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	<title>1/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/4/2020 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-4-2020-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-4-2020-n-123/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/4/2020 n.123</a></p>
<p>&#8220;Effetti concreti dell&#8217;articolo 84 del Decreto Cura-Italia nei decreti monocratici del Tar Piemonte.&#8221; a cura di Benedetta Gargari &#8220;Effetti concreti dell&#8217;articolo 84 del Decreto Cura-Italia nei decreti monocratici del Tar Piemonte.&#8221;   a cura di Benedetta Gargari Â      Proseguendo con la rassegna, anche in termini quantitativi, sui primi effetti pratici dell&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-4-2020-n-123/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/4/2020 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-4-2020-n-123/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/4/2020 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>&#8220;Effetti concreti dell&#8217;articolo 84 del Decreto Cura-Italia nei decreti monocratici del Tar Piemonte.&#8221; a cura di Benedetta Gargari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">&#8220;Effetti concreti dell&#8217;articolo 84 del Decreto Cura-Italia nei decreti monocratici del Tar Piemonte.&#8221;</div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: right;">a cura di Benedetta Gargari</div>
<p> Â <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Proseguendo con la rassegna, anche in termini quantitativi, sui primi effetti pratici dell&#8217;art. 84 d.l. 18, si è svolta una disamina delle sue primissime applicazioni anche da parte del TAR Piemonte, Torino.<br /> In particolare, sono stati assunti solo 3 decreti monocratici (tutti dal Presidente titolare in ricorsi pendenti dinanzi alla Prima sezione).<br /> Con due decreti del 19 marzo<a title="">[1]</a> il Presidente respinge due istanzi cautelari proposte<em>ex</em>art. 56 c.p.a. in relazione a gare indette, rispettivamente, da una ASL per la fornitura di un sistema diagnostico e, dalla Regione, per la fornitura di guanti sanitari. I decreti respingono le istanze &#8220;<em>tenuto conto della tipologia della fornitura e della condizione di epidemia da COVID-19</em>&#8220;, ma, purÂ richiamando l&#8217;art. 84, co. 2, d.l. n. 18/2020, rinviano per la trattazione alla c.c. del 29 aprile. <br /> Con un terzo decreto, in data 25 marzo<a title="">[2]</a>, il Presidente, su apposita istanza della ASL, ritorna sul decreto 98 e anticipa la trattazione collegiale del ricorso alla c.c. dell&#8217;8 aprile 2020.<br /> <br />  </p>
<div>  </p>
<div><a title="">[1]</a>N.n 98, 100.</div>
<div><a title="">[2]</a>N.n 153.</div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-4-2020-n-123/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/4/2020 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Decreto &#8211; 1/4/2020 n.2346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-decreto-1-4-2020-n-2346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-decreto-1-4-2020-n-2346/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Decreto &#8211; 1/4/2020 n.2346</a></p>
<p>(Codacons (Coordinamento delle Associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore, Marco Donzelli, Nicola Castiglione, Valentina Danza, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Di Ascenzo, Marco Maria Donzelli, Gino Giuliano, Carlo Rienzi, Marco Ramadori, c. Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-decreto-1-4-2020-n-2346/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Decreto &#8211; 1/4/2020 n.2346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-decreto-1-4-2020-n-2346/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Decreto &#8211; 1/4/2020 n.2346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">(Codacons (Coordinamento delle Associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore, Marco Donzelli, Nicola Castiglione, Valentina Danza, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Di Ascenzo, Marco Maria Donzelli, Gino Giuliano, Carlo Rienzi, Marco Ramadori, c. Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanita&#8217;, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Le schede riepilogative dei dati relative alla epidemia da Covid-19 delle Regioni pubblicate dal Dipartimento della protezione civile non possono essere qualificate come provvedimenti amministrativi .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Atti e provvedimenti amministrativi &#8211; Dipartimento della Protezione Civile &#8211; Schede regionali riepilogative della epidemia da Covid-19 &#8211; natura provvedimentale &#8211; va esclusa.<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; atti informativi del Dipartimento della Protezione civile in tema di epidemia da Covid- 19 &#8211; impugnabilità  ex art. 21 octies L. 241/1990 &#8211; va esclusa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In generale, i comunicati e le conferenze stampa sono gli atti con cui si estrinseca l&#8217;attività  informativa del Dipartimento della protezione civile: detta attività  informativa non ha nè può avere alcuna valenza provvedimentale.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Nello specifico, le schede riepilogative dei dati relative alla epidemia da Covid-19 delle Regioni pubblicate dal Dipartimento della protezione civile non possono essere qualificate come provvedimenti amministrativi, non avendo del provvedimento amministrativo nè la forma nè soprattutto la sostanza: non necessariamente, infatti, ogni atto, quali appunto le dette schede, sol perchè in qualche modo collegato alle ordinanze di protezione civile ne mutua la sostanza e il regime giuridico.</em></p>
<p> <em>2. Non appare, pertanto, convincente, almeno in sede di sommaria delibazione (come nel caso di specie) la tesi per cui detti atti (comunicati, conferenze stampe, schede riassuntive) siano direttamente impugnabili per violazione dell&#8217;art 21 octies della legge n. 241 del 1990.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 01/04/2020<br /> <strong>N. 02346/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 02495/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <br /> <strong>Il Presidente</strong><br /> ha pronunciato il presente<br /> <strong>DECRETO</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Codacons (Coordinamento delle Associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore, Marco Donzelli, Nicola Castiglione, Valentina Danza, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Di Ascenzo, Marco Maria Donzelli, Gino Giuliano, Carlo Rienzi, Marco Ramadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanita&#8217;, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; del provvedimento di diniego comunicato , in data 25 marzo 2020, con il Bollettino della protezione Civile delle ore 18:00, del 25 marzo 2020, e confermato nel bollettino del 26 marzo, nel quale respingendosi la richiesta formulata dal ricorrente CODACONS si ometteva di fornire ai cittadini la informazione relativa ai deceduti a casa, come richiesto dal Codacons &#8211; dai giornalisti presenti lo stesso 26 marzo &#8211; con pec con cui chiedeva alle Amministrazioni resistenti di &#8220;Indicare il numero dei deceduti che si trovavano in terapia intensiva in ospedale e distintamente il numero di deceduti in casa (&#038;) come si apprende dagli organi di stampa&#8221;, nonchè &#8220;Indicare, in conseguenza del precedente, quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e dove su tutto il territorio nazionale, e la possibilità  concreta di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross &#8211; Centrale remota per le operazioni di soccorso&#8221;<br /> E PER LA CONTESTUALE CONDANNA EX ART. 34, COMMA 1, LETT. C) DEL C.P.A.<br /> a fornire le informazioni anzidette.<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CODACONS (COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI A TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI) il 3132020 :<br /> PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br /> PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE<br /> EX ART. 56 C.P.A.<br /> 1) del provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200327 pubblicato il 27 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile &#8220;COVID-19 Italia &#8211; Monitoraggio della situazione&#8221; attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al 27 marzo ore 17:00, (inerenti unicamente ricoverati con sintomi, terapia intensiva, isolamento domiciliare, totale attualmente positivi, dimessi guariti, deceduti, casi totali, tamponi) nella parte in cui non riporta i dati relativi a:<br /> &#8211; quanti sono deceduti in ospedale;<br /> &#8211; quanti sono deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi;<br /> &#8211; quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture su tutto il territorio nazionale, e indicazioni sulle connesse possibilità  CONCRETE di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso;<br /> &#8211; la percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell&#8217;aumento o diminuzione percentuale;<br /> 2) del provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200328 pubblicato il 28 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile &#8220;COVID-19 Italia &#8211; Monitoraggio della situazione&#8221; attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al 28 marzo ore 17:00, (inerenti unicamente ricoverati con sintomi, terapia intensiva, isolamento domiciliare, totale attualmente positivi, dimessi guariti, deceduti, casi totali, tamponi) nella parte in cui non riporta i dati relativi a:<br /> &#8211; quanti sono deceduti in ospedale;<br /> &#8211; quanti sono deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi;<br /> &#8211; quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture su tutto il territorio nazionale, e indicazioni sulle connesse possibilità  CONCRETE di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso;<br /> &#8211; la percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell&#8217;aumento o diminuzione percentuale.<br /> E PER LA CONTESTUALE CONDANNA<br /> EX ART. 34, COMMA 1, LETT. C), C.P.A.<br /> &#8211; a fornire le informazioni anzidette.<br /> <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;<br /> Rilevato che con i motivi aggiunti in esame è chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione, del &#8220;<em>provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200327 pubblicato il 27 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile &#8220;COVID-19 Italia &#8211; Monitoraggio della situazione&#8221; attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al 27 marzo ore 17:00, (inerenti unicamente ricoverati con sintomi, terapia intensiva, isolamento domiciliare, totale attualmente positivi, dimessi guariti, deceduti, casi totali, tamponi) nella parte in cui non riporta i dati relativi a: &#8211; quanti sono deceduti in ospedale; &#8211; quanti sono deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi; &#8211; quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture su tutto il territorio nazionale, e indicazioni sulle connesse possibilità  CONCRETE di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso; &#8211; la percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell&#8217;aumento o diminuzione percentuale</em>&#8221; e dell&#8217;analogo &#8220;<em>provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200328 pubblicato il 28 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile &#8220;COVID-19 Italia &#8211; Monitoraggio della situazione&#8221; attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al 28 marzo ore 17:00&#038;</em>&#8221; nonchè la condanna delle intimate amministrazioni a &#8220;<em>fornire le informazioni anzidette</em>&#8220;;<br /> Considerato che le schede riepilogative dei dati delle Regioni pubblicate dal Dipartimento della protezione civile, oggetto della impugnativa di cui ai motivi aggiunti in esame, non possono essere qualificate come provvedimenti, non avendo del provvedimento amministrativo nè la forma nè soprattutto la sostanza, altro essendo &#8211; del tutto pacificamente &#8211; le ordinanze di protezione civile, della cui sindacabilità  innanzi al giudice amministrativo non vi è ragione di dubitare; ed infatti non necessariamente ogni atto, quali appunto le dette schede, sol perchè in qualche modo collegato alle ordinanze di protezione civile ne mutua la sostanza e il regime giuridico;<br /> Considerato che pertanto, in sè considerati, comunicati e conferenze stampa sono gli atti con cui si estrinseca l&#8217;attività  informativa del Dipartimento della protezione civile e che detta attività  informativa non ha nè può avere alcuna valenza provvedimentale, dovendosi per l&#8217;effetto affermare con la dovuta chiarezza, proprio per la delicatezza dei dati di che trattasi e delle questioni implicate e della meritevolezza dell&#8217;intento perseguito dal ricorrente, che non appare convincente, nella presente sede di sommaria delibazione, la tesi per cui detti atti (comunicati, conferenze stampe, schede riassuntive) sono direttamente impugnabili per violazione dell&#8217;art 21 octies della legge n. 241 del 1990, il che nulla leva, come si è giÃ  osservato con il decreto n. 2299/2020, che la trasparenza rimane ovviamente valore centrale anche con riguardo al tema comunicazione, da parte delle autorità  competenti, di dati e informazioni relative alla emergenza sanitaria in atto, che infatti appaiono di indubbia rilevanza e di inequivoco interesse pubblico;<br /> Considerato che occorre ribadire quanto giÃ  rilevato con il primo decreto laddove si osservava che quella intrapresa con il ricorso introduttivo del giudizio, e tanto vale anche per i presenti motivi aggiunti, sembra ricondursi pìù che ad un&#8217;azione impugnatoria a &#8220;<em>un&#8217;azione intesa all&#8217;accertamento del diritto ad avere determinate informazioni, connessa all&#8217;asserito inadempimento di obblighi di trasparenza</em>&#8220;, di cui alla disciplina dell&#8217;accesso civico ex D. Lgs. n. 33 del 2013, (e non dell&#8217;accesso documentale previsto dall&#8217;art. 22 della 241/1990) per la quale, tuttavia, si deve ribadire che osta alla richiesta misura cautelare l&#8217;omesso perfezionamento della prescritta sequenza procedimentale, di cui all&#8217;art. 5, comma 6 del citato D. Lgs. 33/2013, conclusione peraltro confortata dalla considerazione per cui i comunicati stampa e la pubblicazione delle schede riepilogative dei dati non integrano, nella specie, un formale (e impugnabile) diniego;<br /> <br /> P.Q.M.<br /> Respinge l&#8217;istanza.<br /> Resta fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 aprile 2020.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Così¬ deciso in Roma il giorno 1 aprile 2020.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-decreto-1-4-2020-n-2346/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Decreto &#8211; 1/4/2020 n.2346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2020 n.2195</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-4-2020-n-2195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-4-2020-n-2195/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2020 n.2195</a></p>
<p>Antonino Anastasi, Presidente; Luca Lamberti, Consigliere, Estensore; Parti: E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata, c. Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eloisa Persegati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-4-2020-n-2195/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2020 n.2195</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-4-2020-n-2195/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2020 n.2195</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Anastasi, Presidente; Luca Lamberti, Consigliere, Estensore; Parti: E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata, c. Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi; Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato; Agenzia Regionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente &#8211; Arpa Lombardia, non costituito in giudizio e nei confronti di Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato; Comune di Mantova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Gianolio; S. s.p.a., V. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Stefano Grassi; Regione Lombardia, Eni s.p.a., Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova, Comune di San Giorgio di Mantova, Comune di Borgo Virgilio, Parco del Mincio, A. Val Padana, non costituiti in giudizio .</span></p>
<hr />
<p>La Regione o, nel caso dei S.I.N., il Ministero curano la fase di autorizzazione, controllo e supervisione degli interventi di bonifica, mentre la Provincia interviene a monte, individuando &#8220;con ordinanza motivata&#8221; il soggetto responsabile e diffidandolo &#8220;a provvedere&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211;  dovere di sinteticità  e di chiarezza &#8211; trattazione e decisione della controversia &#8211; poteri del giudice amministrativo &#8211; possibilità  di focalizzare la trattazione sui soli elementi decisivi &#8211; va riconosciuta &#8211; limiti.<br /> <br /> 2.- Ambiente &#8211; bonifica &#8211; Ente Provincia &#8211; competenza &#8211; Codice dell&#8217;Ambiente &#8211; artt. 252 e 244 &#8211; disciplina e ratio.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La complessità  della materia e la voluminosità  delle produzioni documentali delle parti, oltretutto in parte risalenti, impongono al Collegio, al fine di rispettare il dovere di sinteticità  e, soprattutto, di chiarezza di cui all&#8217;art. 3 c.p.a., di focalizzare la trattazione sui soli elementi decisivi ai fini della delibazione della controversia.</em><br /> <br /> <em>2. L&#8217;articolo 252, comma 4, del codice dell&#8217;Ambiente attribuisce alla competenza esclusiva del Ministero dell&#8217;Ambiente, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, &#8220;le procedure di bonifica di cui all&#8217;articolo 242 dei siti di interesse nazionale&#8221;, ordinariamente di spettanza regionale: non è, dunque, operato alcuno specifico riferimento alle distinte competenze enucleate dall&#8217;art. 244 del codice, che dunque, nel silenzio della disciplina derogatoria, devono ritenersi implicitamente confermate in capo all&#8217;Ente provinciale, cui, appunto, spettano in via ordinaria.</em><br /> <em>La ratio sottesa all&#8217;art. 252 è finalizzata esclusivamente alla centralizzazione della competenza in ordine allo svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica (ossia, in termini pìù tecnico-giuridici, al procedimento di bonifica), altrimenti ripartita su scala regionale. E&#8217;, quindi, estranea alla ratiodi tale disposizione la fase ontologicamente e giuridicamente preliminare alla bonifica (disciplinata, appunto, dall&#8217;articolo 244, comma 2, del codice), afferente alla pregiudiziale individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento ed alla conseguente diffida &#8220;a provvedere ai sensi del presente Titolo&#8221;.</em><br /> <em>Il mantenimento della competenza provinciale in proposito risponde, del resto, a concrete ragioni, posto che l&#8217;Ente di prossimità  territoriale, proprio per tale sua natura, risulta strutturalmente meglio in grado, rispetto al Ministero, di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento.</em><br /> <em>In conclusione, la Regione o, nel caso dei S.I.N., il Ministero curano la fase di autorizzazione, controllo e supervisione degli interventi di bonifica, mentre la Provincia interviene a monte, individuando &#8220;con ordinanza motivata&#8221; il soggetto responsabile e diffidandolo &#8220;a provvedere&#8221;.</em><br /> <em>In altra prospettiva ricostruttiva, la Provincia avvia d&#8217;ufficio il procedimento di bonifica disciplinato dall&#8217;art. 242, allorchè il soggetto responsabile non si sia attivato autonomamente.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/04/2020<br /> <strong>N. 02195/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08689/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8689 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da E. s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini, n. 1;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Agenzia Regionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente &#8211; Arpa Lombardia, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliati <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Comune di Mantova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria, n. 5; <br /> S. s.p.a., V. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Stefano Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini, n. 12; Regione Lombardia, Eni s.p.a., Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova, Comune di San Giorgio di Mantova, Comune di Borgo Virgilio, Parco del Mincio, A. Val Padana, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia &#8211; Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 802 del 9 agosto 2018, resa tra le parti, concernente i provvedimenti della Provincia di Mantova di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione di alcune aree incluse all&#8217;interno del Sito di Interesse Nazionale &#8220;Laghi di Mantova e Polo Chimico&#8221;, con contestuale ordine di adempiere a tutte le attività  previste dalla Parte IV &#8211; Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, di S. s.p.a. e di V. s.p.a.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Villata, Eloisa Persegati Ruggerini e Stefano Grassi, nonchè l&#8217;avvocato dello Stato Maria Letizia Guida;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. per la Lombardia &#8211; Sezione staccata di Brescia ha deciso, previa riunione ex art. 70 c.p.a., otto distinti ricorsi proposti da E. s.p.a., aventi ad oggetto altrettanti provvedimenti della Provincia di Mantova con cui è stato individuato in E. s.p.a. il soggetto responsabile della contaminazione di alcune aree industriali incluse all&#8217;interno del Sito di Interesse Nazionale &#8220;Laghi di Mantova e Polo Chimico&#8221; (istituito nel 2002 e perimetrato nel 2003), con contestuale ordine di adempiere a tutte le attività  previste dalla Parte IV &#8211; Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice dell&#8217;ambiente).<br /> 1.1. Le ordinanze attengono, in particolare, alle seguenti aree dello stabilimento (attivo dal 1957 al 1991 e gestito dall&#8217;inizio della produzione sino al 1989 da società  del gruppo E., dal 1989 al 1990 da una <em>joint-venture</em> fra il gruppo E. ed il gruppo Eni, dal 1990 al 1991 da una società  del gruppo Eni, subentrata alla cennata <em>joint-venture</em>):<br /> &#8211; sala celle dell&#8217;ex impianto &#8220;cloro-soda&#8221;;<br /> &#8211; discarica in area L;<br /> &#8211; area situata fra il canale di presa dello stabilimento ed il fornice di Formigosa;<br /> &#8211; discarica in area B+I;<br /> &#8211; discarica in area N;<br /> &#8211; canale Sisma;<br /> &#8211; discarica in area R1;<br /> &#8211; discarica in area R2.<br /> 2. Il T.a.r. ha respinto sette degli otto ricorsi, accogliendo soltanto quello relativo al canale Sisma.<br /> 3. E. s.p.a. ha interposto appello, contestando, sotto vari profili, la decisione di rigetto adottata in prime cure e riproponendo due doglianze non trattate dal Tribunale.<br /> 3.1. In particolare, E. ha svolto le seguenti censure:<br /> A) incompetenza della Provincia, giacchè, ai sensi dell&#8217;art. 252 d.lgs. n. 152 del 2006, per quanto concerne i S.I.N. tutti i poteri afferenti alla bonifica, ivi incluso quello di individuare il soggetto responsabile (art. 244 del codice), si radicherebbero in capo al Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; di converso, non sarebbe possibile una delega, difettando un&#8217;apposita previsione che la consenta;<br /> B) carattere non retroattivo del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. &#8220;decreto Ronchi&#8221;), normativa di portata in tesi innovativa e &#8220;<em>foriera di conseguenze pregiudizievoli per il destinatario</em>&#8221; (cfr. ricorso, pag. 30), dunque non riferibile a condotte pregresse, anche per evidenti esigenze di tutela &#8220;<em>dell&#8217;affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica</em>&#8221; (cfr. ricorso, pag. 23);<br /> C) erronea individuazione in E. del responsabile dell&#8217;inquinamento, questo dovendosi, di contro, indicare esclusivamente in Eni s.p.a., nel cui gruppo societario, da ultimo, sarebbe confluita la società  del gruppo E. che, sino ad allora, gestiva il sito;<br /> D) contrasto della sentenza impugnata con l&#8217;accordo transattivo stipulato fra E. s.p.a. ed il Ministero dell&#8217;Ambiente in data 19 ottobre 2005;<br /> E) violazione delle garanzie procedimentali e carenza delle condizioni richieste dall&#8217;art. 240, lettera m), codice ambiente per l&#8217;emanazione delle ordinanze ex art. 244 del medesimo codice;<br /> F) erronea individuazione di un nesso di causalità  tra l&#8217;attività  industriale svolta <em>in situÂ </em>da E. s.p.a. ed il riscontrato inquinamento, in quanto basata esclusivamente su atti &#8220;di parte&#8221;, ossia sulla relazione tecnica redatta dai consulenti del P.M. nell&#8217;ambito di un parallelo giudizio penale a carico di alcuni esponenti apicali di E. e su &#8220;scritti&#8221; di periti di fiducia di S.; comunque, tali studi non avrebbero un&#8217;evidenza scientifica tale da &#8220;<em>ascrivere indiscutibilmente la contaminazione del sito ad attività  derivanti dalla gestione</em>&#8221; di E. (cfr. ricorso, pag. 51);<br /> G) illegittimità  dell&#8217;imposizione di eseguire un progetto di bonifica redatto da terzi e, comunque, difetto di istruttoria circa la specifica riconducibilità  all&#8217;attività  industriale svolta da E. s.p.a. dell&#8217;inquinamento riscontrato in ciascuno dei siti oggetto delle gravate ordinanze.<br /> 3.2. E. ha, inoltre, riproposto le censure di difetto del presupposto (le ordinanze sarebbero state emanate in presenza del mero superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione &#8211; CSC) ed eccesso di potere (il termine di 30 giorni indicato dalle ordinanze sarebbe troppo breve) non affrontate in prime cure.<br /> 3.3. E. ha, infine, riproposto la richiesta istruttoria, giÃ  formulata in primo grado, tesa all&#8217;acquisizione di tutta la documentazione valutata dalla Provincia per l&#8217;emanazione delle gravate ordinanze (relativa, in particolare, alle indagini svolte <em>in situ</em> ed ai progetti di bonifica elaborati da soggetti pubblici e privati).<br /> 3.4. Si sono costituiti in resistenza la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, S. s.p.a. e V. s.p.a. (società  del gruppo Eni, quest&#8217;ultima attuale proprietaria del sito ove, a suo tempo, sorgeva l&#8217;impianto di E., poi dismesso e smantellato) ed i Ministeri dell&#8217;Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico.<br /> 3.5. Nel corso del giudizio E. ha, quindi, svolto ricorso per motivi aggiunti, fondato sulla sopravvenuta conoscenza, a seguito di separato giudizio di accesso, di un documento del 30 marzo 2001, con cui Enichem s.p.a. (precedente denominazione di S.) si sarebbe assunta l&#8217;onere della bonifica del sito &#8220;<em>per la parte ad esso applicabile</em>&#8220;, ai sensi dell&#8217;allora vigente art. 17, comma 13-<em>bis</em>, d.lgs. n. 22 del 1997.<br /> 3.6. Parti resistenti hanno, in proposito, eccepito:<br /> &#8211; l&#8217;irricevibilità , per tardività  della proposizione del gravame rispetto al giorno di assunta conoscenza del documento;<br /> &#8211; l&#8217;inammissibilità , giacchè il documento in questione avrebbe potuto essere acquisito in epoca anteriore, posto che l&#8217;intenzione di Enichem di procedere alla bonifica sarebbe stata giÃ  in precedenza nota;<br /> &#8211; l&#8217;infondatezza nel merito, giacchè l&#8217;assunzione volontaria dell&#8217;obbligo di bonifica non escluderebbe il potere/dovere della Pubblica Amministrazione di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento, nè, <em>a fortiori</em>, eliderebbe il dovere di quest&#8217;ultimo di porre rimedio all&#8217;inquinamento stesso.<br /> 3.7. In vista della trattazione del ricorso le parti hanno versato in atti difese scritte.<br /> 3.8. Dopo un rinvio disposto, a causa della presentazione dei cennati motivi aggiunti, alla pubblica udienza del 30 maggio 2019, il ricorso è stato, quindi, discusso alla pubblica udienza del 27 febbraio 2020 e, all&#8217;esito, trattenuto in decisione.<br /> 4. Il ricorso non è fondato.<br /> 5. Si premette che la complessità  della materia e la voluminosità  delle produzioni documentali delle parti, oltretutto in parte risalenti, impongono al Collegio, al fine di rispettare il dovere di sinteticità  e, soprattutto, di chiarezza di cui all&#8217;art. 3 c.p.a., di focalizzare la trattazione sui soli elementi decisivi ai fini della delibazione della controversia.<br /> 6. Con riferimento all&#8217;ordine delle censure formulate da E., il Collegio rileva quanto segue.<br /> A) Con nota del 22 luglio 2011 il Ministero dell&#8217;Ambiente invitava espressamente la Provincia &#8220;<em>a voler attivare &#038; le procedure previste dall&#8217;art. 244, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 (avvio e conclusione del procedimento volto ad identificare l&#8217;eventuale responsabile dell&#8217;inquinamento nonchè diffida dell&#8217;eventuale responsabile a provvedere)</em>&#8220;.<br /> Il Ministero, dunque, riconosceva l&#8217;originaria competenza provinciale in materia e sollecitava l&#8217;Ente alla spendita dei poteri istituzionali.<br /> Ciò, peraltro, è pienamente conforme al dettato legislativo.<br /> L&#8217;articolo 252, comma 4, del codice dell&#8217;ambiente attribuisce alla competenza esclusiva del Ministero dell&#8217;Ambiente, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, &#8220;<em>le procedure di bonifica di cui all&#8217;articolo 242 dei siti di interesse nazionale</em>&#8220;, ordinariamente di spettanza regionale.<br /> Non è, dunque, operato alcuno specifico riferimento alle distinte competenze enucleate dall&#8217;art. 244 del codice, che dunque, nel silenzio della disciplina derogatoria, devono ritenersi implicitamente confermate in capo all&#8217;Ente provinciale, cui, appunto, spettano in via ordinaria (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2249; Sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121).<br /> Pìù in particolare, l&#8217;articolo 242 del codice pone a carico del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento, &#8220;<em>al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito</em>&#8220;, l&#8217;adozione delle &#8220;<em>misure necessarie di prevenzione</em>&#8221; (da comunicare tempestivamente a Comune, Provincia e Regione) e, quindi, lo svolgimento di &#8220;<em>un&#8217;indagine preliminare sui parametri oggetto dell&#8217;inquinamento</em>&#8220;, seguita, a seconda dell&#8217;esito dell&#8217;indagine, dal &#8220;<em>ripristino della zona contaminata</em>&#8221; (&#8220;<em>ove il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione non sia stato superato</em>&#8220;), ovvero, in caso contrario, dalla &#8220;<em>presentazione di un piano di caratterizzazione</em>&#8220;, la cui approvazione compete ad una conferenza di servizi convocata dalla Regione.<br /> In deroga a tale disciplina generale, l&#8217;art. 252 dispone che, nell&#8217;ambito dei S.I.N., l&#8217;approvazione del piano di caratterizzazione e tutti i conseguenti adempimenti, nonchè l&#8217;eventuale svolgimento di interventi sostitutivi, siano accentrati presso il Ministero dell&#8217;Ambiente.<br /> La <em>ratio</em> sottesa all&#8217;art. 252 è, dunque, finalizzata esclusivamente alla centralizzazione della competenza in ordine allo svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica (ossia, in termini pìù tecnico-giuridici, al procedimento di bonifica), altrimenti ripartita su scala regionale.<br /> E&#8217;, quindi, estranea alla <em>ratio</em> di tale disposizione la fase ontologicamente e giuridicamente preliminare alla bonifica (disciplinata, appunto, dall&#8217;articolo 244, comma 2, del codice), afferente alla pregiudiziale individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento ed alla conseguente diffida &#8220;<em>a provvedere ai sensi del presente Titolo</em>&#8220;.<br /> Il mantenimento della competenza provinciale in proposito risponde, del resto, a concrete ragioni, posto che l&#8217;Ente di prossimità  territoriale, proprio per tale sua natura, risulta strutturalmente meglio in grado, rispetto al Ministero, di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento.<br /> In conclusione, la Regione o, nel caso dei S.I.N., il Ministero curano la fase di autorizzazione, controllo e supervisione degli interventi di bonifica, mentre la Provincia interviene a monte, individuando &#8220;<em>con ordinanza motivata</em>&#8221; il soggetto responsabile e diffidandolo &#8220;<em>a provvedere ai sensi del presente titolo</em>&#8220;.<br /> In altra prospettiva ricostruttiva, la Provincia avvia d&#8217;ufficio il procedimento di bonifica disciplinato dall&#8217;art. 242, allorchè il soggetto responsabile non si sia attivato autonomamente (cfr. la richiamata Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2249, relativa ad un S.I.N.).<br /> Non è, di converso e a ben vedere, di ausilio alle prospettazioni defensionali della ricorrente il parere n. 1762 reso dalla Seconda Sezione di questo Consiglio in data 9 luglio 2018 (citato da E. nella memoria del 29 aprile 2019): in tale parere, per quanto qui di interesse, si sostiene infatti che &#8220;<em>la ratio del rapporto tra la disposizione dell&#8217;art. 244 e dell&#8217;art. 252 è assicurare che l&#8217;ente pìù vicino al luogo della contaminazione possa agire tempestivamente, non quella di sottrarre al Ministero dell&#8217;Ambiente la competenza ad agire attribuendola alla provincia. Il fondamento della disposizione dell&#8217;art. 244 d.lgs. 152/06 è dunque attributivo di poteri alla provincia non sottrattivo di poteri al Ministero</em>&#8220;.<br /> Con specifico riferimento alle ordinanze impugnate nella specie, il Collegio osserva, poi, che la Provincia ha ordinato ad E., quale soggetto responsabile, di adempiere alle prescrizioni del Titolo V della Parte IV del codice, presentando al Ministero dell&#8217;Ambiente uno specifico progetto o, in alternativa, eseguendo i progetti giÃ  agli atti.<br /> E&#8217;, dunque, vieppìù evidente che la Provincia si è limitata ad individuare il responsabile e ad imporgli di attivarsi mediante la presentazione al Ministero (competente per l&#8217;approvazione) di uno specifico progetto di bonifica, ovvero eseguendo (sotto il controllo e la supervisione ministeriale) progetti giÃ  validati dal Ministero stesso: non si è verificata, quindi, alcuna invasione di competenze ministeriali da parte della Provincia.<br /> B) In linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4225; Sez. IV, 8 ottobre 2018, n. 5761; Sez. IV, 7 maggio 2019, n. 2926; da ultimo, Adunanza Plenaria, 22 ottobre 2019, n. 10) e della stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2019, n. 32142), le norme in materia di obblighi di bonifica &#8220;<em>non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l&#8217;epoca di verificazione della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente [&#038;]. Del resto, la risalenza dell&#8217;evento generatore dell&#8217;inquinamento funge da fattore di esclusione dell&#8217;applicazione della normativa del d.lgs. n. 152 del 2006 con esclusivo riferimento agli istituti delineati dalla Parte VI, mentre gli articoli 242 e 244 sono dettati nell&#8217;ambito della Parte IV (cfr., in proposito, l&#8217;art. 303, lett. f] e g], del decreto n. 152); inoltre, l&#8217;art. 242 menziona espressamente i casi di contaminazioni cosiddette &#8220;storiche&#8221; (cfr. i commi 1 e 11)</em>&#8221; (così¬ la richiamata Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2018, n. 5761).<br /> In proposito, deve ribadirsi che l&#8217;articolo 242, comma 1, del codice dell&#8217;ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle &#8220;<em>contaminazioni storiche</em>&#8220;, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi (<em>recte</em>, conclusasi) in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di &#8220;<em>aggravamento della situazione</em>&#8221; sia ancora attuale.<br /> Il riferimento alle &#8220;<em>contaminazioni storiche</em>&#8221; è, del resto, indistinto, cosicchè sarebbe arbitrario limitare l&#8217;applicazione della norma alle sole contaminazioni che si siano verificate dopo l&#8217;entrata in vigore del codice dell&#8217;ambiente o dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo numero 22 del 1997, che per primo disciplinÃ² gli obblighi di bonifica; in senso contrario può, anzi, osservarsi che l&#8217;aggettivo &#8220;<em>storiche</em>&#8221; rimanda, anche da un punto di vista semantico, a contaminazioni verificatesi in epoca remota, tali appunto da appartenere non all&#8217;attualità , ma alla storia del Paese.<br /> Su un piano pìù generale, poi, risulta ragionevole porre l&#8217;obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (<em>sub specie</em>, in particolare, dell&#8217;omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l&#8217;immissione nell&#8217;ambiente di sostanze inquinanti).<br /> Invero, il rilascio nell&#8217;ambiente di sostanze inquinanti nell&#8217;esercizio di attività  industriali configurava giÃ  all&#8217;epoca un illecito: il consapevole svolgimento di un&#8217;attività  per sua natura pericolosa, quale la produzione su scala industriale di prodotti di tipo chimico (art. 2050 c.c.), rende, infatti, il relativo autore responsabile della lesione, compromissione, degradazione o, comunque, messa in pericolo del bene ambiente che ne sia conseguita, salva la prova liberatoria di aver, giÃ  all&#8217;epoca, posto in essere ogni esigibile accorgimento idoneo a prevenire in radice tale contaminazione.<br /> Del resto, l&#8217;ambiente è oggetto di protezione costituzionale diretta (art. 9) ed indiretta (art. 32), in virtà¹ di norme non meramente programmatiche, ma precettive, che, pertanto, impongono l&#8217;ascrizione all&#8217;area dell&#8217;illecito giuridico di ogni condotta lesiva del bene protetto, tanto pìù se posta in essere:<br /> &#8211; nello svolgimento di attività  giÃ  per loro natura intrinsecamente pericolose;<br /> &#8211; nell&#8217;ambito di un&#8217;iniziativa imprenditoriale, che, in quanto costituzionalmente conformata dal canone del rispetto della &#8220;<em>utilità  sociale</em>&#8221; (art. 41), è <em>inter alia</em> vincolata alla salvaguardia della salubrità  dell&#8217;ambiente, la cui compromissione è evidentemente contraria alla &#8220;<em>utilità  sociale</em>&#8220;.<br /> Ne consegue che il danno all&#8217;ambiente (inteso quale diminuzione della relativa integrità , anche mediante l&#8217;immissione, il rilascio o l&#8217;abbandono di sostanze non bio-degradabili) era <em>ab imis</em> ed <em>ab origine</em> ingiusto (cfr. la richiamata pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria 22 ottobre 2019, n. 10).<br /> Si osserva, in proposito, che la fattispecie di responsabilità  civile ha nel nostro ordinamento, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, un carattere &#8220;aperto&#8221; e non chiuso, tipizzato, tassativo.<br /> L&#8217;obbligo di bonifica stabilito per la prima volta dal d.lgs. n. 22 del 1997, dunque, andava semplicemente a completare, integrare e precisare il regime e le forme della responsabilità  conseguente alla commissione di condotte che giÃ , comunque, erano <em>ab origine contra jus</em>.<br /> Ciò è tanto pìù vero con riguardo all&#8217;inquinamento derivante dalla dispersione nell&#8217;ambiente di mercurio, sostanza giÃ  da tempo riconosciuta come pericolosa e gravemente nociva per la salute.<br /> In senso contrario non rilevano:<br /> &#8211; nè il fatto che le direttive europee in materia di obblighi di bonifica disciplinino solo fatti commessi dopo la rispettiva entrata in vigore, in quanto il diritto dell&#8217;Unione non esclude la possibilità  per i legislatori nazionali di introdurre regimi di maggior tutela dell&#8217;ambiente, correlando obblighi di bonifica anche a contaminazioni storiche;<br /> &#8211; nè la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di responsabilità  penale per contaminazioni ambientali, in quanto in materia penale i principi di irretroattività  del reato e della pena si impongono in termini assoluti e stringenti, mentre gli obblighi di bonifica previsti dal Titolo IV del Codice dell&#8217;ambiente non hanno finalità  sanzionatoria di una condotta pregressa, bensì¬ natura riparatoria e ripristinatoria in relazione ad una situazione di (ancora) attuale inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668);<br /> &#8211; nè il generale principio di tutela dell&#8217;affidamento, che, invero, è da riferirsi all&#8217;affidamento incolpevole, chiaramente non predicabile con riferimento al soggetto che, a suo tempo, abbia consapevolmente posto in essere, nell&#8217;esercizio di attività  giuridicamente qualificabili come pericolose, condotte che, a prescindere da specifiche disposizioni di settore all&#8217;epoca in vigore, avevano un&#8217;oggettiva, intrinseca ed evidente capacità , quanto meno potenziale, di determinare, aggravare o, comunque, agevolare la contaminazione dell&#8217;ambiente.<br /> C) In linea con numerosi precedenti di questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055; Sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4225; Sez. IV, 7 maggio 2019, n. 2926), la cessione di ramo di azienda, ancorchè intervenuta prima dell&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, non elide gli obblighi di bonifica della società  cedente per fenomeni di contaminazione che si siano verificati in epoca antecedente alla cessione.<br /> In proposito, occorre anzitutto ribadire che al principio &#8220;<em>chi inquina paga</em>&#8220;, sotteso alla disciplina nazionale dettata in tema di distribuzione degli oneri conseguenti alla contaminazione di aree (si tratta, in particolare, della Parte IV &#8211; Titolo V del codice dell&#8217;ambiente, ossia gli articoli 240 e ss.), deve essere riconosciuta, anche in ragione della derivazione euro-unitaria del principio medesimo (articoli 191 e 192 del TFUE), valenza inderogabile di normativa di ordine pubblico, in quanto tale insuscettibile di deroghe di carattere pattizio (Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4225).<br /> Non hanno, dunque, in radice alcun rilievo nè le previsioni contenute nel contratto di cessione di ramo d&#8217;azienda a suo tempo stipulato, nè l&#8217;accordo transattivo, di natura novativa, successivamente intercorso (nel 2003) fra Eni ed E., peraltro, a quanto consta, afferente alla pìù ampia questione del regolamento delle conseguenze economiche del fallito tentativo di integrazione delle rispettive attività  industriali nel settore chimico.<br /> Ciò premesso, il Collegio osserva, in linea generale, che la cessione del ramo di azienda non determina una vicenda estintiva nè a livello soggettivo, nè a livello oggettivo: invero, il cedente, quale soggetto di diritto, permane pur dopo la cessione; specularmente, rimangono in capo al cedente le obbligazioni giÃ  gravanti sul medesimo prima della cessione.<br /> Si ponga mente, in proposito, all&#8217;art. 2560, comma 1, c.c., a tenore del quale il cedente, anche dopo la cessione, rimane <em>ex lege</em> titolare degli obblighi (e, pìù in generale, delle posizioni di responsabilità ) rivenienti dalla gestione del ramo di azienda precedente alla cessione.<br /> Nella specie, per di pìù, non consta l&#8217;assenso del creditore (individuabile nel Ministero dell&#8217;Ambiente, quale Ente esponenziale dell&#8217;interesse della collettività  nazionale alla salubrità  ed all&#8217;integrità  ambientale) alla liberazione del cedente, cui fa riferimento l&#8217;art. 2560 c.c.; peraltro, trattandosi di lesione ad un bene di primaria rilevanza costituzionale, siffatto assenso &#8211; in disparte ogni considerazione in ordine alla relativa ammissibilità  &#8211; avrebbe dovuto essere chiaro, espresso ed inequivoco.<br /> E&#8217;, poi, pressochè superfluo osservare che E. ha continuato &#8211; giuridicamente, economicamente ed operativamente &#8211; ad esistere, pur dopo la cessione.<br /> Oltretutto, nella materia ambientale vige la disciplina speciale (emanata in epoca posteriore al codice civile) di cui alla Parte IV &#8211; Titolo V del codice dell&#8217;ambiente, che assegna decisivo ed esclusivo rilievo, ai fini dell&#8217;imputazione degli obblighi di bonifica, all&#8217;individuazione dello specifico soggetto che ha causato <em>illo tempore</em> l&#8217;inquinamento.<br /> Alla stregua di tale speciale disciplina, quindi, il soggetto individuato quale responsabile dell&#8217;inquinamento è (e resta) senz&#8217;altro tenuto ad eseguire la bonifica, pur se, in epoca successiva agli episodi di contaminazione, abbia ceduto a terzi il ramo di azienda.<br /> Il fenomeno della traslazione dell&#8217;obbligo di bonifica a carico del successore, cui fa cenno il ricorrente, si ha, invece, soltanto nel diverso e particolare caso di successione a titolo universale, ossia allorchè si sia verificata l&#8217;estinzione soggettiva del cedente (si pensi all&#8217;incorporazione): in tali ipotesi, la responsabilità  per l&#8217;inquinamento e, quindi, il connesso dovere di bonifica passano in capo al successore <em>in universum jus</em> (cfr. la richiamata sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8720 e 30 dicembre 2019, n. 8912).<br /> D) Il Collegio premette che nella transazione fra E. e Ministero stipulata in data 19 ottobre 2005 &#8220;<em>a tacitazione di ogni pretesa di risarcimento del danno ambientale di cui all&#8217;art. 18 della legge 349/1986</em>&#8220;:<br /> &#8211; si fa esplicito riferimento allo &#8220;<em>scarico di reflui nel corpo idrico costituito dal canale ex Sisma per tutto il periodo dall&#8217;inizio dell&#8217;attività  fino alla data del 2 giugno 1989</em>&#8220;;<br /> &#8211; si precisa che le somme pattuite saranno utilizzate dal Ministero &#8220;<em>per la realizzazione degli interventi di cui all&#8217;art. 18, comma 9-bis, l. n. 349 del 1986 nel sito inquinato</em>&#8220;;<br /> &#8211; si aggiunge che il Ministero rinuncia &#8220;<em>ad ogni pretesa, diritto, ragione e azione di danno, indennizzo o ripristinatoria per qualsiasi causale o titolo, in relazione all&#8217;inquinamento prodotto dagli scarichi idrici sopra menzionati</em>&#8220;.<br /> Siffatti scarichi, a quanto consta, hanno inquinato non solo il canale Sisma, ma anche, a causa del flusso delle acque, i corpi idrici a valle sino al fornice di Formigosa.<br /> Secondo E., la transazione aveva riguardo a tutto il sito, non solo al canale Sisma, o, quanto meno, non poteva non coprire anche l&#8217;inquinamento dei canali a valle del punto di immissione nel Sisma, sino, appunto, al fornice di Formigosa.<br /> E&#8217; sufficiente evidenziare, in senso contrario alle prospettazioni della ricorrente, che la transazione è specificamente riferita a quello specifico danno ambientale geograficamente individuato e perimetrato, rappresentato appunto dalla contaminazione del canale Sisma, cui, del resto, ineriva il procedimento penale nei confronti di soggetti apicali del gruppo E. (poi condannati in via definitiva), nell&#8217;ambito del quale era stato altresì¬ accertato, nell&#8217;<em>an</em>, il diritto del Ministero al risarcimento del danno ambientale, da liquidarsi in separato giudizio.<br /> Anche in relazione a tale puntuale delimitazione del pregiudizio ambientale ed alla somma necessaria per porvi rimedio, del resto, sono stati pattiziamente fissati, nell&#8217;accordo transattivo <em>de quo</em>, gli importi da corrispondere al Ministero.<br /> Ne consegue che, ferma l&#8217;inesistenza di alcun elemento testuale o logico-sistematico che induca a ritenere la transazione riferita a tutto il sito <em>de quo</em>, non può neppure sostenersi che la transazione copra anche l&#8217;inquinamento dei corpi idrici a valle del canale Sisma, sino al fornice di Formigosa: l&#8217;oggetto del contratto, infatti, è puntualmente indicato e, dunque, non ne è possibile alcuna estensione, che veicolerebbe una sostanziale violazione della volontà  negoziale manifestata dalle parti, testualmente riferita al solo canale Sisma singolarmente considerato.<br /> Del resto, le parti non hanno utilizzato espressioni potenzialmente polisense o, comunque, tali da consentire interpretazioni pìù ampie dell&#8217;oggetto dell&#8217;accordo, viceversa palesemente riferito (<em>in claris non fit interpretatio</em>) all&#8217;inquinamento del solo canale Sisma.<br /> Correttamente, dunque, il T.a.r. ha escluso dall&#8217;oggetto della transazione:<br /> &#8211; sia i danni ambientali verificatisi in altre parti del sito industriale;<br /> &#8211; sia i danni ambientali conseguenti alla contaminazione di corpi d&#8217;acqua diversi dal canale Sisma, pur se ad esso fisicamente connessi.<br /> E) Il Collegio premette che l&#8217;Amministrazione provinciale ha ritualmente inviato alla ricorrente, in tutti i casi, la prescritta comunicazione di avvio del procedimento: il contraddittorio procedimentale, dunque, risulta <em>per tabulas</em> essere stato<em> ab initio</em> garantito.<br /> Quanto, poi, alla lamentata assenza delle condizioni di cui all&#8217;art. 240 del codice, i seguenti profili, unitariamente considerati, lumeggiano l&#8217;infondatezza della censura:<br /> &#8211; <em>in primis</em>, la risalenza dell&#8217;inquinamento ed il carattere diffuso, persistente e pervasivo della contaminazione delle matrici ambientali, circostanze che giÃ  di per sè rendono tutt&#8217;altro che improbabili fenomeni di ulteriore aggravamento della contaminazione (quali, ad esempio, una pìù profonda penetrazione nella falda, nel suolo o nel sottosuolo; un coinvolgimento della flora e della fauna; un&#8217;aggressione diretta alla salute umana);<br /> &#8211; la notoria, particolare pericolosità  del mercurio;<br /> &#8211; la natura primaria del bene giuridico ambiente, tutelato dalla Costituzione in via sia diretta (l&#8217;integrità  ambientale come valore in sè, quale patrimonio della Nazione), sia indiretta (l&#8217;integrità  ambientale come presidio avanzato a difesa della salute umana);<br /> &#8211; la necessaria tensione preventiva e precauzionale che deve guidare l&#8217;Amministrazione nell&#8217;applicazione delle disposizioni in tema di tutela ambientale, la cui funzione primaria consiste, del resto, proprio nell&#8217;evitare a monte fenomeni di ulteriore aggravamento della contaminazione di matrici ambientali giÃ  compromesse.<br /> F) Il Collegio premette che, secondo canoni giurisprudenziali oramai consolidati (cfr., <em>ex multis</em> e da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668 e 18 dicembre 2018, n. 7121), l&#8217;individuazione della responsabilità  per l&#8217;inquinamento di un sito si basa sul criterio causale del &#8220;<em>pìù probabile che non</em>&#8220;.<br /> In sostanza, è sufficiente che l&#8217;effettiva esistenza del nesso ipotizzato dall&#8217;Amministrazione sia pìù probabile della sua negazione: è, in altre parole, sufficiente che la validità  dell&#8217;ipotesi eziologica formulata dall&#8217;Amministrazione sia superiore al cinquanta per cento.<br /> Orbene, nella specie tale (relativa) solidità  euristica è stata attinta dalla Provincia nelle ordinanze gravate, ove si consideri che:<br /> &#8211; il sito è stato gestito per decenni da società  del gruppo E.;<br /> &#8211; il sito è risultato contaminato da mercurio in pressochè tutte le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque di superficie, acque di falda);<br /> &#8211; i processi produttivi adottati dalle società  del gruppo E. che hanno operato <em>in situ</em> si sono basati a lungo proprio sull&#8217;utilizzo del mercurio;<br /> &#8211; l&#8217;assunto secondo cui altre società  del settore utilizzavano, all&#8217;epoca, le stesse tecnologie adoperate da E., in disparte ogni considerazione in ordine alla sufficienza della documentazione prodotta a sostegno dell&#8217;affermazione, non elide la specifica responsabilità  di E. per la conseguenze ambientali delle metodologie produttive che questa ha, a suo tempo, liberamente scelto di adottare;<br /> &#8211; E. non ha indicato una concreta e credibile soluzione eziologica alternativa, che non si riduca alla formulazione di mere ipotesi non suffragate da alcun apprezzabile riscontro oggettivo;<br /> &#8211; la relazione peritale dei consulenti del P.M. (che, comunque, non costituisce l&#8217;unico fondamento motivazionale delle ordinanze) è stata posta a base, insieme ad altre fonti di prova, di sentenza penale dibattimentale di condanna (parzialmente confermata in appello e, nelle more del presente grado di giudizio, pure in Cassazione) a carico di alcuni esponenti apicali del gruppo E..<br /> G) Il Collegio osserva, anzitutto, che l&#8217;interesse del soggetto riconosciuto responsabile dell&#8217;inquinamento ad eseguire un proprio progetto di bonifica (e non uno precedentemente elaborato da terzi) non riceve alcuna qualificazione giuridica (non è, cioè, &#8220;legittimo&#8221;), avendo, di contro, una consistenza meramente fattuale.<br /> Il responsabile dell&#8217;inquinamento, in sostanza, non ha alcun titolo per pretendere di articolare le operazioni di bonifica secondo un progetto da lui stesso redatto: tale soggetto, infatti, versa in una situazione di obbligo, il cui contenuto concreto dipende esclusivamente dalle valutazioni tecnico-discrezionali dell&#8217;Amministrazione circa il modo migliore di affrontare la problematica della contaminazione.<br /> Oltretutto, le ragioni di urgenza intrinseche alla materia ambientale rendono, di regola, pìù rispondente all&#8217;interesse pubblico un provvedimento amministrativo che ordini al responsabile dell&#8217;inquinamento l&#8217;attuazione di un progetto di bonifica che, per qualunque ragione, sia giÃ  stato redatto ed approvato e, dunque, sia immediatamente disponibile: in tal modo, infatti, si evita l&#8217;ulteriore dilazione dell&#8217;intervento, inevitabile nel caso in cui il responsabile debba elaborare <em>ex nihilo</em> un proprio progetto.<br /> Del resto, l&#8217;obbligo di bonifica è teso a soddisfare l&#8217;interesse della collettività  al ripristino dei valori ambientali, a ciò soltanto dovendo conformarsi le iniziative dell&#8217;autore della contaminazione.<br /> Ne consegue che l&#8217;interessato può contestare il progetto di bonifica giÃ  in precedenza approvato dall&#8217;Amministrazione solo per comprovati e documentati difetti intriseci, tali da lumeggiarne l&#8217;assoluta ed intrinseca inidoneità  al conseguimento dello scopo di ripristino ambientale.<br /> Non vi sono, di contro, margini:<br /> &#8211; nè per sostenere che vi sarebbero comunque, in astratto, modalità  di intervento pìù efficaci di quelle previste nel progetto giÃ  approvato dall&#8217;Amministrazione, a ciò ostando, se non altro, il margine riservato di apprezzamento spettante <em>in subiecta materia</em> all&#8217;Amministrazione, titolare di potestà  tecnico-discrezionale sindacabile solo <em>ab externo</em> per manifesta illogicità  intrinseca;<br /> &#8211; nè per sostenere l&#8217;eccessiva onerosità  delle modalità  di intervento prescelte dall&#8217;Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 7 maggio 2019, n. 2928).<br /> Quanto, poi, ai singoli siti oggetto delle ordinanze impugnate, il Collegio, richiamate le osservazioni spese <em>supra, sub</em> F), giÃ  di per sè idonee a confutare in via generale le doglianze formulate da E., evidenzia altresì¬ quanto segue:<br /> &#8211; con riferimento alla sala celle dell&#8217;ex impianto &#8220;cloro-soda&#8221;, nel relativo sottosuolo è stata riscontrata una contaminazione da mercurio, ossia proprio il materiale che veniva utilizzato nel processo industriale ivi svolto (produzione di cloro e soda caustica per via elettrolitica tramite il sistema a celle a catodi di mercurio);<br /> &#8211; con riferimento all&#8217;area situata fra il canale di presa dello stabilimento ed il fornice di Formigosa, a quanto risulta dal 1957 al 1972 E. ha sversato i fanghi non trattati, residuo della produzione, direttamente nelle acque superficiali tramite la fognatura industriale, senza alcun previo trattamento di depurazione; di converso, non è scientificamente accertato che le operazioni di dragaggio svolte nelle more abbiano <em>ab imis </em>risolto la situazione, eliminando ogni profilo di contaminazione (delle acque così¬ come della flora e della fauna fluviale);<br /> &#8211; con riferimento all&#8217;area L, ciò che la Provincia imputa ad E. non è l&#8217;interramento in sè, ma le modalità  con cui è stato effettuato, rivelatesi insufficienti a confinare in sicurezza i fusti contenenti fanghi ad elevata concentrazione di mercurio e, quindi, a tutelare adeguatamente l&#8217;ambiente (cfr., in proposito, le relazioni ARPA); invero, la realizzazione, a decorrere dal 1972, di vasche di contenimento (nella specie tre, di cui una, oltretutto, non segnalata all&#8217;Autorità ) richiedeva accorgimenti costruttivi idonei a garantirne l&#8217;assoluta tenuta impermeabile per un periodo di tempo considerevole, certo non limitato a pochi anni;<br /> &#8211; con riferimento all&#8217;area N, ciò che si imputa ad E. è il pregresso accumulo di fanghi contaminati, attività  dotata di autonoma efficacia concausale nell&#8217;inquinamento registrato <em>in situ</em>; la successiva attività  di movimentazione terra effettuata da Enichem s.p.a. (cfr., sul punto, T.a.r. Lombardia &#8211; Brescia, n. 1146 del 25 agosto 2016) non elide la valenza anti-giuridica del pregresso spargimento operato da E., che, dunque, è chiamata a rispondere autonomamente della contaminazione dell&#8217;area, evento di danno ascrivibile, in via diretta ed immediata, anche alla condotta da essa tenuta (cfr., in proposito, il principio generale stabilito dall&#8217;art. 2055 c.c.; sul punto, v. la richiamata Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668 e, <em>a contrario</em>, Cass. civ., Sez. 3, ord. 22 gennaio 2019, n. 1573);<br /> &#8211; con riferimento alle aree B+I, R1 e R2, utilizzate da E. come discarica di rifiuti industriali (tramite interramento o spargimento di svariati reflui di produzione), non risulta che E. abbia, nel tempo, posto in essere tutte le precauzioni, le modalità , le cautele e le tecniche operative e gestionali previste dalla normativa e, pìù in generale, ritraibili dalle regole prudenziali di comune esperienza (cd. <em>best practices</em>), il cui rispetto è certo esigibile da un avveduto operatore professionale del settore, tenuto come tale alla tutela, attuale e prospettica, dell&#8217;integrità  dell&#8217;ambiente interessato da attività  intrinsecamente impattanti, quali quelle proprie della chimica industriale.<br /> 7. Quanto, poi, ai motivi riproposti, il Collegio rileva che:<br /> &#8211; il superamento delle C.S.C. è motivo sufficiente per l&#8217;attivazione del potere provinciale, a tenore del disposto dell&#8217;art. 244, comma 1, del codice;<br /> &#8211; il termine assegnato, pur breve, è cionondimeno congruo, ove si ponga mente (in disparte ogni considerazione sulla natura giuridica di tale termine) alla gravità , risalenza ed intensità  della contaminazione, con conseguente necessità  di un intervento quanto pìù tempestivo possibile da parte del soggetto individuato come responsabile.<br /> 8. Con riferimento, infine, al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio, in disparte la questione della ricevibilità , ne rileva l&#8217;inammissibilità  e, comunque, l&#8217;infondatezza.<br /> 8.1. Invero, il documento, risalente al 2001, poteva ben essere acquisito prima del 2019, tanto pìù in considerazione del fatto che:<br /> &#8211; dell&#8217;intenzione di procedere, nella qualità  di attuale proprietario delle aree, ad interventi di bonifica del sito le società  del gruppo Eni avevano giÃ  fatto cenno negli scritti difensivi depositati nei giudizi intentati contro la Provincia di Mantova e notificati anche ad E.;<br /> &#8211; un cenno in proposito vi è anche nelle ordinanze provinciali relative ai siti L, B+I, R1 e R2;<br /> &#8211; ad ogni buon conto, le società  del gruppo Eni trattano della circostanza negli scritti depositati nel corso dei giudizi di prime cure.<br /> 8.2. A tutto concedere, comunque, il documento è del tutto inconferente ed <em>in toto</em> irrilevante, atteso che l&#8217;assunzione volontaria dell&#8217;obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato non esclude nè il potere/dovere dell&#8217;Amministrazione di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento, nè, <em>a fortiori</em>, elide il dovere di quest&#8217;ultimo di porre rimedio all&#8217;inquinamento stesso (cfr., sul punto, i vigenti articoli 245 e 253 del codice dell&#8217;ambiente).<br /> 9. Per le esposte ragioni, dunque, il Collegio, ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorio (su cui, peraltro, E. non ha da ultimo pìù insistito), rigetta il ricorso e dichiara inammissibile e, comunque, infondato il ricorso per motivi aggiunti.<br /> 10. Le spese di lite possono, cionondimeno, essere compensate, in considerazione della complessità  della vicenda e, soprattutto, del definitivo consolidamento degli indirizzi giurisprudenziali in materia solo nel corso del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, dispone come segue:<br /> &#8211; rigetta il ricorso in appello;<br /> &#8211; dichiara inammissibile e, comunque, infondato il ricorso per motivi aggiunti;<br /> &#8211; compensa le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonino Anastasi, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere, Estensore<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere<br /> Silvia Martino, Consigliere<br /> Roberto Proietti, Consigliere.</div>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2020 n.110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-4-2020-n-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-4-2020-n-110/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2020 n.110</a></p>
<p>Oria Settesoldi, Presidente; Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore PARTI:Bingomania S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Ventura;contro Comune di Martignacco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberto Ollari Gioco d&#8217;azzardo : sono ammissibili restrizioni in ragioni imperative di interesse generale. 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-4-2020-n-110/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2020 n.110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-4-2020-n-110/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2020 n.110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Oria Settesoldi, Presidente; Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore PARTI:Bingomania S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Ventura;contro  Comune di Martignacco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberto Ollari</span></p>
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<p>Gioco d&#8217;azzardo : sono ammissibili restrizioni in ragioni imperative di interesse generale.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Iniziativa economica privata ex art 41- limitazioni- Salute &#8211; Tutela della salute dei soggetti pìù deboli &#8211; rileva. </p>
<p> 2. Gioco e scommessa- gioco d&#8217;azzardo &#8211; restrizioni- ragioni imperative di interesse generale- sono ammissibili-tutela dei consumatori &#8211; prevenzione della frode &#8211; è necessaria-disciplina eurounitaria- è assente.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La tutela della salute dei soggetti pìù deboli è sussumibile tra gli obiettivi che, ai sensi dell&#8217;articolo 41 della Costituzione, possono giustificare limitazioni all&#8217;iniziativa economica privata, tenuto conto della non assoluta preminenza del principio di libertà  dell&#8217;attività  economica privata nella nostra Costituzione.<br /> <br /> <br /> 2. Le restrizioni alle attività  di gioco d&#8217;azzardo possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell&#8217;incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco, sicchè, in assenza di un&#8217;armonizzazione eurounitaria in materia, spetta ad ogni singolo Stato membro valutare in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica, ed ai giudici nazionali assicurarsi, in modo coerente e sistematico, tenendo conto delle concrete modalità  di applicazione della normativa restrittiva di cui trattasi, che quest&#8217;ultima risponda veramente all&#8217;intento di ridurre le occasioni da gioco e di limitare le attività  in tale settore.<br /> </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00110/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00161/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 161 del 2019, proposto da <br /> Bingomania S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Martignacco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberto Ollari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di divieto di avvio dell&#8217;attività  e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di data 18.04.2019, con cui il Comune di Martignacco, Ufficio Attività  Produttive, in persona del Funzionario Responsabile Area Edilizia Privata, Urbanistica, Attività  Produttive, dott. Carlo Tondon, ha respinto la SCIA presentata dalla ricorrente e avente ad oggetto l&#8217;installazione di un nuovo apparecchio per il gioco lecito presso il pubblico esercizio ad insegna Bingomania, all&#8217;interno del Centro Commerciale Città  Fiera di Torreano di Martignacco, disponendo  <i>il divieto immediato di avvio dell&#8217;attività  di cui alla SCIA n. 110888 del 27.03.2019, assunta al protocollo comunale n. 5367 di pari data, e la rimozione degli effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della SCIA presentata&#8221;&#8221;</i>; </p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; di ogni altro atto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale all&#8217;atto sopra citato, ivi compresi gli atti tutti menzionati del provvedimento indicato appena sopra, tra cui: </p>
<p style=""text-align: justify;"">la nota di data 06.03.2019, con cui il Comune di Martignacco ha dato  <i>&#8220;riscontro&#8221;&#8221;</i> alla comunicazione della ricorrente di installazione di apparecchi per il gioco lecito a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili assunta al protocollo comunale n. 3253 del 25.02.2019; </p>
<p style=""text-align: justify;"">il parere della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione, datato 16.05.2018, prot. 9940 citato nel provvedimento di diniego; </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<div style=""text-align: justify;""> </div>
<p style=""text-align: justify;"">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Martignacco;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<div style=""text-align: justify;""> </div>
<p style=""text-align: justify;"">FATTO e DIRITTO</p>
<p style=""text-align: justify;"">La ricorrente espone di esercitare regolare attività  di sala bingo e sala slot in locali ubicati all&#8217;interno del Centro Commerciale  <i>&#8220;Città  Fiera&#8221;&#8221;</i> di Martignacco (UD), frazione Torreano, in forza del contratto di locazione stipulato con la società  DEC S.p.a. e delle necessarie autorizzazioni amministrative da epoca antecedente dall&#8217;imposizione dei limiti di distanza alle attività  di gioco e scommesse dai cosiddetti  <i>&#8220;luoghi sensibili&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Espone, inoltre, che per fatti sopravvenuti all&#8217;inizio della sua attività  ovvero per l&#8217;entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il limite di distanza e per l&#8217;apertura di attività  inserite nell&#8217;elenco dei luoghi sensibili si è trovata ad operare ad una distanza inferiore a 500 metri da alcuni di tali luoghi. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Espone, tuttavia, che, ritenendo di rientrare nella deroga di cui all&#8217;art. 6, comma 11, </p>
<p style=""text-align: justify;"">della l.r. 1/2014 <i>(&#8220;&#8221;Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l&#8217;insediamento dell&#8217;attività  qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all&#8217;insediamento dell&#8217;attività  di raccolta scommesse&#8221;&#8221;),</i> ha deciso di installare un nuovo apparecchio per il gioco all&#8217;interno della sua attività , stipulando il relativo contratto con un concessionario diverso da quello al quale si riferiscono gli altri apparecchi in esercizio. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Espone, quindi, che con s.c.i.a. ha comunicato al Comune di Martignacco l&#8217;installazione del nuovo apparecchio, specificando che lo stesso si trova ad una distanza inferiore ai 500 m dai luoghi sensibili e che l&#8217;installazione avviene  <i>&#8220;ai sensi dell&#8217;art. 6 c. 11 della L.R. 14/02/14, n. 1&#8243;&#8221;. </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Espone, infine, che il Comune, con il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, le ha vietato l&#8217;avvio dell&#8217;attività .</p>
<p style=""text-align: justify;"">Da qui il presente ricorso, con cui la ricorrente chiede l&#8217;annullamento di tale atto e di quelli ulteriori indicati, denunciandone l&#8217;illegittimità  perÂ  <i>&#8220;violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all&#8217;art. 6 della L.R. 1/2014 e all&#8217;art. 7 della L. 26/2017, con violazione e/o falsa applicazione altresì¬ dei principi comunitari e nazionali che regolano la concorrenza ed il libero mercato (artt. 49 e 56 TFUE, artt. 3 e 41 Costituzione), nonchè con violazione e/o falsa applicazione del principio di irretroattività  della legge (art. 11 disp. pr. c.c.) e/o da eccesso di potere&#8221;&#8221;</i> perchè derogherebbero in modo irragionevole al principio di irretroattività  della legge e/o sarebbero viziati da eccesso di potere perchè sorretti da una motivazione errata, manifestamente illogica, contradditoria ed errata, e perchè determinerebbero un trattamento ingiustamente discriminatorio a suo danno.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Per il caso in cui questo Tribunale ritenesse che il diniego impugnato, col parere a supporto, e la nota del 06.03.2019, facciano corretta applicazione delle leggi, e che pertanto che tali leggi prevedano che l&#8217;esenzione del comma 11 dell&#8217;art. 6 L.R. 1/2014 valga solamente per i casi verificatisi successivamente all&#8217;entrata in vigore della L.R. 26/2017, chiede, inoltre, di  <i>&#8220;accertare l&#8217;illegittimità  della legge (art. 6 L.R. 1/2014 e art. 7 L.R. 26/2017), nei limiti e per le ragioni giÃ  riassunte appena sopra, ovverosia perchè è illogica nella parte in cui applica retroattivamente il divieto del comma 1, dell&#8217;art. 6 della L.R. 1/2014, e non l&#8217;esenzione del comma 11, del medesimo articolo, con violazione e/o falsa applicazione dei principi comunitari e nazionali che regolano la concorrenza ed il libero mercato (artt. 49 e 56 TFUE, artt. 3 e 41 Costituzione), nonchè con violazione e/o falsa applicazione del principio di irretroattività  della legge (art. 11 disp. pr. c.c.), perchè irragionevolmente derogato e perchè determina un trattamento ingiustamente discriminatorio a danno delle attività  regolarmente autorizzate prima della legge, che si trovino a meno di 500 metri da luoghi sensibili insediatisi successivamente, rispetto a quelle attività  che si venissero a trovare nelle medesime condizioni dopo l&#8217;entrata in vigore della legge. </i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Conseguentemente vorrà  accertare l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati nei termini in cui interpreta ed applica tale normativa. E vorrà  pertanto, comunque, annullare i provvedimenti impugnati con la disapplicazione dell&#8217;art. 6 L.R. 1/2014 e dell&#8217;art. 7, L.R. 26/2017&#8243;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Comune, costituito, ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso <i>ex adverso</i> proposto per mancata notificazione dello stesso alla Regione Friuli Venezia Giulia, autorità  emanante uno dei provvedimenti impugnati, in particolare il parere della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione, datato 16.05.2018, prot. 9940, citato nel provvedimento comunale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ne ha contestato, in ogni caso, anche la fondatezza, soffermandosi, in particolare, ad evidenziare che  <i>&#8220;la ricorrente ha presentato una SCIA per l&#8217;installazione di un nuovo apparecchio per il gioco lecito (nell&#8217;ambito di una sala giochi giÃ  esistente) ad una distanza inferiore a 500 m da alcuni (istituti di credito e sportelli bancomat nonchè esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati).</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Tale attività  è da considerarsi non lecita, in quanto si pone pacificamente in contrasto con il divieto di cui all&#8217;art. 6, c. 1 l.r. 1/2014 (che vieta l&#8217;installazione di apparecchi per il gioco lecito entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili)&#038; Il caso di specie non rientra inoltre nella deroga di cui all&#8217;art 6, c. 11 l.r. 1/2014&#038;&#8221;&#8221;, </i>in quanto:<i> &#8220;&#8221;&#038;l&#8217;insediamento dei luoghi sensibili precede l&#8217;installazione del nuovo apparecchio per il gioco di cui alla SCIA presentata da Bingomania, ma precede altresì¬ l&#8217;apertura della sala giochi&#038;&#8221; </i>e<i> &#8220;&#8221;&#038; la deroga è rivolta a salvaguardare le attività  di gioco/scommessa che siano in regola con il vigente obbligo di distanza, in relazione al futuro sopravvenire (post LR 26/2017) di insediamenti di attività /luoghi sensibili&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Ha, poi, anche insistito sulla natura vincolata del provvedimento emesso, tale da consentire, occorrendo, la riconduzione del caso di specie all&#8217;ipotesi delineata dall&#8217;art. 21<i>-octies</i>, comma 2, della legge n. 241/90. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ha, quindi, anche radicalmente escluso la <i>ex adverso</i> prospettata violazione dei principi nazionali e comunitari sulla libertà  di iniziativa economica e ciò alla luce di quanto costantemente affermato sul tema dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonchè sottolineato che, nel caso di specie, non viene assolutamente in rilievo la questione dell&#8217;irretroattività .</p>
<p style=""text-align: justify;"">Infine, ha rilevato che la invocata disapplicazione di disposizioni di leggi regionali asseritamente illegittime per contrasto col diritto interno o comunitario è del tutto inammissibile e, comunque, palesemente infondata.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La ricorrente ha brevemente replicato all&#8217;eccezione preliminare di rito e alle argomentazioni difensive del Comune e insistito nei propri assunti difensivi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La trattazione della causa, originariamente fissata per la pubblica udienza del 29 gennaio 2020, è stata, poi, rinviata a quella successiva del 12 febbraio 2020 per le ragioni sinteticamente riportate nel primo verbale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dopo la discussione, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Collegio ritiene, innanzitutto, di poter prescindere dallo scrutinio dell&#8217;eccezione preliminare di rito sollevata dalla difesa del Comune, atteso che il ricorso non è, comunque, fondato nel merito.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ferme restando le considerazioni di carattere generale svolte e i principi di diritto affermati e/o richiamati sub pt.i da 10 a 10.5 e 16.2 della sentenza TAR FVG, I, 17 maggio 2018, n. 162, che paiono mutuabili anche nel caso di specie e ai quali si fa rinvio ex art. 74 c.p.a., giova, invero, richiamare innanzitutto l&#8217;attenzione sulle disposizioni della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 e s.m.i. che qui assumono specifico rilievo e precisamente: </p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; art 6, comma 1, che stabilisce che  <i>&#8220;Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d&#8217;azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l&#8217;installazione di apparecchi per il gioco lecito e l&#8217;attività  di raccolta di scommesse ai sensi dell&#8217;articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili&#8221;&#8221;; </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; art. 6, comma 3, che stabilisce che  <i>&#8220;Sono equiparati all&#8217;installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l&#8217;utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l&#8217;installazione dell&#8217;apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell&#8217;attività &#8220;&#8221;;</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; art. 6, comma 11, che stabilisce che  <i>&#8220;Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l&#8217;insediamento dell&#8217;attività  qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all&#8217;insediamento dell&#8217;attività  di raccolta di scommesse&#8221;&#8221;;</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; art. 2, comma 1, lett. e), nn. 9 e 10, che stabilisce che, ai fini della legge stessa, si intendono per luoghi sensibili, tra gli altri,  <i>&#8220;gli istituti di credito e gli sportelli bancomat&#8221;&#8221;</i> e  <i>&#8220;gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Ugualmente va richiamata l&#8217;attenzione sulla disposizione di cui all&#8217;art. 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, recante Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, laddove, ai commi 1 e 2, stabilisce che  <i>&#8220;Le attività  in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all&#8217;articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall&#8217;articolo 3, nei termini di seguito indicati: a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse; b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di qualsiasi altra attività &#8220;&#8221;</i> e che  <i>&#8220;Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma 1 comporta l&#8217;applicazione da parte dei Comuni delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2-ter dell&#8217;articolo 9 della legge regionale 1/2014, come modificato dall&#8217;articolo 5&#8243;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale disposizione, pur non assumendo rilevanza diretta nel caso in esame (che riguarda l&#8217;installazione, in una sala giochi giÃ  esistente, di un nuovo apparecchio per il gioco a meno di 500 m dai c.d.  <i>&#8220;luoghi sensibili&#8221;&#8221;</i> pre-esistenti), offre, pur tuttavia, un&#8217;utile chiave di lettura anche delle disposizioni precedentemente richiamate, in quanto, nell&#8217;imporre sostanzialmente la ricollocazione di tutte le attività  in corso che non rispettano la distanza minima dai luoghi sensibili, riafferma in maniera inequivoca la sussistenza di un generalizzato divieto di installare (e mantenere installati) apparecchi per il gioco lecito e l&#8217;attività  di raccolta di scommesse entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili e, al tempo stesso, rende evidente che la deroga di cui all&#8217;art. 6, comma 11, della l.r. 1/2014 è consentita solo a favore delle attività , allo stato, in regola ovvero di quelle che giÃ  rispettano i 500 metri di distanza dai luoghi sensibili ovvero attività  non soggette a ricollocazione ai sensi dell&#8217;art. 7 della l.r. n. 26/2017 e che potrebbero, invece, in futuro trovarsi a distanza inferiore a seguito dell&#8217;insediamento di nuovi luoghi sensibili.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Questa, infatti, pare l&#8217;unica lettura delle norme che qui assumono rilievo in linea con le finalità , perseguite dal legislatore regionale, di prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d&#8217;azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito e di adozione di misure volte a contenere l&#8217;impatto negativo sulla vita della popolazione delle attività  connesse alla pratica di tali giochi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Alla luce delle disposizioni su indicate, è, dunque, evidente che il diniego di installare un nuovo apparecchio e l&#8217;inibizione della s.c.i.a. con cui lo si voleva installare, qui opposto, sfugge alle censure dedotte dalla ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">E&#8217; pacifico, infatti, che la ricorrente, che esercita attività  di sala bingo e sala slot in locali ubicati all&#8217;interno del Centro Commerciale  <i>&#8220;Città  Fiera&#8221;&#8221;</i> di Martignacco, frazione Torreano, dall&#8217;anno 2002: </p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; è ubicata a una distanza inferiore da plurimi luoghi sensibili e, segnatamente, da un istituto di credito e sportelli bancomat e da esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati, come si evince, del resto, agevolmente dalla planimetria del Centro commerciale in questione, dimessa dal Comune intimato in data 10/2/2020 su richiesta di questo Tribunale; </p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; l&#8217;installazione del nuovo apparecchio (in sala giochi giÃ  esistente), per il quale la ricorrente ha stipulato in data 22.02.2019 un contratto con un concessionario diverso da quello al quale si riferiscono gli altri apparecchi in esercizio, si pone pacificamente in contrasto con il divieto di cui all&#8217;art. 6, c. 1 l.r. 1/2014 ed è stata chiesta dalla medesima in base all&#8217;erroneo presupposto di poter fruire della deroga di cui al citato art. 6, comma 11, della legge regionale citata. Al riguardo, il Comune in intimato ha dato, infatti, evidenza, senza essere stato in alcun modo smentito dalla ricorrente, che l&#8217;insediamento dei luoghi sensibili presenti presso il Centro commerciale a distanza inferiore a quella minima di legge precede pacificamente l&#8217;installazione del nuovo apparecchio per il gioco di cui alla s.c.i.a. presentata da Bingomania e che, tra gli altri, la ditta Stroili ha iniziato la propria attività  di compravendita di oro usato addirittura prima della stessa apertura della sala giochi. E&#8217;, peraltro, evidente che nessun apprezzabile rilievo può assumere la circostanza che la ditta Stroili, con atto in data 11 febbraio 2020, ha comunicato che dal 12 febbraio 2020 non eserciterà  pìù presso il punto vendita del Centro Commerciale  <i>&#8220;Città  Fiera&#8221;&#8221;</i> l&#8217;attività  di compro oro (all. 1 fascicolo doc. ricorrente in data 11/2/2020), in quanto, oltre a non essere l&#8217;unico luogo sensibile che rende concreto e attuale per la ricorrente il divieto di cui all&#8217;art. 6, comma 1, è evento sopravvenuto al provvedimento opposto, la cui legittimità  va necessariamente vagliata alla luce della situazione fattuale esistente al momento della sua emissione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In puntuale e doverosa applicazione delle norme di legge vigenti e sulla scorta di adeguata motivazione, il Comune ha, dunque, correttamente denegato alla ricorrente l&#8217;avvio dell&#8217;attività  di cui alla s.c.i.a. presentata e disposto la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della stessa, essendo, tra l&#8217;altro, totalmente primo di fondamento quanto affermato dalla medesima ovvero che si sarebbe ritrovata  <i>&#8220;&#038; da una condizione in cui operava a distanze superiori a 500 metri dalle attività  poi definite sensibili, ad operare ad una distanza inferiore a 500 metri da alcuni di tali luoghi&#8221;&#8221;</i>e che i luoghi sensibili ubicati attualmente ad una distanza inferiore a 500 metri si sarebbero insediati successivamente ad essa. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Nè viene in rilievo alcuna ipotesi di retroattività , dato che il provvedimento impugnato vieta l&#8217;installazione di un nuovo apparecchio, richiesta da Bingomania dopo l&#8217;entrata in vigore della l.r. 1/2014, della l.r. 33/2015 e della l.r. 26/2017.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Priva di fondamento &#8211; come condivisibilmente evidenziato dalla difesa del Comune &#8211; è, inoltre, anche la denunciata violazione dei principi nazionali e comunitari sulla libertà  di iniziativa economica. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Non sussiste, infatti, alcun contrasto con l&#8217;art. 3 nè conÂ  <i>&#8220;l&#8217;art. 41 Cost. che consente al legislatore di stabilire limiti all&#8217;iniziativa economica imprenditoriale a tutela dell&#8217; &#8211; intesa come locuzione comprensiva di tutti i diritti che ricevono pari tutela a livello costituzionale, tra i quali, in primo luogo, il diritto alla salute di cui all&#8217;art. 32 Cost. &#8211; poichè nei casi, come quello in esame, di possibile interferenza dell&#8217;attività  imprenditoriale con la salute dei cittadini, è consentito al legislatore di porre limiti all&#8217;esercizio della prima nel rispetto di un necessario e opportuno bilanciamento degli interessi&#8221; </i>(cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8298).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Senza contare che il Consiglio di Stato ha reiteratamente affermato che  <i>&#8220;una distanza di 500 mt risulta essere sufficientemente ragionevole, adeguata e proporzionata, rispetto ai fini di prevenzione della ludopatia e di tutela della salute dei soggetti pìù deboli&#8221;&#8221;</i> (cfr. V Sez. n. 5237 del 2018; Sez. IV, 27/11/2018, n. 6714; Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579; Consiglio di Stato sez. V, 06/07/2018, n.4145) e che, come ricordato da recente autorevole giurisprudenza,  <i>&#8220;la Corte Costituzionale, nei suoi numerosi interventi in materia, ha ritenuto che la tutela della salute dei soggetti pìù deboli è sussumibile tra gli obiettivi che, ai sensi dell&#8217;articolo 41 della Costituzione, possono giustificare limitazioni all&#8217;iniziativa economica privata, tenuto conto della non assoluta preminenza del principio di libertà  dell&#8217;attività  economica privata nella nostra Costituzione&#8221;&#8221;</i> (C.d.S., III, 19 dicembre 2019, n. 8563).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Analogamente per giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia UE, le restrizioni alle attività  di gioco d&#8217;azzardo possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell&#8217;incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco, sicchè, in assenza di un&#8217;armonizzazione eurounitaria in materia, spetta ad ogni singolo Stato membro valutare in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica, ed ai giudici nazionali assicurarsi, in modo coerente e sistematico, tenendo conto delle concrete modalità  di applicazione della normativa restrittiva di cui trattasi, che quest&#8217;ultima risponda veramente all&#8217;intento di ridurre le occasioni da gioco e di limitare le attività  in tale settore (v. Corte di giustizia UE 22 ottobre 2014, nelle cause C-344/13 e C-367/13; id., 24 gennaio 2013, nella causa C-33/2013; id., 16 febbraio 2012, nelle cause C-70/10 e C-77/10; nonchè Corte giustizia UE, 30 giugno 2011, nella causa C-212/08, secondo cui<i>«gli obiettivi perseguiti dalle normative nazionali adottate nell&#8217;ambito dei giochi e delle scommesse si ricollegano, di regola, alla tutela dei destinatari dei servizi interessati e dei consumatori, nonchè alla tutela dell&#8217;ordine sociale; siffatti obiettivi rientrano nel novero dei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi; anche le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonchè le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l&#8217;individuo e la società  che sono collegate ai giochi d&#8217;azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità  nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare, secondo la propria scala di valori, le prescrizioni a tutela del consumatore e dell&#8217;ordine sociale»</i>).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Quanto, infine, alla richiesta di  <i>&#8220;disapplicazione&#8221;&#8221;</i> delle norme della legge regionale che qui vengono in rilievo per asserito contrasto col diritto interno o comunitario la stessa, in disparte ogni valutazione sulla sua ammissibilità , è, comunque, manifestamente priva di pregio per le ragioni giÃ  dianzi evidenziate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Comune intimato nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condanna la società  ricorrente al pagamento a favore del Comune intimato delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri di legge. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nicola Bardino, Referendario</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
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		<title>Commissione delle comunita&#8217; europee &#8211; Comunicazione &#8211; 1/4/2020 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-delle-comunita-europee-comunicazione-1-4-2020-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-delle-comunita-europee-comunicazione-1-4-2020-n-108/</guid>

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<p>Orientamenti della Commissione europea sull&#8217;utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione europea sull&#8217;utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-delle-comunita-europee-comunicazione-1-4-2020-n-108/">Commissione delle comunita&#8217; europee &#8211; Comunicazione &#8211; 1/4/2020 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Orientamenti della Commissione europea sull&#8217;utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione europea sull&#8217;utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2020 n.7636</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-4-2020-n-7636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-4-2020-n-7636/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-4-2020-n-7636/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2020 n.7636</a></p>
<p>Petitti Primo Presidente; Bisogni Relatore Sulla giurisdizione del giudice ordinario in tema di risarcimento del danno correlato alla concreta realizzazione di un&#8217;opera pubblica Processo &#8211; Realizzazione di un&#8217;opera pubblica &#8211; Immissioni &#8211; Limiti ex art. 844 c.c. &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Giurisdizione &#8211; Giudice ordinario &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-4-2020-n-7636/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2020 n.7636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-4-2020-n-7636/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2020 n.7636</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Petitti Primo Presidente; Bisogni Relatore</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione del giudice ordinario in tema di risarcimento del danno correlato alla concreta realizzazione di un&#8217;opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Realizzazione di un&#8217;opera pubblica &#8211; Immissioni &#8211; Limiti ex art. 844 c.c. &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Giurisdizione &#8211; Giudice ordinario &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno correlato alla concreta realizzazione di un&#8217;opera pubblica e, dunque, ad attività  di natura materiale e non provvedimentale, nello svolgimento della quale, non solo i soggetti privati, ma anche la pubblica amministrazione che vi concorra, hanno l&#8217;obbligo di osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza, imposte dal precetto del neminem laederea tutela dell&#8217;incolumità  dei consociati e dell&#8217;integrità  del loro patrimonio. (Nella specie l&#8217;azione non era volta all&#8217;annullamento del provvedimento autorizzativo della realizzazione dell&#8217;opera pubblica, ma era fondata sul rispetto dei limiti di tollerabilità  sanciti dall&#8217;art. 844 c.c.)Â </em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br /> SEZIONI UNITE CIVILI<br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. PETITTI Stefano &#8211; Primo Presidente f.f. &#8211;<br /> Dott. GENOVESE Francesco Antonio &#8211; Presidente di Sez. &#8211; Dott. VIRGILIO Biagio &#8211; Presidente di Sez. &#8211;<br /> Dott. BISOGNI Giacinto &#8211; rel. Presidente di Sez. &#8211;<br /> Dott. GRECO Antonio &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. TRIA Lucia &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere &#8211; </p>
<p> ha pronunciato la seguente: ORDINANZa <br /> sul ricorso 33129/2018 proposto da: <br /> CONSORZIO ENERGIE RINNOVABILI, WINBIS S.R.L., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell&#8217;avvocato PAOLA TANFERNA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO BUCELLO e SIMONA VIOLA; <br /> &#8211; ricorrenti &#8211; contro <br /> T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO 20, presso lo studio dell&#8217;avvocato MARIA CUOZZO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato ROBERTO DE LUCA; <br /> &#8211; controricorrente &#8211; <br /> per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4332/2015 del TRIBUNALE di AVELLINO. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/10/2019 dal Presidente Dott. GIACINTO BISOGNI; <br /> lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, il quale chiede che la Corte di cassazione a Sezioni Unite, in Camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo, con le conseguenze di legge. <br /> Svolgimento del processo <br /> che:<br /> Il sig. T.A. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Avellino il C.E.R. (Consorzio Energie Rinnovabili) e la s.r.l. unipersonale WINBIS, deducendo che alcuni aerogeneratori del parco eolico realizzato da Ansaldo Energia s.p.a., per conto di Winbis srl a cui il C.E.R. aveva demandato la realizzazione dell&#8217;opera, erano stati realizzati in violazione delle distanze, dal suo fabbricato limitrofo, imposte dalle linee guida della Regione Campania (D.G.R. 30 novembre 2006). Ha chiesto l&#8217;accertamento delle predette violazioni nonchè della produzione di immissioni acustiche intollerabili e pregiudizievoli, sia per la salute dei fruitori dell&#8217;immobile, sia per la realizzazione delle attività  normalmente svolte sulla proprietà  attrice, con il conseguente deprezzamento del valore della sua proprietà . Ha concluso quindi per la condanna degli enti convenuti a ricondurre il funzionamento degli impianti alla normale tollerabilità  delle immissioni che ne derivano nella proprietà  limitrofa, o, se tale riconduzione si dimostrasse impossibile, all&#8217;inibizione all&#8217;uso degli impianti. Ha chiesto altresì¬ la condanna al risarcimento dei danni indicati in 5.000 Euro annui per ogni aerogeneratore nel periodo fra la messa in servizio dell&#8217;impianto sino alla eliminazione della rumorosità  molesta. <br /> Si sono costituiti il C.E.R. e la s.r.l. WILBIS e hanno rilevato che la contestata allocazione delle pale è stata oggetto di un procedimento amministrativo che ha valutato sia la distanza dell&#8217;impianto sia la tollerabilità  del suo impatto acustico e si è concluso con il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica regionale. Di conseguenza hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell&#8217;A.G.O.. <br /> A fronte del rifiuto del Tribunale di valutare immediatamente la questione di giurisdizione il C.E.R. e la s.r.l. WILBIS propongono ora ricorso ex art. 41 c.p.c.. <br /> Invocano l&#8217;art. 133 c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010) secondo cui appartengono alla cognizione dell&#8217;A.G.A. le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti a procedure e provvedimenti della p.a. concernenti la produzione di energia. Secondo le ricorrenti il sig. T. non fa che dolersi delle risultanze del procedimento sfociato nell&#8217;autorizzazione unica che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente davanti all&#8217;A.G.A. Citano a sostegno della loro richiesta le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite Civili nn. 24410/2011 e 18165/2017, entrambe in tema di parchi eolici, che qualificano la realizzazione di un parco eolico come intervento di interesse pubblico ed escludono l&#8217;applicabilità  all&#8217;opera pubblica realizzata delle distanze legali di cui agli artt. 873 c.c. e segg.. <br /> Propone controricorso il sig. T. rilevando che egli non intende contestare nè la legittimità  del provvedimento autorizzatorio nè le scelte discrezionali della p.a. ma la qualificazione del suo immobile quale mera pertinenza <br /> agricola con fabbricato privo di abitabilità  che invece risulta censito in catasto come immobile urbano (giÃ  a partire dal 2008). Ciò avrebbe dovuto comportare l&#8217;applicazione della distanza dai fabbricati imposta dalle linee guida regionali che prevedono una distanza minima di cinque volte l&#8217;altezza di ogni aerogeneratore. Il sig. T. invoca poi la giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili (Cass. Civ. S.U. nn. 3732 del 25.2.2016 e 4614 del 25.2.2011) secondo cui: &quot;Ai fini del riparto della giurisdizione fra Giudice ordinario e amministrativo le norme che attribuiscono a quest&#8217;ultimo la giurisdizione in particolari materie si devono interpretare nel senso che non vi rientra &quot;ogni controversia&quot; che in qualche modo riguardi una materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza della controversia con la materia, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità  di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri&quot;. Secondo il controricorrente deve comunque distinguersi fra accettabilità  dell&#8217;impatto acustico alla stregua della normativa amministrativa e tollerabilità  ai sensi dell&#8217;art. 844 c.c., così¬ come viene interpretato dalla giurisprudenza civile (Cass. civ. nn. 10735 del 3.8.2001, 2319 del 1.2.2011, 23574 del 1.10.2018) che normalmente stabilisce il limite alla immissione del rumore nella misura massima di tre decibel, che risulta disattesa nel caso in esame. <br /> Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto la dichiarazione della giurisdizione del Giudice amministrativo depositando, in data 15 aprile 2019, conclusioni scritte a firma del sostituto Procuratore generale Cons. Dott. Federico Sorrentino. <br /> Motivi della decisione <br /> che:<br /> Come rileva il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte è principio giurisprudenziale pacifico (cfr. fra le molte pronunce conformi Cass. Civ. S.U. n. 16883 del 5 luglio 2013 e Cass. Civ. S.U. n. 13178 del 28 maggio 2013) che la giurisdizione debba essere determinata sulla base della domanda, con la specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, non giÃ  la prospettazione compiuta dalle parti, bensì¬ il petitum sostanziale. E questo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell&#8217;intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati. <br /> Ora nel caso in esame il sig. T. ha chiesto in via principale di accertare che gli aerogeneratori del parco eolico generano immissioni rumorose, moleste e intollerabili, con effetti pregiudizievoli sia al bene primario della salute dell&#8217;attore e dei suoi familiari, sia alle attività  &quot;realizzatrici&quot; sue e del proprio nucleo familiare, sia al valore economico della sua proprietà  e come conseguenza del predetto accertamento ha chiesto la condanna dei convenuti alla riconduzione dei livelli di immissione all&#8217;interno della normale soglia di tollerabilità  ovvero alla cessazione dell&#8217;attività  degli aerogeneratori che provocano immissioni acutiscamente inquinanti nonchè la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. <br /> L&#8217;azione proposta dal sig. T. dunque non è diretta all&#8217;annullamento del provvedimento autorizzativo dell&#8217;impianto e specificamente della installazione degli aerogeneratori limitrofi alla sua proprietà  nè presuppone l&#8217;accertamento, sia pure incidentale, della illegittimità  dell&#8217;autorizzazione, bensì¬ si fonda sul rispetto dei limiti di tollerabilità  sanciti all&#8217;art. 844 c.c.. Quanto alla illegittimità  del comportamento della p.a., essa è stata prospettata, da parte dell&#8217;attore T.A., al Tribunale di Avellino, ed è stata ribadita con ampie argomentazioni nel controricorso, in quanto di per sì¨ lesiva del diritto soggettivo tutelato dal codice civile e in quanto attuativa di una ubicazione e di un funzionamento degli aerogeneratori non conforme alla stessa autorizzazione e alle linee guida dettate dalla Regione Campania, ente competente all&#8217;emanazione dell&#8217;autorizzazione unica. <br /> Da parte delle ricorrenti si contesta sotto vari profili tale ricostruzione della causa petendi della domanda proposta dal sig. T. davanti al Tribunale di Avellino. A giudizio delle ricorrenti, le contestazioni mosse dall&#8217;odierno controricorrente investono direttamente il provvedimento autorizzativo, che non solo ha previsto l&#8217;ubicazione degli aerogeneratori conformemente alla loro realizzazione, ma ha anche disciplinato le modalità  di esercizio degli impianti imponendo di rispettare determinati standard di sicurezza e specifici limiti di emissione acustica durante l&#8217;attività . Inoltre da parte delle ricorrenti si contesta l&#8217;applicabilità  della disciplina comune sulle distanze legali con riferimento alla realizzazione dei parchi eolici e si invoca a tale proposito una recente pronuncia delle Sezioni Unite (l&#8217;ordinanza n. 18165 del 24.7.2017) secondo cui &quot;la realizzazione di un parco eolico, che attiene alla produzione di energia elettrica ed al suo trasporto nella rete nazionale, costituisce un intervento di interesse pubblico, sicchè ricadono nella giurisdizione esclusiva amministrativa gli atti del gestore di tale servizio funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle sue modalità  di esercizio e, conseguentemente, anche le domande del proprietario confinante, aventi ad oggetto la collocazione delle pale eoliche e le immissioni da esse provocate, laddove si traducano nella contestazione non di un&#8217;attività  materiale posta in essere al di fuori di quella autoritativa, bensì¬ di quella esecutiva dei provvedimenti amministrativi e delle relative scelte discrezionali riguardanti l&#8217;individuazione e la determinazione dell&#8217;opera pubblica sul territorio&quot;. <br /> Pur non contestando la pertinenza dei richiami giurisprudenziali delle ricorrenti, cui si riferiscono anche le conclusioni del Procuratore Generale, non può non rilevarsi come la dedotta attinenza delle contestazioni contenute nella citazione introduttiva della lite alla legittimità  del provvedimento di autorizzazione unica si scontra con la prospettazione dell&#8217;attore che, come si è detto, sia nell&#8217;atto di citazione che nel controricorso si premura di chiarire che la sua azione si basa su un comportamento e non su un provvedimento illegittimo della p.a. e sulla lesività  delle immissioni che ne sono derivate. <br /> Le difese delle ricorrenti dovranno pertanto essere vagliate dal Giudice del merito ai fini del giudizio sulla fondatezza delle domande del sig. T. ma non possono condurre a una attribuzione di giurisdizione all&#8217;A.G.A. in conformità  a quanto pìù volte affermato da queste Sezioni Unite (in particolare S.U. 3.10.2016 n. 19672; 3.2.2016 n. 2052; 20.10.2014 n. 22115) e cioè che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O. nella controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno correlato alla concreta realizzazione di un&#8217;opera pubblica e, dunque, ad attività  di natura materiale e non ad attività  provvedimentale, nello svolgimento della quale, non solo i soggetti privati, ma anche la pubblica amministrazione che vi concorra, hanno l&#8217;obbligo di osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza, imposte dal precetto del neminem laedere a tutela dell&#8217;incolumità  dei consociati e dell&#8217;integrità  del loro patrimonio. In particolare è stato ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite che l&#8217;inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni ad essa appartenenti, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunziata dal privato innanzi al giudice ordinario, non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della P.A. ad un facere, giacchè la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell&#8217;amministrazione, ma attività  soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. <br /> Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. <br /> <strong>P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. </strong><br /> Così¬ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019. <br /> Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2020. <br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-4-2020-n-7636/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2020 n.7636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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