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	<title>10/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.8138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-10-10-2005-n-8138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-10-10-2005-n-8138/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.8138</a></p>
<p>Pres. Amadio, Rel. Realfonzo SIMAIR SRL, SIMETRAFO SRL, SIME SISTEMI SPA, IGLA SPA (Avv.ti E. Ceccarelli e M. Cassiano) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, C.I.P.I., Ministero dell’Economia e Finanza (Avvocatura Generale dello Stato) + altri i contratti di formazione lavoro sono soggetti allo stesso regime di integrazioni sociali dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-10-10-2005-n-8138/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.8138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-10-10-2005-n-8138/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.8138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amadio, Rel. Realfonzo<br /> SIMAIR SRL, SIMETRAFO SRL, SIME SISTEMI SPA, IGLA SPA (Avv.ti E. Ceccarelli e M. Cassiano) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri,  C.I.P.I.,  Ministero dell’Economia e Finanza (Avvocatura Generale dello Stato) + altri</span></p>
<hr />
<p>i contratti di formazione lavoro sono soggetti allo stesso regime di integrazioni sociali dei rapporti di lavoro ordinari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro e previdenza – Integrazioni sociali &#8211; Contratti di formazione del lavoro – Disciplina applicabile – quella dei rapporti di lavoro ordinari</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai rapporti di formazione e lavoro si applica il regime delle integrazioni sociali operante per i rapporti di lavoro ordinari (Nella specie è stato annullato il provvedimento di diniego dell&#8217;INPS alla integrazione salariale ai dipendenti in contratto di formazione e lavoro, motivato altresì dalla mancanza nel decreto di concessione del trattamento della esplicita menzione del rapporto contrattuale di formazione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
Sez. III^-bis</b></p>
<p>composto da<br />
	dr. Giulio Amadio						Presidente;<br />
	dr. Umberto Realfonzo					Consigliere-rel.;<br />
	dr. Antonio Vinciguerra					Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui riuniti ricorsi n. 11832/1991, n. 11833/1991, n. 12569/1991, n. 1257/1991 proposti, rispettivamente, da</p>
<p><b>SIMAIR SRL, SIMETRAFO SRL, SIME SISTEMI SPA, IGLA SPA</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrico Ceccarelli e Massimo Cassiano, presso il cui studio, in Roma, sono elettivamente domiciliate, in Roma, Via Civinini n. 12 ;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente pro tempore,<br />
il <b>C.I.P.I.</b> in persona del legale rappresentante p.t. ed il Ministero dell’Economia e Finanza, (per l’ex Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica  e per l’ex-Ministero del Tesoro);</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero delle Attività Produttive</b> (ex Industria, Commercio e Artigianato)</p>
<p>il <b>Ministero per le Partecipazioni Statali</b>,</p>
<p>il <b>Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale</b>;</p>
<p>il <b>Ministero per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno</b>, in persona dei rispettivi Ministri p-t. tutti costituitisi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;</p>
<p>l&#8217;<b>Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale</b>, in persona del legale rappresentante p.t. patrocinato dall’Avv. G. Li Marzi ;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del diniego dell&#8217;INPS alla integrazione salariale ai dipendenti in contratto di formazione lavoro, di cui rispettivamente ai provvedimenti:  del 12.9.1991 alla SIMAIR  sul ricorso n. 11832/1991; del 12.9.1991 sul ricorso n. 11833/1991; del 28.10.1991 pe<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti; quali in particolare: &#8211; del DM n. 11745 dell&#8217;8.8.1991, e per la Sime Sistemi spa del DM 11760/27 dell&#8217;8.8.1991; &#8211; della delibera Cipi del 2.12.1987; &#8211; della delibera Cipi del 30.7.199</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli atti di  costituzione dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2005 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l’Avv. Palma per Cassiano, per la ricorrente e l’Avv. dello Stato Noviello; e l’Avv. De Rosa per la SIME e IGLA.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il presente gravame, le Società ricorrenti impugnano tutti gli atti di diniego dell’integrazione salariale loro concessa relativa ai dipendenti in contratto di formazione lavoro, in quanto questi non sarebbero non esplicitamente menzionati nel decreto di concessione del trattamento stesso.<br />
L’Ordinanza Collegiale n. 941/2004 con cui la Sezione, previa la riunione degli epigrafati ricorsi ai sensi dell’art.52 del Regolamento di cui al R.D. 17 agosto 1907 n. 642, ha ordinata l’acquisizione delle delibera Cipi e della Circolare INPS n. 84 del 29.4.1988, è stata debitamente eseguita. <br />
L’Avvocatura dello Stato si è formalmente costituita in giudizio in tutti i ricorsi per le Amministrazioni statali intimate e, con il deposito di documenti e di un’analitica memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso. <br />
Con memoria per la discussione, la difesa delle società ricorrenti ha sottolineato le tesi a sostegno dell’accoglimento.<br />
All&#8217;udienza del 27 gennaio 2005, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi già riuniti in precedenza, sono fondati per l’assorbente unitaria considerazione del primo motivo, peraltro identico in tutti e quattro i gravami.<br />
Con tale mezzo le società ricorrenti lamentano che i provvedimenti impugnati costituirebbero una violazione della disciplina legislativa dell&#8217;intervento straordinario della C.I.G., di cui alle leggi n. 1115/1968, n. 464/1972, n. 164/1975 e della legge n. 675/1977, le quali non potevano contenere alcuna limitazione o esclusione al riguardo, essendo tutte anteriori all’introduzione dei contratti di formazione e lavoro, avvenuta successivamente con l&#8217;art. 3 D.L. 30.10.1984 n. 726 (conv. in L. n. 863/1984).  Peraltro la predetta disposizione, nell’istituire la nuova categoria di lavoratori, non ha ritenuto di dover porre alcuna limitazione al riguardo. Ciò sarebbe stato poi confermato dalla legge 23.7.1991 n. 223, la quale nel riordinare la materia relativa alla integrazione salariale per l&#8217;intervento straordinario, non ha escluso esplicitamente tale categoria di lavoratori, non intendendo quindi porre limiti di sorta. <br />
L’assunto è fondato.<br />
L’art. 3 quinto comma del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863) dispone che “ Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto”.<br />
Sulla scorta della decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato 25 ottobre 1996 n.1412 si deve pertanto rilevare che, in materia, il legislatore ha posto il principio generale di una sostanziale identità della disciplina del contratto “di formazione e lavoro” con il contratto “di lavoro subordinato” in senso stretto. <br />
Ancorché i tempi e le modalità di svolgimento dell&#8217;attività di formazione e lavoro possano essere differenti (dato che sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli Enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi), non vi sono reali ragioni per negare la sostanziale identità della causa (civilisticamente intesa) del negozio che, è individuabile nello scambio “lavoro contro retribuzione”.<br />
In conseguenza è dunque evidente che, non ricorrendo specifici divieti, ai rapporti di formazione e lavoro debba &#8212; in linea di principio &#8212; applicarsi l’identico regime delle integrazioni sociali, che è valido per i rapporti di lavoro ordinari. <br />
Questo è del resto l’orientamento della Corte di cassazione, la quale ha precisato che, per il contratto di formazione e lavoro disciplinato dalle disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, non sono previste deroghe all&#8217;applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni straordinari per cui “tale trattamento è applicabile anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro” (Cass. dec. n. 2510 del 1 marzo 1993), non sussistendo alcun motivo “per sottoporre i contratti di formazione e lavoro, ai fini della cassa integrazione, ad un regime diverso da quello degli ordinari rapporti di lavoro” (Cass. dec. n. 4227 del 13 aprile 1995).<br />
Dato che, né nella normativa e né nei singoli provvedimenti concessivi della C.I.G., alle imprese ricorrenti, vi era stata un’espressa esclusione nel senso voluto dalle amministrazioni resistenti, nessun rilievo giuridico poteva darsi all’argomentazione della Circolare INPS per cui per la durata del contratto di formazione e lavoro, limitata a ventiquattro mesi, impediva la concessione della CIG anche ai predetti lavoratori.<br />
E’ infatti evidente come, al verificarsi di tali circostanze, i rapporto di formazione e lavoro sono automaticamente sospesi: in tali casi l&#8217;esecuzione delle prestazioni è oggettivamente impedita dal verificarsi di fatti non riconducibili alla volontà delle parti. Per tale ordine di ragioni, la sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in cassa integrazione del lavoratore con contratto di formazione e lavoro è compatibile con la proroga del termine naturale del negozio (analogamente alle ipotesi: gravidanza, puerperio, malattia, servizio militare: cfr. Corte Cost. 8 aprile 1993 n. 1493; Cassazione civile, sez. lav., 13 dicembre 1995, n. 12741, ecc.). Con la conseguenza che il provvedimento ministeriale di autorizzazione al collocamento di lavoratori in cassa integrazione abilita il datore di lavoro ad includere tra il personale sospeso anche coloro che siano stati assunti al lavoro mediante il suddetto contratto (cfr. Cassazione civile, Sez. Lav., 23 dicembre 2002, n. 18296).<br />
Del resto, ragioni di giustizia sostanziale rendono del tutto incomprensibile l’atteggiamento dell’INPS, nei confronti di una categoria particolarmente “debole” di lavoratori.  <br />
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />
Deve perciò procedersi all’annullamento in parte qua della Circolare INPS n. 84 del 29.4.1988; e dei singoli provvedimenti di diniego di cui in epigrafe e per l’effetto deve dichiararsi il diritto delle società ricorrenti all’integrazione salariale relativamente ai rispettivi lavoratori con contratti di formazione, con gli accessori del relativo credito. <br />
Sussistono, in relazione alla materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-bis :<br />
1) respinge il ricorso di cui in epigrafe<br />
2) Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-bis, in Roma, nella Camera di Consiglio del  27 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-10-10-2005-n-8138/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.8138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-10-2005-n-1560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-10-2005-n-1560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1560</a></p>
<p>sul regime dei beni appartenenti al patrimonio degli enti pubblici e sui poteri dell&#8217;ente proprietario Demanio e patrimonio – Bene appartenente al patrimonio dell’ente pubblico – Inapplicabilità dell’autotutela amministrativa di cui all’art. 823, 2° c., cod. civ. I beni patrimoniali non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-10-2005-n-1560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-10-2005-n-1560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul regime dei beni appartenenti al patrimonio degli enti pubblici e sui poteri dell&#8217;ente proprietario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio – Bene appartenente al patrimonio dell’ente pubblico – Inapplicabilità dell’autotutela amministrativa di cui all’art. 823, 2° c., cod. civ.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I beni patrimoniali non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823, 2° c., del codice civile, essendo per essi esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente #NOME?<br />
&#8211; ALBERTO PASI Cons. , relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 14 Luglio 2005Visto il ricorso 245/2002  proposto da:</p>
<p><b>LEPRI ALDO</b>rappresentato e difeso da:<br />
BABINI AVV. SARAARGNANI AVV. STEFANOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA BELFIORE 1presso<br />
BABINI AVV. SARA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.N.A.S. ENTE NAZIONALE STRADE</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO</b>rappresentato e difeso da:<br />
TRENTINI AVV. ANTONELLAcon domicilio eletto in BOLOGNASTRADA MAGGIORE 53presso SEGRETERIA TAR<br />
<b>A.N.A.S. &#8211; COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA&#8217; EMILIA ROMAGNA</b><br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell’ordinanza di sfratto in via amministrativa in data 2 gennaio 2002 prot. 000031, emessa dall’Ente Nazionale per le Strade – ANAS – Compartimento della Viabilità per l’Emilia-Romagna, con la quale è stato ordinato al ricorrente di rendere liberi e sgomberi da persone e cose, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto, i locali occupati nella casa cantoniera sita in Casalecchio di Reno, Via Porrettana n.29;<br />
di tutti i provvedimenti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
A.N.A.S. ENTE NAZIONALE STRADE <br />
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO <br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE <br />
Uditi, alla Pubblica Udienza del 14 luglio 2005, il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Passa in decisione all’odierna pubblica udienza il ricorso del sig. Aldo Lepri, ex dipendente ANAS, conto l’ordinanza 2 gennaio 2002 di sfratto in via amministrativa dalla casa cantoniera a suo tempo concessagli dall’ente in alloggio, ordinanza notificatagli a seguito del collocamento a riposo.<br />
Il ricorrente assume:<br />
&#8211;	l’incompetenza di ANAS, in quanto la casa cantoniera, quale pertinenza di strada statale, appartiene al demanio dello Stato, e non all’ANAS;<br />	<br />
&#8211;	ove invece appartenesse al patrimonio ANAS, la casa, in quanto bene patrimoniale e non demaniale, non potrebbe essere oggetto di poteri di autotutela;<br />	<br />
&#8211;	comunque, la strada su cui insiste la casa cantoniera sarebbe stata trasferita in proprietà al Comune di Casalecchio nel 1983.<br />	<br />
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di estromissione dal giudizio del Comune di Casalecchio.<br />
Il verbale di consegna dell’11 ottobre 1983, cui fa riferimento il ricorrente, trasferisce infatti al Comune soltanto la manutenzione e non la proprietà della strada, così che il Comune stesso non è titolare di alcun interesse che lo legittimi a stare nell’odierno giudizio.<br />
Viceversa, la casa cantoniera continuava ad appartenere, quale pertinenza di strada statale, al demanio dello Stato, anche dopo il trasferimento, ex art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’Ente Nazionale Strade dei beni strumentali alla sua attività.<br />
Così riteneva infatti la giurisprudenza costante e, da ultimo, la Sezione III del Consiglio di Stato con la pronuncia 19 maggio 1958 n. 509 (secondo cui le case cantoniere, che continuano ad appartenere al demanio stradale, non fanno parte dei beni da trasferire all’ENAS ai sensi dell’art. 3 L. 23 dicembre 1996, n. 662, ancorché si tratti di immobili che, già in capo all’ANAS, erano strumentali all’attività dell’ente medesimo).<br />
Peraltro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs.26 febbraio 1994 n 143, l’ente provvedeva ad “esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario”, mentre il successivo comma 3 precisava che “l’Ente esercita ogni competenza già attribuita nella materia di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato”, ivi compresi, quindi, i poteri di autotutela demaniale.<br />
Tuttavia l’ordinanza impugnata è intervenuta successivamente all’entrata in vigore dell’art. 19 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il quale, per la prima volta, ha stabilito che nel patrimonio dell’Ente “si intendono ricomprese le case cantoniere, nonché i terreni utili per i fini istituzionali:….”, così modificando il descritto quadro normativo.<br />
E, come esattamente osserva il ricorrente, i beni patrimoniali non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823/2° comma del Codice Civile, essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal Codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso.<br />
Seguendo tale criterio dovrà orientarsi l’attività conseguente all’accoglimento del ricorso e all’annullamento dell’atto impugnato.<br />
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’ANAS, mentre quelle sostenute dal Comune di Casalecchio, evocato in giudizio ancorché non legittimato, vanno poste a carico del ricorrente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Condanna il ricorrente alla rifusione di euro mille al Comune di Casalecchio.<br />
Condanna la resistente al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio che liquida in complessivi euro 3000 (tremila) in favore del ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-10-2005-n-1560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1562</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-10-10-2005-n-1562/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-10-10-2005-n-1562/</guid>

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<p>sul risarcimento del danno per perdita del carattere edificatorio di terreni e sull&#8217;acquisizione dei pareri nel procedimento di adozione di strumenti urbanistici generali Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Risarcimento del danno per perdita di edificabilità – Esclusione – Acquisizione dei pareri nel procedimento di adozione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul risarcimento del danno per perdita del carattere edificatorio di terreni e sull&#8217;acquisizione dei pareri nel procedimento di adozione di strumenti urbanistici generali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Risarcimento del danno per perdita di edificabilità – Esclusione – Acquisizione dei pareri nel procedimento di adozione di strumenti urbanistici generali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere escluso il risarcimento del danno subito dal privato che abbia acquistato dalla pubblica amministrazione un’area edificabile che poi sia divenuta inedificabile a causa di una variante apportata al piano regolatore generale dalla stessa amministrazione, quando la inedificabilità sia intervenuta dopo un lungo lasso di tempo, tale da consentire al privato l’effettiva utilizzazione edificatoria del terreno, senza che lo stesso privato abbia in concreto attuato il suo programma edificatorio.</p>
<p>Risponde ad una vuota esigenza formalistica pretendere l’acquisizione dei prescritti pareri dell’Azienda sanitaria locale e dell’ex Genio Civile prima dell’adozione di una variante urbanistica, qualora la stessa abbia, sul territorio, un palese effetto migliorativo sotto entrambi i profili (igienico-sanitario e dell’assetto idrogeologico) rispettivamente tutelati dai predetti Uffici; per cui, ben può essere ritenuto sufficiente (da un punta di vista procedurale e di completezza dell’istruttoria) che i predetti pareri intervengano prima della definitiva approvazione dello strumento urbanistico migliorativo.</p>
<p>Il parere della Commissione edilizia comunale sugli strumenti urbanistici generali deve essere reso solo sulla decisione consiliare su osservazioni e opposizioni, non essendo prescritto che la Commissione debba pronunciarsi sullo strumento urbanistico in quanto tale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE II</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI PAPIANO Presidente  &#8211; GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 1050/2001  proposto da:</p>
<p><b>PIERI ALESSANDRO</b>rappresentato e difeso da:<br />
DE BELLIS AVV. GABRIELEcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA CASTIGLIONE 37presso<br />
ZELASCHI AVV. PIER FURIO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CESENA</b>, non costituito; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento di diniego in data 12 aprile 2001, n. 45889/2000;<br />	<br />
&#8211;	della Variante alle NTA per le zone agricole, approvata con delib. C.C. n. 182 del 29.6.2000; 																																																																																												</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’Amministrazione convenuta al risarcimento del danno;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 23 giugno 2005, il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI e udito, altresì, per la parte ricorrente, il difensore presente come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I. Il ricorrente, proprietario di un’area agricola pervenutagli nel 1999 per successione dal padre, espone in fatto quanto segue: <br />
&#8211;	in data 13.9.1980 venne stipulato tra il de cuius ed il Comune di Cesena un contratto di permuta, con il quale il primo cedeva al Comune un terreno compreso nell’allora P.P.A. ed il Comune cedeva il suddetto appezzamento agricolo “con possibilità di costruirvi una casa colonica secondo le vigenti norme di PRG”;<br />	<br />
&#8211;	in data 16.11.2000, dopo il decesso del padre, il ricorrente presentava un progetto per la costruzione, sulla medesima area, di un fabbricato rurale di abitazione e di un fabbricato rurale di servizio;<br />	<br />
&#8211;	dopo una prima proposta negativa di provvedimento avverso la quale il ricorrente presentava un c.d. “atto di insistenza”, in data 12.4.2001 il Dirigente responsabile confermava la valutazione negativa, in quanto la superficie aziendale era inferiore al limite minimo di 5 ettari, fissato dalla Variante alle N.T.A. del PRG per le zone agricole, approvata con deliberazione C.C. n. 182 del 29.6.2000 (art. 76 bis).<br />	<br />
Impugnando tale diniego e la presupposta Variante, il ricorrente deduce con il presente ricorso le seguenti censure:<br />
1)	Difetto di motivazione; violazione del principio di non retroattività delle norme sfavorevoli di PRG sopravvenute; violazione del giusto procedimento, in quanto gli impugnati atti di contenuto generale “non potevano non motivare al riguardo delle scelte effettuate, degli effetti sulle posizioni pendenti e delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate alle stesse, alla luce del contratto 13.9.1980”, il quale avrebbe ingenerato nel proprietario dell’area un preciso affidamento sull’edificabilità della stessa;<br />	<br />
2)	Violazione ed erronea applicazione degli artt. 15 e 21 L.R. n. 47/1978; carenza di presupposto, difetto di istruttoria, essendo la variante de qua stata adottata in mancanza del parere della Commissione edilizia;<br />	<br />
3)	Sviamento di potere e difetto di motivazione, per difetto di attuazione del c.d. “Piano strutturale” e di redazione del Piano operativo;<br />	<br />
4)	Illegittimità derivata del diniego di concessione edilizia;<br />	<br />
5)	Ulteriore violazione ed erronea applicazione degli artt. 15 e 21 L.R. n. 47/1978 ed eccesso di potere sotto diversi profili, nell’assunto che la Variante sarebbe da qualificarsi come “sostanziale” e dunque necessitante della procedura ordinaria di approvazione ex art. 14 L.R. n. 47/1978 (acquisizione, in particolare, dei pareri preventivi di AUSL e Servizio prov. Difesa del suolo).																																																																																												</p>
<p>II. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.<br />
All’odierna pubblica udienza il ricorso è passato in decisione.</p>
<p>III. Ciò premesso, il Collegio osserva che con le proposte azioni impugnatoria e risarcitoria, il ricorrente si duole, fondamentalmente, della perdita del carattere edificatorio dei terreni ceduti in permuta dal Comune al proprio dante causa, in conseguenza della modifica al piano regolatore generale, intervenuta successivamente alla conclusione del relativo contratto.<br />
Ebbene, in relazione a fattispecie simili la giurisprudenza della Cassazione civile ha, da tempo, affermato il principio per cui detta perdita, per un verso, non incide sulla validità, sull&#8217;efficacia o sulla risolubilità dell’originario contratto di permuta; e, per l’altro, non espone il Comune ad alcun obbligo risarcitorio nei confronti del privato cessionario, ove questi abbia avuto a disposizione &#8211; prima della variante al p.r.g. che abbia operato la modifica urbanistica peggiorativa &#8211; “un lasso di tempo sufficientemente ampio per lo sfruttamento dei terreni a scopo edificatorio”.<br />
In particolare, con sentenza Sez. I, 21 novembre 1983, n. 6933, la Cassazione ha precisato che la possibilità, da parte del privato che abbia acquistato dal Comune un’area edificabile, di invocare la sopravvenuta inedificabilità della medesima &#8211; per effetto di Variante apportata al Piano regolatore &#8211; quale ragione incidente sull’operatività del contratto (secondo il principio della c.d. presupposizione), o, comunque, implicante una responsabilità risarcitoria od indennitaria del Comune, trova di per sé ostacolo nella circostanza che il tempo intercorso tra detta vendita e detta variante sia stato di entità tale da assicurare l’utilizzazione edificatoria del terreno (in quella circostanza, poco più di sei anni).<br />
Tale indirizzo della Sezione I^ civile era stato inaugurato, proprio con riferimento ad un contratto di permuta di terreni stipulato tra un Comune ed un privato, dalla sentenza n. 1738 del 17/05/1976 (ampiamente commentata in dottrina), che aveva escluso l’invocabilità dell’istituto della presupposizione da parte del privato, al fine di liberarsi degli effetti del contratto, qualora, per l’appunto, il vincolo di inedificabilità fosse intervenuto dopo che il privato avesse in concreto avuto la possibilità di attuare il suo programma edificatorio.<br />
Sulla scorta di tale inequivoco e noto orientamento giurisprudenziale, deve, dunque, concludersi per l’assoluta irrilevanza, sotto il profilo civilistico/risarcitorio, della variante normativa di cui qui si controverte, posto che nella presente fattispecie sono intercorsi ben vent’anni tra:<br />
&#8211;	stipula del contratto de quo (da un lato);<br />	<br />
&#8211;	e (dall’altro) successiva modifica comunale della normativa urbanistica e presentazione della richiesta di edificazione, ad iniziativa dell’odierno ricorrente.<br />	<br />
Devono, pertanto, essere disattese le pretese di stampo “privatistico” dedotte con il primo motivo di ricorso e con cui si sostiene la “salvezza dei diritti pregressi” e l’impossibilità per il Comune di “modificare autonomamente e senza il consenso della controparte i contenuti dell’obbligo contrattuale assunto”.</p>
<p>IV.1. Né miglior fortuna può essere riservata alle doglianze mosse dal ricorrente sul piano più propriamente “pubblicistico” ed impugnatorio.<br />
IV.2. Infatti, quanto alla asserita insufficienza motivazionale (cfr. ancora il medesimo primo motivo di gravame) che affliggerebbe la Variante alle NTA delle zone agricole, risulta agevole osservare, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte al capo III, che la deliberazione consiliare n. 189/2000, di approvazione della citata variante, si presenta, viceversa, adeguatamente motivata con il richiamo (effettuato in sede di controdeduzione alla specifica osservazione presentata dal ricorrente) sia alla circostanza che dall’atto di permuta con il Sig. Pieri erano trascorsi, per l’appunto, vent’anni; sia alla relativa evoluzione medio tempore della normativa urbanistica.<br />
IV.3. Quanto, poi, alle  deduzioni di carattere formale/procedimentale, svolte con i successivi motivi secondo, quarto e quinto, non può non rilevarsi come censure identiche e dirette avverso la medesima Variante alle zone agricole del Comune di Cesena da ricorsi, precedenti a quello qui in esame e proposti da altri soggetti, siano già state ritenute infondate da questo Tribunale con decisione 18 giugno 2002, n. 866 della Sezione I; e ciò per le ragioni che di seguito sinteticamente si richiamano, siccome condivise anche da questo Collegio:<br />
a)	 nessuno sviamento di potere (cfr. terzo motivo) può, imputarsi al Comune di Cesena per avere quest’ultimo successivamente adottato (il 5 ottobre 2000) una Variante generale al PRG, anziché il preannunciato Piano operativo, stante l’identica valenza urbanistica dei due strumenti in questione (come si desume dal penultimo capoverso della Premessa della Relazione alla Variante qui impugnata, in cui si attribuisce a detto Piano Operativo valore di Variante Generale al PRG, senza che tale passaggio sia stato specificamente ed adeguatamente confutato da parte ricorrente nei suoi scritti difensivi); a ciò si aggiunga, con specifico riferimento all’ulteriore profilo di illegittimità dedotto con il medesimo terzo motivo del presente ricorso, che la menzionata Relazione alla Variante si richiama sin dall’incipit agli obiettivi del Piano strutturale e, anzi, evidenzia la necessità di adottare la Variante stessa “al fine di non vanificarne le scelte”, per cui risulta del tutto generica ed indimostrata l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il Comune di Cesena non avrebbe attuato il c.d. Piano strutturale;<br />	<br />
b)	non comporta illegittimità alcuna l’applicazione della procedura semplificata di cui agli articoli 15 e 21 L.R. n. 47/1985 (primo profilo del quinto mezzo di impugnazione) e la mancata, preventiva acquisizione dei pareri dell’Azienda U.S.L. e del Servizio Provinciale Difesa del suolo (secondo profilo del medesimo quinto mezzo), poiché:<br />	<br />
&#8211;	per un verso, la presente Variante rientra all’evidenza nella previsione di cui alla lett. c) n. 1 dell’art. 15 L.R. n. 47/1985 e successive modifiche e integrazioni, in quanto rispetta tutte le condizioni ivi previste, non determinando incrementi (bensì, decrementi) della complessiva capacità insediativa prevista dal PRG e non riguardando né zone sottoposte a tutela ai sensi del successivo art. 33, né la zona omogenea A ; inoltre, trattasi di variante normativa, esplicitamente ritenuta rientrante nell’ambito di applicazione della norma de qua dalla Circolare regionale 20 luglio 1995, n. 2;<br />	<br />
&#8211;	per altro verso e per lo stesso motivo (disposta riduzione dell’edificazione in zona agricola), risponderebbe ad una vuota esigenza formalistica pretendere l’acquisizione dei prescritti pareri dell’Azienda sanitaria locale e dell’ex Genio Civile prima dell’adozione della suddetta Variante, atteso che la stessa ha, sul territorio, un palese effetto migliorativo rispetto alla situazione attuale, sotto entrambi i profili (igienico-sanitario; assetto idrogeologico) rispettivamente tutelati dai predetti Uffici; per cui, ben può essere ritenuto sufficiente (da un punta di vista procedurale e di completezza dell’istruttoria) che i predetti pareri intervengano (come nella specie è avvenuto: cfr. premesse della citata deliberazione n. 182/2000) prima della definitiva approvazione dello strumento urbanistico migliorativo.<br />	<br />
c)	circa la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale (secondo mezzo), convergenti ragioni grammaticali, “topografiche” e logico sistematiche (riferibili al testo normativo in cui detto parere è previsto e più diffusamente illustrate nella menzionata sentenza n. 866/2002 di questo T.A.R.) inducono a ritenere che la previa espressione del parere de quo debba intendersi riferita alla sola decisione consiliare su osservazioni e opposizioni, senza che la Commissione debba pronunciarsi sullo strumento urbanistico in quanto tale. Tanto più che la giurisprudenza amministrativa ha già escluso l’obbligatorietà dell’acquisizione del parere della Commissione edilizia in sede di adozione di varianti allo strumento urbanistico (cfr. Cons. St., V, 20 ottobre 1988, n. 592) ed ha ritenuto la non idoneità della mancata acquisizione di tale parere “ad inficiare il P.R.G. impugnato.”<br />	<br />
IV.4. Da tutto ciò consegue anche l’infondatezza dell’ultima censura di illegittimità derivata (dalla pretesa illegittimità della Variante), rivolta con il quarto motivo avverso il diniego (12.4.2001) di concessione edilizia.<br />
V. In conclusione, tanto la domanda impugnatoria quanto la domanda risarcitoria proposte dal ricorrente devono essere respinte, siccome infondate: mentre, in difetto di costituzione del Comune intimato, non occorre provvedere sulle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, respinge le rispettive domande impugnatoria e risarcitoria proposte con il ricorso in epigrafe:<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il 23 giugno 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-10-10-2005-n-1562/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1562</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1563</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-10-10-2005-n-1563/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-10-10-2005-n-1563/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1563</a></p>
<p>sulla estensione della inedificabilità ai terreni risultanti dal frazionamento di un&#8217;area la cui volumetria a fini edificatori sia già stata utilizzata Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Limiti di edificabilità – Estensione della inedificabilità ai terreni risultanti da frazionamenti Costituisce un principio generale in materia urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-10-10-2005-n-1563/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1563</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-10-10-2005-n-1563/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1563</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla estensione della inedificabilità ai terreni risultanti dal frazionamento di un&#8217;area la cui volumetria a fini edificatori sia già stata utilizzata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Limiti di edificabilità – Estensione della inedificabilità ai terreni risultanti da frazionamenti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Costituisce un principio generale in materia urbanistica la regola per cui nel caso di superficie già interamente computata ai fini edificatori per un intervento edilizio, l’inedificabilità rimane anche in caso di frazionamenti successivi e sui terreni risultanti dai frazionamenti, senza che possa assumere rilevanza la circostanza, invocata da colui che sia diventato proprietario di una frazione del terreno precedentemente indiviso, della mancata riproduzione del vincolo di inedificabilità, ossia del già intervenuto utilizzo della volumetria ai fini edificatori dell’area, nelle planimetrie apposite del Comune, non assumendo gli adempimenti relativi alla compilazione di tali planimetrie carattere costitutivo dell’inedificabilità di un’area ma meramente riproduttivo, ossia di mera presa d’atto dell’avvenuto pregresso utilizzo della potenzialità edificatoria dell’area.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE II</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
&#8211; UGO DI BENEDETTO Cons. , relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 07 Luglio 2005Visto il ricorso 1291/1995 proposto da:</p>
<p><b>CASETTI ROMANO</b>rappresentato e difeso da:<br />
ZANETTI AVV. GIANNICACACE AVV. AURELIOORLANDO AVV. CAMILLOcon domicilio eletto in BOLOGNALARGO CADUTI LAVORO 1presso<br />
ZANETTI AVV. GIANNI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CESENA</b> rappresentato e difeso da:<br />
GRASSI BRECCIA AVV. LAURATELLERINI AVV. PAOLOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA D&#8217;AZEGLIO 35presso<br />
GRASSI BRECCIA AVV. LAURA<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento di cui alla nota 28.4.1995 n.2247, notificato il 10.5.1995, di diniego della concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato colonico in loc. Tipano – Via Chiesa di Tipano.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il consigliere Dott.Ugo Di Benedetto;<br />
Uditi all’udienza del 7 luglio 2005 gli Avv.ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.Il Comune di Cesena era proprietario di un lotto di terreno di circa mq.56000 che veniva frazionato in 3 lotti rispettivamente di mq.6000. mq.25000 e mq.25000.<br />
Uno di questi lotti di circa mq.25.000 veniva ceduto in data 30.6.1980 ad Aurelio Casetti in permuta con altro sito di proprietà di quest’ultimo. Veniva ceduto esplicitamente “senza possibilità edificatoria ai fini residenziali”, in quanto l’edificabilità era stata assorbita dal rustico esistente sul lotto di mq.6000.</p>
<p>2.Successivamente Aurelio Casetti cedette l’area in questione al figlio Romano Casetti il quale, a seguito della modifica del PRG  nel 1985 che aveva classificato l’area in parola quale zona E, destinata all’agricoltura, presentava al Comune una domanda di concessione edilizia per la realizzazione di una costruzione rurale, ad uso <br />
abitazione, essendo in possesso della qualifica di coltivatore diretto.</p>
<p>3.Il Comune di Cesena con provvedimento n.2247 del 28.4.1995 negava la concessione edilizia “in quanto il terreno costituente la superficie dell’azienda agricola risulta gravato da vincolo di inedificabilità”risultante “nell’atto pubblico REP. N.29220 del 30.06.1980 del Segretario Generale suppl. del Comune di Cesena in esecuzione della deliberazione del C.C. n.116 del 28.2.1980”.</p>
<p>4.Avverso quest’ultimo provvedimento presentava ricorso al TAR l’interessato deducendole l’illegittimità.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 7.7.2005.</p>
<p>5.Va preliminarmente respinta l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso.<br />
Infatti, ai fini del rispetto del termine di sessanta giorni previsto per l’impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi, non va considerata la data in cui il ricorso è ricevuto dall’Amministrazione ma la data in cui lo stesso è consegnato dalla difesa del ricorrente all’ufficiale giudiziario incaricato di procedere alla notificazione (Corte Cost. 477/02).<br />
Nel Caso concreto il ricorso risulta consegnato e spedito dall’ufficiale giudiziario in data 4.7.05 e, quindi, entro il termine previsto per l’impugnativa del provvedimento impugnato comunicato all’interessato il 10.5.95.</p>
<p>6.Va altresì respinta l’eccezione d‘inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa della precedente comunicazione del 1.2.1995. Infatti, quest’ultima aveva ad oggetto soltanto un parere condizionato della Commissione edilizia tra l’altro favorevole ma non valido come autorizzazione ai lavori.<br />
Si tratta, pertanto, di un mero atto endo-procedimentale che richiedeva l’invio di ulteriore documentazione all’interessato.<br />
L’atto finale del procedimento conclusosi con il diniego, pertanto, è soltanto quello prot. n. 2247 del 28.4.1995, notificato il 10.5.1995, ritualmente impugnato.</p>
<p>7.Nel merito il ricorso è infondato.<br />
Come indicato nel provvedimento impugnato, la ragione del diniego è costituita dalla mancanza di possibilità edificatoria del fondo come risulta sia dalla precedente deliberazione C.C. n.116 del 28.2.1980 sia dall’atto pubblico REP. n.29220 del 30.6.1980.<br />
Infatti, l’area in parola risulta da un frazionamento di una più vasta area e conseguente cessione, in permuta con altro terreno, da parte del Comune al dante causa dell’odierno ricorrente, padre di quest’ultimo.</p>
<p>8.Costituisce un principio generale in materia urbanistica puntualmente riprodotto nell’art.68 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Cesena quello per cui nel caso di superficie già computata ai fini edificatori per un intervento edilizio l’inedificabilità rimane anche in caso di frazionamento successivo.</p>
<p>9.La circostanza, invocata dal ricorrente a sostegno del ricorso, della mancata riproduzione del vincolo di inedificabilità, ossia del già intervenuto utilizzo della volumetria ai fini edificatori di un’area, nelle planimetrie apposite del Comune è irrilevante. Infatti gli adempimenti procedimentali richiesti dall’articolo 68 delle NTA al PRG non hanno carattere costitutivo dell’inedificabilità di un’area ma meramente riproduttivo ossia di mera presa d’atto dell’avvenuto pregresso utilizzo della potenzialità edificatoria dell’area.</p>
<p>10.Conseguentemente l’oggettivo avvenuto utilizzo della facoltà edificatoria dell’area, risultante dalla deliberazione CC. n. 116 del 28.2.1980 nonché dal contratto di cessione dell’area dal Comune al padre dell’odierno ricorrente, dante causa dello stesso, costituiscono elementi insuperabili ed idonei a giustificare il diniego.</p>
<p>11.Del resto l’odierno ricorrente ha acquistato un’area già priva di possibilità edificatoria facilmente ed oggettivamente verificabile dal titolo di proprietà del proprio dante causa in quanto espressamente risultante dal citato contratto REP. 29220 del 30.6.1980.</p>
<p>12.Per tali ragioni il ricorso va respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Emilia Romagna Bologna, Seconda Sezione, RESPINGE il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del comune che si liquidano in complessivi EURO 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il giorno 7 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-10-10-2005-n-1563/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1563</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.5474</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-10-2005-n-5474/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-10-2005-n-5474/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.5474</a></p>
<p>Pres. Paolo Salvatore, est. Bruno Mollica. Comune di Frattamaggiore (Avv. Bartolomeo della Morte) c. Lupoli Anna (Avv. Andrea Abbamonte). il punto di situazione del Consiglio di Stato in tema di giudicato esplicito e implicito, nonchè in tema di termine per la notificazione dell&#8217;appello incidentale proprio ed autonomo 1. Giustizia Amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-10-2005-n-5474/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.5474</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-10-2005-n-5474/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.5474</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Paolo Salvatore, est. Bruno Mollica.<br /> Comune di Frattamaggiore (Avv. Bartolomeo della Morte) c. Lupoli Anna (Avv. Andrea Abbamonte).</span></p>
<hr />
<p>il punto di situazione del Consiglio di Stato in tema di giudicato esplicito e implicito, nonchè in tema di termine per la notificazione dell&#8217;appello incidentale proprio ed autonomo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa  &#8211; Giudicato – Copre il dedotto e il deducibile – Fattispecie.</p>
<p>2. . Giustizia Amministrativa  &#8211; Giudicato – Estensione ai presupposti della pretesa azionata – Cd. giudicato implicito – Fattispecie.</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Illegittima compressione dello ius aedificandi – Diritto al risarcimento dei danni – Quantificazione – Fattispecie.</p>
<p>4. Giustizia Amministrativa – Termine per la proposizione dell’appello incidentale – Appello incidentale cd. proprio e appello incidentale cd. autonomo – Differenze &#8211; Notifica della sentenza di primo grado da parte dell’appellante incidentale – Idoneità della notifica a far decorrere il termine per l’appello incidentale autonomo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudicato preclude che possano essere rimesse in discussione, in un successivo giudizio, profili della fattispecie già da esso affrontati o suscettibili di essere affrontati se investiti da rituali e tempestive censure (c.d. dedotto e deducibile), intendendosi per questioni deducibili quelle che, pur non pregiudizialmente enunciate, costituiscono il presupposto necessario ed imprescindibile della pretesa e della relativa pronuncia (1).<br />
2. Il giudicato sostanziale fa stato ad ogni effetto fra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, ivi compresi le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando quindi la sua attività non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalla parte (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente a quanto si ricollega in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia (2). In particolare quando il diritto alla attuazione del giudicato, avente consistenza di diritto di credito, &#8211; e non già in forma specifica &#8211; trova fondamento nel giudicato formatosi sulle decisioni  del Giudice Amministrativo, tale diritto non è suscettibile di essere inciso da vicende ulteriori ed estranee all’assetto degli interessi definito da tali pronunce giurisdizionali.</p>
<p>3. In materia di risarcimento danni per la illegittima compressione dello ius aedificandi legittimamente il giudice definisce il quantum del danno da risarcire avendo esclusivo riferimento alla voce della “ridotta edificabilità dell’area”, corrispondente alla differenza tra il valore attualizzato dell’area se fosse rimasta edificabile e il suo valore attuale in considerazione della sua ridotta edificabilità conseguente al mutamento di destinazione oggetto di contestazioni.</p>
<p>4. Il termine stabilito dall’art. 37 T.U. 26 giungo 1924 n. 1054 per la notifica dell’appello incidentale è operante solo quando trattasi di appello incidentale in senso proprio, e cioè di impugnativa condizionata all’accoglimento eventuale dell’appello principale e pertanto proposto contro lo stesso capo della sentenza gravata dall’appello principale, ovvero contro un capo connesso o dipendente, e non anche quando si tratti di ulteriore impugnativa rivolta contro un capo autonomo della sentenza già appellata, oppure intesa a far valere un autonomo interesse, costituendo tale ultima impugnativa appello principale e non già incidentale, con la conseguenza che deve essere proposta entro il termine perentorio previsto dall’art. 28, comma 2, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (3). Ne discende che la notificazione del giudice amministrativo eseguita dal soggetto solo parzialmente vittorioso in primo grado fa decorrere nei suoi confronti il termine per l’appello contro le statuizioni a lui sfavorevoli, nel caso in cui il suo interesse deriva direttamente dalla sentenza e non dalla proposizione dell’appello principale, con la conseguenza che è irricevibile l’appello dal medesimo proposto oltre sessanta giorni dalla predetta notificazione.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>-1	Cfr.: Cons. Stato, Ap., 22 dicembre 1982 n. 19; IV Sez., 14 settembre 1984 n. 678; VI Sez., 7 febbraio 2004 n. 399 e 2 marzo 204 n. 973.<br />	<br />
-2	Cfr., Cass. civ., SS.UU., 14 giungo 1995 n. 6689.<br />	<br />
-3	Cfr., in termini, Cons. Stato, IV Sez., 31.1.2005 n. 217.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.5474/2005<br />
Reg. Dec.<br />
N. 9714 Reg. Ric. <br />
Anno 2004<b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />(Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9714/2004 proposto<br />
dal <b>Comune di Frattamaggiore</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Bartolomeo Della Morte ed elettivamente domiciliato presso il difensore, in Roma, nello studio dell’avv. Giorgio Recchia, Corso Trieste n. 88,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>LUPOLI Anna</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Abbamonte ed elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Avignonesi n. 5;</p>
<p>e nei confronti di:<br />
&#8211; <b>Commissario ad acta nominato dal D.P. Co.re.co. &#8211; Sez. provinciale di Napoli</b>, n.c.;</p>
<p>e ove occorra:<br />
&#8211; <b>Responsabile IV Settore Comune di Frattamaggiore</b><br />
&#8211; <b>Commissione straordinaria Comune di Frattamaggiore</b>, non costituiti;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez.I, n. 12016 del 15 settembre 2004;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti l’atto di costituzione ed il ricorso incidentale proposti da Lupoli Anna;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Data per letta, alla pubblica udienza del 10 maggio 2005, la relazione del Consigliere Bruno Mollica;<br />	<br />
	Uditi l’avv. Della Morte e l’avv. A. Abbamonte;																																																																																												</p>
<p>	Ritenuto in fatto e considerato in diritto;																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.- Il Comune di Frattamaggiore impugna la sentenza di T.A.R. specificata in epigrafe, emessa su ricorsi riuniti, nella parte in cui: è stato accolto il ricorso proposto dalla signora Anna Lupoli avverso il provvedimento del Comune medesimo prot. 17438 del 2.10.2003, di declaratoria di inefficacia della convenzione di lottizzazione reg. 92495 del 30.9.1977, stipulata dal Comune con la dante causa Costanzo, e di risoluzione e decadenza della convenzione stessa, nonché avverso la deliberazione della Commissione straordinaria n. 33 del 1.12.2003, avente contenuto analogo; è stata disposta la compiuta esecuzione delle sentenze del T.A.R. Campania nn. 278 del 27.5.1986 e 2627 del 5.7.2000, con condanna al pagamento, in favore della Lupoli, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di euro 1.958.289,933, oltre interessi; è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso n. 4137/00 (in luogo della irricevibilità e infondatezza).<br />
<b>2.-</b> La lite si incentra sulla pretesa della Lupoli di realizzare, su un’area sita in Comune di Frattamaggiore, la lottizzazione prevista dalla convenzione stipulata con il Comune dalla dante causa Costanzo Maria Sossia, preclusa dalle successive destinazioni di zona impresse all’area dalla pianificazione urbanistica comunale, con destinazione a scopi di interesse pubblico.<br />
In particolare, con atto n. 12284 del 30 novembre 1978 il Comune rigettava la domanda di concessione edilizia presentata dalla Costanzo in relazione alla inattuabilità della lottizzazione convenzionata alla stregua della nuova pianificazione urbanistica; il diniego veniva annullato dal T.A.R. Campania con sentenza n. 278/86, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione n. 690 del 29 aprile 1991; con la medesima sentenza n. 278/86 si annullava la delibera consiliare n. 28/5 maggio 1978, recante l’adozione del nuovo piano regolatore generale, nella parte in cui modificava la destinazione urbanistica dell’area.<br />
Con ricorso iscritto al n. <u>9466/99</u> la Lupoli chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 278/86, il completamento dell’esecuzione disposta con sentenza n. 2828/97, relativa alla nomina di commissario ad acta, nonché l’annullamento della ordinanza dirigenziale n. 121/99, di annullamento della concessione edilizia n. 4279 del 5 agosto 1999 rilasciata alla ricorrente da parte del commissario ad acta; la Lupoli chiedeva altresì l’accertamento del diritto ad ottenere il rilascio della concessione edilizia nonché il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale.<br />
Per converso, il Comune di Frattamaggiore proponeva ricorso (n. 10377/99) contro il commissario ad acta e nei confronti della Lupoli, inteso ad ottenere l’annullamento della detta concessione edilizia n. 4279/1999, rilasciata dal commissario ad acta.<br />
Su tali ricorsi riuniti si pronunciava, con sentenza parziale n. 2627 del 5 luglio 2000, il T.A.R. Campania, ed annullava la determinazione comunale n. 121/99, di annullamento della concessione edilizia n. 4279 rilasciata dal predetto commissario; dichiarava tamquam non esset tale concessione edilizia n. 4279 per aver introdotto varianti sostanziali rispetto all’originario progetto e non aver tenuto conto del nuovo p.r.g. adottato con delibera n. 4 del 16 gennaio 1999, con esorbitanza rispetto al mandato giurisdizionale; accertava “la impossibilità materiale di dar seguito al piano originario di lottizzazione” e disponeva infine la nomina di un nuovo commissario, stabilendo che questi, “previa precisa individuazione della lottizzazione e della relativa costruzione che si sarebbe realizzata nell’area, con riferimento alle sue forme originarie”, avrebbe dovuto riferire in ordine alla misura delle modalità concrete in cui fosse compatibile il rilascio della concessione edilizia alla Lupoli, con le opere in atto esistenti e con le prescrizioni edilizie ed urbanistiche vigenti, nonché in ordine alla determinazione dell’entità del danno subito dalla interessata, quale misura compensativa a tutte le limitazioni, rispetto al pieno adeguamento al giudicato, discendenti dai mutamenti (fattuali o giuridici) dello stato dei luoghi, e infine in ordine alla determinazione dell’entità del danno subito dalla Lupoli “in termini di mancata redditività, dal tempo del mancato rilascio della concessione, sino alla presente pronuncia, degli immobili erigendi, con riferimento al parametro legale della disciplina delle locazioni ad uso abitativo”.<br />
Tale sentenza veniva confermata nel dispositivo, sia pure con motivazione parzialmente diversa, dal Consiglio di Stato, con decisione della V Sezione n. 4239 del 6 agosto 2001.<br />
Con ulteriore ricorso (n. 4137/2000) la Lupoli impugnava il nuovo piano regolatore di Frattamaggiore (delibera consiliare n. 4 del 21 gennaio 1999, di adozione, e successivo decreto del presidente dell’Amministrazione provinciale di Napoli n. 884 del 7 novembre 2001, di approvazione, impugnato con motivi aggiunti), per la parte in cui recava la classificazione delle aree della ricorrente come “aree destinate ad attrezzature di interesse pubblico”, chiedendo nel contempo il risarcimento del danno.<br />
Infine, con ricorso n. 13916/2003, la Lupoli impugnava il provvedimento dirigenziale del Comune di Frattamaggiore prot. n. 17438 del 2 ottobre 2003, di declaratoria di inefficacia della convenzione di lottizzazione rep. 92495 del 30 settembre 1977, stipulata tra il Comune medesimo e la sig.ra Costanzo nonché di risoluzione della detta convenzione e di decadenza della lottizzatrice e degli aventi causa dai relativi diritti; impugnava altresì la presupposta deliberazione della Commissione straordinaria n. 33 del 1 dicembre 2003 (con rinnovata azione di danni).<br />
Sui predetti ricorsi nn. 9466/99, 10377/99, 4137/2000 e 13916/2003 si è pronunciato, previa riunione, il T.A.R. della Campania con la sentenza odiernamente impugnata in parte qua.<br />
<b>3.-</b> A sostegno dell’appello si deducono i seguenti motivi:<br />
I) Violazione di legge per ultrapetizione &#8211; error in iudicando &#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 C.C. e dei principi generali in tema di giudicato con particolare riferimento al giudicato nel giudizio amministrativo &#8211; erronea interpretazione dei giudicati delle sentenze n. 278 del 27/5/1986 e n. 2627 del 5/7/2000 del T.A.R. Campania &#8211; contraddittorietà &#8211; errato esame di un punto decisivo della questione &#8211; omesso esame della situazione urbanistica del Comune di Frattamaggiore e dei documenti esibiti &#8211; erronea interpretazione delle norme in materia di convenzione di lottizzazione &#8211; violazione e falsa applicazione della convenzione n. 92495 del 30.9.1977 sottoscritta tra la sig.ra Costanzo Maria Sossia ed il Comune di Frattamaggiore.<br />
Sostiene l’appellante che nel giudizio amministrativo non trova ingresso la regola civilistica ex art. 2909 Cod. civ., dell’assorbimento nel giudicato del dedotto e del deducibile; e nel caso in questione risulterebbe cristallizzato solo un mero interesse pretensivo, non estendendosi il giudicato anche alla presupposta convenzione di lottizzazione, peraltro non richiamata nelle sentenze cui fa riferimento il giudice di primo grado: non era quindi preclusa all’Amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato, una rinnovata valutazione del rapporto di lottizzazione, onde verificarne l’attuabilità, senza che la convenzione di lottizzazione dovesse ritenersi definitivamente consolidata.<br />
In ogni caso, secondo l’appellante, l’omesso adempimento dell’onere di trascrizione immobiliare preclude il requisito di efficacia della convenzione; né il Tribunale avrebbe potuto statuire sul punto del definitivo consolidamento della stessa, per la preesistenza del vizio e dell’inefficacia della convenzione ai giudizi impugnatori e di ottemperanza, che rileverebbe nel solo ambito dell’autonomia negoziale delle parti.<br />
Deve escludersi, inoltre, secondo l’appellante, un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza e dell’art. 24 Cost..<br />
II) error in judicando &#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 6.12.1971 n. 1034 e dell’art. 35 D.Lgs. 31.3.1998 n. 80 come modificato dall’art. 7 della legge 21.7.2000 n. 205 &#8211; carenza di giurisdizione.<br />
Per l’appellante Comune, il giudice amministrativo sarebbe carente di giurisdizione in riferimento all’ipotesi di condanna al risarcimento del danno per fattispecie anteriori all’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, ovvero anteriori &#8211; ove ritenuto applicabile &#8211; all’art. 35 D.Lgs. n. 80/1998 nella sua originaria formulazione, avendo tale normativa carattere innovativo e non retroattivo; non esisterebbe alcuna norma che riconosca il risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo (ante 2000, rectius 1998) e, comunque, la relativa controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario; non si verterebbe in tema di Pubblica amministrazione &#8211; autorità; in ogni caso, occorrerebbe avere riguardo alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 34 D.Lgs. 80/98 per eccesso di delega.<br />
III) altro error in judicando &#8211; violazione degli art. 2043 e 2947 del C.C. &#8211; omesso esame di un punto decisivo della controversia.<br />
Il danno risarcibile. secondo l’assunto del Comune, poteva comunque essere ricondotto solo agli ultimi cinque anni, risultando per gli anni precedenti ampiamente prescritto, mentre, nella specie, la Lupoli ha proposto domanda di risarcimento, per la prima volta, solo col ricorso n. 9466/99.<br />
IV) error in judicando per omessa declaratoria di irricevibilità del ricorso n. 4137/2000 e dei relativi motivi aggiunti &#8211; contraddittorietà tra dispositivo e motivazione &#8211; sviamento &#8211; violazione dei principi generali in tema d’impugnazione degli atti amministrativi.<br />
Si sostiene che erroneamente il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso n. 4137/2000, proposto avverso la delibera consiliare n. 4 del 21 gennaio 1999, di adozione del p.r.g., con motivi aggiunti avverso la delibera di approvazione, anziché dichiararne la irricevibilità e la inammissibilità sotto diversi profili (anche relativamente ai motivi aggiunti), avuto riguardo alla acquiescenza della ricorrente al nuovo p.r.g., dalla stessa non tempestivamente impugnato; il che determinerebbe che la convenzione di lottizzazione sarebbe stata, comunque, giuridicamente “neutralizzata” dal non tempestivamente gravato p.r.g., ed ancora, che non avendo più diritto, la Lupoli, alla edificazione lottizzata per sopravvenuta acquiescenza alla norma pianificatoria ostativa &#8211; e dunque all’esecuzione del giudicato in forma specifica &#8211; sarebbe venuto meno anche il rimedio alternativo del risarcimento del danno per equivalente.<br />
V) altro “error in iudicando” &#8211; errore di determinazione sugli elementi del presunto danno &#8211; omesso esame delle questioni proposte &#8211; contraddittorietà &#8211; omesso esame della convenzione di lottizzazione &#8211; errori di calcolo.<br />
La sentenza impugnata sarebbe ulteriormente erronea in riferimento alla determinazione della misura del danno per cui è condanna.<br />
<b>4.-</b> Con memoria difensiva depositata in vista dell’udienza di discussione della causa, l’appellante riepiloga i motivi di gravame, sviluppa ulteriormente la censura con la quale è stato dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento alla condanna del Comune al risarcimento dei danni, contesta la fondatezza dell’appello incidentale proposto dall’appellata (di cui, infra).<br />
<b>5.-</b> Resiste al gravame la Lupoli e, con articolata memoria difensiva, controdeduce diffusamente in ordine alla prospettazione dell’appellante, riproponendo, nel contempo, i motivi assorbiti dal giudice di primo grado.<br />
Propone altresì appello incidentale (definito autonomo e condizionato) avverso la sentenza gravata dal Comune, per la parte in cui dichiara inammissibile il ricorso n. 4137/2000 (ed i successivi motivi aggiunti), proposto avverso la adozione e successiva approvazione del nuovo p.r.g., nonché per la parte in cui non accoglie integralmente la richiesta di danni avanzata dalla Lupoli (danno per ridotta edificabilità e danno per mancato reddito), come quantificati dal commissario ad acta in corso di causa.<br />
Da ultimo, con memoria depositata in data 30 aprile 2005, l’appellata ribadisce ulteriormente le proprie tesi difensive.<br />
<b>6.-</b> Premesso quanto esposto in punto di fatto, appare al Collegio prioritaria la definizione della questione relativa alla estensione del precitato giudicato alla presupposta convenzione di lottizzazione.<br />
La pur diffusa prospettazione dell’appellante sulla specifica questione non merita di essere condivisa.<br />
Va ricordato, in primo luogo, che la particolarità del giudizio amministrativo, non esaustivo ex se della disciplina del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che richiede il compimento di una ulteriore attività amministrativa, non esclude l’applicazione degli artt. 2909 Cod. civ. e 324 Cod. proc. civ., con la conseguenza che la res iudicata amministrativa ha efficacia preclusiva e di accertamento sostanziale negli stessi limiti del giudicato ordinario (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 28 gennaio 1993 n. 194 e 31 marzo 1992 n. 269).<br />
Il giudicato preclude quindi che possano essere rimesse in discussione in un successivo giudizio profili della fattispecie già da esso affrontati o suscettibili di essere affrontati se investiti da rituali e tempestive censure (c.d. dedotto e deducibile; cfr., fra le tante, Cons. Stato, Ap., 22 dicembre 1982 n. 19; IV Sez., 14 settembre 1984 n. 678), intendendosi per questioni deducibili quelle che, pur non pregiudizialmente enunciate, costituiscono il presupposto necessario ed imprescindibile della pretesa e della relativa pronuncia (cfr., da ultimo, VI Sez., 7 febbraio 2004 n. 399 e 2 marzo 2004 n. 973).<br />
Inoltre, il giudicato sostanziale fra stato ad ogni effetto fra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, ivi compresi le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando quindi la sua attività non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalla parte (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente a quanto si ricollega in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia (cfr., per tutte, Cass. civ., SS.UU., 14 giugno 1995 n. 6689).<br />
I principi suesposti costituiscono espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova riscontro nel meditato avviso del Collegio ed ai quali occorre quindi riferirsi nell’odierno esame.<br />
Orbene, dalla attenta lettura della sentenza del T.A.R. Campania n. 278/86 emerge che “è evidente dunque, l’illegittimità della previsione del piano regolatore per quanto riflette la zona interessata dal piano di lottizzazione ed in particolare di quella relativa all’area della ricorrente per la quale risultava già stipulata la convenzione edilizia ex art. 8 L. 5.8.1967 n. 764 fra l’interessata e il Comune di Frattamaggiore. Ciò trova conferma nella giurisprudenza secondo cui a seguito dell’approvazione del piano di lottizzazione i proprietari dei relativi lotti fabbricabili e l’Amministrazione hanno il diritto di pretendere e di osservare l’uniformità fra tale piano ed i progetti di costruzione dei singoli edifici compresi nella zona del piano medesimo………. Ne deriva altresì l’illegittimità del diniego di licenza edilizia (richiesta in conformità del piano di lottizzazione approvato) che sia stato adottato in contrasto con la determinazione per la quale l’Amministrazione di era precedentemente vincolata nella valutazione compiuta in sede di concessione dell’autorizzazione del piano di lottizzazione. Alla stregua di quanto esposto …… devono essere annullati gli atti impugnati ed in particolare il diniego di concessione edilizia ed in parte qua (in relazione all’impugnativa) la deliberazione consiliare di adozione del piano regolatore generale”.<br />
La pronuncia veniva poi confermata dal Consiglio di Stato, con la decisione della V Sezione n. 690/91, che ribadiva che “la sentenza di primo grado ha accertato l’illegittimità dell’impugnato diniego non soltanto per vizio derivato dalla delibera di adozione del P.R.G., ma anche per vizio proprio…”.<br />
E va osservato, per quanto possa rilevare, che la successiva decisione del Consiglio di Stato n. 4239/01 &#8211; emessa su appello avverso la sentenza di prime cure n. 2627/2000 &#8211; ribadiva che “secondo la pronuncia n. 278/1986, il diniego di concessione edilizia è ……… altresì viziato in via derivata, attesa l’illegittimità della previsione del piano, assunta dal Comune quale parametro disciplinante l’edificabilità dell’area, in quanto la convenzione edilizia stipulata nel 1977 dall’amministrazione con la proprietaria dell’area, aveva fissato un preciso impegno del Comune, diretto ad imprimere una determinata destinazione all’area; detto obbligo non poteva essere disatteso in sede di pianificazione generale, se non previa accurata ricognizione delle ragioni di pubblico interesse ritenute prevalenti sulle aspettative del soggetto privato”.<br />
In disparte tale ultimo richiamo, certo è che il giudicato si è formato, nella specie, anche su un presupposto logico giuridico imprescindibile della pronuncia, e cioè sulla implicitamente ritenuta validità ed efficacia della convenzione di lottizzazione, presupposto, questo, non investito in sede di appello avverso la sentenza n. 278/86 da rituali e tempestive censure e, conseguentemente, insuscettibile di essere rimesso in discussione nell’odierno giudizio.<br />
La configurabilità del giudicato sul punto della validità ed efficacia della convenzione non trova ovviamente limite nell’asserito omesso adempimento dell’onere di trascrizione né nella affermata preesistenza del vizio e dell’inefficacia della convenzione ai giudizi impugnatori e di ottemperanza, profili, questi, che avrebbero trovato in ipotesi ingresso in altra sede, ma che sono all’evidenza coperti dalla estensione del giudicato al “deducibile”.<br />
Quanto alla ravvisabilità o meno di un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza e dell’articolo 24 della Costituzione, osserva il Collegio che il rilievo del primo giudice trova condivisibile supporto nella severa considerazione di un operato che comporta la vanificazione della tutela giudiziale, pur nella presenza di un giudicato sulla validità ed efficacia della convenzione, mediante la rimozione dalla realtà giuridica, dopo circa trenta anni ed un pluridecennale contenzioso, della convenzione medesima.<br />
<b>7.-</b> Parimenti priva di pregio si palesa la prospettazione attorea relativa alla carenza di giurisdizione di questo giudice in riferimento all’ipotesi di condanna al risarcimento del danno per fattispecie anteriore all’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 ovvero (ove ritenuto applicabile) dell’art. 35 D.Lgs. n. 80/1998 nella sua originaria formulazione, nonché in relazione ai profili specificati al precedente punto II), siccome illustrati anche nelle memorie di parte appellante.<br />
La prospettazione appare viziata da un equivoco di fondo.<br />
Ciò per la dirimente considerazione che la questione deve essere collocata nell’ambito della definizione delle corrette modalità di esecuzione del giudicato &#8211; di cui la decisione appellata costituisce la mera quantificazione &#8211; alla stregua della decisione del Consiglio di Stato n. 4239/2001, coperta da giudicato, fra l’altro, in assenza della proposizione di gravame per difetto di giurisdizione, anche sul punto della giurisdizione (Cass. civ., SS.UU., 1 ottobre 2002 n. 14080; Cons. Stato, V Sez., 1 dicembre 2003 n. 7862).<br />
In altri termini, il diritto di cui si chiede il soddisfacimento risulta già “cristallizzato”, con portata di giudicato, nelle decisioni del T.A.R. Campania n. 2627/2000 e del Consiglio di Stato n. 4239/2001, che definiscono il rapporto intercorso tra le parti e le corrette modalità di esecuzione del giudicato in chiave risarcitoria per equivalente; ed è compito del giudice dell’ottemperanza, quale giudice del rapporto controverso, portare ad esecuzione il dictum giudiziale e quindi realizzare in concreto il diritto del privato a conseguire il bene della vita siccome individuato nella decisione ottemperanda.<br />
Il che esclude la utile proposizione di profili di carenza di giurisdizione siccome dedotti dall’appellante Comune.<br />
<b>8.-</b> Dal corretto inquadramento della questione nell’ambito della esecuzione del giudicato discende, ex se, la infondatezza della dedotta censura relativa alla asserita prescrizione del credito.<br />
Ed invero, si verte, nella specie, in materia di actio iudicati, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione (ex art. 2953 Cod. civ.), ritualmente osservato dalla Lupoli rispetto ad un giudicato risalente al 1991 (e ciò, anche ove si faccia riferimento, come ritenuto dall’appellante, alla proposizione del ricorso n. 9466/99).<br />
<b>9.-</b> Il quarto motivo investe la asseritamente erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 4137/2000, in luogo della ritenuta corretta declaratoria di irricevibilità &#8211; inammissibilità sotto diversi profili, con riguardo alla affermata acquiescenza della ricorrente al nuovo p.r.g., attesa la non tempestiva impugnazione dello stesso.<br />
La prospettazione &#8211; come già illustrato in narrativa &#8211; muove dall’assunto che la non tempestiva impugnazione del piano avrebbe “neutralizzato” la convenzione, sì che la Lupoli non avrebbe più diritto alla edificazione lottizzata, e dunque all’esecuzione del giudicato in forma specifica, con conseguente venir meno anche del rimedio alternativo del risarcimento per equivalente.<br />
La deduzione risente, ancora una volta, del ricordato equivoco di fondo: il diritto alla attuazione del giudicato, avente consistenza di diritto di credito, &#8211; e non già in forma specifica, in ragione della ritenuta irreversibilità della nuova destinazione pianificatoria impressa all’area &#8211; trova intangibile fondamento nel giudicato formatosi sulle decisioni del T.A.R. Campania n. 2627/2000 e del Consiglio di Stato n. 4239/2001, e non è suscettibile di essere inciso da vicende ulteriori ed estranee all’assetto degli interessi definito da tali pronunce. <br />
Anche tale profilo deve essere pertanto disatteso.<br />
<b>10.-</b> Da ultimo, l’appellante si duole della erroneità della sentenza impugnata in riferimento alla determinazione della misura del danno per cui è condanna.<br />
Specificatamente, si sostiene che:<br />
&#8211; non è corretta la determinazione della potenzialità edificatoria attuale del suolo, dal momento che il p.r.g. vigente consente di realizzare interventi edilizi con volumetrie ben maggiori rispetto a quelle poste a base di calcolo;<br />
&#8211; non è corretta la riduzione del 50% della rendita annua attesa dall’investimento, dal momento che il privato investitore non dovrà versare alcun aggio a favore del Comune proveniente dalle rendite prodotte dall’intervento;<br />
&#8211; non è corretto il valore di stima determinato dal c.t.u., atteso che lo stesso non corrisponde al reale valore di mercato del suolo con la destinazione attuale, come risulta dalle valutazioni ufficiali edite dal Ministero delle Finanze;<br />
&#8211; non è corretta l’applicazione dell’ulteriore coefficiente “di variazione dei prezzi reali (deflazionati) delle abitazioni nel comune capoluogo più prossimo a quello di stima”, applicato dal c.t.u. nella seconda consulenza;<br />
&#8211; non è corretta la valutazione del danno attuata senza tener conto dei costi conseguenti alla mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria poste a carico della Lupoli a norma della convenzione rep. 92495 del 30/09/77 e, segnatamente, all’art<br />
Osserva il Collegio che la sentenza n. 2627/2000, di esecuzione del giudicato, ha dato mandato al commissario ad acta di quantificare il danno nelle seguenti due voci: a) danno subito dalla Lupoli, quale misura compensativa a tutte le limitazioni, rispetto al pieno adeguamento al giudicato, discendenti dai mutamenti (fattuali o giuridici) dello stato dei luoghi; b) danno subito dalla Lupoli, in termini di mancata redditività, dal tempo del mancato rilascio della concessione, sino alla pronuncia di cui alla sentenza medesima, degli immobili erigendi con riferimento al parametro legale delle locazioni ad uso abitativo.<br />
Il commissario ad acta ha provveduto alla scomposizione del danno totale in due sottovoci: a) danno per ridotta edificabilità e b) reddito immobiliare dal 1978 al 2001, maggiorato degli interessi; in tale ambito ha poi provveduto ad una articolata disamina dei vari elementi utilizzabili, ed al deposito di una prima relazione, successivamente rielaborata a seguito di acquisizione di elementi integrativi di valutazione in contraddittorio con i tecnici comunali, pervenendo alla conclusione di quantificazione di un danno risarcibile pari a lire 4.865.777.312 (in luogo della originaria somma di lire 3.871.347.971, prevista nella prima relazione).<br />
Sul punto il Tribunale amministrativo ha peraltro ritenuto di adottare un diverso indirizzo nell’assunto che la sommatoria delle due voci &#8211; danno per ridotta edificabilità dell’area e danno per mancato reddito &#8211; recasse in sé una contraddizione logica e si traducesse, in definitiva, in una sostanziale duplicazione delle poste attive riconosciute alla Lupoli a titolo di ristoro per i danni patiti.<br />
Il primo giudice ha conseguentemente ritenuto &#8211; condivisibilmente &#8211; di dover ridefinire il quantum del danno da risarcire avendo esclusivo riferimento alla voce della “ridotta edificabilità dell’area”, corrispondente alla differenza tra il valore attualizzato dell’area se fosse rimasta edificabile e il suo valore attuale in considerazione della sua ridotta efificabilità conseguente al mutamento di destinazione oggetto di contestazione; su tale punto il Tribunale amministrativo ha prestato adesione &#8211; ancora condivisibilmente &#8211; alla tesi del commissario circa la necessità di stimare il danno con riferimento al “valore monetario dell’area in relazione alla mancata edificazione al 1978” in quanto, data la condizione oggettiva della Lupoli (proprietaria terriera e non imprenditrice edile), il danno subito corrisponderebbe al valore dell’area edificabile ove fosse stata venduta, risultando impropria la stima dell’interessata che “incorpora rendite attese di trasformazione urbana non prevedibili” e del tutto aleatorie, “in ogni caso non attribuibili al 1978 alla parte attrice”.<br />
L’importo di tale voce è stato assunto nell’ammontare scaturito della rideterminazione commissariale di cui alla perizia integrativa del 18 maggio 2003, definendo quindi il totale del danno risarcibile in lire 3.791.778.049 (pari ad euro 1.958.289,933), con interessi al tasso legale.<br />
La riferita quantificazione, definita all’esito di una complessa e articolata procedura valutativa, che ha tenuto conto anche delle repliche e delle perizie di parte e del contraddittorio con i tecnici comunali, regge alle censure formulate dall’appellante Comune.<br />
Si contesta, in primo luogo, la determinazione di una potenzialità edificatoria attuale asseritamente ben inferiore a quella dettata dalla strumentazione urbanistica vigente.<br />
In realtà, il commissario ad acta ha calcolato la detta potenzialità edificatoria dell’area al 1978 (dando atto, peraltro, dell’assenza di un concreto progetto edificatorio della Lupoli) moltiplicando la superficie fondiaria per l’indice di fabbricabilità di 3,06 mc/mq indicato dallo stesso consulente della ricorrente in primo grado, ed ha correttamente calcolato la potenzialità edificatoria attuale in base all’indice di fabbricabilità desunto dalla attuale destinazione urbanistica ad attrezzature di interesse pubblico.<br />
In tale contesto, l’incidenza di ipotetici interventi di iniziativa privata, a totale carico del soggetto attuatore, assume rilevanza minimale, inidonea a scalfire le conclusioni raggiunte sul punto dal commissario ad acta e recepite nella sentenza di prime cure.<br />
Si deduce, inoltre, l’erroneità della riduzione del 50% della rendita annua attesa dall’investimento, e ciò, in ragione della mancanza di aggio da versare al Comune da parte dell’investitore; ma non sembra al Collegio illogico, vertendosi in materia di discrezionalità tecnica, un abbattimento siffatto, capitalizzato al 3 per cento, con incidenza del valore del suolo nella misura del 25 per cento.<br />
Sulla non corrispondenza del valore di stima al reale valore di mercato del suolo con la destinazione attuale, come risultante dalle valutazioni edite dal Ministro delle finanze, va solo osservato che lo scostamento dalle relative pubblicazioni, che hanno carattere orientativo, non vizia, ex se, le risultanze di una stima effettuata sulla base di adeguati parametri logici.<br />
Assolutamente generica &#8211; e quindi inammissibile &#8211; risulta la censura in ordine alla applicazione dell’ulteriore coefficiente di variazione dei prezzi reali (deflazionati) delle abitazioni nel comune capoluogo più prossimo a quello di stima.<br />
Il coefficiente si contesta “nella maniera più assoluta”, ma non sono esternate le ragioni della contestazione (id est, sul perché della illegittimità dell’applicazione dell’ulteriore coefficiente censurato); quanto all’asserito errore di calcolo, vero è che nella relazione commissariale si richiama un coefficiente di variazione dei prezzi reali “più prossimo a quello di stima, 2% annuo dal 1965”, ma è altrettanto vero che la relazione prosegue con l’indicazione “pertanto pari, dal 1979 al 2002, al 66% (fonte: Banca d’Italia, indagine multiscopo 2003, in corso di pubblicazione)”.<br />
L’assunto del Comune avrebbe quindi richiesto, per una utile considerazione, di essere supportato da elementi di prova la cui allegazione non risulta, nella specie, fornita.<br />
Residua l’esame della doglianza inerente la omessa considerazione dei costi conseguenti alla mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria poste a carico della Lupoli a norma della convenzione.<br />
Il Collegio ha già ricordato che il primo giudice ha condivisibilmente &#8211; e incontestatamente &#8211; ritenuto di dover ridefinire il quantum del danno da risarcire avendo esclusivo riferimento alla voce della “ridotta edificabilità dell’area”, corrispondente alla differenza tra il valore attualizzato dell’area se fosse rimasta edificabile e il suo valore attuale in considerazione della sua ridotta edificabilità conseguente al mutamento di destinazione oggetto di contestazione, e quindi stimando il danno con riferimento al “valore monetario dell’area in relazione alla mancata edificazione del 1978”, avuto riguardo alla riconducibilità della posizione economico-sociale della Lupoli, al tempo del verificarsi del danno, al tipo del proprietario terriero non costruttore, che avrebbe provveduto verosimilmente alla alienazione del compendio, piuttosto che alla realizzazione diretta della lottizzazione.<br />
In tale ottica è stata ritenuta impropria la stima dell’interessata, che incorporava rendite attese di trasformazione urbana non prevedibili e del tutto aleatorie, “in ogni caso non attribuibili al 1978 alla parte attrice”.<br />
L’applicazione di tale criterio &#8211; si ricorda, non contestato, in se, dall’appellante &#8211; concettualmente alternativo rispetto a quello della diretta realizzazione della lottizzazione, preclude la favorevole considerazione della tesi del Comune circa il computo del valore delle opere di urbanizzazione (ad esclusivo carico dei lottizzanti) sotto il profilo del vantaggio derivante all’appellata per la mancata esecuzione delle opere medesime; tale profilo avrebbe invero potuto trovare considerazione ove si fosse postulata una posizione imprenditoriale della Lupoli e, quindi, una diretta realizzazione delle opere, e non nell’opposto caso della configurazione tipologica di “proprietario terriero non costruttore”, che costituisce elemento indefettibile della odierna stima.<br />
<b>11.-</b> Per le suesposte considerazioni, il ricorso in appello proposto dal Comune di Frattamaggiore deve essere respinto.<br />
<b>12.-</b> Il rigetto dell’appello rende inammissibile, per difetto d’interesse, la riproposizione, da parte della Lupoli, dei motivi assorbiti in primo grado, di cui alla memoria di discussione depositata in vista dell’udienza del 20 novembre 2004.<br />
<b>13.-</b> La Lupoli propone altresì appello incidentale, definito come autonomo e condizionato, per la parziale riforma della decisione impugnata dal Comune, per la parte in cui:<br />
	&#8211; dichiara inammissibile il ricorso n. 4137/2000 (ed i successivi motivi aggiunti), proposto avverso l’adozione e la successiva approvazione del nuovo p.r.g.;<br />	<br />
	&#8211; non accoglie integralmente la richiesta dei danni avanzata dalla Lupoli (danno per ridotta edificabilità nonché danno per mancato reddito), come quantificato dal commissario ad acta in corso di causa.<br />	<br />
Osserva in proposito il Collegio, alla stregua di consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione, che l’appello incidentale è propriamente consentito come strumento controffensivo nei riguardi dell’appellante principale solo in relazione ai capi di sentenza in cui quest’ultimo sia risultato, almeno in parte, vincitore, mentre nelle altre ipotesi l’appello viene proposto in via incidentale al solo fine di consentire la concentrazione delle impugnazioni avverso la medesima sentenza, e non vi sono quindi ragioni per derogare, in tali ipotesi, all’ordinario termine di impugnazione.<br />
Ed invero, il termine stabilito dall’art. 37 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 per la notifica dell’appello incidentale è operante solo quando trattasi di appello incidentale in senso proprio, e cioè di impugnativa condizionata all’accoglimento eventuale dell’appello principale e pertanto proposto contro lo stesso capo della sentenza gravata dall’appello principale, ovvero contro un capo connesso o dipendente, e non anche quando si tratti di ulteriore impugnativa rivolta contro un capo autonomo della sentenza già appellata, oppure intesa a far valere un autonomo interesse, costituendo tale ultima impugnativa appello principale e non già incidentale, con la conseguenza che deve essere proposta entro il termine perentorio previsto dall’art. 28, comma 2, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (cfr., in termini, fra le tante, Cons. Stato, IV Sez., 10 marzo 2004 n. 1120 e 31 gennaio 2005 n. 217; V Sez., 1 marzo 2003 n. 1142 e 1 dicembre 2003 n. 7816; VI Sez., 4 aprile 2003 n. 1750, 22 aprile 2004 n. 2331 e 9 luglio 2004 n. 5025).<br />
Nel caso che ne occupa, trattasi di appello incidentale non di controimpugnazione bensì contenente doglianze autonome e del tutto indipendenti rispetto all’appello principale (cfr., ancora, VI Sez., 1 dicembre 2003 n. 7816, 20 ottobre 2003 n. 6422, 9 settembre 2003 n. 5055; 2 maggio 2002 n. 2565): ed  invero, si impugna, da un lato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 4137/2000, reiterando il “contenuto tutto dei motivi di primo grado”, in ragione di un preteso diritto ad uno sfruttamento edilizio dell’area con riferimento alla illegittimità del nuovo procedimento pianificatorio nella parte in cui è disattesa ed ignorata la posizione della Lupoli ad ottenere una adeguata esecuzione del giudicato; dall’altro, si impugna il capo di sentenza relativo alla quantificazione dei danni nell’assunto della spettanza di un maggior ristoro.<br />
E’ di tutta evidenza che l’impugnativa incidentale è nella specie intesa a far valere un autonomo interesse, svincolato dall’appello principale, sì da costituire esso stesso appello principale, e non incidentale, da proporre negli ordinari termini d’impugnazione; il che non è avvenuto nel caso all’esame.<br />
Risulta invero per tabulas che la Lupoli ha notificato la sentenza n. 12016/2004 al Comune di Frattamaggiore nel domicilio eletto presso il procuratore costituito in data 24 settembre 2004 e che la successiva notifica dell’appello incidentale è stata effettuata solo in data 10 dicembre 2004, e quindi a termine ampiamente scaduto rispetto alla data di notifica della sentenza.<br />
Evidenzia nell’intestazione dell’appello incidentale la difesa della Lupoli che la sentenza 12016/04 è “non notificata da controparte”.<br />
L’annotazione appare peraltro priva di pregio.<br />
Ed invero, la notificazione della sentenza ha “efficacia bilaterale”, nel senso che fa decorrere i termini per l’appello sia per il notificato che per il notificante in ordine ai capi decisi a suo sfavore; è stato infatti condivisibilmente osservato che, ove la parte utilizzi materialmente la decisione stessa con specifiche finalità processuali, deve ritenersi che il momento della conoscenza certa della sentenza medesima ai fini dell’individuazione del termine per la sua impugnazione coincida con quello in cui essa è stata concretamente utilizzata; pertanto, la notificazione della sentenza del giudice amministrativo eseguita dal soggetto solo parzialmente vittorioso in primo grado fa decorrere nei suoi confronti il termine per l’appello contro le statuizioni a lui sfavorevoli, nel caso in cui il suo interesse deriva direttamente dalla sentenza e non dalla proposizione dell’appello principale, con la conseguenza che è irricevibile l’appello dal medesimo proposto oltre sessanta giorni dalla predetta notificazione (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 10 novembre 2003 n. 7188; e 15 marzo 200 n. 1398; V Sez., 12 luglio 2004 n. 5044, 3 agosto 2004 n. 5401 e 12 agosto 2004 n. 5554; e, meno recentemente, Ad. plen. 18 luglio 1983 n. 20).<br />
<b>14.- </b>Va pertanto dichiarata l’irricevibilità del ricorso incidentale.<br />
<b>15.- </b>Quanto alle spese di giudizio, può esserne disposta l’integrale compensazione fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il   Consiglio  di  Stato   in    sede  giurisdizionale   (Sezione IV)<br />
Respinge il ricorso in appello proposto dal Comune di Frattamaggiore.<br />
Dichiara irricevibile il ricorso incidentale proposto da Lupoli Anna.<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2005, con l’intervento dei signori:</p>
<p>	Paolo		SALVATORE		Presidente<br />	<br />
	Aldo		SCOLA			Consigliere<br />	<br />
	Vito		POLI				Consigliere<br />	<br />
	Anna		LEONI			Consigliere<br />	<br />
	Bruno	MOLLICA			Consigliere, rel.																																																																																								</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Paolo Salvatore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
Bruno Mollica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-10-2005-n-5474/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.5474</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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