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	<title>1/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2004-n-162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2004-n-162/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.162</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. DE SIERVO (giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 7 luglio, i1 19 agosto, il 7 ottobre e il 18 novembre 2003, depositati in cancelleria il 19 luglio, il 25 agosto, il 17 ottobre e il 27 novembre successivi ed iscritti ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2004-n-162/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2004-n-162/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. DE SIERVO<br /> (giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 7 luglio, i1 19 agosto, il 7 ottobre e il 18 novembre 2003, depositati in cancelleria il 19 luglio, il 25 agosto, il 17 ottobre e il 27 novembre successivi ed iscritti ai nn. 55, 65, 70 e 85 del registro ricorsi 2003).</span></p>
<hr />
<p>inammissibili e infondate alcune questioni in tema di sanità pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità pubblica &#8211; Legge della Regione Toscana recanti “Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare” – Legge della Regione Emilia-Romagna recante “Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria”  – legge della Regione Lombardia recante “Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica” &#8211; legge della Regione Lazio 11-9-2003, n. 29, recante: “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003” &#8211; Giudizio di costituzionalità in via principale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, nonché degli articoli “ad esso collegati”, della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 55 del 2003.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 65 del 2003.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale  degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica), sollevate, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 70 del 2003.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 85 del 2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inammissibili e infondate alcune questioni in tema di sanità pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA N.  162 <br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo		ZAGREBELSKY	Presidente; Valerio 		ONIDA		Giudice; Carlo			MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido		NEPPI MODONA; Piero Alberto	CAPOTOSTI; Annibale		MARINI; Franco		BILE; Giovanni Maria	FLICK; Francesco		AMIRANTE; Ugo			DE SIERVO; Romano		VACCARELLA; Paolo			MADDALENA; Alfonso		QUARANTA ha pronunciato la seguente																																																															</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, e articoli ad esso collegati della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare); degli articoli 7 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11, (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria); degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica), e dell’art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 7 luglio, i1 19 agosto, il 7 ottobre e il 18 novembre 2003, depositati in cancelleria il 19 luglio, il 25 agosto, il 17 ottobre e il 27 novembre successivi ed iscritti ai nn. 55, 65, 70 e 85 del registro ricorsi 2003.</p>
<p>	Visti gli atti di costituzione delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio;<br />	<br />
	udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />	<br />
	uditi l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Loria per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e Mario Passaro per la Regione Lazio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, con distinti ricorsi, contro quattro leggi regionali, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione. Sono stati impugnati: a) l’art. 1, comma 2, nonché gli articoli “ad esso collegati”, della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare), con ricorso notificato il 7 luglio 2003 e depositato il 19 luglio 2003 (reg. ricorsi n. 55 del 2003), sulla base della delibera governativa del 19 giugno 2003; b) gli articoli 7 ed 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria), con ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il 25 agosto 2003 (reg. ricorsi n. 65 del 2003), sulla base della delibera governativa del 18 luglio 2003; c) gli articoli 2 e 4 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica), con ricorso notificato il 7 ottobre 2003 e depositato il 17 ottobre 2003 (reg. ricorsi n. 70 del 2003), sulla base della delibera governativa del 19 settembre 2003; d) l’art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003), con ricorso notificato il 18 novembre 2003 e depositato il 27 novembre 2003 (reg. ricorsi n. 85 del 2003), sulla base della delibera governativa del 7 novembre 2003.</p>
<p>2. – Le disposizioni impugnate contenute nelle leggi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e l’art. 4 della legge della Regione Lombardia stabiliscono nuove norme relative all’igiene del personale addetto all’industria alimentare, anche con la conseguente eliminazione dell’obbligo del “libretto di idoneità sanitaria” di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). Invece l’art. 45 della legge della Regione Lazio si limita ad eliminare il “libretto di idoneità sanitaria” per i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private.<br />
Inoltre, l’art. 2 della legge della Regione Lombardia prevede una serie di casi nei quali le aziende unità sanitarie locali (AUSL) della Regione non rilasciano più alcuni certificati sanitari.<br />
Quanto alla eliminazione dell’obbligo del “libretto di idoneità sanitaria”, il ricorrente sostiene che tale previsione sarebbe incostituzionale perché posta in violazione di “un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute pubblica”. Ciò in quanto l’art. 14 della legge n. 283 del 1962 troverebbe la propria ragion d’essere nell’esigenza di evitare che operatori non sani entrino a contatto con i prodotti alimentari, con possibile rischio di contaminazione degli stessi.<br />
Le disposizioni impugnate, inoltre, sarebbero lesive anche della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., concernente la materia “ordine pubblico e sicurezza”. A sostegno di tale argomentazione, nei ricorsi vengono richiamate anche alcune pronunzie della Corte di cassazione nelle quali si qualifica l’art. 14 citato “norma imperativa attinente all’ordine pubblico e posta a tutela (…) del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalità dei cittadini”.<br />
Quanto all’art. 2 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003, si osserva in particolare che quest’ultimo, “escludendo dalle competenze delle AUSL della Lombardia il rilascio di alcuni certificati sanitari”, violerebbe un principio fondamentale della materia, risultando in tal modo lesivo dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
Ciò perché le prestazioni in questione costituirebbero, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), “conseguenza diretta dell’attività di controllo attribuita istituzionalmente alle AUSL”.</p>
<p>3. – Le Regioni Toscana, con atto depositato in data 23 luglio 2003, Emilia-Romagna, con atto depositato il 10 settembre 2003, e Lazio, con atto depositato il 17 dicembre 2003, si sono costituite, limitandosi a chiedere la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza dei rispettivi ricorsi, e riservandosi di esporre le ragioni a sostegno delle proprie richieste con separata memoria nel corso del giudizio.</p>
<p>4. – La Regione Lombardia si è costituita in giudizio con atto depositato il 6 novembre 2003 ed ha ampiamente sviluppato la propria difesa.</p>
<p>4.1. – Anzitutto la Regione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.<br />
Quest’ultimo, infatti, pur apparentemente rivolto all’intera legge, sarebbe motivato solo in relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 4, comma 4, ciò che ne determinerebbe l’inammissibilità. In subordine, la resistente chiede che siano ritenute inammissibili le censure proposte avverso gli articoli 1, 3 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge impugnata, “in quanto assolutamente prive di motivazione”.<br />
Nel merito, la difesa regionale argomenta per l’infondatezza delle censure statali.<br />
Quanto alla pretesa illegittimità costituzionale dell’art. 2, la resistente ritiene privo di fondamento l’argomento dello Stato secondo il quale l’abolizione, da parte della Regione, dell’obbligo per le AUSL di rilasciare una serie di certificati contrasterebbe con il principio fondamentale della materia stabilito dall’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978. Al riguardo, la Regione evidenzia, innanzi tutto, come “la ratio sottostante all’eliminazione del rilascio da parte delle AUSL dei suddetti certificati (sia) stata quella di sopprimere funzioni del tutto inefficaci o inutilmente ripetitive”. Così, ad esempio, sarebbe per alcuni certificati che la “prassi applicativa” ormai ignorerebbe da tempo – quali quelli concernenti la vendita dei generi di monopolio o il baliatico – ovvero per quei certificati – quali quelli di esonero dalle lezioni di educazione fisica e di ammissione ai soggiorni di vacanza per minori – attribuiti dall’art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2003 al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Ancora, tale ratio sarebbe riscontrabile anche nella abolizione per le AUSL dell’obbligo di rilasciare i certificati di idoneità al lavoro, in quanto questi ultimi sarebbero stati attribuiti “al medico competente di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994”.<br />
Quanto alla sostituzione del certificato attestante l’avvenuta esecuzione di vaccinazioni obbligatorie, la resistente afferma che non si sarebbe fatto altro che dare applicazione all’art. 47, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa–Testo C), ai sensi del quale “l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38”. Rilevante, infine, sarebbe anche l’allegato 2A al d.P.C.m. 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, che ha qualificato “prestazioni totalmente escluse dai livelli essenziali di assistenza”, tra le altre, “le certificazioni mediche non rispondenti a fini della tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge”.<br />
Secondo la difesa della Regione sarebbe determinante la considerazione del fatto che non potrebbe essere considerata principio fondamentale una mera norma di tipo organizzativo come l’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978, invocato dall’Avvocatura dello Stato quale parametro interposto dell’impugnata normativa regionale. Inoltre, tale norma dovrebbe ritenersi senz’altro superata dalla legislazione statale successiva: infatti, sarebbe rilevante l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale ha attribuito alle Regioni “la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”. Il successivo comma 2-sexies, peraltro, individuerebbe le funzioni spettanti alle AUSL indicando “l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera”, e ciò senza ricomprendere o richiamare espressamente funzioni certificatorie. Da tali disposizioni si dovrebbe desumere, secondo la Regione, che tra i compiti affidati alle AUSL non sarebbero obbligatoriamente ricompresi “quelli di certificazione di cui all’ (…) art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978”. Ciò, peraltro – puntualizza ancora la difesa regionale – non significherebbe che le AUSL non avrebbero funzioni di tipo certificatorio, ma che – “anche in ragione dell’ampliamento delle competenze legislative regionali in materia di tutela della salute per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione” – spetterebbe alle Regioni la disciplina di queste ultime.</p>
<p>4.2. – Secondo la resistente anche le censure concernenti l’art. 4, comma 4, della legge impugnata sarebbero da ritenere infondate. In particolare, non sarebbe da condividere l’argomento del ricorso statale secondo cui la citata disposizione regionale avrebbe invaso la competenza statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”; premesso che “di fatto tali certificati vengono rilasciati a tutti i richiedenti che ottemperano a tale obbligo come un adempimento burocratico”, nonché il rilievo secondo il quale l’Organizzazione mondiale della sanità avrebbe giudicato tali adempimenti addirittura “inutili e dannosi”, la Regione Lombardia esclude che “l’oggetto della disciplina contenuta nella norma impugnata (…) possa essere ricondotto alla competenza statale in materia di &#8220;ordine pubblico e sicurezza&#8221;”, citando, a sostegno della propria affermazione, quanto in proposito affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 407 del 2002.<br />
Neppure potrebbe ritenersi violato il principio fondamentale di cui all’art. 14 della legge n. 283 del 1962, il quale avrebbe lo scopo “di evitare che operatori non sani o portatori di malattie vengano a contatto con prodotti alimentari esponendo l’utenza al pericolo di eventuali contagi”. Ciò per diverse ragioni. In primo luogo, in quanto il ricorso dello Stato errerebbe nell’individuare il principio fondamentale in questione direttamente nella lettera delle disposizioni statali considerate, senza compiere l’operazione di “astrazione” che la giurisprudenza costituzionale avrebbe indicato come “necessaria”. Inoltre, l’operazione interpretativa compiuta dal ricorrente sarebbe contestabile in quanto avrebbe preso in considerazione non l’intero quadro normativo, ma solo alcune delle disposizioni che intervengono a comporre quest’ultimo; in particolare, sarebbe stata omessa la considerazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, sull’igiene dei prodotti alimentari, della direttiva 96/3/CE della Commissione del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi, nonché del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari), atti normativi che non prevedono l’adozione del libretto sanitario.<br />
In sintesi, secondo la difesa della Regione Lombardia, “nella competenza concorrente in materia di &#8220;tutela della salute&#8221; ed &#8220;alimentazione&#8221;” – nelle quali ricadrebbe la disciplina de qua – “deve (…) essere necessariamente inclusa la possibilità (per le Regioni) di scegliere gli strumenti più idonei al perseguimento della salute dei cittadini (e quindi, ad esempio, di ritenere preferibile, rispetto all’obbligo del libretto sanitario, l’obbligo per gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti di ricevere adeguata preparazione igienico sanitaria)”.<br />
La resistente, alla luce delle considerazioni più sopra richiamate, ritiene di poter affermare che il principio desumibile dalla legislazione statale nella materia de qua non sarebbe quello individuato nel ricorso, bensì quello della “previsione da parte delle Regioni di strumenti/misure adeguati/idonei ad assicurare l’igiene, la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari al fine di preservare la salute dei cittadini”. Tale principio sarebbe stato rispettato dalla Regione Lombardia, la quale, pur eliminando il libretto sanitario, avrebbe in sostituzione previsto le misure contemplate dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 12 del 2003.</p>
<p>5. – In prossimità dell’udienza, tutte le Regioni hanno depositato ampie memorie con le quali chiedono che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.</p>
<p>5.1. – Sul piano della inammissibilità, in particolare, la Regione Toscana rileva che il ricorso che la riguarda è stato notificato il 7 luglio 2003 e depositato il successivo 19 luglio, in violazione dell’art. 31, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87.<br />
La Regione Lombardia ribadisce l’inesistenza di qualunque motivazione in ordine alla richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’intera legge, ed in particolare delle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge. Inoltre, la relazione del Ministro per gli affari regionali allegata alla delibera del Governo conterrebbe ragioni di possibile illegittimità costituzionale solo con riferimento agli articoli 2 e 4, comma 4.<br />
La Regione Lazio, a sua volta, evidenzia alcuni presunti profili di inammissibilità.<br />
Innanzitutto l’Avvocatura avrebbe dedotto contemporaneamente l’esistenza di due vizi tra loro contraddittori e tali da escludersi a vicenda, sostenendo che la legge regionale violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico, e al tempo stesso la competenza concorrente, in quanto la legge regionale sarebbe stata adottata in contrasto con un principio fondamentale della materia.<br />
Altro profilo di inammissibilità del ricorso andrebbe ravvisato nel fatto che il potere di impugnativa delle leggi regionali previsto dall’art. 127 Cost. sarebbe esercitabile solo per far valere ragioni di incompetenza e non anche per qualunque vizio di incostituzionalità. Lo Stato, in altri termini, potrebbe censurare le leggi regionali solo nel caso in cui stabiliscano principi fondamentali (determinando così l’usurpazione di materie ed ambiti attribuiti alla competenza statale) e non anche ove la disciplina in esse contenuta si ponga, nel merito, in contrasto con i principi fondamentali della materia. Tale interpretazione sarebbe confermata anche dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, all’art. 9, abilita il Governo ad impugnare le leggi regionali solo nel caso in cui eccedano la competenza della Regione.<br />
Ultimo profilo di inammissibilità sarebbe costituito dalla mancata indicazione delle ragioni per cui l’obbligo di possesso del libretto sanitario costituirebbe un principio fondamentale e per quale motivo esso dovrebbe trovare applicazione anche in un settore “affatto diverso e peculiare”, quale quello farmaceutico.</p>
<p>5.2. – Nel merito, le quattro Regioni concordano pienamente nel negare la presunta violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, anche sulla base della più recente giurisprudenza di questa Corte, che ha esplicitamente confermato la delimitazione della materia alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 6 del 2004 e n. 407 del 2002). Al riguardo, la Regione Lazio aggiunge che la nozione di ordine pubblico cui si riferisce la norma costituzionale non sarebbe quella generica a cui sembra richiamarsi l’Avvocatura dello Stato, bensì quella più circoscritta che emerge dallo stesso dettato costituzionale relativo alle attribuzioni miranti “alla difesa e sicurezza interne dei cittadini rispetto in primo luogo alla criminalità”. L’art. 14 della legge n. 283 del 1962, invece, intenderebbe tutelare il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., e tale conclusione sarebbe avvalorata dall’art. 1 della citata legge, che appunto assoggetta a vigilanza la produzione e il commercio delle sostanze alimentari “per tutela della pubblica salute”.</p>
<p>5.3. – Quanto alla eliminazione dell’obbligo di dotarsi del “libretto sanitario”, le Regioni Toscana, Lombardia ed Emilia-Romagna sostengono, con analoghe ed ampie argomentazioni, che non esisterebbe il principio fondamentale della materia invocato dall’Avvocatura dello Stato nei ricorsi. Ammesso che l’art. 14 della legge n. 283 del 1962 costituisse un principio fondamentale nella materia all’epoca della sua emanazione, oggi, nel mutato contesto della legislazione, delle modalità di produzione e distribuzione degli alimenti, degli studi e delle concezioni igienico-sanitarie, non lo sarebbe più. Esso, anzi, costituirebbe un residuo normativo privo di giustificazione, in quanto ormai inidoneo a tutelare la salute. A sostegno di tale affermazione, le Regioni richiamano in particolare le conclusioni a cui sarebbe pervenuta l’Organizzazione mondiale della sanità già nel 1989: nella relazione finale elaborata all’esito di apposita indagine, essa avrebbe dichiarato che gli esami medici di routine per gli alimentaristi sono inefficaci e perciò inutili; che tali accertamenti non sono consigliabili sulla base del rapporto costo/efficacia e non sono affidabili per prevenire le malattie di origine alimentare. Nel medesimo documento sarebbe rinvenibile una raccomandazione ai Governi a non utilizzare più questo tipo di intervento. Ad analoghe conclusioni – riferiscono ancora le difese regionali – sarebbero giunti diversi altri organismi scientifici e professionali; lo stesso Istituto superiore di sanità avrebbe appoggiato le richieste di eliminazione del libretto sanitario, sottolineando la sua inadeguatezza rispetto allo scopo perseguito ed affermando la maggiore efficacia a tal fine della formazione personale degli addetti alla manipolazione degli alimenti. Sulla base di tali considerazioni, numerose Regioni avrebbero già in precedenza adottato delibere con cui sospendono in via provvisoria le procedure per il rinnovo dei libretti sanitari.<br />
Le Regioni resistenti sottolineano, inoltre, il mutamento dello stesso quadro normativo nazionale ed il totale superamento del sistema precedente. Le nuove concezioni in materia di sicurezza alimentare, contenute nelle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE e recepite in Italia con il d.lgs. n. 155 del 1997, avrebbero prodotto una disciplina completa, basata sui principi del controllo ed autocontrollo preventivo di ogni fase del processo alimentare, nella quale nessun esame di routine è previsto.<br />
Significativa sarebbe, inoltre, la circostanza che il d.P.C.m. 29 novembre 2001, in tema di determinazione dei livelli essenziali nel settore assistenziale, non consideri le certificazioni di idoneità sanitaria degli alimentaristi fra gli interventi primari, rispondenti ai fini di tutela collettiva, tra i quali invece sarebbe compresa l’informazione preventiva degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.<br />
Le norme regionali impugnate, dunque, non farebbero che adeguarsi alle conoscenze scientifiche consolidate che fondano la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti sulla sorveglianza epidemiologica, sull’attività di formazione-educazione alla sicurezza alimentare e sul sistema di controlli basato sull’autocontrollo alla produzione. Infine, la Regione Emilia-Romagna sostiene che, qualora l’art. 14 della legge n. 283 del 1962 fosse ritenuto ancora principio fondamentale della materia, esso sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 32 Cost., in quanto imporrebbe un trattamento sanitario in assenza di qualunque evidenza scientifica sulla sua utilità. Inoltre, esso violerebbe gli articoli. 32 e 97, primo comma, Cost., perché imporrebbe di impiegare risorse amministrative in attività che non hanno utilità scientifica, impedendo di utilizzare le stesse risorse in modi che meglio assicurino la tutela della salute e il buon andamento dell’amministrazione.</p>
<p>5.4. – Differenziate le argomentazioni della Regione Lazio, perché essenzialmente fondate sull’affermazione che la “materia farmaceutica” avrebbe una “dignità normativa del tutto autonoma ed indipendente” dalla disciplina della materia “alimenti e bevande”: la normativa in materia di servizio farmaceutico costituirebbe un compendio autonomo e a sé stante, “governato da principi che, pur mirando in ultima analisi alla tutela della salute del cittadino, sarebbero frutto di scelte specifiche e sistematiche del legislatore in ragione della peculiarità dei beni e dei soggetti coinvolti”.<br />
Il sistema introdotto dalla legge n. 283 del 1962 si articolerebbe in una “fittissima serie di controlli preventivi dettagliatamente disciplinati”, che si svolge su più livelli (ministeriale, regionale e comunale), con l’adozione di misure oggettive e soggettive di varia natura. Nel contesto di una così analitica disciplina “che investe praticamente tutti gli aspetti”, sarebbe comunque ben difficile considerare l’obbligo del libretto sanitario come espressione di un principio fondamentale della materia, ponendosi piuttosto come una delle molteplici prescrizioni da osservarsi a cura degli operatori del settore.<br />
Ma soprattutto la legge n. 283 del 1962 e il relativo regolamento di attuazione, di cui al d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, avrebbero ad oggetto solo i cibi e le bevande, cioè le sostanze destinate all’alimentazione, mentre il settore farmaceutico costituirebbe oggetto di numerosissime prescrizioni di dettaglio estranee alla materia degli alimenti e delle bevande e tali da sostituirsi integralmente alla disciplina dettata per questi ultimi, anche sotto il profilo della vigilanza e profilassi sullo stato di salute dei suoi operatori.<br />
In particolare, l’art. 32 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico), pone a carico del titolare della farmacia l’obbligo di comunicare all’autorità di vigilanza lo stato di salute dei propri dipendenti e di esibire i certificati che comprovino che sono esenti da malattie contagiose che rendano pericoloso l’esercizio dell’attività. Conseguentemente, l’obbligo di tenuta del libretto sanitario di cui all’art. 14 della legge n. 283 del 1962 avrebbe un ruolo “del tutto sussidiario, recessivo e trascurabile” nel settore farmaceutico.</p>
<p>5.5. – Infine, per ciò che riguarda l’art. 2 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003, la difesa regionale ribadisce la propria eccezione volta a negare la natura di principio fondamentale dell’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978, in quanto si tratterebbe di mera norma organizzativa volta ad individuare i compiti delle AUSL. In ogni caso, il presunto principio fondamentale della “competenza esclusiva delle AUSL in materia di certificazioni sanitarie e dell’obbligo per le stesse di esercitare le funzioni certificatorie” dovrebbe considerarsi superato sia in ragione di quanto previsto dalla legislazione statale di settore in tema di certificazioni, sia in ragione di quanto previsto dalla legislazione sanitaria successiva alla legge n. 833 del 1978, sia, infine, in ragione delle competenze legislative acquisite dalle Regioni in base alla riforma costituzionale del Titolo V in materia di “tutela della salute” rispetto a quelle più limitate in ordine all’assistenza sanitaria e ospedaliera di cui al precedente testo dell’art. 117 Cost.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con distinti ricorsi: l’art. 1, comma 2, nonché gli articoli “ad esso collegati”, della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare); gli articoli 7 ed 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria); gli articoli 2 e 4 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica); l’art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003).<br />
I ricorsi governativi censurano, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma della Costituzione, le disposizioni delle leggi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, che eliminano in generale l’obbligo del “libretto di idoneità sanitaria” di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo uncio delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nonché l’analoga eliminazione, ad opera della legge della Regione Lazio, del “libretto di idoneità sanitaria” per i soli farmacisti e dipendenti delle farmacie pubbliche e private.<br />
L’Avvocatura dello Stato sostiene, infatti, che così sarebbe stato violato “un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute”, trattandosi di una “misura di profilassi igienico-sanitaria a carattere generale”. Al tempo stesso, anche sulla base di alcune sentenze della Corte di cassazione relative alla natura dell’obbligo scaturente dall’art. 14 della legge n. 283 del 1962, i legislatori regionali avrebbero invaso attribuzioni in materia di “ordine pubblico e sicurezza, riservate allo Stato ai sensi del secondo comma, lettera h), del suddetto art. 117 Cost.”.<br />
Il ricorso governativo contro la legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003 impugna inoltre, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 2 della legge in questione, che prevede che le AUSL della Regione non rilascino più alcuni certificati sanitari, perché questa disposizione violerebbe un principio fondamentale della materia che imporrebbe tali certificazioni; esse, infatti, costituirebbero, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), “conseguenza diretta dell’attività di controllo attribuita istituzionalmente alle AUSL” e, in quanto tali, non potrebbero essere escluse dall’ambito delle competenze attribuite alle stesse.</p>
<p>2. – Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei quattro ricorsi presentano ampi profili di analogia, onde i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.</p>
<p>3. – In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la questione sollevata contro la legge della Regione Toscana n. 24 del 2003, in quanto il ricorso è stato notificato il 7 luglio 2003 e depositato il successivo 19 luglio 2003, cioè oltre il termine prescritto dall’art. 31, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), stabilito a pena di decadenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le molte, la sentenza n. 303 del 2003, nonché le ordinanze n. 42 del 2004, n. 99 del 2000 e n. 126 del 1997).<br />
Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso governativo sollevata dalla Regione Lombardia, potendo agevolmente ritenersi – anche in base alla delibera del Consiglio dei ministri – che l’atto introduttivo del giudizio sia rivolto esclusivamente e con adeguata motivazione nei confronti degli articoli 2 e 4, comma 4. <br />
Conseguentemente risulta assorbita l’eccezione di inammissibilità parziale proposta in via subordinata.<br />
Vanno altresì respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione Lazio descritte nell’esposizione del fatto.<br />
Innanzitutto, diversamente da quanto sostiene la difesa regionale, è ben possibile contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge regionale contemporaneamente alla luce del secondo e del terzo comma dell’art. 117 Cost., sia che si faccia valere un rapporto gradato tra i due presunti vizi, sia anche che si sostenga (come nel caso oggetto del presente giudizio) la contemporanea incidenza su più profili di una singola disposizione legislativa.<br />
Del pari infondata è la tesi che il potere di impugnativa delle leggi regionali previsto dall’art. 127 Cost. sarebbe esercitabile solo per far valere ragioni di incompetenza e non anche qualunque vizio di incostituzionalità: questa Corte, nella sentenza n. 274 del 2003, ha già espressamente chiarito “che lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale”. Comunque nel caso di specie viene dedotto un asserito vizio di incompetenza, dal momento che si assume che la legge regionale abbia disciplinato un ambito riservato alla competenza statale.<br />
Ugualmente erronea è la tesi, prospettata dalla Regione resistente, secondo la quale la violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato possa essere invocata solo nel caso in cui la legge regionale abbia inteso porre essa stessa principi fondamentali della materia.<br />
Del pari, non ha fondamento la tesi che il ricorso non indicherebbe né le ragioni per cui l’obbligo di possesso del libretto sanitario costituirebbe un principio fondamentale né per quale motivo esso dovrebbe trovare applicazione anche in un settore quale quello farmaceutico: il ricorso dell’Avvocatura, seppur in estrema sintesi, si riferisce all’art. 14 della legge n. 283 del 1962 come ad una disposizione di principio nel settore della tutela della salute e ricorda che questo articolo “prevede l’obbligo per tutti gli operatori che comunque maneggiano alimenti, di essere muniti di tale libretto”, comprendendovi quindi anche coloro che lavorano presso le farmacie, che appunto vendono anche (ed a volte producono) sostanze alimentari.</p>
<p>4. – Le questioni relative alla abolizione del libretto di idoneità sanitaria non sono fondate.</p>
<p>4.1. – In primo luogo, la censura riferita alla competenza esclusiva del legislatore statale in tema di “ordine pubblico e sicurezza”, di cui alla lettera h) del secondo comma dell’art. 117 Cost. è infondata, dal momento che, nel vigore del nuovo art. 117 Cost., fin dalla sentenza n. 407 del 2002 questa Corte ha riferito tale materia al solo “settore riservato allo Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico” (analogamente si veda la sentenza n. 6 del 2004); né appare rilevante l’utilizzazione in alcune pronunce della Corte di cassazione dell’espressione “ordine pubblico” in riferimento alla vigente legislazione sul libretto sanitario, poiché radicalmente diverso è il significato di questa espressione nell’art. 117 Cost. e nei codici.</p>
<p>4.2. – L’affermazione che l’art. 14 della legge n. 283 del 1962 esprimerebbe tuttora un principio fondamentale della materia sanitaria, in quanto tale immodificabile dal legislatore regionale, non appare fondata ove si consideri la avvenuta profonda trasformazione della legislazione a tutela della disciplina igienica degli alimenti, anche sulla spinta in tal senso degli organismi scientifici e medici, sulla base dei molti mutamenti conseguenti alle mutate condizioni igieniche e sanitarie dei processi di produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.<br />
L’art. 14, commi primo e secondo, della legge n. 283 del 1962 aggiunge alla assai articolata e pervasiva disciplina contenuta nella medesima legge, riferita a tutte le fasi della produzione e del commercio “delle sostanze destinate alla alimentazione”, la previsione di obblighi di comportamento dei lavoratori e degli imprenditori che operano nei settori della “preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari”, prescrivendo che chiunque lavori in questi vasti settori debba essere “munito di apposito libretto di idoneità sanitaria” e sia “tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e a eventuali misure profilattiche”; né gli imprenditori possono assumere personale privo del libretto sanitario. Tutte queste prescrizioni sono assistite da sanzioni amministrative (resta invece estraneo al presente giudizio il quarto comma dell’art. 14 della legge, che estende queste sanzioni a chi “pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari”).<br />
Ulteriori specificazioni sul libretto di idoneità sanitaria sono contenute nel Titolo III del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), che disciplina analiticamente la materia, anche con prescrizioni relative ai comportamenti da tenere in caso di malattia del personale e relative all’igiene personale e all’abbigliamento.<br />
Rispetto all’efficacia della prescrizione relativa alla tenuta del libretto sanitario a tutela dell’igiene degli alimenti si è successivamente sviluppato un ampio confronto critico anche a livello scientifico internazionale ed in particolare è stata proposta l’adozione di un nuovo modello di tutela dell’igiene degli alimenti, denominato “Sistema dei punti di controllo critici per l’analisi dei rischi (HACCP)”, caratterizzato da un coinvolgimento attivo degli imprenditori e dei lavoratori interessati nella individuazione dei punti critici e nel loro controllo (anche sulla base di una idonea formazione), pur sempre sotto la vigilanza pubblica.<br />
Queste ed altre sollecitazioni di ordine scientifico sono evidentemente alla base della adozione di due apposite direttive della Comunità europea, recepite dal legislatore nazionale tramite il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari): tale disciplina, infatti, tutela l’igiene dei prodotti alimentari in “tutte le fasi successive alla produzione primaria” (si enumerano “la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore”) mediante l’esplicita adozione del “sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP” (cfr. art. 3). In questa completa riforma del settore non si fa parola della necessità di documentare i controlli periodici sul personale addetto alle diverse fasi a cui si riferisce la normazione, mentre il Capitolo VIII dell’Allegato al citato decreto legislativo contiene alcune disposizioni in tema di igiene personale e di malattia, o sospetta malattia, di coloro che operano nel settore, ed il Capitolo X prescrive che gli addetti alle varie fasi di possibile contatto con gli alimenti siano controllati e formati dai responsabili delle imprese interessate ai prodotti alimentari.<br />
Parallelamente, la Comunità europea ha determinato nuovi sistemi pubblici di controllo sui prodotti alimentari mediante altre direttive, anch’esse recepite dal legislatore statale, mediante il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 (Attuazione della direttiva 89/397 CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) ed il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 156 (Attuazione della direttiva 93/99CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari); in questo ambito si disciplinano vasti poteri di controllo e di ispezione, relativi anche al “comportamento igienico del personale che, direttamente o indirettamente, per esercitare le proprie mansioni, entra in contatto con le sostanze ed i prodotti” (art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1993).<br />
Questa complessa evoluzione normativa, anche se non ha prodotto l’abrogazione dell’art. 14 della legge n. 283 del 1962, ha sostanzialmente affiancato al preesistente sistema sulla disciplina igienica relativa alle sostanze alimentari un diverso sistema, di matrice europea, di garanzia sostanziale (e di controllo) sulle modalità di tutela dell’igiene dei prodotti alimentari. Dell’impianto normativo del 1962 resta certamente un sistema sanzionatorio (ormai prevalentemente di natura amministrativa) per tutta una serie di specifici comportamenti valutati come dannosi; non è tuttavia possibile considerare tutte le prescrizioni sostanziali ivi contenute, ormai contraddette dalla più recente legislazione, principi fondamentali della materia: esse, infatti, devono essere ritenute nulla più che semplici modalità nelle quali può essere concretizzato l’autentico principio ispiratore della normativa in esame, ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri. D’altra parte, questa Corte in varie occasioni ha già affermato che, qualora nelle materie di legislazione concorrente i principi fondamentali debbano essere ricavati dalle disposizioni legislative statali esistenti, tali principi non devono corrispondere senz’altro alla lettera di queste ultime, dovendo viceversa esserne dedotta la loro sostanziale consistenza (si vedano le sentenze n. 65 del 2001, n. 482 del 1995, n. 192 del 1987): e ciò tanto più in presenza di una legislazione in accentuata evoluzione.</p>
<p>4.3. – La legge della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 2003 e la legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003 sopprimono l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria dopo essersi espressamente ricollegate al d.lgs. n. 155 del 1997 ed aver disciplinato, in coerenza ad esso, alcune iniziative di specifica formazione per il personale operante nei settori dei prodotti alimentari. In tal modo queste Regioni, nell’ambito della loro discrezionalità legislativa, eliminano semplicemente una discussa forma di documentazione episodica dello stato di salute degli operatori del settore alimentare, ma esplicitamente confermano l’esigenza di continui ed efficaci interventi preventivi, nonché di controllo e di ispezione sullo stato di salute e sui comportamenti igienici di coloro che operano nel settore alimentare.<br />
L’art. 45 della legge della Regione Lazio n. 29 del 2003 si limita, invece, ad escludere dall’obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria “i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private”, sulla base della presunta inapplicabilità al settore farmaceutico della legislazione generale in tema di tutela dell’igiene delle sostanze alimentari.<br />
Malgrado, invece, non possa dubitarsi che sia possibile la vendita ed addirittura la preparazione o la trasformazione da parte delle farmacie di alcuni prodotti alimentari (ciò specialmente dopo il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che permette la vendita in farmacia anche di alimenti di consumo correnti, che si vanno ad aggiungere agli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante “Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio”) e che quindi non possano essere escluse le normative a tutela dei prodotti alimentari, tuttavia anche a questo particolare settore sono ormai riferite le direttive europee “concernenti l’igiene dei prodotti alimentari” recepite con i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 1997, con la possibilità quindi che la legge regionale possa escludere la necessità del libretto sanitario nelle farmacie che trattano prodotti alimentari.</p>
<p>5. – Anche le censure relative all’art. 2 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003 non sono fondate.<br />
Non può condividersi, infatti, la tesi sostenuta dall’Avvocatura secondo la quale, in forza dell’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978, spetterebbe solo alle AUSL il rilascio di certificazioni sanitarie ed i relativi accertamenti attribuiti al Servizio sanitario nazionale, dal momento che non poche leggi statali successive (anche prima della stessa riforma del Titolo V della Costituzione) da una parte hanno attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi e, dall’altra, hanno esplicitamente riconosciuto ai legislatori regionali poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali (particolarmente rilevante, in proposito, risulta l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»).<br />
Tutto ciò trova conferma nella stessa previsione dell’art. 2 della legge regionale n. 12 del 2003.<br />
Il primo comma esclude che possano essere richieste o rilasciate dalle AUSL cinque diverse certificazioni, di cui una (relativa al certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori) esplicitamente ridisciplinata dall’art. 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) e quattro (rispettivamente relative alla sana e robusta costituzione, all’idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, all’idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti, all’idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionali) puntualmente ridisciplinate dagli articoli 2, comma 1, lettera a), 16, comma 2, e 17, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/39 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).<br />
Il secondo comma dell’art. 2 della legge regionale n. 12 del 2003, a sua volta, esclude due altri certificati del tutto analoghi al libretto di idoneità sanitaria (come visto in precedenza, in generale eliminato dall’art. 4 della medesima legge), la cui attuale base legislativa appare per di più dubbia. Il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri non è esplicitamente richiesto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini) ed è stato spesso esteso al settore ad opera di regolamenti comunali. Per il “certificato per vendita dei generi di monopolio” l’art. 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) prevede semplicemente che il gestore dei magazzini di vendita debba essere “immune da malattie infettive e contagiose”. <br />
Il terzo comma dell’art. 2 della legge regionale n. 12 del 2003, invece, affida all’autocertificazione, “ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa–Testo C)”, l’attestazione dell’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie che siano richieste: ciò che è già attualmente possibile per la legislazione nazionale, poiché la generica previsione della certificazione per le vaccinazioni necessarie per l’ammissione alla scuola dell’obbligo (art. 117 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado») è stata successivamente integrata dal nuovo art. 47 del regolamento relativo ai servizi di medicina scolastica (d.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355: «Regolamento recante modificazioni al d.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie»), che ha previsto espressamente la possibile sostituzione del certificato con l’autocertificazione dell’interessato. D’altra parte, risulta dirimente la considerazione secondo cui la limitazione all’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive contenuta nell’art. 49 del d.P.R. n. 444 del 2000 non vincola il legislatore regionale, in quanto ormai contenuta in un testo regolamentare (fra le molte, cfr. sentenze n. 17 del 2004, n. 507 del 2000 e n. 420 del 1999).<br />
Il quarto comma dell’art. 2 della legge regionale n. 12 del 2003, infine, attribuisce al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta le certificazioni per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica, secondo quanto già previsto nel d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione  dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) e nel d.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta); analoga soluzione viene scelta dal legislatore regionale per il certificato sanitario per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per minori, materia finora disciplinata tramite circolari (da ultimo cfr. circolare 20 aprile 2000, n. 6, del Ministero della sanità).</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, nonché degli articoli “ad esso collegati”, della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 55 del 2003 in epigrafe;<br />
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 65 del 2003 indicato in epigrafe;<br />
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale  degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica), sollevate, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 70 del 2003 indicato in epigrafe;<br />
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 85 del 2003 indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2004.<br />
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Ugo DE SIERVO, Redattore<br />
Depositata in Cancelleria l&#8217;1  giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2004-n-162/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2004 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-1-6-2004-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-1-6-2004-n-163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-1-6-2004-n-163/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2004 n.163</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. BILE (giudizio promosso con ordinanza del 13 dicembre 2002 dal Tribunale di l’Aquila nel procedimento civile vertente tra IRTI LAVORI s.p.a. e NOVIPAV s.r.l., iscritta al n. 89 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2003). manifestamente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-1-6-2004-n-163/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2004 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. BILE<br /> (giudizio promosso con ordinanza del 13 dicembre 2002 dal Tribunale di l’Aquila nel procedimento civile vertente tra IRTI LAVORI s.p.a. e NOVIPAV s.r.l., iscritta al n. 89 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2003).</span></p>
<hr />
<p>manifestamente infondata questione in tema di controversie relative ai contratti di subfornitura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Controversie relative ai contratti di subfornitura &#8211; Onere di esperire il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio – Mancata previsione nei  confronti del subfornitore che intenda avvalersi del procedimento per ingiunzione &#8211; Giudizio di costituzionalità in via incidentale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L’Aquila.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Manifestamente infondata questione in tema di controversie relative ai contratti di subfornitura.</span></span></span></p>
<hr />
<p>ORDINANZA N. 163<br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></b></p>
<p>composta dai Signori:Gustavo	ZAGREBELSKY	Presidente; Valerio	ONIDA	Giudice; Carlo	MEZZANOTTE; Fernanda	CONTRI; Guido	NEPPI MODONA; Piero Alberto	CAPOTOSTI; Annibale	MARINI; Franco	BILE; Giovanni  Maria	FLICK; Francesco	AMIRANTE; Ugo	DE SIERVO; Romano	VACCARELLA; Paolo	MADDALENA; Alfio	FINOCCHIARO; Alfonso	QUARANTA ha pronunciato la seguente																																																																												</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), promosso con ordinanza del 13 dicembre 2002 dal Tribunale di l’Aquila nel procedimento civile vertente tra IRTI LAVORI s.p.a. e NOVIPAV s.r.l., iscritta al n. 89 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2003.</p>
<p>Visti l’atto di costituzione della NOVIPAV s.r.l., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2004 il Giudice relatore Franco Bile;<br />
udito l’avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Ritenuto che il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 13 dicembre 2002, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), nella parte in cui – disponendo che la mancata corresponsione del prezzo della subfornitura nei termini pattuiti costituisce titolo per ottenere l’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile – non prevede che il subfornitore che intenda avvalersi del procedimento monitorio debba preventivamente esperire il tentativo di conciliazione, di cui all’art. 10 della legge; <br />
che l’ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di opposizione proposto dalla Irti Lavori s.p.a. contro il decreto con cui il Tribunale le aveva ingiunto di pagare alla Novipav s.r.l. una somma di danaro dovuta in base ad un rapporto che il giudice rimettente definisce come di subfornitura, ai sensi della legge n. 192 del 1998;<br />
che lo stesso rimettente ritiene poi infondata la tesi secondo cui – poiché l’art. 10, comma 1, della legge, relativo al tentativo di conciliazione, rinvia all’art. 5, comma 4, concernente le contestazioni sull’esecuzione della subfornitura – il tentativo medesimo dovrebbe ritenersi prescritto solo per le controversie attinenti a vizi dei beni o servizi forniti, ed all’uopo afferma che questa tesi contrasterebbe con la ratio dell’art. 10 che mira a favorire la conciliazione, e quindi la risoluzione amichevole, di tutte le controversie nascenti dalla subfornitura; <br />
che peraltro, ad avviso del rimettente, dopo la sentenza di questa Corte n. 276 del 2000 – resa a proposito dell’art. 412-bis cod. proc. civ., in tema di inapplicabilità del tentativo di conciliazione al procedimento di ingiunzione per crediti di lavoro – si è formato un diritto vivente nel senso che tale tentativo, essendo strutturalmente legato ai processi fondati sul contraddittorio, non si applica quando, come nel procedimento monitorio, il contraddittorio è eventuale e differito; <br />
che – interpretata nel senso che il subfornitore può ottenere un’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva senza avere prima esperito il tentativo di conciliazione – la norma impugnata violerebbe l’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra situazioni giuridiche soggettive sostanzialmente identiche, come quella del subfornitore che agisca a tutela del suo diritto di credito contro il committente con il rito monitorio e quella del subfornitore che agisca con l’ordinario giudizio di cognizione, nonché sotto il profilo dell’irragionevolezza di non favorire la soluzione transattiva delle controversie in tema di subfornitura  “proprio nel momento di maggior emersione del contenzioso”, posto che i subfornitori, per ottenere il pagamento dei corrispettivi da parte del committente, utilizzano in via quasi esclusiva lo strumento monitorio;<br />
che in conclusione il rimettente chiede a questa Corte una pronuncia additiva, che affermi l’obbligo del subfornitore di esperire il tentativo di conciliazione prima di depositare il ricorso per ingiunzione, “anche in considerazione dei tratti peculiari della disciplina in esame rispetto a quella prevista nel rito del lavoro”; <br />
che la questione è ritenuta rilevante perché, se la Corte dovesse accoglierla, il decreto ingiuntivo sarebbe nullo e la domanda monitoria improcedibile;<br />
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha depositato memoria, nella quale sostiene l’infondatezza della questione;che si è costituita la Novipav s.r.l., depositando memoria, nella quale sostiene in via preliminare l’irrilevanza della questione e nel merito la sua infondatezza.<br />
Considerato che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte privata – secondo cui il rapporto contrattuale donde origina il credito oggetto del giudizio a quo non sarebbe qualificabile come subfornitura – è infondata, in quanto il giudice rimettente ha fornito, ai fini della rilevanza della questione, una motivazione non implausibile, sulla base degli elementi di fatto che indica acquisiti agli atti; <br />
che nel merito la questione è manifestamente infondata;<br />
che con la sentenza n. 276 del 2000, puntualmente citata dal rimettente, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 412-bis cod. proc. civ., in tema di rito del lavoro, sollevata sul presupposto che la norma implicitamente assoggettasse il procedimento monitorio al tentativo di conciliazione;<br />
che in particolare la Corte ha rilevato come fosse invece possibile (e ragionevole) interpretare la norma nel senso che in quel procedimento il tentativo non dovesse essere esperito;<br />
che invece in questa occasione si discute della costituzionalità della norma censurata, sul presupposto che essa, per i crediti di subfornitura, non imponga nel procedimento monitorio il tentativo di conciliazione previsto per l’azione ordinaria; <br />
che il rimettente – dopo aver interpretato la sentenza n. 276 del 2000 nel senso dell’incompatibilità tra procedimento monitorio per crediti di lavoro e tentativo di conciliazione – non specifica le ragioni per cui quest’ultimo dovrebbe invece ritenersi costituzionalmente dovuto nel processo monitorio per crediti di subfornitura, ed al riguardo si limita a segnalare che la diversa soluzione si impone “anche in considerazione dei tratti peculiari della disciplina in esame rispetto a quella prevista nel rito del lavoro”, senza motivare affatto un tale assunto;<br />
che – per quanto concerne le ragioni dell’asserito contrasto della norma impugnata con l’art. 3 della Costituzione – il rimettente ravvisa anzitutto una disparità di trattamento tra due situazioni (l’esercizio dell’azione in via ordinaria e in via monitoria) che fanno capo allo stesso soggetto e riguardano due distinte forme di tutela giurisdizionale sperimentabili dal titolare secondo una sua libera scelta, onde non si vede come possa parlarsi di disparità;<br />
che l’ulteriore profilo di violazione dell’art. 3 per difetto di ragionevolezza non tiene conto – da un lato – della discrezionalità legislativa nel configurare le discipline processuali e – dall’altro – del rilievo che il legislatore, apprestando una tutela particolarmente intensa ai crediti dei subfornitori, con la previsione dell’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, mostra all’evidenza di risolvere non irragionevolmente in favore di una sollecita realizzazione delle pretese di tali soggetti (alla quale è funzionale il processo monitorio) la valutazione di bilanciamento con l’esigenza di apprestare uno strumento di composizione transattiva delle relative controversie.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L’Aquila con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 26 maggio 2004.<br />
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Franco BILE, Redattore<br />
Depositata in Cancelleria l&#8217;1  giugno 2004.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5135</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Russo; SHELL ITALIA S.P.A. (Avv. Prof. Pace e Avv. Grandinetti) c. AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. (Avv. Proff. F. Satta e M. Sanino), ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANS S.R.L. (Avv. Tonucci, Fantini e Troiano) e nei confronti TAMOIL S.P.A. sussiste la giurisdizione del G.A. sull&#8217;accesso agli atti rivolto ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Russo;<BR>  SHELL ITALIA S.P.A. (Avv. Prof. Pace e Avv. Grandinetti) c. AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. (Avv. Proff. F. Satta e M. Sanino), ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANS S.R.L. (Avv. Tonucci, Fantini e Troiano) e nei confronti TAMOIL S.P.A.</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione del G.A. sull&#8217;accesso agli atti rivolto ad una società &#8220;advisor&#8221; di quella concessionaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Accesso agli atti amministrativi – Istanza di accesso formulata da soggetto escluso da procedura di gara e diretta alla società svolgente funzione di advisor della società concessionaria – Giurisdizione del G.A. sul diniego espresso dalla società advisor</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del G.A. sulla controversia attinente al diniego dell’accesso agli atti della gara, manifestato da una società che svolge funzione di <i>advisor</i> di una società concessionaria del servizio autostradale, sia perché gli atti delle procedure competitive ineriscono alle funzioni della Sussiste la giurisdizione del G.A. sulla controversia attinente al diniego dell’accesso agli atti della gara, manifestato da una società che svolge funzione di <i>advisor</i> di una società concessionaria del servizio autostradale, in quanto gli atti delle procedure competitive ineriscono alle funzioni della società concessionaria autostradale sia perché i compiti svolti dall’<i>advisor </i>si limitano alla gestione delle gare e non anche all’appropriazione dei relativi risultati. Inoltre tali procedure attengono ai modi di godimento delle utilità giuridiche ritraibili da aree di servizio pertinenziali al sedime autostradale concesso, onde pur se fossero integralmente rette dal diritto privato, non per ciò solo sfuggirebbero all&#8217;accessibilità ex art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sussiste la giurisdizione del G.A. sull’accesso agli atti rivolto ad una società “advisor” di quella concessionaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPVBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO<br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
sede di Roma, sez. 3°-ter</b></p>
<p>composto dai signori: Francesco CORSARO, Presidente, Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, Stefania SANTOLERI, Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti n. 2365/2004 e n. 2367/2004, entrambi proposti dalla SHELL<br />
<b>ITALIA s.p.a.</b>, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Alessandro PACE e dall’avv. Ottavio GRANDINETTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza delle Muse n. 8,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a., </b>corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dai proff. Mario SANINO e Filippo SATTA ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale dei Parioli n. 180 e<br />
&#8211; la <b>ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS s.r.l.</b>, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocti Mario TONUCCI, Alberto FANTINI e Riccardo TROIANO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla<br />
e nei confronti</p>
<p>della <b>TAMOIL s.p.a.</b>, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, non costituita nel presente giudizio,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della nota del 28 gennaio 2004, con cui la ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS s.r.l., in qualità d’advisor della AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p. a., ha rigettato le istanze attoree dei precedenti giorni 16 e 26, intese ad ottenere l&#8217;accesso ai documenti relativi alle gare indette da tale advisor per l’affidamento dei servizi oil e Ristoro nelle aree di servizio lungo le autostrade della predetta concessionaria, relativamente ai lotti nn. 44 e 48 (ricorso n. 2365/2004) e nn. 58 e 59 (ricorso n. 2367/2004), nonché dal silenzio serbato da quest’ultima sulle istanze stesse;<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio degli intimati advisor e concessionaria;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />Relatore all’udienza camerale del 13 maggio 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, i proff. SANINO e SATTA e gli avvocati FIORE (per delega del prof. PACE) e TONUCCI;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>che la ricorrente ha partecipato, senza esito favorevole, alle gare indette dalla ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS s.r.l., in qualità d’ advisor della AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p. a., per l’affidamento dei servizi oil e Ristoro nelle aree di servizio lungo le autostrade di tale concessionaria, relativamente ai lotti nn. 44, 48, 58 e 59;<br />Rilevato che, a seguito di tali procedure e per meglio tutelare le proprie ragioni nelle opportune sedi, la SHELL ITALIA s.p.a. ha chiesto all’advisor ed alla concessionaria, con due distinte, ma sostanzialmente identiche istanze del 16 (lotti nnn. 44 e 48) e del 26 gennaio 2004 (lotti nn. 58 e 59), d’accedere ai relativi atti;<br />Rilevato altresì che, mentre la concessionaria nulla ha risposto alla ricorrente, l’ advisor, con le note del 28 gennaio 2004, ha rigettato detta richiesta d’accesso;</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>in primo luogo, che i due ricorsi in epigrafe, stante la loro connessione soggettiva, nonché la sostanziale identità della res controversa, possono essere riuniti e contestualmente decisi con la presente sentenza; <br />
Considerato inoltre che non sussiste alcun diritto della ricorrente ad ottenere dalla concessionaria autostradale i documenti richiesti, in quanto essa non è il soggetto cui, allo stato, rivolgere siffatta istanza d’accesso, nella misura in cui gli atti delle procedure competitive in questione, pur se imputabili in via diretta alla persona ed alle funzioni della concessionaria medesima, in realtà essi sono stati formati e, in difetto di prova contraria (non offerta dalla ricorrente), allo stato sono detenuti dall&#8217;advisor, nell’espletamento del mandato, conferitogli da tale concessionaria, di stazione appaltante per le gare de quibus;<br />Considerato altresì che sussiste nella specie la giurisdizione di questo Giudice sulla presente controversia, sia perché, come s’è già detto, gli atti delle procedure competitive in parola  concernono le funzioni della concessionaria autostradale, sia perché i compiti dell&#8217;advisor si limitano alla gestione delle gare e non anche all&#8217;appropriazione dei relativi risultati, sia, infine, perché dette procedure attengono ai modi di godimento delle utilità giuridiche ritraibili da aree, quali quelle di servizio, ope legis pertinenziali al sedime autostradale concesso &#61630;a guisa di subconcessioni che dal titolo concessorio ripetono validità ed efficacia&#61630;, onde, pur se fossero integralmente rette dal diritto privato, non per ciò solo sfuggirebbero all&#8217;accessibilità ex art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 30 dicembre 2003 n. 9165);<br />Considerato che, quanto al merito della controversia, anzitutto non è revocabile<br />
in dubbio la legittimazione passiva dell’advisor sull’istanza attorea d’accesso, perché le procedure competitive in parola, servendo a sub-concedere utilità giuridiche su beni pubblici concessi, sono procedimenti amministrativi, a loro volta non esclusi dalle regole sull’accesso;<br />Considerato pure che oggetto della presente questione è non il risultato in sé delle gare in esame (ossia, l’aggiudicazione alla controinteressata), ma solo l&#8217;esercizio del diritto attoreo d’accesso sugli atti e i documenti delle relative procedure &#61630;a nulla rilevando che poi l’advisor non s’appropri dei risultati delle stesse&#61630;, onde, nella specie l’advisor è tenuto a far accedere la ricorrente agli atti e documenti delle varie procedure meglio indicate nelle sue istanze d’accesso<br />
Considerato, al riguardo, che è inopponibile alla ricorrente la mancata conclusione di tutte le procedure d’assegnazione dei vari lotti, giacché non è questo lo stato di pendenza di quelle ai cui atti essa chiede d’accedere e non può l’advisor pretendere sul punto alcun differimento dell&#8217;accesso fino al momento della conclusione di tutte le gare comunque da lui bandite per le autostrade della concessionaria, siffatto differimento avendo senso, per evidenti ragioni di celerità dell’ azione amministrativa ed a tutela delle posizione delle altre imprese concorrenti, soltanto nell&#8217;àmbito del singolo procedimento in sé considerato o, al più, di quelli effettivamente tra loro collegati.<br />Considerato, infine, che le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;	        																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, riunisce ed accoglie i ricorsi n. 2365/2004 e n. 2367/2004 in epigrafe e per l’effetto ordina alla ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS s.r.l. d’esibire gli atti ed i documenti richiesti dalla Società ricorrente, richiesti con le istanze meglio indicate in premessa, entro giorni dieci (10 gg.) dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione d’ufficio.<br />Condanna altresì la sola resistente ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS s.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in € 1500 (Euro millecinquecento), oltre IVA e CPA come per legge. Spese compensate nei riguardi delle altre parti.<br />Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2004.</p>
<p>Francesco CORSARO, PRESIDENTE<br />  Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-6-2004-n-5135/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5167</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2004-n-5167/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2004-n-5167/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2004-n-5167/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5167</a></p>
<p>Pres. Calabrò, Est. Modica de Mohac Golino + altri (Avv. Gargiulo e Meco) c. Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Ministero del Tesoro e Ministero della Funzione Pubblica l&#8217;indennità giudiziaria non spetta al personale che svolge funzioni investigative o di Polizia Giudiziaria Pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2004-n-5167/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5167</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2004-n-5167/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5167</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabrò, Est. Modica de Mohac<br />  Golino + altri (Avv. Gargiulo e Meco) c. Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Ministero del Tesoro e Ministero della Funzione Pubblica</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;indennità giudiziaria non spetta al personale che svolge funzioni investigative o di Polizia Giudiziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – stipendi assegni ed indennità – indennità giudiziaria – Spettanza al personale che svolge funzioni investigative o di Polizia Giudiziaria – E’ esclusa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’indennità giudiziaria, sebbene spetti anche al personale diverso da quello che presta servizio presso il Ministero della Giustizia, può esser corrisposta solamente nei confronti di chi contribuisce al funzionamento degli uffici giudiziari attraverso la prestazione di mansioni relative ai servizi amministrativi svolti dalle cancellerie o dalle segreterie, con esclusione di quelli attinenti alla funzione investigativa tipica della Polizia Giudiziaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’indennità giudiziaria non spetta al personale che svolge funzioni investigative o di Polizia Giudiziaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE I^ </b></p>
<p>Composto dai signori: CORRADO CALABRO’, Presidente; CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere, relatore; STEFANO FANTINI, CONSIGLIERE</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. reg. gen. 6282-1998, proposto<br />
dai Sig.ri <b>GOLINO Clemente, Russo Matteo, Giuliano Giuseppe, Sabatino Raffaele, Cruciali Roberto, Carosa Fabrizio, Maruotti Franco, Salese Gennaro, Avitabile Espedito, Fiorucci Maurizio, Bonicolini Ilmo, Capone Antonio, Borgna Moreno, Costantino Emilio, Guazzino Mauro, Bellamova Claudio, Pezzopane Maurizio, Delfino Enrico, Di Mario Roberto, Perotta Marcello, Fusco Andrea, Meddi Marco, Margotti Osvaldo, Mariozzi Benedetto</b><br />
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maurizio Gargiulo e Cinzia Meco, presso lo studio dei quali, in Roma, Piazza Bologna n.2, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>il Mnistero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Finanze (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), il Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia), il Ministero del Tesoro, il Ministero della Funzione Pubblica </b>in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono ex lege domiciliati;</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti a percepire la c.d. “indennità giudiziaria” di cui all’art.2, co I, della L. 22.6.1988 n.221, in relazione alle funzioni da essi svolte in collaborazione ed alle dirette dipendenze del Procuratore Nazionale Antimafia.</p>
<p>Visti gli atti depositati dai ricorrenti;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;<br />
Nessuno comparso per le parti in causa;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 12.5.1998 e depositato il 19.5.1998 i ricorrenti chiedono che venga giudizialmente accertato e dichiarato il loro diritto a percepire l’indennità giudiziaria di cui all’art.2 della L. n.221/1988 in ragione delle funzioni svolte in collaborazione ed alle dirette dipendenze del Procuratore Nazionale Antimafia.<br />
Deducono, al riguardo, che la predetta indennità è già stata riconosciuta, in forza dell’art.2 della L. n.221/1988, in numerosi casi precedenti a dipendenti che si trovano nella loro identica posizione e che svolgono analoghe mansioni.<br />
Ritualmente costituitasi, con memorie del 30.6.1998, del 6.7.1998 e del 22.12.1998 l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
Con sentenza interlocutoria n. 5684/2003 del 26.6.2003 il Collegio ha acquisito documentati chiarimenti volti a conoscere:<br />
&#8211; la tipologia  e la natura delle mansioni svolte, nei periodi di riferimento, da ciascun ricorrente;<br />
&#8211; se le mansioni di polizia giudiziaria eventualmente svolte dai ricorrenti rientrino, o meno, fra quelle ad essi istituzionalmente devolute.<br />Con memoria del 13.2.2004 i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.<br />
All’udienza del 25.2.2004, uditi i Difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Il ricorso è infondato.<br />
Con unico motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n.221/1988, deducendo di aver titolo &#8211; in relazione alle mansioni da essi svolte in collaborazione ed alle dipendenze del Procuratore nazionale Antimafia svolte dall’ottobre 1997 &#8211; alla corresponsione della “indennità giudiziaria” ivi prevista.<br />
La doglianza non può essere condivisa per tre autonome ragioni.<br />
1.1.	I ricorrenti fondano la loro pretesa sul fatto di esser stati tutti comandati a prestare servizio presso l’Ufficio della Direzione Nazionale Antimafia alle dirette dipendenze del Procuratore Nazionale Antimafia.<br />	<br />
Al riguardo, però, non può non tenersi in considerazione la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla erogazione dell’indennità giudiziaria.<br />
Secondo il pacifico orientamento formatosi sulla questione, la predetta indennità spetta anche al personale di Amministrazioni diverse dal Ministero della Giustizia che prestino servizio presso quest’ultimo, esclusivamente nel caso in cui detto personale contribuisca al funzionamento degli uffici giudiziari attraverso la prestazione di mansioni relative (id est: funzionalmente strumentali e/o comunque intimamente connesse) ai servizi amministrativi svolti dalle cancellerie o dalle segreterie (C.S., IV^, 2.9.1992 n.714; Id., 21.9.1992 n.774; Id., 30.5.1994 n.307; Id., 1.4.1996 n.417; TAR Lazio, I^, 25/6/2003 n.5598/2003).<br />
E poiché dalla relazione acquisita a seguito della sentenza istruttoria n.5684/203 è emerso che i ricorrenti non hanno “mai prestato mansioni di natura burocratico-amministrativa, tipiche del personale delle segreterie e delle cancellerie degli uffici giudiziari”, e che hanno sempre svolto attività investigative funzionalmente e strumentalmente connesse a quella “proprie” di istituto – perciostesso rientranti nell’ambito delle loro competenze ordinarie (trattasi, in pratica, di ordinarie funzioni di polizia giudiziaria e non di funzioni di ausilio alle cancellerie) – la infondatezza della pretesa dei ricorrenti appare evidente.<br />
1.2. A ciò deve aggiungersi:<br />
&#8211; che l’art.72 del D.Lgs. n.29/1993 aveva abrogato, a decorrere dalla sottoscrizione dei primi contratti collettivi, le disposizioni che prevedevano trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici (fra le quali anche qu<br />
&#8211; che, conseguentemente, il CCNL 1994-97, oltre a determinare la definitiva disapplicazione della L.n.221/1988, ha previsto (art.34) per tutti i dipendenti del comparto Ministeri la c.d. “indennità di amministrazione” quale nuovo elemento accessorio del t<br />
&#8211; che tale ultima indennità, che costituisce un elemento fisso del trattamento retributivo, ha natura del tutto diversa da quella della c.d. indennità giudiziaria non essendo più ricollegabile all’effettivo espletamento di una funzione speciale (attività<br />
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. I^, respinge il ricorso in epigrafe.<br />Compensa le spese fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25.2.2004.</p>
<p>CORRADO CALABRÒ, Presidente;<br />
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2004-n-5167/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5167</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5141</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-6-2004-n-5141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Corsaro, Est. Russo SAIS TRASPORTI S.P.A. (Avv. Sambiagio) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e c. SEGESTA INTERNAZIONALE S.R.L. e c. D.ssa Brizzi Di Pasquale (Avv. Brizzi) la P.A. è tenuta a risarcire il danno se modifica illegittimamente ed in modo sfavorevole la posizione del soggetto concessionario di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-6-2004-n-5141/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-6-2004-n-5141/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5141</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Russo<br /> SAIS TRASPORTI S.P.A. (Avv. Sambiagio) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e c. SEGESTA INTERNAZIONALE S.R.L. e c. D.ssa Brizzi Di Pasquale (Avv. Brizzi)</span></p>
<hr />
<p>la P.A. è tenuta a risarcire il danno se modifica illegittimamente ed in modo sfavorevole la posizione del soggetto concessionario di un pubblico servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità e risarcimento – responsabilità della pubblica amministrazione – Modificazione illegittima e sfavorevole della posizione del concessionario di servizio pubblico – Responsabilità del funzionario ex artt. 22 e 23 del t.u. imp. Civ. dello Stato – Sussiste.</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Illecito aquiliano – Nozione oggettiva di colpa – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sono pienamente applicabili le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del t.u. imp. Civi. Dello stato, qualora il funzionario (o l’impiegato) abbia posto in essere un illecito capace di coinvolgere situazioni soggettive di terzi, aventi consistenza di diritti soggettivi, come nel caso in cui il funzionario, attraverso l’emanazione di un atto amministrativo di natura “intrusiva” modifichi, in modo illegittimamente sfavorevole, la consolidata e legittima posizione di un soggetto concessionario di un servizio pubblico sul godimento del bene della vita concesso.																																																																																												</p>
<p>2. Ai fini dell’illecito aquiliano, occorre far riferimento ad una nozione oggettiva di colpa, consistente nell’inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali (specie per ciò che attiene all’attività della dirigenza pubblica) di condotta. In particolare, si ha colpa grave, quando l’agente, pur essendone obbligato jure, non fa uso della diligenza propria dell’assoluta maggioranza degli uomini o, relativamente alla colpa professionale dei dipendenti della p.a., della perizia e della prudenza occorrenti nella gestione della potestà procedimentalizzata, anche discrezionale e, in quest’ambito, nell’apprezzamento degli interessi secondari introdotti nel procedimento, da condurre anche alla stregua della normativa primaria del neminem laedere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La P.A. è tenuta a risarcire il danno se modifica illegittimamente ed in modo sfavorevole la posizione del soggetto concessionario di un pubblico servizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPVBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma<br />
sezione III ter</b></p>
<p>composto dai signori Francesco CORSARO, Presidente, Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, Stefania SANTOLERI, Consigliere, ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2563/2003, proposto da<br />
<b>SAIS TRASPORTI s.p.a., </b>corrente in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Salvatore SAMBIAGIO ed elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 64,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria,</p>
<p>&#8211; la <b>SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l., </b>corrente in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel presente giudizio e- la dott. Alba Maria BRIZZI DI PASQUALE, dirigente dello Stato, rappresentata e difesa dall’avv. Sabino BRIZZI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Buenos Aires n. 5,<br />
PER   L’ACCERTAMENTO<br />
del diritto della Società ricorrente al risarcimento del danno ingiusto subito a causa della nota prot. 7390 del 17 dicembre 1996, con cui il Ministero intimato, nella persona del dirigente dott.ssa BRIZZI DI PASQUALE, accordò alla SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l. la trasformazione da diurna in notturna dell’autolinea Trapani – Palermo – Messina – Roma, con posticipazione delle partenze da Messina e da Roma in sovrapposizione, relativamente alla tratta Messina – Roma, all’autolinea ordinaria notturna Agrigento – Caltanissetta – Catania – Messina – Roma, concessa a suo tempo alla ricorrente medesima;Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio soltanto delle intimate P.A. e dott. BRIZZI DI PASQUALE; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore all’udienza pubblica del 15 aprile 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati SAMBIAGIO e BRIZZI e l’ Avvocato dello Stato MELILLO; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La SAIS TRASPORTI s.p.a., corrente in Palermo, assume d’esercire, fin dal 1990 ed in regime di concessione, l’autolinea ordinaria notturna Agrigento – Caltanissetta – Catania – Messina – Roma. <br />
Detta Società dichiara altresì che, con nota prot. 7390 del 17 dicembre 1996, emanata a firma del dirigente dell’ufficio dott.ssa Alba Maria BRIZZI DI PASQUALE, il Ministero dei trasporti e della navigazione (ora, delle infrastrutture e dei trasporti) dispose concesse alla SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l., corrente in Palermo, la trasformazione da diurna in notturna dell’autolinea Trapani – Palermo – Messina – Roma, con posticipazione delle partenze da Messina e da Roma dalle h. 6,30 alle h. 16,30 e, rispettivamente, dalle h. 7,45 alle h. 21,30. In tal modo, tuttavia, si verificò una sovrapposizione, relativamente alla tratta Messina – Roma, all’autolinea ordinaria notturna gestita dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. Quest’ultima impugnò innanzi a questo Giudice il predetto provvedimento, che la Sezione, in accoglimento del suo ricorso, annullò con la sentenza n. 2862 del 22 ottobre 1998, confermata dal Consiglio di Stato (sez. VI) con decisione n. 3817 del 10 luglio 2001. <br />
Ciò posto, la SAIS TRASPORTI s.p.a., ritenendo che tutta la vicenda testé descritta le abbia procurato un danno ingiusto per il periodo dal 17 dicembre 1996 al 14 novembre 2001, adisce nuovamente questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendone il risarcimento, a’sensi dell’art. 35 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80, nel testo novellato dall’art. 7, c. 3 della l. 21 luglio 2000 n. 205. Al riguardo, la ricorrente conviene, in solido tra loro, la P.A. emanante, la responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa BRIZZI DI PASQUALE e la SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l. L’ammontare del risarcimento richiesto è calcolato dalla ricorrente, con riferimento alla sottrazione del traffico sulla tratta Messina – Roma nel periodo considerato, nonché alla media dei prezzi dei biglietti per la corsa semplice e per la corsa A/R, in € 545.808 per sorte capitale, oltre a € 48.977,79 per interessi e € 38.216,83 per rivalutazione in base agli indici ISTAT alla data del 14 novembre 2001, per un totale di € 631.002,62. <br />
Resiste in giudizio la P.A. intimata, che conclude genericamente per l&#8217;infondatezza della pretesa attorea. S’è costituita nel presente giudizio pure la dott. BRIZZI DI PASQUALE, che articolatamente eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, nel merito, l’infondatezza della domanda risarcitoria. Viceversa, la SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l., pur se ritualmente intimata, non s’è costituita in giudizio, né v’ha spiegato difese.Alla pubblica udienza del 15 aprile 2004, il patrono della ricorrente deposita un atto di rinuncia della lite in esame nei soli confronti della SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l.. Dopodiché, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – Come già accennato in epigrafe e più diffusamente nelle premesse in fatto, la presente controversia ha per oggetto la domanda risarcitoria, per equivalente, promossa dalla SAIS TRASPORTI s.p.a., corrente in Palermo, per il danno ingiusto da essa subito a causa dell’emanazione della nota del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora, delle infrastrutture e dei trasporti) prot. n. 7390 del 17 dicembre 1996. In particolare, con tale atto il Ministero intimato, nella persona del dirigente del servizio dott.ssa Alba Maria BRIZZI DI PASQUALE, accordò alla SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l. la trasformazione da diurna in notturna dell’autolinea Trapani –Palermo–Messina–Roma, con posticipazione delle partenze da Messina e da Roma in sovrapposizione, per la tratta Messina–Roma, all’autolinea ordinaria notturna Agrigento–Caltanissetta–Catania–Messina–Roma, concessa a suo tempo alla ricorrente. Detto provvedimento è stato poi annullato in sede giurisdizionale, con forza di giudicato, onde la ricorrente conviene innanzi a questo Giudice, a’sensi dell’art. 35, c. 1 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80, la P.A. emanante, la dirigente che sottoscrisse l’ atto annullato e l’altra concessionaria (controinteressata nel giudizio di cognizione).<br />
2. – Va anzitutto rigettata la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice, sollevata dalla convenuta dott.ssa BRIZZI.A suo dire, l&#8217;azione risarcitoria in esame sarebbe solo una controversia tra due gestori (la ricorrente e la SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l.) di servizi pubblici (di autotrasporto di linea di persone), non riconducibile, quindi, ai casi di cui al precedente art. 33, c. 2. Invece la convenuta non tien conto che, in questa sede, non si questiona già delle posizioni reciproche e concorrenziali delle predette concessionarie nel mercato regolato dalla P.A., dopo e indipendentemente dell’intervenuta (corretta) regolazione dello svolgimento dei pubblici servizi loro affidati. Oggetto di questo giudizio è, al contrario, la domanda di risarcimento di un danno intrusivo che l&#8217;illegittima effusione della potestà concessoria, da parte della P.A. intimata, provocò alla posizione da questa stessa definita (ed incontestabile) della ricorrente nel mercato regolato, alterandone l’equilibrio concorrenziale. In altri termini, la “concorrenza”, cui si riferisce la convenuta per la tratta Messina–Roma &#61630;in comune tra le due concessionarie&#61630;, è l’effetto pregiudizievole dell’illegittima statuizione ora annullato, non certo il virtuoso risultato del bilanciamento jure e secundum jus dei dati economici di tali imprese per la realizzazione dell’interesse pubblico. <br />
Parimenti da rigettare è l’eccezione d’inammissibilità dell’azione, per cui il funzionario pubblico non potrebbe esser convenuto nel presente giudizio, giacché non vi sarebbero applicabili gli artt. 22 e 23 del t.u. imp. civ. St.Non sfugge certo al Collegio che, in virtù di queste norme, la responsabilità diretta dell&#8217;impiegato sussiste nei casi in cui l’illecito coinvolga situazioni soggettive di terzi, aventi consistenza di diritti soggettivi. <br />
Nondimeno, nella specie, il danno provocato dall’atto annullato è di natura intrusiva, perché l’emanazione di questo modificò, in modo illegittimamente sfavorevole, in capo alla ricorrente la sua consolidata e legittima posizione di concessionaria pubblica, circa il godimento del bene della vita concessole. Poiché il rapporto concessorio garantisce al concessionario ampi poteri di godimento delle utilitates ritraibili dal bene e/o dal servizio concessi, questi vanta un vero e proprio diritto d&#8217;esclusiva, negli ovvi limiti del titolo, verso i terzi, nonché verso la stessa P.A. concedente. Quest’ultima, a su volta, non può sua sponte disapplicare, quando effettua attribuzioni patrimoniali ai terzi, il complesso di diritti ed obblighi scaturenti da un rapporto concessorio concernente lo stesso bene della vita, tranne che non proceda a rimuoverlo, qualora ve ne siano i presupposti. L’atto dannoso avendo inciso su posizioni di diritto soggettivo della concessionaria odierna ricorrente, alla fattispecie in esame s’applicano senz’altro le regole ex artt. 22 e 23 t.u. imp. civ. St., non potendosi sottacere, a differenza di ciò che opina la convenuta dott.ssa BRIZZI DI PASQUALE, che il giudizio su tale atto fu a suo tempo reso da questo Giudice nella sua competenza esclusiva di cui al vecchio testo dell’art. 5, I c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034.<br />
3. – Ancora in via preliminare, deve il Collegio prendere in esame l’atto di rinuncia al ricorso nei confronti della sola convenuta SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l. &#61630;che la ricorrente ha prodotto, sottoscrivendolo in una con il suo patrono, in pubblica udienza&#61630;, anche i fini della verifica della persistente attualità dell’interesse azionato in questa sede. <br />
Il testo dell’atto di rinuncia è chiaro e non lascia adito a dubbi circa l’effettiva volontà della ricorrente di rinunciare «… soltanto nei confronti della Segesta Internazionale s.r.l. al ricorso iscritto al n. 2563/2003…». Di tale dichiarazione, sottoscritta dalla parte e depositata agli atti di causa all’udienza pubblica, s’è dato atto nel relativo processo verbale ed essa integra i requisiti ex art. 46 reg. proc. Cons. St., senz’ uopo di notificazione, appunto perché resa all’udienza. Pertanto, ferma restando la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti, per quanto alla posizione della predetta Società al Collegio non resta che dar atto della rinuncia, con conseguente estinzione del giudizio, a’sensi del combinato disposto del citato art. 46 e dell’art. 306, I c., c.p.c.<br />
Giova tuttavia osservare che, nella specie, si controverte del risarcimento d’un danno aquiliano da statuizione amministrativa illegittima con conseguente attribuzione patrimoniale, in varia guisa provocato dalla condotta di tutt’e tre i convenuti, onde essi sono solidalmente responsabili a’sensi dell’art. 2055, I c., c.c. Presupposto di siffatta solidarietà è, appunto, l’imputabilità del fatto dannoso in capo ai convenuti stessi, giacché essi, sia pur con serie causali ontologicamente autonome, han tutti contribuito a produrre l’evento, da cui è originato il danno patrimoniale nei confronti della ricorrente. La SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l. propose l&#8217;istanza di concessione e la P.A. intimata, attraverso il responsabile del procedimento dott. BRIZZI DI PASQUALE, emanò l’atto poi annullato, grazie al quale tale Società lucrò guadagni in danno alle utilità legittime dapprima concesse alla ricorrente. Assodata, quindi, la solidarietà tra i convenuti, occorre allora verificare se l’atto di rinuncia della ricorrente stessa, valendo nei riguardi d’un solo condebitore solidale, si limiti al processo e, quindi, lasci integro il diritto all’azione a’sensi dell’art. 310, I c., c.p.c., senza implicare alcunché sul piano sostanziale. In caso contrario, la rinuncia de qua, se involge l’azione in sé, costituisce un caso di remissione ex art. 1301, I c., c.c., in virtù del quale, appunto, la rinuncia al diritto a favore d’uno dei debitori in solido, pur manifestata in corso di giudizio, libera anche gli altri condebitori. <br />
Reputa sul punto il Collegio che il dato testuale ricavabile dall’art. 46, I c. reg. proc. non sia perspicuo o, comunque, non sia risolutivo, perché, a differenza del combinato disposto degli artt. 306 e 310 c.p.c. &#61630;che regolano gli effetti dell&#8217;estinzione del processo per rinuncia agli atti processuali, intatta restando l’azione&#61630;, pare riguardare entrambe le ipotesi di rinuncia. Infatti, l’art. 46 fu emanato prima dell&#8217; entrata in vigore del Dlg 30 dicembre 1923 n. 2840, recante l’istituzione della competenza esclusiva di questo Giudice, di talché s’appalesa strettamente coessenziale al tradizionale giudizio impugnatorio-annullatorio di legittimità, a sua volta correlato al termine decadenziale per proporre l’impugnazione. Con riguardo a tale tipo di giudizio, la rinuncia ex art. 46, implica non solo l’estinzione del processo, ma soprattutto l’acquiescenza al provvedimento gravato e la decadenza dall’azione (arg. ex Cons. St., V, 4 luglio 1959 n. 446), mentre non sembra possibile rinunciare all&#8217;azione prima dell’emanazione dell’atto lesivo (rinuncia come acquiescenza: cfr. id., 20 giugno 2001 n. 3259), giacché si può validamente rinunziarvi (rectius, prestare acquiescenza a tale atto) soltanto dopo che sia sorto l’interesse soggettivo (cfr. id., 28 gennaio 1956 n. 54) o, meglio, non l’interesse legittimo, che s’attualizza non appena la P.A. esercita la potestà attraverso il procedimento amministrativo, ma l&#8217;interesse a ricorrere. Del pari, è jus receptum (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 23 novembre 1960 n. 989; id., IV, 13 settembre 2001 n. 4781) che l&#8217;atto di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, pur quando irrituale perché non notificato alle altre parti, determina l&#8217; improcedibilità del ricorso, in quanto esso già di per sé solo dimostra che è venuto meno l&#8217;interesse alla decisione, onde la rinuncia non è che il sintomo dell&#8217;estinzione della posizione fatta valere e, quindi, dell’azione, più che del processo. Né pare al Collegio che un argomento decisivo possa provenire dall’art. 26, VII c., I per. della l. 1034/1971, nel testo novellato dall’art. 9 della l. 21 luglio 2000 n. 205, in quanto detta norma assoggetta al rito speciale della pronuncia con decreto presidenziale genericamente l’estinzione del giudizio, oltre alla rinuncia al ricorso (stessa locuzione dell’ art. 46, I c. reg. proc.) ed alla perenzione, che, com’è noto, sono già esse vicende estintive del giudizio stesso. <br />
Ritiene, quindi, il Collegio che, ai fini della valutazione del significato della rinuncia come rinuncia all’azione, piuttosto che ai soli atti del processo, occorra far riferimento anzitutto alla circostanza se l’interessato abdichi, o meno alla posizione sostanziale vantata prima che spirino i termini per la proposizione dell’azione, il che denota senz’altro l’estinzione del diritto d’azione. In secondo luogo, non si può prescindere, specie se il giudizio è già instaurato, dal reale contenuto dell’atto abdicativo e dall’effetto che la parte intende così realizzare, indipendentemente dall’uso, o meno, della formula di cui al citato art. 46, visto che nella prassi è adoperata in modo atecnico, ossia per vari ed eterogenei scopi estintivi, i più dei quali rimessi al mero arbitrio della parte stessa e, come tali, non investigabili. Inoltre, la rinuncia è intellegibile come tale solo se l’interessato manifesti, in modo serio e non controverso, la volontà di non agire o, se ha già chiesto tutela, di desistervi incondizionatamente. Infine, non va sottaciuto che, in ordine all’individuazione della rinuncia all’azione &#61630; cui va ricondotta, quale la più rilevante tra le vicende paradigmatiche, l&#8217;acquiescenza&#61630;, quest’ultima intanto sussiste, in quanto ci si trovi in presenza di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario del provvedimento o del fatto lesivo, che dimostrino la chiara ed irrefutabile su volontà d’accettarne gli effetti e l&#8217;operatività e di non reagire alla lesione, con conseguente impossibilità di configurare l&#8217;acquiescenza stessa in via di mera presunzione (perché, in tal caso, non si può riscontrare in modo in equivoco la volontà dell&#8217;interessato d’accettare tutte le conseguenze derivanti dall&#8217;evento lesivo: cfr. Cons. St., VI, 16 aprile 2003 n. 1990).<br />
Sulla scorta di questi elementi e ad una serena lettura dell’atto depositato dalla ricorrente, la rinuncia colà indicata, ancorché riferita al «ricorso iscritto al n. 2563/ 2003…» e nei limiti soggettivi dell’individuato destinatario, va intesa solo come rinuncia agli atti del giudizio, a’sensi degli artt. 306 e 310, I c., c.p.c., non esistendo allo stato alcun altro elemento oggettivo (p.es., un’intervenuta transazione inter partes, ecc.), diverso da questo dato testuale, che faccia presumere in modo chiaro e non equivoco, la volontà della ricorrente di rinunziare sic et simpliciter all’azione. Da ciò discende l’impossibilità di configurare siffatta rinuncia a guisa di, o con effetti simili a, una remissione ex art. 1301, I c., I parte, c.c., ossia come gratuita rinunzia al diritto al risarcimento, quale in effetti la remissione è a’sensi del precedente art. 1236, in quanto non v’è prova certa d’una dismissione del diritto stesso tale da determinarne la perdita da parte della ricorrente, con conseguente liberazione ope legis, in una con la convenuta SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l., anche gli altri condebitori solidali. A tutto concedere, il dato testuale stesso è univocamente indirizzato a rimettere il diritto de quo solo verso tale convenuta, onde la ricorrente l’ha riservato verso gli altri condebitori, con l’ovvio limite che non può esigere il credito da costoro, se non detratta la parte della convenuta stessa.</p>
<p>4. – Per la parte non rinunciata, il ricorso in epigrafe è fondato ed è meritevole d’accoglimento, per le considerazioni di cui appresso.<br />
5. – Quanto all’evidenziazione della condotta e dell’evento dannosi, giova rammentare che la prima si sostanziò nell’emanazione, nonostante che la ricorrente avesse avvertito la P.A. ed il dirigente procedente dell’erroneità della richiesta della SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l., del provvedimento annullato, che statuì in modo effettivamente lesivo della già consolidata posizione attorea, ossia di guisa che la trasformazione della natura dell’autolinea e l’imposizione dei nuovi orari sulla tratta Messina–Roma determinassero l’oggettiva sovrapposizione con il servizio svolto dalla ricorrente medesima. <br />
Né v’è alcun dubbio che l’evento dannoso, ossia l’indebita sottrazione di traffico verso la ricorrente sulla tratta in comune tra essa e l’altra Società, non fosse direttamente derivato, secondo i normali canoni del c.d. “rischio specifico”, da siffatto provvedimento. La sottrazione de qua si verificò non abusivamente o, comunque, per fatto imputabile solo a detta Società, bensì titolatamene, cioè in forza proprio di quell’atto illegittimo. Il danno in esame, quindi, fu il risultato, anzi la vera e propria realizzazione del rischio specificamente temuto dalla ricorrente, da essa adombrato senza esito alla P.A. procedente e realizzatosi solo grazie alla statuizione poi annullata in sede di cognizione. <br />
Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire in ordine alla sussistenza, quanto al profilo soggettivo della responsabilità, della colpa grave in capo alla convenuta funzionaria che emanò il predetto provvedimento. Com’è noto, ai fini dell&#8217;illecito aquiliano, occorre far riferimento ad una nozione oggettiva di colpa, consistente nell’inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali (specie per ciò che attiene all’attività della dirigenza pubblica) di condotta. In particolare, si ha la colpa grave, quando l’agente, pur essendone obbligato jure, non fa uso della diligenza propria dell’assoluta maggioranza degli uomini o, relativamente alla colpa professionale dei dipendenti della P.A., della perizia e della prudenza occorrenti nella gestione della potestà procedimentalizzata, anche discrezionale e, in quest’àmbito, nell’apprezzamento degli interessi secondari introdotti nel procedimento, da condurre anche alla stregua della normativa primaria del neminem laedere.<br />Ebbene, nella specie, non si può non ravvisare tal grado di colpa, perché l’atto concessorio a suo tempo rilasciato alla ricorrente dalla stessa P.A. stabilì effettivamente la facoltà di carico di passeggeri sulla tratta Messina–Roma. Detta clausola, tanto evidente da esser univocamente interpretata in tal senso in entrambi i gradi di giudizio, fu invece fraintesa dalla P.A. e dalla dirigente procedenti all’atto dell&#8217;emanazione del provvedimento annullato in quella sede. La P.A. e la dirigente procedenti, quindi, omisero d’apprezzare, con quella minima necessaria prudenza che il caso imponeva, il significato della clausola apposta alla concessione della ricorrente, senza avvedersene e, se del caso, senza porre quelle modifiche, a tale concessione o al provvedimento a favore della SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l., che opportunità, ragionevolezza e diligenza avrebbero suggerito, se vi fossero state un’ accorta valutazione e la precisa ponderazione di tutti gli interessi nella loro effettiva consistenza. Né può la convenuta dott.ssa BRIZZI DI PASQUALE invocare, a sua esimente, i pareri resi nel procedimento concessorio a favore della Società intimata, posto che, in disparte quello negativo dell’Uff. prov. motorizzazione civile di Palermo &#61630;che aveva puntualmente evidenziato la situazione di fatto su cui il nuovo atto sarebbe andato ad incidere&#61630;, essi non valutarono il contrasto di interessi tra le due imprese e, quindi, non sono stati ritenuti rilevanti dal giudicato d’annullamento. Né scriminante della responsabilità della convenuta stessa può dirsi la circostanza che ella fu trasferita ad altro incarico dal 1999, posto che, in disparte la possibilità che ella aveva di rimediare alla questione dopo la sentenza di questa Sezione n. 2862 del 22 ottobre 1998, l’atto emanato configurò un illecito istantaneo ad effetti permanenti, onde, al più, tale vicenda potrebbe valere come attenuante in sede di liquidazione del danno.<br />
6. – In definitiva, nella parte non rinunciata ,il ricorso in epigrafe va accolto nei termini fin qui esaminati, in ordine all’an debeatur. Circa il quantum, reputa il Collegio, procedendo a’sensi dell’ art. 35, c. 2 del Dlg 80/1998 ed affinché la P.A. convenuta effettui la sua proposta di pagamento a favore della ricorrente, di fissare in via squittiva, giusta la richiesta attorea, i seguenti parametri di liquidazione: <br />
A) – calcolare, per il periodo di riferimento dal 17 dicembre 1996 al 14 novembre 2001, il danno emergente ed il lucro cessante a scapito della ricorrente, all&#8217;uopo adoperando il numero globale dei biglietti venduti nel periodo stesso dalla convenuta SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l. nella tratta in contestazione e ricavando da questo il ricavo giornaliero medio, ponderato tra corse semplici e corse A/R e tra i prezzi operati da detta Società e dalla ricorrente stessa; <br />
B) – moltiplicare detto ricavo medio per il numero dei giorni del periodo considerato, al netto dei periodi d’eventuale legittima interruzione del servizio, onde stabilire il ricavo globale lordo;<br />C) – depurare detto ricavo globale lordo dagli eventuali ricavi lucrati dalla ricorrente, sulla stessa tratta e negli orari di servizio della Società convenuta, nel periodo di riferimento, onde ottenere il ricavo globale netto;D) – suddividere il ricavo globale netto tra i convenuti, nella misura del 60% a carico della SEGESTA INTERNAZIONALE s.r.l. e del 20% a testa tra la P.A. intimata e la dott.ssa BRIZZI DI PASQUALE;<br />E) – depurare, a’sensi dell’art. 1301, I c., II parte, c.c., il ricavo globale netto della quota a carico della Società convenuta; <br />
F) – concludere tale procedura entro giorni centottanta (180 gg.), decorrenti dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione d’ufficio, affinché, nei successivi giorni trenta (30 gg.), sia proposta la somma risultante dalle surriferite operazioni in pagamento alla ricorrente. <br />
Le spese del presente giudizio, stante la novità della questione e sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, in parte dà atto della rinuncia al ricorso n. 2563/2003 in epigrafe e lo accoglie per la restante parte e per l’effetto condanna, per quanto di ragione e nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, i convenuti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in persona del sig. Ministro pro tempore) e la dott. Alba Maria BRIZZI DI PASQUALE (dirigente dello Stato) al risarcimento, in solido tra loro ed a favore della ricorrente, del danno da questa subito meglio indicato in premessa. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2004.<br />
Francesco CORSARO, PRESIDENTE   <br />
Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-6-2004-n-5141/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2004 n.5141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2004 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-1-6-2004-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-1-6-2004-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2004 n.165</a></p>
<p>ZAGREBELSKY Presidente – FLICK Redattore. sul contrasto degli articoli 2621 e 2622 del codice civile, sostituiti dall&#8217;art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, con gli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione e con l&#8217;art. 6 della direttiva comunitaria 68/151/CEE del 9 marzo 1968 Comunità europea –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-1-6-2004-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2004 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-1-6-2004-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2004 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ZAGREBELSKY Presidente – FLICK Redattore.</span></p>
<hr />
<p>sul contrasto degli articoli 2621 e 2622 del codice civile, sostituiti dall&#8217;art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, con gli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione e con l&#8217;art. 6 della direttiva comunitaria 68/151/CEE del 9 marzo 1968</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Corte di Giustizia – Direttiva comunitaria 68/151/CEE – Asserito contrasto con norme interne – Questione di legittimità costituzionale – Coincidenza di oggetto tra giudizio comunitario e giudizio di costituzionalità – Precedenza temporale alla Corte comunitaria – Rinvio della causa a nuovo ruolo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con commento del Dott. Giovanna Pistorio <a href="/ga/id/2004/6/1557/d"> &#8220;Corte costituzionale e Corte di Giustizia delle CE: finalmente inizia un “dialogo”?&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul contrasto degli articoli 2621 e 2622 del codice civile, sostituiti dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, con gli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione e con l’art. 6 della direttiva comunitaria 68/151/CEE del 9 marzo 1968.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>ORDINANZA N.165 ANNO 2004</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:Gustavo ZAGREBELSKY  Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI ; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE; Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso QUARANTA ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, sostituiti dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi con ordinanze del 21 gennaio 2003, del 20 novembre 2002 e del 6 marzo 2003 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, rispettivamente iscritte ai numeri 162, 232 e 335 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14, 18 e 24, prima serie speciale, dell’anno 2003.</p>
<p>Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e l’atto di costituzione di Ferrara Giovanni;<br />
udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Roberto Tricoli e Francesco Bertorotta per Ferrara Giovanni.</p>
<p>Ritenuto che con le tre ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe, il Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione e in relazione alla direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, nella parte in cui non prevedono un «adeguato mezzo processuale» atto a consentire la definizione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme;<br />
che il quesito di costituzionalità si incentra, in specie, sull&#8217;asserito contrasto delle norme impugnate con l&#8217;art. 6 della citata direttiva, che impone agli Stati membri di prevedere «adeguate sanzioni» per i casi di «mancata pubblicità del bilancio e del conto dei profitti e perdite, come prescritto dall&#8217;art. 2, paragrafo 1, lettera f)» della direttiva medesima;<br />
	che, nella memoria difensiva depositata nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha dedotto che nel corso del 2002 il Tribunale di Milano (con due distinte ordinanze) e la Corte di appello di Lecce hanno posto alla Corte di giustizia delle comunità europee, ai sensi dell&#8217;art. 234 del Trattato CE, quesiti analoghi a quello formulato dal giudice rimettente, tendenti a conoscere se le sanzioni stabilite dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ. possano ritenersi «adeguate» in rapporto alle previsioni della direttiva 68/151/CEE (e a quelle «parallele» delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, rispettivamente sui conti annuali e consolidati); <br />	<br />
	che la difesa erariale ha conseguentemente segnalato – stante l&#8217;assoluta coincidenza di oggetto fra giudizio di costituzionalità e giudizio comunitario, e pur a fronte della «ben nota &#8230; indipendenza e &#8230; separatezza» dei due giudizi – l&#8217;opportunità «di dare la precedenza temporale alla Corte comunitaria», formulando quindi, nel corso dell&#8217;udienza pubblica, richiesta di rinvio, a tal fine, della decisione sui giudizi incidentali di legittimità costituzionale.																																																																																												</p>
<p>Considerato che le tre ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un&#8217;unica decisione;<br />
che la richiesta di rinvio formulata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, in vista della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02, appare meritevole di accoglimento, stante la sostanziale coincidenza fra il quesito di costituzionalità, attinente all&#8217;asserito contrasto delle norme impugnate con il diritto comunitario, e quello che costituisce oggetto delle predette cause.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI  MOTIVI </b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riuniti i giudizi,<br />
rinvia le cause a nuovo ruolo.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2004.<br />
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Giovanni Maria FLICK, Redattore<br />
Depositata in Cancelleria l&#8217;1 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-1-6-2004-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 1/6/2004 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2571</a></p>
<p>Elezioni – Accettazione del contrassegno elettorale depositato per le elezioni comunali &#8211; simbolo facilmente confondibile &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 15 marzo 2004 n. 1645 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2571/2004 Registro Generale:5155/2004 Il Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Accettazione del contrassegno elettorale depositato per le  elezioni  comunali &#8211; simbolo facilmente confondibile &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4356/g">Ordinanza sospensiva del 15 marzo 2004 n. 1645</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2571/2004<br />
Registro Generale:5155/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />
Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Corrado Allegretta<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />Cons. Aniello Cerreto Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LISTA “VERDI VERDI”</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE COSENTINO con domicilio eletto in Roma VIA CATTARO 28</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MAGNANI STEFANO IN PR. E Q.LE DEP. CONTRAS. FED. VERDI PER PACE</b> rappresentato e difeso da: Avv. LUCA DI RAIMONDO con domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50 e nei confronti di <b>UFFICIO ELETTORALE C/O TRIBUNALE DI VITERBO MINISTERO DELL&#8217;INTERNO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COMUNE DI VITERBO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II n. 2827/2004 , resa tra le parti, concernente ACCETTAZIONE DEL CONTRASSEGNO ELETTORALE DEPOSITATO PER LE ELEZIONI COMUNALI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) MAGNANI STEFANO IN PR.E Q.LE DEP. CONTRAS. FED. VERDI PER PACE<br />
Udito il relatore Cons. Aniello Cerreto e uditi , altresì, per le parti gli avvocati G. Cosentino, L. Di Raimondo, Avv. Stato Fedeli.<br />
Considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare in quanto il simbolo prodotto dalla lista Verdi Verdi sia per il suo impianto complessivo( cerchio diviso in due parti ) , sia per la dicitura principale “Verdi”, posta nella parte inferiore, sia per le figure ed i colori adoperati nella parte superiore che raffigurano il sole, appare facilmente confondibile con il simbolo Verdi per la pace;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5155/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2574/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2574/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2574</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione &#8211; muretto porta fioriere &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento ferma la situazione di fatto &#8211; procedimento cautelare &#8211; attivita- istruttoria &#8211; possibilita- di disporla anche in assenza delle parti Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 15 marzo 2004 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2574/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2574/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione &#8211; muretto porta fioriere<br />
 &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento ferma la situazione di fatto &#8211; procedimento<br />
cautelare &#8211; attivita- istruttoria &#8211; possibilita- di disporla anche in assenza<br />
delle parti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2007/7/4527/g">Ordinanza sospensiva del 15 marzo 2004 n. 1645</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2574/2004<br />
Registro Generale:3572/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Corrado Allegretta<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />Cons. Aniello Cerreto Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PELLICCIA ASSUNTA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv. EDOARDO POLACCO Avv. SANDRO CIANOcon domicilio eletto in Roma<br />
VIA DEL CARAVITA, 5 presso EDOARDO POLACCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SUBIACO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II TER n. 1645/2004 , resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE MURETTO PORTA FIORIEREABUSIVO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Aniello Cerreto e udito , altresì, per la parte l’Avv.to E. Polacco.</p>
<p>Considerando che appare corretto il comportamento del TAR che ha ritenuto in sede cautelare di dover acquisire documentazioni in applicazione dell’art. 44 R.D. 26/06/1924 n. 1054, pur in assenza delle parti;</p>
<p>Ritenuta la sussistenza del danno grave ed irreparabile lamentato dall’appellante, ferma restando la situazione di fatto allo stato sussistente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello nei limiti indicati (Ricorso numero: 3572/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, ferma restando la situazione di fatto allo stato sussistenti;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2574/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2566</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2566/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2566/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2566</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; stipendi &#8211; indennita&#8217; di rischio radiologico e monetizzazione congedo ordinario sostitutivo &#8211; sentenza di accoglimento del ricorso &#8211; pretese azionate nel 1998 per servizio svolto tra il 1988 ed il 1994 &#8211; rilevanza del fumus di prescrizione del diritto &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare chiesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2566/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2566/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2566</a></p>
<p style="text-align: justify;">Pubblico impiego &#8211; stipendi &#8211; indennita&#8217; di rischio radiologico e monetizzazione congedo ordinario sostitutivo &#8211; sentenza di accoglimento del ricorso &#8211; pretese azionate nel 1998 per servizio svolto tra il 1988 ed il 1994 &#8211; rilevanza del fumus di prescrizione del diritto &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare chiesta dall’amministrazione soccombente &#8211; accoglimento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Registro Ordinanza:2566/2004<br />
Registro Generale:742/2004</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />
Cons. Raffaele Carboni<br />
Cons. Corrado Allegretta<br />
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.<br />
Cons. Marzio Branca<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nella Camera di Consiglio del 01 Giugno 2004</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 742/2004 proposto dalla<br />
<b>GESTIONE LIQUIDATORIA EX U.S.L. N. 24 DI ASCOLI PICENO</b> in persona del Commissario liquidatore in carica,rappresentata e difesa dall’: Avv. GIOVANNI RANCI con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI 6 presso l’Avv. ELIO VITALE</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>i Sigg. CACIALLI DANIELA,SPURIO ALDOVINO, RUBICINI GABRIELE, COMPAGNONI MARINO, CARLINI NATALE, CECCHI M. GABRIELLA, BOLLA ORLANDO, GOZZI GIANFRANCO, RIZZO MARCELLA, ZEPPILLI BRUNO, MASSI PIO, PARTEMI LUIGINO, GENNARINI ALBERTO, MARINELLI CRISTOFORO, COSTANTINI SANDRA, MECOZZI MARIANO, FIORI PASQUALE, BALDASSARRI CLAUDIA, SCIAMANNA CLAUDIA, MARCONI RENATO, CAPPONI LIBERO, PENNETTI GENNARO, ROMANI NICOLINO, ALFONSI LUIGINA, TACCONI RITA, GERONI LUNEIDE, LUZI ANDREA,CARDI DOMENICO,MASSI LUCIANO,PULEGGIO M. GRAZIA, FABIANI PAOLA, AMABILI STENIO, D’ELIA MARCELLO, ANGELINI UBALDO, CORTELLESI LUCIANA e TARQUINI EROINA GABRIELLA,</b>tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to MAURIZIO DISCEPOLO, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma VIA SIMONE DI SAINT BON 61 e nei confronti della <b>REGIONE MARCHE </b>non costituitasi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR MARCHE &#8211; ANCONA 1331/2003 , resa tra le parti, concernente INDENNITA&#8217; DI RISCHIO RADIOLOGICO E MONETIZZAZIONE CONGEDO ORDINARIO SOSTITUTIVO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accertamento dichiarativo e condanna, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della parte privata resistente,;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati Ranci per l’appellato e l’Avvocato Discepolo per la parte privata resistente,</p>
<p>Ritenuto che, al fine di valutare la sussistenza o meno di sufficiente fumus sul credito, occorre acquisire il fascicolo di primo grado e specificamente l’atto conclusivo degli accertamenti posti in essere dalla apposita Commissione prevista dall’art. 5 comma 4 D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 e precisamente:</p>
<p>&#8211; accertamenti relativi all’anno 1988 e di seguito accertartamenti relativi agli anni successivi fino al 1994 cui si riferisce la domanda azionata in primo grado;</p>
<p>Considerato che non risulta acquisito il fascicolo di primo grado;</p>
<p>Ritenuto, peraltro, che già allo stato degli atti si profilano sufficienti elementi di fumus in relazione alla dedotta prescrizione dei crediti vantati dai richiedenti;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1°- Accoglie interinalmente l’istanza cautelare (Ricorso n. 742/2004) e, per l’effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata fino alla camera di consiglio del 13 luglio 2004;</p>
<p>2°- In via istruttoria:<br />
MANDA<br />
alla Segreteria per l’acquisizione del fascicolo di 1° grado,</p>
<p>ORDINA<br />
in ogni caso alla appellante di depositare in giudizio gli atti conclusivi degli accertamenti compiuti dalla Commissione prevista dall’art. 5 comma 4 D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994 cui si riferiscono le domande dei ricorrenti in primo grado;</p>
<p>ASSEGNA<br />
all’appellante il termine di gg. 15 (quindici) dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza per il deposito della documentazione di cui sopra;</p>
<p>Rinvia le parti alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2004 per la definitiva decisione sulla istanza incidentale di sospensione di cui all’oggetto.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2566/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2559</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2559/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2559/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2559/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2559</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere &#8211; gara &#8211; aggiudicazione definitiva &#8211; computo della soglia di anomalia – regolarita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE – Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2004 n. 24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:2559/2004 Registro Generale:3420/2004 Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2559/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2559/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2559</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere &#8211; gara &#8211; aggiudicazione definitiva &#8211; computo della soglia<br />
di anomalia – regolarita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE – <a href="/ga/id/2004/7/4531/g">Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2004 n. 24</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2559/2004<br />
Registro Generale:3420/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Antonino Anastasi<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Anna Leoni<br />Cons. Carlo Deodato Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IMPR. BERTOLO S.R.L.</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti DANIA BENEDET, GIANNI ZGAGLIARDICH e PIERLUIGI PISELLI con domicilio eletto in Roma VIA G. MERCALLI 13 presso PIERLUIGI PISELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI PORDENONE</b> rappresentato e difeso da: Avv. ANDREA MANZI con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso ANDREA MANZI e nei confronti di <b>RB IMMOBILIARE S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: Avv. NATALE CARBONE con domicilio eletto in Roma VIA GERMANICO 172 presso NATALE CARBONE<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE n. 24/2004 , resa tra le parti, concernente ATTI E OPERAZIONI DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
PROVINCIA DI PORDENONE e RB IMMOBILIARE S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Carlo Deodato e uditi, altresì, per le parti<br />
l’Avv. Pierluigi Piselli, Natale Carbone e Andrea Manzi</p>
<p>Considerato che, ad un sommario esame, il computo della soglia di anomalia appare immune da vizi denunciati dalla società ricorrente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3420/2004);.Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2559/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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