<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-4-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-4-2005/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-4-2005/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2005 n.1666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2005 n.1666</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione di una gara per servizio di vigilanza annuale presso una sede Inail, sospensione richiesta da un concorrente che ripone affidamento sulla necessità di indicare un prezzo arrotondato con tre decimali, come richiesto con una prima lettera ma non in una seconda lettera di invito. Infatti, la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2005 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2005 n.1666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione di una gara per servizio di vigilanza annuale presso una sede  Inail, sospensione richiesta da un concorrente che ripone affidamento sulla necessità di indicare  un prezzo arrotondato con tre decimali, come  richiesto  con una prima  lettera ma non in una seconda lettera di invito. Infatti, la lex specialis della gara non prevedeva alcun arrotondamento del prezzo, mentre  in assenza di espressa previsione nelle norme speciali della gara, non è consentito all’amministrazione di procedere ad arrotondamento in sede di calcolo delle medie. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11097/g">Ordinanza sospensiva del 13 novembre 2007 n. 5969</p>
<p>vedi anche: TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11110/g">Ordinanza sospensiva del 26 gennaio 2005 n. 74</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1666/05<br />Registro Generale: 1962/2005</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Sabino Luce<br />  Cons. Luigi Maruotti<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Domenico Cafini Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2005.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>I.N.A.I.L.-ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI INFORTUNI LAVORO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  BETTINO TORRE,   Avv.  FEDERICO FINOCCHI LECCISI E   Avv.  VINCENZO PONEcon domicilio  eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE, 144 pressoVINCENZO PONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOCIETA&#8217; IVRI S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  NICOLO&#8217; DE MARCO e Avv.  SANDRO DE MARCO con domicilio  eletto in Roma VIA CASSIODORO N.1/ApressoSANDRO DE MARCO<br />
e nei confronti di<br />
<b>SOCIETA&#8217; SICURPOL BRINDISI S.R.L.</b>rappresentato e difeso da: Avv.  GIOVANNI FAGGIANO con domicilio  eletto in Roma VIALE ANGELICO, 92presso PAOLO CANESCHI<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE: Sezione  I   n. 74/2005, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  VIGILANZA C/O  LO  STABILE  INAIL  DI  BRINDISI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SOCIETA&#8217; IVRI S.P.A.<br />SOCIETA&#8217; SICURPOL BRINDISI S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Domenico Cafini e uditi, altresì, per le parti l’avv. Pone e l’avv. Valla per delega dell’avv. De Marco Sandro;</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto che nella lex. specialis della gara non era previsto alcun arrotondamento del prezzo;<br />
Vista, peraltro, la giurisprudenza più recente della Sezione (cfr. n. 1277/03) secondo cui – sulla base anche di quanto affermato dall’Autorità per la Vigilanza dei lavori pubblici – “ in assenza di espressa previsione nelle norme speciali della gara, non è consentito all’amministrazione di procedere ad arrotondamento in sede di calcolo delle medie&#8230;”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1962/2005) nei sensi di cui in motivazione, e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Aprile 2005<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2005 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2005 n.1610</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-1-4-2005-n-1610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-1-4-2005-n-1610/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-1-4-2005-n-1610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2005 n.1610</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est.Montedoro A.B.M. S.p.A. ( Avv.Ti E. Picozza E V. Bruciamonti) c. Comune di Brescia (Avv. A. Romano) e Comune di Bergamo (Avv.Ti G. Pafundi e V. Gritti) + altri sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 113 del D.lgs n. 267/00 in caso di fusione tra società a partecipazione pubblica 1. Pubblica amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-1-4-2005-n-1610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2005 n.1610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-1-4-2005-n-1610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2005 n.1610</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est.Montedoro <br /> A.B.M. S.p.A. ( Avv.Ti  E. Picozza E V. Bruciamonti) c. Comune di Brescia (Avv.  A. Romano) e Comune di Bergamo (Avv.Ti  G. Pafundi e V. Gritti) + altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 113 del D.lgs n. 267/00 in caso di fusione tra società a partecipazione pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione &#8211; Imprese cd multiservizi – Violazione art 113 co. 6 D.lgs n. 267/00 – In caso di fusione tra società di partecipazione pubblica – Non sussiste.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Fusione tra società di partecipazione pubblica – obbligo di gara – E’ escluso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Non si applica l’art 113 co. 6 d.lgs n. 267/2000, secondo il quale le società miste affidatarie dei servizi non sono ammesse a partecipare a gare al di fuori dell’esercizio di pertinenza per l’esercizio di altri servizi, alle società derivanti dalla fusione tra una società integralmente pubblica e altra controllata da ente pubblico; infatti, con la fusione si realizza un modulo organizzativo che integra strutture societarie e non un ricorso al mercato per la scelte di un gestore di servizi pubblici locali. 																																																																																												</p>
<p>2.	La fusione tra una società integralmente pubblica e altra controllata da ente pubblico con capitale privato flottante, non comporta alcun previo obbligo di gara, salve successive procedure selettive per l’individuazione di altri soci.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’inapplicabilità dell’art. 113 del D.lgs n. 267/00 in caso di fusione tra società a partecipazione pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:/1610/05 <br />
Registro Generale:1816/2005</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone; Cons. Sabino Luce; Cons. Luigi Maruotti; <br />
Cons. Carmine Volpe; Cons. Giancarlo Montedoro Est.</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
<b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2005.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>A.B.M. S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  EUGENIO PICOZZA e VALERIA BRUCIAMONTI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA SAN BASILIO, 61 presso EUGENIO PICOZZA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BRESCIA</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  ALBERTO ROMANO<br />
con domicilio  eletto in Roma LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 1 presso ALBERTO ROMANO</p>
<p><b>COMUNE DI BERGAMO</b><br />
rappresentato e difeso dalgli Avv.ti  GABRIELE PAFUNDI e  VITO GRITTI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIALE GIULIO CESARE N.14 presso GABRIELE PAFUNDI</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>ASM BRESCIA S.P.A.</b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti  FRANCO GAETANO SCOCA, GIUSEPPE CAIA e  VITO SALVADORI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA G.PAISIELLO, 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA</p>
<p><b>BERGAMO AMBIENTE E SERVIZI &#8211; B.A.S. S.P.A.</b>rappresentato e difeso dagli Avv.  GABRIELE PAFUNDI e GIANFRANCO GARANCINI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIALE GIULIO CESARE N.14 presso GABRIELE PAFUNDI<br />
<b>PROVINCIA DI BRESCIA, PROVINCIA DI BERGAMO, BERGAMO INFRASTRUTTURE S.P.A., THUGA ITALIA S.R.L., DALMINE S.P.A., OMNISERVIZI S.R.L., BAS POWER S.R.L., SOBER GAS S.P.A., BAS COM.S.P.A., SERVIZI IDRICI INTEGRATI-SII S.P.A., REGIONE LOMBARDIA</b>, tutti non costituitisi</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br /> dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA  n. 273/2005 , resa tra le parti, concernente COSTITUZIONE SOC .SPA A CAPITALE MISTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: ASM BRESCIA S.P.A.,  BERGAMO AMBIENTE E SERVIZI &#8211; B.A.S. S.P.A.,  COMUNE DI BERGAMO,  COMUNE DI BRESCIA<br />
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresì, per le parti l’avv.to PICOZZA, l’avv.to BRUCIAMONTI, l’avv.to ROMANO, l’avv.to GRITTI, l’avv.to PAFUNDI, l’avv.to SCOCA, l’avv.to CAIA e l’avv.to GARANCINI.</p>
<p>Ritenuto, in punto di giurisdizione, che sussiste un’ipotesi di giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo sull’impugnativa di atti degli enti locali prodromici alla conclusione di negozi societari (quali ad es. la fusione) incidenti sulla organizzazione delle società di servizi pubblici locali;<br />
ritenuto, infatti, che, prima della realizzazione della serie negoziale privatistica, per principio generale, è necessario che gli enti pubblici proprietari delle azioni e/o delle quote delle predette società, evidenzino le ragioni di interesse pubblico che sono a fondamento delle scelte negoziali divisate;<br />
ritenuto, circa l’ammissibilità del ricorso di ABM, che quest’ultima società appare semplicemente proprietaria delle reti necessarie per l’esercizio del servizio idrico integrato non potendosi quindi escludere che la stessa gestisca altri servizi pubblici locali, in regime di separazione contabile, secondo il modello della c.d. impresa multiservizi (purchè non sia proprietaria di reti strumentali alla gestione dei servizi nell’ipotesi in cui le normative di settore o la normativa generale stabiliscano la necessità di una separazione fra società proprietarie di reti e società proprietarie di servizi);<br />
ritenuto che ABM, in astratto, ben potrebbe aspirare alla fusione con BAS, trattandosi di società entrambe in mano pubblica al 100%;<br />
ritenuto che, non appare violato, dalla progettata fusione, l’art. 113 co. 6 d.lgs n. 267/2000 secondo il quale le società miste affidatarie dei servizi non sono ammesse a partecipare a gare al di fuori dell’esercizio di pertinenza per l’esercizio di altri servizi, perché, con la fusione si realizza un modulo organizzativo che integra strutture societarie e non un ricorso al mercato per la scelte di un gestore di servizi pubblici locali;<br />
ritenuto che tale integrazione dei servizi può realizzarsi sia mediante un accordo istituzionale di tipo pubblicistico (unione e/o consorzio di comuni ecc.) sia mediante l’uso degli strumenti negoziali privatistici, adoperati previa adozione degli atti (quali la delibera a contrarre e/o a stipulare un negozio) che evidenzino l’interesse pubblico sottostante all’intera operazione;<br />
ritenuto che le delibere dei singoli comuni delle società fondate sono sufficienti alla realizzazione dello scopo perseguito;<br />
ritenuto, infine, che il ricorso alla fusione, nelle circostanze concrete, trattandosi di operazione che coinvolge una società integralmente pubblica e altra controllata da ente pubblico con capitale privato flottante, non sembra comportare alcun previo obbligo di gara;<br />
ritenuto che, in ipotesi del genere, l’affidamento dei servizi implicato dalla fusione assume carattere neutro rispetto al mercato, salve successive gare per le scelte di altri soci;<br />
ritenuto che la fusione progettata, come evidenziato da giudici di prime cure, appare assistita da una seria giustificazione economica, al di là della eventuale e “problematica” proroga degli affidamenti in essere del periodo transitorio ai sensi art. 113 comma 15 ter del d.lgs. 267/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1816/2005 ).<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-1-4-2005-n-1610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2005 n.1610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2005 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-4-2005-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-4-2005-n-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-4-2005-n-36/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2005 n.36</a></p>
<p>l&#8217;interrogatorio libero e la prova testimoniale sono ammissibili nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo Processo – Onere probatorio – Giurisdizione esclusiva – Interrogatorio formale – Inammissibilità – Interrogatorio libero e prova testimoniale – Ammissibilità. Ferma l’esclusione dell’interrogatorio formale nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-4-2005-n-36/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2005 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-4-2005-n-36/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2005 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>l&#8217;interrogatorio libero e la prova testimoniale sono ammissibili nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Onere probatorio – Giurisdizione esclusiva – Interrogatorio formale – Inammissibilità – Interrogatorio libero e prova testimoniale – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ferma l’esclusione dell’interrogatorio formale nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è ammissibile l’interrogatorio libero delle parti ex art. 117 cod. proc. civ. e la prova per testimoni, previa assegnazione al difensore del ricorrente di un termine per integrare le indicazioni di cui all’art. 244 cod. proc. civ.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’interrogatorio libero e la prova testimoniale sono ammissibili nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A  I T A L I A N A</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto<br />
 sezione prima</b></p>
<p> con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso –Presidente; 	Rita Depiero	-Consigliere;	Marco Buricelli	-Consigliere, rel. ed est.																																																																																									</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1411 del 1995 proposto da<br />
<b>Gian Paolo Loddo</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Quaranta e Luigi Piovesan, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Marco 1902;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;</p>
<p>e</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro “pro tempore”, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della difesa;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
viste le seguenti conclusioni della parte ricorrente:<br />
1. nel merito:<br />
a) accertarsi il diritto di percepire il compenso per il lavoro straordinario effettuato e di ogni altra dovuta indennità e somma;<br />
b) condannarsi conseguentemente l’Amministrazione della difesa e l’Amministrazione dell’interno al pagamento di tutte le indennità a tale titolo spettanti, in uno agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nell’importo risultante dall’esibenda documentazione in possesso della P.A., e da questa conferenda agli atti, o anche a mezzo di disponenda C.T.U in uno agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;<br />
2. in via istruttoria:<br />
c) ordinarsi alle intimate amministrazioni la produzione in giudizio, anche a mezzo degli uffici periferici, dei registri attestanti tutte le attività svolte dal ricorrente e di ogni altro documento necessario a tal fine;<br />
d) disporsi interrogatorio formale ed occorrendo prova testimoniale sulle posizioni, precedute dalla locuzione “Vero che” di cui ai punti 1 e 2 di narrativa del ricorso, a mezzo del signor Giuseppe Mirtuono residente in Zevio;<br />
viste le seguenti conclusioni della parte resistente:<br />
respingere il ricorso con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese;<br />
vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 6136 del 2003 e la documentata nota di chiarimenti 25 febbraio 2004 del Comando della Regione Carabinieri Veneto;<br />
vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 103 del 2004 e la nota del Quartier generale italiano –Verona –Reparto Carabinieri, in data 16 settembre 2004; <br />
viste le memorie presentate dal ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
uditi, nella pubblica udienza del 17 marzo 2005 &#8211; relatore il consigliere Marco Buricelli- gli avvocati Quaranta per il ricorrente e Cerillo per l’Amministrazione resistente;<br />
	premesse le considerazioni in fatto e in diritto esposte nell’ordinanza n. 6136 del 2003 alla quale si rinvia;<br />	<br />
	dato atto che con l’ordinanza su citata sono state disposte incombenze istruttorie a carico del Comando della Regione Carabinieri Veneto, che in data 25 febbraio 2004 ha depositato in giudizio una documentata nota di chiarimenti (prot. n. 25);<br />	<br />
	considerato che, poiché l’Amministrazione della difesa non ha adeguatamente chiarito “come si svolgessero i turni di vigilanza, settimanali e giornalieri” (cfr. p. 2. ord. cit.), presso il Nucleo Carabinieri FTASE di Verona, con ordinanza n. 103 del 2004 la Sezione ha disposto un supplemento di istruttoria diretto a precisare, con riferimento ai turni di vigilanza di sette giorni continuativi per turno, e ai turni di vigilanza di 24 ore continuative ciascuno, caratteristiche e modalità di svolgimento dei turni suddetti e, in particolare, quale sia stata la durata del riposo notturno e delle pause pasti;<br />	<br />
che con nota 16 settembre 2004 il Comandante del Reparto Carabinieri presso il Quartier generale italiano –Verona ha comunicato  al TAR: 1.-in merito ai servizi di turnazione della durata continuativa di una settimana, (di non poter) nulla riferire poiché mancante dei memoriali di servizio del periodo interessato; e 2.-per i servizi di 24 ore continuative (che) il servizio si svolgeva sull’arco di due giorni e (che) nella documentazione agli atti non sono specificati eventuali periodi destinati al riposo notturno o alle pause per il consumo dei pasti;<br />
che con memoria in data 22 febbraio 2005 la difesa del ricorrente ha ribadito la richiesta, già formulata nel ricorso e con precedente memoria, di ammissione di prova per testimoni concernente, in sintesi, le modalità di espletamento dei servizi di vigilanza; <br />
che le risultanze istruttorie inerenti al periodo di servizio prestato dal Loddo presso il Nucleo Carabinieri FTASE di Verona inducono il collegio, in accoglimento della richiesta presentata dalla difesa attorea, visti l’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998 e la sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 1987, a considerare indispensabile, allo scopo di consentire un accertamento dei fatti rilevanti efficace e completo, ammettere la prova per testimoni già dedotta dalla difesa del ricorrente mediante l’indicazione specifica delle persone da interrogare (allo stato Giuseppe Mirtuono di Zevio ed eventuali altri) e dei fatti, già formulati in articoli separati e, più precisamente, indicati:<br />
-ai punti 1. e 2., pag. 2, del ricorso 23 marzo 1995;<br />
-ai punti 1., 2. e 3., pagine 4 e 5, della memoria 7 maggio 2004 e<br />
-ai punti 1., 2. e 3., pagine 5 e 6 della memoria 22 febbraio 2005;<br />
che dunque, ferma l’esclusione dell’interrogatorio formale nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998),  vanno ammessi l’interrogatorio libero delle parti (art. 117 cod. proc. civ.) e la prova per testimoni suindicata e va assegnato al difensore del ricorrente termine fino al 6 maggio 2005 per integrare, se del caso, le indicazioni di cui all’art. 244 cod. proc. civ.;<br />
che occorre assegnare alla difesa dell’Amministrazione termine fino al 27 maggio 2005 per formulare e/o integrare le indicazioni di cui all’art. 244 cod. proc. civ.; <br />
che il magistrato relatore viene sin da ora delegato ad assumere ulteriori decisioni sui mezzi istruttori;<br />
che –riservata al prosieguo del giudizio ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese- il ricorso va rinviato, per la trattazione ulteriore del merito, a un’udienza -che il Presidente del TAR fisserà con apposito decreto e- che si terrà nel bimestre novembre –dicembre 2005;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, non definitivamente decidendo sul ricorso in premessa:<br />
-ammette l’interrogatorio libero delle parti e la prova per testimoni indicati in motivazione; <br />
-assegna alle parti i termini specificati in motivazione per formulare e, ove del caso, integrare le indicazioni di cui all’art. 244 cod. proc. civ.; <br />
-delega il magistrato relatore a eseguire le incombenze istruttorie che si renderanno necessarie e<br />
-rinvia il giudizio, per l’ulteriore trattazione nel merito, a un’udienza che sarà individuata dal Presidente del TAR nel bimestre novembre –dicembre 2005.<br />
		La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.																																																																																											</p>
<p>	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-4-2005-n-36/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/4/2005 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2005 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-1-4-2005-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-1-4-2005-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-1-4-2005-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2005 n.1</a></p>
<p>Pres. De Roberto, est. Allegretta Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette (Avv. Stato) c. I. Amato (avv.ti A. Scuderi e S. Triboli) e altri la laurea in lingue e letterature straniere non assorbe il diploma di traduttore ed interprete 1. Concorsi pubblici – Concorso per traduttore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-1-4-2005-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2005 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-1-4-2005-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2005 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Roberto, est. Allegretta<br /> Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette (Avv. Stato) c. I. Amato (avv.ti A. Scuderi e S. Triboli) e altri</span></p>
<hr />
<p>la laurea in lingue e letterature straniere non assorbe il diploma di traduttore ed interprete</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Concorso per traduttore ed interprete – Requisiti di partecipazione – Diploma di traduttore ed interprete – Partecipazione al concorso con laurea in lingue e letterature straniere – Carattere assorbente della laurea nei confronti del diploma di traduttore ed interprete, richiesto dal bando come requisito di partecipazione – Non sussiste &#8211; Ragioni<br />
2. Concorsi pubblici – Concorso per traduttore ed interprete – Requisiti di partecipazione – Diploma di traduttore ed interprete – Idoneità del diploma di specializzazione in lingue e letterature straniere ai fini della partecipazione – Non sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non può ritenersi “assorbito” nella laurea in lingue e letterature straniere il diploma di traduttore ed interprete. Infatti tale diploma si identifica con un diploma post scuola media secondaria, rilasciato da una delle scuole dirette a fini speciali, previste dal D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 e caratterizzate dall’esperimento obbligatorio, per gli iscritti, del tirocinio. Ne consegue che, se indubbiamente il diploma di laurea è il titolo universitario di massimo livello, l’inferiorità del livello di preparazione conseguibile attraverso i diplomi rilasciati dalle scuole suddette non permette di per sé sola di predicare il carattere “assorbente” del diploma di laurea.</p>
<p>2. Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nel profilo professionale di traduttore interprete non può identificarsi con il diploma di specializzazione, da conseguirsi successivamente alla laurea e finalizzato alla formazione di specialisti in determinati settori professionali, previsto dall’art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari. Esso sarebbe, in effetti, evidentemente sproporzionato rispetto alla qualifica funzionale di inquadramento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> Adunanza Plenaria</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1321/1998 del ruolo del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (n. 1 del 2003 del ruolo dell’Adunanza Plenaria) proposto dal <b>MINISTERO DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Irene AMATO</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scuderi e Salvatore Trimboli ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Trentacoste n. 89 presso lo studio dell’avv. Pietro Allotta;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Lo Cicero Claudia, Ricci Monica e Arrabbito Stefania</b>, non costituite in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 1211 del 9 luglio 1998 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’appellata Amato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l&#8217;ordinanza n 653 del 5 dicembre 2002 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso il giudizio all&#8217;Adunanza plenaria;<br />
Vista la decisione interlocutoria n. 2 del 13 febbraio 2004;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Corrado Allegretta;<br />
Nessuno comparso per le parti alla pubblica udienza del giorno 8 novembre 2004;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Ministero delle Finanze indiceva, con decreto del 9 luglio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 febbraio 1992 n. 11/bis, un pubblico concorso per la copertura di dieci posti (poi elevati a venti) di traduttore-interprete nel ruolo unico del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.<br />
L&#8217; art. 2 lett. E) del bando di concorso richiedeva, ai fini della partecipazione alla selezione, il possesso &#8211; ai sensi del D.P.R. n. 1219 del 29.12.1984 &#8211; del “diploma di specializzazione di livello universitario in almeno una lingua straniera rilasciato da una Università ovvero da scuole specializzate estere di medesimo livello riconosciuto dal Paese nel quale sono istituite, purché considerato dal Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) equiparabile nello Stato italiano”.<br />
La dott.ssa Irene Amato, laureata in lingue e letterature straniere, con specializzazione in inglese e tedesco, partecipava a tale concorso e, dopo aver sostenuto le prove scritte ed orali, ne veniva esclusa, con decreto del Ministero delle Finanze n. 7653 del 21.11.1994, perché non in possesso del titolo di studio richiesto dal bando di concorso.<br />
Avverso tale esclusione l’interessata proponeva, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ricorso affidato alle censure di eccesso di potere per violazione della normativa sul procedimento, nonché violazione del bando, eccesso di potere sotto vari profili e violazione del D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219. La ricorrente, in particolare, affermava che il titolo di studio di cui era in possesso era superiore a quello indicato dal bando e, come tale, più che sufficiente ai fini della partecipazione al concorso.<br />
Il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I, con sentenza n. 1211 del 9 luglio 1998 accoglieva l’impugnativa, ritenendo fondato quest’ultimo motivo, sul presupposto che il diploma di laurea sia da ritenersi di carattere assorbente rispetto a quello universitario in questione, in quanto di livello superiore.<br />
Il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, proponeva appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per l’annullamento della sentenza, sostenendo che il diploma di traduttore e interprete è titolo a valenza pratica, per il cui conseguimento sono previste discipline estranee ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e, pertanto, non può considerarsi assorbito nel diploma di laurea.La dott.ssa Amato si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Con ordinanza n. 653 del 5 dicembre 2002 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso la causa all&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a norma dell&#8217;art. 45 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, ritenendo, per quanto rappresentato, che la risoluzione della questione possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali.<br />
Adempiuti dall’Amministrazione appellante gli incombenti istruttori disposti con decisione interlocutoria n. 2 del 13 febbraio 2004, la causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza del giorno 8 novembre 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La questione sottoposta a questa Adunanza plenaria concerne la possibilità di ritenere assorbito nella laurea in lingue e letterature straniere il diploma di traduttore ed interprete e, quindi, la possibilità per i soggetti in possesso di questa laurea di partecipare ai concorsi pubblici nel profilo professionale di traduttore interprete.<br />
L’Amministrazione appellante sostiene che, nel caso di specie, tale possibilità non sussiste.<br />
Essa fa rilevare, innanzitutto, che il requisito culturale espressamente richiesto dal D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 per il profilo professionale n. 33 di traduttori-interpreti della VII qualifica funzionale, al cui reclutamento mirava il concorso pubblico speciale per esami dal quale l’appellata è stata esclusa sebbene in possesso di laurea in lingue e letterature straniere, è costituito dal “diploma di specializzazione di livello universitario in almeno una lingua rilasciato da una Università, ovvero da scuole specializzate estere di medesimo livello riconosciute dal Paese nel quale sono istituite, purché considerato dal Consiglio universitario nazionale equiparabile nello Stato italiano ovvero compreso tra quelli accettati per la qualificazione del proprio personale dagli organismi intergovernativi ai quali partecipa l&#8217;Italia”.<br />
Poiché questo è il titolo prescritto dal bando, che tale dicitura testualmente riproduce, non è comunque consentito, si aggiunge, ritenere incluso, tra i titoli culturali necessari per l&#8217;accesso alla VII qualifica, anche il diploma di laurea, seppure di valenza superiore.<br />
Ciò perché il legislatore, con il già citato DPR n. 1219 del 1984 ha ritenuto necessario per l&#8217;espletamento delle mansioni proprie della VII qualifica l&#8217;accertato e comprovato possesso di titoli d&#8217;istruzione di valenza squisitamente pratica, differenti dal diploma di laurea, vale a dire i diplomi universitari previsti dall&#8217;art. 2 della Legge 19 novembre 1990 n. 341, destinati a fornire agli studenti una adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo e della concreta professionalità richiesti da specifiche aree professionali, tra cui, appunto, la professione di traduttore interprete.<br />
L’assunto merita di essere condiviso.<br />
Va, in primo luogo, chiarito che il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso in causa non può identificarsi con il diploma di specializzazione, da conseguirsi successivamente alla laurea e finalizzato alla formazione di specialisti in determinati settori professionali, previsto dall’art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari. Esso sarebbe, in effetti, evidentemente sproporzionato rispetto alla qualifica funzionale di inquadramento.<br />
Non può identificarsi neppure con il “diploma universitario” (c.d. laurea breve), previsto dall’art. 2 della citata legge n. 341 del 1990. Il diploma universitario per traduttori ed interpreti, infatti, risulta introdotto nell’ordinamento didattico universitario con D. M. 11 novembre 1993 (in G.U. del 13 settembre 1994 n. 214), vale a dire successivamente alla pubblicazione del bando del concorso in questione, avvenuta sulla G.U. del 7 febbraio 1992 n. 11 bis, e quando il termine di trenta giorni dalla pubblicazione per la presentazione della domanda e, ovviamente, per il possesso dei titoli e requisiti prescritti, era ormai decorso.<br />
Ciò induce a ritenere che il titolo di cui si discute non possa identificarsi se non con un diploma post scuola media secondaria, rilasciato da una delle scuole dirette a fini speciali, previste dal D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 ed abilitate al rilascio di “diplomi post-secondari per l&#8217;esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell&#8217;ambito universitario”. Così lo identificano, del resto, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, all’uopo interpellati dall’Amministrazione delle Finanze.<br />
A norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 162 del 1982, i corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari di durata biennale o triennale; il loro ordinamento degli studi comprende attività didattica e scientifica ed un tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione professionale e possono essere costituiti sia con insegnamenti ad essi particolari sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di diploma o di laurea. <br />
La disposizione consente di porre in evidenza che siffatti corsi possono avere ordinamenti degli studi del tutto peculiari, in relazione alle esigenze della specifica formazione professionale cui sono riferiti; in ogni caso, sono caratterizzati dall’obbligatorietà del tirocinio. Ne consegue che, se indubbiamente il diploma di laurea è il titolo universitario di massimo livello, l’inferiorità del livello di preparazione conseguibile attraverso i diplomi rilasciati dalle scuole suddette non permette di per sé sola di predicare il carattere “assorbente” del diploma di laurea.<br />
Un titolo di studio, infatti, s’intende che ne “assorba” un altro soltanto quando il primo non possa essere conseguito se non previa acquisizione del secondo ovvero previo superamento di tutti gli esami o le prove che del secondo avrebbero consentito il conseguimento.<br />
Rapporto, questo, che all’epoca del bando del concorso controverso non risulta sussistesse tra il diploma di traduttore ed interprete e la laurea in lingue e letterature straniere, né sussiste nell’ordinamento universitario ad oggi vigente.<br />
Di che è conferma nel fatto che, con parere espresso nell’adunanza del 17 luglio 1997, il Consiglio Universitario Nazionale interpellato in proposito ha ritenuto “ai fini dei pubblici concorsi per traduttori ed interpreti” che detta laurea sia “comparabile alla laurea in traduzione ed interpretazione soltanto nei casi in cui il laureato in lingue e letterature straniere sia anche in possesso del diploma di traduttore ed interprete”. In tal modo mettendo in rilievo che nessun rapporto, del genere fin qui considerato, v’è tra laurea in lingue e letterature straniere e diploma di traduttore ed interprete.<br />
In realtà, nel caso in esame, è la disciplina che si ricava dal sopra menzionato D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 e dal bando del concorso che non permette di consentire la partecipazione a chi sia in possesso del diploma di laurea in lingue e letterature straniere.<br />
Occorre aver presente, invero, che il bando, lex specialis della procedura, in pedissequa conformità alla previsione della superiore fonte normativa che così dispone, richiede esclusivamente il diploma di interprete, senza ammettere la produzione di titoli equivalenti o assorbenti.<br />
A sua volta, il primo, per l’accesso al profilo professionale di revisore interprete-traduttore, inquadrato nell’ottava qualifica, immediatamente superiore a quella in cui è compreso il profilo professionale di traduttore-interprete, prescrive quale titolo di studio il possesso congiunto di “laurea in lingue e letterature straniere con specializzazione in almeno due lingue e diploma di scuola interpreti”.<br />
Deve concludersi, dunque, che nell’ottica del legislatore che ha delineato l’ordinamento dei profili professionali che qui interessano, si tratta di due titoli ben differenti, dei quali quello superiore non “assorbe”, né tanto meno è equivalente o comparabile, a quello inferiore.<br />
Per le considerazioni che precedono l’appello in epigrafe si rivela fondato e va accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare spese e competenze di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria) accoglie l&#8217;appello in epigrafe e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso prodotto in primo grado.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunito in Adunanza plenaria nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2004 con l&#8217;intervento dei signori Magistrati:</p>
<p>Alberto de Roberto 			&#8211; Presidente<br />	<br />
Mario Egidio Schinaia 		&#8211; Presidente di Sezione<br />	<br />
Alfonso Quaranta 			&#8211; Presidente di Sezione<br />	<br />
Paolo Salvatore 			&#8211; Presidente di Sezione<br />	<br />
Sergio Santoro 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Livia Barberio Corsetti 		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Alessandro Pajno 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Raffaele Carboni 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Costantino Salvatore	 		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Raffaele De Lipsis 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Farina 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta 			&#8211; Consigliere, rel. est.<br />	<br />
Luigi Maruotti 			&#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-1-4-2005-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2005 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2005 n.3092</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-4-2005-n-3092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-4-2005-n-3092/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-4-2005-n-3092/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2005 n.3092</a></p>
<p>Pres. Perrelli, est. Buonauro Barbieri (Avv. Molinaro) c. Comune di Forio d’Ischia (n.c.). sull&#8217;applicabilità dell&#8217;accertamento di conformità previsto dall&#8217;art. 13 L. 47/1985 e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;obbligo di previsto dalla L.R. Campania 16/2004 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Accertamento di conformità &#8211; Ex art. 13 L. n. 47/1985 &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-4-2005-n-3092/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2005 n.3092</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-4-2005-n-3092/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2005 n.3092</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli, est. Buonauro<br /> Barbieri (Avv. Molinaro) c. Comune di Forio d’Ischia (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;accertamento di conformità previsto dall&#8217;art. 13 L. 47/1985 e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;obbligo di <<adeguata motivazione>> previsto dalla L.R. Campania 16/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Accertamento di conformità &#8211; Ex art. 13 L. n. 47/1985 &#8211; Applicabilità- Alle opere solo formalmente abusive ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica per l’aria su cui sorgono – Presupposti &#8211; C.d. doppia conformità cioè vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria– Inapplicabilità – Alle opere che siano state eseguite non solo senza titolo ma anche su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità &#8211; Diverso regime di cui all&#8217;articolo 4 della medesima legge n. 47 del 1985 ora, articolo 27 del D.P.R. n. 380 del 2001 &#8211; Esclude qualsiasi sanabilità a posteriori dell&#8217;opera abusiva.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di accertamento di conformità – Ex art. 13 della L. n. 47/1985 (v. ora, in senso analogo, art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) – Silenzio sulla stessa – A seguito dell’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto &#8211; Ha natura di silenzio –rigetto e non di silenzio-rifiuto – Conseguenze – Impugnazione per il contenuto reiettivo dell’atto – Necessità – Impugnazione per difetto di motivazione del silenzio – Impossibilità &#8211; Fattispecie</p>
<p>3. Procedimento amministrativo &#8211; Obbligo di <<adeguata motivazione>> previsto dalla Legge reg. Campania n. 16 del 22 dicembre 2004 (in tema di “Norme sul governo del territorio”) – Necessità &#8211; Nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta di accertamento di conformità &#8211; Impostazione coerente con la ratio dell’istituto: sanatoria ex post di un abuso edilizio- Onere in capo all’Amministrazione di specifica e puntuale esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto, che consentono di legittimare l’opera realizzata sine titulo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’accertamento di conformità previsto dall’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali: tale provvedimento è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l&#8217;area su cui sorgono (vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria: cd. doppia conformità); non è invece applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza titolo, ma anche su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, per le quali scatta il diverso regime di cui all&#8217;articolo 4 della medesima legge n. 47 del 1985 (ora, articolo 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, che ne ha ampliato la previsione a tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche), che esclude qualsiasi sanabilità a posteriori dell&#8217;opera abusiva.<br />
2. Il silenzio che si forma su un’istanza di accertamento di conformità, a seguito dell’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto dall’art. 13 della L. 28/2/1985 n. 47, (così come il silenzio sulla richiesta di permesso in sanatoria previsto dall’art. 36, 3° comma, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) costituisce una ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono pertanto collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell’istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe nel caso di provvedimento espresso; ne consegue che tale provvedimento tacito è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo dell’atto (alla stregua del principio nella specie il ricorso, che era affidato esclusivamente al presunto difetto di motivazione del silenzio, è stato ritenuto infondato)<br />
3. L’obbligo di <<adeguata motivazione>> previsto dalla legge regionale Campania n. 16 del 22 dicembre 2004 (in tema di “Norme sul governo del territorio”), non può che riguardare, nella chiara formulazione della norma, l’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta di accertamento di conformità. Siffatta impostazione appare inoltre coerente con la ratio dell’istituto: trattandosi infatti di sanare ex post un abuso edilizio, l’Amministrazione non può sottrarsi –nell’interesse dei proprietari confinanti e comunque dell’intera collettività sociale &#8211; all’onere di specifica e puntuale esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto, che consentono di legittimare l’opera realizzata sine titulo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI   Sezione VI </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul  ricorso  n. 8420  proposto da<br /><b>BARBIERI Salvatore</b><br />
rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Molinaro, con il medesimo elettivamente domiciliato in Napoli presso la segreteria T.A.R.</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI FORIO D’ISCHIA</b><br />
non costituito in giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br />
del silenzio-rifiuto formatosi per l’inutile decorso del termine di 60 giorni, ai sensi dell’art.13 L.28.02.1985 n.47, per l’esame della domanda di concessione in sanatoria acclarata al Protocollo del Comune di FORIO d’Ischia al n. 12790 del 1999;<br />
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 14.03.2005 la relazione del Ref. Michele Buonauro;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 04.10.1999, depositato il successivo 22 ottobre, il ricorrente chiedeva l’annullamento del silenzio-rifiuto e degli eventuali altri atti di cui in epigrafe; il ricorso veniva dapprima dichiarato perento e, a seguito di opposizione tempestivamente proposta veniva reiscritto sul ruolo. L’impugnazione è sostenuta dai seguenti motivi di diritto:<br />
Violazione art.13 L. 47/85 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Violazione artt. 2 e 3 L.241/90.<br />
La difesa del ricorrente lamenta che l’Amministrazione, serbando il silenzio sulla domanda di concessione in sanatoria acclarata al Protocollo del Comune di FORIO d’Ischia al n. 12790 del 1999, relativa ad abusi edilizi eseguiti in FORIO d’Ischia in località Citronia, alla via Telegrafo, si sarebbe sottratta sia all’obbligo – sancito dall’art. 2 L.241/90 – di pronunciarsi, sull’istanza del privato e a conclusione del procedimento, con provvedimento espresso sia all’obbligo di motivare adeguatamente ciascun provvedimento .<br />
Da tale inerzia sarebbe scaturito un danno ingiusto del quale la ricorrente chiedeva il risarcimento.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Com&#8217;è noto, l&#8217;accertamento di conformità previsto dall’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l&#8217;area su cui sorgono (vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria: cd. doppia conformità).<br />
Non è invece applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza titolo, ma anche su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, per le quali scatta il diverso regime di cui all&#8217;articolo 4 della medesima legge n. 47 del 1985 (ora, articolo 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, che ne ha ampliato la previsione a tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche), che esclude qualsiasi sanabilità a posteriori dell&#8217;opera abusiva.<br />
Il provvedimento di accertamento di conformità assume pertanto una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali.<br />
L&#8217;autorità procedente deve infatti valutare l’assentibilità dell&#8217;opera eseguita senza titolo, sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma. Peraltro, una volta positivamente riscontrata, in concreto, la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto cui tale normativa subordina la realizzazione dell’opera, l’Amministrazione è tenuta a rilasciare il provvedimento permissivo richiesto.<br />
Il principale problema interpretativo posto dalla disposizione in esame è costituito dalla configurazione della natura giuridica del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla relativa istanza del privato, se si tratti cioè di mero silenzio-inadempimento (o rifiuto), ovvero di silenzio-significativo (o provvedimentale).<br />
E’ evidente, infatti, che dall’adesione all’una o all’altra impostazione discendono diverse conseguenze sul piano giuridico, dovendo, nel primo caso, l’oggetto del relativo giudizio impugnatorio intendersi limitato all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di provvedere sull’istanza del privato (ed al conseguente ordine di provvedere, secondo lo schema attualmente disegnato dall’art. 2 della legge n. 205 del 2000), mentre nel secondo, esso sarebbe costituito direttamente  dalla verifica della fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente.<br />
Secondo l’orientamento cui aderiscono i ricorrenti, il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità ex 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sarebbe orami sicuramente configurabile come mero silenzio-inadempimento (o rifiuto), non essendo più ipotizzabile, nel nuovo sistema introdotto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 241/90, un’attività procedimentale della P.A, non culminante nell’adozione di un provvedimento espresso, fornito della dovuta motivazione (cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 29 maggio 2003, n. 903; Tar Campania, Napoli, sez. IV, 20 novembre 2002 n. 7327).<br />
E’ tuttavia opinione della Sezione che il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica abbia natura di atto tacito di reiezione dell’istanza (e quindi di silenzio-significativo e non di silenzio-rifiuto).<br />
A sostegno di tale orientamento milita in primo luogo l’argomento letterale.<br />
L’art. 13 L. n. 47 del 1985, invero, nel prevedere che &#8220;la richiesta si intende respinta&#8221;, attribuisce all’inerzia dell’Amministrazione (la quale di per sé non è un atto, bensì un mero fatto) il valore legale tipico proprio di un atto amministrativo.Sotto tale profilo, la norma in esame appare strutturata in maniera analoga ad altra fattispecie indubitabilmente di silenzio-significativo: quella di cui all&#8217;articolo 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 &#8211; recante semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi &#8211; il quale prevede infatti che, &#8220;decorso il termine di 90 giorni …, il ricorso si intende respinto&#8221;.<br />
Appare tuttavia conforme ad altra fattispecie sicuramente avente natura di silenzio-significativo: quella di cui all’art. 25, co. 4^, della legge n. 241 del 1990 che, nel disciplinare il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, testualmente prevede che &#8220;decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta&#8221;.<br />
La completa analogia intercorrente, nella disciplina normativa, tra il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità ed il silenzio sull’istanza di accesso (le quali, decorso il prescritto termine, si intendono entrambe respinte), consente di evidenziare un secondo argomento a sostegno dell’opinione della Sezione: quello della compatibilità, sul piano logico-sistematico, della figura del silenzio-significativo pur nel nuovo regime procedimentale introdotto dalla legge n. 241 del 1990.<br />
Il fatto che tale legge, dopo aver sancito, all’art. 2, l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, abbia poi stabilito, all’art. 25, co. 4^, che il silenzio sull’istanza di accesso equivale a diniego della stessa significa, evidentemente (contrariamente a quanto sostenuto dalla tesi qui avversata), che i princìpi posti dalla medesima legge n. 241 del 1990 non hanno valore assoluto e cogente, ma programmatico e derogabile (sulla qual cosa, peraltro, vi è unanimità di vedute sia in dottrina che in giurisprudenza).<br />
Di ciò ne sono comunque riprova altre disposizioni della stessa legge.<br />
Ad esempio, quella di cui all’art. 3 che, dopo aver posto (al co. 1^) il generale obbligo motivazionale per ogni provvedimento amministrativo, immediatamente ne prevede una deroga (al co. 2^, per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ed al co. 3^, per gli atti impliciti). Ancora, quella di cui all’art. 20 che, contrariamente a quanto previsto proprio dall’art. 2, ha istituito, nelle ipotesi ivi indicate, la figura del silenzio-assenso (peraltro, sicuramente avente natura provvedimentale, come si evince chiaramente dalla previsione contenuta nel co. 1^, ultima parte, della stessa disposizione in esame, secondo cui l’atto di assenso illegittimamente formatosi può essere annullato dall’amministrazione competente).<br />
Il silenzio-significativo (nelle due manifestazioni del silenzio-rigetto e del silenzio-assenso) è pertanto pienamente compatibile col nuovo sistema normativo delineato dalla legge sul procedimento amministrativo.<br />
Sul piano ontologico, occorre inoltre considerare che il silenzio-inadempimento postula il mancato esercizio di una potestà amministrativa di natura discrezionale.<br />
Il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non potrebbe quindi mai essere considerato come semplice silenzio-inadempimento, trattandosi – come più sopra si è fatto cenno &#8211; di accertamento concernente, nella configurazione normativa dell’istituto, una valutazione eminentemente doverosa e vincolata, essenzialmente priva di contenuti discrezionali, avente sostanzialmente ad oggetto la realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile.<br />
Sul piano logico, come è stato già notato, non appare infine comunque ragionevole imporre all’Amministrazione un obbligo di pronuncia espressa in relazione ad una istanza &#8220;del privato che, violando la legge, ha omesso di chiedere preventivamente il permesso di costruire ed ha in via di fatto realizzato la sua pretesa edificatoria sottraendosi al previo controllo di conformità alla pianificazione urbanistica&#8221; (in tali sensi, Tar Campania, Napoli, sez. I, 30 giugno 2003, n. 7952).<br />
In conclusione, è innegabile che ricorra nella specie, in applicazione di tutti i canoni ermeneutici, un’ipotesi di silenzio-significativo, con l’attribuzione, per legge, al comportamento omissivo dell’Amministrazione di un preciso significato: la reiezione della richiesta di conformità avanzata dal privato. <br />
Pertanto, una volta decorso il termine di 60 giorni, si forma il silenzio-diniego, che può essere impugnato dall’interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che però possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura, e tanto meno mancanza di motivazione.<br />
In questi precisi termini, d’altra parte, si è pronunciato il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, affermando che &#8220;il silenzio dell&#8217;Amministrazione a fronte di un&#8217;istanza di sanatoria costituisce una ipotesi di silenzio-significativo, al quale vengono pertanto collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso; ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione &#8211; tant&#8217;è che l&#8217;art. 13 della L. n. 47/1985 attribuisce al silenzio serbato dalla P.A. il valore di diniego vero e proprio &#8211; ed è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo dell&#8217;atto&#8221; (C.d.S., Sez. V, 11 febbraio 2003, n. 706; cfr., altresì, C.G.A.R.S. 21 marzo 2001, n. 142).<br />
Per completezza espositiva, occorre evidenziare che la configurazione dell’istituto in esame quale silenzio-diniego non è venuta meno per effetto del sopravvenuto intervento  normativo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).<br />
L’art. 36 del cennato T.U. (peraltro non applicabile, ratione temporis, alla presente fattispecie), ha mantenuto la stessa configurazione prevista dall’abrogato art. 13, 2° comma, L. n. 47/85, dal momento che ha stabilito, al comma 3°, che &#8220;sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata&#8221;.<br />
E’ evidente, sul piano letterale-formale, che continua a sussistere (pur nella nuova formulazione della norma) una fattispecie di silenzio-diniego. <br />
Il rifiuto si riferisce infatti (come nel precedente regime) alla richiesta di attività provvedimentale (permesso in sanatoria) e non al silenzio. <br />
L’inutile decorso del prescritto termine comporta quindi, inesorabilmente, la reiezione dell’istanza del privato (cfr. TAR Campania – Napoli, sez VI, 19.07.2004).<br />
Tali argomentazioni non sono scalfite dalla legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 (in tema di “Norme sul governo del territorio”), la quale, peraltro, è entrata in vigore in un momento successivo rispetto alla formazione del provvedimento silenzioso impugnato.<br />
Pertanto, l’obbligo di <<adeguata motivazione>> non può che riguardare, nella chiara formulazione della norma, l’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta di accertamento di conformità.<br />
L’imposizione di siffatto obbligo, in tale ipotesi, appare inoltre coerente con la ratio dell’istituto. Trattandosi infatti di sanare ex post un abuso edilizio, l’Amministrazione non può sottrarsi –nell’interesse dei proprietari confinanti e comunque dell’intera collettività sociale &#8211; all’onere di specifica e puntuale esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto, che consentono di legittimare l’opera realizzata sine titulo.<br />
In definitiva, dopo la scadenza dei 60 giorni previsti dall’art. 13, 2° comma L. n.47/85 (oggi art. 36, 3° co. D.P.R. cit.), l’Amministrazione non perde per ciò solo la potestà (potere-dovere) di decidere sull’istanza di sanatoria, con la conseguente legittimità del tardivo provvedimento – sia esso di rigetto o di accoglimento &#8211;  da non ritenersi inutiliter dato.<br />
Il privato, dal canto suo, non vede diminuito il proprio diritto di difesa per il fatto di non poter dedurre il vizio di difetto di motivazione dell’impugnato silenzio-diniego, ben potendo allegare che l’istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento, per la sussistenza della prescritta doppia conformità delle opere abusive realizzate, adducendo – s’intende – un valido principio di prova.<br />
Consegue da tutto quanto si è fin qui esposto, che il ricorso in esame, affidato esclusivamente al presunto difetto di motivazione del silenzio-diniego, è infondato e va pertanto respinto.<br />
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli Sezione VI, rigetta il ricorso n. 8420, meglio in epigrafe specificato, proposto da BARBIERI Salvatore.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14.03.2005, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Michele Perrelli			Presidente <br /> <br />
Leonardo Pasanisi			Componente<br />	<br />
Michele Buonauro			Relatore-est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-4-2005-n-3092/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2005 n.3092</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
