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	<title>1/7/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/7/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.1506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.1506</a></p>
<p>Domenico Giordano, Presidente, Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore; PARTI: (Omissis di C. M. G. V. e S. C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Mangialardi c. Comune di Busnago, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio) Sia l&#8217;art. 50, comma 7</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.1506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.1506</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Domenico Giordano, Presidente, Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore; PARTI: (Omissis di C. M. G. V. e S. C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Mangialardi c. Comune di Busnago, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sia l&#8217;art. 50, comma 7 che, oggi, l&#8217;art. 50, comma 5 (con le modifiche legislative, intervenute con d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla l. 18 aprile 2017, n. 48), T.U. Enti Locali, delineano un potere normativo sindacale in materia di orari degli esercizi commerciali di carattere speciale .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Enti locali &#8211; art. 50 comma 5 e comma 7 Tuel &#8211; orari degli esercizi commerciali &#8211; potere normativo speciale sindacale &#8211; sussiste.</span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Sia l&#8217;art. 50, comma 7 che, oggi, l&#8217;art. 50, comma 5 (con le modifiche legislative, intervenute con d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla l. 18 aprile 2017, n. 48), T.U. Enti Locali, delineano un potere normativo sindacale in materia di orari degli esercizi commerciali di carattere speciale: il fatto che le richiamate norme del t.u. Enti Locali contemplino una speciale funzione sindacale in materia di orari di esercizi commerciali e pubblici esercizi, per far fronte a situazioni di emergenza, non fa venir meno, tuttavia, il generale e ordinario potere di determinazione delle prescrizioni relative alle singole autorizzazioni di Polizia, ivi compresa la fissazione dell&#8217;orario di attività  (ai sensi dell&#8217;art. 9 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), che fa capo ai dirigenti quali titolari dell&#8217;ordinaria competenza gestionale ex art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01506/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02735/2015 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2735 del 2015, proposto da <i>omissis </i> di C. M. G. V. e S. C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello, 5 e domicilio digitale come da PEC indicata in atti;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Busnago, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia</i></p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza n. 10 del 1° agosto 2015 del Comune di Busnago, con la quale è stato ordinato alla ricorrente di osservare le ore 24.00 quale orario di chiusura serale del proprio locale, con effetto dal 6 agosto 2015;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2015 e depositato il 27 novembre 2015, la società  <i>omissis</i>, in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato, dinanzi questo Tribunale, l&#8217;ordinanza n. 10 del 1° agosto 2015 del Comune di Busnago, con la quale è stato ordinato alla ricorrente di osservare le ore 24.00 quale orario di chiusura serale del proprio locale, a decorrere dal 6 agosto 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento motiva la limitazione dell&#8217;orario di apertura dell&#8217;esercizio commerciale sulla base delle numerose segnalazioni, culminate in un esposto firmato da 16 cittadini, in cui si evidenziano i rumori molesti e gli atti vandalici compiuti dagli avventori del locale, soprattutto nei week end e fino a tarda notte, a partire dal mese di dicembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di legittimità :</p>
<p style="text-align: justify;">I. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; artt. 3 e 6, l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000; Incompetenza, in quanto ai sensi dell&#8217;art. 50, comma 7, d. lgs. n. 267/2000, la competenza a determinare gli orari di chiusura degli esercizio commerciali spetterebbe al Sindaco e non al responsabile del settore commercio del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">II. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli artt. 1, 3 e 6, l. 7 agosto 1990, n. 241; paragrafo 6.1 del disciplinare di gara; Eccesso di potere: contraddittorietà , irragionevolezza, illogicità , travisamento dei fatti, erroneità  dei presupposti, perchè l&#8217;area dalla quale proverrebbero i rumori molesti è assai più¹ vasta di quella di pertinenza del locale, investendo l&#8217;intera piazza su cui insiste il locale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La resistente amministrazione non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2015, con ordinanza n. 1664/2015, è stata respinta la domanda cautelare proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla pubblica udienza dell&#8217;8 maggio 2019 la causa è stata discussa per passare, infine, in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente contesta, sostanzialmente, la competenza del Responsabile del settore commercio nell&#8217;emissione dell&#8217;impugnata ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è privo di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 50, comma 7, d. lgs. n. 267/2000, nella formulazione vigente al momento dell&#8217;emissione del provvedimento, prevede che &#8220;<i>Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell&#8217;ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d&#8217;intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l&#8217;espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La competenza del Sindaco è stata da ultimo oggetto di modifiche legislative, intervenute con d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, che ha inserito una nuova previsione normativa al nuovo art. 50, comma 5, dove si prevede, oggi, un ulteriore potere di intervento del Sindaco, in materia: &#8220;<i>con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità  e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Sia l&#8217;art. 50, comma 7 che, oggi, l&#8217;art. 50, comma 5, t.u. enti locali, delineano un potere normativo sindacale in materia di orari degli esercizi commerciali di carattere speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giù  osservato in giurisprudenza, il fatto che le richiamate norme del t.u. enti locali contemplino una speciale funzione sindacale in materia di orari di esercizi commerciali e pubblici esercizi, per far fronte a situazioni di emergenza, &#8220;<i>ciù² non fa venir meno il generale e ordinario potere di determinazione delle prescrizioni relative alle singole autorizzazioni di polizia, ivi compresa la fissazione dell&#8217;orario di attività  (ai sensi dell&#8217;art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che fa capo ai dirigenti quali titolari dell&#8217;ordinaria competenza gestionale ex art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000</i>&#8221; (così, Tar Emilia Romagna, Parma, 26 giugno 2008, n. 326 e 26 marzo 2019, n. 73).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, del tutto legittimamente, nel caso di specie, la determinazione della limitazione dell&#8217;orario dell&#8217;esercizio commerciale odierno ricorrente è stata adottata dal dirigente responsabile del settore del commercio, nell&#8217;ambito del suo ordinario potere gestionale delle autorizzazioni al commercio.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il secondo motivo, la società  ricorrente contesta l&#8217;erroneità  dei presupposti a base del provvedimento, non essendo stata accertata con certezza la provenienza dei rumori e dei comportamenti molesti.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale censura è destituita di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento dà  ampiamente conto come a seguito del sopralluogo della Polizia Locale del Comune di Busnago, come da verbale dell&#8217;8 maggio 2015, è stato accertato che presso il ricorrente esercizio commerciale si stava svolgendo &#8220;un trattenimento tramite consolle e casse acustiche e con la partecipazione degli avventori comunemente denominato &#8220;Karaoke&#8221; senza il prescritto titolo autorizzativo&#8221; e che gli stessi titolari del pubblico esercizio hanno chiesto, nell&#8217;audizione tenutasi il 3 giugno 2015, un incontro con i cittadini firmatari dell&#8217;esposto per addivenire ad una soluzione bonaria ma, nonostante l&#8217;impegno ad assicurare una più¹ penetrante vigilanza da parte dei titolari, l&#8217;incontro del 20 giugno 2015 non ha prodotto un esito favorevole, stante la permanenza del grave disturbo per il riposo notturno dei cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, la decisione di limitare l&#8217;orario di apertura del locale sino alle ore 24, rispetto alle precedenti ore 2, appare a questo collegio preceduta da una corretta attività  istruttoria e da una legittima condotta procedimentale della competente autorità  amministrativa, anche attraverso l&#8217;esperito tentativo di una soluzione bonaria della vicenda, che tuttavia è rimasto infruttuoso stante l&#8217;accertata inadeguatezza dell&#8217;attività  di vigilanza sugli avventori da parte dei medesimi titolari dell&#8217;esercizio in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Per tutto quanto esposto, in conclusone, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Nessuna statuizione è resa sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio della resiste amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.1506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.3578</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-3578/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-3578/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.3578</a></p>
<p>G. Pennetti Presidente, Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore; PARTI: (L. A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Lamberti c. Università  degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Napoli nonchè F. C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Ceceri e M. S., rappresentato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-3578/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.3578</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-3578/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.3578</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Pennetti Presidente, Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore; PARTI: (L. A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Lamberti c. Università  degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Napoli nonchè F. C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Ceceri e M. S., rappresentato e difeso dagli avvocati Gherardo Marone, Riccardo Marone)</span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;ambito delle valutazione demandate ad una commissione d&#8217;esame di un pubblico concorso, ben può accadere che una pubblicazione o più¹ pubblicazioni, pur pienamente congruenti con le tematiche del settore concorsuale, siano giudicate complessivamente subvalenti rispetto ad altre solo parzialmente congruenti e, tuttavia, migliori sotto tutti gli altri profili valutativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Pubblico concorso &#8211; commissione di esame &#8211; valutazioni &#8211; ampia discrezionalità  &#8211; sussiste.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Pubblico concorso &#8211; commissione di esame &#8211; criteri per l&#8217;attribuzione dei punteggi &#8211; individuazione &#8211; singoli tipi di titolo &#8211; valutazione &#8211; discrezionalità  &#8211; va riconosciuta.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Pubblico concorso &#8211; commissione di esame &#8211; criterio della congruenza dei titoli rispetto alla tematica del settore concorsuale &#8211; limiti.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY" style="">1.  <i style="">Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso costituiscono l&#8217;espressione di ampia discrezionalità , finalizzata a stabilire in concreto l&#8217;idoneità  tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà  ictu oculi rilevabile.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2. In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un&#8217;ampia discrezionalità  in ordine sia all&#8217;individuazione dei criteri per l&#8217;attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell&#8217;ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l&#8217;esercizio di tale discrezionalità  sfugge al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità , illogicità  o arbitrarietà  oppure da errori nell&#8217;apprezzamento di dati di fatto non opinabili.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3. Nell&#8217;ambito delle valutazione demandate ad una commissione d&#8217;esame di un pubblico concorso, ben può accadere che una pubblicazione o più¹ pubblicazioni, pur pienamente congruenti con le tematiche del settore concorsuale, siano giudicate complessivamente subvalenti rispetto ad altre solo parzialmente congruenti e, tuttavia, migliori sotto tutti gli altri profili valutativi.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03578/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04499/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4499 del 2018, proposto da L. A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Pasquale A Chiaia n. 55;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Università  degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">F. C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">M. S., rappresentato e difeso dagli avvocati Gherardo Marone, Riccardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">a. del decreto del 25.9.2018, n. DR/2018/3653 del Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Napoli &#8220;Federico II&#8221;, di approvazione dei lavori della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell&#8217;art. 18 comma 1 della legge 240/2010, per la chiamata di 1 professore universitario di ruolo di prima fascia &#8211; settore concorsuale 06/C1 &#8211; Chirurgia Generale &#8211; s.s.d. MED/18 &#8211; Chirurgia Generale, per le esigenze del Dipartimento di Sanità  Pubblica, cod. proc. 1_PO_2018_18C1_17 che individua il dott. F. C. quale candidato maggiormente qualificato;</p>
<p style="text-align: justify;">b. di tutti gli altri atti ad essa connessi, preordinati e consequenziali, mai comunicati al ricorrente, tra i quali, ove occorra:</p>
<p style="text-align: justify;">b/1) il provvedimento di data e numero ignoti con cui il Dipartimento di Chirurgia Generale ha approvato la chiamata del dott. F. C.;</p>
<p style="text-align: justify;">b/2) tutti gli atti del procedimento, verbali di gara ed atti istruttori non conosciuti dal ricorrente. nonchè per l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente ad essere indicato quale candidato maggiormente qualificato nel settore concorsuale della procedura de qua e la conseguente sua nomina.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da S. Michele il 18122018 :</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione:</p>
<p style="text-align: justify;">a) del provvedimento di data e numero che non si conoscono con cui il Dipartimento di Chirurgia Generale ha proceduto alla chiamata del dott.C. alla cattedra di Chirurgia Generale;</p>
<p style="text-align: justify;">b) del decreto del Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Napoli Federico II n. 3653 del 25.9.2018, pubblicato in data 1 ottobre, con il quale sono stati approvati i lavori della Commissione per la copertura del posto di professore ordinario alla cattedra di chirurgia generale;</p>
<p style="text-align: justify;">c) della nota rettorale 23 luglio 2018 prot. 73418;</p>
<p style="text-align: justify;">d) di tutti gli atti del procedimento, verbali di gara ed atti istruttori non conosciuti dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, il ricorso incidentale e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Università  degli Studi Napoli Federico II, di F. C. e di M. S.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 15.11.2018 il sig. L. A. invoca l&#8217;annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Violazione e falsa applicazione della L. 30.12.2010, n. 240 (spec. art.18), del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai Decreti del Rettore dell&#8217;Università  degli studi di Napoli &#8220;Federico II&#8221; del 17.3.2014 n. 787 e del 20.2.2015, n.456, del Bando indetto con Decreto del medesimo Rettore 21.2.2018, n. 633; Eccesso di potere per omesso esame di circostanze di dirimente rilievo, Travisamento di quelle considerate, Disparità  di trattamento, Difetto e vizio nella motivazione, Difetto di istruttoria, Illogicità  e contraddittorietà . Sviamento di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone, in particolare, il ricorrente di avere partecipato al concorso bandito, ai sensi dell&#8217;art. 18 Legge 240/10, dall&#8217;Università  degli Studi di Napoli Federico II per la copertura del posto di professore ordinario alla cattedra di chirurgia generale (Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale &#8211; Settore Scientifico Disciplinare Med/18), classificandosi illegittimamente secondo, alle spalle del controinteressato dott. F. C., a cagione di tutta una serie di errori di valutazione commessi dalla Commissione sia sotto il profilo della valutazione dell&#8217;attività  scientifica che didattica dei diversi candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso incidentale del 18122018 il prof. M. S., classificatosi quarto nella predetta procedura, ha riproposto nel presente giudizio le stesse censure sollevate nel ricorso RGN 3718/2018 con ricorso per motivi aggiunti, impugnando gli ulteriori atti in epigrafe indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono altresì costituiti in giudizio l&#8217;Università  degli studi di Napoli Federico II e l&#8217;altro controinteressato dott. F. C., eccependo l&#8217;inammissibilità  e comunque l&#8217;infondatezza nel merito dello spiegato gravame e, all&#8217;udienza pubblica del 07.05.2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, il Collegio osserva che può prescindersi dalla delibazione dell&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  del presente ricorso sollevata dalla difesa Erariale, atteso che tanto il ricorso principale proposto dal dott. A. Luigi, quanto il ricorso incidentale proposto in data18122018 dal prof. S. Michele sono infondati nel merito e vanno pertanto respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, occorre premettere che, secondo la condivisibile giurisprudenza, &quot;<i>Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso,&#8230;. costituiscono pur sempre l&#8217;espressione di ampia discrezionalità , finalizzata a stabilire in concreto l&#8217;idoneità  tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà  ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871)</i>&#8221; (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 11 del 05.01.2017); la giurisprudenza ha ancora più¹ di recente ribadito che &#8220;<i>In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un&#8217;ampia discrezionalità  in ordine sia all&#8217;individuazione dei criteri per l&#8217;attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell&#8217;ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l&#8217;esercizio di tale discrezionalità  sfugge al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità , illogicità  o arbitrarietà  oppure da errori nell&#8217;apprezzamento di dati di fatto non opinabili&#8221;</i> (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28/02/2018, n.1218).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, e passando alle doglianze svolte dal dott. A. nei confronti delle valutazioni espresse dalla Commissione e nella scelta dalla stessa operata di individuare il controinteressato dott. F. C. quale vincitore della procedura, osserva il Collegio che non appaiono in primo luogo condivisibili le censure avanzate dal ricorrente in ordine alla valutazione espressa dalla Commissione sull&#8217;attività  didattica svolta dal controinteressato, che risulterebbe illegittima in quanto avrebbe erroneamente considerato rilevante l&#8217;iniziale ventennio accademico, ricompreso tra gennaio del 1977 al settembre del 1998 svolto dal controinteressato quale ricercatore, sia per la sua indeterminatezza temporale, sia perchè, comunque, come ricercatore il controinteressato non avrebbe potuto svolgere attività  didattica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudicare infondata la predetta doglianza, al Tribunale sembra opportuno richiamare quanto giù  osservato nella sentenza resa a definizione del citato giudizio iscritto al NRG 3718/2018, ove si è evidenziato che &#8220;<i>in primo luogo, dalla lettura dell&#8217;Elenco titoli allegato alla domanda di partecipazione al concorso e al curriculum presentato dal dott.C., si evince che il controinteressato ha svolto attività  di ricercatore dal 14 gennaio 1980 al 1° settembre 1998 e che inoltre, in base al disposto dell&#8217;32 del D.P.R. n. 382 del 1980, vigente ratione temporis, il controinteressato durante quel periodo ben ha potuto svolgere, in qualità  di ricercatore, attività  didattica oltre che le attività  valutabili ex art. 10 del bando (e art. 3 del regolamento di ateneo cit.), in relazione alle tesi di laurea o di tutoraggio dei dottorandi; pertanto, non si ravvisa la denunciata illegittimità  della complessiva valutazione della suddetta attività  da parte della Commissione, dovendosi tenere anche conto, in ogni caso, della successiva attività  didattica anche a livello internazionale svolta dal medesimo controinteressato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Analogamente, a parere del Tribunale non sono condivisibili nemmeno le doglianze espresse dal ricorrente in ordine al fatto che la Commissione, nell&#8217;ambito della valutazione dell&#8217;attività  di ricerca scientifica, di cui all&#8217;art. 11 del bando, abbia formulato, relativamente al sotto-criterio costituito dalla capacità  di attrarre finanziamenti competitivi in qualità  di responsabile del progetto, il giudizio di eccellente per il controinteressato, senza invece avere affatto considerato la notevole capacità  del medesimo ricorrente di attrarre finanziamenti, tale da porlo su un piano quanto meno non deteriore rispetto al dott.C..</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Al riguardo, il Collegio si limita ad evidenziare come tale sotto-criterio serva in realtà  a valutare la capacità  del candidato non solo e non tanto di partecipare a progetti di ricerca, e anzi di esserne il responsabile, quanto soprattutto di attrarre e gestire finanziamenti per la ricerca; in tale ottica, la capacità  pure documentata da parte del ricorrente, di vincere borse di studio internazionali e raccogliere fondi per l&#8217;organizzazione di convegni ove svolgere il ruolo di relatore, se palesa un&#8217;indubbia rilevanza sulla valutazione globale espressa dalla Commissione sul dott. A., che infatti risulta oggettivamente lusinghiera, non può tuttavia considerarsi quale attività  particolarmente rilevante sotto lo specifico profilo dell&#8217;attrazione e gestione di finanziamenti per la ricerca.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Peraltro, risultano inammissibili oltre che infondate nel merito anche le doglianze spiegate dal ricorrente A. quanto alla valutazione dell&#8217;attività  di ricerca scientifica operata dalla Commissione, considerato che la Commissione risulta giù  avere valutato l&#8217;attività  scientifica del ricorrente &#8211; giudicata ottima nel verbale del 03.09.2018 &#8211; superiore a quella del controinteressato dott.C. &#8211; giudicata solo buona nel medesimo verbale -; peraltro, la medesima Commissione, nell&#8217;esprimere le proprie valutazioni in ordine ai due candidati nel giudizio comparativo finale, ha espressamente riconosciuto la presenza di &#8220;due figure di rilievo con scores similari&#8221;, riconoscendone la &#8220;lunga militanza accademica&#8221;, ma preferendo il controinteressato in quanto &#8220;punto di riferimento nel panorama della mininvasività  e delle tecnologie in chirurgia &lt;&gt; ed in considerazione del suo &#8220;patrimonio culturale e delle sue ulteriori potenzialità  di sviluppo sia didattico che scientifico&#8221;, senza che, peraltro, tale giudizio assuma rilevanza ai sensi dell&#8217;art.1, co. 9, L. n. 230/05, che invece disciplina la diversa e speciale procedura di reclutamento dei professori di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, come invece sostenuto dal dott. A.; al riguardo, il Collegio osserva che il riferimento alla chiara fama pure operato dalla Commissione non è tale da integrare il presupposto della speciale e differente fattispecie del reclutamento speciale ex art. 1, c. 9, l. n. 230 del 2005, che non entra in gioco nella presente e differente procedura per cui è controversia, ma esprime solo il riconoscimento della generalizzata fama e apprezzamento di cui gode il controinteressato nel mondo scientifico ed accademico nazionale ed internazionale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Del pari, ad avviso del Tribunale, alcuna irragionevolezza o contraddittorietà  è ravvisabile nelle valutazioni e scelte della Commissione, che preferisce il controinteressato al ricorrente in relazione al &#8220;patrimonio culturale e delle sue ulteriori potenzialità  di sviluppo sia didattico che scientifico&#8221;, pur essendo il primo più¹ anziano e vicino alla pensione del secondo.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Al riguardo, il Collegio si limita ad evidenziare che il riferimento alle potenzialità  ulteriori di sviluppo scientifico e didattico deve ovviamente essere riferito al patrimonio scientifico e didattico complessivamente considerato e valutato del controinteressato dott.C., senza che possa assumere rilievo il mero dato della maggiore o minore anzianità  anagrafica del singolo candidato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Quanto alle ulteriori censure pure articolate dal dott. A. sul merito specifico delle valutazioni espresse dalla Commissione, il Tribunale nel rigettarle si limita ancora una volta a richiamare i suevidenziati limiti propri del sindacato giurisdizionale sulle predette valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, censurabili solo ove palesino consistenti profili di perplessità , contraddittorietà , erroneità  o irragionevolezza, non rinvenibili nella fattispecie che occupa</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Collegio evidenzia l&#8217;infondatezza delle censure con cui il ricorrente principale, al pari del ricorrente incidentale prof. M. S., lamenta che il controinteressato non sarebbe il candidato maggiormente qualificato in quanto il suo curriculum sarebbe carente di tutte quelle attività  analiticamente descritte nella scheda 17, allegata al bando di concorso, in special modo nell&#8217;ambito della chirurgia dei trapianti, specie di rene.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, e nel richiamare ancora una volta quanto giù  evidenziato nella sentenza resa a definizione del citato giudizio iscritto al NRG 3718/2018, si sottolinea che &#8220;<i>l&#8217;art. 18 della legge 30.12.2010 n. 240, nel disciplinare la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia da parte delle Università , espressamente prevede la regola della previa &#8220;specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più¹ settori scientifico-disciplinari&#8221;, il cui contenuto concreto, peraltro, non è più¹ rimesso alla discrezionalità  dell&#8217;Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale (D.M. 4/10/2000). Il citato art. 18 e l&#8217;art 24 della legge n. 240/2010 prevedono altresì che le procedure di reclutamento dei professori debbano essere poi disciplinate dalle singole Università  con regolamento adottato ai sensi della legge n. 168/1989 (cfr. cit. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>La condivisibile giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito come, in base ai principi enucleati dal predetto art. 18, &#8220;le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità  informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge n. 240/2010) e non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell&#8217;art. 15, comma 1, e dell&#8217;art. 18, comma 1 lett. a, della legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicchè rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso&#8221; (cfr. T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 27/10/2017, n.1284).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Orbene, nel caso di specie il bando ha definito la tipologia del profilo scientifico unicamente con riferimento al citato SSD MED/18 e la Commissione giudicatrice ha correttamente fatto assurgere a criterio principale di ammissione alla procedura, nonchè di valutazione dei candidati, unicamente il predetto predefinito settore nella sua interezza considerato, e non invece una singola disciplina costituente species del medesimo settore, come auspicato dal prof. S.&#8221; o dal ricorrente dott. A.; &#8220;ciù² in quanto l&#8217;art. 18 della legge n. 240/2010 articola ciascun ambito concorsuale in uno dei settori scientifico disciplinari giù  previsti dal D.M. 4.10.2000 e non in uno dei più¹ specifici ambiti all&#8217;interno di essi, ed anche il decreto del Rettore n. 2005 del 2016 (artt. 2 e 5-bis che espressamente prevede che &#8220;la valutazione delle attività  clinico assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività  clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione o con settori affini ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale&#8221;) sottolinea la esclusiva rilevanza, a fini partecipativi e selettivi, del settore scientifico-disciplinare della chirurgia generale 06/C1.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>In tale prospettiva, la delibera dipartimentale 9/2017 e la scheda 17 allegata al bando assurgono a specificazione delle effettive funzioni che il selezionando professore andrà  a svolgere, funzionali a far conoscere al candidato tali elementi anche al fine di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura, e certamente anche idonee ad orientare l&#8217;attività  valutativa della Commissione nello svolgimento della selezione, senza che perà² le medesime possano assurgere a requisiti &quot;ulteriori&quot; di partecipazione dei candidati, o assumere un valore determinante nel momento valutativo finale, che deve comunque e sempre essere improntato alla ricerca del migliore candidato in relazione al settore concorsuale complessivamente predeterminato ed individuato dal bando (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5050/2018, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 830/2016).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tale ricostruzione trova, peraltro, conferma nella stessa formulazione letterale della citata scheda 17 pure espressamente richiamata nel bando in questione, che espressamente prevede &#8220;3) Specifiche funzioni che il professore dovrà  svolgere: Attività  didattico-formative, di servizio agli studenti &#8211; inclusi l&#8217;orientamento ed il tutorato &#8211; nonchè di verifica dell&#8217;apprendimento; attività  di ricerca e di aggiornamento scientifico di cui all&#8217;art. 6, comma 2, L. 240/2010 nel settore della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti; attività  assistenziali nel campo della Fisiopatologia, della Clinica, della Semeiotica medica e strumentale nel campo della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti di Rene da realizzarsi nel DAI di Nefrologia, Urologia, Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene. Anestesia e Rianimazione dell&#8217;AOU Federico II; 4) Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà  svolgere: Elettivamente lezioni frontali, attività  didattica integrativa, prove di profitto, tesi di laurea nell&#8217;ambito del settore della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti nei corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico, nei corsi di laurea Magistrale, nei corsi di Laurea Triennali afferenti alla Scuola di Medicina dell&#8217;Ateneo Federico II, nonchè sempre nell&#8217;ambito del settore della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti, lezioni frontali, attività  didattica elettiva, attività  didattica integrativa, prove di profitto, tesi di laurea nelle Scuole di Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca, nei Master di Area Medica afferenti alla Scuola di Medicina dell&#8217;Ateneo Federico Il. Le attività  scientifiche debbono essere prevalentemente rivolte al settore della trapiantologia renale con particolare riferimento all&#8217;attività  chirurgica, non escludendo progetti di interesse della chirurgia generale e promuovendo ed organizzando programmi scientifici pluriennali, anche in collaborazione con istituzioni nazionale e internazionali&#8221;; orbene, ad avviso del Tribunale, la circostanza che la citata Scheda n. 17 non si limiti a prevedere solo il settore della trapiantologia renale con particolare riferimento all&#8217;attività  chirurgica, ma chiarisca che le attività  scientifiche e didattiche devono riguardare il più¹ generale settore della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti, costituisce un ulteriore elemento di conferma che la Commissione ha correttamente operato basando le proprie valutazioni dei candidati esclusivamente in relazione al settore concorsuale complessivamente predeterminato ed individuato dal bando, anche considerato che trattasi di selezione preordinata ad individuare un professore di prima fascia per la cattedra di chirurgia generale e che le esigenze e le specifiche richieste dei Dipartimenti, con particolare riguardo all&#8217;attività  medico &#8211; assistenziale da svolgere all&#8217;interno dei Policlinici universitari, possono costituire certamente l&#8217;occasione per bandire la selezione, ma giammai assurgere a scopo finale della selezione stessa.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Diversamente opinando, del resto, si correrebbe l&#8217;opposto rischio di consentire di calibrare lo skill del professore da reclutare sulle particolari caratteristiche di un certo candidato (avente un percorso accademico peculiare, ambiti di interesse scientifico particolarmente settoriali, attività  specificamente legate a determinati ambiti), così restringendo oltremodo la platea dei possibili concorrenti, in aperta violazione dei principi di trasparenza, imparzialità  e proporzionalità  che sempre e più¹ in generale devono informare le procedure di reclutamento indette dall&#8217;Amministrazione pubblica</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, osserva il Collegio che neppure sono rinvenibili i plurimi denunciati profili di illegittimità  della procedura per violazione di legge lamentati dal ricorrente incidentale prof. S. nei motivi aggiunti spiegati nel citato giudizio NRG 3718/2018 ed espressamente riproposti dal medesimo nel presente giudizio con il ricorso incidentale del 18/12/2018; al riguardo il Tribunale richiama quanto evidenziato nella menzionata sentenza resa a definizione del citato giudizio iscritto al NRG 3718/2018, rappresentando che &#8220;<i>quanto alle censure articolate in relazione alla nota del 23.07.2018 prot. 73418, con cui il Rettore, dopo avere rilevato che &#8220;non è stata effettuata la valutazione analitica delle 12 pubblicazioni Scientifiche, presentate dai candidati (cfr. verbale n. 2)&#8221; e che &#8220;si è tenuto tonto degli «ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale non previsti dalla scheda di riferimento della procedura e non riportati nel criteri di valutazione (cfr. verbale n. 5)&#8221; ha invitato la Commissione a procedere alla regolarizzazione degli atti senza perà² concedere una formale proroga dei termini, il Collegio evidenzia in primo luogo che la successiva formalizzazione da parte della Commissione dei propri giudizi sulle singole pubblicazioni dei candidati, mediante l&#8217;esternalizzazione, per ognuna di esse, di un giudizio sintetico cristallizzato nel verbale del 03.09.2018, lungi dal rappresentare una illegittima ripetizione della valutazione avvenuta a punteggi giù  attribuiti e fuori tempo massimo &#8211; come sostenuto dal ricorrente -, si configura in realtà  come una mera integrazione della valutazione finale giù  espressa in occasione della seduta precedente, e a suo tempo confluita nel giudizio comparativo finale contenuto nel verbale n. 5 del 07.06.2018; a parere del Tribunale deve infatti ritenersi che, nella specie, la valutazione delle singole pubblicazioni non sia stata affatto omessa dalla Commissione &#8211; che ha correttamente proceduto ad acquisire i titoli scientifici ed a tenerne specificamente conto nel quadro di una valutazione globale e sintetica che, altrimenti, non sarebbe stata nemmeno in grado di effettuare -, ma solo che l&#8217;analitica valutazione delle singole pubblicazioni non sia stata esteriorizzata e sia stata, per l&#8217;appunto, esclusivamente compendiata in un giudizio sintetico.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tale fattispecie, pertanto, è pienamente sussumibile nell&#8217;ambito applicativo di cui all&#8217;art. 18, c. 3 del bando in questione, che espressamente prevede che &quot;Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità  nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche&#8221;; in altre parole, nella fattispecie che occupa, la esternalizzazione della valutazione analitica delle singole pubblicazioni, confluita nel verbale del 03.09.2018, non rappresenta un&#8217;illegittima ripetizione a posteriori di un&#8217;attività  giammai effettuata, ma si configura quale mera sanatoria di un&#8217;irregolarità  evidenziata dal verbale n. 5 del 07.06.2018; analogamente deve ritenersi, secondo il Tribunale, quanto alla precisazione, da parte della Commissione, che la dicitura &#8220;si è tenuto tonto degli «ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale non previsti dalla scheda di riferimento della procedura e non riportati nel criteri di valutazione&#8221;, contenuta nel predetto verbale n. 5, sia ascrivibile ad un mero errore materiale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Da quanto sin qui osservato consegue, altresì, che nel caso di specie non sia ravvisabile nemmeno la denunciata violazione dell&#8217;art. 18 del bando di concorso, laddove prevede che i lavori della Commissione debbano concludersi entro 2 mesi, salvo proroga rettorale per motivi segnalati dal Presidente della Commissione e che, in caso di superamento del termine assegnato con la proroga, la Commissione debba essere sciolta; a tale conclusione si perviene proprio perchè, in realtà , nella fattispecie che occupa non si è trattato di una vera e propria &quot;proroga&quot;, bensì di un mero rinvio per irregolarità  (senza previsione di limiti), contemplato e disciplinato dal citato comma 3 dell&#8217;art. 18 del bando in parola.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Analogamente, il Collegio ritiene non ravvisabili nemmeno le ulteriori violazioni di legge ed illegittimità  denunciate dal prof. S. &#038;, considerato che: quanto alle eccezioni volte a contestare i criteri di valutazione determinati dalla Commissione in sede di prima riunione, il Collegio osserva che i criteri per come determinati non appaiono eccessivamente vaghi e generici, come lamentato dal ricorrente, e che in ogni caso i medesimi risultano pubblicati, unitamente al verbale n. 1 di cui costituiscono allegato, giù  in data 24.04.2018, senza che risultino giammai in precedenza impugnati e/o contestati; non si può ritenere che i componenti della Commissione siano privi dei necessari criteri di qualificazione, anche alla luce del fatto che non risulta nella specie necessaria alcuna competenza particolare nello specifico settore dei trapianti di rene e nemmeno, peraltro, si può fare inferire l&#8217;illegittimità  dei predeterminati criteri di valutazione e, più¹ in generale, degli atti della procedura concorsuale complessivamente considerata, dalla denunciata circostanza che la Commissione si sia sempre riunita in contemporanea non solo per determinare i criteri di massima della presente procedura concorsuale e di quelli individuati per il diverso concorso per la selezione di un professore di seconda fascia, ma più¹ in generale per lo svolgimento di tutte le operazioni dei due procedimenti concorsuali in discorso; al riguardo, ci si limita ad osservare come i membri della Commissione si siano riuniti &quot;telematicamente&quot;, ovvero mediante strumenti telematici di lavoro collegiale, in conformità  a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo (cfr. art. 1, comma 9) senza che vi sia stata mai sovrapposizione di attività  tra le due procedure, come evincibile dalla lettura dei verbali relativi alle due selezioni, pubblicati su due distinti indirizzi web, e che in ogni caso nulla osta a che una Commissione composta da membri di diversa provenienza geografica, in ossequio ai principi di concentrazione e di speditezza, svolga nella medesima data, e l&#8217;una di seguito alle altre, le operazioni relative a due distinte procedure concorsuali.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Quanto poi alle ulteriori censure formulate dal prof. S. sempre in relazione alla lamentata inesistenza di una reale attività  di valutazione dei candidati, questa volta sotto il profilo dell&#8217;insufficienza del tempo dedicato dalla Commissione alla valutazione dei candidati medesimi, nonchè all&#8217;analitica valutazione delle pubblicazioni dagli stessi prodotte, il Collegio osserva che dall&#8217;esame degli atti della procedura non è possibile desumere elementi che facciano ritenere (nè il ricorrente ne ha altrimenti provato la sussistenza) l&#8217;inesistenza di una reale valutazione dei candidati, o che in ogni caso la denunciata contrazione dei tempi abbia condotto a esiti valutativi macroscopicamente irragionevoli; peraltro, con specifico riferimento al tempo necessario per la valutazione dei titoli, oltre che quello impiegato per la valutazione dei singoli candidati, la condivisibile giurisprudenza ha da tempo osservato che &#8220;la rapidità  delle operazioni predette, quando viene dedotta, come nella specie, con riferimento all&#8217;operato in generale della Commissione e quindi ai tempi in media impiegati per ciascun concorrente, non può riflettersi, in termini di illegittimità , sulla valutazione del singolo candidato (sia essa avvenuta sulla base di elaborati scritti oppure di titoli scientifico-culturali), ignorandosi i tempi specifici nei quali quest&#8217;ultima valutazione sia stata concretamente operata dalla Commissione stessa, e non potendosi dunque escludere che tali tempi siano stati adeguati, ragionevoli e sufficienti. Va poi rilevato, con più¹ specifico riferimento ai concorsi universitari, che in questi ultimi, particolarmente per quanto attiene alla valutazione dei profili scientifici dei candidati, non sussiste alcuna esigenza di copertura o di segretezza, di modo che le pubblicazioni e i titoli dei candidati stessi sono di solito giù  conosciuti o facilmente conoscibili nel mondo accademico e nella ristretta comunità  di studiosi di cui fanno ugualmente parte sia i candidati che i componenti della Commissione. E pertanto questi ultimi ben possono conoscere i lavori, i curricula e la personalità  scientifica in genere dei candidati, maturando e formando sugli stessi un proprio personale giudizio e convincimento, anche prima e al di fuori delle riunioni collegiali della Commissione&#8221; (cfr. T.A.R Lazio, Roma, 629/2008, CdS, VI, 19.7.2001, n. 3957; n. 534/99; T.A.R Lazio, Roma, III, n. 10825 del 27.11.2002 e n. 917 del 31.1.2004</i>)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, proprio in relazione alle censure avanzate dal ricorrente S. sul merito delle valutazioni espresse dalla Commissione (ed in particolare, sulla congruenza delle pubblicazioni dei candidati e sui giudizi complessivi espressi dalla Commissione medesima) in primo luogo in relazione al contestato profilo dell&#8217;attribuzione al controinteressato dott.C. di 8 punti per le pubblicazioni, nonostante che tutte e 12 le sue pubblicazioni siano state valutate solo parzialmente congruenti dalla Commissione, laddove invece il ricorrente si è visto attribuire solo 7 punti, nonostante la Commissione abbia valutato ben 6 sue pubblicazioni totalmente congruenti, 4 parzialmente congruenti e 2 non congruenti, il Tribunale evidenzia che tale valutazione non palesa profili di manifesta irragionevolezza o sproporzionalità , considerato che il controinteressato vanta una produzione scientifica con H-index e impact factor (cioè due sistemi oggettivi di valutazione della ricerca, adottati in ambito mondiale) notevolmente più¹ elevati di quelli del prof S., considerato che l&#8217;H-index del ricorrente è 13, quello del controinteressato è 20, e che l&#8217;impact factor del primo è 558, mentre quello del secondo 1376; orbene, se è indubbio come, secondo la condivisibile giurisprudenza, ai fini dell&#8217;espressione del giudizio sulla produzione scientifica dei partecipanti ad una procedura di valutazione comparativa non può assumere valenza vincolante il solo Impact factor, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell&#8217;apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni) (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 30/09/2015, n.4549), è altrettanto indubbio come tale indice costituisca comunque un elemento significativo di valutazione che, in uno al giudizio di &quot;elevata qualità &quot; della produzione scientifica del dott.C. formulato dalla Commissione, tenuto comunque conto della parziale coerenza con le tematiche del settore concorsuale, della tipologia di opere presentate, della collocazione editoriale e dell&#8217;originalità , consente di ritenere nel caso di specie il punteggio attribuito alle pubblicazioni dei due candidati certo opinabile ma non, per ciù² solo, illegittimo; ed invero, ben può accadere che una pubblicazione o più¹ pubblicazioni, pur pienamente congruenti con le tematiche del settore concorsuale, siano giudicate complessivamente subvalenti rispetto ad altre solo parzialmente congruenti e, tuttavia, migliori sotto tutti gli altri profili valutativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti, non risultano condivisibili nemmeno le censure avanzate nel ricorso incidentale dal prof. S. in ordine ai punteggi ed alle valutazioni espresse dalla Commissione nei confronti del ricorrente dott. A. Luigi; al riguardo, il Tribunale si limita ad evidenziare come le pubblicazioni valutate del dott. S. presentino indici bibliometrici complessivamente inferiori a quelli delle pubblicazioni valutate del dott. A., che infatti vanta anche un Hirsch Index di 29 ed un numero di citazioni pari a 2.999 &#8211; mentre il dott. S. si attesta su un Hirsch Index di 13 e 558 citazioni -, e che espone nel curriculum una lunga ed articolata attività  didattica composta di insegnamento nelle Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master (attività  accademica rientrante tra quella richiesta dal bando come previsto dalla scheda n. 17), nonostante la relativamente giovane età  del ricorrente principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti, a parere del Tribunale, appare sicuramente opinabile ma ancora una volta non illegittima nemmeno l&#8217;attribuzione, da parte della Commissione, di un punto in più¹ all&#8217;attività  didattica del dott.C. rispetto a quello attribuito al ricorrente, alla luce del contenuto del curriculum professionale ed accademico del prof.C., che documenta una lunga attività  didattica, nelle varie forme dell&#8217;attività  didattica in senso stretto in corsi universitari, dell&#8217;attività  didattica in scuole di specializzazione e in corsi di perfezionamento universitari, dell&#8217;attività  di tutoraggio per tesi di laurea e tesi di master, dell&#8217;attività  di tutoraggio per medici in formazione specialistica, dell&#8217;attività  di docenza internazionale, proseguita con continuità  sino all&#8217;attualità  presso numerose istituzioni universitarie italiane e straniere.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate, il ricorso principale proposto da A. Luigi, nonchè il ricorso incidentale proposto in data18122018 da S. Michele sono infondati nel merito e vanno pertanto respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità  e di taluni elementi di assoluta novità  dell&#8217;oggetto del presente giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonchè sul ricorso incidentale proposto in data 18122018 da S. Michele, li rigetta</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-3578/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.3578</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.8509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-7-2019-n-8509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-7-2019-n-8509/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-7-2019-n-8509/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.8509</a></p>
<p>Giampiero Lo Presti, Pres., Luca De Gennaro, Consigliere, Est. PARTI: (S. S., I. 1 S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Mariano Fazio, Paola Tanferna c. Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianluca Maria Esposito nonchè Ministero dello Sviluppo Economico, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-7-2019-n-8509/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.8509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-7-2019-n-8509/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.8509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giampiero Lo Presti, Pres., Luca De Gennaro, Consigliere, Est. PARTI: (S. S., I. 1 S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Mariano Fazio, Paola Tanferna c. Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianluca Maria Esposito nonchè Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>La società  costituisce un soggetto distinto dai soci, avente la disponibilità  esclusiva delle posizioni giuridiche che fanno capo ad essa: ne consegue che, in un giudizio innanzi al G.A. la qualità  di socio della parte ricorrente non è idonea ad individuare e radicare in capo ai soci una posizione giuridica distinta da quella della società  nei confronti della quale è stato adottato l&#8217;atto lesivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Processo amministrativo &#8211; società  &#8211; soci &#8211; atti che ledono gli interessi della società  &#8211; impugnazione dell&#8217;atto lesivo da parte del socio &#8211; legittimazione &#8211; carente &#8211; ricorso innanzi al G.A. &#8211; inammissibilità  &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Il socio non è legittimato ad agire in giudizio contro atti che ledono interessi della società , poichè la società  costituisce un soggetto distinto dai soci, avente la disponibilità  esclusiva delle posizioni giuridiche che fanno capo ad essa: ne consegue che, in un giudizio innanzi al G.A., la qualità  di socio della parte ricorrente non è idonea ad individuare e radicare in capo ai soci una posizione giuridica distinta da quella della società  nei confronti della quale è stato adottato l&#8217;atto lesivo; la qualità  di socio non legittima pertanto la proposizione di un&#8217;autonoma impugnativa (nella specie, avverso il provvedimento di decadenza dagli incentivi adottato nei confronti della società  partecipata).</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08509/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 10090/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10090 del 2018, proposto da S. S., I. 1 S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Mariano Fazio, Paola Tanferna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide n. 8;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianluca Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">al fine di ottenere l&#8217;annullamento, previa sospensione,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Direzione Verifiche e Ispezioni del Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20180041102 del 15 maggio 2018, recante &#8220;Comunicazione di esito dell&#8217;attività  di controllo mediante verifica documentale svolta ai sensi dell&#8217;art. 42 del D. lgs. 28/2011, dell&#8217;art. 1 del d.m. 31 gennaio 2014 e dell&#8217;art. 26 del d.m. 23 giugno 2016, sull&#8217;impianto idroelettrico di potenza pari a 599 kW, ubicato nel Comune di Limone Piemonte (CN)&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quello sopra indicato, ivi incluse le note del GSE nn. GSE/P20170028504 del 30 marzo 2017 GSE/P20170053593 del 10 luglio 2017 (doc. 3), GSE/P20170081391 del 31 ottobre 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in subordine, per quanto occorrer possa, dell&#8217;art. 10, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 24, commi 3 e 4, del d.m. 6 luglio 2012 (&#8220;Attuazione dell&#8217;art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi da fotovoltaici&#8221;), dell&#8217;art. 11 del D.M. 31 gennaio 2014 (&#8220;Attuazione dell&#8217;art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 211 n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a), dell&#8217;art. 10, commi 1 e 3, e dell&#8217;art. 26 del d.m. 23 giugno 2016 (&#8220;Incentivazione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico&#8221;), dei punti 2.2.1 e 2.2.7. delle Procedure applicative del d.m. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d&#8217;asta e per le procedure di iscrizione ai registri del 24 agosto 2012 e del 13 gennaio 2014, del punto 2.2.3 delle Procedure applicative del d.m. 23 giugno 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">in subordine, per quanto occorrer possa, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 57-quater del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e dell&#8217;art. 42, d.lgs. 28/2011, co. 4-sexies, per violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), parità  degli operatori in un regime di concorrenza (artt. 117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il sig. S. S. e la società  I. 1, in quanto titolari della totalità  delle quote di proprietà  della Pica Immobiliare s.r.l., attiva nel settore di produzione di energia idroelettrica, impugnano il suindicato provvedimento del 15 maggio 2018 (oggetto di analogo ricorso proposto dalla stessa Pica Immobiliare RG 89/2018) con cui, rilevata dichiarazione non veritiera in merito alla data di conseguimento del titolo concessorio, comunicava alla società  Pica Immobiliare la decadenza dal diritto agli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Gestore Servizi Energetici chiedendo che il ricorso sia respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 29 maggio 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, ritenendo fondata l&#8217;eccezione formulata dall&#8217;amministrazione resistente, osserva che, in base ad un orientamento consolidato il socio non è legittimato ad agire in giudizio contro atti che ledono interessi della società , poichè la società  costituisce un soggetto distinto dai soci, avente la disponibilità  esclusiva delle posizioni giuridiche che fanno capo ad essa (cfr. di recente Cons. Stato n. 3647/2017 cui si rinvia per maggiori riferimenti; in termini generali Cass. civ. 14778/2019)</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la qualità  di socio dei ricorrenti non è idonea ad individuare e radicare in capo ai soci una posizione giuridica distinta da quella della società  Pica Immobiliare nei confronti della quale è stato adottato l&#8217;atto lesivo; la qualità  di socio non legittima pertanto nella vicenda odierna la proposizione di un&#8217;autonoma impugnativa avverso il provvedimento di decadenza dagli incentivi adottato nei confronti della società  partecipata.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, va dichiarata l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza di legittimazione attiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Gestore Servizi Energetici, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-7-2019-n-8509/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.8509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.583</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-583/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.583</a></p>
<p>Roberto Pupilella, Presidente, Luca Morbelli, Consigliere, Estensore; (F. D. P. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Bilanci c. Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera &#8211; Genova, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Autostrade</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-583/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-583/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.583</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Pupilella, Presidente, Luca Morbelli, Consigliere, Estensore;  (F. D. P. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Bilanci c. Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera &#8211; Genova, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Autostrade per L&#8217;Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Marco Annoni)</span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;intenzione del legislatore, le tre indennità  di cui all&#8217;art. 1-bis comma 2 del D.L. n. 109/2018 non rivestono  una finalità  genericamente indennitaria della proprietà  , ma di speciale tutela sociale .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo amministrativo &#8211; riparto della giurisdizione &#8211; art. 10 D.L. n. 109/2018 &#8211; giurisdizione esclusiva del G. A. &#8211; sussiste.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Provvidenze pubbliche &#8211; Ponte Morandi &#8211; art. 1-bis del D.L. n. 109/2018 &#8211; destinatari esclusivi &#8211; soggetti residenti e dimoranti, alla data del crollo del ponte Morandi.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1.  <i style="">L&#8217;art. 10 comma 1 del D.L. n. 109/2018 (convertito in L. n. 130/2018) sancisce che tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all&#8217;articolo 1, nonchè ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>2. Nel testo dell&#8217;art. 1-bis del D.L. n. 109/2018 molteplici sono gli indici che depongono nel senso che il Legislatore abbia avuto esclusivo riguardo ai soggetti che fossero residenti e dimoranti, alla data del crollo del ponte Morandi, nell&#8217;immobile di proprietà , e che &#8211; proprio per questo &#8211; fossero stati costretti a sgomberarlo ed a collocare altrove la propria residenza o dimora abituale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Innanzitutto, il fatto che l&#8217;indennità  di esproprio, che ordinariamente corrisponde al solo valore venale del bene (art. 38 comma 1 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327), sia stata in questo caso quantificata in una somma ben superiore, che espressamente tiene conto, oltre che del valore venale, anche delle spese per l&#8217;acquisto degli arredi e &#8211; soprattutto &#8211; di ogni altra spesa accessoria per la &#8220;ricollocazione abitativa&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Secondariamente, la circostanza che l&#8217;indennità  aggiuntiva di cui all&#8217;art. 6 della L.R. Liguria 3.12.2007, n. 39 (rubricato &#8220;Garanzie di tutela sociale&#8221;) &#8211; cui è fatto rinvio &#8211; volta espressamente a tutelare &#8220;lo status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all&#8217;articolo 1, comma 2&#8221; (id est, delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Infine, la circostanza che l&#8217;ulteriore indennità  aggiuntiva di € 36.000,00 vada a ristorare &#8220;l&#8217;improvviso sgombero&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Nell&#8217;intenzione del legislatore, le tre indennità  di cui all&#8217;art. 1-bis comma 2 del D.L. n. 109/2018 non rivestono dunque una finalità  genericamente indennitaria della proprietà  (finalità  cui provvedono ordinariamente le disposizioni del D.P.R. n. 327/2001), ma di speciale tutela sociale &#8211; così come fatto palese dalla rubrica della norma (&#8220;Misure per la tutela del diritto all&#8217;abitazione&#8221;) e dalla rubrica dell&#8217;art. 6 L.R. Liguria n. 39/2007 (&#8220;Garanzie di tutela sociale&#8221;), cui rinvia la norma statale &#8211; della proprietà  &#8220;dell&#8217;abitazione&#8221; (art. 47 comma 2 Cost.), cioè dell&#8217;immobile in cui il proprietario abbia anche stabilito la propria residenza o dimora abituale.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00583/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00218/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 218 del 2019, proposto da F. D. P. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Bilanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera &#8211; Genova, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2 Autostrade per L&#8217;Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Roppo in Genova, via Peschiera n 33/A;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Alfonsa Dati non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;accertamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del diritto a percepire tutti i corrispettivi indicati nell&#8217;art. 1-bis, comma 2, D.L. 109/2018, come convertito in L. 130/2018 e per la conseguente condanna al relativo pagamento e, per quanto necessario, per la disapplicazione e/o l&#8217;annullamento di tutti gli eventuali atti che avessero escluso il diritto dei proprietari di percepire i corrispettivi aggiuntivi all&#8217;indennità  di esproprio, indicati nell&#8217;art. 1-bis, comma 2, D.L. 109/2018, come convertito in L. 130/2018 e così del decreto commissariale 5 dicembre 2018 n. 14.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per L&#8217;Italia S.p.A. e di Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera &#8211; Genova e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 26 marzo 2019 e depositato il successivo primo aprile 2019 la signora F. D. P. P. ha esposto: &#8211; di essere piena proprietaria di un&#8217;unità  immobiliare residenziale, sita in Genova, alla via Porro 9/15; &#8211; che tale unità  immobiliare, ricompresa nella zona interessata dal crollo del ponte Morandi, è stata oggetto dei provvedimenti di ordinanza di sgombero del Sindaco della Città  di Genova; &#8211; che è stata invitata a procedere a sensi dell&#8217;art. 1-bis, comma 1, del D.L. 109/2018 alla cessione della unità  immobiliare ai fini della successiva demolizione; &#8211; che, in sede di cessione, non le sono state riconosciute le indennità  aggiuntive rispetto al prezzo indicato dalla norma [€ 2.025,50 per metro quadrato, n.d.r.], sul presupposto che, con decreto commissariale n. 14 del 5.12.2018, il Commissario nominato ha disposto che non vengano riconosciute le indennità  aggiuntive previste dal PRIS approvato sulla base della L.R. n. 39/2007 ai pieni proprietari che, alla data del 14 agosto 2018, non erano residenti negli immobili oggetto dei provvedimenti di sgombero; &#8211; che nelle more hanno comunque proceduto all&#8217;atto di cessione della unità  immobiliare, sotto riserva.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta che tale interpretazione sia fondata su di una lettura interpolativa, restrittiva ed illegittima delle norme che vengono in rilievo, e agisce per l&#8217;accertamento del diritto a percepire i corrispettivi aggiuntivi indicati nell&#8217;art. 1-bis, comma 2 del D.L. 109/2018, come convertito in L. 130/2018 previa eventuale disapplicazione o annullamento in parte qua (punto n. 2 del dispositivo) del decreto commissariale n. 14 del 5.12.2018 avente ad oggetto &#8220;Modalità  di applicazione degli artt. 1-bis e 4-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante &#8220;Disposizioni urgenti per la città  di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del gravame deduce un unico motivo di ricorso, rubricato come segue: violazione dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, D.L. 109/2018, come convertito in L. 130/2018, in relazione all&#8217;art. 6 L.R. 39/2017 ed al PRIS di Genova. Eccesso di potere per falsità  dei presupposti, travisamento, manifesta illogicità  e/o contraddittorietà , sviamento di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione commissariale colliderebbe con il tenore letterale della disposizione applicabile, che, diversamente ed espressamente, prevede la corresponsione per ciascuna unità  immobiliare dell&#8217;indennità  di cui alla L.R. 39/2007 che disciplina i PRIS [programmi regionali di intervento strategico, n.d.r.] pari a 45.000,00 €, nonchè dell&#8217;indennità  per immediato sgombero, pari a € 36.000,00, peraltro precisando espressamente che tutte dette provvidenze (ed anche quelle aggiuntive) sono riconosciute &#8220;in favore dei pieni proprietari&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio il Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell&#8217;autostrada A10 e il Ministero delle finanze, preliminarmente eccependo l&#8217;inammissibilità  del ricorso sotto molteplici profili, attinenti: &#8211; al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (dovendosi qualificare la domanda come richiesta della rideterminazione dell&#8217;indennità  di esproprio, ricadente nella giurisdizione dell&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria); &#8211; al difetto di interesse ex art. 35 comma 1 lett. b) c.p.a., avendo parte ricorrente diretto le proprie censure all&#8217;indirizzo di un atto endoprocedimentale, di per sì© non immediatamente lesivo; &#8211; all&#8217;intervenuta acquiescenza all&#8217;esecuzione del contratto di compravendita, che ha previsto il pagamento del solo valore dell&#8217;immobile come determinato dalla legge (euro 2.025,50 per metro quadrato), senza apposizione di riserve.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, sostengono la legittimità  dell&#8217;interpretazione commissariale, posto che le indennità  aggiuntive sono volte a compensare il danno conseguente alla obbligata e repentina ricollocazione del nucleo familiare in un nuovo e diverso contesto abitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio la società  Autostrade per l&#8217;Italia s.p.a. eccependo, in primo luogo, la irricevibilità  del ricorso e l&#8217;inammissibilità  per acquiescenza, rilevandone inoltre l&#8217;infondatezza anche alla luce della incostituzionalità  della norma (art. 1 &#8211; bis d.l. 109/18) per contrasto con gli artt. 3 e 42 Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 12 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione è infondata, stante l&#8217;art. 10 comma 1 del D.L. n. 109/2018, a mente del quale &#8220;Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all&#8217;articolo 1, nonchè ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Può invece prescindersi dall&#8217;esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità  del ricorso, in quanto lo stesso è palesemente infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova riportare la disposizione di cui all&#8217;art. 1-bis del D.L. n. 109/2018, a mente del quale &#8220;Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l&#8217;indennità  quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell&#8217;immobile, delle spese per l&#8217;acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonchè, per ciascuna unità  immobiliare, l&#8217;indennità  di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l&#8217;indennità  per l&#8217;improvviso sgombero, pari a euro 36.000&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente occorre rilevare come le provvidenze previste dall&#8217;art. 1-bis si collochino nel quadro di una procedura di espropriazione, di talchè, ove non trovi applicazione la speciale disciplina ivi contemplata, trova applicazione la disciplina ordinaria di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità , contenuta nel D.P.R. 8.6.2001, n. 327.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove invece ricorrano i presupposti per l&#8217;applicazione della normativa speciale, quest&#8217;ultima assorbe e sostituisce la procedura di esproprio, garantendo al contempo non solo la tutela della proprietà  (art. 42 comma 3 Cost.), ma anche la tutela del diritto all&#8217;abitazione (art. 47 comma 2 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione è fatta palese dall&#8217;esame del testo del comma due dell&#8217;art. 1-bis del D.L. n. 109/2018, che include nell&#8217;indennità  di € 2.025,00 anche il &#8220;valore venale dell&#8217;immobile&#8221;, che costituisce per l&#8217;appunto la misura dell&#8217;indennizzo previsto ai sensi dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 327/01.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, l&#8217;interpretazione letterale sostenuta dalla ricorrente, sebbene apparentemente aderente al mero dato testuale, confligge apertamente con i criteri di interpretazione teleologico e sistematico, ovvero con &#8220;l&#8217;intenzione del legislatore&#8221; (art. 12 comma 1 disp. prel. cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">Molteplici sono infatti, nella disposizione citata, gli indici che depongono nel senso che il legislatore avesse esclusivo riguardo ai soggetti che fossero residenti e dimoranti, alla data del crollo del ponte Morandi, nell&#8217;immobile di proprietà , e che &#8211; proprio per questo &#8211; fossero stati costretti a sgomberarlo ed a collocare altrove la propria residenza o dimora abituale.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, il fatto che l&#8217;indennità  di esproprio, che ordinariamente corrisponde al solo valore venale del bene (art. 38 comma 1 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327), sia stata in questo caso quantificata in una somma ben superiore, che espressamente tiene conto, oltre che del valore venale, anche delle spese per l&#8217;acquisto degli arredi e &#8211; soprattutto &#8211; di ogni altra spesa accessoria per la &#8220;ricollocazione abitativa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondariamente, la circostanza che l&#8217;indennità  aggiuntiva di cui all&#8217;art. 6 della L.R. Liguria 3.12.2007, n. 39 (rubricato &#8220;Garanzie di tutela sociale&#8221;) &#8211; cui è fatto rinvio &#8211; volta espressamente a tutelare &#8220;lo status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all&#8217;articolo 1, comma 2&#8221; (id est, delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, n.d.r.).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la circostanza che l&#8217;ulteriore indennità  aggiuntiva di € 36.000,00 vada a ristorare &#8220;l&#8217;improvviso sgombero&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;intenzione del legislatore, le tre indennità  di cui all&#8217;art. 1-bis comma 2 del D.L. n. 109/2018 non rivestono dunque una finalità  genericamente indennitaria della proprietà  (finalità  cui provvedono ordinariamente le disposizioni del D.P.R. n. 327/2001), ma di speciale tutela sociale &#8211; così come fatto palese dalla rubrica della norma (&#8220;Misure per la tutela del diritto all&#8217;abitazione&#8221;) e dalla rubrica dell&#8217;art. 6 L.R. Liguria n. 39/2007 (&#8220;Garanzie di tutela sociale&#8221;), cui rinvia la norma statale &#8211; della proprietà  &#8220;dell&#8217;abitazione&#8221; (art. 47 comma 2 Cost.), cioè dell&#8217;immobile in cui il proprietario abbia anche stabilito la propria residenza o dimora abituale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè un ostacolo all&#8217;interpretazione accolta in questa sede può essere rinvenuto nella disposizione del terzo comma dell&#8217;art. 1-bis del D.L. 109/18, che, contemplando la posizione dell&#8217;usufruttuario, sembrerebbe legittimare la ripartizione delle indennità  di cui al secondo comma tra quest&#8217;ultimo e il nudo proprietario, con ciù² attribuendo comunque al nudo proprietario, necessariamente non residente, una quota delle indennità  di cui al comma due.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà  la norma introduce, per il caso di usufruttuario residente (potendo ipotizzarsi anche il caso dell&#8217;usufruttario non residente che abbia locato l&#8217;immobile, figura questa che, al pari del proprietario non residente, rimane estranea all&#8217;ambito di applicazione della norma), un criterio certo di ripartizione delle indennità  da corrispondersi in ragione del coesistente diritto del nudo proprietario, con ciù² introducendo un parametro, per l&#8217;innanzi non contemplato dall&#8217;art. 26 del D.P.R. n. 327/01, per la soluzione delle possibili dispute tra i titolari dei concorrenti diritti reali sull&#8217;immobile espropriato.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, la previsione della riduzione della quota da corrispondersi al nudo proprietario deve riferirsi, in assenza di apposito e specifico richiamo alle indennità  di cui al comma 2 (essendo il richiamo contenuto dalla prima parte della norma limitato alla posizione dell&#8217;usufruttuario), alla sola indennità  di esproprio ordinariamente prevista dal testo unico di cui al D.P.R. n. 327/01.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, nel caso di presenza di usufrutto, al nudo proprietario dovrà  essere liquidata un&#8217;indennità  corrispondente al valore venale del bene (corrispondente all&#8217;indennizzo per la perdita della proprietà , e non dell&#8217;abitazione), ulteriormente ridotta per effetto dell&#8217;applicazione dei coefficienti di cui al decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze 20 dicembre 2017, richiamato dall&#8217;art. 1-bis, comma 3, del D.L. n. 109/18.</p>
<p style="text-align: justify;">Così ricostruito il quadro normativo, si osserva come, nel caso di specie, la ricorrente &#8211; il punto è pacifico, e non contestato &#8211; non fosse residente e dimorante nell&#8217;immobile espropriato, sicchè gli stessi, nella notte del 14.8.2018, ha dormito nel proprio letto, e non ha dovuto affrontare le spese e i disagi connessi ad una dolorosa ricollocazione abitativa, che le indennità  aggiuntive hanno inteso per l&#8217;appunto ristorare.</p>
<p style="text-align: justify;">Donde l&#8217;infondatezza della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell&#8217;autostrada A10 e del Ministero delle finanze, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4000, 00 (quattromila/00).</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento in favore della società  Autostrade per l&#8217;Italia s.p.a. delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4000, 00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-583/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.1506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.1506</a></p>
<p>D. Giordano Pres., F. Romano Est.; PARTI: Ul Bar di Oc di Carlo Mario Galbiati Villa e Samanta Concas rapp. avv.to G. Mangialardi c. Comune di Busnago (non costituito) Sulla competenza nella delimitazione degli orari di esercizi commerciali Concorrenza e mercato &#8211; Commercio &#8211; Delimitazione orari esercizi commerciali &#8211; Competenza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.1506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.1506</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres., F. Romano Est.; PARTI: Ul Bar di Oc di Carlo Mario Galbiati Villa e Samanta Concas rapp. avv.to G. Mangialardi c. Comune di Busnago (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>Sulla competenza nella delimitazione degli orari di esercizi commerciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>Concorrenza e mercato &#8211; Commercio &#8211; Delimitazione orari esercizi commerciali &#8211; Competenza.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>Non è viziata da incompetenza la determinazione della limitazione dell&#8217;orario dell&#8217;esercizio commerciale adottata dal dirigente responsabile del settore del commercio, nell&#8217;ambito del suo ordinario potere gestionale delle autorizzazioni al commercio.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-7-2019-n-1506-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.1506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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