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	<title>1/6/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/6/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.852</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.852</a></p>
<p>Pres. S.Romano, Est. C. Testori G. M. Kotb Kelib (Avv. A. Zanelli Quarantini) contro il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi e M.R. Fiore) sul supporto istruttorio e sull&#8217;adeguata motivazione che devono fondare il legittimo provvedimento di decadenza dall&#8217;alloggio ERP Edilizia Residenziale Pubblica &#8211; Decadenza &#8211; Art. 35 della L.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.852</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S.Romano, Est. C. Testori<br /> G. M. Kotb Kelib (Avv. A. Zanelli Quarantini) contro il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi e M.R. Fiore)</span></p>
<hr />
<p>sul supporto istruttorio e sull&#8217;adeguata motivazione che devono fondare il legittimo provvedimento di decadenza dall&#8217;alloggio ERP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia Residenziale Pubblica &#8211; Decadenza &#8211; Art. 35 della L.R. Toscana n. 96/1996 &#8211; Adeguato supporto istruttorio e motivazionale – Necessità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La violazione degli obblighi (ex art. 35 della L.R. Toscana n. 96/1996) di non cedere a terzi l’alloggio ERP assegnato e di abitarlo stabilmente deve essere adeguatamente provata ai fini di una legittima decadenza, non essendo sufficienti a suffragare il paventato subaffitto le dichiarazioni testimoniali di soggetti che abitano lo stesso edificio né l’aver effettuato due soli accessi per verificare la stabile presenza nell’alloggio. Il provvedimento del Comune fondato solo su tali insufficienti elementi risulta quindi privo di adeguato supporto istruttorio e di motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2014, proposto dal sig. Gaber Mohamed Kotb Kelib, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Lungarno A. Vespucci 58; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Firenze in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosetta Fiore e Sergio Peruzzi, con domicilio eletto in Firenze presso la Direzione Avvocatura comunale, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Casa S.p.A., non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento dirigenziale n. 2014/DD/03641 del 5 maggio 2014 adottato dal Comune di Firenze &#8211; Direzione patrimonio immobiliare, posizione organizzativa (p.o.) bandi e assegnazioni e decadenze E.R.P., avente ad oggetto “<i>Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP posto in via Liguria, 7 – art. 35 lett b) della L.R.T. 96/96</i>”, compiutamente conosciuto dal signor Gaber con proprio accesso personale agli atti in data 8 luglio 2014;<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente, ivi compresi, in particolare:<br />
a) la nota Casa S.p.A. del 13 gennaio 2014;<br />
b) la nota prot. n. 9618 del 15 gennaio 2014, a firma Responsabile P.O. bandi assegnazioni e decadenze ERP del Comune di Firenze, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell’art. 35, lett. a) e b), L.R.T. n. 96/96;<br />
c) il rapporto n. 2276/01/AM/2014/119 in data 7 febbraio 2014 della Polizia municipale del Comune di Firenze;<br />
d) il verbale della seduta della Commissione comunale per la formazione delle graduatorie ERP in data 7 aprile 2014.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1) Con il provvedimento dirigenziale impugnato il Comune di Firenze ha disposto, ai sensi dell’art. 35 lett. a) e b) della L.R. n. 96/1996, la decadenza del sig. Mohamed Gaber dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Firenze, via Liguria 7. Nella motivazione dell&#8217;atto si legge che tale determinazione è stata assunta in quanto è risultato che l&#8217;assegnatario &#8220;<i>pur mantenendovi la residenza anagrafica, non abita stabilmente l&#8217;alloggio</i>&#8221; in questione e che anzi &#8220;<i>lo abbia ceduto in subaffitto a terzi</i>&#8220;.<br />
Contro il provvedimento di decadenza il sig. Gaber ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Per resistere al gravame si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, che ha depositato una relazione corredata da documentazione.<br />
Nella camera di consiglio del 9 ottobre 2014 questo Tribunale, con l&#8217;ordinanza n. 537, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. <br />
Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell&#8217;udienza del 14 maggio 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
2) Il provvedimento dirigenziale di cui controverte è stato adottato dal Comune di Firenze ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 96/1996 (recante &#8220;<i>Disciplina per l&#8217;assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>&#8220;) che, nel testo vigente all&#8217;epoca dei fatti, così disponeva al primo comma: &#8220;<i>La decadenza dall&#8217;assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l&#8217;assegnatario: </i><br />
<i>a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l&#8217;alloggio assegnatogli; </i><br />
<i>b) non abiti stabilmente nell&#8217;alloggio assegnato o ne muti la destinazione d&#8217;uso;</i><br />
<i>………………</i>&#8220;.<br />
In effetti, al ricorrente è stato imputato di non abitare stabilmente nell&#8217;alloggio di via Liguria 7 e di averlo anzi subaffittato. A sostegno della determinazione assunta sono richiamati:<br />
&#8211; una segnalazione del gestore Casa s.p.a. del 13/1/2014 (avente ad oggetto &#8220;<i>segnalazione presunto subaffitto</i>&#8221; in cui si dà notizia al Comune della segnalazione inviata dal Responsabile dell&#8217;autogestione del condominio e.r.p. secondo cui il sig. Ga<br />
&#8211; una successiva segnalazione del SUNIA in data 20/1/2014 (in cui si riferiscono le dichiarazioni rese dalla cittadina extracomunitaria presunta subaffittuaria dell&#8217;alloggio assegnato al sig. Gaber e si chiede &#8220;<i>di avviare tutte le verifiche del caso</i
- la comunicazione in data 15/1/2014 di avvio del procedimento di decadenza e le controdeduzioni presentate dall'interessato in data 3/2/2014;<br />
&#8211; gli accertamenti svolti dalla Polizia municipale &#8220;<i>allo scopo di verificare se il Sig. Mohamed Gaber abita effettivamente nell&#8217;alloggio e dai quali risulta che l&#8217;assegnatario non vi è mai stato trovato</i>&#8220;;<br />
&#8211; il parere favorevole alla prosecuzione del procedimento di decadenza espresso nella riunione del 7/4/2014 dalla Commissione comunale per la formazione delle graduatorie di edilizia residenziale pubblica.<br />
3) Le censure formulate nel ricorso si incentrano, in particolare, sui vizi di difetto di istruttoria e di motivazione; il ricorrente sostiene che l&#8217;Amministrazione si è limitata a recepire il contenuto di segnalazioni non adeguatamente verificate e sulla base di quelle, senza svolgere ulteriori accertamenti, ha adottato un provvedimento di decadenza la cui gravità necessita di indagini ben più approfondite.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Le conclusioni a cui è giunto il Comune di Firenze circa la violazione, da parte del ricorrente, degli obblighi di non cedere ad altri l&#8217;alloggio assegnatogli e di abitarlo stabilmente sono prive di adeguato supporto istruttorio. Quanto al primo profilo si osserva che il preteso subaffitto è oggetto delle dichiarazioni rese da cittadini extracomunitari presenti nell&#8217;alloggio di via Liguria 7 quando, in data 13/1/2014, personale della Stazione Carabinieri di Firenze Peretola è intervenuto presso tale alloggio per una lite; tali dichiarazioni sono smentite dal sig. Gaber e su di esse né i Carabinieri, né l&#8217;Amministrazione resistente hanno svolto specifiche indagini; a quelle stesse dichiarazioni fanno riferimento, senza peraltro aggiungere elementi di conferma, le segnalazioni di Casa s.p.a. e del SUNIA richiamate nel provvedimento impugnato. Tanto non appare sufficiente per ritenere dimostrata la cessione dell&#8217;alloggio da parte dell’assegnatario; e tale carenza non può essere superata attraverso là prova per testi richiesta dalla difesa comunale nella memoria depositata il 13/4/2015, posto che spettava all’Amministrazione acquisire le prove necessarie per confermare gli addebiti imputati all&#8217;odierno ricorrente e che, peraltro, i soggetti di cui si vorrebbe acquisire la testimonianza altri non sono che gli stessi cittadini stranieri le cui dichiarazioni hanno dato origine alla vicenda.<br />
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda il profilo relativo alla stabile abitazione dell&#8217;alloggio assegnato, requisito di cui il ricorrente sarebbe privo: il che sarebbe sufficiente per legittimare il provvedimento di decadenza. La mancanza del requisito in questione sarebbe dimostrata dagli accertamenti negativi effettuati dalla Polizia municipale, che in occasione degli accessi effettuati non ha mai trovato l&#8217;assegnatario presso l’alloggio in questione.<br />
Nel provvedimento impugnato si fa riferimento al rapporto del 7/2/2014, in cui si riferisce di due accessi, rispettivamente in data 30/1/2014 alle ore 16,30 e in data 7/2/2014 alle ore 11,00. In un successivo rapporto della Polizia municipale del 24/3/2014 si fa poi riferimento ad altri due accessi, in data 4 e 19/3/2014, entrambi senza esito. In proposito si osserva:<br />
&#8211; questi ultimi due accessi non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio, se non altro perché non è indicato l&#8217;orario in cui sono stati effettuati; e, d&#8217;altra parte, non li ha presi in considerazione neppure l&#8217;Amministrazione,<br />
&#8211; i due accessi del 30/1 e del 7/2/2014 non costituiscono un supporto sufficiente per le conclusioni, sfavorevoli al ricorrente, raggiunte dal Comune di Firenze circa la sua stabile presenza nell&#8217;alloggio di via Liguria 7; per sostenere quanto affermato n<br />
Anche per quanto riguarda la questione relativa all&#8217;abitazione dell&#8217;alloggio assegnato risultano dunque fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione formulate nel ricorso.<br />
4) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.<br />
Le spese del giudizio vanno poste a carico del Comune di Firenze e sono liquidate nel dispositivo ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. n. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento della Commissione istituita presso questo Tribunale n. 81/2014.<br />
Nel contempo il Tribunale liquida all’avv. Agostino Zanelli Quarantini, difensore del ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre a CPA e IVA e salva la ritenuta d’acconto sull’importo liquidato (al netto di CPA e IVA).<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna il Comune di Firenze alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali nella misura di € 1.100,00 per onorari ed € 650,00 per contributo unificato, per un totale di € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00).<br />
Liquida all’avv. Agostino Zanelli Quarantini, difensore del ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e salva la ritenuta d’acconto, come precisato in motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.843</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-843/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-843/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.843</a></p>
<p>Pres. S.Romano, Est. E. Di Santo &#8220;Tandem&#8221; di Valentini L. e Nencini A. S.n.c. (Avv. F. Nencini, M.B. Pieraccini) contro la Questura di Lucca ed il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) sulla legittima sospensione in via cautelativa della licenza di un pubblico esercizio ove via sia pericolo per l&#8217;ordine pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-843/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-843/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.843</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S.Romano, Est. E. Di Santo<br /> &#8220;Tandem&#8221; di Valentini L. e Nencini A. S.n.c. (Avv. F. Nencini, M.B. Pieraccini) contro la Questura di Lucca ed il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima sospensione in via cautelativa della licenza di un pubblico esercizio ove via sia pericolo per l&#8217;ordine pubblico e il rischio di incidenti stradali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sicurezza pubblica &#8211; Sospensione della licenza di un pubblico esercizio &#8211; Pericolo di tumulti e disordini che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, l’ordine pubblico e il buon costume – Potere ampiamente discrezionale di natura preventiva – Colpa del gestore – Irrilevanza &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’articolo 100 del R.D. 773 del 1931 il Questore può disporre la chiusura di un locale ove l’esercizio costituisca un pericolo per l&#8217;ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, e quindi anche a prescindere dal fatto che i disordini o i tumulti si siano effettivamente verificati. Trattasi di potere ampiamente discrezionale, che ha natura tipicamente preventiva e cautelare, posto a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico. Ne discende che la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui come in specie, a prescindere dalla colpa del titolare dell&#8217;esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività, come in specie ove le valutazioni dell’amministrazione sono state puntualmente ed adeguatamente motivate con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini, messi in pericolo dalla presenza degli avventori del locale nella strada, così creando situazioni di disagio e pericolo per l’ordine pubblico e il rischio di incidenti stradali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2014, proposto da:<br />
Tandem di Valentini Leonardo e Nencini Alessando S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Nencini e Maria Beatrice Pieraccini, con domicilio eletto presso – Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Questura di Lucca, in persona del Questore p.t., Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici, in Firenze, Via degli Arazzieri 4, sono legalmente domiciliati; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del decreto prot. n. 1907 cat. 23/PAS/2014 in data 13 ottobre 2014, notificato il successivo 14 ottobre 2014, emesso dal Questore di Lucca, con il quale è stata disposta la sospensione per 10 giorni ai sensi dell&#8217;art. 100 del T.U.L.P.S. delle autorizzazioni già rilasciate al ricorrente per l&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta all&#8217; interno del pubblico esercizio denominato &#8220;TANDEM BAR&#8221;;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto &#8211; tra cui, per quanto occorrer possa, il verbale relativo agli accertamenti effettuati dal personale della Stazione dei Carabinieri di Lido di Camaiore in data 4.10.2014, a oggi non conosciuto -, connesso e consequenziale;<br />
nonché per l&#8217;annullamento , previa sospensione,<br />
&#8211; del decreto prot. n. 1578 cat. 23/PAS/2014 in data 18 agosto 2014, notificato il successivo 21 agosto, con cui il Questore di Lucca ha disposto la sospensione per 7 giorni, ai sensi dell&#8217;art. 100 del T.U.L.P.S., delle autorizzazioni già rilasciate al ri<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto &#8211; tra cui, per quanto occorrer possa, il verbale del sopralluogo della Polizia Municipale del Comune di Camaiore in data 19 luglio 2014, i verbali relativi agli accertamenti effettuati da personale della Stazione Carabinie<br />
30 luglio 2014, e la nota del Commissariato di P.S. di Viareggio del 14.08.2014, atti ad oggi incogniti-, connesso e consequenziale; <br />
e per la condanna<br />
al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi, che saranno provati in corso di causa, consistenti nei mancati incassi, negli investimenti effettuati e in ogni altro nocumento ricevuto con riferimento ai giorni in cui il pubblico esercizio è stato forzosamente chiuso;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Lucca e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>In data 21 agosto 2014 veniva notificato al sig. Nencini Alessandro, in qualità di legale rappresentante della “TANDEM di Valentini Leonardo e Nencini Alessandro s.n.c.”, il provvedimento, datato 18 agosto 2014, di sospensione &#8211; per giorni 7 a decorrere dalla notifica del medesimo provvedimento &#8211; ex art. 100 T.U.L.P.S. della validità della autorizzazioni amministrative per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da esercitarsi all’interno del pubblico esercizio sito in Lido di Camaiore (LU) V.le Colombo n. 17 denominato “TANDEM BAR”.<br />
Il provvedimento traeva origine, tra l’altro, dalla nota datata 2 agosto 2014 con la quale il Comando della Polizia Municipale di Camaiore aveva rappresentato varie problematiche di ordine e sicurezza pubblica inerenti l’attività del predetto esercizio pubblico. In particolare, aveva segnalato che l’utenza del predetto locale, giovani tra i 14 e i 20 anni, per la ridotta capienza dello stesso, come si evince dalla documentazione fotografica a tale nota allegata, stazionava nell’area esterna, occupando la sede stradale e limitando l’accesso alla pubblica via, aperta peraltro al transito veicolare con la conseguenza di ostacolare il regolare flusso automobilistico. Come confermato dalle dichiarazioni rese alla Polizia Municipale di Camaiore da alcuni cittadini, coloro i quali tentavano di transitare o di raggiungere la propria abitazione ubicata sulla via interessata, erano oggetto di insulti e minacce da parte degli avventori che addirittura colpivano le auto, rendendo così difficoltoso il passaggio. Inoltre, l’assembramento che si creava, specie nelle sere del mercoledì e venerdì dalle ore 23,00 alle ore 01,00 circa, all’esterno del locale in parola, provocava un continuo chiacchiericcio, urla e schiamazzi che recavano disturbo ai residenti della zona, che avevano inoltrato numerosi esposti e richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine che nel corso di ripetuti controlli effettuati il 19, 20, 26 e 30 luglio 2014 avevano accertato che la via Catalani ed i marciapiedi di v.le Colombo diventavano di fatto intransitabili, tanto da far supporre che anche l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso potesse essere intralciato.<br />
Rilevato, pertanto, che l’incontrollato assembramento di persone all’esterno del locale in questione provocava non solo disturbo alla quiete pubblica, ma anche pericolo alla circolazione stradale e all’incolumità personale, poiché l’occupazione del manto stradale da parte degli avventori del locale oltre a limitare la libera circolazione e generare problemi tra questi ultimi ed i conducenti dei veicoli interessati al transito, costituiva pericolo per l’incolumità degli avventori stessi che, noncuranti del traffico che scorre lungo viale Colombo, sarebbero potuti rimanere coinvolti in sinistri stradali, il Questore di Lucca emetteva in data 18 agosto 2014 – a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini &#8211; il suindicato provvedimento con il quale disponeva la sospensione per 7 giorni ai sensi dell&#8217;art. 100 del T.U.L.P.S. delle autorizzazioni già rilasciate al sig. Nencini per l&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta all&#8217; interno del pubblico esercizio denominato &#8220;TANDEM BAR&#8221;. Nel provvedimento si sottolineava, altresì, come “la sospensione della licenza [fosse] l’unica misura potenzialmente in grado di far decantare la situazione e di interrompere la spirale degli avvenimenti, dando un preciso segnale che la situazione venutasi a creare non è ulteriormente tollerabile, considerato che anche i ripetuti interventi delle forze di polizia non si sono rivelati sufficienti a normalizzare la situazione”.<br />
In data 14 ottobre 2014, preso atto del perdurare delle problematiche che avevano determinato l’emissione del suindicato provvedimento attesi i continui esposti dei residenti, confermati nel contenuto dalla Stazione Carabinieri di Lido di Camaiore che aveva constatato l’attualità delle criticità segnalate, veniva notificato al sig. Nencini un altro provvedimento – datato 13 ottobre 2013 &#8211; ex art. 100 T.U.L.P.S. con il quale le autorizzazioni sopra specificate venivano sospese per giorni 10.<br />
Con il ricorso in esame, il sig. Nencini, in qualità di legale rappresentante della società “TANDEM di Valentini Leonardo e Nencini Alessandro s.n.c.” ha, quindi, impugnato entrambi i suindicati provvedimenti, e ha chiesto, altresì, il risarcimento di tutti i danni subìti e subendi, da provare in corso di causa, consistenti nei mancati incassi, negli investimenti effettuati e in ogni altro nocumento ricevuto con riferimento ai giorni in cui il pubblico esercizio è stato forzosamente chiuso. <br />
Con un unico motivo di ricorso, si deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 97 Cost. e del principio di imparzialità dell&#8217;azione amministrativa in esso sancito- Violazione dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. &#8211; Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto &#8211; Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza &#8211; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta- Straripamento e sviamento di potere”, in quanto il Questore, con i decreti impugnati, avrebbe inteso tutelare l’incolumità personale, la quiete pubblica, la sicurezza stradale e il transito veicolare facendo un’applicazione distorta dell’ipotesi residuale contemplata dall’art. 100 T.U.L.P.S. (“o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico … o per la sicurezza dei cittadini”), preordinata, invece, alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini; i beni evocati dal Questore e asseritamente oggetto di tutela sarebbero, invece, contemplati da norme specifiche e sarebbero devoluti alla competenza di altri Organi ed Enti; non sarebbe dato comprendere quali siano, nel caso del Tandem Bar, i fatti gravi, univoci e concordanti idonei a mettere in pericolo l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica e come possa la chiusura del bar arginare i fenomeni di assembramento quando altri quattro esercizi nella zona restano regolarmente aperti; la valutazione effettuata dalla P.A. apparirebbe tanto più sperequata e ingiusta se si esaminassero i casi concreti, portati all&#8217;attenzione della giurisprudenza, in cui viene applicato l&#8217;art. 100 T.U.L.P.S.: in genere si tratterebbe di locali ove si sono verificate gravi risse, coinvolgenti molte persone, accoltellamenti, fatti criminosi, o che costituiscano ritrovo di persone pericolose o pregiudicate, identificate e note alle Forze dell’Ordine; la P.A. avrebbe del tutto trascurato di valutare le condotte fattive poste in essere dal ricorrente per tentare di arginare il fenomeno dell’assembramento della clientela nella strada, né sarebbe stato compiuto un equo contemperamento tra gli interessi, pubblici e privati, in gioco.<br />
2. Il ricorso è infondato.<br />
Nel caso di specie, l’amministrazione ha esercitato il potere previsto dall’art. 100 del R.D. 1931 n. 773, il cui primo comma prevede che “oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l&#8217;ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”. <br />
La norma richiede, quindi, con clausola di chiusura, per l’adozione della misura preventiva, che l’esercizio costituisca “un pericolo per l&#8217;ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”, a prescindere, cioè, dai tumulti o gravi disordini che ivi siano avvenuti, o dal fatto che il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.<br />
In generale, va osservato che il potere in questione, ampiamente discrezionale, ha natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico; ne discende che la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell&#8217;esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività (cfr. C.d.S, sez. VI, 06 aprile 2007, n. 1563; C.d.S., sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2534; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 04 aprile 2007, n. 1387). <br />
Nondimeno, l’amministrazione è tenuta supportare l’ordine di chiusura temporanea con una adeguata motivazione, che in base alle risultanze dell’istruttoria dia conto dell’effettiva sussistenza di una situazione oggettiva idonea a configurare un concreto ed attuale pericolo per la collettività, in relazione ai presupposti individuati dall’art. 100 del T.U.L.P.S.. <br />
Ciò premesso, si ritiene che non sia illogica e insufficiente la motivazione dei provvedimenti impugnati; né difettino i presupposti di fatto per l’adozione degli stessi, come emerge dalla esposizione in fatto.<br />
Infatti, le valutazioni dell’amministrazione sono state puntualmente motivate con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini, messi in pericolo dalla presenza degli avventori del locale nella strada, così creando situazioni di disagio e pericolo per l’ordine pubblico e il rischio di incidenti stradali.<br />
Il fatto, poi, che gli impugnati provvedimenti siano stati resi anche contro la turbativa alla quiete pubblica derivante dai rumori e dai frequenti schiamazzi, non incide sull’interesse primario tutelato dagli stessi che concerne la salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, con conseguente legittima adozione dello strumento previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S.. <br />
3. Il ricorso va, pertanto, respinto sia per la parte impugnatoria, sia per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, stante l’accessorietà della domanda risarcitoria rispetto alla domanda principale.<br />
4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la parte ricorrente a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Testori, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-843/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.847</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-847/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-847/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.847</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori Società Apuana Marmi &#8211; S.A.M. (Avv. ti R. Diamanti e L. Marchiò) contro il Comune di Carrara (Avv. D. Iaria) sulla giurisdizione e sulla corretta interpretazione di una clausola dell&#8217;accordo sostitutivo tra Ente ed operatori del settore marmifero per la determinazione di una tariffa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-847/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.847</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-847/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.847</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori<br /> Società Apuana Marmi &#8211; S.A.M. (Avv. ti R. Diamanti e L. Marchiò) contro il Comune di Carrara (Avv. D. Iaria)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione e sulla corretta interpretazione di una clausola dell&#8217;accordo sostitutivo tra Ente ed operatori del settore marmifero per la determinazione di una tariffa unitaria comprensiva del canone di concessione degli agri marmiferi e del contributo di cui alla L.R. n. 78/1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Cave e miniere &#8211; Determinazione della tariffa comprensiva del canone di concessione degli agri marmiferi comunali e del contributo regionale- Accordo sostitutivo ex art. 11 l. 241/90 – Ammissibilità – Controversie – Giurisdizione del g.a. – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della determinazione della tariffa comprendente il canone di concessione degli agri marmiferi comunali e il contributo di cui alla L.R. 78/98, le parti (ente comunale e associazioni di categoria) possono adottare un accordo “c.d. sostitutivo” che tenga luogo del provvedimento autoritativo, ai sensi dell’art. 11 l. 241/90. Su eventuali controversie che sorgono circa i parametri per il calcolo di tali somme sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A.. Nella specie l’art. 2 dell&#8217;accordo integrativo del 28/2/2008 secondo cui : &#8220;Le scaglie scure e colorate la cui tariffa è determinata in € 1,20 saranno esclusivamente quelle provenienti dalle cave di cui all&#8217;elenco che sarà definito tra le parti&#8221; va interpretato nel senso che solo le scaglie provenienti dalle cave di cui all&#8217;apposito elenco vadano qualificate come scure e colorate, dunque soggette alla (minore) tariffa di € 1,20 a tonnellata, non anche che la classificazione delle scaglie (e la determinazione della tariffa conseguentemente applicabile) debba essere effettuata sulla base dell&#8217;effettiva natura e destinazione delle stesse come ritenuto dalla ricorrenti anche perchè detta interpretazione &#8211; prescindendo totalmente dal significato letterale della formulazione usata &#8211; rende sostanzialmente priva di utilità la previsione dell&#8217;elenco delle cave da cui provengono i materiali soggetti alla tariffa inferiore. Né pare sussistere il prospettato contrasto tra l&#8217;interpretazione dell’art. 2 sostenuta dal Comune di Carrara e le previsioni dell’art. 15 comma 5 bis della L.R. n. 78/1998.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2014, proposto dalla Società Apuana Marmi &#8211; S.A.M. s.r.l. in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Diamanti e Laura Marchiò, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Benussi in Firenze, Piazza dell&#8217;Indipendenza 10; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Carrara in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via dei Rondinelli 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della avvenuta violazione da parte del Comune di Carrara dell&#8217;art. 2 dell&#8217;Accordo integrativo del 28 febbraio 2008 e del relativo allegato nel quale è contenuto l&#8217;elenco delle cave con produzione esclusiva di scaglie scure e colorate, intervenuto tra il Comune di Carrara, l&#8217;Associazione Industriali, l&#8217;Associazione Piccole e Medie Industrie, Confartigianato, CNA e Lega delle Cooperative ed approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 63 del 29/2/2008 e della conseguente illegittimità dell&#8217;interpretazione dello stesso avanzata con la comunicazione del Dirigente del Settore Marmo U.O. Concessioni e gestione del patrimonio del Comune di Carrara del 31 maggio 2014 prot. n. 25672 (Cava 105 denominata Calocara C) nonché con la comunicazione del Dirigente del Settore Marmo U.O. Concessioni e gestione del patrimonio del Comune di Carrara del 31 maggio 2014 prot. n. 25673 (cava 106 denominata Carpevola B);<br />
nonchè per l&#8217;annullamento, ove occorra,<br />
della comunicazione del Dirigente del Settore Marmo U.O. Concessioni e gestione del patrimonio del Comune di Carrara del 31 maggio 2014 prot. n. 25672 (Cava 105 denominata Calocara C) nonché della comunicazione del Dirigente del Settore Marmo U.O. Concessioni e gestione del patrimonio del Comune di Carrara del 31 maggio 2014 prot. n. 25673 (cava 106 denominata Carpevola B) e di tutti gli atti e/o comunicazioni e provvedimenti connessi e presupposti ivi compresa la deliberazione della Giunta comunale del 14 marzo 2014 n. 112 e la comunicazione del 6 febbraio 2014 del Dirigente del Settore Marmo U.O. Concessioni e gestione del patrimonio del Comune di Carrara avente ad oggetto &#8220;<i>Sentenza TAR Toscana n.1209 del 13/8/2013. Fatturazione oneri settore marmo dell&#8217;1/1/2014 Cava n.106 Carpevola B</i>&#8221; e la comunicazione del 6 febbraio 2014 del Dirigente del Settore Marmo U.O. Concessioni e gestione del patrimonio del Comune di Carrara avente ad oggetto &#8220;<i>Sentenza TAR Toscana n.1209 del 13/8/2013. Fatturazione oneri settore marmo dell&#8217;1/1/2014 Cava n.105 Calocara C</i>&#8221; e conseguenti, anche non conosciuti e ogni altro ulteriore atto, provvedimento e/o comunicazione antecedente o successivo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) La Società Apuana Marmi – S.A.M. s.r.l. esercita l’attività di escavazione di marmo ornamentale in cave nel territorio del Comune di Carrara, in base ad autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune; tra le cave in questione figurano la n. 105 denominata Calocara C e la n. 106 denominata Carpevola B.<br />
2) L’art. 10 <i>sexies</i> del Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali prevede la possibilità che tra il Comune di Carrara e le associazioni di categoria degli operatori economici del settore vengano stipulati accordi per la determinazione di una tariffa unitaria comprensiva del canone di concessione e del contributo di cui alla L.R. n. 78/1998. In applicazione della citata disposizione regolamentare diversi accordi di tal genere sono stati nel tempo stipulati tra le predette parti; in particolare, in data 28/2/2008 è stato stipulato tra il Comune di Carrara, l&#8217;Associazione Industriali di Massa Carrara, la CNA di Massa Carrara, Confartigianato di Massa Carrara, l&#8217;Associazione Piccole e Medie Imprese di Massa Carrara e la Lega delle Cooperative un accordo integrativo dei precedenti accordi del 30/12/2003 e del 25/11/2004 concernente la &#8220;<i>determinazione degli oneri che gravano sul settore marmo</i>&#8220;, con cui:<br />
&#8211; all’art. 1 sono state stabilite le tariffe relative alle tipologie di materiali ornamentali prodotti nelle cave di marmo del Comune di Carrara e distinti tra blocchi 1^ fascia, blocchi 2^ fascia e blocchi 3^ fascia; e sono stati determinati i nuovi impo<br />
&#8211; all’art. 2 è stato previsto: &#8220;<i>Le scaglie scure e colorate la cui tariffa è determinata in € 1,20 saranno esclusivamente quelle provenienti dalle cave di cui all&#8217;elenco che sarà definito tra le parti</i>&#8220;;<br />
&#8211; all’art. 3 è stata fissata la decorrenza delle nuove tariffe dall&#8217;1/1/2008 fino al 31/12/2015.<br />
L’elenco di cui all’art. 2 ricomprende, tra le altre, la cava n. 106 denominata Carpevola B.<br />
Detto accordo è stato approvato dalla Giunta comunale di Carrara con deliberazione n. 63 del 29/2/2008. In data 29/7/2009 il Comune di Carrara e le associazioni di categoria firmatarie dell&#8217;accordo integrativo del 2008 &#8211; con l&#8217;eccezione dell&#8217;Associazione Industriali di Massa Carrara &#8211; hanno stipulato un nuovo accordo integrativo, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 409 del 3/8/2009.<br />
3) Con deliberazione n. 579 del 30/11/2011 la Giunta comunale di Carrara, prospettando &#8220;<i>una situazione di estrema incertezza in ordine al regime sia economico che giuridico in materia di gestione complessiva dell&#8217;attività di escavazione nelle cave di marmo</i>&#8220;, ha tra l&#8217;altro disposto: di prendere atto della scadenza al 31/12/2011 degli accordi stipulati in data 30 /12/2003 e 25/11/2004; di prendere atto &#8220;<i>che gli accordi integrativi stipulati in data 28/02/2008 e 29/07/2009… non risultano validamente costituiti, perfezionati ed efficaci</i>&#8220;; di dare atto della decadenza degli effetti delle deliberazioni G.C. di approvazione dei predetti accordi (n. 63 del 29/2/2008 e n. 409 del 3/8/2009), che sono state comunque contestualmente revocate.<br />
La citata deliberazione n. 579/2011 è stato impugnata davanti a questo Tribunale dall&#8217;Associazione Industriali di Massa Carrara e da numerose aziende del settore (tra cui la Società Apuana Marmi &#8211; S.A.M. s.r.l.) con il ricorso n. 347 del 2012, che il TAR ha accolto con la sentenza n. 1209 del 13 agosto 2013.<br />
4) Preso atto di quanto sopra la Giunta comunale di Carrara, in pendenza dell&#8217;appello proposto contro la citata sentenza di primo grado, ha adottato la deliberazione n. 112 del 14/3/2014 con cui ha tra l&#8217;altro disposto (per la parte che qui interessa):<br />
&#8211; di prendere atto &#8220;<i>che gli accordi stipulati in data 28/02/2008 e 29/07/2009 risultano perfezionati ed efficaci nei confronti dei soli soggetti imprenditoriali interessati che vi abbiano formalmente aderito</i>&#8220;;<br />
&#8211; di dare correlativamente atto &#8220;<i>che verrà data integrale attuazione alle disposizioni di cui ai menzionati accordi del 2008 e del 2009 nei confronti dei soli soggetti interessati che vi hanno formalmente aderito</i>&#8220;.<br />
5) La Società Apuana Marmi &#8211; S.A.M. s.r.l. ha formalmente aderito all&#8217;accordo del 28/2/2008 per quanto riguarda le cave n. 105 denominata Calocara C e n. 106 denominata Carpevola B.<br />
Per queste due cave il Comune di Carrara ha inviato alla predetta società:<br />
&#8211; due distinte note datate 6/2/2014, con cui ha dato comunicazione della prossima fatturazione degli oneri relativi al canone di concessione e al contributo ex art. 15 comma 4 della L.R. n. 78/1998 dall&#8217;1/1/2014 e ha quantificato l&#8217;importo dovuto a titolo<br />
&#8211; due successive note datate 31/5/2014 aventi ad oggetto: &#8220;<i>Procedimento per la determinazione del canone di concessione degli agri marmiferi comunali per il biennio 2014-2015 e del contributo di cui all’art. 15 della LRT n. 78/1998 e s.m.i. per l&#8217;anno<br />
6) Nell&#8217;interpretazione e nell&#8217;applicazione che il Comune di Carrara ha fatto dell’art. 2 dell&#8217;accordo integrativo del 28/2/2008, quale risulta dagli atti di cui sopra, S.A.M. s.r.l. ha ravvisato la violazione di quanto convenzionalmente pattuito tra le parti firmatarie dell&#8217;accordo stesso, a cui la predetta società ha formalmente aderito relativamente alle cave n. 105 e n. 106. S.A.M. ha perciò agito davanti a questo TAR formulando la domanda di accertamento riportata in epigrafe, nonché &#8211; &#8220;<i>ove occorra</i>&#8221; &#8211; una domanda di annullamento degli atti asseritamente adottati in violazione dell&#8217;accordo del 2008.<br />
Per resistere al gravame si è costituito in giudizio il Comune di Carrara, che ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto, comunque, la reiezione perché infondato.<br />
Entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 30 aprile 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Preliminarmente va esaminata l&#8217;eccezione di tardività formulata dalla difesa del Comune di Carrara in relazione alla circostanza che il ricorso è stato notificato solo il 29/9/2014 pur essendo volto all&#8217;impugnazione della deliberazione G.C. n. 112 del 14/3/2014; secondo l&#8217;Amministrazione resistente è per superare tale profilo di inammissibilità del gravame che S.A.M. ha proposto anche una domanda di accertamento.<br />
Sul punto la società ricorrente ha replicato sostenendo:<br />
&#8211; che l&#8217;interpretazione dell’art. 2 dell&#8217;accordo integrativo del 28/2/2008 seguita dall&#8217;Amministrazione resistente non costituisce esercizio di poteri autoritativi, ancorché espressa attraverso atti amministrativi;<br />
&#8211; che in ogni caso la deliberazione G.C. n. 112/2014 non si configura come atto immediatamente lesivo per la ricorrente ed è stata quindi impugnata quale atto presupposto dei successivi atti applicativi (e insieme ad essi), da cui è emersa con chiarezza l<br />
Il Collegio ritiene infondata l&#8217;eccezione sulla base delle seguenti considerazioni:<br />
&#8211; l&#8217;oggetto del contendere è costituito dall&#8217;individuazione della corretta interpretazione della disposizione pattizia contenuta nell’art. 2 dell&#8217;accordo integrativo del 28/2/2008, stipulato tra il Comune di Carrara e le associazioni di categoria degli op<br />
&#8211; tale accordo rientra nella categoria degli &#8220;<i>accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento</i>&#8221; disciplinata dall’art. 11 della legge n. 241/1990 e dunque è soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base al disposto del<br />
&#8211; la presente controversia riguarda, come già detto, la corretta interpretazione (e applicazione) di una clausola dell&#8217;accordo del 2008, rispetto alla quale le parti contraenti fanno valere posizioni di diritto soggettivo relative, rispettivamente, alla s<br />
2) L’art. 2 dell&#8217;accordo integrativo del 28/2/2008 così dispone: &#8220;<i>Le scaglie scure e colorate la cui tariffa è determinata in € 1,20 saranno esclusivamente quelle provenienti dalle cave di cui all&#8217;elenco che sarà definito tra le parti</i>&#8220;. L’elenco di cui all’art. 2 ricomprende, tra le altre, la cava n. 106 denominata Carpevola B.<br />
Con la deliberazione n. 112 del 14/3/2014 la Giunta comunale di Carrara ha, per quanto qui interessa, preso atto dell&#8217;efficacia dell&#8217;accordo stipulato il 28/02/2008 &#8220;<i>nei confronti dei soli soggetti imprenditoriali interessati che vi abbiano formalmente aderito</i>&#8221; e ha conseguentemente stabilito di dare integrale attuazione alle disposizioni dell&#8217;accordo stesso solo nei confronti dei predetti soggetti. Tra questi soggetti figura la società ricorrente, che ha formalmente aderito all&#8217;accordo del 2008 per quanto riguarda le cave n. 105 denominata Calocara C e n. 106 denominata Carpevola B.<br />
È opportuno a questo punto ricordare che contro la deliberazione G.C. n. 112/2014 sono stati proposti davanti a questo TAR diversi ricorsi (uno dei quali, rubricato al n. 991 del 2014, presentato dalla stessa S.A.M. s.r.l.), che sono stati anch&#8217;essi trattati nell&#8217;udienza del 30 aprile 2015; la definizione di quelle controversie, peraltro, non condiziona il corso e l&#8217;esito del presente giudizio, posto che, a prescindere dalla sorte della deliberazione citata, permane l&#8217;interesse delle parti a sciogliere il nodo relativo all&#8217;interpretazione dell’art. 2 dell&#8217;accordo integrativo del 28/2/2008 e che la decisione di questo Tribunale sul punto può orientare l&#8217;eventuale, futura attività dell&#8217;Amministrazione resistente.<br />
3) Secondo il Comune di Carrara il citato art. 2 va interpretato nel senso che la tariffa di € 1,20 a tonnellata di materiale per uso industriale prevista per le scaglie scure e colorate va applicata esclusivamente alle cave ricomprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;accordo del 2008, mentre per i materiali estratti da tutte le altre cave va applicata la tariffa stabilita per le scaglie bianche (€ 3,60 a tonnellata).<br />
Di avviso completamente diverso è la società ricorrente, secondo cui la classificazione delle scaglie (e la determinazione della tariffa conseguentemente applicabile) deve essere effettuata sulla base dell&#8217;effettiva natura e destinazione delle stesse. A sostegno delle proprie tesi S.A.M. ha sviluppato nel ricorso e nei successivi scritti una serie di argomentazioni che possono essere così sintetizzate:<br />
&#8211; per quanto riguarda la tariffazione delle scaglie bianche e scure l&#8217;accordo del 2008 ha trovato applicazione da parte del Comune di Carrara attraverso una serie di atti che hanno quantificato le diverse percentuali dei detriti in relazione alla loro nat<br />
&#8211; l&#8217;interpretazione sostenuta dal Comune di Carrara contrasta con gli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in quanto: non tiene conto della comune intenzione delle parti desunta dal comportamento complessivo delle stesse (in questo caso chiarissimo e inequivocabi<br />
&#8211; l&#8217;interpretazione comunale contrasta altresì con quanto previsto dall’art. 15 comma 5 bis della L.R. n. 78/1998 che, ai fini della quantificazione del contributo di cui al comma 3, impone ai Comuni di formulare alla Regione Toscana una proposta per la d<br />
4) Il ricorso è infondato.<br />
Il dato testuale dell’art. 2 dell&#8217;accordo integrativo del 28/2/2008 è inequivoco e in tal senso è decisivo l&#8217;uso dall&#8217;avverbio &#8220;<i>esclusivamente</i>&#8221; e la sua posizione all&#8217;interno della frase. Non si tratta, come affermato nel ricorso (pag. 33), di una &#8220;<i>espressione certamente non particolarmente felice</i>&#8220;, bensì di una formulazione chiara e precisa, suscettibile di un’unica interpretazione: solo le scaglie provenienti dalle cave di cui all&#8217;apposito elenco vanno qualificate come scure e colorate, dunque soggette alla tariffa di € 1,20 a tonnellata. Si potrebbe accedere alla diversa lettura proposta dalla società ricorrente solo se la formulazione della clausola fosse totalmente diversa, nel senso di affermare che solo le cave di cui all&#8217;apposito elenco producono esclusivamente scaglie scure e colorate, soggette alla minor tariffa. Così però non è; ne consegue che convenzionalmente è stato stabilito tra le parti che le scaglie prodotte dalle cave non ricomprese nell&#8217;elenco vanno qualificate come scaglie bianche, dunque soggette alla relativa tariffa.<br />
Non basta in senso contrario la circostanza che l&#8217;elenco in questione abbia ad oggetto &#8220;<i>Cave con produzione esclusiva di scaglie scure e colorate</i>&#8220;, posto che tale indicazione non ha valore interpretativo e tantomeno modificativo della norma pattizia e che, peraltro, nessuno dubita che le cave elencate producano esclusivamente scaglie scure e colorate; il fatto è che in via convenzionale è stato stabilito di applicare la tariffa di € 1,20/tonn. solo alle scaglie provenienti da tali cave.<br />
Quanto all&#8217;affermazione secondo cui la stessa Amministrazione resistente avrebbe da subito applicato l’art. 2 nel senso sostenuto dalla parte ricorrente, essa non trova conferma nella documentazione acquisita al giudizio. Si deve osservare in proposito:<br />
&#8211; è vero che a fine 2008 il Comune di Carrara ha fatturato alle aziende gli importi dovuti in base a tariffa tenendo conto della reale natura dei materiali (cfr. doc. 36 di parte ricorrente); tali importi sono stati però quantificati &#8220;<i>salvo conguaglio<
- l'accordo integrativo stipulato il 29/7/2009 tra il predetto Comune e le associazioni di categoria firmatarie dell'accordo del 2008 - con l'eccezione dell'Associazione Industriali di Massa Carrara - riporta in premessa che in sede di applicazione dell'a
- non valgono a modificare il quadro della situazione le comunicazioni citate nel ricorso, con cui il Comune di Carrara, ai fini della successiva fatturazione, ha distinto i materiali prodotti, tra le altre, delle cave n. 105 e n. 106 in base a percentual
Il senso della clausola pattizia di cui all’art. 2 è stato illustrato in modo convincente dalla difesa dell'Amministrazione: per evidenti ragioni di semplificazione e di certezza degli introiti comunali è stato convenzionalmente pattuito tra le parti di riservare la tariffa prevista per le scaglie scure e colorate ai soli materiali provenienti dalle cave di cui all'apposito elenco, assoggettando conseguentemente alla tariffa prevista per le scaglie bianche i materiali prodotti dalle restanti cave. La diversa interpretazione sostenuta dalla società ricorrente - prescindendo totalmente dal significato letterale della formulazione usata - rende sostanzialmente priva di utilità la previsione dell'elenco delle cave da cui provengono i materiali soggetti alla tariffa inferiore; si tratta infatti delle cave che producono esclusivamente scaglie scure e colorate e per le quali quindi non si pongono problemi di accertamento in concreto della tipologia dei materiali estratti. Ben più rilevante è l'inclusione nell'elenco in questione se si accoglie l'interpretazione seguita dal Comune di Carrara, a supporto della quale appare utile il richiamo alla dichiarazione di adesione all'accordo del 28/2/2008 sottoscritta dalla Società Apuana Marmi il 31/3/2008 per la cava n. 105 Calocara C, che contiene la seguente postilla: "<i>Dichiariamo altresì di non aderire all&#8217;esclusione della cava 105 dall&#8217;elenco delle cave con produzione esclusiva di scaglie scure e colorate</i>&#8220;. Se l&#8217;interpretazione corretta dell’art. 2 fosse quella oggi sostenuta dalla società ricorrente la mancata inclusione nell&#8217;apposito elenco di una cava in cui si producono esclusivamente scaglie scure e colorate risulterebbe sostanzialmente irrilevante, posto che l&#8217;effettiva tipologia dei materiali estratti emergerebbe comunque dagli accertamenti svolti in concreto; e dunque una dichiarazione come quella sopra riportata, riferita alla cava n. 105, risulterebbe inutile e ingiustificata. Essa assume invece un significato logico e concreto se, come appare ragionevole ritenere, esprimeva la convinzione di S.A.M. che l’esclusione della predetta cava dall&#8217;elenco in questione risultava pregiudizievole proprio perché comportava l&#8217;applicazione della tariffa prevista per le scaglie bianche.<br />
Alle precedenti considerazioni non può essere opposta la pretesa illogicità dell&#8217;interpretazione dell’art. 2 sostenuta dall&#8217;Amministrazione, da cui conseguirebbero per le aziende oneri eccessivi e ingiustificati; la clausola in questione fa parte, infatti, di un accordo complessivo, frutto dell&#8217;incontro tra i diversi interessi dei soggetti coinvolti; interessi che proprio in quanto divergenti, se non contrapposti, hanno necessariamente comportato scelte di compromesso, espressive di reciproche concessioni ritenute complessivamente accettabili dalle parti contraenti. Tali conclusioni sono state poi ritenute evidentemente non condivisibili dagli operatori del settore, con specifico riferimento alla questione che qui interessa, e ciò ha pregiudicato la possibilità di una applicazione concorde della clausola di cui si controverte nel presente giudizio.<br />
Si deve poi escludere che sussista il prospettato contrasto tra l&#8217;interpretazione dell’art. 2 sostenuta dal Comune di Carrara e le previsioni dell’art. 15 comma 5 bis della L.R. n. 78/1998: quest&#8217;ultima norma, infatti, non può essere invocata per precludere alle parti la possibilità di determinarsi liberamente al fine di stipulare (come previsto dall’art. 10 <i>sexies</i> del Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali) accordi per la determinazione di una tariffa unitaria comprensiva del canone di concessione e del contributo di cui alla citata legge regionale, fermo restando che, in mancanza di una disciplina convenzionale, si applicano integralmente le disposizioni della L.R. n. 78/1998. <br />
Da ultimo occorre accennare alla nota del 31/10/2014 inviata dal Comune di Carrara, tra gli altri destinatari, alla società ricorrente, con cui si comunicano le percentuali delle diverse tipologie di materiali detritici prodotti, tra le altre, dalle cave n. 105 e n. 106, rideterminati ai fini della fatturazione del contributo ex L.R. n. 78/1998 per il periodo 1/10/2014 &#8211; 31/12/2014. Ciò sta a significare, secondo S.A.M., che l&#8217;Amministrazione resistente continua ad applicare, come già per il passato, l&#8217;art. 2 dell&#8217;accordo del 2008 secondo l&#8217;interpretazione sostenuta dalla medesima ricorrente, che fa riferimento alla situazione di fatto di ogni singola cava.<br />
Il Collegio osserva che rispetto alla nota citata valgono le stesse considerazioni precedentemente espresse con riguardo alle analoghe comunicazioni del periodo 2012-2014: anche a prescindere dalla sopravvenienza dell&#8217;accordo integrativo del 2009, la comunicazione del 31/10/2014, così come le precedenti, non è utile a supportare l&#8217;interpretazione dell’art. 2 dell&#8217;accordo del 2008 sostenuta dalla società ricorrente; essa infatti, come quelle, integra non l&#8217;applicazione della clausola in questione secondo una data interpretazione, bensì la disapplicazione della stessa, in base alla quale quantomeno la cava n. 106 Carpevola B avrebbe dovuto essere soggetta alla tariffa prevista per le scaglie scure e colorate, essendo inclusa nell&#8217;apposito elenco. In relazione alla nota dell&#8217;ottobre scorso si deve, piuttosto, concludere (e in questo si concorda con le affermazioni della ricorrente) che essa evidenzia la confusione dell&#8217;Amministrazione nella gestione dei rapporti con le aziende del settore marmifero, ma ciò non incide sulla questione oggetto del presente giudizio.<br />
5) Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate nel dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Carrara nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-847/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.847</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.3010</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-3010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-3010/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-3010/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.3010</a></p>
<p>Pres. est. Rovis Suacotex (Avv. Luca Tozzi) c. Comune di Grumo Nevano (Avv. Erik Furno) e I.N.P.S. (Avv. Vincenzo Di Maio, Antonino Sgroi, Giuseppe Lenguito e Gianluca Tellone) sull&#8217;annullamento della comunicazione di nullità dell&#8217;aggiudicazione provvisoria e di contestuale esclusione dalla gara di appalto 1. Contratti della P.A. &#8211; Aggiudicazione provvisoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-3010/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.3010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-3010/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.3010</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Rovis<br /> Suacotex (Avv. Luca Tozzi) c. Comune di Grumo Nevano (Avv. Erik Furno) e I.N.P.S. (Avv. Vincenzo Di Maio, Antonino Sgroi, Giuseppe Lenguito e Gianluca Tellone)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento della comunicazione di nullità dell&#8217;aggiudicazione provvisoria e di contestuale esclusione dalla gara di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Aggiudicazione provvisoria &#8211; Natura endoprocedimentale &#8211; Conseguenze &#8211; Può essere tacitamente caducata da un successivo provvedimento di esclusione &#8211; Inapplicabilità degli artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990.</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Aggiudicazione provvisoria &#8211; Irregolarità della posizione contributiva dell’impresa  &#8211; Esclusione &#8211; Legittima &#8211; Anche se l’irregolarità è successiva alla presentazione dell’offerta &#8211; Ragioni.</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Aggiudicazione provvisoria &#8211; Irregolarità della posizione contributiva dell’impresa &#8211; Definitività della pendenza contributiva &#8211; Va verificata alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di appalti pubblici l’aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale che attribuisce all’impresa una mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata, di conseguenza tale atto può essere tacitamente caducato dal provvedimento di esclusione senza che possa richiamarsi ai fini del suo ritiro la disciplina di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990. (1)</p>
<p>2. Deve ritenersi legittima l’esclusione dalla gara di una ditta che alla stregaua di accertamenti effettuati presso gli istituti previdenziali abbia riportato una posizione contributiva irregolare, ancorchè successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, atteso che secondo un pacifico principio della giurisprudenza il requisito della regolarità dei versamenti contributivi deve permanere per tutta la procedura di gara e nel successivo rapporto contrattuale, senza alcuna soluzione di continuità. (2)</p>
<p>3. Nell’ambito delle gare pubbliche il concetto di definitività della pendenza contributiva va fotografato al momento della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, nel senso che a quella data deve risultare accolta un’istanza di rateizzazione del debito ovvero deve essere stato presentato e risultare ancora pendente un ricorso amministrativo e/o giurisdizionale, senza peraltro che successivamente possa emergere una situazione di inadempimento. Per l’effetto, deve ritenersi legittima l’esclusione della ditta che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte aveva senz’altro conoscenza del debito previdenziale e non aveva ancora esperito i necessari rimedi amministrativi e giurisdizionali, pur essendo nei termini per farlo (Il TAR ha altresì giudicato irrilevante la circostanza che l’ente preposto non avesse ancora esperito tutti gli adempimenti preliminari alla riscossione del credito). (3)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 3/11/2014 n. 5592; Cons. Stato, Sez. V, 20/8/2013 n. 4183.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4/5/2015 n. 2219; Sez. V, 16/2/2015 n. 781; Sez. IV, 22/12/2014 n. 6296; TAR Veneto, Sez. I, 28/4/2014 n. 548.<br />
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14/10/2014 n. 5064; TAR Campania Napoli, Sez. II, 19/1/2015 n. 364; TAR Veneto, Sez. I, 8/4/2014 n. 486</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Suacotex S.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, Via Toledo N. 323; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Grumo Nevano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Erik Furno, con domicilio eletto presso Erik Furno in Napoli, Via Cesario Console,3; Inps, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Di Maio, Antonino Sgroi, Giuseppe Lenguito, Gianluca Tellone, con domicilio eletto presso Vincenzo Di Maio in Napoli, Via Medina 61 c/o Avv.Ra Inps; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dei provvedimenti n.i 4501 del 9.4.2015 e 44 del 14.4.2015 del Comune di Grumo Nevano di comunicazione di nullità dell&#8217;aggiudicazione provvisoria e di esclusione dalla gara;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Grumo Nevano e di Inps;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>considerato<br />
che oggetto della presente controversia è l’esclusione dell’odierna ricorrente, dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara indetta dal Comune di Grumo Nevano, disposta dalla stazione appaltante per pendenze contributive di natura previdenziale (INPS e INAIL) emerse a seguito dell’acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC);<br />
1.- che è infondata la prima censura con cui si assume l’illegittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria per violazione della normativa in materia di annullamento/revoca stabilita dalla legge n. 241/1990: poiché, infatti, ai sensi dell’art. 38, I comma, lett. i) del DLgs n. 163/2006 la stazione appaltante deve estromettere dalla gara l’impresa (ancorchè dichiarata aggiudicataria provvisoria) nei cui confronti sia emersa una circostanza escludente (nel caso di specie, un debito previdenziale comprovato dal DURC acquisito dall’Amministrazione in sede di verifica dei requisiti di partecipazione autodichiarati), alla stazione appaltante non solo non incombe alcun onere di annullare/revocare la disposta aggiudicazione provvisoria adottando particolari formalità – è noto, infatti, che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto pubblico, essendo atto endoprocedimentale, determina nell’impresa che l’ha ottenuta soltanto una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata che, viceversa, può solo derivare dall’aggiudicazione definitiva: sicchè, fino a quando quest’ultima non sia intervenuta, la commissione può riesaminare il procedimento già espletato, anche riaprendo la procedura ed escludendo concorrenti che erano stati illegittimamente ammessi (cfr. TAR Napoli, I, 3.11.2014 n. 5592) o nei confronti dei quali era successivamente emerso un debito contributivo, come accaduto nel caso in esame -, ma nemmeno incombe l’onere di annullarla formalmente, atteso che, proprio in ragione del suo carattere affatto precario ed instabile, essa viene tacitamente abrogata dal provvedimento di esclusione (adottato dalla stazione appaltante: questo sì avente efficacia esterna), senza che possa richiamarsi, ai fini del suo ritiro, la disciplina di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge generale sul procedimento (cfr. CdS, V, 20.8.2013 n. 4183);<br />
2.- che è analogamente infondata (in fatto) anche la seconda doglianza con cui si lamenta il difetto di motivazione, atteso che l’impugnato provvedimento è esaustivamente supportato dalla considerazione che alla stregua degli “<i>accertamenti effettuati presso le sedi competenti dell’INPS e dell’INAIL</i>”, era emersa la posizione contributiva irregolare della ricorrente, ancorchè successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta: costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza – e ciò vale a respingere anche la seconda censura formulata con il ricorso per motivi aggiunti &#8211; quello secondo il quale il requisito della regolarità dei versamenti contributivi costituisce un presupposto legittimante per la presentazione della domanda di partecipazione e per la successiva aggiudicazione, che deve permanere per tutta la durata della procedura di gara, nonché nel corso del successivo svolgimento del rapporto contrattuale con l&#8217;Amministrazione, senza alcuna soluzione di continuità, risultando irrilevanti eventuali successive regolarizzazioni (cfr., ex multis, CdS, VI, 4.5.2015 n. 2219; V, 16.2.2015 n. 781; IV, 22.12.2014 n. 6296; TAR Veneto, I, 28.4.2014 n. 548);<br />
3.- che è priva di pregio anche l’ulteriore censura con cui l’interessata assume l’illegittimità dell’esclusione per carenza dei presupposti della “definitività” della riscontrata pendenza contributiva, in quanto giammai comunicata (e, dunque, senza che l’INPS avesse intrapreso le opportune iniziative volte al recupero dei crediti) e, comunque, in quanto contenuta in un DURC emanato senza la previa instaurazione del procedimento di regolarizzazione previsto dall&#8217;art. 31, VIII comma del DL n. 69 del 2013: senza considerare, altresì, che dai DURC autonomamente acquisiti in data 14 marzo 2014 e in data 23 aprile 2014 la ricorrente figurava in regola rispetto ai versamenti contributivi dovuti all’INPS;<br />
3.1.- che, quanto al profilo inerente all’asserita violazione dall&#8217;art. 31, VIII comma del DL n. 69 del 2013 – disposizione, questa, che (serve ad avvertire l&#8217;ignaro imprenditore della irregolarità della propria posizione contributiva ed a consentirgli l&#8217;eventuale regolarizzazione [cfr. CdS, IV, 7.4.2015 n. 1769] e che proprio per tale motivo) ha modificato la prescrizione dell’art. 38 del DLgs n. 163/2006 prevedendo che il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicennale assegnato dall’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva (cfr. CdS, V, 14.10.2014 n. 5064; TAR Napoli, II, 19.1.2015 n. 364; TAR Veneto, I, 8.4.2014 n. 486) e permanere, come si è detto, fino al compiuto espletamento del servizio da parte dell’aggiudicatario -, la dedotta violazione è insussistente, atteso che il preavviso di accertamento negativo risulta regolarmente comunicato all’impresa ricorrente tramite p.e.c. (indirizzata al sig. Enrico Esposito che, come si evince dalla documentazione in atti, è il consulente aziendale delegato espressamente alla ricezione delle comunicazioni che devono essere inoltrate all’azienda ricorrente) in data 5.3.2015 (cfr. i docc. 7 e 8 prodotti dal resistente INPS), né peraltro quest’ultima ha tempestivamente provveduto al pagamento delle poste debitorie;<br />
3.2.- In merito, poi, all’ulteriore profilo di illegittimità rappresentato dalla parte &#8211; fermo restando che quest’ultima non contesta la sussistenza o l’entità del debito previdenziale, ma sostiene di non aver avuto notizia dell’irregolarità da parte del locale Istituto previdenziale prima dell’attestazione negativa di regolarità contributiva da parte dell’INPS –, e cioè che l’irregolarità contributiva non poteva dirsi definitivamente accertata in quanto l’INPS non aveva attivato le procedure preordinate al recupero coattivo dei crediti, occorre osservare che i modelli di denuncia mensile obbligatoria dei contributi riferiti ai mesi di ottobre 2013 e maggio 2014 &#8211; l’obbligo contributivo previdenziale è soggetto al regime dell’autodeterminazione e si concreta attraverso la presentazione delle prescritte denunce mensili (entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento) ed il successivo pagamento da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della denuncia &#8211; risultavano totalmente insoluti, mentre i modelli relativi ai mesi di giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 sono stati pagati in ritardo (e cioè in data 23.3.2015), con conseguente permanenza del debito contributivo limitatamente alle sanzioni (cfr. i docc. 10 e 11 dell’INPS). Quanto testè precisato è di per sé sufficiente a ritenere che nella fattispecie in esame sussisteva il requisito della “definitività” dell’accertamento della violazione delle norme in materia di contributi previdenziali, atteso che non emergono dubbi sia sull’esistenza del debito previdenziale, sia sulla conoscenza di esso da parte della ricorrente: donde l’assoluta irrilevanza, ai fini della presente decisione, della questione pregiudiziale – in attesa del cui esito la ricorrente chiede la sospensione del giudizio de quo &#8211; sollevata con ordinanza CdS, IV, n. 1236/2015, atteso che ivi si faceva riferimento ad “<i>una violazione contributiva pregressa…non conosciuta dall’operatore economico</i>”. Aggiungasi che, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, CdS, IV, 7.4.2015 n. 1769 cit.), il concetto di definitività di cui all’art. 38, I comma, lett. i) del DLgs n. 163 del 2006 non può essere inteso in astratto, nel senso che, a fronte di un obbligo contributivo non contestato, sarebbe comunque necessario, prima che la violazione possa essere considerata “definitiva”, che l’ente preposto ponga in essere tutti gli adempimenti preordinati alla riscossione, anche coattiva, del credito e che, a sua volta, il contribuente abbia la possibilità di esperire, nei termini di legge, i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente. Tale interpretazione del concetto di definitività, oltre ad incoraggiare pratiche dilatorie dei pagamenti da parte dei contribuenti, violerebbe il principio inderogabile, a cui devono ispirarsi le gare ad evidenza pubblica, della tutela della <i>par condicio</i> tra i partecipanti: principio che ha come corollario inderogabile il fatto che, al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di regolarizzazioni successive (con la sola eccezione di quanto previsto dalla novella introdotta con l’art 31, VIII comma del DL n. 69 del 2013, a valere nei confronti dei concorrenti ignari del debito), e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara. In altri termini, il concetto di &#8220;definitività&#8221; nell&#8217;ambito della gare pubbliche va fotografato al momento della scadenza del termine di presentazione dell&#8217;offerta, nel senso che a quella data deve risultare accolta una istanza di rateizzazione (cfr. CdS, V, 22.5.2015 n. 2570; Ap 5.6.2013 n. 15, in punto di obbligo tributario) ovvero deve essere stato presentato, e risultare ancora pendente, un ricorso amministrativo e/o giurisdizionale (cfr. CdS, IV, 7.4.2015 n. 1769 cit.), senza peraltro che successivamente, nel corso della procedura concorsuale (e nello svolgimento del rapporto contrattuale), possa emergere una situazione di inadempimento. Ogni altra alternativa &#8211; come, ad esempio, l’attesa per l’emanazione dell’avviso di accertamento/addebito, ovvero la pendenza del termine per la proposizione del ricorso (e, quindi, la sola intenzione di proporre un rimedio amministrativo e/o giurisdizionale) &#8211; si scontra con il principio di certezza che permea le procedure ad evidenza pubblica. In relazione, poi, ai DURC acquisiti dalla ricorrente il 14 marzo ed il 23 aprile 2014, ove essa figurava in regola rispetto ai versamenti contributivi dovuti all’INPS, è appena il caso di osservare che i predetti certificati non sono opponibili – così come, peraltro, evidenziato in calce agli stessi – alla Pubblica amministrazione;<br />
4.- che in merito all’asserita nullità/illegittimità del provvedimento n. 44/2015 per carenza di attribuzione del soggetto firmatario, evidenziata con il primo motivo aggiunto, l’inconsistenza della censura è correlata alla considerazione che – fermo restando, peraltro, che tale provvedimento è confermativo della precedente determinazione 9.4.2015 n. 4501 impugnata con l’atto introduttivo del giudizio &#8211; il contenuto dispositivo del predetto provvedimento non poteva comunque essere diverso da quello in concreto adottato, sicchè esso, in ogni caso, non potrebbe essere oggetto di annullamento giusta il disposto del’art. 21-octies, II comma della legge n. 241 del 1990;<br />
5.- che, dunque, la pacifica situazione debitoria della ricorrente non poteva che comportare la sua esclusione dalla gara sotto il profilo dell’inesistenza di un requisito di partecipazione, donde la reiezione del proposto gravame a cui fa seguito la condanna della ricorrente alle spese nella misura di cui in dispositivo;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese rifuse alle parti resistenti, in ragione di ½ cadauna, nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre ad IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente, Estensore<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />
Brunella Bruno, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/06/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-3010/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.3010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-846/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.846</a></p>
<p>Pres. S.Romano, Est. E. Di Santo Società Agricola Tattoni Villa a Sesta S.p.A., (Avv. N. Mini) contro la Provincia di Arezzo &#8211; Ufficio Agricoltura e Foreste (Avv.ti D. Caccialupi e M.L. Falsini) e ARTEA &#8211; Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (Avv. S. Fantappiè) sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-846/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-846/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S.Romano, Est. E. Di Santo<br /> Società Agricola Tattoni Villa a Sesta S.p.A., (Avv. N. Mini) contro la Provincia di Arezzo &#8211; Ufficio Agricoltura e Foreste (Avv.ti D. Caccialupi e M.L. Falsini) e ARTEA &#8211; Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (Avv. S. Fantappiè)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie che sorgono successivamente al provvedimento attributivo di sovvenzioni e contributi pubblici, anche inerenti il quantum delle somme da recuperare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Posizione giuridica del privato &#8211; Fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo – Natura &#8211; Diritto soggettivo &#8211; Giurisdizione del g.o. &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La posizione del privato assume le vesti di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della giurisdizione al g.o. allorché, in tema di contributi e sovvenzioni, si faccia questione della conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti che, pur variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione), siano assunti in funzione dell&#8217;attuazione dello scopo che si è voluto agevolare, e ciò in quanto non si tratta di effettuare una ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato (come nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento), ma soltanto di valutare se siano stati rispettati gli obblighi presi o imposti. Correlativamente, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo ogniqualvolta la concessione e il ritiro del contributo discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti, senza che all’amministrazione sia rimessa alcuna possibilità di valutazioni o accertamenti discrezionali. La cognizione della controversia circa il quantum delle somme da recuperare, a seguito del recesso parziale dagli impegni assunti dal privato beneficiario delle sovvenzioni è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2015, proposto da:<br />
Società Agricola Tattoni Villa a Sesta S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Mini, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Provincia di Arezzo &#8211; Ufficio Agricoltura e Foreste, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Caccialupi e Maria Letizia Falsini, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;<br />
Artea &#8211; Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Silvia Fantappiè, ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale in Firenze, piazza dell&#8217;Unità Italiana n. 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della Comunicazione/notifica a mezzo pec del provvedimento di recupero delle somme percepite quali aiuti comunitari a seguito decadenza dagli impegni assunti con domanda n. 54131271501 del 03/01/1996; <br />
nn.2013PSV810A00000049183610090510050101/9933; 2012PSV810A00000049183610090510050101/9933; 2011PSV810A00000049183610090510050101/9933; 2010PSV810A00000049183610090510050101/9933;<br />
2010PSV810A00000049183610090510050102/9933<br />
2008PSV810A00000049183610090510050101/9933;<br />
2007PSV810A00000049183610090510050101/9933;<br />
2005PSV810A00000049183610090510050101/9933;<br />
2003PSV810A00000049183610090510050101/9933;<br />
2002PSV810A00000049183610090510050101/9933, in data 14/01/2015; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale rispetto a quello sopra indicato, anche di estremi sconosciuti ed in particolare della determina Provinciale 291/AR2 del 18/11/2014;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Arezzo &#8211; Ufficio Agricoltura e Foreste e dell’Artea &#8211; Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>In data 3 gennaio 1996, la Soc. Agricola Tattoni Villa a Sesta s.p.a., odierna ricorrente, presentava alla Regione Toscana, tramite la delegata Provincia di Arezzo, domanda n. 54131271501, finalizzata all’ammissione al regime di aiuti per la realizzazione di imboschimenti di superficie agricola, previsti dal Regolamento CEE 2080/92.<br />
La concessione dell’aiuto veniva disposta dalla Provincia di Arezzo, con provvedimento dirigenziale recante prot. AF 6357 del 3 settembre 1997.<br />
In data 23 ottobre 2014, la ricorrente presentava alla Provincia di Arezzo atto di rinuncia parziale al contributo della suindicata domanda afferente al Reg. CEE 2080/1992.<br />
La Provincia di Arezzo, con nota prot. 194588 del 31 ottobre 2014, comunicava alla ricorrente il parere favorevole al recesso parziale, subordinandolo al pagamento degli importi di cui all’allegato elenco, per un totale di euro 91.483,00, da recuperarsi da parte di ARTEA.<br />
Nella nota si assegnava il termine di 10 gg. per eventuali osservazioni.<br />
L’odierna ricorrente non dava alcun riscontro alla comunicazione.<br />
Pertanto, la Provincia rilasciava, con Determinazione Dirigenziale n. 291/AR2 del 18 novembre 2014 parere favorevole su tale rinuncia, stabilendo l’importo da restituire in euro 91.483,00, oltre interessi da calcolarsi da parte di ARTEA.<br />
Tale provvedimento veniva trasmesso ad ARTEA ed alla ricorrente, con nota prot. 219943 dell’11 dicembre 2014, inviata, ad entrambe, con pec in pari data.<br />
L’impugnazione in esame è rivolta, quindi, nei confronti sia della suindicata comunicazione/notifica a mezzo pec, che della Determinazione Dirigenziale n. 291/AR2 del 18 novembre 2014.<br />
In via pregiudiziale osserva il Collegio che, nella materia dei contributi, delle sovvenzioni e dei finanziamenti pubblici, la posizione giuridica del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio riveste i connotati del diritto soggettivo, allorché si faccia questione della conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti che, pur variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione), siano assunti in funzione dell&#8217;attuazione dello scopo che si è voluto agevolare, e ciò in quanto non si tratta di effettuare una ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato (come nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento), ma soltanto di valutare se siano stati rispettati gli obblighi presi o imposti. Correlativamente, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo ogniqualvolta la concessione e il ritiro del contributo discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti, senza che all’amministrazione sia rimessa alcuna possibilità di valutazioni o accertamenti discrezionali, la medesima regola valendo tanto per gli aiuti statali, che per quelli comunitari, con le ovvie ricadute in punto di riparto di giurisdizione (in tal senso la giurisprudenza è sostanzialmente univoca, fra le molte cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2005, n. 1442; id., 15 novembre 2004, n. 7384; Cass. SS.UU., 7 maggio 2002, n. 6489; id., 25 settembre 2000, n. 1042).<br />
Tanto premesso, nella specie la decadenza dal contributo è fatta dipendere dall’amministrazione procedente dal recesso parziale dagli impegni assunti dalla ricorrente con l’adesione al Reg. CEE 2080/92 e, come si evince chiaramente dalla parte motiva della Determinazione Dirigenziale n. 291/AR2 del 18 novembre 2014, non può dubitarsi che in relazione al conseguente recupero delle somme percepite quali aiuti comunitari – privo di connotati autoritativi – al quale viene subordinato il parere favorevole al recesso parziale, la posizione della società ricorrente assuma la consistenza del vero e proprio diritto soggettivo, posto che non si è in presenza di alcuna ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato (come avviene nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento), ma dovendosi piuttosto valutare il quantum dovuto a seguito della decadenza dagli impegni assunti.<br />
Alla luce degli indirizzi giurisprudenziali inizialmente richiamati, la cognizione della controversia ricade dunque nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa deve proseguire secondo il meccanismo della translatio iudicii disciplinato dall’art. 59 della legge n. 69/09.<br />
E, pertanto – preavvisate le parti a riguardo ex art. 73, 3° comma, c.p.a., come da dichiarazione resa a verbale nel corso della suindicata camera di consiglio – il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso, come in epigrafe proposto, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e rimette le parti dinanzi al giudice ordinario per la prosecuzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della legge n. 69/09.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-846/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.3011</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-6-2015-n-3011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. FF. Raiola, est. Graziano Capri Cruise srl (Avv.ti Andrea Abbamonte, Carlo Morace e Luigi Volpe) c. Comune di Capri (Avv. Marco Tiberii) e Comune di Anacapri (Avv. Lucio De Luca) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Capri (Avvocatura Distrettuale) nei confronti di Cooperativa</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Raiola, est. Graziano<br /> Capri Cruise srl (Avv.ti Andrea Abbamonte, Carlo Morace e Luigi Volpe) c. Comune di Capri (Avv. Marco Tiberii) e Comune di Anacapri (Avv. Lucio De Luca) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Capri (Avvocatura Distrettuale) nei confronti di Cooperativa Motoscafi di Capri (Avv.ti Corrado Diaco, Giovanni Cimmino e Simona Gambardella), Laser srl e Uragano srl (Avv. Antonio Maria Di Leva)</span></p>
<hr />
<p>sul regime autorizzatorio per il servizio di battellaggio da e per la Grotta Azzurra di Capri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ordinanza contingibile ed urgente &#8211; Adottata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo – Legittimazione passiva del Ministero – Non sussiste – Ragioni.  </p>
<p>2. Processo amministrativo – Interesse a ricorrere – Lesività del provvedimento impugnato – Deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.</p>
<p>3. Provvedimento amministrativo – Ordinanza contingibile ed urgente – Caratteristiche oggettive – Imposizione di attività al destinatario e natura afflittiva – Conseguenze – Illegittimità dell’ordinanza di carattere ampliativo a contenuto autorizzatorio.</p>
<p>4. Provvedimento amministrativo – Ordinanza contingibile ed urgente – Finalità – Esigenze di interesse pubblico – Conseguenze – Illegittimità dell’ordinanza che autorizza determinate imprese a svolgere l’attività di cabotaggio marittimo a carattere turistico. </p>
<p>5. Provvedimento amministrativo – Ordinanza contingibile ed urgente – Presupposto – Situazione di pericolo imprevedibile – Conseguenze – Illegittimità dell’ordinanza che autorizza determinate imprese a svolgere l’attività di cabotaggio marittimo a carattere turistico in luogo di altre.</p>
<p>6. Trasporti pubblici – Servizi di trasporto marittimo non di linea – Normativa di riferimento – Regolamento CE n. 3577/92 – Regime di liberalizzazione – Conseguenza – Illegittimità del provvedimento comunale che subordina al rilascio dell’autorizzazione l’esercizio dell’attività di cabotaggio marittimo a carattere turistico.</p>
<p>7. Trasporti pubblici – Servizio di trasporto marittimo non di linea – Trasporto dei turisti presso la Grotta Azzurra di Capri – Ordinanza contingibile ed urgente – Limitazione dell’attività alle sole ditte espressamente autorizzate – Illegittimità – Ragioni – Contrasto con il Regolamento del Porto di Marina Grande che per le operazioni nautiche richiede la SCIA.</p>
<p>8. Trasporti pubblici – Servizio di trasporto marittimo non di linea – Trasporto dei turisti presso la Grotta Azzurra di Capri – Ordinanza contingibile ed urgente – Esclusione di una ditta dal servizio per mancata iscrizione nel registro dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Illegittimità – Ragioni – Natura meramente facoltativa dell’istituzione del registro.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero dei Trasporti nel giudizio avente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti comunali in materia di autorizzazione all’erogazione dei servizi di trasporto marittimo non di linea, anche se tali atti siano stati adottati, ai sensi dell’art. 50 TUEL, dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, atteso che tale organo anche ove eserciti il ridetto potere, non dismette la sua natura di soggetto espressione dell’amministrazione locale, la quale risponde degli atti posti in essere dal Sindaco in siffatta qualità. (1)</p>
<p>2. Deve ritenersi ammissibile il ricorso proposto da una società di navigazione avverso il provvedimento comunale che ha contingentato le autorizzazioni per l’erogazione dei servizi di navigazione turistica anche se tale provvedimento è stato emesso prima che la società avesse conseguito i requisiti per svolgere l’attività, atteso che per la sussistenza dell’interesse a ricorrere è necessario, ma anche sufficiente, che la lesione sussista al momento della proposizione del ricorso e che persista all’atto della decisione. (2)</p>
<p>3. I tratti caratteristici dell’ordinanza contingibile ed urgente sono individuabili sotto il profilo oggettivo e contenutistico nell’imposizione di talune prestazioni o attività a carico del destinatario e, correlativamente, nella natura afflittiva del provvedimento, causato da una situazione emergenziale. Pertanto deve ritenersi illegittima quell’ordinanza con cui un Comune abbia autorizzato alcune società all’esercizio dell’attività di navigazione turistica, ordinando l’esplicazione di una facoltà giuridica – l’esercizio di attività di impresa di trasporto turistico &#8211; comportante conseguenze vantaggiose e riflessi accrescitivi della sfera giuridico-economica di quest’ultime.</p>
<p>4. Deve ritenersi illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente con cui un Comune abbia autorizzato alcune società all’esercizio dell’attività di navigazione turistica in attesa dell’emanazione di un apposito regolamento, atteso che l’ordinanza contingibile e urgente è finalizzata a soddisfare esigenze di interesse pubblico a carattere oggettivamente emergenziale e non a legittimare solo alcune imprese all’esercizio di un’attività imprenditoriale, finalità per la quale la legge contempla l’adozione di un’altra tipologia di provvedimenti, ampliativi o di autorizzazione.</p>
<p>5. L’ordinanza contingibile e urgente con cui un Comune abbia autorizzato alcune società all’esercizio dell’attività di navigazione turistica sul presupposto che la sospensione di detta attività provocherebbe danni economici e di immagine, deve ritenersi illegittima per difetto di motivazione, atteso che il potere extra ordinem previsto dall’art. 50 del TUEL presuppone per l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti una situazione di pericolo eccezionale e imprevedibile, cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall’ordinamento.</p>
<p>6. Deve ritenersi illegittimo il provvedimento comunale che, in assenza di una norma primaria abilitante, subordini ad autorizzazione preventiva l’esercizio dell’attività di trasporto marittimo non di linea, atteso che il regolamento CE n. 3577/92 prevede l’abolizione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi e secondo la Corte di Giustizia eventuali “restrizioni”, pur se stabilite da fonte primaria, devono essere fondate su motivi di sicurezza e devono soddisfare le condizioni di proporzionalità e non discriminazione. (3)</p>
<p>7. Deve ritenersi illegittima l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Capri che limiti a determinate aziende lo svolgimento dei servizi di cabotaggio marittimo non di linea per la Grotta Azzurra, ed escluda da tale servizio un’altra azienda sul presupposto che quest’ultima non sarebbe autorizzata all’esercizio di tale attività, laddove il Regolamento delle attività del Porto di Marina Grande, in conformità ai principi di liberalizzazione, subordina lo svolgimento delle operazioni nautiche solo al regime della SCIA, e considerato che la Legge n. 21/1992, invocata dal Comune, non richiede per i servizi di trasporto non di linea la previa autorizzazione.</p>
<p>8. Deve ritenersi illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Capri che escluda un’azienda dall’esercizio dell’attività di cabotaggio marittimo non di linea sul presupposto che la stessa non sarebbe iscritta negli elenchi dell’Ufficio Circondariale Marittimo previsti dall’art. 68 cod. nav. per le imprese che esercitano attività nautiche nel porto, atteso che l’iscrizione in detti elenchi è rimessa alla disciplina dell’Ufficio Circondariale e ove tale facoltà regolamentare non venga esercitata dall’Autorità marittima, la liberalizzazione dell’attività in questione risulta piena ed immediatamente operativa.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n.3424/2010.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/1/2012 n. 16; TAR Toscana, Sez. I, 24/3/2011 n. 489; Cons. Stato, Sez. III, 19/2/2014 n. 757.<br />
(3) Cfr. Corte di Giustizia UE sent. 128/2011.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3215 del 2014, proposto da:<br />
Capri Cruise S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte, Carlo Morace, Prof. Avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto presso Mario Anzisi in Napoli, Via G. Sanfelice, 24; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Capri in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Prof. Marco Tiberii, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, Via Toledo 156;<br />
Comune di Anacapri in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lucio De Luca, con domicilio eletto presso Lucio De Luca in Napoli, Via Cesario Console, 3;<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliato in Napoli, Via Diaz, 11; Regione Campania in Persona del Presidente P.T.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Cooperativa Motoscafi di Capri, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Diaco, Giovanni Cimmino, Simona Gambardella, con domicilio eletto presso Corrado Diaco in Napoli, Via dei Mille N.40; Laser S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Maria Di Leva, con domicilio eletto presso Antonio Maria Di Leva in Napoli, Via Toledo 156 c/o Sasso; L&#8217;Uragano S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Maria Di Leva, con domicilio eletto presso Antonio Sasso in Napoli, Via Toledo, 156; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell&#8217;ordinanza del Comune di Capri n.8003 con la quale si ordina che la cooperativa motoscafi di capri, la laser srl e l&#8217;uragano srl sono autorizzati in via temporanea e fino a revoca ad effettuare il servizio di battellaggio da e per la grotta azzurra e da e per località lungo il perimetro dell&#8217;isola e di giro dell&#8217;isola con le motobarche da traffico di proprietà delle stesse;<br />
della delibera prot. 6480 del 19.5.2014 adottata dal Comune di Anacapri con la quale, nelle more della definizione della procedura per l’adozione di apposito regolamento inerente il trasporto marittimo passeggeri non di linea, si sospendeva il rilascio di qualsiasi autorizzazione per tale attività nonché dell’analoga delibera prot. 9578 del 20.5.2014 adottata dal Comune di Capri.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Capri in Persona del Sindaco P.T. e di Comune di Anacapri in Persona del Sindaco P.T. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Capri e di Cooperativa Motoscafi di Capri e di Laser S.r.l. e di L&#8217;Uragano S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;Udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 giugno 2014 e depositato il successivo 24, la società ricorrente, costituita il 6.1.2013 ed avente per oggetto sociale l’esercizio della navigazione marittima per trasporto di merci e passeggeri, il traffico locale e le escursioni turistiche, impugna l’ordinanza contingibile ed urgente n. 54 del 23.4.2014 con cui il Comune di Capri, avvalendosi del potere straordinario di cui all’art. 50 del T.U.E.L., ordinava di autorizzare in via temporanea e fino a revoca la Cooperativa Motoscafisti di Capri, la Laser s.r.l e l’Uragano s.r.l. all’effettuazione del servizio di battellaggio da e per la Grotta Azzurra e lungo il perimetro dell’isola e del giro del’isola.<br />
Grava altresì la delibera prot. 6480 del 19.5.2014 adottata dal Comune di Anacapri con la quale, nelle more della definizione della procedura per l’adozione di apposito regolamento inerente il trasporto marittimo passeggeri non di linea, si sospendeva il rilascio di qualsiasi autorizzazione per tale attività nonché analoga delibera prot. 9578 del 20.5.2014 adottata dal Comune di Capri.<br />
Espone al tal fine di aver commissionato ad impresa specializzata di Viareggio la costruzione di due imbarcazioni del costo di € 750.00 oltre IVA ciascuna e di aver ottenuto per la prima di esse, denominata “Augusto”, il certificato di stazza provvisorio del 15.4.2014 dal RINA, il certificato di classe dal medesimo istituto in data 29.5.2014, il certificato di sicurezza della Capitaneria di porto di Viareggio e la licenza di navigazione del 5.6.2014, atti riscontrati sia nella produzione coeva al ricorso che in quella del 4.11.2014.<br />
1.2. La ricorrente, dunque, inviava il 19.12.2013 (doc. 5 produzione ricorrente) al Comune di Capri, all’Ufficio circondariale marittimo di Capri e alla Regione Campania, una nota con la quale, mentre richiedeva l’autorizzazione a svolgere le attività di navigazione turistica non di linea, contestualmente comunicava di dare avvio alla medesima, tra l’altro vincolandosi al rispetto delle prescrizioni di settore sulla sicurezza sul lavoro e della navigazione e sulla salvaguardia della vita umana in mare e in particolare al rispetto dell’ordinanza n. 28/2013 dell’Ufficio circondariale marittimo e del decreto dirigenziale regionale n.177/2013.<br />
Il predetto Ufficio riscontrava tale comunicazione con nota del 31.1.2014 (doc. 6 produzione ricorrente) rappresentando di riservarsi la competenza a vagliare l’idoneità tecnica delle eventuali unità navali adibende al preannunciato servizio e precisando che eventuali richieste di accosto nel porto di Marina Grande sarebbero state di volta in volta valutate in subordine rispetto alle prioritarie esigenze commerciali e di sicurezza.<br />
Viceversa, il Comune di Capri non riscontrava la comunicazione della Capri Cruise s.r.l., mentre quello di Anacapri con delibera n. 44/2014 proponeva di adottare un bozza di regolamento intercomunale per il servizio di trasporto marittimo non di linea, dando atto che storicamente operavano nell’isola la Cooperativa motoscafisti capresi s.r.l. la Laser s.r.l e la Società Uragano s.r.l.<br />
La ricorrente inviava una formale comunicazione di inizio attività ai sensi del’art. 68 del Codice della navigazione in data 20.3.2014 (doc. 8 della sua produzione) all’Ufficio circondariale marittimo e alla Regione Campania, con la quale, dichiarando ex art. 76, D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti per svolgere l’attività di navigazione marittima non di linea, comunicava l’inizio della stessa.<br />
Il predetto Ufficio statale riscontrava detta comunicazione con nota del 24.3.2014 (doc. 10 ricorrente) con la quale, dando ormai per acquisito che la ricorrente avrebbe svolto l’attività in questione “stante l’ormai prossima stagione estiva”, le richiedeva documentazione tecnico – amministrativa per la valutazione di idoneità delle unità navali che essa avrebbe impiegato nel servizio de quo.<br />
In risposta, la deducente con nota del 18.4.2014, inviata anche al Comune di Capri (doc. 11 ricorrente), forniva le informazioni in suo possesso e confermava altresì l’ottenimento della dichiarazione provvisoria di stazza del 15.4.2010 rilasciata, come sopra anticipato, dal RINA per la nave “Augusto”.<br />
1.3. Il Comune di Capri, pur avendo ricevuto dalla Capri cruise s.r.l. tute le comunicazioni finora menzionate, rimaneva ancora silente finché il 23.4.2014 adottava l’impugnata ordinanza contingibile ed urgente autorizzando solo le tre imprese controinteressate sunnominate a non anche la ricorrente, malgrado essa avesse richiesto l’autorizzazione/comunicato l’inizio di attività con la suindicata nota del 19 dicembre 2013 e ulteriormente effettuato la comunicazione di inizio attività ex art. 68 del Codice della navigazione il 20 marzo 2014, comunicazione ulteriormente ribadita il 18 aprile 2014.<br />
La Capri Cruise il giorno successivo contestava la legittimità della predetta ordinanza con nota del 24.4.2013 (doc. 13 della sua produzione).<br />
L’Ufficio circondariale marittimo di Capri con l’ultima nota del 25.4.2014 (doc. 6 produzione Avvocatura di Stato) sostanzialmente concedeva il suo benestare tecnico all’attività della deducente, affermando di “ritenere tecnicamente possibile, sotto il profilo della sicurezza della navigazione, l’accosto operativo delle suddette motobarche presso le infrastrutture portuali di Capri”.<br />
Con il gravame in epigrafe la Capri Cruise impugnava innanzi a questo T.A.R. l’ordinanza contingibile n. 54/2014 e gli altri atti più sopra indicati.<br />
1.4. Si costituivano tutte le parti intimate.<br />
Alla Camera di Consiglio del 10 luglio 20124 dedicata alla trattazione della domanda cautelare la Sezione con Ordinanza n. 1188 del 10.7.2014 – confermata in appello –riteneva che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’Udienza di trattazione del merito del gravame, che veniva stabilita per la data del 18.12.2014.<br />
In vista di essa la ricorrente produceva memoria il 16.11.2014, i Comuni di Capri ed Anacapri e tutti i controinteressati depositavano memoria difensiva il 17.11.2014.<br />
Si costituiva anche il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a mezzo della difesa erariale con memoria del 13.11.2014 con la quale eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva.<br />
La controinteressata Cooperativa motoscafisti di Capri s.r.l. depositava replica il 26.11.2014, la Laser s.r.l. e l’Uragano s.r.l. parimenti controinteressate producevano memoria di replica il 27.11.2014.<br />
Il Comune di Capri ed il Comune di Anacapri depositavano memoria di replica il 27.11.2014 ed anche la ricorrente produceva replica il 27.11.2014.<br />
Alla pubblica Udienza del 18 dicembre 2014, udita la discussione dei procuratori delle parti il ricorso è stato trattenuto per la definitiva decisione.<br />
Il Gravame è affidato a cinque motivi di diritto, che saranno oggetto in appresso di distinto scrutinio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1. Deve preliminarmente dichiarare il Collegio il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in adesione all’eccezione in tal senso formulata dall’Avvocatura di Stato con al memoria del 13.11.2014.<br />
Invero, l’Amministrazione dello Stato non risulta avere adottato alcuno degli atti e provvedimenti impugnati, non rivestendo pertanto la qualità di resistente, né tale qualifica può farsi discendere dall’avere il Sindaco del Comune di Capri emesso l’impugnata ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, d.lgs. n. 267/2000 quale Ufficiale di Governo, atteso che tale organo comunale anche ove eserciti il ridetto potere, non dismette la sua natura di soggetto espressione dell’amministrazione locale, la quale, infatti, risponde degli atti posti in essere dal Sindaco in siffatta qualità (ex multis, Cons. di Stato, Sez. V, n. 3424/2010).<br />
2.3. Sempre in limine litis deve darsi carico il Collegio di affrontare l’eccezione di carenza di interesse e di difetto di legittimazione sollevata a carco della ricorrente dal Comune di Capri già con la memoria del 7 luglio 2014 e meglio articolata con la memoria per il merito prodotta il 17 novembre 2014.<br />
Sostiene al riguardo sotto un primo profilo il Comune resistente che la Capri Cruise s.r.l. non avrebbe i requisiti per poter svolgere l’attività di navigazione turistica né alla data della richiesta di autorizzazione del 19.12.2013 né a quella della presentazione della prima comunicazione di inizio attività del 20.3.2014, essendole stata rilasciata la licenza di navigazione per la motonave Augusto solo in data 6 giugno 2014, conseguendone che tale difetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività per cui è causa al momento dell’adozione degli atti impugnati, rendeva gli stessi inidonei a ledere la sfera giuridica della ricorrente, che pertanto non possedeva e non possiede una posizione giuridica differenziata e qualificata che la legittimi a dolersi in questa sede degli atti impugnati.<br />
In particolare, per il Comune la ricorrente non avrebbe dimostrato di possedere l’iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti abilitati al servizio non di linea, iscrizione che a norma dell’art. 6, comma 5 della L. n. 21/1992 costituisce requisito per ottenere la licenza di navigazione.<br />
Difetterebbe inoltre della disponibilità per l’attracco, richiesta dall’art. 3 della citata L. n. 21/1992 che stabilisce che “lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco”.<br />
2.4. Ad avviso del Collegio l’illustrata eccezione è nitidamente infondata e va conseguentemente disattesa.<br />
Quanto al difetto di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli a motore o natanti, la stessa difesa Comunale, come anticipato, ammette che la ricorrente ha conseguito la licenza di navigazione per la motonave Augusto il 6.6.2014, in tal modo indirettamente ponendo in luce l’infondatezza dell’addebito in argomento, atteso che come la stessa difesa riconosce, presupposto del rilascio della licenza di navigazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5 della L. n. 21/1992, è l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli a motore o natanti.<br />
Relativamente alla dedotta carenza nella ricorrente dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività al momento della dichiarazione di inizio del 20.3.2014 e alla pretesa inidoneità dei provvedimenti gravati ad arrecare pregiudizio alla sua sfera giuridica, è agevole invece ravvisare la lesività degli stessi sol che si consideri che l’avere assoggettato con essi l’attività di navigazione turistica non di linea ad autorizzazione e addirittura a contingentamento consentendo di svolgerla solo alle tre imprese controinteressate, ha lapalissianamente leso la sfera giuridica della ricorrente, impedendole di accedere alla gestione del servizio in questione nel momento in cui essa ha maturato i prescritti requisiti con il conseguimento della dichiarazione di idoneità della sicurezza rilasciata dal RINA il 29.5.2014 (doc. 10 produzione ricorrente del 7.11.2014) e poi della licenza di navigazione il 6.6.2014 (doc.11 stessa produzione).<br />
2.5. Ma in disparte la delineata lesività e la conseguente emersione dell’interesse a ricorrere in capo alla Capri Cruise già al momento del ottenimento dei requisiti predetti, rimarca il Collegio come per insegnamento costante della giurisprudenza, affinché possa predicarsi sussistere l’interesse a ricorrere è necessario ma anche sufficiente, che la lesione sussista al momento della proposizione del ricorso e che, ovviamente, persista all’atto della decisione.<br />
Il Giudice amministrativo ha, infatti, a più riprese predicato che non è sufficiente a radicare l’interesse ad agire una lesione meramente paventata o futura e pertanto inattuale. Si è infatti condivisibilmente precisato che “Il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell&#8217; interesse alla decisione, derivante da una lesione (né paventata né futura né inattuale) ad una posizione giuridica attiva tutelata dall&#8217;ordinamento” (Cons. di Stato Sez. IV, 10-1-2012, n. 16; in terminis, T.A.R. Toscana, Sez. I, 24-3-2011, n. 489).<br />
Il Consiglio di Stato più di recente ha ribadito che l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve sussistere al momento della presentazione della domanda giudiziale e permanere fino all’atto della decisione “con conseguente inammissibilità del ricorso ove tale interesse non sia presente all’atto della proposizione del ricorso ma sopravvenga nel corso del giudizio” (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 febbraio 2014, n. 757).<br />
Ciò chiarito in termini di teoria generale, evidenzia il Collegio che la ricorrente quanto meno a far data, del 29.5.2015, di ottenimento della dichiarazione di idoneità della sicurezza rilasciata dal RINA il 29.5.2014 o al massimo al 6 giugno 2014, data della licenza di navigazione rilasciata a suo favore, essendo legittimata ad esercitare l’attività per cui è causa, era sicuramente titolata a dolersi in questa sede di giustizia della illegittimità degli impugnati provvedimenti che da un lato sottoponevano ad autorizzazione, oltretutto concessa solo alle tre imprese controinteressate, un’attività che – come si illustrerà esaminando il secondo e il terzo motivo di gravame – è liberalizzata e dall’altro sospendevano sine die il rilascio di ulteriori titoli abilitativi.<br />
Pertanto, l’interesse a ricorrere e a domandare quindi l’annullamento dei predetti provvedimenti che creavano un ostacolo giuridico al libero dispiegarsi della sua attività di impresa, era senz’altro da riconoscere alla Capri Cruise s.r.l al momento della notifica del ricorso, avvenuta il 13 giugno 2013, data che segna la proposizione della domanda giudiziale cassatoria odiernamente all’esame del Tribunale.<br />
2.6. Privo di pregio è poi a parere del Collegio il rilievo svolto dalla difesa comunale circa il mancato possesso da parte della deducente della disponibilità di attracco delle imbarcazioni al fine di radicare l’interesse al ricorso, atteso che il requisito in parola è prescritto dall’art. 3 della citata L. n. 21/1992, che stabilisce che “lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco”, solo per poter concretamente procedere allo stazionamento dei mezzi, nulla vietando quindi alla Capri Cruise di procurarsi l’attracco in occasione dell’effettivo avvio dell’attività; ma di certo la disponibilità di detto manufatto non può condizionare la proposizione del ricorso, subordinata unicamente alla capacità pregiudizievole dei provvedimenti gravati testé argomentata.<br />
2.7. Del pari infondata è l’eccezione pure svolta dal Comune di Capri, di inammissibilità dell’azione di accertamento e di difetto di giurisdizione, assumendo che poiché la ricorrente invoca l’applicazione del regolamento n. 3577/1992 CE e del principio della libera prestazione dei servizi marittimi da esso sancita, avrebbe spiegato una domanda di accertamento di un diritto, inammissibile nell’attuale sistema processuale amministrativo (conseguendone anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione).<br />
Per contro stenta il Collegio di individuare da quale deduzione svolta dalla ricorrente possa trarsi che ha articolato una domanda di accertamento, state la chiara formulazione del ricorso come impugnatorio, ciò tra l’altro espressamente emergendo dalla relativa epigrafe, espressa in termini di ricorso “per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: a) dell’ordinanza Sindacale, contingibile ed urgente, adottata ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 n. 54, Prot. 8003 del 23.4.2014” etc.<br />
3.1. Può dunque apportarsi allo scrutinio del merito del gravame, che pone la questione, di non poco momento, del regime pubblicistico applicabile all’esercizio dell’attività di navigazione turistica non di linea, controvertendosi sull’assoggettamento o meno di essa a provvedimenti amministrativi autorizzatori, come sostengono le amministrazioni convenute, ovvero a denuncia di inizio attività per effetto della liberalizzazione di matrice comunitaria, sottesa anche all’art. 68 del Codice della Navigazione e dal regolamento regionale sullo svolgimento dei servizi nel porto di Capri come invece propugna la ricorrente.<br />
3.2. Preliminarmente, tuttavia, la deducente contesta l’avvenuto esercizio da parte del Comune di Capri del potere di ordinanza per la disciplina della subiecta materia, rubricando con il primo motivo di gravame violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del T.U. enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, violazione del principio di legalità sostanziale e carenza del presupposto della residualità nonché sviamento, quest’ultimo integrante una sub &#8211; censura veicolata con il medesimo mezzo.<br />
Premettendo che il potere contingibile ed urgente ex art. 50 del T.U. sugli enti locali, attribuito al Sindaco quale ufficiale di governo, è un potere extra ordinem, esercitabile solo per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per l’incolumità pubblica, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento e sulla base di preventivo accertamento, non presuntivo della situazione di emergenza, assume essere evidente la carenza nel caso di specie del presupposto della residualità e la conseguente violazione del principio di legalità (T.A.R. Toscana, Sez. III, 27.8.2012 n. 1484) nonché di quello dell’eccezionalità ed imprevedibilità della situazione da fronteggiare ed altresì lo sviamento.<br />
Il Comune ha infatti ritenuto che la sospensione dell’attività di servizi turistici quali giro dell’isola e battellaggio porterebbe grossi danni al turismo dell’Isola sul piano economico e di immagine e pertanto ha affermato che “appare urgente provvedere ad autorizzare le Ditte che attualmente svolgono tali servizi in attesa dell’emanazione di apposito regolamento”.<br />
Lo sviamento viene poi ritenuto dalla ricorrente nell’anomalia insita nell’aver ordinato il rilascio di un’autorizzazione all’espletamento di un servizio con un’ordinanza contingibile ed urgente, che appare sviata nella misura in cui genera un provvedimento ampliativo delle facoltà di un privato.<br />
Siffatta autorizzazione rilasciata in via d’urgenza appare viepiù illegittima laddove ha estromesso dall’esercizio dell’attività in esame la ricorrente, senza che se ne lascino comprendere le ragioni, a fronte oltretutto della comunicazione di inizio attività de 19.12.2013 e della SCIA del 20.3.2014 da essa effettuate ma rimaste senza riscontro pur avendo la deducente ricevuto un nulla osta tecnico da parte dell’Ufficio circondariale marittimo di Capri, che con nota del 25.4.2014 comunicava alla ricorrente di “ritenere tecnicamente possibile, sotto il profilo della sicurezza della navigazione l’accosto operativo delle suddette motobarche presso le infrastrutture portuali di Capri”.<br />
3.3. Ad avviso del Collegio, merita condivisione la doglianza che denuncia lo sviamento insito in un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale si è rilasciata un’autorizzazione e se ne evidenzia la nitida fondatezza per le seguenti conducenti ragioni di teoria generale e di dogmatica giuridica.<br />
Sotto il primo profilo, rammenta il Collegio come sia inveterato insegnamento dottrinale l’assunto che le ordinanze – delle quali quelle contingibili ed urgenti ex art. 50, d.lgs. n. 267/2000 costituiscono una species – nella sistematica giuridica vengono annoverate tra gli ordini, che sono atti autoritativi espressione della potestà di imperio della pubblica Amministrazione con i quali vengono imposte ai privati determinate prestazioni o attività finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di interesse pubblico nel caso concreto, per lo più afferenti alla pubblica incolumità, all’ordine pubblico e all’igiene e sanità pubblica, facendosi l’esempio degli ordini di abbattimento di animali affetti da malattie epidemiche e diffusive, degli ordini di requisizione della proprietà privata per soddisfare eccezionali e temporanee esigenze pubbliche, delle ordinanze di messa in sicurezza di edifici privati pericolanti etcetera..<br />
Orbene, il tratto caratteristico che accomuna siffatti ordini è individuabile sotto il profilo oggettivo e contenutistico nell’imposizione di talune prestazioni o attività e, correlativamente, nella natura afflittiva del provvedimento, mentre sotto il profilo finalistico nella sua preordinazione a soddisfare esigenze di interesse pubblico, oltretutto cagionate da situazioni impreviste, imprevedibili ed eccezionali e come tali determinanti l’urgenza di provvedere.<br />
Ebbene, in disparte l’ausilio delle indicazioni giurisprudenziali sulla quali breviter infra, rileva il Collegio come nessuno dei divisati requisiti del canonico provvedimento di ordinanza sia presente nella gravata ordinanza n. 54 del 23.4.2013 assunta dal Comune di Capri.<br />
Invero, il primo e più macroscopico elemento che difetta è la natura impositiva e il correlato carattere afflittivo, essendosi ordinata non l’effettuazione di un’attività sacrificante o l’imposizione di una prestazione, ma l’esplicazione di una facoltà giuridica comportante conseguenze vantaggiose e riflessi accrescitivi della sfera giuridico – economica dei destinatari, secondo il classico modulo del provvedimento ampliativo della posizione giuridica dei privati, atto a rimuovere un limite posto dall’ordinamento all’esercizio di un’attività per la quale il destinatario vanta, secondo la sistematica sandulliana, un c.d. diritto in attesta di espansione, alias di un interesse pretensivo, ti talché il provvedimento, rimuovendo quel limite si profila come creativo di un diritto.<br />
Rammenta il Collegio come il precipitato giuridico sostanziale della delineata differenziazione sia il dato che a fronte di un ordine e di un’ordinanza, il privato destinatario versa in una situazione giuridica soggettiva di interesse oppositivo, là dove quella in cui versa il destinatario di un provvedimento autorizzativo – o ampliativo in genere – è, prima della comunicazione del provvedimento, di interesse pretensivo.<br />
3.3. Difetta inoltre nell’impugnata ordinanza anche il presupposto funzionale, che nelle ordinanze contingibili ed urgenti è rappresentato, come detto, dalla preordinazione a soddisfare esigenze di interesse pubblico, mentre l’ordinanza all’esame realizza l’interesse privato delle tre imprese di navigazione controinteressate, l’interesse pubblico rimanendo sullo sfondo della vicenda<br />
L’interesse pubblico, infatti, sarebbe stato maggiormente perseguito accrescendo e non limitando la platea degli operatori, consentendo anche alla deducente di svolgere l’attività di navigazione turistica, con le conseguenti ricadute sul piano della concorrenza.<br />
L’ordinanza n. 54/2014 impugnata si profila pertanto frutto di eccesso di potere per sviamento, avendo con essa il Sindaco esercitato il potere di ordinanza, predisposto dall’ordinamento per far fronte ad imprevedibili ed eccezionali situazioni compromettenti la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e l’igiene e l’incolumità pubblica non fronteggiabili con gli strumenti ordinari, invece che legittimare, per di più solo alcune imprese, all’esercizio di un’attività imprenditoriale; finalità per la quale la legge contempla l’adozione di un&#8217;altra tipologia di provvedimenti, ampliativi o di autorizzazione, ammesso che le attività di navigazione turistica non di linea siano assoggettabili ad autorizzazione.<br />
Il provvedimento impugnato è stato dunque adottato per perseguire un fine diverso rispetto a quello in funzione del quale l’ordinamento e in particolare l’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, consente di adottarlo ed è conseguentemente affetto da eccesso di potere nella figura disfunzionale classica dello sviamento esattamente rubricato dalla ricorrente.<br />
3.4. Il penultimo requisito che manca inoltre nel provvedimento gravato è il substrato fattuale costituito dall’emersione di una situazione imprevedibile, e imprevista ed eccezionale che determini l’urgenza di provvedere.<br />
A ben vedere, infatti, come giustamente deduce la Capri Cruise denunciando sul punto anche il difetto di istruttoria, l’unica ragione addotta nell’ordinanza al vaglio del Tribunale è che “la sospensione dell’attività di servizi turistici (…) porterebbe grossi danni al turismo dell’isola sia sotto il profilo economico che di immagine”.<br />
La paventata sospensione dell’attività, tuttavia, non si profilava nella fattispecie, non constando alcuna spia in tal senso, non avendo nessuno degli operatori interessati, manifestato alcun intendimento di tal fatta, né una circostanza del genere essendo stata menzionata nell’atto.<br />
Che anzi, denota il Collegio a supporto dell’indicata insussistenza di una situazione imprevedibile ed eccezionale, il novero delle imprese interessate a svolgere l’attività di navigazione turistica de qua agitur, si era accresciuto per via della qualificata e formale manifestazione di interesse formulata a più riprese dalla ricorrente, che, invero, già con la nota del 19 dicembre 2013 (doc. 5 produzione ricorrente) aveva espresso l’intenzione di intraprendere l’attività in questione, di poi ulteriormente formalizzando tale proposito con la SCIA del 20.3.2014 (doc. 8).<br />
3.5. Al riguardo giova rammentare che la giurisprudenza pronunciatasi sui presupposti del potere di ordinanza di cui all’art. 50 del d.lgs.n. 267/2000 è vastissima, qui richiamandosi solo gli arresti più significativi che confermano come la norma consenta di adottare tale tipologia di provvedimento solo per far fronte a situazioni di pericolo, imprevedibili ed eccezionali, da esternare con congrua motivazione e che non possono essere fronteggiate esercitando gli strumenti ordinari allestiti dall’ordinamento (c.d. residualità) determinando quindi un’urgenza di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento extra ordinem. Si è al riguardo statuito che “Il potere extra ordinem previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti presuppone, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, e, dall&#8217;altro, una situazione eccezionale e imprevedibile, cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall&#8217;ordinamento. Pertanto, l&#8217;ordinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzata per soddisfare esigenze che siano invece prevedibili ed ordinarie, e richiede sempre la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile” (T.A.R. Veneto, Sez. 4 agosto 2009, n. 2274) e si è pure compiutamente precisato che “I presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti sono da rinvenire, da un lato, nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare e, dall&#8217;altro, nell&#8217;urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l&#8217;intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo”(T.A.R. Lazio, II, 14.2.2007, n. 1352).Con riferimento all’art. 38 della abrogata L. n. 142/1990 che contemplava anche l’edilizia e la polizia locale tra le materie di consentito oggetto di ordinanza sindacale, si era efficacemente affermato che “Il potere di ordinanza del Sindaco in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, presuppone l&#8217;esistenza di una situazione eccezionale, che richiede un intervento immediato e urgente, non fronteggiabile attraverso l&#8217;utilizzo degli strumenti ordinari di cui può disporre normalmente l&#8217;autorità amministrativa” (T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, sez. III, 31 luglio 2008, n. 3124) e analogamente, che “Ai sensi dell&#8217;art. 38 comma 2 l. 8 giugno 1990 n. 142, all&#8217;epoca vigente, legittimamente il sindaco, in qualità di ufficiale del governo, ha la potestà di adottare, nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l&#8217;incolumità dei cittadini” (T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. II, 2 maggio 2006, n. 3086).<br />
3.6. Per concludere sul punto va altresì ricordato che l’altro indefettibile requisito che condiziona la legittimità dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente è l’evenienza formale che, oltre alla già accertata situazione di pericolo derivante da circostanze imprevedibili ed eccezionali, la legge non contempli onde fronteggiare l’urgenza di provvedere, altri e tipici provvedimenti.<br />
L’ordinanza ex artt. 50 e 54 del Testo unico sugli enti locali rappresenta dunque l’extrema ratio del potere amministrativo, la valvola di chiusura del sistema, configurando un rimedio extra ordinem che, sia pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, è atto a derogare al principio di legalità e al suo corollario in cui tale principio declina sul versante dell’attività provvedimentale e che è costituito dal principio di tipicità dei provvedimenti.<br />
Si è in giurisprudenza di recente rammentato che “incontrastato è poi l’indirizzo che predica la necessaria residualità del potere di ordinanza, ossia il dato normativo che alla situazione di pericolo o di emergenza non possa farsi fronte mediante l’esercizio di poteri e l’adozione degli strumenti ordinari e tipici previsti dall’ordinamento” (T.A.R. Toscana, Sez. III, 27 agosto 2012, n. 1484) essendosi anche in tal senso evidenziato che ai fini dell’adozione dell’ordinanza in parola la situazione imprevista ed eccezionale “non possa essere fronteggiata con altri rimedi apprestati dall’ordinamento”(Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 marzo 2006, n. 1537; T.A.R. Marche, 4 febbraio 2003 n. 26; T.A.R. Emilia Romagna – Parma, 10.1.2003, n. 1, nonché, più di recente, T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, 11.4.2009, n. 711; Consiglio di Stato, Sez. V, 16.2.2010, n. 868).<br />
Orbene, nel caso all’esame della Sezione, in disparte ogni indagine in ordine alla sussistenza e giuridica rilevanza del presupposto dell’eccezionalità ed imprevedibilità del pericolo che pure si è dianzi escluso, il Collegio evidenzia come abbia fatto difetto anzitutto il cennato presupposto della residualità dello strumento adottato dall’Amministrazione.<br />
L’avere, infatti, autorizzato all’esercizio dell’attività per cui è controversia le tre imprese controinteressate, oltre a trasmodare in un eccesso di potere per sviamento come più sopra si è argomentato, si è anche tradotta nell’impiego dello strumento del’ordinanza contingibile ed urgente in maniera e con finalità inappropriate in surroga dell’ordinario modello provvedimentale dell’autorizzazione e del relativo e procedimento, che è di certo previsto dall’ordinamento in forma tipizzata ed anche normato, posto che le amministrazione resistenti ritengono ed hanno ribadito nei loro scritti difensivi, che l’attività di navigazione turistica non di linea è soggetta ad autorizzazione.<br />
Per rilasciare l’autorizzazione contestata dalla ricorrente, ed in disparte la sua legittimità, dunque, la p.a. aveva ed ha a disposizione un provvedimento ed un procedimento tipico e nominato e non può conseguentemente piegare a tal fine uno strumento apprestato dalla legge per perseguire tutt’altre finalità di interesse pubblico ed azionabile solo ove non siano contemplati rimedi tipici e nominati.<br />
Ne consegue che oltre al già più sopra rilevato profilo di illegittimità derivante dall’aver rilasciato un provvedimento ampliativo utilizzando uno strumento di natura impositiva e di carattere afflittivo e all’altro profilo di illegittimità dipendente dall’inesistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile, l’ordinanza n. 54/2014 è illegittima anche perché adottata in carenza del requisito della residualità testé illustrato.<br />
3.7. Va inoltre evidenziato che in siffatto contesto fattuale e procedimentale, come pure fondatamente denuncia la Capri cruise, non ravvisa il Collegio alcuna plausibile ragione per la quale sia stata esclusa dalla platea degli operatori autorizzati la stessa ricorrente, che aveva tra l’altro avanzato espressa domanda di autorizzazione con la comunicazione del 19.12.2013 alla quale il Comune non ha – illegittimamente – dato alcun riscontro e che successivamente aveva presentato dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 68 del Codice della navigazione e del Decreto dirigenziale regionale n. 177/2013.<br />
Persuade quindi la censura della deducente, secondo cui l’ordinanza avversata “appare del tutto illegittima nella parte in cui ha del tutto <estromesso> la Capri Cruise da siffatto provvedimento “autorizzativo” in via contingibile ed urgente” (ricorso, pag. 10).<br />
3.8. Per converso, non può essere seguita la tesi del Comune di Capri, sostenuta anche dalle altre parti resistenti e propugnata sia in sede di discussione camerale che di pubblica Udienza, secondo cui le ragioni di straordinarietà e contingenza sarebbero state dettate dall’esigenza di tutelare oltre che l’interesse turistico, anche altri interessi pubblici, investenti “la sicurezza nel porto all’atto dell’imbarco e dello sbarco, il decoro e l’immagine dell’isola, nonché tutti i profili di tutela ambientale” (memoria Comune di Capri prodotta il 17-11-2014, ag. 11), interessi che sarebbero stati esternati in una delibera comunale, la n. 370 del 2013. Il Comune di Anacapri adduce a sostegno del comportamento dell’amministrazione, ragioni di “tutela dell’ambiente, della sicurezza in mare e del’equilibrio dell’eco – sistema marino” (memoria del 4.7.2014, pag. 7).<br />
Per contro rimarca il Collegio che tutti gli invocati interessi e la necessità della loro salvaguardia non emergono dal corpo dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 54/2014 all’esame, che non fa alcun cenno della necessità di tutelare i menzionati interessi, né della necessarietà della misura dell’estromissione della ricorrente ai fini della miglior tutela degli stessi.<br />
Non v’è traccia né richiamo alcuno nel provvedimento impugnato della delibera citata dalla difesa comunale, né – ripetesi – del nesso di strumentalità e necessarietà dell’esclusione della ricorrente dal novero dei soggetti autorizzati, al fine della tutela di quegli interessi. Richiamo e nesso che non si rinvengono neanche negli atti dell’istruttoria prodromica all’adozione dell’impugnata ordinanza, istruttoria che a ben vedere ha fatto pressoché totalmente difetto, apparendo pertanto la linea difensiva in disamina, un tentativo di inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento gravato.<br />
Senza, peraltro, sottacere che l’Autorità competente alla cura dell’interesse alla sicurezza del porto e della navigazione, ovverosia l’Ufficio circondariale marittimo (Capitaneria di Porto) di Capri, come più sopra avvertito, già con nota del 25.4.2014 (doc. 6 produzione Avvocatura di Stato) aveva comunicato alla ricorrente di “ritenere tecnicamente possibile, sotto il profilo della sicurezza della navigazione, l’accosto operativo delle suddette motobarche presso le infrastrutture portuali di Capri”, con ciò smentendo a chiare note la preoccupazione agitata, peraltro in via postuma, dal Comune in ordine alla tutela del divisato interesse alla sicurezza nel porto e della navigazione.<br />
4.5. E senza, oltretutto, obliterare che anche ove gli indicati interessi pubblici fossero stati realmente avuti di mira dall’autorità procedente e congruamente esternati nell’atto gravato, gli stessi giammai avrebbero potuto legittimare un diniego di autorizzazione, ma semmai, avrebbero potuto suggerire di prescrivere delle misure precauzionali al libero dispiegarsi dell’attività di impresa, nella specie di navigazione turistica non di linea, come ben chiarito di recente da Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5476 (di parziale riforma della sentenza di questo T.A.R, Sez. I, n. 5414/2013) addirittura in un settore assoggettato a regime autorizzatorio, quale quello del trasporto di persone mediate noleggio di autobus con conducente (c.d. NCC), attività subordinata dagli artt. 4 e 5 della L. n. 218/2003 ad autorizzazione.<br />
Al riguardo il Consiglio ha precisato, in relazione alla “esigenza di contemperare la concorrenza e l’effettiva apertura del mercato con quegli altri interessi generali” quali “la tutela dei viaggiatori trasportati (…) la tutela ambientale” e quella “della sicurezza stradale alla luce della particolare morfologia del territorio dell’isola di Capri”, che “la questione a ben vedere non risiede tanto nella possibilità di denegare l’autorizzazione poiché (…) una simile possibilità non si ravvisa in capo all’amministrazione comunale, quanto in quella di modulare l’esercizio dell’attività nell’ambito comunale di competenza, al fine di non sacrificare la tutela degli interessi sopra enumerati. La discrezionalità che caratterizza il potere del’amministrazione comunale non risiede, pertanto, nella possibilità di valutare il rilascio dell’autorizzazione, trattandosi di un profilo vincolato dell’attività amministrativa in questione, ma in quella di regolare l’esercizio dell’attività in parola attraverso la discrezionale previsione di prescrizioni tese a contemperare l’interesse del singolo operatore economico all’esercizio dell’attività di NCC con gli interessi pubblici sopra evidenziati”.<br />
La sentenza sul punto conclude statuendo che il Comune di Anacapri “non può limitarsi a denegare o contingentare future autorizzazioni, ma è obbligata a disporne il rilascio a favore di coloro che soddisfino i requisiti sopra rammentati, modulando al contempo l’attività in questione secondo forme idonee rispetto alle peculiarità che esprime il proprio territorio”. E ciò al fine di salvaguardare il principio concorrenziale, “risultando intollerabile una salvaguardia di rendite di posizione, che contrasta o in modo radicale con la necessaria apertura del mercato e con la tutela della concorrenza” (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5476, punto 8.1 motiv.).<br />
Le condivisibili riferite affermazioni di principio e conclusioni del Consiglio di Stato appaiono al Collegio più che mai calzanti nel caso all’esame, nel quale i provvedimenti impugnati importano l’evidente effetto, stigmatizzato dal Consiglio, di denegare alla ricorrente l’esercizio dell’attività per cui è controversia – come agli altri operatori esclusi dal novero dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività in causa – e di contingentare l’abilitazione allo svolgimento di essa.<br />
E ciò anche ove i predicati interessi fossero stati effettivamente ponderati ed esternati nei provvedimenti impugnati, cosa che non è avvenuta nel caso all’esame.<br />
4.5. E senza, oltretutto, obliterare che anche ove gli indicati interessi pubblici fossero stati realmente avuti di mira dall’autorità procedente e congruamente esternati nell’atto gravato, gli stessi giammai avrebbero potuto legittimare un diniego di autorizzazione, ma semmai, avrebbero potuto suggerire di prescrivere delle misure precauzionali al libero dispiegarsi dell’attività di impresa, nella specie di navigazione turistica non di linea, come ben chiarito di recente da Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5476 (di parziale riforma della sentenza di questo T.A.R, Sez. I, n. 5414/2013) addirittura in un settore assoggettato a regime autorizzatorio, quale quello del trasporto di persone mediate noleggio di autobus con conducente (c.d. NCC), attività subordinata dagli artt. 4 e 5 della L. n. 218/2003 ad autorizzazione.<br />
Al riguardo il Consiglio ha precisato, in relazione alla “esigenza di contemperare la concorrenza e l’effettiva apertura del mercato con quegli altri interessi generali” quali “la tutela dei viaggiatori trasportati (…) la tutela ambientale” e quella “della sicurezza stradale alla luce della particolare morfologia del territorio dell’isola di Capri”, che “la questione a ben vedere non risiede tanto nella possibilità di denegare l’autorizzazione poiché (…) una simile possibilità non si ravvisa in capo all’amministrazione comunale, quanto in quella di modulare l’esercizio dell’attività nell’ambito comunale di competenza, al fine di non sacrificare la tutela degli interessi sopra enumerati. La discrezionalità che caratterizza il potere del’amministrazione comunale non risiede, pertanto, nella possibilità di valutare il rilascio dell’autorizzazione, trattandosi di un profilo vincolato dell’attività amministrativa in questione, ma in quella di regolare l’esercizio dell’attività in parola attraverso la discrezionale previsione di prescrizioni tese a contemperare l’interesse del singolo operatore economico all’esercizio dell’attività di NCC con gli interessi pubblici sopra evidenziati”.<br />
E ciò al fine di salvaguardare il principio concorrenziale, “risultando intollerabile una salvaguardia di rendite di posizione, che contrasta o in modo radicale con la necessaria apertura del mercato e con la tutela della concorrenza” (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5476, punto 8.1 motiv.).<br />
4.6. A fortiori alla medesima opzione esegetica sull’irrilevanza dei predetti interssi pubblici a fini inibenti l’esercizio dell’attività di impresa della ricorrente deve pervenirsi nel caso al vaglio della Sezione, contrassegnato non dal regime autorizzatorio ma dalla liberalizzazione, come subito si passa a spiegare in sede di disamina del terzo motivo di ricorso, che per ragioni organicità espositiva conviene scrutinare prima del secondo che a ben vedere costituisce un’appendice del terzo.<br />
5.1. Ebbene, con tale mezzo è affrontata la censura e la tematica cruciale, investente l’avvenuta o meno liberalizzazione del settore delle attività di navigazione turistica non di linea, rubricando all’uopo la ricorrente violazione e falsa applicazione del principio di legalità, dell’art. 2084 c.c., del Regolamento CEE n. 3577/1992, del principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e del canone costituzionale e comunitario della libertà di circolazione delle persone.<br />
Lamenta al riguardo che, come già sancito con la richiamata sentenza del Tribunale n. 5414/2013, nelle materie oggetto di liberalizzazione sono illegittime le limitazioni all’accesso al mercato ove gli interessati possiedano i requisiti di legge, ricordando che l’art. 2084 c.c. stabilisce che è la legge a determinare le categorie di imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.<br />
Deduce in proposito la violazione, ad opera degli atti impugnati, del Regolamento CEE n. 3577/1992 concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), il quale all’art. 1 sancisce “la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro”e che sul punto la Commissione, con comunicazione interpretativa di tale articolato normativo n. COM/2003/595 ha precisato che questa libertà non può in alcun caso essere assoggettata ad un sistema di autorizzazione preventiva, segnatamente accompagnato da condizioni restrittive”.<br />
A sostegno dell’illustrata censura la deducente porta alcuni passi motivi della sentenza di questo T.A.R. n. 5414/2013, resa nella analoga materia dell’accesso al servizio di trasporto terrestre non di linea.<br />
5.2. Dal canto suo il Comune di Capri oppone che la medesima comunicazione della Commissione e la sentenza n. 128/2011 della Corte di Giustizia hanno affermato l’una che il sistema di autorizzazione preventiva non può essere introdotto “tranne nel caso in cui tale sistema sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale” e l’altra che una restrizione (genericamente) può essere giustificata da tali motivi imperativi, ricordando che con precedente sentenza 18.6.1998 in causa C-266/96 la medesima Corte ha ritenuto che l’obiettivo di garantire la sicurezza delle acque portuali costituisce un siffatto motivo imperativo di interesse generale.<br />
Aggiunge ancora la difesa comunale che lo stesso art. 14 del d.lgs. n. 59/2010 di recepimento della direttiva n. 2006/123 CE sui servizi nel mercato interno, consente di limitare i titoli autorizzatori per l’accesso e esercizio di un’attività per “motivi imperativi di interesse generale o per ragioni correlate ala scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili”.<br />
5.3. Ritiene il Collegio che non possa essere condivisa la prospettazione difensiva del Comune di Capri e che meriti invece favorevole valutazione la riassunta doglianza svolta dalla ricorrente, che deve quindi esser accolta per le ragioni che si vengono ad esporre.<br />
Orbene, il regolamento n. 3577/92 CE del Consiglio del 7.12.1992 disciplina “l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri (cabotaggio marittimo)” ed ha la finalità declinata al terzo considerando, secondo il quale “è necessario abolire le restrizioni alla libera prestazione dei servizi tra Stati membri nel settore dei trasporti marittimi per poter realizzare il mercato interno”, stabilendo coerentemente all’art. 1 che “a decorrere dal 1° gennaio 1993 la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo) è applicabile agli armatori comunitari che impiegano navi che sono registrate in uno Stato membro”.<br />
Il regolamento in analisi definisce tali servizi come “i servizi normalmente assicurati dietro compenso e comprendenti in particolare”, per quel che interessa, “c) cabotaggio con le isole:il trasporto via mare di passeggeri o merci tra: porti situati sul continente e una o più isole; &#8211; porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro”.<br />
Ne consegue che il regolamento in esame è pacificamente applicabile al servizio di navigazione non di linea interessante l’isola di Capri, dovendo essere pertanto fugato il dubbio adombrato al riguardo dalla difesa comunale, anche considerando il carattere non tassativo dell’elenco dei servizi di cabotaggio contenuto nel regolamento n. 3577/1992 CE (Corte di Giustizia UE, sez. II, 11 gennaio 2007 n. 251) .<br />
5.4. Le disposizioni regolamentari sulla libera prestazione dei servizi hanno una portata generalizzante, come si evince dalla Comunicazione interpretativa del 2003 della Commissione n. 52003DC0595 invocata dalla Capri Cruise, ove al paragrafo 2.1., punto 3, si legge che “La Commissione ritiene che questa libertà non possa in alcun caso essere assoggettata ad un sistema di autorizzazione preventiva, segnatamente accompagnato da condizioni restrittive. Al massimo gli Stati membri possono chiedere agli armatori di comunicare preventivamente le informazioni sui servizi che intendono offrire”.<br />
Replica al riguardo la difesa del Comune di Capri che nel passo successivo della Comunicazione interpretativa in disamina si leggerebbe che “gli Stati membri non possono introdurre un sistema di autorizzazione preventiva tranne nel caso in cui tale sistema sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (ad esempio la necessità di garantire la sicurezza delle navi e l’ordine nelle acque portuali)”.<br />
Rileva tuttavia il Collegio che nel testo della Comunicazione n. 595/2003, quale estratto dal sito internet lex.europa.eu, non esiste la riportata precisazione restrittiva invocata dal Comune resistente, non constando in nessuna delle relative sezioni dalla n. 1 alla n. 6.<br />
Che anzi, trattando della procedura da seguire per imporre obblighi di servizio pubblico (Sezione 5.4), al paragrafo 18 la Commissione afferma una regola opposta, precisando che “è stata sottolineata la difficoltà per uno Stato membro di introdurre un sistema di autorizzazione dopo l’entrata in vigore del regolamento senza violare la disposizione di stand – still di cui all’art. 7 del regolamento”.<br />
5.5. Né ad avviso del Collegio appare risolutiva la sentenza della Corte di Giustizia, VII, n. 128/2011 pure invocata dalla difesa comunale, che avrebbe “chiarito che una restrizione può tuttavia essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Come risulta da costante giurisprudenza, l’obiettivo di garantire la sicurezza delle acque portuali costituisce un simile motivo imperativo di interesse generale”.<br />
Ciò in quanto in primo luogo la restrizione cui si riferisce la Corte nel passo riportato dal Comune, non consiste affatto nell’imposizione di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività, bensì nella modifica degli orari proposti dagli armatori. Invero, al n.44 della motivazione si legge che “si deve constatare che le modifiche alle proposte di orario degli armatori per ragioni riguardanti la sicurezza dei porti e delle navi possono costituire una restrizione della libera prestazione dei servizi che si applica nel settore del cabotaggio marittimo ai sensi dell&#8217;art. 1 del regolamento”. Il paragrafo immediatamente successivo al passo appena riportato enuncia il principio per cui “45. Una simile restrizione può tuttavia essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Come risulta da costante giurisprudenza, l&#8217;obiettivo di garantire la sicurezza delle acque portuali costituisce un simile motivo imperativo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 1998, causa C-266/96)”, principio dunque impropriamente trasposto dalla difesa comunale al differente profilo della legittimità di un’autorizzazione, in quanto circoscritto alla limitata restrizione consistente nella modifica degli orari delle linee.<br />
In secondo luogo, ribadisce il Collegio quanto rilevato a confutazione della sussistenza di circostanze eccezionali legittimanti l’attivazione del potere di ordinanza contingibile ed urgente affermata dal Comune, ovverosia il dato che i presunti motivi di interesse generale che giustificherebbero l’impugnata restrizione della platea degli operatori economici in questione, non risultano dalla motivazione dell’ordinanza gravata né dalla relativa inesistente istruttoria, discendendone che gli stessi, oltre a non essere conformi ai requisiti della necessarietà, proporzione e non discriminazione di cui si dirà appresso, appaiono anche del tutto inammissibili siccome invocati in giudizio ad integrazione postuma della motivazione.<br />
5.6. Con riguardo, invece, allo specifico tema della possibilità di introdurre nel liberalizzato settore del trasporto marittimo un regime di preventiva autorizzazione, la Corte ha stigmatizzato una disposizione nazionale che introduca un siffatto regime, chiarendo che lo stesso costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi in questione.<br />
I giudici comunitari si sono, infatti, sulla questione in analisi, arrestati alla negativa affermazione di principio, statuendo che “occorre rammentare che una disposizione nazionale, che subordina la prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo all&#8217;ottenimento di una previa autorizzazione amministrativa, è tale da ostacolare o rendere meno attraente la prestazione di detti servizi e costituisce, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei medesimi (…)”.<br />
Nella motivazione della sentenza in esame non è dato, dunque, individuare alcuna presa di posizione sulla questione, nodale, se una siffatta restrizione introdotta mercé la sottoposizione dei servizi de quibus ad autorizzazione, sia o meno consentita dall’ordinamento comunitario<br />
Che anzi, come si è visto, le Corte ha qualificato “restrizione” anche la mera modifica alle proposte di orario degli armatori, affermando che “46. Affinché una misura che si fonda su motivi di sicurezza nelle acque portuali sia giustificata, essa deve, tuttavia, soddisfare le condizioni di proporzionalità e di non discriminazione”.<br />
C. Ypourgos Emporikis Naftilías)&#8194;&#8194;(Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 17 marzo 2011, n. 128, Naftiliaki Etaireia Thasou AE<br />
Ne consegue che la sentenza della Corte di Giustizia testé analizzata consente dunque di introdurre per via normativa un sistema autorizzatorio di contenuto molto limitato, abilitando legislatore nazionale ad istituire un regime di previa autorizzazione che consenta di imporre il rispetto di talune fasce orarie per ragioni di sicurezza delle navi e di ordine nei porti, purché fondato su criteri obiettivi, noti in anticipo e non discriminatori.<br />
5.7. La possibilità di sottoporre ad autorizzazione tout – court i servizi di navigazione marittima non è pertanto contemplata dalla pronuncia n. 128/2011 della Corte del Lussemburgo, che sul punto si è arrestata all’affermazione negativa sopra riportata, secondo cui “una disposizione nazionale, che subordina la prestazione di servizi di cabotaggio marittimo all&#8217;ottenimento di una previa autorizzazione amministrativa, è tale da ostacolare o rendere meno attraente la prestazione di detti servizi e costituisce, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei medesimi”.<br />
5.8. Segnala in proposito il Collegio che consta su tale specifica tematica una sentenza precedente, molto rigorosa e restrittiva in merito alla possibilità di istituire, mediante norma nazionale, un sistema preventivo di autorizzazione nel settore dei servizi di navigazione marittima.<br />
Al riguardo, Corte di Giustizia CE, 20.2.2001 n. 205, Analir e altro c. Administration General del Estado, ha statuito che “Il combinato disposto degli art. 1 e 4 del regolamento (Cee) del Consiglio 7 dicembre 1992 n. 3577, concernente l&#8217;applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), consente di assoggettare la prestazione di servizi regolari di cabotaggio marittimo verso le isole, in provenienza dalle isole, nonché fra le isole stesse, all&#8217;ottenimento di una previa autorizzazione amministrativa soltanto qualora: &#8211; possa essere dimostrata l&#8217;esistenza di un&#8217;effettiva esigenza di servizio pubblico a causa dell&#8217;insufficienza dei servizi regolari di trasporto in una situazione di libera concorrenza; &#8211; sia parimenti dimostrato che tale regime di previa autorizzazione amministrativa è necessario e proporzionato allo scopo perseguito; &#8211; siffatto regime sia fondato su criteri oggettivi, non discriminatori, e noti in anticipo alle imprese interessate”.<br />
Dunque, la prima condizione è che sussista e possa essere dimostrata una effettiva esigenza di pubblico servizio a causa dell’insufficienza dei regolari servizi di trasporto in situazione di libera concorrenza, cioè qualora il regime di libera concorrenza si riveli inadeguato e insufficiente.<br />
La seconda è che si dimostri che il regime di autorizzazione sia necessario e proporzionato allo scopo perseguito; e la terza è che lo stesso si fondi su criteri oggettivi, non discriminatori e resi noti in anticipo alle imprese interessate.<br />
5.9. Rimarca comunque il Collegio che la precondizione, sottesa ad entrambe le sentenze analizzate è che un sistema di autorizzazione, con i limiti e i presupposti rigorosi da esse tratteggiati, venga istituito dal legislatore, non certo dalla pubblica amministrazione.<br />
Non poteva e non può, quindi, il Comune di Capri o quello di Anacapri, subordinare ad autorizzazione l’esercizio dell’attività di trasporto marittimo non di linea in assenza di una norma primaria abilitante.<br />
Inoltre, quand’anche esistesse – ma scrutinando tra breve il secondo motivo si vedrà che ciò non può affermarsi per i servizi in controversia – una norma primaria legittimante il preteso regime autorizzatorio, l’ordinanza all’esame sarebbe comunque orfana dei presupposti eretti dalla Corte di Giustizia a limite di un potere siffatto ed individuati in “criteri oggettivi, non discriminatori, e noti in anticipo alle imprese interessate”, nessuno di tali elementi risultando sussistere negli atti impugnati.<br />
La più ragguardevole carenza, in proposito, investe il criterio di non discriminazione insita nell’avere il Comune di Capri con l’ordinanza n. 54/2014, estromesso la Capri cruise s.r.l. senza alcuna enunciazione delle relative ragioni, dal novero dei soggetti imprenditoriali autorizzati all’esercizio dell’attività per cui è causa, esclusione che ha colpito anche le altre società (Capri Relax, Alilauro, Alicost. Etc.) citate dalla difesa comunale (memoria 17.11.2014, pag. 13).<br />
Segnala il Collegio che la giurisprudenza si è occupata in un solo precedente della tematica in questa sede affrontata, pervenendo alle medesime conclusioni e condivisibilmente precisando, sia pure ai fini della disamina di una questione processuale, che “I servizi di cd. cabotaggio con le isole (ossia &#8220;il trasporto via mare di passeggeri o merci fra&#8230; porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro; -porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro&#8221;, secondo la definizione adottata dall&#8217;art. 2 del regolamento (Ce), 7 dicembre 1992 n. 3577/92, Regolamento del Consiglio concernente l&#8217;applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all&#8217;interno degli stati membri) non sono nella esclusiva titolarità dell&#8217;ente pubblico, ma possono essere svolti negli stati membri in un regime di libera prestazione, pur nel rispetto delle prescrizioni essenzialmente individuate dall&#8217;art. 1 del medesimo regolamento (Ce) (ossia, che le navi &#8220;soddisfino tutti i requisiti necessari per l&#8217;ammissione al cabotaggio in detto Stato membro&#8221;)” (T.A.R. Sardegna, sez. I, 9 aprile 2014 n. 270 ).<br />
6.1. L’illustrata fondatezza del terzo motivo appena scrutinato pone in luce la persuasività anche del secondo mezzo di gravame, con il quale sostanzialmente la ricorrente invoca la sussistenza di un regime di liberalizzazione delle attività per cui è controversia, ritenuta soggetta al regime della segnalazione certificata di inizio attività di cui al’art. 19 della L. n. 241/1990, di cui rubrica la violazione unitamente all’art. 68 del Codice della navigazione e al canone costituzionale e comunitario della libera circolazione delle persone.<br />
Lamenta al riguardo l’illegittimità dell’ordinanza n. 54/2014 del Comune di Capri per contrasto anche con l’art. 3, comma 4 del Regolamento delle attività e degli usi del porto di Marina Grande, Comune di Capri, approvato con decreto dirigenziale regionale n. 177 del 30.7.2013, norma che stabilisce che “Ai sensi dell’art.68, cod. nav., nel porto, compresi gli scali d’alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività”. Precisa inoltre la norma che “La SCIA, in duplice copia in bollo, contenente l’attestazione del possesso dei presupposti, requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente richiesti dalla P.A., deve essere presentata alla regione Campania e all’Autorità marittima”.<br />
La deducente si duole di aver presentato già il 19.12.2013 al Comune di Capri la prima comunicazione di inizio attività, poi seguita dalla formale segnalazione di inizio attività del 20.3.2014 inviata all’Ufficio circondariale marittimo di Capri e alla Regione Campania ai sensi dell’art. 68 cod. nav. e dell’art. 19, l. n. 41/1990, a fronte delle quali l’amministrazione competente aveva il potere, da cui è ormai decaduta, di adottare motivati provvedimenti di diniego nei sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, cosa non avvenuta, conseguendone che è legittimo l’esercizio dell’attività di trasporto di passeggeri non di linea senza alcun previo rilascio di autorizzazione da parte dell’Ente locale, in capo al quale residuano ormai solo poteri di autotutela, nella fattispecie non esercitati, essendosi invece consumato il potere inibitorio.<br />
La difesa Comunale oppone a tale linea difensiva la limitatezza alle sole attività esercitate nel porto di Marina Grande &#8211; e non anche di tuta l’isola &#8211; del regolamento invocato e l’assunto che “la materia delle attività di trasporto turistico marittimo non di linea è assegnata ai Comuni e sottoposta ad un regime di tipo autorizzatorio previsto dalla l. del 15.1.1992, n. 21”(memoria del 17.11.2014, pag. 11). Soggiunge inoltre che la ricorrente non ha completato l’iter previsto al’art. 68 del Codice della navigazione, che dispone che l’amministrazione iscriva in appositi elenchi anche a numero chiuso i soggetti esercitanti attività nel porto e nel demanio marittimo.<br />
6.2. Al Collegio non appare condivisibile l’opzione interpretativa sostenuta dalla difesa del Comune di Capri, dovendosi invece condividere la tesi della ricorrente, invocante l’avvenuta e vigente liberalizzazione delle attività di cabotaggio marittimo, tesi la cui fondatezza può argomentarsi con rinvio alle considerazioni tutte svolte più sopra scrutinando il terzo motivo di ricorso.<br />
Vanno peraltro qui sviluppate solo alcune brevi considerazioni.<br />
In primo luogo va evidenziato che l’assoggettamento delle attività di navigazione turistica nell’isola di Capri al regime della S.C.I.A. recato dall’art. 3, comma 4 dianzi riportato del Regolamento delle attività e degli usi del porto di Marina Grande, Comune di Capri, approvato con decreto dirigenziale regionale n. 177 del 30.7.2013 (doc. 9 produzione ricorrente), si pone in armonia e consonanza con il sistema di libera prestazione dei servizi in questione istituito dal Regolamento n. 3577/1992 CE più sopra esaminato.<br />
L’assunto comunale in punto alla limitatezza territoriale di tale articolato normativo in quanto limitato al solo porto di Marina Grande non coglie nel segno ove solo si consideri che il porto di Marina Grande è l’unico porto dell’isola di Capri, non esistendo a Marina Piccola attracchi ufficiali né strutture portuali, per cui il porto di Capri è quello di Marina Grande, l’unico punto dell’isola interessato da attività di servizi marittimi formalmente e giuridicamente rilevante e conseguentemente anche suscettibile di disciplina.<br />
6.3. Del pari infondata si prospetta l’eccezione del Comune di Capri secondo cui le attività di navigazione turistica non di linea sarebbero sottoposte a regime autorizzatorio dalla L. n. 21/1992, poiché non si rinviene in detta legge alcuna norma che sancisca che le attività di autoservizi non di linea sono subordinate a previa autorizzazione.<br />
Invero, ai sensi dell’art. 1, L. 15.1.1992 n. 21 “Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta” e che costituisce in particolare per quanto qui di interesse, servizio pubblico non di linea, “a) il servizio di taxi con (…) natante (…)”.<br />
Norma ricalcata pressoché letteralmente dall’art. 3 lett. b) della L. Reg. 28.3.2002 n. 3.<br />
La definizione dei servizi di linea minimi, aggiuntivi e di quelli autorizzati, sui quali tutti si rinvia per una compiuta disamina a T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, sent. n. 1793 del 08-02-2006,è dettata dall’art. 5 di quest’ultima legge.<br />
Ebbene l’art. 5 della L. R. n. 2/2003 contempla “i servizi minimi”, che sono servizi di linea definiti secondo i criteri di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 422/1997, i “servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli definiti minimi” che gli Enti locali possono istituire d’intesa con la Regione e con oneri a carico dei rispettivi bilanci e i “servizi autorizzati”, che sono “i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo n. 422/1997”.<br />
Ai soli servizi di linea residuali pare, invero, riferirsi l’art. 39 della legge in analisi, “Servizi di trasporto pubblico autorizzati”, che stabilisce che questi devono essere assentiti dalla giunta regionale o dagli enti locali competenti” e, al comma 2, che “L&#8217;autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del regolamento di cui al comma 3, a seguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e di quelli previsti dalla normativa nazionale vigente”, mentre al comma 3 dispone che Con apposito regolamento regionale, entro 180 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la durata, modalità e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni.<br />
Orbene, nemmeno nel corpo della L. Reg. Campania 28.3.2002 n. 3 è dato rintracciare una norma che sottoponga i servizi non di linea al regime dell’autorizzazione.<br />
Risulta, pertanto, ulteriormente suffragato il convincimento che la regolamentazione dei servizi di navigazione turistica nell’isola di Capri, dettata con il D.D. n.177/2013, sia legittimamente improntata al principio della libera prestazione di matrice comunitaria originante dal Regolamento n. 3577/1992 CE, conseguendone che altrettanto legittimamente la Capri Cruise ha formalizzato l’inizio della sua attività mediante la SCIA del 20.3.2014, alla quale il Comune di Capri non poteva opporre la pretesa ed inesistente soggezione al previo rilascio dell’autorizzazione.<br />
6.4. Del pari senza fondamento è l’ulteriore eccezione svolta dalla difesa del Comune di Capri, secondo cui la ricorrente non avrebbe completato l’iter burocratico previsto dall’art. 68 cod. nav., che contempla la possibilità di iscrizione in appositi elenchi di coloro che esercitano le attività di navigazione.<br />
Per contro, osserva il Collegio che l’art. 68 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il testo del codice della navigazione, dopo aver stabilito al primo comma che “Coloro che esercitano un&#8217;attività nell&#8217;interno dei porti ed in genere nell&#8217;ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell&#8217;esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto”, laddove al comma 2 dispone che “Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all&#8217;iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette”, delinea un evidente regime di liberalizzazione delle attività di navigazione marittima nella misura in cui contempla come meramente facoltativa, in quanto rimessa ad una scelta dell’Ufficio circondariale marittimo, la sottoposizione degli operatori privati esercenti i servizi di navigazione all’iscrizione in appositi elenchi.<br />
Pertanto, ove, come nel caso di specie, siffatta facoltà non venga esercitata dall’Autorità marittima – che altrimenti l’Uffici marittimo di Capri non avrebbe comunicato alla ricorrente il suo sostanziale assenso con la nota del 25.4.2014 affermativa della possibilità di accosto – la liberalizzazione dell’attività in questione risulta piena ed immediatamente operativa.<br />
Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, anche il secondo motivo di ricorso si prospetta fondato e va conseguentemente accolto.<br />
7. Il quinto motivo, con cui la ricorrente, rubricando violazione degli artt. 7, comma 2 e 21 – quater della L. n. 241/1990, lamenta l’illegittimità delle delibere del Comune di Capri e di Anacapri con le quali in attesa del varo dell’apposito previsto regolamento si sospende il rilascio di nuove autorizzazione per l’espletamento dell’attività di navigazione turistica per cui è controversia, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto le delibere predette, opportunamente pure impugnate, sono illegittime e vengono parimenti annullate con la presente decisione essendosi finora argomentato che l’attività di servizi di navigazione turistica non di linea per cui è controversia non sono assoggettate a regime autorizzatorio ma a quello della libera prestazione dei servizi di cui al Regolamento n. 3577/1992 CE, all’art. 68 del R.D. 30.3.1942 n. 327 e al Regolamento regionale approvato con D.D. n. 177/2013.<br />
7. In definitiva, al lume delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso si profila fondato e va per l’effetto accolto &#8211; potendosi assorbire il quarto motivo incentrato sulla dedotta incompetenza dell’amministrazione comunale &#8211; e va pertanto disposto l’annullamento di tutti i provvedimenti e gli atti impugnati.<br />
La domanda di risarcimento dei danni patiti e patiendi è invece inammissibile siccome dalla ricorrente formulata solo con la memoria del 17.11.2014, oltretutto non notificata alle controparti (per tutte, T.A.R. Molise, 23 aprile 2009 n. 145)<br />
Le spese di lite debbono accedere all’ordinario canone regolatorio della soccombenza e vanno poste a carico solidale del Comune di Capri e di quello di Anacapri nella misura liquidata in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, Annulla i provvedimenti e gli atti impugnati.<br />
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni patiti e patiendi.<br />
Condanna il Comune di Capri e il Comune di Anacapri, in solido tra loro, a pagare alla Capri Cruise s.r.l. le spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Ida Raiola, Presidente FF<br />
Gianmario Palliggiano, Consigliere<br />
Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-6-2015-n-3011/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.3011</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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