<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1/6/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-6-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-6-2006/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1/6/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-6-2006/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.211</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. MAZZELLA la materia della politica estera è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale &#8211; Legge della Provincia autonoma di Trento concernente azioni ed interventi di solidarietà internazionale &#8211; Norme recanti la individuazione dei soggetti coinvolti e delle tipologie di intervento e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la materia della politica estera è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale &#8211; Legge della Provincia autonoma di Trento concernente azioni ed interventi di solidarietà internazionale &#8211; Norme recanti la individuazione dei soggetti coinvolti e delle tipologie di intervento e norme relative alla definizione dei programmi di cooperazione decentrata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono incostituzionali gli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento). Le attività di cooperazione internazionale disciplinate negli articoli impugnati della legge della Provincia autonoma di Trento, sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, che è prerogativa esclusiva dello Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale; la materia della politica estera è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:	Annibale		MARINI	Presidente;<br />
	Franco		BILE		   Giudice; 	Giovanni Maria	FLICK	Giudice;	Francesco		AMIRANTE	Giudice; Ugo			DE SIERVO	Giudice; 	Romano		VACCARELLA	Giudice;	Paolo			MADDALENA	Giudice;	Alfio			FINOCCHIARO		Giudice; 	Alfonso		QUARANTA Giudice;<br />
	Franco		GALLO	Giudice; 	Luigi			MAZZELLA	Giudice; 	Sabino		CASSESE Giudice;<br />
	Maria Rita		SAULLE Giudice; &#8211;	Giuseppe		TESAURO Giudice 																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 maggio 2005, depositato in cancelleria il 24 maggio 2005 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2005.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;<br />
	udito nell&#8217;udienza pubblica del 21 marzo 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
	udito l&#8217;avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), denunciando la violazione dell&#8217;art 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione e degli artt. 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con  d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell&#8217;Italia con i Paesi in via di sviluppo).</p>
<p>    1.1. – Afferma il ricorrente che la Provincia  autonoma di Trento, con il prevedere «iniziative di solidarietà internazionale… rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli indici di sviluppo e qualità della vita, versino in condizioni di particolare disagio», ha inteso legiferare nella materia della cooperazione decentrata che attiene direttamente a quella della cooperazione allo sviluppo, a sua volta attinente alla cooperazione internazionale quale «parte integrante della politica estera dell&#8217;Italia» e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato, in violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Secondo il ricorrente, inoltre, la legge provinciale ricadrebbe in una materia che esula palesemente da quelle che per competenza statutaria sono attribuite alla Provincia autonoma di Trento e si porrebbe in aperto contrasto con il predetto sistema di disciplina centralizzata della materia. In particolare, il combinato disposto degli articoli 3 e 5 – in cui si stabiliscono i modi di intervento nell&#8217;ambito della cooperazione internazionale in relazione ai soggetti coinvolti e alla tipologia delle azioni previste – e l&#8217;art. 4 – che individua i Paesi destinatari delle iniziative di solidarietà – si porrebbero in aperto contrasto con l&#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 49 del 1987, la quale rimette al Ministro degli affari esteri «la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento».<br />
    1.2. – Inoltre, prosegue l&#8217;Avvocatura dello Stato, l&#8217;art. 7, nel prevedere contenuto e modi di attuazione dei programmi di cooperazione decentrata, non terrebbe conto di quanto stabilito dall&#8217;art. 3 della ricordata legge statale n. 49 del 1987 («la politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri»; «per la determinazione degli indirizzi generali &#8230; e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell&#8217;ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo»), né di quanto affermato nell&#8217;art. 5  della  stessa legge, che attribuisce alla competenza del Ministro degli affari esteri la funzione di promuovere e coordinare ogni iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.<br />
    2. – Con atto depositato in data 21 giugno 2005, fuori termine, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), denunciando la violazione dell&#8217;art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, nonché degli articoli 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perché, in contrasto con la legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell&#8217;Italia con i Paesi in via di sviluppo), introducono una disciplina attinente ad una materia che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.</p>
<p>    2. – Il ricorso è fondato.</p>
<p>    2.1. – L&#8217;art. 117, comma secondo, lettera a), nel delineare la competenza legislativa spettante in via esclusiva allo Stato, sottolinea una dicotomia concettuale tra meri “rapporti internazionali” da un lato e “politica estera” dall&#8217;altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117, che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, viene ad essere una componente peculiare e tipica dell&#8217;attività dello Stato, che ha un significato al contempo diverso e specifico rispetto al termine “rapporti internazionali”. <br />
    Mentre i “rapporti internazionali” sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la “politica estera” concerne l&#8217;attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo.<br />
    2.2. – Le attività di cooperazione internazionale disciplinate negli articoli impugnati della legge della Provincia autonoma di Trento, sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, che è prerogativa esclusiva dello Stato, come espressamente sancito dall&#8217;art. 1 della  legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell&#8217;Italia con i Paesi in via di sviluppo), laddove si dispone che la «cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell&#8217;Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP». <br />
    La legge impugnata prevede, invero, un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza nonché dei destinatari dei benefici sulla base dei criteri, per l&#8217;individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla stessa Provincia.<br />
    Implicando l&#8217;impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, la legge provinciale finisce con l&#8217;autorizzare e disciplinare una serie di attività tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato.</p>
<p>    2.3. – D&#8217;altra parte, la semplice affermazione di principio, contenuta nell&#8217;art. 1 della legge impugnata, in base alla quale le iniziative di cooperazione dovranno sempre avvenire «in conformità con la Costituzione e nel rispetto degli indirizzi di politica estera della Repubblica e della legislazione statale di attuazione dell&#8217;articolo 117 della Costituzione, nono comma», non vale ad escludere la lesione della sfera di competenza statale. La normativa statale richiamata nella citata clausola di salvaguardia è, infatti, quella dettata dall&#8217;art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilità della ripartizione delle competenze legisaltive di cui al Titolo V, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni.<br />
    3. – Tutte le norme censurate, dunque, per il solo fatto di intervenire nella sfera della politica estera, riservata in via esclusiva allo Stato, sono in contrasto con il riparto di competenze legislative delineato nel Titolo V della Costituzione senza peraltro essere in alcun modo legittimanti delle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 31 agostro 1972. Deve pertanto dichiararsi l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), per violazione dell&#8217; art 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>la corte costituzionale<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento).</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 17 maggio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;1 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-213/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-213/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.213</a></p>
<p>Pres. MARINI – Red. QUARANTA la pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni 1. Pesca &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) &#8211; Interventi in favore del settore ittico di cui alla legge n. 41/1982 &#8211; Previsione dell&#8217;approvazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-213/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-213/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI – Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pesca &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) &#8211; Interventi in favore del settore ittico di cui alla legge n. 41/1982 &#8211; Previsione dell&#8217;approvazione del Piano nazionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura per l&#8217;anno 2004 mediante decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali.</p>
<p>2. Pesca &#8211; Norme della Regione Marche in materia di pesca marittima e di acquacoltura &#8211; Previsione di interventi volti alla salvaguardia delle risorse ittiche regionali mediante il Piano regionale della pesca &#8211; Qualificazione come regionali delle risorse biologiche &#8211; Prevista regolamentazione regionale attuativa dei distretti per l&#8217;attività di pesca &#8211; Prevista inclusione di un rappresentante della Capitaneria di Porto tra i componenti della Consulta per l&#8217;economia ittica e della Commissione tecnico-scientifica – Prevista determinazione regionale dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per gli usi relativi alle attività di pesca.</p>
<p>3. Pesca &#8211; Norme della Regione Abruzzo in materia di pesca marittima e di sostegno all&#8217;economia ittica regionale &#8211; Istituzione del Fondo unico delle politiche della pesca &#8211; Certificazione di qualità del prodotto ittico con marchio regionale identificativo del prodotto &#8211; Istituzione e composizione della Conferenza regionale della pesca.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È incostituzionale l&#8217;art. 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonché l&#8217;approvazione del Piano nazionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura per l&#8217;anno 2004, avvengano d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell&#8217;art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all&#8217;attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.</p>
<p>2. È incostituzionale dell&#8217;art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura).</p>
<p>3. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, lettera a), della predetta legge della Regione Marche n. 11 del 2004, proposta, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>4. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all&#8217;economia ittica), proposta, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e s), dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>5. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2, lettera a), 6, comma 2, lettera e), 7, comma 1, lettera f), della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera a) – anche in relazione al regolamento CE n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002 (Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell&#8217;ambito della politica comune della pesca) e al regolamento CE n. 3690/93, del 20 dicembre 1993 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca) – e all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>6. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera f), e dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004, proposte, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma – anche in relazione al regolamento CEE n. 2081/92, del 14 luglio 1992 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione d&#8217;origine dei prodotti agricoli ed alimentari) e all&#8217;art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea – e all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></b></p>
<p>composta dai signori:	Annibale		MARINI	 Presidente;	Franco 		BILE		   Giudice;	Giovanni Maria	FLICK	  Giudice;	Francesco		AMIRANTE  Giudice;	Ugo			DE SIERVO	  Giudice;	Romano		VACCARELLA	  Giudice;	Paolo			MADDALENA	  Giudice;	Alfio			FINOCCHIARO	  Giudice;	Alfonso		QUARANTA	  Giudice;	Franco		GALLO	  Giudice;	Luigi 		MAZZELLA	  Giudice;	Gaetano 		SILVESTRI	  Giudice;	Sabino		CASSESE	  Giudice;	Maria Rita 		SAULLE	  Giudice;	Giuseppe		TESAURO	  Giudice																															</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), degli artt. 4, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), 6, comma 2, lettera e), 7, comma 1, lettera f), e 9, comma 1, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) e degli artt. 2, comma 1, lettere f) e g), 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all&#8217;economia ittica), rispettivamente promossi con ricorsi della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna (ric. n. 32 e ric. n. 33 del 2004) e con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 72 e ric. n. 102 del 2004), notificati il 26 e il 24 febbraio, il 16 luglio e il 18 ottobre 2004, depositati in cancelleria il 3 e il 4 marzo, il 26 luglio e il 26 ottobre 2004 ed iscritti ai nn. 32, 33, 72, e 102 del registro ricorsi 2004.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Marche e della Regione Abruzzo; <br />
    udito nella udienza pubblica del 4 aprile 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
    uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Marche, Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.— La Regione Toscana (ric. n. 32 del 2004) ha impugnato numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) censurando, tra l&#8217;altro, l&#8217;art. 4, commi 29 e 30, in riferimento all&#8217;art. 117 Cost. <br />
    Il suddetto comma 29 dispone che, nelle more dell&#8217;adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) sono realizzati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 25 maggio 2000. <br />
    L&#8217;art. 4, comma 30, della legge n. 350 del 2003, dispone che entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto stabilito dal precedente comma, e in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 41 del 1982, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura per l&#8217;anno 2004. <br />
    Secondo la ricorrente dette previsioni intervengono in materia di pesca ed acquacoltura, «ovverosia in ambiti non riservati alla potestà legislativa esclusiva statale, né ricompresi nell&#8217;elenco delle materie di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.» e, pertanto, rientrano nella competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). <br />
    In particolare, la disposizione di cui al comma 29 si presenterebbe limitativa di attribuzioni regionali, in quanto mantiene in essere il conferimento di competenze così come definito anteriormente alla riforma costituzionale operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della  Costituzione). <br />
    Anche il comma 30 sarebbe viziato da illegittimità costituzionale «in quanto dispone l&#8217;approvazione del Piano della pesca e dell&#8217;acquacoltura per il 2004 con un atto ministeriale, senza alcun coinvolgimento della Regione, in una materia, invece, di spettanza regionale, in totale violazione dell&#8217;art. 117 Cost.».</p>
<p>    1.1.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, rilevando, anzitutto, con riferimento al censurato comma 29, che il VI Piano nazionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura «è stato adottato il 25 maggio 2000, prima cioè della legge costituzionale n. 3 del 2001». Secondo la difesa erariale dovrebbero perciò trovare applicazione l&#8217;art. 1, comma 2, e l&#8217;art. 7, comma 6, della legge n. 131 del 2003, con la conseguenza che il comma 29 non potrebbe costituire oggetto di censura.<br />
    Rispetto all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 4, comma 30, la difesa erariale osserva che la legge n. 41 del 1982 concerne la pesca marittima e l&#8217;acquacoltura in acque marine e salmastre (e non la pesca in acque interne), non potendo quindi sostenersi, anche per la compresenza di competenze dell&#8217;Unione europea, la sussistenza della potestà legislativa residuale delle Regioni.</p>
<p>    1.2.— La Regione Toscana ha depositato memoria con la quale ha ribadito l&#8217;illegittimità costituzionale delle norme impugnate, in quanto le stesse interverrebbero in ambiti materiali – pesca e acquacoltura – che l&#8217;art. 117 Cost. non riserva in via esclusiva allo Stato, né affida alla potestà legislativa concorrente, ma rimette, quindi, alla potestà legislativa di tipo residuale delle Regioni. <br />
    Ciò troverebbe altresì conferma nel progressivo trasferimento delle funzioni amministrative, dallo Stato alle Regioni, nella suddetta materia. Né sono ravvisabili le condizioni per la chiamata in sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost.</p>
<p>    1.3.— Successivamente il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato due memorie a sostegno delle proprie difese. <br />
    L&#8217;Avvocatura generale dello Stato osserva che la Regione non ha analizzato i singoli settori di intervento elencati nel decreto ministeriale 25 maggio 2000, con conseguente carenza delle censure formulate tale da determinare l&#8217;inammissibilità del ricorso.<br />
    Si rileva, quindi, come la ricorrente non consideri il fondamentale limite territoriale che connota le competenze legislative delle Regioni, e che costituisce un antecedente logico rispetto alle elencazioni di materie contenute nell&#8217;art. 117, secondo e terzo comma, Cost., nonché alle altre disposizioni contenute negli artt. 118 e 119 Cost. <br />
    E, infatti, ogni Regione può legiferare in relazione agli ambiti che afferiscono al proprio territorio, come delimitato dai suoi confini terrestri e – se Regione costiera – dal  lido del mare. «Nel mare – non solo quello libero ma anche quello territoriale e nello spazio aereo e nello spazio privo di atmosfera non sono tracciabili confini regionali; e del resto nel mare libero e nello spazio non atmosferico non sono tracciabili neppure confini statali».<br />
    La difesa dello Stato argomenta la sussistenza della potestà legislativa statale in riferimento ai seguenti parametri costituzionali:<br />
    – art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., in quanto l&#8217;esercizio della pesca marittima è sottoposto a discipline dettate da convenzioni internazionali anche multilaterali;<br />
    – art. 117, secondo comma, lettera e), in uno con l&#8217;art. 120, primo comma, Cost., atteso che «la produzione legislativa regolamentare ed amministrativa delle singole Regioni non può introdurre apprezzabili turbative della corretta e fisiologica competizione tra imprenditori operanti nell&#8217;ambito nazionale e/o in quello dell&#8217;Unione europea, riservando trattamenti e discipline più favorevoli» a coloro che sono localizzati nel territorio regionale;<br />
    – art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto un costante e organico impegno è necessario per la salvaguardia del mare e delle risorse marine;<br />
    – in via subordinata, art. 118 Cost., in quanto «l&#8217;attività di pesca marittima richiede necessariamente l&#8217;esercizio unitario delle funzioni».</p>
<p>    2.— La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 33 del 2004) ha, a sua volta, impugnato, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., i medesimi commi 29 e 30 dell&#8217;art. 4 della legge n. 350 del 2003.<br />
    La ricorrente ricorda che, in attuazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 41 del 1982, sono stati approvati vari piani triennali della pesca, fino al decreto ministeriale 25 maggio 2000 (Adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura 2000-2002). La parte IV di questo decreto riguarda il bilancio preventivo e contiene la «ripartizione delle risorse finanziarie tra interventi gestiti dallo Stato ed interventi gestiti dalle Regioni» in materie di competenza regionale di cui all&#8217;art. 1l7, terzo e quarto comma, Cost. <br />
    L&#8217;art. 4, comma 29, recepisce la ripartizione di competenze fra Stato e Regioni operata dal decreto ministeriale 25 maggio 2000 (scaduto il 31 dicembre 2003) nel contesto del vecchio Titolo V della Costituzione, che attribuiva alla competenza regionale solo la “pesca nelle acque interne”. <br />
    La norma in questione non sarebbe, dunque, coerente con il nuovo quadro costituzionale, nell&#8217;ambito del quale (salvi i titoli di intervento di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, Cost.) lo Stato può svolgere e regolare funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale (come la pesca e anche la ricerca e l&#8217;educazione alimentare) solo qualora ciò sia reso necessario dal principio di sussidiarietà. <br />
    Comunque, ove si ravvisassero esigenze unitarie, permanenti o transitorie, a sostegno di queste competenze statali, il comma 29 sarebbe illegittimo per la mancata previsione dell&#8217;intesa con le Regioni.<br />
    Anche con riferimento al comma 30, la Regione rileva che, pur ammettendo che per l&#8217;approvazione del Piano nazionale possa essere giustificata la competenza statale, la suddetta disposizione risulterebbe illegittima per la mancata previsione dell&#8217;intesa con le Regioni interessate, secondo quanto stabilito dalla sentenza di questa Corte n. 303 del 2003.</p>
<p>    2.1.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 29 e 30, della legge n. 350 del 2004.<br />
    Con successive memorie la difesa dello Stato ha esposto quanto segue.<br />
    Preliminarmente è stata prospettata l&#8217;inammissibilità delle questioni per l&#8217;indeterminatezza delle censure formulate dalla ricorrente.<br />
    Nel merito, l&#8217;Avvocatura ripercorre l&#8217;iter di approvazione e i contenuti del VI Piano nazionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura, richiamando anche la normativa sopravvenuta, e deduce come la materia controversa vada circoscritta a tre settori: Fondo di solidarietà, contributi per l&#8217;associazionismo e ricerca applicata alla pesca e all&#8217;acquacoltura, per i quali è ravvisabile la competenza statale. <br />
    Rileva, altresì, come i commi 29 e 30 in esame «recano sostanzialmente» una disciplina «transitoria “nelle more” della proroga produzione di una nuova normativa; la concreta applicazione dei commi parrebbe – come desumibile dal riferimento nel comma 30 al 2004 – ormai del tutto esaurita».<br />
    2.2.— Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, con la quale ha insistito nelle difese svolte. La Regione ha ribadito, altresì, come le norme impugnate abbiano confermato, dopo il 2001, la ripartizione di competenze risultante dal decreto ministeriale 25 maggio 2000, invece di adeguare la disciplina di settore al mutato quadro costituzionale. Si deduce, altresì, come non possa essere condiviso il dedotto esaurimento della normativa de qua, e comunque l&#8217;irrilevanza di tale eventualità ai fini del giudizio di costituzionalità, in quanto la modalità delle norme impugnate non risultano idonee ad incidere sull&#8217;interesse alla decisione.<br />
    3.— Il Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 72 del 2004) ha impugnato gli artt. 4, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), 6, comma 2, lettera e), 7, comma 1, lettera f),  e 9, comma 1, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11, recante “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura”.<br />
    La difesa dello Stato premette che la materia della pesca persegue interessi pubblici molteplici, riconducibili ad obiettivi di tutela dell&#8217;ecosistema e delle risorse ittiche che richiedono una gestione unitaria, attribuibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, nonchè di rapporti internazionali dello Stato e rapporti dello Stato con l&#8217;Unione europea, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma , lettere s) e a), Cost.</p>
<p>    3. 1.— Le censure sono quindi specificate come di seguito precisato.<br />
    La norma contenuta nell&#8217;art. 4, comma 1, lettera a), prevede che il Piano regionale della pesca contenga, tra l&#8217;altro, interventi volti alla salvaguardia di risorse ittiche della Regione. In tal modo la legge regionale qualificherebbe le risorse biologiche come regionali. Ad avviso dell&#8217;Avvocatura dello Stato, in realtà, le risorse ittiche necessitano di una disciplina di tutela e conservazione uniforme, nel rispetto, tra l&#8217;altro, di convenzioni e accordi internazionali – in particolare si tratta della United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 dicembre 1982, e del United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, New York, 4 agosto 1995. La norma impugnata si pone quindi in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e s), Cost.<br />
    L&#8217;art. 4, comma 2, lettera a), prevede l&#8217;articolazione territoriale dei distretti di pesca, con l&#8217;introduzione di regole obbligatorie per tutti coloro che vi operano.<br />
     In tal modo, si determinerebbe una regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto con i principi che regolano la pesca nazionale secondo criteri unitari. Pertanto detta norma invaderebbe la competenza esclusiva statale in materia di rapporti internazionali e con l&#8217;Unione europea di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., in relazione al regolamento CE n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, recante “Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell&#8217;ambito della politica comune della pesca” (artt. 4, 8, 9, 15, 17 e 23) e al regolamento CE n. 3690/93, del 20 dicembre 1993, recante “Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca” (artt. 2 e 3).<br />
    Le norme contenute nell&#8217;art. 6, comma 2, lettera e), e nell&#8217;art. 7, comma 1, lettera f), della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, stabiliscono che tra i componenti della Consulta per l&#8217;economia ittica e della Commissione tecnico-scientifica, nuove strutture regionali che operano nell&#8217;ambito della pesca, vi sia un rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato nel direttore marittimo o in un suo delegato. Tali disposizioni sarebbero in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto dettano norme prescrittive nei confronti di un titolare di un ufficio periferico dello Stato (cfr. sentenza n. 134 del 2004).<br />
    L&#8217;art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche in esame, affida alla Giunta regionale la determinazione dell&#8217;ammontare del canone da corrispondere per la concessione dei beni del demanio marittimo. Si invaderebbe, pertanto, la competenza esclusiva statale, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
    3.2.— Si è costituita la Regione Marche chiedendo il rigetto del ricorso. Con successiva memoria la ricorrente ha osservato che la disciplina de qua è stata adottata anche al fine di disporre di un testo normativo in linea con le disposizioni comunitarie, come modificate dal regolamento CE n. 2792/1999, del 17 dicembre 1999, recante “Regolamento del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca” e dal regolamento CE n. 2371/2002.<br />
     La legge impugnata, inoltre, ha abrogato la legge regionale 18 aprile 1994, n. 14 (Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e l&#8217;ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici), intervenendo in un ambito già rimesso alla potestà legislativa delle Regioni, in ragione del trasferimento delle funzioni amministrative in materia. <br />
    A sostegno delle proprie difese la Regione ha richiamato la legislazione adottata in materia da altre Regioni.</p>
<p>    3.3.— In prossimità dell&#8217;udienza pubblica, l&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale ha ribadito le considerazioni svolte a sostegno dei profili di illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Lo Stato ravvisa nell&#8217;interesse alla tutela delle risorse biologiche del mare una specifica manifestazione del più ampio interesse nazionale alla salvaguardia dell&#8217;ambiente, affidato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alle competenze esclusive del legislatore nazionale. <br />
    D&#8217;altro canto, come affermato dalla Corte, nel sistema costituzionale sono presenti meccanismi (art. 118 Cost.) volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l&#8217;ampia articolazione delle competenze, le istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita.</p>
<p>    4.— Il Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 102 del 2004) ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, recante “Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all&#8217;economia ittica”, ed in particolare l&#8217;art. 2, comma 1, lettere f) e g), nonché l&#8217;art. 3, comma 2, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale degli stessi.</p>
<p>    4.1.— La difesa dello Stato ritiene che la legge presenti i seguenti profili di illegittimità costituzionale.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, lettera f), prevede la promozione di certificazioni di qualità del «prodotto ittico catturato dalla Marineria Abruzzese o allevato in impianti di acquacoltura/maricoltura dislocati in Abruzzo o nel mare antistante». Tale disposizione, attuando una protezione della produzione agroalimentare locale, con l&#8217;istituzione di un marchio regionale identificativo di prodotti provenienti da una determinata località geografica, è suscettibile di favorire la produzione regionale nei confronti di quelle originarie di altri Stati membri. Il marchio regionale non sarebbe, pertanto, in linea con le disposizioni dettate dal regolamento CEE n. 2081/92, del 14 luglio 1992, recante “Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d&#8217;origine dei prodotti agricoli ed alimentari” e risulterebbe incompatibile con l&#8217;articolo 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale vieta l&#8217;introduzione di qualsiasi misura di natura pubblica che possa ostacolare l&#8217;importazione da altri paesi comunitari. <br />
    La norma impugnata, quindi, non rispettando le disposizioni sopra richiamate, contrasterebbe con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost.<br />
    La medesima appare, altresì, lesiva, dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la potestà legislativa nella materia “tutela della concorrenza”.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Abruzzo, prevedendo tra le finalità da perseguire, tramite il “Fondo unico delle politiche della pesca”, quelle di conservazione e incremento delle risorse alieutiche, predisposizione di piani di gestione di aree di riserva, nonché monitoraggio di specie ittiche e dell&#8217;ambiente marino, attribuisce carattere regionale a risorse biologiche, quali quelle ittiche, che necessitano di una disciplina di tutela e conservazione uniforme, nel rispetto di convenzioni e accordi internazionali – anche in questo caso si tratta della United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 dicembre 1982, e del United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, New York, 4 agosto 1995. <br />
    La materia della pesca persegue interessi pubblici molteplici, riconducibili ad obiettivi di tutela dell&#8217;ecosistema e delle risorse ittiche, che sfuggono, per la natura degli interessi da tutelare, ai confini territoriali e che richiedono una gestione unitaria. La disposizione regionale, quindi, invaderebbe la competenza esclusiva statale in materia di rapporti internazionali e tutela dell&#8217;ecosistema, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e s), Cost.<br />
    Infine, la norma contenuta nell&#8217;art. 3, comma 2, prevede tra i componenti della Conferenza regionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura rappresentanti di organismi statali, quali le Capitanerie di porto. Tale disposizione, nel dettare norme cogenti nei confronti di rappresentati di uffici periferici dello Stato, si porrebbe in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.</p>
<p>    4.2.— Si è costituita la Regione Abruzzo, chiedendo che le questioni proposte dallo Stato siano dichiarate manifestamente infondate. <br />
    La difesa regionale ha dedotto come il quadro normativo in materia di pesca ed acquacoltura presenti le caratteristiche di un sistema multilivello, nel quale interagiscono fonti normative comunitarie, nazionali e regionali. La riforma del Titolo V della Costituzione ha innovato il rapporto tra potestà normativa statuale e regionale. In particolare, “pesca e acquacoltura” non sono state ascritte nel novero delle materie di esclusiva competenza legislativa statale, ovvero di competenza legislativa concorrente, sicché le stesse devono essere ricondotte alla potestà legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, quarto comma, Cost.<br />
    Con riguardo alle specifiche censure la Regione osserva quanto segue.<br />
    L&#8217;art. 2, comma 1, lettera f), della legge regionale in esame, non è diretto alla creazione di un marchio regionale identificativo di una produzione agroalimentare locale, quanto «al possibile sostegno alla certificazione di qualità della Marineria abruzzese, del Pesce abruzzese, in forza dell&#8217;applicazione di rigorosi disciplinari in materia di metodi di cattura, modalità di primo trattamento e manipolazione, tempi di trasporto a terra ed avvio della commercializzazione». <br />
    In relazione alle censure formulate rispetto all&#8217;art. 2, comma 1, lettera g), della legge regionale dell&#8217; Abruzzo, n. 22 del 2004, la Regione deduce come la norma si inserisca nel quadro normativo internazionale, e al medesimo si adegui. Né sussisterebbe l&#8217;invasione della competenza statale in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema dal momento che si è inteso intervenire solo nella predisposizione e attuazione di piani di gestione delle risorse per aree di tutela biologica già istituite, concorrendo, così, alla loro implementazione.<br />
    In ordine alle censure formulate rispetto all&#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004, la Regione rileva che la previsione della partecipazione alla istituenda Conferenza regionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura, di un rappresentante designato dalle Capitanerie di porto, ha fondamento nell&#8217;art. 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché nell&#8217;art. 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell&#8217;acquacoltura, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), che richiedono un necessario raccordo con le Capitanerie di porto.<br />
    4.3.— L&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale ha rilevato come le disposizioni legislative introdotte dalla Regione Abruzzo riguardino essenzialmente linee di intervento pubblico a sostegno dell&#8217;economia ittica. <br />
    Ha affermato, quindi, come non sembri dubitabile che la Regione, in forza dell&#8217;assetto delle competenze delineato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, abbia legittimazione a provvedere in materia di pesca e acquacoltura.<br />
    Piuttosto, la questione di legittimità costituzionale attiene alle modalità con cui la Regione Abruzzo ha inteso esercitare detta potestà, e, in particolare, all&#8217;incidenza della disciplina regionale sul rispetto del Trattato che ha istituito la Comunità europea e del regolamento CEE n. 2081/92. Ad avviso della difesa dello Stato, la Regione Abruzzo può promuovere, nel contesto di un piano economico, i prodotti e i marchi locali, ma non può individuare un ambito di delimitazione delle aree di produzione avulso dai criteri indicati in sede comunitaria. La norma in questione, pertanto, sarebbe lesiva dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui introduce un criterio di tutela dei marchi d&#8217;origine diverso da quello vigente nel territorio nazionale e nell&#8217;area comunitaria, nonché dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), in quanto altererebbe la concorrenza tra i prodotti nazionali.<br />
    La difesa dello Stato ha ribadito l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Abruzzo, in quanto contiene un espresso riferimento alla predisposizione ed attuazione di piani di gestione di aree di riserva e di specie particolari, incidendo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali e di tutela dell&#8217;ecosistema e dell&#8217;ambiente, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e s), Cost. <br />
    Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri riafferma l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217; art. 3, comma 2, tanto più che l&#8217;art. 10 del d.lgs. n. 154 del 2004, richiamato dalla Regione, si esprime in termini di raccordo tra le Commissioni consultive istituite dalle Regioni e le Capitanerie di porto.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.— Vengono all&#8217;esame della Corte quattro ricorsi, dei quali due sono stati proposti, rispettivamente, dalla Regione Toscana (ric. n. 32 del 2004) e dalla Regione Emilia-Romagna (ric. n. 33 del 2004) nei confronti di talune disposizioni di una legge dello Stato, gli altri due, invece, sono stati proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 72 e ric. n. 102 del 2004) contro leggi, rispettivamente, della Regione Marche e della Regione Abruzzo.</p>
<p>    2.— Oggetto di esame in questa sede sono soltanto le questioni di costituzionalità prospettate nei suindicati ricorsi con riferimento al riparto delle competenze legislative ed amministrative tra lo Stato e le Regioni in materia di pesca. Vanno, invece, riservate ad altre pronunce le ulteriori questioni di costituzionalità proposte con i ricorsi regionali n. 32 e n. 33 del 2004.</p>
<p>    3.— Considerata la sostanziale identità della materia trattata con i quattro ricorsi sopra citati, nonché l&#8217;analogia di parte delle questioni prospettate, i giudizi possono essere riuniti – nei limiti sopra precisati – per essere decisi con unica sentenza.<br />
    4.— Prima di procedere all&#8217;esame delle diverse questioni di costituzionalità prospettate nei ricorsi de quibus, occorre delineare, sia pure succintamente, il quadro normativo, relativo al settore della pesca, precedente alle modifiche apportate al Titolo V della Parte seconda Cost. dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).</p>
<p>    4.1.— Il testo originario dell&#8217;art. 117 Cost. attribuiva, come è noto, alla potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario la competenza in materia di “pesca nelle acque interne”, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non fossero in contrasto con l&#8217;interesse nazionale e con quello di altre Regioni.<br />
    In base al testo originario dell&#8217;art. 118 Cost. spettavano alle Regioni le funzioni amministrative nella suddetta materia, tranne quelle di interesse esclusivamente locale, che potevano essere attribuite dalle leggi della Repubblica anche alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.</p>
<p>    4.2.— A differenza di quanto disposto per le Regioni a statuto ordinario, sin dalla costituzione delle Regioni a statuto speciale si è avuta l&#8217;attribuzione alle medesime (e con riguardo al Trentino-Alto Adige/Südtirol alle Province autonome di Trento e di Bolzano) delle funzioni legislative ed amministrative relative non solo alla “pesca nelle acque interne”, ma anche alla “pesca marittima”, ad eccezione, per quest&#8217;ultima, delle Regioni Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per evidenti ragioni di ordine geografico.<br />
    Il richiamo per le Regioni ad autonomia speciale del termine “pesca”, senza ulteriori specificazioni (art. 2, comma 1, lettera l, dello “statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta”; art. 3, comma 1, lettera i, dello “statuto speciale per la Sardegna”; art. 11, comma 1, numero 15, dello “statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”; art. 4, comma 1, numero 3, dello “statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia”; art. 14, comma 1, lettera l, dello “statuto della Regione siciliana”), ha fatto ritenere, fondatamente, che le competenze delle Regioni a statuto speciale, che hanno sbocco sul mare, fossero più ampie di quelle delle Regioni a statuto ordinario, aventi la medesima caratteristica, come attribuite dagli artt. 117 e 118 Cost., nei rispettivi testi originari.<br />
    4.3.— Sul punto è opportuno richiamare la giurisprudenza costituzionale di più significativo rilievo. Questa Corte, sin dalla sentenza n. 23 del 1957, ritenne legittime alcune disposizioni normative adottate dalla Regione Sardegna in materia di pesca, che estendevano la propria efficacia anche alle acque del mare territoriale, in ragione della potestà legislativa attribuita dallo statuto speciale «senza limitazione alcuna, salvo le limitazioni delle norme costituzionali». Con la successiva sentenza n. 21 del 1968, anch&#8217;essa relativa a norme delle Regione Sardegna, veniva precisato che «le singole competenze regionali debbono intendersi rigorosamente limitate, così da escludere ogni esorbitanza in materie connesse di competenza statale, e senza pregiudizio delle implicazioni di questa competenza, la quale tutela interessi pubblici estranei alla sfera regionale». La pronuncia n. 203 del 1974, quindi, nel delimitare l&#8217;ambito della potestà legislativa della Regione Sardegna, affermava che la «“pesca” come materia di competenza regionale, è l&#8217;attività diretta, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito, a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano date acque. Codesta attività, in sé e finalisticamente considerata, evidenzia determinati interessi tipici, privati e pubblici; e le norme che la disciplinano, proprio di codesti interessi integrano la tutela». <br />
    Tuttavia, la Corte rilevava che accanto agli stessi vi erano «altri interessi, il cui perseguimento è certamente giovevole alla pesca, ma che ha una ben più ampia o generale portata» (quali la conservazione ed il miglioramento del patrimonio ittico, delle risorse biologiche del mare e dell&#8217;ambiente marino in genere), considerati meritevoli di tutela nell&#8217;ordinamento interno e sul piano internazionale, e che la disciplina delle relative attività non poteva essere compresa, in modo immediato o meno, nelle competenze statutarie.</p>
<p>    4.4.— Nella vigenza dell&#8217;originario art. 117 Cost., il settore de quo è stato oggetto di disciplina organica per effetto della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), e della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima). Proprio la legge n. 41 del 1982 introduceva, con la previsione di un Piano nazionale, una gestione programmata e controllata dell&#8217;attività di pesca, allo scopo di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare, attraverso uno sviluppo equilibrato dell&#8217;attività considerata.</p>
<p>    4.5.— Successivamente, in attuazione della delega legislativa conferita dall&#8217;art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), è stato emanato il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell&#8217;acquacoltura, a norma dell&#8217;articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).<br />
    Occorre rilevare, in proposito, come l&#8217;art. 1, comma 1, del suddetto decreto abbia assunto nella sfera dei principi della sostenibilità e delle responsabilità verso l&#8217;ambiente e verso i consumatori, le finalità di sviluppo economico, gestione razionale e valorizzazione delle risorse biologiche del mare.</p>
<p>    4.6.— Con riguardo al riparto delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni a statuto ordinario, in ordine alla pesca e all&#8217;acquacoltura, occorre, in primo luogo, richiamare il significativo nucleo di normazione emanato nell&#8217;anno 1972.<br />
    4.7.— Con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici), si operava un primo trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario, in materia, tra l&#8217;altro, di pesca nelle acque interne, per i rispettivi territori. In particolare, il trasferimento riguardava (art. 1, comma 2, lettera p), le funzioni amministrative concernenti l&#8217;esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. L&#8217;art. 4 del suddetto decreto stabiliva i settori in cui, diversamente, restavano ferme le competenze statali.<br />
    4.8.— Successivamente, per effetto degli artt. 79 e 100 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative alla materia «pesca nelle acque interne», che concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l&#8217;esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l&#8217;incremento della pesca, nonché «le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così come delimitato dall&#8217;art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639» (in riferimento, quindi, alle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d&#8217;acqua, naturali o artificiali, ovvero quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra).<br />
    4.9.— Quindi, il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell&#8217;Amministrazione centrale), attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), all&#8217;art. 1, comma 2, ha conferito alle Regioni «tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero» delle risorse agricole, alimentari e forestali, «relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione», tranne quelli (elencati nell&#8217;articolo 2), riservati al neo istituito Ministero per le politiche agricole.<br />
    A ciò va aggiunto che l&#8217;art. 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha stabilito che «per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto». In attuazione del d.lgs. n. 143 del 1997, sono poi state emanate leggi regionali di individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali in materia e di quelle mantenute in capo alle Regioni stesse.</p>
<p>    5.— Con il nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la pesca non è stata inserita nell&#8217;elenco di materie rimesse alla potestà legislativa dello Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, Cost., né è stata ascritta alla competenza concorrente di cui al terzo comma del suddetto articolo.<br />
    Ciò ha portato a ritenere che la mancata espressa attribuzione della pesca alla competenza legislativa esclusiva statale o concorrente dello Stato e delle Regioni, comporti la riferibilità della stessa, nella sua globalità, alla potestà legislativa regionale “residuale”, e dunque piena. In proposito, occorre, tuttavia, ricordare come questa Corte (sentenza n. 370 del 2003) abbia chiarito che, in via generale, deve essere affermata l&#8217;impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all&#8217;ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 117 Cost., «per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell&#8217;art. 117 Cost.». D&#8217;altro canto, la complessità della realtà sociale da regolare comporta che di frequente le discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad un&#8217;unica materia, perché concernono posizioni non omogenee ricomprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa; «in siffatti casi di concorso di competenze deve, pertanto, farsi applicazione, secondo le peculiarità dell&#8217;intreccio di discipline, del criterio della prevalenza di una materia sull&#8217;altra e del principio di leale cooperazione» (sentenza n. 231 del 2005).</p>
<p>    5.1.— Nella vigenza del nuovo Titolo V, con la legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), è stata conferita delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell&#8217;agricoltura, della pesca, dell&#8217;acquacoltura, agroalimentare, dell&#8217;alimentazione e delle foreste.<br />
    In attuazione di tale delega, con riguardo alla pesca, sono stati adottati più decreti delegati: decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima); decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell&#8217;acquacoltura, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38); decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell&#8217;acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).<br />
    5.2.— In ragione della nuova disciplina di settore contenuta nella legge delega e nei decreti delegati da ultimo richiamati (che, tra l&#8217;altro, hanno abrogato la legge n. 41 del 1982 e, in parte, la legge n. 963 del 1965), al Piano nazionale della pesca, di durata triennale, previsto dall&#8217;art. 1 della legge n. 41 del 1982 (cfr., altresì, l&#8217;art. 4, comma 29, della legge n. 350 del 2003), è subentrato il Programma nazionale triennale della pesca e dell&#8217;acquacoltura (artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 154 del 2004; art. 5 del d.lgs. n. 100 del 2005), adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa consultazione del neo istituito “Tavolo Azzurro”.</p>
<p>    6.— Lo sviluppo legislativo segnato nel tempo dalle disposizioni sopra richiamate è caratterizzato, nel complesso, dal venire meno del richiamo alla distinzione tra “pesca nelle acque interne” e “pesca marittima” quale criterio per definire l&#8217;ambito della competenza legislativa e amministrativa, rispettivamente, dello Stato e delle Regioni in materia. Si può, inoltre, rilevare una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema della pesca in ragione dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela dell&#8217;ambiente e degli ecosistemi. Infine, la nozione di pesca marittima &#8722; art. 1 del d.lgs. n. 153 del 2004 &#8722; quale attività (diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare) svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali è responsabile, direttamente e unitariamente lo Stato italiano, secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali, pone in luce l&#8217;assorbente carattere di attività economica assunto dalla pesca; a ciò consegue la previsione di una serie di misure di sostegno a favore non solo dell&#8217;attività di pesca, ma anche delle diverse e ulteriori attività (quali la trasformazione e la commercializzazione del pescato), svolte sulla terraferma, che ne costituiscono parte integrante o vi sono strettamente connesse. <br />
    7.— In base alle considerazioni svolte, si deve, dunque, rilevare che la mancanza nell&#8217;attuale art. 117 Cost. di una espressa attribuzione di potestà legislativa in materia di “pesca nelle acque interne”, da un lato, non consente, per le specificità del settore pesca, di ritenere la stessa riconducibile o assorbita da uno o più ambiti chiaramente rimessi alla competenza legislativa esclusiva o concorrente (art. 117, secondo e terzo comma, Cost.); dall&#8217;altro, conferma la progressiva generale attribuzione della “pesca” alle Regioni ordinarie, senza alcuna distinzione basata sulla natura delle acque.</p>
<p>    7.1.— La pesca, pertanto, costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell&#8217;art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all&#8217;attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme. <br />
    A ciò va aggiunto che per quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all&#8217;attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l&#8217;estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all&#8217;innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi.</p>
<p>    7.2.— L&#8217;analisi dell&#8217;intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.</p>
<p>    8.— È, pertanto, sulla base dei suindicati principi che deve essere effettuato lo scrutinio di costituzionalità sulle norme impugnate.</p>
<p>    9.— Devono formare oggetto di esame, in primo luogo, le questioni di costituzionalità proposte dalla Regione Toscana e dalla Regione Emilia-Romagna (ric. n. 32 e ric. n. 33 del 2004) in ordine ai commi 29 e 30 dell&#8217;art. 4 della legge n. 350 del 2003, con motivazioni sostanzialmente identiche, basate sulla violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. In particolare, la Regione Toscana lamenta la violazione dell&#8217;art. 117, quarto comma, Cost., mentre la Regione Emilia-Romagna deduce la lesione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.</p>
<p>    9.1.— Il comma 29 del citato art. 4 dispone che «nelle more dell&#8217;adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalla legge 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali».<br />
    A sua volta, il comma 30 del medesimo art. 4 prevede che «entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura per l&#8217;anno 2004».</p>
<p>    9.2.— Le riportate disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime in quanto, intervenendo in ambiti materiali – e precipuamente pesca e acquacoltura – non riservati dal medesimo art. 117 Cost. alla competenza esclusiva dello Stato, sussisterebbe la competenza residuale delle Regioni o concorrente delle stesse con lo Stato, a nulla rilevando che tali ambiti possano avere qualche interferenza con la competenza statale relativa alla tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema e, in parte, anche con quella della tutela della concorrenza.<br />
    In via subordinata, la sola Regione Emilia-Romagna lamenta che, comunque, pure a volere ritenere che, per esigenze unitarie, competenze regionali siano state attribuite allo Stato dalle norme impugnate, quest&#8217;ultime sarebbero egualmente costituzionalmente illegittime per l&#8217;assenza di adeguate forme di intesa con le Regioni.<br />
    9.3.— In via preliminare, deve essere respinta l&#8217;eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dello Stato per l&#8217;indeterminatezza delle censure poste dalle ricorrenti.<br />
    Le stesse, pur nella loro sinteticità, consentono di apprezzare sufficientemente il contenuto sostanziale della lamentata invasione della sfera di competenza legislativa regionale.</p>
<p>    9.4.— Nel merito, va innanzitutto rilevato che le norme impugnate hanno carattere dichiaratamente transitorio, in quanto relative al periodo precedente all&#8217;attuazione delle deleghe legislative, che è avvenuta con l&#8217;emanazione dei relativi decreti delegati, nei termini all&#8217;uopo previsti ed ormai scaduti. <br />
    Tale circostanza, pur non facendo venire meno l&#8217;interesse alla caducazione di tali norme, induce a ritenere che la disciplina introdotta dalle disposizioni censurate trovi giustificazione nell&#8217;esigenza di evitare un vuoto di normazione nel periodo intercorrente tra l&#8217;emanazione della legge di delega e la sua attuazione. D&#8217;altronde questa Corte, già in altre occasioni (sentenze n. 417 del 2005, e n. 36 del 2004), ha escluso la declaratoria di illegittimità costituzionale di norme statali sul rilievo del loro carattere meramente transitorio.</p>
<p>    9.5.— Al di là, comunque, delle suindicate considerazioni, deve osservarsi che la disposizione dell&#8217;art. 4, comma 29, nel prevedere il citato regime transitorio, stabilisce che gli interventi in favore del settore ittico, di cui alla legge n. 41 del 1982 (abrogata dall&#8217;art. 23 del d.lgs. n. 154 del 2004), «sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale delle pesca e dell&#8217;acquacoltura adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali».<br />
    Orbene, la richiamata Parte IV del Piano (la cui rubrica reca “il bilancio preventivo”), ripartisce tra lo Stato e le Regioni le risorse finanziarie per i diversi settori di intervento che sono riconducibili sia a competenze statali, sia a competenze regionali.<br />
    Per completezza del quadro normativo in materia, deve essere ricordato che l&#8217;art. 69, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), con disposizione non impugnata da alcuna Regione, ha prorogato sino al 31 dicembre 2003 il periodo di vigenza del Piano in questione. Per l&#8217;anno 2004, poi, è intervenuto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 (Piano nazionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura per l&#8217;anno 2004) sulla base di quanto previsto dal comma 30 dell&#8217;art. 4 della legge n. 350 del 2003, anch&#8217;esso oggetto di impugnazione in questa sede.<br />
    Quest&#8217;ultimo Piano, nel precisare che la suddetta legge n. 350 del 2003 ha individuato gli interventi nazionali nel settore ittico da finanziarsi con dotazioni di bilancio a gestione nazionale, secondo il riparto delle competenze tra Stato e Regioni fissato dal Piano per gli anni 2000 &#8211; 2002, ha disposto il rifinanziamento della spesa nei seguenti settori: credito peschereccio, osservatorio del lavoro, associazionismo, cooperazione, ricerca applicata alla pesca e l&#8217;acquacoltura, campagna di educazione alimentare, interventi sul sistema statistico, finanziamento degli organi collegiali, missioni all&#8217;estero, iniziative a sostegno dell&#8217;attività ittica, controllo dell&#8217;attività di pesca da parte delle Capitanerie di porto, Fondo di solidarietà, studi di mercato (ISMEA), Commissione per la sostenibilità (INEA), campagne di promozione, polizze assicurative, accordi di programma, ristrutturazione aziendale e ricapitalizzazione delle cooperative.</p>
<p>    9.6.— Come appare palese, il rifinanziamento delle spesa così disposto va ad incidere sia su ambiti di competenza statale, che su ambiti di competenza regionale. Inoltre, sussistono sufficienti elementi per ritenere che un intervento finanziario così complesso ed articolato può giustificare, a norma dell&#8217;art. 118, primo comma, Cost., l&#8217;allocazione delle relative funzioni ad un livello unitario che, nella specie, è quello dello Stato. <br />
    Deve, quindi, ritenersi, tanto con riferimento alla natura transitoria delle disposizioni censurate, quanto con riguardo alla chiamata in sussidiarietà, al livello statale, della funzione di finanziamento della spesa, che le disposizioni medesime rientrino nella competenza dello Stato. Nondimeno, sarebbe stato egualmente necessario, in ragione del principio di leale collaborazione, che deve permeare di sé i rapporti istituzionali tra lo Stato e le Regioni, il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari tipi di impiego, mediante intesa.</p>
<p>    9.7.— La disposizione del comma 29 dell&#8217;art. 4, della legge n. 350 del 2003 deve, dunque, essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non fa applicazione del principio di leale collaborazione, nella forma dell&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>    9.8.— Analogamente, e per le stesse ragioni sostanziali, deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale del comma 30 del medesimo art. 4, data la mancata previsione dell&#8217;intesa nella fase di approvazione del Piano per l&#8217;anno 2004 e nella consequenziale ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari tipi di impiego.</p>
<p>    10.— Devono essere esaminati ora i due ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti, rispettivamente, della Regione Marche e della Regione Abruzzo.</p>
<p>    11.— Con il ricorso n. 72 del 2004 sono stati impugnati gli artt. 4, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), 6, comma 2, lettera e), 7, comma 1, lettera f), e 9, comma 1, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura).</p>
<p>    11.1.— La difesa dello Stato premette che la materia della pesca persegue interessi pubblici molteplici, che richiedono una gestione unitaria, attribuibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, nonché, di rapporti internazionali dello Stato e rapporti dello Stato con l&#8217;Unione europea, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere s) ed a), Cost.</p>
<p>    11.2.— &#278; censurato, quindi, l&#8217;art. 4, comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede che il Piano regionale della pesca contenga, tra l&#8217;altro, interventi volti alla salvaguardia di risorse ittiche della Regione, ritenendolo in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e s), Cost.<br />
    Ad avviso del ricorrente la disposizione qualificherebbe dette risorse come regionali, mentre le stesse necessitano di una disciplina di tutela e di conservazione uniforme, nel rispetto, tra l&#8217;altro, di convenzioni e accordi internazionali – individuabili nella United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 dicembre 1982, e nel United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, New York, 4 agosto 1995.</p>
<p>    11.2.1.— La questione è inammissibile.<br />
    11.2.2.— Le censure proposte sono generiche non facendosi riferimento, in particolare, con riguardo agli atti internazionali invocati, ad alcuna specifica disposizione degli stessi. Per altro verso, va osservato come la predisposizione di piani regionali sia prevista dall&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 154 del 2004, il quale stabilisce che le Regioni, «entro il 31 dicembre dell&#8217;anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale», «approvano i programmi regionali della pesca e dell&#8217;acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l&#8217;indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio».</p>
<p>    11.3.— Anche l&#8217;art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale delle Marche in esame, è sospettato di illegittimità costituzionale. La disposizione indica tra i contenuti del Piano regionale l&#8217;articolazione territoriale dei distretti di pesca «intesi non come confine ma come regolamentazione dell&#8217;attività di pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi operano». Ad avviso della difesa dello Stato, detta previsione determinerebbe una regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto con i principi che regolano la pesca nazionale secondo criteri unitari, così ledendo la competenza esclusiva statale in materia di rapporti internazionali e con l&#8217;Unione Europea di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., in relazione al regolamento CE n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, recante “Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell&#8217;ambito della politica comune della pesca”, in particolare articoli 4, 8, 9, 15, 17 e 23, e al regolamento CE n. 3690/93, del 20 dicembre 1993, recante “Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca”, in particolare articoli 2 e 3.</p>
<p>    11.3.1.— La questione non è fondata.</p>
<p>    11.3.2.— I distretti di pesca, attualmente, sono disciplinati dall&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 226 del 2001, secondo quanto previsto dalla legge delega 5 marzo 2001, n. 57, «al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità»; «sono considerati distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico». <br />
    Orbene, la disposizione impugnata, che opera comunque nell&#8217;ambito della pianificazione regionale, non si sovrappone alle competenze statali disciplinate dal suddetto art. 4, né è dato ravvisare alcuna interferenza delle disposizioni stesse con la potestà esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.</p>
<p>    11.4.— Il ricorrente impugna, altresì, le norme contenute nell&#8217;art. 6, comma 2, lettera e), e nell&#8217;art. 7, comma 1, lettera f), della legge regionale delle Marche in questione, le quali stabiliscono che tra i componenti della Consulta per l&#8217;economia ittica e della Commissione tecnico-scientifica – nuove strutture regionali che operano nell&#8217;ambito della pesca – vi sia un rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato nel direttore marittimo o in un suo delegato. Tali disposizioni sarebbero in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in materia di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, in quanto dettano norme prescrittive nei confronti del titolare di un ufficio periferico dello Stato.</p>
<p>    11.4.1.— Le questioni non sono fondate.</p>
<p>    11.4.2.— È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinati unilateralmente dalle Regioni, neppure nell&#8217;esercizio della loro potestà legislativa (sentenza n. 429 del 2004); tuttavia, occorre rilevare come l&#8217;art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1998, sopra richiamato, prevede espressamente che le Regioni e gli enti locali per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima possono avvalersi degli uffici delle Capitanerie di porto. Una corretta interpretazione di tale norma consente di ritenere legittimo il previsto inserimento di rappresentanti delle Capitanerie di porto nei predetti organismi regionali.</p>
<p>    11.5.— Infine, è censurato l&#8217;art. 9, comma 1, della legge regionale delle Marche n. 11 del 2004, che affida alla Giunta regionale la determinazione dell&#8217;ammontare del canone da corrispondere per la concessione dei beni del demanio marittimo. Ritiene il ricorrente che detta disposizione invaderebbe la competenza esclusiva statale, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
    11.5.1.— La questione è fondata.<br />
    11.5.2.— Questa Corte (sentenze n. 427 del 2004 e n. 286 del 2004) ha già avuto modo di distinguere tra le competenze che spettano alle Regioni in determinate materie e il potere dominicale che spetta allo Stato, quale proprietario, di disporre dei propri beni, che «come tale, non incontra i limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie» (sentenza n. 427 del 2004).<br />
    Proprio in ragione dei principi enunciati dalla giurisprudenza richiamata, pertanto, la norma regionale deve ritenersi illegittima, in quanto essa incide su prerogative spettanti allo Stato nella sua qualità di ente “proprietario” di beni del demanio marittimo, senza che possa rilevare la asserita corrispondenza del canone fissato dalla Regione con quello statale.<br />
    Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche n. 11 del 2004.</p>
<p>    12.— Con il ricorso n. 102 del 2004, lo Stato ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all&#8217;economia ittica), e, in particolare, l&#8217;art. 2, comma 1, lettera f), e lettera g), nonché l&#8217;art. 3, comma 2.</p>
<p>    12.1.— L&#8217;art. 2, comma 1, lettera f), prevede misure per la promozione di certificazioni di qualità del prodotto ittico «catturato dalla Marineria Abruzzese» o allevato in impianti di acquacoltura/maricoltura dislocati nel territorio regionale o nel «mare antistante» la Regione Abruzzo. <br />
    Ad avviso del ricorrente, tale disposizione, attuando una protezione della produzione agroalimentare locale, con l&#8217;istituzione di un marchio regionale identificativo di prodotti provenienti da una determinata località geografica, sarebbe suscettibile di favorire la produzione regionale nei confronti di quelle originarie di altri Stati membri dell&#8217;Unione europea. Il marchio regionale non sarebbe, pertanto, in linea con le disposizioni dettate dal regolamento CEE n. 2081/92, del 14 luglio 1992, recante “Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d&#8217;origine dei prodotti agricoli ed alimentari”, e risulterebbe incompatibile con l&#8217;articolo 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale vieta l&#8217;introduzione di qualsiasi misura di natura pubblica che possa ostacolare l&#8217;importazione da altri paesi comunitari. <br />
    La norma impugnata, quindi, non rispettando le disposizioni sopra richiamate, contrasterebbe con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost.<br />
    La medesima disposizione lederebbe, altresì, l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la potestà legislativa in materia di “tutela della concorrenza”.</p>
<p>    12.2.— La questione non è fondata.</p>
<p>    12.2.1.— La disposizione regionale in esame non prevede un nuovo sistema di certificazione di qualità, né istituisce e/o disciplina un marchio identificativo di un prodotto, ma si limita a prevedere forme di incentivazione di un prodotto (il pescato abruzzese), di cui non vengono indicate o protette particolari qualità o caratteristiche tipologiche. <br />
    Si tratta, invero, di misure di sostegno ad attività economiche localizzate sul territorio regionale, che in quanto tali non violano le disposizioni comunitarie ed internazionali relative alla provenienza geografica e alle caratteristiche dei prodotti &#8722; volte, tra l&#8217;altro, a garantire condizioni di concorrenza uguale &#8722; né integrano meccanismi economici idonei ad incidere sulla concorrenzialità dei mercati.</p>
<p>    12.3.— L&#8217;art. 2, comma 1, lettera g), prevede tra le finalità che devono essere perseguite tramite l&#8217;istituzione regionale del “Fondo unico delle politiche della pesca”, la conservazione e l&#8217;incremento delle risorse alieutiche, la predisposizione di piani di gestione di aree di riserva, nonché il monitoraggio di specie ittiche e dell&#8217;ambiente marino. <br />
    La norma, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, attribuirebbe una connotazione regionale a risorse biologiche, quali quelle ittiche, che necessitano, invece, di una disciplina di tutela e conservazione uniforme, sia nel rispetto di convenzioni e accordi internazionali – i già citati United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 dicembre 1982, e United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, New York, 4 agosto 1995 – sia in considerazione della natura stessa degli interessi da tutelare, i quali sfuggendo ai confini territoriali della singola Regione richiedono una gestione unitaria.<br />
    La disposizione regionale, quindi, sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato sia in materia di rapporti internazionali che di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e s), Cost.</p>
<p>    12.3.1.— La questione è inammissibile.<br />
    Il richiamo all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e s), Cost., in riferimento ad atti internazionali nonché con riguardo alla materia “tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema” è, infatti, generico, sicché le relative censure non possono trovare ingresso in questa sede.<br />
    13.— Da ultimo, il ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004, che prevede tra i componenti della Conferenza regionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura, rappresentanti di organismi statali, quali le Capitanerie di porto, in quanto lederebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in materia di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato.<

    13.1.— La questione non è fondata.

    13.2.— Valgono, anche in questo caso, le considerazioni già svolte per le analoghe disposizioni contenute nella legge della Regione Marche n. 11 del 2004 (ric. n. 72 del 2004), con riferimento a quanto previsto dall'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1998.



<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla Regione Toscana e dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate;<br />
    riuniti i giudizi,<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonché l&#8217;approvazione del Piano nazionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura per l&#8217;anno 2004, avvengano d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura);<br />
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, lettera a), della predetta legge della Regione Marche n. 11 del 2004, proposta, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all&#8217;economia ittica), proposta, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e s), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2, lettera a), 6, comma 2, lettera e), 7, comma 1, lettera f), della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera a) – anche in relazione al regolamento CE n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002 (Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell&#8217;ambito della politica comune della pesca) e al regolamento CE n. 3690/93, del 20 dicembre 1993 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca) – e all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera f), e dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004, proposte, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma – anche in relazione al regolamento CEE n. 2081/92, del 14 luglio 1992 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione d&#8217;origine dei prodotti agricoli ed alimentari) e all&#8217;art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea – e all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;1 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-213/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-214/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-214/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.214</a></p>
<p>Pres. MARINI – Red. MAZZELLA incostituzionale l&#8217;esercizio a livello statale di funzioni amministrative riconducibili a materie di legislazione concorrente 1. Opere pubbliche &#8211; Disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del piano d&#8217;azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. &#8220;decreto competitività&#8221;) relative ad interventi infrastrutturali strategici, non inclusi nel primo programma CIPE,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-214/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-214/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI – Red. MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">incostituzionale l&#8217;esercizio a livello statale di funzioni amministrative riconducibili a materie di legislazione concorrente</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Opere pubbliche &#8211; Disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del piano d&#8217;azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. &#8220;decreto competitività&#8221;) relative ad interventi infrastrutturali strategici, non inclusi nel primo programma CIPE, qualificati come tali con d.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>
<p>2. Agricoltura &#8211; Disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del piano d&#8217;azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. &#8220;decreto competitività&#8221;).</p>
<p>3. Turismo &#8211; Disposizioni urgenti di rafforzamento e rilancio del settore turistico nell&#8217;ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. &#8220;decreto competitività&#8221;).</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È incostituzionale l&#8217;art. 5, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui non prevede che le opere in esso previste debbano essere individuate seguendo il procedimento stabilito dall&#8217;art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n.  443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive). Allorché sia ravvisabile, ai sensi dell&#8217;art. 118, comma 1, Cost. un&#8217;esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è  abilitato a disciplinare questa materia per legge e ciò pure se quelle funzioni amministrative siano riconducibili a materie di legislazione concorrente. Tuttavia i principî di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l&#8217;ascesa della funzione normativa (dal livello regionale a quello statale), convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell&#8217;interesse pubblico sottostante all&#8217;assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, sia oggetto di un coinvolgimento della Regione interessata (sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003).</p>
<p>2. È incostituzionale l&#8217;art. 12, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.</p>
<p>3. È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo.</p>
<p>4. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 12, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana.</p>
<p>5. È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana.</p>
<p>6. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana.</p>
<p>7. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana.</p>
<p>8. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Campania e Veneto.</p>
<p>9. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 12, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Campania e Veneto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">incostituzionale l’esercizio a livello statale di funzioni amministrative riconducibili a materie di legislazione concorrente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:	Annibale		MARINI	Presidente;	Franco		BILE		   Giudice;	Giovanni Maria	FLICK	Giudice;	Francesco		AMIRANTE		Giudice;	Ugo			DE SIERVO		Giudice;	Romano		VACCARELLA	Giudice;	Paolo			MADDALENA		Giudice;	Alfio			FINOCCHIARO		Giudice;	Alfonso		QUARANTA	Giudice;	Franco		GALLO		Giudice;	Luigi			MAZZELLA	Giudice;	Gaetano		SILVESTRI		Giudice;	Sabino		CASSESE	Giudice;	Maria Rita		SAULLE		Giudice;	Giuseppe		TESAURO	Giudice																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 5, 7 e 9; 10, comma 10; 12 commi da 1 a 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, promossi: dalla Regione Toscana, con ricorsi notificati il 9 maggio 2005 ed il 5 luglio 2005, depositati in cancelleria il 17 maggio 2005 ed il 13 luglio 2005 ed iscritti ai nn. 55 e 69 del registro ricorsi 2005; dalle Regioni Campania e Veneto con ricorsi notificati il 13 luglio 2005, depositati il 19 luglio 2005 ed iscritti ai nn. 71 e 72 del registro ricorsi 2005; dalla Regione Abruzzo con ricorso notificato il 14 luglio 2005, depositato il 22 luglio 2005 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2005.</p>
<p>	Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	udito nell&#8217;udienza pubblica del 2 maggio 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
	uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Romano Morra e Andrea Manzi per la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Paolo Cosentino, Giuseppe Nucaro e Vittorio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha proposto in via principale questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 5, 7 e 9, dell&#8217;art. 10, comma 10, e dell&#8217;art. 12, commi da 1 a 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), lamentando la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.<br />
    Dopo la conversione in legge del menzionato decreto-legge – avvenuta con legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello stesso 14 maggio 2005 – con successivi ricorsi, la medesima Regione Toscana e le Regioni Campania, Veneto ed Abruzzo hanno proposto analoghe questioni contro le norme prima citate così come convertite dalla legge. Il ricorso della Regione Abruzzo è stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 luglio 2005.</p>
<p>    2. – A parere della Regione Toscana, l&#8217;art. 5, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, – a norma del quale, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi  dell&#8217;art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n.  443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), le opere ed i lavori previsti nell&#8217;ambito delle  concessioni  autostradali già assentite, non inclusi nel primo  programma  delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese – violerebbe gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., perché consentirebbe allo Stato di decidere unilateralmente la programmazione e la localizzazione di opere e lavori che interferiscono con materie affidate alla potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni (come il governo del territorio), e ciò senza neppure contemplare la necessità di un&#8217;intesa tra lo Stato e le Regioni interessate.</p>
<p>	3. – La Regione Toscana ha impugnato, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche l&#8217;art. 5, comma 7, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, – il quale prevede che,  per  le opere di cui al precedente comma 5, si può procedere alla  nomina di  un  commissario straordinario, al quale sono attribuiti i poteri di cui all&#8217;art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l&#8217;occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 – nella parte in cui stabilisce che la nomina dei commissari straordinari sia formulata sentito il  Presidente  della  Regione  interessata.<br />	<br />
    Si tratterebbe, secondo la ricorrente, di una previsione suscettibile di risolversi in un adempimento meramente formale che non garantirebbe il rispetto delle attribuzioni regionali coinvolte, essendo in proposito necessaria, invece, la previsione di un&#8217;intesa con la Regione medesima, in caso di opera regionale, e del parere preventivo della Regione, in caso di opera sovraregionale.</p>
<p>    4. – L&#8217;art. 5, comma 9, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 – che espressamente fa salva l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 13, comma 4-bis, del d. l. n. 67 del 1997 e successive modificazioni, a norma del quale i commissari, per l&#8217;attuazione degli interventi, «provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull&#8217;affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principî generali dell&#8217;ordinamento» – contrasterebbe anch&#8217;esso, a parere della Regione Toscana, con gli artt. 117 e 118 Cost., perché ometterebbe di richiamare il precedente comma 4 del medesimo art. 13, secondo il quale, in caso di opere di competenza regionale, provinciale e comunale, i provvedimenti necessari per assicurare  la  tempestiva  esecuzione dei lavori adottati dal commissario sono dallo stesso comunicati al Presidente della Regione o della  Provincia e al sindaco  del  Comune  territorialmente  interessati,  i quali – entro quindici giorni dalla ricezione – possono disporre la sospensione dei provvedimenti commissariali anche provvedendo diversamente. L&#8217;omissione del richiamo di quest&#8217;ultima previsione normativa farebbe sorgere il dubbio che, per le opere contemplate dall&#8217;art. 5 del d. l.  n. 35 del 2005, il commissario possa agire senza che la Regione e gli enti locali abbiano lo strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle rispettive competenze, con lesione delle attribuzioni regionali incise dall&#8217;attività commissariale. La norma sarebbe pertanto illegittima nella parte in cui non fa salva l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 13, comma 4, del d. l. n. 67 del 1997.</p>
<p>	5. – La Regione Toscana ha proposto questione di illegittimità costituzionale anche rispetto all&#8217;art. 10, comma 10, del d. l. n. 35 del 2005, il quale violerebbe l&#8217;art. 117, sesto comma, Cost., nella parte in cui rinvia ad un emanando decreto ministeriale la definizione delle modalità e delle procedure per l&#8217;attuazione della disposizione da esso dettata e secondo la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, allo scopo di favorire  l&#8217;internazionalizzazione  dei prodotti  agricoli  ed agroalimentari italiani, promuove, tramite la Buonitalia s.p.a., un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali. <br />	<br />
    In via subordinata, la Regione ha eccepito l&#8217;illegittimità della norma perché non  prevede che il futuro decreto sia emanato d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.<br />
	6. – Tutte le Regioni hanno censurato l&#8217;art. 12, commi da 1 a 5 e 7, del d. l.  n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.																																																																																												</p>
<p>    6.1. – In particolare, il comma 1 dell&#8217;art. 12 è impugnato perché, prevedendo l&#8217;istituzione di un organismo statale, quale il Comitato nazionale per il turismo (al quale sono attribuiti compiti di coordinamento delle politiche turistiche regionali e funzioni di indirizzo  per l&#8217;attività dell&#8217;Agenzia nazionale del turismo), violerebbe gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., ed il principio di leale collaborazione, poiché la legge statale pretende, in una materia (il turismo) che non è di competenza  esclusiva  statale  e  neanche  concorrente, di governare le politiche di indirizzo del settore attraverso un organismo centrale. In proposito la Regione Campania ha denunciato anche la violazione degli artt. 3 e 114 Cost.</p>
<p>	6.2. – Le ricorrenti hanno denunciato, poi, l&#8217;illegittimità dei commi da 2 a 4 e 7 dell&#8217;art. 12 del d. l. n. 35 del 2005, norme che, disponendo la trasformazione dell&#8217;Ente nazionale del turismo (ENIT) nell&#8217;Agenzia nazionale del turismo, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto all&#8217;attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, violerebbero gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., poiché la legge statale interverrebbe in una materia di competenza regionale, prevedendo solo in maniera indeterminata la partecipazione di rappresentanti della Regione e stabilendo comunque la soggezione dell&#8217;attività dell&#8217;Agenzia al controllo ministeriale. Anche rispetto a tali disposizioni la Regione Campania denuncia altresì la violazione degli artt. 3 e 114 Cost.																																																																																												</p>
<p>	6.3. – Tutte le Regioni hanno proposto questione di legittimità costituzionale del comma 5 del medesimo art. 12 del d. l. n. 35 del 2005, nella parte in cui stabilisce che l&#8217;Agenzia nazionale del turismo provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento anche mediante contributi delle Regioni. Una simile disposizione, a parere delle ricorrenti, violerebbe l&#8217;art. 119 (e, secondo la Regione Campania, anche gli artt. 3 e 114) Cost., poiché, per il funzionamento di un organismo statale, imporrebbe alle Regioni oneri da esse non previsti e non decisi.																																																																																												</p>
<p>	6.4. – Infine, nel solo ricorso proposto dalla Regione Toscana avverso il d. l.  n. 35 del 2005 prima della sua conversione in legge, è stata formulata questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell&#8217;art. 12, perché la norma, stabilendo che, per l&#8217;anno 2005, all&#8217;ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto il turismo attiene ad un ambito materiale di competenza esclusiva regionale. 																																																																																												</p>
<p>	7. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in tutti i giudizi per mezzo dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che tutti i ricorsi siano respinti perché infondati.																																																																																												</p>
<p>    7.1. – In particolare, l&#8217;art. 5, comma 5, sarebbe rispettoso delle prerogative regionali perché il richiamo dell&#8217;art. 1 della legge n. 443 del 2001 in esso contenuto imporrebbe di ritenere che l&#8217;individuazione delle opere contemplate dalla norma impugnata debba avvenire a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d&#8217;intesa con i ministri competenti e le Regioni o Province autonome interessate, ed inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l&#8217;indicazione dei relativi stanziamenti.<br />
    7.2. – Le censure mosse all&#8217;art. 5, comma 7, poi, dovrebbero ritenersi venute meno a seguito delle modificazioni effettuate in sede di conversione, essendo stato espunto ogni riferimento ai sindaci delle città metropolitane.</p>
<p>    7.3. – Quanto all&#8217;art. 5, comma 9, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la lettura che ne dà la Regione Toscana non sarebbe accoglibile perché riduttiva.</p>
<p>    7.4. – Anche l&#8217;art. 10, comma 10, argomenta ancora l&#8217;Avvocatura dello Stato, sfuggirebbe alle censure formulate dalla Regione Toscana, perché il decreto ministeriale da esso contemplato avrebbe natura di provvedimento amministrativo e non regolamentare ed il suo fine di favorire l&#8217;internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed  agroalimentari  italiani  e di assicurarne un  migliore  accesso  ai  mercati  internazionali renderebbe innegabile la sussistenza di esigenze unitarie che giustificherebbero la competenza statale.<br />
    7.5. – Per quel che riguarda l&#8217;art. 12, commi da 1 a 7, il Governo sostiene che quelle norme sarebbero giustificate dalla necessità di promuovere all&#8217;estero il turismo italiano ed un&#8217;immagine unitaria dell&#8217;offerta turistica nazionale, esigenza che imporrebbe un trattamento unitario e l&#8217;attrazione alla competenza statale ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. Aggiunge che il comma 7 prevede espressamente che all&#8217;organizzazione ed alla disciplina dell&#8217;Agenzia nazionale del turismo si provveda con decreto emanato ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), acquisita l&#8217;intesa con la Conferenza Stato-Regioni.</p>
<p>	8. – In prossimità dell&#8217;udienza le Regioni Veneto, Campania e Toscana hanno presentato memorie.																																																																																												</p>
<p>	8.1. – La Regione Veneto, in particolare, ha ribadito l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 12, commi da 1 a 5 e 7, del d. l. n. 35 del 2005, perché quelle disposizioni non prevedrebbero l&#8217;allocazione, in capo allo Stato, di competenze amministrative che necessitano di un intervento unitario, bensì disporrebbero in via generalizzata un intervento statuale di coordinamento di politiche del settore turistico, in contrasto con la competenza garantita alle Regioni dall&#8217;art. 117, quarto comma, Cost. <br />	<br />
    La Regione ha aggiunto che, anche ammettendo la necessità di un esercizio unitario delle competenze amministrative nella materia del turismo, difetterebbe nelle norme impugnate il rispetto del principio della leale collaborazione. In particolare, il fatto che l&#8217;organizzazione e la disciplina dell&#8217;Agenzia nazionale del turismo avvenga d&#8217;intesa con la Conferenza Stato-Regioni non varrebbe a superare il predetto vizio. Infatti, da un lato, l&#8217;intesa avrebbe potuto rappresentare una forma di leale collaborazione solamente se conseguita prima dell&#8217;emanazione della legge e, dall&#8217;altro, essa, così come contemplata dall&#8217;art. 12, comma 7, del d. l.  n. 35 del 2005, non garantirebbe una reale forma di partecipazione, ben potendo lo Stato provvedere ugualmente anche in presenza di un dissenso della Conferenza Stato-Regioni.<br />
	8.2. – La Regione Campania, nella propria memoria, ribadendo le censure già svolte nel ricorso, ha sostenuto, con particolare riferimento al comma 1 dell&#8217;art. 12 del d.l. n. 35 del 2005, che tale norma, prevedendo che il Comitato nazionale per il turismo sia istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al quale è affidata anche l&#8217;individuazione dei componenti statali senza precisazione del relativo numero, riproporrebbe un sistema accentrato di politica turistica attraverso una disciplina demandata in gran parte ad un atto regolamentare statale cui si attribuisce un&#8217;ampia discrezionalità anche in tema di composizione dell&#8217;organo.																																																																																												</p>
<p>	8.3. – La Regione Toscana nelle proprie memorie ha affermato di non aver più interesse alla decisione delle questioni relative all&#8217;art. 10, comma 10,  ed all&#8217;art. 12, comma 6, del d. l. n. 35 del 2005. Quanto alla prima, la ricorrente ha dedotto che, con l&#8217;accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 3 febbraio 2005, sono stati disciplinati i rapporti con la Buonitalia s.p.a. anche con riferimento alle azioni promozionali previste dall&#8217;art. 10, comma 10, riconoscendo autonomi poteri di iniziativa regionale. Quanto  all&#8217;art. 12, comma 6, la Regione ha evidenziato che esso, prevedendo un contributo straordinario a favore dell&#8217;ENIT per l&#8217;anno 2005, ha ormai esaurito i suoi effetti.<br />	<br />
	La Regione ha invece insistito per l&#8217;accoglimento dei suoi ricorsi con riferimento a tutte le altre questioni.																																																																																												</p>
<p>	9. – Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie in prossimità dell&#8217;udienza.<br />	<br />
	Rispetto all&#8217;art. 5, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, l&#8217;Avvocatura dello Stato ha dedotto che le opere contemplate dalla norma sono quelle incluse nelle concessioni autostradali già assentite (cioè le opere per le quali la necessità di realizzazione e la localizzazione sono già state trattate a suo tempo nelle forme di legge) e la norma censurata avrebbe l&#8217;unico scopo di assicurare strumenti operativi più efficaci.<br />	<br />
	Quanto al successivo comma 7 del medesimo art. 5, la sua legittimità sarebbe confermata dalla sentenza n. 303 del 2003 con la quale la Corte ha respinto analoghe censure formulate contro la norma della legge n. 443 del 2001 che prevedeva anch&#8217;essa la possibilità di nomina di commissari straordinari previo il mero parere dei Presidenti delle Regioni interessate.<br />	<br />
	Riguardo al comma 9 dell&#8217;art. 5, l&#8217;Avvocatura dello Stato ha dedotto che si tratterebbe di disposizione di non univoca lettura, potendo il richiamo all&#8217;art. 13 del d. l. n. 67 del 1997 essere inteso come comprensivo anche del disposto del comma 4 di quell&#8217;articolo. In ogni caso occorrerebbe tener conto del fatto che, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 7, del d. lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), l&#8217;abilitazione dei commissari straordinari all&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;art. 13 del d. l. n. 67 del 1997 avviene dopo che siano stati sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.<br />	<br />
	Rispetto al comma 1 dell&#8217;art. 12 del d. l. n. 35 del 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver ribadito la legittimità dell&#8217;istituzione del Comitato nazionale per il turismo in virtù di principî di sussidiarietà ed adeguatezza di cui all&#8217;art. 118 Cost., ha evidenziato che la composizione di quell&#8217;organismo, quale risulta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell&#8217;8 settembre 2005 (Istituzione del Comitato nazionale per il turismo), è caratterizzata dalla partecipazione preponderante delle Regioni rispetto alla presenza dell&#8217;amministrazione centrale.<br />	<br />
	Con riferimento agli altri commi del medesimo art. 12 impugnati dalle Regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che la trasformazione dell&#8217;ENIT in Agenzia nazionale del turismo è stata determinata dalla necessità di dare piena attuazione alle competenze regionali in materia, creando un soggetto giuridico nuovo con funzioni serventi non solo dell&#8217;amministrazione centrale, ma pure di quelle regionali e risponderebbe anche all&#8217;esigenza di stimolare la ripresa dell&#8217;economia italiana al fine di rispettare obblighi internazionali e comunitari quali sono quelli previsti dall&#8217;art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e, in particolare, il patto di stabilità e crescita di cui è responsabile lo Stato.<br />	<br />
	Inoltre, ha riferito l&#8217;Avvocatura dello Stato, il regolamento di istituzione dell&#8217;Agenzia, contemplato dal comma 7 dello stesso art. 12, è stato oggetto di ampio confronto con le Regioni e, secondo gli accordi in via definizione, all&#8217;interno degli organi amministrativi, consultivi e di controllo dell&#8217;Agenzia, la rappresentatività delle Regioni risulterebbe maggioritaria.<br />	<br />
	L&#8217;art. 12, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, infine, non imporrebbe alcun obbligo contributivo a carico delle Regioni, trattandosi di una mera norma organizzativa avente la finalità di attribuire all&#8217;Agenzia la facoltà di assumere tra le proprie entrate anche i contributi provenienti dalle Regioni.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>	1. – Le Regioni Toscana, Campania, Veneto ed Abruzzo, con distinti ricorsi, hanno impugnato alcune disposizioni del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.   <br />	<br />
    In particolare, la Regione Toscana, con ricorso notificato il 10 maggio 2005 e depositato il 17 maggio 2005, ha proposto in via principale questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 5, 7 e 9, dell&#8217;art. 10, comma 10, e dell&#8217;art. 12, commi da 1 a 7, del d. l. n. 35 del 2005, lamentando la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.<br />
	Successivamente alla conversione in legge del menzionato decreto-legge, la medesima Regione Toscana ha proposto analoghe questioni contro l&#8217;art. 5, commi 5, 7 e 9 e l&#8217;art. 12, commi da 1 a 5 e 7 dello stesso decreto-legge, così come convertito in legge.<br />	<br />
	Le medesime disposizioni sono state impugnate, sempre in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., anche dalla Regione Abruzzo e, limitatamente a quelle dell&#8217;art. 12, dalle Regioni Veneto e Campania (quest&#8217;ultima ha denunziato anche la violazione degli artt. 3 e 114 Cost.). 																																																																																												</p>
<p>	2. – L&#8217;identità di materia e l&#8217;analogia delle questioni prospettate rendono opportuna la riunione dei ricorsi al fine della loro trattazione congiunta e della loro decisione con un&#8217;unica sentenza. 																																																																																												</p>
<p>	3. – Preliminarmente deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Abruzzo.<br />	<br />
	Infatti, ricordato che la legge n. 80 del 2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 maggio 2005, occorre osservare che il ricorso in questione è stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 14 luglio 2005, vale a dire quando era già scaduto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata stabilito a pena di decadenza dall&#8217;art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).																																																																																												</p>
<p>	4. – La Regione Toscana denuncia, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., il comma 5 dell&#8217;art. 5 del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, il quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), e delle disposizioni dello stesso art. 5, le opere ed i lavori previsti nell&#8217;àmbito delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, la cui realizzazione o il cui completamento siano indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.<br />	<br />
	Secondo la Regione ricorrente, la norma violerebbe l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., perché consentirebbe di attribuire carattere strategico  ad  opere  e  lavori  previsti nell&#8217;ambito di concessioni autostradali, senza  alcuna intesa con la Regione, con la conseguenza che la programmazione e la localizzazione di tali opere e lavori – che interferiscono con il governo del territorio, materia affidata alla potestà legislativa concorrente – potrebbero essere decisi unilateralmente dallo Stato, senza coinvolgimento  regionale. La norma censurata si porrebbe in contrasto anche con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003 secondo la quale i principî di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all&#8217;art. 118 Cost. possono determinare uno spostamento  delle competenze  di cui all&#8217;art. 117 Cost. dalle Regioni allo Stato solo se la valutazione dell&#8217;interesse pubblico sottostante all&#8217;assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. <br />	<br />
	La questione è fondata.<br />	<br />
	Questa Corte ha più volte affermato che, allorché sia ravvisabile, ai sensi dell&#8217;art. 118, comma 1, un&#8217;esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è  abilitato a disciplinare questa materia per legge e ciò pure se quelle funzioni amministrative siano riconducibili a materie di legislazione concorrente. Tuttavia i principî di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l&#8217;ascesa della funzione normativa (dal livello regionale a quello statale), convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell&#8217;interesse pubblico sottostante all&#8217;assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, sia oggetto di un coinvolgimento della Regione interessata (sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003). <br />	<br />
    Simili principî sono stati affermati anche con specifico riferimento alla legge n. 443 del 2001 (richiamata dalla norma impugnata dalla Regione Toscana), la quale detta una disciplina che definisce il procedimento che deve essere seguito per l&#8217;individuazione, la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. La citata sentenza n. 303 del 2003 ha chiarito che «predisporre un programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi è attività che non mette capo ad attribuzioni legislative esclusive dello Stato, ma che può coinvolgere anche potestà legislative concorrenti (governo del territorio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell&#8217;energia, etc.). Per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principî di sussidiarietà e adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un&#8217;intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l&#8217;operatività della disciplina».<br />
	L&#8217;art. 5, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, pur avendo anch&#8217;esso ad oggetto la realizzazione di opere e lavori previsti nell&#8217;ambito di concessioni autostradali (e dunque di opere che interferiscono con materie di potestà legislativa concorrente, quali il governo del territorio e le grandi reti di trasporto), non richiede alcun coinvolgimento delle Regioni (né, tanto meno, la necessità di un&#8217;intesa con esse), stabilendo solamente che le opere ed i lavori in questione verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.<br />	<br />
	Deve dunque essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che le opere in essa contemplate debbano essere individuate seguendo il procedimento previsto dall&#8217;art. 1 della legge n. 443 del 2001.																																																																																												</p>
<p>	5. – La Regione Toscana impugna anche il comma 7 dell&#8217;art. 5 del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, nella parte in cui esso stabilisce che la nomina del commissario straordinario – al quale, in relazione alle opere di cui al precedente comma 5 dello stesso art. 5, vengono conferiti i poteri di cui all&#8217;art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l&#8217;occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 – avvenga «sentito il Presidente della Regione interessata», invece che previa intesa con la Regione; in via subordinata la ricorrente censura la disposizione legislativa perché non stabilisce che il parere del Presidente della Regione debba essere preventivo.<br />	<br />
	Nessuno dei due profili di illegittimità è fondato.<br />	<br />
	Per quel che concerne la pretesa necessità della preventiva intesa con la Regione, si deve riconoscere – in conformità con quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003 rispetto all&#8217;analoga disposizione contenuta nell&#8217;art. 2, comma 5, del d. lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) – che  la norma impugnata prevede una forma di vigilanza sull&#8217;esercizio di funzioni che, in quanto assunte per sussidiarietà, sono qualificabili come statali, e non vi è alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello di collaborazione regionale debba consistere in una vera e propria intesa, anziché nella richiesta del parere del Presidente della Regione.<br />	<br />
	Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata specificazione del carattere preventivo di tale parere, la piana interpretazione della norma impone di ritenere che il Presidente della Regione debba essere sentito prima della nomina del commissario straordinario. La disposizione stabilisce, infatti, che i commissari sono nominati «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione interessata» e l&#8217;uso del participio passato – «sentito» – indica che la nomina deve avvenire dopo che il Presidente della Regione abbia espresso il proprio parere.																																																																																												</p>
<p>	6. – La Regione Toscana censura anche il comma 9 dell&#8217;art. 5 del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, il quale dispone che «è fatta salva l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni». Tale norma stabilisce che «i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull&#8217;affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principî generali dell&#8217;ordinamento». La ricorrente lamenta la mancata previsione dell&#8217;applicabilità anche del disposto del comma 4 del medesimo art. 13 del d. l. n. 67 del 1997, in virtù del quale «in caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui àmbito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi» e ritiene che una simile omissione sia lesiva delle attribuzioni delle Regioni perché queste non avrebbero alcuno strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle loro competenze.<br />	<br />
	La questione non è fondata.<br />	<br />
	Se è vero che la norma impugnata fa espressamente salva l&#8217;applicabilità del comma 4-bis dell&#8217;art. 13 d. l. n. 67 del 1997, è anche vero che la prima parte del precedente comma 7 del medesimo art. 5 testualmente dispone che «per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all&#8217;articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67». Quest&#8217;ultima disposizione, dunque, definisce i poteri del commissario straordinario per mezzo di un generale rinvio a quelli previsti dall&#8217;art. 13 del d. l. n. 67 del 1997. Quindi quei poteri, atteggiandosi esattamente come quelli dei commissari straordinari contemplati dal citato art. 13, ne soffrono anche le relative limitazioni; dunque è pienamente applicabile, non solo il comma 4-bis, ma anche il comma 4 del medesimo art. 13 (similmente a quanto è stato affermato dalla sentenza n. 303 del 2003 rispetto all&#8217;analoga disposizione contenuta nell&#8217;art. 2, comma 7, del d. lgs. n. 190 del 2002). Né è sostenibile che, nel ribadire l&#8217;applicabilità del comma 4-bis, il legislatore abbia inteso implicitamente far venir meno l&#8217;applicabilità anche del comma 4. Infatti la norma impugnata non offre alcun appiglio ad una simile interpretazione.																																																																																												</p>
<p>	7. – Passando alla questione sollevata dalla Regione Toscana con riferimento all&#8217;art. 10, comma 10, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, occorre osservare che la ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza di discussione, ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione della questione perché, con l&#8217;accordo sottoscritto il 3 febbraio 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati disciplinati i rapporti con la Buonitalia s.p.a. anche con riferimento alle azioni promozionali previsti dalla norma censurata, riconoscendo autonomi poteri di iniziativa regionale.<br />	<br />
    Deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché l&#8217;intesa raggiunta è satisfattiva delle pretese della ricorrente.</p>
<p>	8. – Le Regioni impugnano, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., l&#8217;art. 12, comma 1, del d. l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 – norma che  prevede l&#8217;istituzione, tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Comitato nazionale per il turismo, allo scopo di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all&#8217;estero – denunciando, in sostanza, che non sussisterebbe il titolo della potestà legislativa statale (perché la materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni) e che non sarebbero soddisfatte le condizioni richieste dalla Corte per poter ritenere correttamente esercitata la chiamata in sussidiarietà (in particolare, difetterebbero meccanismi di coinvolgimento delle Regioni idonei a salvaguardare le attribuzioni delle medesime e l&#8217;accentramento in sede statale riguarderebbe non specifiche funzioni, bensì un generale ruolo di coordinamento delle politiche del settore turistico); inoltre la norma sarebbe incostituzionale perché rinvia ad un atto regolamentare statale la disciplina dell&#8217;organismo.<br />	<br />
	La questione è fondata.<br />	<br />
	La norma impugnata afferma testualmente che il Comitato ha «compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali» e non contempla alcun coinvolgimento delle Regioni nella fase della definizione della disciplina relativa alla sua istituzione ed al suo funzionamento. <br />	<br />
    Ora, premesso che il turismo è materia di competenza legislativa residuale (sentenze n. 90 del 2006 e n. 197 del 2003) – circostanza che comunque non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l&#8217;esercizio (sentenze n. 242 del 2005 e n. 6 del 2004) –, la norma impugnata disattende almeno due delle condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall&#8217;art. 117 Cost.<br />
    In primo luogo, l&#8217;intervento legislativo statale di cui all&#8217;art. 12, comma 1, del d. l. n. 35 del 2005 non può essere considerato proporzionato perché il legislatore ha attratto, in capo al Comitato, una generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico.<br />
    In secondo luogo, non è stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, né la composizione del Comitato, come fissata nel d. P. C. m. dell&#8217;8 settembre 2005, vale a colmare tale lacuna. In effetti il d. P. C. m. in questione prevede che del Comitato facciano parte sette Ministri, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, il coordinatore degli assessori regionali al turismo, cinque rappresentanti delle Regioni, tre rappresentanti delle principali associazioni di categoria, un rappresentante delle Camere di commercio, il Presidente dell&#8217;Associazione nazionale comuni d&#8217;Italia e quello dell&#8217;Unione province italiane. Come si vede, la partecipazione dei membri espressione delle Regioni non è affatto preponderante rispetto a quella dei componenti di origine statale (in entrambi i casi si tratta di sette componenti); inoltre, Presidente del Comitato è il Ministro delle attività produttive; infine, quest&#8217;ultimo, in relazione a specifiche tematiche in trattazione, può richiedere la partecipazione di altri Ministri (art. 2, comma 2, del d. P. C. m. 8 settembre 2005).<br />
    Deve dunque essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 12, comma 1, del d. l. n. 35 del 2005.</p>
<p>	9. – Le ricorrenti impugnano anche i commi 2, 3, 4 e 7 dell&#8217;art. 12 i quali stabiliscono, rispettivamente, la trasformazione dell&#8217;ENIT in Agenzia nazionale del turismo «sottoposta all&#8217;attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive» (comma 2), la personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione dell&#8217;Agenzia (comma 3), la successione dell&#8217;Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell&#8217;ENIT (comma 4), l&#8217;emanazione di un regolamento ai sensi art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), diretto alla definizione dell&#8217;organizzazione e della disciplina dell&#8217;Agenzia (comma 7).<br />	<br />
	Le Regioni lamentano, sostanzialmente, che le norme ora ricordate intervengono in una materia (quella del turismo) oggetto di competenza legislativa regionale residuale, prevedendo solo in maniera indeterminata la partecipazione regionale e sottoponendo comunque l&#8217;Agenzia alla vigilanza del Ministro delle attività produttive (circostanza che potrebbe causare la vanificazione dell&#8217;attività svolta dai rappresentanti delle Regioni in seno all&#8217;Agenzia). Sussisterebbe, pertanto, violazione degli artt. 117 e 118 Cost. (la sola Regione Campania deduce anche la lesione degli artt. 3 e 114 Cost., senza però svolgere alcuna argomentazione a sostegno di tale censura che pertanto la Corte non deve esaminare nel merito).<br />	<br />
	Ai fini della decisione della questione, è rilevante l&#8217;esame dello schema del regolamento disciplinante l&#8217;attività dell&#8217;Agenzia sul quale è stata raggiunta l&#8217;intesa in seno alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005.<br />	<br />
	L&#8217;art. 2 del regolamento, nell&#8217;individuare le funzioni dell&#8217;Agenzia, dispone che questa «cura la promozione all&#8217;estero dell&#8217;immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell&#8217;offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni», «realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all&#8217;estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani», «svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le Regioni e per gli altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all&#8217;Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri», «organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni», «attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri».<br />	<br />
	La norma aggiunge che, per lo svolgimento delle predette funzioni, l&#8217;Agenzia elabora il piano di promozione triennale ed i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all&#8217;approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza Stato-Regioni.<br />	<br />
	L&#8217;art. 4 del regolamento dispone, poi, che il Presidente dell&#8217;Agenzia è nominato con d. P. R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.<br />	<br />
	Il consiglio di amministrazione è, a sua volta, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d&#8217;intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ed è composto dal presidente dell&#8217;Agenzia, dal coordinatore degli assessori regionali al turismo, dal direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e da altri tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle Regioni, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, tre dal Ministro delle attività produttive ed uno dall&#8217;Unioncamere (art. 5).<br />	<br />
	Anche il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive d&#8217;intesa con la Conferenza Stato-Regioni (art. 6).<br />	<br />
	Da questa sintetica rassegna emergono due dati essenziali. Il primo attiene al coinvolgimento delle Regioni, il quale risulta essere stato attuato in una forma incisiva, considerato che la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni è richiesta per la nomina di tutti gli organi dell&#8217;ente e che nel consiglio d&#8217;amministrazione, sui 15 componenti che si aggiungono al Presidente (nominato anch&#8217;esso con l&#8217;intesa della predetta Conferenza), sette sono espressioni delle Regioni, quattro dello Stato ed altri quattro di associazioni sicuramente non riconducibili allo Stato (organizzazioni di categoria ed Unioncamere). Il secondo attiene ai limiti dell&#8217;attività dell&#8217;Agenzia, essenzialmente rivolta all&#8217;elaborazione di attività promozionale dell&#8217;offerta turistica italiana sulla base di un&#8217;immagine unitaria della stessa.<br />	<br />
	Tanto premesso, ritiene questa Corte che l&#8217;iniziativa legislativa statale presenta tutti i caratteri richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per la legittima attrazione a livello centrale di funzioni amministrative e della disciplina relativa al loro esercizio.<br />	<br />
	In particolare, l&#8217;intervento legislativo dello Stato è giustificato. Basti ricordare il rilievo del turismo nell&#8217;ambito dell&#8217;economia italiana e l&#8217;estrema varietà dell&#8217;offerta turistica italiana. E però la valorizzazione di questa caratteristica presuppone un&#8217;attività promozionale unitaria, perché essa scaturisce solamente dalla combinazione delle offerte turistiche delle varie Regioni.<br />	<br />
	L&#8217;intervento dello Stato è anche proporzionato, perché i compiti affidati all&#8217;Agenzia sono solamente quelli strettamente connessi con la menzionata esigenza di unitarietà.<br />	<br />
	Quanto all&#8217;intesa con le Regioni, essa è prevista dall&#8217;art. 7 del d. l. n. 35 del 2005 per l&#8217;emanazione del regolamento disciplinante gli organismi e l&#8217;attività del nuovo ente.<br />	<br />
	Non assume un rilievo decisivo in senso contrario la previsione (contenuta nell&#8217;art. 2, comma 2, del d. l. n. 35 del 2005) secondo la quale l&#8217;Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle attività produttive. Invero, la vigilanza allude ad un controllo di legittimità (e non di merito) sull&#8217;operato dell&#8217;Agenzia, onde il Ministro non potrebbe vanificarne l&#8217;attività compiuta legalmente.<br />	<br />
	La questione di costituzionalità sollevata con riferimento all&#8217;art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, dell&#8217;art. 12 del d. l. n. 35 del 2005  non è, dunque, fondata.																																																																																												</p>
<p>	10. – Le Regioni censurano il comma 5 dello stesso art. 12 nella parte in cui esso prevede che, tra le entrate per mezzo delle quali l&#8217;Agenzia nazionale del turismo provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento, rientrano anche contributi delle Regioni.<br />	<br />
	Le ricorrenti lamentano la violazione dell&#8217;autonomia finanziaria loro riconosciuta dall&#8217;art. 119 Cost. (la Regione Campania deduce anche la lesione degli artt. 3 e 114 Cost., ancora una volta senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno di tale censura). Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, invece, che la norma non imporrebbe autoritativamente alcun onere finanziario a carico delle Regioni, bensì si limiterebbe a consentire che l&#8217;Agenzia possa incamerare anche i contributi che esse intendessero devolvere a suo favore.<br />	<br />
	Ritiene questa Corte che l&#8217;interpretazione della norma sostenuta dall&#8217;Avvocatura dello Stato sia corretta. La disposizione, infatti, non enuncia alcun criterio in ordine alla quantificazione dei contributi regionali, circostanza che rende palese come, in realtà, siano le Regioni che debbono stabilire se contribuire alle spese dell&#8217;Agenzia ed in quale misura.<br />	<br />
	Una simile conclusione è avvalorata dalla disciplina della materia delle entrate contenuta nello schema del regolamento per il funzionamento dell&#8217;Agenzia di cui si è già detto.<br />	<br />
	In particolare, l&#8217;art. 10, comma 3, del regolamento dispone che l&#8217;Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento «principalmente attraverso contributi dello Stato» e, in aggiunta, anche attraverso altre entrate, tra le quali contempla «contributi delle regioni». Inoltre il comma 4 del medesimo articolo fissa le modalità di determinazione del contributo statale, mentre nulla dice circa la definizione dell&#8217;entità dei contributi regionali.<br />	<br />
	Dunque, poiché l&#8217;art. 12, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005 deve essere interpretato nel senso che il riferimento ai contributi regionali in esso contenuto non è impositivo di un obbligo finanziario a carico delle Regioni, bensì vale semplicemente quale previsione della liceità di contributi regionali al finanziamento dell&#8217;attività dell&#8217;Agenzia, la prospettata questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con l&#8217;art. 119 Cost. non è fondata.																																																																																												</p>
<p>	11. – La Regione Toscana, nel solo ricorso proposto contro il d. l. n. 35 del 2005 nelle more della sua conversione in legge (reg. ric. n. 55 del 2005), ha dedotto l&#8217;illegittimità costituzionale anche del comma 6 dell&#8217;art. 12, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. <br />	<br />
	La norma denunciata stabilisce che, per l&#8217;anno 2005, all&#8217;ENIT è concesso un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro.<br />	<br />
	La questione è inammissibile.<br />	<br />
    La Regione si è limitata a dedurre  genericamente l&#8217;illegittimità costituzionale  dell&#8217;art. 12,  commi da 1 a 7, del d. l. n. 35 del 2005 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., dolendosi dell&#8217;istituzione del Comitato nazionale per il turismo e della trasformazione dell&#8217;ENIT in Agenzia, senza spendere alcun argomento con specifico riferimento alla norma oggetto della questione in esame, la quale, stabilendo un contributo a favore di un ente statale, non rientra tra le disposizioni concernenti l&#8217;istituzione del Comitato italiano per il turismo e la trasformazione dell&#8217;ENIT in Agenzia contro le quali si appuntano le argomentazioni svolte dalla Regione.<br />
    Simili lacune comportano l&#8217;inammissibilità della questione, dovendosi richiamare, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte la quale richiede che la questione di legittimità costituzionale sia definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile l&#8217;inequivoca determinazione dell&#8217;oggetto del giudizio e la verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati e della sussistenza in concreto dell&#8217;interesse a ricorrere (v. sentenze n. 103 del 2001, n. 261 del 1995, n. 85 del 1990).</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui non prevede che le opere in esso previste debbano essere individuate seguendo il procedimento stabilito dall&#8217;art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n.  443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);<br />
2) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 12, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;<br />
3) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo; <br />
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 12, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso reg. ric. n. 55 del 2005;<br />
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso reg. ric. n. 55 del 2005;<br />
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Campania e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 12, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Campania e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 17 maggio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;1 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-214/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.217</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-217/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-217/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.217</a></p>
<p>Pres. MARINI – Red. CASSESE rappresentanti e dirigenti di una SPA pubblica ineleggibili negli enti locali Elezioni &#8211; Sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale &#8211; Ineleggibilità dei rappresentanti legali e dei dirigenti di s.p.a. con capitale maggioritario dell&#8217;ente locale. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-217/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-217/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.217</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI – Red. CASSESE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rappresentanti e dirigenti di una SPA pubblica ineleggibili negli enti locali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale &#8211; Ineleggibilità dei rappresentanti legali e dei dirigenti di s.p.a. con capitale maggioritario dell&#8217;ente locale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 60, comma 1, numero 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Massa. La disciplina legislativa è diversa e con effetti sostanziali rilevanti per l’ineleggibilità o l&#8217;incompatibilità, a seconda che si tratti di rappresentanti legali o dirigenti delle società con capitale maggioritario di un ente locale, ovvero di amministratori o dipendenti di organismi (enti, istituti o aziende, comprese, secondo la giurisprudenza, le società per azioni) sottoposti a vigilanza dell&#8217;ente stesso o da questo (in via “facoltativa”) finanziati. I primi sono titolari di compiti in persone giuridiche delle quali l&#8217;ente locale contribuisce a formare la volontà, tramite la partecipazione azionaria maggioritaria. I secondi sono titolari di compiti in organismi che, invece, sono solo controllati dall&#8217;esterno dall&#8217;ente locale, tramite la vigilanza o la concessione di sovvenzioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rappresentanti e dirigenti di una SPA pubblica ineleggibili negli enti locali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b> LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    composta dai signori:  Annibale		MARINI	Presidente;  Franco		BILE		   Giudice; Giovanni Maria	FLICK		Giudice; Francesco		AMIRANTE	Giudice; Ugo			DE SIERVO		Giudice; Romano		VACCARELLA Giudice; Paolo			MADDALENA	Giudice; Alfio			FINOCCHIARO	Giudice; Alfonso		QUARANTA	Giudice; Franco		GALLO		Giudice; Luigi			MAZZELLA Giudice; Gaetano		SILVESTRI		Giudice; Sabino		CASSESE		Giudice; Maria Rita		SAULLE		Giudice; Giuseppe 		TESAURO		Giudice																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>    SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 60, comma 1, n. 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), promosso con ordinanza del 10 dicembre 2004 dal Tribunale di Massa, nel procedimento civile vertente tra Bertocchi Luciano ed altri e Bertocchi Marino ed altri, iscritta al n. 180 del registro ordinanze del 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione di Cavellini Clara ed altri, nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 2 maggio 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
    udito l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Nel corso di un giudizio elettorale, il Tribunale di Massa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 60, comma 1, numero 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), a norma del quale sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale «i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia».<br />
    Ritenuta rilevante la questione, il Tribunale ha prospettato la violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione. <br />
    Con riguardo, in particolare, alla disparità di trattamento, il Tribunale argomenta che, mentre la norma impugnata sancisce l&#8217;ineleggibilità alle menzionate cariche elettive dei soggetti in essa indicati (vale a dire dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle società per azioni con partecipazione di maggioranza del comune o della provincia), l&#8217;art. 63, comma 1, numero 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce, rispetto alle stesse cariche, soltanto l&#8217;incompatibilità (fra gli altri) degli amministratori e dipendenti «con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia». Secondo il Tribunale, la circostanza che i soggetti appena indicati siano incompatibili con le menzionate cariche elettive e che i soggetti di cui alla norma impugnata siano, invece, ineleggibili determina un trattamento irragionevolmente difforme a danno di questi ultimi. Non si comprenderebbe, infatti, per quale motivo i soggetti di cui all&#8217;art. 63 «possono attendere il risultato elettorale con facoltà di esercitare il diritto di opzione», mentre quelli di cui all&#8217;impugnato art. 60 «debbono essere costretti, per candidarsi, a dare le dimissioni dalla carica rivestita prima ancora di conoscere il risultato», «con l&#8217;evidente rischio di rimanere privi di qualsiasi occupazione in caso di insuccesso»; il che, oltre a concretare la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., «viene a tradursi in un limite all&#8217;esercizio del diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.) all&#8217;accesso alle cariche elettive». Né, secondo il Tribunale, appare decisivo, a giustificare l&#8217;ineleggibilità, che l&#8217;art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. n. 267 del 2000 si riferisca specificamente alle società per azioni e non ad altri tipi di società, giacché «è innegabile l&#8217;esistenza di enti, istituti e aziende di proporzioni sicuramente maggiori di […] una s.p.a.», rispetto alle quali vale, invece, la regola dell&#8217;incompatibilità.</p>
<p>    2. – È intervenuto, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata. <br />
    Secondo l&#8217;Avvocatura, il d.lgs. n. 267 del 2000 ha del tutto ragionevolmente differenziato la causa di ineleggibilità di cui all&#8217;art. 60, comma 1, numero 10, dalla causa di incompatibilità di cui all&#8217;art. 63, comma 1, numero 1: la prima essendo intesa a prevenire il pericolo di inquinamento della campagna elettorale e, quindi, a preservare la libera determinazione degli elettori da potenziali suggestioni e aspettative provenienti da chi intende candidarsi (donde la necessità che questi, per essere validamente eletto, si dimetta entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature); la seconda essendo finalizzata ad impedire l&#8217;insorgere di conflitti d&#8217;interesse con l&#8217;ente locale (con conseguente necessità che l&#8217;eletto rassegni le dimissioni dall&#8217;incarico presso l&#8217;ente, istituto o azienda vigilati dal comune o dalla provincia, al momento in cui si verifica il cumulo delle cariche).<br />
    In prossimità dell&#8217;udienza, l&#8217;Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, nella quale prospetta, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità della questione, mancando nell&#8217;ordinanza di rinvio il riferimento alla fattispecie concreta, con conseguente impossibilità per la Corte di esprimere un giudizio circa la rilevanza della propria pronuncia ai fini della soluzione del giudizio principale.<br />
    Nel merito, l&#8217;Avvocatura ha ribadito l&#8217;infondatezza della questione, in ragione di due differenze di fatto che giustificherebbero la distinta previsione di cui all&#8217;art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. n. 267 del 2000 rispetto a quella di cui all&#8217;art. 63, comma 1, numero 1, dello stesso decreto: «la natura del rapporto lavorativo del soggetto entro la società connessa all&#8217;ente locale» e «la natura e l&#8217;incisività del rapporto tra l&#8217;ente locale e la società entro cui il soggetto presta la propria opera».<br />
    Sotto il primo aspetto, osserva l&#8217;Avvocatura che l&#8217;art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. n. 267 del 2000 fa riferimento a “rappresentanti legali” o “dirigenti” delle s.p.a., mentre il successivo art. 63, comma 1, numero 1, tratta di “amministratori” o “dipendenti” con potere di rappresentanza. In tal modo, il legislatore avrebbe valutato che la situazione del rappresentante legale o del dirigente di una società è diversa e distinta da quella di uno dei tanti amministratori o dipendenti che pure abbiano un qualche potere di rappresentanza: «nel primo caso, infatti, si intuisce che gli interessi personali coinvolti saranno maggiori» e altrettanto lo saranno «la visibilità nonché i poteri del soggetto che opera al vertice della società», a differenza dell&#8217;ipotesi in cui il soggetto sia amministratore o dipendente.<br />
    Sotto il secondo aspetto, l&#8217;Avvocatura rileva che, mentre l&#8217;art. 60 riguarda società per azioni il cui capitale appartiene per oltre il cinquanta per cento all&#8217;ente locale, nel caso di cui all&#8217;art. 63 si tratta di enti, aziende o istituti soggetti a vigilanza o sovvenzionati dall&#8217;ente locale: «[n]el primo caso, dunque, la società appartiene all&#8217;ente locale in massima parte e viene gestita dallo stesso», mentre «[n]el secondo caso, la connessione con l&#8217;ente locale esiste ma è meno intensa: l&#8217;ente vigila sull&#8217;operato della società o concede parziali sovvenzioni (peraltro facoltative), senza potersi inserire nella gestione diretta della società».<br />
    L&#8217;una e l&#8217;altra differenza evidenziano, secondo l&#8217;Avvocatura, che la scelta legislativa a favore dell&#8217;ineleggibilità nel caso contemplato dall&#8217;art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. n. 267 del 2000 e, rispettivamente, dell&#8217;incompatibilità nel caso di cui al successivo art. 63, comma 1, numero 1, risulta sorretta da elementi oggettivi, «non è certamente ingiustificata ed irragionevole e neppure travalica quei limiti di stretta necessità per il soddisfacimento del pubblico interesse, né presenta confini troppo generici ed elastici, generando frequenti incertezze nell&#8217;applicazione (Corte cost., sentenza n. 306 del 2003). Al contrario, essa appare finalizzata alla tutela dell&#8217;uguaglianza, della libertà di voto e del corretto ed imparziale esercizio delle funzioni pubbliche».</p>
<p>    3. – Si sono costituiti gli intervenienti nel giudizio principale, insistendo per l&#8217;accoglimento della questione di legittimità costituzionale in base agli stessi motivi esposti nell&#8217;ordinanza di rimessione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Nel corso di un giudizio elettorale, il Tribunale di Massa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 60, comma 1, numero 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), a norma del quale sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale «i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia».<br />
    Il Tribunale prospetta la violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione. <br />
    Circa la disparità di trattamento, il Tribunale argomenta che, mentre la norma impugnata sancisce l&#8217;ineleggibilità alle menzionate cariche elettive dei soggetti in essa indicati (vale a dire dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle società per azioni con partecipazione di maggioranza del comune o della provincia), l&#8217;art. 63, comma 1, numero 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce, rispetto alle stesse cariche, soltanto l&#8217;incompatibilità (fra gli altri) degli amministratori e dipendenti «con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia». Secondo il Tribunale, la circostanza che i soggetti appena indicati siano incompatibili con le menzionate cariche elettive e che quelli di cui alla norma impugnata siano, invece, ineleggibili, determina un trattamento irragionevolmente difforme a danno di questi ultimi, non comprendendosi per quale motivo i soggetti di cui all&#8217;art. 63 «possono attendere il risultato elettorale con facoltà di esercitare il diritto di opzione», mentre i soggetti di cui all&#8217;impugnato art. 60 «debbono essere costretti, per candidarsi, a dare le dimissioni dalla carica rivestita prima ancora di conoscere il risultato», «con l&#8217;evidente rischio di rimanere privi di qualsiasi occupazione in caso di insuccesso». Il che, oltre a concretare la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, «viene a tradursi in un limite all&#8217;esercizio del diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.) all&#8217;accesso alle cariche elettive». Né, secondo il Tribunale, appare decisivo, a giustificare l&#8217;ineleggibilità, che l&#8217;art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. n. 267 del 2000 si riferisca specificamente alle società per azioni e non ad altri tipi di società, giacché «è innegabile l&#8217;esistenza di enti, istituti e aziende di proporzioni sicuramente maggiori di […] una s.p.a.», rispetto alle quali vale, invece, la regola dell&#8217;incompatibilità.</p>
<p>    2. – Dev&#8217;essere, anzitutto, rigettata l&#8217;eccezione di inammissibilità, sollevata dall&#8217;Avvocatura dello Stato sul presupposto della mancata descrizione della fattispecie da parte del giudice remittente. <br />
    Il contesto dell&#8217;ordinanza rende, infatti, sufficientemente evidente che il giudizio elettorale verte sull&#8217;eleggibilità del convenuto ad una delle cariche elettive (sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale) indicate dall&#8217;art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, per essere egli titolare, in una società per azioni con capitale maggioritario dell&#8217;ente locale, di una delle funzioni (legale rappresentante o dirigente) previste dal numero 10 dello stesso art. 60, comma 1.</p>
<p>    3. – La questione è, peraltro, infondata.<br />
    L&#8217;art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. n. 267 del 2000 (nel testo vigente prima delle modifiche ad esso apportate dall&#8217;art. 14-decies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l&#8217;attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l&#8217;esercizio di deleghe legislative”; modifiche non rilevanti nel giudizio a quo) stabilisce che sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale «i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia».<br />
    L&#8217;art. 63, comma 1, numero 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (nel testo vigente prima delle modifiche ad esso apportate dal menzionato art. 14-decies del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005) prevede, invece, rispetto alle stesse cariche, soltanto l&#8217;incompatibilità (fra gli altri) degli amministratori e dipendenti «con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia», ovvero che dagli stessi riceva, in via continuativa, «una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell&#8217;anno il dieci per cento del totale delle entrate dell&#8217;ente».<br />
    La disciplina legislativa è, quindi, diversa e con effetti sostanziali rilevanti (ineleggibilità o incompatibilità) a seconda che si tratti di rappresentanti legali o dirigenti delle società con capitale maggioritario di un ente locale, ovvero di amministratori o dipendenti di organismi (enti, istituti o aziende, comprese, secondo la giurisprudenza, le società per azioni) sottoposti a vigilanza dell&#8217;ente stesso o da questo (in via “facoltativa”) finanziati. I primi sono titolari di compiti in persone giuridiche delle quali l&#8217;ente locale contribuisce a formare la volontà, tramite la partecipazione azionaria maggioritaria. I secondi sono titolari di compiti in organismi che, invece, sono solo controllati dall&#8217;esterno dall&#8217;ente locale, tramite la vigilanza o la concessione di sovvenzioni.<br />
    Nel primo caso, l&#8217;ente locale controlla la società dall&#8217;interno; quindi, la norma prescrive una conseguenza giuridica (l&#8217;ineleggibilità) intesa a prevenire l&#8217;eventualità che il candidato ponga in essere, mediante l&#8217;esercizio dei poteri (anche “di influenza”) connessi alla sua carica nella società, indebite pressioni sugli elettori. Nel secondo caso, il controllo dell&#8217;ente locale (attraverso la vigilanza o il sovvenzionamento) riguarda solo l&#8217;attività e non la riguarda neppure necessariamente nella sua interezza; donde una conseguenza giuridica meno grave (l&#8217;incompatibilità), che ha lo scopo di evitare conflitti d&#8217;interesse tra gli amministratori o dipendenti dell&#8217;ente, istituto o azienda, da una parte, e, dall&#8217;altra, l&#8217;ente locale che su tali organismi esercita il controllo. <br />
    Ne risulta la non comparabilità delle fattispecie normative poste a raffronto dal giudice remittente.<br />
    Restano assorbite, stante la loro dipendenza logica dalla prima, le altre censure di illegittimità formulate nell&#8217;ordinanza di rimessione.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>    La Corte costituzionale    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 60, comma 1, numero 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Massa, con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;1 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-217/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.13027</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13027/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13027/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.13027</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Segreto – P.M. Iannelli Ida Bonazza (avv. Dall’Ara) c. Alessandro Gilioli processo civile ante riforma 2006: le SU dicono no al ricorso per cassazione immediato verso sentenza del Giudice di Pace emessa in giudizio di equità e in materia di competenza Processo Civile – Ricorso per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13027/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.13027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13027/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.13027</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Segreto – P.M. Iannelli<br /> Ida Bonazza (avv. Dall’Ara) c. Alessandro Gilioli</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">processo civile ante riforma 2006: le SU dicono no al ricorso per cassazione immediato verso sentenza del Giudice di Pace emessa in giudizio di equità e in materia di competenza</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo Civile – Ricorso per cassazione – Sentenza del Giudice di Pace non definitiva emessa in materia di competenza in giudizio di equità (valore non eccedente 1100 Euro) – Sostanziale aggiramento divieto ex art. 46 cpc – Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso avanti la Corte di Cassazione proposto nei confronti di sentenza emessa dal Giudice di Pace in giudizio di valore inferiore ai 1100 Euro (giudizio di equità) ed avente oggetto la materia della competenza in quanto diversamente si tradurrebbe in un sostanziale aggiramento del divieto previsto dall’art. 46 cod. proc. civ.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8475_8475.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13027/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.13027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.13032</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13032/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13032/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13032/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.13032</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Trifone – P.M. Maccarone I.B.M. Italia ed altri (avv. Annesi, Ferrari, Sanino, Lattanzi, Satta) c. Eds Electronic Data Systems Italia spa ed altri (avv. Clarizia, Carbone, Zoppolato) e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (avv. Stato) e Emel.it, Accenture spa sull&#8217;inammissibilità del ricorso alle Sezioni Unite della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13032/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.13032</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13032/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.13032</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Trifone – P.M. Maccarone<br /> I.B.M. Italia ed altri (avv. Annesi, Ferrari, Sanino, Lattanzi, Satta) c. Eds Electronic Data Systems Italia spa ed altri (avv. Clarizia, Carbone, Zoppolato) e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (avv. Stato) e Emel.it, Accenture spa</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inammissibilità del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione ex art. 111 Cost. avverso decisione del Consiglio di Stato per mancato rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità Europea</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento civile &#8211; Ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione &#8211; Ex art. 111 Cost. – Motivo &#8211; Mancato rinvio pregiudiziale ex art. 234 TCE – Inammissibilità &#8211; Questione di giurisdizione &#8211; Inconfigurabilità.</p>
<p>2. Procedimento civile &#8211; Ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione &#8211; Ex art. 111 Cost. – Motivo &#8211; Applicazione di regole non previste dal bando da parte del giudice amministrativo – Inammissibilità &#8211; Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È inammissibile il motivo di ricorso alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione ex art. 111 Cost., con cui si denuncia il mancato accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, essendo tale motivo volto non già a prospettare una questione attinente alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a contestare un errore di giudizio (nella specie sull’insussistenza dei presupposti idonei a giustificare il suddetto rinvio) in cui sarebbe incorso il giudice nell’esercizio della potestas iudicandi ad esso devoluta.<br />
2. È inammissibile, in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il motivo d’impugnazione secondo cui, nell’interpretare il bando di gara, il Consiglio di Stato avrebbe introdotto regole non previste dalla lex specialis, non investendo tale questione i limiti esterni dei poteri giurisdizionali del giudice amministrativo, ma le concrete modalità di esercizio dei medesimi poteri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8476_8476.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-6-2006-n-13032/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.13032</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2006 n.13033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13033/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13033/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2006 n.13033</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Trifone – P.M. Ciccolo Comune di Ispica (avv. D’Alessandro) c. Consorzio Aedars scarl al GO il giudizio sulla legittimità del recesso della PA a fronte di successione nel contratto oopp in corso di esecuzione di nuovo appaltatore 1. – Processo – Contratto oopp – Esecuzione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13033/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2006 n.13033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13033/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2006 n.13033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Trifone – P.M. Ciccolo<br /> Comune di Ispica (avv. D’Alessandro) c. Consorzio Aedars scarl</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">al GO il giudizio sulla legittimità del recesso della PA a fronte di successione nel contratto oopp in corso di esecuzione di nuovo appaltatore</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Processo – Contratto oopp – Esecuzione – Successione nel contratto – Recesso del committente – Impugnazione – Regolamento di competenza – Post ordinanza cautelare Tar che deliba la questione di giurisdizione – Ammissibilità.</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Contratto oopp – Esecuzione – Cessione del contratto – Recesso del committente – Impugnazione – Giurisdizione Giudice Ordinario.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto in relazione a controversia inerente il recesso del committente pubblico a seguito di intervenuta successione nel contratto di nuovo appaltatore anche dopo l’emissione di ordinanza cautelare del Giudice Amministrativo che abbia delibato la questione di giurisdizione.</p>
<p>2. La controversia in ordine alla legittimità del recesso di committente pubblico a fronte di intervenuta successione nel contratto di nuovo appaltatore in corso di esecuzione del medesimo è sottoposta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8477_8477.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13033/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2006 n.13033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2006 n.13034</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13034/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13034/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2006 n.13034</a></p>
<p>Pres. Prestipino – Rel. Varrone – P.M. Martone Cesare Querci (avv. Klitche de la Grange) c. Procuratore Generale Rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti e Giuseppe Maria Vitale ed altri ricorso ex art. 111 Cost. e provvedimenti di rigetto di istanza di ricusazione ex art. 51 cpc</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13034/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2006 n.13034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13034/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2006 n.13034</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Prestipino – Rel. Varrone – P.M. Martone<br /> Cesare Querci (avv. Klitche de la Grange) c. Procuratore Generale Rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti e Giuseppe Maria Vitale ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ricorso ex art. 111 Cost. e provvedimenti di rigetto di istanza di ricusazione ex art. 51 cpc</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Processo – Ricorso ex art. 111 Cassazione – Provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione ex art. 51 cpc –  Vizio di giurisdizione  &#8211; Non è tale &#8211; Inammissibilità.</p>
<p>2. &#8211; Processo – Ricorso ex art. 111 Cassazione &#8211; Provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione ex art. 51 cpc – Composizione del collegio in maggioranza analoga a quello del collegio della sentenza revocanda -Inammissibilità – Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. – Errore procedurale – Infondatezza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – E’inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione ex art. 51 cpc.</p>
<p>2. – E’ infondata la questione di illegittimità per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. della mancata previsione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione emessa da un collegio costituito da magistrati (in maggioranza, ivi compreso il relatore) componenti il collegio della sentenza revocanda in quanto è questione che rimane nell’ambito degli errori procedurali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8478_8478.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-6-2006-n-13034/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2006 n.13034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.4175</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2006-n-4175/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2006-n-4175/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2006-n-4175/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.4175</a></p>
<p>Pres. DI GIUSEPPE; Rel. TAGLIENTI CENTRO DIAGNOSTICO p.a. e NUOVA CROCE VERDE ROMANA s.r.l. (Avv.ti D. Lipani e F. Sbrana) c. INPS (Avv. P. Collina e G. De Ruvo) l&#8217;aver reso dichiarazioni false relativamente ad un requisito dell&#8217;offerta non comporta l&#8217;esclusione del concorrente ma la correzione d&#8217;ufficio dei dati non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2006-n-4175/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.4175</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2006-n-4175/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.4175</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DI GIUSEPPE; Rel. TAGLIENTI <br />  CENTRO DIAGNOSTICO p.a. e NUOVA CROCE VERDE ROMANA s.r.l. (Avv.ti D. Lipani e F. Sbrana) c. INPS (Avv. P. Collina e G. De Ruvo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;aver reso dichiarazioni false relativamente ad un requisito dell&#8217;offerta non comporta l&#8217;esclusione del concorrente ma la correzione d&#8217;ufficio dei dati non veritieri</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Dichiarazione falsa in ordine ad un elemento di valutazione dell’offerta tecnica – Conseguenze – Esclusione dalla gara – Illegittimità  – Correzione dei dati e del punteggio – Legittimità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’aver reso una dichiarazione falsa in ordine ad un requisito valutabile per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica, non comporta ex se l’esclusione dalla gara ma, ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, la decadenza dai benefici conseguiti con la dichiarazione non veritiera, vale a dire la correzione d’ufficio dei dati contenuti nella dichiarazione e l’attribuzione del diverso punteggio rispondente ai dati reali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</B><br />
<b>PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III quater</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
composta dai magistrati:<br />
MARIO DI GIUSEPPE 	&#8211;		Presidente<br />	<br />
LINDA SANDULLI            &#8211;                     Consigliere<br />
CARLO TAGLIENTI  &#8211;			Consigliere relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 6154 del 2003 proposto dalla</p>
<p><b>società CENTRO DIAGNOSTICO p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, e dalla NUOVA CROCE VERDE ROMANA s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avv.ti Damiano Lipani e Francesca Sbrana, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20; <br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<B>L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE –INPS</B>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Collina e Gaetano De Ruvo presso i quali è domiciliato in Roma, Avvocatura Centrale dell’INPS, via della Frezza n. 17;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della BIOS s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Guido Porcacchia e Mario Ettore Verino, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Roma, via Lima n.15;</p>
<p>della <b>società A.S.C. Ambulatorio Specialistico Caravaggio a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria della R.T.I. con CA.BI.AS. a r.l. ed ECOSYSTEMS s.r.l., non costituita in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>degli atti relativi alla licitazione privata indetta dall’INPS con bando pubblicato in data 27.12.2002, per l’affidamento della gestione del presidio sanitario di primo intervento medico di medicina preventiva presso lo stabile di Roma di via Ciro il Grande n. 21 e del servizio di sorveglianza ambientale presso tutti gli stabili della sede centrale INPS.<br />
di ogni atto connesso; <br />
<b></p>
<p align=center>
per il risarcimento dei danni</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>per effetto dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione resistente;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata BIOS s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
vista l’ordinanza collegiale n. 3133 del 2 luglio 2003;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 2006, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso notificato il 6 giugno 2003 e depositato il 16 successivo, la società Centro Diagnostico p.a. , unitamente alla Nuova Croce Verde Romana, ha impugnato gli atti relativi alla licitazione privata indetta dall’INPS per l’affidamento della gestione del presidio sanitario di primo intervento medico e di medicina preventiva presso lo stabile di via Ciro il Grande 21e del servizio di sorveglianza ambientale presso tutti gli stabili della Sede Centrale.<br />
Premesso che tra i paramentri di valutazione dell’offerta tecnica vi era quello della distanza del parco ambulanze, a supporto dell’attività di primo intervento medico, dalla Sede Centrale INPS da dichiarare ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e che tutte le concorrenti, tranne le ricorrenti, hanno dichiarato il falso, deducono le stesse ricorrenti:<br />
violazione degli artt. 22-27 del regolamento per la disciplina dei contratti, forniture e servizi dell’INPS; violazione dell’art. 8 del DPR 18 aprile 1994 n. 573, dell’art. 3 legge n. 241/90, degli artt. 38, 47, 71, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, disparità di trattamento, incongruità della motivazione, contraddittorietà, illogicità, travisamento e sviamento: verificata la falsità delle dichiarazioni sulle distanze, l’amministrazione doveva procedere all’esclusione delle concorrenti dalla gara e non alla correzione delle distanze dichiarate; e ciò in base ad un principio di buona fede e di affidabilità reciproca; l’art. 75 del DPR 445/2000 prevede la decadenza dai benefici del provvedimento emesso sulla base di dichiarazioni non veritiere; né qui trattasi di irregolarità o incompletezze sanabili.<br />
Costituitosi l’INPS ha evidenziato l’infondatezza del ricorso in quanto la dichiarazione sulle distanze non è tra quelle oggetto degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; in ogni caso il disciplinare non prevede l’esclusione dalla gara per questa ipotesi.<br />
Costituitasi l’aggiudicataria BIOS s.p.a. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto d’interesse tra ricorrenti, avendo la Nuova Croce Verde Romana sottoscritto un contratto di subappalto con la BIOS; nel merito ha rilevato come i dati sulle distanze, peraltro forniti dalla stessa Nuova Croce Verde Romana, fossero difficilmente verificabili in quanto le ambulanze stazionano in vari punti della città anche se non in vere e proprie autorimesse.; la ricorrente doveva essere comunque esclusa per mancata dichiarazione in ordine al numero degli infermieri addetti.<br />
Con ordinanza collegiale n. 3133 del 2 luglio 2003 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Con memoria le ricorrenti hanno respinto l’eccezione d’inammissibilità contestando il conflitto d’interessi, avendo partecipato alla gara sul presupposto di una “promessa di ATI”; nel merito hanno evidenziato come i dati mancanti relativi agli infermieri non potevano costituire motivo di esclusione. Hanno quindi insistito per l’accoglimento del ricorso e per la condanna dell’INPS al risarcimento dei danni.<br />
L’Amministrazione e la controinteressato hanno ribadito in memoria tesi e difese.<br />
Alla pubblica udienza del  giorno 11 maggio 2006 la causa è sta trattenuta in decisione <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso collettivo in epigrafe indicato due società hanno impugnato gli atti della procedura di licitazione privata indetta dall’INPS per l’affidamento del servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico e di medicina preventiva presso lo stabile di via Ciro il Grande n. 21 e del servizio di sorveglianza ambientale presso tutti gli stabili della Sede Centrale.<br />
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto d’interessi tra i ricorrenti, che peraltro richiederebbe accertamenti documentali, in quanto il ricorso stesso appare infondato nel merito.<br />
Con un unico articolato motivo si sostiene che l’amministrazione, una volta accertato che i partecipanti alla gara (tutti meno le ricorrenti) avevano rilasciato una dichiarazione falsa in ordine ad un requisito valutabile per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, e cioè alla distanza delle autorimesse delle ambulanze dalla sede di via Ciro il Grande n. 21, avrebbe dovuto escludere dalla gara detti soggetti e non apportare d’ufficio le correzioni alle dichiarazioni stesse (a seguito delle quali a tutte le società partecipanti è stato attribuito, per detta voce, il punteggio di zero).<br />
Ad avviso del Collegio detta censura è infondata.<br />
Premesso che non è contestato tra le parti che tutti i partecipanti alla procedura concorsuale (escluse le ricorrenti) hanno inserito nella dichiarazione relativa alle distanze tra autorimesse e sede INPS dati errati (ciò emerge con chiarezza dal verbale n. 7 del giorno 8 aprile 2003), il Collegio osserva come il capitolato di appalto prevedesse al punto 4 ultimo comma che i punteggi sarebbero stati attribuiti sulla base dei dati contenuti in dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000.<br />
La dichiarazione sulle distanze in quanto dichiarazione su un fatto può ben rientrare tra quelle previste dall’art. 47 del suddetto DPR, che disciplina appunto le dichiarazioni sostitutive di notorietà.<br />
La normativa peraltro disciplina anche l’ipotesi qui in esame, prevedendo in primo luogo le verifiche obbligatorie, anche a campione, dell’amministrazione sulle dichiarazioni (art. 71), e quindi le conseguenze di natura amministrativa delle dichiarazioni risultate false o errate (art. 75).<br />
In tale caso la norma afferma che, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale ex art. 76, “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.<br />
Ma nel caso in esame nessun provvedimento è stato emesso sulla base della dichiarazione non veritiera, in quanto, come detto, l’Amministrazione ha provveduto a correggere dette dichiarazioni ed ha attribuito a tutti i partecipanti il punteggio di zero per la voce relativa alle distanze (in quanto per tutti la distanza effettiva era risultata superiore a Km.5).<br />
Inoltre non si rintracciano nelle regole di gara disposizioni esplicite che sanzionino con l’esclusione dalla gara le ipotesi qui verificatesi.<br />
D’altra parte dal contesto documentale prodotto, non emergerebbe una volontà dolosa nelle dichiarazioni in questione, bensì una chiara superficialità ed approssimazione.<br />
Tali valutazioni comunque, per le eventuali conseguenze di natura penale, esulano dalla competenza di questo Giudice, talchè gli atti del giudizio dovranno essere trasmessi alla  Procura della Repubblica.<br />
Resta  assorbita la censura della controinteressata, peraltro nemmeno formulata con ricorso incidentale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esclusione dalla gara delle ricorrenti, per carenti dichiarazioni in ordine alla situazione degli infermieri addetti.<br />
Anche la domanda risarcitoria deve essere respinta, sia perché, in primo luogo, le censure proposte non hanno dimostrato l’illegittimità dell’aggiudicazione, per quanto sopra detto; sia perché la stessa domanda giudiziale appare formulata in maniera generica e senza supporti probatori.<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez.III quater, respinge il ricorso in epigrafe e la domanda di risarcimento danni.<br />
Condanna le società ricorrenti al pagamento in favore dell’INPS e della BIOS delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 di cui € 250,00 per spese, in favore dell’INPS ed in complessivi € 1.500,00 di cui € 250,00 per spese, in favore della società BIOS.<br />
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere il fascicolo di causa alla competente Procura della Repubblica.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2006 .</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-6-2006-n-4175/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.4175</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.4475</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2006-n-4475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2006-n-4475/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2006-n-4475/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.4475</a></p>
<p>Pres. De Lise, Est. Caponigro Telespazio s.p.a., Elsag s.p.a., Loop s.p.a. ( Avv.ti P. Alberti, N. Paolantonio) c/ ISVAP ( Avv. dello Stato) sull&#8217;inapplicabilità alla fase di prequalifica della clausola del bando che dispone l&#8217;esclusione dalla gara di appalto concorso di imprese in rapporto di controllo reciproco Contratti della p.a.-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2006-n-4475/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.4475</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2006-n-4475/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.4475</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise,   Est. Caponigro<br /> Telespazio s.p.a., Elsag s.p.a., Loop s.p.a. ( Avv.ti P. Alberti, N. Paolantonio) c/ ISVAP ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inapplicabilità alla fase di prequalifica della clausola del bando che dispone l&#8217;esclusione dalla gara di appalto concorso di imprese in rapporto di controllo reciproco</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a.- Appalto concorso- Bando di gara- Clausola sulla esclusione di RTI costituendo- In caso di rapporto di controllo reciproco tra le imprese partecipanti- Applicabilità nella fase di prequalifica- Esclusione- Conseguenze- Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di appalto concorso, la clausola del bando che dispone l’esclusione di un RTI costituendo qualora sussista, tra le imprese che lo compongono, un rapporto di  controllo reciproco e/o di collegamento sostanziale, deve ritenersi applicabile in sede di gara vera e propria,  non già di prequalifica, con conseguente illegittimità del provvedimento che dispone la non ammissione nel corso di tale fase. Difatti sarebbe illogico applicare un controllo tendente a verificare la provenienza di offerte da un medesimo centro decisionale, ad una fase in cui nessuna offerta è stata presentata.(Nè il fatto che, come nella specie, il bando vieti variazioni alla composizione dei partecipanti dopo la fase di prequalifica,  rende inutile l’invito alla gara delle imprese nella predetta situazione di incompatibilità, essendo possibile che una sola di loro presenti l’offerta).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
 Roma &#8211; Prima Sezione 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei magistrati:<br />
Dott. Pasquale de Lise		Presidente<br />	<br />
Dott. Antonino Savo Amodio	Componente<br />	<br />
Dott. Roberto	Caponigro		Componente relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1856 del 2006 proposto da<br />
<b>Telespazio S.p.A.</b>, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t. Avv. Vittorio Colella Albino, Elsag S.p.A., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante p.t. dott. ing. Carlo Gualdaroni e Loop S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. Walter Vismara, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Piergiorgio Alberti e Nino Paolantonio ed elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>ISVAP &#8211; Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo,</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
a)	della nota dell’ISVAP del 17 febbraio 2006, prot. n. 31-06-000001,  con la quale le imprese ricorrenti sono state escluse dalla procedura di appalto concorso per la selezione del fornitore cui affidare la realizzazione di un sistema di sperimentazione inerente le modalità di utilizzo degli autoveicoli ad uso privato nelle aree urbane di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo da parte di un campione di assicurati;<br />	<br />
b)	del verbale della Commissione incaricata dell’espletamento della procedura di appalto, di data, estremi e contenuto sconosciuti, con il quale sarebbe stata rilevata la sussistenza di una causa di esclusione del costituendo r.t.i. formato dalle imprese ricorrenti;<br />	<br />
c)	in via subordinata, del punto III.2.1) del bando di gara, ultimo capoverso, secondo periodo;<br />	<br />
d)	del punto 14 del documento recante ulteriori “chiarimenti in ordine alle informazioni contenute nel bando di gara”, documento pubblicato sul sito internet dell’ISVAP;<br />	<br />
e)	di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ISVAP;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 19 aprile 2006, relatore il dott. Roberto Caponigro, l’avv. Nino Paolantonio per le ricorrenti e l’avvocato dello Stato Carlo Sica;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’Isvap, sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2005, ha pubblicato un bando per un “appalto concorso per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli ad uso privato attraverso l’utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità”.<br />
Le ricorrenti espongono di avere presentato domanda di partecipazione dichiarando di volere successivamente raggrupparsi in associazione temporanea di imprese in caso di aggiudicazione.<br />
L’amministrazione, con l’impugnata nota del 17 febbraio 2006, ha fatto loro presente che la Commissione ha deliberato la non ammissione alla gara del RTI di cui la Telespazio S.p.A. è mandataria.<br />
La Commissione incaricata dell’espletamento della procedura di appalto, in sede di verifica delle condizioni di cui al paragrafo III.2.1, ultimo capoverso, del bando di gara, infatti, ha rilevato la sussistenza di una situazione di esclusione nei confronti del RTI in quanto Telespazio S.p.A. è risultata soggetta al controllo indiretto di Finmeccanica S.p.a., mentre la società mandante Elsag S.p.A. è risultata soggetta al controllo diretto della medesima Finmeccanica S.p.A., impresa presente con ruolo di controllo in altre manifestazioni di intento come controllante di altre società interessate a partecipare alla gara di appalto in oggetto.<br />
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:<br />
1.	Violazione e falsa applicazione del punto III.2.1 del bando di gara, del punto 14 dei chiarimenti in ordine alle informazioni contenute nel bando di gara, dell’art. 11 D.Lgs. 157/1995, dell’art. 2359 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di esclusione di imprese dalle procedure di gara ad evidenza pubblica per ragioni di controllo reciproco e/o collegamento sostanziale.<br />	<br />
La clausola del bando (III.2.1) sarebbe stata erroneamente ritenuta applicabile anche alla fase di prequalificazione delle imprese che, singolarmente o in costituendo raggruppamento temporaneo, avevano presentato domanda di partecipazione.<br />
La verifica sulla partecipazione alla medesima gara di imprese che si trovino in supposto reciproco rapporto di controllo o di collegamento sostanziale dovrebbe essere espletata nella fase di ammissione delle offerte, non in fase di prequalifica ove l’assenza di presentazione delle offerte implica ontologicamente l’assenza di ogni rischio di alterazione della concorrenzialità e della <i>par condicio</i> nella procedura.<br />
In subordine, ove si ritenesse applicabile la previsione di cui al punto III.2.1 del bando di gara anche alla fase di prequalificazione, la clausola sarebbe illegittima per violazione del principio giuridico sotteso alla verifica di situazioni di controllo o collegamento <i>ex</i> art. 2359 c.c. oltre che per l’illogicità della pretesa di applicare un controllo finalizzato a verificare la provenienza di offerte da un medesimo centro decisionale ad una fase del procedimento di gara in cui nessuna offerta è stata ancora presentata.<br />
2.	Violazione, sotto altri profili, delle stesse norme e principi di cui al motivo precedente. Difetto di congrua ed esaustiva motivazione.<br />	<br />
L’esclusione potrebbe essere disposta solo nel caso in cui una società, singola o appartenente ad un r.t.i., controlli direttamente un’altra società partecipante singolarmente o anch’essa in r.t.i., non anche nel caso in cui due imprese che non si trovano in alcun rapporto di reciproco controllo siano controllate da una terza impresa che non ha partecipato alla gara.<br />
3.	Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria.<br />	<br />
La Commissione non avrebbe proceduto ad alcuna verifica circa la sussistenza di una situazione concreta tale da indurre a ritenere la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale.<br />
L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso atteso che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2005 e da tale data sarebbe decorso il termine per l’impugnazione della clausola del bando censurata; nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 1340 pronunciata da questa Sezione nella camera di consiglio dell’8 marzo 2006.<br />
All’udienza pubblica del 19 aprile 2006, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.     L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che il bando di gara risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2005 e che da tale data sarebbe decorso il termine per l’impugnazione della clausola di bando censurata, atteso che la stessa avrebbe impedito <i>ab origine</i> la partecipazione alla prequalifica di imprese controllate entrambe da una terza impresa; la clausola impugnata, inoltre, sarebbe connessa a quella contenuta nel terzo periodo dell’art. III.2.1 del bando, a tenore della quale sarebbe vietata la variazione della composizione delle partecipanti successivamente alla prequalifica, clausola questa non oggetto di impugnazione.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Il gravame è rivolto in via principale, attraverso la deduzione della violazione e della errata applicazione della clausola del bando di cui al punto III.2.1, avverso gli atti con cui il costituendo R.T.I. non è stato ammesso alla procedura di gara. <br />
Pertanto, le società ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l’illegittimità dell’azione amministrativa risiede nella errata applicazione della clausola del bando anche alla fase di prequalificazione e non già in un vizio proprio della norma di gara.<br />
L’impugnativa della norma di gara, viceversa, è stata proposta in via subordinata ove fosse ritenuta corretta la relativa interpretazione da parte dell’amministrazione.<br />
Ne consegue che l’eccezione in rito proposta dall’amministrazione resistente potrebbe eventualmente essere valutata nel caso di rigetto della domanda principale, ma rispetto a quest’ultima non è conferente.  <br />
2.      Con il primo motivo d’impugnativa, le ricorrenti, tra l’altro, hanno dedotto che la clausola del bando (III.2.1) sarebbe stata erroneamente ritenuta applicabile anche alla fase di prequalificazione delle imprese che, singolarmente o in costituendo raggruppamento temporaneo, avevano presentato domanda di partecipazione.<br />
La censura è fondata e va accolta.<br />
Il punto III.2.1, secondo paragrafo, del bando di gara ha stabilito che non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un Consorzio né come facente parte di RTI o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla procedura dell’impresa medesima, del RTI e del Consorzio al quale l’impresa partecipa; non è ammessa altresì la partecipazione di imprese, anche in RTI o Consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese che partecipano singolarmente o quali componenti di RTI o di Consorzi, pena l’esclusione dalla procedura sia dell’impresa controllante che delle imprese controllate e/o delle imprese collegate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.<br />
 Il paragrafo successivo dispone che non sono ammesse variazioni alla composizione dei partecipanti, singole imprese o RTI, successivamente alla fase di prequalifica. <br />
Con l’impugnato atto del 17 febbraio 2006, l’ISVAP ha comunicato la deliberazione della Commissione di non ammissione alla gara del RTI.<br />
La determinazione è stata adottata in quanto la Commissione, in sede di verifica delle condizioni di cui al paragrafo III.2.1, ultimo capoverso, del bando di gara, ha rilevato la sussistenza di una situazione di esclusione nei confronti del RTI atteso che Telespazio S.p.A. è risultata soggetta al controllo indiretto di Finmeccanica S.p.a., mentre la società mandante Elsag S.p.A. è risultata soggetta al controllo diretto della medesima Finmeccanica S.p.A., impresa presente con ruolo di controllo in altre manifestazioni di intento come controllante di altre società interessate a partecipare alla gara di appalto in oggetto.<br />
Pertanto, la non ammissione alla gara del RTI è dipesa dal fatto che la società Finmeccanica controlla, indirettamente o direttamente,  le società Telespazio ed Elsag di cui al RTI in questione nonché altre imprese che hanno chiesto di partecipare alla gara.<br />
Il Collegio ritiene fondata la censura di parte ricorrente di violazione ed errata applicazione della clausola del bando in quanto la stessa deve intendersi come disciplinante un’ipotesi di esclusione dalla vera e propria gara anziché di non ammissione alla stessa, sicché la stazione appaltante non avrebbe potuto applicarla in sede di prequalifica.<br />
L’appalto concorso è una procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall’amministrazione aggiudicatrice.<br />
In particolare, si tratta di una procedura bifasica, che si articola nella fase della prequalificazione e della vera e propria gara, caratterizzata da una preselezione dei concorrenti da invitare alla gara, con esercizio della facoltà di invito a presentare le offerte per i soli concorrenti ritenuti idonei in relazione ai requisiti soggettivi ed alle prescrizioni indicati nel bando, in funzione dell’oggetto del contratto.<br />
  In altri termini, la fase della prequalificazione assolve alla funzione di distinguere in due distinti segmenti procedimentali l’accertamento del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione, con la conseguente selezione delle imprese da invitare, dalla gara vera e propria, con le conseguenti valutazioni  delle offerte presentate e scelta della migliore, al fine di circoscrivere il numero dei concorrenti alle sole imprese idonee.<br />
La <i>ratio</i> della clausola del bando sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato tende ad evitare la partecipazione contestuale di imprese che, pur non integrando gli estremi civilistici del collegamento e del controllo societario, appaiono comunque riconducibili ad un medesimo centro decisionale, tale da ritenere plausibile una reciproca conoscenza o condizionamento delle offerte presentate, inficiando in tal modo i principi di regolarità e correttezza della gara stessa.<br />
La norma, quindi, è finalizzata ad evitare che una pluralità di offerte sia riconducibile ad un unico centro decisionale, sicché, potendo essere l’offerta presentata solo dall’impresa, individualmente o in RTI, invitata alla gara, la descritta esigenza si pone esclusivamente nella fase della vera e propria gara, ben potendo in tale contesto subprocedimentale la stazione appaltante procedere all’esclusione delle offerenti tra le quali sussiste una situazione di collegamento o di controllo.<br />
Viceversa, analoga esigenza non sussiste nella fase della prequalificazione in cui non vi è la presentazione di alcuna offerta.<br />
Né, può ritenersi che sia inutile invitare alla gara le imprese che chiedono di partecipare alla stessa trovandosi nella situazione di “incompatibilità” prevista e ciò in quanto, pur rilevando che, nel caso di specie, il bando espressamente non ammette variazioni alla composizione dei partecipanti, singole imprese o RTI, successivamente alla fase di prequalifica, è ben possibile che tra più imprese invitate alla gara, in posizione di controllo o di collegamento, solo una tra esse presenti l’offerta e non anche le altre e, in tal caso, detta offerta sarebbe senz’altro ammissibile.<br />
In definitiva, la fondatezza della censura con cui le ricorrenti hanno contestato l’erronea applicazione del bando di gara per avere disposto la non ammissione nel corso della fase di prequalifica, assorbite le ulteriori censure, determina la fondatezza del ricorso ed il conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
3.     Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.     </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima di Roma, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con cui è stata disposta la non ammissione alla gara del R.T.I.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così d eciso in Roma nella camera di consiglio del 19 aprile 2006.<br />
Dott. Pasquale de Lise                               Presidente <br />
Dott. Roberto Caponigro                           Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2006-n-4475/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.4475</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
