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	<title>1/4/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/4/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2015 n.1723</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-4-2015-n-1723/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-4-2015-n-1723/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2015 n.1723</a></p>
<p>Pres. G. Romeo, Est. S. M. Russo Poliziotto Notturno s.r.l. (Avv. D. Pennetta) contro l’ASL di Benevento (Avv. C. Costantini) e nei confronti di Secur Bull s.r.l (avv. D. Vitale) la mancata esposizione dei costi della sicurezza c.d. aziendali negli appalti di servizi non giustifica l&#8217;automatica esclusione occorrendo una verifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-4-2015-n-1723/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2015 n.1723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-4-2015-n-1723/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2015 n.1723</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Romeo, Est. S. M. Russo<br /> Poliziotto Notturno s.r.l. (Avv. D. Pennetta) contro l’ASL di Benevento (Avv. C. Costantini) e nei confronti di Secur Bull s.r.l (avv. D. Vitale)</span></p>
<hr />
<p>la mancata esposizione dei costi della sicurezza c.d. aziendali negli appalti di servizi non giustifica l&#8217;automatica esclusione occorrendo una verifica sulla serietà e sostenibilità dell&#8217;offerta economica nel suo insieme); v. anche CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza 9 aprile 2015* (dopo la Plenaria 3/2015 la mancata indicazione degli oneri della sicurezza c.d. aziendali nell&#8217;offerta relativa ad un appalto di servizi e forniture non può condurre automaticamente all&#8217;esclusione dalla gara ma va risolta in sede di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti pubblici – Oneri della sicurezza c.d. aziendali – Obbligo dichiarativo in fase di offerta – Appalti di servizi e forniture – Insussistenza – Esclusione – Illegittimità – Verifica di anomalia – Necessità – Giudizio sulla sostenibilità complessiva dell’offerta &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata esposizione dei costi della sicurezza c.d. aziendali negli appalti di servizi, non giustifica l&#8217;automatica esclusione delle stesse imprese dalla procedura comparativa, se la stazione appaltante non ha preliminarmente proceduto ad una verifica sulla serietà e sostenibilità dell&#8217;offerta economica nel suo insieme (arg. ex Cons. St., III, 13 dicembre 2013 n. 5983; id., n. 3195/2014, cit.; id., 21 novembre 2014 n. 5746). Né il dato testuale dell’art. 86, c. 3-bis del Dlg 163/2006 giustifica interpretazioni per cui v’è una preclusione invincibile all’omessa indicazione dei predetti costi, tale comunque da attivare tal meccanismo. Come si vede, non opera solo la sanzione espulsiva, non certo la rigorosa valutazione dell’offerta che tali oneri della sicurezza non ha espressamente indicato, onde l’impresa concorrente dev’essere chiamato a specificarli, nell&#8217;ambito della fase di verifica della congruità dell&#8217;offerta stessa. Né giova obiettare che l’art. 87, c. 2 del Dlg 163/2006 esclude dalle giustificazioni siffatti oneri, in quanto, in sede d’anomalia, si accerta la tenuta globale di un’offerta ormai irrevocabile, anche alla luce dei costi per i rischi aziendali, non tal singolo elemento in sé.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 3266/2014 RG, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Poliziotto Notturno s.r.l., corrente in Atripalda (BN), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Donato Pennetta, con domicilio eletto in Roma, via E. Q. Visconti n. 20, presso lo studio dell’avv. Petracca,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’Azienda sanitaria locale – ASL di Benevento, in persona del Direttore generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Caterina Costantini, con domicilio eletto in Roma, via Avellino n. 19, presso lo studio dell’avv. Pietrantuono e </p>
<p>nei confronti di<br />
Vigilanza SECUR BULL s.r.l., corrente in Saviano (NA), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, controinteressata, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Domenico Vitale, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avv. Placidi, </p>
<p>per la riforma<br />
del dispositivo di sentenza del TAR Campania – Napoli, sez. V, n. 1892/2014 e della relativa sentenza n. 3058/2014, concernenti l’esclusione della Società controinteressata dalla gara per il servizio di vigilanza presso alcune strutture dell&#8217;ASL intimata; </p>
<p>Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Visti tutti gli atti della causa; <br />
Visti gli artt. 74 e 120, c. 10, c.p.a.; <br />
Relatore all&#8217;udienza pubblica del 16 ottobre 2014 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Villani (su delega di Pennetta), Pietrantuono (su delega di Costantini) e Panizzolo (su delega di Vitale); <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. – Con deliberazione n. 83 del 17 maggio 2013, il Direttore generale dell’ASL di Benevento ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi al prezzo più basso, per l&#8217;affidamento triennale del servizio di vigilanza presso alcune strutture aziendali, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 1.345.500,00, di cui € 2.100,00 per oneri di sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso. <br />
A tal gara ha inteso partecipare, tra gli altri, la Poliziotto Notturno s.r.l., corrente in Atripalda (BN), nonché la Vigilanza SECUR BULL s.r.l. e la Società di vigilanza privata <i>La Vittoria</i> s.r.l., tutt’e tre proponendo offerta. In esito alla gara, queste due ultime imprese si son collocate al primo e, rispettivamente, al secondo posto della graduatoria di merito, ma ne sono state escluse perché non hanno specificato in offerta l’importo dei costi per la sicurezza da rischio specifico (o aziendale). E ciò a differenza della Poliziotto Notturno s.r.l., terza graduata, che appunto ha distintamente esposto tali costi, separandoli dall’offerta economica, onde essa è divenuta aggiudicataria definitiva. <br />
2. – Avverso le statuizioni d’esclusione, le predette Società sono insorte, ciascuna per suo conto, innanzi al TAR Napoli. <br />
In particolare, con il ricorso n. 5214/2013 RG, la Vigilanza SECUR BULL s.r.l. ha impugnato, con il gravame introduttivo, l’atto d’esclusione, la nota direttoriale prot. n. 155432 del 28 ottobre 2013 e l’aggiudicazione definitiva, i cui estremi erano al tempo sconosciuti. Coi motivi aggiunti depositati il 29 novembre 2013, essa ha impugnato altresì la deliberazione direttoriale n. 256 del 19 novembre 2013 (aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Poliziotto Notturno s.r.l.), chiedendo inoltre la dichiarazione d’inefficacia del contratto ove nel frattempo stipulato, nonché il suo subentro nella posizione dell’aggiudicataria o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Avverso tal ricorso, la Poliziotto Notturno s.r.l. ha interposto gravame incidentale, deducendo: I) – l’omessa indicazione, da parte della ricorrente principale nella tariffa oraria esposta in offerta, dei costi per il passaggio di cantiere, invece previsti per mantenere i livelli occupazionali; II) – la necessità in ogni caso dell’esclusione della ricorrente principale, giacché il mantenimento di tali livelli, quand’anche non previsto dal disciplinare di gara, è imposto dalla l. reg. Camp. n. 3/2007; III) – la violazione del principio di <i>par condicio</i> ove non fosse disposta l’esclusione della ricorrente principale; IV) – il mancato annullamento della gara perché la stazione appaltante ha omesso di dar notizia a tutte le imprese partecipanti sia del quesito posto dalla ricorrente principale, sia della risposta fornitale, in relazione a quanto stabilito dal § 8) del disciplinare, nonché dagli artt. 70, c. 10 e 71, c. 2 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163.<br />
Nelle more di tal giudizio, il 27 dicembre 2013 è intervenuto il contratto tra l’ASL e la Poliziotto Notturno s.r.l. Con dispositivo n. 1892 del 1° aprile 2014, è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 120, c. 9, c.p.a., l’esito del predetto giudizio. <br />
Con sentenza n. 3058 del 4 giugno 2014, l’adito TAR, disattesa l’impugnazione incidentale, ha poi accolto quella principale, stante l’illegittimità dell&#8217;esclusione <i>de qua</i> «… <i>in quanto adottata in assenza di tale espressa previsione di gara: l&#8217;obbligo di indicare, a pena di esclusione, i costi della sicurezza aziendale non è, infatti, fissato né nel bando di gara, né nel relativo disciplinare, né nel capitolato, né nel modello (allegato F del Disciplinare)</i> …». Invero, a detta del TAR, il § 9.2.) del disciplinare di gara impone che la busta B) contenga «… <i>a pena di esclusione i seguenti documenti: … &#8220;DICHIARAZIONE ex art. 87, comma 4, del d.lgs. n.163/2006, nella quale la ditta dovrà hindicare i costi della sicurezza&#8221;</i>…». Poiché tal § 9.2.) obbliga d’indicare «… <i>l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto</i>…», ad avviso del TAR ciò non è che un richiamo alla nozione dei soli costi interferenziali, senza specifico riferimento a quelli aziendali. Ciò è confermato altresì dalla «…<i>la circostanza …che il modello precompilato (Allegato F) fornito in allegato alla “lex di gara …” per la formulazione dell’offerta economica ed utilizzato dalle partecipanti…, non recava alcuno spazio utile per una distinta indicazione dei suddetti “costi aziendali”, oltre quelli interferenziali, non soggetti a ribasso</i>…». Sicché, a fronte d’una siffatta ed ambigua clausola, la stazione appaltante avrebbe dovuto non già escludere in modo automatico detta impresa, ma valutare la congruità della sua offerta mediante la verifica dell’eventuale anomalia, nella specie non superabile della prevista presentazione delle giustificazioni ex art. 87, c. 2 del Dlg 163/2006. <br />
3. – Appella quindi la Poliziotto Notturno s.r.l., con il ricorso in epigrafe, gravandosi dapprima nei confronti del dispositivo n. 1892/2014. <br />
Con i motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2014, la Società appellante impugna quindi la sentenza n. 3058/2014, deducendo in punto di diritto: A) – l’erroneo rigetto dell’impugnazione incidentale di primo grado; B) – l’erronea interpretazione resa dal TAR sia sui §§ 4) e 9.2.) del disciplinare, sia sul contenuto specifico del modulo di cui al relativo all. F) per la compilazione dell’offerta; C) – la violazione degli artt. 86 e 87 del Dlg 163/2006, i quali, ove occorra, integrano le eventuali lacune della <i>lex specialis</i> in tema di costi da rischi specifici (o aziendali); D) – l’erroneità della sentenza laddove pretende che si dovesse attivare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia, giacché la Società appellata ha del tutto omesso l’indicazione dei predetti costi e non possono esser chiesti ulteriori giustificazioni circa gli elementi costitutivi dell’offerta economica; E) – l’erroneo e illogico riferimento della sentenza al principio di <i>favor partecipationis</i>, ché il bando non è punto ambiguo e l’appellata ha avuto modo di rendere, secondo l’ordinaria diligenza, ogni chiarimento sul punto. <br />
Resiste in giudizio l’ASL intimata, che difende il proprio operato e conclude per l’accoglimento del presente appello. S’è costituita in giudizio anche l’appellata Vigilanza SECUR BULL s.r.l., la quale eccepisce l’infondatezza del ricorso in epigrafe e ne chiede il rigetto. <br />
Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2014, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio. <br />
4. – L’appello non convince, per le ragioni di cui appresso. <br />
Per ragioni di priorità logica, vanno esaminati (e disattesi) i motivi del gravame incidentale di primo grado, qui riproposti a seguito del loro rigetto da parte del TAR. <br />
Corretta e condivisibile è la statuizione del TAR in ordine al preteso obbligo di dar contezza del passaggio di cantiere (ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali) e di esporre i relativi costi. Infatti, all’uopo basta, senza la necessità di ulteriori e formalistiche solennità estranee all’oggetto dell’appalto, la dichiarazione di cui al § 9) dell’all. A) al disciplinare di gara, in virtù del quale le imprese partecipanti alla procedura <i>de qua </i>s’impegnano a rispettare gli artt. 25/27 del CCNL di categoria. Non nega il Collegio che l’appellante abbia un interesse a far constare, al di là del rispetto di tal prescrizione della <i>lex specialis</i>, l’eventuale indizio d’anomalia dell’offerta, ferma l’autonoma valutazione spettante alla stazione appaltante ex art. 87, c. 1 del Dlg 163/2006, discendente dalla mancanza di un’indicazione specifica dei costi inerenti al passaggio <i>de quo</i>. In disparte, però, l’estrema genericità di tal deduzione, questo interesse al più implica che sia attivato il sub-procedimento di verifica di tal sospettata anomalia, non certo l’obbligo della stazione appaltante di escludere, <i>tout court </i>e solo per tal fatto, la Società appellata. <br />
Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire circa il preteso annullamento integrale della gara <i>de qua</i>, a causa dell’inadempimento della <i>par condicio </i>circa l’obbligo, da parte della stazione appaltante, di notiziare tutte le imprese partecipanti dei chiarimenti chiesti dalla e forniti all’impresa appellata. <br />
Ora, l’art. 71, c. 2 del Dlg 163/2006 impone alle stazioni appaltanti di comunicare le informazioni complementari sui capitolati d&#8217;oneri e sui documenti complementari, ove «…<i>chieste in tempo utile, …almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte</i>…». Sul punto l’appellante non chiarisce in che cosa mai si sostanzi la complementarietà delle informazioni rese alla Vigilanza SECUR BULL s.r.l., anzi, neppure dice di che informazioni si tratti (cfr. pag. 9/10). Se però queste ultime concernono il c.d. passaggio di cantiere, allora non vi è alcuna reale integrazione della <i>lex specialis</i>, giacché nulla è innovato rispetto a quanto già è detto in essa o sarebbe stato facile ritrarvi in base alla mera interpretazione letterale del relativo testo. In tal caso, scolora l’argomento dell’appellante in ordine alla sanzione connessa all’omessa pubblicazione delle informazioni d’interesse comune ai partecipanti, per l’evidente motivo, chiarito dal TAR secondo ragionevolezza e proporzionalità nell’applicazione del citato art. 71, c. 2, per cui un «… <i>qualsiasi chiarimento fornito in sede di gara è inidoneo a modificare la “lex specialis” consolidatasi con la pubblicazione del bando</i>…». <br />
5. – Del pari da rigettare sono le altre questioni poste dall’appellante, essendo opportuno precisare fin d’ora che la sentenza del TAR non ha certo determinato il mero ripristino della graduatoria di merito e, dunque, della posizione poziore della Società appellata in quel contesto. <br />
Non si dimentichi che, nella specie e come s’è visto dianzi, qui si controverte sulla legittimità, o no, della necessità d’esporre in modo analitico i costi della sicurezza aziendale con un’indicazione specifica e separata rispetto al contenuto proprio dell’offerta economica, ossia della remunerazione attesa per il servizio dedotto in appalto. Affermando l’insussistenza d’un siffatto obbligo, allora la sentenza se non implica, certo conduce, realizzando il presupposto ex art. 87, c. 1 del Dlg 163/2006, all’attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia sull’offerta dell’appellata, cui l’ASL appaltante non provvide per tempo perché statuì direttamente l’esclusione. Ben si vede che solo in esito a siffatta verifica, in cui si dovrà effettuare la valutazione complessiva sulla tenuta e la congruenza di tal offerta —per quanto attiene in modo specifico ai costi della sicurezza aziendale commisurati al contenuto effettivo della prestazione dedotta in appalto—, s’avrà la definizione della graduatoria e la permanenza e la collocazione di detta impresa in essa. <br />
Non sfugge al Collegio che, sulla vicenda dell’esposizione analitica di detti costi, il § 9.2) del disciplinare di gara impose alle imprese partecipanti di inserire nella busta B) – offerta economica, «… <i>a pena di esclusione i seguenti documenti:… &#8220;DICHIARAZIONE ex art. 87, comma 4, del d.lgs. n.163/2006, nella quale la ditta dovrà indicare i costi della sicurezza&#8221;</i>…». <br />
Di ciò dà atto pure il TAR il quale, però (e rettamente), precisa che, nel corpo del medesimo § 9.2.) —e, si badi, PRIMA della disposizione testé citata—, v’è pure l’obbligo d’indicare «… <i>l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto</i>…». La disposizione, per vero e com’è formulata, è al contempo generica ed ambigua, perché s’esprime dapprima con una locuzione più vicina alla nozione dei costi interferenziali, poi richiama quelli aziendali. Ma non è finita: essa non fornisce sul punto un apposito spazio, nel modello precompilato di cui all’All. F) al disciplinare, ove indicare questi ultimi con quella specificità che la stessa legge di gara in modo tanto enfatico pretenderebbe. <br />
Piace su tal aspetto al Collegio rammentare che il meccanismo sostitutivo ex art. 1339 c.c., per cui l’art. 87 del Dlg 163/2006 potrebbe integrare le eventuali lacune della <i>lex specialis</i> per i costi da rischi specifici (o aziendali), opera solo in presenza di norme imperative recanti una rigorosa predeterminazione dell&#8217;elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme (cfr. Cons. St., III, 24 giugno 2014 n. 3195). Al riguardo, anzitutto, non val obiettare che il § 4) del disciplinare stabilì in complessivi €. 2.100,00 l&#8217;ammontare degli oneri di sicurezza per i rischi interferenziali (non soggetti a ribasso), di talché il successivo § 9.2) non potrebbe che concernere gli oneri di sicurezza da rischio specifico. A tutto concedere, non basterebbe neppure che il relativo ammontare sia determinato da ciascun concorrente in base alla propria offerta, occorrendo, affinché operi l’art. 87, c. 4 del Dlg 163/2006, che sia la medesima stazione appaltante ad indicarlo in modo espresso e stringente, in relazione all’oggetto dell’appalto ed al suo valore. Ove ciò non accada, non trova applicazione il citato art. 1339, ove siano comunque affidati alle parti del contratto quantità e corrispettivo specifico, nonché il metodo e la concreta manifestazione degli elementi (i costi della sicurezza da rischio specifico) in questione (arg. ex Cons. St., V, 23 febbraio 2015 n. 884). <br />
Né il dato testuale dell’art. 86, c. 3-bis del Dlg 163/2006 giustifica interpretazioni per cui v’è una preclusione invincibile all’omessa indicazione dei predetti costi, tale comunque da attivare tal meccanismo. Invero, la norma prevede «… <i>nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di…servizi …, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al… costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture</i>…». La norma si rivolge alle stazioni appaltanti, imponendo loro, «… <i>nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte</i>…», d’effettuare una specifica valutazione della congruità dei costi del lavoro e della sicurezza indicati dalle imprese concorrenti. Essa invero prevede che i costi in questione debbono essere specificamente indicati, ma tal indicazione è in sé ed oggettivamente funzionale alla verifica di congruità. Sicché la mancanza di essa, anche per le imprese partecipanti a gare per appalti di servizi, non giustifica l&#8217;automatica esclusione delle stesse imprese dalla procedura comparativa, se la stazione appaltante non ha preliminarmente proceduto ad una verifica sulla serietà e sostenibilità dell&#8217;offerta economica nel suo insieme (arg. ex Cons. St., III, 13 dicembre 2013 n. 5983; id., n. 3195/2014, cit.; id., 21 novembre 2014 n. 5746). <br />
Come si vede, non opera solo la sanzione espulsiva, non certo la rigorosa valutazione dell’offerta che tali oneri della sicurezza non ha espressamente indicato, onde l’impresa concorrente dev’essere chiamato a specificarli, nell&#8217;ambito della fase di verifica della congruità dell&#8217;offerta stessa. Né giova obiettare che l’art. 87, c. 2 del Dlg 163/2006 esclude dalle giustificazioni siffatti oneri, in quanto, in sede d’anomalia, si accerta la tenuta globale di un’offerta ormai irrevocabile, anche alla luce dei costi per i rischi aziendali, non tal singolo elemento in sé. Esso serve sì alla stazione appaltante, affinché essa possa adempiere al suo onere, che peraltro esiste pure oltre o indipendentemente da questo procedimento, di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all&#8217;entità ed alle caratteristiche del servizio. Spetta, tuttavia, alla stessa impresa dimostrare, con serietà, la tenuta della sua offerta nell’incorporare gli oneri predetti. <br />
6. – In definitiva, l’appello va respinto, ma giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (ricorso n. 3266/2014 RG in epigrafe), lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2014, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/04/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-4-2015-n-1723/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2015 n.1723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2015 n.1899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-4-2015-n-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Paolo Corciulo, est. Carlo Dell&#8217;Olio Società CO.CE.RE.ST. s.c. (Avv. Lorenzo Lentini) c. Comune di Parete (Avv. Luigi M. D’Angiolella), Centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a r.l. (n.c.) CO.GE.P.AR. Costruzioni Generali s.a.s. (Avv. Giuseppe Sartorio) 1. Contratti con la P.A.- Gara &#8211; Offerta tecnica – Cronoprogramma – Elemento essenziale dell’</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Paolo Corciulo, est. Carlo Dell&#8217;Olio<br /> Società CO.CE.RE.ST. s.c. (Avv. Lorenzo Lentini) c. Comune di Parete (Avv. Luigi M. D’Angiolella), Centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a r.l. (n.c.) CO.GE.P.AR. Costruzioni Generali s.a.s. (Avv. Giuseppe Sartorio)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti con la P.A.- Gara &#8211; Offerta  tecnica – Cronoprogramma – Elemento essenziale dell’ offerta contenuta – Mancanza &#8211; Impegno negoziale sul rispetto della tempistica – Esclusione – Legittimità</p>
<p>2.   Contratti con la P.A.- Gara &#8211; Offerta  tecnica – Cronoprogramma – Elemento essenziale – Art. 46 D.Lgs. 163/2006 – Integrazione postuma – Mediante – Soccorso istruttorio – Inammissibilità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nelle procedure per l’affidamento di un appalto pubblico, ove il cronoprogramma sia stato previsto dalla Stazione appaltante non solo formalmente ma quale elemento essenziale dell’offerta, ai sensi dell’art. 46, co. 1-bis, del D.Lgs.n.163/2006, rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione, la sua mancata allegazione può legittimamente determinare la sanzione dell’esclusione della società concorrente inadempiente (1).						</p>
<p>2.	Nelle procedure per l’affidamento di un appalto pubblico, ove il cronoprogramma assurge ad elemento essenziale dell’offerta, lo stesso costituendo parte integrante dell’offerta tempo, non è integrabile in via postuma mediante il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1, del codice dei contratti, il quale per definizione non si applica alle offerte ed ai loro elementi costitutivi, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (2). 						</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr: TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 27 marzo 2013 n. 880; TAR Veneto, Sez. I, 23 marzo 2012 n. 420<br />
(2) cfr: Consiglio di Stato, A.P., 20 marzo 2015 n. 3; TAR Sicilia Catania, n. 880/2013 cit.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 239 del 2015, proposto da:<br />
Società CO.CE.RE.ST. s.c., rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Lentini, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16 presso lo studio del Prof. G. Abbamonte; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; COMUNE DI PARETE, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi M. D’Angiolella, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 16;<br />
&#8211; CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE S.c.a r.l., non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>CO.GE.P.AR. COSTRUZIONI GENERALI S.a.s., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Sartorio, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n. 16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) della determinazione del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Parete n. 1 del 7 gennaio 2015, con la quale sono state disposte l’esclusione della società ricorrente, prima graduata, dalla gara per l&#8217;affidamento dei lavori di recupero statico e funzionale del palazzo ducale e la successiva aggiudicazione dei lavori in favore della ditta CO.GE.P.AR., seconda graduata;<br />
b) ove occorra, della nota del Comune di Parete prot. n. 69 dell’8 gennaio 2015, recante la comunicazione della determinazione di cui sopra;<br />
c) ove occorra, della nota del Comune di Parete prot. n. 6615 del 10 dicembre 2014, recante la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione;<br />
d) ove occorra, del bando e del disciplinare di gara, se lesivi degli interessi della ricorrente ed, in particolare, della pag. 17 del disciplinare, se inteso a prescrivere a pena di esclusione la campitura delle fasi lavorative di esecuzione dei lavori;<br />
e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;<br />
e per la declaratoria<br />
di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, con dichiarazione di subentro in favore della società ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e della società controinteressata;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm. sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che:<br />
&#8211; con l’odierno gravame parte ricorrente contesta essenzialmente la propria esclusione dalla gara in epigrafe e la conseguente aggiudicazione disposta in favore della concorrente seconda graduata;<br />
&#8211; l’esclusione è stata disposta dalla stazione appaltante perché la ricorrente ha allegato all’offerta tempo un cronoprogramma incompleto con riguardo ad alcune fasi di lavorazione, e precisamente con riguardo all’allestimento permanente, alla sistemazion<br />
&#8211; tale clausola così recita: “A pena di esclusione indicare in cifra e lettere, sull’apposito modulo “scheda offerta tempo” la percentuale determinante la riduzione dei tempi di esecuzione per dare ultimati i lavori (l’offerta tempo si riferisce alla ridu<br />
&#8211; parte ricorrente adduce i seguenti vizi inficianti l’esclusione: a) nullità della suddetta clausola con riferimento al cronoprogramma per contrasto con l’art. 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006 (cd. codice dei contratti), non essendo richiesto tale<br />
Considerato che:<br />
&#8211; le censure attoree non meritano condivisione per le seguenti dirimenti ragioni (si segue l’ordine di esposizione di cui sopra):<br />
aa) la clausola non è nulla giacché, nel caso specifico, il cronoprogramma assurge ad elemento essenziale dell’offerta proprio ai sensi dell’invocato art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti, rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: si consideri la valenza in tal senso dell’espressione “Il cronoprogramma sarà ritenuto vincolante ai fini contrattuali”. Si osserva, al riguardo, che l’elemento essenziale dell’offerta, di cui alla citata disposizione, comprende non solo gli elementi formali, ma anche altri aspetti sostanziali ritenuti a monte (nel bando o nel disciplinare) qualificanti dalla stessa stazione appaltante, di modo che la loro assenza renderebbe incompleta l’identificazione e/o il contenuto dell’obbligazione programmata in sede di gara e posta a fondamento stesso dell’esecuzione dell’appalto. Pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell’offerta (come avvenuto nel caso di specie), dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell’esclusione della concorrente inadempiente (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 27 marzo 2013 n. 880; TAR Veneto, Sez. I, 23 marzo 2012 n. 420);<br />
bb) la clausola non aggrava inutilmente il procedimento, rispondendo alla tutela dell’interesse sostanziale della stazione appaltante di far emergere, già in sede di gara, l’impegno contrattuale delle imprese concorrenti al rispetto dei tempi inerenti alle singole fasi lavorative (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5159);<br />
cc) il cronoprogramma, costituendo parte integrante dell’offerta tempo, non è integrabile in via postuma mediante il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1, del codice dei contratti, il quale per definizione non si applica alle offerte ed ai loro elementi costitutivi, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 20 marzo 2015 n. 3; TAR Sicilia Catania, n. 880/2013 cit.);<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />
&#8211; resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza;<br />
&#8211; analoga sorte subisce la connessa istanza di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, non essendosi profilata l’illegittimità dell’affidamento alla società divenuta aggiudicataria;<br />
&#8211; pertanto, il ricorso deve essere in toto respinto, ravvisandosi giusti e particolari motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, attesa la relativa novità della vicenda contenziosa.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Corciulo, Presidente FF<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/04/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></p>
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