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	<title>1/7/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/7/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-4201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-4201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4201</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro -OMISSIS-, non costituito in giudizio) Nel nostro ordinamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-4201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-4201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro -OMISSIS-, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Nel nostro ordinamento non sono riconosciute posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi, costituendo, anzi, tali situazioni eccezioni al generale divieto di portare armi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Autorizzazioni e concessioni &#8211; detenzione e porto di armi &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel nostro ordinamento non sono riconosciute posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi, costituendo, anzi, tali situazioni eccezioni al generale divieto di portare armi. Di conseguenza, il rilascio o il rinnovo di un porto d&#8217;armi e la possibilità  detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti postulano una ricognizione in ordine alla mancanza di indizi che non consentano di escludere la possibilità  di abusarne, anche laddove privi di rilievo penale o estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità  sociale dell&#8217;interessato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2020<br /> <strong>N. 04201/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08463/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 8463 del 2019, proposto dal Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, non costituito in giudizio;<br /> <br /> <strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</em></strong><br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza telematica del giorno 11 giugno 2020 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati presenti secondo la legge come da delega in atti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; Con ricorso al TAR l&#8217;odierno appellante ha impugnato, previa domanda di sospensione, il decreto -OMISSIS- del 9.9.2016 con cui il Prefetto di Mantova gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ed il decreto del Questore di Mantova Cat. -OMISSIS- di revoca della licenza di porto d&#8217;armi ed il relativo libretto, entrambi basati sul deferimento all&#8217;A.G. per violazione dell&#8217;art. 697 c.p. in quanto trovato in possesso di munizioni non denunciate.<br /> 2 &#8211; Con l&#8217;appellata sentenza -OMISSIS- il TAR per la Lombardia, sede di Brescia, Sezione I, ha accolto il ricorso, ritendendo fondate le censure con le quali il ricorrente lamentava che la discrezionale valutazione operata dall&#8217;Amministrazione non aveva dato conto della effettiva inaffidabilità  ad un corretto uso delle armi alla luce di un compiuto giudizio prognostico.<br /> 3 &#8211; In particolare il TAR ha ritenuto i provvedimenti impugnati &#8220;viziati sotto i profili della carenza istruttoria e del difetto motivazionale&#8221; in quanto fondati &#8220;esclusivamente, sull&#8217;unico rilievo, asseritamente ostativo, rappresentato dal deferimento del ricorrente all&#8217;A.G. per il reato di cui all&#8217;art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi e munizione)&#8221;, mentre al contrario, secondo il giudice di primo grado, occorrerebbe escludere che &#8220;siffatto presupposto integri fattispecie, al ricorrere della quale il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonchè l&#8217;accessivo ritiro del rilasciato titolo, abbiano carattere di stretta conseguenzialità  &#8211; privando, per l&#8217;effetto, l&#8217;Amministrazione di qualsivoglia apprezzamento discrezionale&#8221;. Dunque, l&#8217;Autorità  avrebbe &#8220;omesso di acquisire (e, conseguentemente, di valutare) l&#8217;intero complesso degli elementi fattuali ai fini di un compiuto apprezzamento in ordine all&#8217;esistenza &#8211; o meno &#8211; dei presupposti preordinati all&#8217;esercizio della discrezionale potestà  sostanziatasi nel divieto oggi avversato&#8221;.<br /> 4 &#8211; Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero dell&#8217;interno, che deduce la violazione dell&#8217;art. 39 TULPS essendo &#8220;indubbio che la disciplina delle licenze di P.S. richieda il possesso della buona condotta e l&#8217;affidabilità  nell&#8217;uso delle armi, la cui valutazione è rimessa all&#8217;Autorità  di P.S. alla luce del complessivo giudizio connotato da lata discrezionalità &#8220;.<br /> Infatti, prosegue il Ministero appellante, &#8220;l&#8217;Amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell&#8217;arma. La misura restrittiva persegue infatti la finalità  di prevenire la commissione dei reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi&#8221;.<br /> 5 &#8211; L&#8217;appello è fondato e deve essere pertanto accolto.<br /> 5.1 &#8211; Secondo una oramai consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, nel nostro ordinamento non sono riconosciute posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi, costituendo, anzi, tali situazioni eccezioni al generale divieto di portare armi. La stessa Corte Costituzionale con sentenza 440/1993 ha statuito che: &#8220;il porto d&#8217;armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando invece eccezione al normale divieto di portare armi, e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse in modo da scagionare dubbi e perplessità  sotto il profilo dell&#8217;ordine pubblico e tranquilla convivenza della collettività , dovendo essere garantita anche l&#8217;intera e restante massa dei consociati sull&#8217;assenza di pregiudizi sulla loro incolumità &#8220;.<br /> 5.2 &#8211; Di conseguenza, il rilascio o il rinnovo di un porto d&#8217;armi e la possibilità  detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti postulano una ricognizione in ordine alla mancanza di indizi che non consentano di escludere la possibilità  di abusarne, anche laddove privi di rilievo penale o estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità  sociale dell&#8217;interessato (fra le altre, Cons. Stato, sez. III, 24 agosto 2016 n. 3687, 7 marzo 2016 n. 922, 1° agosto 2014 n. 4121 e 12 giugno 2014 n. 2987).</p>
<p> 5.3 &#8211; In tale quadro, la revoca della licenza di porto d&#8217;armi ed il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi risultano essere stati non solo correttamente, bensì¬ doverosamente, adottati a seguito di un riscontrato comportamento che, pur non configurando un diretto abuso nell&#8217;uso delle armi medesime, deve indurre a formulare una ragionevole prognosi sfavorevole circa la possibilità  di successivi abusi, essendo stato l&#8217;appellante denunciato alla Autorità  Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di munizioni, in quanto trovato in possesso di -OMISSIS- non dichiarate.<br /> 5.4 &#8211; Infatti, una tale violazione, lungi da costituire un mero inadempimento formale di prescrizioni burocratiche, si palesa direttamente lesiva delle misure poste a presidio del controllo e della tracciabilità  delle armi e munizioni e della individuazione delle responsabilità  in caso di loro uso abusivo, e quindi è senz&#8217;altro in grado di giustificare una valutazione di non affidabilità  indipendentemente da ogni ulteriore accertamento di diversi o ulteriori profili di pericolosità  sociale dell&#8217;interessato.<br /> 6 &#8211; Alla stregua delle pregresse considerazioni, l&#8217;appello deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;appellata sentenza deve conseguentemente essere respinto il ricorso di primo grado. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;appellata sentenza respinge il ricorso di primo grado.<br /> Condanna il ricorrente di primo grado al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che vengono complessivamente liquidate in Euro 6.000,00 (seimila) oltre ad IVA, CPA e accessori.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona appellante.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2725</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Anna Pappalardo, Presidente, Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore PARTI: Ditta Onoranze Funebri Kimera s.r.l.s., con sede in Pietramelara in località  Aprovitola, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Vincenzo Ginocchi, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Renato Labriola contro Comune di Pietramelara, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2725/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2725/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2725</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore PARTI: Ditta Onoranze Funebri Kimera s.r.l.s., con sede in Pietramelara in località  Aprovitola, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Vincenzo Ginocchi, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Renato Labriola  contro Comune di Pietramelara, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabatino Rainone,</span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione ordinaria, allorquando il comportamento della pubblica amministrazione abbia leso l&#8217;affidamento del privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Responsabilità  e risarcimento &#8211; giurisdizione &#8211; comportamento della PA -affidamento del privato &#8211; lesione &#8211; giurisdizione ordinaria &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Sussiste la giurisdizione ordinaria, allorquando il comportamento della pubblica amministrazione abbia leso l&#8217;affidamento del privato, perchè non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, senza alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell&#8217;amministrazione e l&#8217;esercizio del potere.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2020<br /> <strong>N. 02725/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00022/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 22 del 2020, proposto da:<br /> Ditta Onoranze Funebri Kimera s.r.l.s., con sede in Pietramelara in località  Aprovitola, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Vincenzo Ginocchi, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Renato Labriola (come da procura in atti), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Pietramelara, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br /> della sentenza n. 4490/2019 del 12/09/2019 resa dal Tar Campania &#8211; Napoli III Sezione;<br /> per il risarcimento dei danni patiti sia per la perdita di chance scaturente dal provvedimento di diniego illegittimo annullato con sentenza n. 4490/2019 del 12/09/2019 e sia per quelli patiti per il ritardo nell&#8217;ottemperanza alla detta sentenza.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietramelara;<br /> Visti gli artt. 112 ss. cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui:<br /> &#8211; all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> &#8211; all&#8217;art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica, mediante collegamento da remoto con modalità  idonee a salvaguardare il contraddittorio e l&#8217;effettiva partecipazione dei difensori all&#8217;udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità  del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22.5.2020 e le Linee Guida del 25.5.2020 sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4 del D.L. 28/2020 e sulla discussione da remoto;<br /> Visti i decreti del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020;<br /> Vista l&#8217;istanza di discussione da remoto, formulata dalla ricorrente con la memoria depositata il 4/6/2020;<br /> Relatore per l&#8217;udienza in camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 il dott. Giuseppe Esposito, uditi con modalità  da remoto in videoconferenza gli avvocati Labriola e Rainone e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come integrato dall&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020 relativamente alla previsione della discussione orale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La Società  ricorrente agisce per l&#8217;ottemperanza della sentenza con cui è stato annullato il diniego alla richiesta di autorizzazione per le ulteriori attività  funebri oltre quelle di ufficio (trasporto, trattamenti della salma e recupero di cadavere su disposizione dell&#8217;autorità  giudiziaria).<br /> In sentenza è stato statuito che erroneamente il Comune aveva ritenuto insussistente il requisito della dotazione di un&#8217;autorimessa come da D.G.R. n. 731 del 27/11/2017, potendo la stessa essere ubicata anche in un Comune &quot;limitrofo&quot;, cioè non &quot;confinante&quot; secondo una stretta contiguità  territoriale (non essendo i due termini sinonimi).<br /> La sentenza è stata pubblicata il 12/11/2019 e il 15/9/2019 la ricorrente diffidava il Comune ad eseguirla.<br /> Non avendo ottenuto riscontro, con atto notificato il 3/1/2020 è stato proposto il giudizio di ottemperanza, formulando anche le domande risarcitorie per i danni dipendenti dal diniego annullato, nonchè dal ritardo nell&#8217;eseguire la sentenza.<br /> Successivamente alla proposizione del ricorso il Comune ha autorizzato l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  con atto n. 4 del 29/1/2020.<br /> Costituitosi in giudizio per resistere, l&#8217;Ente ha esibito documentazione e depositato memoria.<br /> La ricorrente ha esibito documentazione sulla stima dei danni reclamati; il difensore ha poi richiesto il rinvio dell&#8217;udienza del 10/3/2020, aderendo all&#8217;astensione indetta dall&#8217;organismo congressuale forense in relazione all&#8217;emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19.<br /> Le udienze per la trattazione del ricorso del 10/3/2020 e del 24/3/2020 sono state rinviate, ai sensi di quanto (giÃ ) disposto dall&#8217;art. 3, co. 1, del decreto-legge n. 11/2020, nonchè dall&#8217;art. 84, co. 1, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.<br /> Le parti hanno prodotto scritti difensivi e, nella propria memoria, il difensore della ricorrente ha richiesto la discussione orale ex art. 4 del decreto-legge n. 28/2020.<br /> All&#8217;udienza del 23 giugno 2020, al termine della discussione con modalità  da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, co. 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; Sulla domanda di ottemperanza va dichiarata la cessazione della materia del contendere, poichè (come detto) il Comune ha in seguito rilasciato l&#8217;autorizzazione n. 4 del 29/1/2020.<br /> Ciò determina il pieno soddisfacimento della pretesa della ricorrente, a cui consegue la declaratoria di cui all&#8217;art. 34, ultimo comma, del codice del processo amministrativo.<br /> 2. &#8211; Restano da esaminare le domande risarcitorie, prospettate sia per l&#8217;illegittimità  del diniego all&#8217;epoca formulato che per il ritardo nell&#8217;esecuzione della sentenza di annullamento.<br /> In particolare, la ricorrente reclama i danni da perdita di chance (punto I) e da ritardo (punto II), nonchè il danno emergente (punto III).<br /> 2.1. Relativamente al primo punto, la ricorrente considera di aver perduto la possibilità  di conseguire un risultato utile in dipendenza del provvedimento n. 2618 del 28/5/2019 che le negava l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di cui alla s.c.i.a. del 5/2/2019, annullato da questo TAR e la cui adozione era causa dell&#8217;effetto pregiudizievole <em>medio tempore</em> prodotto, secondo un rapporto di conseguenza diretta ed immediata.<br /> A tal proposito, rappresenta che i funerali avrebbero potuto esserle affidati e, non essendovi nel Comune di Pietramelara altre imprese del settore, si sarebbe trovata in posizione privilegiata rispetto ai potenziali concorrenti presenti nei comuni confinanti o limitrofi (per la vicinanza e i minori costi per i clienti, ai quali sarebbe stata applicata una tariffa inferiore).<br /> Per la quantificazione del danno viene considerato il numero dei decessi e il costo medio di un funerale standard, calcolando nel 75% la percentuale degli incarichi presumibilmente ottenuti e le tariffe applicate, pervenendo alla stima del danno per un importo di € 129.600,00.<br /> Relativamente a tale domanda, il Comune obietta che la ricorrente reclama un danno non derivante dall&#8217;esecuzione della sentenza ma relativo a un periodo ad essa anteriore e, richiamando l&#8217;art. 112, comma 3, c.p.a., considera che è consentito chiedere il risarcimento dei soli danni per la mancata esecuzione del giudicato (esclusi quelli antecedenti alla pubblicazione della sentenza).<br /> 2.2. Quanto al danno da ritardo, la ricorrente deduce di subire un pregiudizio dal colpevole ritardo del Comune di Pietramelara nell&#8217;eseguire la sentenza, calcolando che nei quattro mesi dalla pubblicazione della sentenza alla proposizione del ricorso, applicando i parametri riguardanti la perdita di chance (valutando 6 decessi al mese ad un costo medio di € 2.400,00 a funerale, oltre al disbrigo pratiche), deriverebbe un nocumento patrimoniale di € 57.600,00.<br /> 2.3. In ordine al danno emergente, sono presi in considerazione i costi per prestazioni professionali del commercialista (pratiche al SUAP e all&#8217;ASL e tenuta delle scritture contabili), per l&#8217;assistenza stragiudiziale del legale, per affitto immobile, per i dipendenti e per l&#8217;assicurazione del carro funebre (distintamente indicati e ammontanti in totale a € 26.204,37).<br /> Si afferma che tale danno è stato provocato dal mancato rilascio dell&#8217;autorizzazione e corrisponde alle spese sostenute per rimediare al pregiudizio sofferto, precisando che esso concerne costi che l&#8217;azienda ha continuato a sostenere pur non potendo esercitare l&#8217;attività  (per cui sono in parte posti anche con riferimento al ritardo).<br /> 3. &#8211; Ciò posto, è inammissibile la domanda risarcitoria per i danni che si assumono dipendenti dal provvedimento poi annullato (perdita di chance e costi sopportati senza aver ottenuto l&#8217;autorizzazione).<br /> La proponibilità  in sede di ottemperanza dell&#8217;azione risarcitoria per danni non esclusivamente connessi all&#8217;esecuzione della sentenza giÃ  aveva posto in giurisprudenza la problematica della &quot;<em>obliterazione del necessario giudizio cognitorio in pregiudizio della parte intimata</em>&quot; (Cons. Stato, sez. IV, 31/7/2008 n. 3851).<br /> Con l&#8217;entrata in vigore del codice del processo amministrativo, a partire dal 16 settembre 2010, veniva ammessa la possibile proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di una azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato (art. 112, comma 4), nell&#8217;ambito del richiamato art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010 e con la precisazione che il giudizio seguiva il rito ordinario (il comma 4 cit. disponeva infatti che: &quot;<em>Nel processo di ottemperanza può essere altresì¬ proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all&#8217;articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario</em>&quot;).<br /> La norma è stata soppressa dall&#8217;art. 1, comma 1, lett. cc), n. 2), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, per cui nel giudizio di ottemperanza può essere chiesto solamente il risarcimento dei danni verificatisi successivamente alla formazione del giudicato e a causa del ritardo nell&#8217;esecuzione della pronuncia (mentre il risarcimento dei danni riferibili al periodo precedente deve formare oggetto di un giudizio cognitorio).<br /> La <em>ratio</em> dell&#8217;abrogazione è rinvenibile nella necessità  di evitare che profili anche complessi (connessi all&#8217;individuazione di tutti gli elementi della responsabilità  causativa di danno della P.A.) possano essere esaminati nella sede di ottemperanza, regolata dal rito speciale che dÃ  luogo a una pronuncia semplificata (evidenziandosi anche che, ove l&#8217;azione fosse proposta direttamente al Giudice d&#8217;appello, risulterebbe violato il principio del doppio grado di giudizio).<br /> Nel caso di specie, può incidentalmente osservarsi che la domanda risarcitoria di cui trattasi esige l&#8217;esame di numerosi aspetti, a partire dalla completezza della documentazione a corredo della s.c.i.a., che risultava carente della certificazione antimafia che è stato poi necessario richiedere (cfr. la nota comunale prot. n. 433 del 24/1/2020: &quot;negli atti acclusi alla SCIA la ditta non ha prodotto alcuna documentazione, neppure in autocertificazione, per documentare il rispetto dei requisiti in materia di prevenzione dei rischi di infiltrazioni mafiose&quot;).<br /> Inoltre, la stessa domanda risarcitoria postula l&#8217;accertamento della denunciata inescusabilità  del diniego (ignorando colpevolmente, come dal difensore rimarcato nella discussione orale, che non v&#8217;è sinonimia tra i vocaboli &quot;limitrofo&quot; e &quot;confinante&quot;).<br /> Va da sè che tali accertamenti competono alla sede cognitoria.<br /> Per concludere, l&#8217;unica domanda risarcitoria proponibile con la richiesta di ottemperanza è volta ad ottenere la liquidazione dei &quot;<em>danni connessi all&#8217;impossibilità  o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione</em>&quot;, ex art. 112, co. 3, c.p.a. (azione tipicamente esecutiva, riferibile ad eventi successivi al giudicato e strettamente correlati al dovere di esecuzione della sentenza).<br /> Viceversa, la domanda di risarcimento del danno correlata all&#8217;azione di annullamento giÃ  intentata può essere proposta, dopo il giudicato, esclusivamente in sede di giudizio ordinario di cognizione e, se proposta in sede di ottemperanza, va dichiarata inammissibile.<br /> 4. &#8211; Venendo al danno da ritardo (correlato al periodo che va dalla pubblicazione della sentenza all&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione, anch&#8217;esso concernente sia la perdita di ulteriore chance che il danno emergente per la quota parte dei costi sopportati), emerge dagli atti di causa che:<br /> &#8211; il Comune avviava il procedimento per l&#8217;esecuzione della sentenza con nota prot. n. 6624 del 25/9/2019, comunicando all&#8217;interessata che occorreva &quot;<em>verificare la sussistenza dei requisiti per l&#8217;esercizio delle attività  funebri da verificare annualmente come da nota prot. 73791 del 25/07/2019 della Prefettura UTG di Caserta</em> &quot; e che &quot;<em>con nota prot. 6569 del 23.09.2019 è stata attivata la relativa procedura presso la Prefettura di Caserta</em>&quot;;<br /> &#8211; in data 22/10/2019 risulta inserita una richiesta di comunicazioni antimafia alla Banca Dati Nazionale, estesa al Direttore Tecnico (doc. 2 della produzione del Comune del 17/2/2020);<br /> &#8211; notificato il ricorso, il Comune sollecitava la Prefettura con nota prot. n. 159 del 10/1/2020, in riscontro alla quale &quot;<em>la Prefettura UTG di Caserta, giusta nota prot. gen. N. 253 del 14/1/2020, comunicava l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 88 c 4 bis e 89 comma 2 del D.Lgs 159/2011 ovvero ribadiva la facoltà  in capo all&#8217;interessato di avvalersi, nelle more della conclusione del procedimento, di autocertificazione dei requisiti antimafia</em>&quot; (nota comunale prot. n. 433 del 24/01/2020);<br /> &#8211; con quest&#8217;ultima nota si comunicava la risposta ottenuta dalla Prefettura &quot;<em>affinchè la ditta in indirizzo, valuti se, nelle more dell&#8217;acquisizione della certificazione antimafia da parte della competente Prefettura, ritenga di trasmettere la prevista autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare la titolarità  dei requisiti antimafia ai fini del pìù celebre rilascio della richiesta autorizzazione</em>&quot;;<br /> &#8211; l&#8217;autocertificazione era allora consegnata e veniva rilasciata l&#8217;autorizzazione.<br /> 4.1. Tanto premesso in fatto, occorre rappresentare quanto evidenziato dalla ricorrente a sostegno della domanda di risarcimento del danno.<br /> Con la memoria depositata il 4/6/2020 la stessa deduce che:<br /> &#8211; dall&#8217;avvio del procedimento (25/9/2019) al sollecito alla Prefettura (10/1/2020), il Comune nulla ha fatto per concludere la pratica, ricordandosene solo dopo la notifica del ricorso, in mancanza della quale l&#8217;inerzia si sarebbe indefinitamente protratta;<br /> &#8211; non potrebbe essere addebitata alla ricorrente la mancata tempestiva consegna dell&#8217;autocertificazione antimafia, avendo il Comune precisato il 25/9/2019 che era necessario acquisire la documentazione della Prefettura, senza richiederle la detta autocertificazione (per la quale, ove fosse stata formulata, si sarebbe subito provveduto);<br /> &#8211; la stessa Prefettura di Caserta ha affermato nella sua risposta del 14/1/2020 che era il Comune che avrebbe potuto richiedere l&#8217;autocertificazione antimafia;<br /> &#8211; la condotta del Comune mostra che solo formalmente si siano avviate le procedure per ottemperare alla sentenza, frustrando nella sostanza le aspettative dell&#8217;interessato con un comportamento omissivo o elusivo (avviando il procedimento innanzi alla Prefettura senza segnalare la possibilità  di presentare l&#8217;autocertificazione antimafia).<br /> 4.2. Passando all&#8217;esame della domanda, va affermata espressamente la sussistenza della giurisdizione amministrativa.<br /> Invero, dalla prospettazione della ricorrente potrebbe rilevarsi un&#8217;ipotesi di devoluzione alla giurisdizione ordinaria della cognizione della controversia, ventilandosi la violazione del dovere generale della P.A. di improntare la propria azione alla preservazione dell&#8217;altrui posizione giuridica, in virtà¹ di un rapporto qualificato intercorrente tra le parti (c.d. &quot;contatto sociale&quot;).<br /> Recentemente, è stato così¬ affermato che sussiste la giurisdizione ordinaria, allorquando &quot;<em>il comportamento della pubblica amministrazione abbia leso l&#8217;affidamento del privato, perchè non conforme ai canoni di correttezza e buona fede</em>&quot;, senza &quot;<em>alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell&#8217;amministrazione e l&#8217;esercizio del potere</em>&quot; (Cass., SS.UU., ord. 28/4/2020 n. 8236, p. 27.1).<br /> In relazione a tali dubbi, in udienza si è dato avviso, ex art. 73, terzo comma, c.p.a., del ravvisabile profilo del difetto di giurisdizione.<br /> Reputa tuttavia il Collegio che la presente controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 7 c.p.a., appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie sull&#8217;esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, comprendendovi le questioni dedotte nel presente giudizio, attinenti all&#8217;attività  amministrativa procedimentalizzata e alla cura del pubblico interesse, che è affidata all&#8217;Autorità  amministrativa e che si esplica attraverso una serie di atti, ognuno dei quali costituente esplicazione di potere amministrativo, attraverso la valutazione delle condizioni e dei requisiti per l&#8217;emanazione del provvedimento e l&#8217;accertamento dei fatti, ai sensi dell&#8217;art. 6 della legge n. 241 del 1990.<br /> In altri termini, non viene in rilievo nel caso di specie la violazione di un dovere generale di correttezza nel rapporto con il privato, quanto piuttosto l&#8217;esercizio tipico dell&#8217;azione amministrativa in esplicazione del pubblico potere, con i mezzi a disposizione nell&#8217;ambito del procedimento, finalizzato al perseguimento del pubblico interesse.<br /> 4.3. Tanto precisato, la domanda va respinta in quanto infondata.<br /> Partendo dalle enunciazioni di cui all&#8217;art. 30 c.p.a., va chiarito che debbono essere valutate tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti, escludendo il risarcimento dei danni evitabili usando l&#8217;ordinaria diligenza (in ogni fase e non esclusivamente, ma &quot;anche&quot;, attraverso l&#8217;esperimento degli strumenti di tutela).<br /> 4.3.1. Operata questa premessa, come giÃ  detto incidentalmente risulta che la ricorrente non avesse presentato la certificazione antimafia giÃ  all&#8217;epoca della presentazione della s.c.i.a., cosicchè la necessità  di acquisire le informazioni relative appare posta in relazione a un comportamento omissivo originario addebitabile alla stessa parte (nel senso che, laddove nella pratica fosse stata presente la certificazione antimafia, il Comune avrebbe comunque dovuto richiedere informazioni alla Prefettura, ma nelle more avrebbe potuto rilasciare l&#8217;autorizzazione).<br /> Ciò fa sì¬ che debba essere sconfessata la tesi secondo cui il Comune avrebbe dovuto richiederle di autocertificare l&#8217;assenza di pregiudizi ai sensi della legislazione antimafia, per un duplice concorrente motivo:<br /> a) innanzitutto, in quanto era giÃ  onere dell&#8217;interessato corredare la segnalazione certificata con la documentazione occorrente per intraprendere l&#8217;attività ;<br /> b) correlativamente, in quanto l&#8217;impresa professionale operante nel settore deve mostrarsi diligente nell&#8217;acquisire la conoscenza dei requisiti richiesti e, specificamente, di quanto dispone l&#8217;art. 88, co. 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, a tenore del quale l&#8217;interessato può attestare che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al precedente art. 67, per le &quot;<em>attività  private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività  da parte del privato alla pubblica amministrazione competente</em>&quot; (disposizione che si rivolge direttamente all&#8217;interessato che inoltra la s.c.i.a. e non esige l&#8217;intermediazione della Pubblica Amministrazione nel dover &#8220;rammentare&#8221; di poter avvalersi di tale facoltà ).<br /> 4.3.2. Per altro verso, si mostra assente la colpa del Comune di Pietramelara nelle vicende successive alla pubblicazione della sentenza.<br /> La richiesta di certificazione antimafia alla Prefettura è doverosa, per quanto dispone l&#8217;art. 88 del d.lgs. cit., necessitando le verifiche presso la banca dati nazionale unica e ponendosi al comma 4 a carico del Prefetto un termine per il rilascio della comunicazione antimafia, &quot;<em>entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all&#8217;articolo 87, comma 1</em>&quot;.<br /> In ragione di ciò:<br /> a) non è addebitabile al Comune di aver richiesto la certificazione attraverso la consultazione della banca dati nazionale, anzichè l&#8217;autocertificazione (essendo la richiesta alla Prefettura doverosa, come detto);<br /> b) non è rinvenibile una sua colposa omissione nel non aver rappresentato la possibilità  di autocertificazione, nelle more (costituendo l&#8217;esplicazione di detta facoltà  un onere della parte, rientrante nella sua conoscibilità );<br /> c) non è al Comune ascrivibile il ritardo nel rilascio della certificazione antimafia (ponendosi un termine a carico della Prefettura che, con nota prot. n. 3825 del 14/1/2020, comunicava di dover compiere gli accertamenti del caso: &quot;Per quanto riguarda invece gli accertamenti disposti da questa Prefettura, si rappresenta che in pari data sono state sollecitate le forze di polizia a fornire, con ogni consentita urgenza, l&#8217;esito degli stessi e di cui si fa riserva di riferire, appena in grado&quot;).<br /> Riepilogando, va dunque considerato che il Comune era tenuto a richiedere la certificazione antimafia e che non sono ad esso addebitabili le conseguenze che si assumono pregiudizievoli e che dipendono dai tempi di rilascio, alle quali l&#8217;interessato avrebbe potuto ovviare con l&#8217;autodichiarazione, esercitando una facoltà  rientrante nella sua disponibilità  e conoscibilità  usando l&#8217;ordinaria diligenza, senza poter ascrivere al Comune che avrebbe dovuto notiziarlo di ciò.<br /> 5. &#8211; Conclusivamente, per quanto sin qui ritenuto va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all&#8217;azione di ottemperanza, va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni reclamati in dipendenza del provvedimento poi annullato e va respinta la domanda di risarcimento dei danni per il ritardo nell&#8217;esecuzione della sentenza.<br /> In ragione della soccombenza reciproca, le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti, ad eccezione del contributo unificato il cui rimborso va posto a carico del Comune di Pietramelara (soccombente sulla domanda di ottemperanza con cui è stato introdotto il giudizio, definita con la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il soddisfacimento della pretesa), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di giudizio, in esse comprendendosi il contributo unificato.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così¬ provvede:<br /> a) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all&#8217;azione di ottemperanza;<br /> b) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni reclamati in dipendenza del provvedimento poi annullato;<br /> c) respinge la domanda di risarcimento dei danni per il ritardo nell&#8217;esecuzione della sentenza;<br /> d) compensa per l&#8217;intero le spese di giudizio tra le parti, ponendo a carico del Comune di Pietramelara il rimborso del contributo unificato, con attribuzione all&#8217;avvocato Renato Labriola, antistatario.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020 e decreti del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Vincenzo Cernese, Consigliere<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.7404</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-7-2020-n-7404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-7-2020-n-7404/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.7404</a></p>
<p>Pietro Morabito, Presidente, Francesca Mariani, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo -OMISSIS-, contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- non costituiti in giudizio; Concorso pubblico nella Guardia di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente, Francesca Mariani, Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo -OMISSIS-,  contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,  nei confronti -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- non costituiti in giudizio;</span></p>
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<p>Concorso pubblico nella Guardia di Finanza : è giustificata l&#8217; intransigenza selettiva  in relazione alle delicate mansioni ed ai peculiari compiti istituzionali .</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Concorsi pubblici &#8211; Guardia di Finanza &#8211; requisiti di ammissione &#8211; condotta incensurabile  &#8211; intransigenza selettiva &#8211; è giustificata.</p>
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<p style="text-align: justify;"><em>Il richiamo ai requisiti per l&#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria e in particolare a quello della &#8220;condotta incensurabile&#8221;, implica, un&#8217;intransigenza selettiva che si giustifica in relazione alle delicate mansioni ed ai peculiari compiti istituzionali affidati al Corpo della Guardia di Finanza, con la conseguenza che vi possono accedere soltanto coloro che abbiano tenuto una condotta specchiata ed improntata al massimo rigore morale e comportamentale. All&#8217;amministrazione è riconosciuto un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso di accesso solo di quei candidati che per qualità  morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità  e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni .</em></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2020<br /> <strong>N. 07404/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03205/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3205 del 2013, proposto da-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo -OMISSIS-, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Internaz. Gaglione in Roma, viale Gioacchino Rossini, 26;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. 384717/12 in data 28.12.2012, notificato in data 16.01.2013, di esclusione dal concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza;<br /> &#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Considerato che l&#8217;udienza è soggetta alla disciplina di cui all&#8217;art.84, commi 5 e 6, del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, e si svolge attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;, come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 aprile 2020 la dott.ssa Francesca Mariani;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Il ricorrente, che ha partecipato al concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata (Bando pubblicato nella G.U.R.I. &#8211; 4° serie speciale &#8211; n. 28 del 10.04.2012), ha gravato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comando generale della Guardia di Finanza lo ha escluso dalla procedura concorsuale, per mancanza del requisito di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera g) del Bando di concorso (vale a dire il requisito della incensurabilità  della condotta, previsto tramite rinvio alla disciplina che regola l&#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria).<br /> Nel provvedimento, in particolare, l&#8217;Amministrazione ha evidenziato che &#8211; come risultava dalla proposta di esclusione formulata dal Centro di Reclutamento &#8211; il ricorrente &#8220;<em>in data 17 febbraio 2008, veniva sorpreso dai Carabinieri di Formia in possesso di gr. 5,41 di sostanza stupefacente contenente cannabinoidi. Per tale episodio il Prefetto di Caserta, con proprio provvedimento, lo invitava a non fare pìù uso di sostanze stupefacenti;</em>&#8221; e che lo stesso risultava altresì¬ &#8220;<em>segnalato, in diverse occasioni, in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia, come rilevato dall&#8217;interrogazione della banca dati interforze SDI;</em>&#8220;.<br /> Per questi motivi l&#8217;Amministrazione ha dunque ritenuto che l&#8217;interessato dovesse essere escluso dal concorso per difetto del requisito di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera g) del Bando, motivando sul fatto che il medesimo, per i descritti episodi, aveva posto in essere un comportamento &#8220;<em>&#8211; oltre che censurabile, comunque, inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l&#8217;espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere, che assomma in sè la titolarità  di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, prevede stringenti doveri ed obblighi nei confronti dell&#8217;intera collettività , da parte della quale la condotta posta in essere dall&#8217;interessato è, tuttora, soggetta ad un giudizio di disvalore; &#8211; che non lascia, pertanto, margini di apprezzamento tali da escludere una valutazione negativa. Ciò, con particolare riferimento all&#8217;uso di sostanze stupefacenti, trattandosi di condotta che presuppone l&#8217;esistenza di una contiguità , pur saltuaria, con soggetti operanti nell&#8217;illegalità , che pongono in essere traffici illeciti verso i quali la Guardia di Finanza, istituzionalmente, ha il compito di esercitare azione di contrasto e di repressione;</em>&#8220;.<br /> L&#8217;Amministrazione, infine, ha altresì¬ espressamente tenuto conto, ai fini della verifica della incensurabilità  della condotta, delle numerose circostanze nelle quali l&#8217;interessato è stato fermato in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia.<br /> Avverso tale provvedimento l&#8217;aspirante finanziere ha proposto ricorso a questo Tribunale, formulando un&#8217;unica articolata doglianza, che sarà  illustrata nella parte motiva della presente sentenza, richiedendone l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia.<br /> Si è costituito il Ministero delle Finanze Comando Generale della guardia di finanza, resistendo al ricorso tramite articolata memoria depositata in data 20.04.2013.<br /> Con ordinanza n. 1792 del 26.04.2013, il Tribunale ha respinto l&#8217;istanza cautelare, considerando che &#8220;(&#038;)Â <em>avuto riguardo alle peculiarità  del caso di specie, non si ritiene che sussistano i presupposti per l&#8217;accoglimento della richiesta istanza cautelare, avuto riguardo al tenore della motivazione addotta nel provvedimento impugnato nella parte in cui, in particolare, viene fatto riferimento non solo al possesso di sostanza stupefacente ma anche alla segnalazione di frequentazione in diverse occasioni di soggetti con precedenti di polizia</em>&#8220;.<br /> La decisione è stata confermata in sede di appello cautelare, dall&#8217;ordinanza n. 2301 del 19.06.2013, con cui il Consiglio di Stato ha chiarito che &#8220;<em>l&#8217;ordinanza impugnata è motivata con considerazioni che il Collegio ritiene di fare proprie, con l&#8217;avvertenza che &#8211; secondo la giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato &#8211; anche un singolo episodio di accertato possesso di sostanze stupefacenti può essere legittimamente valutato dall&#8217;Amministrazione come causa di esclusione dai concorsi per l&#8217;accesso a Corpi (come, nel caso di specie, la Guardia di finanza) per i quali sono richiesti stringenti requisiti di qualità  morali e di condotta;</em>&#8220;.<br /> All&#8217;udienza del 28.04.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> E&#8217; gravato il provvedimento con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso per allievi finanzieri per carenza del requisito della &#8220;condotta incensurabile&#8221;, previsto dall&#8217;art. 2, comma 4, del d.lgs. 5.04.2006, n. 160, che disciplina tra l&#8217;altro i requisiti di ammissione alla magistratura, espressamente richiamati dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera g) del Bando di concorso.<br /> Il ricorrente ha formulato la seguente doglianza: &#8220;<em>Violazione del bando di concorso (determinazione nr. 99607 del 2 aprile 2012 pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica italiana-quarta serie speciale-numero 28 del 10 aprile 2012). Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2, primo comma, lettera g) del suddetto bando di concorso. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7, primo comma, del medesimo bando di concorso. Difetto di motivazione. Violazione della legge nr. 241 del 7 agosto 1990. Violazione dell&#8217;art 3 della legge n 241 del 7 agosto 1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erronea valutazione dei fatti. Insussistenza dei presupposti per l&#8217;adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2, quarto comma, del decreto legislativo nr. 160 del 5 aprile 2006 e dell&#8217;articolo 1, primo comma, lettera a), della legge nr. 150 del 25 luglio 2005. Violazione dell&#8217;art. 26 della legge nr. 53 del 1° febbraio 1989.</em> <em>Violazione dell&#8217;articolo 22 del decreto legislativo nr. 197 del 12 maggio 1995. Violazione dell&#8217;articolo 124 del d.R. nr. 12 del 30 gennaio 1941. Violazione del giusto procedimento. Violazione falsa applicazione dell&#8217;articolo 51 della Costituzione</em>&#8220;.<br /> In sostanza, il ricorrente lamenta che l&#8217;Amministrazione non avrebbe considerato che l&#8217;episodio del possesso dei cannabinoidi era isolato e risalente nel tempo, nonchè privo di conseguenze penali. Analogamente, non avrebbe rilevanza la frequentazione di soggetti gravati da precedenti di polizia, poichè attinente a fatti che non riguarderebbero direttamente la persona del ricorrente e comunque privi di evidenze dei seguiti delle segnalazioni.<br /> Pertanto, il giudizio negativo da cui è conseguita la gravata esclusione non sarebbe fondato su elementi concreti, nè avrebbe tenuto conto di tutto il contesto di vita del ricorrente (al riguardo sono versati in atti documenti per dimostrare il suo impegno nel sociale e la qualità  del servizio svolto quale VFP).<br /> In definitiva, secondo la tesi esposta nel ricorso, l&#8217;Amministrazione non avrebbe fatto un corretto uso del proprio potere discrezionale, in quanto avrebbe storicizzato i fatti senza contestualizzarli, omettendo altresì¬ ogni altra indagine, concreta e di raffronto, così¬ violando le norme sopra richiamate, che nel tempo hanno disciplinato l&#8217;accesso alla magistratura, nonchè la norma costituzionale che prevede l&#8217;accesso ai pubblici uffici.<br /> Le doglianze non persuadono.<br /> Va invero preliminarmente evidenziato che il richiamo ai requisiti per l&#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, contenuto nel Bando, e in particolare a quello della &#8220;condotta incensurabile&#8221;, implica, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in materia da svariati anni (ricordata anche dal Consiglio di Stato in sede cautelare), un&#8217;intransigenza selettiva che si giustifica in relazione alle delicate mansioni ed ai peculiari compiti istituzionali affidati al Corpo della Guardia di Finanza, con la conseguenza che vi possono accedere soltanto coloro che abbiano tenuto una condotta specchiata ed improntata al massimo rigore morale e comportamentale.<br /> All&#8217;amministrazione, pertanto, è riconosciuto un ampio potere discrezionale &#8220;<em>finalizzato a permettere la partecipazione al concorso di accesso solo di quei candidati che per qualità  morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità  e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni</em>&#8221; (così¬ Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5817/2013; si vedano altresì¬ Consiglio di Stato sez. IV, n.1213/2012; Consiglio Stato n. 5301/2006).<br /> Da ciò dunque consegue, sempre secondo consolidata giurisprudenza, che: a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene al giudizio discrezionale dell&#8217;Amministrazione e si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell&#8217;aspirante (o comunque relativi a rapporti che si riverberano sulla sua persona), tali da non consentire all&#8217;attualità  un giudizio favorevole; b) l&#8217;esercizio della discrezionalità  da parte dell&#8217;amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità  e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso; c) a fronte della discrezionalità  come sopra riconosciuta all&#8217;amministrazione, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisca a quella ad essa legittimamente spettante, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell&#8217;eccesso di potere, l&#8217;esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonchè la non contraddittorietà  e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità  della misura assunta, per effetto della valutazione svolta (in questi termini, Cons. Stato, IV, n. 1343/2013, Tar Lazio, Sez. II, n. 3954/2015 e n. 9455/2015).<br /> In vista di quanto sopra, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, la valutazione compiuta in sede amministrativa sia esente dai vizi di legittimità  prospettati nel ricorso, ivi compresi il denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la stessa è stata correttamente fondata su elementi di fatto gravi e concreti, afferenti direttamente la persona dell&#8217;aspirante (per il possesso degli stupefacenti) e che si riverberano sulla sua persona (per le frequentazioni di soggetti destinatari di segnalazioni di polizia).<br /> Come ben spiegato nel provvedimento gravato, gli episodi descritti (compiuti, peraltro, quando il ricorrente era giÃ  maggiorenne e neanche significativamente antichi nel tempo) sono sicuramente censurabili, ma soprattutto, sono <em>ictu oculi</em> inconciliabili con le specifiche attribuzioni e funzioni di polizia (che comprendono anche il contrasto e la repressione dei traffici illeciti) demandate alla Guardia di Finanza, laddove inoltre si tenga conto (come pure evidenziato nel provvedimento) che il possesso degli stupefacenti presuppone una contiguità , pur saltuaria, con soggetti operanti nell&#8217;illegalità .<br /> In questo senso l&#8217;Amministrazione ha correttamente svolto (e puntualmente motivato) quel giudizio prognostico sul candidato che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, è caratterizzato da discrezionalità  tecnica, è del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio ed è da svolgersi nell&#8217;ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di finanza (T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 3954/2015 e n. 9455/2015).<br /> Nè possono rilevare in senso contrario la circostanza (denunciata nel ricorso) che il contesto di vita dell&#8217;aspirante sia stato anche encomiabile, per esempio per il servizio quale militare in VFP o l&#8217;impegno sociale.<br /> Va infatti va ricordato che ogni Forza Armata si dÃ  regole di valutazione sue proprie per l&#8217;ammissione degli aspiranti, anche tenuto dei compiti ad essa assegnati (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4960/2017 e i numerosi precedenti ivi richiamati). L&#8217;Amministrazione, dunque, ha legittimamente svolto le sue valutazioni discrezionali avendo precipuo riguardo ai delicati compiti istituzionali e ai doveri e obblighi del Corpo della Guardia di Finanza nei confronti dell&#8217;intera collettività , rispetto ai quali gli episodi descritti rilevano in maniera definitivamente escludente in quanto si pongono &#8220;<em>in frontale e incompatibile contrasto con gli obblighi connessi allo status di finanziere</em>&#8221; (in questi termini ancora Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4960/2017, rispetto a vicenda analoga).<br /> Ciò vale inoltre &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente &#8211; anche qualora il possesso degli stupefacenti sia stato accertato in una sola, risalente, occasione.<br /> La giurisprudenza ha invero pìù volte chiarito, per vicende assolutamente simili a quella in esame, che &#8220;<em>il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l&#8217;accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga, sia pure consistente anche in un unico episodio accertato e per droghe non considerate &quot;pesanti&quot;, risulta, per un verso, congruamente motivato con riferimento all&#8217;episodio stesso e al suo evidente conflitto con i compiti che un appartenente alle Forze di Polizia è chiamato a svolgere; per altro verso, tale provvedimento non risulta affetto da eccesso di potere per illogicità  o irragionevolezza, tenuto conto della natura dell&#8217;episodio in relazione alla delicatezza e specificità  delle funzioni che si aspira a svolgere per il tramite del superamento del concorso, delicatezza e specificità  certamente superiori rispetto ad altre pur importanti funzioni pubbliche</em> (&#038;). <em>E&#8217; incontestabile, poi, che l&#8217;uso di sostanze stupefacenti comporta necessariamente il contatto con il mondo della criminalità , che dallo spaccio di dette sostanze si alimenta con conoscenze di persone che la Guardia di Finanza, nel perseguimento dei propri compiti istituzionali, deve contrastare e assicurare alla giustizia e ciò spiega il rigore con cui non si ammette l&#8217;accesso nelle forze di polizia di coloro i quali hanno fatto &#8220;uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcol attuali e pregressi</em>&#8220;. (cfr. Consiglio di Stato, IV Sez. n. 4602/2016 e sentenze ivi richiamate, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5411/2011, n. 4048/2012; tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze n. 2464/2016, n. 4128/2019 e n. 4151/2019).<br /> Il descritto orientamento, peraltro, è ormai stato positivizzato con le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 95/2017 che, nel novellare l&#8217;art. 6, lett. i) del d.lgs 199/95 (recante la disciplina in materia di personale non direttivo e non dirigente della Guardia di Finanza), ha statuito, con formulazione chiara ed inequivoca, che anche la detenzione o l&#8217;uso di sostanze stupefacenti, pur se saltuari, occasionali e risalenti, sono causa di esclusione dalle procedure concorsuali nel Corpo. Tale previsione &#8211; per quanto non applicabile <em>ratione temporis</em> alla fattispecie &#8211; dimostra definitivamente il rilievo centrale che, nell&#8217;ordinamento, assumono i profili di condotta tenuti dagli aspiranti all&#8217;immissione nei Corpi di Polizia.<br /> In definitiva, il rigore selettivo espresso nel provvedimento impugnato non costituisce una &#8220;irragionevole limitazione&#8221; alla possibilità , costituzionalmente prevista, di arruolamento del ricorrente nel Corpo, come denunciato nel ricorso, poichè occorre considerare che il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (latamente intesa) non è riconducibile ad un modello unico, di modo che possono aversi valutazioni differenti di un medesimo episodio in ragione di impieghi diversi (si veda, sul punto, Consiglio di Stato, sentenza n. 5411/2011).<br /> Ne consegue che, nella fattispecie, l&#8217;esclusione trova la sua motivata ragion d&#8217;essere nella specificità  e nella delicatezza delle competenze del Corpo e deve quindi essere ritenuta legittima, in quanto assunta in una corretta ottica prudenziale e precauzionale (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5817/2013), a tutela del ruolo e delle funzioni svolte dalla Guardia di Finanza.<br /> In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Si ritiene tuttavia che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese, in considerazione della natura della controversia e dei sottesi interessi.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  del ricorrente e delle parti coinvolte.<br /> Così¬ deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br /> Pietro Morabito, Presidente<br /> Roberta Cicchese, Consigliere<br /> Francesca Mariani, Referendario, Estensore</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4220</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-7-2020-n-4220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-7-2020-n-4220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4220</a></p>
<p>Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Angela Rotondano, Consigliere, Estensore; PARTI: (E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo, Giorgio Calo&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-7-2020-n-4220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-7-2020-n-4220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4220</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Angela Rotondano, Consigliere, Estensore; PARTI:  (E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo, Giorgio Calo&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Maggiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21; e nei confronti di B. &amp; J. s.r.l., Il G. s.r.l., Cooperativa Sociale Gialla, Anac &#8211; Uvcs, non costituite in giudizio)</span></p>
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<p>Sulla disciplina dell&#8217; accesso .</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; disciplina dell&#8217;accesso.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Le norme che regolano l&#8217;accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono definite dall&#8217;art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016, che richiama la disciplina generale di cui agli artt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, ma vi aggiunge speciali e specifiche disposizioni derogatorie in punto di differimento, di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva in considerazione delle peculiari esigenze di riservatezza che sogliono manifestarsi e assumere rilievo nel contesto delle procedure evidenziali: per questo profilo, la norma recepisce le indicazioni dell&#8217;art. 21 della direttiva 2014/24/UE, dell&#8217;art. 39 della direttiva 2014/25/UE e dell&#8217;art. 28 della direttiva 2014/23/UE, a tenore dei quali &#8211; fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità  sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti &#8211; le stazioni appaltanti: a)Â sono tenute, salvo diversa ed espressa previsione nazionale od eurounitaria, a non rivelare «informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonchè gli aspetti riservati delle offerte»; b) sono autorizzate a «imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni [rese] disponibili durante tutta la procedura».</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 01/07/2020<br /> <strong>N. 04220/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07387/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7387 del 2019, proposto da E. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo, Giorgio Calo&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Roma Capitale, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Maggiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> B. &amp; J. s.r.l., Il G. s.r.l., Cooperativa Sociale Gialla, Anac &#8211; Uvcs, non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> dell&#8217; ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), 8 maggio 2019, n. 5750, resa tra le parti;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 il consigliere Angela Rotondano e udito per l&#8217;appellante l&#8217;avvocato Sergio Caracciolo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. La società  E. s.r.l. partecipava alla procedura aperta, indetta da Roma Capitale (con determina dirigenziale n. 1756 del 10 luglio 2017), perÂ <em>&#8220;l&#8217;affidamento in concessione a terzi della gestione di sette nidi d&#8217;infanzia secondo lotti distinti e funzionali&#8221;</em>, dell&#8217;importo complessivo soggetto a ribasso di euro 5.355.018,90 al netto di IVA e per la durata di anni tre (periodo settembre 2017- luglio 2020), suddivisa in sette lotti (corrispondenti ciascuno ad un nido), da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa. Il bando stabiliva, inoltre, che a ciascun concorrente non potessero aggiudicarsi pìù di due lotti.<br /> 1.1. All&#8217;esito delle operazioni di gara e valutate le offerte presentate dalle concorrenti, la Stazione appaltante, a seguito della disposta verifica di anomalia delle offerte relative ai lotti 2 e 4, dichiarava decaduta l&#8217;offerta della G., prima classificata nel lotto 4, per aver questa rinunciato a fornire le giustificazioni richieste, ed escludeva la Cooperativa Gialla, risultata invece prima nella graduatoria del lotto 2: pertanto, aggiudicava detti lotti alle imprese risultate, rispettivamente, seconde classificate, e precisamente il lotto 4 ad E. (gestore uscente del servizio per i due nidi corrispondenti ai lotti 2 e 4) ed il lotto 2 al raggruppamento temporaneo tra B. &amp; J. e la società  Officina delle Idee Società  Cooperativa a r.l. (di seguito <em>&#8220;B. &amp; J.&#8221;</em>).<br /> 1.2. In particolare, per il lotto 2 (corrispondente al nido di via Valcannuta), oggetto della presente controversia, B. &amp; J. aveva conseguito il punteggio complessivo di 81,342 punti, seguita dalla società  G. (con un punteggio totale di 68,276) e da E. (che aveva riportato, nel complesso, 58,785 punti).<br /> 2. Con istanza di accesso formulata il 10 gennaio 2019, E. domandava l&#8217;ostensione dei seguenti atti: 1) tutti i verbali tecnici di gara; 2) le offerte tecniche, economiche ed i PEF sia dell&#8217;aggiudicataria B. &amp; J., sia della ditta Il G., quale concorrente classificatasi al secondo posto in graduatoria (nel lotto 2) dopo l&#8217;esclusione della Cooperativa Gialla; 3) tutti gli atti con i quali è stata eseguita la verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta della Cooperativa Gialla, successivamente esclusa, compresa l&#8217;offerta tecnica, economica e PEF, così¬ da poter verificare e contestare l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta della ditta Il G., presentata nel lotto 2.<br /> 2.1. Con successive istanze dell&#8217;8 febbraio e del 18 febbraio 2019, E. reiterava la domanda di accesso agli atti di gara (e precisamente: a tutti i verbali tecnici di gara; alle offerte tecniche economiche e ai piani economico-finanziari delle ditte B. &amp; J. e Il G.; agli atti di verifica dell&#8217;anomalia della ditta Cooperativa Gialla, alla relativa offerta tecnica economica e al piano economico- finanziario; alla verifica dell&#8217;anomalia della società  Il G.; alle opposizioni all&#8217;ostensione delle controinteressate).<br /> 3. Nelle more, con ricorso proposto al Tribunale amministrativo per il Lazio, E., premesso di essere risalita (dopo l&#8217;esclusione della Cooperativa Gialla) alla terza posizione nel lotto 2, ne impugnava l&#8217;aggiudicazione (disposta in via definitiva con d.d. n. 52 del 10 gennaio 2019), unitamente a tutti gli atti di gara presupposti, assumendo che le prime due graduate, B. &amp; J. e Il G., andavano escluse dalla gara: chiedeva, pertanto, l&#8217;annullamento degli atti impugnati e la declaratoria di inefficacia del contratto <em>medio tempore</em> stipulato o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente monetario.<br /> 3.1. La ricorrente domandava altresì¬ l&#8217;annullamento ex art. 116 Cod. proc. amm. del provvedimento con cui Roma Capitale, preso atto delle opposizioni delle controinteressate (Cooperativa Gialla, B. &amp; J. e Il G.), aveva negato l&#8217;accesso integrale alle rispettive offerte tecniche e alla relazione giustificativa, oscurandole, e chiedeva che venisse accertata e dichiarata la fondatezza delle istanze di accesso agli atti presentate dalla ricorrente e del suo diritto all&#8217;ostensione (con visione ed estrazione di copia) di tutta la documentazione richiesta, ivi incluse le parti del progetto tecnico oscurate, i pareri, le verifiche compiute dalla stazione appaltante e i giustificativi integrali.<br /> 3.2. Nella memoria depositata in giudizio il 14 marzo 2019 la ricorrente reiterava la domanda ex art. 116 Cod. proc. amm., a seguito dell&#8217;ulteriore parziale diniego da parte della Stazione appaltante in relazione all&#8217;istanza di accesso del 1 marzo 2019 avente ad oggetto l&#8217;elenco del personale impiegato presso il nido di Via Valcannuta, con indicazione delle mansioni svolte, della tipologia di contratto applicata e delle relative qualifiche: censurava, in particolare, l&#8217;illegittimità  anche di quest&#8217;ultimo atto che aveva, a suo dire, erroneamente escluso l&#8217;accesso ai documenti contrattuali necessari ai fini della difesa e, segnatamente, alla dimostrazione della non sostenibilità  economica dell&#8217;offerta risultata aggiudicataria.<br /> 3.3. Si costituiva in giudizio Roma Capitale la quale controdeduceva puntualmente sulla domanda ex art. 116 Cod. proc. amm., evidenziando che nella fattispecie trovava applicazione il disposto di cui all&#8217;art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale è escluso il diritto di accesso <em>&#8220;alle informazioni fornite nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici o commerciali&#8221;</em>: l&#8217;Amministrazione, preso atto delle motivate opposizioni dei tre controinteressati, aveva perciò reso disponibile alla società  ricorrente, in riscontro alle istanze formulate nel tempo, una serie di documenti utili alla difesa in giudizio dei suoi interessi in relazione alla procedura per cui è causa, consegnandole tutto quanto era possibile ostendere, ivi comprese tutte le parti delle offerte dei controinteressati utili per verificarne la congruità ; laddove, viceversa, l&#8217;oscuramento delle offerte (espressamente previsto dal punto 9.12 del Disciplinare) avrebbe avuto ad oggetto solo i segreti tecnici e commerciali relativi alle scelte pedagogiche, prive di rilevanza ai fini dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, con conseguente legittimità  del diniego all&#8217;accesso opposto dai controinteressati prima e dalla Stazione appaltante poi.<br /> 3.4. Si costituivano altresì¬ la società  B. &amp; J. (la quale deduceva puntualmente sull&#8217;inammissibilità  e infondatezza dell&#8217;impugnativa proposta) e la Cooperativa Gialla; non si costituiva, invece, la società  Il G., benchè ritualmente intimata.<br /> 3.5. L&#8217;adito Tribunale, con ordinanza n. 1788 del 21 marzo 2019, respingeva la domanda cautelare incidentalmente formulata dalla ricorrente per l&#8217;assorbente carenza del requisito del <em>periculum</em>, rilevando che l&#8217;aggiudicataria era subentrata nella gestione del servizio e che, nella comparazione dei contrapposti interessi, dovesse ritenersi prevalente quello al regolare andamento dell&#8217;asilo nido.<br /> 4. Con l&#8217;ordinanza in epigrafe, il Tribunale amministrativo ha respinto l&#8217;istanza ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. sull&#8217;assunto secondo cui <em>&#8220;l&#8217;accesso agli atti di gara non è pacificamente sempre integrale a fronte della deduzione di esigenze di difesa, essendo sempre necessario, nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali e il diritto all&#8217;esercizio del c.d. &#8220;accesso difensivo&#8221;, l&#8217;accertamento dell&#8217;eventuale nesso di strumentalità  esistente tra la documentazione oggetto dell&#8217;istanza di accesso e le censure formulate&#8221;</em>: ha ritenuto, pertanto, non meritevole di favorevole considerazione la domanda di accesso nel caso in esame atteso che, mentre le tutte controinteressate avevano fornito <em>&#8220;adeguate spiegazioni e giustificazioni sull&#8217;esigenza di tutelare la riservatezza sui proprio progetti pedagogici&#8221;</em>, la società  ricorrente nulla aveva dimostrato, nel ricorso introduttivo, <em>&#8220;sull&#8217;effettiva utilità  di ottenere la documentazione richiesta in versione integrale&#8221;</em>.<br /> 5. Avverso detta ordinanza E. ha proposto appello, deducendone l&#8217;erroneità  e l&#8217;ingiustizia e chiedendone la riforma per i seguenti motivi di diritto: <em>&#8220;Erronea, contraddittoria ed illogica motivazione dell&#8217;ordinanza TAR Lazio- Roma, Sez. II, n. 5750/2019, in ordine alla ritenuta insussistenza del diritto della ricorrente all&#8217;accesso agli stessi atti per travisamento dei fatti, erronea applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli atti di una procedura di gara ed omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del giudizio- Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 116, co.2, degli artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990, dell&#8217;art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Punto 9.12 del Disciplinare di gara&#8221;.</em><br /> 5.1. E. ha dunque insistito per l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza proposta ex art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo che sia ordinato a Roma Capitale di esibire, entro il termine massimo di giorni trenta, alla società  appellante, integralmente e senza oscuramento, la documentazione oggetto delle richieste di accesso formulate.<br /> 5.2. Si è costituita anche nel presente giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza, ribadendo la legittimità  del suo operato ed eccependo l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;istanza ex art. 116 Cod. proc. amm.<br /> 5.3. Non si sono invece costituite, benchè ritualmente intimate, le società  controinteressate.<br /> 5.4. Alla camera di consiglio del 27 febbraio 2020, sulle reiterate conclusioni delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 6. Con l&#8217;appello in epigrafe la società  E. contesta le statuizioni dell&#8217;ordinanza di prime cure che ha respinto l&#8217;istanza di accesso ex art. 116 comma 2 Cod. proc. amm., assumendone l&#8217;erroneità  e l&#8217;ingiustizia sotto plurimi profili.<br /> 6.1. L&#8217;appellante è, dunque, tornata a dolersi dell&#8217;asserita illegittimità  dell&#8217;operato della Stazione appaltante per avere questa sostanzialmente limitato l&#8217;ostensione documentale ai verbali di gara e a pochissime pagine delle offerte tecniche e dell&#8217;ulteriore documentazione richiesta, con ciò violando l&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, poichè la disamina delle offerte e degli altri documenti oggetto di accesso sarebbe indispensabile per poter verificare la sussistenza di eventuali illegittimità  del giudizio espresso dalla Commissione di gara e degli atti adottati dalla Stazione appaltante. L&#8217;ordinanza appellata avrebbe così¬ del tutto obliterato le previsioni contenute nel punto 9.12. del Disciplinare di gara, che, coerentemente alla <em>ratio</em> acceleratoria che ispira l&#8217;art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016 (e, pìù in generale, l&#8217;intera disciplina del contenzioso in materia di appalti pubblici, connotato dai pìù ristretti termini decadenziali stabiliti dall&#8217;art. 120, comma 5, Cod. proc. amm. per l&#8217;impugnazione degli atti delle procedure di gara), consentivano alle concorrenti la tempestiva ostensione degli atti richiesti, senza attendere i tempi per l&#8217;instaurazione del contraddittorio con i controinteressati ai sensi dell&#8217;art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006.<br /> 6.2. In particolare, l&#8217;appellante lamenta che il primo giudice, in violazione dell&#8217;art. 116, comma 2, Cod. proc. amm., degli artt. 22 e ss. legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Punto 9.12 del Disciplinare di gara, avrebbe erroneamente:<br /> &#8211; omesso di rilevare che, nella fattispecie, le ditte controinteressate non avevano tempestivamente (e preventivamente) fornito, giÃ  in sede di gara, le dichiarazioni di cui al Punto 9.12 del Disciplinare di Gara in ordine ai segreti tecnici e commerciali (mediante motivata e comprovata dichiarazione <em>&#8220;a corredo dell&#8217;offerta tecnica&#8221;</em>, come testualmente prescritto dalla su indicata disposizione della <em>lex specialis</em> della procedura), basando invece la propria erronea statuizione di rigetto dell&#8217;istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. sulle opposizioni all&#8217;accesso, incomprensibilmente ritenute, dal Tribunale amministrativo<em>, &#8220;adeguate&#8221;</em>, sebbene inammissibilmente proposte dalle medesime <em>ex postà </em>(<em>id est</em>: solo a seguito della ricezione della sopra citata istanza di accesso agli atti da parte della E.); laddove, invece, la giurisprudenza amministrativa, nella vigenza del precedente art. 13, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163 del 2006 (poi confluito, con identica formulazione, nell&#8217;attuale art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016), ha invece pìù volte ribadito che l&#8217;accesso può essere escluso sempre che il concorrente, <em>in sede di offerta</em>, dichiari <em>preventivamente</em> che talune informazioni fornite nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta costituiscono segreti tecnici e commerciali; con la conseguenza che tale indicazione, costituendo specifico onere per il concorrente che intenda mantenere riservate e sottratte all&#8217;accesso tali parti della propria offerta, non può invece rappresentare, sul piano della ragionevolezza interpretativa, un impedimento frapposto <em>ex post</em> dall&#8217;aggiudicatario, a tutela della posizione conseguita, nei confronti dell&#8217;esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale da parte degli altri concorrenti (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3431; Sez. VI, 18 gennaio 2018, n. 293);<br /> &#8211; ritenuto che l&#8217;interesse alla ostensione dei documenti richiesti dalla E. possa aver trovato soddisfazione con la consegna dei documenti<em> &#8220;sebbene parzialmente oscurati&#8221;</em> e che, in ogni caso, non sarebbe consentito l&#8217;accesso anche a documenti ed atti relativi alla fase esecutiva;<br /> &#8211; del tutto travisato il tenore dell&#8217;art. 53, co. 6, D. Lgs. n. 50/2016 in tema di c.d. accesso difensivo, ritenendo, al contrario di quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che il rapporto di <em>&#8220;strumentalità &#8220;</em> tra la documentazione di gara richiesta e l&#8217;interesse legittimo che il soggetto richiedente l&#8217;accesso intende tutelare (nella fattispecie, quello al subentro nel contratto relativo al Lotto 2 della gara <em>de qua</em>) debba essere inteso in senso <em>&#8220;restrittivo&#8221;</em>, al punto da consentire una pregnante valutazione, da parte dell&#8217;Amministrazione o del Giudice, in ordine alla possibilità  o meno di accoglimento della domanda sostanziale eventualmente proponibile dall&#8217;istante all&#8217;esito dell&#8217;accesso agli atti;<br /> &#8211; negato l&#8217;accesso sull&#8217;erroneo assunto che l&#8217;offerta tecnica fosse stata oscurata nella sola parte del c.d. progetto pedagogico, ritenuto illegittimamente coperto da privativa, mentre, all&#8217;evidenza, gli <em>omissis </em>riguardavano circa l&#8217;80 per cento dell&#8217;offerta, perciò quasi totalmente oscurata (e non soltanto nelle parti del progetto educativo come ritenuto dai primi giudici), rendendo di fatto impossibile la valutazione dell&#8217;operato della Commissione, se non attraverso le deduzioni riportate nella memoria del 14 marzo 2019 sulle sole parti visibili;<br /> &#8211; negato l&#8217;ostensione documentale nuovamente sollecitata a Roma Capitale, dopo la notifica del ricorso, giustificata dall&#8217;esigenza di verificare <em>&#8220;sostanzialmente&#8221;</em> la congruità  dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria e, soprattutto, la corrispondenza tra quanto offerto in gara e quanto poi effettivamente eseguito, con particolare riferimento all&#8217;impiego del personale e alla congruità  del costo del lavoro, sulla base di quanto descritto nell&#8217;offerta tecnica e riportato nel PEF;<br /> &#8211; negato l&#8217;accesso per non aver formulato alcuna <em>&#8220;censura specifica avverso l&#8217;offerta della società  Il G., che la precede in graduatoria nel lotto 2, essendosi classificata terza&#8221;</em>, senza avvedersi che la stessa società  Il G., nelle proprie controdeduzioni all&#8217;accesso, avesse dichiaratamente riconosciuto di essere <em>&#8220;stata la scrivente società  esclusa e quindi anche non inserita in alcuna graduatoria definitiva&#8221;</em>; il che, contrariamente a quanto ritenuto dall&#8217;ordinanza impugnata, determinava che E. risultasse collocata seconda in graduatoria, potendo così¬ legittimamente aspirare a conseguire l&#8217;auspicata aggiudicazione.<br /> 6.3. Insomma, secondo l&#8217;appellante avrebbe errato il primo giudice (anche a causa del richiamo, a supporto della decisione di rigetto dell&#8217;istanza, di precedenti giurisprudenziali non conferenti e relativi a fattispecie affatto diverse da quella per cui è causa) nel non riconoscere prevalenza al diritto all&#8217;accesso agli atti della gara d&#8217;appalto, in tesi funzionale alla difesa dei diritti del richiedente che vi aveva partecipato, rispetto all&#8217;esigenza di riservatezza e segretezza opposte dalle controinteressate.<br /> 6.4. Del resto, la partecipazione alle gare pubbliche di appalto comporterebbe l&#8217;accettazione implicita, da parte del concorrente, delle regole di trasparenza e imparzialità  connotanti la selezione, con inevitabile accettazione anche del rischio di divulgazione del segreto industriale o commerciale, ove quest&#8217;ultimo sia impiegato allo scopo di acquisire un vantaggio competitivo all&#8217;interno di una gara pubblica, proprio in dipendenza dei principi di pubblicità  e trasparenza che la governano.<br /> 6.5. Alla luce di tali considerazioni, secondo l&#8217;appellante, l&#8217;interesse all&#8217;accesso ai documenti, anche nel caso in esame, non poteva che essere accertato <em>&#8220;in astratto&#8221;</em>, in quanto interesse avente autonoma consistenza, senza alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all&#8217;ammissibilità  delle azioni giudiziali giÃ  proposte o proponibili dalla richiedente, inerenti alla pretesa sostanziale sottostante.<br /> 7. L&#8217;appello è infondato e va respinto.<br /> 7.1. Il Collegio condivide e intende dare continuità  ai principi affermati dalla giurisprudenza inÂ <em>subiecta materia</em>, quanto ai rapporti tra accesso difensivo e tutela dei segreti industriali e commerciali, correttamente applicati dall&#8217;ordinanza appellata nella fattispecie in esame.<br /> 7.2. Come di recente statuito da questo Consiglio (Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64), le norme che regolano l&#8217;accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono definite dall&#8217;art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016, che richiama la disciplina generale di cui agli artt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, ma <em>&#8220;vi aggiunge speciali e specifiche disposizioni derogatorie in punto di differimento, di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva in considerazione delle peculiari esigenze di riservatezza che sogliono manifestarsi e assumere rilievo nel contesto delle procedure evidenziali&#8221;</em>.<br /> 7.3. Per questo profilo, la norma recepisce le indicazioni dell&#8217;art. 21 della direttiva 2014/24/UE, dell&#8217;art. 39 della direttiva 2014/25/UE e dell&#8217;art. 28 della direttiva 2014/23/UE, a tenore dei quali &#8211; fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità  sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti &#8211; le stazioni appaltanti:<br /> <em>a)</em> sono tenute, salvo diversa ed espressa previsione nazionale od eurounitaria, a non rivelare <em>«informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonchè gli aspetti riservati delle offerte»</em>;<br /> b) sono autorizzate a «<em>imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni [rese] disponibili durante tutta la procedura»</em>.<br /> Segnatamente, in attuazione dei richiamati criteri direttivi, l&#8217;art. 53, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 50 del 2016 sancisce: <em>«sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione [&#038;] alle informazioni fornite nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici o commerciali</em>».<br /> 7.4. Tanto premesso, la giurisprudenza richiamata ha altresì¬ chiarito che <em>&#8220;La particolare </em>voluntas legis<em>, consona al particolare contesto concorrenziale, è, dunque, di escludere dall&#8217;ostensibilità  propria degli atti di gara quella parte dell&#8217;offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità  tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell&#8217;impresa in gara (ilÂ </em>know how<em>), vale a dire l&#8217;insieme del &#8220;saper fare&#8221; e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell&#8217;esercizio professionale dell&#8217;attività  industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività  dell&#8217;impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità  ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l&#8217;ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà  industriale).&#8221;</em> (Cons. di Stato, V, 64/2020 cit.).<br /> La <em>ratio legis</em> è, infatti, di far sì¬ che, proprio con riguardo ad una gara pubblica, che non deroga ma assicura la corretta competizione tra imprese, del diritto di accesso &#8211; per quanto garantito dal principio di pubblicità  e trasparenza della condotta delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti funzionalmente equiparati (cfr. art. 1 l. n. 241 del 1990) &#8211; non si possa fare un uso emulativo, ad esempio da parte di contendenti che potrebbero formalizzare l&#8217;istanza allo scopo precipuo di giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri (cfr. Cons. Stato, VI, 19 ottobre 1990, n. 6393). La leale dimensione competitiva di una gara, invero, ne risulta la caratteristica dominante e pertanto nel conflitto quanto attiene alla correttezza della concorrenza domina sulla circostanza che ad essa fa esito un potere pubblico.<br /> Ne viene che la scelta, di suo meritevole, di prendere parte ad una procedura competitiva non implica, contrariamente a quanto affermato dall&#8217;appellante, un&#8217;indiscriminata accettazione del rischio di divulgazione di segreti industriali o commerciali, i quali &#8211; almeno in principio &#8211; restano sottratti, a tutela del loro specifico valore concorrenziale, ad ogni forma di divulgazione.<br /> 7.5. Il sancito limite alla ostensibilità  è comunque subordinato all&#8217;espressa <em>«manifestazione di interesse»</em> da parte dell&#8217;impresa interessata, cui incombe l&#8217;onere dell&#8217;allegazione di <em>«motivata e comprovata dichiarazione»</em>, mediante la quale dimostri l&#8217;effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia.<br /> 7.6. A tal fine, la presentazione di una istanza di accesso impone alla stazione appaltante di coinvolgere, in rispetto del contraddittorio, il concorrente controinteressato, nelle forme di cui alla disciplina generale del procedimento amministrativo, e richiede una motivata valutazione delle argomentazioni offerte, ai fini dell&#8217;apprezzamento dell&#8217;effettiva rilevanza per l&#8217;operatività  del regime di segretezza. Le rispettive e contrapposte ragioni- del richiedente che chieda l&#8217;accesso e dell&#8217;impresa controinteressata che vi opponga la tutela della riservatezza per esigenze connesse a segreti tecnici o commerciali- lungi dal tradursi, dunque, nell&#8217;automatica prevalenza a favore dell&#8217;interesse del primo alla conoscibilità  della documentazione di gara, dovranno essere criticamente considerate e soppesate dalla stazione appaltante, nell&#8217;ambito di una valutazione discrezionale a quest&#8217;ultima rimessa.<br /> Pertanto, è esente dai dedotti profili di illegittimità  l&#8217;operato della Stazione appaltante che ha tenuto conto delle motivate e comprovate dichiarazioni di diniego all&#8217;accesso espresse dalle controinteressate, con specifica indicazione delle parti dell&#8217;offerta tecnica e, per ciascuna, delle peculiari e adeguate ragioni per cui l&#8217;ostensione non poteva essere consentita, in quanto relative a dati, profili e informazioni costituenti <em>&#8220;il valore aggiunto che la società  garantisce rispetto al servizio ordinario&#8221;</em> e alle <em>&#8220;richieste minime della Stazione appaltante e previste nei documenti di gara&#8221;</em>, la cui <em>&#8220;diffusione o parziale divulgazione causerebbe un danno grave alla società  in termini di perdita di competitività  sul mercato&#8221;</em> (cfr. diniego di accesso del 25 gennaio 2019 da parte di B. &amp; J.).<br /> Nondimeno &#8211; posto che trasparenza e riservatezza sono valori primari per l&#8217;azione amministrativa &#8211; va rilevato che la legge non pone una regola di esclusione basata su una presunzione assoluta valevole <em>ex ante</em>, ma impone un valutazione in concreto dei motivi addotti a difesa del segreto, per modo che possa non essere preclusivamente vulnerato <em>«l&#8217;accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto»</em> (cfr. art. 53, ult. cpv. cit.).<br /> Del resto, l&#8217;accesso è, nella materia in esame, strettamente legato alla sola esigenza di <em>«difesa in giudizio»</em>: previsione pìù restrittiva di quella dell&#8217;art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, che contempla un ventaglio pìù ampio di possibilità , consentendo l&#8217;accesso, ove necessario, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale (cfr. Cons. Stato, V, 9 dicembre 2008, n. 6121). Tanto è ulteriormente confermato dalla lettera del citato art. 53, dove &#8220;<em>in relazione all&#8217;ipotesi di cui al comma 5, lettera a)&#8221;</em> è consentito l&#8217;accesso al concorrente non pìùÂ <em>&#8220;in vista&#8221;</em> e <em>&#8220;comunque&#8221;</em> (come nel testo del previgente art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006), ma esclusivamente <em>&#8220;ai fini&#8221;</em> della difesa in giudizio dei propri interessi: così¬ confermando, vieppìù, il rapporto di stretta funzionalità  e strumentalità  che deve sussistere tra la documentazione oggetto dell&#8217;istanza, contenente, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici e commerciali, e le esigenze difensive, specificamente afferenti <em>&#8220;alla procedura di affidamento del contratto&#8221;.</em><br /> Ne consegue che, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non giÃ  un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità  (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta <em>indispensabilità </em>) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.<br /> 7.7. A tali principi giurisprudenziali l&#8217;ordinanza appellata si è correttamente conformata, avendo bene rammentato che <em>&#8220;un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell&#8217;ambito delle procedure di evidenza pubblica finalizzata alla stipula di contratti di appalto si rinviene nella disciplina di settore dettata dal d.lgs. n. 50/2016, la quale fa prevalere le ovvie esigenze di riservatezza degli offerenti durante la competizione, prevedendo un vero e proprio divieto di divulgazione, salvo ripristinare la fisiologica dinamica dell&#8217;accesso a procedura conclusa, con espressa eccezione per &quot;le informazioni fornite nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici o commerciali&quot;</em> (cfr. Cons Stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6083; Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213).<br /> 7.8. Le argomentazioni dell&#8217;appellante non sovvertono, pertanto, il condivisibile ragionamento del primo giudice, fondato sul rilievo che lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito dal parametro della <em>&quot;stretta indispensabilità &quot;</em> di cui all&#8217;art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990, idoneo a giustificare la prevalenza dell&#8217;interesse di una parte &#8211; mossa dall&#8217;esigenza di <em>&quot;curare o difendere propri interessi giuridici</em>&quot; &#8211; rispetto all&#8217;interesse di un&#8217;altra parte, altrettanto mossa dall&#8217;esigenza di <em>&quot;curare o difendere propri interessi giuridici&quot;</em> legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso (cfr. in tal senso Cons. di Stato, VI, 11 aprile 2017, n. 1692).<br /> Ne consegue che, alla luce dei riportati principi generali, l&#8217;accesso agli atti di gara non è pacificamente sempre integrale a fronte della deduzione di esigenze di difesa, essendo sempre necessario, nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali ed il diritto all&#8217;esercizio del c.d. <em>&#8220;accesso difensivo&#8221;</em>, l&#8217;accertamento dell&#8217;eventuale nesso di strumentalità  esistente tra la documentazione oggetto dell&#8217;istanza di accesso e le censure formulate.<br /> Pertanto, a differenza di quanto l&#8217;appellante torna a sostenere, a fronte della comprovata e motivata dichiarazione dei controinteressati, l&#8217;interesse all&#8217;accesso ai documenti oggetto delle istanze nel tempo avanzate dalla società  non poteva essere considerato <em>&#8220;in astratto&#8221;</em> nè poteva prescindere dalla dimostrazione della specifica e concreta <em>indispensabilità </em> a fini di giustizia: in difetto della quale non rileva l&#8217;asserita tardività  delle opposizioni all&#8217;accesso da parte delle offerenti.<br /> 7.9. Su queste premesse risulta acclarato, alla luce della documentazione versata agli atti del giudizio, come correttamente evidenziato dai primi giudici:<br /> &#8211; che, a seguito della prima istanza, formulata anteriormente alla proposizione del ricorso innanzi al Tribunale amministrativo, la Stazione appaltante ha consegnato alla richiedente, relativamente al lotto 2, i verbali di gara numeri 1, 6 e 7, 12 e 13 e gli estratti delle offerte tecniche ed economiche delle prime tre classificate;<br /> &#8211; che, nel caso di specie, la Stazione appaltante, sebbene all&#8217;atto della prima istanza del 10 gennaio 2019 l&#8217;odierna appellante non avesse proposto alcun ricorso, ha messo a disposizione della società  E. le offerte tecniche delle controinteressate nella versione oscurata in relazione ai segreti tecnici e commerciali relativi alle scelte pedagogiche, come motivatamente e articolatamente richiesto da queste ultime nelle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dell&#8217;istanza di accesso;<br /> &#8211; che B. &amp; J. aveva, in particolare, allegato all&#8217;offerta tecnica dichiarazione di esplicito e motivato diniego all&#8217;ostensione della stessa, come previsto dal punto 9.12 del Disciplinare, e riconfermato il medesimo diniego in data 17 gennaio 2019, inviando una versione dell&#8217;offerta parzialmente oscurata nelle parti indicate come contenenti segreti tecnici, mentre Cooperativa Gialla e G., a seguito della comunicazione della richiesta di ostensione inoltrata da E., avevano negato l&#8217;accesso ai documenti;<br /> &#8211; che, per quanto qui rileva, B. &amp; J. aveva, per ciascuna parte dell&#8217;offerta indicata come contenente segreti tecnici, espresso, in maniera articolata e puntuale, le ragioni sottese al diniego, evidenziando che <em>&#8220;il progetto tecnico e le parti sopra specificate contengono gli elementi caratterizzanti il know-how e la pedagogia applicata da B. &amp; J. s.r.l., frutto di numerosi anni di ricerca sul campo e della collaborazione con consulenti ed enti di formazione esterna e costituiscono il segreto tecnico-industriale del modello organizzativo utilizzato ai sensi dell&#8217;art. 53, comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016&#8221;</em>;<br /> &#8211; che, rispetto alla successiva istanza di accesso dell&#8217;8 febbraio 2019, la Stazione appaltante ha reso comunque disponibili le opposizioni dei controinteressati all&#8217;ostensione delle offerte, e, in riscontro all&#8217;ulteriore istanza del 18 febbraio, sono stati anche consegnati alla società  E. il verbale di gara n. 9 afferente al lotto 4, l&#8217;estratto dell&#8217;offerta tecnica di G. per il lotto 4 e la corrispondenza sulla verifica di anomalia del lotto 2 e del lotto 4;<br /> &#8211; che, pertanto, giÃ  al momento della proposizione del ricorso introduttivo, E. era in possesso della documentazione necessaria ad evidenziare le asserite illegittimità  dell&#8217;offerta delle concorrenti collocate in posizione poziore nella graduatoria di gara ed era altresì¬ in grado di formulare censure puntuali e specifiche sull&#8217;inadeguata valutazione della propria offerta;<br /> &#8211; che la sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, cioè di unÂ <em>quid pluris</em> rispetto alla mera <em>&#8220;riservatezza&#8221;</em> della documentazione oggetto dell&#8217;accesso, è idonea ad escludere, ove motivata e comprovata, l&#8217;esercizio del diritto di accesso;<br /> &#8211; che, a fronte delle comprovate e motivate dichiarazioni di diniego all&#8217;accesso delle controinteressate, parte appellante non ha dimostrato il nesso di strumentalità  tra la documentazione oggetto dell&#8217;istanza e le censure formulate;<br /> &#8211; che in materia di accesso agli atti l&#8217;onere della prova incombe su chi agisce per ottenere l&#8217;ostensione e non può essere ribaltato sul soggetto che si oppone all&#8217;accesso con espresso riferimento alla esigenza di tutelare la conoscenza di procedimenti tecnici particolari, i c.d. <em>know how</em>, cioè i segreti di produzione, che consentono all&#8217;azienda che li possiede di ottenere prestazioni particolari o risultati qualitativamente elevati (art. 2 Direttiva UE 2016/943): cfr. Cons. di Stato, III, n. 6083/2018 cit.;<br /> &#8211; che, nel caso di specie, parte appellante ha dedotto, quale censura cardine del ricorso, l&#8217;illegittimo uso da parte della Stazione appaltante dell&#8217;istituto della concessione in luogo dell&#8217;appalto di servizi (asseritamente in violazione delle modalità  di affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali), doglianza rispetto alla quale le richieste di accesso presentate sono del tutto ininfluenti;<br /> &#8211; che, pertanto, il richiamato nesso di strumentalità  esistente tra la documentazione oggetto dell&#8217;istanza di accesso e le doglianze di legittimità  deve essere vagliato con riguardo alla dedotta illegittimità  del provvedimento di aggiudicazione della gara;<br /> &#8211; che, nel caso in esame, tutte le controinteressate hanno fornito adeguate spiegazioni e giustificazioni sull&#8217;esigenza di tutelare la riservatezza sui propri progetti pedagogici, mentre la società  ricorrente, collocatasi al quarto posto nella graduatoria del Lotto 2, come correttamente rilevato dall&#8217;ordinanza appellata (considerato che la Cooperativa Gialla aveva impugnato la propria esclusione dinanzi al Tribunale amministrativo e che detto provvedimento era ancora <em>sub iudice</em> all&#8217;epoca del giudizio di primo grado e che la società  Il G. non era stata, viceversa, esclusa dal Lotto 2), nel ricorso introduttivo non ha dimostrato nulla sulla effettiva utilità  di ottenere la documentazione richiesta in versione integrale, atteso che si è limitata a operare confronti tra i punteggi assegnati all&#8217;aggiudicataria in relazione a lotti diversi e a fare supposizioni sulla possibile anomalia dell&#8217;offerta della società  Il G., terza classificata, desumendola sempre da quanto avvenuto in relazione a lotti differenti dal lotto 2;<br /> &#8211; che soltanto nella memoria depositata il 14 marzo 2019 la società  ricorrente ha formulato una serie di censure di merito specifiche sulle illogicità  nell&#8217;assegnazione dei punteggi tecnici da parte della Commissione all&#8217;aggiudicataria per le attività  di pulizia, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per i servizi integrativi, nonchè sull&#8217;incongruità  sostanziale dell&#8217;offerta economica di quest&#8217;ultima e sull&#8217;insostenibilità  del PEF, senza perà² articolare nessuna censura specifica avverso l&#8217;offerta della società  Il G. che la precede in graduatoria nel lotto 2, essendosi classificata terza, sebbene avesse ottenuto la documentazione relativa al lotto 4 dalla quale, secondo la sua prospettazione difensiva, avrebbe dovuto desumersi l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta presentata dalla detta società  anche in relazione al lotto 2 in contestazione;<br /> &#8211; che, per tali ragioni, come bene rilevato nell&#8217;ordinanza impugnata, sussistono dubbi circa il superamento della c.d. prova di resistenza e, conseguentemente, anche in ordine alla sussistenza di un interesse a ricorrere: ed invero, la ricorrente non ha dimostrato che, in assenza delle asserite illogicità  nell&#8217;attribuzione dei punteggi, l&#8217;esito della gara sarebbe stato diverso e avrebbe determinato l&#8217;aggiudicazione in suo favore;<br /> &#8211; che, in ogni caso, il parziale oscuramento dei documenti consegnati ha riguardato in effetti le sole parti dell&#8217;offerta tecnica al fine di non divulgare segreti tecnici relativi alle scelte pedagogiche, rispetto alle quali l&#8217;odierna appellante non ha fornito alcuna prova circa la rilevanza nell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, mentre sono stati rese pienamente disponibili tutte le parti utili a ripercorrere la verifica di congruità  dell&#8217;offerta (sia dell&#8217;aggiudicataria B. &amp; J., sia della seconda classificata Il G.);<br /> &#8211; che, in conclusione, l&#8217;interesse all&#8217;accesso ai detti profili oscurati dell&#8217;offerta tecnica in questione non appare diretto e concreto rispetto alle censure dedotte per far valere l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta economica dell&#8217;aggiudicataria e della seconda classificata;<br /> &#8211; che, infine, appare legittimo anche il diniego opposto con la nota prot. QM20190006912 del 27 febbraio 2019 all&#8217;ostensione dei contratti e delle buste paga del personale attualmente impiegato presso il nido di via Valcannuta, trattandosi, come bene rilevato dall&#8217;ordinanza appellata, di documentazione estranea alla procedura di gara impugnata, volta ad un controllo sulla congruità  del costo del lavoro indicato nell&#8217;offerta tecnica che dovrebbe essere inammissibilmente operato <em>ex post</em> e in fase esecutiva.<br /> 8. In conclusione, per le ragioni esposte l&#8217;appello va respinto.<br /> 9. Sussistono giusti motivi, per la parziale novità  delle questioni trattate e le peculiarità  della fattispecie, per disporre la compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br /> Federico Di Matteo, Consigliere<br /> Angela Rotondano, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Grasso, Consigliere</div>
<p> Anna Bottiglieri, Consigliere<br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-1-7-2020-n-4220/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/7/2020 n.302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-7-2020-n-302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-7-2020-n-302/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/7/2020 n.302</a></p>
<p>&#34;Riflessioni su Â Corte di Cassazione &#8211; Sezioni Unite Civili &#8211; ordinanza del 28 aprile 2020 nr. 8236.&#34;  nota a sentenza dell&#8217; avv. Guido Gabriele    &#34;Riflessioni su Â Corte di Cassazione &#8211; Sezioni Unite Civili &#8211; ordinanza del 28 aprile 2020 nr. 8236.&#34;  nota a sentenza dell&#8217; avv. Guido Gabriele   </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-7-2020-n-302/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/7/2020 n.302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-7-2020-n-302/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/7/2020 n.302</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>&quot;Riflessioni su Â Corte di Cassazione &#8211; Sezioni Unite Civili &#8211; ordinanza del 28 aprile 2020 nr. 8236.&quot;  nota a sentenza dell&#8217; avv. Guido Gabriele </p>
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<div style="text-align: center;"><strong>&quot;Riflessioni su Â Corte di Cassazione &#8211; Sezioni Unite Civili &#8211; ordinanza del 28 aprile 2020 nr. 8236.&quot; </p>
<p> nota a sentenza dell&#8217; avv. Guido Gabriele </strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Le Sezioni Unite si presentano sul proscenio della responsabilità  dell&#8217;amministrazione come le sirene si sono presentate ad Ulisse; esse rappresentano una tappa della lunga Odissea che dovrebbe consentire al privato di approdare definitivamente ai lidi della cittadinanza, abbandonando la propria veste di amministrato.<br /> L&#8217;immagine evocativa serve ad avvalorare subito le conclusioni della Corte di Cassazione: piena responsabilità  della amministrazione per i danni causati al privato per effetto dei suoi comportamenti antigiuridici, a prescindere anche dall&#8217;esistenza di un provvedimento amministrativo, e responsabilità  non aquiliana, anche nella forma della responsabilità  precontrattuale, ma <em>ex contractu</em>, da contatto sociale qualificato. E giurisdizione dell&#8217;ago, anche in ambiti materiali formalmente assegnati alla giurisdizione esclusiva del ga.<br /> Ecco, dunque, le sirene. Ãˆ come se la Cassazione invogliasse il privato a rivolgersi al giudice ordinario per ottenere giustizia a fronte di comportamenti antigiuridici dell&#8217;amministrazione direttamente produttivi di danno, prospettandogli il beneficio dell&#8217;alleggerimento della sua posizione, soprattutto sul piano probatorio, derivante dalla qualificazione della relativa responsabilità  in termini contrattuali, con evidenti vantaggi anche in termini di ampiezza e profondità  del danno risarcibile.<br /> <br /> Si vuole dare atto delle sensazioni &#8220;<em>a prima lettura</em>&#8221; dell&#8217;ordinanza delle sezioni unite.<br /> La prima sensazione risponde a un dato acquisito: non vi sono pìù sacche di irresponsabilità  dell&#8217;amministrazione, ma essa è pienamente responsabile per i propri comportamenti, come qualunque altro soggetto di diritto; scompare in altri termini il privilegio dell&#8217;amministrazione, nel solco di quel lungo percorso iniziato con Cassazione sezioni unite n. 500/99 e proseguito passando anche attraverso adunanza plenaria n. 5/2018, in piena esplicazione dei principi costituzionali scolpiti negli artt. 28 e 97 della Costituzione.<br /> <br /> E qui cade la seconda sensazione: le sezioni unite utilizzano la pronuncia della plenaria come un grimaldello per sottrarre giurisdizione al giudice amministrativo. Nel recepire, come doveroso, le conclusioni delle sezioni unite, probabilmente la fattispecie decisa dalla plenaria n. 5/2018 sarebbe stata oggi devoluta al giudice ordinario.<br /> D&#8217;altronde, la storia del riparto di giurisdizione registra da sempre il rapporto di tensione tra le istanze espansive del giudice amministrativo e quelle restrittive del giudice della giurisdizione, che, da sempre, tende a sottrarre campo giurisdizionale al primo, cercando di relegarlo nel ruolo specialistico di giudice del rapporto amministrativo, inteso quale relazione intersoggettiva regolata dal diritto pubblico.<br /> E ciò anche nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, interpretate chirurgicamente: è significativo sul punto il seguente passaggio delle sezioni unite: &#8220;<em>Per affrontare la questione delineata nel paragrafo che precede è preliminarmente necessario tornare sulle ragioni che stanno alla base dell&#8217;orientamento inaugurato dalle ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011. </em><br /> <em>Dette ordinanze, come è noto, hanno marcato una discontinuità  nella giurisprudenza di legittimità , superando il precedente orientamento &#8211; ben rappresentato dalla sentenza n. 8511/2009 &#8211; che riteneva sufficiente, al fine del radicamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il mero collegamento della controversia con le materie indicate dalla legge e, in tal modo, risolveva l&#8217;operazione di riparto della giurisdizione nella mera definizione dell&#8217;area coperta dalle materie delineate dal legislatore. </em><br /> <em>Le ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 hanno invece affermato che: &#8211; la giurisdizione amministrativa presuppone l&#8217;esistenza di una controversia sul legittimo esercizio di un potere autoritativo ed è preordinata ad apprestare tutela (cautelare, cognitoria ed esecutiva) contro l&#8217;agire pubblicistico della pubblica amministrazione; &#8211; l&#8217;attribuzione al giudice amministrativo del potere di condannare l&#8217;amministrazione al risarcimento del danno conseguente al modo in cui essa ha esercitato il potere tende a rendere piena ed effettiva la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, concentrando innanzi al giudice amministrativo non solo la fase del controllo di legittimità  dell&#8217;azione amministrativa, ma anche quella del risarcimento del danno; tale attribuzione, tuttavia, non individua una nuova materia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo (quest&#8217;ultima affermazione risale, peraltro, a C. cost. n. 204/2005 Â§ 3.4.1); &#8211; l&#8217;attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria costituisce, quindi, uno strumento ulteriore, complementare rispetto alla tradizionale tutela demolitoria, per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione; &#8211; il presupposto perchè si possa predicare la sussistenza della giurisdizione amministrativa, tuttavia, è che il danno di cui si chiede il risarcimento nei confronti della pubblica amministrazione sia causalmente collegato alla illegittimità  del provvedimento amministrativo; in altri termini, che la causa petendi dell&#8217;azione di danno sia la illegittimità  del provvedimento della pubblica amministrazione; &#8211; esula, pertanto, dalla giurisdizione amministrativa la domanda con cui il destinatario di un provvedimento illegittimo ampliativo della sua sfera giuridica chieda il risarcimento del danno subito a causa della emanazione e del successivo annullamento (ad opera del giudice o della stessa pubblica amministrazione, in via di autotutela) di tale provvedimento; la causa petendi di detta domanda, infatti, non è la illegittimità  del provvedimento amministrativo, bensì¬ la lesione dell&#8217;affidamento dell&#8217;attore nella legittimità  del medesimo.</em>&#8220;.<br /> Ãˆ evidente l&#8217;interpretazione fortemente restrittiva del giudice della giurisdizione, che, per certi versi, non solo sembra appropriarsi della giurisdizione sui diritti nelle materie di giurisdizione esclusiva, ma che sembra anche accedere ad una interpretazione formalistica dell&#8217;interesse legittimo, negandone la portata sostanziale.<br /> Non è un caso poi che detto orientamento sia stato inaugurato dalle ordinanze gemelle nel 2011, proprio nell&#8217;anno in cui l&#8217;adunanza plenaria ha fissato gli ambiti della tutela amministrativa conseguenti all&#8217;entrata in vigore del cpa (ad. pl. n. 3/2011, 4/2011, 15/2011) nel settembre 2010.<br /> <br /> La terza sensazione si risolve in un interrogativo: le sezioni unite operano davvero una &#8220;spoliazione&#8221; della giurisdizione del ga, ovvero esse determinano un incremento della tutela esistente, attraverso il riconoscimento, per il tramite della clausola generale di buona fede, di nuove posizioni giuridiche soggettive che si affiancano a quelle tipicamente ricorrenti nei rapporti tra pa e privati?<br /> In altre parole, la lettura della ordinanza lancia la suggestione che l&#8217;ambito del danno risarcibile e del comportamento che viene in rilievo come condotta antigiuridica sia il frutto non tanto di un scorporo di situazioni astrattamente suscettibili di rientrare nella giurisdizione esclusiva del ga, quanto di situazioni enucleabili direttamente dai comportamenti della pa, attraverso una loro qualificazione casistica, operante attraverso il richiamo alla buona fede.<br /> Si tratta di tutte quelle situazioni in cui non viene in rilievo il potere, ma il comportamento secondo buona fede, dove il giudice è delegato a riempire la clausola generale, attraverso il noto procedimento giurisprudenziale di emersione assiologica dei valori la cui lesione ne determina la risarcibilità .<br /> E allora l&#8217;ordinanza non opera tanto un riparto, ma conia nuove situazioni giuridiche giustiziabili innanzi al go, al di lÃ  del potere pubblico.<br /> Sul punto è significativo il passaggio che le sezioni unite dedicano alle differenze tra legittimo affidamento pubblicistico e affidamento incolpevole di matrice civilistica: &#8220;<em>Come sottolineato da avvertita dottrina, la nozione di affidamento che rileva nella prospettiva delle suddette pronunce non è quella, generalmente definita come &quot;affidamento legittimo&quot;, la cui forma tipizzata di tutela si rinviene nella disciplina dell&#8217;annullamento di ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo dettata dall&#8217;articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990. Quest&#8217;ultimo modello di tutela prescinde da considerazioni legate all&#8217;elemento soggettivo della condotta dell&#8217;amministrazione e delle parti private (colpa, diligenza, buona fede etc.) e si risolve nella verifica della legittimità  degli atti formali attraverso cui si esprime il potere discrezionale dell&#8217;amministrazione di ponderare l&#8217;interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo con gli interessi privati del beneficiario di tale atto e degli eventuali controinteressati. </em><br /> <em>L&#8217;affidamento a cui si fa riferimento nelle tre ripetute ordinanze del 2011, e nelle successive pronunce che alle stesse si sono uniformate, per contro, è una situazione autonoma, tutelata in sè, e non nel suo collegamento con l&#8217;interesse pubblico, come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subÃ¬to a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di un&#8217;aspettativa di coerenza e non contraddittorietà  del comportamento dell&#8217;amministrazione fondata sulla buone fede. E&#8217; propriamente in questa prospettiva che, come sopra sottolineato nel Â§ 26, il provvedimento favorevole, unito alle specifiche circostanze che abbiano dato fondamento alla fiducia nella legittimità  e nella stabilità  del medesimo, viene in considerazione quale elemento di una situazione che chiede protezione contro le conseguenze dannose della fiducia mal riposta.</em>&#8220;. (sul punto, si segnala la pronuncia del consiglio di stato n. 7246/2019, dove, in tema di revoca di concessione di incentivi economici, si scinde tra legittimo affidamento insussistente ai fini della conservazione del contributo e affidamento incolpevole ai fini del riconoscimento di un risarcimento a titolo precontrattuale; in Foro Italiano, 2020, I, pp. 1 e ss.).<br /> Non è un caso, inoltre, che l&#8217;ordinanza precisi che in tali ipotesi non venga in rilievo un interesse legittimo, ma neanche un diritto soggettivo ad esso connesso: si tratta piuttosto di dare rilievo a tutte quelle ipotesi in cui il comportamento contrario a buona fede causi una ingiusta lesione del diritto del privato alla propria autodeterminazione contrattuale, sembra, quindi, che si tratti di comportamenti &#8220;ulteriori&#8221; rispetto a quelli corrispondenti all&#8217;esercizio, seppur mediato, del potere amministrativo.<br /> <br /> Vi è poi una notazione di politica giudiziaria, di gestione giurisdizionale dell&#8217;azione risarcitoria da parte del ga, che rende irresistibile il canto delle sirene delle sezioni unite.<br /> Ci si riferisce all&#8217;approccio timido ed escludente che il ga ha da sempre dimostrato nel giudicare le azioni tendenti al riconoscimento del risarcimento del danno in favore del privato.<br /> Anzitutto, detto approccio deriva dalla stessa configurazione normativa di tale responsabilità  come aquiliana, che addossa sul privato tutto l&#8217;onere della prova, anche laddove si tratti di fatti da lui &#8220;distanti&#8221;: e di qui, l&#8217;esclusione quasi automatica di ogni richiesta risarcitoria, ora per mancanza di nesso eziologico, anche attraverso il meccanismo dell&#8217;art. 1227, comma 1, c.c., ora attraverso il disconoscimento di conseguenze risarcibili, ora attraverso giudizi volti ad escludere la colpa in tutti i casi vi siano normative complesse ovvero contrasti di giurisprudenza, che, peraltro, sembra evocare una limitazione di responsabilità  ai soli casi di colpa grave.<br /> Insomma, le azioni di risarcimento condotte innanzi al ga sembrano avere da parte di quest&#8217;ultimo un riconoscimento meramente cartolare, atteggiamento che legittima per certi versi l&#8217;espropriazione di giurisdizione che, lentamente, viene operata dal giudice dei diritti e che, forse, meriterebbe un ripensamento da parte dei giudici amministrativi, che consenta una riappropriazione dei propri spazi con la tutela effettiva delle situazioni giuridiche soggettive affidate al suo giudizio.<br /> Ce n&#8217;è abbastanza per pronosticare un &#8220;esodo&#8221; delle azioni risarcitorie dal ga al go.</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2726</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2726/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2726</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: International Printing S.r.l. e Rubettino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Guerriero e Annunziata Pepe contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Calabrese nei confronti Grafica Metelliana S.p.A.,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI:  International Printing S.r.l. e Rubettino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Guerriero e Annunziata Pepe contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Calabrese nei confronti Grafica Metelliana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Messina e Giuseppe Vitale; A.C.M. S.p.A. &#8211; Azienda Commerciale Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Bice Annalisa Pasqualone,</span></p>
<hr />
<p>Le differenze tra servizi analoghi e servizi identici .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Contratti della PA &#8211; bando di gara &#8211; servizi analoghi e servizi identici &#8211; differenze</strong>.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La nozione di &#8220;servizi analoghi&#8221; non deve essere assimilata quella di &#8220;servizi identici&#8221;, occorrendo fare riferimento non tanto ad una identità  ma ad una mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l&#8217;interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore di imprenditori giÃ  presenti sul mercato ma, al contrario, l&#8217;apertura del mercato attraverso l&#8217;ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità . Laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di &#8220;servizi analoghi&#8221;, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività  oggetto dell&#8217;appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di &#8220;servizi analoghi&#8221; con quello di &#8220;servizi identici&#8221;, atteso che la ratio sottesa alla clausola del bando è il contemperamento tra l&#8217;esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione &#8220;servizi analoghi&#8221; non s&#8217;identifica con &#8220;servizi identici&#8221;. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2020<br /> <strong>N. 02726/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01244/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2020, proposto da<br /> International Printing S.r.l. e Rubettino S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Guerriero e Annunziata Pepe, con domicilio digitale augusto.guerriero@avvocatiavellinopec.it; annunziata.pepe@avvocatiavellinopec.it;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale giuseppecalabrese@pec.regione.campania.it;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Grafica Metelliana S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Messina e Giuseppe Vitale, con domicilio digitale avvalfredomessina@pec.it; avvgiuseppevitale@pec.it e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Paolo Trapanese in Napoli, R. Bracco, 15/A;<br /> A.C.M. S.p.A. &#8211; Azienda Commerciale Meridionale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale avvocatobice@pec.studiopasqualone.it;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del verbale della seduta pubblica e riservata della Commissione di valutazione delle offerte del 17 febbraio 2020, n. 1;<br /> b) del verbale della seduta pubblica della Commissione di valutazione delle offerte del 18 febbraio 2020, n. 2 nella parte in cui viene elaborata la graduatoria finale e si propone l&#8217;aggiudicazione in favore della Società  per Azioni Grafica Metelliana;<br /> c) del Decreto Dirigenziale di aggiudicazione del 27 febbraio 2020, n. 98 con il quale viene aggiudicato definitivamente il &#8220;servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna delle schede elettorali e del materiale elettorale necessario allo svolgimento delle elezioni della Regione Campania del 2020&#8221; alla Società  per Azioni Grafica Metelliana;<br /> d) di ogni altro atto e/o provvedimento, anche preordinato e/o collegato, istruttorio e/o consultivo, comunque connesso, antecedente e/o successivo anche non conosciuto;<br /> e per l&#8217;accertamento del diritto dell&#8217;odierna ricorrente al conseguimento dell&#8217;aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato con dichiarazione di inefficacia del contratto medesimo;<br /> &#8211; in via subordinata ed alternativa il risarcimento del danno ingiusto, in forma specifica o, in subordine, per equivalente;<br /> &#8211; in ulteriore subordine l&#8217;annullamento della procedura di gara dalla fase della apertura delle offerte tecniche e rinnovazione della stessa a partire da tale fase;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Grafica Metelliana S.p.A. e della A.C.M. S.p.A. &#8211; Azienda Commerciale Meridionale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e, in particolare, l&#8217;art. 5;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> I. Parte ricorrente, terza graduata, impugna, unitamente agli atti presupposti, il decreto con il quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva, in favore della Grafica Metelliana S.p.A., della fornitura del &#8220;Servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna delle schede elettorali e del materiale elettorale&#8221;, necessario allo svolgimento delle elezioni della Regione Campania del 2020, con importo a base di gara di € 1.006.630,00, iva esclusa.<br /> II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:<br /> a) violazione degli artt. 32, 82 e 83, commi 1 e 4, lett.b) del d.lgs. 50/2016, del bando di gara, degli artt. 1, 3 e 21-septies l. 241/1990 e dell&#8217;art. 97 Cost.;<br /> b) eccesso di potere per disparità  di trattamento, errore di fatto, carenza, falso ed erroneo presupposto, carenza di istruttoria, difetto motivazione, irragionevolezza manifesta, travisamento, violazione delle regole di buon andamento, sviamento e disparità  di trattamento;<br /> c) illegittimità  derivata del Decreto di aggiudicazione definitiva del 27 febbraio 2020, n. 98.<br /> III. Si sono costituite l&#8217;Amministrazione regionale intimata, la società  aggiudicataria controinteressata, Grafica Metelliana S.p.A., e la seconda graduata A.C.M. S.p.A. tutte concludendo per il rigetto del gravame. L&#8217;aggiudicataria ha, altresì¬, eccepito, sotto diversi profili, l&#8217;inammissibilità  del ricorso.<br /> IV. All&#8217;udienza pubblica del 9.06.2020, celebrata da remoto, il ricorso è stato introitato per la decisione.<br /> V. Sono da disattendere, preliminarmente, le eccezioni in rito proposte.<br /> V.1. Rileva, l&#8217;aggiudicataria controinteressata che:<br /> a. come risulterebbe dal file eml contenente la busta elettronica della notifica, il ricorso, la procura e la relata di notifica sarebbero stati sottoscritti in formato CAdES (*.p7m), laddove invece ai sensi del D.P.C.M. n. 40/2016 avrebbero dovuto essere sottoscritti in formato PAdES (*.pdf) e, pertanto, la relativa notifica risulta nulla o quantomeno irregolare;<br /> b. la procura allegata all&#8217;atto risulterebbe essere copia per immagine su supporto informatico dell&#8217;originale conferita su supporto cartaceo, sottoscritta in via digitale dal difensore. Orbene, ai sensi dell&#8217;art. 8 del D.P.C.M. n. 40/2016 &#8220;&#8230; Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l&#8217;asseverazione prevista dall&#8217;art. 22, comma 2, del CAD con l&#8217;inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale&#8221;. La mancata asseverazione di conformità  impedirebbe <em>ictu oculi</em> di riconoscere lo <em>ius postulandi</em> in capo ai difensori del ricorrente;<br /> c. la procura sarebbe del tutto generica, non risultando alcun riferimento alla specifica azione di cui al ricorso, come tale non idonea a rilasciare alcun mandato al difensore: varrebbe soltanto a fissare un accordo quadro generale, finalizzato all&#8217;individuazione dei criteri di computo dei compensi in relazione agli incarichi che sarebbero stati in futuro conferiti. Ed invero, quanto al contenuto, la procura speciale dovrebbe indicare l&#8217;oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell&#8217;autorità  davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (Cons. St. sez. VI 5.10.2018, n. 5723). Ciò posto, &#8220;se la procura è priva in concreto degli elementi di specialità  di cui all&#8217;art. 40 c.p.a. che consentano l&#8217;immediata riconducibilità  all&#8217;oggetto del ricorso, la presunzione di riferibilità  viene meno nel caso in cui sussista nella procura un elemento incompatibile con il ricorso tale ipotesi si verifica quando la data della procura sia antecedente a quella della sottoscrizione del ricorso&#8221; (T.A.R. Molise, Campobasso, 10.12.2019, n. 437). Orbene, nel caso di specie non vi sarebbe contestualità  tra la firma della procura (23 marzo 2020) e quella del ricorso (24 marzo 2020), come si evincerebbe dalla verifica del file p7m;<br /> d. l&#8217;atto introduttivo del giudizio sarebbe diretto contro un soggetto privo di personalità  giuridica, la Giunta Regionale che è solo un organo della Regione, Ente cui, invece, avrebbe dovuto essere diretto.<br /> La notifica avvenuta alla &#8220;Giunta Regionale Della Campania con elezione di domicilio presso la sede legale sita in Via Santa Lucia, 81 &#8211; Napoli, all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata urp@pec.regione.campania.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni&#8221; sarebbe, poi, nulla, in quanto, non solo non indirizzata al legale rappresentante dell&#8217;organo e/o ente ma anche perchè effettuata all&#8217;indirizzo urp@pec.regione.campania.it, indicato nell&#8217;Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito, http://www.indicepa.gov.it, diverso da quello indicato nel Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012, artt. 16, comma 12, e 16 ter, brevemente RegistroPPAA, consultabile dal sito https://pst.giustizia.it, che è us01@pec.regione.campania.it. Il registro IPA, di cui all&#8217;art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, non sarebbe infatti valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A..<br /> V.2. Le eccezioni sono prive di pregio.<br /> V.2.1. Il Collegio conferma, prioritariamente, quanto giÃ  osservato in sede cautelare, disattendendo &#8220;preliminarmente le eccezioni in rito quanto a:<br /> &#8211; sottoscrizione del ricorso in formato CAdES (*.p7m), non PA-dES (*.pdf), e alla notifica dello stesso alla Giunta regionale e non al legale rappresentane <em>pro tempore</em> dell&#8217;Amministrazione regionale, peraltro, effettuata all&#8217;indirizzo IndicePA o IPA e non al RegistroPPAA previsto per le notificazioni degli atti, considerato che:<br /> per la sottoscrizione con formato diverso, è pacifica la irrilevanza del formato adoperato, atteso che l&#8217;atto è ammissibile e l&#8217;unica esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES, ai fini della correntezza del processo, indipendentemente dalla circostanza se la parte intimata in giudizio si sia costituita ( cfr TAR Napoli, sez. IV, 4 aprile 2017 n. 1799; TAR Lazio sez I bis 25.5.2018 n.5912), essendo la firma in formato CADES pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell&#8217;atto in capo al suo autore;<br /> &#8211; quanto alle modalità  della notifica alla Regione intimata, le stesse sono sanate in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, vista la costituzione in giudizio della Regione senza eccezioni al riguardo, essendosi la stessa difesa nel merito;<br /> &#8211; quanto alla asseverazione di conformità  al cartaceo della procura alle liti, ex art. 22 CAD, la stessa è stata depositata in data 14.04.2020&#8243; (ordinanza cautelare n. 918 del 23.04.2020).<br /> Secondo condiviso indirizzo giurisprudenziale, &#8220;La circostanza che la copia del ricorso introduttivo utilizzato per la notifica risulti sottoscritta in formato CAdES, anzichè PAdES, non integra una ipotesi di inesistenza o di nullità  del ricorso per omessa sottoscrizione dell&#8217;atto ai sensi dell&#8217;art. 44, comma 1 lett. a), c.p.a., nè integra una ipotesi di nullità  della notificazione dell&#8217;atto introduttivo. Si tratta di una mera irregolarità  della notificazione determinata dall&#8217; inosservanza delle specifiche tecniche del PAT, rispetto alla quale può essere concesso l&#8217;errore scusabile con la rimessione in termini per la notifica. La circostanza che l&#8217;atto di appello e la procura alle liti siano sottoscritti con firma digitale PAdES-BASIC, anzichè PAdES-BES, come prescritto dall&#8217;art. 24 c.a.d. richiamato dall&#8217;art. 9 del D.P.C.M., n. 40/2016 e dal successivo art. 12, comma 6 dell&#8217;All. A, non comporta nullità , avendo l&#8217;atto raggiunto il suo scopo con la costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata, ai sensi dell&#8217;art. dell&#8217;art. 156, comma 3, c.p.c. Il vizio di notifica del ricorso effettuato a un indirizzo PEC non contenuto nell&#8217;indicato elenco ufficiale delle PEC della P.A. tenuto presso il Ministero della Giustizia, ex art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, risulta sanato, ex art. 44, comma 3, c.p.a. dall&#8217;intervenuta costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione intimata. In ogni caso, dall&#8217;eventuale assenza nell&#8217;elenco ufficiale dell&#8217;indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono comunque derivare preclusioni processuali per la parte privata&#8221; (Cons. di St., sez. III, 05/02/2018, n. 744; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I Ord., 31/01/2018, n. 673).<br /> V.2.2. Con riferimento all&#8217;idoneità  della procura, ritiene il Collegio doversi fare riferimento al disposto di cui all&#8217;art. 8, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, a norma del quale la procura alle liti si considera apposta in calce, e perciò dotata dei requisiti della specialità , quando è depositata con modalità  telematiche, unitamente all&#8217;atto cui si riferisce. Ricorso e Procura sono stati redatti lo stesso giorno, il 23.03.2020, il primo reca la firma digitale del difensore apposta il giorno successivo, il 24.03.2020, la seconda riporta oltre alla data del 23.03.2020 vergata a mano, quella riferita alla firma digitale del difensore, presumibilmente per autentica, parimenti per il giorno 24.03.2020. Entrambi sono stati depositati con modalità  telematiche.<br /> Per quanto d&#8217;interesse &#8220;il co. 3 dell&#8217;art. 8 del D.P.C.M. n. 40/2016 in ordine alla procura alle liti si limita a rendere alcune precisazioni, ovvero che &quot;La procura alle liti si considera apposta in calce all&#8217;atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità  telematiche unitamente all&#8217;atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità  telematiche unitamente all&#8217;atto a cui si riferisce&quot; (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 05/05/2017, n. 2420).<br /> Tanto chiarito, &#8220;La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonchè di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l&#8217;interesse del proprio assistito. L&#8217;anteriorità  del conferimento rispetto alla redazione materiale del ricorso non la priva di validità  attesa la tecnicità  dell&#8217;atto introduttivo per il cui confezionamento è dato ampio mandato al difensore&#8221; (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 04/02/2020, n. 540).<br /> VI. Ciò posto, in disparte le sopradette articolate eccezioni in rito, il ricorso è infondato.<br /> VI.1. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82 e 83, commi 1 e 4, lett.b) del D.Lgs. 50/2016) e del bando di gara.<br /> VI.1.1. La stazione appaltante, dopo aver eseguito i controlli circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara in esame, non avrebbe escluso la Società  per Azioni Grafica Metelliana e la Società  per Azioni Azienda Commerciale Meridionale, rispettivamente prima e seconda classificata, erroneamente non riscontrando il difetto del possesso del requisito di capacità  economica e finanziaria relativo al &#8220;fatturato specifico&#8221; nel settore di attività  oggetto dell&#8217;appalto (servizi di stampa che avessero ad oggetto &#8220;schede e materiale elettorale&#8221;) per un importo pari ad almeno € 550.000,00, oltre iva.<br /> Se in un&#8217;ottica pro-concorrenziale, è necessario che il settore di attività  venga individuato in senso pìù ampio rispetto all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto stesso, avuto riguardo alla tipologia del servizio da eseguire (concernente servizi che devono consentire l&#8217;esplicarsi del diritto di voto costituzionalmente tutelato) occorreva valutare l&#8217;esperienza dei concorrenti con un alto grado di selettività .<br /> Di contro, la valutazione operata dalla Stazione Appaltante sul possesso del requisito di fatturato specifico sarebbe stata talmente ampia da ricomprendervi i servizi svolti nei pìù disparati settori sia per la prima che per la seconda graduata.<br /> VI.1.2. Con riferimento al fatturato dichiarato da Grafica Metelliana, aggiudicataria, non sarebbe possibile discernere che tipo di servizi (o forniture) siano stati eseguiti essendo le dichiarazioni esibite a comprova del lavoro svolto del tutto generiche e molto simili tra loro, ad eccezione degli importi e dei firmatari. Parte ricorrente richiama, in particolare, l&#8217;attenzione sulle attestazioni rilasciate da Ediguida S.r.l. (prodotti e stampati tipograficie e relativo allestimento), Printlink, MAF s.r.l., Stamapatello S.r.l., Vision S.r.l. ed EssedÃ¬ S.p.a.<br /> VI.1.3. La seconda graduata, Azienda Commerciale Meridionale, pur avendo allegato le fatture dei servizi svolti per conto di una Banca, del Comune di Napoli e dell&#8217;Istituto Poligrafico dello Stato, non si sottrarrebbe alla medesima censura: nessuno di tali servizi avrebbe pienamente riguardo al materiale elettorale. Precisamente, quanto agli affidamenti svolti nell&#8217;interesse del Comune di Napoli e dell&#8217;Istituto Poligrafico, alcuni avrebbero effettivamente ad oggetto servizi elettorali quali schede tabelle, albo scrutatori, liste elettorali, ecc.., ma la somma totale degli importi percepiti non raggiungerebbe il requisito del fatturato medio specifico nel settore oggetto di gara pari ad euro 550.000,00.<br /> Risulterebbero pertanto violati tanto l&#8217;art. 83 del Codice dei Contratti, che, al comma 4, lett. b), fa menzione, nell&#8217;accertamento dei requisiti di capacità  economico-finanziaria, al possesso di un fatturato minimo nel &#8220;settore di attività  oggetto dell&#8217;appalto&#8221;, quanto l&#8217;art. 82 del medesimo decreto legislativo, secondo il cui disposto, per quanto d&#8217;interesse, &#8220;le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati (diversi dalle certificazioni di cui al comma 1 n.d.r.) purchè questi (l&#8217;operatore economico n.d.r.) dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative alla esecuzione dell&#8217;appalto&#8221;.<br /> La Stazione Appaltante, in altri termini, non avrebbe potuto ritenere comprovato il possesso dei requisiti concernenti il fatturato specifico delle prime due graduate in assenza di mezzi di prova che forniscano indicazioni certe in ordine all&#8217;esperienza nello svolgimento di servizi di stampa di materiale elettorale proprio perchè quelli prodotti non farebbero riferimento nè alle specifiche tecniche nè all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto da aggiudicare.<br /> VI.2. Le censure sono prive di pregio.<br /> VI.2.1. Orbene, impregiudicata la facoltà  della stazione appaltante di esercitare il cosiddetto soccorso istruttorio quanto alla comprova dei requisiti dichiarati, lo stesso disciplinare di gara, nell&#8217;indicare &#8220;un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività  oggetto dell&#8217;appalto&#8221; fa riferimento all&#8217;art. 83, d.lgs. n. 50/2016 che, a sua volta, recepisce il concetto di servizi analoghi di elaborazione giurisprudenziale.<br /> Ora, deve reputarsi analogo a quello posto a gara il servizio rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l&#8217;appalto, cosicchè possa ritenersi che il concorrente abbia maturato la capacità  di svolgerlo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 23/10/2019, n. 12203). Ciò significa che la nozione di &#8220;servizi analoghi&#8221; non deve essere assimilata quella di &#8220;servizi identici&#8221;, occorrendo fare riferimento non tanto ad una identità  ma ad una mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l&#8217;interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore imprenditori giÃ  presenti sul mercato ma, al contrario, l&#8217;apertura del mercato attraverso l&#8217;ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità  (T.A.R. Emilia -Romagna, Bologna, sez. II, 08/03/2019, n. 231).<br /> In particolare, &#8220;Laddove la <em>lex specialis</em> chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di &#8220;servizi analoghi&#8221;, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività  oggetto dell&#8217;appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di &#8220;servizi analoghi&#8221; con quello di &#8220;servizi identici&#8221;, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l&#8217;esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione &#8220;servizi analoghi&#8221; non s&#8217;identifica con &#8220;servizi identici&#8221; . Tuttavia va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale secondo cui occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell&#8217;appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità  economico-finanziaria richiesta dal bando&#8221; (Cons. di St., sez. V, 31/05/2018, n. 3267).<br /> Pertanto, allorquando viene chiesto il fatturato specifico esso deve intendersi quale quello realizzato nel settore oggetto della gara, non potendosi perà² limitare l&#8217;analisi ai soli servizi identici coincidenti con quelli analiticamente richiamati negli atti della specifica gara (Cons. di St., sez. V, 22.9.2015, n. 4425).<br /> Ove tale concetto fosse diversamente interpretato, il bando dovrebbe essere considerato illegittimo, essendo unanimemente sostenuto, secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente, che sia &#8220;illegittima la clausola del capitolato speciale di gara che prescriva un requisito di fatturato maturato esclusivamente nella prestazione servizi identici a quelli messi a gara, senza includere anche i servizi analoghi o equivalenti&#8221; (Cons. St., sez. V, 1.04.2019, n. 2127).<br /> VI.2.2. Nel caso di specie, la Grafica Metelliana S.p.A. ha comprovato la produzione di stampati ed altri prodotti tipografici e litografici nonchè il relativo allestimento per un fatturato specifico medio annuo, come testualmente richiesto dalla <em>lex specialis</em>, &#8220;non inferiore all&#8217;importo di € 550.000,00 IVA esclusa&#8221;, nella specie, pari a € 8.583.333,33, nonchè un fatturato medio globale, &#8220;non inferiore all&#8217;importo di € 650.000,00 IVA esclusa&#8221;, ammontante annualmente, rispettivamente, in € 9.349.504,16 (2018); 9.411.761.05 (2017), 9.474.870,48 (2019) per una media di € 9.412.045,23.<br /> A parte l&#8217;affermazione che l&#8217;attuale affidamento concernerebbe servizi che devono consentire l&#8217;esplicarsi del diritto di voto, costituzionalmente tutelato, parte ricorrente non ha saputo indicare gli ulteriori elementi di specialità  che lo caratterizzerebbero rispetto ad un pìù generale servizio di stampa.<br /> VI.2.3. Parimenti infondata è la censura ove riferita alla seconda graduata, sostenendo parte ricorrente che A.C.M. analogamente non sarebbe in possesso del fatturato specifico nel settore di attività  oggetto di appalto, atteso che &#8220;nessuna delle fatture prodotte dalla Azienda Commerciale Meridionale S.p.A., si riferisce a servizi di stampa in materia elettorale&#8221;.<br /> Orbene, A.C.M. ha allegato alla propria offerta, per la dimostrazione del requisito di capacità  tecnica, le fatture emesse nei confronti dell&#8217;Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (doc. 4), del Comune di Napoli (doc. 5) e della BCP (doc. 6).<br /> Trattasi di documenti fiscali tutti coerenti con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto, per come enucleato dagli atti indittivi della procedura di gara <em>de qua</em>.<br /> Ed invero, nell&#8217;art.1 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) si rinviene l&#8217;oggetto del servizio da affidare concernente la &#8220;predisposizione, stampa, confezionamento, trasporto e consegna delle schede elettorali e del materiale elettorale (come meglio specificato nell&#8217;Allegato Tecnico), nonchè la fornitura di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni regionali (ivi compreso il pacco di cancelleria)&#8221;.<br /> L&#8217;Allegato Tecnico ricomprende, poi, tra il materiale elettorale, oltre alle schede ed alle tabelle di scrutinio, anche volantini, registri, manifesti, attestazioni, cartelloni autoadesivi, buste e bustoni, modelli, stampanti contenenti le istruzioni, timbri, penne, matite, fogli protocollo, gomme, rotoli di spago e di carta.<br /> Ora, le fatture emesse da A.C.M. in favore del Comune di Napoli e dell&#8217;Istituto Poligrafico dello Stato si riferiscono a servizi elettorali; relativamente alle fatture emesse nei confronti della BCP, anch&#8217;esse concernono lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l&#8217;appalto, riguardando la forniture di stampati, manifesti, registri, materiale di cancelleria, cartelloni autoadesivi, buste, penne, matite, timbri, non necessitando il possesso del requisito di capacità  tecnica, come detto, l&#8217;assoluta identità  con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto.<br /> VI.2.4. Quanto all&#8217;adeguatezza dei mezzi di prova per la dimostrazione del possesso dei requisiti di natura economico-finanziaria, non appare inoltre ultroneo osservare che, nell&#8217;ambito della fase procedimentale di verifica del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara dal concorrente susseguente all&#8217;aggiudicazione provvisoria dell&#8217;affidamento, è stato ritenuto che al documento fiscale possa prudentemente &#8211; se non vi sono elementi discordanti, anche indiziari &#8211; attribuirsi una valenza dimostrativa dell&#8217;avvenuta esecuzione delle prestazioni ivi indicate (Cons. di St., sez. V, 28 giugno 2016 n. 2928).<br /> VI.3. Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente si duole dell&#8217;eccesso di potere unitamente alla violazione degli articoli 1, 3 e 21-septies L. 241/1990, i cui profili dovrebbero condurre all&#8217;annullamento, almeno parziale, della procedura di gara.<br /> VI.3.1. La Commissione di valutazione delle offerte tecniche, infatti, in assenza di indicazioni nel Disciplinare di gara, avrebbe individuato i criteri motivazionali per valutare quelle parti dell&#8217;offerta tecnica legate a criteri discrezionali successivamente alla apertura delle buste tecniche, quando, quindi, era giÃ  stato compiuto un esame, almeno preliminare e parziale, delle stesse. Di tanto darebbe conto il verbale n. 1 della Commissione di valutazione delle offerte tecniche del 17.02.2020 nel quale si dÃ  atto di come la predetta commissione abbia dapprima aperto, in seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche delle Imprese partecipanti e, successivamente, abbia fissato i criteri motivazionali per la valutazione dei punteggi discrezionali in seduta riservata.<br /> In particolare, la medesima Commissione avrebbe dapprima predisposto una griglia con dei coefficienti (es. eccellente 1 &#8211; non valutabile 0), poi, stabilito che ciascun Commissario avrebbe dovuto assegnare un punteggio compreso tra zero e uno la cui media poi sarebbe stata rapportata al punteggio per quel singolo criterio per ottenere, per il dato criterio, il punteggio di ciascuna offerta.<br /> Tale specificazione di contro, avrebbe, dovuto essere contenuta nel bando o nel disciplinare di gara rivelandosi la modalità  operativa prescelta estremamente lesiva del principio di segretezza delle offerte, della trasparenza, dell&#8217;imparzialità  delle operazioni di gara e della <em>par condicio competitorum</em>. Ribadisce parte ricorrente la necessità  di una preventiva conoscibilità  dei criteri di ponderazione delle offerte, al fine di rendere trasparente ed immediatamente percepibile l&#8217;attribuzione dei punteggi, anche allo scopo di scongiurare il rischio che, in astratto, la commissione possa premiare, plasmando e modulando opportunamente i sub-punteggi, talune offerte, giÃ  conosciute, al fine di valorizzarne le specifiche caratteristiche.<br /> La violazione del principio determinerebbe l&#8217;illegittimità  della gara indipendentemente dalla dimostrazione &#8211; pari ad una <em>probatio diabolica</em> &#8211; che essa ne abbia in qualche modo effettivamente condizionato l&#8217;esito (Tar Abruzzo, L&#8217;Aquila, 7 febbraio 2019 n. 88).<br /> Per le ragioni compendiate la gara dovrebbe essere annullata a partire dalla fase di apertura delle offerte economiche e i partecipanti invitati a presentare nuovamente offerte tecniche ed economiche.<br /> VI.3.2. Parte ricorrente deduce, inoltre, la violazione di legge, in relazione agli articoli 1, 3 e 21-septies della Legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione del verbale n. 1 del 17 febbraio 2020 in relazione alla valutazione del sub-criterio A1 (Criterio A &#8211; &#8220;Organizzazione del servizio&#8221;) sostenendo che, in presenza di criteri improntati a significativi margini di discrezionalità  tecnica non compiutamente definiti, la mera attribuzione di punteggi non sarebbe sufficiente a dar conto dell&#8217;iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte minore ad altre. In ipotesi siffatte, per assolvere correttamente al dovere di motivazione sarebbe stato necessario che, oltre al punteggio numerico fosse stato espresso un giudizio motivato col quale la Commissione avesse esplicitato le ragioni del punteggio attribuito.<br /> VI.3.3. Lamenta, altresì¬, la medesima parte ricorrente, ulteriori carenze nell&#8217;operato della Commissione di gara censurando le circostanza che la stessa non avrebbe esplicitato i punteggi attribuiti singolarmente da ciascuno dei commissari limitandosi ad attribuire il solo punteggio finale e non avrebbe provveduto alla riparametrazione dei punteggi attribuiti come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 2 nelle quali si legge: &#8220;una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente pìù elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti&#8221;.<br /> VI.4. I motivi sono infondati.<br /> VI.4.1. Quanto al primo profilo, ritiene il Collegio che la Commissione esaminatrice non abbia in alcun modo individuato ulteriori criteri motivazionali di valutazione delle offerte tecniche essendosi limitata a predisporre una scaletta di dieci voti (da 0 a 1 correlata ad una valutazione da non valutabile eccellente) che ciascun commissario avrebbe dovuto esprimere per l&#8217;attribuzione dei punteggi predeterminati dal bando, senza quindi innovare i parametri di valutazione.<br /> D&#8217;altro canto, il disciplinare di gara aveva dettagliato analiticamente i criteri di valutazione delle offerte tecniche con i relativi punteggi attribuibili, prevedendo all&#8217;art. 6 che l&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa sarebbe stata individuata, quanto alla qualità , attraverso i quattro criteri di valutazione di seguito descritti, per un punteggio complessivo di 80 punti: Criterio A &#8211; &#8220;Organizzazione del servizio&#8221; per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 46 punti; Criterio B &#8211; &#8220;Sistema di verifica&#8221; per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 16 punti; Criterio C &#8211; &#8220;Certificazioni&#8221; per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 8 punti; Criterio D &#8211; &#8220;Proposte migliorative ed aggiuntive&#8221; per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 10 punti.<br /> I Criteri A, B, C e D erano distinti in vari sub-criteri (12 in totale) per molti dei quali era prevista l&#8217;attribuzione di un punteggio discrezionale mentre per altri un punteggio tabellare.<br /> I valori di giudizio contenuti nella tabella di cui al verbale n. 1 altro non sono che il voto che ogni commissario in concreto può assegnare a ciascuna offerta per ciascun elemento/criterio o sub elemento/sub criterio di valutazione secondo la metodologia di valutazione prescelta a monte.<br /> VI.4.2. Infondata è allora l&#8217;ulteriore censura dedotta in ragione della quale l&#8217;asserita mancanza di una adeguata motivazione al punteggio assegnato non renderebbe possibile la verifica della correttezza dell&#8217;<em>iter</em> logico &#8211; giuridico seguito dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> VI.4.3. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che il verbale n. 1 del 17.02.2020 rechi per ogni criterio, come articolato nei richiamati subcriteri, una sia pur sintetica motivazione che, in relazione ad ognuna delle società  partecipanti alla gara, fornisce una adeguata esplicitazione delle ragioni sottese all&#8217;attribuzione del punteggio numerico.<br /> Tale motivazione è pìù che sufficiente a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui alla ricorrente sia stato attribuito un punteggio pari a 0, posto che nell&#8217;offerta tecnica viene genericamente indicata &#8220;la struttura organizzativa senza proporre il gruppo di lavoro dedicato alla commessa, non rendendo di fatto possibile alcuna valutazione in termini di adeguatezza rispetto alle esigenze del committente&#8221;, a fronte dei maggiori punteggi attribuiti alle altre due società  che al contrario &#8220;hanno ben esplicitato la propria struttura organizzativa proponendo un gruppo di lavoro adeguato&#8221; ed, in particolare, alla controinteressata aggiudicataria che ha &#8220;dettagliato le professionalità  coinvolte, indicando i compiti a ciascuna di esse attribuiti&#8221;.<br /> VI.4.4. Tanto premesso in fatto, secondo condivisa giurisprudenza, la mera attribuzione del punteggio numerico laddove sia rinvenibile la predisposizione di criteri e sub-criteri adeguatamente esplicitati nella <em>lex specialis </em>di gara, è sufficiente ad esprimere motivatamente il sotteso giudizio. Nell&#8217;ambito delle procedure selettive pubbliche, infatti, il voto numerico può ritenersi sufficiente a condizione che sia leggibile od interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione. Ciò avviene, in particolare, quando, come nel caso all&#8217;esame, il numero delle voci e sottovoci sia analitico al punto da delimitare il giudizio di una Commissione nell&#8217;ambito di un minimo ed un massimo ovvero quando una Commissione abbia esplicitato la parametrazione del giudizio qualitativo di valutazione dei criteri fissati dal bando, rendendosi così¬ evidente il percorso logico argomentativo seguito nel valutare le singole offerte.<br /> In definitiva,<br /> a)&#8221; In presenza di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico attribuito alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, in mancanza di una norma contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione. Esso giÃ  contiene in sè stesso la motivazione quale principio di economicità  amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione dei giudizi resi dalla Commissione nell&#8217;ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato. Tanto grazie alla predeterminazione dei criteri che presiedono all&#8217;attribuzione del voto, da cui si desume, con evidenza, la graduazione e l&#8217;omogeneità  delle valutazioni effettuate&#8221; (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 07/11/2019, n. 12820);<br /> b) &#8220;Il solo voto numerico costituisce un punteggio in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico &#8211; discrezionale espresso dalla competente commissione esaminatrice, contenendo in sè una sufficiente motivazione, capace di dar conto del grado di idoneità  o inidoneità  riscontrata senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, purchè i criteri in base ai quali la commissione procederà  alla valutazione siano stati puntualmente predeterminati dalla commissione medesima&#8221; (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 06/04/2020, n. 3805).<br /> VI.4.5. Parimenti infondati solo gli ulteriori motivi di gravame con i quali si censura l&#8217;operato della Commissione di gara per non avere esplicitato, nel contestato verbale di gara, i singoli punteggi attribuiti da ciascuno dei commissari, attribuendo solo il punteggio finale, e per non avere provveduto alla riparametrazione dei singoli punteggi attribuiti dalla Commissione stessa così¬ come previsto dalle giÃ  richiamate Linee Guida ANAC n. 2, in assenza di una esplicita disposizione della <em>lex specialis</em> di gara onerante in tal senso.<br /> Nè da tali asserite omissioni può desumersi indirettamente alcun difetto di motivazione nella esplicitazione delle modalità  operative seguite nell&#8217;attribuzione dei punteggi, posto che, come emerge dal contestato verbale di gara, n. 1 del 17.02.2020, la stessa Commissione si è preventivamente espressa sul punto, predeterminando che ciascun Commissario avrebbe &#8220;dovuto assegnare un punteggio compreso tra zero e uno la cui media poi sarebbe stata rapportata al punteggio per quel singolo criterio per ottenere, per il dato criterio, il punteggio di ciascuna offerta&#8221;, ed essendo rimasta incontestata la relativa applicazione concreta.<br /> VI.5. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della illegittimità  del decreto dirigenziale del 27 febbraio 2020, n. 98, di aggiudicazione definitiva che, oltre ad essere inficiato dall&#8217;illegittimità  degli atti presupposti, presenterebbe autonomi profili di censurabilità .<br /> Deduce, in particolare, la carenza assoluta di motivazione, di cui combinato disposto degli articoli 3 e 21septies della Legge n. 241/90, per la mancata indicazione delle modalità  con le quali sarebbero state eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti della Impresa aggiudicataria e ciò in considerazione del fatto che, ad oggi, l&#8217;unico metodo di accertamento sarebbe quello <em>on line</em> tramite il sistema denominato &#8220;AVCPass&#8221; non potendosi tenere in conto accertamenti effettuati con modalità  diverse.<br /> VI.5.1. Il motivo è privo di pregio.<br /> VI.5.2. L&#8217;infondatezza delle censure sollevate con i motivi di ricorso che precedono privano di fondatezza pure il dedotto vizio di illegittimità  derivata.<br /> VI.5.3. Infondata è, altresì¬, la dedotta incompletezza motivazionale sollevata in via autonoma.<br /> Posto che, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 7, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 &#8220;l&#8217;aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti&#8221;, ed essendo, per legge, la fase della verifica dei requisiti demandata ad un successivo sub procedimento interveniente tra il provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto di appalto, è palese che il decreto di aggiudica nulla poteva motivare in relazione ad esso.<br /> Ciò è tanto vero che lo stesso provvedimento impugnato &#8220;aggiudica la gara <em>de qua</em> &#8230; condizionando sospensivamente l&#8217;efficacia all&#8217;esito positivo della verifica, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, all&#8217;operatore economico Grafica Metelliana&#8221;.<br /> VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso non è, in definitiva, meritevole di accoglimento, rendendo conseguentemente infondata la domanda di risarcimento degli asseriti danni subiti, in assenza dell&#8217;ingiustizia dell&#8217;eventuale pregiudizio subito, a fronte, in relazione alle censure dedotte, dell&#8217;accertata legittimità  dei provvedimenti gravati.<br /> VIII. La complessità  tecnica delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione del Contributo Unificato che permane in capo a parte ricorrente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa tra le parti le spese di giudizio ad eccezione del C.U. a carico di parte ricorrente.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.04.2020, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Vincenzo Cernese, Consigliere<br /> Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.7418</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-7-2020-n-7418/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-7-2020-n-7418/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.7418</a></p>
<p>Francesco Riccio, Presidente, Marina Perrelli, Consigliere, Estensore PARTI: società  Arace Laboratori a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carmen Chiara Di Donato; contro l&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S P A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-7-2020-n-7418/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.7418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Riccio, Presidente, Marina Perrelli, Consigliere, Estensore PARTI:  società  Arace Laboratori a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carmen Chiara Di Donato; contro l&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S P A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,  nei confronti Laboconsult S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Chindemi e Paolo Mungo</span></p>
<hr />
<p>Principio di rotazione :  natura e caratteristiche</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; procedura negoziata &#8211; principio di rotazione &#8211; natura e caratteristiche.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Il principio di rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità  riconosciuta all&#8217;amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata, esso ha l&#8217;obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l&#8217;effettiva concorrenza, poichè consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all&#8217;amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio. In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione giÃ  nella fase dell&#8217;invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch&#8217;essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così¬, posti in competizione tra loro .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2020<br /> <strong>N. 07418/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03459/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 3459 del 2020, proposto dalla società  Arace Laboratori a r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carmen Chiara Di Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio 74;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> l&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S P A, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Laboconsult S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Chindemi e Paolo Mungo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della Determina dell&#8217;1.4.2020, recante l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore di Laboconsult S.r.l. della Gara n. 7532278 relativa all&#8217;affidamento del trattamento dell&#8217;acqua sanitaria per la prevenzione, il contenimento e la gestione del rischio legionella negli impianti idrici dell&#8217;acqua calda sanitaria delle sedi del Poligrafico di Roma e Foggia &#8211; Lotto 1 (Roma) &#8211; CIG 8026524125, comunicata via pec e per il tramite del portale degli acquisti, in data 3.4.2020 e trasmessa firmata in sede di accesso ai documenti amministrativi in data 24.4.2020;<br /> &#8211; della Determina dell&#8217;1.4.2020, recante l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore di Laboconsult S.r.l. della Gara n. 7532278 relativa all&#8217;Affidamento del trattamento dell&#8217;acqua sanitaria per la prevenzione, il contenimento e la gestione del rischio legionella negli impianti idrici dell&#8217;acqua calda sanitaria delle sedi del Poligrafico di Roma e Foggia &#8211; Lotto 2 (Foggia) &#8211; e CIG 8026528471, comunicata via pec e per il tramite del portale degli acquisti, in data 3.4.2020 e trasmessa firmata in sede di accesso ai documenti amministrativi in data 24.4.2020;<br /> &#8211; della determina a contrarre n. 359 del 21.10.2019, nella parte in cui è stato previsto l&#8217;invio a tuti gli operatori economici iscritti nell&#8217;Albo Fornitori di riferimento, senza previsione di specifica esclusione della Laboconsult S.r.l. quale precedente affidatario del medesimo servizio per il biennio 2018-2020;<br /> &#8211; della lettera di invito del 28.10.2019 con la quale l&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. con cui IPZS ha invitato Laboconsult S.r.l. alla procedura;<br /> &#8211; della determina n. 351/A del 10.12.2019 con cui la società  Laboconsult S.r.l. è stata ammessa alla procedura, nonostante l&#8217;ostatività  in tal senso derivante dall&#8217;essere il soggetto uscente dal medesimo contratto stipulato per il precedente periodo 2018-2020;<br /> &#8211; dei verbali delle sedute gara del 29.11.2019, 4.12.2019, 12.12.2019, 7.1.2020, 13.1.2020, 21.1.2020, 22.1.2020, 10.3.2020, nelle parti in cui è stata valutata la documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica della società  Laboconsult S.r.l.;<br /> &#8211; nonchè di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente<br /> nonchè per la declaratoria<br /> di inefficacia ex artt. 121 e 122 c.p.a. del contratto nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra l&#8217;aggiudicataria e l&#8217;amministrazione resistente, anche nelle more del giudizio;<br /> nonchè per la conseguente condanna<br /> della Stazione Appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione diretta dell&#8217;appalto e/o di subentro nella gestione del servizio per entrambi i lotti, per l&#8217;intera durata contrattuale originaria-mente prevista ovvero in estremo subordine al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S P A e della società  Laboconsult a r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 4 del D.L. n. 28/2020, previa audizione, con collegamento da remoto, dei difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Premesso<br /> &#8211; che con determina n. 359 del 21.10.2019, l&#8217;IPZS ha indetto la procedura negoziata (n. 7532278)Â <em>ex </em>art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 per l&#8217;affidamento del servizio di trattamento dell&#8217;acqua sanitaria per la prevenzione, il contenimento e la gestione del rischio legionella negli impianti idrici dell&#8217;acqua calda sanitaria delle sedi di Roma e Foggia, il cui importo complessivo è stimato in euro181.016,00 IVA esclusa;<br /> &#8211; che la <em>lex specialis</em> di gara, costituita dalla lettera di invito, corredata dall&#8217;allegato B &#8211; Capitolato Tecnico, unico per entrambi i lotti, è stata inoltrata a tutte le undici imprese iscritte nell&#8217;albo fornitori della Stazione Appaltante, nella categoria di riferimento, in data 28.10.2019;<br /> &#8211; che all&#8217;esito delle operazioni di gara, che per entrambi i lotti sono state seguite da un&#8217;unica commissione di gara, sotto la direzione di un unico RUP, con comunicazioni <em>ex</em> art. 76 del D.lgs. 50/2016, trasmesse in data 3.4.2020, la Stazione appaltante ha reso noto l&#8217;intervenuta aggiudicazione di entrambi i lotti alla controinteressata Laboconsult s.r.l., come da delibere dell&#8217;1.4.2020, sulla scorta dei seguenti punteggi: 1) Lotto 1: 1. Laboconsults.r.l. punteggio totale 100,0000/100; 2. Arace Laboratori S.r.l. punteggio totale 95,2401/100; 2) lotto 2: 1. Laboconsult s.r.l. punteggio totale 97,2257/100; 2. Arace Laboratori S.r.l. punteggio totale 96,8024/100;<br /> &#8211; che la società  ricorrente, dopo aver presentato istanza di accesso agli atti ed avere ottenuto in data 24.4.2020 l&#8217;ostensione parziale degli atti della procedura, ha impugnato le delibere di aggiudicazione, unitamente agli atti presupposti, deducendone l&#8217;illegittimità :<br /> 1) per violazione dell&#8217;art. 36del d.lgs. n. 50/2016, del principio di rotazione degli inviti, nonchè per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti poichè con l&#8217;invito alla procedura negoziata della controinteressata Laboconsult S.r.l., nonostante quest&#8217;ultima fosse risultata aggiudicataria, a decorrere dal 25.1.2018 e per la durata di 24 mesi, dello stesso e identico servizio, l&#8217;IPZS avrebbe apertamente violato l&#8217;art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e, segnatamente, il principio di rotazione, posto a presidio delle procedure sotto soglia, per orientare l&#8217;azione delle stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici, con il duplice scopo di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo ai gestori uscenti e di non consentire l&#8217;instaurarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici. Peraltro, secondo la prospettazione della ricorrente, la qualifica di operatore uscente avrebbe giovato alla controinteressata sia in termini di una migliore rispondenza alle ristrette tempistiche dettate dalla <em>lex specialis</em> per la presentazione delle offerte, sia per una migliore conoscenza del servizio e dei luoghi che le avrebbe consentito di presentare una complessiva offerta migliorativa per ciascun lotto, con conseguente aggiudicazione dell&#8217;intera commessa;<br /> 2) per violazione dell&#8217;art.36 del d.lgs. n. 50/2016, del principio di rotazione degli inviti, dell&#8217;art. 216, comma 27 <em>octies</em>, e delle linee guida ANAC n. 4, nonchè per eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione in quanto le Linee Guida ANAC n. 4, nel ribadire che l&#8217;affidamento degli appalti secondo le procedure semplificate di cui all&#8217;art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 avviene &#8220;nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, tempestività , correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell&#8217;effettiva possibilità  di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese&#8221;, specificano che il detto principio fa sì¬ che l&#8217;affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale pìù stringente, circostanza non verificatasi nel caso di specie. l&#8217;IPZS, pur avendo optato per l&#8217;invito del gestore uscente, non avrebbe in alcun modo esposto le ragioni per le quali dovesse ritenersi recessivo il principio di rotazione, a fronte dell&#8217;invito della Labocunsult s.r.l., motivazione tanto pìù necessaria alla luce del coinvolgimento di tutti i fornitori iscritti nell&#8217;albo;<br /> &#8211; che l&#8217;IPZS &#8211; Istituto Poligrafico e Zecca delle Stato S.p.A., costituito in giudizio, ha specificato di aver rivolto l&#8217;invito a partecipare alla gara a tutti e 21 gli operatori economici iscritti nel proprio elenco nella categoria di interesse e che, pertanto, ricorrerebbero i presupposti per disapplicare il principio di rotazione, secondo quanto disposto dal paragrafo 3.6 delle Linee Guida dell&#8217;ANAC n. 4, ai sensi del quale &#8220;la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtà¹ di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione&#8221;. Tale orientamento è stato recepito dall&#8217;IPZS nel regolamento relativo agli affidamenti sotto soglia, adottato il 5.12.2019, ai sensi del cui art. 5 comma 2 &#8220;<em>Il principio di rotazione si intende comunque rispettato laddove vengano invitati alla consultazione tutti i soggetti iscritti nella sottocategoria merceologica oggetto dell&#8217;affidamento. In tale ipotesi, i suddetti soggetti invitati potranno essere tutti nuovamente consultabili in successivi affidamenti.</em>&#8220;. Peraltro, nel caso in questione, attesa la primaria esigenza sottesa alla gara, vale a dire la tutela della salute dei lavoratori, e l&#8217;elevata specializzazione richiesta, l&#8217;esigenza di concorrenzialità  sarebbe particolarmente evidente al fine di individuare l&#8217;operatore in grado di offrire il miglior servizio volto a scongiurare gravi conseguenze per l&#8217;integrità  fisica dei propri dipendenti;<br /> &#8211; che la controinteressata Laboconsult s.r.l. si è costituita in giudizio con memoria di stile;<br /> &#8211; che all&#8217;udienza del 3.6.2020, preso atto delle memorie depositate dalle parti e sentiti i difensori nelle modalità  di cui all&#8217;art. 4 del D.L. n. 28/2020, la causa è stata trattenuta in decisione con l&#8217;avviso alle parti della sua possibile definizione mediante sentenza semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a.;<br /> Ritenuto<br /> -che nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni;<br /> &#8211; che parte ricorrente lamenta la violazione dei principio di rotazione in quanto la gara è stata aggiudicata al gestore uscente senza che ricorresse alcuna delle ipotesi in cui è ammessa una deroga all&#8217;applicazione del predetto principio, così¬ come individuate dalle Linee Guida ANAC n. 4 e dalla giurisprudenza;<br /> &#8211; che l&#8217;art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, al comma 1, così¬ modificato dall&#8217;art. 25, comma 1, lett. a), del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, prevede che &#8220;L&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all&#8217;articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonchè del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l&#8217;effettiva possibilità  di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese&#8221;;<br /> &#8211; che l&#8217;appalto di cui si controverte è pacificamente sotto soglia;<br /> &#8211; che, inoltre, la procedura oggetto di impugnazione non è aperta, bensì¬ negoziata potendovi partecipare soltanto gli operatori economici iscritti nell&#8217;albo fornitori (cfr. in termini TAR Lazio, Roma, II, 7062/2019; Cons. Stato, V, 31.3.2020, n. 2182) e che, a differenza di quanto sostenuto dall&#8217;IPZS nelle proprie memorie, la circostanza che l&#8217;invito fosse stato rivolto a tutti i fornitori presenti nella specifica categoria merceologica dell&#8217;Albo e che quest&#8217;ultimo fosse stato recentemente oggetto di un avviso agli operatori economici per ampliare il numero degli iscritti, non è idonea a trasformare la procedura da negoziata ad aperta;<br /> &#8211; che, pertanto, come recentemente affermato dal Consiglio di Stato in relazione a una procedura analoga a quella oggetto di controversia, il principio di rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità  riconosciuta all&#8217;amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha l&#8217;obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l&#8217;effettiva concorrenza, poichè consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all&#8217;amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione giÃ  nella fase dell&#8217;invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch&#8217;essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così¬, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943; Id., sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524; Id., sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854)&#8221; (cfr. in termini Cons. Stato, V, 31.3.2020, n. 2182 citata);<br /> &#8211; che, quindi, tale principio, comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all&#8217;assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi, quali ad esempio il numero circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato ovvero il peculiare oggetto e le specifiche caratteristiche della categoria merceologica (cfr, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943);<br /> &#8211; che tale motivazione, in base ai principi generali, deve risultare &#8211; nel rispetto del qualificato canone di trasparenza che orienta la gestione delle procedure evidenziali (cfr. art. 30, comma 1 d. lgs. n 50/2016) &#8211; giÃ  dalla decisione assunta all&#8217;atto di procedere all&#8217;invito, e non può essere surrogata dalla integrazione postuma, in sede contenziosa (cfr. Cons. Stato, V, n. 2182/2020);<br /> &#8211; che nel caso di specie, la stazione appaltante, che ha optato per invitare il gestore uscente, non ha evidenziato nella determina a contrarre n. 359 del 21.10.2019 e nei successivi atti di gara le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prescindere dall&#8217;invito anche alla controinteressata, salvo poi affermare in sede di memorie di difesa che l&#8217;oggetto e le peculiarità  del servizio, nonchè la sua elevata specializzazione, rendevano alto il rischio che la gara andasse deserta e che non fosse possibile garantire la continuità  del servizio posto a tutela della salute dei propri dipendenti;<br /> &#8211; che, pertanto, la violazione del principio di rotazione, <em>ex</em> art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di specie si sostanzia non nell&#8217;invito del precedente gestore a prendere parte alla gara, ma nell&#8217;omessa puntuale motivazione della decisione assunta che travolge conseguentemente anche la successiva aggiudicazione;<br /> &#8211; che, per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento gravato;<br /> &#8211; che la mancata motivazione della stazione appaltante, in ordine all&#8217;eccezionale possibilità  di invitare o meno alla procedura il precedente gestore, comporta l&#8217;illegittimità  della partecipazione di quest&#8217;ultimo alla procedura e che l&#8217;annullamento in via derivata dell&#8217;aggiudicazione non rende necessaria una ulteriore attività  procedimentale dell&#8217;amministrazione per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, in quanto è sufficiente lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato, rispetto al quale non è stata evidenziata nel corso del procedimento e del successivo giudizio alcuna idonea causa ostativa;<br /> &#8211; che la predetta decisione esime dall&#8217;esaminare la domanda di risarcimento del danno per equivalente, proposta dalla ricorrente in via subordinata rispetto a quella in forma specifica;<br /> &#8211; che, in considerazione della peculiarità  della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla i provvedimenti impugnati, dichiara l&#8217;inefficacia dei contratti, se nelle more stipulati, e dispone il subentro della ricorrente nell&#8217;aggiudicazione degli appalti in questione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, tenutasi in videoconferenza da remoto, ai sensi dell&#8217;articolo 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Riccio, Presidente<br /> Marina Perrelli, Consigliere, Estensore<br /> Giovanna Vigliotti, Referendario</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-7-2020-n-7418/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.7418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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