<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-8-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-8-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1/8/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-8-2007/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.4268</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4268/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.4268</a></p>
<p>Pres. Frascione, Est. Russo Comune di Civitavecchia (Avv.ti A. Clarizia, G. Pala) c/ Consorzio AGECO (Avv. G. Pesce), TEAM SERVICE SCARL (Avv. M. Brugnoletti) sulla necessità di estendere l&#8217;impugnazione avverso l&#8217;esclusione da una gara d&#8217;appalto, anche all&#8217;aggiudicazione definitiva, intervenuta medio tempore e conosciuta prima della decisione della causa Giustizia amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.4268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.4268</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   Frascione, Est. Russo<br /> Comune di Civitavecchia (Avv.ti A. Clarizia, G. Pala) c/ Consorzio AGECO (Avv. G. Pesce), TEAM SERVICE SCARL (Avv. M. Brugnoletti)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di estendere l&#8217;impugnazione avverso l&#8217;esclusione da una gara d&#8217;appalto, anche all&#8217;aggiudicazione definitiva, intervenuta medio tempore e conosciuta prima della decisione della causa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gara d’appalto &#8211; Impugnazione dell’esclusione – Aggiudicazione definitiva intervenuta e conosciuta prima della decisione della causa – Impugnazione tramite motivi aggiunti – Necessità – Sussiste – Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’attuale assetto del sistema di tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici (quale esso risulta anche dai principi di derivazione comunitaria), deve essere affermato il principio che l’impugnazione dell’esclusione va estesa, con lo strumento dei motivi aggiunti, anche all’aggiudicazione, non solo quando questa risulti disposta uno actu con l’esclusione ma tutte le volte in cui essa intervenga e sia conosciuta prima della pronunzia sul relativo gravame. Difatti, è solo questa la via per garantire il soddisfacimento di quelle esigenze di speditezza, di concentrazione processuale e di prevalenza della tutela in forma specifica che permeano e giustificano il peculiare regime normativo della tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici. (Nella specie, pertanto, è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso l’esclusione, attesa la mancata impugnazione dell’aggiudicazione, conosciuta, mediante deposito in giudizio del contratto intervenuto medio tempore, prima della decisione della causa).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 2413 del 2006, proposto dal</p>
<p><B>COMUNE DI CIVITAVECCHIA</B>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. prof. Angelo Clarizia e dall’avv. Gesualdo Pala ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Consorzio AGECO</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pesce, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via XX Settembre n. 1;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <B>TEAM SERVICE SCARL</B>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Brugnoletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, n. 1821 dell’8 marzo 2006, resa <i>inter partes</i> e non notificata;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione del Consorzio AGECO e della TEAM SERVICE SCARL;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti; <br />
Vista l’ordinanza della Sezione n. 2213/06;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 27 febbraio 2007, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avv.ti Clarizia, Pesce e Brunoletti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con sentenza in forma semplificata n. 1821 dell’8 marzo 2006, il TAR Lazio, Sez. II ter, ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio Ageco contro il Comune di Civitavecchia per l’annullamento del bando (nella parte concernente i requisiti di ammissione) e del conseguente provvedimento di esclusione relativi alla selezione indetta per l’affidamento dei servizi integrati di pulizia, manutenzione verde, bidelleria e custodia dei locali comunali.<br />
La sentenza è appellata dal Comune e, in via incidentale, dal controinteressato pretermesso: entrambe le parti rilevano preliminarmente che, essendo stata conosciuta (ma non impugnata) l’aggiudicazione, l’impugnazione dell’esclusione andava dichiarata improcedibile.<br />
Resiste il Consorzio Ageco il quale eccepisce, quanto all’appello del Comune, la mancanza di un valido incarico ai fini della proposizione e, quanto al controinteressato Team Service, la mancanza di interesse sul presupposto che l’esito dell’appello non potrebbe avere alcun effetto sul contratto in itinere.<br />
Le parti hanno illustrato con memoria le rispettive posizioni. La causa è passata in decisione all’udienza del 27 febbraio 2007. E’ seguita la pubblicazione del dispositivo di decisione n. 88/2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
	Vanno preliminarmente disattese le eccezioni prospettate dal Consorzio appellato.<br />	<br />
Nei confronti dell’appello del Comune è stata eccepita inammissibilità per difetto di un valido incarico al difensore vuoi per mancanza di una firma leggibile in calce alla procura vuoi perché mancherebbe la prova di una anteriore delibera di proposizione della lite.<br />
	L’assunto è infondato perché l’atto di appello reca l’indicazione delle generalità del rappresentante dell’Ente e perché, in simili casi, l’illegibilità della sottoscrizione diviene del tutto irrilevante. Quanto alla mancata indicazione, nell’epigrafe dell’atto, degli estremi della delibera di incarico, pacificamente ciò non costituisce motivo di inammissibilità allorché, come si evince dal fascicolo di parte appellante, una tale delibera sia stata assunta e risulti depositata in atti.<br />	<br />
	Ugualmente infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’appello del controinteressato: essendo ormai consolidato l’orientamento della c.d. inefficacia successiva del contratto è scontato che l’aggiudicatario abbia titolo (ed interesse) ad opporsi alle azioni di coloro che mirano ad ottenere l’annullamento della gara.<br />	<br />
	Nel merito, fondato ed assorbente risulta il motivo (dedotto da entrambe le parti appellanti) concernente la mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione da parte del concorrente escluso.<br />	<br />
	Il 22 febbraio 2006, vale a dire prima della Camera di Consiglio del 6 marzo 2006 (all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione in primo grado), era stata adottata l’aggiudicazione definitiva e tale circostanza era stata portata a conoscenza del Consorzio ricorrente in primo grado mediante deposito, nel corso della menzionata Camera di Consiglio, del contratto (contenente, appunto, gli estremi dell’aggiudicazione definitiva).<br />	<br />
	Dalla mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva deve discendere l’improcedibilità del ricorso in primo grado. Se non è dubbio, infatti, che l’esclusione può (ed anzi deve) essere gravata prima dell’aggiudicazione, nell’attuale assetto del sistema di tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici (quale esso risulta anche dai principi di derivazione comunitaria), deve essere affermato il principio che l’impugnazione dell’esclusione va estesa, con lo strumento dei motivi aggiunti, anche all’aggiudicazione, non solo quando questa risulti disposta uno <i>actu</i> con l’esclusione ma tutte le volte in cui essa intervenga e sia conosciuta prima della pronunzia sul relativo gravame. E’ solo questa infatti la via per garantire il soddisfacimento di quelle esigenze di speditezza, di concentrazione processuale e di prevalenza della tutela in forma specifica che permeano e giustificano il peculiare regime normativo della tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici.<br />	<br />
	Fermo, dunque, tale principio e fermo, altresì, che il deposito in udienza determina conoscenza legale (Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4464), parte ricorrente era senz’altro tenuta alla impugnazione dell’aggiudicazione definitiva (ciò che pacificamente non è avvenuto).<br />	<br />
	L’appello va pertanto accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso in primo grado.<br />	<br />
	Sussistono peraltro validi motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso in primo grado.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2007, con l’intervento dei seguenti sigg.ri magistrati:</p>
<p>Emidio Frascione		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo		&#8211;	Consigliere estensore																																																																																										</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 1° agosto 2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.4268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.7366</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-8-2007-n-7366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-8-2007-n-7366/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-8-2007-n-7366/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.7366</a></p>
<p>Pres. Capuzzi, Est. Russo SEAM s.p.a. (Avv.ti P. ed E. Piselli), Comune di Grottaferrata (Avv. A. Clarizia), D. Paglia ( Avv.ti S.A. Romano, A. Radice) Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Rinuncia effettuata oralmente in udienza – Declaratoria d’improcedibilità – Automaticità – Non sussiste – Accertamento dell’inutilità della sentenza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-8-2007-n-7366/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.7366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-8-2007-n-7366/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.7366</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   Capuzzi,  Est. Russo<br /> SEAM s.p.a. (Avv.ti P. ed E. Piselli), Comune di Grottaferrata (Avv. A. Clarizia), D. Paglia ( Avv.ti S.A. Romano, A. Radice)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Rinuncia effettuata oralmente in udienza – Declaratoria d’improcedibilità – Automaticità – Non sussiste – Accertamento dell’inutilità della sentenza &#8211; Necessità – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il principio generale in base al quale, il g.a. è tenuto a dichiarare l&#8217;improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse, ove il ricorrente affermi -nella specie, dandone avviso all’udienza pubblica- di non avere più interesse alla decisione , in as-senza di una rinuncia espressa nelle forme di cui all’art. 46, co. 1, r.d. 642/1907, non tol-lera automatismi di sorta, ma postula l’accertamento dell&#8217;inutilità della sentenza per mancanza, in capo al ricorrente, di una utilità giuridica, anche meramente strumentale e morale, ritraibile dalla decisione<sup>1</sup>. In particolare, ove -come nella specie- il ricorrente abbia conseguito il bene della vita solo in virtù di una pronuncia cautelare, alla quale la P.A. si sia adeguata con un atto consequenziale, non è possibile dichiarare automatica-mente l&#8217;improcedibilità del ricorso originario, posto che il predetto atto non implica la revoca del precedente provvedimento sospeso e ha una rilevanza provvisoria, in attesa, cioè, che la sentenza di merito ne accerti  la legittimità.</p>
<p><sup1</sup> Cfr., per tutti, Cons. St.- Sez. IV, Sentenza 11 aprile 2007 n. 1625</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO, SEZ. II</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA  SUI   RICORSI   RIUNITI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>A)	</b>&#8211; n. 4442/97, proposto dalla <br />	<br />
<b>SEAM s.p.a.,</b> corrente in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi ed Emilia PISELLI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla  via G. Mercalli n. 13; <br />
<b>                                                 </b>   contro</p>
<p>il <B>COMUNE DI GROTTAFERRATA</B>, in persona del sig. Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dal prof. Angelo CLARIZIA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2 e </p>
<p><B>E   NEI   CONFRONTI</B><br />
del sig.<b> Domenico PAGLIA</b>, n.q. di titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Monte S. Giovanni Campano (FR), controinteressato e ricorrente incidentale, rappresentato e difeso dal prof. Salvatore Alberto ROMANO e dall’avv. Antonio RADICE ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Borghese n. 3; <br />
<b><br />
PER   L’ANNULLAMENTO<br />
</b>dell’atto, sconosciuto nei suoi estremi, con cui la P.A. intimata ha aggiudicato al controinteressato, mediante licitazione privata, i lavori di costruzione della stazione rinforzata dei Carabinieri in Grottaferrata, nonché d’ ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui gli atti di gara ed i verbali della Commissione giudicatrice e</p>
<p>B)	– n. 11691/97, proposto dal <br />	<br />
sig.<b> Domenico PAGLIA</b>, n.q. di titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Monte S. Giovanni Campano (FR), come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato; </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI GROTTAFERRATA</B>, in persona del sig. Sindaco <i>pro tempore</i>, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato</p>
<p><B>E   NEI   CONFRONTI</B><br />
della <b>SEAM s.p.a.</b>, corrente in Roma, controinteressata, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata; </p>
<p><B>PER   L’ANNULLAMENTO<br />
</B>della deliberazione n. 231 del 4 giugno 1997, comunicata il successivo 8 agosto, con cui la Giunta comunale di Grottaferrata ha annullato la precedente aggiudicazione del predetto appalto nei confronti del ricorrente e l’ ha affidato alla Società odierna controinteressata, nonché d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, il verbale del seggio di gara in data 14 maggio 1997.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore all’udienza pubblica del 23 maggio 2007 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, i proff. ROMANO e CLARIZIA e l’avv. NARDELLI (per delega dell’avv. E. PISELLI); <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO   E   DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – Con bando pubblicato nella G.U. n. 225 del 25 settembre 1996, il Comune di Grottaferrata (RM) indisse una licitazione privata, da aggiudicarsi con il metodo del prezzo più basso (determinato mediante offerta a prezzi unitari), per l’affidamento dei lavori per la costruzione d’una stazione rinforzata dei Carabinieri all’interno del territorio comunale, per un importo a base d’asta pari a Lit. 2.303.378.255.<br />
A tal procedura dichiara d’aver partecipato, tra le altre 146 imprese ammesse in gara, pure la SEAM s.p.a., corrente in Roma, proponendo rituale offerta. In esito alla procedura stessa, detta gara fu aggiudicata all’ impresa individuale del sig. Domenico PAGLIA per un importo pari a Lit. 1.883.472.131. <br />
2. – Poiché la SEAM s.p.a. era convinta che, ove il seggio di gara non avesse ammesso dieci offerte pervenute oltre il termine decadenziale del 10 febbraio 1997, essa avrebbe ottenuto l’aggiudicazione in parola, di talché essa adì questo Giudice, con il ricorso n. 4442/97 in epigrafe, affidata a due gruppi di censure. <br />
Instaurato il giudizio, con ordinanza istruttoria n. 1026 del 30 aprile 1997, la Sezione ordinò al Comune intimato una documentata verificazione per accertare, espunte le dieci offerte in argomento, la nuova soglia d’ anomalia e la migliore offerta in gara. A seguito della verificazione così effettuata dal Comune intimato, la Sezione, con ordinanza n. 1293 del 21 maggio 1997, accolse la domanda cautelare della SEAM s.p.a., dal che l&#8217;attività di riesame della vicenda da parte di detta P.A. Invero, con deliberazione giuntale n. 231 del 4 giugno 1997 e visto che erano state ammesse a valutazione offerte pervenute oltre il termine fissato dalla lettera d’invito, il Comune di Grottaferrata dispose l’annullamento della precedente aggiudicazione ed affidò l&#8217;appalto <i>de quo</i> alla SEAM s.p.a. stessa per l&#8217;importo di Lit. 1.881.560.595; <br />
Il sig. PAGLIA, che già il 13 giugno 1997 aveva proposto gravame incidentale nel ricorso n. 4442/97, impugnò pure la deliberazione giuntale n. 231/97, con il ricorso n. 11691/97, all’uopo deducendo tre gruppi di censure. In data 11 dicembre 2003, il ricorrente depositò motivi aggiunti per il risarcimento per equivalente, essendo ormai l’opera oggetto d&#8217;appalto da tempo realizzata, del danno subito a causa dell’aggiudicazione di quest’ultimo alla SEAM s.p.a.<br />
3. – Nelle more del presente giudizio intervenne la sentenza interlocutoria n. 1650 del 25 agosto 1999, con cui la Sezione, riuniti i due ricorsi in epigrafe, ordinò al Comune intimato incombenti istruttori intesi ad acquisire: A) – la copia conforme delle buste recanti le offerte per l’appalto in parola, con impresso il timbro «Frascati 10.2.1997», considerate pervenute mediante corso particolare; B) – «… ogni utile chiarimento circa la possibilità della Ditta Paglia di risultare effettivamente affidataria dei lavori applicando il metodo previsto dal bando di gara con esclusione delle quindici offerte…, che la Ditta istante afferma indebitamente ammesse a valutazione…». <br />
In esito alla sentenza n. 1650/99, la P.A. trasmise anzitutto la copia delle buste <i>de quibus</i>. Inoltre e relativamente al capo <i>sub </i>B) della citata sentenza, il Comune fece recapitare alla Sezione un foglio in data 28 luglio 1997 dell’Ufficio tecnico comunale, a firma dell’ing. Temistocle RINALDI (già presidente del seggio di gara) e predisposto per il giudizio d’appello avverso l’ordinanza n. 1293/97. In tal foglio, l’ing. RINALDI indicò due ipotesi ricostruttive della soglia d’anomalia, a seconda del numero di offerte da espungere dalla lista di quelle ammesse perché pervenute dopo il termine perentorio indicato dalla lettera d’invito o in modo irregolare (p. es., per corso particolare). <br />
4. – Con sentenza istruttoria n. 1367 del 14 febbraio 2007, la Sezione ha constatato, in relazione a quanto descritto nella nota comunale del 28 luglio 1997, la permanente attualità delle esigenze istruttorie evidenziate dal punto <i>sub </i>B) dalla sentenza n. 1650/99. <br />
A tal riguardo, la Sezione ha osservato anzitutto come la SEAM s.p.a., nel suo gravame introduttivo (ricorso n. 4442/97), avesse contestato dieci offerte tardive, mentre, a seguito della rinnovazione della valutazione delle offerte stesse disposta dalla Sezione con l’ordinanza n. 1026/97, ne fossero state individuate ed espunte, come evincesi dall’allegato “A” al verbale del 14 maggio 1997, solo sei, ossia quelle corrispondenti alle buste nn. 143/148. In secondo luogo, la ricorrente SEAM s.p.a., che aveva offerto Lit. 1.881.560.595, indicò in Lit. 1.881.006.345 (cfr. pag. 3 dell’atto introduttivo al ricorso n. 4442/97) la soglia d’anomalia calcolata su dieci offerte tardive e non sulle sei poi effettivamente appurate, tant’è che, come evincesi dalla predetto verbale, allegato “D”, con l’esclusione di solo queste ultime, siffatta soglia si collocò all’ammontare, peraltro diverso, di Lit. 1.880.758.345. <br />
Il ricorrente sig. PAGLIA dal canto suo contestò in via autonoma, in sede sia di gravame incidentale, sia del ricorso n. 11691/97, quindici offerte irregolari, corrispondenti alle buste nn. 80, 89/94 e 118/125. Sul punto, però, non v’è stata certezza circa la soglia d’anomalia corrispondente solo alla loro esclusione, né tampoco sulle modalità con cui esse effettivamente pervennero al Comune intimato. Né a tal fine può bastare l’attestazione del responsabile del 4° Settore in data 14 maggio 1997, concernente il solo orario d’arrivo dei plichi al protocollo comunale. <br />
Pertanto, la Sezione ha ordinato al Comune intimato incombenti istruttori, intesi ad acquisire: A) – motivati e documentati chiarimenti in ordine al calcolo di tutte le soglie d’anomalia con riguardo a tutte le ipotesi evincibili dalle domande di entrambi i ricorrenti (solo sei offerte espunte; sei offerte più cinque; sei offerte più quindici; solo quindici offerte espunte); B) – motivati e documentati chiarimenti circa le modalità d&#8217;effettivo recapito delle quindici offerte ritenute irregolari dal ricorso n. 11691/ 97 e numerate secondo l’indicazione di cui alla citata nota comunale del 28 luglio 1997, se del caso mediante attestazione, trattandosi di plichi raccomandati, dell’avvenuta consegna per il tramite del postino e della sottoscrizione per ricevuta; C) – motivati e documentati chiarimenti sull&#8217;effettiva realizzazione dell’opera e sul costo definitivamente liquidato a favore del soggetto attuatore.<br />
Il Comune di Grottaferrata, con nota prot. n. 14078 del 14 aprile 2007, depositata il successivo giorno 18, ha trasmesso alla Sezione la documentazione inerente a tutt’e tre i quesiti formulatigli. <br />
5. – Tutte le parti hanno ritualmente depositato documenti e memorie. Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, su conforme richiesta delle parti, i due ricorsi in epigrafe, già a suo tempo riuniti, sono congiuntamente assunti in decisione dal Collegio. <br />
6. – A seguito dell’istruttoria di cui alla sentenza n. 1367/2007, s’è appurata, tra l’altro, la realizzazione integrale dell’opera appaltata, con il relativo collaudo, sicché, per quanto attiene al ricorso n. 4442/97, la SEAM s.p.a. dichiara, ribadendone l’avviso all’udienza pubblica, di non aver più interesse alla decisione nel merito di tal gravame, quantunque consti in atti che detta opera fu da essa realizzata solo in forza d’un atto non autonomo del Comune intimato, ma consequenziale all’ordinanza della Sezione n. 1293/97. <br />
La tesi della ricorrente non è condivisibile e non può questo Giudice, in assenza d’una rinuncia espressa e nelle forme ex art. 46, I c. del RD 17 agosto 1907 n. 642, dichiarare l’improcedibilità del gravame, avendo detta Società conseguito il bene della vita solo in virtù d’una pronuncia cautelare, che una siffatta declaratoria travolgerebbe riportando la vicenda controversa allo <i>statu quo ante</i>. <br />
Non sfugge certo al Collegio il principio generale per cui, nel processo amministrativo, questo Giudice, non avendo il potere di procedere d&#8217;ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell&#8217;interesse ad agire, è tenuto alla declaratoria dell&#8217;improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ove costui affermi di non avere più interesse alla decisione (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 11 aprile 2007 n. 1625). <br />
Detto principio, però, non tollera automatismi di sorta —come, invece, accade nel caso di formale rinuncia—, giacché la declaratoria dell&#8217;improcedibilità postula l&#8217;accertamento dell&#8217;inutilità della sentenza per mancanza, in capo al ricorrente d’un interesse (<i>recte</i>, di un’utilità giuridica), anche meramente strumentale e morale, ritraibile dalla decisione (cfr. Cons. St., IV, 19 giugno 2007 n. 3297). Infatti, tale declaratoria si deve basare sulla rigorosa verifica dell&#8217;esistenza delle condizioni per l&#8217;adozione della decisione domandata dal ricorrente a tutela d’una concreta situazione giuridica di vantaggio, verifica che va compiuta da questo Giudice in ogni stato e grado del giudizio, anche d&#8217;ufficio (cfr. Cons. St., IV, 22 marzo 2007 n. 1407). È inoltre <i>jus receptum </i>(cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 5 dicembre 2006 n. 7119; id., 11 maggio 2007 n. 2254), nonché corollario degli argomenti fin qui enunciati, che, come nella specie, non è possibile configurare, nel caso in cui questo Giudice abbia sospeso in sede cautelare gli effetti d’un provvedimento e la P.A. si sia adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell&#8217;ordinanza cautelare, l&#8217;improcedibilità del ricorso originario, atteso che l&#8217;adozione non spontanea dell&#8217;atto consequenziale d’esecuzione dell&#8217; ordinanza sospensiva non implica revoca del precedente provvedimento sospeso e ha una rilevanza provvisoria, in attesa, cioè, che la sentenza di merito accerti se quest’ultimo sia, o meno, legittimo. Unica eccezione alla testé accennata configurazione dell’istituto si ha solo quando il contenuto dell’ordinanza cautelare sia tanto condiviso dalla P.A., da indurla a ritirare il precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento.<br />
È appena da osservare, ai fini della domanda risarcitoria proposta dal sig. PAGLIA con i motivi aggiunti al ricorso n. 11691/97 in epigrafe, che l’ eventuale travolgimento della deliberazione comunale n. 231/97, a seguito della caducazione dell’ordinanza cautelare n. 1293/97 conseguente alla predetta declaratoria e senza la previa valutazione della pretesa azionata dal sig. PAGLIA, priverebbe tanto l’aggiudicazione alla SEAM s.p.a., quanto l’opera così realizzata d’ogni fondamento giuridico, onde tale Società resterebbe corresponsabile in solido, quale soggetto attuatore della condotta illecita, con il Comune intimato del risarcimento del danno in tal modo subito dal medesimo sig. PAGLIA. <br />
7. – Ciò posto, ai fini della puntuale valutazione dell’effettiva attualità dell’interesse azionato con il ricorso n. 4442/97, reputa opportuno il Collegio precisare, in punto di fatto, che siffatta impugnazione mosse dalla (ritenuta) illegittima ammissione a gara di dieci offerte pervenute oltre il termine decadenziale del 10 febbraio 1997. <br />
Giova al riguardo far presente che, avendo la <i>lex specialis</i> di gara stabilito che la licitazione si sarebbe tenuta nella seduta dell’11 febbraio 1997, i plichi contenenti le offerte sarebbero dovuti pervenire, per il necessario tramite del servizio postale e con raccomandata, entro le h. 12,00 del giorno precedente non festivo, ossia del 10 febbraio 1997. Essendo pervenute nel complesso 150 offerte, 4 furono escluse per mancanza dei prescritti documenti e 146 furono ammesse a gara, comprese quelle pervenute oltre detto termine in ritardo, ad avviso della SEAM s.p.a., a causa dello sciopero che lo stesso giorno aveva interessato l’Ufficio postale di Grottaferrata. Ebbene, la ricorrente SEAM s.p.a. si gravò avverso le operazioni di gara e l&#8217;aggiudicazione a favore del sig. PAGLIA sia perché l’indebita ammissione delle offerte ritardatarie falsò il calcolo della soglia d’anomalia, sia perché il termine <i>de quo </i>era inderogabile ed irrilevante si manifestò il predetto sciopero, peraltro non totalitario, visto che ben 138 offerte pervennero per tempo. A seguito della verificazione condotta dal seggio di gara in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 1026/97, le offerte tardive furono individuate in 6 e non in 10 (4 essendo state escluse <i>a priori</i> e non essendo mai state considerate ai fini della fissazione della soglia d&#8217;anomalia) e, su quella scorta, fu riformulata detta soglia, con aggiudicazione a favore della SEAM s.p.a. Dal canto suo, il sig. PAGLIA, con gravame incidentale notificato il 12/13 giugno 1997 —come si vede, successivo sia all&#8217; ordinanza cautelare n. 1293/97, sia alla deliberazione giuntale n. 231/97 —, impugnò a sua volta la mancata riunione del seggio di gara per condurre la verificazione stabilita dalla citata ordinanza n. 1026, nonché l’ ammissione di 15 offerte pervenute sì per tempo, ma violando la norma sull’inoltro esclusivo per mezzo del servizio postale, essendo state recapitate per mezzo del c.d. “corso particolare” ex art. 41 del DPR 29 marzo 1973 n. 156.<br />
Questo essendo, per sommi capi, il quadro fattuale di riferimento, occorre allora esaminare in via prioritaria siffatta impugnazione incidentale, anche per verificarne l’attualità dell’interesse. <br />
Ora, in base ai calcoli delle nuove soglie d’anomalia effettuati in esecuzione della sentenza n. 1367/2007, evincesi al riguardo che l’eventuale accoglimento della pretesa incidentale, ossia l’espunzione delle 6 offerte di cui al ricorso principale n. 4442/97 e delle 15 di cui al gravame incidentale, determinerebbe una soglia tale che l’aggiudicazione sarebbe da attribuire al sig. PAGLIA. Sennonché, aldilà della sua fondatezza e ad una sua serena lettura, la domanda incidentale s’appalesa del tutto inammissibile. Essa invero muove dalla considerazione dell&#8217;esattezza dell&#8217;ammissione a gara delle 6 offerte invece contestate dalla SEAM s.p.a., mentre si duole soltanto delle 15 offerte avviate alla stazione appaltante con l&#8217;anomalo strumento del c.d. “corso particolare”. Solo se il ricorrente incidentale avesse tenuto ferma l’illegittimità delle 6 offerte tardive già evidenziate nell’impugnazione principale, la somma di queste ultime e di quelle oggetto di gravame incidentale, ove questo fosse stato accolto sul punto, avrebbe determinato una soglia d’anomalia a lui favorevole. Al contrario, espungendo le sole 15 offerte e respingendo la domanda principale, si perverrebbe ad una soglia d’anomalia in virtù della quale l&#8217;aggiudicazione certo andrebbe non alla SEAM s.p.a., ma nemmeno al sig. PAGLIA, bensì ad un’impresa terza, dal che l&#8217;inammissibilità del gravame incidentale per evidente difetto <i>ab origine </i>dell&#8217;interesse così azionato. Ciò implica l’inammissibilità pure del ricorso n. 11691/97 e dei motivi aggiunti (per i quali va disattesa l’eccezione di prescrizione, non essendo possibile presentare la domanda risarcitoria prima della caducazione della deliberazione originariamente impugnata), giacché in quella sede il sig. PAGLIA lamentò soltanto la valutazione di siffatte 15 offerte irregolarmente pervenute, onde l’eventuale accoglimento non gli potrebbe dare il risultato utile sperato, ossia l’aggiudicazione o il risarcimento per equivalente. <br />
È appena da osservare che l’altra domanda incidentale, quella, cioè, sull omessa riconvocazione del seggio di gara in sede di verificazione conseguente all’ordinanza n. 1026/97, s&#8217;appalesa invece del tutto priva di pregio. Quest’ultima dispose infatti una verificazione a cura del Comune intimato ed in contraddittorio tra le parti sulle offerte ritenute tardive, poi effettuata il 14 maggio 1997 e non già la rinnovazione <i>in parte qua</i> della gara stessa. Sicché la responsabilità in ordine all’espunzione delle offerte tardive attiene non al seggio di gara, che valuta il merito delle offerte, bensì alla stazione appaltante, che appunto vi provvide in forza della deliberazione giuntale n. 231/97 in esecuzione della citata ordinanza n. 1203 /97, in tal caso l’aggiudicazione alla SEAM s.p.a. essendo meramente consequenziale a siffatta eliminazione. <br />
Passando finalmente al merito della domanda principale di cui al ricorso n. 4442/97, essa s’appalesa meritevole d’accoglimento. <br />
Per un verso, infatti, le 6 offerte pervenute oltre il termine decadenziale indicato dalla <i>lex specialis </i>di gara andavano escluse dalla procedura, a nulla rilevando lo sciopero in corso del locale Ufficio postale, perché alle imprese partecipanti era addossato l’onere di far pervenire e non solo di trasmettere i plichi raccomandati entro detto termine inderogabile. Per altro verso, rettamente la ricorrente censura l’omesso potere correttivo, da parte del Comune intimato, laddove non intese espungere personalmente le offerte tardive e così correggere l’errore del seggio di gara. In base a tali considerazioni, il Collegio verifica che, nella specie ed intangibile restando la deliberazione n. 231/97 per l’inammissibilità d’ogni doglianza di cui al citato gravame incidentale ed al ricorso n. 11691/97 in epigrafe, in effetti la SEAM s.p.a. ha così ottenuto ed ampiamente realizzato, grazie al giudicato cautelare, il bene della vita sperato. Sicché ora il Collegio, dopo siffatta rigorosa verifica di tutte le posizioni delle parti, ben può accogliere la dichiarazione di tale Società in ordine all’intervenuto esaurimento del proprio interesse ad ottenere una pronuncia favorevole, stante sia la fondatezza della sua pretesa, sia il completo ottenimento della medesima utilità che siffatta pronuncia avrebbe potuto procurargli. <br />
8. – La complessità della vicenda controversa e giusti motivi suggeriscono comunque l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, definitivamente pronunciando sui già riuniti ricorsi n. 4442/97 e n. 11691/97 in epigrafe, dichiara improcedibile il primo per sopravvenuta carenza d’interesse ed inammissibile il secondo nei sensi di cui in motivazione.  <br />
Spese compensate. <br />
Ordina all&#8217;Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007, con l’intervento dei sigg. Magistrati:<br />
Roberto CAPUZZI, PRESIDENTE,<br />
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE, <br />
Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-8-2007-n-7366/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.7366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2629</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2629/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2629/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2629</a></p>
<p>sulla qualificazione come controinteressato del proprietario di un area interessata da un piano particolareggiato Processo – Processo amministrativo – Mancata notifica al proprietario di aree oggetto di un piano particolareggiato – Inammissibilità. Il ricorso è inammissibile per mancata notifica al controinteressato, in relazione al proprietario della superficie più consistente di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2629/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2629/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2629</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla qualificazione come controinteressato del proprietario di un area interessata da un piano particolareggiato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Mancata notifica al proprietario di aree oggetto di un piano particolareggiato – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso è inammissibile per mancata notifica al controinteressato, in relazione al proprietario della superficie più consistente di un piano particolareggiato impugnato, il quale è pure soggetto attuatore del piano stesso. Infatti, tale soggetto deve ritenersi senza alcun dubbio titolare dell’interesse (contrario a quello che caratterizza la posizione del ricorrente) a conservare intatta la validità e l’efficacia del piano medesimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla qualificazione come controinteressato del proprietario di un area interessata da un piano particolareggiato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ricorso n. 2526/2002</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,<br />
prima Sezione</b></p>
<p> con l’intervento dei magistrati:Bruno Amoroso		Presidente; Elvio Antonelli		Consigliere, relatore; Italo Franco			Consigliere																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2526/2002 proposto da<br />
<b>Carla Fantin</b> e <b>Lino Dei Tos</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Carmelo Miranda, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Vittorio Veneto</b> in persona del Sindaco pro tempore,<br />
rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Colla, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum</p>
<p>dell’<b>Impresa Tonon s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Pellegrini, con elezione di domicilio presso l’avv. Emanuela Rizzi, in Venezia Santa Croce 312/a;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto del 1° agosto 2002, n. 58; nonchè della delibera della G.C. in data 24.6.2002 n. 129.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 12.11.2002 e depositato presso la segreteria il  27.11.2002 con i relativi allegati;<br />
visti i motivi aggiunti depositati presso la Segreteria in data 4.8.2003;<br />
visto l’atto di costituzione del Comune di Vittorio Veneto, depositato in Segreteria il 29.8.2003 con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di intervento ad opponendum dell’Impresa Tonon s.p.a. depositato presso la Segreteria il 2.9.2003 con i relativi allegati;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli) gli avvocati: Miranda per i ricorrenti, Colla per il Comune di Vittorio Veneto e Rizzi, in sostituzione di Pellegrini, per l’interveniente Impresa Tonon s.p.a.;</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>I ricorrenti premettono in fatto di essere proprietari di un’area incisa dal Piano Particolareggiato comparto 2 “opere pie” e sono intervenuti nel relativo procedimento con  atto di opposizione del 24.7.2002. <br />
Nonostante le osservazioni il Consiglio Comunale ha approvato il piano particolareggiato di che trattasi ritenuto illegittimo per i seguenti motivi:<br />
1)	illegittima convocazione del Consiglio Comunale. Violazione del regolamento comunale.<br />	<br />
Il Consiglio Comunale che ha approvato la deliberazione n. 58/2002 era illegittimamente costituito.<br />
Infatti il consigliere Iacono non ha ricevuto la convocazione nel termine di cinque giorni prima della seduta e non ha partecipato alla stessa.<br />
2)	Eccesso di potere per contrasto con precedente atto della stessa amministrazione.<br />	<br />
La deliberazione impugnata contrasta con la deliberazione consiliare n. 90 del 30.4.1999.<br />
3)	Violazione della variante n. 6/2000 e del P.R.G. vigente.<br />	<br />
La pianificazione territoriale prescelta con la variante n. 6 è stata, pretermessa dall’adozione dell’atto impugnato con un aumento di cubatura ingiustificato.<br />
4)	Eccesso di potere per sviamento.<br />	<br />
Le scelte originariamente effettuate dal Consiglio Comunale erano volte ad un contemperamento tra l’interesse privato allo sfruttamento della jus aedificandi e l’acquisizione alla mano pubblica di aree di urbanizzazione primaria e secondaria.<br />
Viceversa, la scelta operata con la deliberazione impugnata si muove in direzione opposto per piegarsi immotivatamente a scelte che, aderiscono ad istanze privatistiche.<br />
5)	Violazione e falsa applicazione della L.R. 61/1985.<br />	<br />
Manca il progetto planivolumetrico delle masse e degli allineamenti.<br />
6)	Violazione e falsa applicazione della L.R. 61/1985 sotto altro profilo.<br />	<br />
Il P.P. approvato manca, poi, dello studio e progettazione delle infrastrutture necessarie all’insediamento.<br />
Vengono poi dedotti i seguenti motivi aggiunti:<br />
1)	Illegittimità della delibera impugnata per violazione dell’art. 12 della legge reg. n. 61/85.<br />	<br />
L’art. 12 della Legge Regionale n. 61/85 stabilisce che fra gli allegati del progetto del P.P. deve essere inclusa la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessario alla destinazione dell’insediamento.<br />
Tra gli allegati al progetto non si rinvengono sia la cartografia sia il fascicolo delle N. di A..<br />
2)	Illegittimità della delibera impugnata per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.<br />	<br />
Dalla documentazione emerge che i Comparti C e D pur avendo la medesima destinazione e pur essendo compresi nello stesso piano particolareggiato hanno un indice fondiario diverso.<br />
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione ed è intervenuto in giudizio ad opponendum l’impresa Tonon s.p.a..<br />
Entrambi hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne hanno contestato la fondatezza.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile per mancata notifica al controinteressato Istituto Cesana Malanotti.<br />
Ed invero tale istituto, quale proprietario della superficie più consistente del piano particolareggiato impugnato e quale soggetto attuatore del piano stesso (unitamente al Comune di Vittorio Veneto) deve ritenersi senza alcun dubbio titolare dell’interesse (contrario a quello che caratterizza la posizione del ricorrente) a conservare intatta la validità e l’efficacia del piano medesimo.<br />
Nessun dubbio poi che tale soggetto controinteressato fosse facilmente individuabile dal momento che al piano particolareggiato in questione risulta collegata una convenzione tra il citato Istituto ed il Comune di Vittorio Veneto.<br />
Infine nessun i rilievo sanante può attribuirsi al fatto che sia intervenuto in giudizio l’avente causa del menzionato Istituto, e cioè l’Impresa Tonon s.p.a.; intervento che peraltro è stato effettuato proprio al principale fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato (cfr. sul punto T.A.R. Veneto, Terza Sezione, sentenza 1146/01).<br />
Conclusivamente la mancata notifica del ricorso al controinteressato Istituto Cesana Malanotti rende il ricorso inammissibile.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima  sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo dichiara inammissibile.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, addì 14 maggio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2629/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2630</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2630/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2630/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2630</a></p>
<p>sull&#8217;onere di integrazione de contraddittorio nel processo amministrativo e sull&#8217;improcedibilità del ricorso in ipotesi di integrazione parziale Processo – Processo amministrativo – parziale integrazione del contraddittorio – improcedibilità del ricorso – sussiste. Il ricorso va dichiarato improcedibile per non completa integrazione del contraddittorio nell’ipotesi in cui il Tribunale abbia ordinato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2630/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2630/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2630</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;onere di integrazione de contraddittorio nel processo amministrativo e sull&#8217;improcedibilità del ricorso in ipotesi di integrazione parziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – parziale integrazione del contraddittorio – improcedibilità del ricorso – sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso va dichiarato improcedibile per non completa integrazione del contraddittorio nell’ipotesi in cui il Tribunale abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una serie di soggetti entro una certa data, in quanto il relativo ordine avrebbe dovuto essere ottemperato nella sua interezza entro la suddetta data, non essendo condivisibile l’assunto della difesa dei ricorrenti secondo cui i soggetti individuati dal Tribunale non potevano essere considerati controinteressati. (Pronuncia relativa a una fattispecie in cui il ricorrente aveva integrato il contraddittorio entro il termine assegnato soltanto nei confronti di alcuni soggetti).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;onere di integrazione de contraddittorio nel processo amministrativo e sull&#8217;improcedibilità del ricorso in ipotesi di integrazione parziale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ricorso n. 3513/2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p> con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso	Presidente; Elvio Antonelli	Consigliere, relatore; Fulvio Rocco		Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3513/2004, proposto da<br />
<b>DE GIULIO ALBERTO, DONAGGIO GIUSEPPE, AIFA S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, e PROFESSIONAL SERVICE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Lucia Loprieno, con elezione di domicilio presso lo studio della medesima, in Venezia &#8211; San Marco n. 3829;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di VENEZIA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni, Maddalena M. Morino e Antonio Iannotta, della Civica Avvocatura di Venezia, con elezione di domicilio nella sede Municipale;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Roveratto Claudio</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Pusateri ed Andrea Zuccolo, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre-Venezia, via G. Carducci 45;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento 27 settembre 2004, prot. 377611, con cui il Comune resistente ha rigettato la domanda di occupazione di spazi acquei in Venezia, Dorsoduro 194/187/179; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;</p>
<p>visto il ricorso notificato l’1.12.2004 e depositato presso la Segreteria il 20.12.2004;	<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del controinteressato;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
	uditi all’udienza pubblica del 29 marzo 2007 (relatore il Consigliere Antonelli), gli avvocati: Loprieno per i ricorrenti, Iannotta per il Comune di Venezia e Sacchetto, in sostituzione di Zuccolo, per il controinteressato.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>Va esaminata preliminarmente l’eccezione di improcedibilità del ricorso.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Ed invero con ordinanza n. 17 del 16.2.2005 questo Tribunale ha ordinato ai ricorrenti l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei “gondolieri dello stazio di S. M. del Giglio che risultano essere concessionari degli spazi acquei sull’area strettamente corrispondente a quella sulla quale è prevista l’occupazione da parte dei richiedenti” contestualmente disponendo che il citato contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato entro il 13 aprile 2005.<br />
A tal fine ha ordinato al Comune di Venezia a comunicare ai ricorrenti  nominativo e residenza dei gondolieri interessati alla citata integrazione del contraddittorio.<br />
In ottemperanza a tale ordine, il Comune, con nota 15 marzo 2005 (nota depositata agli atti del giudizio in data 1° aprile 2005) ha trasmesso alla difesa dei ricorrenti l’elenco dei nominativi (nonché relativo indirizzo, estremi anagrafici e numero di licenza) dei “gondolieri appartenenti al traghetto di Santa Maria del Giglio che, a seconda degli accordi interni conseguenti all’organizzazione dei servizi, possono occupare a rotazione anche gli spazi acquei in oggetto”.<br />
Ebbene nonostante che i ricorrenti siano stati così posti in grado di integrare il contraddittorio entro il termine concesso con l’ordinanza citata (14 aprile 2005) la notificazione è stata effettuata soltanto nei confronti di quattro dei ventotto gondolieri interessati all’integrazione del contraddittorio.<br />
La non completa integrazione del contraddittorio ordinata da questo Tribunale entro la data fissata comporta l’improcedibilità del ricorso a nulla rilevando che con successiva ordinanza n. 46 del 27 aprile 2005 questo Tribunale abbia disposto una ulteriore integrazione del contraddittorio e la difesa dei ricorrenti vi abbia ottemperato e ciò perché a tale ordinanza non può attribuirsi un effetto sanante rispetto alla decadenza che si è inesorabilmente verificata a seguito della mancata notifica a tutti i controinteressati entro il 13.4.2005.<br />
Neppure può attribuirsi rilievo ai fini della remissione in termini all’assunto della difesa dei ricorrenti secondo cui qualche licenza risultava intestata agli eredi atteso che comunque la notifica ben poteva essere effettuata nei confronti degli eredi.<br />
Non condivisibile infine l’assunto della difesa dei ricorrenti secondo cui i soggetti individuati dal Tribunale non potevano essere considerati controinteressati; il Tribunale aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i gondolieri entro una certa data e pertanto il relativo ordine avrebbe dovuto essere ottemperato nella sua interezza entro la suddetta data.<br />
In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per non completa integrazione del contraddittorio così come ordinata dal Tribunale nella ordinanza n. 17 del 16 febbraio 2005.<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima  sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo dichiara improcedibile.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, addì 29 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2630/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.432</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-8-2007-n-432/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-8-2007-n-432/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-8-2007-n-432/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.432</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres &#8211; U. Giovannini Est. G.F. Pettenati (Avv. L. Santella ) contro il Comune di Noceto (Avv. R. Ollari) ancora sulla c.d. &#8220;pregiudiziale amministrativa&#8221; Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Mancata tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo – Inammissibilità In base al disposto dall’art. 7 della L. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-8-2007-n-432/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.432</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-8-2007-n-432/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.432</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres &#8211; U. Giovannini Est.<br /> G.F. Pettenati (Avv. L. Santella ) contro il Comune di Noceto (Avv. R. Ollari)</span></p>
<hr />
<p>ancora sulla c.d. &ldquo;pregiudiziale amministrativa&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Mancata tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In base al disposto dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000 non può ritenersi ammissibile una azione risarcitoria in riferimento alla quale il soggetto che chiede di essere risarcito da un danno derivante dalla ritenuta lesione di un proprio interesse legittimo da parte di un provvedimento della P.A. non abbia tempestivamente impugnato detto provvedimento dinanzi al giudice (fattispecie relativa ad un preteso comportamento omissivo da parte di un comune, connotato da scorrettezza e negligenza, nel corso dello svolgimento dell’iter procedimentale relativo all’approvazione di una variante parziale al P.R.G.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 230 del 2004, proposto da: </p>
<p><b>Pettenati Gian Franco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lorenza Santella, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Parma, via N.Sauro n.11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Comune di Noceto</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Ollari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, borgo Zaccagni, n.1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento tenuto dal Comune di Noceto, in relazione al procedimento conclusosi con la mancata approvazione, da parte dell’Amministrazione Provinciale di Parma , della parte di variante parziale al P.R.G. comunale in cui si modificava, come richiesto dalla ricorrente al Comune, la destinazione urbanistica di un terreno in precedenza acquistato dalla ricorrente al fine di costruirvi un capannone per la propria attività commerciale. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Noceto;<br />
Viste le memorie difensive presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, all&#8217;udienza pubblica del giorno 05/06/2007, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il presente ricorso, uno dei comproprietari di un terreno ubicato nel Comune di Noceto svolge azione per il risarcimento dei danni che il medesimo ritiene di avere subito a causa del comportamento omissivo tenuto dalla civica amministrazione nel corso dell’iter procedimentale di variante parziale al P.R.G..<br />
Il Comune, in sede di adozione della suddetta variante, introduceva la modificazione della destinazione urbanistica della suddetta area in precedenza richiesta dal ricorrente, ma tale procedimento, tuttavia, non giungeva a buon fine, poiché l’Amministrazione Provinciale di Parma non approvava tale modificazione.<br />
Sostiene il ricorrente di essere titolare, in quanto comproprietario dell’area in questione, un interesse legittimo pretensivo all’approvazione della variante al P.R.G., per la parte in cui il Comune, nell’adottarla, aveva recepito la sua richiesta di modificarne la classificazione urbanistica.<br />
Sulla base di tale premessa, l’interessato sostiene che il Comune, al fine dell’approvazione di tale parte della variante e dell’assentimento della successiva richiesta di permesso di costruire inerente la realizzazione di un capannone per svolgervi la propria attività di commercio di prodotti per la zootecnia, avrebbe dovuto tenere un comportamento improntato a diligenza e correttezza per tutto il corso dell’iter procedimentale.<br />
Tale condotta, invece, non ha avuto luogo, stante che la Provincia non ha approvato la parte di variante di interesse del ricorrente che pure era stata recepita dal Comune in sede di adozione della variante stessa, affermandone l’inopportunità sul piano urbanistico e paesaggistico.<br />
Ritiene il ricorrente che la Provincia, qualora il Comune si fosse effettivamente attivato disponendo i più opportuni accorgimenti per mitigare l’impatto ambientale dell’intervento e riducendone altresì l’area interessata dalla realizzazione del capannone, avrebbe approvato anche tale parte della variante adottata.<br />
Il Comune, invece, pur accogliendo, in sede di controdeduzioni, la valutazione espressa dalla Provincia, in realtà non ha poi provveduto di conseguenza, predisponendo adeguate misure di mitigazione ambientale dell’intervento.<br />
In definitiva, il ricorrente sostiene che, a causa di tale comportamento inerte del Comune, l’Amministrazione Provinciale sia stata costretta a stralciare la richiesta di modificazione presentata dal ricorrente.<br />
A dire dell’interessato, l’inadempimento del Comune risulta ancora più grave, alla luce del fatto che lo stesso si era già auto – vincolato, con la precedente risposta positiva datagli riguardo alla conformità della modificazione richiesta in relazione alla normativa urbanistica comunale e regionale.<br />
Gli ulteriori accertamenti richiesti al Comune non sono stati effettuati dall’Ente, dato che la Provincia ha dovuto formulare una ulteriore richiesta integrativa concernente una valutazione d’impatto ambientale che, logicamente, già avrebbe dovuto corredare l’istanza.<br />
In definitiva, il comportamento assunto dal Comune di Noceto non risulta conforme ai principi di correttezza, efficienza e buona amministrazione, posto che dopo avere dato prevalenza all’interesse del ricorrente inserendo la modificazione da questi proposta nella variante adottata, non ha poi coltivato tale interesse con la dovuta diligenza, facendo conseguentemente prevalere l’interesse pubblico primario.<br />
L’omissione colposa, da parte del Comune, di una propria attività connotata da discrezionalità amministrativa, rende ammissibile la richiesta risarcitoria del danno derivante dalla illegittima lesione dell’interesse legittimo del ricorrente.<br />
La richiesta del ricorrente risulta inoltre ammissibile alla luce dell’orientamento inaugurato dalla Corte di cassazione SS.UU. con la sentenza n. 500 del 1999, che ha ritenuto non necessario, a tale fine, che il soggetto che intenda agire in sede giurisdizionale per ottenere tutela risarcitoria per la lesione di un proprio interesse legittimo, abbia tempestivamente chiesto ( e poi dal giudice amministrativo ottenuto) l’annullamento del provvedimento ritenuto illegittimo.<br />
Nel caso di specie, infine, il comportamento omissivo tenuto dal Comune ha evidente caratterizzazione colposa.<br />
Dagli atti depositati emerge infatti che l’Amministrazione Comunale fin dall’inizio non abbia corredato dalla necessaria attività istruttoria l’istanza del ricorrente e che, dopo la valutazione espressa dalla Provincia, la stessa non abbia dato riscontro alcuno alla richiesta di attivazione proveniente dall’ente provinciale.<br />
Per quanto concerne la quantificazione del danno subito, il ricorrente ritiene che essa debba essere effettuata in base ai principi fissati dall’art. 1223 cod. civ., tenendo quindi conto sia della perdita subita che del mancato guadagno.<br />
L’Amministrazione Comunale intimata, costituitasi in giudizio, in via pregiudiziale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per non avere il ricorrente impugnato “in parte qua” la deliberazione della giunta provinciale di Parma che ha approvato la variante parziale al PRG di Noceto e perché il ricorso non è stato notificato all’Amministrazione Provinciale di Parma.<br />
Nel merito, il Comune chiede che la pretesa risarcitoria sia respinta, in quanto il comportamento tenuto dalla stessa amministrazione nel corso del procedimento in oggetto è sempre stato rispettoso delle norme sostanziali e procedimentali in materia di approvazione dello strumento urbanistico generale e delle varianti allo stesso.<br />
Pertanto, ritiene l’Amministrazione Comunale che nessun comportamento colposo e “contra jus” sia ad essa ascrivibile, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria.<br />
Alla pubblica udienza del 5/6/2007 la causa è stata chiamata e, quindi, essa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale. </p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La presente controversia concerne una richiesta di risarcimento del danno c.d.“pura”, in quanto non collegata con vincolo di strumentalità ad un’azione principale di tipo impugnatorio.<br />
Nella fattispecie in esame, uno dei comproprietari di un terreno ubicato in Comune di Noceto aziona la pretesa risarcitoria nei confronti della civica amministrazione, imputandole un comportamento omissivo connotato da scorrettezza e negligenza nel corso dello svolgimento dell’iter procedimentale relativo all’approvazione di una variante parziale al P.R.G. comunale.<br />
La presente vicenda contenziosa trae origine dalla richiesta del ricorrente e degli altri comproprietari della suddetta area di modificare la destinazione urbanistica dell’area stessa al fine di potervi costruire un capannone per l’esercizio di attività commerciale di prodotti zootecnici.<br />
Il Consiglio Comunale di Noceto, non ravvisando ostacoli a detta modificazione nel contesto della normativa urbanistica ed edilizia locale, recepiva la richiesta dei proprietari nella deliberazione di adozione della variante.<br />
L’Amministrazione Provinciale di Parma, tuttavia, in sede di approvazione della variante, stralciava la parte d’interesse del ricorrente.<br />
Da qui il ricorso in esame, incentrato sul preteso comportamento omissivo e negligente del Comune che, in una prima fase non avrebbe svolto la necessaria approfondita istruttoria riguardo all’impatto ambientale che detta modificazione di destinazione urbanistica avrebbe avuto sulla zona “de qua” ed in una seconda fase non avrebbe provveduto ad individuare e realizzare le misure di mitigazione ambientale che la Giunta Provinciale, pur stralciando “in parte qua” la variante adottata dal Comune, avrebbe tuttavia indicato al fine di una successiva approvazione della modificazione di destinazione urbanistica della zona.<br />
Il Collegio deve osservare, condividendo, sul punto, la pertinente eccezione sollevata dall’Amministrazione Comunale resistente, che il ricorso è inammissibile, non avendo provveduto il ricorrente ad impugnare, con ordinario ricorso di annullamento, i provvedimenti direttamente lesivi della propria situazione giuridica e che possono individuarsi nella deliberazione della Giunta Provinciale di Parma che non ha approvato la parte di variante al P.R.G. comunale che conteneva la modificazione di destinazione urbanistica dell’area di cui il ricorrente è comproprietario.<br />
E’evidente, pertanto, che non possa essere seguita l’impostazione prospettata dall’interessato che, forzatamente ignorando la palese portata lesiva di detta deliberazione per la propria situazione giuridica, tenta di spostare il fulcro della propria pretesa risarcitoria sul ritenuto comportamento negligente ed omissivo tenuto dal Comune sia in sede di adozione della variante, sia successivamente in sede di valutazione delle motivazioni per le quali la Giunta Provinciale non ha approvato la parte di variante d’interesse per il ricorrente.<br />
Il Collegio ritiene che, sulla base di quanto disposto dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000 e del costante e del tutto condiviso indirizzo della giurisprudenza amministrativa sulla questione relativa alla c.d. “pregiudiziale amministrativa”, non possa ritenersi ammissibile una azione risarcitoria in riferimento alla quale, come è avvenuto nel caso in esame, il soggetto che chiede di essere risarcito da un danno derivante dalla ritenuta lesione di un proprio interesse legittimo da parte di un provvedimento della P.A. non abbia tempestivamente impugnato detto provvedimento dinanzi al giudice <br />
Innanzitutto occorre rilevare che nel vigente sistema di giustizia amministrativa, nel quale sono previsti rigidi termini per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi ed è tassativamente preclusa &#8211; ad eccezione dei regolamenti – la possibilità per il giudice amministrativo di disapplicare tutti gli altri atti amministrativi, non è consentito un accertamento “incidenter tantum” – ai soli fini di un giudizio risarcitorio – sulla legittimità dell’atto amministrativo.<br />
A ciò consegue che l’azione risarcitoria risulterà ammissibile e resterà procedibile solo a condizione che sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento ritenuto illegittimo e che, all’esito del giudizio impugnatorio il giudice abbia annullato lo stesso.<br />
Inoltre, il vigente ordinamento come risultante dall’introduzione dell’art. 23 bis e dalla modifica dell’art 7, comma 3, ad opera della L. n. 205 del 2000, configura l’azione di risarcimento del danno derivante da lesione di interessi legittimi ad opera della P.A. quale forma di tutela del cittadino nei confronti dell’amministrazione ulteriore rispetto a quella ordinaria diretta all’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo, con conseguente sussistenza “ope legis” di vincolo di strumentalità tra la subordinata azione risarcitoria e la principale azione impugnatoria.<br />
Tale inquadramento dell’azione risarcitoria nel contesto del processo amministrativo è stato condiviso anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, laddove la Consulta nel ridefinire i confini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ha precisato che il risarcimento del danno nei confronti della P.A. previsto dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000 non costituisce una nuova materia di giurisdizione esclusiva attribuita alla cognizione di quest’ultimo ma costituisce “..uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”.<br />
L’azione risarcitoria ex art 7 L. n. 205 del 2000 è, quindi, anche nella interpretazione del giudice delle leggi, strumento di completamento di quella tutela che il giudice amministrativo appresta, in via principale, mediante l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
La suddetta disposizione è stata invece di recente interpretata diversamente dalle SS.UU. della Corte di Cassazione.<br />
Con le ordinanze n. 13659, 13660 e 13911, tutte del 2006, la Corte a Sezioni Unite perviene a conclusioni opposte rispetto al Consiglio di Stato e al preponderante indirizzo seguito – in conformità alla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria – dai Tribunali Amministrativi regionali, ritenendo possibile la proposizione di un’azione risarcitoria “pura” nei confronti della P.A. dinanzi al giudice amministrativo.<br />
A siffatto risultato le Sezioni Unite pervengono sulla base di un’interpretazione dell’art. 7 della L. n. 205 del 2000 secondo la quale “…il legislatore di fine secolo non ha inteso ridurre la tutela risarcitoria al solo profilo di completamento di quella demolitoria, ma l’ha riconosciuta con i caratteri propri del diritto al risarcimento del danno..”.<br />
Ritiene il Collegio che tale argomentazione non possa essere condivisa sia perché la stessa non sembra trovare alcun fondamento nel chiaro contenuto della disposizione sia perché la stessa si pone in assoluto contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 204 del 2004, laddove, come si è detto, il giudice delle leggi ha chiarito che l’azione risarcitoria prevista dall’art. 7 L. n. 205 del 2000 “…non costituisce sotto alcun profilo una nuova materia attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.” <br />
Si deve infine rilevare che, alla accertata inammissibilità del presente gravame per mancata impugnazione della deliberazione della Giunta Provinciale di Parma relativa alla approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Noceto consegue ulteriormente un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso derivante dal fatto che lo stesso non è stato notificato alla suddetta Amministrazione Provinciale.<br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, in considerazione del suddetto opposto orientamento della Corte di Cassazione SS.UU. sulla questione della c.d. “pregiudiziale amministrativa”, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio. </p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 230 del 2004, di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese Compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Ugo Di Benedetto, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore<br />
Italo Caso, Consigliere</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/08/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-8-2007-n-432/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.432</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.4273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4273/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.4273</a></p>
<p>Pres. Frascione, est. Monticelli Provincia di Lecce (Avv. M. G. Capoccia e M. Sanino ) c. Il Costruttore Edile S.r.l. (Avv. E. Sticchi Damiani), Ditta Quarta Antonio (n.c.) il Consiglio di Stato sulla insindacabilità delle risultanze del D.U.R.C. da parte delle stazioni appaltanti e sulla impossibilità di regolarizzazioni successive della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.4273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.4273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione, est. Monticelli<br /> Provincia di Lecce (Avv. M. G. Capoccia e M. Sanino ) c. Il Costruttore Edile S.r.l. (Avv. E. Sticchi Damiani), Ditta Quarta Antonio (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il Consiglio di Stato sulla insindacabilità delle risultanze del D.U.R.C. da parte delle stazioni appaltanti e sulla impossibilità di regolarizzazioni successive della posizione previdenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Requisiti di ordine generale – Regolarità contributiva – Verifica – Competenza – Enti previdenziali – Conseguenze																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza &#8211; Regolarità contributiva – Controversie sul procedimento di verifica della posizione contributiva da parte degli enti previdenziali – Giurisdizione del G.O. – Sussiste																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Requisiti di ordine generale – Regolarità contributiva – Differenza con la previsione di cui all’art. 75 comma 1 lett. e) D.P.R. 554/1999 – Conseguenze																																																																																												</p>
<p>4.	Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Requisiti di ordine generale – Regolarità contributiva – Possibilità di regolarizzazione successiva – Esclusione – Ragioni																																																																																												</p>
<p>5.	Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Requisiti di ordine generale – Regolarità contributiva – Verifica – Competenza a seguito della entrata in vigore del D. Lgs. 163/2006 – Enti previdenziali &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La verifica della regolarità contributiva, a seguito delle innovazioni legislative in materia, non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali. Le stazioni appaltanti, in una siffatta situazione non devono dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze  (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi  certificazione acquisita per comprovare  requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni ).</p>
<p>2. Il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è competente a conoscere il giudice ordinario.</p>
<p>3. Il concetto di regolarità contributiva non coincide con quanto richiesto dall’art.75, comma 1 lett.e) del D.P.R. n.554/1999. Tale norma fa invero riferimento solo a gravi infrazioni debitamente accertate risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici, sicchè vengono in considerazione solo infrazioni che hanno dato luogo a contenzioso e che siano state portate a conoscenza dell’Osservatorio. Invece la regolarità contributiva concreta un concetto ben più ampio, che comporta l’assenza di qualsiasi  inadempienza agli obblighi previdenziali, iniziando dal mancato tempestivo pagamento delle somme dovute  a seguito di dichiarazioni e denunce da parte del medesimo soggetto interessato. Pertanto tale concetto non si riferisce solo a quelle evenienze in cui, soprattutto a seguito di accertamenti o rettifiche da parte degli enti previdenziali, possano sorgere contenziosi di non agevole e pronta definizione ovvero alle altrettanto non frequenti ipotesi in cui si tratta di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.<br />
4. Nelle gare di appalti pubblici, non può ammettersi la possibilità di una regolarizzazione successiva della propria posizione previdenziale, perché è evidente che ciò non elimina la “non regolarità“ riscontrata e le conseguenze negative previste dalla legge. Né a tal proposito può essere invocata la sentenza della Corte di giustizia CE , sez I, 9.2.2006, n. 226 secondo cui è  conforme alla direttiva 92/50/Cee la normativa o prassi amministrativa nazionali secondo cui un prestatore di servizi &#8211; il quale, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione a una gara, non abbia adempiuto ai suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e tributari &#8211; può regolarizzare la sua situazione a posteriori a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine. La predetta sentenza prevede infatti solo la possibilità, e non l’obbligo, per il legislatore nazionale di prevedere una tale regolarizzazione successiva e condiziona detta possibilità ad adempimenti precisi da parte dell’interessato.</p>
<p>5. Anche a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n.163/2006, che, all’art. 38 ha ripreso una formulazione che in precedenza riguardava solo un requisito per ottenere il rilascio delle attestazioni SOA e non per la partecipazione alle singole gare, resta ferma la competenza degli enti previdenziali a certificare la regolarità contributiva, con conseguente esonero della stazione appaltante dall’ effettuare verifiche in proposito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il Consiglio di Stato sulla insindacabilità delle risultanze del D.U.R.C. da parte delle stazioni appaltanti e sulla impossibilità di regolarizzazioni successive della posizione previdenziale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p>	N. 4273/07 REG.DEC.<br />	<br />
	N. 62     REG.RIC.<br />	<br />
        ANNO 2007</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
   Quinta  Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso in appello n. 62/2007  del  04/01/2007, proposto dalla<br />
<b>PROVINCIA DI LECCE</b> rappresentata e difesa dall’Avv. MARIA GIOVANNA CAPOCCIA e dall’Avv. MARIO SANINO con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI N. 180 presso lo STUDIO LEGALE SANINO;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>IL COSTRUTTORE EDILE S.R.L.</b> rappresentato e difeso dall’Avv. ERNESTO STICCHI DAMIANI con domicilio  eletto in Roma VIA BOCCA DI LEONE 78 (ST.BDL) presso ERNESTO   STICCHI  DAMIANI<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>DITTA QUARTA ANTONIO</b> non costituitasi;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE :SEZIONE II  n.5465/2006, resa tra le parti, concernente GARA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E RISTR.ACCADEMIA;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio di IL COSTRUTTORE EDILE S.R.L. ;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visto l’appello incidentale proposto da IL COSTRUTTORE EDILE S.R.L. ;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza dell’8 Maggio 2007, relatore il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli, uditi gli avvocati M. G. Capoccia, E. Sticchi Damiani e M. Sanino;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La  società “il Costruttore edile s.r.l.”  ha impugnato, con ricorso proposto dinanzi al Tar Puglia-Lecce, il bando di gara indetto il 13.4.2006 dalla Provincia di Lecce per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’Accademia di Belle Arti di Lecce nella parte in cui lo stesso richiede alle imprese partecipanti la regolarità contributiva e  precisa che “ non sarà ritenuta valida la certificazione DURC che, eventualmente, riportasse l’attestazione della regolarizzazione avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda”. <br />
 Con i successivi motivi aggiunti la predetta società ha impugnato l’esclusione dalla gara in oggetto  disposta dalla Provincia di Lecce nei  confronti della medesima, aggiudicataria provvisoria, per non essere questa “risultante in posizione di regolarità contributiva”, nonché i successivi atti di aggiudicazione dell’appalto di cui sopra alla ditta Quarta Antonio da Monteroni.<br />
Il Tar, con sentenza 24 novembre 2006 n. 5465, ha accolto il ricorso, rilevando che non fosse sufficiente per l’esclusione dalla gara la sola certificazione relativa alla mancanza di regolarità contributiva, occorrendo invece l’ulteriore verifica che l’infrazione agli obblighi contributivi fosse grave e debitamente accertata .<br />
Avverso detta sentenza ha proposto appello ( n. 62/2007) la Provincia di Lecce, contestando la suddetta tesi del Tar.<br />
Si è costituita per resistere all’appello la società “ Il Costruttore Edile S.R.L.”, che ha proposto altresì ricorso incidentale per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere che all’amministrazione fosse inibita dalle clausole del bando la  verifica della gravità e del definitivo accertamento dell’infrazione agli obblighi previdenziali.<br />
Alla Camera di Consiglio del 13.2.1007 è stata accolta , con ordinanza n.849/2007, l’istanza di sospensione dell’ efficacia della sentenza proposta dalla Provincia di Lecce.<br />
All’udienza dell’8.5.2007 la causa è passata in decisione ed è stato adottato il dispositivo n. 224/2007 di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La questione principale posta con l’appello in esame consiste nello stabilire quale sia il ruolo, nell’ambito dei procedimenti preordinati alla stipula dei contratti di appalto di lavori pubblici,  del certificato  di regolarità contributiva previsto dall’art.2 del D.L. 25 settembre n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3 , comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276. <br />
Va al riguardo rilevato che l’esigenza che tutte le imprese che partecipano agli appalti pubblici siano in regola con gli obblighi contributivi era già avvertita nella legislazione di settore  anteriore all’entrata in vigore della norme di legge sopramenzionate.<br />
Infatti l’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 recante “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 legge quadro in matera di lavori pubblici, e successive modificazioni” prevedeva al comma 1 lett.e) che dovessero essere esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici e non potessero stipulare i relativi contratti i soggetti che , tra l’altro, “ hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio dei lavori pubblici.”<br />
Il D.P.R. 25gennaio 2000 n. 34 recante “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell&#8217;articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. “ prevedeva a sua volta all’art 17, comma 1 lett. d) che tra i requisiti occorrenti per la qualificazione   degli esecutori dei lavori pubblici vi fosse  “ inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza“. <br />
Riguardo a quest’ultima disposizione va comunque osservato che la stessa ( salvo quanto si dirà più avanti in ordine al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 ) non assume una rilevanza decisiva ai fini che qui interessano, giacchè  concerne i requisiti necessari per il rilascio dell’attestazione da parte degli organismi accreditati ( SOA ), la quale tuttavia comprova solo il possesso dei requisiti di ordine tecnico e finanziario ( art.1 comma 3 del D.P.R. n.34/2000 ), ma non quelli di ordine morale , il cui accertamento era affidato dunque alla stazione appaltante , secondo le regole generali. <br />
In ordine alle modalità di accertamento dei requisito della regolarità contributiva il citato art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 prevedeva al comma 2 che i concorrenti avrebbero dovuto dichiarare l’inesistenza della situazione sopramenzionata.<br />
Ciò ovviamente non esimeva le stazioni appaltanti dall’effettuare gli opportuni controlli, acquisendo presso l’Osservatorio dei lavori pubblici le necessarie informazioni.<br />
La situazione in materia è notevolmente cambiata   a seguito della introduzione del certificato di regolarità contributiva.<br />
Infatti l’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n.210, così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n.266 ha  disposto:<br />
“1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell&#8217;affidamento. <br />
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l&#8217;ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.  <br />
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l&#8217;INPS e l&#8217;INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva. “<br />
Numerose e importanti sono dunque le innovazioni introdotte dalle predette disposizioni, sicuramente dovute all’avvenuta consapevolezza da parte del legislatore della estrema gravità del mancato rispetto obblighi contributivi , sia per quanto concerne i diritti dei lavoratori , sia per quel che riguarda la finanza pubblica (costretta ad impegnare ingenti risorse  per porre rimedio ai notevoli deficit degli enti previdenziali), sia con riferimento alla corretta concorrenza tra le imprese del settore  (potendo essere avvantaggiate le imprese che non rispettano in tutto o in parte, anche sotto il profilo del non tempestivo adempimento, gli obblighi previdenziali).<br />
In primo luogo va segnalato che si contempla espressamente l’obbligo di regolarità contributiva, mentre l’art. 75 del D.P.R. n.554/1999 faceva solo un generico riferimento ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. <br />
Pertanto deve ritenersi che la specifica normativa in materia abbia superato la precedente generica disciplina con riguardo agli obblighi previdenziali. <br />
Ciò sicuramente vale con riguardo agli “affidatari” ( cui fa solo espresso riferimento l’art.2 del D.L: n.210/2002 ), mentre si pone il problema se la stessa situazione sussista per i “partecipanti”, ossia se la nuova accezione di regolarità contributiva (che come si vedra’ non coincide del tutto con il precedente requisito) costituisca anche un requisito di partecipazione alla gara (salva poi la successiva verifica della vera e propria regolarità contributiva in capo all’affidatario).<br />
Si tratta invero di una questione di coerenza del sistema, anche se in questa sede non occorre effettuare particolari approfondimenti in materia, riguardando la fattispecie in esame una certificazione rilasciata dopo l’aggiudicazione provvisoria e perciò un affidatario (provvisorio, in attesa di divenire definitivo all’esito di tutti gli accertamenti all’uopo necessari, tra cui quello relativo alla regolarità contributiva). <br />
Deve poi sottolinearsi  che viene posto a carico dell’affidatario l’obbligo di acquisire una certificazione rilasciata dagli enti previdenziali, i quali debbono stipulare un’apposita convenzione per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (c.d.. DURC ).<br />
A quest’ultimo proposito va rilevato che l’art. 86, comma 10 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, con l’aggiungere la lett. b-bis all’art. 3, comma 8 del D.Lgs 14 agosto 1996 n.494 ha poi previsto, con specifico riferimento alla materia dei lavori (pubblici e privati ), un documento unico di regolarità contributiva comprensivo anche dei contributi dovuti alle casse edili.<br />
Dal che deriva che la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti ( le quali peraltro dovevano a tal fine far riferimento ai soli dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici), ma è demandata agli enti previdenziali.<br />
La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze  (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi  certificazione acquisita per comprovare  requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni).<br />
Si sono già sopra evidenziate le esigenze pubblicistiche che hanno ispirato tale scelta del legislatore, alla quale si deve aggiungere quella di far effettuare le (invero talvolta assai complesse) verifiche in materia alle amministrazioni che hanno specifica competenza al riguardo. <br />
Conseguenza di quanto testè evidenziato è inoltre che  il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario.<br />
Al riguardo va evidenziato che il concetto di regolarità contributiva non può comunque coincidere con il requisito previsto dall’art.75, comma 1 lett.e) del D.P.R. n.554/1999,<br />
Quest’ultimo requisito fa invero riferimento solo a gravi infrazioni debitamente accertate risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici, sicchè vengono in considerazione solo infrazioni che hanno dato luogo a contenzioso e che siano state portate a conoscenza dell’Osservatorio.<br />
E’ evidente che la regolarità contributiva, come è reso palese dalle stesse parole impiegate, è invece un concetto ben più ampio, che comporta l’assenza di qualsiasi  inadempienza agli obblighi previdenziali, iniziando dal mancato tempestivo pagamento delle somme dovute  a seguito di dichiarazioni e denunce da parte del medesimo soggetto interessato,<br />
Pertanto non si riferisce solo a quelle evenienze in cui, soprattutto a seguito di accertamenti o rettifiche da parte degli enti previdenziali, possano sorgere contenziosi di non agevole e pronta definizione ovvero alle altrettanto non frequenti ipotesi in cui si tratta di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.<br />
Il legislatore vuole invero escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette ( regolari) per quanto  concerne gli obblighi previdenziali, anche, e forse soprattutto. con riferimento alle ipotesi in  cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per non effettuare o comunque per ritardare il pagamento. Si può anzi affermare che quest’ultime ipotesi siano anch’esse gravi (indipendentemente dall’importo del contributo dovuto ), proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali, ritenuti probabilmente meno importanti rispetto ad altri obblighi.<br />
A questi principi si è d’altronde ispirata la circolare predisposta in materia dalle amministrazioni interessate (depositata anche nel presente giudizio), ove è stato definito il concetto di regolarità contributiva (definita come la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale)  e sono state dettate le condizioni per il suo rilascio, anche in presenza di eventuali richieste di rateizzazione o di contestazioni amministrative o giudiziali.<br />
Va poi rilevato che non può ammettersi la possibilità di una regolarizzazione successiva, perché è evidente che ciò non elimina la “non regolarità“ riscontrata e le conseguenze negative previste dalla legge.<br />
Né a tal proposito può essere invocata la sentenza della Corte di giustizia CE , sez I, 9.2.2006, n. 226 secondo cui è  conforme all&#8217;art. 29, comma 1, lett. e e f, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee (che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi), la normativa o prassi amministrativa nazionali secondo cui un prestatore di servizi &#8211; il quale, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione a una gara, non abbia adempiuto ai suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e tributari &#8211; può regolarizzare la sua situazione a posteriori (in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato o in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti o mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale) a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine. <br />
La predetta sentenza prevede infatti solo la possibilità , e non l’obbligo, per il legislatore nazionale di prevedere una tale regolarizzazione successiva e condiziona detta possibilità ad adempimenti precisi da parte dell’interessato.<br />
Va in ogni caso rilevato che la gran parte delle situazioni contemplati dalla predetta sentenza sono state prese in considerazione, come si è già accennato, dalla citata circolare  al fine di rendere possibile , a determinate condizioni, il rilascio del documento di regolarità contributiva anche in presenza delle situazioni stesse. <br />
In verità con il recente codice dei contratti pubblici ( approvato con il D.Lgs. n.163/2006 ) sono state apportate innovazioni in materia, che potrebbero richiedere  qualche messa a punto rispetto ai concetti sopra esposti.<br />
E’ stato infatti previsto all’art. 38 , comma 1, lett.i) che sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti i soggetti che “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;” <br />
Si è così ripresa una formulazione, che, come si è sopra visto, riguardava solo un requisito per ottenere il rilascio delle attestazioni SOA e non per la partecipazione alle singole gare, ponendo pertanto il problema se le conseguenze negative a carico del partecipante si abbiano solo in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate, con conseguente necessità di definire quando una violazione possa in tal modo qualificarsi.<br />
Nella fattispecie non si pone tuttavia alcun problema in proposito, essendo stato il bando di gara indetto prima del 1° luglio 2006 , data di entrata in vigore del codice (l’art.253 de codice prevede che “Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte“).<br />
In ogni caso deve rilevarsi che l’art 38 ha previsto al comma 3 che “ resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del decreto-legge, convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 266, e di cui all’articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni.“<br />
Pertanto resta ferma la competenza degli enti previdenziali a certificare la regolarità contributiva, con conseguente esonero della stazione appaltante dall’effettuare verifiche in proposito.<br />
Si pone in effetti solo il problema di raccordare l’esplicita previsione del codice dei contratti pubblici in tema di esclusione dalle gare e dalla contrattazione con le norme concernente il rilascio  del documento unico di regolarità contributiva, raccordo che probabilmente può essere trovato nell’interpretazione della previsione del codice in conformità  dei sopraevidenziati principi che debbono essere rispettati nel rilascio del menzionato documento.<br />
2. Venendo ora all’esame della presente controversia  (che, come si è già precisato, si riferisce ad una gara regolamentata dalla normativa precedente al codice dei contratti pubblici )  va rilevato che non può condividersi l’assunto del Tar secondo cui l’amministrazione non si sarebbe dovuta limitare riscontrare la mancanza di regolarità contributiva emergente dalla certificazione fornita dagli enti previdenziali , ma avrebbe dovuto verificare che le inadempienze fossero gravi e debitamente accertate come disposto dall’art.75 comma1 lett. e) del D.P.R. n.554/1999. <br />
Infatti nella fattispecie l’amministrazione, dopo l’aggiudicazione provvisoria, aveva acquisito una certificazione dalla quale risultava la mancanza della regolarità contributiva e si è già chiarito che in tal caso l’amministrazione stessa non poteva che prenderne atto ed adottare i conseguenti provvedimenti a carico dell’aggiudicatario provvisorio.<br />
Se l’interessato aveva obiezioni da fare circa la certificazione in questione si sarebbe dovuto rivolgere a chi la stessa aveva rilasciato ed ottenere le eventuali rettifiche.<br />
Va poi precisato che i suddetti provvedimenti negativi dovevano essere  adottati indipendentemente da una espressa previsione del bando, trattandosi di applicazione di norme di legge poste a tutela di quei superori interessi pubblici che si sono prima evidenziati.<br />
Diventa pertanto irrilevante stabilire se il bando contemplasse solo l’ipotesi della regolarità contributiva all’atto della domanda e come la stessa fosse disciplinata.<br />
3. Per i suesposti motivi l’appello principale della Provincia di Lecce va accolto e , in riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinto il ricorso originario.<br />
La più volte rilevata vincolatività delle risultanze della certificazione contributiva per l’amministrazione comporta invece la reiezione dell’appello incidentale, proposto dall’appellata al fine di contestare un ‘eventuale interpretazione del bando in tal senso. <br />
Resta logicamente assorbita ogni altra censura dedotta con l’appello principale.<br />
Sussistono ragioni, in considerazione della complessità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario. Spese compensate per i due gradi.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’8 Maggio 2007  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Pres. Emidio Frascione   <br />
Cons. Raffaele Carboni <br />
Cons. Aldo Fera  <br />
Cons. Caro Lucrezio Monticelli Est.   <br />
Cons. Aniello Cerreto<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 1° agosto 2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-8-2007-n-4273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.4273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
