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	<title>1/9/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/9/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7972</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7972/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7972/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7972</a></p>
<p>Pres. Savo Amodio &#8211; Est. Martino V. Rubino (Avv. O. Abbamonte) c/ Ministero della Giustizia e CSM (Avv. Stato) sulla sussistenza, in capo al ricorrente, dell&#8217;onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno 1. Processo amministrativo – Risarcimento danni – Onere della prova in capo al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7972/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7972</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7972/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7972</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio &#8211;  Est. Martino<br /> V. Rubino (Avv. O. Abbamonte) c/ Ministero della Giustizia e CSM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza, in capo al ricorrente, dell&#8217;onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Risarcimento danni – Onere della prova in capo al ricorrente –Sussiste – Ragioni.<br />
2. Processo amministrativo – Annullamento – Risarcimento danni – Automaticità – Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, spetta al ricorrente l&#8217;onere  di provare,  ai sensi  dell&#8217;art.  2697 c.c.,  tutti  gli  elementi costitutivi  della domanda di  risarcimento (1) perché, mentre la limitazione dell&#8217;onere probatorio che governa il processo amministrativo si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, privato e pubblica amministrazione, e quindi sul generale possesso dei documenti da parte dei pubblici uffici che resistono in giudizio, in caso di risarcimento danni per dimostrare questi ultimi si fa in genere riferimento a documentazione in possesso dei ricorrenti (2).<br />
2. Nel processo amministrativo, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale. Infatti, esso richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, è indispensabile che sia accertata la colpa (o il dolo) dell’amministrazione e che sussista un nesso causale tra l’illecito e il danno subito (3).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2002;Cons. St., sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4932.<br />
(2) Cfr. TAR Liguria, sez. I, 21 aprile 2006, n. 391.<br />
(3) Cfr. Cons. St., sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
Sede di Roma, Sez. I^</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori magistrati:<br />
Antonino Savo Amodio		&#8211;		Presidente<br />	<br />
Silvia Martino				&#8211;	           Componente rel. <br />	<br />
Mario Alberto di Nezza		&#8211;		Componente<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 12174/2006 proposto da </p>
<p><b>Vito Rubino</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Abbamonte, con il quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via Porro n. 8;  <br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia <i>ex lege</i> in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>al risarcimento del danno in favore del ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 4 giugno 2008 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti di cui al verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	Il dr Vito Rubino espone di essere stato designato quale Giudice di Pace nella prima tornata costitutiva dell’Ufficio. E’ tuttavia accaduto che, in data 15 marzo 2000, il C.S.M. ne abbia negato la conferma, per un secondo mandato, affermando il venir meno dei requisiti di cui all’art. 5, comma 3, l.n. 1034/71.<br />	<br />
Per effetto del provvedimento di mancata conferma, il ricorrente è cessato dalle funzioni in data 12.4.2000.<br />
Il TAR del Lazio ha accolto però la domanda di sospensione, con ordinanza confermata in appello.<br />
Il dr. Rubino è stato quindi riammesso temporaneamente in servizio a far data dal 6.11.2001.<br />
A seguito della riforma di un’ordinanza emessa dal TAR in sede di ottemperanza, il ricorrente è cessato nuovamente dall’ufficio in data 16 maggio 2003.<br />
Infine, con sentenza n. 1298 del 2004, questo TAR ha accolto il ricorso, annullando sia i provvedimenti originari che quelli emessi in sede di riesame, impugnati con motivi aggiunti.<br />
La sentenza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato (decisione n. 2126 del 16 maggio 2006 della IV Sezione).<br />
Il  dr. Rubino è stato reintegrato in servizio con deliberazione assunta dal C.S.M. in data 28 settembre 2006.<br />
Con il presente ricorso, egli domanda il risarcimento del danno cagionatogli dai provvedimenti di diniego di conferma, poi annullati dal giudice amministrativo.<br />
In particolare, sotto il profilo soggettivo, pone in luce l’incongruità e l’inadeguatezza della motivazione di siffatte determinazioni (basate sulla mera esistenza di una querela sporta nei suoi confronti, in relazione alla quale il C.S.M. omise di effettuare ogni approfondimento, come pure non si peritò di valutare adeguatamente la successiva remissione di querela)<br />
Invoca, oggi, il danno patrimoniale subito, commisurato ai compensi che avrebbe presuntivamente percepito ove avesse esercitato le funzioni di giudice di pace nell’intero periodo di astensione.<br />
Chiede altresì il ristoro del danno esistenziale subito per il patologico stato di <i>stress</i> indotto dal ripetuto allontanamento dall’ufficio, aggravato dalle ridotte dimensioni della località (Benevento) in cui la notizia ha avuto diffusione.<br />
Ritiene infine di dover essere risarcito anche per la perdita di professionalità e delle ridotte possibilità di svolgimento della sua personalità umana e professionale.<br />
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione intimata, depositando documenti e una memoria.<br />
Il ricorrente ha presentato una memoria, in vista della pubblica udienza del 4 giugno 2008 alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p>2.	Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
2.1.	Deve premettersi (al fine di confutare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale), che il presente giudizio consegue ad un processo in esito al quale i provvedimenti di diniego di conferma, adottati nei confronti del dr. Rubino, sono stati annullati da questa stessa Sezione.<br />	<br />
Anche se l’oggetto del giudizio risarcitorio concerne la liceità di comportamenti più che la legittimità di atti, è evidente che l’avvenuto riconoscimento in sede giudiziale dell’illegittimità di provvedimenti impugnati crea in linea di principio il presupposto non solo per la <i>restitutio in integrum</i>, ma anche per il risarcimento degli ulteriori danni; e va ricordato che per la valutazione dei comportamenti rivestono importanza le affermazioni contenute nelle precedenti sentenze (cfr. TAR Lazio, sez. III –bism sentenza n. 3208 del 13 aprile 2007 nonché sez. I, 10 maggio 2007, n. 4251).<br />
In linea di principio, la giurisprudenza non esclude la possibilità di  attingere elementi di giudizio dalle sentenze pronunciate in altro processo, sia tra parti diverse, sia &#8211; a maggior ragione &#8211; tra le stesse parti (Cass. civ., sez. I, 22 aprile 1993, n. 4763; Cass. civ., sez. Lavoro,  10 gennaio 2003, n. 244).<br />
L’accertata illegittimità dell&#8217;azione amministrativa integra, peraltro, uno degli elementi costitutivi del fatto illecito, <i>ex </i>art. 2043 c.c., di talché il giudice investito della domanda di risarcimento può e deve trarre elementi, comprovanti o al contrario escludenti la colpa dell&#8217;Amministrazione, proprio dal giudicato di annullamento dell’atto amministrativo. <br />
Esso produce inoltre effetti riflessi anche sulla distribuzione dell&#8217;onere della prova, nel senso che sollecita l’amministrazione convenuta a sottoporre al giudice del risarcimento concreti elementi di giudizio atti a dimostrare l’assenza di colpa, nonostante l’accertata illegittimità della propria condotta (così Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2005, n. 15686).<br />
Il risarcimento del danno non è però una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale. <br />
Esso richiede infatti la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, è indispensabile che sia accertata la colpa (o il dolo) dell’amministrazione e che sussista un nesso causale tra l’illecito e il danno subito (Cons. St., sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169).<br />
Con riferimento alla  sussistenza dei danni (con i connessi profili attinenti all’ingiustizia e al nesso causale), il Collegio osserva che compete in linea di principio al ricorrente l&#8217;onere  di provare,  ai sensi  dell&#8217;art.  2697 c.c.,  tutti  gli  elementi costitutivi  della domanda di  risarcimento del danno  per fatto illecito (Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2002; id, sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4932). Questo perché la limitazione dell&#8217;onere probatorio che governa il processo amministrativo si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, privato e pubblica amministrazione, e quindi sul generale possesso dei documenti da parte dei pubblici uffici che resistono in giudizio, mentre in caso di risarcimento danni per dimostrare questi ultimi si tratta in genere di documentazione in possesso dei ricorrenti (TAR Liguria, sez. I, 21 aprile 2006, n. 391).<br />
In particolare, il ricorrente è tenuto a indicare  i fatti, gli elementi di diritto e i mezzi di prova di cui intende avvalersi (TAR Calabria sez. Catanzaro, 19 luglio 2001, n. 1162).<br />
Con specifico riguardo al danno professionale, biologico ed esistenziale, la Cassazione (Sezioni unite civili, 24 marzo 2006, n. 6572), ha stabilito che, “in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento [&#8230;] non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell’integrità psico fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dallo ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nella abitudine di vita del soggetto) [&#8230;] si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.<br />
In questa pronuncia la Cassazione aderisce, quindi, a un orientamento rigoroso, precisando che “proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore [&#8230;] che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è quindi sufficiente prospettare l’esistenza della dequalificazione, e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’articolo 421 Cpc – non può invece mai sopperire all’onere di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”.<br />
2.2.	Alla luce delle coordinante interpretative, così sintetizzate, può quindi procedersi all’analisi della varie voci di danno dal ricorrente prospettate.<br />	<br />
Con riguardo ai danni patrimoniali, il Collegio reputa che non vi sia alcuno spazio per l’accoglimento della domanda risarcitoria, dal ricorrente quantificata in euro 125.090, 87, oltre interessi e rivalutazione, in relazione ad un periodo di “forzata assenza dal servizio pari a 5 anni, mesi 1 e giorni 7”.<br />
Occorre infatti ricordare che l’incarico di giudice di pace ha durata quadriennale, e, pertanto, l’applicazione di criteri analoghi a quelli relativi alla <i>restitutio in integrum</i>, propria dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato si risolverebbe, in realtà, in una forma di locupletazione.<br />
Nella fattispecie, inoltre, il dr. Rubino ha avuto piena soddisfazione in forma specifica, atteso che la delibera del C.S.M. in data 28.9.2006 ne ha disposto il reintegro fino al completamento del (secondo) mandato.<br />
Per tale via, egli ha dunque la possibilità di ottenere la piena <i>restitutio in integrum</i> sul piano economico, con il conseguente ristoro della lesione patrimoniale inferta dagli illegittimi dinieghi di conferma.<br />
Il Collegio non nega che, sotto il profilo patrimoniale, il ritardo nell’adozione di siffatto provvedimento, indotto dal comportamento perplesso e inadeguato dell’Amministrazione, abbia potuto cagionare, in via diretta e immediata, danni ulteriori e/o diversi da quelli consistenti dalla mera perdita dei compensi derivanti dall’attività di giudice di pace.<br />
Tali poste però non hanno formato oggetto di specifica allegazione da parte del dr. Rubino, come pure non vi è stata una compiuta allegazione e  indicazione di elementi probatori in ordine alla alterazione della sfera esistenziale  (si veda sul punto Cass., Sez. lavoro, 16 maggio 2007, n. 11278).<br />
Per quanto testé argomentato, il ricorso deve essere respinto.<br />
Sembra equo, peraltro, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7972/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7972</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7982</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7982/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7982/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7982</a></p>
<p>Pres. Savo Amodio &#8211; Est. Di Nezza M. C. Pacetti (Avv. Francesca Soleti) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sulla sussistenza della giurisdizione del G.A. nelle controversie relative ai concorsi per soli interni che comportino il passaggio ad una fascia funzionale superiore Pubblico impiego – Concorsi per soli interni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7982/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7982</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7982/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7982</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio &#8211;  Est. Di Nezza<br /> M. C. Pacetti (Avv. Francesca Soleti) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione del G.A. nelle controversie relative ai concorsi per soli interni che comportino il passaggio ad una fascia funzionale superiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Concorsi per soli interni – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Condizioni – Fascia superiore – Passaggio &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di pubblici concorsi, sussiste la giurisdizione amministrativa nelle controversie relative a concorsi per soli interni che comportino il passaggio da un’area o da una fascia funzionale inferiore ad altra superiore. Infatti, il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce un accesso ad un nuovo posto di lavoro. Al contrario sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. Stato, IV, 7 giugno 2005 n. 2873; T.A.R. Lazio, Roma I, 3 ottobre 2005, n. 7688; T.A.R. Lazio, Roma, I, 16 aprile 2007, n. 3278.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Roma – Prima Sezione<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei magistrati:<br />
Dott. Antonino Savo Amodio &#8211;	Presidente<br />	<br />
Dott. Roberto Caponigro &#8211;	Componente<br />	<br />
Dott. Mario Alberto Di Nezza &#8211;	Componente, relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 7294 del 2001, proposto da</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Maria Cristina Pacetti  </b>rappresentata e difesa dall’Avv. Francesca Soleti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi n. 126 </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui <i>ope legis</i> domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della nota del 4.4.2001 prot. 1511 pos. 237.12.255, nella parte in cui è stato comunicato alla ricorrente che, a seguito della valutazione dei titoli, alla stessa era stato attribuito il punteggio complessivo di 3,25;<br />
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, compresi i verbali della Commissione giudicatrice, nonché, per quanto possa occorrere, dell’avviso di selezione del 4.12.2000 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31.12.2000. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla udienza pubblica del 2 luglio 2008, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	La ricorrente – in servizio presso l’Archivio Notarile di Roma con la figura professionale di Conservatore, area C, posizione economica C2, qualifica funzionale VIII – ha presentato domanda di ammissione alla selezione per il passaggio dei dipendenti alla posizione economica C3 della stessa area C, qualifica funzionale IX, indetta il 4.12.2000.<br />	<br />
Con nota del 4 aprile 2001, il Direttore dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili ha comunicato alla dott.ssa Pacetti che, a seguito della valutazione dei titoli, le è stato attribuito un punteggio complessivo di 3,25.<br />
	Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
•	Violazione e falsa applicazione degli artt. 16, co. 2.1 e 17, del contratto collettivo integrativo 1998 – 2001 del Ministero della Giustizia pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30.6.2000; dei canoni di correttezza, imparzialità e buon andamento nonché dei principi generali in tema di capacità funzionali, modalità organizzative e svolgimento delle operazioni delle Commissioni di concorso. Eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />	<br />
•	Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 12 D.P.R. 487/1994; nonché dei principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità e dei principi generali in materia di valutazione dei titoli nello svolgimento dei concorsi pubblici. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 12 L. 241/1990, anche in relazione all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. <br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. <br />
	All’udienza pubblica del 2 luglio 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>2.	Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.	<br />	<br />
	L’art. 63 del D.Lgs. 165/2001, nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilisce al quarto comma che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
	Dopo un iniziale diverso orientamento, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che detta norma, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore atteso che il termine assunzione deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 15 ottobre 2003 n. 15403).<br />	<br />
	Alla base di tale mutamento di indirizzo, la valorizzazione del principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente in definitiva un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.<br />	<br />
	Ciò nella considerazione che una nutrita giurisprudenza costituzionale ha avvertito che le progressioni dei lavoratori verso fasce funzionali superiori, in un sistema come quello oggi in vigore, devono essere esse stesse attuate mediante un selettivo accertamento delle attitudini e, quindi, coerentemente con la prospettiva imposta dall’art. 97 Cost., per mezzo di pubblico concorso, il che esclude la legittimità di selezioni riservate esclusivamente al personale già dipendente ed impone l’apertura all’esterno, per quote significative dei posti disponibili, solo così potendosi assicurare compiutamente la finalità di assegnare ad un determinato posto la persona che presenti i migliori requisiti attitudinali. 	<br />	<br />
Con ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, le cui conclusioni sono state costantemente recepite dalla giurisprudenza successiva, sia civile sia amministrativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato in materia il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa è vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizionale del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area. <br />
In sostanza, considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato per aree o fasce, all’interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali, si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un’area inferiore a quella superiore integrino veri e propri concorsi, tali essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere e detto indirizzo giurisprudenziale risulta in linea con i principi enunciati, dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, dalla Corte costituzionale, che ha precisato come il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce un accesso ad un nuovo posto di lavoro e che la selezione deve rimanere soggetta alla regola del pubblico concorso, con la conseguenza che deve riconoscersi la giurisdizione amministrativa anche quando si tratti di concorsi per soli interni, sempre che comportino il passaggio da un’area o da una fascia funzionale inferiore ad altra superiore, dovendosi, di contro, ravvisare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area (Cass. Civ., SS.UU., 26 novembre 2004 n. 22278; Cass. Civ., SS.UU., 12 luglio 2007, n. 15588). <br />
	Il Collegio ritiene di condividere tale orientamento, concludendo per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle ipotesi in cui la selezione interna è volta al passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area funzionale come individuata dalla contrattazione collettiva.<br />	<br />
Detta soluzione, peraltro, è condivisa dalla giurisprudenza amministrativa ampiamente prevalente sia di secondo che di primo grado (<i>ex multis</i>: Cons. Stato, IV, 7 giugno 2005 n. 2873; T.A.R. Lazio, Roma I, 3 ottobre 2005, n. 7688; T.A.R. Lazio, Roma, I, 16 aprile 2007, n. 3278). <br />
Ne consegue, considerato che nel caso di specie la controversia riguarda la procedura di selezione interna per il passaggio a posizioni superiori nell’ambito della stessa area C, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>3.	Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7982/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7982</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.4104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2008-n-4104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2008-n-4104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.4104</a></p>
<p>Pres. La Medica, est. Russo Consorzio ARACNE S.c. a r.l. e altri (Avv.ti S. Sica, F. Castaldi e M. Fortunato) c. Comune di Eboli (Avv. A. Rizzo) sulle verifiche espletabili sulle proposte progettuali nell&#8217;ambito dei c.d. contratti di quartiere ex L. 21/2001 1. Enti locali – Edilizia ed urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2008-n-4104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.4104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2008-n-4104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.4104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, est. Russo<br /> Consorzio ARACNE S.c. a r.l. e altri (Avv.ti S. Sica, F. Castaldi e M. Fortunato) c. Comune di Eboli (Avv. A. Rizzo)</span></p>
<hr />
<p>sulle verifiche espletabili sulle proposte progettuali nell&#8217;ambito dei c.d. contratti di quartiere ex L. 21/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Enti locali – Edilizia ed urbanistica – Contratti di quartiere – Proposte – Approvazione – Competenza – Individuazione – Criteri</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Contratti di quartiere – Proposte – D.M. 21 novembre 2003 – Indicazione di criteri tassativi – Esclusione – Conseguenze</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Contratti di quartiere – Proposte – Interventi sull’edilizia esistente – Necessità &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La competenza del Consiglio o della Giunta comunale in ordine ad una proposta progettuale nell’ambito dei c.d. contratti di quartiere ex L. n. 21/2001 va individuata a seconda dell&#8217;incidenza della proposta sull&#8217;assetto del territorio. Nel caso in cui il progetto sia destinato a disciplinare un&#8217;area ancora scarsamente abitata la titolarità sulla decisione in merito alla sua compatibilità con le scelte di indirizzo sull&#8217;assetto del territorio va ascritta al Consiglio comunale.<br />
2. In relazione alle modalità di intervento previste dalla L. n. 21/2001,  le finalità indicate dal D.M. 21 novembre 2003 non vanno considerate alla stregua di altrettanti criteri tassativi, nel senso che il progetto di recupero di quartiere debba necessariamente rispondere a ciascuno di essi. Di conseguenza la valutazione sulla ammissibilità di una determinata proposta progettuale non può sostanziarsi nella verifica circa la presenza nel progetto di una risposta a ciascuno degli obiettivi perseguiti dalla L. n. 21/2001, ma deve riguardare l&#8217;insieme delle attività prospettate per stabilire se queste, intese come un complesso inscindibile, possano risultare funzionali o meno allo scopo complessivamente indicato nella sede legislativo-regolamentare.</p>
<p>3. Anche un intervento che non riguardi interventi sull&#8217;edilizia esistente può essere ritenuto aderente alla fisionomia del programma di coincentivazione previsto dalla L. n. 21/2001 e, quindi, può essere ammesso a partecipare al programma. Infatti gli interventi innovativi previsti dalla L. n. 21/2001 non possono essere scrutinati dal solo punto di vista meramente edilizio, ma debbono essere considerati anche per le potenzialità di incisione sugli altri obiettivi, quale il degrado dell&#8217;ambiente urbano, la carenza di servizi, il contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo, etc&#8230;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
  <b>   </b><br />
ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 2653/2007 proposto dal <br />
<b>Consorzio ARACNE S.c. a r.l.</b> e dalla <b>Soc. G.I.N. S.r.l</b>., in persona dei rispettivi legale rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Sica, Filippo Castaldi e Marcello Fortunato ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Lodovico Visone in Roma, via del Seminario nn. 113/116;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Eboli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Rizzo e domiciliato elettivamente presso il sig. Alessandro Turco, in Roma, largo dei Lombardi, 4;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 1311/2006 del 5 settembre 2006 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione I.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Amministrazione comunale intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Nicola Russo e uditi alla pubblica udienza del giorno 24 giugno 2008 gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	La causa concerne il “contratto di quartiere” sottoposto dalla s.c. a r.l. Consorzio Aracne e dalla G.I.N. s.r.l. al Comune di Eboli nell’ambito del programma di intervento previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21. La proposta riguarda in particolare il quartiere Sant’Andrea ed è stata avanzata a seguito dell’avviso pubblico approvato con delibera di Giunta n. 163 del 2004 nel quadro delle iniziative avviate in sostituzione della Regione Campania dall’allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.<br />	<br />
	La proposta dei ricorrenti mirava a qualificare l’area in questione con un complesso organizzato di interventi, destinati ad incidere sulla viabilità, sulla dotazione di parcheggi e di un’altra serie di infrastrutture a vocazione pubblica (scuola, parco); prevedeva inoltre la realizzazione di nuove abitazioni e di strutture di carattere commerciale. In sintesi, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito ovviamente esulante dalla presente sede, l’iniziativa rispondeva esteriormente a quella idea di innovazione dell’ambiente urbano che sta alla base della filosofia dell’intervento legislativo considerato, il quale appunto (sulla falsariga dei cd. “<i>contrats de ville</i>” francesi) si propone di superare con modelli inusuali e sperimentali il degrado di talune aree di centri abitati.<br />	<br />
	Il Comune, con delibera di Giunta, non ha ammesso la proposta all’ulteriore corso del procedimento, destinato a snodarsi, dopo la fase comunale, davanti al Ministero. <br />	<br />
La ragione della scelta del Comune risiede, principalmente, nel duplice rilievo che l’area denominata Sant’Andrea non sarebbe ancora configurabile come quartiere e che l’intervento proposto non prevede interventi sugli edifici esistenti ma nuove attività, oltretutto su aree delle quali il proponente non vanta alcuna disponibilità giuridica.<br />
	L’impugnazione proposta davanti al TAR Campania, Sede di Salerno, Sez. I, è stata respinta con sentenza n. 1311/2006. Secondo il primo giudice non sarebbe stato ravvisabile il denunziato vizio di incompetenza ad opera della Giunta perché l’intervento non avrebbe natura urbanistica e, in ogni caso, l’iniziativa medesima non corrisponderebbe alla fisionomia del contratto di quartiere tracciata dal panorama normativo di riferimento perché, mentre quest’ultimo impone la riqualificazione di aree già edificate e degradate, la proposta della parte si sostanzia nell’idea di urbanizzare un’area di completamento tuttora prevalentemente libera da edifici.<br />	<br />
	La sentenza è stata ritualmente impugnata dagli originari ricorrenti;  resiste l’Amministrazione intimata. Deducono in primo luogo gli appellanti che la competenza del Consiglio comunale, e non della Giunta, discenderebbe chiaramente dall’oggetto del programma dei contratti di quartiere, i quali risultano obiettivamente destinati ad imprimere un nuovo assetto al territorio di volta in volta considerato, cosicché non v’è dubbio che si tratti di attività destinate ad avere concreto rilievo sul piano urbanistico. Per quanto concerne il merito, premettono che l’area Sant’Andrea è identificata come quartiere dalla stessa Amministrazione comunale (G.M. 18 marzo 2004, n. 74) e che la stessa risulta ubicata tra i nuclei abitati del centro urbano. Aggiungono che la prospettiva assunta dall’Amministrazione, prima, e dalla sentenza impugnata, poi, circa l’identità dei cd. contratti di quartiere risulta erronea: per stabilire se ci si trova di fronte ad una proposta sussumibile nello schema legale, sostengono gli appellanti medesimi, non si deve indagare, secondo una visione prettamente edilizia, se l’intervento proponga o meno il recupero di fabbricati esistenti e degradati ma, in un’ottica più generale, occorre stabilire se l’iniziativa prospettata, collocata nel complessivo contesto urbano, sia tale da conferire a questo un modello più vivibile, dotato di infrastrutture, capace di valorizzare le risorse storiche e ambientali, idoneo a sostenere l’occupazione e, in un’ultima analisi, capace di favorire l’integrazione sociale e l’adeguamento dell’offerta abitativa.<br />	<br />
	L’Amministrazione eccepisce innanzitutto l’inammissibilità dell’appello che non conterrebbe motivi di censura al ragionamento del primo giudice e si risolverebbe in una mera riproposizione dei motivi di ricorso da quello già disattesi. Nel merito, ribadisce che alcuna competenza può spettare in materia al Consiglio comunale e insiste nel concetto che nessun contratto di quartiere è neppure teoricamente ipotizzabile in un’area ove non vi è abilitabilità perché ciò esclude in radice la possibilità di parlare di un contesto di edilizia degradata.<br />	<br />
	Gli appellanti ripropongono poi la domanda di risarcimento già avanzata in primo grado, allegando apposita perizia. La circostanza che per effetto dell’arresto procedimentale imposto dal Comune l’iniziativa non possa avere più seguito (stante l’esistenza di termini rigorosi di inoltro da parte del Comune medesimo) avrebbe loro arrecato un danno pari al 20% del valore dell’iniziativa relativamente ai previsti interventi di edilizia privata oltre alle spese sostenute. <br />	<br />
	La richiesta di danni è contrastata dal Comune il quale, ribadito che l’Amministrazione locale non ha compiuto alcun errore e comunque non versa nella necessaria situazione colposa, rileva che il suo ruolo nel procedimento è di carattere meramente istruttorio, spettando ogni definitiva determinazione sul progetto all’Amministrazione statale sicché, tra l’altro, non si può stabilire oggi se, pur approvata dal Comune, l’iniziativa dei ricorrenti sarebbe stata utilmente scrutinata dal Ministero.<br />	<br />
	La causa è passata in decisione all’udienza del 24 giugno 2008.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	L’appello è fondato. Va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune. L’appello contiene, infatti, sia la contestazione del ragionamento seguito dal primo giudice, sia la riproposizione dei motivi originari. L’eccezione non ha dunque fondamento.<br />	<br />
	Circa la censura di difetto di competenza in capo alla Giunta, ritiene il Collegio che questa vada scrutinata tenendo presente l’effettivo contenuto del progetto presentato dai ricorrenti. Visto che il modello del cd. contratto di quartiere lascia al proponente una vasta gamma di soluzioni è infatti chiaro che la competenza del Consiglio o della Giunta scatterà a seconda dell’incidenza della proposta sull’assetto del territorio. Nel nostro caso, trattandosi di progetto destinato a disciplinare un’area ancora scarsamente abitata, risulta chiaro che la decisione sulla sua compatibilità con le scelte di indirizzo sull’assetto del territorio avrebbe dovuto essere assunta dal Consiglio comunale.<br />	<br />
	Fondata risulta anche la censura con la quale si denunzia che l’atto della Giunta non contiene una motivazione capace di giustificare la divergenza del progetto rispetto al paradigma dell’intervento quale esso risulta delineato dal d.m. 21.11.2003. Ritiene, in particolare, il Collegio che le finalità indicate dal citato d.m. non dovessero essere ritenute alla stregua di altrettanti criteri tassativi nel senso che il progetto dovesse necessariamente rispondere a ciascuno di essi. In altre parole, l’esame non avrebbe potuto sostanziarsi nella verifica circa la presenza nel progetto di una risposta a ciascuno degli obiettivi perseguiti dalla l. 2001/21 ma avrebbe dovuto riguardare l’insieme delle attività prospettate per stabilire se queste, intese come un complesso inscindibile, potessero risultare funzionali o meno allo scopo complessivamente indicato nella sede legislativo-regolamentare.<br />	<br />
	Un tale esame, doverosamente di insieme, è nella specie mancato perché la Giunta ha ritenuto decisivo il dato che il progetto non si sostanziasse in un’iniziativa di recupero del patrimonio edilizio esistente e degradato nonché il dato che l’area Sant’Andrea non potesse essere definita come quartiere e non fosse nella disponibilità del proponente.<br />	<br />
	Nessuno di tali elementi appare peraltro ostativo alla astratta ammissibilità del progetto considerato. Ciò perché, come si è notato, l’intervento innovativo del quale si discute non poteva essere scrutinato dal solo punto di vista meramente edilizio ma doveva essere considerato anche per la sua potenzialità di incidere sugli altri obiettivi, quale il degrado dell’ambiente urbano, la carenza di servizi, il contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo, etc. Con la conseguenza che, ragionando in astratto, anche un intervento che non si fosse preoccupato di intervenire sull’edilizia esistente avrebbe potuto esser ritenuto aderente alla fisionomia del programma di coincentivazione previsto dalla l. 21/2001 e, quindi, ben avrebbe potuto essere ammesso a partecipare al programma.<br />	<br />
	Tale è il caso del progetto considerato, il quale si prefigge, con un insieme mirato e combinato di interventi, di incidere non solo sul fabbisogno abitativo (con nuove costruzioni), ma anche sul sistema di comunicazione viaria e su tutti quegli aspetti di infrastrutturazione secondaria che notoriamente sono suscettibili di migliorare la qualità della vita (parcheggi, aree a verde, luoghi di istruzione, centri commerciali) e le opportunità di occupazione.<br />	<br />
	In conclusione, l’appello va accolto. Va ora esaminata la domanda risarcitoria. Da questo punto di vista occorre preliminarmente farsi carico del ragionamento del Comune il quale sostiene di non poter esser chiamato a rispondere di alcunché poiché esso aveva un ruolo soltanto preliminare nella vicenda e non era chiamato a stabilire alcun rapporto di tipo contrattuale con il proponente.<br />	<br />
	Il ragionamento non convince. Il Comune si è occupato di uno specifico segmento procedimentale in forza di una specifica attribuzione da parte del relativo paradigma legale ed il suo provvedimento ha determinato un irreversibile arresto dell’<i>iter. </i>Non si è trattato cioè di un interessamento casuale, ma di un coinvolgimento procedimentalizzato, previsto dalla disciplina legale proprio a vantaggio degli interessi specifici del singolo Comune. Non si può quindi discutere dell’esistenza di un nesso eziologico tra azione del Comune e pregiudizio della sfera patrimoniale del proponente. Né si può discutere oggi dell’esistenza di una responsabilità patrimoniale in capo alla pubblica amministrazione al di fuori della specifica materia contrattuale.<br />	<br />
	Ciò premesso, ritiene il Collegio che la vicenda presenti gli estremi per affermare la responsabilità del Comune, anche perché la disciplina considerata non risulta di particolare difficoltà interpretativa e perché il Comune non ha addotto alcun argomento che potesse far ritenere scusabile il proprio comportamento.<br />	<br />
	Per quanto riguarda l’entità del risarcimento, il Comune di Eboli, attenendosi allo schema previsto dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. 80/98, formulerà apposita proposta agli appellanti (da considerare come soggetto unico, indipendentemente dai relativi rapporti interni) entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente decisione, alla stregua dei seguenti criteri: <br />	<br />
&#8211;	deve essere riconosciuta una somma per il rimborso delle spese inutilmente sopportate e documentate in giudizio; <br />	<br />
&#8211;	deve essere riconosciuta una somma a titolo di mancato utile da calcolare sulla voce edilizia residenziale privata, tenendo presente che il relativo importo va forfettariamente decurtato del 50 per cento perché, date le caratteristiche del procedimento, una volta approvato dal Comune, il progetto, pur avendo apprezzabili <i>chances </i>per essere approvato, doveva superare positivamente il vaglio della sede ministeriale in concorso con le altre istanze.<br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio, queste come di regola seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00).<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e condanna il Comune di Eboli al risarcimento dei danni. La misura di questi sarà oggetto di proposta da parte del Comune medesimo ai sensi dell’art. 35, secondo comma, del d.lgs. 80/98 nel termine di 180 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, secondo i criteri indicati in motivazione. Condanna altresì il Comune di Eboli al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 Giugno 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Pres. Domenico La Medica <br />
Cons. Cesare Lamberti  <br />
Cons. Filoreto D&#8217;Agostino <br />
Cons. Aniello Cerreto  <br />
Cons. Nicola Russo Est.<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 1-09-08</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-9-2008-n-4104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.4104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.21994</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-1-9-2008-n-21994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. De Musis &#8211; Rel. Guliani &#8211; P.M. CarestiaDi Gabriele (avv.ti Auletta, Fimmanò) c. Presidenza del consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato) l&#8217;art. 9 D.Lgs. 354/1999 che ha prolungato a sei mesi il termine entro cui il decreto di occupazione d&#8217;urgenza doveva essere eseguito, trova applicazione a condizione che</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Musis &#8211; Rel. Guliani &#8211; P.M. Carestia<br />Di Gabriele (avv.ti Auletta, Fimmanò) c. Presidenza del consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;art. 9 D.Lgs. 354/1999 che ha prolungato a sei mesi il termine entro cui il decreto di occupazione d&#8217;urgenza doveva essere eseguito, trova applicazione a condizione che penda ancora la procedura ablatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Espropriazione per p.u. – Art. 9 D.Lgs. 354/1999 – Proroga termine occupazione urgenza – Condizioni.</p>
<p>2.  Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Vizio omessa pronuncia – Ammissibilità – Condizioni.</p>
<p>3. Espropriazione per p.u. – Domanda giudiziale – Mutamento domanda risarcimento accessione invertita in opposizione alla stima – Esclusione.</p>
<p>4.  Giudizio civile – Condanna alle spese parte totalmente vittoriosa &#8211; Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’art. 9 D.Lgs. 354/1999 che ha prolungato a sei mesi il termine entro cui il decreto di occupazione d’urgenza doveva essere eseguito, trova applicazione a prescindere dalla legittimità o dall’illegittimità dell’occupazione al tempo dell’entrata in vigore della norma, a condizione peraltro che penda ancora la procedura ablatoria e che il bene non sia ancora passato in proprietà della P.A.<br />
2.  E’ deducibile un vizio di omessa pronuncia soltanto nei casi in cui al giudice di merito sia stata rivolta una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e che tali domande vengano riportate puntualmente nel ricorso in Cassazione, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale d’udienza in cui furono avanzate.</p>
<p>3.  La domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva non può essere convertita d’ufficio in domanda di opposizione alla stima in quanto si tratta di domande ontologicamente diverse.</p>
<p>4.  La violazione dell’art. 91 c.p.c. è ravvisabile soltanto nel caso in cui il giudice ponga le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, dovendo farsi riferimento all’esito finale della lite senza che rilevi la soccombenza in un grado di giudizio intermedio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’art. 9 D.Lgs. 354/1999 che ha prolungato a sei mesi il termine entro cui il decreto di occupazione d’urgenza doveva essere eseguito, trova applicazione a condizione che penda ancora la procedura ablatoria</span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Venezia &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.1783</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-venezia-sentenza-1-9-2008-n-1783/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-venezia-sentenza-1-9-2008-n-1783/">Tribunale di Venezia &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.1783</a></p>
<p>G.U. Dott. G. Bertolino Impreport Soc. Cooperativa Lavoratori Portuali a r.l. (Avv.ti D. Montanari ed E. Giacomelli) contro la Camera di Commercio di Venezia e l’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (Avv.ti A. Vianello, L. Canepa e R. Righi) ed il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio (Avvocatura</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.U. Dott. G. Bertolino<br /> Impreport Soc. Cooperativa Lavoratori Portuali a r.l. (Avv.ti D. Montanari ed E. Giacomelli) contro la Camera di Commercio di Venezia e l’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (Avv.ti A. Vianello, L. Canepa e R. Righi) ed il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) e la Capitaneria di Porto di Chioggia ed altra (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>i beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati e quindi anche di locazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio &#8211; Domanda giudiziale diretta alla declaratoria di nullità di un contratto di locazione per appartenenza dei beni al demanio &#8211; Rapporto di locazione – Titolarità del diritto reale – Irrilevanza &#8211; Disposto dell’art. 823, c. 1 del c.c. . &#8211; Va riferito solo alla p.a.</p>
<p>2. Demanio e patrimonio &#8211; Beni demaniali &#8211; Possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati &#8211; Carattere eventualmente abusivo dell’occupazione da parte del locatore del terreno demaniale –Irrilevanza nel rapporto obbligatorio &#8211; Non comporta la invalidità del contratto di locazione del bene</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In relazione alla domanda giudiziale diretta alla declaratoria di nullità di un contratto di locazione perché i beni che ne costituiscono oggetto sarebbero beni che fanno parte del demanio pubblico è principio consolidato che nel rapporto di locazione, trattandosi di rapporto obbligatorio, nessuna rilevanza ha la questione circa la titolarità del diritto reale, venendo in considerazione solo l’esistenza e la legittimità del rapporto obbligatorio, per cui il conduttore non può utilmente opporre al locatore che egli non ha mai avuto o ha perduto la titolarità della propria cosa. Quanto al disposto dell’art. 823, c. 1 del c.c., va osservato che, allorchè esso fa riferimento all’impossibilità per i beni demaniali di costituire oggetto di diritti a favore di terzi, si riferisce unicamente alla disponibilità degli stessi da parte della p.a., la quale non può concedere a terzi il godimento dei predetti beni se non nei limiti previsti dalla legge.</p>
<p>2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati e quindi anche di locazione. Il carattere eventualmente abusivo dell’occupazione da parte del locatore del terreno demaniale, pur potendo risolversi in fonte di responsabilità da fatto illecito per l’autore dell’occupazione, e fatte salve ovviamente le iniziative che la p.a. ritenga di intraprendere a tutela della particolare destinazione del bene demaniale, non comporta anche la invalidità del contratto di locazione del bene, stipulato tra privati, che vincola quindi reciprocamente le parti contraenti all’adempimento delle obbligazioni assunte, trattandosi di rapporti distinti, regolati ciascuno da proprie norme.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7974</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7974/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7974/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7974/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7974</a></p>
<p>Pres. De Lise Est. Di Nezza ESI c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato) e Altroconsumo 1. Pubblicità ingannevole – AGCM – Prodotti pericolosi – Obbligo di comunicazione – Omissione – Pubblicità ingannevole – Equiparabilità. 2. Pubblicità ingannevole – AGCM – Foglietto illustrativo – Natura – Comunicazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise Est. Di Nezza<br /> ESI c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato)<br /> e Altroconsumo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblicità ingannevole – AGCM – Prodotti pericolosi – Obbligo di comunicazione – Omissione – Pubblicità ingannevole – Equiparabilità.																																																																																												</p>
<p>2.	 Pubblicità ingannevole – AGCM – Foglietto illustrativo – Natura – Comunicazione commerciale.																																																																																												</p>
<p>3.	Pubblicità ingannevole &#8211; AGCM  &#8211; Procedimento – Audizione – Obbligo AGCM – Non sussiste – Conseguenza – Onere della parte – Rilevanza ai fini della decisione – Prova.																																																																																												</p>
<p>4.	Pubblicità ingannevole – AGCM – Pubblicazione rettificativa – Natura – Finalità – Impedire effetti ingannevoli – Determinazione – Proporzionalità &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Con l’art. 5 d.lgs. n. 74 del 1992, successivamente trasfuso nel testo dell’art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005, il legislatore ha inteso imporre un obbligo positivo a carico degli operatori pubblicitari di dare notizia nel messaggio pubblicitario della pericolosità del prodotto interessato equiparando l’inosservanza di tale obbligo alla pubblicità ingannevole. L’obbligo di comunicare la pericolosità del prodotto interessato si aggiunge a quelli ulteriori posti a carico del produttore o del venditore dalla normativa sul commercio e, in particolare, sulla etichettatura, gli imballaggi e la iscrizione nel registro di tali prodotti, sicché la circostanza che la pericolosità del prodotto sia indicata  sull’etichetta o l’imballaggio non ha alcun effetto esimente sull’inosservanza della normativa sulla pubblicità. (1)																																																																																												</p>
<p>2.	Il foglietto illustrativo contenuto all’interno della confezione di un prodotto ha natura pubblicitaria in quanto reca un messaggio diffuso, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili.																																																																																												</p>
<p>3.	L’art. 7 del d.P.R. n. 284 del 2003 ai sensi del quale “il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, ovvero venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento”, non impone all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di disporre l’audizione, sicché spetta all’interessato fornire gli elementi idonei a dimostrare che il mancato espletamento dell’incombente ha impedito l’acquisizione di elementi determinanti ovvero ha provocato un’errata valutazione delle circostanze di fatto.																																																																																												</p>
<p>4.	Poiché la comunicazione rettificativa non ha natura sanzionatoria, ma persegue il fine di impedire gli ulteriori effetti ingannevoli della pubblicità, essa deve essere commisurata agli effetti prodotti dal messaggio pubblicitario ingannevole. Ne consegue che è illegittima l’imposizione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di una pubblicazione rettificativa in un mensile a larga diffusione e a piena pagina, poiché è sproporzionata rispetto ad un messaggio pubblicitario contenuto in un foglio illustrativo, il quale, essendo diffuso solamente all’interno della confezione di un prodotto, ha raggiunto esclusivamente gli acquirenti dello stesso.																																																																																												</p>
<p><b>________________________________________</p>
<p>-1	T.a.r. Lazio, Rm, Sez. I, 17 aprile 2002, n. 3284.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
sezione prima
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Pasquale de Lise		Presidente<br />	<br />
Roberto Politi			Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza	Primo referendario rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2704/2008 R.g. proposto</p>
<p align=center>da</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>ESI s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Astolfi, Sonia Selletti e Fabrizio Paletti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via G. Bazzoni n. 3</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;<br />
il Ministero della salute e l’Inran &#8211; Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, in persona dei rispettivi legali rapprsentanti <i>p.t.</i>, n.c.</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Altroconsumo</b> &#8211; <b>Associazione indipendente di consumatori</b>, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 27 dicembre 2007, con cui è stata accertata l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi dalla ricorrente; degli atti presupposti o connessi, ivi inclusi: il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 24 dicembre 2007; la nota dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione in data 22 novembre 2007; la nota del Ministero della salute in data 7 novembre 2007; la delibera Agcom del 12.7.2007; la comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
sentita alla pubblica udienza del 18 giugno 2008, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, l’avv. Selletti;<br />
ritenuto e considerato quanto segue in</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato il 17 marzo 2008, ritualmente depositato, la società Esi ha impugnato il provvedimento del 27 dicembre 2007, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accertata ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005 (nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei dd.lgs. 2 agosto 2007, nn. 145 e 146) l’ingannevolezza di due messaggi pubblicitari diffusi dalla ricorrente, ne ha vietato l’ulteriore diffusione e ha irrogato alla ricorrente stessa una sanzione di 47.500,00 euro, imponendole altresì la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa.<br />
A sostegno del gravame la società istante ha lamentato:<br />
a) con riferimento al “foglietto illustrativo contenuto all’interno della confezione del prodotto <i>Kalory Emergency</i>”: 1) l’erronea qualificazione di tale depliant alla stregua di messaggio pubblicitario, stante l’assenza degli elementi necessari per detta configurazione (quali il prezzo, le caratteristiche dei beni o servizi e la categoria, le qualifiche e i diritti dell’operatore pubblicitario); 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 206/05, sulla pubblicità di prodotti pericolosi per la salute, in relazione alla omessa indicazione delle cautele da adottare nell’assunzione degli integratori riportati nel depliant (“Fucus Linea Chitosano” e “Tisazio”), trattandosi di prodotti (a base vegetale) regolarmente iscritti nel registro degli integratori alimentari ai sensi dell’art. 10, comma 8, d.lgs. n. 169 del 2004 (e dunque valutati favorevolmente, non già vietati <i>ex </i>comma 6 del citato art. 10, dal Ministero della salute); 3) l’invasione delle competenze esclusive riconosciute al Ministero della salute dal d.lgs. n. 169 del 2004 in merito alle avvertenze, ritenute necessarie dall’Inran e, conseguentemente, dall’Autorità, sui prodotti contenenti “fucus” (ferma la facoltà di qualunque interessato ad effettuare segnalazioni all’anzidetto Ministero sulla scorta di nuove evidenze scientifiche); 4) la violazione dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 169/04, in quanto l’obbligo previsto da questa disposizione (il messaggio pubblicitario deve contenere un invito esplicito a leggere con attenzione le avvertenze) si riferirebbe non già agli elementi informativi che devono essere necessariamente previsti nelle etichette (indicati nell’art. 6, comma 4, d.lgs. cit.), ma alle sole “avvertenze” specifiche rilevanti per l’acquisto del prodotto (ad es. quelle che consiglino o escludano talune categorie di consumatori dalla possibilità di usare il prodotto); ciò varrebbe anche per l’indicazione (denominata “avvertenza”) di “non eccedere le dosi raccomandate per l’assunzione giornaliera” (art. 6, comma 4, lett. c), non rientrando tale espressione nelle “controindicazioni” effettivamente rilevanti in termini di pubblicità decettiva (stante la loro potenziale incidenza sull’acquisto), ma trattandosi di una mera “informazione” sul corretto uso del prodotto;<br />
b) in relazione al tabellare pubblicato nella rivista “Starbene”: 5) la non ingannevolezza del claim “<i>2 ovalette = 1002 Kal non assorbite</i>”, alla luce degli studi in proposito commissionati (al Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco di Torino) e della letteratura scientifica sugli effetti inibitori delle sostanze contenute nell’integratore (non essendo al riguardo invocabili precedenti pronunce nelle quali i rilievi dell’Autorità si erano incentrati sul tono enfatico della promozione, tono nella specie insussistente); 6) il difetto di istruttoria consistente nel mancato esame, da parte del Ministero della salute e dell’Inran, dello studio prodotto da Esi (non essendo in particolare inverosimile il riferimento al “pasto abbondante” contenuto in tale studio); 7) la mancata audizione della ricorrente, che aveva formulato istanza in tal senso <i>ex </i>art. 7 d.P.R. n. 284 del 2003;<br />
c) con riguardo alle misure irrogate all’esito dell’accertamento di ingannevolezza: 8) la sproporzione di quella impositiva della pubblicazione a piena pagina di una dichiarazione di rettifica: quanto al foglietto illustrativo, in ragione della sua scarsa diffusione (avendo esso potuto raggiungere solo gli acquirenti del prodotto) e dell’assenza di toni enfatici nel messaggio; quanto al tabellare, in ragione delle originarie dimensioni della pubblicità (mezza pagina), del limitato periodo di tempo della campagna (due mesi) e dell’insussistenza dei requisiti <i>ex </i>art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005; 9) l’eccessività della sanzione pecuniaria, non avendo l’Autorità tenuto conto della “personalità” della ricorrente (azienda operante da numerosi anni nel settore e che non è mai incorsa in procedimenti di questo genere) né avendo essa effettuato alcuna distinzione tra i due illeciti censurati.<br />
Costituitasi in resistenza l’amministrazione e depositate dalle parti ulteriori memorie, accolta in parte l’istanza cautelare, all’udienza del 18 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.<br />
2.1. Non meritano anzitutto condivisione le doglianze concernenti l’accertamento di ingannevolezza riguardante il “foglietto illustrativo” contenuto all’interno della confezione del prodotto “Kalory Emergency 1000” e relativo in particolare alla promozione dei prodotti “<i>FucusLinea Chitosano 1000</i>” e “<i>Tisazio</i>”.<br />
2.1.1. Precisato che il Collegio non dubita della natura pubblicitaria del “foglietto illustrativo”, recante (a differenza di quanto opinato dalla ricorrente) un messaggio diffuso “nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili […]” (art. 20 d.lgs. n. 106/05, nel testo all’epoca vigente), con conseguente infondatezza del primo mezzo di gravame, va osservato, in merito alla pretesa violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 206/05 (sulla pubblicità di prodotti pericolosi per la salute), in relazione all’omessa indicazione delle cautele da adottare nell’assunzione degli integratori <i>Fucus Linea Chitosano</i> e <i>Tisazio</i>, che sulla base dell’avviso espresso dall’Inran l’Autorità ha rilevato come “l’assunzione di alcune sostanze in essi contenute può risultare sconsigliata, soprattutto ove protratta nel tempo, o in presenza di stati fisiologici e patologici”.<br />
Segnatamente:<br />
&#8211; con riguardo ai composti a base di <i>fucus</i>, “la naturale presenza di iodio è controindicata in caso di ipertiroidismo e, comunque, il loro utilizzo dovrebbe essere vigilato in caso di cattivo funzionamento della tiroide ed è sconsigliato in gravida<br />
&#8211; rispetto al chitosano e al glucomannano, presenti rispettivamente nei prodotti <i>Tisazio</i> e <i>FucusLinea</i>, “l’INRAN ha ripetutamente sottolineato che trattandosi di fibre, l’utilizzazione di tali sostanze può avere l’effetto indesiderabile di co<br />
L’Autorità – richiamata ancora la circolare del Ministero della salute 25 luglio 2002, n. 4 (“Problematiche connesse con il settore degli integratori alimentari: indicazioni e precisazioni”), in cui “si sottolinea che gli integratori ‘non vanno usati per periodi prolungati senza consiglio medico’ e che, ove si tratti di prodotti per i quali sono previste delle avvertenze, il messaggio deve contenere un invito esplicito a leggerle con attenzione, auspicando che nel caso delle fasce più sensibili (bambini e anziani) il parere del medico sia sentito preventivamente” – ha segnalato che le etichette dei prodotti in considerazione “recano entrambe l’avvertenza di non superare le dosi consigliate e l’etichetta del prodotto FucusLinea, in aggiunta, allerta sul fatto che il consumo eccessivo può avere effetti lassativi”.<br />
Essa ha in conclusione ritenuto che il messaggio – in quanto <i>a) </i>volto “a promuovere, tra gli altri, […] gli integratori FucusLinea Chitosano 1000 e Tisazio che, in ragione delle sostanze in essi contenute, potrebbero rivelarsi non opportuni in presenza di stati fisiologici o patologici, o in associazione con terapie farmacologiche, ovvero nei casi di assunzione prolungata”; e <i>b)</i> carente di ogni avvertenza “sulla necessità di consultare preventivamente un medico e comunque di non farne un uso prolungato senza consiglio medico e di attenersi alle dosi consigliate e di leggere con attenzione le avvertenze contenute sulle confezioni” – fosse idoneo ad indurre i consumatori “a trascurare le normali regole di prudenza o vigilanza, con conseguente pericolo per la loro salute”.<br />
2.1.2. Orbene, va chiarito che nella fattispecie rileva, oltre all’art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005, a mente del quale “è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza”, anche il d.lgs. 21 maggio 2004, n. 169 (recante attuazione della direttiva 2002/46/CE in materia di integratori alimentari).<br />
L’art. 7 di tale provvedimento, rubricato “pubblicità”, si occupa in particolare di prodotti quali gli “integratori propagandati in qualunque modo come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del peso”.<br />
Questa disposizione pone il divieto, per i relativi messaggi pubblicitari, di fare “alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego” (comma 1), stabilendo altresì che i messaggi stessi “devono richiamare la necessità di seguire comunque una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari” (comma 2), che “ove si tratti di prodotti per i quali sono previste delle avvertenze, il messaggio […] deve contenere un invito esplicito a leggerle con attenzione” (comma 3) e che “la pubblicità dei prodotti contenenti come ingredienti piante o altre sostanze comunque naturali non deve indurre a far credere che solo per effetto di tale derivazione non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati”(comma 4).<br />
Per la violazione delle anzidette disposizioni, il successivo art. 15 commina una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro duemila a euro diecimila), attribuendo la potestà punitiva alle regioni e alle province autonome territorialmente competenti.<br />
Ancorché il sistema normativo risulti di non agevole decifrazione, sembra tuttavia possibile ritenere che le norme dell’art. 7 non esauriscano i profili di illiceità dei relativi messaggi pubblicitari con riferimento alla tutela della salute dei consumatori, creando un mini-settore sanzionatorio, specificamente dedicato agli integratori alimentari e per il quale le autorità vigilanti sono le regioni e le province autonome, che si aggiunge (senza derogarvi) alle disposizioni di carattere generale sulla pubblicità ingannevole.<br />
2.1.3. Sennonché, la ricorrente non lamenta la violazione degli att. 7 e 15 innanzi riportati (in punto di ambito applicativo, di rapporti con la disciplina generale sulla pubblicità e di riparto delle competenze di vigilanza), limitandosi a contestare: a) l’assenza di profili di decettività in considerazione dell’iscrizione dei prodotti nel registro degli integratori alimentari; b) l’incompetenza dell’Autorità rispetto al Ministero della salute; c) l’avvenuta osservanza dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 169 del 2004.<br />
E queste doglianze – le uniche cui va data risposta in ossequio al principio dell’art. 112 c.p.c. &#8211; sono infondate.<br />
Secondo quanto già affermato dalla Sezione sul previgente art. 5 d.lgs. n. 74 del 1992, trasfuso nel testo dell’art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005 oggi in rilievo, “con detta disposizione il legislatore, allo scopo di tutelare il consumatore, ha inteso imporre un obbligo positivo a carico degli operatori pubblicitari di dare notizia nel messaggio pubblicitario della pericolosità del prodotto interessato, ed ha equiparato l’inosservanza di tale obbligo alla pubblicità ingannevole”.<br />
Si tratta in particolare di “un obbligo ulteriore che si aggiunge agli obblighi posti a carico del produttore o del venditore dalla normativa sul commercio e in particolare sulla etichettatura e sugli imballaggi dei prodotti […] sicché la circostanza che la pericolosità del prodotto sia indicata sull’etichetta o nell’imballaggio non ha alcun effetto esimente sull’inosservanza della normativa sulla pubblicità” (sent. n. 3284 del 2002).<br />
Ne segue che l’iscrizione nel registro cui la ricorrente fa riferimento non esclude che la reclamizzazione del prodotto possa avvenire con modalità non rispettose, oltre che delle prescrizioni di cui all’art. 7 d.lgs. n. 169 del 2004, anche delle regole generali in tema di pubblicità ingannevole.<br />
Né sussiste la lamentata invasione delle competenze esclusive del Ministero della salute, dal momento che ai sensi dell’art. 26, comma 13, d.lgs. n. 206 del 2005 (nel teso allora vigente) l’Autorità non esplica le proprie attribuzioni nella sola ipotesi di pubblicità “assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa”, e il caso in esame non rientra in questo novero (non vertendosi appunto in una fattispecie di pubblicità previamente assentita).<br />
Quanto alla violazione dell’art. 7, comma 3 – e in disparte la questione se di questa norma sia stata fatta applicazione nel caso concreto -, i passi della deliberazione impugnata dimostrano che l’Autorità non si è riferita unicamente al mancato avviso circa la necessità di leggere le avvertenze, reputando che andassero comunque fornite informazioni sulle cautele nell’assunzione dei prodotti da parte di determinate categorie di soggetti.<br />
Ne segue l’infondatezza delle critiche, con l’ulteriore precisazione che non può in contrario rilevare nemmeno il contenuto della nota del Ministero della salute del febbraio 2008 (v. mem. ric.), trattandosi nella specie proprio di una “avvertenza” connessa alla presenza negli integratori di particolari sostanze.<br />
2.2. In relazione al “tabellare” &#8211; volto “a presentare il prodotto Kalory Emergency come utile, ove assunto prima di mangiare, per ridurre l’assorbimento di grassi e carboidrati ingeriti durante i pasti, nella misura di 1002 Kcal a pasto ogni due ovalette” (ciò lasciando intendere “che il prodotto sia in grado di intervenire sul metabolismo post-prandiale, diminuendo l’apporto calorico, e pertanto implicitamente che riduca le conseguenze degli eccessi alimentari, ovvero, ove associato ad una dieta, ne moltiplichi gli effetti”) – l’Autorità ha evidenziato gli “elementi di equivocità e recettività” del messaggio “laddove raffigura la confezione del prodotto sulla quale è leggibile l’indicazione d’uso ‘per ridurre l’assorbimento di grassi e carboidrati’ che non corrisponde alle indicazioni d’uso approvate dal Ministero in sede di notifica dell’etichetta”.<br />
“In particolare” – si legge ancora nel provvedimento – “la pubblicizzata proprietà di ridurre […] l’assorbimento delle calorie […] è stata espressamente esclusa dal Ministero della Salute e dall’INRAN, i quali ritengono entrambi inammissibile, sulla base dei costituenti del prodotto, una possibile quantificazione nella riduzione dell’apporto calorico nella misura propagandata” (l’effetto reclamizzato dipenderebbe, a dire del Ministero, dalle caratteristiche del pasto, mentre, stando all’Inran, non vi sarebbero evidenze scientifiche circa l’efficacia delle sostanze contenute nel prodotto), potendo pertanto il messaggio “indurre i consumatori, ed in particolar modo coloro che sono afflitti da problematiche di sovrappeso, ad eccedere o comunque non limitare in modo adeguato i consumi di alimenti calorici, ritenendo di poterne evitare in parte gli effetti nell’assimilazione”.<br />
L’Autorità &#8211; disattese inoltre le risultanze della documentazione scientifica prodotta dalla ricorrente, assumendo trattarsi “di una sperimentazione <i>in vitro</i>, il cui esito non appare concludente” (essa si limiterebbe infatti “a formulare come ipotesi, che comunque non appare avvalorata da ulteriori conferme scientifiche, la possibilità di ridurre le calorie ingerite a fronte di un minimo di 1800 k. cal. di carboidrati assunte, quantitativo che comunque è di per sé di molto superiore a quello che ogni soggetto mediamente dovrebbe assumere ad ogni pasto”), e negata la valenza chiarificatrice del consiglio, presente nel messaggio, di “associare ad un regime alimentare ipocalorico ed attività fisica. Leggere le avvertenze” – ha comunque escluso la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 206/05, non essendo emerse specifiche controindicazioni derivanti dall’assunzione del prodotto.<br />
Ritiene il Collegio che anche le doglianze avanzate dalla ricorrente nei confronti di questa parte del provvedimento siano infondate.<br />
Va in primo luogo chiarito, sotto il profilo del rispetto dell’<i>iter </i>procedurale, che l’art. 7 d.P.R. n. 284 del 2003 &#8211; “il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento” &#8211; non obbliga certo l’Autorità a disporre l’audizione, sicché il diniego della richiesta in tal senso avanzata dall’operatore pubblicitario può rilevare soltanto, come giustamente eccepito dalla difesa erariale, se si dimostri che il mancato espletamento dell’incombente ha impedito l’acquisizione di elementi determinanti o ha dato causa a un’errata valutazione delle circostanze di fatto. Ciò che nel caso concreto non risulta, donde l’infondatezza del relativo motivo di doglianza (n. 7 ric.).<br />
Né sono condivisibili i mezzi riguardanti l’accertamento di decettività (nn. 5 e 6 ric.).<br />
Si è più sopra dato conto dell’analisi svolta dall’Autorità in merito all’efficacia del prodotto, che non appare inficiata dai vizi dedotti.<br />
Il <i>claim </i>oggetto del procedimento è invero enunciato in termini, ancorché non enfatici, tuttavia assoluti, sì da indurre i consumatori in errore circa le reali natura ed efficacia del prodotto pubblicizzato, stante la connessione tra l’effetto annunciato e la quantità di 1800 Kcal ipotizzate nella ricerca commissionata dalla Esi per il “pasto abbondante” (del quale la stessa ricorrente riconosce la “straordinarietà”; v. pagg. 39 e 41 ric.), non venendo ad esempio chiariti gli effetti del prodotto su un’alimentazione ipocalorica (o anche “ordinaria”).<br />
Ne segue che non può rilevare la mancata sottoposizione dello studio commissionato dalla società Esi alle amministrazioni tecniche compulsate dalla resistente, non rilevandosi nemmeno il dedotto errore metodologico da parte dell’Autorità.<br />
2.3. Passando alla parte dell’impugnazione riguardante le conseguenze dell’accertamento di ingannevolezza, giova preliminarmente ricordare che l’Autorità:<br />
a) in applicazione degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 206 del 2005 (nel testo all’epoca vigente), ha irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria (non inferiore a 25.000 euro e fino a un massimo di 100.000 euro) di euro 52.500 &#8211; tenuto conto da un lato della “gravità” della violazione (per le relative modalità di diffusione, attraverso la stampa periodica nazionale e foglietti informativi pieghevoli inseriti nelle confezioni del prodotto, il messaggio è stato reputato “suscettibile di aver raggiunto un considerevole numero di consumatori”), anche in relazione alla “debolezza dei destinatari” (“trattandosi di un prodotto rivolto a consumatori afflitti da problemi di peso che versano in una situazione di particolare, nonché debolezza psicologica”), e, dall’altro, della sua “durata” (risultando il messaggio stampa esser stato diffuso “per un periodo medio di circa 2 mesi”) -, ridotta a 47.500 euro in ragione dell’interruzione della campagna da parte dell’operatore nel corso del procedimento;<br />
b) ha disposto, ai sensi dell’art. 27, comma 8, d.lgs. n. 206/05, una “pubblicazione rettificativa” avente il fine di impedire gli ulteriori effetti della pubblicità, stanti per un verso l’impossibilità di “una verifica in tempi rapidi delle caratteristiche e dell’efficacia” del prodotto Kalory Emergency 1000 e, per altro verso, gli “eventuali possibili effetti nocivi per la salute” connessi con l’assunzione dei prodotti pubblicizzati nel foglietto illustrativo (FucusLinea Chitosano e Tisazio); quanto alle modalità di tale dichiarazione, l’Autorità ne ha ancora stabilito la pubblicazione sulla rivista mensile STARBENE, entro quaranta giorni dalla notifica del provvedimento, “per una sola volta, in uno spazio corrispondente ad una pagina del periodico stesso”, con “caratteri del testo […] del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato”.<br />
Orbene, se non merita condivisione la doglianza concernente l’entità della sanzione – che appare determinata in modo congruo, come si evince dalla inerente motivazione, mentre la mancata distinzione tra le misure irrogate in relazione a ciascuna delle due violazioni accertate non risulta aver inciso sulle facoltà difensive della ricorrente -, ritiene tuttavia il Collegio fondate le censure riferite alla dichiarazione di rettifica.<br />
Muovendo dalla <i>ratio</i> della comunicazione rettificativa (entrambe le odierne contraddittrici non dubitano del fatto che tale adempimento non ha natura sanzionatoria, ma persegue il fine di ovviare alle conseguenze sui consumatori derivanti dal messaggio) e dalla necessità che essa sia commisurata all’infrazione rilevata, non può non rilevarsi la sua palese sproporzione sia rispetto al messaggio contenuto nel “foglietto illustrativo”, il quale, diffuso solamente mediante il suo inserimento all’interno della confezione di un prodotto, ha quindi raggiunto esclusivamente gli acquirenti dello stesso, con evidente eccessività della pubblicazione in un mensile a larga diffusione e a piena pagina, sia in relazione al messaggio riguardante il <i>Kalory Emergency 1000</i>, nei riguardi del quale l’Autorità, avendo escluso la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005, ha parimenti escluso la suscettibilità del prodotto a porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, con conseguente ingiustificatezza della misura in argomento.<br />
3. In ragione di quanto esposto, il ricorso è fondato nei sensi innanzi indicati. Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato nella parte recante la determinazione della dichiarazione rettificativa.<br />
Sembra peraltro equo disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato <i>in parte qua</i>.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7974/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7974</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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