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	<title>1/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2345</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il decreto con il quale un fabbricato viene dichiarato,ai sensi dell’art.10 D.Lgv. n.42/04,di particolare interesse culturale e viene conseguentemente sottoposto ai vincoli imposti dal citato decreto. La sentenza impugnata (preceduta da un diniego di sospensiva) sottolinea che il sindacato del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il decreto con il quale un fabbricato viene dichiarato,ai sensi dell’art.10 D.Lgv. n.42/04,di particolare interesse culturale e viene conseguentemente sottoposto ai vincoli imposti dal citato decreto. La sentenza impugnata (preceduta da un diniego di sospensiva) sottolinea che il sindacato del giudice amministrativo nei confronti di atti impositivi di vincoli si caratterizza come esterno, in quanto va svolto nei limiti della verifica della corretta percezione da parte dell&#8217;organo pubblico dei presupposti di fatto del provvedere, della completezza dell&#8217;istruttoria, della ragionevolezza delle scelte effettuate in relazione alla fattispecie concreta e dell&#8217;esternazione delle ragioni della decisione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02345/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03629/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Calvano Antonio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Oreste Morcavallo, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Arno, 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i beni e le attività culturali</b> in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO :SEZIONE I n. 00114/2011, resa tra le parti, concernente DICHIARAZIONE FABBRICATO DI PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE SOTTOPOSTO AI VINCOLI IMPOSTI DAL D. LGV N.42/04	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Morcavallo e l&#8217;avvocato dello Stato Barbieri;	</p>
<p>Rilevato che le considerazioni sulle quali è motivata la sentenza impugnata appaiono condivisibili, e che, pertanto, l’appello non appare assistito da profili di fumus boni iuris	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’istanza cautelare avanzata con l’appello.<br />	<br />
Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese della presente fase cautelare, nella misura di 2.000 (duemila) euro.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.3331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2011-n-3331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2011-n-3331/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2011-n-3331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.3331</a></p>
<p>Pres.Numerico Est. Sabatino Comune di Rodi Garganico(Avv. V. Pappalepore) / Olivieri costruzioni s.r.l.(Avv.ti N. Matassa e R. Volse) in tema di procedura espropriativa 1)Edilizia e urbanistica- Espropriazione-Realizzazione di opera pubblica- Irrilevanza per l’acquisizione- Provvedimento o Contratto di cessione- Assenza- Occupazione illegittima- Configurabilità. 2)Edilizia e Urbanistica- Realizzazione di opera pubblica- Occupazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2011-n-3331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.3331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2011-n-3331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.3331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Numerico   Est. Sabatino<br /> Comune di Rodi Garganico(Avv. V. Pappalepore) / Olivieri costruzioni s.r.l.(Avv.ti N. Matassa e R. Volse)</span></p>
<hr />
<p>in tema di procedura espropriativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)Edilizia e urbanistica- Espropriazione-Realizzazione di opera pubblica- Irrilevanza per l’acquisizione- Provvedimento o Contratto di cessione- Assenza- Occupazione illegittima- Configurabilità.	</p>
<p>2)Edilizia e Urbanistica- Realizzazione di opera pubblica- Occupazione illegittima del bene- Restituzione al privato- Obbligo –Sussiste- Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)La realizzazione dell&#8217;opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell&#8217;acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell&#8217;amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni.	</p>
<p>2)L&#8217;intervenuta realizzazione di un&#8217;opera pubblica non fa venire meno l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. Ciò sulla base di un superamento dell&#8217;interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell&#8217;opera pubblica all&#8217;irreversibile trasformazione effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato operata in relazione al diritto comune europeo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03331/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 08750/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 8750 del 2009, proposto dal </p>
<p>Comune di Rodi Garganico, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Pappalepore, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Olivieri costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino Matassa e Rosa Volse, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso Alfredo Placidi in Roma, via della Cosseria n. 2, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 2023 del 17 agosto 2009.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Olivieri Costruzioni s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Nino Matassa;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso iscritto al n. 8750 del 2009, il Comune di Rodi Garganico propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 2023 del 17 agosto 2009 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Olivieri costruzioni s.r.l., inizialmente rivolto a conseguire il risarcimento del danno patito in relazione alla procedura espropriativa originata dall’approvazione, con delibera del 24 marzo 1988, del progetto per la realizzazione di un parco giochi per l’infanzia e successivamente, a seguito dell’atto di motivi aggiunti depositato in data 14 gennaio 2009, mirato anche ad ottenere la restituzione del fondo, a titolo di risarcimento in forma specifica.<br />	<br />
Dinanzi al giudice di prime cure, con atto notificato e depositato rispettivamente il 16 ed il 30 novembre del 2007, la società ricorrente comproprietaria con eredi Antonio Saccia di suoli della particella n. 680 del foglio 7 in agro del Comune di Rodi Garganico, oltre che proprietaria di altri suoli sempre al fg. 7 particelle 219 e 1004, tutti ricadenti nella perimetrazione della zona omogenea C2, aveva proposto azione risarcitoria. Aveva fatto presente che i suoli della particella 680 ad essa ricorrente pervenuti a seguito della messa in liquidazione della soc. Immobiliare Viridiana Srl furono oggetto di occupazione d’urgenza giusto decreto sindacale n. 2535 dell’8 marzo 1989 e per la intera estensione di mq. 12.244 per la costruzione di parco giochi per l’infanzia (il verbale di consistenza e la immissione in possesso avveniva il 28 aprile 1989). Al tempo il sig. Olivieri quale amministratore unico della società Viridiana, con comunicazione del 27 aprile 1989 prot. n. 3497 indirizzata al Sindaco dichiarava la disponibilità alla cessione volontaria, bonaria e gratuita dei suoli “a condizione che la volumetria rinveniente dalla estensione dell’area di proprietà possa essere comunque realizzata attraverso la formazione di comparti, in modo cioè che gli oneri degli standards urbanistici non ricada unicamente sulla società Veridiana”. “Pertanto <si continuava nella proposta> nella formazione dei futuri strumenti urbanistici attuativi devono essere individuate le volumetrie spettanti alla stessa società”. La proposta veniva accettata dal Comune con delibera di Consiglio comunale n. 159 del 13 luglio 1989, ma successivamente l’amministrazione non provvedeva mai alla stipula formale del negozio di cessione, né alla emanazione del decreto di esproprio, anche dopo aver realizzato l’opera pubblica e ciò nonostante l’impegno formalmente assunto e ribadito con nota sindacale n. 5852 del 22 settembre 2000. Ciò premesso in punto di fatto, in diritto la ricorrente osservava che, non essendosi perfezionato il negozio di cessione e non essendo neppure stato emesso il decreto di esproprio nel termine di cinque anni dal decreto di occupazione dell’8 marzo 89 ed avendo nel contempo il Comune realizzato il parco giochi, si è verificata una lesione del diritto di proprietà di essa ricorrente in relazione all’occupazione sine titulo dell’area. Lamentava che il Comune, oltre a non aver stipulato un regolare atto di cessione, non aveva provveduto a redigere il piano particolareggiato dell’area assegnando al lotto residuo di proprietà Olivieri Costruzioni la volumetria dell’area acquisita, ai fini del concreto utilizzo.<br />	<br />
Osservava quindi la ricorrente che si era avuto un illecito permanente da parte dell’amministrazione che utilizza il suolo altrui in mancanza di un decreto di espropriazione, ribadendo che il negozio di cessione volontaria abbisogna della forma scritta, a pena di nullità, e che l’accordo sull’ammontare della indennità viene a perdere di efficacia ove il procedimento, e per essere nelle more verificatesi la c.d. occupazione acquisitiva, non si concluda col negozio di cessione o con decreto di esproprio. <br />	<br />
La ricorrente non era stata messa in condizioni di poter usufruire della volumetria dell’area acquisita dal Comune, posto che il PRG prevede che l’edificazione dell’area avvenga previa redazione di un piano attuativo esteso ad una superficie ben più ampia della residua area ancora in proprietà della ricorrente, la quale, facendosi carico degli oneri di progettazione, aveva essa stessa predisposto un piano attuativo, ostacolato dal Comune con motivazioni del tutto pretestuose.<br />	<br />
Il Comune quindi doveva risarcire i danni patiti per lesione del diritto di proprietà derivante dall’occupazione senza titolo dell’area. Per quanto riguarda la natura dell’area, secondo la ricorrente ne è certo il carattere edificatorio in rapporto alla zona territoriale omogenea in cui la stessa è ricompresa. Per il valore va fatto riferimento al prezzo medio di mercato pari al momento dell’acquisizione illecita; la parte, che è proprietaria al 50% dell’area occupata, rivendica la somma di € 638.350,00 (euro 100,00 per mq.12757 diviso due = 638.350,00) più 237.034,00 per svalutazione, più 388.397,00 per interessi legali e quindi complessivamente euro 1.263.771,00.<br />	<br />
Rivendica altresì indennità per occupazione legittima di cinque anni che quantifica in € 439.568,00 comprensivi di interessi ad oggi maturati (euro 159.307,00), oltre interessi sino al soddisfo.<br />	<br />
Competente a decidere è poi il G.A. qui dotato di giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio il Comune che con controricorso del 4 marzo 2008 contestava le avverse prospettazioni; faceva presente che il tutto muoveva da una proposta avanzata dal sig. Vincenzo Olivieri, già amministratore Unico della Immobiliare Veridiana srl, formalizzata con istanza del 27.4.1989 (un mese dopo il decreto di occupazione d’urgenza) di cessione volontaria, bonaria e gratuita dei suoi suoli ed alla condizione del recupero a titolo di corrispettivo da parte della società cedente della volumetria espressa dai suoli oggetto di ablazione, condizione questa realizzatasi attraverso l’approvazione del nuovo PRG che ha tipizzato le aree residue nella perimetrazione della zona omogenea C2 la cui edificazione è subordinata alla relazione di strumento urbanistico attuativo. Tra l’altro parte privata ebbe a presentare del maggio 2006 lottizzazione su cui il Comune ha solo avanzato richieste istruttorie. Eccepiva poi il Comune l’avvenuta prescrizione in quanto la cessione dei suoi è avvenuta in uno con la realizzazione del parco giochi agli inizi degli anni novanta, e quindi la domanda risarcitoria è proposta ben oltre il quinquennio. <br />	<br />
Con atto di motivi aggiunti, contestuale a memoria difensiva, notificato in data 5 gennaio 2009 e depositato il successivo 14 gennaio parte ricorrente, muovendo sempre dalla mancata conclusione del procedimento di esproprio, sottolineando anche con richiamo alle disposizioni di cui all’art. 43 del t.u. sugli espropri n. 327 del 8 giugno 2001 che l’amministrazione non può diventare proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge, ed aggiungendo ancora che non è dato ravvisare alcuna prescrizione perché il diritto di proprietà del privato per fatto imputabile alla p.a. non si prescrive, chiedeva la condanna del Comune alla restituzione del fondo su cui è stato realizzato il parco giochi.<br />	<br />
La difesa del Comune ha decisamente contestato l’ultima richiesta parlando di inammissibile mutatio libelli più che di emendatio libelli e ribadendo, per il resto, quanto già espresso nelle sue prime memorie.<br />	<br />
Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R., dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di liquidazione dell’indennità da occupazione legittima, accoglieva le richieste della parte ricorrente, facendo applicazione dell’art. 43 del t.u. in materia di espropriazione.<br />	<br />
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’erroneità della sentenza, riproponendo le doglianze avanzate in primo grado.<br />	<br />
Nel giudizio di appello, si è costituita la Olivieri costruzioni s.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; L’appello non è fondato e va respinto, sebbene la sentenza del T.A.R. debba essere rivista nelle sue statuizioni a seguito dei mutamenti ordinamentali sopravvenuti.<br />	<br />
2. &#8211; Con il primo motivo di diritto, il Comune contesta l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui l’occupazione dei suoli di cui è causa sarebbe illegittima in quanto non sarebbe stato sottoscritto il contratto di cessione. Al contrario, argomenta l’appellante che, nel caso in specie, vi sarebbe stata la conclusione di un vero e proprio contratto, fondato sullo scambio di proposta (quella formulata dal sig. Olivieri quale amministratore unico della società Viridiana con comunicazione del 27 aprile 1989 prot. n. 3497) ed accettazione (quella data con delibera di Consiglio comunale n. 159 del 13 luglio 1989), secondo gli ordinari schemi civilistici.<br />	<br />
Da tale lettura dei fatti emergerebbe, da un lato, il perfezionamento della fattispecie acquisitiva secondo gli schemi valevoli nelle negoziazioni tra privati e, dall’altro, l’attribuzione della giurisdizione sulla vicenda al giudice ordinario, trattandosi di una fattispecie contrattuale.<br />	<br />
2.1. &#8211; La ricostruzione operata dal Comune non è condivisibile.<br />	<br />
Occorre evidenziare che l’oggetto del contendere, e quindi il contenuto dei due atti sopra evocati e qualificati dall’appellante come proposta ed accettazione, è la richiesta operata dal privato di conseguire dal Comune un intervento di carattere pianificatorio in tema urbanistico. Infatti, la comunicazione del 27 aprile 1989 prot. n. 3497 evidenziava la disponibilità della società a cedere in via bonaria i suoli di sua proprietà “a condizione che la volumetria rinveniente dalla estensione dell’area di proprietà possa essere comunque realizzata attraverso la formazione di comparti, in modo cioè che gli oneri degli standards urbanistici non ricada unicamente sulla società Veridiana”.<br />	<br />
Si tratta quindi di un tipo di oggetto contrattuale, se proprio si vuol mutuare la terminologia privatistica fatta propria dall’appellante, che coinvolge profili di azione amministrativa di carattere autoritativo, ossia modi di cura dell’interesse pubblico che sono del tutto estranei alla libera disponibilità delle parti, dovendo invece essere regolati secondo il regime del diritto amministrativo, in particolare perché tesi a regolare valori aventi influenza anche al di fuori del rapporto tra le singole parti direttamente interessate.<br />	<br />
La qualificazione di una tale tipologia di atti è quindi unicamente quella di atti consensuali interni al procedimento amministrativo a cui accedono o, per usare la terminologia della legge n. 241, peraltro successiva allo scambio di comunicazione tra le parti, di accordi procedimentali, integrativi o sostitutivi del provvedimento finale.<br />	<br />
Tale qualificazione, che da un lato permette di espungere la prevalenza della valutazione di carattere civilistico della fattispecie e dall’altro di confermare l’attribuzione della giurisdizione a questo plesso; permette anche di valutare come correttamente il giudice di prime cure abbia escluso la formazione di un legittimo accordo tra le parti.<br />	<br />
Infatti, accanto ai motivi di carattere formale evidenziati in sentenza (ossia l’assenza di una stipulazione con atto pubblico), la ragione reale per cui non si può accedere alla ricostruzione della difesa appellante attiene all’oggetto del presunto rapporto contrattuale, che è invece una vicenda di diritto pubblico, esplicitamente sottratta alla libera disponibilità delle parti, come ha confermato la disciplina sopravvenuta della legge n. 241 del 1990 che, all’art. 13, ha confermato che, per l&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.<br />	<br />
In concreto, l’ipotesi sostenuta dall’appellante, ossia l’esistenza di una generale ed atipica potestà del Comune di dare vita a forme non tipizzate di urbanistica contrattata, non trova riscontro nell’ordinamento che, al contrario, individua esattamente ed univocamente ambiti e limiti entro i quali tali negoziazioni possono avere vita, contestualmente predisponendo sistemi di tutela anche degli interessi dei terzi, secondo il sistema tipico del diritto amministrativo.<br />	<br />
Inquadrata concettualmente in tal modo la fattispecie, si deve convenire sulla correttezza delle conclusioni cui giunge il giudice di prime cure, il quale, seppur facendo riferimento al solo dato formale della mancata redazione del contratto in forma scritta a pena di nullità, evidenzia come nel caso in specie il procedimento espropriativo non si sia perfezionato e che mai il Comune abbia potuto acquisire la proprietà dei beni di proprietà dell’attuale appellata.<br />	<br />
Vanno invece disattese le ulteriori affermazioni contenute in sentenza, e aventi chiaramente natura di obiter dictum, sulle quali si sofferma la difesa appellante, che tende ad evidenziare come, da parte sua, il Comune abbia ottemperato alle condizioni indicate nella comunicazione del 27 aprile 1989 prot. n. 3497. Non essendo sorto alcun rapporto di natura contrattuale tra le parti, gli atti ulteriori posti in essere dal Comune vanno valutati solo come autonoma espressione della potestà pianificatoria dell’ente.<br />	<br />
3. &#8211; Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta la prescrizione delle domande proposte dall’originaria ricorrente, evidenziando come, dal momento dell’intervenuta trasformazione del fondo, si sia determinato il trasferimento della proprietà in favore dell’ente e, conseguentemente, sia prescritto il relativo credito risarcitorio. Nel dettaglio, il decreto sindacale di occupazione d’urgenza n. 2535 dell’8 marzo 1989 stabiliva che le opere dovessero essere completate entro il termine di cinque anni e che, effettivamente, il completamento dei lavori si è avuto nel maggio del 1991. Pertanto, a parere del Comune, la pretesa risarcitoria è da considerarsi perenta a far data dal marzo 1996, ossia allo scadere del termine quinquennale decorrente dal completamento dei lavori.<br />	<br />
In merito poi alla domanda di restituzione del fondo, avanzata a seguito dell’atto di motivi aggiunti depositato in data 14 gennaio 2009, la difesa del Comune ribadisce l’eccezione di inammissibilità, in quanto avente il valore di una mutatio libelli.<br />	<br />
3.1. &#8211; Le doglianze del Comune non hanno fondamento.<br />	<br />
In merito alla questione dell’inammissibilità della domanda restitutoria, come già osservato in prime cure, non si assiste in questa sede ad alcuna mutatio. L’eccezione sollevata, nella quale si coglie l’eco della disciplina delle eccezioni di inadempimento in ambito contrattuale, non considera che la doppia azione proposta è espressione della tutela approntata dall’ordinamento in favore dell’amministrato, in base alla quale la tutela in forma specifica e quella per equivalente appaiono come mezzi concorrenti per conseguire la riparazione del pregiudizio subito. Si tratta quindi, in assenza di una disciplina preclusiva, non già di una mutatio, ma solo di una emendatio libelli, assolutamente compatibile con il sistema vigente.<br />	<br />
Per quanto attiene poi il tema della prescrizione, occorre svolgere una considerazione più articolata che parte però da una premessa ineludibile, ossia quella dell’intervenuta espunzione dal nostro ordinamento dell’istituto dell’acquisizione de facto della proprietà in mano pubblica a seguito della realizzazione di un’opera pubblica.<br />	<br />
Questa Sezione ha già precisato (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, nr. 290) che l’intervenuta realizzazione dell&#8217;opera pubblica non fa venire meno l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. Ciò sulla base di un superamento dell’interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell&#8217;opera pubblica all’irreversibile trasformazione effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato operata in relazione al diritto comune europeo.<br />	<br />
Partendo dall’esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, deve ritenersi che il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale previgente non fosse aderente alla Convenzione europea e, in particolare, al Protocollo addizionale n. 1 (sentenza Cedu 30 maggio 2000, ric. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera). Nella sentenza citata, la Corte ha ritenuto che la realizzazione dell’opera pubblica non fosse impedimento alla restituzione dell&#8217;area illegittimamente espropriata, e ciò indipendentemente dalle modalità &#8211; occupazione acquisitiva o usurpativa &#8211; di acquisizione del terreno. Per tali ragioni, il proprietario del fondo illegittimamente occupato dall’amministrazione, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell&#8217;occupazione e l&#8217;annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino.<br />	<br />
La realizzazione dell&#8217;opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell&#8217;acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell&#8217;amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni.<br />	<br />
Ne discende che, tranne che l’amministrazione intenda comunque acquisire il bene seguendo i sistemi che di seguito saranno evidenziati, è suo obbligo primario procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta.<br />	<br />
4. &#8211; Così inquadrato il tema della vicenda, osserva la Sezione che, stante la sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del testo unico sulle espropriazione, la parte della sentenza gravata che fa riferimento a tale norma la fine di dettare prescrizioni all’ente pubblico deve ritenersi non più corretta. <br />	<br />
Non potendo più essere azionato tale meccanismo procedimentale accelerato, deve ritenersi che il Comune abbia unicamente la possibilità di ottenere il consenso della controparte per la stipula di un contratto di vendita, anche con funzione transattiva, oppure agisca con un nuovo procedimento espropriativo.<br />	<br />
La Sezione deve quindi unicamente pronunciarsi sulle modalità cui dovrà attenersi l’amministrazione per la quantificazione del danno risarcibile, fermo rimanendo che, perpetuandosi l’illegittima detenzione fino al momento dell’acquisizione della proprietà, fino a quel momento permarrà anche l’obbligo di tenere indenne il privato dalla conseguenze illegittime del fare amministrativo.<br />	<br />
4.1. &#8211; Acclarato che non può essere risarcito il danno alla proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato, il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene, è illecito permamente, e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie.<br />	<br />
Ciò impone quindi l’individuazione del momento iniziale e di quello finale del comportamento lesivo. <br />	<br />
In relazione al termine iniziale, questo deve essere identificato nel momento in cui l’occupazione dell’area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l’intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra.<br />	<br />
In relazione al termine finale, questo deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell’area. A tal proposito, deve evidenziarsi come la già citata interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha eliminato ogni possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e quello autoritativo del procedimento espropriativo. Ciò è avvenuto dichiarando l’illegittimità, per contrasto con il principio di legalità, delle ricostruzioni che miravano ad individuare fatti o comportamenti (e quindi l’avvenuto completamento dell’opera pubblica o la richiesta del solo risarcimento come momento abdicativo implicito della proprietà) idonei a sostituire i sistemi legali di acquisto della proprietà. Infine, anche lo strumento di cui all’art. 43 del testo unico sull’espropriazione (che di fatto dava vita ad un procedimento espropriativo accelerato) è stato espunto dall’ordinamento, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 293 dell&#8217;8 ottobre 2010. <br />	<br />
Pertanto, l’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso, ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. L’illecita occupazione, e quindi il fatto lesivo, permangono quindi fino al momento della realizzazione di una delle due fattispecie legalmente idonee all’acquisto della proprietà, indifferentemente dal fatto che questo evento avvenga consensualmente o autoritativamente.<br />	<br />
4.2. &#8211; Venendo ai profili quantificatori, stanti le premesse appena svolte, possono riferirsi unicamente a due diverse fattispecie: quella dell’acquisto del bene tramite moduli consensuali e quella della quantificazione del danno dovuto per l’occupazione illegittima avutasi medio tempore.<br />	<br />
Come già la Sezione ha avuto modo di precisare (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 676) in relazione al valore da corrispondere al privato, dovrà tenersi conto di quello di mercato dell&#8217;immobile, individuato “non già alla data di trasformazione dello stesso (non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l&#8217;istituto della c.d. accessione invertita, il trasferimento della proprietà in favore dell&#8217;Amministrazione), e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo (non potendo, come detto, ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo), bensì alla data in cui sarà adottato il più volte citato atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l&#8217;effetto traslativo de quo”.<br />	<br />
In relazione poi al danno intervenuto medio tempore, e quindi a quello conseguente dall’illegittima occupazione, intercorrente tra i termini iniziali e finali sopra precisati, “i danni da risarcire corrisponderanno agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale capitale di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza”.<br />	<br />
5. &#8211; Le prescrizioni sopra imposte sono idonee a conformare l’azione amministrativa, rendendo ragione sia delle domande proposte dalla parte appellata [le cui ragioni di danno sono fondamentalmente di tre tipi: i danni subiti in relazione alla occupazione legittimamente subita, ossia quella dal giorno 8 marzo 1989, data del decreto sindacale di occupazione d’urgenza, fino allo scadere del termine quinquennale di sua validità; il danno per illegittima perdita della proprietà; il danno per l’illegittima perdita dell’utilità derivante dal bene, (dal giorno 9 marzo 1994 fino alla data di effettivo soddisfo)], sia delle relative eccezioni di prescrizione che, trattandosi di danni permanenti, non possono essere accolte.<br />	<br />
Le stesse prescrizioni sono idonee a risolvere anche le questioni poste con il terzo ed il quarto motivo di censura, in cui si evidenzia l’erroneità nella quantificazione del danno subito, in relazione a due ordini di motivi: da un lato, la valutazione del valore del bene ablato andava fatta in relazione al valore dalla stesso avuto al momento dell’apprensione in mano pubblica; dall’altro, si evidenzia come la stessa area, a norma della successiva destinazione impressale dagli strumenti urbanistici, avrebbe dovuta essere ceduta gratuitamente, con una previsione che veniva ad azzerare il suo valore di mercato.<br />	<br />
La soluzione proposta, che si allinea alla recente posizione giurisprudenziale e normativa di valorizzazione del valore venale del bene, è idonea a superare le dette doglianze.<br />	<br />
6. &#8211; L’appello va quindi respinto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla parziale novità della questione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
1. respinge l’appello n. 8750 del 2009;<br />	<br />
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 e del 15 marzo 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2011-n-3331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.3331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il provvedimento della societa&#8217; Gestore Servizi Energetici, impugnato da un&#8217;impresa di tutela ambientale, in tema di verifiche ispettive su impianti ammessi ai benefici legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto nell&#8217;attesa della decisione nel merito (sei mesi) non si configurano danni gravi e irreparabili a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento della societa&#8217; Gestore Servizi Energetici, impugnato da un&#8217;impresa di tutela ambientale, in tema di verifiche ispettive su impianti ammessi ai benefici legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto nell&#8217;attesa della decisione nel merito (sei mesi) non si configurano danni gravi e irreparabili a carico del gestore servizi energetici per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02350/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03832/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3832 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Gse &#8211; Gestore dei Servizi Energetici Spa</b> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Malinconico, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 109;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Centro di Tutela Ambiente/Gardena-Castelrotto Spa </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gerhard Brandstatter e Mario Sanino, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, 180; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00034/2011, resa tra le parti, concernente VERIFICHE ISPETTIVE SU IMPIANTI AMMESSI AI BENEFICI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Centro di Tutela Ambiente/Gardena-Castelrotto Spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Panzarola per delega dell&#8217;avvocato Malinconico e Sanino;	</p>
<p>Rilevato che le apprezzabili considerazioni svolte con l’appello meritano attenta considerazione in sede dell’esame del merito del ricorso di primo grado, per il quale il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, sezione di Bolzano, ha fissato la pubblica udienza del 7 dicembre 2011, e che nel frattempo non si configurano danni gravi e irreparabili a carico della società appellante per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge, allo stato, l’istanza cautelare avanzata con l’appello.<br />	<br />
Spese della fase compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 1/6/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-1-6-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Granelli – Arbitri Coccia, FumagalliA.S.D. Gracciano e altri (Avv. F. Giotti) c/ FIGC (Avv.ti M. Gallavotti, S. La Porta) 1. Giustizia sportiva – Indagini – Termine per la conclusione – Decorrenza – Procura – Conoscibilità fatti – Necessità – Limite – Fatti denunciati 2. Giustizia sportiva – Giovani calciatori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-1-6-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 1/6/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-1-6-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 1/6/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Granelli – <i>Arbitri</i> Coccia, Fumagalli<br />A.S.D. Gracciano e altri (Avv. F. Giotti) c/ FIGC (Avv.ti M. Gallavotti, S. La Porta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Indagini – Termine per la conclusione – Decorrenza – Procura – Conoscibilità fatti – Necessità – Limite – Fatti denunciati	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Giovani calciatori – Tutela – Necessità – Ragioni – Diritti fondamentali – Sussistenza – Conseguenze 	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Sanzione – Rideterminazione – Ammissibilità – Sussiste – Limite – Manifesta non proporzionalità – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva, che individua il termine dal quale far decorrere il tempo per l’effettuazione delle indagini, va interpretato nel senso della concreta possibilità dalla Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo qualora non ci si trovi dinanzi a “fatti denunciati”.	</p>
<p>2. Le norme che impongono alle società di seguire e tutelare i giovani calciatori, sono poste a garanzia di un sano e corretto svolgimento delle attività sportive, e rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali degli stessi. Stante l’indisponibilità dei predetti diritti, a nulla rileva la circostanza che una società abbia preventivamente informato i genitori circa le modalità (omissive) di svolgimento delle attività.	</p>
<p>3. La rideterminazione dell’entità della misura delle sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva è ammissibile esclusivamente quando si sia in presenza di manifesta violazione del principio di proporzionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/17785_TNAS_17785.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-1-6-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 1/6/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2011-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2011-n-163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2011-n-163/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.163</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. C. L. CardoniF. E. (avv.ti D. Formica, P. A. Siciliano e D. Franchi) c/ Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri (Avv. Distr. St.) sull&#8217;applicabilità o meno dell&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del procedimento al trasferimento per incompatibilità ambientale di personale militare Militare e militarizzato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2011-n-163/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2011-n-163/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i> C. Lamberti;<i> Est. </i>C. L. Cardoni<br />F. E. (avv.ti D. Formica, P. A. Siciliano e  D. Franchi) c/ Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità o meno dell&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del procedimento al trasferimento per incompatibilità ambientale di personale militare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Arma dei Carabinieri &#8211; Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale – Previa comunicazione di avvio del procedimento – Art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale di un appartenente ai corpi militari dello Stato (nella specie Appuntato dei Carabinieri) deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 203 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><B>F. E.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Formica, Pietro A. Siciliano, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Franchi in Perugia, via XX Settembre, 76; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, <b>Comando Generale Arma dei Carabinieri</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del Decreto n. 258/4-2-2008-T del 17 febbraio 2010 che dispone il trasferimento &#8220;per servizio&#8221; dell&#8217;Appuntato Ercoli Filippo (CIP 688684 AC) dalla Stazione di Gualdo Tadino (PG), quale addetto, con alloggio di servizio, alla Stazione di Colfiorito (PG),<br />
&#8211; della Nota n. 219/1-1 di prot. del Comando Provinciale di Perugia del 9 Febbraio 2010;<br />	<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente..</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Arma dei Carabinieri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 maggio 2011 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1- Con il provvedimento impugnato è stato disposto il trasferimento del ricorrente, Appuntato dei Carabinieri, per incompatibilità ambientale.<br />	<br />
Nel ricorso si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge con le quali, in estrema sintesi, si deduce<br />	<br />
&#8211; la violazione degli obblighi di garanzia procedimentale (art. 7 L. n. 241/1990;<br />	<br />
&#8211; l&#8217;eccesso di potere per difetto di motivazione, di ragionevolezza, di istruttoria e dei presupposti, segnatamente per l&#8217;inadeguata considerazione dei meriti professionali del ricorrente;<br />	<br />
&#8211; la mancata considerazione degli obblighi familiari del ricorrente medesimo che renderebbero applicabile nei suoi confronti l&#8217;art.33 L. n. 104/1992 (protezione dei portatori di handicap).<br />	<br />
2- l&#8217;Amministrazione si è costituita controdeducendo puntualmente.<br />	<br />
3- Il Tribunale ha accolto l&#8217;istanza cautelare con Ordinanza n. 82/2010, riformata dal Consiglio di Stato (sez. IV, 21 maggio 2010 n 32207).<br />	<br />
4- Ciò premesso, il Collegio osserva che con la suddetta Ordinanza n. 82 /2010 ha giudicato sussistente il fumus boni iuris, considerando soggetto all&#8217; art. 7 L. n. 241 / 1990, anche il trasferimento dei militari per incompatibilità ambientale.<br />	<br />
Dal canto suo, il Consiglio di Stato, nell’annullare l’Ordinanza, ha affermato il contrario reputando detto trasferimento ascrivibile alla categoria degli ordini militari, sottratti alla garanzia procedimentale in discorso.<br />	<br />
Al riguardo, si ritiene che il tema, attesa la sua antecedenza logica rispetto alle restanti problematiche, debba essere approfondito per primo in questa sede.<br />	<br />
5- Non sfugge al Collegio la consolidata giurisprudenza che ritiene l’inapplicabilità ai trasferimenti del personale militare delle garanzie in discorso (fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2010 n. 36905; 21 maggio 2010 32207; 18 febbraio 2010 n. 944; 11 novembre 2010 n. 8018).<br />	<br />
Ciò, essenzialmente, proprio ritenendo che detti provvedimenti siano qualificabili come &#8220;ordini&#8221; che sfuggirebbero alle garanzie procedimentali in ragione del particolare status di soggezione del personale militare.<br />	<br />
Status desumibile, nota il Collegio (conformemente a TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. I 19 maggio 2006 n. 621), dagli artt. 4 ,comma 4°,e 12, comma 1°, L. n. 382/1978 (norme di principio sulla disciplina militare) e dagli artt. 1, comma 2°, 2 comma 1°, 23 e 25 D.P.R. n. 545/1986 (regolamento di disciplina militare).<br />	<br />
Il tutto, come ora più chiaramente affermato dell&#8217;art. 1349 del Codice dell&#8217;Ordinamento Militare (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 266), non applicabile al provvedimento impugnato ratione temporis, che esplicitamente esclude l’applicabilità della L. n. 241/1990 agli ordini militari.<br />	<br />
6- Tanto ricordato, si è dell’avviso che meriti un’ulteriore riflessione la riconducibilità dei trasferimenti del personale militare nella categoria degli ordini.<br />	<br />
Difatti, sembra opportuno classificare come tali solo le disposizioni, comunque impartite, volte all&#8217;impiego operativo di singoli militari o di reparti.<br />	<br />
Per vero, un simile impiego, caratterizzato da esigenze di immediatezza, omogeneità ed efficacia può, anzi deve, prescindere da ogni appesantimento di ordine procedurale, ontologicamente insito nelle garanzie in questione.<br />	<br />
7- Tuttavia, pare opportuno distinguere dagli ordini i provvedimenti, qual è quello qui avversato, di natura organizzativa..<br />	<br />
Tali si profilano quelli volti non tanto ad assicurare l&#8217;immediata azione militare, quanto a predisporre la base strutturale della medesima.<br />	<br />
Sembra evidente, in base alla comune esperienza, che tale predisposizione, attenga essa all&#8217;organizzazione, al reclutamento, agli approvvigionamenti ecc., richieda comunque del tempo e non presupponga l&#8217;immediatezza propria dell&#8217;impiego operativo delle unità militari.<br />	<br />
Tanto esclude, in particolare, che i provvedimenti organizzativi possano considerarsi per loro natura urgenti (quindi sottratti all’obbligo d’avviso, ex art. 7 , 1° comma, cit.). Questo, naturalmente, facendo salvi specifici casi ove l’urgenza può essere esplicitata nei singoli atti, il che qui non si verifica.<br />	<br />
Per tali ragioni, non sembra logico estendere ai provvedimenti organizzativi la disciplina tipica dei provvedimenti operativi, quali appunto gli ordini, in considerazione della loro diversità concettuale e funzionale, or ora messa in luce.<br />	<br />
8- Questo, soprattutto in considerazione del fatto che la limitazione delle garanzie procedimentali per i militari possa giustificarsi solo in via eccezionale, alla luce dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento dell&#8217;Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.) nonché di democraticità dell&#8217;ordinamento delle Forze Armate ex art. 52, comma 3° Cost. (Tar Toscana 19 gennaio 2010 n. 71; Tar Abruzzo Pescara 23 gennaio 2003 n.204).<br />	<br />
9- Deve poi essere messo in evidenza come l’opinione del Collegio, trovi conforto, oltre che in una parte della giurisprudenza (TT.AA.RR. Lazio, Roma, Sez. I bis, 16 febbraio 2011 n. 1450; id. Sez. I, 13 agosto 2003 n. 7097; Toscana n. 71/2010 cit; Abruzzo, Pescara n,.204/2003 cit.) nella stessa normativa interna dell&#8217;Arma dei Carabinieri.<br />	<br />
Difatti, la circolare del Comando Generale n. 243754 del 18 marzo 1993 che disciplina i trasferimenti prevede espressamente l&#8217;avviso d’avvio del procedimento (pag. 7, 8° cpv.), menzionato anche nel modello (4° cpv.), allegato sub 1 alla circolare stessa.<br />	<br />
In tal senso si è pronunciato il Tar Lazio, Sez. I bis, con la menzionata Sentenza n. 1450/2011, citata dall&#8217;attenta difesa del ricorrente (memoria del 31 marzo 2011, non contestata).<br />	<br />
10- Per completezza, si aggiunge che se la garanzia partecipativa è necessaria per i trasferimenti in genere, lo è a maggior ragione per i trasferimenti per incompatibilità ambientale giacché postulano un approfondito esame delle condotte di tutti gli addetti alle unità operative interessate al fine d’individuare, fra l’altro, i soggetti da trasferire.<br />	<br />
E’ evidente che quell&#8217;esame possa essere tanto più accurato quanto più si disponga di informazioni dettagliate, acquisibili anche grazie all&#8217;apporto diretto di tutti i soggetti coinvolti, per cui, a ben vedere, la garanzia procedimentale opera anche nell&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione.<br />	<br />
11- Per tutte le considerazioni sin qui esposte, il Tribunale ritiene fondata la censura di violazione dell&#8217;art. 7 L. n. 241/1990 ed accoglie il ricorso, con assorbimento dell’esame d’ogni altra censura, vista l’antecedenza logica di quella ritenuta fondata.<br />	<br />
In conseguenza, viene annullato il provvedimento impugnato, non soccorrendo l&#8217;art. 21 octies L. n. 241/1990 per la natura ampiamente discrezionale del provvedimento stesso.<br />	<br />
Sussistono motivi più che giusti per compensare le spese del giudizio fra le parti, in considerazione della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria <br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Compensa le spese del giudizio fra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-1-6-2011-n-314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-1-6-2011-n-314/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.314</a></p>
<p>Goffredo Zaccardi, Presidente Luca Monteferrante, Estensore FV Montorio srl (Avv.ti V. Colalillo, M. Di Nezza) c/ Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise (Avv. Stato) 1. Diritto dell’energia &#8211; Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 &#8211; Autorizzazione unica &#8211; Conferenza di servizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-1-6-2011-n-314/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-1-6-2011-n-314/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Goffredo Zaccardi, Presidente Luca Monteferrante, Estensore FV Montorio srl  (Avv.ti  V. Colalillo, M. Di Nezza) c/  Ministero per i Beni<br /> e le Attività Culturali, Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici<br /> del Molise (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto dell’energia  &#8211; Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 &#8211; Autorizzazione unica &#8211; Conferenza di servizi &#8211; Mancata indizione o mancata partecipazione &#8211; Illegittimità – Sussiste – Ragioni.	</p>
<p>2. Diritto dell’energia &#8211; Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 &#8211; Autorizzazione unica – Soprintendenza – Parere negativo &#8211; Al di fuori della conferenza di servizi – Incompetenza assoluta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 prevede che l’autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi. Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del co. 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del successivo comma 4, “partecipano tutte le Amministrazioni interessate”. La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che comportare la illegittimità dell’autorizzazione unica in quanto ne risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto.	</p>
<p>2. In tema si autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387 del 2003, il parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in materia</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 535 del 2010, proposto dalla<br />	<br />
<b>FV Montorio srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Colalillo e Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso il loro studio in Campobasso, Corso Umberto I, N. 43; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore, la <b>Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise</b>, la <b>Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise</b>, la <b>Regione Molise</b> in persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del parere non favorevole del Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici del Molise di cui alla nota n. 14294 del 15.12.10 per la realizzazione dell&#8217;impianto fotovoltaico in territorio di Montorio nei Frentani, località Colanicchio, nonchè di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o connessi, ivi compresa la relazione istruttoria.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di tipo fotovoltaico della potenza di MWq 7.017 nel territorio del Comune di Montorio nei Frentani, località Colanicchio, su terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 1 particelle nn. 4, 95 e 96 in area destinata, dal vigente strumento urbanistico del Comune di Montorio, a zona agricola, distante oltre Km. 4 in linea d’aria dal centro cittadino e non attraversata da tracciati stradali.<br />	<br />
La locale Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici anziché partecipare alla conferenza di servizi indetta per i giorni 3.9.2010, 29.10.2010 e 16.12.2010 dall’ufficio regionale competente al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/2003, adottava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 del d. lgs. 42/2004, parere sfavorevole in ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, evidenziando la valenza agricolo rurale della zona interessata dalla localizzazione.<br />	<br />
Avverso il parere negativo della Soprintendenza è insorta l’odierna esponente che, con ricorso notificato in data 22.12.2010 e depositato in data 31.12.2010 ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi di censura:<br />	<br />
1. Il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici avrebbe agito in modo contraddittorio: dapprima indicando nel Direttore regionale l’organo competente a provvedere e successivamente adottando direttamente il provvedimento impugnato. Inoltre l’area in questione sarebbe priva di interesse archeologico sicchè dovrebbe considerarsi illegittimo il parere reso dal Soprintendente per i Beni archeologici con nota del 9.12.2010 n. 8424 e richiamato nel corpo del provvedimento impugnato.<br />	<br />
2. L’area interessata dalla localizzazione sarebbe scarsamente rilevante dal punto di vista paesaggistico non configurando un quadro agricolo-rurale meritevole di tutela. Inoltre la normativa di riferimento (art. 12, commi 1 e 7, del d. lgs. 387/2003 e art. 5 DM 19.2.2007) prevede espressamente la compatibilità delle aree classificate come agricole con la localizzazione di impianti fotovoltaici, annoverati tra le opere di pubblica utilità la cui realizzazione è ritenuta indifferibile ed urgente.<br />	<br />
3. La Soprintendenza avrebbe omesso di rendere le valutazioni di competenza nella sede della conferenza di servizi all’uopo convocata, come pure di specificare le modifiche progettuali che avrebbero consentito di realizzare l’intervento, come prescritto dall’art. 49 del decreto legge n. 78 del 31.5.2010 convertito in legge n. 122 del 30.7.2010.<br />	<br />
4. La Regione, quale organo competente a svolgere l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, avrebbe omesso di condurre le verifiche previste dall’art. 146 del d. lgs. 42/2004.<br />	<br />
5. La Soprintendenza, nell’adottare il provvedimento impugnato, avrebbe omesso di comparare l’interesse paesaggistico con quello all’approvigionamento energetico tutelato dalla normativa interna di recepimento di accordi internazionali (protocollo di Kyoto).<br />	<br />
La società ricorrente ha altresì proposto domanda risarcitoria per i danni conseguenti all’aumento dei costi di realizzazione dell’impianto ed al mancato guadagno nel periodo di mancato funzionamento.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività culturali per contestare la fondatezza delle censure ex adverso articolare, concludendo per la reiezione del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di memoria difensiva conclusiva con cui la società ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.<br />	<br />
Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Carattere dirimente ed assorbente riveste il motivo di censura con il quale la società ricorrente si duole del fatto che la locale Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici avrebbe reso il parere di competenza prescritto dall’art. 146 del d. lgs. 42/2004 al di fuori della conferenza di servizi convocata dall’organo regionale procedente.<br />	<br />
La società ricorrente riferisce infatti che la Regione Molise al fine dell’esame della domanda di rilascio dell’autorizzazione unica per la localizzazione dell’impianto fotovoltaico in questione avrebbe indetto una conferenza di servizi per il giorno 3.9.2010 &#8211; i cui lavori sono proseguiti nella riunione del 29.10.2009 ed in quella del 16.12.2010 &#8211; senza tuttavia che la Soprintendenza vi prendesse parte.<br />	<br />
Non sono state depositate in atti le note di indizione e di successiva riconvocazione della conferenza di servizi cui sarebbe stata invitata anche la Soprintendenza ma l’allegazione di parte ricorrente sul punto non è stata contestata dalla difesa erariale sicchè, in applicazione del principio generale di non contestazione, può darsi per provato che una tale affermazione risponda al vero, senza necessità di ordinare il deposito della predetta documentazione.<br />	<br />
La mancata partecipazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici alla conferenza di servizi convocata per l’esame dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica è circostanza di per sè sufficiente ad inficiare la legittimità del provvedimento negativo reso dall’organo statale periferico in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera proposta dalla società ricorrente.<br />	<br />
Questo TAR con sentenza n. 98 del 8 marzo 2011 ha infatti chiarito che “l’art. 12 del d. lgs. 387 del 2003 prevede che l’autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi. Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del successivo comma 4, “partecipano tutte le Amministrazioni interessate”. La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che comportare la illegittimità dell’autorizzazione unica in quanto ne risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto”.<br />	<br />
Con la stessa sentenza il collegio ha ritenuto di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in materia (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295)”.<br />	<br />
Le predette considerazioni sono oggi avvalorate dal contenuto degli articoli 14-ter, comma 3-bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del 1990 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 che, come è noto, hanno previsto, rispettivamente, che se le opere da autorizzare in Conferenza di servizi sono sottoposte anche ad autorizzazione paesaggistica il “soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del D.Lvo 22 gennaio 2004 n.42” ed, inoltre, che il parere in questione “a pena di inammissibilità deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.<br />	<br />
Il precedente richiamato è stato successivamente confermato dalla sezione con sentenza n. 109 del 10 marzo 2011.<br />	<br />
Ne discende che il parere reso dal Soprintendente al di fuori della conferenza di servizi indetta dall’organo regionale deve ritenersi illegittimamente assunto.<br />	<br />
Alla luce dei principi richiamati il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del parere della Soprintendenza impugnato.<br />	<br />
La domanda risarcitoria deve invece essere respinta in quanto articolata in modo generico, senza neppure quantificare le poste di danno asseritamente patite in conseguenza del ritardo nel rilascio dell’autorizzazione unica.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tenuto conto che il Tribunale solo di recente si è pronunciato sulla questione di diritto ritenuta dirimente ai fini del decidere. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
-lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;<br />	<br />
&#8211; respinge la domanda risarcitoria;<br />	<br />
&#8211; compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Presidente<br />	<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere<br />	<br />
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2355</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2355/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2355/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2355</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza che impone ad una societa&#8217; di provvedere entro 30 giorni dalla notifica dell&#8217;ordinanza alla rimozione di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di un sito: nell&#8217;attesa dell&#8217;accertamento nel merito della sussistenza dell’elemento psicologico dell’asserita responsabilità del proprietario dell’area su cui vengano illecitamente abbandonati o depositati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2355/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2355</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2355/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2355</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza che impone ad una societa&#8217; di provvedere entro 30 giorni dalla notifica dell&#8217;ordinanza alla rimozione di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di un sito: nell&#8217;attesa dell&#8217;accertamento nel merito della sussistenza dell’elemento psicologico dell’asserita responsabilità del proprietario dell’area su cui vengano illecitamente abbandonati o depositati rifiuti; quanto ai paventati pericoli per la salute pubblica, l’amministrazione potrà adottare nelle more della decisione tutte le misure di volta in volta più adeguate ed opportune, provvedendo direttamente alla rimozione dei rifiuti ed anticipando le spese eventualmente necessarie, ferma la regolazione definitiva delle stesse all’esito della controversia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02355/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03037/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3037 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>COMUNE DI FERENTINO</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pier Luigi Ceci, con domicilio eletto presso Anna Maria Venchi in Roma, viale Mazzini, n. 142;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOCIETA’ ADEFIL S.R.L., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Cocco, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Cocco in Roma, via Carlo Poma, n. 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>BIANCHI CLAUDIO, CARDINALI ENZO,</b> non costituiti in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA, Sez. I n. 111 del 24 febbraio 2011, resa tra le parti, concernente ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI E RIPRISTINO AMBIENTALE;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Società Adefil a r.l.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Brancaccio, su delega dell&#8217; avv. Ceci, e Cocco;	</p>
<p>Considerato che, per quanto concerne le questioni prospettate dall’appellante circa la sostanziale infondatezza dei motivi di censura sollevati dalla ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, esse necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito (con particolare riguardo alla verifica della sussistenza dell’elemento psicologico dell’asserita responsabilità del proprietario dell’area su cui vengano illecitamente abbandonati o depositati rifiuti);<br />	<br />
Rilevato a tal riguardo che risulta già fissata l’udienza pubblica del 28 ottobre 2010, così che, quanto al fumus, le esigenze dell’appellante sono adeguatamente tutelate;<br />	<br />
Ritenuto, quanto ai paventati pericoli per la salute pubblica, che l’amministrazione potrà adottare nelle more della decisione tutte le misure di volta in volta più adeguate ed opportune, provvedendo direttamente alla rimozione dei rifiuti ed anticipando le spese eventualmente necessarie, ferma la regolazione definitiva delle stesse all’esito della controversia;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3037/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2355/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2355</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-1-6-2011-n-302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-1-6-2011-n-302/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-1-6-2011-n-302/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.302</a></p>
<p>Pres. Zaccardi – Est. Monteferrante A.N.A.S. S.p.A (Avv. Stato) c/ Comune di Venafro (Avv. A. Vallone) 1. Ambiente – Abbandono rifiuti – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006 – Proprietario del fondo- Condizioni – Corresponsabilità – A titolo di dolo o di colpa – Istruttoria completa –Esauriente motivazione. 2. Ambiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-1-6-2011-n-302/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-1-6-2011-n-302/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.302</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zaccardi – Est. Monteferrante<br /> A.N.A.S. S.p.A (Avv. Stato) c/ Comune di Venafro (Avv. A. Vallone)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Abbandono rifiuti – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006 – Proprietario del fondo- Condizioni – Corresponsabilità – A titolo di dolo o di colpa – Istruttoria completa –Esauriente motivazione.	</p>
<p>2. Ambiente &#8211; Abbandono rifiuti – Ordinanza ex  art. 192 d.lgs. 152/2006 – Avvio del procedimento – Comunicazione – Obbligo &#8211;  Urgenza qualificata – Omissione – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo ex art. 192 del d. lgs. 152/2006 può essere rivolto al proprietario (o al titolare di diritti reali o personali di godimento) solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva. Ne consegue che sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta.	</p>
<p>2. E’ illegittima l’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990. Tale comunicazione può essere omessa nel caso di ragioni di urgenza incompatibili con il rispetto dell’obbligo in questione, semprechè si tratti di una urgenza qualificata e soprattutto che le ragioni che la rendono attuale e concreta siano debitamente esternate nella motivazione. (nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il deposito di pneumatici, elettrodomestici, materiale plastico vario che non configurasse una situazione di pericolo per l’ambiente o per l’incolumità pubblica a tal punto da non consentire di notiziare preventivamente il potenziale destinatario degli effetti finali dell’adottando provvedimento).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 172 del 2008, proposto da<br />	<br />
<b>A.N.A.S. S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Venafro</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Arianna Vallone presso il cui studio in Campobasso, piazza V. Cuoco, N. 12 elegge domicilio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>dell&#8217;ordinanza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Venafro n. 8 dell&#8217;11/02/2008, comunicata il 14 successivo;</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Venafro;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato l’ANAS s.p.a. – Compartimento Viabilità per il Molise ha impugnato l’ordinanza n. 8 del 11.2.2008 con cui il dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Venafro gli ha ingiunto, in applicazione dell’art. 192 del d. lgs. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti lungo la SS. n. 6 direzione Casilina al Km. 6 + 750, nel territorio del Comune di Venafro, gestita dall’ANAS in qualità di concessionario.<br />	<br />
L’Anas s.p.a. contesta la legittimità della predetta ordinanza deducendo i seguenti motivi di doglianza:<br />	<br />
1. Violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990.<br />	<br />
E’ stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, senza addurre ragioni di possibile urgenza, con conseguente impossibilità di rappresentare in sede partecipativa la non imputabilità all’esponente del deposito di rifiuti sull’area demaniale. <br />	<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d. lgs. 152/2006. Violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, errore sui presupposti di fatto, travisamento dei fatti, perplessità, ingiustizia manifesta. Difetto di imputabilità soggettiva.<br />	<br />
L’ordinanza impugnata non individua con precisione il sito, non indica l’attività esperita per l’individuazione dei responsabili del deposito di rifiuti. Nulla è precisato in ordine alla imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, all’Anas, quale ente gestore del terreno in questione, di una condotta in qualche modo agevolatrice dell’illecito compiuto da ignoti; inoltre l’estensione dei beni affidati in gestione all’Anas renderebbe di fatto inesigibile anche solo un generico obbligo di vigilanza e di custodia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c..<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Venafro per contrastare i motivi di censura ex adverso fatti valere, concludendo per la reiezione del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 1.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Preliminarmente deve darsi atto che con nota prot. 1027 P.M. del 23 aprile 2008 il responsabile della Polizia Municipale ha rappresentato al responsabile del settore lavori pubblici del Comune intimato che da un sopralluogo eseguito in data 22 aprile 2008 è stato accertato che l’ANAS “ha provveduto a rimuovere tutti i rifiuti presenti alla chilometrica 6 + 750 della S.S. Dir. Casilina, provvedendo inoltre a delimitare detta area con recinzione in rete metallica”. <br />	<br />
La circostanza non risulta contestata dalla difesa erariale che tuttavia con memoria conclusiva del 6.10.2010 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Sebbene l’ordinanza sia stata dunque integralmente eseguita dall’ANAS, residua in ogni caso l’interesse alla decisone del presente ricorso in considerazione della eventuale proposizione di un’azione risarcitoria sicchè è solo a tali fini che il presente giudizio viene deciso nel merito.<br />	<br />
Con riferimento al dedotto vizio di violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990, stante la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, il motivo è fondato. <br />	<br />
La società ricorrente lamenta che in tal modo le sarebbe stato precluso di argomentare in ordine alla non imputabilità dell’abbandono di rifiuti a titolo di dolo o di colpa, profilo di cui peraltro non v’è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
L’orientamento giurisprudenziale dominante, autorevolmente avallato anche dal Giudice d’Appello, è infatti nel senso che l’ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario (o al titolare di diritti reali o personali di godimento) solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva, con conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta (Cons. Stato, V, 25 gennaio 2005, n. 136). Tale orientamento è stato di recente confermato anche con riferimento al disposto di cui all’art. 192 del d. lgs. 152/2006 (cfr. Cons. Stato, V, 25 agosto 2008, n. 4061 e Cons. Stato, V, 19 marzo 2009, n. 1612).<br />	<br />
La ricorrente aveva pertanto un evidente interesse ad intervenire nel procedimento al fine di comprovare la propria pretesa assoluta estraneità all’attività di deposito di rifiuti, anche solo a titolo di culpa in vigilando.<br />	<br />
Il Comune di Venafro non comunicando l’avvio del procedimento finalizzato alla adozione dell’ordine di rimozione dei rifiuti è pertanto incorso nella violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990.<br />	<br />
Né vale eccepire che nel caso di specie sussisterebbero ragioni di urgenza incompatibili con il rispetto dell’obbligo in questione, poiché la giurisprudenza ha precisato che si deve trattare di una urgenza qualificata e soprattutto che le ragioni che la rendono attuale e concreta devono essere debitamente esternate nella motivazione. Nel caso di specie non sussiste alcuno dei richiamati presupposti; da un lato in fatti trattasi di deposito di pneumatici, elettrodomestici, materiale plastico vario che non pare poter configurare situazioni di pericolo per l’ambiente o per l’incolumità pubblica a tal punto incombenti da non consentire di notiziare preventivamente il potenziale destinatario degli effetti finali dell’adottando provvedimento; in secondo luogo le ragioni di urgenza avrebbero comunque dovuto essere compiutamente esternate nel discorso giustificativo che invece non le contempla neppure in forma sintetica.<br />	<br />
Non vale neppure eccepire che nel caso di specie sarebbe stata l’ANAS con nota del 24.1.2008 a segnalare al Comune di Venafro la presenza di rifiuti sul tratto stradale di competenza, sollecitandone l’intervento per la bonifica del sito; non può infatti trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non opererebbe in tutti i casi di procedimenti ad istanza di parte in cui l’interessato è per definizione a conoscenza dell’avvio del procedimento. Nel caso di specie infatti la nota dell’ANAS vale come segnalazione o denuncia di una situazione alla autorità preposta allo smaltimento dei rifiuti ma non certo come atto di impulso di un procedimento ad istanza di parte. L’ANAS, nell’indirizzare la segnalazione in questione al Comune di Venafro ignorava che un atto di collaborazione istituzionale avrebbe potuto dare impulso ad un procedimento officioso poi sfociato nella adozione di un provvedimento di rimozione dei rifiuti a proprio carico. Se poi le segnalazioni in questione, reiteratamente indirizzate dall’ANAS, dovevano al contrario ritenersi sintomatiche di una condotta negligente nell’attività di vigilanza e di custodia delle strade da parte del concessionario, come contestato dal Comune di Venafro con nota del 27.5.2004 prot. 5634 indirizzata alla locale Procura della Repubblica, <i>a fortiori</i> il Comune avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento al fine di consentire al concessionario di intervenire nel procedimento e controdedurre in ordine alla configurabilità o meno di profili di responsabilità nello sversamento di rifiuti lungo le strade di competenza.<br />	<br />
Del resto la cogenza del principio di necessaria preventiva comunicazione di avvio del procedimento <i>in subiecta materia</i> è stato di recente ribadito proprio dal disposto di cui all’art. 192 del d. lgs. 152/2006 che condiziona la perseguibilità del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, alla verifica della imputabilità della condotta a titolo di “dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.<br />	<br />
In tal senso si è pronunciato anche il supremo organo di giustizia amministrativa; ed infatti il Consiglio di Stato, V, con sentenza 25 agosto 2008, n. 4061 ha precisato che l&#8217;art. 192 del d. lg. 3 aprile 2006 n. 152, non si limita a riprodurre il tenore dell’abrogato art. 14 del d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 (cd. decreto Ronchi) con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o di colpa, per l&#8217;obbligo di rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati, ma integra l&#8217;anzidetto precetto precisando che tale ordine può essere adottato esclusivamente in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, con il palese intento di rafforzare e promuovere le esigenze di effettiva partecipazione dei potenziali destinatari del provvedimento ablatorio personale allo specifico procedimento; ed ancora che è illegittimo un ordine di smaltimento di rifiuti emanato ai sensi dell&#8217;art. 192 del d. lg. 3 aprile 2006 n. 152, nei confronti del proprietario dell&#8217;area, senza che a quest&#8217;ultimo sia stata inviata da parte dell&#8217;Amministrazione formale comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, adempimento obbligatorio dovendosi ritenere recessive, nella specifica materia, le regole di cui agli art. 7 e 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241.<br />	<br />
Stante il carattere dirimente del motivo di censura in esame, può farsi luogo all’assorbimento dei restanti motivi di doglianza.<br />	<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto.<br />	<br />
L’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci (cfr. Cons. Stato, IV, 18.6.2009, n. 4005) induce a ritenere sussistenti giusti motivi per disporre al compensazione integrale delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Molise definitivamente pronunciando così provvede:<br />	<br />
-accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;<br />	<br />
-compensa le spese di giudizio tra le parti;<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 ed in quelle successive del 15 dicembre 2010 e del 11 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Presidente<br />	<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere<br />	<br />
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-1-6-2011-n-302/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2354</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2354/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2354/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2354/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2354</a></p>
<p>Va sospeso il decreto dirigenziale di un Comune recante decadenza dall&#8217;assegnazione di alloggio di edilizia pubblica, essendo danno grave ed irreparabile il danno della perdita dell’alloggio, anche se vi e&#8217; un reddito da immobili superiore a quello richiesto per l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile. (G.S.) N. 02354/2011 REG.PROV.CAU. N. 02888/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2354/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2354</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2354/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2354</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto dirigenziale di un Comune recante decadenza dall&#8217;assegnazione di alloggio di edilizia pubblica, essendo danno grave ed irreparabile il danno della perdita dell’alloggio, anche se vi e&#8217; un reddito da immobili superiore a quello richiesto per l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02354/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02888/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2888 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>TOSCANO SALVATORE</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Araneo, con domicilio eletto presso Maria Laviensi in Roma, piazza della Libertà, n. 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MELFI</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Rocco Bochicchio, con domicilio eletto presso Michelangelo Di Felice in Roma, via delle Milizie, n. 138;<br />	<br />
<b>RESPONSABILE AREA TERRITORIO E AMBIENTE DEL COMUNE DI MELFI, BERNARDINO, e DIRIGENTE UNITA’ DI DIREZIONE E GESTIONE IMMOBILIARE – MANUTENZIONE ATER DI POTENZA, VINCENZO PIGNATELLI</b>, non costituiti in giudizio;<br />	<br />
<b>ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE – DI POTENZA</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marilena Galgano, con domicilio eletto presso Salvatore Pagliuca in Roma, via del Gesu&#8217;, n. 57;<br />	<br />
<b>COMMISSIONE PROVINCIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DELLA REGIONE BASILICATA</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Panetta, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale della Regione Basilicata in Roma, via Nizza, n. 56; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. BASILICATA – POTENZA, Sez. I, n. 19 del 27 gennaio 2011, resa tra le parti, concernente DECADENZA DALL&#8217;ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ATER;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Melfi, dell’Ater (Azienda Territoriale per l&#8217;Edilizia Residenziale) di Potenza e della Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi della Regione Basilicata;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Araneo e Panetta, per sè e per delega dell&#8217; avv. Bochicchio;	</p>
<p>Ritenuto che dall’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado sembra effettivamente derivare all’appellante un danno grave ed irreparabile per la perdita dell’alloggio e che d’altra parte le censure sollevate meritano l’approfondimento proprio della fase di merito, anche con riferimento alla prospettata questione di legittimità costituzionale delle norme regionali poste dall’amministrazione a fondamento del proprio operato; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2888/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Dichiara compensate le spese della presente fase di giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2354/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2354</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2381</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2381/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2381/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2381/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2381</a></p>
<p>Va sospeso, su istanza di un controinteressato, un permesso di costruire, consentendo peraltro operazioni di prosciugamento della falda acquifera nonché l’esecuzione e il completamento delle opere in cemento armato al grezzo dell’intero piano interrato e del piano terra. (G.S.) N. 02381/2011 REG.PROV.CAU. N. 03469/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2381/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2381</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2381/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2381</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su istanza di un controinteressato, un permesso di costruire, consentendo peraltro operazioni di prosciugamento della falda acquifera nonché l’esecuzione e il completamento delle opere in cemento armato al grezzo dell’intero piano interrato e del piano terra. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02381/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03469/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3469 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Luciano Gabrielli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Bertinelli Terzi, con domicilio eletto presso E Associati Studio Grez in Roma, corso V. Emanuele II N. 18;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Benedetto del Tronto</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Gianni Perazzoli, Maria Vittoria Perazzoli</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Sergio Gabrielli, con domicilio eletto presso Andrea Guidi in Roma, via Buccari N.11; Giulia Migliorati; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00300/2011, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gianni Perazzoli e di Maria Vittoria Perazzoli;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Marco Bertinelli Terzi e Sergio Gabrielli;	</p>
<p>Rilevato che i motivi di gravame ,sia pure ad una sommaria delibazione non si rivelano manifestamente infondati e che per ciò stesso le ragioni di pregiudizio ivi dedotte, nelle more della definizione del merito delle questioni giuridiche coinvolte nella controversia all’esame, appaiono meritevoli di relativa tutela cautelare;<br />	<br />
che, d’altro canto, in relazione all’autorizzato fabbricato va consentito alla parte qui controinteressata di eseguire e completare le operazioni di prosciugamento della falda acquifera in atto nonché l’esecuzione e il completamento delle opere in cemento armato al grezzo dell’intero piano interrato e del piano terra;<br />	<br />
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del presente giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3469/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei sensi e limiti di cui in motivazione<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della fase cautelare del presente giudizio	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2381/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2381</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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