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	<title>10/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2004 n.5015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-10-2004-n-5015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-10-2004-n-5015/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2004 n.5015</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. O. Corsi e G. Silvio (Avv. Prof. F. Merusi e Avv.ti G. Toscano ed A. Barzan) contro il Comune di Portoferraio (Avv.ti V. Chierroni e L. Lasciarfari) Piani regolatori e piani territoriali – Regolamento Urbanistico &#8211; Art. 30, commi 6 e 7, L.R. Toscana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-10-2004-n-5015/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2004 n.5015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-10-2004-n-5015/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2004 n.5015</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> O. Corsi e G. Silvio (Avv. Prof. F. Merusi e Avv.ti G. Toscano ed A. Barzan) contro il Comune di Portoferraio (Avv.ti V. Chierroni e L. Lasciarfari)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Piani regolatori e piani territoriali – Regolamento Urbanistico &#8211; Art. 30, commi 6 e 7, L.R. Toscana n. 5/1995 – Ponderazione tra interesse privato espresso nelle osservazioni al R.U. ed interesse pubblico – Spetta al Consiglio comunale – Utilizzo degli apporti istruttori forniti dalla Commissione urbanistica – Legittimità – Mero rinvio alle conclusioni raggiunte dalla Commissione urbanistica – Mancato esercizio della funzione deliberativa spettante al Consiglio &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, della L.R. Toscana n. 5/1995 il Consiglio comunale, prima dell’approvazione definitiva del Regolamento urbanistico, è chiamato a compiere un ponderazione tra l’interesse privato espresso nelle osservazioni presentate e quello pubblico tutelato dal Comune. In tale ottica possono assumere rilievo gli apporti istruttori forniti dalla Commissione urbanistica ma il compito decisorio spetta esclusivamente al Consiglio comunale. Ne consegue che è illegittima la decisione assunta meramente rinviando alle conclusioni raggiunte dalla Commissione consiliare in quanto tale rinvio esclude che la decisione sia maturata attraverso un consapevole esercizio della funzione deliberativa spettante al Consiglio (fattispecie in cui i lavori della Commissione urbanistica si erano conclusi soltanto la sera prima della seduta del Consiglio dedicata all’approvazione definitiva del R.U. ossia con un intervallo temporale del tutto insufficiente a consentire ai singoli consiglieri un’adeguata conoscenza del materiale istruttorio elaborato dalla prima, considerata anche la complessità tecnica e giuridica dell’oggetto della deliberazione da assumere)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">spetta al Consiglio comunale la ponderazione tra l’interesse privato espresso nelle osservazioni al R.U. e quello pubblico tutelato dal Comune essendo escluso un rigetto delle osservazioni motivato esclusivamente attraverso il mero rinvio alle conclusioni raggiunte dalla Commissione consiliare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1709/03 proposto<br />
da <b>CORSI Odetta</b> e <b>SILVIO Giuliana</b>, rappresentate e difese dall’avv. prof. Fabio Merusi e dagli avv.ti Giuseppe Toscano e Alessandra Barzan ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>il <b>Comune di Portoferraio</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Chierroni e Leonardo Lasciarfari, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2,</p>
<p>per l’annullamento,<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Portoferraio n. 45 del 6 giugno 2003 recante ad oggetto: “Approvazione del Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio”, nonché delle tavole degli elaborati e degli allegati ad essa;<br />
&#8211; in parte qua, del Regolamento comunale di funzionamento delle commissioni consiliari, di cui alla deliberazione di C.C. n. 55/1995;<br />
&#8211;  di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 giugno 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Toscano e gli avv.ti Chierroni e Lasciarfari;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo P.R.G. il Comune di Portoferraio, con deliberazione consiliare del 28 giugno 2002, n. 37, approvava il Piano strutturale di cui all’art. 24 della legge reg. n. 5/95. <br />Successivamente, con deliberazione n. 83 del 29 novembre 2002, l’Amministrazione adottava il Regolamento urbanistico che formava oggetto di numerose osservazioni, presentate, tra l’altro, dalle ricorrenti, titolari di diritti reali su un terreno, sito in località Concia di Terra, coinvolto nelle scelte di pianificazione territoriale operate dall’Amministrazione.<br />
Con deliberazione del Consiglio comunale del 6 giugno 2003, n. 45, il Comune intimato approvava definitivamente il Regolamento urbanistico.<br />
Reputando tale ultimo atto lesivo delle proprie posizioni giuridiche, le ricorrenti hanno adito questo T.A.R. chiedendone l’annullamento, vinte le spese di giudizio, e deducendo i seguenti motivi:<br />
1. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del DM n. 1444/1968. Eccesso di potere sotto il profilo  dell’errore sui presupposti. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Incongruità e illogicità della motivazione. Sviamento.<br />
2. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 42 della Costituzione. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.<br />
3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Apoditticità e illogicità della motivazione.<br />
4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari.<br />
5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della legge reg. n. 5/1995, nonché dell’art. 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere sotto il profilo dell’apoditticità, illogicità e incongruità della motivazione.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del  9 giugno 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione indicata in epigrafe con la quale è stato approvato il Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio.<br />
Il ricorso può essere accolto in parte, nei limiti in cui incide sulla posizione giuridica di cui le ricorrenti sono titolari, come di seguito precisato.<br />
Osserva in proposito il Collegio che, conformemente a consolidata giurisprudenza, nella materia urbanistica può essere ammessa l&#8217;azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato con il territorio interessato dagli atti di pianificazione.<br />
Si deve, quindi, escludere che la mera situazione fattuale di residenza in un comune radichi in capo a ciascun residente una posizione di interesse legittimo che gli consenta l’impugnazione diretta di atti di pianificazione generale del territorio cittadino.<br />
Invero, secondo la prevalente opinione, l&#8217;interesse a ricorrere contro gli strumenti di pianificazione urbanistica, che riguardino aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, sussiste solo allorché la nuova destinazione urbanistica incida sul godimento o sul valore di mercato dell&#8217;area o, comunque, su interessi propri del ricorrente stesso (Consiglio Stato, sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 207; Consiglio Stato, sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1191).<br />
Le ricorrenti, come già fatto cenno in narrativa sono rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria di un terreno al quale il Regolamento urbanistico approvato ha impresso la destinazione a verde pubblico a servizio degli insediamenti abitativi programmati nelle adiacenze, nell’ambito della UTOE 6. <br />
In tale veste, quindi, sono legittimate ad impugnare le prescrizioni del Regolamento nella misura in cui esse direttamente incidono sulla fruibilità o sul valore del bene sul quale vantano diritti.<br />
Passando all’esame del merito, occorre premettere che le osservazioni dei privati al piano regolatore generale non costituiscono rimedi giuridici, per i quali vale il principio di rispondenza della situazione all&#8217;interesse dell&#8217;istante, ma apporti collaborativi ai fini dell&#8217;individuazione delle scelte urbanistiche più confacenti all&#8217;interesse pubblico urbanistico (Consiglio Stato, sez. IV, 28 settembre 1998, n. 1224).<br />
Ciò, peraltro, non significa che la reiezione delle osservazioni mosse dai privati al PRG non debbano essere motivate ed, al fine di soddisfare il requisito di una adeguata rappresentazione delle ragioni del rigetto devono, quantomeno, far riferimento al fatto che le osservazioni stesse contrastano con le linee portanti del Piano.<br />
Inoltre, la sufficienza di una motivazione, pur succinta, allegata per giustificare il rigetto delle osservazioni mosse dai privati al piano regolatore generale presuppone che la reiezione stessa sia congrua rispetto al contenuto concreto dell&#8217;osservazione e che si dimostri che si è tenuto presente l&#8217;apporto critico e collaborativo dei privati, in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (Consiglio Stato, sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1237; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 6 marzo 2002, n. 973).<br />
Altrettanto incontestabile è che esse vadano motivate in relazione agli elementi di fatto e di diritto posti a base delle osservazioni stesse e che vadano, in ogni caso, singolarmente esaminate (Consiglio Stato, sez. IV, 7 marzo 1997, n. 207).<br />
Ciò comporta che gli as<br />petti procedimentali dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico debbano consentire al Consiglio comunale, attraverso il rispetto delle scansioni temporali previste dallo stesso Regolamento assembleare, la necessaria ponderazione delle scelte compiute, ad evitare che l’onere di motivazione si risolva in una mera riproduzione o in mero rinvio a determinazioni assunte da altri organi o altri soggetti dell’Ente.<br />
Le argomentazioni appena esposte consentono di valorizzare positivamente le doglianze prospettate con il terzo e quinto motivo di ricorso.<br />
Assumono, infatti, le ricorrenti che la motivazione con la quale l’Amministrazione resistente ha rigettato le osservazioni presentate sia insufficiente a dar conto della necessaria ponderazione tra l’interesse privato dalle medesime impersonato e quello pubblico tutelato dal Comune, e non sia stato sorretto da un’adeguata istruttoria. Ciò in quanto il mero riferimento alle “controdeduzioni già formulate dalla Commissione urbanistica Comunale che motiva su ognuna delle medesime osservazioni” si appalesa inidoneo a esprimere quella valutazione che, ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, della l. reg. n. 5/1995 il Consiglio comunale è chiamato a compiere prima dell’approvazione definitiva del Regolamento urbanistico.<br />
Né vale a tal proposito sostenere, come pure fa la difesa di controparte, sostanzialmente contraddicendosi, che l’esame delle osservazioni è stato condotto compiutamente dalla Commissione consiliare e alle determinazioni da questa assunte ha potuto richiamarsi la deliberazione impugnata.<br />
Invero, come affermato dalla stessa Amministrazione nei suoi scritti difensivi, la Commissione in parola non è un organismo consultivo tecnico con poteri deliberativi e le sue determinazioni hanno natura di mero parere, senza alcun carattere vincolante.<br />
Viceversa, le disposizioni appena sopra richiamate stabiliscono che “una volta acquisite le osservazioni, il progetto è sottoposto all&#8217; approvazione del Consiglio comunale” e che “la deliberazione del Consiglio comunale richiama le osservazioni pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte”.<br />
Ciò non significa, evidentemente, che l’organo cui compete di assumere le determinazioni definitive non possa fare riferimento agli apporti istruttori della Commissione urbanistica il cui lavoro, diversamente, non avrebbe alcun senso, ma comporta che il Consiglio comunale debba essere posto in grado di esercitare compiutamente e sostanzialmente il suo compito decisorio, valutando appieno il materiale conoscitivo che gli perviene dall’istruttoria compiuta, in difetto di che la motivazione diviene un esercizio formalistico ed una abdicazione dai poteri che la legge conferisce al Consiglio stesso.<br />
Orbene, nel caso in esame, non consta che le modalità con le quali si è svolta la discussione e l’approvazione finale dell’atto impugnato siano state tali da garantire pienamente la realizzazione delle condizioni appena menzionate.<br />
Risulta, infatti, che la Commissione urbanistica abbia concluso i suoi lavori il 5 giugno 2003 alle ore 19,30, mentre la seduta del Consiglio comunale dedicata all’approvazione definitiva del Regolamento urbanistico si è svolta il giorno successivo, aprendo i suoi lavori alle ore 10,30, ossia con un intervallo temporale del tutto insufficiente a consentire ai singoli consiglieri un’adeguata conoscenza del materiale istruttorio elaborato dalla prima, considerata anche la complessità tecnica e giuridica dell’oggetto della deliberazione da assumere.<br />
Ne discende che la deliberazione censurata appare viziata sotto tale profilo non essendo compatibile, in concreto, che le decisioni assunte, meramente rinviando alle conclusioni raggiunte dalla Commissione consiliare, siano maturate attraverso un consapevole esercizio della funzione deliberativa spettante al Consiglio comunale.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato, limitatamente alle prescrizioni che interessano la proprietà della parte ricorrente.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, nei limiti in motivazione precisati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 e 23 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Andrea MIGLIOZZI                   &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>F.to Giovanni Vacirca<br />
F.to Bernardo Massari</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 OTTOBRE 2004<br />
Firenze, lì 20 OTTOBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-10-10-2004-n-5015/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2004 n.5015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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