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	<title>1/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2341</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento negativo della Soprintendenza su un permesso di costruire rilasciato dal Comune, in quanto il nulla osta paesistico concesso dal Comune, aveva investito i materiali utilizzati e l’incidenza limitata (7 mq) della costruzione. Gia&#8217; in primo grado, dopo una verificazione, era stata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento negativo della Soprintendenza su un permesso di costruire rilasciato dal Comune, in quanto il nulla osta paesistico concesso dal Comune, aveva investito i materiali utilizzati e l’incidenza limitata (7 mq) della costruzione. Gia&#8217; in primo grado, dopo una verificazione, era stata concessa una misura cautelare, mentre la sentenza di annullamento era motivata sulla sovrapposizione del giudizio di merito della Soprintendenza rispetto a quello espresso dalla commissione edilizia integrata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02341/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03656/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3656 del 2011, proposto dal <b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Concetta Coppola</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Benedetto Castellano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lauro in Roma, via Ludovisi, n. 35/A; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Vico Equense</b> non costituitosi i giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE VII n. 27381/2010, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SU ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATA DAL COMUNE	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Concetta Coppola;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per il Ministero appellante l&#8217;avvocato dello Stato Barbieri;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
&#8211; che, alla luce della motivazione posta a sostegno del nulla osta paesistico, che ha investito i materiali utilizzati e l’incidenza della ostruzione – di limitata consistenza – sul sito vincolato, il ricorso non appare assistito da consistente fumus boni<br />
&#8211; che, in relazione agli interessi coinvolti spese ed onorari relativi alla presente fase del giudizio possono essere compensati fra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3656/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.1001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.1001</a></p>
<p>Rosario Trizzino – Presidente, Patrizia Moro – Estensore. sull&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;impresa che ha inserito nella busta- offerta tecnica- elementi riferibili anche all&#8217;offerta economica complessiva 1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta tecnica – Busta – Elementi riferibili anche all’offerta economica complessiva – Impresa – Va esclusa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.1001</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosario Trizzino – Presidente, Patrizia Moro – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;impresa che ha inserito nella busta- offerta tecnica- elementi riferibili anche all&#8217;offerta economica complessiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta tecnica – Busta – Elementi riferibili anche all’offerta economica complessiva – Impresa – Va esclusa dalla gara. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta tecnica – Assenza di elementi riferibili all’offerta economica – Necessità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va esclusa dalla gara l’impresa che ha inserito nella busta- offerta tecnica- elementi riferibili anche all’offerta economica complessiva, in contrasto con quanto previsto dal bando di gara (nel caso di specie, il computo metrico delle soluzioni proposte conteneva i prezzi unitari dei lavori che si intendevano effettuare, con le relative quantità e prezzi totali).	</p>
<p>2. In relazione all’offerta tecnica, la previsione della necessità dell’assenza di elementi riferibili all’offerta economica è posta a presidio del principio di autonomia dell&#8217;apprezzamento discrezionale dell&#8217;offerta tecnica rispetto a quello dell&#8217;offerta economica, principio il cui rispetto è garantito dall&#8217;anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall&#8217;offerta tecnica esulino totalmente elementi e valori propri dell&#8217;offerta economica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01001/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01408/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Società Appalti e Costruzioni Civili Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Manganaro in Lecce, via Chiaratti,8; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Martano</b>, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ditta individuale Magno Cosimo<i></b></i>, <b>Società Sme Strade Srl</b>, <b>Società Guglielmo Costruzioni Srl</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dei verbali di gara n. 6 del 15 settembre 2010 e n. 7 del 22 settembre 2010, nella parte in cui si presentano lesivi, ivi compresa la determina dirigenziale n. 199 del 27 settembre 2010, recante presa d&#8217;atto degli stessi;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo, ivi compresa, ove e per quanto occorra, la graduatoria di gara, la nota di comunicazione prot. n. 13317 del 28 settembre 2010, il bando ed il disciplinare di gara nonchè<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria ed ove medio tempore intervenuta di aggiudicazione definitiva della gara in favore dell&#8217;A.T.I. Magno Cosimo ed altri;<br />	<br />
&#8211; del contratto d&#8217;appalto e del verbale di consegna lavori ove medio tempore intervenuti;<br />	<br />
&#8211; nonchè ai fini della successiva riammissione in gara (anche con riserva) della ricorrente e riedizione dell&#8217;attività procedimentale di confronto delle offerte;<br />	<br />
&#8211; nonchè per il risarcimento del danno per equivalente monetario, limitatamente ai lavori eventualmente eseguiti nel periodo di vigenza contrattuale nonchè per il ristoro degli ulteriori danni subiti e subendi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Martano per i lavori di “adeguamento del recapito finale della fognatura pluviale nel comparto C” da aggiudicarsi con metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
1.1. Con il ricorso all’esame la stessa impugna l’esclusione disposta nei suoi confronti dalla Commissione di gara nella seduta del 16 novembre 2009, oltre che dei successivi provvedimenti adottati dalla P.A. deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
I) Violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara – eccesso di potere per sviamento – inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto – travisamento.<br />	<br />
II) Violazione artt.1 e 3 legge 241/1990 – eccesso di potere – sviamento.<br />	<br />
III) Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di comportamento secondo correttezza, diligenza e buona fede della P.A.<br />	<br />
1.2. Con ordinanza cautelare n. 788/2010 pronunciata nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare richiesta dalla ricorrente.<br />	<br />
1.3. Nella pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.<br />	<br />
2.1. La ricorrente è stata esclusa dalla gara in questione in quanto nella busta- offerta tecnica- erano contenuti elementi riferibili anche all’offerta economica complessiva, in contrasto con quanto previsto dal bando di gara a pag 6 ove è indicato: “…<i>il concorrente dovrà presentare le proposte progettuali con approfondimenti costruttivi finalizzati al conseguimento per l’Amministrazione di una maggiore convenienza economica, ovvero, a parità degli aspetti economici, all’ottenimento di obiettivi di maggiore validità tecnico-gestionale. Le proposte, che non potranno comunque in nessun caso modificare gli elementi fondamentali e gli obiettivi prioritari del progetto esecutivo, dovranno, nell’ambito della spesa complessiva prevista, contenere le soluzioni tecniche indicate dall’Amministrazione di cui al precedente punto 2, ed altre eventuali proposte del partecipante attinenti alla tipologia dell’opera da eseguire, il tutto dovrà essere trasmesso obbligatoriamente con i seguenti formati: 1) relazione descrittiva delle soluzioni proposte con documento in formato A4 composto da un massimo di 20 facciate; 2) elaborati grafici delle soluzioni proposte, in adeguata scala di rappresentazione, composti da un massimo di due tavole delle dimensioni massime di mt 0,90&#215;0,90; 3) computi metrici riepilogativi delle proposte progettuali migliorative con elenco delle sole descrizioni delle lavorazioni da eseguire; 4) impegno, redatto in conformità al DPR 445/2000 del concorrente che in caso di aggiudicazione definitiva dovrà entro dieci giorni produrre a proprie spese n.5 copie del progetto esecutivo delle sole migliorie proposte onde consentire alla stazione appaltante di acquisire eventuali pareri necessari dagli enti terzi. Al fine di garantire parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si stabilisce che il concorrente che presenti proposte progettuali con elaborati in formato e quantità diverse da quelle suindicate verrà escluso dalla procedura di gara. N.B. non vi devono essere contenuti elementi riferiti all’offerta economica complessiva</i>”.<br />	<br />
2.2. Nella specie il “<i>computo metrico delle soluzioni proposte</i>” prodotto dalla ricorrente contiene i prezzi unitari dei lavori che si intendono effettuare, con le relative quantità e prezzi totali.<br />	<br />
Appare pertanto evidente la violazione della lex specialis.<br />	<br />
Peraltro, la previsione della necessità dell’assenza di elementi riferibili all’offerta economica, come previsto legittimamente nel bando di gara, è posta a presidio del principio di autonomia dell&#8217;apprezzamento discrezionale dell&#8217;offerta tecnica rispetto a quello dell&#8217;offerta economica, principio il cui rispetto è garantito dall&#8217;anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall&#8217;offerta tecnica esulino totalmente elementi e valori propri dell&#8217;offerta economica.<br />	<br />
A ciò aggiungasi che in giurisprudenza il divieto di riportare qualsiasi valorizzazione delle voci di prezzo contenute nell&#8217;elenco metrico risponde alla finalità di evitare che nell&#8217;offerta tecnica siano contenuti dati che consentono di individuare le positive ricadute economiche derivanti dalle varianti presentate consentendo la ricostruzione del prezzo indicato nell&#8217;offerta economica con conseguente violazione del principio di segretezza dell&#8217;offerta economica, necessaria a garantire la trasparenza della procedura di gara e la massima obiettività nell&#8217;assegnazione dei punteggi, oltre che la par condicio dei concorrenti (C.d.S., sez. V, 9 giugno 2009, n. 3575; 4 marzo 2008, n. 901; sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3638).<br />	<br />
2.3. Non può neppure dirsi che il provvedimento di esclusione impugnato non contenesse una congrua motivazione, risultando chiaramente esplicitata la norma del bando di gara violata, con conseguente ricostruzione dell’iter logico giuridico seguito dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Del tutto ininfluente è altresì la presunta violazione del termine di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/2006, atteso che questo non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione ma semplicemente sulla decorrenza del termine per l’impugnazione. (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 11 marzo 2011 , n. 1441)<br />	<br />
3. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.<br />	<br />
3.1. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2347</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che, su ricorso di un controinteressato, annulla un permesso di costruire in zona vincolata, nel centro storico di Brindisi, su un edificio di pregio ambientale, prevedendo una struttura fissa sul lastrico solare in tufo cemento e acciaio, su 3 lati e per un’altezza di circa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che, su ricorso di un controinteressato, annulla un permesso di costruire in zona vincolata, nel centro storico di Brindisi, su un edificio di pregio ambientale, prevedendo una struttura fissa sul lastrico solare in tufo cemento e acciaio, su 3 lati e per un’altezza di circa 3 metri. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02347/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 03621/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3621 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Bocchini Elio Andrea</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, n. 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ostuni Pierluigi</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;<br /> <br />
<b>Comune di Brindisi</b>, n.c.;<br /> <br />
<b>Ministero per i beni e le attività culturali &#8211; Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZIONE STACCATA DI LECCE, SEZIONE III, n. 00013/2011, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE &#8211; AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pierluigi Ostuni e del Ministero per i beni e le attività culturali &#8211; Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avv.ti Durano e De Giorgi Cezzi;	</p>
<p>Ritenuto, sulla base di una delibazione sommaria dei motivi di gravame in relazione all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza e alla documentazione acquisita al giudizio, che l’appello appare sprovvisto di consistenti elementi di fumus boni iuris, con conseguente insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta tutela cautelare;<br />	<br />
ritenuto che nell’ambito del rapporto processuale intercorrente tra le parti private le spese della presente fase cautelare debbano essere regolate secondo il criterio della soccombenza, e che ricorrano i presupposti di legge per compensare le spese nell’ambito del rapporto processuale intercorrente con l’Amministrazioni appellata costituita in giudizio (Ministero);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 3621/2011); condanna l’appellante Bocchini Elio Andrea a rifondere all’appellato Ostuni Pierluigi le spese della presente fase cautelare, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge, dichiarandole compensate per il resto.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.4951</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-4951/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-4951/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-4951/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.4951</a></p>
<p>Pres.Amoroso &#8211; Est. Sapone Soa nazionale Costruttori (Avv. S. Cammareri) / Ministero dello sviluppo economico; A. V.C.P. (Avv. gen. Stato) sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 2 del D.L. 223/2006 alle società di attestazione SOA 1. Contratti della P.A. – Società di attestazione Soa – Tariffe e minimi tariffari – Derogabilità &#8211; Art. 2</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-4951/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.4951</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-4951/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.4951</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Amoroso &#8211; Est. Sapone<br /> Soa nazionale Costruttori (Avv. S. Cammareri) / Ministero dello sviluppo economico; A. V.C.P. (Avv. gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 2 del D.L. 223/2006 alle società di attestazione SOA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Società di attestazione Soa – Tariffe e minimi tariffari  – Derogabilità &#8211; Art. 2 del D.L. 223/2006 – Applicabilità – Ragioni – Attività professionale – Configurabilità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Società di attestazione Soa – Regime di concorrenza – Conseguenze &#8211; Tariffe e minimi tariffari  – Derogabilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 2 del D.L. 223/2006, in tema di liberalizzazione delle tariffe professionali, è applicabile anche alle società di attestazione Soa ex art. 40 D.lgs. 163/2006, dovendo essere considerata attività professionale anche quella svolta dalle predette società.	</p>
<p>2. Il legislatore ha configurato un regime di concorrenza tra le società di attestazione SOA. Ne consegue che un tale sistema competitivo, per essere effettivo, non può essere privato di un elemento fondamentale quale è quello della libertà delle singole imprese in tema di scelta dei prezzi praticati a terzi dei servizi loro offerti. Del resto, l’attività pubblicistica svolta dalle società di qualificazione non costituisce ostacolo alla derogabilità delle tariffe, infatti lo stesso ordinamento individua un’ipotesi quale è quella delle società di revisione, in cui le società pur svolgendo un’attività di valenza  pubblicistica sono pacificamente sottoposte integralmente alle regole della concorrenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n.9714 del 2010 integrato da motivi aggiunti proposto dalla </p>
<p>SOA NAZIONALE COSTRUTTORI Organismo di Attestazione spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Cammareri presso il cui studio in Roma, Via Cipro n.4 h, è elettivamente domiciliata;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro-tempore;	</p>
<p>&#8211; l&#8217;Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici si lavori, servizi e forniture, in persona del legale rappresentante pro-tempore;<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) del provvedimento dell&#8217;intimata Autorità del 20 settembre 2010 SOA/1502 avente ad oggetto &#8220;Applicazione di sconti sui corrispettivi di qualificazione da parte della Soa Nazionale Costruttori spa, in deroga alla&#8217;rt.12, comma 4, del DPR n.34/2000 in materia di tariffe minime per la qualificazione SOA&#8221;, comunicato alla SOA NAZIONALE COSTRUTTORI a mezzo fax il 20 settembre 2010 e, a mezzo lettera raccomandata, il 27 settembre 2010;<br />	<br />
b) della deliberazione ed il relativo verbale del Consiglio dell&#8217;intimata Autorità dell&#8217;8 e del 9 settembre 2010, mai comunicato alla ricorrente; <br />	<br />
c) del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 settembre 2010, comunicato alla società ricorrente in data 22 settembre 2010;<br />	<br />
d) degli artt. 12 e 14 del DPR n.34/2000 e l&#8217;allegato E al citato DPR;<br />	<br />
e) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento noto o ignoto, anche interno al procedimento, antecedente e/o conseguente, presupposto, connesso e/o conseguenziale.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture e del Ministero dello Sviluppo Economico;<br />	<br />
Visti gli interventi ad opponendum proposti rispettivamente da:<br />	<br />
I) Associazione Unionsoa (Associazione Nazionale Società Organismi di Attestazione), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Arturo Cancrini presso il cui studio in Roma, via G. Mercalli n.13, è domiliataria;<br />	<br />
II) SOA C.Q.O.P spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudio De Portu presso il cui studio in Roma, via G. Mercalli n.13-C/1, è elettivamente domiciliata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, la quale svolge come esclusiva attività quella di organismo di attestazione ex art.40 del D.lgvo n.163/2006 e del DPR n.34/2000, nel gennaio 2010, aveva chiesto delucidazioni all&#8217;intimato ministero in ordine all&#8217;eventuale abrogazione da parte dell&#8217;art.2 del D.L. n.223/2006 del sistema di tariffa minimo obbligatorio che le società di attestazione devono applicare ai propri clienti di cui al DPR n.34/2000.<br />	<br />
Successivamente l&#8217;odierna istante con nota del 28 luglio del 2010 ha comunicato alla resistente Autorità il proprio intendimento di voler offrire, a decorrere dal 1° ottobre 2010, uno sconto sui corrispettivi previsti dal DPR n.34/2000 al fine di ottenere il rilascio di un&#8217;attestazione di qualificazione.<br />	<br />
In relazione alle suddette iniziative:<br />	<br />
a) la menzionata Autorità con la gravata nota ha diffidato la ricorrente dal dare seguito al proprio manifestato intendimento di offrire alle imprese a far data dal 1° ottobre 2010 sconti sui corrispettivi richiesti ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, sul presupposto dell&#8217;inderogabilità della tariffa prevista dal DPR n.34/2000;<br />	<br />
b) il resistente Ministero con la contestata nota ha fatto presente che l&#8217;abrogazione dei minimi tariffari statuita dall&#8217;art.2, comma 1, lett.A, della L. n.248/2006, non poteva essere stesa al regime tariffario di cui al DPR n.34/2000.<br />	<br />
Avverso tali atti nonchè avverso il sistema tariffario de quo di cui agli artt.70, 71 e 73 del DPR n.34/2000 è stato proposto il presente gravame affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.2 del Decreto Legge n.223/2006 convertito nella L. n.248/2006;<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.51, 101, 102, 106 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione Europea; Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi comunitari in materia di concorrenza; Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di cui alla Direttiva 12.12.2006 n.2006/123/CE; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.16 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea;<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.3 della L. n.241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, erroneità, illogicità, irragionevolezza, perplessità, mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento.<br />	<br />
Nelle more del giudizio, a seguito del deposito di atti da parte della resistente Autorità e dell&#8217;entrata in vigore del DPR n.207/2010, il quale, agli artt.70, 71 e 73 e all&#8217;allegato C ha mantenuto il sistema delle tariffe e dei minimi tariffari sui corrispettivi che le soa possono richiedere per lo svolgimento dell&#8217;attività di attestazione, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti di doglianza, reiterando integralmente le censure già dedotte in via principale.<br />	<br />
Si sono costituite entrambe le intimate amministrazioni contestando analiticamente la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />	<br />
Sono intervenute ad opponendum l&#8217;Associazione Unionsoa (Associazione Nazionale Società Organismi di Attestazione) e la soa <br />	<br />
SOA C.Q.O.P spa, le quali con dovizia di argomentazioni hanno confutato l&#8217;attendibilità delle dedotte doglianze chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Oggetto delle presente controversia è la legittimità del sistema normativo di cui agli artt.12 e 14 del DPR n.34/2000 ed integralmente ripreso dagli artt.70, 71 e 73 del DPR n.207/210, che ha previsto il sistema delle tariffe e dei minimi tariffari sui corrispettivi che le soa possono richiedere per lo svolgimento dell&#8217;attività di attestazione.<br />	<br />
Preliminarmente deve essere precisato che la proposizione del gravame in trattazione è stata originata dal provvedimento, ritualmente impugnato, con cui l&#8217;intimata Autorità, facendo seguito alla nota con cui la ricorrente aveva manifestato il proprio intendimento di voler offrire alle imprese a far data dal 1° ottobre 2010 sconti sui corrispettivi richiesti ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, ha diffidato quest&#8217;ultima dal dare concreta attuazione a quanto sopra indicato, ritenendo, in sostanza, che il sistema di tariffa minima fosse inderogabile.<br />	<br />
Con il primo motivo di doglianza è stato sostenuto che il contestato regime di minimi tariffari risulterebbe in palese contrasto con l&#8217;art.2 del D.L. n.223/2006, convertito nella L. n.248/2006, il quale stabilisce che &#8220;In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un&#8217;effettiva facoltà di scelta nell&#8217;esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: <br />	<br />
a) l&#8217;obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti&#8221;<br />	<br />
La prospettazione ricorsuale è avversata dalle intimate amministrazioni sul presupposto che:<br />	<br />
a) la menzionata disposizione del D.L. n.223/2006 non si applicherebbe all&#8217;attività espletata dalle soa per il rilascio di certificazioni, atteso che la richiamata disciplina è riferibile unicamente alle attività libero professionali ed intellettuali per l&#8217;esercizio delle quali è necessaria l&#8217;iscrizione in appositi albi o elenchi sottoposti al controllo dei rispettivi ordini o collegi professionali;<br />	<br />
b) le soa in virtù della funzione specifica loro affidate sono annoverabili tra le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse generale ed esercitano, quindi, funzioni di natura pubblicistica, con la conseguenza che il corretto svolgimento della suddetta attività sarebbe irrimediabilmente compromesso se fosse prevista la possibilità di derogare alle tariffe minime.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio sottolinea che:<br />	<br />
I) la menzionata disposizione di cui al decreto Bersani stante la genericità con cui è stata formulata è in grado di applicarsi anche alla fattispecie in esame, atteso che non può essere seriamente contestato che l&#8217;attività espletata dalle soa ben può essere considerata un&#8217;attività intellettuale;<br />	<br />
II) la circostanza addotta, peraltro, senza alcuna valida argomentazione a sostegno dalle intimate amministrazioni secondo cui la disposizione de qua si applicherebbe unicamente all&#8217;esercizio delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l&#8217;iscrizione in appositi albi od elenchi sottoposti al controllo dei rispettivi ordini o collegi professionali, omette di considerare che anche per le soa è previsto un albo delle stesse gestito dall&#8217;Autorità di Vigilanza.<br />	<br />
In ordine poi all&#8217;asserito impatto pubblicistico dell&#8217;attività espletata dalle soa, non può essere seriamente contestato che tale elemento non impedisce in alcun modo di considerare che l&#8217;attività dalle ripetute società sia un&#8217;attività imprenditoriale espletata inoltre in un sistema concorrenziale, e, pertanto, non si vede in base a quale corretto fondamento la disposizione della bersani, finalizzata ad incentivare la concorrenza, non possa applicarsi al sistema tariffario in questione in ragione delle ricadute pubblicistiche de quibus.<br />	<br />
Infine, come correttamente rilevato da parte ricorrente in sede di memoria conclusionale, lo stesso ordinamento individua un&#8217;ipotesi, quale è quella delle società di revisione, in cui le suddette società pur svolgendo un&#8217;attività di valenza pubblicistica, sono pacificamente sottoposte integralmente alle regole della concorrenza.<br />	<br />
Alla luce di tali argomentazioni ne consegue che la censura in esame deve essere accolta.<br />	<br />
Collegata alla censura testè esaminata è la doglianza rubricata al n.3) con cui è stata contestata l&#8217;altra ragione addotta negli impugnati provvedimenti per sostenere la legittimità del regime dei minimi tariffari.<br />	<br />
In merito le resistenti amministrazioni hanno sostenuto che la qualità del servizio offerto dalle soa sarebbe gravemente pregiudicata se fosse consentito un regime di concorrenza sul prezzo tra le suddette società.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio sottolinea che:<br />	<br />
I) è assolutamente indimostrato che un regime di concorrenza piena, quindi basata anche sui prezzi praticati a terzi, comporti automaticamente uno scadimento sotto il profilo qualitativo del servizio offerto dalle soa;<br />	<br />
II) il legislatore ha configurato un regime di concorrenza tra le società de quibus, per cui ne consegue, razionalmente, che una tale sistema competitivo per essere effettivo non possa essere privato di un elemento fondamentale quale è quello della libertà delle singole imprese in tema di scelta dei prezzi praticati a terzi dei servizi da loro offerti;<br />	<br />
III) infine la tesi delle resistenti amministrazioni non considera un presupposto essenziale consistente nella circostanza che le soa non hanno alcuna autonomia nell&#8217;ambito delle modalità di gestione dell&#8217;attività di certificazione, atteso che quest&#8217;ultima deve essere effettuata in rigida osservanza di una serie di criteri prefissati prima dal DPR n.34/2000 e successivamente dal DPR n.207/2010 ed è soggetta alla vigilanza dell&#8217;intimata Autorità; da tale pacifico presupposto ne discende che non è in alcuna modo ravvisabile la paventata correlazione tra scadimento qualitativo del servizio offerto e derogabilità dei minimi tariffari.<br />	<br />
Ciò premesso, le doglianze rubricate ai nn.1) e 3) sono suscettibili di favorevole esame, ed il proposto gravame va accolto, con conseguente assorbimento della doglianza di cui al punto 2). <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.9714 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-4951/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.4951</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2349</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2349/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2349/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2349</a></p>
<p>va sospesa l&#8217; aggiudicazione dell&#8217; appalto lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell&#8217; ospedale di Bolzano, prevenendo l&#8217;irreversibilità della tutela delle situazioni soggettive che si assumono lese; in primo grado la sospensiva era stata respinta ritenendo prevalente, nella comparazione fra gli interessi in causa, l’interesse pubblico alla sollecita realizzazione dei lavori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2349/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2349/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2349</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa l&#8217; aggiudicazione dell&#8217; appalto lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell&#8217; ospedale di Bolzano, prevenendo l&#8217;irreversibilità della tutela delle situazioni soggettive che si assumono lese; in primo grado la sospensiva era stata respinta ritenendo prevalente, nella comparazione fra gli interessi in causa, l’interesse pubblico alla sollecita realizzazione dei lavori relativi al complesso della nuova clinica nell’ambito della ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale di Bolzano, ritenendo altresi&#8217; che la ricorrente non avesse dedotto un pregiudizio grave ed irreparabile che non potesse trovare eventuale ristoro con il risarcimento danni per equivalente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02349/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03825/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3825 del 2011, proposto da <b>Coopsette Soc. Coop. </b>in proprio e quale capogruppo e mandataria dell’ <b>a.t.i.</b> con le <b>imprese Kaser</b> e <b>Larentis Lorenz S.r.l., </b>rappresentata e difesiadagli avv. Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso il primo in Roma, corso del Rinascimento, 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia Autonoma di Bolzano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefan Beikircher, Cristina Bernardi, Michele Costa e Maria Larcher, Renate Von Guggemberg, con domicilio eletto presso l’ avv. Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, 24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Frener &#038; Reifer Metalbau Gmbb S.r.l.</b> in proprio e quale Capogruppo dell’ <b>a.t.i. </b>con <b>l’impresa Stahlbauo Pichler S.r.l.</b> , rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Antonio Tita, con domicilio eletto presso il primo in Roma, largo Messico, 7; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00066/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO -MCP &#8211;	</p>
<p>Visti gli artt. 62 e 119, comma terzo, cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di Frener &#038; Reifer Metalbau Gmbb S.r.l., in proprio e quale Capogruppo dell’ A.T.I. con l’impresa Stahlbauo Pichler S.r.l. e in Proprio;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino Gianluigi, Costa, Larcher, Tedeschini e Tita;	</p>
<p>&#8211; ritenuto che i motivi dedotti- che investono i giudizi valutativi dell’offerta tecnica nei profili afferenti sia alla forma, che alla sfera di discrezionalità esercitata dall’Amministrazione – impongono un’adeguata e definitiva valutazione nel merito, n<br />
&#8211; che, per quanto precede, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. va disposta la riforma dell’ordinanza del Tribunale regionale, ai fini delle sollecita fissazione dell’udienza di merito;<br />	<br />
&#8211; che, nelle more della definizione del giudizio, va disposta la sospensione degli atti impugnati, a prevenzione di ogni irreversibilità della tutela delle situazioni soggettive che si assumono lese;<br />	<br />
&#8211; che spese ed onorari possono essere compensati fra le parti relativamente alla presente fase di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;appello cautelare e, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione (Ricorso numero: 3825/2011).<br /> <br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.2938</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-6-2011-n-2938/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-6-2011-n-2938/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-6-2011-n-2938/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.2938</a></p>
<p>Pres. V. Fiorentino, est. G. Nunziata Palma Guido (Avv.ti Francesco Ianniello e Filomena Communara) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sul diniego del rilascio del porto d&#8217;armi non adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del soggetto nel maneggiare l&#8217;arma Autorizzazione e concessione &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Licenza – Diniego</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-6-2011-n-2938/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.2938</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-6-2011-n-2938/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.2938</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Fiorentino, est. G. Nunziata<br /> Palma Guido (Avv.ti Francesco Ianniello e Filomena Communara) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul diniego del rilascio del porto d&#8217;armi non adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del soggetto nel maneggiare l&#8217;arma</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Licenza – Diniego – Fondato sulla circostanza che l’interessato avesse favorito il gioco d’azzardo nel bar in gestione e di titolarità della moglie – Illegittimità &#8211;  Sussiste – Ragioni – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere dichiarato illegittimo il diniego di rinnovo della licenza di porto di armi per uso caccia motivato facendo riferimento alla circostanza che il richiedente quale gestore di fatto di un bar intestato alla moglie, abbia favorito l’esercizio di giochi d’azzardo nel medesimo bar: tale circostanza, infatti, da sola, non appare idonea a supportare la valutazione dell’Amministrazione circa l’insussistenza dei requisiti di buona condotta ed affidamento, in assenza dei quali la licenza richiesta non avrebbe potuto essere accordata, non essendosi adeguatamente valutato la personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso dell’arma stessa (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. V, sentenza del 4 maggio 2011, n. 2454; id. 13 maggio 2010, n. 4820</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2009, proposto dal </p>
<p>Sig. Palma Guido, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Ianniello e Filomena Communara ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesco Caia in Napoli, Via Chiatamone n.6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto del Questore di Caserta del 17/2/2009 di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />	<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 19 maggio 2011, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone in fatto il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato adottato sull’unico presupposto della presunta violazione degli artt.718, 719 e 101 cp per aver favorito, quale gestore di fatto del bar in Casapesenna (Ce) intestato alla moglie, l’esercizio di giochi d’azzardo.<br />	<br />
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.10 del TU n.733/1931 e degli artt.444 e 445 cpp, nonché la carenza dei presupposti e l’eccesso di potere.</p>
<p>2. Il Collegio ritiene in via preliminare di sottolineare che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017).<br />	<br />
Ciò non esclude che l’Amministrazione dell’Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709), con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi nei cui confronti esista sicura affidabilità, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza (T.A.R. Sardegna, I, 26.3.2009, n.356). D’altro canto il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi.<br />	<br />
2.1 A titolo esemplificativo la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478); l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n.6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540).<br />	<br />
2.2 Con particolare riguardo alla fattispecie in esame il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, atteso che l’unica circostanza addebitata a parte ricorrente, ossia la richiesta di decreto penale di condanna per presunta violazione degli artt.718, 719 e 101 cp per aver favorito, quale gestore di fatto del bar in Casapesenna (Ce) intestato alla moglie, l’esercizio di giochi d’azzardo, a parte che nulla risulta dal certificato del Casellario giudiziale del 26 giugno 2009, non può da sola determinare la formazione di un giudizio di pericolosità nei riguardi del ricorrente, risultando pertanto fondate le censure dedotte in sede ricorsuale quanto ai necessari accertamenti da espletarsi nei confronti di un soggetto circa la mancanza da parte del medesimo del requisito della buona condotta, per cui la Sezione ritiene che in simili circostanze (ex multis, cfr.4.5.2011, n.2454; 13.5.2010, n.4820) sia mancata una valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza.</p>
<p>3. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Spese compensate; resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino, Presidente<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-6-2011-n-2938/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.2938</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2345</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il decreto con il quale un fabbricato viene dichiarato,ai sensi dell’art.10 D.Lgv. n.42/04,di particolare interesse culturale e viene conseguentemente sottoposto ai vincoli imposti dal citato decreto. La sentenza impugnata (preceduta da un diniego di sospensiva) sottolinea che il sindacato del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il decreto con il quale un fabbricato viene dichiarato,ai sensi dell’art.10 D.Lgv. n.42/04,di particolare interesse culturale e viene conseguentemente sottoposto ai vincoli imposti dal citato decreto. La sentenza impugnata (preceduta da un diniego di sospensiva) sottolinea che il sindacato del giudice amministrativo nei confronti di atti impositivi di vincoli si caratterizza come esterno, in quanto va svolto nei limiti della verifica della corretta percezione da parte dell&#8217;organo pubblico dei presupposti di fatto del provvedere, della completezza dell&#8217;istruttoria, della ragionevolezza delle scelte effettuate in relazione alla fattispecie concreta e dell&#8217;esternazione delle ragioni della decisione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02345/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03629/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Calvano Antonio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Oreste Morcavallo, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Arno, 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i beni e le attività culturali</b> in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO :SEZIONE I n. 00114/2011, resa tra le parti, concernente DICHIARAZIONE FABBRICATO DI PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE SOTTOPOSTO AI VINCOLI IMPOSTI DAL D. LGV N.42/04	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Morcavallo e l&#8217;avvocato dello Stato Barbieri;	</p>
<p>Rilevato che le considerazioni sulle quali è motivata la sentenza impugnata appaiono condivisibili, e che, pertanto, l’appello non appare assistito da profili di fumus boni iuris	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’istanza cautelare avanzata con l’appello.<br />	<br />
Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese della presente fase cautelare, nella misura di 2.000 (duemila) euro.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.3331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2011-n-3331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2011-n-3331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.3331</a></p>
<p>Pres.Numerico Est. Sabatino Comune di Rodi Garganico(Avv. V. Pappalepore) / Olivieri costruzioni s.r.l.(Avv.ti N. Matassa e R. Volse) in tema di procedura espropriativa 1)Edilizia e urbanistica- Espropriazione-Realizzazione di opera pubblica- Irrilevanza per l’acquisizione- Provvedimento o Contratto di cessione- Assenza- Occupazione illegittima- Configurabilità. 2)Edilizia e Urbanistica- Realizzazione di opera pubblica- Occupazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2011-n-3331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.3331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-6-2011-n-3331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.3331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Numerico   Est. Sabatino<br /> Comune di Rodi Garganico(Avv. V. Pappalepore) / Olivieri costruzioni s.r.l.(Avv.ti N. Matassa e R. Volse)</span></p>
<hr />
<p>in tema di procedura espropriativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)Edilizia e urbanistica- Espropriazione-Realizzazione di opera pubblica- Irrilevanza per l’acquisizione- Provvedimento o Contratto di cessione- Assenza- Occupazione illegittima- Configurabilità.	</p>
<p>2)Edilizia e Urbanistica- Realizzazione di opera pubblica- Occupazione illegittima del bene- Restituzione al privato- Obbligo –Sussiste- Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)La realizzazione dell&#8217;opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell&#8217;acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell&#8217;amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni.	</p>
<p>2)L&#8217;intervenuta realizzazione di un&#8217;opera pubblica non fa venire meno l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. Ciò sulla base di un superamento dell&#8217;interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell&#8217;opera pubblica all&#8217;irreversibile trasformazione effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato operata in relazione al diritto comune europeo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03331/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 08750/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 8750 del 2009, proposto dal </p>
<p>Comune di Rodi Garganico, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Pappalepore, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Olivieri costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino Matassa e Rosa Volse, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso Alfredo Placidi in Roma, via della Cosseria n. 2, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 2023 del 17 agosto 2009.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Olivieri Costruzioni s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Nino Matassa;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso iscritto al n. 8750 del 2009, il Comune di Rodi Garganico propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 2023 del 17 agosto 2009 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Olivieri costruzioni s.r.l., inizialmente rivolto a conseguire il risarcimento del danno patito in relazione alla procedura espropriativa originata dall’approvazione, con delibera del 24 marzo 1988, del progetto per la realizzazione di un parco giochi per l’infanzia e successivamente, a seguito dell’atto di motivi aggiunti depositato in data 14 gennaio 2009, mirato anche ad ottenere la restituzione del fondo, a titolo di risarcimento in forma specifica.<br />	<br />
Dinanzi al giudice di prime cure, con atto notificato e depositato rispettivamente il 16 ed il 30 novembre del 2007, la società ricorrente comproprietaria con eredi Antonio Saccia di suoli della particella n. 680 del foglio 7 in agro del Comune di Rodi Garganico, oltre che proprietaria di altri suoli sempre al fg. 7 particelle 219 e 1004, tutti ricadenti nella perimetrazione della zona omogenea C2, aveva proposto azione risarcitoria. Aveva fatto presente che i suoli della particella 680 ad essa ricorrente pervenuti a seguito della messa in liquidazione della soc. Immobiliare Viridiana Srl furono oggetto di occupazione d’urgenza giusto decreto sindacale n. 2535 dell’8 marzo 1989 e per la intera estensione di mq. 12.244 per la costruzione di parco giochi per l’infanzia (il verbale di consistenza e la immissione in possesso avveniva il 28 aprile 1989). Al tempo il sig. Olivieri quale amministratore unico della società Viridiana, con comunicazione del 27 aprile 1989 prot. n. 3497 indirizzata al Sindaco dichiarava la disponibilità alla cessione volontaria, bonaria e gratuita dei suoli “a condizione che la volumetria rinveniente dalla estensione dell’area di proprietà possa essere comunque realizzata attraverso la formazione di comparti, in modo cioè che gli oneri degli standards urbanistici non ricada unicamente sulla società Veridiana”. “Pertanto <si continuava nella proposta> nella formazione dei futuri strumenti urbanistici attuativi devono essere individuate le volumetrie spettanti alla stessa società”. La proposta veniva accettata dal Comune con delibera di Consiglio comunale n. 159 del 13 luglio 1989, ma successivamente l’amministrazione non provvedeva mai alla stipula formale del negozio di cessione, né alla emanazione del decreto di esproprio, anche dopo aver realizzato l’opera pubblica e ciò nonostante l’impegno formalmente assunto e ribadito con nota sindacale n. 5852 del 22 settembre 2000. Ciò premesso in punto di fatto, in diritto la ricorrente osservava che, non essendosi perfezionato il negozio di cessione e non essendo neppure stato emesso il decreto di esproprio nel termine di cinque anni dal decreto di occupazione dell’8 marzo 89 ed avendo nel contempo il Comune realizzato il parco giochi, si è verificata una lesione del diritto di proprietà di essa ricorrente in relazione all’occupazione sine titulo dell’area. Lamentava che il Comune, oltre a non aver stipulato un regolare atto di cessione, non aveva provveduto a redigere il piano particolareggiato dell’area assegnando al lotto residuo di proprietà Olivieri Costruzioni la volumetria dell’area acquisita, ai fini del concreto utilizzo.<br />	<br />
Osservava quindi la ricorrente che si era avuto un illecito permanente da parte dell’amministrazione che utilizza il suolo altrui in mancanza di un decreto di espropriazione, ribadendo che il negozio di cessione volontaria abbisogna della forma scritta, a pena di nullità, e che l’accordo sull’ammontare della indennità viene a perdere di efficacia ove il procedimento, e per essere nelle more verificatesi la c.d. occupazione acquisitiva, non si concluda col negozio di cessione o con decreto di esproprio. <br />	<br />
La ricorrente non era stata messa in condizioni di poter usufruire della volumetria dell’area acquisita dal Comune, posto che il PRG prevede che l’edificazione dell’area avvenga previa redazione di un piano attuativo esteso ad una superficie ben più ampia della residua area ancora in proprietà della ricorrente, la quale, facendosi carico degli oneri di progettazione, aveva essa stessa predisposto un piano attuativo, ostacolato dal Comune con motivazioni del tutto pretestuose.<br />	<br />
Il Comune quindi doveva risarcire i danni patiti per lesione del diritto di proprietà derivante dall’occupazione senza titolo dell’area. Per quanto riguarda la natura dell’area, secondo la ricorrente ne è certo il carattere edificatorio in rapporto alla zona territoriale omogenea in cui la stessa è ricompresa. Per il valore va fatto riferimento al prezzo medio di mercato pari al momento dell’acquisizione illecita; la parte, che è proprietaria al 50% dell’area occupata, rivendica la somma di € 638.350,00 (euro 100,00 per mq.12757 diviso due = 638.350,00) più 237.034,00 per svalutazione, più 388.397,00 per interessi legali e quindi complessivamente euro 1.263.771,00.<br />	<br />
Rivendica altresì indennità per occupazione legittima di cinque anni che quantifica in € 439.568,00 comprensivi di interessi ad oggi maturati (euro 159.307,00), oltre interessi sino al soddisfo.<br />	<br />
Competente a decidere è poi il G.A. qui dotato di giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio il Comune che con controricorso del 4 marzo 2008 contestava le avverse prospettazioni; faceva presente che il tutto muoveva da una proposta avanzata dal sig. Vincenzo Olivieri, già amministratore Unico della Immobiliare Veridiana srl, formalizzata con istanza del 27.4.1989 (un mese dopo il decreto di occupazione d’urgenza) di cessione volontaria, bonaria e gratuita dei suoi suoli ed alla condizione del recupero a titolo di corrispettivo da parte della società cedente della volumetria espressa dai suoli oggetto di ablazione, condizione questa realizzatasi attraverso l’approvazione del nuovo PRG che ha tipizzato le aree residue nella perimetrazione della zona omogenea C2 la cui edificazione è subordinata alla relazione di strumento urbanistico attuativo. Tra l’altro parte privata ebbe a presentare del maggio 2006 lottizzazione su cui il Comune ha solo avanzato richieste istruttorie. Eccepiva poi il Comune l’avvenuta prescrizione in quanto la cessione dei suoi è avvenuta in uno con la realizzazione del parco giochi agli inizi degli anni novanta, e quindi la domanda risarcitoria è proposta ben oltre il quinquennio. <br />	<br />
Con atto di motivi aggiunti, contestuale a memoria difensiva, notificato in data 5 gennaio 2009 e depositato il successivo 14 gennaio parte ricorrente, muovendo sempre dalla mancata conclusione del procedimento di esproprio, sottolineando anche con richiamo alle disposizioni di cui all’art. 43 del t.u. sugli espropri n. 327 del 8 giugno 2001 che l’amministrazione non può diventare proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge, ed aggiungendo ancora che non è dato ravvisare alcuna prescrizione perché il diritto di proprietà del privato per fatto imputabile alla p.a. non si prescrive, chiedeva la condanna del Comune alla restituzione del fondo su cui è stato realizzato il parco giochi.<br />	<br />
La difesa del Comune ha decisamente contestato l’ultima richiesta parlando di inammissibile mutatio libelli più che di emendatio libelli e ribadendo, per il resto, quanto già espresso nelle sue prime memorie.<br />	<br />
Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R., dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di liquidazione dell’indennità da occupazione legittima, accoglieva le richieste della parte ricorrente, facendo applicazione dell’art. 43 del t.u. in materia di espropriazione.<br />	<br />
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’erroneità della sentenza, riproponendo le doglianze avanzate in primo grado.<br />	<br />
Nel giudizio di appello, si è costituita la Olivieri costruzioni s.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; L’appello non è fondato e va respinto, sebbene la sentenza del T.A.R. debba essere rivista nelle sue statuizioni a seguito dei mutamenti ordinamentali sopravvenuti.<br />	<br />
2. &#8211; Con il primo motivo di diritto, il Comune contesta l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui l’occupazione dei suoli di cui è causa sarebbe illegittima in quanto non sarebbe stato sottoscritto il contratto di cessione. Al contrario, argomenta l’appellante che, nel caso in specie, vi sarebbe stata la conclusione di un vero e proprio contratto, fondato sullo scambio di proposta (quella formulata dal sig. Olivieri quale amministratore unico della società Viridiana con comunicazione del 27 aprile 1989 prot. n. 3497) ed accettazione (quella data con delibera di Consiglio comunale n. 159 del 13 luglio 1989), secondo gli ordinari schemi civilistici.<br />	<br />
Da tale lettura dei fatti emergerebbe, da un lato, il perfezionamento della fattispecie acquisitiva secondo gli schemi valevoli nelle negoziazioni tra privati e, dall’altro, l’attribuzione della giurisdizione sulla vicenda al giudice ordinario, trattandosi di una fattispecie contrattuale.<br />	<br />
2.1. &#8211; La ricostruzione operata dal Comune non è condivisibile.<br />	<br />
Occorre evidenziare che l’oggetto del contendere, e quindi il contenuto dei due atti sopra evocati e qualificati dall’appellante come proposta ed accettazione, è la richiesta operata dal privato di conseguire dal Comune un intervento di carattere pianificatorio in tema urbanistico. Infatti, la comunicazione del 27 aprile 1989 prot. n. 3497 evidenziava la disponibilità della società a cedere in via bonaria i suoli di sua proprietà “a condizione che la volumetria rinveniente dalla estensione dell’area di proprietà possa essere comunque realizzata attraverso la formazione di comparti, in modo cioè che gli oneri degli standards urbanistici non ricada unicamente sulla società Veridiana”.<br />	<br />
Si tratta quindi di un tipo di oggetto contrattuale, se proprio si vuol mutuare la terminologia privatistica fatta propria dall’appellante, che coinvolge profili di azione amministrativa di carattere autoritativo, ossia modi di cura dell’interesse pubblico che sono del tutto estranei alla libera disponibilità delle parti, dovendo invece essere regolati secondo il regime del diritto amministrativo, in particolare perché tesi a regolare valori aventi influenza anche al di fuori del rapporto tra le singole parti direttamente interessate.<br />	<br />
La qualificazione di una tale tipologia di atti è quindi unicamente quella di atti consensuali interni al procedimento amministrativo a cui accedono o, per usare la terminologia della legge n. 241, peraltro successiva allo scambio di comunicazione tra le parti, di accordi procedimentali, integrativi o sostitutivi del provvedimento finale.<br />	<br />
Tale qualificazione, che da un lato permette di espungere la prevalenza della valutazione di carattere civilistico della fattispecie e dall’altro di confermare l’attribuzione della giurisdizione a questo plesso; permette anche di valutare come correttamente il giudice di prime cure abbia escluso la formazione di un legittimo accordo tra le parti.<br />	<br />
Infatti, accanto ai motivi di carattere formale evidenziati in sentenza (ossia l’assenza di una stipulazione con atto pubblico), la ragione reale per cui non si può accedere alla ricostruzione della difesa appellante attiene all’oggetto del presunto rapporto contrattuale, che è invece una vicenda di diritto pubblico, esplicitamente sottratta alla libera disponibilità delle parti, come ha confermato la disciplina sopravvenuta della legge n. 241 del 1990 che, all’art. 13, ha confermato che, per l&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.<br />	<br />
In concreto, l’ipotesi sostenuta dall’appellante, ossia l’esistenza di una generale ed atipica potestà del Comune di dare vita a forme non tipizzate di urbanistica contrattata, non trova riscontro nell’ordinamento che, al contrario, individua esattamente ed univocamente ambiti e limiti entro i quali tali negoziazioni possono avere vita, contestualmente predisponendo sistemi di tutela anche degli interessi dei terzi, secondo il sistema tipico del diritto amministrativo.<br />	<br />
Inquadrata concettualmente in tal modo la fattispecie, si deve convenire sulla correttezza delle conclusioni cui giunge il giudice di prime cure, il quale, seppur facendo riferimento al solo dato formale della mancata redazione del contratto in forma scritta a pena di nullità, evidenzia come nel caso in specie il procedimento espropriativo non si sia perfezionato e che mai il Comune abbia potuto acquisire la proprietà dei beni di proprietà dell’attuale appellata.<br />	<br />
Vanno invece disattese le ulteriori affermazioni contenute in sentenza, e aventi chiaramente natura di obiter dictum, sulle quali si sofferma la difesa appellante, che tende ad evidenziare come, da parte sua, il Comune abbia ottemperato alle condizioni indicate nella comunicazione del 27 aprile 1989 prot. n. 3497. Non essendo sorto alcun rapporto di natura contrattuale tra le parti, gli atti ulteriori posti in essere dal Comune vanno valutati solo come autonoma espressione della potestà pianificatoria dell’ente.<br />	<br />
3. &#8211; Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta la prescrizione delle domande proposte dall’originaria ricorrente, evidenziando come, dal momento dell’intervenuta trasformazione del fondo, si sia determinato il trasferimento della proprietà in favore dell’ente e, conseguentemente, sia prescritto il relativo credito risarcitorio. Nel dettaglio, il decreto sindacale di occupazione d’urgenza n. 2535 dell’8 marzo 1989 stabiliva che le opere dovessero essere completate entro il termine di cinque anni e che, effettivamente, il completamento dei lavori si è avuto nel maggio del 1991. Pertanto, a parere del Comune, la pretesa risarcitoria è da considerarsi perenta a far data dal marzo 1996, ossia allo scadere del termine quinquennale decorrente dal completamento dei lavori.<br />	<br />
In merito poi alla domanda di restituzione del fondo, avanzata a seguito dell’atto di motivi aggiunti depositato in data 14 gennaio 2009, la difesa del Comune ribadisce l’eccezione di inammissibilità, in quanto avente il valore di una mutatio libelli.<br />	<br />
3.1. &#8211; Le doglianze del Comune non hanno fondamento.<br />	<br />
In merito alla questione dell’inammissibilità della domanda restitutoria, come già osservato in prime cure, non si assiste in questa sede ad alcuna mutatio. L’eccezione sollevata, nella quale si coglie l’eco della disciplina delle eccezioni di inadempimento in ambito contrattuale, non considera che la doppia azione proposta è espressione della tutela approntata dall’ordinamento in favore dell’amministrato, in base alla quale la tutela in forma specifica e quella per equivalente appaiono come mezzi concorrenti per conseguire la riparazione del pregiudizio subito. Si tratta quindi, in assenza di una disciplina preclusiva, non già di una mutatio, ma solo di una emendatio libelli, assolutamente compatibile con il sistema vigente.<br />	<br />
Per quanto attiene poi il tema della prescrizione, occorre svolgere una considerazione più articolata che parte però da una premessa ineludibile, ossia quella dell’intervenuta espunzione dal nostro ordinamento dell’istituto dell’acquisizione de facto della proprietà in mano pubblica a seguito della realizzazione di un’opera pubblica.<br />	<br />
Questa Sezione ha già precisato (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, nr. 290) che l’intervenuta realizzazione dell&#8217;opera pubblica non fa venire meno l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. Ciò sulla base di un superamento dell’interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell&#8217;opera pubblica all’irreversibile trasformazione effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato operata in relazione al diritto comune europeo.<br />	<br />
Partendo dall’esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, deve ritenersi che il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale previgente non fosse aderente alla Convenzione europea e, in particolare, al Protocollo addizionale n. 1 (sentenza Cedu 30 maggio 2000, ric. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera). Nella sentenza citata, la Corte ha ritenuto che la realizzazione dell’opera pubblica non fosse impedimento alla restituzione dell&#8217;area illegittimamente espropriata, e ciò indipendentemente dalle modalità &#8211; occupazione acquisitiva o usurpativa &#8211; di acquisizione del terreno. Per tali ragioni, il proprietario del fondo illegittimamente occupato dall’amministrazione, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell&#8217;occupazione e l&#8217;annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino.<br />	<br />
La realizzazione dell&#8217;opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell&#8217;acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell&#8217;amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni.<br />	<br />
Ne discende che, tranne che l’amministrazione intenda comunque acquisire il bene seguendo i sistemi che di seguito saranno evidenziati, è suo obbligo primario procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta.<br />	<br />
4. &#8211; Così inquadrato il tema della vicenda, osserva la Sezione che, stante la sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del testo unico sulle espropriazione, la parte della sentenza gravata che fa riferimento a tale norma la fine di dettare prescrizioni all’ente pubblico deve ritenersi non più corretta. <br />	<br />
Non potendo più essere azionato tale meccanismo procedimentale accelerato, deve ritenersi che il Comune abbia unicamente la possibilità di ottenere il consenso della controparte per la stipula di un contratto di vendita, anche con funzione transattiva, oppure agisca con un nuovo procedimento espropriativo.<br />	<br />
La Sezione deve quindi unicamente pronunciarsi sulle modalità cui dovrà attenersi l’amministrazione per la quantificazione del danno risarcibile, fermo rimanendo che, perpetuandosi l’illegittima detenzione fino al momento dell’acquisizione della proprietà, fino a quel momento permarrà anche l’obbligo di tenere indenne il privato dalla conseguenze illegittime del fare amministrativo.<br />	<br />
4.1. &#8211; Acclarato che non può essere risarcito il danno alla proprietà, in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato, il risarcimento del danno deve allora operare in relazione alla illegittima occupazione del bene, è illecito permamente, e deve pertanto coprire le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie.<br />	<br />
Ciò impone quindi l’individuazione del momento iniziale e di quello finale del comportamento lesivo. <br />	<br />
In relazione al termine iniziale, questo deve essere identificato nel momento in cui l’occupazione dell’area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l’intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra.<br />	<br />
In relazione al termine finale, questo deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell’area. A tal proposito, deve evidenziarsi come la già citata interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha eliminato ogni possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e quello autoritativo del procedimento espropriativo. Ciò è avvenuto dichiarando l’illegittimità, per contrasto con il principio di legalità, delle ricostruzioni che miravano ad individuare fatti o comportamenti (e quindi l’avvenuto completamento dell’opera pubblica o la richiesta del solo risarcimento come momento abdicativo implicito della proprietà) idonei a sostituire i sistemi legali di acquisto della proprietà. Infine, anche lo strumento di cui all’art. 43 del testo unico sull’espropriazione (che di fatto dava vita ad un procedimento espropriativo accelerato) è stato espunto dall’ordinamento, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 293 dell&#8217;8 ottobre 2010. <br />	<br />
Pertanto, l’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso, ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. L’illecita occupazione, e quindi il fatto lesivo, permangono quindi fino al momento della realizzazione di una delle due fattispecie legalmente idonee all’acquisto della proprietà, indifferentemente dal fatto che questo evento avvenga consensualmente o autoritativamente.<br />	<br />
4.2. &#8211; Venendo ai profili quantificatori, stanti le premesse appena svolte, possono riferirsi unicamente a due diverse fattispecie: quella dell’acquisto del bene tramite moduli consensuali e quella della quantificazione del danno dovuto per l’occupazione illegittima avutasi medio tempore.<br />	<br />
Come già la Sezione ha avuto modo di precisare (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 676) in relazione al valore da corrispondere al privato, dovrà tenersi conto di quello di mercato dell&#8217;immobile, individuato “non già alla data di trasformazione dello stesso (non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l&#8217;istituto della c.d. accessione invertita, il trasferimento della proprietà in favore dell&#8217;Amministrazione), e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo (non potendo, come detto, ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo), bensì alla data in cui sarà adottato il più volte citato atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l&#8217;effetto traslativo de quo”.<br />	<br />
In relazione poi al danno intervenuto medio tempore, e quindi a quello conseguente dall’illegittima occupazione, intercorrente tra i termini iniziali e finali sopra precisati, “i danni da risarcire corrisponderanno agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale capitale di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza”.<br />	<br />
5. &#8211; Le prescrizioni sopra imposte sono idonee a conformare l’azione amministrativa, rendendo ragione sia delle domande proposte dalla parte appellata [le cui ragioni di danno sono fondamentalmente di tre tipi: i danni subiti in relazione alla occupazione legittimamente subita, ossia quella dal giorno 8 marzo 1989, data del decreto sindacale di occupazione d’urgenza, fino allo scadere del termine quinquennale di sua validità; il danno per illegittima perdita della proprietà; il danno per l’illegittima perdita dell’utilità derivante dal bene, (dal giorno 9 marzo 1994 fino alla data di effettivo soddisfo)], sia delle relative eccezioni di prescrizione che, trattandosi di danni permanenti, non possono essere accolte.<br />	<br />
Le stesse prescrizioni sono idonee a risolvere anche le questioni poste con il terzo ed il quarto motivo di censura, in cui si evidenzia l’erroneità nella quantificazione del danno subito, in relazione a due ordini di motivi: da un lato, la valutazione del valore del bene ablato andava fatta in relazione al valore dalla stesso avuto al momento dell’apprensione in mano pubblica; dall’altro, si evidenzia come la stessa area, a norma della successiva destinazione impressale dagli strumenti urbanistici, avrebbe dovuta essere ceduta gratuitamente, con una previsione che veniva ad azzerare il suo valore di mercato.<br />	<br />
La soluzione proposta, che si allinea alla recente posizione giurisprudenziale e normativa di valorizzazione del valore venale del bene, è idonea a superare le dette doglianze.<br />	<br />
6. &#8211; L’appello va quindi respinto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla parziale novità della questione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
1. respinge l’appello n. 8750 del 2009;<br />	<br />
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 e del 15 marzo 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011</p>
<p align=justify>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il provvedimento della societa&#8217; Gestore Servizi Energetici, impugnato da un&#8217;impresa di tutela ambientale, in tema di verifiche ispettive su impianti ammessi ai benefici legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto nell&#8217;attesa della decisione nel merito (sei mesi) non si configurano danni gravi e irreparabili a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento della societa&#8217; Gestore Servizi Energetici, impugnato da un&#8217;impresa di tutela ambientale, in tema di verifiche ispettive su impianti ammessi ai benefici legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto nell&#8217;attesa della decisione nel merito (sei mesi) non si configurano danni gravi e irreparabili a carico del gestore servizi energetici per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02350/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03832/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3832 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Gse &#8211; Gestore dei Servizi Energetici Spa</b> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Malinconico, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 109;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Centro di Tutela Ambiente/Gardena-Castelrotto Spa </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gerhard Brandstatter e Mario Sanino, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, 180; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00034/2011, resa tra le parti, concernente VERIFICHE ISPETTIVE SU IMPIANTI AMMESSI AI BENEFICI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Centro di Tutela Ambiente/Gardena-Castelrotto Spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Panzarola per delega dell&#8217;avvocato Malinconico e Sanino;	</p>
<p>Rilevato che le apprezzabili considerazioni svolte con l’appello meritano attenta considerazione in sede dell’esame del merito del ricorso di primo grado, per il quale il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, sezione di Bolzano, ha fissato la pubblica udienza del 7 dicembre 2011, e che nel frattempo non si configurano danni gravi e irreparabili a carico della società appellante per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge, allo stato, l’istanza cautelare avanzata con l’appello.<br />	<br />
Spese della fase compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 1/6/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-1-6-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-1-6-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 1/6/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. Granelli – Arbitri Coccia, FumagalliA.S.D. Gracciano e altri (Avv. F. Giotti) c/ FIGC (Avv.ti M. Gallavotti, S. La Porta) 1. Giustizia sportiva – Indagini – Termine per la conclusione – Decorrenza – Procura – Conoscibilità fatti – Necessità – Limite – Fatti denunciati 2. Giustizia sportiva – Giovani calciatori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-1-6-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 1/6/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-1-6-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 1/6/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Granelli – <i>Arbitri</i> Coccia, Fumagalli<br />A.S.D. Gracciano e altri (Avv. F. Giotti) c/ FIGC (Avv.ti M. Gallavotti, S. La Porta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Indagini – Termine per la conclusione – Decorrenza – Procura – Conoscibilità fatti – Necessità – Limite – Fatti denunciati	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Giovani calciatori – Tutela – Necessità – Ragioni – Diritti fondamentali – Sussistenza – Conseguenze 	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Sanzione – Rideterminazione – Ammissibilità – Sussiste – Limite – Manifesta non proporzionalità – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva, che individua il termine dal quale far decorrere il tempo per l’effettuazione delle indagini, va interpretato nel senso della concreta possibilità dalla Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo qualora non ci si trovi dinanzi a “fatti denunciati”.	</p>
<p>2. Le norme che impongono alle società di seguire e tutelare i giovani calciatori, sono poste a garanzia di un sano e corretto svolgimento delle attività sportive, e rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali degli stessi. Stante l’indisponibilità dei predetti diritti, a nulla rileva la circostanza che una società abbia preventivamente informato i genitori circa le modalità (omissive) di svolgimento delle attività.	</p>
<p>3. La rideterminazione dell’entità della misura delle sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva è ammissibile esclusivamente quando si sia in presenza di manifesta violazione del principio di proporzionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/17785_TNAS_17785.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-1-6-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 1/6/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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