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	<title>1/4/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/4/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.255</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-255/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.255</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca M. M. (avv. R. Murgia) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti P. Angius, R. Murroni); Agenzia Regionale per il Lavoro Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici – Concessione e revoca – Controversie – Giurisdizione – Riparto – Criteri &#8211; Fattispecie Il riparto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-255/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-255/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.255</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca<br /> M. M. (avv. R. Murgia) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti P. Angius, R. Murroni); Agenzia Regionale per il Lavoro</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici – Concessione e revoca – Controversie – Giurisdizione – Riparto – Criteri &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata; non sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del provvedimento di revoca di una borsa di studio motivato con riguardo a inadempimenti del programma di studi, verificatisi nella fase di esecuzione, in quanto la posizione soggettiva della ricorrente concessionaria della borsa deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 181 del 2014, proposto da:<br />
M. M., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Murgia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Alghero n. 45; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Angius, Roberto Murroni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento, n. 69; Agenzia Regionale per il Lavoro;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento del 9.12.2013, prot. 2013/25212 pervenuto a mezzo posta alla ricorrente il 12.12.2013, con il quale il direttore dell&#8217;Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna ha revocato alla ricorrente il finanziamento già concesso in seguito alla<br />
&#8211; del provvedimento n. 1863/ARL del 18.11.2013 mai comunicato alla ricorrente con cui e&#8217; stata disposta Ia revoca del finanziamento in favore della ricorrente, approvato con determinazione n. 504/ARL del 29.10.2009, domanda del 11.1. 2010, prot. 684.<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Roberto Murgia per la ricorrente e gli avvocati Patrizia Angius e Roberto Murroni per la Regione Sardegna;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Ritenuto<br />
che, con il ricorso in esame, regolarmente notificato e depositato, la dr.ssa Marta Mameli chiede l’annullamento della provvedimento del 9 dicembre 2013, n. 25212, con il quale il direttore dell&#8217;Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna ha revocato la borsa di studio concessa alla ricorrente nell’ambito del programma di “Master and Back”, di cui all’avviso pubblico del 2009, sul presupposto che <i>“il percorso formativo </i>(…)<i> effettivamente svolto non corrisponde a quello finanziato”</i> (cfr. la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, del 25 gennaio 2013, n. 3636, del direttore dell&#8217;Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna, cui rinvia il provvedimento di revoca, all. 8 della produzione documentale della Regione);<br />
che, nel costituirsi in giudizio, la Regione Sardegna eccepisce, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la revoca è motivata con riguardo a inadempimenti del programma di studi, verificatisi nella fase di esecuzione;<br />
che alla camera di consiglio del 26 marzo 2014, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa – previo avviso alle parti della possibile definizione nel merito con sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo – è stata trattenuta in decisione.<br />
Considerato<br />
che è fondata la questione di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente, con la conseguente inammissibilità del ricorso in epigrafe;<br />
che i fatti contestati (e posti a base della revoca) riguardano la fase di esecuzione del rapporto sorto dalla concessione della borsa di studio attribuita alla ricorrente;<br />
che, pertanto, sulla scorta del criterio di ripartizione fondato sulla natura delle situazioni giuridiche, come di recente confermato dal Cons. St., Ad. Plen., n° 6 del 2014 (secondo cui <i>«il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata»</i> (in precedenza si veda Ad. Plen. n° 13 del 2013), deve ritenersi che la posizione soggettiva della ricorrente deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo, per cui la cognizione della controversia appartiene al giudice ordinario (si veda in tal senso, di recente, in tema di borse di studio, anche TAR Lazio, sez. III bis, 27 novembre 2013, n. 10162);<br />
che sussistono giusti motivi, in relazione ai residui margini di incertezza sulla giurisdizione per le controversie del tipo di quella in esame, per disporre l’integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l&#8217;effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/04/2014</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.1563</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-4-2014-n-1563/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-4-2014-n-1563/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-4-2014-n-1563/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.1563</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Pannone Net Engineering s.p.a.(Avv. L. Manzi, V. Dominichelli, G. Zago) c/ Erregi s.r.l. ( Avvocatura generale dello Stato Contratti P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale – Dichiarazione sostitutiva a favore di soggetti terzi- Ammissibilità &#8211; Ragioni – Art. 47 d.P.R. 445/2000. È legittima la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-4-2014-n-1563/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.1563</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-4-2014-n-1563/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.1563</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Severini – <i>Est.</i> Pannone<br /> Net Engineering  s.p.a.(Avv. L. Manzi, V. Dominichelli, G. Zago) c/ Erregi s.r.l.  ( Avvocatura generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale – Dichiarazione sostitutiva a favore di soggetti terzi-  Ammissibilità &#8211; Ragioni – Art. 47 d.P.R. 445/2000.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittima la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale quest’ultimo attesta  “di essere a diretta conoscenza” delle cause di esclusione ex art. 38 d.lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, tenuto conto che il d.P.R. 445/2000 consente di rendere la dichiarazione nell’interesse proprio del  dichiarante riguardante stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01563/2014REG.PROV.COLL.<br />
N. 02877/2012 REG.RIC.<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2877 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p>Net Engineering s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Rti-Sistra 2000 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Manzi, Vittorio Domenichelli e Guido Zago, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Confalonieri, 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Autorità portuale di Venezia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa <i>ex lege</i> per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>Erregi s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituito raggruppamento temporaneo di imprese, Favero e Milan Ingegneria s.p.a., Acquatecfno s.r.l., Dam s.p.a., Studi Ricerche e Progetti Mwh s.p.a., rappresentati e difesi dagli avv. Alfredo Biagini, Marco Barilati e Pier Giorgio Coppa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Porta Castello, 33;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione I, 17 maggio 2012, n. n. 706, resa tra le parti, concernente affidamento servizi di progettazione dello scalo stazione merci.</p>
<p>Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità portuale di Venezia e di Erregi s.r.l. in proprio e quale mandataria del costituito raggruppamento temporaneo di imprese Favero e Milan Ingegneria s.p.a., Acquatecfno s.r.l., Dam s.p.a., Studi Ricerche e Progetti Mwh s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza del giorno 30 aprile 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Clarizia per delega di Biagini e Mazzeo per delega di Manzi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. L’Autorità Portuale di Venezia, con bando 6 ottobre 2010, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 12 aprile 20067, n. 163 (<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>), per l’affidamento dell’“<i>appalto di servizi di progettazione dello scalo-merci a servizio del terminal container previsto sull’isola della chimica e suo collegamento con la rete ferroviaria nazionale</i>”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Entro il termine prescritto pervennero offerte, fra le quali quella dell’A.T.I. qui appellata (composta da Erregi s.r.l. quale mandataria e da Favero &#038; Milan Ingegneria S.p.a., Acquatecno s.r.l., D.A.M. S.p.a. Studio Ricerche e Progetti e MWH S.p.a. a socio unico) – poi risultata aggiudicataria &#8211; e quella dell’A.T.I. qui appellante (composta da Net Engineering S.p.a. quale mandataria e Sistra s.r.l. quale mandante).<br />
Nel corso delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice ha constatato l’anomalia ex art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 delle offerte di entrambe le predette A.T.I., classificatesi rispettivamente al primo e al secondo posto.<br />
Successivamente alla ricezione e all’analisi dei giustificativi presentati, con nota del 27 aprile 2011, il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ha comunicato alla Commissione di gara che, con riferimento all’A.T.I. “Erregi”, era venuto meno il carattere di anomalia, con conseguente valutazione di congruità della relativa offerta, mentre, con riguardo alla posizione dell’A.T.I. “Net”, permanevano profili di criticità.<br />
Il R.U.P. sospendeva la verifica di anomalia dell’A.T.I. “Net”.<br />
Il Presidente della Commissione giudicatrice dell’Autorità portuale, preso atto della sospensione del procedimento di verifica dell’offerta anomala dell’A.T.I. “Net”, procedeva all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’A.T.I. “Erregi”.<br />
Con nota 13 settembre 2011 veniva comunicato dell’A.T.I. “Net” l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del raggruppamento temporaneo capeggiato dalla ditta “Erregi s.r.l.”.<br />
Nel corso del giudizio di primo grado promosso dall’A.T.I. “Net”, l’A.T.I. “Erregi” ha presentato ricorso incidentale contro gli atti già impugnati con il ricorso principale “<i>nella parte in cui non avevano escluso l’A.T.I. ricorrente</i>”.<br />
2. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’A.T.I. “Net Enegeneering”, perché, per giurisprudenza consolidata, la mera partecipazione alla gara non è sufficiente ad attribuire la legittimazione al ricorso, posto che questa deriva piuttosto da “<i>una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato della ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva</i>” (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).<br />
Il responsabile unico del procedimento, ritenuta insufficiente la documentazione presentata dall’A.T.I. “Net”, decise di <i>«sospendere l’iter avviato per la verifica della seconda offerta</i> [quella appunto della “Net Engeneering”] <i>dichiarata anomala»</i>. (come da verbale della seduta pubblica della Commissione di gara del 2 maggio 2011).<br />
La sentenza impugnata afferma testualmente: “<i>Pertanto, l’aggiudicazione all’A.T.I. dell’odierna controinteressata </i>[Erregi] <i>è avvenuta senza che si sia mai perfezionato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della ricorrente </i>[Net Engeneering]<i> e, dunque, considerati i due possibili esiti di esso, senza che si sia mai cristallizzata una definitiva posizione in graduatoria in favore della ricorrente medesima </i>[Net Engeneering]”. Il che &#8211; a considerazione della sentenza &#8211; contrastava con l’art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006 circa la facoltà di contemporanea verifica di anomalia delle, al massimo cinque, migliori offerte, e il contestuale obbligo di a dichiarare, <i>«all’esito del procedimento di verifica, […] le eventuali esclusioni» </i>delle offerte inaffidabili e procede all’aggiudicazione. Questa facoltà, una volta scelta, comporta per la stazione appaltante l’obbligo di previamente concludere, per ciascuna offerta, la verifica di anomalia.<br />
Così stando le cose, la Net Engeneering avrebbe dovuto senz’altro &#8211; a pena di decadenza &#8211; reagire, prima ancora che contro l’aggiudicazione, contro la mancata conclusione della verifica che la riguardava, generata dall’atto di sospensione della verifica di sua anomalia. Non avendo la Net Engeneering presentato ricorso contro quella sospensione che la pregiudicava, né comunque essendosene doluta come specifico motivo di illegittimità derivata dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione a favore della Erregi, non poteva più dolersi dell’aggiudicazione stessa.<br />
Le difettava ormai, infatti, <i>«una posizione qualificata idonea a fondarne l’interesse a ricorrere nel presente giudizio finalizzato ad ottenere, quale specifico bene della vita, l’aggiudicazione del contratto a proprio favore o, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente»</i>. Dal che l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse.<br />
Quanto al ricorso incidentale dell’aggiudicataria “Erregi” s.r.l., il primo giudice non si è pronunciato esplicitamente.<br />
3. Ha proposto ricorso in appello la “Net Engineering” s.p.a. deducendo i seguenti motivi così epigrafati:<br />
a) Violazione dell’art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 66 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Violazione della <i>lex specialis</i>: violazione dell’art. 16 del bando di gara e del punto A1/7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria.<br />
b) Violazione dell’art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 66 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Violazione della <i>lex specialis</i>: violazione dell’art. 16 del bando di gara e del punto A1/7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria (sotto altro profilo).<br />
c) Violazione della <i>lex specialis</i> di gara in relazione all’obbligo di presentazione della domanda di partecipazione e delle relative dichiarazioni da parte di tutti i concorrenti facenti parte di un raggruppamento temporaneo di imprese. Violazione dell’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.<br />
d) Violazione dell’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione della <i>lex specialis</i> di gara. Violazione dell’art. 1, punto A2, del disciplinare di gara in relazione alle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma uno, lettere b) e c) e m-ter), comma due, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.<br />
e) Violazione dell’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione della <i>lex specialis</i> di gara. Violazione dell’art. 1, punto A2, del disciplinare di gara in relazione alle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma due, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.<br />
f) Sui punteggi attribuiti dalla commissione di gara alle offerte tecniche del r.t.i. Erregi s.r.l. e del r.t.i. Net engineering s.p.a.. Violazione di legge, violazione della <i>lex specialis</i>; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità ed errore nei presupposti.<br />
4. Ha proposto ricorso in appello incidentale la aggiudicataria “Erregi” s.r.l. deducendo, per quel che qui interessa (pagina 54 dell’atto depositato in data 26 luglio 2012) che: “<i>Nell’ambito della procedura sono risultate anomale ex art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, sia l’offerta dell’A.T.I. Erregi, che quella della ricorrente principale A.T.I. Net. Il R.U.P. non ha concluso il sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta dell’A.T.I. Net; il Presidente della Commissione di gara ha avallato tale situazione e ha comunque proseguito con l’aggiudicazione provvisoria della gara all’A.T.I. Erregi. L’A.T.I. Net ha ugualmente partecipato – sebbene del tutto illegittimamente – alle successive fasi di gara</i>”.<br />
5. È pacifico, anche secondo quanto emerge della sentenza impugnata che, nel corso del procedimento non vi sia mai stata una pronuncia esplicita di anomalia sull’offerta presentata dall’A.T.I. “Net”.<br />
6. Anzitutto, per ragioni di economia espositiva, vanno esaminati preliminarmente i motivi di merito contenuti nel ricorso in appello, riservandosi infine di valutare la rilevanza dell’appello incidentale prodotto da Erregi s.r.l..<br />
7.1. Con il motivo di cui alla lettera <i>a)</i>, la appellante Net Engineering s.p.a. ha dedotto l’illegittima ammissione alla gara dell’appellata Erregi perché priva di uno dei requisiti previsti dal bando di gara. Questo infatti prevedeva il possesso di esperienza tecnica consistente <i>“nell’espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la pubblicazione del bando, i servizi di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva di cui all’articolo 50 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in qualità di progettista incaricato relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria seguenti per importo pari:</i><br />
<i>&#8211; IV c per un importo globale dei lavori superiori a € 25.600.000”</i>.<br />
Il disciplinare precisava altresì che, al fine del computo del suddetto importo, non erano ammissibili i servizi resi in forma di subappalto; e che, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, il requisito avrebbe dovuto essere posseduto, a pena di esclusione, dalla capogruppo nella misura minima del 60%.<br />
La Erregi, dunque, in qualità di capogruppo avrebbe dovuto dimostrare l’espletamento nell’ultimo decennio di servizi di progettazione di opere in classe e categoria quarta IVc per un importo di almeno € 15.360.000 (il 60% di euro 25.600.000).<br />
L’appellante Net Engineering s.p.a. ha quindi evidenziato che “<i>computando dall’importo complessivo dei lavori in classe e categoria IVc, dichiarato in gara da Erregi s.r.l (pari a €22.632.366,49) l’importo dei richiamati lavori (pari a € 7.561.092,00) per i quali la società ha svolto attività di progettazione in regime di subappalto, si perviene ad un importo spendibile ai fini dell’assolvimento del requisito di €15.071.274,49; importo inferiore a quello di € 15.360.000 richiesto dalla lex specialis in capo alla mandataria del raggruppamento</i>”.<br />
L’appellante ha dedotto altresì che l’appellata Erregi s.r.l. “<i>ha indicato al fine dell’assolvimento del predetto requisito decennale anche l’esecuzione di due servizi di progettazione definitiva che hanno sempre come committente Italferr e che &#8211; sebbene non espressamente qualificati in tal senso nei relativi certificati di buona prestazione &#8211; è presumibile senza margini di incertezza siano stati anch’essi svolti in regime di subappalto non in qualità di </i>progettista incaricato<i> come invece prescritto dal disciplinare</i>”.<br />
L’appellante Net Engineering s.p.a. lamenta che l’Amministrazione appaltante avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti, richiedendo al raggruppamento Erregi aggiudicatario la produzione della documentazione idonea a escludere che le prestazioni fossero state svolte nella forma di subappalto.<br />
7.2. La Erregi s.r.l., in ordine alla seconda parte della censura, ha precisato che i livelli di progettazione non erano entrambi definitivi, bensì uno definitivo e l’altro esecutivo.<br />
In particolare (pag. 29 della memoria depositata in data 26 luglio 2012) l’appellata ha affermato che: “<i>Riprova evidente della descritta attività di progettazione si può ritrovare negli importi dei lavori effettuati proprio nella categoria IVc, passati da euro 13.400.000 a euro 15.400.000. L’incremento del valore delle opere è stato di ben 2 milioni, il che dimostra che si è trattato di servizi radicalmente diversi</i>”. Quand’anche si ritenesse di sottrarre dall’importo complessivo, relativo alla categoria IVc pari a € 22.632.366,00, gli importi indicati da parte ricorrente, residuerebbe un importo di € 14.591.945,00. Ciò nondimeno il valore degli impianti ferroviari da computarsi ai fini che qui interessano dovrebbe essere parametrato sul valore effettivo dell’opera e, dunque, comprendendo anche i 2 milioni di euro del maggior costo risultante all’esito della progettazione.<br />
Dunque, continua l’appellata Erregi, sommando al predetto importo relativo alla categoria IVc di € 14.591.945,00 anche la parte di competenza Erregi s.r.l. (49%) del costo finale delle opere in Venezuela (€ 2.000.000 × 0,49) risulterebbe un importo finale € di 15.571.945, 00 comunque maggiore degli euro 15.360.000 richiesti dal bando e, dunque, pienamente satisfattivo del requisito richiesto.<br />
7.3. Tale ricostruzione della vicenda non è stata, nei successivi scritti difensivi, contraddetta dall’appellante Net Engineering s.p.a., sicché può darsi per acquisita.<br />
Ciò determina – rilrva il Collegio &#8211; l’infondatezza del primo motivo di appello, perché l’appellata Erregi ha dimostrato di aver realizzato lavori per l’importo richiesto. Diventa quindi irrilevante la qualificazione del contratto (per l’importo di € 7.561092,49) come “subappalto”.<br />
Appare infondato il profilo di censura mosso dalla Net Engineering s.p.a., relativo all’obbligo dell’Amministrazione appaltante di accertare, nonostante la diversa documentazione versta in giudizio, se i due servizi di progettazione definitiva (pagina 26 dei motivi aggiunti di appello, depositati in data 19 giugno 2012) fossero stati svolti in regime di subappalto.<br />
8.1. Con il motivo di cui alla lettera b), l’appellante Net Engineering s.p.a. ha dedotto che ai concorrenti si richiedeva il possesso di un numero medio annuo del personale utilizzato negli ultimi tre anni pari ad almeno 60 unità; in capo alla mandataria il personale doveva essere pari ad almeno 36 unità (il 60% delle 60 unità richieste complessivamente). L’appellata Erregi ha dichiarato, in sede di gara, di disporre di un organico tecnico annuo di 51,42 unità. Il possesso effettivo di tale requisito, tuttavia non è stato dimostrato successivamente all’aggiudicazione provvisoria.<br />
La ditta infatti si è limitata sul punto a produrre il libro matricola e alcuni contratti espressamente qualificati come di collaborazione professionale siglati con soggetti non inclusi nel libro matricola.<br />
La ricorrente ha potuto “<i>accertare, dall’estrazione dell’organigramma tra smesso da Erregi all’Autorità di vigilanza che numerosi dei soggetti indicati quali dipendenti e lavoratori progetto nel libro matricola prodotto alla stazione appaltante svolgono mansioni di carattere non tecnico professionale e che dunque non avrebbero potuto essere inclusi nel computo del personale medio annuo</i>”. La società ricorrente indicata poi, a pag. 32 dell’atto 19 giugno 2012, sei dipendenti che non svolgevano mansioni di tipo tecnico.<br />
L’appellante Net Engineering s.p.a. infine ha dedotto che “<i>il requisito non è certamente posseduto da Erregi nella misura di 51,42 unità dichiarate dalla ditta nell’istanza di partecipazione alla procedura; istanza inficiata dunque da una falsa dichiarazione che di per sé avrebbe dovuto determinare l’esclusione del raggruppamento contro interessato dalla procedura</i>”.<br />
8.2. L’appellata Erregi ha in contrario dedotto che “<i>pur volendosi considerare, per assurdo, accoglibile la tesi avversaria e sottrarre i nominativi, indicati nell’atto d’appello, dal numero dichiarato in sede d’offerta, Erregi s.r.l. risulterebbe, comunque, in possesso di quanto richiesto dal bando, incontestabilmente disponendo del requisito minimo di 36 unità (il 60% di 60 unità)</i>”.<br />
8.3. Il Collegio ritiene che l’aver indicato, in ipotesi, una percentuale annua di personale tecnico, con l’approssimazione al centesimo, differente da quella effettiva, costituisce mero errore e non falsa dichiarazione.<br />
L’appellante Net Engineering s.p.a., indicando nominativamente il personale che non poteva essere considerato tecnico, ha dimostrato di essere in grado di analizzare compiutamente la compagine dell’aggiudicataria. Da tanto consegue qui che era suo onere allora dimostrare, con i pertinenti calcoli, che il personale che non svolgeva attività tecnica incideva sul minimo necessario per la partecipazione alla gara, di 36 unità, in maniera tale da determinare l’esclusione della Erregi dalla gara.<br />
In assenza di tale dimostrazione anche il secondo motivo non può trovare accoglimento.<br />
9.1. Con il motivo di cui alla lettera c), l’appellante Net Engineering s.p.a., ha dedotto che i nominativi dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento del servizio (indicati a pagina 35 dell’atto di appello) non sono legati alle due ditte (Erregi e Acquatecno) da alcun tipo di rapporto di dipendenza ovvero di collaborazione, risultando estranei rispetto alle due compagini sociali.<br />
In particolare l’appellante Net Engineering s.p.a. ha dedotto che gli atti depositati da Erregi nel corso della procedura relativi ai due professionisti dovevano ritenersi insufficienti in quanto per l’uno oggetto dei contratti non era conferente con le attività oggetto della gara, mentre per l’altro i contratti erano limitati agli anni dal 2007 al 2009.<br />
9.2. L’appellata Erregi ha dedotto in via generale che “<i>l’inclusione di un professionista tra i soggetti responsabili dell’esecuzione del servizio per conto della rispettiva società di riferimento risulta ammissibile ogni qualvolta tra la società del professionista stesso intercorra un rapporto giuridico qualificato tale assicurare che la prima possa fruire delle prestazioni del secondo nell’ambito dell’esecuzione il contratto, e ciò a prescindere dallo specifico </i>nomen iuris<i> di tale rapporto</i>”. Più in particolare ha dedotto che: “<i>L’articolo 1, A.1, n. 6 del disciplinare di gara, infatti, si limitava a stabilire che la domanda di partecipazione avrebbe dovuto includere tra l’altro una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente era tenuta ad indicare </i>« i professionisti personalmente responsabili dell’espletamento del servizio, riportando la relativa qualificazione»”.<br />
9.3. Nemmeno il terzo motivo può trovare accoglimento.<br />
l’appellante Net Engineering s.p.a. non deduce la violazione di alcuna norma, di legge o di bando, che imponesse la preesistenza, alla data di pubblicazione del bando, di un rapporto di dipendenza o di collaborazione con la mandataria o le mandanti.<br />
L’osservazione è corroborata dalla circostanza, dedotta dall’appellata e non contraddetta dalla ricorrente, che l’Autorità portuale di Venezia, in sede di controllo dei requisiti, non ha chiesto la prova dell’esistenza dei contratti con i professionisti.<br />
10.1. Con il motivo di cui alla lettera d) la ricorrente ha dedotto che una mandante del raggruppamento aggiudicatario, MWH s.p.a., dopo aver indicato nell’istanza di partecipazione che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza della compagine erano plurimi (vedasi pagina 39 dell’atto del 19 giugno 2012), si è limitata a produrre un’unica dichiarazione sostitutiva sottoscritta da solo legale rappresentante, nella quale quest’ultimo ha dichiarato “di essere a diretta conoscenza” che nei confronti degli altri tre soggetti, muniti di poteri di rappresentanza, non sussistono i già richiamati motivi di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.<br />
10.2. L’appellata Erregi ha evidenziato che il legale rappresentante di MWH s.p.a. ha rilasciato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha dichiarato “<i>ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti sotto elencati (…) non sussistono le cause di esclusione specificamente indicate nel modulo</i>”.<br />
10.3. Anche il quarto motivo è infondato alla luce della giurisprudenza richiamata dall’appellata Erregi secondo la quale “<i>la previsione secondo cui è consentito al legale rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri soggetti rinviene un puntuale conforto normativo nell’ambito della previsione di cui al comma 2 dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 446, secondo cui  « </i>la dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza<i>”</i>” (Cons. Stato, VI, 5 luglio 2010, n. 4243).<br />
Il legale rappresentante della società, quindi, poteva rendere, alla luce della norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri tre soggetti muniti di rappresentanza.<br />
11.1. Con il motivo di cui alla lettera e), l’appellante Net Engineering s.p.a. ha dedotto che la mandante MWH s.p.a. non ha indicato tra i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio il sig. A.M.G. e conseguentemente non ha dichiarato, in relazione a tale figura, l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.<br />
11.2. L’appellata Erregi, per contrastare la censura, ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 7 giugno 2012, n. 21, che va condivisa, alla luce della quale i concorrenti che omettano la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, relativamente agli amministratori delle società partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione, possono essere esclusi dalla gare &#8211; in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) fino alla data di pubblicazione della presente decisione &#8211; solo se il bando espliciti tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in caso contrario, l’esclusione può essere disposta solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali.<br />
11.3. Anche il quinto motivo d’appello è infondato perché la gara è stata bandita in data anteriore alla pubblicazione della dell’Adunanza plenaria citata e perché il sig. A.M.G. non versava in situazioni aventi rilevanza ai sensi dell’art. 38 cit..<br />
12. Il motivo di cui alla lettera f), relativo ai punteggi attribuiti dalla commissione di gara alle offerte tecniche del r.t.i. Erregi s.r.l, va dichiarato inammissibile per genericità in quanto l’appellante Net Engineering s.p.a., non specifica quali errori avrebbe commesso la commissione di gara, tali da alterare il risultato a svantaggio della ricorrente medesima.<br />
13. L’infondatezza del ricorso in appello rende improcedibile per difetto di interesse l’appello incidentale prodotto dall’appellata Erregi s.r.l. finalizzato all’esclusione di Net Engineering s.p.a..<br />
La Erregi s.r.l. non ha, dal punto di vista processuale, interesse ad eccepire il mancato completamento del previo procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di Net Engeneering s.p.a., perché dal suo accoglimento non trarrebbe un’utilità preclusiva, ma piuttosto uno svantaggio. Infatti l’eventuale accoglimento comporterebbe, come conseguenza, il travolgimento degli atti procedimentali successivi, inclusa l’aggiudicazione di cui essa Erregi beneficia.<br />
14. Il rigetto del ricorso in appello comporta, di conseguenza, il rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e di condanna al risarcimento dei danno.<br />
15. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta, dichiarando improcedibile l’appello incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 30 aprile 2013 e 25 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/04/2014</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-4-2014-n-1563/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.1563</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.245</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-4-2014-n-245/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-4-2014-n-245/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-4-2014-n-245/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.245</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. A. Maggio G. L. I. (avv.ti A. Mereu, A. M. Lei e G. Trullu) c/ Comune di Porto Torres (avv. F. Bionda e M. Mura) e nei confronti di F. M. (n.c.) Comune e Provincia – Organo di revisione – Eleggibilità – Rielezione per una terza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-4-2014-n-245/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.245</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-4-2014-n-245/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.245</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. A. Maggio<br /> G. L. I. (avv.ti A. Mereu, A. M. Lei e G. Trullu) c/ Comune di Porto Torres (avv. F. Bionda e M. Mura) e nei confronti di F. M. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e Provincia – Organo di revisione – Eleggibilità – Rielezione per una terza volta &#8211; Impossibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 235, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. vieta in assoluto una terza rielezione, senza prevedere deroghe di sorta; pertanto, deve ritenersi legittimo il provvedimento che dichiara la decadenza del soggetto che abbia già svolto due mandati ancorché non consecutivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 191 del 2013, proposto da:<br />
G. L. I., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Mereu e Antonio Maria Lei, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gianfranco Trullu in Cagliari, via Carrara n. 4; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Porto Torres, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Bionda, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Matilde Mura in Cagliari, via Ancona n. 3; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
F. M., non costituito in giudizio; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della deliberazione 8/1/2013 n. 3, con la quale il Consiglio Comunale di Porto Torres ha dichiarato la decadenza del ricorrente dalla carica di revisore dei conti e la contestuale nomina, in sua vece, del controinteressato;<br />
della nota 10/12/2012, prot. n. 25947 a firma del Segretario Generale;<br />
della nota 20/11/2012, prot. n. 14490 con cui è stata data la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza;</p>
<p align=center>e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’intimata amministrazione al pagamento delle indennità dovute e non corrisposte.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Torres.<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi i difensori delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con delibera del Consiglio Comunale di Porto Torres 17/11/2012 n. 64, il dr. Gian Luca Idini è stato nominato componente dell’organo di revisione contabile per il triennio 2012 – 2015.<br />
Successivamente, costatato che il dr. Idini, aveva già ricoperto il medesimo incarico per due mandati (periodi 1996 – 2000 e 2003 &#8211; 2006) e che egli era, inoltre, revisore di una società totalmente partecipata dal Comune, nonché sindaco di un Consorzio a totale capitale pubblico di cui il comune deteneva una quota del 6,15 %, l’amministrazione comunale ha avviato il procedimento volto alla dichiarazione di decadenza dall’organo di revisione per ineleggibilità e incompatibilità dandone comunicazione all’interessato.<br />
Acquisite le osservazioni di quest’ultimo il Consiglio Comunale ha adottato la delibera 8/1/2013 n. 3, con la quale, tenuto conto che la prima delle due cause di incompatibilità era venuta meno, mentre permanevano sia l’ineleggibilità che l’ulteriore ragione di incompatibilità, ha dichiarato il dr. Idini decaduto dalla carica di revisore dei conti e ha nominato, in sua vece, il dr. Francesco Masala.<br />
Ritenendo delibera e ulteriori atti del procedimento meglio indicati in epigrafe illegittimi, il dr. Idini li ha impugnati, chiedendone l’annullamento per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere e ha domandato, inoltre, la condanna dell’intimata amministrazione al pagamento delle indennità di funzione dovute e non corrisposte.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 19/3/2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta che nel ritenerlo ineleggibile alla carica di componente dell’organo di revisione contabile, la resistente amministrazione, avrebbe malamente interpretato l’art. 235 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.<br />
Secondo la tesi prospetta in ricorso, infatti, i due mandati precedentemente svolti dall’istante nei periodi 1996 – 2000 e 2003 – 2006, non precluderebbero una terza rielezione.<br />
La censura è infondata.<br />
Il menzionato art. 235 dispone, per quanto qui rileva, che: “L&#8217;organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta”. <br />
Si tratta, quindi, di stabilire se la norma vieti in assoluto una terza rielezione, ovvero se quest’ultima sia da escludere solo nel caso in cui sia consecutiva, scattando il divieto solo allorchè tra le elezioni non vi sia soluzione di continuità. <br />
Il Collegio, mutando l’orientamento espresso in via cautelare, ritiene che la norma, che, peraltro, ha dato luogo, in giurisprudenza, a soluzioni ermeneutiche contrastanti, debba essere interpretata dando preminente risalto al dato testuale della stessa, che esplicitamente limita la possibilità di rielezione ad una volta sola (“e sono rieleggibili per una sola volta”), senza prevedere deroghe di sorta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9/11/2009 n. 6979; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. I, 12/6/2007 n. 6087¸ T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 26/6/2008 n. 851; contra, T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, 16/12/2009 n. 3143 e 20/9/2001 n. 5428).<br />
Il significato letterale è, del resto, coerente con l’esigenza perseguita dalla legislatore di favorire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all’organo di revisione contabile, nell’ottica di una maggior trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.<br />
Le esposte conclusioni non trovano smentita nell’art. 17 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39, invocato dal ricorrente. Trattasi, infatti, di norma non applicabile al comparto degli enti pubblici (la disposizione è racchiusa nel capo V del citato D. Lgs. che regolamenta la funzione di revisione nei confronti degli “enti di interesse pubblico”, che sono società operanti nel settore finanziario e assicurativo). <br />
La reiezione della censura poc’anzi esaminata, rende superfluo affrontare la doglianza rivolta contro l’ulteriore rilevo posto a base del provvedimento impugnato (l’esistenza in capo al ricorrente di una causa di incompatibilità), atteso che quest’ultimo è sufficientemente motivato con riguardo a quello ritenuto esente dai vizi dedotti (sul pacifico principio che ai fini della validità di un atto amministrativo basato su più motivi autonomi è sufficiente che uno solo di essi si esente dai vizi dedotti cfr., per tutte, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 28/1/2011 n. 84 e 9/11/2007 n. 2032, Sez. II, 22/5/2008, n. 1043; Cons. Stato, Sez. V, 17/9/2010 n. 6946).<br />
Il ricorso va, in definitiva, respinto.<br />
Le incertezze interpretative manifestatesi nella materia oggetto del contendere, giustificano l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) <br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Plaisant, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/04/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-4-2014-n-245/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.245</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-250/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-250/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.250</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca Ditta Q.Eco di Geom. Mauro Mura (avv. A. A. Murgia) c/ il Comune di Nuxis (avv.ti A. P. Cannas, S. Zucca) e nei confronti di Ditta Musu Efisio-Servizi di Igiene Urbana (avv.ti D. Marcori e F. Mura) 1. Contratti della p.a. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-250/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-250/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca<br /> Ditta Q.Eco di Geom. Mauro Mura (avv. A. A. Murgia) c/ il Comune di Nuxis (avv.ti A. P. Cannas, S. Zucca) e nei confronti di Ditta Musu Efisio-Servizi di Igiene Urbana (avv.ti D. Marcori e F. Mura)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Anomalia – Verifica – Esito – Comunicazione formale – Seduta pubblica – Necessità – Non sussiste</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Anomalia – Giustificazioni – Modifica sostanziale – Ammissibilità – Limiti </p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Anomalia – Estremi – In caso di calcolo del costo del lavoro con riferimento a valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali – Non sussistono &#8211; Discordanza considerevole e palesemente ingiustificata &#8211; Necessità</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Anomalia – Estremi – Utile d’impresa esiguo – Non determina di per sé anomalia dell’offerta &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La mancata comunicazione formale in seduta pubblica anche dell’esito della verifica di anomalia (con la conseguente aggiudicazione provvisoria) non costituisce un vizio capace di inficiare la procedura di gara</p>
<p>2. Ai fini della verifica di anomalia delle offerte presentate in gare pubbliche, la facoltà dell’offerente di introdurre modificazioni sostanziali alle giustificazioni presentate non può essere illimitata, dovendosi ritenere inammissibili le giustificazioni che, nel tentativo di far apparire seria un&#8217;offerta che invece non è stata adeguatamente meditata, risultano tardivamente finalizzate ad un&#8217;allocazione dei costi diversi rispetto a quella originariamente indicata. Per le stesse ragioni non è consentita l&#8217;immotivata rimodulazione di voci di costo al solo scopo di far quadrare i conti, al fine cioè di assicurare che il prezzo complessivo offerto resti immutato, superando le contestazioni della stazione appaltante su alcune voci di costo; ciò in quanto, nel giudizio di congruità dell&#8217;offerta, esplicazione di valutazioni tecniche sindacabili solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale, non è in questione soltanto la generica capienza dell&#8217;offerta, ma anche la sua serietà.</p>
<p>3. Ai fini della verifica di anomalia delle offerte presentate in gare pubbliche, un&#8217;offerta non può ritenersi senz&#8217;altro anomala e comportante l&#8217;automatica esclusione dalla gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, i quali costituiscono non già parametri inderogabili, ma indici del giudizio di congruità; affinché, infatti, possa propendersi per l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, occorre che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata</p>
<p>4. Ai fini della verifica di anomalia delle offerte presentate in gare pubbliche, non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l&#8217;offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, un vantaggio importante</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 676 del 2013, proposto da:<br />
Ditta Q.Eco di Geom. Mauro Mura, in persona del titolare, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Avino Murgia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Cagliari, via L. Ariosto, n. 11; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Comune di Nuxis, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pasquale Cannas, Sara Zucca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sara Zucca in Cagliari, via Abba n. 21; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Ditta Musu Efisio-Servizi di Igiene Urbana, in persona del titolare, rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella Marcori e Francesco Mura, con domicilio eletto presso l’avv. Donatella Marcori in Cagliari, via Cugia n. 35; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della determinazione n. 282 del 9.8.2013, emessa dal Comune di Nuxis, con cui sono stati approvati i verbali del 17.6.2013, 31.7.2013, 7.8.2013 ed è stato definitivamente aggiudicato l&#8217;appalto quinquennale dei servizi di igiene urbana, in forma associat<br />
&#8211; della nota del comune di Nuxis, prot. 3608 del 12.8.2013, del verbale di gara del 2.10.2013, del verbale di verifica di congruità dell&#8217;offerta del 17.10.2012, della determinazione n. 455 del 22.10.2012, del verbale contradditorio del 31.7.2013, del verb<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, propedeutico o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nuxis e della Ditta Musu Efisio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Antonio Avino Murgia per il ricorrente, l’avv. Andrea Cannas per l’amministrazione resistente e l’avv. Donatella Marcori per il controinteressato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. La ditta <i>“Q.Eco di Geom. Mauro Mura” </i>(in seguito, anche solo “Q.Eco”)ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana dei Comuni di Nuxis e Villaperuccio, in gestione associata, indetta con bando di gara del 18 luglio 2012. Alla procedura aperta partecipavano tre concorrenti: la Ditta Musu Efisio, la Ditta Q.Eco di Geom. Mauro Mura e la Leocar s.r.l. . <br />
All’esito delle operazioni di gara, nella seduta di gara svoltasi il 2 ottobre 2012, il presidente del seggio di gara e responsabile del procedimento dichiarava aggiudicataria provvisoria la ditta Musu Efisio. Con nota del 3 ottobre 2012, la stazione appaltante avviava il procedimento di verifica della congruità dell’offerta risultata aggiudicataria sospettata, ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 163/2006, di essere anomala in relazione alle altre offerte presentate, sia per l’entità sia per le caratteristiche dei servizi oggetto del’appalto. L’aggiudicataria provvisoria produceva le giustificazioni richieste, con nota dell’11 ottobre 2012, cui allegava un documento di “analisi economica” dell’offerta.<br />
Nella seduta del 17 ottobre 2012, la stazione appaltante riteneva congrua l’offerta della ditta Musu. Tuttavia, anche in seguito alla segnalazione inviata dalla Ditta Q.Eco, con verbale del 17 giugno 2013, i responsabili dell’Area Tecnica dei due comuni procedevano all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, sul presupposto del mancato rispetto degli obblighi di assunzione del personale di cui all’art. 14 del capitolato speciale d’appalto.<br />
2. Con determinazione del 9 agosto 2013, n. 282, il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Nuxis – preso atto delle ulteriori giustificazioni formulate dalla ditta Musu – aggiudicava definitivamente a quest’ultima l’appalto del servizio di cui trattasi.<br />
3. Con ricorso avviato alla notifica il 26 agosto 2013 e depositato il successivo 9 settembre, la ditta <i>Q.Eco di Geom. Mauro Mura</i> chiede l’annullamento della predetta aggiudicazione definitiva, nonché degli altri atti della procedura meglio descritti in epigrafe, deducendo articolate censure.<br />
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Nuxis, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />
5. Resiste in giudizio anche la controinteressata Ditta Musu, concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
6. All’udienza del 4 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
7. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 88 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarebbe stato svolto congiuntamente dai responsabili dell’area tecnici dei due Comuni associati, mentre la norma evocata prescrive che sia la stazione appaltante, nel caso di specie il Comune di Nuxis, per il tramite del R.U.P., a richiedere e valutare le giustificazioni. <br />
Rileva, altresì, la violazione dell’art. 121, comma 4 <i>rectius</i>: comma 3), del D.P.R. n. 207 del 2010 (secondo cui <i>«Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l&#8217;anomalia delle offerte che, all&#8217;esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua»</i>), poiché la seduta del 17 giugno 2013, in cui è stata dichiarata l’aggiudicazione provvisoria in seguito alla verifica dell’anomalia, non si sarebbe svolta in forma pubblica ma riservata. E comunque la ricorrente non avrebbe avuto comunicazione della data della seduta di gara.<br />
7.1. Il motivo non è fondato.<br />
7.2. Si deve ritenere che la presenza, nel corso della verifica dell’anomalia, anche del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Villaperuccio non ha comportato la violazione dell’ordine delle competenze fissato dall’art. 88 del codice dei contratti pubblici, considerato che detto responsabile non ha adottato provvedimenti o decisioni (o, in generale, esercitato poteri) in via esclusiva, nell’ambito del procedimento in questione. E in ogni caso risulta che l’aggiudicazione definitiva è stata disposta con la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Nuxis, n. 282 del 9 agosto 2013, con la quale si è provveduto anche ad approvare e a ratificare gli atti e i verbali della procedura. E ciò appare sufficiente per imputare alla stazione appaltante, identificata nel Comune di Nuxis, i risultati e gli effetti dell’attività amministrativa posta in essere nel procedimento in esame.<br />
7.3. Non coglie nel segno neppure la doglianza basata sulla violazione dell’art. 121 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010), applicabile anche ai servizi in virtù del richiamo operato dall’art. 284 del regolamento cit., in quanto la dichiarazione della congruità dell’offerta e della (nuova) aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta Musu non si è svolta in seduta pubblica. Come condivisibilmente statuito dal Consiglio di Stato (sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228) «<i>la mancata comunicazione formale in seduta pubblica anche dell’esito della verifica di anomalia (con la conseguente aggiudicazione provvisoria) non costituisce un vizio capace di inficiare la procedura, né da tale mancanza può essere derivato alcun danno</i> (al ricorrente) <i>che ha avuto modo, anche a seguito delle comunicazioni effettuate dall’amministrazione, di far valere le sue ragioni nei confronti delle valutazioni effettuate dall’amministrazione»</i>.<br />
8. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14 del capitolato speciale d’appalto, secondo cui l’aggiudicatario era tenuto ad assumere il personale adibito all’esecuzione del servizio in corso nei Comuni di Nuxis e Villaperuccio, considerato che l’offerta dell’aggiudicatario non assolve né agli obblighi di assunzione del personale uscente nè all’onere conseguente di dimostrare la congruità del prezzo offerto in relazione ai costi del predetto personale. A tal fine indica dettagliatamente le unità di personale che l’aggiudicatario dovrebbe assumere, con il relativo costo del trattamento retributivo applicabile. Dall’esame del contenuto delle giustificazioni presentate dalla Ditta Musu nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia, emergerebbe, tuttavia, l’impossibilità di adempiere alla clausola sociale del capitolato. Ne discende, secondo il ricorrente, la violazione dell’art. 86, comma 3-<i>bis</i>, del codice dei contratti pubblici, per la riscontrata anomalia dell’offerta sotto il profilo della insufficiente previsione del costo del lavoro.<br />
Altro elemento sintomatico dell’anomalia dell’offerta e della sua inaffidabilità sarebbe costituito dall’esiguità dell’utile preventivato dall’aggiudicatario, pari al 7,88%. <br />
Il ricorrente ritiene, altresì, errate e ingiustificate le motivazioni che addotte dai responsabili del procedimento per sorreggere il giudizio finale di congruità dell’offerta della Ditta Musu.<br />
8.1. L’esame delle censure rivolte a inficiare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, deve essere svolto sulla scorta di alcuni pacifici principi che governano il tema della sindacabilità giurisdizionale delle valutazioni espresse dall’amministrazione appaltante nel giungere al conclusivo giudizio sulla congruità dell’offerta sospettata di anomalia. In questo compito, il Collegio è sicuramente agevolato dal recente intervento del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sentenza 29 novembre 2012, n. 39), in cui si richiama <i>«il consolidato indirizzo che circoscrive il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2011, nr. 5098; id., 16 marzo 2011, nr. 1636; id., 20 maggio 2008, nr. 2348; Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2007, nr. 3097)»; </i>nonché,<i> «l’altrettanto pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e non concentrarsi esclusivamente e in modo &#8220;parcellizzato&#8221; sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è accertare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, e non delle sue singole componenti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, nr. 2070; Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 2010, nr. 1893; Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2010, nr. 1589; id., 12 giugno 2009, nr. 3762) …»</i>. <br />
Altri principi, ormai consolidati ala luce degli indirizzi giurisprudenziali prevalenti (favorevolmente apprezzati dalla Sezione anche in altre e recenti occasioni: si veda T.A.R. Sardegna, sez. I, 7 giugno 2013, n. 472, in cui si rileva che <i>«un&#8217;offerta non può ritenersi senz&#8217;altro anomala e comportante l&#8217;automatica esclusione dalla gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, che costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di congruità; invero, affinché possa propendersi per l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, occorre che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. Stato, Sez IV, 23 luglio 2012, n. 4206)»</i>; sez. I, 8 maggio 2013, n. 355, in ordine alla necessaria valutazione complessiva e globale dell’affidabilità dell’offerta).<br />
8.2. Ciò posto, l’esame delle censure sollevate dal ricorrente deve muovere dal contenuto dell’art. 14 del capitolato d’appalto, ai sensi del quale l’aggiudicatario <i>“è obbligato … ad assumere il personale in carico agli appalti attualmente in corso </i>(…) <i>e precisamente</i>: <br />
<i>a) Comune di Nuxis … : 2 autisti a tempo pieno – livello 3A; n. 1 operatore part time> 91,67% &#8211; livello 2B;</i><br />
<i>b) Comune di Villaperuccio … : n. 1 autista part time (5 ore giornaliere x 6 gg. alla settimana) – livello 3B; n. 1 operatore part time (3 ore giornaliere x 3 gg. alla settimana) – livello 2B.</i>”<br />
Come accennato nell’esposizione in fatto, le prime giustificazioni presentate dalla Ditta Musu con la nota dell’11 ottobre 2012, cui era allegata l’analisi economica della sostenibilità dell’offerta, erano indubbiamente difformi (specie nella distribuzione delle unità di personale nei due Comuni) rispetto alle prescrizioni dell’art. 14 del c.s.a. cit., come, peraltro, rilevato dalla stazione appaltante in sede di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.<br />
Con gli ulteriori chiarimenti forniti dalla Ditta Musu, di cui alla nota del 24 giugno 2013 e a quella del 7 agosto 2013, l’aggiudicatario ha corretto le previsioni di assunzione del personale, ridefinendo il quadro economico conseguente e aderendo espressamente agli obblighi derivanti dalla clausola sociale dell’art. 14 c.p.a. .<br />
8.3. Secondo il ricorrente, un primo profilo di illegittimità dell’azione della stazione appaltante deve essere colto proprio nella possibilità concessa all’aggiudicatario di modificare ulteriormente le giustificazioni all’offerta, dopo quelle inizialmente presentate. Deve essere, tuttavia, considerato che l’art. 88 del codice dei contratti pubblici, nel descrivere le modalità del procedimento di verifica dell’anomalia, scandisce diverse fasi, che si articolano intorno ad una prima richiesta di giustificazioni (si veda anche quanto previsto dall’art. 87, comma 1, del codice), nonchè – qualora le risposte fornite non siano sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta – ad una richiesta di ulteriori precisazioni pertinenti, di cui la stazione appaltante deve tenere conto nel valutare l’offerta (ferma restando la facoltà del medesimo offerente di allargare lo spettro degli elementi giustificativi a qualsiasi altro componente dell’offerta, idoneo a dimostrarne la congruità). E, in ogni caso, prima dell’esclusione dell’offerta ritenuta anomala, la stazione appaltante deve convocare l’offerente per un ulteriore confronto, nell’ambito del quale questi potrà <i>“indicare ogni elemento che ritenga utile”</i> (art. 88, comma 4, del codice dei contratti). Pertanto, come si vede, le disposizioni richiamate delineano un contraddittorio ampio e articolato, che consente all’aggiudicatario di formulare le sue precisazioni e osservazioni in diversi momenti del procedimento, fino, quantomeno, alla sua conclusione all’esito della convocazione di cui all’art. 88, comma 4, cit. (sui profili segnalati, si veda particolarmente Cons. St., sez. V, 19 novembre 2012, n. 5846, in cui si sottolinea il <i>«dato normativo dell’incondizionata obbligatorietà del passaggio procedimentale di cui si tratta in funzione di maggior garanzia dell’impresa sottoposta a verifica, adempimento procedurale la cui utilità è stata quindi valutata già in astratto e una volta per tutte dal legislatore. Inoltre, il momento delle precisazioni serve anche a permettere all’impresa di rimediare alle manchevolezze delle giustificazioni inizialmente presentate. La relativa richiesta da parte della Stazione appaltante ha, tra le altre, anche la funzione di attirare l’attenzione del concorrente sulle zone d’ombra che le sue giustificazioni non hanno ancora chiarito, segnalando gli eventuali difetti d’impostazione delle giustificazioni stesse, affinché queste possano essere integrate.»</i>; nonché, Cons. St., V, 10 febbraio 2010, n. 653, secondo cui l&#8217;impresa aggiudicataria può, nell&#8217;ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell&#8217;offerta presentata, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell&#8217;utile, indicate nella relazione giustificativa dell&#8217;offerta economica).<br />
8.4. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che le censure sollevate sotto questo profilo dal ricorrente non possono essere accolte.<br />
8.5. Deve essere ulteriormente precisato (come, peraltro, esattamente rilevato dal ricorrente) che la facoltà dell’offerente di introdurre modificazioni sostanziali alle giustificazioni presentate non può essere illimitata, dovendosi richiamare, a tale proposito, quanto affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza (si veda Cons. St., V, 2 maggio 2013, n. 2401, richiamata anche dalla difesa del ricorrente), che qualifica come inammissibili le giustificazioni <i>«che, nel tentativo di far apparire seria un&#8217;offerta che invece non è stata adeguatamente meditata, risultano tardivamente finalizzate ad un&#8217;allocazione dei costi diversi rispetto a quella originariamente indicata. Per le stesse ragioni non è consentita l&#8217;immotivata rimodulazione di voci di costo al solo scopo di far quadrare i conti, al fine cioè di assicurare che il prezzo complessivo offerto resti immutato, superando le contestazioni della stazione appaltante su alcune voci di costo; ciò proprio perché, nel giudizio di congruità dell&#8217;offerta, esplicazione di valutazioni tecniche sindacabili solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale, non è in questione soltanto la generica capienza dell&#8217;offerta, ma anche la sua serietà».</i>.<br />
8.6. Nel caso di specie, tali modalità non sono riscontrabili. <br />
Se, infatti, si mettono a confronto i dati esposti dall’aggiudicatario nell’analisi economica inizialmente presentata (con la nota dell’11 ottobre 2012, all. 17 delle produzioni dell’amministrazione resistente) con quelli contenuti nelle giustificazioni prodotte il 24 giugno 2013 e il 7 agosto 2013, si può agevolmente verificare come le variazioni sugli elementi (diversi dal costo del personale, su cui si dirà più avanti) del quadro economico presentato in precedenza sono limitate ad aspetti marginali; e, d&#8217;altra parte, adeguatamente motivati dall’offerente o addirittura preannunciati nelle prime giustificazioni [il riferimento, in particolare, è alla voce <i>“ammortamento mezzi”</i> (che passa da € 60.573,74, del quadro economico iniziale, a € 54.592,20 del quadro allegato alle giustificazioni del 7 agosto 2013), in ordine alla quale, nell’analisi economica dell’11 ottobre 2012, si precisa che il costo dei mezzi e delle attrezzature da adibire al servizio <i>“risulta ormai pressoché ammortizzato”</i>; ovvero alla voce di ricavi costituita dai “<i>contributi CONAI”</i>, il cui incremento rispetto alle iniziali previsioni trova congrua spiegazione nelle motivazioni addotte dall’offerente nelle giustificazioni di giugno e agosto 2013).<br />
8.7. Quanto al costo del personale, ribadito che la previsione delle unità da assumere si conforma a quanto disposto nel capitolato, e osservato che ai sensi dell’art. 87, comma 3, del codice dei contratti, le giustificazioni non possono riguardare i trattamenti salariali minimi, occorre preliminarmente rilevare come le critiche formulate dal ricorrente si basano sui dati contenuti nella tabella del Ministero del Lavoro avente per oggetto il <i>“costo medio orario per il personale addetto ai servizi ambientali”.</i>. (cfr. all. 16 della produzione documentale del ricorrente).<br />
Tuttavia, come da tempo affermato dalla giurisprudenza dominante, <i>«un&#8217;offerta non può ritenersi senz&#8217;altro anomala e comportante l&#8217;automatica esclusione dalla gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, che costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di congruità; invero, affinché possa propendersi per l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, occorre che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. Stato, Sez IV, 23 luglio 2012, n. 4206)» </i>(così la citata T.A.R. Sardegna, sez. I, 7 giugno 2013, n. 472).<br />
Nel caso in esame, sono in ogni caso minime le discordanze segnalate dal ricorrente, tra i valori indicati nella tabella ministeriale e quelli utilizzati nelle giustificazioni della Ditta Musu [si confronti il costo orario per un lavoratore inquadrato nel livello 3B: nella tabella corrisponde a € 25,63, mentre nelle giustificazioni (cfr. analisi economica dell’11 ottobre 2012, all. 17 delle produzioni dell’amministrazione resistente) si fa riferimento a un costo pari a € 25,03. Così anche per l’operaio di livello 3A: costo orario previsto dalla tabella ministeriale pari a € 26,74, nelle giustificazioni € 26,12]. <br />
8.8. Anche per quanto concerne l’entità dell’utile d’impresa, devono essere disattese le doglianze del ricorrente, considerato che <i>«non può essere fissata, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, una quota rigida di utile al di sotto della quale l&#8217;offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (si pensi alle ricadute positive che possono discendere in termine di qualificazione, pubblicità, curriculum discendenti per una impresa dall’essersi aggiudicata e dall’avere poi portato a termine un prestigioso appalto)»</i> (così Cons. Stato, Sez IV, 23 luglio 2012, n. 4206). <br />
8.9. In conclusione, i vizi dedotti dal ricorrente con l’articolato motivo in esame, non sono in grado di inficiare le valutazioni che hanno portato l’amministrazione appaltante a formulare un giudizio positivo in ordine alla affidabilità dell’offerta della Ditta Musu.<br />
9. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, infine, anche l’irregolarità della referenza bancaria presentata dall’aggiudicatario, in quanto rilasciata da soggetto non abilitato, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), del codice dei contratti (richiamato dal punto 7) del disciplinare di gara, nell’ambito del contenuto necessario della documentazione amministrativa da allegare alla domanda di partecipazione).<br />
Neppure questa doglianza è fondata, considerato che le referenze suddette – come risulta dalla documentazione versata in atti (all. n. 15 e 16 della produzione dell’amministrazione) – sono state rilasciate da soggetti idonei ai sensi dell’art. 41 cit. . <br />
10. Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.<br />
11. La disciplina delle spese di lite segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Nuxis e della controinteressata, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento) per ciascuna parte, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/04/2014</p>
<p align=justify>
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