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	<title>1/9/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/9/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2020-n-5339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2020-n-5339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5339</a></p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente, Stefano Fantini, Consigliere, Estensore; PARTI: (A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Petitto e Valeria Morra, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Marco Petitto in Roma, via Antonio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2020-n-5339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2020-n-5339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Stefano Fantini, Consigliere, Estensore; PARTI:  (A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Petitto e Valeria Morra, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Marco Petitto in Roma, via Antonio Bertoloni, 44 contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21; Roma Capitale &#8211; Municipio I, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità  della deliberazione dell&#8217;Assemblea capitolina n. 47 del 2018 di approvazione del nuovo &#8220;regolamento per l&#8217;esercizio delle attività  commerciali ed artigianali nel territorio della Città  storica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Roma Capitale &#8211; delibera dell&#8217;Assemblea capitolina n. 47 del 2018 &#8211; illegittimità  in parte qua.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La deliberazione dell&#8217;Assemblea capitolina n. 47 del 2018 di approvazione del nuovo &#8220;regolamento per l&#8217;esercizio delle attività  commerciali ed artigianali nel territorio della Città  storica</em>&#8220;.<em>&#8211; ai sensi del quale nell&#8217;area del sito UNESCO è vietata l&#8217;apertura di attività  diverse da quelle tutelate, elencate all&#8217;art. 8, disponendo che le stesse vengano esercitate in via esclusiva in forma di esercizio di vicinato od artigianale da soggetto che abbia maturato un&#8217;anzianità  di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all&#8217;albo delle imprese artigiane non inferiore a tre anni e che eserciti da almeno tre anni un&#8217;attività  commerciale od artigianale &#8211; ha portata indiscriminata nella disposizione regolamentare che, nel vietare l&#8217;aggiunta di attività  non tutelate, può compromettere la stessa possibilità  di svolgimento delle attività  tutelate, (come nel caso di specie, dove il divieto di vendita precluderebbe, molto probabilmente, lo svolgimento dell&#8217;attività  di laboratorio di sartoria).</em><br /> <em>In tali termini, le previsioni della delibera capitolina n. 47 del 2018 risultano illegittime nella parte in cui precludono in modo assoluto, e dunque in senso irragionevolmente formalistico rispetto alle funzioni della particolare tutela in questione, l&#8217;aggiunta di un&#8217;attività  non protetta a quella protetta, salva la sola eccezione delle attività  rientranti nelle previsioni sub lett. d) ed h). L&#8217;irragionevolezza emerge in particolar modo nelle ipotesi (come quella in esame, in cui detta commistione (la sartoria artigianale) preesisteva, sin dal 1967, seppure fosse non formalmente riferibile alla stessa attività  commerciale).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/09/2020<br /> <strong>N. 05339/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07083/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7083 del 2019, proposto da A. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Petitto e Valeria Morra, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Marco Petitto in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21; Roma Capitale &#8211; Municipio I, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Ii <em>ter</em>, n. 7230/2019, resa tra le parti;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020, tenuta con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Cons. Stefano Fantini;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1.- L&#8217;A. s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 5 giugno 2019, n. 7230 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. Ii <em>ter</em>, che ha respinto il suo ricorso avverso i provvedimenti del luglio e novembre 2018 con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficaci le SCIA del maggio e settembre 2018, finalizzate all&#8217;apertura di un esercizio di vicinato e laboratorio in forma artigianale, ed al contempo avverso la delibera n. 47 in data 17 aprile 2018 dell&#8217;Assemblea capitolina, di approvazione del nuovo &#8220;<em>regolamento per l&#8217;esercizio delle attività  commerciali ed artigianali nel territorio della Città  storica</em>&#8220;.<br /> La società  appellante svolge attività  di artigianato e di vendita al dettaglio, in particolare di camiceria, nei locali di via Pallacorda n. 1, continuando l&#8217;attività  svolta in precedenza (sino alla morte, avvenuta il 7 gennaio 2018) dal cavaliere Piero A., storico camiciaio di Roma, operante dapprima in via dei Prefetti.<br /> In data 21 maggio 2018 la società  ha presentato al competente ufficio del Municipio I di Roma Capitale la SCIA per l&#8217;apertura di &#8220;esercizi di vicinato&#8221; nonchè la SCIA per l&#8217;apertura del &#8220;laboratorio in forma artigianale e non&#8221;. Il Municipio ha perà² trasmesso in data 12 luglio 2018 la comunicazione di inefficacia della SCIA per violazione dell&#8217;art. 12, comma 1, della deliberazione dell&#8217;Assemblea capitolina n. 47 del 2018, ai sensi del quale nell&#8217;area del sito UNESCO è vietata l&#8217;apertura di attività  diverse da quelle tutelate, elencate all&#8217;art. 8, disponendo che le stesse vengano esercitate in via esclusiva in forma di esercizio di vicinato od artigianale da soggetto che abbia maturato un&#8217;anzianità  di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all&#8217;albo delle imprese artigiane non inferiore a tre anni e che eserciti da almeno tre anni un&#8217;attività  commerciale od artigianale. In particolare, nel caso di specie, l&#8217;amministrazione ha contestato, in relazione alla SCIA presentata per il laboratorio artigianale, che «<em>l&#8217;attività  di laboratorio di sartoria che si intende esercitare non viene svolta in forma esclusiva bensì¬ congiuntamente ad attività  di vendita</em>», mentre, con riguardo alla SCIA presentata per l&#8217;esercizio di vicinato, che «<em>l&#8217;attività  di vendita che si intende esercitare (articoli di abbigliamento) non rientra nell&#8217;elenco delle attività  tutelate e la stessa non viene svolta in forma esclusiva bensì¬ congiuntamente ad attività  di laboratorio di sartoria</em>».<br /> 2. &#8211; Con il ricorso in primo grado la società  A. ha dedotto la violazione della l.r. Lazio n. 3 del 2015, degli artt. 41 e 97 Cost., degli artt. 1, 7, 10-<em>bis </em>e 19 della legge n. 241 del 1990, nonchè l&#8217;eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici; con motivi aggiunti ha poi impugnato i provvedimenti in data 9 e 15 novembre 2018, che hanno dichiarato inefficaci le ulteriori segnalazioni certificate per l&#8217;apertura di &#8220;esercizi di vicinato&#8221; e di &#8220;laboratorio in forma artigianale e non&#8221;.<br /> 3. &#8211; La sentenza ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti nell&#8217;assunto che nessuna delle due attività  oggetto delle predette SCIA è qualificabile come tutelata ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1, del regolamento di cui alla deliberazione capitolina n. 47 del 2018; infatti la società  ricorrente non rientra tra i laboratori artigiani, nè è iscritta nell&#8217;albo regionale delle imprese artigiane (condizione costitutiva per la qualificazione); tutelata non sarebbe neppure l&#8217;attività  di vicinato relativa alla vendita di camiceria.<br /> 4. &#8211; Con l&#8217;appello l&#8217;A. s.r.l. critica la sentenza deducendo che l&#8217;iscrizione all&#8217;albo regionale delle imprese artigiane non è condizione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività , ed, ancora, che il requisito dell&#8217;anzianità  triennale di iscrizione alla C.C.I.A.A. è stato giÃ  annullato con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. Ii <em>ter</em>, 26 aprile 2019, n. 5321.<br /> 5. &#8211; Si è costituita in resistenza Roma Capitale, concludendo per la reiezione dell&#8217;appello.<br /> 6. &#8211; All&#8217;udienza pubblica del 9 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 1.- Il primo motivo lamenta che la sentenza si è fondata sull&#8217;affermazione per cui la società  ricorrente non è in possesso dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo regionale delle imprese artigiane o comunque a quello di cui all&#8217;art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (<em>Legge-quadro per l&#8217;artigianato</em>) e neppure dei requisiti prescritti dall&#8217;art. 8, comma 1, e 12, del regolamento per essere &#8220;attività  tutelata&#8221;; ma si tratta, per l&#8217;appellante, di aspetti non oggetto di contestazione in primo grado e neppure posti a fondamento dei provvedimenti di inefficacia della SCIA. In ogni caso, l&#8217;art. 15 (<em>Istituzione dell&#8217;albo delle imprese artigiane</em>) della l.r. 17 febbraio 2015, n. 3 (<em>Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell&#8217;artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche</em>) precisa che l&#8217;iscrizione all&#8217;albo delle imprese artigiane è condizione per beneficiare delle agevolazioni, ma non certamente condizione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  artigiana, nè per la qualifica di attività  tutelata ai sensi dell&#8217;art. 8 del regolamento. Peraltro la società  appellante, società  a responsabilità  limitata pluripersonale, possiede tutti i requisiti previsti dall&#8217;art. 6 della detta l.r. n. 3 del 2015 (richiamato dall&#8217;art. 8 del regolamento comunale) per essere qualificata come impresa artigiana, sì¬ che l&#8217;attività  dalla stessa svolta rientra senz&#8217;altro tra quelle tutelate.<br /> Il motivo è fondato.<br /> Premesso che i provvedimenti impugnati in primo grado fanno riferimento alla mancata inclusione dell&#8217;attività  svolta tra quelle tutelate, ed alla mancata iscrizione alla Camera di Commercio od all&#8217;albo delle imprese artigiane, occorre peraltro rilevare come l&#8217;attività  svolta dalla società  appellante rientri tra le &#8220;attività  tutelate&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 8 del regolamento comunale di cui alla delibera n. 47 del 17 aprile 2018, sia quale laboratorio artigiano (lett. <em>b)</em>), sia quale vendita di prodotti di &#8220;<em>pràªt Ã  porter</em>&#8221; e marchi a diffusione nazionale ed internazionale (lett. <em>e)</em>), relativamente agli abiti realizzati non su misura.<br /> Nemmeno, sussistendo i requisiti dell&#8217;impresa artigiana di cui all&#8217;art. 3 (<em>Funzioni e compiti della Regione</em>) della l.r. Lazio 17 febbrio 2015, n. 3, può ritenersi ostativa la mancata iscrizione all&#8217;albo delle imprese artigiane, che è, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 3, condizione per beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla legge, ferma restando la possibilità  della iscrizione d&#8217;ufficio a mente dell&#8217;art. 18 (<em>Provvedimenti d&#8217;ufficio</em>) dello stesso <em>corpus</em> legislativo, come pure dell&#8217;irrogazione di sanzioni (a mente del successivo art. 21).<br /> 2. &#8211; Va altresì¬ considerato, con riferimento al secondo motivo di appello, che il requisito dell&#8217;anzianità  triennale di iscrizione alla C.C.I.A.A. (od all&#8217;albo delle imprese artigiane) è stato espunto dall&#8217;ordinamento per effetto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. Ii <em>ter</em>, 26 aprile 2019, n. 5321 e del conseguente intervento conformativo contenuto nella deliberazione dell&#8217;Assemblea capitolina n. 49 del 2019. Ne deriva che per effetto della sopravvenienza non vi è pìù ragione per coltivare tale motivo, incentrato essenzialmente sulla mancata previsione, da parte del regolamento, di una disciplina transitoria, specie con riguardo alla società  A. che è stata costituita il 30 marzo 2018 (quindi anteriormente all&#8217;entrata in vigore del regolamento comunale).<br /> 3. &#8211; La seconda parte del secondo motivo di gravame poi contesta la previsione regolamentare secondo cui è preclusa la vendita degli articoli artigianali prodotti con il laboratorio (in particolare, l&#8217;art. 8, comma 1, e l&#8217;art. 12, comma 1, dispongono che «<em>le attività  tutelate non possono essere svolte congiuntamente ad altra attività  non tutelata</em>»), in quanto asseritamente in violazione dell&#8217;art. 41 Cost. (che riconosce la libertà  di iniziativa economica privata), particolarmente evidente nella fattispecie controversa, caratterizzata dalla prosecuzione del precedente laboratorio artigianale del Maestro A. .<br /> Analogamente, il terzo motivo censura la sentenza per non avere esternato le ragioni per cui un&#8217;attività  di produzione sartoriale e di vendita di camicie sia idonea a compromettere il sito Unesco.<br /> I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati in ragione della portata indiscriminata della disposizione regolamentare che, nel vietare l&#8217;aggiunta di attività  non tutelate, può compromettere la stessa possibilità  di svolgimento delle attività  tutelate, come appare chiaro nel caso di specie, dove il divieto di vendita precluderebbe, molto probabilmente, lo svolgimento dell&#8217;attività  di laboratorio di sartoria.<br /> Occorreva dunque rimettere al prudente, concreto e motivato apprezzamento dell&#8217;amministrazione la valutazione della compatibilità  con attività  diverse, per vagliarne l&#8217;eventuale incoerenza con l&#8217;area del Sito Unesco, e con le finalità  di protezione ad essa sottese.<br /> In tali termini le previsioni ricordate della delibera capitolina n. 47 del 2018 risultano illegittime: infatti precludono in modo assoluto, e dunque in senso irragionevolmente formalistico rispetto alle funzioni della particolare tutela in questione, l&#8217;aggiunta di un&#8217;attività  non protetta a quella protetta, salva la sola eccezione delle attività  rientranti nelle previsioni <em>sub</em> lett. <em>d)</em> ed <em>h)</em>. L&#8217;irragionevolezza emerge in particolar modo nelle ipotesi (come quella in esame) in cui detta commistione (la sartoria artigianale) preesisteva, sin dal 1967, seppure fosse non formalmente riferibile alla stessa attività  commerciale. Dal che si deduce che detta circostanza manifestamente non arreca unÂ <em>vulnus</em> all&#8217;assetto territoriale storicizzato e protetto.<br /> Può allora bene affermarsi che le attività  oggetto della SCIA costituiscono la continuazione dell&#8217;attività  di laboratorio di camiceria del sig. A..<br /> 4. &#8211; Le considerazioni che precedono, portando all&#8217;accoglimento dell&#8217;appello, esimono il Collegio dalla disamina dell&#8217;ultimo motivo, volto a contestare la violazione dell&#8217;art. 10-<em>bis</em> della legge n. 241 del 1990 in relazione alla SCIA.<br /> 5. &#8211; Alla stregua di quanto esposto, l&#8217;appello va accolto. Per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con annullamento, nei limiti dell&#8217;interesse, dei provvedimenti impugnati.<br /> Le spese del doppio grado di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con annullamento dei provvedimenti impugnati.<br /> Condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore dell&#8217;appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00 (3.000,00).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Fabio Franconiero, Consigliere<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br /> Alberto Urso, Consigliere</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2020-n-5339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-5345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-5345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5345</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI: (Loris P., rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D&#8217;Appello di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Belluno, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-5345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-5345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Loris P., rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D&#8217;Appello di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Belluno, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Padova, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Rovigo, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Treviso, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Verona, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Vicenza, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari (Conferenza dei Capigruppo) del Consiglio Regionale della Regione Veneto, costituita in giudizio in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bertolissi, Franco Botteon, Antonella Cusin, Chiara Drago, Andrea Manzi, Bianca Peagno, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5)</span></p>
<hr />
<p>In tema di elezioni:  sulla inesistenza del cd diritto di tribuna delle minoranze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Elezioni &#8211; c.d. &#8220;diritto di tribuna&#8221; delle minoranze &#8211; insussistenza.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il vigente sistema elettorale non contempla un c.d. &#8220;diritto di tribuna&#8221; di minoranze qualificate quali potrebbero essere le minoranze linguistiche, diritto che comunque necessiterebbe di una disciplina ad hoc volta ad accertare la reale riconducibilità  del candidato alla minoranza considerata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/09/2020<br /> <strong>N. 05345/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06815/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6815 del 2020, proposto da Loris P., rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D&#8217;Appello di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Belluno, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Padova, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Rovigo, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Treviso, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Verona, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Vicenza, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari (Conferenza dei Capigruppo) del Consiglio Regionale della Regione Veneto, costituita in giudizio in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bertolissi, Franco Botteon, Antonella Cusin, Chiara Drago, Andrea Manzi, Bianca Peagno, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00772/2020, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 1 settembre 2020 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti il Signor Loris P. e gli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago e Andrea Manzi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> <br /> 1 &#8211; L&#8217;appellante, in qualità  di candidato Presidente alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione del Veneto del 20 e 21 Settembre 2020, nonchè, secondo quanto dichiarato, di Segretario della Lista &#8220;Venetie per l&#8217;autogoverno&#8221;, di rappresentante legale della aggregazione dei cittadini appartenenti alle minoranze etnico linguistiche del Veneto denominata &#8220;Aggregazione Veneta&#8221; e di cittadino elettore, appella la sentenza del TAR per il Veneto, I Sezione, n. 772 del 2020, che ha respinto, compensando le spese, il suo ricorso volto all&#8217;annullamento dei verbali delle operazioni dell&#8217;ufficio centrale regionale per l&#8217;elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Veneto e della ivi contenuta esclusione dalla competizione elettorale, motivata dalla mancata sottoscrizione della lista da parte del previsto numero minimo di elettori , unitamente a tutti gli atti connessi, ivi inclusi quelli concernenti l&#8217;esonero dalla sottoscrizione degli elettori per altre liste elettorali.<br /> 2 &#8211; Con il medesimo ricorso di primo grado era stata altresì¬ chiesta la disapplicazione e sollevata la questione di legittimità  Costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale n.5/2012, relativamente alla disciplina della composizione del Consiglio Regionale, all&#8217;esonero dalle sottoscrizioni per le liste elettorali aventi requisiti diversi da quelli posseduti dalla Lista dell&#8217;appellante ed alla prevista possibilità  di ricandidatura dopo un doppio mandato del Presidente della Regione.<br /> 3 &#8211; Il ricorso veniva peraltro in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto dal TAR con la sentenza qui appellata.<br /> 4 &#8211; Con l&#8217;appello in epigrafe, in particolare, il Signor P. deduce l&#8217;erroneità  della sentenza di primo grado per la parte in cui non ha sanzionato l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione della sua lista riammettendola, in quanto la stessa doveva essere considerata esentata dall&#8217;onere di sottoscrizione degli elettori in virtà¹ del combinato disposto di varie normative statali e internazionali poste a tutela dei diritti delle minoranze linguistiche.<br /> 5 &#8211; Viene altresì¬ dedotta l&#8217;erronea mancata considerazione, da pare del TAR, della discriminazione contro la lista in esame rispetto ad altre liste elettorali, per le quali sarebbe stata illegittimamente riconosciuta l&#8217;esenzione dall&#8217;onere di allegare le sottoscrizioni degli elettori, sulla base di norme regionali (significativamente diverse, ad esempio, da quelle in vigore in Piemonte) ritenute dall&#8217;appellante disapplicabili e comunque costituzionalmente illegittime ove interpretate nel senso ad esse dato dagli uffici elettorali, nonchè sulla base di accordi intercorsi nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari (Conferenza dei Capogruppo del Consiglio regionale) intervenuti quando il Consiglio era ormai scaduto ed aveva ormai cessato le funzioni per legge, e quindi del tutto illegittimi. Secondo l&#8217;appellante, dunque, l&#8217;accoglimento del suo gravame avrebbe consentito, mediante la riammissione della propria lista, di ripristinare la &#8220;parità  di accesso&#8221; definita dalla legge quadro 165/2004 e richiamata dalla normativa quella regionale, che altrimenti avrebbe dovuto imporre la eliminazione di 15 liste su 18 ammesse e di escludere 7 candidati presidente su 10, oppure la loro eliminazione dal risultato elettorale ex post.<br /> 6 &#8211; All&#8217;atto di appello, a comprova delle affermate deviazioni del ruolo da parte dei consiglieri e della giunta in quello che viene definito essere un &#8220;sistema di baroni che possono determinare il destino di liste e candidati anche attraverso un sistema di ricompense nelle candidature elettorali delle liste date per vincenti, oppure con liste esentate create per far confusione all&#8217;elettore&#8221;, è infine allegata la trascrizione della registrazione di una telefonata dell&#8217;appellante con una personalità  politica che condizionerebbe la possibilità  di esenzione dalla raccolta firme al previo assenso dei leader della maggioranza consiliare uscente per non mettere a repentaglio la propria candidatura, dimostrando, per tabulas, la illegittimità  di un sistema elettorale regionale che avrebbe portato all&#8217;obbligo di raccolta firme ed alla conseguente esclusione della lista dell&#8217;appellante a causa delle illegittime interferenze verificatasi nella presentazione delle liste e delle candidature.<br /> 6.1 &#8211; A tale ultimo riguardo peraltro il Collegio, ritenuta l&#8217;estraneità  del predetto allegato al giudizio in epigrafe per le ragioni che verranno meglio esposte nel proseguo della motivazione, ne dispone lo stralcio dagli atti di causa previo oscuramento di tutti i riferimenti a persone fisiche, non necessariamente consenzienti rispetto alla diffusione, in esso contenuti.<br /> 7 &#8211; Ai fini della decisione dell&#8217;appello, il Collegio premette che il TAR ha evidenziato la sussistenza di profili di inammissibilità  del ricorso di primo grado, anche in riferimento alla sua sottoscrizione (non eseguita con firma digitale) ed all&#8217;esistenza e alla completezza delle notificazioni, eccepiti dall&#8217;Amministrazione competente ma non esaminati dal giudice di primo grado in ragione della palese inammissibilità  ed infondatezza dei singoli motivi di ricorso, come accertate dal medesimo giudice.<br /> 7.1 &#8211; Nel presente grado di giudizio i predetti profili di inammissibilità  del ricorso sono aggravati dalla mancanza di una Difesa tecnica da parte di un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori, così¬ come espressamente richiesto, dalla vigente disciplina del processo amministrativo, con disposizione giÃ  motivatamente ritenuta, da questa medesima Sezione, non illegittima, in quanto volta ad assicurare la parità  fra le Parti di un equo processo. Del medesimo profilo di possibile inammissibilità  è stata data dunque comunicazione all&#8217;appellante.<br /> 7.2 &#8211; Tuttavia, il Collegio ritiene di poter condividere la decisione del giudice di primo grado quanto alla possibilità  di prescindere dall&#8217;accertamento dei predetti profili di inammissibilità  e di passare all&#8217;esame dei singoli motivi di gravame anche in sede di appello, stante la loro palese inammissibilità  e infondatezza.<br /> 8 &#8211; Venendo pertanto all&#8217;esame dei singoli motivi di appello, devono essere in primo luogo enucleati i plurimi motivi di ricorso volti a censurare la mancata esclusione delle liste e dei candidati avversi, rispetto ai quali si contestano le modalità  attraverso le quali sarebbe stato loro assicurato l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di sottoscrizione da parte degli elettori ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 4, lett. a) e b), L.R. n. 5 del 2012.<br /> 8.1 &#8211; Ritiene, in particolare, l&#8217;appellante che il riconoscimento dell&#8217;esonero nei soli casi previsti dall&#8217;art. 14, comma 4, lett. a) e b) (&#8220;le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale&#8221;; &#8220;le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali&#8221;), avrebbe prodotto, nel caso di specie, effetti distorsivi a vantaggio di altri gruppi politici giÃ  rappresentati in Consiglio Regionale o beneficiari di &#8220;dichiarazioni di collegamento&#8221; precludendo, nei fatti, specie in ragione del brevissimo spazio di tempo concesso dalla recentissima indizione delle elezioni regionali, avvenuta il 30 luglio 2020, la valida presentazione della lista in esame.<br /> 8.2 &#8211; Peraltro, il perimetro del particolare giudizio elettorale attivato in primo grado, e quindi del presente appello, ai sensi dell&#8217;art. 129, commi 1 e 2, cod. proc. amm., va limitato alla sola esclusione della lista e del candidato, mentre ogni eventuale ulteriore censura circa le altre liste e gli altri candidati illegittimamente ammessi potrà  eventualmente, se del caso, essere ritualmente fatta valere con ricorso successivo alla competizione elettorale. I motivi di appello sopra esaminati, riferiti alla dichiarata inammissibilità  dei corrispondenti motivi di ricorso da parte del giudice di primo grado, risultano quindi non fondati, ma risultano prima ancora inammissibili al pari dei corrispondenti motivi di primo grado.<br /> 9 &#8211; Nel merito, con i motivi di ricorso esattamente ritenuti dal Tar ammissibili ma che non sarebbero stati correttamente scrutinati dal medesimo Tribunale, il ricorrente contesta il fondamento dell&#8217;esclusione, ritenendo che la propria lista, in quanto espressione di minoranze etniche e linguistiche, in quanto tali tutelate dal diritto nazionale ed internazionale, avrebbe dovuto beneficiare di un implicito regime di esenzione e non essere perciò tenuta all&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della candidatura da parte degli elettori, nel numero stabilito dall&#8217;art. 14, comma 2, lett. a)-d), L.R. n. 5 del 2002.<br /> 9.1 &#8211; Il Giudice di primo grado avrebbe dunque dovuto accertare la violazione delle garanzie (anche di rilievo internazionale) volte a tutelare la rappresentanza delle minoranze linguistiche legalmente riconosciute giÃ  a partire dalla L.R. Veneto n. 73 del 1994, che si identificherebbero univocamente con la lista esclusa, e di conseguenza disapplicare l&#8217;art. 14, comma 4 e dell&#8217;art. 15, comma 6, della L.R. n. 5 del 2012 nella parte in cui non prevede l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di presentazione delle liste e delle candidature mediante la sottoscrizione da parte di un numero prestabilito di elettori, anche a favore dei gruppi etnico-linguistici, o quantomeno sollevare la questione di legittimità  costituzionale delle medesime norme per violazione dei principi di rappresentatività  e di paritario accesso alle consultazioni elettorali.<br /> 9.2 &#8211; Considera peraltro il Collegio che l&#8217;impugnata esclusione è motivata sulla base del rilievo che &#8220;la dichiarazione di presentazione della candidatura del sig. P. Loris non risulta sottoscritta da alcun elettore e che non sussistono neppure le condizioni di esonero dalla raccolta previste dall&#8217;art. 14, lett. a) e b) della Legge Regionale n. 5/2012 e che, pertanto, essa è da ritenersi non valida ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, lett. a che richiama l&#8217;art. 15 della medesima legge Regionale n. 5/2002&#8221;.<br /> 9.3 &#8211; Non risulta, quindi, che alcuna raccolta di firme sia stata attivata, nè viene dimostrato che peculiari condizioni di tempo o di spazio specificamente riferibili alla lista considerata, come ad esempio la eventuale diffusione della minoranza linguistica di riferimento in territori sparsi e difficilmente raggiungibili nei tempi ristretti a disposizione, abbiano realmente impedito di raccogliere il numero minimo di firme previsto, e quindi abbiano realmente ostacolato la possibilità  di dimostrare il radicamento sul territorio, che viene non illegittimamente richiesto dalla disciplina elettorale di riferimento, ma che non può evidentemente essere ritenuto estraneo alla minoranza linguistica radicata, per l&#8217;appunto, sul territorio, che l&#8217;appellante afferma di rappresentare. Il Vigente sistema elettorale non contempla, infatti, un c.d. &#8220;diritto di tribuna&#8221; di minoranze qualificate quali potrebbero essere le minoranze linguistiche, diritto che comunque necessiterebbe di una disciplina ad hoc volta ad accertare la reale riconducibilità  del candidato alla minoranza considerata al di lÃ  delle dichiarazioni e delle anche pur generose intenzioni degli interessati.<br /> 9.4 &#8211; Ferma restando la non proponibilità , giÃ  rilevata dal TAR, di questioni incidentali nella presente fase processuale, Non sussistono pertanto neppure le condizioni di non manifesta infondatezza e di rilevanza nel giudizio a quo per addivenire allo scrutinio delle plurime questioni di legittimità  costituzionale o di disapplicazione della vigente normativa di riferimento sollevate dall&#8217;odierno appellante.<br /> 10 &#8211; Conclusivamente, l&#8217;appello risulta, al pari del ricorso di primo grado, in parte inammissibile ed in parte infondato, dovendo trovare piena conferma l&#8217;appellata sentenza del TAR per il Veneto. La complessità  e non univocità  delle questioni e la rilevanza degli istituti anche di rilievo costituzionale ed internazionale dibattuti giustificano tuttavia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Antonio Massimo Marra, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.479</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-1-9-2020-n-479/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Mura, Giulia Atzori, contro Città  Metropolitana di Cagliari, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Simonetta Garbati, nei confronti omissis non costituito in giudizio; Sul conflitto di interessi ex art 6 bis L 241/90 1.Procedimento amministrativo &#8211; Conflitto di interessi ex art 6 bis L 241/90</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-1-9-2020-n-479/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.479</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Mura, Giulia Atzori,  contro Città  Metropolitana di Cagliari, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Simonetta Garbati,  nei confronti omissis non costituito in giudizio;</span></p>
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<p>Sul conflitto di interessi ex art 6 bis L 241/90</p>
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<p style="text-align: justify;">1.Procedimento amministrativo &#8211; Conflitto di interessi ex art 6 bis L 241/90 &#8211; Guida pratica OLAF e OCSE &#8211; definizioni  &#8211; meramente descrittive e non sostanziali.</p>
<p style="text-align: justify;">2.Procedimento amministrativo. &#8211; conflitto di interessi ex art 6 bis L 241/90 &#8211; ordinamento italiano &#8211; concetto non tipizzato .</p>
<p style="text-align: justify;">3. Conflitto di interessi &#8211; situazioni di conflitto di interessi conclamate ex art. 7 del d.P.R. n. 62 del 201 &#8211; situazioni di conflitto di interessi non conclamate &#8211; differenze e caratteristiche.</p>
<p></span></p>
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<p style="text-align: justify;"><i>1.Con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 6 bis all&#8217;interno della legge sul procedimento amministrativo, da un lato, è stato ampliato lo spettro dei vizi che possono inficiare il provvedimento e, dall&#8217;altro, sono sorte criticità  nell&#8217;individuazione della situazione di incompatibilità  nel caso concreto, considerata l&#8217;ambiguità  del concetto di &#8220;conflitto di interessi&#8221;. La Guida pratica OLAF (Commissione Europea Ufficio Europeo per la lotta antifrode) richiama la definizione di corruzione elaborata dall&#8217;OCSE: «Un &#8216;conflitto di interessi&#8217; implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest&#8217;ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull&#8217;assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità  pubblici». L&#8217;OLAF richiama anche la posizione della UE, la quale, dal canto suo, all&#8217;art 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell&#8217;Unione europea (regolamento n. 966/2012), chiarisce che: «	Â &#8230; esiste un conflitto d&#8217;interessi quando l&#8217;esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un&#8217;altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità  politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d&#8217;interessi con il destinatario	Â». Tali definizioni sono, di tutta evidenza, meramente descrittive e non sostanziali. In particolare la definizione di cui al regolamento della UE è talmente generica da ricomprendere, praticamente, qualsiasi rapporto umano che non sia puramente occasionale, e dunque si pone fuori dalla nostra tradizione giuridica che richiede una precisa individuazione dei casi di conflitto. A questa ultima quindi, è opportuno riferirsi per meglio comprendere la natura del conflitto .</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> <br /> 2.Nel nostro ordinamento non è esistita una definizione generale del conflitto di interessi, sino alla entrata in vigore dell&#8217;art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, ma solo la elencazione di situazioni personali considerate incarnare il conflitto. Da esse l&#8217;interprete può trarre i caratteri definitori originali.<br /> Si deve prendere le mosse dalla stessa espressione lessicale, la quale evidenzia che il conflitto riguarda propriamente gli interessi, vale a dire la tensione verso un bene giuridico che soddisfi un bisogno. La nozione non si riferisce quindi a comportamenti, ma a stati della persona. Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l&#8217;interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di questi comportamenti, un rischio di danno. L&#8217;essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti. L&#8217;art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 prevede l&#8217;obbligo di astensione dell&#8217;organo amministrativo in conflitto di interessi &#8220;anche potenziale&#8221;. Similmente l&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dalla legge n. 190 del 2012, prevede la verifica o la dichiarazione di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale. Ed ancora, l&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 prevede l&#8217;obbligo di astensione anche nel caso in cui sussistano «gravi ragioni di convenienza». Infine, l&#8217;art. 51 c.p.c. contiene anche esso ipotesi tipizzate di conflitto che conducono all&#8217;obbligo di astensione e le medesime «gravi ragioni di convenienza» di cui all&#8217;art. 7. Nell&#8217;ordinamento è presente il concetto di conflitto di interessi non tipizzato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3.Il conflitto di interessi è una situazione di pericolo in sè, e qualunque pericolo è per sua natura una potenza e non un atto. Il danno all&#8217;interesse funzionalizzato non si è ancora verificato. Occorre distinguere situazioni di conflitto di interessi da un lato conclamate, palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio) che sono poi quelle individuate dall&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013; dall&#8217;altro non conosciuti o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati (che si identificano con le «gravi ragioni di convenienza» di cui al penultimo periodo dell&#8217; art. 7 e dell&#8217;art. 51 c.p.c.). Si tratta di situazioni da definire (non tipizzate ma) qualificate teleologicamente .</i></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/09/2020<br /> <strong>N. 00479/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00189/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 189 del 2020, proposto da<br /> Cristiana Meloni, rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Mura, Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Città  Metropolitana di Cagliari, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Simonetta Garbati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Alessandro Cois non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della determinazione della Città  Metropolitana di Cagliari n. 7 del 5 febbraio 2020, trasmessa con nota del 24 febbraio 2020, con la quale sono stati revocati all&#8217;ing. Cristiana Meloni gli incarichi, conferitile con determinazione n. 54 del 26 settembre 2019, di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e di ispettore di cantiere dei &quot;lavori di ristrutturazione dei piani seminterrato e quinto dello stabile di via Cadello&quot;, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Città  Metropolitana di Cagliari;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 il dott. Gianluca Rovelli;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Nel 2017, con la determinazione n. 79 del 9 agosto 2017, la Città  Metropolitana di Cagliari ha aggiudicato ad un&#8217;ATI di cui faceva parte l&#8217;ing. Cristiana Meloni, l&#8217;incarico di &quot;Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ristrutturazione del piano seminterrato e quinto dello stabile di via Cadello&quot; per un importo di € 55.904,72 (oltre Iva e oneri contributivi).<br /> Dopo l&#8217;approvazione del progetto, si è reso necessario, per poter bandire la gara per l&#8217;esecuzione dei relativi lavori, provvedere al conferimento degli ulteriori incarichi di ingegneria connessi alla predetta esecuzione.<br /> Pertanto, con la Determinazione n. 54 del 26 settembre 2019, la Città  Metropolitana:<br /> &#8211; ha dato atto dell&#8217;esigenza di nominare le seguenti figure professionali: direttore dei Lavori, coordinatore in fase di esecuzione, ispettore di cantiere;<br /> &#8211; ha dato, altresì¬, atto della carenza di personale interno che potesse svolgere l&#8217;attività  di coordinatore in fase di esecuzione e di ispettore di cantiere;<br /> &#8211; ha dato atto che il dipendente arch. Alessandro Cois poteva svolgere l&#8217;incarico di direttore dei lavori;<br /> &#8211; infine, dopo averne valutato il curriculum e i servizi analoghi svolti, ha assegnato all&#8217;ing. Cristiana Meloni, ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, l&#8217;incarico di coordinatore in fase di esecuzione e di ispettore di cantiere prevedendo, per l&#8217;espletamento dei suddetti incarichi, un corrispettivo complessivo di € 36.500,00 al netto di iva e oneri contributivi.<br /> A seguito di una segnalazione ricevuta in ordine alla asserita illegittimità  degli incarichi conferiti con la determinazione n. 54 del 26 settembre 2019, la medesima Città  Metropolitana, con nota del 15 novembre 2019, ha comunicato all&#8217;ing. Meloni l&#8217;avvio del procedimento di revoca degli incarichi di coordinatore in fase di esecuzione e di ispettore di cantiere, ipotizzando che la menzionata determinazione &quot;<em>si porrebbe in contrasto con la norma che non consente il frazionamento artificioso degli incarichi&#8230;</em>&quot; e che, in un quadro di incertezza normativa e giurisprudenziale, fosse &quot;<em>opportuno, ai sensi dell&#8217;art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 revocare l&#8217;incarico&quot;.</em><br /> Infine, dopo aver ritenuto non condivisibili le argomentazioni svolte dall&#8217;ing. Meloni in sede di contraddittorio procedimentale, la Città  Metropolitana di Cagliari, con la determinazione n. 7 del 5 febbraio 2020, ha revocato la determinazione n. 54 del 26 settembre 2019 limitatamente alla parte con la quale erano stati affidati all&#8217;ing. Meloni gli incarichi di coordinatore in fase di esecuzione e di ispettore di cantiere.<br /> Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorta la ricorrente deducendo le seguenti censure:<br /> 1) violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 6 bis della legge n. 241/90, dei principi generali di imparzialità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, nonchè eccesso di potere per sviamento;<br /> 2) violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90, nonchè eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità , contraddittorietà , illogicità , irragionevolezza e sviamento;<br /> 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 octies della l. n. 241/90, nonchè eccesso di potere per falsità  del presupposto, travisamento dei fatti, perplessità , contraddittorietà , illogicità , irragionevolezza e sviamento;<br /> 4) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, comma 11 e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 3, 21 quinquies e 21 octies della L. n. 241/90 nonchè eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità  del presupposto, travisamento dei fatti, perplessità , contraddittorietà , irragionevolezza, illogicità  e sviamento.<br /> Concludeva per l&#8217;accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell&#8217;atto impugnato previa concessione di idonea misura cautelare.<br /> Si costituiva la Città  metropolitana di Cagliari chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> Alla camera di consiglio del 14 maggio 2020 veniva fissata, ai sensi dell&#8217;art. 119 comma 3 del d.lgs. 104 del 2010, per la trattazione del merito, l&#8217;udienza pubblica del 23 giugno 2020.<br /> Alla udienza pubblica del 23 giugno 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione<br /> DIRITTO<br /> La delicata e complessa vicenda sottoposta al Collegio merita di essere ricostruita con attenzione partendo dalla sintesi delle censure che la ricorrente muove nei confronti dell&#8217;atto impugnato.<br /> Con il primo motivo la ricorrente argomenta come segue.<br /> Nel provvedimento di revoca n. 7/2020, il dirigente del Servizio Patrimonio, dopo aver deciso di revocare all&#8217;ing. Meloni gli incarichi ha ipotizzato di attribuirli al dipendente arch. Alessandro Cois, il quale, sempre secondo quanto si legge nel predetto provvedimento, &quot;<em>a breve dovrebbe concludere il corso sulla sicurezza cantieri previsto dalla normativa vigente, necessario per svolgere le relative mansioni di coordinamento&quot;</em>.<br /> L&#8217;arch. Cois avrebbe quindi un interesse diretto nel provvedimento di revoca di cui trattasi, poichè si tratta di un atto presupposto rispetto al conferimento, in suo favore, di due incarichi professionali.<br /> Proprio in ragione di tale interesse, l&#8217;arch. Cois non avrebbe potuto nè dovuto essere coinvolto in alcun modo nel procedimento che ha condotto al provvedimento di revoca.<br /> Ed invece, egli è stato nominato RUP del procedimento e, in tale veste:<br /> &#8211; ha condotto l&#8217;istruttoria che ha portato all&#8217;avvio del procedimento di revoca;<br /> &#8211; ha sottoscritto la nota n. 30273 del 15 novembre 2019 di comunicazione di avvio del procedimento;<br /> &#8211; ha espresso, nella nota prot. n. 31994 del 2 dicembre 2019 un parere contrario all&#8217;accoglimento delle deduzioni formulate dall&#8217;ing. Cristiana Meloni.<br /> Tutto ciò in violazione, secondo la ricorrente, oltre che dei fondamentali principi di trasparenza e imparzialità  di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione ed all&#8217;art. 1 della L. n. 241/90, anche dello specifico obbligo di astensione di cui all&#8217;art. 6 bis della medesima L. n. 241/90.<br /> Con il secondo motivo la ricorrente argomenta come segue.<br /> Il Dirigente del Settore Edilizia ed il RUP hanno segnalato all&#8217;ing. Meloni che la determinazione n. 54/2019 &quot;<em>si porrebbe in contrasto con la norma che non consente il frazionamento artificioso degli incarichi&#038;</em>&quot;. L&#8217;utilizzo del verbo dubitativo &quot;porrebbe&quot; rende subito evidente, secondo la ricorrente, che l&#8217;Amministrazione non era affatto sicura che il conferimento degli incarichi fosse illegittimo.<br /> Il dirigente ed il RUP, nella stessa nota, proseguono, poi, affermando che &quot;<em>il divieto di frazionamento artificioso dovrebbe essere riletto alla luce dell&#8217;introduzione della c.d. sblocca cantieri (legge 55/2019) che prevede la suddivisione degli incarichi per lotti funzionali</em>&quot;.<br /> Tuttavia, in luogo di svolgere una doverosa ed accurata istruttoria, i medesimi hanno preferito, nel dubbio, avviare il procedimento di revoca dell&#8217;incarico.<br /> La descritta perplessità , non solo non è stata superata, ma viene confermata e ribadita nell&#8217;impugnato provvedimento di revoca, in cui si legge che:<br /> &#8211; &quot;<em>l&#8217;incarico conferito con la determinazione n. 54 del 16.9.2019 potrebbe porsi in contrasto con il divieto di frazionamento artificioso degli incarichi&#8230;&quot;;</em><br /> <em>&#8211; &quot;in presenza di un quadro normativo di non facile ed immediata interpretazione, non supportato da adeguato conforto giurisprudenziale e di prassi, si ritiene opportuno, in via di autotutela, revocare l&#8217;incarico in argomento, in attesa dei necessari approfondimenti sulla materia&quot;</em><br /> <em>&#8211; le deduzioni presentate dall&#8217;ing. Cristiana Meloni &quot;legate all&#8217;interpretazione delle norme in materia&#8230;&quot; non sono &quot;suffragate da supporto e considerazioni normative o pronunce giurisprudenziali tali da poter risolvere la questione in argomento&quot;</em>.<br /> L&#8217;Amministrazione, quindi, in luogo di svolgere prima una adeguata istruttoria e, solo dopo, decidere se revocare o meno gli incarichi di cui trattasi (della cui illegittimità  non è sicura), ha preferito agire &quot;al contrario&quot; e, cioè, revocare l&#8217;incarico in attesa di svolgere &quot;i necessari approfondimenti&quot; (cioè l&#8217;istruttoria).<br /> Con il terzo motivo la ricorrente argomenta come segue.<br /> In realtà , al di lÃ  del nomen iuris utilizzato, l&#8217;impugnata determinazione n. 7 del 5 febbraio 2020 non è una revoca, bensì¬ un annullamento in autotutela, giustificato dal presunto contrasto della determinazione n. 54/2019 con l&#8217;art. 31, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 che vieta il frazionamento artificioso degli incarichi.<br /> Peraltro, se fosse una revoca, non ve ne sarebbero i presupposti.<br /> Con il quarto motivo la ricorrente afferma quanto segue.<br /> La Città  Metropolitana di Cagliari ha revocato gli incarichi conferiti all&#8217;ing. Meloni nel dubbio che la determinazione di conferimento n. 54/2019 fosse in contrasto con il divieto di frazionamento artificioso degli incarichi sancito dall&#8217;art. 31, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui &quot;<em>nel caso in cui l&#8217;organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità  necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all&#8217;attività  del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze&#8230;. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice..</em>.&quot;.<br /> Afferma la ricorrente che poichè l&#8217;impugnata revoca n. 7/2020 fa menzione dell&#8217;incarico di progettazione che, nel 2017, era stato conferito all&#8217;ATI di cui faceva parte l&#8217;ing. Meloni, non è chiaro se il presunto frazionamento si riferisca:<br /> a) alla suddivisione, all&#8217;interno della medesima determinazione n. 54/2019, tra gli incarichi conferiti all&#8217;ing. Meloni (Coordinatore in fase di esecuzione e Ispettore di Cantiere) e l&#8217;incarico (assegnato all&#8217;arch. Cois) di Direzione dei Lavori;<br /> b) alla suddivisione dell&#8217;incarico di progettazione conferito con la determinazione n. 79/2017 rispetto agli incarichi di Direzione dei Lavori, Coordinatore in fase di esecuzione e di Ispettore di Cantiere conferiti con la determinazione n. 54/2019.<br /> Qualunque sia l&#8217;ipotesi, la revoca è comunque illegittima secondo la ricorrente, perchè in nessuno dei due casi di cui sopra si è verificata una violazione del divieto di frazionamento artificioso degli incarichi. Sul punto la ricorrente argomenta con ampi svolgimenti.<br /> Le censure possono a questo punto essere esaminate.<br /> Il primo motivo è infondato.<br /> Le questioni sollevate dalla difesa della ricorrente meritano attente riflessioni.<br /> Con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 6 bis all&#8217;interno della legge sul procedimento amministrativo, da un lato, è stato ampliato lo spettro dei vizi che possono inficiare il provvedimento e, dall&#8217;altro, sono sorte criticità  nell&#8217;individuazione della situazione di incompatibilità  nel caso concreto, considerata l&#8217;ambiguità  del concetto di &#8220;conflitto di interessi&#8221;.<br /> La Guida pratica OLAF (Commissione Europea Ufficio Europeo per la lotta antifrode) richiama la definizione di corruzione elaborata dall&#8217;OCSE: «<em>Un &#8216;conflitto di interessi&#8217; implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest&#8217;ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull&#8217;assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità  pubblici</em>». L&#8217;OLAF richiama anche la posizione della UE, la quale, dal canto suo, all&#8217;art 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell&#8217;Unione europea (regolamento n. 966/2012), chiarisce che: «	Â <em>&#8230; esiste un conflitto d&#8217;interessi quando l&#8217;esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un&#8217;altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità  politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d&#8217;interessi con il destinatario	Â»</em>.<br /> Tali definizioni sono, di tutta evidenza, meramente descrittive e non sostanziali. In particolare la definizione di cui al regolamento della UE è talmente generica da ricomprendere, praticamente, qualsiasi rapporto umano che non sia puramente occasionale, e dunque si pone fuori dalla nostra tradizione giuridica che richiede una precisa individuazione dei casi di conflitto. A questa ultima quindi, è opportuno riferirsi per meglio comprendere la natura del conflitto (Consiglio di Stato atti norm., 5 marzo 2019, n. 667).<br /> Nel nostro ordinamento non è esistita una definizione generale del conflitto di interessi, sino alla entrata in vigore dell&#8217;art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, ma solo la elencazione di situazioni personali considerate incarnare il conflitto. Da esse l&#8217;interprete può trarre i caratteri definitori originali.<br /> Brevemente, si deve prendere le mosse dalla stessa espressione lessicale, la quale evidenzia che il conflitto riguarda propriamente gli interessi, vale a dire la tensione verso un bene giuridico che soddisfi un bisogno.<br /> La nozione, si badi, non si riferisce quindi a comportamenti, ma a stati della persona.<br /> Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l&#8217;interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di questi comportamenti, un rischio di danno. L&#8217;essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti (Consiglio di Stato atti norm., 5 marzo 2019, n. 667).<br /> L&#8217;art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 prevede l&#8217;obbligo di astensione dell&#8217;organo amministrativo in conflitto di interessi &#8220;anche potenziale&#8221;. Similmente l&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dalla legge n. 190 del 2012, prevede la verifica o la dichiarazione di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale. Ed ancora, l&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 prevede l&#8217;obbligo di astensione anche nel caso in cui sussistano «gravi ragioni di convenienza». Infine, l&#8217;art. 51 c.p.c. contiene anche esso ipotesi tipizzate di conflitto che conducono all&#8217;obbligo di astensione e le medesime «gravi ragioni di convenienza» di cui all&#8217;art. 7.<br /> In sintesi, nell&#8217;ordinamento è presente il concetto di conflitto di interessi non tipizzato.<br /> Il problema è quello di individuare esattamente la portata delle norme e il significato esatto dell&#8217;aggettivo «potenziale», e dell&#8217;espressione «gravi ragioni di convenienza».<br /> Per sciogliere il nodo giova rammentare che il conflitto di interessi è una situazione di pericolo in sè, e qualunque pericolo è per sua natura una potenza e non un atto. Il danno all&#8217;interesse funzionalizzato non si è ancora verificato (salvo quello all&#8217;immagine).<br /> Occorre distinguere situazioni di conflitto di interessi da un lato conclamate, palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio) che sono poi quelle individuate dall&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013; dall&#8217;altro non conosciuti o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati (che si identificano con le «gravi ragioni di convenienza» di cui al penultimo periodo del detto art. 7 e dell&#8217;art. 51 c.p.c.). Si tratta di situazioni da definire (non tipizzate ma) qualificate teleologicamente (Consiglio di Stato atti norm., 5 marzo 2019, n. 667).<br /> Tali situazioni non possono essere individuate con riferimento a un numero aperto, indeterminato e indefinito di rapporti e relazioni del soggetto pubblico ma devono essere indagate, solo alla luce dell&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 e dell&#8217;art. 51 c.p.c. La struttura delle due norme è, infatti, identica e complementare. Nel primo comma l&#8217;art. 51, con parole diverse, ripercorre le ipotesi di cui all&#8217;art. 7, primo periodo, nel secondo comma si riferisce esattamente alle «gravi ragioni di convenienza» come il penultimo comma del citato art. 7.<br /> Le situazioni di potenziale conflitto sono, quindi, in primo luogo, quelle che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato. Si devono inoltre aggiungere quelle situazioni le quali possano per sè favorire l&#8217;insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità  in relazione a rapporti pregressi, solo perà² se inquadrabili per sè nelle categorie dei conflitti tipizzati.<br /> Entrambi i tipi di situazione, quelle che evolvono verso il conflitto e quelle favorenti il conflitto, costituiscono la declinazione delle gravi ragioni di convenienza di cui agli artt. 7 e 51 citati in cui si risolvono, ed anche del «potenziale conflitto» di cui agli articoli 6 bis e 53 citati.<br /> In sostanza la qualificazione «potenziale» e le «gravi ragioni di convenienza» sono espressioni equivalenti perchè teleologicamente preordinate a contemplare i tipi di rapporto destinati, secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, a risolversi (potenzialmente) nel conflitto per la loro identità  o prossimità  alle situazioni tipizzate.<br /> Tuttavia, proprio poichè l&#8217;aggettivo &#8220;potenziale&#8221; rende ambigua la qualificazione della situazione di conflitto di interessi che impone l&#8217;obbligo di astensione dell&#8217;organo che deve svolgere una determinata attività  all&#8217;interno dell&#8217;ufficio pubblico, e l&#8217;espressione gravi ragioni di convenienza è ancora generica, è opportuno precisare che possono configurarsi ipotesi di potenziale conflitto di interessi, con conseguente obbligo di astensione, solo quando ragionevolmente l&#8217;organo amministrativo chiamato a svolgere una determinata attività  si trovi in una posizione personale e/o abbia relazioni con terzi che possono, anche astrattamente, inquinare l&#8217;imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa, con riferimento alla potenzialità  del verificarsi di una situazione tipizzata di conflitto (cfr. Consiglio di Stato atti norm., 5 marzo 2019, n. 667).<br /> Così¬ impostata la questione si deve concludere che nel caso che qui occupa il Collegio non sussiste alcun conflitto di interessi.<br /> Quel che è assolutamente chiaro è che:<br /> a) l&#8217;architetto Cois non trae alcun vantaggio effettivo dal provvedimento;<br /> b) l&#8217;incarico non è retribuito nè potrebbe esserlo in questo momento tenuto conto che la Città  Metropolitana di Cagliari non è dotata di regolamento per la distribuzione di compensi aggiuntivi di incentivazione per i servizi per cui è causa;<br /> c) quanto al precedente punto b) a nulla rileva l&#8217;orientamento della Cassazione che qualifica come diritto risarcitorio la situazione giuridica soggettiva di chi ha espletato le attività  di cui all&#8217;art. 113 d.lgs. 50/2016, cui corrispondono gli incentivi tecnici, e si vede negati tali incentivi perchè l&#8217;amministrazione non ha adottato il regolamento (Cass., sez. lav., sent.13937/2017; Cass., sez. civ., ord. n. 3779/2012; Cass., sez. lav. sent.13384/2004) posto che i rapporti tra il dipendente e l&#8217;amministrazione e le eventuali rivendicazioni per attività  prestate sono circostanze che sconfinano da ciò che è potenziale a ciò che è meramente ipotetico;<br /> d) neanche si può ragionevolmente affermare che il conflitto di interessi sarebbe concretizzato per il solo fatto che l&#8217;arch. Cois trarrebbe il vantaggio derivante da un arricchimento del curriculum; l&#8217;arch Cois, in realtà , aveva un vero e proprio obbligo di segnalare vizi dell&#8217;incarico conferito all&#8217;Ing. Meloni e l&#8217;astensione avrebbe, quella sì¬, determinato una violazione di un preciso dovere a suo carico;<br /> e) il provvedimento impugnato solamente ipotizza un incarico all&#8217;Arch. Cois.<br /> Non spetta miglior sorte agli altri motivi di ricorso.<br /> L&#8217;amministrazione ha agito in autotutela in relazione ad un incarico non ancora espletato.<br /> Vero è che la motivazione del provvedimento impugnato è succinta ed è anche vero che il provvedimento mostra una certa confusione nel suo stesso oggetto.<br /> E&#8217; perà² vero che:<br /> 1) l&#8217;affidamento originario a soggetto esterno ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs n. 50/2016 era pacificamente illegittimo per le ragioni esposte dall&#8217;amministrazione (peraltro nemmeno tutte individuate deve osservare questo Collegio);<br /> 2) la motivazione, pur succinta, è idonea a sorreggere le ragioni dell&#8217;atto di ritiro;<br /> 3) è noto che l&#8217;uso di un nomen iuris non corrispondente al contenuto provvedimentale dell&#8217;atto non può determinare di per sè l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto stesso; infatti, gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma soprattutto risalendo all&#8217;effettiva volontà  dell&#8217;Amministrazione e al potere concretamente esercitato.<br /> In questo caso, peraltro, l&#8217;amministrazione ha adottato un provvedimento di ritiro che espone sia ragioni di illegittimità  dell&#8217;atto ritirato sia ragioni di opportunità .<br /> Non ultima, un menzionato &#8220;<em>sensibile risparmio economico per l&#8217;Ente&#8221;, </em>talmente evidente da supportare di per sè un provvedimento quale quello adottato, a fronte di un incarico originario adottato in via diretta con un impegno finanziario notevole e senza un minimo riferimento alle ragioni che avevano indotto alla scelta dell&#8217;Ing. Meloni. Ragioni che dovevano essere esposte ai sensi dell&#8217;art. 32 del codice dei contratti e che, invece, nel provvedimento ritirato sono state del tutto omesse.<br /> Non si può considerare come valida ragione di un affidamento diretto il generico riferimento ad una valutazione del curriculum dell&#8217;Ing. Meloni. L&#8217;affidamento diretto non è fiduciario ma passa per una obbligatoria esposizione delle ragioni per cui un contraente viene scelto.<br /> Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere respinto.<br /> Le spese, data la assoluta particolarità  della vicenda e le difficoltà  di interpretazione dell&#8217;art. 6 bis della L. 241 del 1990, con particolare riguardo a questo specifico caso, possono essere compensate tra le parti in causa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Scano, Presidente<br /> Grazia Flaim, Consigliere<br /> Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.1628</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-1628/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-1628/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.1628</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: &#8211; OMMISSIS &#8211; rapp. avv.to R. Mandelli c. Ministero della Difesa rapp. Avvocatura distrettuale dello Stato. L&#8217;art. 10-bis trova applicazione nei procedimenti per il riconoscimento di indennità  per infermità  in quanto indennitari e non previdenziali. Preavviso di rigetto &#8211; Indennità  &#8211; Causa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-1628/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.1628</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-1628/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.1628</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: &#8211; OMMISSIS &#8211; rapp. avv.to R. Mandelli c. Ministero della Difesa rapp. Avvocatura distrettuale dello Stato.</span></p>
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<p>L&#8217;art. 10-bis trova applicazione nei procedimenti per il riconoscimento di indennità  per infermità  in quanto indennitari e non previdenziali.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Preavviso di rigetto &#8211; Indennità  &#8211; Causa di servizio.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;adempimento partecipativo di cui all&#8217;art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 non si applica alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Tale esclusione non riguarda, pero   , i procedimenti sorti a seguito dell&#8217;istanza del dipendente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di determinate infermità , in quanto gli stessi non hanno natura previdenziale ma indennitaria e, comunque, non sono gestiti da enti previdenziali ma dall&#8217;Amministrazione datrice di lavoro. Tale e    il caso del procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo, che non ha natura previdenziale e neppure assistenziale, posto che si conclude, in caso di accoglimento dell&#8217;istanza, con l&#8217;erogazione di una provvidenza che la legge espressamente qualifica come indennizzo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.1630</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-1630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-1630/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-1630/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.1630</a></p>
<p>Ugo Di Benedetto, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Terraggio, n. 17; contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-1630/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.1630</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Terraggio, n. 17; contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;</span></p>
<hr />
<p>Demansionamento professionale ex art. 2103 c.c :  natura e caratteristiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Lavoro &#8211; prestazioni del lavoratore &#8211; demansionamento professionale ex art. 2103 c.c &#8211;  natura e caratteristiche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>La figura del demansionamento professionale trova il proprio aggancio normativo nell&#8217;art. 2103, primo comma, cod. civ. secondo il quale &lt; </i><em>il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all&#8217;inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte</em><i>&gt;.<br /> La norma non vieta in maniera assoluta l&#8217;attribuzione al lavoratore dipendente di mansioni diverse da quelle che gli sono in un determinato momento affidate, potendo il datore di lavoro, esercitando le prerogative organizzative che gli sono proprie (ius variandi), pretendere dal suo subordinato anche l&#8217;espletamento di mansioni diverse, purchè non inferiori rispetto a quelle che caratterizzano la sua qualifica professionale.<br /> Non ogni modifica delle mansioni si traduce automaticamente in dequalificazione professionale, la quale implica invece una sottrazione di funzioni tale &#8211; per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione in ambito aziendale &#8211; da comportare un abbassamento del globale livello di prestazioni del lavoratore con conseguente impoverimento della sua professionalità .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/09/2020<br /> <strong>N. 01630/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02577/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2577 del 2017, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Terraggio, n. 17;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;<br /> <strong><em>per la condanna</em></strong><br /> del Ministero della Difesa al risarcimento danni per il demansionamento del ricorrente e per la mancata assegnazione dell&#8217;alloggio di servizio conseguente al provvedimento di trasferimento.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 4 giugno 2020 il dott. Stefano Celeste Cozzi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Il ricorrente è un Capitano del Corpo del Genio Aeronautico che, a decorrere dall&#8217;anno 2014, ha assunto l&#8217;incarico principale di Capo Sezione Tecnica presso il Centro meteorologico di Milano-Linate.<br /> Con il ricorso in esame, il medesimo lamenta che l&#8217;Amministrazione di appartenenza, con provvedimento del 14 agosto 2015, lo avrebbe declassato ad addetto alla Sezione Supporto alle Operazioni Correnti, facendogli così¬ perdere la qualifica di Capo Sezione ed il conseguente pìù favorevole trattamento economico, nonchè privandolo del diritto ad una serie di benefits fra cui l&#8217;alloggio di servizio. Riferisce inoltre che, con provvedimento notificato in data 22 giugno 2017, è stato disposto il suo trasferimento presso la sede di Poggio Renatico.<br /> L&#8217;interessato &#8211; ritenutosi oggetto di un illecito demansionamento &#8211; chiede che l&#8217;Amministrazione venga condannata al risarcimento del danno provocato da tale demansionamento e, conseguentemente, a corrispondergli le differenze retributive non godute a causa della perdita della qualifica di Capo Sezione nonchè al risarcimento del danno connesso alla perdita dell&#8217;alloggio di servizio.<br /> Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero della Difesa.<br /> Le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie conclusioni.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione in esito all&#8217;udienza telematica del 4 giugno 2020, tenutasi ai sensi dell&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020 convertito con legge n. 27 del 2020.<br /> Si può prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di tardività  del ricorso essendo lo stesso infondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.<br /> Come noto, la figura del demansionamento professionale trova il proprio aggancio normativo nell&#8217;art. 2103, primo comma, cod. civ. secondo il quale &lt;&gt;.<br /> Come risulta evidente dalla lettura dell&#8217;ultima parte della norma, quest&#8217;ultima non vieta in maniera assoluta l&#8217;attribuzione al lavoratore dipendente di mansioni diverse da quelle che gli sono in un determinato momento affidate, potendo il datore di lavoro, esercitando le prerogative organizzative che gli sono proprie (ius variandi), pretendere dal suo subordinato anche l&#8217;espletamento di mansioni diverse, purchè non inferiori rispetto a quelle che caratterizzano la sua qualifica professionale.<br /> A questo proposito, la giurisprudenza ha in particolare chiarito che non ogni modifica delle mansioni si traduce automaticamente in dequalificazione professionale, la quale implica invece una sottrazione di funzioni tale &#8211; per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione in ambito aziendale &#8211; da comportare un abbassamento del globale livello di prestazioni del lavoratore con conseguente impoverimento della sua professionalità  (cfr., fra le tante, Cass. Civ. sez. lavoro, 9 settembre 2019, n. 22488).<br /> La stessa giurisprudenza ha altresì¬ chiarito che fa carico al lavoratore che si assume dequalificato l&#8217;onere della prova riguardo alle circostanze poste a base delle propria domanda di accertamento e di risarcimento del danno.<br /> Ciò premesso, il Collegio non può esimersi dal rilevare come il ricorrente non abbia per nulla provato e, ancor prima neppure abbia allegato, la circostanza che l&#8217;Amministrazione gli avrebbe assegnato mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica da egli posseduta (Capitano del Corpo del Genio Aeronautico).<br /> A questo proposito, occorre rilevare che la stessa Amministrazione, nei propri scritti difensivi, ha chiarito che le vicende di causa si inseriscono in un piano generale di ristrutturazione del Comparto meteo dell&#8217;Aeronautica militare il quale ha comportato, fra l&#8217;altro, la costituzione dell&#8217;Ufficio meteorologico dell&#8217;Air Operation Center del Comando delle Operazioni aeree di Poggio Renatico con conseguente soppressione del 1^ Centro meteorologico regionale di Milano-Linate di cui il ricorrente era Capo Sezione. L&#8217;Amministrazione ha inoltre chiarito che, presso l&#8217;Ufficio di nuova istituzione, la figura di Capo Sezione viene assegnata ad Ufficiali aventi il grado di Tenente Colonnello, con conseguente impossibilità  di conferimento della mansione specifica al ricorrente che, all&#8217;epoca dei fatti, rivestiva, come detto, il grado di Capitano.<br /> L&#8217;interessato, come anticipato, non allega che le mansioni che gli vengono attualmente assegnate non corrispondo a quelle esigibili dagli Ufficiali inquadrati nel grado di Capitano del Corpo del Genio Aeronautico ma afferma anzi che, in sostanza, egli svolge attualmente le stesse funzioni che svolgeva in precedenza, con la sola differenza che, mentre prima assumeva il ruolo apicale di Capo Sezione, attualmente, a seguito della riorganizzazione complessiva di cui sopra si è fatto cenno, tale ruolo apicale è stato assegnato ad altro Ufficiale di grado pìù elevato.<br /> E&#8217; evidente, in tale contesto, come non si possa sostenere che il ricorrente sia stato oggetto di demansionamento professionale. Ne consegue che tutte le domande formulate con il ricorso in esame, le quali si basano proprio sulla presunta sussistenza di un demansionamento, non possono essere accolte.<br /> Va dunque ribadita l&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> Le spese seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ugo Di Benedetto, Presidente<br /> Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore<br /> Roberto Lombardi, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.3710</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-9-2020-n-3710/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-9-2020-n-3710/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.3710</a></p>
<p>Salvatore Veneziano, Presidente, Maurizio Santise, Consigliere, Estensore PARTI: Infratech Consorzio Stabile S.C. A R.L., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con la Società  Easy Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Vosa, Paolo Vosa, contro Comune di Pozzuoli, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-9-2020-n-3710/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.3710</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-9-2020-n-3710/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.3710</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Veneziano, Presidente, Maurizio Santise, Consigliere, Estensore PARTI: Infratech Consorzio Stabile S.C. A R.L., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con la Società  Easy Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Vosa, Paolo Vosa, contro Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno,  nei confronti Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, Centro Costruzioni Meridionali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luigi Maria D&#8217;Angiolella</span></p>
<hr />
<p>Il giudizio favorevole di non anomalia dell&#8217;offerta in una gara d&#8217;appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; offerta &#8211;  giudizio di non anomalia &#8211; motivazione puntuale ed analitica &#8211; non è richiesta.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il giudizio favorevole di non anomalia dell&#8217;offerta in una gara d&#8217;appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall&#8217;impresa offerente, sempre se siano siano congrue ed adeguate.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/09/2020<br /> <strong>N. 03710/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00207/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 207 del 2020, proposto da<br /> Infratech Consorzio Stabile S.C. A R.L., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con la Società  Easy Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Vosa, Paolo Vosa, con domicilio eletto in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, Centro Costruzioni Meridionali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luigi Maria D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) della determinazione con la quale la Commissione della gara indetta dal Comune di Pozzuoli (CIG 7438561EB6) per affidare un accordo quadro &#8220;per la gestione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e della rete fognaria del Comune di Pozzuoli e di tutti gli impianti a servizio delle reti&#8221; nella seduta pubblica del 19.12.2019, ha escluso l&#8217;offerta del concorrente costituendo RTI Consorzio Infratech-Easy Servizi S.r.l. collocatosi al primo posto in graduatoria perchè ritenuta &#8220;anormalmente bassa&#8221;, ha modificato la graduatoria di gara ed ha proposto, ai sensi dell&#8217;art. 32 del D. Lgs. 50/2016, l&#8217;aggiudicazione al concorrente RTI Consorzio Coop. Produzione e Lavoro &#8211; Centro Costruzioni Meridionali;<br /> 2) del verbale della seduta pubblica del 19.12.2019 con cui è stata comunicata l&#8217;esclusione del concorrente RTI Consorzio Infratech-Easy Servizi S.r.l. e proposta l&#8217;aggiudicazione in favore del concorrente RTI Consorzio Coop. Produzione e Lavoro &#8211; Centro Costruzioni Meridionali;<br /> 3) della &#8220;relazione su offerta anormalmente bassa ai sensi dell&#8217;art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs n.50/2016&#8221;, conclusiva del subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta del RTI ricorrente, redatta in data 4.12.2019 e sottoscritta in pari data dal Dirigente/RUP della procedura e dalla commissione di gara;<br /> 4) degli atti, dei verbali del subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia di cui si ignora il contenuto, ivi compreso il verbale del 22.10.2019 con cui il RUP ha ritenuto di sottoporre la offerta della ricorrente a verifica di anomalia ai sensi dell&#8217;art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/16;<br /> 5) della Determinazione Dirigenziale Direzione 8 reg. gen. 2641 del 30.12.2019 del Comune di Pozzuoli con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva nei confronti dall&#8217;RTI Consorzio Coop. Produzione e Lavoro &#8211; Centro Costruzioni Meridionali;<br /> 6) ove occorra della determinazione dirigenziale reg. gen. 2425 del 6.12.2019;<br /> 7) della determinazione dirigenziale reg. gen. 26 del 15.1.2020 con cui si è proceduto alla consegna dei lavori in via d&#8217;urgenza nei confronti della Società  Consortile &#8220;LA FLEGREA SC.ARL&#8221;<br /> 8) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi del ricorrente;<br /> 9) per la declaratoria d&#8217;inefficacia del contratto ove stipulato e per il subentro nel contratto stesso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli e del Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Centro Costruzioni Meridionali S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Maurizio Santise nella udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020, svoltasi da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, mediante l&#8217;utilizzo del software Microsoft Teams, e in cui si è proceduto alla discussione orale tra le parti costituite, ai sensi dell&#8217;art. 4 del d.l. 28/2020 e del D.P. C.S. n. 134 del 22 maggio 2020, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso notificato all&#8217;amministrazione resistente e alla società  controinteressata e regolarmente depositato nella segreteria del T.a.r., il Consorzio ricorrente, in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con la Società  Easy Servizi S.r.l., ha esposto quanto segue:<br /> a) Con bando pubblicato sulla GUCE in data 15/05/2018 il Comune di Pozzuoli ha indetto una procedura aperta (CIG 7438561EB6) per individuare, con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, un operatore economico con il quale stipulare, ai sensi dell&#8217;art. 54 del d.lgs. 50/2016, un accordo quadro per la &#8220;gestione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e della rete fognaria del Comune di Pozzuoli e di tutti gli impianti a servizio delle reti per una durata di tre anni&#8221;;<br /> b) L&#8217;offerta dell&#8217;attuale ricorrente è stata valutata positivamente dalla commissione e si è collocata al primo posto in graduatoria;<br /> c) La commissione, che in un primo momento aveva ritenuto di dover assoggettare a verifica di anomalia l&#8217;offerta sull&#8217;errato presupposto che quest&#8217;ultima avesse conseguito un punteggio superiore ai 4/5 sia relativamente al merito tecnico che al prezzo ed era addivenuta al contestato ed errato convincimento della non congruità  dell&#8217;offerta, successivamente all&#8217;ordinanza del TAR Campania n. 1547/2019 ha rivisto la propria posizione, ha annullato l&#8217;aggiudicazione della gara nel frattempo disposta a favore del concorrente Consorzio Coop. Produzione Lavori ed ha riammesso la ricorrente;<br /> d) Successivamente, nella riunione del 22.10.2019, il RUP ha &#8220;ritenuto che, considerata l&#8217;importanza della procedura che si sta esperendo, fosse necessario ricorrere al disposto del comma 6 ultimo periodo del medesimo art. 97 del D. Lgs. 50/2016 &#038;&#8221; e ciò in considerazione delle percentuali di ribasso offerte;<br /> e) Con lettera prot. 75616 del 29/10/19, il RUP ha invitato il Consorzio ricorrente a fornire spiegazioni sul prezzo, producendo una relazione descrittiva;<br /> f) Il Rup ha considerato l&#8217;offerta anormalmente bassa e la stazione appaltante, conseguentemente, ha escluso il ricorrente dalla gara ed ha aggiudicato la stessa al concorrente terzo classificato RTI Consorzio Coop Produzione e Lavoro &#8211; Centro Costruzioni Meridionali.<br /> Con l&#8217;odierno ricorso, dunque, il Consorzio ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, contestandone la legittimità  e chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi:<br /> Eccesso di potere per manifesta e macroscopica erroneità  ed irragionevolezza del giudizio di anomalia &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Motivazione errata e carente &#8211; Illogicità  manifesta &#8211; Violazione ed errata applicazione dell&#8217;art.97 del d.lgs.50/16 &#8211; Violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all&#8217;art.97 della Costituzione.<br /> Il Comune di Pozzuoli e il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro e il Centro Costruzioni Meridionali S.r.l. si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l&#8217;avverso ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> Con ordinanza cautelare n. 165/2020 è stata respinta la domanda cautelare.<br /> Alla pubblica udienza del 10 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. Ciò premesso, il presente giudizio verte intorno alla verifica della stazione appaltante circa l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta della ricorrente.<br /> Va premesso che la giurisprudenza amministrativa consolidata ha ritenuto che il giudizio sull&#8217;anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità  tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità  o di erroneità  fattuale che rendano palese l&#8217;inattendibilità  (ovvero l&#8217;attendibilità ) complessiva dell&#8217;offerta (cfr., Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2018, n. 5332).<br /> Per tal via, se è concesso il sindacato sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante sotto il profilo della logicità , ragionevolezza ed adeguatezza dell&#8217;istruttoria, è preclusa la possibilità  di procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità  dell&#8217;offerta e delle singole voci (cosa che rappresenterebbe una inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione), e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l&#8217;offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell&#8217;appalto (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3921).<br /> Anche l&#8217;esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità  tecnica dell&#8217;amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità , quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità  può intervenire, fermo restando l&#8217;impossibilità  di sostituire il proprio giudizio a quello dell&#8217;amministrazione (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. V, 12/09/2019, n.6161 e T.a.r. Campania, Napoli Sez. I, n. 4188/2019). La valutazione sull&#8217;attendibilità  dell&#8217;offerta ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una &quot;caccia all&#8217;errore&quot; nella loro indicazione nel corpo dell&#8217;offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità , manifesta irragionevolezza, arbitrarietà  (Consiglio di Stato sez. V, 16/03/2020, n.1874).<br /> Va, inoltre, evidenziato che la giurisprudenza consolidata ritiene che una motivazione approfondita debba essere approntata dall&#8217;amministrazione solo nel caso in cui ritenga l&#8217;offerta anomala, non anche qualora ritenga, invece, che l&#8217;offerta non sia anomala. In questo senso di recente è stato evidenziato che il giudizio favorevole di non anomalia dell&#8217;offerta in una gara d&#8217;appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall&#8217;impresa offerente, sempre siano congrue ed adeguate (Consiglio di Stato sez. V, 09/03/2020, n.1655).<br /> 3. Ciò posto, il consorzio ricorrente contesta il giudizio di anomalia dell&#8217;offerta espresso dalla stazione appaltante, ritenendo lo stesso frutto di una serie di errori che renderebbero illegittimo il provvedimento di esclusione.<br /> Il ricorrente, tuttavia, non riesce a dimostrare l&#8217;esistenza di evidenti profili di irragionevolezza e illogicità  nel giudizio di anomalia.<br /> Senza poter analizzare tutte le singole voci contestate, non potendo questo Tribunale ripetere integralmente la valutazione della stazione appaltante, stante il divieto di sostituirsi alla stessa, come sopra evidenziato, può perà² evidenziarsi che da un&#8217;analisi complessiva della valutazione sull&#8217;anomalia effettuata dalla stazione appaltante non emergono quei profili di illogicità  e irragionevolezza necessari per consentire l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione.<br /> Ad esempio, la stazione appaltante, nella relazione del 4.12.2019, ha sostanzialmente evidenziato che per quanto concerne la componente lavori &#8220;l&#8217;importo offerto&#8221; dall&#8217;RTI ricorrente, pari a € 2.654.219,26, evidenzierebbe una percentuale di ribasso del 51,16%, migliorie escluse, rispetto all&#8217;importo a base di gara (di € 5.435.100,00), determinando una &#8220;eccessiva riduzione rispetto all&#8217;impegno triennale dei lavori a base d&#8217;asta in ragione delle molteplici perplessità  giÃ  manifestata in precedenza circa la corretta valutazione del contesto territoriale e della natura dell&#8217;accordo quadro che invece, a giudizio di chi scrive, avrebbero dovuto indirizzare verso stime pìù prudenziali&#8221;.<br /> Secondo la ricorrente tale affermazione non tiene, perà², conto che il ribasso offerto non fonda sulla presunzione di dover eseguire interventi in quantità  e qualità  inferiori rispetto a quelle considerate nell&#8217;importo complessivo dei lavori posto a base di gara, nè tantomeno fonda sulla mancata o errata valutazione delle caratteristiche del territorio e delle infrastrutture, ma fonda sulla possibilità , per l&#8217;affidatario, evidenziata e dimostrata anche nelle analisi dei prezzi, di poter far affidamento sulla disponibilità  di attrezzature e di mezzi d&#8217;opera efficienti, idonei, e peraltro per la quasi totalità  ammortizzati e di poter fare anche affidamento sulla disponibilità  di gran parte del materiale occorrente avendo, come dimostrato, un magazzino fornito e fonda anche sulle condizioni particolarmente vantaggiose confermate dalle offerte prodotte.<br /> Anche sotto questo profilo, tuttavia, la stazione appaltante nella relazione sui giustificativi precisa che, pur volendo riconoscere il pìù ampio ed efficace ricorso alla tecnica e agli altri elementi valorizzati dalla ricorrente, &#8220;si ritiene insostenibile una così¬ diffusa riduzione dei tempi di lavorazione rispetto alle tariffe ufficiali&#8221;.<br /> Va, peraltro, evidenziato che l&#8217;esistenza di scorte di magazzino, di macchinari nuovi ed efficienti o la pregressa esperienza sul territorio, valorizzati dal ricorrente, difficilmente consente di condurre a ribassi sull&#8217;offerta così¬ elevati, specie in un appalto, come quello oggetto del presente giudizio, in cui i costi pìù rilevanti attengono proprio alla manodopera.<br /> Tali perplessità  sull&#8217;affidabilità  economica dell&#8217;offerta della ricorrente si acuiscono anche in considerazione delle caratteristiche dell&#8217;accordo-quadro in questione che, come sottolinea il Comune, richiede un impegno continuo che si traduce in numerosi interventi giornalieri (si legge nella relazione dell&#8217;Ente) &#8220;riparazioni di tratti di condotta, sostituzioni/riparazioni/verifica di misuratori, verifica e controllo degli impianti di sollevamento, interventi costanti sui suddetti impianti di sollevamento e sugli impianti di grigliatura a servizio, manutenzione, pulizia e sostituzione di tombini, griglie e caditoie danneggiate o occluse, perdite idriche con conseguenti danni a sedi stradali o manufatti, e molto altro ancora&#8221; e, pertanto, ribassi così¬ eccessivi, se non adeguatamente e puntualmente giustificati, possono condurre l&#8217;amministrazione a ritenere anomala l&#8217;offerta.<br /> La valutazione della stazione appaltante sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta della ricorrente non è quindi irragionevole, nè palesemente illogica e, pertanto, il ricorso va respinto.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Pozzuoli nella misura di € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge;<br /> Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro e Centro Costruzioni Meridionali S.r.l. nella misura di € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft teams secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. 17.3.2020 n.18, convertito in legge con l. n. 27/2020, e del D.P.C.S. n. 134 del 22 maggio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Veneziano, Presidente<br /> Gianmario Palliggiano, Consigliere<br /> Maurizio Santise, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.3712</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-9-2020-n-3712/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-9-2020-n-3712/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.3712</a></p>
<p>Salvatore Veneziano, Presidente, Maurizio Santise, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D&#8217;Angiolella, Eleonora Marzano, contro Prefettura di Napoli, Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Informazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-9-2020-n-3712/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.3712</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Veneziano, Presidente, Maurizio Santise, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D&#8217;Angiolella, Eleonora Marzano, contro Prefettura di Napoli, Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,</span></p>
<hr />
<p>Informazione antimafia : non è richiesta la necessaria osservanza del contraddittorio procedimentale ex L.- n. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Criminalità &#8211; verifiche antimafia &#8211; interdittiva antimafia &#8211; informazione antimafia &#8211; contraddittorio procedimentale ex L.- n. 241/1990 &#8211; necessaria osservanza &#8211; non è richiesta.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;adottare il provvedimento di interdittiva antimafia, la Prefettura non è tenuta a rispettare il contraddittorio, adottando la comunicazione prevista dall&#8217;art. 10 bis l. 241/1990 o procedendo con la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell&#8217;art. 7. L&#8217;informazione antimafia non richiede la necessaria osservanza del contraddittorio procedimentale, meramente eventuale in questa materia ai sensi dell&#8217;art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, nè è configurabile l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 non essendo l&#8217;informazione antimafia provvedimento vincolato, ma per sua stessa natura discrezionale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/09/2020<br /> <strong>N. 03712/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00278/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 278 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D&#8217;Angiolella, Eleonora Marzano, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Maria D&#8217;Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Prefettura di Napoli, Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del provvedimento emesso dall&#8217;UTG di Napoli prot. n. -OMISSIS- di rigetto del riesame del diniego di iscrizione nella c.d. white list ;<br /> b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale compresi i pareri, le relazioni ed i verbali del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) richiamati nel provvedimento sub a) del 10.7. e 19.9.2019 e di tutti gli atti richiamati nel provvedimento sub a), se ed in quanto lesivi per gli interessi della ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Napoli e del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Maurizio Santise nella udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020, svoltasi da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, mediante l&#8217;utilizzo del software Microsoft Teams, e in cui si è proceduto alla discussione orale tra le parti costituite, ai sensi dell&#8217;art. 4 del d.l. 28/2020 e del D.P. C.S. n. 134 del 22 maggio 2020, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso tempestivamente notificato all&#8217;amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la società  ricorrente ha esposto quanto segue:<br /> 1) La Prefettura di Caserta respingeva l&#8217;istanza di rinnovo dell&#8217;iscrizione nella white list proposta dalla -OMISSIS-, con provvedimento del 22.1.2018;<br /> 2) La società  si trasformava in srl, trasferiva la sua sede a Napoli e cambiava denominazione in -OMISSIS- srl. Nominava nel 2018 come nuovo amministratore l&#8217;ing. -OMISSIS-, giÃ  dirigente di società  primarie nel settore delle costruzioni e poi Dirigente del Comune di -OMISSIS- per diversi anni, dal -OMISSIS-;<br /> 3) l&#8217;UTG di Napoli in sede di riesame dell&#8217;originario provvedimento di interdittiva antimafia, ha respinto l&#8217;istanza di rinnovo dell&#8217;iscrizione della white list, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-.<br /> Con l&#8217;odierno ricorso la società  ricorrente ha, quindi, impugnato il citato provvedimento, contestandone la legittimità  e chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi:<br /> I. Violazione degli artt. 7 e ss 10 e ss l. 241/90, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 5 dPCM del 19.4.2013 e del dPCM del 24.11.2016, violazione dell&#8217;art. 6 par. 3 trattato Ue, violazione della convenzione Cedu sul giusto processo e/o procedimento;<br /> II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 52 l. 190/2012, degli art. 91 e ss t.u. antimafia (dlgs 159/2011), violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1 comma 52 l. 190/2012 del dPCM del 18 aprile 2013 e del dPCM del 24.11.2016;<br /> III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/90, violazione del giusto procedimento, violazione dell&#8217;art. 6 par. 3 trattato Ue, violazione dell&#8217;art. 41 carta dei diritti dell&#8217;uomo, della convenzione Cedu sul giusto processo e/o procedimento, violazione degli artt. 3 e 97 e 41 Cost.;<br /> IV. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1 comma 52 l. 190/2012 e degli artt. 81 e seg. t.u. antimafia. Sviamento;<br /> V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e seguenti d.lgs. N. 159/2011 e s.m.i. Assoluto difetto di istruttoria. Errore sui presupposti. Violazione artt. 3, 97 e 41 cost. Indebita inversione dell&#8217;onere della prova.<br /> La Prefettura di Napoli si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l&#8217;avverso ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> Alla pubblica udienza del 10 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è infondato.<br /> 2. Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato che, in via di principio, &#8211; come rilevato da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016 &#8211; l&#8217;informativa interdittiva antimafia è una misura volta alla salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell&#8217;amministrazione pubblica: nella sostanza, essa comporta che l&#8217;autorità  prefettizia escluda che un imprenditore &#8211; pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione &#8211; possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero essere destinatario di titoli abilitativi individuati dalla legge.<br /> Come, peraltro, questa Sezione ha giÃ  evidenziato, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l&#8217;interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.<br /> Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non giÃ  provare l&#8217;intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì¬ soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali &#8211; secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale &#8211; sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità  organizzata; d&#8217;altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicchè ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, n. 3195/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011; n. 5019/2011; n. 5130/2011; n. 254/2012; n. 1240/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 4208/2012; n. 1329/2013; sez. VI, n. 4119/2013; sez. III, n. 4414/2013; n. 4527/2015; n. 5437/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1951/2011; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3242/2011; n. 3622/2011; n. 2628/2012; n. 2882/2012; n. 4127/2012; n. 4674/2013; n. 858/2014; n. 4861/2016; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 401/2012; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1875/2012; TAR Basilicata, Potenza, n. 210/2013; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1923/2014).<br /> Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione &#8216;parcellizzata&#8217; di un singolo elemento, o di pìù elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.<br /> Questa Sezione ha poi chiarito che in linea di principio, l&#8217;interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purchè dall&#8217;analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità  e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell&#8217;attività  di impresa (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7.01.2019, n.73; conf. Cons. St., sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).<br /> Sulla stessa scia questa Sezione ha precisato che il mero decorso del tempo è in sè un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l&#8217;interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l&#8217;infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità  di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il pìù lungo tempo e di occupare il pìù ampio spazio disponibile (cfr., T.a.r. Campania, Napoli, Sez, I, n. 155/2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015).<br /> Questa Sezione ha, inoltre, chiarito che ai fini dell&#8217;emanazione dell&#8217;interdittiva antimafia, l&#8217;Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità , o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l&#8217;impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità  organizzata. Specialmente, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia ben può verificarsi un&#8217;influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà , di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Tale influenza può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicchè in una famiglia mafiosa, anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del capofamiglia e dell&#8217;associazione. Deve essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità  organizzata (sentenza del 09/12/2019, n. 5796).<br /> 3. Il provvedimento della Prefettura impugnato in questa sede si fonda su un&#8217;analisi dettagliata della figura del nuovo amministratore della società  ricorrente, -OMISSIS-.<br /> In particolare, quest&#8217;ultimo:<br /> &#8211; risulta indicato tra gli imputati nel decreto di sequestro preventivo art. 321 cpp quale &#8220;&#038;dirigente del settore lavori pubblici del Comune di -OMISSIS-&#038; abusavano del proprio ufficio autorizzando la società  -OMISSIS- alla realizzazione di un&#8217;area di parcheggio in violazione dello strumento urbanistico, risultando la suddetta strada difforme da quella prevista dal PRG e innviolazione di legge, segnatamente della normativa edilizia trattandosi di opere che comportano trasformazioni urbanistiche del territorio senza seguire l&#8217;iter previsto per il rilascio di titoli concessori/permessi di costruire&#038; procurando così¬ intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto -OMISSIS- e al centro -OMISSIS-;<br /> &#8211; risulta condannato dalla Corte dei Conti in via definitiva nell&#8217;ambito della gestione del servizio di igiene urbana in relazione al rapporto contrattuale tenuto con la -OMISSIS- (giÃ  -OMISSIS-);<br /> &#8211; la società  -OMISSIS-risulta citata nella relazione parlamentare del ciclo rifiuti del 29.3.2000 con riferimento ad altra società  gravata da interdittiva antimafia riferibile al -OMISSIS-;<br /> &#8211; la condanna della Corte dei Conti è scaturita dalla mancata applicazione delle decurtazioni e delle penalità , nonchè dall&#8217;erogazione di compensi extracontratto per servizi eccedenti il normale servizio e per l&#8217;aumento dei costi di revisione;<br /> &#8211; le società  -OMISSIS- e -OMISSIS- sono collegate al gruppo imprenditoriale -OMISSIS- e indirettamente al gruppo -OMISSIS- come emerge da diverse ordinanze di custodia cautelare;<br /> &#8211; alcune società  del gruppo -OMISSIS- risultano attinte da interdittiva antimafia e lo stesso -OMISSIS- risulta coinvolto nel procedimento iscritto per il reato di cui agli artt. 110, 434 e 440 c.p.<br /> Ciò posto, secondo la ricorrente tale provvedimento sarebbe illegittimo, perchè la Prefettura ha emessa un&#8217;interdittiva antimfia non rispettando l&#8217;istanza di riesame del provvedimento proposto dalla ricorrente e fuori dai casi in cui la stessa opera e senza neanche avvertire ex art. 7 e ss L. 241/90 la società  interessata del fatto che si sarebbe proceduto con una diversa valutazione della situazione applicando altre norme.<br /> Tale motivo di ricorso è infondato, in quanto la circostanza che la Prefettura abbia emesso un&#8217;interdittiva antimafia in seguito ad una richiesta di riesame del provvedimento di diniego nella white list non comporta l&#8217;illegittimità  del provvedimento di interdittiva, in quanto, comunque, il provvedimento di diniego dell&#8217;iscrizione della white list, o comunque, il riesame dello stesso, si basa su presupposti sovrapponibili a quelli dell&#8217;interdittiva antimafia e ben può la Prefettura emanare quest&#8217;ultimo provvedimento.<br /> Questa Sezione ha giÃ  chiarito in passato che l&#8217;iscrizione nella white list è subordinata ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 52, l. n. 190 del 2012 alla preventiva verifica da parte della Prefettura della circostanza che gli operatori economici richiedenti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell&#8217;informazione antimafia liberatoria, consistenti nell&#8217;assenza delle cause di decadenza, sospensione e di divieto elencate dall&#8217;art. 67, d.lg. n. 159 del 2011; nell&#8217;assenza dei tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall&#8217;art. 84 comma 4 e dall&#8217;art. 91 comma 6 del medesimo d.lg. n. 159 del 2011. L&#8217;iscrizione nella white list dei fornitori è un provvedimento che condivide natura e finalità  con le informative antimafia interdittive, differenziandosi da esse solo per la forma negativa anzichè affermativa, con l&#8217;importante precisazione che l&#8217;eventuale diniego di iscrizione deve rispondere agli stessi requisiti di legittimità  stabiliti per le informative antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del Codice antimafia (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 02/11/2018, n.6423).<br /> Ne consegue che è immune da censure il provvedimento della Prefettura che in relazione ad una richiesta di riesame del diniego di iscrizione nella white list, respinga l&#8217;istanza e contestualmente emani l&#8217;interdittiva antimafia.<br /> 4. Peraltro, nell&#8217;adottare il provvedimento di interdittiva antimafia, la Prefettura non è tenuta a rispettare il contraddittorio, adottando la comunicazione prevista dall&#8217;art. 10 bis l. 241/1990 o procedendo con la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell&#8217;art. 7, come giÃ  evidenziato dal Consiglio di Stato. In particolare, è stato precisato che l&#8217;informazione antimafia non richiede la necessaria osservanza del contraddittorio procedimentale, meramente eventuale in questa materia ai sensi dell&#8217;art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 nè è configurabile l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 non essendo l&#8217;informazione antimafia provvedimento vincolato, ma per sua stessa natura discrezionale (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 31/01/2020, n. 820).<br /> 5. Parimenti non fondate sono le doglianze con cui la ricorrente contesta la mancata valorizzazione del provvedimento del Tribunale di Prevenzione che avrebbe escluso qualunque rischio di permeabilità  mafiosa all&#8217;interno della società  ricorrente, in quanto i provvedimenti giurisdizionali resi da altri plessi giurisdizionali rappresentano elementi di prova che non vincolano il giudice amministrativo. Peraltro, nel caso di specie, il provvedimento impugnato in questa sede si è fondato su elementi sopravvenuti, che hanno interessato l&#8217;amministratore -OMISSIS-, e non valutati dal Tribunale di Prevenzione.<br /> 6. La circostanza che l&#8217;amministratore unico -OMISSIS- sia stato condannato per danno erariale non è poi circostanza irrilevante ai fini antimafia, come sostiene la ricorrente, ma può essere posta a supporto del provvedimento antimafia quando la stessa sveli un pericolo di infiltrazione mafiosa. La Prefettura ha, in particolare, valorizzato la circostanza che il -OMISSIS- risulta condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale nell&#8217;ambito della gestione del servizio di igiene urbana in relazione al rapporto contrattuale tenuto con la -OMISSIS- (giÃ  -OMISSIS-), per la mancata applicazione delle decurtazioni e delle penalità , nonchè dall&#8217;erogazione di compensi extracontratto per servizi eccedenti il normale servizio e per l&#8217;aumento dei costi di revisione di cui ha beneficiato la stessa Ati -OMISSIS- .<br /> La ricorrente mette in discussione che tale comportamento sia andato a beneficio dell&#8217;Ati -OMISSIS-, ma la semplice circostanza di non applicare penalità  comporta un chiaro vantaggio per la controparte contrattuale, oltre al denunciato aumento dei costi di revisione.<br /> 7. Quest&#8217;ultime società  sono state poi considerate come collegate al -OMISSIS- e indirettamente al -OMISSIS-, come risulta dalle ordinanze di custodia cautelare citate nell&#8217;interdittiva.<br /> In particolare, la Prefettura ha valorizzato la circostanza che la società  -OMISSIS- s.p.a., colpita da interdittiva antimadia, vanta tra i suoi soci la -OMISSIS- il cui amministratore delegato è -OMISSIS-. L&#8217;intero pacchetto azionario di quest&#8217;ultima società  è interamente detenuto dalla -OMISSIS- Su questi presupposti la Prefettura ha valorizzato la circostanza che il latitante -OMISSIS- ha contattato il -OMISSIS- su un&#8217;utenza telefonica intestata alla -OMISSIS- s.r.l. gravata da interdittiva antimafia. Nel corso della telefonata è emerso l&#8217;interessamento del latitante nel comparto dello smaltimento dei rifiuti.<br /> Tale circostanza delineano un quadro inquietante di infiltrazione mafiosa all&#8217;interno di una serie di società  attive nel settore di smaltimento dei rifiuti, cui non può dirsi estraneo l&#8217;amministratore unico della società  ricorrente, -OMISSIS-, che è stato condannato dalla Corte dei Conti per una serie di comportamenti tenuti proprio nell&#8217;ambito della gestione del servizio di igiene urbana e che ha favorito proprio società  colpite da interdittiva antimafia o a queste chiaramente collegate.<br /> Considerato che il -OMISSIS- risulta amministratore unico della società  ricorrente che opera proprio nel settori dei rifiuti, il provvedimento impugnato è immune dalle censure mosse dalla ricorrente.<br /> Nè rileva che le circostanze contestate siano risalenti nel tempo, in quanto, come giÃ  evidenziato, il mero decorso del tempo è in sè un elemento neutro che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l&#8217;interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari.<br /> Ne consegue che il ricorso va respinto.<br /> Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa le spese di lite tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone giuridiche e fisiche menzionate nella presente sentenza.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft teams secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. 17.3.2020 n.18, convertito in legge con l. n. 27/2020, e del D.P.C.S. n. 134 del 22 maggio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Veneziano, Presidente<br /> Gianmario Palliggiano, Consigliere<br /> Maurizio Santise, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p></div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5338</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2020-n-5338/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giuseppe Severini, Presidente, Alberto Urso, Consigliere, Estensore; PARTI: (S. M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10 contro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2020-n-5338/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5338</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2020-n-5338/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5338</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Alberto Urso, Consigliere, Estensore; PARTI:  (S. M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10 contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con l&#8217;intervento di ad opponendum: C. Basilicata s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Sulle modifiche alla lex di gara che non importano ripubblicazione del bando</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; bando &#8211; modifiche alla lex di gara &#8211; pubblicazione di un nuovo bando &#8211; necessità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Così¬ come le variazioni apportate in relazione alle cause d&#8217;esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c, c-bis)Â e c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016 e corrispondenti dichiarazioni, anche quelle relative all&#8217;applicazione della clausola sociale si risolvono in mere modifiche della lex specialis tali da implicare &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016 &#8211; il differimento del termine per la presentazione delle offerte, non giÃ  la pubblicazione di un nuovo bando di gara e la soggezione al termine di cui all&#8217;art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 01/09/2020<br /> <strong>N. 05338/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09114/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 9114 del 2019, proposto da S. M. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Lazio, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> <em>ad opponendum</em>: C. Basilicata s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12291/2019, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio e l&#8217;atto d&#8217;intervento <em>ad opponendum </em>della C. Basilicata s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 11 giugno 2020, tenuta con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, come da verbale, il Cons. Alberto Urso, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il 2 gennaio 2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 7 gennaio 2019, la Regione Lazio indiceva procedura di gara, suddivisa in sei lotti funzionali, per l&#8217;affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi istituzionali e gli uffici della stessa Regione variamente dislocati nel territorio regionale, e di alcune sedi di Roma Capitale.<br /> Il 18 marzo 2019 venivano pubblicate alcune modifiche apportate alla <em>lex specialis</em> di gara, e il termine per la presentazione delle offerte, giÃ  fissato per il 28 marzo, veniva differito all&#8217;11 aprile 2019.<br /> 2. La S. M. s.r.l. proponeva ricorso avverso gli atti della gara deducendo di non aver potuto presentare offerta a causa dei ristretti termini previsti dalla stazione appaltante a seguito delle modifiche apportate alla <em>lex specialis</em>, nonchè a fronte di malfunzionamenti del sistema telematico apprestato dall&#8217;amministrazione.<br /> 3. Il Tribunale amministrativo adÃ¬to, nella resistenza della Regione Lazio, respingeva il ricorso.<br /> 4. Ha proposto appello avverso la sentenza la S. M. formulando i seguenti motivi di doglianza:<br /> I) omessa pronuncia in relazione all&#8217;illegittimità  della mera proroga per la presentazione delle offerte a fronte di alcune delle modifiche apportate alla <em>lex specialis</em> non prese ad esame dalla sentenza;<br /> II) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione della <em>par condicio</em> concorsuale;<br /> III) carenza e/o difetto di istruttoria; travisamento delle risultanze istruttorie;<br /> IV) irragionevolezza; violazione e/o falsa applicazione dei canoni di trasparenza, buon andamento, imparzialità  e massima partecipazione concorsuale;<br /> V) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 79 d.lgs. n. 50 del 2016; erroneità  dei presupposti;<br /> VI) violazione dei canoni di buona fede, correttezza e buon andamento.<br /> L&#8217;appellante ha proposto anche domanda di risarcimento del danno, giÃ  avanzata in primo grado.<br /> 5. Resiste all&#8217;appello la Regione Lazio, chiedendone il rigetto; è inoltre intervenuta <em>ad opponendum </em>la C. Basilicata s.r.l. in qualità  di mandataria del Rti aggiudicatario di uno dei lotti della gara impugnata.<br /> 6. . All&#8217;udienza del giorno 11 giugno 2020 tenuta ai sensi e con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 5 e 6, d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 1. Può prescindersi dall&#8217;esame delle eccezioni preliminari stante l&#8217;infondatezza nel merito dell&#8217;appello.<br /> 2. Col primo motivo, la S. M. si duole dell&#8217;omessa pronuncia sulla dedotta necessità  di ripubblicazione del bando nel rispetto del termine <em>ex </em>art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016 a fronte delle modifiche apportate alla <em>lex specialis</em> dall&#8217;amministrazione in ordine alla previsione delle cause escludenti di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c)</em>, <em>c-bis)Â </em>e<em> c-ter)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte dal d.-l. 14 dicembre 2018, n. 135 (<em>Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione</em>) convertito con modificazioni dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12.<br /> 2.1. Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione, stante l&#8217;assorbente infondatezza nel merito della doglianza prospettata.<br /> 2.1.1. La ricorrente lamenta la mancata pubblicazione di un nuovo bando e il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all&#8217;art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016 ai fini della presentazione delle offerte: che sarebbero stati dovuti all&#8217;esito delle modifiche apportate <em>in parte qua </em>alla <em>lex specialis </em>pubblicate il 18 marzo 2019<em>.</em><br /> Il Collegio considera che a tali assunti si oppone il dato essenziale della manifesta marginalità , rispetto alla configurazione dell&#8217;invito a offrire in cui si concretizzava il bando, delle suddette modifiche introdotte. Queste modifiche consistevano nel solo richiamo, fra le cause d&#8217;esclusione, all&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c)</em>, <em>c-bis)Â </em>e <em>c-ter)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, per come modificato dall&#8217;art. 5, comma 1, d.-l. n. 135 del 2018 (in luogo cioè della previgente e omnicomprensiva lett. <em>c)Â </em>del medesimo comma 5), dal che conseguiva la necessità  d&#8217;inserire fra le dichiarazioni di gara da parte dei concorrenti il riferimento all&#8217;assenza delle cause escludenti secondo la nuova formulazione di legge.<br /> In specie, per effetto della modifica, gli operatori erano ora tenuti a dichiarare &#8211; in via aggiuntiva rispetto alle originarie previsioni &#8211; &#8220;<em>che l&#8217;Impresa non incorre</em>[va]<em> nelle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) c-bis) e cter) del d.lgs. 50/2016</em>&#8220;, secondo il modello previsto nello &#8220;<em>schema di dichiarazioni amministrative</em>&#8221; aggiornato.<br /> Pìù in particolare, da un lato la variazione consisteva nel semplice adeguamento della <em>lex specialis </em>alla modifica introdotta dal d.-l. n. 135 del 2018, conv. con modificazioni dalla l. n. 12 del 2019, di suo comunque (in quanto sovrastante precetto legislativo) applicabile alla procedura di gara ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, d.-l. n. 135 del 2018 (la modifica riguardava sostanzialmente la ripartizione fra le lettere <em>c), c-bis)Â </em>e <em>c-ter)Â </em>del detto comma 5 in luogo dell&#8217;originaria formulazione unitaria di cui alla previgente lettera <em>c)</em>); dall&#8217;altro &#8211; vista nei termini dell&#8217;immanente principio di proporzionalità  &#8211; non comportava novità  sostanziali e oneri particolarmente gravosi a carico dei concorrenti, chiamati per ragioni di sicurezza formale a rendere la dichiarazione in conformità  al nuovo schema comprensivo dei riferimenti normativi introdotti con il suddetto d.-l. n. 135 del 2018.<br /> Per tali ragioni la modifica non implicava variazioni di rilievo nei requisiti partecipativi e nei contenuti dell&#8217;offerta, nè comunque comportava una particolare valutazione o determinazione da parte delle imprese (v. <em>amplius infra</em>, <em>subÂ </em>§ 5.1.1): sicchè vuoi di suo per il ricordato principio di proporzionalità , vuoi anche in bilanciamento con l&#8217;interesse pubblico al sollecito sviluppo delle commesse pubbliche, non si presentava di rilievo tale da rendere necessaria la rinnovazione della pubblicazione del bando, nè la concessione del termine dilatorio dell&#8217;art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> In tale prospettiva, risultava sufficiente e congrua una semplice proroga dei termini per la presentazione delle offerte a norma dell&#8217;art. 79, comma 3, lett. <em>b)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016: e la misura in concreto adottata risulta «<em>proporzionale all&#8217;importanza delle </em>[&#038;]Â <em>modifiche</em>» (art. 79, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016), sicchè appare legittimo un differimento del termine di presentazione delle offerte dal 28 marzo 2019 all&#8217;11 aprile 2019, con pubblicazione della rettifica avvenuta il 18 marzo 2019 (v. anche<em> infra</em>, <em>subÂ </em>§ 5.1.1): ciò dava alle imprese interessate il pìù che sufficiente spazio di oltre tre settimane per conformarsi a quanto suindicato. Pertanto, non essendo emersi agli atti neanche elementi lesivi della <em>par condicio</em> da cui si possa dedurre una ragione di sfavore nei confronti della ricorrente, ovvero di indebito favore nei confronti dell&#8217;aggiudicatario o di terzi, il Collegio non vede ragioni per ravvisare illegittimità  al riguardo.<br /> 3. Col secondo motivo l&#8217;appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che le modifiche apportate dalla stazione appaltante in relazione alla clausola sociale non presentavano un contenuto tale da imporre la pubblicazione <em>ex novo</em> del bando nel rispetto del termine di cui all&#8217;art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> 3.1. Il motivo non è condivisibile.<br /> 3.1.1. Così¬ come le variazioni apportate in relazione alle cause d&#8217;esclusione <em>ex </em>art. 80, comma 5, lett. <em>c, c-bis)Â </em>e <em>c-ter)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 e corrispondenti dichiarazioni (cfr. <em>retro</em>, <em>subÂ </em>§ 2.1.1), anche quelle relative all&#8217;applicazione della clausola sociale si risolvono in mere modifiche della <em>lex specialis</em> tali da implicare &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, lett. <em>b)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 &#8211; il (giÃ  visto) differimento del termine per la presentazione delle offerte, non giÃ  la pubblicazione di un nuovo bando di gara e la soggezione al termine di cui all&#8217;art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> In particolare, le variazioni concernenti la clausola sociale riguardano la presentazione di un progetto di assorbimento del personale (su cui v. <em>infra</em>, <em>subÂ </em>§ 5.1.1) che ben rientra fra le «<em>modifiche significative ai documenti di gara</em>» (art. 79, comma 3, lett. <em>b)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016) comportanti la «<em>proroga </em>[&#038; de]<em>i termini per la ricezione delle offerte</em>».<br /> In senso inverso non vale il principio affermato dalla Corte di giustizia con sentenza del 18 settembre 2019 (causa C-526/2017), secondo cui in caso di significative modifiche apportate al contratto occorre provvedere alla nuova pubblicazione del bando. Il principio riguarda infatti tutt&#8217;altra ipotesi, coincidente con la modifica del contenuto di un affidamento giÃ  in essere (si trattava, in specie, della proroga della durata di una concessione autostradale) risolventesi in un revisione sostanziale del contratto in assenza di gara.<br /> Nel caso in esame, invece, la modifica riguarda i documenti di gara, implicando il solo effetto di dover assicurare un&#8217;adeguata tempistica per la presentazione delle offerte agli operatori economici ai sensi dell&#8217;art. 79, comma 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> Non rileva al riguardo neanche il richiamo al considerando n. 81 della direttiva 2014/24/UE, che si limita a stabilire il principio &#8211; cui lo stesso art. 79, comma 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 s&#8217;ispira &#8211; di prevedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte in caso di <em>«modifiche significative</em>» apportate ai documenti di gara, a meno che siano talmente consistenti da consentire l&#8217;ammissione di candidati diversi, risultando tali da rendere «<em>sostanzialmente diversa la natura dell&#8217;appalto o dell&#8217;accordo quadro rispetto a quella inizialmente figurante nei documenti di gara</em>».<br /> Come giÃ  posto in risalto, nel caso di specie non ricorrono modifiche &#8211; in relazione al richiamo delle cause escludenti <em>ex </em>art. 80, comma 5, lett. <em>c), c-bis)Â </em>e <em>c-ter)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 e relative dichiarazioni degli operatori, nonchè alla richiesta di un progetto di assorbimento del personale &#8211; d&#8217;entità  e oggetto tali da rendere necessaria la pubblicazione d&#8217;un nuovo bando o il rispetto del termine <em>ex </em>art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016 (v., al riguardo, anche <em>infra</em>, <em>subÂ </em>§ 5.1.1).<br /> Di qui l&#8217;infondatezza della doglianza.<br /> 4. Col terzo motivo di gravame l&#8217;appellante censura il mancato riconoscimento del malfunzionamento occorso al sistema di messaggistica messo a disposizione dall&#8217;amministrazione dedotto in primo grado, tale da aver reso impossibile &#8211; trattandosi dell&#8217;unico canale d&#8217;interlocuzione con la stazione appaltante &#8211; l&#8217;adeguata comunicazione con essa e aver pregiudicato lo stesso invio dell&#8217;offerta.<br /> 4.1. Col quarto motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui afferma la legittimità  della disattivazione del servizio di messaggistica dieci giorni prima del termine di presentazione delle offerte, così¬ interrompendo di fatto le vie comunicative con l&#8217;amministrazione. La sentenza, nel dar rilievo al riguardo all&#8217;esigenza della stazione appaltante di avere a disposizione il tempo necessario per poter rispondere alle richieste di chiarimenti, avrebbe erroneamente trascurato che la S. M. intendeva presentare non giÃ  una richiesta di chiarimento, ma tutt&#8217;altra comunicazione (<em>i.e.</em>, richiesta di proroga dei termini), per la quale non poteva applicarsi il termine del 1° aprile 2019; in ogni caso, sarebbe da ritenere irragionevole la disattivazione anticipata dell&#8217;unico canale di comunicazione telematico messo a disposizione dalla stazione appaltante.<br /> 4.2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono infondati.<br /> 4.2.1. Il disciplinare di gara prevedeva espressamente che era possibile &#8220;<em>ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante tramite la funzionalità  &#8216;Messaggistica&#8217; presente all&#8217;interno del Sistema, entro le ore 12:00 del giorno 01/04/2019</em>&#8221; (par. 2.2).<br /> La perizia prodotta da parte appellante si limita ad attestare al riguardo &#8211; per quanto qui di rilievo &#8211; che il suddetto canale di &#8220;messaggistica&#8221; non risultava accessibile dal giorno 1 aprile 2019: il che non determina un malfunzionamento e si pone anzi in perfetta coerenza con le disposizioni della <em>lex specialis</em>, che prevedevano a tale data lo spirare del termine per la presentazione di richieste di chiarimenti tramite siffatto canale, ciò che appare peraltro in sè legittimo e ragionevole, atteso che &#8211; come ben rilevato dalla sentenza &#8211; le richieste di chiarimenti dovevano risultare temporalmente compatibili col termine per la presentazione delle offerte, e dunque consentite sino a un momento ragionevolmente anteriore (in specie legittimamente fissato al 1° aprile a fronte della scadenza dell&#8217;11 aprile 2019 per la presentazione delle offerte) per poter ragionevolmente permettere una risposta utile dell&#8217;amministrazione.<br /> La disattivazione del suddetto servizio di messaggistica non appare peraltro aver provocato, in specie, l&#8217;effetto d&#8217;incomunicabilità  denunciato dall&#8217;appellante e dunque leso il suo affidamento precontrattuale. Infatti &#8211; al di lÃ  del servizio di messaggistica &#8211; erano comunque indicati dal bando altri recapiti e &#8220;<em>punti di contatto</em>&#8221; della stazione appaltante (cfr. art. I.1 del bando), e la S. M. è infatti ben riuscita a contattare la Regione con le comunicazioni a mezzo PEC del 10 e 11 aprile 2019 regolarmente recapitate e assunte a protocollo dall&#8217;amministrazione (cfr. doc. 5 e 6 fasc. Tar Regione).<br /> Non risulta poi nè è specificamente dedotto che si siano verificati impedimenti tecnici in ordine alla ricezione delle offerte: dall&#8217;esame del <em>reportà </em>fornito dalla stazione appaltante, della cui veridicità  non emerge dagli atti ragione per dubitare, si evincono anzi le numerose offerte presentate, molte delle quali ricevute proprio nel corso dell&#8217;ultimo giorno utile per la loro acquisizione (cfr. doc. 4 fasc. Tar Regione).<br /> Ne deriva &#8211; per quanto è stato dato a questo giudice apprezzare e in difetto di altri elementi che possano condurre ad una diversa valutazione del comportamento della stazione appaltante &#8211; l&#8217;assenza sia del lamentato malfunzionamento, sia del denunciato<em> deficità </em>di mezzi di comunicazione, considerato che pur all&#8217;esito della chiusura del servizio di messaggistica l&#8217;appellante è riuscita a inviare le proprie comunicazioni; nè essa deduce di aver tentato invano di trasmettere altre comunicazioni anteriori al 10 aprile 2019 (data peraltro prossima alla scadenza per la presentazione delle domande partecipative, fissata al successivo 11 aprile).<br /> 5. Col quinto motivo l&#8217;appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma la congruità  della proroga del termine per la presentazione delle offerte accordata dall&#8217;amministrazione a fronte delle modifiche apportate alla <em>lex specialis</em> trascurando la rilevanza di siffatte modifiche, che avrebbero imposto la previsione del termine integrale di legge, o comunque d&#8217;un pìù congruo termine per la presentazione di offerte consapevoli e ponderate.<br /> 5.1. Il motivo non è condivisibile.<br /> 5.1.1. Come giÃ  posto in risalto e considerato, la modifica relativa all&#8217;adeguamento della <em>lex specialis </em>alle previsioni del novellato art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 (segnatamente, in relazione alle cause d&#8217;esclusione ai sensi delle relative lett. <em>c)</em>, <em>c-bis)Â </em>e <em>c-ter)</em>, su cui i concorrenti erano chiamati a rendere anche apposita dichiarazione d&#8217;assenza) si risolve in un semplice adeguamento alla normativa primaria applicabile alla gara (in particolare, alla luce della ripartizione fra le lettere <em>c), c-bis)Â </em>e <em>c-ter)Â </em>del detto comma 5 intervenuta giusta d.-l. n. 135 del 2018 in luogo dell&#8217;originaria formulazione unitaria di cui alla previgente lettera <em>c)</em>) e non implica alcuna rilevante variazione nelle offerte (cfr. al riguardo anche <em>retro</em>, <em>subÂ </em>§ 2.1.1).<br /> Neppure può ritenersi che comporti un cambiamento rilevante dei requisiti generali di partecipazione, tale da richiedere una pìù ampia proroga del ricordato termine. Detti requisiti, infatti, da un lato erano comunque stabiliti dalla legge, dall&#8217;altro riguardavano in specie la mera assenza di cause (generali) d&#8217;esclusione &#8211; ciò su cui l&#8217;appellante non muove autonome censure &#8211; relative a gravi illeciti professionali, omissioni o falsità  dichiarative e significative carenze nell&#8217;esecuzione di precedenti affidamenti, e cioè tutte circostanze preesistenti in capo al concorrente o riguardanti la regolarità  del comportamento tenuto durante la gara, tali da comportare d&#8217;innovativo, da parte dello stesso concorrente, la sola presentazione di una dichiarazione aggiornata alla nuova formulazione.<br /> La modifica correlata alla clausola sociale è invece avvenuta in attuazione delle Linee guida n. 13 approvate dall&#8217;Anac con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019, e si risolve in specie nella necessità  di presentare un preventivo piano di assorbimento del personale.<br /> Il che si rifletteva, da un lato sulle dichiarazioni che l&#8217;operatore era chiamato a rendere, dovendo impegnarsi anche, &#8220;<em>compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, in attuazione della &#8216;Clausola Sociale&#8217; ed all&#8217;elenco del personale attualmente in servizio predisposto dalla Stazione Appaltante, a presentare il &#8216;progetto di assorbimento&#8217; atto ad illustrare le concrete modalità  di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)</em>&#8221; (cfr. lo &#8220;<em>schema di dichiarazioni amministrative</em>&#8220;); dall&#8217;altro a fornire siffatto &#8220;<em>progetto di assorbimento</em>&#8221; secondo lo schema predisposto dall&#8217;amministrazione, con la previsione altresì¬ che &#8220;<em>il &#8216;progetto di assorbimento&#8217; dovrà  essere illustrato all&#8217;interno del &#8216;Modello di offerta economica&#8217;</em>&#8221; e &#8220;<em>il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà  oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l&#8217;esecuzione del contratto</em>&#8221; (cfr. l&#8217;art. 24 del disciplinare rettificato); veniva conseguentemente adeguato anche lo schema di contratto, con riferimento al progetto di assorbimento, al monitoraggio sulla relativa attuazione, e alle conseguenze in caso d&#8217;inadempimento.<br /> Anche in relazione a tale modifica, dunque, non emerge nessun elemento aggiuntivo tale da imporre un nuovo bando alla stazione appaltante, atteso che la clausola sociale (<em>i.e.</em>, &#8220;<em>per ciascun lotto della </em>[&#038;]<em> procedura, al fine di promuovere la stabilità  occupazionale nel rispetto dei principi costituzionali e dell&#8217;Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l&#8217;organizzazione dell&#8217;operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l&#8217;aggiudicatario dell&#8217;appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale giÃ  operante alle dipendenze dell&#8217;aggiudicatario uscente, come previsto dall&#8217;articolo 50 del Codice, garantendo l&#8217;applicazione dei CCNL di settore, di cui all&#8217;art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81</em> [&#038;]&#8221;) era giÃ  prevista dal disciplinare di gara (cfr. l&#8217;art. 24): la modifica invero si limitava a richiedere l&#8217;individuazione e l&#8217;esplicitazione preventiva delle modalità  attraverso cui la detta clausola (giÃ  vigente e vincolante per gli operatori, con tutte le eventuali implicazioni sulla modulazione delle offerte) sarebbe stata attuata, senza modifiche per il resto, neanche in relazione ai criteri valutativi.<br /> Questo non implicava insomma una diretta variazione nei contenuti dell&#8217;offerta in sè, e si risolveva nella sola predisposizione del suindicato progetto di assorbimento.<br /> Per tali ragioni, a fronte delle due suindicate modifiche apportate ai documenti di gara, il differimento del termine di presentazione delle offerte dal 28 marzo all&#8217;11 aprile 2019, con pubblicazione avvenuta il 18 marzo 2019 (e, dunque, con ventiquattro giorni residui alla scadenza per poter elaborare il progetto di assorbimento e predisporre le prescritte dichiarazioni aggiornate, a fronte di un termine originario per la presentazione delle offerte di 85 giorni a far data dalla prima pubblicazione del bando) risulta non irragionevole o inadeguato e ben «<em>proporzionale all&#8217;importanza </em>[&#038;]Â <em>delle modifiche</em>» apportate (cfr. l&#8217;art. 79, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016), come confermato peraltro dalla regolare presentazione di n. 57 offerte pervenute alla stazione appaltante; nè a diverse conclusioni conduce di per sè il valore o la rilevanza della gara.<br /> In tale contesto, come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la logica dell&#8217;art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 &#8220;<em>è quella di consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura evidenziale la &#8216;preparazione di offerte adeguate&#8217;. Non si tratta di regola rigida ed automatica, in quanto &#8211; proprio in conformità  alla </em>ratio<em> che la ispira &#8211; per un verso la postergazione delle scadenze non è necessaria in presenza di informazioni o modifiche non significative (la cui importanza [&#038;] è insignificante: cfr. comma 5); per altro verso la &#8216;durata della proroga&#8217; è parametrata alla rilevanza del contenuto informativo introdotto (secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità : cfr. comma 4)</em>&#8221; (Cons. Stato, V, 31 marzo 2020, n. 2183; cfr. anche, in termini generali, Cons. Stato, VI, 23 marzo 2018, n. 1876).<br /> Il che può ritenersi in specie ben assicurato, stante la proporzionalità  fra le (limitate) modifiche apportate alla <em>lex specialis </em>e la proroga concessa, con termine residuo per la presentazione delle offerte di 24 giorni dalla pubblicazione delle rettifiche.<br /> Di qui l&#8217;infondatezza della doglianza.<br /> 6. Con il sesto e ultimo motivo l&#8217;appellante si duole del rigetto della censura con cui aveva dedotto in primo grado la violazione dei canoni di buon andamento, correttezza e buona fede della stazione appaltante, non essendosi quest&#8217;ultima prontamente attivata per far fronte ai disguidi e alla richiesta di proroga avanzata dalla Securitas Metronotte: la sentenza avrebbe al riguardo erroneamente respinto la doglianza in ragione dell&#8217;affermata assenza d&#8217;un malfunzionamento nel sistema informatico messo a disposizione dalla Regione.<br /> 6.1. Neanche tale motivo è condivisibile.<br /> 6.1.1. Da un lato, infatti, appare &#8211; per le ragioni sopra esposte &#8211; corretta l&#8217;affermazione della sentenza in ordine all&#8217;assenza d&#8217;un effettivo malfunzionamento del sistema nei termini dedotti dall&#8217;appellante, nè risulta ravvisabile un siffatto malfunzionamento &#8211; o una qualche violazione &#8211; in relazione alla mera disattivazione del servizio di messaggistica una volta scaduto il termine per poter richiedere chiarimenti. Peraltro, come giÃ  rilevato, la S. M. ha potuto inoltrare <em>aliunde</em> le sue richieste alla stazione appaltante, pur se a ciò determinandosi solo il giorno anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non essendo provato nè dedotto che essa abbia tentato precedenti comunicazioni con l&#8217;amministrazione non andate a buon fine (cfr. anche <em>retro</em>, <em>subÂ </em>§ 4.2.1).<br /> Alla luce di ciò, nessuna violazione del buon andamento e dei canoni di correttezza e buona fede è dato riscontrare nella specie, atteso che in nessun modo appare essere stata pregiudicata la comunicazione fra gli operatori e la stazione appaltante; nè si ravvisano profili d&#8217;illegittimità  nella mera disattivazione del servizio di &#8220;messaggistica&#8221; in coerenza con lo spirare del termine per le richieste di chiarimenti.<br /> In tale prospettiva, dunque, non ricorre la denunciata &#8220;<em>violazione dei canoni di buona fede e correttezza della stazione appaltante che non si è prontamente attivata per andare incontro alla richiesta dell&#8217;appellante</em>&#8220;, non sussistendo alcun disguido da risolvere o rimediare, nè alcuna (ulteriore) proroga che l&#8217;amministrazione era tenuta a concedere a fronte della richiesta dell&#8217;appellante.<br /> Per tali motivi, la doglianza non risulta fondata.<br /> 7. In conclusione, per le suesposte ragioni l&#8217;appello è infondato e va respinto.<br /> 7.1. Al rigetto del gravame in relazione alle domande caducatorie segue la reiezione della richiesta di risarcimento del danno, stante il difetto della dedotta condotta illecita dell&#8217;amministrazione in relazione agli atti qui impugnati.<br /> 7.2. La particolarità  e complessità  delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;<br /> compensa integralmente le spese fra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Stefano Fantini, Consigliere<br /> Alberto Urso, Consigliere, Estensore<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.533</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-1-9-2020-n-533/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Caterina Criscenti, Presidente Andrea De Col, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS-, nella qualità  di genitore esercente la potestà  sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea CaracÃ² e Armando Platto, contro Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Rimessione in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-1-9-2020-n-533/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.533</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Caterina Criscenti, Presidente Andrea De Col, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS-, nella qualità  di genitore esercente la potestà  sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea CaracÃ² e Armando Platto, contro Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</span></p>
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<p>Rimessione in termini ex art. 37 CPA : caratteristiche e criteri applicativi</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Processo amministrativo -rimessione in termini ex art. 37 CPA &#8211; caratteristiche e criteri applicativi</p>
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<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;istituto della rimessione in termini di cui all&#8217;art. 37, comma 1, c.p.a., &#8220;riveste carattere eccezionale, risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà  dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione&#8221;, con la conseguenza che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità  giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità  delle parti</i> <i>relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale. I termini, in generale, e quelli dei riti speciali abbreviati in particolare, sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva.</i></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/09/2020 </p>
<p><strong>N. 00533/2020 REG.PROV.COLL.</strong></p>
<p><strong>N. 00532/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 532 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, nella qualità  di genitore esercente la potestà  sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea CaracÃ² e Armando Platto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Anna Maria Grazia Iaria in Reggio Calabria, via Marsala n. 2/E;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br /> al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2017 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 04.09.2017, munita di formula esecutiva in data 09.10.2017 e passata in giudicato il 06.03.2018.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Andrea De Col nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, tenutasi ex art. art.84 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27), senza discussione orale delle parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Parte ricorrente, nella sua spiegata qualità , agisce per l&#8217;ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe pronunciata nei confronti della ASP intimata.<br /> 2. L&#8217;Azienda Sanitaria non si è costituita in giudizio.<br /> 3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 9 luglio 2020, emessa all&#8217;esito della camera di consiglio del 24 giugno 2020, il Collegio sottoponeva alla ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 73 c.p.a. la questione di irricevibilità  del ricorso per ottemperanza, essendo stato depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni dalla sua notifica all&#8217;amministrazione resistente.<br /> 4. Nel termine assegnato dal Tribunale ha controdedotto la ricorrente, rappresentando che l&#8217;effettiva tardività  del deposito del ricorso sarebbe dipesa dalla mancata comunicazione via pec dell&#8217;Ufficiale Giudiziario della Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria attestante l&#8217;avvenuta notificazione dell&#8217;atto e quindi dalla possibilità  di ritirarne tempestivamente l&#8217;originale.<br /> Si faceva inoltre presente che, a causa di questo contrattempo dovuto al malfunzionamento informatico delle comunicazioni PEC dell&#8217;UNEP di Reggio Calabria, il ricorso per ottemperanza sarebbe stato depositato il primo giorno successivo al materiale ritiro del ricorso notificato a mani presso la sede dell&#8217;ASP.<br /> Ciò premesso in punto di fatto, la ricorrente chiedeva la concessione di un termine ai fini della produzione in giudizio della comunicazione ufficiale della Direzione sistemi informativi automatizzati di Napoli, competente anche per la Regione Calabria, onde poter dimostrare la causa a sè non imputabile del tardivo ritiro del ricorso notificato ed essere conseguentemente rimessa in termini per il suo deposito davanti a questo T.A.R..<br /> 5. Il ricorso va dichiarato irricevibile perchè depositato oltre il termine di quindici giorni dalla sua notifica, così¬ come prospettato dall&#8217;ordinanza interlocutoria del Collegio.<br /> L&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a. prevede, infatti, nei giudizi di ottemperanza, il dimezzamento di tutti i termini processuali rispetto a quelli del processo ordinario, eccezion fatta per quelli relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e di quello per motivi aggiunti.<br /> Poichè, dunque, tra i termini espressamente esclusi dal citato dimezzamento non figura quello inerente al deposito del ricorso, il termine per l&#8217;assolvimento di tale incombente, necessario all&#8217;instaurazione del giudizio, è di quindici giorni dalla materiale notifica del ricorso per l&#8217;ottemperanza al giudicato, pena l&#8217;irricevibilità  del succitato atto introduttivo quando, come nel caso di specie, tale termine non sia rispettato.<br /> 6. Tanto premesso, il Collegio rileva che il ricorso in epigrafe è pacificamente tardivo, risultando notificato in data 10.09.2019, ma depositato soltanto in data 04.10.2019 e quindi ben oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto dall&#8217;art.87 comma 2 lett. d) per i giudizi di ottemperanza.<br /> All&#8217;evidenza non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, previsto dall&#8217;art. 37 c.p.a.<br /> Invero, per pacifico indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio-Roma sez. I, 26 novembre 2019 n. 13540), &#8220;<em>l&#8217;istituto della rimessione in termini di cui all&#8217;art. 37, comma 1, c.p.a., &#8220;riveste carattere eccezionale [&#038;], risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà  dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione&#8221; (così¬, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 19 settembre 2019, n. 6242, che richiama Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 2016, n. 33 del 2014, n. 32 del 2012, n. 10 del 2011, n. 3 del 2010), con la conseguenza che un &#8220;uso eccessivamente ampio della discrezionalità  giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità  delle parti</em> <em>relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale&#8221; (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5066)&#8221;</em>.<br /> I termini in generale, e quelli dei riti speciali abbreviati in particolare, sono quindi stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva.<br /> Nel caso di specie, le ragioni addotte dalla parte ricorrente non consentono di riconoscere il suddetto beneficio con riferimento al deposito del ricorso in quanto:<br /> -non risulta versata in atti alcuna documentazione prodotta a supporto dell&#8217;istanza, idonea a provare il giorno del primo accesso &#8220;utile&#8221; presso gli uffici UNEP della Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria e quindi la circostanza che il termine per il deposito del ricorso per ottemperanza fosse giÃ  scaduto a quella data;<br /> -in ogni caso e a prescindere da prassi dichiaratamente invalse presso i singoli uffici giudiziari circa la doverosità  della comunicazione via pec dell&#8217;avvenuta notifica del ricorso, non sono ravvisabili i &#8220;gravi impedimenti di fatto&#8221; richiesti dall&#8217;art. 37 c.p.a relativamente al tardivo deposito, tali da giustificare l&#8217;applicazione del menzionato istituto della rimessione in termini.<br /> Una volta consegnato in data 04.09.2019 la copia del ricorso da notificare a mani all&#8217;ASP di Reggio Calabria, sarebbe stato sufficiente, infatti, attivarsi con l&#8217;ordinaria diligenza e chiedere tempestivamente all&#8217;Ufficio UNEP gli opportuni chiarimenti e/o ragguagli circa lo stato della notifica del ricorso stesso e/o le ragioni di eventuali ritardi per potersi regolare di conseguenza, il che non sembra, perà², essere avvenuto.<br /> 7. In virtà¹ delle suesposte argomentazioni, il ricorso è, dunque, irricevibile.<br /> 8. In ragione della mancata costituzione dell&#8217;ente intimato, non vi è luogo di provvedere sulle spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.<br /> Nulla sulle spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all&#8217;oscuramento delle generalità  del minore, dei soggetti esercenti la potestà  genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.<br /> Così¬ deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 24 giugno 2020 e 15 luglio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Caterina Criscenti, Presidente<br /> Andrea De Col, Referendario, Estensore<br /> Antonino Scianna, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-1-9-2020-n-533/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.533</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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