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	<title>1/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2004 n.3748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-1-9-2004-n-3748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-1-9-2004-n-3748/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2004 n.3748</a></p>
<p>Gennaro Ferrari – Presidente, Federica Cabrini – Estensore Sismed s.a.s. (avv. F. Lo Russo) c. A.u.s.l. Bari/2 di Barletta (n.c.), Teknolab s.r.l. (avv. F. Mastroviti), A.u.s.l. Bari/1 di Andria (n.c.); Teknolab s.r.l. (avv. F. Mastroviti) c. A.u.s.l. Bari/2 di Barletta (n.c.), Sismed s.a.s. (avv. F. Lo Russo), A.u.s.l. Bari/1 di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-1-9-2004-n-3748/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2004 n.3748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-1-9-2004-n-3748/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2004 n.3748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrari – Presidente, Federica Cabrini – Estensore<br /> Sismed s.a.s. (avv. F. Lo Russo) c. A.u.s.l. Bari/2 di Barletta (n.c.), Teknolab s.r.l. (avv. F. Mastroviti), A.u.s.l. Bari/1 di Andria (n.c.); Teknolab s.r.l. (avv. F. Mastroviti) c. A.u.s.l. Bari/2 di Barletta (n.c.), Sismed s.a.s. (avv. F. Lo Russo), A.u.s.l. Bari/1 di Andria (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità per una Commissione di gara di interpretare liberamente le prescrizioni tecniche contenute nel capitolato speciale d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Contratti della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Gara – Prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale – Commissione di gara – Interpretazione libera – Non è ammessa</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito di una gara per l’affidamento di un appalto di fornitura, la Commissione di gara non può interpretare liberamente le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale in modo da non tener conto delle formali indicazioni di un prodotto come tale ben identificato in base alle sue caratteristiche formali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’impossibilità per una Commissione di gara di interpretare liberamente le prescrizioni tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso principale n. 1532 del 2003 proposto dalla</p>
<p><b>soc. SISMED S.A.S. DI LONGOBARDI ANTONELLA &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Lorusso, presso il cui studio, sito in Bari, via Principe Amedeo, n. 31, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; l’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale Bari/2 di Barletta</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>soc. TEKNOLAB S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Mastroviti, presso il cui studio, sito in Bari, via Marchese di Montrone, n. 47, è elettivamente domiciliata;</p>
<p>&#8211; dell’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale Bari/1 di Andria</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale eventuale cointeressata, non costituita;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del verbale di gara del 25/8/2003, con il quale la A.U.S.L. BA/2 di Barletta disponeva l’aggiudicazione del Lotto A – Prelievo Venoso Sottovuoto (indivisibile) – in favore della ditta Teknolab S.r.l. nell’ambito della gara indetta per l’affidamento dell<br />
&#8211; del verbale di gara del 28/7/2003, con il quale la A.U.S.L. BA/2 di Barletta, provvedeva, nell’ambito della gara suddetta, all’apertura della parte economica relativa al Lotto A – Prelievo Venoso Sottovuoto (indivisibile), nonché della graduatoria forma<br />
&#8211; del verbale di gara del 22/7/2003 e del relativo allegato alfa con il quale la Commissione Tecnica della Gara di Prelievo Ematico Sottovuoto, esaminando l’offerta formulata dalla ditta Teknolab S.r.l. per il Lotto A Prelievo Venoso Sottovuoto, la dichia<br />
&#8211; della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2 n. 958 del 30 settembre 2003, successivamente conosciuta, avente ad oggetto “pubblico incanto per fornitura di sistema di prelievo ematico sottovuoto – aggregazione ASL- di tutti gli atti allegati alla predetta deliberazione, nei limiti dell’interesse della società ricorrente;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli gravati;</p>
<p>nonché per l’accertamento<br />
&#8211; della spettanza dell’aggiudicazione del “Lotto A – Prelievo ematico sottovuoto” alla società ricorrente;<br />
&#8211; della nullità del contratto eventualmente intercorso tra l’Amministrazione resistente e la società controinteressata;</p>
<p>nonché per l’accertamento della responsabilità e per la condanna<br />
della AUSL BA/2 di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ingiusto subito dalla SISMED S.a.s., da liquidarsi in Euro 20.478,40, pari al 10% del prezzo offerto;</p>
<p>sul ricorso incidentale proposto dalla</p>
<p><b>soc. TEKNOLAB S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Mastroviti, presso il cui studio, sito in Bari, via Marchese di Montrone, n. 47, è elettivamente domiciliata,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; l’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale Bari/2</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>soc. SISMED SAS DI LONGOBARDI ANTONELLA &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Lorusso, presso il cui studio, sito in Bari, via Principe Amedeo, n. 31, è elettivamente domiciliata;</p>
<p>&#8211; dell’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale Bari/1 di Andria</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del verbale di gara del 22/7/2003 e del relativo allegato alfa con il quale la Commissione Tecnica della Gara di Prelievo Ematico Sottovuoto, esaminando l’offerta formulata dalla Società Sismed per il Lotto A Prelievo Venoso Sottovuoto, la dichiarava am<br />
&#8211; nonché, in via subordinata, del Capitolato Speciale di gara nella parte in cui nel richiedere la fornitura, nell’ambito del lotto A) di “aghi monouso misure 21 G e 22 G” (Allegato A, voce 10), si specifica che gli aghi siano “con dispositivo antipuntura</p>
<p>Visto il ricorso principale e i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio,  nonché il controricorso e ricorso incidentale della soc. Teknolab S.a.s.;<br />
Vista l’ordinanza del T.a.r. per la Puglia – Sede di Bari, Sez. I, n. 765/2003, depositata in data 5 novembre 2003;<br />
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 316, depositata in data 27 gennaio 2004;<br />
Viste le memorie difensive, i documenti e le note prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 23 giugno 2004, il Referendario dott.ssa Federica Cabrini;<br />
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso (n. 1532/2003), notificato in data 13 ottobre 2003 e depositato in data 22 ottobre 2003, e con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 ottobre 2003 e depositato in data 29 ottobre 2003, la società Sismed S.a.s. è insorta avverso gli atti della gara indetta dalla AUSL BA/2 di Barletta per l’affidamento delle forniture biennali, in regime di somministrazione, di n. 3 lotti di Sistema di Prelievo Ematico Sottovuoto, ed, in particolare, avverso l’ammissione dell’offerta della società Teknolab S.r.l. per il Lotto A, nonché avverso la successiva aggiudicazione a detta controinteressata, deducendo le seguenti censure:<br />
1) Violazione e falsa applicazione di norme (articolo 8 del Decreto Legislativo n. 358/92; art. 7 del Capitolato Speciale di gara; Allegato A del medesimo Capitolato di gara; Art. 14 del Bando di gara). Eccesso di potere per violazione della par condicio di gara e per sviamento di potere, atteso che l’art. 8 del D.Lgs. n. 358/92 stabilisce che le specifiche capacità tecniche di cui all’all. 5 (prescrizioni tecniche che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto e che permettono di caratterizzarlo oggettivamente in modo che risponda all’uso cui è destinato dall’Amministrazione aggiudicatrice) sono contenute nei capitolati d’oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura.<br />
Nel caso di specie, l’All. A del Capitolato Speciale di gara aveva specificamente richiesto per il lotto A (lotto prelievo venoso sottovuoto) n. 110.000 aghi monouso con dispositivo anti-puntura, misure 21G e 22G.<br />
La Soc. Teknolab, diversamente dalla ricorrente, ha offerto aghi sterili standard senza il dispositivo di protezione antipuntura e quindi un prodotto privo delle specifiche tecniche richieste dal Capitolato.<br />
L’art. 7 del Capitolato di gara prevede peraltro che l’offerta per il lotto A dovesse essere riferita ai lotti completi nella misura del 100% degli articoli componenti il lotto (tra i quali, appunto, gli aghi monouso con dispositivo anti-puntura).<br />
L’art. 14 del Bando di gara, infine, dispone che non sono consentite varianti.<br />
Segue da ciò che l’offerta della ditta Teknolab doveva essere dichiarata inammissibile, in quanto l’offerta per il Lotto A (Prelievo Venoso Sottovuoto, Indivisibile) non è completa nella misura del 100%, essendo presente un prodotto diverso (aghi standard) non rispondente ai requisiti tecnici che la lex specialis di gara espressamente richiedeva (aghi con dispositivo di protezione antipuntura).<br />
L’inammissibilità dell’offerta rende illegittima l’aggiudicazione dell’appalto che sarebbe spettata alla ricorrente.<br />
Infatti, per il lotto A sono state presentate due sole offerte (quella della Sismed e quella della Teknolab) e le norme di partecipazione alla gara prevedevano l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (che, nel caso di specie, era solo quella della Sismed).<br />
2) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta, atteso che il punteggio di 41/45 attribuito alla qualità dell’offerta della controinteressata dalla Commissione Tecnica per il Lotto A (Prelievo Venoso Sottovuoto) è del tutto irragionevole se si considera che l’offerta non era completa e che gli aghi non erano conformi alla descrizione tecnica richiesta nel Capitolato.<br />
3) Eccesso di potere per illogicità – ingiustizia manifesta – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – sviamento dalla causa tipica – erroneo apprezzamento dei presupposti di diritto e di fatto – Ulteriore violazione dell’art. 7 del Capitolato speciale di gara e relativo allegato A, punto 10, dell’art. 14 del bando di gara – Eccesso di potere per violazione del principio della par condicio, atteso che il provvedimento di aggiudicazione definitiva ha illegittimamente ritenuto che il prodotto offerto dalla controinteressata rientrasse nel genus del prodotto richiesto e quindi fosse rispondente al requisito voluto dal Capitolato; infatti né la Commissione né il Direttore Generale dell’AUSL avevano il potere di modificare l’oggetto del contratto, men che meno dopo aver avuto cognizione delle offerte.<br />
La ricorrente conclude quindi per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare proposto in via incidentale.<br />
Si è costituita in giudizio la sola controinteressata confutando il ricorso sostenendo:<br />
&#8211; che gli aghi forniti dalla soc. Tekolab sono perfettamente funzionali all’uso per cui l’autorità sanitaria ha inteso acquisirli;<br />
&#8211; che il metodo di selezione del contraente scelto dall’amministrazione consentiva alla Commissione di valutare le diverse qualità tecniche dei prodotti offerti;<br />
&#8211; che la specifica (dispositivo antipuntura) non era richiesta espressamente dal Capitolato a pena di esclusione.<br />
Ha peraltro proposto ricorso incidentale:<br />
a) in via principale, avverso il verbale della Commissione Tecnica che ha ammesso l’offerta della ricorrente nonostante per la voce 8 dell’All. A (provette sterili per prelievo sottovuoto, con ACD – soluzione A dimensioni mm. 13 x 100, aspirazione 6 ml”), la Sismed abbia offerto un prodotto diverso (“Provetta Vacutainer in vetro rinforzato con soluzione ACD (A) – Dimensione: 16 x 100 mm. – Aspirazione 8,5 ml”);<br />
b) in subordine, avverso il Capitolato Speciale di gara, nella parte in cui ha richiesto la fornitura di “Aghi monouso con dispositivo anti-puntura, misure 21 G e 22 G” (Allegato A, punto 10), atteso che attualmente l’unica ditta che produce aghi con annesso dispositivo antipuntura è la soc. “Becton Dickinson” i cui prodotti sono distribuiti in esclusiva su base regionale dalla soc. Sismed.<br />
Laddove la prescrizione di qualità sia ritenuta vincolante per l’Amministrazione aggiudicatrice, si verifica pertanto la violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa.<br />
Conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso principale, o, in subordine, in accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, la declaratoria dell’improcedibilità del ricorso principale, o, in estremo subordine, in accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, l’annullamento del Capitolato Speciale di gara.<br />
Le parti hanno successivamente provveduto a depositare memorie, note e documenti al fine di sostenere le rispettive difese e confutare quelle avversarie.<br />
Con ordinanza n. 765/2003 il T.a.r. per la Puglia – Sede di Bari, Sez. I, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente principale.<br />
Con ordinanza n. 316/2004 il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato l’appello proposto dalla soc. Teknolab avverso l’ordinanza n. 765/2003.<br />
Con memoria difensiva depositata in data 16/6/2004 la soc. Teknolab ha rinunciato al primo motivo di ricorso incidentale e ha invece insistito per il secondo.<br />
Con memoria difensiva depositata in data 17/6/2004 la soc. Sismed ha eccepito l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale proposti dalla Soc. Teknolab atteso che né nella procura alle liti, né nell’epigrafe o nel corpo del ricorso risultano le generalità del legale rappresentante della controinteressata, la cui sottoscrizione è ritenuta illeggibile.<br />
Alla pubblica udienza pubblica del giorno 23 giugno 2004, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Rileva in via preliminare il Collegio l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla soc. Sismed con riferimento alla prospettata inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale proposti dalla Soc. Teknolab.<br />
Infatti, ancorché né nella procura alle liti, né nell’epigrafe o nel corpo del controricorso risultino le generalità del legale rappresentante della controinteressata, la cui sottoscrizione è peraltro illeggibile, nel corso del giudizio sono state specificate le generalità del sottoscrittore e, comunque, dagli atti di causa, era possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il mandato (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3855).</p>
<p>2. Nel merito, ritiene innanzitutto il Collegio di dover procedere all’esame del ricorso incidentale proposto dalla soc. Teknolab atteso che, laddove esso risultasse fondato, ne conseguirebbe l’improcedibilità del ricorso principale proposto dalla soc. Sismed.<br />
Preme innanzitutto evidenziare che avendo la soc. Teknolab rinunciato al primo motivo di ricorso incidentale l’esame del collegio deve essere limitato all’asserita illegittimità del Capitolato Speciale di gara, nella parte in cui ha richiesto la fornitura di “Aghi monouso con dispositivo anti-puntura, misure 21 G e 22 G” (Allegato A, punto 10).<br />
Lamenta in particolare la controinteressata che attualmente l’unica ditta che produce aghi con annesso dispositivo antipuntura è la soc. “Becton Dickinson” i cui prodotti sono distribuiti in esclusiva su base regionale dalla soc. Sismed.<br />
Ne fa conseguire che laddove la prescrizione di qualità sia ritenuta vincolante per l’Amministrazione aggiudicatrice si verificherebbe la violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa.<br />
Ritiene il Collegio che per come è stato formulato il motivo di ricorso incidentale sia palesemente tardivo.<br />
Infatti, se fosse vero quanto sostenuto dalla controinteressata, e cioè che la soc. Sismed è l’unica società in grado di fornire aghi monouso con dispositivo anti-puntura conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale di appalto, trattandosi di prodotti facenti parte di un lotto necessariamente completo ed indivisibile (v. art. 7 del Capitolato), ne sarebbe conseguita l’impossibilità per ogni altra concorrente di partecipare alla gara.<br />
L’interesse ad impugnare il Capitolato, da parte della soc. Teknolab, sarebbe pertanto sorto sin dalla pubblicazione del Capitolato e si sarebbe concretizzato al momento della presentazione dell’offerta.<br />
D’altra parte, quand’anche non fosse inammissibile il ricorso incidentale sarebbe comunque infondato.<br />
Infatti, risulta provato in atti che la soc. Sismed S.a.s. non è esclusivista regionale dei prodotti Becton Dickinson Italia S.p.a. del “sistema di prelievo venoso sottovuoto Vacutainer System”.<br />
Ritiene peraltro il Collegio che quand’anche lo fosse, ciò sarebbe ininfluente nel caso di specie.<br />
Infatti, risulta altresì provato in atti l’esistenza in commercio (sin dalla data di indizione della gara di cui trattasi) di un ago con dispositivo di protezione antipuntura, denominato Vacuette Quickshield, prodotto dalla ditta Greiner Bio-One di cui è distributrice la controinteressata Teknolab.<br />
Segue da ciò l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso proposto in via incidentale dalla Società Teknolab.</p>
<p>3. Passando all’esame del ricorso principale proposto dalla soc. Sismed, ritiene il Collegio che sia fondata ed assorbente la prima censura dedotta (Violazione e falsa applicazione di norme: articolo 8 del Decreto Legislativo n. 358/92; art. 7 del Capitolato Speciale di gara; Allegato A del medesimo Capitolato di gara; Art. 14 del Bando di gara. &#8211; Eccesso di potere per violazione della par condicio di gara e per sviamento di potere).<br />
Infatti corrisponde al vero che, in ossequio al disposto di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 358/92 e all’all. 5 del medesimo decreto, l’All. A del Capitolato speciale di gara aveva specificamente richiesto per il lotto A (lotto prelievo venoso sottovuoto) n. 110.000 aghi monouso con dispositivo anti-puntura, misure 21G e 22G e che la Soc. Teknolab, diversamente dalla ricorrente, ha offerto aghi sterili standard senza il dispositivo di protezione antipuntura e quindi un prodotto privo delle specifiche tecniche richieste dal Capitolato.<br />
Pertanto, posto che l’art. 7 del Capitolato di gara prevedeva che l’offerta per il lotto A dovesse essere riferita ai lotti completi nella misura del 100% degli articoli componenti il lotto (tra i quali, appunto, gli aghi monouso con dispositivo anti-puntura) e che l’art. 14 del Bando di gara, non consentiva varianti, l’offerta della ditta Teknolab doveva essere dichiarata inammissibile.<br />
Ritiene, d’altra parte, il Collegio, contrariamente a quanto prospettato dalla controinteressata, che la Commissione di gara non possa interpretare liberamente le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale in modo da non tener conto delle formali indicazioni di un prodotto come tale ben identificato in base alle sue caratteristiche formali (cfr. T.a.r. Umbria – Perugina, 2 maggio 1998, n. 341) e che nell’ambito di una procedura di gara per incanto pubblico, l’offerta possa comportare automaticamente l’esclusione quando non corrisponda all’oggetto della gara, senza che sia necessaria alcuna previsione espressa in tal senso nella lex specialis della procedura.<br />
Segue dalle considerazioni che precedono che il ricorso n. 1532/2003 deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti di gara a partire dalla mancata esclusione della soc. Teknolab.<br />
Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno atteso che per come ammesso dalla stessa società ricorrente, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare proposta in via incidentale, nessun contratto è stato sottoscritto tra la stazione appaltante e la società controinteressata e pertanto la fornitura non ha ancora avuto esecuzione.<br />
Segue da ciò che in esecuzione della presente sentenza l’Amministrazione sarà tenuta a concludere la procedura aggiudicando l’appalto all’unica offerente rimasta, cioè la soc. Sismed S.a.s.<br />
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione I, definitivamente pronunciando, sul ricorso principale proposto dalla soc. SISMED S.A.S. DI LONGOBARDI ANTONELLA &#038; C. e sul ricorso incidentale proposto dalla soc. TEKNOLAB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore:<br />
1) dichiara inammissibile e comunque infondato il ricorso incidentale;<br />
2) accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il verbale di gara del 22/7/2003 e il relativo allegato alfa con il quale la Commissione Tecnica della Gara di Prelievo Ematico Sottovuoto, esaminando l’offerta formulata dalla ditta Teknolab S.r.l. per il Lotto A Prelievo Venoso Sottovuoto, la dichiarava ammissibile attribuendole punti 41 a fronte di 45 punti disponibili, il verbale di gara del 28/7/2003, con il quale la A.U.S.L. BA/2 di Barletta, provvedeva, nell’ambito della gara suddetta, all’apertura della parte economica relativa al Lotto A – Prelievo Venoso Sottovuoto (indivisibile), il verbale di gara del 25/8/2003, con il quale la A.U.S.L. BA/2 di Barletta disponeva l’aggiudicazione del Lotto A – Prelievo Venoso Sottovuoto (indivisibile) – in favore della ditta Teknolab S.r.l. nell’ambito della gara indetta per l’affidamento delle forniture biennali, in regime di somministrazione di n. 03 Lotti di Sistema di Prelievo Ematico Sottovuoto, nonché la graduatoria formata in esito alla gara, la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2 n. 958 del 30 settembre 2003, avente ad oggetto “pubblico incanto per fornitura di sistema di prelievo ematico sottovuoto – aggregazione ASL BA/1 e ASL BA/2 aggiudicazione” nella parte in cui aggiudica il “lotto A) – Sistema di prelievo ematico sottovuoto” alla ditta Teknolab s.r.l..<br />
Condanna, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Bari/2 di Barletta e la soc. TEKNOLAB S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, alla refusione delle spese ed onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 2.000,00 (euro duemila e zero centesimi), in favore della soc. SISMED S.A.S. DI LONGOBARDI ANTONELLA &#038; C., di cui € 1.000,00 (euro mille e zero centesimi) a carico dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Bari/2 di Barletta e € 1.000,00 (euro mille e zero centesimi) a carico della soc. TEKNOLAB S.r.l..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 giugno 2004, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Gennaro Ferrari	&#8211;			Presidente<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Federica Cabrini Est.	&#8211;			Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 1/9/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-1-9-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Dott. S. Cirignotta, Arb. Avv. G. Cecinelli, Avv. M. A. Scino Empoli Football Club S.p.A. (Avv. A.M. Bruni) contro F.C. Parma s.p.A. (Avv.ti G. Maggioni, G. Spada e U. Tracanella) e nei confronti della F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno), della Lega Nazionale Professionisti (convocata non partecipante) A.C.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Dott. S. Cirignotta, Arb. Avv. G. Cecinelli, Avv. M. A. Scino<br /> Empoli Football Club S.p.A. (Avv. A.M. Bruni) contro F.C. Parma s.p.A. (Avv.ti G. Maggioni, G. Spada e U. Tracanella) e nei confronti della F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno), della Lega Nazionale Professionisti (convocata non partecipante) A.C. Siena (convocata non partecipante) Brescia Calcio S.p.A. (convocata non partecipante) A.C. Chievo Verona (convocata non partecipante) S.S. Lazio S.p.A. (Avv.ti G.M. Gentile e Prof. A. Zoppini) e Reggina Calcio S.p.A. (Avv.ti A. Panuccio e G. Panuccio)</span></p>
<hr />
<p>nullità di una scrittura privata non depositata presso la Lega Nazionale Professionisti e sua conseguente inutilizzabilità quale prova di un debito &#8220;scaduto&#8221; al momento dell&#8217;iscrizione al campionato di calcio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Arbitrato rituale – Scrittura privata non depositata presso la Lega Nazionale Professionisti – Art. 93 N.O.I.F. &#8211; Nullità per l’ordinamento sportivo – Nessuna valenza probatoria quale testimonianza di debiti scaduti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Stante il disposto dell’art. 93 N.O.I.F., nell’ordinamento sportivo è viziata da nullità &#8211; ex art. 1352 c.c. &#8211; la scrittura privata che non risulti depositata presso la Lega Nazionale Professionisti. Pertanto, ai fini della verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione al campionato di calcio, tale scrittura non può assumere alcuna valenza probatoria quale testimonianza di un debito “scaduto”</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nullità di una scrittura privata non depositata presso la Lega Nazionale Professionisti e sua conseguente inutilizzabilità quale prova di un debito “scaduto” al momento dell’iscrizione al campionato di calcio</span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2004 n.8229</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2004-n-8229/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2004-n-8229/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2004 n.8229</a></p>
<p>Pres. Amodio, est. di Nezza Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. (Avv.ti S. Vinti ed E. Barbieri) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e Datamat s.p.a. (Avv. A. Clarizia) sull&#8217;obbligo per la società consortile di comprovare la sussistenza dei requisiti di natura formale in capo alle imprese designate quale esecutrici del pubblico</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2004-n-8229/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2004 n.8229</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio, est. di Nezza<br /> Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. (Avv.ti S. Vinti ed E. Barbieri) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e Datamat s.p.a. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo per la società consortile di comprovare la sussistenza dei requisiti di natura formale in capo alle imprese designate quale esecutrici del pubblico servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Appalto di servizi – Società consortile – Requisiti di partecipazione – Obbligo di comprovare la sussistenza dei requisiti di natura formale in capo alle imprese designate quale esecutrici del pubblico servizio – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della partecipazione a gare per appalti pubblici di servizi, il concorrente il quale, pur avendo personalità giuridica, è costituito al precipuo fine di partecipare alle gare nell’interesse dei propri soci rivestenti la qualità di imprenditori, deve comprovare l’idoneità a partecipare alla selezione di ciascuna delle imprese designate quali concrete esecutrici del servizio. In particolare l’ammissibilità del cumulo dei requisiti tecnici ed economico – finanziari non implica che requisiti di natura formale, afferenti la regolarità della gestione delle imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico anche economico, possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento alla società consortile e non debbano invece essere posseduti e documentati dalle imprese designate quali esecutrici del servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’obbligo per la società consortile di comprovare la sussistenza dei requisiti di natura formale in capo alle imprese designate quale esecutrici del pubblico servizio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5117_5117.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2004 n.1340</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-9-2004-n-1340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-9-2004-n-1340/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-9-2004-n-1340/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2004 n.1340</a></p>
<p>Pres. Arosio, est. Morbelli WWF, L.A.C., L.A.V., E.N.P.A. (Avv. D. Granara) c. Provincia di Genova (Avv.ti R. Giovanetti, C. Scaglia e V. Manzone) illegittimo il Piano faunistico venatorio della Provincia di Genova 1. Ambiente – Attività faunistico venatoria – Previsioni dei piani faunistico venatori – Contenuti – Individuazione delle zone</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-9-2004-n-1340/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2004 n.1340</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Arosio, est. Morbelli<br /> WWF, L.A.C.,  L.A.V., E.N.P.A. (Avv. D. Granara) c. Provincia di Genova (Avv.ti R. Giovanetti, C. Scaglia e V. Manzone)</span></p>
<hr />
<p>illegittimo il Piano faunistico venatorio della Provincia di Genova</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Attività faunistico venatoria – Previsioni dei piani faunistico venatori – Contenuti – Individuazione delle zone e dei periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani – Conseguenze sulla fauna selvatica – Obbligo di previsione ed inserimento nel calendario venatorio – Ipotesi dei volatili in cattività &#8211;  Conseguenze – Abbattimento per l’intero anno – Illegittimità</p>
<p>2. Ambiente – Piano faunistico venatorio – Contenuto &#8211; Mancata inclusione delle aree percorse dal fuoco per mancanza di mappatura – Subordinazione all’espletamento di attività istruttoria amministrativa – Illegittimità – Motivi</p>
<p>3. Ambiente – Attività faunistico venatoria – Tutela dei rapaci – Riduzione a tre specie – Motivazione – Occorre – Fattispecie</p>
<p>4. Ambiente – Previsione di ambiti territoriali di caccia subprovinciali – Disciplina &#8211;  Conseguenze &#8211; Riduzione da tre a due degli ambiti territoriali di caccia subprovinciali (ATC) – Illegittimità &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche nelle zone che i piani faunistico venatori, ai sensi dell’art. 10, co. 8, L. 157/92, riservano all’addestramento dei cani i volatili in stato di cattività conservano la qualità di fauna selvatica; pertanto il loro abbattimento non può essere indiscriminato ma deve essere ricompreso nelle attività venatorie, con conseguente illegittimità della estensione dei periodi di sparo rispetto al calendario venatorio relativo alla specie cacciata. Ne consegue altresì l’illegittimità del piano faunistico venatorio che consenta, rimettendo la relativa scelta ai gestori delle aree stesse, la possibilità di abbattimento per tutto l’anno.</p>
<p>2. La mancata inclusione delle aree percorse dal fuoco per mancanza di mappatura delle zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai sensi della legge 3532000 è illegittima sia perché la Provincia, competente allo spegnimento degli incendi, non può non conoscere il territorio danneggiato da sottrarre alla caccia, sia perché la indeterminatezza della previsione (in attesa della mappatura delle aree), lascia prive di destinazione le zone interessate determinando l’assenza di regolamentazione voluta viceversa dal legislatore.<br />
3. La riduzione a tre sole specie di rapaci della tutela nei siti di nidificazione rocciosa deve essere assistita, a pena di illegittimità, da idoneo supporto motivazionale a pena di illegittimità (nella specie invece è apparsa priva di motivazione la riduzione a sole sei specie avicole della tutela  nei siti di nidificazione rocciosa in contrasto con la individuazione delle stesse compiute dalla convenzione di Berna).</p>
<p>4. Stante la previsione secondo la quale gli ambiti territoriali di caccia aventi dimensione subprovinciale devono risultare possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, l’omogeneità deve essere riferita in primo luogo alla conformazione del terreno e dei vari habitat naturali che sullo stesso insistono ed in secondo luogo alle tipologie di attività venatoria che sullo stesso e negli stessi habitat naturali siano esercitabili. Ne consegue che la previsione di  ambiti territoriali eccessivamente vasti viene a frustrare le finalità della norma che appaiono anche quelle di limitare il nomadismo venatorio attenuando l’incidenza dell’impatto del numero dei cacciatori sul territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">illegittimo il Piano faunistico venatorio della Provincia di Genova</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 368/04 RGR.<br />
N. 1340 Reg. Sent.<br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:Mario	AROSIO Presidente; Floriana RIZZETTO Primo Referendario; Luca MORBELLI Referendario, relatore.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.368/04 proposto da<br />
<b>Associazione Italiana per il World Wide Fund for nature  &#8211; WWF</b> in persona del legale rappresentante, Lega per l’Abolizione della Caccia – L.A.C. in persona del legale rappresentante,  Lega Anti Vivisezione  &#8211; L.A.V. in persona del legale rappresentante, Ente Nazionale Protezione Animali – E.N.P.A. in persona del legale rappresentante, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Daniele Granara ed elettivamente domiciliate in Genova, via Porta degli Archi n. 10/27 &#8211; 28;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Genova</b> in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. ti Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e Valentina Manzone ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Genova, Piazzale Mazzini n. 2;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della deliberazione del Consiglio Porinciale di Genova n. 62 del 18 dicembre 2003, pubblicata all’Albo pretorio del 23.12.2003 al 7.01.2004, avente ad oggetto approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito ed in particolare della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 10.02.2004, prot.n. 17537 avente ad oggetto “modalità per l’allenamento e l’addestramento degli ausiliari da caccia e per le prove e gare cinofile 2004/2005”:<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 1 luglio 2004, relatore il Referendario Luca Morbelli, l&#8217;avv. D. Granara per le associazioni ricorrenti e l&#8217;avv. V. Manzone per l&#8217;amministrazione resistente;<br />Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 6 marzo 2004 alla Provincia di Genova e depositato il successivo 12 marzo presso la Segreteria del TAR Liguria le associazioni ricorrenti, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, i provvedimenti in epigrafe recanti l’approvazione del Piano faunistico venatorio provinciale. <br />Avverso i provvedimenti impugnati le ricorrenti deducono i seguenti motivi:</p>
<p>1) violazione e mancata applicazione dell’art. 10 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e dell’art. 3 l. r. 1 luglio 1994 n. 29, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto, nel computo della quota del territorio agro – silvo – pastorale destinata a protezione della fauna selvatica, sono state inserite anche aree inidonee alla caccia e alla riproduzione della fauna selvatica come le zone di rispetto stradale o ferroviario e quelle urbanizzate;</p>
<p>2) violazione dell’art. 6 l. r. 1 luglio 1994 n. 29, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il Piano faunistico venatorio è stato approvato senza che sia stato convocato il Comitato tecnico faunistico venatorio;</p>
<p>3)violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 12, commi 2 e 3, 10, comma 8, e 18 della l. 157/92, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, sviamento, in quanto, in violazione delle norme in rubrica il Piano avrebbe previsto zone di addestramento per cani da ferma “con periodo di attività esteso a tutto l’anno”con facoltà di sparo, nonché aree permanenti per cani da seguita che concorrono a determinare la percentuale di territorio in cui vige il divieto di caccia;</p>
<p>4)Violazione dell’art. 10, comma 1, della l. 21 novembre 2000 n. 353, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e per illogicità manifesta, in quanto il Piano espressamente non considera le aree percorse da incendi in cui vige il divieto di caccia ai sensi della norma in rubrica;</p>
<p>5) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. r. n. 29/94, eccesso di potere per mancanza di istruttoria, in quanto, la individuazione delle pareti rocciose  sede di possibile nidificazione per le specie avifaunistiche incluse nell’allegato 2 della convenzione di Berna, viene arbitrariamente limitata soltanto a sei specie avicole, e, sotto altro profilo, si consente anche nelle pareti sedi di temporanea nidificazione di specie rupicole minacciate di estinzione la possibilità di utilizzo delle vie ferrate esistenti segnalate dal CAI;</p>
<p>6) violazione falsa applicazione dell’art. 21, comma 1 lett. c) della l. 11 febbraio 1992 n. 157, eccesso di potere per difetto del presupposto e per illogicità e contraddittorietà manifeste, in quanto non sarebbe stata inclusa nelle aree in cui vige il divieto di esercizio venatorio al Foresta demaniale regionale di ”Tiglieto”;<br />
7) violazione e mancata applicazione dell’art. 19, comma 1, l. r. 29/94, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il provvedimento in questione ha previsto l’istituzione di due ambiti territoriali di caccia di notevoli dimensioni privi dei requisiti dimensionali, di omogeneità, e di delimitazione ad opera di confini naturali, prescritti dalla normativa e dagli atti di indirizzo regionale in materia;</p>
<p>8) illegittimità costituzionale (con conseguente illegittimità derivata degli atti impugnati) degli artt. 18, 19, 20 della l.r. n. 29/1994 (in relazione al contrasto con l’art. 32 comma 3 della l. 394/1991) per violazione dell’art.117 Costituzione, in quanto il piano  consentirebbe a qualsiasi cacciatore residente in provincia di Genova, mediante la semplice iscrizione ai due ambiti territoriali di caccia l’esercizio della caccia nelle aree contigue ai parchi naturali di Portofino, dell’Antola e dell’Aveto in violazione del disposto dell’art. 32 della l. 394/1991, che limita l’esercizio della caccia nelle aree contigue ai parchi ai soli residenti nelle predette aree contigue. Tale norma rivestirebbe natura di principio fondamentale, donde la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;</p>
<p>9) illegittimità costituzionale (con conseguente illegittimità derivata degli atti impugnati) dell’art. 29 comma 11 della l.r. n. 29/1994 (in relazione al contrasto con l’art. 5 comma3, della l. 157/1992) per violazione dell’art. 117 Costituzione, in quanto il piano ponendo un limite numerico massimo di appostamenti fissi unicamente per quelli che utilizzano richiami vivi appare in contrasto con l’art. 5, comma 3, della l. n. 157/1992 (che non fa distinzione tra appostamenti che utilizzano richiami vivi da quelli che non li utilizzano). Poiché tale norma riveste natura di principio fondamentale ne deriverebbe ai sensi dell’art. 117 Costituzione l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 comma 11 della l.r. n. 29/1994 ed il vizio rubricato.</p>
<p>Si costituiva in giudizio la Provincia di Genova chiedendo il rigetto del ricorso. <br />
All’udienza pubblica del 1 luglio 2004 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso in esame è rivolto avverso le prescrizioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.<br />
1. Con il primo motivo le Associazioni ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della l. 157/1992 e dell’art. 3 l.r. Liguria n. 29/94, eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, sviamento, per avere la Provincia di Genova ricompreso nel computo della percentuale del territorio agro silvo pastorale  da destinare a protezione della fauna selvatica, ai sensi dell’art. 10, comma 3, l. 157/2002, anche le fasce di rispetto relative alle sedi stradali, statali e provinciali, autostradali e ferroviarie nonché le aree nel raggio di 100 metri dagli insediamenti abitati. <br />
Il motivo è inammissibile.<br />
Invero la Provincia di Genova sul punto si è conformata alla deliberazione della Giunta regionale Liguria n. 1295 del 30 ottobre 2001 con cui sono stati determinati gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 29/1994.<br />
Tale deliberazione non è stata impugnata dalle ricorrenti donde l’inammissibilità del motivo.<br />
In questo senso si è già espressa la Sezione con la sentenza n. 1327 del 27 marzo 2003 e da tale orientamento il Collegio non ritiene doversi discostare. <br />Né può affermarsi che la deliberazione regionale 30.10.2001 n. 1295 abbia natura normativa. Non è quindi consentito al giudice amministrativo l’esercizio del potere di disapplicazione.</p>
<p>2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 6 l.r. Liguria n. 29/94, eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto la Provincia non avrebbe ottenuto il parere del Comitato faunistico – venatorio provinciale.<br />
Il motivo è infondato, invero risulta dalle produzioni della resistente che il Comitato faunistico venatorio è stato convocato con nota del 4 giugno 2003 e che si è riunito in data 16 giugno 2003 per esaminare il la bozza di Piano Faunistico Venatorio Provinciale.<br />
A questo punto appare irrilevante la formulazione espressa di un parere posto che, essendo ampiamente trascorso il termine di cui all’art. 16 della l. 241/1990, senza che sia intervenuto il predetto parere deve ritenersi che l’Amministrazione Provinciale trasmettendo il progetto di piano al Consiglio provinciale si sia avvalsa della facoltà di prescinderne ai sensi del citato art. 16.</p>
<p>3. Con il terzo motivo si deduce violazione  falsa applicazione degli artt. 12, commi 2 e 3, 10, comma 8, lett. e) e 18 l. 157 /1992 , eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e sviamento, in quanto il Piano avrebbe previsto aree permanenti per l’addestramento per cani da ferma (tipo B) e per cani da seguita (tipo C) su selvaggina allevata in cattività con o senza la possibilità di abbattimento.<br />
Il motivo è fondato.<br />
L’art. 10, comma 8, della l. 157/92 prevede che i piani faunistico venatori stabiliscono le zone e i periodi per l&#8217;addestramento, l&#8217;allenamento e le gare dei cani anche su fauna selvatica naturale o con l&#8217;abbattimento di fauna diallevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essereaffidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricolisingoli o associati. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.578 del 1990, ha stabilito che anche i volatili in stato di cattività non perdono per questo la qualità di “fauna selvatica” e che perciò il loro abbattimento deve esserericompreso tra le attività venatorie. La giurisprudenza amministrativa (CdS VI 2152002 n.717; Tar Liguria II 22112002 n.1124) ha affermato che anche nelle zone riservate all’addestramento dei cani i volatili in stato di cattività conservano la qualità di fauna selvatica e che pertanto il loro abbattimento non può essere indiscriminato  ma ricompreso nelle attività venatorie, con la conseguenza della illegittimità della estensione dei periodi di sparo rispetto al calendario venatorio relativo alla specie cacciata.<br />
Ne consegue l’illegittimità del piano che ha consentito, rimettendo la relativa scelta ai gestori delle aree stesse, la possibilità di abbattimento per tutto l’anno.</p>
<p>4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 10, comma 1, l. 353/2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità manifesta in quanto il Piano omette di indicare le aree e le superfici delle zone di divieto di caccia in cui tale divieto vige per essere state tali aree percorse da incendi.<br />
Il motivo è fondato, invero, come già espresso dalla Sezione nella sentenza n. 1629 del 6 dicembre 2003, la mancata inclusione delle aree percorse dal fuoco per mancanza di mappatura di queste zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai sensi della legge 3532000 appare scelta inaccettabile sotto due profili:in primo luogo perché l’intervento per lo spegnimento dell’incendio cui la Provincia è parte fondamentale per le competenze attribuitele dalla legge  fa sì che la stessa non possa non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia perché danneggiato dal fuoco. In secondo luogo la indeterminatezza della previsione (in attesa della mappatura delle aree) oltre a denunciare il difetto di istruttoria e di motivazione del piano, lascia prive di destinazione le stesse cioè con un’assenza di regolamentazione voluta invece dal legislatore.<br />
Tale orientamento appare condivisibile al Collegio che rileva come l’avere subordinato l’inclusione delle aree percorse da incendi nell’ambito delle zone in cui vige il divieto di caccia all’espletamento di attività amministrativa da parte dei Comuni interessati realizza una sostanziale vanificazione della portata precettiva della norma con conseguente compressione e potenziale azzeramento del termine di divieto previsto dalla legge 353/2000. <br /> Ne consegue l’illegittimità del Piano anche sotto questo profilo.</p>
<p>5. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. r. n. 2994, eccesso di potere per mancanza di istruttoria, in quanto la norma impone la individuazione delle pareti rocciose sede di possibile nidificazione per le specie avifaunistiche incluse nell’allegato 2 della convenzione di Berna, mentre l’atto impugnato limita la tutela senza motivazione soltanto a sei specie avicole. <br />
Ed invero come ha avuto modo di precisare in altra occasione la Sezione (TAR Liguria sez. II, 6 dicembre 2003 n. 1629) la riduzione a tre sole specie di rapaci della tutela nei siti di nidificazione rocciosa deve essere assistita, a pena di illegittimità, da idoneo supporto motivazionale a pena di illegittimità. Nella specie invece appare priva di un supporto motivazionale adeguato la riduzione a sole sei specie avicole la tutela  nei siti di nidificazione rocciosa in contrasto con la individuazione delle stesse compiute dalla convenzione di Berna.<br />
Quanto alla tematica della salvaguardia delle ferrate il Collegio osserva come la materia sia stata disciplinata con altre deliberazioni non  impugnate in questa sede ovvero attenga alla Pianificazione dei Parchi. Ne consegue l’inammissibilità per un verso e l’infondatezza per altro verso delle censure attinenti alla descrizione contenuta nel paino faunistico venatorio delle vie ferrate in cui è consentita l’arrampicata.<br />
6. Con il sesto motivo si deduce violazione falsa applicazione dell’art. 21comma1 lett. c) l. 157/1992, eccesso di potere per difetto di presupposto e per illogicità e contraddittorietà manifeste per non avere incluso nella zone di divieto di caccia la Foresta Demaniale regionale di Tiglieto “in considerazione dello scarso interesse faunistico dell’area”.<br />
Il Collegio prende atto delle precisazioni della Provincia di Genova per cui un parte della superficie della Foresta demaniale regionale di Tiglieto è comunque sottoposta a divieto di caccia.<br />
Ciò posto le censure sono fondate, è pur vero che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 4722 del 30 agosto 1984, emessa nella vigenza della legge n. 968/1977, che consentiva alle Regioni di ammettere la caccia nelle foreste demaniali con condizioni sfavorevoli al ripopolamento della selvaggina, ha consentito la caccia nella Foresta di Tiglieto. Tuttavia proprio l’Amministrazione provinciale di Genova nello “Studio di revisione degli ambiti protetti nel territorio della Provincia di Genova “, approvato dal Comitato consultivo sulla caccia della Provincia di Genova in data 19.11.1991 ha evidenziato come la zona presenti una spiccata vocazione al ripopolamento.<br />
Ne consegue che il Piano è affetto dai vizi denunciati, non avendo dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali lo studio citato debba essere ritenuto inattendibile e la Foresta demaniale regionale di Tiglieto presenti scarso interesse faunistico.<br />
7. Con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, della l.r. Liguria n. 29/1994, eccesso di potere per difetto dei presupposti e per contraddittorietà ed illogicità manifesta, in quanto il Piano ha individuato solo due ambiti territoriali di caccia di notevoli dimensioni non tenendo conto delle norme invocate per cui gli ambiti territoriali di caccia abbiano dimensione subprovinciale siano possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. <br />
Il motivo è fondato, invero come già espresso dalla sezione nella sentenza 22 novembre 2002 n.1124 l’avere suddiviso l’intero territorio della Provincia di Genova in due ambiti territoriali di caccia di notevolissime dimensioni necessariamente ha determinato la disomogeneità degli stessi ricomprendendo negli stessi tratti di costa , aree collinari e montuose.<br />
Né appare sostenibile, come fa la Provincia nelle sue difese, che l’omogeneità debba essere essenzialmente gestionale posto che il  riferimento alla omogeneità gestionale dell’ambito consente la sostanziale  elusione della norma. Invero il progresso tecnologico consente la possibilità di gestire unitariamente, mediante sistemi informativi e di controllo avanzati, anche attività diverse svolgentisi su aree oggettivamente difformi le une dalle altre.<br />
Il Collegio, pertanto, ritiene che l’omogeneità debba essere riferita in primo luogo alla conformazione del terreno e dei vari habitat naturali che sullo stesso insistono ed in secondo luogo alle tipologie di attività venatoria che sullo stesso e negli stessi habitat naturali siano esercitabili.<br />
Ne consegue che la previsione di  ambiti territoriali così vasti viene a frustrare le finalità della norma che appaiono anche quelle di limitare il nomadismo venatorio attenuando l’incidenza dell’impatto del numero dei cacciatori sul territorio.</p>
<p>8. Infondati devono invece ritenersi i motivi 8 e 9 con i quali le ricorrenti deducono profili di illegittimità costituzionale della l. 29/1994, con riferimento alle previsioni di cui all’art. 32, comma 3, della l. 394/1991 e di cui all’art. 5, comma 3, della l. 157/1992. <br />
Invero a tal riguardo appare sufficiente osservare come le invocate disposizioni normative non appaiono assurgere al rango di principi fondamentali posto che le stesse, per la puntualità precettiva del loro contenuto in relazione a fattispecie esattamente individuate e circoscritte nel loro ambito, appaiono piuttosto rivestire i caratteri di norme di dettaglio.  In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato per quanto di ragione.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla per quanto di ragione il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova il 1 luglio 2004, in Camera di Consiglio.<br />
Mario 		AROSIO 	Presidente<br />	<br />
Luca		MORBELLI	Referendario, estensore.																																																																																										</p>
<p>Depositato in Segreteria il 1 SET. 2004</p>
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		<title>Corte di cassazione &#8211; Sezione V civile &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2004 n.17614</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-v-civile-sentenza-1-9-2004-n-17614/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.Favara,Est.Meloncelli Comune di Bari (Avv.ti P. Calvario e E. Ciccotti) c/ Saci di P. Gambacorta &#038; C. snc. sulla diversità d&#8217;oggetto dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche Imposte e tasse – Tributi locali – Imposta comunale sulla pubblicità – Diversità d’oggetto dalla</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Favara,Est.Meloncelli<br />  Comune di Bari (Avv.ti P. Calvario e E. Ciccotti) c/ Saci di P. Gambacorta &#038; C. snc.</span></p>
<hr />
<p>sulla diversità d&#8217;oggetto dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse – Tributi locali – Imposta comunale sulla pubblicità – Diversità d’oggetto dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Ragioni – Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;imposta comunale sulla pubblicita&#8217; ha oggetto diverso dalla tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra l&#8217;art. 1 e l&#8217;art. 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; tuttavia, la pubblicita&#8217; realizzata attraverso appositi impianti &#8211; definiti &#8220;impianti pubblicitari&#8221; e &#8220;impianti per pubbliche affissioni&#8221; rispettivamente dagli artt. 3, comma 3, e 4 – presuppone di necessita&#8217; che si occupi anche una parte di suolo pubblico. Ne consegue che la pubblicita&#8217; per impianti assume carattere di specialita&#8217; rispetto al genere dell'&#8221;occupazione di qualsiasi natura&#8221; (art. 38) costituente l&#8217;oggetto della TOSAP, e l&#8217;alternativita&#8217; fra quest&#8217;ultima e l&#8217;imposta sulla pubblicita&#8217; per impianti emerge, alla stregua dell&#8217;art. 5, comma 1, dal fatto che oggetto dell&#8217;imposta sulla pubblicita&#8217; non e&#8217; il &#8220;mezzo effettivamente utilizzato&#8221;, ma il &#8220;mezzo disponibile&#8221;, nel senso che l&#8217;impianto pubblicitario e&#8217; soggetto all&#8217;imposta sulla pubblicita&#8217;, e non alla TOSAP, anche se non viene utilizzato effettivamente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla diversità d’oggetto dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
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