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	<title>10/02/2025 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/02/2025 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;inammissibilità della relazione tecnica di parte depositata per la prima volta in grado di appello.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 10:52:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-relazione-tecnica-di-parte-depositata-per-la-prima-volta-in-grado-di-appello/">Sull&#8217;inammissibilità della relazione tecnica di parte depositata per la prima volta in grado di appello.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio di appello &#8211; Nuovi documenti &#8211; Relazione tecnica di parte &#8211; Deposito in grado di appello per la prima volta &#8211; Art. 104, co. 2, c.p.a. &#8211; Preclusione. Con specifico riferimento alla relazione tecnica di parte, deve ribadirsi che ai sensi dell’art. 104, comma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-relazione-tecnica-di-parte-depositata-per-la-prima-volta-in-grado-di-appello/">Sull&#8217;inammissibilità della relazione tecnica di parte depositata per la prima volta in grado di appello.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-relazione-tecnica-di-parte-depositata-per-la-prima-volta-in-grado-di-appello/">Sull&#8217;inammissibilità della relazione tecnica di parte depositata per la prima volta in grado di appello.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio di appello &#8211; Nuovi documenti &#8211; Relazione tecnica di parte &#8211; Deposito in grado di appello per la prima volta &#8211; Art. 104, co. 2, c.p.a. &#8211; Preclusione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento alla relazione tecnica di parte, deve ribadirsi che ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall’art. 345 c.p.c., nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la relazione tecnica di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Mastrandrea &#8211; Est. Marotta</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4787 del 2024, proposto da Solida s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Nardò, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca De Leo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;<br />
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso <em>ex lege</em> dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce; Regione Puglia; Commissione locale del paesaggio del Comune di Nardò, non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 377/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nardò e del Ministero della Cultura;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società Solida s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Puglia – sezione staccata di Lecce ha respinto il ricorso di primo grado, proposto dalla predetta società per l’annullamento dei seguenti atti:</p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento n. 243 del 5 maggio 2023, con il quale il comune di Nardò ha respinto la richiesta di rilascio della autorizzazione paesaggistica per un progetto edilizio presentato dalla società Solida s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">– del parere negativo prot. n. 6364-P del 14 aprile 2023, espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce;</p>
<p style="text-align: justify;">– del parere della Commissione locale del paesaggio del comune di Nardò, reso in data 9 febbraio 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La società appellante premette quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Dichiara di aver acquistato nel 2018 dalla società Coges Immobiliare s.r.l. nel territorio del comune di Nardò un appezzamento di terreno costituente uno degli ultimi lotti non edificati nell’ambito di un piano di lottizzazione approvato nel 1961.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Nel 2016 la società Coges Immobiliare s.r.l. (dante causa della odierna appellante) aveva presentato istanza per il rilascio di un permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un’abitazione bifamiliare sul predetto terreno; in data 15 dicembre 2016, la Commissione locale del paesaggio aveva espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione dell’intervento edilizio; con provvedimento prot. n. 9801 del 17 maggio 2017, la Soprintendenza, aveva espresso anch’essa parere favorevole, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004; infine, il comune di Nardò aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 125 del 13 giugno 2017 e il permesso di costruire n. 335 del 21 settembre 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. In conseguenza del mancato tempestivo avvio dei lavori, con provvedimento n. 1011 del 17 ottobre 2018, il comune di Nardò ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire n. 335/2017.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Subentrata alla Coges Immobiliare s.r.l. nella titolarità dell’area (con atto notarile del 12 ottobre 2018), la società Solida s.r.l. ha chiesto al comune di Nardò il “rinnovo” del permesso di costruire n. 335/2017.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. A fronte della comunicazione del Comune di Nardò di “<em>non poter confermare la validità del provvedimento paesaggistico</em>” n. 125 del 13 giugno 2017, è stato instaurato davanti al T.a.r. Puglia – sezione staccata di Lecce un contenzioso, che è stato definito con sentenza n. 1990/2022 (che ha accolto in parte il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di diniego del 29 novembre 2021 e la nota dirigenziale prot. 54701 del 14 ottobre 2021, nella parte in cui il comune di Nardò aveva ravvisato l’insussistenza dei presupposti per il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica).</p>
<p style="text-align: justify;">2.6. Essendo <em>medio tempore</em> scaduta l’autorizzazione paesaggistica (precedentemente rilasciata alla controinteressata), l’odierna appellante ha chiesto al comune di Nardò il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica per il medesimo intervento edilizio (già ritenuto ammissibile con la precedente autorizzazione paesaggistica n. 125/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">2.7. In data 9 febbraio 2023, la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Nardò ha espresso “<em>parere non favorevole</em>” alla realizzazione dell’intervento, richiamando le schede PAE 66-67 e 135, relative alle tutele per gli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) “<em>Territori costieri</em>” e “<em>Aree di rispetto dei boschi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.8. Con atto prot. n. 6364-P del 14/04/2023, anche la Soprintendenza ha espresso parare negativo al rilascio della autorizzazione paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, secondo il comune di Nardò e la Soprintendenza, l’autorizzazione paesaggistica non sarebbe suscettibile di accoglimento, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l’intervento edilizio proposto sarebbe in contrasto con le disposizioni degli UCP “<em>Territori Costieri</em>” (il lotto dovrebbe essere utilizzato per aumentare la cintura a verde; il suolo viene trasformato non utilizzando materiali e tecniche costruttive che ne garantiscano la permeabilità; vi è l’eliminazione di alcune piante, determinando così un diradamento del complesso vegetazionale del paesaggio costiero) e della “<em>Zona di rispetto dei Boschi</em>” (nella quale sarebbero inammissibili interventi di nuova edificazione);</p>
<p style="text-align: justify;">b) l’intervento edilizio, essendo qualificabile come nuova edificazione, determinerebbe una “<em>trasformazione del suolo e del regime delle acque oltre alla compromissione del drenaggio naturale degli strati profondi del sottosuolo</em>” e “<em>un notevole impatto sia sul luogo di collocazione che sul contesto circostante in conseguenza di scavi, sbancamenti, espianti, spiccati in elevato ed ingombri di involucri edilizi, che si ritengono sovradimensionati e sproporzionati per l’area di interesse, operando in tal modo un’irreversibile trasformazione dei luoghi nonché concorrendo significativamente a modificare in maniera negativa il sito e dunque alterando i valori paesaggistici del contesto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.9. Infine, con provvedimento n. 243 del 5 maggio 2023, a firma dell’ing. Fiorentino Antonella, il comune Nardò, richiamati i pareri negativi espressi dalla Commissione locale per il paesaggio del predetto comune e della Soprintendenza, ha definitivamente respinto l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per un progetto edilizio presentato dalla società.</p>
<p style="text-align: justify;">2.10. La società Solida s.r.l. ha impugnato davanti al T.a.r. Puglia sia il provvedimento di diniego del 5 maggio 2023 n. 243 che gli atti presupposti (il parere della Commissione locale per il paesaggio del comune di Nardò e quello della Soprintendenza).</p>
<p style="text-align: justify;">2.11. Come sopra evidenziato, con sentenza n. 377/2024, il T.a.r. Puglia ha respinto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tanto premesso, la società appellante ha contestato la sentenza impugnata con due articolati motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Con il primo motivo, la società appellante contesta la sentenza impugnata, in quanto il giudice di primo grado, pur avendo dato atto della insussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta, avrebbe poi ritenuto che gli atti impugnati fossero immuni dalle dedotte censure.</p>
<p style="text-align: justify;">A giudizio dell’appellante, se l’area non è gravata da vincoli di inedificabilità assoluta, il provvedimento impugnato dovrebbe essere considerato illegittimo proprio perché basato sulla ritenuta inedificabilità dell’area.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il provvedimento impugnato sarebbe motivato genericamente in relazione ai vincoli gravanti sull’area, senza una puntuale indicazione delle ragioni della incompatibilità dell’intervento edilizio proposto con i predetti vincoli.</p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione del provvedimento di diniego avrebbe dovuto essere più puntuale, tenendo conto che per il medesimo intervento edilizio nella medesima area (gravata dai medesimi vincoli) il comune di Nardò nel 2017 aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Con il secondo motivo, l’appellante deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver evidenziato la diversità tra l’autorizzazione paesaggistica e l’esercizio dei poteri in materia urbanistico – edilizia, l’appellante si duole del fatto che il provvedimento di diniego sia stato sottoscritto da un dipendente incardinato nell’ufficio dello Sportello Unico per l’edilizia, senza alcuna attribuzione di funzioni di responsabilità che possano legittimare l’emissione di provvedimenti di amministrazione attiva.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si è costituito in giudizio il comune di Nardò, evidenziando che, successivamente al rilascio della autorizzazione paesaggistica 125/2017, è stata trasmessa ai comuni la nota ministeriale MIBAC-SABAP-LE protocollo 0019363 del 15 ottobre 2018, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha comunicato agli Enti locali la necessità di applicare le linee interpretative per l’attuazione del PPTR, approvato con d.G.R. n. 176/2015, così come chiarito dalla d.G.R. 2331 del 28 dicembre 2017, invitando i comuni a verificare e a segnalare alla Soprintendenza i provvedimenti eventualmente rilasciati in contrasto con le norme di piano; ha contestato quindi la fondatezza dell’assunto, secondo cui il provvedimento di diniego della autorizzazione paesaggistica si porrebbe in contrasto con la precedente autorizzazione paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Si è costituito con atto di mera forma anche il Ministero della Cultura.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Alla camera di consiglio del 4 luglio 2024, fissata per la delibazione della istanza cautelare, il difensore della società appellante ha dichiarato a verbale di rinunciare alla domanda cautelare, in vista della fissazione in tempi brevi dell’udienza di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con memoria depositata in data 21 ottobre 2024, la società appellante ha svolto le seguenti ulteriori considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. In primo luogo, ha eccepito, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., l’inammissibilità della nuova produzione documentale depositata dal comune di Nardò in data 1° luglio 2024, consistente in una nuova relazione dell’ufficio competente; a tale riguardo, ha evidenziato che il documento in questione è stato redatto dal comune di Nardò in funzione dell’appello; in relazione ad esso non sarebbe stato rispettato il principio del contraddittorio; parimenti sarebbero inammissibili i documenti richiamati e allegati alla predetta relazione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Ha evidenziato comunque che gli elementi fattuali contenuti nel nuovo documento prodotto dal comune di Nardò evidenzierebbero la fondatezza dell’appello, in quanto sintomatici del vizio di eccesso di potere, per sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la società appellante ha evidenziato che nella nuova relazione (pag. 1) viene rappresentato quanto segue: “<em>Con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Nardò n. 292 del 04/06/2002, il terreno de quo è stato perimetrato all’interno dei “territorio costruiti” del PUTT/P ed il PRG di Nardò, per tale motivo, lo ha quindi classificato come zona “B/23”- turistico residenziali rade</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, l’appellante fa rilevare che la qualificazione di un’area come “zona B” da parte dello strumento di pianificazione urbanistica, non dipende, né può dipendere, dalla “<em>perimetrazione effettuata da un piano paesaggistico</em>”, ma è una valutazione prettamente tecnica scaturente dal grado di edificazione del territorio (l’art. 2 d.m. n. 1444/1968 definisce come zona omogenea B “<em>le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) : si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">L’argomentazione introdotta nella relazione costituirebbe una mera suggestione volta a giustificare il cambiamento di orientamento dell’Amministrazione comunale, rispetto alla autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. La società appellante evidenzia che i vincoli paesaggistici rappresentano una limitazione rispetto al diritto di proprietà e all’esercizio delle relative prerogative; in ragione del sacrificio derivante al privato dalla istituzione di vincoli paesaggistici, le determinazioni assunte in materia paesaggistica dalla Amministrazione debbono essere adeguatamente motivate.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento di diniego della autorizzazione paesaggistica avrebbe dovuto essere particolarmente rafforzata, in considerazione della precedente autorizzazione paesaggistica n. 125/2017, rilasciata dal comune di Nardò per il medesimo intervento edilizio, sulla base dei medesimi vincoli.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Non essendo stato proposto appello incidentale sulla statuizione relativa alla irrilevanza dell’UCP “<em>Territori costieri</em>”, l’unico ostacolo al rilascio della autorizzazione paesaggistica sarebbe costituito dall’UCP “<em>Aree di rispetto dei Boschi</em>”, il quale, tuttavia, a giudizio dell’appellante, non troverebbe applicazione nel caso di specie, in forza dell’esclusione di cui all’art. 90, comma 3 delle norne tecniche di attuazione al piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia, giusta deliberazione del Consiglio comunale di Nardò n. 296 del 30 giugno 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In data 18 novembre 2024 il Ministero della Cultura ha depositato ulteriori documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">9. All’udienza pubblica del 21 novembre 2024, il difensore della società appellante ha eccepito la inammissibilità della documentazione depositata in grado di appello dalla Amministrazione; quindi, su richiesta dei difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. L’oggetto del presente giudizio concerne la realizzazione nel comune di Nardò di un progetto edilizio che prevede la costruzione di un edificio bifamiliare ad uso residenza estiva, della superficie di mq 220 per ogni unità immobiliare e per un volume complessivo di mc 768,30, contenuti entro il limite massimo di mc 800 previsto dalla cosiddetta lottizzazione “Fumarola”, con sistemazione dell’area esterna a parcheggio.</p>
<p style="text-align: justify;">11. In via preliminare, in accoglimento della eccezione sollevata dalla società appellante, deve essere dichiarata inammissibile la produzione della nuova relazione dell’ufficio competente, depositata dal comune di Nardò in data 1° luglio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini generali, per pacifica giurisprudenza, nel giudizio amministrativo di appello, ai sensi dell’art. 104, comma 2, d.lgs. n. 104/2010, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che il Collegio giudicante li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli, per causa ad essa non imputabile, in primo grado (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8075).</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento alla relazione tecnica di parte, si è ribadito che “<em>Ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall’art. 345 c.p.c., nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la relazione tecnica di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio</em>” (Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2022, n. 4006).</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, la produzione documentale (di carattere innovativo rispetto ai documenti depositati in primo grado) effettuata dal comune di Nardò e dal Ministero della Cultura nel presente grado di giudizio deve considerarsi inammissibile, per violazione di quanto disposto dall’art. 104, comma 2, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Passando all’esame dell’atto di appello, ritiene il Collegio che debba essere esaminato prioritariamente il secondo motivo di appello, concernente la dedotta incompetenza della dipendente (ing. Fiorentino Antonella), che, in qualità di “responsabile unico del procedimento paesaggistico”, ha sottoscritto il provvedimento di diniego paesaggistico n. 243 del 5 maggio 2023; il motivo, infatti, ove fondato, avrebbe carattere assorbente, precludendo l’esame delle ulteriori censure dedotte dalla società ricorrente (odierna appellante).</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella memoria di costituzione in giudizio il comune di Nardò ha evidenziato che “<em>…l’Ing. Antonia Fiorentino, nella sua qualità di Capo del Servizio, ha certamente pieno titolo a svolgere le funzioni di RUP e Responsabile alla sottoscrizione dei provvedimenti paesaggistici, in ossequio alla legge (D.lgs. 42/04 e LR Puglia n. 20/09), nonchè alle determinazioni dirigenziali n. 834 del 10.11.14 e n. 505 del 6.7.15, con cui le sono state attribuite le funzioni del Paesaggio (all. n. 5)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A prescindere dalla tardività della produzione documentale effettuata in grado di appello dal comune di Nardò in data 1° luglio 2024 (nell’ambito della quale figura anche la determinazione del Comune di Nardò n. 834 del 10 novembre 2014, con la quale il dirigente – responsabile dell’Area Funzionale – 2^ Sviluppo e Pianificazione del Territorio ha conferito alla predetta dipendente, inquadrata presso la medesima Area, con qualifica di funzionario tecnico con posizione organizzativa di alta professionalità, la funzione di responsabile dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di paesaggio), non essendo stato contestato dalla società appellante (nella memoria depositata in data 21 ottobre 2024) quanto dichiarato dal comune di Nardò nella memoria di costituzione, le deduzioni di parte appellante, sotto tale profilo, debbono ritenersi prive di fondamento (art. 64, comma 2, c.p.a.).</p>
<p style="text-align: justify;">13. Con riguardo alle questioni di merito, occorre premettere quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. Sotto il profilo sostanziale, nel verbale del 9 febbraio 2023, la Commissione locale per il paesaggio del comune di Nardò dà atto che “<em>sull’area in argomento gravano due tipologie di vincoli dal punto di vista paesaggistico: i vincoli ascrivibili all’articolo 134 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 42/2004, e cioè il vincolo di notevole interesse pubblico imposto su aree e immobili di notevole interesse pubblico con Decreto Ministeriale (c.d. vincolo paesaggistico statale), e i vincoli ascrivibili alla lettera b) del medesimo articolo 134, e cioè i cosiddetti vincoli imposti per legge su intere categorie di beni (es. il vincolo che grava sui 300 della fascia costiera, sugli immobili contermini ai laghi, ghiacciai, ecc..)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione – pur dando atto che l’ultima categoria di vincoli, di cui all’art. 134, comma 1, lett. b) (che rimanda all’art. 142 comma 2 del Codice), non si applica alle aree già delimitate come zone territoriali omogenee A e B alla data del 6 settembre 1985, ovvero quelle che a tale data erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, le cui previsioni sono state concretamente realizzate, e che l’area in questione ricade nella predetta fattispecie, per effetto di quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale di Nardò n. 296 del 30 giugno 2017 e che tale esclusione è stata confermata dalle NTA del PPTR all’articolo 90 comma 3 – tuttavia, evidenzia che “<em>si applicano i limiti più restrittivi derivanti dalla compresenza dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 del D.Lgs. 42/04, come chiarito dagli atti di indirizzo regionale con espresso richiamo al comma 6 del medesimo articolo 90 delle NTA del PPTR e dall’articolo 142 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, e che quindi la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica deve essere valutata sulla base del solo vincolo statale, i cui contenuti sono esplicitati nel PPTR dalle Schede PAE del Piano, ovverosia Scheda PAE 0066 pag. 19 – Scheda PAE 0067 pag. 20 – Scheda PAE 0135 pag. 21</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. Nel parere negativo definitivo del 14 aprile 2023, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, oltre a richiamare le conclusioni della Commissione locale per il paesaggio del comune di Nardò (secondo cui, in base alle schede PAE, nella predetta area non sono ammissibili interventi che comportino la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), evidenzia che l’intervento edilizio proposto si pone in contrasto:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>3) con la conservazione dei caratteri naturali e morfologici comportando una trasformazione del suolo e del regime delle acque oltre alla compromissione del drenaggio naturale degli strati profondi del sottosuolo;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4) con l’interesse paesaggistico tutelato poiché l’entità di quanto proposto, per estensione e volumetria, crea un notevole impatto sia sul luogo di collocazione che sul contesto circostante in conseguenza di scavi, sbancamenti, espianti, spiccati in elevato ed ingombri di involucri edilizi, che si ritengono sovradimensionati e sproporzionati per l’area di interesse, operando in tal modo un’irreversibile trasformazione dei luoghi nonché concorrendo significativamente a modificare in maniera negativa il sito e dunque alterando i valori paesaggistici del contesto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Tanto premesso, ritiene il Collegio che gli elementi individuati dalla Commissione locale del paesaggio del comune di Nardo e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce non siano sufficienti a giustificare il diniego di rilascio della autorizzazione paesaggistica e quindi a precludere la realizzazione dell’intervento edilizio proposto dalla società appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. Con riguardo alle schede PAE, in fattispecie analoghe, questa Sezione ha avuto modo di precisare:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“22 […] va premesso che ad avviso del Collegio in un sistema come il nostro, che all’art. 42 Cost. riconosce e garantisce la proprietà privata, un vincolo conformativo particolarmente intenso come l’inedificabilità nella sostanza assoluta di cui si ragiona nel caso di specie, anche se in astratto del tutto compatibile con il sistema, va imposto dall’amministrazione in termini chiari ed espliciti, prendendosi la responsabilità, anche politica, della relativa scelta.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>23. Che di dubbio interpretativo si possa propriamente parlare, è evidente anzitutto esaminando il testo delle norme come sopra riportato, che è tutt’altro che esplicito sul punto specifico.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>24. Si deve poi tener conto di un fatto storico. Una presunta impossibilità di applicazione immediata e diretta delle schede PAE è stata riconosciuta dalla stessa Regione Puglia, che ne ha dato atto nella delibera di Giunta 13 giugno 2019 n. 1065, acquisita dal Collegio nella causa n. 660/2021 R.G di identico oggetto, nella quale si legge: “l’art. 79 delle NTA del PPTR non riporta nell’elenco di cui al comma 1, tra le specifiche discipline d’uso da applicare sugli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, il chiaro ed inequivocabile richiamo alla disciplina d’uso contenuta nelle “schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso dei singoli vincoli” cosiddette PAE”. Su questa base, la delibera 1065/2019 ha in sintesi proposto di costituire una “cabina di monitoraggio” – che peraltro non consta sia stata attivata- per la revisione del PPTR, con l’intento, fra l’altro, di rendere esplicitamente vincolanti le schede PAE, sul presupposto logico che esse attualmente non lo siano.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>25. Ciò posto, del sistema di norme del PPTR citate è possibile un’interpretazione diversa da quelle sin qui esposte, la quale ritiene che l’art. 90 comma 3 NTA non sia privo di contenuto, come si è detto, ma abbia invece un significato ben preciso: quello di escludere le aree di cui all’art. 142 comma 2 d. lgs. 42/2004, ovvero, come si precisa ancora una volta, quelle classificate come zone omogenee A e B alla data indicata, dall’applicazione meccanica del sistema del PPTR stesso. Si tratta di lettura senz’altro astrattamente possibile, perché coerente con il principio logico, prima che giuridico, secondo il quale una norma va interpretata nel senso in cui essa abbia qualche effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne abbia alcuno.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>26. Posta questa interpretazione del comma 3 dell’art. 90, l’inciso contenuto nell’art. 79 NTA – per cui la disciplina per esso prevista, comprendente anche le schede PAE, vale “fatto salvo” quanto previsto dall’art. 90 stesso- starebbe a significare che le esclusioni da esso disposte, come sopra ricostruite, si applicano anche alle schede PAE, ovvero che esse non sono direttamente applicabili alle aree classificate come A e B.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>27. Nell’incertezza fra le due interpretazioni possibili, più o meno restrittiva, ad avviso del Collegio va allora scelta l’interpretazione che conduce al risultato più liberale, ovvero quella appena esposta, che riassumendo esclude un meccanico vincolo di inedificabilità per aree estese e comporta, in positivo, che le aree classificate come zone omogenee A ovvero B al 6 settembre 1985 sfuggano alla previsione generale di inedificabilità prevista dalla scheda PAE che le comprenda.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>28. Ciò non significa, come è evidente, consentire un’edificazione indiscriminata, perché si tratta pur sempre di aree vincolate con i relativi decreti ministeriali, in cui per intervenire è richiesta comunque l’autorizzazione paesaggistica, e quindi una congrua tutela non manca […]</em>” (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6937/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, questa Sezione ha ritenuto che, dato il carattere non assoluto del vincolo di cui alle schede PAE, è in sede di autorizzazione paesaggistica che l’Autorità preposta alla tutela dei predetti interessi paesistico – ambientali deve valutare in concreto la compatibilità dell’intervento rispetto agli interessi oggetto di tutela, così come declinati dai decreti ministeriali sopra richiamati, nonché dal PPTR della Regione Puglia<em> </em>(cfr. Consiglio di Stato n. 5584/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">14.2. Nel caso di specie, conformemente all’orientamento consolidato della Sezione (sopra richiamato), dal quale non vi è motivo di discostarsi, ritiene il Collegio che il mero richiamo alle schede PAE non sia sufficiente a giustificare il diniego di esecuzione dell’intervento edilizio proposto dalla società, tanto più che analogo intervento edilizio era stato autorizzato nella medesima area nel 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">14.3. Con riguardo alle altre argomentazioni individuate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, nel parere del 14 aprile 2023, il Collegio ritiene che esse non siano idonee a giustificare il diniego di rilascio della autorizzazione paesaggistica, in quanto, da un lato, si presentato generiche e non circostanziate, dall’altro, non tengono conto del fatto che l’intervento edilizio proposto concerne un appezzamento di terreno costituente uno degli ultimi lotti non edificati di un precedente piano di lottizzazione e che nel 2017 analogo intervento edilizio aveva ricevuto parere favorevole, sotto il profilo paesaggistico, sia dalla Commissione locale del paesaggio istituita presso il comune di Nardò che dalla Soprintendenza (sia pure con prescrizioni).</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto alla precedente autorizzazione paesaggistica (del 13 giugno 2017 n. 125), dalla documentazione in atti non emergono, sul piano della disciplina sostanziale, elementi sopravvenuti concernenti la tutela paesaggistica che giustifichino il diniego opposto alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto società appellante (pure assentito dalle medesime Amministrazioni nel 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">15. In conclusione, il ricorso in appello va accolto in relazione al vizio di eccesso di potere, per difetto di istruttoria e di motivazione, con il conseguente annullamento degli atti impugnati; in sede di riedizione del potere, l’Amministrazione comunale e la Soprintendenza dovranno rivalutare in concreto la compatibilità dell’intervento edilizio proposto dalla società appellante rispetto agli interessi oggetto di tutela, così come declinati dai decreti ministeriali sopra richiamati, nonché dal piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia, tenendo conto altresì dell’inserimento del progetto in un ambito già oggetto di un piano di lottizzazione approvato e (in parte) realizzato nonché del fatto che l’intervento edilizio in questione coincide sostanzialmente con quello precedentemente autorizzato con titolo abilitativo poi decaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">16. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustifica nondimeno la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio (per effetto di quanto disposto dall’art. 13, comma 6 – <em>bis</em>, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, spetta tuttavia alla società appellante il rimborso del contributo unificato versato, da porre, in solido, a carico del comune di Nardò e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce).</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gerardo Mastrandrea, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Rotondo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Conforti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Monteferrante, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Marotta, Consigliere, Estensore</p>
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