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	<title>1/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-4-2008-n-2779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-4-2008-n-2779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2779</a></p>
<p>Pre. Riggio &#8211; Est. Fantini Fiera di Genova S.p.a. (Avv.ti L. Cocchi e D. Vaiano) c/ AGCOM (Avv. Stato) sull&#8217;inapplicabilità della disciplina della pubblicità istituzionale alle S.p.a. partecipate da enti pubblici 1. Diritto delle comunicazioni – Pubblicità istituzionale – Destinazione somme &#8211; S.p.a. partecipate da enti pubblici – Applicabilità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-4-2008-n-2779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-4-2008-n-2779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pre. Riggio  &#8211;  Est. Fantini<br /> Fiera di Genova S.p.a. (Avv.ti L. Cocchi e D. Vaiano) c/ AGCOM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità della disciplina della pubblicità istituzionale alle S.p.a. partecipate da enti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto delle comunicazioni – Pubblicità istituzionale – Destinazione somme &#8211; S.p.a. partecipate da enti pubblici – Applicabilità – Esclusione.<br />
2.  Enti pubblici e privati &#8211; S.p.a. partecipate da enti pubblici – Qualificazione – Società di diritto privato – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblicità istituzionale, l’ art. 41 del d.lgs. n. 177/2005 (T.U. della Radiotelevisione) che disciplina la destinazione delle somme per le comunicazioni istituzionali, non si applica a soggetti privati come le società per azioni partecipate da enti pubblici e prive di significativi tratti pubblicistici – nella specie Fiera di Genova S.p.a.<br />
2. Le società per azioni partecipate da enti pubblici devono ritenersi società di diritto privato se  il diritto positivo non le qualifica in termini pubblicistici ovvero non le sottopone ad una disciplina speciale. Infatti, la natura pubblica del soggetto proprietario non condiziona la natura giuridica di una società per azioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<i></b></i><br />
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Terza Ter</p>
</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b>Composto dai Magistrati:<br />
Italo                      RIGGIO                  &#8211;               Presidente<br />
Maria Luisa          DE LEONI               &#8211;             Componente<br />
Stefano                 FANTINI                   &#8211;            Componente relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 2309 del 2007 Reg. Gen. proposto dalla</p>
<p><b>Fiera di Genova S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Cocchi e Diego Vaiano, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Marzio n. 3;<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
 A.G.COM. &#8211; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</B>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dell’atto contenuto nella nota del Servizio Ispettivo e Registro in data 8/2/2007, prot. n. 8842/07, avente ad oggetto la richiesta, sotto comminatoria di sanzioni amministrative pecuniarie, di effettuare alla stessa Autorità le comunicazioni di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 177/2005 (somme impegnate per l’acquisto, a fini di pubblicità istituzionale, di spazi di comunicazione sui mezzi di massa), nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della non soggezione della società ricorrente agli obblighi stabiliti dall’art. 41 del d.lgs. n. 177/2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.G.COM.;<br />
Visti i motivi aggiunti proposti avverso l’ordinanza &#8211; ingiunzione, irrogante la sanzione pecuniaria per ritenuta violazione dell’art. 41 del d.lgs. n. 177/2005;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del  14/2/2008, il Cons. Stefano Fantini;<br />
Udito l’Avv. Resta, in sostituzione dell’Avv. Vaiano, per la ricorrente, e l’Avv. dello Stato Guizzi, in sede di preliminari, per l’Autorità resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con atto ritualmente notificato e depositato la società ricorrente, derivante dalla trasformazione, avvenuta nel 2003, in forza della legge n. 7/2001, dell’omonimo ente pubblico economico, premesso di svolgere attività commerciale &#8211; fieristica in regime di libertà di impresa e di concorrenza sul mercato, espone di avere subito, nel novembre ’06, un’ispezione da parte di incaricati dell’A.G.COM., nella considerazione che non avrebbe ottemperato a quanto previsto dall’art. 41 del d.lgs n. 177/2005.<br />
Già in sede ispettiva la società esponente ha sostenuto di non essere soggetta alla predetta normativa, ma l’A.G.COM. le ha contestato, con atto del 24/1/07, la mancata indicazione delle somme destinate alla comunicazione istituzionale, nonché il mancato rispetto delle quote percentuali impiegate per l’acquisto degli spazi sui mezzi di comunicazione di massa.<br />
Nonostante le controdeduzioni presentate in data 5/3/07, con l’atto oggetto di gravame l’A.G.COM., sotto comminatoria di sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di mancata ottemperanza, ha chiesto di effettuare le prescritte comunicazioni nel termine di quindici giorni.<br />
Avverso detto provvedimento deduce il seguente, articolato, motivo di diritto : violazione dell’art. 41 del d.lgs. n. 177/2005; carenza di potere; violazione della delibera n. 139/05/CONS del 7/3/2005.<br />
L’art. 41 del T.U.R. ha come soggetti destinatari le amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, II comma, del d.lgs. n. 165/01) e gli enti pubblici anche economici.<br />
La Fiera di Genova è stata un ente pubblico economico, ma in seguito ha visto mutare la propria natura, in applicazione dell’art. 10 della legge n. 7/2001, con la trasformazione in società per azioni avvenuta nel 2003; è dunque, attualmente, un soggetto privato costituito in forma di s.p.a.<br />
Accanto a tale profilo formale va osservato come già l’art. 1 della legge n. 7/2001 prevedesse che l’attività fieristica è libera; tale norma è stata peraltro ritenuta incompatibile con il diritto comunitario dalla sentenza 15/1/2002, in causa C-439/99, della Corte di Giustizia; in conformità la legge n. 7/2001 è stata abrogata dall’art. 6 della legge n. 62/2005.<br />
La Corte di Giustizia, con un’altra pronuncia, sempre riguardante l’ordinamento italiano (sentenza 10/5/2001), ha altresì escluso che gli enti fieristici possano considerarsi organismi di diritto pubblico ai fini dell’applicazione della disciplina sugli appalti pubblici.<br />
Anche sotto il profilo sostanziale, dunque, la Fiera di Genova S.p.a. non può considerarsi un’amministrazione pubblica, ovvero un ente pubblico economico, ma un soggetto privato che opera in un settore di libero mercato concorrenziale, alla stregua di ogni altra impresa commerciale.<br />
La società ricorrente non intrattiene alcun rapporto pubblicistico con un ente di riferimento, in forza di norme di diritto pubblico, ed il suo statuto non prevede prescrizioni esorbitanti rispetto a quelle tipiche di una società di diritto privato.<br />
Si aggiunga a quanto  precede che l’attività pubblicitaria svolta da Fiera di Genova S.p.a. non è riconducibile a quella contemplata e regolata dall’art. 41 del T.U.R.; ed invero questa disposizione ha ad oggetto non già la pubblicità commerciale, ma la comunicazione o pubblicità istituzionale, che è un qualcosa di completamente diverso sul piano funzionale, come è dato inferire dalla previsione dell’art. 1 della legge n. 150/2000.<br />
La comunicazione istituzionale riguarda l’esercizio di funzioni e servizi pubblici, e non la pura attività di impresa, cui si addice la pubblicità commerciale finalizzata all’accaparramento della clientela.<br />
Quindi anche sul piano dei contenuti delle attività regolate dall’art. 41 del d.lgs. n. 177/2005 la Fiera di Genova risulta estranea all’ambito di applicazione della norma.<br />
In conclusione, la Fiera di Genova S.p.a. e la sua attività pubblicitaria non possono ritenersi in alcun modo soggette alla disciplina dell’art. 41 del d.lgs. n. 177/2005.<br />
Si è costituita in giudizio l’A.G.COM. argomentatamente chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Con successivo atto ritualmente notificato e depositato sono stati proposti motivi aggiunti avverso l’ordinanza &#8211; ingiunzione, di cui alla delibera n. 449/07/CONS in data 2/8/2007, recante una sanzione pecuniaria di euro 5.200,00 per la violazione dell’art. 41, I, III, IV comma, del d.lgs. n. 177/05, deducendosi le seguenti censure :<br />
1) Violazione dell’art. 41 del d.lgs. n. 177/2005; carenza di potere; violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione della delibera n. 139/05/CONS del 7/3/2005.<br />
In aggiunta a quanto già esposto nel ricorso principale,  occorre replicare al corredo motivazionale del provvedimento impugnato.<br />
In primo luogo, non appare rilevante il fatto che Fiera di Genova S.p.a. abbia subito una mera privatizzazione formale, continuando ad essere partecipata in misura maggioritaria da Amministrazioni pubbliche (in particolare, il capitale è al 73% in mano di enti pubblici, e per il resto della FILSE s.p.a.); ed invero la titolarità della maggioranza azionaria non comporta un’influenza sulla società tale da snaturarne il carattere privato, ben potendosi riferire anche ad imprese delle quali ai pubblici poteri interessa l’esistenza sul mercato.<br />
Nel caso di specie i soci pubblici detengono la S.p.a. Fiera affinché la Liguria e Genova abbiano un polo fieristico, ma la lasciano del tutto libera nella gestione della propria attività imprenditoriale; in altre parole, non si vede imprimere una <i>mission </i>di pubblico interesse.<br />
Allo stesso modo, non appare dirimente la facoltà di nomina degli amministratori attribuita statutariamente agli enti &#8211; soci.<br />
Si tratta di un elemento inserito privatisticamente (con lo statuto), a norma dell’art. 2449 del c.c., nell’ambito di un’organizzazione privatistica che svolge attività di diritto privato in regime di concorrenza.<br />
La previsione statutaria è stata inserita allo scopo di consentire che, fino a quando il capitale rimane in mano agli enti pubblici attuali soci, la rappresentanza di ciascuno nel consiglio sia equilibrata, in proporzione del suo peso nella compagine azionaria, ed in corrispondenza ad un iniziale accordo intervenuto tra gli enti stessi; in altri termini, si è inteso raggiungere l’effetto di un patto parasociale per mezzo della predetta previsione statutaria.<br />
In terzo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dall’A.G.COM., l’oggetto sociale della Fiera di Genova S.p.a. non ha alcuna idoneità a dimostrare una pretesa “sostanza” pubblicistica.<br />
In realtà, l’oggetto sociale della Fiera è l’esercizio dell’attività fieristica, che presenta le già evidenziate caratteristiche commerciali, industriali e concorrenziali, sebbene rivesta pure un interesse di carattere generale per lo sviluppo economico locale.<br />
E’ improprio il riferimento ai “poteri di concessione”, espressione che richiama non già un potere pubblicistico, bensì la facoltà di disporre degli spazi attribuendone la disponibilità a terzi, in relazione ad attività di interesse fieristico.<br />
In definitiva, tutti i pretesi indici di una sostanza pubblicistica della S.p.a. Fiera di Genova, indicati dall’Autorità a sostegno del proprio impugnato provvedimento, non hanno nel concreto caso di specie l’idoneità ad assolvere ad una siffatta funzione, essendo compatibili anche con la natura sostanzialmente privatistica della società e spiegabili in tale prospettiva.<br />
Va al contrario evidenziato come l’A.G.COM. non ha considerato altri decisivi elementi ai fini di una corretta qualificazione della natura giuridica della società ricorrente; in primo luogo il fatto che l’organizzazione di detta società non è regolata da alcuna norma od altro atto pubblicistico; in secondo luogo la circostanza che i suoi atti non sono soggetti a controlli di pubbliche Autorità; in terzo luogo l’insussistenza di poteri di direttiva od indirizzo nei confronti di Fiera di Genova da parte di soggetti pubblici.<br />
Inoltre la società ricorrente non fruisce di alcun finanziamento pubblico, né subisce nessun altro tipo di influenza pubblicistica nella gestione.<br />
Occorre inoltre ribadire che l’art. 41 del d.lgs n. 177/05 non appare applicabile all’attività pubblicitaria svolta da Fiera di Genova S.p.a., avendo la norma ad oggetto non già la pubblicità commerciale, ma la comunicazione o pubblicità istituzionale (che evoca il concetto di attività amministrativa, secondo quanto può inferirsi dalla norma di cui alla legge n. 150/2000); sotto tale profilo si delinea il difetto di istruttoria del provvedimento gravato, che non ha adeguatamente accertato i fatti rilevanti per l’applicazione della norma sanzionatoria.<br />
2) In subordine : violazione dell’art. 11 della legge n. 689/1981 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
Nella parametrazione dell’entità della sanzione al massimo della pena edittale l’A.G.COM. non ha affatto valorizzato i molteplici elementi a “discarico”  precedentemente delineati, evidentemente incidenti sulla “gravità” dell’infrazione, di cui la norma epigrafata richiede che si tenga conto.<br />
All’udienza del 14/2/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. &#8211; Il <i>thema decidendum</i> del ricorso principale ed, analogamente, del primo motivo aggiunto, rivolti, rispettivamente, avverso la nota prot. n. 8842/07 dell’8/2/07, e la delibera n. 449/07/CONS, ruota intorno all’asseritamente erronea applicazione dell’art. 41 del T.U.R. (d.lgs. 31/7/2005, n. 177) fatta dall’A.G.COM. nella fattispecie in esame, nell’assunto che Fiera di Genova S.p.a. non sia tenuta, e sotto il profilo formale, e sotto il profilo sostanziale, nonché in ragione del tipo di pubblicità effettuata, alla disciplina sulla “destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici”, ed alla strumentale comunicazione all’Autorità delle somme impegnate per l’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, con conseguente illegittimità della richiesta di effettuare le comunicazioni in materia, e soprattutto dell’ordinanza &#8211; ingiunzione che sanziona l’omissione della comunicazione.<br />
In sintesi, a sostegno della tesi della propria non soggezione all’art. 41 del T.U.R., Fiera di Genova S.p.a. allega di essere (a fare tempo dal 2003 non più ente pubblico economico, ma) soggetto di diritto privato costituito in forma di s.p.a., privo dei connotati dell’organismo di diritto pubblico, ed operante nel contesto di un libero mercato concorrenziale; aggiunge che, sul piano oggettivo, l’attività pubblicitaria da essa svolta ha natura commerciale, e non rientra dunque nell’ambito della “comunicazione istituzionale”, predefinita dall’art. 1 della legge 7/6/2000, n. 150.<br />
L’assunto dell’A.G.COM., chiaramente desumibile dall’articolato corredo motivazionale dell’impugnata delibera n. 449/07/CONS, e poi ribadito nei propri scritti difensivi, è che invece Fiera di Genova S.p.a. sia, nella sostanza, un ente pubblico (economico), come tale soggetto all’art. 41 del T.U.R., in quanto : a) la società è derivata da una privatizzazione meramente formale dell’ente pubblico economico “Fiera di Genova”, e ciò comporta il permanente vincolo al perseguimento del fine pubblico; b) la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale, se giustifica la previsione statutaria che rimette agli enti pubblici &#8211; soci la nomina degli amministratori della società, conferma la natura pubblicistica dell’ente, già desumibile dall’oggetto sociale; c) la natura istituzionale della comunicazione pubblicitaria deve ritenersi compatibile anche con un oggetto sociale che contempla lo svolgimento di attività economiche.<br />
Ritiene il Collegio, pur nella consapevolezza che la questione implicata dalla fattispecie controversa prospetta problemi ermeneutici prismatici, a più facce, e non consente dunque di pervenire a soluzioni senza margini di incertezza, che debba essere preferita la prospettazione di parte ricorrente.<br />
Procedendo per ordine, può essere anzitutto condiviso l’assunto metodologico dell’A.G.COM. alla stregua del quale, prevalendo, ai fini della qualificazione di un soggetto come pubblico o privato, il criterio della sostanza sulla forma, a fronte di una privatizzazione meramente formale dell’ente pubblico economico, occorre orientare l’indagine sulla base di “indicatori di tipo sostanziale che riflettono, da un lato, la funzionalizzazione dell’attività istituzionale della … persona giuridica alla realizzazione di finalità di interesse generale, e, dall’altro, la chiara sottoposizione della sua gestione ad un controllo pubblico”.<br />
Ed invero, quanto meno a principiare dalla nota sentenza 28/12/1993, n. 466 della Corte costituzionale la giurisprudenza prevalente, con riferimento alle società derivate dalla privatizzazione formale degli enti pubblici economici, ha affermato il principio per cui il solo mutamento della veste giuridica non è sufficiente ad escludere il controllo della Corte dei Conti sulle società (ex art. 12 della legge 21/3/1958, n. 259); più generalmente, ha definito di “diritto speciale” le società connotate da significativi tratti pubblicistici, rinvenendo il criterio di qualificazione sul piano sostanziale (in termini, <i>ex multis,</i> Cons. Stato, Sez. VI, 20/5/1995, n. 498; Cons Stato, Sez. VI, 28/10/1998, n. 1478; Cons. Stato, Sez. VI, 2/3/2001, n. 1206).<br />
Posta questa premessa, si evince peraltro dal provvedimento sanzionatorio gravato che l’Autorità ha utilizzato, quali “indici di riconoscibilità” della natura pubblica della società, la partecipazione pubblica al capitale sociale, la previsione statutaria che rimette agli enti pubblici soci la designazione degli amministratori, nonché le finalità di interesse pubblico desunte dall’oggetto sociale.<br />
Sotto il primo profilo, occorre tenere conto della distinzione di fondo tra enti pubblici a struttura di s.p.a. e s.p.a. costituite o partecipate da enti pubblici, che hanno però natura giuridica di diritto privato.<br />
Secondo il consolidato orientamento di dottrina e di giurisprudenza, la natura pubblica del soggetto proprietario non condiziona la natura giuridica della società per azioni, che si pone come modello neutrale, <i>bon à tout faire</i>.<br />
Ove dunque non sia il diritto positivo a qualificare in termini pubblicistici una società, ovvero a sottoporla ad una disciplina speciale, le società per azioni semplicemente partecipate devono ritenersi società di diritto privato.<br />
Ne consegue come, di per sé, la connotazione di Fiera di Genova come società a partecipazione pubblica largamente maggioritaria non valga a qualificarla come soggetto pubblico.<br />
D’altro canto, anche riflettendo sulle modalità di istituzione di questa società, si può evidenziare come la legge 11/1/2001, n. 7, all’art. 10, nel prevedere il riordino, da parte delle Regioni, mediante trasformazione in s.p.a., degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti, non ne ha predeterminato né la denominazione, né la necessaria proprietà pubblica di una quota maggioritaria.<br />
Ed infatti il secondo comma del predetto art. 10 dispone che “gli statuti delle società per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione”, potendosi dunque escludere che l’esistenza e la destinazione funzionale della società sia indisponibile alla volontà dei propri organi deliberativi.<br />
Neppure può ritenersi indice significativo della natura pubblica della società ricorrente la circostanza per cui l’art. 16 del suo statuto preveda la designazione da parte degli enti pubblici &#8211; soci dei membri del C.d’A., tra cui vengono scelti il Presidente, i Vice Presidenti e l’Amministratore Delegato.<br />
Ed infatti tale disposizione statutaria appare conforme alla norma dell’art. 2499 del codice civile, che, nel disciplinare le società a partecipazione pubblica, enuclea, come unico, seppure significativo, profilo derogatorio rispetto al modello generale, proprio la possibilità che lo statuto conferisca all’ente pubblico la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza.<br />
La deroga rispetto al diritto comune, applicabile a tutte le società a partecipazione pubblica, consiste proprio nella possibilità di pattuire che la nomina e la revoca degli amministratori siano sottratte alle deliberazioni dell’assemblea e riservate all’ente pubblico azionista.<br />
Ne discende che l’art. 2449 del codice civile consente, in via generale, all’ente pubblico di fruire di un potere di controllo non proporzionato alla sua partecipazione nel capitale sociale.<br />
Anche a condividere che tale situazione possa suscitare dubbi sulla compatibilità comunitaria di una siffatta norma, come recentemente rilevato dalla Corte di Giustizia C.E. con la sentenza 6/12/2007, nei procedimenti riuniti C-463/04 e C-464/04, le disposizioni statutarie che ad essa si conformano non possono apprezzarsi, come ha invece ritenuto l’A.G.COM., alla stregua di “significative deviazioni rispetto allo schema legale tipico delle società di capitali, anomalie sintomatiche della sua natura sostanzialmente pubblica”.<br />
Una previsione statutaria attuativa di una disciplina di portata generale non può, in altre parole, costituire indice sintomatico della natura sostanzialmente pubblica di una società per azioni.<br />
Né coglie nel segno l’ulteriore assunto della delibera in esame secondo cui l’acquisizione e conservazione di posizioni di comando in favore dei pubblici poteri prescinderebbe dal mantenimento della loro qualità di soci, in quanto, in realtà, una tale possibilità risulta preclusa dall’intervenuta abrogazione dell’art. 2450 del codice civile ad opera del d.l. 15/2/2007, n. 10, convertito nella legge 6/4/2007, n. 46.<br />
Occorre, anzi, rilevare come nel caso di specie si evinca dalle disposizioni statutarie un “contenimento delle prerogative pubblicistiche” sulla società partecipata; ed invero, a fronte della richiamata previsione dell’art. 2449 del codice, che consente all’ente pubblico di nominare e revocare gli amministratori secondo modalità extra &#8211; assembleari,  lo statuto (sempre all’art. 16) stabilisce che gli amministratori sono revocabili a norma di legge, e soprattutto che “l’eventuale revoca o sostituzione degli Amministratori spettano all’Assemblea ordinaria dei soci”, e non dunque all’ente che li ha nominati.<br />
Allo stesso modo, l’art. 2449 del codice civile consente agli enti pubblici di nominare anche i sindaci, mentre lo statuto di Fiera di Genova S.p.a., all’art. 21, prevede che questi siano nominati dall’assemblea.<br />
Con riguardo, poi, all’ulteriore argomento, utilizzato dall’Autorità, secondo cui lo scopo sociale statutariamente predefinito evidenzierebbe “finalità di indubbio interesse pubblico, rappresentate dalla promozione dello sviluppo economico regionale attraverso la valorizzazione, a fini commerciali, dei prodotti e dei servizi forniti da imprese operanti nel suddetto bacino territoriale”, ritiene il Collegio di dover muovere dal dato normativo, secondo cui “l’attività fieristica è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d’impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l’accesso alle strutture nonché l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti …” (art. 1, III comma, della legge quadro sul settore fieristico 11/1/2001, n. 7, abrogata dalla legge 18/4/2005, n. 62).<br />
Ipotizzandola come ancora vigente, già tale prescrizione legislativa evidenzia che le società che svolgono attività fieristica (e tale è l’oggetto della ricorrente, secondo il chiaro enunciato dell’art. 4 dello statuto) sono imprese che operano in regime di concorrenza; ancora più esplicitamente, il successivo art. 2, lett. a), stabilisce che le manifestazioni fieristiche sono “attività commerciali”. <br />
Tali elementi, di per sé, male si conciliano con un modello di società avente natura pubblica.<br />
Al contrario, l’attribuzione alla società di compiti di rilievo pubblico è certamente compatibile con la natura privata del soggetto operatore.<br />
Va aggiunto che la legge n. 7/2001 è stata, come premesso, abrogata dall’art. 6 della legge n. 62/2005 (legge comunitaria per il 2004), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia C.E. 15/1/2002, nella causa C-439/99.<br />
Detta sentenza ha statuito che l’attività di organizzatore di fiere costituisce un’attività economica che rientra nel capitolo del Trattato relativo al diritto di stabilimento quando è svolta da un cittadino di uno Stato membro in un altro Stato membro, in maniera stabile e continuativa, mentre rientra nel capitolo del Trattato relativo ai servizi quando è svolta da un cittadino di uno Stato membro che si sposta in un altro Stato membro per esercitare tale attività in via temporanea.<br />
In tale modo, la Corte di Giustizia, come riconosciuto anche dall’Avvocatura dello Stato nella propria memoria difensiva, ha affermato l’incompatibilità con il principio di libera prestazione dei servizi e con la libertà di stabilimento di quelle norme statali o regionali tendenti a precludere a soggetti privati l’esercizio dell’attività fieristica.<br />
Un’ulteriore conferma della natura commerciale dell’attività svolta dagli “enti fieristici” viene da un’altra sentenza della Corte di Giustizia, la 10/5/2001, nelle cause C-223/99 e C-260/99, concernente l’ente Fiera di Milano, ma la cui portata dispositiva ha efficacia <i>ultra partes</i>, che ne ha escluso la natura di organismo di diritto pubblico, difettando la relativa attività proprio del carattere non industriale o commerciale.<br />
Non appare neppure fondato su solide basi l’assunto motivazionale della delibera n. 449/07/CONS secondo cui gli enti pubblici soci della S.p.a. Fiera di Genova ne orienterebbero la gestione.<br />
Ed infatti la società non risulta intrattenere alcun rapporto pubblicistico con l’ente (<i>melius</i> : gli enti) di riferimento, <i>ad instar</i> di un contratto di servizio, tale da imprimere una specifica missione di interesse generale, quand’anche economico, alla propria attività imprenditoriale, né la società risulta soggetta ad alcun potere di direttiva da parte dell’ente ausiliato.<br />
Al contempo, non può, quale indice di influenza dominante, parlarsi di un finanziamento pubblico (regionale), pari ad euro 3.700.000,00, avvenuto per il tramite di F.I.L.S.E. S.p.a., costituendo detto importo il conferimento iniziale di un socio pubblico per la costituzione di Fiera di Genova S.p.a., remunerato attraverso gli utili di esercizio.<br />
Né appare condivisibile l’assunto defensionale dell’A.G.COM. secondo cui dalla funzionalizzazione dell’attività fieristica alla diffusione ed incremento dell’attività produttiva regionale, operata dalla L.R. Liguria 9/2/2000, n. 8, deriverebbe una “destinazione funzionale” anche della società ricorrente.<br />
Una siffatta interrelazione, che sarebbe, secondo l’Avvocatura, idonea a connotare quanto meno in termini di necessarietà l’esistenza di Fiera di Genova S.p.a., non trova in realtà conforto nel testo normativo.<br />
Ed invero l’art. 5, sia nel testo originario, che in quello derivato dalla novella apportata dalla L.R. 23/6/2005, n. 8, nell’enucleare i soggetti organizzatori, precisa che le manifestazioni fieristiche sono organizzate da soggetti pubblici e privati, senza dunque individuare un rapporto di strumentalità necessaria con Fiera di Genova S.p.a., (rapporto) escluso anche dal successivo art. 13 in tema di “politiche promozionali”, che sono affidate all’ente regionale.<br />
Sotto il profilo soggettivo può dunque conclusivamente ritenersi che Fiera di Genova S.p.a. non rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 41 del T.U.R., che vede come destinatari le Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici, ma non anche i soggetti privati, tra cui vanno annoverate società per azioni partecipate da enti pubblici prive di significativi tratti pubblicistici.<br />
2. &#8211; Ritiene il Collegio che sia fondata anche la doglianza con cui viene dedotta l’inapplicabilità dell’art. 41 del d.lgs. n. 177/05 <i>ratione obiecti</i>, nella considerazione che  l’attività pubblicitaria svolta da Fiera di Genova S.p.a. non sia riconducibile alla comunicazione o pubblicità istituzionale.<br />
Ora, precisato che questa censura non può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura, tautologica, nel senso di meramente consequenziale alla risoluzione del problema della natura giuridica del soggetto che si avvale della  pubblicità, in quanto non può escludersi che un ente pubblico economico svolga anche pubblicità non istituzionale (e dunque semplicemente commerciale, finalizzata cioè al procacciamento di clientela), è indubbio che nel caso di specie le due questioni, per la forza dell’argomento di inclusione (secondo cui il più comprende il meno), vengono a sovrapporsi.<br />
Si intende dire che l’esclusione della natura pubblicistica della società ricorrente induce anche ad escludere che la stessa possa avere svolto pubblicità istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa, senza comunicare le somme impegnate per l’acquisto degli spazi pubblicitari.<br />
In ogni modo, appare al Collegio viziato l’assunto motivazionale della gravata delibera n. 449/07/CONS secondo cui “la natura istituzionale della comunicazione pubblicitaria … deve ritenersi pienamente compatibile anche con un oggetto sociale che contempli lo svolgimento di attività prevalentemente  o esclusivamente economiche, atteso che la stessa norma di riferimento espressamente include tra i soggetti pubblici anche gli Enti pubblici economici, per definizione istituzionalmente votati all’ottenimento di una quota rilevante di ricavi attraverso la produzione di beni e la commercializzazione di servizi”.<br />
Ed infatti, proprio in ragione della nozione tecnica e dei contenuti specifici della “attività di informazione e di comunicazione istituzionale”, evincibile dall’art. 1 della legge n. 150/00, l’Autorità, anche assumendo la natura pubblica della società, avrebbe dovuto tenere conto e verificare quanto espressamente rappresentato da Fiera di Genova in ordine al fatto di non avere mai svolto siffatta attività di comunicazione.<br />
In questi termini, il provvedimento gravato, dando per scontato ciò che in realtà non lo era, è incorso anche nel difetto di istruttoria.<br />
Anche sotto tale profilo oggettivo deve dunque affermarsi la non soggezione della società ricorrente all’art. 41 del T.U.R.<br />
3. &#8211; Alla stregua di quanto precede il ricorso principale ed il primo motivo aggiunto devono essere accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati; il che esime il Collegio dalla disamina del secondo motivo aggiunto, peraltro articolato in via subordinata, con cui si contesta la misura della sanzione pecuniaria.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter,</b> definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale ed i motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-4-2008-n-2779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2733</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2733/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2733/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2733/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2733</a></p>
<p>Pres. DI GIUSEPPE &#8211; Est. TAGLIENTI F.S. (avv. A. Pace) c./ Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Avv. N. Paoletti) e C.S. (Avv.ti C. Serafini e E. Rossotti Vitale) sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di determinazione di somme per prestazioni di attività professionali di avvocati Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2733/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2733</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2733/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2733</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DI GIUSEPPE &#8211; Est. TAGLIENTI<br /> F.S. (avv. A. Pace) c./ Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Avv. N. Paoletti) e C.S. (Avv.ti C. Serafini e E. Rossotti Vitale)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di determinazione di somme per prestazioni di attività professionali di avvocati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Parcelle professionali &#8211; Parere del Consiglio dell’Ordine – Natura provvedimentale – Esclusione – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto coinvolge prestazioni di diritto soggettivo, la controversia che afferisce al pagamento di somme per prestazioni di attività professionali di un avvocato. Il parere del Consiglio dell’Ordine, infatti, è atto interno nella eventuale procedura di determinazione del quantum, che non ha certo natura provvedimentale non producendo alcun effetto sul cliente ed avente una limitata rilevanza solo nell’ambito dell’eventuale giudizio civile di contestazione del pagamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO</B><br />
<B>SEZIONE III QUATER</B></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai Magistrati: <br />
MARIO DI GIUSEPPE	&#8211;	Presidente<br />	<br />
CARLO TAGLIENTI	&#8211;	Consigliere estensore<br />	<br />
UMBERTO REALFONZO &#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 4238 del 2004 proposto da</p>
<p><b>SOLAI Fulvio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Pace, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Dora La Motta in Roma, via Carlo del Greco n. 59; <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>il <b>Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò Paoletti, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, Via B. Tortolini n. 34;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’avv. <b>Claudia Serafini</b>, rappresentata e difesa da se stessa e dall’avv. Eliana Rossotti Vitale, domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Santa Maria Maggiore n. 112;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; del provvedimento 28 gennaio 2004 con  il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha liquidato in sede di riesame la parcella dell’avv. Claudia Serafini per attività stragiudiziale svolta nell’interesse del ricorrente.</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 il Consigliere Carlo Taglienti;<br />
uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato il 1.4.2004 e depositato il  27 successivo Fulvio Solai ha impugnato l’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha liquidato, in sede di riesame, la parcella dell’avv. Claudia Serafini per attività stragiudiziale svolta nell’interesse del ricorrente, su richiesta di quest’ultimo, dopo un tentativo di conciliazione nel quale il Consiglio aveva ritenuto congrua una cifra notevolmente inferiore (€ 7.712,09, invece di € 15.332,04).<br />
Infatti il Consiglio revocava il precedente parere di congruità e riteneva, con l’atto impugnato, congrua la parcella presentata dall’avv. Serafini.<br />
Premesse alcune osservazioni sulla giurisdizione, il ricorrente censura l’atto impugnato per violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 per mancato avviso dell’avvio del procedimento, dell’art. 3 della stessa legge, per carenza assoluta di motivazione; per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti presupposti, in relazione alle valutazioni dell’attività professionale svolta dall’avv. Serafini.<br />
Costituitosi l’Ordine degli Avvocati di Roma ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, in quanto il parere di congruità non ha effetti nei confronti del cliente, in quanto non accerta l’effettiva sussistenza dell’incarico e le modalità di svolgimento dello stesso; la procedura relativa all’atto impugnato non contempla la partecipazione del cliente.<br />
Costituitasi l’avv. Serafini, dopo aver ricostruito i fatti, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo l’infondatezza nel merito del ricorso, escludendo dalla procedura la partecipazione del cliente e contestando la carenza di motivazione e l’eccesso di potere.<br />
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 la causa è stata spedita in decisione.<br />
Tanto premesso, il Collegio ritiene che nella fattispecie il giudice amministrativo sia carente di giurisdizione, appartenendo essa al giudice ordinario.<br />
Infatti il petitum sostanziale della presente controversia afferisce al pagamento di somme per prestazioni di attività professionali di un avvocato: questione che chiaramente coinvolge posizioni di diritto soggettivo.<br />
Il parere del Consiglio dell’Ordine è atto interno nella eventuale procedura di determinazione del quantum, che non ha certo natura provvedimentale non producendo alcun effetto sul cliente ed avente una limitata rilevanza solo nell’ambito dell’eventuale giudizio civile di contestazione del pagamento.<br />
Giudizio rimesso evidentemente al giudice ordinario che, in tale sede, valuterà anche il parere di congruità emesso dal Consiglio dell’Ordine.<br />
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III quater, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2733/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2733</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2774</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2774/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2774</a></p>
<p>Pres. BACCARINI &#8211; Est. LUNDINI F.T. (Avv.ti C. Schwarzemberg e M. Antonelli) c./ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, INPDAP, Ministero del Tesoro (Avv. Stato) sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di accertamento del diritto di un pubblico dipendente ad un maggiore trattamento retributivo Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2774/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2774/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2774</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BACCARINI &#8211; Est. LUNDINI<br /> F.T. (Avv.ti C. Schwarzemberg e M. Antonelli) c./ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, INPDAP, Ministero del Tesoro (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di accertamento del diritto di un pubblico dipendente ad un maggiore trattamento retributivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Maggior trattamento retributivo – Effetti limitati all’ambito pensionistico – Giurisdizione della Corte dei Conti – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sebbene siano in astratto riconducibili nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo le controversie insorte per l’accertamento del diritto di un pubblico dipendente ad un maggiore trattamento retributivo, anche quando siffatta verifica sia funzionale alla modifica della base di calcolo del trattamento pensionistico, tuttavia laddove non si verta in tema di misura della retribuzione, ma la controversia riguardi piuttosto gli effetti di tale riduzione stipendiale concretizzati in supposti provvedimenti di recupero di somme indebitamente pagate dall’Amministrazione e percepite dalla ricorrente stessa a titolo di pensione provvisoria, allora l’incidenza degli atti impugnati, appare confinata nell’ambito strettamente pensionistico, senza che venga messa in discussione la legittimità o meno dell’operata riduzione di indennità retributiva. La controversia appartiene, pertanto, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, in tema di emolumenti pensionistici, ai sensi del testo unico n. 1214/34.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma,<br />
Sezione III</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
Stefano Baccarini                            &#8211;                 Presidente <br />
Domenico Lundini                           &#8211;            Cons. rel. est.<br />
Giuseppe Sapone                               &#8211;              Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 2891/1997, proposto dalla</p>
<p>Dott.ssa <b>Felicia Tomaselli</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Schwarzemberg e Maria Antonelli e presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliata, in Roma, Via Monte delle Gioie 24;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
&#8211; l’<b>Università degli Sudi di Roma</b>, “La Sapienza”, in persona del Rettore p.t.;</p>
<p>&#8211; l’<b>INPDAP – Gestione Autonoma ENPAS</b>, in persona del legale rappresentante p.t.;</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero del Tesoro</b>, in persona del Ministro p.t.;<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>                                           per l’annullamento<br />
1)del provvedimento d. d. 14 dicembre 1996 a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Rip. II – Divisione Riscatti e e Pensioni pos. A/23295 prot. G 143698 avente ad oggetto “Modifica trattamento provvisorio di pensione. Riduzione indennità art. 31 D.P.R. 761/79 a seguito applicazione parere Consiglio di Stato dell’11 ottobre 1989”, notificato i.d.  23 dicembre 1996;<br />
2)del provvedimento d.d. 28 dicembre 1996 a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Roma Rip. II Div. VIII Pensione e Riscatti pos. A/23295 prot. N. G144687 avente ad oggetto :”Indennità art. 31 DPR 761/79 dott.ssa Felicia Tomaselli nata a Catania il 14 dicembre 1953 già ricercatore universitario dal 23 dicembre 1993, notificato i.d. 3 gennaio 1997; <br />
3)di ogni atto presupposto, conseguente e connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, per la pubblica udienza del 12 dicembre 2007, il Consigliere D. Lundini;<br />
Uditi gli Avv.ti, all’udienza predetta, come da relativo verbale;<br />
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La ricorrente, dipendente pubblica in posizione di quiescenza dal 22 dicembre 1993, contesta i provvedimenti specificati in epigrafe con i quali, a seguito di rideterminazione riduttiva dell’indennità ex art. 31 del DPR n. 761/79, è stata ricalcolata l’ultima retribuzione spettante all’interessata alla suddetta data del 22.12.1993, con conseguente modifica del trattamento provvisorio di quiescenza alla stessa spettante.<br />
Le censure che la ricorrente propone si sostanziano in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di recupero di somme percepite in buona fede, eccesso di potere per contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti, violazione del principio di affidamento.<br />
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso, sotto un primo e prioritario profilo, appare inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Al riguardo, non ignora il Collegio che sono in astratto riconducibili nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo le controversie insorte per l’accertamento del diritto di un pubblico dipendente ad un maggiore trattamento retributivo, anche quando siffatta verifica sia funzionale alla modifica della base di calcolo del trattamento pensionistico (vedi CdS, IV, n. 3171 del 26.5.2006).<br />
Tuttavia nella specie non si verte in tema di misura della retribuzione (attraverso un’ipotetica contestazione della riduzione operata dall’Amministrazione in ordine all’indennità di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79) ancorché al fine di conseguire un miglior trattamento pensionistico, ma il ricorso riguarda piuttosto gli effetti di tale riduzione stipendiale concretizzati, ad avviso della ricorrente, in supposti provvedimenti di recupero di somme indebitamente pagate dall’Amministrazione e percepite dalla ricorrente stessa a titolo di pensione provvisoria.<br />
L’incidenza dunque degli atti impugnati, come sopra intesi ed interpretati dalla ricorrente (la quale infatti sostanzialmente deduce contro di essi violazione dei principi di tutela dell’affidamento, della buona fede, dell’adeguata  motivazione, dell’avviso procedimentale, della salvaguardia della posizione personale incisa, sovente affermati, specialmente in passato, dalla giurisprudenza amministrativa in riferimento alle connotazioni degli interventi di recupero da parte dell’Amministrazione di somme indebitamente erogate), appare confinata nell’ambito strettamente pensionistico, senza che venga messa in discussione la legittimità o meno dell’operata riduzione di indennità retributiva.<br />
Sotto tale profilo si tratta dunque di una controversia senz’altro appartenente alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, in tema di emolumenti pensionistici, ai sensi del testo unico n. 1214/34. Nè osta poi al riconoscimento di tale giurisdizione il fatto che nella specie la ricorrente sia titolare di semplice trattamento provvisorio di pensione (vedi in proposito Co. Conti, Sez. III, 8.11.2006, n. 454; CdS, VI, 17.2.1996, n. 223; 27.2.1991, n. 102), poiché a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 64, t.u. C. conti (r.d. 12 luglio 1934 n. 1214) anche le controversie in materia di liquidazione provvisoria della pensione dei pubblici dipendenti sono devolute alla cognizione della Corte dei conti.<br />
Sempre in ordine a tale giurisdizione, è appena il caso di evidenziare che rientrano comunque in essa anche le stesse controversie in tema di rideterminazione della base stipendiale ai fini pensionistici, quando sono proposte da soggetti cessati dal servizio ed ormai pensionati (vedi CdS VI, n. 3066 del 23.5.2006).<br />
Da ultimo, se anche poi si volesse riferire le censure della ricorrente, che al riguardo in effetti non sembrano univocamente interpretabili, ad eventuali provvedimenti di recupero somme incidenti retroattivamente sul trattamento stipendiale a suo tempo corrisposto mediante indennità ex art. 31 del DPR n. 761/79 computata secondo gli originari criteri, il ricorso sarebbe inammissibile sotto un diverso profilo, e cioè per mancanza di lesività degli atti stessi e dunque per carenza di interesse attuale , dal momento che i provvedimenti impugnati, nonostante la diversa ricostruzione della ricorrente, nulla dispongono, allo stato, in ordine al paventato recupero di somme.<br />
Conclusivamente, e nei termini sopra esposti, il ricorso di cui in epigrafe dev’essere dichiarato inammissibile.<br />
Le spese e gli onorari possono essere tuttavia compensati, sussistendo giustificati motivi.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.<br />
Compensa le spese e gli onorari.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso nelle Camere di Consiglio del 12.12.2007 e del 6.2.2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2774/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-1-4-2008-n-329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-1-4-2008-n-329/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-1-4-2008-n-329/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.329</a></p>
<p>Guido Romano – Presidente, Carlo Dell’Olio – Estensore Belcastro (avv. R. Chiriano) c. Comune di San Giovanni in Fiore (avv. G. Pignatelli) sull&#8217;illegittimità della sospensione dell&#8217;efficacia di una concessione edilizia 1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Efficacia – Sospensione sine die – Illegittimità. 2. Edilizia e urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-1-4-2008-n-329/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-1-4-2008-n-329/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guido Romano – Presidente, Carlo Dell’Olio – Estensore<br /> Belcastro (avv. R. Chiriano) c. Comune di San Giovanni in Fiore (avv. G. Pignatelli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della sospensione dell&#8217;efficacia di una concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Efficacia – Sospensione sine die – Illegittimità.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Sospensione dell’efficacia – Norma disciplinatrice – Inesistenza – Effetti.</p>
<p>3. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Sindaco – Ordinanze contingibili ed urgenti – Potere – Esercizio – Presupposti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima la sospensione dell’efficacia sine die di una concessione edilizia, non essendo consentito alla p.a. di adottare determinazioni cautelative in vista di future modifiche della compatibilità urbanistico-edilizia delle opere da realizzare, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle misure di salvaguardia.</p>
<p>2. Posto che l’istituto della sospensione dell’efficacia della concessione edilizia a suo tempo regolarmente rilasciata non è contemplato da alcuna disposizione della vigente disciplina urbanistico-edilizia, ogni ripensamento successivo all’intervenuto rilascio della suddetta concessione deve necessariamente estrinsecarsi nell’ambito del generale potere di autotutela, per cui il titolo edificatorio una volta emanato può essere soltanto annullato.</p>
<p>3. Il Sindaco può emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene solo nei casi in cui, in mancanza di altra norma che autorizzi a provvedere altrimenti, si verifichino accadimenti, di carattere eccezionale ed imprevedibile, che determinano una situazione di pericolo per la sicurezza e l’igiene pubblica che bisogna eliminare immediatamente; pertanto, è illegittima l’ordinanza che non contiene alcun puntuale riferimento a fatti che potrebbero concretare la predetta situazione di eccezionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  DELLA CALABRIA<br />
SEDE DI CATANZARO  &#8211; SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>alla presenza dei Signori:<b>	</b><br />	<br />
GUIDO ROMANO &#8211;	Presidente <br />	<br />
GIUSEPPE CHINE’ &#8211;	Giudice  	 <br />	<br />
CARLO DELL’OLIO &#8211;	Giudice est.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. <b>749/1997</b> proposto da</p>
<p><b>Giovambattista BELCASTRO</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosario CHIRIANO, presso il cui studio in Catanzaro al Corso Mazzini n. 20 è elettivamente domiciliato;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE</B>, in persona del Sindaco legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano PIGNANELLI, e domiciliato per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Catanzaro;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>dell’ordinanza sindacale n. 38 del 14 aprile 1997, con la quale è stata disposta <i>“la sospensione immediata dell’efficacia della Concessione Edilizia N° 32/96 del 04.03.1997”</i>;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso, o comunque conseguenziale;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
VISTA l’ordinanza cautelare con la quale è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
DESIGNATO relatore all’udienza pubblica del 9 novembre 2007 il Dott. Carlo Dell’Olio;  <br />
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il gravame in trattazione, il ricorrente espone i seguenti fatti:<br />
&#8211;	è titolare della concessione edilizia n. 32/96 del 4 marzo 1997, rilasciata dal commissario <i>ad acta</i> nominato dal Presidente della Giunta Regionale, stante l’inerzia del Comune di San Giovanni in Fiore, che non provvedeva al rilascio nonostante il parere favorevole espresso dalla commissione edilizia;<br />	<br />
&#8211;	a seguito della ottenuta concessione, provvedeva agli adempimenti del caso, iniziando i lavori di scavo e di livellamento del suolo;<br />	<br />
&#8211;	con ordinanza sindacale n. 38 del 14 aprile 1997, la predetta amministrazione comunale disponeva la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia, adducendo la necessità di adeguare il progetto assentito alle prescrizioni impartite dal commissario <i>ad acta</i>.<br />	<br />
Il ricorrente impugna tale provvedimento deducendo il seguente unico motivo, articolato in più censure: violazione della Legge n. 10/1977; violazione della Legge n. 241/1990; eccesso di potere; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti; ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti.<br />
Il Comune di San Giovanni in Fiore si è costituito con memoria, nella quale conclude per la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza cautelare n. 506 del 5 giugno 1997, è stata accolta l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 9 novembre 2007.<br />
Prima di entrare nel merito delle questioni oggetto di trattazione, il Collegio deve rilevare che l’ordinanza gravata è stata emessa anche sulla scorta dell’art. 38 della Legge n. 142/1990, il cui comma 2 prevede testualmente quanto segue: <i>“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può chiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.”</i>.<br />
Si aggiunge che il dispositivo dell’ordinanza è così articolato: <i>“ORDINA (…) la sospensione immediata dell’efficacia della Concessione Edilizia N° 32/96 del 04.03.1997, sino alla data in cui non sarà regolarizzato ed adeguato, nei modi di legge, ed a cura degli interessati, il progetto Edilizio secondo la prescrizione impartita dal Commissario ad acta, con riserva di ulteriori provvedimenti. (…).”</i>.<br />
Ciò premesso, si può dare ingresso allo scrutinio delle censure formulate nell’unico motivo di gravame.<br />
Il ricorrente si duole, innanzitutto, della violazione della Legge n. 10/1977 e della Legge n. 241/1990, evidenziando che “nel sistema della vigente disciplina urbanistica, l’istituto della sospensione della efficacia della concessione edilizia già rilasciata non esiste; né si riesce a comprendere a quale principio in materia urbanistica il Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore si sia ispirato nel sospendere la efficacia della concessione edilizia n. 32/96”. <i> <br />
</i>La censura è fondata e merita accoglimento.<br />
Il Collegio osserva che la disposta sospensione della concessione edilizia si presenta anche priva di un termine finale di efficacia, essendo subordinata la risoluzione dei suoi effetti sostanzialmente alla verificazione di una condizione potestativa (adeguamento del progetto edilizio). <br />
Orbene, la giurisprudenza ha sottolineato, con orientamento consolidato e condiviso da questo giudicante, che è illegittima la sospensione dell’efficacia <i>sine die</i> della concessione edilizia, non essendo consentito all’amministrazione di adottare determinazioni cautelative in vista di future modifiche della compatibilità urbanistico-edilizia delle opere da realizzare, al di fuori dei casi tassativamente previsti delle misure di salvaguardia. Infatti, un potere atipico di sospensione appare contrastante con i fondamentali principi di continuità della funzione amministrativa e non è previsto, tra l’altro, neanche dalle norme in materia edilizia (tranne le ipotesi delle misure di salvaguardia già dette); ciò, pertanto, impedisce che possa farsi ricorso, per il tramite di un provvedimento inibitorio, ad un’attività sospensiva atipica e <i>sine die </i>della funzione amministrativa (cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. II, 14 novembre 2006 n. 9486).<br />
Inoltre, si è anche precisato che in forza del principio di tipicità, l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione è subordinato all’esistenza di una norma primaria che conferisca espressamente il potere di adottare determinati atti in presenza dei presupposti indicati dalla legge. Ne consegue che, poiché l’istituto della sospensione dell’efficacia della concessione edilizia a suo tempo regolarmente rilasciata non è contemplato da alcuna disposizione della vigente disciplina urbanistico-edilizia, ogni ripensamento successivo all’intervenuto rilascio della suddetta concessione deve necessariamente estrinsecarsi nell’ambito del generale potere di autotutela, per cui il titolo edificatorio una volta emanato può essere soltanto annullato (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 15 luglio 2004 n. 10305).<br />
Né nel caso di specie è ravvisabile, diversamente da quanto adombrato dalla difesa comunale, l’attivazione di poteri cautelari (ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge n. 241/1990) in occasione dell’avvio del procedimento di autoannullamento della concessione in parola, non emergendo nel testo dell’ordinanza impugnata alcun riferimento a tale intendimento ed assumendo evidenti connotati di genericità la menzione “riserva di ulteriori provvedimenti”. E ciò senza considerare che anche l’esercizio di tali prerogative comporterebbe in ogni caso per l’amministrazione, a pena di illegittimità del provvedimento cautelare sospensivo, la fissazione di un termine finale di efficacia (come si è notato, nella fattispecie mancante).<br />
Infine, non è condivisibile l’eccezione di parte resistente che la gravata ordinanza sarebbe comunque giustificata dal legittimo esercizio del potere sindacale di cui all’art. 38 della Legge n. 142/1990.<br />
Il Collegio osserva che i “motivi di pubblico interesse e di ordine pubblico” posti a base dell’ordinanza sono solo apoditticamente affermati, senza che  ne sia fornita in dettaglio la specificazione, e senza che sia chiarito in quali termini il progetto assentito dalla concessione edilizia n. 32/96 costituisca pericolo per la pubblica incolumità.<br />
Soccorre, al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi già sotto l’impero della normativa precedente all’entrata in vigore della Legge n. 142/1990 ed ancora applicabile alle attuali evenienze, secondo il quale il Sindaco può emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene solo nei casi in cui, in mancanza di altra norma che autorizzi a provvedere altrimenti, si verifichino accadimenti, di carattere eccezionale ed imprevedibile, che determinano una situazione di pericolo per la sicurezza e l’igiene pubblica che bisogna eliminare immediatamente; ne deriva, pertanto, che è illegittima l’ordinanza che non contiene (come nel caso di specie) alcun puntuale riferimento a fatti che potrebbero concretare la predetta situazione di eccezionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 dicembre 1984 n. 960).<br />
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il provvedimento impugnato si presenta in ogni sua parte illegittimo e deve essere annullato.<i>           </i><br />
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate.<br />
Sussistono giusti motivi, attesa la natura della presente controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda,<b> </b>definitivamente pronunciando sul ricorso n. 749/1997 meglio in epigrafe indicato, lo <b>accoglie </b>e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-1-4-2008-n-329/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2727</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2727/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2727/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2727/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2727</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Est. RealfonzoL. Gornati (Avv.ti C. L. Coppini, G. di Paolo) c/ Ministero della Salute (Avv. dello Stato) sui poteri del g.a. nel giudizio avverso il&#160; c.d. silenzio rifiuto 1. Giustizia amministrativa – Silenzio rifiuto – Ricorso – Fondatezza dell’istanza – Accertamenti istruttori – Inammissibilità. 2. Procedimento amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2727/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2727/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2727</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Di Giuseppe,  Est. Realfonzo<br />L. Gornati (Avv.ti C. L. Coppini, G. di Paolo) c/ Ministero della Salute (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui poteri del g.a. nel giudizio avverso il&nbsp; c.d. silenzio rifiuto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Silenzio rifiuto – Ricorso – Fondatezza dell’istanza – Accertamenti istruttori – Inammissibilità.																																																																																												</p>
<p>2.	Procedimento amministrativo – Sospensione &#8211; In pendenza di procedimento penale – Necessità – Non sussiste – Conseguenza – Silenzio rifiuto della p.a.  – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di silenzio della, l’art. 2, co. 5, L. 241/90 e s.m.i., laddove prevede che il giudice “può” conoscere della fondatezza dell’istanza, è da intendersi nel senso che non può sorgere alcuna pretesa di valutazione della fondatezza dell’istanza se, per essa, è necessario acquisire gli elementi istruttori demandati ad un procedimento che non sia stato ancora svolto ovvero concluso.(Pertanto, nella specie, posto che procedimento diretto al riconoscimento di una laurea conseguita all’estero richiede accertamenti istruttori, il g.a. non si è pronunciato sulla fondatezza dell’istanza, limitandosi ad accertare la sussistenza del dovere della p.a. di pronunciarsi sulla richiesta del privato).</p>
<p>2. La pendenza di un procedimento penale, inerente all’oggetto di un procedimento amministrativo, non costituisce legittima ragione di sospensione di detto procedimento, con conseguente illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla p.a. sull’istanza del privato diretta ad ottenere un provvedimento amministrativo, conclusivo di detto procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui poteri del g.a. nel giudizio avverso il  c.d. silenzio rifiuto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE  TERZA QUATER</b></p>
<p>composto dai signori Magistrati: Consigliere Mario DI GIUSEPPE	 &#8211; Presidente; Consigliere Antonio AMICUZZI 	 &#8211; Componente, relatore; Consigliere  Umberto REALFONZO               &#8211; Componente 																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10499 del 2007 proposto da<br />
<b>GORNATI Lorenzo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Luca Coppini e Gabriele di Paolo, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, alla Via Grotta Perfetta, n. 330;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>MINISTERO della SALUTE</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso  dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;</p>
<p>per la declaratoria <br />
della illegittimità del silenzio, e comunque del comportamento omissivo tenuto dal Ministero intimato, che non ha concluso il procedimento avviato al fine della adozione di tutte le misure e dei provvedimenti idonei a riconoscere il diploma di laurea in stomatologia conseguito da parte ricorrente presso l’Università di Novi Sad (Repubblica Serba – Jugoslavia);<br />
degli atti connessi, presupposti e conseguenti;<br />
nonché, previo accertamento della fondatezza della richiesta di parte ricorrente di emanazione del richiesto provvedimento, per l’emanazione dell’ordine alla Amministrazione intimata da provvedere in relazione alla domanda ricevuta il 10.7.2007, con fissazione del relativo temine e nomina, in caso di inosservanza, di un commissario ad acta;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla udienza in camera di consiglio del 30.1.2008, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, il  procuratore  della  parte ricorrente  comparso come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO</p>
<p></b></p>
<p>Con ricorso notificato il 22.11.2007, depositato il 28.11.2007, il sig. Lorenzo Gornati, premesso di aver chiesto il riconoscimento della laurea  in stomatologia conseguita presso l’Università degli Studi di Novi Sad (Serbia) e di aver reiterato la richiesta con atto del 3.7.2007, ha chiesto la declaratoria della illegittimità del silenzio formatosi su detta istanza e dell’inerzia del Ministero della Salute al riguardo, nonché l’accertamento e l’emanazione dell’ordine in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:<br />
1.- Violazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1999 e successive modifiche. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.<br />
2.- Eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà. Manifesta illogicità e difetto di motivazione.<br />
Con atto depositato il 26.1.2008 si è costituito in giudizio il Ministero della Salute.<br />
Alla udienza in camera di consiglio del 30.1.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dell’avvocato della parte ricorrente, come da verbale di causa agli atti del giudizio. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Con il ricorso in esame  il deducente in epigrafe indicato (premesso di aver chiesto il riconoscimento della laurea  in stomatologia conseguita presso l’Università degli Studi di Novi Sad -Serbia- e di aver reiterato la richiesta con atto del 3.7.2007 indirizzato al Ministero della Salute) ha chiesto la declaratoria della illegittimità del silenzio, e comunque del comportamento omissivo tenuto al riguardo dal Ministero intimato, che non ha concluso il procedimento avviato al fine della adozione di tutte le misure e dei provvedimenti idonei a riconoscere detto diploma di laurea; inoltre ha chiesto, previo accertamento della fondatezza della richiesta di emanazione del richiesto provvedimento, l’emanazione dell’ordine alla Amministrazione intimata da provvedere in relazione alla domanda ricevuta il 10.7.2007, con fissazione del relativo temine e nomina, in caso di inosservanza, di un commissario ad acta.</p>
<p>2.- Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1999 e successive modifiche, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.<br />
Premesso che il Ministero della Salute ha sottoposto alla competente Autorità penale  i fascicoli istruttori relativi al conseguimento da parte di vari soggetti del titolo di studio universitario presso l’Università di Novi Sad, sarebbe illegittimo il silenzio di detta Amministrazione con riguardo alla domanda di riconoscimento del citato titolo, nonostante la comunicazione che il procedimento al riguardo avviato era da considerarsi sospeso per l’avvio di indagini penali in proposito, tenuto conto del principio di rango costituzionale della presunzione di innocenza, della circostanza che parte ricorrente non risulta essere destinataria di informazioni di natura penale e della irrilevanza della pregiudizialità penale nel processo amministrativo. Non sussisterebbero, quindi, i presupposti giustificanti l’omessa adozione del provvedimento finale, conclusivo del procedimento avviato con la domanda di riconoscimento cui in precedenza si è fatto cenno, in assenza di legittime ragioni di sospensione del procedimento stesso.</p>
<p>3.- Osserva preliminarmente il Collegio che l&#8217;apprezzamento in termini giuridici del comportamento omissivo tenuto dalla pubblica amministrazione in presenza di una istanza del privato intesa a ottenere, allo scopo di soddisfare un interesse &#8220;pretensivo&#8221; giuridicamente protetto, l&#8217;emanazione di un provvedimento discrezionale a proprio favore (provvedimento discrezionale nel contenuto, ma vincolato da una norma positiva quanto alla sua adozione) ha origine (inizialmente pretoria) dalla esigenza di risolvere non tanto i casi di consapevole scelta della pubblica amministrazione, quanto i casi di disinteresse della stessa per le istanze del cittadino, indipendentemente dalla loro infondatezza.<br />
Al riguardo, il legislatore è intervenuto con la legge n. 241 del 1990 per canonizzare gli obblighi di comportamento della p.a. dinanzi alle richieste del cittadino, al cui servizio essa è istituzionalmente preposta.<br />
L’attuale testo dell’art. 2, V c., della L. n. 241 del 1990, oltre a stabilire che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto senza necessità di diffida all’Amministrazione inadempiente, prevede che “Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell&#8217;istanza”. <br />
L’espressione “può” implica il permanere di limiti al sindacato giurisdizionale, in quanto, da un lato, nel caso di attività discrezionale “pura”, il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione, stabilendo l’an o il quomodo del provvedimento da adottare, pena un’indebita ingerenza nell’attività amministrativa; dall’altro, al fine di conoscere della fondatezza nel merito della pretesa del ricorrente, ai sensi dell’art. 112 c.p.c, occorre un’esplicita domanda di parte. <br />
Rimane poi il fatto che il giudizio sul silenzio ha pur sempre carattere semplificato, sicchè, ove siano necessari complessi accertamenti istruttori, il Giudice non può che limitarsi a verificare l’esistenza di un obbligo di provvedere e a dare impulso ai successivi adempimenti di competenza dell’Amministrazione. <br />
In tema di silenzio, il citato art. 2, V c., della L. n. 241 del 1990, laddove prevede che il Giudice « può » conoscere della fondatezza dell&#8217;istanza, è quindi da intendersi nel senso che non può sorgere alcuna pretesa di valutazione della fondatezza dell&#8217;istanza se, per essa, è necessario acquisire gli elementi istruttori demandati ad un procedimento che, o non si è mai svolto, o si è svolto in modo incompleto senza giungere alla sua naturale conclusione con l&#8217;emanazione del provvedimento; infatti, in questi casi, il ricorrente non potrà ottenere una pronuncia sulla fondatezza della propria istanza perché il sorgere della situazione soggettiva che vuole conseguire è, strutturalmente, condizionato alla formazione di atti e provvedimenti non ancora esistenti o all&#8217;effettuazione di valutazioni discrezionali non ancora compiute (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 20 ottobre 2006, n. 2352).<br />
Nella fattispecie, l’istanza del ricorrente non corrisponde ad un procedimento amministrativo tipizzato atteso che, in sostanza, esso ha chiesto al Ministero della Salute il riconoscimento della laurea  in stomatologia conseguita presso l’Università degli Studi di Novi Sad (Serbia) e l’accertamento della fondatezza dell&#8217;istanza richiederebbe complessi accertamenti istruttori, sicché questo Giudice non può pronunciarsi riguardo a detta fondatezza, ma deve limitarsi ad accertare se sussista un generico dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi sulla richiesta di cui trattasi. <br />
E’ giurisprudenza consolidata in materia quella secondo cui il dovere di provvedere può scaturire, non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari, ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l&#8217;adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un&#8217;attività amministrativa, alla stregua dei principi posti, in via generale, dall&#8217;art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 1986 n. 237; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 giugno 1992 n. 321). Si tratta di una condivisibile e ragionevole affermazione giurisprudenziale, della quale rappresenta la consacrazione normativa l&#8217;ampia formulazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990. <br />
Parte della giurisprudenza ha anzi espresso l&#8217;avviso che, dopo la legge sul procedimento, l&#8217;obbligo per la pubblica amministrazione di fornire una risposta all&#8217;istanza del cittadino discenda dalla semplice presentazione della stessa, e non richieda più neanche la sussistenza di una specifica situazione legittimante (T.A.R. Lecce, Sez. I, 10 gennaio 1997 n. 10). <br />
Ciò in quanto le norme surrichiamate hanno definitivamente sancito l&#8217;intrinseca illegittimità del silenzio &#8211; rifiuto, riconnettendolo ad una situazione, per così dire, di lesione sintomatica dell&#8217;interesse legittimo (procedimentale) di colui che avrebbe dovuto comunque essere destinatario di una pronuncia &#8211; non importa se positiva, negativa o interlocutoria &#8211; da parte dall&#8217;Autorità adita (T.A.R. Lazio, II Sez., 23 novembre 1993, n. 1440). <br />
La legge n. 241 del 1990, ancorché legge di principi, esplica poi un effetto precettivo direttivo (atteggiandosi in tal modo a vera e propria legge &#8220;del&#8221; procedimento amministrativo) in tutti i casi in cui le esigenze partecipative, di trasparenza e buona amministrazione non abbiano uno specifico riscontro nella disciplina del singolo procedimento.<br />
In merito alla sussistenza del dovere del Ministero della Salute di pronunciarsi sulla istanza del ricorrente cui in precedenza si è fatto cenno, ribadisce il Collegio che, come risulta dalla esposizione in fatto, che non è contestata dall’Amministrazione intimata, con detta istanza esso chiedeva il riconoscimento della laurea  in stomatologia conseguita presso l’Università degli Studi di Novi Sad (Serbia).<br />
Detto atto ha dato avvio al relativo procedimento amministrativo, che, pertanto, avrebbe dovuto porre capo ad un provvedimento finale che avesse come contenuto disposizioni conclusive del procedimento avviato. <br />
Ciò posto, va considerato altresì che presupposto indispensabile per la sospensione del giudizio amministrativo in pendenza di procedimento penale (art. 3 c.p.p.) è l&#8217;influenza dell&#8217;esito del processo penale, ovvero della cognizione del reato sulla decisione della controversia amministrativa. E’ da escludere, pertanto, che detto presupposto sussista qualora si controverta circa la sussistenza dell&#8217;obbligo della p.a. a pronunciarsi sulla domanda di un provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento -e, quindi, circa la legittimità del silenzio rifiuto della stessa amministrazione- non avendo alcuna influenza il procedimento penale su controversia di tale genere (T.A.R. Campania Salerno, 25 maggio 1987, n. 182)<br />
Ammesso pure che, ove si verifichi una situazione penalmente rilevante durante una procedura amministrativa, l&#8217;amministrazione possa applicare, in via di interpretazione estensiva, l&#8217;art. 21 quater, della L. n. 241 del 1990 (che letteralmente si riferisce a provvedimenti già adottati e non a procedimenti in itinere), sospendendo il procedimento per il solo tempo occorrente all&#8217;approfondimento delle circostanze e alla acquisizione degli elementi necessari alla sua decisione, deve comunque ritenersi che non possa l’Amministrazione invece procedere ad una sospensione a tempo indeterminato in attesa della conclusione delle indagini in sede penale, atteso che in tal modo si violerebbe il dovere generale, di cui al citato art. 2, della L. n. 241 del 1990, di concludere il procedimento con provvedimento espresso (T.A.R. Lazio Latina, 06 dicembre 2005, n. 1653).<br />
Deve quindi ritenersi che non possano ostare alla pronuncia espressa del  Ministero della Salute sulla richiesta del ricorrente i provvedimenti (prodotti in atti) di cui alle note del Ministero stesso del 27.2.2007, prot. n. DGRUPS/VII 56851.5HA5.2 e del 5.4.2007, prot. DGRUPS/VII21299P/1.5.h.a.7.2., con cui è stato comunicato l’intento di sospendere il procedimento di riconoscimento del diploma di laurea in questione indefinitivamente fino alla conclusione delle verifiche ed accertamenti penali in proposito.<br />
Deve di conseguenza qualificarsi come illegittimo il silenzio serbato dal Ministero della Salute sull&#8217;istanza presentata dal ricorrente.<br />
Va precisato che la presente sentenza è limitata, per le considerazioni in precedenza svolte, all’accertamento dell’obbligo di detto Ministero di adottare un espresso provvedimento che definisca il procedimento cui si riferiva la istanza del ricorrente, sia esso di contenuto positivo o negativo, e alla conseguente condanna a provvedere.<br />
Il giudizio sulla legittimità del silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione non ha, infatti, nel caso che occupa, accertato la fondatezza della pretesa sostanziale, ma solo, in astratto, se sussistessero gli elementi formali minimi perché possa addebitarsi all&#8217;Amministrazione l&#8217;obbligo di pronuncia e del clare loqui. Nel caso di specie, l&#8217;amministrazione aveva l&#8217;obbligo di dare riscontro all&#8217;istanza del privato, o adottando un provvedimento avente contenuto satisfattorio dell&#8217;interesse sostanziale fatto valere, ovvero esplicando puntualmente le ragioni che hanno ritardato, oppure, allo stato, ostavano alla definizione del procedimento in senso favorevole alle aspettative dell&#8217;istante, fatte salve ovviamente tutte le iniziative che il ricorrente potrà all&#8217;esito far valere per tutelare efficacemente le sue ragioni sostanziali.</p>
<p>4.- In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini e nei limiti sopra indicati, con ordine al Ministero della Salute di provvedere sulla istanza del ricorrente, definendo, con provvedimento espresso (di contenuto positivo o negativo), il procedimento così avviatosi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto  sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l&#8217;integrale esecuzione della sentenza stessa. Resta assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.</p>
<p>5.- Le spese di giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione terza quater &#8211; pronunciandosi sul gravame in epigrafe ai sensi dell&#8217;art. 21 bis della legge 1034del 1971, come introdotto dall&#8217;art. 2 della legge 205/2000, accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di provvedere (positivamente o negativamente) sulla istanza del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della laurea  in stomatologia conseguita presso l’Università degli Studi di Novi Sad (Serbia), entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione  (se anteriore) della presente sentenza; in difetto  sarà nominato, su richiesta dei ricorrenti, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l&#8217;integrale esecuzione della presente sentenza.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione III quater, nella camera di consiglio del 30.1.2008, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-4-2008-n-2727/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-4-2008-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-4-2008-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-4-2008-n-206/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.206</a></p>
<p>L. Papiano Pres &#8211; I. Caso Est. M.C.M. Ecosistemi S.r.l. (Avv.ti M.C. Capra, E. Cappellini, D. Capra e G. Ferrari) contro la Provincia di Piacenza (Avv. V. Silva) e l’A.R.P.A. Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna (Avv. G. Fantini) e con l’intervento della Regione Emilia-Romagna (Avv.ti F. Mastragostino ed M.C.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-4-2008-n-206/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-4-2008-n-206/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres &#8211; I. Caso Est.<br /> M.C.M. Ecosistemi S.r.l. (Avv.ti M.C. Capra, E. Cappellini, D. Capra e G. Ferrari) contro la Provincia di Piacenza (Avv. V. Silva) e l’A.R.P.A. Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna (Avv. G. Fantini) e con l’intervento della Regione Emilia-Romagna (Avv.ti F. Mastragostino ed M.C. Lista)</span></p>
<hr />
<p>in tema di autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti con impianti mobili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Motivi aggiunti – Art. 21 L. 1034/71 e s.m.i. &#8211; Sono utilizzabili anche se in ragione del loro impiego vengano a configurarsi ulteriori parti</p>
<p>2. Ambiente – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti con impianti mobili – Costituisce una «species» del «genus» dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 – Rispetto dei generali canoni dall’art. 2 del citato decreto – Necessità – Possibilità di imporre prescrizioni – Sussistenza<br />
3. Ambiente – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti con impianti mobili – Possibilità di imporre prescrizioni a tutela della salute – Sussistenza &#8211; Richiesta al gestore di ogni elemento di conoscenza utile a specificare il contenuto dell’attività di trattamento dei rifiuti che si vuole porre in essere – Necessità &#8211; Insufficienza dei dati trasmessi dal privato – Obbligo di chiedere integrazioni – Sussistenza<br />
4. Giustizia Amministrativa – Atto amministrativo illegittimo – Annullamento – Risarcimento del danno &#8211; Persistenza in capo all’Amministrazione di spazi di riesercizio del potere discrezionale &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Il mezzo processuale dei “motivi aggiunti” è utilizzabile anche se, in ragione del suo impiego, vengano a configurarsi ulteriori parti, in quanto la prescrizione di cui all’art. 21 L. 1034/71 e s.m.i. va riferita all’identità soggettiva delle parti principali del rapporto controverso (Autorità emanante e privato leso dall’esito del procedimento) e non anche a tutti i soggetti, pubblici o privati, interessati agli effetti degli atti adottati successivamente dalla medesima Amministrazione</p>
<p>2 L’autorizzazione all’uso del cosiddetto impianto mobile, costituendo una «species» del «genus» dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti prevista dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 deve tenere conto dei generali canoni di disciplina della gestione dei rifiuti indicati dall’art. 2 del citato decreto ed informarvi il proprio contenuto, anche a mezzo di prescrizioni utili a fissare limiti e condizioni all’attività di trattamento dei rifiuti oggetto del titolo abilitativo. Ciò è confermato dalla circostanza che l’art. 28, comma 7, citato contempla la possibilità di prescrizioni “integrative” nell’ambito delle varie campagne di attività, ovvero di disposizioni di completamento di quelle già presenti nell’autorizzazione generale. Quanto detto implica che l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto mobile non riguarda solo le attrezzature tecniche in sé, ma si estende ad ogni aspetto dell’attività di trattamento dei rifiuti suscettibile di incidere sui beni rimessi alla cura dell’Amministrazione pubblica, quali regolati dalla disciplina della materia</p>
<p>3 In tema di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti con impianti mobili, la tutela dell’ambiente e della salute umana richiede che la competente Amministrazione tenga conto, caso per caso, della natura dei materiali trattati, del procedimento di miscelazione e delle caratteristiche delle sostanze risultanti dal trattamento, e che, all’esigenza di preservare i beni affidati alle sue cure, ispiri la fissazione delle opportune prescrizioni che devono accompagnare l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, previa eventuale richiesta al gestore di ogni elemento di conoscenza utile a specificare il contenuto dell’attività di trattamento dei rifiuti che si vuole porre in essere, anche in vista di una possibile preliminare imposizione di adeguamenti tecnici necessari allo scopo. In simili circostanze non può, dunque, l’Amministrazione limitarsi ad accertare l’insufficienza dei dati trasmessi dal privato rigettandone l’istanza, spettando ad essa proseguire il procedimento con una precisa richiesta degli ulteriori elementi di cui abbia bisogno per impartire le necessarie prescrizioni, oltre che per indicare le pregiudiziali modifiche tecniche che dovessero essere valutate indispensabili</p>
<p>4. Non ogni annullamento giurisdizionale di atto amministrativo illegittimo dà titolo al risarcimento del danno, perché, ove sia attuabile il riesercizio del potere, da un lato è ancora possibile il risarcimento del danno in forma specifica – con adozione di un provvedimento favorevole –, e dall’altro lato il bene della vita potrebbe ancora essere negato, con un atto amministrativo emendato dagli originari vizi. In particolare, in ipotesi connotate dalla persistenza, in capo all’Amministrazione, di spazi di riesercizio del potere discrezionale, va esclusa l’indagine del giudice sulla spettanza del bene della vita, ammettendosi il risarcimento solo dopo e a condizione che l’Amministrazione, riesercitato il proprio potere come le compete per effetto del giudicato, abbia riconosciuto al richiedente il bene della vita, nel qual caso il danno ristorabile non potrà che ridursi al solo pregiudizio da ritardo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 295 del 2005 proposto da</p>
<p><b>M.C.M. Ecosistemi S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Maria Cristina Capra, dall’avv. Elisa Cappellini, dall’avv. Domenico Capra e dall’avv. Giorgio Ferrari, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Parma, borgo Riccio da Parma n. 27;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>la <b>Provincia di Piacenza</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Silva ed elettivamente domiciliata in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;</p>
<p>l’<b>A.R.P.A. &#8211; Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna</b>, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Fantini ed elettivamente domiciliata in Parma, via Mistrali n. 4, presso lo studio dell’avv. Annalisa Molinari;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Regione Emilia-Romagna<i></b></i>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Franco Mastragostino e dall’avv. Maria Chiara Lista, ed elettivamente domiciliata in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento prot. n. 50368 del 1° giugno 2005, a firma del Dirigente del Servizio Valorizzazione e tutela dell’ambiente, con cui la Provincia di Piacenza &#8211; Area “Programmazione infrastrutture ambiente” ha respinto la richiesta di rilascio di un’autorizzazione alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali;<br />
&#8211; quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 7 dicembre 2005 &#8211; del provvedimento prot. n. 70076 del 10 agosto 2005, a firma del Dirigente del Servizio Valorizzazione e tutela dell’ambiente, con cui la Provincia di Piacenza &#8211; Area “Programmazione infrastrut<br />
<br />
per la condanna<br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 7 dicembre 2005;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Piacenza e dell’A.R.P.A. dell’Emilia-Romagna;<br />
Visto l’atto di intervento “ad opponendum” della Regione Emilia-Romagna;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2008 i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Riferisce la società ricorrente che essa è impresa operante nel settore ambientale, e che nel territorio provinciale di Piacenza si è in particolare dedicata ad attività di recupero di rifiuti attraverso il ripristino ambientale di diversi siti dissestati; che nel maggio 2005 essa chiedeva alla Provincia di Piacenza l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto mobile finalizzato al trattamento dei rifiuti e alla lavorazione per la produzione di “terre ricostituite”, ai sensi dell’art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997; che si intendeva in tale modo fare salve le distinte autorizzazioni che la legge richiede per ciascuna campagna di utilizzo dell’impianto, in quella sede dovendo essere poi verificata, caso per caso, la liceità dell’uso dell’impianto rispetto a materiali specificamente individuati; che l’istanza veniva tuttavia rigettata (v. provvedimento prot. n. 50368 del 1° giugno 2005, a firma del Dirigente del Servizio Valorizzazione e tutela dell’ambiente della Provincia di Piacenza, Area “Programmazione infrastrutture ambiente”).<br />
Avverso il diniego di autorizzazione ha proposto impugnativa la ricorrente, deducendo:<br />
1) Violazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge reg. n. 44/95; dell’accordo di programma 10 dicembre 2001, punti 1 &#8211; 2 &#8211; 3 (in relazione alla legge reg. n. 44/95 e all’art. 15 della legge n. 241/90).<br />
L’Amministrazione provinciale ha provveduto sull’istanza della ricorrente senza svolgere alcuna specifica istruttoria e senza coinvolgere altri organi o enti, neppure l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna. In realtà, dalla normativa nazionale e regionale, quale individuata in epigrafe, emerge con chiarezza la regola per cui in simili casi non si può prescindere dall’ausilio tecnico dell’A.R.P.A.<br />
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, contraddittorietà estrinseca.<br />
La necessità della consultazione dell’A.R.P.A. emerge anche dalla circostanza che le precedenti autorizzazioni ottenute dalla ricorrente avevano sempre visto coinvolto detto organismo. Peraltro, anche a ritenere del tutto discrezionale l’acquisizione di un simile parere, non si comprendono le ragioni per le quali nel caso di specie si sia fatta una tale scelta.<br />
3) Violazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 22/97, degli artt. 10 e 13 del t.u. edilizia. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta.<br />
Uno dei motivi di diniego è fondato sulla considerazione che le lastre di cemento di cui si compone l’impianto determinerebbero la trasformazione del territorio, e quindi renderebbero necessario un permesso di costruire, o comunque evidenzierebbero che l’impianto non ha natura mobile. Il che è frutto di un’errata istruttoria, oltre che di una non corretta applicazione della normativa in epigrafe, tenuto conto della mancanza di un manufatto da ancorare al suolo e dell’uso solo temporaneo dell’impianto.<br />
4) Violazione degli artt. 6 e 28 del d.lgs. n. 22/97, dei d.m. 5 febbraio 1998 e n. 161 del 2002. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
Un altro dei motivi di diniego muove dall’assunto per cui l’appoggio del materiale trattato sulle lastre di cemento integrerebbe uno “stoccaggio” dei rifiuti, asseritamente incompatibile con un impianto mobile. Sennonché, non è vero che nella circostanza si verificherebbe una forma di riserva o di deposito preliminare dei materiali, né è corretto dire che la normativa vieta lo stoccaggio dei rifiuti negli impianti mobili.<br />
5) Violazione dell’art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22/97. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca.<br />
Un terzo motivo di diniego è fondato sulla non autorizzabilità della benna miscelatrice, perché priva di autonomia funzionale. Ma tale considerazione è incomprensibile e illogica, ed è il risultato di un travisamento dei fatti, non essendosi ben compreso, tra l’altro, che l’autorizzazione è stata richiesta per l’intero impianto, non per le singole sue parti, da sole inidonee ad assolvere la funzione di trattamento dei rifiuti.<br />
6) Violazione degli artt. 6, 27, 28 e 33 del d.lgs. n. 22/97, nonché del d.m. 5 febbraio 1998. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione.<br />
Nel terzo motivo di diniego si fa anche riferimento alla circostanza che la benna miscelatrice non sarebbe specificamente prodotta per il trattamento dei rifiuti. Ma l’astratta possibilità che l’impianto sia idoneo anche ad altri scopi non costituisce elemento significativo ai nostri fini, non derivando una preclusione in tal senso dalla normativa in materia.<br />
7) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90.<br />
Il rigetto dell’istanza non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, con conseguente violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90.<br />
Conclude dunque la società ricorrente per l’annullamento dell’atto impugnato e per il risarcimento dei danni subiti.<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Piacenza, resistendo al gravame.<br />
Ha spiegato intervento “ad opponendum” la Regione Emilia-Romagna.<br />
L’istanza cautelare della ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 6 settembre 2005 (ord. n. 267/2005).<br />
Nel frattempo, proposta dall’interessata una richiesta di ritiro dell’atto impugnato, l’Amministrazione provinciale riesaminava la questione e concludeva per il rigetto dell’istanza, anche alla luce di ulteriori motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione (v. provvedimento prot. n. 70076 del 10 agosto 2005, a firma del Dirigente del Servizio Valorizzazione e tutela dell’ambiente, Area “Programmazione infrastrutture ambiente”).<br />
Avvero il nuovo atto proponeva “motivi aggiunti” (depositati il 7 dicembre 2005) la società ricorrente, deducendo:<br />
1) Violazione delle direttive 75/442/CEE (art. 2) e 91/689/CEE (art. 2); del d.lgs. n. 22/97 (artt. 2, 6, 7 e 9); del d.m. 5 febbraio 1998 (art. 5); del d.lgs. n. 36/2003 (artt. 1, 2, 3 e 6). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.<br />
Erroneamente l’Amministrazione provinciale assume esistente nell’ordinamento un generalizzato e indiscriminato divieto di miscelazione dei rifiuti non pericolosi con materie prime (salvo il solo caso in cui la miscelazione possa produrre particolari benefici per l’ambiente), non rinvenendosi in realtà una simile preclusione nella normativa indicata in epigrafe, che stabilisce piuttosto per quali tipi di rifiuti e per quali operazioni di trattamento la miscelazione tra rifiuti non pericolosi ed altre sostanze è consentita, vietata o necessaria, ed al ricorrere di quali condizioni. In ogni caso, il progetto presentato dalla ricorrente, per le operazioni di recupero ivi previste, realizza quei risultati di beneficio per l’ambiente che l’Amministrazione considera presupposto legittimante la miscelazione dei rifiuti con altre materiali. Infine, le autorizzazioni rilasciate negli scorsi anni alla ricorrente per attività di recupero ambientale non hanno mai vietato la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia, e ciò evidenzia la contraddittorietà del diniego con le precedenti determinazioni dell’Amministrazione provinciale.<br />
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 6 e 28 del d.lgs. n. 22/97; dei d.m. 5 febbraio 1998 e n. 161 del 2002. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.<br />
Alla base del diniego di autorizzazione è anche la considerazione che l’impianto sarebbe inidoneo alla messa in riserva dei rifiuti, ma non si è tenuto conto della circostanza che la legge non esclude che l’impianto possa servire soltanto ad una singola fase della lavorazione dei materiali, salvo verificare nelle varie campagne, di volta in volta, l’adeguatezza dell’impianto e l’eventuale necessità di attrezzature ulteriori. Inoltre, l’Amministrazione provinciale nega che l’attività di messa in riserva abbia carattere di mobilità e ne richiede un’autorizzazione ordinaria, così però contraddittoriamente non ammettendo la stessa ammissibilità dell’impianto mobile, che mai potrebbe in tal modo conseguire il relativo titolo abilitativo. Né v’è ragione per ritenere che i rifiuti debbano essere stoccati, ai fini delle analisi, proprio nel sito nel quale essi saranno successivamente trattati, alcuna norma di legge inducendo a tale conclusione, e neppure giustificandola le regole della buona tecnica, avendo peraltro l’Amministrazione anche travisato il contenuto del progetto della ricorrente quanto all’intenzione di non trattare rifiuti che non siano stati preventivamente autorizzati, oltre a porsi in sostanziale contraddizione le sue determinazioni con quanto disposto in sede di rilascio delle precedenti autorizzazioni. In realtà, la ricorrente aveva anche espresso la sua disponibilità ad una modificazione progettuale che consentisse la messa in riserva provvisoria dei materiali destinati alla lavorazione, e ciò a mezzo di una proposta sufficientemente precisa e concreta, ma l’Amministrazione ha ingiustificatamente opposto la carenza di un puntuale progetto, ed erronee o comunque immotivate appaiono le considerazioni critiche dell’ARPA circa la soluzione tecnica prospettata.<br />
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà intrinseca. Violazione del d.lgs. n. 22/97 (art. 28, comma 7; all. C, punto R10) e del d.m. 5 febbraio 1998 (art. 5).<br />
Quanto all’asserita necessità che il progetto contempli “un’area adeguatamente pavimentata e regimata per la gestione e la movimentazione dei materiali mediante benna pesatrice e miscelatrice-disgregatrice”, si deduce l’insufficienza della motivazione (per la genericità delle indicazioni fornite), il travisamento dei fatti (per essere richiamate operazioni svolte all’interno o all’esterno di un “silos”, in realtà non previsto nel progetto), l’errata o incompleta valutazione del progetto (per non essersi tenuto conto della circostanza che ogni fase di lavorazione esclude il contatto dei rifiuti con il suolo, e comunque per non essere stata indicata la ragione dell’eventuale inadeguatezza delle misure apprestate), la violazione della normativa in materia e l’illogicità delle conclusioni (ove si richieda un’apposita pavimentazione delle aree interessate all’attività dell’impianto mobile), la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione (nella parte in cui non si tiene conto della proposta formulata dalla ricorrente con la lettera del 9 agosto 2005).<br />
4) Violazione dell’art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22/97. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca.<br />
Quanto alla non autorizzabilità della benna miscelatrice perché priva di autonomia funzionale (questione già esaminata con il ricorso originario), l’Amministrazione insiste sul suo assunto, motivandolo ora anche con la considerazione che i vari componenti di un impianto sottendono un necessario collegamento fisico-meccanico, che nella fattispecie mancherebbe. Il che rivela un’errata interpretazione della normativa, una insufficiente motivazione, una non corretta valutazione del progetto della ricorrente.<br />
5) Violazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge reg. n. 44/95; dell’accordo di programma 10 dicembre 2001, punti 1 &#8211; 2 &#8211; 3; degli artt. 10-bis e 15 della legge n. 241/90.<br />
L’Amministrazione si è pronunciata per la correttezza della scelta di prescindere dal parere dell’ARPA relativamente a determinazioni che non implicavano valutazioni tecniche; ma quando la legge prevede un parere obbligatorio, non se ne può mai fare a meno, anche per l’evidente intreccio tra profili tecnici e profili giuridici, evidenziatosi del resto nel caso di specie. Né i vizi formali del primo atto (a suo tempo dedotti dalla ricorrente) devono ritenersi sanati dal nuovo provvedimento – immune da quei profili di illegittimità –, avendo l’Amministrazione espressamente negato il ritiro del diniego originario, che dunque conserva intatta la sua efficacia ed anche i suoi vizi.<br />
Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.<br />
Si è costituita in giudizio l’A.R.P.A. dell’Emilia-Romagna, resistendo al gravame. Hanno insistito per il rigetto del ricorso anche la Provincia di Piacenza e la Regione Emilia-Romagna, già parti della controversia.<br />
L’istanza cautelare della ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 20 dicembre 2005 (ord. n. 347/2005).<br />
All’udienza del 19 febbraio 2008, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
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<p align=justify>
La controversia ha ad oggetto il diniego di autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile finalizzato al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di “terre ricostituite”, titolo abilitativo invocato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997. Anche a mezzo di “motivi aggiunti”, l’impresa interessata censura sotto più profili le determinazioni assunte dall’Amministrazione provinciale con due distinti provvedimenti, il secondo dei quali adottato in esito alla richiesta di riesame formulata dalla ricorrente; alla domanda giudiziale di annullamento degli atti impugnati, poi, si affianca la domanda di risarcimento dei danni.<br />
Va innanzi tutto esaminata l’eccezione imperniata sull’inammissibilità dei “motivi aggiunti”, perché relativi a questioni che, investendo anche un parere dell’A.R.P.A. dell’Emilia-Romagna, hanno reso necessaria l’estensione della lite ad un’Amministrazione diversa da quella inizialmente evocata in giudizio, e tanto in asserita violazione dell’art. 21, comma 1, della legge n. 1034 del 1971 (nel testo modificato dall’art. 1 della legge n. 205 del 2000) laddove dispone che “… Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti …” (v. memorie difensive dell’A.R.P.A. depositate in data 17 dicembre 2005 e in data 8 febbraio 2008). Osserva tuttavia il Collegio che, per costante giurisprudenza, la norma in questione deve essere interpretata nel senso che il mezzo processuale dei “motivi aggiunti” è utilizzabile anche se, in ragione del suo impiego, vengano a configurarsi ulteriori parti, in quanto la prescrizione di legge va riferita all’identità soggettiva delle parti principali del rapporto controverso (Autorità emanante e privato leso dall’esito del procedimento) e non anche a tutti i soggetti, pubblici o privati, interessati agli effetti degli atti adottati successivamente dalla medesima Amministrazione (v., tra le altre, Cons. giust. amm. sic. 8 marzo 2007 n. 185); ove, quindi, venga rilievo un mero atto endoprocedimentale – come, nella circostanza, quello attribuito all’A.R.P.A. –, l’organo che lo ha emesso, per essere estraneo alle parti principali del giudizio, si presenta portatore di una posizione soggettiva che, qualunque ne sia la qualificazione giuridica, appare insuscettibile di determinare un’alterazione dei tratti identificativi essenziali della controversia giudiziale in cui si innestano i “motivi aggiunti”.<br />
Nel merito, vanno dichiarate improcedibili le censure con cui, relativamente al primo dei due atti di diniego, si fanno valere l’omessa acquisizione del parere preventivo dell’A.R.P.A. e la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Nel vagliare, in effetti, l’istanza di riesame dell’originario diniego di autorizzazione e nel concludere poi per l’insussistenza delle condizioni necessarie alla revoca dell’atto, l’Amministrazione provinciale ha di fatto consentito l’effettuazione di quel contraddittorio con il privato in cui si concreta il meccanismo di cui all’art. 10-bis e, confermando le ragioni del diniego – oltre ad aggiungerne di ulteriori –, ha finito per rimuovere, sebbene senza darne espressamente atto, il vizio originario; quanto, poi, all’ausilio tecnico dell’A.R.P.A., la successiva consultazione di detto organo ha permesso all’Autorità decidente di disporre di ogni elemento di valutazione utile allo scopo e di verificare se gli iniziali motivi di diniego andassero o meno corretti, sì che anche sotto questo profilo le ulteriori determinazioni, pur in assenza di una formale dichiarazione, hanno in concreto dato luogo ad una vera e propria sanatoria del vizio formale originario. <br />
Per il resto, la circostanza che il secondo atto di diniego sia intervenuto ad integrare il primo, con lo stesso saldandosi, giustifica un esame unitario dei due provvedimenti e delle ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione ivi addotte. A tal fine, in particolare, appare appropriato muovere dai motivi che l’Amministrazione provinciale indica quali profili di ordine giuridico-amministrativo.<br />
Dispone l’art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997 (normativa applicabile alla fattispecie “ratione temporis”) che gli “impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica”. Come la Sezione ha avuto occasione di rilevare (v. sent. n. 235 del 27 aprile 2001), gli impianti mobili beneficiano di questo semplificato e celere regime autorizzatorio in ragione del tenue e transitorio impatto con l’ambiente, essendo essi “mobili” in senso funzionale, e cioè non solo agevolmente amovibili ma anche connotati da un rapporto di precarietà, quindi delimitato temporalmente, con l’area su cui vengono installati, in corrispondenza delle c.d. «campagne di attività», che consistono sostanzialmente in programmi di lavoro con cui l’impresa che gestisce l’impianto comunica alla competente Amministrazione l’entità (in termini di qualità e quantità della produzione) e la durata dell’utilizzazione del sito da parte dei macchinari impiegati per l’attività di trattamento dei rifiuti. Peraltro, l’autorizzazione all’uso dell’impianto mobile, costituendo una «species» del «genus» dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti prevista dall’art. 28, comma 1 (“L’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, ed in particolare …”), deve tenere conto dei generali canoni di disciplina della gestione dei rifiuti indicati dall’art. 2 del d.lgs. n. 22 del 1997 ed informarvi il proprio contenuto, anche a mezzo di prescrizioni utili a fissare limiti e condizioni all’attività di trattamento dei rifiuti oggetto del titolo abilitativo, come del resto confermato dalla circostanza che l’art. 28, comma 7, contempla la possibilità di prescrizioni “integrative” nell’ambito delle varie campagne di attività, ovvero di disposizioni di completamento di quelle già presenti nell’autorizzazione generale; il che implica che l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto mobile non riguarda solo le attrezzature tecniche in sé, ma si estende ad ogni aspetto dell’attività di trattamento dei rifiuti suscettibile di incidere sui beni rimessi alla cura dell’Amministrazione pubblica, quali regolati dalla disciplina della materia. Pertanto, l’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997 ben può contenere prescrizioni che regolino l’attività del gestore dell’impianto mobile – in coerenza con i principi di cui al precedente art. 2 e nel rispetto della normativa tecnica di settore –, prescrizioni poi eventualmente integrate nelle singole “campagne” in relazione alle peculiarità del sito in cui l’impianto venga di volta in volta ad operare.<br />
Ciò posto, un primo profilo di dissenso tra le parti attiene all’ammissibilità o meno dell’autorizzazione ex art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997 per un “impianto mobile di trattamento di rifiuti speciali mediante miscelazione” che, secondo l’Amministrazione, non sarebbe in realtà specificamente concepito e attrezzato per un tipo ben definito di operazioni, risolvendosi piuttosto in una pluralità di mezzi e macchinari privi di un effettivo legame e singolarmente utilizzabili per una serie indeterminata di funzioni, con il rischio altresì di dare luogo a risultati che, in ragione della libera miscelazione di materiali di diversa e imprecisata natura, comprometterebbero la tutela dell’ambiente e della salute umana [si veda l’atto di diniego del 10 agosto 2005 laddove afferma che le “… strutture e gli apparati descritti nell’istanza (serbatoio mobile compartimentato &#8211; piattaforma e sistema mobile di miscelazione, disgregazione e vagliatura &#8211; benna miscelatrice) non si configurano come impianto in quanto il concetto di impianto comporta un collegamento non solo funzionale ma anche fisico-meccanico tra le diverse attrezzature o macchinari che compongono il processo produttivo, presupponendo quindi l’utilizzo di una tecnologia che inscindibilmente leghi tra loro le componenti necessarie al funzionamento. Diversamente ci si trova in presenza di singoli mezzi e attività, ma non di un impianto …” e che “… perché possa autorizzarsi un’attività di miscelazione tra rifiuti non pericolosi è pertanto necessario che il richiedente l’autorizzazione descriva puntualmente, per ogni codice rifiuto, a quale trattamento specifico ha intenzione di sottoporlo, quale sarebbe il prodotto e/o la materia prima ottenuta e in quale processo e in quale contesto ambientale dovrebbe essere utilizzato dopo essere stato sottoposto ad attività di recupero …”]. Ad avviso del Collegio, però, non v’è ragione per ancorare la nozione di “impianto mobile” ad un rigido rapporto di tipo meccanico tra i vari elementi che lo compongono, ben potendo un’attività produttiva concretarsi nell’uso di attrezzature atte ad agire l’una indipendentemente dall’altra, ma unificate in un determinato contesto operativo dalla esclusiva destinazione ad un comune obiettivo, al raggiungimento del quale tutte necessariamente concorrono in uno schema organizzativo previamente definito; appare, insomma, fondata la censura con cui la ricorrente lamenta che non si sia privilegiata una nozione “funzionale” di impianto, per poi assoggettare il processo produttivo alla verifica dell’idoneità a realizzare, in condizioni di sicurezza, l’attività oggetto della richiesta di autorizzazione. Quanto, invece, alla collegata questione dei rischi relativi alla “miscelazione”, va considerato che, pur dovendosi condividere il rilievo della ricorrente circa l’assenza di norme preclusive di una simile tipologia di trattamento dei rifiuti (l’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 1997 reca il divieto di miscelazione dei soli rifiuti pericolosi), la tutela dell’ambiente e della salute umana richiede tuttavia che la competente Amministrazione tenga conto caso per caso della natura dei materiali trattati, del procedimento di miscelazione e delle caratteristiche delle sostanze risultanti dal trattamento, e che all’esigenza di preservare i beni affidati alle sue cure ispiri la fissazione delle prescrizioni che devono accompagnare l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, previa eventuale richiesta al gestore di ogni elemento di conoscenza utile a specificare il contenuto dell’attività di trattamento dei rifiuti che si vuole porre in essere, anche in vista di una possibile preliminare imposizione di adeguamenti tecnici necessari allo scopo; non può, dunque, in simili circostanze l’Amministrazione limitarsi ad accertare l’insufficienza dei dati trasmessi dal privato, spettando ad essa proseguire il procedimento con una precisa richiesta degli ulteriori elementi di cui abbia bisogno per impartire le necessarie prescrizioni, oltre che per indicare le pregiudiziali modifiche tecniche che dovessero essere valutate indispensabili. Solo entro tali limiti le doglianze in esame possono allora essere accolte, e in quest’ottica si spiega, del resto, la misura cautelare concessa dalla Sezione (“Considerato che la sommaria delibazione propria della fase cautelare induce ad escludere la sussistenza di ragioni assolutamente ostative al rilascio dell’autorizzazione oggetto della controversia, difettando una norma che vieta la miscelazione dei rifiuti non pericolosi, anche a mezzo di un impianto mobile; che naturalmente il recupero, la miscelazione e lo smaltimento dei rifiuti debbono avvenire con i doverosi controlli e senza pericolo per l’ambiente, onde si rende necessario che la ricorrente apporti gli adeguamenti tecnici prescritti dall’Amministrazione e idonei a consentire le verifiche a tale scopo utili; Ritenuto, dunque che – entro quaranta giorni dalla comunicazione della presente decisione – l’Amministrazione provinciale, su proposta dell’ARPA, dovrà impartire le prescrizioni che garantiscano che l’impianto mobile della ricorrente sia assoggettato ai requisiti e ai controlli preordinati ad accertare, eventualmente con le analisi del caso, la natura dei rifiuti trattati dall’impianto e delle materie risultanti dal procedimento di miscelazione, nonché ad assicurare che durante quest’ultima fase non si verifichino spandimenti o immissioni pericolose in atmosfera, stabilendo le opportune modifiche al progetto presentato …”), cui ha poi fatto seguito, anche per effetto delle variazioni progettuali conseguentemente apportate dalla ricorrente, il rilascio di un’autorizzazione alla gestione dell’impianto accompagnata da una serie di prescrizioni (v. determinazione in data 10 luglio 2006).<br />
La parziale fondatezza delle censure ora esaminate comporta, come si è visto, una rinnovazione del procedimento (in realtà già realizzatasi a seguito della misura cautelare disposta dalla Sezione) e la conseguente possibile revisione del progetto presentato dalla ricorrente, nei limiti in cui tanto si renda necessario per la ricordata esigenza di tutela dell’ambiente e della salute umana. Le modalità di esercizio dell’impianto e le soluzioni progettuali in concreto derivanti dagli accorgimenti tecnici che saranno prescritti dall’Amministrazione, anche alla luce della disponibilità dell’impresa allo studio di misure utili a soddisfare le esigenze del caso (v. nota del 9 agosto 2005 e successiva risposta interlocutoria dell’Autorità decidente), incideranno presumibilmente – modificandone i termini – sull’ulteriore questione del c.d. “stoccaggio” dei rifiuti, nel senso che un’eventuale diversa regolazione delle procedure operative è idonea a riflettersi altresì sulla qualificazione formale delle azioni in cui si articola la specifica attività di trattamento dei rifiuti, definendone il regime giuridico. In questa sede il Collegio può solo rilevare che l’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997 include l’intero ciclo di trattamento dei rifiuti di pertinenza dell’impianto mobile (escluse ovviamente, se ve ne sono, le autonome fasi di lavorazione anteriori o successive), sicché l’eventualità che gli stadi intermedi dell’attività si risolvano in operazioni soggette, in via ordinaria, ad un’autorizzazione ex art. 28, comma 1, non sdoppia l’iter in più separati procedimenti né dà luogo a distinti titoli abilitativi né ancora si determina per ciò solo la preclusione al rilascio dell’autorizzazione relativamente all’impianto mobile, per essere quello di cui al comma 7 assorbente dei titoli abilitativi di cui al comma 1, previa naturalmente l’adozione di tutte le prescrizioni allo scopo necessarie. Donde la fondatezza della censura incentrata sull’illegittimità della pretesa dell’Amministrazione a che la “messa in riserva” dei rifiuti sia autorizzata separatamente, e che, per attenere la stessa a strutture fisse, ne scaturisca un automatico e definitivo ostacolo all’esercizio dell’impianto mobile; in realtà, non emergendo dall’ordinamento divieti di sorta all’operatività degli impianti mobili, ogni esigenza di tutela dell’ambiente deve essere tendenzialmente soddisfatta a mezzo di misure conciliabili con la natura di detti impianti, per non vanificarne di fatto l’esistenza – anche quando vincoli formali generali sembrino di per sé precluderne l’impiego –, salvo naturalmente il limite dell’assoluta incompatibilità tecnica degli impianti con la specifica attività di cui è nel singolo caso richiesta l’autorizzazione.<br />
Va, poi, dichiarata fondata la censura con cui si imputa all’Amministrazione di avere erroneamente addotto la necessità di titoli edilizi e di avere di conseguenza illegittimamente escluso la configurabilità dell’impianto come impianto mobile (si veda l’atto di diniego del 10 agosto 2005 laddove afferma che la “… struttura prefabbricata in calcestruzzo destinata a costituire il piano di appoggio per la miscelazione dei diversi rifiuti e prodotti, pur in assenza di uno specifico ancoraggio al suolo, sembra comportare un’alterazione dello stato dei luoghi di tale incisività da richiedere, a norma della L. R. 24.11.2002 n. 31, la preventiva acquisizione di titoli abilitativi edilizi i quali appaiono inconciliabili con le caratteristiche di mobilità proprie degli impianti cui è riservata la specifica procedura autorizzativa qui invocata …”). L’Amministrazione provinciale, invero, ammette che non vi è ancoraggio al suolo e, tuttavia, ipotizza un impatto sul territorio di entità tale da desumerne l’incompatibilità con una struttura precaria, così – osserva il Collegio – indebitamente anticipando valutazioni che non possono prescindere dalle caratteristiche del terreno su cui l’impianto verrà di volta in volta installato: è in tal senso decisivo il rilievo che l’art. 8, comma 1, lett. m), della legge reg. n. 31 del 2002 assoggetta sì a denuncia di inizio attività i “significativi movimenti di terra senza opere” e che l’Allegato alla medesima legge li definisce come i “rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all’attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti”, ma al contempo rimettendo ai singoli regolamenti urbanistici ed edilizi la concreta determinazione delle “caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza”, onde solo caso per caso, alla luce della disciplina locale, sarà possibile accertare la necessità o meno di un titolo edilizio. Difettano, dunque, in questa fase gli elementi che giustifichino, sotto il profilo edilizio, una classificazione dell’impianto nei termini che, in via del tutto ipotetica, l’Amministrazione prefigura.<br />
La domanda giudiziale di annullamento degli atti impugnati, in conclusione, viene accolta nei suindicati limiti, mentre restano assorbite le restanti questioni, ivi comprese quelle relative ad aspetti tecnici – censurati “in primis” per difetto di motivazione e di istruttoria –, la cui effettiva e perdurante incidenza negativa per la ricorrente va verificata all’esito del nuovo procedimento, in sede di eventuale impugnativa delle relative determinazioni, anche in ragione della disponibilità a suo tempo manifestata dall’impresa ad una revisione del progetto (v. nota del 9 agosto 2005).<br />
Quanto, infine, alla pretesa risarcitoria, ritiene il Collegio di dover richiamare quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui non ogni annullamento giurisdizionale di atto amministrativo illegittimo dà titolo al risarcimento del danno, perché ove sia attuabile il riesercizio del potere, da un lato è ancora possibile il risarcimento del danno in forma specifica – con adozione di un provvedimento favorevole –, e dall’altro lato il bene della vita potrebbe ancora essere negato, con un atto amministrativo emendato dagli originari vizi; in particolare, in ipotesi connotate dalla persistenza in capo all’Amministrazione di spazi di riesercizio del potere discrezionale, va esclusa l’indagine del giudice sulla spettanza del bene della vita, ammettendosi il risarcimento solo dopo e a condizione che l’Amministrazione, riesercitato il proprio potere come le compete per effetto del giudicato, abbia riconosciuto al richiedente il bene della vita, nel qual caso il danno ristorabile non potrà che ridursi al solo pregiudizio da ritardo (v. Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2006 n. 7215). Nella circostanza, tuttavia, pur a fronte del sopraggiunto rilascio dell’autorizzazione, emerge da questo atto – il cui sindacato naturalmente esula dal presente giudizio – che l’originario progetto della ricorrente è stato modificato su impulso dell’A.R.P.A., sì che alla conclusione positiva dell’iter si è potuti giungere solo con il concorso della volontà del privato e con la conseguente parziale variazione dell’istanza originaria, rivelatasi di per sé insuscettibile di accoglimento. Il che induce al rigetto della domanda di risarcimento del danno, anche per essere il provvedimento abilitativo intervenuto nel fisiologico termine di novanta giorni dal deposito da parte dell’impresa della “relazione tecnica integrativa” (avvenuta in data 11 aprile 2006), con cui si è dato seguito alla richiesta di revisione dell’elaborato progettuale.<br />
La complessità delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />
&#8211; accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;<br />
&#8211; respinge l’istanza risarcitoria.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2008, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/04/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-4-2008-n-206/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1751</a></p>
<p>Va sospeso il diniego autorizzazione per esercizio di somministrazione alimenti e bevande disposto da un Comune (Venezia) sulla base della carenza di autorizzazioni disponibili. Il provvedimento impugnato risulta adottato in aperto dissenso dal giudicato della Sezione sul punto (vedi Cons. Stato V, 3330/2007 sulla prevalenza del D.lgs 114/1998 rispetto all’art.3</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego autorizzazione per   esercizio  di  somministrazione  alimenti  e  bevande disposto da un Comune (Venezia) sulla base della carenza di autorizzazioni disponibili. Il provvedimento impugnato risulta adottato in aperto dissenso dal giudicato della Sezione sul punto (vedi Cons. Stato V, 3330/2007 sulla prevalenza del D.lgs 114/1998 rispetto all’art.3 L. 287/1991). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. VENETO, SEZ. III <a href="/ga/id/2008/4/12225/g">Ordinanza sospensiva del 21 novembre 2007 n. 857</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1751/08<br />
Registro Generale: 1244/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Aldo Fera<br /> Cons. Marzio Branca Est.<br /> Cons. Michele Corradino<br />  Cons. Adolfo Metro<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AMORE DI LAGGIA ALFREDO &#038; C. S.A.S.</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  FRANCO ZAMBELLI &#8211;   Avv.  MARIO ETTORE VERINOcon domicilio  eletto in RomaVIA LIMA, 15   pressoMARIO ETTORE VERINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI VENEZIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ANTONIO IANNOTTA &#8211; Avv.  GIULIO GIDONI &#8211; Avv.  GIUSEPPE VENEZIAN &#8211; Avv.  M. MADDALENA MORINO &#8211; Avv.  MAURIZIO BALLARIN &#8211; Avv.  NICCOLO&#8217; PAOLETTI &#8211; Avv.  NICOLETTA ONGAROcon domicilio  eletto in RomaVIA B. TORTOLINI N. 34pressoNICCOLO&#8217; PAOLETTI<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE III  n. 857/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER   ESERCIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  ALIMENTI  E  BEVANDE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI VENEZIA<br />
Udito il relatore Cons. Marzio Branca   e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Verino e Paoletti;</p>
<p>Ritenuto che il provvedimento impugnato risulta adottato in aperto dissenso dal giudicato della Sezione sul punto;<br />
che è palese la consistenza del fumus boni juris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1244/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1749/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1749</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso l’esclusione da gara per il servizio di riscossione tributi, con aggiudicazione alla controinteressata, atteso che la sentenza appellata appare conforme a consolidati principi in tema di procedimento di gara e di tutela della concorrenza (la ricorrente, attuale appellata, era stata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso l’esclusione da gara per il servizio di riscossione tributi, con aggiudicazione alla controinteressata, atteso che la sentenza appellata appare conforme a consolidati principi in tema di procedimento di gara e di tutela della concorrenza (la ricorrente, attuale appellata, era stata esclusa per anomalia di offerta senza possibilità di giustificazioni). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1749/08<br />
Registro Generale:1081/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />  Cons. Aldo Fera Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Michele Corradino<br />  Cons. Adolfo Metro<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SAP SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  FILIPPO LUBRANOcon domicilio  eletto in RomaVIA FLAMINIA 79   pressoSTUDIO LUBRANO &#038; ASSOCIATI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AIPA-AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  FEDERICO ZANICHELLI &#8211; Avv.  MARCO NAPOLI &#8211; Avv.  MAURIZIO ZOPPOLATOcon domicilio  eletto in RomaVIA DEL MASCHERINO 72pressoMAURIZIO ZOPPOLATO<br />
<b>COMUNE DI TREVIGNANO </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione II TER  13256/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA GARA PER   SERVIZI DI RISCOSSIONE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AIPA-AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SPA<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera  e uditi,  altresì, per le parti gli avv.ti Lubrano e Zoppolato;<br />
Considerato che la sentenza appellata appare conforme a consolidati principi in tema di procedimento di gara e di tutela della concorrenza; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1081/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1747</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1747/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1747/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1747/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1747</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza comunale di riapertura al transito pubblico di una strada vicinale atteso che, dagli atti acquisiti al giudizio, la strada in questione va inserita tra “le strade vicinali di uso pubblico”. (G.S.) vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. II TER Ordinanza sospensiva del 6 settembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1747/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1747</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1747/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1747</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza comunale di riapertura al transito pubblico di una strada vicinale atteso che, dagli atti acquisiti al giudizio, la strada in questione va inserita tra “le strade vicinali di uso pubblico”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. II TER <a href="/ga/id/2008/4/12229/g">Ordinanza sospensiva del 6 settembre 2007 n. 4298</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12230/g">Ordinanza sospensiva del 6 novembre 2007 n. 5726</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1747/08<br />
Registro Generale: 7481/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Aldo Fera Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Michele Corradino<br />  Cons. Adolfo Metro<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COLABUCCI FRANCESCO &#8211; COLABUCCI EMANUELA &#8211; GABRIELLI MARIA GIOVANNA</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  FABRIZIO MICHELE ROMANOcon domicilio  eletto in RomaVIA RE TANCREDI, 6   pressoMASSIMO PARISELLA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GAVIGNANO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ALBERTO COLABIANCHIcon domicilio  eletto in RomaVIA OSLAVIA 30pressoALBERTO COLABIANCHI<br />
<b>LUGLINI ETTORE Q.LE RESP.UFF.EDILIZIA COMUNE DI GAVIGNANO </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>MARTINOZZI LUIGI Q.LE FUNZIONARIO COMUNE DI GAVIGNANO </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione II TER  n. 4298/2007, resa tra le parti, concernente RIAPERTURA AL TRANSITO   PUBBLICO DI STRADE VICINALI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI GAVIGNANO<br />
Vista l’ordinanza n. 5726 del 6 novembre 2007, con la quale, in riforma del’ordinanza di primo grado, ha accolto l’istanza cautelare;<br />
Vista l’istanza di riesame in data 21 dicembre 2007 presentata dal Comune, corredata da ulteriore documentazione firmata successivamente alla data di adozione dell’ordinanza;<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera   e udito  , altresì, per le   parti  Lenoci, su delega dell’avv. Romano e l’avv. Colabianchi;<br />
Considerato che emerge dagli atti acquisiti al giudizio che le strade in questione vanno inserite ra “le strade vicinali di uso pubblico” (relazione tecnica del 26 novembre 2007);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Revoca la propria ordinanza n. 57 26 del 6 novembre 2007;<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 7481/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1746</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso di un Comune avverso il regolamento regionale che disciplina i rapporti patrimoniali economici finanziari tra il Comune stesso (Statte) e quello da cui deriva (Taranto), in quanto la sentenza appellata non entra nel merito dei motivi di ricorso di primo grado, con</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso di un Comune avverso il regolamento regionale che disciplina i rapporti patrimoniali economici finanziari tra il Comune stesso (Statte) e quello da cui deriva (Taranto), in quanto la sentenza appellata non entra nel merito dei motivi di ricorso di primo grado, con riferimento ai quali non può escludersi l’esistenza di ragioni di fondatezza del ricorso medesimo quanto alla fonte della disciplina in questione. Il merito del ricorso è inoltre fissato per il mese successivo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1746/08<br />
Registro Generale: 6073/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />  Cons. Aldo Fera Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Michele Corradino<br />  Cons. Adolfo Metro<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI STATTE</b>rappresentato e difeso da:Avv.  MARIA CRISTINA LENOCI con domicilio  eletto in RomaVIA COLA DI RIENZO N. 271  pressoMARIA CRISTINA LENOCI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GABRIELLA DE GIORGI CEZZIcon domicilio  eletto in RomaVIA MANTEGAZZA N.24pressoLUIGI GARDIN<br />
e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI TARANTO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ANNALISA DE TOMMASOcon domicilio  eletto in RomaPIAZZA DEI CARRACCI 1 pressoVINCENZO DRAGONE<br />
<b>GIGANTE COSIMO IN Q. DI COMMISSARIO AD ACTA </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  PUGLIA  &#8211; BARI: Sezione II 462/2007, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO REGOLAM. REG.LE   DISCIPLINA RAPPORTI PATRIM.  ECONOM. FINANZ. TRA COMUNI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI TARANTO<br />REGIONE PUGLIA<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera  e udito,  altresì, per la parte l’avv. Lenoci;</p>
<p>Considerato che la sentenza appellata non entra nel merito dei motivi di ricorso di primo grado, con riferimento ai quali non può escludersi l’esistenza di ragioni di fondatezza del ricorso medesimo quanto alla fonte della disciplina in questione;<br />
che l’udienza di merito comunque è già fissata per il giorno 27 maggio 2008, per cui non appare opportuno pregiudicare nelle more i rapporti giuridici in corso;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6073/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1746/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1746</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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