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	<title>1/9/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/9/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.909</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-9-2011-n-909/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-9-2011-n-909/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.909</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli &#8211; Est. G. Rovelli P. P. (avv.ti S. Curto e C. Murgia) c/ Regione Militare Sud, Distretto Militare Ca Ufficio Comando Sezione Forza Assente, Ministero Difesa (Avv. Distr. St.) sulla necessità di comunicare al militare l&#8217;avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma triennale Militare e militarizzato –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-9-2011-n-909/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.909</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-9-2011-n-909/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.909</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli &#8211; Est. G. Rovelli<br /> P. P. (avv.ti S. Curto e C. Murgia) c/ Regione Militare Sud, Distretto Militare Ca Ufficio Comando Sezione Forza Assente, Ministero Difesa (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di comunicare al militare l&#8217;avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma triennale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Militare in ferma breve – Dispensa dal servizio per infermità &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma triennale per infermità del militare -Volontario in Ferma Breve (VFB) &#8211; deve essere preceduto dalla comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento (nella specie, l’Amministrazione militare aveva emesso giudizi sanitari sull’idoneità del militare senza previamente comunicare all’interessato l’avvio del procedimento diretto al proscioglimento)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2006, proposto da:<br />
<B>P. P.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Curto, Costantino Murgia, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, viale Bonaria n. 80; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Militare Sud</b>, <b>Distretto Militare Ca Ufficio Comando Sezione Forza Assente</b>,<b> Ministero Difesa</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 324 del 2010, proposto da:<br />
<b>Paolo Pirisi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto presso Costantino Murgia in Cagliari, viale Bonaria n. 80; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare II Reparto</b>, <b>Ministero della Difesa Regione Militare Sud Comando Sanità Veterinaria Cagliari, Distretto Militare Cagliari Caserma Ederle, Brigata Alpina Taurinese 32 Reggimento Genio Guastatori</b>, <b>Centro Documentale Cagliari</b>, <b>Ministero della Difesa</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; <br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
quanto al ricorso n. 61 del 2006:<br />	<br />
del giudizio sanitario in data 10.11.2005 con il quale il ricorrente è stato ritenuto idoneo av/4 e ug/4 al servizio militare e conseguente proscioglimento dalla ferma triennale; <br />	<br />
quanto al ricorso n. 324 del 2010:<br />	<br />
del provvedimento contenuto nella nota prot. MDGMI II 7400694/19.2.2001, del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare II Reparto, avente ad oggetto: caporale vfb Pirisi Paolo, nato il 3 febbraio 1979;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa i seguenti:<br />	<br />
a) giudizio sanitario in data 10.11.05;<br />	<br />
b) nota prot. 20378/Cod. Id. SGR.DM.CA Ind. Cl. 5.10.3/103/21.11.05 con la quale il Distretto militare di Cagliari ha chiesto al competente Ministero della difesa, in danno del ricorrente, il proscioglimento dalla ferma triennale;<br />	<br />
c) nota dello stesso distretto militare prot. 20296/COD Id. SGR.DM.CA Ind. Cl. 103/21.11.05 avente ad oggetto: comunicazione di proposta di proscioglimento d’autorità per declassamento profilo sanitario;<br />	<br />
d) nota prot. 7539 Cod. Id. S1 Ind. Cl. 5.3.6/15.09.2005 del Comandante del 35° Reggimento Genio Guastatori Brigata Alpina Taurinense, avente ad oggetto: C.le VFB Pirisi Paolo – Transito nella forza assente;<br />	<br />
e) provvedimenti resi dal Centro documentale di Cagliari, via Calamaosca n. 29, in dipendenza della nota ministeriale in data 19.02.2010. <br />	<br />
Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Militare Sud, del Distretto Militare Ca Ufficio Comando Sezione Forza Assente, del Ministero della Difesa, del Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare II Reparto, del Ministero della Difesa Regione Militare Sud Comando Sanità Veterinaria Cagliari, del Distretto Militare Cagliari Caserma Ederle, della Brigata Alpina Taurinese 32 Reggimento Genio Guastatori, del Centro Documentale Cagliari e del Ministero della Difesa;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 maggio 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Murgia per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Salis per l’Amministrazione;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente, a seguito di pubblico concorso, veniva assunto nelle Forze armate in data 8.01.2004 in ferma triennale e destinato al 32° Genio Guastatori con sede in Torino.<br />	<br />
In data 4 luglio 2005 veniva ricoverato presso l’Istituto di Clinica Urologica dell’Università di Sassari con diagnosi di ingresso di sindrome del giunto pielouretale destro. <br />	<br />
Il 14 luglio 2005 veniva quindi sottoposto ad intervento chirurgico.<br />	<br />
In data 10 novembre 2005 il Comando di Sanità e veterinaria della regione militare sud di Cagliari declassava il ricorrente sotto il profilo sanitario alla IV classe negli “apparati vari”, ovvero in quello “urogenitale” e, con successiva comunicazione datata 21 novembre 2005, ne proponeva il proscioglimento d’autorità per declassamento.<br />	<br />
Avverso gli atti in epigrafe indicati insorgeva il ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241 del 1990, nonché dell’art. 129 del T.U. 10.01.1957 n. 3, eccesso di potere;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione del d.P.R. 332 del 1997, in particolare dell’art. 8 comma 2 lettera b) n. 1, eccesso di potere;<br />	<br />
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.P.R. 384 del 1990 e relativo principio generale, eccesso di potere.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso <br />	<br />
In data 21 aprile 2010 Paolo Pirisi depositava ulteriore ricorso iscritto al R.G. n. 324/2010 per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.<br />	<br />
L’ulteriore gravame traeva origine dalla seguente situazione di fatto.<br />	<br />
In data 22.12.2005 chiedeva, a mezzo del proprio legale, che il Ministero della Difesa disattendesse la proposta di proscioglimento. <br />	<br />
A fronte di una ulteriore perizia medico legale (dopo quella redatta il 5.12.2005) datata 27.10.2008 dal dottor Cristian Forzinetti, il ricorrente chiedeva nuovamente di voler disattendere la proposta di proscioglimento con conseguente sua riammissione in servizio.<br />	<br />
Il Ministero non si è mai pronunciato su tale domanda e adottava invece la nota del 19.02.2010 avverso la quale venivano dedotti i seguenti motivi in diritto: <br />	<br />
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241 del 1990, dell’art. 129 T.U. 10.01.1957 n. 3, del D.M. 8 luglio 2005, eccesso di potere;<br />	<br />
violazione e falsa applicazione del d.P.R. 332 del 1997, in particolare dell’art. 8 comma 2 lettera b) n. 1, delle direttive ministeriali in data 19.04.1999 e 6.12.2005 prot. 014/0034531/01/05, eccesso di potere;<br />	<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.P.R. 384 del 1990 e relativo principio generale, eccesso di potere;<br />	<br />
violazione e falsa applicazione del d.lgs. 8.5.2001 n. 215, del D.M. 8.07.2005, eccesso di potere.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati e conseguente riammissione in servizio per tutto il periodo occorrente a completare il triennio previsto per la ferma originaria, al netto pertanto del tempo trascorso in malattia o convalescenza, consentendo quindi allo stesso ricorrente di poter eventualmente richiedere la rafferma biennale in applicazione del D.M. 8.07.2005. <br />	<br />
In via subordinata chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni, quantificabili allo stato nella misura di € 50.000 o, comunque, nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o stabilita dal giudice in via equitativa.<br />	<br />
In via di ulteriore subordine chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e la condanna delle amministrazioni a corrispondere il trattamento economico in godimento precedentemente, per tutto il periodo compreso tra l’insorgere della malattia e il suo decorso e fino alla data di emanazione dell’ultimo provvedimento impugnato (19.02.2010) e comunque della ferma triennale. <br />	<br />
Anche nel ricorso 324/2010 si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendone il rigetto.<br />	<br />
In data 9.04.2011 l’Amministrazione depositava memoria difensiva in entrambe i ricorsi.<br />	<br />
In data 20.04.2011 il ricorrente depositava memoria di replica. <br />	<br />
Alla udienza pubblica dell’11.05.2011 i ricorsi, previa riunione, venivano trattenuti per la decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Vengono all’esame del Collegio le controversie inerenti il giudizio sanitario con il quale il caporale Vfb Paolo Pirisi è stato ritenuto “idoneo AV/4 e UG/4” ed il successivo suo collocamento in congedo illimitato.<br />	<br />
Le cause, per l’evidente connessione, sono state riunite.<br />	<br />
Le censure contenute nei due ricorsi, si sovrappongono solo parzialmente nel senso che quelle contenute nel ricorso n. 61/2006 coincidono con quelle contenute nel ricorso 324/2010 il quale, però, reca ulteriori autonome censure avverso i provvedimenti ivi impugnati.<br />	<br />
Una sintesi delle stesse è quindi utile ai fini della risoluzione della controversia in esame. <br />	<br />
Con il primo motivo del ricorso 324/2010 (coincidente nelle argomentazioni in diritto con il primo motivo del ricorso 61/2006) il Pirisi lamenta che solo dopo l’emanazione dell’impugnato giudizio sanitario in data 10.11.2005 è stato informato dell’avvio del procedimento per il suo proscioglimento dalla ferma triennale. A suo dire, tale informativa avrebbe dovuto essere già data quando venne deciso dall’Amministrazione resistente di svolgere accertamenti medici sulle sue condizioni fisico sanitarie dopo l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto.<br />	<br />
I provvedimenti impugnati sono quindi censurabili in quanto:<br />	<br />
a) in violazione degli artt. 7 e 8 L. 241 del 1990, il ricorrente non è stato reso edotto, né al momento cruciale e decisivo dello svolgimento dei primi accertamenti medici per cui è causa, né prima, dell’avvio del procedimento che avrebbe potuto portare al proscioglimento dalla ferma triennale, delle intenzioni dell’Amministrazione al riguardo, né della possibilità di presentare memorie e documenti a sostegno del suo diritto;<br />	<br />
b) in violazione dell’art. 129 T.U. 10.01.1957, non è stato posto in condizioni di farsi assistere da un proprio consulente di fiducia, nonché di nominare uno dei componenti del Collegio sanitario che ha espresso il giudizio impugnato.<br />	<br />
Analoga informativa avrebbe, a dire del ricorrente, dovuto essergli data prima dell’emanazione dell’impugnata nota ministeriale in data 19.02.2011 con la quale egli è stato collocato “in congedo illimitato dall’8 gennaio 2007” (mentre avrebbe dovuto essere riammesso in servizio e dunque posto in condizioni di portare a compimento la ferma triennale per il tempo ancora mancante, al netto del periodo di assenza per malattia e convalescenza).<br />	<br />
I provvedimenti sarebbero, inoltre, del tutto carenti di motivazione.<br />	<br />
Con il secondo motivo (coincidente nelle argomentazioni in diritto con il secondo motivo del ricorso 61/2006) il ricorrente lamenta che il giudizio medico datato 10.11.2005 è censurabile perché si limita alla mera constatazione che egli ha subito un intervento di ureteropierolisi destra per idrofrenosi da vaso anomalo, ma nulla ha potuto aggiungere quanto ad eventuali esiti negativi permanenti di tale patologia, esiti che peraltro non sussisterebbero affatto, come del resto è documentato dal decorso post operatorio e dai risultati degli accertamenti intervenuti nel 2009 che concludono anche per la mancanza di qualsiasi alterazione organica.<br />	<br />
L’assenza di qualsiasi valutazione sul carattere permanente o meno della patologia in esame rende inattendibile e contraddittorio l’impugnato giudizio medico e tutti gli atti conseguenti.<br />	<br />
I provvedimenti sarebbero censurabili in quanto:<br />	<br />
a) hanno omesso di accertare lo stato di salute del ricorrente con riferimento, in particolare, alla sussistenza o meno di esiti di carattere eventualmente permanente a seguito dell’eseguito intervento chirurgico;<br />	<br />
b) violano il d.P.R. 332 del 1997, art. 8 comma 2 lettera b) n. 1, nonché le direttive ministeriali in data 19.04.1999 e 6.12.2005 in base alle quali solo una infermità invalidante di carattere permanente tra quelle espressamente previste può giustificare un provvedimento di dispensa dal servizio;<br />	<br />
c) sono stati emanati sulla base di un’istruttoria e verifiche mediche incomplete e carenti;<br />	<br />
d) il collocamento in congedo illimitato è stato disposto nonostante che la stessa amministrazione resistente avesse accertato la definitiva guarigione del ricorrente.<br />	<br />
Con il terzo motivo (coincidente nelle argomentazioni in diritto con il terzo motivo del ricorso 61/2006) il ricorrente lamenta che l’Amministrazione, prima di proporre il proscioglimento e comunque il congedo illimitato, avrebbe dovuto valutare la possibilità di disporre un suo utilizzo in altri servizi.<br />	<br />
Con il quarto motivo, a dire del ricorrente, l’assunto secondo cui egli avrebbe dovuto presentare domanda di rafferma biennale nei termini e modi disciplinati dal D.M. 8.7.2005 è censurabile in quanto:<br />	<br />
a) non è stata indicata dal Ministero la specifica disposizione che imporrebbe, anche in caso di malattia e/o assenza dal servizio l’onere di richiedere la rafferma biennale nei modi e nei termini fissati dal D.M. 8.7.2005;<br />	<br />
b) il D.M. 8.7.2005 prevede la possibilità in esame esclusivamente per i militari in pieno e perfetto servizio e non anche per quelli, che invece non risultino in costanza di rapporto d’impiego;<br />	<br />
c) il ricorrente fin dal 4.10.2005 ha chiesto di essere riammesso in servizio e quindi di poter portare a compimento il periodo della ferma triennale. Solo dopo tale riammissione egli avrebbe potuto richiedere la rafferma biennale prima della scadenza dell’originario triennio. La possibilità di richiedere la rafferma biennale presuppone necessariamente che l’interessato goda di uno stato di effettivo servizio.<br />	<br />
Il ricorrente afferma ancora che il Ministero sembra giustificare il disposto collocamento in congedo illimitato sostenendo anche che solo a conclusione della visita medica di controllo…il Reparto osservazione del Dipartimento militare di Medicina legale di Cagliari ha giudicato il 12.05.2009 il suddetto volontario idoneo AV2. <br />	<br />
A dire del ricorrente, tale “giustificazione” ministeriale appare censurabile sol che si consideri:<br />	<br />
a) che egli, fin dal 4.10.2005 ha chiesto di essere riammesso in servizio e destinato al 5° Reggimento Genio Guastatori di Macomer;<br />	<br />
b) che con note del proprio legale in data 11.12.2005 e 22.12.2005, nel contestare la richiesta di proscioglimento anticipato dalla ferma triennale, ha ribadito di essere ormai perfettamente idoneo a svolgere tutte le funzioni e le attività connesse alla sua posizione e al suo grado e quindi di poter essere riammesso in servizio, stante l’insussistenza di qualsiasi alterazione organica e/o anomalia di carattere sanitario, come anche risultante in particolare dalla perizia medico legale predisposta dal consulente dott. Cristian Forzinetti in data 27.10.2008;<br />	<br />
c) le conseguenze dell’eventuale ritardo dell’Amministrazione resistente nel provvedere non possono essere addebitate al ricorrente, che ha sempre tempestivamente segnalato il proprio ristabilimento fisico, chiedendo altresì la riammissione in servizio. <br />	<br />
A dire del ricorrente, appare evidente l’illogicità, la contraddittorietà e la manifesta ingiustizia degli atti impugnati, in particolare della nota in data 11.02.2010 che pretendono di far ricadere su di lui gli effetti negativi del ritardo nel provvedere, addebitabile solo all’Amministrazione resistente.<br />	<br />
Con il provvedimento in data 19.02.2010 l’Amministrazione:<br />	<br />
a) ha collocato il ricorrente in congedo illimitato dall’8 gennaio 2007 per scadenza naturale della ferma;<br />	<br />
b) ha considerato lo stesso ricorrente in “licenza straordinaria di convalescenza” nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2005 e il 7 gennaio 2007.<br />	<br />
L’Amministrazione, anziché collocare il ricorrente in congedo illimitato e in licenza straordinaria di convalescenza, avrebbe dovuto riammetterlo in servizio in quanto:<br />	<br />
l’infermità che lo ha colpito aveva carattere assolutamente incolpevole e durata limitatissima;<br />	<br />
il decorso della stessa è risultato del tutto normale e privo di qualsiasi effetto invalidante o alterazione organica;<br />	<br />
il ricorrente ha dimostrato fin dall’ottobre del 2005 di essere in condizioni di riprendere il servizio;<br />	<br />
il consulente tecnico di parte dott. Forzinetti ha certificato, con due distinte perizie, la piena guarigione del ricorrente;<br />	<br />
la stessa Amministrazione ha riconosciuto la piena idoneità del ricorrente al servizio;<br />	<br />
l’Amministrazione si è pronunciata con notevole ritardo sulla vicenda e non può invocare tale sua omissione a giustificazione di misure gravemente pregiudizievoli per il ricorrente.<br />	<br />
Afferma poi il ricorrente che il Ministero non ha preso in considerazione il periodo compreso tra l’insorgenza dell’infermità (14.07.2005) e quello del primo giudizio medico legale (26.10.2005) in relazione al quale gli spetta il trattamento economico – giuridico previsto in caso di malattia.<br />	<br />
Afferma ancora il ricorrente che, relativamente al periodo 26.10.2005 – 7.01.2007, ferma restando la censura per il disposto, illegittimo collocamento in congedo illimitato, il Ministero non gli ha riconosciuto né il trattamento economico che spetta a quest’ultimo, anche in caso di malattia e/o licenza straordinaria di convalescenza, né comunque il risarcimento del danno.<br />	<br />
A dire del ricorrente, anche questa decisione appare censurabile per contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione, dovendo essere corrisposto, per lo stesso periodo, o il risarcimento del danno o la retribuzione cui comunque egli ha diritto.<br />	<br />
Il ricorso è fondato nei limiti che si vanno di seguito ad esporre.<br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa ha espresso due differenti indirizzi interpretativi in ordine alla applicabilità ai militari delle garanzie previste dalla normativa sui pubblici dipendenti civili.<br />	<br />
Secondo un primo indirizzo, non è configurabile un diritto di farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita collegiale preordinata alla dispensa (Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 1990 n. 329).<br />	<br />
Sempre in base a questo indirizzo, si è anche sostenuto che la competente commissione medica non è tenuta a preavvertire il dipendente sottoposto a visita dei possibili esiti della stessa (in questo senso T.a.r. Sardegna, sez. I, 10 luglio 2003 n. 844).<br />	<br />
Tale indirizzo interpretativo è stato affermato, in particolare, per i procedimenti di collocamento in congedo aventi natura dichiarativa che, chiaramente, non possono che concludersi con l’adozione di un atto vincolato.<br />	<br />
Secondo un altro indirizzo interpretativo (preferibile ad avviso di questo Collegio), l’Amministrazione è gravata dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (in questo senso, in particolare, T.a.r. Puglia, Lecce, Sez. I, 27 maggio 2004 n. 3259). <br />	<br />
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che l&#8217;art. 130 t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), riguarda gli accertamenti sanitari preliminari alla dispensa, con una norma riferibile a tutto il settore del pubblico impiego. Pertanto, la dispensa dal servizio (che muove da una condizione di inabilità permanente dell&#8217;impiegato all&#8217;esercizio delle mansioni della qualifica di appartenenza) deve costituire oggetto di una proposta da notificare al dipendente, il quale, se in disaccordo, può chiedere che il giudizio sia demandato ad un apposito collegio medico e può nominare un componente di tale collegio (Consiglio Stato , sez. V, 12 luglio 2004 , n. 5045).<br />	<br />
La giurisprudenza (anche costituzionale) ha statuito che il provvedimento di dispensa dal servizio per infermità deve essere preceduto dalla comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento, essendo altrimenti a questo impedito di presentare le proprie osservazioni, a norma dell’art. 129, III comma, T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 al dipendente dovendo, conseguentemente, essere esplicitamente e formalmente comunicato che l’accertamento sanitario, della cui data di convocazione il medesimo venga informato, è preordinato – o può concludersi – con la sua dispensa dal servizio ( T.a.r. Lazio, Roma Sez. I bis, 26 marzo 2003 n. 2683, cfr. Corte Costituzionale, 18 luglio 1997 n.240, di declaratoria di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 97, Cost., delle norme che prevedevano, prima della legge n. 241/90, la dispensa dal servizio senza consentire la partecipazione dell’interessato al procedimento, “tale preclusione vulnerando le garanzie procedurali di difesa ed il buon andamento dell’Amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali”).<br />	<br />
Una tempestiva comunicazione di avvio del procedimento, prima della sottoposizione del Pirisi a visita medica sfociata nell’impugnato giudizio sanitario, avrebbe potuto rivelarsi utile ai fini della difesa della posizione vantata dall’odierno ricorrente. <br />	<br />
La scorretta osservanza delle dovute garanzie procedimentali nell’ambito della vicenda all’esame ha portato quale conseguenza che:<br />	<br />
&#8211; nei confronti del ricorrente sig. Pirisi è stato disposto il collocamento in congedo illimitato dall’8 gennaio 2007 per scadenza naturale della ferma;<br />	<br />
&#8211; in un unico contesto è stato disposto il congedo illimitato ed altresì è stata qualificata l’assenza nel periodo che va dal 26 ottobre 2005 al 7 gennaio 2007 come licenza straordinaria di convalescenza. <br />	<br />
In concreto si è dunque verificato che il Pirisi si è visto giudicare “Idoneo Av 4” in data 10.11.2005 ma, in data 12.05.2009, la valutazione è stata quella di “Idoneo AV 2”. <br />	<br />
Appare dunque evidente che il giudizio sanitario reso in data 10.11.2005, in assenza delle dovute garanzie procedimentali vizia tutto il procedimento fino al provvedimento finale impugnato con il ricorso 324/2010. <br />	<br />
E’ pertanto fondato il primo motivo di ricorso.<br />	<br />
Le rimanenti doglianze possono ritenersi assorbite per la loro palese interdipendenza rispetto a quella esaminata ed accolta.<br />	<br />
Conclusivamente, l’azione impugnatoria va accolta annullandosi gli atti gravati per quanto di ragione. <br />	<br />
Devono essere respinte le altre domande proposte dal ricorrente con il ricorso 324/2010.<br />	<br />
All’annullamento degli atti impugnati consegue sì la ricostituzione della posizione del ricorrente ma come effetto dell’azione di annullamento.<br />	<br />
In ordine alle modalità di tale ricostituzione, stante la scorrettezza del procedimento che ha portato all’adozione dei provvedimenti impugnati, vi è la necessità di una nuova azione amministrativa che tenga conto dei principi statuiti nella presente sentenza. <br />	<br />
Per queste ragioni devono pertanto essere respinte:<br />	<br />
la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, peraltro formulata in modo del tutto generico;<br />	<br />
le domande proposte in via subordinata. <br />	<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, così decide:<br />	<br />
accoglie le domande di annullamento formulate con i ricorsi 61/2006 e 324/2010;<br />	<br />
respinge la domanda di risarcimento del danno e le domande proposte in via subordinata con il ricorso 324/2010. <br />	<br />
Condanna l’Amministrazione alle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000/00 (tremila/00) oltre I.V.A. e C.P.A.. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore<br />	<br />
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/09/2011	</p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-9-2011-n-909/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.909</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4293</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-9-2011-n-4293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-9-2011-n-4293/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-9-2011-n-4293/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4293</a></p>
<p>Pres. A. Amodio, est. O. Di Popolo Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio (Avv. Renato Scarlato) c. Comune di Telese Terme (Avv. Andrea Abbamonte) c. Nuzzo Costruzioni (N.C.) sul principio del possesso dei requisiti idoneativi per la partecipazione ad una gara di appalto per tutta la durata della procedura stessa e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-9-2011-n-4293/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4293</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-9-2011-n-4293/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4293</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Amodio, est. O. Di Popolo<br /> Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio (Avv. Renato Scarlato) c. Comune di Telese Terme (Avv. Andrea Abbamonte) c. Nuzzo Costruzioni (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sul principio del possesso dei requisiti idoneativi per la partecipazione ad una gara di appalto per tutta la durata della procedura stessa e fino alla esecuzione della relativa aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Requisito della regolarità contributiva &#8211; Possesso – deve essere verificato alla data della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del rapporto contrattuale &#8211; Regolarizzazione successiva &#8211; Irrilevanza 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione per difetto dei requisiti soggettivi di partecipazione– In mancanza di previo avviso – Legittimità	</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto – Revoca dell’aggiudicazione – Per irregolarità contributiva – Costituisce di per sé idonea motivazione &#8211; Ex art 3, L. 241/90 – Ragione	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Revoca dell’aggiudicazione – Per irregolarità contributiva – Impugnazione della nuova aggiudicazione – Impossibilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara per l’aggiudicazione di appalti con la P.A. deve essere presente al momento della offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione della domanda e dell’offerta e quindi certamente fino al momento della aggiudicazione, essendo palese la esigenza per la stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa: ne consegue che in caso di discontinuità nei pagamenti dei contributi previdenziali da parte dell’impresa aggiudicataria verificatesi o nelle fasi intermedie della procedura o nella fase di esecuzione del relativo contratto, la stazione appaltante può sempre revocare l’aggiudicazione stessa a nulla rilevando un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. (1)	</p>
<p>2. In tema di appalti pubblici, l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione per mancata comprova, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti soggettivi di partecipazione (nella specie mancato pagamento dei contributi previdenziali), è legittimo pur in mancanza dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. della Legge 241/90, non essendo configurabile in tal caso un nuovo procedimento (2)	</p>
<p>3. La revoca dell’aggiudicazione per carenza di regolarità contributiva non richiede alcuna motivazione particolare in relazione all’interesse pubblico, atteso che l’accertata mancanza di detto requisito, imposto da norme di natura imperativa e di ordine pubblico, ben rappresenta detto interesse, anche specifico (3)	</p>
<p>4. In caso di accertata mancanza del possesso dei requisiti idoneativi alla partecipazione alla gara di appalto (nella specie accertata irregolarità contributiva) con conseguente esclusione dalla procedura stessa, la ditta esclusa non può dolersi in sede giurisdizionale della mancata esclusione di altro concorrente o dell&#8217;aggiudicazione ad esso conferita in quanto la stessa anche in caso di eventuale esclusione del nuovo aggiudicatario non potrebbe ricavarne alcun concreto vantaggio (4)<br />	<br />
<b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-	</p>
<p>1. cfr. cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 221/2007; TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 1334/2010; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, n. 112/2011; Cons. Stato, sez. IV, n. 4817/2005; n. 288/2006; n. 3660/2006; n. 2876/2007; sez. V, n. 5511/2007; sez. VI, n. 344/2009; sez. IV, n. 1458/2009; TAR Abruzzo, Pescara, n. 173/2005; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 155/2006; n. 2324/2006; n. 458/2008; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 6401/2006; TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 2450/2006; sez. IV, n. 235/2007; Palermo, sez. I, n. 1904/2007; Catania, sez. I, n. 1772/2008; TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 8182/2006; n. 715/2007; TAR Lazio, Roma, sez. II ter, n. 4779/2007; TAR Trentino Alto Adige, Trento, n. 8/2008; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 3470/2008;	</p>
<p>2. cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4852/2006; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 353/2006; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, n. 3215/2009;	</p>
<p>3. cfr. TAR Lazio – Roma. Sez. II ter, n. 4779/2007;	</p>
<p>4. cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5261/2007; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 7170/2007; TAR Trentino Alto Adige, Trento, n. 60/2009; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 8965/2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Renato Scarlato, con domicilio eletto presso Renato Scarlato in Napoli, viale Gramsci 14 c/o St.Giordano L.; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Telese Terme</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Nuzzo Costruzioni di Nuzzo Luigi e C. S.a.s.; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>REVOCA DELL&#8217;AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI &#8220;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO POLIVALENTE ECCLESIALE DI TELESE TERME E CENTRO SOCIO-CULTURALE PER I GIOVANI &#8211; OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI ACCESSO&#8221;. PROVVEDIMENTO N. 283 DEL 16/12/2010.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Telese Terme in persona del Sindaco p.t.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
&#8211; col ricorso in epigrafe, Fuschini Sergio, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale Fuschini Costruzioni impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, la determinazione del responsabile dell’Area tecnica – Lavori pubblici del<br />
&#8211; richiedeva, altresì, il risarcimento per equivalente monetario del danno asseritamente derivante dall’illegittimo operato dell’amministrazione intimata;<br />	<br />
&#8211; il provvedimento impugnato era stato motivato in base al rilievo che dalla consultazione del casellario informatico istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici emerge che la certificazione SOA posseduta … risulta essere scaduta, rela<br />
&#8211; a sostegno dell’impugnazione proposta, venivano dedotte le seguenti censure: a) illegittimità per violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990; mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di secondo grado; b) nullità ex art. 21 septies<br />
&#8211; in estrema sintesi, il ricorrente lamentava che: &#8211; non le sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva; &#8211; non sarebbero state indicate le ragioni di interesse pubblico sottese alla rimozione<br />
&#8211; in prosieguo, il responsabile dell’Area tecnica – Lavori pubblici del Comune di Telese Terme, con determinazione n. 42 del 9 febbraio 2011 integrava la pregressa motivazione di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto de quo, e<br />
&#8211; avverso tale determinazione la ricorrente proponeva motivi aggiunti, sostanzialmente reiterativi delle doglianze avanzate col gravame introduttivo del presente giudizio ed estesi al profilo della irregolarità contributiva, riscontrata a proprio carico s<br />
&#8211; con ulteriori motivi aggiunti, la Fuschini Costruzioni impugnava, poi, la determinazione del responsabile dell’Area tecnica – Lavori pubblici del Comune di Telese Terme n. 79 del 28 marzo 2011, recante l’aggiudicazione definitiva della gara controversa<br />
&#8211; costituitasi in giudizio l’amministrazione intimata, eccepiva l’infondatezza del gravame avanzato ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto;<br />	<br />
&#8211; il ricorso veniva chiamato all’udienza del 18 maggio 2011 per la trattazione dell’incidente cautelare;<br />	<br />
&#8211; nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;<br />	<br />
&#8211; le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;<br />	<br />
Considerato che:<br />	<br />
&#8211; la valutazione della stazione appaltante in ordine alla gravità o meno dell’irregolarità contributiva emersa a carico della Fuschini Costruzioni non risulta specificamente censurata da parte ricorrente ed esula, quindi, dal thema decidendum proprio del<br />
&#8211; come emerge dal contenuto dell’attestazione della Egmont SOA n. 3118/08/00 del 21 aprile 2005, nonché del DURC del 27 luglio 2009, del 9 luglio 2010 e dell’11 novembre 2010, dopo l’aggiudicazione definitiva (disposta con determinazione n. 223 dell’11 se<br />
&#8211; in materia di possesso dei requisiti partecipativi, vige il principio secondo cui questi ultimi devono essere posseduti dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase d<br />
&#8211; con precipuo riguardo alla prescritta insussistenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”, giova soggiungere che essa si riferisce alla posizione ‘globale e sincronica’, ossia<br />
&#8211; il requisito in parola deve, pertanto, essere posseduto fin dalla partecipazione alla gara (ossia fin dal momento di presentazione dell’offerta), restando irrilevante – pena, altrimenti, la vanificazione del principio della par condicio – un eventuale a<br />
&#8211; allorquando l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva sia disposto per riscontrata insussistenza dei requisiti partecipativi, non è da reputarsi necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non versandosi in ipotesi di nuovo procedimento,<br />
&#8211; nella specie, il Comune di Telese ha, appunto, verificato l’inefficacia dell’attestazione SOA e l’irregolarità contributiva in capo alla Fuschini Costruzioni in sede di controlli finalizzati alla stipula del contratto aggiudicato;<br />	<br />
&#8211; non era, quindi, necessario l’invio all’impresa ricorrente della comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990, in quanto il gravato ritiro dell’aggiudicazione definitiva è stato conseguenza immediata e diretta dell&#8217;attività di controllo sulla regolarità<br />
&#8211; ed invero, l’impresa dichiarata aggiudicataria era a conoscenza della circostanza che nei proprio confronti erano in corso i controlli in parola (cfr. note del Comune di Telese, prot. n. 1079, del 1° agosto 2007, prot. n. 13334, del 22 settembre 2009, p<br />
&#8211; peraltro, l&#8217;annullamento dell’aggiudicazione definitiva in autotutela non è da ritenersi illegittimo, allorquando – come nel caso in esame –, pur non essendo preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, il relativo provvedimento risulti fond<br />
&#8211; stante la natura doverosa e vincolata dell’annullamento dell’aggiudicazione definitiva, a fronte della riscontrata carenza oggettiva dei predetti requisiti partecipativi, le ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento in autotutela impugnato<br />
&#8211; fermo restando che la Fuschini Costruzioni, in quanto legittimamente esclusa per assenza dei requisiti idoneativi, non ha interesse a dolersi dell’aggiudicazione definitiva in favore della Nuzzo Costruzioni, non potendo trarre alcun vantaggio o benefici<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />	<br />
&#8211; stante la ravvisata infondatezza delle censure proposte dalla Fuschini Costruzioni, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto unitamente alla connessa domanda risarcitoria;<br />	<br />
&#8211; appare equo disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese, dei diritti e degli onorari di lite;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)<br />	<br />
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e la connessa domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario.<br />	<br />
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Alessandro Pagano, Consigliere<br />	<br />
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/09/2011<br />	<br />
<b></p>
<p></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-9-2011-n-4293/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4293</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4905</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4905/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4905/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4905/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4905</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Metro Comune di Sassari (Avv.ti P. Cubeddu, S. Pagliazzo, M.I. Rinaldi) c/ Asws International Srl (n.c.) sulla legittimità del diniego di accesso alle risultanze del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia prima dell&#8217;aggiudicazione definitiva Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Verifica anomalia – Accesso agli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4905/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4905</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4905/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4905</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini – Est. Metro<br /> Comune di Sassari (Avv.ti P. Cubeddu, S. Pagliazzo, M.I. Rinaldi) c/ Asws International Srl (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del diniego di accesso alle risultanze del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia prima dell&#8217;aggiudicazione definitiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Verifica anomalia – Accesso agli atti – Prima dell’aggiudicazione definitiva – Diniego – Legittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il diniego di accesso ai verbali della Commissione aggiudicatrice sulle risultanze della procedura di dichiarazione di anomalia dell&#8217;offerta prima della aggiudicazione definitiva. Infatti le disposizioni di cui all’art.13 D.lgs. 163/2006 risultano avere un contenuto precettivo generale e non derogabile poichè trovano logica giustificazione nell’esigenza che la Commissione proceda alla valutazione delle offerte senza possibili turbative, che potrebbero derivare dalla conoscenza, all’esterno, delle valutazioni adottate prima della conclusione del procedimento; il differimento, del resto, non comprime la tutela degli interessati, perché riguarda atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili. Né le richiamate disposizioni possono risentire di effetti derogatori dall’art. 79 del D. L.gs. n. 163/06, che disciplina l’obbligo di informazione sui mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Tale norma, infatti, pur avendo la finalità di favorire l’accesso ai vari atti, anche parziali, del procedimento, fa salvi, però, i provvedimenti di esclusione o di differimento dell’accesso, adottati ai sensi dell’art. 13.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 38 e 116.4 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 6974 del 2010, proposto dal 	</p>
<p>Comune di Sassari, rappresentato e difeso dagli avv. Pierfrancesco Cubeddu, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi, con domicilio eletto presso Marco Nesoti, in Roma, via Filippo Turati,86; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Asws International Srl in proprio e n.q., mandataria del costituendo Rti, Rti Emit &#8211; Ercole Marelli Impianti Tecnologici Spa; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Riccoboni Spa; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 00089/2010, resa tra le parti, concernente DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO NELL’AMBITO DELLA GARA DI APPALTO PER IMPIANTI DI PRESELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO RSU DELL&#8217;EX BACINO 12 DI SASSARI;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 il Cons. Adolfo Metro e udito per le parti l’avv. Cubeddu;</p>
<p>MOTIVAZIONI<br />	<br />
La A.S.W.S. International S.r.l., mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ha partecipato alla procedura bandita dal Comune di Sassari, avente ad oggetto l’appalto di cui in epigrafe; essendo risultata prima graduata, riceveva dalla stazione appaltante richiesta di giustificazioni e integrazioni sull&#8217;offerta economica, ai fini della valutazione di congruità dell’offerta.<br />	<br />
Successivamente, con nota del 13/10/99, la Commissione comunicava alla Società la non congruità dell&#8217;offerta presentata e l’avvio del sub-procedimento di verifica nei confronti della seconda classificata.<br />	<br />
La A.S.W.S, International S.r.l. chiedeva il rilascio di copia dei verbali della Commissione aggiudicatrice sulle risultanze della procedura di dichiarazione di anomalia dell&#8217;offerta, ma riceveva il diniego della stazione appaltante che, con nota dirigenziale del 14/10/09, faceva presente, ai sensi dell&#8217;art. 13 co. 2 lett. c-bis) del Codice dei contratti pubblici, che il diritto di accesso doveva essere differito fino all&#8217;aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Avverso tale decisione, confermata con successiva nota dirigenziale del 19/10/09, la società proponeva ricorso per l’accesso dinanzi al Tar della Sardegna, ai sensi dell’art. 25 della L. n 241/90, sostenendo la violazione, sotto vari profili, dell’art.13 del D.Lgs. n. 163/06 e degli artt. 3 e 22 della L. n. 241/90.<br />	<br />
Il Tar ha accolto il gravame sul presupposto che il disposto differimento non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame.<br />	<br />
A fondamento di tale decisione ha richiamato, in via estensiva, un precedente giurisprudenziale del Tar Lecce (178/09), secondo cui anche il differimento di accesso previsto dalla precedente lett. c) del cit. art 13, non si applicherebbe all’offerta presentata dallo stesso ricorrente; ciò anche con riferimento alla previsione dell’art. 79, co. 5, lett. b) dello stesso Codice dei contratti, ove si dispone che l’amministrazione deve comunicare ai candidati e agli offerenti la loro esclusione tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione.<br />	<br />
Con l’appello in esame il Comune di Sassari, con articolati motivi che si hanno qui per richiamati, ha sostenuto l’erroneità del richiamo giurisprudenziale e della decisione del giudice di primo grado. <br />	<br />
L’appello è fondato.<br />	<br />
L’art 13 del D.Lgs n.163/06, al co. 2, prevede specifiche ipotesi di differimento dell’accesso; in particolare, alla lett. c), in relazione alle offerte, dispone il differimento fino all’approvazione dell’aggiudicazione e alla lett c)-bis, in relazione alla verifica di anomalia dell’offerta, dispone il differimento fino all’aggiudicazione definitiva. (lett. aggiunta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 152/08).<br />	<br />
Il co. 3 del cit. art. 13 prevede, inoltre, che gli atti di cui al co. 2, “fino ai termini ivi previsti non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti”.<br />	<br />
Tali previsioni risultano avere un contenuto precettivo generale e non derogabile, come si deduce anche dal fatto che il cit. art 13, al co. 3, dispone che gli atti richiamati non possono essere resi “in qualsiasi altro modo noti”, mentre le possibilità di deroga alle prescrizioni in esso contenute ( v. co. 6 in riferimento al co. 5, lett. a) e b)) sono specificamente individuate.<br />	<br />
Del resto, le disposizioni trovano logica giustificazione nell’esigenza che la Commissione proceda alla valutazione delle offerte senza possibili turbative, che potrebbero derivare dalla conoscenza, all’esterno, delle valutazioni adottate prima della conclusione del procedimento; il differimento, poi, non comprime la tutela degli interessati, perché riguarda atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili.<br />	<br />
Né le richiamate disposizioni possono risentire effetti derogatori dall’art. 79 del D. L.gs. n. 163/06, che disciplina l’obbligo di informazione sui mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.<br />	<br />
Tale norma, infatti, pur avendo la finalità di favorire l’accesso ai vari atti, anche parziali, del procedimento, fa salvi, però, i provvedimenti di esclusione o di differimento dell’accesso, adottati ai sensi dell’art. 13, come può dedursi, ora, anche dal co. 5 quater dello stesso art 79, introdotto dall’art 2 del D. Lgs, n. 53/10.<br />	<br />
Pertanto, l’accesso agli atti, pur se presentati dallo stesso ricorrente, non può, fino al momento dell’aggiudicazione, estendersi al contenuto delle valutazioni della Commissione in ordine alla verifica delle anomalie.<br />	<br />
In relazione a quanto esposto, l’appello deve ritenersi fondato e va, pertanto, accolto.<br />	<br />
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado; spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4905/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4905</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.7107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-9-2011-n-7107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-9-2011-n-7107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-9-2011-n-7107/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.7107</a></p>
<p>Pres. Filippi – Est. Dongiovanni M. P. (Avv.ti A. Malara, L. M. Malara) c/ Roma Capitale (Avv. S. Siracusa) sul termine per impugnare le risposte della P.A. alle domande di accesso che configurano di fatto un diniego all&#8217;accesso 1. Atto amministrativo – Accesso – Presupposto – Specificità domanda – Necessità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-9-2011-n-7107/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.7107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-9-2011-n-7107/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.7107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Filippi – Est. Dongiovanni<br /> M. P. (Avv.ti  A. Malara, L. M. Malara) c/ Roma Capitale (Avv. S. Siracusa)</span></p>
<hr />
<p>sul termine per impugnare le risposte della P.A. alle domande di accesso che configurano di fatto un diniego all&#8217;accesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Accesso – Presupposto  – Specificità domanda – Necessità – Sussiste	</p>
<p>2. Atto amministrativo – Accesso – Domanda – Risposta elusiva – Diniego – Configurabilità – Conseguenze – Impugnazione – Termine decadenziale – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile la richiesta di accesso alla documentazione caratterizzata da una formulazione generica, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di un’attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti tanto che l&#8217;eventuale soddisfazione di una simile richiesta, siccome formulata, importerebbe un’opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che, non rientrando nei doveri posti all&#8217;amministrazione dalla normativa di cui al capo V della legge n. 241 del 1990, può comportare l’inammissibilità di una tale richiesta generalizzata di documenti.	</p>
<p>2. La risposta ad una domanda di accesso agli atti, caratterizzata da un contenuto elusivo, va qualificata come diniego di accesso, e pertanto deve essere impugnata nel termine decadenziale di trenta giorni ex art. 116 c.p.a, pena l’improcedibilità del ricorso avverso il diniego ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11791 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Pucci Martino, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Malara e Lorenzo Maria Malara, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 80; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del silenzio diniego formatosi sulla richiesta per l&#8217;accesso ai documenti presentata al Comune di Roma in data 27 settembre 2010 e per la condanna dell’ente all’ostensione dei documenti ivi richiesti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;<br />	<br />
Vista la sentenza non definitiva 18 maggio 2011, n. 4337;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l’avv. L. Malara per il ricorrente e l’avv. Rizzo, in sostituzione dell’avv. Siracusa, per Roma Capitale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con sentenza non definitiva 18 maggio 2011, n. 4337, la Sezione, dopo aver ricostruito la vicenda oggetto della presente controversia (che si richiama in questa sede), ha statuito quanto segue:<br />	<br />
&#8211; ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse avendo l’ente resistente, a seguito dell’ordinanza istruttoria n. n. 802 del 3 marzo 2011, depositato in giudizio le note del 27 ottobre 2010 e del 21 febbraio 2011 aventi<br />
&#8211; ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art 73, comma 3, del codice del processo amministrativo (anche CPA), una eccezione di rito (in particolare, una ulteriore causa di improcedibilità del ricorso), non risultando proposta alcuna impugnativa avverso la<br />
1.1 Il ricorrente ha, pertanto, depositato memoria, ribadendo ancora una volta di non aver mai ricevuto la comunicazione della nota del 27 ottobre 2010 e sostenendo che la condotta dell’amministrazione era elusiva dell’ordinanza istruttoria della Sezione n. 802/2011 nella parte in cui ha (<i>recte</i>: avrebbe) imposto il deposito in giudizio di tutta la documentazione richiesta dall’interessato. Il ricorrente, poi, ha lamentato una disparità di trattamento rispetto a quanto deciso con la precedente sentenza della Sezione 26 aprile 2010 n. 8502, di oggetto analogo alla controversia esaminata in questa sede.<br />	<br />
1.2 Alla camera di consiglio del 14 luglio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. </p>
<p>2. Ciò premesso, il ricorso, anche con riferimento alla richiesta della documentazione di cui al punto 5 della istanza del 27 settembre 2010 (ovvero “<i>copia delle trasmissioni eseguite dagli uffici competenti con la comunicazione delle presenze effettuate dagli operatori facenti parte dell’Arcipelago delle parole</i>” per le quali l’ente resistente, con nota del 27 ottobre 2010, aveva invitato l’interessato a richiederle “<i>ai Municipi presso i quali sono state effettuate e registrate le presenze</i>”), va dichiarato improcedibile, non avendo l’interessato ritualmente impugnato la predetta nota comunale del 27 ottobre 2010. <br />	<br />
2.1 Ed invero:<br />	<br />
&#8211; con ordinanza n. 802 del 3 marzo 2011, la Sezione, tenuto conto delle risultanze della memoria difensiva depositata da Roma Capitale in data 25 febbraio 2011, ha ordinato allo stesso ente di depositare copia delle note prot. 79335 del 27 ottobre 2010 e<br />
&#8211; l’ente capitolino ha adempiuto alla richiesta istruttoria, depositando in giudizio (in data 23 marzo 2011) copia delle note prot. 79335 del 27 ottobre 2010 e prot. 13459 del 21 febbraio 2011, oltre alla documentazione messa a disposizione dell’interessa<br />
&#8211; nella nota n. 79335 del 27 ottobre 2010, come detto, l’amministrazione resistente, con riferimento della documentazione di cui al punto 5 dell’istanza del 27 settembre 2010 (ovvero “copia delle trasmissioni eseguite dagli uffici competenti con la comuni<br />
&#8211; la risposta dell’amministrazione resistente, nella parte in cui ha invitato l’interessato a richiedere la documentazione di cui al punto 5 della istanza del 27 settembre 2010 “<i>ai Municipi presso i quali sono state effettuate e registrate le presenze<	
- ora, sebbene la giurisprudenza amministrativa affermi in via maggioritaria (per tutte, Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2010, n. 7574; cfr, <i>a contrariis</i>, da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 1° agosto 2011, n. 898) che la piena conoscenza del provvedim<br />
&#8211; ciò posto, non è utile in questa sede indagare sulle modalità di comunicazione al ricorrente da parte dell’amministrazione resistente della nota del 27 ottobre 2010 (anche ai fini della verifica della piena conoscenza da parte dell’istante) in quanto ci<br />
&#8211; da quanto sopra dedotto, deriva quindi che il ricorso, anche con riferimento alla richiesta della documentazione di cui al punto 5 della istanza del 27 settembre 2010, va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del CPA, non av<br />
2.2 Il Collegio, pur restando ferma la declaratoria di improcedibilità del gravame, non può, tuttavia, non osservare come la richiesta di accesso alla documentazione contenuta nel punto 5 della istanza del 27 settembre 2010 (ovvero “<i>copia delle trasmissioni eseguite dagli uffici competenti con la comunicazione delle presenze effettuate dagli operatori facenti parte dell’Arcipelago delle parole</i>”) risulti caratterizzata da una formulazione generica, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di un’attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti tanto che l&#8217;eventuale soddisfazione di una simile richiesta, siccome formulata, importerebbe un’opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che, non rientrando nei doveri posti all&#8217;amministrazione dalla normativa di cui al capo V della legge n. 241 del 1990, può comportare l’inammissibilità di una tale richiesta generalizzata di documenti (cfr, <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5360; 27 novembre 2010 n. 8287 e, sez. VI, 12 gennaio 2011 n. 116).<br />	<br />
2.3 Indeterminata, infine, si rivela l’affermazione con cui l’interessato lamenta una disparità di trattamento in relazione a quanto deciso con la precedente sentenza della Sezione 26 aprile 2010 n. 8502, avente oggetto analogo a quello esaminato in questa sede.<br />	<br />
Ora, in disparte il fatto che la predetta sentenza della Sezione n. 8502/2010 (adottata prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs 2 luglio 2010, n. 104) risulta confermata dal Consiglio di Stato (sez. V, 25 gennaio 2011, n. 535), non è revocabile in dubbio che, in quella sede, il Tribunale ha dichiarato inammissibile analogo ricorso proposto dal ricorrente per la mancata impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso proposta, a suo tempo, dal difensore dell’interessato e per l’assenza in capo a quest’ultimo della procura speciale a presentare la predetta richiesta di ostensione.<br />	<br />
Ciò posto, il Collegio, pur nell’indeterminatezza della censura sollevata dal ricorrente, ritiene che, in quella sede, siano state trattate di questioni di diritto distinte da quelle ora in esame, in relazione alle quali non si coglie quindi alcuna correlazione se non nel fatto che si tratta di analoghe richieste di accesso formulate dal ricorrente e per le quali sono stati riscontrati vizi procedurali che non hanno consentito la soddisfazione della pretesa avanzata dall’interessato.</p>
<p>3. In conclusione, il ricorso, oltre a quanto già statuito nella sentenza non definitiva 18 maggio 2011, n. 4337, va dichiarato, con riferimento alla richiesta della documentazione di cui al punto 5 dell’istanza del 27 settembre 2010, improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del CPA.</p>
<p>4. Le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda <i>Ter</i>), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Roma Capitale che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-9-2011-n-7107/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.7107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.7096</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-9-2011-n-7096/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-9-2011-n-7096/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-9-2011-n-7096/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.7096</a></p>
<p>Pres. Scafuri – Est. Santoleri E. B. e Z. S. (Avv.ti A. A. Hayo, M. Rizzi) c/ Ministero dell’Interno &#8211; Dip. Libertà Civili Immigrazione e Asilo Unità Dublino (Avv. Stato) sulle conseguenze derivanti dall&#8217;omessa traduzione di un provvedimento amministrativo negativo e sulla disciplina relativa alla c.d. &#8220;ripresa in carico&#8221; dello</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Scafuri – <i>Est.</i> Santoleri<br /> E. B. e Z. S. (Avv.ti A. A. Hayo, M. Rizzi) c/ Ministero dell’Interno &#8211; Dip. Libertà Civili Immigrazione e Asilo Unità Dublino (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze derivanti dall&#8217;omessa traduzione di un provvedimento amministrativo negativo e sulla disciplina relativa alla c.d. &ldquo;ripresa in carico&rdquo; dello straniero richiedente asilo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Provvedimento negativo – Traduzione – Omissione – Conseguenze – Illegittimità – Non sussiste – Ragioni	</p>
<p>2. Stato e capacità delle persone – Richiedente asilo – Normativa applicabile – Reg. Dublino II – Ammissibilità – Reg. CE n. 343/03 – Esclusione – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’omessa traduzione di un provvedimento negativo della P.A. rilasciato ad istanti di altro paese  consente soltanto il riconoscimento dell’errore scusabile in caso di tardiva presentazione dell’impugnazione, ma non comporta l’illegittimità dell’atto. Infatti, la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 non comporta automaticamente l’obbligo per il giudice di disporre l’annullamento dell’atto, in quanto, trattandosi di vizio di forma, il giudice può superare il vizio procedimentale facendo applicazione dell&#8217;art. 21 octies della stessa legge, qualora sia palese che l&#8217;atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.	</p>
<p>2. La disciplina relativa alla cosiddetta “ripresa in carico” di un richiedente asilo ex artt. 4.5 e 16.1 lett. c), d) ed e) del Reg. Dublino II, non contiene anche la norma dettata dall’art. 17.1 Reg. CE n. 343/03, disposizione quest’ultima che si applica esclusivamente alla diversa situazione della cosiddetta “presa in carico”, che ricorre quando lo straniero ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro e detto Stato membro è ritenuto competente ai sensi dell’art. 10.1 del Regolamento per la disamina della domanda di asilo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 07096/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 07579/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Quater)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7579 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Edmond Burnuchyan, Zaruhi Smbatyan</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Ali&#8217; Abukar Hayo, Marina Rizzi, con domicilio eletto presso Alì Abukar Hayo in Roma, corso Trieste, 106; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Min. Interno Dip. Libertà Civili Immigrazione e Asilo Unità Dublino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Gorizia; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>TRASFERIMENTO DEI RICORRENTI IN AUSTRIA, QUALE STATO COMPETENTE A DECIDERE SULLA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Min. Interno Dip. Liberta&#8217; Civili Immigrazione e Asilo Unita&#8217; Dublino;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 la dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Sig. Burnuchyan Edmond e la moglie, Sig.ra Smbatyan Zaruhi al quinto mese di gravidanza, con i due figli minori di cinque e due anni, in data 22/2/2010 hanno presentato in Italia la domanda di asilo.<br />	<br />
Gli stessi ricorrenti avevano già presentato analoga richiesta in Austria in data 12/10/07, paese da cui provenivano al momento dell’ingresso in Italia.<br />	<br />
L’Unità Dublino, &#8211; ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – ha inviato all’Austria in data 16/6/10 la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 16.1 del Reg. n. 343/3003. <br />	<br />
L’Austria con nota del 29/6/2010 ha riconosciuto la propria competenza.<br />	<br />
Ritenendo l’Austria un paese terzo sicuro e non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con provvedimento del 30/6/10, notificato il giorno 30/7/10, l’Unità Dublino ha disposto il trasferimento in Austria dei ricorrenti per la disamina della domanda di protezione.<br />	<br />
Avverso detto provvedimento i ricorrenti deducono i seguenti motivi di impugnazione:<br />	<br />
___1. Violazione di legge. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis della L. 241/90. Mancata traduzione del decreto in lingua conosciuta dallo straniero.<br />	<br />
___2. Violazione e/o mancata applicazione degli artt. 15, 16 e 17 del Reg. CE n. 343/03.<br />	<br />
___3. Violazione e/o mancata applicazione dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs. 286/98, artt. 8, 9 e 10 della Convenzione di New York 20 novembre 1989.<br />	<br />
Con ordinanza n. 4328/2010 la domanda cautelare è stata accolta in considerazione della particolare condizione del nucleo familiare dei richiedenti asilo, comprendente una bimba di appena tre mesi nata in Italia.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Come meglio dedotto in narrativa i ricorrenti, cittadini armeni, hanno impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo &#8211; Unità Dublino &#8211; ha decretato il loro trasferimento in Austria, Stato competente ai sensi del Reg. CE n. 343/03 alla disamina della domanda di protezione internazionale.<br />	<br />
Dalla disamina del sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) è emerso, infatti, che il ricorrente unitamente alla propria famiglia aveva presentato analoga richiesta di protezione internazionale in Austria in data 12/10/07, domanda che era stata respinta dalle competenti autorità austriache. <br />	<br />
L’Unità Dublino ha quindi indirizzato all’Austria una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 16.1 del Reg. CE n. 343/03 e l’Austria ha riconosciuto la propria competenza.<br />	<br />
Il Regolamento Dublino II, infatti, al fine di evitare il fenomeno del cosiddetto “asylum shopping”, ha previsto una serie di criteri gerarchici per determinare quale sia lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, ed in base alla previsione dell’art. 16.1 del Reg. CE n. 343/03 “Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo…..ha l’obbligo di riprendere in carico il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne autorizzato”.<br />	<br />
In seguito alla formale accettazione austriaca l’Unità Dublino ha quindi disposto il trasferimento in Austria del ricorrente unitamente alla sua famiglia.<br />	<br />
Con il primo motivo di impugnazione lamentano i ricorrenti l’illegittimità dell’atto per violazione delle norme sul procedimento amministrativo, e precisamente per violazione degli artt. 7 e 10 bis della L. 241/90 e per omessa traduzione dell’atto in lingua tedesca da loro conosciuta.<br />	<br />
Quest’ultima censura non può essere accolta, atteso che l’omessa traduzione dell’atto in lingua tedesca anziché in lingua inglese non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento, considerato che, essendo stata effettuata l’impugnazione nei termini e secondo le modalità di rito, i ricorrenti hanno sicuramente compreso il contenuto dell’atto.<br />	<br />
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’omessa traduzione del provvedimento consente soltanto il riconoscimento dell’errore scusabile in caso di tardiva presentazione dell’impugnazione, ma non comporta l’illegittimità dell’atto.<br />	<br />
Altrettanto infondate sono le censure relative alla violazione delle garanzie sulla partecipazione al procedimento.<br />	<br />
La norma di cui all’art. 7 della L. 241/90, infatti, risulta applicabile ai soli procedimenti attivati d’ufficio, mentre nel caso di specie, il procedimento ha preso avvio su istanza di parte (richiesta di concessione della protezione internazionale presentata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Gorizia); la norma dell’art. 10 bis della L. 241/90 è invece applicabile al presente procedimento in quanto si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte eccetto quelli individuati dal Legislatore, tra i quali non è contemplato quello in questione, ed oneri di comunicazione risultano previsti anche nella disciplina specifica recata dall’art. 3.4 del Reg. CE n. 343/03 secondo cui “Il richiedente asilo è informato per iscritto in una lingua che possa essere sufficientemente compresa dallo stesso, dell&#8217;applicazione del presente regolamento, delle date e degli effetti pertinenti”.<br />	<br />
Nondimeno, però, la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 non comporta automaticamente l’obbligo per il giudice di disporre l’annullamento dell’atto, in quanto, trattandosi di vizio di forma, il giudice può superare il vizio procedimentale, facendo applicazione dell&#8217;art. 21 octies della stessa legge, qualora sia palese che l&#8217;atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio sez. I 9/9/09 n. 8425; Cons. Stato sez. V 28/7/08 n. 3707; Cons. Stato Sez. VI 8/2/08 n. 415; T.A.R. Sicilia sez. IV Catania 8/6/09 n. 1065; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI 30/4/09 n. 2225).<br />	<br />
Nel caso di specie, il Reg. CE n. 343/03 prevede un sistema gerarchico di criteri di attribuzione della competenza degli Stati membri nella disamina delle domande di protezione al fine di evitare il fenomeno dell’asylum shopping da applicarsi in modo rigido, tanto da rendere sostanzialmente vincolato il provvedimento che definisce la competenza per la disamina della domanda di protezione; solo quando il richiedente asilo è in grado di incidere concretamente sull’esito del procedimento adducendo elementi di fatto idonei a decretare lo spostamento della competenza, può ritenersi che la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 possa comportare l’illegittimità dell’atto, ed il suo conseguente annullamento in sede giurisdizionale (quando, ad esempio, dimostri di essere uscito dai paesi UE per oltre tre mesi, oppure possa dimostrare di volersi ricongiungersi con un familiare, e così via), ma nel caso di specie neppure in sede processuale sono stati addotti elementi tali da poter incidere sulla determinazione della competenza.<br />	<br />
Non può essere infatti accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la <br />	<br />
la violazione dell’art. 17.1 del Reg. CE n. 343/03 secondo cui “ se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell’esame della domanda di asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata”.<br />	<br />
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno presentato la prima domanda di asilo in Austria (in data 12/10/07), e dunque il trasferimento in quello Stato membro è stato disposto in applicazione dell’art. 16.1 lett. e) del Reg. CE n. 343/03 secondo cui “Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ….ha obbligo di riprendere in carico, alle condizioni di cui all’art. 20, il cittadino di uno Stato terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato”.<br />	<br />
L’art. 16.1 lett. e) del Reg. CE n. 343/03 rimanda quindi all’art. 20 dello stesso regolamento per quanto concerne le modalità del trasferimento.<br />	<br />
Detta norma, infatti, disciplina la procedura di “ripresa in carico” di un richiedente asilo in conformità dell’art. 4.5 e dell’art. 16.1 lett. c), d) ed e) del Reg. Dublino II e prevede i termini entro i quali lo Stato membro deve pronunciarsi sulla richiesta di ripresa in carico (un mese o due settimane se la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac) ed il termine (sei mesi al massimo, salvo proroghe) entro il quale deve essere trasferito il richiedente asilo dalla data di accettazione da parte dell’altro Stato membro.<br />	<br />
La disciplina relativa alla cosiddetta “ripresa in carico” non contiene la norma invocata dai ricorrenti, disposizione che si applica esclusiva mente alla diversa situazione della cosiddetta “presa in carico”, che ricorre quando lo straniero ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro e detto Stato membro è ritenuto competente ai sensi dell’art. 10.1 del Regolamento per la disamina della domanda di asilo.<br />	<br />
Solo in caso di “presa in carico” si applica la disposizione dell’art. 17.1 del Reg. n. 343/03 invocata dai ricorrenti, così come può agevolmente evincersi sia dalla lettura della norma stessa, che si riferisce espressamente alla “presa in carico”, sia dalla disamina dell’art. 16 comma 1 lett. a) dello stesso Regolamento, secondo cui la procedura di “presa in carico” è disciplinata negli articoli da 17 a 19.<br />	<br />
Peraltro, la differente disciplina esistente nel Reg. n. 343/03 per la “presa” e la “ripresa” in carico, risulta ampiamente giustificata dalla diversità delle situazioni di fatto: mentre nel primo caso la competenza dello “Stato membro richiesto” si basa di prove spesso meramente indiziarie, nel secondo caso il sistema Eurodac fornisce elementi certi di giudizio in merito all’esistenza di una precedente domanda di asilo in un altro Stato membro, il che ha comportato per il Legislatore la previsione della diversità della disciplina e dei termini di accettazione tacita (due mesi e due settimine) previsti per le due diverse fattispecie.<br />	<br />
Poiché la situazione dei ricorrenti è riconducibile alla cosiddetta “ripresa in carico”, la censura non può essere accolta.<br />	<br />
Altrettanto infondate sono le ulteriori doglianze proposte con il medesimo secondo motivo di ricorso in quanto:<br />	<br />
&#8212; l’intenzione di presentare direttamente la domanda di asilo in Italia e non in Austria non rileva ai fini dello spostamento della competenza, e comunque risulta pure contraddetta dalla circostanza di fatto costituita dalla lunga permanenza dei ricorren<br />
&#8212; la nascita dell’ultima figlia dei ricorrenti in Italia non costituisce di per sé elemento valutabile ai fini del Reg. 343/03 al fine del riconoscimento della competenza dello Stato italiano; <br />	<br />
&#8212; il trasferimento in Austria riguarda l’intero nucleo familiare così come dispone l’art. 4.3 del Regolamento, secondo cui “Ai fini del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di fami<br />
&#8212; dalla documentazione depositata in giudizio dall’Avvocatura erariale ciò risulta in modo palese (cfr. nota dell’Unità Dublino del 30/6/10 relativa al trasferimento della Sig.ra Smbatyan Zaruhi contenente l’annotazione “compresi i figli – Attestato anch<br />
&#8212; infine non risulta dimostrata l’esigenza di permanenza in Italia dei ricorrenti per motivi di salute ben potendo essi usufruire delle necessarie cure anche in Austria (come del resto dimostrato dalla produzione delle certificazioni mediche austriache).<br />
Altrettanto infondato è il terzo motivo di impugnazione con il quale i ricorrenti lamentano la violazione della Convenzione di New York del 20/11/89 sui diritti del fanciullo: poiché il trasferimento in Austria si riferisce all’intero nucleo familiare non sussiste il rischio di separazione dei figli minori dai loro genitori.<br />	<br />
Quanto alla violazione dell’art. 28 del D.Lgs. 286/98 è sufficiente rilevare che la norma non risulta applicabile al caso di specie, disciplinato esclusivamente dal Reg. CE n. 343/03; infine non può non rilevarsi come l’ordinamento appresti idonei strumenti di tutela ai cittadini stranieri genitori di minori in tenera età consentendo – previo provvedimento del Tribunale per i Minorenni che accerti i presupposti per l’applicazione della norma – la loro permanenza in Italia (cfr. art. 31 comma 3 del D.Lgs. 286/98).<br />	<br />
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.<br />	<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Floriana Rizzetto, Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-9-2011-n-7096/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.7096</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/9/2011 n.3078</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-9-2011-n-3078/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-9-2011-n-3078/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-9-2011-n-3078/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/9/2011 n.3078</a></p>
<p>Non va sospeso il riconoscimento in Italia del titolo professionale di “abogado” quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli avvocati, ma solo previo superamento di una prova attitudinale. (G.S.) N. 03078/2011 REG.PROV.CAU. N. 05863/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-9-2011-n-3078/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/9/2011 n.3078</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-9-2011-n-3078/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/9/2011 n.3078</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il riconoscimento in Italia del titolo professionale di “abogado” quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli avvocati, ma solo previo superamento di una prova attitudinale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03078/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05863/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5863 del 2011, proposto da <b>Andrea Vianello</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Graziani, Sabrina Moretto, con domicilio eletto presso Gianluca Graziani in Roma, via Alcide De Gasperi, 35;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consiglio Nazionale Forense</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Alberto Capotosti, Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio eletto presso Piero Alberto Capotosti in Roma, via C. F. di Cambiano, 82; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, in data 22.03.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.85 in data 13.04.2011, con il quale al Sig. Andrea Vianello è stato riconosciuto il &#8220;titolo professionale&#8221; &#8220;Abogado&#8221; quale titolo valido per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli &#8220;avvocati&#8221;, nella parte in cui subordina il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Nazionale Forense;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2011 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>&#8211; viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso il provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, in data 22 marzo 2011, con il quale al ricorrente è stato ricono<br />
&#8211; escluso che le doglianze dedotte rivelino, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, evidenti profili di apprezzabilità, avuto riguardo ai requisiti previsti dall’ordinamento spagnolo per l’acquisizione del titolo di “<br />
&#8211; per l’effetto dato atto dell’insussistenza, quanto alla proposta istanza cautelare, del necessario fumus boni juris;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. I – così dispone in ordine alla formulata istanza cautelare:<br />	<br />
&#8211; RESPINGE la predetta richiesta;<br />	<br />
&#8211; CONDANNA il ricorrente, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 104/2010, al pagamento delle spese inerenti la presente fase cautelare, in favore del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense, costituitisi in giudizio, in ragione di € 500,00 	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-9-2011-n-3078/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/9/2011 n.3078</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4895/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4895/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4895</a></p>
<p>Pres. Barra Carracciolo Est.Vito Poli Altea Claudina e Cocktail Service Srl (Avv. G. Accardi) / Comune di Carbonia (Avv. R. Murgia) nei confronti di Sodexo Italia Spa (n.c.) sulla decorrenza del termine per impugnare gli atti di gara 1. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – Termini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4895/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4895/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barra Carracciolo Est.Vito Poli<br /> Altea Claudina e Cocktail Service Srl (Avv. G. Accardi) / Comune di Carbonia (Avv. R. Murgia) nei confronti di Sodexo Italia Spa (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per impugnare gli atti di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – Termini  &#8211; Decorrenza – Trenta giorni dalla comunicazione ex art. 79 c.5 d.lgs 163/2006 – Condizione – Conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento – Sufficienza. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a.- Gara – Aggiudicazione – Comunicazione ex art. 79 c.5 d.lgs 163/2006 – Diritto di accesso – Termine dieci giorni – Impugnazione – Decorrenza – Ragioni – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In tema di impugnazione degli atti di gara, ai fini della decorrenza del termine decadenziale fissato per la proposizione del ricorso giurisdizionale (termine perentorio di trenta giorni), la piena conoscenza del provvedimento lesivo si realizza con la comunicazione prevista dall’art. 79 d.lgs 163/2006, a nulla rilevando che la parte interessata ignori i documenti interni del procedimento (nel caso di specie, non era stato allegato il provvedimento di aggiudicazione). Infatti per l’impugnazione degli atti di gara, ai fini della piena conoscenza di un provvedimento lesivo non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integrità ma è sufficiente la concreta percezione dei suoi elementi essenziali, posto che la completa successiva cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento (o del procedimento) può consentire la proposizione di motivi aggiunti. 	</p>
<p>2. Nel nuovo sistema di contenzioso sui pubblici appalti introdotto dal d.lgs. n. 53 del 2010, il termine per l’accesso agli atti del procedimento è consentito per legge entro dieci giorni dall’invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, a prescindere da un’istanza di parte e dalla necessità di un provvedimento dell’amministrazione di accoglimento dell’istanza e, pertanto, è alla scadenza di tale termine che decorre il diverso termine per impugnare o proporre motivi  aggiunti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 cod. contr. e 120 c.p.a., che ha inteso delimitare il termine per la proposizione della lite ad un massimo di quaranta giorni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04895/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 06432/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6432 del 2011, proposto dalle <br />	<br />
ditte <b>Altea Claudina e Cocktail Service Srl</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Giuseppe Accardi, con domicilio eletto presso Riccardo Canevacci in Roma, via del Babuino, 155; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Carbonia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Murgia, con domicilio eletto presso lo studio De Angelis in Roma, via Portuense 104; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><b>Sodexo Italia Spa</b>, non costituita; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.a.r. Sardegna, sezione I, n. 464/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Carbonia;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il Cons. Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Buccellato, per delega dell&#8217;Avv. Accardi, e Murgia;<br />	<br />
Acquisito il consenso delle parti alla definizione dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Preso atto che:<br />	<br />
a) il comune di Carbonia, con nota prot. n. 37335 del 27 dicembre 2010 (spedita a mezzo posta e pervenuta in data 3 gennaio 2011), ha comunicato alla ditta Altea Claudina (mandante dell’a.t.i. costituita con la ditta Cocktail Service s.r.l.), l’intervenuta aggiudicazione in favore della ditta Sodexo Italia s.p.a., della gara di appalto del servizio di ristorazione scolastica;<br />	<br />
b) in data 13 gennaio 2011 la ditta Altea ha formalizzato istanza di accesso evasa dal comune il successivo 28 gennaio 2011;<br />	<br />
c) in data 22 febbraio 2011 la ditta Altea ha notificato ricorso al T.a.r. della Sardegna impugnando gli atti di gara;<br />	<br />
d) l’impugnata sentenza ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso;<br />	<br />
Ritenuto che tutte le censure poste a base del gravame sono infondate atteso che:<br />	<br />
e) deve ritenersi provato per presunzioni che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, alla comunicazione pervenuta in data 3 gennaio 2011 fosse allegato il provvedimento di aggiudicazione; tanto sulla scorta sia della espressa menzione di tale allegazione nel corpo della nota prot. 37335 cit. che della mancata contestazione da parte della ditta Altea, durante tutto il giudizio di primo grado, di tale asserita carenza documentale;<br />	<br />
f) secondo un preciso indirizzo giurisprudenziale, ai fini della piena conoscenza di un provvedimento lesivo non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità ma è sufficiente la concreta percezione dei suoi elementi essenziali, posto che la completa successiva cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento (o del procedimento) può consentire la proposizione di motivi aggiunti (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. V, n. 138 del 2008); <br />	<br />
g) tale indirizzo è stato fatto proprio dall’art. 120, co. 5, c.p.a. che ha imposto alla parte ricorrente di impugnare gli atti delle gare di appalto nel termine perentorio di trenta giorni <i><<…decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163…>></i>;<br />	<br />
h) pertanto, la comunicazione prevista dall’art. 79, co. 5 <i>bis</i> cit., rappresenta la condizione sufficiente per realizzare la conoscenza piena del provvedimento lesivo idonea a far decorrere il termine decadenziale, a nulla rilevando che la parte interessata ignori i documenti interni del procedimento;<br />	<br />
i) nella specie la tardività del ricorso di primo grado si apprezza anche sotto un ulteriore profilo; nel nuovo sistema di contenzioso sui pubblici appalti introdotto dal d.lgs. n. 53 del 2010, ancorato ai termini dilatori per la stipulazione del contratto e all’esigenza di una celere definizione della lite, acquista particolare importanza la tempestiva e completa conoscenza o conoscibilità degli atti di gara in vista dell’attivazione degli strumenti precontenziosi e contenziosi; in particolare è stato prescritto che l’accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione; questo implica che è stabilito per legge il termine per l’accesso, a prescindere da un’istanza di parte e dalla necessità di un provvedimento dell’amministrazione di accoglimento dell’istanza; lo scopo è evidentemente acceleratorio: gli interessati potranno visionare gli atti nel termine legale, e pertanto è dalla scadenza di tale termine che decorre il diverso termine per impugnare o proporre motivi aggiunti;<br />	<br />
l) facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie emerge la negligenza della ditta Altea che dopo aver ricevuto in data 3 gennaio 2011 la comunicazione dell’aggiudicazione ha lasciato trascorrere inutilmente i dieci giorni canonici previsti per l’accesso diretto agli uffici della stazione appaltante, preferendo formalizzare una autonoma ordinaria istanza di accesso agli atti del procedimento (evasa tempestivamente dal comune di Carbonia); tale condotta non può consentire di spostare surrettiziamente in avanti nel tempo il periodo di incertezza sulla proposizione della lite che la legge, attraverso il combinato disposto degli artt. 79, codice dei contratti pubblici e 120 c.p.a. ha inteso delimitare ad un massimo di quaranta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione (sia o meno accompagnata dal provvedimento o dai verbali di gara recanti la motivazione: 10 giorni per esercitare l’accesso decorrenti dalla comunicazione + 30 giorni per la proposizione del ricorso).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:<br />	<br />
a) respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;<br />	<br />
b) condanna le imprese appellanti, in solido fra loro, a rifondere in favore del comune di Carbonia le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000/00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4895/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2011-n-4291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2011-n-4291/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2011-n-4291/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4291</a></p>
<p>Pres. S. Veneziano, est. D. Caminiti Tolino Carmela ed altri (Avv. Edoardo Cannellini) c. I.N.P.D.A.P. &#8211; S.C.I.P. &#8211; Societa&#8217; Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (Avv. Nicola Di Ronza) 1. Giurisdizione e competenza – Cartolarizzazione degli immobili appartenenti allo Stato e agli Enti Pubblici – Controversie – Riparto di giurisdizione tra G.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2011-n-4291/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2011-n-4291/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4291</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Veneziano, est. D. Caminiti<br /> Tolino Carmela ed altri (Avv. Edoardo Cannellini) c. I.N.P.D.A.P. &#8211; S.C.I.P. &#8211; Societa&#8217; Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (Avv. Nicola Di Ronza)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Cartolarizzazione degli immobili appartenenti allo Stato e agli Enti Pubblici – Controversie – Riparto di giurisdizione tra G.A. e A.G.O. – Applicazione – Ragioni &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Cartolarizzazione degli immobili appartenenti allo Stato e agli Enti Pubblici – Controversie sorte nella fase di rivendita – Giurisdizione del G.A. – Controversie sorte a seguito dell’esercizio del diritto di opzione – Giurisdizione dell’A.G.O. &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La &#8220;cartolarizzazione&#8221; degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, è compresa nel più vasto ambito delle &#8220;procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici&#8221;, indicato come possibile oggetto dei &#8220;giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa&#8221; dall&#8217;art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come introdotto dall&#8217;art. 4 della L. n. 205 del 2000 ed ora ai sensi della corrispondente previsione dell&#8217;art. 119, comma 1 lett. c) del c.p.a.), senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata anche in via esclusiva al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l&#8217;ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. (1) (2)	</p>
<p>2. Nella materia della cartolarizzazione degli immobili, destinato a culminare nella rivendita a terzi di immobili pubblici, la fase della rivendita che precede la conclusione del contratto è sottoposta a norme di carattere pubblicistico per cui le controversie sorte in tali fasi debbono essere attribuite alla giurisdizione del G.A. trovandosi la P.A. in una posizione autoritativa rispetto al privato. Le controversie sorte successivamente all’esercizio del diritto di opzione debbono essere devolute alla giurisdizione del A.G.O., dal momento che in tale fase la P.A. si trova in una posizione paritaria e non autoritativa rispetto al privato (3)	</p>
<p></b>_______________________________________<br />	<br />
1. cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 20.9.2006, n. 20322;<br />	<br />
2. Nella specie,il TAR ha declinato la propria giurisdizione a favore di quella ordinaria osservando che relativamente alla cartolarizzazione di immobili pubblici, le controversie sorte successivamente all’esercizio del diritto di opzione da parte del privato per acquisire immobile pubblico precedentemente condotto in locazione al fine di ottenere il rimborso del maggior prezzo versato per l’acquisto dello stesso, comportano una tutela di un diritto soggettivo perfetto che pongono il privato in una posizione paritaria con il soggetto originariamente proprietario dell’immobile;<br />	<br />
3. ex multis, T.A.R. Campania &#8211; Salerno, Sez. II, 7 settembre 2005, n. 1510; Trib. Bologna, Sez. II, 13 luglio 2006; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 30 marzo 2009, n. 1664</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Settima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 373 del 2007, proposto da:<br />
Tolino Carmela, Abbate Nicola, Abussi Maria, Affaitati Rosa, Aiello Rossana, Aletto Iolanda Assunta, Alfuso Vincenzo, Antelitano Maria, Arnone Anna, Balestrieri Maria Rosaria, Barisani Olga, Beneduce Giovanni, Bolognini Rosa, Brandi Giuseppe, Buglione Elena, Caiano Giovanni, Canetti Sergio, Capria Claudio, Carelli Maria, Carioti Antonio, Carioti Maria Giovanna, Caruso Maria Rosaria, Cavallo Gennaro, Ceglia Massimiliano, Cerrone Carmela, Chiavarone Antonio, Cifariello Giovanni, Conte Adolfo, Contino Luigi, Coppola Veronica, Cuomo Carolina, Curti Giardina Cristiano, Curti Giardina Massimo, D&#8217;Angelo Anna, De Crescenzo Sergio, De Gregorio Domenico, De Luca Domenico, De Luca Vincenzo, De Rosa Eleonora, Di Capua Antonio, Di Donato Daniela, Di Francia Emilia, Di Gennaro Pasquale, Di Giulio Tosca Maria, Di Napoli Mario, Di Paolo Lucia, Esposito Anna, Esposito Brigida, Esposito Domenico, Fasano Anna, Gente Lucia, Grieco Maria Cristina, Grimaldi Vincenzo, Guindano Giovanni, Guindano Mario, Infante Maria, Iorio Luigi, Izzo Bruno, Laltrelli Giuseppe, Licheri Antonina, Liguori Maria, Limpido Vincenzo, Lipardi Eliodora, Maffia Benito, Mallardo Ornella, Mancino Massimo, Manfredi Alberto, Marigliano Antonio, Melito Francesco, Menichini Patrizia, Mondò Antonietta, Pasquariello Filomena, Pezzella Francesco, Piccirillo Angela, Pinto Sabatino, Pisani Claudio, Plini Aldo Federico, Pucino Antonia, Ricca Sergio, Rizzello Rosaria, Ronca Carmine, Saselle Caterina, Scala Nicoletta, Scocco Paola, Selvaggi Roberto, Sorrentino Salvatore, Sorvillo Mario Umberto, Stasio Salvatore, Tomasino Claudio, Toppi Lucia, Varriale Maria, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Edoardo Cannellini, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Duca F. della Marra, n. 3;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>I.N.P.D.A.P, in persona dellegale rapp.te pro-tempore, e S.C.I.P. &#8211; Societa&#8217; Cartolarizzazione Immobili Pubblici srl, in persona del rappresentante procuratore speciale pro-tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Nicola Di Ronza, con domicilio eletto presso i medesimo in Napoli, via A.De Gasperi, n. 55, presso Avvocatura Inpdap; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Per</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la restituzione dell’eccedenza del prezzo di acquisto del coefficiente semestrale di abbattimento previsto dal D.L. 23/02/2004 relativamente alla cartolarizzazione di immobili;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ I.N.P.D.A.P. e della S.C.I.P. Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti in epigrafe indicati, già conduttori di immobili dell’I.N.P.D.A.P., hanno adito questo T.A.R. per la restituzione dell’eccedenza del prezzo di acquisto del coefficiente semestrale di abbattimento previsto dal D.L. 23/02/2004 relativamente alla cartolarizzazione di immobili.<br />	<br />
2. A sostegno del ricorso deducono di avere manifestato volontà di opzione di acquisto entro il 31 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 3 della D.L. n. 351/2001 e di avere acquistato dalla S.C.I.P., quale gestore degli immobili dell’I.N.P.D.A.P. la proprietà dei rispettivi alloggi, siti in Napoli, II traversa via Epomeo 15, lotto E, con rogito collettivo per atto di notaio Luigi Castaldo di Napoli in data 5/12/2005, per il prezzo determinato dall’art. 3 comma 7 del citato D.L. n. 351/2001, altresì assoggettato alla speciale riduzione (abbattimento) prevista dal D.L. 23/02/2004, convertito nella legge n. 104/2004.<br />	<br />
3. Peraltro, secondo i ricorrenti, il gestore degli immobili dell’I.N.P.D.A.P. aveva erroneamente applicato l’indice di abbattimento previsto nelle tabelle allegate al decreto applicativo del 26/03/2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro, in quanto era stato applicato il coefficiente relativo al periodo fra la fine di ottobre 2001 e il primo semestre del 2003 &#8211; pari allo 0,7595 &#8211; mentre nella specie avrebbe dovuto essere applicato il coefficiente relativo al secondo semestre del 2003, pari a 0,7289, o ancora più correttamente, il coefficiente per il secondo semestre 2004, pari 0,7162, in applicazione dei criteri indicati nell’art. 1 del medesimo decreto applicativo del 26/03/2004.<br />	<br />
3.1 A nulla erano valse le richieste dei ricorrenti in merito a tale applicazione avanzate in data antecedente alla vendita, nonché le richieste di restituzione del maggiore prezzo di acquisto versato, successivamente alla vendita medesima.<br />	<br />
4. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.A.; eccezione questa alla quale non si è opposta parte ricorrente che con memoria depositata in data 28 marzo 2011 ha peraltro richiesto la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
5.Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 23 giungo 2011.<br />	<br />
6.L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata<br />	<br />
7. Come già ritenuto dalla Sezione in fattispecie avente ad oggetto la mancata applicazione del coefficiente di battimento di cui al citato D.L. 23/02/2004 (sentenze n. 2840 del 21 maggio 2009 e n. 147 del 15 gennaio 2010) il Collegio osserva che non è possibile ritenere che le controversie relative alla c.d. “cartolarizzazione” degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici (disciplinata dalle “disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare” contenute nel decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni con la legge 23 novembre 2001, n. 410) siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 23 bis della legge n. 1034/1971, come introdotto dall’articolo 4 della legge n. 205/2000 (e, in particolare, ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 1, lett. “e” della legge n. 1034/1971, che menziona espressamente “i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici”) ed ora ai sensi della corrispondente previsione dell’art. 119 comma 1 lett. c) del c.p.a. relativo ai “provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici”.<br />	<br />
7.1 Infatti secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. Un., 20 settembre 2006 , n. 20322) la norma citata, introdotta dall&#8217;art. 4 l. 21 luglio 2000 n. 205, “contiene disposizioni relative ai &#8220;giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa&#8221;, per come è desumibile dalla parte iniziale dello stesso articolo e confermato dalla rubrica del citato art. 4: esso, pertanto, non contiene norme sulla giurisdizione del giudice amministrativo (invero previste negli art. 6 e 7 della menzionata legge n. 205 del 2000), ma disciplina un rito speciale che presuppone la sussistenza della giurisdizione amministrativa, con la conseguenza che, trattandosi di disposizione incidente sul rito processuale (e non sulla giurisdizione), da essa non può derivare alcuna modifica ai normali criteri di riparto tra le giurisdizioni”.<br />	<br />
7.2 Inoltre, nella materia in esame la Corte di Cassazione (Sez. Un., 12 marzo 2007, n. 5593) ha rilevato come la disciplina della cartolarizzazione degli immobili pubblici delinei un procedimento scandito in vari momenti, destinato a culminare nella rivendita a terzi degli immobili trasferiti alla S.C.I.P. s.r.l., e che la fase della rivendita che precede la conclusione del contratto è sottoposta a norme di carattere pubblicistico aventi di mira le finalità di interesse generale complessivamente perseguite mediante la cartolarizzazione, le quali attribuiscono alla società S.C.I.P. particolari poteri e facoltà a fronte dei quali la situazione giuridica dei partecipanti all’asta ha consistenza di interesse legittimo, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.. <br />	<br />
7.3 Diverse considerazioni valgono invece per le controversie successive all’esercizio del diritto di opzione che (nell’ambito della procedura di cartolarizzazione) l’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 351/2001 riconosce ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale. Infatti, considerato che tale disposizione qualifica la posizione soggettiva del conduttore come “diritto di opzione per l’acquisto &#8230; al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8”, la prevalente giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 7 settembre 2005, n. 1510; Trib. Bologna, Sez. II, 13 luglio 2006) ritiene che, una volta conclusa la fase pubblicistica della procedura (che termina quando sono stati posti in essere tutti i presupposti affinché il conduttore possa esercitare il suo diritto di opzione), la pubblica amministrazione non si ponga più in una posizione autoritativa rispetto al privato, bensì in una posizione paritaria e che dall’esercizio del diritto di opzione scaturisca un contratto assoggettato al diritto comune. E proprio sulla base di tali considerazioni questa Sezione ha affermato che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo sia la controversia avente ad oggetto il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla diffida presentata dal conduttore che abbia esercitato il diritto di opzione al fine di indurre l’Amministrazione a stipulare il contratto di compravendita (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 20 maggio 2008, n. 4800), sia la controversia in cui un soggetto che non ha partecipato all’asta pubblica indetta per la dismissione dell’immobile pubblico contesti in radice l’esistenza del potere di dar corso a tale procedura sul duplice presupposto della perdurante occupazione dell’immobile e dell’intervenuto esercizio del diritto di opzione previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 351/2001(T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 30 marzo 2009, n. 1664).<br />	<br />
8. Poste tali premesse, il Collegio osserva che il presente gravame non risulta proposto da un soggetto che ha partecipato ad una procedura di gara per l’alienazione di un immobile pubblico e censura un cattivo uso del potere amministrativo, bensì da soggetti che hanno esercitato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 351/2001, il diritto di opzione previsto per l’acquisto degli immobili pubblici rispettivamente condotti in locazione e che chiedono l’accertamento del diritto al rimborso del maggior prezzo asseritamente pagato per l’acquisto di tali immobili, invocando l’applicazione di un più favorevole indice di abbattimento, ai sensi del citato decreto applicativo dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 42/2004 nonché la condanna alla relativa corresponsione.<br />	<br />
9. Ne consegue che non sussistono i presupposti per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la situazione giuridica soggettiva dell’acquirente che chiede il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato assume la consistenza di un diritto soggettivo perfetto, posto che il soggetto pubblico originariamente proprietario dell’immobile non si pone affatto in una posizione autoritativa rispetto all’acquirente, bensì in una posizione paritaria.<br />	<br />
10. Pertanto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPDAP in favore dell’A.G.O. risulta fondata e confermadosi quanto già statuito da questa sezione in casi del tutto analoghi (cfr. T.A.R. Campania-Napoli sez. VII, n. 2595/2009; n. 2596/2009; n. 2840/2009 e n. 147/2010), deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
10.1 Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al G.O. nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presene sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).<br />	<br />
11. In relazione alla novità della questione rispetto alla data della proposizione del ricorso ed alla mancata definizione sostanziale della controversia sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale le parti potranno riproporre il giudizio con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.<br />	<br />
Spese di lite compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Diana Caminiti, Referendario, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/09/2011</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b><br />	<br />
</b></p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-1-9-2011-n-4291/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4902/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4902</a></p>
<p>Pres. Branca – Est. Mele Aqualatina s.p.a. (Avv. F. Pietrosanti) c. Comune di Aprilia (Avv.ti C. Bassoli, A. Casellato, L. Falcone), Comune di Amaseno (Avv. L. Gentile) Servizio Idrico Integrato – ATO – Convenzione per la gestione del servizio – Difformità rispetto alla convenzione-tipo regionale –– Mancata approvazione del Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Branca – Est. Mele<br /> Aqualatina s.p.a. (Avv. F. Pietrosanti) c. Comune di Aprilia (Avv.ti C. Bassoli, A. Casellato, L. Falcone), Comune di Amaseno (Avv. L. Gentile)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio Idrico Integrato – ATO – Convenzione per la gestione del servizio – Difformità rispetto alla convenzione-tipo regionale –– Mancata approvazione del Consiglio comunale &#8211; Regione – Poteri sostitutivi – Mancato esercizio &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il mancato esercizio, da parte della Regione, dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni che non abbiano approvato la convenzione per la gestione del servizio idrico predisposta dall’ATO, nel caso in cui la stessa si discosti dalla convenzione-tipo regionale su aspetti fondamentali. Nell’ambito del sistema normativo, infatti, la convenzione-tipo assume valore di guida per l’approvazione della successiva convenzione operativa, nel senso che tale ultimo atto, pur potendo modificare alcuni elementi della convenzione-tipo, non se ne potrà certo discostare su aspetti fondamentali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04902/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 03496/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3496 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Aqualatina S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso Pietrosanti Paparo &#038; Ass. Studio Legale in Roma, via di Santa Teresa N. 23; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Lazio</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Aprilia<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Bassoli, Adriano Casellato, Luciano Falcone, con domicilio eletto presso Adriano Casellato in Roma, viale Regina Margherita 290; <b>Comune di Amaseno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Loreto Gentile, con domicilio eletto presso Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, 46; <b>Comune di Bassiano</b>, Comune di Cori, Provincia di Latina, Autorita&#8217; D&#8217;Ambito dell&#8217;Ambito Territoriale Ottimale N. 4 Lazio Meridionale &#8211; Latina; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00122/2009, resa tra le parti, concernente CONVENZIONE DI COOPERAZIONE PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia e del Comune di Amaseno;</p>
<p>Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Pietrosanti, Bassoli e Gentile;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il presente appello è proposto da Acqualatina s.p.a. e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con la quale è stato respinto un ricorso proposto presso quel giudice avverso un provvedimento della Regione Lazio con cui la stessa ha deciso di non esercitare i propri poteri sostitutivi nei confronti di alcuni comuni dell’ambito di mancata approvazione della convenzione di gestione, in quanto non conforme alla convenzione-tipo adottata dalla stessa Regione Lazio.<br />	<br />
L’appellante, premessi i termini storico- normativi della vicenda, formula i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
Violazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge regionale Lazio n. 6 del 1996; in quanto il sistema legislativo di cui alla normativa richiamata in rubrica esclude un potere sostitutivo della Regione in ordine alla mancata approvazione della convenzione, mentre la Provincia è l’ente di coordinamento chiamato alla stipula del contratto<br />	<br />
Ancora violazione dei provvedimenti legislativi di cui al motivo n. 1 e contrasto con la convenzione di cooperazione; poiché i Consigli comunale devono deliberare soltanto la partecipazione all’Autorità d’ambito e non anche la convenzione, posta in essere con le opportune maggioranze dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti;<br />	<br />
Sempre violazione dei provvedimenti legislativi di cui al motivo n. 1, nonché difetto di motivazione e sviamento; poiché il fatto che la convenzione debba essere formulata sulla base della convenzione-tipo predisposta dalla Regione non significa affatto che la stessa non possa essere integrata o modificata dall’Autorità d’ambito;<br />	<br />
Illegittimità derivata della nota assessorile del 25 gennaio 2007, nonché per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dei principi di buon andamento e di leale collaborazione, oltre che violazione dell’art. 6 della legge regionale n. 6 del 1996, difetto di motivazione, dei presupposti e dell’istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento; essendo illegittima la richiesta dell’avvio di un’indagine sulla formulazione della convenzione.<br />	<br />
I Comuni di Aprilia e di Amaseno si costituiscono in giudizio e resistono all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando la legittimità della sentenza appellata.<br />	<br />
Il Comune di Aprilia commenta anche una sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in ordine alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche relativamente alla materia oggetto della presente azione giudiziaria.<br />	<br />
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato.<br />	<br />
Va preliminarmente rilevato che il presente appello si dirige contro una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ove era stato impugnato un provvedimento regionale con il quale la stessa Regione Lazio si era rifiutata di intervenire in via sostitutiva nei confronti dei Comuni in questa sede controinteressati, i quali si erano rifiutati di approvare la convenzione predisposta dall’Autorità d’ambito in materia di sistema idrico integrato.<br />	<br />
Così individuato il “petitum” dell’appello, i motivi che assistono l’atto introduttivo del gravame appellatorio, che in qualche modo sembrano riferirsi ad una vicenda più ampia e più complessiva, vanno ad esso ricondotti.<br />	<br />
Ancora, preliminarmente, il Collegio ritiene la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, stante la considerazione, di per sé esaustiva, che nella specie non si discute tanto della utilizzazione vera e propria di acque pubbliche, quanto piuttosto di un intervento autoritativo per l’approvazione di una convenzione, richiesto e non attuato, per cui la presenza di vere e proprie situazioni di interesse legittimo è evidente.<br />	<br />
Nel merito, come si è detto, l’appello è infondato.<br />	<br />
Infatti, una volta che la Regione ha formulato uno schema tipico di convenzione, lo stesso, se indubbiamente può subire delle modificazioni e delle integrazioni nell’ambito della conferenza dei sindaci, come è stato nella specie, è evidente però che queste modificazioni possono essere solo di dettaglio, senza poter intaccare lo schema medesimo nei suoi valori fondamentali, altrimenti non si vedrebbe alcuna ragione della approvazione di uno schema tipico, riducendosi in tal caso ad una mera proposta, assolutamente non vincolante su alcun punto, il che metterebbe in serie discussione la posizione ordinamentale della Regione.<br />	<br />
Se una convenzione tipo è stata approvata dall’organo regionale, questa deve avere necessariamente un suo valore nell’ambito del sistema, e il valore è quello di essere di guida per l’approvazione della successiva convenzione operativa, nel senso che tale ultimo atto, pur potendo modificare alcuni elementi della convenzione tipo, non se ne potrà certo discostare, come è avvenuto nella specie, su aspetti fondamentali.<br />	<br />
Nel caso in esame, invece, come è dato riscontrare nella specie, le modifiche apportate alla convenzione tipo appaiono rilevanti (prevalenza delle previsioni del disciplinare sulle previsioni di piano, mancanza di responsabilità del gestore, eliminazione della necessità del raggiungimento dei livelli stabiliti, revisione delle previsioni di piano, disposizioni in danno dell’Autorità d’ambito e a favore del gestore, rischio di impresa addossato ai comuni, precarietà del periodo transitorio, vizi a carico delle amministrazioni, ecc. con esclusione di vari oneri a carico del gestore), per cui legittimamente la Regione, ritenendo corretto da parte dei comuni interessati la mancata approvazione (se vi è necessità di approvazione, naturalmente vi è anche quella della disapprovazione), ha ritenuto di non esercitare i richiesti poteri sostitutivi.<br />	<br />
L’appello va, pertanto, respinto.<br />	<br />
Tuttavia, la particolarità della questione trattata consiglia di compensare integralmente fra tutte le parti costituite le spese e gli onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
rigetta l &#8216;appello.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4901</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4901/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4901/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4901</a></p>
<p>Pres. Branca – Est. Mele Comune di Bassiano (Avv. A. Costantini) c. Acqualatina s.p.a. (Avv. F. Pietrosanti) Servizio Idrico Integrato – ATO – Convenzione per la gestione del servizio – Difformità rispetto alla convenzione-tipo regionale – Potere di disapprovazione del Consiglio comunale – Sussiste Il Consiglio comunale è titolare del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4901</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4901</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Branca – Est. Mele<br /> Comune di Bassiano (Avv. A. Costantini) c. Acqualatina s.p.a. (Avv. F. Pietrosanti)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio Idrico Integrato – ATO – Convenzione per la gestione del servizio – Difformità rispetto alla convenzione-tipo regionale – Potere di disapprovazione del Consiglio comunale – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Consiglio comunale è titolare del potere di non approvare la convenzione di cooperazione per la gestione del servizio idrico predisposta dall’ATO in difformità rispetto alla convenzione-tipo elaborata dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 6/1996. Tale potere di disapprovazione, pur non essendo assoluto, è legittimamente esercitato qualora la convenzione approvata dall’ATO presenti una serie notevole di differenze rispetto alla convenzione-tipo, non coerenti con il sistema prefigurato dalla Regione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04901/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 03859/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3859 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Bassiano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Costantini, con domicilio eletto presso Alberto Costantini in Roma, corso D&#8217;Italia 19; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Acqualatina Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso Fabrizio Pietrosanti in Roma, via di Santa Teresa, 23; <b>Provincia di Latina, Autorità d&#8217;Ambito Territoriale Ottimale N. 4 Lazio Meridionale &#8211; Latina</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00124/2009, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Acqualatina Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Costantini e Pietrosanti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il presente appello è proposto dal Comune di Bassiano e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha accolto un ricorso ivi presentato da Acqualatina s.p.a. avverso la deliberazione del Consiglio comunale dello stesso Comune di non approvare la convenzione di cooperazione per la gestione del servizio idrico integrato.<br />	<br />
Premesso che il provvedimento consiliare è scaturito dal fatto che la convenzione in parola era difforme dalla convenzione-tipo formulata dalla Regione Lazio, l’appellante formula i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse e carenza di giurisdizione del giudice amministrativo; rivestendo la deliberazione in parola carattere endoprocedimentale;<br />	<br />
Carenza di legittimazione attiva; essendo Acqualatina soltanto il gestore del servizio idrico integrato che fa capo ad una struttura amministrativa, quale è l’ATO 4;<br />	<br />
Ultrapetizione della sentenza ed errore in ordine alla violazione del principio di leale collaborazione; avendo deciso il primo giudice senza che vi fosse un preciso motivo sul difetto di leale collaborazione;<br />	<br />
Inesistenza della violazione del principio di leale collaborazione e inesistenza del difetto di motivazione della deliberazione impugnata; essendo intrinseco nel potere di approvare la convenzione anche quello di non approvarla, mentre la motivazione della deliberazione è “per relationem” ad un voluminoso allegato, che elenca le modificazioni apportate rispetto alla convenzione-tipo che hanno determinato la disapprovazione consiliare.<br />	<br />
Si costituisce in giudizio la società Acqualatina , la quale si oppone a tutti i motivi dell’appello, soffermandosi su ciascuno di essi, rilevando in particolare come l’atto contenente le ragioni della disapprovazione non era uno degli allegati alla delibera impugnata.<br />	<br />
La stessa Acqualatina propone, poi, appello incidentale, incentrato sul seguente motivo:<br />	<br />
Insussistenza dei comuni ad approvare o meno la convenzione di gestione, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 e della legge regionale n. 6 del 1996, nonché incostituzionalità dell’art. 17, comma 3, dello schema di convenzione allegato alla legge regionale n. 6 del 1996; in quanto i Comuni sono tenuti ad aderire alla società costituita per il servizio idrico integrato, senza alcuna possibilità (salvo abbiano una popolazione inferiore a 1000 abitanti) di dissociarsene.<br />	<br />
Sia l’appellante Comune che la resistente Società Acqualatina presentano una successiva memoria illustrativa, con le quali, ulteriormente argomentando, insistono per le proprie, contrapposte tesi.<br />	<br />
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nella successione dell’esame dell’appello principale e dell’appello incidentale, va esaminato per primo il motivo dell’appello principale, relativo al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, successivamente si può procedere all’esame dell’appello incidentale ed infine può passarsi alla disamina dell’appello principale.<br />	<br />
Per quanto concerne il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la relativa censura non è fondata, in quanto nella specie non si verte sulla utilizzazione dell’acqua pubblica, ma su un provvedimento di carattere autoritativo, quale è quello della non approvazione da parte del Consiglio comunale, della convenzione elaborata dall’Ato in difformità dallo schema predisposto dalla Regione, per cui la fattispecie rientra pacificamente nell’ambito di quelle che generano situazioni di interesse legittimo.<br />	<br />
Affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, occorre ora esaminare il motivo dell’appello incidentale, relativo alla necessarietà dell’approvazione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito della convenzione predisposta all’uopo, in quanto se lo stesso fosse fondato, ciò determinerebbe la inutilità dell’esame dell’appello principale.<br />	<br />
Ma il motivo che assiste l’appello incidentale non è fondato.<br />	<br />
Ed invero, nonostante la lunga digressione di tipo esegetico posta in essere da Acqualatina, non si vede alcuna ragione, né nell’ambito della normativa esistente (che peraltro non presenta aspetti di incostituzionalità), né nell’ambito dei principi generali che governano l’attuale sistema giuridico perché gli enti locali siano obbligati ad approvare la convenzione.<br />	<br />
Se ciò fosse, non ci sarebbe neppure bisogno di sottoporre la convenzione al Consiglio comunale, questo sarebbe privato del relativo potere per forza di legge e la convenzione acquisterebbe piena efficacia senza alcuna deliberazione consiliare, ma ciò (al di là delle possibili implicazioni di costituzionalità) non è, per cui, se la convenzione è sottoposta al potere di approvazione dei consigli comunali, evidentemente la stessa può essere approvata come può non essere approvata.<br />	<br />
L’appello incidentale va, pertanto, rigettato.<br />	<br />
Va, invece, accolto l’appello principale, proprio sulla base della considerazione del potere di disapprovazione della convenzione da parte del Consiglio comunale.<br />	<br />
Naturalmente, tale potere di disapprovazione non è assoluto, o meglio, non è esercitabile in ogni caso, in quanto ciò porrebbe l’ente locale al di fuori del sistema che vuole l’instaurazione del servizio idrico integrato.<br />	<br />
Ma quando, come nella specie, la convenzione approvata in ambito di predisposizione del rapporto con il gestore del servizio contiene una serie notevole di differenze rispetto alla convenzione tipo elaborata dalla Regione, è fuori discussione che le modifiche possono essere esaminate e, se considerate, non coerenti con il sistema prefigurato dalla Regione, possono senz’altro condurre alla non approvazione della convenzione.<br />	<br />
Ora, nella specie, le notevoli differenziazioni introdotte nella convenzione, rispetto allo schema elaborato dalla Regione, e alle quali si richiama la deliberazione del Comune di Bassiano, sicuramente determinano il potere di esame delle stesse e la conseguente possibilità di non approvazione della convenzione.<br />	<br />
L’appello principale, conseguentemente, va accolto, con assorbimento delle censure non specificamente trattate.<br />	<br />
Le spese di giudizio, tuttavia, stante la complessità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio fra tutte le parti.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
accoglie l &#8216;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2011-n-4901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2011 n.4901</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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