il piano di lottizzazione, se vi e&#8217; insufficienza ed inadeguatezza della motivazione per relationem posta a corredo dell’impugnata determinazione dirigenziale. Sussiste il danno conseguente al prolungato fermo nell’esame della proposta di lottizzazione e per l&#8217;effetto: sospende l’impugnato provvedimento affinchè il Comune intimato si pronunci sull’istanza con provvedimento adeguatamente motivato, entro novanta giorni. Trattandosi di misura cautelare che postula la riedizione del potere amministrativo attraverso un nuovo provvedimento – che potrà avere contenuto satisfattivo delle ragioni del ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere dichiarabile anche con decreto monocratico; ovvero lesivo della sua sfera giuridica, col conseguente onere di nuova impugnazione – non si ritiene necessario procedere alla fissazione dell’udienza di trattazione del merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01226/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 02709/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2709 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Claudio Bonina</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Madonia, Antonino Paolo Russo, con domicilio eletto presso avv. Antonino Paolo Russo, in Catania, corso Italia, 124;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Meri</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n. 30/2011 con la quale è stata denegata l’autorizzazione ad eseguire il piano di lottizzazione;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso appare, ad un primo esame, fondato nella parte in cui deduce l’insufficienza ed inadeguatezza della motivazione per relationem posta a corredo dell’impugnata determinazione dirigenziale;<br />	<br />
Ritenuto sussistente il danno conseguente al prolungato fermo nell’esame della proposta di lottizzazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
sospende l’impugnato provvedimento affinchè il Comune intimato si pronunci sull’istanza con provvedimento adeguatamente motivato, entro novanta giorni dalla comunicazione d’ufficio o notifica a cura di parte della presente ordinanza.<br />	<br />
Trattandosi di misura cautelare che postula la riedizione del potere amministrativo attraverso un nuovo provvedimento – che potrà avere contenuto satisfattivo delle ragioni del ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere dichiarabile anche con decreto monocratico; ovvero lesivo della sua sfera giuridica, col conseguente onere di nuova impugnazione – non si ritiene necessario procedere alla fissazione dell’udienza di trattazione del merito.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Biagio Campanella, Presidente<br />	<br />
Salvatore Schillaci, Consigliere<br />	<br />
Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-10-2011-n-1226/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/10/2011 n.1226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-10-10-2011-n-963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-10-10-2011-n-963/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.963</a></p>
<p>Pres. Scano – Est. Plaisant MD 2000 s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia, S. Fois) c/ Regione Sardegna (Avv.ti R. Murroni, M. Pani), Assessorato Turismo Servizio Commercio della Regione Sardegna (n.c.) e Comune di Olbia (Avv. E. Traina) in tema di grandi strutture di vendita della Sardegna, il Tar si pronuncia sulle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-10-10-2011-n-963/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-10-10-2011-n-963/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.963</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scano – Est. Plaisant<br />  MD 2000 s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia, S. Fois) c/ Regione Sardegna (Avv.ti R. Murroni, M. Pani), Assessorato Turismo Servizio Commercio della Regione Sardegna (n.c.) e Comune di Olbia (Avv. E. Traina)</span></p>
<hr />
<p>in tema di grandi strutture di vendita della Sardegna, il Tar si pronuncia sulle norme contrarie ai principi di piena liberalizzazione delle attività imprenditoriali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Grande struttura di vendita – Apertura – Accorpamento preesistenti strutture – Parere negativo Regione – Richiamo ai criteri D.G.R. n. 55/08 – Applicabilità – Solo realizzazione ex novo	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessioni – Regione Sardegna – D.G.R. n. 55/08 – Principi liberalizzazione – Violazione – Configurabilità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va annullato il parere definitivo negativo della Regione Sardegna – in merito alla richiesta di autorizzazione all’apertura di una “Grande Struttura di Vendita” mediante accorpamento di tre preesistenti “Medie Strutture di Vendita” – fondato sulle limitazioni previste dalla D.G.R. n. 55/2008, atteso che le stesse sono chiaramente riferibili alla sola ipotesi in cui si intenda aprire una “Grande struttura di vendita” mediante creazione della stessa ex novo.	</p>
<p>2. La D.G.R. della Sardegna n. 55/108 non appare conforme ai principi di piena liberalizzazione delle attività imprenditoriali introdotti dalla legge n. 248/2006, nonché riaffermati dalla Corte di Giustizia CE, che ha escluso limitazioni alla libera concorrenza basate su valutazioni di carattere economico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00963/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00663/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2011, proposto da: <br />	<br />
<b>MD 2000 s.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia e Salvatore Fois, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via Cavalcanti n. 1; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<b>Regione Sardegna</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Murroni e Mattia Pani, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n.69; <br />
&#8211; <b>Assessorato Turismo Servizio Commercio della Regione Sardegna</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
&#8211; <b>Comune di Olbia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Emanuela Traina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luisa Armandi, in Cagliari, via Cugia n. 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del parere &#8220;definitivo&#8221; negativo della Regione Sardegna, privo di data e numero di protocollo, allegato al verbale della Conferenza di servizi del 24.6.2011, in merito alla richiesta di accorpamento di tre medie strutture di vendita ed apertura di una grande struttura di vendita in Olbia avanzata dalla MD 2000 s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; del verbale della conferenza di servizi del 24.6.2011;<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 747 del 29.6.2011 con la quale il Comune di Olbia ha negato l&#8217;autorizzazione all&#8217;accorpamento di tre medie strutture di vendita ed apertura di una grande struttura di vendita in Olbia da parte della MD 2000s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; laddove ritenuto necessario della D.G.R. 29.12.2000 n. 55/108.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e del Comune di Olbia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Rilevato che la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe descritti, con i quali il Comune di Olbia, recependo gli esiti di apposita Conferenza di servizi, ha rigettato la sua richiesta di autorizzazione all’apertura di una “Grande Struttura di Vendita”, mediante accorpamento di tre preesistenti “Medie Strutture di Vendita”; <br />	<br />
Rilevato che la ricorrente impugna, altresì, in via subordinata e se necessario ai fini del buon esito del ricorso, anche la D.G.R. n. 55/108 del 29 dicembre 2000, laddove la stessa dovesse essere interpretata nel senso di consentire all’Amministrazione l’imposizione di limitazioni all’apertura di “Grandi Strutture di Vendita” anche senza ampliamento delle superfici già esistenti;<br />	<br />
Rilevato che l’impugnata decisione negativa si fonda, sotto il profilo motivazionale, proprio sul rinvio ai criteri di cui alla D.G.R. n. 55/2008 (espressamente richiamata dalla l.r. n. 5/2006 fino all’adozione di idonei provvedimenti di attuazione), che secondo l’Amministrazione consentirebbe di equiparare l’ipotesi in esame a quella della creazione ex novo di una “Grande Struttura di Vendita”, mediante realizzazione di nuove superfici, nonché di valutare, a quel punto, la compatibilità della nuova struttura proposta con la situazione esistente, anche sotto il profilo dell’impatto ambientale;<br />	<br />
Ritenuta la fondatezza del primo motivo dedotto, in quanto le limitazioni previste dalla D.G.R. n. 55/2008 sono chiaramente riferibili alla sola ipotesi in cui si intenda aprire una “Grande struttura di vendita” mediante creazione della stessa ex novo (o quanto meno attraverso l’ampliamento delle superfici esistenti): cfr., al riguardo, il punto 5.1. della citata d.g.r., ove espressamente si afferma in premessa che “Sono definiti, distintamente per bacino sovracomunale, i valori massimi di nuova superficie di vendita autorizzabile alimentare e non alimentare in GSV”, nonché il punto 5.1.1. della stessa D.G.R., ove si precisa che la successiva disciplina riguarda “La definizione dei valori massimi di nuova superficie”; laddove nel caso ora in esame la ricorrente propone, invece, il mero accorpamento di strutture già esistenti, senza alcun loro ampliamento (tale circostanza di fatto, più volte asserita da parte ricorrente, non è posta in dubbio da controparte, per cui la si può considerare accertata);<br />	<br />
Rilevato che ciò comporta l’accoglimento della domanda proposta in via principale (annullamento degli atti della procedura), rendendo superfluo l’esame della domanda proposta in via subordinata (annullamento della D.G.R. n. 55/108), la quale, per inciso, non appare conforme ai principi di piena liberalizzazione delle attività imprenditoriali introdotti dalla legge n. 248/2006, nonché riaffermati dalla Corte di Giustizia CE (n. 400/2008), che ha escluso limitazioni alla libera concorrenza basate su valutazioni di carattere economico, come quelle espresse nel caso di specie dall’Amministrazione resistente (nella parte in cui richiama il criterio del rapporto tra popolazione residente e numero delle strutture di vendita), oltre che su pretesi interessi di carattere ambientale, individuati, peraltro, in modo assolutamente generico e perciò non significativo.<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che debbano essere annullati il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, il parere negativo della Regione Sardegna ad esso allegato per farne parte integrante e sostanziale, nonché la determinazione n. 747/2011 del Comune di Olbia.<br />	<br />
Ritenuto che la Regione Sardegna debba essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo, e che sussistano, invece, giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio nei confronti del Comune di Olbia, il quale &#8211; come si evince dalla lettura dei verbali della Conferenza di servizi e dallo stesso tenore della determinazione dirigenziale n. 747/2011 &#8211; si era espresso in senso favorevole all’accoglimento dell’istanza. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, annulla il verbale della Conferenza di servizi del 24 giugno 2011, l’allegato parere negativo della Regione Sardegna e la determinazione dirigenziale n. 747 del 29.6.2011 del Comune di Olbia.<br />	<br />
Condanna la Regione Sardegna al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre a IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Compensa le spese processuali nei confronti del Comune di Olbia.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere<br />	<br />
Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-10-10-2011-n-963/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/10/2011 n.1561</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-10-2011-n-1561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-10-2011-n-1561/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-10-2011-n-1561/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/10/2011 n.1561</a></p>
<p>va sospeso con decreto il termine per la presentazione delle offerte nella gara per servizi di vigilanza del Comune di Milano se, con precedente ordinanza la Sezione ha disposto consulenza tecnica d’ufficio per il puntuale accertamento di fatti e la verifica di valutazioni effettuate dalla commissione di gara, sospendendo medio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-10-2011-n-1561/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/10/2011 n.1561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-10-2011-n-1561/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/10/2011 n.1561</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso con decreto il termine per la presentazione delle offerte nella gara per servizi di vigilanza del Comune di Milano se, con precedente ordinanza la Sezione ha disposto consulenza tecnica d’ufficio per il puntuale accertamento di fatti e la verifica di valutazioni effettuate dalla commissione di gara, sospendendo medio tempore la procedura e nelle more è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 57, 2° comma, lett. c) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 per ragioni d’urgenza con un importo previsto di € 1.388.793,05 per un servizio di sorveglianza della durata di cinque mesi. In sede monocratica pare fondata la censura diretta contro il termine di due giorni lavorativi per presentare l’offerta mentre non pare invocabile l’urgenza posta dal Comune a fondamento della gara, posto che il ritardo accumulatosi sembra obiettivamente imputabile a quest’ultimo, essendo nota da tempo la scadenza del rapporto in essere; inoltre, la soppressione di talune clausole del capitolato non pare incidere sull’impegno a presentare un’offerta, posto che la stessa ha egualmente ad oggetto la razionalizzazione del servizio in corso, nonché un intervento sull’esistente centrale video operativa all’interno del palazzo di giustizia, ferme restando in detta fase le diverse previsioni dello stesso capitolato, peraltro già sospeso dalla Sezione. Infine, al temuto pregiudizio ben potrà provvedere il Comune tramite mera proroga del servizio in essere. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01561/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01722/2011 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>Il Presidente	</p>
<p>ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> <br />
<b>All System S.p.A., I.V.R.I. &#8211; Istituti di Vigilanza Riuniti D&#8217;Italia S.p.A., I.V.R.I. &#8211; Servizi Integrati S.p.A., Sicuritalia Multiservice Sc</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Roberto Invernizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Monti 41 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey e Sara Pagliosa, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Dual Service S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio De Portu e Maurizio Boifava, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;<br />	<br />
<b>His Vigilanza S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Costanza Acciai, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Sismondi, 55; <b>Tv Services S.r.l., Protekta S.r.l., </b>rappresentate e difese dagli avv.ti Maurizio Boifava e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;<br />	<br />
<b>Union Delta S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Marletta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Duse, 3	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
nonché per la caducazione<br />	<br />
ex tunc, o, in subordine, ex nunc, ove eventualmente stipulato, del contratto con l&#8217;illegittimo aggiudicatario,	</p>
<p>oltre che per la condanna del resistente, in forma specifica ex art. 124 c.p.a., con accoglimento della domanda volta a conseguire l&#8217;aggiudicazione della gara e il contratto e, se del caso, con il subentro del r.t.i. ricorrente nella parte del contratto ancora da eseguire se nelle more già stipulato, il risarcimento per equivalente di cui infra in ordine alla parte già eseguita), ovvero, in subordine, per equivalente, al risarcimento dei danni arrecati alla ricorrente dagli atti e dai comportamenti amministrativi indicati;	</p>
<p>atti impugnati con il ricorso principale;	</p>
<p>dei verbali delle sedute di gara dell&#8217;8 e 16 giugno 2011, compresi tutti gli atti ivi richiamati, della determinazione dirigenziale 17.6.2011, n. 272, di aggiudicazione definitiva, della nota 22.6.2011, di trasmissione dell&#8217;aggiudicazione definitiva corredata da &#8220;abstract dei verbali di gara&#8221;; della nota 7.7.2011, se da intendersi nel senso che non sono dovute le verifiche ex 38 del D.lgs. 163/2006 per la dante causa della capogruppo del r.t.i. aggiudicatario; dei chiarimenti resi in gara, nella parte in cui violano la lex di gara; della nota 28 giugno 2011 che dichiara &#8220;non dovuto&#8221; il vaglio di anomalia dell&#8217;offerta dell’aggiudicataria perchè essa &#8220;non ha superato la soglia dei 4/5 del punteggio massimo attribuibile sia nell&#8217;offerta tecnica che in quella economica&#8221;, e della lex di gara se da intendersi nel senso che essa escluda tout-court la verifica di anomalia ex art. 86 comma 3 del D.lgs. 163/2006, oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;	</p>
<p>atti impugnati con i primi motivi aggiunti;	</p>
<p>della nota comunale del 6.10.2010, senza protocollo, recante &#8220;invito a presentare offerta entro il termine delle ore 12,00 del 10.10.2011&#8221;, con gli allegati modelli di domanda di partecipazione alla gara, di dichiarazione di moralità, di partecipazione di consorzi, di offerta, di scheda di scomposizione del prezzo, oltre agli atti di estremi ignoti &#8211; che abbiano approvato detto invito e gli altri provvedimenti citati, nonché a ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;	</p>
<p>atti impugnati coni secondi motivi aggiunti in data 8/10/2011.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che con ordinanza 14.9.2011, n. 1496 la Sezione ha disposto consulenza tecnica d’ufficio per il puntuale accertamento di fatti e la verifica di valutazioni effettuate dalla commissione di gara, sospendendo medio tempore la procedura e fissando l’udienza di merito per il 22.2.2012;<br />	<br />
che il Giudice delegato ha già affidato il relativo incarico al C.T.U. in data 7.10.2011;<br />	<br />
che con i motivi aggiunti da ultimo notificati è stata impugnata la nota comunale 6.10.2011, con cui è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 57, 2° comma, lett. c) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 per ragioni d’urgenza con un importo previsto di € 1.388.793,05 per un servizio di sorveglianza della durata di cinque mesi;<br />	<br />
che le ricorrenti hanno contestato la legittimità della detta procedura sotto plurimi profili;<br />	<br />
che in questa fase di sommaria delibazione pare fondata la censura diretta contro il termine di due giorni lavorativi per presentare l’offerta;<br />	<br />
che per questo aspetto non pare invocabile l’urgenza posta dal Comune a fondamento della vista gara, posto che il ritardo accumulatosi sembra obiettivamente imputabile a quest’ultimo, essendo nota da tempo la scadenza del rapporto in essere;<br />	<br />
che la soppressione di talune clausole del capitolato non pare incidere sull’impegno a presentare un’offerta, posto che la stessa ha egualmente ad oggetto la razionalizzazione del servizio in corso, nonché un intervento sull’esistente centrale video operativa all’interno del palazzo di giustizia, ferme restando in detta fase le diverse previsioni dello stesso capitolato, peraltro già sospeso dalla Sezione;<br />	<br />
che al temuto pregiudizio ben potrà provvedere il Comune tramite mera proroga del servizio in essere;<br />	<br />
che il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato per posta al Comune e depositato l’8.10.2011, per cui non è nota la data di ricezione da parte delle altre parti in causa;<br />	<br />
che in relazione a quanto sopra la camera di consiglio va fissata nel rispetto dei termini del codice del processo amministrativo alla data del 2.11.2011;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie la domanda incidentale, sospendendo il termine per la presentazione delle offerte dell’indetta gara, fatta salva ogni diversa statuizione in sede collegiale nel contraddittorio delle parti. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2.11.2011.	</p>
<p>Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano il giorno 10 ottobre 2011.	</p>
<p>Il Presidente<br />	<br />
Francesco Mariuzzo 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-10-2011-n-1561/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/10/2011 n.1561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.1509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-10-2011-n-1509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-10-2011-n-1509/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.1509</a></p>
<p>sull&#8217;applicazione del divieto di cui all&#8217;art. 23bis, comma 9 del DL 112/2008 Servizi pubblici &#8211; Affidamento dei servizi pubblici – Divieto di partecipazione alle gare la ratio dell’art. 23bis, comma 9 del DL n. 112/2008 va ravvisata nell’esigenza di impedire alterazioni del mercato concorrenziale che deriverebbero dalla partecipazione alle gare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-10-2011-n-1509/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.1509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-10-2011-n-1509/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.1509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione del divieto di cui all&#8217;art. 23bis, comma 9 del DL 112/2008</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici &#8211; Affidamento dei servizi pubblici – Divieto di partecipazione alle gare</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>la ratio dell’art. 23bis, comma 9 del DL n. 112/2008 va ravvisata nell’esigenza di impedire alterazioni del mercato concorrenziale che deriverebbero dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di ulteriori servizi pubblici locali a quei soggetti che, in quanto già affidatari diretti di tali servizi, si trovano in una posizione di privilegio acquisita al di fuori dei meccanismi dell’evidenza pubblica. In tale contesto, è affatto irrilevante la modalità di affidamento prescelta dalla stazione appaltante (appalto o concessione), atteso che il divieto posto dal legislatore riguarda genericamente “l’acquisizione della gestione di servizi ulteriori”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Societa&#8217; Igiene Territorio S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Creuso, Stefania Lago, Alessandro Calegari, con domicilio eletto presso Dora Venturi in Venezia, San Marco, 941; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Utilya S.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33; R.T.I.Padova Territorio Rifiuti ed Ecologia &#8211; Padova T.R.E. S.r.l. Savi Servizi Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello M. Fracanzani, con domicilio eletto presso Carla Gobbetto in Mestre, via Fiume, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per il &#8220;servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e servizi complementari di igiene urbana nei Comuni di Alonte, Arcugnano, Asigliano Veneto, Grancona, Lonigo, Pojana Maggiore, San Germano dei Berici, Sarego, Villaga e Zovencedo&#8221;;<br />	<br />
del provvedimento di aggiudcazione, effettuato con deliberazione del conisiglio di Amministrazione di Utilya in data 17.6.2011, comunicato alla ricorente il successivo 20.6.2011;<br />	<br />
della clausola contenuta al punto B.1) della Sezione III pag. 4 del bando di gara, nella parte in cui prevede l&#8217;applicazione delle condizioni di esclusione di cui alla legge 133/2008;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Utilya S.r.l. e di R.T.I.Padova Territorio Rifiuti ed Ecologia &#8211; Padova T.R.E. S.r.l. Savi Servizi Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato<br />	<br />
che l’art. 23 bis, IX comma del DL n. 112/2008 vieta, nella sostanza, l’acquisizione della gestione di servizi ulteriori, in concessione o in appalto, alle società che già gestiscono servizi pubblici locali ad esse affidati senza il rispetto dei principi dell’evidenza pubblica, anche per il tramite di società controllanti o da essa controllate;<br />	<br />
che la ratio della predetta disposizione va ravvisata nell’esigenza di impedire alterazioni del mercato concorrenziale che deriverebbero dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di ulteriori servizi pubblici locali a quei soggetti che, in quanto già affidatari diretti di tali servizi, si trovano in una posizione di privilegio acquisita al di fuori dei meccanismi dell’evidenza pubblica;<br />	<br />
che, in tale contesto, è affatto irrilevante la modalità di affidamento prescelta dalla stazione appaltante (appalto o concessione), atteso che il divieto posto dal legislatore riguarda genericamente “l’acquisizione della gestione di servizi ulteriori”;<br />	<br />
che, peraltro, non v’è motivo per ritenere che le modalità di remunerazione delle attività, la bilateralità del rapporto e la mancanza dell’alea, pur idonee a far ascrivere la gara nella categoria dell’appalto anziché in quella della concessione, possano influire sulla natura delle prestazioni da svolgere: è evidente che anche in tal caso le attività affidate continuano a configurarsi quale servizio pubblico locale, essendo del tutto irragionevole ritenere che esse possano, al contrario, perdere detta qualità in dipendenza della tipologia dell’affidamento (concessione o appalto);<br />	<br />
che l’odierna ricorrente, che svolge attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti nella zona nord del bacino TV1 (servizio ottenuto senza l’espletamento di alcuna procedura concorsuale), è interamente controllata da AIM Vicenza spa, società a socio unico costituita dal Comune di Vicenza, a sua volta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Vicenza: circostanze, queste, che confermano come essa incorra nel divieto di cui all’art. 23-bis, IX comma del DL n. 112/2008;<br />	<br />
che è inammissibile per tardività l’impugnazione della clausola del bando che prevede come motivo di esclusione le disposizioni ci cui alla legge n. 133/2008, in quanto, impedendo essa la partecipazione alla gara della ricorrente, doveva essere gravata tempestivamente, entro il termine decadenziale dalla pubblicazione del bando (effettuata in data 11.2.2011);<br />	<br />
che, ciò stante, il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-10-2011-n-1509/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.1509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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