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	<title>1/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.6497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-9-2005-n-6497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-9-2005-n-6497/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.6497</a></p>
<p>Pres. SCOGNAMIGLIO, Est. RIZZETTO G. LANDI (Avv. A. Di Micco) c. MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI e SOPRINDENTENZA DEI BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI DI ROMA (Avvocatura Generale dello Stato) il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti è un atto vincolato: non va comunicato né motivato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-9-2005-n-6497/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.6497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-9-2005-n-6497/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.6497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. SCOGNAMIGLIO, Est. RIZZETTO <br /> G. LANDI (Avv. A. Di  Micco) c.  MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI e SOPRINDENTENZA DEI BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI  ARTISTICI E STORICI DI ROMA (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti è un atto vincolato: non va comunicato né motivato ed è irrilevante la buona fede dell&#8217;accipiens</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Recupero degli emolumenti indebitamente corrisposti – Natura – Mancata comunicazione &#8211; Conseguenze.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Recupero degli emolumenti indebitamente corrisposti – buona fede dell’accipiens – Irrilevanza – Motivazione dell’atto – Contenuto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti costituisce per la P.A. l&#8217;esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, ex art. 2033 c.c., avente carattere di doverosità e privo di valenza provvedimentale, sicchè il mancato assolvimento dell&#8217;onere di comunicazione non può essere considerato come causa, ex se, di illegittimità del procedimento.</p>
<p>2. Quale corollario della natura doverosa dell’atto di recupero, deve riconoscersi che la buona fede dell&#8217;accipiens non è di ostacolo all&#8217;esercizio, da parte dell&#8217;Amministrazione, del diritto di ripetere le somme indebitamente erogate ai sensi dell&#8217;art. 2033 c.c., essendo solo necessario che l’atto chiarisca le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Cfr., <i>ex multis</i>, C.d.S., Sez. VI, 6 aprile 2004, n. 1864; 14 ottobre 2004, n. 6654.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DEL  LAZIO &#8211; SEZIONE II ter</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
Consigliere	Roberto SCOGNAMIGLIO		Presidente<br />
 &#8211; Consigliere	Antonio AMICUZZI		Correlatore<br />
 &#8211; Primo Referendario 	Floriana RIZZETTO	Relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7974/98 proposto da</p>
<p><b>LANDI Giancarlo</b>, rappresentato e difeso dall’Avv.Andrea Di  Micco, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.Ermanno Belli in Roma, Via C.Maestrini 386;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>, in persona del Ministro pro tempore, e della <b>SOPRINDENTENZA DEI BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI  ARTISTICI E STORICI DI ROMA</b>, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del decreto prot-n.11325 del 19.1.98, con cui è stato disposto il recupero degli emolumenti retributivi erroneamente corrisposti al ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto  l’atto di costituzione in giudizio per l’Amministrazione  intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2005, relatore il Primo Refendario Floriana Rizzetto, i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 22.5.98 e depositato il 20.6.98, il ricorrente, già dipendente dell’amministrazione  resistente, impugna l’atto indicato in epigrafe, con cui è stato disposto nei suoi confronti il recupero di somme erroneamente corrisposte a titolo di emolumenti retributivi, lamentandone l’illegittimità sotto il profilo  della mancata considerazione della buona fede dello stesso nel percepire le somme in questione nonché della circostanza dell’avvenuto utilizzo delle stesse per fronteggiare le ordinarie spese quotidiane e della situazione di disagio economico in cui lo stesso si verrebbe a trovare a seguito del disposto recupero.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato, vinte le spese.<br />
All&#8217;udienza pubblica odierna il ricorso  è  trattenuto in decisione.  </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame si impugna l’atto con cui la resistente amministrazione ha disposto il recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente lamentandone, quale unico motivo di gravame, l’illegittimità sotto il profilo  della mancata considerazione della buona fede dello stesso nel percepire le somme in questione nonché della circostanza dell’avvenuto utilizzo delle stesse per fronteggiare le ordinarie spese quotidiane e della situazione di disagio economico in cui lo stesso si verrebbe a trovare a seguito del disposto recupero.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Il favorevole orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente è stato infatti di recente oggetto di una rimeditazione, che ha portato il giudice d’appello ad evidenziare la natura doverosa dell’atto di recupero e, per conseguenza, l’irrilevanza dell’eventuale buona fede dell’accipiens nel percepire le somme non dovute e l’eventuale avvenuto utilizzo delle stesse.<br />
La giurisprudenza invocata, risalente alla decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 dicembre 1992, n. 20, la quale inquadrava l’atto di recupero come atto conclusivo del procedimento finalizzato alla emissione dell&#8217;atto di recupero di somme erroneamente corrisposte dall&#8217; Amministrazione a un dipendente e di conseguenza lo sottoponeva alle garanzie procedimentali  di cui all’art. 7 della legge n. 241/90, si fondava sulla considerazione che il recupero non era un atto assolutamente vincolato, dovendo l&#8217;Amministrazione medesima valutare gli effetti già prodotti dall&#8217;atto originario e le situazioni sulle quali aveva inciso, risultando la ripetizione illegittima, ove incidesse in maniera sensibile sulle condizioni patrimoniali del dipendente (cfr. A.P. n. 20/1992 cit.).<br />
Tale orientamento è stato tuttavia modificato di recente, in base alla riconsiderazione della natura dell’atto, che viene qualificato come paritetico e spogliato delle precedenti vesti provvedimentali. In tale nuova prospettiva, è stato chiarito che  il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti costituisce per la P.A. l&#8217;esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, ex art. 2033 cod.civ., avente carattere di doverosità e privo di valenza provvedimentale, sicchè il mancato assolvimento dell&#8217;onere di comunicazione non può più essere considerato come causa, ex se, di illegittimità del procedimento, il cui esito appare interamente vincolato (fermo restando, ovviamente, il diritto dell&#8217;interessato &#8211; azionabile nell&#8217;ordinario termine di prescrizione &#8211; di contestare eventuali errori di conteggio o, in apice, l&#8217;insussistenza del debito, al fine di ottenere la restituzione di quanto reintroitato senza titolo dall&#8217;amministrazione)  (cfr., ex plurimis, C.G.A., 15 gennaio 2002, n. 8; Cons. St., VI Sez., 20 febbraio 2002, n. 1045, e, da ultimo, 20 aprile 2004 n. 2203).<br />
Tra tali contestazioni che il destinatario dell’atto di recupero può avanzare utilmente a-psoteriore, vi è la rappresentazione di eventuali elementi soggettivi, quali la buona fede dell’accipiens nel percepire somme che non  riteneva non dovute, ed oggettivi, quali l’eventuale spendita delle somme non dovute per le necessità quotidiane, che un tempo erano favorevolmente valutate rispettivamente come fattori di ingiustizia del recupero o elementi volti a configurare in termini di irreversibilità l’avvenuta modifica dell’assetto patrimoniale dei rapporti tra le parti.<br />
Seguendo tale impostazione, si riteneva che l&#8217;amministrazione fosse tenuta, da un lato, a verificare che il provvedimento di recupero non incidesse sulle esigenze di vita del dipendente e, dall&#8217;altro, a motivare circa l&#8217;interesse attuale e concreto al recupero stesso, anche in relazione alla buona fede dell&#8217;interessato nella percezione delle somme indebite e al lungo tempo trascorso dall&#8217;erogazione di queste ultime.<br />
Tale impostazione è stata tuttavia anch’essa rivista, quale corollario della riconosciuta natura doverosa dell’atto di recupero, sicchè alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale soprarichiamato, e condiviso dal Collegio, la buona fede dell&#8217;accipiens non è di ostacolo all&#8217;esercizio, da parte dell&#8217;Amministrazione, del diritto di ripetere le somme indebitamente erogate ai sensi dell&#8217;art.2033 c.c., essendo solo necessario che l’atto – privo di natura provvedimentale –chiarisca le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 6 aprile 2004, n. 1864; 14 ottobre 2004, n. 6654).<br />
Nella mutata prospettiva che colloca l’atto di recupero di somme indebitamente corrisposte nell’ambito degli atti paritetici – privi di natura provvedimentale – vanno rivisti gli oneri procedimentali  cui l’amministrazione è sottoposta, sicchè il sindacato sulla “motivazione” dell’atto, effettuato dal giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione esclusiva,  non va condotto allo stregua dello scrutinio della comparazione degli opposti interessi in gioco richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/90, bensì secondo la logica stringente dell’atto vincolato, sicchè la comparazione è limitata al più semplice confronto tra fatto avvenuto e prescrizione normativa, per cui è sufficiente che l’atto impugnato specifichi il titolo del recupero e cioè indichi la mancanza di causa dell’avvenuto trasferimento delle somme, che configura una ragione necessaria e sufficiente per chiedere la restituzione di somme indebitamente corrisposte.<br />
Non avendo il ricorrente rappresentato nessun altra considerazione volta a contestare l’atto di recupero impugnato, se non la sua buona fede e l’avvenuta spendita della somma erroneamente corrispostagli, il ricorso va respinto, essendo dette circostanze irrilevanti alla stregua del mutato e condiviso orientamento giurisprudenziale.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra la parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-9-2005-n-6497/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.6497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.6524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-1-9-2005-n-6524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-1-9-2005-n-6524/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.6524</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Russo S.BALDASSARRE ( Avv. L. Capo) c/ Regione Lazio (Avv. ra dello Stato) in materia di liquidazione degli usi civici è escluso il rito del silenzio 1) Procedimento amministrativo – Silenzio della P.A. – Carenza di giurisdizione del G.A. &#8211; Rimedio ex. art. 2 L. 205/00 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-1-9-2005-n-6524/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.6524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-1-9-2005-n-6524/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.6524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Est. Russo<br /> S.BALDASSARRE ( Avv. L. Capo) c/ Regione Lazio (Avv. ra              dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in materia di liquidazione degli usi civici è escluso il rito del silenzio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Procedimento amministrativo – Silenzio della P.A. – Carenza di giurisdizione del G.A. &#8211;  Rimedio ex. art. 2 L. 205/00 – Ammissibilità – E’ esclusa</p>
<p>2) Proprietà privata – Terreno gravato da uso civico – Affrancazione da parte del legittimato – Natura giuridica &#8211; E’ diritto soggettivo di natura potestativa<br />
3) Giurisdizione e competenza – Diritti di uso civico – Controversie riguardanti l’esistenza, la natura e l’estensione – Art.29 L.1766/27  &#8211; Giurisdizione del Commissario degli usi civici &#8211;   Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Il rimedio introdotto dall’art.2 della L. 205/00 contro il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di un privato non è esperibile qualora il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.</p>
<p> 2) L’affrancazione (da parte del legittimato) di un terreno gravato da uso civico, tramite pagamento della somma stabilita dalla legge e nella ricorrenza dei prescritti presupposti, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura potestativa il cui esercizio non può essere condizionato dal concedente, ancorché si tratti di un’Amministrazione pubblica, alla quale spetta solo un’attività ricognitiva (inidonea, in quanto tale, a “degradare” un diritto ad interesse legittimo) dell’esistenza dei presupposti stessi.</p>
<p>3) Sussiste giurisdizione  del Commissario degli usi civici, ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766, sulle controversie afferenti la cosiddetta “qualitas soli”, riguardanti l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico spettanti agli abitanti di un Comune (così come di ogni altro diritto, promiscuo, di godimento delle terre).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE I TER	</b></p>
<p>nelle persone dei signori</p>
<p>Luigi 	Tosti		PRESIDENTE<br />	<br />
Salvatore	Mezzacapo 	COMPONENTE<br />	<br />
Maria Ada	Russo		COMPONENTE, rel.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.8682/2001 R.G.R., proposto dalla<br />
signora  <b>BALDASSARRE Serafina</b>, elettivamente domiciliata in Roma, via Bettolo n.54, presso l’avv. Luigi Capo, che la rappresenta e difende – per mandato – unitamente all’avv. Enrico Sales;</p>
<p align=right>&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Lazio</b>, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per mandato;<br />
&#8211; <b>l’Università Agraria di Bassano Romano</b>,                                        n.c.;</p>
<p align=right>&#8211; resistenti &#8211; </p>
<p>per l’accertamento<br />
di illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta a provvedere in ordine alla determinazione del canone di affrancazione di un terreno gravato da uso civico.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla Camera di Consiglio del 7.7.2005 (relatore la dott.ssa Maria Ada Russo), i difensori delle parti (come da apposito verbale);<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>	Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis della legge 1034/71 (introdotto dall’art.2 della legge 205/2000), l’interessata – che intendeva ottenere (si cita testualmente) la “giusta determinazione del canone di affrancazione” di un terreno gravato da uso civico a favore dell’Università Agraria di Bassano Romano – ha impugnato il silenzio serbato dalla Regione Lazio sulla diffida volta a far sì che si provvedesse, al riguardo, “nei termini di legge”.<br />	<br />
All’esito della discussione svoltasi nella Camera di Consiglio del 7.7.2005, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata la palese inammissibilità.<br />
Il rimedio introdotto dall’art.2 della legge 21.7.2000 n.205 contro il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di un privato non è, invero, esperibile (cfr., da ultimo, C.d.S., VI^, n.86/2005) qualora il giudice amministrativo sia privo si giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.<br />
E che una tale giurisdizione, nel caso di specie, difetti totalmente non sembra certo poter esser revocato in dubbio.<br />
L’affrancazione (da parte del legittimato) di un terreno gravato da uso civico – tramite pagamento della somma stabilita dalla legge; e nella ricorrenza dei prescritti presupposti – costituisce, infatti, un vero e proprio diritto soggettivo di natura potestativa: il cui esercizio (cfr. C.d.S., VI^, n.187/92) non può esser condizionato dal concedente, ancorché si tratti di un’Amministrazione pubblica; alla quale spetta solo un’attività ricognitiva (inidonea, in quanto tale, a “degradare” un diritto ad interesse legittimo) dell’esistenza dei presupposti stessi.<br />
In concreto; ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 (cfr., sul punto, T.A.R. Calabria, CZ, n.178/95), le controversie – afferenti la cosiddetta “qualitas soli” – circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico spettanti agli abitanti di un Comune (così come di ogni altro diritto, promiscuo, di godimento delle terre) vanno ricondotte (invol-gendo questioni concernenti il carattere delle terre in discussione; o l’ap-partenenza e la rivendicazione delle stesse) nello specifico ambito della giurisdizione del Commissario degli usi civici.<br />
Appartiene viceversa, secondo i principi generali, alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., II^, n.8778/94) la cognizione di tutti i rapporti in cui si faccia valere (“in subjecta materia”) un qualsivoglia titolo di diritto privato.<br />
È solo da precisare che, contro le decisioni commissariali adottate ai sensi dell’art.29 della legge 16.6.1927 n.1766 (ancorché abbiano definito questioni connesse, od accessorie, all’accertamento della “quali-tas soli”) è esperibile il reclamo alla Corte d’Appello; mentre i provvedi-menti con cui il cennato Commissario risolve – in via provvisoria: ed in attesa di decisioni irrevocabili sui diritti in contestazione – questioni inerenti al possesso o all’esercizio dei diritti stessi sono, da parte loro, ricorribili in Cassazione ex art.111 Cost.. (Cfr., in relazione a tale problematica: disciplinata dall’art.30 della legge “1766”, Cass., SS.UU., n.761/95).<br />
Condividendo appieno gli orientamenti giurisprudenziali di cui si è testé fatto cenno, il Collegio – che pur ravvisa giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite – non può (come già si è detto) che concludere per l’inammissibilità del gravame.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
                    SEZIONE I TER,</b></p>
<p>definitivamente pronunciando in rito, <br />
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;<br />
compensa tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p>    Così deciso in Roma, addì 7.7.2005.</p>
<p>Luigi 	Tosti		PRESIDENTE<br />	<br />
Maria Ada             Russo		ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-1-9-2005-n-6524/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.6524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.4281</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-9-2005-n-4281/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-9-2005-n-4281/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.4281</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est. Codacons Toscana ed altri (Avv.ti B. Barbieri, E. Greischberger, D. Consoli e M. Rossi) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola e S. Peruzzi) sul difetto di legittimazione del Codacons Toscana ad impugnare il &#8220;Regolamento per l&#8217;accoglienza di anziani e inabili presso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-9-2005-n-4281/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.4281</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.<br /> Codacons Toscana ed altri (Avv.ti B. Barbieri, E. Greischberger, D. Consoli e M. Rossi) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola e S. Peruzzi)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di legittimazione del Codacons Toscana ad impugnare il &#8220;Regolamento per l&#8217;accoglienza di anziani e inabili presso strutture re-sidenziali convenzionate gestite da terzi&#8221; nelle parti in cui prevede la possibile compartecipazione dei figli alla corresponsione della retta dell&#8217;utente assistito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Legittimazione ed interesse processuale &#8211; Regolamento per l’accoglienza di anziani e inabili presso strutture residenziali conven-zionate gestite da terzi – Impugnazione del Codacons Toscana ed altri nelle parti in cui prevede la possibile compartecipazione dei figli alla corresponsione della retta dell’utente assistito – Carenza di legittima-zione attiva</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Codacons Toscana e la A.DI.N.A. sono del tutto privi di legittimazione processuale ad impugnare il “<i>Regolamento per l’accoglienza di anziani e inabili presso strutture residenziali convenzionate gestite da terzi</i>” nelle parti in cui prevede la possibile compartecipazione dei figli alla corresponsione della retta dell’utente assistito, ove questi necessiti di un sostegno per far fronte ai costi della stessa, poiché i loro fini statutari ed istituzionali non contemplano azioni dirette alla tutela del patrimonio – o degli interessi patrimoniali – di soggetti ad essi del tutto estranei, quali sono i figli degli assistiti che non rivestono il carattere di “<i>utenti</i>” di pubblici servizi, né di “<i>consumatori</i>” né di “<i>persone totalmente o parzialmente non autosufficienti</i>”</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA <br />&#8211; I^ SEZ. &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.2598/2000 proposto da<br />
<b>CODACONS TOSCANA</b><br />
<b>A.DI.N.A.</b><br />
<b>CARLO PEPI</b><br />
e<b>GABRIELLA MESCHINI BOSCAGLI </b><br />
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bruno Barbieri, Erika Greischberger, Daniela Consoli e Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Marco Rossi in Firenze, Via Pippo Spano n. 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Firenze</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Visciola e Sergio Peruzzi, presso i cui Uffici in Firenze, Di-rezione Avvocatura, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, domicilia;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO PARZIALE<br />
1) della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Firenze n. 553/95 approvata in data 5 giugno 2000 ed affissa all’albo pretorio in data 12 giugno 2000, avente ad oggetto “<i>prestazioni sociali agevolate: ria-dozione provvedimento di approvazione per le modifiche al regolamento per l’accoglienza di anziani presso strutture convenzionate</i> <i>approvato con delibera 1190/98, modificato con delibere 19/99 e 652/99</i>” nelle seguenti parti:<i><br />
</i>a) al secondo comma dell’art. 5 là dove condiziona l’intervento economico integrativo non solo alla verifica della situazione economica dell’utente, del nucleo familiare convenzionale ristretto anche a quello “<i>dei nuclei familiari dei figli</i>”;<br />
b) l’ultimo comma dell’art. 6 là dove richiama ai fini di un eventuale intervento integrativo la composizione del nucleo familiare dei figli dell’utente.<br />
c) il quarto comma dell’art. 8 là dove richiama il nucleo familiare dei figli al fine di sommarlo a quello del nucleo familiare ristretto ai fini della capacità di provvedere alla copertura della quota sociale;<br />
d) tutto il quinto comma dell’art. 8;<br />
e) tutto il terzo comma dell’art. 9;<br />
f) nella parte in cui non prevede che i soggetti ultrasessantacinquenni la cui autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall’A.U.S.L., che ai fini di stabilire le modalità di contribuzione al costo della prestazione debba farsi riferimento unicamente alla situazione economica del solo assi-stito;<br />
2) tutti gli atti presupposti e consequenziali alle parti sopra impugnate della delibera.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 4 maggio 2005 i difensori delle parti costitui-te;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p><b>1. </b>Ai fini di un inquadramento dei presupposti di fatto sottesi alla vicenda portata alla cognizione del Collegio, occorre rammentare che la retta di ospitalità di anziani e disabili in strutture residenziali prevede una quota sociale e, in caso di utenti non autosufficienti, una quota sanitaria. Per coloro che non siano in grado i provvedere al versamento integrale della quota sociale è previsto un intervento economico integrativo della Amministrazione Comunale che si traduce in una prestazione sociale agevolata a copertura parziale o totale della quota suddetta. <br />
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1190 del 28 luglio 1998, sono stati introdotti – in via di prima sperimentazione e solo per i soggetti già istituzionalizzati – i nuovi criteri di valutazione della situazione economica per l’accesso a tali servizi di carattere sociale ed è stato approvato il “<i>Regolamento per l’accoglienza di anziani e inabili presso strutture residenziali convenzionate gestite da terzi</i>”. Con il suddetto <i>Regolamento </i>l’Amministrazione si avvaleva della facoltà previste dall’art. 3, commi 1° e 2°, del D.Lgs. n. 109 del 1998<i> </i>che consentivano agli Enti erogatori sia di assumere modalità integrative di valutazione con particolare riguardo al concorso delle componenti immobiliari e mobiliari sia di assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall’art. 2, comma 1°, del decreto medesimo. Disponeva infatti l’art. 3, commi 1° e 2° che “<i>gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazioni, possono prevedere, ai sensi dell’articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all’indicatore della situazione economica, modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.<br />
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell’articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall’articolo 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2</i>”, mentre l’art. 2, comma 1°, del su richiamato D. Lgs. n. 109 del 1998 prevedeva che “<i>la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF</i>”.<i> </i><br />
L’applicazione dei criteri valutativi contenuti nel suddetto <i>Regolamento</i> aveva luogo a partire dal settembre 1998. <br />
Con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 18 gennaio 1999 e n. 652 del 3 maggio 1999, veniva autorizzato il proseguimento dell’applicazione del nuovo sistema di valutazione della situazione economica per i nuovi assistiti mentre veniva rinviata sino all’aprile 1999 l’applicazione di tale sistema, comprensivo del computo delle componenti patrimoniali, rispetto all’utenza già istituzionalizzata e venivano apportate modifiche alla disciplina regolamentare. <br />
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 533 approvata in data 5 giugno 2000 ed affissa all’albo pretorio in data 12 giugno 2000, avente ad oggetto “<i>prestazioni sociali agevolate: riadozione provvedimento di approvazione per le modifiche al regolamento per l’accoglienza di anziani presso strutture convenzionate</i> <i>approvato con delibera 1190/98, modificato con delibere 19/99 e 652/99</i>”, sono state introdotte alcune modifiche al <i>Regolamento</i> del 1998 e specificamente:<br />
a)	l’applicazione piena del <i>Regolamento</i> a tutti gli utenti, vecchi e nuovi, a partire dal 1° luglio 2000, con la conseguente valutabilità – per tutti – delle componenti patrimoniali e, quindi con la necessità di una revisione delle vecchie rette per gli utenti istituzionalizzati in data anteriore al 1998;<br />	<br />
b)	veniva data attuazione l d.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221, applicando il coefficiente 0,20 per la misurazione della componente patrimoniale;<br />	<br />
c)	venivano esclusi i nipoti dall’ambito del nucleo convenzionale collegato, tenuto presente ai fini dell’intervento economico integrativo di quello fornito dall’utente, nucleo che veniva ristretto e ridefinito come nucleo familiare dei figli;<br />	<br />
d)	veniva abrogato l’art. 9 del <i>Regolamento</i>, che prevedeva la cessione da parte dell’assistito di diritti reali su immobili;<br />	<br />
e)	veniva modificata la procedura di ammissione nelle strutture.<br />	<br />
Veniva confermato il principio solidaristico alla base della disciplina della materia, fondato sul “<i>coinvolgimento e la valutazione della situazione economica dei figli</i>”, costituenti “<i>la rete di solidarietà per l’anziano</i>” e “<i>parte storica della solidarietà di questa realtà sociale</i>” e in conseguenza della necessità di una revisione delle vecchie rette per gli utenti istituzionalizzati in data anteriore al 1998, la Direzione Sicurezza Sociale del Comune inviava a tutti gli assistiti e/o ai loro familiari, la comunicazione relativa alla prossima revisione della retta, con l’invito a presentare la dichiarazione sostitutiva inerente la situazione economica dell’assistito e del nucleo familiare di riferimento.<b><br />
2. </b>Con atto notificato in data 10 ottobre 2000 i ricorrenti hanno richiesto l’annullamento della suddetta deliberazione del consiglio comunale del Comune di Firenze n. 553/95 approvata in data 5 giugno 2000 nelle parti in cui prevedeva la possibile compartecipazione dei figli alla corresponsione della retta dell’utente assistito, ove questi necessiti di un sostegno per far fronte ai costi della stessa.<br />
<b>3. </b>Costituitasi l’Amministrazione intimata, essa ha ampiamente dedotto in ordine alle argomentazioni dei ricorrenti ed ha preliminarmente sollevato una eccezione di difetto di legittimazione per carenza di interesse del Codacons Toscana e della A.DI.N.A.; di inammissibilità (<i>rectius</i>: di irricevibilità) per tardività del ricorso, in quanto le richieste di annullamento di cui al ricorso stesso riguarderebbero norme o parti del Regolamento in materia di accoglienza di anziani ed inabili, rispetto alle quali la deliberazione n. 553 del 2000 sarebbe del tutto estranea in quanto contenute in precedenti testi del Regolamento, e sicuramente in quello approvato con la deliberazione n. 1190/98. Infine, sempre in via preliminare, l’Amministrazione intimata ha eccepito l’inammissibilità parziale del ricorso poiché l’impugnata delibera n. 553 è stata adottata, con la formula della immediata eseguibilità, il giorno 5 giugno 2000, quando il D. Lgs n. 130 del 2000 non era ancora in vigore atteso che esso è entrato in vigore il 7 giugno 2000, con la conseguenza che i motivi di illegittimità per l’asserito contrasto con il D. Lgs. n. 130 del 2000 non potrebbero che essere dichiarati inammissibili in quanto riferiti ad una normativa non ancora esistente al momento dell’adozione dell’atto impugnato.<br />
Con le memorie depositate in corso di procedimento, le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni.<br />
<b>4. </b>Occorre preliminarmente prendere in esame l’eccezione di difetto di legittimazione per carenza di interesse del Codacons Toscana e della A.DI.N.A..<br />
	L’eccezione è fondata.<br />	<br />
Le domande giudiziali proposte con il ricorso – annullamento del <i>Regolamento </i>in tutte la parti cui prevede la possibile compartecipazione dei figli nella corresponsione della retta dell’utente assistito – ove accolte, comporterebbero solo un beneficio economico per i figli degli utenti, affermando il principio della estraneità di essi agli oneri per l’assistenza dei genitori, ove questi ultimi necessitino di sostegno nel far fronte ai costi della retta. <br />
Il Codacons Toscana e la A.DI.N.A. sono del tutto privi di legittimazione processuale poiché i loro fini statutari ed istituzionali non contemplano azioni dirette alla tutela del patrimonio – o degli interessi patrimoniali – di soggetti ad essi del tutto estranei, quali sono i figli degli assistiti che non rivestono il carattere di “<i>utenti</i>” di pubblici servizi, né di “<i>consumatori</i>” né di “<i>persone totalmente o parzialmente non autosufficienti</i>”.<br />
Costituiscono conferma di tale assunto proprio le affermazioni dei ricorrenti allorché assumono che “<i>il regolamento impugnato va a ledere un altro diritto della generalità degli utenti rappresentato da quanto previsto e regolato dagli artt. 433 e 438 c.c. ovvero il diritto di non richiedere gli alimenti nei confronti dei propri familiari</i>” (così memoria dei ricorrenti del 23 aprile 2005, pag. 3), dal che si trae che l’interesse perseguito è solo quello economico dei figli degli utenti, a veder affermata l’insussistenza di un loro obbligo a contribuire agli oneri per l’assistenza prestata ai genitori, ove questi ultimi necessitino di sostegno nel far fronte ai costi della retta. <i><br />
</i>Poiché l’interesse concretamente perseguito attraverso il ricorso risulta del tutto estraneo alle finalità statutarie ed istituzionali del Codacons Toscana e della A.DI.N.A., la due associazioni sono prive di interesse sostanziale e processuale; ne consegue che, per le ragioni appena evidenziate, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione delle due associazioni. <br />
<b>5.</b> In relazione alla posizione processuale dei ricorrenti Pepi e Meschini Boscagli, si può prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione resistente, stante l’infondatezza del ricorso nel merito. <br />
I ricorrenti, in sostanza, sostengono che la delibera impugnata – che è stata emanata con la formula della immediata esecutività in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 130 del 2000 – confligge con le disposizioni di cui all’art. 3, 2° comma, del D. Lgs n. 109 del 1998 – “<i>per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell’articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall’articolo 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2</i>” &#8211; nella portata precettiva desumibile da quanto previsto dall’art. 2, comma 6° (“<i>le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 443 del codice civile e no possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui l’articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata</i>”) e dall’art. 3, comma 2 <i>ter</i> (“<i>limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte (… omissis …) a soggetti ultrasessantacinquenni la ci autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito; anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3-</i>septies<i>, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni</i>”) introdotti dal D. Lgs n. 130 del 2000. A supporto della tesi sostenuta, i ricorrenti adducono una valenza meramente interpretativa delle norme introdotte con il D. Lgs n. 130 del 2000, con una conseguente immediata operatività delle stesse anche in relazione ai provvedimenti adottati – come nel caso di specie – prima della loro entrata in vigore. Peraltro, a sostegno dell’invocato carattere interpretativo – e della correlata retroattività – i ricorrenti non offrono alcun argomento, né il Collegio ravvisa elementi che consentano di suffragare tale tesi, che resta solo enunciata ed indimostrata. Ne consegue che la disciplina applicabile al caso di specie è quella rinvenibile nell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs. n. 198 del 1998 che contempla la facoltà di assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall’art. 2, comma 1° (“… <i>nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF</i>”). Ed in tale disciplina non è dato rinvenire alcuna preclusione all’inclusione dei figli nell’ambito del nucleo familiare a carico del quale può essere posto un onere contributivo quale quello per cui è causa.<br />
Il ricorso, pertanto, va respinto.<i> </i><br />
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I,<br />
previa dichiarazione della carenza di legittimazione attiva del CODACONS Toscana e della A.DI.N.A., respinge il ricorso n.2598/2000 meglio indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 4 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giovanni Vacirca					Presidente<br />	<br />
Andrea Migliozzi					Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo					Consigliere rel. est.																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 1 SETTEMBRE 2005</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.4276</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-9-2005-n-4276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-9-2005-n-4276/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-9-2005-n-4276/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.4276</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; E. Di Santo Est. G. Vitali (Avv.ti E. Vitali Casanova e G. Feri) contro il Comune di Fiesole (Avv.ti F. Falorni e C. Narese) e la Regione Toscana (Avv. C. Narese) sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 1, 4&#176; comma della L.R. Toscana n. 10/1979 e sull&#8217;impugnazione degli strumenti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-9-2005-n-4276/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.4276</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-9-2005-n-4276/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.4276</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; E. Di Santo Est.<br /> G. Vitali (Avv.ti E. Vitali Casanova e G. Feri) contro il Comune di Fiesole (Avv.ti F. Falorni e C. Narese) e la Regione Toscana (Avv. C. Narese)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 1, 4&deg; comma della L.R. Toscana n. 10/1979 e sull&#8217;impugnazione degli strumenti di pianificazione territoriale nella Regione Toscana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Piani regolatori e piani territoriali – Art. 1, 4° comma della L. R. Toscana n. 10/1979 &#8211; Può essere discrezionalmente interpretato ed applicato nel senso di ritenere che l’intero territorio comunale meriti una particolare attenzione, sotto il profilo ambientale e culturale, in sede di normativa urbanistica</p>
<p>2. Piani regolatori e piani territoriali – L. R. Toscana n. 5/95 artt. 20, 24 e 27 &#8211; Gli strumenti urbanistici comunali si conformano alle prescrizioni del P.T.C. provinciale &#8211; Le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale del P.R.G. primo tra tutti il R.U.- Mancata impugnazione del P.T.C. e inammissibilità dell’impugnativa del P.S. – Rendono inammissibili le censure che concernono le prescrizioni del R.U. che discendono direttamente dagli strumenti pianificatori presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 1, 4° comma della L. R. Toscana n. 10/1979 può essere discrezionalmente interpretato ed applicato nel senso di ritenere che l’intero territorio comunale meriti una particolare attenzione, sotto il profilo ambientale e culturale, in sede di normativa urbanistica: ciò in riferimento al fatto che l’intero territorio del Comune di Fiesole ha intrinseche caratteristiche di particolare pregio, caratteristiche che sono riconosciute dai vari decreti ministeriali che hanno sottoposto alla tutela di cui alla Legge n. 1497/1939 pressocchè l’intero territorio</p>
<p>2. Secondo la gerarchia sussistente tra gli strumenti di pianificazione territoriale in Toscana, ai sensi della L. R. Toscana n. 5/95, gli strumenti urbanistici comunali si conformano alle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) di competenza provinciale (art. 20), “il Piano Strutturale (P.S.) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, quali discendono dal P.T.C. provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale” (art. 24), e “le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli atti [&#8230;] costituenti la parte gestionale del P.R.G.” (art. 27), primo tra tutti il Regolamento Urbanistico (R.U.), i cui contenuti vengono indicati all’art. 28. Ne consegue che laddove le previsioni del P.T.C., del P.S. e del R.U. siano tra loro coerenti e consequenziali, la mancata impugnazione del P.T.C. e l’inammissibilità dell’impugnativa del P.S. (per omessa notifica alla Regione Toscana e alla Provincia di Firenze) rendono inammissibili non solo quelle censure che investono direttamente il P.S., ma anche quelle censure che concernono le prescrizioni del R.U. che discendono direttamente dagli strumenti pianificatori presupposti, rispetto ai quali il R.U. si configura come atto consequenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-9-2005-n-4276/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.4276</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.495</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-1-9-2005-n-495/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-1-9-2005-n-495/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-1-9-2005-n-495/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.495</a></p>
<p>Catoni Presidente &#8211; Eliantonio Estensore Daini Silvia (avv. Pellettieri e Celiberti) &#8211; Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, (Avv. Stato) &#8211; Janiri Luigi (avv.ti Ernesto e Ilaria Conte) sui limiti al sindacato delle valutazioni comparative a professore Università – Concorsi &#8211; Valutazione comparativa per la copertura di un posto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-1-9-2005-n-495/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-1-9-2005-n-495/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.495</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Catoni Presidente &#8211; Eliantonio Estensore<br /> Daini Silvia (avv.  Pellettieri e Celiberti) &#8211; Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, (Avv. Stato) &#8211; Janiri Luigi (avv.ti Ernesto e Ilaria Conte)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti al sindacato delle valutazioni comparative a professore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Concorsi  &#8211; Valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria” – Censure &#8211; Omissioni riscontrate nei giudizi individuali sul curriculum – Pertinenza della produzione scientifica di uno dei vincitori il settore MED/25 Psichiatria &#8211;  Conclusione dei lavori senza procedere alla votazione per la individuazione dei vincitori &#8211; Non Fondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di giudizio di legittimità le valutazioni effettuate da parte delle commissioni di concorso, costituendo espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo in caso di ricorrenza di indici sintomatici devianti, quali la macroscopica illogicità, incoerenza, e irragionevolezza, la manifesta irrazionalità, il travisamento dei fatti o la palese disparità di trattamento. Tale sindacato ha, poi, un ambito ancora più limitato nei concorsi universitari, in quanto la peculiare materia del giudizio rimessa alla commissione esaminatrice non consente che si applichi la maggior parte delle prescrizioni formali consuete nei concorsi per l’assunzione ai pubblici impieghi, quali ad esempio la predeterminazione dei criteri di massima, la suddivisione dei titoli in categorie e l’attribuzione di coefficienti numerici a ciascuno di essi, dovendosi riconoscere a tali commissioni poteri discrezionali particolarmente ampi</p>
<p>In sede di valutazione dei candidati i giudizi individuali costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formazione del giudizio conclusivo devoluto alla Commissione stessa nella sua intera composizione; ed in tale giudizio complessivo gli apprezzamenti dei singoli commissari sono destinati ad essere assorbiti in una valutazione collegiale che costituisce il risultato di una comparazione e di una composizione degli stessi giudizi individuali</p>
<p>Non essendo rinvenibili evidenti indici sintomatici di sviamento, non sembra in questa sede sindacabile la valutazione espressa dalla Commissione in ordine alla pertinenza dei titoli presentati rispetto alla disciplina oggetto del concorso</p>
<p>In base alla legge (art. 4, n. 13 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117) ed al bando del concorso in parola (art. 9) era espressamente previsto che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto individuare i vincitori “con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti”.<br />
La normativa in parola non prevedeva, cioè, che tali lavori si dovessero necessariamente concludere con una votazione formale, in quanto la votazione non costituisce operazione indispensabile alla manifestazione di volontà o di giudizio di un organo collegiale, che si esprima nell’unanimità dei consensi o nell’assenza di dissensi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente,<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore,<br />
Dott. Dino Nazzaro	Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 671/04, proposto da</p>
<p><b>Daini Silvia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pellettieri e Giovanni Celiberti, elettivamente domiciliata presso il secondo difensore in Pescara, via M. Polo, 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti</b>, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distret-tuale dello Stato di L’Aquila presso cui domicilia;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>Janiri Luigi</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Conte ed Ilaria Conte, elettivamente domiciliato con i propri difensori in Pescara, via Beato Nunzio Sulprizio, 34, presso lo studio dell’avv. Lorella Cipollone;</p>
<p>&#8211; <b>Turrina Cesare</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 11 ottobre 2004, n. 1028, di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria” presso la Facoltà di Psicologia; nonché degli atti presupposti e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e del controinteressato Luigi Janiri;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 30 giugno 2005 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Giovanni Celiberti per la parte ricorrente, l’avv. dello Stato Maria Grazia Lopardi per l’Amministrazione resistente e l’avv. Ilaria Conte per il controinteressato;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti con decreto 30 settembre 2003, n. 1007, ha bandito una procedura concorsuale per la copertura di un posto di un professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria” presso la Facoltà di Psicologia; a tale valutazione comparativa ha partecipato la ricorrente.<br />
Il Rettore dell’Università con decreto 11 ottobre 2004, n. 1028, ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa in questione, dichiarando idonei i candidati Luigi Janiri e Cesare Turrina. <br />
Con il ricorso in esame l’interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, nonché avverso tutti gli atti presupposti e connessi.<br />
Ha dedotto a tal fine le censure di violazione degli artt. 1-5 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, e degli artt. 2 e 3 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e di eccesso di potere per illogicità manifesta, per irragionevolezza e per disparità di trattamento.  <br />
Ha in merito rilevato che gli atti della valutazione comparativa in questione sono caratterizzati da abnormi errori ed omissioni in ordine alla valutazione della ricorrente, in quanto da un lato nei giudizi dei singoli commissari sul curriculum della ricorrente non vi è menzione di un assegno di studio di formazione scientifica e didattica e della partecipazione a progetti di ricerca internazionale e dell’attività di coordinamento svolta e da altro lato in tali giudizi non si fa riferimento alla circostanza che quattro dei suoi lavori sono stati pubblicati all’estero. Per altro verso, la produzione scientifica di uno dei vincitori (il prof. Janiri) non è pertinente con il settore MED/25 “Psichiatria”, in quanto tali lavori, tranne due, sono in realtà relativi alla “Farmacologia”. La Commissione ha concluso i propri lavori senza procedere alla votazione, prevista sia dalla legge che dal bando di gara, per la individuazione dei vincitori.  <br />
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata l’11 giugno 2005. <br />
L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti si è costituita in giudizio, versando in giudizio una relazione redatta dal Dirigente Generale a confutazione del fondamento delle censure dedotte.<br />
Si è anche costituito in giudizio il controinteressato Luigi Janiri, che con memorie depositate l’11 gennaio ed il 10 giugno 2005 ha anch’esso difeso la legittimità degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 30 giugno 2005 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Costituiscono oggetto del ricorso in esame tutti gli atti della procedura di valutazione comparativa svolta dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria” presso la Facoltà di Psicologia.<br />
Sono stati impugnati, in particolare, il decreto rettorale 11 ottobre 2004, n. 1028, di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa in questione, nonché tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali della Commissione giudicatrice.<br />
Con l’unico mezzo di gravame la ricorrente &#8211; nel dedurre le censure di violazione degli artt. 1-5 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, e degli artt. 2 e 3 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e di eccesso di potere per illogicità manifesta, per irragionevolezza e per disparità di trattamento &#8211; si è lamentata nella sostanza delle seguenti circostanze:<br />
a) che gli atti della valutazione comparativa in questione sono caratterizzati da abnormi errori ed omissioni in ordine alla valutazione della ricorrente, in quanto da un lato nei giudizi dei singoli commissari sul curriculum della ricorrente non vi è menzione di un assegno di studio di formazione scientifica e didattica e della partecipazione a progetti di ricerca internazionale e dell’attività di coordinamento svolta e da altro lato in tali giudizi non si fa riferimento alla circostanza che quattro dei suoi lavori sono stati pubblicati all’estero;<br />
b) che la produzione scientifica di uno dei vincitori (il prof. Janiri) non è pertinente con il settore MED/25 Psichiatria, in quanto tali lavori, tranne due, sono in realtà relativi alla Farmacologia;<br />
c) che la Commissione aveva concluso i propri lavori senza procedere alla votazione, prevista sia dalla legge che dal bando di gara, per la individuazione dei vincitori.<br />
Tali doglianze, ad avviso del Collegio, non appaiono fondate.<br />
Ai fini dell’esame di tali doglianze deve premettersi che, come è noto, in sede di giudizio di legittimità le valutazioni effettuate da parte delle commissioni di concorso, costituendo espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo in caso di ricorrenza di indici sintomatici devianti, quali la macroscopica illogicità, incoerenza, e irragionevolezza, la manifesta irrazionalità, il travisamento dei fatti o la palese disparità di trattamento (così, da ultimo, Cons. St., VI, 11 novembre 2004, n. 7280, e IV, 14 maggio 2004, n. 3038).<br />
Tale sindacato ha, poi, un ambito ancora più limitato nei concorsi universitari, in quanto la peculiare materia del giudizio rimessa alla commissione esaminatrice non consente che si applichi la maggior parte delle prescrizioni formali consuete nei concorsi per l’assunzione ai pubblici impieghi, quali ad esempio la predeterminazione dei criteri di massima, la suddivisione dei titoli in categorie e l’attribuzione di coefficienti numerici a ciascuno di essi, dovendosi riconoscere a tali commissioni poteri discrezionali particolarmente ampi (Cons. St., VI, 17 novembre 2004, n. 7526). In relazione a tali concorsi si è, ad esempio, ripetutamente affermato in giurisprudenza che non sono sindacabili le valutazioni espresse in ordine alla pertinenza dei titoli presentati rispetto alla disciplina oggetto del concorso (Cons. St., VI, 5 ottobre 2004, n. 6461), sempre però in assenza di indici sintomatici di sviamento (Cons. St., VI, 12 maggio 2004, n. 2991).<br />
E la specificità dei concorsi in questione si è individuata, tra l’altro, anche nella circostanza che i singoli componenti la Commissione formulano dei giudizi individuali sui vari candidati, che rappresentano però solo un punto di partenza della discussione, cioè un momento destinato ad essere assorbito e superato dalla decisione collegiale (Cons. St., VI, 12 maggio 2004, n. 2991). In altri termini, in sede di valutazione dei candidati i giudizi individuali costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formazione del giudizio conclusivo devoluto alla Commissione stessa nella sua intera composizione; ed in tale giudizio complessivo gli apprezzamenti dei singoli commissari sono destinati ad essere assorbiti in una valutazione collegiale che costituisce il risultato di una comparazione e di una composizione degli stessi giudizi individuali. <br />
Pertanto &#8211; si è affermato &#8211; eventuali deficienze delle valutazioni individuali sono suscettibili di inficiare il giudizio collegiale nei soli casi in cui risulti che su tale ultimo abbiano influito negativamente le omissioni cui siano incorsi i singoli commissari, le quali non abbiano trovato adeguata compensazione o appropriato correzione in sede di formulazione del definitivo giudizio espresso in sede collegiale (Cons. St., VI, 5 ottobre 2004, n. 6484).<br />
Ulteriore specificità si rinviene, infine, nel fatto che alla formulazione del giudizio finale segue, per concludere, una deliberazione sulla individuazione del vincitore, per cui &#8211; si è, per altro verso, ulteriormente chiarito &#8211; è possibile una non perfetta coincidenza tra i giudizi complessivi ed il risultato di tale votazione, atteso che proprio la volontà del legislatore di dare risalto all’esito dell’opinione della maggioranza nel momento conclusivo del procedimento consente, in occasione della scelta finale, l’emersione di valutazioni individuali, anche di carattere comparativo, non necessariamente riproducenti quelle formatesi per effetto del contemperamento collegiale dei differenti giudizi di ciascun membro (Cons. St., VI, 17 novembre 2004, n. 7526).<br />
Fatta tale doverosa premessa sui limiti del sindacato di questo Giudice sulla procedura di valutazione comparativa in questione e sulla specifica motivazione che deve supportare la scelta del vincitore, può utilmente passarsi all’esame delle predette doglianze dedotte, che, come già detto, non sono fondate.<br />
Quanto, invero, alla censura sopra indicata alla lettera a), deve osservarsi che le denunciate omissioni riscontrate nei giudizi individuali sul curriculum e sulla produzione scientifica della ricorrente non sembrano, allo stato degli atti e con specifico riferimento alla peculiarità del concorso in questione, che abbiano influito in termini decisivi e rilevanti sulla formulazione del giudizio collegiale finale, specie ove si consideri che in sede di valutazione dei candidati i giudizi individuali costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formazione del giudizio conclusivo devoluto alla Commissione stessa nella sua intera composizione; ed in tale giudizio complessivo gli apprezzamenti dei singoli commissari sono destinati ad essere assorbiti in una valutazione collegiale che costituisce il risultato di una comparazione e di una composizione degli stessi giudizi individuali.<br />
Quanto, poi, al fatto che gran parte della produzione scientifica del prof. Janiri non sarebbe pertinente con il settore MED/25 “Psichiatria”, ma sarebbe relativa alla “Farmacologia”, deve ricordarsi che la  procedura di valutazione comparativa in parola era relativa alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria”. Ora, in base al D.M. 4 ottobre 2000, tale settore scientifico disciplinare comprende, tra l’altro, anche “la farmacoterapia psichiatrica”. Per cui, non essendo in merito rinvenibili evidenti indici sintomatici di sviamento, non sembra in questa sede sindacabile la valutazione espressa dalla Commissione in ordine alla pertinenza dei titoli presentati rispetto alla disciplina oggetto del concorso (Cons. St., VI, 5 ottobre 2004, n. 6461). <br />
Rimane, per concludere, da esaminare l’ultima delle censure dedotte, sopra indicata alla lettera c), con la quale l’istante si è lamentata del fatto che la Commissione aveva concluso i propri lavori ed aveva individuato i vincitori senza procedere ad una esplicita votazione sul punto.<br />
Deve, però, in merito osservarsi che in base alla legge (art. 4, n. 13 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117) ed al bando del concorso in parola (art. 9) era espressamente previsto che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto individuare i vincitori “con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti”. <br />
La normativa in parola non prevedeva, cioè, così come supposto con il gravame, che tali lavori si dovessero necessariamente concludere con una votazione formale, in quanto la votazione non costituisce operazione indispensabile alla manifestazione di volontà o di giudizio di un organo collegiale, che si esprima nell’unanimità dei consensi o nell’assenza di dissensi (Cons. St., V, 20 aprile 2000, n. 2424).<br />
Ciò posto, deve osservarsi che nella specie, è accaduto che la Commissione in parola ha dapprima formulato i giudizi finali sui singoli candidati; successivamente, nel verbale della sesta seduta, risulta riportato quanto segue: “la Commissione all’unanimità non ritiene di dover procedere a votazione e dichiara idonei &#8230; i candidati Janiri Luigi e Turrina Cesare”. <br />
Ad avviso del Collegio, il vizio denunciato non sembra idoneo ad inficiare gli atti della procedura concorsuale in parola, in quanto, avendo la Commissione individuato “all’unanimità” i vincitori, sembra evidente che vi sia stata una votazione, sia pur implicita, sul punto. Né, con riferimento a quanto sopra esposto, la volontà dell’organo collegiale in questione doveva necessariamente formarsi a seguito di una votazione formale, in quanto nella specie sembra evidente quale fosse sul punto l’orientamento dei singoli componenti la Commissione.   <br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. <br />
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 30 giugno 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-1-9-2005-n-495/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.3282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-9-2005-n-3282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-9-2005-n-3282/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-9-2005-n-3282/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.3282</a></p>
<p>in seguito alla novella di cui alla L. n. 15/2005, l&#8217;accesso ai documenti amministrativi strumentale alla tutela giurisdizionale comprende sia la visione, sia l&#8217;estrazione di copia, anche quando incida sulla riservatezza di terzi Pubblica amministrazione &#8211; Accesso agli atti amministrativi – Rapporto fra difesa giurisdizionale e riservatezza &#8211; Originario assetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-9-2005-n-3282/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.3282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-9-2005-n-3282/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.3282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>in seguito alla novella di cui alla L. n. 15/2005, l&#8217;accesso ai documenti amministrativi strumentale alla tutela giurisdizionale comprende sia la visione, sia l&#8217;estrazione di copia, anche quando incida sulla riservatezza di terzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Accesso agli atti amministrativi – Rapporto fra difesa giurisdizionale e riservatezza &#8211; Originario assetto di cui alla L. n. 241/1990 e al D.P.R. n. 352/1992 – E’ possibile la sola visione del documento – Novella di cui alla L.n. 15/2005 – Accesso comprensivo dell’estrazione di copia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Secondo l’originaria disciplina di cui all’art. 24, comma 2, lett. d) L. n. 241/1990, interpretato in combinato disposto con l’art. 8, comma 5, lett. d) D.P.R. n. 352/1992, ove sussistano esigenze di tutela della riservatezza altrui non è consentita oltre la visione anche l’estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti per la tutela di interessi giuridici (C.d.S., IV, 15 settembre 2003, n. 5148; 30 luglio 2002, n. 4078 e 29 gennaio 1998, n. 115; VI, 22 ottobre 2002, n. 5814 e 5 giugno 2001, n. 3024; TAR Veneto, I, 12 marzo 2004, n. 647, 12 novembre 2003, n. 5679, 18 dicembre 2003, n. 6213; id. III, 29 novembre 2004, n. 4164): né la disposizione può ritenersi penalizzante per il diritto di difesa, “essendo sempre possibile per il ricorrente chiedere al giudice adito di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, ove ricorrano effettive esigenze di tutela giurisdizionale” (così C.d.S., IV, 5148/03 cit.). Diversamente, l’attuale formulazione dell’art. 24 L. n. 241/90 data dalla novella dell’art. 16 L. n. 15/05 dispone ora, al VII comma, che deve comunque essere garantito ai richiedenti “l’accesso” ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e non più soltanto “la visione”: non si può dubitare che venga così superata la precedente dicotomia e l’estrazione di copia dei documenti sia consentita dalla nuova disposizione negli stessi limiti della visione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Umberto Zuballi		Presidente;<br />
Angelo Gabbricci		Consigliere &#8211; relatore;<br />
Riccardo Savoia		Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1518/05, proposto, ex art. 25 l. 7 agosto 1990, n. 241, da</p>
<p><b>Francesco Niero e Stefano Montagner</b>, rappresentati e difesi dall’avv. L. Azzarini, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via Verdi 33,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Istituto tecnico statale commerciale e per geometri “8 Marzo”</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio<br />
e contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’istruzione</b>, dell’università e della ricerca &#8211; Direzione generale del Veneto, Centro servizi amministrativi di Venezia, in persona del dirigente legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio<br />
e nei confronti<br />
di <b>Caterina De Gaspari</b>, costituita in proprio ex art. 25, comma 5 bis l. 241/90,<br />
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad accedere, relativamente alle graduatorie interne 2002-2003 e 2003-2004, classe di concorso 030C &#8211; laboratorio di informatica gestionale, alla documentazione, riferita alla posizione di Caterina De Gaspari, per la parte riguardante:<br />
&#8211;	i titoli generali, specificatamente lett. c) ed e);<br />	<br />
&#8211;	i titoli inerenti il punteggio attribuito in riferimento alle lettere a), b) e c) delle esigenze di famiglia;<br />	<br />
nonché per la condanna dell’Istituto tecnico statale commerciale e per geometri “8 Marzo”, all’esibizione della predetta documentazione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
dato atto che, all’udienza camerale del 26 luglio 2005, la controinteressata è personalmente intervenuta;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nell’udienza camerale del 26 luglio 2005 &#8211; relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci &#8211; l’avv. Daneluzzi, in sostituzione dell’ avv. Azzariti, per i ricorrenti e la controinteressata De Gaspari personalmente;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.1. Secondo quanto esposto nell’atto introduttivo del giudizio, Francesco Niero e Stefano Montagner, odierni ricorrenti, prestano servizio presso l’Istituto tecnico statale commerciale e per geometri (I.T.S.C.G.) “8 Marzo” di Mirano (Venezia), quali insegnanti tecnico-pratici nel laboratorio di informatica gestionale &#8211; classe di concorso “030C”.<br />
1.2. Per tale classe concorsuale, nelle graduatorie interne annuali d’istituto, formate a partire dall’anno scolastico 2000-2001, è inserita, oltre a Montagner e Niero, anche Caterina De Gaspari, la quale li precede entrambi per il miglior punteggio riconosciutole.<br />
In particolare, nella graduatoria per l’anno scolastico 2003-2004, il Niero è stato collocato al terzo ed ultimo posto: risultando così in soprannumero, l’Amministrazione ha provveduto al suo trasferimento d’ufficio; peraltro, anche il Montagner, secondo in graduatoria, secondo il ricorso, “attesa la sempre crescente riduzione di cattedre”, potrà trovarsi fra breve nella stessa condizione.<br />
2.1. Per la De Gaspari, dal punteggio attribuitole nelle successive graduatorie “risulta che la medesima avrebbe conseguito titoli di specializzazione e/o perfezionamento ai sensi della Legge 341/1990 e del DPR 162/1982 rilasciati dal consorzio Forcom”; titoli “presentati e valutati ai fini della graduatoria interna d’Istituto come titoli aggiuntivi per l’accesso al ruolo di appartenenza”.<br />
Peraltro, secondo i ricorrenti, il relativo punteggio assegnatole sarebbe invalido, “attesa la ritenuta mancanza del possesso di un titolo di laurea o equipollente in capo alla stessa”, da cui “la violazione dell’art. 23 C.C.N.L. 2004/2005, laddove prevede quale presupposto per l’attribuzione di un punteggio per titoli post-universitari e quindi per l’eventuale valutazione di detti titoli, il possesso di un titolo di laurea o equipollente”.<br />
2.2. Altresì errato sarebbe il punteggio attribuito alla stessa De Gaspari per esigenze di famiglia, e ciò, secondo i ricorrenti, “sul presupposto che l’anno di trasferimento a cui dovrebbe riferirsi il punteggio risulta essere il 2004 e ciò contrariamente da quanto deciso dall’Istituto in questione”.<br />
3.1. Niero e Montagner, intendendo ottenere giudizialmente la modifica della graduatoria de qua, previo accertamento della errata valutazione dei titoli riconosciuti alla De Gaspari, inviavano il 31 marzo 2005, in corso raccomandato, un’istanza di accesso all’I.T.S.C.G. “8 marzo”, a questo pervenuta il seguente 12 aprile.<br />
In tale istanza, premessa lo loro intenzione di impugnare la graduatoria in questione perché errata, i due interessati chiedevano l’accesso con estrazione di copia: <br />
1) dei “titoli generali, specificatamente lettere c) ed e) riferiti alla posizione della prof.ssa Caterina De Gaspari, relativamente alle graduatorie interne 2002-2003 e 2003-2004, classe di concorso 030C-Laboratorio di Informatica Gestionale”;<br />
2) dei “titoli inerenti il punteggio attribuito in riferimento alle lettere a), b) e c) delle esigenze di famiglia alla prof.ssa Caterina De Gaspari, relativamente alle graduatorie interne 2002-2003 e 2003-2004, classe di concorso 030C-Laboratorio di Informatica Gestionale”.<br />
3.2. L’Istituto replicava con la nota 29 aprile 2005, nella quale si rappresentava che “è consentita, ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241/90, solo la visione degli atti relativi al procedimento amministrativo indicati nell’istanza stante l’esigenza di salvaguardare l’interesse del soggetto menzionato nella stessa istanza, il quale dal diritto di accesso con estrazione di copia vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza”.<br />
La stessa comunicazione specificava che l’esame dei documenti poteva svolgersi “presso l’ufficio del D.S.G.A. [dirigente scolastico] durante le ore di ufficio previo appuntamento, alla sua presenza”, e rammentava inoltre che “tale accesso era già stato accordato” al Montagner con nota 4 giugno 2004, n. 3130/C6, “rimasto tuttora inevaso dal richiedente”.<br />
4.1. Tra il 6 ed il 7 giugno seguenti, i due interessati hanno senz’altro notificato il ricorso ex art. 25 l. 241/90 in esame, nel quale affermano che la loro istanza d’accesso sarebbe rimasta “ad oggi inevasa”, richiamando sul punto uno stralcio della citata comunicazione dell’Istituto, ma sopprimendo ogni riferimento, pure contenuto nella stessa, alla disponibilità di questo a consentire la visione degli atti richiesti.<br />
4.2. Nel determinare il titolo della propria domanda, per vero, i due ricorrenti sostengono dapprima che, “secondo uniforme e concorde giurisprudenza, l’interesse alla riservatezza recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse”: e la documentazione specificata nella richiesta di accesso sarebbe effettivamente necessaria ai fini della tutela giudiziale dei ricorrenti per le ragioni già esposte.<br />
Viene quindi riportata di seguito una decisione del giudice d’appello (C.d.S., VI, 14 novembre 2003, n. 7296), secondo la quale il citato art. 25 della l. 241/90, “prevede l’esame e l’estrazione di copia come modalità congiunte dell’esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento”.<br />
Il ricorso si conclude con la richiesta di una pronuncia d’accertamento del diritto all’accesso, la quale ordini altresì all’Istituto l’esibizione dei documenti richiamati nell’epigrafe della presente decisione.<br />
5.1. Orbene, pare al Collegio di dover anzitutto nuovamente rimarcare come l’Amministrazione non abbia negato l’accesso alla documentazione richiesta, ma ne abbia consentito la sola visione senza rilascio di copia; non è dunque controverso il diritto di Montagner e Niero all’accesso, implicitamente riconosciuto dall’Istituto, ma soltanto le modalità di esercizio dello stesso: in altri termini, il ricorso è ammissibile soltanto per la parte in cui chiede che l’Amministrazione sia condannata anche a rilasciare copia degli atti richiesti, e ciò soltanto costituisce dunque oggetto di giudizio.<br />
5.2. Come si è già esposto (sub 3.2.), l’Istituto ha fondato la sua determinazione sull’ art. 24 della l. 241/90, “stante l’esigenza di salvaguardare l’interesse” della controinteressata De Gaspari.<br />
Invero, il citato art. 24, nel testo antecedente alla riforma di cui alla l. 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), escludeva il diritto di accesso per determinate categorie di documenti e in genere “nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento” (I comma), da individuare con appositi decreti, di natura regolamentare, intesi anche “a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso” (II comma), e ciò anche in relazione alla esigenza di salvaguardare “la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici” (lett. d).<br />
A sua volta, poi, l’art. 8, V comma, del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, alla lett. d) conferma il principio che possono essere sottratti all’ accesso, tra l’altro, i documenti amministrativi che riguardano “la vita privata o la riservatezza di persone fisiche … ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”: peraltro, la stessa disposizione ribadisce che, anche in tal caso, deve “comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici”.<br />
5.3. Orbene, interpretando le disposizioni appena riprodotte, la giurisprudenza assolutamente maggioritaria &#8211; da cui questo Collegio non ritiene di doversi discostare &#8211; ha stabilito che l’espressione “visione” vada intesa nel suo senso letterale e si riferisca al semplice esame degli atti.<br />
Pertanto, ove sussistano esigenze di tutela della riservatezza altrui, non è consentita anche l’estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti per la tutela di interessi giuridici (C.d.S., IV, 15 settembre 2003, n. 5148; 30 luglio 2002, n. 4078 e 29 gennaio 1998, n. 115; VI, 22 ottobre 2002, n. 5814 e 5 giugno 2001, n. 3024; TAR Veneto, I, 12 marzo 2004, n. 647, 12 novembre 2003, n. 5679, 18 dicembre 2003, n. 6213; id. III, 29 novembre 2004, n. 4164): né la disposizione può ritenersi penalizzante per il diritto di difesa, “essendo sempre possibile per il ricorrente chiedere al giudice adito di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, ove ricorrano effettive esigenze di tutela giurisdizionale” (così C.d.S., IV, 5148/03 cit.).<br />
5.4. È evidente che le precedenti considerazioni si attagliano alla fattispecie in esame, non potendosi dubitare che la documentazione richiesta concerna dati personali, e perciò riservati, riguardanti la De Gaspari,: sicché la decisione assunta dall’Istituto di limitare l’accesso alla mera visione della documentazione richiesta appare del tutto legittima.<br />
6.1. Sebbene i ricorrenti non abbiano affrontato la questione, sembra al Collegio opportuno specificare come l’art. 24 della l. 241/90 sia stato novellato dall’ art. 16 della l. 15/05, e disponga ora, al VII comma,che deve comunque essere garantito ai richiedenti “l’accesso” ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e non più soltanto “la visione”: e non si può dubitare che venga così superata la precedente dicotomia, e l’estrazione di copia dei documenti sia consentita dalla nuova disposizione negli stessi limiti della visione.<br />
6.2. È tuttavia da osservare come l’art. 23 della stessa l. 15/05 stabilisca che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” il Governo è autorizzato a modificare il citato d.P.R. 352/92, “al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge”, e (III comma) “le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore” del regolamento di modifica.<br />
Il trimestre – decorrente dal giorno 8 marzo 2005 – non era certamente spirato nel momento in cui l’Istituto, con la nota 29 aprile 2005, decise di consentire la sola visione; del resto, non consta che il nuovo regolamento sia stato adottato, e, stante la formulazione del ripetuto art. 23 l. 15/05, non pare allo stato sostenibile che, una volta spirato quel termine, gli artt. 15, 16 e 17 comma I, lett. a), entrino comunque senz’altro in vigore, in tutto o in parte.<br />
7. In conclusione, pertanto, il ricorso va respinto siccome infondato, sia nella parte in cui lamenta che l’Istituto avrebbe negato agli istanti la visione degli atti richiesti, sia in quella in cui censura il diniego di estrazione di copia.<br />
8. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, tanto per l’Amministrazione resistente, che non si è costituita, quanto per la controinteressata, la quale, costituita personalmente, avrebbe titolo al rimborso delle sole spese vive sopportate (ex multis Cass. 9 luglio 2004, n. 12680), di cui, peraltro, non ha fornito alcun elemento.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 26 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-9-2005-n-3282/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2005 n.3282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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