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	<title>10/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-1-2020-n-264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-1-2020-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.264</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis e Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria Romagnoli e Andrea Trebeschi, c. Comune di Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Mastrangelo nonchè Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto 4</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-1-2020-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-1-2020-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis e Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria Romagnoli e Andrea Trebeschi, c. Comune di Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Mastrangelo nonchè Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto 4 Asl MI2, Comune di Omissis quale Ente Capofila, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>La richiesta di presentazione della dichiarazione ISEE da parte degli enti erogatori al momento della richiesta di una prestazione sociale agevolata è legittima e, in particolare, anche nel caso dei disabili gravi o degli anziani non autosufficienti, individua l&#8217;arco delle persone a cui fanno capo doveri di solidarietà  e di assistenza verso il disabile connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di appartenenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Persone disabili e bisognose &#8211; art. 3, comma 2-ter DLgs. 120/2000 aggiunto all&#8217;art. 3 DLgs. n. 109/1998 &#8211; limiti applicativi.</span></p>
<p>2.- Persone disabili e bisognose &#8211; prestazione sociale agevolata &#8211; accertamenti &#8211; dichiarazione ISEF &#8211; richiedibilità  &#8211; è legittima.</p>
<p>3.- Persone disabili e bisognose &#8211; accertamenti &#8211; estensione ai familiari obbligati ex art. 433 C.C. &#8211; possibilità  &#8211; sussiste.</p>
<p>4.- Processo amministrativo &#8211; persone disabili e bisognose &#8211; prestazioni economiche &#8211; decesso del richiedente &#8211; improcedibilità  &#8211; va esclusa.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La portata derogatoria dell&#8217;art. 3, comma 2-ter, d.lgs. n. 130 del 2000, aggiunto all&#8217;art. 3 d.lgs. n. 109 del 1998, non può trovare attuazione in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri perimetrativo delle relative condizioni applicative: il menzionato comma 2-ter presenta tutti i caratteri della norma di mero indirizzo, laddove rimette espressamente al decreto governativo di attuazione non solo l&#8217;individuazione dei limiti di applicabilità  del d.lgs. n. 109 del 1998 alle prestazioni di natura assistenziale integrata, ma anche il perseguimento del duplice obiettivo di favorire la permanenza dell&#8217;assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, obiettivo che lo stesso legislatore mostra dunque di non aver voluto realizzare direttamente.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La richiesta di presentazione della dichiarazione ISEE da parte degli enti erogatori al momento della richiesta di una prestazione sociale agevolata è legittima e, in particolare, anche nel caso dei disabili gravi o degli anziani non autosufficienti, individua l&#8217;arco delle persone a cui fanno capo doveri di solidarietà  e di assistenza verso il disabile connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di appartenenza.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Gli enti erogatori possono legittimamente estendere l&#8217;ambito previsto dal d.lgs. n. 109/1998 ai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell&#8217;art. 433 c.c. trattandosi di estensione finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte le risorse cui può potenzialmente attingere.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>4. L&#8217;intervenuto decesso della persona bisognosa non fa venir meno sul piano impugnatorio e conformativo, l&#8217;obbligo, per il Comune, di accertare ora per allora le condizioni richieste per l&#8217;integrazione della retta, invocata dalla persona beneficiaria poi venuta a mancare. L&#8217;intervenuto decesso della persona bisognosa di assistenza costituisce, infatti, una fattispecie estintiva dell&#8217;obbligazione, da parte del Comune, per il futuro, ma non per il passato, laddove l&#8217;ente abbia mancato di compartecipare doverosamente al pagamento della retta, costringendo la stessa persona interessata, quando era in vita, o i parenti prossimi a sborsare tali somme in suo nome e favore. Il correlativo diritto ha natura patrimoniale e si trasferisce agli eredi, che hanno tutto l&#8217;interesse a coltivare il giudizio, anche in sede di ottemperanza, per vedere accertato ora per allora il diritto del proprio dante causa all&#8217;integrazione della retta e alla corresponsione di questa.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Gli adempimenti che l&#8217;Amministrazione sarà  chiamata a svolgere, pertanto, non potranno pìù consistere nella visita dell&#8217;interessato presso la struttura ove è ricoverata, come è ovvio, ma dovranno limitarsi a controlli e verifiche documentali sulla situazione antecedente al decesso, senza che tale evento, come detto, possa costituire causa di esonero, per l&#8217;Amministrazione comunale, dalle responsabilità  e dagli oneri che le competevano ex lege quando la persona bisognosa e richiedente era in vita.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/01/2020<br />
<strong>N. 00264/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03207/2015 REG.RIC.</strong><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3207 del 2015, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria Romagnoli e Andrea Trebeschi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico n. 24;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Mastrangelo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n. 44;<br />
Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto 4 Asl MI2, Comune di -OMISSIS- quale Ente Capofila, non costituiti in giudizio;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Federico Randazzo su delega di Andrea Trebeschi e Giovanni Corbyons su delega di Giovanni Mastrangelo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lombardia ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;odierna parte appellante avverso le note del 28 dicembre 2011 (-OMISSIS-), del 18 aprile 2011 (-OMISSIS-) e del 9 gennaio 2009 (-OMISSIS-), emesse dal Responsabile dell&#8217;Area 3 &#8211; Area politiche Sociali Giovanili e Pubblica Istruzione del Comune di -OMISSIS- (MI), nonchè avverso la deliberazione della Giunta comunale -OMISSIS- del 13 aprile 2012 e la delibera consiliare n. 36 del 29 maggio 1992, recante l&#8217;approvazione del &#8220;Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, Enti ed Associazioni&#8221;, impugnate con motivi aggiunti.<br />
Gli odierni appellanti &#8211; -OMISSIS-, eredi e, la terza, anche tutrice sino alla morte dei sig.ri -OMISSIS-, persone con disabilità  grave ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 &#8211; premesso che questi ultimi erano stati inseriti presso la Comunità  diurna di -OMISSIS- e, per l&#8217;aspetto residenziale, presso la Comunità  alloggio di -OMISSIS-, entrambe gestite dalla -OMISSIS- convenzionata con il Comune di -OMISSIS-, deducevano con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che, esaurite le autonome fonti reddituali dei suddetti, era stata presentata, in data 27 ottobre 2008, istanza al Comune intimato per ottenere l&#8217;integrazione della retta.<br />
Esponevano altresì¬ che il Comune, con nota interlocutoria -OMISSIS- del 9 gennaio 2009, aveva richiesto la produzione delle attestazioni ISEE relative a tutti i nuclei familiari dei -OMISSIS- disabili e che, a seguito di apposita diffida, con la quale veniva richiesta la definizione dell&#8217;integrazione comunale della retta del servizio fruito da -OMISSIS- a partire dal -OMISSIS&#8211; 2008, oltre al rimborso delle somme indebitamente versate a favore di -OMISSIS- per il periodo dalla richiesta del 27 ottobre 2008 fino al decesso dello stesso avvenuto in data -OMISSIS- 2011, e a favore di -OMISSIS- per il periodo dalla richiesta in data 27 ottobre 2008 fino alla data di effettiva definizione della integrazione comunale, con l&#8217;impugnata nota -OMISSIS- del 28 dicembre 2011 la Responsabile dell&#8217;Area 3 del Comune medesimo rigettava la suddetta istanza, evidenziando, a fondamento del rigetto, che la richiesta di acquisizione della documentazione reddituale dei nuclei familiari dei -OMISSIS- era &#8220;ampiamente giustificata dall&#8217;art. 433 codice civile in materia di congiunti tenuti all&#8217;obbligo di mantenimento&#8221;, mentre, quanto alle richieste di integrazione e di rimborso delle rette, si affermava con la nota suindicata che la struttura sarebbe stata &#8220;individuata direttamente dalla Vostra famiglia anni or sono assumendo pertanto la famiglia stessa ogni obbligazione dopo aver autonomamente scelto la struttura sia per tipologia sia per costo&#8221; e che &#8220;la richiesta di presa in carico da parte dell&#8217;ente della situazione riguardante -OMISSIS- comporterebbe non tanto una mera copertura dei costi della retta, eccedenti la disponibilità  economica da parte di Suo fratello, quanto una valutazione complessiva del costo, comprendente la congruità  dell&#8217;attuale collocamento del -OMISSIS-&#8220;.<br />
Nelle more del giudizio, il Comune di -OMISSIS- depositava agli atti di causa la delibera di G.C. -OMISSIS- del 13 aprile 2012, adottata in data successiva alla notifica del ricorso, con la quale &#8211; lamentava la parte ricorrente con i motivi aggiunti proposti avverso la stessa &#8211; l&#8217;Ente, nell&#8217;ambito del piano tariffario dei servizi socio-assistenziali ed educativi, definiva, tra l&#8217;altro, i criteri di partecipazione al costo dei servizi per disabili, fissando (all. A, pag. 2) una contribuzione in misura fissa e indistinta, anche in situazioni di palese indigenza del disabile, prevedeva altresì¬ un sistematico coinvolgimento dei parenti e lasciava la valutazione della situazione economica di assistito e parenti alla semplice discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione, senza indicazione dei criteri e nemmeno dell&#8217;organo competente a definirli.<br />
Inoltre, in data 8 maggio 2013, il Comune di -OMISSIS- depositava in giudizio la delibera consiliare n. 36 del 29 maggio 1992, di approvazione del &#8220;Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, Enti ed Associazioni&#8221;, richiamato dall&#8217;Amministrazione in sede difensiva a fondamento dei suoi provvedimenti, il quale all&#8217;art. 4 &#8211; lamentava la parte ricorrente con le censure integrative proposte contro la stessa &#8211; prevedeva che qualsiasi contributo fosse subordinato all&#8217;accertamento dello stato di indigenza del beneficiario con riguardo sia al nucleo familiare di appartenenza che in rapporto ai soggetti tenuti agli alimenti <em>ex</em> art. 433 c.c..<br />
Il T.A.R., nel definire il giudizio con la sentenza appellata, ha ravvisato in primo luogo l&#8217;infondatezza del motivo di ricorso con il quale si contestava la richiesta della certificazione ISEE relativamente ai parenti tenuti agli alimenti, richiamando la giurisprudenza (Cons. di Stato, Sez. III, n. 6674 del 21 dicembre 2012) la quale aveva chiarito che &#8220;la richiesta di presentazione della dichiarazione ISEE da parte degli enti erogatori al momento della richiesta di una prestazione sociale agevolata è dunque legittima e, in particolare, anche nel caso dei disabili gravi o degli anziani non autosufficienti, individua l&#8217;arco delle persone a cui fanno capo doveri di solidarietà  e di assistenza verso il disabile connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di appartenenza&#8221;.<br />
Quanto ai successivi motivi di ricorso, il T.A.R. li respingeva rilevando che sebbene, secondo l&#8217;art. 8 della legge regionale Lombardia12 marzo 2008, n. 3, occorra la &#8220;valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità  d&#8217;offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi&#8221;, è chiaro che l&#8217;intervento del Comune nella spesa presuppone la possibilità  di scelta della sede presso la quale inserire le persone, allo scopo di trovare il migliore equilibrio tra le esigenze dei ricoverati e la corretta allocazione delle risorse pubbliche: ne consegue che la richiesta del Comune di ridiscutere anche la localizzazione dei ricoverati è pienamente legittima, fermo restando l&#8217;obbligo di contribuzione&#8221;.<br />
Quanto ai motivi aggiunti proposti avverso la deliberazione con la quale la Giunta comunale aveva stabilito i criteri di partecipazione al costo dei servizi per disabili, il T.A.R. ne rilevava invece l&#8217;inammissibilità  per carenza di interesse a ricorrere, non essendo le censure relative alla posizione dei ricorrenti, ma attinenti a tutti i tipi di disabilità , mentre non sarebbe stato possibile individuare quale parte della suddetta deliberazione incidesse direttamente sulla sfera giuridica dei ricorrenti.<br />
La declaratoria di inammissibilità  recata dalla sentenza appellata, infine, riguardava anche il secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale i ricorrenti impugnavano il &#8220;Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, Enti ed Associazioni&#8221;, sul rilievo che i ricorrenti non avevano individuato le parti del regolamento che erano state a loro applicate ed inoltre avevano richiamato, a sostegno della loro domanda di annullamento, normative successive all&#8217;entrata in vigore del regolamento stesso.<br />
Mediante i plurimi motivi di appello, la parte appellante censura le statuizioni reiettive, nel merito ed in rito, del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti, riproponendo altresì¬ i motivi aggiunti non esaminati dal giudice di primo grado per effetto della preliminare statuizione di inammissibilità  degli stessi.<br />
Si è costituito in giudizio, per resistere all&#8217;appello, il Comune appellato.<br />
Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi l&#8217;eccezione di improcedibilità  del gravame, formulata dal Comune resistente alla luce del sopravvenuto decesso degli assistiti.<br />
Come statuito con la sentenza di questa Sezione n. 90 del 13 gennaio 2017 (sebbene nell&#8217;ambito di un giudizio di ottemperanza), &#8220;l&#8217;intervenuto decesso di OMISSIS (&amp;) non fa venir meno sul piano conformativo di tale sentenza l&#8217;obbligo, per il Comune, di accertare ora per allora le condizioni richieste per l&#8217;integrazione della retta, invocata dalla beneficiaria poi venuta a mancare. L&#8217;intervenuto decesso della persona bisognosa di assistenza costituisce, infatti, una fattispecie estintiva dell&#8217;obbligazione, da parte del Comune, per il futuro, ma non certo per il passato, laddove l&#8217;ente abbia mancato di compartecipare doverosamente al pagamento della retta, costringendo la stessa persona interessata, quando era in vita, o i parenti prossimi a sborsare tali somme in suo nome e favore. Il correlativo diritto ha natura patrimoniale e si trasferisce agli eredi, che hanno tutto l&#8217;interesse a coltivare il giudizio, anche in sede di ottemperanza, per vedere accertato ora per allora il diritto della propria dante causa all&#8217;integrazione della retta e alla corresponsione di questa&#8221; (&amp;) Gli adempimenti che l&#8217;Amministrazione sarà  chiamata a svolgere, pertanto, non potranno pìù consistere nella visita dell&#8217;interessato presso la struttura ove è ricoverata, come è ovvio, ma dovranno limitarsi a controlli e verifiche documentali sulla situazione antecedente al decesso, senza che tale evento, come detto, possa costituire causa di esonero, per l&#8217;Amministrazione comunale, dalle responsabilità  e dagli oneri che le competevano <em>ex lege</em> quando la richiedente era in vita&#8221;.<br />
Nel merito, con il primo motivo di appello, viene contestata la sentenza appellata laddove rileva che &#8220;l&#8217;intervento del Comune nella spesa presuppone la possibilità  di scelta della sede presso la quale inserire le persone, allo scopo di trovare il migliore equilibrio tra le esigenze dei ricoverati e la corretta allocazione delle risorse pubbliche: ne consegue che la richiesta del Comune di ridiscutere anche la localizzazione dei ricoverati è pienamente legittima, fermo restando l&#8217;obbligo di contribuzione&#8221;.<br />
Deve premettersi che la statuizione reiettiva concerne in particolare la domanda di annullamento avente ad oggetto la nota comunale prot. -OMISSIS- del 28 dicembre 2011, con la quale si replicava alla parte istante che la struttura era stata &#8220;individuata direttamente dalla Vostra famiglia anni or sono assumendo pertanto la famiglia stessa ogni obbligazione dopo aver autonomamente scelto la struttura sia per tipologia sia per costo&#8221; e che &#8220;la richiesta di presa in carico da parte dell&#8217;ente della situazione riguardante -OMISSIS- comporterebbe non tanto una mera copertura dei costi della retta, eccedenti la disponibilità  economica da parte di Suo fratello, quanto una valutazione complessiva del costo, comprendente la congruità  dell&#8217;attuale collocamento del -OMISSIS-&#8220;.<br />
Deduce sul punto la parte appellante che l&#8217;inserimento è stato disposto e condiviso dallo stesso Comune, il quale nel 1999, previa valutazione di appropriatezza e predisposizione del programma personalizzato, richiedeva l&#8217;inserimento dei -OMISSIS- presso strutture direttamente accreditate dalla stessa Amministrazione.<br />
Essa lamenta altresì¬ che il Comune, solo in sede di esame della sua richiesta di compartecipazione formulata in data 27 ottobre 2008, intesa a richiedere all&#8217;Amministrazione, in relazione all&#8217;inserimento dei -OMISSIS- -OMISSIS- presso la struttura residenziale della -OMISSIS-, &#8220;un sostegno economico finalizzato alla parziale copertura della retta&#8221;, opponeva, con la citata nota prot. -OMISSIS- del 28 dicembre 2011, che &#8220;la struttura nella quale i Suoi -OMISSIS- sono stati inseriti, è stata individuata direttamente dalla Vostra famiglia anni orsono, assumendo pertanto la famiglia stessa ogni obbligazione dopo avere autonomamente scelto la struttura sia per la tipologia che per il costo della stessa&amp;&#8221;.<br />
Quanto ai profili in diritto, deduce la parte appellante che l&#8217;art. 2 l.r. n. 3/2008 prevede che &#8220;il governo della rete delle unità  d&#8217;offerta sociali e sociosanitarie dovrebbe informarsi ai seguenti principi: c) libertà  di scelta nel rispetto dell&#8217;appropriatezza delle prestazioni&#8221; e che l&#8217;art. 7 della medesima legge riconosce &#8220;alle persone che accedono alla rete delle unità  di offerta sociali e sociosanitarie il diritto a scegliere liberamente le unità  d&#8217;offerta compatibilmente con il requisito dell&#8217;appropriatezza delle prestazioni&#8221;.<br />
La parte appellante lamenta altresì che il Comune appellato si limitava a richiedere la rideterminazione della localizzazione dei ricoverati, senza porre in essere alcuna attività  istruttoria consequenziale, ed evidenzia che l&#8217;Amministrazione dubita della necessità  dell&#8217;assistenza fornita senza attivarsi per compiere la dovuta valutazione complessiva dell&#8217;unico fratello ancora in vita, limitandosi a negare la compartecipazione al costo dubitando, in assenza di qualsivoglia istruttoria, dell&#8217;appropriatezza del servizio.<br />
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.<br />
Come emerge dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, invero:<br />
&#8211; il Comune di -OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS- del 4 dicembre 1998, richiedeva l&#8217;inserimento dei -OMISSIS-, disabili gravi, presso una struttura diurna gestita dalla -OMISSIS-, richiedendo che venissero indicati, tra i servizi da quella gestiti, quello &#8220;più confacente le necessità  dei -OMISSIS-&#8221; e che venissero &#8220;comunicati al contempo costi, tempi di inserimento e possibilità  di trasporto tra casa e servizio&#8221;;<br />
&#8211; con nota del 26 gennaio 1999, acquisita al protocollo comunale in data 3 febbraio 1999, la Cooperativa interessata dichiarava di ritenere i suddetti &#8220;ammissibili al servizio di Comunità  Diurna&#8221;, indicando la cifra da sostenere per l&#8217;anno 1999;<br />
&#8211; con dichiarazione del -OMISSIS&#8211; 1999, la sig.ra -OMISSIS-, in relazione all&#8217;inserimento dei sigg. -OMISSIS- presso il Centro Diurno della Cooperativa, dichiarava che &#8220;la spesa inerente la retta d&#8217;inserimento al Centro Diurno verrà  totalmente coperta dalla sottoscritta&amp;&#8221;;<br />
&#8211; sempre il Comune, con nota prot. -OMISSIS- del 29 gennaio 1999, comunicava alla -OMISSIS- &#8220;la disponibilità  di questa Amministrazione alla realizzazione del Progetto da Voi presentato. Si conferma inoltre la necessità  di attuare l&#8217;inserimento in tempi brevi&#8221;;<br />
&#8211; la -OMISSIS-, con nota dell&#8217;8 marzo 1999 inviata al Comune, comunicava l&#8217;esito positivo della richiesta di inserimento dei -OMISSIS- presso la propria struttura, inviando all&#8217;Amministrazione il Fascicolo del Servizio, il Progetto personalizzato dei disabili ed il Preventivo dei costi;<br />
&#8211; con nota del 7 aprile 1999, i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- dichiaravano che &#8220;le rette per l&#8217;inserimento dei -OMISSIS- -OMISSIS- presso la Comunità  residenziale/Centro Diurno di -OMISSIS- della Coop. -OMISSIS- verranno interamente coperte, sia attraverso i redditi personali -OMISSIS-, sia attraverso una partecipazione dei familiari di primo grado, equamente ripartita&#8221;;<br />
&#8211; con nota prot. -OMISSIS- del 13 aprile 1999, il Comune comunicava alla suddetta Cooperativa che &#8220;le rette mensili dell&#8217;importo di Lit. 3.500.000 + IVA 4% cad. verranno pagate direttamente dai familiari, senza fatturazione intermedia al Comune di -OMISSIS-&#8220;.<br />
In siffatto contesto fattuale, l&#8217;esigenza di porre in essere una autonoma valutazione di appropriatezza da parte del Comune in ordine al servizio assistenziale di cui avevano beneficiato i -OMISSIS- trova fondamento, in primo luogo, nel fatto che l&#8217;originario inserimento dei medesimi nella struttura residenziale si era accompagnato all&#8217;assunzione da parte dei medesimi (e dei familiari) degli oneri connessi al pagamento della retta: ne consegue che, una volta venuta meno tale possibilità  ed in costanza di una espressa richiesta di compartecipazione al suo pagamento da parte del Comune, appariva del tutto pertinente una rinnovata valutazione in ordine alla appropriatezza dell&#8217;inserimento del sig. -OMISSIS- in struttura residenziale (e non semplicemente diurna), in relazione al livello di autonomia del medesimo.<br />
Inoltre, la richiesta di inserimento dei -OMISSIS- presso una struttura idonea gestita dalla Coop. -OMISSIS-, in ordine alla quale il Comune, secondo le allegazioni di parte appellante, avrebbe espresso una valutazione (non retrattabile a fronte della sopravvenuta richiesta di integrazione) di appropriatezza, riguardava inizialmente (cfr. la citata nota comunale prot. -OMISSIS- del 4 dicembre 1998) un Centro diurno, per cui trovava piena giustificazione una rinnovata valutazione di appropriatezza con riferimento ad una struttura residenziale, nella quale erano stati successivamente inseriti i -OMISSIS-.<br />
Nè potrebbe sostenersi, una volta acclarata la pertinenza della richiesta comunale, che l&#8217;Amministrazione avrebbe serbato una condotta inerte, senza procedere ad una congrua istruttoria finalizzata al compimento della suindicata verifica di appropriatezza: deve infatti osservarsi che la menzionata nota comunale si conclude con la precisazione secondo cui &#8220;restiamo a sua disposizione in caso Lei ritenga sia questa l&#8217;ipotesi da perseguire&#8221;, sì che sarebbe stato onere della parte istante manifestare la sua disponibilità  in tal senso, al fine di giustificare i susseguenti adempimenti (anche istruttori) comunali.<br />
Seguendo l&#8217;ordine dei motivi di appello, viene in rilievo quello con il quale la parte appellante contesta la declaratoria di inammissibilità  della domanda di annullamento della delibera di Giunta -OMISSIS-/2012, deducendo che le norme lesive della sua situazione giuridica sono contenute alla pag. 2 dell&#8217;allegato A, laddove viene stabilito che per i centri residenziali per disabili &#8220;la quota mensile&#8221; &#8211; di compartecipazione al costo &#8211; &#8220;viene rivista e personalizzata nel caso in cui l&#8217;utente abbia un reddito personale ISEE &#8211; familiare &#8211; superiore a € 6.000 (laddove, invece, il reddito ISEE sia pari o inferiore alla soglia dei 6.000 euro, la quota mensile è di € 415, <em>n.d.e.</em>). Vengono inoltre valutati, per la contribuzione alla spesa, i redditi dei familiari tenuti all&#8217;aiuto economico così¬ come rappresentato dall&#8217;art. 433 del codice civile&#8221;.<br />
Deduce la parte appellante che le disposizioni lesive precludevano ogni possibile accesso alla contribuzione comunale per i servizi C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) e Comunità  Alloggio ancora goduti, almeno fino al 2014, dal sig. -OMISSIS-.<br />
Le doglianze di parte appellante non sono meritevoli di accoglimento, dovendo quindi trovare conferma la statuizione di inammissibilità  recata dalla sentenza appellata.<br />
In primo luogo, il sig. -OMISSIS- è stato inserito in un centro residenziale: ciò che denota la non pertinenza dei criteri di contribuzione relativi ai centri diurni, sanciti dalla delibera citata e contestati dalla parte appellante.<br />
Inoltre, la disciplina censurata non si prefigge di interferire nella normativa codicistica in materia di alimenti e di soggetti tenuti a corrisponderli, come dedotto dalla parte appellante, nè deroga alla normativa in materia di ISEE (che viene anzi espressamente richiamata), ma si limita a prevedere che siano &#8220;valutati, per la contribuzione alla spesa, i redditi dei famigliari tenuti all&#8217;aiuto economico così¬ come rappresentato all&#8217;art. 433 c.c.&#8221;.<br />
Tanto premesso, l&#8217;effetto lesivo &#8211; connesso alla preclusione che le previsioni contestate opporrebbero all&#8217;accesso ad &#8220;ogni possibile contribuzione comunale&#8221; &#8211; non poteva essere apprezzato finchè la parte appellante non avesse riscontrato la richiesta istruttoria a pìù riprese formulata dal Comune (cfr., ad esempio, la nota prot. n. 9399 del 18 novembre 2011), con la quale, coerentemente con la citata prescrizione regolamentare, si evidenziava che &#8220;per poter procedere con la valutazione complessiva della richiesta in questione (di contributo economico a carico del Comune, <em>n.d.e.</em>), siamo ancora in attesa di ricevere le informazioni reddituali e patrimoniali (ovvero le certificazioni ISEE: cfr nota del Comune prot. -OMISSIS- del 9 gennaio 2009) relative innanzitutto all&#8217;interessato e, in subordine, alle persone tenute agli alimenti secondo quanto indicato dall&#8217;art. 433 del codice civile&#8221;.<br />
A questo riguardo, deve osservarsi che non risulta comprovato che la parte appellante abbia dato riscontro, come da essa dedotto, alla richiesta comunale di integrazione, con particolare riferimento alla produzione delle certificazioni ISEE inerenti ai soggetti <em>ex</em> art. 433 c.c., solo all&#8217;esito della quale &#8211; e delle conseguenti valutazioni comunali &#8211; avrebbe potuto potrebbe eventualmente accertarsi, alla stregua della citata delibera di Giunta, la carenza dei presupposti per il riconoscimento della compartecipazione comunale alla retta.<br />
La carenza di profili di lesività  immediatamente percepibili nella delibera -OMISSIS-/2012 concerne anche la contestata previsione di una revisione &#8220;personalizzata&#8221; della quota mensile di compartecipazione comunale, deducendo la parte appellante che la verifica della debenza di una quota di compartecipazione a carico dell&#8217;assistito e del relativo ammontare andrebbe stabilito &#8220;in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell&#8217;assistito e pìù precisamente all&#8217;ISEE&#8221;.<br />
Premesso che la lesività  per gli interessi della parte appellante della citata delibera di Giunta può dirsi sussistente nella misura in cui i suoi contenuti dispositivi siano ripresi dalle note impugnate con il ricorso introduttivo, è sufficiente osservare che queste si limitano ad affermare l&#8217;esigenza (puramente istruttoria) di produrre le certificazioni ISEE degli appartenenti al nucleo familiare degli assistiti, al fine di procedere alla determinazione finale della quota di compartecipazione: sì¬ che, anche da questo punto di vista, la suddetta delibera è scevra di immediata lesività  per la parte appellante.<br />
Quanto poi alla legittimità  della suindicata richiesta istruttoria, con particolare riferimento al perimetro soggettivo della stessa, non può non richiamarsi quanto condivisibilmente statuito da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2961 del 17 maggio 2018, nel senso che &#8220;la giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che gli enti erogatori possono legittimamente estendere l&#8217;ambito previsto dal d.lgs. n. 109/1998 ai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell&#8217;art. 433 c.c., precisando che tale estensione è finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte le risorse alle quali può potenzialmente attingere (v. il precedente di questa Sezione, 21 dicembre 2012, n. 6674, con la quale si è chiarito che gli enti erogatori possono legittimamente estendere l&#8217;ambito previsto dal d.lgs. n. 109/1998 ai familiari civilmente obbligati <em>ex</em> art. 433 cc., trattandosi di estensione finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte le risorse cui può potenzialmente attingere; con l&#8217;unica precisazione che disposizioni siffatte, ove introdotte, non autorizzano l&#8217;esercizio di azioni di rivalsa in luogo dell&#8217;assistito stante l&#8217;esplicito divieto previsto dall&#8217;art. 2, comma 6, del predetto decreto legislativo e che proprio l&#8217;esistenza di questo divieto conferma che i familiari civilmente obbligati possono essere considerati nell&#8217;ambito dell&#8217;accertamento della situazione economica della famiglia dell&#8217;assistito)&#8221;.<br />
In conclusione, appare corretta la declaratoria di inammissibilità  recata dalla sentenza appellata con riferimento alla delibera di Giunta -OMISSIS-/2012, in quanto il mancato riscontro alla richiesta istruttoria comunale ha impedito al Comune di indicare i termini della compartecipazione, solo all&#8217;esito di tale procedimento determinativo essendo possibile valutare l&#8217;adeguatezza del contributo comunale eventualmente previsto: resta quindi precluso anche l&#8217;esame dei motivi aggiunti, formulati avverso la delibera di Giunta -OMISSIS-/2012 e riproposti in appello.<br />
Con ulteriore motivo di appello, la parte appellante contesta anche la declaratoria di inammissibilità  dei motivi aggiunti proposti avverso la delibera consiliare n. -OMISSIS-, precisando che l&#8217;impugnazione si rivolgeva avverso l&#8217;art. 4 del regolamento, il quale stabiliva i criteri di selezione dei soggetti aventi diritto al beneficio economico (solo gli indigenti), prevedeva l&#8217;indiscriminato coinvolgimento di tutti i parenti tenuti agli alimenti e lasciava alla discrezionalità  dell&#8217;Assistente sociale la valutazione della situazione economica del richiedente e la redazione della proposta di sovvenzione.<br />
Deve premettersi, in particolare, che l&#8217;art. 4 della delibera consiliare n. 36 del 29 maggio 1992 prevede che &#8220;i benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinati all&#8217;accertamento &amp; dello stato di necessità  o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni essenziali dell&#8217;interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza che in rapporto ai soggetti di cui all&#8217;art. 433 del Codice Civile&#8221;.<br />
Deduce la parte appellante, quanto alla inammissibilità  dei motivi aggiunti, statuita dal T.A.R. in relazione al fatto che sarebbero stati prospettati motivi di illegittimità  del regolamento alla luce di una normativa susseguente, che non vi sarebbe stata alcuna lesione del diritto all&#8217;erogazione del servizio se il Comune, invece di applicare le norme regolamentari illegittime, si fosse attivato per modificare il proprio regolamento ovvero l&#8217;avesse disapplicato.<br />
Essa deduce quindi che il giudice di primo grado avrebbe dovuto affermare la necessaria applicazione della normativa successiva, disapplicando tutte le previsioni regolamentari che prevedevano una contribuzione in misura fissa e indistinta, o peggio una definizione personalizzata in alcun modo collegata alla normativa ISEE, e statuire l&#8217;illegittimità  delle note impugnate assunte in sua attuazione, mentre esso non ha compiuto alcuna verifica di legittimità  del regolamento rispetto alla normativa statale (art. 25 l. n. 328/2000, artt. 1,2 e 3 d.lvo n. 109/1998, art. 6 dpcm 14.2.2001) e regionale (art. 8 l.r. n. 3/2008) vigente.<br />
Anche la suindicata declaratoria di inammissibilità , recata dalla sentenza appellata, deve essere confermata.<br />
Deve invero premettersi che la correlazione tra le note impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio ed il contenuto dispositivo del citato regolamento, ai fini della verifica della effettiva ed attuale lesività  di quest&#8217;ultimo, deve essere apprezzata alla stregua del contenuto delle prime: laddove invero &#8211; e nella misura in cui &#8211; tale correlazione sia effettivamente riscontrabile, occorrerebbe verificare l&#8217;idoneità  del regolamento a legittimare le note impugnate, anche alla stregua, come correttamente osservato dalla parte appellante, del principio di prevalenza della normativa sopravvenuta, specialmente se di rango primario, ove contenente principi contrastanti con le originarie (ed, appunto, ormai superate) previsioni regolamentari.<br />
Tanto chiarito, poichè il contenuto dispositivo (asseritamente lesivo) delle note impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio si incentra sulla richiesta comunale di produzione delle certificazioni ISEE relative agli appartenenti al nucleo familiare degli assistiti, è rispetto a tale richiesta che deve essere verificata la legittimità  delle contestate previsioni regolamentari, laddove, all&#8217;art. 4, si prevede che &#8220;i benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinati all&#8217;accertamento, da parte del competente servizio comunale, dello stato di necessità  o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni assistenziali quotidiani dell&#8217;interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza che in rapporto ai soggetti di cui all&#8217;art. 433 del Codice Civile&#8221;.<br />
Tale disamina deve essere effettuata anche ai fini della valutazione della fondatezza delle censure formulate con l&#8217;atto di appello avverso il capo della sentenza appellata che ha respinto il primo motivo del ricorso principale, con il quale si denunciava la violazione della disciplina ISEE in quanto le note comunali coinvolgerebbero nella valutazione anche i parenti tenuti agli alimenti <em>ex</em> art. 433 c.c..<br />
Con tali censure, in particolare, la parte appellante deduce, in fatto, che giÃ  con nota del 27 ottobre 2008 essa dichiarava di fornire &#8220;adeguata documentazione attestante le attuali entrate dei miei -OMISSIS- e la documentazione ISEE relativa ai nuclei familiari dei parenti tenuti all&#8217;obbligo secondo l&#8217;art. 433 c.c.&#8221;.<br />
In diritto, invece, essa richiama la giurisprudenza secondo la quale &#8220;ai familiari civilmente obbligati anche esterni al nucleo familiare di appartenenza può essere richiesta la dichiarazione ISEE fermo restando che ciò non può essere fatto al fine di richiedere la diretta contribuzione al costo delle determinate prestazioni, che la stessa norma espressamente riferisce alla evidenziazione della situazione economica del solo assistito&#8221;: osserva sul punto la parte appellante che i doveri di solidarietà  ed assistenza in capo agli appartenenti al gruppo familiare del disabile grave inserito in ambiente residenziale non possono avere alcuna connotazione economica, per cui l&#8217;Amministrazione non dovrebbe pretendere l&#8217;inutile produzione documentale, ma coinvolgere il parente nel procedimento di presa in carico e verifica multidimensionale dell&#8217;assistito e predisposizione del progetto personalizzato, al fine di richiedere al parente stesso il soddisfacimento di quei bisogni assistenziali e relazionali dell&#8217;assistito che solo il nucleo familiare può assicurare.<br />
Lamenta quindi la parte appellante che il Comune, per contro, ha preteso la produzione reddituale di tutti i parenti <em>ex</em> art. 433 c.c. perchè, in applicazione dei propri illegittimi regolamenti, ha ritenuto di dover valutare non tanto i doveri di solidarietà  del nucleo familiare, ma la compartecipazione al costo degli stessi, in violazione della normativa ISEE.<br />
Allega ancora la parte appellante che l&#8217;art. 8 l.r. n. 3/2008, che accanto al rinvio alla normativa ISEE prevedeva quale criterio ulteriore che &#8220;partecipano i soggetti civilmente obbligati secondo la normativa vigente&#8221;, è stato superato dalla l.r. n. 3/2012, che ha affermato il rigoroso rispetto del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, eliminando ogni riferimento ai soggetti civilmente obbligati.<br />
I suindicati motivi di appello non sono meritevoli di accoglimento.<br />
La soluzione del quesito interpretativo sollevato dalla parte appellante può essere rinvenuta nell&#8217;orientamento manifestato da questa Sezione <em>in subiecta materia</em> (cfr., di recente, n. 5684 del 12 agosto), i cui lineamenti argomentativi possono essere senz&#8217;altro qui richiamati, nei termini che seguono, siccome concernenti una fattispecie analoga, da un punto di vista territoriale e temporale, a quella oggetto del presente giudizio:<br />
&#8220;La Regione Lombardia, con propria legge regionale (n. 3 del 2008), ha recepito il parametro ISEE quale criterio fondamentale per la determinazione della situazione economica di ciascun soggetto che chiede di accedere ai servizi in vista della sua partecipazione ai relativi costi.<br />
Il criterio generale di selezione mutuabile dalla disciplina di settore, applicabile <em>ratione temporis</em>, è, come sopra riportato, dato dall&#8217;indicatore della situazione economica equivalente, ossia un parametro basato su fattori reddituali e patrimoniali riferibili all&#8217;interessato e al suo nucleo familiare, come definito dall&#8217;art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 109, salvo che per i casi di cui alla previsione di cui all&#8217;articolo 3 comma 2 ter in cui viene in rilievo la situazione economica del solo assistito.<br />
8.2. A tal riguardo, ritiene il Collegio utile anticipare che, nel caso di specie, ed in base alla disciplina all&#8217;epoca vigente, fosse necessario valorizzare le informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza e non quella individuale.<br />
Pur nelle oscillazioni registratesi in giurisprudenza appare, invero, preferibile l&#8217;opzione ermeneutica a mente della quale si è, anche di recente, ritenuto che la portata derogatoria dell&#8217;art. 3, comma 2-ter, d.lgs. n. 130 del 2000, aggiunto all&#8217;art. 3 d.lgs. n. 109 del 1998, non potesse trovare attuazione in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne avrebbe dovuto perimetrare le relative condizioni applicative (cfr. CdS 546/2016 e, pìù di recente, CdS 2195/2019).<br />
In particolare, si è di recente rilevato che &#8220;il menzionato comma 2-ter presenta in realtà  tutti i caratteri della norma di mero indirizzo, laddove rimette espressamente al decreto governativo di attuazione non solo l&#8217;individuazione dei limiti di applicabilità  del d.lgs. n. 109 del 1998 alle prestazioni di natura assistenziale integrata, ma anche il perseguimento del duplice obiettivo di favorire la permanenza dell&#8217;assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, obiettivo che lo stesso legislatore mostra dunque di non aver voluto realizzare direttamente.<br />
D&#8217;altro canto, il riferimento della norma alla situazione economica del solo assistito si accompagna al contestuale richiamo alla necessità  di favorire la permanenza dell&#8217;assistito medesimo presso il nucleo familiare di origine, di modo che la realizzazione del primo risultato non può prescindere da quella del secondo, e viceversa, in una pìù ampia prospettiva di residualità  della prestazione resa in ambiente residenziale assistito.<br />
Detta prospettiva non può che trovare il suo assetto nella disciplina secondaria dei limiti applicativi del d.lgs. n. 109 del 1998, in mancanza della quale annettere immediata efficacia precettiva alla previsione che valorizza la situazione economica del solo assistito ai fini del concorso ai costi delle prestazioni significherebbe dare vita ad una disciplina incompleta ed incoerente: basti pensare che, in via di eccezione rispetto alla regola generale ricavabile dall&#8217;art. 3, l&#8217;apporto reddituale e patrimoniale proveniente dai congiunti dell&#8217;assistito verrebbe escluso ai fini della valutazione dei requisiti patrimoniali occorrenti per fruire di determinate prestazioni, senza che al contempo il nucleo familiare recuperi quella centralità , sotto il profilo dell&#8217;accoglienza dell&#8217;anziano presso di sè, che costituisce l&#8217;altro fulcro della logica di redistribuzione degli oneri assistenziali introdotta dalla legge n. 130 del 2000&#8221;. Inoltre, l&#8217;art. 3,comma 2-ter, richiede che il decreto attuativo del Governo sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni unificata con la Conferenza Stato-città  ed autonomie locali, <em>ex</em> art. 8 d.lgs. n. 281 del 1997; anche tale previsione è sintomatica della non immediata precettività  della disposizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 564), che, ove fosse interpretata come auto-esecutiva, pur in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, soprattutto, dell&#8217;intesa ad esso accessiva, finirebbe per ledere le prerogative costituzionalmente riconosciute a Regioni ed autonomie locali, tanto pìù dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e del nuovo complessivo assetto dei rapporti fra i diversi livelli di governo, improntato al principio della leale collaborazione (di cui l&#8217;intesa costituisce espressione, operando quale condizione di efficacia del decreto attuativo nei confronti degli enti riuniti nella Conferenza unificata (tra le altre, Corte Cost., 8 giugno 2005, n. 222 e 1° ottobre 2003, n. 303).<br />
8.3. Nè è possibile, per i profili qui in rilievo, fare applicazione dei principi affermati da questa Sezione nella sentenza n. 46 del 10.1.2017, che valorizza la situazione economica del solo assistito e non quella della famiglia in applicazione della previsione normativa di cui all&#8217;art. 8, comma 2, lettera (h) della L.R. n. 3 del 2008, siccome in vigore solo a decorrere dal 14.3.2012 e, dunque, in epoca successiva al provvedimento impugnato. Resta, in ogni caso, esclusa, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 109 del 1998, la rivalsa in forza del disposto di cui all&#8217;art. 438 c.c., da parte dell&#8217;ente erogatore, a carico dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata (C. St. 5355/2013 e 6674/2012).<br />
8.4. In definitiva, l&#8217;ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l&#8217;accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie.<br />
(&amp;)<br />
9.1. Nel caso di specie, ed in mancanza di allegazioni di ulteriori ed integrativi criteri approvati dalla Regione Lombardia, l&#8217;ISEE resta, dunque, l&#8217;indefettibile strumento di calcolo della capacità  contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall&#8217;ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva.<br />
E ciò vieppìù in considerazione della strumentalità  del servizio <em>de quo</em> rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incomprimibile secondo i principi pìù volte affermati dalla Consulta (cfr. fra le altre, le sentenze C. Cost. nn. 80/2010 e n. 275/2016 ) e che trovano diretta copertura negli artt. 32,38 e 53 della Costituzione e dell&#8217;art. 3 e 28 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità  (ratificata con legge n. 18 del 3.3.2009) che assicurano la tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere.<br />
10. Di contro, è di tutta evidenza come si ponga in contrasto con la disciplina di riferimento sopra richiamata, statale e regionale, l&#8217;opzione &#8211; impropriamente privilegiata dal Comune appellato &#8211; di una contribuzione totalmente svincolata dal parametro vincolante dell&#8217;indicatore ISEE, come sopra ricostruito&#8221;.<br />
Deve solo aggiungersi, anche alla luce del precedente appena citato, che se, da un lato, il richiamato indirizzo interpretativo non può che concorrere alla delimitazione funzionale della richiesta istruttoria comunale, nel senso di orientare l&#8217;acquisizione delle certificazioni ISEE all&#8217;esclusivo raggiungimento della rappresentata (e legittima, <em>ratione temporis</em>, per quanto detto) finalità  di valutazione integrata della situazione economica dell&#8217;assistito e dei suoi congiunti, dall&#8217;altro lato, non potrebbe paventarsi alcun riferimento da parte del Comune a criteri derogatori da quelli imperniati sulla normativa in tema di ISEE, atteso che, circoscrivendo la sua richiesta istruttoria alla relativa certificazione, esso ha ritenuto di adeguare, sul piano applicativo, la sua risalente normativa regolamentare alle disposizioni sopravvenute (che appunto all&#8217;ISEE, ai fini della determinazione della partecipazione ai costi della degenza, fanno esclusivo riferimento, come posto in risalto dalla giurisprudenza appena richiamata; si veda altresì¬, negli stessi termini, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2961 del 17 maggio 2018: &#8220;gli enti erogatori possono legittimamente estendere l&#8217;ambito previsto dal D.Lgs. n. 109 del 1998 ai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell&#8217;art. 433 c.c., precisando che tale estensione è finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte le risorse alle quali può potenzialmente attingere&#8221;, nonchè Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5843 del 23 agosto 2019).<br />
Delineate nei termini che precedono le coordinate ermeneutiche atte ad orientare l&#8217;interprete nella materia <em>de qua</em>, non può invero non rilevarsi che la stessa Amministrazione, allorchè ha fatto riferimento, con le note impugnate, alla certificazione ISEE ai fini dell&#8217;accertamento dei presupposti e della misura della compartecipazione, ha mostrato di ritenere superate le citate disposizioni regolamentari, laddove evocano criteri diversi da quelli correlati, appunto, alla normativa in tema di ISEE: ciò che induce a non condividere la tesi attorea, secondo cui il Comune appellato avrebbe persistito nell&#8217;applicazione di normative (regolamentari) contrastanti con la suindicata disciplina.<br />
Resta quindi confermata la statuizione di inammissibilità  dei motivi aggiunti proposti avverso il citato Regolamento, non risultando che l&#8217;Amministrazione, adottando le note impugnate, abbia inteso attingere ad essi ai fini applicativi di criteri estranei a quelli contemplati dalla normativa in tema di certificazione ISEE: a tale criterio operativo, quindi, dovrà  coerentemente uniformarsi il Comune appellato, nell&#8217;esame conclusivo dell&#8217;istanza di compartecipazione presentata dalla parte appellante (laddove questa ritenga di riscontrare la suindicata richiesta istruttoria comunale, al fine di rimuovere l&#8217;arresto procedimentale da questa determinato).<br />
L&#8217;appello, in conclusione e con le precisazioni da ultimo formulate, deve essere respinto.<br />
La peculiarità  dell&#8217;oggetto della controversia, e la non perfetta uniformità  degli indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese del giudizio di appello compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-1-2020-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.261</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-10-1-2020-n-261/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.261</a></p>
<p>Ivo Correale, Presidente FF, Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore; PARTI: (Facebook Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cicala, Luca Pescatore, Riccardo Pennisi, Francesco Goisis e Davide Coppola c. Altroconsumo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maurizio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ivo Correale, Presidente FF, Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore; PARTI:  (Facebook Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cicala, Luca Pescatore, Riccardo Pennisi, Francesco Goisis e Davide Coppola c. Altroconsumo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maurizio Gualdieri; Unione Nazionale dei Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino, non costituiti in giudizio)</span></p>
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<p>Il principio di personalità  dell&#8217;illecito inteso in senso sostanziale ed effettuale è il principio cui si ispira l&#8217;intera normativa in materia di tutela del consumatore.</p>
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<div style="text-align: justify;">1.- Consumatore &#8211; tutela &#8211; disciplina &#8211; criteri ispiratori &#8211; individuazione.<br /> <br /> 2.- Concorrenza &#8211; tutela antitrust &#8211; influenza dominante &#8211; verifica.<br /> <br /> 3.- Persona umana &#8211; dati personali &#8211; protezione &#8211; inscrizione in un &#8220;social network&#8221; &#8211; patrimonializzazione dei dati personali &#8211; conseguenze.</div>
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<p> <em>1. Il principio di personalità  dell&#8217;illecito inteso in senso sostanziale ed effettuale è il principio cui si ispira l&#8217;intera normativa in materia di tutela del consumatore.</em><br />  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Nella materia antitrust, in presenza di una società  che detiene il 100% del capitale sociale di un&#8217;altra società , si presume che la società  controllante eserciti un&#8217;influenza determinante nello svolgimento dell&#8217;attività  della controllata, tale da farla ritenere responsabile per gli illeciti da quest&#8217;ultima materialmente realizzati.</em><br /> <em>La diversità  dei due pacchetti normativi (antitrust e tutela del consumatore) non elide, infatti, la matrice e la ratio comune degli stessi, che, quand&#8217;anche sotto diversi angoli visuali, attengono, per entrambi, alla tutela dell&#8217;endiadi costituita dal mercato e dalla libertà  di concorrenza. </em></div>
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<div style="text-align: justify;"><em>3. Va rifiutata la tesi che l&#8217;unica tutela del dato personale sia quella rinvenibile nella sua accezione di diritto fondamentale dell&#8217;individuo (e che, nella fattispecie in esame, Facebook fosse tenuta esclusivamente al corretto trattamento dei dati dell&#8217;utente ai fini dell&#8217;iscrizione e dell&#8217;utilizzo del &#8220;social network&#8221;). Tale approccio, infatti, sconta una visione parziale delle potenzialità  insite nello sfruttamento dei dati personali, che possono altresì¬ costituire un &#8220;asset&#8221; disponibile in senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad assurgere alla funzione di &#8220;controprestazione&#8221; in senso tecnico di un contratto.</em><br /> <em>A fronte della tutela del dato personale quale espressione di un diritto della personalità  dell&#8217;individuo, e come tale soggetto a specifiche e non rinunciabili forme di protezione, quali il diritto di revoca del consenso, di accesso, rettifica, oblio, sussiste pure un diverso campo di protezione del dato stesso, inteso quale possibile oggetto di una compravendita, posta in essere sia tra gli operatori del mercato che tra questi e i soggetti interessati.</em><br /> <em>Il fenomeno della &#8220;patrimonializzazione&#8221; del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone quindi agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un &#8220;social network&#8221;.</em><br /> <em>Ne consegue, in termini generali, che il valore economico dei dati dell&#8217;utente impone al professionista di comunicare al consumatore che le informazioni ricavabili da tali dati saranno usate per finalità  commerciali che vanno al di lÃ  della utilizzazione del social network: in assenza di adeguate informazioni, ovvero nel caso di affermazioni fuorvianti, la pratica posta in essere può quindi qualificarsi come ingannevole.</em><br /> </div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p>Pubblicato il 10/01/2020<br /> <strong>N. 00261/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 15288/2018 REG.RIC.</strong> </p>
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 15288 del 2018, proposto da Facebook Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cicala, Luca Pescatore, Riccardo Pennisi, Francesco Goisis e Davide Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Altroconsumo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maurizio Gualdieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Angelo Brofferio, 7;<br /> Unione Nazionale dei Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</em></strong><br /> 1) del provvedimento n. 27432 procedimento PS/11112 dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato deliberato nella adunanza del 29 novembre 2018 e notificato in data 7 dicembre 2018 (di seguito &#8220;Provvedimento&#8221; &#8211; allegato al presente ricorso sub Doc. 2), con cui l&#8217;AGCM ha deliberato &quot; a) che la pratica commerciale descritta al punto II sub a) del presente provvedimento, posta in essere da Facebook Inc e Facebook Ireland Ltd costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22, del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione; b) che la pratica commerciale descritta al punto II sub b) del presente provvedimento, posta in essere da Facebook Inc e Facebook Ireland Ltd costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione; c) di irrogare alla società  Facebook Inc e Facebook Ireland Ltd, in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000.000 € (cinquemilioni di euro) per la violazione di cui alla lettera a); d) di irrogare alla società  Facebook Inc e Facebook Ireland Ltd, in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000.000 € (cinquemilioni di euro) per la violazione di cui alla lettera b); e) che il Professionista comunichi all&#8217;Autorità , entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a) e b).&quot;, nonchè che &quot; 1) che Facebook Inc e Facebook Ireland Ltd pubblichino, a loro cura e spese, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità : i. il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento; ii. la dichiarazione rettificativa riportata in allegato al presente provvedimento dovrà  essere pubblicata: &#8211; entro quarantacinque giorni dall&#8217;avvenuta notificazione dello stesso sulla homepage del sito internet aziendale per l&#8217;Italia, raggiungibile agli indirizzi https://it-it.facebook.com/ e https://m.facebook.com/, nonchè sull&#8217;app Facebook, in posizione che consenta una immediata visibilità  e di dimensioni pari ad un quinto della stessa; la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà  permanere per venti giorni; &#8211; al primo accesso di ciascun utente registrato italiano sulla propria pagina personale a partire dalla mezzanotte del quarantacinquesimo giorno dall&#8217;avvenuta notificazione del provvedimento, attraverso un pop-up a schermata intera. iii. la pubblicazione dovrà  ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al punto ii) e le modalità  di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nello spazio di pubblicazione della dichiarazione rettificativa &#8211; così¬ come nelle altre pagine web del sito aziendale e nello spazio ulteriore del supporto utilizzato &#8211; non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della dichiarazione stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato; 2) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà  essere preceduta dalla comunicazione all&#8217;Autorità  della data in cui la stessa avrà  luogo e dovrà  essere seguita, entro tre giorni, dall&#8217;invio all&#8217;Autorità  di una copia originale di tale pubblicazione contenente la dichiarazione rettificativa pubblicata&quot;.<br /> 2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso con il Provvedimento.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato e di Altroconsumo, con la relativa documentazione;<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare n.336/2019;<br /> Vista l&#8217;ordinanza collegiale istruttoria n. 5527/2019;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. In data 6 aprile 2018 l&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato (in avanti, &#8220;Autorità &#8221; o &#8220;Agcm&#8221;) ha avviato il procedimento istruttorio PS1112 nei confronti di Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited (la prima in seguito indicata anche come &#8220;Facebook&#8221; o &#8220;la società  ricorrente&#8221;) in relazione a presunte pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (cd. &#8220;Codice del Consumo&#8221;).<br /> 2. Veniva, in particolare, ipotizzata l&#8217;esistenza di due distinte pratiche commerciali aventi ad oggetto la raccolta, lo scambio con terzi e l&#8217;utilizzo, a fini commerciali, dei dati dei propri utenti consumatori, incluse le informazioni sui loro interessi on line.<br /> 3. La prima pratica, ritenuta &#8220;ingannevole&#8221; e rubricata sub a), consisteva nell&#8217;avere adottato, nella fase di prima registrazione dell&#8217;utente nella Piattaforma Facebook (sito &#8220;web&#8221; e &#8220;app&#8221;), un&#8217;informativa ritenuta da Agcm priva di immediatezza, chiarezza e completezza, in riferimento alla attività  di raccolta e utilizzo, a fini commerciali, dei dati degli utenti.<br /> 4. La pratica sub b), qualificata come &#8220;aggressiva&#8221;, si concretizzava nella applicazione, in relazione agli utenti registrati sulla piattaforma, di un meccanismo che, secondo la ricostruzione dell&#8217;Autorità , comportava la trasmissione dei dati degli utenti dalla Piattaforma del social network ai siti &#8220;web/app&#8221; di terzi e viceversa, senza preventivo consenso espresso dell&#8217;interessato, per l&#8217;uso degli stessi a fini di profilazione e commerciali.<br /> 5. Al procedimento partecipavano anche talune associazioni a tutela degli interessi dei consumatori, tra cui Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori.<br /> 6. Il procedimento si concludeva con l&#8217;impugnato provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018 con il quale Agcm, conformemente al parere espresso dall&#8217;Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni (&#8220;AgCom&#8221;) deliberava che: la pratica a) posta in essere da Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. costituiva una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22, del Codice del Consumo; la pratica b) era scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, del Codice del Consumo. Vietava, altresì¬, la continuazione di entrambe le pratiche e applicava ad entrambe le società , in solido, due distinte sanzioni amministrative in relazione alle due pratiche, ciascuna pari a € 5.000.000,00. Era, inoltre, imposta la pubblicazione, a loro cura e spese, di una dichiarazione rettificativa allegata al provvedimento, ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le modalità  riportate nel provvedimento stesso.<br /> 7. Avverso il provvedimento sanzionatorio Facebook Inc ha presentato ricorso, chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi:<br /> I. Sull&#8217;erronea applicazione del concetto di Parental Liability. Difetto assoluto di legittimazione passiva per violazione del principio di responsabilità  personale negli illeciti amministrativi, di cui agli artt. 2 e 3, l. 689/1981, all&#8217;art. 6 e 7 Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (&quot;CEDU&quot;) e all&#8217;art. 27 Cost. Difetto di motivazione. Violazione del principio di legalità .<br /> Secondo la ricorrente l&#8221;utilizzo della &#8220;Parental Liability&#8221; in materia di pratiche commerciali non troverebbe un fondamento normativo, essendo proprio della materia &#8220;antitrust&#8221;, e si porrebbe in contrasto con alcuni fondamentali principi nazionali ed europei, quale quello del carattere personale della sanzione di cui all&#8217;articolo 2 della L. 689/1981 e artt. 6 e 7 della CEDU.<br /> II. Sull&#8217;erronea applicazione del concetto di Parental Liability. Violazione dell&#8217;art. 6 CEDU e del principio del giusto procedimento. Violazione del principio di presunzione di innocenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br /> Il ricorso al concetto di &#8220;Parental Liability&#8221; si porrebbe anche in violazione del diritto di difesa di Facebook Inc. e del principio della presunzione di innocenza come sancito dall&#8217;articolo 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione Europea e dell&#8217;art. 6 CEDU. Parte ricorrente lamenta che nel corso del procedimento si sarebbe fatto riferimento per la prima volta a tale concetto solo nel provvedimento finale, nonostante giÃ  nel mese di aprile la parte aveva fatto presente di non essere coinvolta nella fornitura del servizio Facebook agli utenti italiani &#8211; e quindi la sua estraneità  alle condotte poi sanzionate.<br /> III. Difetto assoluto di attribuzione dell&#8217;AGCM, in quanto non si tratta di pratiche commerciali in mancanza di un corrispettivo patrimoniale e quindi della necessità  di tutelare l&#8217;interesse economico dei consumatori. Violazione degli artt. 18 ss. del Codice del Consumo e della Direttiva 2005/29/CE (&#8220;Direttiva sulle pratiche commerciali sleali&#8221;).<br /> Secondo la parte ricorrente, non sussisteva alcuna pratica commerciale e, quindi, alcuna competenza dell&#8217;Agcm. Ciò in quanto, deduce la ricorrente, il servizio di Facebook è fornito agli utenti gratuitamente, nel senso tecnico (ed oggettivo) che nessun corrispettivo patrimoniale (nemmeno indiretto) è richiesto. Richiamata la direttiva europea in materia di pratiche commerciali sleali, Facebook Inc. afferma che occorre che un consumatore acquisti e paghi (o sia indotto ad acquistare o pagare) un prodotto, perchè si possa ipotizzare una pratica commerciale scorretta.<br /> IV. Difetto assoluto di attribuzione dell&#8217;AGCM, &#8220;ratione materiae&#8221;, ossia in quanto la disciplina da applicare era unicamente quella sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, &quot;Regolamento privacy&quot;). Violazione del principio di specialità , di cui all&#8221;art. 3, co. 4, della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Violazione del Regolamento Privacy.<br /> La pratica in questione sarebbe comunque assorbita completamente (attenendo all&#8217;uso di dati personali) nella disciplina europea sulla &#8220;privacy&#8221;, sulla base del principio di specialità  di cui all&#8217;art. 3, comma 4, della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali. La disciplina &#8220;privacy&#8221; si occuperebbe direttamente e compiutamente dei profili oggetto di controversia, anche in vista della affermazione del principio di correttezza e trasparenza nei rapporti tra professionisti e consumatori, ai sensi del &#8220;considerando&#8221; 39 del Regolamento UE 2016/679 (&#8220;Regolamento privacy&#8221;).<br /> V. Violazione della riserva di regolamento UE, quale stabilita dall&#8217;art. 288, co. 2, TFUE e dalla giurisprudenza dell&#8217;Unione Europea. Violazione del considerando 13 del Regolamento UE 2016/679.<br /> Il &#8220;Regolamento privacy&#8221;, in ragione della sua natura, non poteva essere messo in discussione o anche solo integrato da un atto legislativo nazionale in tema di pratiche commerciali scorrette, dovendo trovare prevalente applicazione in tutte le fattispecie di uso dei dati personali di consumatori.<br /> VI. Violazione del principio di specialità  in materia sanzionatoria. Violazione dell&#8217;art. 9, l. 689/1981. Violazione dei principi sul concorso apparente di norme sanzionatorie.<br /> Poichè tra le sanzioni &#8220;privacy&#8221; ipoteticamente infliggibili e quelle per pratiche commerciali scorrette sussiste, secondo la prospettazione di parte ricorrente, un rapporto di specialità  in favore delle prime, unicamente queste sarebbero ipotizzabili in presenza di un illecito, inteso come fatto storico della condotta, da non considerare in termini astratti o in relazione ai beni giuridici protetti dalla varie discipline sanzionatorie.<br /> VII. Violazione dell&#8217;art. 56 del Regolamento UE 2016/679. Difetto assoluto di attribuzione.<br /> Ai sensi del &#8220;Regolamento privacy&#8221;, sussisterebbe la competenza esclusiva all&#8217;Autorità  capofila (nella specie l&#8217;Autorità  privacy irlandese, data la sede del titolare del trattamento dei dati) in qualità  di unico interlocutore per quanto riguarda il trattamento transfrontaliero. Ne consegue, secondo la tesi di parte ricorrente, che nessuna Autorità  italiana (anche se per ipotesi competente in materia &#8220;privacy&#8221;) avrebbe potuto esercitare diretti poteri di controllo e sanzione sulle pratiche qui in questione, dato che il trattamento dei dati non riguardava la sola Italia ma aveva carattere europeo.<br /> VIII. Violazione del principio di legalità /prevedibilità . Violazione dell&#8217;art. 7 CEDU e dell&#8217;art. 25 Cost.. Violazione del considerando 13 del Regolamento UE 2016/679.<br /> Facebook sarebbe stata sanzionata sulla base di una disciplina (quella sulle pratiche commerciali scorrette) la cui applicazione era imprevedibile e nuova, venendo in considerazione quanto meno una interpretazione estensiva, vietata dall&#8217;art. 7 CEDU, delle sanzioni sulle pratiche commerciali al diverso tema della gestione dei dati personali e comunque a pratiche in cui non viene in questione un interesse economico diretto del consumatore.<br /> IX. Inesistenza di qualsivoglia condotta in violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. Violazione del Codice del Consumo e della disciplina privacy. Inesigibilità  della condotta richiesta per irrisolvibile contraddittorietà  tra gli standard privacy e quelli prospettati dall&#8217;AGCM.<br /> In relazione alla condotta sub a), le contestazioni dell&#8217;Autorità  sarebbero infondate in quanto i consumatori medi non sarebbero fuorviati dalla descrizione del servizio come &#8220;gratuito&#8221; e Facebook Ireland fornirebbe continuamente ai propri utenti informazioni trasparenti ed esaustive sul trattamento dei dati e su come gli stessi possano, in qualsiasi momento, gestire i propri dati e modificare le preferenze espresse in precedenza.<br /> Quanto alla pratica sub b), il Provvedimento affermerebbe erroneamente l&#8217;esistenza di un generale inconsapevole ed automatico trasferimento dei dati degli utenti. In ogni caso, la pratica non potrebbe dirsi &#8220;aggressiva&#8221;, mancando comportamenti invasivi della libertà  di scelta del consumatore. Afferma parte ricorrente che Facebook si sarebbe limitata a fornire agli utenti informazioni chiare, trasparenti e complete sulle conseguenze derivanti dalla disattivazione della Piattaforma, senza alcun condizionamento della volontà  del consumatore per indurlo ad effettuare una scelta di cui non fosse convinto.<br /> Inoltre, qualora si ritenesse che Facebook Ireland avesse posto in essere comportamenti contrari al Codice del Consumo, si tratterebbe al massimo di un&#8217;unica pratica commerciale scorretta, non aggressiva, in quanto la pratica sub b) dovrebbe ritenersi assorbita della pratica sub a).<br /> X. In via subordinata, violazione del principio di proporzionalità  quanto all&#8217;obbligo di pubblicazione della dichiarazione rettificativa e alle misure imposte per superare la pretesa condotta illecita. Violazione degli artt. 24 e 41 Cost.<br /> In subordine all&#8217;accoglimento dei precedenti motivi, Facebook Ireland contesta anche l&#8217;obbligo di<br /> pubblicare la dichiarazione rettificativa, nonchè quello di porre fine alle presunte infrazioni in solo 90 giorni.<br /> Quanto alla dichiarazione rettificativa, essa è considerata eccessivamente gravosa ed invasiva, in quanto incrinerebbe il rapporto di fiducia con gli utenti e le modalità  di pubblicazione prescritte dall&#8217;Autorità  sarebbero sproporzionate rispetto alla finalità  perseguita.<br /> Non sarebbe proporzionato nemmeno l&#8217;invito alla cessazione delle violazioni da realizzare entro 90<br /> giorni, in quanto le misure richieste imporrebbero a Facebook notevoli cambiamenti sulla propria infrastruttura, i quali, anche se formalmente solo a livello italiano, si imporrebbero di fatto a livello globale, dato l&#8217;intrinseco carattere unitario di un &#8220;social media&#8221;.<br /> 8. L&#8217;Agcm si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato. Si è costituita in giudizio anche Altroconsumo, insistendo nell&#8217;infondatezza del gravame.<br /> 9. Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2019 la domanda cautelare presentata unitamente al ricorso è stata accolta limitatamente alla sospensione dell&#8217;imposizione dell&#8217;obbligo di esporre e pubblicare la dichiarazione rettificativa, in considerazione delle difficoltà  tecniche prospettate dalla ricorrente, anche in ordine ai tempi necessari per la completa ottemperanza.<br /> 10. All&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2019, è stata disposta istruttoria al fine di acquisire dalla parte ricorrente informazioni relative a talune modifiche sulle proprie condizioni d&#8217;uso, relative alle modalità  di utilizzo dei dati dei consumatori, in procinto di essere adottate a seguito di un impegno assunto con la Commissione europea.<br /> 11. Parte ricorrente ha depositato in data 28 giugno 2019 una memoria e documenti, al fine di fornire i chiarimenti richiesti.<br /> 12. In vista della nuova trattazione della causa, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle reciproche posizioni.<br /> 13. All&#8217;udienza pubblica del 18 dicembre 2019, uditi per le parti i difensori presenti e su loro conforme richiesta, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. La controversia ha ad oggetto due distinte condotte poste in essere da Facebook e sanzionate dall&#8217;Agcm in quanto ritenute, rispettivamente, ingannevoli e aggressive nei confronti dei consumatori.<br /> 2. La prima pratica riguarda la fase di registrazione dell&#8217;utente nella Piattaforma FB (sito &#8220;web&#8221; e &#8220;app&#8221;) e consiste nel rilascio di una un&#8217;informativa ritenuta poco chiara e incompleta.<br /> Nello specifico, l&#8217;Autorità  rilevava che &#8220;Sino al 15 aprile 2018, l&#8217;utente che accedeva alla homepage di FB per registrarsi sulla Piattaforma (sito web e app), a fronte di un claim sulla gratuità  del servizio offerto &#8220;Iscriviti E&#8217; gratis e lo sarà  per sempre&#8221;, non trovava un altrettanto evidente e chiaro richiamo sulla raccolta e uso a fini commerciali dei propri dati da parte di FB&#8221; (cfr. par. 18 del provvedimento). L&#8217;informazione era ritenuta non veritiera e fuorviante in quanto la raccolta e sfruttamento dei dati degli utenti a fini remunerativi si configurava come contro-prestazione del servizio offerto dal social network, in quanto dotati di valore commerciale. In particolare, osservava Agcm, &#8220;i ricavi provenienti dalla pubblicità  on line, basata sulla profilazione degli utenti a partire dai loro dati, costituiscono l&#8217;intero fatturato di Facebook Ireland Ltd. e il 98% del fatturato di Facebook Inc<em>.</em>&#8220;.<br /> 3. La seconda pratica concerne il meccanismo che comporta la trasmissione dei dati degli utenti dalla Piattaforma (sito &#8220;web/app&#8221;) del &#8220;social network&#8221; ai siti &#8220;web/app&#8221; di terzi e viceversa. Agcm ha ritenuto che tale trasmissione avvenisse con modalità  insistenti e tali da condizionare le scelte del consumatore. Nello specifico, rilevava che la Piattaforma &#8220;risultava (&#038;) automaticamente attivata con validità  autorizzativa generale, senza alcun preventivo consenso espresso da parte dell&#8217;utente in quanto la relativa opzione risultava preselezionata da FB, residuando, in capo al soggetto interessato, una mera facoltà  di opt-out&#8221; (par. 59). Osservava anche che &#8220;l&#8217;utente veniva indotto a credere che, in caso di disattivazione della Piattaforma, le limitazioni sarebbero state ben pìù ampie e pervasive rispetto a quanto realmente previsto e tecnicamente necessario&#8221;, con l&#8217;effetto di indurlo a non modificare la scelta operata dalla società  (par. 61).<br /> 4. Passando all&#8217;esame del merito della controversia, per ragioni di carattere espositivo saranno innanzitutto scrutinati i primi due motivi di ricorso, in cui l&#8217;esponente deduce l&#8217;inapplicabilità  nei propri confronti dell&#8217;istituto della &#8220;parental liability&#8221;.<br /> Occorre precisare che il Provvedimento, nell&#8217;affrontare ai parr. da 50 a 53 il tema dell&#8217;imputazione anche a Facebook Inc. delle condotte sanzionate, la riconduce a una duplice fonte: la presenza di un controllo totalitario e, quindi, di un&#8217;influenza determinante sull&#8217;attività  di Facebook Ireland; l&#8217;omessa vigilanza sull&#8217;operato della &#8220;società  figlia&#8221;, individuata quale contegno idoneo alla realizzazione delle pratiche commerciali scorrette. Aggiunge anche l&#8217;Autorità  che &#8220;Facebook Inc. ha beneficiato delle condotte scorrette di Facebook Ireland, avendo le stesse incrementato la dimensione del social network, così¬ aumentando il valore del network Facebook&#8221;.<br /> Deve, quindi, in primo luogo escludersi che la responsabilità  si sia fondata esclusivamente sulla nozione di &#8220;parental liability&#8221;, ossia la presunzione per la quale la capogruppo risponde della condotta delle controllate allorchè sia dimostrato che la stessa ha esercitato una influenza determinante sulla condotta di mercato delle stesse. L&#8217;Autorità  ha, infatti, individuato anche una forma di responsabilità  autonoma di Facebook Inc., da omissione &#8220;in vigilando&#8221;, che si affianca al diretto interesse economico, avendo essa beneficiato delle condotte di Facebook Ireland.<br /> Deve, inoltre, aggiungersi che anche nell&#8217;ambito della tutela del consumatore può trovare applicazione, come accaduto nella presente fattispecie, l&#8217;orientamento giurisprudenziale, secondo cui &#8220;nella materia antitrust [&#038;] in presenza di una società  che detiene il 100% del capitale sociale di un&#8217;altra società , si presume che la società  controllante eserciti un&#8217;influenza determinante nello svolgimento dell&#8217;attività  della controllata, tale da farla ritenere responsabile per gli illeciti da quest&#8217;ultima materialmente realizzati&#8221; (Tar Lazio, sez. I, 2 novembre 2012, n. 9001).<br /> La richiamata giurisprudenza di questa Sezione individua anche le ragioni per le quali il principio per cui la controllante risponde dell&#8217;illecito &#8220;antitrust&#8221; posto in esser dalla controllata deve essere applicato anche in materia di sanzioni per pratiche commerciali scorrette, evidenziando che &#8220;&#038;la segnalata diversità  dei due pacchetti normativi (antitrust e tutela del consumatore) non elide la matrice e la ratio comune degli stessi, che, quand&#8217;anche sotto diversi angoli visuali, attengono, per entrambi, alla tutela dell&#8217;endiade costituita dal mercato e dalla libertà  di concorrenza. Di talchè una diversa graduazione delle modalità  attuative dei relativi strumenti sanzionatori, quale quella auspicata dalla ricorrente, che vedrebbe, nello specifico, meno attrezzata proprio la normazione destinata alla protezione del consumatore, ovvero del soggetto che si profila nello scenario comune di riferimento dei due citati ordinamenti di settore quale attore pìù debole, e nei confronti del quale l&#8217;esigenza di tutela deve, quindi, trovare pìù marcata considerazione, non risulta sorretta da alcuna ragionevole motivazione&#8221; (Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 9001/2012, cit.).<br /> L&#8217;interpretazione posta in essere dall&#8217;Autorità , in conclusione, appare rispettosa del principio di personalità  dell&#8217;illecito inteso in senso sostanziale ed effettuale, principio a cui si ispira l&#8217;intera normativa in materia di tutela del consumatore.<br /> Nè si ravvisano possibili profili di lesione del diritto di difesa della società  ricorrente, che è stata ampiamente messa nelle condizioni di partecipare al procedimento e svolgere le proprie difese nel corso dello stesso.<br /> 5. Accertata la sussistenza l&#8217;imputabilità  anche alla parte ricorrente delle pratiche commerciali oggetto di sanzione, è possibile passare all&#8217;esame delle questioni riguardanti la prima condotta sanzionata.<br /> 6. Le censure di parte ricorrente riguardano innanzitutto la carenza di potere dell&#8217;Agcm, che avrebbe invaso un campo di esclusiva competenza dell&#8217;Autorità  garante per la &#8220;privacy&#8221;, in quanto: non sussisterebbe alcun corrispettivo patrimoniale e, quindi, un interesse economico dei consumatori da tutelare; gli obblighi asseritamente violati sarebbero tutti attinenti al diverso profilo del trattamento dei dati personali degli utenti, disciplinato unicamente dal &#8220;Regolamento privacy&#8221; che, in virtà¹ del principio di specialità , assorbirebbe la condotta in questione.<br /> Le doglianze non possono essere condivise.<br /> Le tesi di parte ricorrente presuppongono che l&#8217;unica tutela del dato personale sia quella rinvenibile nella sua accezione di diritto fondamentale dell&#8217;individuo, e per tale motivo Facebook era tenuta esclusivamente al corretto trattamento dei dati dell&#8217;utente ai fini dell&#8217;iscrizione e dell&#8217;utilizzo del &#8220;social network&#8221;. Tuttavia, tale approccio sconta una visione parziale delle potenzialità  insite nello sfruttamento dei dati personali, che possono altresì¬ costituire un &#8220;asset&#8221; disponibile in senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad assurgere alla funzione di &#8220;controprestazione&#8221; in senso tecnico di un contratto.<br /> A fronte della tutela del dato personale quale espressione di un diritto della personalità  dell&#8217;individuo, e come tale soggetto a specifiche e non rinunciabili forme di protezione, quali il diritto di revoca del consenso, di accesso, rettifica, oblio, sussiste pure un diverso campo di protezione del dato stesso, inteso quale possibile oggetto di una compravendita, posta in essere sia tra gli operatori del mercato che tra questi e i soggetti interessati.<br /> Il fenomeno della &#8220;patrimonializzazione&#8221; del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un &#8220;social network&#8221;.<br /> 7. La possibilità  di uno sfruttamento economico del dato personale nell&#8217;ambito delle piattaforme social e la conseguente necessità  di tutelare il consumatore che le utilizzi non può neppure definirsi, come prospettato da Facebook, un concetto del tutto innovativo, frutto di una interpretazione &#8220;estensiva&#8221; di norme sanzionatorie, come tale contraria al principio di prevedibilità .<br /> GiÃ  negli &#8220;Orientamenti per l&#8217;attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali&#8221; del 25 maggio 2016, la Commissione Europea aveva affermato che &#8220;i dati personali, le preferenze dei consumatori e altri contenuti generati dagli utenti hanno un valore economico de facto&#8221;.<br /> La stessa Agcm, conformemente alle indicazioni provenienti in ambito comunitario, aveva sanzionato l&#8217;11 maggio 2017 con il provvedimento PS10601 un operatore di &#8220;social network&#8221;, per pratiche commerciali scorrette nei confronti della propria utenza, osservando che il patrimonio informativo costituito dai dati degli utenti e la profilazione degli utenti medesimi a uso commerciale e per finalità  di marketing &#8220;acquista, proprio in ragione di tale uso, un valore economico idoneo, dunque, a configurare l&#8217;esistenza di un rapporto di consumo tra il Professionista e l&#8217;utente&#8221; (cfr. il par. 54 del richiamato provvedimento).<br /> Anche nella decisione della Commissione Europea del 3 ottobre 2014 e pubblicata il 19 novembre 2014, che ha autorizzato la concentrazione relativa all&#8217;acquisizione da parte di Facebook di tale &#8220;social network&#8221;, erano presenti considerazioni sul valore economico dei dati degli utenti.<br /> Da ultimo, l&#8217;esistenza di prestazioni corrispettive nei contratti per la fornitura di servizi di &#8220;social media&#8221; è stata affermata anche dal Network europeo di autorità  nazionali per la cooperazione della tutela dei consumatori di cui al Regolamento 2006/2004/CE. Nell&#8217;affrontare il tema della possibile contrarietà  delle Condizioni d&#8217;Uso della piattaforma Facebook alla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, il Network ha avuto modo di affermare che tale direttiva &#8220;si applica a tutti i contratti tra consumatori e professionisti, a prescindere dalla natura onerosa di tali contratti, inclusi i contratti in cui il contenuto e la profilazione generati dal consumatore rappresentano la controprestazione alternativa al denaro&#8221; (cfr. pag. 19 della lettera del 9 novembre 2016 inviata a Facebook con cui è stata trasmessa la Posizione Comune del Network, allegata alla memoria di parte ricorrente del 28 giugno 2019).<br /> 8. Deve anche escludersi che l&#8217;omessa informazione dello sfruttamento ai fini commerciali dei dati dell&#8217;utenza sia una questione interamente disciplinata e sanzionata nel &#8220;Regolamento privacy&#8221;.<br /> La non sovrapponibilità  dei piani relativi alla tutela della &#8220;privacy&#8221; e alla protezione del consumatore si desume dalle considerazioni svolte dalla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, del 13 settembre 2018, nelle cause riunite C 54/17 e C 55/17, nella quale si è statuito che la disciplina consumeristica non trova applicazione &#8220;unicamente quando disposizioni estranee a quest&#8217;ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29&#8221;.<br /> Non sussiste, nel caso di specie, alcuna incompatibilità  o antinomia tra le previsioni del &#8220;Regolamento privacy&#8221; e quelle in materia di protezione del consumatore, in quanto le stesse si pongono in termini di complementarietà , imponendo, in relazione ai rispettivi fini di tutela, obblighi informativi specifici, in un caso funzionali alla protezione del dato personale, inteso quale diritto fondamentale della personalità , e nell&#8217;altro alla corretta informazione da fornire al consumatore al fine di fargli assumere una scelta economica consapevole.<br /> 9. Per le medesime ragioni, non esiste neppure il paventato rischio di un effetto plurisanzionatorio della medesima condotta (intesa come identico fatto storico) posta in essere dal professionista che gestisce il social network. L&#8217;oggetto di indagine da parte delle competenti autorità  riguarda, infatti, condotte differenti dell&#8217;operatore, afferenti nel primo caso al corretto trattamento del dato personale ai fini dell&#8217;utilizzo della piattaforma e nel secondo caso alla chiarezza e completezza dell&#8217;informazione circa lo sfruttamento del dato ai fini commerciali.<br /> 10. Dunque, in termini generali, il valore economico dei dati dell&#8217;utente impone al professionista di comunicare al consumatore che le informazioni ricavabili da tali dati saranno usate per finalità  commerciali che vanno al di lÃ  della utilizzazione del social network: in assenza di adeguate informazioni, ovvero nel caso di affermazioni fuorvianti, la pratica posta in essere può quindi qualificarsi come ingannevole.<br /> 11. La prima condotta sanzionata presenta effettivamente tale carattere, in quanto il &#8220;claim&#8221;Â utilizzato da Facebook nella pagina di registrazione per invogliare gli utenti a iscriversi (&#8220;Iscriviti E&#8217; gratis e lo sarà  per sempre&#8221;) lasciava intendere l&#8217;assenza di una controprestazione richiesta al consumatore in cambio della fruizione del servizio.<br /> In proposito, parte ricorrente non può essere seguita laddove sostiene che il richiamo al concetto di gratuità  sarebbe giustificato dalla mancata richiesta del pagamento di una somma di denaro e che il consumatore medio attribuirebbe a tale termine, nella sua accezione comune, il significato di mera assenza di un corrispettivo patrimoniale. La pratica, infatti, è stata sanzionata in ragione della incompletezza delle informazioni fornite, che a fronte del &#8220;claim&#8221; di &#8220;gratuità &#8221; del servizio non consentivano al consumatore di comprendere che il professionista avrebbe poi utilizzato i dati dell&#8217;utente a fini remunerativi, perseguendo un intento commerciale (cfr. par. 55 provv.).<br /> In argomento, il provvedimento ha fornito una puntuale motivazione, supportata da una adeguata istruttoria, sulla carenza di sufficienti informazioni, nel processo di registrazione, circa il valore commerciale dei dati e allo scopo commerciale perseguito. L&#8217;affermazione di parte ricorrente secondo cui l&#8217;onere informativo imposto a Facebook imporrebbe uno standard inconciliabile con gli Orientamenti sulla trasparenza ai sensi del &#8220;Regolamento Privacy&#8221; rimane indimostrata e, anzi, contraddetta dagli &#8220;Orientamenti per l&#8217;attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali&#8221; del 2016, che impongono espressamente ai professionisti di non occultare l&#8217;intento commerciale di una pratica.<br /> La circostanza, poi, che ai fini della predisposizione della cosiddetta &#8220;informativa privacy&#8221; i relativi orientamenti suggeriscano una suddivisione in sezioni ovvero &#8220;stratificata on line&#8221; non è rilevante ai fini della carenza informativa del claim rilevata dall&#8217;Autorità , in ragione della diversità  dei campi di applicazione e degli strumenti di tutela previsti dalle relative normative di settore.<br /> 12. L&#8217;Autorità  nel provvedimento impugnato ha anche ampiamente confutato le tesi di parte ricorrente circa la completezza e chiarezza delle informazioni successivamente accessibili tramite link alla Normativa dati, alle Condizioni d&#8217;uso e Normativa Cookie, rilevando, alla stregua di un giudizio logicamente formulato, come le informazioni in questione non fossero nè chiaramente nè immediatamente percepibili. Quanto al &#8220;banner cookie&#8221;, inserito successivamente all&#8217;avvio del procedimento, è stato legittimamente ritenuto dall&#8217;Autorità  inidoneo a far venire meno l&#8217;omissione e l&#8217;ingannevolezza riscontrata, in quanto &#8220;oltre a non essere contestuale alla registrazione in FB, risulta generico oltrechè scarsamente esplicativo e, laddove visualizzato in tale fase, nemmeno adiacente al pulsante di creazione dell&#8217;account&#8221; (par. 21).<br /> 13. Dunque, il giudizio di ingannevolezza della condotta sub a) formulato nel provvedimento impugnato si sottrae ai vizi denunciati, risultando corretta la valutazione della Autorità  circa l&#8217;idoneità  della pratica a trarre in inganno il consumatore e a impedire la formazione di una scelta consapevole, omettendo di informarlo del valore economico di cui la società  beneficia in conseguenza della sua registrazione al &#8220;social network&#8221;.<br /> 14. Quanto alle doglianze circa l&#8217;obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa, occorre premettere che si tratta di una misura accessoria prevista dell&#8217;art. 27, comma 8 del codice del consumo, secondo cui, con il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria, &#8220;&#038;può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un&#8217;apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti&#8221;.<br /> Si è chiarito che la dichiarazione non ha lo scopo di sanzionare l&#8217;operatore pubblicitario, ovvero di risarcire i soggetti giÃ  lesi dal messaggio, bensì¬ di impedire, da un lato, eventuali future riedizioni del messaggio e dall&#8217;altro di contrastare l&#8217;eventuale persistere degli effetti del &#8220;claim&#8221; ingannevole. Di conseguenza, le modalità  e le forme di detta pubblicazione sono rimesse alla valutazione discrezionale dell&#8217;Autorità  e condizionate dalla necessità  di raggiungere lo scopo per il quale essa è stata disposta (cfr. Tar Lazio, sez. I, n. 2306/2007; Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2003 n. 4211).<br /> L&#8217;obbligo di pubblicazione della dichiarazione risulta del tutto giustificato, avuto riguardo alle finalità  perseguite, e proporzionato, quanto alle modalità  imposte, alla diffusione del messaggio.<br /> In argomento, le critiche nel ricorso secondo cui la pubblicazione della dichiarazione incrinerebbe il rapporto di fiducia con gli utenti non possono assumere rilevanza, trattandosi di valutazioni, indimostrate, di opportunità , che impingono nella sfera di discrezionalità  riservata all&#8217;Autorità  ma non determinano una potenziale illegittimità  del provvedimento nella parte &#8220;de qua&#8221;.<br /> Anche le censure relative al difetto di proporzionalità  della misura rispetto allo scopo che persegue non si palesano fondate, alla luce delle modalità  tecniche previste dalla stessa Autorità , che richiede la visibilità  &#8220;mirata&#8221; della stessa solo a chi acceda alla &#8220;homepage&#8221; di Facebook o alla relativa &#8220;app&#8221;, per un periodo di tempo circoscritto (pari a venti giorni), e a ciascun utente registrato per una sola volta in occasione del suo primo accesso alla propria pagina personale Facebook.<br /> Infine, quanto alle deduzioni di Facebook, compendiate in una relazione tecnica allegata al ricorso, in cui si sostiene di non potere ottemperare pienamente alla misura imposta dall&#8217;Autorità , anche in ragione della genericità  di alcune indicazioni, il Collegio osserva, in relazione alle criticità  ravvisate in relazione alle modifiche da apportare alla &#8220;app&#8221; di Facebook, che non risulta dimostrata l&#8217;impossibilità  tecnica di realizzarle attraverso il rilascio di un aggiornamento dell&#8217;applicazione. Quanto alle altre difficoltà  tecniche prospettate dalla ricorrente (quali quelle relative al formato della dichiarazione e alla visualizzazione del &#8220;pop-up&#8221; agli utenti italiani e per una sola volta) si tratta di questioni di carattere interpretativo, che non incidono sulla corretta imposizione della misura ma al pìù potranno essere affrontate dalla parte e dall&#8217;Autorità  in sede di verifica dell&#8217;ottemperanza al provvedimento stesso, entro il cui ambito l&#8217;Agcm sarà  tenuta a fornire a Facebook ogni chiarimento necessario per consentire una compiuta esecuzione della misura.<br /> 15. E&#8217; possibile passare allo scrutinio delle censure riguardanti la pratica sub b) decritta nel provvedimento impugnato, che ha ad oggetto il meccanismo di trasmissione dei dati degli utenti registrati a Facebook dalla Piattaforma (sito &#8220;web/app&#8221;) del &#8220;social network&#8221; ai siti &#8220;web/app&#8221; di terzi.<br /> L&#8217;Autorità  ha rilevato che la Piattaforma era &#8220;&#038;automaticamente attivata con validità  autorizzativa generale, senza alcun preventivo consenso espresso da parte dell&#8217;utente in quanto la relativa opzione risultava preselezionata da FB, residuando, in capo al soggetto interessato, una mera facoltà  di opt-out&#8221;. L&#8217;Autorità  ha affermato che l&#8217;utente veniva indotto a credere che, in caso di disattivazione della Piattaforma, le conseguenze per lui penalizzanti, sia nella fruizione del &#8220;social network&#8221;, sia nella accessibilità  e utilizzo dei siti &#8220;web&#8221; e &#8220;app&#8221; di terzi, sarebbero state ben pìù ampie e pervasive rispetto a quanto realmente previsto e tecnicamente necessario (par. 61).<br /> In definitiva, secondo l&#8217;Autorità , nonostante alcune modifiche operate dal professionista dopo l&#8217;avvio del procedimento sanzionatorio, sussisteva una pratica commerciale aggressiva in quanto Facebook continuava nella condotta di &#8220;&#038;preflaggare le opzioni a disposizione dell&#8217;utente e di disincentivarne la deselezione ricorrendo all&#8217;uso di espressioni atte a condizionare l&#8217;utente sulla reale portata delle conseguenze derivanti dalla deselezione medesima&#8221; (par. 63).<br /> L&#8217;Autorità  contesta, quindi, alla parte ricorrente l&#8217;esistenza di una &#8220;pre-attivazione&#8221; della piattaforma che, in ragione del meccanismo di &#8220;opt-in&#8221; preimpostato, non consentirebbe agli utenti di comprendere la modalità  e finalità  di utilizzo, sia da parte dei terzi che da parte di Facebook, dei dati raccolti a seguito dell&#8217;integrazione tra piattaforme.<br /> 16. La ricostruzione del modello di funzionamento del meccanismo di integrazione delle piattaforme riportata nel provvedimento sconta dei travisamenti in punto di fatto che, come dedotto nel nono motivo di ricorso, nella sezione B), lett. i), inficiano la correttezza del percorso motivazionale seguito dall&#8217;Autorità .<br /> Difatti, come documentato nell&#8217;allegato rubricato &#8220;doc. n. 5&#8221; al ricorso, al fine di realizzare l&#8217;integrazione, è necessario compiere numerosi passaggi, che si concludono solo quando, una volta raggiunta tramite il login di Facebook la &#8220;app&#8221; di terzi, l&#8217;utente decide di procedere alla sua installazione.<br /> Dunque, la &#8220;pre-attivazione&#8221; della piattaforma Facebook (vale a dire la &#8220;pre-selezione&#8221; delle opzioni a disposizioni) non solo non comporta alcuna trasmissione di dati dalla piattaforma a quella di soggetti terzi, ma è seguita da una ulteriore serie di passaggi necessitati, in cui l&#8217;utente è chiamato a decidere se e quali dei suoi dati intende condividere al fine di consentire l&#8217;integrazione tra le piattaforme. L&#8217;affermazione dell&#8217;Autorità  secondo cui la piattaforma di Facebook era &#8220;automaticamente attivata con validità  autorizzativa generale&#8221; non risulta, in definitiva, corretta, avendo di converso dimostrato il professionista che la piattaforma non rappresenta un mezzo attraverso cui gli utenti forniscono il consenso al trasferimento dei dati, dal momento che ciò avviene in un momento successivo, su base granulare per ogni singola &#8220;app/sito web&#8221;.<br /> Deve, poi, osservarsi, che il giudizio circa la presunta natura &#8220;aggressiva&#8221; delle locuzioni usate per disincentivare l&#8217;utente dal disattivare la piattaforma risulta non adeguatamente motivato o approfondito, nonchè parzialmente contraddittorio, in quanto sono effettivamente presenti delle conseguenze negative in caso di disattivazione. L&#8217;utilizzo, poi, da parte di Facebook di espressioni in alcuni casi dubitative in relazione alle possibili limitazioni nell&#8217;uso della &#8220;app&#8221; di terzi nel caso di disattivazione dell&#8217;integrazione si giustifica in ragione della circostanza che i dati in oggetto sono, per l&#8217;appunto, detenuti e trattati da soggetti terzi.<br /> Anche nei casi in cui determinate applicazioni terze prevedano un meccanismo di integrazione diverso dal &#8220;Facebook login&#8221; (quali i &#8220;plug-in&#8221; &#8220;social&#8221; &#8220;Mi piace&#8221; o &#8220;Condividi&#8221;) Facebook avverte nella Normativa sui dati della possibilità  che questi possono ricevere informazioni su ciò che l&#8217;utente pubblica o condivide e che &#8220;le informazioni raccolte da tali soggetti terzi sono soggette alle loro condizioni e normative, non alle nostre&#8221; (cfr. il doc. 6 allegato al ricorso).<br /> Deve anche osservarsi che eventuali contestazioni sulla non pertinenza o eccedenza del trattamento dei dati dell&#8217;utente rispetto alla finalità  del trattamento stesso sarebbero di competenza dell&#8217;Autorità  garante per la &#8220;privacy&#8221;, trattandosi di profili che non incidono sulla libertà  di scelta del consumatore.<br /> 17. Dunque, il provvedimento dell&#8217;Autorità , quanto alla condotta descritta alla lettera sub b), si palesa illegittimo in ragione dei denunciati vizi di cattiva ricostruzione del funzionamento della integrazione delle piattaforme e dell&#8217;assenza di elementi sufficienti a dimostrare l&#8217;esistenza di una condotta idonea a condizionare le scelte del consumatore.<br /> 18. In conclusione, limitatamente all&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  della condotta sub b) e alle conseguenze &#8211; sanzionatorie, inibitorie e di adozione di una dichiarazione rettificativa &#8211; imposte dall&#8217;Autorità , il provvedimento impugnato deve essere annullato, dovendosene invece confermare la legittimità  per la restante parte.<br /> 19. L&#8217;accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, annulla il provvedimento impugnato, limitatamente alla pratica commerciale descritta alla lettera b).<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.25</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Claudio Contessa, Presidente,Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore PARTI: S.A.C. Società  Aeroporto Catania s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Felice Alberto Giuffrà¨ contro Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia e Matteo Bastioni nei confronti Alitalia &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-1-2020-n-25/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.25</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-1-2020-n-25/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.25</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Claudio Contessa, Presidente,Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore PARTI: S.A.C. Società  Aeroporto Catania s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Felice Alberto Giuffrà¨  contro  Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia e Matteo Bastioni  nei confronti  Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Filippo Degni</span></p>
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<p>Le attività  svolte in ambito aeroportuale si distinguono tra attività  c.d.aviation(inerenti alle operazioni di volo ed ai servizi strumentali e collegati) e attività  c.d.non aviation(relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri all&#8217;interno dell&#8217;area aeroportuale.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Mercato e concorrenza- infrastruttura aeroportuale &#8211; caratteristiche. <br /> <br /> 2. Mercato e concorrenza- aeroporti civili statali- demanio aereonautico ex art. art. 822, comma 2 cod. civ.) &#8211; uso gratuito da parte dell&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC) ex art. 693 cod. nav. &#8211; sucxcessivo affidamento al gestore aeroportuale &#8211; rapporto concessorio &#8211; è tale.<br /> <br /> 3. Mercato e concorrenza- infrastruttura aeroportuale &#8211; attività  c.d.<em>aviation</em>ed attività  c.d.<em>non aviation &#8211; </em>caratteristiche e differenze.<br /> <br /> 4. Mercato e concorrenza- infrastruttura aereoportuale- &#8211; attività  c.d. <em>non aviation</em> (relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri all&#8217;interno dell&#8217;area aeroportuale)- strumentali all&#8217; infrastruttura aereoportuale- natura accessoria- obbligo di trasparenza nei riguardi degli operatori in regime di possibile concorrenza- va rispettato.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. La gestione dell&#8217;infrastruttura aeroportuale:<br /> a) si colloca nell&#8217;ambito di un mercato concorrenziale, dove il singolo operatore si trova a competere con i gestori di aeroporti vicini aventi caratteristiche simili, mirando ad incentivare l&#8217;afflusso di vettori aerei (e quindi di passeggeri), attraverso la leva dei servizi offerti e dei diritti;<br /> b) è caratterizzata da una tipologia di attività  che incontra un&#8217;offerta di servizi di carattere commerciale proveniente dagli operatori del settore (in primis le compagnie aeree, e indi gli utenti di queste ultime) ed è quindi suscettibile di essere assicurata in condizioni di equilibrio economico, senza la necessità  di sovvenzioni pubbliche o di interventi di eventuale ripianamento delle perdite che preservino dal rischio di impresa;<br /> d) risulta in ogni caso, in quanto correlata alla erogazione di pubblico servizio, soggetta all&#8217;esercizio del diritto di accesso ex art. 23 legge n. 241/1990.</p>
<p> 2.Gli aeroporti civili statali della navigazione aerea fanno parte del demanio aeronautico (art. 822, comma 2 cod. civ.) che, ai sensi dell&#8217;art. 693 cod. nav., è assegnato in uso gratuito all&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.</p>
<p> 3.Le attività  svolte in ambito aeroportuale si distinguono tra attività  c.d.aviation(inerenti alle operazioni di volo ed ai servizi strumentali e collegati) e attività  c.d.non aviation(relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri all&#8217;interno dell&#8217;area aeroportuale).<br /> In particolare, le attività aviationÂ comprendono:<br /> a) l&#8217;aviationÂ in senso stretto, relativa alla gestione, allo sviluppo ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti (elencate all&#8217;all. B del d. lgs. n. 18/1999), l&#8217;offerta di servizi e delle attività  connesse all&#8217;approdo ed alla partenza degli aeromobili e i servizi di sicurezza aeroportuale;<br /> b) l&#8217;handlingÂ (o servizi di assistenza a terra, elencati nell&#8217;all. A del d. lgs. n. 18 cit.), inerente alle attività  commerciali complementari, accessorie e strumentali alla prestazione di trasporto aereo, svolte in ambito aeroportuale, nonchè le operazioni funzionali al decollo ed all&#8217;approdo degli aeromobili nonchè alla partenza e all&#8217;arrivo dei passeggeri, svolte sia &#8220;airside&#8221; (imbarco/sbarco di passeggeri, bagagli e merci; bilanciamento degli aeromobili; smistamento e riconcilio dei bagagli; guida al parcheggio; rifornimenti etc.) sia in &#8220;area passeggeri&#8221; (servizi di biglietteria, informazioni, check in, lost &amp; found, informazioni etc.): attività  assoggettate, con il d. lgs. n. 18 cit., ad un regime di liberalizzazione regolamentata, in coerenza con la politica comunitaria di apertura alla concorrenza del mercato del trasporto aereo.<br /> Per contro, rientrano nelle attività non aviation:<br /> c) ilÂ travel retailÂ (cioè a dire il complesso delle attività  commerciali al dettaglio offerte ai passeggeri, agli operatori ed ai visitatori all&#8217;interno dell&#8217;aeroporto: negozi, bar, ristoranti etc.); d) le altre attività , svolte sia all&#8217;interno dell&#8217;area aeroportuale (affissioni pubblicitarie, banche, farmacie, lavanderie, alberghi, slot machines etc.) sia all&#8217;esterno (gestione dei parcheggi).<br /> In particolare, rientrano nei ricavi generati dalla attività aviation: a) i diritti aeroportuali (diritti di approdo, di sosta o di ricovero per gli aeromobili e le tasse di imbarco passeggeri); b) i corrispettivi per l&#8217;uso delle infrastrutture centralizzate e dei beni di uso comune; c) i corrispettivi per la sicurezza; d) le tariffe per l&#8217;uso di spazi da parte di vettori e di handlers.<br /> <br /> <br /> 4. I servizi commerciali non aviationÂ devono ritenersi complessivamente strumentali all&#8217;infrastruttura aeroportuale (avuto riguardo alla loro attitudine a valorizzare lo scalo, a generare ricavi e ad incidere, in concreto, sulla definizione dei profili tariffari relativi ai servizi aviation): pertanto,, a dispetto del carattere obiettivamente commerciale e della natura interamente privatistica dei relativi contratti, e della pur ribadita insussistenza di obblighi evidenziali ai fini del relativo affidamento, gli stessi devono quindi ritenersi assoggettati, nella loro accessorietà , al generale obbligo di trasparenza nei riguardi degli operatori in regime di possibile concorrenza</em></div>
<p> Â <br /> <br /> <br /> <br /> </p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00025/2020REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00701/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 701 del 2019, proposto dalla S.A.C. Società  Aeroporto Catania s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Felice Alberto Giuffrà¨, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia e Matteo Castioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Roma, via G. Cuboni 12; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Filippo Degni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Pitruzzella in Palermo, via Nunzio Morello 40; </p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; Sezione di Catania (Sez. III) n. 1128 del 14 maggio 2019, resa tra le parti, concernente la pretesa di accesso avanzata dall&#8217;appellata soc. Ryanair con istanza del 3 agosto 2018. </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;appello incidentale presentato dalla soc. ALITALIA per l&#8217;annullamento e la riforma della medesima sentenza del T.A.R. n. 1128/2019;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ryanair Dac e di Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella Camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Pietro Paterniti, su delega di Felice Alberto Giuffrà¨, e altresì¬ Giannalberto Mazzei e Aristide Police;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1 Con istanza del 3 agosto 2018 la Ryanair DAC (di seguito, Ryanair) chiedeva alla S.A.C. &#8211; Società  Aeroporto Catania s.p.a. di poter prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;(i)<i>ogni contratto sottoscritto tra la SAC e Alitalia e/o Cityliner a partire dall&#8217; 1 gennaio 2017 avente ad oggetto l&#8217;erogazione di servizi aeroportuali, nonchè ogni contratto avente il medesimo oggetto giÃ  in vigore tra le medesime parti alla data dell&#8217;1 gennaio 2017;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>(ii) ogni contratto di marketing, co-marketing, comunicazione e promozione commerciale sottoscritto tra la SAC e Alitalia e/o Cityliner a partire dall&#8217;1 gennaio 2017, nonchè ogni contratto avente il medesimo oggetto giÃ  in vigore tra le medesime parti alla data dell&#8217;1 gennaio 2017;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>(iii) ogni contratto avente ad oggetto incentivi all&#8217;apertura di nuove rotte o all&#8217;aumento di frequenze giornaliere, sottoscritto tra la SAC e Alitalia e/o Cityliner a partire dall&#8217;1 gennaio 2017, nonchè ogni contratto avente il medesimo oggetto giÃ  in vigore tra le medesime parti alla data dell&#8217;1 gennaio 2017;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>(iv) copia del contratto di riorganizzazione degli spazi operativi relativo a &#8220;Casa Alitalia Catania</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiedente, premesso di essere concorrente di Alitalia presso lo scalo di Catania &#8211; Fontanarossa, deduceva la propria legittimazione alla presentazione dell&#8217;istanza di accesso quale titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione relativa ai predetti contratti in essere tra la S.A.C. e l&#8217;Alitalia al 1° gennaio 2017, nonchè a quelli conclusi dopo tale data, al fine di valutare la fondatezza di un&#8217;eventuale azione per condotte anticoncorrenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa istante allegava, infatti, di avere avuto conoscenza dell&#8217;attivazione, nel 2017 e nel 2018, di nuove rotte della concorrente, anche tramite la società  controllata Alitalia Cityliner s.p.a., da e verso l&#8217;aeroporto di Catania-Fontanarossa, nonchè dell&#8217;aumento di frequenze giornaliere di rotte giÃ  attive presso il medesimo scalo, e rappresentava il sospetto che tale attività  potesse ricollegarsi ad eventuali condizioni economiche di favore inserite nei contratti commerciali conclusi tra la S.A.C. e l&#8217;Alitalia, in quanto questa seconda versava in stato di dissesto finanziario, era stata posta in amministrazione straordinaria e dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Civitavecchia- sez. Fallimentare n. 17 dell&#8217;11 maggio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">La Ryanair in seguito era pertanto insorta, con il proprio ricorso al T.A.R. per la Sicilia, contro il silenzio formatosi sull&#8217;istanza di accesso, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 22 e 24, comma 7, della legge n. 241/1990, nonchè degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente si richiamava a numerosi precedenti giurisprudenziali di recente formatisi, a parti invertite, su ricorsi della stessa Alitalia avverso dinieghi di accesso oppostile da vari gestori aereoportuali in merito a istanze ostensive aventi a oggetto, fra l&#8217;altro, i contratti da loro stipulati con la Ryanair, in vicende in cui la concorrente avrebbe similmente agito sulla base di notizie di stampa inerenti a presunte condotte dei gestori aereoportuali volte ad attribuire alla Ryanair indebiti benefici che avrebbero potendo astrattamente integrare atti di concorrenza sleale, e la giurisprudenza aveva conclusivamente riconosciuto, in condizioni dunque simili, la sussistenza di un interesse qualificato, concreto e attuale del vettore aereo operante in concorrenza ad accedere ai documenti richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le società  S.A.C. e Alitalia si costituivano in giudizio in resistenza al ricorso chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">2 All&#8217;esito del giudizio di primo grado il Tribunale adÃ¬to con la sentenza n. 1128/2019 in epigrafe accoglieva il ricorso, ordinando al gestore l&#8217;esibizione dei documenti richiesti (pur con le cautele se del caso occorrenti in corrispondenza degli eventuali dati sensibili contenutivi).</p>
<p style="text-align: justify;">Il T.A.R., in particolare, dopo avere respinto l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla S.A.C. (per la mancanza di sottoscrizione societaria dell&#8217;istanza di accesso, presentata a firma dei legali senza procura specifica, in forza di una semplice procura generale giudiziale), ed escluso che la domanda ostensiva fosse preordinata a un generico intento di controllo dell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione, o dettata da meri fini emulativi, osservava nel merito, in sintesi, che non era possibile affermare l&#8217;estraneità  degli elementi richiesti in ostensione al servizio pubblico erogato dal gestore aeroportuale per il fatto che essi sarebbero stati afferenti all&#8217;attività  commerciale intercorrente tra gestore e vettore aereo, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tutta l&#8217;attività  funzionale alla cura di interessi pubblici, ancorchè eventualmente disciplinata dal diritto privato, è sottoposta al regime della trasparenza a favore dei terzi interessati; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 705 del codice della navigazione assegna al gestore aeroportuale il preciso compito di amministrare e gestire secondo criteri di trasparenza e non discriminazione le infrastrutture aeroportuali, e di coordinare e controllare le attività  dei vari operatori privati presenti nel sistema aeroportuale.</p>
<p style="text-align: justify;">3 Seguiva avverso tale sentenza la proposizione dei presenti appelli, rispettivamente, principale e incidentale, da parte delle soccombenti S.A.C. e Alitalia, le quali sottoponevano a critica sotto pìù profili gli argomenti con cui il Tribunale aveva accolto il ricorso avversario.</p>
<p style="text-align: justify;">La Ryanair si costituiva nel nuovo grado di giudizio in resistenza agli altrui appelli deducendone l&#8217;infondatezza e concludendo per la conferma della sentenza di prime cure.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Alitalia con successivi scritti, anche in replica, riprendeva e sviluppava ulteriormente i propri argomenti e controdeduceva alle obiezioni avversarie, insistendo per l&#8217;accoglimento del proprio appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla Camera di consiglio del 14 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4 Gli appelli, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della loro sostanziale sovrapponibilità , devono essere respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">5 La S.A.C. ripropone, in primo luogo, le proprie precedenti eccezioni relative al difetto di procura alla base dell&#8217;istanza avversaria di accesso e al carattere massivo e solo esplorativo di questa seconda, che avrebbe in realtà  avuto una funzione di generalizzato controllo delle attività  altrui.</p>
<p style="text-align: justify;">5a A supporto della prima eccezione non viene perà² svolta alcuna disamina e specifica confutazione critica della precisa motivazione spesa sul punto dal T.A.R.: sicchè la relativa contestazione, alla stregua di una consolidata giurisprudenza sull&#8217;onere di specificità  dei motivi d&#8217;impugnazione, risulta inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">5b Nemmeno la seconda eccezione -condivisa, come si vedrà , anche da Alitalia- viene supportata da parte della S.A.C. da specifiche argomentazioni, <i>in primis</i> debitamente critiche della motivazione espressa al riguardo dal T.A.R.. </p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;economia dell&#8217;appello principale tutto è affidato, in pratica, al richiamo delle enunciazioni del precedente giurisprudenziale costituito da T.A.R. Lazio n. 11875/2018 (cfr. le pagg. 4-5 dell&#8217;appello), che in una vicenda analoga aveva accolto un&#8217;eccezione simile. Sicchè in questa sede sarebbe sufficiente rilevare che nel relativo giudizio di appello il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6603/2019, ha concluso proprio sul punto in senso diametralmente opposto (se ne veda segnatamente il paragr. 4) riformando la decisione di prime cure invocata dalla S.A.C., perchè si evidenzi giÃ  con ciò stesso la carenza di base dell&#8217;eccezione. </p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni buon conto, è il caso di aggiungere che la domanda di accesso del presente caso concreto riguardava, in realtà , come si desume da quanto qui premesso nel paragr. 1, delle specifiche categorie di contratti, e aveva quindi un oggetto sufficientemente delimitato, sì¬ da mettere pertanto il gestore in condizione di individuare agevolmente quanto gli era stato richiesto in ostensione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ha giÃ  rettamente osservato il T.A.R., la relativa genericità  dei termini della richiesta di accesso era semplicemente dovuta al fatto che la richiedente non poteva sapere se effettivamente dei contratti riconducibili alle tipologie indicate fossero stati stipulati dalle odierne appellanti, e con quali precise pattuizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">5c Pìù ampia è la traiettoria argomentativa a sostegno delle contestazioni preliminari mosse da Alitalia, la quale, insistendo anche sulla natura emulativa dell&#8217;iniziativa dell&#8217;avversaria, eccepisce in sintesi che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la richiesta ostensiva sarebbe preordinata esclusivamente ad acquisire informazioni commerciali riservate sulle strategie di un concorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vi sarebbe, inoltre, un palese difetto di pertinenza/strumentalità  della documentazione richiesta in ostensione rispetto all&#8217;interesse speso in occasione della domanda di accesso;</p>
<p style="text-align: justify;">A quanto qui giÃ  esposto sull&#8217;infondatezza delle eccezioni in disamina occorre, allora, aggiungere sin d&#8217;ora quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">5d Il primo aspetto dedotto da Alitalia si basa sull&#8217;indimostrata tesi che lo scopo della domanda di trasparenza sarebbe diverso da quello con essa allegato dalla richiedente (e da questa allegato, occorre aggiungere, in termini che rispetto alla fattispecie concreta non si presentano affatto <i>ictu</i> <i>oculi</i>pretestuosi, nè manifestamente implausibili). Senza poi dire che, come ha giÃ  fatto ben notare il primo Giudice, nella specie si ravvisa &#8220;<i>l&#8217;assenza di una chiara indicazione di quali sarebbero in concreto i dati sensibili richiedenti particolare tutela</i>&#8220;, e, comunque, &#8220;<i>ove SAC dovesse riscontrare dati di tal genere, a seguito di una puntuale e rigorosa ricognizione, ne potrà  comunque oscurare lo specifico contenuto.</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">5e Quanto al secondo aspetto da essa sollevato, Alitalia identifica l&#8217;interesse addotto in occasione della domanda di accesso affermando che Ryanair nella propria istanza aveva esplicitato il solo interesse a verificare se le rotte fossero state &#8220;<i>attivate (o riattivate) per effetto di presunti accordi di incentivazione e/o i termini economici dell&#8217;utilizzo della Sala Vip possano celare condotte anticoncorrenziali. La conoscenza di atti utili a verificare tali circostanze sarebbe, in tesi, necessaria a consentire al Vettore di valutare eventuali iniziative giurisdizionali per condotte anticoncorrenziali (p. 2 dell&#8217;istanza).</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; muovendo da questa premessa che l&#8217;appellante incidentale perviene ad affermare che Ryanair non avrebbe dimostrato la pertinenza tra la generalità  degli atti chiesti in accesso e l&#8217;interesse sottostante all&#8217;istanza, e che numerosi indici rivelatori deporrebbero per l&#8217;assenza di qualsivoglia collegamento tra i detti termini.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva tuttavia il Collegio che la primitiva ricorrente, richiamandosi al tenore della propria istanza di accesso, ha fatto fondatamente notare come questa si manifestasse determinata dal pìù ampio intento di verificare il sospetto che il gestore potesse aver riconosciuto al vettore aereo di bandiera delle condizioni di favore nell&#8217;ambito di una o pìù delle tipologie contrattuali indicate nell&#8217;istanza stessa, in funzione, dunque, del successivo esperimento, da parte della richiedente, di possibili rimedi avverso eventuali atti di concorrenza sleale, o comunque &#8220;<i>per condotte anticoncorrenziali</i>&#8221; (istanza cit., pag. 3). </p>
<p style="text-align: justify;">Poichè, pertanto, rispetto alle categorie di atti sulle quali è stata appuntata la richiesta di trasparenza l&#8217;istante ha espresso il sospetto che i relativi contratti potessero essere stati veicolo d&#8217;incentivi distorsivi della concorrenza, anche il requisito della strumentalità  della documentazione richiesta rispetto all&#8217;interesse speso in occasione della domanda di accesso deve ritenersi soddisfatto.</p>
<p style="text-align: justify;">6 Venendo al merito della controversia, è opportuno ricordare preliminarmente il nucleo delle principali critiche sollevate dalle appellanti contro la sentenza in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Le appellanti addebitano al primo Giudice l&#8217;errore di aver ritenuto suscettibili di ostensione anche dei documenti che nulla avevano a che vedere con l&#8217;attività  speciale del gestore (&#8220;<i>aviation</i>&#8220;), rientrando invece nell&#8217;ambito delle sue attività  privatistiche, svincolate dall&#8217;erogazione dei servizi di assistenza a terra intesi in senso proprio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il T.A.R. non avrebbe quindi colto la differenza di natura (pubblicistica o privatistica) esistente tra i contratti richiesti in accesso, a seconda che essi attenessero al settore oggetto del &#8220;<i>diritto speciale o di esclusiva</i>&#8221; proprio del gestore aeroportuale, o invece ad attività  commerciali non strettamente connesse al settore stesso. </p>
<p style="text-align: justify;">Pìù in dettaglio, l&#8217;appellante principale ha osservato quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>Il discrimine tra l&#8217;applicabilità  o meno dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso agli atti è, dunque, costituito dal settore di attività  del gestore</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando <i>il medesimo opera nell&#8217;ambito della propria attività  speciale avvierà  le procedure di gara ai sensi del codice degli appalti, la giurisdizione appartiene al G.A. e potrà  essere destinatario di istanze di accesso agli atti.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Al contrario, nell&#8217;ambito della propria attività  non aviation (non legata, dunque, all&#8217;attività  speciale di cui si è detto) non sarà  tenuto all&#8217;avvio di procedure ad evidenza pubbliche negli affidamenti, la giurisdizione sarà  riservata al G.O. e, come logica conseguenza, non potrà  essere destinatario di istanze di accesso agli atti.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Orbene, se così¬ è, nel caso che ci occupa è di immediata evidenza come i provvedimenti richiesti (rectius: i contratti) dall&#8217;odierna appellata, altro non sono che accordi commerciali che si pongono del tutto al di fuori dell&#8217;attività  speciale di SAC s.p.a.. e per i quali, dunque, non può sorgere alcun obbligo di ostensione</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">E questa impostazione ha indotto la stessa S.A.C. a censurare anche l&#8217;implicita affermazione resa dal T.A.R. nel senso della sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla controversia. Tale giurisdizione farebbe a suo avviso, invece, difetto, in quanto gli atti formanti oggetto della richiesta ostensiva non si riferirebbero nè all&#8217;attività  amministrativa nè ad attività  di pubblico interesse, bensì¬ all&#8217;attività  commerciale c.d. &#8220;<i>non aviation</i>&#8220;, ossia ad attività  di carattere imprenditoriale con natura esclusivamente privatistica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Alitalia, dal canto suo, con l&#8217;appello incidentale, dopo aver sottolineato che il concetto di attività  di pubblico interesse svolta dai gestori aeroportuali deve intendersi in senso ragionevolmente restrittivo, onde l&#8217;istituto dell&#8217;accesso non può estendersi alle iniziative di natura commerciale svolte in settori aperti alla concorrenza, ha specificamente insistito sul perimetro di applicazione delle norme sull&#8217;evidenza pubblica, sul presupposto che quest&#8217;ultima e l&#8217;accesso agli atti concorrerebbero a garantire il rispetto dei canoni di imparzialità  e buon andamento. E da questa angolazione ha dedotto come le &#8220;<i>attività  di pubblico interesse disciplinate dal diritto</i>&#8221; europeo coincidano, in generale, con il perimetro di operatività  delle norme sull&#8217;evidenza pubblica, ambito cui sarebbe appunto estraneo l&#8217;affidamento di servizi di natura commerciale sulla base di un rapporto tra concessionario e terzo cui l&#8217;Amministrazione concedente resti estranea.</p>
<p style="text-align: justify;">7 Le deduzioni delle appellanti, che per le loro organiche connessioni si rivelano suscettibili di trattazione congiunta, non sono suscettibili di adesione.</p>
<p style="text-align: justify;">Conviene introduttivamente rammentare che la questione relativa al contenuto e ai limiti del diritto di accesso ai contratti stipulati fra i vettori aerei e gli operatori di gestione aeroportuale ha dato luogo in tempi recenti a un cospicuo filone contenzioso, i cui esiti risultano essenziali anche ai fini della definizione della presente vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale filone contenzioso (che spesso è scaturito da vicende che vedevano contrapposte le parti odiernamente in lite) può qui essere quindi richiamato, sia pure nella consapevolezza delle peculiarità  che contraddistinguono ogni singola vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene qui di richiamare, in particolare, le conclusioni cui è pervenuta la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 2 ottobre 2019, n. 6603 avente ad oggetto la domanda di accesso proposta da Ryanair in relazione ad alcuni contratti relativi ai rapporti fra Alitalia e alcuni gestori aeroportuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;occasione il Consiglio di Stato ha in primo luogo sottolineato che il riconoscimento del diritto di accesso e la legittimazione alla correlata pretesa ostensiva postulano, in quanto riferiti a &#8220;<i>soggetti</i> <i>privati</i>&#8221; (ancorchè portatori di interessi superindividuali), la sussistenza di un &#8220;<i>interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso</i>&#8221; (cfr. art. 22, comma 1 lett. b) legge n. 241/1990).</p>
<p style="text-align: justify;">Sono stati altresì¬ richiamati in via preliminare i caratteri che l&#8217;interesse deve presentare al fine di consentire il diritto all&#8217;ostensione documentale: in base a orientamenti pìù che consolidati, che rinvengono peraltro da espresse previsioni normative, deve trattarsi di un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con particolare riguardo al carattere della strumentalità  è stato sottolineato che tale carattere deve essere esaminato avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo ad veicolare le informazioni. Non risultano infatti tutelate iniziative che per un verso risultino ispirate da meri intenti emulativi (peraltro di per sè espressive, sotto concorrente profilo, di un uso distorto ed abusivo della pretesa ostensiva), e, per altro verso, risultino finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in &#8220;documenti&#8221; (nel senso lato di cui all&#8217;art. 22 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; stato altresì¬ sottolineato (con notazione che assume particolare rilevanza ai fini della presente decisione) che &#8211; come fatto palese dall&#8217;art. 24, comma 7 della legge cit. &#8211; l&#8217;accesso deve essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità  rispetto ad ogni forma di &#8220;tutela&#8221;, sia giudiziale che stragiudiziale, anche solo meramente prospettica e potenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto, per un verso, l&#8217;accesso costituisce di per sè un bene della vita, meritevole di riconoscimento e salvaguardia indipendentemente dalla lesione della correlata e sottostante posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213), e, per altro verso, l&#8217;opzione in ordine ai rimedi da attivare ove l&#8217;interessato ritenesse, nella sua autonomia decisionale, lesa la propria situazione giuridica soggettiva, non può essere certo rimessa &#8211; per giunta in via anticipata &#8211; all&#8217;Amministrazione o al soggetto depositario dei documenti (in tal senso: Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953, nonchè Id., sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4372).</p>
<p style="text-align: justify;">8 Ebbene, impostati in tal modo i termini generali della questione (peraltro sulla scorta di orientamenti pìù che consolidati), deve ritenersi che tutti i richiamati presupposti assistano la richiesta ostensiva formulata da Ryanair in data 3 agosto 2018, la quale risulta difatti sorretta:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dalla allegata posizione di operatore economico in concorrenza attuale per l&#8217;accesso ai servizi aeroportuali nello scalo catanese;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dall&#8217;interesse a verificare il rispetto, da parte delle società  di gestione, della parità  di trattamento, al fine di escludere (o eventualmente di stigmatizzare nelle competenti sedi) eventuali condotte anticoncorrenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">8a Sotto tale aspetto, come si è giÃ  accennato, il necessario carattere di strumentalità  fra gli atti cui è riferita la domanda ostensiva e gli interessi della società  richiedente risulta adeguatamente fondato su quanto indicato nella medesima domanda: nell&#8217;occasione l&#8217;appellata aveva affermato che l&#8217;accesso era finalizzato a verificare l&#8217;eventuale esistenza di incentivi indiretti accordati alla società  appellante dalla società  di gestione aeroportuale.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa debita prospettiva &#8211; e a prescindere dal puntuale riferimento al rapporto fra i contratti oggetto di ostensione e l&#8217;attivazione di particolari rotte aeree &#8211; non può negarsi la sussistenza nel caso in esame del pìù volte richiamato nesso di strumentalità , se solo si consideri che il suddetto nesso deve essere necessariamente inteso in senso condizionalistico, onde evitare di gravare il soggetto richiedente di un onere di allegazione evidentemente inesigibile: quello di dimostrare <i>ex</i> <i>ante</i> in modo pieno e dettagliato il rapporto fra il contenuto (ignoto) dell&#8217;atto oggetto di istanza e le conseguenze (solo in parte note) che il presumibile contenuto di quell&#8217;atto può sortire &#8211; o aver sortito &#8211; sulla sfera di interessi del medesimo richiedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, l&#8217;allegato interesse a conoscere e verificare il rispetto della legge e la correttezza non disparitaria nella gestione dei contratti è sufficiente a legittimare la richiesta ostensiva (essendo un non rilevante <i>posterius</i> l&#8217;effettiva fondatezza dei ventilati sospetti di irregolarità  e di anticoncorrenzialità ).</p>
<p style="text-align: justify;">Che, poi, le condizioni economiche fossero predefinite e sottratte alla libera contrattazione, rappresenta solo (e semmai) un motivo ulteriore per legittimare, da parte di un concorrente anche solo potenziale, la verifica a posteriori del loro effettivo e concreto rispetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si aggiunge infine, per completezza, che deve essere il gestore destinatario della richiesta di accesso, e non il relativo controinteressato, a riscontrare la medesima, pronunciandosi sull&#8217;esistenza o meno di contratti rientranti nelle singole categorie oggetto della domanda ostensiva; e che non compete ad Alitalia, e, pìù in generale, sfugge all&#8217;ambito proprio del presente giudizio, ogni valutazione di merito sulla consistenza e incidenza delle condizioni economiche dei contratti in discussione che dovessero rivelarsi effettivamente conclusi tra le due attuali appellanti (C.d.S., IV, 29 gennaio 2014, n. 461: il destinatario della domanda di accesso deve limitarsi a valutare il &quot;collegamento&quot; della situazione giuridica da tutelare con il documento del quale è richiesta l&#8217;ostensione, e, una volta accertato tale collegamento, ogni altra indagine sull&#8217;utilità  ed efficacia in chiave difensiva del documento, od ancora, sull&#8217;ammissibilità  o tempestività  della domanda di tutela prospettata, è sicuramente ultronea).</p>
<p style="text-align: justify;">8b Concludendo sul punto, deve dunque ritenersi che con la propria domanda di accesso Ryanair avesse soddisfatto in modo adeguato gli oneri inerenti all&#8217;allegazione dei presupposti e delle condizioni della richiesta di ostensione, e questo anche per quanto riguarda, in particolare, il necessario vincolo di strumentalità .</p>
<p style="text-align: justify;">9 Giova poi ribadire che l&#8217;istanza per cui è causa non risulta nè generica (in quanto indicava con sufficiente precisione, ancorata al dato temporale di riferimento, la documentazione richiesta, non potendo, con ogni evidenza, pretendersi dall&#8217;<i>extraneus</i> la precisa e preventiva individuazione del numero e della tipologia dei contratti stipulati nè la analitica individuazione dei documenti contabili rilevanti), nè esplorativa (se non nel senso del legittimo interesse a conoscere, verificare e controllare, in un contesto economico soggetto al divieto di condotte lesive della <i>par condicio</i> tra gli aspiranti al mercato, le modalità  di formalizzazione e gestione dei rapporti convenzionali).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè la domanda all&#8217;origine dei fatti di causa risultava finalizzata a operare un controllo generalizzato sull&#8217;attività  del gestore aeroportuale, delimitando invece in modo adeguato (e in ogni caso secondo quanto in concreto esigibile) l&#8217;ambio oggettivo e temporale dell&#8217;esigenza conoscitiva della ricorrente di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">10a Tutto ciò posto, il Collegio rileva che non può trovare accoglimento il centrale motivo di appello secondo il quale il primo giudice avrebbe inammissibilmente consentito l&#8217;accesso ai contratti intercorsi fra la S.A.C. e Alitalia ben oltre il (limitato) ambito delle attività  di pubblico interesse svolte dai gestori dei servizi aeroportuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è evidenziato in precedenza, le appellanti lamentano, in particolare, che il Tribunale avrebbe erroneamente ammesso l&#8217;accesso ad atti relativi all&#8217;attività  &#8220;<i>non-aviation</i>&#8221; e di natura commerciale del gestore dei servizi aeroportuali (decreto legislativo n. 18 del 1999), sino ad ammettere l&#8217;ostensibilità  di atti in alcun modo connessi ai profili propri del corretto funzionamento dello scalo.</p>
<p style="text-align: justify;">10b Al riguardo deve perà² qui sottolinearsi (richiamando ancora una volta le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 6603 del 2019) che il riconoscimento del diritto di accesso postula &#8211; indipendentemente dalla natura formalmente pubblica del soggetto che ha formato o che detiene i documenti di interesse, e dalla consistenza pubblicistica o privatistica del relativo regime operativo &#8211; che si versi in un contesto assoggettato all&#8217;applicazione dei principi di parità  di trattamento e di trasparenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213). Il che accade (nella prospettiva di cui all&#8217;art. 97 Cost.) in presenza di ogni attività  (autoritativa o paritetica, esercitata in forma pubblicistica o mercè il ricorso alle regole del diritto privato) &#8220;<i>di</i> <i>interesse pubblico</i>&#8221; (cfr. art. 22, comma 1 lett. e) l. n. 241/1990, che scolpisce una nozione &#8220;lata&#8221; di &#8220;pubblica amministrazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù specificamente, il diritto di accesso può essere senz&#8217;altro esercitato nei confronti di soggetti privati &#8220;<i>gestori di pubblici servizi</i>&#8221; (cfr. art. 23 legge n. 241/1990).</p>
<p style="text-align: justify;">10c Non sussiste, inoltre, necessaria coincidenza tra le attività  di pubblico interesse ai fini dell&#8217;accesso e quelle rientranti nel perimetro di applicazione delle norme sull&#8217;evidenza pubblica, dettate dal d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<p style="text-align: justify;">11 Deve ricordarsi, anche a quest&#8217;ultimo proposito, che la gestione dell&#8217;infrastruttura aeroportuale:</p>
<p style="text-align: justify;">a) si colloca nell&#8217;ambito di un mercato concorrenziale, dove il singolo operatore si trova a competere con i gestori di aeroporti vicini aventi caratteristiche simili, mirando ad incentivare l&#8217;afflusso di vettori aerei (e quindi di passeggeri), attraverso la leva dei servizi offerti e dei diritti;</p>
<p style="text-align: justify;">b) è caratterizzata da una tipologia di attività  che incontra un&#8217;offerta di servizi di carattere commerciale proveniente dagli operatori del settore (<i>in primis</i> le compagnie aeree, e indi gli utenti di queste ultime) ed è quindi suscettibile di essere assicurata in condizioni di equilibrio economico, senza la necessità  di sovvenzioni pubbliche o di interventi di eventuale ripianamento delle perdite che preservino dal rischio di impresa;</p>
<p style="text-align: justify;">d) risulta in ogni caso, in quanto correlata alla erogazione di pubblico servizio, soggetta all&#8217;esercizio del diritto di accesso (ex art. 23 legge n. 241 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Si manifestano poi utili delle ulteriori osservazioni d&#8217;insieme in ordine alle attività  svolte in ambito aeroportuale.</p>
<p style="text-align: justify;">11a Gli aeroporti civili statali della navigazione aerea fanno, invero, parte del demanio aeronautico (art. 822, comma 2 cod. civ.) che, ai sensi dell&#8217;art. 693 cod. nav., è assegnato in uso gratuito all&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale, che l&#8217;art. 705 definisce come &#8220;<i>il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell&#8217;ENAC, insieme ad altre attività  o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività  dei vari operatori privati presenti nell&#8217;aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 703 cod. nav., il gestore organizza l&#8217;attività  aeroportuale al fine di garantire l&#8217;efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività  e di servizi di livello qualitativo adeguato, nonchè la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico.</p>
<p style="text-align: justify;">11b Le attività  svolte in ambito aeroportuale si distinguono tra attività  c.d. <i>aviation</i> (inerenti alle operazioni di volo ed ai servizi strumentali e collegati) e attività  c.d. <i>non aviation</i> (relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri all&#8217;interno dell&#8217;area aeroportuale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, le attività <i>aviation</i> comprendono:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;<i>aviation</i> in senso stretto, relativa alla gestione, allo sviluppo ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti (elencate all&#8217;all. B del d. lgs. n. 18/1999), l&#8217;offerta di servizi e delle attività  connesse all&#8217;approdo ed alla partenza degli aeromobili e i servizi di sicurezza aeroportuale;</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;<i>handling</i> (o servizi di assistenza a terra, elencati nell&#8217;all. A del d. lgs. n. 18 cit.), inerente alle attività  commerciali complementari, accessorie e strumentali alla prestazione di trasporto aereo, svolte in ambito aeroportuale, nonchè le operazioni funzionali al decollo ed all&#8217;approdo degli aeromobili nonchè alla partenza e all&#8217;arrivo dei passeggeri, svolte sia &#8220;<i>airside</i>&#8221; (imbarco/sbarco di passeggeri, bagagli e merci; bilanciamento degli aeromobili; smistamento e riconcilio dei bagagli; guida al parcheggio; rifornimenti etc.) sia in &#8220;area passeggeri&#8221; (servizi di biglietteria, informazioni, <i>check in, lost &amp; found</i>, informazioni etc.): attività  assoggettate, con il d. lgs. n. 18 cit., ad un regime di liberalizzazione regolamentata, in coerenza con la politica comunitaria di apertura alla concorrenza del mercato del trasporto aereo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per contro, rientrano nelle attività <i>non aviation</i>:</p>
<p style="text-align: justify;">c) il<i>travel retail</i> (cioè a dire il complesso delle attività  commerciali al dettaglio offerte ai passeggeri, agli operatori ed ai visitatori all&#8217;interno dell&#8217;aeroporto: negozi, bar, ristoranti etc.);</p>
<p style="text-align: justify;">d) le altre attività , svolte sia all&#8217;interno dell&#8217;area aeroportuale (affissioni pubblicitarie, banche, farmacie, lavanderie, alberghi, <i>slot machines</i> etc.) sia all&#8217;esterno (gestione dei parcheggi).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò detto, rientrano nei ricavi generati dalla attività <i>aviation</i>:</p>
<p style="text-align: justify;">a) i diritti aeroportuali (diritti di approdo, di sosta o di ricovero per gli aeromobili e le tasse di imbarco passeggeri);</p>
<p style="text-align: justify;">b) i corrispettivi per l&#8217;uso delle infrastrutture centralizzate e dei beni di uso comune;</p>
<p style="text-align: justify;">c) i corrispettivi per la sicurezza;</p>
<p style="text-align: justify;">d) le tariffe per l&#8217;uso di spazi da parte di vettori e di<i>handlers</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le relative tariffe sono regolamentate o dalle concessioni o dai contratti di programma tra i gestori e l&#8217;ENAC, ove stipulati. La legge n. 248 del 2005 ha disposto che la misura dei diritti aeroportuali, della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea, dei corrispettivi per i servizi di sicurezza, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.P.E., con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono, peraltro, sottoposti a regolazione tariffaria anche i corrispettivi per l&#8217;uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo nonchè i corrispettivi per le attività  di assistenza a terra, quando queste siano svolte da un unico prestatore. Per tali servizi e per quelli non regolamentati si richiede al gestore di tenere una contabilità  analitica idonea a ricostruire i costi e i ricavi di competenza di ciascun servizio, al fine di procedere poi ad un corretto calcolo della tariffa riconosciuta per la copertura dei costi, seguendo un modello di regolazione tariffaria del tipo price-cap o tetto massimo di aumento, differenziata per i singoli aeroporti. Trattasi di una regolazione tariffaria di tipo incentivante nella quale il controllo del regolatore non ha ad oggetto i profitti conseguiti dal monopolista quanto piuttosto i prezzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora il gestore non svolga direttamente il servizio di<i>handling</i>, esso formalizza a vantaggio dei vettori ed degli<i>handlers</i> la subconcessione degli spazi, delle aree e dei locali necessari per lo svolgimento della loro attività  (uffici, banchi<i>check in</i>, aree tecniche, piazzole etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Le subconcessioni delle aree e dei locali generano ricavi per il concessionario. Le relative tariffe sono definite nelle concessioni o nei contratti di programma, e non sono pertanto soggette a determinazione secondo criteri di libero mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per contro, per le attività  di<i>travel retail</i> (svolte direttamente dal gestore o da soggetti terzi), i prezzi al pubblico sono determinati da logiche strettamente commerciali e non sono assoggettati a forme di controllo. L&#8217;eventuale scelta di subconcessionari avviene senza specifiche procedure ad evidenza pubblica (cfr. Cass., SS.UU., 18 aprile 2016, n. 7663).</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, a favore dei gestori può essere prevista, a vario titolo, l&#8217;erogazione di contributi pubblici sia in conto esercizio (per fronteggiare esigenze di gestione), sia in conto capitale (per incrementare i mezzi patrimoniali dell&#8217;impresa), sia in conto impianti.</p>
<p style="text-align: justify;">12 Orbene, alla luce della disamina di cui al precedente paragrafo può pervenirsi alla dirimente notazione che anche i servizi commerciali<i>non aviation</i>devono ritenersi complessivamente strumentali all&#8217;infrastruttura aeroportuale (avuto riguardo alla loro attitudine a valorizzare lo scalo, a generare ricavi e ad incidere, in concreto, sulla definizione dei profili tariffari relativi ai servizi<i>aviation</i>): per questa via, a dispetto del carattere obiettivamente commerciale e della natura interamente privatistica dei relativi contratti, e della pur ribadita insussistenza di obblighi evidenziali ai fini del relativo affidamento, gli stessi devono quindi ritenersi assoggettati, nella loro accessorietà , al generale obbligo di trasparenza nei riguardi degli operatori in regime di possibile concorrenza. Dal riassunto quadro emerge invero, relativamente al caso in esame, che anche relativamente alla attività <i>non aviation</i>, per quanto esercitata in regime di libero mercato, non sono assenti profili di tutela della concorrenza e della parità  di trattamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non può ritenersi che il contenuto commerciale dei contratti cui è riferita la presente domanda ostensiva consenta di giustificare l&#8217;invocata sottrazione all&#8217;ambito delle attività  di pubblico interesse e &#8211; in via mediata &#8211; l&#8217;attrazione delle pattuizioni contrattuali all&#8217;ambito della disciplina in materia di accesso agli atti ai sensi del Capo V della legge generale sul procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal che consegue l&#8217;infondatezza anche dei dubbi espressi dall&#8217;appellante principale sulla pertinenza della controversia all&#8217;ambito della giurisdizione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">13a L&#8217;appellante incidentale, per parte sua, con il suo scritto di replica del 2 novembre 2019, nel criticare le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 6603/2019 ha affermato trattarsi di una decisione allo stato isolata e distonica rispetto a consolidati orientamenti di senso contrario formatisi nell&#8217;abito della giurisprudenza civile e amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Alitalia ha quindi osservato che, laddove questo Collegio dovesse condividerne gli assunti, non potrebbe esimersi dal rilevare un contrasto di giudicati nell&#8217;ambito della giurisprudenza amministrativa in relazione a un profilo di diritto determinante ai fini del decidere, procedendo conseguentemente a rimettere la questione all&#8217;Adunanza plenaria ai sensi dell&#8217;articolo 99 del cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">13b L&#8217;argomento &#8211; e la domanda che ne consegue &#8211; non possono perà² essere condivisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le conclusioni cui è di recente giunta la Quinta Sezione (che il Collegio condivide per le ragioni dinanzi esposte) non palesano contrasti rispetto a pregressi orientamenti giurisprudenziali, ma rappresentano, piuttosto, la declinazione di orientamenti &#8211; che la stessa appellante riconosce essere &#8220;<i>pacifici e condivisibili</i>&#8221; &#8211; relativi all&#8217;applicabilità  della normativa in materia di accesso ai soggetti di diritto privato &#8220;<i>limitatamente alla loro attività  di pubblico interesse</i>&#8221; (articolo 22, comma 1, lettera e) legge n. 241/1990).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che in particolare l&#8217;appellante contesta è la qualificabilità  delle attività  commerciali cc.dd. &#8216;<i>non</i> <i>aviation&#8217;</i> come &#8220;<i>attività  di pubblico interesse</i>&#8221; a fini della richiamata disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma il punto è che la critica dell&#8217;appellante non si innesta su un principio di diritto (in relazione al quale sussisterebbe un contrasto in giurisprudenza), bensì¬ sulle declinazioni qualificatorie di un principio (quello desumibile dal richiamato articolo 22, comma 1, lettera e)) sul quale non esistono invero contrasti di sorta.</p>
<p style="text-align: justify;">13c Il Collegio osserva, in particolare, che la declinazione applicativa individuata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato (e qui condivisa) non si pone in contrasto con quanto affermato dallo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 7977/2011 (richiamata a pag. 4 della richiamata memoria del 2 novembre 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; infatti evidente che non possa individuarsi alcun parallelismo interpretativo fra i princÃ¬pi di diritto enunciati dalla sentenza da ultimo richiamata e quelli di cui alla sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 6603/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si limita ad osservare che nel primo caso (e non anche nel secondo) veniva in rilievo la questione dell&#8217;applicabilità  della normativa sull&#8217;accesso ad attività  inerenti i soli profili organizzativi o le modalità  gestorie del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">13d Si osserva ancora che la richiamata declinazione applicativa non si pone neppure in contrasto con quanto affermato dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si limita al riguardo ad osservare che la decisione da ultimo richiamata non potrebbe essere assunta quale adeguato <i>tertium comparationis</i> ai fini dell&#8217;individuazione di un possibile contrasto fra giudicati dal momento che tale decisione non aveva segnatamente ad oggetto il settore aeroportuale, e non implicava &#8211; almeno in via diretta &#8211; profili relativi alla disciplina in tema di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai limitati fini che qui rilevano vale difatti ribadire che non esiste alcun automatico parallelismo fra (da un lato) l&#8217;esenzione dalla normativa sugli appalti pubblici che è stata riconosciuta per l&#8217;attività  contrattuale degli enti aggiudicatori dei settori speciali in ambiti diversi dalle attività  dei settori speciali, e (dall&#8217;altro) la pretesa esenzione dalla normativa in materia di accesso di cui in tesi si gioverebbero i gestori aeroportuali per l&#8217;attività  contrattuale avente a oggetto i servizi commerciali &#8216;<i>non-aviation&#8217;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">13e Il Collegio osserva, infine, che la ridetta declinazione applicativa non si pone in contrasto nemmeno con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4899/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo sembra sufficiente osservare che la decisione da ultimo richiamata tratta in particolare della questione (che qui non viene in rilievo) dell&#8217;assoggettamento alle regole dell&#8217;evidenza pubblica dell&#8217;appalto del servizio sostitutivo di mensa, reso mediante buoni pasto cartacei, per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Il paventato contrasto di giurisprudenza postula allora una &#8211; invero non dimostrata &#8211; assimilazione fra i presupposti e le condizioni di assoggettamento alle regole di evidenza pubblica e quelli di assoggettamento alle regole in tema di accesso agli atti amministrativi ai sensi del Capo V della legge n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, è qui appena il caso di ribadire che &#8211; in base ad orientamenti pìù che consolidati &#8211; gli ambiti oggettuali di applicazione dei due settori disciplinari e gli stessi ambiti soggettivi di riferimento sono del tutto peculiari e non ammettono automatici parallelismi di sorta.</p>
<p style="text-align: justify;">14a Per le ragioni complessivamente esposte, dunque, gli appelli principale e incidentale in epigrafe, risultando infondati, devono essere respinti, con le precisazioni di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">14b Va conclusivamente soggiunto che non è stato fatto oggetto di appello e risulta quindi passato in cosa giudicata il capo della sentenza in epigrafe (peraltro condivisibile nel merito) in cui il primo Giudice ha sottolineato che, laddove in sede di concreto esercizio dell&#8217;accesso taluno dei contenuti dei contratti oggetto di ostensione risulti idoneo a rivelare informazioni commerciali sensibili, la società  di gestione potrà  (<i>rectius</i>, dovrà ) procedere all&#8217;oscuramento del relativo contenuto. Tali determinazioni di carattere limitativo dovranno in ogni caso &#8211; secondo quanto condivisibilmente stabilito dal primo Giudice &#8211; essere assunte &#8220;<i>a seguito di una puntuale e rigorosa ricognizione</i>&#8221; (occorre perà² contestualmente precisare che non trova riscontro in atti l&#8217;affermazione che nella sentenza impugnata si direbbe che anche &#8220;<i>tutti i documenti utili a ricostruire la rimuneratività  delle rotte operate da Alitalia devono ritenersi dati sensibili, da oscurare in sede di eventuale ostensione</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">14c Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese fra le parti anche in relazione al presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale in epigrafe, li respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese processuali tra le parti in causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.24</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-1-2020-n-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-1-2020-n-24/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.24</a></p>
<p>Claudio Contessa, Presidente, Estensore; PARTI: Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana S.p.A. in A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, e Filippo Degn c. Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-1-2020-n-24/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.24</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Claudio Contessa, Presidente, Estensore; PARTI: Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana S.p.A. in A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, e Filippo Degn c. Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia e Matteo Castioni.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;accesso deve essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità  rispetto ad ogni forma di &#8220;tutela&#8221;, sia giudiziale che stragiudiziale, anche solo meramente prospettica e potenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Procedimento amministrativo &#8211; accesso agli atti &#8211; L. 241/1990 &#8211; ostensione riferita a soggetti privati &#8211; contratti stipulati fra i vettori aerei ed operatori di gestione aeroportuale &#8211; contenuto e limiti. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il riconoscimento del diritto di accesso e la legittimazione alla correlata pretesa ostensiva postulano, in quanto riferiti a &#8220;soggetti privati&#8221;,ancorchè portatori di interessi superindividuali, la sussistenza di un &#8220;interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso&#8221; (art. 22, comma 1 lett. b) l. n. 241/1990).</em><br />
<em>Vanno altresì¬ richiamati i caratteri che l&#8217;interesse deve presentare al fine di consentire il diritto all&#8217;ostensione documentale: deve cioè trattarsi di un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale.</em><br />
<em>Con particolare riguardo al carattere della strumentalità  va sottolineato che tale carattere va esaminato avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo ad veicolare le informazioni. Non risultano infatti tutelate iniziative che per un verso risultino ispirate da meri intenti emulativi (peraltro di per sè espressive, sotto concorrente profilo, di un uso distorto ed abusivo della pretesa ostensiva) e che, per altro verso, risultino finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in &#8220;documenti&#8221; (nel senso lato di cui all&#8217;art. 22 cit.).</em><br />
<em>Va altresì¬ sottolineato che &#8211; come fatto palese dall&#8217;art. 24, comma 7 della l. n. 241/1990 &#8211; l&#8217;accesso deve essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità  rispetto ad ogni forma di &#8220;tutela&#8221;, sia giudiziale che stragiudiziale, anche solo meramente prospettica e potenziale.</em><br />
<em>Ciò in quanto, per un verso, l&#8217;accesso costituisce di per sè un bene della vita, meritevole di riconoscimento e salvaguardia indipendentemente dalla lesione della correlata e sottostante posizione giuridica e, per altro verso, l&#8217;opzione in ordine ai rimedi da attivare ove l&#8217;interessato ritenesse, nella sua autonomia decisionale, lesa la propria situazione giuridica soggettiva non può essere rimessa &#8211; per giunta in via anticipata &#8211; all&#8217;Amministrazione o al soggetto depositario dei </em>documenti.</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/01/2020<br />
<strong>N. 00024/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00115/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2019, proposto dalla Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana S.p.A. in A.S., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, e Filippo Degni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Domenico Pitruzzella in Palermo, via Nunzio Morello, 40<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia e Matteo Castioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giannalberto Mazzei in Roma, via G. Cuboni, 12; Ges.A.P. Società  di Gestione dell&#8217;Aeroporto di Palermo S.p.A. non costituita in giudizio</p>
<p><strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2739/2018</em></strong></p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Ryanair Dac;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 il Pres. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Aristide Police e Giannalberto Mazzei;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p>FATTO<br />
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Sicilia e recante il n. 1856/2018 la Ryanair DAC (d&#8217;ora innanzi: &#8216;<em>la Ryanair</em>&#8216; o: &#8216;<em>la società  appellata</em>&#8216;) ha chiesto l&#8217;accertamento del proprio diritto ad accedere ad alcuni atti in possesso della società  di gestione dell&#8217;aeroporto di Palermo &#8211; Ges.A.P. e concernenti i rapporti con il vettore aereo Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana s.p.a. (d&#8217;ora in poi: &#8216;<em>l&#8217;Alitalia</em>&#8216; o &#8216;<em>la società  appellante</em>&#8216;).<br />
L&#8217;accesso a tali atti era stato chiesto da Ryanair con atto in data 3 agosto 2018 al quale la Ges.A.P. non aveva dato favorevole riscontro.<br />
La domanda ostensiva aveva ad oggetto, in particolare:<br />
(i) &#8220;<em>ogni contratto sottoscritto tra [la Ges.A.P.] e Alitalia e/o Cityliner a partire dall&#8217;1 gennaio 2017 avente ad oggetto l&#8217;erogazione di servizi aeroportuali, nonchè ogni contratto avente il medesimo oggetto giÃ  in vigore tra le medesime parti alla data dell&#8217;1 gennaio 2017</em>&#8220;;<br />
(ii) &#8220;<em>ogni contratto di marketing, co -marketing, comunicazione e promozione commerciale sottoscritto tra [la Ges.A.P.] e Alitalia e/o Cityliner a partire dall&#8217;1 gennaio 2017, nonchè ogni contratto avente il medesimo oggetto giÃ  in vigore tra le medesime parti alla data dell&#8217;1 gennaio 2017</em>&#8220;;<br />
(iii) &#8220;<em>ogni contratto avente ad oggetto incentivi all&#8217;apertura di nuove rotte o alla riattivazione di rotte precedentemente dismesse, sottoscritto tra [la Ges.A.P.] Alitalia e/o Cityliner a partire dall&#8217;1 gennaio 2017, nonchè ogni contratto avente il medesimo oggetto giÃ  in vigore tra le medesime parti alla data dell&#8217;1 gennaio 2017</em>&#8220;.<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Sicilia ha accolto il ricorso e ha conseguentemente ordinato alla Ges.A.P. l&#8217;esibizione e il rilascio di copia degli atti richiesti in data 3 agosto 2018, sia pure con la fissazione di alcune cautele al fine di impedire la cognizione di (eventuali) informazioni commerciali sensibili.<br />
In particolare il Tribunale amministrativo ha chiarito che, nel consentire il richiesto accesso agli atti, la Ges.A.P. potrà  oscurare il contenuto di informazioni commerciali sensibili &#8220;<em>a seguito di una puntuale e rigorosa ricognizione</em>&#8220;.<br />
La sentenza in questione è stata impugnata in appello da Alitalia la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:<br />
<em>I) Error in iudicando &#8211; Irragionevolezza ed illogicità  della motivazione nella parte n cui è stata indebitamente estesa la disciplina dell&#8217;accesso contenuta nella l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ad atti e documenti estranei all&#8217;attività  di pubblico servizio svolta da Ges.A.P.</em><br />
<em>II) Error in iudicando &#8211; Irragionevolezza ed illogicità  della motivazione nella parte in cui è stata data distorta applicazione del concetto di necessaria pertinenza degli atti oggetto dell&#8217;accesso rispetto all&#8217;interesse posto a fondamento dell&#8217;istanza</em>.<br />
Si è costituita in giudizio la Ryanair la quale ha concluso nel senso dell&#8217;irricevibilità , inammissibilità  e/o dell&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.<br />
Alla camera di consiglio del 14 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da Alitalia &#8211; Società  Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza del T.A.R. della Sicilia con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società  aerea Ryanair DAC e, per l&#8217;effetto, è stato ordinato alla società  di gestione dell&#8217;aeroporto di Palermo Ges.A.P. di consentire l&#8217;esibizione e il rilascio di copia degli atti e dei documenti richiesti in data 3 agosto 2018.<br />
2. Con il primo motivo di appello Alitalia lamenta che il primo Giudice, pur muovendo dal richiamo di condivisibili princÃ¬pi in tema di estensione del diritto di accesso agli atti amministrativi, sia pervenuto a conclusioni erronee, per avere ammesso in modo indistinto l&#8217;accesso a tutti gli atti richiesti da Ryanair e senza distinguere &#8211; come invece sarebbe stato necessario &#8211; fra: <em>i</em>) atti inerenti l&#8217;esercizio di attività  c.d. &#8216;<em>aviation&#8217;</em> (che sono funzionali al corretto funzionamento dello scalo e in relazione ai quali l&#8217;accesso è pienamente giustificato) e <em>ii</em>) atti inerenti l&#8217;attività  c.d. &#8216;<em>non-aviation</em>&#8216;, di natura commerciale (in relazione ai quali non vi sarebbero ragioni per consentire il richiesto accesso agli atti).<br />
Vero è che, ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 1, lettera e) della l. 241 del 1990, anche i soggetti di diritto privato come Ges.A.P. sono sottoposti &#8211; entro alcuni limiti &#8211; all&#8217;applicazione della normativa sull&#8217;accesso, ma è anche vero che tale sottoposizione è limitata &#8220;<em>alla loro attività  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario</em>&#8220;.<br />
Sotto tale aspetto il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che, in base al richiamato paradigma normativo, l&#8217;accesso agli atti di Ges.A.P. sarebbe consentito unicamente in relazione alle procedure ad evidenza pubblica, nonchè alle attività  c.d. &#8216;<em>aviation&#8217;</em> e di mera assistenza a terra poste in essere ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (&#8216;<em>Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità </em>&#8216;), mentre non sarebbe consentito in relazione a contratti di natura puramente commerciale quali quelli cui si riferiva la richiesta di accesso all&#8217;origine dei fatti di causa.<br />
Nella tesi dell&#8217;appellante il primo Giudice, nell&#8217;ammettere in modo pressochè indistinto la richiesta stensione documentale, avrebbe erroneamente ampliato il campo applicativo del diritto di accesso, per come delineato da consolidati orientamenti giurisprudenziali.<br />
In particolare, risulterebbe nel caso di specie travisato il nucleo dell&#8217;orientamento secondo cui, in relazione all&#8217;attività  dei soggetti privati gestori di pubblici servizi, il diritto di accesso risulta limitato alle sole attività  di rilievo pubblicistico, con espressa esclusione delle attività  estranee al servizio pubblico e aventi carattere eminentemente commerciale (vengono richiamate al riguardo le decisioni dell&#8217;Adunanza plenaria numm. 22 del 1999 e 14 del 2016).<br />
Nè potrebbe essere richiamata in senso contrario &#8211; prosegue l&#8217;appellante Alitalia &#8211; la decisione di questo Consiglio di giustizia amministrativa n. 458 del 2016, resa fra le stesse parti in diverso contenzioso in materia di accesso.<br />
Vero è, infatti, che in quel caso questo Giudice di appello aveva aderito alle conclusioni formulate da Alitalia (in quel caso parte richiedente l&#8217;accesso), ma è anche vero che tale decisione si collocava in un ben diverso quadro fattuale nel cui ambito veniva in rilievo l&#8217;erogazione in favore di Ryanair di incentivi in via esclusiva &#8211; a valere su risorse pubbliche &#8211; volti ad indurre tale operatore ad operare su un determinato scalo aeroportuale.<br />
Ben diverso sarebbe il caso &#8211; che qui rileva &#8211; della richiesta di accesso ai contratti di subconcessione di aree o spazi nello scalo le quali non solo configurano contratti attivi &#8211; e non passivi &#8211; per l&#8217;amministrazione ma, per di pìù, &#8220;<em>risultano estranei all&#8217;ambito dei servizi e delle incentivazioni, appartenendo a settori esposti alla concorrenza (&amp;)</em>&#8220;.<br />
Con il secondo motivo di appello Alitalia lamenta che, nell&#8217;ammettere in modo indistinto la richiesta ostensione documentale, il primo Giudice avrebbe travalicato il consueto limite della strumentalità  fra la conoscenza degli atti oggetto di accesso e la tutela di &#8220;<em>una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso</em>&#8221; (in tal senso l&#8217;art. 22, comma 1, lett. b) della l. 241 del 1990).<br />
Ed infatti, nel formulare la propria richiesta di accesso Ryanair aveva espressamente richiamato l&#8217;interesse a &#8220;<em>verificare se le condizioni contrattuali concesse ad Alitalia determin[assero] o meno un ingiustificato vantaggio a favore di tale società </em>&#8220;, in particolare in relazione all&#8217;attivazione di nuove rotte.<br />
Ma il punto (che sarebbe stato disatteso dal T.A.R.) è che i documenti il cui accesso era stato concreto richiesto da Ryanair nulla avrebbero a che vedere con l&#8217;erogazione di incentivi finalizzati all&#8217;attivazione di nuove rotte, incentrandosi &#8211; e in modo inammissibile &#8211; su aspetti meramente commerciali dell&#8217;attività  del vettore.<br />
Ed infatti, nessuno dei tre contratti stipulati fra Alitalia e Ges.A.P. (aventi ad oggetto rispettivamente: i) subconcessioni di scalo e nucleo tecnico; <em>ii</em>) utilizzo della sala Vip lounge; <em>iii</em>) incremento dell&#8217;utilizzo dei cc.dd. &#8216;<em>loading bridges</em>&#8216;) sarebbe connesso &#8211; neppure in modo indiretto all&#8217;attivazione di nuove rotte.<br />
In definitiva il Tribunale amministrativo avrebbe erroneamente accolto un ricorso inammissibilmente volto a consentire un controllo generalizzato sull&#8217;attività  di diritto privato del gestore aeroportuale e &#8211; in ogni caso &#8211; finalizzato all&#8217;accesso ad atti la cui conoscenza non era in alcun modo connessa alla tutela di posizioni giuridicamente meritevoli di tutela.<br />
3. I due motivi dinanzi sinteticamente richiamati sono infondati (sia pure, con le precisazioni che si forniranno <em>infra</em>, <em>sub</em> 9.1).<br />
3.1. La questione relativa al contenuto e ai limiti del diritto di accesso ai contratti stipulati fra i vettori aerei e gli operatori di gestione aeroportuale ha dato luogo in tempi recenti a un cospicuo filone contenzioso i cui esiti risultano essenziali anche ai fini della definizione della presente vicenda.<br />
Tale filone contenzioso (che spesso è scaturito da vicende che vedevano contrapposte le parti odiernamente in lite) può qui essere quindi richiamato, sia pure nella consapevolezza delle peculiarità  che contraddistinguono ogni singola vicenda.<br />
3.2. Il Collegio ritiene qui di richiamare in particolare la conclusioni cui è pervenuta la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 2 ottobre 2019, n. 6603 avente ad oggetto la domanda di accesso proposta da Ryanair in relazione ad alcuni contratti relativi ai rapporti fra Alitalia e alcuni gestori aeroportuali.<br />
3.2.1. Nell&#8217;occasione il Consiglio di Stato ha in primo luogo sottolineato che il riconoscimento del diritto di accesso e la legittimazione alla correlata pretesa ostensiva postulano, in quanto riferiti a &#8220;soggetti privati&#8221; (ancorchè portatori di interessi superindividuali) la sussistenza di un &#8220;<em>interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso</em>&#8221; (cfr. art. 22, comma 1 lett. b) l. n. 241/1990).<br />
3.2.2. Sono stati altresì¬ richiamati in via preliminare i caratteri che l&#8217;interesse deve presentare al fine di consentire il diritto all&#8217;ostensione documentale (in base ad orientamenti pìù che consolidati &#8211; che rinvengono peraltro da espresse previsioni normative -) deve trattarsi di un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale.<br />
3.2.3. Con particolare riguardo al carattere della strumentalità  è stato sottolineato che tale carattere deve essere esaminato avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo ad veicolare le informazioni. Non risultano infatti tutelate iniziative che per un verso risultino ispirate da meri intenti emulativi (peraltro di per sè espressive, sotto concorrente profilo, di un uso distorto ed abusivo della pretesa ostensiva) e che, per altro verso, risultino finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in &#8220;<em>documenti</em>&#8221; (nel senso lato di cui all&#8217;art. 22 cit.).<br />
E&#8217; stato altresì¬ sottolineato (con notazione che assume particolare rilevanza ai fini della presente decisione) che &#8211; come fatto palese dall&#8217;art. 24, comma 7 della l. cit. &#8211; l&#8217;accesso deve essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità  rispetto ad ogni forma di &#8220;<em>tutela</em>&#8220;, sia giudiziale che stragiudiziale, anche solo meramente prospettica e potenziale.<br />
Ciò in quanto, per un verso, l&#8217;accesso costituisce di per sè un bene della vita, meritevole di riconoscimento e salvaguardia indipendentemente dalla lesione della correlata e sottostante posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213) e, per altro verso, l&#8217;opzione in ordine ai rimedi da attivare ove l&#8217;interessato ritenesse, nella sua autonomia decisionale, lesa la propria situazione giuridica soggettiva non può essere rimessa &#8211; per giunta in via anticipata &#8211; all&#8217;Amministrazione o al soggetto depositario dei documenti (in tal senso: Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953, nonchè <em>Id</em>., sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4372).<br />
4. Ebbene, impostati in tal modo i termini generali della questione (peraltro sulla scorta di orientamenti pìù che consolidati), deve ritenersi che i richiamati presupposti sussistano in relazione alla richiesta ostensiva formulata da Ryanair in data 3 agosto 2018, la quale risulta sorretta<br />
&#8211; dalla allegata posizione di operatore economico in concorrenza attuale per l&#8217;accesso ai servizio aeroportuali nello scalo palermitano;<br />
&#8211; dall&#8217;interesse a verificare il rispetto, da parte delle società  di gestione, della parità  di trattamento, al fine di escludere (od eventualmente di stigmatizzare nelle competenti sedi) eventuali condotte anticoncorrenziali.<br />
4.1. Sotto tale aspetto il necessario carattere di strumentalità  fra gli atti cui è riferita la domanda ostensiva e gli interessi della società  richiedente risulta adeguatamente fondato su quanto indicato nella medesima domanda: nell&#8217;occasione l&#8217;appellata aveva affermato che l&#8217;accesso risultasse finalizzato a stabilire se l&#8217;attivazione di nuove rotte e la riattivazione di una rotta dismessa presso lo scalo palermitano costituissero il frutto di incentivi indiretti accordati alla società  appellante dalla società  di gestione aeroportuale, &#8220;<em>che possono trovare il loro veicolo nella sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi aeroportuali, di promozione commerciale e marketing</em>&#8220;.<br />
Sotto tale aspetto &#8211; e a prescindere dal puntuale riferimento al rapporto fra i contratti oggetto di ostensione e l&#8217;attivazione di particolari rotte aeree &#8211; non può negarsi la sussistenza nel caso in esame del pìù volte richiamato nesso di strumentalità , se solo si consideri: <em>i</em>) che l&#8217;attivazione di tali rotte non doveva necessariamente rappresentare l&#8217;oggetto stesso degli accordi commerciali, rappresentando piuttosto un mero &#8211; e non necessario &#8211; indizio del riconoscimento di particolari condizioni di favore foriere di conseguenze anticoncorrenziali; <em>ii</em>) che il ridetto nesso di strumentalità  deve essere necessariamente inteso in senso condizionalistico, onde evitare di gravare il soggetto richiedente di un onere di allegazione evidentemente inesigibile: quello di dimostrare <em>ex ante</em> in modo pieno e dettagliato il rapporto fra il contenuto (ignoto) dell&#8217;atto oggetto di istanza e le conseguenze (solo in parte note) che il presumibile contenuto di quell&#8217;atto può sortire &#8211; o aver sortito &#8211; sulla sfera di interessi del soggetto richiedente.<br />
Del resto, l&#8217;allegato interesse a conoscere e verificare il rispetto della legge e la correttezza non disparitaria nella gestione dei contratti è sufficiente a legittimare la richiesta ostensiva (essendo un non rilevante <em>posterius</em> l&#8217;effettiva fondatezza dei ventilati sospetti di irregolarità  e di anticoncorrenzialità ).<br />
Che, poi, le condizioni economiche fossero predefinite e sottratte alla libera contrattazione, rappresenta solo (e semmai) un motivo ulteriore per legittimare, da parte di un concorrente anche solo potenziale, la verifica a posteriori del loro effettivo e concreto rispetto.<br />
4.2. Concludendo sul punto deve concludersi che con la domanda di accesso in data 3 agosto 2018 Ryanair avesse soddisfatto in modo adeguato gli oneri sulla stessa gravanti in termini di allegazione dei presupposti e delle condizioni della richiesta di ostensione, per quanto riguarda in particolare il necessario vincolo di strumentalità .<br />
5. Si osserva poi che l&#8217;istanza per cui è causa non risulta nè generica (in quanto indicava con sufficiente precisione, ancorata al dato temporale di riferimento, la documentazione richiesta, non potendo, con ogni evidenza, pretendersi dall&#8217;<em>extraneus</em> la precisa e preventiva individuazione del numero e della tipologia dei contratti stipulati nè la analitica individuazione dei documenti contabili rilevanti) nè esplorativa (se non nel senso del legittimo interesse a conoscere, verificare e controllare, in un contesto economico soggetto al divieto di condotte lesive della par condicio tra gli aspiranti al mercato, le modalità  di formalizzazione e gestione dei rapporti convenzionali).<br />
Ed infatti la domanda all&#8217;origine dei fatti di causa non risultava finalizzata ad operare un controllo generalizzato sull&#8217;attività  del gestore aeroportuale, delimitando invece in modo adeguato (e in ogni caso secondi quanto in concreto esigibile) l&#8217;ambio oggettivo e temporale dell&#8217;esigenza conoscitiva della ricorrente di primo grado.<br />
6. Non può poi trovare accoglimento il motivo di ricorso secondo cui il primo giudice avrebbe inammissibilmente consentito l&#8217;accesso ai contratti intercorsi fra Ges.A.P. e Alitalia ben oltre il (limitato) ambito delle attività  di pubblico interesse svolte dai gestori dei servizi aeroportuali.<br />
Come si è evidenziato in precedenza l&#8217;appellante lamenta in particolare che il primo Giudice avrebbe erroneamente ammesso l&#8217;accesso ad atti relativi all&#8217;attività  &#8216;<em>non-aviation</em>&#8216; e di natura commerciale del gestore dei servizi aeroportuali (decreto legislativo n. 18 del 1999), sino ad ammettere l&#8217;ostensibilità  di atti in alcun modo connessi ai profili propri del corretto funzionamento dello scalo.<br />
6.1. Al riguardo va qui sottolineato (richiamando ancora una volta le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 6603 del 2019) che il riconoscimento del diritto di accesso postula &#8211; indipendentemente dalla natura formalmente pubblica del soggetto che ha formato o che detiene i documenti di interesse e dalla consistenza pubblicistica o privatistica del relativo regime operativo &#8211; che si versi in un contesto assoggettato alla applicazione dei principi di parità  di trattamento e di trasparenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213). Ciò accade (nella prospettiva di cui all&#8217;art. 97 Cost.) solo in presenza di attività  (autoritativa o paritetica, esercitata in forma pubblicistica o mercè il ricorso alle regole del diritto privato) &#8220;<em>di interesse pubblico</em>&#8221; (cfr. art. 22, comma 1 lett. e) l. n. 241/1990, che scolpisce una nozione &#8220;<em>lata</em>&#8221; di &#8220;<em>pubblica amministrazione</em>&#8220;.<br />
Pìù specificamente, il diritto di accesso può essere senz&#8217;altro esercitato nei confronti di soggetti privati &#8220;<em>gestori di pubblici servizi</em>&#8221; (cfr. art. 23 l. n. 241/1990).<br />
6.2. Non sussiste, peraltro, necessaria coincidenza tra le attività  di pubblico interesse ai fini dell&#8217;accesso e quelle rientranti nel perimetro di applicazione delle norme sull&#8217;evidenza pubblica, dettate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.<br />
In particolare, la gestione dell&#8217;infrastruttura aeroportuale:<br />
a) si colloca nell&#8217;ambito di un mercato concorrenziale, dove il singolo operatore si trova a competere con i gestori di aeroporti vicini aventi caratteristiche simili, mirando ad incentivare l&#8217;afflusso di vettori aerei (e quindi di passeggeri), attraverso la leva dei servizi offerti e dei diritti;<br />
b) è caratterizzata da una tipologia di attività  che incontra un&#8217;offerta di servizi di carattere commerciale proveniente dagli operatori del settore (in primis le compagnie aeree e quindi gli utenti di queste ultime) ed è quindi suscettibile di essere assicurata in condizioni di equilibrio economico, senza la necessità  di sovvenzioni pubbliche o di interventi di eventuale ripianamento delle perdite che preservino dal rischio di impresa;<br />
d) risulta in ogni caso, in quanto correlata alla erogazione di pubblico servizio, soggetta all&#8217;esercizio del diritto di accesso (<em>ex</em> art. 23 l. n. 241 cit.).<br />
7. Occorre qui svolgere alcune osservazioni in ordine alle attività  svolte in ambito aeroportuale.<br />
Gli aeroporti civili statali della navigazione aerea fanno, invero, parte del demanio aeronautico (art. 822, comma 2 cod. civ.) che, ai sensi dell&#8217;art. 693 cod. nav., è assegnato in uso gratuito all&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale, che l&#8217;art. 705 definisce come &#8220;<em>il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell&#8217;ENAC, insieme ad altre attività  o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività  dei vari operatori privati presenti nell&#8217;aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato</em>&#8220;.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 703 cod. nav., il gestore organizza l&#8217;attività  aeroportuale al fine di garantire l&#8217;efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività  e di servizi di livello qualitativo adeguato, nonchè la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico.<br />
7.1. Le attività  svolte in ambito aeroportuale si distinguono tra attività  c.d. aviation (inerenti alle operazioni di volo ed ai servizi strumentali e collegati) e attività  c.d. non aviation (relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri all&#8217;interno dell&#8217;area aeroportuale.<br />
In particolare, le attività <em>aviation</em> comprendono:<br />
a) l&#8217;<em>aviation</em> in senso stretto, relativa alla gestione, allo sviluppo ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti (elencate all&#8217;all. B del D.lgs. n. 18/1999), l&#8217;offerta di servizi e delle attività  connesse all&#8217;approdo ed alla partenza degli aeromobili e i servizi di sicurezza aeroportuale;<br />
b) l&#8217;<em>handling</em> (o servizi di assistenza a terra, elencati nell&#8217;all. A del D.lgs. n. 18 cit.), inerente le attività  commerciali complementari, accessorie e strumentali alla prestazione di trasporto aereo, svolte in ambito aeroportuale, nonchè le operazioni funzionali al decollo ed all&#8217;approdo degli aeromobili nonchè alla partenza e all&#8217;arrivo dei passeggeri, svolte sia &#8220;<em>airside</em>&#8221; (imbarco/sbarco di passeggeri, bagagli e merci; bilanciamento degli aeromobili; smistamento e riconcilio dei bagagli; guida al parcheggio; rifornimenti etc.) sia in &#8220;area passeggeri&#8221; (servizi di biglietteria, informazioni, <em>check in</em>, <em>lost &amp; found</em>, informazioni etc.): attività  assoggettate, con il D.lgs. n. 18 cit., ad un regime di liberalizzazione regolamentata, in coerenza con la politica comunitaria di apertura alla concorrenza del mercato del trasporto aereo.<br />
Per contro, rientrano nelle attività  non aviation:<br />
c) ilÂ <em>travel retail</em> (cioè a dire il complesso delle attività  commerciali al dettaglio offerte ai passeggeri, agli operatori ed ai visitatori all&#8217;interno dell&#8217;aeroporto: negozi, bar, ristoranti etc.);<br />
d) le altre attività , svolte sia all&#8217;interno dell&#8217;area aeroportuale (affissioni pubblicitarie, banche, farmacie, lavanderie, alberghi, <em>slot machines</em> etc.) sia all&#8217;esterno (gestione dei parcheggi).<br />
Rientrano nei ricavi generati dalla attività <em>aviation</em>:<br />
a) i diritti aeroportuali (diritti di approdo, di sosta o di ricovero per gli aeromobili e le tasse di imbarco passeggeri);<br />
b) i corrispettivi per l&#8217;uso delle infrastrutture centralizzate e dei beni di uso comune;<br />
c) i corrispettivi per la sicurezza;<br />
d) le tariffe per l&#8217;uso di spazi da parte di vettori e di <em>handlers</em>.<br />
Le relative tariffe sono regolamentate o dalle concessioni o dai contratti di programma tra i gestori e l&#8217;ENAC, ove stipulati. La legge n. 248 del 2005 ha disposto che la misura dei diritti aeroportuali, della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea, dei corrispettivi per i servizi di sicurezza, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.P.E., con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze.<br />
Sono, peraltro, sottoposti a regolazione tariffaria anche i corrispettivi per l&#8217;uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo nonchè i corrispettivi per le attività  di assistenza a terra, quando queste siano svolte da un unico prestatore. Per tali servizi e per quelli non regolamentati si richiede al gestore di tenere una contabilità  analitica idonea a ricostruire i costi e i ricavi di competenza di ciascun servizio, al fine di procedere poi ad un corretto calcolo della tariffa riconosciuta per la copertura dei costi, seguendo un modello di regolazione tariffaria del tipo <em>price-cap</em> o tetto massimo di aumento, differenziata per i singoli aeroporti. Trattasi di una regolazione tariffaria di tipo incentivante nella quale il controllo del regolatore non ha ad oggetto i profitti conseguiti dal monopolista quanto piuttosto i prezzi.<br />
Qualora il gestore non svolga direttamente il servizio di handling, esso formalizza a vantaggio dei vettori e degli <em>handlers</em> la subconcessione degli spazi, delle aree e dei locali necessari per lo svolgimento della loro attività  (uffici, banchi <em>check in</em>, aree tecniche, piazzole etc.).<br />
Le subconcessioni delle aree e dei locali generano ricavi per il concessionario. Le relative tariffe sono definite nelle concessioni o nei contratti di programma, e non sono pertanto soggette a determinazione secondo criteri di libero mercato.<br />
Per contro, per le attività  di <em>travel retail</em> (svolte direttamente dal gestore o da soggetti terzi), i prezzi al pubblico sono determinati da logiche strettamente commerciali e non sono assoggettati a forme di controllo. L&#8217;eventuale scelta di subconcessionari avviene senza specifiche procedure ad evidenza pubblica (cfr. Cass., SS.UU., 18 aprile 2016, n. 7663).<br />
In ogni caso, a favore dei gestori può essere prevista, a vario titolo, l&#8217;erogazione di contributi pubblici sia in conto esercizio (per fronteggiare esigenze di gestione), sia in conto capitale (per incrementare i mezzi patrimoniali dell&#8217;impresa), sia in conto impianti.<br />
7.2. Ciò posto (e si tratta di notazione certamente dirimente ai fini della presente decisione), anche i servizi commerciali <em>non aviation</em> devono ritenersi complessivamente strumentali all&#8217;infrastruttura aeroportuale (avuto riguardo alla loro attitudine a valorizzare lo scalo, a generare ricavi e ad incidere, in concreto, sulla definizione dei profili tariffari relativi ai servizi <em>aviation</em>): per tal via, a dispetto del carattere obiettivamente commerciale, della natura interamente privatistica dei relativi contratti, della ribadita insussistenza di obblighi evidenziali ai fini del relativo affidamento, devono ritenersi assoggettate, nella loro accessorietà , al generale obbligo di trasparenza, nei riguardi degli operatori in regime di possibile concorrenza.<br />
7.3. Dal riassunto quadro emerge, relativamente al caso in esame, che anche relativamente alla attività <em>non aviation</em>, per quanto esercitata in regime di libero mercato, non sono assenti profili di tutela della concorrenza e della parità  di trattamento.<br />
Pertanto, non può ritenersi che il contenuto commerciale dei contratti cui è riferita la domanda ostensiva consenta di giustificare l&#8217;invocata sottrazione all&#8217;ambito delle attività  di pubblico interesse e &#8211; in via mediata &#8211; l&#8217;attrazione delle pattuizioni contrattuali all&#8217;ambito della disciplina in materia di accesso agli atti ai sensi del Capo V della legge generale sul procedimento.<br />
8. Con la memoria in data 2 novembre 2019 l&#8217;appellante Alitalia, nel criticare le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 6603 del 2019 ha sottolineato trattarsi di una decisione allo stato isolata e distonica rispetto a consolidati orientamenti di senso contrario formatisi nell&#8217;abito della giurisprudenza civile e amministrativa.<br />
Ha quindi osservato che, laddove questo Collegio dovesse condividerne gli assunti, non potrebbe esimersi dal rilevare un contrasto di giudicati nell&#8217;ambito della giurisprudenza amministrativa in relazione a un profilo di diritto determinante ai fini del decidere, procedendo conseguentemente a rimettere la questione all&#8217;Adunanza plenaria ai sensi dell&#8217;articolo 99 del cod. proc. amm.<br />
8.1. L&#8217;argomento &#8211; e la domanda che ne consegue &#8211; non possono essere condivisi.<br />
Le conclusioni cui è di recente giunta la Quinta Sezione (e che il Collegio condivide per le ragioni dinanzi esposte) non palesano contrasti rispetto a pregressi orientamenti giurisprudenziali, ma rappresentano piuttosto la declinazione di orientamenti &#8211; che la stessa parte appellante riconosce essere &#8220;<em>pacifici e condivisibili</em>&#8221; &#8211; relativi all&#8217;applicabilità  della normativa in materia di accesso ai soggetti di diritto privato &#8220;<em>limitatamente alla loro attività  di pubblico interesse</em>&#8221; (articolo 22, comma 1, lettera e) l. proc.).<br />
Ciò che in particolare l&#8217;appellante contesta è la qualificabilità  delle attività  commerciali cc.dd. &#8216;<em>non aviation</em>&#8216; come &#8220;<em>attività  di pubblico interesse</em>&#8221; a fini della richiamata disciplina.<br />
Ma il punto è che la critica dell&#8217;appellante non si innesta su un principio di diritto (in relazione al quale sussisterebbe un contrasto in giurisprudenza), bensì¬ sulle declinazioni qualificatorie di un principio (quello desumibile dal richiamato articolo 22, comma 1, lettera e)) sul quale non esistono invero contrasti di sorta.<br />
8.1.1. Si osserva in particolare che la declinazione applicativa individuata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato (e qui condivisa) non si pone in contrasto con quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7977/2011 (richiamata a pag. 4 della richiamata memoria in data 2 novembre 2019).<br />
E&#8217; infatti evidente che non possa individuarsi alcun parallelismo interpretativo fra i princÃ¬pi di diritto enunciati dalla sentenza da ultimo richiamata e quelli di cui alla sentenza Cons. Stato 6603/2019.<br />
Ci si limita ad osservare che nel primo caso (e non anche nel secondo) veniva in rilievo la questione dell&#8217;applicabilità  della normativa sull&#8217;accesso ad attività  inerenti i soli profili organizzativi o le modalità  gestorie del servizio.<br />
8.1.2. Si osserva ancora che la richiamata declinazione applicativa non si pone in contrasto con quanto affermato dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2011.<br />
Ci si limita al riguardo ad osservare che la decisione da ultimo richiamata non potrebbe essere assunta quale adeguato <em>tertium comparationis</em> ai fini dell&#8217;individuazione di un possibile contrasto fra giudicati dal momento che tale decisione non aveva segnatamente ad oggetto il settore aeroportuale e non implicava &#8211; almeno in via diretta &#8211; profili relativi alla disciplina in tema di accesso.<br />
Ai limitati fini che qui rilevano ci si limita ad osservare che non esiste alcun automatico parallelismo fra (da un lato) l&#8217;esenzione della normativa sugli appalti pubblici che è stata riconosciuta per l&#8217;attività  contrattuale degli enti aggiudicatori dei settori speciali in ambiti diversi dalle attività  dei settori speciali e (dall&#8217;altro) la pretesa esenzione dalla normativa in materia di accesso di cui gioverebbero i gestori aeroportuali per l&#8217;attività  contrattuale avente ad oggetto i servizi commerciali &#8216;<em>non-aviation</em>&#8216;.<br />
8.1.3. Si osserva infine che la ridetta declinazione applicativa non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4899/2018.<br />
Ci si limita al riguardo ad osservare che la decisione da ultimo richiamata tratta in particolare della questione (che qui non viene in rilievo) dell&#8217;assoggettamento alle regole dell&#8217;evidenza pubblica dell&#8217;appalto del servizio sostitutivo di mensa, reso mediante buoni pasto cartacei, per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a.<br />
Il paventato contrasto di giurisprudenza postula una &#8211; invero non dimostrata &#8211; assimilazione fra i presupposti e le condizioni di assoggettamento alle regole di evidenza pubblica e quelli di assoggettamento alle regole in tema di accesso agli atti amministrativi ai sensi del Capo V della l. 241 del 1990.<br />
Al contrario, è qui appena il caso di ribadire che &#8211; in base ad orientamenti pìù che consolidati &#8211; gli ambiti oggettuali di applicazione dei due settori disciplinari e gli stessi ambiti soggettivi di riferimento sono del tutto peculiari e non ammettono automatici parallelismi di sorta.<br />
9. Per le ragioni esposte l&#8217;appello in epigrafe deve essere respinto, con le precisazioni di cui in motivazione.<br />
9.1. Va conclusivamente osservato che non è stato fatto oggetto di appello e risulta quindi passato in cosa giudicata il capo della sentenza in epigrafe (peraltro condivisibile nel merito) in cui il primo Giudice ha sottolineato che, laddove in sede di concreto esercizio dell&#8217;accesso, taluno dei contenuti dei contratti oggetto di ostensione risulti idoneo a rivelare informazioni commerciali sensibili, la società  di gestione potrà  (<em>rectius</em> dovrà ) procedere all&#8217;oscuramento del relativo contenuto. Tali determinazioni di carattere limitativo dovranno in ogni caso &#8211; secondo quanto condivisibilmente stabilito dl primo Giudice &#8211; essere assunte &#8220;<em>a seguito di una puntuale e rigorosa ricognizione</em>&#8220;.<br />
9.2. Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese fra le parti in relazione al doppio grado del presente giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-10-1-2020-n-24/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Lecce &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2020 n.123/19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-lecce-ordinanza-10-1-2020-n-123-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-lecce-ordinanza-10-1-2020-n-123-19/">Tribunale di Lecce &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2020 n.123/19</a></p>
<p>Carlo Cazzella Presidente, Antonio Gatto Giudice rel.; (Comune di Otranto, in persona del Sindaco p.t., C. P.;C. P. ed altri) Giudicato amministrativo e giudice penale: una importante e approfondita riflessione in margine ad un sequestro di ormeggi demaniali in Puglia. Â  1.- Atti e provvedimenti amministrativi &#8211; Giudice penale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-lecce-ordinanza-10-1-2020-n-123-19/">Tribunale di Lecce &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2020 n.123/19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-lecce-ordinanza-10-1-2020-n-123-19/">Tribunale di Lecce &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2020 n.123/19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Cazzella Presidente,  Antonio Gatto Giudice rel.;  (Comune di Otranto, in persona del Sindaco p.t., C. P.;C. P. ed altri)</span></p>
<hr />
<p>Giudicato amministrativo e giudice penale: una importante e approfondita riflessione in margine ad un sequestro di ormeggi demaniali in Puglia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Atti e provvedimenti amministrativi &#8211; Giudice penale &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti.<br /> <br /> 2.- Giudicato amministrativo &#8211; Giudice penale &#8211; vincolatività  &#8211; limiti.<br /> <br /> 3.- Demanio &#8211; concessione di aree demaniali marittime &#8211; art. 1 comma 246 della L. 145/2018 (Legge di Stabilità  2019) &#8211; disapplicazione &#8211; va disposta. <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;esercizio del sindacato incidentale del Giudice penale sulla legittimità  dell&#8217;atto amministrativo non è escluso dalla mera formale esistenza di un titolo abilitativo, dovendo invece analiticamente e dettagliatamente verificare se il predetto titolo (con le relative prescrizioni) sia stato adottato in presenza delle condizioni di legge.</em><br /> <em>Tale ampio potere valutativo del Giudice penale può trovare, tuttavia, un limite nell&#8217;intervenuta formazione di un giudicato amministrativo che affermi la legittimità  o l&#8217;illegittimità  di un determinato provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione. (Fattispecie relativa al disposto sequestro preventivo dei pontili galleggianti e delle sistemazioni delle aree a terra installate dal Comune di Otranto sull&#8217;area demaniale marittima).</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2, Non risulta condivisibile, nè l&#8217;orientamento che riconosce sempre e comunque efficacia vincolante alle sentenze extrapenali che hanno acquisito autorità  di cosa giudicata, nè quello, opposto, secondo cui le stesse non avrebbero mai efficacia di giudicato in sede penale, potendo essere sempre liberamente valutate e motivatamente disattese.</em><br /> <em>Occorre invero affermare che la complessa problematica dell&#8217;efficacia del giudicato amministrativo, in particolare nel giudizio penale, debba trovare soluzione in una ponderata composizione degli interessi giuridici in gioco che vedono contrapposti, da un lato, l&#8217;autonomia del giudizio penale, specie in materia di acquisizione e valutazione della prova, secondo regole di rango costituzionale, dall&#8217;altro, la necessità  di tutelare il principio di affidamento dei consociati nelle decisioni cristallizzate nei giudicati e, ancor pìù in generale, nella certezza del diritto.</em><br /> <em>Appare dunque affermabile che, pìù che individuare argomenti a sostegno dell&#8217;una o dell&#8217;altra tesi, gli sforzi dell&#8217;interprete debbano essere concentrati sulla ricerca di un punto di equilibrio, in grado di contemperare i contrapporti interessi, riconoscendo sì¬ efficacia vincolante alle sentenze del Giudice amministrativo in sede penale, ma solo in presenza di rigorosissimi presupposti, in grado di legittimare la deroga al principio di autonomia dei giudizi, in nome della certezza del diritto, una volta risolte le problematiche attinenti alle &#8220;asimmetrie in materia di prova&#8221; pìù volte evidenziate dalla giurisprudenza.</em><br /> <em>Tali presupposti possono essere individuati in quattro profili di identità .</em><br /> <em>In particolare, affinchè una sentenza amministrativa, che ha deciso una questione dalla cui risoluzione dipenda in tutto o in parte l&#8217;esito del procedimento penale, esplichi efficacia di giudicato nel giudizio penale, è necessario riscontrare una medesimezza: a) Oggettiva: la sentenza definitiva pronunciata in sede giurisdizionale amministrativa deve aver avuto ad oggetto esattamente il medesimo provvedimento amministrativo che viene in rilievo nel giudizio penale o un provvedimento meramente confermativo dello stesso, non precedentemente e tempestivamente impugnato; b) Soggettiva: il procedimento penale deve riguardare lo stesso soggetto giuridico che ha impugnato il provvedimento della Pubblica Amministrazione innanzi al Giudice amministrativo; c) Devolutiva: il giudicato amministrativo vincola il Giudice penale solo in relazione agli specifici profili di illegittimità  dedotti innanzi al Giudice amministrativo; il giudicato amministrativo in sede penale copre, dunque, solo il dedotto, ma non il deducibile; nessuna efficacia vincolante, inoltre, può essere riconosciuta a sentenze che si siano pronunciate solo su questioni formali, senza entrare nel merito della legittimità  del provvedimento; d) Probatoria: il Giudice penale deve essere chiamato a decidere sulla base degli stessi elementi istruttori addotti nel precedente giudizio amministrativo; in tal modo viene pienamente soddisfatta la preoccupazione espressa dall&#8217;orientamento giurisprudenziale che non riconosce alcuna efficacia vincolante al giudicato amministrativo a causa delle &#8220;asimmetrie&#8221; esistenti in materia di prova tra giudizio amministrativo e giudizio penale; così¬ come risulta soddisfatta la condizione imposta dal codice di rito nelle disposizioni che disciplinano, in materia di decisioni assunte, i rapporti tra processo penale e processo extrapenale (art. 479 comma 1 c.p.p.: &#8220;se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa&#8221;; art. 654 comma 1 c.p.p.: &#8220;purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa&#8221;): il giudicato amministrativo, dunque, è superabile in sede penale, sia alla luce di nuove prove precedentemente non valutate dal Giudice amministrativo, sia in base ad elementi istruttori preesistenti, ma non presi in considerazione nel giudizio extrapenale.</em><br /> <em>In conclusione, il varco di trasferibilità  del giudicato amministrativo in sede penale, con valenza preclusiva per il Giudice penale, risulta abbastanza stretto, tuttavia, se, in presenza delle stringenti condizioni suindicate, si consentisse al Giudice penale di adottare una decisione in patente contrasto con il giudicato amministrativo, risulterebbero vulnerati i principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini nelle decisioni dell&#8217;Autorità  giudiziaria, rimettendo in discussione, anche a distanza di diversi anni, assetti giuridici consolidati, con l&#8217;instaurazione di un procedimento penale il cui esito dipende dal sindacato sull&#8217;atto amministrativo giÃ  &#8220;giudicato&#8221; dal suo Giudice naturale ex art. 25 comma 1 Cost., tanto pìù alla luce delle peculiarità  di un processo, quello amministrativo, di natura essenzialmente (nella maggioranza dei casi) &#8220;cartolare&#8221;, in cui il Giudice non è chiamato ad effettuare una &#8220;ricostruzione storica&#8221; di accadimenti succedutisi nel tempo, magari in base a prove dichiarative di cui va riscontrata l&#8217;attendibilità , bensì¬ a valutare la rispondenza ai dettami normativi di specifici atti amministrativi, in base ai motivi di illegittimità  devoluti alla sua cognizione con l&#8217;atto di gravame.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. L&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018 (Legge di Stabilità  2019), che consente ai concessionari di aree demaniali marittime di mantenere installati i manufatti amovibili per l&#8217;intero anno fino al 31/12/2020, deve essere disapplicato dal Giudice nazionale e dalla Pubblica Amministrazione in quanto in contrasto con l&#8217;art. 12 paragrafo 2 della Direttiva 2006/123/CE, emanata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento e dal Consiglio europeo (cd. &#8220;Direttiva Bolkestein&#8221;), atteso che la disposizione si inserisce all&#8217;interno di un sistema di proroghe automatiche e generalizzate ex lege delle concessioni demaniali e riconosce un &#8220;vantaggio&#8221; ai concessionari uscenti.</em><br /> <em>In particolare, la citata disposizione dettata dall&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018 non può essere letta &#8220;atomisticamente&#8221;, non comprendendosi altrimenti il perchè della data prevista &#8220;31 dicembre 2020&#8221;, in quanto tale statuizione costituisce il &#8220;precipitato storico&#8221; di una normativa in materia di proroghe automatiche che si sviluppa ormai da oltre un decennio e che è pacificamente ritenuta contrastante con i principi comunitari di concorrenza e libertà  di stabilimento.</em><br /> <em>La norma va, dunque, letta e interpretata in combinato disposto con l&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009, unitamente al quale, costituisce un sistema inscindibile di norme: solo una lettura sistematica della norma consente di comprendere che l&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018 completa e integra la disciplina dettata dall&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009: mentre la disposizione del 2009 (a seguito delle successive modifiche) prevede una proroga automatica ex lege delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo al 31 dicembre 2020, nelle more della ridefinizione complessiva della materia, la norma del 2018 consente ai concessionari uscenti di mantenere per l&#8217;intero anno, fino al 31 dicembre 2020 (stessa identica data), le opere amovibili installate sull&#8217;area demaniale, che (in base ai titoli autorizzativi rilasciati) dovrebbero invece essere rimosse al termine della stagione estiva. Conseguentemente, se va disapplicata la disposizione che, in attesa del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, prevede la proroga generalizzata delle concessioni al 31 dicembre 2020, non può non essere disapplicata anche la statuizione che, in virtà¹ della precedente, sempre in attesa del riordino della materia, consente ai concessionari di mantenere installate fino alla medesima data, le opere amovibili realizzate sull&#8217;area demaniale. L&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018, quindi, pur non contemplando direttamente alcuna ipotesi di proroga ex lege delle concessioni in essere, trova nell&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009 (che introduce un sistema di proroghe reiteratamente rinnovato e altrettanto reiteratamente censurato), il suo indispensabile e inscindibile &#8220;presupposto logico-giuridico&#8221;, senza il quale la disciplina dettata dall&#8217;art. 1 comma 246 citato non avrebbe alcun senso e alcuna reale portata normativa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 123/19 R.M.C.R. (vi sono riuniti i NN. 124/19, 125/19 e 126/19)</strong><br /> <strong>N. 10881/18 R.G.N.R.</strong><br /> <strong>N. 9156/19 R.G.I.P.</strong><br /> <br /> <strong>Tribunale di Lecce</strong><br /> <strong>Sezione Riesame</strong><br /> <br /> Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:<br /> <br /> &#8211; Dott. Carlo Cazzella Presidente <br /> &#8211; Dott.ssa Pia Verderosa Giudice <br /> &#8211; Dott. Antonio Gatto Giudice rel.<br /> <br /> decidendo sulle istanze di riesame <em>ex</em>art. 324 c.p.p. depositate il 16/12/2019 nell&#8217;interesse di:<br /> </div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Comune di Otranto, in persona del Sindaco p.t., C. P.;
<li style="text-align: justify;">C. P., nato a <em>omissis </em>;
<li style="text-align: justify;">D. B. C., nata a <em>omissis </em>;
<li style="text-align: justify;">B. L. E., nato a <em>omissis</em>;
<li style="text-align: justify;">D. D. D. , nata a <em>omissis </em>;
<li style="text-align: justify;">T. M. , nato a <em>omissis;</em> </ul>
<div style="text-align: justify;"> <br /> nel procedimento indicato in epigrafe per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, 180 e 181 D.Lgs. 42/2004, 54-1161 Cod. Nav., avverso il decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di Lecce in data 26/11/2019 (depositato in pari data), con cui è stato disposto il sequestro preventivo dei pontili galleggianti e delle sistemazioni delle aree a terra installate dal Comune di Otranto sull&#8217;area demaniale marittima prospiciente il &#8220;<em>bastione dei Pelasgi</em>&#8221; zona c.d. &#8220;<em>Aia delle fabbriche</em>&#8221; contraddistinta al fg. 45 p.lla 208 (parte a terra) e p.lla z (specchio acqueo corrispondente) del N.C.T. del Comune di Otranto;<br /> esaminati gli atti del procedimento, pervenuti nella cancelleria dell&#8217;adito Tribunale distrettuale il 18/12/2019;<br /> uditi i difensori e il Pubblico Ministero procedente nell&#8217;odierna udienza camerale e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale, ha pronunciato la seguente<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>ORDINANZA</strong><br /> <br /> <strong>Sommario</strong><br /> <strong><a>1. La richiesta di sequestro preventivo</a></strong><br /> <strong><a>2. Il decreto di sequestro preventivo</a></strong><br /> <strong><a>3. Le istanze di riesame</a></strong><br /> <strong><a>4. L&#8217;eccezione di nullità  per difetto di motivazione</a></strong><br /> <strong><a>5. Sintesi della complessa vicenda amministrativa</a></strong><br /> <strong><a>6. Valutazione dell&#8217;ammissibilità  delle istanze di riesame</a></strong><br /> <strong><a>6.1. Premessa: la mancanza di proprietà  o disponibilità  del bene</a></strong><br /> <strong><a>6.2. L&#8217;orientamento favorevole all&#8217;ammissibilità </a></strong><br /> <strong><a>6.3. L&#8217;orientamento che afferma l&#8217;inammissibilità </a></strong><br /> <strong><a>6.4. Conclusioni sull&#8217;ammissibilità  dei ricorsi presentati</a></strong><br /> <strong><a>7. Il sindacato del Giudice penale in presenza di un giudicato amministrativo</a></strong><br /> <strong><a>7.1. Il vaglio del Giudice penale sui provvedimenti amministrativi</a></strong><br /> <strong><a>7.2. la tesi della &#8220;tendenziale vincolatività &#8221; del giudicato amministrativo</a></strong><br /> <strong><a>7.3. La tesi della valutazione ai sensi degli artt. 187 e 192 comma 3 c.p.p.</a></strong><br /> <strong><a>7.4. La tesi della &#8220;valutazione discrezionale&#8221; del giudicato amministrativo</a></strong><br /> <strong><a>7.5. L&#8217;individuazione del possibile punto di equilibrio</a></strong><br /> <strong><a>7.6. L&#8217;applicazione del principio enucleato al caso di specie</a></strong><br /> <strong><a>8. IlÂ <em>fumus commissi delicti</em>: premessa</a></strong><br /> <strong><a>9. Il titolo edilizio</a></strong><br /> <strong><a>10. Il titolo paesaggistico</a></strong><br /> <strong><a>11. Il titolo demaniale</a></strong><br /> <strong><a>12. Violazione della &#8220;prescrizione di stagionalità &#8220;: i reati ascritti</a></strong><br /> <strong><a>13. L&#8217;inottemperanza all&#8217;Ordinanza di rimozione</a></strong><br /> <strong><a>14. La disapplicazione dell&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018</a></strong><br /> <strong><a>15. L&#8217;elemento soggettivo</a></strong><br /> <strong><a>16. IlÂ <em>periculum in mora</em></a></strong><br /> <strong><a>17. Spese</a></strong><br /> <strong><a>P.Q.M.</a></strong><br /> <br /> </div>
<p> <a>1. La richiesta di sequestro preventivo</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Con atto del 21/11/2019, la Procura della Repubblica di Lecce chiedeva al GIP presso il medesimo Tribunale l&#8217;emissione di un decreto di sequestro preventivo dei pontili galleggianti e delle sistemazioni delle aree a terra installate dal Comune di Otranto sull&#8217;area demaniale marittima prospiciente il &#8220;<em>bastione dei Pelasgi</em>&#8221; zona c.d. &#8220;<em>Aia delle fabbriche</em>&#8221; contraddistinta al fg. 45 p.lla 208 (parte a terra) e p.lla z (specchio acqueo corrispondente) del N.C.T. del Comune di Otranto.<br /> In particolare, il Pubblico Ministero procedente, ricostruendo la complessa vicenda amministrativa sottesa al caso in esame, rilevava che il Comune di Otranto, nel corso del 2010, aveva presentato un progetto per la riqualificazione e l&#8217;ampliamento del porto turistico, che prevedeva alcuni interventi di sistemazione delle aree a terra e la realizzazione di cinque pontili galleggianti e uno di raccordo per l&#8217;attracco di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.<br /> In ordine a tale progetto, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia aveva espresso parere favorevole con &#8220;<em>prescrizione di stagionalità </em>&#8220;, onerando quindi il Comune proponente dello smontaggio dei pontili galleggianti l&#8217;1 novembre di ogni anno e del rimontaggio degli stessi per l&#8217;1 maggio, dunque per un periodo massimo di permanenza di sei mesi all&#8217;anno.<br /> La predetta prescrizione veniva poi richiamata negli atti autorizzativi resi dalle altre Amministrazioni interessate, tra cui l&#8217;Autorizzazione paesaggistica, rilasciata dallo stesso Comune di Otranto.<br /> Tuttavia, ultimati i lavori di realizzazione dell&#8217;approdo turistico (collaudati il 30/5/2016), il Comune di Otranto non provvedeva allo smontaggio dei pontili così¬ come previsto, in violazione della prescrizione impostagli.<br /> Nelle more, l&#8217;Amministrazione comunale tentava di ottenere la revisione della condizione di stagionalità  delle opere, sia in relazione al progetto originario (concretamente realizzato), sia elaborando un nuovo progetto che prevedeva, al posto dei pontili galleggianti, pontili fondati su pali infissi sul fondo, ma con piano di calpestio abbassato di cm. 20 rispetto ai cm. 60 del progetto originario, con permanenza delle strutture per l&#8217;intero anno.<br /> Tuttavia, le richieste avanzate dal Comune venivano rigettate con provvedimenti emessi dalla competente Soprintendenza, che trovavano conferma, a seguito di ricorso giurisdizionale amministrativo, nella sentenza n. 1431/2018 emessa dal Consiglio di Stato.<br /> Lo stesso Consiglio di Stato confermava, inoltre, con la successiva sentenza n. 3042/2019, la legittimità  dell&#8217;ordinanza della Soprintendenza con la quale, in ragione dell&#8217;inottemperanza del Comune di Otranto all&#8217;obbligo di rimozione dei pontili, veniva intimato forzosamente lo smontaggio degli stessi.<br /> Rilevava, infine, il Pubblico Ministero che, allo stato attuale, nonostante l&#8217;obbligo di smontaggio gravante sull&#8217;Amministrazione comunale sin dall&#8217;autunno 2016 e nonostante le reiterate intimazioni da parte delle altre Amministrazioni interessate alla rimozione dei pontili galleggianti, questi non sono stati ancora disinstallati, anche in ragione &#8211; ad avviso del Comune di Otranto &#8211; del disposto di cui all&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018 (Legge di Stabilità  2019), che consentirebbe di mantenere installate le strutture in questione, ma che &#8211; secondo quanto argomentato dal Pubblico Ministero &#8211; non potrebbe trovare applicazione al caso di specie per difetto dei presupposti ivi indicati (titolarità  di una &#8220;<em>concessione</em>&#8221; demaniale e &#8220;<em>amovibilità </em>&#8221; dei manufatti).<br /> Ciò premesso in ordine alÂ <em>fumus commissi delicti</em>, sotto il profilo del <em>periculum in mora</em>, la Pubblica Accusa evidenziava che la libera disponibilità  delle opere in questione può certamente aggravare o, comunque, protrarre le conseguenze dei reati oggetto di addebito cautelare, di natura permanente, anche in considerazione delle rilevanti dimensioni dell&#8217;intervento, realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico. <br /> Si osservava, inoltre, che il Comune di Otranto, nonostante due pronunce del Giudice amministrativo passate in giudicato, non ha mai provveduto allo smontaggio dei pontili e non intende procedervi neanche in futuro, avendo rappresentato la volontà  di mantenerli installati senza soluzione di continuità .<br /> In particolare, nella richiesta di sequestro preventivo, venivano ascritti agli indagati i seguenti addebiti cautelari:<br /> <br /> C. P. &#8211; D. B. C. &#8211; B. L. E. &#8211; D. D. D. &#8211; T. M. &#8211; M. E. M. <br /> <strong>a)</strong>del reato di cui all&#8217;art. 54 con riferimento all&#8217;art. 1161 Cod. Nav. poichè, in concorso tra loro, M. in qualità  di responsabile a far data dall&#8217;1.8.12 dell&#8217;area tecnica del Comune di Otranto e dei servizi &#8220;<em>urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia privata, lavori pubblici, demanio e patrimonio</em>&#8220;, C. P., T. M. , D. D. D. , D. B. C. e B. L. E., rispettivamente sindaco e componenti della Giunta comunale di Otranto, nonchè autori delle delibere di Giunta comunale n. 338 del 6.9.2018, n. 343 del 12.9.2018, n. 380 del 16.10.2019 e n. 382 del 17.10.2019 e determinatori del M. , occupavano arbitrariamente l&#8217;area demaniale marittima prospiciente il &#8220;<em>bastione dei Pelasgi</em>&#8221; zona c.d. &#8220;<em>Aia delle fabbriche</em>&#8221; contraddistinta al fg. 45 p.lla 208 (parte a terra) e p.lla z (specchio acqueo corrispondente) del N.C.T. del Comune di Otranto di complessivi mq. 34.874,56, area assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del P.P.T.R. Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 116/2016 (come modificata con D.G.R. n. 496/2017), di cui il Comune di Otranto aveva la disponibilità  in forza dapprima di un &#8220;<em>verbale di consegna di pertinenza di demanio pubblico marittimo ad altre amministrazioni dello Stato</em>&#8221; n. 79/2011 rilasciato dal Compartimento Marittimo di Gallipoli in data 19.1.11 e successivamente del &#8220;<em>Nulla osta all&#8217;anticipata occupazione</em>&#8221; espresso dal Compartimento Marittimo di Gallipoli in data 21.7.16 (n. prot. 19856);<br /> in particolare, nonostante le plurime diffide ricevute dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, dall&#8217;Ufficio Circondario Marittimo di Otranto e dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato di Roma, il M. , anche sulla scorta delle predette Delibere di Giunta Comunale n. 338 del 6.9.2018, n. 343 del 12.9.2018, n. 380 del 16.10.2019 e n. 382 del 17.10.2019, atti di indirizzo con cui era stato dato mandato all&#8217;ufficio tecnico di redigere dei progetti di mantenimento dei pontili per l&#8217;intero anno solare, ometteva di predisporre lo smontaggio, alla scadenza della stagione estiva e della durata massima di sei mesi, dei pontili galleggianti e delle sistemazioni delle aree a terra ivi installate dallo stesso Comune di Otranto, così¬ violando la prescrizione posta dall&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 162 del 2011 rilasciata dal Comune di Otranto (che aveva recepito sul punto la nota n. prot. 11391 del 29.11.10 della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, successivamente ribadita con nota n. 5809 del 20.11.16 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto), prescrizione di smontaggio la cui osservanza era richiamata dal predetto &#8220;<em>Nulla osta all&#8217;anticipata occupazione</em>&#8221; n. prot. 19856, in forza del quale era stata concessa al Comune la disponibilità  dell&#8217;area demaniale.<br /> In Otranto, dall&#8217;1.11.18 al 30.4.19 e dall&#8217;1.11.19 con permanenza<br /> <br /> <strong>b)</strong>del reato di cui all&#8217;art. 181 comma 1 d.lgs. n. 42 del 2004 poichè, in concorso tra loro, M. in qualità  di responsabile a far data dall&#8217;1.8.12 dell&#8217;area tecnica del Comune di Otranto e dei servizi &#8220;<em>urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia privata, lavori pubblici, demanio e patrimonio</em>&#8220;, C. P., T. M. , D. D. D. , D. B. C. e B. L. E., rispettivamente sindaco e componenti della Giunta comunale di Otranto nonchè autori delle delibere di Giunta comunale n. 338 del 6.9.2018, n. 343 del 12.9.2018, n. 380 del 16.10.2019 e n. 382 del 17.10.2019, atti di indirizzo con cui era stato dato mandato all&#8217;ufficio di redigere dei progetti di mantenimento dei pontili per l&#8217;intero anno solare e determinatori del M. , mantenevano sull&#8217;area demaniale marittima prospiciente il &#8220;<em>bastione dei Pelasgi</em>&#8221; zona c.d. &#8220;<em>Aia delle fabbriche</em>&#8221; contraddistinta al fg. 45 p.lla 208 (parte a terra) e p.lla z (specchio acqueo corrispondente) del N.C.T. del Comune di Otranto, area assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del P.P.T.R. Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 116/2016 (come modificata con D.G.R. n. 496/2017), i pontili galleggianti e le sistemazioni delle aree a terra ivi installate dallo stesso Comune di Otranto, omettendo di disporne lo smontaggio, alla scadenza della stagione estiva e della durata massima di sei mesi, in difformità  a quanto prescritto dall&#8217;Autorizzazione paesaggistica n. 162/2011 rilasciata dallo stesso Comune di Otranto.<br /> In Otranto, dall&#8217;1.11.18 al 30.4.19 e dall&#8217;1.11.19 con permanenza<br /> <br /> <strong>d)</strong>del reato di cui all&#8217;art. 180 del d.lgs. n. 42 del 2004 con riferimento all&#8217;art. 650 c.p. poichè in concorso tra loro, M. in qualità  di responsabile a far data dall&#8217;1.8.12 dell&#8217;area tecnica del Comune di Otranto e dei servizi &#8220;<em>urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia privata, lavori pubblici, demanio e patrimonio</em>&#8220;, C. P., T. M. , D. D. D. , D. B. C. e B. L. E., rispettivamente sindaco e componenti della Giunta comunale di Otranto nonchè autori delle delibere di Giunta comunale n. 338 del 6.9.2018, n. 343 del 12.9.2018, n. 380 del 16.10.2019 e n. 382 del 17.10.2019, atti di indirizzo con cui era stato dato mandato all&#8217;ufficio tecnico di redigere dei progetti di mantenimento dei pontili per l&#8217;intero anno solare e determinatori del M. , non ottemperavano all&#8217;ordine di smontaggio dei pontili e delle sistemazioni delle aree a terra installate dal Comune di Otranto sull&#8217;area demaniale marittima prospiciente il &#8220;<em>bastione dei Pelasgi</em>&#8221; zona c.d. &#8220;<em>Aia delle fabbriche</em>&#8221; contraddistinta al fg. 45 p.lla 208 (parte a terra) e p.lla z (specchio acqueo corrispondente) del N.C.T. del Comune di Otranto, ordine impartito dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto giusta nota n. prot. MIBACSABAPLE 0020505 del 25.10.18.<br /> In Otranto, dall&#8217;1.11.18 al 30.4.19 e dall&#8217;1.11.19 con permanenza<br /> <br /> M. E. M. <br /> <strong>c)</strong>del reato di cui all&#8217;art. 44 comma 1 lett. b) e c) del D.P.R. n. 380 del 2001 poichè in qualità  di responsabile a far data dall&#8217;1.8.12 dell&#8217;area tecnica del Comune di Otranto e dei servizi &#8220;<em>urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia privata, lavori pubblici, demanio e patrimonio</em>&#8221; realizzava, in assenza di permesso di costruire, sull&#8217;area demaniale marittima prospiciente il &#8220;<em>bastione dei Pelasgi</em>&#8221; zona c.d. &#8220;<em>Aia delle fabbriche</em>&#8221; contraddistinta al fg. 45 p.lla 208 (parte a terra) e p.lla z (specchio acqueo corrispondente) del N.C.T. del Comune di Otranto, area assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del P.P.T.R. Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 116/2016 (come modificata con D.G.R. n. 496/2017), dei pontili galleggianti e delle sistemazioni delle aree a terra.<br /> In Otranto, il 30.5.16<br /> </div>
<p> <a>2. Il decreto di sequestro preventivo</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">In data 26/11/2019, il GIP presso il Tribunale di Lecce emetteva decreto di sequestro preventivo dei beni sopra indicati,ritenendo la sussistenza, a carico degli indagati, del <em>fumus commissi delicti</em>inerente ai reati loro rispettivamente ascritti, ravvisando, altresì¬, la ricorrenza di esigenze di prevenzione tali da giustificare l&#8217;apposizione del vincolo reale.<br /> Il Giudice di prime cure, pertanto, ribadiva e sviluppava le argomentazioni poste dal Pubblico Ministero istante a fondamento della richiesta avanzata, ordinando il sequestro preventivo &#8220;<em>dei pontili galleggianti e delle sistemazioni delle aree a terra installate dal Comune di Otranto sull&#8217;area demaniale marittima prospiciente il &#8220;bastione dei Pelasgi&#8221; zona c.d. &#8220;Aia delle fabbriche&#8221; contraddistinta al fg. 45 p.lla 208 (parte a terra) e p.lla z (specchio acqueo corrispondente) del N.C.T. del Comune di Otranto</em>&#8220;.<br /> </div>
<p> <a>3. Le istanze di riesame</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Nell&#8217;interporre riesame avverso il predetto provvedimento, i difensori dei ricorrenti, con articolate memorie, lamentano l&#8217;illegittimità  del provvedimento cautelare, deducendo che: </div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP presso il Tribunale di Lecce risulterebbe nullo per difetto assoluto di motivazione, in quanto il Giudice di prima istanza si sarebbe limitato ad aderire acriticamente alla ricostruzione della Pubblica Accusa, senza indicarne le specifiche ragioni;
<li style="text-align: justify;">il reato demaniale previsto dagli artt. 54-1161 Cod. Nav. non ricorrerebbe atteso che la disponibilità  dell&#8217;area sarebbe stata ottenuta dal Comune di Otranto mediante il rilascio in suo favore di titoli abilitativi tuttora validi ed efficaci;
<li style="text-align: justify;">il reato edilizio di cui all&#8217;art. 44 lett. c ) D.P.R. 380/2001 non sussisterebbe perchè l&#8217;opera in questione (che sarebbe qualificabile come &#8220;<em>punto di ormeggio</em>&#8220;, secondo la normativa portuale) risulterebbe realizzabile senza alcun titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell&#8217;art. 31 D.Lgs. 79/2011; in ogni caso, non necessiterebbe un Permesso di costruire, in quanto l&#8217;opera è stata realizzata da un&#8217;Amministrazione comunale ai sensi dell&#8217;art. 7 lett. c) D.P.R. 380/2001;
<li style="text-align: justify;">gli altri reati contestati (diversi da quello edilizio) non ricorrerebbero perchè le relative condotte risulterebbero &#8220;<em>coperte</em>&#8220;, dunque legittimate, dall&#8217;applicazione al caso di specie dell&#8217;art. 1 comma 246 L. 145/2018 (Legge di Stabilità  2019), che, con operatività  &#8220;<em>automatica</em>&#8220;, dunque senza alcuna necessità  di presentare un&#8217;istanza alle Amministrazioni coinvolte, consentirebbe espressamente di mantenere installati i manufatti amovibili che vengono in rilievo nel caso di specie (i pontili galleggianti allocati nell&#8217;area portuale di Otranto); sul punto, inoltre, contrariamente a quanto opinato dal Pubblico Ministero procedente, le difese rilevano che non sarebbe necessaria una &#8220;<em>concessione</em>&#8220;, essendo sufficiente un &#8220;<em>titolo</em>&#8221; di disponibilità  dell&#8217;area demaniale e che il carattere &#8220;<em>amovibile</em>&#8221; delle strutture in esame non può essere messo in discussione;
<li style="text-align: justify;">in ogni caso, l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 1 comma 246 L. 145/2018 avrebbe ingenerato negli indagati la convinzione di muoversi nell&#8217;ambito di una facoltà  legittima loro riconosciuta direttamente dalla legge: questa sarebbe stata, dunque, la ragione del mancato smontaggio dei pontili; 
<li style="text-align: justify;">non sussisterebbe, infine, il requisito del <em>periculum in mora</em>per poter disporre il sequestro preventivo, in quanto l&#8217;opera realizzata non arrecherebbe alcun pregiudizio ai beni giuridici tutelati dalle fattispecie incriminatrici oggetto di contestazione, con particolare riferimento al vincolo paesaggistico insistente sull&#8217;area interessata dall&#8217;intervento. </ul>
<div style="text-align: justify;">Le singole argomentazioni sviluppate dalle difese dei ricorrenti verranno partitamente analizzate nei paragrafi che seguono.<br /> <br /> <a><strong>4. L&#8217;eccezione di nullità  per difetto di </strong></a><strong>motivazione</strong><br /> Le difese eccepiscono la nullità  del decreto genetico applicativo della misura cautelare reale oggetto di gravame, in ragione dell&#8217;asserita mancanza, nell&#8217;ambito dello stesso, del requisito della &#8220;<em>autonoma valutazione</em>&#8221; imposto dalla L. 47/2015, che ha modificato, in tal senso, il T. letterale dell&#8217;art. 309 comma 9 c.p.p. (applicabile in materia cautelare reale in virtà¹ del richiamo operato dall&#8217;art. 324 comma 7 c.p.p.).<br /> In particolare, i difensori asseriscono che il decreto impugnato sarebbe privo dei contenuti critici e delle valutazioni che devono supportare il provvedimento di sequestro preventivo.<br /> Il GIP presso il Tribunale di Lecce si sarebbe limitato a riportare il contenuto della richiesta avanzata dall&#8217;Ufficio di Procura, privando così¬, di fatto, di motivazione il provvedimento; avrebbe semplicemente trasposto nel decreto le considerazioni espresse dal Pubblico Ministero, senza apportare il necessario vaglio critico.<br /> Da ciò deriva la richiesta di annullamento del provvedimento cautelare oggetto di impugnazione ai sensi degli artt. 324 comma 7 e 309 comma 9 c.p.p., con conseguente dissequestro dell&#8217;opera realizzata.<br /> L&#8217;eccezione difensiva risulta infondata ove si consideri che, sebbene il Giudice di prime cure abbia riportato nella propria ordinanza la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, alle pagg. 12-14 ha inserito valutazioni pienamente personali in ordine agli addebiti cautelari.<br /> La predetta tecnica redazionale (che può essere definita &#8220;<em>tecnica della glossa</em>&#8220;) se, da un lato, utilizza lo schema della motivazione <em>ob relationem</em>, per evidenti ragioni di economia processuale, al fine di evitare inutili e dispendiose ricostruzioni narrative talvolta solo descrittive, dall&#8217;altro, esalta (e fa risaltare anche graficamente), quella &#8220;<em>autonoma valutazione</em>&#8221; ormai espressamente richiesta dal Legislatore.<br /> La tecnica redazionale della &#8220;<em>glossa</em>&#8221; ha trovato pieno avallo in una pronuncia della Cassazione, proprio in materia cautelare, successiva all&#8217;entrata in vigore della L. 47/2015 (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 2778 del 24/11/2015 &#8211; 21/1/2016, Papaluta).<br /> Nella fattispecie sottoposta all&#8217;esame della Corte, in cui la difesa dell&#8217;indagato censurava l&#8217;insussistenza di un'&#8221;<em>autonoma valutazione</em>&#8221; da parte del GIP, se, da un lato, il Giudice aveva fatto ampio ricorso allo strumento informatico del &#8220;<em>copia-incolla</em>&#8220;, riportando integralmente la domanda cautelare del Pubblico Ministero, dall&#8217;altro, aveva condensato le proprie valutazioni in un apposito paragrafo, significativamente rubricato &#8220;<em>Le considerazioni svolte da questo Giudice</em>&#8220;, che riassumeva i motivi di condivisione della richiesta avanzata dalla Pubblica Accusa.<br /> La Suprema Corte ha affermato che &#8220;<em>la tecnica motivazionale adottata dal Giudice per le indagini preliminari è coerente con le linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità </em>&#8220;, precisando che la motivazione del provvedimento cautelare applicativo &#8220;<em>deve esprimere con chiarezza l&#8217;avvenuto esercizio della funzione di controllo affidata al Giudice: il che non impone una riscrittura degli elementi di prova con &#8220;parole diverse&#8221;, ma onera l&#8217;organo cui è affidato il controllo ad ostendere il percorso logico che sostiene la decisione attraverso una, pur sintetica ma autonoma, valutazione della legittimità  e consistenza degli elementi disponibili</em>&#8220;.<br /> Secondo i Giudici di legittimità , &#8220;<em>il rinvio (attraverso la copiatura della richiesta del Pubblico Ministero) ha una sua autosufficienza limitata alla &#8220;descrizione&#8221; degli elementi posti a sostegno della misura, ma tale autosufficienza non può estendersi alla ratifica della &#8220;valutazione&#8221; che di tale compendio ha effettuato il Pubblico Ministero richiedente</em>&#8220;. Ciò premesso, l'&#8221;<em>autonoma valutazione</em>&#8220;, imposta espressamente dal Legislatore del 2015, è certamente suscettibile di essere compendiata in un paragrafo aggiuntivo, in cui il GIP racchiude il suo personale sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura richiesta.<br /> Può essere, in tal modo, soddisfatta la dicotomia &#8220;<em>descrizione-valutazione</em>&#8220;, richiamata in diverse sentenze della Suprema Corte, attraverso la difficile ricerca del punto di equilibrio tra motivazione <em>per relationem</em>e motivazione autonoma.<br /> Nel caso sottoposto all&#8217;esame di questo Collegio, il Giudice di prime cure, pur facendo uso della tecnica del copia-incolla, richiamando la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, ha espresso proprie personali considerazioni in relazione a ciascun singolo capo di imputazione provvisoria (considerazioni riportate nelle richiamate pagg. 12-14).<br /> Ciò, non soltanto in relazione alÂ <em>fumus commissi delicti</em>inerente a ciascun singolo capo dell&#8217;editto accusatorio, ma anche in ordine alle esigenze cautelari.<br /> Sotto quest&#8217;ultimo profilo, in maniera del tutto autonoma rispetto alle deduzioni del Pubblico Ministero richiedente, il GIP presso il Tribunale di Lecce ha affermato che, &#8220;<em>in punto di periculum in mora è sufficiente osservare che il mantenimento delle strutture in oggetto oltre il termine stagionale ne consente un pìù che probabile uso annuale che implica una nuova domanda di servizi ed infrastrutture, destinata ad aggravare il carico urbanistico, e a compromettere ulteriormente il contesto paesaggistico tutelato, in quanto il rischio di offesa al territorio e all&#8217;equilibrio ambientale, perdura in stretta connessione con l&#8217;utilizzazione delle strutture medesime</em>&#8220;.<br /> In conclusione, deve ritenersi destituita di fondamento l&#8217;eccezione difensiva che censura l&#8217;ordinanza impugnata per difetto di motivazione.<br /> </div>
<p> <a>5. Sintesi della complessa vicenda amministrativa</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">La vicenda che ci occupa ha inizio quando, nel corso del 2010, il Comune di Otranto presenta un progetto per la &#8220;<em>riqualificazione del porto turistico di Otranto</em>&#8220;, che prevedeva l&#8217;installazione di cinque pontili paralleli, oltre ad un ulteriore pontile di raccordo (tutti galleggianti, ancorati a corpi morti in calcestruzzo adagiati sul fondale, ai quali sono assicurati da catenarie), all&#8217;interno del preesistente porto, da destinare ai natanti da diporto a fini turistici.<br /> Il progetto veniva approvato, ma con la prescrizione di rimuovere i pontili galleggianti durante la stagione invernale, nel periodo compreso tra l&#8217;1 novembre e il 30 aprile, con facoltà  di tenere installate le strutture, pertanto, per un periodo annuale massimo di sei mesi, dall&#8217;1 maggio al 31 ottobre.<br /> Il presente procedimento penale ha avvio, in quanto, nonostante la compiuta realizzazione dei lavori, completati e collaudati nel 2016 (collaudo del 30/5/2016), il Comune di Otranto, che era onerato a farlo in base al progetto approvato, non ha mai rimosso i pontili galleggianti. L&#8217;Amministrazione comunale si è invece attivata, sia in sede giurisdizionale amministrativa, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità  della prescrizione stagionale imposta dalla Soprintendenza, sia in sede ammnistrativa, presentando nuovi progetti che, con alcune modifiche ai pontili (non pìù galleggianti, ma fissati su pali e abbassati di cm. 20 rispetto al piano di calpestio attuale), avevano il fine ultimo di consentire la permanenza della struttura per l&#8217;intero anno, senza alcun obbligo di smontaggio e rimontaggio stagionale, in base a valutazioni di carattere tecnico, economico e anche paesaggistico-ambientale, relative alle controindicazioni presentate dalla necessità  di provvedere, ogni anno, a montare e rimontare i pontili.<br /> Tuttavia, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale, il Comune riusciva ad ottenere provvedimenti favorevoli, atteso che i ricorsi presentati al Giudice amministrativo venivano, dopo essere stati accolti dal TAR Puglia, Sez. Lecce, in primo grado, rigettati dal Consiglio di Stato; mentre, la conferenza di servizi avviata per la realizzazione del nuovo progetto, a causa del persistente diniego della Soprintendenza alla permanenza annuale dei pontili, veniva bocciato, da ultimo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, interessata della questione a seguito dell&#8217;opposizione presentata dalla stessa Soprintendenza rispetto alla decisione assunta dalla conferenza di servizi a maggioranza.<br /> Un&#8217;ulteriore conferenza di servizi è stata successivamente avviata dal Comune di Otranto, sempre allo scopo di non essere costretto a rimuovere i pontili ogni anno, ma il relativo iter è ancora in corso di definizione.<br /> Intanto, il Comune veniva attinto da alcune ordinanze delle altre Amministrazioni interessate alla realizzazione dell&#8217;opera, che intimavano la rimozione stagionale dei pontili, così¬ come previsto dal progetto realizzato. Una di queste, emessa dalla Soprintendenza, veniva impugnata dall&#8217;Amministrazione comunale innanzi al Giudice amministrativo, ma, dopo un primo accoglimento del ricorso innanzi al TAR Puglia, Sez. Lecce, il ricorso veniva definitivamente rigettato dal Consiglio di Stato nel 2019 (seconda delle due sentenze del Consiglio di Stato cui si è sopra fatto riferimento).<br /> In particolare, le indagini espletate hanno evidenziato che il Comune di Otranto occupa l&#8217;area demaniale marittima prospiciente il &#8220;<em>bastione dei Pelasgi</em>&#8221; nella zona della c.d. &#8220;<em>Aia delle fabbriche</em>&#8221; (corrispondente al fg. 45 p.lla 208 per la parte a terra e p.lla z per lo specchio acqueo corrispondente del N.C.T. del medesimo Comune) sin dall&#8217;anno 2011 e che sin dall&#8217;anno 2016 risulta aver installato sulle stesse dei pontili galleggianti, con sistemazione delle aree a terra (cfr. verbale di collaudo tecnico-amministrativo del 30/5/2016).<br /> In particolare, al fine di realizzare alcune opere di riqualificazione del porto turistico, il Comune di Otranto otteneva dal Compartimento Marittimo di Gallipoli la temporanea consegna in uso ai sensi dell&#8217;art. 34 del Cod. Nav. della suddetta area a mezzo di verbale n. 79/11 del 19/1/2011.<br /> Va, altresì¬, evidenziato che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia &#8211; Basilicata (nota prot. n. 0011849-08/11/2011) aveva, espresso, su richiesta della stessa Capitaneria di Porto di Gallipoli, il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere, precisando che il medesimo non dispensava il Comune dall&#8217;acquisizione delle autorizzazioni &#8220;<em>di competenza di altre Amministrazioni dello Stato interessate</em>&#8220;.<br /> In questa ottica, lo stesso Comune aveva giÃ  richiesto e ottenuto, in sede di valutazione del progetto preliminare delle opere, il parere della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia (prot. n. 11391 del 29/11/2010). Detto parere prescriveva espressamente come condizione che <strong>&#8220;<em>i pontili galleggianti vengano smontati al termine della stagione estiva, ossia che vengano installati per un massimo di sei mesi all&#8217;anno onde mitigare l&#8217;impatto paesaggistico e restituire l&#8217;integrità  panoramica, nonchè consentire interventi di manutenzione</em>&#8220;</strong>.<br /> Lo stesso parere della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia veniva in seguito espressamente recepito in seno all&#8217;Autorizzazione paesaggistica n. 162/2011 rilasciata dal Comune di Otranto in data 21/10/2011. Quest&#8217;ultima stabilisce, infatti, nella parte dispositiva, <strong>&#8220;<em>di concedere alla ditta Comune di Otranto per l&#8217;intervento in questione, l&#8217;Autorizzazione paesaggistica (&#8230;.) alle condizioni e prescrizioni riportate nella nota prot. n. 11391 del 29/11/2010 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia di Bari</em>&#8220;</strong>.<br /> Successivamente, con nota prot. n. 11307 del 22 giugno 2016, il Comune di Otranto indirizzava alla Capitaneria di Porto di Gallipoli un&#8217;istanza &#8220;<em>di riconsegna area demaniale con temporanea richiesta di utilizzo senza continuità  dell&#8217;area e delle opere pubbliche realizzate ed istanza per presa in consegna area ex art. 34 del Cod. Nav.</em>&#8220;. In riscontro alla stessa il Compartimento Marittimo di Gallipoli, in data 21/7/2016, esprimeva il proprio &#8220;<em>Nulla osta all&#8217;anticipata occupazione</em>&#8220;Â <em>ex</em>art. 38 del Codice della Navigazione (prot. n. 19856). Quest&#8217;ultimo titolo abilitativo espressamente prevede come sua causa di revoca e/o decadenza l'&#8221;<em>inadempienza degli obblighi derivanti dalla gestione delle opere in discorso o degli obblighi imposti dalle norme di legge o dai regolamenti vigenti nelle materie direttamente e/o di riflesso coinvolte</em>&#8220;, specificando altresì¬ che il suo rilascio &#8220;<em>non esime codesta Civica Amministrazione dal richiedere ed ottenere i nulla-osta/autorizzazioni/permessi dagli Enti/organismi cui le leggi e/o i regolamenti demandino specifiche competenze nelle materie direttamente e/o di riflesso connesse al presente provvedimento</em>&#8220;.<br /> In data 4/10/2016, il Comune di Otranto avanzava, con nota prot. n. 17659, istanza <em>ex</em>art. 146 del D.Lgs. 42/2004, chiedendo la &#8220;<em>revisione della prescrizione</em>&#8221; posta dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia nel parere prot. n. 11391 del 29/11/2010, recepita dallo stesso Comune di Otranto in seno all&#8217;Autorizzazione Paesaggistica n. 162/2011, rilasciata con riguardo al progetto di riqualificazione del porto turistico e alla realizzazione degli ormeggi e della sistemazione delle aree a terra.<br /> Detta istanza era volta, in particolare, ad ottenere la revoca della prescrizione dello smontaggio dei pontili galleggianti al termine dei sei mesi di stagione estiva. Pìù segnatamente l&#8217;Amministrazione comunale adduceva a sostegno della propria richiesta una serie di difficoltà  di ordine tecnico e finanziario che avrebbero reso inopportuna l&#8217;operazione.<br /> A tale istanza dava riscontro, il 2/11/2016, una nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto (prot. n. 5809) che rigettava l&#8217;istanza di revisione, confermando <strong>&#8220;<em>la condizione di stagionalità  estiva (massimo sei mesi) dei pontili galleggianti</em>&#8220;</strong>e richiamando le motivazioni giÃ  espresse nell&#8217;ambito del parere rilasciato nel 2010.<br /> Avverso tale rigetto, l&#8217;Amministrazione comunale proponeva impugnazione a mezzo di ricorso per motivi aggiunti nell&#8217;ambito del giudizio giÃ  incardinato dinanzi al TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, per l&#8217;annullamento di altro e diverso provvedimento espresso sulla medesima vicenda dalla Soprintendenza.<br /> Il giudizio di merito di primo grado si concludeva con l&#8217;accoglimento del ricorso per motivi aggiunti proposto dal Comune di Otranto.<br /> Tuttavia, detta pronuncia veniva fatta oggetto di riforma da parte del Consiglio di Stato conÂ sentenza n. 1431 del 6/3/2018. Rovesciando l&#8217;esito del giudizio di prime cure, il Supremo Consesso riconosceva la piena legittimità  della nota prot. n. 5809 del 2/11/2016, sottolineando come le prospettate esigenze di natura economica e finanziaria non fossero in realtà  &#8220;<em>sopravvenute</em>&#8220;, ma fossero da valutare da parte del Comune sin dalla redazione del progetto originario (che giÃ  prevedeva lo smontaggio periodico dei pontili). La stessa pronuncia evidenziava peraltro che, come era stato correttamente rilevato dalla Soprintendenza, <strong>&#8220;<em>l&#8217;opera stabile che intende mantenere il Comune non ha pìù i requisiti di reversibilità  e stagionalità , sicchè il suo mantenimento in loco comporta l&#8217;alterazione permanente dell&#8217;integrità  visiva e della cornice ambientale dei beni tutelati</em>&#8220;.</strong><br /> A fronte di siffatto <em>dictum</em>giudiziale, che aveva riconosciuto la piena legittimità  della prescrizione di smontaggio in prossimità  della scadenza della stagione estiva 2018, in data 17/9/2018, l&#8217;Ufficio Tecnico Comunale di Otranto procedeva, sulla scorta delle Delibere di Giunta Comunale n. 338 del 6/9/2018 e n. 343 del 12/9/2018, ad indire, con nota prot. n. 20311, una conferenza di servizi decisoria <em>ex</em>art. 14 e ss. della L. 241 del 1990 per la valutazione di un nuovo progetto che, con una riduzione di altezza di cm. 20, prevedeva ilÂ <strong>&#8220;<em>mantenimento dei pontili galleggianti nel porto turistico di Otranto per i sei mesi restanti dell&#8217;anno</em>&#8220;</strong>. A detta conferenza prendeva parte la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto che ribadiva il proprio dissenso (vedasi nota prot. n. MIBAC SABAP LE 0020505 del 25/10/2018, di cui alla comunicazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto prot. n. 0020506 del 25/10/2018), precisando come le prescrizioni giÃ  poste dai precedenti pareri potessero essere soddisfatte <strong>&#8220;<em>unicamente attraverso la rimozione stagionale dei pontili, ovvero in alternativa, con la totale eliminazione degli stessi</em>&#8220;</strong>. Con la medesima nota la Soprintendenza intimava, ai sensi dell&#8217;art. 180 del D.Lgs. 42/2004, all&#8217;Amministrazione comunale di Otranto di procedere allo smontaggio dei pontili.<br /> Nonostante il dissenso espresso dalla Soprintendenza, in data 26/10/2018, la predetta conferenza di servizi si concludeva con una dichiarazione di &#8220;<em>posizioni prevalenti favorevoli</em>&#8221; al progetto di &#8220;<em>riduzione altezza e mantenimento pontili galleggianti approdo turistico di Otranto nei restanti mesi dell&#8217;anno</em>&#8220;. Avverso detta determinazione conclusiva veniva proposta dalla Soprintendenza, a mezzo nota prot. n. 21135 del 6/11/2018, opposizione <em>ex</em>art. 14 <em>quinquies</em>della L. 241/1990.<br /> Con delibera del 20/5/2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, accoglieva l&#8217;opposizione, condividendo espressamente le motivazioni esposte dal Ministero per i beni e le attività  culturali e ritenendo il mantenimento dei pontili per tutto l&#8217;anno <strong>&#8220;<em>paesaggisticamente incompatibile</em>&#8220;</strong>.<br /> Il Comune di Otranto proponeva impugnazione avverso la nota di prot. n. 20505 del 25/10/2018, con la quale la Soprintendenza aveva ordinato all&#8217;Amministrazione comunale di provvedere entro trenta giorni dalla notifica alla rimozione dei pontili, ottenendone in primo grado l&#8217;annullamento con sentenza del TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, n. 34 del 12/1/2019.<br /> Il Consiglio di Stato, adito in grado di appello, riformava detta pronuncia. In particolare con sentenza, Sez. VI, n. 3042 del 9 maggio 2019, veniva stigmatizzata apertamente la condotta del Comune, il quale <strong>&#8220;<em>ha voluto leggere riduttivamente il precetto giurisprudenziale</em></strong>[n.d.r. ilÂ <em>dictum</em>reso con la precedente sentenza n. 1431 del 2018]Â <strong><em>mettendo in ombra la chiarissima disposizione che censura in sè lo stabile mantenimento in loco</em>&#8220;</strong>, con ciò riconoscendo la legittimità  dell&#8217;Ordinanza emessa dalla Soprintendenza per l&#8217;esecuzione del giudicato mediante la rimozione dei pontili.<br /> Alle pronunce appena viste ha, da ultimo, fatto seguito la formulazione di ulteriori diffide allo smontaggio da parte di differenti soggetti istituzionali. Pìù segnatamente sono state inoltrate all&#8217;Amministrazione comunale le diffide dell&#8217;Ufficio Circondario Marittimo di Otranto del 10/10/2019 (prot. n. 0010722) e dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.T. 28442/17 sez. 4^).<br /> In risposta, il Comune di Otranto, sulla scorta delle deliberazioni di Giunta comunale n. 380 del 16/10/2019 e n. 382 del 17/10/2019, ha indetto con nota del 17/10/2019 (prot. n. 21775) una nuova conferenza di servizi per l&#8217;autorizzazione al mantenimento dei pontili anche in periodo invernale, fissando per il 18/11/2019 lo svolgimento della prima riunione. Detta prima riunione si è conclusa con un rinvio dei lavori al prossimo 15/1/2020.<br /> </div>
<p> <a>6. Valutazione dell&#8217;ammissibilità  delle istanze di riesame</a>  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> <a>6.1. Premessa: la mancanza di proprietà  o disponibilità  del bene</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Sia in ragione del disposto di cui all&#8217;art. 591 comma 2 c.p.p. (&#8220;<em>il Giudice dell&#8217;impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l&#8217;inammissibilità  e dispone l&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato</em>&#8220;), sia alla luce dell&#8217;eccezione sollevata dal Pubblico Ministero procedente nel corso dell&#8217;udienza camerale del 27/12/2019, risulta preliminare l&#8217;esame dell&#8217;ammissibilità  dei gravami formulati avverso il decreto di sequestro preventivo impugnato.<br /> In particolare, occorre verificare se l&#8217;indagato, in quanto tale, non proprietario del bene attinto dal provvedimento di sequestro e che non ha neppure la mera disponibilità  dello stesso, possa o meno formulare istanza di riesame avverso il provvedimento cautelare reale.<br /> La questione è rilevante, nel caso di specie, atteso che i ricorsi sottoposti all&#8217;esame di questo Tribunale sono stati presentati, oltre che dal Comune di Otranto, tramite il Sindaco, rappresentante legale dell&#8217;Ente, anche dagli indagati: C. P. (Sindaco del Comune, ma in qualità  di persona fisica), D. B. C., B. L. E., T. M. e D. D. D. (tutti indagati nel presente procedimento e assessori del Comune di Otranto).<br /> </div>
<p> <a>6.2. L&#8217;orientamento favorevole all&#8217;ammissibilità </a>  </p>
<div style="text-align: justify;">In merito, il primo orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità  era certamente favorevole a riconoscere l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;istanza di riesame avanzata dall&#8217;indagato, a prescindere dalla circostanza che questi fosse proprietario o che avesse la disponibilità  del bene colpito dal sequestro preventivo o che avesse o meno diritto alla restituzione dello stesso.<br /> Secondo questo filone interpretativo, &#8220;<em>all&#8217;indagato è sempre riconosciuto l&#8217;interesse a proporre richiesta di riesame contro il sequestro indipendentemente dal fatto che i beni oggetto del provvedimento siano stati sottratti alla sua disponibilità  o a quella di terzi</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 1052 del 06/03/1996 &#8211; dep. 26/04/1996, Mora, Rv. 204990 &#8211; 01; successivamente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 10049 del 01/02/2005 &#8211; dep. 15/03/2005, Bonucci ed altro, Rv. 230853 &#8211; 01).<br /> La medesima impostazione si rinviene anche in anni pìù recenti, atteso che, in tema di appello (ma con argomentazioni certamente estensibili all&#8217;istanza di riesame), la Suprema Corte ha affermato che &#8220;<em>la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere l&#8217;appello, ex art. 322-bis cod. proc. pen., di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà  di terzi, non potendosi contestare l&#8217;interesse al gravame ogni qual volta venga in discussione la natura del reato o la qualificazione giuridica del fatto o comunque sia configurabile un&#8217;influenza sul procedimento penale</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005 &#8211; dep. 08/06/2005, Ventrone, Rv. 231374 &#8211; 01).<br /> Ancor pìù recentemente si è sostenuto che &#8220;<em>l&#8217;interesse alla proposizione della richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo sussiste in capo all&#8217;imputato (o indagato) pur quando il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a terzi, perchè l&#8217;interesse si misura sulla possibilità  del dissequestro, a prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011 &#8211; dep. 01/09/2011, Chiriaco, Rv. 251091 &#8211; 01).<br /> Tale indirizzo interpretativo pone l&#8217;accento sul T. letterale del primo comma dell&#8217;art. 322 c.p.p., secondo cui &#8220;<em>contro il decreto di sequestro emesso dal Giudice l&#8217;imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell&#8217;articolo 324</em>&#8220;.<br /> La legittimazione prevista in favore dell&#8217;imputato si estende ovviamente all&#8217;indagato in forza dell&#8217;art. 61 comma 1 c.p.p., che statuisce che &#8220;<em>i diritti e le garanzie dell&#8217;imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari</em>&#8220;.<br /> Si afferma, dunque, che non può essere revocato in dubbio che l&#8217;indagato (o imputato) sia &#8220;<em>legittimato</em>&#8221; alla formulazione della richiesta di riesame, proprio in virtà¹ di quanto chiaramente stabilito dall&#8217;art. 322 del codice di rito.<br /> A sostegno della tesi, si richiama anche il disposto di cui all&#8217;art. 568 comma 3 c.p.p., secondo cui: &#8220;<em>Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse</em>&#8220;.<br /> La statuizione è contenuta tra le &#8220;<em>Disposizioni generali</em>&#8221; in materia di &#8220;<em>Impugnazioni</em>&#8221; (artt. 568-592 c.p.p., Titolo I del Libro IX del codice di rito), norme che, nei limiti della compatibilità , trovano certamente applicazione anche ai gravami avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari reali e personali.<br /> Tuttavia, una tale impostazione non distingue i due diversi concetti di &#8220;<em>legittimazione all&#8217;impugnazione</em>&#8221; e di &#8220;<em>interesse all&#8217;impugnazione</em>&#8220;, finendo per farli coincidere.<br /> Sicuramente l&#8217;indagato, in forza di quanto previsto dall&#8217;art. 322 comma 1 c.p.p., è legittimato ad impugnare con istanza di riesame un decreto di sequestro preventivo, ma ciò non significa che, per ciò stesso, egli sia anche titolare dell&#8217;interesse alla formulazione del gravame.<br /> Trattasi di concetti evidentemente distinti, atteso che l&#8217;art. 568 comma 4 c.p.p. (posto subito dopo il terzo comma della medesima disposizione, che disciplina la legittimazione), aggiunge che &#8220;<em>per proporre impugnazione è necessario avervi interesse</em>&#8220;.<br /> Ãˆ lo stesso disposto dell&#8217;art. 568 c.p.p., pertanto, a chiarire che, ai fini dell&#8217;ammissibilità  del gravame, la sola legittimazione all&#8217;impugnazione non è sufficiente, essendo indispensabile anche la sussistenza di un concreto e attuale interesse ad impugnare.<br /> L&#8217;assunto risulta pienamente confermato dalla lettura dell&#8217;art. 591 comma 1 c.p.p., la cui lett. a) prevede che l&#8217;impugnazione è inammissibile &#8220;<em>quando è proposta da chi non è legittimato <strong>o</strong>non ha interesse</em>&#8220;. L&#8217;utilizzo della congiunzione disgiuntiva &#8220;<strong><em>o</em></strong>&#8221; chiarisce che l&#8217;atto di gravame va dichiarato inammissibile, sia quando è proposto da soggetto non legittimato, sia quando è formulato da soggetto che non ha interesse ad impugnare: è sufficiente che una sola di queste due condizioni negative si verifichi perchè l&#8217;atto di impugnazione risulti inammissibile.<br /> Alcune pronunce dell&#8217;orientamento interpretativo in esame, che si fanno carico di individuare un possibile interesse all&#8217;impugnazione da parte dell&#8217;indagato che non ha diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro, sostengono che vi sarebbe &#8220;<em>interesse al gravame ogni qual volta venga in discussione la natura del reato o la qualificazione giuridica del fatto o comunque sia configurabile un&#8217;influenza sul procedimento penale</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005 &#8211; dep. 08/06/2005, Ventrone, Rv. 231374 &#8211; 01).<br /> Anche tale impostazione, tuttavia, non appare condivisibile alla luce della piena autonomia esistente tra procedimento cautelare (personale o reale) e giudizio di merito: qualunque sia la qualificazione giuridica del fatto-reato operata dal Giudice cautelare o, pìù in generale, qualunque sia la sua statuizione in ordine alla sussistenza del <em>fumus commissi delicti</em>, essa non produrrà  mai alcun effetto nel processo di merito, considerato che il Giudice del giudizio di merito (giudizio principale) rimarrà  sempre e comunque libero di discostarsi, sotto ogni profilo, dalle decisioni adottate in sede cautelare (di natura ancillare rispetto a quello principale).<br /> Anzi, vale semmai l&#8217;esatto contrario: in parallelo all&#8217;evolversi del procedimento di merito, sono le decisioni assunte nell&#8217;ambito di tale iter processuale ad affievolire gradatamente fin quasi ad annullare lo spettro valutativo del Giudice cautelare.<br /> Il principio generale di autonomia valutativa tra giudizio cautelare e giudizio di merito, dunque, correlativamente all&#8217;evolversi del giudizio di cognizione, va sempre pìù modificandosi, ma non certamente in favore del giudizio cautelare, bensì¬ a vantaggio di quello di merito, in virtà¹ del &#8220;<em>principio dell&#8217;assorbimento</em>&#8220;, secondo cui le decisioni adottate in sede di merito &#8220;<em>assorbono</em>&#8221; le valutazioni cautelari, con conseguente impossibilità  per il Giudice cautelare di discostarsene, se non in presenza di nuovi elementi istruttori, non ancora sottoposti all&#8217;esame del Giudice della cognizione.<br /> In materia di misure cautelari reali (considerazioni in parte differenti valgono per le misure personali), tale &#8220;<em>preclusione valutativa</em>&#8221; per il Giudice cautelare scatta giÃ  con l&#8217;emissione del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell&#8217;art. 429 c.p.p. e, ovviamente, tale spazio di valutazione si riduce ulteriormente con le sentenze che definiscono i vari gradi di giudizio.<br /> Invero, è assunto assolutamente pacifico quello secondo cui non è proponibile, in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, la questione relativa alla sussistenza del <em>fumus commissi delicti</em>, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato &#8211; che spiega efficacia preclusiva alla delibazione del <em>fumus</em>del reato (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 30596 del 17/04/2009 &#8211; dep. 23/07/2009, Cecchi Gori, Rv. 244476 &#8211; 01; nello stesso senso anche: Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015 &#8211; dep. 14/12/2015, Masone, Rv. 265556 &#8211; 01; Sez. 3, n. 44639 del 29/09/2015 &#8211; dep. 06/11/2015, De Simone e altri, Rv. 26557001; Sez. 5, n. 4906 del 21/07/1998 &#8211; dep. 19/08/1998, Frattasio, Rv. 211969 &#8211; 01; Sez. 1, n. 5039 del 18/09/1997 &#8211; dep. 28/11/1997, P.G. e Scibilia, Rv. 208969 &#8211; 01; negli stessi termini, in materia di decreto di giudizio immediato, si veda Sez. 5, n. 50522 del 20/09/2018 &#8211; dep. 07/11/2018, Spada Ottavio, Rv. 27444501).<br /> Alla luce di tali considerazioni, l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione del decreto di sequestro preventivo mediante istanza di riesame non può dunque essere rinvenuto semplicemente nell&#8217;interesse ad ottenere una pronuncia del Giudice cautelare sulÂ <em>fumus commissi delicti</em>ritenendo di potersene giovare (in ipotesi di esito positivo) nel giudizio di merito, atteso che ogni sua statuizione sul punto non potrà  che recedere di fronte alle successive determinazioni del Giudice di merito.<br /> In alcune pronunce che propugnano il criticato indirizzo ermeneutico, la Suprema Corte ha tentato di percorrere un&#8217;altra strada, sostenendo che l&#8217;interesse dell&#8217;indagato a presentare l&#8217;istanza di riesame reale &#8220;<em>si misura sulla possibilità  del dissequestro, a prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011 &#8211; dep. 01/09/2011, Chiriaco, Rv. 251091 &#8211; 01).<br /> Sul punto, appare possibile replicare che il &#8220;<em>fine ultimo</em>&#8221; dell&#8217;istanza di riesame, il &#8220;<em>risultato fisiologico</em>&#8221; di tale iter procedimentale non può che essere individuato nella restituzione del bene sequestrato in favore del soggetto istante, non nel semplice dissequestro con consegna del bene ad un soggetto terzo.<br /> In primo luogo, sotto un profilo squisitamente utilitaristico, è ipotizzabile che l&#8217;indagato abbia l&#8217;interesse esattamente contrario, cioè quello alla persistenza del vincolo interinale, atteso che, con il dissequestro e la consegna ad un soggetto diverso dall&#8217;indagato-istante, il bene, precedentemente custodito su disposizione dell&#8217;Autorità  giudiziaria e secondo le prescrizioni da questa impartite, finirebbe nelle mani di un soggetto terzo, con conseguente possibilità  che venga alienato, distrutto, disperso o danneggiato.<br /> Lo stesso soggetto terzo titolare del bene, inoltre, potrebbe non avere alcun interesse alla riconsegna, in considerazione dello scarso valore economico, degli eventuali oneri che la sua disponibilità  comporterebbe o per altre ragioni sopravvenute o anche preesistenti al provvedimento di sequestro.<br /> Sotto il profilo strettamente giuridico, la tesi secondo la quale il &#8220;<em>fine ultimo</em>&#8221; del riesame non può che essere la restituzione del bene attinto dal sequestro in favore del soggetto istante sembra avallata dal disposto dell&#8217;art. 322 comma 1 c.p.p., che, legittimando alla formulazione dell&#8217;istanza di riesame (oltre all&#8217;imputato e al suo difensore) un soggetto totalmente estraneo al procedimento penale semplicemente in quanto &#8220;<em>persona alla quale le cose sono state sequestrate</em>&#8221; o &#8220;<em>quella che avrebbe diritto alla loro restituzione</em>&#8220;, incentra proprio sulla proprietà -disponibilità  del bene e sul conseguente diritto alla restituzione la legittimazione all&#8217;impugnazione e l&#8217;intero iter procedimentale di riesame.<br /> D&#8217;altro canto, la natura ontologicamente &#8220;<em>rivendivativa</em>&#8221; (nel senso di <em>rei vindicatio</em>) della procedura di riesame è conferma dall&#8217;art. 324 comma 8 c.p.p., secondo cui &#8220;<em>il Giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà , rinvia la decisione della controversia al Giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro</em>&#8220;: ciò corrobora la tesi secondo cui l&#8217;istante deve chiedere il dissequestro per sè e non in favore di altri, rispetto ai quali, anzi, può entrare in conflitto (effettivo o meramente potenziale) in ordine alla restituzione della <em>res</em>.<br /> </div>
<p> <a>6.3. L&#8217;orientamento che afferma l&#8217;inammissibilità </a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Le valutazioni sopra esposte inducono, quindi, a ritenere maggiormente condivisibile il diverso approccio interpretativo, secondo cui &#8220;<em>l&#8217;indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell&#8217;art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all&#8217;impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall&#8217;ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro</em>&#8220;: in motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità , le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 &#8211; dep. 24/01/2019, Solinas Angelo M. , Rv. 276545 &#8211; 01; nello stesso senso: Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016 &#8211; dep. 10/03/2016, Piances, Rv. 266713 &#8211; 01).<br /> In virtà¹ di tale orientamento interpretativo è stata dichiarata inammissibile l&#8217;istanza di riesame formulata dall&#8217;indagato volta ad ottenere il dissequestro:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">di una società  a responsabilità  limitata, con richiesta presentata dall&#8217;indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale (cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019 &#8211; dep. 12/02/2019, Firriolo, Rv. 274992 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;">di beni in sequestro di proprietà  di una società  in accomandita, in quanto, sebbene l&#8217;imputato ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 &#8211; dep. 13/10/2017, Ruan e altri, Rv. 271231 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;"> di un veicolo che, sebbene usato dall&#8217;indagato per pìù trasporti di rifiuti, era perà² risultato di proprietà  di terzi (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016 &#8211; dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;">del fabbricato abusivamente realizzato in ipotesi di reato edilizio, richiesta avanzata dall&#8217;indagato in qualità  di progettista dell&#8217;opera abusiva, non potendo questi vantare sulla medesima un diritto di proprietà  o altro diritto in forza del quale poter aspirare, in caso di rimozione del vincolo cautelare, alla restituzione della cosa sequestrata (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016 &#8211; dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;"> di alcune società , di cui l&#8217;istante affermava l&#8217;altruità , in ipotesi di decreto di sequestro preventivo di beni disposto per il reato di bancarotta fraudolenta (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015 &#8211; dep. 14/05/2015, Marenco, Rv. 263799 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;">di beni a lui ritenuti riferibili dall&#8217;Autorità  giudiziaria procedente, ma dei quali lo stesso indagato istante negava la titolarità  e la disponibilità  (cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014 &#8211; dep. 10/04/2014, Pascale, Rv. 259601 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;">di beni oggetto del reato di trasferimento fraudolento di valori, con impugnazione del decreto di sequestro preventivo di beni di cui l&#8217;indagato affermava l&#8217;altruità  (cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013 &#8211; dep. 14/02/2014, Lesto, Rv. 259412 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;">di un autoveicolo sottoposto a sequestro, di cui l&#8217;indagato ricorrente non era proprietario (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013 &#8211; dep. 10/03/2014, Castellaccio, Rv. 262612 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;">di un bene, asserendo unicamente di non essere titolare del medesimo bene sottoposto a sequestro preventivo (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 10205 del 18/01/2013 &#8211; dep. 04/03/2013, Loccisano, Rv. 255225 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;">di un bene sottoposto a sequestrato, asserendo la proprietà  e disponibilità  di un terzo (cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 13037 del 18/02/2009 &#8211; dep. 25/03/2009, Giorgi , Rv. 243554 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;">dei libri sociali e della documentazione contabile di una società  di capitali, da parte del socio di minoranza indagato (Cass. pen., Sez. 5, n. 44036 del 21/10/2008 &#8211; dep. 25/11/2008, Rv. 241673 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;">dell&#8217;automobile sequestrata da parte di colui che risultava essere semplicemente l&#8217;autista dell&#8217;auto, di proprietà  di una società  finanziaria e concessa in locazione ad un terzo soggetto (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 6151 del 20/12/2004 &#8211; dep. 17/02/2005, Nita, Rv. 230964 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;"> dell&#8217;opera abusiva, richiesta avanzata dall&#8217;indagato solo in quanto architetto-progettista del manufatto, il quale, pur concorrente nel reato edilizio, non poteva vantare sul medesimo un diritto di proprietà  o altro diritto in forza del quale, ove il vincolo cautelare fosse stato rimosso, avrebbe potuto aspirare alla restituzione della cosa sequestrata (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 2158 del 15/06/1998 &#8211; dep. 28/07/1998, Mazzesi, Rv. 212233 &#8211; 01);
<li style="text-align: justify;">di beni appartenenti alla moglie, convivente dell&#8217;indagato, in regime di separazione dei beni (cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 5039 del 18/09/1997 &#8211; dep. 28/11/1997, P.G. e Scibilia, Rv. 208970 &#8211; 01). </ul>
<div style="text-align: justify;">Tutte le predette pronunce chiariscono, dunque, come solo l&#8217;indagato (o imputato) che abbia la proprietà  o almeno la disponibilità  del bene sottoposto a sequestro preventivo abbia un concreto ed attuale interesse all&#8217;impugnazione del provvedimento che ha disposto il sequestro, potendo in tal modo richiedere la restituzione in suo favore del bene attinto dalla misura cautelare reale.<br /> Inoltre, ai sensi dell&#8217;art. 581 comma 1 lett. d) c.p.p., è l&#8217;impugnante a dover indicare, a pena di inammissibilità , i &#8220;<em>motivi</em>&#8220;, le &#8220;<em>ragioni di diritto</em>&#8221; e gli &#8220;<em>elementi di fatto</em>&#8221; &#8220;<em>che sorreggono ogni richiesta</em>&#8220;.<br /> </div>
<p> <a>6.4. Conclusioni sull&#8217;ammissibilità  dei ricorsi presentati</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Tutto ciò premesso, occorre rilevare, come giÃ  anticipato, che cinque dei sei ricorsi sottoposti all&#8217;esame di questo Collegio sono stati formulati nell&#8217;interesse di altrettanti indagati: C. P. (Sindaco del Comune, ma in qualità  di persona fisica), D. B. C., B. L. E., T. M. e D. D. D. (assessori del Comune di Otranto).<br /> Questi ultimi, pacificamente, non sono nè proprietari dei beni sottoposti a sequestro preventivo (i pontili galleggianti dell&#8217;approdo turistico di Otranto), nè hanno la disponibilità  dei predetti beni, nè vantano alcuna relazione particolare con i medesimi.<br /> Peraltro, i cinque indagati agiscono in nome proprio, quali singole persone fisiche, non in rappresentanza di enti o persone giuridiche.<br /> Conseguentemente i ricorsi presentati da C. P. (in qualità  di persona fisica), D. B. C., B. L. E., T. M. e D. D. D. vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse all&#8217;impugnazione.<br /> Certamente ammissibile è, invece, il ricorso formulato da C. P., in qualità  di Sindaco del Comune di Otranto, in quanto rappresentante legale dell&#8217;Ente, persona giuridica diversa dal C. persona fisica.<br /> Il Comune di Otranto, infatti, come emerge dalla ricostruzione della vicenda amministrativa effettuata nei paragrafi precedenti, è l&#8217;Ente che ha chiesto e ottenuto dall&#8217;Autorità  marittima la disponibilità  dell&#8217;area demaniale in questione per la creazione dell&#8217;approdo turistico, realizzando poi l&#8217;intervento, ultimato nel 2016.<br /> Il medesimo Ente, inoltre, vanta ancora oggi un valido titolo all&#8217;occupazione dell&#8217;area demaniale (occupazione anticipata <em>ex</em>art. 38 Cod. Nav.) ed ha presentato anche un secondo progetto, che prevede la sostituzione dei pontili galleggianti con pontili su pali, che &#8211; nelle intenzioni dell&#8217;Amministrazione comunale &#8211; dovrebbero rimanere installati per l&#8217;intero anno e non per la sola stagione estiva.<br /> Ãˆ attualmente in corso, inoltre, una conferenza di servizi per l&#8217;esame di un terzo progetto formulato dall&#8217;Amministrazione comunale, sempre allo scopo di non rimuovere i pontili installati nell&#8217;area portuale durante la stagione invernale, come invece pìù volte prescritto dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.<br /> Non v&#8217;è dubbio, pertanto, che il Comune di Otranto abbia una &#8220;<em>relazione qualificata</em>&#8221; con i beni attinti dal provvedimento di sequestro preventivo, che lo legittima all&#8217;impugnazione e lo rende portatore di un interesse tutelabile in sede di gravame cautelare reale.<br /> </div>
<p> <a>7. Il sindacato del Giudice penale in presenza di un giudicato amministrativo</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Come si comprende agevolmente dalla sintesi della assai articolata vicenda amministrativa che caratterizza il caso di specie, vengono in rilievo molteplici atti amministrativi, primi tra tutti gli atti autorizzativi che, pur consentendo la realizzazione dell&#8217;opera posta in essere dal Comune di Otranto, hanno specificamente imposto la &#8220;<em>prescrizione di stagionalità </em>&#8220;, cioè l&#8217;obbligo per il Comune di smontare i pontili galleggianti installati nel porto di Otranto per tutta la durata della stagione invernale (dall&#8217;1 novembre al 30 aprile di ogni anno).<br /> Si è anche detto di come l&#8217;onere in questione sia stato costantemente disatteso dall&#8217;Amministrazione comunale, nonchè dell&#8217;intervento di ben quattro sentenze del Giudice amministrativo, di cui due hanno acquisito autorità  di giudicato.<br /> Ciò premesso, appare dunque opportuno esaminare preliminarmente la questione attinente al sindacato del Giudice penale sugli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all&#8217;ipotesi in cui su tali atti sia intervenuto un pronunciamento del Giudice amministrativo ormai divenuto irrevocabile.<br /> </div>
<p> <a>7.1. Il vaglio del Giudice penale sui provvedimenti amministrativi</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Ãˆ noto come la questione del sindacato del Giudice penale sui titoli abilitativi in campo edilizio nasca in giurisprudenza intorno agli anni ottanta, scaturendo dall&#8217;interpretazione data alla formulazione dell&#8217;art. 17 lett b) L. 10/1977 (cd. Legge Bucalossi), poi modificato nell&#8217;art. 20 lett. b) L. 47/1985 e ora nell&#8217;art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001. <br /> In particolare, in relazione alla possibile equiparazione tra assenza e illegittimità  del titolo, la giurisprudenza degli anni ottanta patrocinÃ² diverse impostazioni a seconda della soluzione data al quesito di quale fosse l&#8217;interesse tutelato dalle norme urbanistiche.<br /> Ed invero, secondo un primo orientamento, quest&#8217;ultimo andava ricercato non nel mero controllo amministrativo sull&#8217;attività  urbanistica, ma nel corretto assetto del territorio, sicchè il Giudice, per apprestare tutela a tale interesse, doveva sindacare anche l&#8217;illegittimità  sostanziale del provvedimento concessorio, con conseguente equiparazione, quanto alla configurazione del reato, tra titolo illegittimo e titolo assente. <br /> Altro e diverso orientamento, invece, sosteneva che l&#8217;interesse sotteso alle norme richiamate si concretizzasse nel controllo dell&#8217;attività  edilizia da parte della Pubblica Amministrazione, da cui derivava che il Giudice, di fronte ad un provvedimento formalmente emanato dall&#8217;autorità  competente, non poteva che limitarsi ad una verifica di tipo &#8220;estrinseco&#8221;, inerente cioè ai suoi aspetti formali, senza entrare in alcun sindacato di legittimità  sostanziale. <br /> Le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza Giordano (cfr. Cass. pen., Sez. U, n. 3 del 31/01/1987 &#8211; dep. 17/02/1987, Giordano, Rv. 176304)<em>, </em>censurarono recisamente la strada tracciata dai sostenitori del primo orientamento, escludendo espressamente la possibilità  di ricorrere all&#8217;istituto della disapplicazione. <br /> Ed invero, il Supremo Collegio ha precisato&#8221;<em>che le norme in questione non introducono affatto un principio generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del Giudice ordinario (sia esso civile o penale) per esigenze di diritto oggettivo, ma che, al contrario, il controllo sulla legittimità  dell&#8217;atto amministrativo è stato rigorosamente limitato dal Legislatore ai soli atti incidenti negativamente sui diritti soggettivi ed alla specifica condizione che si tratti di accertamento incidentale, che lasci persistere gli effetti che l&#8217;atto medesimo è capace di produrre all</em><em>&#8216;</em><em>esterno del giudizio</em>&#8220;, l&#8217;interesse tutelato dalla disciplina edilizia è quello pubblico di sottoporre tale attività  al preventivo controllo della Pubblica Amministrazione. <br /> Cosicchè, stante la circostanza per cui il reato edilizio sussiste solo in caso di assenza del permesso di costruire, l&#8217;applicazione delle norme citate anche al caso di titolo esistente, ma illegittimo, avrebbe significato effettuare un&#8217;operazione di interpretazione analogica inÂ <em>malam partem</em>. <br /> In parziale deroga a quanto ora evidenziato, peraltro, le Sezioni Unite osservarono che, quando l&#8217;atto è affetto da patologie così¬ macroscopiche da essere considerato <em>tamquam non esset</em>&#8211; come nel caso di assoluta carenza di potere dell&#8217;autorità  emanante ovvero di concerto criminoso con il privato -il Giudice non incontra alcun limite alla disapplicazione. <br /> Tanto chiarito in ordine all&#8217;utilizzo del rimedio della disapplicazione, in giurisprudenza rimaneva ancora aperto il dibattito relativo alla configurabilità  di un reato edilizio anche in presenza di una costruzione regolarmente assentita da un titolo edilizio illegittimo.<br /> Tale<em>querelle</em>, come noto, venne nuovamente affrontata dalle Sezioni Unite che, con la altrettanto rinomata sentenza Borgia (cfr. Cass. pen., Sez. U, n. 11635 del 12/11/1993 &#8211; dep. 21/12/1993, P.M. in proc. Borgia ed altri, Rv. 195359), seguendo un percorso argomentativo del tutto diverso, giunsero a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle rassegnate con la sentenza Giordano. <br /> Secondo la Suprema Corte, infatti, &#8220;<em>al Giudice penale non è affidato alcun c.d. sindacato sull&#8217;atto amministrativo (concessione edilizia), ma &#8211; nell&#8217;esercizio della potestà  penale &#8211; è tenuto ad accertare la conformità  tra ipotesi di fatto (opera eseguenda o eseguita) e fattispecie legale, in vista dell&#8217;interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela (&#8230;). In considerazione dell&#8217;enunciato principio, non può ritenersi che, sussistendo l&#8217;accertata aporia dell&#8217;opera edilizia rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il Giudice penale debba ugualmente concludere per la mancanza di illiceità  penale solo perchè sia stata rilasciata la concessione edilizia, la quale nel suo contenuto, nonchè per le caratteristiche strutturali e formali dell&#8217;atto, non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell</em><em>&#8216;</em><em>opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici</em>&#8220;.<br /> Cosicchè, precisato che l&#8217;oggetto della tutela penale non si identifica nel &#8220;bene strumentale&#8221; del controllo e della disciplina degli usi del territorio, ma riguarda la tutela dell&#8217;assetto del territorio in conformità  alla normativa urbanistica, il Giudice, dopo aver valutato che l&#8217;opera è contrastante con le disposizioni normative di settore, le previsioni degli strumenti urbanistici e le prescrizioni dei regolamenti edilizi, non deve fare ricorso alla procedura di disapplicazione, ma ponendosi nell&#8217;ottica del bene giuridico tutelato, deve limitarsi ad affermare la contrarietà  dell&#8217;opera rispetto all&#8217;elemento normativo della fattispecie, a tal fine sindacando l&#8217;atto amministrativo legittimo per coglierne la compatibilità  con le norme di settore.<br /> Con un successivo arresto (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006 &#8211; dep. 21/06/2006, PM in proc. Tantillo e altro, Rv. 234469 &#8211; 01) la Corte di Cassazione ha poi ribadito i principi enunciati dalla sentenza Borgia affermando che: &#8220;<em>a) il Giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità  sostanziale del titolo abilitativo edilizio, procede ad un&#8217;identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna &#8220;disapplicazione&#8221; riconducibile all&#8217;enunciato della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), art. 5, nè incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poichè esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice; b) la &#8220;macroscopica illegittimità &#8221; del provvedimento amministrativo non è condizione essenziale per la configurabilità  di un</em><em>&#8216;</em><em>ipotesi di reato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44; mentre (a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell&#8217;amministrazione) l</em><em>&#8216;</em><em>accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità  costituisce un significativo indice di riscontro dell&#8217;elemento soggettivo della contravvenzione contestata anche riguardo all&#8217;apprezzamento della colpa</em>&#8221; (in questo senso anche Cass. pen., Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018 &#8211; dep. 17/12/2018, PMT c/ Iodice, Rv. 275565 &#8211; 01).<br /> A partire dal 1993, pertanto, non è mai pìù stato messo in discussione il potere-dovere del Giudice penale di esprimere un&#8217;incidentale valutazione di regolarità  dell&#8217;atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica del destinatario, laddove ciò si renda necessario ai fini del decidere, non solo in ipotesi di carenza assoluta di potere o di illiceità  del provvedimento, ma anche in caso di (mera) illegittimità  dello stesso (ipotesi statisticamente ben pìù rilevante).<br /> Anche assai recentemente, è stato statuito che, in tema di reati edilizi, il Giudice penale può verificare in via incidentale l&#8217;illegittimità  del permesso di costruire in sanatoria che lo rende privo di validi effetti, in quanto contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, dovendosi escludere che il mero dato formale dell&#8217;esistenza di tale permesso precluda al Giudice ogni valutazione in ordine alla sussistenza del reato (Cass. pen., Sez. 3, n. 12389 del 21/02/2017 &#8211; dep. 15/03/2017, Minosi, Rv. 27117001; nello stesso senso: Sez. 3, n. 46477 del 13/07/2017 &#8211; dep. 10/10/2017, Menga e altri, Rv. 273218 &#8211; 01; Sez. 3, n. 26144 del 22/04/2008 &#8211; dep. 01/07/2008, Papa, Rv. 240728).<br /> Ancor prima è stato affermato che, qualora emerga una difformità  tra la normativa urbanistica ed edilizia e l&#8217;intervento realizzato, per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo, il Giudice penale è in ogni caso tenuto a verificare incidentalmente la legittimità  di quest&#8217;ultimo, senza che ciò comporti la sua eventuale &#8220;<em>disapplicazione</em>&#8220;, in quanto tale provvedimento non è sufficiente a definire di per sè &#8211; ovvero prescindendo dal quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e dalle rappresentazioni di progetto alla base della sua emissione &#8211; lo statuto di legalità  dell&#8217;opera realizzata (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 36366 del 16/06/2015 &#8211; dep. 09/09/2015, Faiola, Rv. 265034).<br /> Sicchè, in materia di violazione dell&#8217;art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, la non conformità  dell&#8217;atto amministrativo alla normativa che ne regola l&#8217;emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia e alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l&#8217;atto sia illecito, e cioè frutto di attività  criminosa, ma anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;emanazione dell&#8217;atto medesimo sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge o nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l&#8217;esercizio del potere (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 37847 del 14/05/2013 &#8211; dep. 16/09/2013, Sorini, Rv. 256971).<br /> Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che il rilascio del permesso di costruire non esclude l&#8217;affermazione della penale responsabilità  per i reati di edificazione abusiva o di lottizzazione abusiva ove emerga una difformità  tra la normativa urbanistica ed edilizia e l&#8217;intervento realizzato, nè impone l&#8217;eventuale &#8220;<em>disapplicazione</em>&#8221; dell&#8217;atto amministrativo, limitandosi il Giudice ad accertare la conformità  del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, prescindendo da qualunque giudizio su detto atto amministrativo (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 33051 del 10/05/2017 &#8211; dep. 07/07/2017, P.G. e altri in proc. Puglisi e altri, Rv. 27064401; negli stessi termini Sez. 3, n. 41620 del 02/10/2007 &#8211; dep. 13/11/2007, Emelino, Rv. 237995).<br /> Così¬ compiutamente ricostruita l&#8217;evoluzione giurisprudenziale in materia, occorre concludere che l&#8217;esercizio del sindacato incidentale del Giudice penale sulla legittimità  dell&#8217;atto amministrativo non è escluso dalla mera formale esistenza di un titolo abilitativo, dovendo invece analiticamente e dettagliatamente verificare se il predetto titolo (con le relative prescrizioni) sia stato adottato in presenza delle condizioni di legge.<br /> Tale ampio potere valutativo del Giudice penale può trovare, tuttavia, un limite nell&#8217;intervenuta formazione di un giudicato amministrativo che affermi la legittimità  o l&#8217;illegittimità  di un determinato provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione.<br /> Si pone, dunque, il problema di comprendere se e in che limiti una sentenza del Giudice amministrativo sia vincolante nell&#8217;ambito del giudizio penale.<br /> </div>
<p> <a>7.2. la tesi della &#8220;tendenziale vincolatività &#8221; del giudicato amministrativo</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Il punto di partenza nell&#8217;analisi della problematica in questione può essere rinvenuto in una pronuncia della Suprema Corte del 1996, con la quale è stata affermata l&#8217;assoluta preclusione valutativa del Giudice penale rispetto ad un provvedimento amministrativo giÃ  vagliato dall&#8217;Autorità  giudiziaria amministrativa con sentenza passata in giudicato: &#8220;<em>L&#8217;Autorità  giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la conformità  a legge di un &#8220;arret&#8221; di un&#8217;altra giurisdizione (nella specie, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato): ciò in quanto il cittadino &#8211; pena la vanificazione dei suoi diritti civili &#8211; non può essere privato della facoltà  di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall&#8217;ordinamento</em>&#8220;; fattispecie in tema di configurabilità  del reato di costruzione senza concessione edilizia, e di conseguente provvedimento di sequestro, nonostante l&#8217;esistenza di una pronunzia definitiva del TAR che affermava la legittimità  della costruzione (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 54 del 11/01/1996 &#8211; dep. 03/04/1996, Ciaburri, Rv. 204622 &#8211; 01).<br /> Sulla stessa linea si pone una sentenza successiva, anch&#8217;essa ispirata dalla necessità  di non dare luogo ad un contrasto tra giudicati, suscettibile di vulnerare l&#8217;esigenza di certezza su cui si fonda l&#8217;ordinamento giuridico. Ãˆ stato, infatti, affermato che, &#8220;<em>in materia edilizia, il potere del Giudice penale di accertare la conformità  alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia, e conseguentemente di valutare la legittimità  di eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatori, trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del Giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità  della concessione o della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell&#8217;opera</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 39707 del 05/06/2003 &#8211; dep. 21/10/2003, Lubrano di Scorpianello, Rv. 226592 &#8211; 01; afferma, in generale, il medesimo principio anche Sez. 3, n. 1894 del 14/12/2006 &#8211; dep. 23/01/2007, P.M. in proc. Bruno e altro, Rv. 235644 &#8211; 01, sebbene poi, concretamente, rilevi che non vincola il Giudice penale una decisione del Giudice amministrativo che abbia annullato un provvedimento amministrativo solo per difetto di motivazione).<br /> Un arresto ancor pìù recente giustifica tale impostazione in quanto &#8220;<em>il sindacato del Giudice ordinario sul titolo abilitativo edilizio non differisce da quello esercitato dal Giudice amministrativo, non potendo qualificarsi meno rigorosa la valutazione di quest&#8217;ultimo solo perchè obbligato ad effettuare una comparazione degli interessi, pubblico e privato, tra loro contrapposti</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 1896 del 18/10/2011 &#8211; dep. 18/01/2012, Valentini e altro, Rv. 251876 &#8211; 01).<br /> Una simile impostazione, tuttavia, nella sua radicalità , non appare condivisibile e rischia &#8211; interpretata in termini assoluti &#8211; di privare il Giudice penale del necessario spazio deliberativo in presenza di sentenze del Giudice amministrativo alle quali, pur passate in autorità  di cosa giudicata, non v&#8217;è ragione di riconoscere alcuna efficacia vincolante nell&#8217;ambito del processo penale: si pensi, ad esempio, alla sentenza che annulli l&#8217;atto amministrativo per vizi formali o per difetto di motivazione, oppure alla sentenza che abbia analizzato un profilo di illegittimità  totalmente differente rispetto a quello su cui si fonda l&#8217;imputazione penale.<br /> In alcune pronunce, la Suprema Corte ha dunque cercato di farsi carico della questione, tentando di cesellare gli effettivi limiti alla vincolatività  del giudicato amministrativo in sede penale.<br /> In tale filone ermeneutico si pongono tutte quelle sentenze che effettuano dei distinguo, cercando di enucleare le specifiche aree tematiche coperte dal giudicato amministrativo e così¬, al contempo, lo spettro valutativo residuale, nella disponibilità  dell&#8217;Autorità  giudiziaria penale.<br /> GiÃ  a partire dal 2011, dunque, si susseguono diverse prese di posizione pìù attente a focalizzare l&#8217;esatta estensione del giudicato amministrativo in chiave preclusiva per il Giudice penale.<br /> Ãˆ stato, infatti, statuito che &#8220;<em>al Giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità  dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell&#8217;illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del Giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità , fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa</em>&#8220;. La Corte, in motivazione, afferma che, &#8220;<em>anche in considerazione del carattere autonomo della giurisdizione penale rispetto a quella amministrativa e della assoluta rilevanza ed inderogabilità  del potere del Giudice ordinario di disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo illegittimo&#8221;</em>, è da ritenere che &#8220;<em>tale effetto preclusivo sussista con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale del Giudice amministrativo passato in giudicato, che abbia espressamente esaminato lo specifico profilo di illegittimità  dell&#8217;atto fatto valere, incidentalmente, in sede penale, dovendo altrimenti ritenersi (&#038;) che la preclusione del cosiddetto giudicato amministrativo non si estende a tutte le questioni deducibili, ma esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 11596 del 11/01/2011 &#8211; dep. 23/03/2011, P.G. in proc. Keller, Rv. 249871 &#8211; 01).<br /> In questa prospettiva è stato statuito che &#8220;<em>al Giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità  dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell&#8217;illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del Giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità , fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa</em>&#8220;: fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure il provvedimento impugnato che aveva confermato il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare per il reato previsto dagli artt. 54 e 1161 Cod. Nav. previa &#8220;disapplicazione&#8221; della concessione demaniale ritenuta illegittima perchè priva di durata determinabile, a fronte di una pronuncia del TAR che si era limitata a verificare, ed escludere, che detta concessione dovesse essere dichiarata &#8220;scaduta&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 44077 del 18/07/2014 &#8211; dep. 23/10/2014, Scotto Di Clemente, Rv. 260612 &#8211; 01).<br /> Una successiva pronuncia, ribadendo il medesimo principio, afferma che la vincolatività  del giudicato amministrativo nel processo penale può essere considerata solo &#8220;<em>tendenziale</em>&#8220;: essa &#8211; si afferma &#8211; va esclusa non solo in relazione a profili di illegittimità  differenti da quelli analizzati in sede giurisdizionale amministrativa, ma anche nel caso in cui la sentenza del Giudice amministrativo abbia riguardato situazioni o persone diverse da quelle coinvolte nel giudizio penale, sebbene ritenute &#8220;<em>identiche</em>&#8220;, &#8220;<em>non potendo spiegare alcun effetto nel procedimento penale una valutazione che il Giudice amministrativo ha effettuato con riferimento a situazioni che, sebbene analoghe, hanno comunque riguardato soggetti e circostanze diverse</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 30171 del 04/06/2015 &#8211; dep. 14/07/2015, P.M. in proc. Serafini, Rv. 264393 &#8211; 01).<br /> Altre sentenze si sono poi preoccupate di chiarire che, ai fini della vincolatività  del Giudice penale, non rileva, nè la circostanza che sia in corso una controversia avente ad oggetto il provvedimento amministrativo da cui dipende l&#8217;esistenza del reato, nè che tale atto sia stato sospeso, in via cautelare, in sede giurisdizionale amministrativa, &#8220;<em>atteso che l&#8217;effetto preclusivo per il Giudice penale delle decisioni del Giudice amministrativo, circa la legittimità  dei provvedimenti che costituiscono il presupposto dell&#8217;illecito penale, è limitato alle sentenze irrevocabili</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 3538 del 18/11/2015 &#8211; dep. 27/01/2016, Morra, Rv. 266083 &#8211; 01).<br /> Nello stesso senso, è stato stabilito che, &#8220;<em>in tema di lottizzazione abusiva, il potere del Giudice di disporre la confisca dei terreni lottizzati trova un limite esclusivamente nei provvedimenti giurisdizionali del Giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità  della concessione o dell&#8217;autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell&#8217;opera</em>&#8220;: fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse ritenersi tale la sospensione da parte del Consiglio di Stato dell&#8217;efficacia dei provvedimenti di sgombero adottati dal Comune (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 50189 del 09/12/2015 &#8211; dep. 21/12/2015, Comune di Golfo Aranci e altri, Rv. 265416 &#8211; 01).<br /> Ancor pìù recentemente, sempre nel solco della &#8220;<em>tendenziale vincolatività </em>&#8221; del giudicato amministrativo, si è precisato che &#8220;<em>la valutazione del Giudice penale in ordine alla legittimità  di un atto amministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all&#8217;esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità  risultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al Giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato</em>&#8221; (cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017 &#8211; dep. 22/06/2017, PG in proc. Merelli e altri, Rv. 27027601).<br /> La medesima tesi è stata da ultimo ribadita confermando che, &#8220;<em>al Giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità  dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell&#8217;illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del Giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità , fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal Giudice amministrativo</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 17991 del 20/03/2018 &#8211; dep. 20/04/2018, Cusani e altri, Rv. 272890 &#8211; 01).<br /> In una pronuncia intervenuta proprio nell&#8217;ambito di un procedimento incidentale cautelare reale, nella quale non si prende espressamente posizione in ordine alla vincolatività  o meno del giudicato amministrativo, la Suprema Corte ha affermato che, &#8220;<em>in tema di reati edilizi, laddove sulla legittimità  della concessione vi sia stata una pronuncia del Giudice amministrativo, al Tribunale del Riesame è consentita soltanto l&#8217;opzione tra due soluzioni tra esse alternative, quella cioè di ritenere vincolante il dictum dell&#8217;Autorità  giudiziaria amministrativa, in tal caso adeguandovisi ancorchè non condividendolo, oppure quella di ritenerlo non vincolante, con la conseguenza di potersene discostare facendo autonome valutazioni sulla legittimità  del titolo ampliativo</em>&#8220;: nella specie, la Corte ha ritenuto viziata per perplessità  e contraddittorietà  l&#8217;ordinanza del Tribunale del Riesame con la quale era stata negata la correttezza della pronuncia irrevocabile del Giudice amministrativo concernente la validità  di un provvedimento di concessione edilizia e, riconosciuta la sussistenza del <em>fumus</em>di commissione dell&#8217;illecito edilizio, erano state ritenute insussistenti le esigenze cautelari (cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 46471 del 20/09/2012 &#8211; dep. 30/11/2012, P.M. in proc. Valentini e altro, Rv. 253919 &#8211; 01).<br /> La sentenza in questione, dunque, pur non chiarendo quale sia il valore da riconoscere al giudicato amministrativo in sede penale, statuisce &#8211; condivisibilmente &#8211; che, qualora il Giudice cautelare penale si ritenga vincolato dalla sentenza amministrativa passata in giudicato in relazione alÂ <em>fumus commissi delicti</em>, per elementari ragioni di coerenza intrinseca, non può poi discostarsi dalle decisioni del Giudice amministrativo, esprimendo considerazioni dissimili, trattando il tema del <em>periculum in mora</em>.<br /> </div>
<p> <a>7.3. La tesi della valutazione ai sensi degli artt. 187 e 192 comma 3 c.p.p.</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Tuttavia, non si può ritenere che l&#8217;orientamento appena illustrato possa essere definito ormai pacifico, atteso che, accanto a quest&#8217;ultimo che, come si è detto, propugna la tesi della &#8220;<em>tendenziale vincolatività </em>&#8221; del giudicato amministrativo per il Giudice penale, ve n&#8217;è un altro, di segno diametralmente opposto, che, con andamento carsico, si riaffaccia non raramente ad affermare l&#8217;assoluta assenza di vincolatività  in sede penale delle sentenze amministrative, pur ormai divenute cosa giudicata e indipendentemente dal loro contenuto (esame di vizi procedimentali o formali, oppure vaglio penetrante della legittimità  del provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione).<br /> Infatti, il tema della valenza del giudicato amministrativo nel processo penale incrocia un&#8217;altra problematica di indubbio rilievo: l&#8217;individuazione della disposizione codicistica che consente l&#8217;acquisizione della sentenza amministrativa passata in giudicato al processo penale, la &#8220;<em>porta d&#8217;ingresso</em>&#8221; del giudicato amministrativo nel giudizio penale.<br /> La questione assume peculiare rilievo non soltanto in termini &#8220;<em>acquisitivi</em>&#8221; (come la sentenza amministrativa confluisce nel processo penale), ma anche in termini strettamente &#8220;<em>valutativi</em>&#8221; (verifica dell&#8217;efficacia da riconoscere al giudicato), considerato che la disposizione che, in alcune pronunce della Suprema Corte, viene richiamata ingloba in sè, sia una norma acquisitiva (prevedendo espressamente la possibilità  di acquisire nel giudizio penale sentenze irrevocabili), sia una norma valutativa (disciplinando anche il valore probatorio che a tali sentenze deve essere riconosciuto).<br /> Si tratta dell&#8217;art. 238 bis c.p.p., secondo cui &#8220;<em>fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3</em>&#8220;.<br /> La norma è pacificamente applicabile alle sentenze penali irrevocabili che, in virtà¹ di tale disposizione, possono confluire in processi penali diversi rispetto a quello in cui sono state pronunciate. Assai pìù controversa è l&#8217;applicabilità  di tale statuizione codicistica a sentenze extrapenali (civili, amministrative e tributarie).<br /> Quanto ai parametri valutativi indicati, invece, non v&#8217;è dubbio che le predette sentenze, una volta divenute irrevocabili, possano essere acquisite &#8220;<em>ai fini della prova di fatto in esse accertato</em>&#8221; e debbano essere &#8220;<em>valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3</em>&#8220;.<br /> L&#8217;art. 187 c.p.p., circoscrivendo lo spettro tematico coperto dalla prova penale, chiarisce che i &#8220;<em>fatti</em>&#8221; rilevanti per il processo penale e dunque &#8220;<em>oggetto di prova</em>&#8220;, sono:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">quelli che si riferiscono all&#8217;imputazione, alla punibilità  e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza;
<li style="text-align: justify;">quelli da cui dipende l&#8217;applicazione di norme processuali;
<li style="text-align: justify;">quelli inerenti alla responsabilità  civile, qualora vi sia costituzione di parte civile. </ol>
<div style="text-align: justify;">Il parametro squisitamente valutativo richiamato è, invece, quello sancito dall&#8217;art. 192 comma 3 c.p.p., norma che disciplina la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da coimputato o da imputato in un procedimento connesso, imponendo che tali propalazioni, per assurgere a dignità  di &#8220;<em>prova</em>&#8220;, necessitino di &#8220;<em>riscontri esterni individualizzanti</em>&#8220;: &#8220;<em>Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell&#8217;articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l&#8217;attendibilità </em>&#8220;.<br /> La norma in questione trova applicazione anche in sede cautelare, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in virtà¹ dell&#8217;esplicito richiamo operato dall&#8217;art. 273 comma 1 <em>bis</em>c.p.p.<br /> Appare del tutto evidente, quindi, che, se si ritiene che le sentenze amministrative passate in giudicato confluiscano nel procedimento penale ai sensi dell&#8217;art. 238 <em>bis</em>c.p.p., non soltanto alle stesse non può essere riconosciuto alcun valore di giudicato, ma neppure risultano suscettibili, di per sè considerate (in assenza di riscontri estrinseci), di integrare nè una &#8220;<em>prova oltre ogni ragionevole dubbio</em>&#8221; in sede dibattimentale (art. 533 comma 1 c.p.p.), nè una piattaforma indiziaria connotata dalla necessaria gravità  in sede cautelare (art. 273 comma 1 <em>bis</em>c.p.p.).<br /> In una pronuncia del 2011 (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011 &#8211; dep. 14/03/2011, P.C. in proc. Musumeci e altro, Rv. 249592 &#8211; 01), la Suprema Corte ha ritenuto che &#8220;<em>le sentenze del Giudice amministrativo, ancorchè definitive, non vincolano quello penale ed una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della decisione</em>&#8220;, proprio muovendo dal presupposto della (potenziale) applicazione dell&#8217;art. 238 <em>bis</em>c.p.p. anche alle sentenze pronunciate dal Giudice amministrativo e non soltanto a quelle emesse dal Giudice penale.<br /> In motivazione, la Corte afferma che &#8220;<em>ben può (&#038;) concludersi in modo difforme rispetto a pronunce del Tribunale amministrativo, anche se esse abbiano ad oggetto singoli spezzoni di condotta, pure valutati in sede penale</em>&#8220;: &#8220;<em>Nel vigente ordinamento processuale l&#8217;art. 238 bis c.p.p. si limita, infatti, a consentire l&#8217;acquisizione in dibattimento di sentenze (non necessariamente solo penali) divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma dell&#8217;art. 187 e art. 192, comma 3, stesso codice, &#8220;ai fini della prova del fatto in esse accertato&#8221; (Cass. pen. sez. 6^, 10136/98 Rv. 211566). Pertanto le pronunzie del Giudice amministrativo, pur definitive, non vincolano il Giudice penale, ma possono soltanto essere acquisite agli atti del dibattimento per essere liberamente considerate ai fini della decisione (cfr. Cass. pen. sez. 3^, 39358/2008 per una sentenza del Giudice tributario) e tale libera autonoma valutazione ben può concludersi, se ragionevolmente argomentata &#8211; come nella specie &#8211; in modo difforme dall&#8217;assunto dei Giudici amministrativi. Principio che ha trovato, del resto e per altro verso, un&#8217;espressa conferma normativa nella delimitazione della cognizione del Giudice penale in rapporto alle questioni c.d. incidentali contenuta nell&#8217;art. 2 cpv. c.p.p., il quale dispone per l&#8217;appunto che &#8220;la decisione del Giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo&#8221;, così¬ ribadendo l&#8217;esclusione dell&#8217;autorità  di giudicato delle relative decisioni</em>&#8220;.<br /> A tale assunto appare agevole replicare che l&#8217;art. 2 c.p.p. statuisce che &#8220;<em>la decisione del Giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo</em>&#8220;.<br /> Ãˆ, invero, del tutto ragionevole non riconoscere alcuna efficacia vincolante alla decisione di una questione, specie se di natura extrapenale, assunta &#8220;<em>incidentalmente</em>&#8221; dal Giudice penale.<br /> Ben altra valenza ha invece, nell&#8217;ambito di altri giudizi, in termini di &#8220;<em>giudicato</em>&#8220;, ai sensi degli artt. 651- 654 c.p.p., la decisone assunta in via &#8220;<em>principale</em>&#8221; dal Giudice penale, cioè in ordine ai fatti oggetto di imputazione e alle altre questioni direttamente (non solo in via incidentale) sottoposte al suo esame.<br /> Il Giudice amministrativo che decide la legittimità  o meno di un atto della Pubblica Amministrazione assume una decisione in via &#8220;<em>principale</em>&#8220;, su quello che è l&#8217;oggetto precipuo del suo giudizio.<br /> Il termine di paragone degli effetti extraprocessuali del giudicato, pertanto, non può essere rappresentato dall&#8217;art. 2 c.p.p., attinente alle &#8220;<em>questioni incidentali</em>&#8220;, bensì¬ dagli artt. 651-654 c.p.p., che riguardano invece la valenza del giudicato penale in giudizi extrapenali assunta sulle questioni specificamente e direttamente oggetto del processo penale.<br /> In altre pronunce è stata affermata l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 238 <em>bis</em>c.p.p. alle sentenze irrevocabili adottate dal Giudice tributario, senza precisare se tale assunto sia estensibile anche alle sentenze pronunciate dal Giudice civile o amministrativo.<br /> Si è affermato (in realtà  senza una specifica motivazione): &#8220;<em>Le pronunzie del Giudice tributario non definitive non vincolano in alcun modo il Giudice penale. Quelle definitive non vincolano anch&#8217;esse il Giudice penale, ma possono essere acquisite agli atti del dibattimento per essere valutate ai fini della decisione secondo quando oggi dispone l&#8217;art. 238 bis c.p.p., a norma del quale le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell&#8217;art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008 Ud. &#8211; dep. 21/10/2008, Sciacchitano e altri, Rv. 241038 &#8211; 01).<br /> Con espressa estensione anche alle sentenze del Giudice amministrativo, sempre in riferimento alle pronunce del Giudice tributario, è stato statuito che &#8220;<em>le sentenze del Giudice tributario (e quelle del Giudice amministrativo in genere) non sono vincolanti per il Giudice penale in quanto, nel vigente ordinamento processuale, l&#8217;art. 238 bis cod. proc. pen. si limita a consentire l&#8217;acquisizione in dibattimento di sentenze (non necessariamente solo penali) divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma dell&#8217;art. 187 e art. 192, comma 3, stesso codice, ai fini della prova del fatto in esse accertato (Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592; Sez. 6, n. 10136 del 24/06/1998, Ottaviano, Rv. 211566). Ne consegue che le pronunzie del Giudice tributario, pur definitive, non vincolano il Giudice penale, ma possono soltanto essere acquisite agli atti del dibattimento per essere liberamente considerate ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038)</em>&#8221; (cfr. Cass. Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015 &#8211; dep. 18/01/2016, Campedelli, Rv. 266328 &#8211; 01).<br /> La giurisprudenza di legittimità  ha anche precisato, statuendo un principio certamente condivisibile, che il disposto dell&#8217;art. 238 <em>bis</em>c.p.p. si applica anche alle sentenze pronunciate dal Tribunale per i minorenni: &#8220;<em>Anche le sentenze pronunciate dal Tribunale per i minorenni, se divenute irrevocabili, possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato ai sensi dell&#8217;art. 238 bis cod. proc. pen.</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 41874 del 16/04/2013 &#8211; dep. 10/10/2013, Demontis, Rv. 256709 &#8211; 01).<br /> Assai pìù interessante è rilevare la ragione che ha indotto la Suprema Corte a sostenere tale assunto, che riposa sulla considerazione che il processo minorile è regolato sostanzialmente dalla medesima disciplina in materia di acquisizione e valutazione probatoria.<br /> Si legge in motivazione: &#8220;<em>Le peculiarità  delineate dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per il processo penale a carico di minorenni, altrimenti regolato dalle generali disposizioni codicistiche (cit. D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1), non incidono, infatti, sulla formazione delle prove e sulle regole di valutazione delle stesse, talchè non si ravvisa motivo alcuno che giustifichi un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 238 bis cod. proc. pen. in contrasto con la sua chiara dizione letterale. Tale soluzione è coerente con l&#8217;orientamento espresso da questa Corte (per cui v., di recente, Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013, Simona, Rv. 254981), che ha escluso l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 238 bis del codice di rito alle sentenze civili, dal momento che la ragione che ha determinato il Legislatore, non menzionando quelle civili, a limitare la portata della previsione alle sole sentenze penali risiede nella necessità  di evitare che l&#8217;esito del giudizio civile possa avere efficacia in quello penale, nonostante le <strong>evidenti e sostanziali asimmetrie tra i principi relativi alla prova</strong>, alla sua <strong>ripartizione</strong>e, soprattutto, alla sua <strong>valutazione</strong>che caratterizzano i due ordinamenti processuali e che, per quanto riguarda quello penale, sono ispirati ad ineludibili principi costituzionali</em>&#8220;.<br /> In ogni caso, la sentenza che pìù di ogni altra argomenta l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 238 <em>bis</em>c.p.p. alle sentenze adottate dal Giudice civile e da quello amministrativo è assai pìù recente, essendo intervenuta nel 2019.<br /> Nell&#8217;occasione la Suprema Corte è tornata ad affermare che, &#8220;<em>in tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il Giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019 &#8211; dep. 30/04/2019, Cavelli, Rv. 275702 &#8211; 01).<br /> La sentenza in esame, in verità , al fine di rigettare le deduzioni del ricorrente, si occupa principalmente, nella prima parte, di dimostrare che le sentenze civili e amministrative divenute irrevocabili sono acquisibili (&#8220;<em>utilizzabili</em>&#8220;) nel processo penale. Sul punto, è agevole osservare che sembra assai difficilmente sostenibile che tali sentenze non possano neppure transitare nel processo penale, trattandosi di &#8220;<em>prove documentali</em>&#8221; (art. 234 e ss. c.p.p.) o, secondo altra impostazione, di &#8220;<em>prove atipiche</em>&#8221; (art. 189 c.p.p.).<br /> Chiarito che le sentenze extrapenali sono utilizzabili nel giudizio penale, la Corte afferma che le stesse risultano acquisibili ai sensi dell&#8217;art. 238 <em>bis</em>c.p.p., non applicabile esclusivamente alle sentenze pronunciate in altri giudizi penali.<br /> Ciò che maggiormente rileva in questa sede è l&#8217;analisi degli argomenti che la sentenza in questione adduce al fine di sostenere che alle sentenze extrapenali ormai passate in giudicato non possa riconoscersi alcuna efficacia vincolante per il Giudice penale.<br /> Le ragioni che, in motivazione, vengono addotte a sostegno dell&#8217;assunto, possono essere così¬ sintetizzate:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">secondo l&#8217;art. 2 c.p.p., al Giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;unica disposizione che attribuisce espressamente &#8220;<em>efficacia di giudicato</em>&#8221; nel processo penale a sentenze extrapenali è l&#8217;art. 3, comma 4, con riferimento alla &#8220;<em>sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza</em>&#8220;;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 479 c.p.p., invece, non contiene una regola analoga, e, anzi, giÃ  la Relazione Preliminare al Codice di Procedura Penale (p. 191) osservava come la decisione emessa in sede civile o amministrativa, pur se passata in giudicato, non dovrebbe ritenersi vincolante per il Giudice penale, fermo restando, per quest&#8217;ultimo, il dovere di motivare le ragioni del suo diverso avviso. </ul>
<div style="text-align: justify;">Sul punto, è interessante ricordare come, effettivamente, la Relazione Preliminare al Codice di Procedura Penale, dopo aver illustrato la valenza di &#8220;<em>giudicato</em>&#8221; nel processo penale alla sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza (art. 3 comma 4 c.p.p.), abbia espressamente affermato: &#8220;<em>Circa l&#8217;efficacia delle sentenze che decidono altre controversie civili od amministrative, si è invece ritenuto di non doverÂ dettare alcuna disciplina specifica, escludendosi con ciò l&#8217;autorità  di giudicato delle relative decisioni nel processo penale</em>&#8220;.<br /> Rispetto alle stringenti argomentazioni illustrate nella pronuncia in questione, va considerato che l&#8217;art. 2 c.p.p. è norma di portata generalissima, che attribuisce al Giudice penale il potere-dovere di decidere incidentalmente ogni questione extrapenale da cui dipenda la decisione finale del processo, ma che, in nessun modo, si fa carico di chiarire se e in che termini il predetto potere-dovere risulti limitato dalla preesistenza di un giudicato civile o amministrativo.<br /> Assai pìù persuasivo appare il richiamo alle intenzioni del Legislatore che ha introdotto le disposizioni contemplate dall&#8217;art. 479 c.p.p. e l&#8217;intendimento del medesimo di non riconoscere efficacia vincolante alla decisione adottata in sede extrapenale, se non nel caso disciplinato dall&#8217;art. 3 comma 4 c.p.p.<br /> Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità  ha giÃ  da tempo chiarito che i lavori preparatori, come le partizioni sistematiche di una legge (titoli, capi, rubriche, ecc.), hanno &#8220;<em>un mero valore interpretativo di per sì¨ non limitativo del significato del testo</em>&#8220;; &#8220;<em>d&#8217;altra parte, la disciplina normativa sulla formazione delle leggi prevede che solo i singoli articoli siano oggetto di esame e di approvazione da parte degli organi legislativi</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 1614 del 12/10/1982 &#8211; dep. 22/02/1983, Rv. 157528 &#8211; 01).<br /> La &#8220;<em>non decisività </em>&#8220;, ai fini interpretativi, dei lavori preparatori, proprio con riferimento alla Relazione preliminare al codice di rito, è stata successivamente ribadita (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 8962 del 03/07/1997 &#8211; dep. 03/10/1997, Ruggeri, Rv. 20844801).<br /> A ciò va aggiunto che la prospettata interpretazione dell&#8217;art. 479 c.p.p. appare essere in conflitto con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall&#8217;art. 111 comma 2 Cost. (così¬ come introdotto dalla L. cost. 23 novembre 1999, n. 2, entrata in vigore dopo l&#8217;approvazione del Codice di procedura penale).<br /> Invero, appare irragionevole ritenere che il disposto dell&#8217;art. 479 c.p.p. consenta al Giudice penale di sospendere il processo per un notevole lasso temporale (che può protrarsi fino a un anno), in attesa che sulla pregiudiziale questione civile o amministrativa intervenga una &#8220;<em>sentenza passata in giudicato</em>&#8221; (non una semplice sentenza, dunque, ma un provvedimento definitivo), per poi consentire allo stesso Giudice di valutare discrezionalmente la sentenza extrapenale irrevocabile, potendo liberamente discostarsi dalla decisone in essa contenuta.<br /> Ciò specie ove si consideri il rigorosissimo filtro preliminare a cui è subordinata la decisione di sospendere il processo. Invero:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">deve trattarsi di una controversia civile o amministrativa &#8220;<em>di particolare complessità </em>&#8220;;
<li style="text-align: justify;">&#8220;<em>per la quale sia giÃ  in corso un procedimento presso il Giudice competente</em>&#8220;;
<li style="text-align: justify;">nel giudizio extrapenale, non devono essere previste &#8220;<em>limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa</em>&#8220;. </ol>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;assunto che qui si sostiene appare confermato dall&#8217;art. 630 c.p.p., che consente di ottenere la revisione della sentenza penale di condanna ormai divenuta irrevocabile, &#8220;<em>se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall&#8217;articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall&#8217;articolo 479</em>&#8221; (art. 630 comma 1 lett. b c.p.p.).<br /> Com&#8217;è agevole osservare, la norma in questione parifica totalmente, agli effetti della revisione, l&#8217;efficacia della sentenza civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza (cui l&#8217;art. 3 comma 4 c.p.p. riconosce espressamente valenza di giudicato nel processo penale) e la sentenza passata in giudicato che ha risolto una questione civile o amministrativa in attesa della quale è stato sospeso il processo penale (sentenza il cui valore nel giudizio penale non è espressamente definito dall&#8217;art. 479 c.p.p.).<br /> Si tratta, in entrambi i casi, di una pronuncia di straordinaria rilevanza per il processo penale, la cui revoca, in sede giurisdizionale civile o amministrativa, è infatti suscettibile di condurre al superamento dello stesso giudicato penale.<br /> Orbene, se un tale rilievo è riconosciuto ad una sentenza extrapenale pronunciata a seguito di sospensione del processo penale, non può ritenersi che, qualora invece la sentenza civile o amministrativa che decide una questione incidentale del processo penale intervenga prima dell&#8217;inizio del giudizio penale o nelle more dello stesso (ma senza che questo venga sospeso), essa possa essere, sempre e comunque (a prescindere dagli specifici caratteri della stessa), liberamente disattesa dal Giudice penale.<br /> </div>
<p> <a>7.4. La tesi della &#8220;valutazione discrezionale&#8221; del giudicato amministrativo</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Un ulteriore filone giurisprudenziale ritiene, al contrario, che il disposto di cui all&#8217;art. 238 <em>bis</em>c.p.p., non sia applicabile a sentenze extrapenali; si asserisce, comunque, l&#8217;acquisibilità  di sentenze civili, amministrative o tributarie al processo penale, giungendo tuttavia, sul piano della valutazione probatoria, a conclusioni non dissimili dall&#8217;orientamento appena esaminato, nel senso della non vincolatività  della sentenza extrapenale definitiva.<br /> Quest&#8217;ultima sarebbe, dunque, assoggettabile al generale principio del &#8220;<em>libero convincimento</em>&#8221; previsto dall&#8217;art. 192 comma 1 c.p.p., che permette sì¬ l&#8217;utilizzabilità  della sentenza extrapenale da parte del Giudice penale, ma senza nessuna preclusione valutativa.<br /> In questa prospettiva è stato affermato che &#8220;<em>l&#8217;utilizzazione delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ai sensi dell&#8217;art. 238 bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 28529 del 26/06/2008 &#8211; dep. 10/07/2008, Mezzera e altro, Rv. 240316 &#8211; 01).<br /> In motivazione la Corte afferma che &#8220;<em>ilÂ <strong>principio dell&#8217;autonomia dei giudizi</strong>trova la sua giustificazione nella necessità  di evitare che l&#8217;esito del giudizio civile &#8211; <strong>regolato da principi relativi alla prova, alla sua ripartizione e valutazione completamente diversi rispetto a quello penale</strong>&#8211; possano avere efficacia in un processo che, pur divenuto processo di parti, continua a presentare una forte connotazione pubblicistica che impone alla parte pubblica di attenersi, nelle richieste di ammissione delle prove, a principi di stretta legalità  e non a ragioni di mera opportunità  come è invece consentito alle parti private sia nel processo civile che in quello penale</em>&#8220;.<br /> La pronuncia in questione viene richiamata e confermata da altra sentenza della Suprema Corte, secondo la quale &#8220;<em>l&#8217;acquisibilità  delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova dei fatti in esse accertati riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile, <strong>attese le evidenti e sostanziali asimmetrie in ordine alla valutazione della prova</strong>che caratterizzano i due diversi ordinamenti processuali</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013 &#8211; dep. 25/03/2013, Simona ed altri, Rv. 254981 &#8211; 01).<br /> Con la predetta sentenza la Corte ha confermato la decisione impugnata con la quale il Giudice di merito aveva ritenuto di poter acquisire una sentenza civile passata in giudicato, non ai sensi dell&#8217;art. 238 <em>bis</em>c.p.p., bensì¬<em>ex</em>art. 234 c.p.p., quale prova documentale &#8220;<em>ai fini della mera dimostrazione dell&#8217;esistenza di una controversia</em>&#8221; e del potenziale rancore serbato da altro soggetto nei confronti dell&#8217;imputato.<br /> Sempre nel senso del libero apprezzamento si pronuncia un pìù recente arresto giurisprudenziale, il quale statuisce che &#8220;<em>l&#8217;utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238 bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto le sentenze di un Giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest&#8217;ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016 &#8211; dep. 05/10/2016, Crisafulli e altro, Rv. 268041 &#8211; 01).<br /> Secondo la pronuncia in questione &#8220;<em>siffatto approdo interpretativo risulta assolutamente conforme alla previsione normativa, che, come si evince dal combinato disposto degli artt. 2, co. 1, e 3, co. 4, c.p.p., attribuisce al Giudice penale una cognizione esclusiva su ogni questione di fatto e di diritto da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, attribuendosi solo alle decisioni irrevocabili del Giudice civile in materia di stato di famiglia e di cittadinanza efficacia di giudicato nel procedimento penale</em>&#8220;.<br /> Com&#8217;è agevole osservare, le argomentazioni adoperate da questo indirizzo ermeneutico, pur affermando, contrariamente a quello analizzato in precedenza, l&#8217;inapplicabilità  dell&#8217;art. 238 <em>bis</em>c.p.p. alle sentenze extrapenali, sono sostanzialmente le stesse, giungendo alla medesima conclusione dell&#8217;assenza di vincolatività  delle sentenze definitive civili o amministrative nell&#8217;ambito del processo penale.<br /> </div>
<p> <a>7.5. L&#8217;individuazione del possibile punto di equilibrio</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che non sia condivisibile, nè l&#8217;orientamento che riconosce sempre e comunque efficacia vincolante alle sentenze extrapenali che hanno acquisito autorità  di cosa giudicata, nè quello, opposto, secondo cui le stesse non avrebbero mai efficacia di giudicato in sede penale, potendo essere sempre liberamente valutate e motivatamente disattese.<br /> Invero, si ritiene che la complessa problematica dell&#8217;efficacia del giudicato amministrativo (in particolare) nel giudizio penale debba trovare soluzione in una ponderata composizione degli interessi giuridici in gioco che vedono contrapposti, da un lato, l&#8217;autonomia del giudizio penale, specie in materia di acquisizione e valutazione della prova, secondo regole di rango costituzionale, dall&#8217;altro, la necessità  di tutelare il principio di affidamento dei consociati nelle decisioni cristallizzate nei giudicati e, ancor pìù in generale, nella certezza del diritto.<br /> Quest&#8217;ultima può essere definita come il &#8220;<em>principio in base al quale ogni persona deve essere posta in condizione di valutare e prevedere, in base alle norme generali dell&#8217;ordinamento, le conseguenze giuridiche della propria condotta, e che costituisce un valore al quale lo Stato deve necessariamente tendere per garantire la libertà  dell&#8217;individuo e l&#8217;eguaglianza dei cittadini davanti alla legge</em>&#8221; (cfr. Enc. Treccani).<br /> La certezza del diritto è stata ritenuta principio fondante dello Stato di diritto da numerosissime pronunce delle Corti sovranazionali, della Corte costituzionale e della stessa Suprema Corte di Cassazione.<br /> Ciò premesso, appare possibile affermare che, pìù che individuare argomenti a sostegno dell&#8217;una o dell&#8217;altra tesi, gli sforzi dell&#8217;interprete debbano essere concentrati sulla ricerca di un punto di equilibrio, in grado di contemperare i contrapporti interessi, riconoscendo sì¬ efficacia vincolante alle sentenze del Giudice amministrativo in sede penale, ma solo in presenza di rigorosissimi presupposti, in grado di legittimare la deroga al principio di autonomia dei giudizi, in nome della certezza del diritto, una volta risolte le problematiche attinenti alle &#8220;<em>asimmetrie in materia di prova</em>&#8221; pìù volte evidenziate dalla giurisprudenza.<br /> Ad avviso di questo Tribunale, tali presupposti possono essere individuati inÂ <strong>quattro profili di identità </strong>.<br /> In particolare, affinchè una sentenza amministrativa, che ha deciso una questione dalla cui risoluzione dipenda in tutto o in parte l&#8217;esito del procedimento penale, esplichi efficacia di giudicato nel giudizio penale, è necessario riscontrare una medesimezza:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Oggettiva</strong>: la sentenza definitiva pronunciata in sede giurisdizionale amministrativa deve aver avuto ad oggetto esattamente il medesimo provvedimento amministrativo che viene in rilievo nel giudizio penale o un provvedimento meramente confermativo dello stesso, non precedentemente e tempestivamente impugnato;
<li style="text-align: justify;"><strong>Soggettiva</strong>: il procedimento penale deve riguardare lo stesso soggetto giuridico che ha impugnato il provvedimento della Pubblica Amministrazione innanzi al Giudice amministrativo;
<li style="text-align: justify;"><strong>Devolutiva</strong>: il giudicato amministrativo vincola il Giudice penale solo in relazione agli specifici profili di illegittimità  dedotti innanzi al Giudice amministrativo; il giudicato amministrativo in sede penale copre, dunque, solo il dedotto, ma non il deducibile; nessuna efficacia vincolante, inoltre, può essere riconosciuta a sentenze che si siano pronunciate solo su questioni formali, senza entrare nel merito della legittimità  del provvedimento;
<li style="text-align: justify;"><strong>Probatoria</strong>: il Giudice penale deve essere chiamato a decidere sulla base degli stessi elementi istruttori addotti nel precedente giudizio amministrativo; in tal modo viene pienamente soddisfatta la preoccupazione espressa dall&#8217;orientamento giurisprudenziale che non riconosce alcuna efficacia vincolante al giudicato amministrativo a causa delle &#8220;<em>asimmetrie</em>&#8221; esistenti in materia di prova tra giudizio amministrativo e giudizio penale; così¬ come risulta soddisfatta la condizione imposta dal codice di rito nelle disposizioni che disciplinano, in materia di decisioni assunte, i rapporti tra processo penale e processo extrapenale (art. 479 comma 1 c.p.p.: &#8220;<em>se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa</em>&#8220;; art. 654 comma 1 c.p.p.: &#8220;<em>purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa</em>&#8220;); il giudicato amministrativo, dunque, è superabile in sede penale, sia alla luce di nuove prove precedentemente non valutate dal Giudice amministrativo, sia in base ad elementi istruttori preesistenti, ma non presi in considerazione nel giudizio extrapenale. </ol>
<div style="text-align: justify;">Come si può rilevare, in conclusione, il varco di trasferibilità  del giudicato amministrativo in sede penale, con valenza preclusiva per il Giudice penale, risulta abbastanza stretto, tuttavia, se, in presenza delle stringenti condizioni suindicate, si consentisse al Giudice penale di adottare una decisione in patente contrasto con il giudicato amministrativo, risulterebbero vulnerati i principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini nelle decisioni dell&#8217;Autorità  giudiziaria, rimettendo in discussione, anche a distanza di diversi anni, assetti giuridici consolidati, con l&#8217;instaurazione di un procedimento penale il cui esito dipende dal sindacato sull&#8217;atto amministrativo giÃ  &#8220;<em>giudicato</em>&#8221; dal suo Giudice naturale (art. 25 comma 1 Cost.).<br /> Tanto pìù alla luce delle peculiarità  di un processo, quello amministrativo, di natura essenzialmente (nella stragrande maggioranza dei casi) &#8220;<em>cartolare</em>&#8220;, in cui il Giudice non è chiamato ad effettuare una &#8220;<em>ricostruzione storica</em>&#8221; di accadimenti succedutisi nel tempo, magari in base a prove dichiarative di cui va riscontrata l&#8217;attendibilità , bensì¬ a valutare la rispondenza ai dettami normativi di specifici atti amministrativi, in base ai motivi di illegittimità  devoluti alla sua cognizione con l&#8217;atto di gravame.<br /> </div>
<p> <a>7.6. L&#8217;applicazione del principio enucleato al caso di specie</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Applicando il principio appena illustrato al caso di specie è possibile rilevare come, nell&#8217;ambito della complessa vicenda amministrativa dipanatasi nel corso di un arco temporale di ormai dieci anni, inerente all&#8217;ampliamento del porto di Otranto, siano state emesse ben quattro sentenze del Giudice amministrativo, due delle quali, adottate dal Consiglio di Stato, hanno autorità  di cosa giudicata.<br /> Le pronunce in questione, adottate su altrettanti ricorsi formulati dal Comune di Otranto (odierno ricorrente), attraverso l&#8217;esame dei medesimi provvedimenti assunti dalla Soprintendenza che vengono in rilievo in questa sede, hanno affermato:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">la legittimità  della prescrizione stagionale (obbligo di rimozione dei pontili dall&#8217;1 novembre al 30 aprile) apposta agli atti autorizzativi che hanno assentito il primo progetto presentato dal Comune di Otranto, inerente alla realizzazione dell&#8217;approdo con pontili galleggianti, concretamente realizzato (ciò in quanto il Giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sull&#8217;atto confermativo della condizione di stagionalità , adottato a seguito di istanza di &#8220;<em>revisione</em>&#8221; formulata dal Comune di Otranto);
<li style="text-align: justify;">la legittimità  della prescrizione stagionale (obbligo di rimozione dei pontili dall&#8217;1 novembre al 30 aprile) confermata dalla Soprintendenza anche in relazione al secondo progetto formulato dal Comune, di sostituzione dei pontili galleggianti con pontili su pali, con altezza del piano di calpestio abbassata di cm. 20, rispetto agli originari cm. 60, da mantenere installati &#8211; secondo i <em>desiderata</em>del Comune &#8211; per l&#8217;intero anno;
<li style="text-align: justify;">la legittimità  dell&#8217;ordinanza datata 25/10/2018, con la quale la Soprintendenza ha intimato al Comune di Otranto la rimozione dei pontili galleggianti proprio in ragione della prescrizione di stagionalità , non ottemperata dall&#8217;Amministrazione comunale. </ol>
<div style="text-align: justify;">Le sentenze adottate dal Giudice amministrativo, inoltre, sono state pronunciate in relazione ai medesimi profili di illegittimità  dedotti nell&#8217;ambito del presente procedimento cautelare penale: difficoltà  tecniche ed economiche incontrate dal Comune nello smontaggio dei pontili, opportunità  di mantenere installati gli stessi anche in relazione agli effetti dello smontaggio e del rimontaggio annuale sull&#8217;intero contesto paesaggistico e ambientale.<br /> Il Giudice amministrativo si è pronunciato su articolati e compiutamente argomentati ricorsi frapposti dal Comune di Otranto, i quali, infatti, sono stati, in primo grado, accolti dal TAR Lecce, con sentenze, tuttavia, in entrambi i casi, ribaltate dal Consiglio di Stato, supremo organo giurisdizionale amministrativo, le cui pronunce hanno acquisito autorità  di cosa giudicata.<br /> In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza resa dalla Sez. VI, n. 1431/2018 (1/2/2018 &#8211; dep. 6/3/2018, che riforma, ribaltandone l&#8217;esito, la sentenza del TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, dell&#8217;1 giugno 2017, n. 886), ha affermato le piena legittimità  della nota emessa in data 6 maggio 2014, con la quale la Direzione Regionale ai beni culturali e paesaggistici della Puglia ha espresso parere negativo sulla istanza del Comune di Otranto, avente per oggetto la sostituzione di pontili galleggianti (giÃ  realizzati previo parere favorevole dell&#8217;organo statale) con altri montati su pali infissi nel fondale, progetto che non prevedeva lo smontaggio stagionale dei pontili.<br /> Il Supremo Consesso Amministrativo ha affermato che, secondo il parere espresso dall&#8217;Amministrazione statale, con l&#8217;accoglimento della predetta ipotesi progettuale, l&#8217;intervento &#8220;<strong><em>si configurerebbe quale opera stabile non avente i requisiti di reversibilità  e stagionalità  e pertanto, comporterebbe l&#8217;alterazione permanente dell&#8217;integrità  visiva e della cornice ambientale dei beni tutelati</em></strong>&#8220;.<br /> La sentenza, muovendo dalla rilevanza paesaggistica e culturale del sito interessato dall&#8217;intervento, posta in evidenza dai pareri resi dalla Soprintendenza, rileva come, proprio in ragione di tale premessa, sia stato ritenuto paesaggisticamente compatibile solo un progetto che prevedeva, sin dall&#8217;inizio, la permanenza dei pontili galleggianti solo durante la stagione estiva:<br /> <strong>&#8220;<em>Il valore paesaggistico e storico-culturale del compendio territoriale in cui si colloca l&#8217;intervento, oggetto di altrettanti specifici provvedimenti di vincolo, è stato espressamente considerato dalla Soprintendenza nell&#8217;imporre &#8211; giÃ  nel 2010 e nel ribadire nel 2014 &#8211; la prescrizione sulla stagionalità  dei pontili. Gli atti allora emanati dalla Soprintendenza, nel valutare le specifiche soluzioni progettuali prospettate dal Comune, si sono espressi favorevolmente in ordine alla relativa realizzazione delle opere, in quanto queste, per il loro carattere stagionale, sono state ritenute conformi agli interessi pubblici e alle esigenze di tutela paesaggistica</em>&#8220;.</strong><br /> Si osserva, inoltre, come, nonostante il rinnovato parere negativo sulla successiva e diversa richiesta d&#8217;autorizzazione, avente ad oggetto la realizzazione di opere strumentali a rendere stabili e non pìù rimovibili i pontili galleggianti (sebbene il TAR avesse respinto la domanda cautelare avverso tale atto), il Comune abbia chiesto <em>ex post</em>la revisione del parere, adducendo le criticità  sopravvenute per lo smontaggio e il deposito dei galleggianti ed i relativi notevoli costi. <br /> Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, &#8220;<strong><em>come ha correttamente evidenziato l&#8217;Autorità statale (con una valutazione tecnico-discrezionale di per sè ragionevole e adeguatamente motivata), l&#8217;opera stabile che intende mantenere il Comune non ha pìù i requisiti di reversibilità  e stagionalità , sicchè il suo mantenimento in loco comporta l&#8217;alterazione permanente dell&#8217;integrità  visiva e della cornice ambientale dei beni tutelati</em></strong>&#8220;.<br /> Si rileva, ancora, che <strong>&#8220;<em>le prospettate esigenze di natura economica e finanziaria non sono in realtà  &#8216;sopravvenute&#8217;, ma dovevano essere valutate dal Comune in sede di redazione del progetto originario (quello considerato dalla Soprintendenza compatibile con le esigenze paesaggistiche da salvaguardare), sicchè la (poi riconosciuta) superficialità  delle originarie valutazioni &#8211; sui costi da affrontare &#8211; può comportare, in sede di autotutela, l&#8217;annullamento degli atti che hanno indotto alla realizzazione delle opere da montare e da smontare periodicamente, ma non anche la sussistenza di interessi (di natura economica e turistica) prevalenti sulle esigenze di salvaguardia dei valori paesaggistici</em>&#8220;</strong>.<br /> La sentenza si chiude con la netta affermazione secondo la quale l&#8217;Autorità  statale <strong>&#8220;<em>ha coerentemente emanato i suoi ulteriori atti, basati su una persistente valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere solo nel rispetto delle originarie previsioni progettuali</em>&#8220;</strong>.<br /> Altrettanto puntuali e stringenti appaiono le statuizioni contenute nella successiva sentenza del Consiglio di Stato cui si è fatto riferimento (Cons. Stato, Sez. VI, 9/5/2019 &#8211; dep. 10/5/2019, n. 3042, che riforma, ribaltandone l&#8217;esito, la sentenza del TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, del 12 gennaio 2019, n. 34).<br /> La pronuncia afferma la piena legittimità  della nota prot. 20505 del 25 ottobre 2018, ricevuta dal Comune di Otranto il 26 novembre 2018, con cui la Soprintendenza all&#8217;archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha ordinato all&#8217;Amministrazione comunale di provvedere entro 30 giorni dalla notifica alla rimozione dei pontili di attracco all&#8217;interno della baia portuale di Otranto.<br /> Il Consiglio di Stato rileva che il nuovo progetto proposto dal Comune (abbassamento dei pontili, non pìù galleggianti, ma fondati su pali infissi sul fondale, con permanenza degli stessi per l&#8217;intero anno), &#8220;<strong><em>non è un mero miglioramento dell&#8217;attuale, ma il portato dell&#8217;esplicita volontà  del Comune di &#8220;garantire il mantenimento dei pontili dell&#8217;approdo turistico anche nel periodo invernale&#8221; (come si legge nella delibera di Giunta comunale del 6 settembre 2018 di conferimento incarico all&#8217;ufficio tecnico) e quindi di non attuare il dictum della sentenza</em></strong>&#8220;.<br /> Secondo la pronuncia in commento, &#8220;<strong><em>correttamente la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto ha evidenziato come il nuovo iter procedimentale non potesse incidere sul giudicato, richiedendo quindi legittimamente, con la nota principalmente gravata, l&#8217;esecuzione dello stesso mediante la rimozione dei pontili</em></strong>&#8220;.<br /> Ancora una volta, quindi, si conferma la legittimità , sia della prescrizione di stagionalità  imposta dalla Soprintendenza, sia dell&#8217;Ordinanza con la quale, proprio in ragione di detta stagionalità , l&#8217;Amministrazione statale ha ingiunto al Comune di Otranto di rimuovere i pontili galleggianti precedentemente installati, ritenendo irrilevante, a tal fine, la presentazione di una nuova e diversa soluzione progettuale.<br /> Così¬ sintetizzato il contenuto dei due pronunciamenti del Consiglio di Stato, va osservato come, nell&#8217;ambito del presente procedimento penale (trattasi, peraltro, di un procedimento cautelare reale, non deputato ad acclarare, a differenza del giudizio di merito, innocenza o colpevolezza degli indagati, bensì¬, assai pìù limitatamente, a verificare la sussistenza di <em>fumus commissi delicti </em>e<em>periculum in mora</em>), la decisione da adottare passi, inevitabilmente &#8211; in ragione delle imputazioni elevate &#8211; attraverso la verifica della legittimità  della prescrizione alla rimozione stagionale dei pontili, imposta e pìù volte ribadita dalla Soprintendenza, e deve essere assunta in base agli stessi profili di illegittimità , alle medesime argomentazioni e agli stessi elementi istruttori sottoposti al vaglio dei Giudici amministrativi.<br /> Appare evidente, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono tutti i profili di medesimezza sopra enucleati (oggettiva, soggettiva, devolutiva e probatoria), che impongono &#8211; a parere di questo Tribunale &#8211; al Giudice penale di ritenersi pienamente vincolato al giudicato maturato in sede giurisdizionale amministrativa, pena il sacrificio dei principi di certezza del diritto e di affidamento nelle decisioni giudiziarie.<br /> Ne deriva che, nel caso di specie, residuano a questo Tribunale ristrettissimi margini di valutazione, soprattutto in relazione alla condizione di stagionalità , che rappresenta il nucleo principale (se non unico) della vicenda che ci occupa.<br /> A conclusione del tutto differente deve giungersi invece rispetto all&#8217;interpretazione del disposto di cui all&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018, anch&#8217;esso evocato dall&#8217;Amministrazione ricorrente, la cui applicabilità  al caso di specie e le cui specifiche modalità  operative non sono mai state sottoposte al vaglio del Giudice amministrativo nell&#8217;ambito della vicenda che ci occupa.<br /> In relazione a tale disposizione, pertanto, questo Tribunale non è in alcun modo vincolato dai giudicati amministrativi che si sono registrati nella fattispecie in esame, potendo esprimere liberamente le proprie autonome valutazioni.<br /> </div>
<p> <a>8. IlÂ <em>fumus commissi delicti</em>: premessa</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Appare opportuno premettere che, secondo la pìù recente (e condivisibile) giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. pen., sez. 3, 6/4/2011 n. 24162, dep. 16 giugno 2011), il Tribunale del Riesame, per espletare il ruolo di garanzia dei diritti costituzionali che la legge gli demanda in materia di misure cautelari reali, non può avere riguardo solo all&#8217;astratta configurabilità  del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla Pubblica Accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità  e sulla sussistenza del <em>fumus</em>del reato contestato (cfr. <em>ex plurimis</em>: Cass. pen., Sez. 1, 9 dicembre 2003, n. 1885, Cantoni, Rv. 227498; Sez. 3, 16/3/2006 n. 17751; Sez. 2, 23 marzo 2006, Cappello, Rv. 234197; Sez. 3, 8/11/2006, Pulcini; Sez. 3, 9 gennaio 2007, Sgadari; Sez. 4, 29/1/2007, n. 10979, Veronese, Rv. 236193; Sez. 5, 15/7/2008, n. 37695, Cecchi, Rv. 241632; Sez. 1, 11/5/2007, n. 21736, Citarella, Rv. 236474; Sez. 4, 21/5/2008, n. 23944, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 2, 2/10/2008, n. 2808, Bedino, Rv. 242650; Sez. 3, 11/6/2009, Musico; Sez. 3, 12/1/2010, Turco; Sez. 3, 24/2/2010, Normando; Sez. 3, 11/3/2010, D&#8217;Orazio; Sez. 3, 20/5/2010, Bindi; Sez. 3, 6/10/2010, Kronenberg-Widmer; Sez. 3, 5/11/2010, Pignataro; Sez. 3, 26/1/2011, Cinturino).<br /> In questa prospettiva, non può certamente essere ritenuto estraneo ai compiti affidati al Tribunale del Riesame il vaglio in ordine alla concreta sussistenza del <em>fumus commissi delicti</em>in relazione ai reati ascritti sulla base di un&#8217;attenta analisi del materiale probatorio acquisito.<br /> In ogni caso, in sede di riesame reale, ai fini della conferma del provvedimento cautelare adottato dal Giudice di prime cure, è sufficiente il semplice <em>fumus </em>del contestato reato, non essendo necessaria la verifica in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, correlativamente la &#8220;soglia probatoria&#8221; richiesta in sede cautelare reale risulta assai attenuata rispetto a quella prevista nell&#8217;ambito dei procedimenti cautelari personali.<br /> Ciò premesso in ordine al potere-dovere cognitivo del Tribunale del Riesame in materia di misure cautelari reali, va osservato che, rapportando i principi sopra richiamati al caso sottoposto all&#8217;esame del Collegio, sembra potersi ritenere sussistente il necessario <em>fumus commissi delicti</em>con riferimento ai reati oggetto di addebito cautelare, con le precisazioni di cui meglio si dirà  in seguito.<br /> Nei successivi paragrafi, in particolare, verranno individuati i titoli abilitativi (edilizio, paesaggistico e demaniale) rilasciati al Comune di Otranto per la realizzazione dell&#8217;approdo turistico: tutti titoli violati dall&#8217;Amministrazione comunale, nella parte in cui imponevano la rimozione dei pontili galleggianti una volta scaduto il semestre estivo.<br /> </div>
<p> <a>9. Il titolo edilizio</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Al capo A) dell&#8217;editto accusatorio, si contesta la perpetrazione del reato edilizio di cui all&#8217;art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, per la realizzazione delle opere oggetto di sequestro preventivo in assenza di Permesso di costruire.<br /> In merito, il Pubblico Ministero, nel corso della discussione tenuta in camera di consiglio, ha asserito che non ricorrerebbero i presupposti di cui all&#8217;art. 7 D.P.R. 380/2001, atteso che la fattispecie in esame dovrebbe essere astrattamente ricondotta all&#8217;ipotesi di cui alla lett. b) dell&#8217;art. 7 citato, ma non ne sussisterebbero integralmente le condizioni.<br /> La verifica in ordine alla sussistenza del reato oggetto di contestazione richiede la ricostruzione della normativa che disciplina la realizzazione delle strutture portuali turistiche.<br /> Il punto di partenza in materia non può che essere costituito dal D.P.R. 509/1997 (&#8220;<em>Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell&#8217;articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59</em>&#8220;).<br /> L&#8217;art. 2 comma 1 del predetto testo normativo (&#8220;<strong><em>Definizioni</em></strong>&#8220;) distingue tre diverse &#8220;<strong><em>strutture dedicate alla nautica da diporto</em></strong>&#8220;:<br /> a) il &#8220;<strong><em>porto turistico</em></strong>&#8220;, &#8220;<em>ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l&#8217;apprestamento di servizi complementari</em>&#8220;; <br /> b) l'&#8221;<strong><em>approdo turistico</em></strong>&#8220;, &#8220;<em>ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all&#8217;articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l&#8217;apprestamento di servizi complementari</em>&#8220;; <br /> c) i &#8220;<strong><em>punti d&#8217;ormeggio</em></strong>&#8220;, &#8220;<em>ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all&#8217;ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto</em>&#8220;.<br /> Si pone, dunque, il problema di inquadrare l&#8217;opera realizzata dal Comune di Otranto, nell&#8217;ambito di una delle tre categorie di &#8220;<em>strutture dedicate alla nautica da diporto</em>&#8220;, in base alle sue caratteristiche strutturali e funzionali.<br /> Tale inquadramento, infatti, non è privo di conseguenze, atteso che l&#8217;art. 1 comma 1 D.P.R. 509/1997 (&#8220;<strong><em>Ambito di applicazione</em></strong>&#8220;), stabilisce che il Regolamento in questione disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo, il procedimento di approvazione dei relativi progetti e gli altri procedimenti che risultano strettamente connessi o strumentali solo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all&#8217;art. 2, lettere a) e b) (porti turistici e approdi turistici), del medesimo Decreto.<br /> In relazione alle strutture di cui alla lett. c) dell&#8217;art. 2 comma 1, invece, costituite dai &#8220;<em>punti di ormeggio</em>&#8220;, il D.P.R. 509/1997 non prescrive alcuna disciplina specifica, contenendo un semplice rinvio alle &#8220;<em>procedure giÃ  operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo</em>&#8220;, in applicazione dell&#8217;art. 59 D.P.R. 616/1977, al D.L. 400/1993, conv. in L. 494/1993, e all&#8217;art. 8 D.L. 535/1996, conv. in L. 647/1996.<br /> Inoltre, solo per i &#8220;<em>punti di ormeggio</em>&#8220;, non è previsto, secondo la disciplina vigente a partire del 2011, alcun titolo abilitativo edilizio.<br /> In relazione a questi ultimi, infatti, una disposizione di assoluto rilievo è dettata dall&#8217;art. 31 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo), rubricato &#8220;<em>Turismo nautico</em>&#8220;, secondo cui: &#8220;<em>Ferma restando l&#8217;osservanza della normativa statale in materia di tutela dell&#8217;ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale</em>&#8220;.<br /> La norma in questione viene richiamata dalla difesa del Comune di Otranto al fine di affermare che l&#8217;opera realizzata, rientrando nei &#8220;<em>punti di ormeggio</em>&#8220;, non necessita di alcun titolo abilitativo edilizio.<br /> Tuttavia, come giÃ  anticipato, a parere di questo Tribunale, l&#8217;intervento realizzato non può essere qualificato come un semplice &#8220;<em>punto di ormeggio</em>&#8220;.<br /> In primo luogo, non depone certamente in tal senso la stessa rubrica del progetto posto in essere dal Comune di Otranto: &#8220;<em>Progetto di riqualificazione del porto turistico di Otranto con ampliamento del bacino esistente: intervento di realizzazione di ormeggi e sistemazione delle aree a terra</em>&#8221; per l&#8217;importo complessivo di € 3.100.000,00.<br /> In particolare, i lavori previsti, poi concretamente realizzati, consistevano &#8220;<em>nella installazione di opere di difesa dello specchio acqueo mediante la realizzazione di un molo di sottoflutto definito da pontili frangi onda galleggianti ancorati al fondale con catenarie e corpi morti; nella realizzazione di nuovi tratti di banchine con scogli naturali calcarei nella zona spiaggia del porto e a lato bastione pentagonale e nel consolidamento alla base del costone calcarenitico dei Bastioni; nella realizzazione del pontile principale con elementi galleggianti e assito in legno esotico pregiato e dei pontili secondari con struttura in acciaio e legno innestati ortogonalmente al pontile principale</em>&#8220;.<br /> L&#8217;intervento, dunque, non può essere considerato in maniera avulsa dal contesto in cui interviene e lo stesso titolo del progetto lo definisce come una &#8220;<em>riqualificazione</em>&#8221; e un &#8220;<em>ampliamento</em>&#8221; del porto turistico giÃ  esistente, con un incremento dei posti barca destinati ai diportisti nautici.<br /> In questa prospettiva l&#8217;intervento dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni in materia di &#8220;<em>porti turistici</em>&#8220;.<br /> Se anche non si volesse accedere a tale prospettazione, si ritiene che l&#8217;opera debba certamente essere sussunta nel concetto di &#8220;<em>approdo turistico</em>&#8221; e non in quella di &#8220;<em>punto di ormeggio</em>&#8220;.<br /> Invero, come si è detto, l'&#8221;<em>approdo turistico</em>&#8221; viene definito dalla lett. b dell&#8217;art. 2 comma 1 D.P.R. 509/1997, come &#8220;<em>la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all&#8217;articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l&#8217;apprestamento di servizi complementari</em>&#8220;.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 4 comma 3 della L. 84/1994, &#8220;<em>i porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:</em><br /> <em>a) commerciale e logistica; </em><br /> <em>b) industriale e petrolifera; </em><br /> <em>c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; </em><br /> <em>d) peschereccia; </em><br /> <em>e) turistica e da diporto</em>&#8220;.<br /> Orbene, nella &#8220;<em>relazione tecnica descrittiva</em>&#8221; allegata alla richiesta inoltrata nel 2016 alla Soprintendenza di revisione della condizione di stagionalità  dei pontili galleggianti, si legge che &#8220;<em>il Porto di Otranto è classificato di 2^ categoria &#8211; II classe per le attività  commerciali</em>&#8220;.<br /> Si precisa, inoltre, che &#8220;<em>attualmente all&#8217;interno dello specchio d&#8217;acqua protetto trovano ormeggio le imbarcazioni che svolgono le attività  militare, commerciale, trasporto passeggeri, pesca diporto nautico</em>&#8220;.<br /> Il porto di Otranto possiede, quindi, le caratteristiche del &#8220;<em>porto polifunzionale</em>&#8221; previsto dalla lett. b) dell&#8217;art. 2 comma 1 D.P.R. 509/1997, all&#8217;interno del quale &#8220;<em>una porzione di porto (&#038;) è destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l&#8217;apprestamento di servizi complementari</em>&#8220;: sono, infatti, previsti diversi servizi, tra cui quello idrico, elettrico, antincendio, ecc.<br /> Sotto il profilo strutturale, oltre alla sistemazione di alcune aree a terra, esso è consistito nell&#8217;allocazione di 42 elementi (ciascuno delle dimensioni di m. 12,00 x 2,50) per la realizzazione di cinque pontili galleggianti, pìù uno di raccordo. I pontili galleggianti sono assicurati con delle catenarie a dei corpi morti in calcestruzzo adagiati sul fondale.<br /> L&#8217;intervento ha interessato una zona demaniale marittima di mq. 5.629,42 e uno specchio acqueo di mq. 29.245,14 (per complessivi mq. 34.974,56).<br /> Alla luce di tali considerazioni, ad avviso del Tribunale, l&#8217;intervento realizzato va qualificato almeno come &#8220;<em>approdo turistico</em>&#8220;, se non come &#8220;<em>porto turistico</em>&#8220;: in ogni caso, per quanto qui rileva, non vi sono differenze di disciplina tra l&#8217;una e l&#8217;altra tipologia di struttura dedicata alla nautica da diporto.<br /> Va escluso, invece, certamente, che lo stesso possa rientrare nei semplici &#8220;<em>punti di ormeggio</em>&#8220;.<br /> Peraltro, lo stesso art. 31 del D.Lgs. 79/2011 chiarisce perfettamente che solo i pontili galleggianti &#8220;<em>a carattere stagionale, pur se ricorrente</em>&#8220;, non necessitano di alcun titolo abilitativo edilizio. <br /> Se il Legislatore avesse voluto prevedere la non necessità  di titoli abilitativi edilizi anche per i pontili galleggianti installati per l&#8217;intero anno, non avrebbe certamente fatto tale distinzione, specificando che la peculiare previsione ha ad oggetto solo i pontili a carattere stagionale.<br /> Sul punto, va osservato che, sebbene i pontili galleggianti (e le altre opere di sistemazione a terra) installati dal Comune di Otranto siano stati assentiti come &#8220;<em>stagionali</em>&#8220;, dovendo essere rimossi nel periodo compreso tra l&#8217;1 novembre e il 30 aprile di ogni anno, il Comune, come pìù volte evidenziato, non ha mai provveduto a smontare e rimontare i pontili in questione, giustificando tale scelta proprio con la complessità  dell&#8217;intervento, che prevede un costo di € 820.000 per ciascun anno.<br /> Conseguentemente, non può certo ritenersi che, nel caso di specie, si tratti di un&#8217;opera di scarso rilievo e limitato impatto urbanistico-ambientale, sia per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia per la sua allocazione all&#8217;interno di un porto preesistente, sia per la circostanza che &#8211; di fatto &#8211; è stata caratterizzata da assoluta stabilità , essendo rimasta installata ininterrottamente, sia d&#8217;estate che d&#8217;inverno, sin dalla conclusione dei lavori di realizzazione intervenuta nell&#8217;aprile del 2016.<br /> Ciò detto, va rilevato che l&#8217;intervento edilizio in questione è stato ritualmente e correttamente autorizzato, atteso che la sua realizzazione è stata preceduta dal coinvolgimento, con relativi atti di assenso, di tutte le Amministrazioni coinvolte, secondo quanto previsto dal D.P.R. 509/1997 per &#8220;<em>porti turistici</em>&#8221; e &#8220;<em>approdi tristici</em>&#8220;.<br /> Va rilevato, inoltre che, ai sensi dell&#8217;art. 7 D.P.R. 380/2001 (&#8220;<em>Attività  edilizia delle pubbliche amministrazioni</em>&#8220;), non è richiesto il Permesso di costruire per &#8220;<em>le opere pubbliche dei Comuni deliberate dal Consiglio comunale, ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell&#8217;art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554</em>&#8220;).<br /> La natura di &#8220;<em>opera pubblica</em>&#8221; dei porti turistici è stata pìù volte affermata dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27/11/2012, n. 6488).<br /> Nel caso di specie, il progetto esecutivo dell&#8217;opera è stato approvato con Deliberazione della Giunta comunale di Otranto n. 289 del 18/10/2011, su progetto definitivo redatto dall&#8217;Ufficio Tecnico Comunale.<br /> Ãˆ stato, inoltre, acquisito agli atti il provvedimento di validazione del progetto esecutivo secondo &#8220;<em>quanto sancito dall&#8217;art. 47 del D.P.R. 554/1999</em>&#8220;, sottoscritto sempre il 18/10/2011 dal Responsabile Unico del Procedimento.<br /> Può concludersi, dunque, che il progetto presentato dal Comune di Otranto sia stato ritualmente e regolarmente autorizzato.<br /> Il profilo di illiceità  riguarda, quindi, il mancato smontaggio e rimontaggio delle opere.<br /> </div>
<p> <a>10. Il titolo paesaggistico</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Con atto prot. n. 11391 del 29/11/2010, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia esprimeva parere favorevole in relazione al &#8220;<em>Progetto di riqualificazione del Porto turistico di Otranto con ampliamento del bacino esistente &#8211; Intervento di realizzazione degli ormeggi e sistemazione delle aree a terra. Progetto definitivo</em>&#8220;, autorizzando le opere in questione, &#8220;<strong><em>a condizione che i pontili galleggianti vengano smontati al termine della stagione estiva, ossia che vengano installati per un massimo di sei mesi all&#8217;anno, onde mitigare l&#8217;impatto paesaggistico e restituire l&#8217;integrità  panoramica</em></strong><em>, nonchè consentire interventi di manutenzione. Infatti, in tal periodo, si potrà  provvedere all&#8217;ispezione dei corpi morti, dello stato di usura degli agganci ed intervenire con le opportune sostituzioni</em>&#8220;.<br /> Il parere espresso dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia veniva pedissequamente inserito nell&#8217;Autorizzazione paesaggistica rilasciata dall&#8217;Ufficio Tecnico del Comune di Otranto n. 162 del 21/10/2011, all&#8217;interno della quale si riporta espressamente la condizione imposta dalla Direzione Generale: &#8220;<strong><em>i pontili galleggianti vengano smontati al termine della stagione estiva, ossia vengano installati per un massimo di sei mesi all&#8217;anno onde mitigare l&#8217;impatto paesaggistico e restituire l&#8217;integrità  panoramica</em></strong>&#8220;.<br /> Medesimo parere veniva, peraltro, espresso dalla stessaDirezione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia sulla &#8220;<em>Proposta di variante alla realizzazione di ormeggi e sistemazione delle aree a terra</em>&#8221; (pontili non pìù galleggianti, ma fondati su pali infissi sul fondo, con altezza ridotta rispetto a quelli precedentemente previsti). Invero, con atto prot. n. 5604 del 6/5/2014, la predetta Direzione &#8220;<em>ritiene di accogliere parzialmente le opere previste nel progetto di variante <strong>precludendo la possibilità  di rendere permanenti le strutture dei pontili</strong></em>&#8221; richiamando, sul punto, le motivazioni addotte dalle Soprintendenze di settore.<br /> La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota del 5/5/2014, in particolare, in merito al progetto di variante, rilevava: &#8220;<em>relativamente alla modifica della tipologia dei pontili, da galleggianti a fissi su pali, la Scrivente ritiene <strong>non accoglibile la proposta di variante in quanto la stessa si configurerebbe quale opera stabile non avente i requisiti di reversibilità  e stagionalità  giÃ  valutati e ritenuti i soli idonei e compatibili con il contesto interessato</strong>(cfr. nota prot. n. 11391 del 29/11/2010 di codesta Direzione Regionale)Â <strong>e, pertanto, comporterebbe l&#8217;alterazione permanente dell&#8217;integrità  visiva e della cornice ambientale dei beni tutelati</strong></em><strong>&#8220;.</strong><br /> Nel corso del 2016, il Comune di Otranto formulava poi alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto una &#8220;<em>richiesta di revisione</em>&#8221; dei pareri precedentemente espressi dall&#8217;Amministrazione statale, con specifico riferimento alla &#8220;<em>prescrizione di stagionalità </em>&#8220;, in relazione al progetto originariamente presentato (pontili galleggianti).<br /> La predetta richiesta veniva evasa dalla Soprintendenza con nota del 2/11/2016, con cui &#8220;<em>vista la nota prot. n. 17659 del 4/10/2016 con la quale codesto Comune, relativamente al progetto in oggetto, ha richiesto alla Scrivente la revisione dei pareri espressi relativamente alla specifica condizione di stagionalità  imposta per i pontili galleggianti insistenti nello specchio acqueo del porto interno</em>&#8220;, l&#8217;Ente rappresenta che &#8220;<em>questa Soprintendenza, per quanto di competenza, con la presente comunica che, stante la situazione vincolistica dell&#8217;area in oggetto sopra riportata, non essendo intervenuti elementi di novità  rispetto a tutto quanto sopra previsto e richiamato, non rileva ragioni per riesaminare la questione e, pertanto, con la presente <strong>conferma la condizione di stagionalità  estiva (massimo sei mesi) dei pontili galleggianti per le motivazioni giÃ  espresse</strong></em>&#8220;.<br /> </div>
<p> <a>11. Il titolo demaniale</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Con &#8220;<em>verbale di consegna di pertinenza di demanio pubblico marittimo ad altre Amministrazioni dello Stato</em>&#8221; n. 79/2011, redatto il 19/1/2011, la Capitaneria di Porto di Gallipoli, riscontrando la richiesta di consegna dell&#8217;area demaniale in questione (zona a terra e specchio acqueo, per complessivi mq. 34.874,56), ai sensi dell&#8217;art. 34 Cod. Nav., consegnava la predetta zona demaniale marittima all&#8217;Amministrazione comunale di Otranto &#8220;<em>allo scopo di procedere ad alcuni lavori relativi al progetto di riqualificazione del porto turistico di Otranto mediante installazione di pontili galleggianti e interventi di manutenzione, consolidamento e fornitura di servizi</em>&#8220;.<br /> Una volta realizzata l&#8217;opera (con collaudo del 30/5/2016 e certificato di agibilità  datato 9/6/2016), il Comune di Otranto, nelle more del procedimento di riconsegna e acquisizione (ai sensi dell&#8217;art. 34 Cod. Nav. e dell&#8217;art. 36 del relativo Regolamento di esecuzione), chiedeva alla Capitaneria di Porto di Gallipoli di poter gestire da subito, senza scopo di lucro, l&#8217;opera realizzata assumendone, contestualmente la responsabilità  della custodia e della manutenzione.<br /> La Capitaneria di Porto di Gallipoli, con nota del 21/7/2016, esprimeva &#8220;<em>il proprio nulla-osta all&#8217;anticipata occupazione delle opere realizzate finalizzata all&#8217;uso delle stesse senza scopo di lucro&#8221;.</em><br /> Con il medesimo atto, l&#8217;Amministrazione marittima si riservava espressamente la facoltà  di procedere alla revoca o decadenza del provvedimento rilasciato &#8220;<em>per inadempienza degli obblighi derivanti dalla gestione delle opere in discorso o degli obblighi imposti dalle norme di legge o dai regolamenti vigenti nelle materie direttamente e/o di riflesso coinvolte</em>&#8220;.<br /> La nota indirizzata al Comune di Otranto precisava, infine, che &#8220;<strong><em>il presente nulla-osta non esime codesta Civica Amministrazione dal richiedere ed ottenere i nulla-osta/autorizzazioni/permessi dagli Enti/Organismi cui le leggi e/o i regolamenti demandino specifiche competenze nelle materie direttamente e/o di riflesso connesse al presente provvedimento</em></strong>&#8220;.<br /> Appare del tutto evidente che il provvedimento in questione, facendo riferimento alle autorizzazioni da ottenere da altri Enti interessati dall&#8217;intervento, richiama esplicitamente il parere reso dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia il 29/11/2010 e l&#8217;Autorizzazione paesaggistica del 21/10/2011.<br /> Infatti, sin dall&#8217;ottobre 2016, con nota datata 17/10/2016, l&#8217;Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, rilevato che &#8220;<em>ad oggi, l&#8217;intera opera risulta occupata (&#038;) da unità  da diporto nautico</em>&#8220;, chiedeva all&#8217;Amministrazione comunale &#8220;<em>di voler far conoscere a questa Autorità  marittima le eventuali azioni intraprese e le intenzioni da voler porre in atto <strong>al fine di ottemperare a quanto disposto dalle prescrizioni riportate nella nota della Direzione Generale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia (&#038;), nonchè ribadite, in tutta la loro interezza, nell&#8217;Autorizzazione paesaggistica n. 162/2011 del 21/10/2011 del Comune di Otranto</strong></em>&#8220;.<br /> Alla predetta nota, il Comune di Otranto rispondeva con la missiva del 3/11/2016, con la quale rappresentava all&#8217;Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto di aver presentato alla Soprintendenza una &#8220;<em>richiesta di revisione del proprio parere che prescriveva lo smontaggio stagionale dei pontili galleggianti</em>&#8221; (istanza poi rigettata dalla Soprintendenza).<br /> Da ultimo, con nota prot. n. 10722 del 10/10/2019, l&#8217;Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, richiamate le due sentenze del Consiglio di Stato n. 1431/2018 e n. 3042/2019, chiedeva all&#8217;Amministrazione comunale di &#8220;<em>voler produrre, entro e non oltre il 10 (dieci) novembre p.v., una dettagliata relazione delle attività  che si vorranno porre in essere <strong>al fine di dare seguito a quanto altresì¬ sancito con le suddette pronunce amministrative</strong></em>&#8220;.<br /> Il Comune di Otranto replicava con la nota prot. 22417 del 24/10/2019, con la quale rappresentava all&#8217;Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto di aver formulato un ulteriore progetto (&#8220;<em>Progetto di valorizzazione turistico-culturale del porto di Otranto (diportismo nautico e percorso archeologico)</em>&#8220;), con convocazione di apposita conferenza di servizi, sempre allo scopo di mantenere installati i pontili dell&#8217;approdo turistico per l&#8217;intero anno.<br /> Veniva richiamata, inoltre, la disposizione di cui all&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018, che consentiva &#8211; secondo l&#8217;Amministrazione comunale &#8211; di mantenere le opere, norma ritenuta &#8220;<em>applicabile alla situazione in oggetto, concedendo la possibilità  &#8211; rimessa alla mera manifestazione di volontà  dell&#8217;interessato (&#038;) di evitare fino al 31/12/2020, la rimozione delle strutture al termine della stagione estiva</em>&#8220;.<br /> Con nota del 23/12/2019, la Capitaneria di Porto di Gallipoli, proprio a causa della mancata rimozione stagionale dei pontili galleggianti, comunicava al Comune di Otranto l&#8217;avvio del procedimento di decadenza del &#8220;<em>Nulla-osta all&#8217;anticipata occupazione</em>&#8221; del 21/7/2016 e contestuale intimazione di ripristino dello stato dei luoghi in ordine alle opere realizzate a seguito del Verbale di consegna n. 79 del 19/1/2011 <em>ex</em>art. 34 Cod. Nav. e 36 Reg. Cod. Nav.<br /> </div>
<p> <a>12. Violazione della &#8220;prescrizione di stagionalità &#8220;: i reati ascritti</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Chiarito che il Comune di Otranto ha ottenuto il rilascio dei titoli demaniale, edilizio e paesaggistico da parte delle Autorità  competenti, che gli hanno consentito di effettuare i lavori di riqualificazione e ampliamento del porto turistico, va ribadito come gli stessi provvedimenti contenessero, tutti, direttamente o indirettamente, la &#8220;<em>condizione di stagionalità </em>&#8220;: l&#8217;obbligo esplicito di rimuovere i pontili galleggianti per tutta la durata della stagione invernale (dall&#8217;1 novembre al 30 aprile di ogni anno).<br /> Tale prescrizione, dettata nel parere reso dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia prot. n. 11391 del 29/11/2010, veniva poi, esplicitamente o implicitamente, richiamata in tutti i successivi atti di assenso che hanno permesso la realizzazione del progetto di riqualificazione del porto turistico presentato dal Comune di Otranto nel 2010.<br /> Il profilo di illiceità  che si riscontra nel caso di specie riguarda, dunque, la circostanza che l&#8217;approdo turistico, autorizzato come &#8220;<em>stagionale</em>&#8220;, con obbligo di smontaggio e rimontaggio dei pontili galleggianti ogni anno, al termine della stagione estiva e a conclusione di quella invernale, sia rimasto costantemente installato, senza alcuna soluzione di continuità , a decorrere da aprile 2016 (momento di conclusione dei lavori, con conseguente collaudo del 30/5/2016).<br /> Tale condotta integra certamente, anche alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità , i reati oggetto di addebito cautelare (reato edilizio <em>ex</em>art. 44 lett. c D.P.R. 380/2001; reato di occupazione demaniale <em>ex</em>artt. 54-1161 Cod. Nav.; reato paesaggistico <em>ex</em>art. 181 D.Lgs. 42/2004).<br /> Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che sussiste il reato edilizio di cui all&#8217;art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, così¬ come il reato di occupazione demaniale di cui agli artt. 54-1161 Cod. Nav. e il reato paesaggistico previsto dall&#8217;art. 181 D.Lgs. 42/2004, nell&#8217;ipotesi in cui il concessionario dell&#8217;area demaniale realizzi delle opere assentite come &#8220;<em>stagionali</em>&#8220;, con obbligo di rimozione durante il periodo invernale, con l&#8217;indicazione precisa delle date di montaggio e rimontaggio della struttura, e non vi provveda, continuando a tenere installata l&#8217;opera ininterrottamente, senza soluzione di continuità  (cfr. Cass. pen., Sez. III, 12/05/2011 &#8211; 13/6/2011, n. 23645, Frassica; Sez. III, 21/03/2006 &#8211; 18/5/2006, n. 17062, Giannotta).<br /> Assai pìù recentemente è stato ribadito che l&#8217;occupazione del suolo demaniale marittimo sulla base di un atto autorizzativo pluriennale per opere finalizzate alla gestione dell&#8217;attività  balneare, che si protragga oltre il termine della stagione, integra il reato di cui all&#8217;art. 1161 Cod. Nav., atteso che l&#8217;esistenza di un titolo pluriennale abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l&#8217;obbligo di rimuovere le strutture collocate sul demanio al termine del periodo di utilizzo previsto (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 31290 del 11/04/2019 &#8211; dep. 17/07/2019, Bellia, Rv. 27629001; negli stessi termini in precedenza, Sez. 3, n. 19962 del 15/03/2007 &#8211; dep. 23/05/2007, Spennato, Rv. 236736 &#8211; 01).<br /> Con particolare riferimento al reato demaniale, occorre osservare che, sebbene l&#8217;approdo turistico oggetto del presente procedimento sia stato realizzato e venga gestito da un Ente pubblico (il Comune di Otranto), sotto il profilo della sottrazione del bene all&#8217;uso pubblico che ne verrebbe fatto se le opere fossero rimosse, come prescritto sin dal 2010, va rilevato che i posti barca disponibili vengono assegnati ai diportisti dal Comune verso il pagamento di una tariffa e a seguito di apposita selezione.<br /> Come si ricava dall'&#8221;<em>Avviso pubblico per l&#8217;assegnazione dei posti barca disponibili presso i pontili galleggianti realizzati nell&#8217;approdo turistico di Otranto in prossimità  dei Bastioni Pelasgi in località  Aia delle Fabbriche</em>&#8220;, datato 21/4/2016 (approvato con Determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Otranto n. 39 del 20/4/2016), il Comune prevedeva di percepire dall&#8217;ormeggio realizzato, quale &#8220;<em>previsione di introito totale a pieno uso degli ormeggi</em>&#8220;: € 357.850,00 per il 2016; € 378.075,00 per il 2017; € 397.050,00 per il 2018; € 416.350,00 per il 2019.<br /> Ãˆ evidente pertanto che, sotto tale profilo, l&#8217;approdo venga gestito in maniera non dissimile da come avverrebbe se fosse stato affidato ad un concessionario privato. L&#8217;area non può essere utilizzata da chiunque, bensì¬ solo dai diportisti selezionati che pagano la tariffa stabilita dal Comune per l&#8217;utilizzo della struttura, con conseguente sottrazione (ma sarebbe sufficiente ad integrare il reato anche la sola restrizione) all&#8217;uso pubblico così¬ come inteso dalla giurisprudenza di legittimità  in materia di occupazione demaniale.<br /> Quanto al reato edilizio, chiarito che l&#8217;opera realizzata va qualificata come &#8220;<em>ampliamento del porto turistico</em>&#8221; o quantomeno come &#8220;<em>approdo turistico</em>&#8221; (non come semplice &#8220;<em>punto di ormeggio</em>&#8220;) e che, pertanto, è necessario per la sua realizzazione un titolo abilitativo (deliberazione validata <em>ex</em>art. 7 lett. c D.P.R. 380/2001) e che, nella fattispecie in esame, il predetto titolo sussiste, il reato è integrato, anche in tal caso, dalla violazione del mancato smontaggio dei pontili, secondo la &#8220;<em>condizione di stagionalità </em>&#8221; inserita nell&#8217;Autorizzazione paesaggistica n. 162 del 21/10/2011.<br /> La violazione di tale provvedimento comporta, ovviamente, anche il reato paesaggistico contestato.<br /> Sussiste, dunque, ilÂ <em>fumus commissi delicti</em>in relazione ai reati in esame.<br /> </div>
<p> <a>13. L&#8217;inottemperanza all&#8217;Ordinanza di rimozione</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Con nota prot. n. 20505 del 25/10/2018, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, in considerazione della pìù volte manifestata volontà , da parte dell&#8217;Amministrazione comunale di Otranto, di mantenere installati i pontili galleggianti anche durante la stagione invernale e dunque senza soluzione di continuità , in violazione di quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1431/2018, ordinava al Comune di Otranto <strong>&#8220;<em>di provvedere entro 30 giorni dalla notifica della presente a rimuovere detti pontili</em>&#8220;</strong>.<br /> In particolare, nell&#8217;atto suindicato, la Soprintendenza richiamava la deliberazione della Giunta comunale di Otranto n. 338/2018, con la quale la Giunta aveva richiesto all&#8217;Area tecnica <strong>&#8220;<em>di redigere specifico progetto di mantenimento dei pontili galleggianti valutando nel contempo eventuali soluzioni mitigative dal punto di vista paesaggistico</em>&#8220;</strong>, nonchè la successiva delibera della Giunta comunale n. 343/2018, con la quale era stato approvato <strong>&#8220;<em>il progetto, identico al precedente, che individua quale soluzione mitigativa dal punto di vista paesaggistico la sola riduzione dell&#8217;altezza del loro calpestio rispetto al valore medio mare, affermando che in tal modo si esclude &#8220;ogni possibile interferenza visiva sui beni monumentali tutelati, garantendone l&#8217;integrità  panoramica e superando, in tal modo, le criticità  poste alla base dei pareri paesaggistici negativi resi su precedenti diverse soluzioni progettuali&#8221;</em>&#8220;.</strong><br /> La Soprintendenza rilevava che le predette deliberazioni erano da considerarsi nulle per elusione del giudicato costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1431/2018 espressamente citata nella delibera G.C. n. 338/2018 e nella nota di indizione della conferenza di servizi chiamata a decidere sul predetto <strong>&#8220;<em>progetto mitigativo</em>&#8220;</strong>, atteso che quest&#8217;ultimo è strumentale <strong>&#8220;<em>a rendere stabili e non pìù rimovibili i pontili galleggianti</em>&#8220;</strong>e quindi a conseguire <strong>&#8220;<em>ex post la revisione del parere</em>&#8220;</strong>, a suo tempo espresso dalla medesima Soprintendenza, in contrasto con quanto statuito dal Consiglio di Stato, secondo cui, in tal modo, l&#8217;opera che intende realizzare il Comune non avrebbe pìù i requisiti di reversibilità  e stagionalità , con la conseguenza che il suo mantenimento in loco comporterebbe l&#8217;alterazione permanente dell&#8217;integrità  visiva e della cornice ambientale dei beni tutelati.<br /> Come si è detto, il Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. VI, n. 3042 del 9/5/2019, confermava pienamente la legittimità  dell&#8217;Ordinanza di rimozione suindicata, con conseguente obbligo per il Comune di provvedere allo smontaggio dei pontili galleggianti.<br /> A tale incombenza, il Comune di Otranto, come pìù volte ricordato, non ha mai ottemperato, sebbene l&#8217;obbligo di smontaggio dei pontili fosse stato esplicitato giÃ  nel parere reso dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia prot. n. 11391 del 29/11/2010.<br /> Tale condotta integra certamente ilÂ <em>fumus commissi delicti</em>inerente al reato previsto dall&#8217;art. 180 D.Lgs. 42/2004, secondo cui, &#8220;<em>salvo che il fatto non costituisca pìù grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall&#8217;autorità  preposta alla tutela dei beni culturali in conformità  del presente Titolo è punito con le pene previste dall&#8217;articolo 650 del codice penale</em>&#8220;.<br /> </div>
<p> <a>14. La disapplicazione dell&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Occorre, a questo punto, esaminare la problematica attinente all&#8217;applicabilità  o meno dell&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018 all&#8217;attracco turistico realizzato dal Comune di Otranto su area e specchio d&#8217;acqua demaniali.<br /> Ciò in quanto, nell&#8217;ambito dei procedimenti amministrativi attinenti ai nuovi progetti proposti dal Comune di Otranto al fine di superare la prescrizione di stagionalità  apposta al progetto originario (l&#8217;unico concretamente realizzato), l&#8217;Amministrazione comunale ha reiteratamente affermato la volontà  di non procedere allo smontaggio dei pontili galleggianti anche in virtà¹ di tale disposizione normativa, che legittimerebbe la permanenza dei pontili.<br /> L&#8217;art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (&#8220;<em>Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021</em>&#8220;), al comma 246 (in vigore dell&#8217;1 gennaio 2019), statuisce testualmente:<br /> &#8220;<em>I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei <strong>punti di approdo con medesime finalità  turistico ricreative</strong>, che utilizzino <strong>manufatti amovibili</strong>di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell&#8217;articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, <strong>possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall&#8217;articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25</strong></em>&#8220;.<br /> In virtà¹ di quanto si legge nel provvedimento di sequestro adottato dal GIP presso il Tribunale di Lecce il 26/11/2019, oggetto di gravame, la norma non potrebbe trovare applicazione alla fattispecie in esame per un duplice ordine di ragioni: una di carattere soggettivo (il Comune di Otranto non è &#8220;<em>concessionario</em>&#8221; demaniale, in quanto la sua disponibilità  dell&#8217;area non si basa su una &#8220;<em>concessione</em>&#8220;, bensì¬ su una &#8220;<em>occupazione anticipata</em>&#8220;, provvedimento differente rispetto alla richiesta &#8220;<em>concessione</em>&#8220;); un&#8217;altra di carattere oggettivo, (i pontili che compongono la struttura di cui si tratta non sarebbero &#8220;<em>amovibili</em>&#8220;, non pìù, almeno).<br /> Le difese degli indagati, al contrario, ritengono che la norma in esame sia certamente applicabile al caso di specie in quanto: in relazione ai &#8220;<em>punti di approdo con (&#038;) finalità  turistico ricreative</em>&#8220;, non sarebbe richiesta necessariamente una &#8220;<em>concessione</em>&#8220;, ma sarebbe sufficiente anche un altro &#8220;<em>titolo</em>&#8221; di assegnazione dell&#8217;area demaniale; inoltre, i pontili galleggianti costituiscono sicuramente dei &#8220;<em>manufatti amovibili</em>&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018.<br /> Ad avviso del Tribunale, prima ancora di porsi il problema della sussumibilità  del caso concreto nella fattispecie astratta prevista dalla disposizione citata, occorre verificare se tale statuizione normativa sia compatibile con i principi dell&#8217;ordinamento comunitario, atteso che una soluzione negativa comporterebbe l&#8217;obbligo per il Tribunale (come per qualsiasi Giudice nazionale) di disapplicare la norma in esame.<br /> Invero, sebbene la disposizione non preveda, di per sè, alcuna proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, pìù volte censurata dalla giurisprudenza nazionale ed europea in quanto contrastante con i principi di concorrenza e di libertà  di stabilimento affermati dal Trattato europeo e dalla Direttiva Servizi del 2006, la disposizione &#8211; ad avviso del Collegio &#8211; risulta &#8220;incastonata&#8221; in un sistema inscindibile di norme contrastanti con i predetti principi.<br /> In merito, appare doveroso premettere che la giurisprudenza amministrativa di TAR e Consiglio di Stato che, nel corso dell&#8217;anno di vigenza della norma (2019), è stata chiamata ad applicarla, non ha rinvenuto nella disposizione profili di contrasto con la disciplina comunitaria, concentrando piuttosto la sua attenzione sulla sussumibilità  o meno del caso concreto nella previsione normativa e sulle modalità  operative della disposizione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27/09/2019, n. 4855; TAR Piemonte, 09/10/2019, n. 1051; TAR Abruzzo, 27/05/2019, n. 276; TAR Puglia, Sez. Bari, 16/10/2019, n. 1328; Sez. Bari, 19/07/2019, n. 1055; Sez. Bari, 15/07/2019, n. 1022; TAR Puglia, Sez. Lecce, 13/03/2019, 161; Sez. Lecce, 02/07/2019, n. 1135; Sez. Lecce, 23/10/2019, n. 1622; Sez. Lecce, 02/07/2019, n. 1141; Sez. Lecce, 13/03/2019, n. 161; Sez. Lecce, 04/04/2019, n. 196; Sez. Lecce, 08/08/2019, n. 200; Sez. Lecce, 10/01/2019, n. 22; Sez. Lecce, 08/08/2019, n. 1410).<br /> Una limitata censura della statuizione si rinviene solo in TAR Piemonte, 09/10/2019, n. 1051, che, escludendo che l&#8217;art. 1 comma 246 L. 145/2018 possa trovare applicazione &#8220;<em>estensiva</em>&#8221; al demanio idrico, ha affermato: &#8220;<em>Il testo fa specifico ed esclusivo riferimento alle concessioni demaniali marittime, in favore delle quali prevede una proroga dell&#8217;installazione di manufatti. La norma va letta e interpretata in modo testuale e restrittivo, avendo natura derogatoria rispetto al principio del confronto concorrenziale privilegiato dall&#8217;ordinamento eurounitario, rispetto al quale sono incompatibili ipotesi di proroghe o rinnovi sostanzialmente automatici e avulsi da meccanismi di evidenza pubblica</em>&#8220;.<br /> La stessa Cassazione penale, nell&#8217;unico caso in cui si è occupata sinora della norma in questione, si è limitata ad affermare che la stessa non rilevava, nel caso concreto, <em>ratione temporis</em>, senza alcuna considerazione sulla compatibilità  della norma con il diritto europeo: &#8220;<em>Nessun effetto può poi spiegare &#8211; trattandosi di disposizione transitoria valida per l&#8217;avvenire, approvata a distanza di anni dai fatti &#8211; la L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 246, (legge finanziaria per il 2019), con cui, nelle more del riordino della legislazione in materia, si è consentito il mantenimento delle strutture amovibili installate dai titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico sino al 31 dicembre 2020. Anche tale disposizione, a ben vedere, implicitamente semmai conferma la sussistenza dell&#8217;obbligo di rimozione laddove previsto</em>&#8220;.<br /> Al fine di illustrare le ragioni che &#8211; a parere di questo Tribunale &#8211; depongono per il contrasto della disposizione con i principi dell&#8217;ordinamento europeo, è necessaria una ricostruzione normativa della materia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, alle quali sono attualmente affiancate le concessioni attinenti alle strutture destinate alla nautica da diporto (come si evince dal T. letterale dell&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009, di cui si dirà  meglio in seguito).<br /> L&#8217;art. 36 comma 1 del Codice della Navigazione (rubricato &#8220;<em>Concessione di beni demaniali</em>&#8220;) prevede che l&#8217;Amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, possa concedere l&#8217;occupazione e l&#8217;uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.<br /> L&#8217;art. 01 comma 1 del D.L. 400/1993, conv. in L. 494/1993 (&#8220;<em>Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime</em>&#8220;), ha stabilito che la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività  portuali e produttive, anche perl&#8217;esercizio delle seguenti attività : <br /> a) gestione di stabilimenti balneari;<br /> b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;<br /> c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;<br /> d) gestione di strutture ricettive ed attività  ricreative e sportive;<br /> e) esercizi commerciali;<br /> f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.<br /> Il secondo comma del medesimo articolo precisava che le concessioni demaniali marittime, &#8220;<em>indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività , hanno durata di sei anni</em>&#8221; e &#8220;<em>alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così¬ successivamente ad ogni scadenza</em>&#8220;, prefigurando in tal modo, evidentemente, un sistema di proroga in perpetuo della concessione.<br /> L&#8217;art. 37 Cod. Nav. (&#8220;<em>Concorso di pìù domande di concessione</em>&#8220;), sia nella sua stesura originale, sia nella versione modificata dall&#8217;art. 02 dello stesso D.L. 400/1993, prevedeva il cd. &#8220;<em>diritto di insistenza</em>&#8220;, cioè la preferenza attribuita alle precedenti concessioni, giÃ  rilasciate, in sede di rinnovo, rispetto alle nuove istanze.<br /> L&#8217;art. 10 comma 1 L. 88/2001 interveniva a modificare l&#8217;art. 01 comma 2 D.L. 400/1993, stabilendo che le concessioni demaniali turistico-ricreative, &#8220;<em>indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività , hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così¬ successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell&#8217;articolo 42 del codice della navigazione</em>&#8220;. <br /> Le disposizioni di cui agli artt. 37 Cod. Nav. e 01 comma 2 D.L. 400/1993 delineavano, pertanto, una &#8220;<em>concessione sostanzialmente perpetua</em>&#8220;, considerata la possibilità  di richiedere rinnovi consecutivi del titolo e stante il diritto del (giÃ ) concessionario di essere preferito rispetto ad altre eventuali istanze di assegnazione del bene demaniale marittimo.<br /> Successivamente, all&#8217;art. 03 del D.L. 400/1993, veniva aggiunto un comma 4 bis, il quale, in relazione alle &#8220;<em>concessioni con finalità  turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei</em>&#8220;, stabiliva che le predette concessioni &#8220;<em>possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell&#8217;entità  e della rilevanza economica delle opere da realizzare</em>&#8221; (comma aggiunto dal comma 253 dell&#8217;art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così¬ modificato dalla lettera c del comma 1 dell&#8217;art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217 &#8211; Legge comunitaria 2010).<br /> Siffatta normativa, insensibile alla necessità  di aprire alla concorrenza il mercato delle concessioni demaniali marittime, veniva censurata dalla Commissione europea, che, infatti, avviava la procedura di infrazione n. 2008/4908, ritenendo contrastante con l&#8217;art. 43 del Trattato CE (poi divenuto art. 49 TFUE), l&#8217;art. 37 Cod. Nav., che &#8211; come si è detto &#8211; in virtà¹ del &#8220;<em>diritto di insistenza</em>&#8220;, prevedeva la preferenza del concessionario uscente nell&#8217;ambito della procedura di attribuzione della nuova concessione, determinando una frizione con il principio di libertà  di stabilimento degli operatori economici sancito dal diritto eurounitario.<br /> Esattamente allo scopo di adeguare (almeno formalmente) la disciplina interna con l&#8217;ordinamento europeo, veniva adottato il D.L. 194/2009, conv. in L. 25/2010, espungendo dal testo dell&#8217;art. 37 Cod. Nav. il &#8220;<em>diritto di insistenza</em>&#8221; e, dunque, la preferenza accordata al concessionario in atto, in ipotesi di procedura concorsuale.<br /> Tuttavia, lo stesso D.L. 194/2009, pur abrogando tale previsione normativa, prevedeva un meccanismo automatico di proroga delle concessioni in essere, a sua volta attinto da una procedura di infrazione complementare avviata dalla Commissione europea, questa volta incentrata sul contrasto dell&#8217;istituto del rinnovo automatico con l&#8217;art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, emanata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento e dal Consiglio europeo (c.d. &#8220;<em>Direttiva Bolkestein</em>&#8220;).<br /> In particolare, in base all&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009, &#8220;<em>nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità  turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività  produttive ad essa connesse, e sportive, nonchè quelli destinati a <strong>porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto</strong></em>&#8220;, da ispirarsi a principi della concorrenza e del libero mercato, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata del medesimo decreto veniva prorogato, dapprima al 31 dicembre 2012, poi al 31 dicembre 2015 e, da ultimo, al 31 dicembre 2020 (comma così¬ modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, dall&#8217;art. 34 <em>duodecies</em>, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dall&#8217;art. 1, comma 547, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, dall&#8217;art. 1, comma 291, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014).<br /> Al fine di dare risposta alle censure mosse dalla Commissione europea, veniva approvato l&#8217;art. 11 della L. 217/2011 (&#8220;<em>Disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunità  europee &#8211; Legge comunitaria 2010</em>&#8220;), il quale, da un lato, ha abrogato l&#8217;art. 01 comma 2 del D.L. 400/1993, sulla proroga, alla scadenza, delle concessioni demaniali marittime e, dall&#8217;altro, ha delegato il Governo ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, &#8220;<em>un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime</em>&#8220;, dettandone principi e criteri direttivi (tale delega non è mai stata esercitata).<br /> Successivamente, con l&#8217;art. 34 <em>duodecies</em>del D.L. 179/2012 (conv. in L. 221/2012), la data di chiusura del sistema di proroghe automatiche <em>ex lege</em>previsto dall&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009 veniva procrastinata di ulteriori cinque anni, passando dal 31/12/2015 alÂ <strong>31/12/2020</strong>(data tenuta ferma fino all&#8217;approvazione della L. 145/2018), in relazione alle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015: ciò sempre in attesa della riforma organica della materia.<br /> Con l&#8217;art. 3 <em>septies</em>del D.L. 113/2016, conv. in L. 160/2016, ancora una volta in linea con il sistema di proroghe precedenti e sempre in attesa della revisione della materia delle concessioni demaniali marittime, veniva poi stabilito: &#8220;<em>Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità  ai princÃ¬pi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l&#8217;interesse pubblico all&#8217;ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità , conservano validità  i rapporti giÃ  instaurati e pendenti in base all&#8217;articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25</em>&#8221; (comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160).<br /> Ciò detto in relazione al complesso di proroghe generalizzate automatiche <em>ex lege</em>sviluppato dal Legislatore nazionale nel corso di oltre un decennio, quasi sempre con decreto legge, va rilevato come tale sistema sia stato ritenuto in netto contrasto con il diritto alla concorrenza e alla libertà  di stabilimento affermato dalla Corte di Giustizia Europea.<br /> La Corte, infatti, nel 2016, è intervenuta proprio su una questione pregiudiziale attinente all&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009 e all&#8217;art. 34 <em>duodecies</em>del D.L. 179/2012 (conv. in L. 221/2012), norme con le quali la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime è stata protratta fino alÂ <strong>31 dicembre 2020</strong>.<br /> Il TAR Sardegna sottoponeva alla Corte europea (per quanto qui rileva) la seguente questione pregiudiziale:<br /> &#8220;<em>Se l&#8217;articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE osti ad una disposizione nazionale, quale l&#8217;articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere per attività  turistico ricreative, fino al 31 dicembre 2015; ovvero fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell&#8217;articolo 34-duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dall&#8217;articolo l, comma l, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del predetto decreto-legge</em>&#8220;.<br /> Orbene, sul punto, la Corte di Giustizia ha statuito assai nettamente che &#8220;<em>l&#8217;articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività  turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati</em>&#8221; (cfr. Corte Giustizia UE sez. V &#8211; 14/07/2016, n. 458, in cause riunite Promoimpresa e Melis).<br /> Occorre osservare che l&#8217;art. 12 (&#8220;<em>Selezione tra diversi candidati</em>&#8220;) della Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Bolkestein), al primo paragrafo, prevede che, &#8220;<em>qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività  sia limitato per via della scarsità  delle risorse naturali o delle capacità  tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità  e di trasparenza e preveda, in particolare, un&#8217;adeguata pubblicità  dell&#8217;avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento</em>&#8220;.<br /> Al secondo paragrafo si aggiunge: &#8220;<em>Nei casi di cui al paragrafo 1 l&#8217;autorizzazione è rilasciata per una <strong>durata limitata</strong>adeguata e non può prevedere la procedura di <strong>rinnovo automatico</strong>nè accordare <strong>altri vantaggi</strong>al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami</em>&#8220;.<br /> A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha costantemente affermato che l&#8217;operatività  delle proroghe disposte dal Legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del Giudice eurounitario, comportante la disapplicazione dell&#8217;art. 1 comma 18 D.L. n. 194/2009 e dell&#8217;art. 34 <em>duodecies</em>D.L. 179/2012, pertanto la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874; Sez. V, 27 febbraio 2019 n. 1368; Sez. V, 11 giugno 2018 n. 3600; Sez. VI, 13 aprile 2017 n. 1763).<br /> Tutto ciò premesso, appare evidente che la disposizione dettata dall&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018 non può essere letta &#8220;atomisticamente&#8221;, non comprendendosi altrimenti il perchè della data prevista &#8220;<strong><em>31 dicembre 2020</em>&#8220;, </strong>in quanto tale statuizione costituisce il &#8220;precipitato storico&#8221; di una normativa in materia di proroghe automatiche che si sviluppa ormai da oltre un decennio e che è pacificamente ritenuta contrastante con i principi comunitari di concorrenza e libertà  di stabilimento.<br /> In particolare, la norma va letta e interpretata in combinato disposto con l&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009, unitamente al quale, costituisce un sistema inscindibile di norme, almeno per un triplice ordine di ragioni:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 1 comma 246 della Legge Finanziaria 2019 <strong>espressamente richiama l&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009</strong>;
<li style="text-align: justify;">identica è la data prevista, quella del &#8220;<strong><em>31 dicembre 2020</em></strong>&#8220;, sia per la fine del regime di proroga (art. 1 comma 18 D.L. 194/2009), sia per la fine del mantenimento delle opere amovibili (art. 1 comma 246 L. 145/2018);
<li style="text-align: justify;">entrambe le norme hanno un dichiarato carattere transitorio, dettando discipline di particolare <em>favor</em>per i concessionari uscenti, fino all&#8217;approvazione della riforma in materia di concessioni demaniali marittime (&#8220;<strong><em>nelle more del riordino della materia previsto dall&#8217;articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194</em></strong>&#8220;). </ol>
<div style="text-align: justify;">Solo una lettura sistematica della norma consente di comprendere che l&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018 completa e integra la disciplina dettata dall&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009: mentre la disposizione del 2009 (a seguito delle successive modifiche) prevede una proroga automatica <em>ex lege</em>delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo al 31 dicembre 2020, nelle more della ridefinizione complessiva della materia, la norma del 2018 consente ai concessionari uscenti di mantenere per l&#8217;intero anno, fino al 31 dicembre 2020 (stessa identica data), le opere amovibili installate sull&#8217;area demaniale, che (in base ai titoli autorizzativi rilasciati) dovrebbero invece essere rimosse al termine della stagione estiva.<br /> Conseguentemente: se va disapplicata la disposizione che, in attesa del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, prevede la proroga generalizzata delle concessioni al 31 dicembre 2020, non può non essere disapplicata anche la statuizione che, in virtà¹ della precedente, sempre in attesa del riordino della materia, consente ai concessionari di mantenere installate fino alla medesima data, le opere amovibili realizzate sull&#8217;area demaniale.<br /> L&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018, quindi, pur non contemplando direttamente alcuna ipotesi di proroga <em>ex lege</em>delle concessioni in essere, trova nell&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009 (che introduce un sistema di proroghe reiteratamente rinnovato e altrettanto reiteratamente censurato), il suo indispensabile e inscindibile &#8220;<em>presupposto logico-giuridico</em>&#8220;, senza il quale la disciplina dettata dall&#8217;art. 1 comma 246 citato non avrebbe alcun senso e alcuna reale portata normativa.<br /> Non v&#8217;è dubbio, infatti, che, anche in base alla normativa esistente prima dell&#8217;entrata in vigore della L. 145/2018, non era certamente impedito ai concessionari demaniali (con titolo valido ed efficace) richiedere, in presenza dei necessari presupposti e secondo la normativa &#8220;<em>ordinaria</em>&#8221; (senza necessità  di alcuna norma &#8220;<em>eccezionale</em>&#8220;), il mantenimento per l&#8217;intero anno di manufatti amovibili originariamente assentiti per la sola stagione estiva con obbligo di rimozione per la stagione invernale.<br /> Evidentemente la disposizione in esame intende prevedere unÂ <em>quid pluris</em>in favore dei concessionari uscenti, altrimenti la previsione non avrebbe una concreta ed effettiva valenza normativa, giungendosi così¬ alla violazione del principio ermeneutico che sancisce il divieto di <em>interpretatio abrogans</em>.<br /> In sostanza, quella prevista dall&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018 non è altro che una &#8220;<em>facoltà  accessoria</em>&#8221; riconosciuta ai concessionari uscenti, che giÃ  beneficiano di una proroga automatica generalizzata ed <em>ex lege</em>: se giÃ  è in contrasto con l&#8217;ordinamento europeo la proroga, non può non esserlo anche tale facoltà  aggiuntiva, che finisce col rendere ancor pìù vantaggioso il trattamento riservato ai concessionari in atto, in stridente contraddizione con i principi di concorrenza e di libertà  di stabilimento.<br /> Si coglie, in tal modo, un ulteriore profilo di contrasto della disposizione in esame con la Direttiva Servizi. Invero, l&#8217;art. 12 paragrafo 2 della Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Bolkestein), sopra richiamato, stabilisce che, al concessionario uscente, non soltanto non può essere riconosciuto un &#8220;<strong><em>rinnovo automatico</em></strong>&#8221; del titolo, ma neppure possono essere accordati &#8220;<strong><em>altri vantaggi</em></strong>&#8220;.<br /> Non appare revocabile in dubbio che una previsione &#8220;<em>derogatoria</em>&#8221; ed &#8220;<em>eccezionale</em>&#8220;, che consenta al concessionario uscente di mantenere installati stabilmente, fino alla fine della durata della concessione, manufatti amovibili originariamente assentiti con prescrizione di stagionalità , come fa appunto l&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018, rappresenti un ulteriore indiscutibile &#8220;<strong><em>vantaggio</em></strong>&#8221; per l&#8217;operatore.<br /> Peraltro, non si può fare a meno di rilevare che, mentre l&#8217;art. 1 comma 246 Ã ncora il diritto di mantenimento dei manufatti amovibili, nelle more della revisione della materia, al 31 dicembre 2020, data indicata dall&#8217;art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009, dunque dalla disciplina previgente rispetto alla L. 145/2018, la stessa Legge Finanziaria 2019, ai commi 675-684, delinea l&#8217;ennesimo sistema di proroghe automatiche generalizzate <em>ex lege</em>, la cui incompatibilità  con la Direttiva Servizi appare del tutto evidente, il quale prevede che la concreta operatività  della riforma delle concessioni (ancora da venire) non dispieghi i suoi effetti prima del lontano 2034.<br /> Invero, ai sensi del comma 675, &#8220;<em>al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un&#8217;ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (&#038;) sono fissati i termini e le modalità  per la <strong>generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime</strong></em>&#8220;.<br /> Il comma 676 prevede che il predetto Decreto debba stabilire le condizioni e le modalità  per procedere alla ricognizione dell&#8217;esistente, in ordine a: demanio costiero-marittimo; concessioni attualmente vigenti; numero di imprese concessionarie; investimenti effettuati; tempistiche di ammortamento; canoni attualmente applicati.<br /> Ai sensi del successivo comma 677, il Decreto dovrà  contenere i criteri per strutturare &#8220;<em>la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia</em>&#8220;.<br /> Le Amministrazioni individuate dal medesimo Decreto avranno due anni di tempo, dalla data di adozione del predetto testo normativo, per l&#8217;esecuzione delle attività  propedeutiche e di monitoraggio (comma 678).<br /> Sulla base delle risultanze dei lavori svolti, dovrà  poi essere avviata una procedura di consultazione pubblica, per la quale è stabilito il termine massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate (comma 679).<br /> A conclusione di detti lavori, i principi ed i criteri tecnici ai fini dell&#8217;assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime saranno definiti con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 680).<br /> A questo punto, viene delineato un &#8220;<em>doppio binario</em>&#8221; normativo, a seconda che le aree da assegnare siano libere o siano invece interessate da una concessione giÃ  in atto.<br /> Per le prime, il comma 681 statuisce che, &#8220;<em>al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i princÃ¬pi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge</em>&#8220;.<br /> Per le concessioni demaniali marittime giÃ  in essere, invece, i commi 682 e 683 prevedono una proroga automatica (sotto forma di &#8220;<em>decorrenza</em>&#8221; di un &#8220;<em>nuovo</em>&#8221; termine di durata) di ben quindici anni, dalla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2019), giungendo quindi al 31 dicembre 2033.<br /> Solo &#8220;<strong><em>al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale</em></strong>&#8220;.<br /> Il comma 684, infine, prevede la medesima proroga di quindici anni per le concessioni delle aree del demanio marittimo per finalità  residenziali e abitative.<br /> Non può certamente escludersi, pertanto, che il Legislatore, in un futuro assai prossimo, allo scopo di colmare il suindicato iato temporale (esistente tra il 31 dicembre 2020, data finale del periodo di proroga automatica secondo la disciplina vigente <em>ante</em>L. 145/2018, e il 31 dicembre 2033, data finale del periodo di proroga secondo la nuova disciplina dettata dalla stessa L. 145/2018), possa adottare un ulteriore intervento normativo che ancori alla nuova data di apertura alla concorrenza (31 dicembre 2033) anche la facoltà  di mantenere installate sulle aree demaniali date in concessione le opere amovibili assentite con prescrizione di stagionalità .<br /> Il contrasto con il diritto dell&#8217;Unione del sistema di proroghe previsto dalla L. 145/2018 è stato assai recentemente stigmatizzato anche dal Consiglio di Stato, il quale ha affermato: &#8220;<em>Alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale, non è in alcun modo riscontrabile una proroga automatica ex lege di una concessione demaniale marittima. Ciò significa che anche la pìù recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall&#8217;articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) (&#038;) è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto (&#038;) perchè detta disposizione rievoca norme nazionali giÃ  dichiarate in contrasto con l&#8217;ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia nel 2016 (determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse)</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874).<br /> A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, in data 20 dicembre 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato una Circolare indirizzata a tutte le Autorità  di Sistema Portuale avente ad oggetto &#8220;<em>Art. 1 commi 682 e 683 della Legge n 145 del 30/12/2018</em>&#8221; (esattamente i commi che prevedono la proroga delle concessioni demaniali marittime per altri quindici anni), rilevando come le norme in esame siano state ritenute in contrasto con l&#8217;ordinamento eurounitario con la sentenza appena citata e ricordando il &#8220;<em>principio ormai consolidato in giurisprudenza</em>&#8220;, &#8220;<em>secondo il quale la disapplicazione della norma nazionale confliggente con il diritto dell&#8217;Unione europea, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di Giustizia UE, costituisce un obbligo per lo Stato membro, in tutte le sue articolazioni, e, quindi, anche per l&#8217;apparato amministrativo e per i funzionari, qualora sia chiamato ad applicare una norma interna contrastante con il diritto comunitario</em>&#8220;.<br /> Sembra doversi concludere, pertanto, che l&#8217;intero impianto contemplato dalla L. 145/2018 (Legge Finanziaria 2019) in materia di concessioni demaniali marittime (sia il comma 246, che consente il mantenimento delle opere amovibili, sia i commi 675-684 dell&#8217;articolo unico del testo normativo, che prefigurano un nuovo sistema di proroghe automatiche e generalizzate <em>ex lege</em>) sia gravemente viziato dai medesimi difetti di contrasto con i principi europei di concorrenza e libertà  di stabilimento sanciti dalla Direttiva Servizi del 2006 e dall&#8217;art. 49 TFUE, stigmatizzati dalla Corte di Giustizia con la sentenza suindicata (Corte Giustizia UE, Sez. V, 14/07/2016, n. 458, in cause riunite Promoimpresa e Melis) e reiteratamente censurati dalla giurisprudenza amministrativa nazionale. <br /> Anche qualora non si dovessero condividere le argomentazioni illustrate dal Tribunale al fine di dimostrare la necessità  di disapplicare in radice la disposizione di cui all&#8217;art. 1 comma 246 L. 145/2018 per insanabile contrasto con i principi eurounitari di concorrenza e libertà  di stabilimento, va osservato che tutte le pronunce (senza eccezione alcuna) registratesi fino a questo momento sulla statuizione in esame hanno, esplicitamente o implicitamente, affermato l&#8217;onere, per il soggetto che intenda avvalersi della facoltà  di mantenere installati i manufatti amovibili sulle aree demaniali, di formulare apposita istanza alle Amministrazioni coinvolte.<br /> In particolare, tra le pronunce pìù chiare in tal senso, appare possibile richiamare:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">TAR Puglia, Sez. Lecce, 23/10/2019, n. 1622, che afferma che &#8220;<em>non risulta dimostrata la presentazione di una rituale domanda ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018, sicchè la dichiarazione presentata in sede giurisdizionale, peraltro successivamente al provvedimento impugnato, non può ritenersi all&#8217;uopo rilevante</em>&#8220;;
<li style="text-align: justify;">TAR Puglia, Sez. Lecce, 02/07/2019, n. 1141, secondo cui la norma in questione &#8220;<em>non esclude la presentazione di un&#8217;apposita istanza anche al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti ivi indicati fra cui l&#8217;amovibilità </em>&#8220;;
<li style="text-align: justify;">TAR Puglia, Sez. Bari, 15/07/2019, n. 1022, che analizza un caso in cui il soggetto interessato aveva presentato apposita istanza all&#8217;Amministrazione <em>ex</em>art. 1 comma 246 L. 145/2018;
<li style="text-align: justify;">TAR Puglia, Sez. Bari, 16/10/2019, n. 1328, in un caso in cui viene impugnato il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione proprio su un&#8217;istanza di mantenimento dei manufatti amovibili ai sensi della disposizione in esame;
<li style="text-align: justify;">TAR Abruzzo, 27/05/2019, n. 276, che drasticamente afferma: &#8220;<em>Nessuna deroga al regime dell&#8217;autorizzazione paesaggistica delle opere amovibili può inoltre ricondursi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, all&#8217;art. 1, comma 246, della legge n.145 del 30.12.2018 che consente ai titolari di concessioni demaniali marittime di mantenere installati fino al 31.12.2020 i manufatti amovibili</em>&#8220;; 
<li style="text-align: justify;">TAR Puglia, Sez. Lecce, 02/07/2019, n. 1135, che afferma che l&#8217;Amministrazione ha il dovere di pronunciarsi sull&#8217;istanza di mantenimento delle opere <em>ex</em>art. 1 comma 246, procedendo ad effettuare un&#8217;apposita istruttoria. </ul>
<div style="text-align: justify;">Appare evidente, dunque, come la giurisprudenza amministrativa registratasi fino a questo momento, consapevole della portata potenzialmente dirompente della disposizione in esame (qualora dovesse essere interpretata come introduttiva di una &#8220;<em>facoltà  potestativa</em>&#8220;, senza necessità  di alcuna istanza) abbia tentato di ridimensionarne gli effetti in via interpretativa, con l&#8217;intento di renderla compatibile con i principi eurounitari e costituzionali.<br /> Tuttavia, procedendo in tale direzione, affermando che la norma necessita di un&#8217;apposita istanza, di un&#8217;accurata istruttoria, del coinvolgimento di tutte le Amministrazioni interessate, non escluse quelle deputate alla tutela del paesaggio, dell&#8217;avvio di un procedimento amministrativo che deve concludersi con un provvedimento esplicito e formale dell&#8217;Amministrazione, si finisce col privare la statuizione di ogni reale portata normativa.<br /> Invero, come si è giÃ  evidenziato, giÃ  prima dell&#8217;entrata in vigore della L. 145/2018, non era certamente impedita al concessionario che avesse ottenuto un titolo per l&#8217;installazione stagionale di manufatti amovibili, la presentazione di un&#8217;apposita istanza alle Amministrazioni interessate allo scopo di mantenere le opere anche per la stagione invernale, mediante la revoca o la revisione della prescrizione di stagionalità .<br /> D&#8217;altro canto, è quanto, nel caso di specie, ha tentato di fare il Comune di Otranto, non soltanto presentando un nuovo progetto, ritenuto meno impattante sotto il profilo paesaggistico, ma anche chiedendo alla Soprintendenza di rivedere la condizione di stagionalità  (parte integrante del parere favorevole espresso nel 2010 sul progetto originario concretamente realizzato) con reiterate richieste, che, almeno allo stato, non hanno sortito esito favorevole.<br /> Interpretando in tal modo la disposizione in esame (così¬ come la costante giurisprudenza amministrativa registratasi fino a questo momento), la norma, anzichè ampliare le facoltà  del concessionario, finirebbe addirittura per &#8220;<em>limitarle</em>&#8220;: il soggetto interessato, infatti, dovrebbe sobbarcarsi tutti gli oneri propri della procedura ordinaria di revoca della prescrizione di stagionalità , per ottenere di mantenere installati i propri manufatti amovibili &#8220;<em>solo</em>&#8221; sino al 31 dicembre 2020, quando, sulla base dei principi generali ordinari del diritto amministrativo, seguendo la medesima procedura, potrebbe tranquillamente ottenere il mantenimento delle opere a tempo indeterminato.<br /> Certamente, non può ritenersi fossero queste le intenzioni del Legislatore nel momento in cui ha introdotto l&#8217;art. 1 comma 246 della L. 145/2018: assai verosimilmente, invece, l&#8217;idea era quella di concedere una &#8220;<em>facoltà  potestativa</em>&#8220;, con attivazione &#8220;<em>automatica</em>&#8221; o, al pìù, operante a seguito di una semplice &#8220;<em>comunicazione</em>&#8221; alle Amministrazioni interessate (non un&#8217;istanza con un successivo procedimento e un provvedimento finale di accoglimento o rigetto).<br /> Se così¬ è, se dunque la norma può essere &#8220;salvata&#8221; solo deprivandola totalmente di ogni preteso carattere &#8220;derogatorio&#8221; ed &#8220;eccezionale&#8221;, sottraendole ogni effettiva portata normativa, non si può che convenire che ciò dimostra definitivamente che la disposizione va disapplicata per irriducibile contrasto con l&#8217;ordinamento eurounitario.<br /> In sostanza, delle due l&#8217;una:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">o si interpreta la norma nella maniera pìù &#8220;normalizzante&#8221; possibile, piegandola a tutti principi nazionali e sovranazionali che vengono in rilievo, e allora essa finisce per non avere alcun reale contenuto normativo, cristallizzando perfettamente una facoltà  di cui i soggetti interessati giÃ  disponevano in precedenza;
<li style="text-align: justify;">oppure si interpreta la disposizione come un effettivo <em>quid pluris</em>che il Legislatore intende garantire al concessionario (in particolare, affermando che la norma introduce una &#8220;<em>facoltà  potestativa</em>&#8220;, che non necessita di alcuna istanza, o assicurando una speciale semplificazione procedimentale, in deroga rispetto ai principi generali), e allora la statuizione entra in evidente contrasto con l&#8217;ordinamento eurounitario (e anche con alcuni principi costituzionali, ad esempio, in materia di tutela del paesaggio). </ol>
<div style="text-align: justify;">In conclusione, ad avviso del Tribunale, la soluzione corretta è ritenere che la disposizione contemplata dall&#8217;art. 1 comma 246 L. 145/2018, al pari di tutte le norme contenute nella L. 145/2018 in materia di concessioni demaniali marittime, vada disapplicata; con la conseguenza che i soggetti interessati possono avanzare alle Amministrazioni competenti una &#8220;<em>ordinaria</em>&#8221; richiesta di revisione della prescrizione di stagionalità , con conseguente mantenimento dei manufatti amovibili per l&#8217;intero anno e non per la sola stagione estiva.<br /> Le illustrate osservazioni in ordine al dovere di disapplicare l&#8217;art. 1 comma 246 L. 145/2018, in quanto contrastante con il diritto dell&#8217;Unione, rendono irrilevante la trattazione delle questioni dedotte dalle parti in ordine alla sussumibilità  in detta norma del caso concreto relativo all&#8217;attracco turistico di Otranto, attinenti al titolo di cui dispone il Comune di Otranto (&#8220;<em>anticipata occupazione</em>&#8221; e non &#8220;<em>concessione</em>&#8220;) e al carattere di &#8220;<em>amovibilità </em>&#8221; o meno delle opere.<br /> </div>
<p> <a>15. L&#8217;elemento soggettivo</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">La Suprema Corte ha pìù volte avuto modo di affermare che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al Giudice è demandata una valutazione somM. in ordine alÂ <em>fumus</em>del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso Giudice può rilevare anche il difetto dell&#8217;elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga <em>ictu oculi</em>(cfr. Cass pen., Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016 &#8211; dep. 03/05/2016, Iommi e altro, Rv. 26689601; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 &#8211; dep. 12/06/2008, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007 &#8211; dep. 04/06/2007, Citarella, Rv. 236474).<br /> Ne consegue che il Tribunale del Riesame può annullare un provvedimento di sequestro anche qualora difetti il solo elemento soggettivo del reato oggetto di addebito cautelare, ciò è tuttavia possibile solo ed esclusivamente quanto l&#8217;assenza del dolo o della colpa risulti di immediato rilievo.<br /> Applicando tale principio al caso di specie, è agevole osservare come, non solo non emerga l&#8217;assenza del richiesto elemento soggettivo, ma risulti documentalmente la sua sussistenza.<br /> Invero, come si è giÃ  avuto modo di rilevare nei paragrafi precedenti, l&#8217;illegittimità  della condotta del Comune di Otranto (dunque dei suoi amministratori) emerge in tutta la sua evidenza ove si consideri che l&#8217;Ente ha lungamente omesso di ottemperare all&#8217;obbligo di rimozione dei pontili.<br /> Il predetto onere era giÃ  contemplato nel parere reso, nel 2010, dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia (prot. 11391 del 29/11/2010), poi pedissequamente confluito nell&#8217;Autorizzazione paesaggistica n. 162 del 21/10/2011.<br /> I lavori di riqualificazione e ampliamento del porto turistico di Otranto sono stati conclusi giÃ  nell&#8217;aprile 2016 (collaudo dell&#8217;opera del 30/5/2016). Da allora, i pontili non sono mai stati smontati, nonostante il chiaro T. letterale dei provvedimenti autorizzativi che prescrivevano la &#8220;<em>condizione di stagionalità </em>&#8221; e nonostante le ripetute intimazioni a provvedere emanate dalla Soprintendenza competente (nota prot. 20505 del 25/10/2018), cui hanno fatto seguito, in epoca pìù recente, le diffide dell&#8217;Ufficio Circondario Marittimo di Otranto del 10/10/2019, dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato di Roma e della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 23/12/2019.<br /> Anche a fronte di tali intimazioni e diffide, il Comune di Otranto ha costantemente replicato con la formulazione di ulteriori progetti, i quali, basati su valutazioni di opportunità  tecnica ed economica, si presentano parzialmente diversi da quello originario, concretamente realizzato, ma tutti accomunati dalla previsione del mantenimento dei pontili per l&#8217;intero anno: si fa riferimento sia al progetto che prevedeva l&#8217;abbassamento del piano di calpestio dei pontili, sostituendo quelli attuali, galleggianti, con pontili fondati su pali infissi nel fondale marino, sia al progetto all&#8217;esame della conferenza di servizi attualmente in corso.<br /> Quella di non procedere allo smontaggio dei pontili è stata, pertanto, una scelta consapevole, scientemente adottata, sebbene sulla base di valutazioni di opportunità .<br /> A nulla vale sostenere &#8211; come fanno le difese &#8211; che il Comune di Otranto ha mantenuto installati i pontili in quanto riteneva, in perfetta buona fede, che il disposto dell&#8217;art. 1 comma 246 L. 145/2018 fosse applicabile al caso di specie e che operasse senza necessità  di formulare un&#8217;apposita istanza di mantenimento alle Amministrazioni interessate.<br /> Sul punto, è sufficiente rilevare come la norma in questione sia entrata in vigore solo in data 1/1/2019, mentre l&#8217;Amministrazione comunale aveva l&#8217;obbligo di smontare i pontili galleggianti giÃ  dall&#8217;1 novembre 2016, quindi subito dopo la stagione estiva dello stesso anno, considerato che i lavori di realizzazione dell&#8217;opera sono stati ultimati giÃ  nell&#8217;aprile 2016.<br /> Nè può ritenersi &#8211; come pure opinato dalle difese &#8211; che la condotta inerte del Comune fosse &#8220;coperta&#8221; e giustificata dai provvedimenti di sospensione adottati in sede cautelare dal TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, o dalle sentenze emesse in primo grado dal medesimo Tribunale.<br /> Come si è giÃ  rilevato, non solo le predette pronunce sono state ribaltate dal Consiglio di Stato in grado di appello, ma, soprattutto, nessuna di queste riguarda direttamente il parere reso dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia (prot. 11391 del 29/11/2010), poi richiamato nell&#8217;Autorizzazione paesaggistica n. 162 del 21/10/2011, atto amministrativo mai sospeso da alcun provvedimento giurisdizionale amministrativo in quanto mai impugnato.<br /> Il Giudice amministrativo, infatti, come si è osservato, è stato chiamato a pronunciarsi solo indirettamente sul predetto parere, solo in quanto il Comune di Otranto ha ritenuto di impugnare il rigetto opposto, con nota del 2/11/2016, dalla Soprintendenza alla richiesta di &#8220;<em>revisione</em>&#8221; di tale parere (si è dunque impugnato un atto meramente confermativo del parere del 2010, non il parere del 2010).<br /> Ãˆ da ritenere, dunque, come nel caso di specie, sussista l&#8217;elemento soggettivo necessario per poter considerare integrati i reati ascritti, rappresentato non dalla semplice colpa (che pure sarebbe sufficiente, trattandosi di contravvenzioni), ma dalla deliberata e reiterata determinazione di non procedere alla rimozione dei pontili per la stagione invernale.<br /> </div>
<p> <a>16. IlÂ <em>periculum in mora</em></a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Ãˆ giÃ  stata richiamata (a pag. 22) la sentenza con la quale la Suprema Corte di Cassazione, pur non prendendo esplicitamente posizione sulla problematica attinente alla vincolatività  del giudicato amministrativo nel processo penale, ha affermato che, qualora il Tribunale del Riesame ritenga di essere vincolato al rispetto della decisione irrevocabile intervenuta nel giudizio amministrativo con riferimento alÂ <em>fumus commissi delicti</em>, non può esprimere valutazioni difformi in ordine alÂ <em>periculum in mora</em>(cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 46471 del 20/09/2012 &#8211; dep. 30/11/2012, P.M. in proc. Valentini e altro, Rv. 253919 &#8211; 01).<br /> Il principio appare certamente condivisibile per evidenti ragioni di coerenza intrinseca del provvedimento.<br /> Orbene, il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1431, del 1/2/2018 &#8211; dep. 6/3/2018), chiamato ad esprimersi sul parere reso dalla Soprintendenza in ordine al secondo progetto presentato dal Comune di Otranto, che prevedeva la stabile permanenza per l&#8217;intero anno dei pontili di attracco presso il porto turistico, ha affermato la legittimità  del diniego opposto dall&#8217;Amministrazione statale, rilevando che, in tal modo, la struttura &#8220;<strong><em>si configurerebbe quale opera stabile non avente i requisiti di reversibilità  e stagionalità  e pertanto, comporterebbe l&#8217;alterazione permanente dell&#8217;integrità  visiva e della cornice ambientale dei beni tutelati</em></strong>&#8220;.<br /> Nella medesima sentenza, in considerazione della notevole rilevanza paesaggistica e culturale del sito interessato dall&#8217;intervento, si osserva come la permanenza dei pontili durante la stagione invernale integri una rilevante lesione del bene naturalistico protetto, trattandosi di un&#8217;area assoggettata, sia al vincolo paesaggistico, sia al vincolo archeologico (&#8220;<em>Tratto di mare antistante il centro antico</em>&#8220;), sia al vincolo di tutela indiretta ai sensi dell&#8217;art. 45 D.Lgs. 42/2004 (&#8220;<em>Area demaniale marittima prospiciente il centro antico e specchio d&#8217;acqua</em>&#8220;): <strong>&#8220;<em>Il valore paesaggistico e storico-culturale del compendio territoriale in cui si colloca l&#8217;intervento, oggetto di altrettanti specifici provvedimenti di vincolo, è stato espressamente considerato dalla Soprintendenza nell&#8217;imporre &#8211; giÃ  nel 2010 e nel ribadire nel 2014 &#8211; la prescrizione sulla stagionalità  dei pontili. Gli atti allora emanati dalla Soprintendenza, nel valutare le specifiche soluzioni progettuali prospettate dal Comune, si sono espressi favorevolmente in ordine alla relativa realizzazione delle opere, in quanto queste, per il loro carattere stagionale, sono state ritenute conformi agli interessi pubblici e alle esigenze di tutela paesaggistica</em>&#8220;.</strong><br /> Peraltro, va ricordato come la Soprintendenza competente, proprio in considerazione del peculiare valore paesaggistico e archeologico del sito, abbia espresso parere negativo, in ragione della persistenza dei pontili galleggianti, anche in relazione ad un nuovo progetto comunale che prevedeva il divieto di attracco per barche e natanti per l&#8217;intera stagione invernale (cfr. provvedimento adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 11/6/2019).<br /> Occorre osservare, invero, come l&#8217;opera in questione, complessivamente considerata, assuma proporzioni assai considerevoli, atteso che si tratta di ben n. 42 pedane galleggianti, ciascuna delle dimensioni di m. 12,00 x 2,50, che unite insieme occupano una superficie di mq. 1.260, consentendo l&#8217;ormeggio di ben. 260 imbarcazioni.<br /> Tale considerazione consente di comprendere l&#8217;impatto delle strutture in esame che, realizzate con la prescrizione della stagionalità  e quindi con l&#8217;obbligo di rimuoverle nel periodo invernale (dall&#8217;1 novembre al 30 aprile di ogni anno), non sono invece mai state rimosse dopo il collaudo e la dichiarazione di agibilità  della struttura, intervenuti nel 2016 (collaudo del 30/5/2016).<br /> Ãˆ agevole rilevare come l&#8217;illegittima persistenza di una simile struttura determini l&#8217;afflusso e la sosta di numerosissime imbarcazioni da diporto, con conseguente aggravio del carico urbanistico, attesa anche la necessità  di reperire gli indispensabili parcheggi.<br /> In un caso esattamente sovrapponibile alla fattispecie che ci occupa, in cui venivano contestati i reati edilizio, paesaggistico e di occupazione demaniale, per l&#8217;installazione di moduli galleggianti, in relazione a &#8220;<em>nove pontili collegati tra loro a mezzo di un passaggio centrale e due ulteriori pontili adiacenti la sponda del lago</em>&#8220;, la Suprema Corte, in tema di esigenze cautelari, ha evidenziato: &#8220;<em>Il periculum in mora è pìù che evidente, quanto alla contravvenzione demaniale, tenuto conto che la libera disponibilità  dei beni sequestrati determina il protrarsi della occupazione abusiva costituente reato. Appare ultroneo discettare, pertanto, circa l&#8217;aggravamento del carico urbanistico connesso all&#8217;incremento dei posti-barca disponibili, comunque valutabile quanto meno sotto il profilo della necessità  di maggiori spazi da destinare a parcheggio dei veicoli utilizzati dai proprietari delle imbarcazioni per raggiungere il luogo di ormeggio</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 13677 del 15/12/2006 &#8211; dep. 03/04/2007, Scalfati).<br /> Invero, non appare decisivo sostenere &#8211; come fanno le difese &#8211; che, anche in assenza dell&#8217;approdo turistico, ci sarebbero comunque delle barche ancorate a &#8220;<em>corpi morti</em>&#8220;, perchè è innegabile che l&#8217;esistenza di un porto organizzato, con pontili, servizio idrico ed elettrico, aumenti l&#8217;afflusso di barche sul sito.<br /> In analoga vicenda, attinente al sequestro preventivo di due pontili galleggianti per l&#8217;ormeggio di imbarcazioni, la Suprema Corte, &#8220;<em>quanto al periculum in mora, ritiene che effettivamente il mantenimento in sito dei due pontili avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato, fornendo l&#8217;occasione per ulteriori abusive occupazioni di suolo demaniale marittimo mediante stazionamento di barche e materiale nautico. Non sussiste, dunque, alcun vizio di legittimità  sul punto</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 22120 del 29/04/2015 &#8211; dep. 27/05/2015, Generosi).<br /> L&#8217;assunto difensivo secondo cui il sequestro impedirebbe la rimozione dei pontili e delle imbarcazioni ormeggiate, determinando l&#8217;effetto opposto a quello perseguito con la misura cautelare reale, con conseguenze pregiudizievoli provocate dallo stesso provvedimento di sequestro, è destituito di fondamento.<br /> Invero, il ragionamento in questione, portato alle estreme conseguenze, potrebbe indurre a ritenere anche il Comune di Otranto sprovvisto di un concreto interesse all&#8217;impugnazione del provvedimento di sequestro adottato.<br /> In ogni caso, va rilevato che il decreto di sequestro non prevede la facoltà  d&#8217;uso e il Pubblico Ministero ha giÃ  adottato un provvedimento esecutivo del sequestro che impone la rimozione di tutte le imbarcazioni attraccate entro il 20/1/2020 (cfr. Ordine di esecuzione di decreto di sequestro preventivo del 6/12/2019).<br /> Quanto alla rimozione dei pontili galleggianti, è evidente che, nel momento in cui vi fosse l&#8217;intenzione, da parte del Comune di Otranto, di rimuovere le strutture, il sequestro verrebbe meno o comunque l&#8217;operazione verrebbe autorizzata senza alcuna difficoltà .<br /> Occorre considerare poi che il reato di occupazione demaniale ha carattere permanente, quindi è attualmente in corso.<br /> Sul punto, si è giÃ  avuto modo di rilevare (paragrafo n. 12 della presente ordinanza) che, sebbene l&#8217;approdo turistico sia gestito dal Comune di Otranto, quindi da un Ente pubblico, le modalità  di gestione, con selezione dei diportisti cui assegnare i posti barca ad opera dell&#8217;Amministrazione comunale e pagamento di significative tariffe, sottraggono l&#8217;area demaniale all&#8217;uso pubblico, o quantomeno ne determinano una rilevante restrizione in riferimento alla generalità  dei consociati.<br /> Si tratta di una formula gestionale, quindi, che non presenta caratteri fondamentali differenti rispetto alla gestione di un qualsiasi privato concessionario.</div>
<p> <a>17. Spese</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi formulati nell&#8217;interesse di C. P., D. B. C., B. L. E., D. D. D. e T. M. vanno dunque dichiarati inammissibili per carenza di interesse all&#8217;impugnazione; mentre il ricorso presentato dal Comune di Otranto va rigettato nel merito per le argomentazioni sopra illustrate, dovendo dunque trovare conferma il decreto di sequestro oggetto di gravame.<br /> Alla statuizione reiettiva segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente procedimento, ai sensi del generale principio sancito dall&#8217;art. 592 comma 1 c.p.p., secondo cui la parte privata che ha formulato un atto di impugnazione dichiarato inammissibile o rigettato nel merito deve essere condannata al pagamento delle spese del relativo procedimento.</div>
<p> Â  <a>P.Q.M.</a>  </p>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Visto l&#8217;art. 324 c.p.p.,</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">dichiara inammissibili i ricorsi promossi nell&#8217;interesse di C. P., D. B. C., B. L. E., D. D. D. e T. M. ;
<li style="text-align: justify;">rigetta il ricorso proposto nell&#8217;interesse del Comune di Otranto, in persona del Sindaco p.t. C. P., e per l&#8217;effetto conferma il provvedimento impugnato;
<li style="text-align: justify;">condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase del procedimento;
<li style="text-align: justify;">manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Così¬ deciso in Lecce, 27 dicembre 2019 </div>
<p> Â <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-lecce-ordinanza-10-1-2020-n-123-19/">Tribunale di Lecce &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2020 n.123/19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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