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	<title>1/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2005-n-303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2005-n-303/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.303</a></p>
<p>Pres. Lignani, est. Ferrari BNL (Avv.ti A. Clarizia e A. Coaccioli) c. Regione Umbria (Avv.ti P. Manuali e C. Iannotti), Banca dell’Umbria 1462 S.p.a. (Avv.ti M. Rampini e M. Sanino) sulla legittimazione processuale disgiunta delle imprese di un&#8217;ATI costituenda e sulla corretta interpretazione della clausola del bando che imponga la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2005-n-303/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2005-n-303/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani, est. Ferrari<br /> BNL (Avv.ti A. Clarizia e A. Coaccioli) c. Regione Umbria (Avv.ti P. Manuali e C. Iannotti), Banca dell’Umbria 1462 S.p.a. (Avv.ti M. Rampini e M. Sanino)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione processuale disgiunta delle imprese di un&#8217;ATI costituenda e sulla corretta interpretazione della clausola del bando che imponga la dimostrazione della regolare gestione dei servizi di tesoreria caratterizzati da un volume predefinito di movimenti di cassa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Impugnazione degli atti di gara – Legittimazione disgiunta delle imprese di una associazione temporanea di imprese costituenda – Sussiste – Ragioni – Conseguenze																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Oggetto – Affidamento di servizi di tesoreria – Bando di gara – Clausola che imponga l’obbligo della dimostrazione della regolare gestione dei servizi di tesoreria nel triennio precedente – Allegazione di documentazione riferita al servizio di tesoreria gestito da una ATI, e non dal solo partecipante- Insufficienza – Eccezioni																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Oggetto – Affidamento di servizi di tesoreria – Bando di gara – Clausola che imponga l’obbligo della dimostrazione della regolare gestione dei servizi di tesoreria nel triennio precedente, caratterizzati da un volume predefinito di movimenti di cassa – Interpretazione – Oggetto specifico del servizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di impugnazione degli atti di una gara d’appalto da parte delle costituende associazioni temporanee di imprese, ciascun partecipante è legittimato, anche disgiuntamente dalle altre, a ricorrere in giudizio. Non osta a ciò, e non configura pertanto una carenza di interesse alla decisione, il fatto che le altre partecipanti dell’ATI non abbiano presentato ricorso, in maniera autonoma o congiuntamente. Infatti, la mancata impugnativa degli atti di gara da parte delle altre imprese partecipanti alla ATI costituenda non comporta ex se lo scioglimento automatico del sottostante rapporto giuridico di mandato esistente tra la stessa impresa capogruppo e le altre imprese. Ne consegue che, in caso di accoglimento del ricorso, il partecipante ricorrente può comunque avvalersi di tale rapporto giuridico sostanziale per costituire formalmente con le altre partecipanti l’associazione temporanea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 D.Lgs. n. 157 del 1995.</p>
<p>2. In tema di gare d’appalto, la dimostrazione, richiesta dal bando di gara, della regolare gestione dei servizi di tesoreria nel triennio precedente, non può ritenersi assolta nel caso il partecipante alleghi una documentazione non riferita specificamente alla sua attività, ma a quella della ATI di cui faceva parte, a meno che non dimostri, per quanto riguardi la sua parte di servizi espletata, la rispondenza alle prescrizioni del bando.</p>
<p>3. In tema di gare d’appalto per l’affidamento dei servizi di tesoreria, la clausola del bando che prescriva, quale requisito minimo di ammissibilità, l’obbligo della dimostrazione della regolare gestione dei servizi di tesoreria, caratterizzati da un volume predefinito di movimenti di cassa, deve essere interpretata nel senso che tale caratterizzazione deve riferirsi all’effettivo svolgimento diretto del servizio di cassa (e cioè operazioni di pagamento di mandati e di incassi di somme), e non in senso generico a tutti i movimenti di dare ed avere inerenti ad operazioni di giroconto, di accreditamento, di versamento o di pagamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione processuale disgiunta delle imprese di un’ATI costituenda e sulla corretta interpretazione della clausola del bando che imponga la dimostrazione della regolare gestione dei servizi di tesoreria caratterizzati da un volume predefinito di movimenti di cassa</span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.2358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-6-2005-n-2358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-6-2005-n-2358/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.2358</a></p>
<p>Lorenzo Stevanato, Presidente f.f. &#8211; Alessandra Farina, Relatore va annullato il provvedimento di diniego che non sia preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostano all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis della L. n. 241/1990 Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Provvedimento di diniego non preceduto dalla comunicazione contenente i</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-6-2005-n-2358/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.2358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lorenzo Stevanato, 		Presidente f.f. &#8211; Alessandra Farina, Relatore</span></p>
<hr />
<p>va annullato il provvedimento di diniego che non sia preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostano all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis della L. n. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Provvedimento di diniego non preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza – Va annullato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va annullato il provvedimento con il quale la p.a. neghi il rilascio del certificato di destinazione d’uso chiesto dalla ricorrente quando, sotto il profilo procedimentale, risulti fondata la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, nel testo introdotto con la legge n. 15/2005, in quanto il provvedimento impugnato non sia preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostano all’accoglimento della richiesta formulata da parte istante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>costituito da:<br />
Lorenzo Stevanato		Presidente f.f.<br />
#NOME?			Consigliere<br />
#NOME?		Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 837/05 proposto da</p>
<p><b>GEFRA S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Maccarrone e Dora Venturi, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia – S. Marco 941;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Vicenza</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Tirapelle e Loretta Checchinato, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del Settore Edilizia Privata del Comune di Vicenza del 22 giugno 2004 n. 31821, con cui il Comune ha sostanzialmente negato il mutamento di destinazione d’uso senza opere comunicato dalla ricorrente con lettera del 15 giugno 2004; del provvedimento del Direttore del Settore Edilizia Privata del Comune di Vicenza del 15 marzo 2005 n. 13748, con cui è stato negato il rilascio del certificato di destinazione urbanistica richiesto dalla ricorrente con lettera del 14 febbraio 2005 ed è stata confermata la precedente destinazione d’uso dell’immobile; dell’articolo 23, commi 3 e 4 limitatamente alla tabella 1 e dell’articolo 31, comma 1, delle norme tecniche d’attuazione al vigente piano regolatore generale ove fossero ritenuti applicabili alle zone “I-PEC”,</p>
<p>e per l’accertamento e la declaratoria<br />
del diritto della ricorrente a destinare le unità immobiliari oggetto di ricorso ad uffici ed a commerciale secondo la specifica contenuta nella propria comunicazione del 15 giugno 2004;</p>
<p>nonché con i motivi aggiunti<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento 9.5.2005 n. 24618 con cui il Comune di Vicenza ha revocato la sua precedente nota 22.6.2004 n. 31821, ha ritenuto nuovamente non assentibile il cambio di destinazione d’uso senza opere disposto dalla ricorrente, ha negato il rilascio del certificato di destinazione d’uso chiesto dalla ricorrente e ha comunicato l’avvio del procedimento per l’annullamento del titolo edilizio 24.7.2001 n. 31863.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 18.4.2005 e depositato presso la Segreteria il 20.4.2005, con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 24.5.2005;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza, depositato il 31.5.2005;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 31 maggio 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina &#8211; l’avv. Maccarrone per la parte ricorrente e l’avv. Checchinato per il Comune di Vicenza;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p>considerato<br />
che a seguito del provvedimento assunto dal Direttore del Settore Edilizia privata del Comune di Vicenza del 9 maggio 2005 n.24618, è stata disposta la revoca della precedente nota del 22 giugno 2004 n. 31821,  impugnata con il ricorso principale;<br />
che di conseguenza a tale riguardo il ricorso proposto in via principale risulta improcedibile;<br />
visti i motivi aggiunti formulati avverso il nuovo provvedimento assunto dal Comune, con il quale l’amministrazione ritiene che il mutamento di destinazione d’uso sia stato effettuato con opere e non sia quindi meramente funzionale, come affermato dalla ricorrente;<br />
che a detta conclusione l’amministrazione perviene sulla base di una documentazione relativa al collaudo statico dell’immobile risalente al luglio del 2003;<br />
il Collegio, esaminate le argomentazioni difensive di parte istante e la documentazione agli atti, ritiene che i motivi aggiunti siano fondati e meritevoli di accoglimento.<br />
Ciò in quanto le argomentazioni addotte dal Comune a sostegno della tesi per cui il mutamento d’uso denunciato dalla ricorrente sia un mutamento strutturale, ottenuto attraverso l’esecuzione di opere a ciò preordinate, risultano basate unicamente su quanto dichiarato nel certificato di collaudo, mentre nessuna prova è stata addotta in ordine all’effettivo compimento di opere a tal fine preordinate.<br />
Conferma ne è il fatto che la concessione è stata rilasciata per la realizzazione di un edificio a destinazione produttiva e che nessuna difformità è stata riscontrata tra quanto autorizzato e quanto realizzato.<br />
Ne consegue che l’assunto sulla base del quale l’amministrazione ha ritenuto di assumere il nuovo provvedimento risulta privo di adeguata prova in ordine al mutamento d’uso con opere del fabbricato in proprietà della ricorrente.<br />
Peraltro, sotto il profilo procedimentale, risulta fondata anche la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, nel testo introdotto con la legge n. 15/2005, in quanto il provvedimento impugnato in sede di motivi aggiunti non è stato preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostavano all’accoglimento della richiesta formulata da parte istante.<br />
Per queste ragioni vano accolti i motivi aggiunti e per l’effetto va annullato il provvedimento  del 9 maggio 2005 n. 24618.<br />
Va, peraltro, respinta la richiesta di risarcimento del danno, formulata in sede di motivi aggiunti, in quanto il danno lamentato risulta evitato dall’immediatezza della presente pronuncia.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile per quanto riguarda le censure sollevate con il gravame principale; lo  accoglie, fatta eccezione per la richiesta di risarcimento del danno, per quanto riguarda le doglianze esposte in sede di motivi aggiunti, e,  per l’effetto, annulla il provvedimento del 9 maggio 2005 n. 24618.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-6-2005-n-2358/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.2358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.1053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-1-6-2005-n-1053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-1-6-2005-n-1053/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.1053</a></p>
<p>Pres. Pasqualucci, est. Perri sull&#8217;inconfigurabilità come agente contabile di fatto del socio di minoranza che eserciti, per conto della società affidataria, il servizio di riscossione e versamento tributi Servizi pubblici – Attività di riscossione e versamento tributi – Esercizio da parte del socio di minoranza della società affidataria – Configurabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-1-6-2005-n-1053/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-1-6-2005-n-1053/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.1053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasqualucci, est. Perri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inconfigurabilità come agente contabile di fatto del socio di minoranza che eserciti, per conto della società affidataria, il servizio di riscossione e versamento tributi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Attività di riscossione e versamento tributi – Esercizio da parte del socio di minoranza della società affidataria – Configurabilità come agente contabile di fatto – Non sussiste – Ragioni &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può configurarsi come agente contabile di fatto il socio di minoranza che eserciti il servizio pubblico, per conto della società affidataria del servizio, in virtù dell’onere di prestazioni accessorie incombente sulle sue quote sociali (e consistente nell’integrale svolgimento dei compiti assegnati alla società, nel caso di specie, concernenti la riscossione e il versamento dei tributi). Infatti, in mancanza di norme che attribuiscano e specifichino le sue competenze di agente contabile, e poiché rimane una scelta discrezionale dell’affidatario gestire il servizio utilizzando gli uffici operativi ritenuti più idonei (ove ciò non contrasti con le indicazioni della legge regolatrice della gestione), l’esercizio del servizio tramite le prestazioni di un socio di minoranza deve configurarsi come un mandato con rappresentanza. Ne consegue che l’unità organizzativa che ha materialmente operato la riscossione del tributo per conto dell’ente affidatario, poiché non agente contabile, non è tenuta a depositare i conti giudiziali della sua attività, adempimento che invece incombe sul soggetto affidatario del servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/6808_6808.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-1-6-2005-n-1053/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.791</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-1-6-2005-n-791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-1-6-2005-n-791/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-1-6-2005-n-791/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.791</a></p>
<p>Pres. Biamchi, Est. Ponte assoggettamento a tutela dei beni e loro regime autorizzatorio secondo il Codice dei Beni Culturali Beni culturali – presunzione di interesse – carattere provvisorio. Beni culturali – regime autorizzatorio – conferenza di servizi – consenso dell’organo competente – integrazione dell’autorizzazione. L’assoggettamento a tutela dei beni di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-1-6-2005-n-791/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-1-6-2005-n-791/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.791</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Biamchi, Est. Ponte<br /></span></p>
<hr />
<p>assoggettamento a tutela dei beni e loro regime autorizzatorio secondo il Codice dei Beni Culturali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali – presunzione di interesse – carattere provvisorio.</p>
<p>Beni culturali – regime autorizzatorio – conferenza di servizi – consenso dell’organo competente – integrazione dell’autorizzazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’assoggettamento a tutela dei beni di proprietà pubblica di cui all’art. 10, comma 1, del nuovo Codice dei Beni Culturali, è una misura cautelare a carattere provvisorio, che opera in virtù della mera presunzione di interesse culturale sottesa alla norma fino all’espletamento del procedimento di effettiva verifica dell’interesse di cui all’art. 12.</p>
<p>Il regime autorizzatorio previsto dall’art. 21 per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali opera anche nel periodo transitorio che precede la verifica dell’interesse ai sensi dell’art. 12 e, qualora si ricorra alla Conferenza di Servizi, l’autorizzazione può essere rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />                                        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria<br /> sezione prima </b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Antonio Bianchi – Presidente <br />
Raffaele Prosperi – Consigliere<br />
Davide Ponte – I° Referendario – rel. est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1192005 R.G. proposto da <br />
<b>Italia Nostra O.N.L.U.S.</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Raggi, presso lo studio del quale in Genova,Via Palestro 2/11 è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Genova</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Edda Odone e Maria Paola Pessagno, presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato in Genova, Via Garibaldi, 9;<br />
<b>Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio della Liguria</b>;<br />
<b><b>Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e Ministero dell’interno</b></b>;<br />
<b>A.S.L. Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese</b>;<br />
<b>Comando Provinciale Vigili Del Fuoco di Genova</b>;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Scieta’ Carena Spa Impresa di Costruzioni</b>; rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Gerbi, presso lo studio del quale del quale è elettivamente domiciliato in Genova, Via Corsica 21/18-20;</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum di<br />
<b>Baretto Gianpaolo, Prudente Raoul,  Pizzorno Edvige,  revide Emanuela, Melli Simona,  Davico Pierluca, Chiaverini Luca, Biassoni Giorgio</b>,  rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Cocchi, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Genova, Via Macaggi, 21/5-8;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione, adottata in conferenza di servizi il 15.7.2004, di rilasciare alla Carena S.p.A. Impresa di Costruzioni titolo  revidente  alla costruzione di un autoparcheggio privato in Passo Barsanti in Genova e di di tutti gli atti ad essa preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, fra cui, in particolare, le deliberazioni della Giunta Comunale del Comune di Genova 18.7.2002 n. 893 e 8.7.2004 n. 627 e le note della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio della Liguria 12.3.2004 n. 2118 e 15.7.2004 n. 7579;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e della società controinteressata;<br />
visto l’intervento ad opponendum;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore per la pubblica udienza del 23 marzo 2005 il giudice Dr. Davide Ponte;<br />
uditi altresì per il ricorrente l’Avv. Raggi, per il Comune resistente l’Avv. Pessagno, per la società controinteressata l’Avv. Gerbi;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il gravame introduttivo del giudizio l’associazione odierna ricorrente  esponeva di aver preso conoscenza dell’assentimento del progetto di autoparcheggio privato multipiano ex l.r. 101997, da realizzarsi da parte della società odierna controinteressata in regime superficiario nel soprassuolo di proprietà comunale posto in prossimità di Passo Barsanti. <br />
Agli atti impugnati si muovevano pertanto le seguenti censure:<br />
violazione degli artt. 10, 12, 21, 25 e 46 d.lgs. 42 del 2004, eccesso di potere per illogicità, errore sui presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e indeterminatezza dell’oggetto, per mancanza della necessaria autorizzazione della Soprintendenza;<br />
violazione degli artt. 6 e 35 del vigente PTCP e 6 l.r. 391984, eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e illogicità, per mancanza di valutazione della compatibilità con le indicazione di piano paesistico;<br />
violazione dell’art. 63 BB11 n.t.a. PUC di Genova, eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il parcheggio progettato supera il limite massimo della quota del terreno soprastante;<br />
violazione dell’art. 100 reg. edil. comunale, eccesso di potere per difetto di motivazione, per mancato rispetto delle distanze previste in caso di edifici contro rialzi montuosi o terrapieni.<br />
Il Comune di Genova e la società controinteressata, costituitisi in giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.<br />
Con ordinanza cautelare n. 1182005 questo Tribunale amministrativo regionale disponeva la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Con atto depositato in data 1032005 spiegavano intervento ad opponendum altri cittadini residenti in loco, interessati all’acquisizione dei posti auto disponibili in corso di realizzazione.<br />
Alla pubblica udienza del 2332005 la causa passava in decisione.</p>
<p align=center><b> D I R I T T O </b></p>
<p>In via preliminare, la difesa comunale eccepisce la inammissibilità del gravame, rispetto alle procedure di localizzazione dell’opera.<br />
L’eccezione appare prima facie destituita di fondamento.<br />
Invero, con la proposizione del presente gravame viene ad essere censurata, come d’altra parte riconosce la stessa difesa comunale in sede di memoria conclusiva, l’approvazione del progetto per la concreta realizzazione del parcheggio in oggetto ed il conseguente rilascio in termini del titolo edilizio, non la scelta della localizzazione dell’intervento, del concessionario o del progetto preliminare. Al riguardo, le censure dedotte attengono alla lamentata non conformità del progetto in concreto assentito in rapporto alla vigente normativa pianificatoria, edilizia e di tutela dei beni latu sensu culturali.<br />
2.1 Passando all’analisi del merito della controversia, con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10, 12, 21, 25 e 46 d.lgs. 42 del 2004, eccesso di potere per illogicità, errore sui presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e indeterminatezza dell’oggetto, per mancanza della necessaria autorizzazione della Soprintendenza.<br />
La censura appare infondata. <br />
2.1.1 In via preliminare appare condivisibile, quantomeno in sede di inquadramento teorico, l’impostazione seguita da parte ricorrente in ordine all’applicabilità della normativa di cui al recente codice dei beni culturali ai manufatti costituenti Passo Barsanti e Ponte Caffaro.<br />
Al riguardo, l’art. 10 d.lgs. 42 cit. prevede in via generale che (comma 1) “sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”; in via di specificazione precisa poi (comma 4) che “sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a), …g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”. A quest’ultimo proposito l’inciso di cui alla lettera g), nell’ambito del quale rientrano i beni in questione incisi dall’intervento assentito con gli atti impugnati, costituisce un’aggiunta del codice rispetto al regime preesistente, resasi necessaria al fine di rendere uniforme l’azione amministrativa sul territorio nazionale, posto che in passato l’incertezza circa la tutelabilità delle cose in questione ha condotto gli organi periferici ad assumere atteggiamenti differenziati.<br />
Pur se in dottrina sono già sorti contrasti al riguardo, questo Collegio osserva come in via generale nel nuovo sistema i beni siano culturali non tanto in forza di una presunzione juris tantum ma lo diventino definitivamente se e quando ne sia stata accertata la rilevanza culturale. In tale ottica, altrettanto evidenti appaiono le finalità di tutela che hanno portato alla specifica disciplina (di cui al successivo art. 12) del connesso procedimento di verifica della sussistenza dell’interesse culturale nelle cose indicate all’articolo 10 e del connesso regime transitorio. <br />
In particolare, l’art 12 prevede (comma 1) che “le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2”; tale ultima disposizione prevede quindi che “i competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione”.<br />
Il carattere generale delle disposizioni richiamate, le finalità di tutela ed il necessario raccordo fra le stesse norme di cui agli artt. 10 e 12, ne impongono una lettura coordinata, legata non alla mera verifica dell’alienabilità degli stessi, come paventato dalla odierna controinteressata; il procedimento di verifica si impone infatti come passaggio necessario al fine di accertare la rilevanza culturale del bene, ovvero di escluderla, e la necessità di applicare o meno la connessa disciplina di tutela. E’ altresì un passaggio preliminare del successivo e distinto procedimento che, sulla scorta di ulteriori valutazioni, può portare all’alienazione del bene; ma ciò riguarda con evidenza un momento seguente rispetto alla previa esigenza di tutela dei beni pubblici aventi rilevanza di patrimonio culturale.<br />
Peraltro, le contrapposte esigenze di tutela di tale patrimonio culturale e di certezza del traffico giuridico trovano nel medesimo articolo 12 un adeguato bilanciamento: infatti, l’assoggettamento a tutela delle cose di proprietà pubblica, previsto dalla normativa  revidente in base ad una presunzione juris tantum della qualità culturale, non opera più a tempo indeterminato ma recupera la sua naturale dimensione di misura cautelare a carattere provvisorio, ancorata a requisiti oggettivi e destinata a venir meno con la conclusione del procedimento di verifica.<br />
Incidentalmente, vanno disattesi i dubbi di legittimità costituzionale per eccesso di delega, paventati dalle difese resistenti ed intervenienti, atteso che tale disciplina appare integrare pienamente quel criterio di delega indicato dalla norma di delega di cui all’art. 10 comma 2 lett. d) l. 137 del 2002: “aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali”. <br />
Anche nell’ambito cautelare di individuazione e tutela dei possibili beni culturali, dettato in via generale dalle norme sopra richiamate, opera il regime autorizzatorio previsto in via generale dal successivo art. 21 il quale, in specie al comma 4, prevede che “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente” (la quale, inoltre, a mente del comma 5 può contenere prescrizioni); a fini di specificazione del regime in esame, l’art. 25 comma 1 precisa poi che “nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali ove si ricorra alla conferenza di servizi, l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 21 è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto”.<br />
2.1.2 Nel caso di specie le considerazioni sopra svolte trovano sostanzialmente conferma nella nota della Soprintendenza datata 932005, prodotta in giudizio da parte controinteressata. Se per un verso i beni in questione (allo stato non soggetti a vincolo) risultano sottoponibili alla suddetta verifica, i pareri favorevoli resi sul progetto dalla Soprintendenze, proprio in relazione all’incidenza dell’intervento realizzando sui medesimi beni, non possono che essere qualificati alla stregua di un’autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 25 richiamati.<br />
Appare peraltro frutto di interpretazione corrispondente al canone costituzionale della ragionevolezza quella in base alla quale, nelle more del procedimento di verifica sia comunque possibile ottenere la prescritta autorizzazione; il conseguente aggravio procedimentale si giustifica alla luce dei rilevanti interessi pubblici presidiati dalla normativa codicistica di recente introduzione.<br />
Diversamente opinando, ovvero se si ritenesse esclusa qualsiasi possibilità di autorizzazione nelle more della verifica, la disciplina potrebbe far sorgere dubbi di compatibilità con alcune norme di principio della Carta costituzionale, tra cui assumono preminente rilievo gli artt. 3 e 41 Cost..<br />
2.1.3 All’esito di tale inquadramento, occorre approfondire la censura dedotta con il primo motivo di ricorso nella parte in cui si contesta la sussistenza di un’adeguata autorizzazione in relazione al progetto assentito con i provvedimenti di cui in epigrafe. <br />
L’analisi della documentazione versata in atti evidenzia l’infondatezza della censura nel caso de quo.<br />
In primo luogo, nel procedimento che ha portato al rilascio del titolo edilizio in contestazione vi sono stati ripetuti interventi favorevoli della competente Soprintendenza, i quali non possono che essere qualificati in termini di positiva valutazione, anche ai sensi della nuova disciplina invocata. Invero, se in generale l’eventuale opzione tesa a richiedere una nuova valutazione di ogni progetto già assentito renderebbe irragionevole le previsioni del codice, nel caso di specie il parere favorevole risulta comunque reiterato (in data 1572004) anche in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. 42 del 2004 (152004).<br />
In secondo luogo, va evidenziato come nel corso del prolungato ed approfondito iter procedimentale che ha caratterizzato l’esame dell’intervento de quo i ripetuti pareri favorevoli della Soprintendenza sono intervenuti in assenza di un espresso vincolo posto a presidio dei singoli beni interessati dall’intervento, cosicché l’ambito della discrezionalità facente capo agli organi competenti non può che essere più ampio. Come emerge dall’analisi della documentazione prodotta ed allegata al verbale della conferenza di servizi, in via principale e definitiva la Soprintendenza richiama il proprio precedente parere favorevole senza condizioni (datato 1232004 ed allegato al fax 1572004 riportato nel verbale suddetto), cosicché l’interpretazione dell’ulteriore inciso contenuto nell’ultima nota, se condotta in termini funzionali e di ragionevolezza, non può che portare ad intendere la richiesta di mimetizzazione come riferita alla fase meramente esecutiva nonché riferita a quanto già concordato in sede di elaborati integrativi.<br />
In terzo luogo, ed in evidente connessione con quanto da ultimo richiamato, a fini di adeguamento alle indicazioni formulate in sede procedimentale dalla stessa Soprintendenza il progetto risulta essere stato variato, oltre che in parte limitato quantitativamente, nel suo impatto complessivo.<br />
In quarto luogo, va ribadito che l’eventuale possibilità di ulteriori limitazioni dell’incidenza sul progetto, essendo qualificabili in termini di opportunità, appartiene ad ambiti di valutazione che fuoriescono dal campo di indagine e di sindacabilità del giudice amministrativo, attenendo sostanzialmente al merito delle scelte amministrative.<br />
In definitiva, se per un verso nel caso de quo si possono contestare nel merito o comunque non condividere in pieno le scelte effettuate dall’amministrazione deputata alla tutela dei beni culturali, per un altro verso non appare fondata la censura con cui parte ricorrente contesta in radice il mancato esercizio del potere autorizzatorio.<br />
2.2 Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente contesta la violazione degli artt. 6 e 35 del vigente PTCP e diversi profili di eccesso di potere, per mancanza di valutazione della compatibilità con le indicazione di piano paesistico.<br />
La censura appare in parte inammissibile, per la genericità della formulazione e per la contestazione di valutazioni attinenti al merito ed all’opportunità delle scelte effettuate in sede amministrativa, in parte tardiva, in quanto nella sua generalità appare tesa sostanzialmente a contestare la stessa localizzazione del parcheggio disposta con precedenti atti di livello pianificatorio, ed in parte infondata. <br />
Sotto i primi due profili, assumono rilievo le considerazioni svolte da pare ricorrente in ordine alla presunta natura del parcheggio di episodio edilizio del tutto incongruo ed estraneo al contesto, tale da compromettere la leggibilità dei luoghi; inoltre, la stessa localizzazione del parcheggio in zona avrebbe dovuto essere censurata quale lesione dell’obbligo di mantenimento dell’assetto di pregio preesistente. <br />
Sotto il terzo e più specifico profilo, il generico richiamo effettuato dai ricorrenti alla norma generale di cui all’art. 35 del PTCP deve essere coordinato con la dettagliata previsione di piano urbanistico, invocata dalla stessa parte ricorrente nel precedente motivo di gravame, non contestata e pienamente applicabile anche in termini di specificazione delle statuizioni territoriali di coordinamento; in particolare, la norma del PUC, oltre a dare atto dello stato di compromissione delle aree fra cui quella in oggetto, prevede espressamente (con finalità evidenti di incentivazione in raccordo con la normativa regionale in materia) la realizzazione di parcheggi pubblici e privati.<br />
Inoltre, a fronte della generica contestazione posta a fondamento della censura in esame, dagli atti del procedimento emerge un adeguamento del progetto iniziale alle indicazioni tese a conservare gli ambiti di tutela della normativa di piano invocata; al riguardo, l’analisi della documentazione acquisita a tali fini evidenzia come il problema sia stato affrontato e risolto sulla scorta di un dialogo fra i diversi soggetti intervenuti, alla luce del quale sussiste nel caso de quo una istruttoria ed una motivazione sufficiente, in specie nei limiti del sindacato proprio della presente sede giurisdizionale nella quale è preclusa al giudice l’adozione di una valutazione diversa in termini di possibile miglioramento della scelta finale. Sul punto assumono rilievo le considerazioni svolte in sede di conferenza di servizi deliberante (cfr. in specie pag. 13 del verbale), in cui si da altresì conto dell’istruttoria svolta presso i competenti uffici comunali e della Soprintendenza, nonché si prendono espressamente in esame, disattendendole motivatamente, le contestazioni già svolte in termini analoghi al presente ricorso dal comitato per la tutela del Ponte Caffaro.<br />
2.3 Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione della vigente normativa urbanistica, in quanto il parcheggio progettato supera il limite massimo di altezza consentito dal PUC individuato nella quota del terreno soprastante.<br />
In disparte della questione concernente la vigenza del PUC invocato da parte ricorrente, su cui questo Tribunale ha già avuto modo di soffermarsi espressamente anche in seguito all’annullamento in parte qua di cui alla sentenza n. 985 del 2002 (cfr. ad es. sentenza n. 1651 del 2003), l’intervento in esame appare conforme alla invocata prescrizione imposta dal piano, con conseguente infondatezza della censura. <br />
Invero, come emerge dall’analisi delle tavole di progetto versate in atti (cfr. ad es. tav. 9.22 prodotta dal comune resistente), il livello di altezza dei due diversi corpi del parcheggio si mantiene al di sotto della quota del terreno soprastante, individuabile nella specie nella strada posta sulla sommità del muraglione su cui la singola parte dell’intervento si trova ad appoggiare. Relativamente al rispetto della previsione in esame assume altresì rilievo il raffronto con la originaria previsione di progetto (cfr. doc. 18 di parte controinteressata), nella quale il singolo corpo fuoriusciva dalla suddetta quota; la revisione ed il relativo abbassamento costituiscono un’evidente adeguamento ai limiti pianificatori, già emersi in sede di procedimento amministrativo teso al rilascio del titolo. <br />
Diversamente opinando, la particolare conformazione del territorio comunale renderebbe sostanzialmente inattuabile la prevista localizzazione se per terreno soprastante dovesse intendersi ogni quota circostante.<br />
2.4 Con il quarto ordine di rilievi parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 100 reg. edil. Comunale e diversi profili di eccesso di potere, per mancato rispetto delle distanze previste in caso di edifici in costruzione contro rialzi montuosi o terrapieni. <br />
La disposizione regolamentare invocata prevede, nell’ambito del capitolo contenente le norme igieniche di particolare interesse edilizio, che “se l’edificio costruendo si trova contro rialzi montuosi o terrapieni deve avere una distanza minima non inferiore all’altezza del rialzo o terrapieno se tale altezza non supera i tre metri con un minimo di metri 1,50 e non inferiore a tre metri, se tale altezza supera i 3 m. ma non i 12 m. Quando l’altezza dei rialzi o terrapieni superi i 12 m. l’edificio deve distare da essi in media non meno di un quarto della loro altezza”.<br />
L’evidente finalità della norma appare diretta ad integrare, per le ipotesi non coperte dalla normativa civilistica di cui agli artt. 873 ss. c.c. e norme ivi richiamate, la disciplina in tema di distanze. Orbene, nel caso de quo se da un lato la relativa applicabilità dell’art. 100 appare dubbia a fronte della natura delle opere frontistanti interessate (muro di sostegno e parete del parcheggio) non qualificabili in termini specifici di rialzi montuosi o terrapieni, dall’altro lato la stessa norma non può derogare alla regola della costruzione in aderenza. <br />
Peraltro, proprio al fine di rendere ragionevole l’inquadramento della norma in esame, appare condivisibile il riferimento al precedente art. 46 del medesimo regolamento, quale generale ipotesi tesa a consentire, in caso di edifici speciali (nel senso di diversi da abitazioni, come emerge dall’elencazione esemplificativa, fra cui va inquadrato anche un edificio destinato a parcheggio), la concessione di maggiori altezze e maggiori dimensioni, tali da superare anche gli altri parametri costruttivi fra cui assume rilievo primario quello in tema di distanze.<br />
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame appare infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi, anche alla luce della novità di alcune questioni, per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2005.</p>
<p>Il Presidente<br />
Anotnio Bianchi</p>
<p>L’Estensore<br />   D. Ponte<br />
Depositata in segreteria<br />
il…1 GIU. 2005</p>
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