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	<title>1/6/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/6/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 1/6/2020 n.18078</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-decreto-presidenziale-1-6-2020-n-18078/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-decreto-presidenziale-1-6-2020-n-18078/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 1/6/2020 n.18078</a></p>
<p>Salvatore Veneziano Presidente; PARTI: (Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Almerina Bove, Michele Cioffi, Massimo Consoli e Tiziana Monti dell&#8217;Avvocatura Regionale c. Comune di Napoli, non costituito in giudizio) Emergenza da Covid-19: va disposta la sospensione degli effetti ex art. 61 CPA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-decreto-presidenziale-1-6-2020-n-18078/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 1/6/2020 n.18078</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-decreto-presidenziale-1-6-2020-n-18078/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 1/6/2020 n.18078</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Veneziano Presidente; PARTI: (Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Almerina Bove, Michele Cioffi, Massimo Consoli e Tiziana Monti dell&#8217;Avvocatura Regionale c. Comune di Napoli, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Emergenza da Covid-19: va disposta la sospensione degli effetti ex art. 61 CPA dell&#8217; ordinanza del Sindaco di Napoli ampliativa rispetto alla ordinanza del Presidente della Regione Campania che  disciplina delle attività  di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Sanità  &#8211; emergenza epidemiologica da Covid-19 &#8211; &#8211; disciplina delle attività  di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande &#8211; ordinanza del Sindaco di Napoli ampliativa rispetto alla ordinanza del Presidente della Regione Campania &#8211; sospensione degli effetti ex art. 61 CPA &#8211; va disposta.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Nel contesto emergenziale determinato dalla epidemia da &#8220;Covid-19&#8221; ricorrono i presupposti di eccezionale gravità  ed urgenza previsti dall&#8217;art. 61 C.P.A. per la sospensione -inaudita altera parte &#8211; degli effetti di un ordinanza sindacale che disponga, in senso ampliativo rispetto ad altra ordinanza del Presidente della stessa Regione, in tema di disciplina degli orari degli esercizi commerciali per la somministrazione e la vendita di alimenti e/o bevande, stante la situazione di incertezza determinabile da i due provvedimenti che, interessandosi della stessa, disciplina, possono ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità  dei comportamenti con rischi sanitari e di ordine pubblico.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">N. 0018078/2020 Prot.Ag.Id </p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. _____/____ REG.PROV.CAU. N. 0018078/2020 Prot.Ag.Id </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Il Presidente del T.A.R.</b></p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p style="text-align: justify;"><b>DECRETO</b></p>
<p style="text-align: justify;">sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da: Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Almerina Bove, Michele Cioffi, Massimo Consoli e Tiziana Monti dell&#8217;Avvocatura Regionale, con i quali elettivamente domicilia fisicamente in Napoli alla Via S. Lucia, n. 81 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Napoli, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la sospensione</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Ordinanza Sindacale del Comune di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 n. 248;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 61 cod. proc. amm.; </p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza sindacale n. 248 del 29.05.2020 con la quale il Sindaco del Comune di Napoli disciplina con decorrenza dal 1° giugno 2020, tra l&#8217;altro, le attività  di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e gli orari di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29.05.2020, consentendo altresì¬ l&#8217;eventuale svolgimento di attività  ludiche;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l&#8217;art. 32 della legge n. 833/1978 e l&#8217;art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19», ed il DPCM 17 maggio 2020, art. 1, co. 1, lett. ee);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussiste il &#8220;caso di eccezionale gravità  e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale&#8221; sotto il duplice profilo:</p>
<p style="text-align: justify;">a) dell&#8217;aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, atteso il prevedibile afflusso dai comuni limitrofi, se non da tutta la provincia, sul territorio del comune Napoli in ragione dei pìù ampi orari previsti dall&#8217;ordinanza sindacale e delle eventuali attività  ludiche dalla stessa consentite;</p>
<p style="text-align: justify;">b) della situazione di incertezza derivante dalla concorrenza di due discipline differenziate e contrastanti tali da ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità  dei comportamenti da tenere, da parte degli operatori economici e degli avventori, e conseguenti criticità  nello svolgimento delle attività  di verifica e controllo da parte degli operatori a ciò deputati, con potenziali rischi di ordine pubblico;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che a tali profili può ovviarsi disponendosi &#8211; a fini di certezza della disciplina vigente, indipendentemente dalla declaratoria <i>ex lege </i>di inefficacia delle ordinanze sindacali &#8220;<i>contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l&#8217;emergenza in contrasto con le misure statali e regionali</i>&#8221; disposta dal co. 2 dell&#8217;art. 3 del del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35 &#8211; l&#8217;espressa sospensione dell&#8217;ordinanza sindacale del Comune di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 n. 248 nelle parti relative al prolungamento degli orari di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29.05.2020;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Accoglie l&#8217;istanza nei sensi specificati in motivazione e fissa il termine perentorio di giorni due, per la notificazione del presente decreto, a cura del ricorrente, alle altre parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con avvertenza che il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Napoli il giorno 1 giugno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Il Presidente del T.A.R. Salvatore Veneziano </b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-decreto-presidenziale-1-6-2020-n-18078/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 1/6/2020 n.18078</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-6-2020-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-6-2020-n-339/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.339</a></p>
<p>Vincenzo Salamone, Presidente, Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI: Project Automation S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, contro Comune di Vercelli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Teodosio Pafundi; nei confronti Sicursat S.r.l., in persona del legale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-6-2020-n-339/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-6-2020-n-339/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Salamone, Presidente, Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI:  Project Automation S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza,  contro Comune di Vercelli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Teodosio Pafundi; nei confronti Sicursat S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa, Luca Leonardi; Autorità  Nazionale Anticorruzione non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Segnalazione all&#8217;ANAC : è mero atto prodromico ed endoprocedimentale non è perciò configurabile una impugnabilità  autonoma</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Contratti della PA- ANAC- segnalazione all&#8217; ANAC-mero atto prodromico ed endoprocedimentale- è tale- immediata e autonoma lesività  &#8211; non sussiste- impugnabilità  autonoma- non è configurabile.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>La segnalazione all&#8217;ANAC per sua natura, non presenta una immediata e autonoma lesività : trattasi invero di atto prodromico ed endoprocedimentale, i cui eventuali vizi possono essere fatti valere solo in via derivata, tramite l&#8217;impugnazione del provvedimento finale dell&#8217;ANAC di iscrizione nel casellario. Solo tale ultimo provvedimento preclude all&#8217;operatore economico di aggiudicarsi le gare e di ottenere l&#8217;affidamento di subappalti per un determinato periodo di tempo; nessun effetto lesivo, invece, deriva all&#8217;operatore dalla mera segnalazione all&#8217;ANAC e dalla pendenza del relativo procedimento.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 01/06/2020</p>
<p><b>N. 00339/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p><b>N. 01093/2019 REG.RIC.</b></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2019, proposto da <br /> Project Automation S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Comune di Vercelli, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, n. 27;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>Sicursat S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa, Luca Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesco Massa in Genova, via Roma, n. 11/1;<br /> Autorità  Nazionale Anticorruzione non costituita in giudizio;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia,</b></i></p>
<p>&#8211; della determinazione prot. n. 3898 del 28 novembre 2019, con la quale la Città  di Vercelli ha disposto l&#8217;esclusione di Project Automation S.p.A. dalla procedura aperta (CIG 8021752F26) per la fornitura a noleggio a tutto il 31 dicembre 2021 di n. 2 apparecchiature omologate per l&#8217;accertamento di violazioni stradali per mancato rispetto del rosso semaforico (RdO n. 2383999), e/o in subordine nella parte in cui ha disposto la segnalazione all&#8217;ANAC avendo ritenuto la dichiarazione presentata come &#8216;non veritiera&#8217;;</p>
<p>&#8211; del successivo provvedimento prot. n. 67167 del 2 dicembre 2019 con il quale la Città  di Vercelli ha comunicato a Project Automation S.p.a. l&#8217;esclusione dalla gara e la riformulazione della graduatoria;</p>
<p>&#8211; della nota prot. n. 69705 dell&#8217;11 dicembre 2019 con cui la Città  di Vercelli ha segnalato all&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione di aver disposto l&#8217;esclusione della Project Automation dalla gara de qua;</p>
<p>&#8211; in subordine, della legge di gara in parte qua e, in particolare, dell&#8217;art. 14 del disciplinare di gara, per violazione del principio della concorrenza e par condicio qualora esso debba essere interpretato nel senso di prescrivere requisiti minimi ed inderogabili per i sistemi di rilevamento delle infrazioni e relativa documentazione;</p>
<p>nonchè</p>
<p>per la condanna della resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante la riammissione in gara e il conseguente affidamento dell&#8217;appalto alla ricorrente per l&#8217;intera durata del contratto originariamente prevista.</p>
<p> </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vercelli e di Sicursat S.r.l.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa Flavia Risso;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p>FATTO</p>
<p>Con RdO aperta n. 2383999 pubblicata sul MePa in data 13 settembre 2019 la Città  di Vercelli indiceva una procedura aperta per la &#8220;fornitura a noleggio biennio 2020/2021 di N. 02 apparecchiature omologate per l&#8217;accertamento di violazioni stradali per mancato rispetto del rosso semaforico&#8221;.</p>
<p>L&#8217;importo a base d&#8217;asta era pari a euro 108.000,00 al netto di Iva e il criterio di aggiudicazione era quello dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti massimi per l&#8217;offerta tecnica e 30 per quella economica.</p>
<p>Alla gara partecipavano cinque concorrenti, tra cui la Sicursat S.r.l., precedente affÃ¬dataria del servizio, la Traffic Tecnology, la Blindo Office e la Red Control e la ricorrente.</p>
<p>La ricorrente allegava alla propria offerta tecnica, oltre alla scheda tecnica del dispositivo PARVC offerto, una dichiarazione di equivalenza del prodotto ai sensi dell&#8217;art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella quale dichiarava l&#8217;idoneità  del sistema offerto in gara, denominato PARVC, alla rilevazione delle infrazioni stradali di cui all&#8217;art. 146 commi 2 e 3 del Codice della Strada, in quanto dotato di caratteristiche tecniche equivalenti tali da soddisfare tutte le prestazioni e funzionalità  richieste.</p>
<p>In particolare, la ricorrente rappresentava che il PARVC &#8220;produce un filmato digitale a colori dell&#8217;infrazione, della durata di 8 secondi frequenza 10 fps, ed una sequenza di n. 8 fotogrammi di cui n. 6 a colori e n. 2 in bianco e nero. La documentazione fornita dal dispositivo PARVC (n. 8 immagini e filmato) è adeguata per documentare la fase di avvicinamento del veicolo alla lanterna semaforica ed il superamento dell&#8217;intersezione con il semaforo rosso, e per identificare il trasgressore attraverso l&#8217;inquadramento della targa del veicolo che incorre nell&#8217;infrazione. L&#8217;istante di inizio del filmato è infatti configurabile sulla base della geometria dell&#8217;intersezione&#8221;.</p>
<p>Ad esito della valutazione delle offerte, la ricorrente risultava prima classificata con 98,12 punti, mentre la Sicursat S.r.l. si posizionava seconda con 93,65 punti.</p>
<p>La stazione appaltante procedeva alla verifica delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito alle caratteristiche tecniche dell&#8217;apparecchiatura di rilevazione offerta e, con nota n. 62586 del 12 novembre 2019, richiedeva a quest&#8217;ultima ulteriori informazioni sulla qualità  del filmato prodotto dall&#8217;apparecchiatura PARVC e di fornire copia dei filmati prodotti dall&#8217;apparecchiatura in occasione di un accertamento di violazione al rosso semaforico e ad una violazione del rispetto della linea di arresto.</p>
<p>La ricorrente dava riscontro alla richiesta in data 15 novembre 2019, confermando l&#8217;idoneità  delle caratteristiche del prodotto in merito alla durata del filmato e alla qualità  dei fotogrammi, e allegando due filmati relativi al mancato rispetto del rosso semaforico e della linea di arresto, ai sensi dell&#8217;art. 146, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992.</p>
<p>La Stazione appaltante, preso atto delle risposte agli ulteriori chiarimenti richiesti e visionati i filmati di esempio inviati dalla ricorrente, in data 19 novembre 2019 riscontrava che i filmati avevano una frequenza di soli 3 (tre) fotogrammi al secondo (fps) e una risoluzione di soli 640&#215;512 pixel, e pertanto chiedeva di confermare se le caratteristiche rilevate dai filmati forniti &#8211; 640 x 512 pixel frequenza 3 fps &#8211; erano quelle effettive dei filmati prodotti dall&#8217;apparecchiatura offerta o se tali caratteristiche erano proprie solo dei filmati inviati in visione, presentando qualità  ridotte in ragione di necessità  dimensionali di trasmissione dei files.</p>
<p>La società  ricorrente, con lettera 22 novembre 2019, riscontrava le risultanze dell&#8217;analisi dei video forniti e confermava i dati rilevati dalla Stazione appaltante, indicando quale mero errore di battitura quanto indicato nella dichiarazione di equivalenza resa ai sensi dell&#8217;art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, vale a dire una frequenza dei filmati di 10 fps anzichè di 3 fps come realmente riscontrati. </p>
<p>La ricorrente precisava, inoltre, che la risoluzione dei fotogrammi era di 640&#215;512 pixel (e che la legge di gara non prescriveva nulla in proposito), confermando ad ogni buon conto l&#8217;equivalenza del prodotto offerto (&#8220;comunque l&#8217;apparecchiatura PARVC presenta caratteristiche tecniche tali da soddisfare tutte le prestazioni e funzionalità  richieste nei documenti di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all&#8217;art. 68 del d.lgs. 50/2016&#8221;).</p>
<p>La Stazione appaltante pertanto con il provvedimento impugnato escludeva la ricorrente dalla gara e riformulava la relativa graduatoria, ad esito della quale Sicursat S.r.l. risultava quindi prima classificata.</p>
<p>Infine, in data 11 dicembre 2019, la Stazione appaltante provvedeva alla segnalazione all&#8217; Anac dell&#8217;esclusione della scrivente dalla gara de qua ai sensi dell&#8217;art. 80 comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>
<p>Con il gravame indicato in epigrafe, notificato e depositato nei termini di legge, la società  ricorrente ha impugnato la determinazione con la quale la Città  di Vercelli ha disposto la sua esclusione dalla procedura aperta per la fornitura a noleggio a tutto il 31 dicembre 2021 di n. 2 apparecchiature omologate per l&#8217;accertamento di violazioni stradali per mancato rispetto del rosso semaforico, e/o in subordine nella parte in cui ha disposto la segnalazione all&#8217;ANAC avendo ritenuto la dichiarazione presentata come &#8216;non veritiera&#8217;, il successivo provvedimento con il quale è stata comunicata a Project Automation S.p.A. l&#8217;esclusione dalla gara e la riformulazione della graduatoria e la nota prot. n. 69705 dell&#8217;11 dicembre 2019 con cui la Città  di Vercelli ha segnalato all&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione di aver disposto l&#8217;esclusione della Project Automation S.p.A. dalla gara de qua.</p>
<p>In via subordinata, la ricorrente ha impugnato altresì¬ la legge di gara in parte qua e, in particolare, l&#8217;art. 14 del disciplinare di gara, per violazione del principio della concorrenza e par condicio qualora esso debba essere interpretato nel senso di prescrivere requisiti minimi ed inderogabili per i sistemi di rilevamento delle infrazioni e relativa documentazione.</p>
<p>Infine la ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante la riammissione in gara e il conseguente affidamento dell&#8217;appalto alla ricorrente per l&#8217;intera durata del contratto originariamente prevista.</p>
<p>Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto l&#8217;illegittimità  per 1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 68, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza; 2) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 68, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza; 3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 68, comma 8, e 80, comma 5 lett. c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, illogicità  e contraddittorietà ; 4) Illegittimità  della legge di gara in parte qua, violazione dell&#8217;art. 68, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, violazione del principio di concorrenza e della par condicio.</p>
<p>Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vercelli e Sicursat S.r.l.</p>
<p>All&#8217;udienza camerale del 15 gennaio 2020 il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio al merito e il Collegio, con l&#8217;accordo delle parti, ha rinviato la discussione alla pubblica udienza di merito del 25 marzo 2020.</p>
<p>All&#8217;udienza pubblica del 29 aprile 2020 il Collegio si è riunito per celebrare l&#8217;udienza pubblica mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del Tar Piemonte n. 14-2020 -Udienze collegamento a distanza e, ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5, primo periodo, del d.l. n. 18/2020, ha assegnato la causa a decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. &#8211; Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla valutazione dell&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso dedotta dalla controinteressata, nonchè dalle eccezioni di inammissibilità  di singole censure dedotte dal Comune di Vercelli e dalla controinteressa poichè le singole censure e il gravame sono infondati.</p>
<p>2. &#8211; Con il primo motivo di gravame parte ricorrente sostiene che il provvedimento di esclusione oggetto di impugnazione sia illegittimo in quanto i parametri previsti dalla legge di gara &#8211; pur dichiarati minimi &#8211; in realtà  non sarebbero inderogabili.</p>
<p>Secondo la ricorrente, dato che l&#8217;art. 14 del disciplinare stabiliva che le caratteristiche tecniche ivi indicate dovessero essere considerare minime &#8220;ove del caso&#8221; ciò significava che tali caratteristiche non potevano essere considerate inderogabili.</p>
<p>Secondo la ricorrente, in assenza di una chiara ed oggettiva indicazione della legge di gara doveva applicarsi il principio del<i>favor partecipationis</i>, secondo cui la legge di gara dubbia deve interpretarsi nel senso pìù favorevole al partecipante, a salvaguardia dell&#8217;interesse alla pìù aperta competizione e pertanto i parametri in questione non potevano essere ritenuti come minimi.</p>
<p>A parere della ricorrente, la legge di gara doveva essere interpretata nel senso che, semmai, l&#8217;unica caratteristica di cui dovesse essere in possesso il sistema offerto era quella relativa alla capacità  di &#8220;fornire idonea documentazione video e fotografica&#8221;, e che invece i parametri tecnici ivi indicati avessero natura meramente indicativa.</p>
<p>In conclusione, secondo la ricorrente doveva considerarsi sufficiente che il prodotto offerto fosse in grado di fornire documentazione idonea in termini di fotogrammi e di filmato, non necessariamente tramite un filmato che presentasse le caratteristiche indicate nella legge di gara, ossia &#8220;frequenza video di almeno 10 fps che riprenda almeno 5 secondi prima dell&#8217;infrazione e 10 secondi dopo&#8221;, purchè tale da essere opposta al conducente trasgressore.</p>
<p>La Stazione appaltante sul punto osserva che l&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara era avvenuta non per erronea valutazione sulla presenza o meno nel prodotto offerto in gara delle caratteristiche minime richieste dall&#8217;art. 14 del disciplinare di gara, ma per aver reso una falsa dichiarazione suscettibile di influenzare le decisioni sull&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto di fornitura (consistente nell&#8217;aver indicato, nella dichiarazione ex art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quale caratteristica tecnica del prodotto offerto una frequenza video di 10 fps, risultata poi non veritiera all&#8217;esito dell&#8217;analisi del video fornito su richiesta della Stazione appaltante), che pertanto il vizio di legittimità  dedotto con tale mezzo d&#8217;impugnazione (violazione dell&#8217;art. 68 c. 8 del c.c.p.) doveva ritenersi inammissibile in quanto le ragioni fondanti il provvedimento espulsivo erano diverse da quelle poste a fondamento della censura e resisterebbero anche nell&#8217;eventualità  di un ipotetico accoglimento dei vizi dedotti con la censura di che trattasi e che comunque la censura era infondata poichè la caratteristica di che trattasi era una caratteristica tecnica &#8216;minima&#8217; del sistema di rilevazione automatica delle infrazioni stradali al c.d. rosso semaforico&#8217; che pertanto era essenziale ed inderogabile dai concorrenti.</p>
<p>In via preliminare, il Collegio osserva che il provvedimento di esclusione risulta essere così¬ motivato: &#8220;la ditta Project Automation Spa giÃ  nella documentazione tecnica di gara presentava dichiarazione resa ai sensi dell&#8217;art. 68 del D.lgs. n. 50/2016 a mezzo della quale dichiarava l&#8217;equivalenza del prodotto offerto proprio nella parte relativa al filmato reso disponibile dall&#8217;apparecchiatura dichiarando il rispetto della qualità  dei 10 (dieci) fps di frequenza e una durata di 8 (otto) secondi anzichè i 15 richiesti, dichiarazione che veniva ritenuta idonea poichè non influente sulla qualità  (frequenza) del filmato ma sulla durata del medesimo che, ad ogni buon conto, riprendeva il veicolo al momento dell&#8217;infrazione, qualità  che si riteneva inoltre valida anche alla luce della scheda tecnica del prodotto allegata alla documentazione la quale riportava che la telecamera di ripresa video aveva una qualità  di 5 (cinque) megapixel e risoluzione di 2560&#215;2048 pixel;&#038;Preso atto delle risposte agli ulteriori chiarimenti richiesti e visionati i filmati di esempio inviati da Project Automation Spa con la comunicazione prot. 63881 del 18/11/2019, si riscontrava che i filmati avevano una frequenza di soli 3 (tre) fps e una risoluzione di soli 640&#215;512 pixel, qualità  decisamente inferiori sia rispetto alla frequenza dichiarata che alla risoluzione indicata nella scheda tecnica del prodotto fornita;&#038;Considerato che la richiesta, tra le caratteristiche minime di fornitura, riferita alla disponibilità  di un video nasceva dall&#8217;esigenza di avere quale fonte di prova in caso di contraddittorio idonea documentazione, oltre a quella fotografica, che dimostri in forma dinamica: veicolo in movimento che attraversa l&#8217;intersezione con semaforo rosso o il mancato rispetto della linea di arresto, la violazione commessa dal conducente, da cui la necessità  di avere un video con almeno una frequenza di 10 fps di qualità ; Dato atto che il filmato prodotto dall&#8217;apparecchiatura proposta dalla ditta Project Automation, alla luce della verifica effettuata sulle dichiarazioni rese, non soddisfa le caratteristiche minime di qualità  che si prefigge l&#8217;Amministrazione procedente;&#038;determina 1. di escludere dalla graduatoria finale la ditta Project Automation Spa con sede in Monza (MB), dandone comunicazione a mezzo PEC alla ditta interessata, poichè in procedura di gara presentava dichiarazione risultata non veritiera, ancorchè viziata da mero errore di trascrizione, che faceva propendere l&#8217;Amministrazione procedente ad accogliere la richiesta di equivalenza del prodotto ai sensi dell&#8217;art. 68 de D.lgs. n. 50/2016 quando in realtà  questi aveva caratteristiche tecniche decisamente inferiori: meno di un terzo della frequenza video richiesta e dichiarata&#8221;.</p>
<p>Peraltro, nella nota prot. n. 67167 del 2 dicembre 2019, con la quale il Comune di Vercelli ha comunicato alla ricorrente la sua esclusione, si legge &#8220;A seguito disamina della documentazione prodotta con vs. nota prot. 63881 del 18/11/2019 e relativa valutazione delle caratteristiche tecniche dei filmati prodotti dall&#8217;apparecchiatura da Voi offerta in sede di gara R.d.O. all&#8217;oggetto, caratteristiche rilevate successivamente confermate da Vs. successiva comunicazione su esplicita richiesta della stazione appaltante procedente, si comunica che i filmati non si ritengono conformi nè equivalenti alle caratteristiche minime richieste&#8221;.</p>
<p>Nel provvedimento di esclusione si fa dunque riferimento sia al fatto che il prodotto offerto dalla ricorrente non soddisfi le caratteristiche minime di qualità  stabilite dall&#8217;Amministrazione procedente, sia al fatto che la ricorrente avesse presentato una dichiarazione non veritiera, tale da indurre l&#8217;Amministrazione procedente ad accogliere la richiesta di equivalenza del prodotto.</p>
<p>Ciò premesso, si osserva che l&#8217;art. 14 del disciplinare prevede che &#8220;Le offerte saranno ritenute valide solo previo rispetto delle seguenti caratteristiche, da ritenersi minime ove del caso:&#038;le apparecchiature dovranno fornire idonea documentazione video e fotografica: almeno due fotogrammi attestanti l&#8217;impegno dell&#8217;intersezione da parte del veicolo con semaforo proiettante luce rossa. Dai fotogrammi si dovranno vedere in forma chiara e ben leggibile il veicolo e la targa, il semaforo proiettante luce rossa, i secondi e frazione di essi di accensione della luce rossa, l&#8217;orario e la località . Dovrà  essere disponibile quale prova dell&#8217;accertamento, oltre ai due fotogrammi di cui sopra, anche un filmato con frequenza video di almeno 10 fps che riprenda almeno 5 secondi prima dell&#8217;infrazione e 10 secondi dopo. Le apparecchiature dovranno anche essere in grado di accertare, fotogrammi e video con medesime caratteristiche di cui prima, anche il superamento della linea di arresto con luce rossa&#8221;.</p>
<p>L&#8217;espressione &#8220;Dovrà  essere disponibile quale prova dell&#8217;accertamento, oltre ai due fotogrammi di cui sopra, anche un filmato con frequenza video di almeno 10 fps che riprenda almeno 5 secondi prima dell&#8217;infrazione e 10 secondi dopo&#8221;, tenuto conto, in particolare, dell&#8217;utilizzo del verbo &#8220;dovere&#8221;, secondo un&#8217;interpretazione letterale, significa che il prodotto offerto doveva presentare tali caratteristiche e che pertanto quanto ivi indicato era richiesto come caratteristica minima.</p>
<p>Il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ritiene dunque che la possibilità  di produrre un filmato con frequenza video di almeno 10 fps che riprenda almeno 5 secondi prima dell&#8217;infrazione e 10 secondi dopo costituisse, come evidenziato dalla Stazione appaltante, una caratteristica minima, essenziale ed inderogabile dai concorrenti, e che pertanto un&#8217;offerta non conforme a quest&#8217;ultima doveva essere esclusa.</p>
<p>La prima censura pertanto non coglie nel segno.</p>
<p>3. &#8211; Con la seconda censura la ricorrente sostiene che se anche i requisiti in questione fossero considerabili come minimi inderogabili, doveva essere sempre ammessa l&#8217;equivalenza, per cui il provvedimento di esclusione dalla gara sarebbe comunque illegittimo in ragione del fatto che le caratteristiche del sistema di rilevazione offerto, il cd. PARVC, sarebbero funzionalmente equivalenti rispetto a quelle prescritte dalla Stazione appaltante.</p>
<p>A parere della ricorrente, infatti, l&#8217;equivalenza deve essere misurata in termini di funzionalità , cioè in relazione al risultato che si intende raggiungere mediante lo strumento offerto.</p>
<p>In tale ottica la ricorrente dichiara di aver presentato in offerta una dichiarazione di equivalenza del sistema di rilevazione delle infrazioni offerto, ove aveva rappresentato l&#8217;idoneità  del prodotto a fornire la documentazione dell&#8217;infrazione nel rispetto delle caratteristiche richieste dalla Stazione appaltante e aveva precisato che il prodotto era stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto prot. n. 1929 del 3 aprile 2013 per l&#8217;accertamento in modalità  automatica delle violazioni dell&#8217;art. 146 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 285/1992.</p>
<p>La ricorrente afferma altresì¬ di aver riportato le specifiche tecniche del prodotto nella scheda tecnica prodotta in gara, dalla quale risultava la funzionalità  del prodotto anche in termini di documentazione probatoria dell&#8217;infrazione.</p>
<p>Secondo la ricorrente, il fatto che, per mero errore di battitura, la stessa avesse indicato nella dichiarazione di equivalenza che il filmato produce 10 fotogrammi per secondo (fps), e non invece 3 fps, non significava che il prodotto non fosse egualmente idoneo a rilevare e documentare l&#8217;intervenuta infrazione dell&#8217;art. 146, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;equivalenza funzionale del prodotto offerto la ricorrente ha depositato in giudizio una relazione dell&#8217;Ing. Sala.</p>
<p>In particolare, nella relazione si legge &#8220;Il sistema PARVC è un sistema omologato presso il Ministero dei Trasporti e pertanto è idoneo a supportare la rilevazione automatica delle infrazioni al rosso stradale e alla predisposizione della documentazione per la contestazione dell&#8217;infrazione. Esiste una norma, la UNI 11620:2016 che definisce i criteri con cui i sistemi telematici devono agire per rilevare le infrazioni, registrare le informazioni ambientali e documentare l&#8217;avvenuta infrazione. Il sistema PARVC risponde pienamente alla norma UNI 11620, in particolare ai requisiti relativi alla documentazione delle infrazioni. La norma UNI 11620 non definisce ulteriori requisiti tecnologici sulla qualità  della documentazione relativa alla contestazione delle infrazioni. Il sistema di documentazione video del sistema PARVC a 3 fps con immagini a 640&#215;512 supporta una visione ottimale con dimensione dell&#8217;immagine a 14 pollici con rapporto 4.3 e per veicoli che si muovono fino a 170 km/h&#8221;.</p>
<p>La ricorrente sostiene che il Comune si sia limitato ad accertare la deroga ai requisiti considerati minimali, non considerando e/o non riconoscendo l&#8217;equivalenza, e sostenendo che la qualità  del filmato fosse inferiore a quanto prescritto.</p>
<p>La Stazione appaltante sul punto ribadisce che la ricorrente è stata esclusa per aver reso una falsa dichiarazione suscettibile di influenzare le decisioni sull&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto di fornitura e che pertanto il vizio di legittimità  dedotto (violazione dell&#8217;art. 68, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016) doveva ritenersi inammissibile (e comunque infondato nel merito) in quanto le ragioni poste alla base dell&#8217;esclusione erano diverse da quelle contestate dalla ricorrente, non venendo in rilievo la valutazione tecnica di mancata equivalenza effettuata dalla Stazione appaltante ma l&#8217;esistenza o meno di una falsa dichiarazione.</p>
<p>In ogni caso, la Stazione appaltante osserva che la ricorrente stessa, nella dichiarazione resa ex art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed allegata alla scheda tecnica, ha specificato che il filmato rispettava la qualità  di 10 fotogrammi al secondo (fps) di frequenza, e che quindi presentava una qualità  di risoluzione dell&#8217;immagine esattamente rispondente (e non equivalente) a quanto prescritto dal disciplinare di gara ma che, tuttavia, in sede di analisi del video fornito dalla ricorrente, era risultato che il dispositivo PARVC offerto presentava caratteristiche di qualità  visiva ben inferiori sia rispetto a quanto rappresentato nell&#8217;offerta tecnica in punto &#8216;frequenza&#8217; (frame/sec.) e di &#8216;risoluzione&#8217; delle immagini video indicate nella scheda tecnica del prodotto offerto; sia rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara: infatti, i filmati avevano una frequenza di soli 3 fotogrammi al secondo (fps) ed una risoluzione qualitativa e dimensionale di soli 640 x 512 pixel, vale a dire una qualità  inferiore di oltre 2/3 rispetto alla frequenza video e grado di risoluzione richieste dalla legge di gara.</p>
<p>La Stazione appaltante evidenzia che la stessa ricorrente, nella comunicazione del 18 novembre 2019, aveva confermato i dati rilevati in sede di analisi dei filmati forniti, ammettendo espressamente che l&#8217;acquisizione video disponeva solo di 3 frame e non dei 10 frame erroneamente dichiarati.</p>
<p>La Stazione appaltante ritiene che il prodotto offerto dalla ricorrente non possa ritenersi equivalente al prodotto offerto in gara anche tenuto conto che la stessa relazione tecnica prodotta dalla ricorrente evidenzia che la normativa UNI 11620 (che definisce i criteri con cui i sistemi telematici devono agire per supportare la rilevazione automatica delle infrazioni stradali), sopravvenuta rispetto alla data di omologazione del dispositivo PARVC, prescrive che &#8220;L&#8217;acquisizione delle immagini (ripresa) ai fini del rilievo di una infrazione dev&#8217;essere di almeno 10 immagini per secondo&#8221; individuando quindi tale caratteristica tecnica dei filmati di ripresa come parametro &#8216;minimo&#8217; per documentare un&#8217;infrazione stradale (cioè per rispondere alla specifica esigenza perseguita dalla S.A. con la fornitura in oggetto).</p>
<p>Preliminarmente, il Collegio ribadisce che nel provvedimento di esclusione si legge &#8220;Preso atto delle risposte agli ulteriori chiarimenti richiesti e visionati i filmati di esempio inviati da Project Automation Spa con la comunicazione prot. 63881 del 18/11/2019, si riscontrava che i filmati avevano una frequenza di soli 3 (tre) fps e una risoluzione di soli 640&#215;512 pixel, qualità  decisamente inferiori sia rispetto alla frequenza dichiarata che alla risoluzione indicata nella scheda tecnica del prodotto fornita;&#038;Considerato che la richiesta, tra le caratteristiche minime di fornitura, riferita alla disponibilità  di un video nasceva dall&#8217;esigenza di avere quale fonte di prova in caso di contraddittorio idonea documentazione, oltre a quella fotografica, che dimostri in forma dinamica: veicolo in movimento che attraversa l&#8217;intersezione con semaforo rosso o il mancato rispetto della linea di arresto, la violazione commessa dal conducente, da cui la necessità  di avere un video con almeno una frequenza di 10 fps di qualità ; Dato atto che il filmato prodotto dall&#8217;apparecchiatura proposta dalla ditta Project Automation, alla luce della verifica effettuata sulle dichiarazioni rese, non soddisfa le caratteristiche minime di qualità  che si prefigge l&#8217;Amministrazione procedente&#8221;.</p>
<p>Nella dichiarazione di equivalenza la ricorrente, in effetti, aveva specificato che il filmato rispettava la qualità  di 10 fotogrammi al secondo (fps) di frequenza e che quindi presentava una qualità  di risoluzione dell&#8217;immagine esattamente rispondente (e non equivalente) a quanto prescritto dal disciplinare di gara.</p>
<p>Ciò posto, il Collegio ritiene che sia la scelta di richiedere tale caratteristiche minima, sia la valutazione effettuata a valle in merito al prodotto offerto dalla ricorrente non siano nè irragionevoli nè illogiche.</p>
<p>Invero, non è controverso che il filmato prodotto dal dispositivo PARVC proposto dalla ditta Project Automation S.p.A. non soddisfi le caratteristiche minime di qualità  richieste dal punto 14 del disciplinare di gara e che un filmato con una frequenza video di soli 3 (tre) fps sia qualitativamente inferiore rispetto ad un filmato con una frequenza di almeno 10 (dieci) fps.</p>
<p>Sul punto, nella memoria di costituzione, il Comune di Vercelli chiarisce che la qualità  visiva e la &#8216;fluidità &#8216; di riproduzione di qualsiasi filmato video digitale sono strettamente dipendenti dalla frequenza e dal numero dei fotogrammi (frame) che si susseguono, cosicchè, solo in presenza di un maggior numero di frame a frequenza ravvicinata, è possibile acquisire un&#8217;immagine migliore ed individuare con maggiore precisione e nitidezza la giusta posizione di transito del veicolo e la posizione del trasgressore nel periodo di riproduzione filmata (soprattutto nei casi in cui il veicolo impegni l&#8217;intersezione ad elevata velocità ).</p>
<p>Peraltro, è lo stesso consulente tecnico di parte ricorrente ad evidenziare che &#8220;sotto i 15/20 fps comunque la visione di un video richiede un adattamento da parte del cervello umano&#8221; e che &#8220;è innegabile che un video a 10 fps scatti di meno che uno a 3 fps&#8221; e la ricorrente, pur insistendo sull&#8217;equivalenza funzionale, nella memoria depositata in data 6 marzo 2020, ha riconosciuto che un video a 10 fps sia pìù fluido di uno a 3 fps &#8220;trattandosi di una circostanza incontestabile dal punto di vista aritmetico&#8221;.</p>
<p>Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che non sia pertanto ravvisabile una violazione dell&#8217;art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>
<p>Anche la seconda censura pertanto non coglie nel segno.</p>
<p>4. &#8211; Con la terza censura la ricorrente, nella denegata ipotesi in cui il PARVC prodotto dalla stessa, dovesse essere ritenuto non equivalente rispetto ai suddetti parametri, censura la parte del provvedimento che ha ritenuto la sua dichiarazione &#8216;non veritiera&#8217;, poichè essa non sarebbe stata predisposta con l&#8217;intento di indurre in errore l&#8217;Amministrazione e che era stato lo stesso Comune ad aver espressamente riconosciuto l&#8217;errore di trascrizione.</p>
<p>La ricorrente evidenzia che nel disporre l&#8217;esclusione dalla gara, il Comune aveva riconosciuto che la suddetta dichiarazione di equivalenza era &#8220;viziata da mero errore di trascrizione&#8221; e che una volta riconosciuto il sostanziale refuso, l&#8217;Ente aveva ritenuto non idoneo il prodotto offerto, evidentemente perchè non equivalente.</p>
<p>Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe erroneamente fatto derivare dal giudizio di non equivalenza la sussistenza di una dichiarazione non veritiera tale da giustificare la sua esclusione dalla gara e, addirittura, la conseguente segnalazione all&#8217; Anac.</p>
<p>Anche tale censura non coglie nel segno nei sensi sotto illustrati.</p>
<p>In via preliminare, si osserva che nel provvedimento si legge &#8220;determina di escludere dalla graduatoria finale la ditta Project Automation Spa&#038;poichè in procedura di gara presentava dichiarazione risultata non veritiera, ancorchè viziata da mero errore di trascrizione, che faceva propendere l&#8217;Amministrazione procedente ad accogliere la richiesta di equivalenza del prodotto ai sensi dell&#8217;art. 68 del D.lgs. n. 50/2016 quando in realtà  questi aveva caratteristiche tecniche decisamente inferiori: meno di un terzo della frequenza video richiesta e dichiarata&#8221; e nella memoria di costituzione il Comune di Vercelli ha richiamato in proposito l&#8217;art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 e, comunque, l&#8217;art. 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, precisando che quest&#8217;ultimo, tra l&#8217;altro, prevede l&#8217;esclusione del concorrente che abbia fornito nella gara &#8211; anche solo per negligenza &#8211; informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione.</p>
<p>Fatta questa dovuta precisazione, il Collegio osserva che la ricorrente ha attestato, come emerge per<i>tabulas </i>dalla dichiarazione resa ai sensi dell&#8217;art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che il dispositivo PARVC era in grado di produrre un filmato digitale a colori della durata di 8 secondi e, nel contempo, che tale filmato rispettava la qualità  di 10 fotogrammi al secondo (fps) di frequenza.</p>
<p>Tuttavia, come giÃ  evidenziato, in sede di verifica delle dichiarazioni rese dalla Project Automation S.p.A., era risultato (a seguito dell&#8217;analisi dei filmati forniti da quest&#8217;ultima) che il dispositivo PARVC offerto da quest&#8217;ultima non presentava le caratteristiche di qualità  &#8216;visiva&#8217; esposte nella dichiarazione ex art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto i filmati prodotti dal predetto dispositivo PARVC di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche avevano una frequenza di soli 3 fotogrammi al secondo (fps), vale a dire una qualità  difforme rispetto alla frequenza dichiarata dalla ricorrente nella dichiarazione ex art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (10 fotogrammi al secondo).</p>
<p>Del resto, è la stessa ricorrente ad aver riconosciuto in sede di gara, nella nota del 22 novembre 2019, che effettivamente &#8220;I filmati prodotti dall&#8217;apparecchiatura PARVC, forniti ad esempio con la nostra risposta del 18/11/2019, hanno una frequenza di 3 fotogrammi al secondo, diversamente da quanto riportato nella dichiarazione di equivalenza allegata all&#8217;offerta in cui, per mero errore di battitura, è stato indicato il valore di dieci fotogrammi al secondo&#8221;.</p>
<p>Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Collegio ritiene che non si possa considerare un mero errore materiale, anche considerato che è stato indicato un numero completamente diverso, con una cifra maggiore e peraltro esattamente pari a quella prescritta dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p>Per completezza, si evidenzia che in merito all&#8217;affermazione secondo la quale il Comune di Vercelli, nel provvedimento di esclusione, avrebbe riconosciuto che si era trattato di un mero errore di trascrizione, la Stazione appaltante ha evidenziato di aver inteso riportare nel provvedimento espulsivo la prospettazione difensiva indicata dalla ricorrente nella nota del 22 novembre 2019, limitandosi a dare atto della &#8216;versione dei fatti&#8217; rappresentata da quest&#8217;ultima e senza prendere posizione in merito all&#8217;attendibilità  della stessa ed alla sua coerenza con l&#8217;ulteriore documentazione.</p>
<p>Per quanto riguarda infine la segnalazione all&#8217;Anac ci si limita ad evidenziare che secondo costante giurisprudenza quest&#8217;ultima costituisce mero atto prodromico ed endoprocedimentale, come tale non impugnabile autonomamente poichè non dotato di autonoma lesività .</p>
<p>Sul punto si richiama la sentenza di questo Tribunale &#8220;non può ritenersi sussistente un interesse specifico, concreto ed attuale a contestare solo l&#8217;automatismo della segnalazione all&#8217;ANAC la quale, per sua natura, non presenta una immediata e autonoma lesività : trattasi invero di atto prodromico ed endoprocedimentale, i cui eventuali vizi possono essere fatti valere solo in via derivata, tramite l&#8217;impugnazione del provvedimento finale dell&#8217;ANAC di iscrizione nel casellario. Solo tale ultimo provvedimento &#8211; nel caso di specie non intervenuto e ancora eventuale e potenziale &#8211; preclude all&#8217;operatore economico di aggiudicarsi le gare e di ottenere l&#8217;affidamento di subappalti per un determinato periodo di tempo; nessun effetto lesivo, invece, deriva all&#8217;operatore dalla mera segnalazione all&#8217;ANAC e dalla pendenza del relativo procedimento&#8221; (T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 aprile 2019, n. 452).</p>
<p>Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.</p>
<p>5. &#8211; Con il quarto ed ultimo motivo di gravame la ricorrente, in via subordinata, deduce l&#8217;illegittimità  della legge di gara qualora le caratteristiche del prodotto oggetto di fornitura riportate all&#8217;art. 14 del disciplinare si dovessero interpretare quali requisiti minimi ed inderogabili posti a pena di esclusione, senza possibilità  di dimostrare l&#8217;equivalenza funzionale di prodotti diversi da quelli individuati dalla Stazione appaltante.</p>
<p>La ricorrente sostiene che se la legge di gara dovesse essere interpretata in questi termini, essa sarebbe illegittima in quanto le specifiche tecniche indicate nel disciplinare condurrebbero all&#8217;individuazione di un solo strumento di rilevazione presente sul mercato, ossia quello di cui è in possesso il precedente gestore Sicursat, limitando quindi irrimediabilmente la concorrenza non consentendo ad altri operatori di concorrere ad armi pari per ottenere l&#8217;appalto.</p>
<p>Sul punto la Stazione appaltante ha evidenziato che non risponde al vero che le specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara e contestate dalla ricorrente sarebbero individuabili nel solo prodotto offerto dalla Sicursat S.r.l., dato che anche i sistemi di rilevazione offerti in gara anche dalle società  Traffic Tecnology e Blindo Office sono rispettosi dei requisiti minimi richiesti dall&#8217;art. 14 del disciplinare di gara e che tali concorrenti non hanno avuto la necessità  di offrire in gara (come la ricorrente) apparecchiature di rilevazione diverse ma funzionalmente equivalenti a quelle richieste dalla Stazione appaltante.</p>
<p>A comprova di quanto affermato il Comune di Vercelli ha depositato in giudizio le dichiarazioni sostitutive della società  Traffic Tecnology e di Blindo Office Energy S.r.l., nelle quali si dichiara rispettivamente che &#8220;le apparecchiature di rilevazione offerte in sede di gara rispettano i requisiti minimi richiesti nel Disciplinare di gara e integrati nella risposta alla richiesta di chiarimenti, pervenuta su portale Consip Mepa in data 23 settembre u.s.&#8221; e che &#8220;le apparecchiature ed i servizi offerti sono conformi nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate al punto 14 del disciplinare di gara&#8221;.</p>
<p>Anche tenuto conto di quanto sopra, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia portato in giudizio elementi tali da far ritenere che le specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara condurrebbero all&#8217;individuazione di un solo strumento di rilevazione presente sul mercato, ossia quello di cui è in possesso il precedente gestore Sicursat.</p>
<p>Anche l&#8217;ultima censura pertanto è priva di pregio.</p>
<p>6. &#8211; In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.</p>
<p>7. &#8211; Tutto quanto sopra esposto esime il Collegio dal valutare l&#8217;istanza istruttoria formulata dalla ricorrente.</p>
<p>8. &#8211; L&#8217;esito del giudizio determina l&#8217;infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno.</p>
<p>9. &#8211; Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Condanna la Project Automation S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1500,00 (millecinquecento/00) pìù accessori di legge a favore del Comune di Vercelli e in euro 1500,00 (millecinquecento/00) pìù accessori di legge a favore di Sicursat S.r.l.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p>Paola Malanetto, Consigliere</p>
<p>Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-6-2020-n-339/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-6-2020-n-176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-6-2020-n-176/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.176</a></p>
<p>Oria Settesoldi, Presidente, Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marianna Vetrano; contro Ministero dell&#8217;Istruzione e Istituto Comprensivo &#8220;Destra Torre&#8221; &#8211; Aiello del Friuli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste; Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-6-2020-n-176/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-6-2020-n-176/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Oria Settesoldi, Presidente, Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marianna Vetrano; contro Ministero dell&#8217;Istruzione e Istituto Comprensivo &#8220;Destra Torre&#8221; &#8211; Aiello del Friuli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste; Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, non costituito in giudizio; Ufficio VI Ambito Territoriale di Udine, non costituito in giudizio;  nei confronti Luisa Lo Po&#8217; non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione in materia di diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Istruzione- Giurisdizione &#8211; diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento- richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo- giurisdizione del GA- sussiste- accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria &#8211; giurisdizione GO- sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Riguardo l&#8217; individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l&#8217;inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, si è individuata una linea di demarcazione chiara, dovendosi distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell&#8217;interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell&#8217;ambito della graduatoria, ovvero la validità  dell&#8217;atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l&#8217;accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell&#8217;annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell&#8217;aspirante all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria. Ne consegue che, ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento (giÃ  permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto &#8211; di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria &#8211; l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente all&#8217;inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà  che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo</i>. <i>Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all&#8217;accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/06/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00176/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00114/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 114 del 2020, proposto da <br /> Aniello D&#8217;Onofrio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marianna Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione e Istituto Comprensivo &#8220;Destra Torre&#8221; &#8211; Aiello del Friuli, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria <i>ex lege</i> in Trieste, piazza Dalmazia, 3; <br /> Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, non costituito in giudizio;<br /> Ufficio VI Ambito Territoriale di Udine, non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Luisa Lo Po&#8217; non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare</p>
<p style="text-align: justify;">A) del decreto di rettifica del punteggio definitivo di III fascia d&#8217;istituto personale ATA triennio 2017/20 emesso dall&#8217;Istituto Comprensivo &#8220;Destra Torre&#8221; di Aiello del Friuli (UD) del 16/04/2020, prot. N. 1127/U nel quale: il punteggio di assistente amministrativo (A.A.) 16,70 veniva modificato in 9,4; il punteggio di collaboratore scolastico (C.S.) 9,2 veniva modificato in 7,1.</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la declaratoria </p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione del punteggio precedente nelle graduatorie di III fascia d&#8217;istituto personale ATA triennio 2017/20, con condanna al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dal ricorrente per effetto della rettifica del punteggio in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione resistente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la dichiarazione di rinunzia alla misura cautelare monocratica del 08.05.2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la nota del Presidente prot. 833 U del 20.05.2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020, svoltasi in modalità  telematica e con l&#8217;ausilio della piattaforma Microsoft Teams, il dott. Luca Emanuele Ricci;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, assistente amministrativo presso un Istituto scolastico in provincia di Udine, impugna &#8211; con contestuale richiesta di risarcimento del danno &#8211; il provvedimento con il quale il dirigente ha rettificato il punteggio a questi attribuito nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA, a seguito di controlli sui titoli dichiarati. Nello specifico, il dirigente rilevava:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il servizio prestato alle dipendenze di un comune, qualificato dal ricorrente come rapporto di lavoro, era da considerarsi quale tirocinio non avente diritto a punti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il titolo di dattilografia dichiarato non risultava essere stato rilasciato da un ente pubblico;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il servizio prestato in qualità  di assistente amministrativo presso altro istituto scolastico non risultava coperto da alcuna contribuzione;</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono articolati tre motivi di impugnazione, per violazione di legge (in particolare della normativa scolastica che disciplina la formazione delle graduatorie), violazione del giudicato, eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminare, tuttavia, è l&#8217;aspetto relativo alla giurisdizione sulla controversia, che il Ministero intimato, nella propria memoria di costituzione, afferma spettare al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a. stante l&#8217;integrità  del contraddittorio e la mancata enunciazione di cause oppositive, nonchè in ragione della manifesta fondatezza della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall&#8217;Amministrazione resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;impugnazione il ricorrente deduce infatti una posizione di diritto soggettivo alla conservazione dell&#8217;incarico di assistente amministrativo in supplenza, conferitogli (con contratto del 23.09.2019 &#8211; all. 07 al ricorso) per effetto della posizione ricoperta all&#8217;interno delle graduatorie ATA di istituto di terza fascia e della conseguente individuazione quale avente diritto all&#8217;instaurazione del rapporto (all. 06 al ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto di rettifica della graduatoria suddetta, che ha successivamente dato causa alla risoluzione del rapporto per sopravvenuta insussistenza dei requisiti di punteggio (all. 10 al ricorso), costituisce un atto di c.d. &#8220;micro-organizzazione&#8221;, adottato dal dirigente &#8220;<i>con la capacità  e i poteri del privato datore di lavoro</i>&#8221; (art. 5 comma 2 del d.lgs. 165/2001). </p>
<p style="text-align: justify;">Ciò trova conferma nello stesso D.M. che dispone l&#8217;aggiornamento delle graduatorie ATA e detta la relativa disciplina (Decreto del M.I.U.R. n. 640/2017), il quale individua (art. 9.4) quale strumento di tutela per gli interessati il &#8220;<i>ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro</i>&#8220;, sul chiaro presupposto dell&#8217;inerenza delle controversie ad un rapporto di tipo privatistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè la presente controversia può ritenersi inquadrabile tra quelle di cui all&#8217;art. 63 comma 4 del d.lgs. 165/2001, &#8220;<i>in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>&#8221; con riferimento alle quali permane la giurisdizione amministrativa, in ragione della spendita di poteri pubblici autoritativi di valutazione e giudizio. La fase di formazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale scolastico non integra, infatti, una &#8220;<i>procedura concorsuale</i>&#8221; in senso proprio, in considerazione dell&#8217;assenza nella fattispecie &#8220;<i>di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori</i>&#8220;, risolvendosi invero del semplice inserimento dell&#8217;interessato &#8220;<i>in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili; è esclusa comunque ogni tipologia di attività  autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali</i>&#8221; (così¬ Cons. Stato, Ad. Plenaria, 12 luglio 2011, n. 11).</p>
<p style="text-align: justify;">Di analogo avviso è la giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione (Cass. S.U. ord. 15 dicembre 2016, n. 25836), secondo cui &#8220;<i>con specifico riferimento alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l&#8217;inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, nella giurisprudenza di questa Corte si è individuata una linea di demarcazione chiara, dovendosi distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell&#8217;interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell&#8217;ambito della graduatoria, ovvero la validità  dell&#8217;atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l&#8217;accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell&#8217;annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell&#8217;aspirante all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria. (&#038;) Ne consegue che, ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento (giÃ  permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto &#8211; di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria &#8211; l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente all&#8217;inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà  che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo</i>. <i>Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all&#8217;accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario</i>.&#8221;. Nella presente fattispecie si ha esclusivamente riguardo all&#8217;atto di gestione della graduatoria, essendo contestata l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione, da parte del dirigente scolastico, dell&#8217;atto amministrativo generale che ne regola la formazione, non invece la validità  di quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ãˆ opportuno poi precisare che, sebbene nelle pronunce citate si faccia riferimento alle graduatorie del personale docente, il medesimo ragionamento &#8211; considerate le analogie esistenti in punto di formazione ed effetti giuridici delle stesse &#8211; può operarsi per le graduatorie riferite al personale ATA, relativamente alle quali non mancano comunque precedenti specifici in punto di riconoscimento della giurisdizione ordinaria (si veda Cass. S.U. ord. 22 dicembre 2015, n. 25773).</p>
<p style="text-align: justify;">La questione è stata inoltre trattata e risolta nel senso sopra delineato anche da una recente pronuncia di questo stesso Tribunale (TAR Friuli-Venezia Giulia, 17 settembre 2019, n. 386), dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, infine, le erronee indicazioni contenute nell&#8217;atto impugnato &#8211; secondo cui  <i>avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla comunicazione dell&#8217;atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta comunicazione</i>&#8220;&#8221; &#8211; queste devono dirsi del tutto ininfluenti quanto all&#8217;individuazione del giudice munito di giurisdizione, ma il Tribunale ritiene opportuno valorizzarle, consideratone il potenziale effetto decettivo per il privato, al fine di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, dovendosi declinare la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 11 del codice del processo (d.lgs. 104/2010) a favore di quella del giudice ordinario, davanti al quale la controversia potrà  essere riassunta nei termini e nelle modalità  di cui al citato art. 11. Spese compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Compensa le spese.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Manuela Sinigoi, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-6-2020-n-176/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3438/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3438/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3438</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere; PARTI:(Omissis, Omissis, Omissis e Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Grossi, c, Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Cosenza, Dirigente pro tempore del Commissariato della Polizia di Stato di Omissis -Vice Questore della P.S. dott.ssa Omissis, non costituiti in giudizio e nei confronti di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere; PARTI:(Omissis, Omissis, Omissis e Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Grossi, c, Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Cosenza, Dirigente pro tempore del Commissariato della Polizia di Stato di Omissis -Vice Questore della P.S. dott.ssa Omissis, non costituiti in giudizio e nei confronti di Omissis, in proprio e quale co-amministratore e leale rappresentante della &#8211;Omissis-, non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Oneri partecipativi : va esclusa la  completa disclosure della p.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Procedimento amministrativo &#8211; oneri partecipativi &#8211; completa <i>disclosure</i> della p.A. &#8211; va esclusa.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Il corretto svolgimento del contraddittorio procedimentale non esige la completa </i><i>disclosure</i><i>da parte dell&#8217;Amministrazione, in sede di adempimento dell&#8217;onere partecipativo di cui all&#8217;art. 10 </i><i>bis</i><i> l. n. 241/1990, delle ragioni astrattamente fondanti l&#8217;adozione del provvedimento conclusivo: proprio perchè, infatti, la relazione partecipativa si colloca nella fase della gestazione del provvedimento conclusivo, sarebbe contrario ai principi di efficienza ed economicità  dell&#8217;attività  amministrativa se l&#8217;Amministrazione fosse tenuta ad enucleare compiutamente i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, in una sorta di integrale anticipazione del contenuto motivazionale del futuro ed eventuale provvedimento di diniego. Del resto, proprio perchè rispondono ad esigenze differenziate ed attingono ad interessi aventi distinta valenza, la diversa calibratura dell&#8217;onere motivazionale con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi, da un lato, ed al provvedimento conclusivo, dall&#8217;altro, si spiega con la finalità  meramente dialettico-partecipativa della prima e con l&#8217;incidenza ultima, propria solo del secondo, nella sfera giuridica dell&#8217;interessato.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03438/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08692/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8692 del 2017, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Grossi, con domicilio eletto presso lo studio Ugo Grossi in Roma, via Domenico Berti n. 6;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Cosenza, Dirigente <i>pro tempore</i> del Commissariato della Polizia di Stato di -OMISSIS- -Vice Questore della P.S. dott.ssa -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in proprio e quale co-amministratore e leale rappresentante della &#8211;OMISSIS-, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020 il Cons. Ezio Fedullo;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza appellata, il T.A.R. Calabria ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;odierna appellante avverso il decreto dell&#8217;11 ottobre 2013, a firma del Dirigente del Commissariato P.S. di -OMISSIS-, recante diniego al rilascio dell&#8217;autorizzazione per il commercio di oggetti preziosi, di cui all&#8217;istanza dell&#8217;8 luglio 2013, presentata dalla suddetta, ai sensi dell&#8217;art. 127 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, nella qualità  di amministratrice e legale rappresentante della società  -OMISSIS- con denominazione &#8220;-OMISSIS-&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di diniego era incentrato sull&#8217;assenza dei requisiti di affidabilità  in capo alla istante in conseguenza del fatto che il -OMISSIS- della medesima, -OMISSIS-, risultava essere stato deferito alla DDA di Catanzaro dal Nucleo Operativo del Comando dei Carabinieri di -OMISSIS- (CS), in data 20 dicembre 2008, unitamente ad -OMISSIS-, per rispondere del reato di usura aggravata, estorsione e favoreggiamento, con l&#8217;aggravante di aver commesso il fatto mediante metodo mafioso o aver agevolato un&#8217;associazione mafiosa, e che a carico del medesimo risultava tuttora pendente il procedimento penale -OMISSIS- peri reati di cui agli art. 378, 379 e 81 c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai legami esistenti tra l&#8217;istante ed il -OMISSIS-, l&#8217;Ufficio procedente rilevava che essi risiedevano nello stesso immobile di -OMISSIS- dal 12 gennaio 2011, che in data 3 luglio 2013 il -OMISSIS- inoltrava richiesta presso l&#8217;Ufficio Anagrafe del Comune di -OMISSIS- per risiedere presso l&#8217;abitazione della -OMISSIS-, sebbene l&#8217;accertamento della locale Polizia Municipale in data 24 luglio 2013 avesse dato esito negativo, e che &#8220;la coabitazione propria della famiglia nucleare, proprio perchè essenzialmente fondata su criteri di fatto, non viene comunque meno per effetto della circostanza che proprio in dipendenza delle esigenze di indirizzo della vita familiare e degli interessi dei singoli membri non configgenti con quelli della famiglia medesima i membri di una famiglia formino famiglie anagrafiche a sè stanti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l&#8217;Amministrazione osservava che era emerso che l&#8217;istante, nel periodo di tempo intercorrente tra gli anni 2008-2012, non aveva mai presentato all&#8217;Agenzia delle Entrate regolare dichiarazione dei redditi, ciò che non consentiva alcuna valutazione dell&#8217;Ufficio sulla disponibilità  delle risorse economiche necessarie all&#8217;avvio dell&#8217;onerosa attività  oggetto dell&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il T.A.R., con la sentenza appellata, ravvisava l&#8217;infondatezza di tutti i profili di doglianza articolati in ricorso, ritenendo l&#8217;inidoneità  degli stessi a far emergere &#8211; sul piano procedimentale e sostanziale &#8211; i vizi di illegittimità  denunciati a carico del provvedimento di diniego impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di conseguire la riforma della sentenza appellata, l&#8217;odierna appellante formula plurimi motivi di censura, intesi sostanzialmente a riproporre al giudice di appello i motivi di ricorso originari, integrandoli con quelli formulati mediante i motivi aggiunti proposti, ai sensi dell&#8217;art. 104, comma 3, c.p.a., nell&#8217;ambito del presente giudizio di secondo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si è invece costituita nel giudizio di appello l&#8217;Amministrazione appellata, la cui posizione difensiva deve quindi essere ricavata dagli atti depositati nel giudizio di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, deduce in primo luogo la appellante che il T.A.R. ha erroneamente respinto l&#8217;eccezione di incompetenza funzionale, incentrata sulla sottoscrizione del provvedimento impugnato da parte del dirigente del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, V.Q.A. -OMISSIS-, e non del Questore di Cosenza, titolare della relativa competenza ai sensi dell&#8217;art. 127, comma 1, T.U.L.P.S., in carenza di alcuna delega <i>ex</i> art. 32, comma 3, l. n. 121 del 1° aprile 1981, ai sensi del quale &#8220;il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento della relativa statuizione reiettiva, il T.A.R. ha posto in evidenza che l&#8217;Amministrazione resistente aveva prodotto il provvedimento del 29 marzo 1983, col quale il Questore di Cosenza aveva conferito delega al Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di -OMISSIS- in ordine alle attribuzioni ad esso spettanti in materia, comprese quella in tema di licenza per la fabbricazione, commercio e mediazione di oggetti preziosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha aggiunto il T.A.R., in relazione alle ulteriori allegazioni difensive della parte ricorrente, successive alla predetta produzione documentale, che non rilevava la mancata produzione della circolare contenente l&#8217;autorizzazione ministeriale all&#8217;esercizio del potere di delega, siccome &#8220;agevolmente consultabile tra gli atti del Ministero dell&#8217;Interno&#8221;, nè la mancanza della terza pagina dell&#8217;atto di delega, &#8220;giacchè l&#8217;attribuzione della delega in materia risulta dalla seconda pagina&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il T.A.R., infine, ha ritenuto di non condividere il rilievo attoreo in ordine al fatto che la delega non potrebbe avere efficacia <i>sine die</i>, evidenziando che la norma suindicata &#8220;non prevede alcun limite temporale, per cui la delega può cessare solo a seguito di revoca da parte dell&#8217;organo delegante&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte appellante confuta i suindicati passaggi argomentativi della sentenza appellata, deducendo sia che gli atti impugnati non fanno riferimento ad alcuna delega del Questore nè ad alcun atto autorizzatorio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: sottolinea, in proposito, che la copia della delega prodotta nel giudizio di primo grado richiama una circolare del Ministero dell&#8217;Interno in data 2 febbraio 1983, che perà² non è stata prodotta in giudizio e che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non è agevolmente consultabile tra gli atti del Ministero dell&#8217;Interno, in quanto non rinvenibile sul relativo sito <i>internet</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge la parte appellante che affatto irrilevante deve ritenersi l&#8217;incompletezza della suddetta copia di delega del 29 marzo 1983, mancante del terzo foglio, essendo probabile che questo contenga le modalità  e i limiti di esercizio delle attribuzioni delegate, con la conseguenza che l&#8217;incompletezza lamentata &#8220;non permette di verificarne la complessiva rilevanza nell&#8217;ambito specifico in cui essa sarebbe destinata ad operare&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Allega altresì¬ la parte appellante che la delega del Questore non potrebbe valere, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, «sine die», ovvero anche dopo le modifiche apportate al primo comma dell&#8217;art. 127 del TULPS dall&#8217;art. 16, comma 1, d.lgs. n. 112/1998 (a mente del quale «i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l&#8217;obbligo di munirsi di licenza del Questore»), anche considerato che il potere di delega è affidato alla discrezionalità  di ciascun Questore delegante, per cui la delega esaurisce i suoi effetti al momento dell&#8217;insediamento di un nuovo Questore, se da questo non venga espressamente rinnovata.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa aggiunge che il comma 1 <i>bis</i> dell&#8217;art. 17 d.lgs. n. 165/2001, aggiunto dall&#8217;art. 2, comma 1, l. n. 145/2002, ha disciplinato nel dettaglio i contenuti della delega delle funzioni amministrative per un periodo di tempo determinato, ed evidenzia che la sussistenza e la permanenza dell&#8217;efficacia della delega avrebbe dovuto essere certificata dal Questore di Cosenza e non, <i>a posteriori</i>, dalla stessa Dirigente p.t. del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, che ha esercitato i poteri spettanti al Questore in assenza di esplicita e doverosa menzione nel decreto impugnato di apposita e valida delega dal primo ricevuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Va evidenziato che la questione attinente alla legittimazione dell&#8217;organo firmatario dell&#8217;atto impugnato è stata ulteriormente approfondita, con ulteriori argomenti critici, mediante i motivi aggiunti depositati dalla appellante in data 8 aprile 2020, ai sensi dell&#8217;art. 104, comma 3, c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Mediante gli stessi, premesso che l&#8217;impugnato decreto è stato sottoscritto, &#8220;p. il questore&#8221;, dalla dr.ssa -OMISSIS- non nella qualità  di dirigente del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (CS), ma nella qualità  di Vice Questore Aggiunto (V.Q.A.), viene dedotto che la predetta funzionaria ha conseguito la qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza dal -OMISSIS- 2015, in virtà¹ del D.M. -OMISSIS- 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell&#8217;Interno, Supplemento Straordinario n. -OMISSIS- 2016, recentemente reperito sul<i>web</i>, approvativo della graduatoria di merito dei funzionari ammessi al corso di formazione dirigenziale, nella quale la dr.ssa -OMISSIS- risulta collocata alla posizione -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale circostanza la parte appellante desume che la mancata menzione del predetto atto di delega nel corpo del provvedimento impugnato si spiegherebbe proprio perchè il funzionario firmatario era privo della qualifica di dirigente, con la conseguente non configurabilità  di alcuna valida delega di funzioni in capo alla stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi, così¬ complessivamente articolati, non sono meritevoli di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve premettersi che, in sede introduttiva del giudizio (quindi, nell&#8217;esercizio del potere di delimitazione della <i>res controversa</i>), la parte ricorrente sottoponeva alla valutazione del giudice la questione della sottoscrizione del provvedimento impugnato ad opera di funzionario privo della relativa legittimazione, in quanto sguarnito di apposita e necessaria delega da parte dell&#8217;organo sovraordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Preso atto, a fronte della produzione documentale effettuata dall&#8217;Amministrazione, dell&#8217;esistenza dell&#8217;atto di delega emesso in data 29 marzo 1983, e della presupposta autorizzazione ministeriale del 2 febbraio 1983, la ricorrente integrava (<i>recte</i>, ampliava) l&#8217;ambito delle questioni dedotte in giudizio, essenzialmente lamentando la mancata produzione della circolare contenente l&#8217;autorizzazione ministeriale all&#8217;esercizio del potere di delega, l&#8217;incompletezza dell&#8217;atto di delega prodotto in giudizio e l&#8217;inefficacia della delega stessa: ciò faceva, in particolare, in sede di mera replica alle allegazioni difensive dell&#8217;Amministrazione, ovvero senza trasfondere i suindicati rilievi in appositi motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, l&#8217;evidenziata modalità  introduttiva nel giudizio delle questioni suindicate palesa l&#8217;inammissibilità , in particolare, di quella concernente la dedotta inefficacia dell&#8217;atto di delega, siccome rivolta a far valere un ipotetico vizio di illegittimità  del provvedimento impugnato, autonomo rispetto a quello (correlato, come si è detto, alla inesistenza <i>tout court</i> della delega) articolato con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne, invece, le altre doglianze, inerenti alla mancata produzione dell&#8217;autorizzazione ministeriale all&#8217;esercizio del potere di delega da parte del Questore ed alla incompletezza della copia dell&#8217;atto di delega prodotto in giudizio dall&#8217;Amministrazione, deve osservarsi che le stesse integrano propriamente l&#8217;oggetto di una richiesta istruttoria rivolta al Tribunale e da questo &#8211; lamenta la parte appellante &#8211; rimasta inascoltata: delle due, tuttavia, solo la seconda attiene alla prova dell&#8217;esistenza dell&#8217;atto di delega, quindi al vizio originariamente dedotto, mentre la prima non si connette ad alcun profilo di ipotetica illegittimità  ritualmente dedotto in giudizio, con il conseguente carattere meramente esplorativo della relativa sollecitazione istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, quindi, alla lamentata mancanza nell&#8217;atto di delega prodotto in giudizio della terza pagina, deve rilevarsi che, a fronte della puntuale statuizione del Tribunale, intesa a rimarcare l&#8217;irrilevanza della pagina mancante, sul rilievo che &#8220;l&#8217;attribuzione della delega in materia risulta dalla seconda pagina&#8221;, le deduzioni di parte appellante, secondo cui sarebbe &#8220;verosimile o altamente probabile&#8221; che esso contenga &#8220;le modalità  e i limiti di esercizio delle attribuzioni delegate&#8221;, con la conseguenza che l&#8217;incompletezza lamentata &#8220;non permette di verificarne la complessiva rilevanza nell&#8217;ambito specifico in cui essa sarebbe destinata ad operare&#8221;, appare sfornita di ogni elemento probatorio, atto a dimostrare, su di un piano quantomeno indiziario, l&#8217;effettiva rilevanza della pagina non versata in atti.</p>
<p style="text-align: justify;">Infondati, altresì¬, sono i motivi aggiunti formulati in appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Ribadito che essi si basano sull&#8217;assunto, di cui la parte appellante allega aver acquisito conoscenza nelle more del giudizio di appello, secondo cui la -OMISSIS-, firmataria del provvedimento impugnato, avrebbe conseguito la qualifica di Primo Dirigente solo in epoca successiva alla sua adozione, con la conseguente inoperatività , nei suoi confronti, della delega questorile, siccome indirizzata nei confronti del Dirigente del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, deve osservarsi, in chiave necessariamente reiettiva, che le deduzioni attoree si fondano sulla impropria commistione tra qualifica e funzione, atteso che, se è vero (sulla base della documentazione prodotta in allegato ai suddetti motivi aggiunti) che la menzionata funzionaria ha acquisito la qualifica di primo dirigente solo a decorrere dall&#8217;anno 2015, ciò non esclude che essa, quale Vice Questore Aggiunto, fosse titolare della funzione di Dirigente del Commissariato di -OMISSIS-, quindi legittima destinataria della delega del 29 marzo 1983.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve adesso procedersi all&#8217;esame degli ulteriori motivi di appello, a cominciare da quello inteso a lamentare che, in sede di comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda di autorizzazione, l&#8217;Amministrazione si sarebbe limitata ad evidenziare, in maniera del tutto stereotipata, che l&#8217;«avviato procedimento finalizzato al diniego della licenza indicata in oggetto scaturisce dal fatto che in sede di verifica dell&#8217;istanza prodotta è emerso che i componenti familiari in cui Lei è inserita non offrirebbero sufficienti garanzie di affidabilità  in ordine ai requisiti soggettivi. Ne consegue che Lei non offre sufficienti garanzie per un corretto uso dell&#8217;autorizzazione richiesta», mentre solo con l&#8217;atto conclusivo le ragioni ostative sarebbero state puntualizzate focalizzandole sulla posizione del -OMISSIS- della richiedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce altresì¬ l&#8217;appellante che la lamentata inefficienza partecipativa non potrebbe essere emendata, come ritenuto dal T.A.R., dalla facoltà  di accesso agli atti del procedimento spettante all&#8217;interessata, tenuto conto dell&#8217;omesso riscontro dell&#8217;Amministrazione all&#8217;istanza ostensiva da quella formulata in data 26 settembre 2013, e che essa assumerebbe contorni di particolare evidenzia con riferimento ai profili di incapienza del reddito, del tutto taciuti in sede di preavviso <i>ex</i> art. 10 <i>bis</i> l. n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la parte appellante lamenta la mancata considerazione da parte dell&#8217;Amministrazione delle osservazioni tempestivamente formulate con lettera del 29 luglio 2013, in violazione del disposto normativo a mente del quale «dell&#8217;eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale».</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno dei motivi così¬ articolati merita favorevole apprezzamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve premettersi che il corretto svolgimento del contraddittorio procedimentale non esige la completa <i>disclosure</i>da parte dell&#8217;Amministrazione, in sede di adempimento dell&#8217;onere partecipativo di cui all&#8217;art. 10 <i>bis</i> l. n. 241/1990, delle ragioni astrattamente fondanti l&#8217;adozione del provvedimento conclusivo: proprio perchè, infatti, la relazione partecipativa si colloca nella fase della gestazione del provvedimento conclusivo, sarebbe contrario ai principi di efficienza ed economicità  dell&#8217;attività  amministrativa se l&#8217;Amministrazione fosse tenuta ad enucleare compiutamente i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, in una sorta di integrale anticipazione del contenuto motivazionale del futuro ed eventuale provvedimento di diniego.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, proprio perchè rispondono ad esigenze differenziate ed attingono ad interessi aventi distinta valenza, la diversa calibratura dell&#8217;onere motivazionale con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi, da un lato, ed al provvedimento conclusivo, dall&#8217;altro, si spiega con la finalità  meramente dialettico-partecipativa della prima e con l&#8217;incidenza ultima, propria solo del secondo, nella sfera giuridica dell&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai rilievi svolti deve aggiungersi quello secondo cui la sufficienza esplicativa della comunicazione dei motivi ostativi va posta in relazione con la soggettiva disponibilità  da parte del destinatario degli elementi cui essa, seppure in termini sintetici, rimandi: disponibilità  che nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dalla sentenza appellata, non poteva non predicarsi in capo alla appellante, essendo i motivi ostativi connessi, come sarebbe stato meglio evidenziato con il provvedimento conclusivo, alle vicende penali del -OMISSIS-, -OMISSIS-, di cui la medesima appellante non poteva non essere a conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto infine alla mancata considerazione delle osservazioni procedimentali della ricorrente, deve rilevarsi che l&#8217;infondatezza della censura emerge esaustivamente dai rilievi ad essa dedicati dal T.A.R. (e non fatti oggetto, peraltro, di specifica censura ad opera della appellante), laddove evidenzia che &#8220;è noto che l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di prendere in considerazione le osservazione dell&#8217;interessato non impone affatto la puntuale confutazione delle rimostranze negative, essendo sufficiente la completezza motivazionale dell&#8217;atto complessivamente valutato, allorchè da esso possano agevolmente e chiaramente desumersi le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti a base della decisione&#8221;, aggiungendo che &#8220;d&#8217;altra parte, nel caso di specie l&#8217;amministrazione ha dimostrato di avere preso in specifica considerazione le osservazioni prodotte, menzionandone il contenuto e rilevandone l&#8217;infondatezza, con particolare riferimento all&#8217;elemento della convivenza con il -OMISSIS-&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Infondato, altresì¬, deve ritenersi il motivo di appello (di cui viene lamentato il mancato esame da parte del T.A.R.) inteso a dedurre la violazione del termine del procedimento: basti osservare che, per costante giurisprudenza, &quot;un termine procedimentale non ha carattere perentorio (tale, cioè, da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all&#8217;Amministrazione in caso di suo superamento) se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa ovvero di una evidente, manifesta ed univoca <i>ratio legis</i> in tal senso&#8221; (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2718 del 6 giugno 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente infondato è il motivo di appello con il quale viene sostenuta la necessità  dell&#8217;avviso di avvio del procedimento nei confronti dei -OMISSIS- della appellante, siccome &#8220;pregiudicati sul piano morale ed affettivo da quanto comunicato nel preavviso di diniego&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve infatti osservarsi che il pregiudizio (diretto o, in caso di soggetti individuati o facilmente individuali diversi dal suo destinatario, indiretto) deve comunque correlarsi al contenuto dispositivo del provvedimento, non alle qualificazioni motivazionali ad esso sottese, che non siano produttive di immutazioni atte a conformare il patrimonio giuridico dei soggetti coinvolti: da questo punto di vista, quindi, a prescindere dalla dubbia idoneità  lesiva dell&#8217;affermazione secondo cui &#8220;i componenti familiari in cui Lei è inserita non offrirebbero sufficienti garanzie di affidabilità  in ordine ai requisiti soggettivi&#8221;, nessun effettivo pregiudizio, inteso nei sensi illustrati, può ritenersi derivare nei confronti dei -OMISSIS- della appellante dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di autorizzazione (nè, del resto, dal successivo provvedimento conclusivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Con gli ulteriori motivi di appello, attinenti alla sostanza decisionale del provvedimento impugnato, la parte appellante deduce che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di abuso della richiesta autorizzazione di polizia, posta a fondamento dello stesso, è incentrata su un unico procedimento penale, ancora in attesa di definizione, per fatti-reato (favoreggiamento, con esclusione &#8211; a differenza di quanto asserito nel gravato decreto &#8211; dell&#8217;art. 81 c.p.) che il -OMISSIS- della appellante avrebbe commesso nell&#8217;ottobre del 2007, cioè oltre un quinquennio prima degli atti gravati, quale -OMISSIS- della filiale di -OMISSIS- della -OMISSIS-, non qualificati dall&#8217;aggravante del metodo mafioso (art. 7 d.l. n. 152/1991, convertito in l. n. 203/1991);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;Amministrazione, al fine di avvalorare il pericolo di condizionamento del -OMISSIS- sull&#8217;attività  oggetto di richiesta di autorizzazione, ha fatto inoltre leva esclusivamente sul mero rapporto di parentela dell&#8217;odierna appellante e sulla coabitazione materiale sotto lo stesso tetto, ma in distinto alloggio, con il proprio -OMISSIS-, erroneamente ritenuto rapporto di convivenza familiare pur in difetto della costituzione di un nucleo familiare unico, come si ricava dal certificato anagrafico del -OMISSIS- 2013, il quale attesta lo stato di famiglia autonomo della appellante;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il giudice di primo grado si è limitato a richiamare l&#8217;art. 8 del TULPS, per il quale le autorizzazioni di polizia sono personali, senza tenere nel debito conto l&#8217;art. 245, co. 1, del r.d. n. 635/1940;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il T.A.R. ha omesso di esaminare il motivo di censura con il quale veniva lamentato che l&#8217;Amministrazione non aveva svolto alcun accertamento nei confronti dell&#8217;altra socia co-amministratrice, -OMISSIS-, alla quale spettava, anche disgiuntamente, la rappresentanza generale della società  e nei confronti della quale avrebbe dovuto essere verificata l&#8217;eventuale esistenza di significativi elementi di condizionamento e di permeabilità  criminale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la ricostruzione operata dall&#8217;autorità  di P.S. della posizione processuale del -OMISSIS- della appellante, -OMISSIS-, che non ha precedenti penali, è del tutto parziale, non considerando:</p>
<p style="text-align: justify;">a) che, in sede di applicazione della misura interdittiva temporanea, da parte del G.I.P. distrettuale di Catanzaro in data 30 luglio 2009, è stata esclusa la sussistenza nei suoi confronti dell&#8217;aggravante del «metodo mafioso», originariamente contestata;</p>
<p style="text-align: justify;">b) la richiesta di cessazione di efficacia della misura interdittiva precedentemente applicata al -OMISSIS- (divieto temporaneo di esercitare la professione di -OMISSIS-/-OMISSIS-), formulata in data 21 agosto 2009 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di -OMISSIS- sulla base della seguente motivazione: «Non intende procedere alla rinnovazione della misura cautelare in atto, per carenza o insufficienza di<i>fumus</i> e mancanza di esigenze cautelari»;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la sentenza -OMISSIS- 2012 dichiarativa di non doversi procedere, pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- nei confronti del -OMISSIS- all&#8217;esito dell&#8217;udienza preliminare del 29 maggio 2012, «perchè il fatto non sussiste»: tale sentenza è stata invero impugnata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- con ricorso alla Corte di cassazione che, con sentenza del 29 aprile 2013, ha disposto l&#8217;annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di -OMISSIS- per una nuova deliberazione volta a colmare i vizi motivazionali specificamente segnalati;</p>
<p style="text-align: justify;">d) che l&#8217;impianto accusatorio si basa esclusivamente sulle risultanze di alcune intercettazioni ambientali malamente interpretate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nemmeno i suindicati motivi di appello sono meritevoli di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve premettersi che la parte appellante non formula decisive contestazioni in ordine alla intrinseca gravità  dell&#8217;ipotesi criminosa formulata a carico del -OMISSIS-, pur sfrondata dell&#8217;art. 81 c.p. e dell&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 7 d.l. n. 152/1991, ma incentra le sue deduzioni sul carattere risalente della condotta contestata, sul fatto che non solo essa non ha costituito oggetto di accertamento in sede penale, ma sia il P.M. prima che il G.I.P. poi hanno ritenuto di escludere la sua fattuale sussistenza, sulla assenza di indici sintomatici della influenza del -OMISSIS- sull&#8217;attività  economica della -OMISSIS-, non correlabili al mero rapporto parentale tra essi esistente, e sulla mancanza di valutazioni in ordine alla posizione dell&#8217;altra socia e co-amministratrice, -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve altresì¬ precisarsi che la condotta criminosa contestata al -OMISSIS-, riconducibile alle fattispecie di reato di cui agli artt. 378 (favoreggiamento personale) e 379 (favoreggiamento reale) c.p., sarebbe consistita nella rivelazione, fatta a soggetti nei cui confronti erano in corso accertamenti di Polizia finalizzati alla emissione di una misura di sicurezza patrimoniale, dell&#8217;attività  istruttoria in corso presso la filiale bancaria di cui il suddetto era -OMISSIS-: l&#8217;A.G. contestava in particolare al -OMISSIS- di aver aiutato i destinatari dell&#8217;illecita propalazione a sottrarre i proventi dell&#8217;attività  usuraria, di cui il suddetto era consapevole, ai possibili provvedimenti ablatori, anche mediante il suggerimento delle tecniche da adottare al fine di dissimulare la provenienza illecita del denaro.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di affrontare il merito delle censure di parte appellante, deve infine rilevarsi che la natura stessa della contestazione penale, come dianzi delineata, non è scevra di implicazioni sintomatiche nell&#8217;ambito della verifica della affidabilità  del soggetto richiedente il titolo di polizia ai fini dell&#8217;esercizio del commercio di preziosi (laddove sia riscontrabile il pericolo di interferenza del soggetto coinvolto nell&#8217;attività  oggetto della domanda di autorizzazione): ciò sia da un punto di vista soggettivo, denotando la solidarietà  &#8220;operosa&#8221; del soggetto indagato nei confronti di persone dedite all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  usuraria, anche al fine di garantire loro la conservazione dei relativi proventi, sia da un punto di vista oggettivo, atteso che il commercio di preziosi è esposto al pericolo di strumentalizzazione ai fini del reinvestimento e/o del riciclaggio di illeciti proventi.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatte tali necessarie premesse, e venendo alle doglianze di parte appellante, deve evidenziarsi, in primo luogo, che non è meritevole di accoglimento quella intesa a lamentare il carattere parziale della valutazione operata dall&#8217;Amministrazione, in quanto non estesa alle evenienze processuali successive alla applicazione della misura interdittiva <i>ex</i> art. 290 c.p.p. nei confronti del -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve invero osservarsi che se la allegata desistenza del P.M. in ordine alla richiesta di rinnovazione della suddetta misura cautelare è superata dalla successiva richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti del medesimo (la quale, al pari del ricorso in Cassazione proposto nei confronti della successiva sentenza del G.U.P. di non luogo a procedere, perchè successiva alla prima e nel quadro della impersonalità  che caratterizza l&#8217;Ufficio dell&#8217;Accusa, non poteva che assumere rilievo preminente ai fini dell&#8217;attualizzazione delle valutazioni dell&#8217;Amministrazione), la successiva sentenza di non luogo a procedere del G.I.P. deve ritenersi superata dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione che l&#8217;ha colpita: dal punto di vista del processo penale, e della rilevanza allo stesso ascrivibile sul piano amministrativo, la situazione, alla data di adozione del provvedimento di diniego impugnato, era quindi sostanzialmente la stessa esistente alla data di applicazione del provvedimento interdittivo, siccome caratterizzata dalla formulazione di una ipotesi criminosa in attesa di verifica da parte dell&#8217;organo giudicante, nella permanenza della scelta accusatoria del P.M..</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto invece al pericolo di condizionamento dell&#8217;attività  oggetto di autorizzazione, deve osservarsi che la ragionevolezza della sua valutazione positiva da parte dell&#8217;Amministrazione non è legata al mero (e statico) rapporto di parentela esistente tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS- richiedente l&#8217;autorizzazione, ma al rapporto di immediata vicinanza abitativa tra essi esistente, indipendentemente &#8211; come evidenziato dal T.A.R. &#8211; dalla diversità  anagrafica dei nuclei familiari di rispettiva appartenenza: rapporto indicativo di una frequentazione costante e quotidiana che, insieme alla normale influenza che, secondo l&#8217;<i>id quod plerumque accidit</i>, un -OMISSIS- esercita nei confronti del -OMISSIS-, tanto pìù si -OMISSIS-, è appunto alla base del pericolo di condizionamento ravvisato dall&#8217;Amministrazione quale motivazione del provvedimento di diniego.</p>
<p style="text-align: justify;">Nemmeno assume rilievo decisiva la posizione, immune da condizionamenti o pregiudizi di sorta, della co-socia e co-amministratrice (-OMISSIS-) della società  in nome della quale la appellante ha presentato istanza di autorizzazione, dal momento che, indipendentemente da ogni considerazione attinente alla imputazione formale dell&#8217;autorizzazione, proprio la posizione paritaria dalle stesse rivestita, nell&#8217;ambito dell&#8217;assetto patrimoniale e gestionale della società , è tale da escludere che l&#8217;autonomia della prima possa costituire un idoneo deterrente al fine di preservare l&#8217;attività  imprenditoriale <i>de qua</i> dai condizionamenti criminali paventati dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infondato è anche il rilievo concernente il carattere risalente del reato contestato al -OMISSIS-, atteso che, dall&#8217;epoca (2007) della sua realizzazione alla data di adozione del provvedimento impugnato (2013), non era trascorso un lasso temporale sufficiente ad escludere ogni pericolo di condizionamento del medesimo nei confronti dell&#8217;attività  imprenditoriale della appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Può prescindersi, invece, da ogni valutazione concernente le censure rivolte avverso il punto motivazionale del provvedimento impugnato formulato nel senso che &#8220;da ulteriori accertamenti è emerso che nel periodo di tempo intercorrente tra gli anni 2008-2012 l&#8217;interessata non ha mai presentato all&#8217;Agenzia delle Entrate, regolare dichiarazione dei redditi, non consentendo alcuna valutazione d&#8217;ufficio sulla disponibilità  di quelle risorse economiche necessarie all&#8217;avvio di onerosa attività  per cui è stata presentata l&#8217;istanza&#8221;: il suo carattere evidentemente sussidiario ed integrativo, rispetto al nucleo centrale della motivazione del provvedimento reiettivo, incentrato come si è detto sul pericolo di abuso dell&#8217;autorizzazione richiesta, induce infatti ad escludere ogni utilità  per la appellante del loro eventuale accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla definitiva reiezione della domanda di annullamento non può non conseguire l&#8217;identico esito della domanda risarcitoria, sulla cui ammissibilità  è quindi superfluo soffermarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">La mancata costituzione dell&#8217;Amministrazione nel giudizio di appello esime da ogni pronuncia in ordine alle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate nella presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio, svolta con modalità  telematica, del giorno 21 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giulio Veltri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3438/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3437</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore PARTI: (Angelo G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Renato Labriola, c. Azienda Sanitaria Locale di Taranto, non costituita in giudizio; Usl Ta/6 in Gestione Liquidatoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Gigante) Per i dipendenti pubblici gli interessi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3437/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore PARTI:  (Angelo G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Renato Labriola, c. Azienda Sanitaria Locale di Taranto, non costituita in giudizio; Usl Ta/6 in Gestione Liquidatoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Gigante)</span></p>
<hr />
<p>Per i dipendenti pubblici gli interessi sugli importi di natura retributiva, pensionistica e assistenziale pagati in ritardo si calcolano al netto delle ritenute di legge (contributive ed erariali) applicate su tali emolumenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"> Pubblici dipendenti &#8211; emolumenti &#8211; pagamento &#8211; ritardo &#8211; interessi &#8211; calcolo.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Per i dipendenti pubblici gli interessi sugli importi di natura retributiva, pensionistica e assistenziale pagati in ritardo si calcolano al netto delle ritenute di legge (contributive ed erariali) applicate su tali emolumenti</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03437/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02014/2014 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2014, proposto da Angelo G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Renato Labriola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Gorizia, 25/C;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale di Taranto, non costituita in giudizio; Usl Ta/6 in Gestione Liquidatoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Gigante, con domicilio eletto presso lo studio Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01528/2013, resa tra le parti, concernente la corresponsione di somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Usl Ta/6 in Gestione Liquidatoria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza, tenutasi da remoto, del 30 aprile 2020 il Cons. Stefania Santoleri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con la legge n. 27/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Con sentenza n. 779/1996 il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha riconosciuto al dott. G. le differenze retributive per l&#8217;attività  lavorativa svolta alle dipendenze della USL TA/6 per il periodo intercorrente tra il 1° dicembre 1979 ed il 1° luglio 1994.</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera del Commissario liquidatore n. 120 del 30 settembre 1997, l&#8217;Amministrazione ha corrisposto al ricorrente le differenze retributive relative a tale periodo e pari a Â£13.487.237 omettendo l&#8217;erogazione degli interessi e della rivalutazione monetaria per il pagamento tardivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dott. G. ha quindi adito il giudice civile per ottenere il pagamento di tali somme, quantificate in Â£ 134.174.037; la causa è stata trasferita al giudice del lavoro e poi definita da quest&#8217;ultimo con declaratoria di difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 &#8211; Con ricorso RG 891/2010 la causa è stata riassunta dinanzi al TAR per la Puglia &#8211; Sezione di Lecce: con tale ricorso la parte ha chiesto &#8220;la corresponsione della somma di Euro 69.295,11 a titolo di accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) su quanto giÃ  liquidatogli (Â£ 13.487.237) evocando in giudizio sia la Gestione Liquidatoria della USL TA/6 che la ASL di Taranto.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Con la sentenza appellata il TAR, dopo aver respinto l&#8217;eccezione di prescrizione sollevata dalla Gestione liquidatoria della USL TA/6, e dopo aver dichiarato la legittimazione passiva della sola Gestione Liquidatoria della USLTA/6 disponendo l&#8217;estromissione della ASL di Taranto, ha respinto il ricorso, ritenendo corretto il conteggio delle somme effettuato nella relazione della AUSL TA/1 &#8211; Area Gestione del personale del 18 agosto 2000, prodotta in giudizio della Gestione Liquidatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR, infatti, ha ritenuto che i criteri utilizzati per il conteggio delle somme spettanti fossero conformi ai principi indicati dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/98 e a quanto disposto dal decreto del Ministero del Tesoro del 1° settembre 1998 n. 352.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello articolando tre motivi di impugnazione e chiedendone l&#8217;integrale riforma.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 &#8211; Si è costituita in giudizio la Gestione Liquidatoria che ha eccepito, in via preliminare, la genericità  nell&#8217;individuazione della Amministrazione resistente; nel merito ha rilevato l&#8217;inconferenza del richiamo all&#8217;art. 429 c.p.c. tenuto conto che i crediti di lavoro sono stati riconosciuti con un&#8217;altra sentenza (TAR Lecce n. 779/1996) e che la violazione di tale disposizione avrebbe dovuto essere dedotta in sede di appello della sentenza che aveva riconosciuto solo la sorte capitale e non anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne i criteri di calcolo ha dedotto che l&#8217;appellante avrebbe proposto i suoi personali criteri di calcolo degli accessori del credito senza contestare puntualmente quelli utilizzati dall&#8217;Amministrazione e senza spiegare le ragioni per le quali non sarebbero stati corretti; ha poi ribadito l&#8217;eccezione di prescrizione, quantomeno in parte, del credito.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 &#8211; A tale memoria ha replicato la parte appellante sostenendo di aver adeguatamente individuato l&#8217;Amministrazione resistente e di aver correttamente richiamato l&#8217;art. 429 c.p.c.; ha quindi insistito per la richiesta di CTU diretta ad accertare la correttezza del saldo della richiesta data la tecnicità  della materia.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 &#8211; In replica a tale memoria la USL/TA 6 in gestione liquidatoria ha ribadito le proprie tesi difensive chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; All&#8217;udienza del 30 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con legge n. 27/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; L&#8217;appello è infondato e va, dunque, respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Ritiene il Collegio di dover respingere l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;appello, in quanto proposto avverso un soggetto non compiutamente identificato: la sentenza di primo grado ha estromesso dal giudizio la ASL di Taranto; tale capo di sentenza non è stato impugnato dall&#8217;appellante con la conseguenza che è divenuta incontestabile la carenza di legittimazione passiva di tale soggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante, nell&#8217;indicare il soggetto evocato in giudizio, per mero errore materiale, ha fatto precedere alla il termine &#8220;Azienda&#8221; alla &#8220;USL Ta/6 &#8211; Unità  Sanitaria Locale /Taranto 6 in gestione liquidatoria&#8221;): nonostante tale refuso emerge in modo palese che l&#8217;azione è stata proposta nei confronti della sola Gestione Liquidatoria di tale USL e non nei confronti della ASL di Taranto, giÃ  estromessa dal giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene dunque il Collegio che il mero errore materiale nel quale è incorso l&#8217;appellante non sia tale da rendere non identificabile il soggetto evocato in giudizio e che, quindi, esso non comporti l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; Nel merito l&#8217;appello è infondato, in quanto il conteggio degli interessi e della rivalutazione monetaria eseguito dal ricorrente in primo grado, odierno appellante, si fonda su parametri non corretti e che, neppure nell&#8217;atto di appello, l&#8217;appellante ha dimostrato l&#8217;erroneità  di quelli utilizzati dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 &#8211; Come giÃ  rilevato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il ricorrente aveva chiesto la corresponsione &#8220;della somma di € 69.295,11 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare a seguito di verificazione e/o consulenza contabile&#8221; a titolo di interessi e/o rivalutazione monetaria sulla somma giÃ  corrisposta per differenze retributive.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli atti di causa l&#8217;appellante non ha fornito specifici elementi a sostegno della correttezza del proprio calcolo degli accessori del credito retributivo; nel contempo, invece, l&#8217;Amministrazione ha depositato una relazione esplicativa nella quale ha esternato i criteri di calcolo utilizzati, richiamando la normativa e la giurisprudenza applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR ha respinto il ricorso rilevando che i criteri utilizzati dall&#8217;Amministrazione dovevano ritenersi conformi a quelli normativamente previsti<i>ratione temporis</i>, e comunemente applicati in sede giurisprudenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2 &#8211; Nell&#8217;atto di appello l&#8217;appellante ha censurato la statuizione del TAR richiamando innanzitutto la normativa e precisando che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria dovrebbe applicarsi l&#8217;art. 429, comma 3 c.p.c. con la conseguenza che spetterebbe al dipendente il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria con la precisazione che sui crediti di lavoro gli interessi dovrebbero calcolarsi sulla sorte capitale via via rivalutata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il principio del cumulo è stato, perà², oggetto delle modifiche normative recate dall&#8217;art. 16, comma 6, L. 30/12/1991 n. 412 e dell&#8217;art. 22 L. 23/12/1994 n. 724 che vi hanno posto un limite, rispettivamente, per i crediti pensionistici e per quelli retributivi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Decreto del Ministero del Tesoro n. 352 del 1° settembre 1998 recante il &#8220;Regolamento recante i criteri e le modalità  per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici privati in attività  di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29&#8221; ha provveduto a regolare la materia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per effetto di tali modifiche normative la regola del cumulo di interessi e rivalutazione su crediti da lavoro tardivamente corrisposti deve ritenersi superata dal 1° gennaio 1995, restando applicabile per il periodo precedente (fino al 31/12/1994).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante ha anche richiamato la decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/1998 ed ha rilevato che gli interessi legali vanno calcolati alla scadenza dei singoli ratei sulla base del tasso in vigore, fissato dal Ministro del Tesoro.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3 &#8211; In pratica, nell&#8217;atto di appello l&#8217;appellante ha richiamato la medesima normativa utilizzata dall&#8217;Amministrazione per il conteggio degli interessi e della rivalutazione monetaria; ha perà² chiesto una somma a titolo di interessi e rivalutazione che non corrisponde a tali criteri, come emerge chiaramente dalla disamina della relazione depositata in primo grado dalla resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; opportuno ricordare, infatti, che nella relazione depositata nel giudizio di primo grado la gestione liquidatoria ha provveduto a calcolare gli interessi e la rivalutazione monetaria rivendicati dall&#8217;appellante, quantificandoli in € 6.976.712 fino al 31/12/1997 (e poi in € 7.501.419 fino al 27/12/2000), indicando non solo i criteri di calcolo utilizzati, ma provvedendo a specificare anche le discordanze di calcolo rispetto alla pretesa azionata.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si esamina la relazione del 18 agosto 2000, prodotta nel giudizio di primo grado (doc. n. 1) si evince che l&#8217;Amministrazione ha applicato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il decreto del Ministero del Tesoro 1° settembre 1998 n. 352 e relativa circolare n. 83 del 23 dicembre 1998 e la decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/1998 (indicate nell&#8217;appello da parte dell&#8217;appellante);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per effettuare i conteggi l&#8217;Amministrazione ha riconosciuto per i crediti maturati prima del 31/12/1994 sia gli interessi che la rivalutazione monetaria (come richiesto dall&#8217;appellante); essi sono calcolati separatamente sulle somme dovute, decurtate delle ritenute previdenziali ed erariali sulle stesse gravanti, così¬ come dispone il decreto del Ministero del Tesoro n. 352/1998, la circolare ministeriale esplicativa e la decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/98.</p>
<p style="text-align: justify;">In pratica, l&#8217;Amministrazione ha applicato la corretta normativa che disciplina la fattispecie, come giustamente osservato dal TAR.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4 &#8211; Nella relazione l&#8217;Amministrazione ha anche depositato il prospetto di calcolo predisposto dal richiedente da cui si evince che la pretesa dell&#8217;appellante si fonda sulla decisione della Corte di Cassazione SS.UU. n. 1712/95, relativa &#8211; perà² &#8211; alla materia del risarcimento del danno estranea alla presente controversia, e comunque antecedente alle disposizioni ministeriali recate dal D.M. n. 358/1998 e dunque superata dalla normativa sopravvenuta che regola la materia; inoltre, il prospetto del richiedente utilizza una formula degli interessi calcolati al lordo delle ritenute di legge sulla sommatoria della sorte capitale con la rivalutazione di quest&#8217;ultima, ed utilizza l&#8217;anno civile anzichè quello commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne il calcolo al netto delle ritenute (e non al lordo come preteso dall&#8217;appellante) la sua correttezza è stata confermata dalla giurisprudenza (cfr. Cass., sez. un. sent. 14429/2017), secondo cui per i dipendenti pubblici gli interessi sugli importi di natura retributiva, pensionistica e assistenziale pagati in ritardo si calcolano al netto delle ritenute di legge (contributive ed erariali) applicate su tali emolumenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Altrettanto corretto si appalesa il conteggio sulla base dell&#8217;anno commerciale, che comunque incide minimamente sul computo complessivo e che, sicuramente, non consente di raggiungere l&#8217;importo rivendicato; quanto al divieto di anatocismo è previsto dall&#8217;art. 1283 c.c. ed è espressamente richiamato nel D.M. n. 352/98 (art. 3 comma 2), che disciplina la materia.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5 &#8211; Tenuto conto delle precisazioni fornite dall&#8217;Amministrazione, dalle quali è emersa la correttezza dei criteri di calcolo applicati e la mancata contestazione specifica dei singoli conteggi effettuati dalla gestione liquidatoria della USL/Ta 6, legittimamente il primo giudice non ha disposto la verificazione o la consulenza tecnica; la parte istante, infatti, non ha neppure indicato nei propri atti i criteri utilizzati per calcolare l&#8217;importo rivendicato (che sono stati indicati solo nella dalla relazione della resistente e non sono stati contestati dalla controparte), nè ha puntualmente svolto rilievi sugli specifici conteggi eseguiti dalla Gestione Liquidatoria della USL/Ta 6 (indicando dettagliatamente gli eventuali errori commessi con la conseguente necessità  di approfondire la correttezza o meno dei conteggi), la pretesa azionata non può essere accolta in quanto diretta ad ottenere la condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di interessi e rivalutazione monetaria calcolata sulla base di criteri non conformi alla legge e alla giurisprudenza, come correttamente ritenuto dal TAR.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; L&#8217;appello va quindi respinto perchè infondato e, per l&#8217;effetto, va confermata la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; Le spese del grado di appello possono tuttavia compensarsi in considerazione della particolarità  della fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l&#8217;effetto conferma la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3436</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3436/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3436/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3436</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore, PARTI: (Farmacia F. del Dottor F. Salvatore &#38; C Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Gianluca Marchionne, c. Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Francesco Paolo Cavalcanti; Regione Lazio, in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3436/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3436</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore, PARTI:  (Farmacia F. del Dottor F. Salvatore &amp; C Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Gianluca Marchionne, c. Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Francesco Paolo Cavalcanti; Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Elisa Caprio; nei confronti Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina, Farmacia San Luca del Dott. P. Francesco, Farmacia Travagliati del Dott. Travagliati Giancarlo non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Farmacie: la ratio dell&#8217; attribuzione ai comuni dell&#8217; individuazione delle sedi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Farmacie &#8211; individuazione delle sedi &#8211; attribuzione ai Comuni &#8211; ratio.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>La scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all&#8217;esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività  alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l&#8217;individuazione delle maggiori necessità  di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità , le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all&#8217;area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità  soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell&#8217;illogicità  manifesta e della contraddittorietà .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03436/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07070/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7070 del 2019, proposto da Farmacia F. del Dottor F. Salvatore &amp; C Snc, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Gianluca Marchionne, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Andrea Papagni in Roma, via Emilio Faa&#8217; di Bruno, 15;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Latina, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;<br /> Regione Lazio, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Elisa Caprio, dell&#8217;Avvocatura regionale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina, Farmacia San Luca del Dott. P. Francesco, Farmacia Travagliati del Dott. Travagliati Giancarlo non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 96/2019, resa tra le parti, non notificata, con la quale era respinto il ricorso proposto avverso la deliberazione municipale del Comune di Latina n. 125 del 22 febbraio 2018, nonchè i motivi aggiunti avverso le deliberazioni della G. Reg. Lazio nn. 191 del 24 aprile 2018 e 317 del 21 giugno 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">e per il conseguente annullamento dei predetti atti e di quelli presupposti, connessi e conseguenti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. n. 27 del 2020, con il quale sono state adottate nuove misure per contrastare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina e della Regione Lazio;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza con modalità  da remoto del giorno 30 aprile 2020 il Cons. Solveig Cogliani;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I &#8211; Con l&#8217;appello riportato in epigrafe, la Farmacia appellante, premesse le vicende che hanno portato alla revisione delle farmacie nell&#8217;anno 2016, si duole in sostanza del fatto che &#8211; a suo dire &#8211; l&#8217;individuazione delle nuove sedi sarebbe avvenuta da parte del Comune in assenza dei pareri della ASL e dell&#8217;Ordine dei farmacisti.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del Tribunale di prime cure aveva respinto il ricorso avverso la delibera di approvazione della revisione della pianta organica delle farmacie comunali, nella parte in cui era istituita la nuova sede nel &#8220;<i>quartiere dietro al Tribunale</i>&#8221; e gli atti connessi nonchè i due ricorsi per motivi aggiunti avverso le delibere regionali che hanno dato atto dell&#8217;istituzione, proposti per illegittimità  derivata.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare il T.A.R. di Latina ha evidenziato che &#8211; a differenza dalla prospettazione di parte ricorrente &#8211; era stato reso favorevolmente il parere da parte della ASL, nonchè da parte dell&#8217;Ordine dei farmacisti (nota prot. 8750/2018 e nota acquisita al prot. 17655000 del 21 dicembre 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriormente il T.A.R. precisava i limiti di sindacabilità  delle scelte di dislocazione del servizio farmaceutico. Ha, peraltro, evidenziato la compiutezza della motivazione della delibera gravata.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa sede l&#8217;appellante deduce, dunque, i seguenti vizi della sentenza di primo grado:</p>
<p style="text-align: justify;">1 &#8211; errata interpretazione della fattispecie e delle circostanze fattuali, nonchè della documentazione, errata e contraddittoria motivazione circa la violazione e falsa applicazione dell&#8217; art. 2 comma 1, l. n. 475/1968, come modificata dalla l. n. 27/2012 in quanto la sentenza avrebbe errato nel ritenere espressi i pareri da parte della ASL e dell&#8217;Ordine dei farmacisti; la Asl invece avrebbe unicamente accolto favorevolmente la decisione del Comune di considerare favorevolmente per l&#8217;istituzione di una futura farmacia un diverso perimetro stradale rispetto a quello originariamente considerato (nota 1 febbraio 2018) e l&#8217;Ordine dei farmacisti avrebbe, poi, chiesto di motivare le scelte della sede (nota 27 dicembre 2017); ne deriverebbe che la decisione comunale, adottata in assenza dei pareri previsti, sarebbe illegittima;</p>
<p style="text-align: justify;">2 &#8211; errata interpretazione delle circostanze fattuali, errata e contraddittoria motivazione circa l&#8217;asserito illegittimo esercizio della discrezionalità  amministrativa da parte del Comune di Latina in quanto, in primo luogo il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che l&#8217;Amministrazione appellata ha reso adeguato riscontro a quanto osservato dalla ASL a mezzo la nota prot. 269 del 4 gennaio 2018; le scelte dell&#8217;amministrazione in assenza di adeguata istruttoria dovrebbero dunque ritenersi illegittime; sarebbe mancata, peraltro, la valutazione della pìù ampia copertura del territorio comunale, avendo valutato l&#8217;Amministrazione, secondo l&#8217;appellante, unicamente il rapporto sulla popolazione residente nel territorio comunale, aggiornato in base ai dati risultanti dall&#8217;Ufficio anagrafe alla data del 24 ottobre 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">3 &#8211; errata interpretazione della fattispecie mediata, contraddittoria e/o carenza di motivazione con riferimento al rigetto dei motivi aggiunti in quanto il giudice di primo grado non avrebbe rilevato che la Giunta regionale avrebbe pedissequamente recepito la deliberazione del Comune di Latina ed avendo lo stesso considerato la deliberazione n. 317/2018, quale mera correzione di errore materiale della deliberazione n. 191/2018, mentre la seconda delibera sarebbe stata tesa a sanare un errore invalidante, operazione non consentita attraverso lo strumento della rettifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti per resistere la Regione Lazio ed il Comune di Latina.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Comune appellato, nel richiamare le difese svolte in primo grado, ha contestato in primo luogo l&#8217;ammissibilità  del ricorso introduttivo per quanto concerne l&#8217;istituzione della sede n. 34, per violazione del principio del<i>ne bis in idem</i>, in quanto tale questione avrebbe trovato definitiva sistemazione in base alla sentenza n. 1259/17, resa dal Consiglio di Stato in ordine alla legittimità  della sua istituzione con deliberazione G.M. n. 231/12. Nessun obbligo sussisterebbe poi, in capo all&#8217;Amministrazione, di dare avviso dell&#8217;avvio del procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie, stante il carattere programmatorio a contenuto generale. Ancora il ricorso sarebbe infondato, in quanto l&#8217;istituzione delle due sedi sarebbe avvenuta secondo il criterio demografico-rapporto popolazione/numero esercizi autorizzabili. Nella specie dalla documentazione versata in atti il dato della popolazione al quale l&#8217;ente si riferiva era quello ufficiale (125.985 abitanti al 31 dicembre 2015) corrispondente ai dati ISTAT, tale da far &#8216;scattare&#8217; l&#8217;istituzione di due nuovi esercizi. In materia l&#8217;Amministrazione avrebbe, dunque, godrebbe di ampia discrezionalità , sindacabile solo sotto il profilo dell&#8217;arbitrarietà , illogicità , irrazionalità , mancanti nella specie in esame. Ha, poi, sottolineato la correttezza delle conclusioni del primo giudice quanto alla sussistenza dei pareri previsti dalla normativa di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai motivi aggiunti, il Comune ha evidenziato la carenza di lesività  autonoma delle deliberazioni gravate.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione, con la propria memoria, ha peraltro, evidenziato che le due sedi farmaceutiche sono state istituite sulla base del criterio demografico. La Regione si è limitata a recepire il contenuto dell&#8217;atto di G.M. senza esprimere valutazioni o pareri sulle scelte comunali, non avendo la possibilità  di sindacare le scelte sulla localizzazione, trattandosi di competenza comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ulteriore memoria la Farmacia appellante ha ribadito le proprie difese in vista dell&#8217;udienza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti, poi, hanno concordemente rinunziato alla trattazione in sede cautelare ed hanno chiesto il rinvio al merito, al fine della trattazione congiunta ad altra causa pendente presso questa Sezione, n. r.g. 3252/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 12 marzo 2020 la causa è stata rinviata in ragione delle disposizioni emergenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo il contraddittorio integro, anche in considerazione delle difese espletate nella causa r.g. 3252/2019 sopra citata, la causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza da remoto del 30 aprile 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">II &#8211; Osserva, in via preliminare il Collegio, che non è condivisibile l&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata dal Comune, in quanto la sentenza n. 1250/17 di questo Consiglio si è pronunziata sugli atti, che seppur attinenti all&#8217;istituzione di nuovi sedi farmaceutiche, sono risalenti al 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">III &#8211; Nel merito, l&#8217;appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">IV &#8211; Ritiene il Collegio che la prospettazione di parte appellante non trova conferma negli atti di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, per quanto d&#8217;interesse, la delibera gravata, nel prevedere l&#8217;istituzione della sede &#8220;<i>nel quartiere dietro il Tribunale</i>&#8221; specificando &#8220;<i>precisamente nelle seguenti vie: via Ezio dal civico 61 direzione sino al campo di baseball, via Virgilio, da via Cicerone &#8211; incrocio via Virgilio a via Cicerone incrocio via Ulpiano</i>&#8221; ha recepito quanto indicato dalla ASL nella nota prot. 1575 del 4 gennaio 2018, in considerazione dello specifico esame del territorio, della densità  degli abitanti, dei volumi delle ricette, delle farmacie attive e del flusso di accesso al servizio farmaceutico. Infatti di ciò dÃ  atto la stessa ASL nel la nota prot. n. 18750/2018, con la quale la ASL &#8220;<i>accoglie favorevolmente la decisione del Comune, comunicata con nota prot. N. 3250 del 09/01/2018 in riscontro a quanto osservato dalla ASL nella citata nota ASL Latina prot. N. 269 del 04/01/2018, di prendere in considerazione la proposta della ASL/2012</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene al parere dell&#8217;Ordine dei farmacisti, nella nota del 21 dicembre 2017, lo stesso richiamava la precedente individuazione della localizzazione, come sopra specificata dalla ASL, chiedendo una motivazione per il caso di scostamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, altresì¬, precisato, come evidenziato dalla Regione, che quanto al dato numerico della popolazione l&#8217;istituzione delle nuovi sedi trae fondamento nella rilevazione della popolazione residente al 31 dicembre 2015, conformemente ai dati ISTAT, come riportati nella nota circolare prot. n. 610905 del 7 dicembre 2016. Come giÃ  riferito, quanto all&#8217;individuazione delle aree di interesse, si era pronunziata la ASL competente, con le indicazioni che risultano seguite dall&#8217;Amministrazione comunale, proprio in riferimento alla massima accessibilità  al servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Di tale nota è fatta menzione nelle premesse della deliberazione municipale gravate, unitamente alle ulteriori informazioni assunte sulla distribuzione residente sul territorio derivanti dai dati forniti dall&#8217;Ufficio anagrafe in data 24 ottobre 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente a tali dati, la parte appellante non svolge alcuna contestazioni puntuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che risultano privi di fondamento i primi due motivi di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">V &#8211; Quanto alle censure elevate nei confronti delle deliberazioni regionali, deve, in via preliminare, evidenziarsi che &#8211; in disparte i profili di carenza di interesse, essendo stati censurati tali atti eminentemente per illegittimità  derivata &#8211; con l&#8217;atto di rettifica del 21 giugno 2018, così¬ correttamente qualificato, la Regione si è limitata a sostituire le parole &#8220;<i>istituisce</i>&#8221; con &#8220;<i>conferma</i>&#8221; con &#8220;<i>prende atto della istituzione</i> &#8221; e &#8220;<i>della conferma</i>&#8220;, in conformità  al riparto di competenze tra Regione e Comune nella materia oggetto di esame. Del resto, al di lÃ  di una formalistica prospettazione fattane da parte appellante, la deliberazione non fa che &#8216;riallineare&#8217; le espressioni contenute nella deliberazione n. 191 a quanto correttamente avvenuto in ambito procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alle censure della condotta regionale, questa Sezione non può che ribadire il proprio orientamento: &#8220;<i>la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all&#8217;esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività  alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l&#8217;individuazione delle maggiori necessità  di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità , le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all&#8217;area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità  soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell&#8217;illogicità  manifesta e della contraddittorietà </i>&#8221; (Sent. n. 1250/2017, richiamata dalla difesa comunale).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, dunque, la Regione correttamente ha dato atto della localizzazione operata dall&#8217;Amministrazione comunale, a seguito dell&#8217;istruttoria e dell&#8217;acquisizione dei pareri, per come sopra precisato.</p>
<p style="text-align: justify;">VI &#8211; Da quanto sin qui considerato, risulta evidente che non solo il procedimento seguito dal Comune non è carente dei richiesti pareri, ma, altresì¬, che l&#8217;Amministrazione ha inteso recepire le osservazioni della ASL e dell&#8217;Ordine, motivando idoneamente in ordine alle prospettate esigenze territoriali di diffusione del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">VII &#8211; Pertanto, l&#8217;appello deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII &#8211; In considerazione della contestuale decisione del separato giudizio sopra indicato, avente riguardo, seppure con riferimento ad una differente pronunzia, profili di analoghi, ritiene il Collegio di compensare in parte le spese del presente giudizio e di condannare la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nella misura di complessivi euro 2000,00 (duemila/00) da dividersi in parti eguali tra le Amministrazioni costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensate in parte le spese del presente grado, condanna la parte appellante al pagamento delle spese, nella misura complessiva di euro 2000,00 (duemila/00) da dividersi in parti eguali tra le Amministrazioni costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-6-2020-n-3436/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3436</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3434</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-3434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3434</a></p>
<p>(Maria P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni De Notariis c. il Comune di Riccia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Marinelli e Mario Ferocino) Il regime giuridico delle percezione di emolumenti indebiti a pubblici dipendenti . 1.- Pubblico Impiego &#8211; Percezione di emolumenti indebiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3434</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">(Maria P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni De Notariis c. il Comune di Riccia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Marinelli e Mario Ferocino)</span></p>
<hr />
<p>Il regime giuridico delle percezione di emolumenti indebiti a pubblici dipendenti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Pubblico Impiego &#8211; Percezione di emolumenti indebiti a pubblici dipendenti &#8211; regime giuridico.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di ripetizione di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti va affermato che tr</i><i>attasi di una fattispecie di indebito oggettivo, ai sensi dell&#8217;art. 2033 c.c., che fonda la pretesa restitutoria sul venire meno del titolo che ha giustificato la dazione, senza che possa in alcun modo rilevare la condizione soggettiva di buona o di mala fede dell&#8217;accipiens (se non al limitato fine della decorrenza degli interessi), come pure le sue condizioni economiche</i><i>.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03434/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03184/2012 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso avente numero di registro generale 3184 del 2012 proposto dalla sig.ra Maria P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni De Notariis e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga n. 7,</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Riccia, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Marinelli e Mario Ferocino, e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Pietro Morrone in Roma, via Ulpiano n. 29,</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 72/2011, resa tra le parti e concernente pagamento di differenze retributive.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Riccia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 maggio 2020, tenutasi con le modalità  di cui alla normativa emergenziale di cui all&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1- Con atto d&#8217;appello notificato al Comune di Riccia in data 18 aprile 2012 e depositato il 30 aprile 2012 la sig.ra Maria P. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 72/2011, depositata il 1° marzo 2011, la quale ha accolto in parte e in parte respinto, compensando le spese, il ricorso proposto dall&#8217;appellante per l&#8217;annullamento delle note del Sindaco di Riccia n. 348 del 16 gennaio 1996 e n. 1474 del 23 febbraio 1996 e per il pagamento di tutte le differenze retributive spettanti, comprensive di rivalutazione monetarie ed interessi, nonchè per la regolarizzazione previdenziale, relativamente al lavoro dipendente prestato dalla ricorrente quale inserviente delle mense scolastiche comunali.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza appellata &#8211; in attuazione della decisione della Sezione quinta di questo Consiglio di Stato n. 1462/1993, che aveva riformato la precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 192/1992 resa fra le stesse parti &#8211; ha per un verso statuito, quanto alla domanda di pagamento azionata dal Comune con gli atti impugnati, che quella domanda deve<i> </i>&#8220;<i>ritenersi illegittima nella parte in cui la somma chiesta in restituzione viene maggiorata oltre che degli interessi moratori anche della rivalutazione monetaria</i>&#8220;, avendo previamente precisato la sentenza appellata che il Comune non aveva<i> </i>dato prova del maggior danno patito in conseguenza del ritardo nella restituzione, come previsto dall&#8217;art. 1224, secondo comma, del codice civile; e per altro verso ha statuito che il Comune non era tenuto nei confronti della ricorrente alla retribuzione secondo i parametri valevoli per i lavoratori assunti in forza di valido contratto, essendo invece il Comune tenuto alla sola regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale della sig.ra P. con riferimento al periodo in cui essa aveva effettivamente reso la prestazione lavorativa, come chiarito con la citata decisione del Consiglio di Stato n. 1462/1993; sicchè le somme corrisposte all&#8217;attuale appellante &#8211; in forza della citata sentenza del Tar per il Molise n. 192/1992 riformata dal Consiglio di Stato &#8211; a titolo di retribuzione secondo i suddetti parametri valevoli per i lavoratori assunti in forza di valido contratto, potevano, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso di primo grado, legittimamente essere oggetto di ripetizione.</p>
<p style="text-align: justify;">La medesima sentenza ora appellata ha altresì¬ precisato che ogni profilo di inadempimento parziale o totale di tale capo della suddetta decisione del Consiglio di Stato n. 1462/1993 doveva &#8220;<i>essere rimessa alla sede dell&#8217;ottemperanza la cui competenza spetta, nel caso di specie, al Consiglio di Stato</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello sostiene:</p>
<p style="text-align: justify;">1) che è illegittimo il punto di decisione che ha respinto la domanda di differenze stipendiali dovute, ai sensi dell&#8217;art. 36 della Costituzione, in base alla qualità  e quantità  delle prestazioni svolte con rapporto di lavoro dalle ore 8 alle ore 14; dovendo applicarsi per la quantificazione le tariffe dei contratti nazionali vigenti all&#8217;epoca, le quali rappresentano i minimi salariali per assicurare alla dipendente un&#8217;esistenza libera e dignitosa;</p>
<p style="text-align: justify;">2) che la sentenza merita riforma anche in punto di omesso esame e di omessa decisione sull&#8217;eccezione di irripetibilità  delle differenze corrisposte dal Comune; e comunque in punto di violazione del principio consolidato dell&#8217;irripetibilità  delle somme stipendiali riscosse e spese dalla dipendente in buona fede per far fronte alle esigenze insopprimibili di vita quotidiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Riccia si è costituito in data 14 gennaio 2014, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello con condanna alla refusione delle spese legali, e ribadendo la disponibilità  dell&#8217;Amministrazione a concordare un piano di rientro adeguato alle possibilità  dell&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 3 maggio 2017 parte appellante ha depositato, in data 17 luglio 2017, domanda di fissazione di udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante ha depositato documenti in data 25 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria depositata in data 1° aprile 2020 l&#8217;appellante ha concluso per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello, con rigetto delle avverse richieste, eccezioni e deduzioni e condanna del Comune di Riccia a corrispondere le differenze retributive ed accessori di legge, spettanti in corrispettivo del lavoro prestato negli anni scolastici dal 1982 al 1984.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è passata in decisione in data 5 maggio 2020 ai sensi della normativa emergenziale di cui all&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 &#8211; L&#8217;appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.1 &#8211; L&#8217;appellante sostiene che la pronuncia del Tar è illegittima laddove ha respinto la domanda di differenze stipendiali, e rileva che esse sono dovute, ai sensi dell&#8217;art. 36 della Costituzione, in base alla qualità  e quantità  delle prestazioni svolte con rapporto di lavoro dalle ore 8 alle ore 14, dovendo applicarsi per la quantificazione le tariffe dei contratti nazionali vigenti all&#8217;epoca, le quali rappresentano i minimi salariali per assicurare alla dipendente un&#8217;esistenza libera e dignitosa.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza del Tar non sarebbe aderente alla pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 1462/1993 emessa sulla vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l&#8217;appellante richiama il capo 13.6 della citata decisione n. 1462/1993, riportandone il testo, che pure si riproduce qui di seguito:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;[&#038;]<i>sulla questione della congruità  dei corrispettivi fissati negli atti e nei contratti affetti da nullità  non vi è traccia nei ricorsi di 1° grado e negli scritti depositati in questa fase dall&#8217;appellata ella nè ha mai dedotto che la retribuzione corrisposta/e non possa essere considerata proporzionata alla quantità  e alla qualità  del lavoro effettivamente prestato in esecuzione dei titoli nulli, nè ha chiesto al giudice amministrativo di determinare un superiore corrispettivo in luogo di quello da qualificare (in ipotesi) insufficiente.</i></p>
<p style="text-align: justify;">[&#038;]</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Per le ragioni che precedono, (e valutata l&#8217;assenza della relativa espressa domanda e di riscontrati elementi da cui si potrebbe evincere l&#8217;applicabilità  concreta nel presente giudizio dell&#8217;art. 36 della Costituzione) si deve accogliere il motivo d&#8217;appello con cui è stato dedotto che nulla è dovuto all&#8217;appellata, a titolo di retribuzione, oltre quello che le risultava dovuto in base ai contratti ed agli atti nulli e che le è giÃ  stato corrisposto</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">E sostiene che secondo la decisione di questo Consiglio di Stato è mancato, per mancanza di relativa domanda, qualsiasi accertamento della congruità  della retribuzione in base ai canoni dell&#8217;art. 36 della Costituzione; e che pertanto la suddetta definitiva pronuncia non preclude l&#8217;esame della nuova domanda, che sarebbe proposta per la prima volta in primo grado nel presente giudizio e non conosciuta in quello precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva perà² che la definitiva pronuncia di questo Consiglio di Stato appare chiara sul tema, laddove afferma &#8220;<i>si deve accogliere il motivo d&#8217;appello con cui è stato dedotto che nulla è dovuto all&#8217;appellata, a titolo di retribuzione, oltre quello che le risultava dovuto in base ai contratti ed agli atti nulli e che le è giÃ  stato corrisposto</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè il presente motivo deve essere rigettato; non rilevando nemmeno in proposito, data la chiara pronuncia di rigetto testà© riferita, la possibilità , adombrata dal Tar, di un giudizio di ottemperanza dinanzi a questo Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.2 &#8211; L&#8217;appello sostiene altresì¬ che la pronuncia del Tar sarebbe viziata da omesso esame e omessa decisione sull&#8217;eccezione di irripetibilità  delle differenze retributive corrisposte dal Comune, e comunque in punto di violazione della irripetibilità  delle somme stipendiali riscosse e spese dalla dipendente, in buona fede, per far fronte alle esigenze insopprimibili di vita quotidiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva che, così¬ come rilevato dal Comune resistente, la sentenza appellata reca espressa pronuncia in proposito.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti l&#8217;appellata pronuncia, dando corretta applicazione dei principi in tema di ripetizione di emolumenti indebitamente corrisposti (v. per tutte Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8739), ha affermato in proposito: &#8220;<i>Si tratta infatti di una fattispecie di indebito oggettivo, ai sensi dell&#8217;art. 2033 c.c., che fonda la pretesa restitutoria sul venire meno del titolo che ha giustificato la dazione, senza che possa in alcun modo rilevare la condizione soggettiva di buona o di mala fede dell&#8217;accipiens (se non al limitato fine della decorrenza degli interessi), come pure le sue condizioni economiche</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro il Tar nel corso del giudizio di primo grado, sia pure in sede cautelare (v. l&#8217;ordinanza cautelare n. 196 del 20 marzo 1996), ha anche evidenziato, pure in applicazione dei medesimi principi in tema di ripetizione di emolumenti indebitamente corrisposti, che il recupero delle differenze retributive corrisposte alla ricorrente richiede misure di rateizzazione proporzionate alle condizioni economiche di quest&#8217;ultima. E lo stesso Comune, nella memoria di costituzione, ha ribadito la disponibilità  dell&#8217;Amministrazione a concordare un piano di rientro adeguato alle possibilità  dell&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; L&#8217;appello, in conclusione, va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, pur tenendo conto della natura della pretesa e della situazione personale dell&#8217;appellante quale emersa in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;appellante al rimborso delle spese di giudizio del Comune di Riccia, e le liquida in euro 2000, oltre IVA e CPA ove dovute.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso dalla Sezione seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2020 &#8211; tenutasi con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 &#8211; con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaele Greco, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Italo Volpe, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Frigida, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-3434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.5764</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-1-6-2020-n-5764/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-1-6-2020-n-5764/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-1-6-2020-n-5764/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.5764</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente, Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore PARTI:-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Virgilio Di Meo, contro Commissione Centrale ex Art.10 L.82/91, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato Collaboratori di giustizia: natura e modalità  di calcolo della procedura cd. di capitalizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-1-6-2020-n-5764/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.5764</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-1-6-2020-n-5764/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.5764</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente, Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore PARTI:-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Virgilio Di Meo,  contro  Commissione Centrale ex Art.10 L.82/91, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Collaboratori di giustizia: natura e modalità  di calcolo della procedura cd. di capitalizzazione ex. art. 10, comma 15, del D.M. n.161/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Criminalità &#8211; collaboratori di giustizia &#8211; procedura cd. di capitalizzazione ex. art. 10, comma 15, del D.M. n.161/2004- natura e modalità  di calcolo.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L</em><em>a procedura cd. di capitalizzazione è disciplinata dall&#8217;art. 10, comma 15, del D.M. n.161/2004 e consiste nella possibilità  per i collaboratori di giustizia e per i loro familiari, che intendono realizzare un processo di reinserimento socio-lavorativo e fuoriuscire dallo speciale programma di protezione, di ottenere una somma che viene calcolata prendendo a parametro di riferimento le misure di assistenza corrisposte mensilmente, moltiplicate per un determinato numero di anni (da due a cinque), cui si aggiunge la somma forfetaria di euro 10.000,00, rivalutabile, quale contributo per la sistemazione alloggiativa.</em><br /> <em>La somma di danaro erogata a titolo di capitalizzazione viene ordinariamente riferita a due anni e, soltanto in presenza di un concreto e motivato progetto di reinserimento sociale, la stessa può essere aumentata fino a cinque anni. In tale ultimo caso, la Commissione è investita di una valutazione discrezionale, che tiene conto della natura e della validità  del progetto di reinserimento lavorativo presentato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05764/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 11471/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11471 del 2017, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lero 14; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Commissione Centrale ex Art.10 L.82/91, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 12 luglio 2017, notificata all&#8217;interessato il 14 settembre 2017, in toto ed in via gradata limitatamente alla parte in cui, nel disporre la non proroga del programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore, riconosce contestualmente la capitalizzazione delle misure di assistenza finalizzate al reinserimento sociale dell&#8217;avente diritto limitandone, tuttavia, la misura ad un periodo di soli due anni;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè contro ogni altro atto presupposto e/o consequenziale costituente presupposto e/o conseguenza dell&#8217;atto medesimo;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 maggio 2020 il dott. Raffaello Scarpato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 datata 12 luglio 2017 e notificata all&#8217;interessato in data 14 settembre 2017, censurata anche in via gradata limitatamente alla parte in cui, nel disporre la non proroga del programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore, ha riconosciuto la capitalizzazione delle misure di assistenza per un periodo di due anni.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa del ricorrente, collaboratore di giustizia fin dal 2010, ha premesso che nel Novembre 2016 il Ministero dell&#8217;Interno aveva preannunciato al proprio assistito la prossima fuoriuscita dal programma di collaborazione, con contestuale capitalizzazione delle misure di assistenza. A fronte di tale prospettazione, il ricorrente &#8211; in quanto persona con scarsissima scolarizzazione, al punto tale da rasentare l&#8217;analfabetismo &#8211; non comprendendo l&#8217;esatto significato di quanto illustratogli, si era limitato ad esprimere il proprio consenso alla fuoriuscita dal programma con contestuale capitalizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, il ricorrente ha lamentato la mancata prospettazione, da parte dell&#8217;Amministrazione, della possibilità  di usufruire di un pìù cospicuo assegno di capitalizzazione (pari a cinque anni) a fronte della presentazione di un concreto e documentato progetto di vita utile al reinserimento socio-lavorativo. Il detto difetto di istruttoria si era dunque tradotto in un pregiudizievole <i>deficità </i>informativo per il destinatario del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale ultimo riguardo, il ricorrente ha lamentato anche la disparità  di trattamento rispetto ad altri collaboratori di giustizia &#8211; destinatari di medesime delibere di cessazione del programma con contestuale capitalizzazione di due annualità  in luogo di cinque &#8211; ai quali era stato consentito di presentare anche in seguito il progetto di vita, con possibilità  di ottenere, mediante successiva delibera, un&#8217;integrazione della somma capitalizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso sono state pertanto formulate le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">-eccesso di potere e difetto assoluto d&#8217;istruttoria, con particolare riferimento alla capitalizzazione, dovendosi ritenere la misura di quest&#8217;ultima insufficiente ad assicurare il reinserimento sociale del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione di legge ed in particolare dell&#8217;art. 10, comma 15, secondo ed ultimo cpv. d.m. del 23 aprile 2004 n.161 e dell&#8217;art. 13, 5 cpv. del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 ed eccesso di potere per difetto e/o irragionevolezza di motivazione, nonchè per disparità  di trattamento, non avendo l&#8217;Amministrazione adottato misure straordinarie a fronte della particolare condizione disagiata del destinatario del provvedimento e del suo nucleo familiare rispetto a quella di altri collaboratori, ai quali era stato consentito di ottenere, con successiva delibera, un&#8217;integrazione della somma capitalizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita l&#8217;Amministrazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che, con il provvedimento impugnato, la Commissione Centrale aveva corrisposto la capitalizzazione biennale su espressa e conforme richiesta del ricorrente, come dimostrato dall&#8217;istanza a firma di quest&#8217;ultimo, trasmessa dal Servizio Centrale di Protezione con nota dell&#8217;11 novembre 2016. </p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, l&#8217;Amministrazione ha dedotto che il collaboratore doveva considerarsi a conoscenza delle modalità  di capitalizzazione sin dalla sottoscrizione del programma speciale di protezione e che, in ogni caso, la corretta comprensione della comunicazione del Servizio Centrale di Protezione era dimostrata dal fatto che il ricorrente, oltre a richiedere la capitalizzazione pari a due anni (erogabile in assenza di un progetto di reinserimento), aveva dichiarato di volersi recare all&#8217;estero con la sua compagna una volta fuoriuscito dal circuito tutorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo della legittimità  formale del provvedimento impugnato, l&#8217;Amministrazione ha evidenziato che lo stesso è stato emanato al termine del relativo procedimento amministrativo, su motivato e conforme parere di cessazione del programma di protezione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e della Direzione Nazionale Antimafia.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l&#8217;Amministrazione ha precisato che la non proroga del programma di protezione ha determinato solo l&#8217;estromissione del soggetto dal sistema speciale tutorio, senza tuttavia incidere sulle valutazioni che competono alle Autorità  di P.S. ai fini dell&#8217;adozione delle misure di tutela cd. ordinarie. </p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza del 20.12.2017 il Collegio, rilevati dubbi sulla ricevibilità  del ricorso, ha assegnato termine di giorni 30 all&#8217;Amministrazione per acquisire la copia del verbale di notifica al ricorrente della delibera della Commissione Centrale del 12 luglio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione ha depositato la documentazione richiesta, dalla quale è emersa la tempestività  della notifica del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successiva ordinanza cautelare collegiale del 27.02.2018 è stata respinta l&#8217;istanza di misure cautelari proposta dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, all&#8217;udienza del 19 maggio 2020 a casa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso che la procedura cd. di capitalizzazione è disciplinata dall&#8217;art. 10, comma 15, del D.M. n.161/2004 e consiste nella possibilità  per i collaboratori di giustizia e per i loro familiari, che intendono realizzare un processo di reinserimento socio-lavorativo e fuoriuscire dallo speciale programma di protezione, di ottenere una somma che viene calcolata prendendo a parametro di riferimento le misure di assistenza corrisposte mensilmente, moltiplicate per un determinato numero di anni (da due a cinque), cui si aggiunge la somma forfetaria di euro 10.000,00, rivalutabile, quale contributo per la sistemazione alloggiativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La somma di danaro erogata a titolo di capitalizzazione viene ordinariamente riferita a due anni e, soltanto in presenza di un concreto e motivato progetto di reinserimento sociale, la stessa può essere aumentata fino a cinque anni. In tale ultimo caso, la Commissione è investita di una valutazione discrezionale, che tiene conto della natura e della validità  del progetto di reinserimento lavorativo presentato. </p>
<p style="text-align: justify;">Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il verbale di comunicazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale &#8211; Servizio Centrale di Protezione datato 02.11.2016 &#8211; sottoscritto dal ricorrente &#8211; attesta che al destinatario del provvedimento sono stati illustrati i parametri in tema di capitalizzazione previsti dall&#8217;art. 1 del D.M. nr. 61/2004, con specifica richiesta di formalizzare un concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo. Inoltre, nel medesimo verbale, l&#8217;odierno ricorrente ha confermato di aver preso atto di quanto comunicatogli in merito alle procedure di capitalizzazione e di aver accettato la somma relativa al biennio, chiedendo altresì¬ che il relativo importo potesse essere corrisposto alla fine dell&#8217;anno 2017, in previsione del trasferimento all&#8217;estero con la propria compagna.</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge pertanto <i>ex actis</i> che il ricorrente è stato posto in condizione di conoscere le alternative a propria disposizione (ivi compresa la possibilità  di formalizzare un concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo) e che, a fronte di tale informazione, lo stesso ha scelto di ricevere la capitalizzazione biennale. </p>
<p style="text-align: justify;">Non è superfluo rilevare come tale scelta sia stata giustificata dallo stesso ricorrente in relazione all&#8217;intendimento di trasferirsi all&#8217;estero unitamente alla propria compagna, circostanza quest&#8217;ultima incompatibile con la presentazione di un progetto di reinserimento socio-lavorativo, necessario ad ottenere la diversa e maggiore misura della capitalizzazione invocata in questa sede dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, va ulteriormente rilevato che, anche laddove l&#8217;Amministrazione avesse omesso di informare il destinatario del provvedimento sulle varie alternative previste dalla legge in tema di capitalizzazione, tale mancanza non avrebbe potuto pregiudicare la legittimità  del provvedimento impugnato, non esistendo alcun obbligo informativo o esplicativo in capo all&#8217;Amministrazione in relazione al contenuto delle disposizioni di legge, che devono presumersi conosciute dl momento dell&#8217;entrata in vigore. </p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; appena il caso di aggiungere, inoltre, che nel caso di specie la normativa di riferimento non presenta elementi di carattere tecnico o di difficile comprensione, risultando palese dal contenuto del verbale della Direzione Centrale della Polizia Criminale datato 02.11.2016 che il ricorrente aveva sicuramente compreso l&#8217;oggetto della scelta prevista e le varie opzioni possibili.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò deve aggiungersi che, la condizione di &#8220;quasi analfabetismo&#8221;, declamata dalla difesa del ricorrente, non è stata supportata da alcun elemento di valido riscontro, risolvendosi in una mera asserzione di parte. In ogni caso, peraltro, anche una condizione di totale analfabetismo non avrebbe potuto costituire di per sè una minorazione o menomazione della capacità  di intendere e di volere, tale da integrare una causa di incapacità  legale o naturale (cfr. sul punto Consiglio di Stato sent. n. 5624/2002).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali considerazioni sono da respingere le censure di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto e/o irragionevolezza di motivazione, nonchè per disparità  di trattamento, dovendosi rilevare come l&#8217;Amministrazione abbia seguito l&#8217;iter procedimentale previsto dalla legge, determinandosi su parere conforme delle Autorità  preposte ed aderendo alle richieste dello stesso ricorrente, che non può oggi dolersi della scelta a suo tempo effettuata, nè addurre disparità  di trattamento con altri collaboratori, rispetto ai quali vanta una posizione affatto diversa, avendo scelto liberamente di richiedere la corresponsione della capitalizzazione biennale senza presentare o riservarsi di presentare alcun progetto di reinserimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le stesse ragioni si appalesano infondati i motivi aventi ad oggetto l&#8217;eccesso di potere ed il difetto assoluto d&#8217;istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed infatti nel caso di specie, sia la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo hanno espresso reiterato parere favorevole alla non proroga del programma speciale di protezione nei confronti del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tali presupposti la Commissione Centrale ha disposto la non proroga del programma di protezione, quantificando l&#8217;erogazione nella misura consentita in dalle disposizioni legislative in relazione alle chiare richieste del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve rilevarsi, infine, l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza del disconoscimento della conformità  all&#8217;originale ex art. 2719 c.c. effettuato dal ricorrente nella memoria depositata in data 21.02.2018 ed avente ad oggetto il pìù volte citato verbale del 02/11/2016. </p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, la contestazione si apprezza per genericità , in quanto il ricorrente ha riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta sul verbale, ma ne ha disconosciuto la conformità  all&#8217;originale, senza nulla ulteriormente specificare a riguardo. Sul punto, deve rilevarsi che la contestazione della conformità  all&#8217;originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile generiche, ma va operata &#8211; a pena di inefficacia &#8211; in modo chiaro e circostanziato, attraverso l&#8217;indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall&#8217;originale (cfr., per tutte, Cass. n. 29993/17).</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo il disconoscimento è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, mediante il suddetto disconoscimento il ricorrente ha inteso contestare il contenuto del verbale nella parte in cui il dichiarante ha rinunciato al diritto di percepire la capitalizzazione delle misure assistenziali riferite al quinquennio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, per smentire la tesi del ricorrente è sufficiente rinviare alla lettura del verbale, nel quale non è dato rinvenire alcuna rinuncia, esplicita o implicita alla capitalizzazione quinquennale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo il disconoscimento si appalesa dunque infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono cionondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità  della fattispecie oggetto di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19.05.2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm. con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Arzillo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Maria Verlengia, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore</p>
<p>   </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-1-6-2020-n-5764/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.5764</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.5771</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2020-n-5771/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2020-n-5771/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2020-n-5771/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.5771</a></p>
<p>Riccardo Savoia Presidente, Paolo Marotta, Consigliere, Estensore PARTI: (Lav Lega Anti Vivisezione Ente Morale Onlus; &#8211; Osa Oltre La Sperimentazione Animale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Laura Casella, c. Ministero della Salute; Università  degli Studi di Parma; Università  degli Studi di Torino, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2020-n-5771/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.5771</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2020-n-5771/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.5771</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Riccardo Savoia Presidente, Paolo Marotta, Consigliere, Estensore PARTI: (Lav Lega Anti Vivisezione Ente Morale Onlus; &#8211; Osa Oltre La Sperimentazione Animale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Laura Casella, c. Ministero della Salute; Università  degli Studi di Parma; Università  degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, e nei confronti di Consiglio Superiore di Sanità ; OPBA &#8211; Organismo Preposto Benessere Animale dell&#8217;Università  di Parma, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ( DLgs. nr. 26/2014): i limiti dell&#8217;utilizzo di primati non umani .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Sanità  &#8211; sperimentazione &#8211; protezione degli animali utilizzati a fini scientifici &#8211; DLgs. nr. 26/2014 &#8211; utilizzo di primati non umani &#8211; limiti.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">2.- Sanità  &#8211; sperimentazione &#8211; sperimentazione animale &#8211; progetto di ricerca denominato &#8220;Meccanismi anatomofisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221; &#8211; legittimità  &#8211; va affermata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Con il decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 26, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici: in particolare, con l&#8217;art. 8 (Primati non umani) si è normato, in sintesi, che il Ministero della Salute possa autorizzare, in via eccezionale, l&#8217;impiego di primati non umani (&#8220;di cui all&#8217;allegato I&#8221;), quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero quando è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. E&#8217; immune da illegittimità  rilevabili innanzi al Giudice Amministrativo il progetto di ricerca presentato dall&#8217;Università  di Parma, denominato &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;, prevede l&#8217;esecuzione di una sperimentazione su modello animale, mediante l&#8217;utilizzo di n. sei macachi: sperimentazione è connotata da finalità  traslazionali, avendo ad oggetto lo studio della cecità  corticale sul modello animale, al fine di definire e validare dei protocolli per la riabilitazione della cecità  corticale nell&#8217;uomo; progetto di ricerca approvato dall&#8217;European Research Council, sia sotto il profilo etico che sotto quello scientifico.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="RIGHT"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05771/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 10394/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 11774/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10394 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lav Lega Anti Vivisezione Ente Morale Onlus; &#8211; Osa Oltre La Sperimentazione Animale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Laura Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tuscolana 370;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Salute; Università  degli Studi di Parma; Università  degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Consiglio Superiore di Sanità ; OPBA &#8211; Organismo Preposto Benessere Animale dell&#8217;Università  di Parma, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11774 del 2019, proposto da<br /> Lav Lega Anti Vivisezione Ente Morale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Laura Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Tuscolana n. 370;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Salute; Università  degli Studi di Parma; Università  degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Consiglio Superiore di Sanità ; OPBA &#8211; Organismo Preposto Benessere Animale dell&#8217;Università  di Parma, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 10394 del 2019:</p>
<p style="text-align: justify;">-dell&#8217;autorizzazione del progetto di ricerca &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221; rilasciata dal Ministero della Salute;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della valutazione tecnico scientifica del Consiglio Superiore di Sanità  inerente il progetto: &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;, rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. 26/2014;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del parere motivato dell&#8217;Organismo Preposto al Benessere Animale dell&#8217;Università  di Parma, inerente il progetto: &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell&#8217;art. 31 comma 2 con i relativi allegati inerente il progetto: &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10/9/2019, per l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">-dell&#8217;autorizzazione del progetto di ricerca &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221; rilasciata dal Ministero della Salute, n. 803/2018-PR in data 15 ottobre 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè quali atti presupposti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della sintesi non tecnica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della valutazione tecnico scientifica del Consiglio Superiore di Sanità  inerente il progetto: &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;, rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 31 comma 4, del d.lgs. 26/2014 prot. 0022725-17/09/2018-DGSAF-MDS-A;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del parere motivato dell&#8217;Organismo preposto al benessere animale dell&#8217;Università  di Parma inerente il progetto: &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221; prot. n. 73/OPBA/2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della proposta di progetto contenuta all&#8217;allegato A;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della presentazione del progetto contenuta all&#8217;allegato VI;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17/4/2020, per l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; delle relazioni della prof.ssa Gloria Pelizzo, componente e relatrice pro &#8211; tempore della Sezione IV del Consiglio Superiore di Sanità  e del prof. Antonio Crovace, esperto a supporto del Consiglio Superiore di Sanità , espressamente citate nella valutazione tecnico scientifica del Consiglio Superiore di Sanità  quale atto presupposto dell&#8217;autorizzazione giÃ  impugnata, rilasciata dal Ministero della Salute, inerente il progetto: &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;, rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. 26/2014 prot. 0022725-17/09/2018-DGSAF-MDS-A;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del primo report semestrale trasmesso dall&#8217;Università  di Parma al Ministero della Salute in data 11.09.2019 prot. 0000096 avente ad oggetto: &#8220;Relazione semestrale sulle condizioni di stress dei macachi e misure intraprese per limitare gli effetti avversi &#8211; notifica all&#8217;Ufficio 6 DGSAF&#8221; conosciuto solamente in data 2.03.2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;Allegato D del deposito effettuato in data 10.03.2020 dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato riguardante: &#8220;Memoria redatta dall&#8217;OPBA sulle valutazioni svolte sul progetto, in risposta alle censure sollevate da LAV e OSA nel ricorso per motivi aggiunti&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;allegato F del deposito effettuato in data 10.03.2020 dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, riguardante: &#8220;Nota dello European Research Council (ERC) in merito alle valutazioni effettuate sul progetto LIGHTUP in sede europea&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;allegato G del deposito effettuato in data 10.03.2020 dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, riguardante: &#8220;Relazione sui primi 18 mesi di progetto, inerente gli esperimenti su primati non-umani, da parte del primatologo dott. Augusto Vitale (Istituto Superiore di Sanità ), Ethic Advisor del progetto richiesto dallo European Research Council&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;allegato L del deposito effettuato in data 10.03.2020 dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, riguardante: &#8220;Verbale del sopralluogo ispettivo del Ministero e NAS del 6 febbraio 2020&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;allegato N del deposito effettuato in data 10.03.2020 dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, riguardante: &#8220;Seconda relazione semestrale sulle condizioni di stress rilevate durante le singole fasi del progetto nonchè le misure intraprese per limitare gli effetti avversi&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del deposito effettuato dal Ministero della salute in data 2 aprile 2020 prot. 2020027423 &#8220;Adempimento ordinanza collegiale istruttoria&#8221;, contenente i seguenti ulteriori documenti:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Parere del Consiglio Superiore di Sanità , Sezione IV, del 23 marzo 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">b) Relazione del Gruppo di Lavoro permanente, composto dalla dott.ssa Emanuela D&#8217;Amore, dal dott. Guerino Lombardi, dal prof. Rodolfo Lorenzini e dal prof. Gian Luigi Mancardi, (relazione allegata al parere del C.S.S. del 23 marzo 2020);</p>
<p style="text-align: justify;">c) Relazione del prof. Mario De Felice, allegata al parere del C.S.S. del 23 marzo 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">d) Relazione del prof. Vito Martella del 18 marzo 2020, allegata al parere del C.S.S. del 23 marzo 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 11774 del 2019, per l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;autorizzazione del progetto di ricerca &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221; rilasciata dal Ministero della Salute, n. 803/2018-PR in data 15 ottobre 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè quali atti presupposti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della sintesi non tecnica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della valutazione tecnico scientifica del Consiglio Superiore di Sanità  inerente il progetto: &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;, rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 4, del d.lgs. 26/2014 prot. 0022725-17/09/2018-DGSAF-MDS-A;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del parere motivato dell&#8217;Organismo Preposto al Benessere Animale dell&#8217;Università  di Parma inerente il progetto: &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221; prot. n. 73/OPBA/2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della proposta di progetto contenuta all&#8217;allegato A;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della presentazione del progetto contenuta all&#8217;allegato VI;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso e/o consequenziale ancorchè allo stato non cognito.</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati depositati il 17/4/2020, per l&#8217;annullamento :</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; delle relazioni della prof.ssa Gloria Pelizzo, componente e relatrice pro &#8211; tempore della Sezione IV del Consiglio Superiore di Sanità  e del prof. Antonio Crovace, esperto a supporto del Consiglio Superiore di Sanità , espressamente citate nella valutazione tecnico scientifica del Consiglio Superiore di Sanità  quale atto presupposto dell&#8217;autorizzazione giÃ  impugnata, rilasciata dal Ministero della Salute, inerente il progetto: &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;, rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 31 comma 4 del D. Lgs 26/2014 prot. 0022725-17/09/2018-DGSAF-MDS-A;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del primo report semestrale trasmesso dall&#8217;Università  di Parma al Ministero della Salute in data 11.09.2019 prot. 0000096 avente ad oggetto: &#8220;Relazione semestrale sulle condizioni di stress dei macachi e misure intraprese per limitare gli effetti avversi &#8211; notifica all&#8217;Ufficio 6 DGSAF&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;Allegato D del deposito effettuato in data 10.03.2020 dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, riguardante: &#8220;Memoria redatta dall&#8217;OPBA sulle valutazioni svolte sul progetto, in risposta alle censure sollevate da LAV e OSA nel ricorso per motivi aggiunti&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;allegato F del deposito effettuato in data 10.03.2020 dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, riguardante: &#8220;Nota dello European Research Council (ERC) in merito alle valutazioni effettuate sul progetto LIGHTUP in sede europea&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;allegato G del deposito effettuato in data 10.03.2020 dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, riguardante: &#8220;Relazione sui primi 18 mesi di progetto, inerente gli esperimenti su primati non-umani, da parte del primatologo dott. Augusto Vitale (Istituto Superiore di Sanità ), Ethic Advisor del progetto richiesto dallo European Research Council&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;allegato L del deposito effettuato in data 10.03.2020 dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, riguardante: &#8220;Verbale del sopralluogo ispettivo del Ministero e NAS del 6 febbraio 2020&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;allegato N del deposito effettuato in data 10.03.2020 dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, riguardante: &#8220;Seconda relazione semestrale sulle condizioni di stress rilevate durante le singole fasi del progetto nonchè le misure intraprese per limitare gli effetti avversi&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del deposito effettuato dal Ministero della Salute in data 2 aprile 2020 prot. 2020027423 &#8220;Adempimento ordinanza collegiale istruttoria&#8221;, contenente i seguenti ulteriori documenti:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Parere del Consiglio Superiore di Sanità , Sezione IV, del 23 marzo 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">b) Relazione del Gruppo di Lavoro permanente, composto dalla dott.ssa Emanuela D&#8217;Amore, dal dott. Guerino Lombardi, dal prof. Rodolfo Lorenzini e dal prof. Gian Luigi Mancardi, (relazione allegata al parere del C.S.S. del 23 marzo 2020);</p>
<p style="text-align: justify;">c) Relazione del prof. Mario De Felice, allegata al parere del C.S.S. del 23 marzo 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">d) Relazione del prof. Vito Martella del 18 marzo 2020, allegata al parere del C.S.S. del 23 marzo 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, dell&#8217;Università  degli Studi di Parma e dell&#8217;Università  degli Studi di Torino;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 maggio 2020 il dott. Paolo Marotta e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 Con ricorsi n. 10394/2019 e n. 11774/2019, depositati rispettivamente in data 8 agosto 2019 e 25 settembre 2019, la Lega Anti Vivisezione Ente Morale Onlus e l&#8217;Associazione Osa &#8211; Oltre La Sperimentazione Animale Onlus hanno impugnato l&#8217;autorizzazione rilasciata, in data 15 ottobre 2018, dal Ministero della Salute, ai sensi dell&#8217;art. 31 del d.lgs. n. 26/2014, e avente ad oggetto un progetto di ricerca presentato dall&#8217;Università  degli Studi di Parma, denominato: &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Oltre al titolo abilitativo sopra richiamato, le parti ricorrenti hanno impugnato gli atti della relativa istruttoria procedimentale e, in particolare, il parere favorevole espresso in data 30 maggio 2018 dall&#8217;Organismo preposto al benessere animale dell&#8217;Università  di Parma, ai sensi dell&#8217;art. 26, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 26/2014 e il parere favorevole condizionato rilasciato dal Consiglio Superiore di Sanità  &#8211; Sez. IV, ai sensi dell&#8217;art. 31, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 26/2014, nella seduta dell&#8217;11 settembre 2018, in ordine alla valutazione tecnico &#8211; scientifica del predetto progetto di ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 La tardività  della domanda di annullamento degli atti impugnati (rispetto alla data della loro adozione) è stata giustificata dalle parti ricorrenti sulla base della considerazione che esse avrebbero acquisito tardivamente e in tempi diversi la conoscenza effettiva degli atti oggetto di gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 10 settembre 2019 nell&#8217;ambito del ricorso R.G. n. 10394/2019, le parti ricorrenti hanno contestato la legittimità  degli atti impugnati sotto ulteriori profili, allegando di aver acquisito la consapevolezza dei vizi denunciati solo a seguito di un ulteriore accesso documentale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si sono costituiti in giudizio per resistere alle domande azionate il Ministero della Salute, l&#8217;Università  degli Studi di Parma e l&#8217;Università  degli Studi di Torino.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 Con ordinanza di questo Tribunale n. 7130/2019 è stata respinta l&#8217;istanza cautelare presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti, ordinando nel contempo al Ministero della Salute di produrre in giudizio alcuni atti istruttori richiamati nel parere favorevole condizionato del Consiglio Superiore di Sanità  (e, segnatamente, la relazione della prof.ssa Gloria Pelizzo e quella del prof. Antonio Crovace); con ordinanza n. 230/2020, il Consiglio di Stato, sez. III, ha accolto l&#8217;appello cautelare proposto dalla Lega Antivivisezione, sospendendo l&#8217;efficacia del provvedimento di autorizzazione alla sperimentazione e ordinando nel contempo al Ministero della Salute di fornire con la massima urgenza la prova &#8220;&#038;sull&#8217;impossibilità  di trovare alternativa ad una sperimentazione invasiva sugli animali&#038;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 Il Ministero della Salute ha provveduto ad eseguire gli adempimenti istruttori sopra richiamati, depositando i seguenti atti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la relazione della prof.ssa Gloria Pelizzo e la relazione del prof. Antonio Crovace, richiamate nel parere del Consiglio Superiore di Sanità  dell&#8217;11 settembre 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; un ulteriore parere, espresso nella seduta del 23 marzo 2020, nel quale il Consiglio Superiore di Sanità  esclude che alla data odierna esistano metodi alternativi alla sperimentazione invasiva sugli animali così¬ come prevista nel progetto di ricerca sopra richiamato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una nota esplicativa dell&#8217;European Research Council del 9 marzo 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una relazione del Gruppo permanente di Lavoro &#8220;Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici&#8221;, allegata sub 3) al parere del C.S.S. del 23 marzo 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una relazione del prof. Mario De Felice, allegata sub. 4) al parere del C.S.S. del 23 marzo 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una relazione del prof. Vito Martella, allegata sub. 5) al parere del C.S.S. del 23 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Avverso gli atti da ultimo richiamati nonchè avverso le relazioni semestrali sullo stato degli animali sottoposti alla sperimentazione sono insorte le odierne ricorrenti con i secondi motivi aggiunti, notificati in data 17 aprile 2020 e depositati in pari data.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con memorie depositate nel corso del giudizio le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All&#8217;udienza pubblica del 19 maggio 2020 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2 Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di accesso incidentale formulata dalle parti ricorrenti nei motivi aggiunti depositati il 17 aprile 2020; ivi le parti ricorrenti, dopo aver evidenziato di aver presentato al Ministero della Salute nelle date del 6 aprile, dell&#8217;8 aprile e del 14 aprile 2020 tre nuove istanze di accesso documentale, chiedono che questo Tribunale ordini l&#8217;esibizione dei documenti richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi può essere proposto nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento (espresso) di diniego ovvero dalla formazione del silenzio-rigetto (per effetto della inerzia della amministrazione protrattasi per 30 giorni dalla presentazione della istanza di accesso). Nel caso di specie la domanda di accesso (incidentale) è stata formulata in assenza di un provvedimento espresso di diniego e prima del decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione delle istanze di accesso documentale. Oltre a ciò, le ricorrenti non hanno prodotto in giudizio le predette istanze, con la conseguenza che questo Tribunale non è stato messo in condizione di verificare &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 116, comma 2, c.p.a. &#8211; la connessione della domanda di accesso incidentale rispetto all&#8217;oggetto del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3 Ritiene poi il Collegio di prescindere dall&#8217;esame delle molteplici eccezioni di inammissibilità  delle domande azionate, sollevate dalle amministrazioni resistenti, essendo i ricorsi in esame, come integrati dai motivi aggiunti, infondati nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le censure formulate dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio e nei primi motivi aggiunti possono essere riassunte nel seguente modo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione degli artt. 8, 13 e 31 del d.lgs. n. 26/2014: le parti ricorrenti, dopo aver evidenziato che il progetto di ricerca autorizzato dal Ministero della Salute prevede l&#8217;utilizzazione di 6 primati non umani (nella specie di 6 macachi) si dolgono del fatto che negli atti impugnati non vi sia l&#8217;evidenza scientifica che sia impossibile raggiungere lo scopo della procedura, utilizzando nella sperimentazione specie diverse dai primati non umani, in violazione dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 26/2014; sostengono che le valutazioni svolte a riguardo dall&#8217;Organismo preposto al benessere animale dell&#8217;Università  di Parma e dal Consiglio Superiore di Sanità  nei relativi pareri non siano supportate da idonea istruttoria e da congrua motivazione, con la conseguenza che non sarebbero idonee a giustificare il rilascio della autorizzazione alla effettuazione del progetto di ricerca in questione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione degli artt. 1, 4, 8, 13 e 38 della direttiva 2010/63/UE e violazione degli artt. 1, 5, 8, 13 26 e 31 del d.lgs. n. 26/2014 nonchè violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili (genericità , erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria): sostengono che nè nel parere dell&#8217;Organismo preposto al benessere animale dell&#8217;Università  di Parma nè nel parere condizionato espresso dal Consiglio Superiore di Sanità  siano presenti gli elementi individuati dal legislatore nazionale e da quello eurounitario al fine di giustificare il ricorso alla sperimentazione condotta su primati non umani;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione dell&#8217;art. 13 del T.F.U.E. e violazione degli artt. 1 e 4 della direttiva 63/2010/UE; violazione degli artt. 1, 13, e 26 del d.lgs. n. 26/2014; violazione del principio delle 3 R; violazione dell&#8217;obbligo gerarchico di ricorrere a metodi alternativi; eccesso di potere sotto ulteriori profili (manifesta irragionevolezza della motivazione; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, apoditticità  della motivazione, violazione dei principi di discrezionalità  tecnica): sostengono che il Ministero della Salute non abbia dimostrato il carattere innovativo del progetto autorizzato e il rispetto del principio delle 3 R: Replacement (sostituzione), Reduction (riduzione) e Refinement (perfezionamento), di cui all&#8217;art. 13 del d.lgs. n. 26/2014; si dolgono del fatto che il progetto preveda l&#8217;utilizzazione di n. 6 primati non umani, in violazione del principio della riduzione, nonchè del fatto che gli atti impugnati sarebbero in contrasto anche con il principio del perfezionamento, prevedendo la sperimentazione interventi che necessariamente cagioneranno un danno permanente agli animali utilizzati; lamentano la violazione dell&#8217;art. 13, ultimo comma, del d.lgs. n. 26/2014, laddove prescrive che va evitata la morte nelle procedure che prevedono l&#8217;impiego di animali vivi.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Nel ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 17 aprile 2020, le ricorrenti formulano censure che possono essere sintetizzate nel seguente modo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione degli artt. 1, 4, 8, 13 e 38 della direttiva 2010/63/UE; violazione degli artt. 1, 5, 8, 13, 26, e 31 del d.lgs. n. 26/2014; eccesso di potere sotto diversi profili (genericità , erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria): sostengono che le relazioni della prof.ssa Gloria Pelizzo e del prof. Antonio Crovace contengano elementi di carattere generico e non siano conseguentemente sufficienti a supportare (per relationem) la motivazione del parere condizionato espresso dal Consiglio Superiore di Sanità  nella seduta dell&#8217;11 settembre 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione dell&#8217;art. 13 del T.F.U.E. e degli artt. 1 e 4 della direttiva 63/2010/UE e violazione degli artt. 1, 13 e 26 del d.lgs. n. 26/2014; violazione del principio delle 3 R; violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 31 del d.lgs. n. 26/2014; violazione del principio della sostituzione (replacement) e dell&#8217;obbligo di ricorrere a metodi alternativi; eccesso di potere sotto ulteriori profili (manifesta irragionevolezza della motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, genericità , incongruità  e apoditticità  della motivazione, violazione dei principi della discrezionalità  tecnica): evidenziano che anche nel parere espresso dalla prof.ssa Gloria Pelizzo e dal prof. Antonio Crovace non si darebbe conto del rispetto del principio delle 3R e dell&#8217;obbligo di ricorrere prioritariamente a metodi alternativi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione dell&#8217;art. 13 del T.F.U.E.; violazione degli artt. 1 e 4 della direttiva 63/2010/UE e degli artt. 1 e 13 del d.lgs. n. 26/2014; violazione del principio delle 3R; violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 31 del d.lgs. n. 26/2014; violazione del principio della riduzione (reduction) e del perfezionamento (refinement); violazione dell&#8217;obbligo di ricorrere a metodi alternativi; eccesso di potere sotto diversi profili: ancora una volta, le ricorrenti denunciano che la sperimentazione oggetto del progetto di ricerca preveda l&#8217;utilizzazione di sei primati non umani e che l&#8217;autorizzazione non contenga alcun approfondimento in merito alla possibilità  di ridurre il numero degli animali utilizzati, in violazione del principio della riduzione e di quello del perfezionamento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione dell&#8217;art. 13 del T.F.U.E.; violazione degli artt. 17 e 19 della direttiva 63/2010/UE e degli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 26/2014 in combinato con l&#8217;art. 40, comma 9, del d.lgs. 26/2014; violazione delle prescrizioni contenute nella valutazione tecnico scientifica del Consiglio superiore di Sanità ; violazione dell&#8217;art. 544 c.p.; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione: dopo aver evidenziato che il Consiglio Superiore di Sanità  nella seduta dell&#8217;11 settembre 2018 ha emesso un parere favorevole condizionato alla osservanza di determinate prescrizioni, le ricorrenti si dolgono del fatto che nei report semestrali trasmessi dall&#8217;Università  di Parma non vengano fornite adeguate informazioni sulle condizioni degli animali utilizzati nella sperimentazione, sul loro livello di interazione e di adattamento al nuovo ambiente, contenendo essi solo una generica descrizione dello stabulario; oltre a ciò, evidenziano che nel primo report del 6 settembre 2019 emerge che due dei sei primati utilizzati nella sperimentazione, essendo risultati malati ed essendo falliti i tentativi di cura cui sono stati sottoposti, sono stati restituiti al fornitore; le ricorrenti ritengono che tale modus operandi non sia conforme al principio del benessere animale, di cui all&#8217;art. 13 del T.F.U.E. e alla direttiva 63/2010/UE nonchè agli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 26/2014; a giudizio delle ricorrenti, gli animali in questione avrebbero dovuto essere liberati e inseriti in un habitat adeguato alle loro condizioni psico &#8211; fisiche; a tale riguardo, le ricorrenti arrivano ad ipotizzare responsabilità  di natura penale, ai sensi dell&#8217;art. 544 &#8211; ter c.p.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione degli artt. 1, 4, 8, 13 e 38 della direttiva 2010/63/UE; violazione degli artt. 1, 5, 8, 13, 22, 26, 31 e 40, comma 14, del d.lgs. n. 26/2014; violazione della l. n. 241/1990; violazione dell&#8217;obbligo di motivazione e del divieto di motivazione postuma; eccesso di potere per genericità , erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria: le parti ricorrenti sostengono che i documenti prodotti in giudizio dalle amministrazioni resistenti si pongano in contrasto con il divieto di integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti amministrativi; sostengono che la sussistenza dei presupposti per il rilascio della autorizzazione alla sperimentazione sui primati non umani debba essere dimostrata non dal soggetto proponente, ma dal Ministero della Salute (con la conseguenza che sarebbero giuridicamente irrilevanti le considerazioni svolte dall&#8217;Organismo preposto al benessere animale dell&#8217;Università  di Parma nella nota prot. 0000101 del 15 ottobre 2019); la genericità  della autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute, a giudizio delle ricorrenti, non potrebbe ritenersi sanata dalla documentazione prodotta in giudizio dalle amministrazioni resistenti, con la conseguenza che il titolo abilitativo impugnato dovrà  essere annullato, venendo in rilievo un&#8217;attività  amministrativa discrezionale e non vincolata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione degli artt. 1, 4, 8, 13 e 38 della direttiva 2010/63/UE e degli artt. 1, 5, 8, 13, 22, 26, 31 e 40, comma 14, del d.lgs. n. 26/2014; violazione della legge n. 241/1990 e dell&#8217;obbligo di motivazione; violazione del divieto di motivazione postuma; eccesso di potere per manifesta genericità , illogicità  e perplessità  della motivazione, per contraddittorietà  ed erroneità  dei presupposti, per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria: dopo aver evidenziato che il Consiglio Superiore di Sanità , al fine di ottemperare all&#8217;ordine istruttorio impartito dal Consiglio di Stato nella ordinanza n. 230/2020, ha deciso di avvalersi del parere del Gruppo di Lavoro e di quello di due professori (prof. Mario De Felice; prof. Vito Martella), le ricorrenti fanno rilevare che il Gruppo di Lavoro ha sollevato molteplici dubbi sulla validità  del progetto, confermando così¬ che il Ministero della Salute lo avrebbe autorizzato senza svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori, di qui la denunciata illegittimità  della autorizzazione rilasciata; le perplessità  sollevate dal Gruppo di Lavoro sarebbero state superate, a detta delle ricorrenti, dal prof. Vito Martella &#8220;&#038; con argomentazioni prive di rilievo scientifico&#8221;; a giudizio delle ricorrenti, sarebbe giuridicamente irrilevante il fatto che il progetto sia stato approvato dall&#8217;European Research Council, sia dal punto di vista scientifico che etico, essendo la concessione del finanziamento europeo irrilevante ai fini del rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 26/2014; inoltre, il supplemento di istruttoria disposto dal Consiglio Superiore di Sanità  in ottemperanza all&#8217;ordine impartito dal Consiglio di Stato sarebbe stato limitato alla verifica della insussistenza di metodiche alternative rispetto alla sperimentazione su primati non umani, senza alcun accertamento ulteriore sul rispetto dei principi di riduzione e perfezionamento (in asserita violazione dell&#8217;ordine istruttorio impartito dal Consiglio di Stato); a tale riguardo, in particolare, le ricorrenti ripropongono la censura relativa al numero degli animali utilizzati nella sperimentazione (6, di cui 2 di riserva), evidenziando che la sperimentazione avrebbe potuto essere condotta su un numero minore di animali; infine, ribadiscono la violazione del divieto di integrazione postuma del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le censure sono infondate; esse vengono trattate congiuntamente, attenendo a profili connessi.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1 Preliminarmente, si rende necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 26, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare vengono in rilievo, ai fini del presente giudizio:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 8 (Primati non umani) a norma del quale: &#8220;Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l&#8217;impiego di primati non umani di cui all&#8217;allegato I, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e nell&#8217;ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nell&#8217;interesse della salute dell&#8217;uomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali ovvero lettera e)&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 13 (Scelta dei metodi), che con riguardo alle procedure che prevedono l&#8217;impiego di animali vivi ha codificato il principio delle 3 R (Replacement; Reduction; Refinement); l&#8217;ultimo comma del predetto articolo, prevede che nelle procedure di sperimentazione aventi ad oggetto animali vivi &#8220;va evitata la morte come punto finale&#8221; della sperimentazione, precisando, tuttavia, che se la morte &#8220;è inevitabile&#8221;, la procedura deve soddisfare determinate condizioni: &#8220;a) comportare la morte del minor numero possibile di animali&#8221;; &#8220;b) ridurre al minimo la durata e l&#8217;intensità  della sofferenza dell&#8217;animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 25 (Organismo preposto al benessere degli animali) e l&#8217;art. 26, comma 1, lett. d), che attribuisce al predetto Organismo il compito di esprimere &#8220;un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto&#8221;; ai fini del rilascio del predetto parere l&#8217;organismo preposto al benessere degli animali è tenuto a valutare: &#8220;a) la corretta applicazione del presente decreto; b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto; c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali; d) la possibilità  di sostituire una o pìù procedure con metodi alternativi di cui all&#8217;articolo 1, comma 2; e) l&#8217;adeguata formazione e la congruità  dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto; f) la valutazione del danno/beneficio&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 31 (Autorizzazione dei progetti) che disciplina il procedimento di autorizzazione dei progetti di ricerca da parte del Ministero della Salute, sulla base del parere positivo espresso dall&#8217;Organismo preposto al benessere degli animali, ai sensi dell&#8217;art. 26, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 26/2014 e della valutazione tecnico scientifica espressa dall&#8217;Istituto Superiore di Sanità  o dal Consiglio Superiore di Sanità , nel caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione; la valutazione tecnico scientifica deve tener conto degli elementi specificati nel comma 4 dell&#8217;art. 31 del d.lgs. n. 26/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2 Occorre, altresì¬, premettere che le valutazioni espresse dall&#8217;Organismo preposto al benessere degli animali e dal Consiglio Superiore di Sanità , nell&#8217;ambito del procedimento sopra richiamato, costituiscono espressione di discrezionalità  tecnica e, in quanto tali, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo se viziati da manifesta irragionevolezza o illogicità .</p>
<p style="text-align: justify;">10. Tanto premesso, le censure dedotte dalle parti ricorrenti si rivelano generiche e prive di fondamento in fatto e in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1 Il progetto di ricerca presentato dall&#8217;Università  di Parma, denominato &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;, prevede l&#8217;esecuzione di una sperimentazione su modello animale, mediante l&#8217;utilizzo di n. 6 macachi.</p>
<p style="text-align: justify;">La sperimentazione è connotata da finalità  traslazionali, avendo ad oggetto lo studio della cecità  corticale sul modello animale, al fine di definire e validare dei protocolli per la riabilitazione della cecità  corticale nell&#8217;uomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto di ricerca in questione è stato approvato dall&#8217;European Research Council, sia sotto il profilo etico che sotto quello scientifico.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2 Diversamente da quanto rappresentato dalle parti ricorrenti, sia l&#8217;Organismo preposto al benessere degli animali della Università  di Parma che il Consiglio Superiore di Sanità  hanno riconosciuto il carattere innovativo del progetto di ricerca e la sua valenza traslazionale (ossia la possibilità  di trasferire sull&#8217;uomo gli elementi della ricerca acquisiti sul modello animale).</p>
<p style="text-align: justify;">10.3 In particolare, l&#8217;Organismo preposto al benessere degli animali della Università  di Parma, nel parere favorevole alla presentazione del progetto di ricerca dell&#8217;8 maggio 2018:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha riconosciuto all&#8217;unanimità  &#8220;&#038; che il progetto è redatto in modo conforme a quanto richiesto all&#8217;art. 31 e comprende, oltre all&#8217;allegato VI, la proposta di progetto e la relazione non tecnica con gli allegati richiesti. Nel progetto si tiene conto delle raccomandazioni per sostituire, ridurre e perfezionare l&#8217;utilizzo degli animali nella ricerca scientifica; viene giustificata la necessità  del ricorso all&#8217;utilizzo dell&#8217;animale e della particolare specie adottata e viene stimata e giustificata la minima numerosità  campionaria utile per raggiungere le finalità  del progetto. Gli obiettivi del progetto sono coerenti al razionale dello studio; le metodologie applicate sono descritte in modo dettagliato e supportate da una bibliografia pertinente; la modalità  di soppressione è adeguata in base all&#8217;allegato IV del D.Lgs. 26/14. La gravità  delle procedure viene classificata, in base a stima cautelativa del livello di gravità  massimo percepibile dai soggetti partecipanti alla sperimentazione, come grave, tenendo conto dei possibili, ancorchè improbabili, effetti collaterali aggiuntivi di tipo neurologicocomportamentale conseguenti ad alcune delle procedure chirurgiche previste (ablazione di parte della corteccia visiva primaria), anche se è contemplato il trattamento quotidiano con terapia antalgica e le metodologie chirurgiche e post-operatorie rendono poco probabile che gli animali siano soggetti a dolore. Il ricorso allo specifico modello sperimentale animale viene ampiamente giustificato e pare consono alla sperimentazione presentata, ed in linea con gli scopi traslazionali del progetto, volto ad elaborare e validare un protocollo riabilitativo della consapevolezza visiva in pazienti umani affetti da lesioni della corteccia visiva primaria&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha riconosciuto all&#8217;unanimità  &#8220;la rilevanza scientifica del progetto che si pone come obiettivo lo sviluppo di un modello animale idoneo a studiare e comprendere i meccanismi neurofisiologici e neuroanatomici soggiacenti i processi che portano uno stimolo visivo ad essere percepito in modo cosciente. All&#8217;interno del progetto stesso, la conoscenza acquisita in merito a tali meccanismi verrà  sfruttata per lo sviluppo, validazione e ottimizzazione sul modello animale di interventi riabilitativi basati su approcci comportamentali e di stimolazione magnetica transcranica finalizzati a ripristinare la consapevolezza visiva post-lesionale, da applicare poi su pazienti con cecità  corticale acquisita. La ricerca è estremamente originale e particolarmente innovativa&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha rilevato all&#8217;unanimità  &#8220;l&#8217;impossibilità  di sostituire le procedure con metodi alternativi di cui all&#8217;articolo 1, comma 2 del D. lgs. 26/14. Attualmente, non sono disponibili metodi alternativi validati che non implichino l&#8217;impiego di animali vivi per ottenere i risultati attesi da questo progetto di ricerca, e in particolare la specie animale scelta rappresenta la pìù idonea per lo studio dei substrati neuronali di funzioni visive e cognitive di alto livello, come la valutazione della consapevolezza visiva. Inoltre, essa presenta strette omologie anatomofunzionali, cognitive e comportamentali con l&#8217;uomo, aspetti che sono necessari per permettere una comprensione dei meccanismi neurofisiologici e comportamentali alla base della funzione e disfunzione della corteccia visiva umana, ma soprattutto per permettere di raggiungere i risultati traslazionali attesi del progetto&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha riconosciuto l&#8217;adeguata formazione dei professionisti utilizzati nella sperimentazione: &#8220;lo staff è composto da personale con pregressa formazione in campo biomedico (certificazione FELASA A e B), con esperienza nel settore specifico e con competenze specifiche richieste nelle diverse fasi del progetto. Tutti gli interventi di ablazione chirurgica della corteccia visiva sugli animali saranno inoltre eseguiti personalmente da un neurochirurgo. In questi termini il progetto risulta conforme a quanto previsto dal DLgs 26/2014 relativamente alla competenza professionale del personale designato a condurre le procedure&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella valutazione del rapporto danni/benefici, ha definitivamente concluso: &#8220;la sperimentazione viene condotta nel rispetto delle tre R e comporta un rapporto danno/beneficio da considerarsi favorevole. Infatti, attente e specifiche misure sono prese per contenere i possibili danni (dolore, paura e stress, condizioni di disagio o di deterioramento dello stato di benessere) arrecabili agli animali a seguito delle procedure chirurgiche o sperimentali e, d&#8217;altra parte, da questo studio si ricaveranno importanti conoscenze sul fenomeno clinico del blindsight, estremamente utili per la definizione e la validazione di protocolli per la riabilitazione della cecità  corticale nell&#8217;uomo previsti come obiettivo specifico del progetto. L&#8217;indagine ha un&#8217;indubbia valenza traslazionale e contiene numerosi elementi di importante innovatività &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">10.4 Nella valutazione tecnico scientifica effettuata, ai sensi dell&#8217;art. 31 del d.lgs. n. 26/2014, dal Consiglio Superiore di Sanità  &#8211; Sez. IV nella seduta dell&#8217;11 settembre 2018 vengono espressamente richiamate le relazioni predisposte dalla prof.ssa Gloria Pelizzo (componente e relatrice pro tempore del C.S.S.) e del prof. Antonio Crovace (esperto a supporto del predetto organo consultivo).</p>
<p style="text-align: justify;">10.5 In particolare, nella relazione della prof.ssa Gloria Pelizzo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vengono individuate le finalità  del progetto (&#8220;lo sviluppo e la validazione di un modello animale idoneo a studiare e comprendere i meccanismi neurofisiologici e neuroanatomici soggiacenti ai processi che portano uno stimolo visivo a superare la soglia della elaborazione inconscia e che quindi possono essere sfruttati nel processo di recupero&#8221;; &#8220;lo sviluppo, validazione e l&#8217;ottimizzazione di interventi riabilitativi in grado di ripristinare la consapevolezza visiva in paziente affetto da blindsight nel modello animale per poi traslare la ricerca nell&#8217;applicazione in clinica umana&#8221;);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vengono dettagliatamente indicati i vari step nei quali il progetto di ricerca in questione è articolato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vengono richiamate le conclusioni dell&#8217;Organismo preposto al benessere degli animali della Università  di Parma;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; viene espressamente dichiarato quanto segue: &#8220;La letteratura scientifica che si occupa di cecità  corticale utilizza come modello di studio i primati. Lo studio in oggetto potrà  dare un contributo alla comunità  scientifica in tema di neuroriabilitazione corticale post lesionale o riabilitativa&#038;L&#8217;obiettivo principale è la modalità  di recupero della funzione visiva nella forma della cecità  corticale al fine di migliorare la qualità  di vita nei pazienti emianoptici. Il ricorso ad un modello animale chirurgicamente indotto è ampiamente riconosciuto in letteratura e rappresenta le metodologia di studio pìù idonea per esplorare i meccanismi soggiacenti al fenomeno blindsight in prospettiva di una ricerca di traslazione in clinica umana&#038;..Il blindsight rappresenta quindi un fenomeno complesso, estremamente importante dal punto di vista scientifico e con una rilevanza clinica considerevole per il trattamento della patologia degenerativa, oncologica, traumatologica e cronica ai fini del recupero della funzione visiva. Lo studio si basa sul concetto delle abilità  visive che vengono mantenute incoscienti negli esseri umani. I pazienti clinicamente ciechi nella parte lesionata del campo visivo, in cui affermano di non vedere nulla, mostrano capacità  visive alternative e di compendio comprovate dai test di laboratorio e dalle situazioni contingenti quotidiane. L&#8217;ipotesi pìù attuale è dunque che le strutture sottocorticali delle vie visive siano indipendenti dalla corteccia cerebrale visiva. Gli studi sui primati non umani sembrano confermare che i nuclei talamici genicolato laterale e pulvinar, il collicolo superiore, possano essere sorgenti di afferenze visive alle regioni corticali extrastriate, responsabili della &#8220;visione cieca&#8221;&#038;&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vengono enucleate alcune raccomandazioni: &#8220;le procedure chirurgiche invasive (induzione della lesione, posizionamento dei mezzi di fissazione cranica) siano eseguite alla presenza del personale medico veterinario esperto nella gestione della Anestesia Generale profonda e di un neurochirurgo con esperienza clinica, con l&#8217;obiettivo di offrire una adeguata competenza nella gestione della eventuale comparsa di complicanze peri e postoperatorie immediate, e nel contenimento dello stress&#8221;; &#8220;la trasmissione dei dati relativi alle condizioni di stress rilevate durante le singole fasi del progetto, nonchè le misure intraprese per limitarne gli effetti, abbiano cadenza semestrale&#8221;; &#8220;alla conclusione della sperimentazione sia prodotto un report globale sui risultati scientifici ottenuti unitamente ai reali vantaggi scientificamente documentati&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Le conclusioni e le raccomandazioni formulate dalla relatrice prof.ssa Gloria Pelizzo sono state integralmente recepite dal Consiglio Superiore di Sanità  nel parere favorevole condizionato espresso nella seduta dell&#8217;11 settembre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">10.6 Sulla base degli atti sopra richiamati, si può fondatamente ritenere che sia l&#8217;Organismo preposto al benessere degli animali della Università  di Parma, nell&#8217;emettere il parere di cui all&#8217;art. 26 comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 26/2014, che il Consiglio Superiore di Sanità , nella valutazione tecnico scientifica di cui all&#8217;art. 31, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 26/2014, hanno valutato la sussistenza dei presupposti per il rilascio della autorizzazione alla esecuzione del progetto di ricerca contestati dalle parti ricorrenti, ossia:</p>
<p style="text-align: justify;">a) il carattere innovativo del progetto di ricerca, avente ad oggetto lo studio della cecità  corticale nei primati non umani, al fine di individuare e validare dei protocolli riabilitativi da trasferire nella clinica umana e di migliorare così¬ le condizioni di vita degli esseri umani affetti da cecità  corticale;</p>
<p style="text-align: justify;">b) la motivazione della scelta dei primati non umani per l&#8217;effettuazione della sperimentazione; tale scelta è giustificata in considerazione del fatto che detta categoria di animali presenta &#8220;strette omologie anatomofunzionali, cognitive e comportamentali con l&#8217;uomo, aspetti che sono necessari per permettere una comprensione dei meccanismi neurofisiologici e comportamentali alla base della funzione e disfunzione della corteccia visiva umana&#8221; nonchè del fatto che nella letteratura scientifica è ampiamente documentata l&#8217;utilizzazione di primati non umani per finalità  traslazionali della ricerca alla clinica umana; tutti gli elementi richiamati nelle relazioni istruttorie allegate al parere del Consiglio Superiore di Sanità  sono reputati dal Collegio rilevanti ai fini della dimostrazione della insussistenza di valide metodiche alternative alla sperimentazione in questione, tenendo conto della notoria difficoltà  della prova di un fatto negativo, che, per pacifica giurisprudenza, può essere data con la prova del fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 24 settembre 2019 n. 23789; Cassazione civile, sez. II, 15 aprile 2002 n. 5427);</p>
<p style="text-align: justify;">c) il rispetto delle tre R (Replacement; Reduction; Refinement), la cui osservanza è prescritta dall&#8217;art. 13 del d.lgs. n. 26/2014; negli atti sopra richiamati, è stato evidenziato che il progetto di ricerca prevede l&#8217;utilizzazione effettiva di solo due coppie di animali, sottoposte a due differenti forme di sperimentazione (la terza coppia ha il ruolo di riserva); l&#8217;esecuzione della sperimentazione è affidata a personale altamente qualificato, al fine di ridurre al minimo le sofferenze e lo stress degli animali utilizzati in tutte le fasi della sperimentazione; una garanzia del rispetto delle tre R è costituita dalle stringenti prescrizioni e limitazioni (sopra richiamate), alla cui osservanza il Ministero della Salute ha subordinato il rilascio dell&#8217;autorizzazione, in conformità  a quanto disposto dal Consiglio Superiore di Sanita nel relativo parere favorevole condizionato.</p>
<p style="text-align: justify;">11. La sussistenza dei presupposti per il rilascio della autorizzazione ha trovato ulteriore conferma nel supplemento di istruttoria effettuato dal Ministero della Salute, a seguito dell&#8217;ordine istruttorio impartito dal Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza n. 230/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1 A tale riguardo, non può essere condivisa la tesi sostenuta dalle parti ricorrenti, secondo la quale l&#8217;amministrazione in tal modo avrebbe illegittimamente integrato in via postuma la motivazione degli atti gravati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i primi motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Come sopra evidenziato, il supplemento di istruttoria è stato effettuato in seguito ad un preciso ordine istruttorio del Consiglio di Stato, che ha chiesto al Ministero della Salute di fornire con la massima urgenza la &#8220;prova sull&#8217;impossibilità  di trovare alternativa ad una sperimentazione invasiva sugli animali&#038;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In esecuzione dell&#8217;ordine impartito, il Ministero della Salute ha effettuato ulteriori approfondimenti istruttori che sono stati recepiti nel parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità  del 23 marzo 2020, nel quale parere (impugnato dalle ricorrenti con i secondi motivi aggiunti), sulla base delle relazioni del Gruppo di Lavoro, del prof. Mario De Felice e del prof. Vito Martella, l&#8217;amministrazione conclude &#8220;ritenendo che, alla data odierna, non esistano metodi alternativi ad una sperimentazione invasiva sugli animali così¬ come prevista nel progetto di ricerca &#8220;Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità  corticale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2 Ãˆ bensì¬ vero che il Gruppo di Lavoro nella breve relazione allegata al secondo parere del Consiglio Superiore di Sanità  ha sollevato delle perplessità  sulla traslabilità  dei risultati acquisiti sull&#8217;uomo, evidenziando che &#8220;&#038; sono moltissime le variabili e gli studi che appaiono in letteratura (di cui molti eseguiti su primati, ma considerevoli anche direttamente sull&#8217;uomo) e pertanto non si può affermare con certezza che non esistano metodi od approcci alternativi allo studio del fenomeno, e che non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l&#8217;impiego di animali vivi&#8221; e ancora: &#8221; Si ritiene che prima di procedere ad un esame definitivo, che porti a riconsiderare tutti gli aspetti valutativi della Fase 1 del progetto, sia quantomeno necessario fornire, da parte dei proponenti, uno studio di metanalisi certificata, fornito da un ente di comprovata affidabilità , indipendenza e terzietà , sulla modellistica proposta rispetto alle finalità  generali perseguite&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il Collegio rileva che le perplessità  formulate in maniera generica dal Gruppo di Lavoro sono state esaminate e superate in maniera convincente nella relazione del prof. Vito Martella, nella quale si evidenzia che: &#8220;Lo studio del modello sperimentale animale è pertanto l&#8217;elemento portante del progetto in quanto necessario per gli obiettivi successivi. Lo sviluppo del modello sperimentale animale prevede l&#8217;utilizzo di primati della specie Macaca mulatta (sei individui di cui due da usare come riserva). La scimmia Macaca mulatta, come si evince al punto 20.1.a (sostituzione) della scheda progettuale, rappresenta la specie pìù idonea per studi in ambito neuro &#8211; scientifico in quanto presenta sufficienti e necessarie omologie anatomo &#8211; funzionali, cognitive e comportamentali con l&#8217;uomo&#038;Ai fini di contestualizzare lo stato dell&#8217;arte dello sviluppo di metodi alternativi, si è consultato il database dell&#8217;ECVAM (accesso in data 13/03/2020), per verificare la presenza o meno nel database di metodi alternativi utilizzabili ai fini della sostituzione in riferimento alla tipologia di progetto oggetto di valutazione. La consultazione del database non ha evidenziato l&#8217;esistenza di metodi alternativi impiegabili in sostituzione del modello animale, per questa tipologia di ricerca, che prevede lo studio di funzionalità  cognitive superiori&#038; Dall&#8217;analisi della letteratura rilevante nel parere espresso dal Prof. Mario De Felice, esperto in metodi alternativi, si ravvisa che ad oggi l&#8217;unico modello sperimentale animale associato a studi sul blindsight siano i primati non umani&#038;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prof. Vito Martella evidenzia inoltre che il progetto in questione è stato esaminato sia sotto il profilo scientifico che sotto quello etico dall&#8217;European Research Council, superando positivamente tutti gli step di valutazione e conclude: &#8220;In generale, per queste tipologie di progetto che prevedono lo studio di funzioni neurologiche sembra difficile prescindere dal modello animale&#8221;. Pur condividendo le preoccupazioni espresse dal Gruppo di Lavoro sulla assenza di certezze in merito al conseguimento della finalità  traslazionale (ossia sul trasferimento dei dati scientifici acquisiti alla ricerca sulla clinica umana), il prof. Vito Martella fa rilevare che &#8220;&#038; sovente la ricerca basata su sperimentazione animale, inclusa quella regolatoria, non riesce a fornire risultati positivi. Pertanto, questo elemento dubitativo è sempre presente nell&#8217;attività  di ricerca, non solo nel progetto in esame, e quindi di per sè tale elemento non può rappresentare un elemento pregiudiziale&#038; Infine, un lavoro di metanalisi preliminare, focalizzato sul quesito in oggetto della presente richiesta di parere, fatto dall&#8217;esperto chiamato in audizione, indica chiaramente che l&#8217;unico modello sperimentale associato a studi su blindsight sono i primati non umani e che non esistano modelli alternativi per poter raggiungere gli obiettivi proposti nel programma di ricerca in oggetto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3 Oltre a ciò, il Collegio deve rilevare che, nonostante la formale impugnativa, le parti ricorrenti non hanno sollevato alcuna specifica contestazione nei confronti della relazione del prof. Mario De Felice, che, dopo aver richiamato il contributo di alcune riviste scientifiche, con specifico riferimento ad un &#8220;complesso modello neurologico, come il Blindsight&#8221;, evidenzia che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;la modellistica animale, e in particolare quella di primati non umani sia quella considerata pìù che valida. Non sembra che ad essa siano affiancate metodologie alternative&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;Da questi dati si conferma che l&#8217;unico modello sperimentale associato a studi su BLINDSIGHT sono i primati non umani&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;A mia conoscenza non credo che esistano metodi alternativi per poter raggiungere gli obiettivi proposti nel programma di ricerca in oggetto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Anche le censure dedotte dalle parti ricorrenti avverso i report trasmessi dall&#8217;Università  di Parma, relativi alle condizioni degli animali utilizzati nella sperimentazione si rivelano infondate in fatto e in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1 Nel report dell&#8217;11 settembre 2019 prot. 0000096, diversamente da quanto rappresentato dalle ricorrenti, l&#8217;Università  di Parma non si è limitata ad una generica descrizione dello stabulario, in quanto nella relazione si dÃ  conto dei seguenti elementi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;gli animali sono sempre stati stabulati in coppia&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;nessun conflitto rilevante è mai stato osservato nel periodo di permanenza negli stabulari di Parma. Gli animali hanno avuto costantemente a disposizione una vasta gamma di arricchimenti ambientali e alimentari, tra cui cibo di vario genere, corde, giocattoli di legno, accesso giornaliero a televisione con scene naturalistiche e musica. Gli arricchimenti sono sempre stati a disposizione degli animali, in base al programma di rotazione gestito dal tecnico stabularista &#038;Temperatura e umidità  sono state controllate e mantenute entro un range standard di variazione con media 26 C°, grazie ad un sistema di controllo automatizzato, e l&#8217;illuminazione naturale è garantita da ampie finestre (oltre che dal sistema di illuminazione artificiale con timer di spegnimento notturno)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2 Del pari si rivelano infondate le censure secondo le quali i due macachi femmina inizialmente reclutati per la sperimentazione non sarebbero stati adeguatamente curati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel report, in relazione ad un fenomeno di diarrea riscontrato sin dal momento del loro arrivo nello stabulario, si dÃ  atto che i due esemplari sono stati inizialmente sottoposti ad una dieta a base di cibo secco e di fermenti lattici allo scopo di riequilibrare la flora batterica; successivamente, si è proceduto a sottoporre ad esame le feci degli animali e, in relazione ai risultati, gli animali in questione sono stati sottoposti a terapie antibiotiche di varia natura.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel report si dÃ  comunque atto che il quadro clinico gastrointestinale non ha comunque &#8220;compromesso significativamente le funzioni organiche maggiori, permettendo ad entrambi gli animali di aumentare di peso (circa 500-600 gr ciascuna), di mantenere condizioni psicofisiologiche per il resto ottimali e normali comportamenti specie &#8211; specifici&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non essendo stata riscontrata la risoluzione della problematica sopra evidenziata, sulla base di ulteriori indagini di laboratorio, è stata formulata la diagnosi di &#8220;Diarrea Idiopatica Refrattaria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">I due animali, non risultando idonei alla sperimentazione, sono stati restituiti al fornitore e sostituiti con altri due esemplari.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, non può essere poi condivisa la tesi delle ricorrenti, secondo la quale, ai sensi degli artt. 17 (Fine della procedura) e 19 (Liberazione e reinserimento degli animali) del d.lgs. n. 26/2014, gli animali in questione avrebbero dovuto essere liberati e inseriti in un habitat adeguato alle loro condizioni psico-fisiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Le norme invocate dalle ricorrenti presuppongono che la sperimentazione abbia avuto luogo, mentre nel caso di specie non è contestato che, come rilevato dalla Università  di Parma, &#8220;in relazione alle loro condizioni di salute non ottimali, gli animali non sono mai entrati in alcuna procedura&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo inidonei alla sperimentazione, legittimamente gli animali in questione sono stati restituiti al fornitore e sostituiti con altri due esemplari.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3 Anche nella seconda relazione semestrale del 6 marzo 2020 viene confermato il permanere delle condizioni dello stabulario, sopra richiamate, con riguardo all&#8217;approvvigionamento del cibo, all&#8217;accesso ai giochi, alla illuminazione diurna e notturna, al livello della temperatura e della umidità  degli ambienti. Nella relazione si dÃ  atto che gli animali &#8220;sono sempre stati in ottime condizioni psico- fisiche, attenti e curiosi, senza mai mostrare stereotipie comportamentali, fenomeni di autolesionismo o altre espressioni di stress o disagio&#8230;&#8221; e si conclude: &#8220;Permangono le condizioni di stabulazione sopra descritte, l&#8217;accesso degli animali ad arricchimenti cognitivi e comportamentali e alle dosi ottimali di cibo e acqua. Le loro condizioni psicofisiche rimangono costantemente monitorate e ad oggi ottimali&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4 Quanto riferito nella prima e nella seconda relazione semestrale dell&#8217;Università  di Parma trova conferma anche nel verbale di sopralluogo effettuato, in data 6 febbraio 2020, da Ispettori del Ministero della Salute e dal NAS di Parma, nel quale (verbale) si dÃ  atto che &#8220;Tutti gli animali (8 maschi e 1 femmina) si presentano in apparente buono stato di salute. Durante l&#8217;ispezione essi non hanno manifestato segni di paura e hanno continuato la propria attività  abituale. In generale per tutti i soggetti non si apprezzano stereotipie, fenomeni di autolesionismo o vocalizzi&#038;Tutte le gabbie sono fornite di un&#8217;ampia gamma di strumenti di arricchimento ambientale (corde, trapezi, palle, lettiera in corteccia quale materiale di manipolazione, ecc.) che permette all&#8217;animale di manifestare il proprio repertorio comportamentale e di poter provare un senso di sicurezza arrampicandosi, saltando e controllando l&#8217;ambiente circostante. Inoltre nel locale di stabulazione per alcune ore della giornata sono proiettate immagini tramite una televisione e viene diffusa musica di sottofondo. L&#8217;alimentazione prevede l&#8217;utilizzo di mangime completo secco in quantità  sufficiente, in base al peso, in modo da soddisfare i fabbisogni nutrizionali degli animali. L&#8217;alimentazione viene integrata con la somministrazione di frutta fresca, frutta secca, verdure e succhi di frutta per tutti i soggetti dello stabulario&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">13. In conclusione, per le ragioni sopra indicate, la domanda di annullamento degli atti impugnati dalle parti ricorrenti si rivela priva di fondamento in fatto e in diritto e va conseguentemente respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">14. La natura e la complessità  delle questioni dedotte in giudizio giustificano l&#8217;equa compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, come integrati dai motivi aggiunti, previa loro riunione per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, così¬ dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiara inammissibile la domanda di accesso incidentale formulata dalle parti ricorrenti nei motivi aggiunti depositati in data 17 aprile 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; respinge la domanda di annullamento formulata dalle ricorrenti avverso gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Riccardo Savoia, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimo Santini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Marotta, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2020-n-5771/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.5771</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.980</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-980/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.980</a></p>
<p>Italo Caso, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Atti di pianificazione urbanistica: è necessario che i limiti alla libera insediabilità  siano proporzionali e finalizzati alla tutela dell&#8217;ambiente urbano e alla salvaguardia del territorio. 1. Edilizia ed urbanistica- strumenti pianificatori succedutisi nel tempo- legittimità  degli interventi edilizi attuali &#8211; verifica della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-980/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.980</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-1-6-2020-n-980/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.980</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Caso, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Atti di pianificazione urbanistica:  è necessario che i limiti alla libera insediabilità   siano proporzionali e finalizzati alla  tutela dell&#8217;ambiente urbano e alla salvaguardia del territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Edilizia ed urbanistica- strumenti pianificatori succedutisi nel tempo- legittimità  degli interventi edilizi attuali &#8211; verifica della disciplina vigente- è necessaria.<br /> <br /> 2. Edilizia ed Urbanistica- atti di pianificazione urbanistica- limiti imposti per la tutela dell&#8217;ambiente urbano e la salvaguardia del territorio- proporzionalità  e finalizzazione degli stessi &#8211; è necessaria.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> 1. I<em>n materia urbanistica, il succedersi nel tempo di differenti strumenti pianificatori, recanti discipline anche molto diverse tra di loro, impone di verificare, di regola e salvo esplicite eccezioni, la legittimità  degli interventi avendo riguardo alla disciplina vigente al momento in cui si effettua l&#8217;intervento edilizio .</em><br /> <br /> <br /> 2. i <em>limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica alla libera insediabilità  di funzioni in un certo ambito territoriale devono risultare correlati e proporzionati ad effettive e superiori esigenze legate alla tutela dell&#8217;ambiente urbano o alla salvaguardia dell&#8217;ordinato assetto del territorio, dovendosi, in caso contrario, reputare che tali limitazioni non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime </em>.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/06/2020<br /> <strong>N. 00980/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02213/2019 REG.RIC.</strong><br /> <strong>N. 02296/2019 REG.RIC.</strong><br /> <strong>N. 02431/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2019, proposto da <br /> &#8211; Edilombarda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Sala, Emanuela Beacco e Marta Giuditta Sala e domiciliata ai sensi dell&#8217;art. 25 cod. proc. amm.; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Bardelli e Vincenzo Andrea Piscopo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Via Visconti di Modrone n. 12; <br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> &#8211; Studio Radiologico Bernasconi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Galleria del Corso n. 2;<br /> &#8211; Lab.Fit Medical Wellness S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Ermanno Ciampani e Gloria Molteni ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Besana n. 11;<br /> &#8211; Studio Dentistico Seregno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio; <br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 2296 del 2019, proposto da <br /> &#8211; Lab.Fit Medical Wellness S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Ermanno Ciampani e Gloria Molteni ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Besana n. 11; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Bardelli e Vincenzo Andrea Piscopo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Via Visconti di Modrone n. 12; <br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> &#8211; Studio Radiologico Bernasconi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Galleria del Corso n. 2; <br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 2431 del 2019, proposto da <br /> &#8211; Associazione professionale &#8220;Studio Dentistico Seregno dei Dottori Enrico Clemente, Pier Francesco Polleri e Camillo Polleri&#8221;, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Carnielli e Francesco Versaci ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bigli n. 19; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Bardelli e Vincenzo Andrea Piscopo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Via Visconti di Modrone n. 12; <br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> &#8211; Edilombarda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Sala, Emanuela Beacco e Marta Giuditta Sala e domiciliata ai sensi dell&#8217;art. 25 cod. proc. amm.; <br /> &#8211; Lab.Fit Medical Wellness S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ermanno Ciampani e Gloria Molteni ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Besana n. 11; <br /> &#8211; Studio Radiologico Bernasconi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Galleria del Corso n. 2; <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> quanto al ricorso n. 2213 del 2019:<br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza n. 199 del 14 agosto 2019, notificata in pari data, con la quale il Comune di Seregno &#8211; disponendo l&#8217;annullamento in autotutela delle S.C.I.A 526/2017 &#8211; 750/2017; 72/2017 e 92/2017 &#8211; ha ingiunto alla ricorrente la rimozione &#8220;dei vizi delle procedure amministrative&#8221;, diffidando alla prosecuzione dell&#8217;attività  in essere nell&#8217;immobile di Seregno, in Via Solferino;<br /> &#8211; del provvedimento del 14 agosto 2019 &#8211; pratica EDI/2019/00016/ABU &#8220;Contestazione inadempimenti&#8221; del Dirigente dell&#8217;Area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura &#8211; notificato il 14 agosto a mezzo p.e.c., con il quale il Comune di Seregno ha contestato ad Edilombarda l&#8217;inadempimento alle obbligazioni assunte con atto unilaterale d&#8217;obbligo del 31 luglio 2013, con diffida alla caducazione dei contratti di vendita e locazione in essere;<br /> &#8211; del parere dell&#8217;Avvocatura Civica citato nei predetti provvedimenti amministrativi;<br /> &#8211; dell&#8217;avviso di avvio del procedimento del 25 febbraio 2019;<br /> &#8211; della comunicazione del 2 luglio 2018 dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Seregno;<br /> &#8211; del verbale di sopralluogo del 25 giugno 2018 prot. 36571;<br /> &#8211; occorrendo, del P.G.T. del Comune di Seregno;<br /> quanto al ricorso n. 2296 del 2019:<br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza 14 agosto 2019, n. 199 (Pratica n. EDI/2019/00016/ABU) notificata in pari data dal Comune di Seregno a Lab Fit Medical Wellness S.r.l. e recante &#8220;Immobile via Solferino, 150 &#8211; porzioni poste al piano primo contraddistinte ai subalterni n. 703-704-705 del mapp. 537, fg. 42 e al subalterno n. 15 del mapp. 537, fg. 42. Ordinanza ingiunzione&#8221;;<br /> &#8211; della conseguente ordinanza 14 agosto 2019 (Pratica n. EDI/2019/00016/ABU), notificata in pari data dal Comune di Seregno a Lab.Fit Medical Wellness s.r.l. e recante &#8220;Immobile via Solferino, 150 &#8211; porzioni poste al piano primo contraddistinte ai subalterni n. 703-704-705 del mapp. 537, fg. 42 e al subalterno n. 15, del mapp. 537, fg. 42. Contestazione inadempimenti&#8221;;<br /> &#8211; di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, compresi (i) l&#8217;avviso di avvio del procedimento del 25 febbraio 2019, (ii) la comunicazione dello Sportello Edilizia del 2 luglio 2018 e (iii) il parere dell&#8217;Avvocatura Civica citato nei predetti provvedimenti amministrativi;<br /> quanto al ricorso n. 2431 del 2019:<br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza del Dirigente dell&#8217;Area Gestione Servizi per il Territorio, lo Sviluppo Economico e la Cultura del Comune di Seregno n. 199 del 14 agosto 2019, avente ad oggetto &#8220;Immobile via Solferino, 150 &#8211; porzioni poste al piano primo contraddistinte ai subalterni n. 703-704-705 del mapp. 537, fg. 42 e al subalterno n. 15 del mapp. 537, fg. 42. Ordinanza ingiunzione&#8221;; <br /> &#8211; del provvedimento emesso dal Dirigente dell&#8217;Area Gestione Servizi per il Territorio, lo Sviluppo Economico e la Cultura del Comune di Seregno in data 14 agosto 2019 &#8211; Pratica n. EDI/2019/00016/ABU, recante &#8220;Contestazione inadempimenti&#8221;;<br /> &#8211; del provvedimento emesso dal Dirigente dell&#8217;Area Gestione Servizi per il Territorio, lo Sviluppo Economico e la Cultura del Comune di Seregno in data 25 febbraio 2019, recante &#8220;Comunicazione di avvio del procedimento L. 241/90&#8221;; <br /> &#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ivi compresi, (i) la comunicazione dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Seregno in data 2 luglio 2018 e (ii) il parere dell&#8217;Avvocatura Civica citato nei predetti provvedimenti.<br /> <br /> Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Seregno e dello Studio Radiologico Bernasconi S.r.l., con riferimento a tutti i ricorsi, di Edilombarda e Lab.Fit Medical Wellness S.r.l., con riguardo al ricorso R.G. n. 2431/2019, di Edilombarda, con riguardo al ricorso R.G. n. 2296/2019, e di Lab.Fit Medical Wellness S.r.l., con riguardo al ricorso R.G. n. 2213/2019;<br /> Vista l&#8217;ordinanza n. 1521/2019 con cui è stata accolta la domanda cautelare formulata con il ricorso R.G. n. 2213/2019 e fissata l&#8217;udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;<br /> Vista l&#8217;ordinanza n. 1526/2019 con cui è stata accolta la domanda cautelare formulata con il ricorso R.G. n. 2296/2019 e fissata l&#8217;udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;<br /> Vista l&#8217;ordinanza n. 1653/2019 con cui è stata accolta la domanda cautelare formulata con il ricorso R.G. n. 2431/2019 e fissata l&#8217;udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;<br /> Tenutasi l&#8217;udienza in data 12 maggio 2020, senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in audioconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con i ricorsi indicati in epigrafe, ritualmente notificati e depositati, le parti ricorrenti hanno impugnato, separatamente e ciascuna per proprio conto, l&#8217;ordinanza del Dirigente dell&#8217;Area Gestione Servizi per il Territorio, lo Sviluppo Economico e la Cultura del Comune di Seregno n. 199 del 14 agosto 2019, avente ad oggetto &#8220;Immobile via Solferino, 150 &#8211; porzioni poste al piano primo contraddistinte ai subalterni n. 703-704-705 del mapp. 537, fg. 42 e al subalterno n. 15 del mapp. 537, fg. 42. Ordinanza ingiunzione&#8221;, unitamente al provvedimento emesso dal Dirigente dell&#8217;Area Gestione Servizi per il Territorio, lo Sviluppo Economico e la Cultura del Comune di Seregno in data 14 agosto 2019 &#8211; Pratica n. EDI/2019/00016/ABU, recante &#8220;Contestazione inadempimenti&#8221;, attraverso il quale è stato contestato l&#8217;inadempimento alle obbligazioni assunte con atto unilaterale d&#8217;obbligo del 31 luglio 2013, con diffida alla caducazione dei contratti di vendita e locazione in essere.<br /> 2. La società  Edilombarda S.r.l. ha realizzato su un&#8217;area di sua proprietà , situata in Seregno, Via Colzani (foglio 42, mappale 533), tramite il rilascio di un permesso di costruire richiesto nel luglio 2012, un edificio distribuito su due piani fuori terra, oltre un piano interrato, destinato ad ospitare un centro di analisi, diagnosi e medico specialistico: attualmente il piano primo è occupato da Lab.Fit (sub. 703,704 e 705) e dallo Studio Dentistico Seregno (sub. 15), mentre il piano terreno dallo Studio Radiologico Bernasconi. Poichè il vigente strumento urbanistico (Piano Regolatore Generale risalente al 2000) classificava il mappale in zona &#8220;S/SO-AC-AS&#8221; &#8211; Zone per servizi ed attrezzature di interesse collettivo, disciplinate dall&#8217;art. 13 delle N.T.A., al fine di ottenere il permesso di costruire, in data 13 dicembre 2012, Edilombarda sottoscriveva un atto unilaterale con cui si obbligava «per sè successori ed aventi causa in qualità  di &#8220;Costruttore dell&#8217;immobile a destinazione vincolata&#8221; a vendere e/o concedere in locazione la costruzione secondo le previsioni di Piano Regolatore Generale vigente unicamente a soggetti pubblici o privati che dimostrino di possedere i requisiti di cui all&#8217;art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. vigente nel Comune di Seregno (concessionari di pubblici servizi quali l&#8217;accreditamento ASL o altra autorizzazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione in materia sanitaria)Â». Sulla scorta di ciò, in data 28 dicembre 2012, il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 137/2012 per la realizzazione del Centro medico. Nel maggio del 2013, Edilombarda ha presentato una d.i.a. (229/2013) di variante generale al Permesso di costruire n. 137/2012, per completare il primo piano e per ampliare e successivamente organizzare e distribuire diversamente gli spazi del Centro, accompagnandoli con la sottoscrizione di un ulteriore atto di vincolo ex art. 13 delle N.T.A. del P.R.G. per la porzione al piano primo. Con un successivo atto unilaterale d&#8217;obbligo, datato 31 luglio 2013, Edilombarda ha confermato, anche con riguardo ai contenuti della d.i.a., il proprio impegno al rispetto delle previsioni di cui al citato art. 13. Con l&#8217;approvazione del nuovo P.G.T., divenuto efficace nel mese di gennaio 2015, è stata confermata la destinazione a standard per servizi sanitari dell&#8217;area di Via Colzani, tuttavia eliminando ogni riferimento all&#8217;obbligo di insediarvi solo soggetti convenzionati con il servizio sanitario nazionale e prospettando perciò la possibilità  di collocarvi studi medici privati, come previsto dall&#8217;art. 4.2 del Piano dei Servizi. Con una d.i.a. di completamento, n. 484 del 6 agosto 2015, finalizzata a garantire adeguati spazi di fruibilità  per i diversi ambulatori di progetto e per la Farmacia San Carlo è stato modificato l&#8217;assetto distributivo del primo piano; tale modifica è stata seguita, in data 6 ottobre 2015, dalla sottoscrizione di un terzo atto unilaterale d&#8217;obbligo da parte di Edilombarda, contenente l&#8217;impegno sulla destinazione a servizi, con la specificazione della facoltà  di insediare anche studi medici privati, visto che non vi è alcun riferimento a qualsivoglia requisito/forma di accreditamento al servizio sanitario nazionale. Con la s.c.i.a. n. 526 del 26 luglio 2017 è stata prevista una differente realizzazione dei tavolati divisori, mentre con la s.c.i.a. n. 750 del 22 novembre 2017 sono state apportate lievi variazioni interne agli ambienti situati al primo piano; infine, in data 28 novembre 2017 è stata presentata la dichiarazione di fine lavori e il successivo 7 dicembre 2017, la s.c.i.a. per l&#8217;agibilità  (n. 92). Con contratto stipulato il 20 febbraio 2017, Edilombarda ha locato i subalterni n. 703, 704 e 705 del mapp. 537, fg. 42 del piano primo alla Lab.Fit Medical Wellness S.r.l., struttura sanitaria poliambulatoriale regolarmente autorizzata dall&#8217;Azienda per la Tutela della Salute (A.T.S.) di Monza e Brianza, e il 2 novembre 2017 ha alienato il subalterno 15, situato sempre al primo piano, allo Studio Dentistico Seregno, che in data 1° marzo 2018 ha presentato una s.c.i.a. per una istanza di autorizzazione ex art. 15 della legge regionale n. 33 del 2009 per l&#8217;attivazione di uno studio medico dentistico.<br /> A seguito di segnalazione dello Studio Radiologico Bernasconi, odierno controinteressato, il Comune di Seregno, dopo aver appurato che nè Lab.Fit Medical Wellness S.r.l. nè lo Studio Dentistico Seregno esercitano attività  accreditate, ha avviato un procedimento di autotutela, culminato con la comunicazione, datata 25 febbraio 2019, avente ad oggetto la contestazione nei confronti di Edilombarda dell&#8217;inadempimento relativo alle obbligazioni assunte con gli atti di obbligo, prospettando di conseguenza l&#8217;annullamento delle ss.cc.ii.aa. presentate nel 2017, con correlata inibizione delle relative attività . Dopo che Edilombarda e Lab.Fit hanno presentato le proprie osservazioni, controbattendo alle conclusioni raggiunte dal Comune di Seregno, quest&#8217;ultimo ha adottato gli atti impugnati attraverso i ricorsi indicati in epigrafe, con cui ha annullato le ss.cc.ii.aa. risalenti al 2017 ed ha diffidato alla caducazione dei contratti di locazione e di compravendita in essere, pena l&#8217;applicazione di sanzioni.<br /> Assumendo l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti comunali inibitori, le ricorrenti ne hanno chiesto l&#8217;annullamento per violazione di svariate disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili, segnalando la rilevanza ai fini della risoluzione del contenzioso anche delle sentenze n. 1502/2016 di questa Sezione e n. 5942/2018 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che ha confermato la prima. <br /> Si sono costituiti in giudizio il Comune di Seregno e lo Studio Radiologico Bernasconi S.r.l., con riferimento a tutti i ricorsi, chiedendone il rigetto; Edilombarda e Lab.Fit Medical Wellness S.r.l. si sono costituite con riguardo al ricorso R.G. n. 2431/2019, di cui hanno chiesto l&#8217;accoglimento; Edilombarda si è costituita con riguardo al ricorso R.G. n. 2296/2019, di cui ha chiesto l&#8217;accoglimento; Lab.Fit Medical Wellness S.r.l. si è costituita con riguardo al ricorso R.G. n. 2213/2019, di cui ha chiesto l&#8217;accoglimento.<br /> Con l&#8217;ordinanza n. 1521/2019 è stata accolta la domanda cautelare formulata con il ricorso R.G. n. 2213/2019 ed è stata fissata l&#8217;udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso; con l&#8217;ordinanza n. 1526/2019 è stata accolta la domanda cautelare formulata con il ricorso R.G. n. 2296/2019 ed è stata fissata l&#8217;udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso; infine, con l&#8217;ordinanza n. 1653/2019 è stata accolta la domanda cautelare formulata con il ricorso R.G. n. 2431/2019 ed è stata fissata l&#8217;udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza di merito, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa di Edilombarda ha chiesto la trattazione congiunta dei ricorsi R.G. n. 2213/2019 e R.G. n. 2296/2019, stante la loro stretta connessione; anche la difesa di Lab.Fit Medical Wellness ha chiesto la trattazione congiunta dei ricorsi R.G. n. 2213/2019, R.G. n. 2296/2019 e R.G. n. 2431/2019, in ragione della loro stretta connessione.<br /> All&#8217;udienza del 12 maggio 2020, svoltasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in audioconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, le cause sono state trattenute in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva e parzialmente anche soggettiva, trattandosi dell&#8217;impugnazione dei medesimi atti da parte di soggetti che si trovano nell&#8217;identica posizione, in quanto tutti destinatari dei predetti atti.<br /> 2. Ãˆ altresì¬ opportuno evidenziare che la trattazione dei ricorsi avverrà  contestualmente poichè, in larga misura, le censure proposte negli stessi presentano il medesimo contenuto.<br /> 3. Con la prima doglianza, di pressochè identico tenore in tutti i ricorsi, si assume l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati, poichè il Comune avrebbe ritenuto &#8211; nonostante l&#8217;approvazione di un nuovo P.G.T., efficace dal mese di gennaio 2015 &#8211; la perdurante vigenza dell&#8217;art. 13 delle N.T.A. del previgente P.R.G., che impedirebbe l&#8217;insediamento nell&#8217;immobile realizzato da Edilombarda di enti non accreditati con il SSN e quindi degli studi privati o di quanti siano comunque titolari di &#8220;altra autorizzazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione in materia sanitaria&#8221;, senza tener conto della circostanza che gli impegni, assunti da Edilombarda con gli atti d&#8217;obbligo del 2012 e del 2013, sarebbero stati superati da quelli contenuti nell&#8217;atto d&#8217;obbligo del 6 ottobre 2015, che, sul presupposto dell&#8217;entrata in vigore del nuovo P.G.T. e del venir meno dei vincoli di cui al previgente strumento pianificatorio, ha preso atto di tale nuovo regime urbanistico ed ha previsto di cedere le rimanenti unità  del primo piano ad &#8220;esercenti attività  mediche sia in accreditamento col SSN che NON&#8221;.<br /> 3.1. La doglianza è fondata.<br /> Secondo gli Uffici comunali il fondamento degli atti impugnati va rinvenuto nella circostanza che il vincolo di destinazione gravante sui locali dell&#8217;immobile di Via Colzani, ossia l&#8217;obbligo di insediarvi soltanto soggetti concessionari di pubblici servizi, discendente dall&#8217;art. 13 delle N.T.A. del previgente P.R.G., non è venuto meno in seguito all&#8217;entrata in vigore, nel mese di gennaio 2015, del P.G.T.<br /> Il citato art. 13.1 delle N.T.A. stabiliva che «<em>gli interventi su tali </em>aree [tra cui la &#8220;S/SO-AC-AS&#8221; &#8211; Zona per servizi ed attrezzature di interesse collettivo, in cui è situato l&#8217;immobile realizzato da Edilombarda]Â <em>possono essere promossi dalle Amministrazione pubbliche individuate all&#8217;art. 1, comma 2, del D.Lvo 3 febbraio 1993 n. 29 ovvero da altri soggetti, privati o pubblici, concessionari di pubblici servizi o di opere pubbliche, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 9 maggio 1992, n. 20 a proposito degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi</em>» (all. 8 al ricorso Edilombarda). Con l&#8217;atto unilaterale d&#8217;obbligo del 13 dicembre 2012, Edilombarda si obbligava «<em>per sè successori ed aventi causa in qualità  di &#8220;Costruttore dell&#8217;immobile a destinazione vincolata&#8221; a vendere e/o concedere in locazione la costruzione (&#038;) &#8211; secondo le previsioni di Piano Regolatore Generale vigente &#8211; unicamente a soggetti pubblici o privati che dimostrino di possedere i requisiti di cui all&#8217;art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. vigente nel Comune di Seregno (concessionari di pubblici servizi quali l&#8217;accreditamento ASL o altra autorizzazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione in materia sanitaria)</em>» (all. 5 al ricorso Edilombarda); in seguito a ciò, il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 137/2012 del 28 dicembre 2012. Dopo una d.i.a. in variante del maggio 2013, seguita da un ulteriore atto d&#8217;obbligo datato 31 luglio 2013 (all. 6 al ricorso Edilombarda), che ha sostanzialmente confermato gli impegni giÃ  in precedenza assunti, in data 28 gennaio 2015 è entrato in vigore il P.G.T. che ha classificato l&#8217;immobile di Via Colzani nell&#8217;ambito dei &#8220;Servizi-Servizi sanitari &#8211; codice SN&#8221;. A tal proposito, l&#8217;art. 4, comma 2, del Piano dei Servizi stabilisce che «<em>i privati possono proporsi per la realizzazione diretta delle seguenti attrezzature e servizi previste dal Piano (&#038;) servizi sanitari», </em>mentre il successivo art. 6, comma 2, precisa che <em>«costituiscono dotazioni territoriali gli spazi e le attrezzature pubbliche, realizzate tramite iniziativa pubblica diretta o cedute al comune negli ambiti di trasformazione, nei piani attuativi e nei permessi di costruire convenzionati nonchè le attrezzature, anche private, di uso pubblico o di interesse generale (la cui fruizione universale sia regolata da apposito atto di asservimento o da regolamento d&#8217;uso, ovvero da atto di accreditamento dell&#8217;organismo competente in base alla legislazione di settore o che venga garantita da soggetti privati non accreditati anche in caso di convenzioni o atti di vincolo eventualmente stipulati antecedentemente al PGT, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività  cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita)</em>» (all. 8a al ricorso Edilombarda). In conseguenza di tale mutamento di disciplina &#8211; certamente ampliativa rispetto al disposto di cui all&#8217;art. 9, comma 10, della legge regionale n. 12 del 2005, in quanto per il Piano dei servizi le dotazioni territoriali possono essere garantite anche da soggetti privati non accreditati, ma debitamente autorizzati a svolgere attività  in campo sanitario [Lab.Fit. è stata autorizzata dall&#8217;A.T.S. della Brianza quale struttura sanitaria poliambulatoriale (all. 19 al ricorso Edilombarda) e lo Studio Dentistico Seregno ha conseguito il titolo autorizzativo a svolgere attività  medica odontoiatrica, mediante s.c.i.a. presentata alla predetta A.T.S. della Brianza il 1° marzo 2018 (all. 4 al ricorso Studio Dentistico Seregno)], previa stipula di convenzioni o di atti di vincolo &#8211; Edilombarda in data 6 ottobre 2015 ha sottoscritto un terzo atto unilaterale d&#8217;obbligo con il quale ha evidenziato l&#8217;intenzione di insediare nell&#8217;immobile di Via Colzani &#8211; indicato come un centro di servizi sanitari dall&#8217;art. 12, comma 4, del Piano dei Servizi &#8211; anche studi medici privati, considerato che «<em>il PRG, in base al quale erano stati sottoscritti gli atti unilaterali d&#8217;obbligo sopra ricordati, ha cessato la sua efficacia con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 5 del 28 gennaio 2015 del PGtà </em>[e conseguentemente]Â <em>ai sensi del combinato disposto dell&#8217;Art. 6 comma 2, unitamente all&#8217;art. 12 comma 4, dell&#8217;apparato normativo Titolo I &#8220;Disposizioni generali e indirizzo programmatico&#8221; del vigente PGT, Piano dei Servizi, nulla pìù è previsto in termini vincolistici per il previsto &#8220;Centro dei Servizi Sanitari di Via Colzani&#8221; di prossima ultimazione, diversamente dalle previsioni dell&#8217;art. 13 punti 1.1. e 1.2. delle NTA del decaduto PRG. </em>(&#038;.)Â <em>Tuttavia la sottoscritta Edilombarda srl intende obbligarsi al fine di cedere le rimanenti SLP del 1° piano di detto Centro Servizi di Via Colzani a soggetti, persone fisiche o giuridiche, esercenti attività  mediche sia in accreditamento col SSN che NON al solo fine di rendere un servizio sanitario alla collettività  tutta (residenti e non residenti a Seregno) il pìù ampio possibile, alle migliori condizioni</em>» (all. 7 del ricorso Edilombarda).<br /> In ragione dei richiamati presupposti, risulta illegittima la pretesa comunale di applicare in via ultrattiva la disciplina di cui al previgente strumento urbanistico («<em>il procedimento amministrativo è regolato dal principio </em>tempus regit actum<em>, con la conseguenza che la legittimità  degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui l&#8217;atto terminale, ovvero l&#8217;atto che conclude una autonoma fase del procedimento, è stato adottato</em>»: Consiglio di Stato, III, 6 dicembre 2019, n. 8348; in materia edilizia, T.A.R. Campania, Napoli, II, 22 febbraio 2019, n. 1041), nonostante Edilombarda abbia presentato una d.i.a. in variante, n. 484 del 6 agosto 2015 (all. 13 al ricorso Edilombarda), e poi sottoscritto in data 6 ottobre 2015 un atto unilaterale d&#8217;obbligo &#8211; peraltro non tenuto affatto in considerazione nella sua portata sostanziale nei provvedimenti impugnati &#8211; con il quale si è impegnata ad attuare le previsioni contenute nel nuovo P.G.T., in particolare quelle di cui agli artt. 4, comma 2, e 6, comma 2, del Piano dei Servizi. Sebbene infatti non risulti l&#8217;avvenuta trasmissione agli Uffici comunali del predetto atto d&#8217;obbligo, lo stesso, oltre ad essere stato registrato presso l&#8217;Agenzia delle Entrate (all. 7a al ricorso Edilombarda), è stato depositato, in data 4 aprile 2016, nel giudizio R.G. n. 2138/2015, incardinato presso questa Sezione e in cui il Comune di Seregno era parte, conclusosi poi con la sentenza n. 1502/2016; quindi vi è la certezza che un tale atto sia entrato, molto tempo prima dell&#8217;avvio del procedimento di autotutela, nella sfera di conoscenza degli Uffici comunali, che, ove avessero ritenuto di contestarlo, avrebbero dovuto provvedervi tempestivamente. Del resto, qualora non avesse voluto consentire al privato di modificare unilateralmente gli obblighi assunti, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto optare per l&#8217;utilizzo di uno strumento di natura pattizia o convenzionale, emendabile soltanto con il contestuale intervento sia del privato che della parte pubblica; mentre la previsione della sottoscrizione di un atto (unilaterale) d&#8217;obbligo non impedisce alla parte privata di modificarne unilateralmente e legittimamente il contenuto, purchè ciò risulti compatibile con le prescrizioni vigenti in tale momento. Ciò è coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l&#8217;atto unilaterale d&#8217;obbligo si inserisce nella sequenza procedimentale che poi sfocia nel provvedimento finale dell&#8217;Amministrazione (o in un&#8217;attività  allo stesso equiparata, come avviene con la s.c.i.a.), che rimane l&#8217;unico dotato dei caratteri dell&#8217;autoritarietà : «<em>l&#8217;atto con il quale un proprietario-costruttore si sia impegnato nei confronti del Comune, ai fini del rilascio della concessione edilizia, a conferire una particolare destinazione a determinate superfici non costituisce un contratto di diritto privato, non è riconducibile alla figura del contratto a favore di terzi, di cui all&#8217;articolo 1411 cod. civ., nè ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione</em>» (Cass. civ., II, 18 settembre 2013, n. 21396; anche Cass., SS.UU., 20 aprile 2007, n. 9360; Consiglio di Stato, IV, 26 novembre 2013, n. 5628).<br /> Oltretutto non può non rilevarsi come, in materia urbanistica, il succedersi nel tempo di differenti strumenti pianificatori, recanti discipline anche molto diverse tra di loro, impone di verificare, di regola e salvo esplicite eccezioni, la legittimità  degli interventi avendo riguardo alla disciplina vigente al momento in cui si effettua l&#8217;intervento edilizio (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, III, 18 luglio 2017, n. 833).<br /> Infine, i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica alla libera insediabilità  di funzioni in un certo ambito territoriale &#8211; nel caso di specie comunque omogenee rispetto a quelle previste nello strumento pianificatorio &#8211; devono risultare correlati e proporzionati ad effettive e superiori esigenze legate alla tutela dell&#8217;ambiente urbano o alla salvaguardia dell&#8217;ordinato assetto del territorio, dovendosi, in caso contrario, reputare che tali limitazioni non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime (cfr. Consiglio di Stato, IV, 1° giugno 2018, n. 3314).<br /> 3.2. Da ciò discende la fondatezza dell&#8217;esaminato motivo.<br /> 4. Con la seconda censura dei ricorsi si assume l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto di annullamento della s.c.i.a. che, non avendo natura provvedimentale, non avrebbe potuto essere oggetto di annullamento e, in ogni caso, la sua adozione sarebbe avvenuta in violazione del termine di cui all&#8217;art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e in assenza di ragioni di pubblico interesse.<br /> 4.1. La doglianza è fondata.<br /> A prescindere dalla circostanza che la segnalazione certificata di inizio attività  non ha natura provvedimentale e non può per tale ragione essere oggetto di annullamento (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, II, 17 luglio 2019, n. 1298), nella fattispecie de qua l&#8217;intervento di autotutela è stato posto in essere oltre il termine massimo di diciotto mesi previsto dall&#8217;art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, visto che l&#8217;atto finale è stato adottato in data 14 agosto 2019, mentre le ss.cc.ii.aa. oggetto di &#8220;annullamento&#8221; risalgono ad un periodo che va dal 26 luglio 2017 al 7 dicembre 2017.<br /> Gli Uffici comunali, al fine di neutralizzare il superamento del termine dei diciotto mesi e sostenere la legittimità  dell&#8217;attività  di autotutela posta in essere, hanno invocato l&#8217;applicazione del comma 2-bis dell&#8217;art. 21 nonies, secondo il quale «<em>i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà  false o mendaci (&#038;) possono essere annullati dall&#8217;amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1 &#038;</em>».<br /> Tuttavia nella specie non risulta applicabile il citato comma 2-bis, visto che nessuna falsa rappresentazione è stata posta in essere da Edilombarda, che, dapprima, attraverso la d.i.a. n. 484 del 6 agosto 2015 (all. 13 al ricorso Edilombarda), ha provveduto a conferire un diverso assetto al primo piano per garantire adeguati spazi di fruibilità  ai diversi ambulatori di progetto, ossia quelli in cui si sono poi installati Lab.Fit e lo Studio Dentistico Seregno, oltre che alla Farmacia San Carlo, e successivamente con l&#8217;atto d&#8217;obbligo del 6 ottobre 2015 &#8211; come giÃ  segnalato in precedenza, registrato presso l&#8217;Agenzia delle Entrate (all. 7a al ricorso Edilombarda), oltre che depositato, in data 4 aprile 2016, nel giudizio R.G. n. 2138/2015 &#8211; si è vincolata a cedere le rimanenti porzioni del primo piano del Centro Servizi di Via Colzani «<em>a soggetti, persone fisiche o giuridiche, esercenti attività  mediche sia in accreditamento col SSN che NON</em>». Quindi nella specie non sussistono i presupposti per l&#8217;applicazione del comma 2-bis dell&#8217;art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, perchè non vi è stata alcuna falsa rappresentazione in senso proprio, correlata al dolo o alla colpa grave della parte istante (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2019, n. 849; V, 27 giugno 2018, n. 3940; T.A.R. Campania, Salerno, II, 13 maggio 2020, n. 494; T.A.R. Puglia, Lecce, I, 25 marzo 2020, n. 398; T.A.R. Campania, Napoli, II, 11 febbraio 2020, n. 672). D&#8217;altra parte, seppure si fosse in presenza di un errore interpretativo compiuto dalla parte in relazione alla disciplina urbanistico-edilizia applicabile alla fattispecie, lo stesso non darebbe luogo ad alcuna falsa rappresentazione tale da giustificare l&#8217;attivazione da parte del Comune dei poteri di autotutela oltre il termine di cui all&#8217;art. 21 nonies (cfr. Consiglio di Stato, VI, 31 agosto 2016, n. 3762). <br /> Inoltre, per ritenere la tempestività  dell&#8217;atto di autotutela nemmeno si può far riferimento alla circostanza che l&#8217;avviso di avvio del procedimento è stato trasmesso alle parti private in data 25 febbraio 2019, ovvero prima del decorso del termine di diciotto mesi dalla presentazione della s.c.i.a. del 22 novembre 2017, visto che la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d&#8217;ufficio di un titolo edilizio non è idonea a garantire il rispetto del termine di diciotto mesi, trattandosi di termine perentorio ai fini dell&#8217;adozione dell&#8217;atto definitivo di autotutela (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, II, 10 aprile 2019, n. 716; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 2 luglio 2018, n. 1637; T.A.R. Puglia, Bari, III, 17 marzo 2016, n. 351).<br /> Infine, la presenza di titoli edilizi validi ed efficaci esclude la possibilità  per il Comune di applicare i poteri di vigilanza sull&#8217;attività  urbanistico-edilizia ai sensi dell&#8217;art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, visto che la sussistenza di un titolo legittimo rende conforme all&#8217;ordinamento l&#8217;attività  edilizia posta in essere.<br /> 4.2. Ne discende l&#8217;accoglimento anche dello scrutinato motivo.<br /> 5. La fondatezza delle predette doglianze determina, previo assorbimento delle restanti censure, l&#8217;accoglimento dei ricorsi e l&#8217;annullamento degli atti impugnati.<br /> 6. Avuto riguardo alle peculiarità  delle controversie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato corrisposto per ogni ricorso in favore delle parti ricorrenti da porre a carico del Comune di Seregno.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati.<br /> Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato corrisposto per ogni ricorso in favore delle parti ricorrenti e a carico del Comune di Seregno.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in audioconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, e dal decreto n. 6 del 19 marzo 2020 del Presidente del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Italo Caso, Presidente<br /> Antonio De Vita, Consigliere, Estensore<br /> Lorenzo Cordi&#8217;, Referendario</p>
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